ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.325.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
9 novembre 2013


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 325/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 313 del 26.10.2013

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 325/02

Causa C-77/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 settembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Parlamento europeo (Ricorso di annullamento — Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011 — Atto del presidente del Parlamento che constata tale definitiva adozione — Articolo 314, paragrafo 9, TFUE — Redazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del bilancio annuale dell’Unione — Articolo 314, primo comma, TFUE — Principio dell’equilibrio istituzionale — Principio d’attribuzione dei poteri — Dovere di leale cooperazione — Rispetto delle forme sostanziali)

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2013/C 325/03

Causa C-388/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat (Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo di beni e servizi sia per operazioni soggette ad imposta sia per operazioni esenti — Detrazione in prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata considerazione del loro fatturato)

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2013/C 325/04

Causa C-475/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen — Germania) — Kostas Konstantinides (Libera prestazione di servizi medici — Prestatore che si sposta in un altro Stato membro allo scopo di fornire il servizio — Applicabilità delle regole deontologiche dello Stato membro ospitante e, segnatamente, di quelle relative agli onorari e alla pubblicità)

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2013/C 325/05

Causa C-526/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe (Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c) — Nozione di organismo di diritto pubblico — Condizione relativa al finanziamento dell’attività, al controllo della gestione, o al controllo sull’attività da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico — Ordine professionale dei medici — Finanziamento previsto dalla legge attraverso contributi versati dai membri di tale ordine — Importo dei contributi fissato dall’assemblea dello stesso ordine — Autonomia dell’ordine in merito alla determinazione della portata e delle modalità di esercizio delle sue funzioni istituzionali)

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2013/C 325/06

Causa C-614/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso (Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Direttiva 76/207/CEE — Contratto di lavoro a tempo determinato concluso prima dell’adesione dello Stato membro — Scadenza del termine successivamente all’adesione — Regime di lavoro che fissa la data di scadenza del contratto nell’ultimo giorno dell’anno di raggiungimento dell’età pensionabile — Differenza di età tra uomini e donne)

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2013/C 325/07

Cause riunite C-660/11 e C-8/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italia) — Daniele Biasci e a./Ministero dell'Interno, Questura di Livorno (Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Articoli 43 CE e 49 CE — Giochi d’azzardo — Raccolta di scommesse — Presupposti per l’autorizzazione — Obbligo di possedere un’autorizzazione di polizia e una concessione — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione — Divieto — Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d’azzardo)

5

2013/C 325/08

Causa C-49/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di materia civile e commerciale — Ricorso presentato da un’autorità pubblica — Risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di un terzo non soggetto all’IVA]

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2013/C 325/09

Causa C-64/12: Sentenza della Corte (Terzo Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale Firma Anton Schlecker/Melitta Josefa Boedeker (Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Articolo 6, paragrafo 2 — Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta — Legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro — Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro)

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2013/C 325/10

Causa C-434/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Slancheva sila EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia [Politica agricola comune — FEASR — Regolamento (UE) n. 65/2011 — Sostegno allo sviluppo rurale — Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese — Nozione di condizioni create artificialmente — Pratiche abusive — Elementi di prova]

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2013/C 325/11

Causa C-383/13 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Politica di immigrazione — Immigrazione clandestina e soggiorno irregolare — Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Procedimento di allontanamento — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Articolo 15, paragrafi 2 e 6 — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti — Violazione — Conseguenze)

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2013/C 325/12

Causa C-348/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 giugno 2013 — BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch

8

2013/C 325/13

Causa C-358/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 27 giugno 2013 — Procedimento penale a carico di Markus D.

8

2013/C 325/14

Causa C-373/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 2 luglio 2013 — H. T./Land Baden-Württemberg

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2013/C 325/15

Causa C-413/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 22 luglio 2013 — FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden

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2013/C 325/16

Causa C-416/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spagna) il 23 luglio 2013 — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

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2013/C 325/17

Causa C-417/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 23 luglio 2013 — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

10

2013/C 325/18

Causa C-419/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 24 luglio 2013 — Art & Allposters International BV, altra parte: Stichting Pictoright

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2013/C 325/19

Causa C-427/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italia) il 25 luglio 2013 — Emmeci contro Cotral

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2013/C 325/20

Causa C-431/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 31 luglio 2013 — Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

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2013/C 325/21

Causa C-437/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 agosto 2013 — Unitrading Ltd, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

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2013/C 325/22

Causa C-438/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 2 agosto 2013 — SC BCR Leasing IFN SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

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2013/C 325/23

Causa C-442/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 agosto 2013 — Sarah Nagy/Marcel Nagy

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2013/C 325/24

Causa C-444/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Brașov (Romania) il 7 agosto 2013 — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov

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2013/C 325/25

Causa C-452/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 12 agosto 2013 — Germanwings GmbH/Ronny Henning

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2013/C 325/26

Causa C-455/13 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 da Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commissione europea

15

2013/C 325/27

Causa C-456/13 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea

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2013/C 325/28

Causa C-494/13 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dalla GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-205/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

16

2013/C 325/29

Causa C-495/13 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dal GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

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Tribunale

2013/C 325/30

Causa T-402/06: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Regno di Spagna/Commissione [Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetti di infrastrutture ambientali attuati nel territorio della Catalogna (Spagna) — Soppressione parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici di servizi e di lavori — Criteri di attribuzione — Offerta economicamente più vantaggiosa — Parità di trattamento — Trasparenza — Offerta anormalmente bassa — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità]

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2013/C 325/31

Causa T-2/07: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Spagna/Commissione [Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetti concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna) — Soppressione parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Criteri di aggiudicazione — Offerta economicamente più vantaggiosa — Parità di trattamento — Trasparenza — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità]

19

2013/C 325/32

Causa T-3/07: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Spagna/Commissione [Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio dell’Andalusia (Spagna) — Parziale soppressione del contributo finanziario — Appalti pubblici di servizi e di lavori — Criteri di aggiudicazione — Pubblicità — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità]

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2013/C 325/33

Causa T-226/09 e T-230/09: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — British Telecommunications e BT Pension Scheme Trustees/Commissione (Aiuti di Stato — Parziale esenzione dall’obbligo di versare un contributo al Fondo di protezione delle pensioni — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Risorse statali — Vantaggio — Carattere selettivo — Pregiudizio alla concorrenza — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri — Parità di trattamento — Proporzionalità — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione — Esecuzione dell’aiuto)

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2013/C 325/34

Causa T-435/09: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — GL2006 Europe/Commissione (Clausola compromissoria — Contratti di sovvenzione conclusi nell’ambito del quinto e del sesto programma-quadro per azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e nell’ambito del programma eTEN — Projets Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic e E2SP — Risoluzione dei contratti — Rimborso delle somme versate — Note di addebito — Domanda riconvenzionale — Rappresentanza della ricorrente)

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2013/C 325/35

Causa T-486/09: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Polonia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Misure di sviluppo rurale — Aree svantaggiate ed agroambiente — Rettifica finanziaria forfettaria — Spese effettuate dalla Polonia — Relazioni di controllo — Efficacia dei controlli — Regime di sanzioni — Obbligo di motivazione)

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2013/C 325/36

Causa T-518/09: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Ecoceane/EMSA (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi — Rigetto dell’offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale)

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2013/C 325/37

Causa T-333/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — ATC e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Polizia sanitaria — Misure di salvaguardia in situazione di crisi — Misure di protezione relative alla presenza di influenza aviaria altamente patogena in determinati paesi terzi — Divieto di importazione di uccelli selvatici catturati nel loro ambiente naturale — Sensibile violazione di norme di diritto che conferiscono diritti ai singoli — Travisamento grave e manifesto dei limiti del potere discrezionale — Direttive 91/496/CE e 92/65/CE — Principio di precauzione — Dovere di diligenza — Proporzionalità)

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2013/C 325/38

Causa T-364/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Duravit e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE — Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio d’informazioni commerciali riservate — Infrazione unica e continuata — Onere della prova — Ammende — Parità di trattamento — Proporzionalità — Legittimità delle pene)

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2013/C 325/39

Causa T-368/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Rubinetteria Cisal/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Nozione di infrazione — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Collaborazione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Mancanza di capacità contributiva)

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2013/C 325/40

Cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Villeroy & Boch Austria e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica — Imputabilità dell’infrazione — Prova — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Irretroattività — Termine ragionevole)

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2013/C 325/41

Causa T-375/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Hansa Metallwerke e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Irretroattività)

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2013/C 325/42

Causa T-376/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Mamoli Robinetteria/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Diritti della difesa — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Eccezione di illegittimità — Nozione di intesa — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità — Moltiplicatore dell’importo supplementare)

25

2013/C 325/43

Causa T-378/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Masco e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica)

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2013/C 325/44

Cause riunite T-379/10 e T-381/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Keramag Keramische Werke e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Durata dell’infrazione — Diritti della difesa — Accesso agli atti — Imputabilità dell’infrazione)

26

2013/C 325/45

Causa T-380/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Wabco Europe e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Distorsione della concorrenza — Prova — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Immunità dalle ammende — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Valore aggiunto significativo — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Principio di irretroattività)

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2013/C 325/46

Causa T-386/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Dornbracht/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Eccezione di illegittimità — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Proporzionalità — Irretroattività)

28

2013/C 325/47

Causa T-396/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Zucchetti Rubinetteria/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Nozione di infrazione — Infrazione unica — Mercato rilevante — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità — Moltiplicatori)

28

2013/C 325/48

Causa T-408/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Roca Sanitario/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Imputabilità del comportamento lesivo — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità dell’infrazione — Moltiplicatori — Circostanze attenuanti — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Valore aggiunto significativo)

29

2013/C 325/49

Causa T-411/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Laufen Austria/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Imputabilità del comportamento lesivo — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità dell’infrazione — Moltiplicatori — Circostanze attenuanti — Situazione di crisi economica — Pressione esercitata dai grossisti — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Valore aggiunto significativo)

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2013/C 325/50

Causa T-412/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Roca/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Imputabilità dell’infrazione — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Crisi economica — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Valore aggiunto significativo)

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2013/C 325/51

Causa T-489/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione)

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2013/C 325/52

Causa T-8/11: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Bank Kargoshaei e a./Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Legittimo affidamento — Riesame delle misure restrittive adottate — Errore di valutazione — Parità di trattamento — Base giuridica — Forme sostanziali — Proporzionalità — Diritto di proprietà)

31

2013/C 325/53

Causa T-343/11: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Paesi Bassi/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento — Frutta e legumi — Esclusione dal finanziamento dei costi di stampa sugli imballaggi — Mancato rispetto dei criteri di riconoscimento di un’organizzazione di produttori — Esclusione delle spese di tutti i membri dell’organizzazione di produttori interessata — Proporzionalità)

32

2013/C 325/54

Causa T-373/13 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2013 da FK (*) avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 maggio 2013, causa F-87/12, FK (*)/Commissione

32

2013/C 325/55

Causa T-410/13: Ricorso proposto il 6 agosto 2013 — Bitiqi e a./Commissione e a.

33

2013/C 325/56

Causa T-418/13: Ricorso proposto il 13 agosto 2013 — Richter + Frenzel/UAMI — Richter (Richter+Frenzel)

33

2013/C 325/57

Causa T-420/13: Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Brouillard/Corte di giustizia

34

2013/C 325/58

Causa T-422/13: Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — CPME e altri/Consiglio

34

2013/C 325/59

Causa T-423/13: Ricorso proposto il 16 agosto 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio dell’Unione europea

35

2013/C 325/60

Causa T-424/13: Ricorso proposto il 7 agosto 2013 — Jinan Meide Casting/Consiglio

36

2013/C 325/61

Causa T-425/13: Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — Giant (Cina)/Consiglio

36

2013/C 325/62

Causa T-429/13: Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — Bayer CropScience/Commissione

37

2013/C 325/63

Causa T-430/13 P: Impugnazione proposta il 19 agosto 2013 dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, causa F-21/12, Achab/CESE

38

2013/C 325/64

Causa T-441/13: Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Makhlouf/Consiglio

39

2013/C 325/65

Causa T-442/13: Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Makhlouf/Consiglio

39

2013/C 325/66

Causa T-443/13: Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Makhlouf/Consiglio

39

2013/C 325/67

Causa T-444/13 P: Impugnazione proposta il 20 agosto 2013 dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, cause riunite F-135/11, F-51/12 e F-110/12, BU/EMA

40

2013/C 325/68

Causa T-451/13: Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Syngenta Crop Protection e altri/Commissione

40

2013/C 325/69

Causa T-454/13: Ricorso proposto il 26 agosto 2013 — SNCM/Commissione

41

2013/C 325/70

Causa T-457/13 P: Impugnazione proposta il 28 agosto 2013 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2013, causa F-9/12, CC/Parlamento

42

2013/C 325/71

Causa T-460/13: Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Ranbaxy Laboratories e Ranbaxy (UK)/Commissione

43

2013/C 325/72

Causa T-466/13: Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Hermann Trollius/ECHA

44

2013/C 325/73

Causa T-469/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Generics (UK)/Commissione

45

2013/C 325/74

Causa T-470/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Merck/Commissione

46

2013/C 325/75

Causa T-471/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Xellia Pharmaceuticals e Zoetis Products/Commissione

47

2013/C 325/76

Causa T-472/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — H. Lundbeck e Lundbeck/Commissione

47

2013/C 325/77

Causa T-492/13: Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — Schmidt Spiele/UAMI (Rappresentazione di una tavola da gioco)

48

2013/C 325/78

Causa T-493/13: Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — Schmidt Spiele/UAMI (Rappresentazione di una tavola da gioco)

49

2013/C 325/79

Causa T-503/13 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2013 causa F-32/12, Marcuccio/Commissione

49

2013/C 325/80

Causa T-507/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — SolarWorld e altri/Commissione

50

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 325/81

Causa F-158/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 settembre 2013 — Marqués/Commissione (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Assunzione — Invito a manifestare interesse — EPSO/CAST/02/2010 — Condizioni di assunzione — Esperienza professionale adeguata — Rigetto della domanda di assunzione)

51

2013/C 325/82

Causa F-99/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 20 settembre 2013 (Terza Sezione) — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Pagamento degli arretrati di retribuzione — Interesse ad agire — Ricorso manifestamente irricevibile)

51

2013/C 325/83

Causa F-80/13: Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — ZZ/ESMA

51

2013/C 325/84

Causa F-82/13: Ricorso proposto il 4 settembre 2013 — ZZ/Commissione

52

2013/C 325/85

Causa F-84/13: Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — ZZ/Commissione

52


 

Rettifiche

2013/C 325/86

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-309/13 ( GU C 226 del 3.8.2013, pag. 23 )

53


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/1


(2013/C 325/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 313 del 26.10.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 304 del 19.10.2013

GU C 298 del 12.10.2013

GU C 291 del 5.10.2013

GU C 284 del 28.9.2013

GU C 274 del 21.9.2013

GU C 260 del 7.9.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 settembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Parlamento europeo

(Causa C-77/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011 - Atto del presidente del Parlamento che constata tale definitiva adozione - Articolo 314, paragrafo 9, TFUE - Redazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del bilancio annuale dell’Unione - Articolo 314, primo comma, TFUE - Principio dell’equilibrio istituzionale - Principio d’attribuzione dei poteri - Dovere di leale cooperazione - Rispetto delle forme sostanziali)

(2013/C 325/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza e M. Vitsentzatos, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Pennera e R. Passos, nonché D. Gauci e R. Crowe, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Atto del presidente del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010, con il quale si stabilisce il bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2011 — Scelta del fondamento giuridico — Atto atipico, privo di carattere legislativo, non conforme alla nuova procedura di bilancio stabilita dal TFUE — Inosservanza dell’equilibrio istituzionale — Violazione del principio di attribuzione dei poteri e del dovere di leale cooperazione — Violazione delle forme sostanziali — Mantenimento temporaneo degli effetti del bilancio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 120 del 16.4.2011.


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

(Causa C-388/11) (1)

(Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 17 e 19 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Utilizzo di beni e servizi sia per operazioni soggette ad imposta sia per operazioni esenti - Detrazione in prorata - Calcolo del prorata - Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi - Mancata considerazione del loro fatturato)

(2013/C 325/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Le Crédit Lyonnais

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 13 (parte B, lettera d), punti da 1 a 5), 17 (paragrafi 2, 3, lettere a) e c), e 5) e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Beni e servizi utilizzati contemporaneamente per le operazioni che danno diritto e che non danno diritto a detrazione — Calcolo del prorata di detrazione — Obbligo della sede di una società stabilità in uno Stato membro di contabilizzare i ricavi realizzati dalle sue succursali stabilite in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri.

2)

Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale è situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi.

3)

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro oppure in uno Stato terzo.


(1)   GU C 298 dell’8.10.2011.


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen — Germania) — Kostas Konstantinides

(Causa C-475/11) (1)

(Libera prestazione di servizi medici - Prestatore che si sposta in un altro Stato membro allo scopo di fornire il servizio - Applicabilità delle regole deontologiche dello Stato membro ospitante e, segnatamente, di quelle relative agli onorari e alla pubblicità)

(2013/C 325/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen

Parti

Kostas Konstantinides

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 3, e 6, primo comma, lett. a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Libera prestazione dei servizi medici — Situazione in cui il prestatore si sposta in un altro Stato membro per prestare il servizio — Applicabilità delle norme deontologiche dello Stato membro ospitante e, in particolare, di quelle relative agli onorari e alla pubblicità

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere interpretato nel senso che norme nazionali, come quelle che compaiono, da un lato, all’articolo 12, paragrafo 1, del codice di deontologia medica del Land dell’Assia, secondo il quale gli onorari devono essere proporzionati e, fatta salva l’applicabilità di altre disposizioni di legge, calcolati sulla base del codice di classificazione tariffaria ufficiale degli interventi medici, nonché, d’altro lato, all’articolo 27, paragrafo 3, di detto codice, che vieta ai medici di effettuare qualsiasi pubblicità contraria all’etica professionale, non rientrano nel suo ambito di applicazione materiale. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, se dette regole costituiscano una restrizione, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, e in caso affermativo, se esse perseguano un obiettivo di interesse generale, siano idonee a garantirne la realizzazione e non eccedano quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

2)

L’articolo 6, lettera a), della direttiva 2005/36 deve essere interpretato nel senso che non sancisce né le regole di condotta né le procedure disciplinari alle quali un prestatore, che si sposta verso il territorio dello Stato membro ospitante per esercitarvi, temporaneamente ed occasionalmente, la sua professione può essere assoggettato, ma dispone esclusivamente che gli Stati membri possono prevedere un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma ad un’organizzazione o ad un organismo professionale, per facilitare l’applicazione delle disposizioni disciplinari, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva.


(1)   GU C 355 del 3.12.2011.


9.11.2013   

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C 325/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe

(Causa C-526/11) (1)

(Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c) - Nozione di «organismo di diritto pubblico» - Condizione relativa al finanziamento dell’attività, al controllo della gestione, o al controllo sull’attività da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico - Ordine professionale dei medici - Finanziamento previsto dalla legge attraverso contributi versati dai membri di tale ordine - Importo dei contributi fissato dall’assemblea dello stesso ordine - Autonomia dell’ordine in merito alla determinazione della portata e delle modalità di esercizio delle sue funzioni istituzionali)

(2013/C 325/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: IVD GmbH & Co. KG

Convenuto: Ärztekammer Westfalen-Lippe

con l’intervento di: WWF Druck + Medien GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozione di «organismo di diritto pubblico» — Condizioni del finanziamento maggioritario e del controllo della gestione da parte dello Stato — Ordine professionale abilitato dalla legge a riscuotere presso i propri membri contributi il cui importo ed il cui impiego devono essere fissati da un regolamento che necessita dell’autorizzazione statale

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di controllo.


(1)   GU C 25 del 28.1.2012.


9.11.2013   

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C 325/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso

(Causa C-614/11) (1)

(Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne - Direttiva 76/207/CEE - Contratto di lavoro a tempo determinato concluso prima dell’adesione dello Stato membro - Scadenza del termine successivamente all’adesione - Regime di lavoro che fissa la data di scadenza del contratto nell’ultimo giorno dell’anno di raggiungimento dell’età pensionabile - Differenza di età tra uomini e donne)

(2013/C 325/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Convenuta: Anneliese Kuso

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU L 269, pag. 15) — Contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra un ente di uno Stato membro e i suoi dipendenti prima dell’adesione di detto Stato all'Unione europea e che fissano la data di scadenza dei contratti nell’ultimo giorno dell’anno in cui un dipendente uomo raggiunge l’età di 65 anni e un dipendente donna l’età di 60 anni

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, consistente in un regime di lavoro che formi parte integrante di un contratto di lavoro concluso prima dell’adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea, e che preveda che il rapporto di lavoro cessi al raggiungimento dell’età pensionabile, la quale differisca in funzione del sesso del lavoratore, costituisce una discriminazione diretta vietata da detta direttiva, qualora il lavoratore interessato raggiunga tale età in un momento successivo all’adesione.


(1)   GU C 80 del 17.3.2012.


9.11.2013   

IT

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C 325/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italia) — Daniele Biasci e a./Ministero dell'Interno, Questura di Livorno

(Cause riunite C-660/11 e C-8/12) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Articoli 43 CE e 49 CE - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse - Presupposti per l’autorizzazione - Obbligo di possedere un’autorizzazione di polizia e una concessione - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione - Divieto - Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d’azzardo)

(2013/C 325/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti

 

(Causa C-660/11)

Ricorrenti: Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele Livi

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Livorno

Con l’intervento di: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA

 

(Causa C-8/12)

Ricorrenti: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani

Convenuti: Ministero dell’Interno, Questura di Prato, Questura di Firenze

Con l’intervento di: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA, Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta ltd.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l'esercizio di tale attività al rilascio di un'autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza da parte della Pubblica Amministrazione nazionale — Irrilevanza attribuita alle autorizzazioni e licenze rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni straniere — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE (divenuti articoli 49 TFUE e 56 TFUE)

Dispositivo

1)

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.

2)

Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.

Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nei procedimenti principali, in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di una tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto schema di convenzione.

3)

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio.


(1)   GU C 73 del 10.3.2012.


9.11.2013   

IT

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C 325/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani

(Causa C-49/12) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Nozione di «materia civile e commerciale» - Ricorso presentato da un’autorità pubblica - Risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di un terzo non soggetto all’IVA)

(2013/C 325/08)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Convenuti: Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Ambiti d’applicazione — Inclusione o meno di un’azione per risarcimento danni e interessi a causa del mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto presentata dall’autorità tributaria di uno Stato membro contro persone fisiche e giuridiche domiciliate in un altro Stato membro, e basata su un’asserita «unlawful means conspiracy» rientrante nell’ambito del diritto relativo alla responsabilità extracontrattuale («tort»)

Dispositivo

La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che comprende un’azione con cui un’autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell’imposta sul valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro.


(1)   GU C 118 del 21.4.2012.


9.11.2013   

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C 325/6


Sentenza della Corte (Terzo Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»/Melitta Josefa Boedeker

(Causa C-64/12) (1)

(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Contratto di lavoro - Articolo 6, paragrafo 2 - Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta - Legge del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» - Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro)

(2013/C 325/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»

Convenuta: Melitta Josefa Boedeker

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) — Legge applicabile in mancanza di scelta — Contratto di lavoro — Legge del paese dello svolgimento abituale del lavoro — Lavoratore che ha svolto senza interruzione e per lungo tempo il suo lavoro in uno Stato membro — Contratto di lavoro che presenta, con riguardo a tutte le altre circostanze del caso, collegamenti molto stretti con un altro Stato membro

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale del lavoro qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.


(1)   GU C 126 del 28.4.2012.


9.11.2013   

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C 325/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Slancheva sila EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

(Causa C-434/12) (1)

(Politica agricola comune - FEASR - Regolamento (UE) n. 65/2011 - Sostegno allo sviluppo rurale - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - Nozione di «condizioni create artificialmente» - Pratiche abusive - Elementi di prova)

(2013/C 325/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Slancheva sila EOOD

Convenuto: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo, 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25, pag. 8) — Sostegno allo sviluppo rurale — Nozione di «condizioni create artificialmente» — Ammissibilità di una giurisprudenza nazionale secondo la quale, per l’accertamento di «condizioni create artificialmente», è necessario un collegamento giuridico tra i richiedenti l’aiuto, e l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 è applicato con riserva della presenza di tre condizioni cumulative — Deposito di domande di aiuto da parte di richiedenti diversi tra i quali sussiste un collegamento effettivo e che utilizzano terreni confinanti indipendenti che costituivano in precedenza un unico terreno — Necessità di dimostrare un coordinamento intenzionale tra i candidati e/o con terzi allo scopo di ottenere un vantaggio — Criteri per l’accertamento del vantaggio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, deve essere interpretato nel senso che le sue condizioni di applicazione richiedono la presenza di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. Ai termini del primo di tali elementi, spetta al giudice del rinvio considerare le circostanze oggettive del caso di specie che consentono di concludere che la finalità perseguita dal regime di sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) non può essere raggiunta. Ai termini del secondo elemento, spetta al giudice del rinvio considerare gli elementi di prova oggettivi che consentono di concludere che, creando artificialmente le condizioni richieste per beneficiare del pagamento a titolo del regime di sostegno del FEASR, il richiedente di tale pagamento ha inteso esclusivamente trarre un vantaggio non conforme agli obiettivi di siffatto regime. A tal riguardo, il giudice del rinvio può fondarsi non solo su elementi quali i vincoli giuridici, economici e/o personali tra le persone coinvolte in progetti di investimento analoghi, ma anche su indizi che dimostrino l’esistenza di un coordinamento intenzionale tra tali persone.

2)

L’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 deve essere interpretato nel senso che osta a che una domanda di pagamento a titolo del regime di sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia respinta per il solo motivo che un progetto di investimento, per cui è stato richiesto un aiuto a titolo di detto regime, non dispone di autonomia funzionale o che esiste un vincolo giuridico tra i richiedenti un tale aiuto, senza che siano stati presi in considerazione gli altri elementi oggettivi del caso di specie.


(1)   GU C 366 del 24.11.2012.


9.11.2013   

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C 325/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-383/13 PPU) (1)

(Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Politica di immigrazione - Immigrazione clandestina e soggiorno irregolare - Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Procedimento di allontanamento - Trattenimento - Proroga del trattenimento - Articolo 15, paragrafi 2 e 6 - Diritti della difesa - Diritto di essere sentiti - Violazione - Conseguenze)

(2013/C 325/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: M. G., N. R.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1) e dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Provvedimenti di trattenimento — Proroga — Mancanza di cooperazione dei cittadini interessati dal procedimento di allontanamento — Violazione dei diritti della difesa — Diritto di ognuno di essere sentito prima dell’adozione di un provvedimento individuale sfavorevole nei suoi confronti

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che, quando nell’ambito di un procedimento amministrativo la proroga di una misura di trattenimento è stata adottata in violazione del diritto di essere sentiti, il giudice nazionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può ordinare la cessazione del trattenimento soltanto se ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, che tale violazione abbia effettivamente privato colui che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente, di modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso.


(1)   GU C 260 del 7.9.2013.


9.11.2013   

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C 325/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 giugno 2013 — BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch

(Causa C-348/13)

(2013/C 325/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: BestWater International GmbH

Convenuti: Michael Mebes, Stefan Potsch

Questione pregiudiziale

Se l’inserimento su una propria pagina Internet di un’opera di un terzo, resa accessibile al pubblico su una pagina Internet altrui, costituisca, in circostanze come quelle del procedimento principale, una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1) anche qualora, in tal modo, l’opera del terzo non venga comunicata a un pubblico nuovo e la comunicazione non avvenga mediante uno specifico mezzo tecnico diverso da quello della comunicazione originale.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


9.11.2013   

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C 325/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 27 giugno 2013 — Procedimento penale a carico di Markus D.

(Causa C-358/13)

(2013/C 325/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Markus D.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, del 6 novembre 2001  (1), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del 31 marzo 2004  (2), debba essere interpretato nel senso che sostanze o associazioni di sostanze ai sensi di tale disposizione, atte unicamente ad incidere sulle funzioni fisiologiche — quindi senza ripristinarle o correggerle —, debbano essere considerate quali medicinali, solamente qualora apportino un beneficio terapeutico o, comunque, producano effetti positivi sulle funzioni fisiologiche. Se, dunque, non rientrino nella definizione di medicinale di cui alla direttiva le sostanze o associazioni di sostanze consumate solamente per i loro effetti psicoattivi — produttivi di uno stato euforico — e che comportino comunque effetti dannosi per la salute.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag.67).

(2)  Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34).


9.11.2013   

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C 325/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 2 luglio 2013 — H. T./Land Baden-Württemberg

(Causa C-373/13)

(2013/C 325/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: H. T.

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se la disciplina di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE (1), sull’obbligo degli Stati membri di rilasciare un permesso di soggiorno alle persone cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, debba essere osservata anche in caso di revoca di un permesso di soggiorno già concesso.

b)

Se essa debba quindi essere interpretata nel senso che osta alla revoca o alla cessazione del permesso di soggiorno (ad esempio attraverso un’espulsione disposta ai sensi del diritto nazionale) di un rifugiato riconosciuto qualora non sussistano le condizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 21, paragrafi 3 e 2, della direttiva 2004/83/CE, oppure «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE.

2)

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1:

a)

Come debba essere interpretata la causa di esclusione costituita dagli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE in relazione ai rischi derivanti dall’attività di sostegno a un’associazione terroristica.

b)

Se si possano ravvisare «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE nel caso in cui un rifugiato riconosciuto abbia sostenuto il PKK in particolare mediante la raccolta di offerte e la costante partecipazione a manifestazioni connesse al PKK, anche se non sono soddisfatte le condizioni per disattendere il divieto di refoulement a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra e quindi neppure le condizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.

3)

In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 1, lettera a):

Se la revoca o la cessazione del permesso di soggiorno concesso a un rifugiato riconosciuto (ad esempio attraverso un’espulsione disposta ai sensi del diritto nazionale) sia ammissibile, sotto il profilo del diritto dell’Unione, solo in presenza delle condizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 21, paragrafi 3 e 2, della direttiva 2004/83/CE (o della successiva, identica, disciplina della direttiva 2011/95/UE).


(1)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)


9.11.2013   

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C 325/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 22 luglio 2013 — FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden

(Causa C-413/13)

(2013/C 325/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag

Parti

Ricorrente: FNV Kunsten Informatie en Media

Resistente: Staat der Nederlanden.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le regole della concorrenza dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che, per il solo fatto di essere contenuta in un contratto collettivo di lavoro (CAO), esuli dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE una disposizione contenuta in un contratto siffatto, stipulato tra organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, la quale prevede che i lavoratori autonomi svolgenti per un datore di lavoro, in forza di un contratto a chiamata, la medesima attività svolta da lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione di detto contratto collettivo, debbano ricevere una tariffa minima.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se detta disposizione esuli dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE qualora essa sia intesa (anche) a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del CAO e se al riguardo sia rilevante inoltre se dette condizioni di lavoro risultino migliorate direttamente o soltanto indirettamente.


9.11.2013   

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C 325/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spagna) il 23 luglio 2013 — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Causa C-416/13)

(2013/C 325/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Parti

Ricorrente: Mario Vital Pérez

Convenuto: Ayuntamiento de Oviedo

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) e l’articolo 21, paragrafo 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (2), in quanto vietano qualsiasi discriminazione basata sull’età, ostino alla fissazione, tramite un bando comunale che applica espressamente una legge regionale di uno Stato membro, di un’età massima di 30 anni per accedere a un posto di agente della Polizia locale.


(1)  GU L 303, pag. 16.

(2)   GU 2000, C 364, pag. 1.


9.11.2013   

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C 325/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 23 luglio 2013 — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

(Causa C-417/13)

(2013/C 325/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Resistente e ricorrente in cassazione: ÖBB Personenverkehr AG

Ricorrente e resistente in cassazione: Gotthard Starjakob

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, 16 e 17 della direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato nel senso che

a)

un lavoratore, per il quale il datore di lavoro abbia fissato, in un primo momento, una data di riferimento inesatta ai fini dell’avanzamento di carriera fondata su un computo, disposto per legge, dei pregressi periodi di servizio, il quale risulti discriminatorio in ragione dell’età, abbia diritto in ogni caso al pagamento della differenza di trattamento sulla base della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera non discriminatoria,

b)

o piuttosto nel senso che lo Stato membro, attraverso un computo non discriminatorio dei pregressi periodi di servizio, abbia la facoltà di eliminare la discriminazione fondata sull’età anche senza compensazione economica (mediante una nuova fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera con contestuale prolungamento del periodo utile ai fini dell’avanzamento di carriera), in particolare nel caso in cui tale soluzione, neutrale dal punto di vista retributivo, miri a salvaguardare la solvibilità del datore di lavoro nonché ad evitare un eccessivo onere connesso con il nuovo computo.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b):

Se il legislatore possa

a)

introdurre un siffatto computo non discriminatorio dei pregressi periodi di servizio anche retroattivamente (nel presente caso con legge pubblicata il 27 dicembre 2011, BGBl I 2011/129, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2004) oppure

b)

se esso si applichi solo dal momento dell’adozione ovvero della pubblicazione delle nuove disposizioni in materia di computo e di avanzamento di carriera.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b):

Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che

a)

una norma di legge, la quale preveda, in relazione ai periodi di lavoro prestato all’inizio della carriera, un più lungo periodo ai fini dell’avanzamento di carriera e renda pertanto più difficile l’avanzamento nei successivi livelli retributivi, costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età

b)

e, in caso di soluzione affermativa, nel senso che una siffatta norma, in considerazione della poca esperienza professionale all’inizio della carriera, sia appropriata e necessaria.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b):

Se gli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debbano essere interpretati nel senso che sia lecito ovvero giustificato, per ragioni di rispetto dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, il fatto che una precedente norma discriminatoria in ragione dell’età continui a produrre effetti per il solo motivo di proteggere il lavoratore, nel suo interesse, dagli svantaggi reddituali determinati da una nuova norma non discriminatoria (clausola di salvaguardia della retribuzione).

5)

In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1), lettera b), e sub 3), lettera b):

a)

Se il legislatore possa disporre un obbligo di cooperazione del prestatore ai fini della determinazione dei pregressi periodi di servizio computabili (onere di cooperazione) e subordinare il passaggio al nuovo sistema di computo e di avanzamento di carriera all’adempimento di detto onere.

b)

Se un lavoratore, il quale ometta di prestare la cooperazione a lui richiesta nella rideterminazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera in base al nuovo sistema non discriminatorio di computo e di avanzamento, e pertanto non si avvalga consapevolmente della norma non discriminatoria, restando volontariamente nel precedente sistema discriminatorio in ragione dell’età, possa far valere una discriminazione fondata sull’età determinata dal precedente sistema, oppure se la permanenza nel precedente sistema discriminatorio, al solo fine di poter far valere pretese pecuniarie, costituisca un abuso di diritto.

6)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera a) o delle questioni sub 1), lettera b), e sub 2), lettera b):

Se il principio di tutela effettiva, basato sul diritto dell’Unione, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, e all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, imponga che la prescrizione di diritti fondati sul diritto dell’Unione non cominci a decorrere prima di una chiara definizione del contesto giuridico a seguito di pubblicazione di una decisione specifica della Corte di giustizia dell’Unione europea.

7)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera a), o delle questioni sub 1), lettera b), e sub 2), lettera b):

Se il principio di equivalenza, ai sensi del diritto dell’Unione, imponga di estendere una sospensione della prescrizione, prevista dalla normativa nazionale in relazione ai diritti fondati su un nuovo sistema di computo e di avanzamento di carriera (articolo 53 bis, paragrafo 5, del Bundesbahngesetz), alle differenze di trattamento risultanti da un precedente sistema discriminatorio in ragione dell’età.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


9.11.2013   

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C 325/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 24 luglio 2013 — Art & Allposters International BV, altra parte: Stichting Pictoright

(Causa C-419/13)

(2013/C 325/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Art & Allposters International BV

Convenuta: Stichting Pictoright

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 della direttiva sul diritto d’autore (1) fornisca risposta alla questione se il diritto di distribuzione del titolare del diritto possa essere esercitato nei confronti di una riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, venduta e trasferita nello SEE dal titolare del diritto o con il suo consenso, qualora siffatta riproduzione abbia successivamente subito una modifica quanto alla forma e sia stata nuovamente commercializzata in tale nuova forma.

2)

a)

In caso di risposta affermativa alla questione 1, se la circostanza che si configuri una modifica ai sensi della questione 1 sia rilevante ai fine della risposta alla questione se sia allora evitato o eluso l’esaurimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 2(a), quali criteri debbano essere stabiliti perché si configuri una modifica relativa alla forma della riproduzione tale da evitare o eludere l’esaurimento, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.

c)

Se siffatti criteri consentano il criterio elaborato nel diritto nazionale neerlandese, ai sensi del quale non si configura più esaurimento per il semplice motivo che il rivenditore ha dato una forma diversa alle riproduzioni e le ha diffuse presso il pubblico in detta forma (Hoge Raad del 19 gennaio 1979, NJ 1979/412, Poortvliet).


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


9.11.2013   

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C 325/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italia) il 25 luglio 2013 — Emmeci contro Cotral

(Causa C-427/13)

(2013/C 325/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parti nella causa principale

Ricorrente: Emmeci Srl

Resistente: Cotral SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 56 della Direttiva 2004/17/CE (1) vada interpretato nel senso che non è consentito al legislatore nazionale di prevedere che le stazioni appaltanti possano, durante la fase dell'ultimo rilancio nelle aste elettroniche, impedire ai concorrenti di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici, posticipandone la conoscenza al termine dell'asta;

2)

Se l’art. 56 della Direttiva 2004/17/CE ed i principi di trasparenza e parità di trattamento ostino a disposizioni normative nazionali ovvero a prassi amministrative, quali quelle enunciate nel presente procedimento, che prevedano un black-out di cinque minuti nella fase finale dell'asta elettronica, durante il quale i concorrenti non sono in grado di conoscere la rispettiva classificazione.


(1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali; GU L 134, pag. 1.


9.11.2013   

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C 325/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 31 luglio 2013 — Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

(Causa C-431/13)

(2013/C 325/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vietnam Airlines Co. Ltd

Convenuti: Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

Questioni pregiudiziali

1)

Se al passeggero spetti l’intero importo della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 (1) per ritardo prolungato anche qualora un soggetto terzo, non compreso fra i passeggeri, abbia precedentemente effettuato a favore di tale passeggero un pagamento a titolo di compensazione per il ritardo, ovvero se si debba procedere alla detrazione di siffatto pagamento.

2)

Nell’ipotesi in cui si debba procedere a detrazione: se ciò riguardi esclusivamente i diritti al risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale tedesco o anche i diritti alla riduzione del prezzo del viaggio.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


9.11.2013   

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C 325/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 agosto 2013 — Unitrading Ltd, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-437/13)

(2013/C 325/21)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Unitrading Ltd

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto sancito all’articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea] (1) comporti che, qualora le autorità doganali, ai fini della produzione della prova dell’origine di prodotti importati, intendano fondarsi sui risultati di un’indagine condotta da un terzo che non fornisce indicazioni in merito a detta indagine né alle autorità medesime né al dichiarante, rendendo così difficoltosa o impossibile la sua difesa mirante a verificare la correttezza delle conclusioni utilizzate o a opporsi alle medesime, e ostacolando il compito del giudice di valutare i risultati dell’esame, il giudice non può tenere conto di detti risultati. Se sulla risposta a detta questione incida il fatto che detto terzo rifiuta di fornire alle autorità doganali e all’interessato le relative informazioni per il motivo, non meglio specificato, che si tratta di “law enforcement sensitive information” (informazioni sensibili relative all’applicazione della legge).

2)

Se dai diritti di cui all’articolo 47 della Carta discenda che, qualora le autorità doganali non siano in grado di fornire indicazioni precise sull’indagine svolta, sulla quale è fondata la loro tesi secondo cui i prodotti hanno una determinata origine — risultati che vengono sostanzialmente contestati —, le autorità doganali — nella misura in cui ciò si possa da queste ragionevolmente pretendere — devono collaborare alla domanda dell’interessato di eseguire a sue spese un sopralluogo e/o un prelievo di campione nel paese di origine da quest’ultimo indicato.

3)

Se sulla risposta alla prima e alla seconda questione incida la circostanza che, dopo la comunicazione dei dazi doganali dovuti, per un periodo limitato erano ancora disponibili parti dei campioni dei prodotti, che l’interessato avrebbe potuto utilizzare per affidare una nuova indagine a un laboratorio diverso, anche nel caso in cui l’esito di detta indagine non fa venir meno che il risultato ottenuto dal laboratorio incaricato dalle autorità doganali non è controllabile, per cui — nel caso in cui il secondo laboratorio accerti l’origine dichiarata dall’interessato — anche per il giudice è impossibile raffrontare l’affidabilità dei risultati dei due laboratori. In tal caso, se le autorità doganali debbano far presente all’interessato la circostanza che parti dei campioni sono ancora disponibili e che esso può farne richiesta al fine di siffatto esame.


(1)   GU 2000, C 364, pag. 1.


9.11.2013   

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C 325/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 2 agosto 2013 — SC BCR Leasing IFN SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-438/13)

(2013/C 325/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC BCR Leasing IFN SA

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Questioni pregiudiziali

Se possa essere considerato cessione a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2006/[112]/CE (1) o, eventualmente, cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2006/[112]/CE, il caso di beni oggetto di un contratto di leasing finanziario che, a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’utilizzatore, non sono stati recuperati dalla società di leasing presso l’utilizzatore del bene, sebbene la società di leasing abbia anche avviato e proseguito le procedure di legge per il recupero dei beni e dopo la risoluzione la società di leasing non abbia più incassato alcun importo relativo all’utilizzo del bene.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


9.11.2013   

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C 325/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 agosto 2013 — Sarah Nagy/Marcel Nagy

(Causa C-442/13)

(2013/C 325/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Sarah Nagy

Resistente: Marcel Nagy

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba considerare che sono state proposte domande «tra le stesse parti» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), quando in un procedimento un minore fa valere nei confronti del padre il suo diritto a percepire il credito alimentare per il passato e quello in corso, mentre, nell’ambito di una causa di divorzio, il padre chiede di determinare la propria obbligazione di mantenimento nei confronti del minore, nonché la prestazione dovuta alla madre, per il periodo successivo al divorzio.

2)

In caso di risposta affermativa a tale questione: Se, nel caso in cui in uno dei due procedimenti l’avente diritto al mantenimento faccia valere il proprio credito alimentare in corso, mentre nell’altro procedimento il debitore legale degli alimenti chieda di far decorrere l’obbligazione da un momento successivo, si debba considerare che, a partire da tale data successiva, siano state proposte domande aventi «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento.


(1)  GU L 7, pag. 1.


9.11.2013   

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C 325/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Brașov (Romania) il 7 agosto 2013 — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov

(Causa C-444/13)

(2013/C 325/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Brașov

Parti

Ricorrenti: Imre Solyom, Luiza Solyom

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che, ove le parti stabiliscano con contratto di compravendita un prezzo definitivo e irrevocabile, e successivamente le autorità fiscali considerino l’operazione di vendita come soggetta a imposizione a causa della riqualificazione del venditore come soggetto passivo, la relativa imposta sul valore aggiunto si considera inclusa nel prezzo, oppure si aggiunge a tale prezzo. In altri termini, quale sia la base imponibile per una siffatta cessione.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


9.11.2013   

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C 325/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 12 agosto 2013 — Germanwings GmbH/Ronny Henning

(Causa C-452/13)

(2013/C 325/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Appellante e convenuta: Germanwings GmbH

Ricorrente: Ronny Henning

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini della nozione di «orario di arrivo» utilizzata negli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), occorra far riferimento:

a)

al momento in cui l’aeromobile atterra sulla pista («touchdown»);

b)

al momento in cui l’aeromobile ha raggiunto la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento o sono posizionati i freni a ceppi («orario di arrivo alla rampa»);

c)

al momento di apertura dei portelloni dell’aeromobile;

d)

a un momento definito dalle parti nell’ambito della loro autonomia privata.


(1)  GU L 46, pag. 1.


9.11.2013   

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C 325/15


Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 da Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commissione europea

(Causa C-455/13 P)

(2013/C 325/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (rappresentanti: M. Merola, M. C. Santacroce, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata;

dichiarare irricevibile il ricorso dei trasformatori industriali di ortofrutticoli e, di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado;

in subordine, qualora la Corte dovesse decidere che i ricorsi di annullamento sono ricevibili (quod non), annullare la sentenza impugnata per errori di diritto gravi e manifesti, nonché per motivazione carente e contraddittoria, come spiegato nell’impugnazione, e rinviare la causa al Tribunale per l’esame nel merito;

in subordine, qualora la Corte dovesse decidere di confermare (quod non) la valutazione del Tribunale nel merito, annullare la parte della sentenza riguardante gli effetti dell’annullamento dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 (1), in quanto basata su una motivazione contraddittoria che è altresì in contrasto con i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, data la durata e il funzionamento dei programmi operativi;

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese di entrambi i gradi di giudizio o riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento d’impugnazione qualora la causa venga rinviata al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che, nella sentenza impugnata, il Tribunale:

ha valutato erroneamente la ricevibilità del ricorso nella causa T-454/10, nei limiti in cui fa riferimento all’allegato VIII del regolamento n. 1580/2007 (2), in particolare avendo considerato che l’allegato VIII fosse un tutt’uno con l’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del richiamato regolamento, e e non avendo compreso che quest’ultima disposizione non ha modificato il contenuto dell’allegato VIII, che ha sempre ammesso finanziamenti e investimenti dell’Unione nell’ambito di talune attività di trasformazione;

ha valutato erroneamente la legittimazione delle ricorrenti in primo grado ad agire per l’annullamento ai sensi dell’articolo 263, paragrafi 4 e 6, TFUE;

ha dichiarato erroneamente che le disposizioni controverse sono state adottate in violazione del regolamento unico OCM, presumendo a torto che tale regolamento escludesse dall’ambito dei finanziamenti europei tutte le attività effettuate dalle organizzazioni di produttori diverse dalla produzione di prodotti freschi (destinati al consumo o alla trasformazione);

ha applicato erroneamente il principio di non discriminazione, confondendolo con il principio della concorrenza non falsata tra operatori economici eguali, trascurando il fatto che il settore agricolo è soggetto a regole proprie nell’ambito della politica agricola comune;

per quanto riguarda gli effetti dell’annullamento, ha applicato erroneamente l’articolo 264, paragrafo 2, TFUE, tracciando una distinzione tra l’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del vecchio regolamento n. 1580/2007 e l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento n. 543/2011, da un lato, e l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2001, dall’altro, e pronunciando una decisione impossibile da eseguire con riferimento all’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011.


(1)  543/2011/UE: Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).


9.11.2013   

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C 325/16


Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea

(Causa C-456/13 P)

(2013/C 325/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, D. Slater, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013, causa T-279/11 («la sentenza impugnata») in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento delle ricorrenti e respinge le relative eccezioni di illegittimità;

rinviare la causa al Tribunale per l’esame nel merito;

condannare la Commissione al pagamento di tutti i costi e le spese dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che i regolamenti controversi comportassero misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE;

2)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il regolamento n. 393/2011 (1) non riguardavano individualmente le ricorrenti;

3)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità, come conseguenza dei citati errori (1) e (2).

Di conseguenza, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia (i) annullare la sentenza impugnata in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento e respinge la censura di illegittimità; e (ii) rinviare la causa al Tribunale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU L 104, pag. 39).


9.11.2013   

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C 325/16


Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dalla GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-205/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-494/13 P)

(2013/C 325/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Villiger Söhne GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013, T-205/12, nonché la decisione della prima commissione di ricorso del 1o marzo 2012, procedimento R 387/2011-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere un motivo unico, vertente su una erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1).

A sostegno la ricorrente deduce quanto segue:

 

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il concetto di «identità dei prodotti», perché ha assimilato i prodotti «sigari» alla categoria più ampia «prodotti del tabacco». Pertanto il Tribunale ha eccessivamente ampliato l’ambito della tutela del marchio oggetto di opposizione.

 

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il concetto di «somiglianza dei prodotti», perché anche nel valutare la somiglianza dei prodotti non avrebbe dovuto ritenere in blocco il singolo prodotto «sigari» simile alla categoria più ampia «articolo per fumatori».

 

Nel comparare i segni, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la dottrina della considerazione complessiva di tutti gli elementi, perché avrebbe comparato tout court gli elementi «LIBERTAD» e «LIBERTE» senza tener conto di tutti gli altri elementi dei marchi.

 

In particolare avrebbero invece un’importanza rilevante alcuni altri elementi dei marchi in conflitto, segnatamente la combinazione di colori del marchio contestato e del marchio figurativo oggetto di opposizione nonché la particella «LA».

 

Il Tribunale avrebbe anche erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla somiglianza concettuale, perché non avrebbe sufficientemente preso in considerazione le differenti lingue dei marchi.

 

Pertanto, nel complesso il Tribunale sarebbe giunto a un erroneo risultato.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


9.11.2013   

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C 325/17


Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dal GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-495/13 P)

(2013/C 325/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Villiger Söhne GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale del 3 luglio 2013, causa T-206/12, nonché la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto del 1o marzo 2012, procedimento R 411/2011-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente volto ad ottenere l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 1o marzo 2012 in un procedimento di opposizione tra la Villiger Söhne GmbH e la GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

La ricorrente fa valere come unico motivo d’impugnazione un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

 

Il Tribunale ha interpretato erroneamente il concetto di «somiglianza dei prodotti», per aver equiparato il prodotto «sigari» al termine più generale «prodotti del tabacco». In tal modo, il Tribunale ha ampliato in modo sproporzionato l’ambito di tutela del marchio oggetto dell’opposizione.

 

Il Tribunale ha interpretato erroneamente il concetto di «somiglianza dei prodotti», poiché, anche in questo caso, non poteva ritenere, nel valutare la somiglianza, che il singolo prodotto «sigari» fosse simile al termine più generale «articoli per fumatori».

 

Nel confrontare i segni, il Tribunale non ha applicato correttamente la tesi della valutazione globale, in quanto ha paragonato in modo generale gli elementi costitutivi «LIBERTAD» e «LIBERTE», senza tener conto di tutti gli altri elementi costitutivi dei marchi.

 

In particolare, il Tribunale, per la corretta applicazione della tesi della valutazione globale, avrebbe dovuto attribuire maggior importanza ad altri elementi costitutivi dei marchi in conflitto, tra gli altri, alla combinazione di colori del marchio contestato e alla denominazione «LA» del marchio oggetto dell’opposizione.

 

Inoltre, il Tribunale, non avendo sufficientemente tenuto conto delle differenti lingue dei marchi, ha applicato erroneamente i principi relativi alla somiglianza concettuale stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

In definitiva, il Tribunale è giunto in tal modo ad un risultato erroneo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.


Tribunale

9.11.2013   

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C 325/19


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Regno di Spagna/Commissione

(Causa T-402/06) (1)

(Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1164/94 - Progetti di infrastrutture ambientali attuati nel territorio della Catalogna (Spagna) - Soppressione parziale del contributo finanziario - Appalti pubblici di servizi e di lavori - Criteri di attribuzione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Parità di trattamento - Trasparenza - Offerta anormalmente bassa - Ammissibilità delle spese - Determinazione delle rettifiche finanziarie - Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 - Proporzionalità)

(2013/C 325/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione euroepa (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, successivamente A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2006) 5105 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce l’aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna (Spagna)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 42 del 24.2.2007.


9.11.2013   

IT

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C 325/19


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-2/07) (1)

(Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1164/94 - Progetti concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna) - Soppressione parziale del contributo finanziario - Appalti pubblici di lavori - Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Parità di trattamento - Trasparenza - Ammissibilità delle spese - Determinazione delle rettifiche finanziarie - Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 - Proporzionalità)

(2013/C 325/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, agenti, assistiti da M. Canal Fontcuberta, avvocato, successivamente A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2006) 5102 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce il contributo finanziario accordato nel contesto del Fondo di coesione al gruppo di progetti di cui al riferimento 2001.ES.16.C.PE.050 e concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 56 del 10.3.2007.


9.11.2013   

IT

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C 325/20


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-3/07) (1)

(Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1164/94 - Progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio dell’Andalusia (Spagna) - Parziale soppressione del contributo finanziario - Appalti pubblici di servizi e di lavori - Criteri di aggiudicazione - Pubblicità - Ammissibilità delle spese - Determinazione delle rettifiche finanziarie - Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 - Proporzionalità)

(2013/C 325/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, poi A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, agenti, assistiti dall’avv. M. Canal Fontcuberta, poi A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2006) 5103 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce il contributo finanziario concesso a titolo del Fondo di coesione a cinque progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio della Comunità autonoma di Andalusia (Spagna)

Dispositivo

1)

Gli articoli da 2 a 6 della decisione C(2006) 5103 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce il contributo finanziario concesso a titolo del Fondo di coesione a cinque progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio della Comunità autonoma di Andalusia (Spagna), sono annullati nella parte in cui includono un importo di EUR 476 460 a titolo di rettifiche finanziarie relative ai progetti recanti il nr. di riferimento 2000.ES.16.C.PE.004, 2000.ES.16.C.PE.025, 2000.ES.16.C.PE.066 e 2000.ES.16.C.PE.0138.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Regno di Spagna e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.


(1)   GU C 56 del 10.3.2007.


9.11.2013   

IT

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C 325/20


Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — British Telecommunications e BT Pension Scheme Trustees/Commissione

(Causa T-226/09 e T-230/09) (1)

(Aiuti di Stato - Parziale esenzione dall’obbligo di versare un contributo al Fondo di protezione delle pensioni - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Risorse statali - Vantaggio - Carattere selettivo - Pregiudizio alla concorrenza - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri - Parità di trattamento - Proporzionalità - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Esecuzione dell’aiuto)

(2013/C 325/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: British Telecommunications (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: G. Robert, M. Newhouse, T. Castorina, solicitors, J. Holmes, barrister, e H. Legge, QC) (causa T-226/09); e BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati) (causa T-230/09)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e N. Khan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/703/CE della Commissione, dell’11 febbraio 2009, concernente l’aiuto di Stato C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di B[ritish] T[elecommunications] (GU L 242, pag. 21)

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Nella causa T-226/09 British Telecommunications plc è condannata alle spese.

3)

Nella causa T-230/09 BT Pensions Scheme Trustees Ltd è condannata alle spese.


(1)   GU C 193 del 15.08.2009


9.11.2013   

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C 325/21


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — GL2006 Europe/Commissione

(Causa T-435/09) (1)

(Clausola compromissoria - Contratti di sovvenzione conclusi nell’ambito del quinto e del sesto programma-quadro per azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e nell’ambito del programma eTEN - Projets Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic e E2SP - Risoluzione dei contratti - Rimborso delle somme versate - Note di addebito - Domanda riconvenzionale - Rappresentanza della ricorrente)

(2013/C 325/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: M. Gardenal e E. Belinguier-Raiz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e N. Bambara, successivamente S. Delaude, agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato)

Oggetto

Da un lato, il ricorso proposto dalla società GL2006 Europe a norma dell’articolo 238 CE sulla base di clausole compromissorie, con il quale la ricorrente contesta le verifiche condotte nei suoi locali dall’OLAF nel dicembre 2008, la decisione contenuta nella lettera del 10 luglio 2009 con cui la Commissione ha posto termine alla sua partecipazione a due progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico nonché dodici note di addebito emesse dalla Commissione il 7 agosto 2009 per ottenere il rimborso delle somme da quest’ultima versatele nell’ambito della sua partecipazione a dodici progetti di ricerca e di sviluppo e, dall’altro, la domanda riconvenzionale volta al rimborso delle somme medesime

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso proposto dalla GL2006 Europe Ltd.

2)

La GL2006 Europe è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 2 258 456,31, maggiorata degli interessi a decorrere dalle scadenze indicate nelle note di addebito del 7 agosto 2009.

3)

La GL2006 Europe è condannata alle spese.


(1)   GU C 11 del 16.1.2010.


9.11.2013   

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C 325/21


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Polonia/Commissione

(Causa T-486/09) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Misure di sviluppo rurale - Aree svantaggiate ed agroambiente - Rettifica finanziaria forfettaria - Spese effettuate dalla Polonia - Relazioni di controllo - Efficacia dei controlli - Regime di sanzioni - Obbligo di motivazione)

(2013/C 325/35)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, poi M. Szpunar e B. Majczyna, ed infine B. Majczyna e S. Balcerak, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 24 settembre 2009, 2009/721/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257, pag. 28).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)   GU C 51 del 27.2.2010.


9.11.2013   

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C 325/22


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Ecoceane/EMSA

(Causa T-518/09) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale)

(2013/C 325/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ecoceane (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. S. Spalter)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) (rappresentanti: J. Menze, agente, assistito da avv. J. Stuyck)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’EMSA del 28 ottobre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EMSA/NEG/1/2009, per la fornitura di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi (lotto n. 2 Atlantico/Canale), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ecoceane è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).


(1)   GU C 80 del 27.3.2010.


9.11.2013   

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C 325/22


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — ATC e a./Commissione

(Causa T-333/10) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Polizia sanitaria - Misure di salvaguardia in situazione di crisi - Misure di protezione relative alla presenza di influenza aviaria altamente patogena in determinati paesi terzi - Divieto di importazione di uccelli selvatici catturati nel loro ambiente naturale - Sensibile violazione di norme di diritto che conferiscono diritti ai singoli - Travisamento grave e manifesto dei limiti del potere discrezionale - Direttive 91/496/CE e 92/65/CE - Principio di precauzione - Dovere di diligenza - Proporzionalità)

(2013/C 325/37)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Paesi Bassi); Avicentra NV (Malle, Belgio); Borgstein birds and Zoofood Trading vof (Wamel, Paesi Bassi); Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Paesi Bassi); New Little Bird’s Srl (Anagni, Italia); Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Paesi Bassi); e Giovanni Pistone (Westerlo, Belgio) (rappresentanti: M. Osse e J. Houdijk, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández et B. Burggraaf, agenti)

Oggetto

Ricorso per indennizzo diretto ad ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell’adozione, anzitutto, della decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (GU L 285, pag. 60), come prorogata, e successivamente del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7).

Dispositivo

1)

l'Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito da Animal Trading Company (ATC) BV, Avicentra NV, Borgstein birds and Zoofood Trading vof, Bird Trading Company Van der Stappen BV, New Little Bird’s Srl, Vogelhuis Kloeg e Giovanni Pistone per l'adozione e l'attuazione da parte della Commissione europea, in primo luogo, della decisione 2005/760/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività; in secondo luogo, della decisione 2005/862/CE, del 30 novembre 2005, che modifica la decisione 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l'influenza aviaria in volatili diversi dal pollame; in terzo luogo, della decisione 2006/79/CE, del 31 gennaio 2006, che modifica la decisione 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione; in quarto luogo, della decisione 2006/405/CE, del 7 giugno 2006, che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760, 2006/247/CE e 2006/625/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità; in quinto luogo, della decisione 2006/522/CE, del 25 luglio 2006, che modifica la decisione 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi; in terzo luogo, della decisione 2007/21/CE, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/760 per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di volatili diversi al pollame, nonché, in settimo luogo, della decisione 2007/183/CE, del 23 marzo 2007 che modifica la decisione 2005/760.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Le parti trasmetteranno al Tribunale, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, gli importi numerici dell'indennizzo, fissati di comune accordo.

4)

In mancanza d’accordo, le parti faranno pervenire al Tribunale, nello stesso termine, le loro domande corredate di importi numerici.

5)

Le spese sono riservate.


(1)   GU C 274 del 9.10.2010.


9.11.2013   

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C 325/23


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Duravit e a./Commissione

(Causa T-364/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE - Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio d’informazioni commerciali riservate - Infrazione unica e continuata - Onere della prova - Ammende - Parità di trattamento - Proporzionalità - Legittimità delle pene)

(2013/C 325/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Duravit AG (Hornberg, Germania); Duravit SA (Bischwiller, Francia); e Duravit BeLux SPRL/BVBA (Overijse, Belgio) (rappresentanti: R. Bechtold, U. Soltész e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Antoniadis, agenti, assistiti da P. Thyri, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e F. Florindo Gijón, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in tale decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, punto 8, della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea afferma che la Duravit AG, la Duravit BeLux SPRL/BVBA e la Duravit SA hanno partecipato ad un’infrazione nei territori di Italia, Austria e Paesi Bassi.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Duravit AG, la Duravit BeLux e la Duravit SA sopporteranno i tre quarti delle loro spese.

4)

La Commissione sopporterà un quarto delle spese sostenute dalla Duravit AG, dalla Duravit BeLux e dalla Duravit SA, nonché le proprie spese.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 288 del 23.10.2010.


9.11.2013   

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C 325/24


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Rubinetteria Cisal/Commissione

(Causa T-368/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Nozione di infrazione - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Collaborazione - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Mancanza di capacità contributiva)

(2013/C 325/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Rubinetteria Cisal SpA (Alzo Frazione di Pella, Italia) (rappresentanti: M. Pinnarò e P. Santer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e L. Malferrari, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente, e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rubinetteria Cisal SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 288 del 23.10.2010.


9.11.2013   

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C 325/24


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Villeroy & Boch Austria e a./Commissione

(Cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione unica - Imputabilità dell’infrazione - Prova - Ammende - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Irretroattività - Termine ragionevole)

(2013/C 325/40)

Lingue processuali: il tedesco, il francese e il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Villeroy & Boch Austria GmbH (Mondsee, Austria) (rappresentanti: A. Reidlinger, S. Dethof, M. Klusmann e K. Blau-Hansen, avvocati) (causa T-373/10); Villeroy & Boch AG (Mettlach, Germania) (rappresentanti: M. Klusmann, avvocato, S. Thomas, professore) (causa T-374/10); Villeroy et Boch SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. Philippe, K. Blau-Hansen, avvocati, e A. Villette, solicitor) (causa T-382/10); e Villeroy & Boch — Belgio (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, J. Blockx e N. Lorjé, avvocati) (causa T-402/10)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-373/10, inizialmente, F. Castillo de la Torre, R. Sauer, F. Ronkes Agerbeek e A. Antoniadis, successivamente, F. Castillo de la Torre, R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da G. van der Wal e M. van Heezik, avvocati; nella causa T-374/10, A. Antoniadis, R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek; nella causa T-382/10, F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e N. von Lingen, agenti, assistiti da G. van der Wal e M. van Heezik; e, nella causa T-402/10, F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek, assistiti da G. van der Wal e M. van Heezik)

Oggetto

Domanda volta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

Dispositivo

1)

Nelle cause T-373/10, T-382/10 et T-402/10, i ricorsi sono respinti.

2)

Nella causa T-374/10, l’articolo 1, paragrafo 7, della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria) è annullato nella parte in cui dichiara che la Villeroy & Boch AG ha partecipato ad un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetterie in Belgio, in Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria prima del 12 ottobre 1994.

3)

Nella causa T-374/10, il ricorso è respinto per il resto.

4)

Villeroy & Boch Austria GmbH, Villeroy et Boch SAS e Villeroy & Boch — Belgium sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause T-373/10, T-382/10 e T-402/10.

5)

Villeroy & Boch AG sopporterà sette ottavi delle proprie spese e sette ottavi di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-374/10.

6)

La Commissione sopporterà un ottavo delle proprie spese e un ottavo delle spese sostenute da Villeroy & Boch AG nella causa T-374/10.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/25


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Hansa Metallwerke e a./Commissione

(Causa T-375/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Irretroattività)

(2013/C 325/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hansa Metallwerke AG (Stoccarda, Germania); Hansa Nederland BV (Nijkerk, Paesi Bassi); Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda, Italia); Hansa Belgium (Asse, Belgio); e Hansa Austria GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: H.-J. Hellmann e C. Malz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e F. Florindo Gijón, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium e Hansa Austria GmbH sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/25


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Mamoli Robinetteria/Commissione

(Causa T-376/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Diritti della difesa - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Eccezione di illegittimità - Nozione di intesa - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Gravità - Moltiplicatore dell’importo supplementare)

(2013/C 325/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Capelli e M. Valcada, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e L. Malferrari, agenti, assistiti inizialmente da F. Ruggeri Laderchi e A. De Matteis, successivamente da F. Ruggeri Laderchi, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente e, in subordine, all’estinzione o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mamoli Robinetteria SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.


(1)   GU C 288 del 23.10.2010.


9.11.2013   

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C 325/26


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Masco e a./Commissione

(Causa T-378/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione unica)

(2013/C 325/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Masco Corp. (Michigan, Stati Uniti); Hansgrohe AG (Schiltach, Germania); Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (Schiltach); Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH (Wiener Neudorf, Austria); Hansgrohe SA/NV (Bruxelles, Belgio); Hansgrohe BV (Westknollendam, Paesi Bassi); Hansgrohe SARL (Antony, Francia); Hansgrohe SRL (Villanova d’Asti, Italia); Hüppe GmbH (Bad Zwischenahn, Germania); Hüppe Ges.mbH (Laxenburg, Austria); Hüppe Belgium SA (Woluwé Saint-Étienne, Belgio); e Hüppe BV (Alblasserdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Schroeder, S. Heinz, avvocati, e J. Temple Lang, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da B. Kennelly, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale dell’articolo 1 della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte in cui la Commissione ha considerato che le ricorrenti avevano partecipato ad un’infrazione unica e complessa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Masco Corp., la Hansgrohe AG, la Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, la Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, la Hansgrohe SA/NV, la Hansgrohe BV, la Hansgrohe SARL, la Hansgrohe SRL, la Hüppe GmbH, la Hüppe Ges.mbH, la Hüppe Belgium SA e la Hüppe BV sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/26


Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Keramag Keramische Werke e a./Commissione

(Cause riunite T-379/10 e T-381/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Durata dell’infrazione - Diritti della difesa - Accesso agli atti - Imputabilità dell’infrazione)

(2013/C 325/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germania); Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Germania); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Paesi Bassi); Allia SAS (Avon, Francia); Produits Céramique de Touraine SA (Selles-sur-Cher, Francia); Pozzi Ginori SpA (Milano, Italia) (causa T-379/10); Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (causa T-381/10) (rappresentanti: J. Killick, barrister, I. Reynolds, solicitor, e P. Lindfelt e K. Struckmann, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da B. Kennelly, barrister)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria) è annullato nella parte in cui la Commissione europea dichiara, da un lato, che Allia SAS e Produits Céramique de Touraine SA hanno partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato francese nel periodo che va dal 25 febbraio 2004 al 9 novembre 2004 e, dall’altro, che Pozzi Ginori SpA ha partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano per un periodo diverso da quello compreso tra il 14 maggio 1996 e il 9 marzo 2001.

2)

L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione C(2010) 4185 def. è annullato nella parte in cui l’importo totale dell’ammenda inflitta a Keramag Keramische Werke AG, a Koralle Sanitärprodukte GmbH, a Koninklijke Sphinx BV, a Pozzi Ginori ed a Sanitec Europe Oy supera l’importo di EUR 50 580 701.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramique de Touraine, Pozzi Ginori e Sanitec Europe sopporteranno i tre quarti delle proprie spese.

5)

La Commissione sopporterà un quarto delle spese sostenute da Keramag Keramische Werke, da Koralle Sanitärprodukte, da Koninklijke Sphinx, da Allia, da Produits Céramique de Touraine, da Pozzi Ginori e da Sanitec Europe, nonché le proprie spese.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/27


Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Wabco Europe e a./Commissione

(Causa T-380/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Distorsione della concorrenza - Prova - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Immunità dalle ammende - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Valore aggiunto significativo - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Principio di irretroattività)

(2013/C 325/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Wabco Europe (Bruxelles, Belgio); Wabco Austria GesmbH (Vienna, Austria); Trane Inc. (Piscataway, New Jersey, Stati Uniti); Ideal Standard Italia Srl (Milano, Italia); e Ideal Standard Gmbh (Bonn, Germania (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Israel, N. Niejahr, avvocati, C. O'Daly, E. Batchelor, solicitors, e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e G. Koleva, agenti)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte riguardante le ricorrenti, e alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea ivi condanna le società Trane Inc., Wabco Europe e Ideal Standard Italia Srl per un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria per un periodo diverso da quello compreso tra il 12 maggio 2000 e il 9 marzo 2001.

2)

L’importo dell’ammenda imposta alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della decisione C(2010) 4185 def. è pari a EUR 92 664 493.

3)

L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione C(2010) 4185 è pari a EUR 15 820 767.

4)

L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Ideal Standard Italia, alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), della decisione C(2010) 4185 è pari a EUR 4 520 220.

5)

Per il resto, il ricorso è respinto.

6)

La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalle società Wabco Europe, Wabco Austria GesmbH, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard Gmbh, nonché le proprie spese.

7)

Le società Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard sopporteranno la metà delle proprie spese.


(1)   GU C 288 del 23.10.2010.


9.11.2013   

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C 325/28


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Dornbracht/Commissione

(Causa T-386/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Eccezione di illegittimità - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Parità di trattamento - Proporzionalità - Irretroattività)

(2013/C 325/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: inizialmente, H. Janssen, T. Kapp e M. Franz, poi Janssen e Kapp, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e F. Florindo Gijón, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/28


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Zucchetti Rubinetteria/Commissione

(Causa T-396/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Nozione di infrazione - Infrazione unica - Mercato rilevante - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Gravità - Moltiplicatori)

(2013/C 325/47)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zucchetti Rubinetteria SpA (Gozzano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, P. Ziotti e N. Vasile, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e L. Malferrari, agenti, assistiti inizialmente da F. Ruggeri Laderchi e A. De Matteis, avvocati, successivamente da F. Ruggeri Laderchi, avvocato)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente e, in subordine, all’estinzione o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zucchetti Rubinetteria SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/29


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Roca Sanitario/Commissione

(Causa T-408/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Imputabilità del comportamento lesivo - Ammende - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Gravità dell’infrazione - Moltiplicatori - Circostanze attenuanti - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Valore aggiunto significativo)

(2013/C 325/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Folguera Crespo e M. Merola, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Castilla Contreras, successivamente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda diretta al parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta solidalmente alla Roca Sanitario, SA, nell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è di EUR 6 298 000.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle sue spese, un terzo delle spese sostenute dalla Roca Sanitario.

4)

La Roca Sanitario supporterà i due terzi delle proprie spese.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/29


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Laufen Austria/Commissione

(Causa T-411/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Imputabilità del comportamento lesivo - Ammende - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Gravità dell’infrazione - Moltiplicatori - Circostanze attenuanti - Situazione di crisi economica - Pressione esercitata dai grossisti - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Valore aggiunto significativo)

(2013/C 325/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentanti: E. Navarro Varona e L. Moscoso del Prado González, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Castilla Contreras, successivamente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda diretta al parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laufen Austria AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/30


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Roca/Commissione

(Causa T-412/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Imputabilità dell’infrazione - Ammende - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Crisi economica - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Valore aggiunto significativo)

(2013/C 325/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca (Saint Ouen L'Aumone, Francia) (rappresentante: P. Vidal Martínez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Castilla Contreras, successivamente F. Castillo de la Torre, Antoniadis e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda volta al parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Roca senza tener conto della sua collaborazione.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Roca all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C(2010) 4185 def. impugnata è fissato in EUR 6 298 000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Roca.

5)

La Roca sopporterà i due terzi delle proprie spese.


(1)   GU C 301 del 6.11.2010.


9.11.2013   

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C 325/30


Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

(Causa T-489/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione)

(2013/C 325/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e le altre 17 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e T. Scharf, in qualità di agenti); e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e É. Ranaivoson, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Sono annullati, nella parte in cui riguardano le Islamic Republic of Iran Shipping Lines nonché le altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato:

l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

l’allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007;

l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)

Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti per quanto riguarda le Islamic Republic of Iran Shipping Lines e le altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato fino a quando l’annullamento del regolamento n. 267/2012 non produrrà effetti.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalle Islamic Republic of Iran Shipping Lines nonché dalle altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato.

4)

La Commissione europea e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.


(1)   GU C 30 del 29.1.2011.


9.11.2013   

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C 325/31


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Bank Kargoshaei e a./Consiglio

(Causa T-8/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Legittimo affidamento - Riesame delle misure restrittive adottate - Errore di valutazione - Parità di trattamento - Base giuridica - Forme sostanziali - Proporzionalità - Diritto di proprietà)

(2013/C 325/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bank Kargoshaei (Teheran, Iran); Bank Melli Iran Investment Company (Teheran); Bank Melli Iran Printing and Publishing Company (Teheran); Cement Investment & Development Co. (Teheran); Mazandaran Cement Company (Teheran); Melli Agro-chemical Company (Teheran); e Shomal Cement Co. (Teheran) (rappresentanti: inizialmente avv.ti L. Defalque e S. Woog, successivamente avv.ti L. Defalque e C. Malherbe)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, domanda di annullamento di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura che completi o modifichi uno degli atti impugnati in vigore alla data di chiusura della fase orale del procedimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Kargoshaei, dalla Bank Melli Iran Investment Company, dalla Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, dalla Cement Investment & Development Co., dalla Mazandaran Cement Company, dalla Melli Agro-chemical Company e dalla Shomal Cement Co.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 72 del 5.3.2011.


9.11.2013   

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C 325/32


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-343/11) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Frutta e legumi - Esclusione dal finanziamento dei costi di stampa sugli imballaggi - Mancato rispetto dei criteri di riconoscimento di un’organizzazione di produttori - Esclusione delle spese di tutti i membri dell’organizzazione di produttori interessata - Proporzionalità)

(2013/C 325/53)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels, M. de Ree, B. Koopman e C. Schillemans, successivamente C. Wissels, M. de Ree e C. Schillemans, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte in cui riguarda le spese effettuate dal Regno dei Paesi Bassi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)   GU C 252 del 27.8.2011.


9.11.2013   

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C 325/32


Impugnazione proposta il 17 luglio 2013 da FK (*1) avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 maggio 2013, causa F-87/12, FK  (*1)/Commissione

(Causa T-373/13 P)

(2013/C 325/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FK (*1) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, D. Abreu Caldas e J.-N. Louis)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013 nella causa F-87/12, FK (*1)/Commissione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica (TFP) nel considerare che a seguito dell’annullamento della limitazione di durata della proroga del suo contratto di agente temporaneo, il ricorrente verrebbe a trovarsi retroattivamente posto nell’ambito del regime di un contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente contesta tale conclusione e rileva che il TFP ha violato il suo diritto a un ricorso effettivo considerando irricevibile la sua domanda diretta ad ottenere l’annullamento parziale della decisione di prorogare il suo contratto, vale a dire l’annullamento della parte della decisione che limita la durata della proroga.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.


9.11.2013   

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C 325/33


Ricorso proposto il 6 agosto 2013 — Bitiqi e a./Commissione e a.

(Causa T-410/13)

(2013/C 325/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Burim Bitiqi (Londra, Regno Unito); Arlinda Gjebrea (Prishtina, Repubblica del Kossovo); Anna Gorska (Varsavia, Polonia); Agim Hajdini (Londra); Josefa Martínez Estéve (Valencia, Spagna); Denis Vasile Miron (Bucarest, Romania); James Nicholls (Swindon, Regno Unito); Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bulgaria); Andrei Mihai Popovici (Bucarest); et Amaia San José Ortiz (Llodio, Spagna) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuti: Commissione europea; Eulex Kosovo; Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Dichiarare e disporre:

che le decisioni del 27 maggio e del 2 luglio 2013 di non rinnovare il contratto dei ricorrenti sono annullate;

che la parte convenuta è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione del principio di consultazione dei rappresentanti del personale, in quanto il personale è stato informato delle conseguenze della decisione di ristrutturare la missione Eulex Kosovo soltanto dopo che la decisione è stata presa e in quanto la gerarchia si è opposta a una consultazione con un delegato sindacale.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione della protezione dei lavoratori nel contesto di un licenziamento collettivo, in quanto occorrerebbe applicare a ciascuna delle persone licenziate il diritto in vigore nel suo Stato membro d'origine, il che comporterebbe una grande disparità delle norme e della tutela concessa.

3)

Terzo motivo, vertente su un abuso di diritto nel susseguirsi dell'uso di contratti a tempo determinato.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione tra le categorie di lavoratori «seconded» e «contracted», in quanto la soppressione di posti riguarderebbe in realtà soltanto lavoratori rientranti nel personale «contracted», mentre il personale «seconded» si sarebbe visto offrire possibilità di reimpiego.

5)

Quinto motivo, riguardante una delle parti ricorrenti, vertente su una violazione dell'articolo 8 della Carta sociale europea, in quanto la ricorrente sarebbe stata informata della decisione impugnata mentre era incinta e in congedo di maternità.


9.11.2013   

IT

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C 325/33


Ricorso proposto il 13 agosto 2013 — Richter + Frenzel/UAMI — Richter (Richter+Frenzel)

(Causa T-418/13)

(2013/C 325/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Richter + Frenzel GmbH + Co. KG (Würzburg, Germania) (rappresentante: D. Altenburg, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferdinand Richter GmbH (Pasching, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 marzo 2013 (R 2001/2011-4);

condannare il convenuto alle spese del procedimento incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Richter+Frenzel» per prodotti e servizi delle classi 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 39, 41 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 8 545 998.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Ferdinand Richter GmbH.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «RICHTER», il marchio figurativo «RICHTER edition» e il marchio non registrato «Richter», utilizzato nel traffico commerciale in Austria.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.


9.11.2013   

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C 325/34


Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Brouillard/Corte di giustizia

(Causa T-420/13)

(2013/C 325/57)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J.-M. Gouazé)

Convenua: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 5 giugno 2013 adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea — Direzione generale della Traduzione — attinente all’appalto 2013/S 047-075037, con la quale il sig. Brouillard è eliminato dal lotto di traduzione verso il francese;

condannare le ricorrenti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di invitare il candidato selezionato, per presentare un’offerta nell’ambito di una procedura negoziata di gara d’appalto mirante alla conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in francese (2013/S 047-075037), a presentare un’offerta nella quale fosse confermato che il ricorrente non sarebbe stato utilizzato per la prestazione dei servizi di cui trattasi, in quanto il candidato non avrebbe comprovato la formazione giuridica completa richiesta.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle direttive 2000/78/CE (1) e 2005/36/CE (2), nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativamente alle qualifiche universitarie e professionali del ricorrente.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

(2)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).


9.11.2013   

IT

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C 325/34


Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — CPME e altri/Consiglio

(Causa T-422/13)

(2013/C 325/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruxelles, Belgio); Artenius España, SL (El Prat del Llobregat, Spagna); Cepsa Quimica, SA (Madrid, Spagna); Equipolymers Srl (Milano, Italia); Indorama Ventures Poland sp. z o.o. (Włocławek, Polonia); Lotte Chemical UK Ltd (Newcastle upon Tyne, Regno Unito); M&G Polimeri Italia SpA (Patrica, Italia); Novapet, SA (Zaragoza, Spagna); Ottana Polimeri Srl (Ottana, Italia), UAB Indorama Polymers Europe (Klaipėda, Lituania); UAB Neo Group (Rimkai, Lituania); e UAB Orion Global pet (Klaipėda) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione 2013/226/UE (1);

condannare il convenuto al pagamento dei danni subiti dalle ricorrenti; e

condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1125/2009 (2) (il «regolamento antidumping di base») e sulla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto il Consiglio non ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni che hanno portato all’adozione della decisione impugnata, né ha concesso un termine ragionevole per presentare osservazioni.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti e violato gli articoli 11, paragrafo 2, e 21, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base nell’adottare la decisione impugnata, in particolare concludendo ai punti 17 e 23 della decisione impugnata che è improbabile che lasciare scadere le misure possa ancora comportare un notevole pregiudizio, e che la proroga delle misure antidumping è palesemente contraria all’interesse dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha manifestamente e gravemente violato i suoi doveri di diligenza e di buona amministrazione in quanto non ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni che hanno portato all’adozione della decisione controversa.

4)

Quarto motivo, dedotto a sostegno dell’azione di risarcimento danni, vertente sul fatto che il Consiglio ha agito illegittimamente adottando la decisione controversa e pertanto ha causato danni alle ricorrenti dei quali è responsabile l’Unione europea ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE.


(1)  Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia (GU L 136, pag. 12).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


9.11.2013   

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C 325/35


Ricorso proposto il 16 agosto 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio dell’Unione europea

(Causa T-423/13)

(2013/C 325/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti F. Randolph, M. Lester, M. Taher)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013 L 156, pag. 10), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013 L 156, pag. 3), nella parte in cui si riferiscono alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito motivi adeguati e sufficienti.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato i criteri per l’inserimento nell’elenco, e/o avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione affermando che tali criteri risultavano soddisfatti nel caso della ricorrente e/o avrebbe incluso nell’elenco la ricorrente in assenza di un’adeguata base giuridica.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito in capo alla ricorrente il diritto di difesa e il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, tra cui il suo diritto alla protezione della sua proprietà, della sua attività imprenditoriale e della sua reputazione.


9.11.2013   

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C 325/36


Ricorso proposto il 7 agosto 2013 — Jinan Meide Casting/Consiglio

(Causa T-424/13)

(2013/C 325/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd. (Jinan, Cina) (rappresentanti: avv.ti R. Antonini e E. Monard)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU 2013 L 129, pag. 1), nella parte in cui si riferisce alla ricorrente; e

condannare la ricorrente alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la mancata concessione alla ricorrente dell’accesso alle informazioni rilevanti per la determinazione del valore normale, nonché la loro mancata comunicazione alla stessa, ledono il diritto di difesa della ricorrente e gli articoli 6, paragrafo 7, 20, paragrafo 2, e 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009 L 343, pag. 51).

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il rifiuto di taluni adeguamenti richiesti dalla ricorrente viola l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’applicazione dell'articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994. In subordine, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del valore normale per tipi di prodotto non corrispondenti viola gli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 10, lettera a), nonché gli articoli 2, paragrafo 11, letto insieme agli articoli 2, paragrafi 8, 9 e 7, lettera a) e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, nonché il principio di non discriminazione.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la mancata statuizione in merito alla questione se le condizioni dell’economia di mercato si applichino alla ricorrente entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta viola l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’aver fatto affidamento, per la determinazione del pregiudizio, su dati relativi alle importazioni inesatti viola gli articoli 3, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.


9.11.2013   

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C 325/36


Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — Giant (Cina)/Consiglio

(Causa T-425/13)

(2013/C 325/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giant (China) Co. Ltd. (Kunshan, Cina) (rappresentante: avv. P. De Baere)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013 L 153, pag. 17), nella misura in cui esso si riferisce alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo concludendo che il Jinshan e la Giant China costituissero un’entità economica unitaria, così violando l’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (il regolamento di base).

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione concludendo che la Giant China e il gruppo imprenditoriale Jinshan avessero uno stretto rapporto commerciale e strutturale.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato l’articolo 18 del regolamento di base chiedendo la produzione di informazioni che non erano necessarie e che non potevano essere ragionevolmente richieste alla Giant China.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la Giant China non avesse sostenuto che ottenere le informazioni relative al Jinshan fosse irragionevolmente oneroso.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non potessero essere verificati.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio avrebbero violato i diritti della difesa della Giant China richiedendole informazioni che essa non era in grado di fornire e respingendo gli elementi di prova alternativi addotti.

7)

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che l’imposizione di un dazio individuale alla Giant China avrebbe determinato un rischio di aggiramento.

8)

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, valutando l’esistenza di un rischio di aggiramento nel caso della ricorrente, avrebbe applicato criteri diversi da quelli applicati ad altri produttori, violando in tal modo i principi di non-discriminazione e di proporzionalità.


9.11.2013   

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C 325/37


Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — Bayer CropScience/Commissione

(Causa T-429/13)

(2013/C 325/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: K. Nordlander, avvocato, e P. Harrison, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12); e

condannare la Commissione a farsi carico delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando il provvedimento controverso, la Commissione ha ecceduto i poteri ad essa attribuiti ai sensi del regolamento n. 1107/2009 (1) (il «regolamento di abilitazione»), e che pertanto il provvedimento controverso è privo di una adeguata base giuridica, in quanto:

la Commissione ha violato l’articolo 21 del regolamento di abilitazione: (i) non tenendo in considerazione dati relativi alla sorveglianza dai quali risulta che le sostanze attive in esame non costituiscono un rischio inaccettabile per le api; e (ii) concludendo erroneamente che esistevano nuove e rilevanti informazioni scientifiche idonee ad attribuire alla Commissione la competenza ad agire; e

la Commissione ha violato l’articolo 49 del regolamento di abilitazione vietando la vendita di sementi conciate con le sostanze attive in esame senza dimostrare « fondati motivi » che le sementi conciate comportino « verosimilmente un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l’ambiente » che « non possa essere contenuto in modo soddisfacente » mediante altri provvedimenti.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il provvedimento controverso è stato adottato in violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’allegato II, punto 3.8.3. del regolamento di abilitazione, e ha violato il legittimo affidamento della ricorrente, in quanto:

il regolamento di abilitazione disponeva che, e la ricorrente nutriva legittimo affidamento sul fatto che, l’orientamento esistente ed applicabile sarebbe stato utilizzato nell’effettuare le analisi del rischio da cui è originato il provvedimento controverso, tuttavia tale orientamento esistente ed applicabile è stato ignorato in favore di un’opinione scientifica che non costituiva un orientamento e di una bozza di documento di orientamento che non era né disponibile né concordata.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’applicazione, da parte della Commissione, del regolamento di abilitazione nell’adozione del provvedimento controverso costituiva una violazione dei diritti fondamentali di proprietà e libertà di impresa della ricorrente, in quanto:

le decisioni di eliminare (e modificare) le approvazioni per i prodotti della ricorrente erano basate su un’applicazione illegittima del regolamento di abilitazione che non teneva adeguatamente in considerazione la lunga tradizione dell’uso sicuro delle sostanze attive in esame o il valore e la portata della proprietà intellettuale della ricorrente relativamente alle sostanze attive e gli investimenti a lungo termine ad esse attinenti,.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il provvedimento controverso è stato adottato seguendo una procedura che non ha rispettato il diritto della ricorrente ad essere sentita, in quanto:

l’effettuazione delle pertinenti analisi del rischio sulla base dell’opinione scientifica e di una bozza di documento di orientamento (anziché dell’orientamento esistente e applicabile) ha automaticamente portato all’identificazione di «vuoti di informazione» che la ricorrente non ha mai avuto l’opportunità di affrontare.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’adozione del provvedimento controverso viola il principio di proporzionalità, in quanto:

in alcuni settori (incluso nelle sue restrizioni alle applicazioni fogliari, amatoriali e in serra dei prodotti della ricorrente), il provvedimento controverso va oltre ciò che è appropriato alla realizzazione dei suoi obiettivi legittimi e può persino pregiudicarli, e la Commissione non ha considerato opzioni meno restrittive per la regolamentazione che erano disponibili.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’adozione del provvedimento controverso viola il principio di precauzione, in quanto:

in particolare, ciò deriva dal fatto che la Commissione, in quanto responsabile della gestione del rischio, ha adottato un approccio puramente ipotetico del rischio, che era basato su semplici supposizioni e che non era scientificamente accertato (conseguenza, in gran parte del fatto che le analisi del rischio che non costituivano un’adeguata valutazione scientifica), e dal fatto che la Commissione ha rifiutato di effettuare un’analisi dei potenziali costi e benefici delle sue azioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.


9.11.2013   

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C 325/38


Impugnazione proposta il 19 agosto 2013 dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, causa F-21/12, Achab/CESE

(Causa T-430/13 P)

(2013/C 325/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène, agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, causa F-21/12, nella parte in cui annulla la decisione del CESE del 9 giugno 2011 relativa alla ripetizione dell’indennità di dislocazione versata al sig. Achab a partire dal 1o luglio 2010 e condanna il CESE a sopportare la proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente di primo grado;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in sede di impugnazione e, pertanto, respingere il ricorso di primo grado come del tutto infondato;

condannare il controinteressato alle spese del presente giudizio e di quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente su errori di diritto laddove il TFP avrebbe erroneamente ritenuto che i presupposti per la ripetizione dell’indebito non fossero soddisfatti.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto laddove la sentenza adottata contribuirebbe all’arricchimento senza causa del ricorrente di primo grado.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, avendo il TFP erroneamente ritenuto che il CESE non avesse mai effettuato alcuna comunicazione destinata al proprio personale per attirare l’attenzione di quest’ultimo sulle conseguenze di una naturalizzazione.

4)

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale violerebbe il principio secondo il quale le disposizioni finanziarie sono di stretta applicazione e il principio secondo il quale le disposizioni eccezionali devono essere interpretate limitativamente e restrittivamente.

5)

Quinto motivo, vertente su un errore di diritto riguardante la ripartizione delle spese.


9.11.2013   

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C 325/39


Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-441/13)

(2013/C 325/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti C. Rygaert e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-383/11, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)   GU 2011, C 282, pag. 30.


9.11.2013   

IT

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C 325/39


Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-442/13)

(2013/C 325/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hafez Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti C. Rygaert e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-359/11, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)   GU 2011, C 282, pag. 25.


9.11.2013   

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C 325/39


Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-443/13)

(2013/C 325/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohammad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti C. Rygaert e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-383/11, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)   GU 2011, C 282, pag. 30.


9.11.2013   

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C 325/40


Impugnazione proposta il 20 agosto 2013 dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, cause riunite F-135/11, F-51/12 e F-110/12, BU/EMA

(Causa T-444/13 P)

(2013/C 325/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: BU (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nelle cause F-135/11, F-51/12 e F-110/12 nelle parti in cui essa annulla la decisione dell’EMA di non rinnovare il contratto della controparte nell’impugnazione e condanna l’EMA a sopportare le spese di BU nelle cause F-135/11 e F-51/12;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla ricorrente in secondo grado, in particolare, respingere il ricorso presentato dalla controparte in primo grado in quanto del tutto infondato;

condannare la controparte nell’impugnazione alle spese del presente grado di giudizio e di quello che si è svolto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione da parte del TFP del divieto di statuire ultra vires, in quanto esso si è ritenuto competente a verificare se i motivi su cui l’amministrazione fonda per rifiutare il rinnovo di un contratto non siano tali da rimettere in discussione i criteri e le condizioni di base stabiliti dal legislatore nello statuto dei funzionari dell’Unione europea e volti a garantire agli agenti contrattuali la possibilità di beneficiare, a termine, di una certa continuità di impiego (in relazione ai punti da 57 a 62 della sentenza impugnata). L’EMA sostiene che la competenza di cui il TFP si avvale è del tutto priva di fondamento giuridico.

2)

Secondo motivo, vertente su errori di diritto commessi dal TFP nell’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), in quanto il TFP avrebbe considerato che l’autorità competente ha l’obbligo di verificare se non esista una posizione nella quale l’agente temporaneo il cui contratto viene a scadenza possa essere utilmente impiegato o ricollocato.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe snaturato la nozione di interesse del servizio, là dove l’interpretazione datane dal TFP creerebbe una presunzione secondo cui l’impiego dell’interessato è mantenuto a meno che l’autorità competente possa dimostrare che non esiste alcuna posizione nella quale l’agente temporaneo il cui contratto viene a scadenza può essere utilmente impiegato o ricollocato.

4)

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto relativo alla condanna dell’EMA alle spese nella causa F-51/12, nella quale il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile.


9.11.2013   

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C 325/40


Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Syngenta Crop Protection e altri/Commissione

(Causa T-451/13)

(2013/C 325/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Syngenta Crop Protection AG (Basilea, Svizzera); Syngenta Crop Protection (Bruxelles, Belgio); Syngenta Bulgaria (Sofia, Bulgaria); Syngenta Czech s.r.o. (Praga, Repubblica ceca); Syngenta Crop Protection A/S (Copenhagen, Danimarca); Syngenta France SAS (Saint-Sauveur, Francia); Syngenta Agro GmbH (Maintal, Germania); Syngenta Hellas AEBE — Proïonta Fytoprostasias & Sporoi (Anthoussa Attica, Grecia); Syngenta Növényvédelmi kft (Budapest, Ungheria), Syngenta Crop Protection SpA (Milano, Italia); Syngenta Crop Protection BV (Roosendaal, Paesi Bassi); Syngenta Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); Syngenta Agro Srl (Bucarest, Romania); Syngenta Slovakia s.r.o. (Bratislava, Slovacchia); Syngenta Agro, SA (Madrid, Spagna); Syngenta UK Ltd (Cambridge, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck, D. Slater e I. Antypas)

Convenuti: Commissione europea e Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 (il «regolamento controverso») nella sua interezza o, in subordine, nella parte in cui impone restrizioni all’uso di tiametoxam («TMX»), di sementi conciate con TMX e di prodotti contenenti TMX;

condannare l’UE, rappresentata dalla Commissione, a risarcire tutti i danni subiti dalle ricorrenti come conseguenza della violazione, da parte della Commissione, dei propri obblighi giuridici, più interessi;

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso avrebbe imposto restrizioni all’uso di TMX prive di fondamento scientifico e non avrebbe rispettato le regole del giusto procedimento, in violazione degli articoli 4, 12, paragrafo 2, 21, 49 e dell’allegato II del regolamento n.1107/2009 (1), né i principi della certezza del diritto e del diritto di difesa. In particolare, l’esame condotto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e le restrizioni conseguentemente imposte non si fondavano su alcuna nuova evidenza scientifica che rivelasse l’esistenza di rischi, ignoravano significative evidenze scientifiche pertinenti, contenevano errori materiali su parametri essenziali e non si basavano su alcuna metodologia concordata per condurre una valutazione dei rischi. Inoltre, l’AESA non ha rilevato alcun rischio per la sopravvivenza delle colonie di api né di effetti subletali, e non ha presentato alcuna conclusione negativa fondata sugli attuali studi empirici. Il procedimento di esame e di adozione delle misure restrittive è stato accelerato al punto tale che l’esame scientifico non ha potuto essere esaustivamente condotto e che ai soggetti interessati non sono state concesse adeguate opportunità di fornire il loro contributo.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso ha imposto restrizioni sproporzionate e discriminatorie all’uso di TMX, basate su rischi puramente ipotetici, senza condurre una valutazione scientifica esaustiva né alcuna valutazione di impatto, in violazione del principio di precauzione e del principio di proporzionalità.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di diligenza, in conseguenza di un irragionevole mandato conferito all’AESA e di un procedimento accelerato che non ha permesso ai soggetti interessati di fornire un adeguato contributo e non ha tenuto conto dell’evidenza scientifica pertinente, senza condurre alcuna valutazione di impatto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).


9.11.2013   

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C 325/41


Ricorso proposto il 26 agosto 2013 — SNCM/Commissione

(Causa T-454/13)

(2013/C 325/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard e S. Mabile, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in forza dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2013) 1926 def. della Commissione del 2 maggio 2013;

in subordine, annullare parzialmente tale decisione nella parte in cui afferma che l’importo dell’aiuto include gli elementi citati al punto 218 della decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo atto introduttivo, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2013) 1926 def. della Commissione, del 2 maggio 2013, con cui la Commissione ha, innanzitutto, qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) ed alla Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) sulla base di servizi di trasporto marittimi forniti tra Marsiglia e la Corsica per gli anni 2007-2013 nell’ambito di una convenzione di servizio pubblico. Inoltre, la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato interno le compensazioni versate alla SNCM e alla CNM per servizi di trasporto forniti nel corso dell’anno (in prosieguo: il «servizio detto “di base” »), ma ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le compensazioni versate relative ai servizi forniti durante i periodi di punta, ossia i periodi di Natale, di febbraio, di primavera-autunno e/o il periodo estivo (in prosieguo: il «servizio detto “complementare” »). Infine, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno [procedimento in materia di aiuti di Stato SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto e su manifesti errori di valutazione, in quanto a torto la Commissione ha affermato che il servizio «complementare» non costituisce un servizio economico di interesse generale. La ricorrente sostiene che, in tal modo, la Commissione ha:

commesso un errore di diritto, poiché ha limitato la discrezionalità riconosciuta agli Stati nella definizione dei loro servizi pubblici dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

utilizzato un metodo di verifica erroneo e non applicabile alla fattispecie di «effettiva esigenza» di servizio pubblico;

commesso un errore di diritto, un errore di fatto e un manifesto errore di valutazione, poiché ha esaminato separatamente il servizio «di base» e il servizio «complementare»;

commesso un manifesto errore di valutazione relativamente all’assenza di iniziativa privata nell’ambito del servizio «complementare».

2)

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione in quanto la Commissione a torto ha considerato che l’attribuzione della convenzione di servizio pubblico non rispondeva al quarto criterio fissato dalla sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Racc. pag. I-7747), nonostante quest’ultima risultasse da una gara d’appalto aperta e trasparente.

3)

Terzo motivo, dedotto in via subordinata e ammesso e non concesso che la compensazione del servizio «complementare» costituisca un aiuto, che verte su una violazione degli articoli 106, paragrafo 2, TFUE e 107 TFUE, dei principi di proporzionalità e di divieto di arricchimento senza causa, nonché su un manifesto errore di valutazione all’atto dell’esame dell’aiuto da recuperare, in quanto il calcolo dell’aiuto da recuperare non terrebbe in considerazione né i costi supplementari reali sostenuti dalla SNCM a fronte del servizio «complementare», né la sottocompensazione relativa al servizio «di base» e, in ogni caso, poggerebbe su un’errata valutazione della parte di compensazione riconosciuta per il servizio «di base» e della parte riconosciuta per il servizio «complementare».

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe contraddetto la sua prassi decisoria e avrebbe applicato la comunicazione SIEG (1), che non era stata adottata alla data della firma della convenzione di servizio pubblico. La ricorrente sostiene inoltre che la durata del procedimento è stata tale da fondare in capo ad essa un legittimo affidamento idoneo a impedire alla Commissione di ingiungere alle autorità nazionali il recupero degli aiuti.

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento che ha comportato un’ingiustificata disparità di trattamento fra la SNCM e altre società di navigazione.


(1)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, C 8, pag. 4).


9.11.2013   

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C 325/42


Impugnazione proposta il 28 agosto 2013 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2013, causa F-9/12, CC/Parlamento

(Causa T-457/13 P)

(2013/C 325/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CC (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) dell’11 luglio 2013, causa F-9/12 (CC/Parlamento europeo);

per l’effetto, accogliere la domanda della ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’operato della controparte;

accogliere le richieste conclusive formulate dalla ricorrente in primo grado;

condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il TFP avrebbe erroneamente omesso di disporre i necessari mezzi istruttori e, in tal modo, sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione riguardo alla perdita, da parte della ricorrente, di una chance di essere assunta dal Parlamento a partire dal giugno 2005.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione e, in subordine, un travisamento dei fatti, in quanto il TFP ha concluso che il Consiglio era stato informato dell’esistenza dell’elenco degli idonei nel quale figurava il nome della ricorrente.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione, un travisamento dei fatti, un difetto di motivazione e una carenza di risposta a un motivo, in quanto il TFP non avrebbe risposto ai motivi dedotti dalla ricorrente in merito all’ostruzionismo del Parlamento rispetto alla sua assunzione da parte di istituzioni e organismi dell’Unione, all’assenza di informazione circa l’esistenza dell’elenco degli idonei e al fatto che l’EPSO avrebbe ricevuto l’autorizzazione ad iscrivere la ricorrente nella sua banca dati e a diffondere tale informazione.

4)

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti in quanto il TFP i) avrebbe erroneamente considerato che il Parlamento non aveva l’obbligo giuridico di diffondere l’elenco degli idonei a tutte le istituzioni e gli organi dell’Unione, ii) non avrebbe tratto le conseguenze della violazione del principio della parità di trattamento, della buona amministrazione e della certezza del diritto e iii) avrebbe omesso di esaminare taluni documenti.

5)

Quinto motivo, vertente su un travisamento dei fatti e un manifesto errore di valutazione per quanto concerne l’informazione sulla proroga dell’elenco degli idonei, là dove il TFP ha ritenuto che il Consiglio e le altre istituzioni ed organismi dell’Unione erano a conoscenza della proroga dell’elenco degli idonei fra il giugno e l’agosto 2007.

6)

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione, un travisamento dei fatti e un’omissione di esame dei fatti, in quanto il TFP avrebbe concluso che la proroga della validità dell’elenco degli idonei riguardo ad altri vincitori non comportava una disparità di trattamento nei confronti della ricorrente.

7)

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione in quanto il TFP non avrebbe tratto le conclusioni che si imponevano in seguito alla distruzione da parte del Parlamento di documenti relativi alla situazione della ricorrente.

8)

Ottavo motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione e, in subordine, un travisamento dei fatti, l’omissione di disporre mezzi istruttori e l’assenza di motivazione in quanto il TFP non avrebbe tenuto conto, in sede di analisi dell’esistenza di una perdita di chance di essere assunta e della valutazione del danno subito, dell’effettiva situazione della ricorrente e della condotta colpevole del Parlamento.


9.11.2013   

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C 325/43


Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Ranbaxy Laboratories e Ranbaxy (UK)/Commissione

(Causa T-460/13)

(2013/C 325/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ranbaxy Laboratories Ltd (Haryana, India); e Ranbaxy (UK) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Vidal, A. Penny, solicitors, e B. Kennelly, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione della Commissione, caso COMP/39.226 — Lundbeck (citalopram) del 19 giugno 2013, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

annullare l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione della Commissione, caso COMP/39.226 — Lundbeck (citalopram) del 19 giugno 2013, nella parte in cui infligge ammende alle ricorrenti o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda; e

condannare la convenuta a farsi carico delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore nell’affermare che l’accordo di transazione al quale avevano aderito le ricorrenti fosse da qualificare come un’infrazione del tipo «per oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, le ricorrenti sostengono che la convenuta abbia commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente stabilito che le parti dell’accordo di transazione erano concorrenti almeno potenziali. Pertanto, le ricorrenti sostengono che la convenuta abbia commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente interpretato l’accordo di transazione concludendo che esso offriva una tutela maggiore di quella che si sarebbe potuta ottenere facendo valere il brevetto sul metodo di fabbricazione. Pertanto, le ricorrenti sostengono che la convenuta abbia commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente calcolato l’ammenda inflitta alle ricorrenti e, pertanto, che l’ammenda è ingiustificata e sproporzionata.


9.11.2013   

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C 325/44


Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Hermann Trollius/ECHA

(Causa T-466/13)

(2013/C 325/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hermann Trollius GmbH (Lauterhofen, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e J. Schrotz, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. SME(2013) 0191 dell’ECHA, del 31 gennaio 2013, nonché la fattura n. 10035033 dell’ECHA del 4 febbraio 2013; e

condannare la convenuta alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della convenuta.

La ricorrente deduce che la convenuta non era competente ad adottare l’impugnata decisione n. SME (2013) 0191, in quanto né il regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) né il regolamento (CE) n. 340/2008 (2) conferiscono alla convenuta il potere di emettere una decisione separata in merito al fatto se un richiedente la registrazione rispetti le condizioni fissate per le SME [PMI, piccole e medie imprese]

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento REACH in combinato disposto col regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 (3).

La ricorrente deduce che, in tutte le comunicazioni con essa, la convenuta ha violato il suo obbligo di rivolgersi a una persona soggetta alla sovranità di uno Stato membro nella lingua ufficiale di detto stato e che siffatta violazione ha impedito alla ricorrente di soddisfare i requisiti ad essa richiesti relativamente alla dimostrazione del suo status di piccola impresa.

3)

Terzo motivo, nel quale viene dedotto che la ricorrente è in concreto una piccola impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (4) e che, di conseguenza, le decisioni impugnate sono errate nel merito.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

(2)  Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

(3)  CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

(4)  Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.


9.11.2013   

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C 325/45


Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Generics (UK)/Commissione

(Causa T-469/13)

(2013/C 325/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Generics (UK) Ltd (Potters Bar, Regno Unito) (rappresentanti: I. Vandenborre e T. Goetz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in tutto o in parte la decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, affare COMP/39.226, che constata che la ricorrente ha commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE dal 24 gennaio 2002 al 1o novembre 2003 aderendo a due accordi di transazione in materia di brevetti;

in subordine, annullare o ridurre in modo sostanziale il livello dell’ammenda imposta;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione valuta in modo erroneo il contenuto, lo scopo e il contesto degli accordi di transazione:

le constatazioni contenute nella decisione sono basate su un’interpretazione errata e congetturale degli accordi di transazione e su una scelta molto selettiva degli elementi di prova contemporanei. La decisione non prende in considerazione o interpreta erroneamente gli elementi di prova che dimostrano in modo evidente che gli accordi di transazione rimanevano all’interno della portata dei brevetti rilasciati validamente dalla Lundbeck, ed erano conclusi sullo sfondo di una effettiva controversia in materia di brevetti.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione incorre in un errore di diritto ignorando l’esistenza di brevetti validamente rilasciati ed equiparando gli accordi di transazione ad accordi di ripartizione di mercato:

la constatazione contenuta nella decisione secondo cui gli accordi di transazione costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto ignora l’esistenza di brevetti validamente rilasciati che la ricorrente doveva prendere in considerazione. La decisione commette un errore nel constatare che i brevetti hanno poteri di esclusione solo qualora siano stati confermati in giudizio, che la controversia nel settore dei brevetti è essenziale al processo di concorrenza e che esisteva un dovere per la ricorrente di instaurare una controversia o esaurire tutti gli altri mezzi prima di concludere gli accordi di transazione.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione commette un errore sia di diritto che di valutazione dei fatti nel concludere che i pagamenti previsti dagli accordi di transazione fossero «decisivi» ai fini dell’accertamento di un’infrazione per oggetto:

non sussiste alcun fondamento di diritto o di fatto per la constatazione della Commissione secondo cui la mera inclusione negli accordi di transazione di un pagamento alla ricorrente fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’infrazione per oggetto. La Commissione non ha soddisfatto il suo onere della prova.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione commette un errore di diritto e di valutazione dei fatti ignorando il contesto di fatto e di diritto rilevante nel quale sono stati conclusi gli accordi di transazione:

la Commissione ha ignorato fattori essenziali ai fini della valutazione degli accordi di transazione, inclusa la normativa rilevante relativa alle controversie nel settore dei brevetti, elementi di prova contemporanei contenenti discussioni sulla controversia nel settore dei brevetti e il rischio di pregiudizio per la ricorrente, e la constatazione della stessa Commissione relativa alla durata media di una controversia in materia di brevetti. La Commissione non ha soddisfatto il suo onere della prova.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione incorre in errore nel constatare che gli accordi di transazione non possono fruire di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE:

la Commissione non ha effettuato un’analisi degli argomenti e degli elementi di prova rilevanti, affidabili e credibili forniti dalla ricorrente, che dimostrano che gli accordi di transazione consentivano alla ricorrente di iniziare quasi 18 anni prima della scadenza del brevetto principale della Lundbeck.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione:

la decisione viola il principio di proporzionalità condannando gli accordi di transazione che costituivano il mezzo meno oneroso per il conseguimento di obiettivi legittimi.

7)

Settimo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione in violazione dell’articolo 296 TFUE:

la decisione è motivata in modo insufficiente in violazione dell’articolo 296 TFUE in quanto considera assodata l’esistenza di ciò che spettava alla Commissione dimostrare.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali da parte della decisione:

la decisione viola il diritto della difesa della ricorrente introducendo affermazioni e elementi di prova nuovi senza concedere alla ricorrente la possibilità di essere sentita.

9)

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente abbia commesso l’asserita violazione intenzionalmente o per negligenza:

i fatti in esame sollevano nuove e complesse questioni, per le quali non sussisteva alcun precedente all’epoca in cui gli accordi di transazione sono stati conclusi. Non sussiste alcun fondamento per la constatazione secondo cui ciò che la Commissione asserisce essere un’infrazione costituisca una violazione commessa per negligenza o intenzionalmente.


9.11.2013   

IT

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C 325/46


Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Merck/Commissione

(Causa T-470/13)

(2013/C 325/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: B. Bär-Bouyssière, K. Lillerud, L. Voldstad, B. Marschall, P. Sabbadini, R. De Travieso, M. Holzhäuser, S. O, avvocati, M. Marelus, solicitor, R. Kreisberger e L. Osepciu, barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, procedimento COMP/39.226 — Lundbeck, e gli articoli 2, paragrafo 5, 3 e 4 nella parte in cui concernono la Merck;

in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla Merck; e

in entrambi i casi accordare alla Merck il rimborso delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente interpretato il concetto di restrizione per oggetto ai sensi dell’articolo 101.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la teoria della Commissione riguardo al pregiudizio era sostanzialmente erronea.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’approccio della Commissione contrasta con il principio della certezza del diritto.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore non avendo preso in considerazione, o avendolo fatto in modo inadeguato, il contesto di fatto, economico e di diritto, che mostrava che, in assenza degli accordi, la GUK non avrebbe immesso in commercio più velocemente il citalopram nel Regno Unito o in altri mercati del SEE.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente valutato la portata degli accordi tra la Lundbeck e la GUK.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto e di fatto nel constatare che la Lundbeck e la GUK erano concorrenti potenziali.

7)

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’affermare che la GUK aveva un’intento anticoncorrenziale nell’aderire agli accordi per il Regno Unito e il SEE.

8)

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di fatto nelle sue constatazioni circa l’entità e lo scopo del trasferimento di denaro («value transfer») tra la Lundbeck e la GUK.

9)

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente esaminato gli argomenti dedotti dalle parti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

10)

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha debitamente tenuto conto degli elementi di prova forniti dalla Merck che confutavano la presunzione di influenza decisiva e ha, pertanto, commesso un errore di fatto e di diritto nell’affermare che la presunzione non era stata confutata.

11)

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione dovrebbe essere annullata per l’irragionevole durata del procedimento.

12)

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il diritto delle parti ad essere sentite.

13)

Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente valutato le ammende.


9.11.2013   

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C 325/47


Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Xellia Pharmaceuticals e Zoetis Products/Commissione

(Causa T-471/13)

(2013/C 325/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Xellia Pharmaceuticals ApS (Copenaghen, Danimarca) e Zoetis Products, LLC (New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Hull, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 3, 2, paragrafo 3, e 3 della Decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013 (COMP/39.229 — Lundbeck), nella parte in cui riguardano le ricorrenti; o

in subordine, dichiarare la nullità parziale dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta; e

condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nel ritenere che le restrizioni disposte nell’accordo di transazione eccedessero lo scopo dei brevetti della Lundbeck.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicare un criterio giuridico erroneo per stabilire se l’Alpharma fosse un potenziale concorrente, e un manifesto errore di valutazione nel ritenere che l’Alpharma fosse un potenziale concorrente.

3)

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nel ritenere che l’accordo di transazione costituisse una restrizione alla concorrenza «per oggetto».

4)

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto nel ritenere che sussistesse una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 nonostante l’accordo di transazione riproducesse meramente l’esclusiva dei brevetti della Lundbeck, il che, in punto di diritto, si deve presumere legittimo.

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti per aver tardivamente notificato loro i) l’esistenza dell’inchiesta e i) gli specifici addebiti della Commissione.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione del principio di non discriminazione per aver individuato la Zoetis come destinataria della decisione.

7)

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto nel calcolare l’ammenda senza tener conto della modesta gravità dell’asserita infrazione e su un manifesto errore di diritto nella fissazione dell’ammenda proporzionalmente più alta rispetto a quella inflitta alla Lundbeck e senza tener conto dell’incertezza giuridica, della minor gravità dell’infrazione e dell’estensione geografica.

8)

Ottavo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nell’applicare il limite massimo del 10 % dell’ammenda all’A.L. Industrier basandosi sul suo fatturato del 2011 anziché sul suo fatturato del 2012 molto maggiore, costringendo pertanto le ricorrenti a pagare una percentuale dell’ammenda più alta.


9.11.2013   

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C 325/47


Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — H. Lundbeck e Lundbeck/Commissione

(Causa T-472/13)

(2013/C 325/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: H. Lundbeck A/S (Valby, Danimarca); e Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: R. Subiotto, QC, e T. Kuhn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 3808 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, notificata alle ricorrenti il 21 giugno 2013, affare COMP/39.226 — Lundbeck;

in subordine, annullare le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione di tale decisione;

in ulteriore subordine, ridurre in modo sostanziale le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione di tale decisione;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese legali e a tutte le altre spese sostenute nel presente procedimento; e

adottare ogni altra misura che il Tribunale ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è erroneamente giunta alla conclusione che la Lundbeck e le altre imprese che erano parte degli accordi fossero concorrenti attuali o potenziali ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente valutato la rilevanza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dei trasferimenti di denaro («value transfer») nel contesto degli accordi di transazione in materia di brevetti.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’affermazione della convenuta, secondo cui gli accordi di transazione in materia di brevetti restringevano la concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si basa su un’applicazione erronea dei principi consolidati in materia di restrizioni per oggetto.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta incorre in errore e difetta di motivazione nello scartare il test sulla portata del brevetto («Scope-of-the-Patent Test») come criterio rilevante ai fini della valutazione, secondo il diritto della concorrenza, degli accordi di transazione in materia di brevetti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta caratterizza erroneamente le azioni della Lundbeck e non spiega come tali azioni unilaterali possano essere rilevanti ai fini dell’accertamento di un’infrazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha esaminato tutte le circostanze che riguardano gli accordi ed è erroneamente giunta alla conclusione che lo scopo da essi perseguito andasse oltre alla portata dei diritti di brevetto della Lundbeck.

7)

Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha svolto un’indagine adeguata sugli elementi di efficienza derivanti dagli accordi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

8)

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta viola i diritti della difesa della Lundbeck, in quanto la convenuta ha modificato gli elementi costitutivi dell’asserita infrazione tra l’emissione della comunicazione degli addebiti e la decisione, senza concedere alla Lundbeck una possibilità di essere sentita.

9)

Nono motivo, vertente, in subordine, sul fatto che la convenuta ha erroneamente inflitto un’ammenda alla Lundbeck nonostante la novità delle questioni di fatto e di diritto sollevate in tale affare, violando pertanto anche il principio della certezza del diritto.

10)

Decimo motivo, vertente, in ulteriore subordine, sul fatto che la convenuta ha erroneamente calcolato le ammende inflitte alla Lundbeck.


9.11.2013   

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C 325/48


Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — Schmidt Spiele/UAMI (Rappresentazione di una tavola da gioco)

(Causa T-492/13)

(2013/C 325/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmidt Spiele GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: T. Sommer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 luglio 2013, procedimento R 1767/2012-1;

condannare l’UAMI alle spese;

fissare una data per la fase orale del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente la rappresentazione di una tavola da gioco, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 10 592 103.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009.


9.11.2013   

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C 325/49


Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — Schmidt Spiele/UAMI (Rappresentazione di una tavola da gioco)

(Causa T-493/13)

(2013/C 325/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmidt Spiele GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: T. Sommer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 luglio 2013, procedimento R 1768/2012-1;

condannare l’UAMI alle spese;

fissare un termine per la fase orale del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la rappresentazione di una tavola da gioco per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 10 592 095.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009.


9.11.2013   

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C 325/49


Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2013 causa F-32/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-503/13 P)

(2013/C 325/79)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza emessa dal Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea in data 12 luglio 2013, nella causa F-32/12, Marcuccio/Commissione;

Rinviare la causa da qua al giudice di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’art. 14 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica per tautologia ed irragionevolezza, e comunque errate, erronee, fallaci ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dell’art. 14 medesimo, con conseguente grave e palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui inter alia, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

2)

Secondo motivo, vertente su di un difetto assoluto di motivazione per carenza d’istruttoria, apoditticità, tautologia, arbitrarietà, snaturamento e travisamento di fatto, errore di diritto anche per manifesto fallace apprezzamento di un fatto processuale.


9.11.2013   

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C 325/50


Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — SolarWorld e altri/Commissione

(Causa T-507/13)

(2013/C 325/80)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); Global Sun Ltd (Sliema, Malta); Silicio Solar, SAU (Puertollano, Spagna); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha violato il diritto delle ricorrenti a un equo processo e il principio di buona amministrazione, i diritti della difesa delle ricorrenti e gli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (1), in quanto:

la Commissione ha raggiunto un accordo con il governo cinese e la camera di commercio cinese per i macchinari e le attrezzature, che agisce per conto di un ampio gruppo di produttori esportatori cinesi, senza comunicare in modo adeguato i termini essenziali dell’impegno in esame;

la Commissione non ha concesso alle parti interessate la possibilità di presentare efficacemente e tempestivamente osservazioni sull’accordo relativo all’impegno approvato con la decisione impugnata.

2)

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e una violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, in quanto la decisione impugnata si discosta in modo arbitrario dai risultati delle indagini della Commissione e stabilisce prezzi minimi all’importazione a livelli che sono manifestamente inadeguati a rimuovere il pregiudizio per i produttori dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto la decisione impugnata accetta e rafforza l’accordo orizzontale di fissazione dei prezzi ed è, pertanto, contraria al principio di non distorsione della concorrenza nel mercato interno stabilito dal TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


Tribunale della funzione pubblica

9.11.2013   

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C 325/51


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 settembre 2013 — Marqués/Commissione

(Causa F-158/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Assunzione - Invito a manifestare interesse - EPSO/CAST/02/2010 - Condizioni di assunzione - Esperienza professionale adeguata - Rigetto della domanda di assunzione)

(2013/C 325/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Marqués (Ennery, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Salerno e B. Cortese)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione recante rigetto della domanda di assunzione del ricorrente come agente contrattuale del gruppo di funzioni III formulata dall’Ufficio per le infrastrutture e la logistica in Lussemburgo, e la domanda di risarcire il danno materiale subito

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 6 marzo 2012, con la quale si rifiuta l’assunzione del sig. Marqués come agente contrattuale del gruppo di funzioni III è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Marques.


(1)   GU C 86 del 23.3.2013, pag. 30.


9.11.2013   

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C 325/51


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 20 settembre 2013 (Terza Sezione) — Marcuccio/Commissione

(Causa F-99/11) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Pagamento degli arretrati di retribuzione - Interesse ad agire - Ricorso manifestamente irricevibile)

(2013/C 325/82)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda del ricorrente volta a ottenere il pagamento di un arretrato di retribuzione per il periodo compreso tra il 1o giugno 2005 ed il 31 luglio 2010

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 25 del 28.1.2012, pag. 67.


9.11.2013   

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C 325/51


Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — ZZ/ESMA

(Causa F-80/13)

(2013/C 325/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti O. Kress e S. Bassis)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l’annullamento della decisione di prolungare il periodo di prova del ricorrente e della successiva decisione di licenziarlo e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione di prolungare il periodo di prova;

annullare la decisione di licenziamento;

condannare l’ESMA a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito, una somma provvisoriamente quantificata ex aequo et bono in EUR 373 414 per il danno patrimoniale ed EUR 50 000 per il danno non patrimoniale, più interessi;

condannare l’ESMA alle spese.


9.11.2013   

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C 325/52


Ricorso proposto il 4 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-82/13)

(2013/C 325/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente verso il regime pensionistico dell’Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto è illegittimo;

annullare la decisione di trasferire i diritti a pensione del ricorrente sulla base dei parametri indicati nelle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


9.11.2013   

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C 325/52


Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-84/13)

(2013/C 325/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di svolgere il calcolo della bonificazione dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all'entrata in servizio sulla base delle nuove DGE, relativa al trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo e quindi inapplicabile;

annullare la decisione del 26 novembre 2012 — e quella del 27 giugno 2013 che la conferma — di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


Rettifiche

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/53


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-309/13

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 226 del 3 agosto 2013, pag. 23 )

(2013/C 325/86)

La comunicazione nella GU nella causa T-309/13, Enosi Mastichoparagogon/UAMI — Gaba International (ELMA) va letta come segue:

«Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparagogon/UAMI — Gaba International (ELMA)

(Causa T-309/13)

(2013/C 325/86)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: A. Malamis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gaba International Holding AG (Therwil, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 26 marzo 2013, procedimento R 1539/2012-4;

condannare l’Ufficio e la controinteressata (opponente dinanzi alla divisione di opposizione e appellata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI) a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal richiedente il marchio comunitario (richiedente l’annullamento).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “ELMA” per prodotti della classe 5 — Registrazione internazionale n. 900 845 che designa la Comunità europea.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo “ELMEX” per prodotti delle classi 3, 5 e 21, registrazione comunitaria.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009».