ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.324.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 324

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
9 novembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 324/01

Avvio di procedura (Caso COMP/M.6905 — Ineos/Solvay/JV) ( 1 )

1

2013/C 324/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6983 — Steinhoff International Holdings/Kika/Leiner) ( 1 )

2

2013/C 324/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7034 — Triton/AE Holding) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 324/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2013/C 324/05

Commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 324/06

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5)

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 324/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7047 — Microsoft/Nokia) ( 1 )

8

 

Rettifiche

2013/C 324/08

Rettifica all’elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU C 131 dell’8.5.2013)

9

2013/C 324/09

Rettifica dell’avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU C 320 del 6.11.2013)

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/1


Avvio di procedura

(Caso COMP/M.6905 — Ineos/Solvay/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 324/01

Il 5 novembre 2013 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 / 22967244) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.6905 — Ineos/Solvay/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6983 — Steinhoff International Holdings/Kika/Leiner)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 324/02

In data 5 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6983. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7034 — Triton/AE Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 324/03

In data 24 ottobre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7034. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 novembre 2013

2013/C 324/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3431

JPY

yen giapponesi

131,58

DKK

corone danesi

7,4586

GBP

sterline inglesi

0,83525

SEK

corone svedesi

8,8375

CHF

franchi svizzeri

1,2302

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1755

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,966

HUF

fiorini ungheresi

296,22

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7025

PLN

zloty polacchi

4,1801

RON

leu rumeni

4,4423

TRY

lire turche

2,7178

AUD

dollari australiani

1,4193

CAD

dollari canadesi

1,4042

HKD

dollari di Hong Kong

10,4113

NZD

dollari neozelandesi

1,6101

SGD

dollari di Singapore

1,6679

KRW

won sudcoreani

1 427,51

ZAR

rand sudafricani

13,7370

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1822

HRK

kuna croata

7,6213

IDR

rupia indonesiana

15 323,63

MYR

ringgit malese

4,2690

PHP

peso filippino

57,976

RUB

rublo russo

43,7160

THB

baht thailandese

42,093

BRL

real brasiliano

3,0874

MXN

peso messicano

17,7168

INR

rupia indiana

84,3000


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/4


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

2013/C 324/05

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: ottobre 2013

Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2014

10-2013

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

LVL

LTL

HUF

1 EUR =

1

1,95580

25,6623

7,45918

7,61935

0,702761

3,45280

294,761

1 BGN =

0,511300

1

13,1211

3,81388

3,89577

0,359321

1,76542

150,711

1 CZK =

0,0389677

0,0762130

1

0,290667

0,296908

0,0273849

0,134548

11,4862

1 DKK =

0,134063

0,262200

3,44037

1

1,02147

0,0942142

0,462893

39,5166

1 HRK =

0,131245

0,256689

3,36804

0,978979

1

0,0922337

0,453162

38,6859

1 LVL =

1,42296

2,78302

36,5164

10,6141

10,8420

1

4,91319

419,433

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,43232

2,16033

2,20672

0,203534

1

85,3688

1 HUF =

0,00339258

0,00663520

0,0870613

0,0253058

0,0258492

0,00238417

0,0117139

1

1 PLN =

0,238653

0,466758

6,12439

1,78016

1,81838

0,167716

0,824021

70,3457

1 RON =

0,225000

0,440055

5,77402

1,67832

1,71435

0,158121

0,776880

66,3213

1 SEK =

0,114313

0,223573

2,93353

0,852680

0,870989

0,0803346

0,394699

33,6950

1 GBP =

1,18036

2,30855

30,2908

8,80453

8,99359

0,829512

4,07555

347,925

1 NOK =

0,123141

0,240840

3,16009

0,918532

0,938255

0,0865388

0,425182

36,2973

1 ISK =

0,00607168

0,0118750

0,155813

0,0452897

0,0462622

0,00426694

0,0209643

1,78970

1 CHF =

0,811926

1,58797

20,8359

6,05630

6,18635

0,570590

2,80342

239,324


10-2013

PLN

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,19018

4,44444

8,74792

0,847198

8,12076

164,699

1,23164

1 BGN =

2,14244

2,27244

4,47281

0,433172

4,15214

84,2106

0,629737

1 CZK =

0,163282

0,173190

0,340886

0,0330133

0,316447

6,41794

0,0479941

1 DKK =

0,561749

0,595836

1,17277

0,113578

1,08869

22,0801

0,165117

1 HRK =

0,549940

0,583310

1,14812

0,111190

1,06581

21,6159

0,161646

1 LVL =

5,96246

6,32426

12,4479

1,20553

11,5555

234,360

1,75257

1 LTL =

1,21356

1,28720

2,53357

0,245365

2,35193

47,7002

0,356707

1 HUF =

0,0142155

0,0150781

0,0296780

0,00287418

0,0275503

0,558754

0,00417843

1 PLN =

1

1,06068

2,08772

0,202186

1,93804

39,3060

0,293934

1 RON =

0,942791

1

1,96828

0,190620

1,82717

37,0573

0,277119

1 SEK =

0,478992

0,508057

1

0,0968456

0,928307

18,8272

0,140792

1 GBP =

4,94593

5,24605

10,3257

1

9,58544

194,405

1,45378

1 NOK =

0,515984

0,547294

1,07723

0,104325

1

20,2812

0,151665

1 ISK =

0,0254414

0,0269852

0,0531146

0,00514391

0,0493066

1

0,00747812

1 CHF =

3,40212

3,60856

7,10267

0,687862

6,59346

133,724

1

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: Ottobre-13

1 EUR in moneta nazionale

1 unità di moneta nazionale in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,6623

0,0389677

DKK

7,45918

0,134063

HRK

7,61935

0,131245

LVL

0,702761

1,42296

LTL

3,45280

0,289620

HUF

294,761

0,00339258

PLN

4,19018

0,238653

RON

4,44444

0,225000

SEK

8,74792

0,114313

GBP

0,847198

1,18036

NOK

8,12076

0,123141

ISK

164,699

0,00607168

CHF

1,23164

0,811926

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/6


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5)

2013/C 324/06

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

REPUBBLICA CECA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 355 del 29.12.2010

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree

A.

(aeroporti) pubblici (1)

1)

Brno–Tuřany

2)

Karlovy Vary

3)

Mnichovo Hradiště

4)

Ostrava–Mošnov

5)

Pardubice

6)

Praha–Ruzyně

B.

(aeroporti) non pubblici (2)

1)

Benešov

2)

České Budějovice

3)

Havlíčkův Brod

4)

Hradec Králové

5)

Kunovice

6)

Chomutov

7)

Letňany

8)

Liberec

9)

Plzeň–Líně

10)

Přerov

11)

Roudnice nad Labem

12)

Vodochody

13)

Vysoké Mýto


(1)  In funzione della categoria di utenti, gli aeroporti internazionali sono divisi in pubblici e non pubblici. Gli aeroporti pubblici accettano, nei limiti delle loro capacità tecniche e operative, tutti gli aeromobili.

(2)  Gli utenti di aeroporti non pubblici sono definiti dall'Ufficio dell'aviazione civile su proposta del gestore dell'aeroporto.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7047 — Microsoft/Nokia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 324/07

1.

In data 29 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Microsoft Corporation («Microsoft», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo del comparto «Devices and Services» di Nokia Corporation (il comparto «Nokia D&S», Finlandia) mediante acquisto di quote e di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Microsoft: progettazione, sviluppo e fornitura di software informatico, dispositivi hardware e servizi correlati,

comparto Nokia D&S: produzione di telefoni cellulari del tipo «feature phone» e «smartphone».

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7047 — Microsoft/Nokia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


Rettifiche

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/9


Rettifica all’elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 131 dell’8 maggio 2013 )

2013/C 324/08

1)

A pagina 12, dopo la riga relativa all’accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Albania, è inserita la seguente riga:

 

«Repubblica algerina democratica e popolare

Accord entre la République Tchèque et la République Algérienne Démocratique et Populaire sur la promotion et la protection réciproques des investissements

22.9.2000»

2)

A pagina 17, dopo la riga relativa all’accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica dello Yemen, è inserita la seguente riga:

 

«Repubblica dello Zimbabwe

Agreement between the Czech Republic and the Republic of Zimbabwe for the promotion and reciprocal protection of investments

13.9.1999»

3)

A pagina 19, dopo la riga relativa all’accordo tra il Regno di Danimarca e la Repubblica popolare democratica di Corea, è inserita la seguente riga:

 

«Stato del Kuwait

Agreement between the Kingdom of Denmark and the State of Kuwait for the promotion and reciprocal protection of investments

1.6.2001»

4)

A pagina 29, dopo la riga relativa all’accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Togo, è inserita la seguente riga:

 

«Repubblica di Trinidad e Tobago

Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Trinidad and Tobago concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments

8.9.2006»

5)

A pagina 56, dopo la riga relativa all’accordo tra l’Ungheria e la Mongolia, è inserita la seguente riga:

 

«Montenegro, Repubblica di Serbia

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia for the promotion and reciprocal protection of investments

20.6.2001»

6)

A pagina 66, dopo la riga relativa all’accordo tra la Repubblica d’Austria, la Federazione Russa e la Repubblica del Tagikistan, è inserita la seguente riga:

 

«Regno dell’Arabia Saudita

Agreement between the Republic of Austria and the Kingdom of Saudi-Arabia concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments

30.6.2001»


9.11.2013   

PT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/10


Rettifica dell’avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 320 del 6 novembre 2013 )

2013/C 324/09

La pubblicazione dell’avviso del governo del Regno Unito 2013/C 320/02 si deve considerare nulla e non avvenuta.