ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.357.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 357

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
6 dicembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 357/01

Comunicazione della Commissione proroga dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale

1

2013/C 357/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

2

2013/C 357/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

2013/C 357/04

Proposta di archiviazione della denuncia CHAP (2013)2466

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 357/05

Tassi di cambio dell'euro

8

 

Garante europeo della protezione dei dati

2013/C 357/06

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

9

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 357/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2013/C 357/08

Avviso destinato a Abd-Al-Hamid Al-Masli, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2013 della Commissione

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/1


Comunicazione della Commissione proroga dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale

2013/C 357/01

La disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (1) («la disciplina») scade il 31 dicembre 2013.

A norma del paragrafo 10 della suddetta disciplina, successivamente a tale data la Commissione prevede di includere le disposizioni relative agli aiuti all’innovazione nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e di integrare gli aiuti di Stato a finalità regionale per il settore della costruzione navale negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Il 19 giugno 2013 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (2). Tali orientamenti riguarderanno gli aiuti a finalità regionale per il settore della costruzione navale a seguito della scadenza della attuale disciplina (3). Tuttavia, i suddetti orientamenti saranno applicabili solo a partire dal 1o luglio 2014 (4).

La Commissione, inoltre, sta attualmente riesaminando la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. La data di adozione della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo e innovazione non è ancora nota. È tuttavia intenzione della Commissione concludere tale procedura entro il 30 giugno 2014.

La Commissione ha pertanto deciso di continuare ad applicare la disciplina attualmente in vigore fino al 30 giugno 2014.


(1)  GU C 364 del 14.12.2011, pag. 9.

(2)  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

(3)  Cfr. nota in calce 9 degli orientamenti.

(4)  Cfr. punti 186-191 degli orientamenti.


6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 357/02

Data di adozione della decisione

22.10.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.37371 (13/N)

Stato membro

Germania

Regione

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aid for external consultants for SMEs in difficulties (Beratungsleistungen zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU)

Base giuridica

Richtlinie Turn Around Beratung

Tipo di misura

Regime

NA

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 37 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 7 milioni di EUR

Intensità

75 %

Durata

1.1.2014-31.12.2014

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

KfW Bankengruppe

Charlottenstraße 33-33a

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 357/03

Data di adozione della decisione

28.10.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.37443 (13/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Crédits d'impôt cinéma et audiovisuel — prolongation 2014

Base giuridica

article 220 sexies du code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303577&dateTexte=&categorieLien=cid

articles 46 quater-0 YL à 46 quater-0 YO de l'annexe III au code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0E26D753415B2C68C503E5D6EEBF36FC.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006162354&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20050503

article 33 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026857857&fastPos=1&fastReqId=900233340&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Décret no 2006-325 du 20 mars 2006.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Altro

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 210 000 000 EUR

 

Dotazione annuale: 210 000 000 EUR

Intensità

20 %

Durata

1.1.2014-31.12.2014

Settore economico

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

CNC

3 rue Boissière

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

28.10.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.37444 (13/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Crédit d'impôt pour les oeuvres cinématographiques étrangères — prolongation 2014

Base giuridica

Article 34 de la loi de finance rectificative pour 2012: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2BBAA6FDD31C282FAA238BFF3709EA58.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&categorieLien=id

Article 220 quaterdecies du code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022201124&cidTexte=LEGITEXT000006069577

Article 220 Z bis du code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2BBAA6FDD31C282FAA238BFF3709EA58.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000025075971&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130124&categorieLien=id

Article 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-0 ZY septies de l'annexe III au code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BBAA6FDD31C282FAA238BFF3709EA58.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021365484&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20091228

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Altro

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 110 000 000 EUR

 

Dotazione annuale: 110 000 000 EUR

Intensità

20 %

Durata

1.1.2014-31.12.2014

Settore economico

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/5


Proposta di archiviazione della denuncia CHAP (2013)2466

2013/C 357/04

1.

La Commissione europea ha ricevuto e protocollato con il numero CHAP (2013)2466 una serie di denunce relative ai controlli effettuati dalle autorità spagnole alla frontiera con Gibilterra.

2.

In considerazione dell'elevato numero di denunce ricevute in proposito, la Commissione europea, desiderosa di garantire una risposta rapida e l'informazione degli interessati, e allo stesso tempo di utilizzare razionalmente le risorse amministrative, ha pubblicato il presente avviso di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché su internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm

3.

A seguito dell’esame delle denunce, nonché dei contatti con le autorità competenti, la Commissione ha deciso di organizzare una visita tecnica al valico di frontiera di La Línea de la Concepción il 25 settembre 2013.

4.

I servizi della Commissione hanno completato la loro indagine. Sulla base delle osservazioni durante la visita tecnica del 25 settembre 2013 e delle informazioni fornite da entrambe le autorità in detta occasione, la Commissione non ha rilevato elementi in grado di concludere che i controlli sulle persone e sui beni effettuati dalle autorità spagnole al valico di frontiera di La Línea de la Concepción hanno violato le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.

5.

La gestione di questo valico di frontiera risulta tuttavia problematica considerato il traffico intenso presente in uno spazio relativamente ristretto (circa 35 000 persone lo attraversano giornalmente in entrata e lo stesso numero in uscita, circa 10 000 autoveicoli al giorno) e l'aumento del contrabbando di tabacco in Spagna. La Commissione ritiene pertanto che le autorità di entrambe le parti potrebbero adottare altre misure per risolvere meglio questo problema.

6.

Per quanto concerne la Spagna, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a considerare le seguenti azioni:

 

Ottimizzare lo spazio fisico disponibile sul lato spagnolo del valico di frontiera:

entrando in Spagna, gli esperti della Commissione hanno rilevato durante la visita che le sei corsie stradali sul lato di Gibilterra si riducono a due a livello del check-point della polizia spagnola, e che de facto una corsia singola è utilizzata dalla maggior parte dei viaggiatori quando si avvicinano al check-point doganale spagnolo (la corsia verde è riservata ai veicoli senza beni da dichiarare). Inoltre, entrando in Spagna, la strada curva di 180° e il traffico automobilistico si mescola al flusso di motociclette. Nonostante durante la visita il traffico non fosse intenso, gli esperti della Commissione hanno potuto osservare l’importante congestione dei veicoli in questo punto. La Commissione ritiene che questa situazione crei un effetto collo di bottiglia e può essere considerata uno dei motivi della congestione del traffico in questo punto del valico. La Commissione raccomanda pertanto alla Spagna di rivedere l’organizzazione del traffico in questo punto per aumentare il numero di corsie riservate ai viaggiatori sprovvisti di beni da dichiarare, avvalendosi in particolare dello spazio libero disponibile nelle vicinanze del punto in questione;

all’uscita dalla Spagna, gli esperti hanno rilevato durante la visita che de facto soltanto una corsia delle due esistenti per i veicoli era disponibile per la circolazione. Soltanto al check-point della polizia spagnola i veicoli venivano diretti su due corsie. Il motivo è che un lungo tratto della corsia veicolare situata a sinistra è utilizzato in entrambi sensi di circolazione ed è lasciato libero per i casi di emergenza (come spiegato dalle autorità spagnole nel corso della visita); la Commissione invita la Spagna a riesaminare tale organizzazione della circolazione per utilizzare appieno le due corsie veicolari esistenti, in particolare durante le ore di punta;

la Commissione invita la Spagna a valutare la possibilità di utilizzare il sostegno finanziario del FFE/FSI per i suddetti fini. Essa ricorda inoltre la possibilità di includere l’ammodernamento del valico di frontiera nell'accordo di partenariato e nei programmi operativi degli strumenti della politica di coesione per il periodo 2014-2020.

 

Ottimizzare la definizione di profili basati sul rischio:

la Commissione raccomanda alle autorità spagnole di migliorare il sistema di analisi del rischio per orientare meglio i controlli approfonditi del bagaglio e dei veicoli dei viaggiatori;

inoltre, le autorità spagnole hanno segnalato che sono effettuati controlli a campione dalla dogana spagnola in uscita dalla Spagna. Tuttavia, la Commissione è del parere che l’intensità di tali controlli non è giustificata e potrebbe pertanto essere ridotta, contribuendo ulteriormente a migliorare il flusso degli spostamenti dalla Spagna a Gibilterra.

 

Sviluppare lo scambio di informazioni sul contrabbando di tabacco:

le autorità spagnole sono incoraggiate a intensificare il dialogo con i loro omologhi di Gibilterra per quanto riguarda lo scambio di informazioni in materia di contrabbando di tabacco, al fine di migliorare l'applicazione delle leggi in entrambi i territori per risolvere il problema.

7.

Per quanto riguarda il Regno Unito, la Commissione ha invitato le autorità del Regno Unito a considerare le seguenti azioni:

 

Sviluppare la definizione di profili basati sul rischio:

sebbene le autorità di Gibilterra abbiano riconosciuto il grave problema connesso con il contrabbando di tabacco in questo valico di frontiera e informato la Commissione sulle disposizioni vigenti per contrastare questo fenomeno, gli esperti della Commissione hanno rilevato nel corso della visita che all'uscita da Gibilterra non venivano svolti controlli sulle persone o sui beni. La Commissione raccomanda pertanto che Gibilterra garantisca controlli non sistematici e basati sull'analisi dei rischi sui viaggiatori e sui loro effetti personali in uscita da Gibilterra al valico di frontiera di La Línea de la Concepción.

 

Ottimizzare la legislazione e le misure di salvaguardia al fine di contribuire a un’efficace lotta contro il contrabbando di tabacco:

le autorità di Gibilterra sono invitate a riesaminare la legge di Gibilterra sul tabacco del 1997 al fine di allinearla alla legislazione dell’UE relativamente alle esenzioni doganali e fiscali per i viaggiatori nell'UE e ai relativi limiti quantitativi per l’importazione dei prodotti del tabacco in esenzione d’imposta;

le autorità di Gibilterra sono incoraggiate ad adottare provvedimenti adeguati per assicurare che le importazioni di prodotti del tabacco in Gibilterra siano proporzionate a una domanda legittima;

le autorità di Gibilterra sono invitate ad assicurarsi che tutti i produttori di tabacco che riforniscono sigarette ai clienti a Gibilterra operino adeguati controlli della catena di approvvigionamento.

 

Sviluppare lo scambio di informazioni sul contrabbando di tabacco:

le autorità di Gibilterra sono incoraggiate a intensificare il dialogo con i loro omologhi di Spagna per quanto riguarda lo scambio di informazioni in materia di contrabbando di tabacco, al fine di migliorare l'applicazione delle leggi in entrambi i territori per risolvere il problema.

8.

Infine, come per qualsiasi valico di frontiera, i migliori risultati in termini di lotta contro il traffico e la criminalità transfrontaliera e di mantenimento di un buon flusso di traffico si possono ottenere con la cooperazione quotidiana tra le autorità di frontiera. La Commissione incoraggia quindi tutte le autorità pertinenti a rafforzare il loro dialogo costruttivo con le loro controparti a tal fine.

9.

Tenuto conto degli elementi che precedono, i servizi della Commissione proporranno alla Commissione di archiviare il caso.

Nell'ipotesi in cui ritengano di disporre di nuovi elementi che possano indurre a riconsiderare la menzionata proposta di archiviazione, gli autori delle denuncie sono invitati a comunicarli alla Commissione entro il termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso. In mancanza di tali ulteriori elementi, sarà facoltà della Commissione procedere all'archiviazione della denuncia.

10.

La Commissione, tuttavia, continuerà a monitorare la situazione al valico di frontiera di La Línea de la Concepción e ha chiesto di ricevere informazioni provenienti da entrambe le autorità entro sei mesi sul modo in cui le raccomandazioni sono state prese in considerazione.

11.

Inoltre, la Commissione si riserva in futuro il diritto di rivedere la sua posizione qualora la situazione dovesse cambiare o evolversi e anche a effettuare un'altra visita al valico di frontiera di La Línea de la Concepción, se opportuno.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 dicembre 2013

2013/C 357/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3594

JPY

yen giapponesi

138,73

DKK

corone danesi

7,4596

GBP

sterline inglesi

0,83130

SEK

corone svedesi

8,8631

CHF

franchi svizzeri

1,2262

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4035

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,450

HUF

fiorini ungheresi

301,83

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7028

PLN

zloty polacchi

4,1894

RON

leu rumeni

4,4660

TRY

lire turche

2,7784

AUD

dollari australiani

1,5038

CAD

dollari canadesi

1,4487

HKD

dollari di Hong Kong

10,5407

NZD

dollari neozelandesi

1,6565

SGD

dollari di Singapore

1,7044

KRW

won sudcoreani

1 441,59

ZAR

rand sudafricani

14,2302

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2811

HRK

kuna croata

7,6400

IDR

rupia indonesiana

16 245,79

MYR

ringgit malese

4,3883

PHP

peso filippino

59,641

RUB

rublo russo

44,8932

THB

baht thailandese

43,881

BRL

real brasiliano

3,2225

MXN

peso messicano

17,7086

INR

rupia indiana

83,8650


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/9


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 357/06

I.   Introduzione

I.1.   Contesto delle proposte

1.

Il 27 settembre 2012 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (in prosieguo «le proposte»). Il GEPD è stato consultato il giorno stesso.

2.

Le proposte modificano il regolamento (CE) n. 273/2004 (1) e il regolamento (CE) n. 111/2005 (2) (in prosieguo «i regolamenti»), che attuano la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti (in prosieguo «la convenzione ONU») (3). L’articolo 12 della convenzione ONU impone alle parti di controllare il commercio delle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in prosieguo «i precursori di droghe»). Il controllo di tali sostanze è finalizzato a contrastare il traffico illecito di stupefacenti riducendone la fornitura (4). Tuttavia, poiché i precursori di droghe hanno anche usi industriali leciti (5), il commercio di tali sostanze non può essere proibito.

3.

La convenzione ONU e i regolamenti mirano a riconoscere e proteggere il commercio legale di precursori di droghe scoraggiandone al contempo la diversione per fini illeciti. Attualmente il regolamento (CE) n. 273/2004 disciplina il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’UE, mentre il controllo del commercio estero di tali sostanze è disciplinato dal regolamento (CE) n. 111/2005. Entrambi sono attuati dal regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (6).

4.

Le misure di controllo del commercio interno all’UE comportano il trattamento dei dati degli operatori dell’industria poiché per taluni di essi prevedono l’obbligo di nominare un responsabile e di notificarne le generalità alle autorità competenti, di ottenere una licenza o una registrazione, di chiedere agli acquirenti di dichiarare gli utilizzi dei precursori di droghe che sono stati forniti loro e di notificare immediatamente alle autorità competenti i casi in cui sospettano che un ordine o una transazione possano essere finalizzati alla diversione dei precursori di droghe per fini illeciti.

5.

Il trattamento dei dati degli operatori è necessario anche per quanto riguarda il controllo del commercio estero, in quanto gli operatori sono tenuti, per esempio, a chiedere l’autorizzazione delle autorità competenti prima di importare o esportare precursori di droghe. Tra gli obblighi delle autorità competenti dell’UE figurano la notifica a taluni paesi terzi prima che venga effettuata un’esportazione di precursori di droghe e la comunicazione alla Commissione dell’esito delle loro misure di controllo.

6.

In seguito alle critiche mosse dall’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti dell’ONU (in prosieguo «l’OICS dell’ONU») e dalla relazione della Commissione del 2010 (7) su specifici punti deboli delle misure attuali, le nuove proposte comprendono, fra le altre, le seguenti modifiche ai regolamenti:

la creazione di una banca dati europea sui precursori di droghe (in prosieguo «la banca dati europea»);

il miglioramento delle disposizioni di registrazione armonizzate;

l’estensione dell’obbligo di registrazione agli utilizzatori di anidride acetica (8).

I.2.   Obiettivo del parere

7.

La maggior parte delle misure previste, quali l’obbligo per gli operatori di notificare le transazioni sospette o la cooperazione con i paesi terzi, comporta il trattamento di dati riguardanti gli operatori, che solitamente sono imprese e/o persone giuridiche. In molti casi, tuttavia, saranno identificabili anche le persone fisiche. Obiettivo del presente parere è analizzare l’impatto di queste misure di controllo sulla protezione della vita privata e dei dati personali di tali persone. Poiché molte di tali misure attualmente sono già previste dai regolamenti, il parere farà riferimento non solo ai nuovi testi, ma anche a parti dei regolamenti in vigore che non vengono modificate dalle proposte.

8.

Pertanto, il presente parere prenderà in considerazione i seguenti testi legislativi:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe (in prosieguo «la proposta sul commercio interno all’UE»);

il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe (in prosieguo «il regolamento sul commercio interno all’UE»);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (in prosieguo «la proposta sul commercio estero»);

il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (in prosieguo «il regolamento sul commercio estero»);

il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (in prosieguo «il regolamento di attuazione»), che sarà progressivamente sostituito dagli atti di esecuzione e dagli atti delegati da adottare a norma delle proposte.

Ove necessario, il parere farà riferimento anche alla convenzione ONU su cui si basano i regolamenti.

III.   Conclusioni

64.

Il GEPD accoglie con favore i riferimenti generali all’applicabilità della legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, il fatto che siano specificate molte delle categorie di dati da trattare nonché il fatto che nella proposta sul commercio estero venga menzionato il principio di limitazione delle finalità.

65.

Il GEPD raccomanda tuttavia di sancire nei testi legislativi principali gli elementi essenziali delle operazioni di trattamento quali l’esclusione del trattamento dei dati sensibili. Tutte le categorie di dati da trattare devono essere a loro volta specificate preferibilmente nelle proposte e per lo meno per mezzo di atti delegati.

66.

Il GEPD raccomanda altresì di:

aggiungere alla proposta sul commercio interno all’UE che i dati personali sulle transazioni sospette possono essere utilizzati esclusivamente al fine di impedire la diversione delle sostanze classificate;

stabilire nelle proposte periodi massimi di conservazione per tutte le operazioni di trattamento e precisare nelle proposte che i dati sulle transazioni sospette devono essere cancellati non appena cessino di essere necessari;

giustificare nei preamboli dei regolamenti la necessità di ogni specifico periodo di conservazione;

aggiungere alle proposte un nuovo articolo sulla modalità di fornitura delle informazioni sulle operazioni di trattamento agli interessati;

per quanto riguarda i trasferimenti internazionali di dati personali, inserire garanzie di protezione dei dati nel testo del regolamento sul commercio estero e in un testo internazionale vincolante o in accordi vincolanti con i paesi terzi destinatari;

per quanto riguarda la banca dati europea, qualora gli operatori debbano avervi accesso o qualora debba essere utilizzata per finalità aggiuntive, ciò dovrà essere specificato nella parte sostanziale delle proposte;

garantire il controllo della banca dati europea mediante un sistema di sorveglianza coordinato tra il GEPD e le autorità nazionali di protezione dei dati, analogo a quello previsto per il sistema di informazione del mercato interno;

per quanto riguarda il registro degli operatori europei e il trattamento delle sintesi delle transazioni attraverso la banca dati europea, devono essere aggiunte specifiche garanzie di protezione dei dati e di sicurezza, preferibilmente alle proposte e per lo meno per mezzo di atti delegati o atti di esecuzione;

specificare nella parte sostanziale delle proposte se la banca dati europea dovrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate all’articolo 1, paragrafo 9, della proposta sul commercio interno all’UE (ad esempio per il trattamento delle dichiarazioni in dogana).

67.

Per quanto riguarda il principio di limitazione delle finalità, il GEPD desidera ricordare che in linea di principio non devono essere consentiti l’interconnessione e lo scambio o la correlazione dei dati della banca dati europea con altre banche dati gestite dalla Commissione o da altri organismi per finalità differenti.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe, GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)  Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

(4)  A ciò si aggiungono misure volte a ridurre la domanda di droghe illecite. Cfr. la strategia dell’UE in materia di droga 2005-2012, adottata dal Consiglio europeo del novembre 2004 (15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564), e il piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012) (2008/C 326/09).

(5)  Per esempio, nella sintesi di materiali plastici e nell’industria farmaceutica, cosmetica, dei profumi, dei detergenti e degli aromi.

(6)  Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7.

(7)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all’applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe [COM(2009) 709 definitivo].

(8)  L’anidride acetica (AA) è il principale precursore di droghe per l’eroina. L’obbligo di registrazione riguardante l’AA attualmente ricade soltanto sugli operatori che immettono l’anidride acetica sul mercato, non sugli utilizzatori della sostanza.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2013/C 357/07

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

20.11.2013

Durata

20.11.2013-31.12.2013

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

RED/N3LN.

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3LN

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

70/TQ40


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

6.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/13


Avviso destinato a Abd-Al-Hamid Al-Masli, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2013 della Commissione

2013/C 357/08

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267 (1999) e 1333 (2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267 (1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

Al-Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 25 novembre 2013 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Abd-Al-Hamid Al-Masli all'elenco corrispondente. Abd-Al-Hamid Al-Masli può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1267/2013 (2), recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Abd-Al-Hamid Al-Masli all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis  (4)) e

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 1267/2013 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1267/2013 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 326 del 6.12.2013, pag. 39.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(4)  L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

(5)  L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).