ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.353.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 353/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Consiglio |
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2013/C 353/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2013/C 353/07 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2013/C 353/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 353/01
Data di adozione della decisione |
17.7.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34666 (12/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Projet Essencyele |
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Base giuridica |
Articles L. 131-3 à L. 131-7 et R. 131-1 à R. 131-26 du code de l'environnement; convention du 8 décembre 2010 entre l'État et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (programme «véhicule du futur»); avenants des 13 mai 2011 et 9 mai 2012; décision no 2012.VEH-12 du Premier ministre du 3 avril 2012. |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
VALEO |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Anticipi rimborsabili, sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 24,19 milioni di EUR |
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Intensità |
65 % |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
17.7.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36103 (13/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Beihilfen für Unternehmen in Sektoren bzw. Teilsektoren, bei denen angenommen wird, dass angesichts der mit den EU-ETS-Zertifikaten verbundenen Kosten, die auf den Strompreis abgewälzt werden, ein erhebliches Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen besteht (Beihilfen für indirekte CO2-Kosten) |
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Base giuridica |
Richtlinie für Beihilfen für Unternehmen in Sektoren bzw. Teilsektoren, bei denen angenommen wird, dass angesichts der mit den EU-ETS-Zertifikaten verbundenen Kosten, die auf den Strompreis abgewälzt werden, ein erhebliches Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen besteht (Beihilfen für indirekte CO2-Kosten) |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 756 milioni di EUR |
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Intensità |
85 % |
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Durata |
1.1.2014-31.12.2020 |
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Settore economico |
Attività estrattiva, attività manifatturiere |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
16.10.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36556 (13/N) |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
Nederland |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Anti-afhaakregeling waterschappen |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente, altro, innovazione |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
Fino all'1.1.2023 |
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Settore economico |
Attività manifatturiere |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
6.11.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36581 (13/NN) |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Kriti |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς Κρήτης (Aneyersi ti Arkhaioloyiki Misio Messaras Kritis) |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
— |
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Obiettivo |
Cultura, conservazione del patrimonio |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 6,01 milioni di EUR |
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Attività dei musei |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
16.10.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.37084 (13/N) |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Compensatieregeling Indirecte emissiekosten ETS |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
85 % |
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Durata |
1.1.2014-31.12.2021 |
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Settore economico |
Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti, estrazione di minerali metalliferi ferrosi, preparazione e filatura di fibre tessili, confezione di abbigliamento in pelle, fabbricazione di pasta-carta, fabbricazione di carta e di cartone, fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici, fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici, fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati, fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, attività siderurgiche, produzione di alluminio, produzione di piombo, zinco e stagno, produzione di rame |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 dicembre 2013
2013/C 353/02
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3536 |
JPY |
yen giapponesi |
139,16 |
DKK |
corone danesi |
7,4598 |
GBP |
sterline inglesi |
0,82605 |
SEK |
corone svedesi |
8,8904 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2321 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,3095 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,407 |
HUF |
fiorini ungheresi |
302,20 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7030 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1928 |
RON |
leu rumeni |
4,4360 |
TRY |
lire turche |
2,7524 |
AUD |
dollari australiani |
1,4812 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4387 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4934 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6507 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6985 |
KRW |
won sudcoreani |
1 432,49 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,8223 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2479 |
HRK |
kuna croata |
7,6338 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 931,87 |
MYR |
ringgit malese |
4,3437 |
PHP |
peso filippino |
59,177 |
RUB |
rublo russo |
44,9057 |
THB |
baht thailandese |
43,505 |
BRL |
real brasiliano |
3,1645 |
MXN |
peso messicano |
17,7877 |
INR |
rupia indiana |
84,3560 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/7 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico e del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 353/03
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Cenelec |
EN 61121:2013 Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico — Metodi per la misura delle prestazioni IEC 61121:2012 (Modificata) |
Questa è la prima pubblicazione |
|
|
La clausola ZB sulle tolleranze e i procedimenti di controllo non rientra nel presente riferimento. |
Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 2.1: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
Nota 2.2: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
Nota 2.3: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
Nota 3: |
in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
NOTA:
— |
ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2), |
— |
le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, |
— |
la pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione, |
— |
la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, |
— |
il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco, |
— |
per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), |
— |
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), |
— |
ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu). |
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/9 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea
2013/C 353/04
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:
Pagina 125
Dopo il paragrafo 2711«Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi» è aggiunto il seguente testo:
«2711 19 00 |
altri Questa sottovoce comprende il gas liquefatto da biomassa. Questo gas liquefatto è ottenuto dalla fermentazione della parte biodegradabile di rifiuti e residui industriali, domestici o comunali, dei liquami degli impianti di trattamento delle acque reflue, della parte biodegradabile di rifiuti e residui agricoli e forestali, dei rifiuti e dei residui dell'industria agroalimentare e di altre materie prime vegetali e animali ottenute dalla biomassa. Questo gas è composto in prevalenza da metano e contiene generalmente biossido di carbonio e, in misura minore, solfuro di idrogeno, idrogeno, azoto e ossigeno. |
2711 29 00 |
altri Questa sottovoce comprende gas (allo stato gassoso) da biomassa. Questo gas è ottenuto dalla fermentazione della parte biodegradabile di rifiuti e residui industriali, domestici o comunali, dei liquami degli impianti di trattamento delle acque reflue, della parte biodegradabile di rifiuti e residui agricoli e forestali, dei rifiuti e dei residui dell'industria agroalimentare e di altre materie prime vegetali e animali ottenute dalla biomassa. Questo gas è composto in prevalenza da metano e contiene generalmente biossido di carbonio e, in misura minore, solfuro di idrogeno, idrogeno, azoto e ossigeno.» |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/10 |
Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 353/05
Stato membro |
Portogallo |
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Rotta interessata |
Porto Santo–Funchal–Porto Santo |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico modificati |
1o giugno 2014 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Consiglio
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/11 |
Invito pubblico a presentare candidature al fine della nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
2013/C 353/06
1. |
Il Consiglio ha deciso, con decisione 2004/752/CE, Euratom (1) di istituire il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Il Tribunale, che si affianca al Tribunale dell'Unione europea e ha sede presso quest'ultimo, è competente a pronunciarsi in primo grado sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea. |
2. |
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici, tra cui viene scelto il presidente. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. I giudici sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione di un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea e tra giuristi di notoria competenza. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Esso integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati. |
3. |
Lo status e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di giudice sono stabiliti dall'allegato I, articolo 5 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le retribuzioni, pensioni e indennità degli stessi sono fissati dal regolamento (CE, Euratom) n. 202/2005 del Consiglio, del 18 gennaio 2005, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (2). |
4. |
Poiché il mandato di due giudici scade il 30 settembre 2014, è lanciato un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina di due giudici per un periodo di sei anni dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2020. |
5. |
Dal combinato disposto dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'allegato I, articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, risulta che i candidati alle funzioni di giudice devono soddisfare i seguenti requisiti:
È specificato ai candidati che, oltre ai requisiti minimi, il detto comitato dovrà prendere in considerazione in particolare la capacità dei candidati di lavorare all'interno di una struttura collegiale in un ambiente internazionale e multilingue nonché la natura, l'importanza e la durata della loro esperienza inerente alle funzioni che essi dovranno esercitare. |
6. |
I candidati integreranno la loro candidatura con un curriculum vitae e con una lettera di motivazione nonché con fotocopie dei documenti giustificativi. Le candidature devono essere trasmesse al seguente indirizzo:
Le candidature devono essere spedite esclusivamente con lettera raccomandata, entro il 17 gennaio 2014 (fa fede il timbro postale). Per agevolare l'esame delle candidature, i candidati sono invitati a trasmettere il loro curriculum vitae e la lettera di motivazione anche per posta elettronica, preferibilmente in Word (non utilizzare il formato PDF) al seguente indirizzo: cdstfp@consilium.europa.eu Tale trasmissione non sostituisce la spedizione con lettera raccomandata né incide sull'ammissibilità delle candidature. |
7. |
Protezione dei dati personali — informazioni per gli interessati — trattamento relativo alle procedure per la nomina dei membri del Tribunale della funzione pubblica. Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni comunicate in conformità degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001:
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(1) GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.
(2) GU L 33 del 5.2.2005, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/14 |
Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina: modifica della denominazione di una società soggetta a dazi antidumping individuali
2013/C 353/07
Le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina, sono soggette a dazi antidumping a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio (1).
La società OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant è soggetta a un dazio antidumping del 13,8 % per le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a norma del regolamento (UE) n. 795/2012.
Il 29 maggio 2013 la società ha informato la Commissione che, a seguito di una modifica legislativa in Ucraina, la sua denominazione è cambiata. Questo cambiamento riguarda l'abbreviazione della forma giuridica nella denominazione della società.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della denominazione non pregiudica le conclusioni del regolamento del Consiglio citato sopra. Di conseguenza, il riferimento a OJSC «Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant» va letto come PJSC «Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant» nel regolamento (UE) n. 795/2012.
Il codice addizionale TARIC A743, precedentemente attribuito a OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant nel regolamento (UE) n. 795/2012, si applica a PJSC «Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant».
(1) GU L 238 del 4.9.2012, pag. 1.
ALTRI ATTI
Commissione europea
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/15 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 353/08
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«PIRANSKA SOL»
N. CE: SI-PDO-0005-01098-27.02.2013
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Piranska sol»
2. Stato membro o paese terzo
Slovenia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.8. |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Piranska sol» è un sale marino ricavato esclusivamente nelle saline di Sicciole (Sečovlje) e Strugnano (Strunjan), prodotto su una base naturale di alghe e sali minerali, noti come «petola», che incidono in modo importante sul colore e sulla qualità del sale di Pirano. La produzione si basa su una tradizione che risale a oltre 700 anni fa, quando il sale era raccolto con cadenza quotidiana, esclusivamente a mano e con attrezzi tradizionali. La rastrellatura quotidiana del sale consente al «Piranska sol» di sviluppare cristalli più piccoli e meno densi, la cui granularità non eccede di norma i 6,3 mm.
Durante la cristallizzazione il sale forma cristalli bianco-grigiastri, contenenti talune impurità residue di origine naturale. Il metodo di raccolta fa sì che i cristalli di sale siano delicati e rapidi a sciogliersi. Alla macinatura i grani di sale emanano un caratteristico profumo di mare.
Il fior di sale «Piranska sol» cristallizza sulla superficie della salamoia nei bacini di cristallizzazione, che gli conferiscono la caratteristica struttura cristallina che trattiene residui di acqua di mare. La forma dei cristalli fior di sale e la salamoia contenuta consentono loro di sciogliersi rapidamente.
Parametro |
Valore |
Unità |
Densità apparente prima del magazzinaggio |
max. |
950 kg/m3 |
NaCl (sulla base del peso secco) |
min. |
95 % |
Mg2+ |
min. |
0,2 % |
Ca2+ |
min. |
0,1 % |
Piombo (Pb) |
< |
2 mg/kg |
Cadmio (Cd) |
< |
0,5 mg/kg |
Arsenico (As) |
< |
0,5 mg/kg |
Mercurio (Hg) |
< |
0,1 mg/kg |
Rame (Cu) |
< |
2 mg/kg |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione del «Piranska sol», dall'uso della struttura di base delle saline, alla preparazione della «petola», passando per la lavorazione del sale (riempimento dei bacini delle saline, produzione della salamoia, cristallizzazione, rastrellatura manuale, decantazione, essiccazione, macinazione e setacciatura), devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
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3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
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4. Delimitazione concisa della zona geografica
Il «Piranska sol» è prodotto nella zona geografica del Parco naturale delle saline di Sicciole e nella riserva naturale di Strugnano, facenti parte dei comuni di Pirano e Isola, sulla costa slovena.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Il clima della zona geografica è submediterraneo. Considerate l'orografia e l'esposizione della baia e delle valli ai principali venti, fra precipitazioni ed evaporazione quotidiana entrambe le saline godono di un miglior equilibrio rispetto alle zone circostanti. I venti più importanti sono il caldo maestrale, che soffia dal mare di giorno, e la bora, che soffia dalla direzione opposta di notte.
La base delle saline si è formata a partire da sedimenti recenti, un limo argilloso organico depositato a Sicciole dal fiume Dragogna e a Strugnano dal torrente Roja. Questo sedimento costituisce il materiale principale usato per costruire le banchine e i canali che formano le saline. Il fondo delle vasche di evaporazione è di argilla, mentre i bacini di cristallizzazione hanno una base di argilla formata da sedimenti recenti che consentono la coltura di un migliore strato di «petola». La «petola» è una caratteristica precipua delle saline di Sicciole e di Strugnano.
La prima menzione scritta delle saline di Pirano risale all'anno 804. La carta cittadina di Pirano del 1274, della quale sopravvivono solo alcune sezioni, comprende un certo numero di regolamenti sulle saline e sottolinea il diritto di Pirano di produrre e commercializzare sale. Lo statuto di Pirano del 1358 comprende la dichiarazione secondo la quale era necessario procedere alla ricostruzione poiché l'argilla conferiva un colorito bruno al «Piranska sol». Con l'aiuto dei lavoratori del sale dell'isola di Pago, il sale iniziò a essere prodotto su una «petola», che ne migliorò la qualità, rendendolo più puro e candido.
L'instabilità all'inizio del XVIII secolo provocò il declino delle saline di Pirano dopo 300 anni di progressi e sviluppo. Nel XIX secolo le saline passarono sotto l'amministrazione austroungarica che risultò benefica, poiché pose un termine alle restrizioni, aumentando il prezzo di vendita del sale e introducendo l'obbligo di acquisto di tutto il sale prodotto, il che riportò le saline in posizione dominante. Alla caduta della duplice monarchia le saline passarono prima sotto amministrazione italiana e successivamente iugoslava.
5.2. Specificità del prodotto
Una delle caratteristiche del «Piranska sol» è che la sua produzione segue una tradizione risalente a oltre 700 anni fa.
La caratteristica principale del «Piranska sol» è di essere prodotto sulla «petola», ossia una base preparata dalla fine della precedente stagione fino all'inizio della cristallizzazione del sale, il che esige una precisa sequenza di procedure tra cui la preparazione della base corretta per la stessa «petola». La «petola» è una crosta artificiale coltivata dello spessore di 1 cm, che contiene cianobatteri, gesso, carbonati e, in misura minore, anche argilla. La «petola» ha una doppia funzione: innanzitutto impedisce che il sale si mescoli con il fondale marino fangoso sottostante, il sale è quindi più bianco e puro; in secondo luogo funge da filtro biologico per evitare che nei cristalli di sale si incrostino tracce di metalli pesanti. La «petola» deve esser piana in modo che lo strato di salamoia resti poco profondo e uniforme.
Un'altra caratteristica del «Piranska sol» è di essere raccolto quotidianamente per mezzo della rastrellatura manuale dei cristalli, che sono ammonticchiati in pile coniche. La raccolta quotidiana dei cristalli per mezzo di uno strumento tradizionale (un rastrello di legno detto «gavero») fa sì che i cristalli non si trasformino nello spesso strato indurito tipico del sale raccolto con mezzi meccanici. Questo consente ai cristalli di formarsi in modo da trattenere spesso un modesto quantitativo dell'acqua di mare originaria, il che li rende più leggeri e delicati, con una granulometria di norma non superiore a 6,3 mm. Il «Piranska sol» non è raffinato né risciacquato in modo che la sua composizione minerale sia naturalmente equilibrata e priva di additivi.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Dal punto di vista storico lo sviluppo di tecniche intese a estrarre il sale dall'acqua di mare si è mantenuto con i bacini per l'evaporazione graduale. Ancora oggi la tecnica di base è inalterata, tenendo conto del fatto che le differenze fra le varie saline del Mediterraneo sono dovute in gran parte al clima, alla geologia e alle condizioni ambientali locali. Le differenze più importanti risiedono nel metodo di raccolta del sale nei bacini di cristallizzazione in cui lo sviluppo del processo dipende essenzialmente dal microclima delle saline in questione. In condizioni climatiche favorevoli è possibile avere un processo di cristallizzazione continua, mentre in caso contrario, come per esempio nelle saline di Pirano, le cattive condizioni climatiche con il rischio di temporali estivi e forti precipitazioni obbligano a eseguire la raccolta del sale quotidianamente. Nel corso della storia delle saline la tradizionale produzione del «Piranska sol» ha subito diversi cambiamenti ma si è affermata la raccolta quotidiana del sale, mantenuta in conseguenza delle condizioni climatiche e della pluriennale esperienza dei lavoratori del settore. La raccolta quotidiana del sale fa sì che lo strato cristallino sul fondo della salina sia spesso solo pochi millimetri, ossia quanto i cristalli stessi. La rastrellatura quotidiana conferisce al sale la sua peculiare struttura cristallina, che spesso trattiene al suo interno l'acqua di mare originaria. I cristalli di «Piranska sol» sono più leggeri e più delicati dei cristalli di sale marino aggregati in uno strato indurito.
La produzione del «Piranska sol» si avvale di tecniche manuali tradizionali, in particolare nella lavorazione dell'argilla e nella preparazione, la coltura e la manutenzione della base della «petola». Si adoperano utensili di legno non trattati chimicamente né verniciati. Per raccogliere il fior di sale si usa uno strumento molto leggero.
Quando il tempo è buono il fior di sale cristallizza sulla superficie delle saline sotto forma di una crosta sottile e delicata. I cristalli possiedono una struttura marcatamente piramidale che trattiene una parte di acqua, il che consente loro di sciogliersi più rapidamente.
Nel XIV secolo le saline di Pago erano più moderne di quelle di Pirano ed erano rinomate per il loro sale bianco, prodotto sulla base nota come «petola». A quel tempo il sale delle saline di Pirano aveva una tinta bruna dovuta all'argilla, così che i lavoratori di Pago ottennero il permesso di costruire a Pirano saline simili a quelle di Pago, usando una «petola» per produrre il sale (statuto di Pirano, 1358). Il processo tradizionale per preparare la «petola» su una base di argilla, che a Sicciole trae origine essenzialmente dal fiume Dragogna e a Strugnano dal corso d'acqua Roja, provenienti dalle retrostanti colline della Savrinia, ha rappresentato uno dei principali sviluppi del XIV secolo, che ha influenzato la qualità e il colore del sale prodotto. Da allora il «Piranska sol» è apprezzato come prodotto commerciale in un'ampia regione geografica grazie alla sua purezza e il suo candore, oltre che all'assenza di residui.
La produzione del «Piranska sol» è quasi interamente manuale. Storicamente, generazioni di famiglie di piccoli agricoltori delle zone circostanti le saline e gli abitanti di Pirano hanno adattato le loro vite al lavoro stagionale nelle saline, trasmettendo le loro conoscenze di generazione in generazione. Questa esperienza e queste conoscenze, dal mantenimento dell'intero ambiente delle saline, passando per le tecniche specifiche di preparazione dei bacini, in particolare le procedure ripetute lungo tutto l'anno per produrre la «petola», il metodo di raccolta del sale ottenuto, fino allo spostamento e al riempimento dei bacini con le quantità e le concentrazioni giuste di salamoia, hanno tutte contribuito alla qualità e alle caratteristiche intrinseche del «Piranska sol».
La reputazione e l'alta qualità del «Piranska sol» sono confermate da un'ampia letteratura, poiché sono stati pubblicati opuscoli e articoli sia sulla stampa slovena, sia su quella estera, tra cui Gambero Rosso, New Western Cuisine, Slovenia Times, WaSaBi e New York Times.
Durante tutta la sua storia, la produzione del «Piranska sol» avviene in simbiosi con l'ambiente circostante, aggiungendovi un valore naturale e culturale.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/Piranska_sol_spec-nova_potrjena_2012.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.