ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.357.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 357/01 |
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2013/C 357/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2013/C 357/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2013/C 357/04 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 357/05 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2013/C 357/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 357/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2013/C 357/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/1 |
Comunicazione della Commissione proroga dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale
2013/C 357/01
La disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (1) («la disciplina») scade il 31 dicembre 2013.
A norma del paragrafo 10 della suddetta disciplina, successivamente a tale data la Commissione prevede di includere le disposizioni relative agli aiuti all’innovazione nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e di integrare gli aiuti di Stato a finalità regionale per il settore della costruzione navale negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
Il 19 giugno 2013 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (2). Tali orientamenti riguarderanno gli aiuti a finalità regionale per il settore della costruzione navale a seguito della scadenza della attuale disciplina (3). Tuttavia, i suddetti orientamenti saranno applicabili solo a partire dal 1o luglio 2014 (4).
La Commissione, inoltre, sta attualmente riesaminando la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. La data di adozione della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo e innovazione non è ancora nota. È tuttavia intenzione della Commissione concludere tale procedura entro il 30 giugno 2014.
La Commissione ha pertanto deciso di continuare ad applicare la disciplina attualmente in vigore fino al 30 giugno 2014.
(1) GU C 364 del 14.12.2011, pag. 9.
(2) GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.
(3) Cfr. nota in calce 9 degli orientamenti.
(4) Cfr. punti 186-191 degli orientamenti.
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 357/02
Data di adozione della decisione |
22.10.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.37371 (13/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
— |
Zone miste |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aid for external consultants for SMEs in difficulties (Beratungsleistungen zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU) |
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Base giuridica |
Richtlinie Turn Around Beratung |
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Tipo di misura |
Regime |
NA |
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Obiettivo |
Ristrutturazione di imprese in difficoltà |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
75 % |
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Durata |
1.1.2014-31.12.2014 |
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Settore economico |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 357/03
Data di adozione della decisione |
28.10.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.37443 (13/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Crédits d'impôt cinéma et audiovisuel — prolongation 2014 |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Altro |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
20 % |
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Durata |
1.1.2014-31.12.2014 |
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Settore economico |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
28.10.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.37444 (13/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Crédit d'impôt pour les oeuvres cinématographiques étrangères — prolongation 2014 |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Altro |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
20 % |
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Durata |
1.1.2014-31.12.2014 |
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Settore economico |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/5 |
Proposta di archiviazione della denuncia CHAP (2013)2466
2013/C 357/04
1. |
La Commissione europea ha ricevuto e protocollato con il numero CHAP (2013)2466 una serie di denunce relative ai controlli effettuati dalle autorità spagnole alla frontiera con Gibilterra. |
2. |
In considerazione dell'elevato numero di denunce ricevute in proposito, la Commissione europea, desiderosa di garantire una risposta rapida e l'informazione degli interessati, e allo stesso tempo di utilizzare razionalmente le risorse amministrative, ha pubblicato il presente avviso di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché su internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm |
3. |
A seguito dell’esame delle denunce, nonché dei contatti con le autorità competenti, la Commissione ha deciso di organizzare una visita tecnica al valico di frontiera di La Línea de la Concepción il 25 settembre 2013. |
4. |
I servizi della Commissione hanno completato la loro indagine. Sulla base delle osservazioni durante la visita tecnica del 25 settembre 2013 e delle informazioni fornite da entrambe le autorità in detta occasione, la Commissione non ha rilevato elementi in grado di concludere che i controlli sulle persone e sui beni effettuati dalle autorità spagnole al valico di frontiera di La Línea de la Concepción hanno violato le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione europea. |
5. |
La gestione di questo valico di frontiera risulta tuttavia problematica considerato il traffico intenso presente in uno spazio relativamente ristretto (circa 35 000 persone lo attraversano giornalmente in entrata e lo stesso numero in uscita, circa 10 000 autoveicoli al giorno) e l'aumento del contrabbando di tabacco in Spagna. La Commissione ritiene pertanto che le autorità di entrambe le parti potrebbero adottare altre misure per risolvere meglio questo problema. |
6. |
Per quanto concerne la Spagna, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a considerare le seguenti azioni:
|
7. |
Per quanto riguarda il Regno Unito, la Commissione ha invitato le autorità del Regno Unito a considerare le seguenti azioni:
|
8. |
Infine, come per qualsiasi valico di frontiera, i migliori risultati in termini di lotta contro il traffico e la criminalità transfrontaliera e di mantenimento di un buon flusso di traffico si possono ottenere con la cooperazione quotidiana tra le autorità di frontiera. La Commissione incoraggia quindi tutte le autorità pertinenti a rafforzare il loro dialogo costruttivo con le loro controparti a tal fine. |
9. |
Tenuto conto degli elementi che precedono, i servizi della Commissione proporranno alla Commissione di archiviare il caso. Nell'ipotesi in cui ritengano di disporre di nuovi elementi che possano indurre a riconsiderare la menzionata proposta di archiviazione, gli autori delle denuncie sono invitati a comunicarli alla Commissione entro il termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso. In mancanza di tali ulteriori elementi, sarà facoltà della Commissione procedere all'archiviazione della denuncia. |
10. |
La Commissione, tuttavia, continuerà a monitorare la situazione al valico di frontiera di La Línea de la Concepción e ha chiesto di ricevere informazioni provenienti da entrambe le autorità entro sei mesi sul modo in cui le raccomandazioni sono state prese in considerazione. |
11. |
Inoltre, la Commissione si riserva in futuro il diritto di rivedere la sua posizione qualora la situazione dovesse cambiare o evolversi e anche a effettuare un'altra visita al valico di frontiera di La Línea de la Concepción, se opportuno. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 dicembre 2013
2013/C 357/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3594 |
JPY |
yen giapponesi |
138,73 |
DKK |
corone danesi |
7,4596 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83130 |
SEK |
corone svedesi |
8,8631 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2262 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,4035 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,450 |
HUF |
fiorini ungheresi |
301,83 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7028 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1894 |
RON |
leu rumeni |
4,4660 |
TRY |
lire turche |
2,7784 |
AUD |
dollari australiani |
1,5038 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4487 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5407 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6565 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7044 |
KRW |
won sudcoreani |
1 441,59 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,2302 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2811 |
HRK |
kuna croata |
7,6400 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 245,79 |
MYR |
ringgit malese |
4,3883 |
PHP |
peso filippino |
59,641 |
RUB |
rublo russo |
44,8932 |
THB |
baht thailandese |
43,881 |
BRL |
real brasiliano |
3,2225 |
MXN |
peso messicano |
17,7086 |
INR |
rupia indiana |
83,8650 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Garante europeo della protezione dei dati
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/9 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 357/06
I. Introduzione
I.1. Contesto delle proposte
1. |
Il 27 settembre 2012 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (in prosieguo «le proposte»). Il GEPD è stato consultato il giorno stesso. |
2. |
Le proposte modificano il regolamento (CE) n. 273/2004 (1) e il regolamento (CE) n. 111/2005 (2) (in prosieguo «i regolamenti»), che attuano la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti (in prosieguo «la convenzione ONU») (3). L’articolo 12 della convenzione ONU impone alle parti di controllare il commercio delle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in prosieguo «i precursori di droghe»). Il controllo di tali sostanze è finalizzato a contrastare il traffico illecito di stupefacenti riducendone la fornitura (4). Tuttavia, poiché i precursori di droghe hanno anche usi industriali leciti (5), il commercio di tali sostanze non può essere proibito. |
3. |
La convenzione ONU e i regolamenti mirano a riconoscere e proteggere il commercio legale di precursori di droghe scoraggiandone al contempo la diversione per fini illeciti. Attualmente il regolamento (CE) n. 273/2004 disciplina il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’UE, mentre il controllo del commercio estero di tali sostanze è disciplinato dal regolamento (CE) n. 111/2005. Entrambi sono attuati dal regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (6). |
4. |
Le misure di controllo del commercio interno all’UE comportano il trattamento dei dati degli operatori dell’industria poiché per taluni di essi prevedono l’obbligo di nominare un responsabile e di notificarne le generalità alle autorità competenti, di ottenere una licenza o una registrazione, di chiedere agli acquirenti di dichiarare gli utilizzi dei precursori di droghe che sono stati forniti loro e di notificare immediatamente alle autorità competenti i casi in cui sospettano che un ordine o una transazione possano essere finalizzati alla diversione dei precursori di droghe per fini illeciti. |
5. |
Il trattamento dei dati degli operatori è necessario anche per quanto riguarda il controllo del commercio estero, in quanto gli operatori sono tenuti, per esempio, a chiedere l’autorizzazione delle autorità competenti prima di importare o esportare precursori di droghe. Tra gli obblighi delle autorità competenti dell’UE figurano la notifica a taluni paesi terzi prima che venga effettuata un’esportazione di precursori di droghe e la comunicazione alla Commissione dell’esito delle loro misure di controllo. |
6. |
In seguito alle critiche mosse dall’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti dell’ONU (in prosieguo «l’OICS dell’ONU») e dalla relazione della Commissione del 2010 (7) su specifici punti deboli delle misure attuali, le nuove proposte comprendono, fra le altre, le seguenti modifiche ai regolamenti:
|
I.2. Obiettivo del parere
7. |
La maggior parte delle misure previste, quali l’obbligo per gli operatori di notificare le transazioni sospette o la cooperazione con i paesi terzi, comporta il trattamento di dati riguardanti gli operatori, che solitamente sono imprese e/o persone giuridiche. In molti casi, tuttavia, saranno identificabili anche le persone fisiche. Obiettivo del presente parere è analizzare l’impatto di queste misure di controllo sulla protezione della vita privata e dei dati personali di tali persone. Poiché molte di tali misure attualmente sono già previste dai regolamenti, il parere farà riferimento non solo ai nuovi testi, ma anche a parti dei regolamenti in vigore che non vengono modificate dalle proposte. |
8. |
Pertanto, il presente parere prenderà in considerazione i seguenti testi legislativi:
Ove necessario, il parere farà riferimento anche alla convenzione ONU su cui si basano i regolamenti. |
III. Conclusioni
64. |
Il GEPD accoglie con favore i riferimenti generali all’applicabilità della legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, il fatto che siano specificate molte delle categorie di dati da trattare nonché il fatto che nella proposta sul commercio estero venga menzionato il principio di limitazione delle finalità. |
65. |
Il GEPD raccomanda tuttavia di sancire nei testi legislativi principali gli elementi essenziali delle operazioni di trattamento quali l’esclusione del trattamento dei dati sensibili. Tutte le categorie di dati da trattare devono essere a loro volta specificate preferibilmente nelle proposte e per lo meno per mezzo di atti delegati. |
66. |
Il GEPD raccomanda altresì di:
|
67. |
Per quanto riguarda il principio di limitazione delle finalità, il GEPD desidera ricordare che in linea di principio non devono essere consentiti l’interconnessione e lo scambio o la correlazione dei dati della banca dati europea con altre banche dati gestite dalla Commissione o da altri organismi per finalità differenti. |
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe, GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
(3) Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.
(4) A ciò si aggiungono misure volte a ridurre la domanda di droghe illecite. Cfr. la strategia dell’UE in materia di droga 2005-2012, adottata dal Consiglio europeo del novembre 2004 (15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564), e il piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012) (2008/C 326/09).
(5) Per esempio, nella sintesi di materiali plastici e nell’industria farmaceutica, cosmetica, dei profumi, dei detergenti e degli aromi.
(6) Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7.
(7) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all’applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe [COM(2009) 709 definitivo].
(8) L’anidride acetica (AA) è il principale precursore di droghe per l’eroina. L’obbligo di registrazione riguardante l’AA attualmente ricade soltanto sugli operatori che immettono l’anidride acetica sul mercato, non sugli utilizzatori della sostanza.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2013/C 357/07
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
20.11.2013 |
Durata |
20.11.2013-31.12.2013 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock o gruppo di stock |
RED/N3LN. |
Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
Zona |
NAFO 3LN |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
70/TQ40 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/13 |
Avviso destinato a Abd-Al-Hamid Al-Masli, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2013 della Commissione
2013/C 357/08
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267 (1999) e 1333 (2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267 (1999). L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:
|
2. |
Il 25 novembre 2013 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Abd-Al-Hamid Al-Masli all'elenco corrispondente. Abd-Al-Hamid Al-Masli può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1267/2013 (2), recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Abd-Al-Hamid Al-Masli all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:
|
4. |
L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 1267/2013 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1267/2013 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 326 del 6.12.2013, pag. 39.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(4) L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(5) L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).