|
ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.317.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2013/C 317/01 |
||
|
2013/C 317/02 |
||
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2013/C 317/03 |
||
|
|
Commissione europea |
|
|
2013/C 317/04 |
||
|
2013/C 317/05 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) ( 1 ) |
|
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
|
|
|
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
|
|
2013/C 317/06 |
||
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2013/C 317/07 |
||
|
2013/C 317/08 |
||
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/1 |
Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine
2013/C 317/01
I regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 (1), (CE) n. 536/2007 (2) e (CE) n. 539/2007 (3) hanno aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 riguardano, per i contingenti 09.4068, 09.4070, 09.4169, 09.4015, 09.4401 e 09.4402 quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (4), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti alla quantità fissata per il sottoperiodo successivo, dal 1o gennaio al 31 marzo 2014, e figurano in allegato alla presente comunicazione.
(1) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
(2) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.
(3) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.
(4) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO
|
Numero d'ordine del contingente |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 (in kg) |
|
09.4068 |
3 510 500 |
|
09.4070 |
860 500 |
|
09.4169 |
10 595 500 |
|
09.4015 |
67 500 000 |
|
09.4401 |
1 170 760 |
|
09.4402 |
6 886 588 |
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/2 |
Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 nell'ambito di alcuni contingenti aperti dall'Unione europea per taluni prodotti nel settore delle carni suine
2013/C 317/02
Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (1), ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti nel settore delle carni suine. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013, per i contingenti 09.4038, 09.4170 e 09.4204, riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, dal 1o gennaio al 31 marzo 2014, e figurano nell'allegato alla presente comunicazione.
(1) GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO
|
N. d'ordine del contingente |
Quantitativi non richiesti da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 (in kg) |
|
09.4038 |
17 142 500 |
|
09.4170 |
2 461 000 |
|
09.4204 |
2 312 000 |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2013
relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
2013/C 317/03
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),
vista la candidatura presentata dal governo cipriota,
vista la candidatura presentata dal governo lettone,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015. |
|
(2) |
Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi è vacante per Cipro a seguito delle dimissioni di George PAPAGEORGIOU. |
|
(3) |
Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi è vacante per la Lettonia a seguito delle dimissioni di Janis GAIGALS. |
|
(4) |
Occorre nominare i membri del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015, |
DECIDE:
Articolo unico
Le persone seguenti sono nominate membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015:
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI:
|
CIPRO |
Sig. George PANAYIDES |
|
LETTONIA |
Sig.ra Sanda LIEPIŅA |
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
J. BERNATONIS
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.
Commissione europea
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 ottobre 2013
2013/C 317/04
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,3755 |
|
JPY |
yen giapponesi |
135,11 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4586 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85590 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,7820 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2347 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
8,0800 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,742 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
293,63 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7030 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1801 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4288 |
|
TRY |
lire turche |
2,7358 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4471 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4364 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6644 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6632 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7022 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 456,81 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
13,5765 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3831 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6180 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 276,59 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,3290 |
|
PHP |
peso filippino |
59,340 |
|
RUB |
rublo russo |
44,0089 |
|
THB |
baht thailandese |
42,709 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,0135 |
|
MXN |
peso messicano |
17,7178 |
|
INR |
rupia indiana |
84,2320 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/5 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 317/05
|
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
|
CEN |
EN 71-1:2011+A2:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche |
Questa è la prima pubblicazione |
EN 71-1:2011 Nota 2.1 |
30.9.2014 |
|
CEN |
EN 71-2:2011 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità |
21.7.2011 |
|
|
|
CEN |
EN 71-3:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi |
29.6.2013 |
|
|
|
CEN |
EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse |
28.5.2013 |
|
|
|
CEN |
EN 71-5:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
29.6.2013 |
|
|
|
CEN |
EN 71-8:2011 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico |
19.10.2011 |
|
|
|
CEN |
EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili |
29.6.2013 |
|
|
|
Cenelec |
EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004 |
11.8.2011 |
|
|
|
EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificata) |
11.8.2011 |
Nota 3 |
Data scaduta (11.8.2011) |
|
|
EN 62115:2005/A11:2012 |
15.11.2012 |
Nota 3 |
Data scaduta (15.11.2012) |
|
|
EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 |
29.6.2013 |
|
|
|
|
EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 |
19.10.2011 |
|
|
|
Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
|
Nota 2.1: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
|
Nota 2.2: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
|
Nota 2.3: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
|
Nota 3: |
in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
NOTA:
|
— |
ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2), |
|
— |
le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, |
|
— |
la pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione, |
|
— |
la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, |
|
— |
il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco, |
|
— |
per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
|
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), |
|
— |
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), |
|
— |
ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu). |
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/7 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
2013/C 317/06
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
|
— |
OHIM/AD/01/13 — Amministratori (AD 6) e |
|
— |
OHIM/AST/02/13 — Assistenti (AST 3) |
nel settore della proprietà intellettuale.
I bandi di concorso sono pubblicati in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale C 317 A del 31 ottobre 2013.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/8 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 317/07
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«ALMENDRA DE MALLORCA»/«ALMENDRA MALLORQUINA»/«AMETLLA DE MALLORCA»/«AMETLLA MALLORQUINA»
N. CE: ES-PGI-0005-01037-11.09.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Nome
«Almendra de Mallorca»/«Almendra Mallorquina»/«Ametlla de Mallorca»/«Ametlla Mallorquina».
2. Stato membro o paese terzo
Spagna.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
|
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, allo stato fresco o trasformati. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’«Almendra de Mallorca»/«Almendra Mallorquina»/«Ametlla de Mallorca»/«Ametlla Mallorquina» è il frutto del mandorlo (Prunus amygdalus) destinato al consumo umano che si presenta crudo o tostato, con o senza pelle.
Le mandorle sono vendute intere, sane, essiccate e pulite, il loro calibro è superiore a 12 mm all’asse trasversale massimo della sezione orizzontale. I frutti non presentano lesioni causate da funghi, parassiti o insetti e non hanno segni di irrancidimento, odori o sapori estranei.
La mandorla può essere commercializzata al naturale o tostata. In entrambi i casi a seconda della presenza o meno del tegumento, sarà venduta con o senza pelle.
Caratteristiche chimiche e organolettiche:
|
1) |
cruda con o senza pelle: si tratta di mandorle sprovviste dell’endocarpo legnoso:
|
|
2) |
Tostata: si tratta di mandorle sprovviste dell’endocarpo legnoso e sottoposte a un processo di tostatura:
|
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione, lo stoccaggio, la sgusciatura, la pelatura e la tostatura della mandorla protetta dalla IGP devono essere effettuati nell’isola di Mallorca.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Il confezionamento nella zona di origine deve essere considerato come l’ultima tappa de processo di produzione ed è fondamentale per la conservazione del prodotto e per poter garantire le caratteristiche di qualità.
L’isolamento della zona geografica delimitata è fondamentale per garantire la qualità della mandorla, visto che un aumento del tenore di acqua modificherebbe la sua composizione chimica con ripercussioni sulle caratteristiche organolettiche. L’unico modo per conservare la qualità è ottenuto grazie al confezionamento in contenitori idonei e ben chiusi che permettano di tenere il prodotto al riparo dall’umidità. Di conseguenza, il confezionamento nella zona di origine ha il fine di preservare nel tempo le caratteristiche organolettiche del prodotto.
Le mandorle tutelate dall’indicazione geografica protetta sono commercializzate in lotti aventi caratteristiche omogenee e imballaggi di capacità non superiore a 25 kg.
Il confezionamento delle mandorle avviene nella zona geografica di produzione. È necessario che queste operazioni si realizzino nella zona geografica delimitata al fine di:
|
1) |
conservare le caratteristiche peculiari e salvaguardare la qualità. Nell’isola di Maiorca esiste una tradizione molto radicata in materia di produzione e consumo di mandorle dell’isola. Il confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata contribuisce in modo decisivo alla protezione delle sue caratteristiche peculiari e della qualità. Ciò equivale a delegare ai produttori e all’ente di controllo dell’indicazione geografica protetta l’applicazione e il controllo delle norme relative al trasporto, trasformazione e confezionamento delle mandorle. L’esperienza di questi soggetti ha permesso l’adozione di pratiche adeguate per garantire la qualità desiderata del prodotto finale. Questo significa che i produttori e le persone addette alla lavorazione delle mandorle nella zona geografica delimitata possiedono le conoscenze, derivanti dall’esperienza, per evitare operazioni che potrebbero alterare la qualità della «Almendra de Mallorca» e, in modo particolare, la presenza di mandorle amare, l’irrancidimento, le muffe e la rottura delle mandorle. Queste mandorle si differenziano dalle altre per le loro caratteristiche organolettiche. Il fatto che Maiorca sia un’isola implica che il trasporto alla rinfusa delle mandorle verso l’esterno della zona di produzione richieda una traversata marittima per un tempo considerevole. Ad esempio, la loro qualità può essere compromessa dall’umidità e dalla temperatura che ne modificano la consistenza, il sapore e l’aroma, provocando il rammollimento o l’irrancidimento del prodotto e alterando la qualità finale. |
|
2) |
Garantire la tracciabilità e l’origine del prodotto. Il sistema di controllo e di certificazione garantisce l’origine e la tracciabilità a condizione che le mandorle siano preparate, manipolate e confezionate sull’isola, il che non avviene quando tali processi sono realizzati al di fuori della zona di produzione. La mandorla potrebbe mescolarsi con mandorle di altra provenienza, per tale motivo se si permette la lavorazione e il confezionamento al di fuori della zona geografica delimitata si compromette la garanzia di origine della mandorla protetta. |
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
L’etichetta di ciascuna confezione di mandorle commercializzate tutelate dall’indicazione geografica protetta deve riportare:
|
1) |
la denominazione dell’indicazione geografica protetta; |
|
2) |
la menzione «indicazione geografica protetta» o il logo IGP; e |
|
3) |
un’etichetta di codifica alfanumerica con la numerazione corrispondente. |
4. Definizione concisa della zona geografica
La produzione, lo stoccaggio, la sgusciatura, la pelatura, la tostatura si estendono a tutta l’isola di Maiorca, situata nella Comunità autonoma delle isole Baleari (Spagna).
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Sull’isola di Maiorca i terreni agricoli per la coltivazione del mandorlo hanno un suolo calcareo di consistenza da media a dura, con una notevole percentuale di elementi grezzi, molto poveri di materia organica. Hanno un pH con tendenza alcalina e un elevato contenuto di carbonato di calcio associato a una struttura a strati orizzontali, tra i quali si accumula una grande quantità di argilla fina che può essere perfettamente sfruttata dal sistema radicale dei mandorli. Nello specifico è anche importante considerare la piovosità media e l’abbondante soleggiamento.
In merito all’influenza dei produttori della zona, occorre sottolineare che una delle caratteristiche della coltura del mandorlo è il fatto che in questa regione la riproduzione da sementi si è mantenuta più a lungo rispetto al resto della Spagna e che le prime colture sono avvenute utilizzando varietà autoctone. Tutto ciò ha contribuito al mantenimento della diversità varietale e al fatto che la maggior parte delle varietà coltivate sull’isola di Maiorca sono differenti da quelle del resto della Spagna. Tradizionalmente gli agricoltori di Maiorca hanno selezionato le varietà che producono mandorle con maggiore untuosità e aroma e che meglio si adattano alle condizioni pedoclimatiche dell’isola.
Storicamente la coltura del mandorlo a Maiorca risale all’epoca dei Romani che probabilmente furono i primi a impiantarlo. Nel secolo XVIII gli impianti sono aumentati in misura notevole e nel XIX secolo si assiste a una riconversione delle colture in seguito all’invasione della fillossera nelle viti, per cui i mandorli sono stati piantati in massa. Oggi i mandorli in fiore fanno parte del paesaggio invernale dell’isola.
5.2. Specificità del prodotto
La «Almendra de Mallorca» è caratterizzata da a un elevato contenuto in lipidi (> 55 %) nonché da una percentuale di acido oleico o linoleico pari o superiore all’88 %, acidi grassi con un basso punto di fusione che si sciolgono durante la masticazione. Questi due fattori determinano l’untuosità e l’intensità aromatica caratteristiche del prodotto.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Il legame tra la mandorla e l’origine geografica è fondato sulla reputazione dei nomi «Almendra de Mallorca», «Almendra Mallorquina», «Ametlla de Mallorca» e «Ametlla Mallorquina». Questa reputazione è stata conferita nel corso della storia per le sue caratteristiche organolettiche e per la sua importanza economica e gastronomica.
Essa è inoltre evidenziata dall’eccellente valutazione che i consumatori di Maiorca attribuiscono a questa mandorla: in linea con i risultati di un sondaggio di consumatori realizzato nel 2010 dall’Istituto di qualità agroalimentare delle isole Baleari, il 52,4 % dei consumatori di mandorle ritiene che la mandorla originaria di Maiorca sia di migliore qualità e nel 93,3 % dei casi ciò è attribuito al fatto che essa ha più sapore.
La reputazione della «Almendra de Mallorca» è dimostrata anche dai numerosi riferimenti bibliografici esistenti. A titolo di esempio si possono citare: «Crónica de las Islas Baleares» di Fernando Fulgosio (1870), «El almendro y su cultivo en el mediodía de España e Islas Baleares» (1907) di Pedro Estelrich o la «Historia económica de España, siglos X-XX» di Francisco Comín, Mauro Hernández e Enrique Llopis. L’opera «Die Balearen» (1869), dell’arciduca Luis Salvador, sottolinea l’importanza della «Almendra de Mallorca» nell’attività economica dell’isola. «El Agricultor Balear», rivista teorico-pratica di agricoltura e delle scienze correlate, nel numero 5 del 25 giugno 1892 pubblicava: «le varietà di mandorla presentate da D. Gabriel Fuster all’esposizione universale di Barcellona provenivano da tutta l’isola di Mallorca e hanno suscitato così tanto interesse per questo concorso che la commissione giudicatrice ha loro assegnato una medaglia d’oro». Antoni Colom, nel numero 20 della raccolta «Panorama Balear» (1953) intitolata «Economía Balear», afferma che la mandorla è la fonte più sicura di reddito dell’isola di Maiorca. Nel 1941 in Spagna si commercializzavano 1 698 219 kg di mandorle, delle quali 1 140 616 kg provenivano da Mallorca. Secondo Saura-Calixto, F. (1979), negli anni ’70 la «Almendra de Mallorca» rappresentava il 50 % della produzione nazionale.
Inoltre, la fama delle denominazioni in catalano «Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina» è attestata da numerosi riferimenti bibliografici. Il primo riferimento è del 6 gennaio 1593 ed è contenuto nell’archivio comunale di Llucmajor («Revista de la Cámara Agrícola Balear», Año III, núm 11, 1901); analogamente nel «Llibret de Versos», di Teodoro Llorente Olivares (1884) compaiono numerosi riferimenti alla «Ametlla de Mallorca», come indica il dizionario catalano-valenciano-baleare (català-valencià-balear) di Mossen Alcover y Francesc de Borja Moll (1930). Nell’edizione del ricettario di cucina del monaco di Maiorca Jaume Martí i Oliver, pubblicato da Joan Miralles i Catalina Cantallops (1989), si evidenzia già l’importanza della «Ametlla de Mallorca» come ingrediente della cucina dell’isola di Maiorca del secolo XVII. Anche nel libro «Aliments de les Balears», edito dal governo delle Baleari (1993), si sottolinea la generalizzazione della coltivazione della «Ametlla Mallorquina» del secolo XVIII. Nello studio «Caracterización, valoración nutricional y estudio de la importancia para la salud de algunos alimentos tradicionales de la zona 5B de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» realizzato dall’Università delle isole Baleari (1994), la «Ametlla Mallorquina» viene descritta come un prodotto nazionale di Maiorca. Di particolare importanza è il riferimento nella pubblicazione «Les Illes a la taula» (Ed. Governo delle isole Baleari, 2001) nella quale si evidenzia che la «Ametlla Mallorquina» ha un maggior tenore in grassi e zuccheri rispetto alle mandorle californiane e ciò le conferisce maggior sapore.
Altri riferimenti rimandano riferimento alle applicazioni gastronomiche della «Almendra de Mallorca» e sottolineano la grande influenza esercitata da questo prodotto nella cultura gastronomica dell’isola, formando parte della sua tradizione culinaria da molti secoli. Esistono numerosi riferimenti gastronomici relativi alla «Almendra de Mallorca», sia allo stato naturale che tostata. Ad esempio il ricettario di cucina del monaco di Maiorca Jaume Martí y Oliver in cui si menziona la «Almendra de Mallorca» come ingrediente nella cucina di Maiorca del secolo XVII. Il collegamento tra la «Almendra de Mallorca» e la cucina più raffinata si trova in numerose pubblicazioni come ad esempio: «Libro de Recetas de Can Esteva» (1862) di Antoni Esteva Oliver, «Nuestra Cocina» di Luis Ripoll y «Repostería Balear» di Catalina Juan del Corral (1987). L’opera «Die Balearen» (1869), dell’arciduca Luis Salvador, riporta numerosi piatti popolari con mandorle di Maiorca allo stato naturale o tostate. Nel ricettario di Mateo Jaume de Ca’n Joan de S’Aigo (1884-1885) con il titolo di «Libro de Jelats» si evidenzia il gelato più tradizionale di Maiorca, quello di mandorla.
L’elevata reputazione della «Almendra de Mallorca» è anche frutto delle sue caratteristiche sensoriali determinate dalla sua composizione chimica. Per quanto riguarda la composizione, in particolare, si sottolinea l’elevato contenuto lipidico e il profilo degli acidi grassi; infatti la somma degli acidi oleico e linoleico rappresenta oltre l’88 % del tenore di grassi. L’elevato tenore di grassi e il fatto che l’88 % degli acidi grassi hanno un basso punto di fusione, inferiore ai 15 °C, fanno sì che essi si sciolgano durante la masticazione. Entrambi i fattori determinano l’untuosità e l’intensità aromatica caratteristica di questa mandorla, elementi su cui si basa la reputazione del prodotto.
Queste differenti caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche derivano in larga parte dalle condizioni pedoclimatiche dell’ambiente geografico nel quale le mandorle sono prodotte. I suoli calcarei a basso contenuto di materia organica, la piovosità media e l’abbondante soleggiamento determinano ridotte produzioni per ettaro ma con un elevato tenore medio di grassi (59 %) superiore a quello delle mandorle di altre regioni. Ciò è dimostrato da un studio dell’Università delle isole Baleari condotto nel 2010.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M63&lang=CA&cont=46322
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.
|
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 317/13 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 317/08
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«MIELE VARESINO»
N. CE: IT-PDO-0005-0990-24.04.2012
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Miele Varesino»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
|
Classe 1.4. |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Miele Varesino» è un miele monoflorale di Acacia (Robinia Pseudoacacia L.)
Caratteristiche chimico-fisiche
Il «Miele Varesino» deve presentare le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: HMF idrossimetilfulfurale (all’immissione al consumo) deve essere inferiore 15 mg/kg e il contenuto di acqua non deve essere superiore al 17,50 %.
Caratteristiche organolettiche
Le caratteristiche organolettiche del «Miele Varesino» sono le seguenti:
|
|
colore: trasparente, da quasi incolore a giallo paglierino, |
|
|
odore: generico di miele, leggero e delicato, privo di odori marcati, |
|
|
sapore: molto dolce, |
|
|
aroma: delicato, confettato e vanigliato, |
|
|
stato fisico: tipicamente liquido, cristallizzazione rara e comunque molto ritardata. |
Caratteristiche melissopallinologiche
|
|
Il «Miele Varesino» è ricavato dal nettare bottinato dalle api sui fiori di Robinia pseudoacacia. Il polline di Robinia pseudoacacia è riscontrabile all’analisi melissopalinologica qualitativa. |
|
|
Il «Miele Varesino» deve possedere una percentuale di polline di Robinia pseudoacacia superiore al 25 % rispetto allo spettro nettarifero, calcolato escludendo i pollini di specie non nettarifere e i pollini interpretabili come contaminanti. |
Classe di rappresentatività PK/10 g inferiore a 20 000 (media 9 500).
La prevalente combinazione pollinica associata alla Robinia pseudoacacia risulta così composta. Specie non nettarifere: Palma Trachycarpus fortunei, Ilex aquifolium, Graminaceae, Fraxinus, Quercus robur, Rumex, Sambucus nigra, Chelidonium, Luzula, Actinidia, Pinaceae. Specie nettarifere: Acer, Prunus f., Salix, Trifolium repens e Castanea sativa (sempre rappresentata negli spettri pollinici), Aesculus, Gleditsia, Liriodendron.
Il «Miele Varesino» non deve contenere i seguenti pollini: Loranthus europaeus, Hedysarum coronarium, Onobrychis.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
E’ assolutamente vietato utilizzare per la nutrizione proteica, pollini di origine diversa da quella strettamente di produzione locale.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione, sia per la fase di raccolta in campo che per quella di estrazione e preparazione per il consumo, sono svolte nella provincia di Varese.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
Il miele è un prodotto vivo e molto condizionabile dall’ambiente. E’ sostanza fortemente igroscopica, sensibile agli sbalzi termici e alla luce. E’ quindi opportuno che la maturazione-decantazione del miele e il confezionamento vengano effettuati nella zona di produzione ed il miele non sia soggetto a trasporti e trasferimenti fino a confezionamento avvenuto per non alterarne la qualità, freschezza e conservabilità.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
In etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
|
— |
la denominazione «Miele Varesino», |
|
— |
l’acronimo «DOP» o per esteso «Denominazione di origine protetta», |
|
— |
il simbolo dell’Unione, |
|
— |
il logo identificativo del prodotto, |
|
— |
le modalità di conservazione: «da conservarsi in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce», |
|
— |
Il termine preferenziale di consumo: «da consumarsi preferibilmente entro: mese ed anno» corrispondenti a non più di 36 mesi dalla data di estrazione. |
Per il confezionamento del «Miele Varesino» di acacia sono utilizzati contenitori di vetro chiusi con tappo metallico su cui è posto un sigillo che deve riportare il logo identificativo del prodotto.
Il sigillo viene distribuito ai produttori che hanno dichiarato di accettare integralmente il disciplinare di produzione e che si sottopongono ai controlli.
E’ inoltre possibile il confezionamento del miele in bustine, vaschette o vasetti di materiale idoneo, in formato monodose, che devono riportare in etichetta quanto previsto dalla normativa vigente.
Il logo del «Miele Varesino» di acacia come da rappresentazione sotto riportata, è costituito da: un disegno centrale su sfondo bianco costituito da tre esagoni di colore arancione dai quali si sviluppa verso l’alto un «fiore-ape» a 5 petali, affiancato da 3 montagne stilizzate di colore azzurro sotto le quali con spessori decrescenti seguono sei linee con funzione rappresentativa di lago, anch’esse di colore azzurro; una banda di colore giallo che circoscrivendo il disegno centrale, riporta con caratteri di colore blue le diciture «MIELE VARESINO D.O.P». e «di acacia»; una cornice di colore arancione che delimita il logo.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica di produzione si estende ai piedi delle Alpi, tra i fiumi Ticino ed Olona e tra i laghi Maggiore e di Lugano. Tale zona corrisponde al territorio della Provincia di Varese.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’area geografica presenta un clima continentale temperato con limitate escursioni termiche sia in estate che inverno dovute all’azione mitigatrice dei laghi. Tali condizioni caratterizzano l’area geografica favorendo la presenza di specie arboree anche di origine esotica.
Il clima infatti viene mitigato dalla presenza dei laghi che anticipano la primavera rispetto alle zone del milanese: ciò rende possibile numerose e persistenti fioriture sui dolci declivi solatii.
Nel territorio varesino la presenza di Robinia (Robinia pseudoacacia L.), specie mielifera dominante, è largamente e intensamente distribuita tanto da colonizzare le aree agricole marginali e costituire in molte aree della zona la specie arborea prevalente nei boschi.
Nel periodo di fioritura della Robinia pseudoacacia L. nella zona della provincia di Varese, non si manifestano altre fioriture di specie nettarifere altrettanto abbondanti. Infatti, la fioritura della Robinia pseudoacacia L., nella maggior parte del territorio varesino, può essere definita scalare e dura a lungo grazie alla presenza di valli che si incuneano fino a sud, come le Valli del Ticino e dell’Olona, o di versanti collinari solatii e protetti dai venti.
La vegetazione del territorio della provincia di Varese quindi è il risultato dell’interazione tra aspetti topografici, climatici, pedologici ai quali si aggiungono anche gli effetti determinati dall’attività antropica.
In questa zona geografica, tra il XVII e il XX secolo vi si costruirono molte ville con estesi parchi i quali venivano impreziositi con l’impianto di specie ornamentali esotiche che con il tempo, grazie al clima favorevole, hanno consolidato la loro presenza al punto da essere considerate invasive nei parchi e giardini ma anche infestanti il sottobosco locale.
Nel territorio della provincia di Varese l’allevamento delle api è sempre stato una attività diffusa, svolta prevalentemente dai contadini, dai membri dei diversi ordini ecclesiastici presenti sul territorio e da soggetti della borghesia con la passione della ricerca scientifica.
All’inizio del secolo scorso, la vertiginosa crescita e proliferazione della Robinia pseudoacacia L. nelle aree boschive, determinata nel territorio varesino dai favorevoli fattori ambientali, indusse gli apicoltori locali a specializzarsi sempre più nella produzione del miele di acacia che, per le sue particolari caratteristiche organolettiche e fisiche si distingueva dagli altri mieli prodotti fino allora in questa area.
L’apicoltura varesina da quegli anni ha potuto maturare un alto tasso di specializzazione nella produzione di mieli ed in particolare del miele di acacia che divenne il miele maggiormente prodotto in provincia di Varese.
Il passaggio ad un’apicoltura professionale in questa provincia è avvenuto gradatamente con l’inizio della sperimentazione di nuovi tipi di arnie e nuove metodologie di produzione.
A favorire la evoluzione dei metodi di produzione è stato il passaggio dall’apicoltura villica a quella razionale, attraverso la sostituzione dei tradizionali bugni villici con arnie razionali e dello smielatore che hanno permesso di ottenere mieli unifloreali e lo svuotamento dei favi contenuti nei telai mobili senza la distruzione degli stessi.
Infine, anche la continua selezione di razze di api che fossero più produttive e resistenti alle diverse malattie ha contribuito a migliorare ulteriormente sia la qualità che la quantità di miele prodotto dagli apicoltori varesini.
5.2. Specificità del prodotto
Il «Miele Varesino» è un miele monoflorale di acacia ad elevato grado di purezza dal punto di vista dell’origine del nettare, caratterizzato dal nettare e polline di Robinia, con presenza di pollini di piante ornamentali.
Nei sedimenti di questo miele si trovano pollini di specie nettarifere e non nettarifere così come specificato nell'articolo 3.2.
Il miele è peculiarmente liquido e presenta un colore chiaro, da trasparente a giallo paglierino, un odore leggero e delicato, privo di odori marcati e un sapore molto dolce. L’aroma è delicato, confettato e vanigliato.
Altra specificità del «Miele Varesino» è l’assenza del polline di lupinella (Onobrychis) e sulla (Hedysarum coronarium) e soprattutto di vischio quercino (Loranthus europaeus), così come certificato dalla ricerca di autorevoli botanici che considerano il vischio assente nella zona di produzione di questo miele.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La presenza in questa zona geografica di estese, copiose e continuative fioriture di Robinia pseudoacacia L. ha determinato, da almeno un secolo e mezzo, l’interesse per la pratica dell’apicoltura ed il successo della produzione del «Miele Varesino». L’importante presenza di Robinia pseudoacacia L. nei boschi del territorio varesino ha contribuito allo sviluppo e all’evoluzione dell’apicoltura locale, intesa come miglioramento delle tecniche di produzione, di allevamento e selezione delle razze di api.
Infatti, negli anni sempre più apicoltori si sono dedicati a questa attività sia come professione principale che come hobby o attività semiprofessionistica, come testimonia il progressivo aumento nei boschi varesini della presenza degli alveari nel periodo di fioritura della Robinia pseudoacacia. La motivazione di questo incremento è da ricondursi al fatto che a differenza di altre zone in cui si produce il miele d’acacia, nel territorio varesino non ci sono colture agrarie o essenze spontanee che influenzano con la loro fioritura la qualità del prodotto, che risulta quindi più puro e pienamente rispondente alla migliore tipicità del miele di acacia.
Inoltre, la specificità dell’area geografica comprensiva delle sue caratteristiche climatiche ed ambientali rende possibile la produzione di un miele di acacia distinguibile da altri mieli. La presenza di piante ornamentali storicamente coltivate a scopi decorativi in giardini e parchi, caratterizzano il «Miele Varesino» per la presenza di pollini di specie ornamentali esotiche ben adattate all’ambiente rispetto ad altri mieli di acacia lombardi. La presenza di tali specie influenza le caratteristiche organolettiche del Miele Varesino, non ultimo l’aroma, merito della presenza di pollini di piante sempreverdi (Ilex aquifolium, Trachycarpus fortunei).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Miele Varesino» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2011. Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile: sul seguente link:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure:
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.