ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.367.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 367/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/1 |
2013/C 367/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Access Info Europe, Repubblica ellenica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-280/11 P) (1)
(Impugnazione - Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 3, primo comma - Tutela del processo decisionale delle istituzioni - Nota del segretariato generale del Consiglio riguardo alle proposte presentate nell’ambito del procedimento legislativo di revisione del medesimo regolamento n. 1049/2001 - Accesso parziale - Diniego di accesso ai dati relativi all’identità degli Stati membri autori delle proposte)
2013/C 367/02
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)
Altre parti nel procedimento: Access Info Europe (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, advocaten), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e M.K. Boskovits, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Interveniente a sostegno della parte Access Info Europe: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Caiola e M. Dean, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2011, Access Info Europe/Consiglio (T-233/09), con cui il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009, che ha parzialmente negato alla ricorrente l’accesso ad una nota redatta dal segretariato generale del Consiglio, indirizzata al gruppo «informazione» (documento n. 16338/08), concernente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Access Info Europe. |
3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Parlamento europeo sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 — Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV/Commissione europea
(Causa C-510/11 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Ammende - Comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi d’intesa tra imprese - Ricorso giurisdizionale effettivo)
2013/C 367/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV (rappresentanti: T. Vinje, solicitor nonché D. Paemen, avocat e A. Tomtsis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, Kone e a./Commissione (T-151/07), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), riguardante un’intesa sul mercato dell’installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Passi, avente ad oggetto la falsificazione delle gare d’appalto, la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, l’attribuzione dei relativi progetti e contratti, nonché lo scambio di informazioni.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Kone Oyj, la Kone GmbH e la Kone BV sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-533/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260 TFUE - Sanzioni pecuniarie - Imposizione di una somma forfettaria e di una penalità)
2013/C 367/04
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils, A. Marghelis e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Neumann, T. Materne, agenti, assistiti da A. Lepièce, E. Gillet, J. Bouckaert e H. Viaene, avocats)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, assistita da D. Anderson, QC)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Esecuzione incompleta della sentenza della Corte dell’8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C-27/03) (non pubblicata nella Raccolta), relativa all’omessa trasposizione, entro il termine impartito, delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Violazione degli articoli 3, paragrafo 1 (seconda frase) e 5, paragrafi 2 e 3, della citata direttiva — Calcolo delle sanzioni: pagamento cumulativo di una penalità e di una somma forfettaria
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza dell’8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C-27/03), con cui è stato dichiarato l’inadempimento del Regno del Belgio agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, tale Stato membro non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 10 milioni. |
3) |
Nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 1 persista alla data della pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 859 404 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino a completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, il cui importo effettivo deve essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi, riducendo il totale relativo a tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di abitanti equivalenti che si trovano in situazione di conformità con la menzionata sentenza Commissione/Belgio, fino al termine di tale periodo rispetto al numero di abitanti equivalenti che non si trovano in situazione di conformità con la presente sentenza alla data della sua pronuncia. |
4) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
5) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)/Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados
(Causa C-555/11) (1)
(Direttiva 2002/92/CE - Intermediazione assicurativa - Esclusione delle attività esercitate da un’impresa di assicurazione o da un suo dipendente che agisce sotto la responsabilità della medesima - Possibilità per detto dipendente di esercitare occasionalmente le attività d’intermediazione assicurativa - Requisiti professionali)
2013/C 367/05
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)
Convenuti: Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, allegato 2, della direttiva 2002/92/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa — Nozione di «intermediazione assicurativa» — Esclusione delle attività svolte da un’impresa di assicurazione o da un impiegato di un’impresa di assicurazione che agisce sotto la responsabilità di essa — Portata
Dispositivo
Il combinato disposto degli articoli 2, punto 3, secondo comma, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che osta a che un dipendenti di un’impresa di assicurazioni, che non disponga delle qualifiche richieste da quest’ultima disposizione, eserciti, occasionalmente e non nell’ambito della propria attività professionale principale, attività di intermediazione assicurativa, allorché tale dipendente non agisca nel quadro del rapporto di subordinazione intercorrente con l’impresa medesima, la quale comunque vigili sulle sue attività.
14.12.2013 |
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C 367/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Iberdrola, SA, Gas Natural SDG SA (C-566/11), Gas Natural SDG SA (C-567/11), Tarragona Power SL (C-580/11), Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL (C-591/11), Bahía de Bizcaia Electricidad SL (C-620/11), E.ON Generación SL e a. (C-640/11)
(Cause riunite C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 e C-640/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Protezione dello strato di ozono - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - Metodo di assegnazione delle quote - Assegnazione delle quote a titolo gratuito)
2013/C 367/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Iberdrola SA, Gas Natural SDG SA,
con l’intervento di: Administración del Estado e a. (C-566/11),
Ricorrente: Gas Natural SDG SA,
con l’intervento di: Endesa SA e a. (C-567/11),
Ricorrente: Tarragona Power SL,
con l’intervento di: Gas Natural SDG SA e a. (C-580/11),
Ricorrente: Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL,
con l’intervento di: Administración del Estado e a. (C-591/11),
Ricorrente: Bahía de Bizcaia Electricidad SL,
con l’intervento di: Gas Natural SDG SA e a. (C-620/11),
Ricorrente: E.ON Generación SL e a. (C-640/11)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’art. 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003,, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Protezione dello strato d’ozono — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione di quote a titolo gratuito
Dispositivo
L’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali, come quelli in esame nei procedimenti principali, aventi ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica in misura equivalente all’entità dell’aumento di tale remunerazione, derivante dall’integrazione del valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nei prezzi delle offerte di vendita sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.
14.12.2013 |
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C 367/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Katarína Haasová/Rastislav Petrík, Blanca Holingová
(Causa C-22/12) (1)
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 90/232/CEE - Articolo 1 - Incidente stradale - Decesso di un passeggero - Diritto al risarcimento del coniuge e del figlio minore di età - Danno immateriale - Risarcimento - Copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria)
2013/C 367/07
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: Katarína Haasová
Convenuti: Rastislav Petrík, Blanca Holingová
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione dell’articolo 1 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1) — Estensione della garanzia a favore di terzi fornita dall’assicurazione obbligatoria — Disposizione nazionale che non prevede il risarcimento del danno morale.
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, e l’articolo 1, primo comma, della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve garantire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime, decedute, di incidenti stradali, qualora tale risarcimento sia previsto, in forza della responsabilità civile dell’assicurato, dalla normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 — Deutsche Post AG/Commissione europea, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG
(Causa C-77/12 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE - Ricorso di annullamento - Atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento - Atti intesi a produrre effetti giuridici obbligatori - Precedente decisione di avvio relativa alle medesime misure)
2013/C 367/08
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti), UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (rappresentanti: T. Ottervanger e E. Henny, advocaten)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione (T-421/07), con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione, del 12 settembre 2007, di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE per quanto riguarda l’aiuto di Stato accordato dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post AG [aiuto C 36/07 (ex NN 25/07)] — Violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e del diritto a un ricorso effettivo — Errata interpretazione del diritto ad una buona amministrazione, nonché dei princìpi del legittimo affidamento e della certezza del diritto — Insufficiente motivazione della sentenza del Tribunale
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione (T-421/07), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — LBI hf, già Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux
(Causa C-85/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Risanamento e liquidazione degli enti creditizi - Direttiva 2001/24/CE - Articoli 3, 9 e 32 - Atto del legislatore nazionale che conferisce ai provvedimenti di risanamento gli effetti di una procedura di liquidazione - Disposizione legislativa che vieta o sospende qualsiasi azione giudiziaria nei confronti di un ente creditizio dopo l’entrata in vigore di una moratoria)
2013/C 367/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: LBI hf, già Landsbanki Islands hf
Convenuti: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 3, 9 e 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15) — Autorità autorizzate ad adottare le misure di risanamento e di avvio di un procedimenti di liquidazione degli enti creditizi — Autorità amministrative o giudiziarie — Ammissibilità delle misure che derivano direttamente dalla legge di uno Stato membro dell’EFTA — Legge applicabile ai procedimenti in corso relativi ai beni di un ente creditizio situati in uno Stato membro — Effetti sull’applicazione, in uno Stato membro, di una disposizione di legge di un altro Stato membro che vieta o sospende le azioni in giudizio contro un ente creditizio dopo l’entrata in vigore di una moratoria, nel caso di misure conservative adottate prima della pronuncia della moratoria
Dispositivo
1) |
Gli articoli 3 e 9 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, devono essere interpretati nel senso che provvedimenti di risanamento o di liquidazione di un istituto finanziario, come quelli basati sulle disposizioni transitorie di cui al punto II della legge n. 44/2009, del 15 aprile 2009, sono da considerarsi provvedimenti presi da un’autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi di tali articoli della direttiva 2001/24, dato che le suddette disposizioni transitorie producono effetti solamente per il tramite di decisioni giudiziarie che concedono una moratoria a un ente creditizio. |
2) |
L’articolo 32 della direttiva 2001/24 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una disposizione nazionale, quale l’articolo 98 della legge n. 161/2002, relativa agli istituti finanziari, del 20 dicembre 2002, come modificata dalla legge n. 129/2008, del 13 novembre 2008, che vietava o sospendeva ogni azione giudiziaria nei confronti di un istituto finanziario a partire dal momento in cui quest’ultimo beneficiava di una moratoria, produca effetti su provvedimenti conservativi, come quelli oggetto del procedimento principale, presi in un altro Stato membro anteriormente all’emanazione della moratoria. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-95/12) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento - Normativa nazionale che prevede una minoranza di blocco del 20 % per l’adozione di talune decisioni da parte degli azionisti della Volkswagen AG)
2013/C 367/10
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e G. Braun, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller e J. Kemper, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Esecuzione incompleta della sentenza della Corte del 23 ottobre 2007, Commissione/Germania (C-112/05) relativa alla violazione dell’articolo 56, paragrafo 1, CE — Normativa nazionale che prevede, eccezionalmente, una maggioranza superiore all’80% per l’adozione di talune decisioni da parte degli azionisti della Volkswagen SA, in modo tale da consentire al Land della Bassa Sassonia, detentore del 20 % delle azioni, di bloccare dette decisioni — Calcolo delle sanzioni: pagamento cumulato di una penalità e di un importo forfettario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg
(Causa C-101/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 21/2004 - Sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina - Obbligo di identificazione elettronica individuale - Obbligo di tenere un registro d’azienda - Validità - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà d’impresa - Proporzionalità - Parità di trattamento)
2013/C 367/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Herbert Schaible
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Stuttgart — Validità degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 1, nonché 9, paragrafo 3, primo comma, de regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007 (GU L 340, pag. 25) con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, segnatamente, dei suoi articoli 15, paragrafo 1 e 16 — Proporzionalità del sistema di identificazione individuale degli animali delle specie ovina e caprina
Dispositivo
Dall’esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi tali da inficiare la validità degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 1, e 9, paragrafo 3, primo comma, nonché dell’allegato B, punto 2, del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione, del 23 settembre 2008.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staat der Nederlanden/Essent NV e a.
(Cause riunite da C-105/12 a C-107/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Regimi di proprietà - Articolo 345 TFUE - Gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas - Divieto di privatizzazione - Divieto di legami con imprese che producono, forniscono o commercializzano l’energia elettrica o il gas - Divieto di attività che possano pregiudicare la gestione della rete)
2013/C 367/12
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staat der Nederlanden
Convenute: Essent NV (C-105/12), Essent Nederland BV (C-105/12), Eneco Holding NV (C-106/12) e Delta NV (C-107/12)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 63 e 345 TFUE — Restrizioni alla libera circolazione dei capitali — Regimi di proprietà — Nozione — Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di privatizzazione dei gestori di reti di distribuzione di energia
Dispositivo
1) |
L’articolo 345 TFUE va interpretato nel senso che ricomprende un regime di divieto di privatizzazione, come quello oggetto del procedimento principale, per effetto del quale le azioni detenute da un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese debbano essere detenute, direttamente o indirettamente, da autorità pubbliche individuate dalla legislazione nazionale. Tuttavia, tale interpretazione non comporta la conseguenza di sottrarre dall’applicazione dell’articolo 63 TFUE disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, che vietino la privatizzazione di gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas, o che vietino, da un lato, legami di proprietà o di controllo tra società facenti parte di un gruppo al quale appartenga un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese e società facenti parte di un gruppo al quale appartenga un’impresa che produce, fornisce o commercializza energia elettrica o gas sul territorio medesimo nonché, dall’altro, l’effettuazione da parte di un gestore siffatto e del gruppo cui appartiene di operazioni o attività che potrebbero pregiudicare l’interesse della gestione della rete interessata. |
2) |
Per quanto riguarda il regime di divieto di privatizzazione oggetto del procedimento principale che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 345 TFUE, gli obiettivi sottesi alla scelta del legislatore rispetto al regime di proprietà adottato possono essere presi in considerazione quali motivi imperativi di interesse generale per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali. Per quanto riguarda gli altri divieti, gli obiettivi di lotta alle sovvenzioni incrociate in senso ampio, compreso lo scambio di informazioni strategiche, di garantire la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas o di prevenire distorsioni della concorrenza possono, a titolo di motivi imperativi di interesse generale, giustificare le restrizioni alla libera circolazione dei capitali causate da disposizioni nazionali come quelle oggetto del procedimento principale. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-137/12) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione 2011/853/UE del Consiglio - Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato - Direttiva 98/84/CE - Base giuridica - Articolo 207 TFUE - Politica commerciale comune - Articolo 114 TFUE - Mercato interno)
2013/C 367/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo, I. Rogalski, R. Vidal Puig e D. Stefanov, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro, J.-P. Hix e H. Legal, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e J. Rodrigues, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, N. Rouam e D. Colas, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. Bulterman e M. de Ree, agenti); Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti); Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Stege, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: A. Robinson, agente assistito da G. Facenna, barrister)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio 2011/853/UE, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (GU L 336, pag. 1) — Scelta della base giuridica — Sostituzione della base giuridica proposto nel settore della politica commerciale comune con un’altra base, connesso all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno — Obiettivo di promozione dei servizi di accesso condizionato tra l’Unione e altri paesi europei — Violazione della competenza esterna esclusiva dell’Unione
Dispositivo
1) |
La decisione 2011/853/UE del Consiglio, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato, è annullata. |
2) |
Gli effetti della decisione 2011/853 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un congruo termine che non può essere superiore a sei mesi, di una nuova decisione fondata sulle basi giuridiche appropriate. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese. |
14.12.2013 |
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C 367/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-151/12) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Quadro comunitario per l’azione comunitaria in materia di acque - Trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato V, punti 1.3 e 1.4, della direttiva 2000/60 - Bacini idrografici intracomunitari e intercomunitari - Articolo 149, paragrafo 3, in fine, della Costituzione spagnola - Clausola suppletiva)
2013/C 367/14
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, E. Manhaeve e B. Simon, agenti)
Resistente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, e delle sezioni 1.3 e 1.4 dell’allegato V alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Obiettivi ambientali — Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile — Acque di superficie — Bacini idrografici intracomunitari
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini della trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché della sezione 1.3 e della sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati fuori dalla Catalogna, nonché degli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/9 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg
(Causa C-175/12) (1)
(Unione doganale e tariffa doganale comune - Regime preferenziale per l’importazione di prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) - Articoli 16 e 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di Cotonou - Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell’Unione europea - Irregolarità nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto dalle autorità competenti dello Stato di esportazione - Timbro non conforme al facsimile trasmesso alla Commissione - Certificati rilasciati a posteriori e sostitutivi - Codice doganale comunitario - Articoli 220 e 236 - Possibilità di applicare a posteriori una tariffa doganale preferenziale non più in vigore alla data della domanda di rimborso - Presupposti)
2013/C 367/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Sandler AG
Convenuta: Hauptzollamt Regensburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell'articolo 236, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell'articolo 889, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 (GU L 62, pag. 6), nonché degli articoli 16 e 32 del primo protocollo dell'allegato V all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317, pag. 3) — Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell'Unione europea — Possibilità di applicare a posteriori un dazio doganale di favore non più in vigore alla data della domanda di rimborso — Caso in cui la merce è stata importata a una data in cui detto dazio di favore era ancora in vigore ma la sua applicazione è stata negata a causa di un timbro non conforme al modello comunicato alla Commissione sul certificato di circolazione delle merci EUR.1
Dispositivo
1) |
L’articolo 889, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una domanda di rimborso di dazi qualora un regime tariffario preferenziale sia stato chiesto e concesso all’atto dell’immissione in libera pratica delle merci e solo successivamente, nel quadro di una verifica a posteriori intervenuta dopo la scadenza del regime tariffario preferenziale e il ripristino del dazio normalmente dovuto, le autorità dello Stato di importazione abbiano proceduto alla riscossione della differenza rispetto al dazio doganale applicabile alle merci originarie di paesi terzi. |
2) |
Gli articoli 16, paragrafo 1, lettera b), e 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e approvato a nome della Comunità con la decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, devono essere interpretati nel senso che, ove risulti, durante un controllo a posteriori, che sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia stato apposto un timbro non corrispondente al facsimile trasmesso dalle autorità dello Stato d’esportazione, le autorità doganali dello Stato d’importazione possono rifiutare tale certificato e restituirlo all’importatore per consentirgli di ottenere il rilascio di un certificato a posteriori sulla base dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale protocollo invece di avviare la procedura prevista all’articolo 32 di detto protocollo. |
3) |
Gli articoli 16, paragrafi 4 e 5, e 32 di detto protocollo n. 1 devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di uno Stato d’importazione si rifiutino di accettare, in quanto certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 che, pur essendo conforme in tutti gli altri elementi ai requisiti delle disposizioni del medesimo protocollo, rechi, nella casella «Osservazioni», non la dicitura specificata al paragrafo 4 di tale disposizione, ma una dicitura che, in conclusione, deve essere interpretata nel senso che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo. In caso di dubbi relativi all’autenticità di tale documento o al carattere originario dei prodotti interessati, tali autorità sono tenute ad avviare la procedura di controllo prevista all’articolo 32 di detto protocollo. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb
(Causa C-177/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazione familiare - Bonus per figlio a carico - Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico - Divieto di cumulo delle prestazioni familiari)
2013/C 367/16
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parti
Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales
Convenuti: Salim Lachheb, Nadia Lachheb
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione degli articoli 1, lettera u), punto i), 3, 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione degli articoli 18 TFUE e 45 TFUE, 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Nozione di «prestazione familiare» — Legittimità di una normativa nazionale che prevede la concessione di un assegno per qualunque figlio a carico a titolo di riduzione dell'imposta per i lavoratori che svolgono la loro attività professionale sul territorio di un altro Stato membro — Parità di trattamento — Sospensione della concessione della prestazione familiare nello Stato in cui si svolge l'attività lavorativa sino a concorrenza dell'importo della prestazione stabilito dalla normativa dello Stato di residenza — Norme anti-cumulo
Dispositivo
Gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Causa C-180/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Caducazione del fondamento giuridico della decisione oggetto del procedimento principale - Assenza di pertinenza delle questioni poste - Non luogo a statuire)
2013/C 367/17
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Stoilov i Ko EOOD
Resistente: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291, pag. 1) e del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) nonché degli articoli 41, paragrafo 2, lettera a), e 47, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Classificazione tariffaria delle merci — Classificazione della merce (materiali per la fabbricazione di tende) nella voce della nomenclatura combinata 5407 61 30 in considerazione delle sue caratteristiche di «tessuto» ovvero classificazione nella voce 6303 92 10 in considerazione della sua destinazione di «tende per l’arredamento interno» — Decisione di recupero di crediti dello Stato con obbligo di versamento di dazi doganali ed IVA maggiorati in esito all’effettuazione di perizia da parte del laboratorio doganale — Principio della tutela del legittimo affidamento in considerazione delle modalità di deposito della dichiarazione in dogana
Dispositivo
Non occorre rispondere alle questioni sollevate dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert
(Causa C-181/12) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Articoli da 56 CE a 58 CE - Imposta sulle successioni - De cuius ed erede residenti in un paese terzo - Asse ereditario - Bene immobile situato in uno Stato membro - Diritto a deduzioni dalla base imponibile - Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti)
2013/C 367/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Yvon Welte
Convenuta: Finanzamt Velbert
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE — Normativa di uno Stato membro in materia di imposta di successione che fissa la quota non imponibile del valore di un immobile in EUR 2 000 in caso di residenza del de cuius e dell’erede in uno Stato terzo, laddove tale quota non imponibile è di EUR 500 000 in caso di residenza del de cuius o dell’erede sul territorio nazionale
Dispositivo
Gli articoli 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa alla determinazione dell’imposta di successione ai sensi della quale, nel caso di trasmissione mortis causa di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, il de cuius e il beneficiario della successione risiedessero, al momento del decesso, in un paese terzo quale la Confederazione svizzera, la deduzione dalla base imponibile è inferiore alla deduzione applicabile nel caso in cui almeno uno dei due fosse stato residente, al momento del decesso, nello Stato membro medesimo.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare
(Causa C-184/12) (1)
(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Articoli 3 e 7, paragrafo 2 - Libertà di scelta delle parti - Limiti - Disposizioni imperative - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Contratti di vendita o acquisto di merci - Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente - Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi)
2013/C 367/19
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV
Convenuta: Navigation Maritime Bulgare
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1) e della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Contratto di agenzia commerciale — Clausola che indica la legge dello Stato del preponente come legge applicabile — Ricorso al giudice del luogo in cui ha sede l’agente commerciale
Dispositivo
Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket
(Causa C-203/12) (1)
(Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Ammenda sulle emissioni in eccesso - Nozione di emissione in eccesso - Assimilazione ad un inadempimento dell’obbligo di restituire, nei termini previsti dalla direttiva, un numero di quote sufficienti a coprire le emissioni dell’anno precedente - Insussistenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non restituite, salvo forza maggiore - Impossibilità di modificazione dell’ammenda - Proporzionalità)
2013/C 367/20
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrenti: Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB
Convenuta: Naturvårdsverket
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Sanzioni previste dalla direttiva — Obbligo per il gestore che non restituisce un numero di quote sufficiente a coprire le sue emissioni, il 30 aprile di ogni anno al più tardi, di pagare un’ammenda, anche qualora la mancata restituzione sia dovuta ad una negligenza, a un errore amministrativo o a un problema tecnico — Possibilità o meno di decidere uno sgravio dell’ammenda oppure una sua rettifica
Dispositivo
1) |
L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che non può eludere l’irrogazione dell’ammenda sulle emissioni in eccesso da esso prevista il gestore che non abbia restituito entro il 30 aprile dell’anno in corso le quote di biossido di carbonio equivalente corrispondenti alle sue emissioni dell’anno trascorso, benché disponga a tale data di un numero sufficiente di quote. |
2) |
L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che l’importo dell’ammenda forfettaria previsto in tale disposizione non può essere modificato dal giudice nazionale in base al principio di proporzionalità. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/13 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Sumitomo Chemical Co. Ltd/Deutsches Patent- und Markenamt
(Causa C-210/12) (1)
(Diritto dei brevetti - Prodotti fitosanitari - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 1610/96 - Direttiva 91/414/CEE - Autorizzazione di immissione in commercio d’emergenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva)
2013/C 367/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrente: Sumitomo Chemical Co. Ltd
Convenuta: Deutsches Patent- und Markenamt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30) — Condizioni per l’ottenimento del certificato complementare — Possibilità di emettere detto certificato sulla base di una preventiva autorizzazione di immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE — Sostanza attiva clotianidin
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un prodotto fitosanitario che dispone di un’autorizzazione di immissione in commercio d’emergenza concessa sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, come modificata dalla direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005. |
2) |
Gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1610/96 devono essere interpretati nel senso che ostano a che una domanda di certificato protettivo complementare sia presentata prima della data in cui il prodotto fitosanitario ha ottenuto l’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/14 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 — Land Burgenland, Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Repubblica d’Austria/Commissione Europea, Repubblica di Austria
(Cause riunite C-214/12 P, C-215/13 P e C-223/12 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Aiuti di Stato - Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune - Aiuto concesso al gruppo Grazer Wechselseitige (GRAWE) in occasione della privatizzazione della Bank Burgenland AG - Determinazione del prezzo di mercato - Gara d’appalto - Condizioni illecite prive di incidenza sull’offerta più elevata - Criterio denominato del «venditore privato» - Distinzione tra gli obblighi che incombono allo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico e quelli che incombono allo Stato agente in qualità di azionista - Snaturamento degli elementi di prova - Obbligo di motivazione)
2013/C 367/22
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Land Burgenland (rappresentanti: U. Soltész, P. Melcher e A. Egger, Rechtsanwälte), Grazer Wechselseitige Versicherung AG (rappresentante: H. Wollmann, Rechtsanwalt), Repubblica di Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e J. Bauer, agenti)
Altre parti nel procedimento: Commissione Europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Kreuschitz e T. Maxian Rusche, agenti), Repubblica d’Austria, Land Burgenland
Intervenienti a sostegno di Land Burgenland e Repubblica d’Austria: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: K. Petersen, T. Henze e J. Möller, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, Land Burgenland e Austria/Commissione (T-268/08 e T-281/08), con la quale il Tribunale ha respinto i ricorsi diretti all’annullamento della decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32) — Violazione del diritto dell'Unione e, segnatamente, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Errata valutazione della garanzia di buon fine («Ausfallshaftung») del Land Burgenland a favore di Bank Burgenland.
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
Il Land Burgenland, la Grazer Wechselseitige Versicherung AG e la Repubblica d’Austria sono condannati alle spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese. |
14.12.2013 |
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C 367/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic
(Causa C-218/12) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza - Nesso di causalità tra l’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore via Internet e la conclusione del contratto)
2013/C 367/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Parti
Ricorrente: Lokman Emrek
Convenuto: Vlado Sabranovic
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Saarbrücken — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori — Fattispecie in cui un imprenditore dispone di un sito Internet «diretto» verso lo Stato membro di residenza del consumatore — Necessità di un nesso causale tra tale attività e la conclusione del contratto da parte del consumatore — Eventuale limitazione della competenza in materia di contratti conclusi da consumatori ai contratti a distanza
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere.
14.12.2013 |
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C 367/15 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover
(Causa C-220/12) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Diritto di libera circolazione e di soggiorno - Cittadino di uno Stato membro - Studi svolti in un altro Stato membro - Concessione di un aiuto alla formazione - Presupposto del domicilio permanente - Ubicazione del luogo di formazione nello Stato del domicilio del richiedente o in uno Stato limitrofo - Eccezione limitata - Circostanze particolari del richiedente)
2013/C 367/24
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Hannover
Parti
Ricorrente: Andreas Ingemar Thiele Meneses
Convenuta: Region Hannover
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Hannover — Interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE — Beneficio del finanziamento degli studi («BAföG») — Normativa di uno Stato membro che, per i cittadini residenti all’estero, subordina tale beneficio alla sussistenza di «circostanze particolari» e circoscrive il luogo degli studi allo Stato di residenza ovvero ad uno Stato limitrofo.
Dispositivo
Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina, in linea di principio, la concessione di un aiuto alla formazione in ragione di studi svolti in un altro Stato membro all’unico requisito di avere stabilito un domicilio permanente, ai sensi della stessa normativa, sul territorio nazionale e che, qualora il richiedente sia un cittadino nazionale il quale non abbia il domicilio permanente sul suddetto territorio nazionale, prevede un aiuto alla formazione all’estero solo nello Stato del domicilio del richiedente o in uno Stato a quest’ultimo limitrofo ed unicamente quando circostanze particolari lo giustifichino.
14.12.2013 |
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C 367/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-263/12) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto - Mancata esecuzione)
2013/C 367/25
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e B. Stromsky, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, K. Boskovits, G. Kanellopoulos e M. Karageorgou, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C-48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikós Chrysós SA [notificata con il numero C(2011) 1006] (GU L 193, pag. 27) — Omessa adozione di tutte le misure necessarie per recuperare un aiuto giudicato illegale e incompatibile con il mercato interno
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro i termini impartiti, tutte le misure necessarie per recuperare dall’Ellinikós Chrysós SA l’aiuto concesso a detta impresa con la vendita, da parte dello Stato, di beni immobili, aiuto dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dalla decisione C(2011) 1006 def. della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C-48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikós Chrysós SA, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di detta decisione. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
14.12.2013 |
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C 367/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln
(Causa C-275/12) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Diritto di libera circolazione e di soggiorno - Cittadino di uno Stato membro - Studi svolti in un altro Stato membro - Sussidio di studio - Presupposti - Periodo di formazione superiore o pari a due anni - Conseguimento di un diploma professionale)
2013/C 367/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Hannover
Parti
Ricorrente: Samantha Elrick
Convenuta: Bezirksregierung Köln
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Hannover — Interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE — Concessione di un sussidio di studio («BAföG») — Normativa di uno Stato membro che prevede la concessione di un tale sussidio per una determinata formazione, della durata di un anno, dispensata sul territorio nazionale, mentre l’esclude per una formazione analoga in un altro Stato membro
Dispositivo
Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro come quella in esame nel procedimento principale, che subordina la concessione di un sussidio di studio a una cittadina residente in tale Stato membro, al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di cui trattasi siano sanciti al termine di un corso di almeno due anni da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all’interessata, vista la sua particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest’ultimo Stato studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di durata inferiore a due anni.
14.12.2013 |
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C 367/16 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
(Causa C-276/12) (1)
(Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri in materia di imposte dirette - Scambio d’informazioni su richiesta - Procedimento fiscale - Diritti fondamentali - Limite alla portata degli obblighi dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto nei confronti del contribuente - Insussistenza di un obbligo d’informare il contribuente della richiesta di assistenza - Insussistenza di un obbligo d’invitare il contribuente a partecipare all’audizione di testimoni - Diritto del contribuente di rimettere in discussione l’informazione scambiata - Contenuto minimo dell’informazione scambiata)
2013/C 367/27
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Jiří Sabou
Convenuto: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyssí správní soud — Interpretazione degli articoli 1, 2, 6, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 303, pag. 1) — Diritti fondamentali del contribuente nel corso di un procedimento fiscale a suo carico, quali: diritto di essere informato della decisione dell’autorità competente dello Stato membro richiedente di procedere ad una richiesta di informazioni; di partecipare alla formulazione di tale richiesta; di essere informato in anticipo del fatto che si terrà l’audizione di testimoni nello Stato richiesto e di partecipare a tale audizione; nonché diritto di contestare la veridicità delle informazioni fornite dalle autorità competenti di detto Stato
Dispositivo
1) |
Il diritto dell’Unione, quale risulta in particolare dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte sui premi assicurativi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dal diritto fondamentale al contraddittorio, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce al contribuente di uno Stato membro il diritto di essere informato della richiesta di assistenza inoltrata da tale Stato a un altro Stato membro al fine, in particolare, di verificare i dati forniti dallo stesso contribuente nell’ambito della sua dichiarazione dei redditi, né il diritto di partecipare alla formulazione della domanda indirizzata allo Stato membro richiesto né il diritto di partecipare alle audizioni di testimoni organizzate da quest’ultimo Stato. |
2) |
La direttiva 77/799, come modificata dalla direttiva 2006/98, non disciplina la questione delle condizioni alle quali il contribuente può contestare l’esattezza dell’informazione trasmessa dallo Stato membro richiesto e non impone alcun obbligo particolare quanto al contenuto di quest’ultima. |
14.12.2013 |
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C 367/17 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»
(Causa C-277/12) (1)
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 90/232/CEE - Articolo 1 - Incidente stradale - Decesso dei genitori del richiedente minorenne - Diritto del figlio al risarcimento - Danno immateriale - Risarcimento - Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria)
2013/C 367/28
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Valentīna Balakireva
Convenuta: AAS «Baltikums»
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstakas tiesas Senats — Interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1) e dell’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17) — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Determinazione dei danni obbligatoriamente coperti dall’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Possibilità d’includere i danni morali nel risarcimento obbligatorio dei danni alle persone — Normativa nazionale che prevede un importo per il risarcimento dei dolori e delle sofferenze psichiche nettamente inferiore all’importo stabilito dalle direttive per il risarcimento dei danni alle persone.
Dispositivo
1) |
Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale nei limiti in cui tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale. |
2) |
Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/17 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Germania) — Michael Schwarz/Stadt Bochum
(Causa C-291/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Passaporto biometrico - Impronte digitali - Regolamento (CE) n. 2252/2004 - Articolo 1, paragrafo 2 - Validità - Fondamento giuridico - Procedura d’adozione - Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto al rispetto della vita privata - Diritto alla tutela dei dati personali - Proporzionalità)
2013/C 367/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Parti
Ricorrente: Michael Schwarz
Convenuta: Stadt Bochum
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (GU L 142, pag. 1), come modificato (GU L 188, pag. 127), alla luce dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Diritto del singolo di ottenere il rilascio del passaporto senza la registrazione delle sue impronte digitali
Dispositivo
Dall’esame della questione sollevata non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/18 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-344/12) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica italiana in favore dell’Alcoa Trasformazioni - Decisione 2010/460/CE della Commissione che dichiara l’incompatibilità di tale aiuto e ne ordina il recupero - Omessa esecuzione entro il termine impartito)
2013/C 367/30
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e D. Grespan, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Gerardis, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione delle misure necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della decisione C(2009) 8112 def. della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore diAlcoa Trasformazioni srl, nonché violazione dell’articolo 288 TFUE
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di Stato dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di tale decisione. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/18 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH
(Causa C-391/12) (1)
(Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Ambito di applicazione ratione personae - Omissioni ingannevoli negli advertorial ovvero pubblicità redazionali - Normativa di uno Stato membro che vieta ogni pubblicazione a titolo oneroso priva della dicitura «annuncio» («Anzeige») - Armonizzazione completa - Misure più restrittive - Libertà di stampa)
2013/C 367/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: RLvS Verlagsgesellschaft mbH
Resistente: Stuttgarter Wochenblatt GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) e, segnatamente, degli articoli 3, paragrafo 5, 4 e 7, paragrafo 2, nonché del punto 11 dell’allegato I della medesima — Omissioni ingannevoli in resoconti pubblicitari — Normativa di uno Stato membro che vieta pubblicazioni a titolo oneroso in assenza dell’indicazione «Anzeige» («annuncio»)
Dispositivo
In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), non può essere invocata nei confronti degli editori, di modo che, in tali circostanze, la direttiva stessa va interpretata nel senso che non osta all’applicazione di una disposizione nazionale a termini della quale tali editori sono tenuti ad apporre una dicitura specifica, nella specie il termine «annuncio» («Anzeige»), sulle pubblicazioni nei loro periodici per le quali essi percepiscono un corrispettivo, a meno che la collocazione o la struttura della pubblicazione non consenta, in linea generale, di riconoscerne il carattere pubblicitario.
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/19 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Agenția Națională de Administrare Fiscală/SC Rafinăria Steaua Română SA
(Causa C-431/12) (1)
(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione - Annullamento degli avvisi di compensazione - Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo)
2013/C 367/32
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Inalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Convenuta: SC Rafinăria Steaua Română SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione dell’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Rimborso dell’eccedente IVA mediante compensazione — Obbligo in capo alle autorità tributarie di pagare gli interessi di mora nel caso in cui un giudice annulli gli ordini di compensazione
Dispositivo
L’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sull’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale.
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/19 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf
(Causa C-440/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Giochi d’azzardo con poste in denaro - Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate - Ammissibilità - Base imponibile - Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA)
2013/C 367/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Convenuto: Finanzamt Hamburg-Bergedorf
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, 73, 135, paragrafo 1, lettera i) e 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Tassazione dei giochi d’azzardo o di denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’IVA e ad un tributo speciale
Dispositivo
1) |
L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. |
3) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/20 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG
(Causa C-519/12) (1)
(Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali Articolo 5, punto 1, lettera a) - Nozione di «materia contrattuale»)
2013/C 367/34
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria — Ungheria
Parti
Ricorrente: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Convenuta: Hochtief Solution AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenza giurisdizionale di uno Stato membro in materia contrattuale — Azione di un creditore, sulla base di un contratto di apertura di credito, contro una società che detiene una partecipazione di controllo nella società debitrice parte del contratto conformemente alla normativa nazionale che disciplina specificamente la responsabilità della prima società
Dispositivo
Non rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una controversia come quella di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale impone ad una persona di rispondere dei debiti di una società che essa controlla, atteso che tale persona non ha rispettato gli obblighi di comunicazione conseguenti all’acquisizione del controllo di tale società.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/20 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2013 — Isdin SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Bial-Portela & Ca SA
(Causa C-597/12 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR - Marchio denominativo anteriore ZEBINIX - Impedimenti relativi alla registrazione - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Obbligo di motivazione)
2013/C 367/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Isdin SA (rappresentanti: G. Marín Raigal e P. López Ronda, abogados)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), (rappresentante: P. Geroulakos, agente) Bial-Portela & Ca SA
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2012 nella causa T-366/11, Bial-Portela & Ca/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con cui il Tribunale ha annullato la decisione R 1212/2009-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 6 aprile 2011, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «ZEBENIX», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 42, avverso la domanda di registrazione del marchio denominativo «ZEBEXIR», per prodotti delle classi 3 e 5 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 ottobre 2012, Bial-Portela/UAMI ‒ Isdin (ZEBEXIR) (T-366/11), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 2 settembre 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság
(Causa C-470/13)
2013/C 367/36
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Generali-Providencia Biztosító Zrt
Convenuta: Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli Stati membri possano escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico per cause diverse da quelle elencate all’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (1), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — in particolare per causa che si considerino giustificate da esigenze legate alla protezione dell’interesse pubblico, alla tutela dei legittimi interessi dell’amministrazione aggiudicatrice, o alla tutela dei principi di concorrenza leale e del mantenimento della correttezza della concorrenza, e in caso affermativo, se sia compatibile con il secondo considerando della citata direttiva e con gli articoli 18, 49 e 56 TFUE, il fatto che si proceda a tale esclusione nei confronti di un operatore economico che ha commesso una violazione connessa alla propria attività economica o professionale, e che è stata constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato al massimo cinque anni prima. |
2) |
Nel caso in cui la Corte di giustizia fornisse una risposta negativa alla prima questione, se il disposto di cui all’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, in particolare, alle lettere c) e d), della direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che è possibile escludere dalla procedura di aggiudicazione di appalto pubblico ogni operatore economico che abbia commesso un’infrazione constatata dall’autorità amministrativa o giudiziaria nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza avviato nei suoi confronti a motivo della sua attività economica o professionale, e a seguito del quale all’operatore in questione, siano state applicate, a causa dell’infrazione commessa, conseguenze giuridiche in materia di concorrenza. |
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 16 settembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
(Causa C-497/13)
2013/C 367/37
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Parti
Ricorrente: F. Faber
Appellata: Autobedrijf Hazet Ochten BV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d’ufficio se l’acquirente in un contratto di compravendita sia un consumatore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44 (1), in forza del principio di effettività, o in forza dell’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea, perseguito dalla direttiva 1999/44, o in forza di altre disposizioni o norme del diritto dell’Unione medesima. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui il fascicolo processuale non contenga informazioni di fatto (o contenga informazioni insufficienti o contraddittorie) al fine di poter stabilire la qualità dell’acquirente. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche per un procedimento in appello, in cui l’acquirente non ha rivolto censure avverso la sentenza del giudice di primo grado, nella misura in cui detto esame non è stato effettuato (d’ufficio), e in detto procedimento è stata esplicitamente ignorata la questione se l’acquirente potesse essere considerato come consumatore. |
4) |
Se (l’articolo 5 de) la direttiva 1999/44 debba essere considerato come una disposizione equivalente alle disposizioni nazionali che occupano il rango di norme di ordine pubblico. |
5) |
Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all’assunzione e all’onere della prova del consumatore-acquirente concernente l’obbligo di denuncia (tempestiva) al venditore dell’asserito difetto di un bene fornito. |
6) |
Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all’obbligo di dichiarazione e all’onere della prova del consumatore-acquirente che il bene non è conforme e che detta difformità si è manifestata entro sei mesi dalla consegna. Cosa significhi l’espressione «i difetti di conformità che si manifestano», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e, segnatamente: in che misura il consumatore-acquirente debba far valere fatti e circostanze che riguardano (la causa de) la difformità. Se a tal fine sia sufficiente che il consumatore-acquirente dichiari e, in caso di contestazione motivata, dimostri, che il bene acquistato non funziona (correttamente) o se egli debba anche dichiarare, e, in caso di contestazione motivata, dimostrare, quale difetto del bene ne causi (ne abbia causato) il mancato (corretto) funzionamento. |
7) |
Se, ai fini della risposta alle questioni che precedono, rilevi la circostanza che la sig.ra Faber in entrambi i gradi del presente procedimento si è fatta assistere da un avvocato. |
(1) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
(Causa C-499/13)
2013/C 367/38
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
Questioni pregiudiziali
1) |
Se alla luce del sistema d’imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (GU 2006, L 347, come modificata), in prosieguo: la «direttiva», in particolare degli articoli 9 e 193 in combinato disposto con l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale come quella dell’articolo 18 della legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054, come modificata), in prosieguo: la «legge sull’IVA», che introduce deroghe ai principi generali di tale imposta, riguardanti innanzitutto i soggetti tenuti al suo calcolo ed alla riscossione dell’imposta, mediante la creazione dell’istituto di sostituto d’imposta, ovvero di un soggetto che è tenuto, in luogo del soggetto passivo, a calcolare l’importo dell’imposta, a riscuoterla dal soggetto passivo ed a pagarla, entro un determinato termine, all’autorità fiscale. |
2) |
In caso di risposta positiva alla prima questione:
|
(1) GU L 347, pag. 1.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2013 — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów
(Causa C-500/13)
2013/C 367/39
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Gmina Międzyzdroje
Convenuto: Minister Finansów
Questione pregiudiziale
Se, alla luce degli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (GU 2006, L 347, come modificata) nonché del principio di neutralità, siano ammissibili disposizioni del diritto nazionale come l’articolo 91, paragrafi 7 e 7 bis, della legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054, come modificata), le quali implicano che, in caso di cambio di destinazione d’uso di un bene di investimento da operazioni che non danno diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte ad operazioni che consentono [Or. 2] di beneficiare di tale diritto, non sia ammissibile una rettifica una tantum ma occorra ripartirla nel corso dei 5 anni successivi, e nel caso di beni immobili, nel corso dei 10 anni a decorrere dall’anno in cui i beni di investimento vengono concessi in usufrutto.
(1) GU L 347, pag. 1.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 settembre 2013 — X/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-512/13)
2013/C 367/40
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: X
Altra parte: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si configuri una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori — che devono essere giustificati — qualora la disciplina legale di uno Stato membro consenta un rimborso in esenzione d’imposta per le spese extraterritoriali per i lavoratori transfrontalieri, e al lavoratore, che nel periodo precedente le sue attività in detto Stato membro abitava all’estero, ad una distanza superiore a 150 km dal confine del menzionato Stato membro, possa essere riconosciuta senza ulteriore prova una determinata indennità forfettaria esente da imposta, anche se l’ammontare di detta indennità è superiore alle spese extraterritoriali effettivamente sostenute, mentre per il lavoratore, che nel medesimo periodo abitava ad una distanza inferiore, il livello della citata indennità esente è limitato all’ammontare effettivo dimostrabile delle spese extraterritoriali. |
2) |
Nel caso in cui si debba rispondere in senso affermativo alla prima questione, se il relativo regime olandese previsto dall’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 sia fondato su motivi imperativi di interesse generale. |
3) |
Nel caso in cui si debba rispondere in senso affermativo anche alla seconda questione, se il criterio dei 150 km previsto in detto regime vada oltre quanto necessario a raggiungere l’obiettivo da esso perseguito. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 26 settembre 2013 — Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve
(Causa C-514/13)
2013/C 367/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente: Ettayebi Bouzalmate
Resistente: Kreisverwaltung Kleve
Questione pregiudiziale
Se dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1) derivi l’obbligo per uno Stato membro di trattenere di norma una persona ai fini dell’allontanamento in appositi centri di permanenza temporanea anche quando tali centri sono presenti solo in una parte delle unità territoriali federali in cui è suddiviso lo Stato membro interessato, ma non in quella in cui il trattenimento dev’essere eseguito ai sensi delle disposizioni che disciplinano la suddivisione di detto Stato membro in unità territoriali federali.
(1) GU L 348, pag. 98.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 27 settembre 2013 — Dimensione Direct Sales s.r.l., Michele Labianca/Knoll International S.p.A.
(Causa C-516/13)
2013/C 367/42
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Dimensione Direct Sales s.r.l., Michele Labianca
Resistente: Knoll International S.p.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se nel diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1) rientri il diritto di offrire al pubblico l’originale dell’opera o sue copie ai fini dell’acquisto. Qualora la prima questione debba essere risolta affermativamente: |
2) |
Se nel diritto di offrire al pubblico l’originale dell’opera o sue copie ai fini dell’acquisto non rientrino solo le offerte contrattuali, ma anche le operazioni pubblicitarie. |
3) |
Se si configuri una violazione del diritto di distribuzione anche nel caso in cui l’originale o una sua copia non venga acquistato a seguito dell’offerta. |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 26 settembre 2013 — The Queen on the application of Eventech Ltd/The Parking Adjudicator
(Causa C-518/13)
2013/C 367/43
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Appellante: The Queen on the application of Eventech Ltd
Appellato: The Parking Adjudicator
Parti interessate: London Borough of Camden, Transport for London
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’apertura di una corsia riservata agli autobus su una strada pubblica, durante le ore di operatività della suddetta corsia, ai Black Cabs ma non ai minicabs, implichi l’uso di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nelle circostanze della fattispecie in esame. |
2) |
|
3) |
Se l’apertura di una corsia riservata agli autobus su una strada pubblica, durante le ore di operatività delle medesima, ai Black Cabs ma non ai minicabs possa incidere sul commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in circostanze in cui la strada in questione è situata nel centro di Londra, e non si configurano ostacoli per i cittadini di un altro Stato membro che possiedano o guidino Black Cabs o minicabs. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Spagna) il 1o ottobre 2013 — Ministerio de Defensa, Navantia S.A./Concello de Ferrol
(Causa C-522/13)
2013/C 367/44
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol
Parti
Ricorrenti: Ministerio de Defensa, Navantia S.A.
Convenuto: Concello de Ferrol
Questioni pregiudiziali
Se l’esenzione fiscale concernente l’imposta sui beni immobili, di cui la NAVANTIA, S.L., è beneficiaria, sia compatibile con l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e se il fatto che uno Stato membro (nella fattispecie la SPAGNA) possa stabilire un’esenzione fiscale su un terreno (bene immobile con estremi catastali 2825201QA5422N0001YG) di sua proprietà, ceduto a un’impresa privata con capitale interamente pubblico (NAVANTIA, S.L.), in cui detta impresa offre beni e presta servizi suscettibili di scambi tra gli Stati membri, sia compatibile con il medesimo articolo.
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Karlsruhe (Germania) il 3 ottobre 2013 — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg
(Causa C-524/13)
2013/C 367/45
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Karlsruhe
Parti
Ricorrente: Eycke Braun
Resistente: Land Baden-Württemberg
Questioni pregiudiziali
Se la direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (1), come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (2), debba essere interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio pubblico ufficiale ai fini dell’autenticazione di un negozio giuridico avente ad oggetto la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso, costituiscano imposte a norma della direttiva, anche qualora la trasformazione non implichi un aumento del capitale della società subentrante ovvero della società che muta forma giuridica.
(1) GU L 249, pag. 25.
(2) Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Strasbourg (Francia) l’8 ottobre 2013 — Geoffrey Léger/Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang
(Causa C-528/13)
2013/C 367/46
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Strasbourg
Parti
Ricorrente: Geoffrey Léger
Resistenti: Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang
Questione pregiudiziale
Se, ai sensi dell’allegato III della direttiva 2004/33/CE (1), la circostanza che un uomo abbia rapporti sessuali con una persona del suo stesso sesso configuri, di per sé, un comportamento sessuale che espone al rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che giustifica un’esclusione permanente dalla donazione di sangue per i soggetti che abbiano avuto un siffatto comportamento sessuale, oppure se detta circostanza possa semplicemente costituire, in funzione delle circostanze proprie del caso concreto, un comportamento sessuale che espone al rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che giustifica un’esclusione temporanea dalla donazione di sangue per un determinato periodo di tempo dopo la cessazione del comportamento a rischio.
(1) Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91, pag. 25).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 17 ottobre 2013 — Mohamed M’Bodj/Conseil des ministres
(Causa C-542/13)
2013/C 367/47
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle
Parti
Ricorrente: Mohamed M’Bodj
Convenuto: Conseil des ministres
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 2, lettere e) e f), 15, 18, 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), debbano essere interpretati nel senso che deve poter beneficiare dell’assistenza sociale e dell’assistenza sanitaria di cui agli articoli 28 e 29 di tale direttiva non solo la persona alla quale un’autorità indipendente dello Stato membro abbia concesso, su sua richiesta, lo status di protezione sussidiaria, ma anche lo straniero autorizzato da un’autorità amministrativa di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di tale Stato membro e che soffra di una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la vita o l’integrità fisica o un rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel suo paese d’origine o nel paese in cui risiede. |
2) |
Qualora alla prima questione pregiudiziale si risponda che le due categorie di persone ivi descritte devono poter beneficiare dell’assistenza sociale e dell’assistenza sanitaria ivi contemplate, se gli articoli 20, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, e 29, paragrafo 2, di tale medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo in capo agli Stati membri di tener conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali le persone disabili, implica che debbano essere concessi a queste ultime gli assegni previsti dalla legge del 27 febbraio 1987 relativa agli assegni per le persone disabili, considerato che un’assistenza sociale che tenga conto della disabilità può essere concessa sul fondamento della legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale. |
(1) GU L 304, pag. 12.
Tribunale
14.12.2013 |
IT |
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C 367/27 |
Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013 — Rusal Armenal/Consiglio
(Causa T-512/09) (1)
(Dumping - Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina - Adesione dell’Armenia all’OMC - Status di impresa operante in economia di mercato - Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 - Compatibilità con l’accordo antidumping - Articolo 277 TFUE)
2013/C 367/48
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rusal Armenal ZAO (Erevan, Armenia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentati: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, e, infine, J.-P. Hix e B. Driessen)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentati: M. França e C. Clyne, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui concerne la Rusal Armenal ZAO. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Rusal Armenal. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
14.12.2013 |
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C 367/27 |
Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013 — Capitalizaciones Mercantiles/UAMI — Leineweber (X)
(Causa T-378/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo X - Marchio comunitario figurativo anteriore X - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 367/49
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogotá, Colombia) (rappresentanti: J. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Germania) (rappresentanti: S. Jackermeier e D. Wiedemann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 15 maggio 2012 (procedimento R 1524/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Leineweber GmbH & Co. KG e la Capitalizaciones Mercantiles Ltda
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Capitalizaciones Mercantiles Ltda è condannata alle spese. |
14.12.2013 |
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C 367/28 |
Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2013 — Stromberg Menswear/UAMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)
(Causa T-451/12) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo anteriore STORMBERG - Rinuncia del titolare al marchio contestato - Decisione di chiudere il procedimento di decadenza - Domanda di restitutio in integrum - Obbligo di motivazione - Articolo 58, paragrafo 1,articolo 76, paragrafo 1, e articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)
2013/C 367/50
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stromberg Menswear (Leeds, Regno Unito) (rappresentanti A. Tsoutsanis, avvocato e C. Tulley, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo-Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvegia) (rappresentanti inizialmente T. Mølsgaard, successivamente. J. Løje, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2012 (procedimento R 389/2012-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Stromberg Menswear Ltd e la Leketoy Stormberg Inter AS.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stromberg Menswear Ltd è condannata alle spese. |
14.12.2013 |
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C 367/28 |
Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2013 — Stromberg Menswear/UAMI
(Causa T-457/12) (1)
(Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo STORMBERG - Ricorso avverso l’istanza di trasformazione di un marchio comunitario in domande di marchi nazionali - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento in diritto)
2013/C 367/51
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stromberg Menswear (Leeds, Regno Unito) (rappresentanti: A. Tsoutsanis, avvocato e C. Tulley, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo-Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvegia) (rappresentanti: inizialmente T. Mølsgaard, poi J. Løje, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2012 (procedimento R 428/2012-4), relativa all’istanza di trasformazione di un marchio comunitario in domande di marchi nazionali presentata dalla Leketoy Stormberg Inter AS.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stromberg Menswear è condannata alle spese. |
14.12.2013 |
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C 367/28 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — APRAM/Commissione europea
(Causa T-403/13)
2013/C 367/52
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: APRAM — Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA (Funchal, Portogallo) (rappresentante: M. Gorjão Henriques, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea C(2013) 1870 def., del 27 marzo 2013, che riduce il contributo del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della RAM (regione autonoma di Madera) — Porto di Caniçal», Madera, Portogallo; |
— |
dichiarare l’inapplicabilità nella fattispecie del regolamento (CE) n. 16/2003 (1) e, in concreto, del suo articolo 7, per violazione di forme sostanziali, violazione del regolamento (CE) n. 1164/94 (2) o, in ogni caso, dei principi generali di diritto vigenti nell’ordinamento giuridico dell’UE; |
— |
dichiarare che la Commissione europea è obbligata al pagamento del saldo dovuto; |
— |
in subordine:
|
— |
in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. Primo motivo: violazione delle norme relative all’ammissibilità di spese
La decisione impugnata viola norme giuridiche relative all’applicazione del Trattato, in particolare quelle concernenti l’ammissibilità di spese per il finanziamento da parte di Fondi europei, vale a dire l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1164/94 e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 16/2003. Al riguardo, è controverso tra le parti se le spese pagate successivamente e durante l’inizio del periodo di ammissibilità costituiscano spese ammissibili al finanziamento europeo, sebbene siano state oggetto di una fattura precedente.
2. Secondo motivo: illegittimità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 16/2003 per violazione di forme sostanziali e violazione di una norma gerarchicamente superiore
La decisione impugnata è illegittima anche perché si basa sul regolamento (CE) n. 16/2003, che è illegittimo in quanto non è stato adottato dal collegio dei Commissari, né nell’ambito del procedimento di delegazione orizzontale né del procedimento scritto né di alcun altro procedimento semplificato conforme al regolamento interno della Commissione europea (3), perché non ha rispettato l’articolo 18 di tale regolamento interno e perché la Commissione interpreta l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 16/2003 in modo non conforme al regolamento (CE) n. 1164/94.
3. Terzo motivo: violazione del principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà comporta la fissazione di norme nazionali applicabili all’ammissibilità della spesa, dato che la coesione economica, sociale e territoriale costituisce un settore in cui la competenza è condivisa tra l’Unione e gli Stati membri ed è quindi assoggettata allo stesso principio. Orbene, il regolamento (CE) n. 16/2003 non richiama né giustifica in base al principio di sussidiarietà la necessità del regime istituito, pertanto viola tale principio
4. Quarto motivo: violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto e violazione dell’obbligo dell’amministrazione di rispettare i propri atti
La Commissione europea aveva come prassi amministrativa costante quella d’interpretare la norma di cui trattasi nel senso sostenuto dall’APRAM.
Tale interpretazione proveniva da fonti autorizzate dalla Commissione europea ed era stata comunicata alla Repubblica portoghese e agli altri Stati membri; in base al suo contenuto, lo Stato portoghese poteva legittimamente confidare nell’ammissibilità delle fatture ricevute prima e pagate dopo che la domanda completa fosse pervenuta alla Commissione europea. Ciò era anche il punto di vista delle autorità nazionali competenti. Pertanto, l’APRAM ha creato la legittima aspettativa che tali spese fossero effettivamente ammissibili.
L’imposizione dell’interpretazione ora sostenuta dalla Commissione viola manifestamente il principio della certezza del diritto, poiché ha imposto ingenti oneri finanziari all’APRAM, senza che tale interpretazione fosse certa o prevedibile.
5. Quinto motivo: violazione del principio di proporzionalità
Se è vero che la Commissione europea, ai sensi dell’articolo H dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94, può effettuare le rettifiche finanziarie che ritiene necessarie e che possono comportare la soppressione totale o parziale dell’aiuto concesso per il progetto, essa è obbligata a rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, come il tipo di irregolarità e la portata dell’impatto finanziario che possono avere le eventuali carenze dei sistemi di gestione o di controllo, così da non scegliere una misura sproporzionata. Non si capisce quindi come possa essere presa in considerazione la soppressione totale degli aiuti concessi, dato che le rettifiche del 100 % si applicano solo qualora le carenze nei sistemi di gestione e di controllo o l’irregolarità accertata siano così gravi da costituire una totale inosservanza delle norme comunitarie, il che rende tutti i pagamenti irregolari. Quando ciò non si verifica, le stesse autorità propongono rettifiche limitate al 5 %, al 2 %, o addirittura non propongono alcuna soppressione.
Le difficoltà d’interpretazione della norma di cui trattasi sono un fattore decisivo di mitigazione, che deve essere sempre preso in considerazione dalla Commissione europea. Tenuto conto delle circostanze descritte, esistono misure meno restrittive — anzitutto, l’applicazione di un’aliquota ridotta o persino nessuna rettifica — per raggiungere l’obiettivo perseguito. Pertanto, anche se la Commissione decide — ipotesi che la ricorrente respinge — di applicare una rettifica dei fondi concessi, tale rettifica non potrà mai superare il 5 % e dovrà anzi essere inferiore o con aliquota pari a zero.
6. Sesto motivo: prescrizione
In ogni caso, la possibilità di esigere il recupero di spese anteriori al 3 giugno 2003 sarebbe già prescritta, poiché l’ultima fattura è del 28 febbraio 2003, vale a dire tre mesi e due giorni prima della data controversa. Orbene, conformemente al regolamento (CE) n. 2988/95 (4), del 18 dicembre 1995, il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dalla data in cui è stata commessa l'irregolarità.
(1) Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione (GU L 2, pag. 7).
(2) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).
(3) GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26.
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/30 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — Companhia Previdente e Socitrel/Commissione
(Causa T-409/13)
2013/C 367/53
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: COMPANHIA PREVIDENTE — Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (Lisbona, Portogallo) e SOCITREL — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portogallo) (rappresentanti: D. Proença de Carvalho, J. Caimoto Duarte, F. Proença de Carvalho e T. Luísa Faria, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione D/2013/048425 della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea del 24 maggio 2013, relativa al rifiuto di ridurre, per mancanza di capacità contributiva, l’ammenda inflitta alla SOCITREL nell’ambito di un procedimento d’infrazione a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE; tale decisione ha anche dichiarato che la COMPANHIA PREVIDENTE è responsabile in solido per il pagamento di tale ammenda; |
— |
applicare alle ricorrenti la riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono due motivi, vale a dire, sostanzialmente:
1. |
Primo motivo: violazione da parte della Commissione europea dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per non aver tenuto conto degli elementi forniti dal gruppo COMPANHIA PREVIDENTE relativi alla mancanza di capacità contributiva di quest’ultimo
|
2. |
Secondo motivo: errore di fatto, errore manifesto di valutazione e violazione del principio della proporzionalità, poiché la Commissione non ha proceduto alla riduzione dell’ammenda di fronte alla mancanza di capacità contributiva del gruppo COMPANHIA PREVIDENTE
|
Le ricorrenti chiedono inoltre, ai sensi dell’articolo 261 TFUE, la riduzione, per mancanza di capacità contributiva, dell’ammenda inflitta alla SOCITREL, per la quale la COMPANHIA PREVIDENTE è responsabile in solido.
14.12.2013 |
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C 367/31 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Fard e Sarkandi/Consiglio
(Causa T-439/13)
2013/C 367/54
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Mohammad Moghaddami Fard (Teheran, Iran) e Ahmad Sarkandi (Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: M. Taher, solicitor, M. Lester, barrister, e S. Kentridge, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3); |
— |
condannare il Consiglio alle spese sostenute dai ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha manifestamente errato nel ritenere che i criteri per l’iscrizione negli elenchi fossero soddisfatti per quanto riguarda i ricorrenti e sul fatto che non vi sarebbe un fondamento giuridico valido per la loro iscrizione. |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha inteso imporre un divieto di viaggio in capo ai ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente per l’inclusione dei ricorrenti nei provvedimenti controversi. |
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha rispettato i diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti. |
5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio di designare i ricorrenti ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, incluso il loro diritto alla tutela della loro proprietà, della loro vita familiare, della loro attività economica e della loro reputazione. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/31 |
Impugnazione proposta il 20 settembre 2013 da AN avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2013, causa F-111/10, AN/Commissione
(Causa T-512/13 P)
2013/C 367/55
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AN (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: É. Boigelot e R. Murru, avocats)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013, causa F-111/10, AN/Commissione europea; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento di primo grado e d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su di una violazione dell’obbligo di motivazione nel corso dell’esame effettuato dal TFP del motivo dedotto in prima istanza relativo all’irregolarità dell’indagine svolta sulla ricorrente, poiché la motivazione esposta dal TFP ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata è errata o, quantomeno, insufficiente e lacunosa. |
2) |
Secondo motivo, vertente sullo snaturamento da parte del TFP di fatti ed elementi di prova, tanto laddove il TFP ha concluso che la ricorrente beneficiava della tutela prevista dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, quanto laddove il TFP ha concluso che la ricorrente non ha fornito il minimo indizio della circostanza che l’indagine amministrativa condotta nei suoi confronti sarebbe stata avviata quale rappresaglia (relativamente ai punti 87, 88 e 94 della sentenza impugnata). |
14.12.2013 |
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C 367/32 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — Kenzo/UAMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
(Causa T-528/13)
2013/C 367/56
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui questa ha accordato la registrazione internazionale n. 1016724 che designa l’Unione europea al marchio «Kenzo Estate» per: «Olio d’oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati» della classe 29; «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli» della classe 30; e «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e bulbi» della classe 31; |
— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento; |
— |
condannare Kenzo Tsujimoto alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 — registrazione internazionale n. W 1 016 724
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario «KENZO», per prodotti delle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/32 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — Vakoma/UAMI — VACOM (VAKOMA)
(Causa T-535/13)
2013/C 367/57
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vakoma GmbH (Magdeburgo, Germania) (rappresentante: P. Kazzer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH (Jena, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Respingere l’opposizione n. B1 833 915 in quanto infondata, previo annullamento della decisione della prima commissione di ricorso del convenuto del 1o agosto 2013, procedimento R 0908/2012-1, notificata il 6 agosto 2013, nonché della decisione della divisione d’opposizione del convenuto del 12 marzo 2012; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «VAKOMA», per prodotti e servizi delle classi 7, 40 e 42 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 437 963
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario denominativo «VACOM», per prodotti delle classi 7, 9 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/33 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Roeckl Sporthandschuhe/UAMI — Roeckl Handschuhe & Accessoires (Rappresentazione di una mano)
(Causa T-537/13)
2013/C 367/58
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: O. Baumann, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 luglio 2013, nella parte in cui, con la medesima, è stato parzialmente accolto il ricorso della controinteressata ed è stata respinta la domanda di registrazione di marchio comunitario per i prodotti della classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, nonché articoli in queste materie, in particolare portamonete, portafogli, portachiavi, compresi nella classe 18» e della classe 25: «Abbigliamento, in particolare guanti, compresi nella classe 25»; |
— |
condannare la controinteressata al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso, e condannare il convenuto (UAMI) a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta una mano, per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6 961 965
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario ed il marchio figurativo tedesco «Roeckl», contenenti la rappresentazione di una mano, per prodotti delle classi 18 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/33 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Three-N-Products/UAMI — Munindra (PRANAYUR)
(Causa T-543/13)
2013/C 367/59
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentante: N. Colombo, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Munindra Holding BV (Lelystad, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso del 25 luglio 2013, procedimento R 638/2012-4, e, conseguentemente, respingere la domanda di registrazione del marchio contestato PRANAYUR; |
— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla Three-N-Products Private Ltd; |
— |
condannare la Munindra Holding B.V. alle spese sostenute dalla Three-N-Products Private Ltd. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PRANAYUR», per prodotti delle classi 5 e 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7 170 095
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «AYUR» ed i marchi figurativi contenenti l’elemento denominativo «Ayur»
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/34 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2013 — Šumelj e a./Unione europea
(Causa T-546/13)
2013/C 367/60
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrenti: Ante Šumelj (Zagabria, Croazia), Dubravka Bašljan (Zagabria), Đurđica Crnčević (Sv. Ivan Zelina, Croazia), Miroslav Lovreković (Križevci, Croazia) (rappresentante: avv. Mato Krmek)
Convenuta: Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
adottare un provvedimento interlocutorio che dichiari che la Commissione europea è venuta meno all’obbligo di vigilare sull’applicazione del Trattato di Adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, ad essa incombente in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), nella parte riguardante l’introduzione del servizio degli ufficiali giudiziari nel sistema giudiziario della Repubblica di Croazia; |
— |
condannare l’Unione europea a risarcire i danni (materiali e morali) causati ai ricorrenti, a titolo della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE; |
— |
condannare l’Unione europea al pagamento delle spese relative al presente procedimento; |
— |
oltre a ciò, i richiedenti chiedono che il Tribunale voglia sospendere ogni decisione circa il quantum della domanda fino a che non diverrà definitivo il provvedimento interlocutorio da emanarsi nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Il primo motivo riguarda il fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), che forma parte integrante del Trattato di Adesione all’Unione europea concluso tra la Repubblica di Croazia e gli Stati membri dell’Unione europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori n. 2/12 (Gazzetta Ufficiale — Trattati internazionali)], avendo essa omesso di impedire l’abolizione delle leggi con le quali viene istituita e disciplinata la professione di ufficiale giudiziario, che la Repubblica di Croazia aveva adottato durante i negoziati di adesione all’Unione europea. L’articolo 36 dell’Atto di adesione impone alla Commissione l’obbligo di seguire (monitoring) tutti gli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia durante i negoziati di adesione all’Unione europea e, pertanto, gli obblighi giuridici assunti dalla Repubblica di Croazia quanto all’istituzione di un servizio di ufficiali giudiziari e alla creazione di tutte le condizioni necessarie per la piena attivazione di tale servizio nell’ordinamento giuridico croato entro il 1o gennaio 2012. |
2) |
Il secondo motivo riguarda il fatto che, mediante l’infrazione dedotta, la Commissione europea ha causato direttamente un danno ai ricorrenti, che erano stati nominati per ricoprire i posti di ufficiali giudiziari e che avevano una legittima aspettativa di entrare in servizio il 1o gennaio 2012. |
3) |
Il terzo motivo concerne il fatto che, avendo disatteso gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato di Adesione, la Commissione ha ecceduto in modo manifesto e grave i limiti del potere discrezionale di cui dispone e, avendo vanificato le legittime aspettative dei ricorrenti (nominati ufficiali giudiziari), ha causato loro danni materiali e morali notevoli, che occorre risarcire a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/34 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2013 — Rosian Express/UAMI (Forma di una scatola)
(Causa T-547/13)
2013/C 367/61
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Rosian Express (Mediaș, Romania) (rappresentante: avv. E. Grecu)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); |
— |
Condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che rappresenta la forma di una scatola, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 28 e 35;
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Errata applicazione dell’articolo 7, primo comma, lettera b), del regolamento n. 207/2009
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/35 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Aderans/UAMI — Ofer (VITALHAIR)
(Causa T-548/13)
2013/C 367/62
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aderans Company Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ofer (Troisdorf, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o agosto 2013, nel procedimento R 1467/2012-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «VITALHAIR» per prodotti delle classi 3, 21 e 26 — registrazione di marchio comunitario n. 7 254 378
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ofer
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «Haarvital» e il marchio figurativo tedesco «HAARVITAL» per prodotti e servizi delle classi 3, 26 e 44
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/35 |
Ricorso proposto il 14 ottobre 2013 — Francia/Commissione
(Causa T-549/13)
2013/C 367/63
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica Francese (rappresentanti: G. De Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe fatto emergere il proprio ragionamento in maniera chiara e inequivocabile e, pertanto, non avrebbe permesso agli interessati di conoscere le ragioni alla base del regolamento impugnato. La ricorrente sostiene che:
|
2) |
Secondo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione dell’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento unico OCM (1), considerato che la situazione del mercato e il contesto interno e internazionale esistente al momento dell’adozione del regolamento impugnato giustificavano la fissazione di un’aliquota pari a zero per le restituzioni all’esportazione nel settore del pollame. La ricorrente sostiene che:
|
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
14.12.2013 |
IT |
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C 367/36 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Michael Radecki/UAMI — Vamed (AKTIVAMED)
(Causa T-551/13)
2013/C 367/64
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Michael Radecki (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vamed AG (Vienna, Austria)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 luglio 2013 (procedimento R 365/2012-1); |
— |
condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AKTIVAMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 11 e 44 — registrazione di marchio comunitario n. 8 958 886
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Vamed AG
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi austriaci e la domanda di registrazione internazionale «VAMED» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 e 45
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n 207/2009.
14.12.2013 |
IT |
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C 367/36 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2013 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(Causa T-553/13)
2013/C 367/65
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: D. Mabger. avvocato)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di aggiudicazione del 7 agosto 2013 in relazione alla procedura di gara aperta F4E-ADM-0464 (GU 2012/S 213-352451) per l’aggiudicazione del contratto quadro a cascata di servizi intitolato «Servizi relativi alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) Progetti per l’energia da fusione» (GU 2013/S 198-342743); |
— |
condannare la convenuta a risarcire alle ricorrenti il danno derivante dalla perdita della possibilità di ottenere l’aggiudicazione del contratto; |
— |
condannare la convenuta a versare alle ricorrenti risarcimenti a titolo esemplare; |
— |
condannare la convenuta a pagare tutte le spese, legali e non, sostenute dalle ricorrenti in connessione con il presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della convenuta, del diritto dell’Unione in quanto ha esaminato le offerte e aggiudicato i contratti dopo la scadenza della validità delle offerte. |
2) |
Secondo motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della convenuta, del diritto dell’Unione attraverso la violazione dell’obbligo di motivazione. La convenuta ha trasmesso alle ricorrenti una relazione di valutazione che non conteneva commenti concreti in merito all’esame dell’offerta delle ricorrenti. |
14.12.2013 |
IT |
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C 367/37 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2013 — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Colonia/UAMI (Original Eau de Cologne)
(Causa T-556/13)
2013/C 367/66
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Colonia eV, (Colonia, Germania) (rappresentante: T. Schulte-Beckhausen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 21 agosto 2013 (R. 2064/2012-4); |
— |
condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Original Eau de Cologne» per prodotti della classe 3 — registrazione di marchio comunitario n. 10 787 794
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (CE) n. 207/2009.
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/37 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — Spagna/Commissione
(Causa T-561/13)
2013/C 367/67
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, Abogado del Estado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui esclude le spese effettuate dal Regno di Spagna nell’ambito dell’aiuto per la ICSN del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Galizia per un importo pari a EUR 757 968,97, corrispondenti alla voce «svantaggi naturali» e, |
— |
condannare alle spese l’istituzione convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso la decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006.
|
2) |
Secondo motivo, vertente su di una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1082/2003 e dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 796/2004.
|
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/38 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — Belgio/Commissione
(Causa T-563/13)
2013/C 367/68
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti, assistiti da F. Tuytschaever e M. Varga, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento e annullare di conseguenza la decisione impugnata nella parte in cui riguarda le spese sostenute dal Regno del Belgio ammontanti a EUR 4 108 237,42, o perlomeno limitare l’importo da escludere dal finanziamento a EUR 1 268 963,04; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (1), nella parte in cui riguarda le spese sostenute dal Regno del Belgio.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di certezza del diritto in quanto la decisione impugnata non consentirebbe al ricorrente di comprendere in modo completo la violazione ad esso contestata. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 122, 125 ter, paragrafo 1, e 125 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (2) e degli articoli 25, 28, paragrafo1, 29 e 33 del regolamento (CE) n. 1580/2007 (3) in quanto la Commissione avrebbe dichiarato che la Greenbow cvba è stata a torto riconosciuta organizzazione di produttori. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non avrebbe limitato la rettifica finanziaria alle spese che riguardano membri della Greenbow, le quali non potrebbero essere riconosciute autonomamente come organizzazione di produttori. |
(1) GU L 219, pag. 49.
(2) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/38 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — Agriconsulting Europe/Commissione
(Causa T-570/13)
2013/C 367/69
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
concedere la misura istruttoria richiesta; |
— |
condannare la Commissione al risarcimento dei danni quantificati nel ricorso ed opportunamente maggiorati; |
— |
accordare trattamento riservato ai dati forniti negli allegati A.23 e A.24; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La presente domanda è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa delle irregolarità che sarebbero state commesse dalla Commissione nell’ambito dell’appalto «Costituzione di una struttura di rete per l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”» (AGRI-2012-EIP-01).
A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca otto motivi.
1) |
Errore di valutazione dell’offerta e violazione del principio di parità di trattamento in relazione al criterio di aggiudicazione n. 1. Si fa valere a questo riguardo che:
|
2) |
Errore di valutazione dell’offerta ed errata interpretazione e applicazione del criterio di aggiudicazione n. 2. Si fa valere a questo riguardo che:
|
3) |
Errore di valutazione dell’offerta, violazione delle regole sugli appalti finanziati con risorse europee e violazione delle regole di gara in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3.
|
4) |
Violazione, in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di utilizzare criteri di attribuzione che non si confondano con i criteri di selezione delle offerte.
|
5) |
Violazione, in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3, del principio di separazione delle varie fasi di una gara pubblica che preveda l’attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
|
6) |
Manifesto errore di valutazione dell’offerta in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3 per quanto concerne la capacità di realizzare gli incarichi principali.
|
7) |
Errata interpretazione e applicazione della nozione di offerta anormalmente bassa.
|
8) |
Arbitrarietà ed irragionevolezza dei parametri utilizzati per l’applicazione della nozione di offerta anormalmente bassa, nonché violazione dei principi del contraddittorio e della parità di trattamento.
|
Tribunale della funzione pubblica
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/40 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-91/13)
2013/C 367/70
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione con cui si chiede il rimborso dell’indennità di dislocazione e le spese di viaggio percepite dal ricorrente durante il suo comando in Germania, assieme al rimborso dell’importo già recuperato e il risarcimento dei danni morali
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione del 20 dicembre 2012 con cui è stato chiesto al ricorrente di rimborsare l’indennità di dislocazione e le spese di viaggio annuali assegnategli dalla Commissione durante il suo comando in Germania; |
— |
annullare la decisione della Commissione del 24 giugno 2013 che rigetta il reclamo del ricorrente; |
— |
rimborsare, di conseguenza, l’importo già recuperato dall’autorità che ha il potere di nomina, oltre ad interessi di mora al tasso della Banca centrale europea maggiorato di due punti percentuali; |
— |
in ogni caso, il risarcimento del danno morale sofferto, stimato ex aequo et bono in EUR 5 000; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/40 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-96/13)
2013/C 367/71
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La domanda di annullare la decisione di riassegnare il ricorrente con effetto retroattivo dalla delegazione di Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza a Gerusalemme Est alla DG Mobilità e trasporti, direzione risorse comuni MOVE/ENER a Bruxelles.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione firmata dal capogruppo: Movimento del personale, gestione della carriera e delle prestazioni del 25 gennaio 2013 di riassegnarlo, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2013, alla DG Mobilità e trasporti, direzione risorse comuni MOVE/ENER a Bruxelles 1; |
— |
condannare la Commissione a versargli un euro simbolico per risarcimento dei danni sia morali che materiali e alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/40 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2013 — ZZ/Parlamento
(Causa F-98/13)
2013/C 367/72
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
La domanda di annullare la decisione che adotta l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio 2012 nei limiti in cui, da una parte, non menziona il nome del ricorrente tra i funzionari di grado AST 6, senza certificazione, che sono tati promossi al grado AST 7 e, dall’altra, contiene il nome di un altro funzionario
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione dell’APN che adotta l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio 2012, nei limiti in cui, da un lato, non menziona il nome del ricorrente tra i funzionari di grado AST 6, senza certificazione, che sono tati promossi al grado AST 7 e, dall’altro, contiene il nome di un altro funzionario |
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/41 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — ZZ/BCE
(Causa F-99/13)
2013/C 367/73
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Banca centrale europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento del rapporto informativo per il 2012 e delle decisioni adottate sulla base di tale rapporto, nonché domanda di risarcimento del danno morale subìto.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il rapporto informativo del ricorrente per il 2012; |
— |
se necessario, annullare la decisione del 18 aprile 2013 che respinge la richiesta di riesame amministrativo e la decisione del 23 luglio 2013 che respinge il reclamo; |
— |
annullare tutte le decisioni adottate sulla base dell’illegittimo rapporto informativo per il 2012; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subìto valutato ex aequo et bono in EUR 10 000; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/41 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — ZZ/SEAE
(Causa F-101/13)
2013/C 367/74
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell’APN del 19 dicembre 2012, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013, di non concedere più l’indennità correlata alle condizioni di vita, prevista dall’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto ai funzionari distaccati presso la Repubblica di Maurizio.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la decisione dell’APN di eliminare con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013 qualunque indennità correlata alle condizioni di vita dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto; |
— |
condannare il SEAE alle spese. |
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/41 |
Ricorso proposto il 14 ottobre 2013 — ZZ/EMA
(Causa F-103/13)
2013/C 367/75
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Blot)
Convenuta: EMA
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento del rapporto di valutazione del ricorrente relativo al periodo compreso tra il 15 settembre 2010 ed il 16 gennaio 2012.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il rapporto di valutazione dell’attività del ricorrente relativo al periodo compreso tra il 15 settembre 2010 ed il 15 settembre 2012, come finalizzato il 16 gennaio 2013; |
— |
annullare, per quanto necessario, la decisione del vicedirettore esecutivo dell’EMA del 2 luglio 2013, recante parziale rigetto del suo reclamo datato 6 marzo 2013 avverso la medesima decisione; |
— |
condannare l’EMA alle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento. |