ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.352.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 352/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2013/C 352/02 |
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2013/C 352/03 |
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2013/C 352/04 |
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2013/C 352/05 |
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2013/C 352/07 |
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2013/C 352/08 |
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2013/C 352/09 |
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2013/C 352/10 |
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2013/C 352/11 |
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2013/C 352/12 |
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2013/C 352/13 |
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2013/C 352/14 |
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2013/C 352/15 |
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2013/C 352/16 |
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2013/C 352/17 |
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Tribunale |
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2013/C 352/19 |
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2013/C 352/20 |
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2013/C 352/21 |
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2013/C 352/22 |
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2013/C 352/23 |
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2013/C 352/24 |
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2013/C 352/25 |
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2013/C 352/26 |
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2013/C 352/27 |
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2013/C 352/28 |
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2013/C 352/29 |
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2013/C 352/30 |
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2013/C 352/31 |
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2013/C 352/32 |
Causa T-506/13: Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Urb Rulmenti Suceava/UAMI — Adiguzel (URB) |
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2013/C 352/33 |
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2013/C 352/34 |
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2013/C 352/35 |
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2013/C 352/36 |
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2013/C 352/37 |
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2013/C 352/38 |
Causa T-522/13: Ricorso proposto il 26 settembre 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) |
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2013/C 352/39 |
Causa T-523/13: Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Euromed, SA/UAMI |
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2013/C 352/40 |
Causa T-524/13: Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Euromed, SA/UAMI |
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2013/C 352/41 |
Causa T-541/13: Ricorso proposto il 9 ottobre 2013 — Abertis Telecom y Retevisión I/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2013/C 352/42 |
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2013/C 352/43 |
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2013/C 352/44 |
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2013/C 352/45 |
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2013/C 352/46 |
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2013/C 352/47 |
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2013/C 352/48 |
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2013/C 352/49 |
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2013/C 352/50 |
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2013/C 352/51 |
Causa F-58/13: Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — ZZ/Commissione |
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2013/C 352/52 |
Causa F-62/13: Ricorso proposto il 26 giugno 2013 — ZZ/Commissione |
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2013/C 352/53 |
Causa F-77/13: Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — ZZ/Europol |
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2013/C 352/54 |
Causa F-95/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — ZZ e a./Agenzia ferroviaria europea |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/1 |
2013/C 352/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/2 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2013 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 maggio 2013, causa T-454/10, Repubblica italiana/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)
(Causa C-460/13 P)
2013/C 352/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, S. Varone, Avvocato dello Stato)
Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav),
Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon),
Commissione Europea,
Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),
Confederazione Cooperative Italiane
Conclusioni
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
Annullare la sentenza impugnata |
— |
Condannare le controparti alle spese di giudizio |
Motivi e principali argomenti
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza resa nella causa T-454/10 che ha disposto l’annullamento:
a) |
dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 (1) della Commissione articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) della Commissione «nella parte in cui prevede che il valore di “attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria” sia incluso nel valore di produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione». |
b) |
Dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, che prevede il finanziamento degli investimenti e delle azioni connesse alla trasformazione dei prodotti, nella sua interezza. |
Per la Repubblica italiana le disposizioni richiamate al punto a) non si pongono in contrasto con il regolamento (CE) n. 1234/2007, introducendo il sostegno ad attività che non sono previste dal regolamento, ma si limitano a dettare, ai fini anche di una maggiore semplificazione, le modalità del calcolo di un valore parametro dell’aiuto comunitario.
L’interpretazione fatta propria dal Tribunale, porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento all’interno delle organizzazioni di produttori di ortofrutta dove l’attività di commercializzazione di uno stesso prodotto sarebbe diversamente sovvenzionata a seconda che l’organizzazione di produttori effettui o meno la fase di trasformazione vera e propria.
Per quanto concerne il punto b) — annullamento dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 è stata rilevata l’erroneità della decisione del Tribunale ove ritiene sussistere una discriminazione nei confronti dei trasformatori privati rispetto ai trasformatori, costituiti in prevalenza sotto forma di cooperativa, aderenti ad organizzazioni di produttori.
(1) Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1)
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 agosto 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-461/13)
2013/C 352/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Interveniente: Freie Hansestadt Bremen (libera città anseatica di Brema)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2006/60/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/31/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 — in prosieguo: la «direttiva quadro in materia di acque» — debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri — salvo concessione di una deroga — siano tenuti a negare l’autorizzazione di un progetto qualora esso possa comportare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o se tale norma si limiti invece a indicare gli obiettivi per la pianificazione della gestione. |
2) |
Se la nozione di «deterioramento dello stato» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva quadro in materia di acque debba essere interpretata nel senso che ricomprenda soltanto modifiche negative che determinino la classificazione in una categoria inferiore a norma dell’allegato V della direttiva. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale: In presenza di quali condizioni sussista un «deterioramento dello stato» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva quadro in materia di acque. |
4) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva quadro in materia di acque debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri — salvo concessione di una deroga — siano tenuti a negare l’autorizzazione di un progetto qualora esso possa pregiudicare il raggiungimento di un buono stato di un corpo idrico superficiale o un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali al momento rilevante ai sensi alla direttiva, o se tale norma si limiti invece a indicare gli obiettivi per la pianificazione della gestione. |
(1) GU L 327, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 9 settembre 2013 — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Causa C-480/13)
2013/C 352/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Sysmex Europe GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Questione pregiudiziale
Se nell’anno 2005 dovesse classificarsi nella voce 3212 della Nomenclatura Combinata (1), quale tintura o sostanza colorante, un prodotto costituito da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, che può sì avere un certo effetto colorante — comunque non durevole sui materiali tessili —, ma che, nel caso del prodotto della cui classificazione si discute, serve per ottenere informazioni su particelle (globuli bianchi) contenute in una soluzione da analizzare (sangue pretrattato), sfruttando il fatto che la sostanza, per effetto di aggregazione ionica a determinati componenti delle particelle (acidi nucleici), genera strutture molecolari che, irradiate con luce laser di una determinata lunghezza d’onda, diventano fluorocrome per un tempo limitato, e tale stato e la sua dimensione vengono misurati con l’ausilio di una speciale cellula fotoelettrica.
(1) La Nomenclatura Combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale commune (GU L 256, pag. 1), modificata dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 327, pag. 1).
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania) il 9 settembre 2013 — Procedimento penale a carico di Mohammad Ferooz Qurbani
(Causa C-481/13)
2013/C 352/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Bamberg
Imputato nel procedimento principale
Mohammad Ferooz Qurbani
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la causa di non punibilità personale di cui all'articolo 31 della convenzione relativa allo status dei rifugiati («convenzione di Ginevra») si applichi, oltre il tenore letterale, anche nel caso di una falsificazione di documenti realizzata esibendo un passaporto alterato a un funzionario di polizia in occasione dell'ingresso nella Repubblica federale di Germania per via aerea, qualora tale uso del passaporto alterato non sia per niente necessario per avere asilo in detto Stato. |
2) |
Se il ricorso ai servizi di passatori precluda la possibilità di invocare l'articolo 31 della convenzione di Ginevra. |
3) |
Se l'elemento della fattispecie di cui all'articolo 31 della convenzione di Ginevra costituito dalla provenienza «diretta» dal Paese in cui la vita e la libertà della persona interessata erano minacciate debba essere interpretato nel senso che tale condizione è soddisfatta anche qualora la persona interessata sia entrata inizialmente in uno Stato membro dell'Unione europea (nella fattispecie: la Grecia) e da lì abbia proseguito il viaggio verso un altro Stato membro (nella fattispecie: la Repubblica federale di Germania) dove abbia chiesto asilo. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Unicaja Banco SA/José Hidalgo Rueda e altri
(Causa C-482/13)
2013/C 352/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parti
Ricorrente: Unicaja Banco SA
Resistenti: José Hidalgo Rueda, María del Carmen Vega Martín, Gestión Patrimonial Hive, S.L., Francisco Antonio López Reina, Rosa María Hidalgo Vega
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi. |
2) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore. |
3) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 14 maggio 2013, n. 1. |
(1) GU L 95, pag. 29.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Unicaja Banco S.A./Steluta Grigore
(Causa C-483/13)
2013/C 352/07
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parti
Ricorrente: Unicaja Banco SA
Resistente: Steluta Grigore
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi. |
2) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore. |
3) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 14 maggio 2013, n. 1. |
(1) GU L 95, pag. 29.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma, Rosario Mesa Mesa
(Causa C-484/13)
2013/C 352/08
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parti
Ricorrente: Caixabank SA
Resistenti: Manuel María Rueda Ledesma, Rosario Mesa Mesa
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi. |
2) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore. |
3) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 14 maggio 2013, n. 1. |
(1) GU L 95, pag. 29.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Caixabank SA/José Labella Crespo e altri
(Causa C-485/13)
2013/C 352/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parti
Ricorrente: Caixabank SA
Resistenti: José Labella Crespo, Rosario Márquez Rodríguez, Rafael Gallardo Salvat, Manuela Márquez Rodríguez
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi. |
2) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore. |
3) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 14 maggio 2013, n. 1. |
(1) GU L 95, pag. 29.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez
(Causa C-486/13)
2013/C 352/10
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parti
Ricorrente: Caixabank SA
Resistente: Antonio Galán Rodríguez
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi. |
2) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore. |
3) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 14 maggio 2013, n. 1. |
(1) GU L 95, pag. 29.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Caixabank SA/Alberto Galán Luna e Domingo Galán Luna
(Causa C-487/13)
2013/C 352/11
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parti
Ricorrente: Caixabank SA
Resistenti: Alberto Galán Luna e Domingo Galán Luna
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi. |
2) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore. |
3) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 14 maggio 2013, n. 1. |
(1) GU L 95, pag. 29.
30.11.2013 |
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C 352/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) il 10 settembre 2013 — Ronny Verest, Gaby Gerards/Stato belga
(Causa C-489/13)
2013/C 352/12
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrenti in appello: Ronny Verest, Gaby Gerards
Appellato: Stato belga
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 56 CE osti all’assoggettamento ad imposta in uno Stato membro di beni immobili non concessi in locazione situati in un altro Stato membro su una base diversa dalla loro rendita catastale locale, segnatamente, nella fattispecie, se si considera che la rendita catastale locale è fissata in modo analogo alla rendita catastale belga dei beni immobili situati in Belgio.
30.11.2013 |
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C 352/7 |
Impugnazione proposta il 13 settembre 2013 da Cytochroma Development, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-106/12, Cytochroma Development, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-490/13 P)
2013/C 352/13
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cytochroma Development, Inc. (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, A. Smith, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale in data 3 luglio 2013 nella causa T-106/12; |
— |
ordinare all’UAMI di sopportare le spese proprie e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede che la sentenza impugnata venga annullata per i seguenti motivi:
— |
Il Tribunale ha violato l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento sul marchio comunitario (1) e l’articolo 1, lettera d), paragrafo 1, del regolamento n. 216/96 (2), in merito ai provvedimenti adottati dall’UAMI per conformarsi alla sentenza del Tribunale; |
— |
Il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto, nonché l’articolo 17 della Carta europea dei diritti fondamentali. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) della Commissione n. 216/96, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) GU L 28, pag. 11.
30.11.2013 |
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C 352/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 settembre 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt
(Causa C-503/13)
2013/C 352/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Resistente: AOK Sachsen-Anhalt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1), debba essere interpretato nel senso che un prodotto, laddove si tratti di un dispositivo medico impiantato nel corpo umano (nella specie: un pacemaker), sia da considerarsi difettoso già per il fatto che apparecchiature della stessa categoria presentino un elevato rischio di guasto, anche nell’ipotesi in cui nel dispositivo impiantato nel caso specifico non siano state riscontrate anomalie. |
2) |
Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: Se le spese relative all’intervento di espianto del dispositivo e di impianto di un altro pacemaker rientrino tra i danni causati da lesioni personali ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374/CEE. |
(1) GU L 210, pag. 29.
30.11.2013 |
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C 352/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 settembre 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/Betriebskrankenkasse RWE
(Causa C-504/13)
2013/C 352/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Convenuta e ricorrente in cassazione: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Attrice e resistente in cassazione: Betriebskrankenkasse RWE
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1), debba essere interpretato nel senso che un prodotto, laddove si tratti di un dispositivo medico impiantato nel corpo umano (nella presente fattispecie: un cardioverter-defibrillatore impiantabile, ICD), sia da considerarsi difettoso già per il fatto che in un numero significativo di apparecchiature della stessa categoria si sia verificato un funzionamento anomalo, anche nell’ipotesi in cui nel dispositivo impiantato nel caso specifico non siano state riscontrate anomalie. |
2) |
Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: Se le spese relative all’intervento di espianto del dispositivo e di impianto di un altro ICD rientrino tra i danni causati da lesioni personali ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374/CEE. |
(1) GU L 210, pag. 29.
30.11.2013 |
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C 352/9 |
Impugnazione proposta il 23 settembre 2013 da Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2013, causa T-469/07, Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-511/13 P)
2013/C 352/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (rappresentanti: M.L. Catrain González, abogada, E.A. Wright, H. Zhu, Barristers)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Commissione europea, Osram GmbH
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata e annullare il regolamento contestato in quanto si applica alle ricorrenti; |
— |
condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti sia dinanzi al Tribunale sia in connessione con il presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono che la sentenza impugnata sia annullata e che il regolamento contestato sia annullato in quanto:
1) |
il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, del 22 dicembre 1995 (1) (il «regolamento di base») («articolo 9, paragrafo 1»), concludendo che il Consiglio fosse legittimato ad applicare l'articolo 9, paragrafo 1, a fortiori a situazioni che ricadono fuori dell'ambito di applicazione di quella disposizione (ad es., quando non vi è ritiro di una denuncia, ma viene meno piuttosto soltanto il sostegno a tale denuncia). L'interpretazione espansiva del Tribunale riguardo all'articolo 9, paragrafo 1, non è sostenuta né dalla formulazione letterale né dalla struttura delle disposizioni del regolamento di base. Essa è anche contraddetta dalla prassi delle istituzioni negli ultimi 25 anni, durante i quali il riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, a seguito del ritiro di una denuncia, ha sempre dato l'avvio alla conclusione delle relative indagini. |
2) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto travisando e quindi applicando erroneamente gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base («articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4») all'atto di definire la nozione di «industria comunitaria». Ciò lo ha condotto alla conclusione non corretta che una «quota maggioritaria» della produzione comunitaria totale deve essere determinata applicando soltanto una delle due soglie richieste dall'articolo 5, paragrafo 4, cioè la soglia del 25 % soltanto. L'errata definizione di «industria comunitaria» ha viziato l'analisi del danno svolta dalle istituzioni, la quale, invece di essere determinata sulla base dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sull’«industria comunitaria», come esposto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base («articolo 3, paragrafo 1»), e come definito all'articolo 5, paragrafo 4, è stata valutata sulla base della situazione della «società sostenitrice» oppure del «più ampio produttore». Nessuno di questi termini viene utilizzato nel regolamento di base allo scopo di determinare il «danno». |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).
30.11.2013 |
IT |
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C 352/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 27 settembre 2013 — Belgacom SA, in riassunzione dell’istanza presentata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur
(Causa C-517/13)
2013/C 352/17
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Namur
Parti
Ricorrente: Belgacom SA, in riassunzione dell’istanza presentata da Belgacom Mobile SA
Convenuta: Province de Namur
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (1) debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale che istituisca, per esigenze di bilancio estranee alle finalità di tali autorizzazioni, una tassa sulle infrastrutture di comunicazioni mobili utilizzate nell’ambito dell’esercizio di attività coperte da un’autorizzazione generale rilasciata in applicazione della medesima direttiva (all’occorrenza, distinguendo l’ipotesi in cui tali infrastrutture siano realizzate su beni privati rispetto a quella della loro realizzazione su beni pubblici). |
2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale che istituisca, per esigenze di bilancio estranee alle finalità di tali autorizzazioni, una tassa sulle infrastrutture di comunicazioni mobili che non rientra fra le condizioni elencate nella parte A dell’allegato della medesima direttiva, in particolare poiché detta tassa non costituisce un diritto amministrativo ai sensi dell’articolo 12 della direttiva in parola. |
(1) GU L 108, pag. 21.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin (Finlandia) il 9 ottobre 2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy.
(Causa C-533/13)
2013/C 352/18
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Työtuomioistuin
Parti
Ricorrente: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.
Convenuti: Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (2008/104/UE) (1) sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale debba interpretarsi nel senso che esso impone alle autorità nazionali, incluse le autorità giudiziarie, un obbligo permanentemente valido di provvedere con i mezzi a loro disposizione a che non siano in vigore o non siano applicate disposizioni o clausole di contratti collettivi di lavoro nazionali contrarie alla direttiva; |
2) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva debba interpretarsi nel senso che osta ad una normativa nazionale tale che secondo la medesima l’utilizzazione di manodopera interinale è autorizzata solo in casi specificamente descritti come il riassorbimento di picchi di produzione ovvero lavori che non possono essere svolti dai lavoratori propri dell’impresa. Se il ricorso per lungo tempo a lavoratori interinali a fianco dei lavoratori propri dell’impresa nelle abituali mansioni di quest’ultima possa considerarsi un’utilizzazione vietata di manodopera interinale; |
3) |
Qualora la normativa nazionale sia dichiarata contraria alla direttiva, di quali mezzi dispone il giudice per conseguire gli obiettivi della direttiva, allorché si tratti di un contratto collettivo di lavoro che deve essere osservato tra parti private. |
(1) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GUL 327, pag. 9).
Tribunale
30.11.2013 |
IT |
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C 352/11 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — Italia/Commissione
(Causa T-248/10) (1)
(Regime linguistico - Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori - Scelta della seconda lingua fra tre lingue - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27, primo comma, e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto - Obbligo di motivazione - Principio di non discriminazione)
2013/C 352/19
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 — Amministratori (AD 5), nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» (GU 2010, C 64 A, pag. 1), in quanto prevede che alcune prove debbano svolgersi obbligatoriamente in francese, in inglese o in tedesco
Dispositivo
1) |
Il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, volto a costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)», è annullato. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/11 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — Vivendi/Commissione
(Causa T-432/10) (1)
(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato francese della banda larga e dell’abbonamento telefonico - Decisione di rigetto di una denuncia - Assenza di interesse comunitario - Rilevanza dell’infrazione allegata per il funzionamento del mercato interno - Probabilità di poter accertare l’esistenza dell’infrazione allegata)
2013/C 352/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente da M. Struys, O. Fréget e J.-Y. Ollier, quindi da M. Strys, O. Fréget e L. Eskenazi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e N. von L. Lingen, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Orange, ex France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Hautbourg, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2010) 4730 della Commissione, del 2 luglio 2010, con cui la Commissione europea ha respinto la denuncia proposta dalla ricorrente contro France Télécom per l’asserito abuso di posizione dominante sul mercato francese della banda larga e dell’abbonamento telefonico (caso COMP/C-1/39.653 — Vivendi & Iliad/France Télécom).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Vivendi sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Orange sopporterà le proprie spese. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/12 |
Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-457/10) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS II) - Classificazione di un offerente - Aggiudicazione dell’appalto - Consorzio offerente - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Trasparenza - Parità di trattamento - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale)
2013/C 352/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e N. Bambara, successivamente S. Delaude, agenti, assistiti inizialmente da P. Wytinck, successivamente da B. Hoorelbeke, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 16 luglio 2010, di classificare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2009/045, relativa a «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (ESP DESIS II) (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 2 «Progetti esterni di sviluppo», al terzo e non al primo posto e di attribuire il primo e il secondo posto ad altri offerenti, nonché di tutte le decisioni della direzione generale dell’Informatica della Commissione ivi connesse, comprese quelle di attribuire i rispettivi contratti agli offerenti classificati al primo e terzo posto e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/12 |
Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-474/10) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS II) - Classificazione di un offerente - Aggiudicazione dell’appalto - Obbligo di motivazione - Trasparenza - Parità di trattamento - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale)
2013/C 352/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara e S. Delaude, successivamente S. Delaude, agenti, assistiti da O. Graber-Soudry, solicitor)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento di quattro decisioni della Commissione comunicate con quattro lettere distinte del 16 luglio 2010, di classificare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2009/045, concernente «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (ESP DESIS II) (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 1 A al secondo posto, per il lotto n. 1 B al terzo posto, per il lotto n. 1 C al secondo posto e per il lotto n. 3 al terzo posto, nonché di tutte le decisioni della direzione generale dell’Informatica della Commissione ivi connesse, comprese quelle di attribuire i rispettivi contratti agli offerenti classificati al primo e al secondo posto e, dall’altro, domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/13 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — TF1/Commissione
(Causa T-275/11) (1)
(Aiuti di Stato - Servizio pubblico di radiodiffusione - Aiuto previsto dalle autorità francesi a favore di France Télévisions - Sovvenzione di bilancio annuale - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Vincolo di destinazione necessario tra un tributo e una misura di aiuto)
2013/C 352/23
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hordies e C. Smits, quindi J.-P. Hordiez e J. Vogel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, quindi S. Centeno Huerta, quindi N. Díaz Abad, Abogado del Estado); Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e J. Gstalter, quindi D. Colas e J. Rossi, agenti); e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/140/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C-27/09 (ex N 34/B/09), Sovvenzione di bilancio per France Télévisions cui la Repubblica francese intende dare esecuzione a favore di France Télévisions (GU 2011, L 59, pag. 44).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Télévision française 1 (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea e da France Télévisions. |
3) |
Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/13 |
Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013 — European Dynamics Belgium SA e a./EMA
(Causa T-638/11) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto dell’EMA - Prestazioni di servizi di supporto di applicazioni informatiche - Rigetto dell’offerta di un offerente - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri - Determinazione di sottocriteri per i criteri di aggiudicazione - Accesso ai documenti)
2013/C 352/24
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio); European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo); Evropaïki Dinamiki — Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia); European Dynamics UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: V. Christianos, avocat)
Convenuta: Agenzia europea dei medicinali (EMA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente V. Salvatore, quindi T. Jabłoński e C. Maignen, agenti, assistiti da H. -G. Kamann e E. Arsenidou, avvocati)
Oggetto
Da un lato, annullamento della decisione EMA/787935/2011 dell’EMA, del 3 ottobre 2011, con cui è stata respinta l’offerta presentata dalle ricorrenti nella gara d’appalto aperta EMA/2011/05/DV, e, dall’altro lato, annullamento della decisione EMA/882467/2011 del direttore esecutivo facente funzioni dell’EMA, del 9 novembre 2011, con cui è stata respinta la domanda confermativa delle ricorrenti di accesso ai documenti della gara riguardanti la composizione della commissione di valutazione.
Dispositivo
1) |
È annullata la decisione EMA/787935/2011 dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA), del 3 ottobre 2011, con cui è stata respinta l’offerta presentata da European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dinamiki — Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e da European Dynamics UK Ltd nella gara d’appalto aperta EMA/2011/05/DV. |
2) |
Non occorre più statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione EMA/882467/2011 del direttore esecutivo facente funzioni dell’EMA, del 9 novembre 2011, con cui è stata respinta la domanda confermativa delle ricorrenti di accesso ai documenti della gara riguardanti la composizione della commissione di valutazione. |
3) |
L’EMA è condannata alle spes. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/14 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — El Corte Inglés/UAMI — Sohawon (fRee YOUR STYLe.)
(Causa T-282/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo fRee YOUR STYLe. - Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori FREE STYLE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 352/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Nadia Mariam Sohawon (Londra, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 aprile 2012 (procedimento R 1825/2010-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra El Corte Inglés, SA, e la sig.ra Nadia Mariam Sohawon
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
El Corte Inglés, SA; è condannata alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
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C 352/14 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — Mundipharma/UAMI — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic)
(Causa T-328/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Maxigesic - Marchio comunitario denominativo anteriore OXYGESIC - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 352/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mundipharma GmbH (Limbourg-sur-la-Lahn, Germania) (rappresentante: avv. F. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: AFT Pharmaceuticals Ltd (Takapuna, Nuova Zelanda) (rappresentanti: avv.ti M. Nentwig, L. Kouker e G. M. Becker)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 maggio 2012 (procedimento R 1788/2010-4), relativa ad un’opposizione tra la Mundipharma GmbH e la AFT Pharmaceuticals Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mundipharma GmbH è condannata alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
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C 352/15 |
Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)
(Causa T-379/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LIFECYCLE - Marchio nazionale denominativo anteriore LIFECYCLE - Diniego parziale di registrazione da parte della commissione di ricorso - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)
2013/C 352/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Electric Bike World Ltd (Southampton, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Brunswick Corp. (Lake Forest, Illinois, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 16 maggio 2012 (caso R 2308/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Brunswick Corp. e la Electric Bike World Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Electric Bike World Ltd è condannata alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
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C 352/15 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (ZOOSPORT)
(Causa T-453/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ZOOSPORT - Marchio comunitario denominativo anteriore ZOOT e marchio comunitario figurativo anteriore SPORTS ZOOT SPORTS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 352/28
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zoo Sport Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentante: avv. I. Rungg)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: K-2 Corp. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Graf)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 agosto 2012 (caso R 1119/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la K-2 Corp. e la Zoo Sport Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Zoo Sport Ltd è condannata alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
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C 352/16 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (zoo sport)
(Causa T-455/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ZOO Sport - Marchio comunitario denominativo anteriore ZOOT e marchio comunitario figurativo anteriore SPORTS ZOOT SPORTS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 352/29
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zoo Sport Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentante: avv. I. Rungg)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: K-2 Corp. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Graf)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 9 agosto 2012 (procedimento R 1395/2011-4), relativa ad un’opposizione tra la K-2 Corp. e la Zoo Sport Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Zoo Sport Ltd è condannata alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
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C 352/16 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2013 — GEA Group/UAMI (engineering for a better world)
(Causa T-488/13)
2013/C 352/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. J. Schneiders)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 marzo 2013, procedimento R 0935/2012-4; |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «engineering for a better world» per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 10 244 416
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/16 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — ASPA/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)
(Causa T-502/13)
2013/C 352/31
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Argenta Spaarbank NV (ASPA) (Anversa, Belgio) (rappresentanti: K. De Winter e M. De Vroey, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 luglio, procedimento R 1581/2011-4. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ARGENTARIA» per prodotti e servizi delle classi da 1 a 42 — marchio comunitario n. 159 707
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di chiusura del procedimento di annullamento a seguito di una rinuncia ai servizi di cui trattasi da parte del titolare del marchio
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto inammissibile
Motivi dedotti: violazione degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 80 del regolamento sul marchio comunitario.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/17 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Urb Rulmenti Suceava/UAMI — Adiguzel (URB)
(Causa T-506/13)
2013/C 352/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Romania) (rappresentante: I. Burdusel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Harun Adiguzel (Diosd, Ungheria)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 luglio 2013, procedimento R 1309/2012-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento; |
— |
condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «URB», per prodotti delle classi 6 e 7 — registrazione di marchio comunitario n. 7 380 009
Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario e motivi di nullità relativa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sul marchio comunitario
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione della nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 1, lettera a) e 72 del regolamento sul marchio comunitario.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/17 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Governo della Malesia/UAMI — Vergamini (HALAL MALAYSIA)
(Causa T-508/13)
2013/C 352/33
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Governo della Malesia (Putrajaya, Malesia) (rappresentanti: R. Volterra, solicitor, R. Miller, barrister, V. von Bomhard e T. Heitmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Paola Vergamini (Castelnuovo di Garfagnana, Italia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 giugno 2013, procedimento R 326/2012-1; e |
— |
condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenga. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «HALAL MALAYSIA» per prodotti e servizi delle classi 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 9 169 343
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo non registrato contenente gli elementi denominativi «HALAL MALAYSIA», notoriamente conosciuto in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 6 bis della convenzione di Parigi e marchio figurativo non registrato nel Regno Unito ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009
Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata respinta in toto
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/18 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — AgriCapital/UAMI — agri.capital (AGRI.CAPITAL)
(Causa T-514/13)
2013/C 352/34
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: AgriCapital Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Meyer e M. Gramsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: agri.capital GmbH (Münster, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 luglio 2013, procedimento R 2236/2012-2; |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le loro spese, nonché quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AGRI.CAPITAL» per prodotti e servizi delle classi 4, 7, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8 341 323
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 6 192 322, relativa al marchio denominativo «AgriCapital», per servizi della classe 36 e registrazione di marchio comunitario n. 4 589 339, relativa al marchio denominativo «AGRICAPITAL», per servizi della classe 36
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/19 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2013 — Éditions Quo Vadis/UAMI — Gómez Hernández («QUO VADIS»)
(Causa T-517/13)
2013/C 352/35
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Éditions Quo Vadis (Carquefou, Francia) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Francisco Gómez Hernández (Jacarilla, Spagna)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 luglio 2013, procedimento R 1166/2012-4. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «QUO VADIS», per prodotti e servizi delle classi 29, 33 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 8 871 758
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione francese n. 92 422 947 del marchio denominativo «QUO VADIS», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42, e la registrazione francese n. 1 257 750 del marchio denominativo «QUO VADIS», per prodotti della classe 16
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per una parte dei prodotti e servizi contestati
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/19 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Future Enterprises/UAMI — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)
(Causa T-518/13)
2013/C 352/36
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Future Enterprises Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: J. Olsen, B. Hitchens, R. Sharma e M. Henshall, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: McDonald's International Property Co. Ltd (Wilmington, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 giugno 2013, procedimento R 1178/2012-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MACCOFFEE» per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — registrazione di marchio comunitario n. 7 307 382
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione è quella esposta all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e b), 8, paragrafo 2, lettera c) e 8, paragrafo 5 del regolamento sul marchio comunitario
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento integrale della domanda di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/20 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2013 — Alpinstars Research/UAMI — Tung Cho e Wang Yu (A ASTER)
(Causa T-521/13)
2013/C 352/37
Lingua in cui è il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alpinstars Research Srl (Coste di Maser, Italia) (rappresentanti: G. Dragotti e R. Valenti, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Kean Tung Cho (Taichung, Taiwan) e Ling-Yuan Wang Yu (comune di Wuci, Taiwan)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 luglio 2013, procedimento R 2309/2012-4; — condannare il convenuto alle spese. |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedenti il marchio comunitario: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «A ASTER» per prodotti delle classi 18 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 7 084 395
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «A-STARS» per prodotti delle classi 9, 12, 14, 18, 25 e 28 — marchio comunitario n. 6 181 002
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/20 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
(Causa T-522/13)
2013/C 352/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: avv. A. Wenninger-Lenz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo, SA (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 luglio 2013, caso R 1363/2012-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE» per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 — Registrazione internazionale n. W 1 016 724
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «KENZO» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 — Marchio comunitario n. 720 706
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, RMC.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/21 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Euromed, SA/UAMI
(Causa T-523/13)
2013/C 352/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Euromed, SA (Mollet del Vallès, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DC Druck-Chemie GmbH (Ammerbuch-Altingen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 giugno 2013, procedimento R 1854/2012-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EUROSIL» per prodotti della classe 1 — Domanda di marchio comunitario n. 8 558 751
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EUROSIL-85» per prodotti della classe 5 — Marchio comunitario n. 6 140 099 e il marchio denominativo «EUROSIL-85» per prodotti della classe 5 — Marchio spagnolo n. 2 785 209
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto totale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/21 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Euromed, SA/UAMI
(Causa T-524/13)
2013/C 352/40
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Euromed, SA (Mollet del Vallès, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DC Druck-Chemie GmbH (Ammerbuch-Altingen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 giugno 2013, procedimento R 1829/2012-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EUROSIL» per prodotti della classe 1 — Marchio comunitario n. 8 540 049
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EUROSIL-85» per prodotti della classe 5 — Marchio comunitario n. 6 140 099 e il marchio denominativo «EUROSIL-85» per prodotti della classe 5 — Marchio spagnolo n. 2 785 209
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto totale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/22 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2013 — Abertis Telecom y Retevisión I/Commissione
(Causa T-541/13)
2013/C 352/41
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Abertis Telecom, SA (Barcellona, Spagna); y Retevisión I, SA (Barcellona) (rappresentanti: L. Cases Pallarés, J. Buendía Sierra, Ruiz García, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan e M. Reverter Baquer, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione impugnata e, in particolare, l’articolo 1 di quest’ultima, nella parte in cui dichiara l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno; |
— |
annullare, di conseguenza, gli ordini di recupero contenuti negli articoli 3 e 4 della decisione; |
— |
chiedere alla Commissione di fornire la valutazione dei costi presentata dalla ASTRA, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente causa è identica a quella della causa T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione.
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i motivi già esposti in tale causa.
Tribunale della funzione pubblica
30.11.2013 |
IT |
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C 352/23 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 — BF/Corte dei conti
(Causa F-69/11) (1)
(Funzione pubblica - Procedura volta a coprire un posto di direttore - Relazione del comitato di preselezione - Motivazione - Insussistenza - Illegittimità della decisione di nomina - Presupposti)
2013/C 352/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BF (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti, assisti da D. Waelbroeck)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti di non nominare il ricorrente al posto di direttore della direzione delle risorse umane e di nominare un altro candidato al suddetto posto.
Dispositivo
1) |
Le decisioni del 18 novembre 2010 con cui la Corte dei conti dell’Unione europea ha nominato la sig.ra Z al posto di direttrice delle risorse umane e ha respinto la candidatura di BF a tale impiego sono annullate. |
2) |
Non vi è luogo di statuire sulla domanda della Corte dei conti dell’Unione europea di ritirare dagli atti gli allegati A 7 e A 11 del ricorso. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La Corte dei conti dell’Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a supportare le spese sostenute da BF. |
(1) GU C 282 del 24.9.2011, pag. 52.
30.11.2013 |
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C 352/23 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 settembre 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione
(Causa F-126/11) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Regime disciplinare - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo - Articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto - Articolo 22 bis dello Statuto)
2013/C 352/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Boury)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione dell’APN in quanto infligge al ricorrente una sanzione disciplinare nella forma di una nota di biasimo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. de Brito Sequeira Carvalho sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 174 del 16.6.2012, pag. 31.
30.11.2013 |
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C 352/23 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013 — BQ/Corte dei conti
(Causa F-39/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionario - Rapporto informativo - Molestie psicologiche - Risarcimento danni - Ricevibilità - Termini)
2013/C 352/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BQ (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy, B. Schäfer e I. Ní Riagáin Düro, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di rigetto, da parte della Corte dei conti, della domanda diretta al risarcimento di un comportamento illegittimo che avrebbe assertivamente causato alla parte ricorrente un danno materiale e morale.
Dispositivo
1) |
La Corte dei conti dell’Unione europea è condannata a versare a BQ la somma di EUR 2 000. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 38.
30.11.2013 |
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C 352/24 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 18 settembre 2013 — Scheidemann/Commissione
(Causa F-76/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionario - Trasferimento interistituzionale - Articoli 43 e 45 dello statuto - Promozione - Punti di merito - Parità di trattamento - Autonomia delle istituzioni)
2013/C 352/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sabine Scheidemann (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione recante trasformazione dei punti di merito attribuiti presso un’altra istituzione e l’informazione amministrativa recante pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2011.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Scheidemann sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 287 del 22.9.2012, pag. 41.
30.11.2013 |
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C 352/24 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 — Vasilev/Commissione
(Causa F-77/12) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/208/11 - Impossibilità di utilizzare nella prova preliminare la tastiera cui il candidato era abituato - Diniego di ammissione alle prove di valutazione - Parità di trattamento)
2013/C 352/46
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Vasil Vasilev (Sandanski, Bulgaria) (rappresentante: avv. R. Nedin)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e N. Nikolova, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione nell’ambito del concorso EPSO/AD/208/11.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Vasilev sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 319 del 20.10.2012, pag. 18.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/24 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013 — Luigi D'Agostino/Commissione
(Causa F-93/12) (1)
(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Articolo 3 bis del RAA - Mancato rinnovo di un contratto - Dovere di sollecitudine - Interesse del servizio - Esame completo e circostanziato all’interno di tutti i servizi delle possibilità di impiego corrispondenti alle mansioni previste dal contratto)
2013/C 352/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luigi D'Agostino (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale del ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea, del 1o dicembre 2011, di non rinnovare il contratto del sig. D’Agostino è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare il terzo delle spese sostenute dal sig. D’Agostino. |
4) |
Il sig. D’Agostino sopporta i due terzi delle proprie spese. |
(1) GU C 343 del 10.11.2012, pag. 23.
30.11.2013 |
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C 352/25 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 23 ottobre 2013 — Verstreken/Consiglio
(Causa F-98/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2008 - Esercizio di promozione 2009 - Decisione di non promuovere la ricorrente - Motivazione - Motivazione generica e stereotipata)
2013/C 352/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KathleenVerstreken (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni di non promuovere il ricorrente al grado AD12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009.
Dispositivo
1) |
La decisione del Consiglio dell’Unione europea del 7 novembre 2011 di non promuovere la sig.ra Verstreken per gli esercizi di promozione 2008 e 2009 è annullata. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla sig.ra Verstreken. |
(1) GU C 343 del 10.11.2012, pag. 24.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/25 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013 — Solberg/OEDT
(Causa F-124/12) (1)
(Funzione pubblica - Ex agente temporaneo - Mancato rinnovo di un contratto a durata determinata - Obbligo di motivazione - Portata del potere discrezionale)
2013/C 352/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ulrik Solberg (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen. S. Orlandi, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (rappresentanti: D. Storti, agente, assistito da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo al ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Solberg è respinto. |
2) |
Il sig. Solberg sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 72.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/26 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013 — Solberg/OEDT
(Causa F-148/12) (1)
(Funzione pubblica - Ex agente temporaneo - Rapporto di valutazione - Interesse ad agire - Obbligo di motivazione - Portata del margine di discrezionalità)
2013/C 352/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ulrik Solberg (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Convenuto: Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT) (rappresentanti: D. Storti, agente, assistito da Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullare la decisione che reca il rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Solberg sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze |
(1) GU C 71 del 9.3.2013, pag. 30.
30.11.2013 |
IT |
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C 352/26 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-58/13)
2013/C 352/51
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Mansullo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito per una pretesa violazione del suo diritto alla riservatezza causata dall’invio, da parte della convenuta, di una lettera, relativa alla sua situazione, ad un avvocato che non lo rappresentava.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la ripulsa, comunque formatasi, della domanda datata 9 marzo 2012, inoltrata dall'attore alla Commissione ed ivi regolarmente pervenuta; |
— |
annullare la nota datata 28 giugno 2012; |
— |
annullare la ripulsa, comunque formatasi, del reclamo datato 26 settembre 2012, formato avverso la decisione di ripulsa della domanda del 9 marzo 2012, inoltrato dal ricorrente alla Commissione ed ivi regolarmente pervenuto; |
— |
quatenus oportet, annullare la nota datata 1 febbraio 2013; |
— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 10 000,00 euro, insieme con gli interessi su quest’ultima nella misura del 10 % all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data del 9 marzo 2012 e fino all’effettiva erogazione della medesima; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
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C 352/26 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-62/13)
2013/C 352/52
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Mansullo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del recupero della somma di 500 euro e di cinque recuperi della somma di 504,67 euro prelevati sull’indennità d’invalidità del ricorrente per i mesi da luglio fino a dicembre 2012.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione, contenuta nel bollettino di pensione inerente l’attore e relativo al mese di luglio 2012, di decurtare di 500,00 euro l'indennità d’invalidità a cui il ricorrente aveva diritto per l'immediatamente predetto mese; |
— |
annullare le decisioni, contenute nei bollettini di pensione inerenti l’attore e relativi ai mesi d’agosto a dicembre 2012, di decurtare l’indennità d’invalidità a cui il ricorrente aveva diritto per i predetti mesi di 504,67; |
— |
quatenus oportet, annullare le decisioni, comunque formatesi, di rigetto dei reclami datati 15 ottobre 2012 e 15 gennaio 2013, formati avverso le predette decisioni; |
— |
annullare la nota datata 6 febbraio 2013 insieme con il suo allegato e copia di una nota datata 3 agosto 2012, asseritamente promanante dall’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali della Commissione; |
— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente le seguenti somme: (1) 500,00 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 agosto 2012 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (2) 504,67 euro, ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 settembre 2012 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (3) 504,67 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 ottobre 2012 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (4) 504,67 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 novembre 2012 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (5) 504,67 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 dicembre 2012 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (6) 504,67 ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 gennaio 2013 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
30.11.2013 |
IT |
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C 352/27 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — ZZ/Europol
(Causa F-77/13)
2013/C 352/53
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. W. Brouwer)
Convenuto: Europol
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione con cui sono stabiliti gli interessi relativi al versamento della somma conseguente a un’incapacità lavorativa totale derivante da due incidenti verificatisi in due viaggi di servizio e il versamento di un importo a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del 15 ottobre 2012, in combinato con quelle, rispettivamente, del 13 marzo 2012 e del 18 dicembre 2012; |
— |
annullare la decisione implicita, del 10 maggio 2013, recante rigetto del reclamo del 10 gennaio 2013; |
— |
condannare la convenuta al pagamento degli interessi da essa dovuti sull’importo di EUR 170 074,39 pagato al ricorrente in data 14 maggio 2013, vale a dire:
|
— |
condannare il convenuto al pagamento di:
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, compresi gli onorari del mandatario. |
30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/28 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — ZZ e a./Agenzia ferroviaria europea
(Causa F-95/13)
2013/C 352/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avvocati)
Convenuta: Agenzia ferroviaria europea (AFE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non riqualificare il contratto di lavoro dei ricorrenti da agenti temporanei a durata determinata in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la decisione di rigetto della domanda dei ricorrenti del 20 dicembre 2012, diretta alla riqualificazione del loro contratto di lavoro di agente temporaneo a durata determinata ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del RAA, in contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza dell'articolo 8 del RAA alla data della loro effettiva entrata in vigore; |
— |
condannare l’Agenzia ferroviaria europea alle spese. |