ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.373.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 373

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
20 dicembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

Parlamento europeo
Consiglio
Commissione europea

2013/C 373/01

Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

1

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 373/02

Dichiarazioni della Commissione (programma quadro)

12

2013/C 373/03

Dichiarazioni della Commissione (regole di partecipazione)

16

2013/C 373/04

Dichiarazione della Commissione sull’articolo 5, paragrafo 7, del programma specifico

18

2013/C 373/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.7057 — Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)] ( 1 )

19

2013/C 373/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7044 — Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay) ( 1 )

19

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2013/C 373/07

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti le misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione vigente in Tunisia

20

 

Commissione europea

2013/C 373/08

Tassi di cambio dell'euro

22

2013/C 373/09

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2013, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

23

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2013/C 373/10

Invito a presentare proposte — EACEA 24/13 — Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI — Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l’Unione europea e l’Australia, l’Unione europea e il Giappone, e l’Unione europea e la Repubblica di Corea — Invito a presentare proposte 2013 per progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP)

27

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 373/11

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

30

2013/C 373/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7078 — Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Parlamento europeo Consiglio Commissione europea

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/1


ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 2 dicembre 2013

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

2013/C 373/01

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati «istituzioni»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.

Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.

2.

La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese. L'accordo impegna tutte le istituzioni, per tutta la sua durata.

3.

Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (1) («regolamento QFP»), e nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento finanziario»).

4.

Per qualsiasi modifica del presente accordo è necessario il comune accordo di tutte le istituzioni.

5.

Il presente accordo si compone di tre parti:

la parte I contiene disposizioni complementari relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) e disposizioni riguardanti gli strumenti specifici non previsti dal QFP;

la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;

la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

6.

Il presente accordo entra in vigore 23 diciembre 2013 e sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).

PARTE I

QFP E STRUMENTI SPECIFICI

A.   Disposizioni relative al QFP

7.

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione e all'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

8.

Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP, tranne che per la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale».

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2020

9.

Nel 2017 la Commissione aggiorna le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020. Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione.

B.   Disposizioni relative agli strumenti specifici non previsti dal QFP

Riserva per aiuti d'urgenza

10.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione dalla riserva è preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

Gli storni dalla riserva sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Fondo di solidarietà dell’Unione europea

11.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo di solidarietà dell’Unione europea quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. Quando vi sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione tiene conto di tali possibilità nel formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di mobilitare il fondo di solidarietà è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

Strumento di flessibilità

12.

La mobilitazione dello strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio interessato, nel corso della procedura di bilancio.

La decisione di mobilitare lo strumento di flessibilità è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

Ogni accordo è concluso nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

13.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

Gli storni relativi al fondo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Margine per imprevisti

14.

La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. Una tale proposta può essere presentata soltanto in relazione a un progetto di bilancio rettificativo o annuale per la cui adozione essa sia necessaria. La proposta della Commissione di mobilitare il margine per imprevisti è corredata di una proposta di riassegnazione, nell'ambito del bilancio esistente, di un importo significativo giustificato dall’analisi della Commissione.

La decisione di mobilitare il margine per imprevisti è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio contemporaneamente alla loro approvazione del bilancio rettificativo o del bilancio generale dell'Unione di cui il margine per imprevisti facilita l'adozione. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano in conformità delle regole di voto stabilite all'articolo 314 TFUE per l’approvazione del bilancio generale dell'Unione.

PARTE II

MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A.   Procedura di collaborazione interistituzionale

15.

Le modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell'allegato.

Trasparenza di bilancio

16.

La Commissione prepara una relazione annuale che accompagna il bilancio generale dell'Unione, in cui sono riunite le informazioni disponibili e non riservate relative alle:

attività e passività dell'Unione, incluse quelle derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate dall'Unione in conformità delle competenze conferitele dai trattati;

entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (FES), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del meccanismo europeo di stabilità (MES) e di altri eventuali meccanismi futuri, compresi i fondi fiduciari;

spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione rafforzata, purché non siano incluse nel bilancio generale dell'Unione.

B.   Inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

17.

Ciascun atto legislativo, concernente un programma pluriennale, adottato secondo la procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio nonché la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da tale importo in misura superiore al 10 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che consideri i risultati raggiunti nell'attuazione del programma fondandosi in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione restano al di sotto del massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel regolamento QFP e nel presente accordo.

Il presente punto non si applica né agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e preassegnati agli Stati membri, che contengano un importo di riferimento finanziario per l’intera durata del programma, né ai progetti su grande scala di cui all'articolo 16 del regolamento QFP.

18.

Gli atti legislativi, che riguardano programmi pluriennali, non soggetti alla procedura legislativa ordinaria non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un importo di riferimento finanziario, tale importo è da considerarsi come l'espressione della volontà del legislatore e non pregiudica le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio definite nel TFUE. Una disposizione in tale senso è inserita in ciascun atto legislativo contenente un siffatto importo di riferimento finanziario.

Qualora l'importo di riferimento finanziario in questione sia stato oggetto di un accordo a norma della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 (4), esso è considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 17 del presente accordo.

C.   Spese relative agli accordi in materia di pesca

19.

Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono soggette alle seguenti norme specifiche.

La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le loro implicazioni di bilancio.

Nell'ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca che entrano in vigore dopo il 1o gennaio dell'esercizio corrispondente sono collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie per uno scambio di opinioni mediante un trilogo, svolto eventualmente in forma semplificata, sulle cause di tale situazione e sulle misure che potrebbero essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione propone adeguate misure.

Ogni trimestre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni dettagliate sull'attuazione degli accordi in materia di pesca in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

20.

I rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare, in qualità di osservatori, alle conferenze bilaterali e multilaterali di negoziazione degli accordi internazionali in materia di pesca, tenendo conto delle competenze del Parlamento europeo in materia di accordi di pesca e conformemente ai punti 25 e 26 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (5).

21.

Fatta salva la pertinente procedura che disciplina la negoziazione degli accordi in materia di pesca, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato degli accordi di pesca.

D.   Spese relative alla riserva per le crisi nel settore agricolo

22.

Gli stanziamenti destinati alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono iscritti direttamente nel bilancio generale dell'Unione. Gli eventuali importi della riserva non resi disponibili per le misure di crisi sono rimborsati sotto forma di pagamenti diretti.

Le spese relative alle misure di crisi occorse tra il 16 ottobre e la fine dell'esercizio possono essere finanziate con la riserva dell'esercizio successivo conformemente ai requisiti stabiliti al terzo comma.

Se ritiene necessario fare ricorso alla riserva in conformità dell'atto legislativo pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva verso le linee di bilancio che finanziano le misure da essa considerate necessarie. Qualsiasi proposta di storno dalla riserva presentata dalla Commissione è preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Gli storni dalla riserva sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

E.   Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

23.

L’importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

24.

Per le spese della PESC a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si impegnano a giungere ogni anno, in seno al comitato di conciliazione e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio generale dell'Unione e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio prospettata al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscrivono nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio come prospettato al quarto comma. Ciascun articolo è a copertura degli strumenti già adottati, degli strumenti previsti ma non ancora adottati e di tutti gli altri strumenti futuri - ma imprevisti - che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in virtù del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, è assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio cercano con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento QFP e del punto 10 del presente accordo.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere nei termini seguenti:

missioni principali di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario;

gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

non proliferazione e disarmo;

interventi d’emergenza;

azioni preparatorie e di controllo;

rappresentanti speciali dell'Unione europea.

25.

Ogni anno l'alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva trasmesso entro il 15 giugno dell’esercizio in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione, una valutazione delle misure avviate nell’esercizio n-1 e una valutazione del coordinamento e della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione. Inoltre, l'alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all’anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi in sede di comitato di conciliazione. La partecipazione a tali riunioni è determinata rispettivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate.

La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.

Se il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti («scheda finanziaria»), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'esercizio.

F.   Partecipazione delle istituzioni per quanto riguarda le questioni relative alla politica di sviluppo e il fondo europeo di sviluppo

26.

La Commissione istituisce un dialogo informale con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento. Il controllo esercitato dal Parlamento europeo in merito al Fondo europeo di sviluppo (FES) sarà allineato, su base volontaria, al diritto di controllo che è previsto nell'ambito del bilancio generale dell'Unione, in particolare in relazione allo Strumento per la cooperazione allo sviluppo, secondo modalità dettagliate da stabilire nel quadro del dialogo informale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione, in vista di migliorare, tra l'altro, il controllo democratico della politica di sviluppo, intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021.

G.   Cooperazione delle istituzioni in materia di spese amministrative nella procedura di bilancio

27.

I risparmi risultanti dal massimale della rubrica 5 previsto nell'allegato del regolamento QFP sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione sulla base della quota rispettiva nei relativi bilanci amministrativi.

Ogni istituzione, organo o agenzia è chiamato a presentare, nella procedura di bilancio annuale, stime di spesa coerenti con gli orientamenti di cui al primo comma.

Per neutralizzare l'incremento di capacità risultante dall'aumento dell'orario di lavoro a quaranta ore settimanali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di ridurre progressivamente del 5 % il personale figurante nella tabella dell'organico al 1o gennaio 2013 (7). Tale riduzione dovrebbe essere applicata a tutte le istituzioni, organi ed agenzie ed essere effettuata tra il 2013 e il 2017. Tale riduzione non pregiudica i diritti del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di bilancio.

PARTE III

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UNIONE

A.   Gestione congiunta

28.

La Commissione provvede a che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti ricevano, su loro richiesta, le informazioni e la documentazione relative ai fondi dell'Unione erogati tramite organizzazioni internazionali, ottenute nel quadro degli accordi di verifica conclusi con tali organizzazioni e ritenute necessarie per l'esercizio delle competenze del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del TFUE.

Relazione di valutazione

29.

Nella relazione di valutazione prevista all'articolo 318 TFUE la Commissione distingue tra le politiche interne, incentrate sulla strategia Europa 2020, e le politiche esterne e utilizza una maggiore quantità di informazioni sulle prestazioni, compresi i risultati dei controlli sulle prestazioni, per valutare le finanze dell'Unione sulla base dei risultati conseguiti.

Programmazione finanziaria

30.

Due volte all’anno, la prima ad aprile o a maggio (insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio) e la seconda volta a dicembre o a gennaio (dopo l’adozione del bilancio generale dell'Unione), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per la rubrica 1 (ad eccezione della sottorubrica relativa alla «coesione economica, sociale e territoriale»), la rubrica 2 (solo per «ambiente» e «pesca»), e le rubriche 3 e 4 del QFP. Tale programmazione, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, dovrebbe indicare:

a)

la legislazione in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria o speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

per le azioni annuali (relative a progetti pilota, azioni preparatorie e agenzie) e le azioni finanziate a norma delle prerogative della Commissione, la stessa dovrebbe fornire stime pluriennali e indicare i margini residui nell'ambito dei massimali autorizzati di cui al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (8);

b)

le proposte legislative pendenti: proposte pendenti della Commissione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se è inclusa nel documento di programmazione di aprile o in quello di dicembre. In particolare il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati:

a)

di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte pendenti presentate ma non figuranti nel documento di programmazione per aprile-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b)

della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con un’indicazione se le azioni siano suscettibili di avere un impatto finanziario.

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B.   Agenzie e scuole europee

31.

Prima di presentare una proposta per l'istituzione di una nuova agenzia, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l'altro, della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costi/benefici, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell'incidenza sulle attività a livello nazionale e unionale e delle implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l’istituzione dell’agenzia in oggetto, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia proposta.

La procedura prevede le tappe seguenti:

in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia nell'ambito del primo trilogo successivo all'adozione della sua proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che accompagna il progetto di atto giuridico che propone l'istituzione dell'agenzia e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

in secondo luogo, durante l'iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le incidenze finanziarie delle modifiche proposte. Tali conseguenze finanziarie dovrebbero essere prese in considerazione al momento dei pertinenti triloghi legislativi;

in terzo luogo, prima della conclusione dell'iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto della possibilità di modifiche da parte del legislatore; tale scheda finanziaria definitiva è iscritta all'ordine del giorno dell'ultimo trilogo e approvata formalmente dal legislatore. Essa è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un successivo trilogo in materia di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

in quarto luogo, l'accordo concluso nel corso del trilogo, tenendo conto della valutazione del bilancio effettuata dalla Commissione in riferimento al contenuto dell'iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta. Tale accordo è soggetto all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento interno.

La stessa procedura sarebbe applicata a qualsiasi modifica di un atto legislativo relativo a un'agenzia che abbia un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Qualora i compiti di un'agenzia siano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell'atto che istituisce l'agenzia stessa, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio mediante una scheda finanziaria riveduta, in modo da permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia.

32.

Nella procedura di bilancio occorre tenere debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.

33.

Allorché la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal consiglio superiore, si applica, mutatis mutandis, una procedura analoga per quanto riguarda le incidenze sul bilancio generale dell'Unione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS

Per la Commissione

J. LEWANDOWSKI

Membro della Commissione

Fatto a Strasburgo, il 10 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 20 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

(5)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.).

(7)  Il Consiglio e la Commissione hanno già attuato una prima riduzione dell'1 % del personale figurante nella loro tabella dell'organico al 1o gennaio 2013.

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

Parte A.   Calendario della procedura di bilancio

1.

Le istituzioni approvano ogni anno un calendario realistico in tempo utile prima dell'inizio della procedura di bilancio sulla base della prassi vigente.

Parte B.   Priorità della procedura di bilancio

2.

In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Parte C.   Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

3.

Le istituzioni, ad eccezione della Commissione, sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.

4.

La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione.

Esso tiene conto degli elementi seguenti:

a)

le previsioni fornite dagli Stati membri relative ai fondi strutturali;

b)

la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi al contempo per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;

c)

la possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota, azioni preparatorie nuove o entrambi ovvero proseguire azioni pluriennali in scadenza, dopo avere valutato le condizioni per predisporre un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni);

d)

la necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

5.

Le istituzioni evitano, per quanto possibile, di iscrivere in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

6.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione nei suoi progetti e nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

7.

Ai fini di una sana gestione finanziaria e in ragione degli effetti che i cambiamenti significativi dei titoli e dei capitoli della nomenclatura di bilancio hanno sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a discutere le eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di conciliazione.

8.

Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale ed informale e a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

9.

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, TFUE, anche tramite una lettera rettificativa che aggiorna le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti al Parlamento europeo e al Consiglio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D.   Procedura di bilancio prima della procedura di conciliazione

10.

Un trilogo è convocato in tempo utile prima della lettura del Consiglio al fine di consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.

11.

Affinché la Commissione possa valutare in tempo utile l'attuabilità degli emendamenti previsti dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituiscono nuove azioni preparatorie o progetti pilota o che prorogano quelli esistenti, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già nell'ambito di tale trilogo.

12.

Un trilogo può essere convocato prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria.

Parte E.   Procedura di conciliazione

13.

Se il Parlamento europeo approva emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prende atto, nel corso della medesima seduta, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprime il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione è inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della tornata durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il periodo di conciliazione decorre dal giorno successivo. Il periodo di ventuno giorni è calcolato ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1).

14.

Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe confermare la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti.

15.

La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato di conciliazione sono presiedute dal co-presidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti per ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione a un livello appropriato, cosicché ogni delegazione possa impegnare politicamente la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

16.

Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, TFUE, la Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire il ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

17.

Durante l'intera durata della procedura di conciliazione sono organizzati dei triloghi, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.

18.

Le riunioni del comitato di conciliazione e i triloghi si svolgono alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.

19.

Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le tre istituzioni.

20.

Il comitato di conciliazione dispone di una serie comune di documenti («contributi») che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio (2). Tali documenti comprendono le cifre «linea per linea», i totali per le singole rubriche del QFP e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente «aperte». Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, sono elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse (3). Tali documenti sono classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

Sono inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione in merito alla posizione del Consiglio e agli emendamenti del Parlamento europeo, nonché eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio o sugli emendamenti del Parlamento europeo.

21.

Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di conciliazione, i triloghi:

definiscono l'ambito dei negoziati sulle questioni di bilancio da affrontare,

approvano l'elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l'accordo definitivo sull'intero bilancio dell'esercizio,

discutono i temi individuati ai sensi del primo trattino al fine di raggiungere possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione,

affrontano questioni tematiche, anche per rubrica del QFP.

Durante o immediatamente dopo ciascun trilogo sono tratte congiuntamente conclusioni provvisorie e contestualmente è concordato l'ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni sono registrate dall'istituzione presso cui si è tenuto il trilogo e si considerano provvisoriamente approvate dopo il decorso di 24 ore, fatta salva la decisione definitiva del comitato di conciliazione.

22.

In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione sono rese disponibili le conclusioni dei triloghi e un documento, per eventuale approvazione, che elenchi le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante i triloghi.

23.

Il progetto comune di cui all'articolo 314, paragrafo 5, TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l'assistenza della Commissione. Si tratta di una lettera di trasmissione, indirizzata dai presidenti delle due delegazioni ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente la data dell'accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati che comprendono:

le cifre, linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del QFP,

un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la procedura di conciliazione,

l'elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

24.

Il progetto comune è tradotto in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione (dai servizi del Parlamento europeo) ed è presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data dell'accordo sul progetto comune ai sensi del punto 23.

Il bilancio è sottoposto alla revisione giuridico-linguistica dopo l'adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante la procedura di conciliazione.

25.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione (trilogo o conciliazione) garantisce l'interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per i triloghi.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione provvede alla copia e alla distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle tre istituzioni cooperano alla trascrizione dei risultati dei negoziati in vista della messa a punto del progetto comune.

Parte F.   Bilanci rettificativi

Principi generali

26.

Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i seguenti principi per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini di un processo decisionale celere ed efficiente per i bilanci rettificativi e per evitare, per quanto possibile, di dover convocare al riguardo una riunione di conciliazione.

27.

Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

28.

La Commissione comunica in anticipo al Parlamento europeo e al Consiglio le possibili date di adozione dei progetti di bilanci rettificativi, senza pregiudizio della data definitiva di adozione.

29.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno in conformità del proprio regolamento interno, si adoperano per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l'adozione da parte della Commissione.

30.

Per accelerare la procedura, il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono a coordinare i rispettivi calendari nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi precedenti l'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio tengono contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'esercizio in questione.

Cooperazione durante le letture

31.

Le istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, il Parlamento europeo e il Consiglio, prima di adottare ciascuno la propria posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione, in qualsiasi momento possono proporre la convocazione di un trilogo specifico per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

32.

Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all'ordine del giorno dei triloghi previsti per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilanci rettificativi e il Parlamento europeo e il Consiglio rendono note, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima del trilogo.

33.

Se durante un trilogo si raggiunge un compromesso, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a tener conto dei risultati del trilogo in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al TFUE e ai loro regolamenti interni.

Cooperazione dopo le letture

34.

Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato in conformità del TFUE.

35.

Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocato un trilogo:

se in sede di trilogo si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sui risultati del trilogo stesso, la conciliazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione,

se in sede di trilogo non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di ventuno giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 5, TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

Parte G.   «Importo da liquidare» (RAL)

36.

Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'anno in corso e negli anni futuri. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute. In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(2)  Le varie fasi comprendono: il bilancio dell'esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate da tutte le istituzioni).

(3)  Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/12


Dichiarazioni della Commissione (programma quadro)

2013/C 373/02

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Per il programma quadro Orizzonte 2020, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro etico di riferimento del 7o programma quadro per quanto riguarda le decisioni in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenere tale quadro etico in quanto, in base all’esperienza accumulata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare in modo soddisfacente nell’ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse.

1.

La decisione concernente il programma quadro Orizzonte 2020 esclude espressamente dal finanziamento dell’Unione tre settori di ricerca:

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;

attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

2.

Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. In uno Stato membro non saranno finanziate attività ivi vietate.

3.

La decisione concernente Orizzonte 2020 e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento da parte dell’Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

4.

Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell’obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi dell’Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all’utilizzo di cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell’ambito di Orizzonte 2020.

5.

Ciascun progetto che preveda l’utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell’ambito della quale esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.

6.

Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall’UNESCO. L’esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.

7.

In determinati casi l’esame etico può essere svolto nel corso del progetto.

8.

Tutti i progetti che comportano l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l’approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell’avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, di assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare.

9.

Ciascuna proposta che supera la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l’esame etico europeo sarà presentata per approvazione agli Stati membri, che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d’esame. II progetti che comportano l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l’approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.

10.

La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall’Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.

11.

La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l’utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare superflue derivazioni di nuove linee cellulari staminali.

12.

La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d’esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all’Unione di finanziare fasi successive che comportano l’uso di cellule staminali embrionali umane.

Dichiarazione sull'energia

«La Commissione riconosce il futuro ruolo essenziale dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili a livello per l'utente finale, l'importanza di migliori reti e di migliori possibilità di immagazzinamento così da massimizzare il potenziale delle reti stesse e la necessità di misure di assorbimento da parte del mercato per sviluppare le capacità, migliorare la governance e superare le barriere di mercato in modo che possano essere messe in atto soluzioni in materia di efficienza energetica e di energia rinnovabile.

La Commissione si adopererà per garantire che almeno l'85 %, del bilancio di Orizzonte 2020 per la sfida energetica sia destinato al settore dei combustibili non fossili e che al suo interno almeno il 15 % del bilancio complessivo per la sfida energetica sia destinato ad attività che favoriscano l'assorbimento da parte del mercato delle esistenti tecnologie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica previste nel programma Energia intelligente — Europa III. Questo programma sarà attuato mediante una struttura di gestione dedicata e comprenderà anche il supporto per l'attuazione di una politica energetica sostenibile, lo sviluppo delle capacità e la mobilitazione di finanziamenti per investimenti, come è stato fatto finora.

La restante parte sarà dedicata alle tecnologie basate sui combustibili fossili e alle opzioni di sviluppo, considerate essenziali per raggiungere gli obiettivi per il 2050 e sostenere la transizione verso un sistema energetico sostenibile.

I progressi verso questi obiettivi saranno monitorati e la Commissione riferirà periodicamente sui progressi compiuti.»

Dichiarazione sull'articolo 6, paragrafo 5

«Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare nel quadro del dialogo strutturato con il Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione della ripartizione del bilancio, di cui all'allegato II di Orizzonte 2020, per priorità e obiettivi specifici all'interno delle stesse, compresa l'eventuale applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5.»

Dichiarazione sull'articolo 12

«Su richiesta, la Commissione europea presenterà alla commissione competente del Parlamento europeo i programmi di lavoro adottati.»

Dichiarazione sul marchio di eccellenza

«L'intervento a livello dell'Unione consente la concorrenza in tutta l'UE ai fini della selezione delle migliori proposte, innalzando così i livelli di eccellenza e apportando visibilità alla ricerca e all'innovazione di punta.

La Commissione ritiene che le proposte considerate positive, siano esse del Consiglio europeo della ricerca, azioni Marie Sklodowska-Curie, iniziative di creazione di equipe, strumenti per le PMI della fase 2 o proposte di progetti di collaborazione che non potrebbero essere finanziati per motivi di bilancio, continuino a soddisfare i criteri di eccellenza di Orizzonte 2020.

Su approvazione dei partecipanti, queste informazioni possono essere condivise con le autorità responsabili.

La Commissione accoglie pertanto con favore le iniziative volte a sostenere tali progetti con finanziamenti nazionali, regionali o privati. In questo contesto, anche la politica di coesione ha un ruolo fondamentale da svolgere attraverso lo sviluppo delle capacità.»

Dichiarazione sulla diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione

«La Commissione si impegna a istituire e mettere in atto misure volte a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa, introducendole nella nuova rubrica “Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione”. Il livello di finanziamento previsto per tali misure non sarà inferiore all'importo speso nel Settimo programma quadro per le azioni mirate all'ampliamento della partecipazione.

Le nuove attività della cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico intraprese nel contesto dell'ampliamento della partecipazione dovrebbero essere sostenute dal bilancio attribuito all'obiettivo specifico “Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione”. È opportuno che le attività nell'ambito della cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico che non rientrano nel summenzionato contesto, e che in termini di bilancio dovrebbero essere di pari ordine di grandezza, siano sostenute mediante il bilancio destinato alla voce “6 L'Europa in un mondo che cambia — società inclusive, innovative e riflessive”.

La maggior parte delle attività legate al meccanismo di sostegno delle politiche e alle reti transnazionali di punti di contatto nazionali dovrebbero anch'esse essere finanziate mediante il bilancio destinato alla voce “6. L'Europa in un mondo che cambia — società inclusive, innovative e riflessive”.»

Dichiarazione sullo strumento per le PMI

«Il sostegno delle PMI a Orizzonte 2020 è di estrema importanza e rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento del suo obiettivo di promuovere l'innovazione, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. La Commissione pertanto garantirà grande visibilità al sostegno delle PMI nel quadro di Orizzonte 2020, in particolare attraverso lo strumento per le PMI nei programmi di lavoro, nelle linee guida e nelle attività di comunicazione. Sarà profuso ogni sforzo affinché per le PMI risulti facile e chiaro individuare e utilizzare le opportunità loro offerte nell'ambito degli obiettivi Sfide per la società e Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali.

Lo strumento per le PMI sarà attuato attraverso un'unica struttura di gestione centralizzata responsabile della valutazione e della gestione dei progetti, compreso l'uso di sistemi informatici e processi operativi comuni.

Lo strumento per le PMI attirerà i più ambiziosi progetti d'innovazione delle PMI. Sarà attuato principalmente con un approccio dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto in modo continuativo adeguato alle esigenze delle PMI quali delineate nell'ambito nell'obiettivo specifico “Innovazione nelle PMI”, tenendo conto delle priorità e degli obiettivi della Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali e delle Sfide della società e consentendo l'elaborazione di proposte trasversali che interessano entrambi gli ambiti, sempre mantenendo un approccio dal basso verso l'alto. Questo invito può essere rivisto/rinnovato ogni due anni, per tenere conto dei programmi strategici biennali. Se del caso, gli inviti su temi specifici di interesse strategico possono essere organizzati in aggiunta all'invito di cui sopra. Questi inviti utilizzeranno il concetto e le procedure dello strumento per le PMI così come il suo punto di accesso unico per i richiedenti e i servizi accessori di tutoraggio e coaching.»


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/16


Dichiarazioni della Commissione (regole di partecipazione)

2013/C 373/03

Dichiarazione sulla «Corsia veloce per l'innovazione»

«La Commissione intende conferire la giusta visibilità alla “Corsia veloce per l'innovazione” all'interno della comunità della ricerca e dell'innovazione, attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione prima del bando pilota nel 2015.

La Commissione non intende limitare a priori la durata delle azioni relative alla “Corsia veloce per l'innovazione”. Nel valutare l'impatto di una proposta sarà tenuto sufficientemente conto di fattori quali i vincoli temporali e la situazione concorrenziale internazionale onde assicurare flessibilità a seconda delle varie specificità all'interno dei diversi settori della ricerca applicata.

Oltre all'analisi approfondita eseguita nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, il progetto pilota “Corsia veloce per l'innovazione” sarà sottoposto a un monitoraggio continuo di tutti gli aspetti pratici legati alla presentazione, alla valutazione, alla selezione e al finanziamento delle proposte nel quadro dell'invito della “Corsia veloce per l'innovazione”, a partire dalla prima data limite nel 2015.

Per garantire l'efficacia del progetto pilota e assicurare l'esecuzione di una corretta valutazione, potrebbe essere necessario sostenere fino a cento progetti.»

Dichiarazione sugli orientamenti sui criteri per l'attuazione del «bonus»

«Per quanto concerne la remunerazione aggiuntiva, la Commissione intende formulare senza indugio orientamenti sui criteri per la sua attuazione dopo l'adozione delle regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020.»

Dichiarazione sull'articolo 42 (regole di partecipazione)

«La Commissione intende stabilire, nella convenzione di sovvenzione tipo, limiti di tempo relativi alla tutela dei risultati, tenendo conto dei limiti di tempo del Settimo programma quadro.»

Dichiarazione sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca

«In risposta alle richieste dei soggetti interessati, la Commissione si è impegnata a chiarire la questione dei costi diretti delle grandi infrastrutture di ricerca secondo quanto indicato nella presente dichiarazione.

Gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno applicati ai costi delle grandi infrastrutture di ricerca aventi un valore totale di almeno 20 milioni di EUR per un dato beneficiario, calcolato come la somma dei valori storici dell'attivo delle singole infrastrutture di ricerca quali figuranti nell'ultimo bilancio di chiusura di tale beneficiario prima della data della firma della convenzione di sovvenzione, o determinato sulla base dei costi di locazione e leasing delle infrastrutture di ricerca.

Al di sotto di questa soglia, gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 non saranno applicati. Le voci di costo individuali possono essere considerate costi diretti ammissibili conformemente alle disposizioni vigenti della convenzione di sovvenzione.

In generale, sarà possibile dichiarare costi diretti tutti i costi che rispettano i criteri generali di ammissibilità e che sono direttamente collegati all'attuazione dell'azione, e pertanto direttamente attribuibili a essa.

Nel caso di una grande infrastruttura di ricerca, che viene utilizzata per un progetto, questo vale per i costi capitalizzati e per le spese di funzionamento.

Per “costi capitalizzati” si intendono i costi sostenuti al fine di istituire e/o ristrutturare la grande infrastruttura di ricerca, nonché alcuni costi legati alla riparazione o manutenzione specifica della stessa come pure di sue parti o componenti essenziali.

Per “costi operativi” si intendono i costi sostenuti dal beneficiario in modo specifico per la gestione della grande infrastruttura di ricerca.

Per contro, alcuni costi potrebbero non essere dichiarati quali costi diretti bensì essere ritenuti rimborsati secondo un tasso forfetario per costi indiretti, vale a dire costi di locazione, affitto o ammortamento di sedi ed edifici amministrativi.

Se i costi sono dovuti solo in parte alle attività del progetto, può essere dichiarata solo la parte misurata direttamente in relazione al progetto.

A tal fine occorre che il sistema di misurazione del beneficiario quantifichi con esattezza il valore reale dei costi del progetto (ad esempio indicando il consumo e/o l'uso effettivo ai fini del progetto). Ciò si verifica se la misurazione è ricavata dalla fattura del fornitore.

La misurazione dei costi è generalmente associata al tempo impiegato per il progetto, che deve corrispondere alle ore/ai giorni/ai mesi in cui l'infrastruttura di ricerca è stata effettivamente utilizzata per il progetto. Il numero complessivo di ore/giorni/mesi produttivi deve corrispondere al pieno potenziale d'uso (capacità massima) dell'infrastruttura di ricerca. Il calcolo della capacità massima includerà il tempo in cui l'infrastruttura di ricerca è utilizzabile ma non viene impiegata, tuttavia verrà tenuto debitamente conto di vincoli reali quali l'orario di apertura dell'ente e i tempi di riparazione e manutenzione (comprese la taratura e il collaudo).

Se per motivi tecnici un costo può essere misurato direttamente in relazione all'infrastruttura di ricerca ma non in relazione al progetto, un'alternativa accettabile sarà data dalla misurazione di tali costi attraverso unità di utilizzo effettivo pertinenti al progetto, sostenute da specifiche tecniche esaurienti e da dati reali e determinate sulla base del sistema di contabilità analitica dei costi del beneficiario.

I costi e la loro misurazione diretta in relazione al progetto devono essere comprovati da opportuni documenti giustificativi che consentano una pista di controllo adeguata.

Il beneficiario può dimostrare il legame diretto attraverso prove alternative convincenti.

I servizi della Commissione raccomanderanno le migliori pratiche per quanto concerne la misurazione diretta e i documenti giustificativi (ad esempio, per i costi capitalizzati: prospetti contabili accompagnati dalla politica di ammortamento del beneficiario quale parte dei suoi consueti principi contabili, mettendo in evidenza il calcolo del potenziale di utilizzo e della vita economica del bene, ed elementi che provino l'uso effettivo ai fini del progetto; per i costi operativi: fattura specifica esplicitamente contrassegnata relativa alla grande infrastruttura di ricerca, contratto, durata del progetto, ecc.).

Su richiesta di un beneficiario con grandi infrastrutture di ricerca, e tenendo conto delle risorse disponibili e del principio dell'efficacia sotto il profilo dei costi, la Commissione è pronta a svolgere una valutazione ex ante della metodologia dei costi diretti del beneficiario in modo semplice e trasparente al fine di garantire la certezza giuridica. Tali valutazioni ex ante saranno prese in debita considerazione durante gli audit ex post.

Inoltre, la Commissione istituirà un gruppo composto da rappresentanti delle organizzazioni di soggetti interessati, al fine di valutare l'utilizzo degli orientamenti.

La Commissione conferma che adotterà tempestivamente gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca dopo l'adozione dei regolamenti relativi a Orizzonte 2020.»

Dichiarazione sugli articoli 3 e 4

«La Commissione intende includere nella convenzione di sovvenzione riferimenti alla legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti e di riservatezza, al fine di trovare l'opportuno equilibrio tra i diversi interessi.»

Dichiarazione sull'articolo 28

(opzione di un tasso di rimborso al 100 % per i soggetti giuridici senza scopo di lucro per quanto concerne le azioni di innovazione)

«La Commissione osserva che anche i soggetti senza scopo di lucro potrebbero svolgere attività economiche legate al mercato il cui sovvenzionamento potrebbe creare distorsioni del mercato interno. Pertanto la Commissione verificherà ex ante se le attività ammissibili sono di natura economica, se la sovvenzione incrociata delle attività economiche è adeguatamente evitata e se il tasso di finanziamento per le attività economiche ammissibili ha effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno che non vengono compensati dai suoi effetti positivi.»


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/18


Dichiarazione della Commissione sull’articolo 5, paragrafo 7, del programma specifico

2013/C 373/04

«La Commissione esprime profondo rammarico per l’inclusione del paragrafo 7 nell’articolo 5, con cui si introduce la procedura di esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione europea a progetti o a parti di progetti selezionati a seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro di cui all’articolo 5 del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020. La Commissione ricorda che non ha proposto tale procedura per nessuno degli atti settoriali del quadro finanziario pluriennale nell’intento di semplificare i relativi programmi a beneficio dei destinatari dei finanziamenti dell’UE. L’approvazione di decisioni di sovvenzione non sottoposte all’esame di un comitato consentirebbe di snellire la procedura riducendo i tempi di erogazione delle sovvenzioni a vantaggio dei beneficiari nonché evitando inutili oneri burocratici e finanziari. Inoltre, la Commissione ricorda che l’adozione di decisioni di sovvenzione rientra tra le sue prerogative istituzionali nel quadro dell’esecuzione del bilancio e che non dovrebbe pertanto essere soggetta alla procedura di comitatologia.

La Commissione ritiene inoltre che l’inclusione del suddetto paragrafo non possa costituire un precedente per altri strumenti di finanziamento.»


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/19


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso COMP/M.7057 — Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 373/05

In data 27 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7057. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/19


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7044 — Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 373/06

In data 29 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7044. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/20


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti le misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione vigente in Tunisia

2013/C 373/07

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC (1) del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio intende modificare le motivazioni per le persone che compaiono alle voci di cui all'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio e all'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, fatta eccezione per le voci n. 1, 4, 5, 25 e 46, affinché recitino:

«Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.»

Il Consiglio intende modificare la motivazione per la persona che compare alla voce 1 di cui all'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio e all'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, affinché reciti:

«Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.»

Le persone interessate possono presentare osservazioni al Consiglio, unitamente ai documenti di riferimento, entro il 7 gennaio 2014, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2011/72/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


Commissione europea

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/22


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 dicembre 2013

2013/C 373/08

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3667

JPY

yen giapponesi

142,55

DKK

corone danesi

7,4600

GBP

sterline inglesi

0,83490

SEK

corone svedesi

8,9539

CHF

franchi svizzeri

1,2261

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3830

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,657

HUF

fiorini ungheresi

299,38

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7028

PLN

zloty polacchi

4,1739

RON

leu rumeni

4,4813

TRY

lire turche

2,8338

AUD

dollari australiani

1,5445

CAD

dollari canadesi

1,4650

HKD

dollari di Hong Kong

10,5964

NZD

dollari neozelandesi

1,6715

SGD

dollari di Singapore

1,7313

KRW

won sudcoreani

1 449,92

ZAR

rand sudafricani

14,1911

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3011

HRK

kuna croata

7,6358

IDR

rupia indonesiana

16 525,38

MYR

ringgit malese

4,4770

PHP

peso filippino

60,793

RUB

rublo russo

44,9955

THB

baht thailandese

44,370

BRL

real brasiliano

3,2112

MXN

peso messicano

17,7312

INR

rupia indiana

85,2490


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

2013/C 373/09

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che istituisce il programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire la continuità con le azioni e le attività svolte nell'ambito della decisione 2006/972/CE del Consiglio (2), è opportuno che il Consiglio europeo della ricerca («CER») istituito conformemente alla decisione 2013/743/UE sostituisca e succeda giuridicamente al CER istituito con la decisione 2007/134/CE della Commissione (3).

(2)

L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2013/743/UE dispone che il CER sia composto da un consiglio scientifico indipendente e da una struttura esecutiva specifica. È opportuno istituire, come struttura esterna, la struttura esecutiva specifica sotto forma di un'agenzia esecutiva da istituirsi con un atto separato conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (4).

(3)

È necessario che il consiglio scientifico sia composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama. È opportuno che i suoi membri, in totale indipendenza, siano nominati in modo da garantire la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

(4)

Al fine di garantire un'attuazione tempestiva del programma specifico, il consiglio scientifico del CER istituito dalla decisione 2007/134/CE ha già stabilito le posizioni preliminari in previsione delle misure da adottare conformemente all'articolo 7 della decisione 2013/743/UE. È opportuno che tali posizioni preliminari siano approvate o respinte dal consiglio scientifico istituito dalla presente decisione.

(5)

È opportuno stabilire le disposizioni necessarie al funzionamento del consiglio scientifico.

(6)

È necessario adottare disposizioni volte a garantire una cooperazione efficace fra il consiglio scientifico e la struttura esecutiva specifica del CER.

(7)

È opportuno che il consiglio scientifico abbia accesso ai documenti e ai dati necessari all'espletamento delle sue mansioni in ottemperanza del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

La decisione 2013/743/UE disciplina la remunerazione dei membri del consiglio scientifico per le mansioni svolte ed è opportuno stabilire regole a tal fine.

(9)

È opportuno abrogare la decisione 2007/134/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del Consiglio europeo della ricerca

È istituito il Consiglio europeo della ricerca (di seguito «CER») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Esso sostituisce e succede giuridicamente al Consiglio europeo della ricerca istituito con la decisione 2007/134/CE della Commissione.

Articolo 2

Membri del consiglio scientifico del CER

1.   Il consiglio scientifico è composto dal presidente del CER e da ventuno altri membri. Le ventuno persone di cui all'allegato I sono nominate in qualità di membri del consiglio scientifico per la durata del mandato ivi stabilito.

2.   I membri assolvono le loro funzioni indipendentemente da ogni influenza esterna e informano tempestivamente la Commissione di ogni conflitto di interesse che potrebbe compromettere la loro oggettività.

3.   I membri sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Per consentire la rotazione progressiva dei membri, un membro può essere nominato per un periodo inferiore al periodo massimo. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o alla scadenza del loro mandato.

4.   In circostanze debitamente giustificate, al fine di preservare l'integrità o la continuità del consiglio scientifico, la Commissione può di propria iniziativa porre termine al mandato di un membro.

Articolo 3

Funzionamento del consiglio scientifico

1.   Il Consiglio scientifico adotta il suo regolamento interno nonché un codice di condotta sulla riservatezza, sui conflitti d'interesse e sul trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   Il consiglio scientifico si riunisce in plenaria in funzione delle sue esigenze di lavoro. I verbali delle riunioni plenarie sono pubblicati sul sito web del CER.

3.   Ai sensi del regolamento interno del consiglio scientifico il presidente può decidere di tenere riunioni a porte chiuse.

4.   Il consiglio scientifico può istituire, nominandovi suoi membri, comitati permanenti, gruppi di lavoro e altre strutture cui è affidato lo svolgimento di suoi compiti specifici.

5.   Le posizioni preliminari del consiglio scientifico istituito con la decisione 2007/134/CE in merito alle misure da adottare ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2013/743/UE sono approvate o respinte dal consiglio scientifico istituito dalla presente decisione immediatamente dopo il suo insediamento.

Articolo 4

Cooperazione con il Consiglio europeo della ricerca

Il consiglio scientifico e la struttura esecutiva specifica garantiscono la coerenza fra gli aspetti strategici e operativi di tutte le attività del CER. Per garantire una cooperazione efficace il presidente del CER, i vicepresidenti del consiglio scientifico e il direttore della struttura esecutiva specifica organizzano periodicamente riunioni di coordinamento.

Articolo 5

Accesso a documenti e dati

1.   La Commissione e la struttura esecutiva specifica forniscono al consiglio scientifico i documenti, i dati e l'assistenza necessari per i suoi lavori, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   I membri del consiglio scientifico utilizzano i documenti e i dati messi a loro disposizione a norma del paragrafo 1 soltanto per gli scopi e i compiti per cui sono forniti e sono vincolati da un obbligo di riservatezza.

3.   Il consiglio scientifico adotta le disposizioni organizzative e tecniche necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei documenti e dei dati, al fine di impedire eventuali rivelazioni o accessi non autorizzati, la distruzione accidentale o illecita, la perdita o l'alterazione di dati e documenti.

4.   I membri del consiglio scientifico assicurano nei modi opportuni la legittimità, l'adeguatezza, la pertinenza, la precisione, la necessità e la limitazione temporale dei dati personali raccolti, trattati e conservati.

5.   Qualora l'accesso ai documenti e ai dati o l'accesso ai dati personali non possa essere concesso per ragioni legate alla tutela dei dati personali, della riservatezza, della sicurezza o di motivi di pubblico interesse, la Commissione e la struttura esecutiva specifica comunicano per iscritto al consiglio scientifico i motivi per i quali l'accesso non può essere concesso nonché qualsiasi informazione in materie che esse ritengano di poter fornire in base alle disposizioni normative.

Articolo 6

Remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi dal presidente del CER

Le norme relative alla remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi dal presidente del CER e al rimborso delle loro spese di viaggio e soggiorno sono stabilite all'allegato II.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2007/134/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

(2)  Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.

(3)  Decisione 2007/134/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca, GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

(4)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

Membri del consiglio scientifico

Nome e istituto

Fine del mandato

Klaus BOCK, Fondazione nazionale danese per la ricerca

31 dicembre 2016

Nicholas CANNY, Università nazionale d'Irlanda, Galway

31 dicembre 2014

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Università di Utrecht

31 dicembre 2015

Tomasz DIETL, Accademia polacca delle scienze

31 dicembre 2014

Daniel DOLEV, Università ebraica di Gerusalemme

31 dicembre 2014

Athene DONALD, Università di Cambridge

31 dicembre 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

31 dicembre 2016

Pavel EXNER, Accademia ceca delle scienze

31 dicembre 2014

Nuria Sebastian GALLES, Università Pompeu Fabra, Barcellona

31 dicembre 2016

Reinhard GENZEL, Istituto Max Planck di fisica extraterrestre

31 dicembre 2016

Carl-Henrik HELDIN, Istituto Ludwig per la ricerca sul cancro, Uppsala

31 dicembre 2014

Timothy HUNT, Fondazione britannica per la ricerca sul cancro, South Mimms

31 dicembre 2014

Matthias KLEINER, Università tecnica di Dortmund

31 dicembre 2016

Éva KONDOROSI, Accademia ungherese delle scienze

31 dicembre 2016

Mart SAARMA, Università di Helsinki

31 dicembre 2014

Nils Christian STENSETH, Università di Oslo

31 dicembre 2017

Martin STOKHOF, Università di Amsterdam

31 dicembre 2017

Anna TRAMONTANO, Università Sapienza di Roma

31 dicembre 2014

Isabelle VERNOS, Centro di regolazione genomica, Barcellona

31 dicembre 2014

Reinhilde VEUGELERS, Università cattolica di Lovanio

31 dicembre 2016

Michel WIEVIORKA, Centro di analisi e d'intervento sociologico, Parigi

31 dicembre 2017


ALLEGATO II

Norme relative alla remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi dal presidente del CER, ai sensi dell'articolo 6

1.

La remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi al presidente del CER nonché le relative spese di viaggio e di soggiorno corrispondenti allo svolgimento delle proprie mansioni è a carico della struttura esecutiva specifica conformemente a un contratto che include le condizioni stabilite ai punti da 2 a 5.

2.

Il compenso dei vicepresidenti del consiglio scientifico è di 3 500 EUR per la partecipazione all'intera riunione plenaria o di 1 750 EUR per la partecipazione a parte di essa.

3.

Il compenso degli altri membri di cui al punto 1 è di 2 000 EUR per la partecipazione all'intera riunione plenaria o di 1 000 EUR per la partecipazione a parte di essa.

4.

Il pagamento è autorizzato dal direttore della struttura esecutiva specifica o da un/a suo/a supplente debitamente autorizzato/a sulla base di un elenco delle presenze convalidato dal presidente del CER e dal direttore della struttura esecutiva specifica o da loro supplenti. L'elenco delle presenze indica se la partecipazione di ciascun membro riguarda l'intera durata della riunione («intera») o meno («parziale»).

5.

Per riunioni diverse dalle plenarie, la struttura esecutiva specifica rimborserà se del caso le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del consiglio scientifico necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni in base al loro contratto e alle regole della Commissione sulla remunerazione degli esperti esterni (1).

6.

Le remunerazioni e le spese di viaggio e di soggiorno sono imputate al bilancio operativo assegnato al programma specifico istituito dalla decisione 2013/743/UE.


(1)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/27


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 24/13

Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI

Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l’Unione europea e l’Australia, l’Unione europea e il Giappone, e l’Unione europea e la Repubblica di Corea

Invito a presentare proposte 2013 per progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP)

2013/C 373/10

1.   Obiettivi e descrizione

L’obiettivo generale consiste nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell’UE e dei paesi partner, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dell’istruzione superiore e della formazione, stimolando partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e formazione professionale nell’UE e nei paesi partner.

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è aperto alle proposte provenienti da consorzi di istituti di istruzione superiore e/o di istituti di formazione professionale di livello post secondario.

Per poter essere ammessi i candidati devono provenire da uno dei paesi partner e da uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea.

3.   Attività ammissibili

Nell’ambito del presente invito sono previsti due tipi di attività, ovvero progetti di mobilità comune e progetti di laurea comune.

Per i progetti di mobilità comune (JMP) il sostegno è concesso per consentire ai consorzi di istituti di formazione professionale di livello post secondario o istituti di istruzione superiore UE-paese partner di svolgere programmi di studio e di formazione comuni e per attuare la mobilità fra studenti e personale accademico. Il sostegno comprende un importo forfettario per finanziare l’amministrazione, i contributi per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo. Un consorzio che presenta la sua candidatura per un progetto di mobilità comune ICI-ECP deve includere almeno 2 istituti di formazione professionale di livello post secondario o istituti di istruzione superiore di 2 diversi Stati membri dell’UE e almeno 2 istituti del paese partner. La durata massima dei progetti JMP è di 36 mesi. Sarà prestata particolare attenzione ai progetti che prevedono tirocini.

Per i progetti di laurea comune (JDP) il sostegno è concesso per sviluppare e attuare programmi di laurea doppia o comune. Il sostegno comprende un importo forfettario per i lavori di sviluppo e l’amministrazione, contributi per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo. Un consorzio che presenta la sua candidatura per un progetto di laurea comune ICI-ECP deve includere almeno 2 istituti di istruzione superiore di 2 diversi Stati membri dell’UE e almeno 2 istituti provenienti dal paese partner. La durata massima dei progetti JDP è di 48 mesi. Si dedicherà particolare attenzione alle candidature per progetti di laurea comune.

Le attività devono iniziare nel mese di ottobre 2014.

4.   Criteri di aggiudicazione

A.

La rilevanza del progetto per la relazione tra l’UE e i paesi partner e il contributo alla qualità e all’eccellenza (20 %) saranno determinati analizzando:

a)

la rilevanza della proposta rispetto agli obiettivi dell’invito e alle relazioni tra l’UE e il paese partner;

b)

il contributo del progetto alla qualità educativa, all’eccellenza e all’innovazione nel relativo campo di attività.

B.

La qualità dell’attuazione del progetto (80 %) sarà determinata analizzando i seguenti aspetti:

c)

gestione del partenariato e cooperazione tra i partner;

d)

programma di mobilità fra studenti;

e)

disposizioni in materia di trasferimento e riconoscimento dei crediti universitari;

f)

ospitalità offerta agli studenti e al personale accademico, servizi per gli studenti, preparazione linguistica e culturale;

g)

piano di mobilità del corpo accademico;

h)

piano di valutazione;

i)

programma di diffusione;

j)

piano di sostenibilità.

5.   Bilancio

Il bilancio disponibile dell’UE ammonta all’incirca a 2,2 Mio EUR. Finanziamenti analoghi saranno forniti dai paesi partner conformemente alla normativa applicabile per ciascuno di essi (1).

L’importo massimo del finanziamento da parte dell’UE sarà di 350 000 EUR per un progetto JDP quadriennale con 2 o più istituti dell’UE e di 190 000 EUR per un progetto JMP triennale con due istituti dell’UE o di 197 500 EUR per un progetto JMP triennale con tre o più istituti dell’UE.

6.   Scadenza

Le candidature devono essere presentate sia all’UE sia alle istituzioni incaricate dell’attuazione in Australia (Australian Department of Education), Giappone (Japan Student Services Organisation — JASSO), e nella Repubblica di Corea (National Research Foundation of Korea — NRF).

Le candidature trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 15 maggio 2014. Le candidature recanti un timbro postale successivo a tale data non saranno prese in considerazione. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

EU-ICI ECP Call for proposals 24/13

BOUR 02/17

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le candidature dell’UE trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organismo richiedente.

Le candidature australiane e i documenti giustificativi devono essere inviati per lettera raccomandata a:

The Director, Strategic Policy, Europe & Americas

International and Infrastructure Group

Department Education

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Le candidature giapponesi e i documenti giustificativi devono essere inviati per lettera raccomandata a:

Tetsuya Yamamoto

Director

Student Exchange Support Division

Student Exchange Department

Japan Student Services Organisation (JASSO)

2-2-1 Aomi, Koto-ku

Tokyo 135-8630

JAPAN

Le candidature coreane: https://ernd.nrf.re.kr/index.do

7.   Ulteriori informazioni

Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Le candidature devono essere presentate utilizzando il modulo appositamente fornito e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti.


(1)  I progetti comuni saranno soggetti alla disponibilità di bilancio del paese partner in questione.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/30


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

2013/C 373/11

Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso d'imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso giungerà prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Corde di fibre sintetiche

India

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2010 del Consiglio (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 10)

23.12.2013


(1)  GU C 85 del 23.3.2013, pag. 14.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7078 — Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 373/12

1.

In data 13 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Santander Customer Finance SA («SCF», Spagna), appartenente al gruppo Santander, e El Corte Inglés SA («ECI», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Financiera El Corte Inglés E.F.C., SA («FECI», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SCF: offre servizi nell'ambito delle attività di credito ai clienti, in particolare il rilascio di carte e l'erogazione di prestiti, presso i punti vendita (attraverso rivenditori e esercizi commerciali) e direttamente ai clienti nel SEE,

ECI: opera nella distribuzione al dettaglio attraverso una rete di grandi magazzini in Spagna e in Portogallo,

FECI: istituto di credito specializzato che offre prestiti personali ai clienti e finanziamenti attraverso carte di esclusiva per l'acquisto di beni e servizi presso i grandi magazzini del gruppo ECI e in determinati negozi al dettaglio.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7078 — Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).