ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.377.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 377/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2013/C 377/02 |
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2013/C 377/03 |
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2013/C 377/04 |
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2013/C 377/05 |
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2013/C 377/06 |
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2013/C 377/08 |
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2013/C 377/09 |
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2013/C 377/10 |
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2013/C 377/11 |
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2013/C 377/12 |
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2013/C 377/13 |
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2013/C 377/14 |
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2013/C 377/15 |
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2013/C 377/16 |
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2013/C 377/18 |
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2013/C 377/20 |
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2013/C 377/21 |
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2013/C 377/22 |
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2013/C 377/23 |
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Tribunale |
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2013/C 377/24 |
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2013/C 377/25 |
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2013/C 377/26 |
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2013/C 377/27 |
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2013/C 377/28 |
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2013/C 377/29 |
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2013/C 377/30 |
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2013/C 377/31 |
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2013/C 377/32 |
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2013/C 377/33 |
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2013/C 377/34 |
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2013/C 377/35 |
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2013/C 377/36 |
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2013/C 377/37 |
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2013/C 377/38 |
Causa T-500/13: Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — Seatech International e a./Commissione |
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2013/C 377/39 |
Causa T-536/13: Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — Microsoft/UAMI — Softkinetic Software (KINECT) |
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2013/C 377/40 |
Causa T-550/13: Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Repubblica ellenica/Commissione europea |
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2013/C 377/41 |
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2013/C 377/42 |
Causa T-579/13: Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe/Commissione |
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2013/C 377/43 |
Causa T-583/13: Ricorso proposto l’8 novembre 2013 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2013/C 377/44 |
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2013/C 377/45 |
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2013/C 377/46 |
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2013/C 377/47 |
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2013/C 377/48 |
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2013/C 377/49 |
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2013/C 377/50 |
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2013/C 377/51 |
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2013/C 377/52 |
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2013/C 377/53 |
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2013/C 377/54 |
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2013/C 377/55 |
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2013/C 377/56 |
Causa F-65/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — ZZ/Commissione |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/1 |
2013/C 377/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/2 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Luigi Marcuccio/Commissione europea
(Causa C-617/11 P) (1)
(Impugnazione - Assegnazione - Trasferimento d’ufficio - Decisione di riassegnazione da un paese terzo alla sede della Commissione a Bruxelles (Belgio) - Annullamento di una decisione da parte del Tribunale a seguito di rinvio della Corte - Risarcimento di un danno asseritamente causato dall’annullamento di una decisione di riassegnazione)
2013/C 377/02
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (causa T-236/02), con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 18 marzo 2002 con cui è stata disposta la riassegnazione del ricorrente dalla delegazione della Commissione a Luanda (Angola) alla direzione generale «Sviluppo» a Bruxelles (Belgio), di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare di quelli relativi all’eventuale assunzione di un altro funzionario per ricoprire la sua posizione, nonché delle note della Commissione del 13 e del 14 novembre 2001 e del parere o dei pareri del Comitato di direzione del servizio estero e, dall’altro lato, una domanda intesa al conseguimento delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola, nonché del risarcimento del danno subito — Diritti della difesa — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio è condannato alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/2 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
(Causa C-376/12) (1)
(Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato - Normativa nazionale che assoggetta gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)
2013/C 377/03
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrente: Sky Italia Srl
Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
con l’intervento di: Television Broadcasting System SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio — Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Diritti amministrativi imposti alle imprese — Normativa che prevede che tutti i costi delle autorità nazionali di regolamentazione, non finanziati dallo Stato, sono ripartiti tra le imprese del settore interessato in funzione dei ricavi realizzati da queste ultime a titolo delle vendite di merci o delle prestazioni di servizi pertinenti
Dispositivo
L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 ottobre 2013 — medi GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-410/12 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo medi - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Snaturamento degli elementi di prova - Insussistenza)
2013/C 377/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, medi/UAMI (T-470/09), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o ottobre 2009 (procedimento R 692/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «medi» come marchio comunitario — Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere distintivo del segno denominativo «medi»
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La medi GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/3 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 7 novembre 2013 — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Commissione europea
(Causa C-615/12 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per risarcimento - Sovvenzioni accordate nell’ambito di progetti finanziati dal programma «Cultura 2000» - Domanda di pagamento di diverse somme - Contenuto del ricorso - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
2013/C 377/05
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (rappresentante: H. Karl, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Gesellschaft für Musik und Theater (rappresentanti: W. Mölls e D. Roussanov, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012, nella causa Arbos/Commissione (T-161/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto ad ottenere la condanna della Commissione, da una parte, al pagamento della somma di EUR 38 585,42, maggiorata degli interessi al tasso del 12 % a decorrere dal 1o gennaio 2001, nonché la somma di EUR 27 618,91, maggiorata degli interessi al tasso del 12 % a decorrere dal 1o marzo 2003 e, dall’altra, al pagamento della somma di EUR 26 459,38 IVA esclusa a titolo delle spese legali sostenute nella fase precontenziosa — Violazione dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di procedura del Tribunale
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/4 |
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 12 settembre 2013 — Ellenika Nafpigeia AE, 2. Hoern Beteiligungs GmbH/Commissione europea
(Causa C-616/12 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Impugnazione manifestamente infondata - Articolo 263, sesto comma, TFUE - Termine di ricorso)
2013/C 377/06
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Ellenika Nafpigeia AE, 2. Hoern Beteiligungs GmbH (rappresentanti: K. Chrysogonos e A. Kaidatzis, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), Ellenika Nafpigeia e Hoern/Commissione (T-466/11), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2010) 8274 def. della Commissione, del 1o dicembre 2010, che accetta gli impegni offerti dalla Grecia in cambio dei provvedimenti richiesti dalla Commissione nella sua decisione C 2008 3118 def., del 2 luglio 2008, che dichiara incompatibile con il mercato comune gli aiuti concessi dalle autorità greche a favore di Ellenika Nafpigeia (Hellenic Shipyards, «HSY»), nell’ambito delle modifiche del piano di investimento iniziale relativo alla ristrutturazione di tale cantiere navale [aiuto di Stato C 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005)]
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Ellenika Nafpigeia AE e 2. Hoern Beteiligungs GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/4 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 novembre 2013 — IDT Biologika GmbH/Commissione europea
(Causa C-6/13 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici di fornitura - Gara d’appalto riguardante la fornitura in Serbia di un vaccino antirabbico - Rigetto dell’offerta - Impugnazione manifestamente irricevibile o infondata)
2013/C 377/07
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IDT Biologika GmbH (rappresentanti: R. Gross e T. Kroupa, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012, IDT Biologika/Commissione (T-503/10), con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione della delegazione dell'Unione europea in Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2010, che aggiudica l'appalto con gli estremi EuropeAid/129809/C/SUP/RS per la fornitura di un vaccino antirabbico per campagne di vaccinazione in Serbia al consorzio diretto dalla società Biovet a. s e che respinge l'offerta della ricorrente — Superamento dei limiti imposti alla Commissione nell'esercizio del suo potere discrezionale
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’IDT Biologika GmbH è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/5 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Società cooperativa Madonna dei miracoli/Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche agricole e forestali
(Causa C-82/13) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Azioni comuni - Mancato versamento del contributo finanziario da parte della Commissione - Revoca del proprio contributo da parte di uno Stato membro - Questione di fatto - Situazione interna - Manifesta incompetenza della Corte - Descrizione delle circostanze in fatto - Insufficienza - Questione ipotetica - Irricevibilità manifesta)
2013/C 377/08
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Società cooperativa Madonna dei miracoli
Convenuti: Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche agricole e forestali
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1), del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 91, pag. 1) nonché della decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (GU L 163, pag. 71) — Azioni comuni — Mancato versamento del contributo finanziario da parte della Commissione — Stato membro che non ha erogato il proprio contributo in seguito alla mancata erogazione del contributo da parte della Commissione
Dispositivo
1) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Consiglio di Stato (Italia). |
2) |
Quanto al resto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/5 |
Impugnazione proposta il 15 gennaio 2013 da Constantin Hârsulescu avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 novembre 2012, causa T-400/12, Hârsulescu/Romania
(Causa C-78/13 P)
2013/C 377/09
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Constantin Hârsulescu (rappresentante: I. L. Cioplea, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Romania
Con ordinanza del 3 ottobre 2013 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto il ricorso e la domanda di assistenza e rappresentanza in giudizio.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Östersunds tingsrätt (Svezia) il 6 maggio 2013 — E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag/Kammarkollegiet e a.
(Causa C-251/13)
2013/C 377/10
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Östersunds tingsrätt
Parti
Ricorrente: E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag
Resistenti: Kammarkollegiet, Ljustorp socken ekonomisk förening, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Naturskyddsföreningen Timrå, Naturvårdsverket, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Timrå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Älvräddarnas samorganisation
Il 20 agosto 2013 il Presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro) il 27 settembre 2013 — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh e a.
(Causa C-519/13)
2013/C 377/11
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Anotato Dikastirio Kyprou
Parti
Appellante: Alpha Bank Cyprus Ltd
Appellati: Dau Si Senh, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towson, Stewart Cresswell, Gillian Cresswell, Julie Gaskell, Peter Gaskell, Richard Wernham, Tracy Wernham, Joanne Zorani e Richard Simpson
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la notificazione del modulo standard di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 (1) sia necessaria in ogni caso o se siano ammesse eccezioni. |
2) |
Qualora detta notificazione sia giudicata necessaria in ogni caso, se la sua omissione nella fattispecie costituisca motivo di nullità della notificazione nel suo complesso. |
3) |
In caso di risposta negativa, se sia possibile, conformemente alla ratio del regolamento (CE) n. 1393/2007, la notificazione all’avvocato dei convenuti che abbiano accettato di comparire con riserva, il quale si sia obbligato verso i clienti a riceverla, o se occorra una nuova notificazione conforme alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1393/2007. |
(1) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 3 ottobre 2013 — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck
(Causa C-525/13)
2013/C 377/12
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Vlaams Gewest
Resistente: Heidi Van Den Broeck
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 (1), della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che il diniego, per l’anno civile di cui trattasi, dell'«aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2», riguarda l’aiuto dovuto in applicazione del «regime di aiuto di cui trattasi», come indicato all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 (2) del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, cosicché deve essere negato non solo l’aiuto per il «gruppo di colture di cui trattasi», ma l’intero importo dell’aiuto erogato in applicazione di uno dei regimi di aiuto ivi indicati, di cui fa parte il gruppo di colture in questione.
(1) GU L 327, pag. 11.
(2) GU L 355, pag. 1.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeío Athinón (Grecia) il 10 ottobre 2013 — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanídi ΑΕ
(Causa C-535/13)
2013/C 377/13
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Protodikeío Athinón
Parti
Ricorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
Convenuta: Maria Patmanídi ΑΕ
Questioni pregiudiziali
Quanto sia ampio l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 89/104/CEE (1) (divenuto articolo 7 della direttiva 2008/95/CE (2)) e dell’articolo 13 del regolamento (CE) 40/94/CE (3) (divenuto articolo 13 del regolamento n. 207/2009 (4)), relativamente al diritto del titolare del marchio di vietare l’importazione parallela, nel territorio dell’UE e del SEE, di sue merci, quali pezzi di ricambio di veicoli a motore di qualsiasi tipo, prodotte e commercializzate per la prima volta in un Paese terzo rispetto all’UE ed al SEE, in particolare allorché si tratti di merci caratterizzate da un ampio margine di profitto e di compressione dei prezzi, circostanza dimostrata da rilevanti fluttuazioni della politica dei prezzi, e/o per le quali le importazioni parallele possono condurre a riduzioni rilevanti dei prezzi per il consumatore finale, a vantaggio tanto di quest’ultimo quanto della concorrenza, alla luce delle seguenti disposizioni, prese singolarmente o in combinato disposto:
a) articoli 101 TFUE e 102 TFUE, b) articoli I, XI. 1, ΙΙΙ.4 e XX lettera d), nonché, in generale, la normativa dell’Accordo GΑΤΤ del 1994, e c) articoli I e [Χ]XIV dell’Accordo GΑΤΤ del 1994, e, più in particolare, se queste ultime disposizioni [estendano] l’applicazione degli articoli 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (…) a merci immesse in commercio negli Stati contraenti dell’Accordo GΑΤΤ del 1994, [e] se sussista un conflitto fra tali disposizioni.
(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, GU L 40 dell' 11.2.1989, pagg. 1–7).
(2) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pagg. 25-33).
(3) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pagg. 1–36).
(4) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pagg. 1–42).
21.12.2013 |
IT |
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C 377/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — Gazprom OAO, altra parte nel procedimento: Repubblica di Lituania
(Causa C-536/13)
2013/C 377/14
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Gazprom OAO
Altra parte nel procedimento: Repubblica di Lituania, rappresentata dal Ministero dell’Energia della Repubblica di Lituania
Questioni pregiudiziali
1) |
Qualora un tribunale arbitrale pronunci un’anti-suit injunction che vieta ad una parte di presentare determinate domande dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, il quale, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I (1), è competente a conoscere il merito della causa civile, se il giudice dello Stato membro abbia il diritto di negare il riconoscimento di una simile sentenza arbitrale perché essa limita il diritto del giudice di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza a conoscere la causa, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui l’anti-suit injunction pronunciata dal tribunale arbitrale imponga ad una parte del procedimento di limitare le sue domande in una causa pendente in un altro Stato membro, sulla quale il giudice di quest’ultimo Stato membro è competente ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I. |
3) |
Se un giudice nazionale, che intende garantire la prevalenza del diritto dell’Unione europea e la piena applicazione del regolamento Bruxelles I, possa negare il riconoscimento di una sentenza di un organo arbitrale qualora essa limiti il diritto del giudice nazionale di pronunciarsi sulla propria competenza e sui propri poteri, in una causa che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1; edizione speciale in lingua lituana: capitolo 19, tomo 4, pag. 42).
21.12.2013 |
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C 377/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 22 ottobre 2013 — Agenzia delle Dogane e Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl
(Causa C-546/13)
2013/C 377/15
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane
Convenuta: ADL American Dataline Srl
Questioni pregiudiziali
1) |
se osti agli artt. 10, par. 2, e 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 (1) nonché al principio di certezza del diritto, desumere dalle modifiche introdotte alle Note esplicative a corredo del capitolo 84 della Tabella dei dazi, Parte II dell’Allegato I e dal regolamento (CE) n. 1549/06 della Commissione in data 17.10.2006 (2) (che ha escluso le casse acustiche dalla voce 8471, se presentate separatamente dalle macchine automatiche per la elaborazione della informazione) elementi interpretativi per riconoscere che i prodotti importati dalla società ADL s.r.l. (3) […] esercitano una specifica funzione (riproduzione ed amplificazione del suono) «diversa» da quella della elaborazione dell’informazione; |
2) |
se i prodotti importati dalla società ADL s.r.l. […] in quanto «casse acustiche» commercializzate separatamente dalla macchina automatica per la elaborazione della informazione, debbano ritenersi dispositivi che «esercitano una specifica funzione diversa dalla elaborazione della informazione» — ove tale debba essere considerata la funzione di riproduzione ed amplificazione del suono-, oppure non possano ritenersi unità di sistema esercenti una specifica funzione diversa dalla elaborazione della informazione in quanto, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche tecniche (esclusivo collegamento con cavo USB; necessità di un sistema operativo MAC OS 9) «non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l’ausilio di una macchina del genere [idest: di una macchina automatica per la elaborazione della informazione]» (cfr. sentenze Corte giustizia 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock AG, punti 14 e 15 e 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, punti 20, 29 e 30 — pur se riferite ad altro genere di dispositivo — schede di rete e schede cd. combinate — sembrano ricondurre l’assenza di funzioni specifiche «diverse», al duplice elemento dell’esclusivo funzionamento del dispositivo attraverso PC e della capacità di ricevere e trasformare in uscita i segnali trasmessi dall’elaboratore). |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale commune, GU L 256, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione del 17 ottobre 2006 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, GU L 301, pag. 1.
(3) Trattasi di «casse acustiche prodotte dalla società statunitense Harman Multimedia destinate ad essere utilizzate esclusivamente quali unità periferiche di uscita per computer del tipo “APPLE”».
21.12.2013 |
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C 377/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 21 ottobre 2013 — SIA «Oliver Medical»/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-547/13)
2013/C 377/16
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā rajona tiesa
Parti
Ricorrente: SIA «Oliver Medical»
Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le voci 9018 e 9019 della nomenclatura combinata dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), debbano essere interpretate nel senso che i seguenti dispositivi: punte «UltraPulse Encore laser», «Light Sheer ST», «IPL Quantum SR» e loro teste: «HR upgd for IPL Quantum», «DL upgd for IPL Quantumsystem»; le teste di trattamento «Ultrashape contour I», i dispositivi «IPL Quantum SR 560», «Ls-Duet» e relativi accessori e l’apparecchio Lumenis M22, utilizzati in medicina, possono essere classificati in dette voci. |
2) |
Qualora le voci 9018 e 9019 non trovino applicazione, se dette merci possano essere classificate nella voce 8543 della nomenclatura combinata. |
3) |
In caso di risposta negativa, quale altra voce è prevista dall’interpretazione della nomenclatura combinata ai fini della classificazione. |
(1) GU L 256, pag. 1.
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) il 25 ottobre 2013 — SETAR/Comune di Quartu S. Elena
(Causa C-551/13)
2013/C 377/17
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
Parti nella causa principale
Ricorrente: SETAR — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale
Convenuto: Comune di Quartu S. Elena
Questione pregiudiziale
Se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario la normativa posta dall’art. 188 del D. lgs 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 [dicembre] 2009 secondo cui l’entrata in vigore della normativa di recepimento della Direttiva 2008/98/CE (1) è procrastinata all’emanazione del Decreto Ministeriale che individui le modalità tecniche e i termini di entrata in vigore della predetta normativa di attuazione.
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE). (GU L 312, pag. 3)
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 25 settembre 2013 — Monster Cable Products, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Ltd
(Causa C-41/12) (1)
2013/C 377/18
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea — Romania) — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
(Causa C-108/12) (1)
2013/C 377/19
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte del 19 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-135/12) (1)
2013/C 377/20
Lingua processuale: il polacco
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Ordinanza del presidente della Corte del 25 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Orléans — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA, Facet SA/Guillaume Delmatti
(Causa C-564/12) (1)
2013/C 377/21
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.12.2013 |
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C 377/10 |
Ordinanza del presidente della Corte del 12 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-203/13) (1)
2013/C 377/22
Lingua processuale: il bulgaro
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.12.2013 |
IT |
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C 377/10 |
Ordinanza del presidente della Corte del 2 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Ekkehard Aleweld/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-262/13) (1)
2013/C 377/23
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
21.12.2013 |
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C 377/11 |
Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 — Deutsche Post/Commissione
(Causa T-570/08 RENV) (1)
(Aiuti di Stato - Servizio postale - Decisione con la quale si richiedono informazioni - Adeguatezza del termine - Obbligo di motivazione - Pertinenza delle informazioni richieste)
2013/C 377/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 ottobre 2008 con la quale si richiedono informazioni nel quadro del procedimento relativo all’aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG [aiuto C 36/07 (ex NN 25/2007)].
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Deutsche Post AG è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/11 |
Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 — MOL/Commissione
(Causa T-499/10) (1)
(Aiuti di Stato - Contratto tra lo Stato ungherese e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo alle tasse minerarie sull’estrazione di idrocarburi - Successiva modifica del regime legale delle tasse minerarie - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Carattere selettivo)
2013/C 377/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: N. Niejahr, avvocato, F. Carlin, barrister, e C. van der Meer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
In via principale, la domanda di annullamento della decisione 2011/88/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, relativa all’aiuto di Stato C 1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. (GU 2011, L 34, pag. 55) e, in subordine, una domanda di annullamento della suddetta decisione nella parte in cui ordina il recupero dei corrispondenti importi presso quest’ultima.
Dispositivo
1) |
La decisione 2011/88/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, relativa all’aiuto di Stato C 1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore della Mol Nyrt., è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/11 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2013 — Kessel/UAMI — Janssen-Cilag (Premeno)
(Causa T-536/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Premeno - Marchio nazionale denominativo anteriore Pramino - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio - Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009)
2013/C 377/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Bund, poi A. Jacob, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Germania) (rappresentante: M. Wenz, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Janssen-Cilag GmbH e la Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kessel Marketing & Vertriebs GmbH. |
3) |
La Janssen-Cilag GmbH sopporterà le proprie spese. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/12 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013 — Europol/Kalmár
(Causa T-455/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale di Europol - Contratto a tempo determinato - Licenziamento - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Indennità pecuniaria)
2013/C 377/27
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann, D. El Khoury e J. Arnould, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e E. Antypas, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Andreas Kalmár (Vienna, Austria) (rappresentante: D. Coppens, avvocato)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 26 maggio 2011, Kalmár/Europol (F-83/09, non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta al parziale annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L'Ufficio europeo di polizia (Europol) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Andreas Kalmár nel contesto della presente istanza. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/12 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013 — ICdA e a./Commissione
(Causa T-456/11) (1)
(REACH - Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio e dei suoi composti - Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Restrizioni all’uso di pigmenti di cadmio in talune materie plastiche - Errore manifesto di valutazione - Analisi dei rischi)
2013/C 377/28
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgio); Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito); e James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (rappresentanti: inizialmente K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati, successivamente R. Cana)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e E. Manhaeve, assistiti da K. Sawyer, barrister, successivamente P. Oliver e E. Manhaeve)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (GU L 134, pag. 2), nella parte in cui limita l’uso dei pigmenti di cadmio in materie plastiche diverse da quelle per le quali tale uso era limitato prima dell’adozione del regolamento n. 494/2011
Dispositivo
1) |
Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio), è annullato nella misura in cui limita l’uso del solfoseleniuro di cadmio arancio (n. CAS 1256-57-4), del solfoseleniuro di cadmio rosso (n. CAS 58339-34-7) e del solfuro di zinco di cadmio (n. CAS 8048-07-5) nelle miscele e negli articoli a base di polimeri organici sintetici diversi da quelli per i quali tale uso era limitato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 494/2011. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea sopporterà il 90 % delle proprie spese e il 90 % di quelle sostenute dalla International Cadmium Association (ICdA), dalla Rockwood Pigments (UK) Ltd e dalla James M Brown Ltd. |
4) |
L’ICdA, la Rockwood Pigments (UK) e la James M Brown sopporteranno il 10 % delle proprie spese e il 10 % di quelle sostenute dalla Commissione. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/13 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2013 — Budziewska/UAMI — Puma (Felino balzante)
(Causa T-666/11) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un felino balzante - Disegni o modelli anteriori - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Utente informato - Margine di libertà dell’autore - Assenza di impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002)
2013/C 377/29
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Danuta Budziewska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Masłowski, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 settembre 2011 (procedimento R 1137/2010-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Puma AG Rudolf Dassler Sport e la sig.ra Danuta Budziewska.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Danuta Budziewska è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/13 |
Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione
(Causa T-147/12) (1)
(Unione doganale - Importazione di conserve di funghi champignon provenienti dalla Cina - Decisione che constata l’assenza di giustificazione dello sgravio dei dazi all’importazione - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Errore riconoscibile delle autorità doganali - Negligenza manifesta dell’importatore - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Buona amministrazione - Parità di trattamento)
2013/C 377/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Keppenne e B.-R. Killmann, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2011) 6393 def. della Commissione, del 16 settembre 2011, la quale dichiara che non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all’importazione in un caso particolare.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/13 |
Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 — Gamesa Eólica/UAMI — Enercon (Gradazione di colori verdi)
(Causa T-245/12) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Impedimento assoluto alla registrazione - Domanda di marchio comunitario raffigurante una gradazione di colori verdi - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Articolo 62 del regolamento n. 207/2009)
2013/C 377/31
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Sanz Cerralbo)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Enercon GmbH (Aurich, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o marzo 2012 (procedimento R 260/2011-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gamesa Eólica SL e la Enercon GmbH.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 1o marzo 2012 (procedimento R 260/2011-1) è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Gamesa Eólica, SL. |
21.12.2013 |
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C 377/14 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2013 — IBSolution/UAMI — IBS (IBSolution)
(Causa T-533/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo IBSolution - Marchio comunitario figurativo anteriore IBS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 377/32
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: F. Ekey, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: IBS AB (Solna, Svezia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2012 (procedimento R 771/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la IBS AB e la IBSolution GmbH.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La IBSolution GmbH è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/14 |
Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 — North Drilling/Consiglio
(Causa T-552/12) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Errore di fatto - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento)
2013/C 377/33
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling Co. nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC. |
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling nell’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. |
3) |
L’allegato IX al regolamento n. 267/2012 è annullato nella parte in cui riguarda la North Drilling. |
4) |
Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635, sono mantenuti, per quanto riguarda la North Drilling, a partire dall’entrata in vigore della decisione medesima, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012. |
5) |
Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla North Drilling nell’ambito della presente istanza e del procedimento sommario. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/15 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013 — Efag Trade Mark Company/UAMI (FICKEN)
(Causa T-52/13) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo FICKEN - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 377/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG (Schemmerhofen, Germania) (rappresentante: M. Wekwerth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 ottobre 2012 (procedimento R 493/2912-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo FICKEN come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/15 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013 — Efag Trade Mark Company/UAMI (FICKEN LIQUORS)
(Causa T-54/13) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo FICKEN LIQUORS - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 377/35
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG (Schemmerhofen, Germania) (rappresentante: M. Wekwerth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 novembre 2012 (procedimento R 2544/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo FICKEN LIQUORS come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/15 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2013 — Three-N-Products/UAMI — Munindra (AYUR)
(Causa T-63/13) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo AYUR - Marchi Benelux denominativi anteriori AYUS - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 377/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentanti: M. Thewes e T. Chevrier, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Munindra Holding BV (Lelystad, Paesi Bassi)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione dell’UAMI, del 23 novembre 2012 (procedimento R 2296/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Munindra Holding BV e la Three-N-Products Private Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Three-N-Products Private Ltd è condannata alle spese. |
21.12.2013 |
IT |
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C 377/16 |
Ordinanza del Tribunale del 7 novembre 2013 — 1-2-3.TV/UAMI — ZDF e Televersal Film- und Fernsehproduktion (1-2-3.TV)
(Causa T-440/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)
2013/C 377/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde ed E. Nicolás Gómez, successivamente K. Kleinschmidt e U. Grübler, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (Magonza, Germania); e Televersal Film- und Fernsehproduktion GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente B. Krause e F. Cordt, successivamente B. Krause, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 giugno 2008 (procedimento R 1076/2007-1), relativa ad un’opposizione tra la 1 2 3.TV GmbH, la Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) e la Televersal Film- und Fernsehproduktion GmbH.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e le intervenienti sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/16 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — Seatech International e a./Commissione
(Causa T-500/13)
2013/C 377/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Seatech International, Inc. (Cartagena, Colombia); Tuna Atlantic, Ltda (Cartagena); Comextun, Ltda (Cartagena) (rappresentante: F. Foucault, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nella parte in cui designa la nave Marta Lucia R quale nave che si dedica ad attività di pesca INN. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti affermano che la nave Marta Lucia R è stata cancellata dall’elenco delle navi considerate dedite ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, tenuto dalla commissione interamericana per i tonnidi tropicali, e per questo motivo tale nave dovrebbe essere cancellata anche dall’elenco dell’Unione europea delle navi che svolgono tali attività.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/16 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — Microsoft/UAMI — Softkinetic Software (KINECT)
(Causa T-536/13)
2013/C 377/39
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Stati Uniti) (rappresentante: A. Meijboom, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Softkinetic Software SA (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 luglio 2013, procedimento R 2373/2011-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento; e |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nell’eventualità in cui dovesse intervenire, alle spese del procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KINECT» per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 9 058 141
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SOFTKINETIC» per prodotti e servizi delle classi 9, 28, 38, 41 e 42 — registrazione internazionale n. 1 025 034 che designa l’Unione europea; il marchio denominativo «SOFTKINETIC» per prodotti e servizi delle classi 9, 28, 38, 41 e 42 — registrazione di marchio in Benelux n. 850 946
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 5 e 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/17 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa T-550/13)
2013/C 377/40
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, X. Basakou e A. Vasilopoulou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione finale e definitiva della Commissione del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2013) 5225] (GU L 219, pag. 49, nella parte che riguarda la Repubblica ellenica), nonché |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) |
Con il primo motivo, vertente sulla rettifica nell’ambito del regime di aiuto alla trasformazione delle pesche e delle pere, la Repubblica ellenica sostiene che l'applicazione di rettifiche nel 2013, dopo un’inerzia più che quadriennale della Commissione, per carenze nel sistema di controllo, riferite agli esercizi 2006 e 2007 e già constatate nell’anno 2008, viola il principio generale della certezza del diritto, del termine ragionevole e della tempestività dell'azione amministrativa della Commissione, a causa dell’ingiustificata ed eccessiva durata del procedimento, che danneggia la Repubblica ellenica nella presente congiuntura finanziaria, costituendo una assoluta sorpresa sotto il profilo finanziario. |
2) |
Con il secondo motivo, vertente sulla rettifica nell’ambito del regime di aiuto alla trasformazione delle pesche e delle pere, la Repubblica ellenica asserisce che, basandosi su un errore in fatto e su una motivazione assolutamente insufficiente, la Commissione è pervenuta alla conclusione che non erano stati attuati due controlli fondamentali e ha proposto una rettifica forfettaria del 10 %, mentre tale percentuale non potrebbe in nessun caso essere superiore al 5 %, che si impone nei casi in cui siano constatate carenze nei controlli fondamentali. |
3) |
Con il terzo motivo, vertente sulla rettifica nel settore POSEI — Piccole isole dell’Egeo, la Repubblica ellenica sostiene che la decisione della Commissione è priva di una precisa motivazione che giustifichi la rettifica imposta. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/18 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2013 — MHCS/UAMI — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)
(Causa T-555/13)
2013/C 377/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentanti: P. Boutron, N. Moya Fernández e L.-É. Balleydier, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañía Vinícola del Norte de España, SA (La Guardia, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 agosto 2013, procedimento R 2588/2011-2; |
— |
accogliere la domanda di marchio comunitario n. 8 837 379 per il marchio denominativo «ICE IMPERIAL» per prodotti della classe 33; |
— |
condannare il convenuto e l’interveniente alle spese del presente procedimento nonché alle spese sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ICE IMPERIAL» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 837 379
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 237 875 del marchio figurativo per «tutti i tipi di vino tranne vino spumante e sherry» della classe 33; la registrazione di marchio spagnolo n. 95 020 del marchio figurativo per «qualsiasi tipo di vino tranne vino spumante e vino sherry» della classe 33; la registrazione di marchio spagnolo n. 1 508 304 del marchio denominativo «IMPERIAL» per «vini» della classe 33
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario e della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/18 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe/Commissione
(Causa T-579/13)
2013/C 377/42
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: D. Dodaro e S. Cianciullo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dare atto che l’offerta dell’aggiudicataria Città di Roma Metronotte s.r.l. non è conforme alla lex specialis di gara e in particolare al punto 5.2 del Capitolato d’oneri secondo cui le offerte avrebbero dovuto essere redatte in conformità «al diritto del lavoro europeo e nazionale applicabile in materia di trasferimento di imprese e in particolare alla Direttiva 2001/23/CE e ai suoi provvedimenti nazionali di attuazione», con particolare riguardo alle «disposizioni concernenti il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento del datore di lavoro a seguito di trasferimento convenzionale d’impresa»; |
— |
dare atto che l’offerta presentata dalla Città di Roma Metronotte s.r.l. è oggettivamente lesiva del principio della par condicio e della concorrenza, e per quello contraria alle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, il cui 41 considerando precisa che «le procedure di aggiudicazione degli appalti hanno la finalità di soddisfare nelle migliori condizioni possibili le necessità delle istituzioni, nel rispetto della parità d’accesso agli appalti pubblici e dei principi della trasparenza e della non discriminazione»; |
— |
di conseguenza, annullare l’aggiudicazione in favore della Città di Roma Metronotte s.r.l. e il contratto eventualmente sottoscritto con la suddetta impresa; |
— |
condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio; |
— |
condannare la Commissione europea al risarcimento del danno. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, prot. ARES (2013)2936015, del 27 agosto 2013, avente ad oggetto «PO/2013-11-SEC/ROM — Bando di gara inter istituzionale relativo ai servizi di guardia e di accoglienza presso la Casa dell’Unione europea uffici di Roma e Milano — Lotto 1 RCE e UIPE in Roma», che ha rigettato l’offerta della ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione della lex specialis di gara e del principio della par condicio.
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (UE) n. 1268/2012 della Commissione europea.
|
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/19 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2013 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commissione
(Causa T-583/13)
2013/C 377/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Shire Pharmaceutical Contracts (Hampshire, Regno Unito) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Vickers, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione europea, del 2 settembre 2013, confermata dalla lettera del 18 ottobre 2013, con cui è stato negato il beneficio di un premio per un piano di indagine pediatrica volontario di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1901/2006 (1); e |
— |
condannare la convenuta alle spese sopportate dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata risulta essere viziata da errori sostanziali di diritto nell’interpretazione del regolamento (CE) n. 1901/2006. |
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto. |
(1) Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378, pag. 1).
Tribunale della funzione pubblica
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/20 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 23 ottobre 2013 — Gomes Moreira/ECDC
(Causa F-80/11) (1)
(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato - Rottura del rapporto di fiducia - Illecito disciplinare)
2013/C 377/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abrau Caldas)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: inizialmente A. Ammon, agente, poi R. Trott, agente, e avv.ti D. Waelbroek e A. Duron)
Oggetto
La domanda diretta ad ottenere l’annullamento della decisione di risolvere il contratto del ricorrente per motivi disciplinari e il pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’11 ottobre 2010 è annullata nei limiti in cui essa ha sospeso il ricorrente dall’esercizio delle sue funzioni. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 319 del 29.10.2011, pag. 30.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/20 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Bartha/Commissione
(Causa F-104/11) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale EPSO/AD/56/06 - Riapertura del concorso - Misure di esecuzione della sentenza F-50/08)
2013/C 377/45
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Gabór Bartha (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Homoki)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, V. Bottka, A. Sipos, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione dell’EPSO di riaprire il procedimento di concorso generale EPSO/AD/56/06 nonché la decisione della commissione giudicatrice del concorso relativa ai risultati del concorso EPSO/AD/56/06 — Amministratori di grado AD 5 di cittadinanza ungherese, e la domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Bartha sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 25 del 28.01.2013, pag. 68.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/20 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Schönberger/Corte dei conti
(Causa F-14/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2011 - Tassi di moltiplicazione di riferimento)
2013/C 377/46
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)
Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-M. Stenier e B. Schäfer, agenti, poi B. Schäfer e I. Ni Rágain Düro)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione della convenuta di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 a titolo dell’esercizio di promozione 2011.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Schönberger sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Corte dei Conti dell’Unione europea. |
(1) GU C 138 del 12.05.2012, pag. 33.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/21 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — De Nicola/BEI
(Causa F-63/12) (1)
(Funzione pubblica - Esecuzione di una sentenza - Spese - Rimborso spese - Restituzione della somma versata a titolo di spese ripetibili a seguito della sentenza di parziale annullamento della sentenza con la quale la parte ricorrente è stata condannata a tali spese)
2013/C 377/47
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento delle lettere con le quali la convenuta nega il rimborso in esito alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-37/10 P, De Nicola/BEI, di annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/08, De Nicola/BEI di EUR 6 000 che il ricorrente ha versato alla convenuta a titolo di spese ripetibili in esito alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica F-55/08 DEP
Dispositivo
1) |
Le decisioni del 4 e del 25 maggio 2012 della Banca europea per gli investimenti sono annullate. |
2) |
La Banca europea per gli investimenti è condannata a versare al sig. De Nicola la somma di EUR 6 000, maggiorata degli interessi compensativi dal 29 aprile 2012. Il tasso degli interessi compensativi deve essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La Banca europea per gli investimenti sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola. |
(1) GU C 311 del 13.10.2012, pag. 16.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/21 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Doyle/Europol
(Causa F-103/12) (1)
(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Diniego di concedere un contratto a tempo indeterminato - Annullamento da parte del Tribunale - Esecuzione della sentenza del Tribunale)
2013/C 377/48
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Paesi Bassi) (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, Doyle/Europol, F-37/09, con cui l’Europol ha assegnato alla ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionatole dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato
Dispositivo
1) |
La decisione del 28 novembre 2011 con cui l’Ufficio europeo di polizia ha assegnato alla sig.ra Doyle la somma di 3 000 euro al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Doyle/Europol (F-37/09) è annullata. |
2) |
L’Ufficio europeo di polizia sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Doyle. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 70.
21.12.2013 |
IT |
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C 377/21 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Hanschmann/Europol
(Causa F-104/12) (1)
(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Diniego di concedere un contratto a tempo indeterminato - Annullamento da parte del Tribunale - Esecuzione della sentenza del Tribunale)
2013/C 377/49
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Ingo Hanschmann (Lipsia, Germania) (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, Hanschmann/Europol, F-27/09, con cui l’Europol ha assegnato al ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionatogli dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato
Dispositivo
1) |
La decisione del 28 novembre 2011 con cui l’Ufficio europeo di polizia ha assegnato al sig. Hanschmann una somma di 13 000 euro al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Hanschmann/Europol (F-27/09) è annullata. |
2) |
L’Ufficio europeo di polizia sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig Hanschmann. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 70.
21.12.2013 |
IT |
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C 377/22 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Knöll/Europol
(Causa F-105/12) (1)
(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Diniego di concedere un contratto a tempo indeterminato - Annullamento da parte del Tribunale - Esecuzione della sentenza del Tribunale)
2013/C 377/50
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Germania) (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, Knöll/Europol, F-44/09, con cui l’Europol ha concesso alla ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionatole dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato
Dispositivo
1) |
La decisione del 28 novembre 2011 con cui l’Ufficio europeo di polizia ha assegnato alla sig.ra Knöll la somma di 20 000 euro al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Knöll/Europol (F-44/09) è annullata. |
2) |
L’Ufficio europeo di polizia sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Knöll. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 70.
21.12.2013 |
IT |
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C 377/22 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-132/11) (1)
(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta - Inesistenza)
2013/C 377/51
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere, in primo luogo, che gli sia indicato per iscritto il numero dei giorni lavorativi di congedo annuale acquisiti prima del 2005 e nel corso degli anni 2005-2010, cui egli aveva diritto al momento della presentazione della domanda, nonché il numero dei giorni di congedo annuale cui egli avrebbe diritto sino alla fine del 2010, in secondo luogo, che gli sia consentito di beneficiare di tutti questi giorni di congedo e, in terzo luogo, che gli siano indicate le eventuali motivazioni di rigetto di tali richieste
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 65 del 3.3.2012, pag. 23.
21.12.2013 |
IT |
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C 377/23 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-19/12) (1)
(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta - Inesistenza)
2013/C 377/52
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kaiser e J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda diretta all'annullamento della nota della Commissione contenente una o più decisioni relative alla posizione amministrativa del ricorrente, nonché domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 34.
21.12.2013 |
IT |
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C 377/23 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 — CA/Commissione
(Causa F-60/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Esposizione dei motivi dedotti - Ricorso manifestamente irricevibile)
2013/C 377/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CA (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Guerrieri Ciaceri, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della convenuta di non attribuire 6 punti di promozione alla ricorrente per l’esercizio di promozione 2011 e domanda di attribuzione dei punti necessari per la sua promozione nel grado AST 2 con effetto retroattivo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
CA sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 243 dell’11.8.2012, pag. 34.
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/23 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-94/12)
(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)
2013/C 377/54
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che ha respinto la domanda del ricorrente intesa al conseguimento di un risarcimento di EUR 20 000 per l’asserito danno da questi subìto a seguito della violazione del segreto medico.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese. |
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/23 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 23 ottobre 2013 — Palleschi/Commissione
(Causa F-123/12) (1)
(Funzione pubblica - Agente contrattuale ausiliario - Articolo 3 ter del RAA - Domanda di riqualificazione come contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)
2013/C 377/55
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria-Pia Palleschi (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di respingere la domanda della ricorrente diretta a che il suo contratto di agente contrattuale ausiliare sia riqualificato in contratto d'agente temporaneo a tempo indeterminato
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. |
2) |
La sig.ra Palleschi sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 389 del 15.12.2012, pag. 9.
21.12.2013 |
IT |
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C 377/24 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-65/13)
2013/C 377/56
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Mansullo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento del rigetto della domanda del ricorrente rivolta alla Commissione e diretta ad ottenere da quest’ultima il versamento della somma di EUR 10 000 a causa dell’asserito danno da lui subìto a seguito dell’invio di una lettera che lo informava, in particolare, del fatto che la Commissione aveva compensato le sue domande di rimborso delle spese, cui la Commissione era stata condannata, con gli importi che egli doveva alla Commissione.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione di rigetto, comunque formatosi, della domanda di risarcimento del 20 giugno 2012, contenuta nella nota del 20 giugno 2012; |
— |
annullare la nota del 27 agosto 2012 recante l’indicazione, in alto a destra della prima delle tre pagine di cui si compone, «Ref.Ares(2012)1003126 — 27/08/2012», nota ricevuta dal ricorrente il 9 ottobre 2012; |
— |
annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto, comunque formatosi, del reclamo del 24 ottobre 2012; |
— |
annullare, per quanto necessario, la nota dell’11 febbraio 2013 recante il riferimento HR.D.2/MB/ac 170184, redatta in italiano, costituita da due fogli dattiloscritti su una sola facciata, nota ricevuta dal ricorrente il 22 marzo 2013; |
— |
condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 10 000, maggiorata degli interessi nella misura del 10 % all’anno con capitalizzazione annuale, a decorrere dal 21 giugno 2012 e fino al giorno del versamento della somma suindicata; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |