ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.009.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57o anno
11 gennaio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 009/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 377 del 21.12.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 009/02

Causa C-4/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid [Asilo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articoli da 6 a 12 — Criteri per la determinazione dello Stato membro competente — Articolo 13 — Clausola residuale]

2

2014/C 009/03

Causa C-322/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da K (Rinvio pregiudiziale — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria di uno Stato membro che esclude la deducibilità delle perdite derivanti dalla vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro dai ricavi derivanti dalla cessione di valori mobili nello Stato membro di imposizione)

3

2014/C 009/04

Causa C-514/11 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Repubblica di Finlandia/Commissione europea [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Informazioni ambientali — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1 — Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento nella fase precontenziosa — Diniego di accesso — Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti menzionati nella domanda di accesso — Interesse pubblico prevalente]

3

2014/C 009/05

Causa C-518/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum (Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo — Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata — Clausola contrattuale riguardante la tariffa — Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione — Principio di leale cooperazione)

4

2014/C 009/06

Causa C-638/11 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Commissione europea [Impugnazione — Dumping — Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafo 7 — Nozione di altri fattori]

5

2014/C 009/07

Causa C-60/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze — Repubblica ceca) — procedimento relativo all’esecuzione di una sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di Marián Baláž (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2005/214/GAI — Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie — Autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale — L’Unabhängiger Verwaltungssenat in diritto austriaco — Natura e portata del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione)

5

2014/C 009/08

Causa C-72/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/35/CE — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Applicazione nel tempo — Procedimento di autorizzazione iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35/CE — Decisione adottata successivamente a tale data — Requisiti di ricevibilità del ricorso — Violazione di un diritto — Natura del vizio di procedura che può essere invocato — Portata del controllo)

6

2014/C 009/09

Causa C-90/12: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto aereo — Accordi in materia di servizi aerei tra gli Stati membri ed i paesi terzi — Obbligo degli Stati membri di procedere ad una ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei dell’Unione europea interessati mediante una procedura trasparente e non discriminatoria e di comunicare senza indugio la suddetta procedura alla Commissione)

7

2014/C 009/10

Cause riunite da C-187/12 a C-189/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 320/2006 — Regolamento (CE) n. 968/2006 — Agricoltura — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Presupposti per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione — Nozioni di impianti di produzione e di completo smantellamento]

7

2014/C 009/11

Cause riunite da C-199/12 a C-201/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/X (C-199/12), Y (C-200/12), Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12) (Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) — Appartenenza ad un determinato gruppo sociale — Orientamento sessuale — Motivo della persecuzione — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di atti di persecuzione — Timore fondato di essere perseguitato per il fatto di appartenere ad un determinato gruppo sociale — Atti sufficientemente gravi da giustificare un siffatto timore — Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali — Articolo 4 — Esame individuale dei fatti e delle circostanze)

8

2014/C 009/12

Causa C-221/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België — Belgio) — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione di servizi — Principi della parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Ambito di applicazione — Convenzione conclusa tra enti pubblici di uno Stato membro e un’impresa di tale Stato — Cessione, da parte di tali enti, della loro attività di fornitura di servizi di televisione, nonché, per un periodo determinato, del diritto esclusivo di uso delle loro reti cablate ad un’impresa di detto Stato membro — Possibilità per un operatore economico dello stesso Stato membro di invocare gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE dinanzi ai giudici di tale Stato — Mancata consultazione del mercato — Giustificazione — Esistenza di una convenzione anteriore — Transazione destinata a porre fine ad una controversia relativa all’interpretazione di tale convenzione — Rischio di deprezzamento dell’attività ceduta)

9

2014/C 009/13

Causa C-225/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Clausole di standstill — Nozione di situazione regolare quanto al soggiorno)

9

2014/C 009/14

Cause riunite C-249/12 e C-250/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12) (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze)

10

2014/C 009/15

Causa C-313/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana (Procedimento amministrativo nazionale — Situazione puramente interna — Atti amministrativi — Obbligo di motivazione — Possibilità di colmare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo — Interpretazione degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Incompetenza della Corte)

11

2014/C 009/16

Causa C-383/12 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Société Elmar Wolf [Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo — Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi WOLF Jardin e Outils WOLF — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Modifica del comportamento economico del consumatore medio — Onere della prova]

11

2014/C 009/17

Causa C-388/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Ancona/Regione Marche [Fondi strutturali — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Partecipazione finanziaria di un Fondo strutturale — Criteri di ammissibilità delle spese — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 30, paragrafo 4 — Principio di perennità dell’operazione — Nozione di modifica sostanziale di un’operazione — Attribuzione di un contratto di concessione senza previe pubblicità né gara]

12

2014/C 009/18

Causa C-442/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell’assicuratore — Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno)

13

2014/C 009/19

Causa C-473/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte (Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 10 e 11 — Obbligo di informazione — Articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) — Eccezioni — Portata delle eccezioni — Investigatori privati che agiscono per conto dell’organismo di controllo di una professione regolamentata — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 15, paragrafo 1)

13

2014/C 009/20

Causa C-478/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 16, paragrafo 1 — Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro — Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore — Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese]

14

2014/C 009/21

Causa C-522/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Tevfik Isbir/DB Services GmbH (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Direttiva 96/71/CE — Tariffa minima salariale — Importi forfettari e contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti)

14

2014/C 009/22

Causa C-547/12 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2013 — Repubblica ellenica/Commissione europea (Impugnazione — FEAOG — Sezione Garanzia — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori di taluni Stati membri per le spese finanziate dal Fondo — Importi da recuperare nei confronti della Repubblica ellenica in mancanza di recupero nei termini previsti — Snaturamento degli elementi di prova)

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2014/C 009/23

Causa C-560/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 — Wam Industriale SpA/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi — Prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento — Esecuzione di una sentenza del Tribunale)

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2014/C 009/24

Causa C-587/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 — Repubblica italiana/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi — Prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento — Esecuzione di una sentenza del Tribunale)

16

2014/C 009/25

Causa C-23/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli 3 e 4)

16

2014/C 009/26

Causa C-527/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 7 ottobre 2013 — Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de Seguridad Social (TGSS)

17

2014/C 009/27

Causa C-537/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — Birutė Šiba/Arūnas Devėnas

17

2014/C 009/28

Causa C-538/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — e Vigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

18

2014/C 009/29

Causa C-539/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 14 ottobre 2013 — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals PLC

19

2014/C 009/30

Causa C-541/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 16 ottobre 2013 — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover

20

2014/C 009/31

Causa C-554/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 28 ottobre 2013 — Z. Zh, altra parte: Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie & Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, altra parte: I.O

20

2014/C 009/32

Causa C-562/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 31 ottobre 2013 — Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

20

2014/C 009/33

Causa C-564/13 P: Impugnazione proposta il 31 ottobre 2013 dalla Planet A.E., Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2013, causa T-489/12, Planet/Commissione

21

 

Tribunale

2014/C 009/34

Causa T-377/10: Sentenza del Tribunale 18 novembre 2013 — Preparados Alimenticios/UAMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Jambo Afrika — Marchi comunitari figurativi anteriori JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE; JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment — Marchi nazionali figurativi anteriori JUMBO — Marchio denominativo anteriore non registrato JUMBO — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2014/C 009/35

Causa T-313/11: Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Heede/UAMI (Matrix-Energetics) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Matrix-Energetics — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Pubblico di riferimento — Data della valutazione del carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2014/C 009/36

Causa T-337/12: Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI — Wenf International Advisers (Cavatappi) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un cavatappi — Disegno o modello nazionale anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Articoli 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

22

2014/C 009/37

Causa T-443/12: Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Equinix (Germany)/UAMI — Acotel (ancotel.) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel. — Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2014/C 009/38

Causa T-524/12: Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Recaro/UAMI — Certino Mode (RECARO) [Marchio comunitario — Procedura di dichiarazione di decadenza — Marchio comunitario denominativo RECARO — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Natura dell’uso del marchio — Ricevibilità di nuovi elementi di prova — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

23

2014/C 009/39

Causa T-248/13: Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — FK/Commissione

24

2014/C 009/40

Causa T-534/13: Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

24

2014/C 009/41

Causa T-557/13: Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — Germania/Commissione

25

2014/C 009/42

Causa T-562/13: Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — ISOTIS/Commissione

26

2014/C 009/43

Causa T-584/13: Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — BASF Agro e a./Commissione

27

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 009/44

Causa F-82/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o ottobre 2013 — Loukakis e a./Parlamento (Funzione pubblica — Comitato del personale del Parlamento — Elezioni — Irregolarità nel procedimento elettorale)

28

2014/C 009/45

Causa F-59/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 — BF/Corte dei conti dell'Unione europea (Funzione pubblica — Nomina — Copertura di un posto di direttore — Avviso di posto vacante — Atto lesivo — Insussistenza — Irricevibilità)

28

2014/C 009/46

Causa F-97/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013 — Thomé/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/177/10 — Decisione di non assumere un vincitore di concorso — Criteri di ammissibilità — Diploma universitario)

28

2014/C 009/47

Causa F-7/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 23 ottobre 2013 — Aristidis Psarras/(ENISA) (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Valutazione — Esercizio di valutazione relativo al 2009 — Rapporto di evoluzione della carriera — Domanda di annullamento del rapporto di evoluzione della carriera — Atto lesivo — Ricorso manifestamente irricevibile)

29

2014/C 009/48

Causa F-57/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di invalidità — Deduzione, dagli importi, di un credito di un’istituzione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

29

2014/C 009/49

Causa F-50/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 16 ottobre 2013 — De Roos-Le Large/Commissione

29

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/1


2014/C 9/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 377 del 21.12.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 367 del 14.12.2013

GU C 359 del 7.12.2013

GU C 352 del 30.11.2013

GU C 344 del 23.11.2013

GU C 336 del 16.11.2013

GU C 325 del 9.11.2013

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid

(Causa C-4/11) (1)

(Asilo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 4 - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articoli da 6 a 12 - Criteri per la determinazione dello Stato membro competente - Articolo 13 - Clausola residuale)

2014/C 9/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: Kaveh Puid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese (GU L 50, pag. 1) — Obbligo per uno Stato membro di assumere la responsabilità di esaminare una domanda d’asilo sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 in caso di rischio di violazioni dei diritti fondamentali del richiedente e/o di non applicazione delle norme minime imposte dalle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE ad opera dello Stato membro responsabile della domanda in base ai criteri stabiliti da tale regolamento

Dispositivo

Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento.

Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


11.1.2014   

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C 9/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da K

(Causa C-322/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Normativa tributaria di uno Stato membro che esclude la deducibilità delle perdite derivanti dalla vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro dai ricavi derivanti dalla cessione di valori mobili nello Stato membro di imposizione)

2014/C 9/03

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

K

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 63 e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Legislazione fiscale nazionale che non permette ad una persona illimitatamente soggetto passivo di imposta di dedurre la perdita relativa alla vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro, dal guadagno proveniente dalla cessione di titoli nello Stato membro dell’imposizione.

Dispositivo

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE non ostano ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto nel procedimento principale, che non consenta ad un contribuente, residente nello Stato membro medesimo e ivi soggetto alle imposte sui redditi in via principale, di portare in deduzione le perdite risultanti dalla cessione di un immobile situato in un altro Stato membro dai redditi mobiliari imponibili nel primo Stato membro, laddove ciò sarebbe stato possibile, in presenza di talune condizioni, qualora l’immobile fosse stato situato nel primo Stato membro.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011


11.1.2014   

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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Repubblica di Finlandia/Commissione europea

(Causa C-514/11 P) (1)

(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Informazioni ambientali - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 6, paragrafo 1 - Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento nella fase precontenziosa - Diniego di accesso - Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti menzionati nella domanda di accesso - Interesse pubblico prevalente)

2014/C 9/04

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Liga para a Protecção da Natureza (LPN) (rappresentanti: P. Vinagre e Silva e L. Rossi, advogadas), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski, M. Pere e J. Leppo, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentanti: M. Linntam, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e D. Recchia, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, agenti), Regno di Svezia (rappresentati: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione europea: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2011, LPN/Commissione (T-29/08), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla LPN nella parte che riguarda documenti e parti di documenti ai quali è stato negato l’accesso alla Liga para a Protecção da Natureza (LPN) nella decisione SG.E.3/MIB/psi D(2008) 8639 della Commissione, del 24 ottobre 2008.

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La Liga para a Protecção da Natureza e la Repubblica di Finlandia sono condannate alle spese in parti uguali.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 58 del 25.2.2012.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum

(Causa C-518/11) (1)

(Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE - Ambito di applicazione ratione materiae - Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo - Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata - Clausola contrattuale riguardante la tariffa - Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione - Principio di leale cooperazione)

2014/C 9/05

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: UPC Nederland BV

Convenuta: Gemeente Hilversum

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag.33), nonché della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Fornitura di un pacchetto di programmi radiofonici e televisivi liberamente accessibili via cavo — Comune che ha ceduto la sua impresa operante via cavo — Limitazione dei prezzi al dettaglio — Regole di concorrenza — Applicazione da parte dei giudici nazionali.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dev’essere interpretato nel senso che un servizio consistente nella fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo e la cui fatturazione comprende i costi di trasmissione nonché la remunerazione degli enti radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere rientra nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica» e, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae sia di tale direttiva sia delle direttive 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), che costituiscono il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, nei limiti in cui tale servizio comprenda principalmente la trasmissione dei contenuti televisivi sulla rete di teledistribuzione via cavo fino al terminale ricevente del consumatore finale.

2)

Tali direttive devono essere interpretate nel senso che, a decorrere dalla scadenza del loro termine di trasposizione, esse non consentono che un ente come quello di cui al procedimento principale, che non ha la qualità di autorità nazionale di regolamentazione, intervenga direttamente sulle tariffe applicate al consumatore finale per la fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo.

3)

Le medesime direttive devono essere interpretate nel senso che non consentono, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale e tenuto conto del principio di leale cooperazione, che un ente che non ha la qualità di autorità nazionale di regolamentazione si avvalga, nei confronti di un fornitore di pacchetti di base di programmi radiofonici e televisivi accessibili via cavo, di una clausola contenuta in un contratto concluso prima dell’adozione del nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica e che limita la libertà tariffaria di tale fornitore.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Commissione europea

(Causa C-638/11 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 3, paragrafo 7 - Nozione di «altri fattori»)

2014/C 9/06

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente e G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (rappresentante: L. Ruessmann, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, agente, assistita da E. McGovern, barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 settembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (T-199/04), che annulla, per quanto concerne la Gul Ahmed Textile Mills Ltd, il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto originaria del Pakistan (GU L 66, pag. 1) — Violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1) — Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio — Accertamento di un nesso di causalità tra le importazioni che formano oggetto di un dumping e il danno arrecato — Fattori da prendere in considerazione.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (T-199/04), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 65 del 3. 3. 2012.


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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze — Repubblica ceca) — procedimento relativo all’esecuzione di una sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di Marián Baláž

(Causa C-60/12) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2005/214/GAI - Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie - «Autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» - L’«Unabhängiger Verwaltungssenat» in diritto austriaco - Natura e portata del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione)

2014/C 9/07

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Vrchní soud v Praze

Parti

Marián Baláž

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vrchní soud v Praze — Interpretazione dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag.16) — Nozione di autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale — «Unabhängiger Verwaltungssenat» in diritto austriaco — Nozione di «possibilità di essere giudicat[i]» da un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 1) lettera a), iii), della decisione quadro — Portata

Dispositivo

1)

La nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giuridisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale. L’Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern (Austria) soddisfa tali criteri e, di conseguenza, deve essere considerato rientrante nella suddetta nozione.

2)

L’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona abbia avuto la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale nel caso in cui, prima di presentare il proprio ricorso, la stessa abbia dovuto rispettare un procedimento amministrativo precontenzioso. Siffatta autorità giudiziaria deve essere pienamente competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz

(Causa C-72/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/35/CE - Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione - Applicazione nel tempo - Procedimento di autorizzazione iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35/CE - Decisione adottata successivamente a tale data - Requisiti di ricevibilità del ricorso - Violazione di un diritto - Natura del vizio di procedura che può essere invocato - Portata del controllo)

2014/C 9/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider

Convenuto: Land Rheinland-Pfalz

Con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht Leipzig — Interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), nonché dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nella versione modificata dalla direttiva 2003/35/CE — Realizzazione di un sistema di ritenzione delle acque — Diritto a ricorrere avverso una decisione di autorizzazione — Applicazione nel tempo — Situazione in cui la procedura di autorizzazione è stata avviata anteriormente alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35/CE mentre la decisione è stata adottata successivamente a tale data

Dispositivo

1)

La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, la quale ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nello stabilire che essa doveva essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di detto articolo dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005 qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data.

2)

L’articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi.

3)

L’articolo 10 bis, lettera b), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi di tale articolo, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce delle circostanze della fattispecie, la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal richiedente. Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richiedente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente degli elementi di prova forniti dal committente o dalle autorità competenti, e, più in generale, dell’insieme degli elementi del fascicolo loro sottoposto, prendendo in considerazione segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e verificando in particolare, a tal proposito, se esso abbia privato il pubblico interessato di una delle garanzie istituite, conformemente agli obiettivi della direttiva 85/337, al fine di consentirgli di accedere all’informazione e di essere autorizzato a partecipare al processo decisionale.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012.


11.1.2014   

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C 9/7


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-90/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto aereo - Accordi in materia di servizi aerei tra gli Stati membri ed i paesi terzi - Obbligo degli Stati membri di procedere ad una ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei dell’Unione europea interessati mediante una procedura trasparente e non discriminatoria e di comunicare senza indugio la suddetta procedura alla Commissione)

2014/C 9/09

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenua: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczna e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157, pag. 7) — Obbligo degli Stati membri di procedere ad una ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari interessati mediante una procedura trasparente e non discriminatoria e di comunicare senza indugio la suddetta procedura alla Commissione.

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure necessarie a conformarsi agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dei suddetti articoli.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 126 del 28.4.2012


11.1.2014   

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C 9/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

(Cause riunite da C-187/12 a C-189/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Agricoltura - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Presupposti per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione - Nozioni di «impianti di produzione» e di «completo smantellamento»)

2014/C 9/10

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA

Convenuti: AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), nonché dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 176, pag. 32) — Condizioni per l’ammissibilità all’aiuto integrale — Nozioni di «impianti di produzione» e di «completo smantellamento» — Possibilità per le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di essere ammesse all’aiuto integrale nell’ipotesi in cui mantengano impianti non connessi alla fabbricazione di detti prodotti, ma utilizzati per altre produzioni

Dispositivo

1)

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, devono essere interpretati nel senso che, ai loro fini, la nozione di «impianti di produzione» comprende i silos destinati allo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell’aiuto, a prescindere se questi siano utilizzati anche per altri usi. Non rientrano in tale nozione né i silos utilizzati unicamente per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli utilizzati solamente per il confezionamento o l’imballaggio di zucchero ai fini della sua commercializzazione. Spetta al giudice nazionale valutare caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche tecniche o del vero uso che è fatto dei silos di cui trattasi.

2)

L’esame della terza e della quarta questione nella causa C-188/12 nonché della seconda e della terza questione nella causa C-189/12 non ha evidenziato alcun elemento atto a inficiare la validità degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006.


(1)  GU C 194 del 30.6.2012.


11.1.2014   

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C 9/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/X (C-199/12), Y (C-200/12), Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)

(Cause riunite da C-199/12 a C-201/12) (1)

(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) - Appartenenza ad un determinato gruppo sociale - Orientamento sessuale - Motivo della persecuzione - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di «atti di persecuzione» - Timore fondato di essere perseguitato per il fatto di appartenere ad un determinato gruppo sociale - Atti sufficientemente gravi da giustificare un siffatto timore - Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali - Articolo 4 - Esame individuale dei fatti e delle circostanze)

2014/C 9/11

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Z

Convenuti: X (C-199/12), Y (C-200/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)

con l’intervento di: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (da C-199/12 a C-201/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera c), e 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Concessione dello status di rifugiato — Condizioni — Motivi della persecuzione — Omosessualità — Nozione di gruppo sociale specifico — Legislazione del paese di origine che prevede una pena detentiva minima di 10 anni in caso di rapporti omosessuali

Dispositivo

1)

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

3)

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di riservatezza nell’esprimere il proprio orientamento sessuale.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


11.1.2014   

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C 9/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België — Belgio) — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)

(Causa C-221/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Principi della parità di trattamento e di non discriminazione - Obbligo di trasparenza - Ambito di applicazione - Convenzione conclusa tra enti pubblici di uno Stato membro e un’impresa di tale Stato - Cessione, da parte di tali enti, della loro attività di fornitura di servizi di televisione, nonché, per un periodo determinato, del diritto esclusivo di uso delle loro reti cablate ad un’impresa di detto Stato membro - Possibilità per un operatore economico dello stesso Stato membro di invocare gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE dinanzi ai giudici di tale Stato - Mancata consultazione del mercato - Giustificazione - Esistenza di una convenzione anteriore - Transazione destinata a porre fine ad una controversia relativa all’interpretazione di tale convenzione - Rischio di deprezzamento dell’attività ceduta)

2014/C 9/12

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrente: Belgacom NV

Convenuti: Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State van België — Interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE — Ambito di applicazione — Principio di trasparenza — Convenzione, conclusa tra un ente pubblico e un’impresa di uno stesso Stato membro riguardante, la cessione di taluni diritti di tale ente pubblico all’impresa di cui trattasi, in assenza di pubblicità o di invito ad altre imprese a presentare offerte

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che un operatore economico di uno Stato membro può invocare dinanzi ai giudici di tale Stato membro la violazione dell’obbligo di trasparenza risultante dai predetti articoli che sarebbe stata commessa in occasione della conclusione di una convenzione mediante la quale uno o più enti pubblici dello Stato membro di cui trattasi hanno attribuito ad un operatore economico dello stesso Stato membro una concessione di servizi che presenta un interesse transfrontaliero certo oppure hanno accordato ad un operatore economico il diritto esclusivo di esercitare un’attività economica che presenta siffatto interesse.

2)

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

la volontà di non violare taluni diritti che, mediante una convenzione preesistente, enti pubblici hanno concesso ad un operatore economico relativamente all’uso di reti cablate ad essi appartenenti non può giustificare che a detta convenzione sia data un’espansione contraria al diritto dell’Unione, nella forma di attribuzione diretta di una concessione di servizi o di un diritto esclusivo di svolgere un’attività che presenta un interesse transfrontaliero certo, e ciò fosse anche al fine di far cessare una controversia insorta tra le parti interessate, per ragioni del tutto indipendenti dalla loro volontà, in merito alla portata della predetta convenzione;

motivi di natura economica, come la volontà di evitare un deprezzamento di un’attività economica, non costituiscono ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare l’attribuzione diretta di una concessione di servizi vertente su tale attività o di un diritto esclusivo di svolgere la suddetta attività che presenta un interesse transfrontaliero certo, derogando ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dai menzionati articoli.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


11.1.2014   

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C 9/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-225/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Clausole di «standstill» - Nozione di «situazione regolare quanto al soggiorno»)

2014/C 9/13

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: C. Demir

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Paesi Bassi — Interpretazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni all’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori turchi che si trovano nel loro territorio in situazione regolare quanto al soggiorno e al lavoro — Normativa nazionale che prevede una condizione sostanziale e/o procedurale in materia di prima ammissione sul territorio nazionale dei cittadini turchi — Obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione di soggiorno provvisorio prima di entrare nei Paesi Bassi e di chiedere un permesso di soggiorno — Punto 85 della sentenza della Corte nelle cause riunite C 317/01 (Abatay) e C 369/01 (Sahin) (Racc. 2003, pag. I-12301)

Dispositivo

1)

L’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarità della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d’ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di «standstill» di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l’applicazione di tale clausola.

2)

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che è valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una «situazione regolare quanto al soggiorno».


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


11.1.2014   

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C 9/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

(Cause riunite C-249/12 e C-250/12) (1)

(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 73 e 78 - Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche - Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili - Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto - Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente - Conseguenze)

2014/C 9/14

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Inalta Curte de Casație și Justiție

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Corina-Hrisi Tulică (C-249/12), Călin Ion Plavoșin (C-250/12)

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Base imponibile — Transazioni immobiliari effettuate dalle persone fisiche, non assoggettate all’IVA — Riqualificazione di tali transazioni, da parte delle autorità nazionali, come operazioni imponibili — Determinazione della base imponibile, in mancanza della menzione relativa all’IVA in occasione della stipula del contratto — Detrazione dell’importo dell’IVA dal prezzo del contratto o aggiunta di esso al prezzo totale pagato dall’acquirente

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


11.1.2014   

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C 9/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Causa C-313/12) (1)

(Procedimento amministrativo nazionale - Situazione puramente interna - Atti amministrativi - Obbligo di motivazione - Possibilità di colmare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo - Interpretazione degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Incompetenza della Corte)

2014/C 9/15

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Giuseppa Romeo

Convenuta: Regione Siciliana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana) — Interpretazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa nazionale che prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di non motivare i suoi atti in talune circostanze o di integrare l'omessa motivazione di un atto amministrativo nel corso di un procedimento giudiziario promosso avverso detto atto — Diritto nazionale che rinvia al diritto dell’Unione per disciplinare situazioni esclusivamente interne — Possibilità per il giudice nazionale d’interpretare e applicare le disposizioni e i principi del diritto nazionale in modo divergente rispetto all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia

Dispositivo

1)

La prima questione posta dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia), con ordinanza del 19 giugno 2012, è irricevibile.

2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a statuire sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale poste dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza del 19 giugno 2012.


(1)  GU C 295 del 29. 9.2012.


11.1.2014   

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C 9/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Société Elmar Wolf

(Causa C-383/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo - Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi «WOLF Jardin» e «Outils WOLF» - Impedimenti relativi alla registrazione - Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5 - Modifica del comportamento economico del consumatore medio - Onere della prova)

2014/C 9/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, S. Malynicz, barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Société Elmar Wolf

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunle (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (T-570/10), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio figurativo rappresentante la testa di un lupo, per prodotti classificati nella classe 7, contro la decisione R 425/2010-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 6 ottobre 2010, che annulla la decisione della divisione d’opposizione che rigetta l’opposizione proposta dal titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi «WOLF Jardin» e «Outils WOLF», per prodotti delle classi 1, 5, 7, 8, 12, 13 e 31 — Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2012, Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Rappresentazione di una testa di lupo) (T 570/10), è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


11.1.2014   

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C 9/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Ancona/Regione Marche

(Causa C-388/12) (1)

(Fondi strutturali - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Partecipazione finanziaria di un Fondo strutturale - Criteri di ammissibilità delle spese - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articolo 30, paragrafo 4 - Principio di perennità dell’operazione - Nozione di «modifica sostanziale» di un’operazione - Attribuzione di un contratto di concessione senza previe pubblicità né gara)

2014/C 9/17

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti

Ricorrente: Comune di Ancona

Convenuta: Regione Marche

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) — Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario — Nozione di «modifica sostanziale» — Relazione tra, da un lato, la condizione di alterazione della natura o delle modalità di esecuzione dell’operazione e, dall’altro, la condizione di modifica della condizione dell’assenza di vantaggio indebito per un’impresa o un ente pubblico — Modifica funzionale — Condizione della conformità delle operazioni oggetto di un finanziamento alle disposizioni dell’Unione in materia di appalti pubblici — Cambiamento parziale di destinazione dell’opera finanziata e concessione della gestione della medesima a un operatore privato senza gara di appalto

Dispositivo

1)

L’articolo, 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) no 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, deve essere interpretato nel senso che le modifiche considerate da detta disposizione comprendono tanto quelle che intervengono nel corso della realizzazione di un’opera quanto quelle che intervengono successivamente, in particolare nella fase della gestione dell’opera stessa, purché siffatte modifiche avvengano nel corso del termine di cinque anni previsto dalla citata disposizione.

2)

L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che, per poter valutare se l’attribuzione di una concessione non generi entrate rilevanti per il concedente o indebiti vantaggi per il concessionario, non è necessario verificare previamente se l’opera oggetto di concessione abbia subito una modifica sostanziale.

3)

L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che detta disposizione si riferisce tanto all’ipotesi di una modifica fisica, quando l’opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso al finanziamento, quanto all’ipotesi di una modifica funzionale, restando inteso che, in caso di modifica consistente nell’utilizzo di un’opera per attività diverse da quelle inizialmente previste nel progetto ammesso al finanziamento, una modifica del genere deve essere tale da ridurre in modo significativo la capacità dell’operazione di cui trattasi di raggiungere l’obiettivo attribuitole.

4)

In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell’Unione non osta all’attribuzione senza procedura ad evidenza pubblica di una concessione di servizi pubblici relativa ad un’opera, purché siffatta attribuzione risponda al principio di trasparenza il cui rispetto, senza necessariamente comportare un obbligo di far ricorso ad una gara, deve consentire a un’impresa avente sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità concedente di avere accesso alle informazioni adeguate relative alla concessione in parola prima che essa sia attribuita, di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere detta concessione, situazione che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


11.1.2014   

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C 9/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Causa C-442/12) (1)

(Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell’assicuratore - Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno)

2014/C 9/18

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Jan Sneller

Convenuta: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Paesi-Bassi — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Libertà dell’assicurato di scegliere l’avvocato

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.

2)

L’obbligatorietà o meno, in base al diritto nazionale, dell’assistenza giuridica nel procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti non incide sulla risposta fornita alla prima questione.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


11.1.2014   

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C 9/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Causa C-473/12) (1)

(Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articoli 10 e 11 - Obbligo di informazione - Articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) - Eccezioni - Portata delle eccezioni - Investigatori privati che agiscono per conto dell’organismo di controllo di una professione regolamentata - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1)

2014/C 9/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Convenuti: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

con l’intervento di: Union professionnelle nationale des détectives privés de Belgique (UPNDP), Association professionnelle des inspecteurs et experts d’assurances ASBL (APIEA), Conseil des ministres

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli articoli 11, paragrafo 1 e 13, paragrafo 1, lettere d) e g), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE — Questione dell’armonizzazione completa — Facoltà per uno Stato membro di prevedere una restrizione o una deroga all’obbligo di informazione immediata della persona interessata — Portata dell’eccezione a tale obbligo — Inclusione delle attività professionali degli investigatori privati — In caso di risposta negativa, questione della compatibilità dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE con l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, più precisamente alla luce del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.

L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell’ambito della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


11.1.2014   

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C 9/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

(Causa C-478/12) (1)

(Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 16, paragrafo 1 - Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro - Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore - Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese)

2014/C 9/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrenti: Armin Maletic, Marianne Maletic

Convenute: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Feldkirch — Interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di contratti stipulati dai consumatori — Contratto avente ad oggetto un pacchetto di viaggio concluso tra un consumatore e un’impresa — Situazione in cui l’impresa ha sede in uno Stato membro diverso da quello del consumatore e si avvale, ai fini dell’esecuzione di detto contratto, di un’impresa avente sede nello stesso Stato membro del consumatore — Eventuale diritto del consumatore di proporre, dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, un’azione avverso tali due imprese

Dispositivo

La nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


11.1.2014   

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C 9/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Tevfik Isbir/DB Services GmbH

(Causa C-522/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Direttiva 96/71/CE - Tariffa minima salariale - Importi forfettari e contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti)

2014/C 9/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Tevfik Isbir

Convenuta: DB Services GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1) — Calcolo della tariffa minima salariale — Eventuale inclusione del contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti — Situazione nella quale i lavoratori dipendenti non possono disporre di tali contributi per diversi anni

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, dev’essere interpretato nel senso che non osta all’integrazione nel salario minimo di elementi retributivi che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da quest’ultimo percepito a titolo di retribuzione di tale prestazione, dall’altro. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso degli elementi retributivi di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2013 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-547/12 P) (1)

(Impugnazione - FEAOG - Sezione «Garanzia» - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori di taluni Stati membri per le spese finanziate dal Fondo - Importi da recuperare nei confronti della Repubblica ellenica in mancanza di recupero nei termini previsti - Snaturamento degli elementi di prova)

2014/C 9/22

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2012, Grecia/Commissione (T-158/09), con cui il Tribunale ha parzialmente respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2009) 810 def. della Commissione, del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


11.1.2014   

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 — Wam Industriale SpA/Commissione europea

(Causa C-560/12 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi - Prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento - Esecuzione di una sentenza del Tribunale)

2014/C 9/23

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Wam Industriale SpA (rappresentanti: avv.ti E. Giliani e R. Bertoni)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2012, Wam Industriale/Commissione (T-303/10), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29) — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Principio di proporzionalità — Principio di buona amministrazione — Termine ragionevole

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Wam Industriale SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


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C 9/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 — Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-587/12 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi - Prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento - Esecuzione di una sentenza del Tribunale)

2014/C 9/24

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2012, Italia/Commissione (T-257/10), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29) — Obbligo di motivazione — Principio del contraddittorio — Autorità del giudicato — Principio di proporzionalità — Regolamento de minimis

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-23/13) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli 3 e 4)

2014/C 9/25

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3 e 4 direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Inadempienze nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue urbane in otto agglomerati

Dispositivo

La Repubblica francese,

1)

non avendo garantito:

la raccolta delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Basse Terre, il cui abitante equivalente è superiore a 15 000, e

il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Ajaccio-Sanguinaires, di Basse Terre, di Bastia-Nord, di Cayenne Leblond e di Saint-Denis, il cui abitante equivalente è superiore a 15 000,

non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 16.03.2013.


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C 9/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 7 ottobre 2013 — Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-527/13)

2014/C 9/26

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Lourdes Cachaldora Fernández

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio (1), del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, numero 1, regola 3, lettera b), della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale spagnola), che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle omissioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione di invalidità permanente contributiva e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento e ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’omissione contributiva, laddove nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni.

2)

Se la clausola 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 97/81/CE del Consiglio (2), del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, numero 1, regola 3, lettera b), della Ley General de la Seguridad Social de España, che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle omissioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione di invalidità permanente contributiva e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento e ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’omissione contributiva, laddove nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni.


(1)  GU 1979 L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

(2)  GU 1988 L 14 del 20.1.1998, pag. 9.


11.1.2014   

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C 9/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — Birutė Šiba/Arūnas Devėnas

(Causa C-537/13)

2014/C 9/27

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Birutė Šiba

Interveniente: Arūnas Devėnas

Questioni pregiudiziali

1)

Se una persona fisica che, in forza di un contratto stipulato con un avvocato (advokatas), riceve servizi di assistenza legale, prestati in cambio di un compenso, servizi forniti in controversie presumibilmente connesse con gli interessi personali della menzionata persona (divorzio, divisione dei beni acquisiti nel corso del matrimonio ecc.), debba essere considerata come un consumatore, ai sensi dei regimi di tutela del consumatore dell’Unione europea.

2)

Se un avvocato (un advokatas che esercita una professione [liberale]) il quale predispone un contratto con una persona fisica per la prestazione di servizi di assistenza legale a fronte di un compenso, che lo obbliga a prestare assistenza legale finalizzata al raggiungimento di obiettivi di detta persona estranei alla sua occupazione o professione, debba essere considerato come un operatore economico, ai fini dei regimi di tutela del consumatore dell’Unione europea.

3)

Se i contratti per la prestazione di servizi assistenza legale a fronte di un compenso, predisposti da un avvocato (advokatas) nel corso delle sue attività professionali in quanto rappresentante di una professione liberale, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se possano essere applicati criteri generali ai fini della classificazione di siffatti contratti come contratti con i consumatori, o se essi debbano essere considerati contratti con i consumatori secondo criteri particolari. Ove sia necessario applicare criteri particolari per la classificazione di siffatti contratti come contratti con i consumatori, quali siano detti criteri.


(1)  GU L 95, pag. 29.


11.1.2014   

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C 9/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — e Vigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

(Causa C-538/13)

2014/C 9/28

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: e Vigilo Ltd

Convenuto: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

Se le norme sull’appalto pubblico dell’Unione europea — il terzo comma dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [89/665, emendata dalla] direttiva 2007/66 (1), che sancisce i principi di efficacia e di celerità riguardo alla tutela dei diritti dei partecipanti che sono stati violati, l’articolo 2 della direttiva 2004/18 che sancisce il principio della parità di trattamento dei partecipanti e della trasparenza, e gli articoli 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18 (2), che espone la procedura che disciplina la stipulazione di un contratto con l’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, — debbano essere intese ed interpretate congiuntamente o separatamente (ma senza una limitazione alle disposizioni sopra menzionate) nel senso che:

a)

nell’ipotesi in cui un offerente sia venuto a conoscenza di un possibile legame rilevante (nesso) che un altro offerente abbia con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice che ha valutato l’offerta, e/o sia venuto a conoscenza della posizione potenzialmente eccezionale di detto offerente in ragione di un lavoro preparatorio in precedenza svolto in relazione alla procedura d’appalto di cui trattasi, e laddove, alla luce di siffatte circostanze, l’amministrazione aggiudicatrice non abbia intrapreso alcuna azione, tale informazioni sono di per sé sufficienti per fondare la pretesa che l’organo di ricorso debba riconoscere come illegittime le azioni dell’amministrazione aggiudicatrice che ha omesso di garantire la trasparenza e l’obiettività nelle procedure, considerato che, inoltre, il ricorrente non è tenuto a provare concretamente che gli esperti hanno agito in maniera scorretta.

b)

Se, dopo aver stabilito la fondatezza dei motivi del ricorso sopra menzionato del ricorrente, l’organo di ricorso, quando statuisce sulle eventuali conseguenze di detti motivi per i risultati della procedura d’appalto, non è tenuto a prendere in considerazione il fatto che i risultati della valutazione delle offerte presentate dai partecipanti sarebbero sostanzialmente rimasti uguali qualora tra gli esperti che hanno valutato le offerte non ci fossero stati soggetti non imparziali.

c)

Laddove il partecipante viene (infine) a conoscenza del contenuto dei criteri relativi all’offerta economicamente più vantaggiosa, che erano stati formulati in base ai parametri qualitativi ed esposti in termini astratti nelle condizioni di appalto (criteri come la completezza e la compatibilità con le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice), con riferimento ai quali l’offerente è stato sostanzialmente in grado di presentare un’offerta, soltanto in un momento in cui, in base a detti criteri, l’amministrazione aggiudicatrice ha valutato le offerte presentate dai partecipanti ed ha fornito alle parti interessate informazioni complete concernenti le ragioni delle decisioni adottate, e soltanto da quel momento poteva essere applicato a quel partecipante il termine di prescrizione che disciplina la procedura di ricorso previsto nel diritto nazionale.

2)

Se l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, in combinato disposto con i principi che disciplinano l’aggiudicazione di un appalto, enunciati all’articolo 2 di detta direttiva, debba essere inteso nel senso che alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto di fissare (ed applicare) una procedura per la valutazione delle offerte presentate dai partecipanti ai sensi della quale i risultati della valutazione delle offerte dipendono dalla completezza con cui i partecipanti hanno dimostrato che le loro offerte soddisfano le condizioni del bando di gara, ossia, quanto più completamente (più ampiamente) l’offerente ha descritto la conformità della sua offerta con le condizioni di gara, tanto maggiore sarà il numero di punti riconosciuti alla sua offerta.


(1)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).

(2)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 335, pag. 31).


11.1.2014   

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C 9/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 14 ottobre 2013 — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals PLC

(Causa C-539/13)

2014/C 9/29

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrenti: Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd

Convenuta: Sigma Pharmaceuticals PLC.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il detentore, o il beneficiario, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare possa invocare i diritti ad esso conferiti dal primo paragrafo del Meccanismo specifico soltanto se abbia previamente dimostrato la sua intenzione a riguardo.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)

Come debba essere dimostrata siffatta intenzione.

b)

Se al detentore, o al suo beneficiario, sia fatto divieto di far valere i suoi diritti relativamente ad operazioni di importazione o immissione in commercio del prodotto farmaceutico in uno Stato membro effettuate prima della dimostrazione della sua intenzione di invocare detti diritti.

3)

Chi debba effettuare la previa notifica al detentore o al beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, ai sensi del secondo paragrafo del Meccanismo specifico (omissis). In particolare:

a)

se la previa notifica debba essere effettuata dal soggetto che intende importare o immettere in commercio il prodotto farmaceutico;

oppure

b)

nel caso in cui, come consentito dal diritto nazionale, una domanda di approvazione regolamentare sia presentata da un soggetto diverso dal futuro importatore, se la previa notifica effettuata dal richiedente l’approvazione regolamentare sia efficace qualora detto soggetto non intenda importare o immettere in commercio esso stesso il prodotto farmaceutico, ma le operazioni di importazione e di immissione in commercio verranno effettuate in forza dell’approvazione regolamentare ottenuta dal richiedente; nonché

i)

se incida al riguardo la circostanza che la previa notifica identifichi il soggetto che importerà o immetterà in commercio il prodotto farmaceutico;

ii)

se incida la circostanza che la previa notifica sia effettuata e la domanda di approvazione regolamentare sia presentata da un’unica persona giuridica all’interno di un gruppo di società che formano un’unità economica, e le operazioni di importazione e di immissione in commercio verranno effettuate da un’altra persona giuridica all’interno di detto gruppo, in forza di una licenza rilasciata dalla prima persona giuridica, ma la previa notifica non identifichi la persona giuridica che importerà o immetterà in commercio il prodotto farmaceutico.

4)

A chi debba essere inviata la previa notifica di cui al secondo paragrafo del Meccanismo specifico. In particolare:

a)

se la nozione di beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare sia limitata ai soggetti aventi un diritto conferito dal diritto nazionale di esercitare un’azione per fare valere il brevetto o il certificato protettivo complementare.

oppure

b)

in un caso in cui un gruppo di società formi una sola unità economica comprendente diverse persone giuridiche, se sia sufficiente che la notifica sia indirizzata ad una persona giuridica che è la società controllata operativa e titolare della licenza di commercializzazione nello Stato membro di importazione, invece che la persona giuridica all’interno del gruppo avente il diritto, conferito dall’ordinamento nazionale, di esercitare un’azione per fare valere il brevetto o il certificato protettivo complementare, sulla base o della circostanza che detta persona giuridica può essere identificata come il beneficiario del brevetto o del CPC, oppure del fatto che presumibilmente, come da normale prassi, la notifica sarà sottoposta all’attenzione delle persone responsabili per conto del titolare del brevetto o del CPC.

c)

In caso di risposta affermativa alla questione 4(b), se una notifica, per il resto conforme, sia resa non conforme se viene indirizzata al «Manager, Regulatory Affairs» di una società qualora detta società non sia il soggetto all’interno del gruppo avente il diritto conferito dal diritto nazionale di esercitare un’azione per fare valere tale brevetto o certificato protettivo complementare, ma sia la società controllata o il detentore della licenza di commercializzazione nello Stato membro d’importazione e qualora detto ufficio «Regulatory Affairs» in pratica riceva regolarmente notifiche dagli importatori paralleli con riguardo al Meccanismo specifico e ad altre questioni.


11.1.2014   

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C 9/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 16 ottobre 2013 — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover

(Causa C-541/13)

2014/C 9/30

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Douane Advies Bureau Rietveld

Resistente: Hauptzollamt Hannover

Questione pregiudiziale  (1)

Se la nozione di «reattivo», utilizzata alla voce 3822 NC nell’espressione Reattivi per diagnostica o da laboratorio, debba essere intesa nel senso che si tratta di una sostanza che serve a indurre, attraverso una reazione chimica, una trasformazione sotto il profilo chimico su un materiale da analizzare o mediante lo stesso, al fine di segnalare uno stato o una caratteristica del materiale.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU L 304, pag. 1).


11.1.2014   

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C 9/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 28 ottobre 2013 — Z. Zh, altra parte: Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie & Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, altra parte: I.O

(Causa C-554/13)

2014/C 9/31

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Z. Zh

altra parte: Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie

&

Convenuto: Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie

altra parte: I.O.

Questioni pregiudiziali

1)

Se un cittadino di un paese terzo, che soggiorna illegalmente nel territorio di uno Stato membro, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, la direttiva «rimpatrio»), già in quanto sia stato accusato di aver commesso un fatto punibile come reato in diritto nazionale, o se a tal fine sia necessario che egli sia stato condannato dal giudice penale per aver commesso tale reato e, in questo caso, se detta condanna debba anche essere inappellabile.

2)

Se, per accertare se un cittadino di un paese terzo, il quale soggiorna illegalmente nel territorio di uno Stato membro, costituisce un pericolo per l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva rimpatrio, oltre ad un’accusa o a una condanna, siano rilevanti anche fatti e circostanze diversi, quali la gravità e la natura del fatto punibile come reato in diritto nazionale, il decorso del tempo e l’intenzione dell’interessato.

3)

Se i fatti e le circostanze della fattispecie che sono rilevanti al fine della valutazione di cui alla seconda questione svolgano un ruolo anche ai fini della possibilità, offerta dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva rimpatrio, nell’eventualità in cui l’interessato costituisca un pericolo per l’ordine pubblico ai sensi di tale paragrafo, di poter scegliere tra, da un lato, il rifiuto di un periodo per la partenza volontaria, e, dall’altro lato, la concessione di un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni.


11.1.2014   

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C 9/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 31 ottobre 2013 — Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

(Causa C-562/13)

2014/C 9/32

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve

Convenuto: Moussa Abdida

Questioni pregiudiziali

1)

Se le direttive 2004/83/CE (1), 2005/85/CE (2) e 2003/9/CE (3) debbano essere interpretate nel senso che obbligano lo Stato membro che dispone che lo straniero «affetto da una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante qualora non esista alcun trattamento adeguato nel suo paese di origine» ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE,

a prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione amministrativa che nega il diritto di soggiorno e/o la protezione sussidiaria e ordina di lasciare il territorio,

a farsi carico, nell’ambito del suo regime di assistenza sociale o di accoglienza, delle necessità primarie diverse da quelle sanitarie del ricorrente, fino ad una pronuncia sul ricorso proposto avverso tale decisione amministrativa.

2)

In caso di risposta negativa, se la Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, i suoi articoli da 1 a 3 (dignità umana, diritto alla vita e all’integrità), il suo articolo 4 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti), il suo articolo 19, paragrafo 2 (diritto di non essere espulso verso uno Stato in cui esiste un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti), i suoi articoli 20 e 21 (uguaglianza e non discriminazione, rispetto ad altre categorie di richiedenti la protezione sussidiaria) e/o il suo articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo), obblighino lo Stato membro che traspone le direttive 2004/83/CE, 2005/85/CE e 2003/9/CE a prevedere un ricorso con effetto sospensivo e la presa in carico delle necessità primarie di cui alla questione n. 1 supra.


(1)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

(2)  Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

(3)  Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).


11.1.2014   

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C 9/21


Impugnazione proposta il 31 ottobre 2013 dalla Planet A.E., Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2013, causa T-489/12, Planet/Commissione

(Causa C-564/13 P)

2014/C 9/33

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Planet A.E., Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2013, T-489/12.

rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nel merito.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente asserisce che l’ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2013, T-489/12, contiene valutazioni giuridiche che violano le norme del diritto dell'Unione e le impugna con la domanda di annullamento.

Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto è incorsa in un'errata interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione, sia per quanto riguarda il contenuto dell'interesse ad agire, che viene richiesto, secondo il diritto dell'Unione, ai fini dell’azione di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza degli obblighi contrattuali sia per quanto riguarda la questione se [l'interesse ad agire] sia esistente ed effettivo.


Tribunale

11.1.2014   

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C 9/22


Sentenza del Tribunale 18 novembre 2013 — Preparados Alimenticios/UAMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)

(Causa T-377/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Jambo Afrika - Marchi comunitari figurativi anteriori JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE; JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment - Marchi nazionali figurativi anteriori JUMBO - Marchio denominativo anteriore non registrato JUMBO - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 9/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Preparados Alimenticios, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentante: avv. D. Pellisé Urquiza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG (Stemwede-Levern, Germania) (rappresentante: avv. T. Weeg)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (caso R 1144/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Preparados Alimenticios, SA e Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Preparados Alimenticios, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


11.1.2014   

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C 9/22


Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Heede/UAMI (Matrix-Energetics)

(Causa T-313/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Matrix-Energetics - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Pubblico di riferimento - Data della valutazione del carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 9/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Günter Heede (Walldorf-Baden, Germania) (rappresentante: avv. R. Utz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 aprile 2011 (procedimento R 1848/2010-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo Matrix-Energetics come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Günter Heede è condannato alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.08.2011.


11.1.2014   

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C 9/22


Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI — Wenf International Advisers (Cavatappi)

(Causa T-337/12) (1)

(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un cavatappi - Disegno o modello nazionale anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Articoli 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002)

2014/C 9/36

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: C. Ruiz Gallegos e E. Veiga Conde, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Wenf International Advisers Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: J.L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela e I. Munilla Muñoz, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 1o giugno 2012 (procedimento R 89/2011-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Wenf International Advisers Ltd e la El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


11.1.2014   

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C 9/23


Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Equinix (Germany)/UAMI — Acotel (ancotel.)

(Causa T-443/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel. - Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 9/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Equinix (Germany) GmbH, già ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: H. Truelsen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Acotel SpA (Roma)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2012 (procedimento R 1895/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Acotel SpA e la ancotel GmbH, divenuta Equinix (Germany) GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Equinix (Germany) GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


11.1.2014   

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C 9/23


Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Recaro/UAMI — Certino Mode (RECARO)

(Causa T-524/12) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di dichiarazione di decadenza - Marchio comunitario denominativo RECARO - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Natura dell’uso del marchio - Ricevibilità di nuovi elementi di prova - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

2014/C 9/38

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Recaro Holding GmbH, già Recaro Beteiligungs-GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Certino Mode, SL (Elche, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1761/2011-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di decadenza tra la Recaro Beteiligungs-GmbH e la Certino Mode, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Recaro Holding GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


11.1.2014   

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C 9/24


Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — FK/Commissione

(Causa T-248/13)

2014/C 9/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FK (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 di mantenerlo negli elenchi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è stata adottata tempestivamente oppure entro un ragionevole periodo.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare autonomamente in maniera adeguata se il ricorrente soddisfacesse i criteri rilevanti. In particolare, il ricorrente deduce che la Commissione: (a) non ha cercato e/o ottenuto elementi di prova a sostegno delle asserzioni; (b) non si è assicurata che la motivazione corrispondesse a quella dedotta dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e ha omesso di cercare e/o ottenere dettagli sufficienti in relazione alle asserzioni in modo da permettere al ricorrente di rispondervi adeguatamente; (c) non ha valutato se le asserzioni si basassero su elementi viziati estorti tramite tortura; e (d) non ha cercato e/o ottenuto elementi rilevanti a discarico.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il corretto onere e grado della prova.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la motivazione sulla quale la Commissione si è fondata è carente in punto di diritto, in quanto: (a) nessuna delle asserzioni è sostenuta da elementi di prova non dimostrando quindi che tali asserzioni fossero effettivamente fondate; (b) alcune asserzioni non sono sufficientemente precise in modo da permettere al ricorrente di confutarle in modo adeguato; (c) alcune asserzioni sono talmente risalenti e/o vaghe da non ricollegarsi razionalmente ai criteri rilevanti; e (d) alcune asserzioni sono incompatibili rispetto agli elementi a discarico.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il criterio di proporzionalità, bilanciando i diritti fondamentali del ricorrente con il rischio concreto e attuale che egli rappresenterebbe.


11.1.2014   

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C 9/24


Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Causa T-534/13)

2014/C 9/40

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Panrico, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HDN Development Corp. (Frankfort, Stati Uniti d’America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, procedimento R 623/2011-4, del 25 luglio 2013, notificata a tale parte il 29 luglio 2013; e

dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 1 298 785«KRISPY KREME DOUGHNUTS».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo «Krispy Kreme DOUGHNUTS» per prodotti e servizi delle classi 25, 30 e 42 — Marchio comunitario registrato n. 1 298 785

Titolare del marchio comunitario: HDN Development Corp.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento


11.1.2014   

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C 9/25


Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — Germania/Commissione

(Causa T-557/13)

2014/C 9/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 e l’allegato alla decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione europea, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui escludono dal finanziamento dell’Unione europea i pagamenti di importo totale pari a EUR 6 192 951,34 realizzati dagli organismi pagatori competenti della Repubblica federale di Germania nell’ambito dell’attuazione del regime di aiuti al settore della fecola di patate per gli anni compresi tra il 2003 e il 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo: violazione delle condizioni di concessione dei premi e degli aiuti — pagamento del prezzo minimo

La ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 (1) e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (2), in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 (3), l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 97/95 (4), l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2236/2003 (5) e l’articolo 26 del regolamento (CE) n. 2237/2003 (6), nel senso che le spese sono state escluse dal finanziamento, sebbene le condizioni di concessione dei premi e degli aiuti siano state soddisfatte, perché il prezzo minimo è stato pagato per la quantità richiesta.

2)

Secondo motivo: difetto di motivazione

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione non ha motivato a sufficienza e in modo esente da contraddizioni le ragioni per cui deve risultare dagli articoli 11 del regolamento n. 97/95, 10 del regolamento n. 2236/2003 e 26 del regolamento n. 2237/2003, tenendo conto dell’insieme delle versioni linguistiche, come condizione per il pagamento del premio o dell’aiuto, che la fecoleria ha già versato il prezzo minimo per la quantità complessiva di patate consegnata nel corso di una campagna di commercializzazione.

3)

Terzo motivo: violazione dell’obbligo di comunicare i reclami entro un termine di 24 mesi

La ricorrente eccepisce la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con il quinto comma, lettera a), del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 (7) e dell’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 4, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 (8), perché la Commissione non ha validamente comunicato per iscritto alla Repubblica federale di Germania, entro 24 mesi dalla data in cui le spese sono state effettuate, il reclamo (omissione di «controlli essenziali») su cui si basa l’esclusione delle medesime.

4)

Quarto motivo: eccessiva durata del procedimento

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell’avvio di un procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, nonché la violazione dei diritti della difesa, perché la durata del procedimento dinanzi alla Commissione è stata eccessiva.

5)

Quinto motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità

Con tale motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione, procedendo a una rettifica forfettaria del 10 %, non ha valutato adeguatamente la natura e la portata tutt’al più limitata di un’eventuale infrazione e non ha tenuto conto del fatto che l’Unione non aveva subito in concreto alcun pregiudizio finanziario e che non è mai esistito il rischio reale dell’insorgere di un pregiudizio del genere.


(1)  Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione, del 17 gennaio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 16, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 339, pag. 45).

(6)  Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 339, pag. 52).

(7)  Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).

(8)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).


11.1.2014   

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C 9/26


Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — ISOTIS/Commissione

(Causa T-562/13)

2014/C 9/42

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Ananges — ISOTIS (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Skliris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere che la Commissione, chiedendo alla ricorrente la restituzione dell’importo di EUR 47 197,93, versato dalla Commissione nell’ambito del contratto 238940 REACH 112, viola il contratto controverso;

riconoscere che la ricorrente non deve restituire l’importo summenzionato, versato dalla Commissione;

riconoscere che, in ogni caso, detta richiesta della Commissione è completamente infondata per l’importo di EUR 13 821,12;

riconoscere che le condizioni generali applicabili ai contratti FP6 non si applicano nell’ambito del contratto 238940 REACH 112 e che, di conseguenza, la ricorrente, nell’ambito del contratto controverso, non deve pagare alcun importo a titolo di risarcimento (liquidated damages);

riconoscere che la Commissione, manifestando la sua intenzione di pretendere un risarcimento (liquidated damages) in base alle condizioni generali dei contratti FP6, viola il contratto controverso 238940 REACH 112,

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, che si fonda, da un lato, sulla clausola compromissoria del contratto controverso e, dall’altro, sul diritto belga a cui il contratto controverso fa rinvio, la ricorrente deduce tre motivi:

1)

Il primo motivo verte sulla violazione da parte della Commissione della buona fede e delle leali pratiche commerciali. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione ha richiesto diversi importi, senza fornire un particolare e specifico motivo in grado di generare le pretese di volta in volta avanzate e che il suo comportamento commerciale è contrario alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, la ricorrente sostiene che il comportamento posto in essere dalla Commissione in violazione dei suoi obblighi contrattuali deriva anche dalla sua intenzione di avanzare pretese in base a condizioni generali di contratto di tipo diverso (FP6) da quelle applicabili al contratto controverso REACH 112 (CIP).

2)

Il secondo motivo verte sulla violazione della disposizione contenuta nell’articolo II.28, paragrafi 1 e 5, del contratto 238940 REACH 112. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione ha avanzato pretese senza aver esercitato in precedenza un controllo nell’ambito del contratto controverso ed ha invocato in modo generico e indeterminato il risultato di un controllo che non riguarda il contratto controverso REACH 112.

3)

Il terzo motivo, addotto in subordine, verte sul fatto che la richiesta della Commissione è avanzata in modo abusivo e in malafede.


11.1.2014   

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C 9/27


Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — BASF Agro e a./Commissione

(Causa T-584/13)

2014/C 9/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Agro BV (Arnhem, Paesi Bassi); BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania); BASF Belgium Coordination Center (Anversa, Belgio); BASF Española, SL (Barcellona, Spagna); BASF Italia SpA (Cesano Maderno, Italia); BASF Nederland BV (Arnhem); e BASF Slovensko spol. s r. o. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: J. Montfort e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l’uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU 2013 L 219, pag.22);

in subordine, qualora non venisse accolta la richiesta precedente, annullare il regolamento impugnato, nella parte in cui revoca l’autorizzazione all’uso e alla vendita di semi di girasole trattati con fipronil;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della Commissione dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (1), in quanto nell’adottare il regolamento impugnato essa non si è basata sulle nuove conoscenze tecniche o scientifiche, ma piuttosto su dati altamente controversi. La Commissione non ha, inoltre, tenuto conto dei pertinenti dati di monitoraggio. I dati di monitoraggio disponibili non hanno mostrato alcun effetto nocivo sulle colonie di api mellifere. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha errato nel ritenere che i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) 1107/2009 non fossero più soddisfatti dalla sostanza attiva fipronil.

2)

Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della Commissione dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto tramite il regolamento impugnato essa ha adottato misure restrittive relative alle sementi trattate con fipronil, senza dimostrare che tali sementi trattate possono comportare per le api un «grave rischio» che non può essere limitato in modo soddisfacente mediante altri mezzi. Peraltro, la Commissione non ha tenuto in considerazione misure di attenuazione dei rischi che potessero limitare i presunti rischi in maniera soddisfacente.

3)

Terzo motivo, con cui si sostiene che il regolamento impugnato è stato adottato sulla base di un metodo previsto da progetti di documenti di orientamento, piuttosto che sulla base di documenti di orientamento esistenti e approvati. Così facendo, la Commissione ha commesso errori di diritto e violato i principi fondamentali della certezza del diritto e del legittimo affidamento, atteso che i documenti di orientamento devono essere disponibili e concordati ex ante, prima del riesame di un’approvazione di una sostanza attiva, e non ex post.

4)

Quarto motivo, con cui si sostiene che il regolamento impugnato non può trovare giustificazione nel principio di precauzione, dal momento che le condizioni di tale principio non sono soddisfatte nel caso di cui trattasi. Più precisamente, le ricorrenti sostengono che i rischi che la Commissione ha ritenuto rilevanti erano basati su mere ipotesi scientificamente non confermate, che dati rilevanti non sono stati presi in considerazione e che la valutazione del rischio da parte della Commissione si è basata su un metodo sbagliato. Inoltre, la Commissione non ha coinvolto le ricorrenti nella fase della gestione del rischio, come invece avrebbe dovuto fare. Ciò ha portato all’adozione, attraverso il regolamento impugnato, di misure sproporzionate e incoerenti.

5)

Quinto motivo, vertente sull’asserita imposizione, da parte del regolamento impugnato, di eccessive restrizioni al trattamento di sementi con fipronil, restrizioni inappropriate e non necessarie ai fini della protezione della salute delle api nell’UE. Le ricorrenti, inoltre, fanno notare che con riferimento in particolare ai girasoli, la Commissione non ha considerato il fatto che il trattamento con fipronil non ha mai avuto conseguenze negative sulla salute delle api.

6)

Sesto motivo, con cui si sostiene che, a causa dei tempi ristretti in cui è stato adottato il regolamento impugnato e della complessità del caso, la Commissione non è stata in grado di prendere in debita considerazione i commenti sostanziali e dettagliati delle ricorrenti sugli aspetti tecnici, normativi e scientifici della «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance fipronil» (Conclusione sull’esame inter pares della valutazione del rischio per le api relativamente all’utilizzo della sostanza attiva fipronil come pesticida) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

7)

Settimo motivo, con cui si sostiene che la Commissione non ha esposto in maniera adeguata le preoccupazioni che l’hanno portata a richiedere all’EFSA di riesaminare l’approvazione del fipronil. La Commissione non ha, inoltre, esposto le ragioni per le quali ha respinto gli argomenti e le prove portati alla sua attenzione da parte delle ricorrenti. Infine, dal regolamento impugnato non si deduce chiaramente l’obiettivo primario perseguito dalla Commissione con la sua adozione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).


Tribunale della funzione pubblica

11.1.2014   

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C 9/28


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o ottobre 2013 — Loukakis e a./Parlamento

(Causa F-82/11) (1)

(Funzione pubblica - Comitato del personale del Parlamento - Elezioni - Irregolarità nel procedimento elettorale)

2014/C 9/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolaos Loukakis e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e M. Ecker, agenti, inizialmente assistiti dall’avv. D. Waelbroeck, successivamente dall’avv. Me A. Duron)

Intervenienti: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne e Pluralist (rappresentante:avv. J. Choucroun)

Oggetto

La domanda di accertare l’illegittimità delle elezioni del comitato del personale del Parlamento e l’omesso intervento del Parlamento europeo a fronte delle diverse irregolarità inficianti il procedimento elettorale.

Dispositivo

1)

La decisione implicita del Parlamento europeo del 20 maggio 2011 di non censurare le irregolarità inficianti le elezioni del comitato del personale del novembre 2010 è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dai ricorrenti.

4)

Le organizzazioni sindacali Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, da un lato, e l’organizzazione sindacale Pluralist, dall’altro, sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011, pag. 41.


11.1.2014   

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C 9/28


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 — BF/Corte dei conti dell'Unione europea

(Causa F-59/12) (1)

(Funzione pubblica - Nomina - Copertura di un posto di direttore - Avviso di posto vacante - Atto lesivo - Insussistenza - Irricevibilità)

2014/C 9/45

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BF (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare l’avviso di posto vacante ECA/2011/67 della Corte dei conti per il posto di direttore della direzione delle risorse umane.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BF sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Corte di conti dell’Unione europea.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012, pag. 38.


11.1.2014   

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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013 — Thomé/Commissione

(Causa F-97/12) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/177/10 - Decisione di non assumere un vincitore di concorso - Criteri di ammissibilità - Diploma universitario)

2014/C 9/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Thomé (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e M. G. Gattinara, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell’APN della Commissione di non assumere la ricorrente dopo che la stessa è risultata vincitrice del concorso EPSO/AD/177/10-EPA e la domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Le decisioni della Commissione europea dell’11 novembre 2011 e del 5 giugno 2012 sono annullate.

2)

La Commissione europea è condannata a pagare alla sig.ra Thomé la somma di EUR 14 000.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Thomé.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012, pag. 39.


11.1.2014   

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C 9/29


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 23 ottobre 2013 — Aristidis Psarras/(ENISA)

(Causa F-7/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Valutazione - Esercizio di valutazione relativo al 2009 - Rapporto di evoluzione della carriera - Domanda di annullamento del rapporto di evoluzione della carriera - Atto lesivo - Ricorso manifestamente irricevibile)

2014/C 9/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aristidis Psarras (Héraklion, Grecia) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (rappresentanti: E. Maurage, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo al 2009 nonché della decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi relativo all’esercizio 2010 e, ove necessario, della decisione di rigetto del suo reclamo del 17 ottobre 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

L’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Psarras.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012, pag. 20.


11.1.2014   

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C 9/29


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-57/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Indennità di invalidità - Deduzione, dagli importi, di un credito di un’istituzione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2014/C 9/48

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha ridotto l’importo dell’indennità di invalidità del ricorrente per i mesi da giugno a settembre 2011 e di pagamento di un interesse del 15 % nonché della somma di 500 euro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario nelle cause F-57/12 R e T-464/12 P(R).

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012, pag. 37.


11.1.2014   

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C 9/29


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 16 ottobre 2013 — De Roos-Le Large/Commissione

(Causa F-50/10) (1)

2014/C 9/49

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente dell’Adunanza plenaria ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010, pag. 27.