ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.320.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
6 novembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 320/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 320/02

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 1 )

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 320/03

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7076 — Apax Partners/Rhiag) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 novembre 2013

2013/C 320/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3494

JPY

yen giapponesi

132,59

DKK

corone danesi

7,4583

GBP

sterline inglesi

0,84030

SEK

corone svedesi

8,7940

CHF

franchi svizzeri

1,2297

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0520

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,833

HUF

fiorini ungheresi

297,00

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7025

PLN

zloty polacchi

4,1802

RON

leu rumeni

4,4418

TRY

lire turche

2,7332

AUD

dollari australiani

1,4157

CAD

dollari canadesi

1,4073

HKD

dollari di Hong Kong

10,4600

NZD

dollari neozelandesi

1,6192

SGD

dollari di Singapore

1,6745

KRW

won sudcoreani

1 431,71

ZAR

rand sudafricani

13,8124

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2281

HRK

kuna croata

7,6223

IDR

rupia indonesiana

15 321,19

MYR

ringgit malese

4,2819

PHP

peso filippino

58,374

RUB

rublo russo

43,6960

THB

baht thailandese

42,155

BRL

real brasiliano

3,0614

MXN

peso messicano

17,6326

INR

rupia indiana

83,4110


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/2


Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 320/02

Annuncio della 28a tornata di concessione, da parte del regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas

Ministero dell'energia e dei cambiamenti climatici

Legge petrolifera del 1998 (The Petroleum Act 1998)

Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore

1.

Il Ministro dell'energia e dei cambiamenti climatici (Secretary of State for Energy and Climate Change) invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale britannica.

2.

Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe della superficie interessata dal presente invito nonché le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito web gov.uk (cfr. di seguito).

3.

Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni degli Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995, n. 1434) e in funzione della costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e di gas del Regno Unito, tenendo in debito conto gli aspetti ambientali.

Domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera» (ivi compresa la Scozia occidentale)

4.

Le domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera» (sia per la Scozia occidentale che per altre aree) saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a)

la sostenibilità finanziaria e la capacità finanziaria del richiedente per realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area situata nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda;

b)

la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel periodo iniziale, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda;

c)

il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per completare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda;

d)

se il candidato è o è stato titolare di una licenza rilasciata nell'ambito del Petroleum Act 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal candidato nel corso delle attività svolte nell'ambito di tale licenza.

5.

L'operatore proposto all'interno di ciascun gruppo di richiedenti (comprese le imprese che presentano domanda a titolo individuale) deve presentare una dichiarazione che attesti la politica generale in materia ambientale da esso perseguita ai fini della realizzazione delle attività in mare oggetto di un'autorizzazione.

6.

Per quanto riguarda le domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera», il Ministro le concederà solo se è disposto ad approvare nel contempo la scelta dell'operatore effettuata dal richiedente. Prima di approvare un operatore, il Ministro deve avere la certezza che il soggetto proposto abbia la competenza per pianificare e gestire le operazioni di perforazione, sotto il profilo dell'organico, dell'esperienza, delle competenze e della formazione del personale di cui dispone, delle procedure e metodologie proposte, dell'organizzazione della sua struttura di management, delle interfacce con gli appaltatori e della strategia aziendale generale. Nell'esame dell'operatore proposto, il Ministro terrà conto sia delle nuove informazioni contenute nella domanda sia dell'esperienza del soggetto scelto in qualità di operatore, nel Regno Unito e all'estero.

Domande di «licenze di promozione»

7.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a)

la sostenibilità finanziaria del richiedente;

b)

la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nei primi due anni, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda;

c)

la qualità dell'approccio del richiedente per reperire le risorse finanziarie e tecniche supplementari che potrebbero risultare necessarie per completare la parte essenziale del programma di lavoro del secondo biennio del periodo iniziale;

d)

se il candidato è o è stato titolare di una licenza rilasciata nell'ambito del Petroleum Act 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal candidato nel corso delle attività svolte nell'ambito di tale licenza.

8.

Le licenze di promozione scadono dopo due anni qualora il licenziatario non abbia dimostrato al DECC la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a compimento il programma di lavoro del periodo iniziale, il che comprende l'impegno fermo di perforare almeno un pozzo o di portare a compimento un'attività sostanziale riconosciuta come equivalente. Il programma di lavoro del periodo iniziale deve essere portato a termine entro quattro anni.

Orientamenti

9.

Per ulteriori informazioni in merito a quanto precede cfr. il sito web «gov.uk»: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds

Assegnazione delle licenze

10.

Nel caso non sia prevista una valutazione ambientale in relazione ad un determinato blocco (cfr. punto 13 qui di seguito), quando il Ministro decide di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l'offerta ha luogo entro dodici mesi dalla data del presente avviso.

11.

Il Ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai richiedenti in relazione alla loro domanda.

Valutazione ambientale

12.

Il Ministro ha svolto una valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell'offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito web «offshore energy SEA» del ministero:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

13.

Le licenze da rilasciare in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva «habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

a)

sia accertata la probabilità che le attività oggetto della licenza non avranno un impatto significativo sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS); oppure se

b)

da un'adeguata valutazione si possa accertare che non vi saranno effetti negativi sulle suddette ZSC e ZPS; oppure

c)

qualora sulla base della valutazione si ritenga che le attività possano provocare effetti nocivi a condizione che:

i)

sussistano ragioni imperative di rilevante interesse pubblico per concedere la licenza;

ii)

vengano adottate adeguate misure compensative; e

iii)

non esistano soluzioni alternative.

14.

Amministrazione responsabile del rilascio delle licenze: Energy Development Unit (EDU), Department of Energy and Climate Change, 3 Whitehall Place, London SW1A 2AW, United Kingdom (tel. +44 03000686042, fax: +44 003000685129).

Sito web «gov.uk»: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7076 — Apax Partners/Rhiag)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 320/03

1.

In data 25 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Apax Partners LLP («Apax Partners», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Rhiag-Inter Auto Parts Italia SpA («Rhiag», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Apax Partners: opera nella gestione di investimenti e nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti per fondi di private equity che investono in diversi settori industriali,

Rhiag: opera nel commercio all’ingrosso di pezzi di ricambio per autoveicoli, principalmente in Italia ma anche nella Repubblica ceca, nella Repubblica slovacca, in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, in Svizzera e in Ucraina.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7076 — Apax Partners/Rhiag, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).