ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.300.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 300

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
16 ottobre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 300/01

Comunicazione della Commissione relativa a due elenchi degli strumenti di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) n. 472/2013

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 300/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 300/03

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2013/C 300/04

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

5

2013/C 300/05

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 300/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6954 — KNB/UWI/Mitsui/Medini Iskandar Malaysia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

 

Rettifiche

2013/C 300/07

Rettifica del tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio — Periodo di riferimento: aprile 2013 — Periodo di applicazione: luglio, agosto e settembre 2013 (GU C 130 del 7.5.2013)

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/1


Comunicazione della Commissione relativa a due elenchi degli strumenti di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) n. 472/2013

2013/C 300/01

1.   Introduzione

Il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1) garantisce piena coerenza tra il quadro di coordinamento economico dell’Unione stabilito dal TFUE ed eventuali condizioni di natura politica connesse all’assistenza finanziaria concessa agli Stati membri della zona euro.

Determinate disposizioni del regolamento (UE) n. 472/2013 prevedono che la Commissione pubblichi, a titolo informativo, due elenchi distinti degli strumenti di assistenza finanziaria riguardanti: i) gli strumenti di natura precauzionale, ii) gli strumenti per i quali le norme applicabili nel quadro del meccanismo europeo di stabilità (MES) non richiedono un programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione ha condotto consultazioni informali con gli Stati membri, il MES e il Fondo monetario internazionale (FMI) per l’elaborazione di tali elenchi, che saranno costantemente aggiornati.

2.   Elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale che prevedono una sorveglianza rafforzata dello Stato membro beneficiario, pubblicato a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 472/2013

L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 472/2013 richiede la pubblicazione di un elenco degli strumenti che forniscono agli Stati membri l’assistenza finanziaria precauzionale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo del regolamento. Gli Stati membri che ottengono assistenza finanziaria attraverso uno di questi strumenti sono soggetti ad una sorveglianza rafforzata. Sono invece esclusi da tale sorveglianza rafforzata gli Stati membri che beneficiano di una linea di credito non subordinata all’adozione di nuove misure da parte di detto Stato membro, sempre che tale linea di credito non sia utilizzata (articolo 2, paragrafo 4 del regolamento).

Tale elenco si configura pertanto come segue:

 

Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Linea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line — PCCL) (se utilizzata)

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line — ECCL)

Strumento di sostegno del mercato primario (se utilizzato nel quadro di una linea di credito del meccanismo europeo di stabilità)

Strumento di sostegno del mercato secondario (se attivato al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico)

 

European Financial Stability Facility (EFSF, fondo europeo di stabilità finanziaria)

Linea di credito condizionale precauzionale (se utilizzata)

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate con partecipazione parziale al rischio per titoli sovrani

Strumento di sostegno del mercato primario (se utilizzato nel quadro di un programma precauzionale dell’EFSF)

Strumento di sostegno del mercato secondario (se attivato al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico)

 

Fondo monetario internazionale

Linea di credito flessibile (Flexible Credit Line) (se utilizzata)

Linea precauzionale e di liquidità (Precautionary and Liquidity Line)

3.   Elenco degli strumenti di assistenza finanziaria per cui le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico, pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 472/2013

L’articolo 7, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 472/2013 richiede la pubblicazione dell’elenco di strumenti per i quali le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 12, del suddetto regolamento. Gli Stati membri che ottengono assistenza finanziaria tramite uno di questi strumenti saranno oggetto di una decisione del Consiglio che approva i principali requisiti politici cui il MES prevede di subordinare il suo sostegno finanziario.

Linea di credito condizionale precauzionale (PCCL)

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL)

Strumento di sostegno del mercato primario (se utilizzato nel quadro di una PCCL o di un’ECCL)

Strumento di sostegno del mercato secondario (se attivato al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico)

Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari

Considerato che non è previsto che l’EFSF avvii nuovi programmi a partire dal 1o luglio 2013, non è necessario pubblicare un tale elenco per questo fondo.


(1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 ottobre 2013

2013/C 300/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3493

JPY

yen giapponesi

132,89

DKK

corone danesi

7,4588

GBP

sterline inglesi

0,84635

SEK

corone svedesi

8,7617

CHF

franchi svizzeri

1,2361

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1180

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,615

HUF

fiorini ungheresi

295,32

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7024

PLN

zloty polacchi

4,1811

RON

leu rumeni

4,4515

TRY

lire turche

2,6828

AUD

dollari australiani

1,4167

CAD

dollari canadesi

1,3975

HKD

dollari di Hong Kong

10,4629

NZD

dollari neozelandesi

1,6120

SGD

dollari di Singapore

1,6770

KRW

won sudcoreani

1 439,53

ZAR

rand sudafricani

13,4201

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2334

HRK

kuna croata

7,6188

IDR

rupia indonesiana

14 760,61

MYR

ringgit malese

4,2928

PHP

peso filippino

58,084

RUB

rublo russo

43,5645

THB

baht thailandese

42,206

BRL

real brasiliano

2,9480

MXN

peso messicano

17,5426

INR

rupia indiana

83,1440


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2013/C 300/03

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

23.9.2013

Durata

23.9.2013-31.12.2013

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

HER/1/2-

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

56/TQ40


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/5


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

2013/C 300/04

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 1o luglio 2013 da CUF — Quimicos Industriais («il richiedente»), l'unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione dell'Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido sulfanilico originario dell'India («il paese interessato»), attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio (3).

4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti a dimostrazione che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio di persistenza del sovvenzionamento e la reiterazione del pregiudizio.

Riguardo al rischio di persistenza delle sovvenzioni il richiedente sostiene che i produttori del prodotto oggetto del riesame in India hanno beneficiato e continueranno a beneficiare di diverse sovvenzioni concesse dal governo indiano. Tali sovvenzioni consisterebbero in vantaggi a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione; nel sistema di credito di dazi d'importazione; nel sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali; nel sistema di esenzione dall'imposta sul reddito; nel sistema di licenze preliminari/sistema di autorizzazioni preventive; nel regime di crediti all'esportazione; nel regime del mercato mirato; nel regime del prodotto mirato; nell'autorizzazione all'importazione in franchigia doganale; nel regime di incentivi per detentori di status; nel regime di restituzione dei dazi; nel regime di incentivi del governo del Maharashtra; nel regime di assistenza alle micro, piccole e medie imprese del governo del Gujarat; nel regime di incentivi fiscali alle vendite e nel regime di esenzione dalla tassa sull'elettricità del Gujarat. Si valuta che l'importo complessivo delle sovvenzioni sia significativo.

Il richiedente sostiene che i summenzionati regimi si configurano come sovvenzioni poiché implicano un contributo finanziario del governo indiano o di altri governi regionali e conferiscono un vantaggio ai destinatari, vale a dire ai produttori esportatori di acido sulfanilico. Tali regimi sarebbero specifici e compensabili perché condizionati dall'andamento delle esportazioni o per altri motivi.

Per quanto riguarda il rischio di reiterazione del pregiudizio, il richiedente ha presentato elementi di prova a dimostrazione che l'eventuale scadenza delle misure comporterebbe un probabile aumento dell'attuale livello di importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell'Unione per via dell'esistenza di capacità non utilizzate dei produttori esportatori indiani, della presenza di ostacoli agli scambi nei confronti del paese interessato negli USA e per l'attrattiva del mercato dell'UE. Gli elementi di prova diretti presentati dal richiedente dimostrano che, sulla base dei volumi e dei prezzi delle esportazioni del prodotto simile dall'India verso altri paesi, è probabile che tale aumento delle importazioni nell'Unione abbia, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione e sulla sua quota di mercato, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento complessivo dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure possa comportare o meno il rischio di persistenza o reiterazione del sovvenzionamento e del pregiudizio.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del sovvenzionamento

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in India interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società secondo quanto specificato nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni sui produttori esportatori ritenute necessarie per la selezione del campione, la Commissione contatterà anche le autorità indiane e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione (diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Ove si rivelasse necessario costituire un campione, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessate, in merito alle società incluse nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni sui produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sono tenuti a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

Le società che si erano dichiarate disponibili a essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame originario dell'India nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla stessa le informazioni sulle rispettive società secondo quanto specificato nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni sugli importatori indipendenti ritenute necessarie per la selezione del campione, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione (diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Ove si rivelasse necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società incluse nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti sono tenute a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla rispettiva struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di raccogliere le informazioni sui produttori dell'Unione ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Il produttore dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sono tenuti a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Il questionario richiederà, tra l'altro, informazioni sulla rispettiva struttura societaria e sulla situazione finanziaria ed economica delle loro società.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora siano accertati il rischio di persistenza del sovvenzionamento e la reiterazione del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antisovvenzioni non sia contrario all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori, sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Per poter partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Tali informazioni possono essere messe a disposizione in formato libero oppure mediante un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza che sono stati inviati dalle parti interessate, devono recare la dicitura «a diffusione limitata» (7).

A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni «a diffusione limitata» sono tenute a presentare un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate». Tale riassunto dovrà essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo indicato nel seguito. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22962219

E-mail: TRADE-SA-ACID-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate, in base ai dati disponibili, conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà risultare per tale parte meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di persistenza del sovvenzionamento e di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza viene aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, le relative conclusioni non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno sottoporre a riesame il livello delle misure ai fini di una sua eventuale modifica (vale a dire un aumento o una riduzione) può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo, che verrebbe effettuato a prescindere dal riesame in previsione della scadenza delle misure di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3.

(4)  Per produttore esportatore si intende una società situata nei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nella vendita sul mercato interno o nell'esportazione del prodotto in esame.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del sovvenzionamento.

(7)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/14


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

2013/C 300/05

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 1o luglio 2013 da CUF — Quimicos Industriais («il richiedente»), unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è l'acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India («i paesi interessati»), attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio (3) e modificato dal regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4.1.1.   Asserzione del rischio del persistere del dumping

Alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime in India, è emerso che il livello dei prezzi sul mercato interno indiano, indicato in pubblicazioni specializzate, era in perdita e non ha quindi potuto essere utilizzato per la determinazione del valore normale. L'asserzione del rischio del persistere del dumping si basa pertanto sul confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) in India e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

Dato che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il richiedente ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base ai dati relativi a un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso l'India. La denuncia del rischio del persistere del dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito in India e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

Su tale base i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per entrambi i paesi interessati.

4.1.2.   Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure comporterebbe un probabile aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione, data l'esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori operanti nei paesi interessati, la presenza di barriere commerciali nei confronti dei paesi interessati negli USA e l'attrattività del mercato UE.

Secondo gli elementi di prova diretti presentati dal richiedente, inoltre, in considerazione dei volumi e dei prezzi delle esportazioni del prodotto simile dai paesi interessati verso altri paesi, è probabile che tale aumento delle importazioni verso l'Unione abbia, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta, traducendosi in sostanziali effetti negativi per l'andamento complessivo dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame determinerà se alla scadenza delle misure si presenti o meno il rischio del persistere del dumping sul prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta della Repubblica popolare cinese e dell'India

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di portare a termine l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e dell'India ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese e dell'India.

Tutti i produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione e le associazioni di produttori esportatori devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, il costo di produzione, le vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e su quello dell'Unione.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nella precedente inchiesta è stata scelta l'India come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione prevede di utilizzare nuovamente l'India. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese e dall'India sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di portare a termine l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salva diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà inoltre contattare eventuali associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per essere inserite nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame nonché le vendite di tale prodotto.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori del prodotto oggetto del riesame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttore dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Salvo diversa indicazione, il produttore dell'Unione e le associazioni di produttori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «a diffusione limitata» (8).

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a termini dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, una sintesi non riservata delle informazioni stesse, contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate» Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca una sintesi non riservata nel formato richiesto e della qualità richiesta, potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati su supporto cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22962219

E-mail: TRADE-SA-ACID-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza delle misure è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo, che verrebbe effettuato a prescindere dal riesame in previsione della scadenza delle misure di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1.

(4)  GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3.

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) entrambe siano controllate in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6954 — KNB/UWI/Mitsui/Medini Iskandar Malaysia)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 300/06

1.

In data 9 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Khazanah Nasional Berhad («KNB», Malaysia), UWI Capital (One) Limited («UWI», Isole Vergini britanniche) e Mitsui & Co. Ltd («Mitsui», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Medini Iskandar Malaysia Sdn Bhd («Medini Iskandar Malaysia», Malaysia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KNB: fondi di investimento strategici per il governo della Malaysia, con investimenti in imprese operanti nei settori immobiliare e dell'edilizia, finanziario, dei media e delle comunicazioni, dei servizi, delle tecnologie dell'informazione e dei trasporti,

UWI: impresa di investimento operante soprattutto nel settore del sviluppo fondiario,

Mitsui: importante trading house operante a livello mondiale nel settore dei prodotti di base e in vari altri settori, compreso quello immobiliare,

Medini Iskandar Malaysia: sviluppo e gestione del progetto Medini city, Iskandar (Malaysia).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6954 — KNB/UWI/Mitsui/Medini Iskandar Malaysia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


Rettifiche

16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/25


Rettifica del tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio — Periodo di riferimento: aprile 2013 — Periodo di applicazione: luglio, agosto e settembre 2013

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 130 del 7 maggio 2013 )

2013/C 300/07

Alle pagine 6 e 7, i tassi di cambio applicabili devono essere letti come segue:

«04-2013

EUR

BGN

CZK

DKK

LVL

LTL

HRK

HUF

1 EUR =

1

1,95580

25,8410

7,45533

0,700557

3,45280

7,60760

298,669

1 BGN =

0,511300

1

13,2125

3,81191

0,358195

1,76542

3,88976

152,709

1 CZK =

0,0386982

0,0756859

1

0,288508

0,0271103

0,133617

0,294400

11,5580

1 DKK =

0,134132

0,262336

3,46611

1

0,0939673

0,463132

1,02042

40,0612

1 LVL =

1,42744

2,79178

36,8864

10,6420

1

4,92865

10,8594

426,331

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,48407

2,15921

0,202895

1

2,20331

86,5005

1 HRK =

0,131448

0,257085

3,39674

0,97998

0,0920865

0,453862

1

39,2593

1 HUF =

0,00334819

0,00654839

0,0865205

0,0249618

0,00234560

0,0115606

0,0254717

1

1 PLN =

0,241786

0,472885

6,24800

1,80260

0,169385

0,834839

1,83941

72,2140

1 RON =

0,228416

0,446736

5,90250

1,70292

0,160018

0,788675

1,73770

68,2208

1 SEK =

0,118415

0,231596

3,05997

0,882824

0,0829566

0,408864

0,900855

35,3670

1 GBP =

1,17542

2,29889

30,3741

8,76317

0,823451

4,05850

8,94215

351,063

1 NOK =

0,132549

0,259239

3,42520

0,988196

0,0928581

0,457665

1,008379

39,5883

1 ISK =

0,00646287

0,0126401

0,167007

0,0481828

0,00452761

0,022315

0,0491669

1,93026

1 CHF =

0,819749

1,60326

21,1831

6,11150

0,574281

2,83043

6,23632

244,834


04-2013

PLN

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,13589

4,37798

8,44486

0,850757

7,54438

154,730

1,21989

1 BGN =

2,11468

2,23846

4,31786

0,434992

3,85744

79,1134

0,623727

1 CZK =

0,160051

0,169420

0,326801

0,0329228

0,291954

5,98777

0,0472074

1 DKK =

0,554756

0,587228

1,13273

0,114114

1,011940

20,7543

0,163626

1 LVL =

5,90371

6,24928

12,0545

1,21440

10,7691

220,867

1,74131

1 LTL =

1,19784

1,26795

2,44580

0,246396

2,18500

44,8129

0,353303

1 HRK =

0,543652

0,575474

1,11006

0,111830

0,991691

20,3389

0,160351

1 HUF =

0,0138477

0,0146583

0,0282750

0,00284849

0,0252600

0,518065

0,0040844

1 PLN =

1

1,05853

2,04185

0,205701

1,82413

37,4116

0,294952

1 RON =

0,944703

1

1,92894

0,194327

1,72326

35,3428

0,278641

1 SEK =

0,489752

0,518419

1

0,1007430

0,893369

18,3224

0,144453

1 GBP =

4,86142

5,14598

9,92629

1

8,86784

181,873

1,43388

1 NOK =

0,548207

0,580296

1,11936

0,112767

1

20,5093

0,161695

1 ISK =

0,0267297

0,0282943

0,0545781

0,00549833

0,0487584

1

0,00788396

1 CHF =

3,39039

3,58884

6,92267

0,697407

6,18450

126,840

1

N.B.: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: Aprile 13

1 EUR in moneta nazionale

1 unità di moneta nazionale in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,8410

0,0386982

DKK

7,45533

0,134132

LVL

0,700557

1,42744

LTL

3,45280

0,289620

HRK

7,60760

0,131448

HUF

298,669

0,00334819

PLN

4,13589

0,241786

RON

4,37798

0,228416

SEK

8,44486

0,118415

GBP

0,850757

1,17542

NOK

7,54438

0,132549

ISK

154,730

0,00646287

CHF

1,21989

0,819749

N.B.: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.»