ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.313.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
26 ottobre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 313/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 304 del 19.10.2013

1

 

Tribunale

2013/C 313/02

Elezione del Presidente del Tribunale

2

2013/C 313/03

Elezione del vicepresidente del Tribunale

2

2013/C 313/04

Elezioni dei presidenti delle sezioni

2

2013/C 313/05

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2

2013/C 313/06

Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

4

2013/C 313/07

Collegio plenario

4

2013/C 313/08

Composizione della Grande Sezione

5

2013/C 313/09

Sezione delle impugnazioni

5

2013/C 313/10

Designazione del giudice che sostituisce il presidente in qualità di giudice dei procedimenti sommari

5

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2013/C 313/11

Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 313/12

Causa C-407/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 17 luglio 2013 — Rotondo e a./Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Causa C-418/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 23 luglio 2013 — Napolitano e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Causa C-420/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 luglio 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Causa C-421/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 luglio 2013 — Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Causa C-428/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 luglio 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e AAMS/Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Causa C-434/13 P: Impugnazione proposta il 1o agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) pronunciata il 17 maggio 2013, nella causa T-146/09, Parker ITR S.r.l. e Parker-Hannifin Corp./Commissione

9

2013/C 313/18

Causa C-441/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 5 agosto 2013 — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Causa C-448/13 P: Impugnazione proposta il 7 agosto 2013 dalla Delphi Technologies, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-515/11, Delphi Technologies, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

10

2013/C 313/20

Causa C-449/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Orléans (Francia) il 12 agosto 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e a.

11

2013/C 313/21

Causa C-450/13 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 dalla Donaldson Filtration Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-396/11, ultra air GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

12

2013/C 313/22

Causa C-454/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 13 agosto 2013 — Belgacom SA/Commune d’Etterbeek

13

2013/C 313/23

Causa C-466/13 P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 da Repsol, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013, causa T-89/12, Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Causa C-496/13 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dal GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

13

 

Tribunale

2013/C 313/25

Causa T-73/08: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione (Contributo finanziario versato nell’ambito del programma Daphne II — Determinazione dell’importo della sovvenzione finale — Nota di addebito — Atto impugnabile — Obbligo di motivazione — Processo equo — Errori di valutazione)

15

2013/C 313/26

Causa T-142/08: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione (Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti — Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali — Informazione relativa ai bandi di concorsi generali — Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali — Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

15

2013/C 313/27

Causa T-164/08: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione (Regime linguistico — Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori e di assistenti — Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali — Informazione relativa ai bandi di concorsi generali — Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali — Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

15

2013/C 313/28

Causa T-380/08: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Paesi Bassi/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domanda diretta ad ottenere l’accesso a taluni passaggi riservati della decisione finale della Commissione relativa ad un cartello — Diniego di accesso — Obbligo di motivazione — Obbligo di procedere a un esame concreto e specifico — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine — Interesse pubblico prevalente — Leale cooperazione]

16

2013/C 313/29

Causa T-525/08: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Poste Italiane/Commissione (Aiuti di Stato — Remunerazione delle somme provenienti dai conti correnti postali e depositate presso la Tesoreria dello Stato italiano — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio)

16

2013/C 313/30

Causa T-536/08: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Huvis/Consiglio [Dumping — Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea del Sud — Proroga dei dazi antidumping a seguito di un riesame intermedio parziale — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta e individuale — Ricevibilità — Parità di trattamento e non discriminazione — Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

17

2013/C 313/31

Causa T-537/08: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Cixi Jangnan Chemical Fiber e a./Consiglio [Dumping — Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Cina — Proroga dei dazi antidumping a seguito di un riesame intermedio parziale — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta e individuale — Ricevibilità — Parità di trattamento e non discriminazione — Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

17

2013/C 313/32

Causa T-548/08: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Total/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Diritti della difesa — Principio di legalità dei diritti e delle pene — Presunzione di innocenza — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione di quasi 100 %)

18

2013/C 313/33

Causa T-566/08: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Total Raffinage Marketing/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell’esistenza dell’intesa — Nozione di infrazione unica e continuata — Durata dell’infrazione — Interruzione dell’infrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende — Parità di trattamento — Presunzione di innocenza — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Proporzionalità — Metodo di arrotondamento — Competenza giurisdizionale estesa al merito)

18

2013/C 313/34

Causa T-126/09: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione (Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori — Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali — Informazione relativa ai bandi di concorsi generali — Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali — Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

19

2013/C 313/35

Causa T-218/09: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione (Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l’assunzione di assistenti — Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

19

2013/C 313/36

Causa T-347/09: Sentenza del Tribunale 12 settembre 2013 — Germania/Commissione (Aiuti di Stato — Trasferimento a titolo gratuito di taluni siti del patrimonio naturale nazionale — Misure destinate al sostegno finanziario di grandi progetti di tutela dell’ambiente — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Nozione d’impresa — Obbligo di motivazione)

20

2013/C 313/37

Causa T-320/10: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/UAMI — Castel Frères (CASTEL) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo CASTEL — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricevibilità — Impedimento assoluto alla registrazione che non è stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]

20

2013/C 313/38

Causa T-551/10: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Fri-El Acerra/Commissione (Aiuti di Stato — Sovvenzione prevista per l’acquisto e la riconversione di una centrale termoelettrica in una centrale elettrica a biocombustibile — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Applicazione nel tempo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Legittimo affidamento — Effetto d’incentivazione)

21

2013/C 313/39

Causa T-111/11: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — ClientEarth/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Studi ricevuti dalla Commissione riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale — Rifiuto parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Esame concreto e individuale — Compatibilità con la convenzione di Aarhus — Interesse pubblico prevalente — Conseguenze del superamento del termine per adottare una decisione esplicita — Portata dell’obbligo di diffondere attivamente le informazioni ambientali]

21

2013/C 313/40

Causa T-214/11: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — ClientEarth e PAN Europe/EFSA [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Nomi degli esperti che hanno presentato osservazioni su un progetto di orientamento relativo alla documentazione scientifica da allegare alle domande di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e di sostanze attive contenute in tali prodotti — Diniego dell’accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Protezione dei dati di carattere personale — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Obbligo di motivazione]

21

2013/C 313/41

Causa T-264/11 P: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione 2007 — Decisione del comitato per i ricorsi — Molestie psicologiche — Termine ragionevole — Domanda di annullamento — Domanda di risarcimento)

22

2013/C 313/42

Causa T-331/11: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Besselink/Consiglio [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Accesso parziale — Obbligo di motivazione — Domanda di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione — Irricevibilità]

22

2013/C 313/43

Causa T-380/11: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Palirria Souliotis/Commissione (Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Voce doganale — Atto regolamentare che implica misure di esecuzione — Irricevibilità)

23

2013/C 313/44

Causa T-383/11: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Makhlouf/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritti fondamentali)

23

2013/C 313/45

Causa T-418/11: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Assicurazione malattia — Diniego di presa in carico di spese mediche — Domanda di designazione di un medico indipendente — Termine ragionevole — Rigetto di una domanda di avviare una procedura di conciliazione — Domanda di annullamento — Domanda di rimborso di spese mediche — Litispendenza)

23

2013/C 313/46

Causa T-457/11: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Valeo Vision/Commissione (Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Voce doganale — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

24

2013/C 313/47

Causa T-492/11: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Rauscher Consumer Products/UAMI (Rappresentazione di un tampone) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un tampone igienico — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

24

2013/C 313/48

Causa T-563/11: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Anbouba/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Onere della prova — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Procedimento in contumacia — Istanza d’intervento — Non luogo a statuire)

24

2013/C 313/49

Causa T-592/11: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Anbouba/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Presunzione d’innocenza — Onere della prova — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione)

25

2013/C 313/50

Causa T-618/11 P: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione 2008 — Decisione del comitato per i ricorsi — Portata del controllo — Rapporto informativo — Eccezione di illegittimità — Termine ragionevole — Domanda di annullamento — Domanda di risarcimento — Litispendenza)

25

2013/C 313/51

Causa T-383/13: Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Chatzianagnostou/Consiglio e a.

26

2013/C 313/52

Causa T-386/13: Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e a./Consiglio e Commissione

27

2013/C 313/53

Causa T-402/13: Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Orange/Commissione

28

2013/C 313/54

Causa T-406/13: Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Gossio/Consiglio

28

2013/C 313/55

Causa T-416/13: Ricorso proposto il 13 agosto 2013 — Stanleybet Malta e Stanley International Betting/Commissione

29

2013/C 313/56

Causa T-427/13: Ricorso proposto il 12 agosto 2013 — Gruppo Norton/UAMI — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Causa T-428/13: Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — IOC UK/Consiglio

30

2013/C 313/58

Causa T-433/13: Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Petropars Iran e altri/Consiglio

31

2013/C 313/59

Causa T-453/13: Ricorso proposto il 26 agosto 2013 — Klaes/UAMI — Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Causa T-458/13: Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Causa T-459/13: Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Causa T-467/13: Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Arrow Group e Arrow Generics/Commissione

32

2013/C 313/63

Causa T-482/13: Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/UAMI — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Causa T-487/13: Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione

34

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 313/65

Causa F-83/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013 — Gheysens/Consiglio (Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Condizioni di assunzione — Gruppo di funzioni — Corrispondenza tra tipi di compiti e gruppi di funzioni — Durata dell’impiego)

35

2013/C 313/66

Causa F-31/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 19 settembre 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni — Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni — Assenza di identità tra l’uno e l’altro — Tardività del ricorso)

35

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/1


2013/C 313/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 304 del 19.10.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 298 del 12.10.2013

GU C 291 del 5.10.2013

GU C 284 del 28.9.2013

GU C 274 del 21.9.2013

GU C 260 del 7.9.2013

GU C 252 del 31.8.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/2


Elezione del Presidente del Tribunale

2013/C 313/02

Nella riunione del 16 settembre 2013 i giudici del Tribunale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del regolamento di procedura, hanno eletto il giudice Marc Jaeger in qualità di Presidente del Tribunale per il periodo 16 settembre 2013 - 31 agosto 2016.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/2


Elezione del vicepresidente del Tribunale

2013/C 313/03

Nella riunione del 17 settembre 2013 i giudici del Tribunale, conformemente all’articolo 9 bis del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, del medesimo Protocollo, hanno eletto il giudice Heikki Kanninen in qualità di vicepresidente del Tribunale per il periodo 17 settembre 2013 - 31 agosto 2016.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/2


Elezioni dei presidenti delle sezioni

2013/C 313/04

Il 18 settembre 2013 il Tribunale, conformemente all’articolo 15 del regolamento di procedura, ha eletto la sig.ra Martins Ribeiro e i sigg. Papasavvas, Prek, Dittrich, Frimodt Nielsen, van der Woude, Gratsias e Berardis in qualità di presidenti delle sezioni composte da cinque giudici e delle sezioni composte da tre giudici per il periodo 18 settembre 2013 - 31 agosto 2016.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

2013/C 313/05

Il 17 settembre 2013 il Tribunale ha deciso di costituire nel suo ambito nove sezioni composte da cinque giudici e nove sezioni composte da tre giudici per il periodo 17 settembre 2013 - 31 agosto 2016 e, il 23 settembre 2013, di assegnarvi i giudici per il periodo 23 settembre 2013 - 31 agosto 2016 nel modo seguente:

 

I a Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, vicepresidente, sig.ra Pelikánová, sig.ra Jürimäe, sig. Buttigieg e sig. Gervasoni, giudici.

 

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Kanninen, vicepresidente;

 

Sig.ra Pelikánová, giudice;

 

Sig. Buttigieg, giudice.

 

IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione, sig. Forwood, sig.ra Jürimäe, sig. Bieliūnas e sig. Gervasoni, giudici.

 

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione,

 

Sig.ra Jürimäe, giudice;

 

Sig. Gervasoni, giudice.

 

IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Forwood, sig.ra Labucka, sig. Bieliūnas e sig. Kreuschitz, giudici.

 

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Papasavvas, presidente di sezione,

 

Sig. Forwood, giudice;

 

Sig. Bieliūnas, giudice.

 

IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Prek, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Kreuschitz, giudici.

 

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Prek, presidente di sezione,

 

Sig.ra Labucka, giudice;

 

Sig. Kreuschitz, giudice.

 

Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Collins, giudici.

 

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Dittrich, presidente di sezione,

 

Sig. Schwarcz, giudice;

 

Sig.ra Tomljenović, giudice.

 

VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Collins e sig. Ulloa Rubio, giudici.

 

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione,

 

Sig. Dehousse, giudice;

 

Sig. Collins, giudice.

 

VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. van der Woude, presidente di sezione, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig.ra Kancheva, sig. Wetter e sig. Ulloa Rubio, giudici.

 

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. van der Woude, presidente di sezione;

 

Sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice;

 

Sig. Ulloa Rubio, giudice.

 

VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig. Popescu, sig.ra Kancheva e sig. Wetter, giudici.

 

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

 

Sig.ra Kancheva, giudice;

 

Sig. Wetter, giudice.

 

IXa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig.ra Pelikánová, sig. Popescu e sig. Buttigieg, giudici.

 

9a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Berardis, presidente di sezione;

 

Sig. Czúcz, giudice;

 

Sig. Popescu, giudice.


26.10.2013   

IT

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C 313/4


Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

2013/C 313/06

Il 23 settembre 2013 il Tribunale ha stabilito nel modo seguente i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo 23 settembre 2013 - 31 agosto 2016, conformemente all’articolo 12 del regolamento di procedura:

1.

Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso, salvo un’applicazione successiva degli articoli 14 e 51 del regolamento di procedura, alla sezione delle impugnazioni.

2.

Le cause diverse da quelle di cui al punto 1 sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso e salvo un’applicazione successiva degli articoli 14 e 15 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici.

Le cause di cui al presente punto sono ripartite tra le sezioni secondo tre turni distinti stabiliti in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

per le cause riguardanti l’applicazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale;

per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura;

per tutte le altre cause.

Il Presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.


26.10.2013   

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C 313/4


Collegio plenario

2013/C 313/07

Il 23 settembre 2013, il Tribunale ha deciso, per il periodo 23 settembre 2013 - 31 agosto 2016, conformemente all’articolo 32, n. 1, secondo comma del regolamento di procedura, che se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il turno prestabilito, applicato durante il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni, secondo il quale il presidente del Tribunale designa un giudice che non parteciperà alla decisione della causa, segue l’ordine inverso rispetto all’ordine di precedenza che i giudici assumono a seconda della loro anzianità di nomina ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di procedura, a meno che il giudice che sarà così designato sia il giudice relatore. In quest’ultimo caso sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell’ordine di precedenza.


26.10.2013   

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C 313/5


Composizione della Grande Sezione

2013/C 313/08

Il 23 settembre 2013, il Tribunale ha deciso che per il periodo 23 settembre 2013 - 31 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i tredici giudici da cui è composta la Grande Sezione sono il presidente del Tribunale, il vicepresidente, gli otto presidenti di sezione, i due giudici del collegio giudicante che si riunisce con tre giudici inizialmente adito con la causa, e un altro giudice. Quest’ultimo è designato, secondo l’ordine previsto all’articolo 6 del regolamento di procedura e su base annuale, tra i due giudici che avrebbero completato il collegio giudicante di tre giudici inizialmente adito con la causa se quest’ultima fosse stata assegnata ad una sezione composta da cinque giudici.


26.10.2013   

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C 313/5


Sezione delle impugnazioni

2013/C 313/09

Il 23 settembre 2013 il Tribunale ha deciso che la sezione delle impugnazioni sarà composta per il periodo 23 settembre 2010 - 31 agosto 2016, dal presidente del Tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da due presidenti di sezione o, quando il vicepresidente è chiamato a far parte del collegio giudicante, dal vicepresidente e da un presidente di sezione.

I giudici che si riuniranno con il presidente della sezione delle impugnazioni per comporre il collegio ampliato di cinque giudici saranno i tre giudici del collegio inizialmente adito e, secondo un sistema di rotazione, due presidenti di sezione o, quando il vicepresidente è chiamato a far parte del collegio giudicante, il vicepresidente e un presidente di sezione.


26.10.2013   

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C 313/5


Designazione del giudice che sostituisce il presidente in qualità di giudice dei procedimenti sommari

2013/C 313/10

Il 23 settembre 2013 il Tribunale ha deciso, conformemente all’articolo 106 del regolamento di procedura, di designare il giudice Forwood come sostituto del presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice dei procedimenti sommari per il periodo 23 settembre 2013 - 31 agosto 2016.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

26.10.2013   

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C 313/6


Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

2013/C 313/11

Con decisione 30 novembre 2005 (1), il Tribunale ha deciso di riunirsi in tre sezioni e in seduta plenaria. Con decisione 8 ottobre 2013, il Tribunale, per il periodo 8 ottobre 2013 – 30 settembre 2014, ha assegnato i giudici alle sezioni nel modo seguente:

 

Prima Sezione

 

sig. H. KREPPEL, presidente di sezione,

 

sigg. E. PERILLO e R. BARENTS, giudici;

 

Seconda Sezione

 

sig.ra I. ROFES I PUJOL, presidente di sezione,

 

sig. K. BRADLEY, e sig. J SVENNINGSEN, giudici;

 

Terza Sezione, costituita da tre giudici

 

sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale,

 

sigg. E. PERILLO, R. BARENTS, K. BRADLEY e J SVENNINGSEN, giudici.

In quest’ultima sezione, il presidente si riunirà, in alternanza, vuoi con i giudici E. Perillo e J Svenningsen, vuoi con i giudici R. Barents e K. Bradley, fatte salve le cause connesse.


(1)  GU 2005 C 322, pag. 16.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.10.2013   

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C 313/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 17 luglio 2013 — Rotondo e a./Rete Ferroviaria Italiana

(Causa C-407/13)

2013/C 313/12

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Francesco Rotondo e a.

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE (1) ed, in particolare, se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;

2)

se l’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l’indicazione di una «durata» del contratto e non del «termine» e se sia compatibile con detta direttiva la previsione di una durata del contratto con l’indicazione di un termine finale certo in ordine all’an («max 78 giorni») ma incerto in ordine al quando;

3)

se l’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 del codice della navigazione) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi, con ciò sostanzialmente facendo coincidere l’oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);

4)

se l’accordo quadro recepito dalla Direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall’art. 326 cod. nav. solo per l’ipotesi che l’arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l’ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.


26.10.2013   

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C 313/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 23 luglio 2013 — Napolitano e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Causa C-418/13)

2013/C 313/13

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari

Convenuto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

1)

se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (1), debba essere interpretata nel senso che osti all’applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) — i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» — disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;

2)

se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.


26.10.2013   

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C 313/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 luglio 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-420/13)

2013/C 313/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 della direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che per servizi ai sensi di tale disposizione si intenda parimenti la vendita al dettaglio comprensiva di servizi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che i servizi offerti da un dettagliante debbano essere specificati quanto al loro contenuto, esattamente al pari dei prodotti distribuiti da un dettagliante.

a)

Se sia sufficiente, ai fini della specificazione dei servizi, indicare

aa)

unicamente l’ambito dei servizi in generale o una definizione di categoria;

bb)

unicamente la/le classe/i o

cc)

specificamente ogni singolo servizio.

b)

Se tali indicazioni incidano ai fini di stabilire la data di registrazione, o se nell’indicazione di categorie o classi siano possibili scambi o integrazioni.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che la portata della tutela del marchio relativo a servizi connessi alla vendita al dettaglio si estenda ai servizi prestati direttamente dal dettagliante.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


26.10.2013   

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C 313/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 luglio 2013 — Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-421/13)

2013/C 313/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Apple Inc.

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 della direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che la possibilità di tutela accordata per «il confezionamento del prodotto» includa parimenti la presentazione del prodotto in cui sia incorporata una prestazione di servizi.

2)

Se l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che un segno riproducente la presentazione in cui sia incorporata la prestazione di servizi possa costituire un marchio d’impresa.

3)

Se l’articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che il requisito della rappresentabilità grafica venga soddisfatto unicamente con una rappresentazione grafica, o anche mediante elementi integrativi, quali una descrizione della presentazione oppure valori di grandezza assoluti nel sistema metrico decimale o valori relativi con indicazione di dati proporzionali.

4)

Se l’articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che la portata della tutela del marchio relativo a servizi connessi alla vendita al dettaglio si estenda parimenti ai prodotti fabbricati dal dettagliante stesso.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


26.10.2013   

IT

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C 313/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 luglio 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e AAMS/Yesmoke Tobacco

(Causa C-428/13)

2013/C 313/16

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Convenuta: Yesmoke Tobacco SpA

Questione pregiudiziale

Se l’art. 8, n. 2, della direttiva 95/59/CE (1) e l’art. 7, n. 2, della direttiva 2011/64/UE (2) nello stabilire, rispettivamente, che l’aliquota proporzionale e l’aliquota ad valorem, oltre che l’importo dell’accisa specifica «…devono essere uguali per tutte le sigarette» ostino a una disposizione nazionale quale l’art. 39 octies, comma 4, del dlgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (come modificato dall’art. 55, comma 2-bis, lett. [c)] del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122) che stabilisce che l’accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta sia pari al 115 % dell’importo di base, così determinando un’accisa con aliquota fissa minima specifica per le sigarette con prezzo di vendita inferiore, e non già un importo minimo dell’accisa rapportato a tutte le classi di prezzo delle sigarette, secondo quanto consentito dall’art. 16, n. 7, della medesima direttiva 95/59/CE e dall’art. 14, n. 2, della medesima direttiva 2011/64/UE.


(1)  Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati; GU L 291, pag. 40.

(2)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato; GU L 176, pag. 24.


26.10.2013   

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C 313/9


Impugnazione proposta il 1o agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) pronunciata il 17 maggio 2013, nella causa T-146/09, Parker ITR S.r.l. e Parker-Hannifin Corp./Commissione

(Causa C-434/13 P)

2013/C 313/17

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, V. Bottka, R Sauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Parker ITR S.r.l., Parker-Hannifin Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui annulla la decisione e riduce l’ammenda;

respingere nella sua interezza il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;

condannare le ricorrenti all’integralità delle spese inerenti al presente procedimento nonché a quelle di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due motivi d’impugnazione e chiede che venga annullata la sentenza nella parte in cui annulla la decisione nel procedimento COMP/39.406 — Tubi marini e riduce l’ammenda.

Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver ignorato o applicato erroneamente la giurisprudenza in materia di successione economica all’interno di un gruppo, da un lato, e quella sul trasferimento di responsabilità fra imprese che si succedono, dall’altro. Considerando congiuntamente il trasferimento patrimoniale dalla ITR alla Parker ITR (all’epoca dei fatti denominata ITR Rubber) (all’interno del gruppo Saiag) e la successiva cessione di quote (trasferimento delle quote della Parker ITR dalla Saiag alla Parker-Hannifin), il Tribunale considererebbe erroneamente esistente una cessione, all’interno del gruppo, dell’attività oggetto dell’infrazione dalla Saiag alla Parker-Hannifin. Il Tribunale commette un errore nel ritenere la continuità economica unicamente quale possibile trasferimento di responsabilità fra le due società indipendenti Saiag e Parker-Hannifin, in quanto tale ragionamento ignora la successione economica che già si è prodotta all’interno del gruppo in capo alla Parker ITR. In tal modo, la sentenza si fonda sulle intenzioni soggettive, segnatamente sul fatto che l’inclusione dell’attività dei tubi marini nella Parker ITR fosse parte dell’obiettivo della vendita delle quote di tale controllata ad un terzo. Tuttavia, siffatte intenzioni delle parti non ostano all’applicazione della giurisprudenza sulla successione economica all’interno di un gruppo (C-204/00 P Aalborg, C-280/06 ETI, C-511/11 P Versalis, T-43/02 Jungbunzlauer e T-405/06 e cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P ArcelorMittal), secondo la quale sussiste successione economica al momento di un trasferimento all’interno di un gruppo, laddove esistano «legami strutturali» tra il cedente (nella fattispecie: la Saiag/ITR) e l’entità ricevente (nella fattispecie: la Parker ITR). Inoltre, vi è una differenza di legge tra cessione di un bene patrimoniale e la cessione di una persona giuridica. In quest'ultimo caso, il soggetto ceduto sopporterà la propria responsabilità per qualsiasi violazione precedente al trasferimento, e questa potrebbe includere la responsabilità in quanto successore economico per beni ad esso trasferiti quando era ancora parte dell'impresa che ha commesso la violazione. Il fatto che nell’ambito dell’impresa avrebbero potuto essere ritenuti responsabili anche altri soggetti giuridici (anche se non sanzionati nella fattispecie) non è una valida ragione per escludere la responsabilità, in quanto successore economico, della controllata trasferita, ossia la Parker ITR.

Il secondo motivo di impugnazione verte sul fatto che, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza estesa anche al merito, il Tribunale ha agito ultra petita e ha illegittimamente ridotto la maggiorazione dell’ammenda in ragione della durata, corrispondente a EUR 100 000, nei confronti della società madre Parker Hannifin. Da parte della Parker-Hannifin (o della Parker ITR) non venivano contestati né l'effettiva durata della sua partecipazione all'infrazione, né il corrispondente fattore in ragione della durata nel calcolo dell'ammenda. Sebbene la Parker-Hannifin abbia contestato con successo l'aggravante per la leadership, cosicché il Tribunale ha ridotto l’ammenda, tale circostanza non dovrebbe fornire al Tribunale, neppure allorché esercita la sua competenza estesa anche al merito, la possibilità di modificare altri aspetti dell’ammenda (nella fattispecie: il fattore in ragione della durata), contro i quali la ricorrente non ha dedotto un motivo di impugnazione.


26.10.2013   

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C 313/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 5 agosto 2013 — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH

(Causa C-441/13)

2013/C 313/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Pez Hejduk

Convenuta: EnergieAgentur.NRW GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto ha la propria residenza, competenti sono solo i giudici:

dello Stato membro nel quale l’autore presunto della violazione ha la propria sede; nonché

dello Stato/degli Stati al quale/ai quali il sito Internet è destinato in base al suo contenuto.


(1)  GU L 12, pag. 1.


26.10.2013   

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C 313/10


Impugnazione proposta il 7 agosto 2013 dalla Delphi Technologies, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-515/11, Delphi Technologies, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-448/13 P)

2013/C 313/19

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delphi Technologies, Inc. (rappresentanti: C. Albrecht, J. Heumann, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale del 6 giugno 2013, causa T-515/11, annullare la decisione contestata nella misura in cui respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione dell'esaminatore del 25 agosto 2010 e condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto avverso la decisione della Sesta Sezione del Tribunale dell'Unione europea, causa T-515/11, che respingeva un'azione di annullamento avverso la decisione della seconda commissione di ricorso con cui era stato confermato il rigetto della domanda di marchio comunitario «INNOVATION FOR THE REAL WORLD».

Il ricorso è basato su tre censure:

1)

Il Tribunale avrebbe violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio comunitario (1), non avendo determinato il pubblico di riferimento e il suo grado di avvedutezza. I prodotti sono diretti esclusivamente a professionisti dotati di un alto grado di avvedutezza con riferimento agli slogan promozionali.

2)

Il Tribunale avrebbe inoltre violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio comunitario applicando in modo troppo rigoroso l'esame inerente alla valutazione se il marchio utilizzato fosse dotato di carattere distintivo. In particolare, il Tribunale avrebbe travisato le linee guida esposte nella più recente giurisprudenza e, in particolare, nella causa C-398/08 P, Audi/UAMI.

3)

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato i principi generali della parità di trattamento e della corretta amministrazione, che costituiscono principi fondamentali della buona amministrazione dell'UE. Dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che l’UAMI abbia registrato diciture con una struttura identica contenente la parola «INNOVATION» nel passato, e ciò sebbene le precedenti decisioni non siano vincolanti.

La ricorrente sostiene che la decisione contestata dovrebbe pertanto essere annullata e che dovrebbe essere affermato il carattere distintivo intrinseco della dicitura «INNOVATION FOR THE REAL WORLD».


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 27 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


26.10.2013   

IT

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C 313/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Orléans (Francia) il 12 agosto 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e a.

(Causa C-449/13)

2013/C 313/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance d'Orléans

Parti

Ricorrente: CA Consumer Finance

Convenuti: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, nata Savary, Florian Bonato

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1), debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova dell’esecuzione corretta e completa degli obblighi ad esso incombenti all’atto della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito, obblighi derivanti dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva.

2)

Se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, osti a che la prova della corretta e completa esecuzione degli obblighi incombenti al creditore possa essere fornita unicamente per mezzo di una clausola tipo, contenuta nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi del creditore, non suffragata dai documenti prodotti dal creditore e consegnati al debitore.

3)

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretato nel senso che osta a che la verifica della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni dichiarate dal consumatore, senza un controllo effettivo di tali informazioni attraverso altri elementi.

4)

Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretato nel senso che il creditore non può aver dato spiegazioni adeguate al consumatore qualora non abbia preliminarmente verificato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze.

Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che osta a che le spiegazioni adeguate fornite al consumatore risultino unicamente dalle informazioni contrattuali menzionate nel contratto di credito, senza produzione di un documento specifico.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).


26.10.2013   

IT

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C 313/12


Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 dalla Donaldson Filtration Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-396/11, ultra air GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-450/13 P)

2013/C 313/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (rappresentanti: N. Siebertz, M. Teworte-Vey, A. Renvert, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), ultra air GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-396/11, respingendo quindi il ricorso di annullamento proposto dalla ultra air GmbH avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, del 18 maggio 2011, procedimento R 374/2010-4;

condannare la ultra air GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione avverso la menzionata decisione del Tribunale viene sostanzialmente motivata come segue:

1)

Mancata valutazione dell’eccezione di abuso di diritto quale principio giuridico generale

Il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto non prendendo in considerazione nella sentenza impugnata, contrariamente alla giurisprudenza della Corte investita della presente impugnazione, la circostanza che il principio giuridico generale dell’eccezione di abuso di diritto, il quale consente ed esige una valutazione delle circostanze del caso di specie, debba essere osservato anche nell’ambito del diritto comunitario in materia di marchi. Il Tribunale si sarebbe invece limitato unicamente a dichiarare che l’azione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (1) è un’azione accessibile a tutti [Popularantrag] e, pertanto, non ha proceduto a valutare le circostanze dedotte nel caso di specie.

Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che sebbene il legislatore abbia concepito la procedura di nullità di un marchio ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 come procedura accessibile a tutti, tuttavia ciò non osterebbe alla presa in considerazione dell’eccezione di abuso di diritto quale principio giuridico universale, che deve essere osservato anche nell’ambito del diritto comunitario.

Invero, l’esclusione delle domande viziate da abuso di diritto non sarebbe paragonabile all’introduzione del requisito della prova dell’esistenza di un interesse ad agire in capo al richiedente e, di conseguenza, non comporterebbe neppure una limitazione della legittimazione attraverso l’introduzione di determinate condizioni aggiuntive. A favore della rilevanza dell’eccezione di abuso di diritto nell’ambito dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deporrebbe inoltre il fatto che il legislatore ha concepito la procedura di nullità come attivabile su istanza di parte e una dichiarazione d’ufficio della nullità di un marchio registrato sarebbe assolutamente impossibile.

2)

Mancata valutazione delle concrete circostanze del caso di specie

Poiché il Tribunale avrebbe negato alla ricorrente la presa in considerazione dell’eccezione di abuso di diritto quale principio giuridico universale, non sarebbero state valutate le circostanze particolari del caso di specie, le quali farebbero apparire viziata da abuso di diritto la presentazione della domanda di nullità del marchio «ultrafilter international», CTM 001121839 da parte della ultra air GmbH.

La richiedente infatti, attraverso il proprio uso del segno controverso, intenderebbe strumentalizzare a proprio vantaggio la notorietà del marchio da essa contestato, inducendo consapevolmente in errore il pubblico di riferimento, e mirerebbe a suscitare l’erronea impressione che esso rientri nella tradizione del rinomato predecessore della ricorrente.

Inoltre il Tribunale non avrebbe valutato a sufficienza il ruolo del gestore della ultra air GmbH quale richiedente nella procedura di nullità del marchio «ultrafilter international», CTM 001121839, il quale durante la sua attività presso la ricorrente sarebbe stato personalmente ed esclusivamente responsabile della registrazione del marchio che ora esso impugna. Tutti i documenti prodotti nella procedura di registrazione per dimostrare il radicamento del marchio contestato sarebbero stati da lui stesso presentati e in parte addirittura proprio da lui redatti e sarebbero stati nella sua esclusiva disponibilità.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione consolidata) (GU L 78, pag. 1).


26.10.2013   

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C 313/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 13 agosto 2013 — Belgacom SA/Commune d’Etterbeek

(Causa C-454/13)

2013/C 313/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Belgacom SA

Convenuto: Commune d’Etterbeek

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [(direttiva autorizzazioni)] (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca, a fini di bilancio, un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili installate su proprietà pubbliche o private e utilizzate nell’esercizio delle attività coperte dall’autorizzazione generale.


(1)  GU L 108, pag. 21.


26.10.2013   

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C 313/13


Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 da Repsol, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013, causa T-89/12, Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)

(Causa C-466/13 P)

2013/C 313/23

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (rappresentanti: L. Montoya Terán e J. Devaureix, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013, nella causa T-89/12, notificata il 28 giugno 2013;

accogliere tutte le domande presentate dalla ricorrente in primo grado;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

È necessario correggere una determinata prassi di registrazione dell’UAMI e della giurisprudenza del Tribunale in modo da applicare effettivamente il rapporto di complementarietà esistente tra il carattere distintivo di un marchio anteriore e il suo ambito di tutela.

2)

Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in evidenti contraddizioni tra il ragionamento e le conclusioni raggiunte in merito all’assenza di somiglianza tra i segni (il Tribunale considera che ci siano più differenze che somiglianze, ma dichiara che i marchi sono simili) e al carattere distintivo debole o limitato del marchio anteriore (il Tribunale considera che si tratti di un marchio debole, ma non tiene in conto tale debolezza quando si tratta di valutare l’esistenza di un rischio di confusione).

3)

Il Tribunale ha ignorato il fatto che le caratteristiche essenziali e distintive del marchio su cui si fonda l’opposizione (lettera «R» maiuscola dentro un cerchio) non sono monopolizzabili da parte di un terzo, per cui non è stato rispettato l’imperativo di disponibilità dei segni diventati di uso comune sul mercato).

4)

Il Tribunale ha ignorato le sentenze pronunciate dal Tribunal Supremo spagnolo in casi analoghi, le quali avrebbero dovuto essere prese in considerazione, dal momento che adottano il punto di vista del consumatore rilevante, cioè il consumatore spagnolo.

5)

Dalle considerazioni che precedono emerge che la sentenza del Tribunale è inficiata da errori di diritto. Di conseguenza, occorre annullare tale sentenza, accogliendo la domanda della ricorrente.


26.10.2013   

IT

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C 313/13


Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dal GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-496/13 P)

2013/C 313/24

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler, S. Schulz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Villiger Söhne GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale del 3 luglio 2013, causa T-78/12, nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o dicembre 2011, procedimento R 2109/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Come unico motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 207/2009 (1) e un’inosservanza delle norme in materia di prova nell’applicare tale disposizione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

 

Nel confronto dei segni, il Tribunale non ha applicato correttamente la tesi della valutazione globale, poiché ha paragonato forfettariamente gli elementi costitutivi «LIBERTAD» e «LlBERTE», senza tener conto di tutti gli altri elementi costitutivi dei marchi.

 

In particolare, il Tribunale, per una corretta applicazione della tesi della valutazione globale, avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione alcuni degli altri elementi costitutivi dei marchi in conflitto, tra gli altri, la combinazione di colori del marchio contestato e del marchio opposto e la denominazione «LA» del marchio opposto, nonché la denominazione «brunes» del marchio contestato.

 

Inoltre, il Tribunale ha applicato erroneamente i principi relativi alla somiglianza concettuale, stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto non ha sufficientemente tenuto conto delle differenti lingue dei marchi.

 

Per di più, il Tribunale non ha osservato le norme in materia di prova stabilite nel regolamento di procedura, per aver formulato presunzioni senza alcuna prova riguardo alla pronuncia del marchio «LA LlBERTAD» e per aver basato su di esse la decisione.

 

In definitiva, il Tribunale è giunto in tal modo ad un risultato erroneo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


Tribunale

26.10.2013   

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C 313/15


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-73/08) (1)

(Contributo finanziario versato nell’ambito del programma Daphne II - Determinazione dell’importo della sovvenzione finale - Nota di addebito - Atto impugnabile - Obbligo di motivazione - Processo equo - Errori di valutazione)

2013/C 313/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente B. Henning, successivamente U. Claus e M. Uhmann, e da ultimo C. Otto, S. Reichmann e L.-J. Schmidt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Grünheid e B. Simon, successivamente S. Grünheid e F. Dintilhac, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito del 26 novembre 2007, con cui quest’ultima ha invitato il ricorrente a rimborsarle la somma di EUR 23 228,07 da essa versatagli in esecuzione della convenzione di sovvenzione Daphne (JLS/DAP/2004-1/080/YC).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV è condannato alle spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


26.10.2013   

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C 313/15


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-142/08) (1)

(Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti - Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali - Informazione relativa ai bandi di concorsi generali - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali - Lingua delle prove - Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

2013/C 313/26

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, successivamente N. Díaz Abad e J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali, da un lato, EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 8) e di amministratori principali (AD 11) nel settore della lotta antifrode, e, dall’altro, EPSO/AST/45/08, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 4) nello stesso settore, pubblicati nelle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 gennaio 2008 (GU C 16 A, rispettivamente a pag. 1 e a pag. 16)

Dispositivo

1)

I bandi dei concorsi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 8) e di amministratori principali (AD 11) nel settore della lotta antifrode, e EPSO/AST/45/08, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 4) nello stesso settore, pubblicati nelle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 gennaio 2008, sono annullati.

2)

Il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


26.10.2013   

IT

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C 313/15


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-164/08) (1)

(Regime linguistico - Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori e di assistenti - Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali - Informazione relativa ai bandi di concorsi generali - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali - Lingua delle prove - Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

2013/C 313/27

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, successivamente N. Díaz Abad e J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Ricorso di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/125/08 (AD 7 e AD 9), per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di medici, pubblicato nelle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 febbraio 2008 (GU C 48 A, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il bando di concorso generale EPSO/AD/125/08 (AD 7 e AD 9) per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di medici, pubblicato nelle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 febbraio 2008, è annullato.

2)

Il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


26.10.2013   

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C 313/16


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-380/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda diretta ad ottenere l’accesso a taluni passaggi riservati della decisione finale della Commissione relativa ad un cartello - Diniego di accesso - Obbligo di motivazione - Obbligo di procedere a un esame concreto e specifico - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Interesse pubblico prevalente - Leale cooperazione)

2013/C 313/28

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Mol e M. de Ree, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e P. Costa de Oliveira, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2008 recante diniego di accesso a taluni passaggi riservati della decisione C(2006) 4090 def. [caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)]

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


26.10.2013   

IT

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C 313/16


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Poste Italiane/Commissione

(Causa T-525/08) (1)

(Aiuti di Stato - Remunerazione delle somme provenienti dai conti correnti postali e depositate presso la Tesoreria dello Stato italiano - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio)

2013/C 313/29

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Poste Italiane SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, A. Sandulli e F. Filpo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato [C 42/06 (ex NN 52/06)] (GU 2009, L 64, pag. 4)

Dispositivo

1)

La decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane SpA presso la Tesoreria dello Stato [C 42/06 (ex NN 52/06)] è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese di Poste Italiane.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


26.10.2013   

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C 313/17


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Huvis/Consiglio

(Causa T-536/08) (1)

(Dumping - Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea del Sud - Proroga dei dazi antidumping a seguito di un riesame intermedio parziale - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta e individuale - Ricevibilità - Parità di trattamento e non discriminazione - Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009])

2013/C 313/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Huvis Corp. (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: inizialmente, J.-F. Bellis, F. Di Gianni e R. Antonini, successivamente, J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, inizialmente assistiti da G. Berrisch e G. Wolf, successivamente da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, M. França e H. van Vliet, successivamente, M. França e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 893/2008 del Consiglio, del 10 settembre 2008, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Huvis Corp. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


26.10.2013   

IT

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C 313/17


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Cixi Jangnan Chemical Fiber e a./Consiglio

(Causa T-537/08) (1)

(Dumping - Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Cina - Proroga dei dazi antidumping a seguito di un riesame intermedio parziale - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta e individuale - Ricevibilità - Parità di trattamento e non discriminazione - Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009])

2013/C 313/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi, Cina); Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd (Jiangyin, Cina); NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Xiake Color Spinning Co. Ltd (Jiangyin); Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Fuyang, Cina) (rappresentanti: inizialmente, J.-F. Bellis, avvocato, G. Vallera, barrister, successivamente, J.-F. Bellis, A. Scalini e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, inizialmente assistiti da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente da G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, M. França e H. van Vliet, successivamente, M. França e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 893/2008 del Consiglio, del 10 settembre 2008, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui esso è stato proposto da Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd.

2)

Il ricorso è respinto in quanto infondato nella parte in cui esso è stato proposto da Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd et Xiake Color Spinning Co. Ltd.

3)

Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre sopporteranno le proprie spese nonché, in solido tra loro, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/18


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Total/Commissione

(Causa T-548/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Diritti della difesa - Principio di legalità dei diritti e delle pene - Presunzione di innocenza - Imputabilità del comportamento illecito - Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione di quasi 100 %)

2013/C 313/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Total SA sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Comunità europea


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/18


Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Total Raffinage Marketing/Commissione

(Causa T-566/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Prova dell’esistenza dell’intesa - Nozione di infrazione unica e continuata - Durata dell’infrazione - Interruzione dell’infrazione - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Parità di trattamento - Presunzione di innocenza - Imputabilità del comportamento illecito - Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Proporzionalità - Metodo di arrotondamento - Competenza giurisdizionale estesa al merito)

2013/C 313/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta a Total Raffinage Marketing all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), è fissato a EUR 125 459 842.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Total Raffinage Marketing sopporterà i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione europea. La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute da Total Raffinage Marketing.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/19


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-126/09) (1)

(Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori - Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali - Informazione relativa ai bandi di concorsi generali - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali - Lingua delle prove - Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

2013/C 313/34

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e J. Baquero Cruz, puis J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AD/144/09, nel settore della pubblica sanità, EPSO/AD/145/09, nel settore della sicurezza alimentare (politica e legislazione), e EPSO/AD/146/09, nel settore della sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione), per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) aventi cittadinanza bulgara, cipriota, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ceca, pubblicati nelle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 gennaio 2009 (GU C 9 A, pag. 1)

Dispositivo

1)

I bandi dei concorsi generali EPSO/AD/144/09, nel settore della pubblica sanità, EPSO/AD/145/09, nel settore della sicurezza alimentare (politica e legislazione), e EPSO/AD/146/09, nel settore della sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione), per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) aventi cittadinanza bulgara, cipriota, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ceca, pubblicati nelle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 gennaio 2009, sono annullati.

2)

La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/19


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-218/09) (1)

(Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di assistenti - Lingua delle prove - Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

2013/C 313/35

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e J. Baquero Cruz, successivamente J. Curall e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentante: K. Drēviņa, agente)

Oggetto

Ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009 (GU C 63 A, pag. 1)

Dispositivo

1)

I bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009, sono annullati.

2)

La Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/20


Sentenza del Tribunale 12 settembre 2013 — Germania/Commissione

(Causa T-347/09) (1)

(Aiuti di Stato - Trasferimento a titolo gratuito di taluni siti del patrimonio naturale nazionale - Misure destinate al sostegno finanziario di grandi progetti di tutela dell’ambiente - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Nozione d’impresa - Obbligo di motivazione)

2013/C 313/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente M. Lumma e B. Klein, poi A. Wiedmann e T. Henze, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Gross, poi F. Erlbacher, A. Stobiecka-Kuik e P. Loewenthal, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); Regno dei Paesi bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels, Y. de Vries e M. de Ree, poi C. Wissels, M. de Ree, J. Langer e M. Noort, agenti); e Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 2 luglio 2009, C(2009) 5080 def., relativa all’aiuto di Stato NN 8/2009, concesso dalla Repubblica federale di Germania e concernente il regime di aiuti di Stato consistenti, da una parte, nella cessione gratuita di taluni siti appartenenti al patrimonio naturale nazionale e, dall’altra, in misure destinate al sostegno finanziario di grandi progetti di tutela ambientale (GU C 230, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/20


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/UAMI — Castel Frères (CASTEL)

(Causa T-320/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo CASTEL - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricevibilità - Impedimento assoluto alla registrazione che non è stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 313/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Castel Frères SAS (Blanquefort, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2010 (procedimento R 962/2009-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell e la Castel Frères SAS.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 maggio 2010 (procedimento R 962/2009-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3)

La Castel Frères SAS sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/21


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Fri-El Acerra/Commissione

(Causa T-551/10) (1)

(Aiuti di Stato - Sovvenzione prevista per l’acquisto e la riconversione di una centrale termoelettrica in una centrale elettrica a biocombustibile - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Applicazione nel tempo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - Legittimo affidamento - Effetto d’incentivazione)

2013/C 313/38

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Italia) (rappresentanti: M. Todino e P. Fattori, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e P. Manzini, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/110/UE della Commissione, del 15 settembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 8/09 (ex N 357/08) al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra S.r.l. (GU 2011, L 46, pag. 28)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fri-El Acerra Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/21


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-111/11) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Studi ricevuti dalla Commissione riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale - Rifiuto parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Esame concreto e individuale - Compatibilità con la convenzione di Aarhus - Interesse pubblico prevalente - Conseguenze del superamento del termine per adottare una decisione esplicita - Portata dell’obbligo di diffondere attivamente le informazioni ambientali)

2013/C 313/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e C. ten Dam, successivamente P. Oliver e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Inizialmente, la domanda di annullamento della decisione implicita con cui la Commissione ha negato alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi alla conformità della normativa degli Stati membri con il diritto ambientale dell’Unione europea, quindi, la domanda di annullamento della decisione esplicita successiva, del 30 maggio 2011, con cui la Commissione nega parzialmente l’accesso ad una parte di tali documenti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ClientEarth e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/21


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — ClientEarth e PAN Europe/EFSA

(Causa T-214/11) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Nomi degli esperti che hanno presentato osservazioni su un progetto di orientamento relativo alla documentazione scientifica da allegare alle domande di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e di sostanze attive contenute in tali prodotti - Diniego dell’accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Protezione dei dati di carattere personale - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Obbligo di motivazione)

2013/C 313/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, P. Ondrůšek e C. ten Dam, successivamente P. Oliver, P. Ondrůšek e B. Martenczuk, agenti)

Oggetto

Inizialmente una domanda di annullamento della decisione dell’EFSA del 10 febbraio 2011 che ha respinto una domanda di accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), a taluni documenti di lavoro relativi ad un orientamento, preparato dall’EFSA, all’attenzione degli autori di domande di autorizzazione per l’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, successivamente una domanda di annullamento della decisione dell’EFSA del 12 dicembre 2011 che revoca la precedente decisione ed autorizza l’accesso dei ricorrenti a tutte le informazioni richieste, fatta eccezione per i nomi degli esperti esterni che hanno presentato determinate osservazioni sul progetto di orientamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ClientEarth e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.


(1)  GU C 179 del 18.06.2011.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/22


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI

(Causa T-264/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Promozione - Esercizio di valutazione e di promozione 2007 - Decisione del comitato per i ricorsi - Molestie psicologiche - Termine ragionevole - Domanda di annullamento - Domanda di risarcimento)

2013/C 313/41

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09), è annullata nella parte in cui respinge, da un lato, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, le sue conclusioni dirette al risarcimento degli asseriti danni a titolo delle molestie psicologiche che la BEI avrebbe attuato nei suoi confronti.

2)

Per il resto, l’impugnazione principale è respinta.

3)

La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


26.10.2013   

IT

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C 313/22


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Besselink/Consiglio

(Causa T-331/11) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Accesso parziale - Obbligo di motivazione - Domanda di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione - Irricevibilità)

2013/C 313/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Leonard Besselink (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer, J. Blockx e E. Raedts)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente C. Fekete, P. Plaza García e J. Herrmann, successivamente P. Plaza García, J. Herrmann e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e P. Costa de Oliveira, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 1o aprile 2011 che nega l'accesso integrale al documento n. 9689/10, contenente un progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio del 1o aprile 2011, che nega l'accesso integrale al documento n. 9689/10, è annullata in quanto nega l'accesso alla direttiva di negoziazione n. 5 e alle parti non divulgate del documento richiesto, che richiamano i principi fissati dal trattato UE intesi a presiedere ai negoziati diretti all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, oppure che espongono soltanto le questioni da affrontarsi nel corso dei negoziati.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


26.10.2013   

IT

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C 313/23


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Palirria Souliotis/Commissione

(Causa T-380/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Classificazione nella nomenclatura combinata - Voce doganale - Atto regolamentare che implica misure di esecuzione - Irricevibilità)

2013/C 313/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Politika, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 122, pag. 63).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


26.10.2013   

IT

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C 313/23


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-383/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritti fondamentali)

2013/C 313/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damas, Siria) (rappresentanti: inizialmente P. Grollet e G. Karouni, successivamente G. Karouni e C. Rygaert, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 136, pag. 91), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Eyad Makhlouf è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/23


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI

(Causa T-418/11) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Assicurazione malattia - Diniego di presa in carico di spese mediche - Domanda di designazione di un medico indipendente - Termine ragionevole - Rigetto di una domanda di avviare una procedura di conciliazione - Domanda di annullamento - Domanda di rimborso di spese mediche - Litispendenza)

2013/C 313/45

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F 49/10), è annullata nella parte in cui essa respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), recante rigetto della sua domanda di designazione di un terzo medico.

2)

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

3)

La decisione della BEI, che rigetta, in quanto tardiva, la domanda del sig. De Nicola di designare un terzo medico, è annullata.

4)

Il sig. De Nicola e la BEI sopporteranno le proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente giudizio.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/24


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Valeo Vision/Commissione

(Causa T-457/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Classificazione nella nomenclatura combinata - Voce doganale - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità)

2013/C 313/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Valeo Vision (Bobigny, Francia) (rappresentante: R. Ledru, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B.-R. Killmann e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 603/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 163, pag. 10).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Valeo Vision è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


26.10.2013   

IT

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C 313/24


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — «Rauscher» Consumer Products/UAMI (Rappresentazione di un tampone)

(Causa T-492/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un tampone igienico - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 313/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente:«Rauscher» Consumer Products GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Stütz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 luglio 2011 (procedimento R 2168/2010-1), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo rappresentante un tampone igienico come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La «Rauscher» Consumer Products GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


26.10.2013   

IT

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C 313/24


Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Anbouba/Consiglio

(Causa T-563/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Onere della prova - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Procedimento in contumacia - Istanza d’intervento - Non luogo a statuire)

2013/C 313/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: M.-A. Bastin, J.-M. Salva e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M.-M. Joséphidès, poi R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Consiglio, del 2 settembre 2011, 2011/522/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16); della decisione del Consiglio del 23 settembre 2011, 2011/628/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC (GU L 247, pag. 17); della decisione del Consiglio del 1o dicembre 2011, 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56); del regolamento del Consiglio, del 2 settembre 2011, n. 878, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e del regolamento (UE) del Consiglio, del 18 gennaio 2012, n. 36, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone a cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni per il pregiudizio subito.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza d’intervento della Commissione europea.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

Issam Anbouba sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012


26.10.2013   

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C 313/25


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Anbouba/Consiglio

(Causa T-592/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Presunzione d’innocenza - Onere della prova - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione)

2013/C 313/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A. Bastin, J.-M. Salva e J.-N. Louis)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M.-M. Joséphidès, successivamente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone alle quali si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni in riparazione del pregiudizio subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Issam Anbouba è condannato alle spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


26.10.2013   

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C 313/25


Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI

(Causa T-618/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Promozione - Esercizio di valutazione e di promozione 2008 - Decisione del comitato per i ricorsi - Portata del controllo - Rapporto informativo - Eccezione di illegittimità - Termine ragionevole - Domanda di annullamento - Domanda di risarcimento - Litispendenza)

2013/C 313/50

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (Rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10), è annullata nella parte in cui respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI).

2)

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

3)

Il ricorso proposto dal sig. De Nicola dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-13/10 è respinto.

4)

Il sig. De Nicola sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla BEI, relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che al presente giudizio.

5)

La BEI sopporterà la metà delle proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che al presente giudizio.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


26.10.2013   

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C 313/26


Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Chatzianagnostou/Consiglio e a.

(Causa T-383/13)

2013/C 313/51

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grecia) (rappresentante: avv. Ch. Makris)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Eulex Kosovo e Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente, in primo luogo, la decisione del capo di EULEX Kosovo, del 10 maggio 2013, intitolata «Decisione definitiva nel procedimento disciplinare 2/2013» e notificata al ricorrente il 16 maggio 2013, e, in secondo luogo, la decisione del capo di EULEX, del 10 maggio 2013, intitolata «Decisione definitiva nel procedimento disciplinare 6/2013» e notificata al ricorrente il 16 maggio 2013;

scagionare il ricorrente da ogni accusa disciplinare formulata da EULEX nei suoi confronti;

ordinare a EULEX di fornire al ricorrente, nell’ambito della presente controversia, copia di tutti i documenti contenuti nei fascicoli disciplinari che lo riguardano;

condannare i convenuti alle spese di giudizio, compreso l’onorario del legale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Il primo motivo verte sulla violazione di una forma sostanziale, mancando gli atti impugnati di qualunque motivazione, e sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dei principi generali del diritto degli Stati membri dell’UE, conformemente ai quali tutti gli atti amministrativi che arrecano pregiudizio all’amministrato devono contenere una motivazione sufficiente, completa e specifica. Nella fattispecie, il ricorrente fa valere che la motivazione degli atti impugnati è del tutto inesistente, pur essendo giuridicamente necessaria e legalmente dovuta.

2)

Il secondo motivo verte sulla violazione da parte dei convenuti, per mezzo degli atti impugnati, di diversi diritti della difesa del ricorrente, quali derivano dalla CEDU e dai principi generali del diritto comuni agli Stati membri dell’UE. Al ricorrente, nell’ambito del procedimento disciplinare 6/2013 che lo vede contrapposto a EULEX, è stata inflitta una sanzione disciplinare per un atto per il quale né sarebbe stato mai invitato a difendersi né avrebbe avuto mai la possibilità di offrire spiegazioni. Il ricorrente sarebbe stato privato, inoltre, del diritto ad un accesso all’assistenza giudiziaria semplice, rapido ed effettivo ovvero della possibilità di farsi agevolmente difendere da un avvocato di sua scelta adeguatamente preparato e pienamente informato delle accuse disciplinari formulate nei confronti del ricorrente nell’ambito di EULEX.

3)

Il terzo motivo verte sull’errore di fatto che inficerebbe gli atti impugnati. Il ricorrente sostiene che il secondo atto impugnato si fonda su ipotesi e su una motivazione contraddittoria o insufficiente in violazione della presunzione d’innocenza e del diritto di non autoaccusarsi. Detto atto sarebbe peraltro erroneo, giacché non riconosce che il ricorrente ha commesso un errore di diritto scusabile o, quanto meno, non gli riconosce gli elementi a discarico costituiti dalla collaborazione attiva e dal pentimento.

4)

Il quarto motivo verte su una violazione delle disposizioni dell’articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dell’articolo 10 della CEDU, dell’articolo 15 TFUE, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 (1), della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 (2), nonché degli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Le decisioni del capo di EULEX impugnate, che approvano le sanzioni disciplinari proposte nei confronti del ricorrente, sarebbero viziate da un errore di diritto atteso che, diversamente, avrebbero dato seguito alle istanze del ricorrente di annullamento di dette sanzioni, in particolare per violazione delle disposizioni succitate relative al diritto di accesso del ricorrente ai fascicoli dei due procedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti nell’ambito di EULEX.

5)

Il quinto motivo verte sulla violazione, con gli atti impugnati, dei principi di proporzionalità e di equità nella determinazione delle sanzioni disciplinari a carico del ricorrente.


(1)  Relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(2)  Relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.


26.10.2013   

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C 313/27


Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-386/13)

2013/C 313/52

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrenti: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Distretto di Kėdainiai, Lituania) e altri 134 (rappresentante: I. Vėgėlė, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def. del 2 luglio 2012 che autorizza l’effettuazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 [notificata con il numero K(2012) 4391];

quanto all’articolo 132 del regolamento n. 73/2009, articolo che disciplina i pagamenti diretti nazionali integrativi e i pagamenti diretti, dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’ultimo comma del paragrafo 2 che stabilisce che:«[i]l sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 10»;

quanto all’articolo 10 del regolamento n. 73/2009, articolo che contiene norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri, dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la seguente disposizione del paragrafo 1: «(…) tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1»;

condannare i convenuti a rifondere tutte le spese sostenute dai ricorrenti, prova delle quali verrà fornita al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione e di fondamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def.

La decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def., del 2 luglio 2012, è priva di motivazione e fondamento in assenza di dati che confermino che nel 2012 il livello di pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione sia uniforme (livellato)

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il livello di pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania non corrisponde al livello convenuto nell’atto di adesione e a quello dei pagamenti diretti nei vecchi Stati membri.

Il livello effettivo dei pagamenti diretti della Repubblica di Lituania non corrisponde al livello convenuto nell’atto di adesione del 23 settembre 2003. In violazione di detto atto di adesione, il regolamento n.583/2004, del 22 marzo 2004, ha modificato il regolamento n. 1782/2003, introducendo massimali nazionali di supporto all’agricoltura per i nuovi Stati membri (articolo 71 quater e allegato VIII bis del regolamento n. 1782/2003).

Nel 2012 la percentuale di pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania non era uniformata al livello di pagamento diretto dei vecchi Stati membri dell’Unione europea: nei vecchi Stati membri la modulazione viene applicata solo alle somme eccedenti EUR 5 000 e ciò significa che non tutti i pagamenti diretti erogati agli agricoltori dei vecchi Stati membri sono modulati (ridotti) del 10 %, ma solo quelli che eccedono EUR 5 000. Pertanto, è illegittimo e infondato affermare che nel 2012 il livello di pagamenti diretti nei vecchi Stati membri è del 90 % (100 % meno il 10 % di modulazione). Il livello dei pagamenti diretti nei vecchi Stati membri è maggiore del 90 % in quanto una parte delle somme — non eccedente EUR 5 000 — non è modulata.

3)

Terzo motivo, vertente sulle differenze tra l’importo dei pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania, in confronto agli altri Stati

I pagamenti diretti effettivamente versati agli agricoltori lituani dal bilancio del 2012 dell’Unione europea sono tra i più ridotti e ammontano a meno della metà di quelli ricevuti dai vecchi Stati membri nonostante il 10 % di modulazione per questi ultimi.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’atto di adesione da parte dell’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009, dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009 e della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def. del 2 luglio 2012, adottata sulla base di detto comma.

L’atto di adesione non ha previsto disposizioni relative alla modulazione dei pagamenti diretti introdotti e/o la riduzione in Lituania dei pagamenti nazionali diretti integrativi

I termini «tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1» di cui all’articolo 10, paragrafo 1, Capitolo 2, del regolamento n. 73/2009 è contrario all’atto di adesione in quanto detta disposizione accelera la presunta uniformazione del livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri

La parte dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 che recita «a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 10», che sancisce la presunta uniformazione nel 2012 del livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nuovi Stati membri, è contraria all’atto di adesione perché stabilisce un anno specifico (2012) in cui si suppone che il livello del sostegno sia uniformato.

Nell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, in violazione dell’atto di adesione, il termine «importo» è stato sostituito dal termine «livello», il quale implica non il sostegno effettivamente percepito ma una percentuale presunta.

E’ illegittimo paragonare pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri paragonando il sostegno ricevuto dai vecchi Stati membri (100 % meno la modulazione) con il sostegno ricevuto nei nuovi Stati membri in conformità al tasso percentuale, stabilito dall’atto di adesione, per l’introduzione del sostegno.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della misura legale controversa degli obiettivi generali della politica agricola comune enunciati dal TFUE.

Sulla base dell’atto di adesione il sostegno all’agricoltura nei nuovi Stati membri viene calcolato conformemente alla resa di riferimento e alla superficie di base. Nel 2012 la resa di riferimento e la superficie di base sono enormemente cambiate in Lituania, per cui la modulazione applicata e la riduzione dei pagamenti nazionali integrativi sono di per sé contrarie agli obiettivi della politica agricola comune, in particolare all’obiettivo di incremento della produttività dell’agricoltura.


26.10.2013   

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C 313/28


Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Orange/Commissione

(Causa T-402/13)

2013/C 313/53

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orange (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione del 25 e del 27 giugno 2013 rivolte alla France Télécom e alla Orange nonché a tutte le società che le medesime controllano direttamente o indirettamente, ordinando loro di sottoporsi ad un accertamento in forza dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio (1). Tali decisioni sono state adottate nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE riguardante il settore della fornitura di servizi di connessione a Internet (caso AT.40090).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione dei principi di necessità e di proporzionalità, in quanto la Commissione ha ordinato un accertamento concernente pratiche molto simili a quelle oggetto di una decisione emessa dall’autorità francese della concorrenza solo nove mesi prima, sebbene quest’ultima non avesse qualificato come anticoncorrenziale alcun comportamento della Orange. La ricorrente fa valere che la Commissione, nel corso dell’accertamento, non ha ricercato elementi aggiuntivi a quelli già in suo possesso, ciò che avrebbe dovuto fare conformemente alla giurisprudenza in materia.

2)

Secondo motivo, relativo all’arbitrarietà delle decisioni impugnate, in quanto la Commissione non disponeva di indizi sufficientemente seri e dettagliati per adottare una misura così intrusiva come un accertamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


26.10.2013   

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C 313/28


Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Gossio/Consiglio

(Causa T-406/13)

2013/C 313/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marcel Gossio (Casablanca, Marocco) (rappresentante: avv. S. Zokou)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare:

la decisione 2010/656/PESC ed il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio nonché la decisione di esecuzione 2012/144/PESC dell’8 marzo 2012 che istituiscono misure restrittive per tener conto della situazione in Costa d’Avorio nella parte in cui riguardano e si riferiscono al ricorrente;

la decisione del 17 maggio 2013 che conferma e proroga le misure restrittive summenzionate nella parte in cui dispongono che il ricorrente debba continuare a figurare nell’elenco delle persone e delle entità menzionate all’allegato II della decisione 2010/656/PESC e all’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 relativo alle misure restrittive istituite per tener conto della situazione in Costa d’Avorio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un eccesso di potere e su un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui:

i fatti addebitati al ricorrente non avrebbero alcun fondamento obiettivo e non si baserebbero su alcuna prova concreta;

non potrebbe essere stabilito un legame obiettivo tra i motivi invocati per giustificare le misure restrittive adottate nel confronti del ricorrente e la situazione generale della Costa d’Avorio;

le basi giuridiche all’origine delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente sarebbero in contraddizione con gli ultimi motivi dedotti per giustificare tali misure;

le decisioni del Consiglio costituirebbero uno sviamento di procedura o di potere.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente e segnatamente del diritto ad essere presunto innocente, del diritto alla libertà d’impresa, del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di non essere assoggettato a trattamenti inumani e degradanti.


26.10.2013   

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C 313/29


Ricorso proposto il 13 agosto 2013 — Stanleybet Malta e Stanley International Betting/Commissione

(Causa T-416/13)

2013/C 313/55

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Stanleybet Malta Ltd (Valletta, Malta) e Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris e I. Koimitzoglou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, di cui alla lettera della Commissione del 10 giugno 2013, di archiviazione della denuncia presentata dalle ricorrenti contro la Repubblica ellenica e contro la Greek Organisation of Football Prognostics (OPAP) nel caso COMP/39.981; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente su violazione dell’obbligo della Commissione di esaminare la denuncia con diligenza, nonché manifesto errore di fatto commesso nel valutare le argomentazioni contenute nella denuncia con riferimento all’articolo 102 TFUE, l’abuso o gli abusi di posizione dominante concreti e autonomi commessi dalla OPAP, e la definizione del mercato rilevante.

2)

Secondo motivo, vertente su violazione dell’obbligo di motivazione della Commissione, nonché dell’articolo 296 TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente su abuso di potere della Commissione, nonché su violazione del principio di autonomia della natura e degli obiettivi delle regole di concorrenza.

4)

Quarto motivo, vertente su manifesto errore di diritto, omessa valutazione della compatibilità della pertinente normativa greca con il diritto dell’Unione quale premessa per l’esame di una violazione dell’articolo 102 TFUE, nonché violazione del diritto ad una buona e diligente amministrazione sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti, e dell’obbligo della Commissione di esaminare la denuncia con diligenza con riferimento all’articolo 106 TFUE.


26.10.2013   

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C 313/30


Ricorso proposto il 12 agosto 2013 — Gruppo Norton/UAMI — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Causa T-427/13)

2013/C 313/56

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gruppo Norton Srl (Carini, Italia) (rappresentante: M. García Lirola, abogada)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

pronunciarsi nel merito della causa accogliendo la domanda di marchio per tutti i prodotti richiesti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Gruppo Norton S.r.l.» per prodotti delle classi 7 e 9 — domanda di marchio comunitario n. 10 169 753

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Victoriano Marín Nicolás

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio spagnolo «NORTON HISPANO» per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Inammissibilità del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009


26.10.2013   

IT

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C 313/30


Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — IOC UK/Consiglio

(Causa T-428/13)

2013/C 313/57

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, avv.ti P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers e N. Pilkington)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3), nella parte in cui gli atti impugnati includono la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, vertenti sulla violazione di una forma sostanziale nonché sulla violazione dei Trattati e delle norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto di essere ascoltati; insufficienza della motivazione; violazione dei diritti della difesa; manifesto errore di valutazione; violazione del principio fondamentale di proporzionalità; violazione del principio fondamentale di parità di trattamento e di non discriminazione; e violazione del diritto fondamentale di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere un’audizione della ricorrente e che nessuna indicazione in senso contrario potrebbe giustificare tale omissione. Inoltre il Consiglio avrebbe fornito una motivazione insufficiente. Le richieste della ricorrente di integrare la motivazione e di avere accesso ai documenti sono rimaste prive di risposta, salvo per una breve lettera di conferma di ricevimento. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibilità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali constatazioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Inoltre, il Consiglio non ha dimostrato che il controllo indiretto della NIOC cui è soggetta la ricorrente comporterebbe l’attribuzione di un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo della decisione e del regolamento impugnati. In relazione ai motivi addotti per la sua iscrizione la ricorrente ritiene che essi siano insufficienti ovvero inficiati da un errore manifesto di valutazione. Inoltre, in generale, il confronto tra gli obiettivi della decisione di iscrizione e l’impatto concreto di tale decisione per la ricorrente dimostra che la decisione è sproporzionata. Infine il Consiglio ha violato il diritto fondamentale di proprietà adottando misure la cui proporzionalità non può essere accertata.


26.10.2013   

IT

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C 313/31


Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Petropars Iran e altri/Consiglio

(Causa T-433/13)

2013/C 313/58

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petropars Iran Co. (Kish Island, Iran); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teheran, Iran); e Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teheran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, solicitor, P. Reddy, solicitor, R. Blakeley, barrister, e Z. Burbeza, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le voci da 1 a 4 dell’allegato II.I.B. della decisione 2013/270 (1) e le voci da 1 a 4 dell’allegato II.I.B. del regolamento n. 522/2013 (2); e/o

dichiarare inapplicabili alle ricorrenti l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 (3) e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (4); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che non sussiste alcuna base giuridica per la designazione delle ricorrenti ad opera della decisione 2013/270/PESC del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, in quanto il motivo fornito per la designazione di ciascuna delle ricorrenti («controllata d[i una] entità designata») non è uno dei criteri per l’inserimento nell’elenco previsti dal regolamento n. 267/2012 del Consiglio o dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che, nella misura in cui il Consiglio ha asserito di agire ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 o dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, la designazione delle ricorrenti è illegittima in quanto: (1) i criteri sostanziali per la designazione previsti da tali disposizioni non sono soddisfatti nel caso di nessuna delle ricorrenti e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se i criteri fossero soddisfatti o meno; e (2) il Consiglio ha designato le ricorrenti sulla base di elementi di prova insufficienti a stabilire che i criteri erano soddisfatti e, pertanto, ha commesso un (ulteriore) errore manifesto di valutazione.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che, nella misura in cui l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 e/o l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 consentono la designazione delle ricorrenti unicamente sulla base del fatto che esse sono controllate di entità designate (le quali entità sono a loro volta controllate di entità designate non accusate di alcuna infrazione), tali articoli sono illegittimi in quanto contrari al principio di proporzionalità e dovrebbero essere dichiarati inapplicabili alle ricorrenti.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione delle ricorrenti costituisce, in ogni caso, una violazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali ai sensi della Carta dei diritti fondamentali o di altre disposizioni del diritto dell’Unione, incluso il loro diritto a esercitare attività commerciali e imprenditoriali e al rispetto dei loro beni, e/o una violazione del principio di proporzionalità. La designazione rappresenta anche una violazione del principio di precauzione e dei principi di tutela dell’ambiente e di tutela della salute umana e della sicurezza, in quanto può determinare gravi danni alla salute e alla sicurezza o a semplici lavoratori iraniani e all’ambiente.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, nell’adottare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, nella parte in cui si applicano alle ricorrenti, ha violato gli obblighi procedurali di (i) effettuare la notifica individuale della designazione alla terza e alla quarta ricorrente, (ii) fornire (a tutte le ricorrenti) motivazioni adeguate e sufficienti e (iii) rispettare i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle ricorrenti.


(1)  Decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3).

(3)  Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).


26.10.2013   

IT

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C 313/31


Ricorso proposto il 26 agosto 2013 — Klaes/UAMI — Klaes Kunststoffe (Klaes)

(Causa T-453/13)

2013/C 313/59

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) (rappresentante: B. Dix, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Klaes Kunststoffe GmbH (Neuenrade, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso (R 1206/2012-1) dell’Ufficio per l’armonizzazione del 6 giugno 2013 e respingere l’opposizione avverso la domanda di marchio comunitario della ricorrente (n. 9545096).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Klaes» per prodotti della classe 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9 545 096.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Klaes Kunststoffe GmbH.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo di colore azzurro «Klaes» per servizi della classe 42.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.


26.10.2013   

IT

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C 313/32


Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE)

(Causa T-458/13)

2013/C 313/60

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Spagna); e Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (rappresentante: F. Bueno Salamero, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «GRAPHENE» per prodotti e servizi delle classi 13, 23, 25 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 10 895 258.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/32


Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE)

(Causa T-459/13)

2013/C 313/61

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Spagna); e Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (rappresentante: F. Bueno Salamero, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «GRAPHENE» per prodotti e servizi delle classi 2, 6, 10 e 22 — domanda di marchio comunitario n. 10 892 446

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009


26.10.2013   

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C 313/32


Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Arrow Group e Arrow Generics/Commissione

(Causa T-467/13)

2013/C 313/62

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arrow Group ApS (Roskilde, Danimarca) e Arrow Generics Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Kon, C. Firth e C. Humpe, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, 2, e 3 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 — Lundbeck, nella parte in cui riguardano l’Arrow; o

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 — Lundbeck, nella parte in cui infligge all’Arrow un’ammenda relativamente agli accordi del Regno Unito e danese; o

in ulteriore subordine, annullare l’articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 — Lundbeck, nella parte in cui infligge all’Arrow un’ammenda relativamente all’accordo danese e ridurre l’ammenda di conseguenza; o

in estremo subordine, ridurre l’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 — Lundbeck; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1)

Primo motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha violato requisiti di procedura sostanziali nell’iter che ha portato all’adozione della decisione, in quanto avrebbe omesso di (i) avviare il procedimento e condurre la propria indagine entro un termine ragionevole, (ii) fornire un accesso tempestivo e adeguato al fascicolo e (iii) emettere un’ulteriore comunicazione degli addebiti.

2)

Secondo motivo, con cui si lamenta che la Commissione non ha dimostrato in maniera giuridicamente adeguata che l’Arrow e la Lundbeck erano concorrenti potenziali all’atto di concludere ciascuno degli accordi.

3)

Terzo motivo, con cui si denuncia che la Commissione non ha dimostrato in maniera giuridicamente adeguata che ciascuno degli accordi aveva lo scopo di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

4)

Quarto motivo, con cui si afferma che la Commissione ha violato i principi di proporzionalità, nullum crimen nulla poena sine lege e della certezza del diritto nell’infliggere un’ammenda all’Arrow.

5)

Quinto motivo, con cui si sostiene in subordine che la Commissione è incorsa in errore nel qualificare l’accordo del Regno Unito e l’accordo danese come un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e ha violato l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 (1) nell’infliggere all’Arrow un’ammenda relativamente all’accordo danese dopo la scadenza del termine di prescrizione per l’irrogazione di ammende.

6)

Sesto motivo, con cui si afferma in ulteriore subordine che la Commissione ha commesso errori nel calcolare l’importo dell’ammenda, infliggendo una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità delle presunte violazioni dell’articolo 101 TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato.


26.10.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/33


Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/UAMI — Cryo-Save (CryoSafe)

(Causa T-482/13)

2013/C 313/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cryo-Save AG (Pfäffikon, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 luglio 2013 (procedimento R 1759/2012-4) e modificarla nel senso di ritenere fondato il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all’UAMI e conseguentemente respingere l’opposizione;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 luglio 2013 (procedimento R 1759/2012-4), e rimettere la causa all’esaminatore/all’esaminatrice competente dell’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CryoSafe» per prodotti e servizi delle classi 5 e 40 — Domanda di marchio comunitario n. 9 619 586.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Cryo-Save AG.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «CryoSave» per prodotti delle classi 10, 42 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.


26.10.2013   

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C 313/34


Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione

(Causa T-487/13)

2013/C 313/64

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: A. Andérez González, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la società ricorrente, condannando espressamente la convenuta a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

A questo proposito, si fa valere quanto segue:

l'inesistenza di aiuti di Stato, in quanto, nel caso di specie, non si è verificato alcun intervento statale mediante trasferimento di fondi dallo Stato; l’inesistenza di vantaggi a favore di soggetti che svolgono un’attività economica e inoltre la circostanza che la concorrenza non è stata falsata e che manca una minaccia agli scambi commerciali tra gli Stati membri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, secondo paragrafo, nonché del Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997.

A questo proposito, si fa valere quanto segue:

la configurazione giuridica dei servizi di interesse economico generale, per la cui configurazione, organizzazione e per il cui finanziamento si riconosce un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri;

l'inesistenza di una posizione più favorevole sotto profilo della concorrenza, ottenuta dalla società ricorrente, e

l'osservanza, nel caso di specie, dei criteri della sentenza Altmark, in quanto esiste una definizione chiara, e un incarico espresso, di obblighi di servizio pubblico, e in quanto si è proceduto ad una quantificazione economica dettagliata ed obiettiva che non supera le spese occasionate dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico.

3)

Terzo motivo, fondato sulla violazione dell'articolo 107, terzo paragrafo, lettera c), TFUE, per l'esistenza, nel caso di specie, di un obiettivo di interesse comune, per il cui raggiungimento lo strumento messo in discussione risulta idoneo e proporzionato e non provoca distorsioni non necessarie del mercato.

4)

Quarto motivo, fondato sull'esistenza di uno sviamento di potere tra l'oggetto della decisione impugnata e la finalità ultima perseguita da essa, nonché su una sproporzione manifesta tra il fine teorico perseguito e le conseguenze cui conduce la sua applicazione, che si rivelano contrarie all'interesse generale e favoriscono interessi commerciali ed economici di un operatore o di operatori concreti.


Tribunale della funzione pubblica

26.10.2013   

IT

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C 313/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013 — Gheysens/Consiglio

(Causa F-83/08) (1)

(Funzione pubblica - Agente contrattuale ausiliario - Condizioni di assunzione - Gruppo di funzioni - Corrispondenza tra tipi di compiti e gruppi di funzioni - Durata dell’impiego)

2013/C 313/65

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Johan Gheysens (Malines, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, successivamente avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, successivamente M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio che stabilisce le condizioni di assunzione del ricorrente nella parte in cui limita la durata del contratto a due anni e lo colloca nel gruppo di funzioni III, grado 11, scatto 1 nonché l’illegittimità dell’articolo 88 del RAA nella parte in cui autorizza la successione di contratti a tempo determinato nel limite complessivo di tre anni.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio dell’Unione europea di assumere il sig. Gheysens nella parte in cui stabilisce il suo collocamento nel gruppo di funzioni III è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannato a supportare i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Gheysens.

4)

Il sig. Gheysens sopporta un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008, pag. 59.


26.10.2013   

IT

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C 313/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 19 settembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-31/13)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni - Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni - Assenza di identità tra l’uno e l’altro - Tardività del ricorso)

2013/C 313/66

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente relativa al risarcimento dei danni asseritamente subiti in esito alla riassegnazione dalla delegazione della Commissione a Luanda alla sede della Commissione a Bruxelles.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese.