ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.349.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 349E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
29 novembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2012-2013
Sedute dal 3 al 5 luglio 2012
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 316 E del 19.10.2012.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 3 luglio 2012

2013/C 349E/01

Evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: prassi attuale e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (2011/2179(INI))

1

2013/C 349E/02

Attuazione della normativa UE sulle acque
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di un necessario approccio globale alle sfide europee in materia di acque (2011/2297(INI))

9

2013/C 349E/03

eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 su eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini (2012/2056(INI))

19

2013/C 349E/04

Attrattività degli investimenti in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'attrattività degli investimenti in Europa (2011/2288(INI))

27

2013/C 349E/05

Aspetti commerciali del partenariato orientale
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sugli aspetti commerciali del partenariato orientale (2011/2306(INI))

38

 

Mercoledì 4 luglio 2012

2013/C 349E/06

Bilancio 2013 - Mandato per il trilogo
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2013 (2012/2016(BUD)

48

2013/C 349E/07

Strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (2012/2043(INI))

62

2013/C 349E/08

Istituzione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (2012/2670(RSP))

71

2013/C 349E/09

Conclusioni del Consiglio europeo (28 e 29 giugno 2012)
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sul Consiglio europeo del giugno 2012 (2011/2923(RSP))

72

2013/C 349E/10

Accesso ai servizi bancari di base
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base (2012/2055(INI))

74

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

77

 

Giovedì 5 luglio 2012

2013/C 349E/11

Politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP))

82

2013/C 349E/12

Violenza contro le lesbiche e diritti degli LGBT in Africa
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla violenza contro le donne lesbiche e sui diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in Africa (2012/2701(RSP))

88

2013/C 349E/13

Bielorussia, in particolare il caso di Andrzej Poczobut
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla Bielorussia, segnatamente il caso di Andrzej Poczobut (2012/2702(RSP))

93

2013/C 349E/14

Scandalo degli aborti forzati in Cina
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sullo scandalo degli aborti forzati in Cina (2012/2712(RSP))

98

2013/C 349E/15

Educazione allo sviluppo e cittadinanza globale attiva
Dichiarazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 su educazione allo sviluppo e cittadinanza globale attiva

99

2013/C 349E/16

Istituzione della Giornata europea del gelato artigianale
Dichiarazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sull'istituzione della Giornata europea del gelato artigianale

100

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 3 luglio 2012

2013/C 349E/17

Firma elettronica di emendamenti (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)
Decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 concernente un progetto pilota che consenta la firma elettronica di emendamenti depositati in commissione (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

101

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 3 luglio 2012

2013/C 349E/18

Assicurazione e riassicurazione (solvibilità II) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))

102

P7_TC1-COD(2012)0110Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive

103

2013/C 349E/19

Associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/822/CE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

103

2013/C 349E/20

Spazio ferroviario europeo unico ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

104

P7_TC2-COD(2010)0253Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)

105

2013/C 349E/21

Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

105

P7_TC1-COD(2011)0196Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

106

2013/C 349E/22

Controllo, da parte delle autorità doganali, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

148

P7_TC1-COD(2011)0137Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

148

 

Mercoledì 4 luglio 2012

2013/C 349E/23

Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

180

P7_TC1-COD(2010)0267Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

181

2013/C 349E/24

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))

215

P7_TC1-COD(2010)0266Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

216

2013/C 349E/25

Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

231

P7_TC1-COD(2010)0385Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

232

ALLEGATO I

425

ALLEGATO II

448

ALLEGATO III

449

ALLEGATO IV

455

ALLEGATO V

457

ALLEGATO VI

460

ALLEGATO VII

461

ALLEGATO VIII

463

ALLEGATO IX

464

ALLEGATO X

465

ALLEGATO XI

466

ALLEGATO XII

466

Appendice dell’allegato XII (di cui alla parte II)

481

ALLEGATO XIII

484

ALLEGATO XIV

488

ALLEGATO XV

489

ALLEGATO XVI

490

ALLEGATO XVII

490

ALLEGATO XVIII

503

ALLEGATO XIX

504

ALLEGATO XX

504

2013/C 349E/26

Finanziamento della politica agricola comune ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

519

P7_TC1-COD(2010)0365Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio

520

2013/C 349E/27

Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

533

P7_TC1-COD(2010)0364Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

533

2013/C 349E/28

Sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

545

P7_TC1-COD(2010)0366Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

546

2013/C 349E/29

Accordo tra l'UE e la Russia sulla preservazione degli impegni assunti negli scambi di servizi ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Russia (16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE))

550

2013/C 349E/30

Accordo tra l'UE e la Russia sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa (16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE))

550

2013/C 349E/31

Accordo tra l'UE e la Russia sull'introduzione o l'aumento dei diritti all'esportazione sulle materie prime ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime (16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

551

2013/C 349E/32

Accordo commerciale anticontraffazione tra l'UE e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

552

2013/C 349E/33

Pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD))

553

P7_TC1-COD(2011)0286Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

554

 

Giovedì 5 luglio 2012

2013/C 349E/34

Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'allegato I al medesimo (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

555

P7_TC1-COD(2011)0901APosizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I

556

2013/C 349E/35

Giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

556

P7_TC1-COD(2011)0902Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

557

2013/C 349E/36

Contributo finanziario nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

557

P7_TC1-COD(2011)0301Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

558

2013/C 349E/37

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2011
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

558

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2012-2013 Sedute dal 3 al 5 luglio 2012 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 316 E del 19.10.2012. TESTI APPROVATI

Martedì 3 luglio 2012

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/1


Martedì 3 luglio 2012
Evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: prassi attuale e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo

P7_TA(2012)0269

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (2011/2179(INI))

2013/C 349 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il programma operativo MED 2007-2013 adottato dalla Commissione nel dicembre 2007,

visto il programma ENPI di cooperazione transfrontaliera "Bacino marittimo del Mediterraneo" 2007-2013, adottato dalla Commissione il 14 agosto 2008,

visto il piano strategico di Arco Latino 2010-2015 "Un Mediterraneo strutturato e innovatore",

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione (1),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate (2),

vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, dal titolo "Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione" (COM(2010)0642),

visti la comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, sulla strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana (COM(2010)0715) e il piano d'azione indicativo che accompagna la strategia (SEC(2009)0712),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'Unione per la regione del Danubio (3),

vista la relazione dell'ARLEM, del 29 gennaio 2011, sulla dimensione territoriale dell'Unione per il Mediterraneo – raccomandazioni per il futuro,

vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale (4),

vista la relazione, del 22 giugno 2011, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sull'applicazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2011)0381),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale – il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (5),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 che approvano la strategia europea per la regione del Danubio e invitano gli Stati membri a proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle eventuali future strategie macroregionali, in particolare per la regione adriatica e ionica,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611),

visto il parere d'iniziativa "Cooperazione territoriale nel bacino del Mediterraneo attraverso la macroregione adriatico-ionica" approvato all'unanimità dall'assemblea del Comitato delle regioni l'11 ottobre 2011,

vista la dichiarazione finale della presidenza del forum interistituzionale di Catania del 10 dicembre 2011 sul tema "Vecchi e nuovi attori nel Mediterraneo che cambia: il ruolo dei popoli, delle regioni e dei soggetti locali, dei governi e delle istituzioni sovranazionali, in una strategia integrata di sviluppo condiviso",

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (6),

vista la sua dichiarazione del 19 gennaio 2012 sull'istituzione del patto delle isole in quanto iniziativa ufficiale europea (7), in applicazione dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2012)0128),

vista la dichiarazione di Belgrado, approvata alla 14a riunione del Consiglio ministeriale dell'Iniziativa adriatico-ionica il 30 aprile 2012,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico" (COM(2011)0782),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0219/2012),

A.

considerando che la strategia macroregionale per il Mar Baltico è stata approvata nel 2009 e che la Commissione (relazione del 22 giugno 2011 – COM(2011)0381) ha sottolineato "l'interesse di (questo) nuovo modo di cooperazione";

B.

considerando che il 13 aprile 2011 (8) il Consiglio ha invitato la Commissione "a svolgere un ruolo guida nel coordinamento strategico" della strategia macroregionale per il Danubio;

C.

considerando che la strategia macroregionale è destinata ad aprire un campo nuovo per la politica di coesione in Europa, avendo per obiettivo uno sviluppo su base territoriale;

D.

considerando che la linea di bilancio "assistenza tecnica a favore del Mar Baltico", votata su iniziativa del Parlamento europeo durante l'adozione del bilancio 2011 dell'Unione, ha dato prova dell'interesse di tali finanziamenti per lo sviluppo efficace di una strategia macroregionale;

E.

considerando la proposta della Commissione di rafforzare la componente transnazionale della politica di cooperazione territoriale per sostenere nuove politiche macroregionali COM(2010)0642;

F.

considerando che diversi progetti di macroregioni sono in una fase avanzata e che la Commissione, nel suo ruolo di coordinamento, deve contribuire ad attuare una governance sostenibile e a definire criteri comuni e indicatori misurabili per permettere di valutarne la pertinenza;

G.

considerando che il Mediterraneo ha svolto un importante ruolo geopolitico nella storia europea;

H.

considerando che la cosiddetta "Primavera araba" ha evidenziato il potenziale strategico dei legami geografici, politici ed economici tra le due sponde del Mediterraneo;

I.

osservando il successo della cooperazione nel quadro del Processo di Barcellona e dell'Unione per il Mediterraneo nonché le iniziative di cooperazione multilaterale e bilaterale adottate nell'ambito di alcuni strumenti e programmi dell'Unione europea, quali il MED o l'ENPI nel contesto della politica di vicinato dell'Unione europea;

J.

osservando l'attuale evoluzione dell'Unione per il Mediterraneo e dato che il suo potenziale quale catalizzatore nella regione è destinato a crescere;

K.

considerando che un approccio macroregionale consentirebbe di definire un progetto d'insieme in questo spazio vitale per il futuro dell'Unione, per uscire dalla crisi attuale e dare risposta alle attese di tutti i paesi vicini, in particolare quelli del Mediterraneo meridionale;

L.

considerando che lo spazio mediterraneo è un insieme coerente, che forma un unico bacino culturale e ambientale in cui si condividono diverse caratteristiche e priorità comuni in ragione del "clima mediterraneo": stesse produzioni agricole, stessa abbondanza di energie rinnovabili, in particolare di energia solare, identica importanza del turismo, stesso rischio di catastrofi naturali (incendi, inondazioni, terremoti, carenza di risorse idriche) e stessi rischi di fronte ai comportamenti umani, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento marittimo;

M.

considerando che il Mediterraneo è una zona estremamente vasta che si estende da est a ovest lungo quasi 4 000 km, caratterizzata da numerosi spazi insulari e territori aventi frontiere marittime e terrestri con l'Africa settentrionale, e che è necessario promuovervi una vasta rete di rotte marittime che consentano di sviluppare gli scambi riducendone al contempo l'impatto in termini di emissioni di CO2;

N.

considerando che, nonostante l'articolo 174 del TFUE, le istituzioni europee non hanno ancora adottato una strategia permanente che tenga in considerazione le esigenze specifiche delle isole, e considerando che la piena accessibilità delle regioni insulari mediterranee e una loro migliore integrazione nel mercato unico europeo potrebbero essere garantite più efficacemente mediante l'assegnazione di risorse adeguate e l'adozione di un approccio integrato alla questione dell'insularità, riconoscendo lo svantaggio strutturale cui devono far fronte le popolazioni isolane nei settori dei trasporti e dell'energia;

O.

considerando l'avanzamento della proposta concernente una strategia macroregionale adriatico-ionica, che s'inserisce in una lunga tradizione di cooperazione e di solidarietà in un territorio contiguo intorno ai Mari Adriatico e Ionio e che ha il sostegno degli otto Stati partecipanti all'Iniziativa adriatico-ionica (IAI), come più volte manifestato nelle dichiarazioni degli otto ministri degli affari esteri aderenti all'Iniziativa ad Ancona (2010), a Bruxelles (2011) e a Belgrado (2012);

P.

considerando le consultazioni condotte nel quadro dell'elaborazione della presente relazione con numerose regioni interessate, con l'Unione per il Mediterraneo e con diversi organismi impegnati nella politica di cooperazione territoriale dell'Unione europea;

Sulle strategie macroregionali in generale

1.

approva l'approccio macroregionale alle politiche di cooperazione territoriale tra aree appartenenti a uno stesso territorio: spazio marittimo, massiccio montuoso, bacino fluviale; ritiene che le strategie macroregionali abbiano aperto un nuovo capitolo nella cooperazione territoriale europea applicando un approccio dal basso verso l'alto ed estendendo la cooperazione a un numero sempre crescente di settori grazie a un uso migliore delle risorse disponibili; raccomanda che le strategie macroregionali, visto il loro evidente valore aggiunto a livello europeo, ricevano maggiore attenzione nel quadro della cooperazione territoriale europea che sarà rafforzata a partire dal 2013;

2.

ritiene che questo tipo di cooperazione territoriale sia utile, in particolare laddove le frontiere hanno frammentato tali spazi nel corso della storia, e possa favorire l'integrazione dei nuovi Stati membri e delle loro regioni;

3.

ritiene che grazie alla veduta d'insieme offerta da una strategia macroregionale i progetti di cooperazione territoriale e lo strumento del GECT avrebbero un maggiore valore aggiunto e che in questo modo si rafforzerebbero le sinergie con le grandi strategie dell'UE come le reti transeuropee di trasporto o la politica marittima integrata; è del parere che tale approccio contribuirebbe altresì a facilitare il coinvolgimento di altri strumenti della politica europea, come quelli proposti dalla BEI; ritiene che tali approcci avrebbero come risultato un migliore coordinamento delle politiche europee a livello transnazionale e interregionale;

4.

raccomanda di fondare le strategie macroregionali su una governance multilivello, garantendo la partecipazione delle autorità locali e regionali e del maggior numero possibile di partner e di soggetti interessati – come rappresentanti della società civile, delle università e dei centri di ricerca – tanto all'elaborazione quanto all'attuazione delle strategie macroregionali, al fine di rafforzarne la titolarità ai livelli locale e regionale;

5.

sottolinea che le macroregioni rappresentano un ambito favorevole alla partecipazione dei soggetti politici locali e degli attori non governativi, poiché tali regioni incoraggiano lo sviluppo di sistemi di coordinamento efficaci che facilitano gli approcci dal basso verso l'alto, al fine di garantire la significativa partecipazione della società civile al processo decisionale politico e la creazione di sinergie tra le iniziative esistenti al fine di ottimizzare le risorse e riunire gli attori coinvolti;

6.

ritiene che la strategia macroregionale possa indirizzare le politiche di vicinato e/o di preadesione dell'Unione verso una maggiore efficacia;

Sulle strategie macroregionali in corso

7.

plaude al fatto che la strategia macroregionale per il Mar Baltico abbia mostrato la sua capacità di generare un valore aggiunto europeo importante: convalidata dal Consiglio, sostenuta dalla Commissione, condivisa da tutti i soggetti nazionali, regionali e locali interessati, essa ha definito un programma d'azione con priorità chiaramente definite;

8.

chiede che questa strategia formi oggetto di una valutazione completa sulla base di criteri oggettivi e di indicatori misurabili per ciascuno dei settori prioritari;

9.

ritiene necessario, per garantire il pieno successo di questa strategia, sostenerne nel tempo la struttura di governance, estendendola alle autorità locali e regionali mediante il suo inserimento nell'ambito del prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

10.

chiede alla Commissione e al Consiglio di sostenere apertamente l'approccio intrapreso per il bacino del Danubio, che deve anch'esso costituire oggetto di una valutazione e di un monitoraggio periodici;

Sulle strategie macroregionali future

11.

suggerisce alla Commissione di coordinare un processo di riflessione e di concertazione per le strategie macroregionali future; ritiene che si tratti di individuare le zone prioritarie tenuto conto della mancanza di cooperazione o dell'esigenza di rafforzare la cooperazione esistente tra aree europee appartenenti a Stati membri diversi ma partecipi di uno stesso territorio; reputa che tale concertazione debba concludersi con l'elaborazione di una "mappa previsionale delle macroregioni europee", frutto di un'ampia concertazione con le regioni e gli Stati membri interessati, che non avrà carattere vincolante e potrà evolvere in funzione delle dinamiche locali;

12.

è del parere che le strategie macroregionali necessitino di un migliore allineamento dei finanziamenti, di un uso più efficiente delle risorse esistenti e di un coordinamento degli strumenti; ritiene che – sebbene tali strategie non abbiano bisogno né di nuovi finanziamenti, né di nuovi strumenti istituzionali, né di una nuova regolamentazione – tuttavia l'accompagnamento delle medesime giustifichi un sostegno con fondi europei sotto forma di stanziamenti per l'assistenza tecnica e di stanziamenti per la fase preliminare di valutazione e raccolta dati e per l'eventuale start-up, e ritiene altresì che la strategia macroregionale debba favorire i progetti strutturali tenendo conto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

13.

invita la Commissione e il Consiglio a tenere conto delle strategie macroregionali dell'UE all'atto della decisione su talune dotazioni di bilancio, quali i fondi strutturali e di coesione, la ricerca e lo sviluppo e, in particolare, la cooperazione regionale;

14.

chiede l'introduzione di un percorso obbligatorio per i programmi operativi mirato alle rispettive priorità delle strategie macroregionali al fine di garantire il miglior coordinamento possibile degli obiettivi e dei mezzi;

Prospettive nel Mediterraneo

15.

sostiene l'attuazione di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo al fine di offrire un piano d'azione volto ad affrontare le sfide comuni e le problematiche cui sono confrontati i paesi e le regioni mediterranee e al fine di strutturare questo spazio essenziale per lo sviluppo e l'integrazione dell'Europa, e chiede al Consiglio e alla Commissione di agire rapidamente in tal senso;

16.

ritiene che una strategia macroregionale mediterranea che associ l'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le organizzazioni regionali, le istituzioni finanziarie e le ONG della sponda europea del bacino del Mediterraneo e dell'Unione per il Mediterraneo, e che sia aperta ai paesi vicini e/o ai paesi in fase di preadesione, sia in grado di innalzare notevolmente il livello politico e operativo della cooperazione territoriale in questa zona; sottolinea l'importanza di basarsi sull'esperienza, sulle risorse esistenti e sui risultati raggiunti dalle organizzazioni regionali esistenti;

17.

sottolinea che una macroregione del Mediterraneo potrebbe garantire che i vari programmi dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i finanziamenti esistenti siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare un reale valore aggiunto ai progetti concreti dell'Unione per il Mediterraneo e associare i paesi terzi e le regioni interessati fin dalla fase di definizione della strategia, utilizzando a tale scopo lo strumento finanziario di vicinato e di partenariato, sempre nell'assoluto rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, "e promuovendo, ove necessario, il principio del "di più per chi si impegna di più";

18.

insiste sull'importanza del bacino del Mediterraneo come spazio di cooperazione decentrato – che va oltre i rigidi confini geografici – per rafforzare il processo decisionale transregionale e la condivisione di buone pratiche, non da ultimo per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, l'ecologia, lo sviluppo economico, l'ecoturismo nonché i partenariati in materia di cultura, ricerca, istruzione, gioventù e sport; sottolinea l'importanza specifica dell'istruzione quale catalizzatore per una transizione democratica;

19.

ritiene che la macroregione mediterranea debba svilupparsi in conformità delle norme internazionali sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

20.

esorta il Consiglio a dare seguito alle sue conclusioni del 24 giugno 2011 e a tenere conto delle volontà espresse in ordine alla strategia macroregionale adriatico-ionica dai territori interessati a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei legami storici, delle tradizioni e delle iniziative intraprese, adottando tale strategia nei prossimi mesi, in modo da realizzare un primo passo verso l'attuazione di una strategia macroregionale mediterranea;

21.

sottolinea che la strategia macroregionale adriatico-ionica costituisce un fattore significativo di riconciliazione tra i territori dei Balcani occidentali e può contribuire all'integrazione di questi paesi nell'Unione europea;

22.

auspica che anche nel Mediterraneo occidentale e nel Mediterraneo orientale emergano strategie macroregionali che integrino una componente marittima sostanziale e tengano conto delle specificità dei numerosi territori costieri e insulari mediterranei e delle loro esigenze di sviluppo; ritiene che queste strategie future debbano dedicare maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità e al turismo sostenibile;

23.

invita la Commissione ad applicare pienamente l'articolo 174 del TFUE mediante un piano strategico, al fine di superare gli svantaggi strutturali dei territori insulari e di garantire le condizioni necessarie per la crescita economica e per un'effettiva coesione sociale e territoriale; rileva che occorre prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la piena accessibilità e continuità territoriale di questi territori con il continente europeo, attraverso finanziamenti adeguati; esorta inoltre la Commissione ad adottare misure – come l'aumento della soglia degli aiuti "de minimis" a favore delle isole, in particolare nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e della pesca – che contribuiscano a porre i territori insulari su un piano di parità competitiva con i territori continentali, in modo da ridurre il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e da garantirne l'effettiva integrazione nel mercato unico;

24.

auspica che la Commissione assuma una posizione favorevole nei confronti della dimensione insulare della strategia macroregionale mediterranea, in particolare nel valutare gli aiuti di Stato che rappresentano una legittima compensazione per gli svantaggi legati all'insularità e nell'adeguare la politica di coesione e le politiche di ricerca e innovazione alle esigenze specifiche delle regioni insulari, al fine di rafforzarne l'integrazione nell'Europa continentale;

25.

sottolinea l'importanza delle industrie culturali e creative quali colonne portanti dello sviluppo e della creazione di posti di lavoro nelle regioni insulari;

26.

esorta la Commissione a individuare gli strumenti necessari che permettano la valutazione e l'eventuale lancio di nuove iniziative macroregionali nel Mediterraneo occidentale e orientale, come ad esempio progetti pilota;

27.

sottolinea che le principali aree di intervento per la macroregione del Mediterraneo dovrebbero essere mirate agli opportuni livelli subregionali per la cooperazione su progetti specifici e comprendere le reti energetiche, la cooperazione scientifica e l'innovazione, le reti per la cultura, l'istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, la tutela ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla pesca illegale attraverso la creazione di una rete integrata di sistemi di informazione e sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento della buona governance e una pubblica amministrazione efficiente, in modo da favorire la creazione di posti di lavoro;

28.

ritiene che il coordinamento di queste tre strategie macroregionali – Mediterraneo occidentale, Iniziativa adriatico-ionica e Mediterraneo orientale – consentirà di condurre una politica d'insieme per tutto il bacino del Mediterraneo, in sinergia con le priorità definite dalle organizzazioni regionali e internazionali, in particolare quelle definite dall'Unione per il Mediterraneo, e di applicare le migliori pratiche in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per una crescita economica intelligente e sostenibile;

29.

ritiene importante, in particolare dopo gli eventi della Primavera araba, che la nuova macroregione contribuisca alla definizione di una nuova strategia con i paesi terzi per la corretta gestione dei flussi d'immigrazione, col debito riguardo per i benefici reciproci derivanti da una maggiore mobilità, sulla base della lotta alla povertà e della promozione dell'occupazione e del commercio equo, contribuendo inoltre così alla stabilità nella macroregione;

30.

ritiene – dato che i territori mediterranei dell'UE condividono frontiere marittime e terrestri con l'Africa settentrionale – che una strategia macroregionale promuoverebbe la dimensione meridionale della politica europea di vicinato, assumendo una dimensione territoriale concreta che garantirebbe una migliore gestione dei flussi migratori e avrebbe effetti positivi sul rendimento delle economie dei paesi interessati;

31.

ritiene che una strategia macroregionale nel Mediterraneo debba coordinare i finanziamenti europei esistenti, in particolare quelli relativi alla politica di vicinato, alla politica di coesione e alla cooperazione territoriale, per dare attuazione a progetti mirati a rispondere a sfide comuni, quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale euro-mediterraneo; ricorda l'importanza di una politica di vicinato per il Sud coordinata ed equilibrata e dell'ammissibilità dei progetti culturali finanziati dal FESR per affrontare tali sfide;

32.

sottolinea l'importanza delle industrie del settore culturale e creativo e ritiene che tale settore dell'economia svolgerà un ruolo sempre più importante ai fini della crescita economica e dell'occupazione nella regione; chiede che sia rivolta particolare attenzione all'attuazione di programmi di scambi culturali e accademici, nonché al rafforzamento delle relazioni culturali e di solidi legami a livello di turismo;

33.

ritiene che il turismo culturale possa produrre effetti di rilievo sulla regione mediterranea, sia da un punto di vista economico sia come fattore di conoscenza reciproca e di comprensione interculturale;

34.

sottolinea che la macroregione mediterranea agevolerebbe il dialogo interculturale e l'arricchimento del patrimonio culturale comune dell'Unione europea, mobiliterebbe la società civile e incoraggerebbe pertanto la partecipazione delle ONG e delle popolazioni del Mediterraneo ai programmi dell'UE in materia di cultura e istruzione;

35.

ricorda il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione ai fini della democrazia e dello sviluppo economico e sociale, nonché l'importanza della formazione professionale per contrastare la disoccupazione giovanile;

36.

sottolinea l'importanza di rafforzare – nel quadro della macroregione mediterranea e tenendo conto delle motivazioni dei giovani in particolare nei paesi del Sud – la cooperazione nel settore della gioventù promuovendo programmi europei e creando sinergie con l'attività dell'Ufficio mediterraneo della gioventù;

37.

sottolinea l'importanza di concentrarsi soprattutto sui giovani, poiché costituiranno la base di una nuova generazione e saranno coloro che eserciteranno la maggiore influenza sul modo di affrontare il futuro dei rispettivi paesi;

38.

raccomanda, al fine di promuovere programmi di scambio, ricerca dinamica, innovazione e apprendimento permanente, la creazione di reti con istituti di istruzione superiore e di ricerca presenti nella futura macroregione mediterranea e lo sviluppo di infrastrutture scolastiche in tale regione, così come la rimozione degli ostacoli alla circolazione degli studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti, dei formatori, dei ricercatori e del personale amministrativo; sottolinea la necessità di promuovere la qualità dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito di tali reti finanziando e sostenendo adeguatamente i programmi Tempus e Erasmus Mundus, soprattutto in considerazione del basso numero di beneficiari del programma Erasmus Mundus nella regione mediterranea;

39.

osserva che la mobilità degli artisti e delle opere artistiche nello spazio euro-mediterraneo è intralciata da numerosi ostacoli, che variano a seconda del paese e della regione e che sono connessi non solo alle difficoltà di ottenere visti ma anche alla mancanza di status degli artisti e alle condizioni che incontrano in quanto creatori di opere d'arte, in particolare nei paesi del Sud; ritiene che una macroregione mediterranea servirebbe a promuovere un riconoscimento reciproco dello status degli artisti, offrirebbe opportunità per riflettere sulla mobilità e ottimizzerebbe l'uso dei programmi di formazione, delle reti e della libera circolazione degli attori culturali, degli artisti e delle opere;

40.

sollecita, per il prossimo periodo di programmazione, l'attuazione di un programma "Erasmus euro-mediterraneo" destinato a favorire la mobilità transnazionale degli studenti delle due sponde del Mediterraneo, nonché di un programma "Leonardo da Vinci euro-mediterraneo" per i giovani che, nel quadro di una strategia macroregionale, desiderano acquisire una formazione professionale all'estero;

41.

sottolinea la necessità di adottare misure volte a contrastare la crescente "fuga dei cervelli" da questa regione;

42.

esorta a trarre profitto dalla diversità storica, culturale e linguistica dello spazio mediterraneo, la quale costituisce un fattore d'innovazione e conferisce slancio all'industria culturale e all'industria creativa nonché al settore turistico; chiede di incoraggiare e sostenere la cooperazione tra musei e istituti culturali;

43.

ricorda che nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo si registra un particolare interesse per il cinema e le produzioni audiovisive europee, e che ciò continua a esercitare un'influenza importante sul dialogo tra le culture presenti nell'area, nel quadro dell'attuale fase di evoluzione democratica di tali società;

44.

suggerisce di adoperarsi per intensificare la cooperazione e gli scambi con i paesi terzi, onde migliorare la posizione della produzione europea sul mercato mondiale e in particolare nell'area del Mediterraneo, promuovendo così lo scambio culturale ma anche l'avvio di nuove iniziative volte a incoraggiare il dialogo euro-mediterraneo e il progresso democratico nell'intera regione, soprattutto alla luce degli impegni assunti durante la Conferenza euro-mediterranea sul cinema;

45.

invita gli Stati membri interessati a incoraggiare la volontà di cooperazione che è emersa durante l'elaborazione della presente relazione ed esorta la futura presidenza cipriota dell'Unione a promuovere tale progetto, di modo che la Commissione e il Consiglio possano adottare urgentemente un piano d'azione per la macroregione del Mediterraneo; sottolinea inoltre l'importanza della cooperazione intergovernativa e interregionale ai fini dell'elaborazione della strategia macroregionale;

*

* *

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 1.

(2)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 55.

(3)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 30.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0154.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0285.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0576.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2012)0016.

(8)  Doc. 8743/1/2011 REV 1.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/9


Martedì 3 luglio 2012
Attuazione della normativa UE sulle acque

P7_TA(2012)0273

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di un necessario approccio globale alle sfide europee in materia di acque (2011/2297(INI))

2013/C 349 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1) (la "DQA"),

vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (2) (la "direttiva acque sotterranee"),

vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ("la direttiva sugli standard di qualità ambientale"),

vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (4),

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (5) ("la direttiva nitrati"),

vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (6) ("la direttiva alluvioni"),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7),

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (8) ("il regolamento REACH"),

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (9),

viste la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (10) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (11),

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (12),

visto il futuro "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"(COM(2011)0244),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),

visto il futuro partenariato europeo per l'innovazione in materia di risorse idriche,

vista la comunicazione della Commissione, del 18 luglio 2007, dal titolo "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea" (COM(2007)0414),

viste la sua risoluzione del 15 marzo 2012 (13) sul sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 e la piattaforma di soluzioni e impegni adottata in tale occasione,

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea (14),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sul Libro bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" (15),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le petizioni (A7-0192/2012),

A.

considerando che la DQA istituisce un quadro atto a tutelare le acque pulite e ripristinarne la qualità nell'UE e a garantirne l'utilizzo sostenibile a lungo termine, e che essa mira al raggiungimento di "un buono stato ecologico e chimico" entro il 2015, ma che il riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici approntati dagli Stati membri come previsto dalla direttiva indica che un numero elevato di corpi idrici dell'UE non raggiungerà lo "stato buono" entro il 2015, a causa di problematiche sia di vecchia data sia emergenti;

B.

considerando che la biodiversità delle acque dolci in Europa è in crisi e che, secondo i criteri della lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), il 37 % delle specie di pesci d'acqua dolce e il 40 % dei molluschi d'acqua dolce europei sono considerati specie a rischio;

C.

considerando che l'acqua è un elemento particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, che potrebbe portare a una riduzione della quantità e della qualità dell'acqua disponibile, in particolare dell'acqua potabile, nonché a un aumento della frequenza e dell'intensità delle inondazioni e degli episodi di siccità;

D.

considerando che l'acqua è un bene pubblico inalienabile essenziale per la vita e che una corretta gestione delle acque svolge un ruolo fondamentale nella conservazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici del pianeta, nonché in tutti gli aspetti dell'uso delle risorse e della produzione economica, e che il futuro dell'industria europea dipende dalla capacità di trovare una risposta efficace alle attuali sfide in materia di acque e di gestire in modo responsabile ed efficiente le risorse idriche esistenti, che hanno un impatto diretto sulla salute umana, la produzione di energia, l'agricoltura e la sicurezza alimentare;

E.

considerando che l'Europa estrae circa il 13 % della quantità complessiva di acque di cui dispone, il che è indice di stress idrico, e che, in molti posti in Europa, l'estrazione di acqua supera i livelli di sostenibilità minacciando la fauna selvatica, l'approvvigionamento sicuro della società e i diversi usi economici; che in alcune regioni dell'Europa meridionale l'indice di sfruttamento idrico supera il 40 %, con un conseguente grado di stress idrico elevato;

F.

considerando che i climi semi-aridi di vaste aree dell'Europa meridionale si caratterizzano anche per una distribuzione delle risorse idriche molto disomogenea, nei diversi mesi e di anno in anno, e che tale distribuzione irregolare tende ad accentuarsi a causa delle alterazioni climatiche;

G.

considerando che la strategia Europa 2020 prevede un miglioramento dell'utilizzo delle risorse e che attualmente l'utilizzo dell'acqua è caratterizzato da tendenze spesso insostenibili, conseguenza di pratiche inefficienti che provocano sprechi di acqua, e considerando che i sistemi delle infrastrutture idriche sono spesso antiquati, sia nelle regioni più sviluppate sia in quelle meno sviluppate, e che le informazioni circa i rendimenti effettivi e le perdite sono carenti;

H.

considerando che la transizione verso un'economia verde può essere realizzata soltanto tenendo conto delle sfide legate all'acqua;

I.

considerando che le acque reflue depurate in modo inadeguato continuano a inquinare i mari che bagnano le coste dell'UE e che è quindi assolutamente necessario accelerare l'introduzione di infrastrutture per la depurazione delle acque reflue negli Stati membri;

Attuazione della normativa dell'UE in materia di acque: successi e lacune

1.

riconosce che la DQA costituisce una base legislativa solida e ambiziosa per la gestione integrata a lungo termine delle acque nell'UE; si compiace del miglioramento verificatosi negli ultimi anni nella qualità delle acque europee e nel trattamento delle acque reflue; sottolinea tuttavia che i tempi di attuazione sono stati lenti e disuguali nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni e che l'attuazione della DQA dovrà essere significativamente migliorata per raggiungere lo "stato buono"di tutte le acque europee entro il 2015;

2.

riconosce che l'acqua è una risorsa comune dell'umanità e un bene pubblico e che l'accesso all'acqua dovrebbe costituire un diritto fondamentale e universale; sottolinea che un uso sostenibile dell'acqua rappresenta una necessità per l'ambiente e per la salute che riveste un ruolo essenziale nel ciclo di regolazione del clima; ribadisce la necessità di adattare le norme del mercato interno alle caratteristiche distintive del settore idrico e invita gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a gestire l'acqua e le risorse idriche conformemente all'articolo 9 della DQA;

3.

constata che, nonostante i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, permangono ancora lacune sul grado di conformità delle reti fognarie e/o del trattamento delle acque;

4.

sottolinea che, mentre è opportuno concentrarsi prevalentemente sull'attuazione della normativa attuale nel settore idrico, esistono lacune specifiche da colmare sia adattando la legislazione in vigore alle priorità delle risorse idriche sia mediante nuovi provvedimenti legislativi per far fronte all'impatto di specifici settori o attività, e che occorre tenere conto dell'importanza della collaborazione tra i diversi operatori economici e altre parti interessate per una gestione sostenibile delle acque;

5.

ribadisce la propria posizione secondo cui la Commissione deve presentare una proposta legislativa, simile alla direttiva sulle alluvioni, che favorisca l'adozione di una politica europea in materia di carenza idrica, siccità e adattamento ai cambiamenti climatici;

6.

prende atto del futuro "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione come risposta politica dell'UE alle sfide attuali e future in materia di acque, con l'obiettivo di garantire una quantità sufficiente di acqua di buona qualità per un uso sostenibile ed equo di qui al 2050 senza ledere i diritti sovrani degli Stati membri sulle risorse idriche;

7.

ricorda che gli Stati membri, conformemente a quanto stabilito dalla DQA, devono raggiungere un buono stato delle acque entro il 2015; esorta la Commissione ad agire con fermezza per porre fine alle violazioni della legislazione dell'UE in materia di acque da parte degli Stati membri; chiede contestualmente ulteriore assistenza, ad esempio attraverso l'elaborazione e la messa a disposizione di linee guida esaurienti e strumenti efficaci per favorire lo sviluppo delle capacità, in particolare per le autorità regionali e le agenzie dei bacini idrici, per garantire pari condizioni e assistere gli Stati membri a conformarsi meglio alla politica dell'UE in materia di acque nelle future fasi della sua attuazione, in modo da onorare gli impegni assunti in materia; segnala che, in varie occasioni, le petizioni hanno svelato problemi connessi al recepimento e alla corretta attuazione della normativa UE sulle acque; invita la Commissione europea a svolgere con maggiore incisività le proprie inchieste, in particolare quando esamina le petizioni;

Efficienza idrica e gestione delle risorse

8.

sottolinea l'importanza dell'efficienza idrica; esorta a un uso più efficiente delle risorse idriche specialmente in settori come quello energetico e quello agricolo, che sono i maggiori utenti idrici;

9.

evidenzia il nesso tra produzione di energia, efficienza energetica e sicurezza delle risorse idriche; sottolinea che sono necessari strategie e piani aggiuntivi a livello europeo, intesi per esempio a sfruttare le acque come serbatoio di energia, per garantire che la crescente richiesta di energia non metta in pericolo la sicurezza idrica e che venga sfruttata la possibilità di ridurre l'uso di energia attraverso l'efficienza idrica; sottolinea che si deve tenere conto dell'uso delle risorse idriche in sede di valutazione della sostenibilità delle fonti energetiche sia tradizionali sia a basse emissioni di carbonio, in special modo le bioenergie e l'energia idroelettrica, e ricorda in particolare, a tale proposito, i rischi presentati dalle tecniche non convenzionali per l'estrazione del gas naturale;

10.

sottolinea che è possibile migliorare l'efficienza e la sostenibilità dell'uso dell'acqua nel settore agricolo grazie all'introduzione di tecnologie e pratiche innovative e al miglioramento dell'informazione e della sensibilizzazione di agricoltori e utenti finali; sottolinea, a tale proposito, che la cooperazione tra i gestori dei terreni e altre parti interessate è particolarmente idonea al conseguimento di risultati positivi nell'ambito della protezione delle acque; sottolinea inoltre che, in considerazione delle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla sicurezza alimentare, è opportuno mobilitare risorse idriche sufficienti per l'agricoltura, ad esempio sviluppando lo stoccaggio dell'acqua; rileva che il settore agricolo assorbe la quota maggiore delle risorse idriche e sottolinea l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse idriche nell'ambito dell'attuale riforma della PAC;

11.

ritiene che il crescente fabbisogno idrico richieda investimenti urgenti nel settore dell'irrigazione e invita la Commissione a favorire l'adozione di soluzioni che consentano di far fronte alla scarsità idrica, quali la ricarica artificiale delle falde acquifere, il recupero delle acque e lo sviluppo di tecniche irrigue alternative; sottolinea altresì l'importanza del trasferimento di conoscenze e tecnologie relative a queste tecniche nonché alla conservazione delle risorse idriche, alla raccolta dell'acqua, alla gestione delle acque sotterranee e al trattamento di quelle reflue;

12.

sottolinea che il ravvenamento delle acque sotterranee situate sotto i terreni agricoli e silvicoli è molto elevato e che, già ora, all'agricoltura e alla silvicoltura spetta una responsabilità particolare nel mantenere pulite acque sotterranee di alta qualità; riconosce gli sforzi finora profusi dagli agricoltori per migliorare la qualità delle acque sotterranee;

13.

sottolinea che una politica di igienizzazione dell'acqua e di gestione delle acque reflue rispettosa dell'ambiente e vantaggiosa dal punto di vista economico deve affrontare l'inquinamento alla fonte, intervenendo prima che gli agenti inquinanti vengano trattati nell'ambito di dispendiosi trattamenti di fine ciclo, soprattutto per quanto riguarda l'acqua che scorre attraverso terreni contaminati; incoraggia l'utilizzo delle acque reflue e dei sottoprodotti dei trattamenti di fine ciclo, sulla base di requisiti di qualità rigorosi, quale nuova risorsa; rileva che le acque reflue costituiscono una fonte di energia tramite il recupero del calore o la valorizzazione energetica delle sostanze organiche ivi trasportate, e che occorre sfruttare questa opportunità;

14.

chiede che, ove opportuno, la normativa dell'UE in materia di acque venga aggiornata al fine di tenere debitamente conto dei progressi tecnologici in materia di riutilizzo e riciclaggio dell'acqua, per consentire un riutilizzo non dispendioso ed efficiente dal punto di vista energetico delle acque reflue trattate per l'irrigazione e l'industria, così come il riutilizzo delle acque grigie nelle abitazioni private; chiede che vengano adottate misure per il corretto monitoraggio della qualità chimica e biologica dell'acqua recuperata; invita la Commissione a valutare formule per creare incentivi per un uso più generalizzato delle acque reflue trattate, delle "acque grigie" e delle acque pluviali, al fine di contribuire alla mitigazione dello stress idrico;

15.

rileva che la riduzione del consumo idrico deve costituire una priorità; sottolinea l'importanza della progettazione ecologica e dei dispositivi per il risparmio idrico e chiede che la misurazione dell'acqua sia resa obbligatoria per tutti i settori e gli utenti in tutti gli Stati membri dell'UE; invita inoltre la Commissione a regolamentare l'efficienza idrica dei dispositivi nell'uso agricolo;

16.

ricorda che nell'UE si perde all'incirca il 20 % di acqua a causa dell'inefficienza e che, pertanto, il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse idriche è fondamentale per una gestione sostenibile dell'acqua e, in particolare, per affrontare i problemi di carenza idrica e siccità; insiste sull'urgente bisogno di realizzare un controllo dello stato della rete idrica europea in termini di qualità, obsolescenza e interconnettività, in quanto fino al 70 % dell'acqua fornita alle città europee può andare persa a causa delle fughe della rete, e di incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture;

Acqua ed ecosistemi

17.

rileva che l'acqua è alla base della maggior parte dei servizi ecosistemici e sottolinea l'importanza della corretta gestione idrica per il raggiungimento degli obiettivi di biodiversità; sottolinea la necessità di misure di riforestazione e di recupero delle zone umide nella gestione delle risorse idriche; chiede un migliore allineamento degli obiettivi della DQA con Natura 2000; sottolinea che la base di conoscenze dovrebbe integrare il concetto di "flussi ambientali" e tenere conto dei servizi ecosistemici sostenuti dall'acqua; sottolinea la necessità di tenere conto del fatto che i cambiamenti nel ciclo dell'acqua dipendono dall'habitat e che ciò influisce sulla percentuale di acqua riciclata; sottolinea altresì che il ciclo dell'acqua non è lo stesso ovunque e che vi sono differenze tra il ciclo dei tropici, del Mediterraneo e delle medie o alte latitudini;

18.

sottolinea che le risorse idriche e i relativi ecosistemi sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, che potrebbe portare a una riduzione della quantità e della qualità dell'acqua disponibile, in particolare dell'acqua potabile, nonché a un aumento della frequenza e dell'intensità delle inondazioni e degli episodi di siccità; chiede che le politiche relative all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti tengano debitamente conto dell'impatto sulle risorse idriche; sottolinea l'importanza delle strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi e di risposta a essi nel prevenire i fenomeni estremi legati all'acqua;

19.

sottolinea l'impatto che il cambiamento climatico potrà avere sugli ecosistemi idrici, rendendo necessarie misure rigorose e sistematiche che siano finalizzate alla tutela della natura e della biodiversità e che impongano l'introduzione di norme specifiche per la gestione della massa d'acqua trasformata, in particolare per quanto attiene alla gestione dei bacini di riserva e dei regimi idrici trasformati, rispettando nel contempo la competenza degli Stati membri in materia;

20.

osserva che alcuni paesi non accusano carenze di acqua ma stentano a gestire l'eccesso di risorse idriche provocato da precipitazioni regolari o intense, da inondazioni, dall'erosione fluviale e dall'inquinamento nei bacini idrografici e nelle zone costiere, nonché gli effetti di tali fenomeni sulla popolazione locale, come attestano le numerose petizioni ricevute; invita la Commissione, alla luce del significativo aumento del rischio di alluvioni osservato negli Stati membri in questi ultimi anni, a effettuare un'analisi appropriata delle possibilità di prevenire le conseguenze di tali fenomeni;

21.

sottolinea la necessità che la Commissione inviti gli Stati membri a promuovere il reinsediamento di attività agricole ecocompatibili nelle località di montagna al fine di combattere il dissesto idrogeologico e favorire la regimazione delle acque reintroducendo le buone pratiche di realizzare fossi, canali di scolo e argini, le quali permettono, in caso di piogge eccessive, di diminuire l'impatto negativo a valle e, in caso di siccità, di garantire risorse idriche immagazzinate che possano essere utilizzate anche nella lotta agli incendi boschivi;

22.

riconosce il ruolo essenziale svolto dalle falde acquifere nel ciclo dell'acqua e in alcuni ambiti fondamentali come l'inquinamento idrico, i sistemi di mitigazione delle inondazioni, l'intrusione salina e i cedimenti del terreno dovuti alla continua diminuzione delle acque sotterranee; invita la Commissione a sottolineare adeguatamente l'importanza di una gestione sostenibile delle falde acquifere;

23.

invita la Commissione, dati i rischi notevoli che l'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto comportano sia per le acque di superficie sia per le acque sotterranee, a garantire che tali attività siano disciplinate dalla direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale; esorta inoltre la Commissione a pubblicare senza indugio orientamenti sulla raccolta di dati di riferimento sul monitoraggio delle risorse idriche, che dovranno essere ottenuti prima di qualunque operazione di fratturazione (finalizzata sia all'esplorazione sia allo sfruttamento) e sui criteri da utilizzare per valutare le ripercussioni della fratturazione nelle varie formazioni geologiche (incluse eventuali perdite) sulle riserve idriche sotterranee;

24.

ricorda che la protezione del suolo è un elemento chiave per la tutela della qualità dell'acqua; riconosce che le cause e gli effetti del degrado del suolo vanno individuati principalmente a livello locale e regionale, e che occorre pertanto rispettare il principio di sussidiarietà; invita gli Stati membri ad adempiere all'obbligo di garantire la qualità del suolo e mantenere il suolo in buone condizioni ed esorta gli Stati membri che non dispongono di una legislazione in materia di protezione del suolo ad assumersi le proprie responsabilità;

25.

sottolinea che la gestione integrata delle risorse idriche e la pianificazione territoriale a livello di bacino idrico dovrebbero tenere conto delle attività economiche dipendenti dall'acqua e dei fabbisogni idrici di tutti gli utenti, così come della necessità di un approccio olistico alla carenza di acqua, e dovrebbero garantire la sostenibilità delle attività umane legate all'acqua;

26.

ritiene che le acque reflue urbane rappresentino una delle maggiori fonti di inquinamento dell'ambiente acquatico, in particolare dei fiumi e delle acque costiere, e che un'attuazione efficace della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane eserciterà un impatto significativo sulla qualità delle acque in tutti gli Stati membri e, di conseguenza, sull'efficace attuazione della DQA;

27.

ricorda le gravi ripercussioni di tale forma di inquinamento sulla salute umana, come attestano le petizioni provenienti da Irlanda (Galway), Francia (Bretagna) e da altri Stati membri; rammenta la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulle questioni sollevate dai firmatari delle petizioni in relazione all'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti e delle direttive correlate negli Stati membri dell'Unione europea, che ha richiamato l'attenzione sui pericolosi livelli di contaminazione delle acque derivanti da una gestione poco oculata o da discariche e cave illegali, che hanno causato l'infiltrazione nelle acque sotterranee e nelle falde acquifere (falde freatiche) e il relativo inquinamento;

28.

richiama l'attenzione su una serie di fattori negativi denunciati dai firmatari delle petizioni – fra cui le discariche, l'assenza di controllo della qualità delle acque da parte delle autorità competenti, le pratiche agricole e industriali irregolari o illecite, lo sviluppo urbano e quello legato all'energia, l'agricoltura e l'industria – che si ripercuotono sull'ambiente e la salute umana e sono responsabili della cattiva qualità delle acque; chiede pertanto che siano introdotti incentivi più mirati per gestire in maniera efficiente le acque e permettere a tutti, in particolare alle popolazioni povere e rurali, di avere accesso all'acqua a prezzi sostenibili e di assicurare la sua distribuzione nelle aree in cui scarseggia, in particolare nelle zone distanti dai grandi agglomerati urbani che dispongono di infrastrutture idriche;

29.

ritiene che l'arricchimento di nutrienti rappresenti uno dei numerosi fattori responsabili dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e che ciò influenzi la biodiversità e riduca preziosi servizi ecosistemici; constata che le condizioni dei nutrienti presi in esame possono impedire, in più della metà dei casi, il raggiungimento del "buono stato" dei corpi idrici superficiali entro il 2015;

30.

esorta la Commissione a inasprire la lotta contro l'aumento delle emissioni di inquinanti nell'acqua, come nel caso dei residui di antibiotici, di farmaci e di ormoni contenuti nelle pillole anticoncezionali, in quanto tali residui esercitano un effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente;

Conoscenza e innovazione

31.

riconosce che il quadro per l'azione dell'UE ha consentito la raccolta di dati meno frammentati sulle risorse idriche nonché un migliore monitoraggio; constata tuttavia la mancanza di dati attendibili sulla quantità d'acqua, ad esempio sull'estrazione e sulle perdite; rileva il potenziale di miglioramento della gestione dei dati sulla base di informazioni statistiche più affidabili e dell'utilizzo di stazioni di raccolta dei dati, del sistema d'informazione sulle acque per l'Europa (WISE) e del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) per il controllo dello stato delle risorse idriche e delle pressioni che l'attività economica esercita su di esse; invita la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea per l'ambiente, a sviluppare un nuovo insieme di indicatori affidabili per i conti delle risorse idriche; sottolinea che la base di conoscenze dovrebbe integrare il concetto di "flussi ambientali" e tenere conto dei servizi ecosistemici che si basano sull'acqua, nonché dei nessi tra il clima, il territorio e le risorse idriche sotterranee fornite dal ciclo dell'acqua;

32.

sottolinea la necessità di concentrarsi sugli obiettivi specifici e sulle attività del programma Orizzonte 2020 concernenti una migliore gestione sostenibile delle risorse idriche e degli ambienti acquatici nell'UE e nei paesi limitrofi; ritiene che la politica di ricerca dell'UE dovrebbe rispondere alle crescenti sfide relative alla gestione idrica per l'agricoltura, l'edilizia, l'industria e l'uso domestico, nonché alle ambizioni in termini di efficienza idrica; fa riferimento, a tale proposito, al programma BONUS per il Mar Baltico quale esempio per altre regioni;

33.

ritiene che sia importante favorire la ricerca e l'innovazione sul tema dell'acqua e che occorra promuovere lo sviluppo di cluster europei in questo ambito; invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri attori interessati a sostenere il partenariato europeo per l'innovazione in materia di risorse idriche quale strumento efficace per concentrare gli sforzi sui settori della ricerca e dell'innovazione che sono all'avanguardia a livello mondiale, e a rimuovere gli ostacoli che impediscono il veloce trasferimento e l'integrazione sul mercato delle conoscenze, delle migliori tecniche disponibili e delle innovazioni tecnologiche pionieristiche, nonché a promuovere lo sviluppo di un mercato interno della tecnologia idrica; sottolinea l'importanza delle ecoinnovazioni per il mantenimento delle fonti idriche, nonché della biodiversità e di ecosistemi equilibrati; segnala il potenziale di creazione di lavori "verdi", dell'attuazione di una politica idrica basata sull'innovazione e la conoscenza, di una migliore gestione delle risorse idriche e dell'efficienza nell'uso di tali risorse; invita la Commissione a valutare e quantificare l'impatto sull'occupazione dei suoi interventi intesi a promuovere lo sviluppo del settore R&D nell'ambito delle risorse idriche;

Integrazione del tema dell'acqua

34.

sottolinea la necessità di una maggiore coerenza e integrazione degli obiettivi in materia di acque e dell'agenda riguardante l'efficienza delle risorse, che comprende obiettivi chiave in tema di efficienza idrica, nella legislazione a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale; invita, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche di governance economica generale quali Europa 2020 e delle politiche UE comuni quali la politica agricola comune e i quadri della politica di coesione, a tenere conto di una valutazione completa degli effetti sulle risorse idriche, al fine di ottenere una concentrazione tematica dei finanziamenti disponibili per le problematiche idriche e di integrare il tema dell'acqua in tutte le politiche nell'ottica di migliorare la qualità dell'acqua in tutte le regioni europee;

35.

sottolinea che la nuova strategia finanziaria dell'UE relativa ai Fondi di coesione dovrà prendere in maggiore considerazione rispetto al passato gli investimenti nelle infrastrutture idrotecniche;

36.

osserva che le norme applicate agli agricoltori sono già numerose e controllate; chiede il rafforzamento dell'ecocondizionalità nella PAC sulla base degli obblighi esistenti;

L'acqua e l'economia

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'applicazione dei principi "chi inquina paga" e "chi usa paga" mediante sistemi di tariffazione trasparenti ed efficienti attuati in tutti i settori che utilizzano l'acqua e finalizzati al recupero dei costi dei servizi idrici, inclusi i costi ambientali e delle risorse, come stabilito nella direttiva quadro sulle acque; sottolinea tuttavia che occorre tenere conto delle problematiche sociali nel determinare le tariffe per l'acqua e che l'acqua pulita deve essere disponibile a prezzi ragionevoli per le necessità umane; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a valutare e rivedere i sussidi dannosi per l'acqua e a mettere a punto e introdurre ulteriori strumenti economici per ridurre le attività dannose per l'ambiente e incentivare un uso più sostenibile delle risorse idriche; sottolinea che la determinazione dei prezzi dell'acqua dovrebbe riflettere l'impatto ambientale del trattamento delle acque reflue; pone l'accento sul fatto che, nonostante l'esistenza della volontà politica, la crisi economica e la riduzione della spesa pubblica rendono difficile il finanziamento, da parte delle autorità locali e regionali, di progetti di trattamento delle acque grigie, pertanto invita la Commissione a garantire finanziamenti appropriati per gli impianti di trattamento delle acque reflue; esorta la Commissione a elaborare una strategia per internalizzare i costi esterni che derivano dal consumo di acqua, dall'inquinamento delle acque e dal trattamento delle acque reflue;

38.

ritiene che le seconde case beneficino della stessa disponibilità di risorse idriche delle abitazioni principali e che, pertanto, il loro contributo al finanziamento della rete debba essere quantomeno pari rispetto a queste ultime.

39.

incoraggia gli Stati membri a sfruttare le opportunità offerte dai fondi strutturali, dal Fondo di coesione e dal Fondo per lo sviluppo rurale e a investire nel miglioramento o nel rinnovo delle infrastrutture e delle tecnologie esistenti, al fine di ottenere una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;

40.

ritiene che la gestione della domanda sia fondamentale per far fronte alla carenza idrica, e chiede che i piani di gestione della richiesta d'acqua, unitamente alle misure orientate all'offerta, siano considerati come criteri importanti per l'erogazione dei fondi strutturali e di coesione dell'UE al settore idrico o per le attività a elevato consumo di acqua; invita inoltre gli Stati membri a richiede le valutazioni di sostenibilità idrica quale condizione per l'autorizzazione di attività economiche a elevato consumo d'acqua come il turismo di massa o particolari tipologie di agricoltura;

41.

chiede alla Commissione d'incentivare le imprese a utilizzare impianti che richiedano un minore utilizzo di acqua, attraverso aiuti alle attività di R&S e un intervento dei Fondi strutturali nelle aree con minore disponibilità di risorse idriche;

42.

esorta la Commissione e gli Stati membri a predisporre le misure amministrative e cercare le risorse finanziarie necessarie per agevolare l'accesso della popolazione rurale alle reti delle acque reflue;

43.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare senza indugio piani concreti per l'eliminazione graduale di tutti i sussidi dannosi dal punto di vista ambientale entro il 2020 e a riferire in merito ai progressi compiuti attraverso i programmi di riforma nazionali;

L'acqua e la società

44.

esorta la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali a stimolare il dialogo intersettoriale e il dialogo tra i diversi attori economici e i cittadini sulle questioni legate all'acqua e fra queste autorità e la commissione per le petizioni, quando quest'ultima affronta le preoccupazioni dei cittadini europei in riferimento a questioni inerenti all'acqua, nonché a promuovere la partecipazione piena e trasparente delle comunità locali e dei soggetti interessati, a tutti i livelli, allo sviluppo delle politiche in materia di acque; evidenzia l'importanza di un'efficace governance multilivello in materia di acque, che tenga conto della necessità di una gestione idrica integrata nell'ambiente naturale dei bacini idrografici e favorisca lo scambio delle migliori pratiche;

45.

ribadisce che, per essere efficace, la politica di gestione delle acque deve essere attuata il più vicino possibile alla risorsa; invita la Commissione a tenere conto delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, come i territori montani, le isole e le regioni ultraperiferiche;

46.

invita a sensibilizzare ed educare maggiormente il pubblico sulle problematiche idriche, al fine di migliorare la comprensione dei legami esistenti tra acqua, ecosistemi, igienizzazione, igiene, salute, sicurezza dei prodotti alimentari, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e prevenzione dei disastri, da parte dei consumatori, degli operatori sanitari, dei decisori politici e degli altri protagonisti del processo decisionale; sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali e delle organizzazioni della società civile nelle campagne di sensibilizzazione e nelle attività educative; insiste affinché tali programmi di sensibilizzazione siano rivolti ai cittadini di tutte le età, al fine di consentire un utilizzo più concreto ed efficiente di questo bene pubblico essenziale;

47.

sottolinea che l'acqua e gli ecosistemi idrici non conoscono confini amministrativi e che, pertanto, tutte le misure volte alla loro protezione e valorizzazione devono essere adottate in modo coerente e coordinato, preferibilmente da autorità con competenza e giurisdizione sull'intero bacino idrografico;

48.

ribadisce che la DQA prescrive un coordinamento tra gli Stati membri che condividono un bacino idrografico comune nel caso in cui l'utilizzo dell'acqua possa avere ripercussioni a livello transfrontaliero; sollecita a tale proposito gli Stati membri interessati ad adoperarsi per una regolare comunicazione e cooperazione transfrontaliera, al fine di sostenere l'attuazione della DQA in riferimento alle sostanze prioritarie, alle sostanze pericolose prioritarie e all'inquinamento da nutrienti;

49.

osserva che la buona qualità dell'acqua di balneazione ha effetti sul turismo; chiede che il sistema della bandiera blu sia generalizzato a tutte le zone di balneazione in Europa, compresi fiumi, laghi e stagni;

50.

sottolinea che il concetto di turismo sostenibile include la conservazione delle risorse idriche; chiede che sia agevolata la formazione sul risparmio e sull'impiego sostenibile dell'acqua presso i professionisti del turismo, in particolare nelle zone costiere e in quelle termali;

51.

sottolinea l'importanza di introdurre sistemi idrici di qualità negli edifici e nelle aree pubbliche per contribuire a ridurre la necessità di acqua imbottigliata;

52.

rileva che, dal 1988, 601 delle petizioni sui reclami ambientali inviate alla commissione per le petizioni (Spagna 166, Regno Unito 129, Germania 97, Italia 60, Francia 55, Grecia 34, Paesi Bassi 16, Portogallo 16, Irlanda 12, Polonia 4, Romania 4, Finlandia 3, Bulgaria 2, Ungheria 2 e Slovenia 1), talvolta sottoscritte da più firmatari (cfr. petizione 0784/2007, recante 2036 firme), riguardano la qualità e la quantità delle risorse idriche negli Stati membri; riconosce che tali petizioni dimostrano che i cittadini dell'Unione europea considerano la questione dell'acqua come un problema grave;

53.

prende atto del fatto che, in base a un'indagine dell'Eurobarometro (marzo 2012), il 68 % degli europei considera gravi i problemi legati alla quantità e alla qualità dell'acqua, l'80 % pensa che l'inquinamento chimico rappresenti una minaccia per l'ambiente acquatico, il 62 % ritiene di non essere sufficientemente informato sui problemi che interessano le acque sotterranee, i laghi, i fiumi e le acque costiere nel loro paese, il 67 % ritiene che la maniera più efficace di affrontare i problemi relativi alle risorse idriche sia la sensibilizzazione in merito a tali problemi, e il 73 % pensa che l'UE debba proporre ulteriori provvedimenti per affrontare i problemi relativi alle risorse idriche in Europa;

L'acqua e il mondo

54.

plaude al raggiungimento anticipato dell'Obiettivo di sviluppo del Millennio (OSM) delle Nazioni Unite relativo all'accesso sostenibile all'acqua potabile sicura; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti a tutti i livelli a rafforzare il proprio impegno, a svolgere un ruolo attivo per raggiungere l'OSM relativo alle pratiche di igienizzazione di base e a tenere conto dei risultati a questo riguardo della Conferenza sullo sviluppo sostenibile Rio+20, garantendo che l'accesso all'acqua e ai servizi igienici sia garantito come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita, nei termini approvati nel 2010 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

55.

plaude alla partecipazione attiva dell'Unione europea al sesto Forum mondiale dell'acqua, che si è tenuto dal 12 al 17 marzo 2012 a Marsiglia; invita l'Unione europea a continuare ad adoperarsi al fine di migliorare l'accesso all'acqua nel mondo, segnatamente in vista del settimo Forum mondiale dell'acqua, che avrà luogo in Corea del Sud nel 2015;

56.

sottolinea che l'Unione europea dispone di un elevato livello di esperienza nel settore idrico, che dovrebbe essere utilizzata nella pratica per raggiungere l'OSM relativo alle pratiche di igienizzazione di base e a altri obiettivi di sviluppo sostenibile connessi all'acqua; esorta la Commissione a tenere conto delle buone pratiche seguite dai paesi terzi nell'utilizzo delle acque pluviali raccolte e nel ripetuto riutilizzo delle acque reflue, lottando quindi contro la carenza idrica, soprattutto nei periodi di siccità; invita, inoltre, ad approfondire la collaborazione in questo ambito con i paesi terzi tecnologicamente avanzati nell'utilizzo delle risorse idriche;

57.

ritiene che occorra innalzare le ambizioni internazionali per pervenire a un uso idrico sostenibile attraverso una gestione integrata delle acque e una maggiore efficienza delle risorse;

58.

incoraggia le autorità locali e le altre autorità competenti a destinare a misure di cooperazione decentrata una parte delle tariffe prelevate dagli utenti per la fornitura di acqua e servizi di igienizzazione; richiama inoltre l'attenzione sul meccanismo dell'"1 % per la solidarietà per l'acqua" adottato da alcuni Stati membri, quale esempio da promuovere e da attuare;

59.

invita la Commissione, a nome dell'Unione europea, e gli Stati membri ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sui corsi d'acqua internazionali e a promuovere altresì l'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che consentiranno di estendere la portata di questo strumento al di là dei soli paesi della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nonché a sostenere una più ampia ratifica del protocollo sull'acqua e la salute della convenzione di Helsinki del 1992 al fine di promuovere una gestione coordinata ed equa delle acque all'interno dei bacini idrografici nazionali e transnazionali;

*

* *

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(3)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

(4)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(5)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(6)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.

(7)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(8)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(10)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(11)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(12)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2012)0091.

(14)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33.

(15)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 115.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/19


Martedì 3 luglio 2012
eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini

P7_TA(2012)0274

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 su eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini (2012/2056(INI))

2013/C 349 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 2011 relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall") (1),

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (2),

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (3),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Valutazione d'impatto" che accompagna la raccomandazione della Commissione relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall"), (SEC(2011)1020),

vista la comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" (COM(2010)0389),

vista la comunicazione della Commissione "Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso" (COM(2009)0279),

vista la comunicazione della Commissione "eCall: è ora di diffonderlo" (COM(2009)0434),

vista la comunicazione della Commissione – Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa "automobile intelligente" (COM(2007)0541),

vista la comunicazione della Commissione sull'iniziativa "automobile intelligente" – "Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti" (COM(2006)0059),

vista la comunicazione della Commissione "Piano d'azione per rilanciare il servizio eCall (terza comunicazione su eSafety)" (COM(2006)0723),

vista la comunicazione della Commissione "Mettere eCall a disposizione dei cittadini (seconda comunicazione su eSafety)" (COM(2005)0431),

vista la comunicazione della Commissione "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti" (COM(2003)0542),

vista la comunicazione della Commissione "Programma di azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa" (COM(2003)0311),

visto il documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall (gruppo di lavoro "articolo 29" – 1609/06/IT, WP 125),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (4),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020 (5),

vista la sua dichiarazione del 17 novembre 2011 sulla necessità di accesso ai servizi di emergenza del 112 (6),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti (7),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul servizio universale e il numero di emergenza "112" (8),

vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto (9),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 (10) sulla prima relazione sull'iniziativa automobile intelligente,

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sul terzo programma d'azione europeo per la sicurezza stradale – bilancio intermedio (11),

vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla sicurezza stradale: mettere eCall a disposizione dei cittadini (12),

vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sul "Programma d'azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una responsabilità condivisa" (13),

vista la "World Report on Road Traffic Injury Prevention" (la relazione mondiale sulla prevenzione degli incidenti stradali), pubblicata congiuntamente nel 2004 dalla Banca mondiale e dall'OMS,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo ai sensi dell'articolo 51 del regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0205/2012),

A.

considerando che, secondo le previsioni della Banca mondiale e dell'OMS, il numero delle vittime di incidenti stradali è destinato ad aumentare in ogni parte del mondo (passando entro il 2020 dal nono al terzo posto nella classifica delle cause di decesso), e che, inoltre, la posizione inferiore nella graduatoria relativa alla mortalità per la fascia di età compresa fra i 5 e i 14 anni è un duro colpo sia per i genitori che per la società;

B.

considerando che nell'Unione europea, sulla base dei dati del 2004, ogni anno più di 40 000 persone muoiono a causa di incidenti stradali e 150 000 persone sono affette da invalidità permanente;

C.

considerando che il fine del sistema eCall a bordo dei veicoli è garantire la comunicazione automatica ai servizi di emergenza in caso di grave incidente, al fine di ridurre il numero di vittime della strada e mitigare la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, garantendo l'arrivo in tempi più brevi di assistenza qualificata e attrezzata (noto come il principio dell'ora cruciale, in inglese "golden hour principle");

D.

considerando che l'eCall è una chiamata di emergenza generata in automatico attraverso l'attivazione di sensori montati sul veicolo, i quali, una volta attivati, stabiliscono un collegamento vocale e una connessione dati direttamente con i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (Public Safety Answering Point, PSAP) di pertinenza;

E.

considerando che, secondo i dati statistici ufficiali su eCall, si stima che la piena integrazione del sistema nelle auto degli Stati membri dell'UE consentirà di salvare, ogni anno, fino a 2 500 vite umane, ma anche di ridurre la gravità delle lesioni del 10-15 %;

F.

considerando che il servizio eCall presenta vantaggi per gli utenti della strada che viaggiano nel loro paese o all'estero, che possono non conoscere le strade e il luogo preciso in cui si trovano in caso di incidente;

G.

considerando che eCall consente di effettuare chiamate d'emergenza superando le difficoltà linguistiche, in virtù delle informazioni digitali contenute nel modello del messaggio, ovvero l'insieme minimo di dati (Minimum Set of Data, MSD), che contribuirà a ridurre incomprensioni e stress e a eliminare le barriere linguistiche fra gli occupanti del veicolo e l'operatore del PSAP, fattore fondamentale nel contesto multilingue europeo;

H.

considerando che la diffusione di un servizio eCall su scala europea, a bordo di tutti i veicoli e disponibile in tutti i paesi, rappresenta una priorità fondamentale per l'Unione in materia di sicurezza stradale sin dal 2002 ed è inclusa all'interno del Programma d'azione per la sicurezza stradale 2011-2020 quale strumento atto a migliorare la sicurezza stradale e a contribuire all'obiettivo di ridurre il numero di morti e feriti in seguito ad incidenti stradali in Europa;

I.

considerando che la direttiva 2010/40/UE include fra le sue azioni prioritarie "la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile" e stabilisce che la Commissione ha l'obbligo di adottare entro la fine del 2012 le specifiche comuni per l'adeguamento dei PSAP;

J.

considerando che gli Stati membri rimangono responsabili del tipo di organizzazione prevista per i PSAP che ricevono le chiamate eCall, che possono essere enti pubblici o enti privati che operano su mandato pubblico;

K.

considerando che il protocollo d'intesa per la realizzazione di un servizio eCall interoperabile a bordo dei veicoli in Europa è stato finora siglato da 22 Stati membri, 5 Stati associati e più di 100 organizzazioni; che altri due Stati membri hanno espresso il loro sostegno alla diffusione obbligatoria del servizio eCall;

L.

considerando che il Parlamento ha espresso il suo sostegno all'introduzione di eCall in numerose occasioni, incluso il sostegno alla sua diffusione obbligatoria, un'iniziativa che infonderà maggior sicurezza ai cittadini che sono in viaggio;

M.

considerando che un approccio volontario alla diffusione nell'UE costituisce una delle politiche della Commissione dal 2003 ma non ha registrato ad oggi progressi significativi;

N.

considerando che nella sua comunicazione del 2009 "eCall: è ora di diffonderlo", la Commissione ha indicato che se non saranno raggiunti notevoli progressi entro la fine del 2009, relativamente tanto alla disponibilità del dispositivo eCall nei veicoli quanto all'investimento necessario per le infrastrutture dei PSAP, la Commissione proporrà l'adozione di misure normative;

O.

considerando che, in base ai risultati di una consultazione pubblica lanciata nel 2010 dalla Commissione sull'attuazione di eCall, oltre l'80 % degli intervistati ritiene il sistema eCall utile e desidererebbe installarlo sul proprio veicolo;

P.

considerando che i motociclisti sono la categoria di utenti che incontra le difficoltà maggiori ad avvisare i servizi di emergenza nel caso siano rimasti coinvolti in un incidente stradale;

Q.

considerando che i veicoli agricoli e industriali, in particolare i trattori agricoli, tendono a operare in zone remote e isolate e quindi spesso non sono in grado di avvisare i servizi d'emergenza in caso d'incidente;

R.

considerando che attualmente sono disponibili servizi privati di chiamata d'emergenza a bordo del veicolo la cui diffusione in Europa è in aumento, ma nessuno di essi copre tutti i paesi dell'UE e la loro penetrazione del mercato rimane inferiore allo 0,4 % del parco veicoli, e che alcuni dei servizi introdotti sono stati rimossi a causa di fallimenti di mercato, lasciando l'utente privo di servizi di chiamata d'emergenza durante il ciclo di vita del veicolo;

S.

considerando che la tecnologia è pronta e che il settore e le autorità pubbliche si sono accordati circa norme comuni su scala UE attualmente in fase di rifinitura e collaudo nell'ambito di progetti pilota;

T.

considerando che la Commissione ha pubblicamente annunciato nel 2011 la presentazione, nel primo trimestre del 2012, di un nuovo regolamento che prevede eCall come requisito aggiuntivo all'interno del quadro normativo relativo all'omologazione dei veicoli a motore;

1.

accoglie con favore la raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 2011 ed esorta gli Stati membri e gli operatori di reti mobili ad attuare le misure e gli adeguamenti necessari entro e non oltre la fine del 2014; si rammarica, tuttavia, per il fatto che soltanto 18 Stati membri hanno reagito in tempo utile; invita i restanti Stati membri a farlo quanto prima;

2.

si rammarica per i ritardi e il mancato avanzamento nella diffusione volontaria di eCall allo stato attuale e per il fatto che tre Stati membri non abbiano firmato il protocollo d'intesa sul servizio eCall né dichiarato il proprio sostegno alla diffusione di tale servizio; invita pertanto gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto, a firmare il protocollo d'intesa per la messa a punto di un servizio eCall paneuropeo interoperabile in Europa ed esorta tutte le parti coinvolte ad agire simultaneamente affinché venga istituito questo servizio;

3.

sottolinea l'esistenza di rilevanti lacune nel funzionamento del numero di emergenza europeo 112 su cui deve basarsi eCall; invita gli Stati membri a colmare con urgenza tali lacune e la Commissione a rafforzare i controlli in tal senso;

4.

ritiene che eCall debba rappresentare un sistema pubblico di chiamate d'urgenza su scala UE, installato a bordo del veicolo e basato sul 112 e altre norme comuni paneuropee per rispettare il principio della neutralità tecnologica, al fine di garantire un servizio affidabile, di alta qualità, a prezzi accessibili e di facile utilizzo, in grado di funzionare senza soluzione di continuità e con interoperabilità in tutta Europa e su tutti gli autoveicoli, indipendentemente dalla marca, dal paese e dall'effettiva posizione del veicolo, massimizzando quindi i vantaggi di eCall per tutti gli utenti della strada, tra cui i disabili con esigenze particolari;

5.

sottolinea gli effetti positivi di eCall, non soltanto per quanto concerne una migliore gestione degli incidenti, la riduzione degli ingorghi a seguito di incidenti e la prevenzione di incidenti secondari, ma anche e soprattutto per quanto concerne la possibilità di accelerare l'arrivo dei servizi d'emergenza e in tal modo ridurre il numero delle vittime e la gravità delle lesioni riportate in seguito a incidenti stradali, contribuendo così all'aumento del senso di sicurezza degli europei quando sono in viaggio in altri Stati membri;

6.

è del parere che se l'introduzione di eCall viene affidata alle forze di mercato, di tale servizio usufruiranno soltanto coloro che possono permettersi veicoli di fascia alta, mentre un'introduzione obbligatoria del sistema installato su tutti i veicoli potrebbe determinare una riduzione dei costi e la sua universale diffusione in tutta l'UE;

7.

ricorda che la valutazione d'impatto della Commissione evidenzia che l'adozione di misure normative per l'introduzione obbligatoria di eCall è al momento l'unica opzione per ottenere tutti gli effetti positivi;

8.

invita la Commissione a presentare una proposta nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112, in tutti i nuovi veicoli omologati e in tutti gli Stati membri, entro il 2015;

9.

ritiene che il servizio eCall pubblico debba essere gratuito, obbligatorio e istallato su tutte le vetture nuove che rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta;

10.

ritiene che il servizio eCall pubblico debba essere semplice, accessibile, pratico e alla portata di tutti sull'intero territorio dell'Unione europea, a prescindere dal veicolo e dalla sua posizione;

11.

respinge l'ipotesi che l'attuazione di tutti gli aspetti di eCall a bordo del veicolo possa avvenire in modo graduale, durante un arco di tempo esteso;

12.

invita la Commissione a proporre qualsiasi altra misura normativa necessaria a scongiurare ulteriori ritardi che potrebbero tradursi in vittime evitabili;

13.

ritiene che, sebbene il metodo dell'analisi costi-benefici possa svolgere un ruolo importante nel fornire dati in base ai quali prendere decisioni complesse riguardanti gli investimenti e l'adozione di tecnologie, tale approccio può essere discutibile laddove una parte rilevante dell'analisi implichi una stima del valore della vita umana;

14.

invita la Commissione, nel valutare l'impatto della diffusione di eCall nell'UE, a prendere in considerazione non solo gli investimenti e i costi operativi, ma anche i vantaggi sociali derivanti dalla realizzazione del sistema eCall;

15.

invita la Commissione a stabilire norme chiare sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema eCall;

16.

invita la Commissione a valutare la possibilità di falsi allarmi generati dai sistemi e-Call, l'impatto di tali falsi allarmi sui servizi di emergenza giornalieri, la necessità di distinguere tra incidenti gravi e meno gravi nonché tra messaggi di emergenza e altre informazioni da trasmettere ai servizi di emergenza per garantirne un buon funzionamento; invita la Commissione a proporre, se del caso, soluzioni concrete a tali problemi;

17.

si compiace per la creazione della piattaforma europea per l'attivazione di eCall e chiede la partecipazione delle parti interessate e degli Stati membri onde garantire un'introduzione armonizzata di eCall;

18.

invita la Commissione a considerare l'ipotesi di estendere in un futuro prossimo il sistema eCall anche ad altri veicoli, quali, ad esempio, i veicoli commerciali pesanti, gli autobus, i pullman e i veicoli motorizzati a due ruote, e a valutare la possibilità di estendere il sistema anche ai trattori agricoli e ai veicoli industriali;

19.

è del parere che per i veicoli già in circolazione sia opportuno autorizzare l'uso di dispositivi eCall non di serie;

PSAP (centri di raccolta delle chiamate di emergenza) : aspetti di pronto intervento

20.

sottolinea che è essenziale garantire che tutti i PSAP in tutti gli Stati membri possiedano un equipaggiamento di alto livello per garantire un livello uniforme di protezione a tutti i cittadini dell'intero territorio dell'Unione e invita quindi la Commissione a presentare una proposta legislativa che imponga agli Stati membri di adattare le loro infrastrutture di pronto intervento e fornire una formazione adeguata agli operatori per la gestione delle chiamate eCall entro il 2015, nella modalità maggiormente adeguata alle loro strutture nazionali e in modo da rendere il servizio accessibile a tutti;

21.

esorta la Commissione ad adottare le specifiche comuni per i PSAP nel quadro della direttiva ITS entro la fine del 2012 e a proporre una direttiva sull'attuazione di eCall;

22.

apprezza la disponibilità degli operatori delle reti mobili a trattare le chiamate eCall come qualsiasi altra chiamata al 112 e propone che tali operatori, unitamente agli Stati membri, riferiscano annualmente alla Commissione in merito ai progressi conseguiti e alle difficoltà incontrate, in particolare in relazione all'icona eCall;

23.

si compiace del fatto che, stabilendo un collegamento vocale tra gli occupanti del veicolo e gli operatori PSAP che gestiscono le chiamate di emergenza, sia possibile, grazie alla comunicazione fra le due parti, ridurre sia il rischio di risposte inadeguate che l'attivazione di servizi di emergenza inutili, come nel caso di incidenti di lieve entità;

24.

sottolinea che si profila la necessità crescente di un protocollo comune di trasmissione dati per l'invio di tali informazioni ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e ai servizi di pronto intervento, al fine di evitare rischi di confusione o di errata interpretazione dei dati trasmessi; sottolinea altresì che la trasmissione di informazioni da parte degli operatori delle reti mobili ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza deve avvenire in modo trasparente e non discriminatorio;

25.

ricorda che la disponibilità di dati in formato elettronico nei PSAP può anche determinare ulteriori vantaggi, come un livello avanzato di assistenza nei confronti dei membri dei servizi di soccorso, che consenta loro di essere correttamente informati in merito alle nuove fonti di pericolo che potrebbero trovarsi a fronteggiare in conseguenza della diffusione delle auto elettriche e di altri nuovi sistemi di propulsione;

26.

ritiene che i collegamenti tra i PSAP e gli operatori stradali per il miglioramento della gestione degli incidenti debbano essere promossi, in linea con le raccomandazioni della piattaforma europea per l'attivazione di eCall (EeIP);

27.

sostiene l'intenso lavoro svolto nell'ambito del progetto HeERO (progetto pilota europeo per l'armonizzazione dell'eCall) in merito all'autenticazione pilota a livello transfrontaliero di eCall; chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare la cooperazione tra PSAP nazionali e servizi di pronto intervento, in particolare nei punti transfrontalieri europei, e di incoraggiare la formazione comune e gli scambi delle migliori pratiche, allo scopo di migliorare l'efficacia dell'intera catena di fornitura dei servizi di emergenza;

28.

invita la Commissione a garantire che il sistema eCall e i collegamenti con i PSAP siano compatibili anche con i sistemi che interagiscono con le infrastrutture e con i sistemi di bordo intelligenti (ad esempio, i guardrail intelligenti che avvisano della possibilità di incidenti, i sistemi di bordo intelligenti per il controllo della velocità, ecc.);

Servizi privati di chiamata d'emergenza

29.

ritiene che un servizio eCall pubblico su scala europea possa coesistere con servizi di chiamata d'emergenza privati, a condizione che siano rispettate tutte le norme di funzionamento sia dai servizi pubblici che dai servizi privati e che, a prescindere dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti per una soluzione privata, tutti i veicoli siano comunque dotati del servizio eCall pubblico, in modo da garantire la continuità del servizio in tutti gli Stati membri per l'intero ciclo di vita del veicolo;

30.

sottolinea che il sistema eCall deve essere di facile utilizzo e pone l'accento sulla necessità di offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema nonché informazioni complete e attendibili riguardanti eventuali ulteriori funzionalità o servizi legati alle applicazioni private di chiamata d'emergenza o di assistenza a bordo del veicolo offerte e riguardanti il livello di servizio che sarà presumibilmente fornito con l'acquisto di tali applicazioni e i relativi costi;

31.

chiede che, qualora un consumatore che abbia optato per un servizio di chiamate d'emergenza privato decida di non avvalersi di tale servizio o si trovi in viaggio in un paese dove tale servizio non viene offerto, il servizio pubblico eCall 112 sia automaticamente messo a disposizione;

32.

ritiene che i fornitori di servizi eCall privati debbano anche avere la possibilità di migrare verso il servizio eCall su scala europea in qualsiasi momento, pur continuando a fornire altri servizi di chiamata;

33.

invita le imprese dell'UE a partecipare allo sviluppo delle applicazioni, dei servizi e delle infrastrutture necessari per il sistema eCall, al fine di stimolare l'innovazione in tutta l'UE;

Protezione dei dati

34.

sottolinea il fatto che il sistema eCall pubblico non deve consentire in alcun caso la tracciabilità del percorso seguito da un veicolo, vale a dire che tale sistema deve rimanere dormiente fino al momento in cui viene attivata una chiamata d'emergenza, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro "articolo 29" in materia di protezione dei dati; ricorda che il servizio eCall si prefigge come obiettivo prioritario di migliorare la gestione degli incidenti e che i dati forniti dal servizio eCall non possono essere utilizzati in alcun modo per sorvegliare e studiare gli spostamenti di una persona o individuare la sua posizione qualora non abbia avuto un incidente;

35.

sottolinea che devono essere incluse regole appropriate che rispettino la trasparenza in materia di elaborazione di dati personali riconducibili a eCall, non solo da parte degli operatori di telefonia mobile, ma anche di tutti gli altri attori coinvolti, inclusi i costruttori di veicoli, i PSAP e i servizi di emergenza, al fine di garantire che i principi della privacy e della protezione dei dati personali siano rispettati, conformemente alle direttive europee 95/46/CE e 2002/58/CE e alla legislazione nazionale; sottolinea che qualsiasi atto legislativo futuro sarà tenuto a chiarire, ai sensi della direttiva 95/46/CE, le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel servizio eCall, nonché le modalità per fornire informazioni agli interessati e agevolare l'esercizio dei loro diritti;

36.

sottolinea che i servizi eCall privati devono rispettare i principi della privacy e della protezione dei dati, prevedendo, in particolare, il consenso informato e la possibilità di disdetta, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro "articolo 29"; mette in evidenza che il consenso informato del consumatore deve fondarsi su informazioni esaurienti riguardo alla quantità di dati raccolti e alle finalità di tale raccolta e che i consumatori devono essere in grado di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;

37.

sottolinea che il proprietario o il locatario di un veicolo deve decidere, in qualità di consumatore informato, chi ha accesso ai dati in relazione ai servizi eCall privati sottoscritti per tale veicolo;

Altri campi correlati

38.

sottolinea che il sistema eCall si avvale di componenti tecniche (posizionamento satellitare, capacità di elaborazione e di comunicazione) che potrebbero anche costituire la base di numerose altre applicazioni e servizi a bordo del veicolo;

39.

ritiene che, al fine di garantire ai clienti la possibilità di scegliere liberamente, il sistema eCall a bordo dei veicoli deve essere accessibile gratuitamente e in modo non discriminatorio a tutti i soggetti interessati, quali i fornitori di prodotti e servizi automobilistici post-vendita, i fornitori di apparecchiature, le officine di riparazione, i fornitori di servizi indipendenti, l'assistenza stradale e i servizi connessi; invita la Commissione a garantire che il sistema eCall si basi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli, al fine di incoraggiare l'innovazione e di potenziare la competitività sui mercati globali del settore europeo delle tecnologie dell'informazione; sottolinea che tali eventuali applicazioni o servizi devono rimanere opzionali;

40.

ritiene che la libera scelta del cliente e il libero accesso per i fornitori di servizi debbano costituire parte dei criteri di progettazione delle piattaforme di bordo applicati dal costruttore iniziale e che le correlate interfacce di bordo debbano essere standardizzate onde favorire una concorrenza leale e promuovere l'innovazione nel mercato telematico europeo;

41.

sottolinea che eventuali servizi aggiuntivi da utilizzarsi a bordo del veicolo, specialmente durante la guida, dovranno rispettare chiare norme di sicurezza e di protezione dei dati e della privacy, e che la conformità a tali norme deve essere valutata e controllata;

42.

ricorda che il servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) e Galileo possono offrire un contributo importante alla gestione del traffico e agli interventi di emergenza e ciò richiede una campagna informativa per promuovere un maggiore utilizzo delle opportunità offerte da tale sistema per quanto concerne l'applicazione eCall;

43.

ritiene che gli Stati membri debbano essere in grado di stabilire sistemi di filtraggio eCall per i PSAP, che consentano di identificare rapidamente le chiamate urgenti ed evitare il sovraccarico dei centri, migliorando nel contempo l'efficienza dei servizi di emergenza; è del parere che tali sforzi debbano essere sostenuti dalla Commissione;

44.

invita gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, a istituire e gestire programmi pilota a livello nazionale intesi ad attuare il sistema automatico di pronto intervento istallato a bordo dei veicoli (eCall), allo scopo di individuare eventuali problemi e porre le premesse per l'applicazione obbligatoria del sistema in tutti gli Stati membri nel 2015;

45.

chiede che l'interfaccia eCall standard, il cosiddetto "tasto eCall", facilmente identificabile anche dai disabili, sia inserito in tutti i veicoli, onde evitare equivoci e possibili abusi del sistema; invita la Commissione e gli enti europei di normalizzazione a proporre una norma armonizzata per tale meccanismo di attivazione manuale;

46.

invita la Commissione a valutare il possibile impatto di eCall sui costi dei sistemi sanitari pubblici; a tale proposito, invita gli Stati membri a trovare un accordo su una definizione armonizzata di lesioni gravi;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare le loro attività rispetto alla diffusione di informazioni pratiche esaustive, attraverso lo sviluppo di una strategia di comunicazione mirata e ad ampio raggio e l'attuazione di campagne di sensibilizzazione coordinate relative al sistema eCall e ai suoi vantaggi, al suo utilizzo e alle sue funzionalità, anche in termini di sicurezza, per i cittadini dell'UE, al fine di aumentare la comprensione e la richiesta di tali servizi di emergenza nonché ridurre al minimo il rischio di abusi o equivoci;

48.

raccomanda che la Commissione provveda affinché il servizio eCall sia interoperabile con altri analoghi servizi di emergenza a bordo dei veicoli promossi nelle regioni limitrofe, come il servizio ERA-GLONASS;

*

* *

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46.

(2)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0453.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0408.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0519.

(7)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 13.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0306.

(9)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 50.

(10)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 45.

(11)  GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 220.

(12)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 268.

(13)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 609.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/27


Martedì 3 luglio 2012
Attrattività degli investimenti in Europa

P7_TA(2012)0275

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'attrattività degli investimenti in Europa (2011/2288(INI))

2013/C 349 E/04

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in particolare gli articoli 3, 4, 49, 50, 119, 219 e 282,

vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)0121),

vista la dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le aziende multinazionali, nonché gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali (edizione del 25 maggio 2011),

visto il rapporto di Mario Monti intitolato "Una nuova strategia per il mercato unico", pubblicato il 9 maggio 2010,

vista la relazione dell'UNCTAD per il 2011 sugli investimenti mondiali,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali" (COM(2010)0343),

visto il programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)0777),

viste le conclusioni della 3133a riunione del Consiglio sul forum del mercato unico,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (2),

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (4),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (5),

visto il regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (6),

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (7),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)0453),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Analisi annuale della crescita per il 2012" (COM(2011)0815),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),

vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti" (COM(2011)0870),

vista la relazione 2011 della Commissione al Consiglio europeo sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2011)0114),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (8),

vista la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)0594),

visto il libro verde della Commissione sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (COM(2011)0818),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011)0500, parti I e II),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli effetti delle norme in materia di aiuti temporanei di Stato approvate nel contesto della crisi finanziaria ed economica (SEC(2011)1126),

vista la relazione della DG Affari economici e finanziari della Commissione, dal titolo "Labour Market Developments in Europe, 2011",

visti i rapporti dell'OCSE, dell'OMC e dell'UNCTAD sulle misure per il commercio e gli investimenti del G20 (metà ottobre 2010 - aprile 2011),

vista l'indagine della Banca europea per gli investimenti (BCE) sul prestito bancario nella zona euro relativa al mese di gennaio 2012,

viste le proiezioni macroeconomiche della BCE per la zona euro (dicembre 2011),

visto il rapporto della BCE sull'integrazione finanziaria in Europa (maggio 2011),

visto il quadro d'azione OCSE per gli investimenti (PFI),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 - 2020) (COM(2011)0834),

vista la sua posizione del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (9),

vista la relazione della Commissione "Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankrupcy" (Dinamiche aziendali: neoimprese, trasferimenti d'impresa e fallimenti), del gennaio 2011,

vista la relazione della Banca mondiale "Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World" (Doing Business 2012: fare affari in un mondo più trasparente),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Erasmus per tutti: il programma UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" (COM(2011)0787),

vista la relazione della Commissione "Interim evaluation of the Erasmus for Young Entrepreneurs Pilot project / Preparatory action (2011)" (Valutazione intermedia del progetto pilota e dell'azione preparatoria "Erasmus per i giovani imprenditori" (2011)),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0190/2012),

A.

considerando che la crisi economica, finanziaria e fiscale nell'UE ha approfondito in maniera significativa le disuguaglianze economiche e sociali tra gli Stati membri e le regioni, creando una distribuzione impari degli investimenti interni ed esteri nell'Unione europea;

B.

considerando che è necessario stabilire un quadro coerente di stabilità nell'ambito della politica monetaria, commerciale e di bilancio, allo scopo di agevolare il flusso degli investimenti diretti in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni dell'UE, contribuendo in tal modo a correggere gli squilibri macroeconomici dell'Unione;

C.

considerando che la riunione informale dei membri del Consiglio europeo del 23 maggio 2012 ha sottolineato la necessità di mobilitare le politiche dell'UE per sostenere appieno la crescita, intensificare gli sforzi per finanziare l'economia mediante gli investimenti e potenziare la creazione di posti di lavoro;

D.

considerando che, in base alle ultime previsioni intermedie della Commissione, l'UE è affetta da crescita debole e i tassi di crescita previsti saranno molto diversi all'interno dell'Unione e compromessi dalle continue incertezze e dalla mancanza di fiducia da parte dei consumatori e dei mercati;

E.

considerando che l'Unione dovrebbe sfruttare meglio i propri punti di forza, quali, ad esempio, l'elevato livello di consumi, istruzione e qualità della vita, la capacità di ricerca e innovazione, l'elevata efficienza e produttività del lavoro, nonché un ambiente imprenditoriale favorevole e motivante, per far fronte alla crisi fiscale e aumentare la crescita e l'occupazione;

F.

considerando che il finanziamento del debito pubblico degli Stati membri ha come effetto quello di assorbire risorse da investimenti, crescita e occupazione, mentre la fuga di capitali da taluni Stati membri verso altri Stati membri e verso taluni paesi terzi può contribuire al peggioramento della situazione della bilancia dei pagamenti dell'UE;

G.

considerando che le attività creditizie delle banche, che rappresentano la fonte di finanziamento più importante della zona euro, nella quale superano l'insieme dei finanziamenti azionari ed obbligazionari, mentre negli Stati Uniti e in altre regioni del mondo il credito bancario copre una percentuale minore del totale dei finanziamenti, sono state duramente colpite dai recenti sviluppi;

H.

considerando che il potenziale di crescita offerto da settori quali le tecnologie verdi, i servizi sanitari e l'assistenza, l'istruzione e l'economia sociale può dare impulso e stimolare gli investimenti, e in tal modo incrementarli, grazie all'aumento della reciproca domanda;

I.

considerando che è necessario monitorare e rivedere l'impatto e l'attuazione dei regolamenti finanziari dell'UE allo scopo di garantire che non creino inutili oneri amministrativi e non frenino gli investimenti diretti esteri nell'UE;

J.

considerando che l'ultima relazione dell'UNCTAD rileva che l'UE possiede ancora una forte capacità di attirare investimenti diretti esteri;

K.

considerando che gli investimenti interni dell'Unione possono determinare una notevole espansione dei mercati degli investimenti diretti esteri attraverso il miglioramento delle infrastrutture sostenibili per le imprese, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo;

L.

considerando che gli investimenti sono costituiti da due pilastri – gli investimenti pubblici e quelli privati – e che il pilastro relativo agli investimenti privati si compone di investimenti nazionali ed esteri;

M.

considerando che per porre fine all'eccessiva dipendenza dalle importazioni di petrolio, gas e altre risorse non rinnovabili sono necessari massicci investimenti a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza sul piano energetico e delle risorse;

N.

considerando che il debito sovrano europeo e i rischi di rollover, come pure le lacune e gli ostacoli agli scambi commerciali e al completamento del mercato unico, ivi comprese le barriere non tariffarie e le restrizioni sui dati, possono limitare la capacità delle regioni dell'UE di attirare investitori europei e internazionali;

O.

considerando che, per quanto concerne la competitività e l'imprenditorialità, le principali sfide che le imprese dell'Unione continuano a dover affrontare sono le difficoltà di accesso ai finanziamenti per le PMI, lo scarso spirito imprenditoriale (solo il 45 % dei cittadini europei vorrebbe esercitare un'attività autonoma contro, ad esempio, il 55 % dei cittadini statunitensi), un contesto imprenditoriale che non favorisce le nuove imprese e la crescita, caratterizzato da una persistente frammentazione normativa e da gravi oneri burocratici, una capacità limitata delle PMI di adattarsi a un'economia efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse e di espandersi verso i mercati esteri, sia nel mercato unico che al di là di esso;

P.

considerando che, secondo l'ultima classifica stilata dalla Banca mondiale sulla facilità di fare impresa ("Doing Business index"), gli Stati membri dell'UE rappresentano soltanto il 40 % (e i paesi della zona euro soltanto il 26 %) dei primi 35 Stati classificati in termini di imprenditorialità a livello mondiale;

Q.

considerando che, come dimostra la relazione sul meccanismo di allerta (COM(2012)0068) della Commissione, i vincoli di bilancio nazionali e gli alti tassi di disoccupazione mettono in luce la necessità di introdurre riforme strutturali efficaci, al fine di migliorare l'ambiente imprenditoriale, in particolare per quanto riguarda la bilancia delle partite correnti, le quote di mercato all'esportazione e il debito pubblico e privato, riducendo gli oneri burocratici e ottimizzando nel contempo il valore aggiunto dei fondi strutturali e delle attività della Banca europea per gli investimenti, anche nei paesi che beneficiano della politica europea di vicinato;

R.

considerando che gli investimenti sociali ben mirati sono fondamentali per conseguire un elevato livello di occupazione nel lungo periodo, stabilizzare l'economia, valorizzare il capitale umano e incrementare la competitività dell'UE;

S.

considerando che gli andamenti degli investimenti diretti esteri sono uno degli indicatori fondamentali utilizzati dalla Commissione nel quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici;

T.

considerando che gli studi condotti dall'UNEP e dall'OIL evidenziano che gli investimenti nella formazione di capitale umano sono fondamentali per attrarre gli investimenti nei settori economici verdi e sfruttare il loro elevato potenziale di crescita;

U.

considerando che il flusso di investimenti diretti esteri nell'UE, in modo particolare se orientato in maniera da ridurre le disparità fra Stati membri, ha effetti positivi sull'economia reale e sulla bilancia dei pagamenti, sulla competitività, sull'occupazione e la coesione sociale, ma funge anche da incentivo positivo per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, l'innovazione, le competenze e la mobilità della forza lavoro;

V.

considerando che la definizione di obiettivi nazionali secondari su base annua in settori fondamentali per un contesto competitivo e attraente per gli investitori internazionali, in linea con i parametri dell'OCSE, contribuirà a mettere in luce i punti di forza e le debolezze nazionali nonché le opportunità di interventi mirati;

W.

considerando che l'obiettivo della zona euro e della BCE di mantenere un tasso di inflazione di poco inferiore al 2 % per i paesi dell'euro contribuisce alla creazione di un contesto di stabilità, utile per attirare investimenti;

X.

considerando che lo sviluppo dei mercati obbligazionari europei dipende principalmente dall'allargamento della base di investimento;

Y.

considerando che, nella sua proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), la Commissione non ha esteso l'armonizzazione alle aliquote relative all'imposta sulle società, che sono destinate a rimanere di competenza degli Stati membri, e che sono necessari ulteriori provvedimenti intesi a rendere il sistema fiscale dell'Unione più trasparente e meno complesso per gli investitori esteri, coordinando al contempo i sistemi fiscali in tutta Europa;

Z.

considerando che il protezionismo commerciale sta guadagnando terreno in tutto il mondo e che di conseguenza l'UE, quale leader di mercato per gli investimenti esteri in entrata, dovrebbe continuare i negoziati volti a concludere accordi di libero scambio che promuovano scambi commerciali aperti ed equi nonché norme internazionali nel settore della protezione sociale e ambientale, nel tutelare i suoi vantaggi concorrenziali sul piano degli scambi commerciali;

AA.

considerando che nell'Unione europea persistono ancora ostacoli importanti alla fornitura di servizi transfrontalieri, che ostacolano il funzionamento del libero mercato;

AB.

considerando che, conformemente ai trattati UE, la politica commerciale comune, compresi gli investimenti diretti esteri, è di competenza esclusiva dell'UE e che in tale ambito il Parlamento europeo e il Consiglio operano su un piano di parità, poiché si applica la procedura legislativa ordinaria;

1.

sottolinea che l'UE rappresenta tuttora la prima destinazione mondiale degli investimenti diretti esteri (IDE) e in quanto tale deve continuare a soddisfare le aspettative di investitori e Stati beneficiari, nel rispetto degli obiettivi più generali di ordine economico, sociale e ambientale dell'Unione, tutelando in tal modo il proprio ruolo preminente a livello europeo e nazionale;

2.

ritiene che la politica di coesione sia fondamentale per affrontare gli squilibri macroeconomici e regionali a livello dell'UE e debba essere una politica chiave per promuovere la competitività, la produttività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel mercato unico, che a sua volta ha il potenziale di rendere più attrattivi gli investimenti nell'UE; sottolinea che gli investimenti della politica di coesione nelle infrastrutture e nelle competenze richieste dal mercato del lavoro possono notevolmente aumentare la capacità di attrarre potenziali investitori;

3.

sollecita la Commissione a intensificare, anche nelle sedi multilaterali, la cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e a migliorare la convergenza dei requisiti normativi sulla base di standard internazionali e, se possibile, a intraprendere un dialogo normativo per trattare la questione degli ostacoli commerciali esistenti o potenziali, nell'ottica di limitare le controversie e i costi commerciali a esse associati;

4.

ritiene che il risanamento e la stabilizzazione del bilancio, come pure il completamento del mercato unico, debbano essere realizzati assicurando una valutazione del valore aggiunto che possono apportare; ritiene che una stretta cooperazione fra gli organismi economici, nonché una maggiore complementarità fra le economie dell'UE contribuirebbero a ridurre le disparità in termini di investimenti diretti esteri, allo scopo di rafforzare la base industriale europea e promuovere uno sviluppo economico sostenibile a lungo termine, presupposto fondamentale per un positivo ed efficace consolidamento del bilancio;

5.

sottolinea che è fondamentale mantenere l'interesse degli investitori europei strategici a svolgere le loro attività in seno all'UE, ricordando che, unitamente alla più ampia crisi finanziaria ed economica mondiale, le sensazioni negative e l'incertezza create dalla crisi del debito e l'assenza di risposte rapide spinge gli investitori a ridurre la propria esposizione attuale nella regione; rileva altresì che una mancanza di investimenti interni coordinati a lungo termine danneggerà in modo rilevante la futura forza di attrazione degli investimenti nell'UE per tali investitori; riconosce che un approccio multilivello alla governance, con il coinvolgimento delle comunità locali nelle fasi pertinenti, è essenziale per assicurare che gli investimenti siano mirati ad affrontare le necessità specifiche di ciascuna regione e di ciascuno Stato membro;

6.

chiede alla Commissione di elaborare una comunicazione sull'attrattività di investire in Europa, rispetto ai suoi principali partner e concorrenti, individuando i principali vantaggi e le principali debolezze dell'UE come ambiente per gli investimenti, e di presentare una strategia integrata che comprenda politiche e raccomandazioni specifiche e, se necessario, proposte legislative per migliorare l'ambiente degli investimenti nell'UE;

7.

ritiene che l'UE dovrebbe sfruttare appieno la propria situazione di mercato unico più vasto del mondo (tenore di vita elevato, grande produttività della manodopera, certezza del diritto e capacità in termini di ricerca e innovazione), investitore estero e operatore commerciale per affrontare la crisi fiscale; sottolinea come sia necessario disporre di strumenti e metodi più efficaci, nuovi meccanismi di finanziamento e regimi di investimento, quali le obbligazioni a progetto europee, che potrebbero sfruttare i vantaggi competitivi dell'Europa e le complementarità fra i suoi Stati membri nonché realizzare gli obiettivi della strategia di crescita Europa 2020, per affrontare il problema della recessione e della crescita lenta;

8.

esorta l'UE a introdurre l'investimento quale elemento chiave di tutte le iniziative faro della strategia Europa 2020, per rispondere all'enorme bisogno di crescita e occupazione e fare in modo che contribuiscano ad affrontare la crisi fiscale; invita, in particolare, la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto una strategia industriale dell'UE che sia ambiziosa, eco-efficiente e sostenibile, al fine di rivitalizzare la capacità produttiva in tutta l'Unione e generare posti di lavoro di alta qualità all'interno dell'UE;

9.

sottolinea in particolare l'enorme potenziale in termini di capacità di attrazione degli investimenti diretti esteri insito nella promozione di istruzione, ricerca e sviluppo e creazione di posti di lavoro nell'ambito della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e dell'aumento dell'efficienza energetica, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del 2020 e fare dell'UE un leader mondiale nel campo della tecnologia verde;

10.

ricorda che non aumentare gli investimenti pubblici tramite finanziamenti sostenibili, o persino ridurli, a causa della crisi fiscale, in settori cruciali quali la sanità, l'istruzione, la ricerca e le infrastrutture, potrebbe avere un effetto nefasto sulla competitività e l'attrattività per gli investitori, soprattutto ove diventi un modello a lungo termine; ritiene, di conseguenza, che sia necessario aumentare in modo sostenibile gli investimenti pubblici;

11.

appoggia la nuova proposta di programma "Erasmus per tutti" che può far aumentare in modo consistente le risorse destinate a mobilità e sviluppo della conoscenza, formazione e competenze, allo scopo di promuovere lo sviluppo personale e le prospettive di lavoro dei giovani e contribuire in tal modo a valorizzare il potenziale umano e ad affrontare il problema dell'alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa; appoggia "Erasmus per le imprese" e in particolare il programma di scambi "Erasmus per giovani imprenditori" inteso a promuovere la nascita di nuove imprese, il trasferimento di conoscenze a livello transfrontaliero, la cooperazione fra piccole imprese, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro;

12.

propone di migliorare e ampliare la base di dati statistici per gli investimenti diretti, secondo i modelli internazionali dell'OCSE e della Banca mondiale, e di adottare obiettivi di investimento e indicatori supplementari a livello nazionale (ambiente urbano, infrastrutture sociali), in modo da evidenziare i progressi che si stanno compiendo in direzione di un ambiente attrattivo per gli investimenti, valutando al contempo le politiche di investimento e i loro effetti positivi sull'economia reale e sull'occupazione nei vari paesi e regioni;

13.

ritiene che qualsiasi strategia volta ad attirare investimenti esteri e locali dovrebbe essere legata al completamento del mercato unico, ad investimenti e flussi transfrontalieri, a mercati aperti e al miglioramento dell'accesso al mercato e alla concorrenza leale per le professioni liberali, visto il numero e la varietà delle nuove opportunità; ritiene, a tale proposito, che l'UE debba promuovere le reti transeuropee e la mobilità dei lavoratori, degli studenti e dei ricercatori, nonché rafforzare la cooperazione e le complementarità fra le economie degli Stati membri;

14.

sottolinea la necessità urgente di ridurre gli ostacoli di natura fiscale per i lavoratori e i datori di lavoro transfrontalieri al fine di agevolare la mobilità dei cittadini e promuovere gli investimenti transfrontalieri;

15.

chiede all'UE di negoziare a livello globale e nel quadro dell'OMC e del G20 la definizione di regole comuni che assicurino una concorrenza leale e condizioni di parità, in considerazione degli squilibri macroeconomici internazionali legati al regolamento finanziario e alla fiscalità, al fine di salvaguardare la propria competitività e garantire il rispetto degli obiettivi sociali e ambientali dell'Unione; invita l'Unione a essere determinante nelle fasi di negoziazione e conclusione di accordi globali di libero scambio (ALS) con i principali partner, quali strumenti per aprire nuovi mercati di beni e servizi, aumentare le opportunità di investimento, agevolare scambi commerciali aperti ed equi e favorire un contesto politico più prevedibile; sottolinea l'importanza di far avanzare i negoziati per un'imposta sulle transazioni finanziarie a livello globale;

16.

è del parere che la creazione di un osservatorio europeo ad hoc sugli investimenti diretti esteri, istituito all'interno della Commissione europea, potrebbe contribuire a rafforzare il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tale settore e, al contempo, consentire di monitorare meglio le politiche applicate, compreso il loro impatto macroeconomico, al fine di promuovere l'Europa come destinazione degli investimenti;

17.

invita la Commissione ad accelerare il coordinamento delle politiche economiche, fiscali e sociali degli Stati membri, al fine di attirare investimenti esteri, tenendo contemporaneamente conto delle divergenze socioeconomiche riscontrate tra i membri della zona euro e gli Stati membri dell'UE;

18.

è dell'avviso che l'UE e gli Stati membri debbano intervenire, in particolare per potenziare l'utilizzo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, in quanto catalizzatori per attirare ulteriori finanziamenti della BEI, della BERS, nonché di altri istituti finanziari e del settore privato, promuovendo altresì iniziative basate sui partenariati pubblico-privato (PPP), quali le obbligazioni dell'UE collegate a progetti ("project bonds"); osserva inoltre che le PMI in particolare possono beneficiare di investimenti volti a rafforzare le capacità, le infrastrutture e il capitale umano; riconosce le potenzialità insite nell'ampliamento della portata degli strumenti finanziari innovativi affinché siano utilizzati con un effetto maggiore come via d'accesso ai finanziamenti per integrare i metodi di finanziamento tradizionali; sottolinea che un carattere rotativo degli strumenti finanziari e un approccio flessibile volto a integrare tali strumenti a livello regionale potrebbero produrre un effetto moltiplicatore del bilancio UE, promuovere partenariati pubblico-privati, rendere disponibili fonti alternative di finanziamento e fornire una nuova e importante fonte di finanziamento per investimenti strategici, sostenendo investimenti a lungo termine sostenibili in un periodo di difficoltà finanziarie;

19.

accoglie con favore le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine della BCE (ORLT); chiede alla BCE di intervenire ulteriormente in maniera decisiva per affrontare l'attuale crisi del debito della zona euro, mantenendo la stabilità dei prezzi e, nel contempo, riducendo al minimo gli effetti di ricaduta negativa sull'economia reale e sugli investimenti, che potrebbero derivare dai problemi di liquidità del settore bancario; ritiene che il settore bancario debba adottare le misure necessarie a far fronte alle proprie debolezze strutturali in relazione ai rischi di liquidità a lungo termine, al fine di ristabilire la fiducia degli investitori ed evitare pertanto che la BCE debba intervenire così massicciamente in futuro; ritiene altresì che il quadro operativo delle banche debba essere definito in modo tale che una parte delle sovvenzioni sia resa disponibile a fini di sviluppo e per sostenere le piccole e medie imprese;

20.

ritiene che la prevista riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali debba garantire che l'incremento delle riserve patrimoniali per favorire la stabilità a lungo termine del settore bancario non impedisca alle banche di iniettare liquidità nell'economia reale, essenziale per gli investimenti;

21.

sottolinea la necessità di approfondire i mercati di capitale europei onde garantire l'accesso ai finanziamenti da fonti diverse dalle banche;

22.

prende atto delle nuove proposte della Commissione volte a migliorare la regolamentazione del mercato della agenzie di rating del credito, in particolare la rettifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, la direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito; sottolinea la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per garantire un ambiente sano per l'imprenditoria e una concorrenza leale;

23.

invita la Commissione a valutare i molti ostacoli che ancora persistono e che intralciano la fornitura e la fruizione di servizi transfrontalieri nei singoli Stati membri;

24.

prende atto dell'importanza delle proposte della Commissione intese a modernizzare il mercato europeo degli appalti pubblici; sottolinea che un mercato paneuropeo dinamico degli appalti può offrire importanti opportunità di affari per le imprese europee e può contribuire in modo significativo a incentivare un'industria europea competitiva, nonché ad attrarre gli investimenti e a promuovere la crescita economica;

25.

esprime preoccupazione per la tendenza degli investitori istituzionali della zona euro ad uscire dal capitale azionario della stessa, preferendo titoli emessi da altri paesi, in considerazione del (i) loro ruolo sempre maggiore nel settore finanziario della zona euro e (ii) della diminuzione della percentuale di partecipazione dei fondi di investimento in azioni e altri titoli emessi da residenti della zona euro dal 26 % del 2009 al 23 % del 2010;

26.

sottolinea il ruolo dei fondi sovrani di investimento dei paesi terzi; evidenzia altresì quanto sia importante rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità, al fine di promuovere sinergie tra l'UE e i fondi sovrani di investimento;

27.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare gli investitori istituzionali a partecipare ai fondi europei di capitale di rischio e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ed eliminare le restrizioni al finanziamento di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese;

28.

ritiene che l'imprenditorialità transfrontaliera offra notevoli vantaggi sia alle regioni dell'UE, contribuendo al loro sviluppo economico, sia alle singole imprese, offrendo loro la possibilità di accedere a nuovi e più ampi mercati e fonti di approvvigionamento, come pure a capitale, manodopera e tecnologia;

29.

esprime preoccupazione per l'alto tasso di disoccupazione giovanile registrato in diversi Stati membri e per le prospettive occupazionali negative; prende inoltre atto con preoccupazione della ridotta capacità di attirare capitale umano di alta qualità da parte dell'Unione europea, mentre si registrano flussi significativi di capitale umano verso i paesi del terzo mondo; riconosce che l'Unione europea dispone di un enorme potenziale in termini di capitale umano di alta qualità e invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare gli interventi per combattere la disoccupazione giovanile mediante programmi e azioni concrete a livello europeo e nazionale; si compiace, a tale riguardo, per la dichiarazione del Consiglio europeo, dove si invitano gli Stati membri a istituire regimi nazionali affini alla Garanzia per i giovani, ed esorta gli Stati membri ad appoggiare tale richiesta con azioni rapide e concrete a livello nazionale, in modo da garantire che i giovani abbiano un lavoro dignitoso, proseguano gli studi o seguano un corso di formazione/riqualificazione; ritiene che l'Unione europea debba intensificare i propri sforzi per raggiungere gli obiettivi occupazionali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche riducendo l'onere fiscale sull'occupazione per attrarre più investimenti nei settori dell'economia ad alta intensità di manodopera;

30.

sottolinea la sfida affrontata dall'Unione nel suo insieme e dai singoli Stati membri per quanto riguarda l'invecchiamento della popolazione; esorta gli Stati membri a mettere a punto strategie coerenti che affrontino la sfida demografica, compensando le potenziali ripercussioni negative;

31.

sostiene gli obiettivi dell'Unione dell'innovazione; chiede inoltre agli Stati membri di destinare investimenti all'istruzione, alla ricerca e all'innovazione, in considerazione degli effetti positivi che ciò può avere a medio e lungo termine sulla crescita e lo sviluppo; sostiene altresì la specializzazione intelligente, quale principio politico importante e concetto per la politica dell'innovazione, nonché legami più forti tra la ricerca e l'imprenditorialità in settori quali le tecnologie verdi;

32.

sottolinea che la lotta all'evasione fiscale deve essere una priorità massima per l'Unione europea, soprattutto nell'attuale situazione di crisi, in cui l'evasione fiscale rappresenta un'ingente perdita per i bilanci nazionali, e le entrate supplementari potrebbero essere utilizzate per aumentare gli investimenti pubblici; sottolinea la necessità di assicurare collaborazione e coordinamento regolari tra la Commissione e gli Stati membri per combattere la doppia imposizione, la doppia non imposizione, la frode fiscale, l'evasione fiscale e il dumping, nonché l'utilizzo dei paradisi fiscali a scopi illeciti; chiede, più in generale, un maggiore coordinamento fiscale, sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la spesa, tra cui una collaborazione e un coordinamento regolari tra i sistemi fiscali degli Stati membri, anche per una riduzione dei notevoli oneri amministrativi e degli alti costi di conformità alla normativa fiscale che le imprese europee stanno sostenendo, giacché ciò crea disincentivi agli investimenti nell'Unione europea; si compiace della posizione del Parlamento concernente una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), auspicando al contempo l'adozione della direttiva da parte del Consiglio;

33.

sottolinea che le difficoltà di accesso al finanziamento rimangono una delle principali preoccupazioni per le PMI; esprime inoltre particolare preoccupazione per il fatto che imprese sane non possano ricevere i finanziamenti previsti; chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di attuare rapidamente azioni e misure normative per promuovere il finanziamento delle PMI, come proposto nel piano d'azione dell'UE per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; sottolinea che la crescita a livello locale è spesso sostenuta dalle PMI e dalle imprese sociali e che il finanziamento della politica di coesione, erogato attraverso un deciso approccio di governance multilivello, può garantire che le PMI e le imprese sociali sviluppino il loro potenziale e continuino ad apportare un contributo di valore alla competitività dell'UE;

34.

sottolinea la necessità di una revisione generale dell'impatto economico del regolamento finanziario dell'UE per garantire che l'attuazione sia proporzionata e non freni gli investimenti;

35.

si compiace del "Programma per la competitività delle imprese e delle PMI" (COSME), proposto dalla Commissione per il periodo 2014-2020, quale strumento per favorire una cultura imprenditoriale e promuovere la nascita di nuove PMI, soprattutto nei nuovi settori, come i servizi dei media sociali, l'economia verde e il turismo;

36.

chiede norme nuove ed efficienti in materia di diritto fallimentare, compresi gli strumenti di allarme rapido, al fine di promuovere una "politica della seconda possibilità" intesa a promuovere l'imprenditorialità e il rilancio delle imprese, dal momento che la seconda possibilità non è adeguatamente riconosciuta dalle legislazioni nazionali; sottolinea l'importanza di rafforzare la rete fra gli imprenditori e coloro che tentano di nuovo di costituire un'impresa, allo scopo di incoraggiare una seconda possibilità, nonché la necessità di affrontare le difficoltà di finanziamento di chi si lancia di nuovo in un'attività imprenditoriale;

37.

invita l'Unione a sfruttare appieno le opportunità di investimento nell'UE e nei paesi terzi derivanti dalla politica europea di vicinato e dalle strategie macroregionali;

38.

invita la Commissione a includere tutti gli indicatori pertinenti per misurare gli squilibri macroeconomici e le ripercussioni sulle regioni dell'UE nel quadro di valutazione;

39.

ricorda che è importante sviluppare ulteriormente partenariati per il settore ambientale che suscitano un interesse crescente negli investitori, tenendo conto delle risorse e delle capacità dell'UE;

40.

si compiace del fatto che nel 2011 il numero delle imprese interessate a investire nell'Unione europea è cresciuto del 5 %; deplora che, tuttavia, il numero medio dei posti di lavoro creati per ciascun progetto di investimento sia rimasto invariato;

41.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di attuare il piano d'azione europeo per l'eGovernment, che consente loro di offrire, anche alle imprese, servizi di amministrazione digitale più efficienti ed economici, a livello sia locale sia transfrontaliero;

42.

insiste sulla necessità che l'Unione europea e gli Stati membri, per attrarre più investimenti:

a)

sfruttino il patrimonio storico dell'Unione europea promuovendo i settori della cultura, dello sport e del turismo quali mercati attraenti e in crescita;

b)

promuovano l'economia transatlantica quale nostro attuale e principale partner per gli scambi commerciali e gli investimenti esteri diretti, sfruttando meglio i flussi di manodopera qualificata tra i due continenti e sviluppando il potenziale offerto per rafforzare l'economia dell'innovazione;

43.

accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un programma incentrato sulla competitività delle piccole e medie imprese; plaude ai recenti aumenti registrati dal capitale di rischio formale e informale in molti Stati membri, ma ribadisce che l'Unione europea deve semplificare maggiormente la normativa e l'accesso ai finanziamenti per le PMI e gli altri operatori economici, promuovendo sistemi efficienti di capitale di rischio formale e informale nell'Unione europea e rafforzando il ruolo degli investimenti di private e public equity nel finanziare la crescita a lungo termine delle imprese; invita la Commissione a collaborare più attivamente con gli enti finanziari internazionali per creare meccanismi innovativi in materia di finanziamento delle PMI;

44.

rimarca l'importanza di promuovere norme che contribuiscano a sviluppare l'innovazione in nuovi prodotti e servizi, a completare il mercato interno e ad attrarre investimenti nell'Unione europea, e di armonizzare le norme europee con quelle internazionali;

45.

ribadisce la sua proposta che la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (tenuto conto della qualità delle sue risorse umane e della sua esperienza nel settore del finanziamento delle grandi infrastrutture) effettui un'analisi strategica sul finanziamento degli investimenti che non escluda alcuna ipotesi: sovvenzioni, liberazione di somme sottoscritte dagli Stati membri nel capitale della BEI, sottoscrizioni da parte dell'Unione europea al capitale della BEI, prestiti, strumenti innovativi, ingegneria finanziaria adeguata ai progetti di lungo termine non immediatamente redditizi, sviluppo dei sistemi di garanzia, creazione di una sezione investimenti in seno al bilancio dell'Unione europea, consorzi finanziari tra autorità europee, nazionali e locali e partenariati pubblico-privato;

46.

valuta positivamente le iniziative emblematiche della strategia Europa 2020 intitolate "Una politica industriale per l'era della globalizzazione", "Un'Unione dell'innovazione" e "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", e osserva che la strategia Europa 2020 contribuirà a rendere l'Unione europea più attraente per gli investimenti, a crearvi nuovi posti di lavoro e a conservarne la competitività internazionale.

47.

evidenzia che, a causa degli attuali scarsi livelli di crescita e alti livelli di disoccupazione, la politica di coesione dell'UE fornisce un importante contributo all'economia europea nonché alla ricerca e all’innovazione europea e costituisce la più vasta voce di spesa del bilancio dell’UE per quanto concerne gli investimenti nell'economia reale, rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale mediante la riduzione delle differenze regionali e attuando una strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che ha un notevole effetto leva per gli investimenti pubblici e privati a livello UE, nazionale, regionale e locale;

48.

sottolinea che un approccio discriminatorio nei confronti delle grandi imprese potrebbe ostacolare l'innovazione e ridurre la competitività di altre imprese dell'UE, in particolare delle PMI, escludendole da partenariati globali fondamentali nell'ambito dell'innovazione collaborativa e riducendo il loro accesso alle tecnologie avanzate;

49.

appoggia la motivazione economica di una politica di sviluppo territoriale locale/regionale radicata nella logica fondamentale secondo cui l'interesse nelle regioni meno sviluppate dell'Unione potrebbe aumentare se fossero in grado di offrire vantaggi comparativi competitivi (infrastrutture adeguate, risorse umane specializzate, ecc.), nonché un insieme specifico di incentivi; chiede alla Commissione, in tale contesto, di sostenere gli Stati membri e le regioni nel perseguire le proprie politiche di incentivi agli investimenti, in particolare per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine – non da ultimo a livello transfrontaliero – soprattutto i progetti di infrastrutture; rileva con rammarico il fatto che le regioni meno sviluppate dell'UE perdono sempre più la propria attrattività a vantaggio di paesi terzi; invita le autorità competenti a elaborare misure urgenti volte a mantenere gli investimenti attuali e ad attrarne di nuovi;

50.

sottolinea che l'UE possiede un'enorme forza nelle sue città, e che importanti progetti di infrastrutture urbane e parchi commerciali innovativi risultano estremamente attraenti per gli investimenti; esorta gli Stati membri a investire su vasta scala nelle infrastrutture, nelle nuove tecnologie e nella R&S, compresi i sistemi di trasporto multimodale, al fine di promuovere la vivibilità e la competitività delle città europee sulla base dei loro elementi di forza tradizionali garantendo che questi investimenti non vadano a scapito di una vera coesione territoriale e di uno sviluppo rurale equilibrato;

51.

sottolinea la necessità non solo di diffondere e attuare la ricerca e l'istruzione ma anche di investirvi a livello locale; rileva che a tal fine è necessario utilizzare pienamente il potenziale umano disponibile – ricercatori e fondazioni accademiche a livello locale – per attrarre sia investimenti nazionali sia investimenti diretti stranieri; segnala, in questo contesto, che è altresì importante tener conto della mobilità dell’elemento umano: insegnanti, ricercatori e studenti;

52.

ritiene che le regioni sottosviluppate dovrebbero continuare a beneficiare di importanti finanziamenti UE per fornire agli investitori altri vantaggi competitivi a livello locale, oltre a costi del lavoro ridotti;

53.

sottolinea la necessità di potenziare le infrastrutture al fine di rafforzare la coesione regionale e la competitività delle regioni; rileva in tale contesto l'importanza delle reti transeuropee e dell'uso di strumenti finanziari supplementari quali i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e i partenariati tra settori pubblico e privato;

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(6)  GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.

(7)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0565.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2012)0135.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/38


Martedì 3 luglio 2012
Aspetti commerciali del partenariato orientale

P7_TA(2012)0276

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sugli aspetti commerciali del partenariato orientale (2011/2306(INI))

2013/C 349 E/05

Il Parlamento europeo,

visti i negoziati in corso in materia di accordi di associazione tra l'UE e l'Ucraina, la Moldova, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian, i quali conterranno elementi commerciali importanti,

viste le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007, che ha adottato le direttive negoziali relative all'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina che prevede una zona di libero scambio globale e approfondita,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010, che ha adottato le direttive negoziali relative agli accordi di associazione tra l'UE e l'Armenia e tra l'UE e la Georgia che prevedono una zona di libero scambio globale e approfondita,

viste le conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2009, che ha adottato le direttive negoziali relative all'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova e viste le ulteriori direttive negoziali dettagliate relative alla zona di libero scambio globale e approfondita, adottate dal Consiglio il 20 giugno 2011,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010, che ha adottato le direttive negoziali relative all'accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian,

visto l'accordo commerciale e di cooperazione stipulato dalla Comunità europea e dall'allora Unione Sovietica nel 1989 e successivamente approvato dalla Bielorussia,

vista la dichiarazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 maggio 2011 dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303),

visto lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 in poi, e in particolare le relazioni della Commissione sui progressi compiuti nella sua attuazione,

viste le sue raccomandazioni per i negoziati relativi agli accordi di associazione con la Moldova, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian,

visti i piani d'azione adottati congiuntamente con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia e la Moldova, nonché l'agenda di associazione con l'Ucraina,

viste le dichiarazioni congiunte del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009 e del vertice di Varsavia per il partenariato orientale del 29-30 settembre 2011,

vista la creazione dell'Assemblea parlamentare EURONEST mediante il relativo atto costitutivo del 3 maggio 2011,

visto l'articolo 8, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0183/2012),

A.

considerando che la conclusione e l'attuazione di accordi di associazione che prevedono zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA) rappresentano un obiettivo prioritario e un'ambizione della nuova politica europea di vicinato nei confronti dei partner orientali;

B.

considerando che quattro dei sei paesi del partenariato orientale sono già membri dell'OMC e che i governi dell'Azerbaigian e della Bielorussia possiedono solo lo status di osservatore;

C.

considerando che in seguito ai movimenti rivoluzionari che hanno avuto luogo nel 2011 nel vicinato meridionale dell'UE, conosciuti come la primavera araba, l'interesse dell'UE si è concentrato sui vicini del sud; considerando che i paesi appartenenti al partenariato orientale e le relazioni commerciali dell'UE con i medesimi meritano l'attenzione dell'UE;

D.

considerando che la presenza economica della Cina nei paesi del partenariato orientale continua ad aumentare;

E.

considerando che i negoziati con l'Ucraina riguardanti una zona di libero scambio globale ed approfondita si sono conclusi nell'ottobre del 2011; considerando che la DCFTA entrerà in vigore in seguito alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina, attualmente bloccato a motivo del fatto che l'UE non approva gli sviluppi politici interni in Ucraina né il funzionamento del suo sistema giudiziario;

F.

considerando che i negoziati con la Georgia e la Moldova relativi a una zona di libero scambio globale e approfondita sono stati approvati dal Consiglio nel dicembre 2011 e che i primi cicli di negoziati dovrebbero avere luogo nella primavera del 2012;

G.

considerando che nel 2011 l'Armenia ha compiuto progressi significativi verso l'adempimento delle raccomandazioni fondamentali e che i negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondita tra l'UE e l'Armenia, avviati nel febbraio 2012, hanno avuto inizio il 6 marzo 2012;

H.

considerando che il processo di adesione dell'Azerbaigian all'OMC è in corso dal 1997, ma che i progressi sono stati limitati, il che rappresenta uno degli ostacoli principali all'avvio dei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondita con l'UE;

I.

considerando che la Bielorussia fino a questo momento ha partecipato soltanto in misura limitata alle diverse piattaforme del partenariato orientale; considerando che ciò mette a repentaglio il raggiungimento dell'obiettivo finale del partenariato orientale, ovvero il consolidamento della democrazia, il progresso, la stabilità e la prosperità nel vicinato orientale dell'UE; prende atto delle dinamiche economiche del nuovo spazio economico costituito da Russia, Kazakistan e Bielorussia e incoraggia i suoi membri a svolgere le loro attività commerciali nel rispetto delle norme commerciali riconosciute a livello internazionale, in particolare quelle derivanti dal WTO;

J.

considerando che tutti i partner orientali dell'UE, in quanto stati dell'ex URSS, condividono lo stesso contesto storico e istituzionale e che nel corso della transizione politica e socioeconomica degli ultimi due decenni hanno affrontato sfide simili;

Osservazioni generali

1.

sottolinea che la prospettiva della creazione di una zona di libero scambio globale e approfondita con l'UE costituisce per i paesi partner uno degli incentivi fondamentali a portare avanti le loro riforme; ritiene che la creazione di zone di libero scambio globali e approfondite sia uno degli strumenti più ambiziosi della politica commerciale bilaterale dell'UE per ottenere un ambiente economico stabile, trasparente e prevedibile rispettoso della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, poiché consente non solo una maggiore integrazione economica mediante uno smantellamento progressivo delle barriere commerciali ma anche una convergenza normativa nei settori che incidono sugli scambi di beni e servizi, in particolare aumentando la protezione degli investimenti, ottimizzando le procedure doganali e frontaliere, riducendo le barriere commerciali tecniche nonché altre barriere non tariffarie al commercio, rafforzando le norme sanitarie e fitosanitarie e migliorando il benessere degli animali, migliorando i quadri giuridici per la concorrenza e gli appalti pubblici e garantendo lo sviluppo sostenibile; sostiene che la creazione di zone di libero scambio globali e approfondite sia essenziale per la lotta alle tendenze al protezionismo a livello globale;

2.

riconosce che le DCFTA forniscono all'UE uno strumento commerciale fondamentale per lo sviluppo delle relazioni economiche a lungo termine con i paesi terzi; riconosce l'impatto delle DCFTA sull'intero funzionamento dei paesi partner commerciali dell'UE, che va ben al di là delle pure questioni commerciali, influenzando anche lo stato della democrazia, lo Stato di diritto e altri standard comuni;

3.

sottolinea che il processo decisionale di valutazione della preparazione dei potenziali partner UE ad accedere ai negoziati commerciali dovrebbe essere libero da pregiudizi politici e dovrebbe dipendere, in misura maggiore, dalla reale capacità del partner commerciale di attuare efficacemente le condizioni della DCFTA;

4.

riconosce il fatto che le DCFTA potrebbero costituire una componente fondamentale di un più ampio accordo politico (accordo di associazione); sottolinea, tuttavia, che nel caso in cui non sia possibile o consigliabile concludere un accordo di associazione con un particolare paese, occorre considerare altre strategie allo scopo di perseguire gli obiettivi economici e commerciali dell'Unione nei confronti di detto paese;

5.

sottolinea l'importanza del programma globale di potenziamento istituzionale, dello strumento per l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni (TAIEX) e dei programmi di gemellaggio nel fornire aiuti ai partner orientali per l'adempimento delle raccomandazioni fondamentali e per favorire la loro capacità di attuazione;

6.

riconosce che una maggiore integrazione commerciale, con i profondi cambiamenti nelle strutture economiche che comporta, richiede notevoli sforzi a breve e medio termine da parte dei nostri partner orientali; è tuttavia convinto che, nel lungo periodo, i benefici di tale integrazione compenseranno tali sforzi; sottolinea che il sostegno e il coinvolgimento della società civile locale e delle ONG internazionali nella promozione dei benefici a lungo termine rappresentano la chiave del successo dei loro processi di riforma;

7.

è favorevole al rafforzamento della cooperazione tra l'UE e i suoi partner orientali in una serie di settori, in particolare l'industria, le PMI, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, la CIP e il turismo;

8.

ritiene che la differenziazione, unita all'attuazione del principio del "more for more" (più per chi si impegna di più) delineato nella suddetta comunicazione congiunta dal titolo "Una risposta nuova a un vicinato in mutamento", rappresenti un passo in avanti nella direzione giusta nell'ambito delle relazioni commerciali con i partner orientali, riconoscendo gli sforzi di coloro che compiono i maggiori progressi e motivando gli altri a incrementare i propri sforzi; ritiene che il commercio dovrebbe agevolare il cambiamento e sottolinea l'importanza delle clausole di condizionalità e della loro conseguente attuazione;

9.

è convinto che l'integrazione economica dei partner orientali con l'UE non può essere ottenuta in modo efficiente senza riforme politiche e sociali, una partecipazione della società civile nel processo decisionale e un'integrazione economica tra i paesi orientali stessi; evidenzia che l'integrazione economica tra questi paesi deve essere aperta, affinché si possa trarre vantaggio dai suoi benefici; si rammarica, a tal proposito, che i conflitti regionali, congelati per molti anni, abbiano danneggiato l'efficacia e lo sviluppo del commercio transfrontaliero e continuino a causare gravi perdite economiche per alcuni dei partner orientali, causandone l'isolamento economico;

10.

considera importante che l'UE offra a tutti i partner delle DCFTA le flessibilità che spettano loro conformemente alle norme dell'OMC;

11.

evidenzia l'importanza della prevenzione dei conflitti grazie alla coesione economica e sociale;

12.

invita la Commissione a concedere, in particolare, flessibilità che promuovano lo sviluppo delle industrie nascenti nei paesi partner della DCFTA;

13.

accoglie positivamente la proposta della Commissione contenuta nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 che propone un aumento del 40 % nei finanziamenti per la politica europea di vicinato; enfatizza la sua opinione secondo la quale i partner orientali non possono assumersi da soli l'onere dei costi del ravvicinamento delle legislazioni e delle necessarie riforme istituzionali e strutturali e che il sostegno finanziario dell'UE, il quale dovrebbe integrare i loro propri sforzi di riforma, è inoltre essenziale al successo; a tale proposito, esorta il Consiglio a mantenere i finanziamenti proposti dalla Commissione;

14.

sottolinea il ruolo dei parlamenti nazionali dei partner orientali dell'UE nel ravvicinamento della legislazione commerciale all'acquis dell'UE, prerequisito per la conclusione e l'adeguata attuazione delle future DCFTA; a tal proposito, esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a fornire loro maggiore assistenza tecnica e invita specialmente i nuovi Stai membri dell'UE a condividere con loro le competenze e le migliori prassi acquisite nel loro stesso processo di allineamento della legislazione nazionale con l'acquis comunitario in materia di commercio;

15.

si compiace dell'adesione dell'Ucraina e della Moldova al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, considerando l'importanza cruciale che ciò può rivestire per garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE e per contribuire alla sicurezza di detti paesi;

16.

accoglie con favore tutti gli sforzi volti a rafforzare il partenariato orientale, in particolare le iniziative faro della Commissione concernenti le PMI, compreso lo strumento per le PMI della PEV, i mercati energetici regionali e l'efficienza energetica;

17.

invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la strategia dell'UE per il Mar Nero, in quanto rappresenta una componente importante della strategia energetica esterna dell'UE, dato il suo ruolo geostrategico che offre un significativo potenziale in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e diversificazione dell'offerta;

18.

riconosce l'importanza dell'Assemblea parlamentare EURONEST, in particolare della sua commissione per l’integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell’Unione europea e della sua commissione per la sicurezza energetica, nelle discussioni sulle questioni commerciali tra i membri del Parlamento europeo e i parlamentari nazionali dei partner orientali dell'UE; auspica che nell'immediato futuro si verifichino le condizioni necessarie per consentire l'adesione del Parlamento bielorusso all'Assemblea parlamentare EURONEST;

19.

sottolinea che una DCFTA non è una forma di assistenza ai partner orientali, bensì un accordo commerciale che comporta vantaggi e obblighi reciproci per entrambe le parti; si rammarica che il riesame della PEV non approfondisca il tema di come lo sviluppo di tale politica commerciale potrebbe comportare un rilancio per gli interessi economici dell'UE, apportando sostanziali benefici ai consumatori, alle imprese e ai lavoratori dell'UE; sottolinea che le DCFTA non solo porterebbero vantaggi economici ai partner orientali, ma potrebbero anche accelerare le riforme istituzionali, la modernizzazione e lo sviluppo;

20.

prende nota della creazione, il 18 ottobre 2011, di una zona di libero scambio tra la maggioranza dei membri della Comunità di Stati indipendenti, della quale fanno parte i partner orientali dell'UE ad eccezione della Georgia e, per il momento, dell'Azerbaigian; ritiene che la conclusione di accordi di libero scambio con altri paesi non dovrebbe danneggiare le DCFTA che i paesi del partenariato orientale sottoscrivono con l'UE e, a tale proposito, sottolinea che è importante che l'UE rappresenti un'alternativa interessante e redditizia per i partner orientali;

21.

insiste sul fatto che la strategia dell'UE verso la Russia dovrebbe tenere debitamente conto dell'influenza russa sui partner orientali; osserva che la Russia ha realizzato un'unione doganale con il Kazakistan e con un partner orientale, la Bielorussia; si rammarica del fatto che la Russia può aver indebolito i negoziati commerciali tra l'UE e numerosi partner orientali, in particolare l'Ucraina, offrendo loro un percorso alternativo basato su soluzioni a breve termine quali minori prezzi del gas; ritiene che tali alternative si dimostreranno controproducenti sul lungo periodo per i partner orientali;

22.

insiste sul fatto che il successo delle DCFTA dipenderà in larga parte dal consolidamento istituzionale e da un'adeguata attuazione degli impegni che può essere garantita esclusivamente in un contesto imprenditoriale aperto, trasparente e non corrotto, il che costituisce un prerequisito per l'efficace attuazione delle DCFTA;

23.

nota che la prosperità e la stabilità del vicinato orientale dell'UE costituiscono un fortissimo interesse per l'UE e che delle relazioni stabili e prevedibili tra l'UE e i suoi partner orientali aumenteranno senza dubbio il volume degli scambi commerciali in entrambe le direzioni;

24.

osserva al contempo che, per la maggior parte dei paesi del partenariato orientale, l'UE rappresenta il principale partner per quanto riguarda le esportazioni;

25.

sottolinea che, sebbene abbiano compiuto progressi sufficienti nell'adempimento delle raccomandazioni fondamentali, quali condizioni per l'avvio dei negoziati riguardanti una zona di libero scambio globale ed approfondita, la Georgia e la Moldova devono ancora garantire che il loro impegno nei confronti del processo di riforma sia di lungo termine e che perseguiranno un processo di riforma duraturo durante tutto il corso dei negoziati; enfatizza che entrambi i paesi devono ancora realizzare progressi significativi nella riforma normativa in particolare riguardo gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, i diritti di proprietà intellettuale e le norme sulla concorrenza;

26.

esprime preoccupazione riguardo alla capacità istituzionale dei partner orientali in relazione alla vera e propria attuazione di una DCFTA; sottolinea che la conclusione di una DCFTA non garantisce in sé il successo, a meno che essa non sia effettivamente attuata e accompagnata da misure efficaci in materia di concorrenza e di lotta alla corruzione;

27.

osserva che la conclusione delle DCFTA implica l'adesione alle norme sul lavoro adottate a livello internazionale; osserva che il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro approvate dall'Organizzazione internazionale del lavoro costituisce un elemento essenziale del rispetto dei diritti umani;

28.

invita ad un approccio ambizioso all'integrazione delle economie dell'UE e dei paesi partner orientali attraverso le DCFTA, che comprenda altri aspetti correlati al commercio libero ed equo; raccomanda che tutte le DCFTA includano un capitolo sullo sviluppo sostenibile vincolante, con disposizioni relative alla protezione ambientale e ai diritti internazionali in materia di lavoro;

Armenia

29.

plaude al governo armeno per aver intensificato i suoi sforzi volti ad adempiere alle raccomandazioni fondamentali nel 2011, che hanno portato all'avvio dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita nel febbraio 2012;

30.

accoglie con favore l'avvio, nel febbraio 2012, dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita tra l'Armenia e l'UE, e il loro inizio effettivo il 6 marzo 2012; incoraggia l'Armenia a utilizzare il potenziale della DCFTA per rilanciare l'economia del paese, esportare le opportunità e accedere al mercato UE, ad accelerare le riforme necessarie e, in generale, ad adeguare gli standard armeni a un livello europeo; sottolinea che una più stretta integrazione economica con l'UE deve contribuire a rafforzare la stabilità politica e la sicurezza nella regione; auspica una tempestiva conclusione dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita tra l'UE e l'Armenia;

31.

accoglie con favore l'avvio dei negoziati relativi a una zona di libero scambio globale ed approfondita, che forniranno opportunità per rafforzare le relazioni economiche tra le due parti; ritiene necessario sostenere riforme volte a creare un ambiente economico stabile e trasparente che attragga investimenti stranieri, incrementi la crescita e crei occupazione;

32.

ritiene che la conclusione di una DCFTA stimolerà l'economia armena, incrementando, tra l'altro, la concorrenza;

33.

si rammarica che entro i confini chiusi dell'Armenia con l'Azerbaigian e la Turchia si continuino a manifestare le conseguenze del conflitto del Nagorno-Karabakh, lasciando il paese economicamente isolato a causa della scarsità di vie di accesso; sottolinea che l'apertura di questi confini rappresenta, tra l'altro, una condizione importante onde attirare gli investimenti esteri;

34.

esprime preoccupazione per gli attuali, stretti legami tra gli ambienti politici e dell'imprenditoria e per i forti ostacoli alle imprese, tra cui un sistema di tassazione non trasparente e una bassa protezione degli investimenti; riconosce la necessità di un quadro istituzionale forte per gli appalti pubblici e la politica di concorrenza, al fine di includere un efficace meccanismo di applicazione;

35.

accoglie con favore la decisione dell'Armenia di aderire, nel dicembre 2011, agli accordi sugli appalti pubblici dell'OMC; ritiene che questo passo vada a vantaggio dell'immagine dell'Armenia come partner commerciale affidabile;

36.

sottolinea che una DCFTA dovrebbe prevedere un profondo impegno da parte dell'Armenia a riformare le proprie norme per avvicinarsi agli standard dell'UE, insieme a misure efficaci contro la corruzione;

37.

raccomanda anche l'inclusione, in una DCFTA, di misure volte a rafforzare l'attuazione delle norme sulla concorrenza, consentendo quindi la partecipazione di investitori e aziende esteri, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'energia armeni;

38.

esorta l'Armenia ad affrettarsi a osservare le misure sanitarie e fitosanitarie dell'UE che consentirebbero la diversificazione delle esportazioni armene con l'inclusione dei prodotti agricoli;

39.

ritiene che l'indebolimento della dipendenza dell'Armenia dal sostegno commerciale e governativo russo in seguito all'apertura delle frontiere armene e al rafforzamento della cooperazione internazionale favorisca la crescita economica del paese; a tale proposito, ritiene che la conclusione di una DCFTA con l'UE risulterebbe particolarmente vantaggiosa;

Azerbaigian

40.

riconosce gli sforzi e i risultati dell'Azerbaigian verso un avvicinamento all'acquis dell'UE; a tale proposito, accoglie con favore la recente adozione del nuovo codice doganale e del nuovo codice edilizio;

41.

sottolinea che l'adesione dell'Azerbaigian all'OMC costituisce un prerequisito fondamentale per l'apertura dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita e quindi per un'evoluzione delle relazioni commerciali tra l'UE e l'Azerbaigian; prende nota del fatto che la struttura dell'economia azera non dà al suo governo una motivazione forte ai fini dell'adesione all'OMC e di una DCFTA con l'UE; sottolinea tuttavia che i vantaggi di una DCFTA non sono strettamente economici, ma che essa potrebbe anche sviluppare l'economia locale al di là dell'eccessivo affidamento alle esportazioni di energia; esorta pertanto il governo azero ad intensificare i suoi sforzi verso l'adesione all'OMC; a tale proposito, chiede all'UE di fornire all'Azerbaigian l'assistenza necessaria;

42.

plaude alla significativa crescita economica registrata dall'Azerbaigian negli ultimi anni; sottolinea, tuttavia, che il settore petrolifero contribuisce al 50 % del PIL, al 95 % delle esportazioni e al 60 % delle entrate di bilancio di questo paese, rendendo l'economia azera vulnerabile alla volatilità dei prezzi del petrolio e a tutti i cambiamenti nella domanda globale; a tale proposito, esorta il governo azero a considerare l'adozione di misure efficaci e coerenti per diversificare l'economia del paese;

43.

ricorda il potenziale dell'Azerbaigian per lo sviluppo di una produzione agricola competitiva e raccomanda al governo azero di prendere in considerazione questo settore come potenzialmente importante per la diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni nell'UE, soggette alla conformità con i requisiti sanitari e fitosanitari dell'UE, e in altri paesi;

44.

chiede al governo azero di impegnarsi apertamente nella lotta alla corruzione e alle disuguaglianze sociali che possono condurre a tensioni sociali, e di migliorare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, rendendo quindi l'economia del paese più competitiva e attraente per gli investimenti esteri;

45.

sostiene fortemente il passaggio della componente commerciale del futuro accordo di associazione UE-Azerbaigian a una DCFTA, una volta soddisfatte tutte le condizioni;

Bielorussia

46.

si rammarica che la Bielorussia, nonostante il suo indiscutibile potenziale, si stia allontanando sempre di più dall'UE in termini di standard politici ed economici generali, nonché di modello economico;

47.

sottolinea l'importanza della posizione strategica della Bielorussia come paese di transito dell'energia, in particolare per le forniture di gas naturale all'Unione europea; invita pertanto la Bielorussia a ratificare tempestivamente la carta dell'energia e a provvedere alla sua debita applicazione;

48.

ricorda che l'UE è il secondo maggiore partner commerciale della Bielorussia dopo la Russia;

49.

sottolinea la necessità di maggiore assistenza da parte dell'UE al fine di migliorare le prestazioni delle strutture amministrative, in particolare la necessità di combattere la corruzione;

50.

sottolinea le difficoltà nella valutazione della reale situazione economica in Bielorussia dovute alle statistiche ufficiali che, secondo gli osservatori indipendenti, nascondono la realtà, nella quale presumibilmente il 20 % della popolazione bielorussa vive al di sotto della soglia di povertà;

51.

prende nota del fatto che l'80 % delle imprese è di proprietà pubblica e che lo sviluppo del settore privato è ostacolato da misure discriminatorie e arbitrarie, da modifiche alla legislazione e da imposizioni gravose che costringono il settore privato a operare, in parte, nell'economia sommersa;

52.

ricorda che, a causa del clima politico ed economico negativo in Bielorussia, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno interrotto i crediti alla Bielorussia nel 1996 e che l'UE ha adottato la stessa decisione nel 1997; sottolinea che tutto ciò ha dissuaso e continua a dissuadere gli investitori esteri, e che gli investimenti esteri diretti si attestano attualmente solo all'1 % del PIL del paese;

53.

ritiene che l'UE dovrebbe aiutare a rafforzare la società civile bielorussa, riorientando i fondi dell'UE in tale direzione;

54.

è convinto che sia necessario attuare profonde riforme istituzionali e strutturali, al fine di iniziare a costruire un'economia di mercato funzionante, trasparente e aperta;

55.

sottolinea che l'adesione del paese all'OMC rappresenta una condizione per l'avvio dei negoziati relativi a qualsiasi tipo di accordo di libero scambio con l'Unione europea; a tale proposito, esorta la Bielorussia a impegnarsi apertamente nel processo di adesione all'OMC; osserva che la Bielorussia, in quanto membro dell'Unione doganale con la Russia e il Kazakistan, potrebbe avvalersi dell'esperienza maturata dalla Russia nel processo di adesione all'OMC;

56.

è convinto che l'UE dovrebbe adoperarsi con ogni mezzo per coinvolgere la Bielorussia in un dialogo politico ed economico vero e proprio e fornire incentivi per riforme che sono indispensabili e di estrema importanza per la popolazione Bielorussia; a tale proposito, prende atto delle attuali misure economiche restrittive dell'UE contro la Bielorussia; ritiene che l'UE debba portare avanti le sue misure restrittive mirate, pur continuando a sostenere la società civile e gli imprenditori, con l'obiettivo non solo di migliorare le condizioni economiche ma anche di rafforzare lo Stato di diritto, la trasparenza e la lotta contro la corruzione;

Georgia

57.

sottolinea che, secondo la valutazione della Banca mondiale, la Georgia è una delle economie con il processo di riforma più rapido al mondo e che si trova al sedicesimo posto nella graduatoria della Banca mondiale dei paesi ideali per gli affari;

58.

prende atto dell'opera di ricostruzione della Georgia dopo la guerra del 2008 e della sua apertura a nuovi mercati;

59.

riconosce che il governo georgiano sta tentando di aumentare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sottolinea tuttavia che la Georgia continua registrare la più elevata presunta incidenza di software pirata (95 %) di qualsiasi altro paese; a tale proposito, esorta il governo georgiano a sviluppare una legislazione per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo, tuttavia, in debito conto i diritti umani e la proporzionalità;

60.

osserva che la Georgia ha dimostrato una crescita economica e tassi di investimento significativi e sottolinea che la DCFTA costituirebbe un ulteriore fattore per favorire una crescita su larga scala e attirare investimenti esteri;

61.

incoraggia la Georgia a perfezionare la sua legislazione, a migliorare l'efficacia delle sue istituzioni e a garantire elevati standard sul controllo della qualità dei suoi prodotti, al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dalla Commissione europea;

62.

accoglie con favore il nuovo sistema di appalti georgiano che consente di condurre aste elettroniche per tutti i tipi di contratti, indipendentemente dalle loro dimensioni o natura; sottolinea che la Georgia dovrebbe anche essere d'esempio per gli Stati membri dell'Unione europea in questo ambito;

63.

esorta la Georgia a garantire che, una volta completati i negoziati relativi a una zona di libero scambio globale e approfondita, solo i prodotti provenienti dalle regioni che riconoscono formalmente la loro adesione allo stato georgiano possano beneficiare di preferenze commerciali;

Moldova

64.

riconosce con soddisfazione che la Moldova, nonostante la fragilità della sua economia, negli ultimi anni ha assistito a un notevole processo di riforma e ha migliorato in modo significativo le sue prestazioni economiche; a tale proposito, evidenzia l'importanza vitale degli aiuti finanziari forniti dal Fondo monetario internazionale e dell'assistenza macrofinanziaria fornita dall'UE;

65.

ritiene che la futura DCFTA dovrebbe applicarsi a tutto il territorio della Moldova che riconosce formalmente la sua adesione allo Stato moldovo;

66.

prende nota che, per il momento, la maggior parte delle esportazioni moldave derivano dall'agricoltura e, quindi, devono affrontare la forte concorrenza e i requisiti rigorosi del mercato dell'UE; ritiene che una DCFTA dovrebbe favorire la diversificazione delle esportazioni moldave e rendere il paese più competitivo e dovrebbe permettere alla Moldova di attirare investimenti stranieri al fine di porre termine alla sua dipendenza dalle rimesse ed effettuare la transizione verso un'economia di mercato competitiva nelle esportazioni;

67.

sottolinea l'importanza di portare avanti l'allineamento della Moldova all'UE per quanto riguarda le infrastrutture e i sistemi di regolamentazione tecnica, la standardizzazione, la valutazione della conformità, la sperimentazione, la vigilanza del mercato e la metrologia;

68.

sottolinea che sono ancora necessari progressi significativi nel campo dei servizi e della protezione degli investimenti;

69.

esorta le autorità dell'UE a impegnarsi maggiormente per giungere ad una soluzione pacifica ai problemi della reintegrazione territoriale della Moldova;

Ucraina

70.

accoglie positivamente la conclusione della DCFTA tra l'UE e l'Ucraina, primo accordo di libero scambio tra l'UE e un partner orientale; ritiene che questo accordo innovativo e l'esperienza acquisita durante i relativi negoziati saranno senza dubbio d'esempio per i futuri negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita;

71.

sottolinea che l'Ucraina rappresenta il più grande partner orientale dell'UE e che la DCFTA apre un nuovo mercato di 46 milioni di consumatori per l'UE; ritiene che per l'UE i vantaggi maggiori dell'attuazione della DCFTA deriveranno da un regime di scambi commerciali e investimenti più stabile e prevedibile in Ucraina;

72.

accoglie con favore gli sforzi delle autorità ucraine volti al superamento delle disuguaglianze sociali e geografiche, in particolare tra la capitale e le regioni;

73.

si rammarica del ritardo nella firma dell'accordo di associazione, condizione necessaria per l'entrata in vigore della DCFTA; auspica che tali ostacoli alla firma possano presto essere superati;

74.

prende atto del fatto che la Commissione ha escluso la possibilità di un'applicazione provvisoria della DCFTA prima della conclusione dell'Accordo di associazione e del consenso del Parlamento europeo; sottolinea che l'applicazione sia dell'Accordo di associazione che della DCFTA comporterà riforme strutturali e politiche e, pertanto, auspica una rapida attuazione di entrambi;

75.

riconosce che, in relazione all'integrazione nelle strutture europee, l'Ucraina ha compiuto alcuni progressi, ha cominciato ad adattare il proprio sistema giuridico alle norme europee e internazionali e ha inoltre compiuto notevoli progressi per quanto riguarda l'adozione degli standard e delle norme dell'OCSE; osserva, tuttavia, che il clima imprenditoriale in Ucraina si classifica tuttora al 152esimo posto della classifica "Doing Business" della Banca Mondiale, con un peggioramento dei problemi relativi alle transazioni commerciali transfrontaliere;

76.

sottolinea che il successo dell'attuazione della DCFTA dipenderà in larga misura dalla volontà politica e dalla capacità amministrativa di attuare tutte le sue disposizioni in modo tempestivo e accurato; considera questa come una sfida importante per l'Ucraina che ha avuto esperienze contrastanti in materia di riforme dell'economia e dello Stato e che continua a incontrare difficoltà nell'adempimento di tutti gli impegni inerenti al processo di adesione all'OMC e degli impegni nei confronti della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale;

77.

ribadisce che le riforme economiche, politiche e istituzionali fondamentali, insieme ad una partecipazione ampia e permanente delle organizzazioni e delle reti della società civile, devono essere accelerate e condotte in modo più completo e coerente, al fine di poter garantire un'attuazione adeguata della DCFTA e i benefici da essa derivanti; invita, in particolare, a continuare le riforme economiche nei settori dell'agricoltura, dell'energia e dei trasporti;

78.

esprime preoccupazione per i segnali negativi relativi al contesto imprenditoriale e di investimenti dovuti a varie carenze istituzionali e sistemiche quali barriere all'accesso al mercato, permessi amministrativi, un numero eccessivo di ispezioni amministrative, sistemi di tassazione e doganali poco trasparenti e un'amministrazione inadeguata, un sistema giuridico instabile e poco trasparente e il suo funzionamento inadeguato, un'amministrazione pubblica e un potere giudiziario deboli e corrotti, una debole attuazione dei contratti e una tutela insufficiente dei diritti di proprietà, il sottosviluppo e la monopolizzazione delle infrastrutture; esorta il governo ucraino ad accelerare il processo di riforma al fine di eliminare i suddetti ostacoli al commercio e agli affari liberi ed equi;

79.

invita il governo ucraino a rispondere più efficacemente alle preoccupazioni del settore imprenditoriale, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito e alla terra, i mutui, i crediti preferenziali per lo sviluppo delle piccole imprese agricole, un sistema di esazione delle imposte semplificato e più trasparente, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto agli esportatori, lo sdoganamento e le procedure di autorizzazione delle importazioni, la promozione del settore delle PMI, il miglioramento dell'applicazione della legislazione in materia di tutela dei beni materiali e della proprietà intellettuale, poiché tutti questi fattori hanno un impatto immediato e diretto sulla quantità e la qualità delle relazioni commerciali con l'UE e sull'afflusso di investimenti esteri diretti in Ucraina;

80.

chiede all'Ucraina di adattare la propria legislazione interna, al fine di favorire un transito libero e costante di gas verso gli Stati membri dell'UE; osserva che tale processo dovrebbe includere la ristrutturazione del settore del gas e la definizione di una regolamentazione equa in materia di infrastrutture per l'energia al fine di garantire pari condizioni tra i fornitori stranieri, i clienti stranieri e la domanda locale di energia; auspica una maggiore cooperazione tra l'UE e l'Ucraina nel settore dell'energia, l'integrazione del settore ucraino dell'energia nella sfera dell'energia europea e l'avvio di progetti congiunti di modernizzazione e sviluppo nella sfera delle infrastrutture per l'energia; invita il governo ad attuare il terzo pacchetto energetico;

81.

auspica che l'Ucraina trovi la volontà politica e il coraggio sufficienti a creare condizioni politiche e normative che consentano la completa e tempestiva attuazione della DCFTA, che rappresenterebbe un notevole beneficio per la popolazione;

82.

invita le autorità dell'UE a fornire maggiori sostegni per il miglioramento delle prestazioni delle strutture amministrative ucraine e per la promozione degli standard europei nel campo della governance;

83.

esorta il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a tenere debitamente conto delle suddette considerazioni e raccomandazioni durante i negoziati e l'attuazione degli aspetti commerciali degli accordi di associazione con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Moldova, e l'Ucraina e nell'ambito dello sviluppo delle relazioni commerciali tra l'UE e la Bielorussia;

84.

esorta la Commissione ad informare in modo dettagliato e regolare il Parlamento europeo sui progressi dei negoziati e, in seguito alla sua entrata in vigore, sui progressi relativi all'attuazione di ciascuna DCFTA;

*

* *

85.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai paesi del partenariato orientale.


Mercoledì 4 luglio 2012

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/48


Mercoledì 4 luglio 2012
Bilancio 2013 - Mandato per il trilogo

P7_TA(2012)0289

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2013 (2012/2016(BUD)

2013/C 349 E/06

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di bilancio per l'esercizio 2013 adottato dalla Commissione il 25 aprile 2012 (COM(2012)0300),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII),

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013 (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 sugli orientamenti per il bilancio 2013,

viste le conclusioni della riunione interistituzionale sui pagamenti del 30 maggio 2012,

visto il titolo II, capitolo 7, del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per la pesca,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0215/2012),

Progetto di bilancio 2013 – valutazione generale

1.

ricorda che nella sua risoluzione del 14 marzo 2012 il Parlamento ha posto la promozione della crescita e la creazione di posti di lavoro al centro delle sue priorità, in linea con la strategia Europa 2020, chiedendo in particolare la concentrazione delle risorse sulle politiche e sui programmi che si sono dimostrati utili per conseguire tali obiettivi, segnatamente a sostegno delle PMI e dei giovani; si compiace del fatto che il progetto di bilancio della Commissione per il 2013 va nella stessa direzione per quanto riguarda l'individuazione delle priorità da rafforzare;

2.

prende atto dei persistenti vincoli economici e di bilancio a livello nazionale, come pure della necessità di risanamento dei bilanci; ribadisce tuttavia la propria convinzione che il bilancio dell'Unione europea costituisca uno strumento di investimento e di solidarietà comune ed efficace, che è particolarmente necessario nel momento attuale per promuovere la crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro nei 27 Stati membri; sottolinea che, nonostante il suo volume limitato, che non supera il 2 % della spesa pubblica totale nell'Unione, il bilancio dell'Unione europea ha avuto un reale impatto economico ed in tal modo è finora riuscito a integrare efficacemente le politiche di ripresa degli Stati membri;

3.

intende pertanto difendere fermamente un adeguato livello di risorse per il bilancio del prossimo esercizio, quale definito nel progetto di bilancio, e opporsi a qualsiasi tentativo di ridurre le risorse in particolare per le politiche a favore della crescita e dell'occupazione; ritiene che il bilancio dell'Unione europea, che non può registrare disavanzi, non dovrebbe essere pregiudicato da politiche economiche fallimentari a livello nazionale; constata che nel 2012 molti Stati membri stanno aumentando il volume dei loro bilanci nazionali;

4.

è convinto che, in particolare in un periodo di crisi, la responsabilità finanziaria rivesta la massima importanza; ritiene pertanto che le risorse debbano essere concentrate sui settori in cui il bilancio dell'Unione europea può apportare un valore aggiunto, e potrebbero invece essere ridotte nei settori in cui si registrano ritardi ingiustificati e un basso tasso di assorbimento, al fine di realizzare risparmi sulle linee in cui si sono verificati problemi di attuazione; è del parere che si possano ottenere risparmi reali individuando le sovrapposizioni e le inefficienze nelle linee di bilancio; intende individuare, sulla base di tali elementi, assieme alle sue commissioni specializzate, le priorità positive e negative per il 2013; chiede alla Commissione, a tal fine, di fornire regolarmente ai due rami dell'autorità di bilancio informazioni tempestive e complete sull'esecuzione – sulla base degli indicatori relativi agli obiettivi prestazionali – dei vari programmi e iniziative, e di valutarli in relazione agli impegni politici dell'Unione europea;

5.

ritiene che l'UE, non da ultimo in considerazione delle politiche di austerità messe in atto dagli Stati membri, debba dar prova di responsabilità e prendere misure immediate e concrete al fine di stabilire una sede unica per il Parlamento;

6.

osserva che il progetto di bilancio dell'Unione europea per il 2013 proposto dalla Commissione ammonta a 150 931,7 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno (SI) (che rappresenta un aumento del 2 % rispetto al bilancio 2012) e a 137 924,4 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento (SP) (che rappresenta un aumento del 6,8 % rispetto al bilancio 2012); rileva che tali importi rappresentano rispettivamente l'1,13 % e l'1,03 % delle previsioni dell'Unione europea relative al reddito nazionale lordo per il 2013; ricorda che il quadro finanziario pluriennale (QFP) fissa i massimali a 152 502 milioni di EUR per gli SI e a 143 911 milioni di EUR per gli SP, a prezzi correnti; rileva la continua discrepanza tra i livelli degli stanziamenti d'impegno e di pagamento che si tradurrà in un ulteriore incremento degli impegni pregressi (RAL);

7.

rileva che la Commissione, al termine del periodo di programmazione, sta ponendo l'accento sul versante dei pagamenti, con l'intento di trovare una soluzione al crescente livello dei RAL; pur condividendo tale impostazione, è particolarmente preoccupato per la proposta di congelare gli stanziamenti d'impegno al livello del tasso d'inflazione stimato per il prossimo anno; sottolinea l'importanza degli impegni per determinare le priorità politiche e, in tal modo, garantire che siano realizzati gli investimenti necessari per promuovere la crescita e l'occupazione; intende analizzare attentamente se tale livello di impegni consentirà una corretta attuazione delle politiche cruciali dell'Unione europea; ritiene che, sebbene il congelamento degli stanziamenti d'impegno possa essere presentato dalla Commissione e dagli Stati membri come una soluzione parziale al problema dei RAL, esso non può essere considerato come una strategia accettabile per tenere sotto controllo il livello dei RAL;

8.

ritiene che la proposta di aumentare gli SP del 6,8 % rispetto al 2012 costituisca una prima risposta alla richiesta del Parlamento di un bilancio responsabile e realistico; osserva che gli aumenti dei pagamenti sono concentrati nei settori della competitività e della coesione, a causa del più elevato livello di richieste di pagamento attese connesse ai progetti in corso in questi settori; appoggia pienamente tale aumento, che deriva non solo da impegni pregressi che devono essere rispettati, ma anche dall'effettiva attuazione di programmi che dovrebbero raggiungere la velocità di crociera entro l'ultimo anno dell'attuale QFP; invita la Commissione a verificare con gli Stati membri che la stima delle loro richieste relative agli aumenti dei pagamenti sia esatta e realistica;

9.

rimane tuttavia scettico sulla questione se il livello proposto per gli stanziamenti di pagamento nel 2013 sarà sufficiente per coprire i reali fabbisogni nel prossimo anno, in particolare nelle rubriche 1b e 2; intende seguire con attenzione la situazione dei pagamenti nel corso del 2012, con particolare attenzione a tutte le proposte riguardanti gli storni e le riassegnazioni; segnala inoltre che l'insufficiente livello dei pagamenti per il 2012, unitamente al livello proposto dalla Commissione per il 2013, potrebbe non essere sufficiente a onorare le richieste inoltrate alla Commissione, e potrebbe quindi comportare il rischio di disimpegni per miliardi di EUR nell'ambito della sola politica di coesione; sottolinea che la proposta attuale porterebbe il livello complessivo dei pagamenti per il periodo 2007-2013 a 859,4 miliardi di EUR, vale a dire circa 66 miliardi di EUR in meno rispetto ai massimali fissati per il QFP; chiede alla Commissione, alla luce della recente richiesta di storno (DEC 9/2012), di presentare, contestualmente al bilancio rettificativo per il 2012, informazioni accurate riguardo ai risultati dell'esecuzione attualmente in corso dei programmi del Piano europeo di ripresa economica;

10.

ricorda che già nel 2011 un numero significativo di richieste di pagamento legittime, in particolare nel settore della politica di coesione, non hanno potuto essere liquidate dalla Commissione; osserva che tali richieste dovranno essere coperte a titolo del bilancio 2012, che soffre già di una carenza di fondi a causa di un limitato aumento degli stanziamenti di pagamento dovuto alla posizione adottata dal Consiglio durante l'intera procedura di bilancio per lo scorso esercizio; invita pertanto la Commissione a presentare quanto prima un progetto di bilancio rettificativo, al fine di porre rimedio a questa situazione, e ad evitare di riportare i pagamenti per il 2012 all'esercizio successivo, in quanto ciò renderebbe insostenibile il livello di pagamenti nel 2013; invita inoltre la Commissione e il Consiglio a lavorare in modo costruttivo, insieme al Parlamento, per evitare il ripetersi di questa situazione nei cicli di bilancio futuri, aumentando la precisione delle previsioni e approvando previsioni di bilancio realistiche;

11.

deplora la riluttanza della Presidenza del Consiglio a partecipare alla riunione politica interistituzionale sui pagamenti proposta dal Parlamento per dare un seguito alla conciliazione di bilancio dello scorso anno; considera tale comportamento come un tentativo irresponsabile di ignorare il problema della mancanza di pagamenti e la questione dei RAL; considera tale riunione come la sede ideale in cui i due rami dell'autorità di bilancio possono trovare un'intesa comune, prima della definizione delle rispettive posizioni sul progetto di bilancio, sui dati disponibili sull'esecuzione e la capacità di assorbimento e stimare correttamente i fabbisogni di pagamenti per il 2012 e il 2013; ricorda che gli stanziamenti di pagamento proposti dalla Commissione nel suo progetto di bilancio si basano sulle stime degli stessi Stati membri; è quindi fermamente convinto che i dubbi e i ripensamenti, quali quelli espressi da alcune delegazioni del Consiglio, sulle cifre e i calcoli della Commissione debbano essere comunicati, esaminati e chiariti quanto prima, onde evitare che costituiscano un ostacolo al raggiungimento di un accordo in sede di conciliazione quest'anno;

12.

evidenzia che, stando ai recenti dati presentati dalla Commissione alla riunione interistituzionale sui pagamenti del 30 maggio 2012, eventuali riduzioni del livello degli stanziamenti di pagamento al di sotto del livello proposto della Commissione comporterebbero un ulteriore aumento dei RAL che, alla fine del 2011, avevano già raggiunto il livello senza precedenti di 207 miliardi di EUR; rinnova pertanto il suo invito al Consiglio ad agire in modo responsabile e ad astenersi dall'apportare tagli artificiali, decidendo sul livello complessivo dei pagamenti a priori senza tener conto della valutazione dei reali fabbisogni per il conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dall'Unione europea; chiede al Consiglio, qualora tale situazione si dovesse presentare, di individuare e giustificare quali programmi o progetti dell'Unione europea dovrebbero essere ritardati o completamente abbandonati;

13.

constata che, secondo le stime della Commissione, il 43,7 % del PB 2013 (vale a dire 64,5 miliardi di EUR) è destinato agli obiettivi della strategia Europa 2020, un importo che rappresenta un aumento dello 0,2 % rispetto al bilancio 2012 quale adottato; apprezza il fatto che, per la prima volta, le linee di bilancio e i programmi che contribuiscono a tali obiettivi sono chiaramente identificabili nel progetto di bilancio;

14.

prende atto del margine complessivo di 2,4 miliardi di EUR in SI nel PB 2013 ed è determinato a utilizzarlo pienamente – e a ricorrere anche agli altri meccanismi di flessibilità previsti dall'AII – ogniqualvolta ciò risulti necessario per finanziare gli obiettivi e le priorità derivanti da impegni politici e decisioni comuni, segnatamente quelli della strategia Europa 2020;

15.

rileva che, a parte le spese amministrative, nel progetto di bilancio non sono stati iscritti stanziamenti per l'adesione della Croazia nel luglio 2013; si attende che la revisione del QFP, prevista al punto 29 dell'AII, sia approvata in tempi rapidi e chiede alla Commissione di presentare la sua proposta per i relativi stanziamenti addizionali, mediante un bilancio rettificativo, non appena l'Atto di adesione sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri; ricorda che gli eventuali nuovi fabbisogni di finanziamento devono essere finanziati con risorse supplementari e non tramite riassegnazioni di stanziamenti nella seconda metà del 2013;

16.

ricorda che il bilancio annuale 2013 sarà l'ultimo bilancio dell'attuale quadro finanziario pluriennale, ma ribadisce che i massimali del QFP per il 2013, conformemente all'AII continueranno a costituire il riferimento almeno per i massimali del quadro finanziario 2014 qualora non venga concluso un accordo, in conformità del punto 30 dell'AII del 17 maggio 2006;

Rubrica 1a

17.

prende atto della proposta della Commissione di aumentare gli stanziamenti all'interno di questa rubrica del 4,1 % (a 16 032 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2012; osserva che la proposta di un livello di SI al di sotto delle possibilità della programmazione finanziaria (per i programmi TEN-T, IET e Progress) lascia un margine più consistente di 90,9 milioni di EUR rispetto ai 47,7 milioni di EUR previsti nella programmazione finanziaria; rileva con soddisfazione che gli aumenti più importanti degli SI sono concentrati nella rubrica 1a, che include gran parte delle politiche e dei programmi che favoriscono la crescita, la competitività e l'occupazione, e che essi rispecchiano le priorità individuate dal Parlamento per il 2013;

18.

accoglie con favore in particolare gli aumenti relativi al Settimo programma quadro di ricerca-CE (7° PQ-CE) (+ 6,1 %) e ai programmi CIP (+ 7,3 %) e TEN-T (+ 6,4 %), che figurano tra i principali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; si rammarica, tuttavia, che visti gli importi proposti dalla Commissione, due programmi faro quali il 7° PQ e TEN-T disporranno di fatto di un importo di SI inferiore a quanto previsto dalle rispettive basi giuridiche (– 258,8 milioni di EUR per il 7° PQ e – 122,5 milioni di EUR per TEN-T) nell'ultimo anno dell'attuale QFP; esprime altresì rammarico per il fatto che la proposta della Commissione non prevede la piena attuazione del programma Energia intelligente per l'Europa;

19.

ritiene che il sostanziale aumento dei pagamenti del 17,8 % (a 13 552 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2012 rappresenti una stima realistica dei pagamenti necessari nell'ambito di questa rubrica, in particolare per coprire le richieste di pagamento del prossimo anno relative a progetti di ricerca derivanti dagli obblighi contrattuali dell'Unione; ritiene che il livello dei pagamenti proposto dalla Commissione corrisponda al livello minimo necessario nella rubrica 1a;

20.

prende atto della logica seguita dalla Commissione nel proporre riduzioni rispetto alla programmazione finanziaria, che ha permesso, secondo la Commissione, di individuare possibili risparmi all'interno delle linee che registrano una sottoesecuzione relative, tra l'altro, ai programmi 7° PQ, TEN-T, Marco Polo, Progress, programma statistico, Dogane e Fiscalis; è determinato ad analizzare attentamente i risultati conseguiti da ciascuno di tali programmi per verificare l'opportunità dei tagli proposti ed escludere ripercussioni negative sui programmi in questione;

21.

ricorda la dichiarazione comune del 1° dicembre 2011 sul finanziamento aggiuntivo del progetto ITER nel 2012 e 2013, in cui il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno altresì convenuto di rendere disponibili 360 milioni di EUR in SI nella procedura di bilancio 2013 "sfruttando appieno le disposizioni stabilite nel regolamento finanziario e nell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 ed escludendo ulteriori revisioni del QFP legate a ITER"; è preoccupato per il fatto che la Commissione propone di finanziare questo importo aggiuntivo solamente mediante riassegnazioni dalle linee del 7° PQ, in contrasto con la posizione sostenuta dal Parlamento da tempo sulla questione; tiene pienamente conto dell'affermazione della Commissione secondo cui tale importo deriva dai risparmi ottenuti grazie ai risultati del 7° PQ e secondo cui questi tagli alle linee amministrative non pregiudicheranno il funzionamento del programma; intende esaminare in modo approfondito tale affermazione e prendere in considerazione altri strumenti previsti dall'AII e dal regolamento finanziario a tal fine;

22.

sottolinea la necessità di un organico adeguato per l'impresa comune europea per ITER (Fusion for Energy - F4E), al fine di consentire una gestione attenta e una corretta attuazione del contributo dell'Unione europea al progetto ITER; esprime preoccupazione per l'attuale organico proposto dalla Commissione;

23.

riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle piccole e medie imprese quali fattori trainanti dell'economia dell'Unione europea e creatrici dell'85 % dei posti di lavoro negli ultimi dieci anni; ricorda le difficoltà tradizionalmente incontrate dalle PMI nell'accesso ai mercati dei capitali per finanziare i progetti di ricerca e di innovazione, difficoltà aggravate dall'attuale crisi finanziaria; è fermamente convinto che il bilancio dell'UE dovrebbe contribuire a superare questa carenza del mercato, facilitando l'accesso al credito e al finanziamento azionario per le PMI innovative, e si compiace della recente proposta della Commissione di creare una sezione speciale per le PMI nel quadro del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) esistente; appoggia inoltre il proposto aumento (di 14,7 milioni di EUR) degli strumenti finanziari nell'ambito del programma CIP-EIP, in linea con i risultati positivi finora realizzati e con la crescente domanda da parte delle PMI;

24.

deplora profondamente il fatto che, in un periodo di crisi economica e soprattutto di elevata disoccupazione giovanile, gli stanziamenti per il programma Progress sono stati ridotti di 5,3 milioni di EUR rispetto alla programmazione finanziaria e di fatto ripristinati al livello del 2012, nonostante i buoni risultati conseguiti dal programma finora, incluse le sue componenti dedicate all'uguaglianza di genere e alla lotta contro la discriminazione; ribadisce la propria convinzione che i programmi sociali dell'Unione europea contribuiscano al conseguimento degli obiettivi occupazionali della strategia Europa 2020; deplora che nemmeno nell'ultimo anno dell'attuale QFP la Commissione abbia colto l'opportunità di destinare a questo programma i 60 milioni di EUR riassegnati a favore dello strumento di microfinanziamento Progress, in base all'impegno assunto nel 2010;

25.

si compiace della decisione della Commissione di includere nel PB, per il terzo anno consecutivo, stanziamenti di pagamento (50 milioni di EUR) per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); sottolinea che tale decisione non solo conferisce maggiore visibilità al Fondo, ma consente altresì di evitare storni da altre linee di bilancio che perseguono finalità e soddisfano esigenze diverse; sottolinea inoltre la necessità di un'ulteriore semplificazione delle modalità pratiche della procedura di mobilitazione del fondo, in particolare nel contesto dei negoziati in corso sul nuovo regolamento FEG;

26.

si rammarica che il contributo all'iniziativa faro "Gioventù in movimento" sia leggermente ridotto rispetto allo scorso anno; evidenzia a tale riguardo il valore aggiunto dei programmi per l'apprendimento permanente, Erasmus ed Erasmus Mundus che, pur con una dotazione finanziaria modesta, hanno un grande ritorno in termini di efficacia di attuazione e di immagine positiva dall'Unione di fronte ai suoi cittadini; ricorda che in molti Stati membri i giovani stanno subendo le gravi conseguenze della crisi economica e finanziaria e che, in questo contesto, l'adeguato finanziamento e gli aiuti mirati al sistema di istruzione e alla mobilità nonché ai programmi per l'apprendimento permanente sono importanti per modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e innalzare il livello delle competenze, la mobilità e l'adattabilità dei giovani, contribuendo in tal modo a un'Europa innovativa, intelligente, inclusiva e basata sulle conoscenze; a tale scopo sostiene fermamente la promozione delle pari opportunità affinché tutti i giovani, a prescindere dalla loro formazione, possano trarre vantaggio dai diversi programmi e dalle diverse politiche dell'Unione per i giovani; si oppone pertanto alla proposta riduzione di 10,2 milioni di EUR rispetto al bilancio 2012 per il programma per l'apprendimento permanente e, in linea con la posizione definita nel quadro delle procedure di bilancio degli anni scorsi e con gli eccellenti tassi di rendimento di questo programma, intende aumentare gli stanziamenti d'impegno alla linea di bilancio corrispondente;

27.

sottolinea che il programma TEN-T, attraverso l'investimento in infrastrutture dall'elevato valore aggiunto europeo, deve svolgere un ruolo centrale per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; ritiene che questo programma sia fondamentale per stimolare la competitività dell'UE nel suo complesso, creando le infrastrutture mancanti ed eliminando le strozzature nel mercato interno; sottolinea che i progetti infrastrutturali contribuiscono anche direttamente alla crescita, stimolando l'occupazione durante la fase di costruzione; sottolinea il ruolo del programma TEN-T nel conseguire gli obiettivi di adeguamento ai cambiamenti climatici, garantendo la futura sostenibilità delle reti di trasporto dell'UE; accoglie con favore l'aumento proposto dalla Commissione di circa 85 milioni di EUR rispetto al bilancio 2012, ma chiede ulteriori chiarimenti sulla proposta di riduzione di 118 milioni di EUR rispetto alla programmazione finanziaria; ricorda che il programma TEN-T principale è stato interamente eseguito nel 2011 e sottolinea che la valutazione finale delle modalità di attuazione e di pagamento degli impegni in relazione a progetti nel quadro finanziario 2007-2013 può essere effettuata solo nel 2017;

28.

ritiene che il programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata debba ricevere risorse adeguate per il 2013; sottolinea il proprio disappunto per l'assenza di una linea di bilancio dedicata al turismo e deplora la costante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alla sicurezza stradale;

29.

sottolinea che c'è urgente necessità di soluzioni innovative per mobilitare una quota maggiore di fondi pubblici o privati e per ampliare la gamma degli strumenti finanziari disponibili per i progetti infrastrutturali; appoggia pienamente la fase pilota dell'iniziativa relativa ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, che consentono di incrementare la capacità di investimento nell'ambito dei trasporti, dell'energia e delle reti per l'informazione e la comunicazione nell'Unione europea; valuta positivamente l'iscrizione nel progetto di bilancio di stanziamenti per la fase pilota dell'iniziativa, anche se detti stanziamenti sono di fatto riassegnati all'interno delle pertinenti linee di bilancio (CIP – TEN-T – TEN -E), come stabilito dall'autorità legislativa;

30.

deplora profondamente che la Commissione abbia proposto di ridurre le dotazioni per le autorità europee di vigilanza, rispetto a quanto era previsto inizialmente nella programmazione finanziaria, in contrasto con le ripetute richieste del Parlamento europeo di finanziarle adeguatamente; ritiene che l'attuale livello degli stanziamenti sia insufficiente per consentire a tali agenzie di svolgere le proprie funzioni in modo efficiente, in particolare l'assunzione di esperti altamente qualificati; ritiene che i compiti supplementari conferiti alle autorità europee di vigilanza debbano essere accompagnati da una valutazione dei costi; esprime pertanto la ferma intenzione di ripristinare gli stanziamenti quanto meno al livello del 2012 per l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), nonché di rafforzare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in considerazione dei nuovi compiti che le sono stati assegnati;

Rubrica 1b

31.

osserva che il PB 2013 prevede un aumento degli SI del 3,3 % (a 54 498 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2012, di cui 42 144 milioni di EUR sono destinati ai Fondi strutturali (FESR e FSE) e 12 354 milioni di EUR al Fondo di coesione; sottolinea che la riduzione del livello degli impegni per l'assistenza tecnica nel PB, rispetto a quanto inizialmente previsto nella programmazione finanziaria, ha comportato un aumento del margine di 25 milioni di EUR rispetto alla previsione iniziale di 0,4 milioni di EUR;

32.

deplora i tagli proposti all'assistenza tecnica per le strategie macroregionali; ribadisce la necessità di un'assistenza tecnica e amministrativa continua per l'attuazione delle strategie e per rendere disponibile del capitale per nuovi progetti, come indicato dall'elevato tasso di esecuzione nel 2011;

33.

sottolinea che la politica di coesione ha da tempo dimostrato il suo valore aggiunto come strumento necessario, in materia di investimenti, per generare efficacemente crescita e posti di lavoro soddisfacendo accuratamente il fabbisogno di investimenti delle regioni, contribuendo così non soltanto alla riduzione delle disparità fra le regioni, ma anche alla ripresa economica e allo sviluppo dell'Unione nel suo insieme; ritiene inoltre che i Fondi strutturali costituiscano uno strumento cruciale, in considerazione sia della loro dimensione finanziaria che degli obiettivi perseguiti, per accelerare la ripresa economica nell'Unione europea e per conseguire gli obiettivi di crescita sostenibile e di occupazione definiti dalla strategia Europa 2020; accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di riprogrammare, ove possibile, 82 miliardi di EUR non assegnati a titolo dei Fondi strutturali in alcuni Stati membri a favore delle PMI e dell'occupazione giovanile, in linea con le priorità del Parlamento per il 2013; osserva che, secondo la Commissione, in questo contesto è stato previsto che un finanziamento dell'UE pari a 7,3 miliardi di EUR possa essere stanziato o riassegnato più rapidamente; chiede di essere tenuto debitamente informato sull'attuazione di questa iniziativa a livello nazionale, sull'impatto atteso sulla crescita e l'occupazione e sulla sua eventuale incidenza sul bilancio 2013;

34.

è estremamente preoccupato per la situazione dei pagamenti dei progetti di coesione nell'ambito di questa rubrica e osserva che due terzi del livello totale dei RAL alla fine del 2011 (vale a dire 135,8 miliardi di EUR) riguardano progetti non pagati nell'ambito della politica di coesione; ricorda che alla fine del 2011 la Commissione non è stata in grado di rimborsare circa 11 miliardi di EUR corrispondenti a richieste di pagamento legittime presentate da beneficiari di progetti a causa dell'insufficiente livello degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio; osserva che questa situazione ha portato a un notevole arretrato dei pagamenti che dovrà essere risolto mediante la disponibilità di sufficienti stanziamenti di pagamento nel 2012; sottolinea con fermezza che non intende accettare che questa situazione si riproduca nel 2013;

35.

ricorda a tale riguardo che il 2013 è l'ultimo anno dell'attuale QFP, in cui l'esecuzione dei progetti cofinanziati è pienamente operativa e dovrebbe accelerare ulteriormente, e che la maggior parte delle richieste di pagamento dovrebbero essere presentate alla Commissione nella seconda metà dell'anno; invita il Consiglio e la Commissione ad analizzare e valutare immediatamente, di concerto con il Parlamento, gli importi e i fabbisogni in questione, in modo da non compromettere l'attuazione per il 2013; segnala che una mancanza di stanziamenti di pagamento potrebbe compromettere programmi che attualmente funzionano correttamente; sottolinea inoltre che il 2013 sarà un anno in cui, a causa del venir meno della regola N+3, le richieste di pagamento presentate da 12 Stati membri dovranno riferirsi a due quote d'impegni annuali (2010 e 2011, rispettivamente in conformità della regola N+3 e N+2); ritiene pertanto che l'aumento proposto degli stanziamenti di pagamento dell'11,7 % (a 48 975 milioni di EUR) rispetto allo scorso anno rappresenti un minimo, visto che, come indica la Commissione, si riferisce esclusivamente al 2013, e parte dal presupposto che i fabbisogni di pagamenti degli esercizi precedenti siano stati coperti;

36.

considera questo aumento dei pagamenti solo come un primo passo per coprire gli effettivi fabbisogni dei progetti in corso e ribadisce la sua preoccupazione per una possibile carenza di fondi nel settore della politica di coesione; chiede al Consiglio e alla Commissione di valutare attentamente le reali necessità in termini di pagamenti per il 2013 nella rubrica 1b, al fine di non procedere a tagli poco realistici e a non prendere decisioni contrarie alle previsioni fornite dagli Stati membri stessi e utilizzate come base per l'elaborazione del progetto di bilancio della Commissione; intende pertanto opporsi a qualsiasi riduzione del livello dei pagamenti rispetto al PB 2013;

37.

invita inoltre la Commissione e il Consiglio, qualora gli stanziamenti di pagamento non fossero sufficienti per coprire i reali fabbisogni nel corso di quest'anno, a presentare in tempo utile e ad adottare un bilancio rettificativo, adempiendo in tal modo all'impegno comune assunto nella dichiarazione interistituzionale del dicembre 2011;

Rubrica 2

38.

osserva che il PB 2013 propone un aumento degli SI dello 0,6 % (a 60 307 milioni di EUR) e degli SP dell'1,6 % (a 57 964 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2012; sottolinea che si tratta di livelli inferiori all'incremento proposto dalla Commissione per il bilancio nel suo complesso; evidenzia che tali aumenti sono in parte dovuti alla graduale introduzione, su base continua, dei pagamenti diretti ai nuovi Stati membri e ai fabbisogni supplementari a livello di sviluppo rurale; sottolinea che i fondi proposti per gli interventi di mercato per il 2013 sono inferiori di 419 milioni di EUR rispetto al bilancio 2012;

39.

rileva che il margine previsto di 809 milioni di EUR per le spese connesse al mercato e gli aiuti diretti entro il massimale nell'ambito della rubrica 2 rappresenta un aumento significativo rispetto al 2012, il che, secondo la Commissione, è principalmente dovuto a un effetto "una tantum" in seguito alla scadenza del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero; esprime soddisfazione per il fatto che detto margine significa che il meccanismo di disciplina finanziaria non sarà applicato nel 2013; sottolinea che è necessario un margine sufficiente all'interno di questa rubrica per far fronte a eventuali crisi nel settore agricolo, come è avvenuto negli ultimi anni con l'epidemia di Escherichia coli enteroemorragico (EHEC);

40.

sottolinea che il 2013 è l'ultimo anno dell'attuale periodo di programmazione e che pertanto deve essere garantito un sufficiente livello di stanziamenti di pagamento nella rubrica 2 per coprire in particolare i fabbisogni degli attuali progetti di sviluppo rurale e del programma LIFE+;

41.

sottolinea che la rubrica 2 ha una funzione importante per realizzare gli obiettivi di crescita sostenibile e occupazione della strategia Europa 2020, in particolare attraverso i suoi programmi di sviluppo rurale; evidenzia la necessità di sostenere le PMI nelle zone rurali essendo esse i principali creatori di posti di lavoro mirati in particolare ai giovani; accoglie con favore a tale riguardo la proposta di aumentare gli SI per lo sviluppo rurale dell'1,3 % (a 14 808 milioni di EUR);

42.

constata che gli stanziamenti per la rubrica 2 sono inferiori ai fabbisogni stimati, in quanto le entrate destinate al FEAGA sono stimate a un livello più elevato nel 2013 (1 332,8 milioni di EUR) rispetto al 2012 (1 010 milioni di EUR); osserva che tale differenza deriva dal saldo rimanente del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero (647,8 milioni di EUR), mentre le entrate assegnate a seguito delle decisioni di liquidazione dei conti dovrebbero essere inferiori rispetto al 2012 (400 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2013 rispetto ai 600 milioni di EUR nel bilancio 2012); ricorda che un adeguamento delle stime attuali sulla base dei fabbisogni effettivi sarà effettuato in autunno mediante la lettera rettificativa agricola;

43.

ricorda che la volatilità dei prezzi in questo settore rappresenta un grande problema e appoggia le misure intese a contrastare la speculazione sui prodotti agricoli di base; esorta la Commissione e il Consiglio a monitorare attentamente l'evoluzione dei mercati agricoli; a tale riguardo ricorda alla Commissione la richiesta del Parlamento, a cui finora non è stato dato seguito, di creare un osservatorio europeo dei prezzi e dei margini agricoli che permetterebbe di ottenere una migliore comparabilità dei prezzi e una maggiore trasparenza nella fissazione di prezzi dei prodotti alimentari;

44.

rileva che il proposto aumento degli aiuti diretti è principalmente dovuto all'attuale introduzione graduale dei pagamenti diretti nell'UE-12, il che crea un ulteriore fabbisogno finanziario di 860 milioni di euro nel 2013, mentre si prevede che la spesa per gli interventi sul mercato diminuisca, grazie alle maggiori entrate con destinazione specifica e a una situazione di mercato favorevole per la maggior parte dei settori;

45.

osserva che gli importi assegnati ad alcune linee di bilancio, tra cui il programma per il consumo di latte nelle scuole, sono stati significativamente ridotti, e chiede alla Commissione di fornire al Parlamento le motivazioni di questi tagli;

46.

sottolinea che le politiche e il bilancio dell'Unione europea costituiscono elementi fondamentali per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020; ritiene in tale contesto che l'azione per il clima e gli obiettivi ambientali siano di natura trasversale e debbano essere tradotti in azioni concrete da attuare nell'ambito dei diversi programmi e politiche dell'Unione, onde contribuire in maniera sostanziale alla crescita sostenibile, fronteggiando con efficacia le grandi sfide della penuria delle risorse e del cambiamento climatico;

47.

prende atto della proposta di aumentare lievemente gli SI – del 3,3 %, portandoli a 366,6 milioni di EUR – per LIFE +, pur deplorando che l'importo degli stanziamenti sia di 10,55 milioni di EUR inferiore alla programmazione finanziaria del gennaio 2012; intende esaminare, in tale contesto, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 37 dell'accordo interistituzionale;

48.

accoglie con soddisfazione gli importi proposti dalla Commissione per il programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti; invita il Consiglio a rispettare la decisione comune adottata alla fine del 2011 circa il mantenimento dei finanziamenti per il programma in parola per il 2012 e il 2013;

49.

si rammarica del perdurare del sovvenzionamento della produzione di tabacco nell'Unione europea, che contrasta con gli obiettivi della politica sanitaria della stessa Unione;

50.

considera importante mantenere il sostegno finanziario alla politica comune della pesca (PCP) in vista della sua imminente riforma; sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere le PMI nel settore alieutico e di promuovere l'accesso dei giovani all'occupazione in questo settore, garantendo nel contempo la sostenibilità della PCP, nonché la necessità di incentivare misure che garantiscano la vitalità sociale, economica e ambientale del settore; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta di accrescere la dotazione del Fondo europeo per la pesca, rispettivamente del 2,2 % (a 687,2 milioni di EUR) in SI e del 7,3 % (a 523,5 milioni di EUR) in SP, rispetto al bilancio 2012; deplora, tuttavia, i tagli proposti nei settori della governance della PCP, della conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse alieutiche, nonché del controllo e dell'applicazione della PCP;

Rubrica 3a

51.

constata che l'incremento complessivo dei finanziamenti proposti nel PB 2013 – 1 392,2 milioni di EUR in SI e 928,3 milioni di EUR in SP – rispetto al bilancio 2012 per le azioni previste nell'ambito della rubrica in esame è pari all'1,8 % (che corrisponde a 24,42 milioni di EUR) per gli SI e all'11,1 % per gli SP; ritiene che tale incremento sia in linea con le crescenti ambizioni dell'Unione europea nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia;

52.

sottolinea la necessità di incrementare gli stanziamenti destinati alla sicurezza nel settore informatico, visti gli enormi danni arrecati dalle crescenti attività criminali in questo settore alle economie degli Stati membri; insiste sul fatto che l'intensificazione della lotta alla cibercriminalità a livello di Unione attraverso il futuro Centro europeo per la criminalità informatica richiede finanziamenti adeguati, ragion per cui deplora i tagli proposti dalla Commissione alla dotazione di Europol, vista l'impossibilità di svolgere le mansioni definite dalla Commissione per il centro con le attuali risorse umane e finanziarie di Europol; osserva che, contrariamente alla programmazione finanziaria, sono previsti tagli dell'ordine di 64,4 milioni di EUR per il programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" rispetto al bilancio 2012, sebbene il programma in parola sia stato ideato per coprire anche la cibercriminalità e l'uso illecito di Internet;

53.

chiede il mantenimento del sostegno a favore di Frontex, come pure delle varie agenzie istituite recentemente nell'ambito della rubrica in esame (segnatamente l'Ufficio europeo di sostegno in materia di asilo e l'Agenzia per la gestione dei sistemi informatici su larga scala); constata la riduzione dell'8,9 % (– 7,3 milioni di EUR) del contributo all'Ufficio europeo di polizia (Europol) rispetto al bilancio 2012 e si attende che la Commissione fornisca ulteriori informazioni sul taglio proposto;

54.

rileva che la riduzione di 30 milioni di EUR dalla dotazione per il programma VIS e la conclusione di Eurodac (– 0,5 milioni di EUR) saranno compensate dal trasferimento di tali funzioni e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio alla nuova Agenzia per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala;

55.

prende atto dell'incremento significativo degli impegni relativi al SIS II e del livello relativamente basso dei pagamenti a esso corrispondenti; rileva che, in base al calendario generale del SIS II, nel 2013 dovrebbe essere ultimato lo sviluppo e la migrazione del medesimo e che la sua gestione dovrebbe essere rilevata dall'Agenzia informatica; critica, pertanto, l'ingente incremento di bilancio, di gran lunga superiore alla programmazione finanziaria iniziale, in una fase così vicina all'entrata in funzione del SIS II; raccomanda di mantenere una quota sostanziale della dotazione del SIS nella riserva, fintantoché non saranno comprovati i progressi operativi e la conformità con la programmazione finanziaria;

56.

esprime apprezzamento per l'aumento di 9,8 milioni di EUR rispetto al bilancio 2012 proposto dalla Commissione per il Fondo europeo per i rifugiati, aumento che è coerente con la linea seguita negli anni scorsi e l'attuazione in corso di un regime europeo comune in materia di asilo; prende atto dell'incremento del 19 % della dotazione del Fondo per le frontiere esterne, che raggiunge così i 415,5 milioni di EUR, che corrisponde alla metà dell'importo previsto dalla programmazione finanziaria; ribadisce la propria pressante richiesta di una risposta adeguata ed equilibrata a tali sfide, al fine di migliorare la gestione dell'immigrazione legale e di rallentare quella irregolare;

57.

rileva la necessità che le misure di lotta alla violenza di genere beneficino di finanziamenti sufficienti; evidenzia il ruolo rilevante svolto dal programma di prevenzione e di lotta a tutte le forme di violenza (Daphne) nell'eliminare la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze nell'Unione europea, sottolineando l'importanza di incrementarne la dotazione nel 2013;

Rubrica 3b

58.

ricorda che la rubrica 3b, pur rappresentando la meno rilevante in termini di dotazione finanziaria nell'ambito del QFP, riguarda aspetti di enorme interesse per i cittadini europei, quali ad esempio la gioventù, i programmi in materia di istruzione e cultura, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, lo strumento di protezione civile e la politica di comunicazione; deplora, pertanto, che per il 2013 si intenda ridurre ulteriormente gli stanziamenti totali nell'ambito di tale rubrica rispetto al bilancio 2012, con un taglio dell'1,2 % (26,08 milioni di EUR) ai SI e dello 0,4 % agli SP, fatta eccezione per il Fondo di solidarietà;

59.

accoglie con favore, datane la buona esecuzione negli anni scorsi, l'incremento dei finanziamenti a favore del programma "Gioventù in azione" (a 140,45 milioni di EUR nel 2013), che rappresenta un aumento di 0,8 milioni di EUR rispetto al bilancio 2012 e di 16,5 milioni di EUR rispetto alla programmazione finanziaria;

60.

si compiace dell'incremento degli impegni rispetto al bilancio 2012 per il programma Cultura (+ 1,4 %), il programma Media 2007 (+ 1,1 %) e l'azione dell'Unione in materia di salute (+ 3,1 %), pur deplorando i tagli agli stanziamenti, rispetto al bilancio 2012, a favore del programma Europa per i cittadini, dell'azione dell'Unione nel campo della protezione dei consumatori e del programma Media Mundus;

61.

deplora l'entità ridotta degli stanziamenti d'impegno per le azioni di comunicazione rispetto al bilancio 2012, proprio nel momento in cui risulta più che mai evidente il divario tra l'Unione europea e i suoi cittadini, come dimostra il crescente astensionismo alle elezioni europee; è convinto della necessità di moltiplicare gli sforzi di comunicazione e di prevedere stanziamenti commisurati per garantire la visibilità delle istituzioni dell'Unione europea, dimostrandone il contributo al superamento della crisi economica e finanziaria;

62.

sottolinea che anche quest'anno è stato lasciato all'interno della rubrica in esame un margine molto contenuto (25,6 milioni di EUR), il che lascerà uno spazio di manovra limitato qualora fossero necessarie nuove azioni o decisioni sulle priorità di finanziamento che interessano direttamente i cittadini;

Rubrica 4

63.

constata che gli stanziamenti d'impegno e di pagamento iscritti nel PB 2013 registrano un incremento dello 0,7 % e del 5,1 %, rispetto al bilancio 2012, raggiungendo, rispettivamente, l'importo di 9 467,2 milioni di EUR e 7 311,6 milioni di EUR; precisa che si tratta di incrementi comunque inferiori a quello proposto dalla Commissione per il bilancio nel suo complesso;

64.

rammenta la necessità di rafforzare il coordinamento e la coerenza tra gli sforzi di finanziamento delle azioni esterne da parte dell'Unione e degli Stati membri, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di risorse già scarse; sottolinea la necessità di promuovere la cooperazione e la sincronizzazione degli interventi con altri donatori internazionali, locali e regionali, al fine di ottimizzare l'impiego dei fondi e creare sinergie; ritiene che, in un periodo di difficoltà economiche, sia importante altresì accrescere la flessibilità della programmazione e dell'attuazione degli strumenti e integrare le scarse risorse mediante strumenti con un effetto leva, che consentano di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati;

65.

prende atto del sensibile aumento di 272,3 milioni di EUR del margine proposto per la rubrica 4 rispetto alla programmazione finanziaria per il 2013 (che passa da 119,6 milioni di EUR a 391,9 milioni di EUR), che è chiaramente riconducibile all'incremento degli impegni per l'ENPI (che beneficiano di ulteriori 51,7 milioni di EUR), l'ICI e l'ICI + (che sfora l'importo della programmazione finanziaria di 0,3 milioni di EUR) e al rallentamento della crescita degli impegni per il Fondo di garanzia (– 104,5 milioni EUR), dello strumento di assistenza preadesione (– 99,3 milioni EUR), dell'assistenza macrofinanziaria (– 37,4 milioni EUR), dello strumento di cooperazione allo sviluppo (– 28,6 milioni EUR) e dello strumento di stabilità (– 41,4 milioni EUR); invita la Commissione a spiegare adeguatamente il motivo per cui si è resa necessaria una riduzione così consistente di alcuni programmi rispetto alla programmazione finanziaria; sottolinea che, nonostante il principio di ridimensionare i programmi che registrano una sottoesecuzione possa essere accettato qualora ciò permetta di realizzare risparmi in termini di efficienza, gli stanziamenti non dovrebbero essere soggetti a tagli lineari; mette in guardia sul fatto che il ricorso a un margine artificialmente elevato quale strumento di negoziazione nella procedura di bilancio non può essere considerato come una sana pratica di bilancio;

66.

deplora, in particolare, la progressiva riduzione degli stanziamenti nel settore della cooperazione allo sviluppo; si chiede in che modo ciò sia compatibile con l'impegno internazionale assunto dall'Unione di destinare, entro il 2015, lo 0,7 % del PNL al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio; si rammarica che il livello totale degli impegni nel quadro dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), quale proposto nel PB 2013, registri un incremento inferiore al tasso d'inflazione previsto e che il livello totale proposto per i pagamenti a titolo dello strumento in parola sia diminuito rispetto al 2012; chiede alla Commissione di garantire maggiore coerenza, maggiore realismo e una migliore pianificazione nell'approccio al finanziamento del DCI;

67.

prende atto della proposta di incrementare gli stanziamenti a titolo dello strumento europeo di vicinato, andando incontro alle esigenze di paesi che si trovano ad affrontare mutamenti politici ed economici di rilievo; vede con favore l'accento posto sul Partenariato orientale e riafferma il suo sostegno ai paesi che ne costituiscono la componente meridionale, i quali si trovano ad affrontare sfide di portata storica sull'onda della primavera araba; considera insufficienti le relazioni della Commissione sull'applicazione del principio "more for more" ("di più a chi s'impegna di più") e la invita a sviluppare criteri chiari per l'attuazione di tale principio;

68.

reputa a tutt'oggi necessario un livello sufficiente di assistenza finanziaria all'Autorità palestinese e all'UNRWA da parte dell'Unione europea, per rispondere opportunamente e globalmente alla situazione politica e umanitaria in Medio Oriente e al processo di pace; mette in evidenza la situazione particolarmente difficile in cui si trova attualmente l'UNWRA, specialmente a seguito degli eventi in Siria; rileva che l'effetto netto dell'aumento degli stanziamenti d'impegno a favore dell'ENPI è riconducibile per lo più al fatto di mantenere al livello del progetto di bilancio 2012 il sostegno fornito ai Territori palestinesi occupati;

69.

sottolinea che, grazie al forte impegno del Parlamento, negli anni scorsi il contributo annuale dell'Unione europea a favore dell'Autorità palestinese, dell'UNRWA e del processo di pace in Medio Oriente è stato pari a 300 milioni di euro e ricorda che, nel corso della conciliazione di bilancio, l'autorità di bilancio ha deciso di stanziare 200 milioni di EUR per il 2012, subordinatamente a un aumento supplementare irrinunciabile di 100 milioni di EUR per l'esercizio 2011 derivante da stanziamenti inutilizzati; chiede un impegno di finanziamento che rispecchi le esigenze reali fin dall'inizio dell'esercizio finanziario, al fine di garantire che l'Unione possa sostenere in maniera efficace un processo sostenibile di costruzione della pace; insiste sulla necessità di imporre rigorosi controlli finanziari e di presentare al Parlamento europeo una ripartizione e valutazione dettagliata della spesa;

70.

riconosce il fatto che, con l'adesione della Croazia all'Unione, gli stanziamenti per lo strumento di assistenza preadesione (IPA) saranno ridotti di 67,6 milioni di EUR; è tuttavia preoccupato per il fatto che la Commissione propone una riduzione maggiore del previsto del sostegno allo sviluppo delle capacità istituzionali nei paesi candidati, con la riduzione degli stanziamenti IPA a favore della Croazia (complessivamente – 29,14 milioni EUR rispetto al 2012), a fronte di un contemporaneo incremento della dotazione della stessa linea di bilancio per i paesi candidati potenziali (+ 10,5 milioni EUR rispetto al 2012); ricorda che la capacità istituzionale riveste la massima importanza ai fini di un corretto utilizzo dei finanziamenti dell'Unione ed è ugualmente importante per i paesi candidati effettivi e potenziali; accoglie favorevolmente la proposta di aumentare del 10,2 % gli SI per la componente "sviluppo rurale" dell'IPA rispetto al bilancio 2012;

71.

ribadisce che, in particolare in un periodo di austerità, gli stanziamenti d'impegno dovrebbero essere oggetto di un'attenta pianificazione per ciascuna linea di bilancio della PESC, onde garantire che i fondi dell'Unione siano destinati alle misure più necessarie, tenendo conto quanto più possibile della flessibilità e dell'imprevedibilità delle operazioni PESC; plaude, a tale proposito, alle richieste di maggiori sinergie, anche mediante la condivisione, lo scambio e l'integrazione delle capacità e tramite il miglioramento delle prestazioni, della pianificazione e dello svolgimento di missioni e operazioni; plaude agli sforzi a favore di una panoramica trasparente e completa di tutte le missioni PESC; intende esaminare attentamente l'aumento del 9,2 % degli SI a favore della PESC nel 2013;

72.

riconosce la necessità di rispondere alle sfide transregionali rappresentate dalla criminalità organizzata, dalla tratta, dalla tutela delle infrastrutture sensibili, dalle minacce per la salute pubblica e dalla lotta al terrorismo; invita tuttavia la Commissione a fornire prove che giustifichino un incremento del 50 % per tali misure nel 2013;

Rubrica 5

73.

osserva che le spese amministrative totali per l'insieme delle istituzioni sono stimate a 8 544,4 milioni di EUR, importo che rappresenta un aumento del 3,2 % rispetto al 2012 e che lascia un margine di 636,6 milioni di EUR, tra cui le spese aggiuntive legate all'adesione della Croazia;

74.

riconosce che la maggior parte delle istituzioni, compreso il Parlamento europeo, si è adoperata per limitare il proprio bilancio amministrativo a un aumento inferiore al tasso di inflazione previsto, con l'esclusione dei costi per l'adesione della Croazia; sottolinea, a tale proposito, l'esigenza di una razionalizzazione a lungo termine delle risorse amministrative e insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione interistituzionale in settori quali le risorse umane, la traduzione, l'interpretazione, gli immobili e l'informatica;

75.

rileva che l'aumento del 3,2 % rispetto al 2012 è imputabile per lo più agli obblighi legali o contrattuali quali le pensioni o l'adeguamento delle retribuzioni; osserva tuttavia che la Commissione ha rispettato e ha addirittura oltrepassato l'obbligo di mantenere l'incremento nominale dei suoi stanziamenti amministrativi nell'ambito della rubrica 5 al di sotto del tasso d'inflazione previsto dell'1,9 %, rispetto al 2012, come illustrato nella lettera del Commissario al bilancio e alla programmazione finanziaria del 23 gennaio 2012;

76.

comprende che ciò è stato possibile prevedendo già per il 2013 una riduzione superiore all'1 % del numero dei posti nell'organico della Commissione, in particolare nei settori dell'assistenza amministrativa, della gestione di bilancio e della lotta alle frodi, nonché ulteriori tagli ad altre voci della spesa amministrativa; chiede ulteriori delucidazioni quanto all'effettiva necessità di attuare siffatte riduzioni del personale e quindi congelare le spese amministrative in termini reali, dal momento che la Commissione è riuscita a congelare le proprie spese amministrative in termini nominali nel 2012 senza dover ridurre il personale;

77.

accoglie con favore questo sforzo di risanamento del bilancio per quanto riguarda le spese amministrative in un periodo di vincoli economici e di bilancio a livello nazionale; riconosce il bisogno che tutte le istituzioni dell'Unione europea compiano questi sforzi di risanamento; teme tuttavia le ripercussioni negative che tali misure potrebbero avere sull'esecuzione rapida, corretta ed efficace delle azioni e dei programmi dell'Unione da parte di un'amministrazione moderna, in particolare data la necessità di premiare le prestazioni e la qualità del servizio, tenendo conto dell'equilibrio geografico, soprattutto allorché le competenze dell'Unione continuano ad aumentare e nuovi Stati membri aderiscono all'Unione; accoglie con soddisfazione le informazioni sul rafforzamento del personale in determinati settori, quali la governance economica europea, il mercato interno, la sicurezza e la giustizia, ma chiede informazioni analoghe sui settori e sulle tipologie di posti in cui sono stati effettuati tagli rispetto al 2012;

78.

ribadisce, in tale contesto, che eventuali riduzioni del personale devono basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto, tra l'altro, degli obblighi giuridici dell'Unione, delle sue priorità e delle nuove competenze e accresciute funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati; sottolinea che tale valutazione dovrebbe altresì tenere attentamente conto delle ripercussioni sulle diverse direzioni generali e i diversi servizi, in particolare in funzione delle loro dimensioni e del carico di lavoro, nonché sulle diverse tipologie di posti interessati figuranti nello "screening" annuale della Commissione sulle risorse umane (definizione delle politiche, gestione dei programmi, assistenza amministrativa, gestione di bilancio, attività antifrode, servizi linguistici, ecc.);

79.

sottolinea che in molti ambiti d'intervento dell'Unione europea occorre garantire un livello di personale sufficiente in vista dell'attuazione dei programmi, delle nuove priorità e di altri sviluppi; intende pertanto analizzare attentamente l'andamento complessivo del personale nelle varie DG e servizi, anche alla luce delle priorità esposte nella presente relazione; chiede alla Commissione, oltre a fornire informazioni più dettagliate al riguardo, di effettuare un'analoga valutazione dettagliata dell'incidenza dei proposti tagli lineari al personale, anche tenendo conto, sul lungo periodo, di eventuali ulteriori tagli al personale della Commissione, e di riferire al Parlamento; insiste sulla necessità che ciò costituisca una condizione preliminare affinché l'autorità di bilancio consideri di accettare, in funzione dei risultati della valutazione, la riduzione del personale dell'1 % per il 2013;

80.

è del parere che permangano interrogativi riguardo all'alto numero di costose posizioni dirigenziali in gradi di carriera elevati tra il personale del Servizio europeo per l'azione esterna; invita pertanto il SEAE a fornire informazioni supplementari, in particolare per quanto riguarda l'incremento sostanziale (+ 9,2 %) di posti AD 14 proposto nel progetto di bilancio; chiede altresì ulteriori informazioni sui forti aumenti degli stanziamenti proposti per la sicurezza e la sorveglianza degli edifici (+ 57,2 %);

81.

è convinto che la prevenzione e la mediazione siano tra i metodi più efficienti in termini di costi per gestire i conflitti in quanto impediscono che degenerino in violenza; accoglie pertanto con favore la proposta di introdurre nel bilancio del SEAE una linea di bilancio con una dotazione di 500 000 EUR per la prevenzione dei conflitti e per servizi di sostegno alle attività di mediazione, in seguito all'efficace completamento, alla fine di quest'anno, di un'azione preparatoria proposta dal Parlamento europeo;

82.

è del parere che le Scuole europee debbano beneficiare di finanziamenti adeguati al fine di soddisfare le esigenze specifiche dei figli degli agenti delle istituzioni dell'Unione; prende atto della dotazione complessiva proposta di 180,7 milioni di EUR, che rappresenta un aumento del 6,8 % rispetto al 2012 ed è superiore agli importi indicati nella programmazione finanziaria; intende tuttavia esaminare da vicino le linee di bilancio afferenti a ciascuna scuola europea e apportare eventualmente, in occasione della sua lettura, le modifiche che ritenga opportune;

Progetti pilota e azioni preparatorie

83.

sottolinea l'importanza dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) come strumenti fondamentali per la formulazione delle priorità politiche e per aprire la strada a nuove iniziative a lungo termine, sia a livello regionale che di Unione, che potrebbero trasformarsi in attività e programmi dell'UE migliorando la vita dei cittadini europei; intende procedere all'individuazione di un insieme equilibrato di PP/AP sulla base della valutazione e delle raccomandazioni della Commissione e valutare attentamente la sostenibilità e la durata dei risultati previsti;

84.

intende trasmettere alla Commissione, a norma dell'allegato II, parte D, dell'AII, un elenco preliminare di potenziali PP e AP per il bilancio 2013; si attende che la Commissione fornisca un'analisi ragionata delle proposte indicative del Parlamento; sottolinea che l'elenco provvisorio in questione non esclude la presentazione e l'adozione formali di emendamenti riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie in sede di lettura del bilancio da parte del Parlamento;

85.

rammenta che nel bilancio 2012 sono stati approvati complessivamente 70 PP e AP, per un importo di 105,45 milioni di EUR in SI trasversalmente a tutte le rubriche; precisa che, qualora l'autorità di bilancio dovesse approvare, per il 2013, un numero simile di PP e AP con una ripartizione analoga tra le rubriche, il 54 % del margine all'interno della rubrica 1a, il 27 % del margine all'interno della rubrica 3a e il 37 % del margine all'interno della rubrica 3b sarebbero già esauriti;

86.

prende atto delle proposte della Commissione relative a quattro AP e a due PP per un importo complessivo di 15,5 milioni di EUR in SI; intende procedere a un'attenta analisi degli obiettivi e del contenuto di tali proposte e a una verifica degli importi richiesti;

Agenzie

87.

rileva, nel PB 2013, un importo complessivo di 748 milioni di EUR (pari allo 0,5 % del bilancio totale dell'Unione europea) destinato alle agenzie decentrate dell'Unione, che si traduce in un aumento di 24 milioni di EUR (ossia + 3,2 %) del contributo totale dell'Unione (incluse le entrate con destinazione specifica) rispetto al bilancio 2012; è consapevole che tale aumento è dovuto principalmente alla necessità di dotare di finanziamenti sufficienti le otto agenzie che stanno gradualmente entrando in funzione e di evitare di intralciare il funzionamento delle sette agenzie i cui compiti sono stati ampliati; constata la diminuzione in termini reali del contributo dell'Unione europea a favore delle agenzie già pienamente operative, pur rilevando nel contempo un incremento dell'1,2 % dell'organico; rileva che le agenzie dispongono in totale di 5 115 posti in organico, il che rappresenta un incremento di 257 posti, che riguarda principalmente le agenzie dotate di nuovi compiti o in fase di avvio;

88.

constata che la Commissione ha ridotto, per la prima volta, le richieste finanziarie della quasi totalità delle agenzie, che erano conformi agli importi globali della programmazione finanziaria, incluse le agenzie le cui funzioni rientrano tra le priorità del Parlamento, per un importo totale di circa 44 milioni di EUR; ricorda la necessità di procedere a un'attenta analisi della metodologia, delle motivazioni e dell'eventuale impatto di questi tagli in relazione a diverse risoluzioni, la più recente delle quali è quella sul discarico 2010, in cui si rileva che il riesame delle agenzie da parte del gruppo di lavoro interistituzionale dovrebbe tradursi in miglioramenti strutturali in termini d'impatto e di efficacia dei costi, anche attraverso l'individuazione degli ambiti in cui si registrano duplicazioni e sovrapposizioni tra le agenzie esistenti; sottolinea ancora una volta che gli stanziamenti di bilancio a favore delle agenzie dell'Unione non sono affatto destinati alle sole spese amministrative ma che, anzi, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e in generale di quelli dell'Unione europea, mirando nel contempo a realizzare risparmi a livello nazionale, come stabilito dall'autorità legislativa;

*

* *

89.

ritiene che le seguenti questioni presentino un interesse particolare nel quadro del trilogo previsto per il 9 luglio 2012:

un sufficiente livello di pagamenti per consentire al Consiglio europeo di giugno 2012 di far fede al suo impegno di mobilitare fondi del bilancio dell'Unione per misure rapide di crescita da attuare senza ritardo e nell'ambito dell'attuale QFP;

il sostegno alla crescita, alla competitività e all'occupazione, in particolare per le PMI e i giovani, nel bilancio 2013;

un sufficiente livello di stanziamenti di pagamento per coprire il crescente fabbisogno dei progetti in corso, in particolare nell'ambito delle rubriche 1a, 1b e 2, alla fine del periodo di programmazione;

il problema degli impegni pregressi (RAL);

un bilancio rettificativo per il 2012, destinato a coprire le necessità di pagamento passate e attuali, evitando di riportare al 2013 i pagamenti per il 2012, come già avvenuto durante l'esercizio in corso;

un sufficiente livello di stanziamenti d'impegno – più Europa in periodi di crisi;

una riunione interistituzionale sui pagamenti;

il finanziamento di ITER nel bilancio 2013;

la discrepanza tra la programmazione finanziaria e il PB 2013 in merito alla rubrica 4;

90.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0077.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/62


Mercoledì 4 luglio 2012
Strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali

P7_TA(2012)0290

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (2012/2043(INI))

2013/C 349 E/07

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 19 gennaio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),

visti l'articolo 7 e l'articolo13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 (1),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali per l'Unione europea (2007–2013) (2),

vista la sua posizione del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (3),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010 (4),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici (5),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sull'agricoltura dell'UE e il commercio internazionale (6),

vista la sua dichiarazione del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione (7);

vista la sua dichiarazione del 13 ottobre 2011 sulla gestione della popolazione canina nell'Unione europea (8),

viste le conclusioni del Consiglio Agricoltura e Pesca del 29 novembre 2010 sul benessere di cani e gatti,

vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2011, dal titolo "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" (COM(2011)0748),

vista la comunicazione della Commissione, del 10 novembre 2011, sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2011)0700),

visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 2 dicembre 2010 sul benessere degli animali durante il trasporto (9),

visto il parere scientifico dell'EFSA del 13 dicembre 2011 concernente linee guida per la valutazione del rischio relativo al benessere animale (10),

vista la definizione di benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (11),

visti i dodici principi e criteri aggiuntivi per il benessere degli animali elaborati dal progetto Welfare Quality (12),

vista la decisione del Consiglio 78/923/CEE, del 19 giugno 1978, relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (13),

vista la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (14),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (15),

vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (16),

vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (17),

vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2009 intitolata "Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile" (COM(2009)0400),

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali (COM(2009)0584),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le petizioni (A7-0216/2012);

A.

considerando che un elevato livello di benessere degli animali, che fa parte dello sviluppo sostenibile, è importante per proteggere la salute animale e per garantire la produttività, benché comporti costi operativi aggiuntivi che non vengono distribuiti in modo proporzionato lungo l'intera filiera alimentare;

B.

considerando che il deterioramento dello stato di salute degli animali selvatici, la cui popolazione è in aumento nella maggior parte degli Stati membri, può tradursi in una maggiore trasmissione di malattie contagiose agli animali domestici, oltre a incidere negativamente sulla salute pubblica;

C.

considerando che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale; considerando che, in merito all'attuazione del diritto dell'Unione, una mancanza di conformità, norme non armonizzate e l'assenza di "traguardi giuridici" distorcono la concorrenza e creano condizioni di concorrenza disomogenee;

D.

considerando che le norme in materia di benessere degli animali non devono essere contrarie ai principi del mercato unico dell'UE;

E.

considerando che l'approccio al benessere degli animali dovrebbe fondarsi su prove scientifiche solide e sulle migliori conoscenze scientifiche, tenendo presente le esigenze di semplificazione, efficacia rispetto ai costi, applicabilità delle norme e coerenza, in particolare con le politiche ambientali e di sanità pubblica;

F.

considerando che i consumatori moderni si aspettano ragionevolmente che gli animali d'allevamento abbiano diritto alle stesse esigenze degli esseri umani: buon cibo, buone condizioni di vita e cure mediche adeguate;

G.

considerando che gli standard sanitari per gli animali sono di importanza vitale per la gestione degli animali d'allevamento in Europa, un aspetto che ha un impatto crescente sul livello di competitività delle aziende agricole;

1.

accoglie favorevolmente l'ampia strategia dell'UE per il benessere degli animali 2012–2015;

2.

ricorda che l'articolo 13 del trattato è di portata generale e, in quanto tale, è altrettanto importante quanto le disposizioni per l'ambiente o la protezione dei consumatori e prevale giuridicamente rispetto a tutte le politiche del mercato interno;

3.

sottolinea che il benessere degli animali è una questione complessa e multiforme, che ha ripercussioni sulle politiche interne e internazionali ed ha un'importante dimensione etica, scientifica, economica, culturale e politica;

4.

plaude all'intenzione della Commissione di affrontare la questione della conformità con la legislazione sul benessere degli animali in via prioritaria;

5.

accoglie favorevolmente il fatto che il documento di strategia definisca una politica in cui è la scelta del consumatore a mobilitare i mercati dei consumatori a favore dei prodotti rispettosi del benessere degli animali e a impiegare le forze del mercato comune ai fini del benessere degli animali d'allevamento;

6.

deplora il fatto che alcune azioni del programma d'azione per il periodo 2006-2010 non abbiano potuto essere completate ed esorta la Commissione ad adeguare le date previste per le nuove azioni alle scadenze di legge;

7.

deplora il fatto che la strategia non abbia ricevuto il sostegno finanziario che il Parlamento aveva richiesto nella risoluzione del 5 maggio 2010; invita la Commissione ad aumentare tale sostegno ridefinendo le priorità e garantendo una migliore e più coerente integrazione del benessere degli animali in altri ambiti della politica dell'UE, come la politica dei consumatori, i programmi di ricerca e la PAC, ove necessario;

8.

accoglie favorevolmente le proposte di riforma della Commissione ed il suo impegno a favore del benessere degli animali; sottolinea l'importanza di dare un forte sostegno agli allevatori che rispettano le norme e le buone prassi per l'allevamento degli animali e investono in migliori strutture agricole; sottolinea l'importanza di un finanziamento adeguato per la futura PAC, dato che occorre un bilancio che sia compatibile con il livello delle ambizioni europee;

9.

sottolinea che oggi gli allevatori affrontano molteplici sfide, come ad esempio il cambiamento climatico, e devono soddisfare numerosi requisiti e che il benessere degli animali è solo uno di essi; invita pertanto la Commissione a garantire un'adeguata coerenza politica ai sensi dell'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

10.

invita gli Stati membri a utilizzare in modo più efficace le opportunità di assistenza offerte dai fondi per lo sviluppo rurale dell'UE e dal Settimo programma quadro (2007-2013) della DG Ricerca, per promuovere la ricerca applicata e investire in soluzioni innovative e moderne per il benessere degli animali; invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecniche e tecnologie per il benessere degli animali;

11.

deplora che la strategia non faccia uso delle opportunità offerte dalle politiche in materia di consumo e produzione sostenibili, appalti pubblici ecologici e responsabilità sociale delle imprese per promuovere norme di alto livello sul benessere degli animali;

12.

sollecita la Commissione ad essere più ambiziosa e ad includere e attribuire una priorità elevata alla reciprocità degli standard di benessere degli animali, come preoccupazione di natura extracommerciale nella sua politica commerciale e nei negoziati relativi ad accordi commerciali internazionali multilaterali e bilaterali, nonché a promuovere il benessere degli animali nei paesi terzi esigendo standard di benessere equivalenti per gli animali e i prodotti importati accompagnati da controlli severi;

13.

invita la Commissione a valutare ed elaborare una relazione sugli standard di benessere degli animali applicati nei paesi terzi prima di avviare negoziati relativi ad accordi commerciali; chiede inoltre alla Commissione di procedere senza indugi in tal modo nei paesi in cui i negoziati commerciali sono attualmente in corso;

14.

chiede pertanto alla Commissione di astenersi dal sottoporre al Parlamento europeo accordi di libero scambio che non garantiscano che norme equivalenti in materia di benessere degli animali si applichino ai prodotti importati come ai prodotti europei;

15.

plaude altresì all'intenzione della Commissione di esaminare le modalità per una migliore integrazione del benessere degli animali nel quadro della politica europea di vicinato;

16.

invita la Commissione a esigere dall'OMC la rapida integrazione di preoccupazioni di natura extracommerciale nella strategia per il commercio mondiale, in modo da evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, i quali devono rispettare le norme in materia di benessere degli animali più rigorose al mondo, e i paesi terzi;

17.

ritiene che i consumatori dovrebbero essere obbligatoriamente informati se un prodotto importato, o un prodotto che contiene un prodotto importato, sia stato ottenuto da animali custoditi in condizioni diverse da quelle prescritte dalle norme europee in materia di benessere degli animali;

18.

si rammarica che la strategia non rifletta l'importanza della salute animale per il benessere degli animali ed il legame tra la salute degli animali e la sanità pubblica; invita la Commissione ad applicare a tale strategia il principio "una sola salute" e a garantire un coordinamento efficiente con la strategia per la salute degli animali, poiché le buone pratiche zootecniche contribuiscono, tra altri fattori, a evitare la diffusione di malattie e la resistenza antimicrobica;

19.

ricorda che il Parlamento, nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici, ha sottolineato l'esigenza di farsi un'idea precisa di quando, dove, come e in quali animali vengano effettivamente utilizzati oggi gli antimicrobici, e ritiene che la Commissione debba raccogliere, analizzare e rendere pubblici tali dati senza indugio;

20.

osserva che nell'UE la vaccinazione di emergenza, e talora la vaccinazione preventiva, è consentita, ma che vi sono norme che ancora ostacolano la vendita internazionale di prodotti ottenuti da animali vaccinati; osserva che tali limitazioni non tengono adeguatamente conto dei progressi compiuti nelle tecnologie di vaccinazione e nella diagnostica; esige che la Commissione europea annulli, ove possibile, le misure restrittive della commercializzazione che limitano ingiustificatamente il ricorso alla vaccinazione;

21.

invita la Commissione a prestare un'adeguata attenzione ai rischi per la salute derivanti dagli animali selvatici; ritiene che un numero significativo di malattie infettive emergenti sia costituito da zoonosi (trasmissibili tra animali selvatici, animali domestici ed esseri umani) e riconosce che il commercio di animali selvatici nonché i cambiamenti nella destinazione e nella gestione dei suoli possono portare a nuove o mutate interazioni tra esseri umani, animali domestici e animali selvatici, in grado di favorire la trasmissione delle malattie; sottolinea l'esigenza di coerenza tra politiche in materia di salute animale, benessere degli animali e commercio;

22.

chiede che la Commissione elabori, entro il 2015, una relazione sulla condizione sanitaria degli animali selvatici e sul rischio di contaminazione incrociata per gli animali domestici e l'uomo;

23.

invita la Commissione a migliorare in modo attivo e continuo le norme in materia di benessere degli animali, nel quadro del regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97 (18) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (e successive modifiche);

24.

sottolinea che la popolazione di cani e gatti nell'UE è stimata in circa cento milioni di esemplari e che non esiste alcuna normativa UE sul benessere degli animali da compagnia;

25.

chiede di aggiungere all'elenco delle azioni una relazione sugli animali randagi che raccomandi soluzioni concrete, etiche e sostenibili per gli Stati membri e includa la valutazione di un sistema coordinato per la registrazione e l'identificazione elettronica degli animali da compagnia;

26.

sottolinea che l'identificazione obbligatoria di gatti e cani, soltanto se abbinata a un sistema di registrazione efficace e attendibile, consente la tracciabilità degli animali ed è essenziale per gestire proficuamente la salute e il benessere degli stessi, concorrendo a promuovere un comportamento responsabile dei proprietari e a tutelare la salute pubblica;

27.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a recepirne le disposizioni negli ordinamenti giuridici nazionali;

28.

chiede agli Stati membri di adottare strategie globali di gestione della popolazione canina che prevedano misure quali il controllo della popolazione canina e leggi anti-crudeltà, il sostegno alle procedure veterinarie, comprese la vaccinazione antirabbica e la sterilizzazione, necessarie per controllare il numero di cani indesiderati, nonché la promozione di un comportamento responsabile da parte dei proprietari di animali da compagnia, come richiesto nella sua dichiarazione del 13 ottobre 2011;

29.

esorta la Commissione a raccomandare, nel suo studio del 2014 sul benessere dei cani e dei gatti utilizzati per scopi commerciali, soluzioni concrete per evitare che cani e gatti siano allevati e commercializzati con modalità tali da incidere negativamente sul loro benessere;

Attuazione della legislazione prima di tutto

30.

condivide l'opinione della Commissione secondo cui permangono tuttora delle carenze in termini di rispetto delle norme in materia di salute animale, nonostante i progressi compiuti in vari settori; ricorda alla Commissione che, mentre l'attuale legislazione in materia di benessere degli animali è già in gran misura sufficiente, non è stata applicata nella misura desiderata in tutti gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la legislazione in materia di benessere degli animali sia rispettata in tutti gli Stati membri;

31.

si rammarica che, a sette anni di distanza dalla sua piena attuazione, la direttiva 1999/22/CE del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici non sia ancora stata interamente applicata da tutti gli Stati membri; ribadisce che le condizioni e il benessere degli animali custoditi nei giardini zoologici sono stati definiti specificamente in tale direttiva e devono essere applicati;

32.

accoglie favorevolmente il codice di prassi per i giardini zoologici della Commissione e chiede che la Commissione includa in tale codice orientamenti sulle migliori prassi per l'idonea custodia in cattività degli animali appartenenti a specie selvatiche;

33.

ritiene che un ambito specifico in cui occorra una migliore applicazione sia il settore del trasporto degli animali, che, sebbene corrisponda a un periodo di tempo molto limitato della vita di un animale, deve essere migliorato alla luce dei dati scientifici raccolti dall'EFSA come prescritto dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2005 (19);

34.

sottolinea che l'intero corpus legislativo esistente in materia di benessere degli animali deve essere attuato e applicato integralmente da parte di tutti gli Stati membri dell'UE; ritiene tuttavia che la mancata conformità non debba ostacolare una nuova legislazione nei settori in cui la normativa deve essere aggiornata alla luce di nuove conoscenze scientifiche o nei casi in cui vi siano vuoti legislativi;

35.

ricorda che esistono squilibri nella filiera alimentare, che spesso collocano i produttori primari in posizione di svantaggio, e che tale situazione limita la portata degli investimenti nella salute animale a livello di azienda agricola;

36.

sottolinea i costi sostenuti dai produttori e la potenziale perdita di competitività in conseguenza dell'adozione di nuovi e variabili standard in materia di benessere degli animali; osserva che accade spesso che tali costi non si riflettano nel prezzo ottenuto dagli allevatori;

37.

accoglie favorevolmente il suggerimento che i consumatori debbano essere informati meglio in merito alle norme dell'UE in materia di benessere degli animali; invita la Commissione a coinvolgere gli allevatori in modo più efficace in progetti e campagne di ricerca; sottolinea l'esigenza di sensibilizzare maggiormente i consumatori riguardo ai costi aggiuntivi associati al miglioramento del benessere degli animali e di distribuire i costi in modo equilibrato lungo l'intera filiera alimentare;

38.

esorta la Commissione, in presenza di prove scientifiche che evidenziano problemi legati al benessere degli animali e al trasporto degli animali, ad adattare o introdurre nuove politiche per risolvere tali problemi, prevedendo una migliore distribuzione dei costi per il benessere degli animali lungo la catena alimentare; ritiene che tali politiche potrebbero includere una legislazione specifica per specie, indicatori del benessere degli animali basati sui risultati e criteri associati a un sistema di valutazione dei rischi applicato nel settore della sicurezza alimentare;

39.

sottolinea la necessità di inserire, in partenariato con tutti i soggetti interessati, dei "traguardi giuridici" debitamente giustificati per il periodo di transizione nella futura legislazione sul benessere degli animali;

40.

chiede la creazione di un nuovo sistema di intervento precoce e completo per garantire la conformità; sottolinea che gli Stati membri che hanno difficoltà a rispettare la scadenza dovrebbero essere identificati precocemente, tramite una nuova procedura che richieda la stretta collaborazione con la Commissione; suggerisce di istituire forum per le migliori prassi per consentire alla Commissione, agli Stati membri e ai soggetti interessati pertinenti di scambiare informazioni sul modo migliore per rispettare tali scadenze; propone che gli Stati membri elaborino un piano di attuazione, con la definizione di traguardi e obiettivi di avvicinamento a fasi alla scadenza, e avviino uno studio inteso a identificare le possibilità per le autorità europee di contribuire a garantire la piena conformità con la legislazione sul benessere degli animali;

41.

sottolinea che la Commissione e, nello specifico, l'Ufficio alimentare e veterinario, devono ricevere maggiori risorse, in linea con le raccomandazioni e i poteri di bilancio dell'UE, per eseguire controlli adeguati, parte dei quali senza preavviso, sulle ispezioni relative al benessere degli animali condotte dagli Stati membri e per affrontare le violazioni; chiede agli Stati membri di garantire che vi sia un numero sufficiente di ispettori del benessere degli animali adeguatamente formati, con l'impiego di sistemi di misurazione armonizzati delle prestazioni per garantire verifiche coerenti in tutti gli Stati membri, e di valutare la possibilità di attribuire maggiori responsabilità e poteri alle organizzazioni di produttori;

42.

invita gli Stati membri dell'UE a garantire che le violazioni delle norme unionali in materia di benessere degli animali siano sanzionate in modo efficace e proporzionato e che ciascuna sanzione sia accompagnata da informazioni e orientamenti completi da parte delle autorità competenti, nonché da opportune misure correttive;

43.

ricorda l'opposizione del Parlamento europeo all'utilizzo di assistenti alle ispezioni assunti privatamente nei macelli per il settore delle carni rosse; ritiene che l'ispezione igienica in tale settore debba essere effettuata da ispettori delle carni indipendenti;

44.

sottolinea la scadenza finale del marzo 2013, dopo la quale la vendita di nuovi cosmetici sperimentati su animali non sarà consentita; sostiene tale scadenza e invita la Commissione a non posticiparla;

45.

ricorda l'obbligo della Commissione, in caso di giustificate preoccupazioni, di eseguire controlli sullo svolgimento delle ispezioni nazionali per monitorare il rispetto della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

46.

invita la Commissione a continuare a incoraggiare la ricerca su metodi di sperimentazione che richiedano un minor numero di animali e a promuovere l'applicazione di tali metodi ove possibile; invita, in tale contesto, la Commissione a riconoscere e utilizzare il "saggio esteso" nel quadro di REACH;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il programma di ricerca Orizzonte 2020 preveda adeguate opportunità per la ricerca in materia di conservazione della biodiversità, commercio delle specie selvatiche, elaborazione e convalida di metodi alternativi non basati sull'impiego di animali e impatto delle tecnologie emergenti;

48.

invita la Commissione a integrare il benessere degli animali come uno degli obiettivi del futuro Settimo programma d'azione per l'ambiente, garantendo, in particolare, l'inclusione di strategie e azioni intese a ridurre l'uso degli animali nella ricerca;

49.

sottolinea la preoccupazione dei cittadini europei, espressa mediante le loro petizioni al Parlamento, riguardo agli abusi delle deroghe volte a permettere la macellazione senza stordimento nell'UE; nutre particolare preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri si abusi ampiamente dell'attuale deroga per la macellazione senza stordimento, a danno del benessere animale, degli allevatori e dei consumatori; esorta la Commissione ad accelerare la sua valutazione relativa all'etichettatura della carne ottenuta da animali macellati senza stordimento e a presentare la sua relazione prima del 2013, in seguito al suo impegno a intraprendere tale valutazione nel 2011; sottolinea che la questione della mancata informazione dei consumatori riguardo alla possibilità che la carne da essi acquistata provenga da animali macellati senza stordimento suscita grande interesse pubblico per motivi di trasparenza e di sofferenza degli animali; sottolinea tuttavia che l'etichettatura non costituisce un'alternativa a una debita applicazione della legge, in quanto può orientare i consumatori solo se le informazioni fornite sono verificate e corrette;

50.

sottolinea la necessità di stabilire misure protettive più efficaci per gli animali da macello esportati dall'UE a paesi terzi;

51.

ritiene che la legislazione dell'UE in materia di benessere animale debba essere accompagnata da orientamenti praticabili ed armonizzati volti a garantire un'applicazione e un'attuazione uniformi della legislazione concernente questioni quali l'idoneità al trasporto e la fornitura di acqua prima e durante il trasporto, durante le soste di riposo e a destinazione;

52.

riconosce che eventuali carenze nell'attuazione sono spesso dovute a disposizioni giuridiche impossibili da attuare nella pratica;

53.

sottolinea il fatto che i cittadini europei inviano regolarmente petizioni al Parlamento sulla mancata applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004;

54.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri il compito che incombe loro a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 di fornire informazioni comparabili sul benessere degli animali; chiede alla Commissione di adottare provvedimenti efficaci nei casi di mancata conformità;

55.

invita tutti i principali commercianti europei ad adottare una dichiarazione pubblica comune in cui si impegnino a vendere unicamente prodotti che rispettano o superano gli standard stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali;

Comunicazione ed educazione

56.

evidenzia l'importanza di adeguare l'informazione e l'educazione sull'argomento e di renderle disponibili a livello regionale e locale, per esempio tramite seminari locali e l'uso di tecnologie moderne, come pure la necessità che le informazioni sulla nuova legislazione e sui progressi scientifici raggiungano tutti gli addetti al maneggiamento degli animali; ricorda il ruolo che potrebbe svolgere in questo senso una rete europea coordinata di centri per il benessere animale;

57.

ritiene che la rete europea di centri di riferimento debba fornire un sostegno puntuale, di alta qualità, professionale e coerente agli Stati membri e alle altre parti interessate in merito alle migliori prassi in materia di benessere degli animali;

58.

invita la Commissione a promuovere gli orientamenti esistenti in materia di benessere animale e altre iniziative volontarie attraverso la creazione di un portale web che consentirebbe la raccolta e divulgazione di tali documenti dopo la loro convalida;

59.

invita gli Stati membri a fare un uso migliore delle disposizioni relative al trasferimento transfrontaliero di conoscenze sul benessere degli animali, sui sistemi di allevamento e sul controllo delle malattie, nel contesto dei programmi finanziati dall'UE per lo sviluppo rurale e regionale;

60.

ritiene che i requisiti in materia di benessere degli animali debbano essere resi obbligatori nei futuri programmi di sviluppo rurale; è altresì del parere che il valore aggiunto europeo dell'elevato benessere degli animali debba riflettersi nei tassi di cofinanziamento;

Legge quadro

61.

accoglie favorevolmente l'inclusione nella strategia di una legge quadro europea in materia di benessere degli animali, come suggerito dal Parlamento, e invita la Commissione a presentare la sua proposta in concomitanza con la revisione della direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (20), prevista per il 2013; ritiene che tale legge quadro debba essere formulata con chiarezza, debba essere preparata dopo una consultazione di tutte le parti interessate e debba concentrarsi sia sugli input sia sui risultati e produrre come effetto un maggiore benessere degli animali;

62.

osserva che tale legge quadro dovrebbe essere uno strumento volto a semplificare e snellire la legislazione esistente in materia di benessere degli animali; nota che lo scopo principale della legge quadro dovrebbe consistere nel conseguire livelli migliori e più approfonditi di conformità con la legislazione esistente in materia di benessere degli animali;

63.

ricorda che i produttori sono sovraccarichi di obblighi amministrativi e che nel quadro della ricerca permanente della semplificazione amministrativa, questa legislazione quadro europea non deve aumentare ulteriormente tali oneri;

64.

ricorda che, secondo il Parlamento, tale legge quadro dovrebbe fondarsi su prove scientifiche e comprovata esperienza e riguardare tutti gli animali in cattività e abbandonati, compresi gli animali randagi di specie domestiche; ricorda che, per le specie di animali allevate per la produzione alimentare, il Parlamento ha chiesto un ulteriore sviluppo del progetto "Animal Welfare Quality" per quanto riguarda la sua semplificazione e l'applicazione pratica;

65.

ritiene che una legge quadro, strettamente legata alle definizioni e alle raccomandazioni dell'OIE, rafforzerebbe la competitività dei detentori, dei proprietari e degli allevatori di animali dell'UE sul mercato internazionale, così come contribuirebbe a garantire una concorrenza leale nel mercato interno;

66.

ritiene che la legge quadro europea sul benessere degli animali debba definire un livello di base comune per il benessere animale in tutta l'Unione europea, quale condizione essenziale per una concorrenza equa e libera nel mercato interno, sia per i prodotti nazionali sia per quelli importati da paesi terzi; ritiene, tuttavia, che gli Stati membri e le regioni debbano poter consentire a singoli produttori o gruppi di produttori di istituire sistemi volontari con effetti più profondi, evitando nel contempo distorsioni della concorrenza e tutelando la competitività dell'UE sui mercati internazionali;

67.

ricorda che il Parlamento ritiene che tale legge quadro non dovrebbe impedire ai produttori di introdurre sistemi volontari di portata più ampia rispetto alle norme dell'UE e che, a suo parere, anche tali sistemi dovrebbero basarsi sulla scienza e potrebbero essere promossi da etichette certificate e coerenti; invita la Commissione ad elaborare uno studio, basato sulla sua comunicazione COM(2009)0584 e accompagnato se del caso da proposte legislative, su programmi di etichettatura a livello di Unione per la carne e i prodotti lattiero-caseari, volto a informare i consumatori in merito ai metodi di allevamento utilizzati e ai loro effetti sul benessere degli animali, al fine di conseguire la massima efficacia e coerenza nella trasparenza e comunicazione ai consumatori;

68.

ritiene che la legge quadro europea sul benessere degli animali debba comprendere:

a)

una definizione e un'interpretazione comuni, fondate sull'OIE, di benessere degli animali, e obiettivi generali su base scientifica;

b)

il principio dell'obbligo di diligenza per tutti i proprietari e gli addetti al maneggiamento degli animali, mentre la responsabilità degli animali randagi deve spettare in primo luogo al proprietario e in definitiva alle autorità degli Stati membri in ragione dei rischi correlati in materia di salute pubblica e sicurezza;

c)

misure di sensibilizzazione e linee guida per i dipendenti delle autorità pubbliche su come identificare problemi legati al benessere degli animali nell'esercizio delle loro funzioni;

d)

un obbligo, ove necessario, di garantire le competenze – pur riconoscendo le competenze e conoscenze già acquisite attraverso l'esperienza pratica o la formazione teorica – del personale addetto al maneggiamento degli animali nell'ambito delle mansioni lavorative, unitamente a requisiti di formazione adeguati per specifiche responsabilità in materia di benessere degli animali;

e)

l'obbligo, per gli Stati membri, di presentare alla Commissione relazioni biennali sull'attuazione della legislazione europea sul benessere degli animali, comprensive di una tabella di marcia per i due anni successivi, e la condizione che la Commissione pubblichi tali relazioni senza indugio assieme a una sintesi;

f)

azioni tempestive ed efficaci contro gli Stati membri che non presentano le relazioni o non rispettano gli obblighi relativi all'esecuzione di controlli e ispezioni;

g)

la creazione di una rete europea coordinata per il benessere degli animali che, sulla base delle esperienze del progetto pilota X/2012, sostenga campagne di informazione e di educazione, valuti i requisiti di benessere degli animali rispetto alle conoscenze scientifiche più recenti e coordini un sistema UE per la verifica preliminare delle nuove tecnologie, in linea con i programmi esistenti promossi dalla Commissione e dalle sue agenzie e comitati;

h)

una struttura per una normativa settoriale basata sulla scienza e per misure non legislative;

i)

una clausola di revisione per consentire l'adeguamento periodico della legge quadro ai nuovi progressi scientifici nel rispetto della necessità della certezza giuridica e tenuto conto della durata di vita economica dell'investimento eseguito;

*

* *

69.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.

(2)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 89.

(3)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 326.

(4)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0238.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0083.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2012)0096.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0444.

(9)  EFSA Journal 2011; 9(1)1966.

(10)  EFSA Journal 2012; 10(1):2513.

(11)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, articolo 7.1.1. (2011). http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.1.htm

(12)  www.welfarequality.net/everyone/43395/7/0/22

(13)  GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12.

(14)  STE n. 125 – Protezione degli animali da compagnia, 13.XI.1987.

(15)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

(17)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

(18)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1

(19)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(20)  GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/71


Mercoledì 4 luglio 2012
Istituzione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi

P7_TA(2012)0291

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (2012/2670(RSP))

2013/C 349 E/08

Il Parlamento europeo,

visto il gran numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE in cui si richiede la definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 e altre),

vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (CETS n. 125),

visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, conformemente all'articolo 13 del TFUE, l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto dell'esigenza in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

B.

considerando che non esiste una legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, benché si stimi che gli animali da compagnia nell'UE siano oltre 100 milioni;

C.

considerando che la Convenzione europea sugli animali da compagnia non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri;

D.

considerando che gli animali da compagnia e gli animali randagi sono vittime di maltrattamenti e crudeltà in molti Stati membri e che gli autori delle petizioni si riferiscono soprattutto agli Stati membri dell'Europa meridionale e orientale;

1.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a trasporne le disposizioni nei sistemi giuridici nazionali;

2.

invita la Commissione a proporre un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, che contempli:

norme per l'identificazione e la registrazione degli animali,

strategie di gestione degli animali randagi, tra cui programmi di vaccinazione e di castrazione,

misure di promozione della proprietà responsabile,

divieto di canili e rifugi non autorizzati,

divieto di uccidere animali randagi senza indicazione medica,

programmi scolastici di informazione e di istruzione sul benessere degli animali,

severe sanzioni nei confronti di qualunque Stato membro che non ottemperi alle norme;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/72


Mercoledì 4 luglio 2012
Conclusioni del Consiglio europeo (28 e 29 giugno 2012)

P7_TA(2012)0292

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sul Consiglio europeo del giugno 2012 (2011/2923(RSP))

2013/C 349 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la riunione informale del Consiglio europeo del 23 maggio 2012,

visto il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.

plaude alle misure concrete adottate dal Consiglio europeo per fronteggiare la crisi della zona euro e al riconoscimento, da parte dello stesso Consiglio, della necessità di dare una risposta che affronti sia il risanamento di bilancio che la crescita; è del parere che il vertice in oggetto rifletta l'approccio del Consiglio europeo alle sfide che deve affrontare l'Europa, il cui obiettivo è quello di definire un programma anticrisi più equilibrato, più efficace dal punto di vista economico e più equo sotto il profilo sociale;

2.

sottolinea il significato dell'accordo raggiunto dalla zona euro riguardo alle misure importanti e sostanziali intese a spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano, nonché a ridurre il differenziale tra i tassi di rendimento dei titoli del debito sovrano della zona euro; si compiace, a tale proposito, alla possibilità di ricorso, in modo flessibile ed efficace, agli strumenti FESF/MES esistenti per gli Stati membri che rispettano le raccomandazioni specifiche per paese e gli altri impegni assunti, anche nell'ambito del semestre europeo nonché del patto di stabilità e crescita;

3.

ritiene che l'accordo in parola costituisca una tappa fondamentale verso la realizzazione di una vera e propria unione bancaria per l'Unione europea nel suo insieme, pur rilevando il fatto cruciale che tale opzione non può essere attivata immediatamente dal momento che è vincolata a un accordo su un meccanismo di vigilanza unico;

4.

plaude altresì al patto per la crescita e l'occupazione, in particolare all'accordo di mobilitare 120 miliardi di EUR per stimolare gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro e chiede un risanamento di bilancio differenziato e propizio alla crescita, che presti la dovuta attenzione al ruolo degli investimenti; ritiene che si tratti di una misura importante verso la necessaria rivitalizzazione, in Europa, degli investimenti pubblici e privati sostenibili, incentrati sulla crescita e mirati in particolare al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza e la sostenibilità delle risorse, come pure il completamento del mercato interno;

5.

si compiace inoltre dell'impegno a trasformare il bilancio dell'Unione europea in uno strumento per la crescita; rileva, a tale proposito, che il Consiglio europeo di giugno non ha compiuto alcun progresso tangibile per quanto concerne il raggiungimento di un accordo in merito al prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; esorta la Presidenza cipriota a intensificare gli sforzi in materia, coinvolgendo pienamente il Parlamento europeo nei negoziati sul QFP, nonché a rispettarne integralmente i diritti di codecisione; insiste, tuttavia, sul fatto che la riforma delle risorse proprie rappresenta un elemento fondamentale, senza il quale non sarà possibile trovare un accordo sul quadro finanziario pluriennale; ribadisce la propria convinzione che sia necessario raggiungere, entro la fine dell'anno, un accordo sul QFP, sia sul versante delle spese che su quello delle entrate, nel rispetto delle reali esigenze e ambizioni dell'Unione per il prossimo periodo;

6.

accoglie positivamente la dichiarazione dei capi di Stato e di governo relativa al rafforzamento della governance del mercato interno; condivide pienamente la valutazione della Commissione circa il grado di sviluppo di tale mercato e chiede opportuni interventi per la piena realizzazione di quest'ultimo;

7.

plaude ai progetti di proposte contenuti nella relazione dal titolo "Verso un'autentica unione economica monetaria", presentata dai Presidenti Van Rompuy, Juncker, Barroso e Draghi, che considera una buona base di partenza verso una solida e autentica UEM; ritiene, in particolare, che anche le proposte relative alla posta in essere di un quadro finanziario integrato e di una autorità europea di vigilanza bancaria costituiscono misure importanti verso una maggiore stabilità a lungo termine per il settore bancario europeo; attende con interesse altresì l'inclusione nella proposta di una maggiore responsabilità sociale dell'Unione europea e il rafforzamento della trasparenza e della rendicontabilità delle nuove disposizioni europee in materia;

8.

ritiene che occorra intervenire con rapidità in ciascuno dei quattro elementi costitutivi individuati nella relazione in parola:

a)

un quadro finanziario integrato per garantire la stabilità finanziaria soprattutto nella zona euro e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche per i cittadini europei; un siffatto quadro eleva la responsabilità per la vigilanza al livello europeo, offrendo nel contempo meccanismi comuni di risoluzione bancaria e la garanzia dei depositi dei clienti;

b)

un quadro finanziario integrato per garantire una sana politica di bilancio ai livelli nazionale ed europeo, che abbracci il coordinamento, le decisioni comuni, una più incisiva applicazione e iniziative commisurate verso un'emissione di debito comune (tra cui strumenti di finanziamento a breve termine su base limitata e con riserva oppure il rinnovo graduale in un fondo di rimborso del debito); il quadro potrebbe altresì comprendere varie forme di solidarietà di bilancio;

c)

un quadro integrato di politica economica, dotato di meccanismi sufficienti a garantire che siano in atto politiche nazionali ed europee in grado di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività, nonché compatibili con il corretto funzionamento dell'UEM;

d)

la garanzia della necessaria legittimità e rendicontabilità democratica del processo decisionale nel quadro dell'UEM, sulla base dell'esercizio congiunto di sovranità in ordine alle politiche comuni e alla solidarietà;

9.

si compiace della decisione di invitare a lavorare ulteriormente alla definizione di una tabella di marcia verso un'autentica unione economica e monetaria; insiste sulla necessità di essere pienamente coinvolto, su un piano di parità, nel compito in questione al di là del proprio ruolo di colegislatore; chiede inoltre che al processo di riforma delle istituzioni e delle procedure decisionali dell'Unione europea partecipino non soltanto le istituzioni europee e i parlamenti nazionali ma anche le parti sociali, la società civile e altri soggetti interessati nell'ambito di un vasto dibattito pubblico sull'approfondimento dell'integrazione politica, economica, sociale e di bilancio dell'Unione europea; sottolinea che sarà fondamentale lo stretto coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, nel debito rispetto del metodo comunitario; ritiene che il protocollo n. 1 del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea offra un quadro adeguato per la cooperazione interparlamentare;

10.

reputa, ciò nondimeno, che sul piano legislativo resti ancora molto da fare per dare una risposta globale, strutturale ed esaustiva alla crisi in atto; invita pertanto la Commissione a presentare un pacchetto di proposte legislative entro il settembre 2012, nel rispetto del metodo comunitario, sulla base dei suddetti elementi costitutivi;

11.

chiede al Consiglio di approvare un programma coordinato di investimenti mirati a livello nazionale al fine di stimolare l'economia europea;

12.

si impegna a garantire, una volta che gli sarà pervenuto il predetto pacchetto legislativo nei tempi richiesti e una volta che lo avrà esaminato, l'adozione di decisioni efficienti e rapide;

13.

fa tuttavia notare che trarrà le proprie conclusioni se non dovesse ricevere il pacchetto legislativo in parola nei tempi richiesti;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/74


Mercoledì 4 luglio 2012
Accesso ai servizi bancari di base

P7_TA(2012)0293

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base (2012/2055(INI))

2013/C 349 E/10

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, intitolata "Programma di lavoro della Commissione per il 2011" (COM(2010)0623), con particolare riferimento alla prevista normativa sull'accesso ai servizi bancari di base ivi citata,

vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia “Insieme per una nuova crescita” (COM(2011)0206),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (1), con particolare riferimento all'introduzione dell'area unica dei pagamenti in euro,

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2),

viste le consultazioni della Commissione in materia di inclusione finanziaria sui temi: garantire l'accesso a un conto bancario di base (2009) e accesso a un conto di pagamento di base (2010),

viste la raccomandazione della Commissione, del 18 luglio 2011, sull'accesso a un conto di pagamento di base (2011/442/UE) (3), e la valutazione d'impatto a essa allegata (SEC(2011)0906),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Il mercato unico visto dalle persone - una panoramica sulle opinioni e le preoccupazioni di cittadini e imprese" (SEC(2011)1003), con particolare riferimento alla preoccupazione n. 7 relativa alle difficoltà incontrate dai cittadini in sede di apertura di un conto bancario in uno Stato membro diverso da quello di residenza,

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0197/2012),

A.

considerando che il regolare funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di una moderna economia sociale di mercato dipendono, tra l'altro, dalla fornitura di servizi di pagamento di base economici e facilmente accessibili su scala universale nonché dalla responsabilità sociale del settore bancario;

B.

considerando che l'accesso ai servizi di pagamento di base è uno dei prerequisiti necessari affinché i consumatori possano trarre beneficio dal mercato interno, in particolare dalla libera circolazione, dai trasferimenti di fondi e dall'acquisto di beni e servizi senza costi spropositati per l'effettuazione delle operazioni; che i servizi di pagamento di base sono essenziali affinché i consumatori possano raccogliere i benefici del commercio elettronico; che il costo opportunità annuale legato alla mancanza di accesso a un conto di pagamento è stimato fra gli 185 EUR e i 365 EUR l'anno per consumatore; che, in particolare, l'accesso ai servizi di pagamento di base sempre più spesso costituisce un prerequisito per l'inclusione sociale in termini di accesso all'occupazione, all'assistenza sanitaria e agli alloggi;

C.

considerando che, secondo le stime della Commissione, attualmente la percentuale della popolazione adulta dell'Unione che non dispone di un conto bancario è pari al 7 %, ovvero circa 30 milioni di persone, e che una stima di 6,4 milioni di tali persone sono state private del conto stesso o non si sono azzardate a richiederne uno; che l'esclusione finanziaria varia da uno Stato membro all'altro; che alcuni Stati membri registrano tassi di penetrazione dei conti bancari molto modesti con le percentuali più basse pari a circa il 50 % della popolazione adulta di Romania e Bulgaria;

D.

considerando che ciascun consumatore ha il diritto di decidere di non disporre di un conto di pagamento o di un conto di pagamento di base; che pertanto i consumatori non dovrebbero essere costretti a disporre di un conto di pagamento o di un conto di pagamento di base; considerando, in tale contesto, che l'educazione finanziaria è importante al fine di evidenziare i vantaggi dell'inclusione finanziaria;

E.

considerando che le banche possono negare a un cittadino la possibilità di aprire un conto bancario qualora lo stesso non sia residente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di credito; che le difficoltà incontrate dai non residenti nell'apertura di conti bancari ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno;

F.

considerando che lo sviluppo economico generale e sociale contribuisce a un'elevata penetrazione dei conti bancari; che, tra gli Stati membri, il 33 % della variazione della percentuale di cittadini che utilizzano un conto corrente di pagamento è riconducibile al livello di sviluppo economico e che, pertanto, il 67 % dipende da altri fattori come ad esempio la regolamentazione o gli strumenti di autoregolamentazione;

G.

considerando che i prestatori di servizi di pagamento, uniformandosi alla logica di mercato, tendono a concentrarsi sui consumatori interessanti da un punto di vista commerciale precludendo in certi casi a quelli meno interessanti l'accesso alla medesima gamma di prodotti; che l'introduzione di codici di condotta settoriali avviata in Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Slovenia e Regno Unito è tra l'altro frutto di pubbliche pressioni e di istanze riguardanti la presentazione di iniziative legislative; che gli strumenti di autoregolamentazione hanno dato esiti positivi o misti senza garantire, ad oggi, l'accesso ai servizi di pagamento di base in tutti gli Stati membri;

H.

considerando che gli interventi normativi volti a garantire l'accesso ai servizi bancari di base hanno dato risultati soddisfacenti ad esempio in Danimarca e in Finlandia, dove quasi il 100 % delle famiglie ha accesso ai servizi di pagamento, nonché in Belgio e in Francia, dove il numero di cittadini sprovvisti dei servizi in questione è sceso in maniera sensibile grazie all'attuazione di iniziative legislative;

I.

considerando che non tutti gli Stati membri hanno adottato gli opportuni provvedimenti necessari in virtù della raccomandazione 2011/442/UE della Commissione del 18 luglio 2011 sull'accesso a un conto di pagamento di base (4), e che tuttora in troppi Stati membri i fornitori non hanno ancora alcun obbligo legale o volontario ad offrire servizi di pagamento di base;

J.

considerando che un conto di pagamento di base, per assolvere alla funzione desiderata, deve poter essere aperto in maniera agevole e mettere a disposizione una determinata gamma di servizi essenziali; che, per il medesimo scopo, sono necessarie misure efficaci in materia di vigilanza e composizione delle controversie nonché iniziative volte ad agevolare l'accesso a tali conti per i consumatori senza fissa dimora; che le norme sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere applicate nel rispetto della proporzionalità, senza essere in alcun caso utilizzate come pretesto ingiustificato per respingere i consumatori meno interessanti da un punto di vista commerciale; che la Commissione dovrebbe valutare l'effettiva necessità, ai fini dell'idoneità ad aprire un conto di pagamento di base, dell'esistenza di un legame tra lo Stato membro e i consumatori interessati;

K.

considerando che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire l'accesso a un conto di pagamento di base gratuitamente oppure a costi ragionevoli;

L.

considerando che, al fine di evitare indebitamenti eccessivi, al momento di mettere a disposizione scoperti di conto e altri prodotti di credito i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero riservare particolare attenzione ai consumatori finanziariamente vulnerabili; che gli Stati membri dovrebbero prevenire le situazioni in cui le spese eventualmente addebitate per i servizi di pagamento di base si trasformano in ostacoli che precludono ai consumatori finanziariamente emarginati l'accesso ai servizi in questione;

M.

considerando che, anche in conseguenza della crisi sociale ed economica, l'indebitamento eccessivo è diventato il più significativo tra i nuovi rischi sociali dell'intera Unione, e che, in tale ottica, assume rilevanza la tutela nei confronti dei pignoramenti, ovvero un aspetto che dovrebbe essere gestito e sviluppato unicamente a livello di Stati membri;

N.

considerando che, alla luce della necessità di prevenire le distorsioni della concorrenza nonché di tenere conto delle esigenze dei consumatori nelle aree a minor penetrazione bancaria, l'ambito di applicazione dell'iniziativa dovrebbe essere quanto più possibile ampio; che, in sede di ulteriore sviluppo e valutazione di iniziative nel settore, occorre tenere conto delle novità nell'ambito del mercato dei servizi di pagamento, ad esempio gli strumenti prepagati o le applicazioni per le operazioni di banca (mobile banking);

O.

considerando che la disponibilità di informazioni comprensibili per i consumatori rappresenta un elemento chiave nell'ambito di qualunque iniziativa per l'accesso ai servizi di pagamento di base; che la Commissione dovrebbe quindi incoraggiare gli Stati membri a sviluppare campagne di comunicazione opportunamente mirate, incentrate sulle esigenze e le preoccupazioni specifiche dei consumatori sprovvisti di servizi bancari, vulnerabili o in movimento; che, per poter offrire ai clienti titolari di conti di pagamento di base un servizio appropriato, i fornitori dovrebbero garantire non solo la disponibilità di personale adeguatamente formato, ma anche l'assenza di potenziali conflitti di interessi in grado di arrecare pregiudizio ai clienti stessi;

P.

considerando che studenti, lavoratori e fornitori di servizi devono avere la possibilità di spostarsi da un paese all'altro beneficiando dalla mobilità all'interno dell'Unione senza difficoltà;

Q.

considerando che l'apertura di un conto di pagamento in uno Stato membro non dovrebbe implicare per il consumatore l'obbligo di chiudere i conti già detenuti in altri Stati membri;

R.

considerando che i requisiti attualmente imposti dai prestatori di servizi di pagamento per l'apertura di un conto di pagamento di base sono restrittivi e potrebbero ostacolare la mobilità transfrontaliera all'interno dell'Unione;

1.

chiede alla Commissione di presentare una valutazione dettagliata del quadro della situazione in tutti gli Stati membri entro settembre 2012; chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed entro gennaio 2013, una proposta di direttiva che garantisca l'accesso ai servizi di pagamento di base per tutti i consumatori legalmente residenti nell'Unione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti nell'allegato, a meno che la summenzionata valutazione dettagliata non dimostri il carattere superfluo della proposta stessa;

2.

constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

3.

ritiene che la proposta richiesta non presenti alcuna incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(3)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87.

(4)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87.


Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo ritiene che la direttiva da adottare debba mirare a regolamentare gli aspetti di seguito illustrati.

Raccomandazione 1 (ambito di applicazione)

1.

Il termine "conto di pagamento di base" dovrebbe indicare un conto di pagamento messo a disposizione in applicazione delle disposizioni dello strumento legislativo proposto. I conti di pagamento di base non pienamente conformi a tali disposizioni si ritengono esclusi dalla definizione.

2.

La direttiva dovrebbe prevedere per gli Stati membri il dovere di garantire l'accesso ai servizi di pagamento di base tramite l'imposizione di un obbligo in tal senso, idealmente valido per tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento ai consumatori nell'ambito delle loro attività abituali, quali definiti all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE.

3.

Qualsiasi iniziativa legislativa dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà e prendere in considerazione le disposizioni, giuridiche o adottate su base volontaria, esistenti negli Stati membri in cui il diritto ad accedere a un conto di pagamento di base e a utilizzarlo è già garantito con successo;

4.

Analogamente, per evitare l'imposizione di inutili oneri ai prestatori di servizi di pagamento che non offrono conti di pagamento ai consumatori, l'obbligo di mettere a disposizione la tipologia di conti di base in questione non dovrebbe riguardare:

a)

i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2007/64/CE;

b)

gli istituti di pagamento autorizzati a fornire solo uno o più servizi di pagamento tra quelli elencati ai punti da 4 a 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE;

5.

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di esentare altri prestatori di servizi di pagamento dall'obbligo di offrire conti di pagamento di base. Tutte le esenzioni dovrebbero essere basate su criteri oggettivi ed estremamente severi; esse dovrebbero riguardare solo i prestatori di servizi di pagamento il cui modello commerciale non persegue finalità di lucro o che, in generale, non offrono servizi di pagamento al dettaglio. Nessuna esenzione dovrebbe compromettere il diritto di accesso dei consumatori; il numero di esenzioni dovrebbe essere quanto più possibile limitato al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sulla concorrenza.

Raccomandazione 2 (requisiti di accesso e identificazione)

6.

Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe garantire a tutti i consumatori, ovvero a tutte le persone fisiche che non agiscono a fini commerciali, aziendali, artigianali o professionali e legalmente residenti nell'Unione, il diritto ad aprire e utilizzare un conto di pagamento di base presso un prestatore di servizi di pagamento attivo in uno Stato membro, a condizione che i consumatori stessi non siano già titolari di un conto di pagamento nel medesimo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di meccanismi che consentano ai consumatori di chiudere senza eccessive difficoltà un conto di pagamento ordinario per convertirlo in un conto di pagamento di base ovvero sostituirlo con esso. In sede di apertura di un conto di pagamento di base dovrebbe essere obbligatoria la presentazione di un documento di identità.

7.

Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe garantire la non imposizione ai consumatori di inutili oneri per la dimostrazione dell'assenza di altri conti di pagamento a loro intestati. Ad esempio si potrebbe imporre la presentazione, da parte dei consumatori stessi, di una dichiarazione sull'onore.

8.

Ai fini dell'apertura di un conto di pagamento di base non dovrebbero essere presi in considerazione criteri quali il livello di regolarità del reddito, l'occupazione, la storia creditizia, il livello di indebitamento, gli eventuali fallimenti o il volume d'affari previsto del titolare conto. L'accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe in nessun caso essere subordinato all'acquisto di altri prodotti o servizi, ad esempio polizze assicurative o conti aggiuntivi.

9.

La proposta dovrebbe prevedere la possibilità di negare un conto di pagamento di base, o di procedere alla relativa cancellazione, solo in presenza di circostanze debitamente giustificate in base alle norme nazionali o dell'Unione applicabili, purché non afferenti ai criteri di cui al paragrafo 8, ad esempio in caso di:

a)

incompatibilità con la legislazione sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo;

b)

falsificazione di identità o di documenti nonché abuso di fiducia;

c)

grave e persistente violazione degli obblighi derivanti dalla detenzione del conto di pagamento di base.

10.

Se necessario gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure non discriminatorie e flessibili per l'assistenza ai consumatori nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, nel rispetto della legislazione sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Tali misure dovrebbero tenere conto, in particolare, delle esigenze dei consumatori senza fissa dimora.

11.

Nell'ambito delle finalità descritte occorre permettere agli Stati membri di classificare i conti di pagamento di base come prodotti "a basso rischio" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva della Commissione 2006/70/CE recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE. Di conseguenza, ai fornitori del servizio potrebbero essere imposti requisiti di diligenza semplificati in relazione ai clienti. La Commissione dovrebbe puntare a un ulteriore chiarimento delle interpretazioni delle norme sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, al fine di garantire che, nel contesto dei servizi bancari di base, esse siano applicate in modo equilibrato e nel rispetto della proporzionalità. Nessuno dovrebbe vedersi negare l'accesso a un conto di pagamento di base, ovvero perdere il diritto a detenerne uno, per motivi come quelli citati, a meno che non sussistano valide giustificazioni obiettive in tal senso. In nessun caso le norme in questione dovrebbero essere utilizzate come pretesto ingiustificato per respingere i consumatori meno interessanti dal punto di vista commerciale.

12.

Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di pagamento una condotta trasparente in relazione alle decisioni con cui rifiutano l'apertura di un conto di pagamento di base o procedono alla relativa chiusura, sempre nel rispetto della legislazione sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo nonché di quella in materia di prevenzione della criminalità e di indagini penali. Affinché il consumatore possa confutare la decisione del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo dovrebbe comunicargli per iscritto le ragioni del rifiuto opposto all'apertura di un conto di pagamento di base o della decisione di procedere alla relativa chiusura. Il fornitore del servizio dovrebbe altresì essere tenuto a informare il consumatore in merito alle possibilità di avvalersi di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

13.

Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre al fornitore del servizio l'obbligo di verificare rapidamente se il consumatore ha diritto o meno ad accedere a un conto di pagamento di base e di informare per iscritto il consumatore stesso dei motivi di eventuali ritardi superiori a due settimane. I motivi che rientrano nella sfera di responsabilità del fornitore del servizio, ad esempio un carico di lavoro eccessivo, non dovrebbero essere una giustificazione per i suddetti ritardi. Per l'apertura del conto i fornitori del servizio possono richiedere la presenza fisica del consumatore presso la più vicina filiale. Occorre tuttavia trovare soluzioni alternative per i casi in cui la presenza fisica del consumatore risulti impossibile o eccessivamente onerosa.

Raccomandazione 3 (funzioni e costi)

14.

Lo strumento legislativo dovrebbe consentire agli utenti dei conti di pagamento di base di effettuare tutte le fondamentali operazioni di pagamento, ad esempio l'accreditamento di redditi o altre prestazioni, il pagamento di utenze o tributi nonché l'acquisto di beni e servizi, anche a distanza attraverso i canali comunemente a disposizione del pubblico a livello nazionale.

15.

Laddove lo ritengano opportuno gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare la concessione, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di scoperti di conto di modesta entità, se del caso, quale forma di tamponamento di temporanee situazioni di saldo negativo. I fornitori del servizio dovrebbero inoltre essere liberi di offrire, ove opportuno, prodotti di credito ai clienti titolari di conti di pagamento di base, in qualità di servizi separati. L'accesso al conto di pagamento di base o l'utilizzo dello stesso non dovrebbero in alcun modo essere limitati dall'acquisto di tali prodotti o servizi né subordinati allo stesso. Le spese addebitate per gli scoperti così concessi e per i prodotti di credito separati dovrebbero essere trasparenti e comunque in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore del servizio.

16.

L'accesso a un conto di pagamento di base dovrebbe essere offerto a titolo gratuito oppure a costi ragionevoli. Le spese eventualmente addebitate dovrebbero essere trasparenti. Ogni Stato membro dovrebbe stabilire un limite massimo per le spese annuali complessive addebitate per l'apertura e l'utilizzo di un conto di pagamento di base. Spetterebbe alla Commissione stabilire l'effettiva praticabilità dell'introduzione di un limite massimo, valido a livello di Unione, per le spese annuali complessive addebitate per l'apertura e l'utilizzo di un conto di pagamento di base. La Commissione dovrebbe altresì studiare apposite soluzioni per adattare il citato limite dell'Unione alle circostanze nazionali, ad esempio ai livelli generali dei prezzi al consumo, ai livelli di reddito e alle spese mediamente addebitate per i conti di pagamento ordinari. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a garantire che, tra i prodotti da loro offerti, il conto di pagamento di base sia sempre quello economicamente più accessibile per l'esecuzione di operazioni di pagamento di base, a prescindere dalle modalità di comparazione utilizzate.

17.

Le eventuali penali dovrebbero essere ragionevoli e comunque in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore del servizio. Le penali non dovrebbero essere incluse nel calcolo delle spese complessive annuali.

18.

È opportuno imporre ai fornitori del servizio l'inclusione delle sole funzioni che già fanno parte della loro offerta abituale. In tal caso un conto di pagamento di base dovrebbe comprendere i servizi di seguito elencati.

A.   Servizi di gestione di un conto di base

a)

apertura e chiusura del conto di pagamento;

b)

servizi necessari per il deposito di contante e la registrazione delle operazioni su un conto di pagamento;

c)

servizi necessari per il ritiro di contante da un conto di pagamento;

d)

emissione di estratti conto.

B.   Servizi di pagamento standard

a)

trasferimenti di fondi mediante bonifico, nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto, anche a livello interbancario;

b)

trasferimenti di fondi, nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto, mediante operazioni di pagamento effettuate con un'apposita carta che non consente l'esecuzione delle operazioni stesse in assenza di un saldo sufficiente sul conto di addebito;

c)

esecuzione di ordini di bonifico permanenti, anche a livello interbancario, nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto;

d)

esecuzione di pagamenti sulla base di autorizzazioni di addebito diretto nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto, anche a livello interbancario, negli Stati membri dove i pagamenti stessi sono indispensabili per l'effettuazione di operazioni essenziali;

Il numero di operazioni di cui alle sezioni A e B dovrebbe essere illimitato. Al consumatore dovrebbe essere garantito un accesso non discriminatorio ai servizi di cui alle sezioni A e B attraverso i vari sistemi messi a disposizione dal fornitore, ad esempio l'esecuzione manuale, gli sportelli presso le filiali, gli sportelli elettronici (anche di altri fornitori ove tecnicamente possibile), i servizi bancari on-line (online banking) e via telefono (phone banking).

C.   Servizi aggiuntivi

Gli Stati membri possono imporre l'inclusione di ulteriori funzioni nei conti di pagamento di base. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì avere la facoltà di ampliare la gamma delle funzioni, di propria iniziativa, ad esempio aggiungendo strumenti di risparmio o servizi di rimessa di denaro su scala internazionale da o verso conti situati al di fuori dell'Unione.

Raccomandazione 4 (informazione)

19.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai consumatori le necessarie informazioni, in forma comprensibile, in merito all'offerta di conti di pagamento di base, concentrandosi in maniera mirata sulle esigenze e le preoccupazioni specifiche dei consumatori sprovvisti di servizi bancari, vulnerabili o in movimento. È compito della Commissione e degli Stati membri contribuire a un'elevata sensibilizzazione di consumatori e soggetti interessati. I fornitori del servizio dovrebbero avvalersi dei diversi canali disponibili, ad esempio i loro siti Internet oppure, se del caso, le loro filiali, per fornire informazioni ai consumatori in maniera visibile.

20.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le banche a sviluppare programmi di assistenza ai clienti più vulnerabili, al fine di responsabilizzarli e aiutarli nella gestione delle rispettive risorse finanziarie.

21.

Per poter offrire ai clienti titolari di conti di pagamento di base un servizio appropriato, lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre ai fornitori l'obbligo di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato e l'assenza di potenziali conflitti di interessi in grado di arrecare pregiudizio ai clienti stessi;

22.

Gli obblighi di informazione imposti dallo strumento legislativo da adottare dovrebbero lasciare impregiudicati i requisiti applicabili alla messa a disposizione di informazioni per i consumatori in virtù della direttiva 2007/64/CE.

Raccomandazione 5 (vigilanza, composizione delle controversie, statistiche e risarcimenti)

23.

Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre agli Stati membri l'obbligo di designare autorità competenti che garantiscano, vigilando sullo stesso, l'effettivo rispetto dei requisiti imposti dallo strumento in questione. Le autorità competenti così designate dovrebbero essere indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento.

24.

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a definire i principi applicabili alle sanzioni da irrogare nei confronti dei fornitori del servizio che non rispettano il quadro di riferimento per i conti di pagamento di base, anche per quanto concerne le violazioni degli obblighi statistici di cui al paragrafo 25.

25.

Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di garantire la presentazione periodica alle autorità nazionali, da parte dei fornitori del servizio, di informazioni affidabili sul numero di conti di pagamento di base aperti e chiusi nonché sulle richieste di apertura di tali conti respinte e i motivi del rifiuto. I fornitori del servizio dovrebbero altresì mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti informazioni dettagliate relative ai costi connessi ai conti di pagamento di base.

26.

Ogni anno gli Stati membri dovrebbero presentare informazioni aggregate alla Commissione e all'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), così come previsto al paragrafo 25. I dati dovrebbero essere pubblicati in forma aggregata e comprensibile.

27.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale delle controversie tra prestatori di servizi di pagamento e consumatori riguardanti i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione dei principi sanciti dallo strumento legislativo da adottare, avvalendosi, se del caso, di organi preesistenti. È necessario che gli organi preposti alla risoluzione alternativa delle controversie siano indipendenti e che possano essere aditi senza difficoltà nonché, idealmente, a titolo gratuito. Ai fini dell'imparzialità di tali organi occorre garantire un'equa rappresentanza di fornitori del servizio, consumatori e altri utenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adesione di tutti i fornitori di conti di pagamento di base a uno o più organismi deputati all'espletamento delle procedure di reclamo e ricorso in questione.

28.

Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di assicurare la cooperazione attiva tra i summenzionati organi ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere. Qualora le parti di una disputa si trovino in Stati membri diversi, in materia di reclami da parte dei consumatori è opportuno avvalersi della rete per la composizione extragiudiziale delle controversie transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari (FIN NET).

Raccomandazione 6 (attuazione e riesame)

29.

Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe essere attuato dagli Stati membri entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

30.

La Commissione dovrebbe, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i soggetti interessati, pubblicare una relazione sull'applicazione della direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ogni cinque anni. La relazione dovrebbe valutare:

a)

l'effettiva attuazione dello strumento legislativo, in tutti i suoi elementi, da parte degli Stati membri;

b)

i progressi realizzati in termini di garanzia di accesso ai servizi di pagamento di base per tutti i consumatori dell'Unione, anche in riferimento alle implicazioni dirette e indirette delle disposizioni della direttiva in materia di eliminazione dell'esclusione finanziaria;

c)

la consapevolezza dei consumatori cui si rivolge la direttiva in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dei conti di pagamento di base nonché ai diritti loro spettanti in relazione ai conti stessi;

d)

le spese legate alla messa a disposizione di conti di pagamento di base, anche in relazione ai livelli dei prezzi al consumo;

e)

le migliori prassi e le raccomandazioni concrete per gli Stati membri che registrano livelli di esclusione dei consumatori dai servizi di pagamento elevati o persistenti;

f)

le ripercussioni sull'integrazione e la creazione di un mercato interno dei servizi bancari al dettaglio (retail banking) a livello di Unione nonché le distorsioni della concorrenza tra fornitori di conti di pagamento di base.

Ove opportuno la relazione dovrebbe essere corredata da proposte di modifica dello strumento legislativo nonché da raccomandazioni finalizzate a una migliore attuazione negli Stati membri. La relazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

31.

La Commissione dovrebbe integrare la direttiva sui conti di pagamento di base proposta con ulteriori iniziative volte a migliorare l'integrazione e l'armonizzazione dei servizi bancari al dettaglio nonché a prevenire l'esclusione finanziaria. Il pacchetto dovrebbe, in particolare:

a)

migliorare la concorrenza a livello di servizi bancari e di pagamento al fine di:

i)

garantire la trasparenza e la comparabilità degli importi delle spese relative ai conti bancari, in modo che i consumatori possano raffrontare le tariffe di diverse banche e scegliere l'offerta più conveniente,

ii)

eliminare tutti gli ostacoli tecnici e amministrativi che si frappongono al cambiamento di conto bancario, in modo che i consumatori possano trasferire agevolmente il proprio conto da una banca all'altra;

b)

portare a una maggior accettazione dei diversi metodi di pagamento da parte dei venditori, in modo che i consumatori possano raccogliere i benefici del commercio elettronico; in tale ottica tutti i venditori dovrebbero offrire a chiunque la possibilità di pagare con una semplice carta di debito senza spese aggiuntive;

c)

chiarire ulteriormente le interpretazioni delle norme sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in modo da garantire che le stesse non siano mai utilizzate come pretesto ingiustificato per respingere i consumatori meno interessanti da un punto di vista commerciale;

d)

migliorare l'alfabetizzazione finanziaria, anche nelle scuole, contrastare l'indebitamento eccessivo, ovvero il più significativo tra i nuovi rischi sociali dell'Unione, e migliorare l'accesso al credito equo nonché al microcredito in tutta l'Unione.


Giovedì 5 luglio 2012

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/82


Giovedì 5 luglio 2012
Politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est

P7_TA(2012)0298

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP))

2013/C 349 E/11

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 29 settembre 2011 sulla situazione in Palestina (1), del 16 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) e del 9 settembre 2010 sulla situazione del fiume Giordano, con particolare riferimento alla regione del Basso Giordano (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012, del 18 luglio e 23 maggio 2011 e dell'8 dicembre 2009 sul processo di pace in Medio Oriente,

visto il discorso sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente e in Siria pronunciato dal VP/AR Catherine Ashton durante la seduta plenaria del Parlamento europeo del 12 giugno 2012,

viste le dichiarazioni del VP/AR Catherine Ashton, in particolare quella dell'8 giugno 2012 sull'espansione degli insediamenti, del 25 aprile 2012 sulla decisione delle autorità israeliane per quanto riguarda lo status degli insediamenti di Sansana, Rechelim e Bruchin nel territorio palestinese occupato e del 22 febbraio 2012 sull'approvazione degli insediamenti israeliani,

viste le relazioni dei capimissione dell'UE del gennaio 2012 su Gerusalemme Est, del luglio 2011 sul settore C e la costruzione dello Stato palestinese, e dell'aprile 2011 sulla violenza da parte dei coloni nonché la nota di accompagnamento dei capimissione dell'UE sulla violenza da parte dei coloni del febbraio 2012,

vista la quarta Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 181 (1947) e 194 (1948), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) e 1850 (2008),

visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,

viste le dichiarazioni del Quartetto per il Medio Oriente, in particolare quelle dell'11 aprile 2012 e del 23 settembre 2011,

vista la dichiarazione congiunta di Israele e dell'Autorità palestinese del 12 maggio 2012,

visto il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, del 9 luglio 2004, intitolato "Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati",

visto il piano biennale per la creazione di uno Stato, dal titolo "Mettere fine all'occupazione, creare uno Stato", del primo ministro palestinese Salam Fayyad, dell'agosto 2009,

visto l'accordo interinale del 18 settembre 1995 sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza,

visti gli accordi di Oslo del 13 settembre 1993 ("Dichiarazione dei principi riguardanti progetti di autogoverno ad interim"),

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE ha ripetutamente confermato il proprio sostegno alla soluzione a due Stati, con lo Stato di Israele dotato di confini sicuri e riconosciuti e uno Stato di Palestina indipendente, democratico, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza e ha dichiarato che non saranno riconosciute modifiche ai confini precedenti al 1967 diverse da quelle concordate tra le parti, anche per quanto riguarda Gerusalemme quale capitale dei due Stati; considerando questioni indiscutibili sia il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione e a un proprio Stato sia il diritto di Israele di esistere entro confini sicuri;

B.

considerando che le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 hanno sottolineato che i mutamenti in corso nel mondo arabo rendono ancora più urgente la necessità di progressi nel processo di pace in Medio Oriente e che tenere conto delle aspirazioni dei popoli della regione, comprese quelle dei palestinesi alla statualità e quelle degli israeliani alla sicurezza, è un elemento essenziale per la pace, la stabilità e la prosperità durature nella regione;

C.

considerando che i colloqui di pace diretti tra le parti sono entrati in una fase di stallo e che tutti i recenti tentativi di riprendere i negoziati sono falliti; considerando che l'UE ha chiesto alle parti di perseguire azioni che favoriscano la creazione del clima di fiducia necessario ad assicurare negoziati significativi, di astenersi da azioni che pregiudichino la credibilità del progetto e di contrastare le provocazioni;

D.

considerando che il 12 maggio 2012 Israele e l'Autorità palestinese hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui affermano di essere impegnati a conseguire la pace ed auspicano che lo scambio di lettere tra il Presidente Abbas e il Primo ministro Netanyahu contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo;

E.

considerando che alla Cisgiordania, comprese Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza, sono pienamente applicabili il diritto internazionale sui diritti umani e il diritto internazionale umanitario, compresa la quarta Convenzione di Ginevra; che Israele è obbligato, tra l'altro, a garantire in buona fede che i bisogni primari della popolazione palestinese occupata siano soddisfatti, a gestire la sua occupazione in modo da recare beneficio alla popolazione locale, a proteggere e preservare i beni di carattere civile nonché a evitare il trasferimento della propria popolazione nel territorio occupato e della popolazione del territorio occupato nel proprio territorio;

F.

considerando che le recenti relazioni dei capimissione dell'UE sul settore C e la costruzione dello Stato palestinese, su Gerusalemme Est e sulla violenza da parte dei coloni hanno confermato ancora una volta gli sviluppi allarmanti e potenzialmente irreversibili sul terreno nelle zone interessate; che il ministro degli Affari esteri israeliano respinge le affermazioni contenute nei documenti dell'UE, criticando tali documenti in quanto non favoriscono l'avanzamento del processo di pace;

G.

considerando che, in seguito agli accordi di Oslo del 1995, la Cisgiordania è stata divisa amministrativamente in tre zone o settori; che il settore C rappresenta la parte territorialmente più vasta della Cisgiordania e che lo sviluppo sociale ed economico di tale zona è fondamentale ai fini dell'esistenza autonoma di un futuro Stato palestinese;

H.

considerando che la presenza palestinese in Cisgiordania, in particolare nel settore C, e a Gerusalemme Est è stata minata dalle politiche del governo israeliano, nello specifico quelle di costruzione ed espansione degli insediamenti; che, in virtù del diritto internazionale, gli insediamenti israeliani sono illegali e costituiscono un grave ostacolo agli sforzi di pace mentre sono sovvenzionati dal governo israeliano con considerevoli incentivi in ambito fiscale nonché di alloggi, infrastrutture, strade, accesso all'acqua, istruzione, assistenza sanitaria ecc.;

I.

considerando che Israele, nella sua "Legge fondamentale: Gerusalemme, capitale di Israele" del 1980, ha dichiarato Gerusalemme capitale completa e unita di Israele, in violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 478 del 1980; che le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 hanno ribadito ancora una volta che si dovrà trovare, tramite negoziati, un modo per risolvere lo status di Gerusalemme quale futura capitale di due Stati; che gli sviluppi in corso a Gerusalemme Est rendono di fatto sempre più improbabile e impraticabile che Gerusalemme diventi la futura capitale di due Stati; che la separazione tra Gerusalemme Est e la Cisgiordania continua ad aumentare, così come quella tra il "bacino storico" all'interno di Gerusalemme e il resto di Gerusalemme Est;

J.

considerando che, mentre i palestinesi residenti a Gerusalemme Est rappresentano il 37 % della popolazione di Gerusalemme e producono il 36 % delle entrate fiscali del Comune, solo il 10 % del bilancio comunale viene destinato a Gerusalemme Est, in cui la prestazione di servizi è altamente inadeguata; che a Gerusalemme Est la maggior parte delle istituzioni palestinesi, tra cui la "Orient House", sono state chiuse dalle autorità israeliane, creando nella popolazione palestinese locale un vuoto istituzionale e di leadership che rimane una delle principali preoccupazioni;

K.

considerando che i palestinesi residenti a Gerusalemme Est hanno lo status di residente permanente, che può essere trasferito ai figli solo a determinate condizioni e non si trasferisce automaticamente col matrimonio, impedendo ai coniugi e ai figli di molti residenti permanenti di Gerusalemme Est di vivere insieme ai loro familiari; che, d'altra parte, circa 200 000 coloni israeliani vivono a Gerusalemme Est o nei suoi pressi;

L.

considerando che proteggere la popolazione palestinese e i suoi diritti in Cisgiordania, in particolare nel settore C, e a Gerusalemme Est è della massima importanza per preservare la fattibilità della soluzione basata su due Stati; che l'espansione in atto degli insediamenti e la violenza dei coloni, le restrizioni di pianificazione e la conseguente acuta carenza di abitazioni, le demolizioni di case, gli sfratti e i trasferimenti forzati, la confisca di terre, le difficoltà di accesso alle risorse naturali nonché la mancanza di servizi sociali di base e di assistenza esercitano un grave impatto negativo sulle condizioni di vita dei palestinesi; che la situazione economica in queste zone, aggravata dalle restrizioni in materia di accesso, circolazione e pianificazione, resta una grave fonte di preoccupazione; che, secondo la relazione annuale dell'OIL, il 53,5 % delle donne e il 32,3 % degli uomini cisgiordani di età compresa tra i 15 e i 24 anni è disoccupato;

M.

considerando che la popolazione palestinese della Cisgiordania, specialmente del settore C, e di Gerusalemme Est è afflitta da gravi problemi di scarsità idrica; che gli agricoltori palestinesi sono gravemente colpiti dalla mancanza di acqua per l'irrigazione, dovuta al fatto che la maggior parte dell'acqua in questione è consumata da Israele e dai coloni israeliani; che la disponibilità di risorse idriche sufficienti è essenziale per l'esistenza autonoma di un futuro Stato palestinese;

N.

considerando che il muro di separazione costruito da Israele, il quale non segue la Linea verde, isola sezioni considerevoli dei territori palestinesi sia in Cisgiordania che a Gerusalemme Est; che nel parere consultivo del 2004 della Corte internazionale di giustizia sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati si dichiara che "la costruzione del muro eretto da Israele (…), e il regime ad esso applicato, sono contrari al diritto internazionale";

O.

considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso il suo sostegno agli sforzi del presidente Mahmoud Abbas e del primo ministro Salam Fayyad per la costruzione di uno Stato e ha riconosciuto e accolto con compiacimento il successo del piano biennale di costruzione dello Stato del primo ministro Salam Fayyad; che il settore C e Gerusalemme Est devono continuare a costituire una priorità nei piani palestinesi di sviluppo nazionale, in particolare per rispondere ai sentimenti di isolamento percepiti dai palestinesi che vi abitano;

P.

considerando che oltre 4 500 prigionieri palestinesi, tra cui 24 membri del Consiglio legislativo palestinese, circa 240 bambini e oltre 300 palestinesi sottoposti a misure di detenzione amministrativa sono attualmente incarcerati nelle prigioni e nei centri di detenzione israeliani;

Q.

considerando che i beduini arabi sono una popolazione dedita a una vita sedentaria e tradizionalmente agricola nei loro territori ancestrali e che chiedono un riconoscimento ufficiale e permanente della loro situazione e del loro status unici; che le comunità di beduini arabi, minacciate dalle politiche israeliane che minano le loro fonti di sussistenza e comportano trasferimenti forzati, sono una popolazione particolarmente vulnerabile sia nei territori palestinesi occupati che nel Negev;

R.

considerando che, secondo la relazione del Displacement Working Group (gruppo di lavoro sui trasferimenti) pubblicata il 14 maggio 2012 e la newsletter mensile Humanitarian Monitor dell'OCHA, oltre 60 strutture, compresi pannelli solari, cisterne d'acqua ed edifici agricoli, finanziate dall'Unione europea e da diversi Stati membri sono state distrutte dalle forze israeliane dal 2011 e che oltre 100 progetti simili rischiano di essere demoliti;

S.

considerando che, in molte occasioni tra cui nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012, l'UE e gli Stati membri hanno ribadito il loro impegno fondamentale a favore della sicurezza di Israele, hanno condannato con la massima fermezza gli atti di violenza deliberatamente diretti alla popolazione civile, compreso il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, e chiesto la prevenzione efficace del contrabbando di armi verso Gaza;

T.

considerando che l'articolo 2 dell'accordo di associazione UE-Israele afferma che le relazioni tra le parti si basano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, che guida le loro politiche interne e esterne e costituisce un elemento essenziale dell'accordo;

U.

considerando che il blocco e la crisi umanitaria della Striscia di Gaza perdurano dal 2007, nonostante i numerosi appelli lanciati dalla comunità internazionale per l'apertura immediata, duratura e incondizionata dei valichi per consentire il flusso di aiuti umanitari, merci e persone da e verso la striscia di Gaza, come ribadito anche nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012;

1.

rinnova il proprio fermo sostegno alla soluzione fondata su due Stati, sulla base dei confini del 1967, che prevede Gerusalemme quale capitale di entrambi, lo Stato di Israele, all'interno di confini sicuri e riconosciuti, e uno Stato di Palestina indipendente, democratico, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza;

2.

accoglie favorevolmente le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente del 14 maggio 2012 e le conclusioni sulla Cisgiordania e Gerusalemme Est ivi contenute e ribadisce che l'UE non riconoscerà alcun cambiamento dei confini precedenti al 1967, anche per quanto riguarda Gerusalemme, che non abbia l'accordo delle parti; accoglie altresì con favore la dichiarazione del Quartetto per il Medio Oriente dell'11 aprile 2012;

3.

sottolinea che la conclusione del conflitto è un interesse fondamentale dell'UE, oltre che delle parti stesse e della regione in generale, e che può essere raggiunta attraverso un accordo globale di pace, basato sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sui principi di Madrid (compreso il principio "territori in cambio della pace"), sulla tabella di marcia, sugli accordi precedentemente stipulati dalle parti e sull'iniziativa di pace araba; insiste sul fatto che qualsiasi soluzione risultante non dovrebbe pregiudicare la dignità di nessuna delle parti; osserva che l'Unione europea, quale maggior donatore dell'Autorità palestinese e uno dei principali partner commerciali di Israele, dispone di strumenti per incoraggiare più attivamente le due parti a ricercare una soluzione; invita entrambe le parti a collaborare con l'UE, che dovrebbe compiere ogni sforzo necessario per la soluzione del conflitto; rammenta l'applicabilità del diritto internazionale umanitario nei territori palestinesi occupati, compresa l'applicabilità della quarta Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;

4.

sottolinea la necessità che i negoziati diretti tra Israele e Palestina, volti a raggiungere una soluzione fondata su due Stati, riprendano senza indugio nel rispetto del calendario auspicato dal Quartetto, al fine di superare l'inaccettabile situazione attuale; plaude allo scambio di lettere tra le parti iniziato il 17 aprile 2012 e alla dichiarazione congiunta di Israele e dell'Autorità palestinese del 12 maggio 2012;

5.

esprime profonda preoccupazione per gli sviluppi sul terreno nel settore C della Cisgiordania e a Gerusalemme Est, descritti nelle relazioni dei capimissione dell'UE del luglio 2011 sul settore C e la costruzione dello Stato palestinese e del gennaio 2012 su Gerusalemme Est;

6.

sottolinea l'importanza di proteggere la popolazione palestinese e i suoi diritti nel settore C e a Gerusalemme Est, fattore essenziale per preservare la fattibilità della soluzione fondata su due Stati;

7.

ribadisce che tutti gli insediamenti sono illegali in base al diritto internazionale e invita il governo israeliano a sospendere completamente la loro costruzione ed estensione in Cisgiordania e a Gerusalemme Est nonché a smantellare tutti gli avamposti costruiti dal marzo 2001;

8.

condanna con fermezza tutti gli atti di estremismo, violenza e molestia commessi dai coloni contro la popolazione civile palestinese e invita il governo e le autorità israeliani ad assicurare i colpevoli alla giustizia e a renderli responsabili delle loro azioni;

9.

chiede una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE-Israele per garantire che il meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE-Israele;

10.

invita il governo e le autorità israeliani a rispettare i loro obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario, in particolare:

a garantire l'immediata cessazione delle demolizioni di edifici, degli sfratti e dei trasferimenti forzati dei palestinesi,

ad agevolare le attività palestinesi di pianificazione e costruzione e la realizzazione dei progetti di sviluppo palestinesi,

ad agevolare l'accesso e la circolazione,

ad agevolare l'accesso dei palestinesi ai terreni agricoli e ai pascoli,

a garantire un'equa distribuzione delle risorse idriche per soddisfare le esigenze della popolazione palestinese,

a migliorare l'accesso della popolazione palestinese a servizi sociali e di assistenza adeguati, in particolare nei settori dell'istruzione e della sanità pubblica, nonché

ad agevolare le operazioni umanitarie nel settore C e a Gerusalemme Est;

11.

chiede che sia messa fine alla detenzione amministrativa senza accuse formali o processo da parte delle autorità israeliane nei confronti dei palestinesi, che sia garantito l'accesso a un processo equo per tutti i detenuti palestinesi e che siano rilasciati i prigionieri politici palestinesi, in particolare i membri del Consiglio legislativo palestinese, tra cui Marwan Barghouti, e le persone sottoposte a misure di detenzione amministrativa; chiede inoltre l'immediata liberazione di Nabil Al-Raee, direttore artistico del teatro Libertà del campo profughi di Jenin, arrestato il 6 giugno 2012 e da allora detenuto; accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto il 14 maggio 2012, che ha portato alla conclusione dello sciopero della fame dei prigionieri palestinesi, e ne chiede la piena e immediata attuazione;

12.

chiede la protezione delle comunità beduine della Cisgiordania e del Negev nonché il pieno rispetto dei loro diritti da parte delle autorità israeliane, e ne condanna ogni violazione (ad esempio la demolizione di abitazioni, i trasferimenti forzati, le limitazioni del servizio pubblico); chiede inoltre, in tale contesto, il ritiro del piano Prawer da parte del governo israeliano;

13.

incoraggia il governo e le autorità palestinesi a dedicare maggiore attenzione al settore C e a Gerusalemme Est nei piani e progetti palestinesi di sviluppo nazionale onde migliorare la situazione e le condizioni di vita della popolazione palestinese che vi abita;

14.

sottolinea ancora una volta che l'unico modo per conseguire una soluzione sostenibile al conflitto israelo-palestinese consiste nel ricorso a strumenti pacifici e non violenti; continua a sostenere, in detto contesto, la politica di resistenza non violenta del Presidente Mahmoud Abbas e a incoraggiare la riconciliazione intrapalestinese e la costruzione di uno Stato palestinese, riconoscendo che le elezioni presidenziali e parlamentari costituiscono elementi importanti di questo processo;

15.

ribadisce il suo forte impegno a favore della sicurezza dello Stato di Israele; condanna tutti gli atti di violenza compiuti da entrambe le parti deliberatamente diretti alla popolazione civile ed esprime sgomento per il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza;

16.

invita il Consiglio e la Commissione a continuare a sostenere le istituzioni palestinesi e i progetti di sviluppo nel settore C e a Gerusalemme Est e a fornire loro assistenza al fine di proteggere e rafforzare la popolazione palestinese; chiede un miglior coordinamento tra l'UE e gli Stati membri in questo campo; sottolinea la necessità che Israele metta fine alla pratica di trattenere le entrate doganali e fiscali appartenenti all'Autorità palestinese;

17.

invita il SEAE e la Commissione a verificare sul posto tutte le denunce riguardanti la distruzione e il danneggiamento delle strutture e dei progetti finanziati dall'UE nei territori occupati e a trasmettere i risultati al Parlamento;

18.

invita il Consiglio e la Commissione a continuare a trattare questi problemi a tutti i livelli nelle relazioni bilaterali dell'UE con Israele e l'Autorità palestinese; sottolinea che l'impegno di Israele a rispettare i propri obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani nei confronti della popolazione palestinese deve essere tenuto in piena considerazione nell'ambito delle relazioni bilaterali dell'UE con il paese;

19.

esorta nuovamente l'UE e gli Stati membri a svolgere un ruolo politico più attivo, anche in seno al Quartetto, nell'ambito degli sforzi volti a conseguire una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi; sottolinea ancora una volta il ruolo centrale del Quartetto e continua a sostenere gli sforzi dell'Alto rappresentate volti a dar vita a una prospettiva credibile per il rilancio del processo di pace;

20.

ribadisce il suo appello per la cessazione immediata, duratura e incondizionata del blocco della Striscia di Gaza per quanto concerne le persone e il flusso di aiuti umanitari e di merci, come pure per l'adozione di misure che consentano la ricostruzione e la ripresa economica della regione; chiede altresì che sia creato un meccanismo efficace di controllo che impedisca il contrabbando delle armi dirette a Gaza, riconoscendo le legittime esigenze di Israele in termini di sicurezza; prende atto della decisione del Consiglio di prolungare il mandato della missione dell'UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah fino al 30 giugno 2013 e si attende che adempia i propri compiti e svolga un ruolo decisivo ed efficace per quanto concerne la gestione quotidiana delle relazioni transfrontaliere e il rafforzamento della fiducia tra Israele e l'Autorità palestinese; invita Hamas a riconoscere lo Stato di Israele e a fornire il proprio appoggio alla soluzione fondata su due Stati; invita inoltre Hamas a porre fine alle violenze esercitate sia internamente che esternamente nei confronti dello Stato di Israele;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai governi e ai parlamenti dei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, alla Knesset e al governo israeliano, al presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0429.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0060.

(3)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 81.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/88


Giovedì 5 luglio 2012
Violenza contro le lesbiche e diritti degli LGBT in Africa

P7_TA(2012)0299

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla violenza contro le donne lesbiche e sui diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in Africa (2012/2701(RSP))

2013/C 349 E/12

Il Parlamento europeo,

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR), la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR),

viste la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la piattaforma d'azione di Pechino, che sottolineano il diritto di tutte le donne a esercitare il controllo sulle questioni relative alla loro sessualità e decidere liberamente e in modo responsabile in merito, senza coercizioni, stigmatizzazioni e violenze,

viste la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, e la relazione dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 17 novembre 2011, sulle leggi e pratiche discriminatorie e gli atti di violenza contro singoli individui fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,

vista la discussione a livello di esperti in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite in merito ai diritti umani, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, del 7 marzo 2012,

vista la dichiarazione di Navanethem Pillay, alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, al gruppo di esperti in materia di diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere, in occasione della 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani tenutasi il 7 marzo 2012,

vista la relazione annuale 2012 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo, secondo cui l'intolleranza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) è aumentata in Africa,

viste la seconda revisione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou), e le clausole sui diritti umani ivi contenute, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sanciscono l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della difesa e della promozione dei diritti umani universali nonché della tutela dei singoli individui, nell'ambito delle loro relazioni con il resto del mondo,

visto il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne nello sviluppo (2010-2015),

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del presidente del Parlamento europeo in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia nel 2010, 2011 e 2012,

visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) adottato dal Consiglio (strumentario LGBT),

viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 (COM(2011)0840), e la comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2011, dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" (COM(2011)0637),

viste le sue risoluzioni del 17 dicembre 2009 sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda (1), del 16 dicembre 2010 sulla cosiddetta "legge Bahati" e la discriminazione nei confronti della popolazione LGBT in Uganda (2), del 17 febbraio 2011 sull'uccisione di David Kato in Uganda (3) e del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite (4),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea e nel consolidamento della pace/dello Stato (5),

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4 del suo regolamento,

A.

considerando che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti; che tutti gli Stati hanno l'obbligo di prevenire la violenza e l'incitamento all'odio fondati sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere nonché di rispettare i principi di parità tra donne e uomini;

B.

considerando che le donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali godono dei medesimi diritti di tutte le altre donne e di tutti gli altri uomini, e che tali diritti vanno tutelati a prescindere dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'espressione di genere;

C.

considerando che alcuni paesi africani hanno svolto un ruolo di primo piano nelle azioni volte a difendere i diritti umani e le libertà fondamentali; che la costituzione post-apartheid del Sud Africa è stata la prima al mondo a vietare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e che il Sud Africa è stato il promotore della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;

D.

considerando che vi sono leader e movimenti politici in grado di guidare il processo verso il cambiamento e il rafforzamento dei diritti umani e di quelli delle donne, nonché di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in Africa;

E.

considerando la crescente stigmatizzazione e violenza contro le donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali, nonché contro le donne percepite come tali, da parte delle forze pubbliche e di polizia, delle famiglie delle interessate e dei membri della comunità in Africa, ovvero un fenomeno che costituisce una preoccupazione condivisa come testimoniano le numerose dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, e dell'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Navanethem Pillay, nonché la risoluzione A/HRC/17/19, adottata dal Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;

F.

considerando che in occasione della discussione annuale sulle donne impegnate nella difesa dei diritti umani, tenutasi il 25 e 26 giugno 2012 in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Margret Sekaggya, relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, ha sottolineato che le violazioni nei confronti delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani assumono una forma specifica legata al genere e spaziano dall'abuso verbale basato sul genere all'abuso sessuale e allo stupro; che le donne sono considerate come oppositrici delle norme sociali consolidate, della cultura o delle tradizioni oppure delle prescrizioni religiose, e di conseguenza sono stigmatizzate; che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani necessitano di un'attenzione particolare poiché le sofferenze alle quali sono sottoposte nel loro lavoro in alcuni casi superano quelle dei colleghi uomini;

G.

considerando che le donne che violano le norme sociali e culturali rischiano di essere etichettate come lesbiche e quindi di cadere vittime di comportamenti violenti da parte di uomini e/o di trattamenti degradanti e che ciò ha l'effetto di reprimere l'espressione della sessualità e la libertà di scelta di tutte le donne, anche eterosessuali; che i diritti in materia di sessualità sono legati all'autonomia fisica e alla libertà di scelta di tutte le donne;

H.

considerando che in Africa l'omosessualità femminile è legale in 27 paesi e illegale in altri 27, che l'omosessualità maschile è legale in 16 paesi e illegale in 38, che l'omosessualità è punita con la pena di morte in Mauritania e Sudan nonché in parti della Somalia e della Nigeria, e che un deputato ha presentato al parlamento ugandese un disegno di legge che prevede la pena di morte per l'omosessualità;

I.

considerando che le leggi che definiscono reato le relazioni tra persone dello stesso sesso e l'omosessualità contribuiscono a creare un clima che favorisce la violenza contro le donne lesbiche o considerate tali;

J.

considerando che si registrano in tutte le regioni del mondo uccisioni, torture, detenzioni, violenze, stigmatizzazioni e incitazioni all'odio nei confronti delle persone LGBTI, talvolta legittimate dalla legge; che si sono verificati ripetuti atti di violenza e aggressione contro le lesbiche in diversi paesi africani;

K.

considerando che la lotta per l'uguaglianza e la giustizia nonché per la visibilità e i diritti delle lesbiche è strettamente legata alla lotta globale a favore dei diritti umani delle donne; che anche le lesbiche, al pari di molte altre donne, subiscono violenze, non solo in quanto donne ma anche in ragione del loro orientamento sessuale;

L.

considerando che nel febbraio 2012 in Camerun dieci donne sono state arrestate e altre tre sono state accusate per la prima volta per comportamenti omosessuali; che gli arresti e i pestaggi da parte della polizia proseguono e che l'ultimo caso documentato risale al 24 giugno 2012; che l'avvocato Alice Nkom ha subito in numerose occasioni minacce di morte e di violenza per aver difeso persone accusate di omosessualità; che una riunione di persone LGBTI a Yaoundé è stata violentemente interrotta da una banda il 19 maggio 2012;

M.

considerando che il senato della Liberia sta attualmente discutendo una proposta per estendere ulteriormente il divieto imposto sulle relazioni omosessuali previsto dalla legislazione in vigore; che aumentano le intimidazioni da parte dei media e del pubblico nei confronti delle persone LGBTI; che uomini armati hanno recentemente attaccato due donne lesbiche in Liberia;

N.

considerando che in Malawi l'omosessualità femminile è stata vietata per la prima volta nel gennaio 2011; che il nuovo presidente Joyce Banda ha dichiarato l'intenzione di invitare il parlamento ad abrogare le leggi che definiscono reato l'omosessualità;

O.

considerando che la Nigeria intende definire reato la registrazione, il funzionamento e la sussistenza di determinate organizzazioni nonché i relativi incontri o cortei, vietando così attività che rientrano strettamente nella sfera privata;

P.

considerando che in Sud Africa i cosiddetti "stupri correttivi" di lesbiche e donne transgender non accennano a diminuire; che le discussioni sulla tutela costituzionale delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale stanno fomentando le violenze nei confronti delle persone LGBTI; considerando che l'attivista gay Thapelo Makutle è stato recentemente torturato e ucciso, che la ventiduenne lesbica Phumeza Nkolonzi ha ricevuto un colpo di arma da fuoco alla testa in ragione del suo orientamento sessuale e che Neil Daniels è stato pugnalato, mutilato e arso vivo in quanto gay;

Q.

considerando che lo Swaziland si sta impegnando attivamente per la prevenzione e la cura dell'HIV/AIDS presso le categorie a rischio, anche per quanto concerne le donne, e gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, nonostante nel paese l'omosessualità sia considerata reato;

R.

considerando che in Uganda, nel febbraio e nel giugno 2012, le forze di polizia e il ministero dell'Etica e dell'integrità hanno interrotto riunioni private di attivisti dei diritti umani senza mandato e in violazione della libertà di riunione dei cittadini; che il ministro prevede la messa al bando di 38 organizzazioni ritenute attive nel settore dei diritti umani delle persone LGBTI; che il disegno di legge contro l'omosessualità presentato nel 2009 è tuttora in fase di discussione e che lo stesso potrebbe comprendere disposizioni inaccettabili tra cui la pena di morte; che dai processi e dalle indagini condotti in Uganda e negli Stati Uniti è emerso il ruolo svolto, tra gli altri, da Scott Lively e da Abiding Truth Ministries, un gruppo fondamentalista evangelico statunitense, nell'ambito non solo della diffusione dell'odio e dell'intolleranza fondati sull'orientamento sessuale ma anche dell'introduzione della legge;

Discriminazioni e violenze nei confronti delle lesbiche in Africa

1.

condanna in maniera decisa qualunque forma di violenza e discriminazione contro le lesbiche nei paesi africani interessati dal fenomeno, ivi incluse le manifestazioni estreme come gli stupri "correttivi" e le altre forme di violenza sessuale;

2.

esprime il proprio deciso sostegno per le campagne e le iniziative finalizzate all'abolizione di tutte le leggi discriminatorie nei confronti delle donne e delle persone LGBTI; invita i paesi africani dove tuttora sono in vigore leggi discriminatorie ad abrogarle immediatamente, anche per quanto concerne quelle che vietano l'omosessualità o che legittimano le discriminazioni nei confronti delle donne dal punto di vista dei diritti in materia di stato civile, proprietà e successione;

3.

conferma che la lotta per i diritti fondamentali e i diritti umani delle lesbiche in Africa è strettamente connessa alla tutela della salute di tutte le donne in ambito sessuale e riproduttivo; invita pertanto l'Unione europea ad assumere un deciso impegno, in termini di risorse e politiche, a sostegno della salute in ambito sessuale e riproduttivo nel quadro delle relazioni con i paesi partner africani;

4.

invita le competenti autorità africane a tutelare efficacemente tutte le donne dagli omicidi, dai cosiddetti stupri "correttivi" e dalle altre forme di violenza sessuale assicurando altresì i responsabili alla giustizia;

5.

rileva che la stigmatizzazione e le violenze nei confronti delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali spesso sono strettamente legate alla discriminazione;

6.

esprime la propria solidarietà e il proprio sostegno per tutti gli attori che si battono per un più deciso programma di interventi a favore dei diritti delle donne;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni africane delle donne e quelle di LGBTI nella loro lotta per la parità, l'autonomia fisica e il diritto alla libertà sessuale per tutte le donne e le persone LGBTI; evidenzia, nel contempo, la necessità di riservare particolare attenzione alle lesbiche appartenenti al movimento che riunisce donne e LGBTI, oltre che ad altri movimenti sociali, al fine di denunciare le doppie e talvolta molteplici discriminazioni cui sono soggette le lesbiche nei paesi africani;

8.

invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri ad accelerare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne nello sviluppo, riservando particolare attenzione ai diritti delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali, sia nell'ambito delle relazioni con i paesi terzi che in sede di concessione del loro sostegno alle organizzazioni non governative e ai difensori dei diritti umani;

I diritti delle persone LGBTI in Africa

9.

invita tutti i 76 paesi del mondo in cui l'omosessualità è illegale, ivi inclusi i 38 paesi africani, a depenalizzarla;

10.

denuncia l'incitamento all'odio e alla violenza fondati sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di genere; invita i summenzionati paesi a rispettare il diritto delle persone LGBTI alla vita e alla dignità; condanna qualunque atto di violenza, discriminazione, stigmatizzazione e umiliazione nei loro confronti;

11.

invita i leader politici e religiosi a condannare le persecuzioni e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e a prendere posizione in maniera decisa contro l'omofobia unendosi all'appello alla solidarietà e alla giustizia, in contrapposizione all'ingiustizia e al pregiudizio, formulato dall'arcivescovo Desmond Tutu;

12.

invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a ricordare ai paesi africani, nell'ambito del dialogo politico con questi ultimi, l'obbligo di tenere fede agli impegni assunti in virtù di strumenti e convenzioni internazionali vincolanti in materia di diritti umani, e in particolare di rispettare e sostenere il diritto alla non discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

13.

accoglie favorevolmente il fatto che alcuni paesi africani, tra cui Capo Verde, la Repubblica centrafricana, il Gabon, la Guinea-Bissau, il Malawi, le isole Maurizio, il Ruanda, Sao Tomé e Principe, il Sud Africa e lo Swaziland, si sono detti contrari a considerare reato l'omosessualità, oppure si sono impegnati a depenalizzarla, o ancora hanno garantito alle persone LGBTI l'accesso all'assistenza sanitaria;

14.

invita il gruppo dei paesi ACP ad avviare un dialogo aperto, costruttivo e improntato al rispetto reciproco;

15.

invita i paesi africani a garantire l'incolumità dei difensori dei diritti di LGBTI e chiede all'UE di sostenere la società civile africana con programmi finalizzati allo sviluppo di capacità;

16.

esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad avvalersi dello strumentario LGBT nella sua totalità per incoraggiare i paesi terzi a depenalizzare l'omosessualità, contribuire a ridurre le violenze e le discriminazioni nonché tutelare i difensori dei diritti umani delle persone LGBTI;

17.

invita la Commissione, e in particolare il suo vicepresidente nonché alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton, a intraprendere iniziative concrete, avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione, per esercitare pressioni a favore della tutela dalle discriminazioni e dalle persecuzioni fondate sull'orientamento sessuale e per sollevare le questioni in esame nell'ambito delle relazioni e dei dialoghi dell'UE con i paesi terzi;

*

* *

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, al Segretario generale del gruppo dei paesi ACP, a tutti gli ambasciatori di detti paesi presso l'Unione europea, al parlamento sudafricano, all'Unione africana e alle sue istituzioni.


(1)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 25.

(2)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 134.

(3)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 62.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0427.

(5)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 32.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/93


Giovedì 5 luglio 2012
Bielorussia, in particolare il caso di Andrzej Poczobut

P7_TA(2012)0300

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla Bielorussia, segnatamente il caso di Andrzej Poczobut (2012/2702(RSP))

2013/C 349 E/13

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 29 marzo 2012 (1), del 16 febbraio 2012 (2), del 15 settembre 2011 (3), del 12 maggio 2011 (4), del 10 marzo 2011 (5), del 20 gennaio 2011 (6), del 10 marzo 2010 (7) e del 17 dicembre 2009 (8),

vista la dichiarazione resa il 28 giugno 2012 dall'alto rappresentante dell'Unione, Catherine Ashton, sulla situazione in Bielorussia,

visto il comunicato stampa rilasciato il 22 giugno 2012 da Dunja Mijatovic, rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione, sull'arresto del giornalista polacco-bielorusso Andrzej Poczobut,

vista la dichiarazione scritta n. 523 rilasciata il 26 giugno 2012 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella quale si chiede la liberazione del giornalista polacco-bielorusso Andrzej Poczobut incarcerato in Bielorussia,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012, in cui viene espressa profonda preoccupazione per l'ulteriore deterioramento della situazione in Bielorussia,

vista la decisione di esecuzione del Consiglio 2012/126/PESC, del 28 febbraio 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (9),

viste le conclusioni del Consiglio sull'avvio di un dialogo europeo in materia di modernizzazione con la società bielorussa (3157a sessione del Consiglio "Affari esteri" svoltasi il 23 marzo 2012 a Bruxelles),

visto il regolamento (UE) n. 354/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (10),

vista la dichiarazione resa il 28 febbraio 2012 dall'alto rappresentante Catherine Ashton in merito alla sua decisione di richiamare il capo della delegazione dell'UE a Minsk e alla decisione del governo polacco di richiamare il proprio ambasciatore in Bielorussia,

vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (11),

vista la risoluzione 1857(2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 25 gennaio 2012, sulla situazione in Bielorussia, in cui vengono condannate le continue persecuzioni cui sono sottoposti i membri dell'opposizione e le vessazioni cui sono soggetti gli attivisti della società civile, i mezzi d'informazione indipendenti e i difensori dei diritti umani in Bielorussia,

vista la relazione dell' dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 10 aprile 2012 e la risoluzione n. 17/24 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo del 17 giugno 2011 sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia,

viste la dichiarazione del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga dal 7 al 9 maggio 2009 e la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia approvata durante il vertice per il partenariato orientale svoltosi a Varsavia il 30 settembre 2011,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata dai ministri degli Affari esteri dei paesi del gruppo di Visegrad e di Estonia, Lettonia e Lituania il 5 marzo 2012 a Praga,

vista la dichiarazione della piattaforma nazionale bielorussa in seno al forum della società civile sul partenariato orientale, rilasciata il 2 marzo 2012 a Minsk,

viste le conclusioni sulla Bielorussia adottate dal Consiglio durante la 3101a riunione del Consiglio "Affari esteri", il 20 giugno 2011 a Bruxelles,

vista la dichiarazione resa il 10 aprile 2011 dal portavoce dell'alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, sulla repressione dei mezzi d'informazione indipendenti in Bielorussia,

visti l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del dicembre 1998,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, de son règlement,

A.

considerando che il 21 giugno 2012 è stato arrestato nella città di Grodno, in Bielorussia, il corrispondente del quotidiano polacco Gazeta Wyborcza Andrzej Poczobut, figura di spicco fra gli attivisti della minoranza polacca in Bielorussa e presidente del consiglio dell'Unione dei polacchi di Bielorussia;

B.

considerando che l'appartamento di Poczobut a Grodno è stato perquisito dall'Ufficio del procuratore e gli sono stati confiscati materiali; che le forze dell'ordine hanno quindi perquisito la sede di Grodno dell'Unione dei polacchi, di cui Poczobut è il locatario ufficiale, dove hanno sequestrato attrezzature informatiche;

C.

considerando che considerando che Andrzej Poczobut è stato accusato di presunta diffamazione nei confronti del Presidente Alyaksandr Lukashenko ai sensi dell'articolo 367 del codice penale della Repubblica di Bielorussia, in ragione di dodici articoli pubblicati sui siti web di Charter 97 e Belarusian Partisan, imperniati, fra l'altro, sul processo agli autori dell'attentato nella metropolitana dell'anno scorso;

D.

considerando che Poczobut ha già scontato, in passato, tre mesi di carcere ed è già stato condannato a una pena di tre anni con la sospensione condizionale per il medesimo capo d'accusa, ovvero le presunte calunnie al Presidente contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano Gazeta Wyborcza e su un sito web bielorusso; che rischia una condanna a provvedimenti restrittivi o alla reclusione fino a sette anni e nove mesi, compresa la pena con la sospensione condizionale;

E.

considerando che il 30 giugno 2012 Poczobut è stato rilasciato dal carcere con la condizionale, dietro la firma di una dichiarazione in cui si impegna a non lasciare il suo domicilio;

F.

considerando che il 5 luglio 2011 il tribunale Leninski di Grodno ha emesso un verdetto di non colpevolezza nei confronti di Poczobut a norma dell'articolo 368, parte I, del codice penale per l'accusa di insulto al Presidente, dichiarandolo tuttavia colpevole, a norma dell'articolo 367, parte I, del medesimo codice per l'accusa di diffamazione nei confronti del Presidente;

G.

considerando che l'ultimo arresto di Poczobut il 21 giugno 2012 ha coinciso con una protesta pacifica, organizzata dall'Unione dei polacchi sotto la sua guida, contro la "russificazione" forzata di una scuola polacca di Grodno da parte del regime di Lukashenko, durante la quale sono state arrestate circa venti persone;

H.

considerando che la legge sui mezzi d'informazione bielorussa, entrata in vigore nel 2008, è per sua stessa natura restrittiva, in quanto prevede il controllo delle attività giornalistiche mediante vari provvedimenti, quali la censura televisiva e radiofonica, la sorveglianza dell'attività dei giornalisti indipendenti e il controllo esercitato sulle case editrici;

I.

considerando che, secondo l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni e ha diritto alla libertà di espressione, mentre l'articolo 34 della Costituzione bielorussa garantisce la libertà di parola; che osservatori e giornalisti di mezzi d'informazione indipendenti e internazionali hanno ripetutamente denunciato le limitazioni attuate dal governo ai danni della libertà di parola e dei mezzi d'informazione;

J.

considerando che, in seguito al suo arresto nell'aprile 2011, Poczobut è stato riconosciuto da Amnesty International (come) prigioniero di coscienza;

K.

considerando che il caso di Andrzej Poczobut rientra in un contesto più ampio di continue e incessanti vessazioni ai danni della società civile, della minoranza polacca e dei difensori dei diritti umani che ha fatto seguito alle elezioni presidenziali del dicembre 2010, determinando un drastico peggioramento della situazione dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in Bielorussia;

L.

considerando che vengono costantemente segnalate vessazioni sistematiche nei confronti di rappresentanti della società civile in Bielorussia; che di recente si sono verificati altri casi di arresto, nei confronti di personaggi come gli attivisti dell'opposizione democratica Alyaksandr Artsybashaw, Paval Vinahradaw e Siarhei Kavalenka, come pure la detenzione dei giornalisti Aliaksandr Barazenka, Siarhei Balai, Alina Radachynskaya e Ina Studzinskay e degli attivisti dell'organizzazione Tell the Truth Hanna Kurlovich, Mikhail Pashkevich, Aliaksandr Ulitsionak e Siarhei Vazniak;

M.

considerando che Ales Bialiatski, presidente dell'associazione Viasna e vicepresidente della Federazione internazionale dei diritti umani, detenuto in una colonia penale nella città di Bobruiks, è stato recentemente sottoposto a nuove pressioni e misure restrittive illegali da parte dell'amministrazione giudiziaria, nel chiaro intento di obbligarlo ad ammettere la propria presunta colpevolezza;

N.

considerando che il 24 maggio 2012 Aleh Volchek, ex presidente di Legal Aid to the Population, un'organizzazione che, fino alla sua chiusura nel 2003, forniva assistenza legale, è stato arrestato da agenti di polizia in borghese che l'hanno accusato di "turpiloquio in luogo pubblico"; che lo stesso giorno è stato condannato a scontare nove giorni di detenzione amministrativa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del codice degli illeciti amministrativi ("ingiuria a pubblico ufficiale"); che Volchek era stato precedentemente condannato, nel gennaio 2012, a quattro giorni di detenzione amministrativa con l'accusa di aver usato un linguaggio osceno in pubblico; che il suo nome figura nell'elenco delle persone cui è proibito lasciare la Bielorussia;

O.

considerando che, dall'inizio del marzo 2012, quindici politici dell'opposizione, giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani si sono visti negare il diritto di lasciare il Paese con diversi pretesti, mentre le autorità bielorusse starebbero considerando la possibilità di stilare un elenco di 108 difensori dei diritti umani e oppositori al fine di interdire loro l'uscita dal Paese;

P.

considerando che il 14 giugno 2012 il Parlamento bielorusso ha approvato una serie di emendamenti alla legge sugli organi di sicurezza dello Stato, che conferiscono ampi poteri al KGB della Bielorussia, tra cui il libero ricorso a misure coercitive; che, in virtù della nuova legislazione, il KGB è autorizzato a violare liberamente il domicilio privato e ad arrestare, senza alcuna restrizione, cittadini bielorussi, diplomatici e rappresentanti di istituzioni internazionali;

Q.

considerando che nel corso del 2011 almeno 95 giornalisti sono stati detenuti durante le "manifestazioni silenziose", 22 giornalisti sono stati processati e 13 sono stati condannati alla detenzione amministrativa di diversa durata; che alla fine del 2011 le autorità bielorusse hanno ulteriormente inasprito i controlli su Internet, anche mediante l'introduzione di nuove misure di regolamentazione della rete;

R.

considerando il timore che i tentativi delle autorità bielorusse di avviare procedimenti penali nei confronti dei militanti dell'opposizione siano divenuti un pretesto per impedire legalmente a questi ultimi di lasciare il Paese e di interagire con le Nazioni Unite e altri organismi;

1.

condanna fermamente il recente arresto di Andrzej Poczobut, un giornalista del quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, e le accuse mosse nei suoi confronti;

2.

si compiace per la liberazione di Andrzej Poczobut e insiste affinché siano abbandonate le indagini e ritirate le accuse nei suoi confronti;

3.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione degli attivisti per i diritti umani in Bielorussia e condanna tutte le minacce cui sono esposti i giornalisti e chiunque eserciti il proprio diritto alla libertà di espressione;

4.

invita i ministri degli Esteri del partenariato orientale, che terranno la loro quarta riunione il 23 e 24 luglio 2012 a Bruxelles, a esaminare e a discutere il deterioramento della situazione dei diritti umani in Bielorussia e il caso di Andrzej Poczobut;

5.

chiede la cessazione delle vessazioni giudiziarie nei confronti di giornalisti, attivisti della società civile e difensori dei diritti umani e invita le autorità bielorusse a porre fine alle loro attuali politiche repressive;

6.

ritiene, in tale contesto e tenuto conto della repressione senza precedenti nei confronti della società civile in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del dicembre 2010 e all'indomani delle stesse (durante le quali almeno 21 cronisti sono stati picchiati e 27 giornalisti sono stati posti in stato di fermo, 13 dei quali successivamente condannati a una pena detentiva di 10-15 giorni), che il procedimento intentato nei confronti di Andrzej Poczobut abbia una matrice politica e sia inteso a ostacolare la sua attività legittima di giornalista e di leader di una minoranza nazionale;

7.

esprime viva preoccupazione per la sospensione condizionale della pena detentiva di tre anni inflitta ad Andrzej Poczobut per presunti "reati" analoghi; teme che la sospensione possa essere revocata, in quanto la "sospensione condizionale" implica la possibilità di tornare in prigione, in qualsiasi momento, a totale discrezione del regime di Lukashenko, qualora le autorità decidano che Andrzej Poczobut abbia nuovamente "violato la legge" nell'esercizio della sua attività giornalistica; ritiene che ciò costituisca a tutti gli effetti una forma di intimidazione e un tentativo di obbligarlo ad autocensurarsi;

8.

deplora che le autorità bielorusse impediscano di fatto ai giornalisti di svolgere il loro lavoro, emanando leggi repressive volte a ridurre al silenzio la società civile e minacciando di ricorrere alle sanzioni penali per intimidire i difensori dei diritti umani e gli attivisti di minoranza;

9.

ritiene che le autorità bielorusse abbiano di proposito utilizzato in maniera impropria e strumentalizzato la legislazione bielorussa e i meccanismi internazionali;

10.

invita le autorità bielorusse a garantire, in qualsiasi circostanza, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e agli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani ratificati dalla Bielorussia; sottolinea che la libertà mediatica e la libertà d'espressione figurano tra i fondamenti della democrazia che le autorità bielorusse si sono impegnate a rispettare;

11.

esorta le autorità bielorusse a riformare il diritto e a conformare la legislazione del Paese, segnatamente quella in materia di libertà di associazione e di espressione, alle norme internazionali, ad abolire la prassi della censura e dell'autocensura, nonché ad astenersi dal compiere ulteriori abusi di legge, quali ad esempio l'incarcerazione di oppositori politici, la riduzione al silenzio di giornalisti, le vessazioni nei confronti di avvocati difensori indipendenti e l'applicazione di misure di controllo su Internet;

12.

esorta le autorità della Bielorussia ad abrogare gli emendamenti a diversi atti normativi adottati dal parlamento nell'ottobre 2011, volti a limitare ulteriormente la libertà di associazione, di riunione, di opinione e di espressione;

13.

esorta altresì le autorità bielorusse a porre fine alle detenzioni arbitrarie di breve durata e alle interdizioni arbitrarie di viaggio, che sembrano essere finalizzate a intimidire i difensori dei diritti umani, i media, l'opposizione politica e gli attivisti della società civile, impedendo loro di svolgere il proprio lavoro;

14.

ritiene che il trasferimento di Mykola Statkevych in segregazione cellulare costituisca un atto di repressione e un tentativo di obbligarlo a firmare la richiesta di grazia; invita pertanto la Commissione e il SEAE a intervenire a tale riguardo;

15.

invita le autorità bielorusse a porre immediatamente termine a qualsiasi forma di pressione sui giornalisti e i professionisti dei media e a ritirare tutte le accuse nei confronti di giornalisti perseguiti per la loro attività professionale, nonché ad adottare misure volte a riabilitarli; chiede alle medesime autorità di garantire la libertà d'espressione e di creare un ambiente legale e prassi giuridiche che favoriscano l'effettiva libertà dei media, di abolire la pratica della censura e dell'autocensura, nonché di garantire che le misure di controllo su Internet non superino un livello minimo e che la regolamentazione del settore non comporti la censura dei media elettronici e della libertà di parola;

16.

sottolinea che un eventuale impegno dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia è soggetto a condizioni rigorose e subordinato all'impegno da parte bielorussa a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, come affermato nella dichiarazione comune del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009, sottoscritta anche dal governo bielorusso;

17.

invita il Consiglio e la Commissione a intensificare il loro impegno nei confronti delle organizzazioni della società civile in Bielorussia e a promuovere i contatti interpersonali;

18.

chiede agli Stati membri dell'Unione europea che siedono attualmente nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a non tralasciare alcuno sforzo in seno a tale organo al fine di istituire, per un periodo minimo di due anni, un mandato specifico, come ad esempio un relatore speciale, sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia; rileva che un siffatto meccanismo svolgerebbe altresì un ruolo importante nel documentare le violazioni in maniera indipendente e nel verificare l'attuazione delle raccomandazioni di diversi organismi delle Nazioni Unite, in particolare di quelle formulate nell'ultimo rapporto dell'Alto commissario per i diritti umani;

19.

ribadisce la necessità di approfondire i rapporti e il dialogo politico tra l'Unione europea e i paesi limitrofi orientali nel quadro del partenariato orientale, ivi inclusa la sua dimensione parlamentare, l'Assemblea parlamentare Euronest, nel comune intento di garantire le riforme democratiche in Bielorussia;

20.

esorta le autorità bielorusse, in vista delle elezioni politiche del 2012, a proseguire la riforma della legge e della prassi elettorale, tenendo conto di tutte le raccomandazioni formulate dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE e dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, attenendosi nel contempo a tutte le norme democratiche internazionali;

21.

invita gli Stati membri a valutare l'efficacia delle vigenti misure restrittive nei confronti della Bielorussia e a considerare la possibilità di inasprire le sanzioni in vigore, ampliando l'elenco dei cittadini bielorussi soggetti al divieto di rilascio del visto e al congelamento dei beni;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e al parlamento e al governo della Bielorussia.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0112.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0063.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0392.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0244.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0099.

(6)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 57.

(7)  GU C 349 E, del 22.12.2010, pag. 37.

(8)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.

(9)  GU L 55 del 29.2.2012, pag. 19.

(10)  GU L 113 del 25.4.2012, pag. 1.

(11)  GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/98


Giovedì 5 luglio 2012
Scandalo degli aborti forzati in Cina

P7_TA(2012)0301

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sullo scandalo degli aborti forzati in Cina (2012/2712(RSP))

2013/C 349 E/14

Il Parlamento europeo,

viste le relazioni presentate nel quadro della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e del relativo protocollo opzionale, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

vista la Convenzione sui diritti del fanciullo,

vista la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), tenutasi al Cairo nel 1994,

viste la politica del figlio unico e la normativa in materia di aborto in vigore in Cina,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 2 giugno 2012 nella contea di Zhenping (provincia di Shanxi) una donna al settimo mese di gravidanza, Feng Jianmei, è stata prelevata dalla sua abitazione e costretta a subire un aborto forzato, e che la sua vicenda ha scatenato un'ondata di indignazione e condanna in Cina e nel mondo intero;

B.

considerando che la normativa cinese sancisce il divieto di abortire oltre il sesto mese di gravidanza; che, secondo le conclusioni di un'inchiesta condotta dalle autorità della città di Ankang, i funzionari della contea di Zhenping hanno fatto uso di "mezzi primitivi" e "persuaso" la donna ad abortire; che il rapporto d'inchiesta precisa che questa decisione costituisce una violazione dei suoi diritti; che le autorità di Ankang hanno annunciato che i responsabili locali della pianificazione familiare coinvolti nel caso saranno soggetti a sanzioni, tra cui il licenziamento;

C.

considerando che, secondo l'inchiesta, i funzionari locali hanno chiesto alla famiglia di Feng Jianmei un "deposito di garanzia" di 40 000 RMB che, secondo il marito della donna, costituiva un'ammenda per il secondo figlio; che la richiesta delle autorità locali di incassare tale deposito è priva di fondamento giuridico; che Feng Jianmei è stata costretta a firmare un modulo in cui dava il consenso all'interruzione della gravidanza per non pagare l'ammenda, ed è stata trattenuta all'ospedale da guardie;

D.

considerando che, come conseguenza della politica del figlio unico, in Cina si praticano diffusamente aborti illegali selettivi in base al sesso e si viene così a creare uno squilibrio tra il numero di uomini e donne;

E.

considerando che l'UE ha erogato e continua a erogare fondi alle organizzazioni coinvolte nelle politiche di pianificazione familiare in Cina;

1.

sottolinea con forza che, in base al piano d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, i programmi di pianificazione familiare devono essere finalizzati a consentire alle coppie e ai soggetti di prendere decisioni libere, responsabili e informate per quanto concerne la procreazione e a fornire un'ampia gamma di metodi di pianificazione familiare sicuri, efficaci e accettabili tra cui scegliere, senza lasciare spazio a nessuna forma di coercizione;

2.

ribadisce il diritto fondamentale di tutte le donne di accedere ai sistemi pubblici di assistenza sanitaria, in particolare alle cure sanitarie primarie, ginecologiche e ostetriche secondo quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

3.

esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime, condanna fermamente le vessazioni di cui sono oggetto e chiede che beneficino di protezione pubblica;

4.

deplora con forza la decisione di costringere Feng Jianmei ad abortire e condanna la pratica delle sterilizzazioni e degli aborti forzati nel suo complesso, e in particolare nel contesto della politica del figlio unico;

5.

valuta positivamente la decisione delle autorità della città di Ankang di risarcire la famiglia di Feng Jianmei e di punire con fermezza i funzionari locali coinvolti nel caso;

6.

osserva che grazie a Internet il caso di Feng Jianmei ha avuto ampia risonanza e sottolinea l'importanza della libertà di espressione, anche online; accoglie con favore l'emergere di una sfera pubblica di dibattito, in parte grazie al microblogging;

7.

rileva l'importanza del dibattito in corso tra intellettuali ed esponenti del mondo universitario in merito all'opportunità o meno di mantenere la politica del figlio unico in Cina;

8.

esorta la Commissione a garantire che i suoi finanziamenti ai progetti non violino le osservazioni di cui alla sezione III, titolo 21, del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012;

9.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a iscrivere l'aborto forzato all'ordine del giorno del prossimo dialogo bilaterale con la Cina in materia di diritti umani;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla delegazione dell'Unione europea alle Nazioni Unite e al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.


29.11.2013   

IT

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CE 349/99


Giovedì 5 luglio 2012
Educazione allo sviluppo e cittadinanza globale attiva

P7_TA(2012)0302

Dichiarazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 su educazione allo sviluppo e cittadinanza globale attiva

2013/C 349 E/15

Il Parlamento europeo,

visto il Consenso europeo in materia di sviluppo, in cui si sottolinea che "l'UE dedicherà particolare attenzione all'educazione allo sviluppo e ad una maggiore sensibilizzazione",

viste le conclusioni del Dialogo strutturato per quanto riguarda il ruolo della società civile e delle autorità locali in materia di sviluppo, che invita gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea a rafforzare i propri sforzi relativamente all'educazione allo sviluppo e ad una maggiore sensibilizzazione,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che l'educazione allo sviluppo e la sensibilizzazione sono aspetti fondamentali delle politiche europee per lo sviluppo, come indicato nel Consenso europeo in materia di sviluppo ("Consenso europeo sullo sviluppo: il contributo dell'educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione");

B.

considerando che, nonostante sia tra i principali finanziatori dell'educazione allo sviluppo in Europa, l'Unione europea non ha ancora elaborato una strategia mirata in questo settore;

C.

considerando che in tempi di austerità, crisi e ascesa di movimenti nazionalisti e populisti, è particolarmente importante promuovere una cittadinanza globale attiva;

1.

invita la Commissione e il Consiglio ad elaborare una strategia europea a lungo termine e intersettoriale in materia di educazione allo sviluppo, sensibilizzazione e cittadinanza globale attiva;

2.

invita gli Stati membri ad elaborare o potenziare le proprie strategie nazionali in materia di educazione allo sviluppo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 5 luglio 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/100


Giovedì 5 luglio 2012
Istituzione della Giornata europea del gelato artigianale

P7_TA(2012)0303

Dichiarazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sull'istituzione della Giornata europea del gelato artigianale

2013/C 349 E/16

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che la normativa europea sta evolvendo nella direzione di garantire la qualità dei prodotti alimentari e che tra i prodotti lattiero-caseari freschi il gelato artigianale rappresenta un'eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo Stato membro;

B.

considerando che le scelte dei consumatori si orientano sempre di più verso alimenti sani, più nutrienti, più gustosi e ottenuti con metodi tradizionali che non si ripercuotano sull'ambiente;

C.

considerando che il settore contribuisce al diretto impiego, soprattutto giovanile, di circa 300 000 lavoratori in circa 50 000 gelaterie in tutta Europa e che il consumo di gelato si sta progressivamente destagionalizzando, creando così un fatturato di centinaia di milioni di euro esteso durante tutto l'anno;

1.

invita gli Stati membri a sostenere la produzione di qualità rappresentata dal gelato artigianale quale settore di competitività per l'economia europea, che rappresenta un'opportunità su cui puntare data l'attuale crisi che colpisce tra gli altri anche il settore lattiero-caseario;

2.

istituisce la Giornata europea del gelato artigianale, da celebrarsi il 24 marzo, per contribuire alla promozione di questo prodotto e allo sviluppo della tradizione gastronomica di questo settore;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 5 luglio 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 3 luglio 2012

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/101


Martedì 3 luglio 2012
Firma elettronica di emendamenti (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

P7_TA(2012)0277

Decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 concernente un progetto pilota che consenta la firma elettronica di emendamenti depositati in commissione (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

2013/C 349 E/17

Il Parlamento europeo,

viste le lettere del 19 giugno 2012 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,

visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento:

"Gli emendamenti possono essere firmati elettronicamente nell'ambito di un progetto pilota che coinvolga un numero limitato di commissioni parlamentari a condizione, da un lato, che le commissioni coinvolte nel progetto abbiano dato il loro accordo e, dall'altro, che siano state adottate misure opportune per garantire l'autenticità delle firme";

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 3 luglio 2012

29.11.2013   

IT

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CE 349/102


Martedì 3 luglio 2012
Assicurazione e riassicurazione (solvibilità II) ***I

P7_TA(2012)0267

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))

2013/C 349 E/18

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0217),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0125/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0198/2012),

A.

Considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 3 luglio 2012
P7_TC1-COD(2012)0110

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/23/UE.)


29.11.2013   

IT

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CE 349/103


Martedì 3 luglio 2012
Associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea *

P7_TA(2012)0268

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/822/CE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

2013/C 349 E/19

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0061),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0054/2012),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0169/2012),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


29.11.2013   

IT

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CE 349/104


Martedì 3 luglio 2012
Spazio ferroviario europeo unico ***II

P7_TA(2012)0270

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

2013/C 349 E/20

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati del Lussemburgo, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 28 gennaio 2011 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0475),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0196/2012),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 99.

(2)  GU C 104 del 2.4.2011, pag. 53.

(3)  Testi approvati del 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Martedì 3 luglio 2012
P7_TC2-COD(2010)0253

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/34/UE.)


29.11.2013   

IT

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CE 349/105


Martedì 3 luglio 2012
Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ***I

P7_TA(2012)0271

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

2013/C 349 E/21

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0451),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0205/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 5 ottobre 2011 (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0195/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 79.

(2)  GU C 37 del 10.2.2012, pag. 6.


Martedì 3 luglio 2012
P7_TC1-COD(2011)0196

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (4) stabilisce disposizioni relative alla costruzione, all'installazione, all'uso e alla prova dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi . È stato sostanzialmente modificato in più occasioni e, per garantire una maggiore chiarezza, sarebbe pertanto opportuno semplificare e ristrutturare le sue principali disposizioni. [Em. 8, la modifica, consistente nella sostituzione di "apparecchio di controllo" con "tachigrafi", si applica all'intero testo legislativo in esame]

(2)

L'esperienza ha dimostrato che per garantire l'applicazione efficace del regolamento (CEE) n. 3821/85 è necessario migliorarne alcuni elementi tecnici e alcune procedure di controllo.

(3)

Alcuni veicoli sono soggetti a un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (5). Per garantire la coerenza, deve essere possibile anche esonerare tali veicoli dall'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85.

(4)

Al fine di garantire la coerenza tra le diverse esenzioni stabilite nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006 , e per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese di trasporto , snellire la burocrazia e garantire un ulteriore sviluppo dei tachigrafi che soddisfi le esigenze pratiche , rispettando al contempo gli obiettivi di tale regolamento, occorre rivedere le massime distanze consentite stabilite dalla direttiva. [Em. 2]

(5)

La registrazione dei dati di localizzazione agevola il controllo incrociato dei tempi di guida e dei periodi di riposo al fine di individuare anomalie e frodi. L'uso dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi collegato a un sistema di navigazione satellitare globale (GNSS)è un mezzo adeguato e conveniente per consentire la registrazione automatica di tali dati per coadiuvare gli agenti durante i controlli ed è pertanto opportuno introdurlo.

(6)

La direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (6) richiede che gli Stati membri svolgano un numero minimo di controlli su strada. La comunicazione remota tra l'apparecchio di controllo il tachigrafo e le autorità preposte ai controlli ai fini dei controlli su strada agevola i controlli su strada mirati, consentendo di ridurre gli oneri amministrativi creati dai controlli casuali sulle imprese di trasporti e di conseguenza è opportuno introdurla.

(7)

I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) possono contribuire a rispondere alle sfide affrontate dalla politica dei trasporti europea, quali l'aumento dei volumi dei trasporti su strada e della congestione o l'aumento del consumo di energia. Pertanto è opportuno prevedere interfacce standardizzate sull'apparecchio di controllo sui tachigrafi per assicurare l'interoperabilità con le applicazioni ITS.

(8)

La sicurezza dell'apparecchio di controllo del tachigrafo e del relativo sistema è essenziale per garantire che vengano prodotti dati affidabili. Occorre pertanto che i fabbricantiprogettino, provino e rivedano periodicamente gli apparecchi di controllo il tachigrafo in tutte le fasi del suo ciclo di vita per rilevare, prevenire e limitare le vulnerabilità della sicurezza.

(9)

Le prove sul campo del apparecchi di controllo tachigrafo non ancora omologato consentono di verificare gli apparecchi in situazioni reali prima della loro introduzione su vasta scala, consentendo in tal modo miglioramenti più rapidi. Pertanto, occorre consentire le prove sul campo, a condizione che la partecipazione a tali prove e la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006 siano monitorate e controllate con efficacia.

(10)

Gli installatori e le officine svolgono un ruolo importante nella sicurezza dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi . È opportuno pertanto stabilire alcuni requisiti minimi per la loro omologazione e verifica e per garantire la prevenzione dei conflitti di interessi tra le officine e le imprese di trasporti.

(11)

Al fine di garantire un esame e un controllo più efficaci delle carte del conducente e per agevolare le funzioni degli agenti incaricati dei controlli, occorre istituire dei registri elettronici nazionali e creare delle disposizioni per l'interconnessione di tali registri.

(12)

Poiché è meno probabile che si verifichino frodi e uso improprio con le patenti di guida rispetto alle carte del conducente, il sistema dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi sarebbe più affidabile ed efficace se le schede del conducente fossero integrate in futuro nelle patenti di guida. Questo approccio ridurrebbe, inoltre, l'onere amministrativo per i conducenti che non dovrebbero più richiedere, ricevere e possedere due documenti diversi. Di conseguenza, occorre prevedere una modifica in tal senso della direttiva 2006/126/CE del Paralmento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (7).

(13)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i conducenti e le imprese di trasporti, occorre chiarire che non sono necessarie attestazioni scritte dei periodi di riposo giornaliero o settimanale. Ai fini del controllo, i periodi per i quali non è stata registrata alcuna attività per il conducente dovrebbero essere considerati come periodi di riposo.

(14)

Gli agenti incaricati dei controlli sono confrontati a sfide continue dovute alle modifiche apportate agli apparecchi di controllo ai tachigrafi e alle nuove tecniche di manipolazione. Al fine di assicurare un controllo più efficace e migliorare l'armonizzazione degli approcci di controllo attraverso l'UE, occorre adottare una metodologia comune per la formazione iniziale e continua degli agenti preposti al controllo.

(15)

La registrazione di dati da parte dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi , nonché lo sviluppo di tecnologie per la registrazione dei dati sul luogo, la comunicazione remota e l'interfaccia con gli ITS comporta il trattamento di dati personali. Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla protezione degli individui relativamente al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (9) .

(16)

Per garantire una concorrenza leale nel mercato interno dei trasporti su strada e per dare un chiaro messaggio ai conducenti e alle imprese di trasporto, è necessario armonizzare e rendere vincolante la definizione di "infrazioni molto gravi del presente regolamento" nonché imporre la categoria più elevata di sanzioni degli Stati membri per infrazioni “molto gravi” (secondo la definizione della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (10)), fatto salvo il principio di sussidiarietà. Dovrebbero altresì essere intrapresi degli sforzi atti a garantire che le sanzioni comminate per le eventuali infrazioni siano sempre "efficaci, dissuasive e proporzionali". Andrebbero in particolare adottate misure concrete volte a eliminare la prassi che prevede la comminazione di ammende eccessivamente elevate per infrazioni di lieve entità. [Em. 3]

(16 bis)

Le differenze tra le regole per il calcolo dei periodi di guida giornalieri portano a un'applicazione non uniforme del regolamento (CE) n. 561/2006, generando incertezza giuridica per i conducenti e le imprese di trasporti attivi su scala internazionale. Nell'interesse di un'applicazione chiara, efficace, proporzionale e uniforme delle disposizioni in materia di previdenza sociale nel settore dei trasporti su strada è indispensabile che le autorità degli Stati membri applichino le regole in modo uniforme. [Em. 4]

(17)

Attraverso gli adattamenti dell'accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada, firmato a Ginevra il 1o luglio 1970, compresi i suoi sei emendamenti, depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite (AETR), l'uso dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B del tachigrafo digitale è stato reso obbligatorio per quanto riguarda i veicoli immatricolati nei paesi terzi limitrofi. Poiché questi paesi sono interessati direttamente dalle modifiche apportate agli apparecchi di controllo ai tachigrafi introdotte dal presente regolamento, essi devono poter partecipare al dialogo sulle questioni tecniche e sull'istituzione di un unico sistema elettronico di scambio di informazioni sulle carte dei conducenti . Di conseguenza occorrerà istituire un forum sul tachigrafo. [Em. 5, la modifica, consistente nella sostituzione di "apparecchio di controllo di cui all'allegato I B" con "tachigrafo digitale", si applica all'intero testo legislativo in esame]

(18)

Al fine di rispecchiare il progresso tecnico, occorre delegare il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione per quanto riguarda l'adeguamento di cui agli allegati I, I B e II al progresso tecnico e l'integrazione nell'allegato I B delle specifiche tecniche necessarie alla registrazione automatica dei dati di localizzazione, per consentire la comunicazione remota e per assicurare un'interfaccia con gli ITS. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante il lavoro di preparazione, anche a livello di esperti. La Commissione, nella preparazione e nella redazione di atti delegati deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti importanti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)

Per assicurare condizioni omogenee per l'attuazione del presente regolamento in merito alle prove sul campo, allo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente tra gli Stati membri e alla formazione degli agenti incaricati del controllo, occorre conferire i poteri di attuazione alla Commissione. Tali poteri devono essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).

(20)

La procedura consultiva deve essere seguita per l'adozione delle procedure da seguire per l'esecuzione delle prove sul campo e per i formulari da utilizzare per il controllo di tali prove, nonché della metodologia per la formazione iniziale e continua degli agenti incaricati del controllo.

(21)

La procedura d'esame deve essere seguita per l'adozione delle specifiche per lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente tra gli Stati membri.

(21 bis)

Le condizioni di trasporto di persone e merci sono estremamente variabili. Occorre pertanto presentare al più presto, e in ogni caso al più tardi entro la fine del 2013, una revisione dell'obbligo di utilizzare un tachigrafo e delle regole in materia di periodi di guida e di riposo per i conducenti di autobus. [Em. 6]

(21 ter)

Occorre che le norme e le specifiche siano elaborate come norme aperte che consentano, previo esame della Commissione, l'integrazione di altre funzionalità in uno stesso dispositivo, ad esempio la registrazione dei dati relativi agli incidenti e la chiamata d'emergenza al 112. [Em. 7]

(22)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3821/85,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:

-1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada" [Em. 8]

1)

Il testo degli articoli da 1 a 21 è sostituito dal testo seguente:

“CAPO I

Principi e campo d'applicazione e requisiti [Em. 9]

Articolo 1

Oggetto e principio principi [Em. 10]

1.    Il presente regolamento stabilisce gli obblighi e i requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'usoe , alla prova dell'apparecchio di controllo utilizzato e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (12), alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (13) e alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (14). [Em. 11]

1 bis.     Il presente regolamento fissa le condizioni e i requisiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei dati registrati, elaborati o memorizzati dal tachigrafo così come definito all'articolo 2 per fini diversi dal controllo di conformità alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 12]

2.    L'apparecchio di controllo I tachigrafi deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di installazione, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006.

2.   Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

“apparecchio di controllo”' tachigrafo ', l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, della velocità e del peso di tali veicoli e di determinati periodi di lavoro dei loro conducenti per quanto riguarda i vari lassi di tempo che rientrano nel periodo di lavoro giornaliero del conducente, nonché i dati di cui all'articolo 30 del presente regolamento ; [Em. 13, 147 e 148]

b)

“unità di bordo”, l'apparecchio di controllo il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento. L'unità di bordo può essere costituita da un'unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza del presente regolamento. L'unità di bordo è costituita da un'unità di elaborazione, una memoria di dati, un orologio in tempo reale, due interfacce per carte intelligenti (conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, un segnale visivo, un connettore di calibrazione/trasferimento e dispositivi per l'immissione di dati da parte dell'utente ; [Em. 14]

c)

“sensore di movimento”, la parte dell'apparecchio di controllo del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;

c bis)

"sensore del peso", un componente del tachigrafo digitale che fornisce informazioni sul peso del veicolo, registrando in tal modo i dati relativi al carico e allo scarico del medesimo; [Em. 149]

d)

“carta tachigrafica”, una carta a microprocessore destinata all'uso con l'apparecchio di controllo il tachigrafo che consente l'identificazione da parte dell'apparecchio di controllo del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e dei suoi diritti di accesso ai dati nonché il trasferimento e l'archiviazione dei dati stessi ; [Em. 15]

e)

“foglio di registrazione”, un foglio destinato ad accogliere e conservare i dati registrati, da collocare nell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I nel tachigrafo analogico e su cui i dispositivi di marcatura dello stesso incidono una registrazione continua delle informazioni da registrare; [Em. 16 La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame]

f)

“carta del conducente”, una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l'archiviazione dei dati sull'attività del conducente;

f bis)

"tachigrafo analogico", un tachigrafo che utilizza un foglio di registrazione conforme al presente regolamento; [Em. 17]

f ter)

"tachigrafo digitale", un tachigrafo che utilizza una carta tachigrafica conforme al presente regolamento; [Em. 18]

g)

“carta di controllo”, una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un'autorità di controllo nazionale competente, che identifica l'organo di controllo e facoltativamentel'agente incaricato del controllo e consente l'accesso ai dati archiviati nella memoria dati o nelle schede del conducente e nella carta dell'officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento; [Em. 19]

h)

“carta dell'azienda”, una carta tachigrafica rilasciata dalla autorità di uno Stato membro al proprietario o titolare di veicoli muniti di apparecchio di controllo tachigrafo , che identifica il proprietario o titolare e che consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati archiviati nell'apparecchio di controllo tachigrafo , che è stato bloccato da tale proprietario o titolare;

i)

“carta dell'officina”, una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro al personale designato di aun fabbricante di apparecchi di controllo tachigrafi , a un installatore, a un costruttore di veicoli o a un'officina approvati da tale Stato membro, che identifica il titolare della carta e consente la prova, la calibrazione e/o il trasferimento dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi ; [Em. 20]

j)

“periodo di lavoro giornaliero”, il periodo comprendente il tempo di guida, tutti gli altri periodi di lavoro, i periodi di disponibilità, le interruzioni del lavoro e i periodi di riposo non superiori a nove ore che ha inizio nel momento in cui, a seguito di un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo ovvero, in caso di frazionamento del riposo giornaliero, alla fine di un periodo di riposo di almeno nove ore . Esso termina all'inizio di un periodo di riposo giornaliero o, in caso di frazionamento del riposo giornaliero, all'inizio di un periodo di riposo di almeno nove ore consecutive ; [Em. 21]

j bis)

"attivazione", la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza; l'operazione richiede l'impiego obbligatorio di una carta dell'officina; [Em. 22]

j ter)

"autenticazione", la funzione di identificazione e verifica dell'identità indicata; [Em. 23]

j quater)

"autenticità", la caratteristica di un'informazione che proviene da una fonte di cui si può verificare l'identità; [Em. 24]

j quinquies)

"calibrazione", l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nella memoria di dati. I parametri del veicolo comprendono l'identificazione e le caratteristiche del veicolo. La calibrazione di un tachigrafo richiede l'impiego obbligatorio di una carta dell'officina; [Em. 25]

j sexies)

"trasferimento", la copia, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati del veicolo o nella memoria della carta tachigrafica, necessari per accertare la conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006; [Em. 26]

j septies)

"anomalia", un'operazione rilevata dal tachigrafo potenzialmente riconducibile a un tentativo di frode; [Em. 27]

j octies)

"guasto", un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo potenzialmente riconducibile a cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio; [Em. 28]

j nonies)

"installazione", montaggio di un tachigrafo su un veicolo; [Em. 29]

j decies)

"carta non valida", una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta, o la cui data di scadenza è stata superata; [Em. 30]

j undecies)

"controllo periodico", un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo e la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo; [Em. 31]

j duodecies)

"stampante", un componente del tachigrafo che fornisce documenti stampati dei dati memorizzati; [Em. 32]

j terdecies)

"riparazione", qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un'unità di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia o del collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l'apertura dello stesso; [Em. 33]

j quaterdecies)

"omologazione", la procedura in base alla quale uno Stato membro certifica che il tachigrafo (o un suo componente), il software o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti del presente regolamento; [Em. 34]

j quindecies)

"identificazione del veicolo", i numeri che identificano il veicolo: numero di immatricolazione del veicolo (VRN), con indicazione dello Stato membro di immatricolazione, e numero di identificazione del veicolo (VIN); [Em. 35]

j sexdecies)

"interoperabilità", la capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze; [Em. 36]

j septdecies)

"interfaccia", strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali detti sistemi possono collegarsi e interagire. [Em. 37]

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   L'apparecchio di controllo I tachigrafi è installato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006.

2.   Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri possono, previa autorizzazione della Commissione, esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006; essi ne informano immediatamente la Commissione.

3 bis.     Entro il 2020 tutti i veicoli non esentati dall'applicazione del presente regolamento in conformità dei paragrafi 2 e 3 sono dotati di tachigrafi intelligenti ai sensi del presente regolamento. [Em. 38]

4.   Gli Stati membri possono disporre per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllo tachigrafi , in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale dette installazioni e utilizzazioni non siano obbligatorie a norma del paragrafo 1.

Articolo 3 bis

Requisiti fondamentali

1.     I tachigrafi, le carte tachigrafiche e i fogli di registrazione sono tenuti a rispettare rigorosi requisiti tecnici, funzionali e di altro tipo in modo da garantire la rispondenza ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 2 e agli obiettivi del presente regolamento.

2.     Per consentire un efficace controllo della conformità alla legislazione applicabile in materia sociale, il tachigrafo rispetta i requisiti fondamentali di seguito elencati, nella fattispecie:

a)

registra dati accurati e attendibili relativi all'attività del conducente e al veicolo;

b)

è sicuro, al fine di garantire l'integrità e l'origine della fonte dei dati registrati dalle unità di bordo, dai sensori di movimento e dalle carte tachigrafiche e da essi ricavati;

c)

è interoperabile;

d)

è di facile impiego.

3.     I tachigrafi sono progettati e utilizzati in modo tale da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali.

4.     I tachigrafi sono posizionati a bordo del veicolo in modo tale da renderli completamente accessibili e leggibili dalla normale posizione di guida del conducente, da garantire che le funzioni necessarie siano accessibili e utilizzabili in modo sicuro durante la guida e da non distogliere l'attenzione del conducente dalla strada.

5.     I dati sono trasferiti nel minor tempo possibile alle imprese di trasporto o ai conducenti.

6.     Il trasferimento non può dare adito ad alterazioni o cancellazioni di dati. Sebbene il trasferimento del file dettagliato relativo alla velocità possa risultare non indispensabile per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, esso può comunque essere realizzato per altri scopi, ad esempio per gli accertamenti su un incidente. [Em. 39]

Articolo 3 ter

Funzioni del tachigrafo

Il tachigrafo svolge le seguenti funzioni:

1.

controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte,

2.

misurazione della velocità e della distanza,

3.

misurazione del tempo,

4.

controllo delle attività del conducente,

5.

controllo delle condizioni di guida,

6.

immissioni manuali da parte del conducente,

7.

inserimento del luogo in cui iniziano e/o terminano i periodi di lavoro giornalieri,

8.

inserimento manuale delle attività del conducente,

9.

annotazione di condizioni particolari,

10.

gestione dei blocchi di un'impresa,

11.

verifica delle attività di controllo,

12.

rilevamento di anomalie e/o guasti,

13.

prove incorporate e prove automatiche,

14.

lettura della memoria di dati,

15.

registrazione e archiviazione nella memoria di dati,

16.

lettura delle carte tachigrafiche,

17.

registrazione e archiviazione nelle carte tachigrafiche,

18.

visualizzazione,

19.

stampa,

20.

segnalazione,

21.

trasferimento di dati su supporti esterni,

22.

trasmissione di dati a dispositivi esterni aggiuntivi,

23.

calibrazione,

24.

regolazione dell'ora,

25.

visualizzazione del periodo di guida rimanente,

26.

visualizzazione del periodo di riposo osservato. [Em. 40]

Articolo 3 quater

Dati da registrare

1.     Il tachigrafo digitale registra i seguenti dati:

a)

distanza percorsa e velocità del veicolo;

b)

misurazione del tempo;

c)

posizione all'inizio e alla fine del periodo di lavoro giornaliero del conducente nonché dei singoli trasporti effettuati;

d)

identità del conducente;

e)

attività del conducente;

f)

dati di calibrazione, inclusa l'identificazione dell'officina;

g)

anomalie e guasti.

2.     Il tachigrafo analogico registra almeno i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e).

3.     L'accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo può essere concesso in qualsiasi momento:

a)

alle autorità competenti per l'effettuazione di controlli, e

b)

all'impresa di trasporto interessata, affinché possa assolvere ai propri obblighi di legge, in particolare quelli stabiliti agli articoli 28 e 29.

L'accesso ai dati contenenti dati personali è consentito unicamente previa debita autorizzazione conforme alla normativa sulla protezione dei dati. [Em. 41]

Articolo 3 quinquies

Visualizzazione

1.     Il tachigrafo è in grado di visualizzare:

a)

i dati predefiniti,

b)

i dati relativi alle segnalazioni,

c)

i dati relativi all'accesso guidato da menù,

d)

altri dati richiesti dall'utente conformemente all'articolo 3 quater, paragrafo 1,

e)

informazioni relative al conducente:

se l'attività in corso è "GUIDA", il periodo di guida continuativo in corso e il periodo cumulato di interruzione;

se l'attività in corso "non è GUIDA", la durata di tale attività (a decorrere dal momento in cui è stata selezionata) e il periodo cumulato di interruzione in corso.

2.     Il tachigrafo può visualizzare altre informazioni, a condizione che siano chiaramente distinte da quelle di cui sopra.

3.     In assenza di altre informazioni da visualizzare, il tachigrafo visualizza, nell'impostazione predefinita, le seguenti informazioni:

l'ora,

la modalità di funzionamento,

l'attività del conducente e del secondo conducente in corso.

La visualizzazione dei dati relativi a ciascun conducente deve essere chiara, semplice ed inequivocabile. Qualora non sia possibile visualizzare contemporaneamente le informazioni relative al conducente e al secondo conducente, il tachigrafo visualizza automaticamente le informazioni relative al conducente e consente all'utente di visualizzare le informazioni relative al secondo conducente.

4.     Il tachigrafo visualizza le segnalazioni conformemente all'articolo 3 quinquies. È altresì possibile aggiungere una descrizione delle segnalazioni nella lingua preferita dal conducente. [Am. 42]

Articolo 3 sexies

Segnalazioni

1.     Il tachigrafo segnala al conducente le anomalie o i guasti eventualmente rilevati. Il tachigrafo invia un segnale di avviso al conducente 15 minuti prima del superamento del periodo massimo di guida continuo consentito e al momento in cui tale limite è superato.

2.     I segnali di avviso sono visivi. I segnali visivi sono chiaramente riconoscibili dall'utente, rientrano nel campo visivo del conducente e sono chiaramente leggibili sia di giorno che di notte. È altresì possibile prevedere segnali acustici in aggiunta a quelli visivi.

3.     I segnali di avviso hanno una durata di almeno 30 secondi, a meno che l'utente non confermi di averne preso atto premendo un tasto qualsiasi del tachigrafo.

4.     La causa della segnalazione deve essere visualizzata sul tachigrafo e rimanere visibile fino a quando l'utente non abbia confermato di averne preso atto mediante l'uso di un apposito tasto o comando del tachigrafo. Si possono prevedere altri avvisi, purché non confondano i conducenti in relazione a quelli precedentemente definiti. [Em. 43]

Articolo 3 septies

Protezione dei dati e della vita privata

1.     Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e sotto la supervisione dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro competente di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

2.     Il trattamento riguarda solo i dati strettamente necessari ai fini dell'elaborazione.

3.     Le specifiche di cui al presente regolamento garantiscono la riservatezza dei dati personali registrati, trattati e memorizzati dal tachigrafo nonché l'integrità dei dati, impedendo altresì le frodi e l'illegittima manomissione di tali dati.

Sono adottate apposite misure per assicurare la protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne:

l'utilizzo di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 4,

l'utilizzo della comunicazione remota per le finalità di controllo di cui all'articolo 5,

l'utilizzo di tachigrafi dotati di un'interfaccia armonizzata di cui all'articolo 6,

lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 26,

la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 29.

4.     I proprietari dei veicoli e/o delle imprese di trasporto ottemperano alle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali.

5.     Per promuovere le buone pratiche in materia di protezione dei dati, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità del gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati fanno parte del forum sul tachigrafo previsto dall'articolo 41 del presente regolamento.

6.     Tutti gli scambi transfrontalieri di dati con autorità di paesi terzi nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento sono subordinati alla messa a punto di opportune garanzie in materia di protezione dei dati in modo da garantire un adeguato livello di tutela conformemente agli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE. [Em. 44]

Articolo 3 octies

Specifiche

1.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39, riguardo all'adozione delle specifiche dettagliate necessarie alla modifica e al completamento degli allegati al presente regolamento, onde assicurare che il tachigrafo, le carte tachigrafiche e il software utilizzato dai funzionari di controllo per l'analisi e l'interpretazione dei dati archiviati nel tachigrafo rispondano ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, in particolare al capo I e al capo II.

2.     La Commissione adotta le specifiche dettagliate di cui al paragrafo 1 entro … (15).

3.     Se del caso, e in funzione del settore trattato, la specifica può comprendere uno o più dei seguenti tipi di disposizioni:

a)

disposizioni funzionali che descrivano il ruolo dei vari utenti e il flusso di informazioni tra gli stessi;

b)

disposizioni tecniche che prevedano i mezzi tecnici per ottemperare alle disposizioni e ai requisiti funzionali fissati dal presente regolamento;

c)

disposizioni organizzative che descrivano gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati;

d)

disposizioni relative ai servizi che descrivano i vari livelli dei servizi stessi e il relativo contenuto.

4.     Le specifiche si basano, ove opportuno, su norme e garantiscono l'interoperabilità e la compatibilità tra le varie versioni e generazioni di unità di bordo, carte tachigrafiche e apparecchiature delle autorità di controllo.

5.     Per quanto concerne le funzionalità del tachigrafo intelligente di cui al capo II, le specifiche includono i requisiti necessari per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati acquisiti tramite l'utilizzo di dispositivi esterni collegati al tachigrafo.

6.     Tutti i dati in entrata e in uscita che è possibile trasmettere o raccogliere tramite il tachigrafo, mediante connessione senza fili o elettronicamente, sono resi pubblicamente disponibili sotto forma di protocolli, a prescindere dalla circostanza che formino parte di un obbligo giuridico o meno.

7.     La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione delle specifiche di cui al capo II. [Em. 45]

CAPO II

Tachigrafi intelligenti

Articolo 4

Registrazione dei dati di localizzazione

1.    I dati di localizzazione vengono registrati per consentire l'identificazione del luogo di inizio e fine del periodo di lavoro giornaliero. Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione all'inizio e alla fine del periodo di lavoro giornaliero e dei singoli trasporti effettuati sono registrati automaticamente . A tal fine, i veicoli messi in servizio per la prima volta [48 mesi 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] delle specifiche di cui al presente articolo e all'articolo 3 octies sono dotati di un apparecchio di controllo tachigrafo collegato a un GNSS. [Em. 46]

1 bis.     Per quanto riguarda la connessione del tachigrafo a un GNSS ai sensi del paragrafo 1, sono utilizzate unicamente le connessioni ai servizi di posizionamento satellitare che si servono di un servizio di posizionamento gratuito. Nel tachigrafo non sono archiviati altri dati oltre a quelli espressi, ove possibile, in coordinate geografiche, per la determinazione del luogo di inizio e fine di cui al paragrafo 1. [Em. 47]

2.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 riguardo all'integrazione nell'allegato I B allo sviluppo delle specifiche tecniche dettagliate necessarie per consentire il trattamento dei dati di localizzazione pervenuti dal GNSS all'apparecchio di controllo al tachigrafo, secondo quanto stabilito dal presente articolo .

In particolare, le specifiche sono conformi alle condizioni seguenti:

si basano sull'uso di un servizio GNSS gratuito;

sono registrati automaticamente e a titolo obbligatorio soltanto i dati di localizzazione strettamente necessari per il controllo incrociato delle informazioni registrate dal tachigrafo da parte delle autorità di controllo;

prima dell'adozione degli atti delegati di cui al presente articolo è effettuata e resa pubblicamente disponibile una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati;

l'uso di segnali autenticati non è obbligatorio se non possono essere ottenuti gratuitamente.

Le specifiche stabiliscono il tipo di anomalie che possono attivare una registrazione automatica della posizione e le situazioni per le quali la possibilità di una registrazione manuale dovrebbe essere mantenuta. Le specifiche precisano le varie condizioni e i diversi requisiti applicabili sia nel caso in cui il ricevitore GNSS sia esterno che nell'ipotesi in cui lo stesso sia integrato nel tachigrafo e, qualora sia esterno, indicano le modalità di correlazione dei dati GNSS con gli altri dati relativi al movimento del veicolo. [Em. 48]

2 bis.     Per le imprese di trasporto qualsiasi altro uso dei dati di localizzazione registrati dal tachigrafo è facoltativo e conforme al quadro normativo in materia di protezione dei dati nell'Unione. [Em. 49]

Articolo 5

Sistema Comunicazione remoto a fini di controllo di rilevazione rapida di eventuali manomissioni o utilizzi impropri [Em. 50]

1.   Al fine di agevolare i controlli su strada mirati da parte delle autorità di controllo competenti, l'apparecchio di controllo il tachigrafo installato sui veicoli messi in servizio immatricolati per la prima volta [48 mesi 24 mesi dopo l'entrata in vigore delle specifiche tecniche di cui al presente articolo e all'articolo 3 octies può comunicare con trasmettere dati a tali autorità mentre il veicolo è in movimento. [Em. 51]

1 bis.     Gli Stati membri dotano le rispettive autorità di controllo dei sistemi remoti di rilevazione rapida necessari per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. [Em. 52]

2.   La comunicazione con l'apparecchio di controllo dei dati di cui al paragrafo 1 è stabilita con il tachigrafo soltanto qualora richiesto dalle apparecchiature delle autorità di controllo. La comunicazione è protetta per assicurare l'integrità dei dati e l'autenticazione dell'apparecchio di registrazione e controllo. L'accesso ai dati comunicati è limitato agli operatori competenti autorizzati ad accertare le infrazioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 561/2006 nonché alle officine, nella misura necessaria per la verifica del corretto funzionamento del tachigrafo. [Em. 53]

3.   I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati. Tali dati si riferiscono alle anomalie o ai dati registrati dal tachigrafo elencati di seguito:

il più recente tentativo di violazione della sicurezza,

la più lunga interruzione dell'alimentazione di energia,

guasti del sensore,

errori nei dati relativi al movimento,

la presenza di dati contrastanti sul movimento del veicolo,

la guida in assenza di una carta valida,

l'inserimento della carta durante la guida,

dati relativi alla regolazione dell'ora,

dati relativi alla calibrazione, comprese le date delle due calibrazioni più recenti,

numero di immatricolazione del veicolo.

I dati sull'identità e la cittadinanza del conducente, sulle attività del conducente e sulla velocità non vengono comunicati. [Em. 54]

4.   I dati scambiati vengono utilizzati ai soli fini del controllo della conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006. Non Nell'ambito di un procedimento giudiziario in corso, non sono trasmessi ad altre entità diverse dalle autorità di controllo o dagli organi giudiziari . [Em. 55]

5.   I dati possono essere memorizzati unicamente dalle autorità di controllo per la durata di un controllo su strada e vengono eliminati al più tardi due ore dopo la conclusione dello stesso relativa comunicazione, a meno che essi non indichino eventuali manomissioni o utilizzi impropri del tachigrafo . Se nel corso del successivo controllo su strada la manomissione o l'uso improprio non sono confermati, i dati trasmessi sono eliminati. I dati relativi all'identificazione del veicolo o a parametri tecnici non contenenti dati personali possono essere utilizzati dalle autorità di controllo a fini statistici . [Em. 56]

6.   Il proprietario o titolare del L'impresa di trasporto che gestisce il veicolo è tenuto a informare il conducente della possibilità della comunicazione remota. [Em. 57]

7.    Una comunicazione remota a fini di controllo del tipo descritto al presente articolo non può in alcun caso dare adito all'automatica applicazione di ammende o sanzioni per il conducente o l'impresa. L'autorità di controllo competente, in base ai dati scambiati, può decidere di effettuare un controllo sul veicolo e sull'apparecchio di controllo tachigrafo . L'esito della comunicazione remota non preclude l'effettuazione di controlli casuali su strada da parte delle autorità competenti, sulla base del sistema di classificazione del rischio introdotto dall'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Paralmento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (16). [Em. 58]

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 relativo all'integrazione nell'allegato I B allo sviluppo delle specifiche tecniche dettagliate necessarie per consentire la comunicazione remota tra l'apparecchio di controllo il tachigrafo e le autorità di controllo competenti, come stabilito nel presente articolo. La Commissione può inoltre estendere il termine di cui al paragrafo 1, qualora alla conclusione di tale periodo dovesse rilevare in modo fondato la mancata disponibilità di un apparecchio adeguato che rispetti le specifiche richieste. [Em. 59 e 122]

Articolo 6

Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

1.   L'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B Il tachigrafo digitale è interoperabile con le applicazioni degli ITS, secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (17).

1 bis.     Possono essere accessibili unicamente i dati registrati dal tachigrafo che sono strettamente necessari ai fini del trattamento da parte di un'applicazione degli ITS.

I dati registrati dal tachigrafo possono essere trasmessi alle applicazioni ITS purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'interfaccia non pregiudica l'autenticità e l'integrità dei dati del tachigrafo;

b)

il dispositivo esterno connesso all'interfaccia ha accesso ai dati personali, tra cui quelli relativi alla geolocalizzazione, soltanto previo consenso documentabile del conducente cui i suddetti dati si riferiscono. [Em. 60]

2.   Ai fini del paragrafo 1, i veicoli messi in servizio per la prima volta[48 mesi 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] delle specifiche tecniche di cui al presente articolo sono dotati di un tachigrafo munito di un'interfaccia armonizzata, che consente l'uso dei dati registrati o generatiper le applicazioni degli ITS. [Em. 61]

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 relativo all'integrazione nell'allegato I B allo sviluppo delle specifiche dell'interfaccia armonizzata , dei diritti di accesso e dell'elenco dei dati a cui è possibile accedere.

La Commissione può inoltre estendere il termine di cui al paragrafo 1, qualora alla conclusione di tale periodo dovesse rilevare in modo fondato la mancata disponibilità di un apparecchio adeguato che rispetti le specifiche richieste.

È attribuita la priorità allo sviluppo di un'applicazione ITS armonizzata che consenta ai conducenti di interpretare i dati memorizzati nel tachigrafo come ausilio per ottemperare alla normativa sociale. [Em. 62 e 123]

CAPO III

Omologazione

Articolo 7

Domande

1.   I fabbricanti o i loro agenti presentano una domanda per l'omologazione dell'Unione di un tipo di unità di bordo, sensore del peso, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica o software utilizzato dalle autorità di controllo competenti per interpretare i dati, alle autorità di omologazione designate a tale scopo da ciascuno Stato membro , purché le condizioni di certificazione di queste ultime siano riconosciute dal comitato di gestione dell'accordo europeo di riconoscimento reciproco (SOG-IS) . La Commissione consulta il comitato di gestione dell'accordo SOG-IS prima di qualsiasi decisione di riconoscimento di un organismo di certificazione di un paese terzo . [Em. 63 e 150]

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro tre mesi a decorrere da l …  (18) il nome e le informazioni di contatto delle autorità designate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità designate per l'omologazione sul proprio sito Internet. [Em. 64]

2 bis.     L'omologazione dei tachigrafi e delle carte tachigrafiche comprende prove riguardanti la sicurezza, prove funzionali e prove di interoperabilità. I risultati positivi di ciascuna prova sono riportati su un apposito certificato. [Em. 65]

3.   La domanda di omologazione deve essere accompagnata dalle specifiche appropriate e dai certificati di cui alla sezione VIII dell'allegato I B. La Commissione nomina i valutatori indipendenti che rilasciano il certificato di sicurezza di funzionalità sicurezza e interoperabilità . Essa fornisce informazioni sulle modalità di sigillatura degli elementi del tachigrafo . [Em. 66]

3 bis.     Il certificato di sicurezza che attesta la conformità agli obiettivi di sicurezza è rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Il certificato di sicurezza è rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto dalla Commissione.

Il certificato di funzionalità è rilasciato al fabbricante soltanto previo superamento di tutte le prove funzionali specificate in conformità al presente regolamento, le quali attestano che l'articolo collaudato soddisfa i pertinenti requisiti a livello di funzioni svolte, precisione delle misurazioni e caratteristiche ambientali. Il certificato di funzionalità è rilasciato dall'autorità competente per l'omologazione.

Il certificato di interoperabilità è rilasciato da un unico laboratorio sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione. Le prove di interoperabilità, attestanti che i tachigrafi o le carte tachigrafiche sono pienamente interoperabili con i necessari modelli di tachigrafi o carte tachigrafiche, sono effettuate in conformità al presente regolamento. Salvo che ricorrano le circostanze eccezionali di cui al presente regolamento, i laboratori non effettuano prove di interoperabilità sui tachigrafi o carte tachigrafiche sprovvisti di certificato di sicurezza e di funzionalità. [Em. 67]

3 ter.     Eventuali modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione sono notificati all'autorità che ha omologato l'apparecchio prima dell'impiego. Tale autorità conferma al fabbricante l'estensione dell'omologazione oppure richiede un aggiornamento o una conferma del pertinente certificato di funzionalità, sicurezza e/o interoperabilità. [Em. 68]

4.   É possibile presentare una domanda relativa a qualunque tipo di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica solo ad uno Stato membro.

Articolo 8

Concessione dell'omologazione

Ogni Stato membro rilascia l'omologazione dell'Unione a qualsiasi modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica o software per l'interpretazione dei dati memorizzati dal tachigrafo da parte delle autorità di controllo se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I oppure I B indicate nelle specifiche di cui al presente regolamento e se lo Stato membro è in grado di controllare la conformità della produzione al modello omologato. [Em. 69]

Le modifiche o le aggiunte a un modello omologato devono formare oggetto di un'ulteriore omologazione UE da parte dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE iniziale.

Articolo 9

Marchio di omologazione

Gli Stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione UE in conformità del modello di cui all'allegato II per ciascun modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica da essi omologata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 10

Omologazione o rifiuto

Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari , comprese informazioni relative ai sigilli, per ciascun modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica o software per l'interpretazione dei dati memorizzati dal tachigrafo da parte delle autorità di controllo che esse omologano. [Em. 70]

Qualora le autorità competenti non approvino la domanda di omologazione, comunicano il rifiuto dell'omologazione alle autorità degli altri Stati membri, insieme con la motivazione della decisione.

Articolo 11

Conformità dell'apparecchio all'omologazione

1.   Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione UE di cui all'articolo 8 constati che delle unità di bordo, dei sensori di movimento, dei fogli di registrazione o delle carte tachigrafiche recanti il marchio di omologazione UE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, esso adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Le misure adottate possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione UE.

2.   Lo Stato membro che ha accordato un'omologazione UE deve revocarla se l'unità di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione o la carta tachigrafica che hanno formato oggetto dell'omologazione non sono conformi al presente regolamento o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.

3.   Se lo Stato membro che ha accordato un'omologazione UE è informato da un altro Stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta, dopo aver consultato l'altro Stato membro, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.

4.   Lo Stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio dell'unità di bordo, del sensore di movimento, dei fogli di registrazione o delle carte tachigrafiche fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per le unità di bordo, i sensori di movimento, i fogli di registrazione o le carte tachigrafiche dispensati dalla verifica UE iniziale, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello omologato o alle prescrizioni del presente regolamento.

In ogni caso le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione UE precedentemente accordata o di qualsiasi altra misura presa in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tali provvedimenti.

5.   Qualora uno Stato membro che ha rilasciato un'omologazione UE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la vertenza e ne tengono informata la Commissione.

Qualora, nel termine di quattro mesi dal momento della notifica di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli Stati membri non abbiano portato a un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli Stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, quali i fattori economici e tecnici, adotta, entro un termine di sei mesi dalla scadenza di tale periodo di quattro mesi, una decisione che viene notificata agli Stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri Stati membri. La Commissione fissa il termine per la messa in applicazione della sua decisione in ciascun caso.

Articolo 12

Omologazione dei fogli di registrazione

1.   Il richiedente l'omologazione UE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio di controllo a norma dell'allegato 1 tachigrafi analogici sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).

2.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio di controllo di cui all'allegato I tachigrafi analogici , sui quali il modello di foglio può essere utilizzato.

Articolo 13

Giustificazione delle decisioni di rifiuto

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli Stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.

Articolo 14

Riconoscimento dei apparecchio di registrazione tachigrafi omologati

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllo di tachigrafi , per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è munito del marchio di omologazione UE di cui all'articolo 9 e della targhetta di installazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 15

Sicurezza

1.   I fabbricanti progettano, collaudano ed esaminano le unità di bordo, i sensori di movimento , i sensori del peso e le carte tachigrafiche messi in produzione in modo da rilevare le vulnerabilità che emergono in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e impedire o limitare il loro possibile sfruttamento. La frequenza dei test è stabilita, entro un periodo massimo di due anni, dallo Stato membro che ha accordato la scheda di omologazione. [Em. 71 e 151]

2.   A tal fine, i fabbricanti devono presentare la documentazione pertinente al valutatore indipendente all'organismo di certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 articolo 7, paragrafo 3 bis , per l'analisi delle vulnerabilità. [Em. 72]

3.   I valutatori indipendenti eseguono Ai fini del paragrafo 1, l'organismo di certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, esegue prove di penetrazione sulle unità di bordo, sui sensori di movimento e sulle carte tachigrafiche per confermare che le vulnerabilità note non possano essere sfruttate da singoli in possesso di conoscenze di dominio pubblico. [Em. 73]

3 bis.     Se nel corso delle prove di cui ai paragrafi 1 e 3 si rilevano vulnerabilità nell'unità di bordo, nel sensore di movimento e nelle carte tachigrafiche, tali elementi non sono immessi sul mercato. In tali casi lo Stato membro che ha concesso l'omologazione la revoca, così come previsto all'articolo 11, paragrafo 2. [Em. 74]

3 ter.     Qualora un fabbricante o l'organismo di certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, identifichi una vulnerabilità molto grave in un'unità di bordo, in un sensore di movimento o in carte tachigrafiche già stati immessi in commercio, il fabbricante o l'organismo di certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, ne informano quanto prima le autorità competenti dello Stato membro interessato. [Em. 75]

3 quater.     Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure per garantire che il problema di cui al paragrafo 3 ter sia affrontato, in particolare dal fabbricante, e informano quanto prima la Commissione delle vulnerabilità individuate e delle misure previste o adottate. [Em. 76]

Articolo 16

Test sul campo

1.   Gli Stati membri possono autorizzare i test sul campo di un apparecchio di controllo tachigrafo che non è stato ancora omologato. Le autorizzazioni dei test sul campo concesse da uno Stato membro formano oggetto di riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri.

2.   I conducenti e le imprese di trasporto che partecipano ai test sul campo devono ottemperare ai requisiti del regolamento (CE) n. 561/2006. Al fine di dimostrare la conformità, i conducenti devono seguire la procedura descritta nell'articolo 31, paragrafo 2.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure da seguire per condurre test sul campo e i formulari da utilizzare al fine di monitorare tali test. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

CAPO IV

Installazione e controllo

Articolo 17

Installazione e riparazione

1.   Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione e di riparazione dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi soltanto gli installatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell'articolo 19.

2.   Gli installatori o le officine autorizzati sigillano l'apparecchio di controllo il tachigrafo, conformemente alle specifiche incluse nella scheda di omologazione di cui all'articolo 10, dopo averne verificato il funzionamento adeguato e, in particolare, dopo avere verificato che nessun dispositivo di manipolazione possa interferire con i dati registrati o alterarli. [Em. 77]

3.   L'installatore o l'officina autorizzata appongono un marchio particolare sui sigilli apposti, e, inoltre, per l'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B il tachigrafo digitale , inseriscono i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di installatore autorizzati rilasciate.

4.   La conformità dell'installazione dell'apparecchio di controllo tachigrafo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di installazione apposta secondo le modalità previste agli allegati I e I B.

5.   I sigilli possono essere tolti solamente dagli installatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1 o dai funzionari di controllo oppure secondo le modalità previste nell'allegato I, sezione V, punto 4, o nell'allegato I B, sezione V, punto 3. [Em. 78]

Articolo 17 bis

Sigilli

1.     Sono sigillate le seguenti parti del tachigrafo:

qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili;

la targhetta di montaggio, a meno che non sia apposta in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni.

2.     I sigilli possono essere rimossi solamente dagli installatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, o da funzionari di controllo certificati oppure secondo le modalità previste nel presente regolamento.

3.     Qualunque rimozione dei sigilli é oggetto di una giustificazione scritta, messa a disposizione dell'autorità competente. [Em. 79]

Articolo 18

Ispezioni dell'apparecchio di controllo tachigrafo

L'apparecchio di controllo I tachigrafi è sottoposto a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. L'ispezione periodica è condotta almeno ogni due anni.

Le ispezioni comprendono controlli minimi riguardanti i seguenti aspetti:

1)

il corretto funzionamento del tachigrafo;

2)

la presenza del marchio di omologazione sul tachigrafo;

3)

la presenza del marchio di montaggio;

4)

l'integrità dei sigilli del tachigrafo e degli altri elementi dell'impianto;

5)

l'eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione. [Em. 80]

Le officine redigono una relazione sull'ispezione laddove debbano essere risolte irregolarità di funzionamento dell'apparecchio di controllo tachigrafo , se l'ispezione è conseguente a un'ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell'autorità nazionale competente. Le officine tengono inoltre un elenco di tutte le relazioni stilate sulle ispezioni.

L'officina conserva le relazioni sull'ispezione almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Su richiesta dell'autorità nazionale competente, le officine mettono a disposizione tutte le relazioni sulle ispezioni e le calibrature eseguite nel corso del periodo in questione.

Articolo 19

Omologazione di installatori e officine

1.   Gli Stati membri autorizzano, sottopongono a verifiche regolari e certificano gli installatori e le officine che possono effettuare l'installazione, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi .

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli installatori e le officine siano competenti e affidabili. A tale scopo istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti:

a)

il personale deve avere ricevuto una formazione adeguata;

b)

le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti devono essere disponibili;

c)

gli installatori e le officine devono godere di buona reputazione.

3.   Le verifiche degli installatori e delle officine omologati sono condotte nel modo seguente:

a)

gli installatori e le officine omologati sono sottoposti a una verifica annuale delle procedure applicate dall'officina durante la manipolazione dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi . La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell'officina;

b)

inoltre vengono effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori e delle officine omologati per controllare le calibrazioni e l'installazione eseguite. Tali controlli coprono almeno il 10 % 20 % delle officine autorizzate nel corso di un anno. [Em. 81]

4.   Gli Stati membri e le loro autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori od officine e imprese di trasporto stradale. In particolare, qualora un'impresa di trasporti operi anche come officina o installatore omologato, non le deve essere consentito di installare e calibrare l'apparecchio di controllo sui propri veicoli sussista un grave rischio di conflitto di interessi, sono adottate misure specifiche aggiuntive al fine di garantire che l'installatore o l'officina agisca nel rispetto del presente regolamento . [Em. 82]

5.   Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione le liste delle officine e degli installatori omologati e delle carte loro rilasciate oltre alle copie dei marchi e delle informazioni necessarie correlate ai dati elettronici di sicurezza utilizzati. La Commissione pubblica le liste delle officine e degli installatori omologati sul suo sito Internet.

6.   Gli Stati membri revocano l'omologazione, temporaneamente o definitivamente, agli installatori e alle officine che non adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.

6 bis.     Gli Stati membri monitorano e perseguono l'offerta sempre maggiore di installazioni fraudolente e l'installazione di dispositivi di manipolazione per i tachigrafi su Internet. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro attività in tal senso; la Commissione rende quindi disponibili le informazioni a tutte le altre autorità di controllo dell'UE, al fine di rendere note a tutte loro le pratiche di installazione e di manipolazione fraudolente più recenti. [Em. 152]

Articolo 20

Carte dell'officina

1.   La durata di validità amministrativa delle carte dell'officina non può superare un anno. Al momento del rinnovo della carta dell'officina, l'autorità competente provvede affinché l'installatore o l'officina soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2. [Em. 83]

2.   In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo. L'autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose.

3.   Qualora uno Stato membro revochi l'omologazione di un installatore o di un'officina come figura nell'articolo 19, deve anche revocare le carte di officina loro rilasciate.

4.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte dell'officina distribuite agli installatori e alle officine autorizzati.

CAPO V

Carte del conducente

Articolo 21

Rilascio delle carte del conducente

1.   La carta del conducente viene rilasciata, su richiesta del conducente, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale. La carta deve essere rilasciata entro un mese 15 giorni a partire dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità competente. [Em. 84]

2.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per “residenza normale” il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita; tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata.

3.   I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, quali, ad esempio, la carta d'identità o mediante qualsiasi altro documento valido. Qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale, o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari.

3 bis.     Fatto salvo il loro luogo di residenza abituale e al fine di garantire una concorrenza leale nel trasporto internazionale su strada, il contratto individuale di lavoro dei conducenti internazionali è disciplinato dalla legislazione del paese nel quale o a partire dal quale, tenuto conto dei fattori che caratterizzano le sue attività, il conducente adempie, in modo regolare, alla maggior parte dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, nell'esecuzione del suo contratto. [Em. 132]

4.   Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio prendono le misure adeguate per assicurarsi che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità e personalizzano la carta del conducente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I B.

5.   La durata di validità amministrativa della carta del conducente non è superiore a cinque anni.

6.   Una carta del conducente in corso di validità non può essere ritirata o sospesa tranne qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che la carta è stata falsificata o che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare oppure che la carta in suo possesso è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti. Qualora le misure di sospensione o di ritiro siano adottate da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata il più presto possibile indicando i motivi della restituzione del ritiro o della sospensione . [Em. 85]

7.   Le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.

8.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per impedire la falsificazione delle carte del conducente.

Articolo 22

Utilizzo delle carte del conducente

1.   La carta del conducente è personale.

2.   Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.

Articolo 23

Rinnovo delle carte del conducente

1.   Qualora il conducente desideri rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

2.   Se le autorità dello Stato membro di residenza normale del conducente sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e viene loro richiesto di procedere al rinnovo della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la carta in scadenza dei motivi esatti del rinnovo della medesima.

3.   In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità giunge a scadenza, l'autorità competente fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta sia stata inoltrata entro i termini previsti al paragrafo 1.

Articolo 24

Carte rubate, smarrite o difettose

1.   L'autorità che rilascia la carta registra le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.

2.   In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all'autorità competente dello Stato membro della sua residenza normale. Il furto della carta del conducente deve essere debitamente dichiarato alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.

3.   Lo smarrimento della carta del conducente forma oggetto di debita dichiarazione presso le autorità competenti dello Stato di rilascio e presso quelle dello Stato membro di residenza normale del conducente, ove non siano le medesime.

4.   In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ricevono una domanda circostanziata a tale scopo.

5.   Nei casi riportati al paragrafo 4, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa, a condizione che il conducente possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.

Articolo 25

Riconoscimento reciproco e scambio delle carte del conducente

1.   Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.

2.   Quando il titolare di una carta del conducente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ha fissato la sua residenza normale in un altro Stato membro, egli può chiedere che la sua carta sia scambiata contro una carta del conducente equivalente. Spetta allo Stato membro che effettua lo scambio verificare, ove necessario, se la carta presentata è ancora in corso di validità.

3.   Gli Stati membri che effettuano lo scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata, indicando le ragioni di tale restituzione.

4.   Quando uno Stato membro restituisce o scambia una carta del conducente, tale sostituzione o scambio nonché ogni sostituzione o scambio ulteriore sono registrati in quello Stato membro.

Articolo 26

Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente

1.   Al fine di assicurare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, gli Stati membri mantengono dei registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità:

cognome e nome del conducente,

data e luogo di nascita del conducente,

numero della patente di guida in corso di validità e paese di rilascio (se applicabile), [Em. 86]

situazione della carta del conducente.

2.   La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici siano interconnessi e accessibili in tutta l'Unione europea , utilizzando il sistema di messaggeria TACHOnet o un sistema compatibile . [Em. 87]

3.   Quando rilasciano, rinnovano o sostituiscono una carta del conducente, gli Stati membri verificano attraverso lo scambio di dati elettronici che il conducente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità. Lo scambio di dati deve limitarsi ai dati necessari ai fini della verifica in questione.

4.   I funzionari di controllo possono avere hanno accesso al registro elettronico al fine di controllare lo stato di validità di una carta del conducente. [Em. 88]

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le procedure comuni e le specifiche necessarie per l'interconnessione a norma del paragrafo 2, inclusi il formato dei dati da scambiare, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti esecutivi sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

Articolo 27

Integrazione delle carte del conducente e delle patenti di guida

Le carte del conducente sono rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capofino al 18 gennaio 2018. A partire dal 19 gennaio 2018, le carte del conducente sono integrate nelle patenti di guida e rilasciate, rinnovate, scambiate e sostituite conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE.

Entro 24 mesi dal …  (19) la Commissione dovrà effettuare una valutazione d'impatto sulla fattibilità e l'opportunità di una fusione di tutte le carte utilizzate dai conducenti professionisti, segnatamente della carta del conducente comprendente la patente di guida, al fine di ridurre il numero di frodi attualmente in atto. La Commissione esamina in particolare le varie soluzioni tecniche disponibili, i problemi legati alla compatibilità delle carte nonché le questioni riguardanti la protezioni dei dati. La Commissione comunica le sue conclusioni al Parlamento europeo entro 30 mesi a decorrere da l …  (19) [Em. 89]

CAPO VI

Utilizzo dell'apparecchio

Articolo 28

Utilizzo corretto dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi.

1.   L'impresa di trasporto, il proprietario del veicolo e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio di controllo del tachigrafo e della carta del conducente ove il conducente sia incaricato di guidare un veicolo dotato di un apparecchio di controllo di cui all'allegato I B tachigrafo digitale . Ogni volta che viene utilizzato un tachigrafo analogico, l'impresa di trasporto e il conducente garantiscono il corretto funzionamento dello stesso nonché il corretto utilizzo del foglio di registrazione.i [Em. 90]

1 bis.     Il tachigrafo digitale non è impostato in modo tale da selezionare automaticamente un'indicazione specifica allo spegnimento del motore o del veicolo mediante l'apposito dispositivo. Il conducente è in grado di scegliere manualmente una categoria, in base alla sua attività o al suo periodo di riposo, in seguito allo spegnimento. [Em. 91]

2.   È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo tachigrafo o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B tachigrafo digitale . Sono altresì vietate le manomissioni dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi , del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere utilizzato a tal fine.

3.   I veicoli non sono muniti di più di un apparecchio di controllo tachigrafo tranne ai fini dei test sul campo di cui all'articolo 16.

4.   Gli Stati membri vietano la produzione, la distribuzione, la pubblicità e/o la vendita di dispositivi costruiti e/o intesi per la manomissione dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi .

4 bis.     Gli Stati membri monitorano e perseguono l'offerta sempre maggiore di installazioni fraudolente e l'installazione di dispositivi di manipolazione per gli apparecchi di controllo su Internet. [Em. 153]

Articolo 29

Responsabilità dell'impresa

-1.

Le imprese di trasporto:

1.

forniscono ai conducenti alle loro dipendenze o a loro disposizione la formazione e le istruzioni necessarie per quanto riguarda il corretto funzionamento dei tachigrafi;

2.

effettuano controlli periodici per assicurare che i conducenti alle loro dipendenze o a loro disposizione utilizzino correttamente i tachigrafi e

3.

si astengono dal concedere ai conducenti alle loro dipendenze o a loro disposizione incentivi diretti o indiretti che possano incoraggiare l'uso improprio dei tachigrafi. [Em. 92]

1.

L'impresa di trasporto rilascia ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo di cui all'allegato I tachigrafo analogico un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo. L'impresa di trasporto consegna ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo.

Qualora il veicolo sia dotato dell'apparecchio di controllo conforme all'allegato I B tachigrafo digitale , l'impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa su richiesta di cui all'allegato I B possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.

2.

L'impresa di trasporto conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all'articolo 31, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L'impresa di trasporto fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

3.

Un'impresa di trasporto è responsabile per le infrazioni del presente regolamento commesse dai conducenti dell'impresa. Fatto salvo il diritto degli o da quelli a sua disposizione . Se da un lato gli Stati membri di possono ritenere pienamente responsabili le imprese di trasporto, gli Stati membri dall'altro essi possono comunque, in tal caso, prendere in considerazione qualsiasi prova che attesti dimostri che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente ritenuta responsabile dell'infrazione commessa.

Le autorità di controllo effettuano controlli regolari conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006. [Em. 94, 124 e 133]

Articolo 30

Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

1.   I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.

2.   I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli o carte sporchi o deteriorati.

3.   Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii) e iii):

a)

se il veicolo è munito dell'apparecchio di controllo a norma dell'allegato I tachigrafo analogico , sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure

b)

se il veicolo è munito dell'apparecchio di controllo a norma dell'allegato I B tachigrafo digitale , sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale dell'apparecchio di controllo tachigrafo .

Ai fini dei controlli, i periodi di tempo durante i quali non viene registrata alcuna attività sono considerati periodi di riposo o intervallo. I conducenti Gli Stati membri non sono obbligati a registrare quotidianamente e settimanalmente i impongono ai conducenti l'obbligo di presentare moduli attestanti le loro attività nei periodi di riposo quando in cui si allontanano dal veicolo. [Em. 95]

4.   Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di un apparecchio di controllo di cui all'allegato I B tachigrafo digitale , ciascun conducente provvede a inserire la propria carta di conducente nella fessura corretta dell'apparecchio di controllo tachigrafo .

Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B tachigrafo analogico , i conducenti apportano le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione di cui alla sezione II, lettere a), b) e c), dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.

5.   I conducenti:

a)

devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;

b)

devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

i)

sotto il simbolo

Image

: il tempo di guida,

ii)

sotto il simbolo

Image

: “altre mansioni”, ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti,

iii)

sotto il simbolo

Image

: “i tempi di disponibilità”, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;

iv)

sotto il simbolo

Image

: le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.

6.   Ciascun conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

a)

cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;

b)

data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;

c)

numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;

d)

la lettura del contachilometri:

i)

prima del primo viaggio registrato sul foglio,

ii)

alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,

iii)

in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, il contatore del primo veicolo al quale è stato assegnato e il contatore del veicolo al quale è assegnato successivamente;

e)

se del caso, l'ora del cambio di veicolo.

7.   Il conducente introduce nell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1o aprile 1998. [Em. 96]

Non è necessario che i conducenti inseriscano queste informazioni se l'apparecchio di controllo il tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione conformemente all'articolo 4.

Articolo 31

Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati

1.   Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio o la carta del conducente deteriorati insieme con il foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.

2.   In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:

a)

all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:

i)

informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

ii)

i periodi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);

b)

al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di controllo tachigrafo , registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dall'apparecchio di controllo tachigrafo , e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

Articolo 32

Registrazioni che devono essere in possesso del conducente

1.   Il conducente, quando guida un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I di un tachigrafo analogico , deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

i)

i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti,

ii)

la carta del conducente se la possiede, e

iii)

ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

2.   Il conducente, quando guida un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I di un tachigrafo digitale , deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo:

i)

la sua carta di conducente,

ii)

ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006,

iii)

i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I di un tachigrafo analogico .

3.   Un agente abilitato al di controllo certificato può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati o trasferiti che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui agli articoli 24, paragrafo 2, e 33, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em. 97]

3 bis.     La Commissione effettua uno studio sui regimi di controllo dell'applicazione in vigore nei vari Stati membri, entro 18 mesi dall'assegnazione delle prime certificazioni per i funzionari di controllo, al fine di stabilire quanti siano i funzionari certificati presenti in ciascuno Stato membro.

Successivamente gli Stati membri comunica alla Commissione, su base annuale, i dettagli relativi alla formazione ricevuta dai funzionari e il numero dei funzionari di controllo attivi che hanno ottenuto la certificazione europea. [Em. 98]

Articolo 33

Procedure in caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio

1.   In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio di controllo del tachigrafo , l'impresa di trasporto deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono.

Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Gli Stati membri possono prevedere prevedono nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 37 la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni stabilite al primo e al secondo comma del presente articolo. [Em. 99]

A questo proposito, la Commissione procederà a una verifica della parità di trattamento tra i veicoli nazionali e quelli stranieri, per evitare eventuali discriminazioni. [Em. 100]

2.   Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo del tachigrafo , il conducente riporta i dati che consentono l'individuazione del conducente (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo dal tachigrafo :

a)

sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure

b)

su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme con la carta del conducente.

CAPO VII

Protezione dei dati, esecuzione Controllo dell'applicazione e sanzioni [Em. 101]

Articolo 34

Protezione dei dati personali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento sia eseguito conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e sotto la supervisione dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

2.   Gli Stati membri assicurano la protezione dei dati personali, in particolare riguardo a:

l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 4,

l'utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all'articolo 5,

l'utilizzo dell'apparecchio di controllo con un'interfaccia armonizzata di cui all'articolo 6,

lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 26,

la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 29.

3.   L'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B deve essere progettato in modo da garantire la riservatezza. Devono essere trattati solo i dati strettamente necessari ai fini dell'elaborazione.

4.   I proprietari dei veicoli e/o delle imprese di trasporto ottemperano, se del caso, alle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali. [Em. 102]

Articolo 34 bis

Funzionari di controllo

1.     Ai fini di un efficace controllo di conformità al presente regolamento, sono messe a disposizione di tutti i funzionari di controllo certificati sufficienti apparecchiature standard e adeguati poteri giuridici per consentire loro di svolgere le funzioni loro assegnate in conformità con il presente regolamento. Nello specifico:

a)

i funzionari di controllo certificati sono in possesso di carte di controllo che consentono loro di accedere ai dati registrati nel tachigrafo e nelle carte tachigrafiche, compresa la carta dell'officina;

b)

i funzionari di controllo certificati dispongono dei pertinenti strumenti armonizzati e standardizzati nonché del software omologato per trasferire file di dati dell'unità di bordo e delle carte tachigrafiche e per poter analizzare rapidamente tali file di dati e i documenti stampati prodotti dal tachigrafo digitale, raffrontandoli con i fogli o i diagrammi del tachigrafo analogico.

2.     Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di controllo certificati raccolgano prove sufficienti a sostegno di un legittimo sospetto di frode, essi hanno la facoltà di accompagnare il veicolo in un'officina autorizzata per eseguire ulteriori prove, e quindi verificare, in particolare:

a)

che il tachigrafo funzioni correttamente;

b)

che il tachigrafo registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di calibrazione siano corretti,e

c)

che i parametri di calibrazione siano corretti.

3.     I funzionari di controllo certificati hanno la facoltà di incaricare le officine autorizzate di effettuare le prove di cui al paragrafo 2 nonché prove specifiche destinate a controllare la presenza di dispositivi di manipolazione. Qualora siano rilevati dispositivi di manipolazione, l'apparecchio, compreso il dispositivo stesso, l'unità di bordo o le sue componenti e la carta del conducente, possono essere rimosse dal veicolo ed essere utilizzati come prova conformemente alle norme procedurali nazionali relative all'utilizzo di prove come quelle in questione.

4.     I funzionari di controllo certificati si avvalgono della possibilità di controllare i tachigrafi e le carte dei conducenti che si trovano sul posto nel corso di un controllo svolto nei locali dell'impresa.

5.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 per sviluppare specifiche tecniche e funzionali in relazione alle apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 103]

Articolo 35

Formazione dei funzionari di controllo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari di controllo ricevano una formazione adeguata a effettuare l'analisi dei dati registrati e la verifica dell'apparecchio di controllo dei tachigrafi .

2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai requisiti di formazione per i loro funzionari di controllo entro … (20).

2 bis.     La Commissione adotta le decisioni relative all'istituzione di un sistema comune di formazione dei funzionari di controllo entro … (21). [Em. 104]

3.   La Commissione adotta le decisioni sulla adotta una metodologia per la formazione iniziale e continuativa dei funzionari di controllo, incluso sulle tecniche per orientare i controlli e per rilevare i dispositivi di manomissione e frode. Tale metodologia è basata sugli orientamenti per un'interpretazione comune del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 561/2006 al fine di garantire l'uniformità dell'analisi dei dati registrati dal tachigrafo in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva d'esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2 articolo 40, paragrafo 3 . [Em. 105]

3 bis.     Entro … (22) i funzionari di controllo sostengono un esame per l'ottenimento di una certificazione di controllo europea. Tale certificazione armonizzata dimostra che essi sono in possesso di adeguate competenze per svolgere con efficienza i loro compiti di controllo quali definiti dal presente regolamento, con particolare riferimento all'articolo 34 bis. [Em. 106]

3 ter.     La Commissione stabilisce tramite apposite decisioni i requisiti per l'esame di cui al paragrafo 3 bis e il relativo contenuto del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 40, paragrafo 3. [Em. 107]

3 quater.     Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul numero di funzionari di controllo che seguono la formazione nei vari Stati membri ottenendo l'apposita certificazione europea. [Em. 108]

Articolo 35 bis

Infrazioni molto gravi

In ragione della loro particolare gravità e delle possibili conseguenze per la sicurezza stradale, nella legislazione degli Stati membri sono considerate infrazioni molto gravi degli obblighi stabiliti al presente regolamento quelle di seguito elencate.

1)

In relazione agli obblighi concernenti l'installazione di tachigrafi: l'installazione e l'uso di un tachigrafo non omologato;

2)

In relazione agli obblighi concernenti l'uso di tachigrafi, carte del conducente o fogli di registrazione:

a)

l'uso di tachigrafi non conformi agli obblighi relativi alle ispezioni di cui all'articolo 18;

b)

l'uso di tachigrafi non correttamente ispezionati, calibrati o sigillati;

c)

l'uso di una carta del conducente non valida;

d)

la mancata conservazione da parte di un'impresa di fogli di registrazione, documenti stampati e trasferiti;

e)

la detenzione da parte di un conducente di più di una carta del conducente in corso di validità;

f)

l'uso da parte di un conducente di una carta del conducente diversa dalla propria;

g)

l'uso di una carta del conducente difettosa o scaduta;

h)

la mancata disponibilità dei dati registrati e memorizzati per almeno 365 giorni;

i)

l'uso di fogli o carte del conducente sporchi o danneggiati e di dati non leggibili;

j)

l'uso improprio dei fogli di registrazione/delle carte del conducente;

k)

l'uso di fogli di registrazione o una carta del conducente per un periodo più lungo di quello previsto con conseguente perdita dei dati;

l)

il mancato inserimento manuale di dati nei casi previsti;

m)

l'inserimento di fogli o carte del conducente in lettori diversi da quelli corretti (multipresenza).

3.

In relazione all'obbligo di inserire informazioni: assenza del nome e del cognome sul foglio di registrazione.

4.

In relazione all'obbligo di fornire informazioni:

a)

un rifiuto a sottoporsi a un controllo;

b)

un'ingiustificata assenza di registrazioni per il giorno in corso;

c)

un'ingiustificata assenza di registrazioni per i precedenti ventotto giorni;

d)

un'ingiustificata assenza di registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una;

e)

un'ingiustificata assenza di registrazioni manuali e documenti stampati per la settimana in corso e per i ventotto giorni precedenti;

f)

l'impossibilità di presentare una carta del conducente;

g)

l'impossibilità di presentare i documenti stampati per la settimana in corso e i ventotto giorni precedenti.

5.

Disaggregazione:

Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati.

6.

Inserimento manuale di dati nei documenti stampati:

a)

il mancato inserimento, da parte del conducente, di tutte le informazioni per i periodi che non sono più correttamente registrati durante il periodo di guasto o cattivo funzionamento del tachigrafo;

b)

il mancato inserimento del numero della carta del conducente e/o del nome e/o del numero della patente di guida sul foglio temporaneo;

c)

la mancata denuncia dello smarrimento o del furto alle autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuto lo smarrimento o il furto della carta del conducente.

7.

In relazione alle frodi:

a)

la falsificazione, la soppressione o la distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nel tachigrafo o sulla carta del conducente, nonché dei documenti stampati prodotti dal tachigrafo;

b)

la manomissione del tachigrafo, dei fogli di registrazione, della carta del conducente o della carta dell'azienda con conseguente falsificazione dei dati e/o dei documenti stampati;

c)

la presenza nel veicolo di un dispositivo di manipolazione che possa essere utilizzato per falsificare i dati e/o i documenti stampati. [Em. 109]

Articolo 36

Assistenza reciproca

Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del relativo controllo di applicazione.

Nel quadro di tale assistenza reciproca, le autorità competenti degli Stati membri, in particolare si inviano reciprocamente, con regolarità, tutte le informazioni disponibili riguardanti le infrazioni al presente regolamento correlate agli installatori e alle officine, le tipologie di pratiche di manomissione e le eventuali sanzioni imposte per tali infrazioni. [Em. 110]

Articolo 36 bis

Linea telefonica diretta

La Commissione crea un sito web e una linea telefonica diretta valida per tutta l'Unione, gratuita e anonima, per i conducenti e per qualsiasi altra parte interessata che desideri denunciare una frode rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento. [Em. 111]

Articolo 37

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nel caso di officine che hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, tali sanzioni possono includere la revoca dell'omologazione e il ritiro della carta di officina.

2.   Nessuna infrazione del presente regolamento è soggetta a più d'una sanzione o procedura.

3.   Le sanzioni previste dagli Stati membri per le infrazioni gravissime definite nella direttiva 2009/5/CE all'articolo 35 bis del presente regolamento devono appartenere alle categorie di sanzioni più elevate applicabili nello Stato membro per le violazioni della legislazione in materia di trasporto su strada. [Em. 112]

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro … (23). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi successiva modifica di tali misure.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 38

Adeguamento al progresso tecnico

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 al fine degli adeguamenti degli allegati I, I B e II al progresso tecnico.

Entro il … (24) la Commissione adotta le specifiche dettagliate di cui agli articoli 4, 5 e 6. La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 39 per estendere tale termine, qualora alla conclusione dello stesso dovesse rilevare in modo fondato la mancata disponibilità di un apparecchio adeguato che rispetti le specifiche richieste. [Em. 125]

Articolo 39

Esercizio della delega

1.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.   La delega di potere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 38 articoli 3 octies, 4, 5, 6 e 34 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato di cinque anni a decorrere dal [data dell'entrata in vigore del presente regolamento]  (25). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 113]

3.   La delega di potere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 38 articoli 3 octies, 4, 5 e 6 e 34 bis può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 114]

4.   Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 38 articoli 3 octies, 4, 5 e 6 e 34 bis entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 115]

Articolo 40

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 41

Forum sul tachigrafo

1.   Viene istituito un forum sul tachigrafo al fine di incoraggiare il dialogo sulle questioni tecniche concernenti l'apparecchio di controllo il tachigrafo tra gli esperti degli Stati membri e di paesi terzi che utilizzano l'apparecchio di controllo il tachigrafo ai sensi dell'accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada (AETR).

2.   Gli Stati membri nominano un esperto presso il forum sul tachigrafo.

3.   Il forum sul tachigrafo è aperto alla partecipazione di esperti di Parti contraenti dell'accordo AETR interessate non appartenenti all'UE.

4.   Le parti interessate, i rappresentanti dei costruttori di veicoli, i fabbricanti di tachigrafi e le parti sociali sono invitati a partecipare al forum sul tachigrafo.

5.   Il forum sul tachigrafo adotta il proprio regolamento interno.

6.   Il forum sul tachigrafo si riunisce almeno una volta all'anno.

Articolo 42

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] dodici mesi dopo … (26).

2)

L'allegato I è così modificato:

a)

nel Capo I, Definizioni, è eliminata la lettera b);

b)

nel Capo III, lettera c), al paragrafo 4.1, il riferimento all'“articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, le lettere b), c) e d) del regolamento” è sostituito da “articolo 30, paragrafo 5), secondo trattino, le lettere b), c) e d) del presente regolamento”;

c)

nel Capo III, lettera c), paragrafo 4.2, il riferimento all'“articolo 15 del regolamento” è sostituito da “articolo 30 del regolamento”;

d)

nel Capo IV, lettera a), paragrafo 1, terzo comma, il riferimento all'“articolo 15, paragrafo 5 del regolamento” è sostituito da “articolo 30, paragrafo 6 del regolamento”.

3)

L'allegato I B è così modificato:

a)

Nel Capo I, Definizioni, le lettere l), o), t), y), ee), kk), oo) e (qq) sono soppresse:

b)

Il Capo VI è così modificato:

i)

nel primo paragrafo, il riferimento all'“articolo 12, paragrafo 5) del regolamento (CEE) n. 3821/85 modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98” è sostituito da “articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85”.

ii)

La sezione 1 “Omologazione di montatori od officine” è soppressa.

c)

Nel Capo VIII, paragrafo 271, il riferimento all'“articolo 5 del presente regolamento” è sostituito da un riferimento all'“articolo 8 del presente regolamento”.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 561/2006 è così modificato:

-1)

all'articolo 2, il paragrafo 1, lettera a), è così modificato:

"a)

di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,8 tonnellate, o" [Em. 134]

-1 bis)

all'articolo 3 è inserita la lettera seguente:

"a bis)

veicoli o combinazioni di veicoli impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;" [Em. 126 e 135]

-1 ter)

all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

"In deroga al primo e al secondo comma, un conducente che opera nel settore del trasporto di passeggeri osserva un'interruzione di almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza. Tale interruzione può essere sostituita da diverse interruzioni più brevi di almeno 15 minuti l'una." [Em. 127]

-1 quater)

all'articolo 8, e' aggiunto il paragrafo seguente:

"6 bis.     In deroga al paragrafo 6, un conducente che opera nel settore del trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (27), può rinviare il periodo di riposo settimanale al massimo a 12 periodi consecutivi di 24 ore dopo un precedente periodo di riposo settimanale regolare, alle seguenti condizioni:

a)

dopo essere ricorso alla deroga il conducente osserva un periodo di riposo settimanale regolare;

b)

in un periodo di quattro settimane deve essere effettuato un periodo di riposo settimanale complessivo di 140 ore. [Em. 128]

1)

all'articolo 13, il paragrafo 1, è così modificato:

"1.   Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:

a)

veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;

b)

veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l'impresa;

c)

trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha preso a noleggio o in leasing;

d)

veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati ai fini della distribuzione di invii postali . Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; [Am. 117]

e)

veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;

f)

veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l'impresa;

g)

veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;

h)

veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale costruzione, manutenzione e controllo , di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;

i)

veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali; [Em. 118]

j)

veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

k)

veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;

l)

veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o la consegna di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale; [Em. 119]

m)

veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;

n)

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;

o)

veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;

p)

veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 km .

q)

veicoli impiegati nel traffico di cantiere per la fornitura e la consegna di materiale edile;"

[Em. 120]

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso ha effetto da[un anno a partire dall'entrata in vigore] (28).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 79.

(2)  GU C 37 del 10.2.2012, pag. 6.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012.

(4)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(5)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

(7)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(10)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45.

(11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(12)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(13)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

(14)  GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

(15)  

+

Data: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

(17)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.”

(18)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(19)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento

(20)  

+

Data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(21)  

++

Data: dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(22)  

+

Data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(23)  

+

Data di applicazione del presente regolamento.

(24)  

+

Data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(25)  

++

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(26)  

+

Data: dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(27)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88."

(28)  Data: dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/148


Martedì 3 luglio 2012
Controllo, da parte delle autorità doganali, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***I

P7_TA(2012)0272

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

2013/C 349 E/22

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0285),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0139/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione giuridica (A7-0046/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 3 luglio 2012
P7_TC1-COD(2011)0137

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria (3) il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (4).

(2)

La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere impedire a tali merci, per quanto possibile, l'ingresso sul territorio doganale dell'Unione e tenerle lontano dal mercato nonché adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo. Per questo motivo i consumatori devono essere informati in modo esauriente sui rischi derivanti dall'acquisto di tali merci. [Em. 1]

(3)

Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale posta in essere dalle autorità doganali nonché per garantire l’opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico. [Em. 2]

(4)

È necessario che le autorità doganali possano controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro vigilanza nel territorio doganale dell’Unione, comprese le merci poste sotto regime sospensivo, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), rappresenta un uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Dovrebbe essere fatta un’eccezione per le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il presente regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale. [Em. 3]

(5)

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si dovrebbe estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni, come le violazioni risultanti dal commercio parallelo e altre violazioni di diritti il cui rispetto è già verificato dalle autorità doganali, ma che non sono coperti coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo stesso questo motivo è opportuno inserire nell'ambito di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell’Unione. [Am. 4]

(5 bis)

E' opportuno che gli Stati membri assegnino risorse sufficienti alle autorità doganali affinché queste possano esercitare le loro responsabilità aggiuntive e fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare orientamenti volti a garantire un'attuazione corretta e uniforme dei controlli doganali per i diversi tipi di violazione coperti dal presente regolamento. [Em. 5]

(5 ter)

E' opportuno che, dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuisca ulteriormente alla creazione di un mercato unico che garantisca una protezione più efficace dei titolari dei diritti, stimoli la creatività e l'innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, che dovrebbero a propria volta rafforzare le transazioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti. [Em. 6]

(5 quater)

È opportuno che la Commissione adotti, senza indebiti ritardi, tutte le misure necessarie a garantire un'applicazione armonizzata del nuovo quadro giuridico da parte delle autorità doganali all'interno di tutta l'Unione, onde garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale, proteggendo così i titolari dei diritti senza ostacolare il commercio. In futuro l'attuazione del codice doganale aggiornato e, in particolare, di un sistema doganale informatizzato interoperabile ("eCustoms"), potrebbe facilitare tale tutela. [Em. 7]

(5 quinquies)

Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale. È pertanto opportuno che qualsiasi nuova regolamentazione non comporti ulteriori oneri finanziari per le autorità nazionali. La promozione di nuove tecnologie e strategie per la gestione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a disposizione delle autorità nazionali dovrebbe essere sostenuta. [Em. 8]

(6)

Il presente regolamento contiene norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non introduce nuovi stabilisce criteri per accertare l’esistenza di un’infrazione del diritto applicabile in materia di proprietà intellettuale. [Em. 9]

(7)

Occorre che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6).

(8)

Qualsiasi persona che, a prescindere dal fatto di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale, possa avviare un procedimento giudiziario in suo nome con riguardo a una possibile violazione di tale diritto deve disporre della facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali.

(9)

Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione occorre prevedere che, se una persona avente facoltà di presentare una domanda di intervento chiede la tutela di un diritto di proprietà intellettuale che copre l’intero territorio dell’Unione, essa possa chiedere alle autorità doganali di uno Stato membro di prendere una decisione che comporti l’intervento delle autorità doganali di detto Stato membro e di qualsiasi altro Stato membro in cui si chiede la tutela del diritto di proprietà intellettuale.

(10)

Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguate indizi sufficienti , che le merci soggette alla loro vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di tali merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 10]

(10 bis)

In caso di merci in transito sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale, è opportuno che al dichiarante o al detentore delle merci incomba l'onere di dare prova della destinazione finale delle merci. E' opportuno presumere che la destinazione finale delle merci sia il mercato dell'Unione qualora il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non forniscano prove chiare e convincenti del contrario. La Commissione dovrebbe adottare orientamenti che forniscano alle autorità doganali criteri per valutare efficacemente il rischio di deviazione delle merci verso il mercato dell'Unione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 11]

(11)

Se le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l’avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati. [Em. 12]

(12)

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale (7), questo procedimento si è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento per in relazione a tutte le infrazioni visibili che possono essere facilmente constatate dalle autorità doganali sulla base di un mero esame visivo e applicarlo su richiesta del titolare del diritto, egli abbia confermato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e abbia dato il suo assenso alla distruzione e ove ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. [Em. 13]

(13)

Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi , senza pregiudicare il diritto del consumatore ad essere debitamente informato entro un termine ragionevole in merito alla base giuridica delle azioni adottate dalle autorità doganali, è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso qualora nella sua domanda abbia chiesto il ricorso alla procedura specifica . Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. [Em. 14]

(14)

Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 15]

(15)

Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è opportuno modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai titolari dei diritti, le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria nonché . Quando le autorità doganali intervengono a seguito dell'accoglimento di una domanda, è altresì opportuno introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali prendano una decisione che lo danneggerebbe. sospendano lo svincolo o procedano al blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale che non sono merci contraffatte o usurpative, poiché può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato . [Em. 16]

(16)

Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti colpite da tali misure, è opportuno adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un’applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti riguardanti il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre opportuno che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal momento in cui dette notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i termini delle notifiche inviate alle parti interessate dalla ricezione di queste ultime . Il termine per esercitare il diritto degli interessati ad essere sentiti prima che si proceda alla sospensione dello svincolo o al blocco di merci diverse da merci contraffatte o usurpative deve essere di tre giorni lavorativi considerato che dopo la ricezione qualora i destinatari delle decisioni di accoglimento delle domande di intervento hanno abbiano volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire e che i dichiaranti o i detentori delle merci devono essere al corrente della particolare situazione delle loro merci quando sono poste sotto vigilanza doganale. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente compiono le formalità doganali, è opportuno accordare il diritto ad essere sentiti per tutti i tipi di merci e prorogare in modo significativo detto il termine per esercitare tale diritto . Considerando il potenziale carico di lavoro di controllo doganale previsto dal presente regolamento, è opportuno che le autorità doganali accordino preferenza al trattamento delle grandi spedizioni. [Em. 17]

(17)

A titolo della dichiarazione concernente l’accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a Doha il 14 novembre 2001, l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo ADPIC) può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per tutti. In È quindi di particolare importanza che le autorità doganali garantiscano che le eventuali misure da esse intraprese siano conformi agli impegni internazionali dell'Unione e alla sua politica di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non procedano al blocco o sospendano lo svincolo di per quanto riguarda i medicinali generici il cui passaggio nel territorio dell’Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano deviate sul mercato dell’ ove manchino prove evidenti a conferma del fatto che sono destinati alla vendita nell' Unione. [Em. 109, 126 e 153]

(17 bis)

I medicinali che presentano un marchio o una denominazione commerciale falsi forniscono informazioni errate circa la loro origine e qualità e vanno pertanto considerati medicinali falsificati ai sensi della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (8). Occorre adottare misure adeguate per evitare che tali prodotti raggiungano i pazienti e i consumatori, senza ostacolare il transito nel territorio doganale dell'Unione dei medicinali generici leciti. Entro … (9), è opportuno che la Commissione presenti una relazione recante un'analisi dell'efficacia delle attuali misure doganali volte a combattere il commercio di medicinali falsificati, e il possibile impatto negativo sull'accesso ai medicinali generici in relazione a tale aspetto. [Em. 110, 127 e 154]

(17 ter)

Al fine di potenziare la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno che l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale assuma un ruolo rilevante nel fornire alle autorità doganali informazioni utili al fine di assicurare la rapidità e l'efficacia dei loro interventi. [Em. 20]

(17 quater)

La lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione dovrebbe essere combinata con sforzi mirati alla fonte. Ciò richiede una cooperazione sia con i paesi terzi sia a livello internazionale, in virtù della quale la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire il rispetto e la promozione di elevati standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine è opportuno sostenere l'inserimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali, avviare una cooperazione tecnica, incoraggiare il dialogo in varie sedi internazionali, comunicare e scambiare informazioni e progredire nella cooperazione operativa con i paesi terzi e i settori interessati. [Em. 21]

(17 quinquies)

Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 69 dell'accordo sugli ADPIC prevede che i membri dell'OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tale scambio di informazioni dovrebbe consentire il monitoraggio delle reti di trafficanti onde bloccare la produzione e la distribuzione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in una fase più precoce della catena di commercializzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi, anche per quanto riguardala protezione dei dati. [Em. 22]

(17 sexies)

In linea con l'obiettivo dell'Unione di potenziare la cooperazione internazionale nella lotta alla contraffazione, alla pirateria e al commercio parallelo illecito di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di diritti registrati, il nuovo Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ha un ruolo fondamentale nel fornire a tutte le autorità doganali degli Stati membri informazioni pertinenti e puntuali ai fini della conduzione di controlli adeguati sugli importatori e i distributori autorizzati di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale nel mercato interno nonché sugli esportatori di tali merci verso mercati esteri. Tale ruolo potrebbe essere potenziato ulteriormente mediante la creazione di una banca dati elettronica dei prodotti e dei servizi autentici dell'Unione protetti da marchi, disegni e brevetti registrati, la quale potrebbe essere messa a disposizione anche delle autorità doganali straniere che collaborano con l'Unione per migliorare la protezione e l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale. [Em. 23]

(18)

Per motivi di efficienza occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (10).

(19)

La responsabilità delle autorità doganali deve essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto che le autorità doganali abbiano accolto una domanda di intervento non deve implicare che il destinatario della decisione abbia diritto a risarcimento qualora tali merci sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

(20)

Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non deve È tuttavia impedire al opportuno che il destinatario della decisione abbia il diritto di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili secondo la legislazione dello Stato membro interessato , quali taluni intermediari, ad esempio i trasportatori . I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, dovrebbero essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare. [Em. 24]

(20 bis)

Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di consentire la circolazione, sotto vigilanza doganale, delle merci abbandonate a fini di distruzione tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione. E' opportuno incoraggiare le autorità doganali a ricorrere a tale possibilità al fine di facilitare una distruzione efficace dal punto di vista economico e ambientale delle merci in questione, nonchè per fini educativi e dimostrativi, fornendo nel contempo misure di sicurezza adeguate. [Em. 25]

(21)

La tutela del diritto sulla proprietà intellettuale da parte delle dogane comporterà lo scambio di dati sulle decisioni relative alle domande di intervento. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati personali e deve essere effettuato in conformità al diritto dell’Unione quale stabilito in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (11), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12).

(21 bis)

E' opportuno definire nella legislazione dell'Unione i seguenti elementi relativi alla banca dati: l'entità che controllerà e gestirà la banca dati e l'entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L'introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non dovrebbero essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni. [Em. 26]

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative ai formulari per la domanda di intervento da parte delle autorità doganali e per la domanda di proroga del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per stabilire i modelli dei formulari. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(23)

Benché l’oggetto delle disposizioni del presente regolamento cui dare esecuzione rientrino nel campo di applicazione della politica commerciale comune, considerata la natura e le ripercussioni degli atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per la loro adozione.

(24)

È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza doganale nel territorio doganale dell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3.   Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo le leggi degli Stati membri e dell’Unione in materia di proprietà intellettuale.

4.   Esso non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

4 bis.     Il presente regolamento si applica alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 27]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(1)

“diritti di proprietà intellettuale”,

a)

un marchio;

b)

un disegno o modello;

c)

un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

d)

un’indicazione geografica;

e)

un brevetto ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

f)

un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (14);

g)

un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio; del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (15);

h)

un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (16);

i)

un diritto di tutela delle nuove varietà vegetali ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

j)

una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

k)

un modello di utilità ai sensi della nella misura in cui è protetto come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro; [Em. 28]

l)

una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro;

m)

qualsiasi altro diritto stabilito come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione dell’Unione;

(2)

“marchio”,

a)

un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (17);

b)

un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

c)

un marchio registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro;

d)

un marchio registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto nell’Unione;

(3)

“disegno o modello”,

a)

un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, de 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (18);

b)

un disegno o modello registrato in uno Stato membro;

c)

un disegno o modello registrato a norma di accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro;

d)

un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto nell’Unione;

(4)

“indicazione geografica”,

a)

un’indicazione geografica o una designazione d’origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (19);

b)

un’indicazione geografica o una designazione d’origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (20);

c)

una denominazione geografica per il vino aromatizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (21) ;

d)

un’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (22);

e)

un’indicazione geografica per i prodotti diversi dai vini, dalle bevande spiritose e dai prodotti agricoli e alimentari, purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro o dell’Unione;

f)

un’indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l’Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi;

(5)

“merci contraffatte”,

a)

le merci oggetto di un’azione che viola un marchio e cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio , nonché ogni altro segno di marchio, anche se presentato separatamente, e le confezioni che riportano i marchi di merci contraffatte ; [Em. 29]

b)

le merci oggetto di un’azione che viola un’indicazione geografica e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;

(6)

“merci usurpative”, le merci oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, registrato o no, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

(7)

“merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale”, merci riguardo le quali esistono prove ragioni sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista: [Em. 30]

a)

merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell’Unione o di tale nello Stato membro in cui sono state trovate ; [Em. 31]

b)

dispositivi, prodotti o componenti che eludono qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di diritti connessi e che violano un diritto di proprietà intellettuale a norma della legislazione di tale Stato membro;

c)

qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del diritto a norma della legislazione dell’Unione o di tale nello Stato membro in cui le merci sono state trovate ; [Em. 32]

(8)

“domanda”, una domanda presentata alle autorità doganali per chiedere il loro intervento in caso di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;

(9)

“domanda nazionale”, una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro;

(10)

“domanda unionale”, una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri;

(11)

“richiedente”, la persona che presenta una domanda a proprio nome;

(12)

“detentore delle merci”, la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;

(13)

“dichiarante”, il dichiarante di cui all’articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92; , la persona che presenta la dichiarazione doganale a nome proprio o la persona a nome della quale la dichiarazione è fatta ; [Em. 33]

(14)

“distruzione”, la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non causare pregiudizio al destinatario della decisione di accoglimento della domanda;

(15)

“vigilanza doganale”, la vigilanza delle , ogni provvedimento adottato in genere dalle autorità doganali di cui all’articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE) n. 2913/92 al fine di garantire l’osservanza della legislazione doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti ; [Em. 34]

(16)

“territorio doganale dell’Unione”, il territorio doganale della Comunità di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

(17)

“svincolo delle merci”, l’atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione per i fini specificati dal regime doganale al quale sono state vincolate.

(17 bis)

"piccola spedizione", un unico imballaggio di carattere commerciale che:

a)

include meno di tre articoli; o

b)

include articoli con un peso complessivo inferiore a 2 chilogrammi. [Em. 35]

(17 ter)

"merci deperibili", merci che possono perdere considerevolmente valore nel tempo o che rischiano, a causa della loro natura, di essere distrutte.

Articolo 3

Legge applicabile

Fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (23), si applica il diritto dello Stato membro in cui le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, al fine di determinare se l’utilizzo di tali merci dia adito a sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ha violato un diritto di proprietà intellettuale.

CAPO II

DOMANDA D’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Sezione 1

PRESENTAZIONE DI DOMANDE D’INTERVENTO

Articolo 4

Soggetti aventi facoltà di presentare una domanda

1.   I soggetti legittimati a presentare una domanda nazionale o unionale sono i seguenti:

a)

i titolari di diritti di proprietà intellettuale;

b)

gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare che rappresentano legalmente i titolari di diritti d’autore o di diritti connessi; [Em. 37]

c)

gli organismi di difesa professionale regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare che rappresentano legalmente i titolari di diritti di proprietà intellettuale; [Em. 38]

d)

le associazioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, le associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o simili associazioni di produttori previste dalla legislazione dell’Unione che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di un’indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni; gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti per tale indicazione geografica;

2.   Oltre a quelli elencati al paragrafo 1, ciascuno dei seguenti soggetti ha facoltà di presentare una domanda nazionale:

a)

tutte le altre persone autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale;

b)

le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di un’indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni, gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti per tale indicazione geografica.

3.   Oltre ai soggetti indicati al paragrafo 1, il titolare di una licenza esclusiva che copre il territorio doganale dell’Unione ha facoltà di presentare una domanda unionale.

4.   Tutti i soggetti aventi facoltà di presentare una domanda a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere in grado di avviare un procedimento per violazione di diritti di proprietà intellettuale nello Stato membro in cui si trovano le merci.

Articolo 5

Diritti di proprietà intellettuale coperti da domande unionali

Una domanda unionale può essere presentata con riguardo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale applicabile in tutta l’Unione.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1.   I soggetti di cui all’articolo 4 possono chiedere l’intervento delle autorità doganali presentando una domanda al servizio doganale competente quando sospettano che l’utilizzo delle merci violi un diritto di proprietà intellettuale. La domanda è compilata sul formulario di cui al paragrafo 3.

1 bis.     Le persone di cui all'articolo 4 presentano una sola domanda per ciascun diritto di proprietà intellettuale tutelato in uno Stato membro o nell'Unione. [Em. 39]

2.   Ciascuno Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande. Lo Stato membro informa di conseguenza la Commissione, che rende pubblico l’elenco dei servizi doganali competenti designati dagli Stati membri.

3.   La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 29, paragrafo 2. Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati. [Em. 40]

Nel formulario il richiedente fornisce in particolare le informazioni seguenti:

a)

dati del richiedente;

b)

status del richiedente ai sensi dell’articolo 4;

c)

documenti giustificativi da fornire per provare al servizio doganale che il richiedente è un soggetto avente facoltà di presentare la domanda;

d)

la legittimità delle persone fisiche o giuridiche rappresentanti il richiedente in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;

e)

il o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;

f)

nel caso di una domanda unionale, lo o gli Stati membri in cui si chiede l’intervento doganale;

g)

dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre, e immagini; [Em. 41]

h)

informazioni, da allegare al formulario, necessarie per consentire una pronta identificazione delle merci in questione da parte delle autorità doganali;

i)

tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati , quali i dati relativi ai distributori autorizzati ; [Em. 42]

j)

nome e indirizzo del o dei rappresentanti del richiedente responsabili degli aspetti giuridici e tecnici;

k)

impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all’articolo 14;

l)

impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

m)

impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all’articolo 26;

n)

impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all’articolo 27 alle condizioni stabilite nello stesso articolo.

o)

impegno del richiedente ad accettare che i dati forniti saranno trattati dalla Commissione. [Em. 43]

La domanda contiene le informazioni che devono essere fornite alla persona interessata ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. [Em. 44]

4.   Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. Gli Stati membri mettono a disposizione tali sistemi entro il 1o gennaio 2014. [Em. 45]

5.   Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 17, paragrafo 4, soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:

a)

la domanda è presentata al servizio doganale competente entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

b)

la domanda è nazionale;

c)

la domanda contiene le informazioni indicate al paragrafo 3. Il richiedente è tuttavia autorizzato ad omettere i dati di cui ai punti da g) a i) del paragrafo 3.

Sezione 2

DECISIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI INTERVENTO

Articolo 7

Trattamento delle domande

1.   Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che non contenga tutte le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dall’invio della notifica.

In tali casi il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2.   Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente respinge può respingere la domanda. In tal caso il servizio doganale competente motiva la propria decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso. [Em. 46]

3.   Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda.

Articolo 8

Notifica di decisioni che accolgono o respingono domande di intervento

Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno comunicato in precedenza al richiedente la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci, il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro un giorno lavorativo dal ricevimento della stessa.

Articolo 9

Decisioni relative alle domande di intervento

1.   Le decisioni di accoglimento di una domanda nazionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dalla data della loro adozione.

2.   Le decisioni di accoglimento di una domanda unionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto come segue:

a)

nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, dalla data di adozione;

b)

in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto l’intervento delle autorità doganali, a decorrere dalla data della notifica alle autorità doganali in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, a condizione che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma dell’articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 10

Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire

1.   In caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Detto periodo inizia dalla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda e non è superiore a un anno.

2.   Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 17, paragrafo 4, che non contengono i dati di cui ai punti da g) a i) dell’articolo 6, paragrafo 3, sono accolte solo per la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci.

3.   Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Articolo 11

Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire

1.   Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale che ha preso la decisione iniziale può prorogare detto periodo su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

2.   Se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza della decisione, il servizio doganale competente può rifiutare la proroga.

3.   La richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire riporta eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

4.   Il servizio doganale competente notifica la propria decisione in merito alla proroga al destinatario della decisione di accoglimento della domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta.

5.   La proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dalla data di adozione della decisione di accoglimento della proroga e non è superiore a un anno.

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

6.   Al destinatario della decisione non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda di proroga.

7.   La Commissione stabilisce un formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 12

Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale

Il servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda può modificare l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in detta decisione su richiesta del destinatario della stessa.

Nel caso di una decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica consistente nell’aggiungere diritti di proprietà intellettuale è limitata ai diritti di cui all’articolo 5.

Articolo 13

Obblighi di notifica del servizio doganale competente

1.   Il servizio doganale competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette agli uffici doganali interessati del proprio Stato membro le seguenti decisioni subito dopo la loro adozione:

a)

le proprie decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;

b)

le proprie decisioni che revocano decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;

c)

le proprie decisioni che modificano decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;

d)

le proprie decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2.   Il servizio doganale competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni seguenti al servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati in detta domanda:

a)

decisioni di accoglimento di una domanda unionale;

b)

decisioni che revocano decisioni di accoglimento di una domanda unionale;

c)

decisioni che modificano decisioni di accoglimento di una domanda unionale;

d)

decisioni che prorogano o rifiutano di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;

e)

decisioni che sospendono gli interventi delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.

Il servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati nella domanda unionale trasmette immediatamente tali decisioni ai propri uffici doganali.

3.   Una volta istituita la banca dati centrale della Commissione di cui all’articolo 31, paragrafo 3, tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di intervento, i documenti di accompagnamento e le notifiche tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite tale banca dati.

Articolo 14

Obblighi di notifica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda notifica entro cinque giorni lavorativi al servizio doganale competente che ha adottato tale decisione le seguenti informazioni: [Em. 47]

a)

un diritto di proprietà intellettuale contemplato nella domanda ha cessato di avere effetto;

b)

il destinatario della decisione cessa per altri motivi di essere la persona avente facoltà di presentare la domanda;

c)

sono state apportate modifiche alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 15

Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

1.   Se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda utilizza le informazioni fornite dalle autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all’articolo 19, il servizio doganale competente può:

a)

sospendere la decisione di accoglimento della domanda nello Stato membro in cui le informazioni sono state fornite o utilizzate fino allo scadere del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;

b)

rifiutare di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2.   Il servizio doganale competente può decidere di sospendere gli interventi delle autorità doganali fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire se il destinatario della decisione:

a)

non adempie ai propri obblighi di notifica a norma dell’articolo 14;

b)

non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sulla restituzione dei campioni; [Em. 48]

c)

non adempie ai propri obblighi a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, con riguardo ai costi e alle traduzioni;

d)

non avvia il procedimento previsto all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 4, paragrafo 4, o all’articolo 24, paragrafo 9. [Em. 49]

Nel caso di una domanda unionale, la decisione di sospendere l’intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato membro in cui è presa tale decisione.

CAPO III

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Sezione 1

SOSPENSIONE DELLO SVINCOLO O BLOCCO DELLE MERCI SOSPETTATE DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 16

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell’accoglimento di una domanda

1.   Se le autorità doganali di uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse adottano una decisione di sospensione dello sospendono lo svincolo o di procedono al blocco delle merci. [Em. 50]

2.   Prima di adottare la decisione di sospensione dello sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali possono forniscono anche fornire al destinatario della decisione , su sua richiesta, informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, immagini le fotografie degli stessi. [Em. 51]

3.    Qualora le merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale non siano merci contraffatte o usurpative, prima di adottare una decisione di sospensione dello sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall’invio dalla ricezione della comunicazione. [Em. 52]

3 bis.     Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono poste sotto regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una prova adeguata del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

Entro … (24). la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti che consentano alle autorità doganali di valutare il rischio di deviazione delle merci di cui al primo comma verso il mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2. [Em. 53]

4.   Le autorità doganali notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la loro decisione di sospendere lo sospensione dello svincolo o di bloccare le il blocco delle merci entro un giorno lavorativo . In alternativa, le autorità doganali possono chiedere al destinatario dall’adozione della loro decisione di accoglimento della domanda di informarne il dichiarante o il detentore delle merci, se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda garantisce che rispetterà i termini e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento . [Em. 54]

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all’articolo 20 per quanto riguarda merci diverse dalle merci contraffatte e dalle merci usurpative e all’articolo 23 per quanto riguarda merci contraffatte e merci usurpative. [Em. 55]

5.   Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso immagini fotografie degli articoli. [Em. 56]

6.   Se più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate ad informarne più di una.

Articolo 17

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci senza accoglimento di una domanda

1.   Se durante un intervento in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o bloccare tali merci prima che sia stata loro notificata una decisione di accoglimento di una domanda relativa a tali merci.

2.   Prima di adottare la decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e se del caso a immagini fotografie degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti. [Em. 57]

3.   Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall’invio della comunicazione.

3 bis.     Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono vincolate a un regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta, una prova adeguata del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

Entro … (25) la Commissione adotta atti di esecuzione che stabliscono orientamenti destinati alle autorità doganali, tramite i quali valutare il rischio che le merci di cui al primo comma siano deviate sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2. [Em. 59]

4.   Le autorità doganali notificano la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci.

4 bis.     Ove non sia possibile identificare soggetti aventi facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali cooperano con le autorità competenti per individuare un soggetto avente facoltà di presentare una domanda. [Em. 60]

5.   Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:

a)

se non hanno identificato nessuna persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale, entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;

b)

se non hanno ricevuto o hanno respinto una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5.

Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la loro decisione di sospendere lo sospensione dello svincolo o di bloccare le il blocco delle merci entro un giorno lavorativo dall’adozione di tale decisione. [Em. 61]

6.   Il presente articolo non si applica alle merci deperibili. [Em. 62]

Articolo 18

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

1.   Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

2.   Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi dell'insieme delle merci e fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest’ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda. [Em. 63]

Se le circostanze lo consentono, i campioni sono restituiti una volta ultimata l’analisi tecnica e prima che le merci siano svincolate o sbloccate.

3.   Le autorità doganali comunicano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, e ove opportuno alle autorità e alle agenzie incaricate dell'applicazione della legge, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, il nome e l’indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché il regime doganale, l’origine, la provenienza e la destinazione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 64]

4.   Le condizioni di magazzinaggio delle merci nel periodo di sospensione dello svincolo o del blocco, incluse le disposizioni relative ai costi, sono decise dai singoli Stati membri.

Articolo 19

Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda che ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, può utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini:

a)

avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato o utilizzarle nel corso di tale procedimento ; [Em. 65]

a bis)

adottare ulteriori misure per identificare l'autore della violazione del diritto di proprietà intellettuale; [Em. 66]

a ter)

avviare un procedimento penale, o utilizzarle nel corso di tale procedimento; [Em. 67]

b)

chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in conformità all’articolo 20, paragrafo 3, o all’articolo 23, paragrafo 3.; [Em. 68]

b bis)

per un'indagine o dei procedimenti penali o in relazione ad essi, incluse le informazioni relative a un diritto di proprietà intellettuale; [Em. 69]

b ter)

per utilizzarle nell'ambito della transazione di negoziati extragiudiziale. [Em. 70]

Article 19a

Sharing of information and data between customs authorities

Subject to appropriate data protection safeguards, the Commission may decide that information and data collected under Article 18(3) is to be shared between customs authorities in the Union and relevant authorities in third countries and establish the conditions of such sharing. [Em. 71]

Sezione 2

DISTRUZIONE DELLE MERCI, AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SVINCOLO ANTICIPATO DELLE MERCI [Em. 72]

Articolo 20

Distruzione delle merci e avvio del procedimento [Em. 73]

1.   Se merci diverse da quelle contemplate agli articoli 23 e 24 sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per. Le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate conformemente all'articolo 16 possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha, sulla base delle informazioni fornitegli conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, confermato per iscritto alle autorità doganali che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, indicando di quale diritto di proprietà intellettuale si tratta, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

b)

il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha confermato alle autorità doganali per iscritto il proprio accordo alla distruzione delle merci entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

c)

il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine per avviare il procedimento di cui al primo comma è di tre giorni lavorativi dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle. [Em. 74]

2.   Le Se il dichiarante o il detentore delle merci, entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera c), non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione né hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali concedono che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha loro trasmesso, entro i termini di cui al paragrafo 1, informazioni in merito a quanto segue: o di bloccarle, le autorità doganali ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

a)

l’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

b)

un accordo scritto tra il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il detentore delle merci che prevede l’abbandono delle stesse a fini di distruzione. [Em. 75]

3.   Se esiste un accordo per abbandonare le merci a fini di distruzione come indicato al paragrafo 2, lettera b), La distruzione è effettuata sotto controllo doganale a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato nella legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni. [Em. 76]

4.   In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del Se non si giunge a un accordo sulla distruzione o il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro venti giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci .

Nel caso di merci deperibili, il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, non può essere prorogato. [Em. 77]

4 bis.     Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:

a)

il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera b);

b)

l’avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4. [Em. 78]

Articolo 21

Svincolo anticipato delle merci

1.   Se le autorità doganali sono state informate dell’avvio del procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità o un diritto di tutela di una nuova varietà vegetale è stato violato e il termine previsto all’articolo 20 è scaduto, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco.

Le autorità doganali svincolano le merci o pongono fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

il dichiarante o il detentore delle merci hanno fornito una garanzia;

b)

l’autorità competente per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure precauzionali;

c)

tutte le formalità doganali sono state espletate.

2.   La garanzia, di cui al punto a) del paragrafo 1, è fornita dal dichiarante o dal detentore delle merci entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data in cui le autorità doganali ricevono la richiesta di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorità doganali fissano la garanzia ad un importo sufficientemente elevato da proteggere gli interessi del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

4.   La fornitura della garanzia non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Articolo 22

Destinazione doganale vietata per le merci abbandonate a fini di distruzione

1.   Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20, 23 o 24 non sono: [Em. 79]

a)

immesse in libera pratica;

b)

portate fuori dal territorio doganale dell’Unione;

c)

esportate;

d)

riesportate;

e)

vincolate a un regime sospensivo;

f)

collocate in una zona franca o in un deposito franco.

1 bis.     In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso alle misure di cui alle lettere da a) a f) del paragrafo 1 da parte di organizzazioni pubbliche o private che mirano a contrastare la contraffazione e che precedentemente a tali operazioni abbiano ricevuto un'autorizzazione individuale. Prima della distruzione delle merci abbandonate, le organizzazioni autorizzate possono stoccarle, alle condizioni stabilite nell'autorizzazione, per analizzarle e costituire una banca dati finalizzata alla lotta contro la contraffazione. Le organizzazioni autorizzate sono pubblicate sul sito internet della Commissione. [Em. 80]

2.   Le autorità doganali possono consentire la circolazione sotto vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale o per il loro uso a fini educativi e di esposizione, accompagnato da misure di sicurezza adeguate . [Em. 81]

Sezione 3

MERCI CONTRAFFATTE E MERCI USURPATIVE [Em. 82]

Articolo 23

Distruzione e avvio del procedimento

1.   Le merci sospettate di essere contraffatte o usurpative possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha informato le autorità doganali per iscritto del proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle;

b)

il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

2.   Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

Dette autorità informano di conseguenza il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Se il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le autorità doganali informano dell’obiezione il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

3.   La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.

4.   Se non si giunge a un accordo sulla distruzione, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare i termini di cui al primo comma di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Detti termini non sono prorogabili in caso di merci deperibili.

5.   Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:

a)

il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera a);

b)

l’avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4. [Em. 83]

Articolo 24

Procedura specifica per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni

1.   Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative violare un diritto di proprietà intellettuale ; [Em. 84]

b)

le merci non sono deperibili;

c)

le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;

c bis)

le merci per le quali il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha richiesto nella sua domanda che si ricorra alla procedura specifica; [Em. 85]

d)

le merci sono trasportate in piccole spedizioni.

2.   Non si applicano l’articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2. [Em. 86]

3.   Le autorità doganali che, entro un giorno lavorativo dalla sua adozione, notificano la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, informano il dichiarante o il detentore delle merci:

a)

della loro intenzione di distruggere le merci;

b)

dei diritti del dichiarante o del detentore delle merci indicati ai paragrafi 4 e 5.

4.   Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro 20 cinque giorni lavorativi dall’invio dalla ricezione della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle. [Em. 87]

5.   Le merci interessate possono essere distrutte se, entro 20 giorni dall’invio della decisione di sospenderne lo svincolo o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese del destinatario della decisione di accoglimento della domanda. [Em. 88]

6.   Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro il termine di cui al paragrafo 5, e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

7.   La distruzione è effettuata sotto controllo doganale e a spese delle autorità doganali. [Em. 89]

7 bis.     Le autorità doganali forniscono al destinatario della decisione di accoglimento della domanda l'accesso alle informazioni sul numero effettivo o presunto di articoli distrutti e, se del caso, sulla loro natura. [Em. 90]

8.   Se , entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione non hanno confermato il proprio accordo o notificato la propria opposizione alla loro distruzione delle stesse, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda di tale mancato accordo o obiezione e del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso le immagini degli stessi di tali articoli o campioni . [Em. 91]

9.   Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha trasmesso informazioni sull’avvio del procedimento volto a determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall’invio delle informazioni di cui al paragrafo 8.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 30, relativi alle soglie che definiscono le piccole spedizioni ai fini del presente articolo. [Em. 92]

CAPO IV

RESPONSABILITÀ, COSTI E SANZIONI

Articolo 25

Responsabilità delle autorità doganali

Fatta salva la legislazione applicabile degli Stati membri, la decisione di accoglimento di una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto di risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

Articolo 26

Responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione di accoglimento della domanda o se in seguito emerge che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda è responsabile nei confronti delle persone coinvolte in una situazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.

Articolo 27

Costi

1.   Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda rimborsa i costi sostenuti dall’amministrazione doganale per tenere le merci sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle in conformità agli articoli 20 e 23 24 . Il destinatario di una decisione riceve dalle autorità doganali, su richiesta, le informazioni riguardanti il luogo e le modalità di immagazzinaggio delle merci bloccate e i costi ad esso connessi e ha la possibilità di presentare osservazioni su tale immagazzinaggio. [Em. 93]

2.   Il presente articolo non pregiudica il diritto del destinatario della decisione di accoglimento della domanda di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.

2 bis.     Qualora l'autore della violazione non possa essere identificato, non sia raggiungibile o non sia in grado di fornire un risarcimento, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda può chiedere un risarcimento al proprietario delle merci o alla persona che ha un diritto analogo di disporne. [Em. 94]

2 ter.     Il paragrafo 2 bis non si applica alla procedura di cui all'articolo 24. [Em. 95]

3.   Il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le eventuali traduzioni chieste dalle autorità doganali che devono intervenire con riguardo alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 28

Sanzioni amministrative

Fatto salvo il diritto nazionale, gli Stati membri stabiliscono applicano le norme relative alle sanzioni amministrative da imporre previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. [Em. 96]

Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione al massimo sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

CAPO V

COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI FINALI [Em. 97]

Articolo 29

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito agli articoli 247 bis e 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di poteri di cui all’articolo 24, paragrafo 10, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di poteri di cui all’articolo 24, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 10, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non vi hanno mosso obiezione entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 98]

Articolo 31

Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni relative a una domanda di intervento

1.   I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione i seguenti dati le informazioni necessarie concernenti :

a)

le decisioni di accoglimento delle domande , comprese le domande di intervento, eventualmente corredate di e qualsiasi fotografia, immagine e opuscolo;

b)

le decisioni di accoglimento delle domande;

c)

le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;

d)

l’eventuale sospensione di una decisone di accoglimento di una domanda. [Em. 99]

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al punto g) dell’articolo 24, del regolamento (CE) n. 515/97, se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti, fra cui i dati relativi alle merci, al diritto di proprietà intellettuale, alle procedure e al trasporto.

3.   Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione. Una volta istituita la banca dati centrale della Commissione, la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata mediante tale banca dati. [Em. 100]

4.    Quanto prima, e comunque non oltre il 1o gennaio 2015, la Commissione mette a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4 bis.     Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita su formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 13 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4 ter.     Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale.

4 quater.     L'autorità doganale inserisce nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio doganale competente. L'autorità doganale che ha inserito le informazioni nella banca dati centrale modifica, integra, corregge o cancella, ove opportuno, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha introdotto informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell'esattezza, dell'adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni.

4 quinquies.     La Commissione stabilisce e mantiene effettive opportune disposizioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro stabilisce e mantiene effettive opportune disposizioni tecniche e organizzative atte a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento per quanto riguarda le operazioni di trattamento svolte dalle sue autorità doganali e i terminali della banca dati centrale situati sul territorio di tale Stato membro.

4 sexies.     Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità all'articolo 32. [Em. 101]

Articolo 32

Disposizioni sulla protezione dei dati

1.   Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati. Le misure di esecuzione da adottare specificano in ogni caso nel dettaglio le caratteristiche funzionali e tecniche della banca dati. [Em. 102]

2.   Il trattamento dei dati personali da parte della autorità competenti negli Stati membri è effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all’articolo 28 della direttiva citata.

2 bis.     Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti sono accurati e mantenuti aggiornati.

2 ter.     Ciascuna autorità doganale che ha introdotto dati personali nella banca dati centrale è il controllore relativamente al trattamento di tali dati.

2 quater.     La persona interessata ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto alla rettifica, alla cancellazione o al blocco dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

2 quinquies.     Tutte le richieste di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate al servizio doganale competente che procede a trattarle. Qualora una persona interessata abbia presentato una richiesta di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco a un altro ufficio delle autorità doganali o a un ufficio della Commissione, l'ufficio che ha ricevuto la richiesta la trasmette al servizio doganale competente.

2 sexies.     I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data di revoca della pertinente decisione di accoglimento della domanda od oltre la scadenza del relativo periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2 septies.     Se il titolare della decisione di accoglimento della domanda ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 9, e ha notificato al servizio doganale competente l'avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal momento in cui il procedimento ha accertato in modo definitivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 103]

Articolo 33

Periodi, date e scadenze

Si applicano le norme relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabilite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (26).

Articolo 34

Reciproca assistenza amministrativa

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal … (27).

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

Le domande di intervento accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire e non sono prorogate.

Articolo 37

Entrata in vigore e applicazione relazioni [Em. 104]

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 24, paragrafi da 1 a 9, si applica a decorrere dal XX.XX.20XX. [Em. 106]

Entro … (28) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, nonché una valutazione del suo impatto sulla disponibilità di farmaci generici nell'Unione e a livello mondiale. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate. [Em. 121, 151 and 163]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012.

(3)  GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1.

(4)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(6)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(7)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

(8)   GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74.

(9)   Ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(11)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(12)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

(15)  GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30.

(16)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(17)  GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

(18)  GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

(19)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(20)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(21)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(22)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(23)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

(24)   Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(25)   Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(26)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(27)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(28)   Trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Mercoledì 4 luglio 2012

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/180


Mercoledì 4 luglio 2012
Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori ***I

P7_TA(2012)0278

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

2013/C 349 E/23

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0539),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0294/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal parlamento lituano, dalla camera dei deputati lussemburghese nonché dalla dieta e dal senato polacchi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0158/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0267

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.

(2)

Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)

È opportuno conferire alla Commissione Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 73/2009. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti . Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1]

(4)

Per garantire un'applicazione uniforme Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 73/2009 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve dovrebbero essere conferito il potere di adottare atti di attribuite competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXXX 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).[Em. 2]

(4 bis)

La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, approvare la concessione di determinati tipi di sostegno specifico, decidere quali Stati membri soddisfano certe condizioni relative al premio per le vacche nutrici e autorizzare i nuovi Stati membri ad integrare, fatte salve talune condizioni, eventuali pagamenti diretti. Considerata la natura particolare di questi atti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottarli senza l'assistenza del comitato per i pagamenti diretti. [Em. 3]

(5)

Alcune delle disposizioni in materia di regimi di sostegno diretto finora adottate dalla Commissione sulla base delle competenze conferitele dal regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerate di importanza tale da richiederne l'inclusione nel regolamento medesimo. Dette disposizioni riguardano alcune delle modalità previste dai regolamenti della Commissione (UE) n. 1120/2009 (5), (UE) n. 1121/2009 (6) e (UE) n. 1122/2009 (7).

(6)

Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 emerge la necessità di semplificare alcune disposizioni di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda i criteri di condizionalità.

(7)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno stabilire le definizioni dei termini "seminativi", "colture permanenti", "pascolo permanente" e "superfici prative".

(8)

In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti ed evitare la loro conversione massiccia in seminativi. Affinché gli Stati membri stabiliscano in maniera coerente la proporzione da mantenere tra pascolo permanente e superficie agricola, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione in merito ai dati necessari per la fissazione di tale proporzione.

(9)

Per garantire l'effettiva attuazione del sistema di consulenza aziendale di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009 e per renderlo pienamente operativo, la Commissione può adottare disposizioni in merito mediante atti di esecuzione.

(10)

Affinché sia garantita la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di condizionalità, gli agricoltori sono tenuti a dichiarare tutte le superfici agricole della propria azienda. Ciò vale anche per gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie e che dispongono soltanto di piccole superfici. In tali casi, a fini di semplificazione è opportuno permettere agli Stati membri di non esigere la dichiarazione delle superfici suddette, purché la superficie totale delle aziende interessate non sia superiore a un ettaro e purché la domanda di aiuto contenga un riferimento a tali superfici.

(11)

Un'efficace attuazione della condizionalità richiede la verifica del rispetto degli obblighi a livello degli agricoltori. È opportuno che la Commissione adotti, mediante atti di esecuzione, le norme relative ai controlli che gli Stati membri devono svolgere, onde garantire un livello uniforme e sufficientemente elevato di tali verifiche, in particolare per quanto attiene alla selezione delle aziende, all'esecuzione dei controlli e alle comunicazioni in merito. Se uno Stato membro decide di avvalersi dell'opzione di considerare di scarsa rilevanza un'inadempienza o di non applicare riduzioni o esclusioni di importo inferiore a 100 EUR, nell'anno successivo l'autorità di controllo competente deve verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. Per alleviare il carico amministrativo, occorre tuttavia considerare la possibilità di semplificare il sistema di verifiche a posteriori.

(12)

Gli Stati membri sono tenuti ad attuare un sistema integrato di gestione e di controllo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 73/2009. Per garantire un livello uniforme e sufficientemente elevato dei vari elementi di tale sistema sotto il profilo tecnico, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione che contengano gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema e dei suoi diversi elementi.

(13)

Ai fini di una gestione coerente ed efficiente delle domande di aiuto, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione riguardo alla domanda di aiuto e alla domanda di diritti all'aiuto. Tali atti devono garantire che sia previsto un tempo sufficiente e siano fornite tutte le informazioni necessarie per permettere la verifica delle condizioni di ammissibilità. In circostanze debitamente giustificate è opportuno concedere una certa flessibilità all'agricoltore. Inoltre, le norme di ammissibilità, quali i periodi di detenzione degli animali, non devono impedire agli agricoltori di trasferire l'intera azienda dopo la presentazione della domanda ma nel corso di tale periodo. Occorre pertanto definire le condizioni di tali trasferimenti.

(14)

La verifica delle condizioni di ammissibilità deve essere svolta nell'ottica di tutelare i Fondi dell'Unione. Per permettere detta verifica dell'adempimento, da parte degli agricoltori, degli obblighi connessi al pagamento degli aiuti e per garantire una corretta distribuzione dei finanziamenti agli agricoltori che ne hanno diritto, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione relativi ai controlli che gli Stati membri sono chiamati a svolgere. Ove necessario, tali atti devono anche stabilire le norme applicabili nei casi in cui servizi, enti od organizzazioni diversi dall'autorità competente siano coinvolti nella gestione dei pagamenti.

(15)

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 73/2009 prescrive il rispetto di requisiti minimi, ma il disposto del paragrafo 1, primo comma, lettera b), di detto articolo non è adeguato al caso degli agricoltori che continuano a ricevere pagamenti diretti nell'ambito di alcuni regimi accoppiati senza tuttavia detenere alcun ettaro di terra. Poiché si trovano nella stessa situazione degli agricoltori che detengono diritti speciali, per garantire la piena efficacia dei suddetti regimi accoppiati, tali agricoltori devono essere trattati allo stesso modo ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento. Inoltre, quando uno Stato membro abbia optato per la soglia in ettari a norma del medesimo articolo 28, paragrafo 1, lettera b), agli agricoltori che ricevono il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia scelta dallo Stato membro deve applicarsi la soglia in euro scelta dallo Stato membro a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a).

(16)

Occorre stabilire norme in merito alle dimensioni minime delle aziende per le quali può essere chiesta la fissazione di diritti all'aiuto.

(17)

Per garantire la continuità del sistema dei pagamenti diretti in circostanze straordinarie, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le misure necessarie e giustificate per ovviare a tali situazioni.

(18)

Per garantire una gestione efficiente del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno definire l'uso di superfici agricole per attività non agricole.

(19)

Per tenere conto dell'organizzazione interna degli Stati membri, occorre dare a questi ultimi la facoltà di gestire la riserva nazionale a livello regionale. Occorre stabilire le norme che disciplinano tale gestione.

(20)

Occorre fissare norme specifiche per il versamento dei diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale da parte degli Stati membri.

(21)

Le norme riguardanti i limiti imposti al trasferimento dei diritti all'aiuto devono essere adattate per tenere conto di situazioni particolari di trasferimento.

(22)

Affinché le condizioni relative ai diritti speciali continuino ad essere rispettate, è opportuno adottare norme in merito al calcolo delle unità di bestiame adulto.

(23)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori, la Commissione deve adottare atti di esecuzione in merito all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto nel contesto dell'applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(24)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori, la Commissione deve adottare atti di esecuzione in merito al calcolo delle unità di bestiame adulto per i diritti speciali, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(25)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori, la Commissione deve adottare atti di esecuzione per le misure di sostegno specifico previste dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, relative a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, alle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e a misure a favore dell'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Nel caso dei fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali, tali norme devono stabilire in particolare la durata minima e massima dei prestiti commerciali ammessi a beneficiare di un contributo finanziario e l'obbligo per gli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(26)

Per garantire una gestione efficiente dei regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre stabilire norme che disciplinino dettagliatamente il funzionamento di tali regimi.

(27)

È opportuno stabilire norme in merito alla limitazione del trasferimento dei diritti al premio per quanto riguarda i premi nel settore delle carni ovine e caprine.

(28)

È opportuno stabilire norme in merito al numero minimo di animali da dichiarare in relazione al premio speciale e al premio per vacca nutrice.

(29)

È opportuno stabilire norme in merito alla limitazione del trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice.

(30)

Per garantire una corretta gestione delle scelte compiute dagli Stati membri riguardo ai pagamenti accoppiati, la Commissione deve fissare i massimali corrispondenti al regime di pagamento unico, alle misure accoppiate nell'ambito del sostegno specifico, al pagamento distinto per lo zucchero, al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, al pagamento distinto per i frutti rossi e alle risorse comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a).

(31)

L'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, per i nuovi Stati membri, la possibilità di integrare gli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, previa autorizzazione della Commissione. I pagamenti diretti nazionali integrativi non versati in conformità all'autorizzazione della Commissione devono essere ritenuti aiuti illegittimi.

(32)

Lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri è fondamentale ai fini della corretta gestione delle risorse finanziarie. È opportuno che la Commissione adotti, mediante atti di esecuzione, norme uniformi in merito allo scambio di informazioni. In particolare, tali norme devono riguardare la comunicazione delle decisioni adottate dagli Stati membri e le statistiche e le relazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

(33)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 73/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

"i)

«seminativi», i terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

j)

«colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione del pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida;

k)

«pascolo permanente», terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (8), i terreni ritirati dalla produzione in conformità agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (9) e i terreni ritirati dalla produzione in conformità all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati o meno per il pascolo degli animali); gli Stati membri possono includervi le colture di seminativi secondo quanto stabilito dalla Commissione;

l)

«superfici prative», i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); le superfici prative includono il pascolo permanente.

2)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

Modifica dell'allegato I

Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, la Commissione modifica l'allegato I mediante un atto delegato atti delegati, al fine di inserirvi appropriati riferimenti alla nuova legislazione .".

[Em. 4]

2 bis)

All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è soppressa. [Em. 5]

3)

all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.   Affinché siano adottate misure a livello degli agricoltori per il mantenimento a pascolo permanente delle terre la Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni che stabiliscono in particolare gli obblighi individuali che gli agricoltori devono rispettare essere rispettati laddove si constati una diminuzione della proporzione della superficie investita a pascolo permanente. [Em. 6]

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della proporzione da mantenere tra pascolo permanente e superficie agricola.".

4)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione rivede, mediante atti di esecuzione delegati , i massimali stabiliti nell'allegato IV per tenere conto: [Em. 7]

a)

delle modifiche degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati;

b)

delle modifiche del sistema di modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007;

c)

dei cambiamenti strutturali apportati alle aziende;

d)

dei trasferimenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in conformità all'articolo 136 del presente regolamento.".

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

"Gli importi corrispondenti ad un punto percentuale sono assegnati agli Stati membri in cui sono stati generati. Gli importi corrispondenti alla riduzione di 4 punti percentuali sono ripartiti dalla Commissione tra gli Stati membri interessati mediante un atto di esecuzione, sulla base dei seguenti criteri: ";

b)

al paragrafo 3 è inserito il seguente comma:

"Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, La Commissione modifica l'allegato V mediante un atto delegato.";

[Em.8]

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Gli importi residui risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, allo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.".

6)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Gli eventuali importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.".

6 bis)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.".

[Em. 9]

7)

al titolo II, capitolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 11 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Per garantire un'attuazione armonizzata della modulazione e della disciplina finanziaria la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, modalità di applicazione in merito alla base per il calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in virtù della modulazione e della disciplina finanziaria a norma degli articoli 9, 10 e 11.

2.   Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, i criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie all'applicazione della modulazione.";

8)

all'articolo 12 é aggiunto il seguente paragrafo:

"5.   Per garantire l'adeguato funzionamento del sistema di consulenza aziendale la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, disposizioni volte a rendere tale sistema pienamente operativo. Tali disposizioni possono riguardare tra l'altro la portata del sistema di consulenza aziendale e i criteri di accesso degli agricoltori. [Em. 10]

6.   La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme tecniche finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale.".

[Em. 11]

9)

all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono essere oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

In deroga al primo comma, lettera a), lo Stato membro ha la facoltà di esonerare gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti per superficie dall'obbligo di dichiarare tutte le proprie parcelle agricole se la superficie totale di tali parcelle non è superiore a un ettaro. Nella sua domanda l'agricoltore precisa tuttavia di disporre di parcelle agricole e, su richiesta delle autorità competenti, ne indica l'ubicazione.".

10)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Senza pregiudizio delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 23, qualora si constati che un agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità connesse alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni ed esclusioni.".

11)

all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al capitolo 1.".

12)

all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In deroga al paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle norme di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi dell'opzione di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. L'inadempienza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.".

[Em. 12]

13)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.";

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"A meno che l'agricoltore non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.";

[Em. 13]

14)

al titolo II, capitolo 4, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 27 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Per garantire una corretta distribuzione dei finanziamenti agli agricoltori che ne hanno diritto e per garantire che il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal presente capitolo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati:

a)

le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato;

b)

le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base per il calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi;

c)

norme volte a tutelare i diritti degli agricoltori in casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31;

d)

norme volte a definire una base di calcolo armonizzata delle riduzioni dovute alla condizionalità, tenendo conto anche delle riduzioni dovute alla modulazione e alla disciplina finanziaria;

e)

norme in merito a che consentano agli Stati membri di adottare ogni ulteriore misura che gli Stati membri debbano adottare per la corretta applicazione del presente capitolo e disposizioni relative a ogni forma di assistenza reciproca tra gli Stati membri. [Em. 14]

2.   Per garantire una corretta distribuzione dei finanziamenti agli agricoltori che ne hanno diritto in relazione alle domande di aiuto di cui all'articolo 19 e per permettere la verifica dell'adempimento dei relativi obblighi da parte degli agricoltori la Commissione stabilisce, mediante atti delegati:

a)

norme relative alla dimensione minima delle parcelle agricole da dichiarare, allo scopo di ridurre le formalità amministrative per gli agricoltori e le autorità;

b)

una deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (10) per tutelare i diritti degli agricoltori ai pagamenti se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica;

c)

in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento o della domanda di assegnazione di diritti, il ritardo massimo autorizzato e le riduzioni da applicare in tale circostanza.

3.   Per garantire che la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 20 sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta disposizioni mediante atti delegati, in particolare nell'eventualità in cui l'agricoltore impedisca lo svolgimento di un controllo.

4.   Per garantire che il calcolo e l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni siano attuati secondo il principio di cui all'articolo 21 e in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni in relazione all'esattezza e alla completezza dei dati contenuti nella domanda, ad esempio in caso di dichiarazioni eccessive di superfici o animali o di mancate dichiarazioni di superfici, disposizioni volte a garantire un trattamento armonizzato e proporzionato delle irregolarità intenzionali e delle situazioni dovute a errori di scarsa rilevanza, cumulo di riduzioni e applicazione simultanea di riduzioni diverse, nonché disposizioni specifiche relative alle misure attuate a norma dell'articolo 68;

b)

norme che prevedano la mancata applicazione di riduzioni in alcuni casi, onde garantire il rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione delle riduzioni.

5.   Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme relative al calcolo e all'applicazione delle riduzioni secondo i principi stabiliti agli articoli 23 e 24, comprese norme che dispongano la non applicazione delle riduzioni in determinate circostanze.

Articolo 27 ter

Misure di esecuzione

Ai fini della uniforme attuazione del presente capitolo, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

a)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema integrato di cui all'articolo 15 per la registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto;

b)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 16;

c)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 17;

d)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 18;

e)

norme relative alle domande di aiuto e alle domande di diritti all'aiuto di cui all'articolo 19, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

f)

norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto. Per quanto riguarda la coltura della canapa, ciò comprende in particolare le modalità di applicazione relative alle misure di controllo e ai metodi specifici per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo e, per quanto riguarda la coltura del cotone, un sistema per il controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

g)

per quanto riguarda la coltura della canapa, norme relative alle misure di controllo e ai metodi specifici per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

h)

per quanto riguarda la coltura del cotone, un sistema per il controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

i)

norme relative al recupero degli importi indebitamente erogati e dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati;

j)

le definizioni tecniche necessarie ai fini della uniforme attuazione del presente capitolo;

k)

disposizioni in merito ai casi di cessione di aziende ove sia trasferito anche un obbligo non ancora soddisfatto connesso all'ammissibilità dell'aiuto.

15)

all'articolo 28, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, gli agricoltori beneficiari dei premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, o dei pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, e gli agricoltori che ricevono il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia fissata da uno Stato membro ove si applichi il primo comma, lettera b), sono soggetti alla condizione di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

16)

all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   In deroga al paragrafo 2, mediante atti di esecuzione la Commissione ha la facoltà di:

a)

prevedere anticipi;

b)

autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1o dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:

i)

fino al 50 % dei pagamenti dovuti;

oppure

ii)

fino all'80 % dei pagamenti per i quali siano già stati previsti anticipi.

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al pagamento di tali anticipi.".

17)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Misure di esecuzione Delega di poteri alla Commissione

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione delegati , le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per il periodo strettamente necessario. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, la procedura prevista all'articolo 141 ter bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. ".

[Em. 15]

18)

all'articolo 33 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4.   Gli Stati membri possono decidere di stabilire le dimensioni minime, in termini di superficie agricola, delle aziende per le quali può essere chiesta la fissazione di diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori ai limiti stabiliti a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma. Non sono stabilite dimensioni minime per la fissazione dei diritti speciali di cui agli articoli 60 e 65.

5.   Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, la Commissione modifica l'allegato IX mediante un atto delegato atti delegati . [Em. 16]

6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla presentazione delle domande di aiuto nell'anno di assegnazione dei diritti laddove questi ultimi non siano stati fissati definitivamente e la loro assegnazione sia resa problematica da circostanze specifiche, nonché un massimale per il regime di pagamento unico di cui al presente titolo.";

19)

all'articolo 34, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole in conformità al primo comma, lettera a), essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio dell'attività agricola non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario di svolgimento dell'attività non agricola. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'applicazione del presente comma sul loro territorio.".

20)

all'articolo 36, il secondo comma è soppresso.

21)

all'articolo 38, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di integrazione posticipata, gli Stati membri possono decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata mediante atti di esecuzione per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti precocemente per motivi climatici.".

22)

all'articolo 39, il paragrafo 2 è soppresso.

23)

all'articolo 40, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ove siano assegnati diritti all'aiuto a viticoltori, la Commissione, tenendo conto dei dati più recenti comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 sexdecies e dell'articolo 188 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, adegua mediante atti di esecuzione delegati i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali, gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato IX, sezione B, del presente regolamento.".

[Em.17]

24)

l'articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale. In tal caso, gli Stati membri assegnano al livello locale, in tutto o in parte, gli importi disponibili a livello nazionale, secondo criteri oggettivi e non discriminatori e in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Gli importi assegnati a ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne in caso di applicazione del paragrafo 4 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione del paragrafo 2.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale al fine di assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare.";

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme in merito all'assegnazione di diritti all'aiuto nel caso in cui l'agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro.".

25)

all'articolo 42 sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli agricoltori possono cedere volontariamente i propri diritti all'aiuto alla riserva nazionale.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure relative alle modalità pratiche applicabili al versamento nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non utilizzati.".

[Em.18]

26)

l'articolo 43 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"La limitazione prevista per il trasferimento di diritti all'aiuto al terzo comma non si applica in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all'aiuto non accompagnati da un numero equivalente di ettari ammissibili.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Ove i diritti all'aiuto siano venduti, con o senza terra, gli Stati membri possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, che una parte dei diritti all'aiuto venduti sia riversata alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, secondo criteri definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

In caso di vendita di diritti all'aiuto con o senza terra a un agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola e in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all'aiuto, non si applica alcuna trattenuta.";

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle condizioni specifiche per il trasferimento dei diritti all'aiuto nonché alla procedura che gli Stati membri devono seguire in tal caso e, ai fini dell'articolo 62, paragrafo 3, le norme relative al calcolo della percentuale di diritti all'aiuto utilizzati dall'agricoltore e all'utilizzo dei diritti medesimi. Tali norme possono riguardare anche i trasferimenti di diritti nel caso in cui gli Stati membri si avvalgano dell'opzione prevista al paragrafo 1, terzo comma, e la trattenuta del valore dei diritti all'aiuto nel caso di vendita di diritti di cui al paragrafo 3, secondo comma.".

27)

all'articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo delle UBA ai fini dei diritti speciali e dell'attivazione dei diritti speciali.".

28)

al titolo III, capitolo 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 45 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati:

a)

norme sull'ammissibilità degli agricoltori e sull'accesso dei medesimi al regime di pagamento unico, anche in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda;

b)

norme sul calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto e sulla modifica dei diritti medesimi, in particolare nel caso di frazioni di diritti;

c)

definizioni specifiche, ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, per gli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;

d)

norme sulla fissazione, il calcolo del valore e il numero dei diritti all'aiuto o l'aumento di valore dei diritti provenienti dalla riserva nazionale;

e)

norme sull'assegnazione di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale agli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore a quello corrispondente ai diritti all'aiuto che erano stati assegnati loro in forza degli articoli 43 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 se lo Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 41, paragrafo 3;

f)

norme che definiscono le situazioni particolari di cui all'articolo 41, paragrafo 4, e norme sull'accesso degli agricoltori che si trovino in tali situazioni particolari a diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale.

2.   Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alla dichiarazione e all'uso dei diritti all'aiuto.

3.   Al fine di chiarire specifiche situazioni che possono verificarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme concernenti :

a)

norme sulla l'uso della definizione data nella normativa nazionale dei concetti termini di "successione" e di "successione anticipata" ai fini del presente regolamento ; [Em. 19]

b)

il calcolo del valore e del numero o del'aumento di diritti in relazione all'assegnazione di diritti contemplati da una delle disposizioni del presente titolo, comprese la possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o l'aumento dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, le condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione dei diritti.

4.   Per agevolare l'integrazione posticipata del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che prevedano la possibilità di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto per gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma;

5.   Per stilare un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare di pagamenti diretti e per tutelare la salute pubblica la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 39.".

29)

all'articolo 51, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un massimale per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52, 53 e 54.".

30)

al titolo III, capitolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 54 bis

Delega di potere alla Commissione

Per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei settori interessati la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme sulla fissazione e il calcolo dei diritti all'aiuto e sulle opzioni di cui al presente capitolo.".

31)

all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale al fine di assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare.".

32)

all'articolo 59 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alle condizioni per l'identificazione degli agricoltori ammissibili, alla fissazione provvisoria del numero di ettari e alla verifica preliminare delle condizioni della domanda.".

33)

all'articolo 60 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo dell'attività agricola espressa in UBA di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e al controllo/verifica dell'attività agricola minima nei nuovi Stati membri a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b).".

34)

all'articolo 62, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione al calcolo della percentuale di diritti all'aiuto utilizzati dall'agricoltore.".

35)

al titolo III, capitolo 3, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 62 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Ai fini di una gestione efficiente dei diritti da parte degli Stati membri la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto in caso di applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

2.   Per tenere conto dell'evolversi della situazione del settore agricolo la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito a un periodo rappresentativo ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 3.

3.   Al fine di garantire una gestione efficiente dei diritti all'aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme sulla fissazione e sul calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto o sull'aumento di valore dei diritti provenienti dalla riserva nazionale a norma del presente capitolo e delle opzioni in esso previste.

4.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme sull'assegnazione di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale agli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore a quello corrispondente ai diritti all'aiuto che erano stati assegnati loro in forza degli articoli 43 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 se lo Stato membro che ha applicato il regime di pagamento unico per superficie si avvale dell'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 5, del presente regolamento;

b)

norme che definiscono le situazioni particolari di cui all'articolo 57, paragrafo 2, e norme sull'accesso degli agricoltori che si trovino in tali situazioni particolari a diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale a norma del presente capitolo.".

36)

all'articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Entro il 1o agosto 2009 gli Stati membri possono decidere di integrare l'aiuto alle sementi di cui al titolo IV, sezione 5, e i regimi di cui all'allegato XI, punto 1, fatta eccezione per il premio specifico alla qualità per il frumento (grano) duro, nel regime di pagamento unico nel 2010 o nel 2011. In tal caso la Commissione adatta, mediante atti di esecuzione, i massimali nazionali di cui all'articolo 40 aggiungendo gli importi dell'allegato XII per il regime di aiuti interessato.".

37)

al titolo III, capitolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 67 bis

Delega di potere alla Commissione

Per permettere l'integrazione dei pagamenti accoppiati elencati all'allegato XI nel regime di pagamento unico nonché il trasferimento nel medesimo regime dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui all'allegato IX, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme sull'accesso ai pagamenti, sulla fissazione dell'importo e sul numero o sull'aumento di valore dei diritti da assegnare.".

38)

l'articolo 68 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)

è stato approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater;";

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e per evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno la Commissione adotta, mediante atti delegati, le condizioni alle quali essa può dare l'approvazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capitolo, norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno nonché norme relative alla definizione delle singole misure di sostegno di cui al paragrafo 1.";

c)

al paragrafo 8, il secondo comma è soppresso;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a)

norme relative al calcolo del valore di ciascun diritto all'aiuto ricevuto da un agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), comprese le norme sul calcolo dell'aumento dell'importo per ettaro erogato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 131, paragrafo 2;

b)

norme sul calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, comprese le norme relative all'obbligo degli agricoltori di fornire allo Stato membro informazioni sulla propria polizza assicurativa;

c)

la procedura per la valutazione e l'approvazione delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), punto v).

10.   A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma del paragrafo 8, primo comma, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione, il corrispondente massimale per tale sostegno.".

39)

l'articolo 69 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma del paragrafo 1 riguardo all'importo del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale sostegno.";

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale globale per il sostegno di cui al presente paragrafo.";

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

all'articolo 68, paragrafo 1, ricorrendo all'importo calcolato a norma del paragrafo 7 del presente articolo e fissato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione; e/o"

ii)

è aggiunto il seguente comma:

"In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente importo delle risorse di cui al primo comma, lettera a).";

d)

al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Su richiesta di uno Stato membro la Commissione rivede, mediante un atto di esecuzione, gli importi stabiliti in base alle norme adottate dalla Commissione mediante un atto dello stesso tipo.".

39 bis)

all'articolo 70, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri adottano regole per stabilire il calcolo della produzione media annua dell'agricoltore.".

[Em. 20]

40)

l'articolo 71 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La durata minima e massima dei prestiti commerciali ammissibili al beneficio del contributo finanziario e la loro fonte sono determinate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti possono contenere norme sull'informazione delle popolazioni agricole.";

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10.   Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente articolo. La forma, il contenuto, le scadenze e i termini di presentazione di tale relazione sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.".

41)

all'articolo 76 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative ai coefficienti di riduzione, specificando il relativo metodo di calcolo e la data di fissazione dei coefficienti.".

42)

al titolo IV, capitolo 1, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 76 bis

Delega di potere alla Commissione

Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.".

43)

all'articolo 77 sono aggiunti i seguenti commi:

"Per permettere l'applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle condizioni per la concessione dell'aiuto ai coltivatori di patate da fecola, comprese norme sull'ammissibilità, sul livello di prezzo minimo e sul pagamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione al pagamento dell'aiuto.".

44)

all'articolo 80 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito al calcolo del contenuto di semi amari dei lupini dolci.".

45)

all'articolo 81, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Se la superficie per la quale è chiesto il premio per le colture proteiche risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al premio per le colture proteiche è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito ai coefficienti di riduzione, specificando il relativo metodo di calcolo e la data di fissazione dei coefficienti.

3.   Qualora, a norma dell'articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche di cui alla presente sezione nel regime di pagamento unico, la Commissione riduce, mediante atti di esecuzione, la superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 del presente articolo proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell'allegato XII.

Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione;

b)

norme in merito alle condizioni per la concessione del premio per le colture proteiche, comprese norme sulla definizione dei lupini dolci e sull'ammissibilità della consociazione di cereali e colture proteiche.".

46)

all'articolo 84 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito ai coefficienti di riduzione, specificando il relativo metodo di calcolo e la data di fissazione dei coefficienti.".

47)

all'articolo 85 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

5.   Per garantire una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle condizioni di ammissibilità per le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio, norme che stabiliscano le dimensioni minime degli appezzamenti e una densità di alberi minima e norme sulla possibilità di beneficiare dell'aiuto nazionale per la frutta a guscio ai sensi degli articoli 86 e 120.".

48)

l'articolo 87 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ammontare dell'aiuto alle sementi richiesto non supera un massimale stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione e corrispondente alla componente di aiuto alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 40 del presente regolamento, fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ("massimale dell'aiuto alle sementi"). Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il massimale dell'aiuto alle sementi corrisponde agli importi di cui all'allegato XIV del presente regolamento.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Per tutelare la salute pubblica la Commissione determina, mediante atti delegati, le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) per le quali può essere versato l'aiuto alle sementi di cui al presente articolo.";

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per permettere l'applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la definizione delle sementi di base e delle sementi certificate.

6.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione destinati all'aiuto alle sementi la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni relative alla produzione, all'ammissibilità territoriale e alla commercializzazione delle sementi.

7.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

8.   Per stilare un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare di pagamenti diretti e per tutelare la salute pubblica la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 87, paragrafo 4.

9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alle informazioni che gli stabilimenti di sementi o i costitutori devono presentare ai fini della verifica dei diritti all'aiuto.".

49)

l'articolo 89 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 3.";

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.   Per garantire una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla procedura di rilascio dell'autorizzazione e alle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima.".

50)

all'articolo 90, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Per permettere l'applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle condizioni per la concessione dell'aiuto per il cotone, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4.".

51)

l'articolo 91 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   Per permettere un'efficace applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e gli obblighi dei produttori. La Commissione stabilisce inoltre le norme da applicare qualora un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.".

52)

all'articolo 97 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, definizioni specifiche ai fini della presente sezione.

6.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione destinati ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati:

a)

i requisiti del contratto di trasformazione di cui al paragrafo 3;

b)

le norme relative alle sanzioni da irrogare se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi previsti nel presente capitolo o alle disposizioni nazionali adottate in base a esso, o se non accetta o non agevola i controlli delle autorità competenti.

7.   Per garantire una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito al riconoscimento e al controllo dei primi trasformatori e dei collettori da parte degli Stati membri, alla pubblicazione, ad opera degli Stati membri, dell'elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti, all'importo indicativo di aiuto che gli Stati membri sono tenuti a fissare e alla base per il calcolo dell'importo dell'aiuto.".

53)

all'articolo 98 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"7.   Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, definizioni specifiche ai fini della presente sezione.

8.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione destinati ai pagamenti transitori per i frutti rossi la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati:

a)

i requisiti del contratto di trasformazione di cui al paragrafo 2;

b)

le norme relative alle sanzioni da irrogare se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi previsti nel presente capitolo o alle disposizioni nazionali adottate in base a esso, o se non accetta o non agevola i controlli delle autorità competenti;

c)

norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito al riconoscimento e al controllo dei primi trasformatori e dei collettori da parte degli Stati membri, alla pubblicazione, ad opera degli Stati membri, dell'elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti, all'importo indicativo di aiuto che gli Stati membri sono tenuti a fissare e alla base per il calcolo dell'importo dell'aiuto.".

54)

all'articolo 101, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'elenco delle zone suddette è stilato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla verifica delle zone che soddisfano i criteri di cui al primo comma e alla loro comunicazione.".

55)

l'articolo 103 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo determinato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle domande, alle dichiarazioni e agli altri documenti che gli agricoltori sono tenuti a presentare, alle condizioni che gli animali devono soddisfare per ricevere i pagamenti e all'obbligo di compilare un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   Al fine di garantire la corretta gestione della riserva nazionale e la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme in merito all'utilizzo, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine di cui all'articolo 52;

b)

norme sulla possibilità di beneficiare dei pagamenti per le carni ovine e caprine di cui all'articolo 52 per gli agricoltori non proprietari delle superfici che utilizzano.".

56)

all'articolo 104 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per il calcolo dei limiti individuali e l'arrotondamento dei diritti.".

57)

l'articolo 105 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento."

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alle comunicazioni relative a trasferimenti e/o cessioni da parte dell'agricoltore all'autorità competente, alla determinazione del massimale individuale, alla comunicazione dell'agricoltore in caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio e al trasferimento e alla cessione temporanea tramite la riserva nazionale.

6.   La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione delegati , le misure necessarie in relazione al ritiro e alla riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati stabiliti a norma della presente sezione.".

[Em.21]

58)

l'articolo 110 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono disporre che le domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 19, relative al premio speciale, siano presentate per un numero minimo di animali non superiore a tre.";

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

ogni capo che è oggetto di una domanda è allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso per un periodo determinato dalla Commissione mediante atti di esecuzione;";

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione delegati , le misure necessarie in merito all'importo del premio da concedere se l'applicazione della riduzione proporzionale di cui al primo comma dà come risultato un numero di animali ammissibili diverso da un numero intero.";

[Em. 22]

d)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardo alle misure adottate a norma del primo comma.";

e)

al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alla concessione del premio al momento della macellazione, comprese disposizioni sulle fasce di età, le domande di aiuto e i relativi documenti di accompagnamento, il periodo di detenzione e la determinazione del peso delle carcasse.";

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alle domande, alla concessione del premio agli animali che ne sono stati esclusi in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui al paragrafo 4, ai passaporti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ai documenti amministrativi nazionali di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, nonché alla comunicazione da rivolgere alla Commissione ove lo Stato membro decida di inserire regioni diverse o di modificare le regioni esistenti ai sensi dell'articolo 109, lettera a), del presente regolamento.".

59)

l'articolo 111 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono disporre che le domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 19, relative al premio per vacca nutrice, siano presentate per un numero minimo di animali non superiore a tre.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alle domande di aiuto.";

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a)

le misure necessarie in relazione al periodo di detenzione di 6 mesi di cui al secondo comma e all'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione la modifica o la soppressione del limite quantitativo;

b)

disposizioni in merito alla data da prendere in considerazione ai fini della determinazione della quota individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice.";

ii)

è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione al calcolo della resa lattiera media.";

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alla comunicazione alla Commissione delle ulteriori condizioni per la concessione del premio.";

ii)

è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti:

a)

la comunicazione da parte degli Stati membri riguardo alle ulteriori condizioni poste per la concessione del premio supplementare per vacca nutrice e

b)

la decisione adottata dalla Commissione, mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater, riguardo agli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite al quarto comma.";

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"7.   Al fine di garantire la sana gestione del regime e la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme relative all'ammissibilità delle vacche appartenenti a una razza a orientamento "carne" al premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

b)

norme in merito all'utilizzo, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti al premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

c)

norme sulla possibilità di beneficiare del premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1, per gli agricoltori non proprietari delle superfici che utilizzano;";

d)

norme relative all'ammissibilità al premio nazionale supplementare per vacca nutrice di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8.   Per garantire l'adempimento degli obblighi a carico dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'accesso ai diritti al premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1, al quale danno titolo diritti parziali.".

60)

l'articolo 112 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alla determinazione del massimale individuale per agricoltore.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie in relazione all'arrotondamento dei diritti parziali.".

61)

l'articolo 113 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni civili successivi al loro ottenimento.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo: sono aggiunti i seguenti paragrafi : [Em. 23]

"5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)

la comunicazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e da parte dell'agricoltore che riceve i diritti, dell'avvenuto trasferimento e/o cessione temporanea dei diritti al premio;

b)

la determinazione da parte dello Stato membro e la comunicazione all'agricoltore del nuovo massimale individuale in caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio;

c)

il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti tramite la riserva nazionale."; [Em. 24]

5 bis.     La Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative al trasferimento e/o alla cessione temporanea di diritti tramite la riserva nazionale.". [Em. 25]

62)

all'articolo 115 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'accesso al regime specifico per le giovenche di cui al paragrafo 1 degli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)

la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri del fatto di essersi avvalsi della possibilità prevista al paragrafo 1, dei dati che consentono di accertare il rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo paragrafo, del massimale specifico da essi stabilito, della modifica di tale massimale e dei criteri adottati per assicurarsi che il premio sia versato agli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta;

b)

la decisione della Commissione riguardo agli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1;

c)

l'importo del premio da concedere se l'applicazione della riduzione proporzionale di cui al paragrafo 1 dà come risultato un numero di animali ammissibili diverso da un numero intero;

d)

il numero minimo di capi da detenere;

e)

l'arrotondamento del numero di capi se il calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dà un risultato diverso da un numero intero."; [Em. 26]

4 bis.     La Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative all'arrotondamento del numero di capi se il calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dà un risultato diverso da un numero intero.".

[Em. 27]

63)

l'articolo 116 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio all'abbattimento. Il premio è concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali determinati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.";

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli animali di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ammissibili al premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo determinato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.";

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i massimali nazionali di cui al paragrafo 1. Tali massimali sono fissati per Stato membro e separatamente per ciascun gruppo di animali previsti in tale paragrafo, secondo comma, lettere a) e b). Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione. A tale massimale si aggiunge il numero degli animali esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.";

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'obbligo di una dichiarazione di partecipazione per avere accesso al premio all'abbattimento di cui al presente articolo.

6.   Per permettere l'applicazione del premio all'abbattimento di cui al presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'ammissibilità delle carcasse.

7.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'importo del premio all'abbattimento di cui al presente articolo al quale dà titolo un numero di capi ammissibili inferiore a un numero intero.".

64)

l'articolo 117 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione.";

b)

è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

le domande di premio e i documenti che gli agricoltori devono presentare, la determinazione dei periodi di detenzione e la procedura da seguire per l'identificazione e la registrazione degli animali,

il fatto generatore che determina l'anno di imputazione degli animali ai fini della determinazione dell'importo del premio, nonché per l'applicazione dell'aliquota dell'aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale,

il ritiro e la riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati stabiliti a norma della presente sezione.".

65)

all'articolo 119, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla durata del periodo di esclusione.".

66)

all'articolo 124 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"9.   Al fine di permettere l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al presente titolo la Commissione determina, mediante atti delegati, le superfici agricole soggette al regime di pagamento unico per superficie di cui al paragrafo 1 e la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti i pagamenti al di sopra di 0,3 ettari, a norma del paragrafo 2, terzo comma.

10.   Per stilare un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare di pagamenti diretti e per tutelare la salute pubblica la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 39.".

67)

all'articolo 126 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale del sostegno di cui al presente articolo.".

68)

all'articolo 127 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione, il corrispondente massimale del sostegno di cui al presente articolo.".

69)

l'articolo 128 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In tal caso e nei limiti del massimale fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.";

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In tal caso e nei limiti del massimale fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.".

70)

all'articolo 129 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione, il corrispondente massimale del sostegno di cui al presente articolo.".

71)

all'articolo 131, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.".

72)

l'articolo 132 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

"Fatta salva l'autorizzazione concessa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti";

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"9.   Per permettere l'applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme ai fini del paragrafo 7, lettera b), in merito alle condizioni per la concessione dell'aiuto.

10.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie:

per i casi in cui i pagamenti diretti nazionali integrativi risultino superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione;

in merito ai controlli.".

73)

all'articolo 139 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, i pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 132, corrisposti in modo non conforme all'autorizzazione della Commissione sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (11).

74)

all'articolo 140 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione aventi ad oggetto informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini da rispettare e i metodi da seguire per tali comunicazioni.".

75)

gli articoli 141 e 142 sono soppressi;

76)

al titolo VII, capitolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 141 bis

Poteri della Commissione

Allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 141 ter nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 141 quater nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 141 ter

Atti delegati Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo . Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. all'articolo 2 bis, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 27 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 31 bis, all'articolo 33, paragrafo 5, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 45 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 54 bis, all'articolo 62 bis, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 4, all'articolo 67 bis, all'articolo 68, paragrafo 7, all'articolo 76 bis, all'articolo 77, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 85, paragrafo 4 o paragrafo 5, all'articolo 87, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 89, paragrafo 3, all'articolo 90, paragrafo 5, all'articolo 91, paragrafo 3, all'articolo 97, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 98, paragrafi 7 e 8, all'articolo 103, paragrafo 3, all'articolo 105, paragrafo 6, all'articolo 110, paragrafo 4, all'articolo 111, paragrafi 7 e 8, all'articolo 113, paragrafo 6 (nuovo), all'articolo 115, paragrafi 3 e 5 (nuovo), all'articolo 116, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 124, paragrafi 9 e 10, e all'articolo 132, paragrafo 9, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (12). La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

La delega di potere può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica imultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 28]

Articolo 141 ter bis

Procedura d'urgenza

1.     Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione fintantoché non sia sollevata alcuna obiezione in conformità del paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.     Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato in conformità della procedura di cui all'articolo 141 ter, paragrafo 5, nel qual caso la Commissione procede senza indugio all'abrogazione dell'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni. [Em. 29]

Articolo 141 quater

Atti di esecuzione - Comitato Procedura di comitato

[Da completarsi successivamente all'adozione del regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.]".

1.

La Commissione è assistita dal comitato per i pagamenti diretti. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[Em. 30]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(4)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

(6)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

(7)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(8)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.";

(10)  GU L 124 dell' 8.6.1971, pag. 1.".

(11)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.";

(12)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/215


Mercoledì 4 luglio 2012
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ***I

P7_TA(2012)0279

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))

2013/C 349 E/24

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0537),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0295/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati presentati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese nonché dalla Dieta e dal Senato polacchi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0161/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0266

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 (3) del Consiglio conferisce poteri alla Commissione per attuare talune disposizioni del medesimo regolamento.

(2)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono essere messi in conformità con gli articoli 290 e 291 del trattato.

(3)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno delegare alla che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la facoltà di integrare o modificare taluni elementi non essenziali di detto regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato detto potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega È particolarmente importante che la Commissione conduca le opportune consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1]

(4)

Per garantire un'applicazione uniforme Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1698/2005, in tutti gli Stati membri, occorre autorizzare la occorre attribuire alla Commissione ad adottare atti competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, la Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del dovrebbero essere esercitate conformement e al regolamento (UE) n. XX/XXXX n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio su … del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4). [Em. 2]

(5)

Talune disposizioni sullo sviluppo rurale che sono state già adottate dalla Commissione nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerate di importanza tale da dover essere incorporate nel suddetto regolamento.

(6)

Per garantire una presentazione uniforme degli aggiornamenti dei piani strategici nazionali da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione possa fissare norme uniformi mediante atti di esecuzione.

(7)

Gli Stati membri e la Commissione devono riferire sul monitoraggio della strategia nazionale e dell'Unione. Per ridurre gli oneri amministrativi e per evitare la duplicazione del lavoro, occorre ridurre a due il numero di relazioni strategiche di sintesi trasmesse da ogni Stato membro e semplificarne il contenuto.

(8)

Per garantire che la valutazione dei programmi di sviluppo rurale trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 possa essere svolta in un modo uniforme e comparabile, è opportuno che la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotti norme uniformi per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale.

(9)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno che i programmi di sviluppo rurale siano approvati dalla Commissione medianti atti di esecuzione.

(10)

Per garantire la trasparenza e l'efficienza nell'adozione dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno che la Commissione possa fissare le procedure necessarie mediante atti di esecuzione.

(11)

È altresì opportuno che la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotti decisioni sulle richieste di revisione dei programmi di sviluppo rurale presentate dagli Stati membri.

(12)

Per garantire la trasparenza e l'efficienza nella revisione dei programmi di sviluppo rurale, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, possa fissare le procedure necessarie.

(13)

Il ricorso ai servizi di consulenza dovrebbe aiutare gli allevatori a valutare il rendimento della loro azienda agricola e a individuare i miglioramenti necessari, tenuto conto delle esigenze regolamentari in materia di gestione previste dal regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), e dalle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro. Tenuto conto del fatto che l'aiuto per i servizi di consulenza è disponibile già da diversi anni, occorre agevolarne un utilizzo più personalizzato, che risponda meglio alle esigenze dei singoli beneficiari.

(14)

In seguito alla comunicazione della Commissione "Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa" e dei lavori del gruppo di esperti ad alto livello sul latte (6), occorre estendere a tutti gli Stati membri le attuali possibilità di finanziamento per la costituzione e per il funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori. Tuttavia, per evitare situazioni in cui il finanziamento potrebbe essere garantito simultaneamente da fonti diverse, occorre escludere la possibilità di finanziamento per la costituzione di associazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

(15)

La durata degli impegni pluriennali previsti per talune misure è compresa normalmente tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, è opportuno che la Commissione possa approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni al fine di tener conto di particolari situazioni esistenti in talune zone.

(16)

Gli Stati membri devono confermare la delimitazione delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi specifici e delimitare le zone caratterizzate da svantaggi naturali rilevanti. Occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisca le disposizioni specifiche secondo le quali queste zone sono confermate o sono delimitate per garantire che tutti gli Stati membri svolgano queste operazioni secondo criteri uniformi.

(17)

L'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (7), impone agli Stati membri, al fine di rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, di promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Queste zone devono essere ammesse alle indennità Natura 2000. Tuttavia, per assicurare che le indennità continuino ad essere utilizzate in primo luogo per i siti Natura 2000 designati, è opportuno limitarne la proporzione rispetto alle zone Natura 2000.

(18)

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di considerare di scarsa rilevanza una data inadempienza o di non applicare una riduzione o esclusione qualora l'importo in questione sia inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve verificare l'anno seguente che l'agricoltore abbia adottato le misure necessarie per rimediare alla situazione. Tuttavia, al fine di alleviare l'onere amministrativo, occorre considerare la possibilità di semplificare il sistema delle verifiche a posteriori.

(19)

Ogni Stato membro deve istituire una rete rurale nazionale. Per garantire che le diverse reti rurale nazionali siano istituite in modo coerente ed uniforme, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissi le modalità relative all'istituzione e al funzionamento di queste reti.

(20)

Per garantire una ripartizione obiettiva e trasparente degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, proceda a una ripartizione annua per Stato membro. Considerata la natura particolare di questi atti, occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottarli senza l'assistenza del comitato di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

(21)

Per poter essere considerate compatibili con il mercato interno, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Non si può ritenere che un aiuto concesso retroattivamente contenga la necessaria componente di incentivo. Di conseguenza, con riguardo alle misure rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, occorre prevedere che non sia concesso alcun sostegno per le azioni intraprese prima della presentazione della domanda d'aiuto.

(22)

Occorre che gli Stati membri siano tenuti a effettuare controlli in conformità con le norme che dovranno essere fissate dalla Commissione mediante atti delegati, relative in particolare al tipo e all'intensità dei controlli, e che detti controlli siano adattati alle natura delle diverse misure di sviluppo rurale. È opportuno inoltre che la Commissione sia autorizzata a fissare, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'attuazione dei controlli da parte delle autorità degli Stati membri al fine di garantire una coerente esecuzione degli stessi.

(23)

Occorre che la Commissione e gli Stati membri cooperino alla definizione di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. A fini di trasparenza, occorre che quest'ultimo sia adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

(24)

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere annualmente alla Commissione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei loro programmi di sviluppo rurale. Per garantire l'uniformità e la comparabilità dei rispettivi contenuti, occorre che la Commissione fissi, mediante atti di esecuzione, le modalità di elaborazione delle relazioni annuali sullo stato d'avanzamento.

(25)

Occorre istituire un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. Occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotti condizioni uniformi per il funzionamento di detto sistema.

(26)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

1)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. In particolare, il sostegno da parte del FEASR è coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento dell'Unione di sostegno alla pesca. Per garantire che gli interventi del FEASR siano coerenti anche con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati, disporre le misure specifiche dell'Unione con le quali deve essere garantita detta coerenza.";

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato. Per tenere conto di situazioni specifiche nelle zone di programma, la Commissione può, mediante atti delegati, derogare a questa disposizione.".

2)

all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, fissare delle norme relative a questi aggiornamenti.".

3)

all'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione due relazioni di sintesi sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. La prima relazione di sintesi è presentata nel 2010 e la seconda nel 2015, entro 1°ottobre.

2.   La relazione descrive in particolare:

a)

gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;

b)

i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.".

4)

all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione presenta due relazioni che sintetizzano i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. La prima relazione è presentata nel 2011 e la seconda nel 2016.".

5)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

Al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"In vista di questa valutazione la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta condizioni uniformi per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale.";

b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   La Commissione approva ciascun programma di sviluppo rurale mediante atti di esecuzione.

Inoltre può, mediante atti di esecuzione, fissare il procedimento di approvazione dei suddetti programmi.".

6)

all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni in merito alle richieste di revisione dei programmi di sviluppo rurale, previa presentazione di dette richieste da parte degli Stati membri.

Perché le sia possibile applicare procedure efficienti e proporzionate, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare le norme relative alle modifiche che non richiedono un'approvazione della Commissione o che richiedono un'approvazione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 91quater.

Le norme procedurali per la presentazione, valutazione e approvazione delle modifiche sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione.".

7)

all'articolo 20, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)

sostegno alla costituzione di associazioni di produttori;".

8)

prima della sottosezione 1 è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Condizioni specifiche

Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 20.".

9)

all'articolo 24, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il servizio di consulenza agli agricoltori (compresa la consulenza tecnica) riguarda almeno uno o obbligatoriamente più di uno dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se necessario, uno o più dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa dell'Unione.".

[Em. 3]

10)

all'articolo 32, paragrafo 1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

in relazione a sistemi di qualità alimentare dell'Unione o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri definiti dalla Commissione mediante atti delegati per garantire la coerenza della misura con le politiche e le priorità dell'UE. Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa dell'Unione o nazionale.".

11)

all'articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori costituite da operatori che partecipano attivamente a un sistema di qualità alimentare del tipo di cui all'articolo 32. Non sono considerate "associazioni di produttori" le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.".

12)

all'articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013. Non è tuttavia concesso alcun sostegno per la costituzione di associazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.".

13)

prima della sottosezione 1 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 36 bis

Condizioni specifiche

Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente al trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 36.".

14)

all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I del presente regolamento. Per evitare una sovrapposizione tra il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), e il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le norme relative agli svantaggi risultanti da requisiti specifici introdotti dalla direttiva 2000/60/CE e fissa le condizioni relative all'importo del sostegno annuale per le indennità connesse a detta direttiva.".

15)

all'articolo 39, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni.".

16)

all'articolo 40, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni.".

17)

all'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Per beneficiare di questo sostegno gli investimenti interessati non devono comportare un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.".

18)

all'articolo 43, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini del primo comma, lettera c), "agricoltore" è colui Il sostegno di cui al presente articolo riguarda soltanto gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che dedica dedicano alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava ricavano una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.".

[Em. 4]

19)

all'articolo 47, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni.".

20)

all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Per beneficiare di questo sostegno gli investimenti interessati non devono comportare un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.".

21)

l'articolo 50 è così modificato:

a)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni secondo le quali gli Stati membri nei loro programmi:

a)

confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano, oppure

b)

delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).

5.   Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), le seguenti zone agricole:

a)

le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (8) e della direttiva 92/43/CEE;

b)

altre aree naturali protette delimitate soggette a restrizioni ambientali relative all'attività agricola e che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE;

c)

zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), le seguenti zone forestali:

a)

le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

b)

altre aree naturali protette delimitate soggette a restrizioni ambientali relative all'attività agricola e che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE.";

c)

é aggiunto il seguente paragrafo:

"9.   Le zone di cui al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo non eccedono, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 incluse nel suo campo di applicazione territoriale.".

22)

l'articolo 51 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per verificare che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.";

b)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per garantire l'applicazione coerente delle riduzioni e delle esclusioni dai pagamenti di cui al presente articolo, la Commissione, mediante atti delegati, stabilisce le norme pertinenti per l'applicazione dei principi di trasparenza e di proporzionalità. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate, nonché dei seguenti criteri:".

23)

prima della sottosezione 1 è inserito il seguente articolo 52 bis:

"Articolo 52 bis

Condizioni specifiche

Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 52.".

24)

all'articolo 53 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Ai fini del presente articolo per "membro della famiglia agricola" si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.".

25)

é inserito il seguente articolo 63 bis:

"Articolo 63 bis

Condizioni specifiche

Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 63.".

26)

l'articolo 66 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Per garantire la coerenza con le esigenze della politica, delle priorità e del diritto dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare condizioni relative al tasso di partecipazione per l'assistenza tecnica nel caso dei programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, sia le regioni non ammissibili a detto obiettivo e le condizioni relative all'allocazione di fondi per l'istituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68.".

b)

al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta, mediante modalità di applicazione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale.".

[Emendamento non concernente tutte le versioni linguistiche]

27)

All'articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

4.   "La Commissione procede, mediante atti di esecuzione e senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 91quater, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti:

a)

gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

b)

i risultati ottenuti in passato; nonché

c)

particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi.".

27 bis)

All'articolo 69 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5 quinquies.     In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per gli Stati membri che hanno optato per programmi regionali il calcolo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie può essere effettuato a livello dello Stato membro.".

[Em. 6]

28)

all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR per ciascun asse. Per garantire agli Stati membri un certo margine di flessibilità che consenta loro di effettuare piccoli trasferimenti del FEASR da un asse all'altro, la Commissione fissa, mediante atti delegati, una soglia di flessibilità. La decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.".

29)

l'articolo 71 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma. Gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione ha ricevuto la loro richiesta di una revisione del programma e la data della decisione di approvazione della revisione.

In caso di misure di emergenza adottate a seguito di calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono prevedere che l'ammissibilità delle spese relative alle modifiche del programma decorra da una data anteriore a quella di cui al secondo comma.";

b)

al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il sostegno è concesso solo per spese incorse in relazione a misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Tuttavia il requisito di cui al secondo comma non si applica alle misure di cui agli articoli 20, lettera a), 20, lettera b), punto vi), 20, lettera c), punti i) e ii), articolo 20, lettera d), punto i), ii) e iii), articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e articolo 36, lettera b, punto i), ad eccezione dei costi di impianto di cui all'articolo 36, lettera b), punto i)";

b bis)

al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari.";

[Em. 7]

b ter)

dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis.     Sono ammissibili a contributo del FEARS i "lavori in economia", realizzati nell'ambito delle misure di sviluppo rurale ed eseguiti dai beneficiari finali con manodopera e mezzi presenti in azienda; il calcolo delle spese ammissibili a fruire di contributi FEARS è fatto in tali casi sulla base di un prezzario per le differenti opere eseguite.";

[Em. 8]

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Per garantire una utilizzo efficace e un'attuazione coerente del FEASR e per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche per il cofinanziamento degli abbuoni di interessi e degli altri strumenti di ingegneria finanziaria.".

30)

all'articolo 74, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle norme fissate dalla Commissione, mediante atti delegati, relative ai principi che disciplinano i controlli, le sanzioni, le esclusioni e il recupero di pagamenti indebiti, in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale, al fine di garantire una loro efficace applicazione e la parità di trattamento per tutti i beneficiari. La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa condizioni uniformi per l'attuazione dei controlli da parte delle autorità degli Stati membri.".

31)

all'articolo 78, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini della lettera f), per "proposte di modifica sostanziale" si intendono le modifiche che richiedono l'approvazione dalla Commissione mediante atti di esecuzione, ad eccezione delle modifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, delle modifiche della ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, e delle modifiche relative all'introduzione di nuove misure e di nuovi tipi di operazioni e all'eliminazione di misure o di tipi di operazioni esistenti.".

32)

l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

"Articolo 80

Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Il quadro comune specifica un numero limitato di indicatori comuni applicabili a ciascun programma.".

33)

all'articolo 82, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alle relazioni annuali per specifici programmi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.".

34)

all'articolo 86 è aggiunto il seguente paragrafo:

"9.   Per garantire che le valutazioni siano svolte entro il termine fissato dal presente articolo, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare le sanzioni appropriate in caso di mancato rispetto dei suddetti termini.".

35)

nel titolo IX è inserito il seguente articolo:

"Articolo 89 bis

Scambio di informazioni e documenti

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta condizioni uniformi per il funzionamento di detto sistema.".

36)

gli articoli 90 e 91 sono soppressi.

37)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 91bis

Competenze della Commissione

Salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento, qualora le siano conferite competenze, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 91ter, in caso di atti delegati, e secondo la procedura di cui all'articolo 91quater, in caso di atti di esecuzione.

Articolo 91ter

Atti delegati

1.   I poteri Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento sono conferiti é conferito alla Commissione a tempo indeterminato alle condizioni stabilite dal presente articolo .

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La delega di poteri può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio potere di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 20 bis, all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 36 bis, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4, agli articoli 52 bis e 63 bis, all'articolo 66, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, all'articolo 74, paragrafo 4, prima frase, all'articolo 86, paragrafo 9, e all'articolo 92, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (9). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3.     La delega di potere può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di [due] mesi.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni contro l'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni contro l'atto delegato ne indica i motivi.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 9]

Articolo 91quater

Atti di esecuzione-comitato

[Da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al PE e al Consiglio.]

1.     La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (10).

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[Em. 10]

38)

all'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"1.   Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati.".

39)

all'allegato I, il testo della nota a piè di pagina (***) è sostituito dal seguente:

"(***)

Per tenere conto delle particolari circostanze esistenti a Malta, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(4)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(6)  COM (2009) 591 del 28.10.2009.

(7)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(8)  GU L 20, del 26.1.2010, pag. 7.";

(9)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. "


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/231


Mercoledì 4 luglio 2012
Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ***I

P7_TA(2012)0280

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

2013/C 349 E/25

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0799),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0008/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Dieta e dal Senato polacchi e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0322/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 89.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0385

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3) è stato più volte modificato. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti al Parlamento europeo e al Consiglio e, in particolare, per tener conto dei poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “il trattato”). Vista la portata di tali modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1234/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento “OCM unica”. Per motivi di semplificazione tecnica, è opportuno integrare nel presente regolamento il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta (4). Anche il regolamento (CEE) n. 922/72 deve essere quindi abrogato.

(2)

In virtù dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione. [Em. 1]

(3)

Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell’OCM unica. In certi casi la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.

(4)

È opportuno conferire Al fine di garantire il corretto funzionamento del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato al fine sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla facoltà di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti . È opportuno prestare la dovuta attenzione alle autorità regionali e locali nonché alle regioni insulari, scarsamente popolate, montane e ultraperiferiche, onde evitare di aggravare i vincoli che tali regioni già sopportano nell'attuale crisi. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio . [Em. 2]

(5)

Il ricorso alla procedura d’urgenza deve essere limitato a casi eccezionali in cui si riveli necessario per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. La scelta della procedura d’urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.

(6)

Ai sensi dell’articolo 291 del trattato, gli Stati membri sono competenti ad attuare l’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito “OCM”) di cui al presente regolamento. Al fine di garantire l’attuazione uniforme dell’OCM negli Stati membri e di evitare la concorrenza sleale o la discriminazione tra gli operatori, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, del trattato. Alla Commissione devono pertanto essere conferite competenze di esecuzione in conformità di tale disposizione, con particolare riguardo alle condizioni uniformi di esecuzione delle misure d’intervento sul mercato, di attuazione dei regimi di aiuto e di applicazione delle norme in materia di produzione, commercializzazione e scambi con i paesi terzi. La Commissione deve altresì definire le caratteristiche minime dei controlli che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare.

(7)

Inoltre, per garantire l’efficienza dei regimi istituiti dall’OCM unica, alla Commissione devono essere conferite le competenze necessarie per l’adozione di misure di gestione del mercato e per l’espletamento delle funzioni di gestione corrente. Per assicurare il buon funzionamento dell’OCM unica, la Commissione deve essere anche abilitata a disciplinare taluni aspetti piuttosto tecnici e ad adottare norme in materia di comunicazioni, informazioni, relazioni, procedure e criteri tecnici in relazione ai prodotti e agli operatori ammissibili alle misure di sostegno del mercato. Inoltre, ai fini del buon funzionamento dell’OCM, è opportuno che sia la Commissione a determinare in particolare le date, le scadenze, il fatto generatore per i tassi di cambio, i periodi rappresentativi e i tassi d’interesse; in ordine ai regimi di aiuto, occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per fissare gli aiuti e adottare norme in materia di gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi, in materia di pubblicità sull’uso degli aiuti erogati e di attuazione dei piani relativi ai regimi sociali. Occorre conferire alla Commissione il potere di definire le procedure per il pagamento degli aiuti e degli anticipi.

(8)

Al fine di realizzare gli obiettivi dell’OCM unica e rispettarne i principi, la Commissione deve essere parimenti investita del potere di adottare norme, tra l’altro sulla gestione dei regimi intesi a limitare la produzione di latte, zucchero e vino, nonché sui controlli e le verifiche da effettuare, di fissare l’importo delle cauzioni, di determinare le modalità e le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e di disciplinare i rapporti contrattuali connessi al sostegno del mercato.

(9)

Nel settore del vino, la Commissione deve essere investita del potere di accertare che le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento, onde assicurare un’applicazione uniforme nell’insieme dell’Unione. Per quanto riguarda la presentazione e l’etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo, la Commissione deve avere competenza ad adottare tutte le norme necessarie in materia di procedure, comunicazioni e criteri tecnici.

(10)

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del quadro legislativo istituito dal presente regolamento, la Commissione deve essere anche dotata di un potere di vigilanza permanente su talune attività delle organizzazioni di produttori, dei gruppi di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori. Inoltre, al fine di preservare la struttura e i parametri essenziali dell’OCM unica, la Commissione deve essere competente ad adottare tutte le norme necessarie connesse alle misure eccezionali di sostegno del mercato e alle misure eccezionali di gestione intese a risolvere problemi urgenti e imprevisti che insorgano in uno o più Stati membri.

(11)

Salvo espressa disposizione contraria, la Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione deve adottare simili atti competenze di esecuzione . secondo le disposizioni del Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXXX 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (5). [Em. 3]

(12)

In ordine a determinate misure previste dal presente regolamento, che richiedono un’azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l’esercizio di un potere discrezionale, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza l’assistenza del comitato applicazione del regolamento (UE) n . 182/2011 . [Em. 4]

(13)

La Commissione deve essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l’adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(14)

La sostituzione del regolamento sull’OCM unica non deve rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell’ambito della politica agricola comune (di seguito “PAC”). Lo scopo del presente regolamento è sostanzialmente quello di allineare al trattato i poteri conferiti alla Commissione. Le disposizioni esistenti che rimangono giustificate possono pertanto essere abrogate o modificate solo se sono diventate obsolete e non devono essere introdotte norme o misure nuove. Le sole eccezioni a quest’impostazione riguardano la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione e gli aiuti concessi nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici. Le disposizioni sulle norme di commercializzazione scaturiscono da proposte presentate nel contesto di un ampio riesame della politica di qualità.

(15)

Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, occorre fissare campagne di commercializzazione che siano essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

(16)

Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l’introduzione dei regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell’interdipendenza tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono nell’intervento pubblico o, a seconda dei casi, nell’erogazione di aiuti per l’ammasso privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi delle successive modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare quelle apportate dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (6), e sulla base della giustificazione ivi esposta, sussiste l’esigenza di mantenere le misure di sostegno dei prezzi laddove sono previste dagli strumenti elaborati in passato, senza recare modifiche sostanziali rispetto alla situazione giuridica precedente.

(17)

A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure, mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento e prezzi d’intervento.

(18)

Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari prevedevano che il Consiglio potesse modificare il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Vista la sensibilità dei sistemi dei prezzi, è opportuno chiarire che l’articolo 43, paragrafo 2, del trattato offre la possibilità di modificare i livelli di prezzo per tutti i settori contemplati dal presente regolamento.

(19)

È necessario fissare prezzi di riferimento per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio corrispondenti a qualità tipo. È opportuno che le qualità tipo corrispondano a qualità medie rappresentative degli zuccheri prodotti nell’Unione e siano definite in base a criteri in uso nel commercio. È altresì opportuno permettere la revisione delle qualità tipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi.

(20)

Per ottenere informazioni attendibili sui prezzi del mercato dello zucchero nell’Unione, il presente regolamento deve prevedere un sistema di rilevazione dei prezzi che consenta di determinare i livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco.

(21)

In base alle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 72/2009, il regime di intervento per i cereali, il riso, il burro e il latte scremato in polvere è aperto durante determinati periodi dell’anno. Per le carni bovine, l’apertura e la chiusura dell’intervento devono dipendere dal livello dei prezzi di mercato durante un certo periodo.

(22)

In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all’intervento è stato abbassato nelle OCM per i cereali, il riso e le carni bovine ed è stato fissato parallelamente ai regimi di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti regimi. I livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali prodotti e per renderli più concorrenziali. Tali decisioni politiche restano tuttora valide.

(23)

Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all’intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(24)

La PAC si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Il programma di distribuzione di derrate alimentari ha contribuito con successo, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi. È opportuno che tale programma continui a garantire le finalità della PAC contribuendo a conseguire gli obiettivi di coesione. Le successive riforme della PAC hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Gli acquisti sul mercato devono pertanto divenire una fonte di approvvigionamento permanente per il programma.

(25)

Per una sana gestione finanziaria e per valorizzare appieno il potenziale coesivo del programma, è opportuno fissare un massimale per l’aiuto concesso dall’Unione e disporre che gli Stati membri partecipino al finanziamento del programma di distribuzione di derrate alimentari. L’esperienza ha inoltre dimostrato che il programma richiede una prospettiva a più lungo termine. È quindi opportuno che la Commissione elabori piani triennali per la sua attuazione e che gli Stati membri predispongano programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari, specificandone gli obiettivi e le priorità e tenendo conto anche di considerazioni nutrizionali. Occorre altresì che gli Stati membri procedano ad adeguati controlli amministrativi e fisici e sanzionino le eventuali irregolarità, onde garantire che il piano triennale venga attuato in conformità con la normativa applicabile.

(26)

Allo scopo di garantire trasparenza, coerenza ed efficienza nel funzionamento del programma a favore degli indigenti, è necessario che la Commissione stabilisca le procedure per l’adozione e la revisione dei piani triennali e proceda alla loro adozione nonché, se necessario, alla loro revisione. Occorre anche che la Commissione adotti disposizioni in merito agli elementi complementari che devono figurare nei piani triennali, alla fornitura dei prodotti, alle procedure e ai termini per i ritiri dei prodotti dall’intervento e per gli eventuali trasferimenti tra Stati membri, nonché al formato dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari e delle relazioni annuali sulla loro attuazione. Ai fini di un’attuazione uniforme dei piani triennali da parte degli Stati membri, la Commissione deve inoltre stabilire le procedure per il rimborso delle spese sostenute dagli enti caritativi selezionati come ammissibili dagli Stati membri, le relative scadenze e i massimali finanziari, le condizioni di partecipazione alle gare e le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura. Occorre anche adottare norme che definiscano gli obblighi degli Stati membri riguardanti i controlli, le procedure e i termini di pagamento, le riduzioni in caso di inadempimento, le regole contabili e le incombenze a carico degli organismi d’intervento nazionali, tra l’altro in caso di trasferimenti tra Stati membri.

(27)

Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato, il presente regolamento prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato di alcuni prodotti del burro. La Commissione deve essere abilitata anche a decidere la concessione di aiuti all’ammasso privato per lo zucchero bianco, alcuni tipi di olio d’oliva, determinati prodotti del settore delle carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine.

(28)

Le tabelle utilizzate nell’Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine sono essenziali per la rilevazione dei prezzi e per l’applicazione del regime di intervento in tali settori, oltre a rispondere all’obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

(29)

Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti dall’applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L’esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

(30)

Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate o conseguenti a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati interessati, esse vanno adottate su richiesta degli Stati membri.

(31)

Occorre prevedere nel presente regolamento la facoltà della Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all’intervento pubblico in talune regioni dell’Unione nel settore del riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità naturali.

(32)

Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero dell’Unione, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire.

(33)

Per garantire un giusto equilibrio tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi, è necessario dotarsi di strumenti specifici. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi interprofessionali

(34)

Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole nell’Unione. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, prevedendo la possibilità di derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale.

(35)

È opportuno prevedere nel presente regolamento la tassa sulla produzione prevista nel settore dello zucchero per contribuire al finanziamento delle spese sostenute.

(36)

Per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno prevedere la possibilità di decidere il ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato.

(37)

Per quanto riguarda i settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

(38)

Nel settore dello zucchero il contenimento della produzione si è rivelato un prezioso strumento della politica di mercato. I motivi che in passato hanno indotto la Comunità ad adottare regimi di quote di produzione nel settore dello zucchero sono tuttora validi.

(39)

È importante che il regime di quote nel settore dello zucchero previsto dal presente regolamento conservi lo statuto giuridico delle quote nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.

(40)

È opportuno che il presente regolamento permetta di adeguare le quote di zucchero per tener conto delle decisioni degli Stati membri in merito alla riassegnazione delle quote nazionali.

(41)

Vista la necessità di permettere un certo margine di flessibilità a livello nazionale per quanto riguarda l’adeguamento strutturale dell’industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote, dovrebbe essere data agli Stati membri la facoltà di modificare le quote delle imprese entro certi limiti, senza tuttavia limitare il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.

(42)

Al fine di evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato, è opportuno autorizzare la Commissione, nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla quota di produzione della campagna successiva. Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono rispettate, è inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la situazione di mercato.

(43)

Occorre mantenere il regime delle quote latte fino alla scadenza prevista nel 2015, come pure l’imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia.

(44)

Va mantenuta la distinzione tra consegne e vendite dirette e il regime deve essere applicato sulla base del tenore rappresentativo individuale di grassi e del tenore di riferimento nazionale. Occorre autorizzare gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota individuale a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe essere salvaguardato il principio secondo cui la pertinente quota di un’azienda è trasferita con corrispondente trasferimento di terre all’acquirente, al locatario o all’erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell’azienda, mentre, per poter proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare l’ambiente, dovrebbero essere mantenute le deroghe al principio del legame delle quote con l’azienda. A seconda dei vari tipi di trasferimenti delle quote e in base a criteri oggettivi, è opportuno prevedere disposizioni che autorizzino gli Stati membri a devolvere alla riserva nazionale una parte dei quantitativi trasferiti.

(45)

È opportuno che il prelievo sulle eccedenze dovuto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sia fissato ad un livello dissuasivo e sia dovuto dagli Stati membri non appena la quota nazionale viene superata. È necessario che il prelievo sia ripartito poi dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Tali produttori dovrebbero essere debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto al fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano. Gli Stati membri dovrebbero versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell’1 % per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto.

(46)

Si è verificato che l’obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali migliorando l’equilibrio del mercato abbia ostacolato l’orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e abbia impedito al settore di acquisire maggiore efficienza e rallentato il processo di ristrutturazione. È stata pertanto prevista l’estinzione graduale delle quote latte mediante incrementi annuali dell’1 % per ciascuna campagna di commercializzazione dal 2009/10 al 2013/14. Nel contesto della ristrutturazione del settore, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati fino al 31 marzo 2014 a concedere un aiuto nazionale aggiuntivo entro determinati limiti. Gli aumenti delle quote incorporati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in occasione della modifica apportata dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio (7), e l’aumento annuale dell’1 %, assieme agli altri cambiamenti che rendono meno probabile l’applicazione del prelievo sulle eccedenze, fanno sì che in base all’attuale andamento della produzione solo l’Italia correrebbe il rischio di essere soggetta al prelievo se fossero applicati aumenti dell’1 % dal periodo tra il 2009/10 e il 2013/14. Pertanto, tenendo conto dell’attuale andamento della produzione in tutti gli Stati membri, le quote sono state aumentate anticipatamente in Italia onde evitare tale rischio.

(47)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede vari tipi di regimi di aiuto. I regimi applicabili ai foraggi essiccati e nel settore del lino e della canapa hanno previsto un aiuto alla trasformazione quale strumento di regolazione del mercato interno in tali settori. Tenendo conto delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 72/2009 e in applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (8), continuerà ad essere versato un aiuto per i foraggi essiccati fino al 1o aprile 2012 e un aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa fino alla campagna di commercializzazione 2011/12. Il regime di quote di fecola di patate previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 nella modifica apportatavi dal regolamento (CE) n. 72/2009, e il relativo prezzo minimo, si applica soltanto fino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/12.

(48)

Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari. È quindi opportuno che il presente regolamento preveda la concessione di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari per usi e destinazioni specifici. È inoltre opportuno prevedere che, allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, l’Unione partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte nelle scuole.

(49)

È opportuno prevedere la possibilità di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici o farmaceutici.

(50)

In virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1o gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività.

(51)

Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di lavoro per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola è previsto un finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere in applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell’Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell’ambito dei suddetti programmi di lavoro.

(52)

Il presente regolamento fa una distinzione tra, da un lato, i prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione e alla trasformazione, e, dall’altro, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Le regole per le organizzazioni di produttori, i programmi operativi e il contributo finanziario dell’Unione si applicano solo ai prodotti ortofrutticoli freschi ed esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

(53)

Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo importantissimo nel settore ortofrutticolo. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l’aggregazione dell’offerta tramite queste organizzazioni continua ad essere una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. È opportuno che la concentrazione dell’offerta avvenga su base volontaria e che ne sia dimostrata l’utilità grazie alla portata e all’efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti. Poiché le organizzazioni di produttori agiscono esclusivamente nell’interesse dei loro aderenti, dovrebbero essere considerate come agenti a nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

(54)

Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Ne consegue che occorre prevedere misure di gestione delle crisi. Per aumentare l’attrattiva delle organizzazioni di produttori è necessario integrare tali misure di gestione nei programmi operativi.

(55)

La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

(56)

Ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo, che desiderano acquisire lo status di organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere concesso un periodo transitorio nel quale potrebbero fruire di un sostegno finanziario nazionale e unionale, a condizione che rispettino determinati impegni.

(57)

Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie, e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, occorre stabilire le condizioni per l’utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento di fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata. In determinati casi devono essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. Il fondo di esercizio dovrebbe essere destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell’Unione, è necessario limitare l’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.

(58)

Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso, occorre autorizzare l’erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi possano essere rimborsati dall’Unione.

(59)

Al fine di semplificare il regime e ridurne il costo, giova allineare, ove possibile, le regole e le procedure per il rimborso delle spese da parte dei fondi di esercizio con quelle dei programmi di sviluppo rurale, richiedendo agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi.

(60)

Per contrastare la tendenza a uno scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini è opportuno aumentare in maniera permanente la porzione di frutta e verdura nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell’Unione destinato a cofinanziare la fornitura di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane agli allievi degli istituti scolastici, nonché determinati costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all’attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione. Per garantire la corretta esecuzione del programma a favore del consumo di frutta nelle scuole è opportuno che gli Stati membri che desiderano attuarlo elaborino anzitutto una strategia comprendente tra l’altro un elenco dei prodotti ammissibili, selezionati in base a criteri oggettivi come la stagionalità, la disponibilità e aspetti ambientali.

(61)

Per garantire una corretta gestione finanziaria del programma a favore del consumo di frutta nelle scuole è opportuno fissare un massimale per l’aiuto concesso dall’Unione e tassi massimi di cofinanziamento. L’aiuto concesso dall’Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario al programma a favore del consumo di frutta nelle scuole con contributi provenienti dal settore privato. Per l’efficacia dei loro programmi è opportuno disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto nazionale per le medesime.

(62)

Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano all’Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei loro enti regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e di inserirle nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l’attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(63)

Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell’Unione nei paesi terzi. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, pur preservando l’ambiente.

(64)

È opportuno ammettere agli aiuti nell’ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l’assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(65)

Gli Stati membri possono preferire, per svariati motivi, la concessione di un aiuto disaccoppiato nell’ambito del regime di pagamento unico a favore degli agricoltori. È quindi opportuno dare agli Stati membri tale possibilità e, date le specificità del regime di pagamento unico, simili trasferimenti dovrebbero essere irreversibili e ridurre in proporzione la dotazione disponibile per i programmi di sostegno nazionali nel settore vitivinicolo negli anni successivi.

(66)

Gli aiuti al settore vitivinicolo dovrebbero provenire anche dalle misure strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (9). Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre prevedere un graduale trasferimento di risorse al bilancio previsto da tale regolamento in caso di trasferimenti di importi sufficientemente cospicui.

(67)

Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, la portata di queste decisioni dovrebbe escludere le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(68)

Le eccedenze di produzione di vino nell’Unione sono state aggravate a causa di violazioni del divieto provvisorio di nuovi impianti. Nell’Unione esiste un numero consistente di impianti illegali, che costituiscono una fonte di concorrenza sleale e acuiscono i problemi del settore vitivinicolo.

(69)

Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso in una certa misura sull’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino, nello stesso tempo ha però ostacolato i produttori competitivi che desiderano rispondere in maniera flessibile all’aumento della domanda. Poiché l’equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, data a partire dalla quale, tuttavia, dovrebbe essere levato definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato. Tuttavia, gli Stati membri che lo ritengano necessario dovrebbero avere la possibilità di prorogare il divieto per i loro territori fino al 31 dicembre 2018.

(70)

Per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo ulteriormente l’effetto delle restrizioni provvisorie sugli impianti, è opportuno mantenere una certa flessibilità, in particolare il sistema delle riserve nazionali o regionali.

(71)

La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. Di regola le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato devono applicarsi ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tuttavia, le disposizioni relative al premio per l’estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di aiuti nazionali per gli stessi fini.

(72)

Ai fini dell’inserimento del settore vitivinicolo nel regime di pagamento unico, è opportuno che tutte le superfici viticole attivamente coltivate diventino ammissibili al regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

(73)

L’apicoltura, che è un settore dell’agricoltura, è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall’eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. A causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell’Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nell’Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi, razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento degli alveari nell’Unione e cooperazione a programmi di ricerca sull’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura, finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall’Unione.

(74)

È opportuno concedere un aiuto per l’allevamento di bachi da seta per telaino di uova utilizzato.

(75)

L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(76)

Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (10) e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l’applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

(77)

Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatte salve le disposizioni adottate nel settore alimentare, in particolare la legislazione alimentare generale figurante nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (11), e i relativi principi e criteri, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale di base, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.

(78)

Per certi settori e/o prodotti, le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita costituiscono un elemento determinante per le condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all’interno dell’Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

(79)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha conservato l’approccio settoriale alle norme di commercializzazione previsto dalle organizzazioni comuni di mercato precedentemente in vigore. È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale.

(80)

Nell’ambito del regolamento (CE) n. 1234/2007 l’adozione delle disposizioni sulle norme di commercializzazione in certi settori è stata finora di competenza della Commissione. Data la particolare tecnicità di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all’evoluzione delle prassi commerciali, è opportuno seguire lo stesso approccio per tutte le norme di commercializzazione e precisare i criteri di cui occorre tener conto nello stabilire le disposizioni pertinenti.

(81)

Lo scopo dell’applicazione di norme di commercializzazione è garantire l’approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente. È importante che le norme riguardino in particolare la definizione, la classificazione in categorie, la presentazione e l’etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il trasporto, le informazioni relative ai produttori, il contenuto di certe sostanze, i rispettivi documenti amministrativi, il magazzinaggio, la certificazione e le scadenze.

(82)

Tenendo conto in particolare dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si potrebbero prevedere indicazioni adeguate del luogo di produzione, da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

(83)

Nel definire le norme di commercializzazione per settore o per prodotto la Commissione deve tenere conto delle aspettative dei consumatori, delle specificità di ciascun settore e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali.

(84)

Occorre inoltre prevedere l’adozione di misure specifiche, ove necessario, in particolare relative ai metodi di analisi, onde evitare abusi quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore.

(85)

A garanzia dell’adempimento delle norme di commercializzazione, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi in materia. È opportuno che l’attuazione di tali controlli spetti agli Stati membri.

(86)

È opportuno che, in linea di massima, le norme di commercializzazione si applichino a tutti i prodotti commercializzati nell’Unione.

(87)

Per i prodotti importati dai paesi terzi, appare appropriato prevedere disposizioni particolari in virtù delle quali, se in determinati paesi terzi sono in vigore speciali disposizioni, può essere giustificata la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione purché sia garantita l’equivalenza con la legislazione dell’Unione.

(88)

Per quanto riguarda i grassi da spalmare, è opportuno introdurre la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità.

(89)

Le disposizioni relative ai vini devono applicarsi conformemente agli accordi conclusi in virtù dell’articolo 218 del TFUE.

(90)

Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno disporre che gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all’anno continuino ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino con cui può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.

(91)

Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all’uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(92)

Nel settore del vino, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio e per l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate, a condizioni da definire.

(93)

Il concetto di vino di qualità nell’Unione si fonda tra l’altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all’origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l’istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l’indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall’Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (12).

(94)

Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

(95)

Per beneficiare della protezione nell’Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale. Per garantire che le rispettive denominazioni soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime che comprendano una procedura nazionale di opposizione. È opportuno che la Commissione proceda successivamente all’esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

(96)

La protezione dovrebbe essere estesa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(97)

La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

(98)

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell’allegato I del trattato.

(99)

Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell’Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e la qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e un’equa concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, tali menzioni tradizionali dovrebbero beneficiare di protezione nell’Unione.

(100)

La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l’ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell’Unione in materia di etichettatura.

(101)

In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari che creano o rischiano di creare un grave squilibrio sul mercato, è opportuno concedere un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e prodotti nell’Unione. Le norme che disciplinano l’uso della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi sono destinate a contrastare i potenziali effetti negativi del suddetto regime di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con caseina e caseinati, e a contribuire a stabilizzare il mercato.

(102)

Il presente regolamento si fonda su organizzazioni di vario tipo per conseguire determinate finalità politiche, in particolare stabilizzare i mercati e garantire una migliore qualità dei prodotti mediante un’azione collettiva. Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 si basano su organizzazioni riconosciute dagli Stati membri o, in certi casi, dalla Commissione. È quindi opportuno mantenere tali disposizioni.

(103)

Per potenziare ulteriormente l’azione delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni nel settore dei prodotti ortofrutticoli e per garantire al mercato l’auspicabile stabilità, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall’organizzazione o dall’associazione della regione di cui trattasi.

(104)

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in particolare, si dovrebbe prevedere la possibilità di concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che comprovano una sufficiente rappresentatività e sono attive per il conseguimento degli obiettivi dell’articolo 39 del trattato. Le disposizioni relative all’estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni e alla ripartizione delle spese occasionate da tale estensione devono applicarsi anche alle organizzazioni interprofessionali, data l’affinità degli obiettivi perseguiti. Occorre seguire un approccio analogo nel caso delle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco

(105)

Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell’articolo 42 e dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. È pertanto appropriato ammettere tali organizzazioni di produttori a riconoscimento nell’ambito della OCM.

(106)

Sono state introdotte norme a livello dell’Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell’ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate nello stesso modo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, assicurandosi inoltre che non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e che non incidano negativamente sul buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati.]

(107)

È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri desiderino riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al diritto nazionale nella misura in cui il riconoscimento sia compatibile con il diritto dell’Unione.

(108)

Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell’Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all’importazione e restituzioni all’esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell’Unione. Il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

(109)

Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione, che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli di importazione occorre tener conto della necessità dei titoli ai fini della gestione dei mercati e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei rispettivi prodotti.

(110)

La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso, l’introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere la possibilità di deroghe.

(111)

Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.

(112)

Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti.

(113)

I prelievi all’importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso sono intesi ad assicurare il corretto funzionamento del regime dei dazi per tali prodotti.

(114)

Il presente regolamento fissa il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione per campagna di commercializzazione. Per garantire l’approvvigionamento dell’industria di raffinazione dell’Unione è necessario riservare i titoli di importazione unicamente a raffinerie a tempo pieno nei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione, nei limiti fissati dal fabbisogno tradizionale di approvvigionamento.

(115)

Per evitare che coltivazioni illecite perturbino l’OCM nel settore della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l’importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati.

(116)

Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell’Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell’Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare l’Unione a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

(117)

È opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È pertanto appropriato consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni.

(118)

La possibilità di concedere restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell’Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti degli impegni da essa assunti in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire la partecipazione dell’Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento. È opportuno limitare, in termini di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate.

(119)

Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, in sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Il controllo può essere agevolato dall’obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all’esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica nell’ambito di una zona geografica cui si applica un’aliquota unica di restituzione all’esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione all’esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell’importo applicabile per la destinazione prefissata.

(120)

Occorre garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all’esportazione devono essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell’allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(121)

In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione siano subordinati al rispetto della normativa dell’Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(122)

In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l’Unione. A questo scopo, i prodotti devono essere scortati da un certificato rilasciato nell’Unione.

(123)

Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico considerevole per l’Unione. Per proseguire e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi per tali scambi. Occorre pertanto fissare prezzi minimi all’esportazione per i prodotti in questione.

(124)

Ai sensi dell’articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell’Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del trattato. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate in buona parte applicabili. In particolare, l’applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è stata ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (13). In sintonia con l’obiettivo di creare un insieme completo di norme in materia di politica di mercato, è opportuno prevedere le disposizioni in parola nel presente regolamento.

(125)

È necessario che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 101 del trattato, nonché all’abuso di posizioni dominanti, siano applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione degli obiettivi della PAC.

(126)

Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 39 del trattato.

(127)

Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo, per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola competente, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare quali accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 101 del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC.

(128)

La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare misure appropriate agli Stati membri.

(129)

Considerata la particolare situazione economica del settore, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione, a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte esclusivamente sul suo territorio.

(130)

Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo che si è conclusa una misura di sostegno transitoria alla distillazione di crisi prevista dai programmi di sostegno nel 2012, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15 % del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Tali aiuti devono essere notificati alla Commissione e approvati a norma del presente regolamento prima di essere concessi.

(131)

Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In questi casi, l’aiuto transitorio ai produttori di barbabietola da zucchero previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 non sarà sufficiente a risolvere le difficoltà dei bieticoltori. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (14) ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene erogato l’aiuto transitorio dell’Unione. Per garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione dell’importo totale degli aiuti di Stato continui ad essere soggetta all’approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell’Italia dove il fabbisogno massimo per l’adeguamento dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che potrebbero insorgere in Italia, è opportuno mantenere le disposizioni che consentono ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati.

(132)

In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri produttori di barbabietole da zucchero un adeguato importo di aiuti di Stato.

(133)

Le disposizioni specifiche applicabili all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici dovevano scadere il 31 dicembre 2010. I volumi venduti dal monopolio tedesco sono scesi dal 2003 e le distillerie e le piccole e medie aziende agricole che forniscono loro le materie prime agricole si sono adoperate per prepararsi a entrare nel mercato libero. Tuttavia, poiché serve un periodo supplementare per agevolare tale adattamento, appare necessario prorogare fino al 31 dicembre 2013 la fase di soppressione progressiva del monopolio e dell’aiuto a favore di tali beneficiari. È opportuno che alcune distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, alcuni proprietari di materie prime e alcune distillerie cooperative che distillano frutta, che contribuiscono in particolare a preservare i paesaggi tradizionali e la biodiversità, possano continuare a beneficiare degli aiuti concessi dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio dovrebbe essere abolito. A tal fine è necessario che la Germania presenti un piano annuale di soppressione progressiva a partire dal 2013.

(134)

Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio, misure di promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nell’Unione, occorre prevedere la possibilità di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale.

(135)

In mancanza di una legislazione dell’Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell’ambito del proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l’uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell’Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell’Unione a tale riguardo, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell’Unione alcune condizioni di base per l’utilizzazione di tali contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall’obbligo di stipulare contratti. Per garantire l’efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(136)

È necessario disporre di informazioni adeguate sulla situazione attuale del mercato del luppolo nell’Unione e sulle sue prospettive di evoluzione. A questo fine è opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell’Unione.

(137)

Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è auspicabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per misure di ristrutturazione e riconversione esclusivamente agli Stati che hanno comunicato l’inventario. Per disporre delle informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche e amministrative è opportuno che i produttori di uve destinate alla vinificazione, di mosto di uve e di vino presentino una dichiarazione di vendemmia. È opportuno dare agli Stati membri la possibilità di imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio. I produttori di mosto e di vino e i commercianti diversi dai rivenditori al minuto devono avere l’obbligo di dichiarare le scorte di mosto e di vino che detengono.

(138)

Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell’Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.

(139)

È opportuno prevedere, a determinate condizioni e per taluni prodotti, la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi nel mercato interno o all’andamento delle quotazioni o dei prezzi sul mercato mondiale.

(140)

È opportuno incaricare le autorità degli Stati membri di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e garantire in particolare tale osservanza nel settore vitivinicolo.

(141)

È necessario predisporre un quadro di misure specifiche per l’alcole etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio del mercato. Nella misura in cui il mercato dell’alcole etilico di origine agricola è legato a quello dell’alcole etilico in generale, occorre disporre di informazioni anche sul mercato dell’alcole etilico di origine non agricola.

(142)

Le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dall’Unione secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (15).

(143)

Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione del settore vitivinicolo nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre prevedere un graduale trasferimento di risorse al bilancio previsto da tale regolamento in caso di trasferimenti di importi sufficientemente cospicui.

(144)

È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici in caso di emergenza.

(145)

Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti agricoli, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi e adottino i mezzi per la comunicazione degli sviluppi e delle informazioni pertinenti.

(146)

Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento, è opportuno che tali benefici non siano concessi o siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le condizioni per l’ottenimento degli stessi sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

(147)

Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario prevedere la realizzazione di controlli e l’applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimento, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia della corretta gestione dell’organizzazione comune unica dei mercati nel quadro della PAC. Tali disposizioni devono comprendere il recupero dei pagamenti indebiti e gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri connessi all’applicazione del presente regolamento.

(148)

A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 molte misure settoriali di gestione del mercato scadranno nel 2012. Dopo l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

(149)

Per garantire la certezza del diritto con riguardo all’applicazione delle regole di commercializzazione, è necessario che la Commissione stabilisca la data alla quale determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessano di applicarsi al settore considerato.

(150)

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori dei prodotti ortofrutticoli a quelli previsti dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad adottare misure transitorie.

(151)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, appare appropriato che la disposizione che istituisce la norma di commercializzazione generale si applichi solo dal [un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento.

(152)

Per quanto attiene alle relazioni contrattuali, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall’attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l’abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che la questione sia trattata in relazioni sull’andamento del mercato del latte, che la Commissione deve presentare entro il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2018, che contemplino in particolare i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori, descritti in dettaglio nell’allegato I:

a)

cereali: allegato I, parte I;

b)

riso: allegato I, parte II;

c)

zucchero: allegato I, parte III;

d)

foraggi essiccati: allegato I, parte IV;

e)

sementi: allegato I, parte V;

f)

luppolo: allegato I, parte VI;

g)

olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII;

h)

lino e canapa: allegato I, parte VIII;

i)

prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX;

j)

ortofrutticoli trasformati: allegato I, parte X;

k)

banane: allegato I, parte XI;

l)

vino: allegato I, parte XII;

m)

piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito “il settore delle piante vive”);

n)

tabacco greggio: allegato I, parte XIV;

o)

carni bovine: allegato I, parte XV;

p)

latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI;

q)

carni suine: allegato I, parte XVII;

r)

carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII;

s)

uova: allegato I, parte XIX;

t)

carni di pollame: allegato I, parte XX;

u)

altri prodotti: allegato I, parte XXI.

2.   Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e se necessario definiti nell’allegato II:

a)

alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito “il settore dell’alcole etilico agricolo”);

b)

prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito “il settore dell’apicoltura”);

c)

bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito “il settore della bachicoltura”).

3.   Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’allegato III relative a determinati settori.

2.   Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

“agricoltore”, l’agricoltore quale definito all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

“organismo pagatore”, l’organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

c)

“prezzo di intervento”, il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all’intervento pubblico.

Articolo 3

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a)

dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore delle banane;

b)

dal 1o aprile al 31 marzo dell’anno successivo:

i)

nel settore dei foraggi essiccati;

ii)

nel settore della bachicoltura;

c)

dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo:

i)

nel settore dei cereali;

ii)

nel settore delle sementi;

iii)

nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

iv)

nel settore del lino e della canapa;

v)

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

d)

dal 1o agosto al 31 luglio dell’anno successivo nel settore vitivinicolo;

e)

dal 1o settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore del riso;

f)

dal 1o ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dello zucchero.

Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, la Commissione fissa adotta , se necessario, atti delegati a norma dell'articolo 321 volti a fissare le campagne di commercializzazione per tali prodotti mediante atti delegati. [Em. 5]

Articolo 4

Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità di ciascun settore e per far fronte agli sviluppi della situazione del mercato, la Commissione può aggiornare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le definizioni di cui all’allegato III, parte I.

Articolo 5

Competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis : [Em. 6]

a)

fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;

b)

adottare tutte le misure necessarie all’applicazione dei tassi di conversione.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e ammasso privato

Sezione I

Disposizioni introduttive in materia di intervento pubblico e di ammasso privato

Articolo 6

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento pubblico e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori:

a)

cereali;

b)

riso;

c)

zucchero;

d)

olio di oliva e olive da tavola;

e)

carni bovine;

f)

latte e prodotti lattiero-caseari;

g)

carni suine;

h)

carni ovine e caprine.

2.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)

“cereali”, i cereali raccolti nell’Unione;

b)

“latte”, il latte di vacca prodotto nell’Unione;

c)

“crema di latte”, la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

Origine UE

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento pubblico o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i prodotti originari dell’Unione.

Articolo 8

Prezzi di riferimento

1.   Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

a)

nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t;

b)

per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell’allegato IV, sezione A;

c)

nel settore dello zucchero:

i)

per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;

ii)

per lo zucchero greggio: 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;

d)

nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a);

e)

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i)

246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii)

169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f)

nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini, di cui all’articolo 34, paragrafo 1), lettera b), come segue:

i)

carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell’allegato V, sezione B, punto II;

ii)

carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell’allegato V, sezione B, punto II.

2.   I prezzi di riferimento per i cereali e il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all’ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d’intervento dell’Unione designati a norma dell’articolo 30.

3.   I prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell’allegato IV, sezione B.

4.   I prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificati, secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, in funzione dell’andamento della produzione e dei mercati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.

Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano l’identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.

Sezione II

Intervento pubblico

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 10

Prodotti ammessi all’intervento

L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 31 e 32:

a)

frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo;

b)

risone;

c)

carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;

d)

burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un’impresa riconosciuta dell’Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

e)

latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il metodo spray in un’impresa riconosciuta dell’Unione, avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34 % della materia secca sgrassata.

Sottosezione II

Apertura degli acquisti all’intervento

Articolo 11

Periodi d’intervento pubblico

I periodi d’intervento pubblico sono i seguenti:

a)

per i cereali, dal 1o novembre al 31 maggio;

b)

per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;

c)

per le carni bovine, nel corso di tutta la campagna di commercializzazione;

d)

per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura dell’intervento pubblico

1.   Durante i periodi di cui all’articolo 11, l’intervento pubblico:

a)

è aperto per il frumento tenero;

b)

è aperto per il frumento duro, l’orzo, il granturco, il sorgo, il risone, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere limitatamente ai massimali fissati all’articolo 13, paragrafo 1;

c)

per le carni bovine è aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l’assistenza del comitato di cui all’l' applicazione dell' articolo 323, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t , con particolare considerazione per i principi della coesione territoriale, onde tenere conto dell'impatto sui mercati regionali, i quali dipendono in ampia misura da questa tipologia di prodotto per la propria economia . [Em. 7]

2.   La Commissione chiude l’intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera c), mediante atti di esecuzione senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 323, paragrafo 1adttati senza l'applicazione dell'articolo 323 , qualora le condizioni ivi specificate non sussistano più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13

Limiti all’intervento

1.   Gli acquisti all’intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:

a)

per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i periodi di cui all’articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);

b)

per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 11, lettera d);

c)

per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 11, lettera d).

2.   Per i prodotti di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di continuare gli acquisti all’intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l’andamento dei prezzi di mercato.

Sottosezione III

Prezzi di intervento

Articolo 14

Prezzi di intervento

1.   Il prezzo di intervento:

a)

per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all’intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d’intervento di cui all’articolo 11, lettera a);

b)

per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all’intervento entro il limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b);

c)

per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all’intervento entro il limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c).

2.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis e nell’ambito di una procedura di gara, i prezzi d’intervento e i quantitativi da conferire all’intervento per i seguenti prodotti:

a)

frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all’intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d’intervento di cui all’articolo 11, lettera a);

b)

frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2;

c)

carni bovine;

d)

burro per quantitativi conferiti all’intervento oltre il limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, e

e)

latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all’intervento oltre il limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2.

In particolari circostanze la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , indire le gare con procedura ristretta o fissare i prezzi d’intervento e i quantitativi da conferire all’intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

3.   Il prezzo massimo di acquisto all’intervento, determinato secondo le procedure di gara di cui al paragrafo 2, non deve essere superiore:

a)

per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;

b)

per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , in base a criteri oggettivi;

c)

per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;

d)

per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

4.   I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a)

per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità e

b)

per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità dei prodotti conferiti all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all’allegato IV, sezione A. La Commissione può inoltre maggiorare o ridurre il prezzo d’intervento, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

Sottosezione IV

Smercio dei prodotti acquistati all’intervento

Articolo 15

Principi generali

Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato.

Articolo 16

Smercio di zucchero

Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita.

Tuttavia, al fine di cogliere particolari opportunità di smercio delle scorte d’intervento senza perturbare il mercato, la Commissione può decidere, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , che gli organismi pagatori:

a)

possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:

i)

all’alimentazione degli animali, oppure

ii)

all’esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all’allegato I del trattato o in una delle merci di cui all’allegato XVII, parte III, del presente regolamento, oppure

iii)

agli usi industriali di cui all’articolo 55;

b)

devono mettere a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno dell’Unione, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza.

Sottosezione V

Distribuzione agli indigenti nell’Unione

Articolo 17

Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione

1.   È istituito un programma che prevede la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti nell’Unione a cura di organismi designati dagli Stati membri. A questo scopo sono messi a disposizione prodotti giacenti all’intervento o, in mancanza di scorte d’intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire sono acquistati sul mercato.

Ai fini del programma di cui al primo comma, per “persone indigenti” si intendono le persone fisiche – siano esse singoli individui, nuclei familiari o gruppi costituiti da tali persone – in situazione di precarietà socio-economica documentata o riconosciuta sulla base di determinati criteri definiti dalle competenti autorità nazionali o comunque giudicata tale secondo i criteri utilizzati dagli organismi designati e approvati dalle autorità competenti.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione programmi di distribuzione di derrate alimentari contenenti i seguenti elementi:

a)

descrizione delle principali caratteristiche e obiettivi del programma;

b)

gli organismi designati;

c)

i quantitativi richiesti di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di un triennio e altri dati pertinenti.

Gli Stati membri scelgono i prodotti alimentari sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e l’idoneità alla distribuzione. A tale scopo, gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione.

3.   Sulla base delle richieste comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, primo comma, nonché di altre informazioni ritenute pertinenti, la Commissione adotta piani triennali.

Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali dell’Unione per Stato membro e i contributi minimi annuali degli Stati membri. Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi.

Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c). In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

Se i prodotti previsti dal piano triennale non sono disponibili nelle scorte d’intervento dello Stato membro in cui sono richiesti, il piano triennale ne dispone il trasferimento da altri Stati membri che detengono scorte d’intervento di tali prodotti.

Il piano triennale può essere riveduto alla luce di eventuali sviluppi che incidano sulla sua esecuzione.

4.   Gli organismi designati dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 non possono essere imprese commerciali.

I prodotti alimentari sono consegnati gratuitamente a detti organismi.

La distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti è effettuata:

a)

gratuitamente, oppure

b)

ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione, esclusi i costi sovvenzionabili a norma del paragrafo 7, secondo comma, lettere a) e b).

5.   Gli Stati membri che partecipano al programma:

a)

presentano alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del programma;

b)

comunicano tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari.

6.   L’Unione cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma. Il cofinanziamento non può superare:

a)

l’importo complessivo di 500 milioni di euro per esercizio finanziario, né

b)

il 75 % delle spese ammissibili, ovvero il 90 % delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione (16).

7.   Sono sovvenzionabili nell’ambito del programma:

a)

il costo dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento;

b)

il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato e

c)

le spese di trasporto dei prodotti d’intervento da uno Stato membro all’altro, se necessario.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’esecuzione del piano triennale in ciascuno Stato membro, le competenti autorità nazionali possono considerare sovvenzionabili:

a)

le spese di trasporto dei prodotti alimentari fino ai magazzini degli organismi designati;

b)

le seguenti spese sostenute dagli organismi designati, purché siano direttamente connesse all’esecuzione del piano:

i)

spese amministrative;

ii)

spese di trasporto dai magazzini degli organismi designati fino ai punti di distribuzione finale e

iii)

spese di magazzinaggio.

8.   Gli Stati membri svolgono controlli amministrativi e fisici per accertare che il piano sia attuato in conformità con la normativa applicabile e stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di irregolarità.

9.   La dicitura “Aiuto dell’Unione europea” accompagnata dall’emblema dell’Unione europea è chiaramente indicata sull’imballaggio dei prodotti alimentari distribuiti in virtù del piano, nonché nei punti di distribuzione.

10.   Il programma dell’Unione non osta ad eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti che siano conformi al diritto dell’Unione.

Articolo 18

Poteri delegati

1.   Ai fini di un utilizzo efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all’articolo 17, la Commissione definisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , il metodo di calcolo dello stanziamento globale di risorse, compresa la ripartizione tra gli Stati membri dei prodotti d’intervento e delle risorse finanziarie per l’acquisto di prodotti alimentari sul mercato. Definisce altresì il valore contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento e il metodo per l’eventuale riassegnazione delle risorse tra gli Stati membri a seguito di una revisione del piano triennale.

2.   Ai fini di un utilizzo efficace ed efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all’articolo 17 e a tutela dei diritti e degli obblighi degli operatori, la Commissione adotta, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni che prescrivono il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all’esecuzione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari, disposizioni relative alle cauzioni che gli offerenti devono costituire, nonché disposizioni sulle sanzioni, le riduzioni e le esclusioni che gli Stati membri applicano segnatamente in caso di inosservanza dei termini per il ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento o di gravi inadempienze o irregolarità nell’esecuzione del piano triennale.

Articolo 19

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , disposizioni per l’attuazione uniforme del piano triennale e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari di cui all’articolo 17. Tali atti contemplano:

a)

le modalità e le procedure per l’adozione e la revisione dei piani triennali, compresi i termini applicabili;

b)

l’adozione e la revisione dei piani triennali, nonché gli stanziamenti definitivi di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma;

c)

le disposizioni relative agli elementi complementari che devono figurare nei piani triennali, le norme sulla fornitura dei prodotti, nonché le procedure e i termini applicabili ai ritiri dei prodotti dall’intervento e ai trasferimenti tra Stati membri;

d)

le disposizioni sulla presentazione delle relazioni annuali e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari;

e)

le modalità per il rimborso delle spese di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, comprese le scadenze e i massimali finanziari;

f)

le condizioni uniformi per la partecipazione alle gare, comprese le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura;

g)

le disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici a cura degli Stati membri;

h)

le disposizioni uniformi concernenti le procedure e i termini di pagamento, nonché le riduzioni applicabili in caso d’inadempimento, le disposizioni contabili e procedurali per i trasferimenti tra Stati membri, con l’indicazione delle incombenze a carico dei competenti organismi d’intervento nazionali;

i)

le condizioni uniformi per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 9.]

Sezione III

Ammasso privato

Sottosezione I

Aiuto obbligatorio

Articolo 20

Prodotti sovvenzionabili

Sono concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 31 e 32:

i)

burro non salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta dell’Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

ii)

burro salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta dell’Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.

Articolo 21

Condizioni e importo dell’aiuto per il burro

Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dell’aiuto per il burro a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

Se al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato subiscono un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, la Commissione può aumentare l'importo dell'aiuto mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis. [Em. 8]

Sottosezione II

Aiuto facoltativo

Articolo 22

Prodotti sovvenzionabili

1.   Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 31 e 32:

a)

zucchero bianco;

b)

olio di oliva;

c)

carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a);

d)

carni suine;

e)

carni ovine e caprine.

Per tener conto delle caratteristiche peculiari delle carni di bovini adulti, la Commissione può modificare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , l’elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.

2.   La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o tramite gara.

Articolo 23

Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo zucchero bianco

1.   Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio rilevato nell’Unione per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di concedere un aiuto all’ammasso di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero.

2.   Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso di cui gli articoli 45 o 56.

Articolo 24

Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di autorizzare gli Stati membri a stipulare contratti con organismi da essi riconosciuti, che offrano garanzie sufficienti, per l’ammasso dell’olio di oliva da questi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni dell’Unione, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a:

a)

1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva;

b)

1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine, o

c)

1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Articolo 25

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

Se il prezzo medio rilevato sul mercato dell’Unione in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di concedere un aiuto all’ammasso.

Articolo 26

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine

Se il prezzo medio di mercato delle carcasse di suini nell’Unione, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi dell’Unione e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di concedere un aiuto all’ammasso.

Articolo 27

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di concedere un aiuto all’ammasso di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:

a)

Gran Bretagna;

b)

Irlanda del Nord;

c)

ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente.

Sezione IV

Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e di ammasso privato

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 28

Norme concernenti il magazzinaggio

1.   Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione, concessa mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 32.

Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro.

2.   L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto:

a)

delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati membri;

b)

delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto.

3.   L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo è concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli difficoltà.

4.   Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri.

5.   Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:

a)

trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, oppure

b)

trasferiti da un organismo pagatore a un altro.

6.   L’organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende.

7.   I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.

Articolo 29

Norme concernenti le gare

Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati.

Gli aggiudicatari sono scelti, nell’ordine, in base alle offerte più vantaggiose per l’Unione. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l’aggiudicazione di un contratto.

Articolo 30

Centri d’intervento per i cereali e il riso

1.   In considerazione della diversità delle strutture esistenti nell’Unione per l’ammasso dei cereali e del riso e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all’intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321 , i requisiti che devono possedere i centri d’intervento e i luoghi di ammasso per accogliere i prodotti acquistati in regime d’intervento, tra cui una capienza minima per i luoghi di ammasso e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smerciarli alla fine del periodo di ammasso.

2.   La Commissione designa, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso, tenendo conto:

a)

della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione;

b)

della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;

c)

della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

I centri di intervento possono essere designati per ciascun cereale.

Articolo 31

Poteri delegati

1.   Per tener conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321 , i requisiti e le condizioni applicabili ai prodotti da acquistare all’intervento pubblico, di cui all’articolo 10, e ai prodotti da immagazzinare in virtù del regime di aiuti all’ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e condizioni sono intesi a garantire l’ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento – compresa l’etichettatura –, età massima, conservazione e fase alla quale si riferisce il prezzo d’intervento o l’aiuto.

2.   Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321 , le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, sia per gli acquisti che per le vendite.

3.   Per tener conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321 , le disposizioni relative all’obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell’immagazzinamento.

4.   In considerazione della varietà di situazioni esistenti nell’Unione con riguardo all’ammasso delle scorte d’intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all’intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321 :

a)

i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso per accogliere i prodotti – diversi dai cereali e dal riso – acquistati in regime d’intervento, tra cui una capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smerciarli alla fine del periodo di ammasso;

b)

disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all’ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo la stessa procedura applicata dall’Unione, nonché disposizioni che autorizzino la vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati.

5.   Affinché l’ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321 ,

a)

adotta disposizioni volte a ridurre l’importo dell’aiuto erogabile;

b)

può stabilire le condizioni per l’erogazione di un anticipo e i requisiti necessari per poterne beneficiare.

6.   Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione adotta, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità. Tali misure possono andare fino all’esclusione degli operatori, a carico dei quali siano state rilevate frodi e irregolarità, dalla partecipazione ai regimi di intervento pubblico o di aiuto all’ammasso privato.

7.   Al fine di tutelare i diritti e gli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni d’intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le disposizioni necessarie per quanto riguarda:

a)

il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

b)

lo stabilimento degli operatori e la loro partita IVA;

c)

il deposito di una cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi da parte degli operatori;

d)

l’incameramento totale o parziale della cauzione in caso di inadempimento.

8.   Per tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti, la Commissione può adeguare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le qualità tipo di zucchero di cui all’allegato IV, sezione B.

Articolo 32

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le disposizioni necessarie a garantire un’applicazione uniforme del presente capo nell’insieme dell’Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare:

a)

i test e i metodi utilizzati per determinare l’ammissibilità dei prodotti;

b)

per le carni bovine, la definizione del periodo rappresentativo durante il quale sono rilevati i prezzi di mercato ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2;

c)

le procedure e le condizioni relative alla consegna dei prodotti da acquistare all’intervento, alle spese di trasporto a carico dell’offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;

d)

le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni;

e)

l’autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati e immagazzinati, come disposto dall’articolo 28;

f)

le condizioni di vendita o di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, con particolare riguardo, se del caso, al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall’ammasso e all’eventuale successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati;

g)

la fissazione dell’aiuto per i prodotti di cui all’articolo 20;

h)

per lo zucchero e l’olio di oliva, la definizione del periodo rappresentativo durante il quale sono rilevati i prezzi di mercato ai fini dell’applicazione rispettivamente degli articoli 23 e 24;

i)

l’adozione dell’elenco dei mercati rappresentativi per le carni suine di cui all’articolo 26;

j)

la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l’autorità competente dello Stato membro e il richiedente;

k)

il conferimento e la detenzione all’ammasso privato e lo svincolo dall’ammasso;

l)

la durata dell’ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

m)

le condizioni di un’eventuale reimmissione sul mercato o dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;

n)

le norme procedurali da seguire per l’acquisto all’intervento a prezzo fisso o per la concessione dell’aiuto all’ammasso privato a prezzo fisso;

o)

il ricorso a procedure di gara, sia per l’intervento pubblico che per l’ammasso privato, con particolare riguardo:

i)

alla presentazione delle offerte e, se del caso, al quantitativo minimo per ciascuna offerta;

ii)

all’importo della cauzione depositata;

iii)

alla comunicazione delle offerte alla Commissione;

p)

le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri;

q)

i controlli che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare;

r)

le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

Articolo 33

Atti di esecuzione da adottare senza l’assistenza del comitato di cui all’Articolo 323, paragrafo 1 senza l'applicazione dell'articolo 323

La Commissione adotta, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 323, paragrafo 11 senza l'applicazione dell'articolo 323 , atti di esecuzione destinati:

a)

a garantire il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a);

b)

per il frumento tenero, a passare alla procedura di gara di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Sottosezione II

Disposizioni specifiche in materia di classificazione delle carcasse

Articolo 34

Tabelle unionali e controlli

1.   Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell’allegato V, nei seguenti settori:

a)

carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;

b)

carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell’allegato V, sezione C.

2.   Un comitato di controllo dell’Unione composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto dell’Unione, a controllare in loco la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.

Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico dell’Unione.

Articolo 35

Poteri delegati

1.   Per tener conto dell’evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori interessati, la Commissione può adeguare e aggiornare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le definizioni riportate nell’allegato V e le disposizioni relative alla classificazione, all’identificazione e alla presentazione delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini.

2.   Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l’obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l’applicazione dei regimi d’intervento sul mercato – ovverosia l’intervento pubblico e l’ammasso privato – nei settori delle carni bovine, suine e ovine, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 ,

a)

adottare disposizioni relative alla classificazione per categorie, alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), all’identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse;

b)

adottare deroghe alle disposizioni, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l’altro riguardo alle classi di conformazione e stato d’ingrassamento nel settore delle carni bovine, e ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d’ingrassamento nel settore delle carni ovine;

c)

stabilire le regole per il calcolo dei prezzi medi nell’Unione e prescrivere agli operatori l’obbligo di informazione sulle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda i prezzi di mercato e i prezzi rappresentativi;

d)

stabilire, ai fini dell’intervento pubblico e dell’ammasso privato, ulteriori norme che possono riguardare in particolare:

i)

le misure che i macelli devono adottare ai sensi dell’allegato V, sezione A, punto III;

ii)

le eventuali deroghe, che possono essere accordate su richiesta agli Stati membri, per i macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;

e)

definire i criteri per le carcasse di agnelli leggeri;

f)

riesaminare periodicamente i coefficienti di ponderazione.

3.   Per tener conto delle peculiarità riscontrate all’interno dell’Unione, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 ,

a)

autorizzare gli Stati membri a suddividere ciascuna delle classi di conformazione e di stato d’ingrassamento delle carcasse di bovini adulti di cui all’allegato V, sezione A, punto III, fino ad un massimo di tre sottoclassi;

b)

stabilire, ai fini dell’accertamento del prezzo di mercato, una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell’allegato V, sezione A, punto IV;

c)

autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra;

d)

adottare ulteriori disposizioni e requisiti, tra cui:

i)

autorizzare gli Stati membri a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si discosta dalla presentazione tipo,

le esigenze tecniche lo giustificano,

le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme;

ii)

autorizzare gli Stati membri a consentire presentazioni differenti delle carcasse di ovini nei casi in cui non è utilizzata la presentazione di riferimento;

e)

prevedere che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative per prevenire le infrazioni, in particolare la falsificazione e l’uso fraudolento di timbri ed etichette o la classificazione ad opera di personale non autorizzato.

4.   Per garantire la precisione e l’affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini adulti, suini e ovini, la Commissione dispone, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , che la classificazione sia effettuata da addetti sufficientemente qualificati.

5.   Per garantire l’affidabilità della tabella di classificazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni relative ai controlli da eseguire e ai provvedimenti da prendere in caso di applicazione impropria.

6.   Per assicurare che il comitato di controllo dell’Unione adempia la propria funzione, la Commissione può definirne le competenze e la composizione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 .

Articolo 36

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , modalità riguardanti:

a)

l’attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda:

i)

la comunicazione dei risultati della classificazione,

ii)

i controlli in loco, le relazioni di controllo e gli interventi a posteriori,

iii)

i controlli in loco relativi alla classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini effettuati, per conto dell’Unione, dal comitato di controllo dell’Unione;

b)

la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni esatte sui prezzi delle carcasse di bovini, suini e ovini;

c)

la comunicazione di informazioni sui macelli e altri organismi che rilevano i prezzi, nonché sulle regioni per le quali sono rilevati i prezzi nel settore delle carni bovine;

d)

i controlli in loco relativi alla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini adulti e di ovini effettuati, per conto dell’Unione, dal comitato di controllo dell’Unione.

CAPO II

Misure speciali di intervento

Sezione I

Misure eccezionali di sostegno del mercato

Articolo 37

Malattie degli animali

1.   Per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni.

Le misure di cui al primo comma si applicano ai seguenti settori:

a)

carni bovine;

b)

latte e prodotti lattiero-caseari;

c)

carni suine;

d)

carni ovine e caprine;

e)

uova;

f)

carni di pollame.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte dello o degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

Articolo 38

Perdita di fiducia del consumatore

Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi turbative del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Articolo 39

Finanziamento

1.   Per le misure eccezionali previste agli articoli 37 e 38, l’Unione contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l’afta epizootica l’Unione contribuisce al finanziamento per il 60 % delle spese.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

Sezione II

Misure relative ai settori dei cereali e del riso

Articolo 40

Misure speciali di mercato nel settore dei cereali

1.   Ove la situazione del mercato lo esiga al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e se necessario con la procedura d’urgenza prevista all'articolo 322 , misure speciali d’intervento per il settore dei cereali. Tali misure d’intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni dell’Unione i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d’intervento. [Em. 9]

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie riguardanti il presente articolo. Tali misure possono riguardare, in particolare, le procedure, le comunicazioni, i parametri tecnici e i controlli fisici o amministrativi che incombono agli Stati membri.

Articolo 41

Misure speciali di mercato nel settore del riso

1.   Al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbativa del mercato nel settore del riso, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 e se necessario con procedura d’urgenza a norma dell'articolo 322 , misure speciali intese:

a)

a prevenire, in talune regioni dell’Unione, un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico, secondo quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte;

b)

a compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie in relazione al presente articolo. Tali misure possono riguardare, in particolare, le procedure, le comunicazioni, i parametri tecnici e i controlli fisici o amministrativi che incombono agli Stati membri.

Sezione III

Misure relative al settore dello zucchero

Articolo 42

Prezzo minimo della barbabietola

1.   A partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a 26,29 EUR/t.

2.   Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero della qualità tipo definita nell’allegato IV, sezione B.

3.   Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero di quota e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adeguato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Per adeguare il prezzo nel caso in cui l’effettiva qualità della barbabietola si discosti dalla qualità tipo, le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma si applicano conformemente alle norme adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 46, lettera a).

4.   Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 57, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Articolo 43

Accordi interprofessionali

1.   Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 46, lettera b), in particolare per quanto riguarda l’acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.

2.   Le condizioni di acquisto delle barbabietole e della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori di queste materie prime nell’Unione e le imprese produttrici di zucchero dell’Unione.

3.   Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a)

zucchero di quota, oppure

b)

zucchero fuori quota.

4.   Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;

b)

la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari.

5.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

6.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Articolo 44

Tassa sulla produzione

1.   È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all’articolo 50, paragrafo 2.

2.   La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

3.   Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.

4.   Le imprese dell’Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.

Articolo 45

Ritiro di zucchero dal mercato

1.   Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni dell’Unione che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione può fissare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis e entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare il coefficiente o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.

3.   Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all’inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell’isoglucosio ritirato come:

a)

zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale, oppure

b)

una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall’Unione nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato.

4.   Se l’offerta di zucchero nell’Unione è inadeguata, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro.

5.   Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 42 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.

Articolo 46

Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321 , norme concernenti:

a)

gli adeguamenti di prezzo di cui all’articolo 42, paragrafo 3;

b)

i contratti di fornitura e le condizioni di acquisto di cui all’articolo 43, paragrafo 1;

c)

i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4.

Sezione IV

Adeguamento dell’offerta

Articolo 47

Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame:

a)

misure intese a migliorare la qualità;

b)

misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c)

misure intese ad agevolare la rilevazione dell’andamento dei prezzi di mercato;

d)

misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Articolo 48

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , norme relative alle procedure e alle modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all’articolo 47.

CAPO III

Regimi di contenimento della produzione

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 49

Regimi di quote e potenziale produttivo

1.   I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:

a)

latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;

2.   In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell’articolo 54, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.

3.   Nel settore vitivinicolo si applicano le disposizioni relative al potenziale produttivo previste nella sezione V per quanto riguarda gli impianti illegali, il regime transitorio dei diritti di impianto e il regime di estirpazione.

Sezione II

Zucchero

Sottosezione I

Ripartizione e gestione delle quote

Articolo 50

Ripartizione delle quote

1.   Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell’allegato VI.

2.   Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell’articolo 51.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all’impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

3.   In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

Articolo 51

Imprese riconosciute

1.   A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 55, paragrafo 2, a condizione che queste imprese:

a)

comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b)

accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;

c)

non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

2.   Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a)

i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b)

i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;

c)

i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

Articolo 52

Adeguamento delle quote nazionali

A seguito delle decisioni prese dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 53, la Commissione adegua, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le quote fissate nell’allegato VI.

Articolo 53

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 %, per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e le campagne seguenti, la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata a un’impresa stabilita nel suo territorio. A tal fine gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori.

2.   Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.

3.   Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

Sottosezione II

Superamento della quota

Articolo 54

Ambito di applicazione

Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 50 possono essere:

a)

utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all’articolo 55;

b)

riportati alla quota di produzione della campagna successiva, conformemente all’articolo 56;

c)

utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento (UE) n … del Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (17); oppure

d)

esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 57.

Articolo 55

Zucchero industriale

1.   Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a)

siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore, entrambi riconosciuti a norma dell’articolo 51 e

b)

siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

2.   Per tener conto dell’evoluzione tecnica, la Commissione può redigere, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L’elenco comprende in particolare:

a)

bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;

b)

alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c)

alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Articolo 56

Riporto di zucchero eccedente

1.   Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2.   Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a)

ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:

tra il 1o febbraio e il 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati,

tra il 1o febbraio e il 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

b)

si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3.   Se la produzione definitiva di un’impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.

4.   I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5.   Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 23 o 45.

Articolo 57

Prelievo sulle eccedenze

1.   I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:

a)

lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 56 o i quantitativi di cui all’articolo 54, lettere c) e d);

b)

lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 55, paragrafo 2;

c)

lo zucchero e l’isoglucosio ritirati dal mercato a norma dell’articolo 45 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 3.

2.   Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.

3.   Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

Sezione III

Latte

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 58

Definizioni

1.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

“latte”, il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b)

“altri prodotti lattiero-caseari”, tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in “equivalente latte” applicando coefficienti che sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis ;

c)

“produttore”, l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata nel territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;

d)

“azienda”, l’azienda quale definita all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

“acquirente”, un’impresa o un gruppo che acquista latte presso il produttore:

per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione,

per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

f)

“consegna”, qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

g)

“vendita diretta”, qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione di altri prodotti lattiero-caseari da parte di un produttore;

h)

“commercializzazione”, consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

i)

“quota individuale”, la quota di un produttore al 1o aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;

j)

“quota nazionale”, la quota di cui all’articolo 59, fissata per ciascuno Stato membro;

k)

“quota disponibile”, la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle vendite, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.

2.   In riferimento alla definizione di cui al paragrafo 1, lettera e), si considera come acquirente qualsiasi gruppo di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, il quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni amministrative e contabili necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico a un gruppo di acquirenti;

3.   Nel rispetto della definizione di “consegna” di cui al paragrafo 1, lettera f), la Commissione può adattare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera i), la definizione di “vendita diretta” al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote.

4.   Per assicurare che il regime delle quote latte contempli tutte le situazioni specifiche, la Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera h), definizioni specifiche relative al funzionamento del regime.

Sottosezione II

Ripartizione e gestione delle quote

Articolo 59

Quote nazionali

1.   Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2008 (di seguito “periodi di dodici mesi”) sono fissate nell’allegato VIII.

2.   Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell’articolo 60, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

3.   Le quote nazionali di cui all’allegato VIII sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

4.   Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.

5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le disposizioni necessarie all’attuazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare le procedure, le comunicazioni e i parametri tecnici.

Articolo 60

Quote individuali

1.   La quota o le quote individuali dei produttori al 1o aprile 2008 sono pari alle loro quote individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le vendite e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1o aprile 2008.

2.   I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

3.   Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all’articolo 59 per compensare i produttori “SLOM” finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa dell’Unione, deve essere utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione risulti compromesso in conseguenza dell’adesione.

5.   Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell’articolo 62, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 64.

Articolo 61

Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per l’assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all’articolo 64 in base a criteri oggettivi che comunicano alla Commissione.

Articolo 62

Gestione delle quote

1.   La Commissione adatta, mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 81, lettera a), per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione delle quote nazionali tra “consegne” e “vendite dirette”, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.

2.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le date fissate dalla Commissione stessa mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis e secondo le modalità da essa stabilite mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 316, paragrafo 3, le informazioni necessarie per:

a)

procedere all’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

calcolare il prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare.

3.   Le norme relative al presente articolo sono adottate mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera b), e mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 81, lettera g).

Articolo 63

Tenore di grassi

1.   A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.

2.   Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data.

3.   Il tenore di riferimento di grassi è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo 60, paragrafo 2 e, nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote, secondo norme che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 81, lettera b).

4.   Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato secondo norme che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 81, lettera b).

5.   Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato IX.

Articolo 64

Riserva nazionale

1.   All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato VIII, ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 61. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’articolo 65, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’articolo 69 oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette.

2.   Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.

3.   Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.

Articolo 65

Casi di inattività

1.   Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1o aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), prima di tale data.

Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1o aprile successivo alla data della richiesta.

2.   Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno all’85 % della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 66

Cessioni temporanee

1.   Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 65, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2.   Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

a)

la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;

b)

imperative esigenze amministrative.

Articolo 67

Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre

1.   Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda è devoluta alla riserva nazionale.

2.   Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.

3.   In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o se il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.

4.   Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 68

Misure specifiche di trasferimento

1.   Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a)

accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;

b)

stabilire, in base a criteri oggettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

c)

centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

d)

prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa;

e)

determinare, in base a criteri oggettivi, le regioni o le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

f)

autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione.

2.   Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

Articolo 69

Trattenute di quote

1.   Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 67 e 68, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri oggettivi.

2.   Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 67 e 68 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni.

Articolo 70

Aiuti per l’acquisizione di quote

La vendita, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.

Sottosezione III

Superamento della quota

Articolo 71

Prelievo sulle eccedenze

1.   Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II.

Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.

Tuttavia, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010, il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne, applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 2008, è fissato al 150 % del prelievo di cui al secondo comma.

2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi.

3.   Gli Stati membri sono debitori nei confronti dell’Unione del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, nel limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.

4.   La differenza tra l’importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall’applicazione del paragrafo 2 e quello risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

5.   Se il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 non è stato versato entro la data fissata, la Commissione detrae, mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 81, lettera d), del presente regolamento e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere tale decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. Non si applica l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 72

Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 73 e 76, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

Fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2, e l’articolo 76, paragrafo 1, i produttori sono debitori nei confronti dello Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 62, 63 e 73, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.

Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 73 e 76, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell’articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 73

Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1.   Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento.

A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.

2.   Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che sia stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri oggettivi che gli Stati membri fissano:

a)

a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;

b)

oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.

Ove si applichi l’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all’importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che sono definiti dallo Stato membro.

Articolo 74

Ruolo degli acquirenti

1.   Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all’organismo competente dello Stato membro, entro una data e in base a modalità che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 81, lettere d), f) e g), l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.

2.   Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.

3.   Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.

Articolo 75

Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che la Commissione stabilisce mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 76

Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette

1.   In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che sia stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.

2.   Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.

3.   Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.

Articolo 77

Importi pagati in eccesso o non pagati

1.   Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

a)

destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a) e/o

b)

ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:

i)

rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri oggettivi ed entro un termine fissato dalla Commissione, oppure

ii)

sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituito dal presente capo.

2.   Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3.   Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 74, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.

4.   Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, allo Stato membro sono versati gli interessi di mora fissati dalla Commissione.

Sezione IV

Norme procedurali relative alle quote nei settori dello zucchero e del latte

Sottosezione I

Norme procedurali relative alle quote nel settore dello zucchero

Articolo 78

Poteri delegati

1.   Per garantire che le imprese di cui all’articolo 51 adempiano i propri obblighi, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese e la modifica delle date stabilite all'articolo 56 , nonché i criteri per l’applicazione di sanzioni amministrative. [Em. 11]

2.   Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , ulteriori definizioni, anche per quanto riguarda la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, la produzione di un’impresa e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

3.   Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme concernenti il riporto di zucchero.

Articolo 79

Competenze di esecuzione

In relazione alle imprese di cui all’articolo 51, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , norme riguardanti:

a)

le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;

b)

il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;

c)

le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;

d)

le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bollette di consegna;

e)

l’equivalenza relativamente allo zucchero di cui all’articolo 54, lettera a);

f)

il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;

g)

le esportazioni di cui all’articolo 54, lettera d);

h)

la collaborazione degli Stati membri all’esecuzione di controlli efficaci;

i)

la modifica delle date di cui all’articolo 56; [Em. 12]

j)

la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 57.

Sottosezione II

Norme procedurali relative alle quote nel settore del latte

Articolo 80

Poteri delegati

1.   Ai fini della realizzazione degli obiettivi del regime delle quote nel settore del latte, in particolare dell’efficiente utilizzazione delle quote individuali e del corretto espletamento delle operazioni di calcolo, riscossione e utilizzazione del prelievo, la Commissione adotta, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

le conversioni di quote, temporanee e definitive;

b)

i metodi di calcolo del prelievo;

c)

la riassegnazione delle quote inutilizzate;

d)

la soglia per l’applicazione delle correzioni del tenore di grassi;

e)

l’obbligo per il produttore di consegnare il latte ad acquirenti riconosciuti;

f)

il riconoscimento degli acquirenti;

g)

i criteri oggettivi per la ridistribuzione del prelievo riscosso in eccesso;

h)

le definizioni specifiche relative al funzionamento del regime;

i)

l’adattamento della definizione di “vendita diretta” nel rispetto della definizione di “consegna” di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera f).

2.   Per garantire che gli operatori e gli Stati membri adempiano i propri obblighi, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

le sanzioni irrogabili ai produttori o agli acquirenti inadempienti, in particolare in caso d’inadempimento degli obblighi riguardanti i termini di pagamento del prelievo, la consegna agli acquirenti riconosciuti, la comunicazione delle consegne e delle vendite dirette, la trasmissione di dichiarazioni inesatte, l’aggiornamento dei registri;

b)

le sanzioni irrogabili agli Stati membri che non adempiono gli obblighi di cui all’articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 81

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le disposizioni necessarie per quanto riguarda:

a)

la conversione definitiva delle quote e la ripartizione della quota nazionale tra consegne e vendite dirette;

b)

la fissazione del coefficiente per il tenore di grassi della quota individuale, la correzione del tenore di grassi e la registrazione del superamento del tenore di grassi della quota nazionale;

c)

la determinazione delle equivalenze del latte;

d)

il termine e il fatto generatore per il tasso di cambio applicabile al pagamento del prelievo e per la ridistribuzione del prelievo riscosso in eccesso, nonché la riduzione degli anticipi in caso di mancato rispetto dei termini;

e)

i tassi d’interesse applicabili in caso di ritardo nel pagamento, il corretto addebito del prelievo e l’uso dell’1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA;

f)

la comunicazione ai produttori delle nuove definizioni, delle quote individuali e del prelievo;

g)

la comunicazione di informazioni sulle modalità applicabili al prelievo nel settore del latte;

h)

la stesura delle dichiarazioni delle consegne e delle dichiarazioni delle vendite dirette;

i)

gli obblighi a carico degli acquirenti e dei produttori di redigere le dichiarazioni, tenere i registri e fornire informazioni;

j)

i controlli sulle consegne e sulle vendite dirette.

Sezione V

Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Impianti illegali

Articolo 82

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1.   Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

2.   In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

3.   Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4.   La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 89, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 83

Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998

1.   Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1o settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (18).

2.   La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

3.   In attesa della regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

4.   I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.

Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3.

5.   La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 89, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 84

Verifica di non circolazione o distillazione

1.   In relazione all’articolo 82, paragrafo 2, e all’articolo 83, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.

2.   Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

Articolo 85

Misure di accompagnamento

Le superfici di cui all’articolo 83, paragrafo 1, primo comma, purché non regolarizzate, e le superfici di cui all’articolo 82, paragrafo 1, non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell’Unione.

Articolo 86

Poteri delegati

1.   Per assicurare che i produttori adempiano i propri obblighi a norma della presente sottosezione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni concernenti la non circolazione e la distillazione dei prodotti di cui all’articolo 84, paragrafo 1, nonché le sanzioni che gli Stati membri possono imporre in caso d’inadempimento dei summenzionati obblighi.

2.   Per garantire l’efficiente individuazione ed eliminazione degli impianti illegali, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme che prevedano la riduzione della dotazione di bilancio dell’Unione per misure di sostegno in caso d’inadempimento, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di comunicare i dati sugli impianti illegali.

Articolo 87

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le disposizioni necessarie per quanto riguarda:

a)

le comunicazioni degli Stati membri;

b)

la raccolta di informazioni supplementari sulle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (19);

c)

i controlli che incombono agli Stati membri e le informazioni da trasmettere alla Commissione in merito a tali controlli.

Sottosezione II

Regime transitorio dei diritti di impianto

Articolo 88

Durata

La presente sottosezione si applica fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 89

Divieto transitorio di impianto di viti

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 166 e in particolare del paragrafo 4 del medesimo articolo, è vietato l’impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 166, paragrafo 2.

2.   È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 166, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:

a)

da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’articolo 90;

b)

da diritti di reimpianto, ai sensi dell’articolo 91;

c)

da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 92 e 93.

4.   I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

5.   Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla presente sottosezione, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

Articolo 90

Diritti di nuovo impianto

1.   Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a)

destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale;

b)

destinate a scopi di sperimentazione;

c)

destinate alla coltura di piante madri per marze, oppure

d)

il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2.   I diritti di nuovo impianto sono:

a)

attivati dal produttore a cui sono concessi;

b)

utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;

c)

utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Articolo 91

Diritti di reimpianto

1.   Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non generano diritti di reimpianto.

2.   Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3.   I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4.   I diritti di reimpianto sono esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione.

5.   In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a)

una parte dell’azienda interessata è trasferita a quest’altra azienda;

b)

le superfici di quest’altra azienda sono destinate:

i)

alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, oppure

ii)

alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell’ambito di disposizioni legislative unionali o nazionali preesistenti.

7.   I diritti di reimpianto concessi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Articolo 92

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1.   Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2.   Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.

3.   Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

a)

i diritti di nuovo impianto;

b)

i diritti di reimpianto;

c)

i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

4.   I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.

Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 93

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1.   Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:

a)

a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant’anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell’azienda;

b)

dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l’importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall’articolo 89, paragrafi 1 e 2.

2.   Nell’utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:

a)

l’ubicazione nonché le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b)

le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3.   I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4.   I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5.   Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Articolo 94

De minimis

La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007.

Articolo 95

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono adottare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l’andamento del potenziale produttivo.

Articolo 96

Poteri delegati

1.   Onde evitare un aumento del potenziale produttivo, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 ,

a)

compilare un elenco di casi in cui l’estirpazione non genera diritti di reimpianto;

b)

adottare norme relative ai trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve;

c)

vietare la commercializzazione del adottare le disposizioni relative al vino o dei ai prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. [Em. 13]

2.   Al fine di garantire la parità di trattamento dei produttori che procedono all’estirpazione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme che assicurino l’efficacia dell’estirpazione quando sono concessi diritti di reimpianto.

3.   Al fine di tutelare i fondi dell’Unione nonché l’identità, la provenienza e la qualità dei vini dell’Unione, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

prevedere la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che contribuisca a rilevare i casi di frode e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri, nonché disposizioni applicabili alle banche dati degli Stati membri;

b)

adottare norme sugli organismi di controllo e sull’assistenza reciproca tra di essi;

c)

adottare norme sulla condivisione dei risultati dei vari Stati membri;

d)

adottare norme sull’applicazione delle sanzioni in caso di circostanze eccezionali.

Articolo 97

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, in particolare norme riguardanti:

a)

la concessione dei diritti di nuovo impianto, compresi gli obblighi di registrazione e di comunicazione;

b)

il trasferimento dei diritti di reimpianto, compreso un coefficiente di riduzione;

c)

i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni alla Commissione, compresa l’eventuale scelta di un sistema di riserva;

d)

la concessione dei diritti di impianto a partire dalla riserva;

e)

i controlli che incombono agli Stati membri e le informazioni da trasmettere alla Commissione in merito a tali controlli;

f)

la comunicazione, da parte degli Stati membri, dell’intenzione di applicare l’articolo 89, paragrafo 5, nel loro territorio.

Sottosezione III

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

Articolo 98

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1.   Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 210, paragrafo 3, e all’articolo 227.

Tali regole sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:

a)

non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b)

non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un’annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d)

non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e dell’Unione necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2.   Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3.   L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 227, paragrafo 3, si applica anche per le decisioni o le misure adottate dagli Stati membri in virtù del presente articolo.

CAPO IV

Regimi di aiuti

Sezione I

Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

Articolo 99

Restituzione alla produzione

1.   I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, lettere b) e c).

2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della La Commissione fissa la restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto, in particolare:

a)

dei costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria dovrebbe sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, nonché

b)

del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su tale mercato, del prezzo di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) . [Em. 14]

Articolo 100

Condizioni di concessione

Per tener conto delle peculiarità del mercato dello zucchero fuori quota nell’Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le condizioni per la concessione della restituzione alla produzione di cui alla presente sezione.

Sezione II

Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Sottosezione I

Aiuti per prodotti destinati ad usi specifici

Articolo 101

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali

1.   In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell’Unione e destinati all’alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 103.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell La Commissione fissa l’ importo dell’aiuto a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto del prezzo di riferimento per il latte scremato in polvere indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e dell'evoluzione della situazione del mercato per quanto riguarda il latte scremato e il latte scremato in polvere . Si tiene conto della necessità di prevedere misure di sostegno ai prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche nonché delle modifiche apportate dal presente regolamento . [Em. 15]

Articolo 102

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1.   In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nell’Unione e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 103, sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti.

2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell La Commissione fissa l’ importo dell’aiuto a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto del prezzo di riferimento per il latte scremato in polvere indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e dell'evoluzione della situazione del mercato per quanto riguarda il latte scremato e il latte scremato in polvere .

L'aiuto di cui al primo comma può essere modificato dalla Commissione a seconda se il latte scremato è trasformato in caseina o caseinati e a seconda della qualità di detti prodotti. [Em. 16]

Articolo 103

Poteri delegati

1.   Per garantire la realizzazione degli obiettivi degli aiuti di cui agli articoli 101 e 102, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , definire i prodotti che possono beneficiare di detti aiuti e stabilire le condizioni e le norme relative all’uso dei prodotti stessi nonché al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento delle imprese che utilizzano i prodotti ai fini della concessione dell’aiuto.

2.   Per garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere per i quali sono concessi gli aiuti di cui agli articoli 101 e 102 siano utilizzati per gli scopi previsti, la Commissione può determinare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , i registri che le imprese devono tenere.

3.   Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 ,

a)

richiede il deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo e di partecipazione degli operatori a gare per l’acquisto di latte scremato in polvere giacente all’intervento pubblico;

b)

può comminare sanzioni se gli operatori non ottemperano alle regole del regime o se l’importo dell’aiuto richiesto e pagato è superiore al dovuto.

Articolo 104

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le misure necessarie per quanto riguarda gli articoli 101 e 102, e in particolare determinare:

a)

gli adeguamenti del tasso di aiuto da apportare in funzione della qualità del latte scremato utilizzato;

b)

le modalità in materia di condizionamento, le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi e i requisiti applicabili ai prodotti trasportati alla rinfusa;

c)

i requisiti per la consegna degli alimenti per animali;

d)

i controlli e le verifiche che incombono agli Stati membri e i metodi di analisi da impiegare;

e)

le procedure per la presentazione delle domande e per il pagamento degli aiuti;

f)

le procedure applicabili in caso di prelievo dalle scorte d’intervento di latte scremato in polvere destinato all’alimentazione degli animali.

Sottosezione II

Condizioni per la produzione di formaggi

Articolo 105

Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

1.   In caso di erogazione dell’aiuto di cui all’articolo 102, l’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi può essere subordinato a preventiva autorizzazione, che è rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.

2.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

“formaggi”, i prodotti del codice NC 0406 fabbricati nel territorio dell’Unione;

b)

“caseina e caseinati”, i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Articolo 106

Poteri delegati

Per garantire la realizzazione degli obiettivi dell’aiuto di cui all’articolo 102, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme intese a:

a)

subordinare l’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 105 a preventiva autorizzazione;

b)

limitare l’impiego di caseina e caseinati alla percentuale massima di questi prodotti da incorporare nei formaggi, in base a criteri oggettivi e tenuto conto delle esigenze tecnologiche;

c)

stabilire le sanzioni applicabili in caso di impiego non autorizzato di caseina e caseinati.

Articolo 107

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie per quanto riguarda l’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 105, comprendenti, in particolare:

a)

le condizioni norme conformemente alle quali gli Stati membri concedono le autorizzazioni all’impiego di caseina e caseinati nonché le norme relative alla durata e al contenuto delle autorizzazioni e ai prodotti che esse possono riguardare ;

b)

gli obblighi in materia di dichiarazioni e contabilità che devono rispettare le imprese autorizzate ai sensi della lettera a); [Em. 17]

c)

i controlli e le verifiche che incombono agli Stati membri e i registri da tenere.

Sottosezione III

Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi

Articolo 108

Distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi

1.   L’Unione concede un aiuto per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406, o del codice NC 2202 90.

2.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto dell’Unione di cui al paragrafo 1, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.

3.   Il Consiglio adotta Le misure relative alla fissazione dell’aiuto dell’Unione per tutti i tipi di latte a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare a sufficienza la fornitura di prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici .

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per i prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ammissibili a beneficiarne mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto delle componenti lattiere del prodotto in questione. [Em. 18]

4.   L’aiuto dell’Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

Articolo 109

Poteri delegati

1.   Per tener conto dell’evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari nonché delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, la Commissione determina, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , i prodotti di cui all’articolo 108, paragrafo 1.

2.   Al fine di garantire che siano ammessi al beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 108, paragrafo 1, i beneficiari e i richiedenti aventi diritto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le condizioni per la concessione dell’aiuto stesso.

Per garantire che i richiedenti adempiano i propri obblighi, la Commissione adotta stabilisce , mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità, tra cui:

a)

la sospensione del diritto di partecipare al regime di aiuto;

b)

il deposito di una cauzione a garanzia dell’esecuzione in caso di versamento di un anticipo e

c)

l’irrogazione di sanzioni per contrastare i comportamenti fraudolenti. [Em. 19]

3.   Per assicurare che l’aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell’ambito del regime, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , l’attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime di aiuto.

4.   Per far conoscere al pubblico il regime di aiuto, la Commissione può richiedere, mediante atti delegati, che le scuole rendano noto il contributo dell’Unione al finanziamento dell’azione.

Articolo 110

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie riguardanti in particolare:

a)

il quantitativo massimo per cui è concesso l’aiuto;

b)

la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all’articolo 109, paragrafo 3;

c)

l’approvazione dei richiedenti, delle domande di aiuto e dei pagamenti;

d)

i controlli;

e)

le modalità di pubblicizzazione del regime;

f)

la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

Sezione IV

Aiuti nel settore del luppolo

Articolo 111

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1.   L’Unione finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell’articolo 209, allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al suddetto articolo.

2.   Il finanziamento annuale dell’Unione per il pagamento alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR.

Articolo 112

Poteri delegati

Per garantire che l’aiuto finanzi le finalità di cui all’articolo 209, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;

b)

il diritto all’aiuto, comprese disposizioni sulle superfici ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori;

c)

le sanzioni da irrogare in caso di pagamento indebito.

Articolo 113

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

a)

il pagamento dell’aiuto;

b)

i controlli e le verifiche.

Sezione V

Aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 114

Aiuti alle organizzazioni di operatori

1.   L’Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori quali definite all’articolo 212 in uno o più dei seguenti campi:

a)

il monitoraggio e la gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

b)

il miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura;

c)

il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d)

il sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali;

e)

la diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva.

2.   Il finanziamento annuale dell’Unione per i programmi di attività ammonta a:

a)

11 098 000 EUR per la Grecia;

b)

576 000 EUR per la Francia e

c)

35 991 000 EUR per l’Italia.

3.   Il finanziamento dell’Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del:

a)

100 % per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

100 % per investimenti in attività fisse e 75 % per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera c);

c)

75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), e 50 % per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento dell’Unione.

4.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 318, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni per la concessione del finanziamento dell’Unione. A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base ad un’analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento dell’Unione a norma del presente articolo.

Articolo 115

Poteri delegati

1.   Per garantire la realizzazione degli obiettivi degli aiuti di cui all’articolo 114, ovverosia il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme concernenti:

a)

le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori e per la sospensione o la revoca del riconoscimento stesso;

b)

le misure ammissibili a finanziamento dell’Unione;

c)

l’assegnazione del finanziamento dell’Unione a particolari misure;

d)

le attività e le spese non ammissibili a finanziamento dell’Unione;

e)

la selezione e l’approvazione dei programmi di attività.

2.   Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione può disporre, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 ,

a)

il deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo;

b)

le sanzioni da comminare in caso di irregolarità accertate.

Articolo 116

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

a)

il monitoraggio delle spese inerenti al programma;

b)

l’avvio dei programmi di attività e la loro modifica;

c)

il pagamento degli aiuti, compresi gli anticipi;

d)

le relazioni dei beneficiari sui programmi di attività;

e)

i controlli e le verifiche;

f)

le relazioni degli Stati membri alla Commissione.

Sezione VI

Aiuti nel settore ortofrutticolo

Sottosezione I

Gruppi di produttori

Articolo 117

Aiuti ai gruppi di produttori

1.   Durante il periodo transitorio accordato a norma dell’articolo 217 gli Stati membri possono concedere ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, costituiti allo scopo di essere riconosciuti come organizzazioni di produttori:

a)

aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;

b)

aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui all’articolo 217, paragrafo 1, terzo comma.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dall’Unione secondo norme, adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 118, relative al finanziamento di detti aiuti, compresi i limiti minimi e massimi e il tasso di cofinanziamento unionale.

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per ciascun gruppo di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:

a)

al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e

b)

al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (20).

Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un gruppo di produttori può essere applicato un massimale.

Articolo 118

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente e mirato del sostegno ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme concernenti:

a)

il finanziamento dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori;

b)

i limiti minimi e massimi per gli aiuti e il tasso di cofinanziamento dell’Unione;

c)

la base per il calcolo degli aiuti, compreso il valore della produzione commercializzata dei gruppi di produttori;

d)

l’ammissibilità dei gruppi di produttori;

e)

le principali attività dei gruppi di produttori;

f)

il contenuto, la presentazione e l’approvazione dei piani di riconoscimento;

g)

le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani di riconoscimento;

h)

gli aiuti agli investimenti;

i)

le fusioni di gruppi di produttori e la continuità degli aiuti.

Articolo 119

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione riguardanti:

a)

le domande di aiuto, compreso il pagamento degli aiuti;

b)

l’attuazione dei piani di riconoscimento;

c)

le conseguenze il pagamento dell'aiuto a seguito del riconoscimento. [Em. 20]

Sottosezione II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Articolo 120

Fondi di esercizio

1.   Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a)

con contributi finanziari degli aderenti o dell’organizzazione stessa;

b)

con un aiuto finanziario dell’Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 126 e 127.

2.   Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell’articolo 125.

Articolo 121

Programmi operativi

1.   I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all’articolo 209, lettera c), o dei seguenti obiettivi:

a)

pianificazione della produzione;

b)

miglioramento della qualità dei prodotti;

c)

incremento del valore commerciale dei prodotti;

d)

promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e)

misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, inclusa l’agricoltura biologica;

f)

prevenzione e gestione delle crisi.

2.   La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell’evitare e nell’affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

a)

ritiro dal mercato;

b)

raccolta prima della maturazione (“raccolta verde”) o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c)

promozione e comunicazione;

d)

iniziative di formazione;

e)

assicurazione del raccolto;

f)

sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 122. Le attività specifiche nell’ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l’una modalità escludendo l’altra.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure

b)

almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all’articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Qualora almeno l’80 % degli aderenti di un’organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un’azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall’azione.

4.   Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1o gennaio 2011.

5.   Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l’ambiente da tali pressioni.

Articolo 122

Aiuto finanziario dell’Unione

1.   L’aiuto finanziario dell’Unione è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

2.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a)

è presentato da più organizzazioni di produttori dell’Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;

b)

è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c)

riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (21);

d)

è presentato da un’organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;

e)

è il primo programma operativo presentato da un’organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un’altra organizzazione di produttori riconosciuta;

f)

è il primo programma operativo presentato da un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

g)

è presentato da un’organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

h)

è presentato da un’organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell’Unione;

i)

copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofrutticoli mirate agli allievi delle scuole.

4.   La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a)

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

b)

distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Articolo 123

Aiuto finanziario nazionale

1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis e previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

2.   Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l’aiuto nazionale di cui al paragrafo 1 può essere rimborsato dall’Unione su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione decide in merito al rimborso mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis .

Articolo 124

Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi

1.   Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l’elaborazione di capitolati d’oneri relativi alle azioni di cui all’articolo 121, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarità, alla coerenza e alla conformità di cui all’articolo 5 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 191 del trattato e nel sesto programma di azione dell’Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.

2.   Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:

a)

analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;

b)

giustificazione delle priorità adottate;

c)

obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;

d)

valutazione dei programmi operativi;

e)

obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 125

Approvazione dei programmi operativi

1.   I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.

2.   Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l’importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell’anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l’anno successivo.

3.   Lo Stato membro notifica all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori l’importo indicativo dell’aiuto finanziario dell’Unione, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 122.

4.   L’aiuto finanziario dell’Unione è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.

5.   L’organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l’importo definitivo delle spese dell’anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell’aiuto finanziario dell’Unione.

6.   I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi dell’Unione, dall’altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

Articolo 126

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme concernenti:

a)

i fondi di esercizio e i programmi operativi, riguardanti i seguenti aspetti:

i)

il finanziamento e l’uso dei fondi di esercizio;

ii)

il contenuto, l’approvazione e la modifica dei programmi operativi;

iii)

l’ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell’ambito dei programmi operativi e le norme nazionali complementari in materia;

iv)

il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;

v)

i programmi operativi parziali;

vi)

il monitoraggio e la valutazione dei programmi operativi;

b)

la disciplina e la strategia nazionali applicabili ai programmi operativi, riguardanti i seguenti aspetti:

i)

la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;

ii)

il monitoraggio, la valutazione e le comunicazioni attinenti alla disciplina nazionale e alle strategie nazionali;

c)

l’aiuto finanziario dell’Unione, riguardanti i seguenti aspetti:

i)

la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori;

ii)

i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell’aiuto;

iii)

le riduzioni dei diritti all’aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;

iv)

il deposito e l’incameramento delle cauzioni in caso di pagamento anticipato;

d)

le misure di prevenzione e gestione delle crisi, riguardanti i seguenti aspetti:

i)

la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

ii)

la definizione di ritiro dal mercato;

iii)

le destinazioni dei prodotti ritirati;

iv)

il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;

v)

la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;

vi)

il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;

vii)

l’apposizione dell’emblema dell’Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

viii)

le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;

ix)

le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta;

x)

le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;

xi)

gli obiettivi dell’assicurazione del raccolto;

xii)

la definizione di avversità atmosferica;

xiii)

le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;

e)

l’aiuto finanziario nazionale, riguardanti i seguenti aspetti:

i)

il livello di organizzazione dei produttori;

ii)

le modifiche dei programmi operativi;

iii)

le riduzioni dei diritti all’aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;

iv)

il deposito, lo svincolo e l’incameramento delle cauzioni in caso di pagamento anticipato;

v)

la quota massima di rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione.

Articolo 127

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione e riguardanti:

a)

la gestione dei fondi di esercizio e le comunicazioni concernenti gli importi indicativi dei fondi di esercizio;

b)

la presentazione dei programmi operativi, compresi i termini e i documenti di accompagnamento richiesti;

c)

il formato dei programmi operativi;

d)

la gestione del monitoraggio e della valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi ai sensi dell’articolo 126, lettera a), punto vi);

e)

le comunicazioni degli Stati membri alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riguardo agli importi degli aiuti approvati;

f)

le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;

g)

i mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi;

h)

il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;

i)

le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;

j)

le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;

k)

la gestione delle misure di assicurazione del raccolto;

l)

le disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

m)

l’autorizzazione a erogare l’aiuto finanziario nazionale;

n)

la domanda e il pagamento dell’aiuto finanziario nazionale;

o)

il rimborso dell’aiuto finanziario nazionale.

Sottosezione III

Programma “Frutta nelle scuole”

Articolo 128

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1.   Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 129 e 130, è concesso un aiuto dell’Unione:

a)

per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici gestiti o approvati dallo Stato membro , comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e [Em. 21]

b)

per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all’attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, contenente, in particolare, il bilancio del loro programma, compresi i contributi dell’Unione e quelli nazionali, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione dei soggetti interessati. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

3.   Nell’elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non include tuttavia i prodotti esclusi per effetto di una misura adottata dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 129. Essi scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell’Unione.

4.   L’aiuto dell’Unione di cui al paragrafo 1:

a)

non supera l’importo di 90 Mio EUR per anno scolastico, né

b)

supera il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (22) e nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato, né

c)

copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.

5.   L’aiuto dell’Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto dell’Unione. Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell’Unione in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

6.   L’aiuto dell’Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell’Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l’aiuto dell’Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell’aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

7.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto dell’Unione, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati di cui al paragrafo 1. Tali costi possono altresì essere coperti da contributi del settore privato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.

8.   Il programma “Frutta nelle scuole” a livello dell’Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell’Unione.

9.   A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, l’Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma “Frutta nelle scuole”, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

Articolo 129

Poteri delegati

1.   Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

i prodotti ammissibili nell’ambito del programma;

b)

il gruppo bersaglio del programma;

c)

le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell’aiuto, comprese le misure di accompagnamento;

d)

l’approvazione e la selezione dei richiedenti.

2.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell’Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

la ripartizione indicativa degli aiuti tra gli Stati membri, il metodo di riassegnazione degli aiuti in base alle domande ricevute e le eventuali riduzioni da applicare in caso d’inosservanza delle regole del programma;

b)

i costi ammissibili all’aiuto, compresa la possibilità di limitare tali costi mediante la fissazione di un massimale globale;

c)

il monitoraggio e la valutazione.

3.   Per garantire che gli operatori adempiano i propri obblighi, la Commissione adotta, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità, tra cui la sospensione del diritto di partecipare al programma e la revoca del riconoscimento.

4.   Per far conoscere il programma al pubblico, la Commissione può richiedere, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , che i beneficiari pubblicizzino il contributo dell’Unione al finanziamento del programma stesso.

Articolo 130

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

a)

la ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri;

b)

le domande di aiuto e i pagamenti;

c)

i controlli;

d)

le modalità di pubblicizzazione del programma e le correlate attività di messa in rete;

e)

la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

Sezione VII

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Disposizioni introduttive

Articolo 131

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie dell’Unione agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno (di seguito “programmi di sostegno”) per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 132

Compatibilità e coerenza

1.   I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell’Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell’Unione.

2.   Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

Gli Stati membri sono responsabili della predisposizione e dell’esecuzione dei necessari controlli e verifiche, nonché dell’applicazione di sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno.

3.   Non è concesso alcun sostegno:

a)

ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

b)

alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sottosezione II

Presentazione e contenuto dei programmi di sostegno

Articolo 133

Presentazione dei programmi di sostegno

1.   Ogni Stato membro produttore menzionato nell’allegato X presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi alla presente sezione.

I programmi di sostegno entrati in applicazione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (23) continuano ad applicarsi in virtù del presente regolamento.

Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali.

2.   I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Se, tuttavia, la Commissione constata, mediante atto di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , che il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nella presente sezione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

4.   L’articolo 134 non si applica quando l’unica misura che figura nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all’articolo 137. In tal caso, l’articolo 308, paragrafo 5, si applica solo per l’anno in cui ha luogo il trasferimento e l’articolo 308, paragrafo 6, non si applica.

Articolo 134

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a)

una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b)

i risultati delle consultazioni tenute;

c)

una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d)

uno scadenzario di attuazione delle misure;

e)

una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei massimali indicati nell’allegato X;

f)

i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e

g)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione del programma di sostegno.

Articolo 135

Misure ammissibili

1.   I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:

a)

sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 137;

b)

promozione a norma dell’articolo 138;

c)

ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 139;

d)

vendemmia verde a norma dell’articolo 140;

e)

fondi di mutualizzazione a norma dell’articolo 141;

f)

assicurazione del raccolto a norma dell’articolo 142;

g)

investimenti a norma dell’articolo 143;

h)

distillazione dei sottoprodotti a norma dell’articolo 144;

i)

distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 103 quatervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

j)

distillazione di crisi a norma dell’articolo 103 quinvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

k)

uso di mosto di uve concentrato a norma dell’articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 137 a 144 del presente regolamento e agli articoli 103 quatervicies, 103 quinvicies e 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 136

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1.   La ripartizione delle risorse finanziarie dell’Unione disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell’allegato X.

2.   Il sostegno dell’Unione si riferisce esclusivamente alle spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri non contribuiscono alle spese delle misure finanziate dall’Unione nell’ambito dei programmi di sostegno.

4.   In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 138, 142 e 143, gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

L’intensità massima dell’aiuto stabilita nelle pertinenti regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

Sottosezione III

Misure di sostegno specifiche

Articolo 137

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità dell’allegato VII, sezione O, dello stesso regolamento.

2.   Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi di sostegno, apportando tra l’altro le necessarie modifiche in conformità all’articolo 133, paragrafo 3, ai programmi in questione, per quanto concerne i successivi trasferimenti di risorse al regime di pagamento unico.

3.   Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:

a)

rimane nell’ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile, o è reso disponibile in virtù dell’articolo 133, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 138 a 144 del presente regolamento e agli articoli 103 quatervicies, 103 quinvicies e 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei successivi anni di funzionamento dei programmi di sostegno;

b)

riduce in proporzione l’importo delle risorse disponibili nei programmi di sostegno per le misure di cui agli articoli da 138 a 144 del presente regolamento e agli articoli 103 quatervicies, 103 quinvicies e 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 138

Promozione sui mercati dei paesi terzi

1.   Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell’Unione attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:

a)

azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell’ambiente;

b)

la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c)

campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;

d)

studi di nuovi mercati, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;

e)

studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

4.   Il contributo dell’Unione alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Articolo 139

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1.   Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2.   La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 304, paragrafo 3.

3.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

a)

la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b)

la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c)

il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale , ovvero al reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite .

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti. [Em. 22]

4.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

a)

compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b)

contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5.   La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a)

nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II, che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;

b)

una compensazione finanziaria.

6.   Il contributo dell’Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo dell’Unione alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

Articolo 140

Vendemmia verde

1.   Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

La mancata raccolta, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde. [Em. 23]

2.   Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nell’Unione per evitare crisi di mercato.

3.   Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L’importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.   Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 141

Fondi di mutualizzazione

1.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 142

Assicurazione del raccolto

1.   Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

L'espressione "avversità atmosferiche" ha lo stesso significato dell'espressione "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale" di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. (24) [Em. 24]

2.   Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell’Unione non superiore:

a)

all’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b)

al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i)

delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii)

delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.   Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4.   Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 143

Investimenti

1.   Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

a)

la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XII, parte II;

b)

lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XII, parte II.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (25). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti alle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (26).

3.   Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere a), b), e c), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4.   Al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili:

a)

50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006;

b)

40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

c)

75 % nelle regioni ultraperiferiche ai sensi del regolamento (CE) n. 247/2006;

d)

65 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

5.   L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 144

Distillazione dei sottoprodotti

1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato XIII, parte II, sezione D.

L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.   I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 147.

3.   L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

Articolo 145

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6 e agli articoli da 22 a 24 del regolamento (CE) n. 73/2009, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore, l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite nei suddetti articoli.

Sottosezione IV

Disposizioni procedurali

Articolo 146

Poteri delegati

Per garantire la realizzazione degli obiettivi dei programmi di sostegno e un uso mirato dei fondi dell’Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme concernenti i seguenti aspetti:

a)

la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

b)

i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;

c)

le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;

d)

i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l’obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;

e)

disposizioni generali e definizioni ai fini della presente sezione;

f)

l’esigenza di prevenire un uso improprio delle misure di sostegno, tra l’altro mediante restrizioni atte ad evitare il doppio finanziamento dei progetti;

g)

l’obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori;

h)

gli adempimenti, tra cui controlli specifici, incombenti agli Stati membri per l’attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni e le verifiche necessarie per assicurare coerenza con l’ambito di applicazione delle misure di sostegno;

i)

la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione incombenti agli Stati membri o in caso di comunicazione errata;

j)

i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno di cui all’articolo 142, il recupero dei pagamenti indebiti, le sanzioni nazionali e le condizioni create artificialmente ai fini del pagamento.

Articolo 147

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

a)

gli obblighi in materia di comunicazione dei programmi di sostegno, tra l’altro riguardo al contenuto, al formato, alla tempistica, alle scadenze e alle modalità di comunicazione, nonché della relativa pianificazione finanziaria, e in materia di revisione dei programmi stessi;

b)

le comunicazioni relative agli aiuti di Stato;

c)

le procedure di presentazione e di selezione delle domande;

d)

la valutazione delle azioni sovvenzionate;

e)

il calcolo e il pagamento degli aiuti per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;

f)

gli obblighi relativi alla gestione finanziaria e al controllo delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;

g)

la coerenza delle misure;

h)

l’accertamento delle inadempienze nonché la riduzione, l’azzeramento o il rimborso degli importi ai fini dell’articolo 145.

Sezione VIII

Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura

Articolo 148

Ambito di applicazione

1.   Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (di seguito “programma apicolo”).

2.   Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione insieme alla presentazione dei programmi apicoli ai sensi dell’articolo 152.

Articolo 149

Programma apicolo

Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

a)

assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b)

lotta contro la varroasi;

c)

razionalizzazione della transumanza;

d)

misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e)

misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell’Unione;

f)

collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura.

Sono escluse dal programma apicolo le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Articolo 150

Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 151, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.

Articolo 151

Finanziamento

1.   L’Unione partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

2.   Le spese relative alle azioni realizzate nell’ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 152

Consultazione

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.

Articolo 153

Poteri delegati

Per garantire un uso mirato dei fondi dell’Unione a favore dell’apicoltura, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

gli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali e agli studi di cui all’articolo 150 e

b)

le condizioni per l’assegnazione del contributo finanziario dell’Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l’altro in base al numero totale di alveari nell’Unione.

Articolo 154

Competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis :

a)

adottare norme sulla comunicazione dei programmi nazionali da parte degli Stati membri e sull’adeguamento dei programmi stessi, compresi i piani di sorveglianza;

b)

adottare norme volte ad assicurare che le misure finanziate nell’ambito dei programmi apicoli non fruiscano allo stesso tempo di pagamenti a titolo di altri regimi dell’Unione, nonché norme sulla riassegnazione dei fondi inutilizzati;

c)

approvare i programmi apicoli presentati dagli Stati membri, compresa l’assegnazione del contributo finanziario dell’Unione;

d)

aggiornare le statistiche relative al numero di alveari in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Sezione IX

Aiuti nel settore della bachicoltura

Articolo 155

Aiuto a favore dei bachicoltori

1.   È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 e per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85, allevati nell’Unione.

2.   L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

3.   Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l’aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano ottenuto i telaini da un organismo riconosciuto e che, dopo aver portato a termine l’allevamento, abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto.

4.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione La Commissione fissa l'importo dell’aiuto per telaino a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato a favore dei bachicoltori mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto dell'organizzazione del settore della bachicoltura in certe regioni dell'Unione e della necessità di favorire l'adeguamento dell'offerta alla situazione del mercato . [Em. 25]

Articolo 156

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente dei fondi dell’Unione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

il quantitativo minimo di uova e le altre condizioni relative all’allevamento dei bachi da seta di cui all’articolo 155, paragrafo 2;

b)

le condizioni che devono rispettare gli organismi riconosciuti di cui all’articolo 155, paragrafo 3.

Articolo 157

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione e riguardanti:

a)

le domande di aiuto e i documenti di accompagnamento;

b)

le riduzioni dell’aiuto in caso di presentazione tardiva delle domande;

c)

i controlli che gli Stati membri devono effettuare sugli organismi riconosciuti di cui all’articolo 155, paragrafo 3;

d)

le comunicazioni degli Stati membri.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Regole in materia di commercializzazione

Sezione I

Norme di commercializzazione

Sottosezione I

Disposizioni introduttive

Articolo 158

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti elencati nell’allegato I e all’alcole etilico di origine agricola di cui all’allegato II, parte I, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti elencati nell’allegato I e per l’alcole etilico di origine agricola di cui all’allegato II, parte I.

Sottosezione II

Norma di commercializzazione generale

Articolo 159

Conformità alla norma di commercializzazione generale

1.   Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla “norma di commercializzazione generale” se è di qualità sana, leale e mercantile.

2.   In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione III e della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), nonche delle direttive del Consiglio 2001/110/CE (28), 2001/111/CE (29), 2001/112/CE (30), 2001/113/CE (31) e 2001/114/CE (32), i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento disponibili come prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 178/2002 possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.

3.   Si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione conforme a una norma pertinente in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell’allegato XI.

Articolo 160

Poteri delegati

Per rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all’articolo 159, paragrafo 1 e le regole di conformità di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, nonché derogare a tali requisiti e regole.

Sottosezione III

Norme di commercializzazione per settore o per prodotto

Articolo 161

Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto possono essere commercializzati nell’Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 162

Fissazione e contenuto

1.   Per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all’articolo 158, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché deroghe ed esenzioni all’applicazione di tali norme, per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, per tener conto degli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l’innovazione nella produzione.

2.   Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare, se del caso, quanto segue:

a)

le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l’allegato XII;

b)

i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c)

le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d)

la presentazione, le denominazioni di vendita, l’etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, alle indicazioni esterne, all’imballaggio, all’anno di raccolta e all’uso di diciture specifiche;

e)

criteri come l’aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;

f)

le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l’identificazione;

g)

la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;

h)

il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

i)

il metodo e la temperatura di conservazione;

j)

il luogo di produzione e/o di origine;

k)

la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;

l)

l’identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;

m)

il tenore di acqua;

n)

le restrizioni all’impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;

o)

destinazioni d’uso specifiche;

p)

i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;

q)

il magazzinaggio e il trasporto;

r)

la procedura di certificazione;

s)

le condizioni che disciplinano l’eliminazione, la detenzione, la circolazione e l’uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui al paragrafo 1 e/o le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all’articolo 163, nonché l’eliminazione dei sottoprodotti;

t)

i limiti temporali;

u)

le comunicazioni a cura degli Stati membri, le comunicazioni a cura dei diversi stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri e le norme per l’ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei vari prodotti.

3.   Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui al paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni relative alle indicazioni facoltative di qualità di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli] e tenendo conto di quanto segue:

a)

delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

b)

della necessità di assicurare le condizioni atte favorire lo smercio ordinato di tali prodotti sul mercato;

c)

dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato;

d)

se pertinenti, dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e)

delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 163

Definizione, designazione e/o denominazione di vendita in determinati settori e/o prodotti

1.   Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita dei prodotti di cui all’allegato XII si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:

a)

olio di oliva e olive da tavola;

b)

vino;

c)

carni bovine;

d)

latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

e)

carni di pollame;

f)

grassi da spalmare destinati al consumo umano.

2.   Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell’allegato XII possono essere utilizzate nell’Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3.   Per rispondere all’evoluzione della domanda dei consumatori, per tener conto dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l’innovazione nella produzione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , ogni necessaria modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all’allegato XII.

Articolo 164

Tolleranza

Per tener conto delle peculiarità di ciascun settore la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , una tolleranza nell’ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l’intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Articolo 165

Pratiche enologiche

1.   I metodi di analisi da applicare per determinare la composizione dei prodotti e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, sono i metodi e le regole raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), se esistenti.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all’articolo 162, paragrafo 2, lettera g).

In attesa dell’adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

2.   Per la produzione e la conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo nell’Unione sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all’allegato XIII e previste dall’articolo 162, paragrafo 2, lettera g), e dall’articolo 168, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

a)

al succo di uve e al succo di uve concentrato;

b)

al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nell’Unione nel rispetto delle pertinenti restrizioni stabilite nell’allegato XIII.

È vietata la commercializzazione nell’Unione dei prodotti del settore vitivinicolo figuranti nell’elenco di cui all’allegato XII, parte II, sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell’Unione o, per quanto di ragione, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato XIII.

3.   Nell’autorizzare le pratiche enologiche ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:

a)

si basa sulle pratiche enologiche e sui metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b)

tiene conto della protezione della salute umana;

c)

prende in considerazione il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d)

cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e)

garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f)

rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite nell’allegato XIII.

Articolo 166

Varietà di uve da vino

1.   I prodotti di cui all’allegato XII, parte II, elaborati nell’Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b)

la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L’estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

3.   Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4.   In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a)

le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3;

b)

le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5.   Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate.

Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

Articolo 167

Uso specifico del vino

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’articolo 166, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato XII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 168

Disposizioni nazionali applicabili a determinati settori e/o prodotti

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 162, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2.   Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 adottati in virtù del paragrafo 4.

4.   Per garantire un’applicazione corretta e trasparente la Commissione può precisare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le condizioni relative all’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all’uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3.

Sottosezione IV

Norme di commercializzazione per l’importazione e l’esportazione

Articolo 169

Disposizioni generali

Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l’Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, la Commissione può definire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell’Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni dell’articolo 161 e può stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall’Unione.

Articolo 170

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 218 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione II, sottosezione II, del presente capo e in materia di definizioni e denominazioni di vendita di cui all’articolo 163 del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell’Unione.

2.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dall’Unione a norma del presente regolamento e delle misure adottate in applicazione del medesimo.

3.   L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a)

un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un’autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese di origine del prodotto;

b)

un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

Sottosezione V

Disposizioni comuni

Articolo 171

Controlli nazionali

Gli Stati membri procedono a controlli in base ad un’analisi di rischio per verificare la conformità dei prodotti alle disposizioni stabilite dalla presente sezione e applicano le sanzioni amministrative appropriate.

Articolo 172

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

a)

stabilire le modalità di applicazione della norma di commercializzazione generale;

b)

stabilire le modalità di applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all’allegato XII;

c)

stilare un elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, parte III, punto 5, secondo comma, e parte VI, sesto comma, lettera a), in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, ai prodotti di cui all’allegato XII, parte III, punto 5, secondo comma, e alla parte VI, sesto comma, lettera a) del medesimo allegato;

d)

stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;

e)

fissare le regole che permettono di stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

f)

fissare le regole per l’esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

g)

definire le regole per la fissazione del livello di tolleranza;

h)

adottare disposizioni relative alle autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità, nonché disposizioni relative al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;

i)

adottare le misure necessarie per l’applicazione della deroga di cui all’articolo 169.

Sezione II

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Disposizioni introduttive

Articolo 173

Ambito di applicazione

1.   Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato XII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a)

sulla protezione dei legittimi interessi:

i)

dei consumatori e

ii)

dei produttori;

b)

sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e

c)

sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

Sottosezione II

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Articolo 174

Definizioni

1.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

“denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 173, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i)

la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

ii)

le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii)

la sua produzione avviene in detta zona geografica e

iv)

è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b)

“indicazione geografica”, l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 173, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i)

possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

ii)

le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii)

la sua produzione avviene in detta zona geografica e

iv)

è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iii) e della lettera b), punto iii), per "produzione" si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

Ai fini dell'applicazione della lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona geografica delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

In deroga alla lettera a), punto iii), e alla lettera b), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 175, paragrafo 2, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a)

in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure

b)

in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, come definito nelle disposizioni nazionali, oppure

c)

per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione.

In deroga alla lettera b), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 175, paragrafo 2, un prodotto a indicazione geografica protetta può continuare a essere vinificato al di fuori delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione fino al 31 dicembre 2012.

In deroga alla lettera a), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 175, paragrafo 2, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986. [Em. 26]

2.   Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a)

designano un vino;

b)

si riferiscono a un nome geografico;

c)

soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i), a iv) e

d)

sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

3.   Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell’Unione in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione.

Articolo 175

Contenuto delle domande di protezione

1.   Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

c)

un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

d)

un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.   Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

una descrizione del vino (dei vini):

i)

per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii)

per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c)

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d)

la delimitazione della relativa zona geografica;

e)

le rese massime per ettaro;

f)

un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g)

gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 174, paragrafo 1, lettera b), punto i);

h)

le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione;

i)

il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Articolo 176

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1.   La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 175, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2.   La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3.   La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 177

Richiedenti

1.   La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2.   I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3.   Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 178

Procedura nazionale preliminare

1.   Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 174, di vini originari dell’Unione, sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2.   La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

3.   Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.   Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto dell’Unione in generale.

5.   Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a)

pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su internet e

b)

trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

ii)

il documento unico di cui all’articolo 175, paragrafo 1, lettera d);

iii)

una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste e

iv)

il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 118 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente articolo a partire dal 1o agosto 2009.

7.   Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione.

Articolo 179

Esame da parte della Commissione

1.   La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.   La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 178, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

3.   Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 175, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 178, paragrafo 5.

4.   Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di respingere la domanda.

Articolo 180

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all’articolo 179, paragrafo 3, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 181

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all’articolo 180, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell’Unione oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Articolo 182

Omonimi

1.   La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.

Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un’indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nell’Unione in virtù della normativa dell’Unione relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

3.   Salvo se altrimenti disposto dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

4.   La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 174 lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e viceversa.

Articolo 183

Motivi di rigetto della protezione

1.   I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

Ai fini della presente sottosezione, si intende per “nome diventato generico” il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell’Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b)

della pertinente legislazione unionale o nazionale.

2.   Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 184

Relazione con i marchi commerciali

1.   Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 185, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.   Fatto salvo l’articolo 183, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (35).

In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 185

Protezione

1.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure

ii)

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell’Unione ai sensi dell’articolo 183, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 186

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

Articolo 187

Designazione dell’autorità competente

1.   Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 188

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno dell’Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:

a)

dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 187, paragrafo 1, oppure

b)

da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2.   Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a)

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, oppure

b)

uno o più organismi di certificazione.

3.   Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4.   L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 189

Modifiche del disciplinare

1.   Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 177 può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 175, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 175, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 178 a 181. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 179, paragrafo 2, e dall’articolo 180 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 179, paragrafo 3.

3.   Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a)

se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b)

se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , sull’approvazione della modifica proposta.

Articolo 190

Cancellazione

1.   Per propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 178 a 181 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 191

Denominazioni di vini protette preesistenti

1.   Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (37) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 186 del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a)

i fascicoli tecnici di cui all’articolo 175, paragrafo 1;

b)

le decisioni nazionali di approvazione.

3.   Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. Mediante l’adozione di atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 186.

4.   L’articolo 190 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 174.

Articolo 192

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Articolo 193

Poteri delegati

1.   Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

i principi per la delimitazione della zona geografica e

b)

le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2.   Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall’articolo 175, paragrafo 2, lettera h).

3.   Per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

definire i casi in cui la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;

b)

adottare restrizioni attinenti al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

c)

adottare misure specifiche per le procedure nazionali applicabili alle domande transfrontaliere;

d)

stabilire il termine di presentazione di una domanda o richiesta;

e)

stabilire il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;

f)

stabilire le condizioni alle quali una modifica del disciplinare è da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 189, paragrafo 2;

g)

stabilire la data di entrata in applicazione della modifica.

4.   Per garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

5.   Per impedire l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , definire le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

6.   Per garantire l’efficacia dei controlli di cui alla presente sottosezione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti.

7.   Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti in materia di denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni transitorie riguardanti:

a)

le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009;

b)

la procedura nazionale preliminare;

c)

i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e

d)

le modifiche del disciplinare.

Articolo 194

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione riguardanti:

a)

le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

b)

la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

c)

la creazione e l’aggiornamento del registro di cui all’articolo 186;

d)

la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;

e)

la presentazione di domande transfrontaliere;

f)

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, riguardanti la procedura di esame, in particolare l’ammissibilità delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, nonché la procedura e in particolare l’ammissibilità delle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e infine la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti di vini, in particolare per quanto riguarda:

a)

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b)

i limiti temporali;

c)

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Articolo 195

Atti di esecuzione da adottare senza l’assistenza del comitato di cui all’Articolo 323, paragrafo 1

Se ritiene una domanda o una richiesta irricevibile la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione senza l'applciazione dell'articolo 323 .

Sottosezione III

Menzioni tradizionali

Articolo 196

Definizione

Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 173, paragrafo 1, per indicare:

a)

che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, oppure

b)

il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 197

Protezione

1.   Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all’articolo 196.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2.   Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell’Unione.

Articolo 198

Poteri delegati

1.   Per garantire una protezione adeguata la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni riguardanti la lingua e la corretta compitazione della menzione da proteggere.

2.   Per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , stabilire:

a)

il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;

b)

le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;

c)

i motivi di opposizione a una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;

d)

la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino;

e)

i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;

f)

il termine di presentazione di una domanda o richiesta.

3.   Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l’Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all’articolo 196.

4.   Per impedire l’uso illegale di menzioni tradizionali protette la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , definire le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

Articolo 199

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, riguardanti la procedura di esame, in particolare la ricevibilità delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura, e in particolare la ricevibilità, delle richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:

a)

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b)

i limiti temporali;

c)

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

2.   La Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , sull’accettazione o sul rigetto della domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.

3.   La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , la tutela delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell’articolo 196, lettera a) o lettera b), e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.

Articolo 200

Atti di esecuzione da adottare senza l'applicazione dell'articolo 323

Se ritiene una domanda o una richiesta irricevibile la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 .

Sezione III

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Articolo 201

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

“etichettatura”, i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b)

“presentazione”, qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 202

Applicabilità delle regole orizzontali

1.    Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio (38), la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40) si applicano all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati.

L'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato XII, parte II, punti da 1 a 11, 13, 15 e 16, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto qualora esse soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

2.     Se uno o più degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all'allegato XII, parte II, del presente regolamento, essi devono figurare nell'etichetta, preceduti dalla parola "contiene".

Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: "solfiti", "sulfiti", "anidride solforosa" o "biossido di zolfo".

3.     L'obbligo di etichettatura di cui al paragrafo 2 può comprendere l'uso di un pittogramma da stabilire mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321. [Em. 27]

Articolo 203

Indicazioni obbligatorie

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato XII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato XII, parte II;

b)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i)

l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” e

ii)

il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

c)

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d)

l’indicazione della provenienza;

e)

l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f)

l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati e

g)

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta e per il vino spumante di qualità sulla cui etichetta figura il termine "Sekt" . [Em. 28]

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” può essere omesso nei seguenti casi:

a)

se sull’etichetta figura una menzione tradizionale di cui all’articolo 196, lettera a);

b)

in circostanze eccezionali che la Commissione stabilisce mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 per garantire l’osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

Articolo 204

Indicazioni facoltative

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 203, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a)

l’annata;

b)

il nome di una o più varietà di uve da vino;

c)

per i vini diversi da quelli di cui all’articolo 203, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all’articolo 196, lettera b);

e)

il simbolo dell’Unione che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta;

f)

termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.   Fatto salvo l’articolo 182, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a)

gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b)

gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i)

esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;

ii)

appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c)

le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 205

Lingue

1.   Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 203 e 204, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell’Unione.

2.   Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 196, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 206

Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 203, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

Articolo 207

Poteri delegati

1.   Per garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e tenendo conto delle specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , definizioni, regole e restrizioni riguardanti:

a)

la presentazione e l’impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b)

determinate indicazioni obbligatorie, in particolare:

i)

i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d’uso;

ii)

i termini che si riferiscono a un’azienda e le relative condizioni d’uso;

iii)

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv)

le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all’articolo 203, paragrafo 2, per quanto riguarda l’omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e

v)

le disposizioni relative all’uso delle lingue;

c)

le indicazioni facoltative, in particolare:

i)

i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d’uso;

ii)

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

d)

la presentazione, in particolare:

i)

le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;

ii)

le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;

iii)

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;

iv)

le disposizioni relative all’uso delle lingue.

2.   Per garantire l’efficacia delle procedure di certificazione, approvazione e controllo di cui alla presente sezione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le misure necessarie al riguardo.

3.   Per garantire gli interessi legittimi degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme relative all’etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i requisiti di cui all’articolo 178, paragrafo 5.

4.   Per non pregiudicare gli operatori economici la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni transitorie riguardanti i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1o agosto 2009.

5.   Per impedire la commercializzazione nell’Unione o l’esportazione di prodotti non etichettati in conformità alla presente sezione la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , definire le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

6.   Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l’Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare deroghe alla presente sezione.

Articolo 208

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione riguardanti le procedure, le notificazioni e i criteri tecnici.

CAPO II

Organizzazioni di produttori, gruppi di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

Sezione I

Principi generali

Articolo 209

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

a)

sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

i)

luppolo;

ii)

olio di oliva e olive da tavola;

iii)

ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

[iv)

latte e prodotti lattiero-caseari;]

v)

bachicoltura;

b)

sono costituite su iniziativa dei produttori;

c)

perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:

i)

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii)

concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii)

ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all’articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:

a)

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b)

fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato;

c)

versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione.

I seguenti obiettivi specifici ai sensi del primo comma, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:

a)

promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;

b)

promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

c)

svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato;

d)

contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui al titolo I, capo IV, sezione VII, della presente parte.

Articolo 210

Organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:

a)

sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:

i)

settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

ii)

settore del tabacco;

b)

sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o dei gruppi che le compongono;

c)

perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:

i)

concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

ii)

adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

iii)

promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;

iv)

svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato.

2.   Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla Commissione mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 .

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le quali:

a)

sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei settori menzionati nell’alinea;

b)

sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c)

svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni dell’Unione, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

iv)

valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;

v)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

vi)

ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione;

viii)

valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)

promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

x)

definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato XIV, criteri più restrittivi rispetto alle normative dell’Unione o nazionali;

xi)

per il settore vitivinicolo:

fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,

incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,

realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.

4.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

a)

sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione del latte e di prodotti del settore lattiero-caseario;

b)

sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c)

svolgono, in una o più regioni dell’Unione, una o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

iv)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

v)

ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti per la zooprofilassi e di altri fattori di produzione;

vi)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

vii)

valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche e

viii)

promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.

Articolo 211

Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali

1.   L’applicazione dell’articolo 209 e dell’articolo 210, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto dell’Unione, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all’articolo 1, eccetto i settori di cui all’articolo 209, primo comma, lettera a), e all’articolo 210, paragrafo 1.

2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 707/76, (41) (CE) n. 865/2004 (42) e (CE) n. 1952/2005 (43) e si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 209 del presente regolamento.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 (44) e (CE) n. 865/2004 si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo 210 del presente regolamento.

Articolo 212

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.

Sezione II

Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

Sottosezione I

Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Articolo 213

Statuto delle organizzazioni di produttori

1.   Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a)

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all’articolo 209, primo comma, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;

c)

vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori;

d)

fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

e)

versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all’articolo 120.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell’organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

a)

vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;

b)

commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

c)

commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3.   Lo statuto di un’organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a)

le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;

b)

l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;

c)

le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d)

le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall’organizzazione di produttori;

e)

le regole relative all’ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;

f)

le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.

4.   Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

Articolo 214

Riconoscimento

1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a)

abbia come obiettivo l’impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 209 e 213 e lo comprovi;

b)

abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;

c)

offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell’offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all’articolo 209, primo comma, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell’organizzazione;

d)

consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;

e)

metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;

f)

garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività e

g)

non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 39 del trattato.

2.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un’organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;

b)

eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c)

comunicano alla Commissione, una volta all’anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

Sottosezione II

Associazione di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori

Articolo 215

Associazione di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo

Un’associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un’organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un’associazione di organizzazioni di produttori se:

a)

lo Stato membro ritiene che l’associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività e

b)

l’associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 39 del trattato.

L’articolo 213, paragrafo 4 si applica mutatis mutandis.

Articolo 216

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono autorizzare un’organizzazione di produttori riconosciuta o un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.

Articolo 217

Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

1.   Negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, oppure nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349, paragrafo 2, del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori.

Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall’articolo 209 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori.

A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.

2.   Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.

Sottosezione III

Estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica

Articolo 218

Estensione delle regole

1.   Nel caso in cui un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell’organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all’organizzazione in questione:

a)

le regole di cui all’articolo 213, paragrafo 1, lettera a);

b)

le regole necessarie per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 121, paragrafo 2, lettera c).

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

a)

siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

b)

figurino nell’elenco tassativo di cui all’allegato XIV;

c)

siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell’allegato XIV. In tal caso l’estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

2.   Ai fini della presente sottosezione, per “circoscrizione economica” si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle circoscrizioni economiche.

Entro un mese dalla comunicazione, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , la Commissione approva l’elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che quest’ultimo deve apportarvi. La Commissione pubblica l’elenco approvato nei modi che reputa opportuni.

3.   Un’organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 (45) fino al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009 (46).

4.   Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:

a)

non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o dell’Unione;

b)

non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima dell’inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all’articolo 213, paragrafo 1, lettera a);

c)

non sono incompatibili con la vigente normativa unionale e nazionale.

5.   Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l’organizzazione di produttori e quest’ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

Articolo 219

Notifica

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l’insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che reputa opportuni.

Articolo 220

Revoca dell’estensione delle regole

La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , che uno Stato membro revochi l’estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 1:

a)

qualora constati che l’estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell’articolo 39 del trattato;

b)

qualora accerti che l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell’accertamento;

c)

qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni della presente sottosezione.

Articolo 221

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Ove si applichi l’articolo 218, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all’organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:

a)

le spese amministrative derivanti dall’applicazione delle regole di cui all’articolo 218, paragrafo 1;

b)

le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall’organizzazione o dall’associazione a beneficio dell’insieme dei produttori della circoscrizione.

Articolo 222

Estensione delle regole di associazioni di organizzazioni di produttori

Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori è inteso anche come riferimento a associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.

Sottosezione IV

Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo

Articolo 223

Riconoscimento e revoca del riconoscimento

1.   Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:

a)

esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato;

b)

rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli freschi e trasformati nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

c)

svolgano due o più attività fra quelle menzionate all’articolo 210, paragrafo 3, lettera c);

d)

non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli freschi o trasformati;

e)

non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’articolo 285, paragrafo 4.

2.   Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può, mediante l’adozione di atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

3.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

b)

effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c)

revocano il riconoscimento se:

i)

i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii)

l’organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’articolo 285, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;

iii)

l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 285, paragrafo 2;

d)

comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

4.   Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all’articolo 210, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.

5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali.

6.   A seguito di controlli effettuati la Commissione può chiedere agli Stati membri, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , di revocare il riconoscimento.

7.   La Commissione rende pubblico, nei modi che giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell’articolo 224. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

Articolo 224

Estensione delle regole

1.   Qualora un’organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell’ambito di quest’ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

2.   Un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l’organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

3.   Le regole delle quali può essere chiesta l’estensione:

a)

perseguono uno dei seguenti obiettivi:

i)

conoscenza della produzione e del mercato;

ii)

regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

iii)

stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

iv)

regole di commercializzazione;

v)

regole di tutela ambientale;

vi)

azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti;

vii)

azioni di tutela dell’agricoltura biologica nonché delle denominazioni d’origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

b)

sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

c)

possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione;

d)

non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell’Unione.

Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell’allegato XIV. In tal caso l’estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

4.   Le regole di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse da quelle elencate nell’allegato XIV. Le regole di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

Articolo 225

Notifica e revoca dell’estensione delle regole

1.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell’articolo 224, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che reputa opportuni.

2.   Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all’articolo 323, paragrafo 1, di qualsiasi notifica relativa all’estensione di accordi interprofessionali.

3.   La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , che uno Stato membro revochi l’estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all’articolo 220.

Articolo 226

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all’articolo 224, paragrafo 3, lettera a), svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all’organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare all’organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall’esecuzione delle azioni in questione.

Sezione III

Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo

Articolo 227

Riconoscimento

1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che hanno presentato loro una domanda di riconoscimento che contiene la prova che il soggetto:

a)

per quanto riguarda le organizzazioni di produttori:

i)

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 209;

ii)

è composto di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iii)

riunisce un volume minimo di produzione commercializzabile, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro, nella zona in cui opera;

iv)

è in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta;

v)

permette effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;

b)

per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali:

i)

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 210, paragrafo 3;

ii)

svolge le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

iii)

rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

iv)

non è attiva nella produzione, nella trasformazione né nella commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo.

2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.

Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 210, paragrafo 3, e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi delle suddette disposizioni.

3.   Le disposizioni dell’articolo 214, paragrafo 2, e dell’articolo 223, paragrafo 3, si applicano mutatis mutandis rispettivamente alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo. Tuttavia:

a)

i termini di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 223, paragrafo 3, lettera a), rispettivamente, sono di quattro mesi;

b)

le domande di riconoscimento di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 223, paragrafo 3, lettera a), sono presentate presso lo Stato membro nel quale l’organizzazione ha la sua sede;

c)

le comunicazioni annuali di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 223, paragrafo 3, lettera d), sono trasmesse entro il 1o marzo di ogni anno.

Sezione IV

Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco

Articolo 228

Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti

1.   Quando una o più delle azioni di cui al paragrafo 2 sono svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o , qualora il riconoscimento sia stato concesso dalla Commissione, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l’ applicazione dell'articolo 323 assistenza del comitato di cui all’articolo 323, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo. [Em. 29]

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità:

a)

ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;

b)

studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;

c)

ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.

3.   Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.

4.   Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione ai sensi del presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni.

Sezione V

Organizzazioni di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 229

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   I contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, secondo comma, possono essere negoziati da un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell’articolo 209, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o per una parte della loro produzione congiunta.

2.   La trattativa da parte dell’organizzazione di produttori può avere luogo:

a)

indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori,

b)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti,

c)

purché il volume totale del latte crudo oggetto di tali trattative da parte di una particolare organizzazione di produttori non sia superiore:

i)

al 3,5 % della produzione totale dell’Unione e

ii)

al 33 % della produzione nazionale totale di un particolare Stato membro oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori e

iii)

al 33 % della produzione nazionale totale combinata di tutti gli Stati membri oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori,

d)

purché gli agricoltori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome e

e)

purché l’organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera.

3.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori sono riferiti anche ai gruppi di organizzazioni di produttori. Per assicurare un adeguato controllo di questi gruppi la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare norme sulle condizioni che tali gruppi devono soddisfare per ottenere il riconoscimento.

4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

5.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 33 % l’autorità della concorrenza di cui al secondo comma può decidere in casi particolari che la trattativa da parte dell’organizzazione di produttori non può avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti la produzione di più di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione mediante atti di esecuzione, adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 . Negli altri casi la decisione è presa dall’autorità nazionale della concorrenza dello Stato membro la cui produzione è oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al primo e al secondo comma si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

6.   Ai fini del presente articolo:

a)

per “autorità nazionale della concorrenza” si intende l’autorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (47);

b)

per “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.]

Sezione VI

Norme procedurali

Articolo 230

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1.   Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, dei gruppi di produttori nel settore degli ortofrutticoli, delle organizzazioni di operatori nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all’efficacia delle attività di tali organizzazioni o gruppi, la Commissione adotta, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni o gruppi, lo statuto, il riconoscimento, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e gruppi, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento, le deroghe alle dimensioni minime e le fusioni;

b)

l’estensione di determinate regole delle organizzazioni interprofessionali ai non aderenti;

c)

le organizzazioni di produttori transnazionali e le associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, compresa l’assistenza amministrativa prestata dalle pertinenti autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;

d)

l’esternalizzazione delle attività e la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;

e)

il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte dell’organizzazione di produttori;

f)

le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 209, 210 e 212;

g)

le sanzioni da comminare in caso di mancata osservanza dei criteri di riconoscimento.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le misure necessarie connesse al presente capo, in particolare:

a)

gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri;

b)

le domande di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori;

c)

l’attuazione dei piani di riconoscimento da parte dei gruppi di produttori;

d)

la proroga del riconoscimento;

e)

le verifiche e i controlli.

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 231

Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)

la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)

l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 232

Nomenclatura combinata

Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (48) (di seguito “nomenclatura combinata”), nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell’allegato III e nell’Allegato XII, parte II, è inserita nella tariffa doganale comune.

CAPO II

Importazioni

Sezione I

Titoli di importazione

Articolo 233

Titoli di importazione

Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni nell’Unione di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori può essere subordinata alla presentazione di un titolo di importazione, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei prodotti medesimi:

a)

cereali;

b)

riso;

c)

zucchero;

d)

sementi;

e)

olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;

f)

lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

g)

prodotti ortofrutticoli freschi;

h)

prodotti ortofrutticoli trasformati;

i)

banane;

j)

vino;

k)

piante vive;

l)

carni bovine;

m)

latte e prodotti lattiero-caseari;

n)

carni suine;

o)

carni ovine e caprine;

p)

uova;

q)

carni di pollame;

r)

alcole etilico di origine agricola.

Articolo 234

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell’Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capo.

Articolo 235

Validità

I titoli di importazione sono validi in tutta l’Unione.

Articolo 236

Cauzione

1.   Salvo diversa disposizione adottata dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 238, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.

2.   Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.

Articolo 237

Cauzione speciale nel settore vitivinicolo

1.   Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 30 per i quali l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l’esattezza di questo prezzo viene verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione calcolato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

Qualora il prezzo di entrata dichiarato della partita sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato eventualmente di un margine fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , che non può superare il valore forfettario di oltre il 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all’importazione determinati sulla base del valore forfettario all’importazione.

Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l’applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis .

2.   Se ai prodotti importati si applicano deroghe adottate in virtù dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, di cui all’allegato XIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell’immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione da parte dell’importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

Articolo 238

Poteri delegati

1.   Per tener conto dell’andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti di cui trattasi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

l’elenco dei prodotti dei settori di cui all’articolo 233 soggetti alla presentazione di un titolo di importazione;

b)

i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione non è necessaria, in considerazione, in particolare, della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2.   Per definire gli elementi principali del regime dei titoli di importazione la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici, compresa la possibilità di una tolleranza per l’obbligo di importazione, nonché l’indicazione dell’origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria;

b)

subordinare il rilascio di un titolo o l’immissione in libera pratica alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesta, tra l’altro, l’origine, l’autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

c)

adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure, se necessario, le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;

d)

adottare le norme necessarie ai fini dell’affidabilità e dell’efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è necessaria un’assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;

e)

stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione.

Articolo 239

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare norme riguardanti:

a)

la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l’uso dei medesimi;

b)

il periodo di validità dei titoli e l’importo della cauzione da costituire;

c)

le prove del soddisfacimento delle condizioni a cui è subordinato l’uso dei titoli;

d)

il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;

e)

il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime.

Sezione II

Prelievi e dazi all’importazione

Articolo 240

Dazi all’importazione

Salvo se altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 241

Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali

1.   In deroga all’articolo 240, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione maggiorato del 55 %, previa detrazione del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.

2.   Mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , la Commissione calcola il dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base ai prezzi rappresentativi all’importazione cif fissati regolarmente per i prodotti ivi elencati.

Articolo 242

Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio

1.   In deroga all’articolo 240, il dazio all’importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi a norma dell’allegato XV, punto 1.

La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato.

2.   Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XV, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 243.

3.   Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.

Articolo 243

Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all’articolo 240, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell’allegato XVI, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati in conformità agli articoli 249 e 250.

Articolo 244

Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato

1.   In deroga all’articolo 240, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi a norma dell’allegato XV, punto 2.

La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato.

2.   Per il calcolo degli importi indicati all’allegato XV, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.

Articolo 245

Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso

In deroga all’articolo 240, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

Articolo 246

Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati

1.   Qualora l’applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata sulla scorta di un valore forfettario all’importazione, calcolato dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d’importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , disposizioni specifiche per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione.

2.   Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore forfettario all’importazione, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , non superiore al 10 % del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all’importazione determinato in base al valore forfettario all’importazione.

3.   Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l’applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario all’importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità determinate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione adottati a norma degli articoli 249 e 250.

Articolo 247

Dazi addizionali all’importazione

1.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , stabilire i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché di succhi di uve e mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all’aliquota del dazio di cui agli articoli da 240 a 246, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

a)

le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall’Unione all’Organizzazione mondiale del commercio (“prezzo limite”), oppure

b)

il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello (“volume limite”).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti.

2.   Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi cif all’importazione per la spedizione considerata.

I prezzi cif all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell’Unione.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell’applicazione di dazi addizionali all’importazione nell’ambito delle norme adottate in conformità all’articolo 250, lettera d).

Articolo 248

Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

La Commissione può, mediante atti delegati adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 55, paragrafo 2:

a)

zucchero del codice NC 1701;

b)

isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Articolo 249

Poteri delegati

1.   Per garantire l’adempimento degli obblighi degli operatori la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disporre l’obbligo di costituzione di una cauzione per l’importazione di tipi specifici di cereali di alta qualità e di riso Basmati.

2.   Per garantire il corretto funzionamento del regime applicabile al riso Basmati la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , stabilire ulteriori obblighi che gli operatori sono tenuti a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione a norma dell’articolo 243.

3.   Per tener conto delle specificità del settore dei cereali, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , i requisiti qualitativi minimi necessari per beneficiare di una riduzione dell’aliquota del dazio all’importazione.

Articolo 250

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis :

a)

con riguardo all’articolo 241:

i)

le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

ii)

ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato;

b)

le norme necessarie per verificare la corretta applicazione dei dazi di cui all’articolo 243 per il controllo delle caratteristiche e della qualità dei prodotti importati e le misure da adottare per far fronte a difficoltà specifiche incontrate nell’applicazione del regime;

c)

con riguardo all’articolo 246, le norme per il calcolo di un valore forfettario all’importazione, sulla comunicazione dei prezzi, sull’individuazione dei mercati d’importazione rappresentativi e sul prezzo di entrata;

d)

con riguardo all’articolo 247, altre norme necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 di tale articolo;

e)

disposizioni per il controllo delle caratteristiche e della qualità dei prodotti importati.

Sezione III

Gestione dei contingenti di importazione

Articolo 251

Contingenti tariffari

1.   I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e gestiti con modalità determinate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione conformemente agli articoli 253, 254 e 255.

2.   I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a)

un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio “primo arrivato, primo servito”);

b)

un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (“metodo dell’esame simultaneo”);

c)

un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto “produttori tradizionali/nuovi arrivati”).

3.   I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell’Unione e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

Articolo 252

Disposizioni specifiche

1.   Per quanto riguarda il contingente d’importazione di 54 703 tonnellate di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91, destinate alla trasformazione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2.   Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, le norme di cui all’articolo 253 comprendono inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 253

Poteri delegati

1.   Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell’ambito del contingente tariffario di importazione la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un’esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell’attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore per quanto riguarda, in particolare, gli usi e le necessità delle industrie di trasformazione;

b)

le disposizioni relative al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione.

2.   Per garantire l’adempimento degli obblighi degli operatori e l’applicazione degli accordi o degli impegni dell’Unione la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione;

b)

adottare le norme necessarie ai fini dell’affidabilità e dell’efficienza del regime dei titoli, con particolare riferimento alle situazioni in cui è necessaria un’assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri, comprese e disposizioni che fanno obbligo agli Stati membri di comunicare determinati dati e informazioni;

c)

adottare norme di prevenzione delle frodi e dalle irregolarità, prevedendo tra l’altro il pagamento di penali specifiche e l’esclusione dalla partecipazione al contingente tariffario degli operatori coinvolti, proporzionalmente alle frodi o irregolarità constatate.

Articolo 254

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis :

a)

l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e il metodo di gestione da applicare;

b)

norme per l’applicazione delle disposizioni specifiche previste dall’accordo o atto che adotta il regime di importazione, se necessario, riguardanti in particolare:

i)

garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

ii)

il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);

iii)

la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;

iv)

la destinazione e l’uso dei prodotti;

c)

il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;

d)

l’importo della cauzione;

e)

le norme in materia di informazione e comunicazioni.

2.   La Commissione può disporre mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis ::

a)

l’uso di titoli, oppure può adottare disposizioni specifiche, ove necessario, riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle procedure per la presentazione di domande di titolo di importazione e di nonché per la concessione dell’autorizzazione nell’ambito del contingente tariffario; [Em. 30]

b)

il monitoraggio del regime di importazione.

Articolo 255

Atti di esecuzione da adottare senza l'applicazione dell'articolo 323

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , le disposizioni atte a garantire che i quantitativi disponibili nell’ambito del contingente tariffario di importazione non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, ove necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , adottare disposizioni per la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

Sezione IV

Disposizioni particolari relative a determinati prodotti

Sottosezione I

Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso

Articolo 256

Importazioni di miscugli di cereali diversi

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:

a)

se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione è quello applicabile:

i)

al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

ii)

al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due componenti rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b)

quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale;

c)

in tutti i casi non contemplati alle lettere a) e b), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Articolo 257

Importazioni di miscugli di cereali e riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II, lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.

Articolo 258

Importazioni di miscugli di riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile:

a)

al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b)

al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio.

Articolo 259

Applicabilità della classificazione tariffaria

Ove il metodo di fissazione del dazio all’importazione stabilito negli articoli 256, 257 e 258 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione tariffaria dei miscugli.

Sottosezione II

Regimi relativi alle importazioni di zucchero

Articolo 260

Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

1.   È fissato per l’Unione un fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 489 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

2.   L’unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.

3.   I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il disposto del presente paragrafo si applica nei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

Articolo 261

Poteri delegati

Per garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato in conformità alla presente sottosezione la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

determinate definizioni ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui all’articolo 260;

b)

le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;

c)

norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

Articolo 262

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le disposizioni necessarie relative alle prove e alla documentazione da fornire in ordine ai requisiti e agli obblighi di importazione che gli operatori devono rispettare, in particolare le raffinerie a tempo pieno.

Sottosezione III

Disposizioni particolari per le importazioni di canapa

Articolo 263

Importazioni di canapa

1.   I seguenti prodotti possono essere importati nell’Unione solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 sono scortate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 318, le importazioni nell’Unione dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.

3.   Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura.

Sottosezione IV

Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo

Articolo 264

Importazioni di luppolo

1.   I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell’Unione od ottenuti da tali prodotti.

2.   I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all’articolo 117 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.   Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all’attestato di equivalenza e all’etichettatura dell’imballaggio.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le disposizioni relative al presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo.

Sezione V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

Articolo 265

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nell’Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 260/2009 (49) e (CE) n. 625/2009 (50).

2.   Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell’Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis ,, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell’articolo 323, paragrafo 2.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4.   Le misure di salvaguardia adottate a norma del paragrafo 3 sono revocate o modificate dalla Commissione con atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis ,. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell’articolo 323, paragrafo 2.

Articolo 266

Sospensione dei regimi di trasformazione e di perfezionamento attivo

1.   Se il mercato dell’Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , la Commissione può sospendere, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, in tutto o in parte, il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell’alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell’articolo 323, paragrafo 2.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2.   Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell’OCM, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

CAPO III

Esportazioni

Sezione I

Titoli di esportazione

Articolo 267

Titoli di esportazione

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le esportazioni dall’Unione di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti medesimi:

a)

cereali;

b)

riso;

c)

zucchero;

d)

olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l’olio di oliva di cui all’allegato I, parte VII, lettera a);

e)

prodotti ortofrutticoli freschi;

f)

prodotti ortofrutticoli trasformati;

g)

vino;

h)

carni bovine;

i)

latte e prodotti lattiero-caseari;

j)

carni suine;

k)

carni ovine e caprine;

l)

uova;

m)

carni di pollame;

n)

alcole etilico di origine agricola.

2.   Gli articoli 234, 235 e 236 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 268

Poteri delegati

1.   Per tener conto dell’andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

l’elenco dei prodotti dei settori di cui all’articolo 267, paragrafo 1, soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione;

b)

i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di esportazione non è necessaria, in considerazione, in particolare, della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2.   Per definire gli elementi principali del regime dei titoli di esportazione la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo di esportazione, i suoi effetti giuridici, compresa la possibilità di una tolleranza per l’obbligo di esportazione, nonché l’indicazione della destinazione dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria;

b)

adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure, se necessario, le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;

c)

adottare le norme necessarie ai fini dell’affidabilità e dell’efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è necessaria un’assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode;

d)

stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione.

Articolo 269

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le disposizioni necessarie connesse alla presente sezione, in particolare norme riguardanti:

a)

la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l’uso dei medesimi;

b)

il periodo di validità dei titoli e l’importo della cauzione da costituire;

c)

le prove del soddisfacimento delle condizioni a cui è subordinato l’uso dei titoli;

d)

il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;

e)

il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime.

Articolo 270

Atti di esecuzione da adottare senza l'applicazione dell'articolo 323

La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli, respingere i quantitativi richiesti e sospendere la presentazione di domande di titoli ai fini della gestione del mercato in caso di richieste di quantitativi ingenti.

Sezione II

Restituzioni all’esportazione

Articolo 271

Ambito di applicazione delle restituzioni all’esportazione

1.   Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 218 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell’Unione può essere coperta da una restituzione all’esportazione per:

a)

i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i)

cereali;

ii)

riso;

iii)

zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv)

carni bovine;

v)

latte e prodotti lattiero-caseari;

vi)

carni suine;

vii)

uova;

viii)

carni di pollame;

b)

i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell’allegato XVII e nell’allegato XVIII.

Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XVII, parte IV, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, lettere da a) a e) e g).

2.   La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato XVII e nell’allegato XVIII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3.   Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, compreso il lungo periodo di invecchiamento, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare disposizioni relative all’ammissibilità dei prodotti e degli operatori al beneficio di restituzioni all’esportazione, in particolare la definizione e le caratteristiche dei prodotti, nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all’esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento dei prodotti considerati.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse al presente articolo, compresi i requisiti tecnici e procedurali delle verifiche nazionali sui prodotti di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , fissare il coefficiente di adattamento della restituzione all’esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 272

Ripartizione delle restituzioni all’esportazione

I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:

a)

il più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficienza e della struttura delle esportazioni dell’Unione, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b)

il meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze amministrative;

c)

atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 273

Fissazione delle restituzioni all’esportazione

1.   Le restituzioni all’esportazione sono le stesse in tutta l’Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato.

2.   Le condizioni per la fissazione delle restituzioni all’esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all’articolo 43, paragrafo 3, del trattato. La Commissione fissa le restituzioni mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis: Le restituzioni possono essere fissate:

a)

a intervalli regolari;

b)

mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, almeno una volta ogni tre mesi la Commissione stabilisce l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e fissa l'importo di tali restituzioni. L'importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adeguato dalla Commissione senza l'applicazione dell'articolo 323, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3.     Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a)

la situazione esistente e le prospettive di evoluzione in materia di:

i)

prezzi e disponibilità del prodotto in questione sul mercato dell'Unione,

ii)

prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale;

b)

gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato, che sono quelli di garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tale mercato;

c)

l'esigenza di evitare turbative tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione;

d)

gli aspetti economici delle esportazioni considerate;

e)

i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato;

f)

la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di paesi terzi importati in regime di perfezionamento;

g)

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione;

h)

la domanda sul mercato dell'Unione;

i)

con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori. [Em. 31]

Articolo 273 bis

Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per i cereali e il riso

1.     La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione stabilite per i settori dei cereali e del riso. Ove necessario, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323, modificare gli importi correttivi.

Le disposizioni del primo comma possono essere applicate ai prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XVII.

2.     Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale periodo, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.

3.     La restituzione all'esportazione per i prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere a) e b), stabilita conformemente all'articolo 274, paragrafo 2, può essere adeguata dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, in funzione di eventuali cambiamenti nel livello del prezzo d'intervento.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti elencati in detto allegato I, parte I, che sono esportati sotto forma di merci indicate nell'allegato XVII, parte I. In tal caso, la Commissione corregge l'adeguamento di cui al primo comma, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, applicando un coefficiente che rappresenta il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate. [Em. 32]

Articolo 274

Concessione delle restituzioni all’esportazione

1.   Le restituzioni per i prodotti elencati nell’articolo 271, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

2.   L’importo della restituzione applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a)

alla destinazione indicata sul titolo, oppure

b)

se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo la Commissione può adottare le misure appropriate, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 . Tali misure possono riguardare, in particolare, la procedura di presentazione delle domande e le comunicazioni a cura degli esportatori.

3.   Per tener conto delle specificità del commercio e delle condizioni di trasporto, la Commissione può decidere, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , che nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori.

4.   Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all’esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell’allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, la Commissione può decidere, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , di applicare i paragrafi 1 e 2 alle merci indicate nell’articolo 271, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie riguardanti il presente paragrafo.

5.   Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico di organizzazioni umanitarie la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.

6.   La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:

a)

sono stati esportati fuori dell’Unione;

b)

nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

7.   Allo scopo di evitare distorsioni degli scambi la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione, in particolare specificatamente la condizione:

a)

che le restituzioni siano versate solo per i prodotti originari dell’Unione;

b)

che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile.

Articolo 275

Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine

1.   Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto della normativa dell’Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.

2.   Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all’esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321, la Commissione:

a)

adotta disposizioni sul rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell’Unione e sulla loro verifica e segnalazione, che comprendono anche il ricorso a terze parti indipendenti;

b)

fissa le sanzioni applicabili al pagamento o dispone il recupero delle restituzioni all’esportazione in caso di mancata osservanza dei requisiti giuridici in materia di benessere degli animali.

3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie riguardanti il presente articolo.

Articolo 276

Limiti delle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 218 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 277

Poteri delegati

1.   Per garantire l’adempimento degli obblighi degli operatori che partecipano a una procedura di gara la Commissione definisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , l’esigenza principale per lo svincolo delle cauzioni connesse al titolo di esportazione per le restituzioni oggetto della gara.

2.   Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, nonché stabilire le destinazioni per le quali può essere giustificata l’esenzione dall’obbligo di presentazione di un titolo di esportazione.

3.   Allo scopo di tener conto di situazioni pratiche che giustificano l’ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all’esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all’esportazione e l’effettivo pagamento della medesima la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare misure riguardanti:

a)

la fissazione di un’altra data per la restituzione;

b)

le conseguenze del pagamento di una restituzione all’esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;

c)

il pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;

d)

le verifiche e le prove in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, compresa l’opportunità di reimportazione nel territorio doganale dell’Unione;

e)

le destinazioni considerate esportazioni dall’Unione e l’inclusione di destinazioni situate all’interno del territorio doganale dell’Unione come ammissibili al beneficio di una restituzione.

4.   Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell’Unione ed evitare il loro rientro in tale territorio e per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare misure riguardanti:

a)

il termine entro il quale deve essere portata a termine l’uscita dal territorio doganale dell’Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;

b)

la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione in tale periodo;

c)

la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate;

d)

le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;

e)

le condizioni di riconoscimento della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.

5.   Per tener conto delle specificità dei diversi settori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , requisiti e condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all’esportazione.

6.   Per adeguarsi agli sviluppi dell’industria di trasformazione la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , modificare l’allegato XVII, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (51).

7.   Per garantire la parità di trattamento in termini di condizioni applicabili alle restituzioni all’esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell’allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, la Commissione adotta, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni di applicazione dell’articolo 274, paragrafi 5, 6 e 7, per i prodotti di cui all’articolo 271, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009.

Articolo 278

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

a)

le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;

b)

le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l’esame dei documenti;

c)

le disposizioni relative ai prodotti cui all’articolo 271, paragrafo 1, lettera b).

Sezione III

Gestione dei contingenti di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 279

Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi

1.   Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell’articolo 218 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare misure specifiche per garantire che il contingente richiesto sia usato conformemente agli obiettivi del pertinente accordo internazionale.

2.   I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a)

un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio “primo arrivato, primo servito”);

b)

un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (“metodo dell’esame simultaneo”);

c)

un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo “produttori tradizionali/nuovi arrivati”).

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le disposizioni necessarie per la gestione dei contingenti aperti in conformità alla presente sezione.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 , disposizioni atte a

a)

garantire che i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti aperti in conformità alla presente sezione non siano superati;

b)

riassegnare i quantitativi non utilizzati.

Sezione IV

Trattamento speciale all’importazione in paesi terzi

Articolo 280

Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo

1.   Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dall’Unione in forza dell’articolo 218 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie riguardanti il paragrafo 1.

Sezione V

Disposizioni particolari per le piante vive

Articolo 281

Prezzi minimi all’esportazione

1.   Per tener conto dell’andamento del mercato di ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive e della floricoltura di cui al codice NC 0601 10, ogni anno possono essere fissati dalla Commissione uno o più prezzi minimi all’esportazione nei paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione. Le misure per la fissazione dei prezzi minimi sono stabilite dal Consiglio in conformità all’articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.

2.   La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure amministrative necessarie per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, tenendo conto , in particolare, dei prezzi sui mercati internazionali nonché degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 218 del trattato. [Em. 33]

Sezione VI

Perfezionamento passivo

Articolo 282

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1.   Se il mercato dell’Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, la Commissione può sospendere, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. In caso di urgenza, la Commissione adotta una decisione in applicazione dell’articolo 323, paragrafo 2.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2.   Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell’OCM, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

PARTE IV

REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I

Regole applicabili alle imprese

Articolo 283

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 284, 285, 286 [e 287] del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 284

Eccezioni

1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 283 del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 del trattato.

In particolare, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 del trattato.

2.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea, a determinare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1. A tal fine, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , la Commissione adotta una decisione che è pubblicata.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro ovvero di un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.

3.   La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 285

Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo

1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 210, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a)

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b)

entro i due mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , non abbia accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell’Unione.

3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno dell’Unione;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa specifica dell’Unione;

e)

possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5.   Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta, mediante atti di esecuzione, adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , una decisione con cui dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

Articolo 286

Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco

1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco, intesi a realizzare gli scopi di cui all’articolo 210, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:

a)

gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b)

entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , non abbia accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell’Unione.

Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi.

2.   Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme dell’Unione sulla concorrenza quando:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno dell’Unione;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’azione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa dell’Unione;

e)

possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

3.   Se, alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del presente capo, essa adotta, mediante atti di esecuzione, senza l'applicazione dell'articolo 323 , una decisione con cui dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all’accordo o alla pratica concordata in questione.

La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all’organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 287

Accordi e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 210, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a)

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b)

entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , non abbia accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell’Unione.

3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno dell’Unione;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione di prezzi;

e)

possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta, mediante atti di esecuzione, senza l'applicazione dell'articolo 323 , una decisione con cui dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.]

Articolo 288

Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco

1.   Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano.

Ai fini dell’estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l’organizzazione dimostra di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

2.   Le regole per le quali è chiesta l’estensione dell’ambito sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:

a)

conoscenza della produzione e del mercato;

b)

definizione di qualità minime;

c)

utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente;

d)

definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

e)

uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

3.   L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione, che essa adotta mediante atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 323 .

Articolo 289

Competenze di esecuzione riguardanti accordi e pratiche concordate

Per garantire l’applicazione uniforme degli articoli 285, 286, [287] e 288, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione.

CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

Articolo 290

Applicazione degli articoli 107, 108, e 109 del trattato

Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tuttavia, gli articoli 107, 108, e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti effettuati dagli Stati membri in conformità al presente regolamento e previsti dalla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dagli articoli da 37 a 41, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 128, 148, 291, paragrafo 2, da 292 a 297, e dalla parte II, titolo I, capo IV, sezione VII, del presente regolamento. Tuttavia, con riguardo all’articolo 136, paragrafo 4, non si applica unicamente l’articolo 108 del trattato.

Articolo 291

Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Fatto salvo l’articolo 107, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di Stato di importo totale annuo fino al 55 % del limite di cui all’articolo 69, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori del settore lattiero-caseario, oltre al sostegno dell’Unione concesso a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia l’importo totale del sostegno dell’Unione a titolo delle misure di cui all’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato non superano in alcun caso il limite di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Articolo 292

Disposizioni specifiche per la Finlandia e la Svezia

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , possono essere accordati aiuti alla produzione e all’immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

Articolo 293

Disposizioni specifiche per il settore dello zucchero

Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 73/2009. Sulla base della domanda presentata dallo Stato membro interessato la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , l’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.

Articolo 294

Disposizioni specifiche per il Monopolio tedesco degli alcolici

[La deroga di cui all’articolo 290, secondo comma, del presente regolamento si applica all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (di seguito “il monopolio”) per i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, commercializzati dal monopolio dopo ulteriore trasformazione come alcole etilico di origine agricola. Tale deroga è valida fino al 31 dicembre 2017, lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase, del trattato ed è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

a)

la produzione complessiva di alcole etilico che può usufruire dell’aiuto nell’ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600 000 hl nel 2011 a 420 000 hl nel 2012 e a 240 000 hl nel 2013; questa produzione non può superare i 60 000 hl all’anno dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere;

b)

la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien) che possono beneficiare dell’aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013 tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Quando lasciano il monopolio, queste distillerie possono ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali, ai sensi della normativa vigente in Germania. Tale aiuto compensativo può essere concesso non oltre il 31 dicembre 2013. Esso può tuttavia essere versato in più rate, l’ultima delle quali il 31 dicembre 2017;

c)

le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta possono beneficiare dell’aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, purché la produzione che beneficia dell’aiuto non superi i 60 000 hl all’anno;

d)

l’importo complessivo degli aiuti versati fra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di euro e quello degli aiuti erogati fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di euro e

e)

entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull’aiuto concesso in questo ambito nel corso dell’anno precedente. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni annue da presentare nel 2013, 2014, 2015 e 2016 includono un piano di uscita annuale per l’anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.]

Articolo 295

Disposizioni specifiche per le patate

Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011.

Articolo 296 [da cancellare dopo il 31/12/2010]

Disposizioni specifiche per il settore ortofrutticolo

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni:

a)

l’aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono ad un’organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un’organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell’organizzazione di produttori in questione;

b)

l’importo dell’aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75 % del sostegno dell’Unione ricevuto dai produttori appartenenti all’organizzazione di produttori in questione e

c)

entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull’utilità e sull’efficacia dell’aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l’aiuto ha sostenuto l’organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull’opportunità di formulare proposte appropriate. [Em. 34]

Articolo 297

Aiuti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1.   Dal 1o agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

3.   L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato X per lo stesso anno.

4.   Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , la Commissione decide in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti.

5.   L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

6.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le misure necessarie riguardanti il presente articolo.

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER VARI SETTORI O PER SINGOLI SETTORI

CAPO I

Disposizioni specifiche per vari settori

Sezione I

Turbative del mercato

Articolo 298

Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno

Per una reazione efficace ed effettiva alle minacce di turbative di mercato la Commissione può, mediante atti delegati adottati con procedura d’urgenza a norma dell'articolo 322 e fatto salvo l’articolo 300, prendere le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo turbative dei mercati:

a)

per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi di uno di tali prodotti sul mercato dell’Unione aumentino o diminuiscano sensibilmente;

b)

per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l’olio d’oliva, qualora i prezzi di uno di tali prodotti sul mercato dell’Unione aumentino sensibilmente.

Articolo 299

Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale

Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato dell’Unione e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può prendere le misure necessarie per il settore interessato, mediante l’adozione di atti delegati con procedura d’urgenza a norma dell'articolo 322 e fatto salvo l’articolo 300. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi.

Articolo 300

Condizioni di adozione di atti delegati in caso di perturbazioni

Le misure di cui agli articoli 298 e 299 possono essere adottate:

a)

se le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiono insufficienti;

b)

tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 218, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 301

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le disposizioni necessarie riguardanti gli articoli 298 e 299. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare le procedure, le notificazioni, i criteri tecnici o i controlli fisici e amministrativi a carico degli Stati membri.

Sezione II

Relazioni

Articolo 302

Relazioni settoriali

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

1)

con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010[2013] sull’attuazione delle misure riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nella parte II, titolo I, capo IV, sezione VIII;

2)

entro il 31 dicembre 2013, sull’applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione VI e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

3)

entro il 31 agosto 2012, sull’applicazione del programma “Frutta nelle scuole” di cui all’articolo 128, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l’istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;

4)

entro il [31 dicembre 2010 e il] 31 dicembre 2012 sull’andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente di proposte adeguate. Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori di formaggi a denominazione di origine protetta conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006;

5)

entro il 31 dicembre 2011 sull’attuazione delle misure di promozione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 138;

6)

entro il 31 dicembre 2012 in merito al settore vitivinicolo, in particolare tenendo conto dell’esperienza maturata con l’attuazione della riforma.[;]

[7)

entro il 31 dicembre 2014, sull’attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione, di cui all’articolo 17, corredata di proposte appropriate;]

[8)

entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull’andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all’attuazione dell’articolo 209, primo comma, punto iv), dell’articolo 210, paragrafo 4, e degli articoli 229, 287, 310 e 311, nonché ai possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, corredata di proposte adeguate.]

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

Sezione I

Luppolo

Articolo 303

Registrazione dei contratti nel settore del luppolo

1.   Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nell’Unione, stipulato tra, da una parte, un produttore o un’organizzazione di produttori e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.

2.   I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati “contratti stipulati in anticipo”. Essi sono oggetto di registrazione separata.

3.   I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento.

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.

Sezione II

Vino

Articolo 304

Schedario viticolo e inventario

1.   Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

2.   Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 166, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1.

3.   Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a norma dell’articolo 139 presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

4.   In qualsiasi momento dopo il 1o gennaio 2016 la Commissione può decidere , mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321, che i paragrafi 1, 2 e 3 cessino di applicarsi. [Em. 35]

5.   Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , disposizioni relative alla portata e al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.

6.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , disposizioni relative alla verifica delle informazioni.

Articolo 305

Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo

1.   I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.

2.   Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.

3.   I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

4.   Per garantire che i produttori e i commercianti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 rispettino il loro obblighi la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , norme riguardanti:

a)

il contenuto delle dichiarazioni obbligatorie e le esenzioni;

b)

il contenuto delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e le condizioni di presentazione, nonché le esenzioni dall’obbligo di presentare le dichiarazioni;

c)

le sanzioni da applicare in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni agli Stati membri entro i termini.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis :

a)

stabilire condizioni relative ai formulari da usare per le dichiarazioni obbligatorie;

b)

adottare norme sui coefficienti di conversione per i prodotti diversi dal vino;

c)

precisare i termini di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;

d)

stabilire norme relative alle ispezioni che gli Stati membri sono tenuti a effettuare e alle pertinenti relazioni alla Commissione.

Articolo 306

Documenti di accompagnamento e registro nel settore vitivinicolo

1.   I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell’Unione soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.

2.   Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

3.   Per facilitare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

adottare disposizioni sui documenti di accompagnamento da usare e sulle esenzioni all’obbligo di utilizzo degli stessi;

b)

stabilire le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta;

c)

stabilire disposizioni sulle sanzioni da applicare in caso di inadempienze riguardanti i documenti di accompagnamento;

d)

disporre l’obbligo di tenuta di un registro;

e)

precisare i soggetti che hanno l’obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;

f)

indicare le operazioni da registrare nel registro;

g)

stabilire norme sull’uso dei documenti di accompagnamento e dei registri.

4.   La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis :

a)

regole in merito alla costituzione del registro, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;

b)

l’obbligo per gli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;

c)

disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;

d)

regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri;

e)

regole sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione;

f)

regole relative agli errori palesi, ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali.

Articolo 307

Designazione delle autorità nazionali responsabili nel settore vitivinicolo

1.   Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 308

Comunicazioni e valutazione nel settore vitivinicolo

1.   Per quanto riguarda gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui all’articolo 82, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici piantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza corrispondenti diritti di impianto e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo.

2.   Per quanto riguarda la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998, di cui all’articolo 83, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo degli anni pertinenti:

a)

le superfici piantate anteriormente al 1o settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;

b)

le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1o marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione dell’articolo 83, paragrafo 4, primo comma.

La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 89, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.

3.   Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione VII durante l’esercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo dell’Unione nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 138.

4.   Entro il 1o marzo 2011, e, per la seconda volta entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.

5.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , norme riguardanti le comunicazioni e la valutazione, onde garantire l’applicazione uniforme del disposto del presente articolo.

Sezione III

latte e prodotti lattiero-caseari

Articolo 309

Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Fatta salva l’applicazione degli articoli 107, 108, 109 del trattato prevista all’articolo 290, primo comma, del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nell’Unione, all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 310

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   I trasformatori di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

2.   Per fare in modo che queste dichiarazioni siano trasmesse tempestivamente e risultino utili ai fini della gestione del mercato, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , adottare norme sulla portata, il contenuto, la forma e la periodicità di dette dichiarazioni.

Articolo 311

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per “collettore” un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2.   Il contratto:

a)

è concluso prima della consegna,

b)

è stipulato per iscritto e

c)

comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:

i)

il prezzo da pagare alla consegna, che:

è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

varia solo in funzione di una serie di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l’evoluzione della situazione del mercato, valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato,

ii)

il volume che può o deve essere è consegnato e il calendario delle consegne e

iii)

la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di risoluzione.

3.   In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l’agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l’agricoltore è membro, i cui statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.   Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

5.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , può adottare tutte le misure necessarie.]

Sezione IV

Alcole etilico

Articolo 312

Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico

1.   Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;

b)

il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;

c)

le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente;

d)

la stima della produzione dell’anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni, in particolare la periodicità e la definizione dei settori di destinazione, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis .

2.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323 , la Commissione redige un bilancio, per l’Unione, del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso.

Il bilancio per l’Unione contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis .

Ai fini del presente paragrafo per “alcole etilico di origine non agricola” si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.

3.   La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 313

Disposizioni finanziarie

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

Articolo 314

Trasferimento di risorse disponibili nel settore vitivinicolo allo sviluppo rurale

1.   Gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse supplementari dell’Unione destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:

2009: 40 660 000 EUR,

2010: 82 110 000 EUR,

a partire dal 2011: 122 610 000 EUR. [Em. 36]

3.   Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato XIX.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , tutte le disposizioni necessarie riguardanti il presente articolo.

Articolo 315

Misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici

1.   La Commissione adotta stabilisce , mediante atti di esecuzione delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici specifici. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

2.   Se necessario, per risolvere il problema la Commissione agisce conformemente all’articolo 323, paragrafo 2 Qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, la procedura d'urgenza prevista all'articolo 322 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo . [Em. 37]

Articolo 316

Scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’applicazione del presente regolamento, o per il monitoraggio e l’analisi dei mercati e per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1. Tali informazioni possono se del caso essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.

2.   Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise e economiche, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 :

a)

la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b)

i metodi di comunicazione delle informazioni;

c)

le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d)

le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.

3.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis :

a)

regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione del presente articolo;

b)

le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;

c)

le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.

Articolo 317

Clausola di elusione

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 318

Controlli e verifiche, misure amministrative, sanzioni amministrative e loro comunicazione

1.   Per un giusto equilibrio tra l’effetto dissuasivo di oneri, sanzioni e penali da imporre per la mancata osservanza di uno degli obblighi connessi all’applicazione del presente regolamento, da un lato, e, dall’altro, un’applicazione flessibile del sistema, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le norme e le condizioni per:

a)

l’applicazione di esclusioni e sospensioni di pagamenti o di un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, in particolare nei casi in cui non siano stati rispettati i termini, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;

b)

l’applicazione di una riduzione dei pagamenti relativi alle spese agricole degli Stati membri qualora non risultino rispettati i termini prestabiliti per il recupero del contributo al pagamento del prelievo supplementare, o di una sospensione dei pagamenti mensili qualora gli Stati membri non trasmettano informazioni alla Commissione, non le trasmettano entro i termini o trasmettano informazioni inesatte;

c)

l’imputazione di importi forfettari agli offerenti qualora i prodotti destinati all’intervento non rispondano ai requisiti di qualità previsti;

d)

il recupero totale o parziale dei pagamenti in caso di sospensione o revoca del riconoscimento o del piano di riconoscimento in caso di pagamento indebito;

e)

l’applicazione di importi supplementari, di oneri o interessi supplementari in caso di frode, irregolarità, assenza di prove di adempimento di un obbligo o dichiarazioni tardive;

f)

l’estirpazione dei vigneti sfruttati illegalmente;

g)

l’applicazione di aliquote di riduzione delle cauzioni da svincolare connesse a restituzioni, titoli, offerte, gare o altri casi specifici qualora non sia stato rispettato, in tutto o in parte, un obbligo garantito dalla cauzione;

h)

stabilire se gli importi recuperati sotto forma di sanzioni siano trattenuti dagli Stati membri o imputati al bilancio dell’Unione;

i)

l’esclusione di un operatore o di un richiedente dal regime di intervento pubblico o di ammasso privato, dal regime dei titoli di importazione o di esportazione o dai regimi di contingenti tariffari in caso di frode o di trasmissione di informazioni non corrette;

j)

la revoca o la sospensione del riconoscimento, in particolare se un operatore, un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un gruppo di produttori o un’organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;

k)

l’applicazione di sanzioni nazionali adeguate agli operatori corresponsabili della produzione in superamento delle quote stabilite.

Gli oneri e le sanzioni amministrative e finanziarie di cui al primo comma sono graduati in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis :

a)

le regole concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono realizzare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

b)

le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure amministrative e alle sanzioni amministrative e finanziarie di cui al paragrafo 1, ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

c)

le procedure e i criteri applicabili al recupero delle somme indebitamente versate per quanto riguarda l’attuazione delle norme e delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d);

d)

le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;

e)

laddove lo richiedano le esigenze specifiche della corretta gestione del regime, le regole per l’introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali quelle definite in particolare dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (52).

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis , stabilire le norme sulla misurazione delle superfici nel settore vitivinicolo atte a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni previste dal presente regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare i controlli e le norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli.

Articolo 319

Compatibilità con il sistema integrato di gestione e di controllo

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento nel settore vitivinicolo, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo previste all’articolo 318 relative alle superfici, siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) sotto i seguenti profili:

a)

la banca dati informatizzata;

b)

i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

i controlli amministrativi.

Le procedure consentono l’ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.

PARTE VII

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 320

Poteri della Commissione

Salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento, allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest’ultima agisce:

secondo la procedura di cui all’articolo 321 nel caso degli atti delegati;

secondo la procedura di cui agli articoli 321 e 322 nel caso degli atti delegati adottati secondo la procedura d’urgenza e

secondo la procedura di cui all’articolo 323 nel caso degli atti di esecuzione.

Articolo 321

Atti delegati

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato alle condizioni stabilite nel presente articolo .

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (53). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo .

L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell’adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore .

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 38]

Articolo 322

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati in virtù del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 321, paragrafo 3 paragrafo 5 . In tal caso, la Commissione abroga l’atto cessa di applicarsi. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni . [Em. 39]

Articolo 323

Atti di esecuzione - Comitato

1.   [Quando adotta atti di esecuzione in virtù del presente regolamento, La Commissione è assistita dal da un comitato denominato comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e si applica la procedura di cui all’articolo [5] . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completare in seguito all’adozione del regolamento relativo alle modalità di controllo di cui all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio] 182/2011 .

1 bis.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi di urgenza di cui agli articoli 265, 266, 282 e 315, in cui è fatto riferimento al presente paragrafo 2, del presente regolamento, si applica la procedura di cui all’articolo [6] l'articolo 8 del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso . [Em. 40]

Articolo 324

Organizzazione del comitato

L’organizzazione delle riunioni del comitato di cui all’articolo 323, paragrafo 1, tiene conto, in particolare, dell’ambito delle sue competenze, delle specificità dell’argomento da trattare e della necessità di disporre di adeguate competenze specialistiche.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 325

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CEE) n. 922/72 è abrogato.

2.   Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.

Tuttavia, gli articoli 113 bis, 113 ter, 114, 115, 116, 117, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’allegato XI bis, parte II, secondo comma e parti da IV a IX, l’allegato XII, parte IV, punto 2, l’allegato XIII, parte VI, secondo comma, l’allegato XIV, sezione A, sezione B, parte I, punti 2 e 3, e parte III, e sezione C, l’allegato XV, parti II, III, IV e VI, del suddetto regolamento, ai fini dell’applicazione dei suddetti articoli continuano ad applicarsi fino a data da stabilirsi a norma dell’articolo 326 del presente regolamento.

Inoltre:

gli articoli da 85 sexdecies a 85 quinvicies e gli allegati X quinquies e X sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 continuano ad applicarsi fino alla fine della campagna vitivinicola 2010/2011;

gli articoli 84 bis, da 86 a 95 bis e 188 bis, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e, ai fini dell’applicazione di tali articoli, gli allegati X bis e XI di detto regolamento continuano ad applicarsi fino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/2012 dei relativi prodotti;

gli articoli 103 quatervicies, 103 quinvicies e 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, ai fini dell’applicazione di tali articoli, l’allegato XV bis di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2012.

3.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell’allegato XX del presente regolamento.

Articolo 326

Data di applicazione delle norme di commercializzazione

Per garantire la certezza del diritto con riguardo all’applicazione delle norme di commercializzazione la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la data alla quale le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 di cui all’articolo 325, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento o parti di esso cessano di applicarsi al settore considerato. La data è la data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti nella parte II, titolo II, capo I, sezione I, del presente regolamento.

Articolo 327

Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati

1.   Il presente regolamento lascia impregiudicato il riconoscimento dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori concesso prima della sua entrata in vigore e non ha alcuna incidenza sui piani di riconoscimento né sui programmi operativi pendenti.

2.   Per garantire il mantenimento di tutti i regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 la Commissione può adottare disposizioni transitorie mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 .

Articolo 328

Disposizioni transitorie nel settore vitivinicolo

Per garantire che l’entrata in vigore del presente regolamento non arrechi alcun pregiudizio agli operatori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321 , le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 479/2008 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Articolo 329

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il [settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[Tuttavia, l’articolo 159 si applica dal […./un anno dopo la sua entrata in vigore]].

2.   Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/2015.

Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all’articolo 59, fino al 31 marzo 2015.

Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’articolo 209, primo comma, punto iv), l’articolo 210, paragrafo 4, e gli articoli 229, 287, 310 e 311 si applicano fino al 30 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 89.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1.

(5)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(6)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

(7)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6.

(8)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(9)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(10)  COM(2009)0234 definitivo

(11)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(12)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(13)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(14)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(15)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(16)  GU L 243 del 6.9.2006, pag. 47.

(17)  COM(2010)0498.

(18)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(19)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

(20)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(21)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(22)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(23)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(24)   GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(25)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(26)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(27)  GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

(28)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(29)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(30)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

(31)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

(32)  GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19

(33)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(34)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25.

(35)  GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

(36)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(37)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

(38)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

(39)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(40)  GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

(41)  Regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta (GU L 84, del 31.3.1976, pag. 1).

(42)  Regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 161, 30.4.2004, pag 97).

(43)  Regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 314, 30.11.2005, pag. 1).

(44)  Regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 215, 30.7.1992, pag. 80).

(45)  Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, del 22.7.1991, pag. 1).

(46)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 189, del 20.07.2007, pag 1).

(47)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(48)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(49)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

(50)  GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

(51)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(52)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(53)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Parte I:   Cereali

Nel settore dei cereali, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0709 90 60

Granturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19

Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 99

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo

1004 00

Avena

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

b)

1001 10

Frumento duro

c)

1101 00 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102 10 00

Farina di segala

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

1107

Malto, anche torrefatto

d)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 20

Farina di granturco

1102 90

altre:

1102 90 10

Farina di orzo

1102 90 30

Farina di avena

1102 90 90

altre

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1106 20

Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

Amidi e fecole:

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

1108 12 00

Amido di granturco

1108 13 00

Fecola di patate

1108 14 00

Fecola di manioca

ex 1108 19

Altri amidi e fecole:

1108 19 90

altri

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

ex 1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:

 

altri:

ex 1702 30 50

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

ex 1702 30 90

altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 40 90

altri

ex 1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 50

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

Zuccheri e melassi caramellati:

altri:

1702 90 75

in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

altri

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 90

altre

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

altri

2106 90 55

Sciroppi di glucosio o di maltodestrina

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:

2303 10

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

ex 2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

altri

2306 90 05

di germi di granturco

ex 2308

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 40

Ghiande di quercia e castagne d’India; residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

ex 2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90

altri:

2309 90 20

Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

altri, compresi i miscugli:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

(1)

Ai fini dell’applicazione della presente sottovoce, per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.

Parte II:   Riso

Nel settore del riso, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

da 1006 10 21 a

1006 10 98

Risone (riso “paddy”), diverso da quello destinato alla semina

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

b)

1006 40 00

Rotture di riso

c)

1102 90 50

Farina di riso

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1103 20 50

Pellet di riso

1104 19 91

Fiocchi di riso

ex 1104 19 99

Grani di riso schiacciati

1108 19 10

Amido di riso

Parte III:   Zucchero

Nel settore dello zucchero, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

1212 91

Barbabietole da zucchero

1212 99 20

Canna da zucchero

b)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

c)

1702 20

Zucchero e sciroppo d’acero

1702 60 95 e 1702 90 95

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l’isoglucosio

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucosio

e)

1702 60 80

1702 90 80

Sciroppo di inulina

f)

1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

g)

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

h)

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

Parte IV:   Foraggi essiccati

Nel settore dei foraggi essiccati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90 90

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

b)

ex 2309 90 99

Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

Parte V:   Sementi

Nel settore delle sementi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

0712 90 11

Granturco dolce ibrido:

destinato alla semina

0713 10 10

Piselli (Pisum sativum):

destinati alla semina

ex 0713 20 00

Ceci (garbanzos):

destinati alla semina

ex 0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

destinati alla semina

ex 0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

destinati alla semina

0713 33 10

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

destinati alla semina

ex 0713 39 00

Altri fagioli:

destinati alla semina

ex 0713 40 00

Lenticchie:

destinate alla semina

ex 0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

destinate alla semina

ex 0713 90 00

Altri legumi da granella secchi:

destinati alla semina

1001 90 10

Spelta:

destinata alla semina

ex 1005 10

Granturco ibrido da semina

1006 10 10

Risone (riso “paddy”):

destinato alla semina

1007 00 10

Sorgo a grani ibrido:

destinato alla semina

1201 00 10

Fave di soia, anche frantumate:

destinate alla semina

1202 10 10

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio:

destinate alla semina

1204 00 10

Semi di lino, anche frantumati:

destinati alla semina

1205 10 10 e

ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:

destinati alla semina

1206 00 10

Semi di girasole, anche frantumati:

destinati alla semina

ex 1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

destinati alla semina

1209

Semi, frutti e spore:

destinati alla semina

Parte VI:   Luppolo

1.

Nel settore del luppolo, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

2.

Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Parte VII:   Olio di oliva e olive da tavola

Nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

b)

0709 90 31

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

Altre olive, fresche o refrigerate

0710 80 10

Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate

0711 20

Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate

ex 0712 90 90

Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

2001 90 65

Olive preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico

ex 2004 90 30

Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate

2005 70

Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate

c)

1522 00 31

1522 00 39

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell’olio di oliva

2306 90 11

2306 90 19

Sanse di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva

Parte VIII:   Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Parte IX:   Ortofrutticoli freschi

Nel settore degli ortofrutticoli freschi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20

0803 00 11

Banane da cuocere, fresche

ex 0803 00 90

Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 85

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 99 30

Carrube

Parte X:   Ortofrutticoli trasformati

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all’alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

0804 20 90

Fichi secchi

0806 20

Uve secche

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all’alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98

ex 0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0904 20 10

Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati

b)

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

ex 2001

Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi:

frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2001 90 40

cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

olive della sottovoce 2001 90 65

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

ex 2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

granturco della sottovoce 2008 99 85

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2008 99 91

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Parte XI:   Banane

Nel settore della banana, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

0803 00 19

Banane fresche, escluse le banane da cuocere

ex 0803 00 90

Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 90 98

Banane temporaneamente conservate

ex 0813 50 99

Miscugli contenenti banane essiccate

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

ex 2006 00 99

Banane cotte negli zuccheri o candite

ex 2007 10 99

Preparazioni omogeneizzate di banane

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Succhi di banane

Parte XII:   Vino

Nel settore del vino, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

2009 61

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti di uva)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

b)

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98

c)

0806 10 90

Uve fresche diverse da quelle da tavola

2209 00 11

2209 00 19

Aceto di vino

d)

2206 00 10

Vinello

2307 00 11

2307 00 19

Fecce di vino

2308 00 11

2308 00 19

Vinaccia

Parte XIII:   Piante vive e prodotti della floricoltura

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

Parte XIV:   Tabacco greggio

Nel settore del tabacco, il presente regolamento si applica ai tabacchi greggi o non lavorati e ai cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

Parte XV:   Carni bovine

Nel settore delle carni bovine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

da 0102 90 05 a

0102 90 79

Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0206 10 95

Pezzi detti “onglets” e “hampes” freschi o refrigerati

0206 29 91

Pezzi detti “onglets” e “hampes” congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti “onglets” e “hampes”, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

1602 50 10

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

1602 90 61

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte

b)

0102 10

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

0206 10 98

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti “onglets” e “hampes”, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti “onglets” e “hampes”, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 59

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti “onglets” e “hampes”

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503

1602 50 31 e 1602 50 95

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Parte XVI:   Latte e prodotti lattiero-caseari

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

b)

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

c)

da 0403 10 11 a

0403 10 39

da 0403 90 11 a

0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

d)

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

e)

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

f)

0406

Formaggi e latticini

g)

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

h)

2106 90 51

Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato

i)

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato.

Parte XVII:   Carni suine

Nel settore delle carni suine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 0103

Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura

(b)

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

ex 0206

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate

ex 0209 00

Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate

1501 00 11

1501 00 19

Grassi di maiale (compreso lo strutto)

c)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue

1602 20 90

Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall’oca o dall’anatra

1602 41 10

1602 42 10

da 1602 49 11 a

1602 49 50

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1602 90 10

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1602 90 51

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1902 20 30

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Parte XVIII:   Carni ovine e caprine

Nel settore delle carni ovine e caprine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall’anno)

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0210 99 21

Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 29

Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

b)

0104 10 10

Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

0104 20 10

Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura

0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503

c)

1602 90 72

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte

1602 90 74

Miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte

d)

1602 90 76

1602 90 78

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte o dai miscugli

Parte XIX:   Uova

Nel settore delle uova, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Parte XX:   Carni di pollame

Nel settore delle carni di pollame, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0105

Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone

b)

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)

c)

0207 13 91

Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati

0207 14 91

 

0207 26 91

 

0207 27 91

 

0207 34

 

0207 35 91

 

0207 36 81

 

0207 36 85

 

0207 36 89

 

0210 99 71

Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 79

 

d)

0209 00 90

Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

e)

1501 00 90

Grasso di volatili

f)

1602 20 10

Altre preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

1602 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105

1602 32

 

1602 39

 

Parte XXI:   Altri prodotti

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

0101 10

Riproduttori di razza pura:

0101 10 10

Cavalli (1)

0101 10 90

altri

0101 90

altri:

Cavalli:

0101 90 19

diversi da quelli destinati alla macellazione

0101 90 30

Asini

0101 90 90

Muli e bardotti

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

ex 0102 90

diversi dai riproduttori di razza pura:

0102 90 90

diversi da quelli delle specie domestiche

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

0103 10 00

Riproduttori di razza pura (2)

altri:

ex 0103 91

di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 90

diversi da quelli delle specie domestiche

ex 0103 92

di peso uguale o superiore a 50 kg:

0103 92 90

diversi da quelli delle specie domestiche

0106

Altri animali vivi

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

fresche o refrigerate:

ex 0203 11

in carcasse o mezzene:

0203 11 90

diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0203 12

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 12 90

diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 19

altre:

0203 19 90

diverse da quelle della specie suina domestica

Congelate:

ex 0203 21

in carcasse o mezzene:

0203 21 90

diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0203 22

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 22 90

diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 29

altre:

0203 29 90

diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0205 00

Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 10 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

della specie bovina, congelate:

ex 0206 22 00

Fegati:

destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

ex 0206 29

altre:

0206 29 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

ex 0206 30 00

della specie suina, fresche o refrigerate:

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

altre:

diverse da quelle della specie suina domestica

della specie suina, congelate:

ex 0206 41 00

Fegati:

destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

altre:

diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0206 49 00

altre:

 

della specie suina domestica:

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

altre

ex 0206 80

altre, fresche o refrigerate:

0206 80 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

altre:

0206 80 91

delle specie equina, asinina o mulesca

ex 0206 90

altre, congelate:

0206 90 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

altre:

0206 90 91

delle specie equina, asinina o mulesca

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

Carni della specie suina:

ex 0210 11

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0210 11 90

diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 12

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

0210 12 90

diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0210 19

altre:

0210 19 90

diverse da quelle della specie suina domestica

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

di primati

0210 92 00

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

ex 0210 99

altre:

Carni:

0210 99 31

di renna

0210 99 39

altre

Frattaglie:

diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina

0210 99 80

diverse dai fegati di volatili

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0407 00 90

diverse da quelle di volatili da cortile

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Tuorli:

ex 0408 11

essiccati:

0408 11 20

non atti ad uso alimentare (4)

ex 0408 19

altri:

0408 19 20

non atti ad uso alimentare (4)

altri:

ex 0408 91

essiccati:

0408 91 20

non atti ad uso alimentare (4)

ex 0408 99

altri:

0408 99 20

non atti ad uso alimentare (4)

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

ex 0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

0511 10 00

Sperma bovino

altri:

ex 0511 99

altri:

0511 99 85

altri

ex 0709

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

ex 0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

altri:

0709 60 91

Del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum  (3)

0709 60 95

destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (3)

0709 60 99

altri

ex 0710

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:

ex 0710 80

Altri ortaggi o legumi:

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0710 80 59

diversi dai peperoni

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

ex 0711 90

Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

Ortaggi o legumi:

0711 90 10

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

ex 0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

ex 0713 10

Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 20 00

Ceci (garbanzos):

diversi da quelli destinati alla semina

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:

diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 33

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 39 00

altri:

diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 40 00

Lenticchie:

diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 90 00

altre:

diverse da quelle destinate alla semina

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

ex 0802 90

altre:

ex 0802 90 20

Noci di arec (o di betel) e noci di cola

ex 0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

0804 10 00

Datteri

0902

Tè, anche aromatizzato

ex 0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

ex 0910

Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano

ex 1106

Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 10 00

dei legumi da granella secchi della voce 0713

ex 1106 30

dei prodotti del capitolo 8:

1106 30 90

diversi dalle banane

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

1108 20 00

Inulina

1201 00 90

Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina

1202 10 90

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina

1202 20 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate

1203 00 00

Copra

1204 00 90

Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1205 10 90 e

ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 91

Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 99

 

1207 20 90

Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 40 90

Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 50 90

Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 91 90

Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91

Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1207 99 97

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 12119085 nella parte IX del presente allegato

ex 1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 1212 20 00

Alghe, utilizzate principalmente in medicina o impiegate nell’alimentazione umana

altri:

ex 1212 99

diversi dalle canne da zucchero:

1212 99 41 e

1212 99 49

Semi di carrube

ex 1212 99 70

altri, ad eccezione delle radici di cicoria

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet

ex 1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:

ex 1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90

altri:

1214 90 10

Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90

altri, esclusi:

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

ex 1502 00

Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:

ex 1502 00 10

destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (3)

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515

Altri grassi ed oli vegetali (escluso l’olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti “opalwax” della sottovoce 1516 20 10)

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93

1518 00 31

1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (3)

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell’olio d’oliva

1522 00 99

Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

della specie suina:

ex 1602 41

Prosciutti e loro pezzi:

1602 41 90

diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 42

Spalle e loro pezzi:

1602 42 90

diverse da quelle della specie suina domestica

ex 1602 49

altri, compresi i miscugli:

1602 49 90

diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 90

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 31

di selvaggina o di coniglio

altre:

diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:

diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:

1602 90 99

diverse da quelle di ovini o caprini

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

ex 2001

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

ex 2001 90

altri:

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex 2005 99

Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 99 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:

2206 00 31 a

2206 00 89

diverse dal vinello

ex 2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 50 00

di legumi

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di soia

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di arachide

ex 2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell’estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di oliva)

ex 2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

2307 00 90

Tartaro greggio

ex 2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 90

diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d’India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

ex 2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 90

diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90

altri:

2309 90 10

Prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini

altri, comprese le premiscele:

ex 2309 90 91 a

2309 90 99

diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:

Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(2)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(3)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(4)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO STATE ISTITUITE MISURE SPECIFICHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Parte I:   Alcole etilico di origine agricola

1.

Nel settore dell’alcole etilico, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

ex 2208 90 91

e

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

2.

La parte III, capo II, sezione I, relativa ai titoli di importazione, e la parte III, capo III, sezione I, si applicano anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

Parte II:   Prodotti dell’apicoltura

Nel settore dell’apicoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione

0409

Miele naturale

ex 0410 00 00

Pappa reale e propoli, commestibili

ex 0511 99 85

Pappa reale e propoli, non commestibili

ex 1212 99 70

Polline

ex 1521 90

Cera d’api

Parte III:   Bachi da seta

Nel settore della bachicoltura, il presente regolamento si applica ai bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 nonché alle uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I:   Definizioni per il settore del riso

I.

Per “risone”, “riso semigreggio”, “riso semilavorato”, “riso lavorato”, “riso a grani tondi”, “riso a grani medi”, “riso a grani lunghi A o B” e “rotture di riso” si intende:

1.

a)   “risone”: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b)   “riso semigreggio”: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l’altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali “riso bruno”, “riso cargo”, “riso loonzain” e “riso sbramato”;

c)   “riso semilavorato”: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

d)   “riso lavorato”: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;

2.

a)   “riso a grani tondi”: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

b)   “riso a grani medi”: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c)   “riso a grani lunghi”:

i)   categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii)   categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

d)   “misurazione dei grani”: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i)prelevare un campione rappresentativo della partita;ii)selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;iii)effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;iv)determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3.

“rotture di riso”: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II.

Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

A.   “Grani interi”: grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B.   “Grani spuntati”: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C.   “Grani rotti o rotture”: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D.   “Grani verdi”: grani a maturazione incompleta.

E.   “Grani che presentano deformità naturali”: grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F.   “Grani gessati”: grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G.   “Grani striati rossi”: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H.   “Grani vaiolati”: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I.   “Grani maculati”: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un’evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un’intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un’ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J.   “Grani gialli”: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K.   “Grani ambrati”: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un’alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II:   Definizioni per il settore dello zucchero

1.   “Zuccheri bianchi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

2.   “zuccheri greggi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

3.   “isoglucosio”: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

4.   “sciroppo di inulina”: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;

5.   “zucchero di quota”, “isoglucosio di quota” e “sciroppo di inulina di quota”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa;

6.   “zucchero industriale”: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all’articolo 55, paragrafo 2;

7.   “isoglucosio industriale” e “sciroppo di inulina industriale”: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all’articolo 55, paragrafo 2;

8.   “zucchero eccedente”, “isoglucosio eccedente” e “sciroppo di inulina eccedente”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;

9.   “barbabietole di quota”: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

10.   “contratto di fornitura”: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;

11.   “accordo interprofessionale”:

a)

l’accordo stipulato a livello dell’Unione tra un gruppo di organizzazioni nazionali di imprese e un gruppo di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

b)

l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure

c)

in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure

d)

in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;

12.   “raffineria a tempo pieno”: un’unità di produzione:

la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure

che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

Parte III:   Definizioni per il settore del luppolo

1.   “Luppolo”: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

2.   “luppolo in polvere”: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

3.   “luppolo in polvere arricchito di luppolina”: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

4.   “estratto di luppolo”: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

5.   “prodotti miscelati di luppolo”: la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

Parte IV:   Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1.   “Estirpazione”: l’eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

2.   “Impianto”: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

3.   “Sovrainnesto”: l’innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

4.   “Uve fresche”: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

5.   “Mosto di uve fresche mutizzato con alcole”: il prodotto:

i)

di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol;

ii)

o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.

6.   “Succo di uve”: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

7.   “Succo di uve concentrato”: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8.   “Fecce di vino”: il residuo:

9.   “Vinaccia”: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10.   “Vinello”: il prodotto ottenuto:

11.   “Vino alcolizzato”: il prodotto:

12.   “Partita” (cuvée):

a)

il mosto di uve;

b)

il vino; oppure

c)

il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse,

destinati all’elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

Titolo alcolometrico

13.   “Titolo alcolometrico volumico effettivo”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14.   “Titolo alcolometrico volumico potenziale”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15.   “Titolo alcolometrico volumico totale”: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16.   “Titolo alcolometrico volumico naturale”: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17.   “Titolo alcolometrico massico effettivo”: il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18.   “Titolo alcolometrico massico potenziale”: il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

19.   “Titolo alcolometrico massico totale”: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

Parte V:   Definizioni per il settore delle carni bovine

1.   “Bovini”: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79;

2.   “bovini adulti”: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

Parte VI:   Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase “fabbricato direttamente dal latte o dalla crema” non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

Parte VII:   Definizioni per il settore delle uova

1.   “Uova in guscio”: le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;

2.   “uova da cova”: le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

3.   “prodotti sgusciati interi”: le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4.   “prodotti sgusciati separati”: i gialli d’uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VIII:   Definizioni per il settore delle carni di pollame

1.   “Pollame vivo”: i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;

2.   “pulcini”: i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;

3.   “pollame macellato”: i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;

4.   “prodotti derivati”: i prodotti seguenti:

Parte IX:   Definizioni per il settore dell’apicoltura

1.

Per “miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.

Le principali varietà di miele sono:

a)

secondo l’origine:

i)

miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

ii)

miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

b)

secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:

iii)

miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

iv)

miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

v)

miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

vi)

miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

vii)

miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;

viii)

miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.

Per “miele per uso industriale” si intende:

a)

miele adatto all’uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e

b)

che può:

avere un gusto o un odore anomali, oppure

avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, oppure

essere stato surriscaldato.

2.

Per “prodotti apicoli” si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO IV

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFI 1 E 3

A.   Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a)

è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;

b)

ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;

c)

ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98:

1,5 %

grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98:

2,0 %

grani striati rossi

1,0 %

grani vaiolati

0,50 %

grani maculati

0,25 %

grani gialli

0,02 %

grani ambrati

0,05 %

B.   Qualità tipo dello zucchero

I.   Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a)

qualità sana, leale e mercantile;

b)

contenuto in zucchero del 16 % all’atto del ricevimento.

II.   Qualità tipo dello zucchero bianco

1.

Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a)

qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b)

polarizzazione minima: 99,7;

c)

umidità massima: 0,06 %;

d)

tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e)

il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:

 

15 per il tenore di ceneri,

 

9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell’Istituto per la tecnologia agricola e l’industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato “metodo Brunswick”,

 

6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell’International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato “metodo Icumsa”.

2.

Si ha un punto:

a)

per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;

b)

per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

c)

per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3.

I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III.   Qualità tipo dello zucchero greggio

1.

Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

2.

Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

a)

la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;

b)

la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;

c)

un’unità.

3.

Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO V

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL’ARTICOLO 34

A.   Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini adulti:

I.   Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1.   “carcassa”: il corpo intero dell’animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2.   “mezzena”: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II.   Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A.

carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,

B.

carcasse di altri animali maschi non castrati,

C.

carcasse di animali maschi castrati,

D.

carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E.

carcasse di altri animali femmine.

III.   Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1.

La conformazione, definita quale:

sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Descrizione

S

Superiore

Tutti i profili estremamente convessi; sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E

Eccellente

Tutti i profili da convessi a superconvessi; sviluppo muscolare eccezionale

U

Ottima

Profili nell’insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante

R

Buona

Profili nell’insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono

O

Abbastanza buona

Profili da rettilinei a concavi; sviluppo muscolare medio

P

Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi; sviluppo muscolare ridotto

2.

Lo stato d’ingrassamento, definito quale:

massa di grasso all’esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d’ingrassamento

Descrizione

1

molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2

scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3

medio

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all’interno della cassa toracica

4

abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all’interno della cassa toracica

5

molto abbondante

Il grasso copre abbondantemente la carcassa; rilevanti masse all’interno della cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi previste ai punti 1 e 2 fino a un massimo di tre sottoclassi. [Em. 41]

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1.

senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all’altezza dell’articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all’altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

2.

senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

3.

senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

V.   Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell’identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d’ingrassamento lo giustifichi.

B.   Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I.   Definizione

“carcassa”: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II.   Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

Classi

Carne magra in percentuale del peso della carcassa

S

60 o più (3)

E

55 o più

U

50 fino a meno di 55

R

45 fino a meno di 50

O

40 fino a meno di 45

P

meno di 40

III.   Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

IV.   Tenore di carne magra

1.

Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2.

Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V.   Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C.   Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I.   Definizione

Per i termini “carcassa” e “mezzena” si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II.   Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A:

carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B:

carcasse di altri ovini.

III.   Classificazione

1.

Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine “coscia” al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini “quarto posteriore”.

2.

In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, mediante un atto di esecuzione adottato senza l'applicazione dell'articolo 323, a utilizzare i seguenti criteri di classificazione:

a)

il peso della carcassa,

b)

il colore della carne,

c)

lo stato d'ingrassamento. [Em. 42]

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell’articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

V.   Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  [Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60 % e più di carne magra, designata con la lettera S.]

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL’ARTICOLO 50

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia (continentale)

3 004 811,15

 

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

432 220,05

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 336 741,2

690 440,8

0

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO VII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 53

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)   “fusione di imprese”: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;

b)   “cessione di un’impresa”: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c)   “cessione di uno stabilimento”: il trasferimento della proprietà di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;

d)   “affitto di uno stabilimento”: il contratto di affitto di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica impresa che produce zucchero.

II

1.

Fatto salvo il disposto del punto 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

a)

in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

b)

in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c)

in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2.

Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al punto 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3.

In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al punto 1:

a)

di un’impresa produttrice di zucchero;

b)

di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero,

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all’impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4.

In caso di applicazione della deroga di cui all’articolo 43, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i punti 2 e 3 della presente sezione.

5.

In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo di annullare l’adeguamento.

6.

Quando un’impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa dell’Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7.

Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

IV

Le misure decise ai sensi delle sezioni II e III possono essere applicate soltanto se:

a)

sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b)

lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

c)

riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell’allegato VI.

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

VI

In caso di applicazione delle sezioni II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui alla sezione V, le quote modificate.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO VIII

QUOTE NAZIONALI PER LA PRODUZIONE DI LATTE E ALTRI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL’ARTICOLO 59

(quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro):

Stato membro

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgio

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Repubblica ceca

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danimarca

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Germania

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonia

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlanda

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grecia

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Spagna

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Francia

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italia

10 740 661,200

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

Cipro

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettonia

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Lituania

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Lussemburgo

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Ungheria

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Paesi Bassi

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Austria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Polonia

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portogallo

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Romania

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovacchia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlandia

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Svezia

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Regno Unito

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO IX

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL’ARTICOLO 63

Stato Membro

g/kg

Belgio

36,91

Bulgaria

39,10

Repubblica ceca

42,10

Danimarca

43,68

Germania

40,11

Estonia

43,10

Grecia

36,10

Spagna

36,37

Francia

39,48

Irlanda

35,81

Italia

36,88

Cipro

34,60

Lettonia

40,70

Lituania

39,90

Lussemburgo

39,17

Ungheria

38,50

Paesi Bassi

42,36

Austria

40,30

Polonia

39,00

Portogallo

37,30

Romania

38,50

Slovenia

41,30

Slovacchia

37,10

Finlandia

43,40

Svezia

43,40

Regno Unito

39,70

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO X

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 136, PARAGRAFO 1

in migliaia di euro

Esercizio finanziario

2009

2010

2011

2012

2013

a partire dal 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120


(1)  I massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per l’Italia corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti di 20 milioni di euro e tali importi sono stati inclusi in quelli delle dotazioni di bilancio dell’Italia per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 di cui alla presente tabella.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XI

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 159, PARAGRAFO 3

Codex Alimentarius

Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XII

DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 163

Ai fini del presente allegato, la denominazione di vendita è il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE.

Parte I.   Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi

I.   DEFINIZIONE

Ai fini della presente parte del presente allegato, per “carni” si intende l’insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all’alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell’autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

A)

:

Categoria V

:

bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B)

:

Categoria Z

:

bovini di età superiore a otto mesi ma non a superiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

II.   DENOMINAZIONI DI VENDITA

1.

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A)

Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a otto mesi [(lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgaria

месо от малки телета

Repubblica ceca

telecí

Danimarca

lyst kalvekød

Germania

Kalbfleisch

Estonia

vasikaliha

Grecia

μοσχάρι γάλακτος

Spagna

ternera blanca, carne de ternera blanca

Francia

veau, viande de veau

Irlanda

veal

Italia

vitello, carne di vitello

Cipro

μοσχάρι γάλακτος

Lettonia

teļa gaļa

Lituania

veršiena

Lussemburgo

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Ungheria

borjúhús

Malta

vitella

Paesi Bassi

kalfsvlees

Austria

Kalbfleisch

Polonia

cielęcina

Portogallo

vitela

Romania

carne de vițel

Slovenia

teletina

Slovacchia

teľacie mäso

Finlandia

vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Svezia

ljust kalvkött

Regno Unito

veal

B)

Per le carni ottenute da bovini di età superiore a otto mesi, ma non superiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees/ Jungrindfleisch

Bulgaria

телешко месо

Repubblica ceca

hovězí maso z mladého skotu

Danimarca

kalvekød

Germania

Jungrindfleisch

Estonia

noorloomaliha

Grecia

νεαρό μοσχάρι

Spagna

ternera, carne de ternera

Francia

jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlanda

rosé veal

Italia

vitellone, carne di vitellone

Cipro

νεαρό μοσχάρι

Lettonia

jaunlopa gaļa

Lituania

Jautiena

Lussemburgo

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Ungheria

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Paesi Bassi

rosé kalfsvlees

Austria

Jungrindfleisch

Polonia

młoda wołowina

Portogallo

vitelão

Romania

carne de tineret bovin

Slovenia

meso težjih telet

Slovacchia

mäso z mladého dobytka

Finlandia

vasikanliha / kalvkött

Svezia

kalvkött

Regno Unito

Beef

2.

Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un’indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.

3.

Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini “veau”, “telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, “vitela” e “teletina” non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull’etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4.

Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006.

Parte II.   Prodotti vitivinicoli

1)   Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a)

dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’appendice del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole;

b)

se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all’allegato XIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol;

c)

ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell’Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1,

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;

d)

fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La “retsina” è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino “retsina” alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il “Tokaji eszencia” e il “Tokajská esencia” sono considerati vino.

Tuttavia, in deroga all’articolo 163, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola “vino” se:

a)

è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva, oppure

b)

è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

2)   Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3)   Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

b)

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1;

c)

ottenuto da:

mosto di uve parzialmente fermentato,

vino,

una miscela dei prodotti suddetti, oppure

mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1;

d)

avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1;

e)

e mediante aggiunta:

i)

da soli o miscelati:

di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,

di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

ii)

nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f)

in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:

i)

di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii)

di uno o più dei prodotti seguenti:

alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol,

acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol e

iii)

eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4)   Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a)

ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve, o

di vino;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione e

d)

il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol.

5)   Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a)

ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve, o

di vino;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione e

d)

il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol.

6)   Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a)

che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1;

b)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione;

c)

il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol e

d)

il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.

7)   Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a)

ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas e

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.

8)   Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a)

ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

b)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e

d)

presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9)   Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a)

ottenuto da vino;

b)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e

d)

presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10)   Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

11)   Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12)   Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13)   Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 165, paragrafo 1, terzo comma e dell’articolo 172, lettera d), non sia inferiore a 50,9 %.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

14)   Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

a)

ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 165, paragrafo 1, terzo comma e dell’articolo 172, lettera d), non sia inferiore a 61,7 %;

b)

che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

c)

che presenta le seguenti caratteristiche:

pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,

densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,

tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,

acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,

tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

15)   Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

a)

ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per una disidratazione parziale;

b)

avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e

c)

avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l).

16)   Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a)

ottenuto senza alcun arricchimento;

b)

avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol e

c)

avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

17)   Aceto di vino

L’aceto di vino è l’aceto:

a)

ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e

b)

avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

Parte III.   Latte e prodotti lattiero-caseari

1.

La denominazione “latte” è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione “latte” può tuttavia essere utilizzata:

a)

per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV del presente allegato;

b)

congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2.

Ai sensi della presente parte per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a)

le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

i)

siero di latte,

ii)

crema di latte o panna,

iii)

burro,

iv)

latticello,

v)

butteroil,

vi)

caseina,

vii)

grasso del latte anidro (MGLA),

viii)

formaggio,

ix)

iogurt,

x)

kefir,

xi)

kumiss,

xii)

viili/fil,

xiii)

smetana,

xiv)

fil;

b)

le denominazioni ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3.

La denominazione “latte” e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

4.

L’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.

5.

Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6.

Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all’articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (1), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine “latte” o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

Parte IV.   Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401

I.   Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

a)

“latte”, il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b)

“latte alimentare”, i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

c)

“tenore di materia grassa”, il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d)

“tenore di materia proteica”, il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II.   Fornitura o cessione al consumatore finale

1)

Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

2)

Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

3)

Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l’omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III.   Latte alimentare

1.

I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a)

latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b)

latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

i)

latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

ii)

latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

c)

latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell’1,50 % (m/m) ed un massimo dell’1,80 % (m/m);

d)

latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: “…% di materia grassa”. Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

a)

al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un’aggiunta di crema o un’aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

b)

l’arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;

c)

la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall’obbligo di un’etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio (2). In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3.

Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

b)

avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l’equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

c)

contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

Parte V.   Prodotti del settore delle carni di pollame

I.   La presente parte si applica alla commercializzazione all’interno dell’Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

Gallus domesticus,

anatre,

oche,

tacchini,

faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

II.   Definizioni

1)   “carni di pollame”: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;

2)   “carni di pollame fresche”: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2 °C e non superiore a + 4 °C. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

3)   “carni di pollame congelate”: carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell’ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a - 12 °C;

4)   “carni di pollame surgelate”: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a - 18 °C, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio (3);

5)   “preparazione a base di carni di pollame”: carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

6)   “preparazione a base di carni di pollame fresche”: preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

7)   “prodotto a base di carni di pollame”: prodotto a base di carne come definito nell’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

Parte VI.   Grassi da spalmare

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all’articolo 163 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 90 %:

a)

grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;

b)

grassi di cui al codice NC ex 1517;

c)

grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

a)

alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b)

ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni

Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi

A.   Grassi lattieri

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.

1.

Burro

2.

Burro tre quarti (4)

3.

Burro metà (5)

4.

Grasso lattiero da spalmare X%

Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %.

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %.

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %.

Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

B.   Grassi

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.

1.

Margarina

2.

Margarina tre quarti (6)

3.

Margarina metà (7)

4.

Grasso da spalmare X%

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all’80 %, ma inferiore al 90 %.

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

C.   Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l’80 % del tenore di grassi.

1.

Mélange

2.

Tre quarti mélange (8)

3.

Metà mélange (9)

4.

Miscela di grassi da spalmare X %

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell’80 % e inferiore al 90 %.

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

N.B.:

I grassi lattieri dei prodotti menzionati nella presente parte possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici

Parte VII.   Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L’impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell’Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al dettaglio.

1)   OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

a)   Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b)   Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c)   Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2)   OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3)   OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4)   OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5)   OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6)   OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(2)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(3)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 34.

(4)  Corrispondente in lingua danese a “smør 60”.

(5)  Corrispondente in lingua danese a “smør 40”.

(6)  Corrispondente in lingua danese a “margarine 60”.

(7)  Corrispondente in lingua danese a “margarine 60”.

(8)  Corrispondente in lingua danese a “blandingsprodukt 60”.

(9)  Corrispondente in lingua danese a “blandingsprodukt 40”.

N.B.:

I grassi lattieri dei prodotti menzionati nella presente parte possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici

Mercoledì 4 luglio 2012
Appendice dell’allegato XII (di cui alla parte II)

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

1)

La zona viticola A comprende:

a)

in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);

b)

in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

c)

in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi paesi;

d)

nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

2)

La zona viticola B comprende:

a)

in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b)

in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),

Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c)

in Austria, la superficie vitata austriaca;

d)

nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e)

in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast, Južnoslovenská vinohradnícka oblast, Nitrianska vinohradnícka oblast, Stredoslovenská vinohradnícka oblast, Východoslovenská vinohradnícka oblast e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);

f)

in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);

g)

in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei.

3)

La zona viticola C I comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

nell’arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell’Ardèche;

b)

in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c)

in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d)

in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del “Vinho Verde”, nonché “Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras” (ad eccezione di “Freguesias da Carvoeira e Dois Portos”), appartenenti alla “Região viticola da Extremadura”;

e)

in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f)

in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast;

g)

in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f).

4)

La zona viticola C II comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nell’arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,

nelle parti del dipartimento dell’Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);

b)

in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l’isola d’Elba e le altre isole dell’arcipelago toscano, le isole dell’arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c)

in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla “comarca” viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barcelona, Girona, Lleida,

nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,

nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla “comarca” viticola determinata di Conca de Barberá;

d)

in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

e)

in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f)

in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.

5)

La zona viticola C III a) comprende:

a)

in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell’isola di Thira (Santorini);

b)

a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine superiore a 600 metri;

c)

in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

6)

La zona viticola C III b) comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti della Corsica,

nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch’essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b)

in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l’isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c)

in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

d)

in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);

e)

in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);

f)

a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine non superiore a 600 metri;

g)

a Malta, tutte le superfici vitate.

La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XIII

Parte I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A.   Limiti di arricchimento

1.

Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell’Unione di cui all’appendice dell’allegato XII, lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 166.

2.

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a)

3 % vol nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XII;

b)

2 % vol nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XII;

c)

1,5 % vol nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XII.

3.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5 %. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall’articolo 172. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B.   Operazioni di arricchimento

1.

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a)

per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b)

per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa;

c)

per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2.

Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell’articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.

L’aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

a)

nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XII;

b)

nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XII;

c)

nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XII,

salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d’appello di:

Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Tuttavia, l’arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4.

L’aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l’effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l’11 % nella zona viticola A, l’8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C, indicate nell’appendice dell’allegato XII.

5.

La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a)

non può avere l’effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;

b)

nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2 % vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6.

Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a)

a oltre 11,5 % vol. nella zona viticola A indicata nell’appendice dell’allegato XII;

b)

a oltre 12 % vol. nella zona viticola B indicata nell’appendice dell’allegato XII;

c)

a oltre 12,5 % vol. nella zona viticola C indicata nell’appendice dell’allegato XII;

d)

a oltre 13 % vol. nella zona viticola C II indicata nell’appendice dell’allegato XII e

e)

a oltre 13,5 % vol. nella zona viticola C III indicata nell’appendice dell’allegato XII.

7.

In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

a)

con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B indicate nell’appendice dell’allegato XII;

b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a)

di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I indicate nell’appendice dell’allegato XII;

b)

di un’acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a) indicate nell’appendice dell’allegato XII, oppure

c)

di un’acidificazione nella zona viticola C III b) di cui all’appendice dell’allegato XII.

2.

L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3.

L’acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6.

Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, indicate nell’appendice dell’allegato XII, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.

7.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1, e l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D.   Trattamenti

1.

Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell’acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un’altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera l), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2.

La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell’azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.

4.

Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l’esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5.

Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall’articolo 306, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6.

Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a)

posteriormente al 1o gennaio nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XII,

b)

posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B di cui all’appendice dell’allegato XII e

unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7.

Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l’acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l’anno.

Parte II

Restrizioni

A.   Disposizioni generali

1.

Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2.

Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3.

Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B.

Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1.

Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all’elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2.

Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell’Unione.

3.

Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all’elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l’uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita “vino”.

4.

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l’elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l’elaborazione di vini di uve stramature.

5.

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato in ossequio agli obblighi internazionali dell’Unione, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui al presente allegato o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell’Unione.

C.   Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato in ossequio agli obblighi internazionali dell’Unione, sono vietati nell’Unione il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell’Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D.   Sottoprodotti

1.

È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.

Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di “Tokaji fordítás” e “Tokaji máslás” in Ungheria e di “Tokajský forditáš” e “Tokajský mášláš” in Slovacchia.

3.

Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.

4.

Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5.

Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell’articolo 162, paragrafo 1.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XIV

ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 218 E 224

1.   Regole relative alla conoscenza della produzione

a)

dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà;

b)

dichiarazione delle coltivazioni avviate;

c)

dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;

d)

dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;

e)

dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà;

f)

informazioni sulle capacità di magazzinaggio.

2.   Regole di produzione

a)

scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);

b)

diradamento dei frutteti.

3.   Regole di commercializzazione

a)

rispetto delle date previste per l’inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;

b)

rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

c)

regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;

d)

indicazione dell’origine del prodotto.

4.   Regole di tutela dell’ambiente

a)

regole relative all’impiego di concimi e fertilizzanti;

b)

regole relative all’impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;

c)

regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;

d)

regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;

e)

regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.

5.   Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 2, lettera c).

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XV

DAZI ALL’IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 242 E 244

1.   Dazi all’importazione del riso semigreggio

a)

30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all’articolo 242, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all’articolo 242, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

b)

42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 242, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all’articolo 242, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

c)

65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all’articolo 242, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 242, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

2.   Dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato

a)

175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

b)

145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XVI

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 243

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XVII

ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL’ARTICOLO 16, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

Parte I:   Cereali

Codice NC

Designazione

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90 30

Granturco dolce

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

da 1901 90 11 a

1901 90 19

Estratti di malto

altri:

1901 90 99

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

contenenti uova

1902 19

altre

ex 1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

altre:

1902 20 91

cotte

1902 20 99

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

altri:

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

altre:

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 99

altri:

senza aggiunta di alcole:

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

altre

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

2101 20 98

altri

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19

altri

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99

altri

ex 2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

2102 10

Lieviti vivi

2102 10 31 e

2102 10 39

Lieviti da panificazione

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altre:

altre:

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 30

Whisky:

da 2208 30 30 a

2208 30 88

altri, diversi da quello detto “Bourbon”

2208 50

Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

2208 60

Vodka

2208 70

Liquori

2208 90

altri:

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

Ouzo

altre:

Acquaviti:

altre:

2208 90 52

Korn

2208 90 56

altre

2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione

superiore a 2 litri:

Acquaviti:

2208 90 77

altre

2208 90 78

altre bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D–glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

altre:

3302 10 29

altre

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

ex 3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44


Parte II:   Riso

Codice NC

Designazione

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

0403 90 71 a

0403 90 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

da 1704 90 51 a

1704 90 99

altri

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi i prodotti delle sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

da 1901 90 11 a

1901 90 19

Estratti di malto

altri:

1901 90 99

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

altre

1902 20 91

cotte

1902 20 99

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1902 40 90

altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

altre:

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

altre

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

2101 20 98

altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altre:

altre:

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

altre

ex 3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50

ex 3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee


Parte III:   Zucchero

Codice NC

Designazione

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

Granturco dolce

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

altri:

1901 90 99

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

altre:

1902 20 91

cotte

1902 20 99

altre

1902 30

Altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1902 40 90

altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

Pane croccante detto “Knäckebrot”

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

1905 31

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

Cialde e cialdine

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

altri:

altri:

1905 90 45

Biscotti

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:

altri:

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

altri

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

altre

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

altri:

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

Preparazioni:

2101 20 98

altri

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19

altri

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99

altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 90

altre:

altre:

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

altre

ex 2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, ad eccezione della birra di malto con titolo alcolometrico volumico uguale o inferiore a 0,5 % vol

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

ex 2208 50

Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

2208 70

Liquori

ex 2208 90

altri

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

Ouzo

altre:

Acquaviti:

di frutta

2208 90 45

Calvados

2208 90 48

altre

altre:

2208 90 52

Korn

2208 90 56

altre

2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione

superiore a 2 litri:

Acquaviti:

2208 90 71

di frutta

2208 90 77

altre

2208 90 78

altre bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 vol)

3302 10 29

altre

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche:

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44


Parte IV:   Latte

Codice NC

Designazione

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0405 20 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

altre:

1517 90 10

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

ex 1704 90

altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

ex 1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce ex 1806 10

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

altri:

1901 90 99

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 19

altre

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

altre:

1902 20 91

cotte

1902 20 99

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1902 40 90

altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 10 00

Pane croccante detto “Knäckebrot”

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:

1905 31

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

Cialde e cialdine

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

altri:

altri:

1905 90 45

Biscotti

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:

altri:

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

altri

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

altre:

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altre:

altre:

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

altre

ex 2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 90

altre:

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

2202 90 91

inferiore a 0,2 %

2202 90 95

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99

uguale o superiore a 2 %

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 70

Liquori

2208 90

altri:

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

inferiore o uguale a 2 litri:

altre:

2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione

superiore a 2 litri:

2208 90 78

altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

altre:

3302 10 29

altri

3501

Caseina, caseinati ed altri derivati della caseina; colle di caseina

ex 3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

altra:

3502 20 91

essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

altra


Parte V:   Uova

Codice NC

Designazione

da ex 0403 10 51 a

ex 0403 10 99 e

da ex 0403 90 71 a

ex 0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

ex 1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

1905 31

Biscotti con aggiunta di dolcificanti;

1905 32

Cialde e cialdine

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

ex 1905 90

altri, esclusi i prodotti delle sottovoci da 1905 90 10 a 1905 90 30

ex 2105 00

Gelati, contenenti cacao

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

ex 2208 70

Liquori

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

3502 11 90

altra ovalbumina essiccata

3502 19 90

altra ovalbumina

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XVIII

ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

I prodotti elencati nell’allegato I, parte X, lettera b).

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XIX

migliaia di EUR

Esercizio finanziario

2009

2010

a partire dal 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

Mercoledì 4 luglio 2012
ALLEGATO XX

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 325, PARAGRAFO 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articoli 4 e 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18, paragrafi da 1 a 4

Articolo 14

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 15

Articolo 26

Articolo 16

Articolo 27

Articolo 17

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24

Articolo 34

Articolo 25

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 26

Articolo 38

Articolo 27

Articolo 39

Articolo 28

Articolo 40

Articolo 29

Articolo 41

Articolo 30

Articolo 42

Articolo 34

Articolo 43, lettere da a) a f), e lettere i), j) e l)

Articoli 31, 32 e 33

Articolo 43, lettera k)

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 43, lettere g) e h)

Articolo 80

Articolo 43, lettera m)

Articoli 35 e 36

Articolo 44

Articolo 37

Articolo 45

Articolo 38

Articolo 46

Articolo 39

Articolo 47

Articolo 40

Articolo 48

Articolo 41

Articolo 49

Articolo 42

Articolo 50

Articolo 43

Articolo 51

Articolo 44

Articolo 52

Articolo 45

Articolo 52 bis

Articolo 53

Articolo 46

Articolo 54

Articoli 47 e 48

Articolo 55

Articolo 49

Articolo 56

Articolo 50

Articolo 57

Articolo 51

Articolo 58

Articolo 59, paragrafo 1, prima frase

Articolo 52

Articolo 59, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2

Articolo 60, paragrafi da 1 a 3

Articolo 53

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 61

Articolo 54

Articolo 62

Articolo 55

Articolo 63

Articolo 56

Articolo 64

Articolo 57

Articolo 65

Articolo 58

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 66, paragrafo 4

Articolo 66, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 4

 

Articolo 59, paragrafo 5

Articolo 67

Articolo 60

Articolo 68

Articolo 61

Articolo 69

Articolo 62, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 70, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 63

Articolo 70, paragrafo 5, ultimo comma

Articolo 71

Articolo 64

Articolo 72

Articolo 65

Articolo 73

Articolo 66

Articolo 74

Articolo 67

Articolo 75

Articolo 68

Articolo 76

Articolo 69

Articolo 77

Articolo 70

Articolo 78

Articolo 71

Articolo 79

Articolo 72

Articolo 80

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 81

Articolo 74

Articolo 82, primo comma

Articolo 75

Articolo 82, secondo comma

Articolo 81, lettera i)

Articolo 83, paragrafi da 1 a 3

Articolo 76

Articolo 83, paragrafo 4

Articolo 81, lettera d)

Articolo 84

Articolo 77

Articolo 84 bis

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 85, lettere a), b) e c)

Articoli 78 e 79

Articolo 85, lettera d)

 

Articolo 80

 

Articolo 81

Articolo 85 bis

Articolo 82

Articolo 85 ter

Articolo 83

Articolo 85 quater

Articolo 84

Articolo 85 quinquies

Articolo 85

Articolo 85 sexies

Articoli 86 e 87

Articolo 85 septies

Articolo 88

Articolo 85 octies

Articolo 89

Articolo 85 nonies

Articolo 90

Articolo 85 decies

Articolo 91

Articolo 85 undecies

Articolo 92

Articolo 85 duodecies

Articolo 93

Articolo 85 terdecies

Articolo 94

Articolo 85 quaterdecies

Articolo 95

Articolo 85 quindecies

Articoli 96 e 97

Articoli da 85 sexdecies a 85 quinvicies

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articoli da 86 a 90

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articoli da 91 a 95

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 95 bis

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 99

Articolo 98

Articolo 100

Articolo 99

Articoli 101, 103 e 104

Articolo 100

Articoli 102, 103 e 104

Articolo 101

Articolo 102

Articoli 108, 109 e 110

Articolo 102 bis

Articoli 111, 112 e 113

Articolo 103

Articoli 114, 115 e 116

Articolo 103 bis

Articoli 117, 118 e 119

Articolo 103 ter

Articolo 120

Articolo 103 quater

Articolo 121

Articolo 103 quinquies

Articolo 122

Articolo 103 sexies

Articolo 123

Articolo 103 septies

Articolo 124

Articolo 103 octies

Articolo 125

Articolo 103 octies bis

Articolo 128

Articolo 103 nonies, lettere da a) a i)

Articoli 126 e 127

Articolo 103 nonies, lettera f)

Articoli 129 e 130

Articolo 103 decies

Articolo 131

Articolo 103 undecies

Articolo 132

Articolo 103 duodecies

Articolo 133

Articolo 103 terdecies

Articolo 134

Articolo 103 quaterdecies

Articolo 135

Articolo 103 quindecies

Articolo 136

Articolo 103 sexdecies

Articolo 137

Articolo 103 septdecies

Articolo 138

Articolo 103 octodecies

Articolo 139

Articolo 103 novodecies

Articolo 140

Articolo 103 vicies

Articolo 141

Articolo 103 unvicies

Articolo 142

Articolo 103 duovicies

Articolo 143

Articolo 103 tervicies

Articolo 144

Articoli da 103 quatervicies a 103 sexvicies

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 103 septvicies

Articolo 145

Articolo 103 octovicies

Articoli 146 e 147

Articolo 104

Articolo 105

Articolo 148

Articolo 106

Articolo 149

Articolo 107

Articolo 150

Articolo 108

Articolo 151

Articolo 109

Articolo 152

Articolo 110

Articoli 153 e 154

Articolo 111

Articolo 155, paragrafi 1, 2 e 4

[regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio]

Articolo 155, paragrafo 3

Articolo 112

Articoli 156 e 157

Articolo 113, paragrafo 1

Articoli 162, paragrafi 1 e 2 e 172, lettera d)

Articolo 113, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 162, paragrafo 3

Articolo 113, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 162, paragrafo 2

Articolo 113, paragrafo 3, primo comma

Articolo 161

Articolo113, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 171

Articolo 113 bis

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 113 ter, paragrafo 1

Articolo 163, paragrafo 1 combinato all’allegato XII, parte I

Articolo 113 ter, paragrafo 2

Allegato XII, parte I, punto II, 4

Articolo 113 quater

Articolo 98

Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, primo comma

Articolo 163(2)

Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, secondo comma

Allegato XII, parte II, punto 1, quinto comma

Articolo 113 quinquies, paragrafo 2

Articolo 163, paragrafo 3

Articolo 113 quinquies, paragrafo 3

Articolo 167

Articolo 114

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 115

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 116

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 117, paragrafi da 1 a 4

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 117, paragrafo 5

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 118

Articolo 163, paragrafo 2, combinato all’allegato XII, parte VII, primo e secondo comma

Articolo 118 bis

Articolo 173

Articolo 118 ter

Articolo 174

Articolo 118 quater

Articolo 175

Articolo 118 quinquies

Articolo 176

Articolo 118 sexies

Articolo 177

Articolo 118 septies

Articolo 178

Articolo 118 octies

Articolo 179

Articolo 118 nonies

Articolo 180

Articolo 118 decies

Articolo 181

Articolo 118 undecies

Articolo 182

Articolo 118 duodecies

Articolo 183

Articolo 118 terdecies

Articolo 184

Articolo 118 quaterdecies

Articolo 185

Articolo 118 quindecies

Articolo 186

Articolo 118 sexdecies

Articolo 187

Articolo 118 septdecies

Articolo 188

Articolo 118 octodecies

Articolo 189

Articolo 118 novodecies

Articolo 190

Articolo 118 vicies

Articolo 191

Articolo 118 unvicies

Articolo 192

Articolo 118 duovicies

Articolo 196

Articolo 118 tervicies

Articolo 197

Articolo 118 quatervicies

Articolo 201

Articolo 118 quinvicies

Articolo 202

Articolo 118 sexvicies

Articolo 203

Articolo 118 septvicies

Articolo 204

Articolo 118 octovicies

Articolo 205

Articolo 118 novovicies

Articolo 206

Articolo 119

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 120

Articoli 162, paragrafo 2, lettere e) e g), e 172, lettera d)

Articolo 120 bis

Articolo 166

Articolo 120 ter

Articolo 120 quater

Articolo 165, paragrafo 2

Articolo 120 quinquies

Articolo 168, paragrafo 2

Articolo 120 sexies, paragrafo 1

Articoli 162, paragrafo 2, lettere g) e n), e 172, lettera d)

Articolo 120 sexies, paragrafo 2

Articolo 168, paragrafo 3

Articolo 120 septies

Articolo 165, paragrafo 3

Articolo 120 octies

Articoli 165, paragrafo 1 e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera a), punto i)

Articoli 162, paragrafo 1 e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera a), punto ii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera d), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera a), punto iii)

Articoli 161 e 169

Articolo 121, lettera a), punto iv)

Articoli 163, paragrafo 2 e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera b), punto i)

Articolo 172, lettere b) e c)

Articolo 121, lettera b), punto ii)

Articoli 163, paragrafo 3 e 172, lettere b) e c)

Articolo 121, lettera c), punto i)

Articolo 172, lettere b) e c)

Articolo 121, lettera c), punto ii)

Articolo 172, lettera d)

Articolo 121, lettera c), punto iii)

Articolo 172, lettera d)

Articolo 121, lettera c), punto iv)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera u), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera d), punto i)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera d), punto ii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera k), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera d), punto iii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera e), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera d), punto iv)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera b), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera d), punto v)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera d), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera d), punto vi)

Articoli 179 e 172, lettera i)

Articolo 121, lettera d), punto vii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera g), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera e), punto i)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera e), punto ii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera e), punto iii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera b), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera e), punto iv)

Articoli 162, paragrafo 2, lettere d) e p), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera e), punto v)

Articoli 162, paragrafo 2, lettere d), g) e i), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera e), punto vi)

Articoli 162, paragrafi 1 e 2, lettera s), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera e), punto vii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettere m) e n), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto i)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto ii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera a), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto iii)

Articolo 162, paragrafo 2, lettera d), articolo 169 e articolo 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto iv)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera p), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto v)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera o), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto vi)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera u), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera f), punto vii)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera p), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera g)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera e), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera h)

Articolo 172, lettera d)

Articolo 121, lettera i)

Articoli 106 e 107

Articolo 121, lettera j), punto i)

Articoli 162, paragrafo 2, lettera d), e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera j), punto ii)

Articoli 169 e 172, lettera d)

Articolo 121, lettera k)

Articoli 193, 194 e 195

Articolo 121, lettera l)

Articoli 198, 199 e 200

Articolo 121, lettera m)

Articoli 207 e 208

Articolo 121, paragrafo 2

Articoli 162, paragrafo 3, e 172, lettere b) e c)

Articolo 121, paragrafo 3

Articoli 162, paragrafo 2, lettera g), e 172, lettera d)

Articolo 121, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 121, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 162, paragrafo 2, lettere g) e n)

Articolo 121, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 162, paragrafo 2, lettere g) e (n)

Articolo 121, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 162, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 121, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 162, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 121, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 162, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 121, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 162, paragrafo 2, lettera s)

Articolo 122

Articolo 209

 

Articolo 209, lettera a), punto iv)

Articolo 123

Articolo 210, paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 210, paragrafo 4

Articolo 124

Articolo 211

Articolo 125

Articolo 212

Articolo 125 bis

Articolo 213

Articolo 125 ter

Articolo 214

Articolo 125 quater

Articolo 215

Articolo 125 quinquies

Articolo 216

Articolo 125 sexies

Articolo 217

Articolo 125 septies

Articolo 218

Articolo 125 octies

Articolo 219

Articolo 125 nonies

Articolo 220

Articolo 125 decies

Articolo 221

Articolo 125 undecies

Articolo 222

Articolo 125 duodecies

Articolo 223

Articolo 125 terdecies

Articolo 224

Articolo 125 quaterdecies

Articolo 225

Articolo 125 quindecies

Articolo 226

Articolo 125 sexdecies

Articolo 227

Articolo 126

Articolo 228

 

Articolo 229

Articolo 127

Articolo 230

Articolo 128

Articolo 231

Articolo 129

Articolo 232

Articolo 130

Articolo 233

Articolo 131

Articolo 234

Articolo 132

Articolo 235

Articolo 133

Articolo 236

Articolo 133 bis

Articolo 237

Articolo 134

Articoli 238 e 239

Articolo 135

Articolo 240

Articolo 136

Articolo 241

Articolo 137

Articolo 242

Articolo 138

Articolo 243

Articolo 139

Articolo 244

Articolo 140

Articolo 245

Articolo 140 bis

Articolo 246

Articolo 141

Articolo 247

Articolo 142

Articolo 248

Articolo 143

Articoli 249 e 250

Articolo 144

Articolo 251

Articolo 145

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 146

Articolo 252

Articolo 147

Articolo 148

Articoli 253, 254 e 255

Articolo 149

Articolo 256

Articolo 150

Articolo 257

Articolo 151

Articolo 258

Articolo 152

Articolo 259

Articolo 153, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 260

Articolo 153, paragrafo 4

Articolo 154

Articolo 155

Articolo 156

Articoli 261 e 262

Articolo 157

Articolo 263

Articolo 158

Articolo 264

Articolo 158 bis

Articoli 170 e 172

Articolo 159

Articolo 265

Articolo 160

Articolo 266

Articolo 161

Articoli 267, 268, 269 e 270

Articolo 162

Articolo 271

Articolo 163

Articolo 272

Articolo 164, paragrafi 1 e 2

Articolo 273

Articolo 164, paragrafi 3 e 4

[Articolo 43, paragrafo 3 Reg]

Articolo 165

[Articolo 43, paragrafo 3 Reg]

Articolo 166

[Articolo 43, paragrafo 3 Reg]

Articolo 167

Articolo 274

Articolo 168

Articolo 275

Articolo 169

Articolo 276

Articolo 170

Articoli 277 e 278

Articolo 171

Articolo 279

Articolo 172

Articolo 280

Articolo 173

Articolo 281

Articolo 174

Articolo 282

Articolo 175

Articolo 283

Articolo 176

Articolo 284

Articolo 176 bis

Articolo 285

Articolo 177

Articolo 286

 

Articolo 287

Articolo 178

Articolo 288

Articolo 179

Articolo 289

Articolo 180

Articolo 290

Articolo 181

Articolo 291, paragrafo 1

Articolo 182, paragrafo 1

Articolo 292

Articolo 182, paragrafo 2

Articolo 182, paragrafo 3

Articolo 293

Articolo 182, paragrafo 4

Articolo 294

Articolo 182, paragrafo 5

Articolo 295

Articolo 182, paragrafo 6

Articolo 296

Articolo 182, paragrafo 7

Articolo 291, paragrafo 2

Articolo 182 bis

Articolo 297

Articolo 183

Articolo 309

 

Articolo 310

 

Articolo 311

Articolo 184

Articolo 302, paragrafi da 1 a 7

 

Articolo 302, paragrafo 8

Articolo 185

Articolo 303

Articolo 185 bis

Articolo 304

Articolo 185 ter

Articolo 305

Articolo 185 quater

Articolo 306

Articolo 185 quinquies

Articolo 307

Articolo 186

Articolo 298

Articolo 187

Articolo 299

Articolo 188

Articoli 300 e 301

Articolo 188 bis, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7

Articolo 302

Articolo 188 bis, paragrafi 3 e 4

[Articolo 325, paragrafo 2]

Articolo 189

Articolo 312

Articolo 190

Articolo 313

Articolo 190 bis

Articolo 314

Articolo 191

Articolo 315

Articolo 192

Articolo 316

Articolo 193

Articolo 317

Articolo 194

Articolo 318

Articolo 194 bis

Articolo 319

 

Articolo 320

 

Articolo 321

 

Articolo 322

Articolo 195

Articolo 323

Articolo 196

Articolo 324

Articolo 197

Articolo 198

Articolo 199

Articolo 200

Articolo 201

Articolo 325

 

Articolo 326

Articolo 202

Articolo 203

Articolo 203 bis

Articolo 327

Articolo 203 ter

Articolo 328

Articolo 204

Articolo 329

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII bis

Allegato VII ter

Allegato VII quater

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato X

Allegato IX

Allegato X bis

Allegato X ter

Allegato X

Allegato X quater

Allegato XIX

Allegato X quinquies

Allegato X sexies

Allegato XI

 

Allegato XI

Allegato XI bis, parte I

Allegato XII, parte I, punto I, primo comma

Allegato XI bis, parte II, primo comma

Allegato XII, parte I, punto I, secondo comma

Allegato XI bis, parte II, secondo comma

Allegato XI bis, parte III, punto 1

Allegato XII, primo comma

Allegato XI bis, parte III, punto 2

Allegato XII, parte II, punto 1

Allegato XI bis, parte III, punto 3

Allegato XII, parte II, punto 2

Allegato XI bis, parte III, punto 4

Allegato XII, parte II, punto 3

Allegato XI bis, parti da IV a IX

[Articolo 325, paragrafo 2]

Allegato XI ter

Allegato XII, parte II

Appendice dell’allegato XI ter

Appendice dell’allegato XII, parte II

Allegato XII, parte I

Allegato XII, parte II, punto 1

Allegato XII, parte III, punto 1

Allegato XII, parte II, punto 2

Allegato XII, parte III, punto 2

Allegato XII, parte II, punto 3

Allegato XII, parte III, punto 3

Allegato XII, parte II, punto 4

Allegato XII, parte III, punto 4

Allegato XII, parte III, punto 1

Allegato XII, parte III, punto 5

Allegato XII, parte III, punto 2

Allegato XII, parte III, punto 6

Allegato XII, parte IV, punto 1

Articolo 172, lettere b) e c)

Allegato XII, parte IV, punto 2

[Articolo 325, paragrafo 2]

Allegato XIII, parte I

Allegato XII, parte IV, punto I

Allegato XIII, parte II

Allegato XII, parte IV, punto II

Allegato XIII, parte III

Allegato XII, parte IV, punto III

Allegato XIII, parte IV

Articoli 161 e 163, paragrafo 2

Allegato XIII, parte V

Allegato XIII, parte VI, primo comma

Allegato XIII, parte VI, secondo comma

[Articolo 325, paragrafo 2]

Allegato XIV, sezione A

Articolo 162, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e d), articolo 169 e articolo 172, lettera d)

Allegato XIV, sezione B, parte I, punto 1

Allegato XII, parte V, punto I

Allegato XIV, sezione B, parte I, punti 2 e 3

Articoli 162, paragrafo 1 e 172, lettera d)

Allegato XIV, sezione B, parte II

Allegato XII, parte V, punto II

Allegato XIV, sezione B, parte III e sezione C

[Articolo 325, paragrafo 2]

Allegato XV, parte I, punto 1

Allegato XII, parte VI, primo comma

Allegato XV, parte I, punto 2, primo e secondo comma

Allegato XII, parte VI, secondo e terzo comma

Allegato XV, parte I, punto 2, terzo comma

Allegato XII, parte VI, sesto comma

Allegato XV, parti II, III e VI

[Articolo 325, paragrafo 2]

Allegato XV, parte IV, punto 1

Articolo 168, paragrafo 1

Allegato XV, parte IV, punti 2 e 3

[Articolo 325, paragrafo 2]

Allegato XV, parte V

Articoli 161 e 163, paragrafo 2

Allegato XV, parte VI

[Articolo 325, paragrafo 2]

Appendice all’allegato XV

Allegato XII, parte VI, settimo comma

Allegato XV bis

Allegato XIII, parte I

Allegato XV ter

Allegato XIII, parte II

Allegato XVI

Allegato XII, parte VII

Allegato XVI bis

Allegato XIV

Allegato XVII

Allegato XV

Allegato XVIII

Allegato XVI

Allegato XIX

Allegato XX

Allegato XVII

Allegato XXI

Allegato XVIII

Allegato XXII

 

Allegato XX


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/519


Mercoledì 4 luglio 2012
Finanziamento della politica agricola comune ***I

P7_TA(2012)0281

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

2013/C 349 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0745),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0429/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, , in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti gli altri contributi forniti dal senato italiano, dal parlamento portoghese e dalla camera dei deputati romena in merito al progetto di atto legislativo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0209/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 124.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0365

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3) attribuisce alla Commissione competenze per l'adozione delle modalità di applicazione di tale regolamento.

(2)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 1290/2005 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(3)

Al fine di completare o di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla facoltà di integrare o modificare alcuni taluni dei suoi elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1290/2005, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato. Occorre definire gli elementi con riferimento ai quali può essere esercitato detto potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1]

(4)

Per garantire un'applicazione uniforme Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1290/2005 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve dovrebbero essere conferito la competenza attribuite competenze di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Per l'adozione di Tali atti competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al la Commissione deve attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. xxx/xxx 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo , del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione  (4). [Em. 2]

(5)

È opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1290/2005 alcune disposizioni sul finanziamento della politica agricola comune adottate in precedenza dalla Commissione nell'ambito delle competenze ad essa conferite dal medesimo regolamento. Tali disposizioni riguardano le regole relative all'imputazione di determinate somme e importi che costituiscono entrate da versare al bilancio dell'Unione, figuranti nei conti tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (5).

(6)

Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle regole relative alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è opportuno integrare nel regolamento (CE) n. 1290/2005 una parte delle disposizioni relative al finanziamento delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (6) e dal regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (7). È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008. È tuttavia necessario prevedere che continui ad applicarsi l'articolo relativo al rapporto che la Commissione è tenuta a trasmettere.

(7)

Le azioni realizzate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari perseguono lo scopo di dotarsi dei mezzi necessari per gestire e sorvegliare i mercati agricoli. Per garantire il rispetto di quest'obiettivo è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti le condizioni e le procedure di acquisizione e di messa a disposizione degli Stati membri dei risultati delle azioni di telerilevamento.

(8)

Per garantire l'uniforme funzionamento degli organismi di coordinamento degli Stati membri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità di funzionamento di tali organismi e, in particolare, la comunicazione di informazioni alla Commissione.

(9)

Per consentire alla Commissione di convalidare il piano di finanziamento di ogni programma di sviluppo rurale e prevederne gli eventuali adattamenti è opportuno che le sia conferita la competenza di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda le condizioni relative al contenuto e all'adattamento del piano di finanziamento.

(10)

Le comunicazioni di informazioni fatte dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest’ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti del FEAGA e del FEASR e dei relativi pagamenti e per portare a buon fine la procedura di liquidazione dei conti e la verifica di conformità. È opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti la dichiarazione delle spese, i conti annuali, la dichiarazione di affidabilità, la dichiarazione relativa all'ammasso pubblico, il sistema di informazione per lo scambio di informazioni e documenti e le regole relative alla loro conservazione.

(11)

L'obbligo relativo alla tenuta dei conti da parte degli organismi pagatori fa riferimento a dati dettagliati, necessari per la gestione dei fondi e per il loro controllo. Per permettere che gli Stati membri e gli organismi pagatori rispettino tale obbligo secondo norme armonizzate, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico, di cui al regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (8), e di altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006.

(12)

Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, in particolare in considerazione del fatto che gli Stati membri mobilitano i mezzi finanziari per coprire le spese necessarie, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti i mezzi finanziari da mettere a disposizione degli Stati membri tenendo conto delle modalità di gestione specifiche del FEAGA e del FEASR.

(13)

In occasione della presente modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005, intesa ad allinearlo alle procedure previste dal trattato di Lisbona, è opportuno aggiornare alcune delle sue disposizioni in alcune versioni linguistiche per adattarle alla terminologia utilizzata dal trattato.

(14)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:

"e bis)

fino al 31 dicembre 2013, le azioni realizzate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento che perseguono lo scopo di dotarsi dei mezzi per gestire i mercati agricoli;";

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente:

"Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati e fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all’articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva).";

2)

all'articolo 5 è inserita la seguente lettera:

"a bis)

l'acquisizione, da parte della Commissione, di immagini satellitari necessarie per i controlli, figuranti in un elenco concordato con ciascuno Stato membro in base ad un capitolato compilato dal medesimo, destinate ad essere utilizzate dalla Commissione o fornite gratuitamente agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi da questi incaricati, pur rimanendo di proprietà degli Stati membri, nonché i lavori destinati a perfezionare la tecnica e i metodi di lavoro nel campo del controllo delle superfici agricole mediante telerilevamento;";

3)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2, (procedura di esame), le norme relative al funzionamento dell'organismo di coordinamento di cui al primo e al secondo comma e quelle relative alla comunicazione di informazioni alla Commissione.";

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto dai paragrafi da 1 a 4, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, quanto segue:

a)

condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione e il monitoraggio, nonché norme relative alla procedura di rilascio e revoca del riconoscimento;

b)

norme relative alla supervisione e alla procedura di revisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

c)

condizioni minime per il riconoscimento degli organismi di coordinamento e norme relative alla procedura di rilascio e di revoca del riconoscimento.

6.   Per garantire la corretta esecuzione dei compiti previsti al paragrafo 1 nell'ambito delle operazioni di ammasso pubblico, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

l'ambito della responsabilità e gli obblighi degli organismi pagatori, le condizioni di delega dell'esecuzione dei compiti a soggetti terzi, pubblici o privati;

b)

l'obbligo degli organismi pagatori di redigere un inventario per ogni prodotto e di controllare le scorte dei prodotti in regime di intervento, nonché le condizioni applicabili a tali controlli.";

4)

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

il testo attuale diventa il paragrafo 1;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2.   Mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, la Commissione adotta norme relative alla designazione e alle responsabilità dell'organismo di certificazione in modo che l'attività di quest'ultimo le sia utile nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.";

5)

all'articolo 9, è inserito il seguente paragrafo:

"4.   Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di controlli di cui al presente articolo, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.";

6)

l'articolo 15 è modificato come segue:

a)

(non concerne la versione italiana);

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3, (procedura consultiva) la Commissione adotta una decisione di esecuzione relativa ai pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli 17 e 17 bis.";

7)

l'articolo 16 è modificato come segue:

a)

il testo attuale diventa il paragrafo 1;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"2.   Per modulare l’impatto finanziario in misura proporzionale al ritardo constatato al momento del pagamento, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme relative alla riduzione dei pagamenti in funzione dell’entità del superamento dei termini.";

8)

(non concerne la versione italiana);

9)

(non concerne la versione italiana);

10)

all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (9) non sono stati fissati , la Commissione fissa tali adattamenti mediante atti di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva prevista dall'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio. [Em. 3]

11)

l'articolo 19 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.

Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N - 2 e N - 3.

2.   Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. [Em. 4]

3.   Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale saldo. Tali misure da adottarsi dal Consiglio o dal Parlamento europeo e dal Consiglio. sono adottate conformemente all'articolo 43, paragrafo 2 TFUE ."; [Em. 5]

b)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

stabilisce, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), l'importo globale del finanziamento concesso dall'Unione, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento nell'Unione, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;";

12)

l'articolo 21 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Quando adotta il progetto di bilancio oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.";

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2.   Quando la Commissione adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:";

13)

al titolo II è inserito il seguente articolo:

"Articolo 21 bis

Azioni connesse al telerilevamento

1.   Le azioni finanziate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis) perseguono lo scopo di provvedere al controllo agroeconomico sulle terre a vocazione agricola e sulle condizioni delle colture, così da realizzare stime segnatamente per quanto riguarda le rese e la produzione agricola, di favorire l'accesso a tali stime o di assicurare il controllo tecnologico a posteriori del sistema agro-meteorologico.

Tali azioni riguardano principalmente la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il controllo a posteriori della politica agricola comune, segnatamente i dati ottenuti mediante satellite e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici connessi alle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agro-meteorologici ed econometrici.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2 (procedura di esame), norme riguardanti i finanziamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis), e all'articolo 5, lettera a bis), le condizioni alle quali le azioni di telerilevamento sono realizzate per conseguire gli obiettivi perseguiti, le condizioni di acquisizione, di perfezionamento e di utilizzazione delle immagini satellitari e dei dati meteorologici, nonché i termini applicabili.";

14)

al titolo III, capo 1, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 bis

Competenze di esecuzione

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2 (procedura di esame), del presente regolamento, le condizioni relative al contenuto, alla presentazione e all'adattamento del piano di finanziamento previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (10).

15)

(non concerne la versione italiana);

16)

(non concerne la versione italiana);

16 bis)

all'articolo 29 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis.     Per gli Stati membri che hanno scelto di organizzare i loro programmi di sviluppo rurale su base regionale, il calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente può essere fatto a livello dello Stato membro.". [Em. 6]

17)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Liquidazione contabile

1.   Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato, la Commissione adotta una decisione di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

2.   La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.";

18)

l'articolo 31 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La Commissione adotta una decisione di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), in merito agli importi da escludere dal finanziamento da parte dell'Unione qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità alle norme dell'Unione.";

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"3.   Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.";

19)

al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Poteri delegati

Per garantire il corretto svolgimento della procedura di liquidazione dei conti e della verifica di conformità, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, le norme relative alle azioni da avviare ai fini dell'adozione delle decisioni di cui agli articoli 30 e 31 e della loro attuazione, nonché le norme relative alla procedura di conciliazione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione di un organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.";

20)

l'articolo 32 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:";

b)

(non concerne la versione italiana);

c)

al paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:";

21)

l'articolo 33 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:";

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.";

22)

l'articolo 34 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

"d)

gli importi pagabili al bilancio dell'Unione, riscossi in seguito a penalità o sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalle normative agricole settoriali;

e)

gli importi corrispondenti alle riduzioni o alle esclusioni dai pagamenti applicate in conformità delle norme relative alla condizionalità previste dal titolo II, capo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   Alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili gli articoli 150 e 151 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.";

23)

al titolo IV, capo 2, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 35 bis

Poteri delegati

1.   Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui agli articoli 32 e 33, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

2.   Per tener conto delle entrate percepite dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, le condizioni alle quali occorre procedere a determinate compensazioni tra spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.";

24)

al titolo IV, capo 3, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 37 bis

Poteri delegati

Per garantire l'efficacia dei compiti affidatile in virtù degli articoli 36 e 37, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme relative agli obblighi di collaborazione che incombono agli Stati membri.";

25)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 40 bis

Poteri delegati

1.   Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti aperti per il FEAGA e il FEASR nel bilancio dell'Unione, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

l'obbligo degli organismi pagatori di tenere una contabilità e le condizioni specifiche applicabili alle voci da contabilizzare;

b)

il valore da attribuire alle operazioni relative all'ammasso pubblico e le misure da adottare in caso di perdite o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento sotto forma di ammasso pubblico, nonché la determinazione dell'importo da finanziare.

2.   Per garantire il finanziamento da parte del FEAGA delle spese relative alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico, la Commissione può adottare, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

il tipo di spese ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b)

le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalle normative agricole settoriali.

3.   Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento e per garantire il rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 8, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, condizioni per la riduzione e la sospensione dei pagamenti agli Stati membri, rispettivamente per le spese del FEAGA e del FEASR.

4.   Nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni anticipati supera il massimale di cui all’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, le modalità di pagamento delle spese.

5.   Per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore, la Commissione può adottare, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti il tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

6.   Per garantire la trasparenza dell'utilizzazione del FEAGA e del FEASR e l'uniformità della pubblicazione effettuata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 44 bis, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

la forma e il contenuto delle informazioni da pubblicare;

b)

la data della pubblicazione e le condizioni di informazione dei beneficiari;

c)

i mezzi di comunicazione e di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 40 ter

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2 (procedura di esame), norme riguardanti:

a)

la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

i)

delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica,

ii)

della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

iii)

delle relazioni di certificazione dei conti,

iv)

dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

v)

delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

vi)

delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

vii)

delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

b)

le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e la creazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c)

le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

d)

le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.";

26)

gli articoli 41 e 42 sono soppressi;

27)

sono inseriti i seguenti articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater e 42 quinquies:

"Articolo 42 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel di cui al presente regolamento è conferiti alla Commissione a tempo indeterminato articolo .

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà simultaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 42 ter e 42 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 31 bis, all'articolo 35 bis, paragrafo 1, all'articolo 35 bis, paragrafo 2, all'articolo 37 bis e all'articolo 40 bis, paragrafi 1-6 del presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (11). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3 bis.     La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 ter.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3 quater.     L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 7]

Articolo 42 ter

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all'articolo 42 bis può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 8]

Articolo 42 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni ne illustra le ragioni. [Em. 9]

Articolo 42 quinquies

Atti di esecuzione - comitato Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (12).

2.   In caso di adozione di atti di esecuzione in virtù del Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completarsi in seguito all’adozione del regolamento recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all’articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio) 182/2011 (procedura di esame).

3.   In caso di adozione di atti di esecuzione in virtù del Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completarsi in seguito all’adozione del regolamento recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all’articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio) n. 182/2011 . (procedura consultiva).".

[Em. 10]

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 sono abrogati.

Tuttavia, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 78/2008 si applica fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 124.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L […] del […], pag. […) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 .

(5)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 24 del 29.1.1994, pag. 6.

(7)  GU L 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(8)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(9)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.";

(10)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.".

(11)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/533


Mercoledì 4 luglio 2012
Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici ***I

P7_TA(2012)0282

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

2013/C 349 E/27

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0759),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0001/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0215/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 122.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0364

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.

(2)

Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del TFUE (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007.

(3)

È opportuno conferire alla Commissione Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' conformemente all' articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione o alla modifica di determinati elementi non essenziali del di detto regolamento (CE) n. 834/2007. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1]

(4)

Per garantire un'applicazione uniforme condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 834/2007 in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti l'attribuzione dei numeri di codice nell'ambito del regime di controllo, l'indicazione dell’origine dei prodotti e norme uniformi in merito allo scambio di informazioni che gli Stati membri, i paesi terzi, le autorità e gli enti di controllo sono tenuti a inviare o che la Commissione stessa deve mettere a disposizione, o riguardanti la pubblicazione di tali informazioni, nonché il riconoscimento di paesi terzi e di autorità e organismi di controllo a fini di equivalenza e conformità. Salvo espressa disposizione contraria, occorre che la Commissione adotti tali atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del [regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio. Dette competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4) . Nel contesto del lavoro preparatorio degli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe continuare ad avvalersi dei gruppi consultivi, affinché i soggetti interessati e le ONG possano esprimersi in maniera regolare e strutturata. [Em. 2]

(4 bis)

Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi alla revoca del riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero alla revoca del riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli stabiliti in tale regolamento e le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle stabilite in tale regolamento, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. [Em. 3]

(4 ter)

Il processo di allineamento al trattato di Lisbona dovrebbe tendere all'obiettivo di semplificare tutto il complesso della legislazione emanata dall'Unione in questo settore, onde evitare eccessivi oneri burocratici per gli agricoltori che praticano metodi biologici. [Em. 4]

(5)

Per motivi di chiarezza, la formulazione dei riferimenti alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO 65 deve essere armonizzata con gli altri atti pertinenti dell’Unione.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 834/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 834/2007 è così modificato:

1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Requisiti generali

Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle specifiche relative alla produzione nonché le misure e le condizioni necessarie per la loro attuazione, adottate dalla Commissione attraverso atti delegati e di esecuzione, ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter."

2)

All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   La Commissione decide, mediante Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ conformemente all'articolo 38 bis, paragrafo 1, riguardo norme sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di alla definizione di un modello per le dichiarazioni del venditore che confermano che i prodotti forniti non sono derivati od ottenuti da OGM."

[Em. 5]

3)

All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite dalla Commissione attraverso atti delegati secondo la procedura a norma dell’articolo 38 bis, paragrafo 1, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili."

4)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

5)

All'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

6)

All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso;

7)

All'articolo 15, il paragrafo 2 è soppresso.

8)

L'articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   La Commissione autorizza, mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:"

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

Mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera a), la Commissione ha facoltà di stabilire i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se del caso, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze."

c)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo le condizioni da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera a)."

9)

All'articolo 17, il paragrafo 2 è soppresso;

10)

All'articolo 18, il paragrafo 5 è soppresso;

11)

All'articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

12)

All'articolo 20, il paragrafo 3 è soppresso;

13)

All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera a), punto ii), la Commissione decide in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se necessario, il ritiro dei prodotti da tale lista; stabilisce inoltre i limiti riguardanti il loro uso mediante atti delegati di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera a).

Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate. I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell’articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo le condizioni da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera a)."

14)

L'articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera c), e secondo le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, la Commissione può accordare eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4."

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

15)

All'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera e), la Commissione può adeguare l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato."

16)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

"b)

compare sulla confezione anche il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;

c)

quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

"Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,

"Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

"Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo."

ii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

"L’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e l’indicazione di cui al primo comma del presente paragrafo sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, figura nell’etichettatura, questa riporta anche l’indicazione di cui al primo comma del presente paragrafo."

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

17)

L'articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c)."

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

18)

All'articolo 26 la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

"La Commissione stabilisce, mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera b), prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:"

19)

L'articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l’applicazione di misure precauzionali e di controllo."

b)

al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

l’organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) ed è autorizzato dalle autorità competenti;"

c)

al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell’articolo 22, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati secondo il disposto dell’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera c)."

20)

All'articolo 28, il paragrafo 6 è soppresso.

21)

All'articolo 29, il paragrafo 3 è soppresso.

22)

All'articolo 30, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso.

23)

L'articolo 32, paragrafo 2, è così modificato:

a)

i primi due commi sono sostituiti dal seguente testo:

“Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti). Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell’organismo di accreditamento.”

b)

sono aggiunti i seguenti commi:

“Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di revocare il riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Se necessario, in caso di urgenze, Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati , la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui al terzo comma dell’articolo 38 octies. Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.

[Em. 6]

24)

L'articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente testo:

“Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di riconoscere i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.”

ii)

sono aggiunti i seguenti commi:

“Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di revocare il riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V.”

Se necessario, in caso di urgenze, Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati , la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo comma atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui al terzo dell’articolo 38 octies. Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.”

[Em. 7]

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente testo:

Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione può riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.”

ii)

sono aggiunti i seguenti commi:

“Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di revocare il riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Se necessario, in caso di urgenze, Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati , la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui al terzo comma dell’articolo 38 octies. Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.

[Em. 8]

25)

È inserito il seguente articolo 36 bis:

"Articolo 36 bis

Pubblicazione e notifica

La Commissione stabilisce, pubblica e rende disponibile o diffonde, secondo la normativa da adottare mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera b), le informazioni da individuare mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera b), come pure l’elenco dei paesi terzi nonché delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33."

26)

Gli articoli 37 e 38 sono soppressi.

27)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 38 bis

Poteri delegati

1.   Al fine di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici e di assicurare l'adeguata applicazione della normativa da parte di autorità, organismi e operatori interessati, nonché l'adeguato funzionamento del mercato unico e del commercio, la alla Commissione mediante è conferito il potere di adottare atti delegati, adotta conformemente all'articolo 38 quinquies, riguardo all'adozione di norme, misure e condizioni specifiche per l’applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni specifiche collegate al suo ambito d'applicazione, soggette agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II, nei seguenti casi: [Em. 9]

a)

le norme di produzione di cui al titolo III, in particolare:

i)

i requisiti specifici, le condizioni e i periodi di conversione prescritti agli operatori;

ii)

l'autorizzazione di prodotti e sostanze per l’uso nella produzione biologica, la loro inclusione in un elenco ristretto oppure il loro ritiro ai fini degli articoli 16 e 21;

iii)

i metodi di trasformazione per gli alimenti trasformati;

iv)

le condizioni per l’applicazione del divieto di uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM;

v)

la definizione dei periodi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f);

b)

le norme in materia di etichettatura, i requisiti e i criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo di produzione biologica dell’Unione europea nonché le condizioni e i diritti di utilizzo di tale logo, ai sensi del titolo IV;

c)

i sistemi di controllo di cui ai titoli V e VI, in particolare:

i)

i requisiti di controllo, la supervisione e le procedure di audit;

ii)

i criteri per l’autorizzazione degli organismi di controllo ai fini dell’articolo 27;

iii)

i criteri specifici per la delega di compiti agli organismi di controllo di cui al punto ii);

iv)

il modello di documento giustificativo;

v)

i criteri da applicare in materia di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell’articolo 33, paragrafo 2, e di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 3;

vi)

i criteri da applicare in materia di revoca dell’autorizzazione e del riconoscimento e di documenti giustificativi, inclusi i casi per i quali la Commissione ha facoltà di agire d’urgenza ai sensi del secondo comma dell’articolo 38 octies;

vii)

i criteri da applicare in materia di identificazione e promozione di un’impresa assoggettata al sistema di controllo;

viii)

le norme da applicare per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti etichettati come biologici provenienti da paesi terzi;

d)

la libera circolazione dei prodotti biologici.

2.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici e delle caratteristiche specifiche del settore, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, le norme necessarie all’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda:

a)

l’autorizzazione, la limitazione, la restrizione o il divieto d’uso di tecniche specifiche ai fini degli articoli da 12 a 16, 18, 19 e 20, e le condizioni nonché i limiti riguardanti l’uso di sostanze e prodotti e il loro ritiro, in particolare rispetto alla modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con prodotti agricoli;

b)

le norme di produzione specifiche per il lievito;

c)

la concessione di eccezioni alle norme di produzione e a condizioni specifiche e l’applicazione di tali eccezioni ai fini dell’articolo 22;

d)

le misure transitorie intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento;

e)

l’adeguamento dell’elenco di termini stabiliti nell’allegato.

3.   Per garantire la trasparenza attraverso uno scambio di informazioni veloce, efficiente, accurato ed efficace rispetto ai costi, la Commissione definisce, mediante atti delegati:

a)

la natura e il tipo di dati da notificare;

b)

i metodi attraverso i quali notificare tali informazioni;

c)

le norme relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione messi a disposizione;

d)

i mezzi attraverso i quali pubblicare tali informazioni.

Articolo 38 ter

Competenze di esecuzione

1.    Mediante atti di esecuzione, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 38 octies, secondo comma, la Commissione adotta le disposizioni necessarie volte a ottenere un’applicazione uniforme del presente regolamento nell’Unione, in particolare con riferimento a quanto segue: [Em. 10]

a)

i dettagli e le specifiche circa il contenuto, la forma e la modalità di notifica, presentazione e scambio delle informazioni richieste nel quadro del presente regolamento:

i)

da parte degli operatori, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella presentazione e nella notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e all’articolo 29, paragrafo 1;

ii)

da parte degli organismi e delle autorità di controllo, delle autorità competenti degli Stati membri, dei paesi terzi e della Commissione, oppure tra di essi scambiate, in particolare a norma dell’articolo 22 e degli articoli da 30 a 33, 35 e 36;

b)

le condizioni e i mezzi di pubblicazione o le norme e le condizioni specifiche per la diffusione o la messa a disposizione da parte della Commissione agli operatori, alle autorità competenti, alle autorità e agli organismi di controllo e agli Stati membri o ai paesi terzi, delle informazioni di cui alla lettera a), e l’elenco di paesi terzi o di autorità e organismi di controllo designati ai sensi dell’articolo 27 o riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33;

c)

le metodologie e le condizioni di cui tenere conto riguardo la certificazione elettronica, in particolare per i certificati di cui agli articoli 29 e 33, paragrafo 1, lettera d);

d)

l’attribuzione di numeri di codice alle autorità e agli enti di controllo e l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole, ai sensi dell’articolo 24;

e)

i criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e c);

f)

il riconoscimento e la revoca del riconoscimento a paesi terzi nonché autorità ed organismi di controllo, ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3.

1 bis.     Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi alla revoca del riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento, ovvero alla revoca del riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV o le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui al terzo comma dell'articolo 38 octies. [Em. 11]

Articolo 38 quater

Poteri della Commissione

Allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 38 quinquies nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 38 octies nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 38 quinquies

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato alle condizioni stabilite nel presente articolo .

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 4, articolo 11, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, lettere (a) e (c), articolo 21, paragrafo 2, articolo 22, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 6, articolo 26, articolo 27, paragrafo 7, lettera b), articolo 32, paragrafo 2 e articolo 33, paragrafi 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … (5). La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 38 sexies e 38 septies. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3 ter.     L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 12]

“Articolo 38 sexies

Revoca della delega

1.   La delega di poteri di cui agli articoli 38 bis e 38 quinquies può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.” [Em. 13]

Articolo 38 septies

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L’istituzione che muove obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.” [Em. 14]

Articolo 38 octies

Atti di esecuzione - Comitato per la produzione biologica

1.    Ove vengano adottati atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica. ed è applicata la procedura di cui all’articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (Da completarsi successivamente all'adozione del regolamento che stabilisce le modalità di controllo, di cui all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio)." Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

2.    Nei casi di urgenza di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, è applicata la procedura di cui all’articolo [6] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy].” Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

[Em. 15]

28)

L'articolo 41 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio."

Articolo 1 bis

La Commissione valuta gli effetti delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 834/2007, con particolare riferimento alla trasparenza e all'impatto sulla società civile, dopo tre anni a decorrere dal …  (7) .

Gli importanti soggetti interessati e i rappresentanti della società civile partecipano al processo di valutazione. [Em. 16]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […],

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 122.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(4)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(6)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. "

(7)   Data di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/545


Mercoledì 4 luglio 2012
Sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia ***I

P7_TA(2012)0283

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

2013/C 349 E/28

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0761),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0002/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0204/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 126.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0366

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 485/2008 (3) del Consiglio conferisce poteri alla Commissione per attuare talune disposizioni del medesimo regolamento.

(2)

Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 485/2008.

(3)

È opportuno conferire Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 485/2008, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all' articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 485/2008. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla facoltà di stabilire un elenco di misure che per loro natura non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, alle quali il presente regolamento non si applica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio . [Em. 1]

(4)

Per garantire un'applicazione uniforme Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 485/2008 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve dovrebbero essere conferito il potere attribuite competenze di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno che la Commissione adotti norme uniformi in merito allo scambio di informazioni. La Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli istituito ai sensi dell'articolo 41 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4) in conformità con le disposizioni del . Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXXX 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio su…[da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio], del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (5) . [Em. 2]

(5)

Il regolamento (CE) n. 485/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 485/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla è sostituito dal seguente:

" 2.     Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate dal sistema integrato di gestione e di controllo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (6).

Al fine di escludere dall'applicazione del presente regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, la Commissione può, mediante atti delegati, in conformità con le condizioni di cui agli articoli all'articolo 13 bis, 13 ter e 13 quater del presente regolamento, stabilire un elenco di altre misure alle quali il presente regolamento non si applica.

[Em. 3]

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

All'articolo 1, secondo comma, la seconda frase è soppressa.

b)

Il paragrafo 5 è soppresso.

3)

l'articolo 13 è soppresso.

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 13 bis

1.    Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato alle condizioni stabilite nel presente articolo .

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (7). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo .

3.     La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 4]

Articolo 13 ter

La delega di poteri di cui all'articolo 13 bis può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. [Am. ]5

Articolo 13 quater

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. [Em. 6]

Articolo 13 quinquies

La Commissione, ove necessario, mediante atti di esecuzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 42 quater, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1290/2005, adotta le disposizioni specifiche che mirano a raggiungere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare relativamente ai seguenti punti:

a)

il coordinamento delle azioni riunite di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b)

dettagli e specificazioni concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentare domande, la forma e il modo di notificare e di presentare e scambiare informazioni previsti nell'ambito del presente regolamento;

c)

condizioni e strumenti di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 sexies, paragrafo 2. [Em. 7]

Articolo 13 sexies

1.     La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli istituito dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[Em. 8]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 126.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

(4)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1 .

(5)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 .

(6)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16. "

(7)  

+

Si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. "


29.11.2013   

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CE 349/550


Mercoledì 4 luglio 2012
Accordo tra l'UE e la Russia sulla preservazione degli impegni assunti negli scambi di servizi ***

P7_TA(2012)0284

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Russia (16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE))

2013/C 349 E/29

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16815/2011),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Russia (16816/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0522/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0176/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


29.11.2013   

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CE 349/550


Mercoledì 4 luglio 2012
Accordo tra l'UE e la Russia sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli ***

P7_TA(2012)0285

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa (16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE))

2013/C 349 E/30

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16806/2011),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa (16807/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0517/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0175/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


29.11.2013   

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CE 349/551


Mercoledì 4 luglio 2012
Accordo tra l'UE e la Russia sull'introduzione o l'aumento dei diritti all'esportazione sulle materie prime ***

P7_TA(2012)0286

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime (16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

2013/C 349 E/31

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (16827/2011),

vista la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime (16828/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0520/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0178/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


29.11.2013   

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CE 349/552


Mercoledì 4 luglio 2012
Accordo commerciale anticontraffazione tra l'UE e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ***

P7_TA(2012)0287

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

2013/C 349 E/32

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (12195/2011),

visto il progetto di Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12196/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0027/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0204/2012),

1.

rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione dell'Accordo;

2.

incarica il suo Presidente di informare il Consiglio che l'Accordo non può essere concluso;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Australia, Canada, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti messicani, Regno del Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera e Stati Uniti d'America.


29.11.2013   

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CE 349/553


Mercoledì 4 luglio 2012
Pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 ***I

P7_TA(2012)0288

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD))

2013/C 349 E/33

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0630),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0337/2011),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 42, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0163/2012),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2011)0286

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 671/2012)


Giovedì 5 luglio 2012

29.11.2013   

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CE 349/555


Giovedì 5 luglio 2012
Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ***I

P7_TA(2012)0294

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'allegato I al medesimo (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

2013/C 349 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (02074/2011),

visti l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C7-0090/2011),

visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Commissione (COM(2011)0596),

vista la lettera della Corte di giustizia dell'8 maggio 2012,

vista la lettera della Commissione del 30 maggio 2012,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 maggio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0185/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

rileva che, in considerazione del rinnovo parziale della Corte di giustizia del 7 ottobre 2012 e dell'urgente necessità di trovare una soluzione che garantisca il corretto funzionamento del Tribunale della funzione pubblica, è necessario che le modifiche proposte allo statuto riguardanti l'organizzazione della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica siano adottate senza ulteriori indugi, come sottolineato nella lettera del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 maggio 2012;

3.

si riserva di esaminare in una fase successiva la parte della richiesta relativa alla composizione del Tribunale, presentata dalla Corte;

4.

decide di tenere nel prossimo futuro una discussione in Aula sull'opportunità di introdurre la possibilità di pubblicare pareri dissenzienti in seno alla Corte di giustizia;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Giovedì 5 luglio 2012
P7_TC1-COD(2011)0901A

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012)


29.11.2013   

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CE 349/556


Giovedì 5 luglio 2012
Giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ***I

P7_TA(2012)0295

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

2013/C 349 E/35

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (01923/2011),

visti gli articoli 257 e 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale il progetto di atto gli è stato sottoposto (C7-0091/2011),

visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Commissione (COM(2011)0596),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 maggio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0184/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 5 luglio 2012
P7_TC1-COD(2011)0902

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012)


29.11.2013   

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CE 349/557


Giovedì 5 luglio 2012
Contributo finanziario nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia ***I

P7_TA(2012)0296

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

2013/C 349 E/36

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0659),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 172 e 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0372/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 maggio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0150/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 134.


Giovedì 5 luglio 2012
P7_TC1-COD(2011)0301

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 670/2012)


29.11.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/558


Giovedì 5 luglio 2012
Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2011

P7_TA(2012)0297

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

2013/C 349 E/37

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 310 e 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (il regolamento finanziario), in particolare gli articoli 15, 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, definitivamente adottato il 1o dicembre 2011 (2),

vista la posizione del Consiglio in merito alla richiesta di storno DEC 9/2012, adottata il 7 giugno 2012,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentato dalla Commissione il 16 aprile 2012 (COM(2012)0181),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012 adottata dal Consiglio l'11 giugno 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2010 (COM(2010)0815),

visto gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0206/2012),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012 mira a iscrivere nel bilancio 2012 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2011, pari a 1 496 968 014 EUR;

B.

considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono una sottoesecuzione delle spese pari a 0,73 miliardi di EUR, un risultato positivo sul lato delle entrate pari a oltre 0,67 miliardi di EUR e una differenza di cambio positiva pari a 0,1 miliardi di EUR;

C.

considerando che la parte principale per quanto concerne le entrate (0,45 miliardi di EUR su 0,67 miliardi di EUR) deriva da ammende e interessi di mora;

D.

considerando che la sottoesecuzione delle spese, che riguarda gli stanziamenti di bilancio 2011 per un importo patri a 0,56 miliardi di EUR e i riporti dall'esercizio 2010 per 0,17 miliardi di EUR, non è dovuta a difficoltà di assorbimento o a una cattiva gestione, bensì alle norme vigenti per l'adeguamento della ripartizione dei pagamenti a seconda delle esigenze, soprattutto durante le ultime settimane dell'esercizio;

E.

considerando che, al contrario, tutti gli indicatori disponibili segnalano in questo esercizio una carenza di pagamenti in molte aree di intervento dell'Unione, soprattutto perché nel 2011, per il secondo esercizio consecutivo, l'autorità di bilancio ha ridotto il livello degli stanziamenti di pagamento per il 2012 nel bilancio dell'Unione di oltre 3 miliardi di EUR, anche nel settore della ricerca e della politica di coesione, rispetto alle stime iniziali della Commissione;

F.

considerando che, nella sua posizione in merito alla richiesta di storno DEC 9/2012, il Consiglio ha ridotto drasticamente gli stanziamenti di pagamento trasferiti al settore della ricerca, in cui si segnala un urgente bisogno di pagamenti per tener fede a precedenti impegni, sebbene stia da ultimo riconsiderando tale posizione nel contesto della richiesta di storno DEC 19/2012;

G.

considerando che l'articolo 15 del regolamento finanziario prevede che la differenza rispetto alle stime debba iscriversi nel bilancio dell'Unione attraverso un bilancio rettificativo destinato esclusivamente a tale differenza;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012, che mira unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2011, in conformità dell'articolo 15 del regolamento finanziario; sottolinea che quest'ultimo lascia un margine di discrezionalità per quanto concerne la destinazione dell'eccedenza;

2.

prende atto che le componenti principali di tale eccedenza sono una sottoesecuzione delle spese pari a 0,73 miliardi di EUR, un risultato positivo sul lato delle entrate pari a oltre 0,67 miliardi di EUR e una differenza di cambio positiva pari a 0,1 miliardi di EUR;

3.

sottolinea che la sottoesecuzione delle spese (0,73 miliardi di EUR) non è dovuta ad alcuna difficoltà di assorbimento né a una cattiva gestione, bensì alle attuali norme vigenti per l'adeguamento della ripartizione dei pagamenti a seconda delle esigenze; ritiene pertanto che ciò dovrebbe richiedere un trattamento diverso rispetto alla parte di eccedenza derivante dalle variazioni nelle entrate; sottolinea inoltre che una parte consistente di questa sottoesecuzione è dovuta alla decisione del Consiglio di non adottare l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni previsto dallo statuto dei funzionari;

4.

deplora che, nonostante le disposizioni dell'articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla sana gestione finanziaria e la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento concordata da tutte e tre le istituzioni nel quadro della procedura di bilancio 2012, il Consiglio abbia deciso in un primo momento di ridurre di due terzi il livello della richiesta di storno DEC 9/2012, pari a 485 milioni di EUR, dai progetti energetici sottoutilizzati agli aiuti a favore della ripresa economica per consolidare tre linee di bilancio nel quadro della Cooperazione del 7o PQ;

5.

sottolinea che ciò avrebbe fatto aumentare artificialmente la sottoesecuzione dei pagamenti per il 2012 e, di conseguenza, l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2012, quando tutti gli indicatori disponibili già segnalano in questo esercizio una carenza di pagamenti nel campo della ricerca e in altre aree di intervento dell'Unione; plaude pertanto alla decisione del Consiglio di rivedere la sua posizione mediante l'adozione della richiesta di storno DEC 19/2012;

6.

approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012;

7.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2012 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 29.2.2012.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.