ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.372.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 372/01 |
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2013/C 372/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7066 — CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 372/03 |
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2013/C 372/04 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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2013/C 372/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2013/C 372/06 |
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2013/C 372/07 |
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2013/C 372/08 |
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2013/C 372/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2013/C 372/10 |
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2013/C 372/11 |
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2013/C 372/12 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 372/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7116 — Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2013/C 372/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7131 — Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2013/C 372/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7050 — Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/1 |
Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
(2013/C 372/01)
I. INTRODUZIONE
(1) |
La comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (1) (in appresso, la «comunicazione») indica al punto 13 che gli assicuratori statali (2) non possono fornire assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per i rischi assicurabili sul mercato. I «rischi assicurabili sul mercato» sono definiti al punto 9 come rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato della comunicazione. |
(2) |
Come conseguenza delle difficile situazione in Grecia, nel 2012 è stata constatata una mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia. Ciò ha portato la Commissione a modificare la comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, eliminando temporaneamente la Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato (3). Tale modifica arriva a scadenza il 31 dicembre 2013. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2014 la Grecia sarebbe in linea di principio considerata nuovamente come paese con rischi assicurabili sul mercato, poiché tutti gli Stati membri dell'UE sono inclusi nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della comunicazione. |
(3) |
Tuttavia, ai sensi del punto 36 della comunicazione, tre mesi prima che cessi l'esclusione temporanea, la Commissione valuta se l’attuale situazione del mercato giustifichi la scadenza dell'esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2014, o se la capacità di mercato permanga insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e sia quindi necessaria una proroga. |
II. VALUTAZIONE
(4) |
Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili autorizzi la proroga dell’esclusione temporanea della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha consultato gli Stati membri, gli assicuratori del credito privato e altri soggetti interessati. L'8 ottobre 2013 la Commissione ha pubblicato una richiesta di informazioni sulla disponibilità di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per le esportazioni verso la Grecia (4). Il termine per le risposte è scaduto il 6 novembre 2013. Sono pervenute 24 risposte da Stati membri, assicuratori privati ed esportatori. |
(5) |
Dalle informazioni trasmesse alla Commissione, o in suo possesso, emerge chiaramente che la capacità di assicurazione privata del credito all’esportazione per la Grecia continua a essere insufficiente e che non si prevede la disponibilità di nessuna consistente capacità in un futuro prossimo. Il volume totale delle operazioni assicurate per i rischi greci si è mantenuto su livelli bassi nel periodo 2012/2013. Gli assicuratori privati restano prudenti nel fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia e non offrono sufficiente capacità assicurativa per nuovi limiti di credito all’esportazione o addirittura per coprire volumi esistenti. Al tempo stesso, come conseguenza della mancanza di disponibilità di assicurazione privata, gli assicuratori statali hanno continuato a registrare una domanda crescente di assicurazione del credito per le esportazioni verso la Grecia. I contributi pervenuti non presentano dati che consentano di reinserire la Grecia nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato. |
(6) |
Da quando è stata presa, nel dicembre 2012, la decisione di escludere temporaneamente la Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la capacità privata non è stata ripristinata nel 2013. Le risposte hanno confermato che la situazione è particolarmente difficile per gli esportatori di piccole e medie dimensioni e che in alcuni casi si è verificato un arresto totale delle sottoscrizioni. Dalla maggior parte delle risposte emerge che la capacità privata è ritenuta ancora troppo scarsa per assicurare le esportazioni verso la Grecia e si prevede che nel 2014 migliorerà solo in misura molto limitata. L’analisi della Commissione sulla mancanza di sufficiente capacità privata di assicurazione del credito all’esportazione per la Grecia, esposta nella decisione, rimane valida. |
(7) |
Dal dicembre scorso le prospettive economiche della Grecia sono state rivedute, con una certa prudenza, al rialzo (5). Tuttavia, secondo le previsioni economiche dell'autunno 2013, l’economia greca rimane in recessione con il PIL reale in contrazione, benché ad un ritmo più lento, durante il 2013. Si prevede una crescita del PIL reale nel 2014, essenzialmente grazie alle esportazioni e agli investimenti, mentre i consumi privati dovrebbero diminuire ancora, in linea con il reddito disponibile. Inoltre, secondo le informazioni presentate durante la consultazione pubblica, si prevede che il numero totale dei casi di insolvenza delle imprese continuerà a crescere nel 2014. |
(8) |
Per tali motivi, sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione ha stabilito che manca una sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e ha deciso di prorogare l’esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato. |
III. MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE
(9) |
La seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
|
(1) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.
(2) Un «assicuratore statale» è definito come una società o altra organizzazione che eserciti un'attività di assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro o uno Stato membro che eserciti una tale attività, vedi punto 9.
(3) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.
(4) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_export_greece/index_en.html
(5) Per esempio: S&P e Fitch: B- da CCC nel luglio 2012; il rating di Moody è rimasto stabile (C).
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7066 — CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 372/02)
In data 13 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7066. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 dicembre 2013
(2013/C 372/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3749 |
JPY |
yen giapponesi |
141,61 |
DKK |
corone danesi |
7,4606 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84010 |
SEK |
corone svedesi |
8,9892 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2211 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,3795 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,734 |
HUF |
fiorini ungheresi |
298,49 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7028 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1783 |
RON |
leu rumeni |
4,4723 |
TRY |
lire turche |
2,8137 |
AUD |
dollari australiani |
1,5434 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4621 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6586 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6660 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7306 |
KRW |
won sudcoreani |
1 448,32 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,2257 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3483 |
HRK |
kuna croata |
7,6360 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 594,88 |
MYR |
ringgit malese |
4,4808 |
PHP |
peso filippino |
60,872 |
RUB |
rublo russo |
45,3050 |
THB |
baht thailandese |
44,365 |
BRL |
real brasiliano |
3,1994 |
MXN |
peso messicano |
17,8211 |
INR |
rupia indiana |
85,3840 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/5 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea
(2013/C 372/04)
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:
A pagina 74, tra la voce 1602«Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue» e la sottovoce 1602 10 00«Preparazioni omogeneizzate» è inserito il seguente testo:
«Cfr. nota complementare 6 a) del capitolo 2 che stabilisce la classificazione della carne di volatili insaporita non cotta nel capitolo 16. Il fatto che la carne di volatili non cotta sia insaporita o no è determinato dall'applicazione dei metodi di analisi sensoriale della carne di volatili insaporita non cotta stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2013 della Commissione (3).
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/6 |
Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell’articolo 103 dell’accordo SEE
(2013/C 372/05)
Dal marzo 2000, le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di obblighi costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali obblighi sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate in appresso. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.
Decisione numero |
Data di adozione |
Riferimenti di pubblicazione |
Atti giuridici integrati |
Data di entrata in vigore |
89/2006 |
7.7.2006 |
GU L 289 del 19.10.2006, pag. 28 Supplemento SEE n. 52 del 19.10.2006, pag. 22 |
Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50 |
1.5.2013 |
17/2009 |
5.2.2009 |
GU L 73 del 19.3.2009, pag. 55 Supplemento SEE n. 16 del 19.3.2009, pag. 25 |
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale |
1.7.2013 |
157/2009 |
4.12.2009 |
GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 63 Supplemento SEE n. 12 dell’11.3.2010, pag. 61 |
Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati |
1.6.2013 |
32/2010 |
12.3.2010 |
GU L 143 del 10.6.2010, pag. 27 Supplemento SEE n. 30 del 10.6.2010, pag. 34 |
Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi |
1.5.2013 |
123/2010 |
10.11.2010 |
Supplemento SEE n. 12 del 3.3.2011, pag. 25 |
Regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione, del 6 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili |
1.5.2013 |
17/2011 |
1.4.2011 |
GU L 171 del 30.6.2011, pag. 15 Supplemento SEE n. 37 del 30.6.2011, pag. 17 |
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente |
1.7.2013 |
78/2011 |
1.7.2011 |
GU L 262 del 6.10.2011, pag. 45 Supplemento SEE n. 54 del 6.10.2011, pag. 57 |
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) |
1.12.2012 |
103/2011 |
30.9.2011 |
GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 41 Supplemento SEE n. 65 dell’1.12.2011, pag. 14 |
Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
1.4.2013 |
163/2011 |
19.12.2011 |
GU L 76 del 15.3.2012, pag. 51 Supplemento SEE n. 15 del 15.3.2012, pag. 58 |
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE |
1.3.2013 |
164/2011 |
19.12.2011 |
GU L 76 del 15.3.2012, pag. 56 Supplemento SEE n. 15 del 15.3.2012, pag. 63 |
Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE |
1.3.2013 |
165/2011 |
19.12.2011 |
GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57 Supplemento SEE n. 15 del 15.3.2012, pag. 64 |
Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE |
1.3.2013 |
9/2012 |
10.2.2012 |
GU L 161 del 21.6.2012, pag. 15 Supplemento SEE n. 34 del 21.6.2012, pag. 17 |
Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 |
1.2.2013 |
23/2012 |
10.2.2012 |
GU L 161 del 21.6.2012, pag. 28 Supplemento SEE n. 34 del 21.6.2012, pag. 33 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
1.2.2013 |
52/2012 |
30.3.2012 |
GU L 207 del 2.8.2012, pag. 32 Supplemento SEE n. 43 del 2.8.2012, pag. 39 |
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione |
1.2.2013 |
55/2012 |
30.3.2012 |
GU L 207 del 2.8.2012, pag. 35 Supplemento SEE n. 43 del 2.8.2012, pag. 43 |
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali |
1.5.2013 |
62/2012 |
30.3.2012 |
GU L 207 del 2.8.2012, pag. 42 Supplemento SEE n. 43 del 2.8.2012, pag. 51 |
Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
1.2.2013 |
98/2012 |
30.4.2012 |
GU L 248 del 13.9.2012, pag. 36 Supplemento SEE n. 50 del 13.9.2012, pag. 41 |
Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei |
1.2.2013 |
101/2012 |
30.4.2012 |
GU L 248 del 13.9.2012, pag. 39 Supplemento SEE n. 50 del 13.9.2012, pag. 45 |
Protocollo 31 dell’accordo SEE — Decisione del Comitato misto SEE che estende la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione |
5.3.2013 |
102/2012 |
30.4.2012 |
GU L 248 del 13.9.2012, pag. 40 Supplemento SEE n. 50 del 13.9.2012, pag. 46 |
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli |
1.4.2013 |
106/2012 |
15.6.2012 |
GU L 270 del 4.10.2012, pag. 6 Supplemento SEE n. 56 del 4.10.2012, pag. 8 |
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele |
1.2.2013 |
107/2012 |
15.6.2012 |
GU L 270 del 4.10.2012, pag. 29 Supplemento SEE n. 56 del 4.10.2012, pag. 28 |
Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato I Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, rettificato dalla GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66 |
1.2.2013 |
109/2012 |
15.6.2012 |
GU L 270 del 4.10.2012, pag. 31 Supplemento SEE n. 56 del 4.10.2012, pag. 31 |
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), rettificata dalla GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15 |
1.2.2013 |
115/2012 |
15.6.2012 |
GU L 270 del 4.10.2012, pag. 38 Supplemento SEE n. 56 del 4.10.2012, pag. 39 |
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio |
1.6.2013 |
126/2012 |
13.7.2012 |
GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 4 Supplemento SEE n. 63 dell’8.11.2012, pag. 5 |
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti |
1.4.2013 |
127/2012 |
13.7.2012 |
GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 6 Supplemento SEE n. 63 dell’8.11.2012, pag. 7 |
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli |
1.4.2013 |
138/2012 |
13.7.2012 |
GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 20 Supplemento SEE n. 63 dell’8.11.2012, pag. 23 |
Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
1.4.2013 |
139/2012 |
13.7.2012 |
GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 21 Supplemento SEE n. 63 dell’8.11.2012, pag. 24 |
Protocollo 31 dell’accordo SEE — Decisione del Comitato misto SEE che estende la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo includendovi il Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) |
15.12.2012 |
143/2012 |
13.7.2012 |
GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 27 Supplemento SEE n. 63 dell’8.11.2012, pag. 31 |
Regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni Regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, rettificato dalla GU L 248 del 22.9.2010, pag. 67 Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole Regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni Regolamento (UE) n. 538/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli |
1.4.2013 |
149/2012 |
13.7.2012 |
GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 34 Supplemento SEE n. 63 dell’8.11.2012, pag. 39 |
Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale |
1.5.2013 |
158/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 8 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 9 |
Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE |
1.5.2013 |
167/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 18 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 22 |
Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato |
1.5.2013 |
168/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 19 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 23 |
Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione Direttiva 2010/42/EU della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica, rettificata dalla GU L 179 del 14.7.2010, pag. 16 |
1.5.2013 |
173/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 25 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 29 |
Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) |
7.12.2012 |
180/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 34 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 41 |
Regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni |
1.3.2013 |
184/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 38 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 46 |
Decisione 2011/740/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea |
1.7.2013 |
186/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 40 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 48 |
Decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio |
1.6.2013 |
190/2012 |
28.9.2012 |
GU L 341 del 13.12.2012, pag. 44 Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 52 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione, del 12 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli |
1.4.2013 |
199/2012 |
26.10.2012 |
GU L 21 del 24.1.2013, pag. 49 Supplemento SEE n. 6 del 24.1.2013, pag. 17 |
Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
1.2.2013 |
200/2012 |
26.10.2012 |
GU L 21 del 24.1.2013, pag. 50 Supplemento SEE n. 6 del 24.1.2013, pag. 18 |
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), rettificato dalla GU L 108 del 29.4.2010, pag. 355 |
1.7.2013 |
201/2012 |
26.10.2012 |
GU L 21 del 24.1.2013, pag. 51 Supplemento SEE n. 6 del 24.1.2013, pag. 19 |
Decisione 2010/709/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili Decisione 2011/331/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica, rettificata dalla GU L 161 del 21.6.2011, pag. 34 Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer Decisione 2011/381/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari, rettificata dalla GU L 110 del 24.4.2012, pag. 44 |
1.7.2013 |
210/2012 |
7.12.2012 |
GU L 81 del 21.3.2013, pag. 10 Supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 12 |
Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, che modifica rispettivamente l’allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, per inserire nel primo una nuova denominazione di fibra tessile e per adeguare i secondi al progresso tecnico |
1.8.2013 |
217/2012 |
7.12.2012 |
GU L 81 del 21.3.2013, pag. 17 Supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 19 |
Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti |
1.6.2013 |
218/2012 |
7.12.2012 |
GU L 81 del 21.3.2013, pag. 18 Supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 21 |
Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico, rettificato dalla GU L 249 del 27.9.2011, pag. 21 e dalla GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72 Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori |
1.6.2013 |
219/2012 |
7.12.2012 |
GU L 81 del 21.3.2013, pag. 20 Supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 24 |
Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria |
1.6.2013 |
223/2012 |
7.12.2012 |
GU L 81 del 21.3.2013, pag. 25 Supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 30 |
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) |
1.3.2013 |
229/2012 |
7.12.2012 |
GU L 81 del 21.3.2013, pag. 31 Supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 37 |
Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale |
1.8.2013 |
231/2012 |
7.12.2012 |
GU L 81 del 21.3.2013, pag. 33 Supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 39 |
Decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata |
1.7.2013 |
10/2013 |
1.2.2013 |
GU L 144 del 30.5.2013, pag. 14 Supplemento SEE n. 31 del 30.5.2013, pag. 16 |
Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, rettificato dalla GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 56 |
1.6.2013 |
13/2013 |
1.2.2013 |
GU L 144 del 30.5.2013, pag. 18 Supplemento SEE n. 31 del 30.5.2013, pag. 21 |
Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) |
1.8.2013 |
24/2013 |
1.2.2013 |
GU L 144 del 30.5.2013, pag. 31 Supplemento SEE n. 31 del 30.5.2013, pag. 35 |
Decisione 2012/49/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012, che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio |
1.7.2013 |
44/2013 |
15.3.2013 |
GU L 231 del 29.8.2013, pag. 18 Supplemento SEE n. 49 del 29.8.2013, pag. 20 |
Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale |
1.7.2013 |
95/2013 |
3.5.2013 |
GU L 291 del 31.10.2013, pag. 61 Supplemento SEE n. 61 del 31.10.2013, pag. 69 |
Atti appena abrogati (decisione di «pulizia» del Comitato misto SEE) |
1.7.2013 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
19.12.2013 |
IT |
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C 372/17 |
SENTENZA DELLA CORTE
dell'11 settembre 2013
nella causa E-6/12
Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia
[mancato rispetto da parte di un paese SEE/EFTA — degli obblighi ad esso incombenti — regolamento (CEE) n. 1408/71 — regolamento (CEE) n. 574/72 — previdenza sociale per i lavoratori migranti]
(2013/C 372/06)
Nella causa E-6/12 Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia ISTANZA di dichiarazione secondo cui, mantenendo in vigore la prassi amministrativa in base alla quale non viene verificato se un minore che vive con uno dei genitori al di fuori della Norvegia sia prevalentemente a carico del genitore residente in Norvegia e separato dall'altro genitore, il Regno di Norvegia viola l'articolo 1, lettera f), punto i), seconda frase in combinato disposto con l'articolo 76 dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, così come modificato], quale adattato all'accordo SEE dal protocollo 1 dell'accordo stesso, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici relatori, si è pronunciata l'11 settembre 2013 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
1. |
dichiara che, mantenendo in vigore la prassi amministrativa nel quadro della legge sull'assistenza ai minori di non valutare se un minore, che vive con uno dei genitori al di fuori della Norvegia, sia prevalentemente a carico del genitore residente in Norvegia e separato dall'altro genitore, il Regno di Norvegia viola l'articolo 1, lettera f), punto i), seconda frase dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, così come modificato], quale adattato all'accordo SEE dal protocollo 1 dell'accordo stesso; |
2. |
Quanto al resto, il ricorso è respinto. |
3. |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
19.12.2013 |
IT |
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C 372/18 |
ORDINANZA DELLA CORTE
del 7 ottobre 2013
nelle cause riunite E-4/12 e E-5/12
Risdal Touring AS e Konkurrenten.no AS contro Autorità di vigilanza EFTA
(Ricorso di annullamento di una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA — Accesso ai documenti — Ricevibilità — Non luogo a statuire)
(2013/C 372/07)
Nelle cause riunite E-4/12 ed E-5/12, Risdal Touring AS e Konkurrenten.no AS contro Autorità di vigilanza EFTA — ISTANZA: nella causa E-4/12 Risdal Touring, di annullamento della decisione della convenuta, inizialmente comunicata il 5 aprile 2012 senza alcuna motivazione e successivamente comunicata il 4 maggio 2012, di negare il pubblico accesso al contenuto integrale e agli specifici documenti del caso ESA n. 70506 in materia di aiuti di Stato, in base alle norme sull’accesso ai documenti stabilite nella decisione ESA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008; e nella causa E-5/12 Konkurrenten, di annullamento della decisione della convenuta, comunicata il 5 aprile 2012 senza alcuna motivazione, di negare il pubblico accesso al contenuto integrale del caso ESA n. 60510 in materia di aiuti di Stato, in base alle norme sull’accesso ai documenti stabilite nella decisione ESA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e relatore, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 7 ottobre 2013 con ordinanza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
|
nella causa E-4/12 Risdal Touring AS contro Autorità di vigilanza EFTA:
|
|
nella causa E-5/12 Konkurrenten.no AS contro Autorità di vigilanza EFTA:
|
19.12.2013 |
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C 372/19 |
Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal tribunale di Oslo (Oslo tingrett), del 30 agosto 2013 nella causa «Fred. Olsen e altri/Staten/Skattedirektoratet»
(Causa E-3/13)
(2013/C 372/08)
Con lettera del 30 agosto 2013 il tribunale distrettuale di Oslo (Oslo tingrett) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo nella causa «Fred. Olsen e altri/Staten/Skattedirektoratet». La richiesta è stata protocollata presso la cancelleria della Corte il 30 agosto 2013 e verte sui seguenti quesiti:
1) |
L'istituto giuridico del trust rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento sancita dall'articolo 31 dell'accordo SEE? Domanda supplementare: in caso affermativo, chi ne detiene i diritti conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE? |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima domanda principale: il trust soddisfa il requisito dell’attività economica di cui all’articolo 31 dell’accordo SEE? |
3) |
In caso di risposta negativa alla prima domanda principale: il trust rientra nel campo d’applicazione del diritto alla libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 40 dell’accordo SEE? |
4) |
In caso di risposta affermativa alla prima domanda principale: le normative norvegesi sulle SEC prevedono una o più restrizioni alla libertà di stabilimento o al diritto di libera circolazione dei capitali? |
5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta domanda principale: le restrizioni possono considerarsi giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico e sono proporzionate? |
6) |
La continua tassazione della ricchezza dei beneficiari sugli attivi del trust e un tasso di imposizione all’1,1 % costituiscono una restrizione ai sensi dell’articolo 31 e/o dell’articolo 40 dell’accordo SEE — e ciò può essere fatto valere dai beneficiari di un trust come descritto nella parte 2 della domanda di parere consultivo? |
In caso di soluzione affermativa della seconda questione:
— |
Questa restrizione può considerarsi giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico, ed è proporzionata? |
— |
Questa imposizione è contraria al requisito del rispetto dei diritti fondamentali nell’accordo SEE? |
— |
Sarà importante per il caso di specie l'entrata in vigore dell’accordo sullo scambio di informazioni tra la Norvegia e il Liechtenstein? |
19.12.2013 |
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C 372/20 |
Ricorso presentato il 4 ottobre 2013 dalla Fédération internationale de football association (FIFA) contro l’Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-21/13)
(2013/C 372/09)
Il 4 ottobre 2013 la Fédération internationale de football association (FIFA), rappresentata da Ami Barav, barrister del foro di Inghilterra e del Galles e avocat del foro di Parigi, Peter Dyrberg, advokat del foro di Danimarca e Damien Reymond, avocat del foro di Parigi, c/o Olswang, 326 Avenue Louise, bte 26, 1050 Brussels, Belgio, ha presentato un ricorso alla Corte EFTA contro l’Autorità di vigilanza EFTA (ESA).
Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di:
i) |
annullare la decisione impugnata nella misura in cui approva l’inserimento delle partite «non-prime» della Coppa del mondo di calcio FIFATM nell’elenco della Norvegia degli eventi nazionali; |
ii) |
condannare l’ESA al pagamento delle proprie spese e delle spese sostenute dalla FIFA in relazione al presente procedimento. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso:
— |
Il ricorrente, la Fédération internationale de football association (FIFA), chiede l’annullamento della decisione n. 309/13/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA (ESA) ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMSD) (la decisione impugnata), nella misura in cui approva l’inserimento nell’elenco norvegese degli eventi nazionali, elaborato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tutte le partite disputate nell’ambito della fase finale della Coppa del mondo di calcio FIFA TM e, in particolare, degli incontri che non siano la finale, la semifinale o le partite disputate dalla squadra norvegese (partite «non-prime»). |
— |
Il 12 luglio e il 5 agosto 2013 la FIFA ha richiesto all’ESA una notifica della decisione impugnata. In risposta, l’ESA ha fornito alla FIFA un link al database online in cui è stata pubblicata tale decisione. |
— |
La FIFA è l’organizzatore e l’unico titolare originario dei diritti della Coppa del mondo di calcio FIFATM, che rientra nell’elenco norvegese degli eventi nazionali approvato dall’ESA. La FIFA ritiene che, approvando l’inserimento nel suddetto elenco dell’intera Coppa del mondo di calcio FIFATM e in particolare delle partite «non-prime» disputate nell’ambito di tale competizione, l’ESA abbia commesso un errore manifesto e che non abbia tenuto conto del diritto del SEE e dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. |
Il ricorrente sostiene, in particolare, che l’Autorità di vigilanza EFTA ha:
— |
violato l’articolo 16 del richiamato accordo tra gli Stati EFTA; e |
— |
violato l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo tra gli Stati EFTA in quanto non ha verificato adeguatamente la compatibilità delle misure norvegesi con il diritto del SEE. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
19.12.2013 |
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C 372/21 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari di Bielorussia, Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina
(2013/C 372/10)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore relative alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari di Bielorussia, Repubblica popolare cinese, Russia, Thailandia e Ucraina, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 18 settembre 2013 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati di acciaio dell'Unione europea («il richiedente»), a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, originari di Bielorussia, Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure sulle importazioni da Bielorussia, Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina («i paesi interessati») potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
4.1. Denuncia del rischio di reiterazione del dumping
Dato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Bielorussia e la Repubblica popolare cinese sono considerate paesi non retti da un'economia di mercato, il richiedente ha determinato il valore normale per le importazioni da Bielorussia e Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, cioè gli Stati Uniti d'America, che restano presumibilmente un paese di riferimento adeguato. Per quanto riguarda le importazioni dalla Bielorussia, la denuncia del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto in Russia, vista l'attuale assenza di volumi consistenti di importazioni nell'Unione in provenienza dalla Bielorussia. Per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica popolare cinese, la denuncia del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame in tutti i paesi, vista l'attuale assenza di volumi consistenti di importazioni nell'Unione in provenienza dalla Repubblica popolare cinese.
Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, la denuncia del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato interno e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame in Azerbaigian, vista l'attuale assenza di volumi consistenti di importazioni nell'Unione in provenienza dalla Russia. Per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina, la denuncia del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato interno e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame in tutti i paesi, vista l'attuale assenza di volumi consistenti di importazioni nell'Unione in provenienza dall'Ucraina.
In base ai confronti di cui sopra, da cui risultano pratiche di dumping, il richiedente sostiene che esiste il rischio di reiterazione del dumping dai paesi interessati.
4.2. Denuncia del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che il livello attuale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati verso l'Unione aumenti poiché gli impianti di produzione dei produttori esportatori dei paesi interessati dispongono di capacità inutilizzate e data l'attrattività del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di vicinanza geografica (quest'ultimo elemento si riferisce a Bielorussia, Russia e Ucraina).
Il richiedente sostiene infine che l'eliminazione del pregiudizio è stata ottenuta principalmente grazie alle misure e che in caso di scadenza di tali misure l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe dar luogo a una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
5.1. Procedura di determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping
I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del esame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di portare a termine l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
Ove sia necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà — se del caso tramite le autorità di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina — a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità di tali paesi e alle associazioni di produttori esportatori quali società sono state selezionate per essere incluse nel campione.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina.
Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.1.1.2.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti della Bielorussia, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.
Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori e le autorità della Bielorussia devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori dei paesi interessati non retti da un'economia di mercato
Selezione di un paese terzo a economia di mercato
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni da Bielorussia e Repubblica popolare cinese il valore normale è stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.
Nella precedente inchiesta sono stati scelti gli Stati Uniti d'America come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione a Bielorussia e Repubblica popolare cinese. Ai fini della presente inchiesta la Commissione prevede di utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (5), (6)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame nell'Unione da Bielorussia, Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
Ove sia necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
5.2. Procedura di determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, si invitano i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
Considerato il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta mediante la selezione di un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Si invitano inoltre altri produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato alle inchieste da cui derivano le misure in vigore, i quali ritengono di dover essere inseriti nel campione, a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
La Commissione informerà tutti i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venga confermato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «a diffusione limitata» (Limited) (7).
Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, una sintesi non riservata delle informazioni stesse, contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate» (For inspection by interested parties). La sintesi deve risultare sufficientemente dettagliata da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta una sintesi non riservata nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati su supporto cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet nel sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 08/020 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505
E-mail:
a) |
Trade-R589-Welded-Tubes-Dumping@ec.europa.eu (indirizzo per produttori esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti di Bielorussia, Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina) |
b) |
Trade-R589-Welded-Tubes-Injury@ec.europa.eu (indirizzo per produttori dell'Unione, importatori indipendenti, fornitori, utilizzatori, consumatori e associazioni all'interno dell'Unione) |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni potranno non essere prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.
Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell'inchiesta
In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Poiché il presente riesame in previsione della scadenza viene avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica delle misure in vigore bensì l'abrogazione o il mantenimento delle stesse secondo quanto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato il riesame delle misure, così da consentirne la modifica, può chiedere detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo, che verrebbe effettuato indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza delle misure di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU C 136 del 15.5.2013, pag. 25.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1.
(4) Per produttore esportatore si intende una società situata nei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nella vendita sul mercato interno o nell'esportazione del prodotto in esame.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 13.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(7) Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/30 |
Avviso di scadenza di alcune misure antidumping
(2013/C 372/11)
Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso giungerà prossimamente a scadenza.
Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).
Prodotto |
Paese(i) di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato |
Thailandia |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio (GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1) |
20.12.2013 |
(1) GU C 136 del 15.5.2013, pag. 25.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/31 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam
(2013/C 372/12)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio grave all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 4 novembre 2013 dalla European Man-made Fibres Association («CIRFS») («il denunciante») per conto dei produttori che rappresentano oltre il 25 % del totale dei produttori di FPF dell'Unione.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto del presente esame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura («il prodotto in esame»).
3. Denuncia dell'esistenza di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam («i paesi interessati»), attualmente classificabile al codice NC 5503 20 00. Tale codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.
Gli elementi di prova indicativi presentati dal denunciante dimostrano che i produttori del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dai rispettivi governi.
Nel caso della Repubblica popolare cinese le sovvenzioni consistono, fra l'altro, di fornitura sottocosto di materie prime da parte dello Stato, di ingiunzione e ordine dello Stato a fornitori privati, di prestiti preferenziali all'industria delle fibre di poliesteri in fiocco da parte delle banche statali e di ingiunzione e ordine dello Stato alle banche private, di aiuti allo sviluppo e agevolazioni sugli interessi per il settore tessile, del fondo speciale «Go Global», del fondo di promozione commerciale per l'agricoltura, i prodotti dell'industria leggera e tessile, di esenzioni dall'imposta sul reddito per le imprese di investimento estere, di esenzioni dall'imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate, di riduzioni dell'imposta sul reddito per imprese riconosciute di nuova e alta tecnologia, di riduzioni dell'imposta sul reddito nelle zone economiche speciali nonché per le imprese orientate all'esportazione, di crediti d'imposta fino al 40 % del valore d'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese, di esenzioni sulle tariffe e/o sull'imposta sul valore aggiunto su apparecchiature importate e sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese, concessione dei diritti d'uso del suolo e di fornitura di elettricità e acqua da parte dello Stato. Inoltre, le sovvenzioni consistono, fra l’altro, di esenzioni sia fiscali che di altro tipo nelle zone di sviluppo nella provincia di Jiangsu, di incentivi fiscali e canoni preferenziali nella città di Changzhou, di incentivi all’esportazione e sovvenzioni alla tecnologia nella provincia di Zhejiang, di incentivi fiscali e tariffari in zone di sviluppo, di incentivi all’esportazione, del rimborso delle spese legali, di programmi per fondi speciali nel settore del commercio estero, di agevolazioni sugli interessi sui prestiti per sostenere progetti di innovazione tecnologica nella provincia di Guangdong, di aliquote fiscali preferenziali in zone di sviluppo e politiche preferenziali per infrastrutture, prestiti e fiscali per le imprese orientate all’esportazione nella provincia di Shanghai.
Nel caso dell’India le sovvenzioni consistono, fra l’altro, di crediti sui dazi nell’ambito del regime del mercato mirato (Focus Market Scheme) e del regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme), del regime di autorizzazione preventiva, del «Duty Entitlement Passbook Scheme», del regime di restituzione del dazio, dell'esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme), di esenzioni e riduzioni fiscali e tariffarie nelle unità orientate all’esportazione e nelle zone economiche speciali, del regime di crediti all’esportazione, del regime di esenzione dall’imposta sul reddito, dell'Incremental Exports Incentivisation Scheme, del regime di autorizzazione delle importazioni in esenzione da dazi, del regime di assistenza allo sviluppo del mercato e di garanzie sui prestiti. Inoltre le sovvenzioni consistono, fra l’altro, del regime di incentivazione all'investimento di capitali (Capital Investment Incentive Scheme) del governo del Gujarat, del regime di incentivi fiscali alle vendite e del sistema di esenzione dall’imposta sull’elettricità del Gujarat, dei regimi di sovvenzioni del Bengala occidentale — incentivi e agevolazioni fiscali, compresi aiuti non rimborsabili ed esenzione dall’imposta sulle vendite, e del sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità del Maharashtra.
Nel caso del Vietnam le sovvenzioni consistono, fra l'altro, della fornitura di beni sottocosto da parte dello stato all'industria dei FPF, attraverso società di proprietà dello Stato, di incentivi statali (sotto forma di esenzioni da imposte e dazi e di prestiti preferenziali) nella zona industriale di Dinh Vu, di prestiti agevolati all'industria dei FPF da parte di banche di proprietà dello stato, nonché di ingiunzione e ordine dello Stato sulle banche private, della fornitura sottocosto di terreni da parte dello Stato e di esenzioni o riduzioni sui diritti di utilizzo di terreni e acqua nel quadro, fra l'altro, del decreto n. 142/2005/ND-CP, abbuoni di interesse nel quadro, fra l'altro, della decisione n. 131/2009-QD-TTg, di aliquote preferenziali delle imposte sul reddito, esenzioni o riduzioni fiscali nel quadro, tra l'altro, del decreto n. 164/2003/ND-CP modificato e integrato dai decreti n. 152/2004/ND-CP e n. 149/2005/ND-CP, di esenzioni/riduzioni fiscali e sulle locazioni, di prestiti statali, di tassi di interesse preferenziali, di preferenze per i crediti all'esportazione nei parchi ad alta tecnologia, nelle zone industriali e nei parchi industriali nel quadro, fra l'altro, della decisione n. 53/2004/QD-TTg e del decreto n. 99/2003/ND-CP, di incentivi relativi all'imposta sul reddito nel quadro, tra l'altro, del decreto n. 124-2008-ND-CP, di esenzioni e rimborsi delle tasse all'importazione e all'esportazione nel quadro, fra l'altro, della legge n. 45/2005/QH-11 e del decreto n. 87/2010/ND-CP. Inoltre le sovvenzioni consistono, fra l'altro, dei seguenti vantaggi in virtù del decreto n. 51/1999/ND-CP, modificato e integrato dal decreto n. 35/2002/ND-CP, dalla decisione n. 55/2001/QD-TTg, dalla legge n. 59-2005-QH11 e dalla legge del Vietnam sugli investimenti esteri, dal decreto n. 61/2010/ND-CP, dalla decisione n. 1483/QD-TTg e dalla decisione n. 12/2011: esenzioni dai dazi all’importazione sulle materie prime e le forniture, esenzioni fiscali e tariffarie, ammortamento anticipato e credito preferenziale per gli investimenti esteri, incentivi fiscali sul reddito societario, prestiti preferenziali, sovvenzioni, garanzie, agevolazioni fiscali e fornitura sottocosto di beni e servizi alle industrie, sostegno agli investimenti sul mercato interno attraverso, per esempio, crediti all’esportazione, fornitura sottocosto di infrastrutture e servizi, esenzione da imposte per l'utilizzo dei terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni che possono emergere nel corso dell’inchiesta.
Gli elementi di prova indicativi forniti dal denunciante mostrano che i suddetti regimi sono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario dei governi della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam o di altri governi (o enti pubblici) regionali e conferiscono un vantaggio ai destinatari. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipologie di imprese e/o luoghi.
4. Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono complessivamente aumentate in termini assoluti e anche in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova indicativi presentati dai denuncianti evidenziano che il volume delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.
I governi della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam sono stati invitati a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni
I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento verrà effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi interessati e potrà contattare tutte le associazioni note di produttori esportatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
Ove sia necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.
Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le autorità dei paesi interessati sono tenuti a trasmettere un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Nel questionario per i produttori esportatori saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura organizzativa del produttore esportatore, sulle sue attività in relazione al prodotto in esame, sulle vendite del prodotto in esame e totali e sull'ammontare del contributo finanziario e delle agevolazioni ottenute grazie alle presunte sovvenzioni o ai programmi di sostegno finanziario, nonché ad altre misure analoghe o correlate a tali programmi.
Il questionario fornito alle autorità richiederà tra l'altro informazioni sulle presunte sovvenzioni o programmi di sostegno finanziario, sulle autorità responsabili della loro gestione e sulle modalità del loro funzionamento, sulla base giuridica, sui criteri di assegnazione e sulle altre condizioni previste, sui beneficiari e sull'ammontare del contributo finanziario erogato e delle agevolazioni concesse.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono selezionate saranno considerate come disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatto salvo quanto indicato alla successiva lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).
b) Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi per esse un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che richiedano un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrebbe decidere comunque di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (4) (5)
Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano nell'Unione il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dall'India e dal Vietnam.
Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento verrà effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
Qualora sia necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti e le associazioni di importatori noti in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.
Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della presente inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e alle associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie in relazione al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova obiettivi e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi sul mercato dell'Unione e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
La Commissione informerà tutti i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.
Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della presente inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della società.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'eventuale adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.5. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza che sono stati inviati dalle parti interessate, devono recare la dicitura «a diffusione limitata» (6).
A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Accessibile a tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato in modo tale da consentire un'adeguata comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati su supporto cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet nel sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 08/020 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22985353
Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti le sovvenzioni per la Repubblica popolare cinese e l'allegato I:
TRADE-PSF-SUBSIDY-CHINA@ec.europa.eu
Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti le sovvenzioni per l'India e l'allegato I:
TRADE-PSF-SUBSIDY-INDIA@ec.europa.eu
Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti le sovvenzioni per il Vietnam e l'allegato I:
TRADE-PSF-SUBSIDY-VIETNAM@ec.europa.eu
Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti il pregiudizio e l'allegato II:
TRADE-PSF-INJURY@ec.europa.eu
6. Mancata collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, in base ai dati disponibili possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi, e può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della direzione generale del Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.
(3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione importi nulli o minimi delle sovvenzioni compensabili, né gli importi di sovvenzioni compensabili determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.
(4) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(5) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(6) Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/41 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7116 — Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 372/13)
1. |
In data 9 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Sixth AP Fund («AP6», Svezia) e Nordstjernan AB («Nordstjernan», Svezia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Salcomp Oyj («Salcomp», Finlandia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7116 — Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/42 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7131 — Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 372/14)
1. |
In data 13 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Compal Electronics, Inc. («Compal», Taiwan) intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Toshiba Television Central Europe sp. z o.o. («TTCE», Polonia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7131 — Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/43 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7050 — Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 372/15)
1. |
In data 11 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Allianz SE (Germania) e Nordic Retail Fund FCP — FIS («NRF», Lussemburgo) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di NRF (Finland) AB («la società», Svezia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7050 — Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).