ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.358.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 358/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 ) |
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2013/C 358/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)] ( 1 ) |
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2013/C 358/03 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2013/C 358/04 |
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2013/C 358/05 |
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Commissione europea |
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2013/C 358/06 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2013/C 358/07 |
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2013/C 358/08 |
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2013/C 358/09 |
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2013/C 358/10 |
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2013/C 358/11 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 358/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2013/C 358/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 358/01
In data 28 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7038. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
[Caso COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 358/02
In data 29 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7043. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/2 |
Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014 nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione per prodotti dei settori delle carni di pollame
2013/C 358/03
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (1) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti dei settori delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2013 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 riguardano, per i contingenti 09.4212, 09.4217, 09.4218 e 09.4256, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1o aprile al 30 giugno 2014, e figurano in allegato alla presente comunicazione.
(1) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO
Numero del contingente |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014 (in kg) |
09.4212 |
44 864 920 |
09.4217 |
12 369 400 |
09.4218 |
9 276 800 |
09.4256 |
3 245 004 |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2013
relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per Croazia, Ungheria, Portogallo e Regno Unito
2013/C 358/04
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2003/C118/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l'articolo 3,
visti gli elenchi di candidature per la nomina presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
con la decisione del 22 aprile 2013 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 22 aprile 2013 e il 28 febbraio 2016, ad eccezione di taluni membri. |
(2) |
I governi di Croazia, Ungheria, Portogallo e Regno Unito hanno presentato le candidature per un dato numero di seggi resisi vacanti. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che scade il 28 febbraio 2016:
I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO
Paese |
Membro titolare |
Membro supplente |
Croazia |
Sig. Zdravko MURATTI |
Sig.ra Inga ŽIC Sig. Ilija TADIĆ |
Portogallo |
|
Sig. António SANTOS |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Membro titolare |
Membro supplente |
Ungheria |
Sig. Károly GYÖRGY |
Sig. Szilárd SOMLAI |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Membro titolare |
Membro supplente |
Croazia |
Sig,ra Admira RIBIČIĊ |
Sig. Nenad SEIFERT Sig.ra Milica JOVANOVIĆ |
Regno Unito |
|
Sig.ra Hannah MURPHY |
Articolo 2
Il Consiglio nominerà ad una data successiva i membri titolari e i membri supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GUSTAS
(1) GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
(2) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 7.
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2013
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
2013/C 358/05
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1), in particolare l’articolo 6,
visti gli elenchi delle candidature per la nomina presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio, con decisioni del 22 novembre 2010 (2), del 7 marzo 2011 (3), del 12 luglio 2011 (4), del 20 settembre 2011 (5) e del 29 ottobre 2012 (6), ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2013. |
(2) |
È opportuno provvedere alla nomina per un periodo di tre anni dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione in rappresentanza dei governi degli Stati membri e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. |
(3) |
Spetta alla Commissione nominare i propri rappresentanti in seno al consiglio di direzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2016:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Membri titolari |
Membri Supplenti |
Belgio |
Sig. Michel DE GOLS |
Sig. Alain PIETTE |
Bulgaria |
Sig.ra Teodora TODOROVA |
Sig. Iskren ANGELOV |
Repubblica ceca |
Sig. Vlastimil VÁŇA |
Sig.ra Veronika ŽIDLÍKOVÁ |
Danimarca |
Sig.ra Lone HENRIKSEN |
Sig.ra Lis WITSØ-LUND |
Germania |
Sig. Andreas HORST |
Sig. Sebastian JOBELIUS |
Estonia |
Sig.ra Eva PÕLDIS |
Sig.ra Ester RÜNKLA |
Irlanda |
Sig. Paul CULLEN |
Sig.ra Mary O’SULLIVAN |
Grecia |
Sig.ra Stamatia PISIMISI |
Sig. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS |
Croazia |
Sig.ra Narcisa MANOJLOVIĆ |
Sig.ra Olivera FIŠEKOVIĆ |
Spagna |
Sig.ra Paloma GARCÍA GARCÍA |
Sig. José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ |
Francia |
Sig.ra Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU |
Sig.ra Marie-Soline CHOMEL |
Italia |
Sig.ra Aviana Maria Teresa BULGARELLI |
Sig.ra Carla ANTONUCCI |
Cipro |
Sig. Andreas MYLONAS |
Sig. Orestis MESSIOS |
Lettonia |
Sig.ra Ineta TĀRE |
Sig.ra Ineta VJAKSE |
Lituania |
Sig.ra Rita SKREBIŠKIENĖ |
Sig. Evaldas BACEVIČIUS |
Lussemburgo |
Sig.ra Nadine WELTER |
Sig. Gary TUNSCH |
Ungheria |
|
|
Malta |
Sig. Roderick MIZZI |
Sig. Anthony AZZOPARDI |
Paesi Bassi |
Sig. Roel GANS |
Sig. Martin BLOMSMA |
Austria |
Sig.ra Stephanie MATTES |
Sig.ra Petra PENCS |
Polonia |
Sig. Jerzy CIECHAŃSKI |
Sig.ra Joanna MACIEJEWSKA |
Portogallo |
Sig. Manuel MADURO ROXO |
Sig.ra Isilda FERNANDES |
Romania |
Sig. Alexandru ALEXE |
Sig.ra Liliana Ramona MOȘTENESCU |
Slovenia |
Sig.ra Vladka KOMEL |
Sig. Andraž BOBOVNIK |
Slovacchia |
Sig.ra Silvia GREGORCOVÁ |
|
Finlandia |
Sig. Antti NÄRHINEN |
Sig.ra Maija LYLY-YRJÄNÄINEN |
Svezia |
Sig. Hannes KANTELIUS |
Sig. Håkan NYMAN |
Regno Unito |
Sig. Ciaran DEVLIN |
Sig.ra Shyamala BALENDRA |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Membri titolari |
Membri Supplenti |
Belgio |
Sig. Herman FONCK |
Sig. François PHILIPS |
Bulgaria |
Sig. Ivan KOKALOV |
Sig. Vesselin MITOV |
Repubblica ceca |
Sig.ra Hana MÁLKOVÁ |
Sig. Tomáš PAVELKA |
Danimarca |
Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN |
Sig.ra Heidi RØNNE MØLLER |
Germania |
Sig.ra Marika HÖHN |
Sig.ra Ghazaleh NAZZIBI |
Estonia |
Sig. Kalle KALDA |
Sig.ra Kadi ALATALU |
Irlanda |
Sig.ra Sally Anne KINAHAN |
Sig. Peter RIGNEY |
Grecia |
Sig. Panagiotis SYRIOPOULOS |
Sig. Panagiotis KORDATOS |
Croazia |
Sig.ra Marija HANŽEVAČKI |
Sig.ra Dijana ŠOBOTA |
Spagna |
Sig.ra Antonia RAMOS YUSTE |
Sig. Ramon BAEZA |
Francia |
Sig. Emmanuel COUVREUR |
Sig. Rafaël NEDZYNSKI |
Italia |
Sig. Fausto DURANTE |
Sig.ra Cinzia DEL RIO |
Cipro |
Sig. Nicolaos EPISTITHIOU |
|
Lettonia |
Sig.ra Ruta PORNIECE |
|
Lituania |
Sig.ra Kristina KRUPAVIČIENĖ |
Sig.ra Danute ŠLIONSKIENĖ |
Lussemburgo |
Sig.ra Véronique EISCHEN |
Sig. Vincent JACQUET |
Ungheria |
Sig.ra Melinda KELEMEN |
Sig.ra Erzsébet HANTI |
Malta |
|
|
Paesi Bassi |
Sig. Erik PENTENGA |
Sig.ra Sonja BALJEU |
Austria |
Sig.ra Dinah DJALINOUS-GLATZ |
Sig. Adi BUXBAUM |
Polonia |
Sig. Bogdan OLSZEWSKI |
Sig. Piotr OSTROWSKI |
Portogallo |
Sig. Armando da COSTA FARIAS |
Sig. Vítor Manuel VICENTE COELHO |
Romania |
Sig. Adrian MARIN |
Sig.ra Luminița VINTILĂ |
Slovenia |
Sig. Pavle VRHOVEC |
Sig.ra Maja KONJAR |
Slovacchia |
Sig. Erik MACÁK |
|
Finlandia |
Sig. Juha ANTILA |
Sig.ra Leila KURKI |
Svezia |
Sig. Mats ESSEMYR |
Sig. Sten GELLERSTEDT |
Regno Unito |
Sig. Paul SELLERS |
Sig.ra Elena CRASTA |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Membri titolari |
Membri Supplenti |
Belgio |
Sig. Kris DE MEESTER |
Sig. Roland WAEYAERT |
Bulgaria |
Sig. Dimitar BRANKOV |
Sig. Nikola ZIKATANOV |
Repubblica ceca |
Sig.ra Vladimíra DRBALOVÁ |
Sig.ra Pavla BŘEČKOVÁ |
Danimarca |
Sig.ra Karen ROIY |
Sig.ra Berit TOFT FIHL |
Germania |
Sig. Lutz MÜHL |
Sig.ra Renate HORNUNG-DRAUS |
Estonia |
Sig.ra Eve PÄÄRENDSON |
Sig.ra Marika MERILAI |
Irlanda |
Sig. Brendan McGINTY |
Sig. Eamonn McCOY |
Grecia |
Sig.ra Rena BARDANI |
Sig.ra Katerina DASKALAKI |
Croazia |
Sig. Davor MAJETIC |
Sig. Nenad SEIFERT |
Spagna |
Sig. Miguel CANALES GUTIÉRREZ |
Sig. Javier BLASCO de LUNA |
Francia |
Sig. Emmanuel JAHAN |
|
Italia |
Sig.ra Stefania ROSSI |
Sig.ra Paola ASTORRI |
Cipro |
Sig.ra Lena PANAYIOTOU |
Sig. Polyvios POLYVIOU |
Lettonia |
Sig.ra Ilona KIUKUCĀNE |
Sig.ra Anita LĪCE |
Lituania |
|
|
Lussemburgo |
Sig. Fabio STUPICI |
Sig.ra Magalie LYSIAK |
Ungheria |
Sig. Antal CSUPORT |
Sig.ra Adrienn BALINT |
Malta |
Sig. Martin BORG |
|
Paesi Bassi |
Sig. W.M.J.M. VAN MIERLO |
Sig. Gerard A. M. VAN DER GRIND |
Austria |
Sig.ra Katharina LINDNER |
Sig.ra Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF |
Polonia |
Sig.ra Anna KWIATKIEWICZ |
|
Portogallo |
Sig. Marcelino Peralta PENA COSTA |
Sig. António VERGUEIRO |
Romania |
Sig. Doru Claudian FRUNZULICĂ |
Sig. Ștefan RĂDEANU |
Slovenia |
Sig.ra Tatjana PAJNKIHAR |
Sig. Igor ANTAUER |
Slovacchia |
Sig. Martin HOŠTÁK |
|
Finlandia |
Sig.ra Jenni RUOKONEN |
Sig.ra Minna ETU-SEPPÄLÄ |
Svezia |
Sig. Sverker RUDEBERG |
Sig. Niklas BECKMAN |
Regno Unito |
Sig. Neil CARBERRY |
Sig. Rob WALL |
Articolo 2
Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GUSTAS
(1) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.
(2) GU C 322 del 27.11.2010, pag. 8.
(3) GU C 83 del 17.3.2011, pag. 4.
(4) GU C 208 del 14.7.2011, pag. 3.
(5) GU C 278 del 22.9.2011, pag. 2.
(6) GU C 334 del 31.10.2012, pag. 2.
Commissione europea
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/9 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 dicembre 2013
2013/C 358/06
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3661 |
JPY |
yen giapponesi |
139,63 |
DKK |
corone danesi |
7,4600 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83580 |
SEK |
corone svedesi |
8,9261 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2231 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,4340 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,480 |
HUF |
fiorini ungheresi |
302,25 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7030 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1938 |
RON |
leu rumeni |
4,4610 |
TRY |
lire turche |
2,7876 |
AUD |
dollari australiani |
1,5065 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4548 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5937 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6663 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7119 |
KRW |
won sudcoreani |
1 444,01 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,3055 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3103 |
HRK |
kuna croata |
7,6425 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 298,17 |
MYR |
ringgit malese |
4,4192 |
PHP |
peso filippino |
60,139 |
RUB |
rublo russo |
45,0410 |
THB |
baht thailandese |
44,133 |
BRL |
real brasiliano |
3,2237 |
MXN |
peso messicano |
17,8348 |
INR |
rupia indiana |
84,1550 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Garante europeo della protezione dei dati
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/10 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte della Commissione relative a un regolamento sui dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché relative a un regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 358/07
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 26 settembre 2012 la Commissione ha adottato due proposte di regolamento sui dispositivi medici («la proposta di regolamento sui MD») (1) e di regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro («la proposta di regolamento sugli IVD») (2). Tali proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 2 ottobre 2012. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda che venga inserito un riferimento alla consultazione nei preamboli delle proposte di regolamento. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta di regolamento
3. |
Le proposte di regolamento mirano a garantire la sicurezza dei dispositivi medici («MD») (3) e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro («IVD») (4) nonché la loro libera circolazione nel mercato interno, modificando e chiarendo l’ambito di applicazione della normativa esistente in modo da tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici. Tali proposte contengono quadri giuridici concernenti l’utilizzo della banca dati elettronica dei dispositivi medici (Eudamed) (5) a livello di UE, con l’intento di favorire il coordinamento tra autorità per assicurare risposte rapide e coerenti alle questioni sulla sicurezza, aumentare la tracciabilità dei dispositivi lungo tutta la catena di fornitura e chiarire gli obblighi e le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori. Dette proposte, inoltre, rafforzano i vari livelli di sorveglianza illustrando e migliorando la posizione e i poteri delle autorità pubbliche nei confronti degli operatori economici. |
1.3. Scopo del parere del GEPD
4. |
Le proposte di regolamento riguardano i diritti delle persone connessi al trattamento dei loro dati personali e affrontano, tra l’altro, la questione legata al trattamento di dati sensibili (riguardanti la salute) e alla presenza di una banca dati centrale a livello di Unione che include dati personali, sorveglianza del mercato (6) e registrazione dei dati. |
5. |
Il GEPD accoglie con favore il fatto che la Commissione si sia impegnata a garantire la corretta applicazione delle norme UE concernenti la tutela dei dati personali nelle proposte di regolamento. Tuttavia, il Garante avverte la necessità di alcuni chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili, soprattutto quando questa categoria di dati personali è soggetta a trattamento e archiviazione nella banca dati di cui alle proposte. Il GEPD, infatti, ha rilevato alcune ambiguità e incoerenze nelle modalità in cui le proposte di regolamento affrontano la questione relativa al trattamento o non trattamento dei dati personali e a quali categorie di dati personali tale trattamento si applichi, specialmente nei casi in cui possano essere trattati e archiviati i dati sensibili sulla salute. |
3. Conclusioni
40. |
Il GEPD accoglie con favore l’attenzione rivolta specificamente alla protezione dei dati nelle proposte di regolamento, ma ha individuato un certo margine per ulteriori miglioramenti. |
41. |
Il Garante raccomanda:
|
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2012) 542 final.
(2) COM(2012) 541 final.
(3) I dispositivi medici comprendono prodotti come cerotti, lenti a contatto, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi a raggi x, pacemaker, protesi mammarie o protesi dell’anca.
(4) I dispositivi medico-diagnostici in vitro comprendono prodotti impiegati per garantire la sicurezza delle trasfusioni sanguigne (ad esempio gruppaggio ematico), rilevare malattie infettive (come l’HIV), monitorare determinate malattie (ad esempio il diabete) ed eseguire analisi ematologiche (come misurare il tasso di colesterolo).
(5) Istituita dalla decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45).
(6) Ad esempio, in merito al piano di sorveglianza del mercato, in cui i fabbricanti sono tenuti a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica per la raccolta e l’analisi dell’esperienza acquisita sui dispositivi immessi sul mercato. Questo implicherebbe la raccolta, la registrazione e l’analisi dei reclami e delle segnalazioni di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a determinati dispositivi.
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/13 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione concernente il piano d’azione «Sanità elettronica» 2012-2020 — una sanità innovativa per il 21esimo secolo
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 358/08
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 6 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente il Piano d’azione «Sanità elettronica» 2012-2020 — una sanità innovativa per il 21o secolo (in appresso: la comunicazione) (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il 7 dicembre 2012. |
2. |
Prima dell’adozione della comunicazione, il GEPD aveva avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione. Esso si compiace del fatto che alcune di esse siano state prese in considerazione nella comunicazione. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della comunicazione e scopo del parere del GEPD
3. |
La comunicazione stabilisce un piano d’azione per la sanità elettronica 2012-2020. Detto piano presenta l’opinione secondo cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), applicate all’assistenza sanitaria e al benessere, possono aumentare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi sanitari, migliorare la responsabilità del cittadino e dare un impulso innovativo ai mercati sanitari e del benessere. |
4. |
Il presente parere del GEPD deve essere interpretato alla luce della crescente importanza della sanità elettronica nella società informatica in evoluzione, nonché dell’attuale dibattito politico all’interno dell’UE in materia di sanità elettronica. Il parere è particolarmente incentrato sulle implicazioni del diritto fondamentale alla protezione dei dati per le iniziative inerenti alla sanità elettronica. Esso, inoltre, contiene alcune osservazioni sui settori di azioni future individuati nella comunicazione. |
3. Conclusioni
33. |
Il GEPD accoglie con favore l’attenzione rivolta specificamente alla protezione dei dati nella proposta di comunicazione, ma ha individuato un certo margine per ulteriori miglioramenti. |
34. |
Il Garante rileva che le esigenze di protezione dei dati devono essere opportunamente considerate dagli operatori del settore, dagli Stati membri e dalla Commissione nell’attuazione d’iniziative nell’ambito della sanità elettronica. In particolare, esso:
|
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2012) 736 final.
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/15 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 358/09
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza («la proposta di regolamento») (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il 13 dicembre 2012. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e che venga inserito un riferimento al presente parere nel preambolo dello strumento giuridico proposto. |
3. |
Prima dell’adozione della proposta di regolamento, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali all’indirizzo della Commissione. |
4. |
Il GEPD si rammarica del fatto che nella proposta di regolamento siano state prese in considerazione solo alcune delle sue osservazioni. Sebbene un articolo sia ora dedicato alla protezione dei dati, le garanzie non sono state rafforzate di conseguenza. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta di regolamento
5. |
La proposta di regolamento modifica il regolamento relativo alle procedure d’insolvenza per porre rimedio a carenze emerse nella sua applicazione pratica (2). La proposta, tra altri aspetti, esamina questioni riguardanti l’ambito di applicazione del regolamento, la determinazione dello Stato membro competente per aprire le procedure d’insolvenza, l’apertura delle procedure secondarie e le norme in materia di pubblicità delle decisioni di apertura e di chiusura delle procedure d’insolvenza. |
6. |
Tra le misure proposte che incideranno sulla protezione dei dati, la proposta di regolamento prevede l’obbligo di pubblicazione delle decisioni di apertura o di chiusura delle procedure d’insolvenza e incoraggia e organizza scambi di informazioni transfrontalieri tra le parti interessate. |
7. |
Le informazioni pubblicate e/o scambiate in questo modo possono identificare, direttamente o indirettamente, i debitori, i creditori e i curatori coinvolti nelle procedure. Si applica pertanto la normativa in materia di protezione dei dati dell’Unione europea. In particolare, si applica la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati eseguito dalle parti interessate degli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti, mentre si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento dei dati effettuato dalla Commissione attraverso il portale della giustizia elettronica. |
1.3. Obiettivo del parere del GEPD
8. |
La proposta di regolamento può incidere sui diritti dei singoli in merito al trattamento dei loro dati personali in quanto, tra altri aspetti, riguarda la pubblicazione di dati personali in un registro accessibile al pubblico su Internet, a titolo gratuito, con l’interconnessione dei registri nazionali esistenti e con lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le parti interessate. |
9. |
Pur accogliendo con favore lo sforzo compiuto dalla Commissione per garantire la corretta applicazione delle norme UE sulla protezione dei dati personali nella proposta di regolamento, il GEPD ha rilevato alcune carenze e incoerenze nel modo in cui la proposta di regolamento affronta alcune questioni riguardanti i dati personali. |
3. Conclusioni
54. |
Il GEPD apprezza l’attenzione rivolta specificamente alla protezione dei dati nella proposta di regolamento, tuttavia ha individuato un certo margine per realizzare ulteriori miglioramenti. |
55. |
Il Garante raccomanda che:
|
56. |
Il Garante raccomanda inoltre che:
|
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2012) 744 final.
(2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza (in appresso: «la proposta»).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/17 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione «Agenda digitale per l’Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea»
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 358/10
I. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 18 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Agenda digitale per l’Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea» (in appresso «la comunicazione») (1). |
2. |
Prima dell’adozione della comunicazione il GEPD aveva avuto la possibilità di fornire alla Commissione osservazioni informali. Il GEPD è lieto di constatare che alcune delle sue osservazioni sono state tenute in considerazione nella comunicazione. |
3. |
Alla luce dell’importanza dell’argomento, il GEPD ha deciso di adottare il presente parere di propria iniziativa. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della comunicazione e scopo del parere del GEPD
4. |
La comunicazione è presentata dalla Commissione nell’ambito della strategia Europa 2020 e integra l’agenda digitale adottata il 19 maggio 2010 (2). Obiettivo di questa nuova comunicazione sull’agenda digitale è rafforzare ulteriormente la leadership europea nel settore del digitale e contribuire a completare il mercato unico del digitale entro il 2015. |
5. |
La comunicazione individua sette settori strategici fondamentali in cui la Commissione s’impegnerà in modo particolare per consentire e stimolare lo sviluppo dell’economia digitale:
|
6. |
Il GEPD accoglie con favore le azioni politiche proposte, volte a stimolare l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte sia delle imprese sia delle persone. Il GEPD evidenzia, tuttavia, che tali misure devono essere accompagnate da attività adeguate volte a garantire il rispetto della protezione dei dati e della vita privata. |
7. |
Alcune delle sfide principali per la protezione dei dati sollevate nell’ambito delle iniziative politiche dell’UE nel settore dell’agenda digitale sono già state evidenziate e analizzate dal GEPD nel parere formulato il 18 marzo 2010 in merito alla comunicazione del 2010 sull’agenda digitale (4). Il GEPD aveva sottolineato in particolare la necessità di integrare i principi della «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e della «privacy by default» (riservatezza predefinita) nella progettazione delle nuove TIC. Nel presente parere il GEPD si concentrerà pertanto sulla formulazione di osservazioni concernenti i settori individuati nella comunicazione che richiedono ulteriori interventi. |
III. Conclusioni
26. |
Il GEPD è lieto che sia stata prestata una certa attenzione alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati nella comunicazione. Il GEPD sottolinea tuttavia che l’industria, gli Stati membri e la Commissione devono tenere debitamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati nell’attuare le iniziative previste nell’agenda digitale. In particolare, il GEPD:
|
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013
Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
(1) COM(2012) 784 definitivo.
(2) COM(2010) 245 definitivo.
(3) Acronimo di «ricerca, sviluppo e innovazione».
(4) Cfr. il parere del GEPD sulla promozione della fiducia nella società dell’informazione tramite l’incentivazione della protezione dei dati e della vita privata, 18 marzo 2010, disponibile sul sito web del GEPD all’indirizzo http://www.edps.europa.eu
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/19 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione e sopprime l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 996/2010
(Il testo completo del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito Internet del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 358/11
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 18 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione e sopprime l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 996/2010 («la proposta») (1). Tale proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione l’8 gennaio 2013. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e che si faccia riferimento al presente parere nel preambolo della proposta. Prima dell’adozione della proposta il GEPD ha avuto la possibilità di fornire osservazioni informali alla Commissione. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta di regolamento
3. |
I tre strumenti legislativi che la proposta mira ad abrogare disciplinano la segnalazione di eventi nel modo seguente: la direttiva 2003/42/CE (2) impone a ciascuno Stato membro di istituire un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi (nel prosieguo: «MORS»). In virtù di questa legislazione, gli operatori del settore aeronautico hanno l’obbligo di segnalare gli eventi (3) che si sono verificati nel corso della loro attività quotidiana attraverso il sistema istituito dalla loro organizzazione (4). Inoltre, gli Stati membri devono raccogliere, conservare, tutelare e scambiarsi informazioni sugli eventi. Questa legislazione è completata da due regolamenti di applicazione: il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione (5), che istituisce un repertorio centrale europeo (RCE), in cui sono riuniti tutti gli eventi nel settore dell’aviazione civile raccolti dagli Stati membri, e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (6), che stabilisce norme in materia di diffusione delle informazioni contenute nel RCE. |
4. |
La proposta prende come punto di partenza la direttiva 2003/42/CE per migliorare i sistemi di segnalazione degli eventi in vigore nel settore dell’aviazione civile a livello sia nazionale sia europeo. Fra le modifiche proposte possono essere citati i seguenti punti:
|
1.3. Obiettivo del parere
5. |
Dalla proposta si evince che gli eventi saranno segnalati dai dipendenti alle rispettive organizzazioni, che li raccoglieranno in una banca dati e li trasmetteranno alle autorità nazionali competenti designate o all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Queste autorità, unitamente all’AESA e alla Commissione, trasferiranno le informazioni sugli eventi verificatisi nell’ambito dell’aviazione civile al RCE, gestito dalla Commissione. Inoltre, la Commissione tratterà i dati relativi alle parti interessate che richiedono l’accesso alle informazioni raccolte nel RCE. |
6. |
Il GEPD riconosce che l’obiettivo della proposta non è disciplinare il trattamento di dati personali. Tuttavia, le informazioni che saranno raccolte, segnalate e trasferite possono riguardare persone fisiche direttamente o indirettamente identificabili, quali gli informatori, terzi coinvolti nell’evento segnalato e le parti interessate che richiedono l’accesso (7). Le informazioni segnalate potrebbero non solo riguardare problemi tecnici, ma anche, ad esempio, passeggeri violenti, incapacità dell’equipaggio o eventi che compromettono la salute (8). |
7. |
Pertanto, il presente parere analizzerà gli elementi della proposta concernenti il trattamento dei dati personali. Esso si basa su un precedente parere espresso dal GEPD (9) in merito a uno dei regolamenti che la proposta intende abrogare (10). |
4. Conclusioni
46. |
Il GEPD si compiace dell’attenzione rivolta alla protezione dei dati personali, in particolare attraverso l’impegno assunto per «privare di dati identificativi» gran parte delle informazioni trattate nell’ambito della segnalazione degli eventi. Rammenta, tuttavia, che i dati trattati sono sempre dati personali e si compiace quindi dei riferimenti all’applicabilità della legislazione dell’Unione europea in materia di protezione dei dati. Le disposizioni adottate corrispondono, nel migliore dei casi, a un’anonimizzazione parziale. |
47. |
Il GEPD raccomanda di precisare la portata della «cancellazione dei dati personali». In particolare, propone di introdurre nel testo i seguenti miglioramenti:
|
48. |
Il GEPD raccomanda di specificare nella proposta chi sarà il responsabile del trattamento per ciascuna banca dati. Raccomanda altresì di definire negli allegati I e II e all’articolo 5, paragrafo 6, tutte le categorie di dati da trattare e di chiarire di conseguenza l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 1. Se non è possibile specificare tutti gli eventi e i campi di dati da trattare in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafo 6, e dell’articolo 11, paragrafo 1, allora questi articoli dovrebbero indicare almeno che ulteriori informazioni non richieste dalla proposta non dovrebbero contenere categorie speciali di dati, così come definiti dall’articolo 8 della direttiva 95/46/CE e dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001 («dati sensibili»). |
49. |
Il GEPD raccomanda inoltre di specificare i periodi di conservazione dei dati nelle banche dati, i diritti degli interessati e le misure di sicurezza da attuare. |
50. |
In caso di trasferimento a organizzazioni di paesi terzi o a organizzazioni internazionali, queste dovrebbero impegnarsi a rispettare adeguate salvaguardie, da fornire in uno strumento vincolante. Tali salvaguardie potrebbero essere basate sui principi di protezione dei dati contenuti nelle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, adottate dalla Commissione, e potrebbero essere aggiunte nell’allegato alla proposta. |
51. |
Per quanto riguarda il trattamento dei dati delle parti interessate che richiedono l’accesso al RCE, il GEPD raccomanda di specificare nella proposta le misure per la protezione dei dati che saranno applicabili al trattamento dei dati relativi a terzi (ad esempio il periodo di conservazione dei dati dopo che l’accesso sia stato concesso o negato e chi ha accesso a tali dati). Inoltre, il modulo contenuto nell’allegato IV dovrebbe includere, oltre all’avviso sull’accesso alle informazioni (12), un avviso sulla privacy. |
52. |
Infine, la necessità di trattare dati sensibili per uno dei motivi di cui all’articolo 8, paragrafi 2-4, della direttiva 95/46/CE e all’articolo 10, paragrafi 2-4, del regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe essere giustificata nel preambolo. Il GEPD raccomanda inoltre di adottare ulteriori salvaguardie per quanto riguarda il trattamento di speciali categorie di dati, quali misure di sicurezza più severe, il divieto di divulgare le relative categorie di dati a terzi non soggetti alle leggi dell’Unione europea in materia di protezione dei dati e la restrizione della loro divulgazione ad altre parti interessate. Inoltre, il trattamento di queste categorie di dati può essere oggetto di un controllo preventivo da parte delle autorità nazionali dell’UE preposte alla protezione dei dati e del GEPD. |
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2012) 776 final.
(2) Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23).
(3) Per evento si intende qualsiasi avvenimento rilevante nel contesto della sicurezza aerea, compresi gli inconvenienti, gli incidenti e gli inconvenienti gravi (cfr. articolo 2, paragrafo 8, della proposta).
(4) La proposta definisce l’organizzazione come «qualsiasi organizzazione che fornisce prodotti e/o servizi nel settore dell’aviazione, in particolare i gestori di aeromobili, le organizzazioni di manutenzione approvate, le organizzazioni responsabili del progetto di tipo e/o della costruzione di aeromobili, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli aeroporti certificati» (cfr. articolo 2, paragrafo 9, della proposta).
(5) Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3).
(6) Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7).
(7) Sui dati personali cfr. in particolare la sezione 3.1.
(8) Cfr. l’allegato I alla proposta «Elenco degli eventi da segnalare nell’ambito del sistema di segnalazione obbligatoria di eventi».
(9) Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile (GU C 132 del 21.5.2010, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).
(11) Vale a dire, garantire che le persone non siano identificabili, tenendo conto di tutti gli strumenti che potrebbero essere usati ragionevolmente o dal responsabile del trattamento o da qualsiasi altra persona.
(12) Punto 7 dell’allegato IV.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/22 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 358/12
1. |
In data 29 novembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», USA), TPG LundyCO, L.P. («TPG») e Barclays PLC («Barclays») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Intertain Limited («Intertain») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (2) , il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/24 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 358/13
1. |
In data 2 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Allianz IARD SA («Allianz», Francia), appartenente al gruppo Allianz (Germania), Axa France IARD SA («Axa», Francia), appartenente al gruppo Axa (Francia), Covéa Risk SA («Covéa», France), appartenente al gruppo Covéa (France), Generali France Assurances SA («Generali», Francia), appartenente al gruppo Assicurazioni Generali (Italia), e la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances («CSCA», Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Netproassur SASU («Netproassur», Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).