ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.296.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 296

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
12 ottobre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 296/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6979 — DSM R&D Solutions/Maastricht UMC-Holding/Device Company JV) ( 1 )

1

2013/C 296/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6957 — If P&C/Topdanmark) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 296/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 296/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6944 — Thermo Fisher Scientific/Life Technologies) ( 1 )

3

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2013/C 296/05

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

4

2013/C 296/06

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

11

 

Rettifiche

2013/C 296/07

Rettifica dell’invito a presentare proposte — Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2014 (GU C 264 del 13.9.2013)

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6979 — DSM R&D Solutions/Maastricht UMC-Holding/Device Company JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 296/01

In data 4 ottobre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua neerlandese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6979. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6957 — If P&C/Topdanmark)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 296/02

In data 23 settembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6957. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 ottobre 2013

2013/C 296/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3566

JPY

yen giapponesi

133,38

DKK

corone danesi

7,4593

GBP

sterline inglesi

0,84900

SEK

corone svedesi

8,7659

CHF

franchi svizzeri

1,2314

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1285

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,534

HUF

fiorini ungheresi

294,87

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7027

PLN

zloty polacchi

4,1932

RON

leu rumeni

4,4476

TRY

lire turche

2,6837

AUD

dollari australiani

1,4318

CAD

dollari canadesi

1,4094

HKD

dollari di Hong Kong

10,5195

NZD

dollari neozelandesi

1,6261

SGD

dollari di Singapore

1,6901

KRW

won sudcoreani

1 452,65

ZAR

rand sudafricani

13,3883

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3004

HRK

kuna croata

7,6040

IDR

rupia indonesiana

14 790,73

MYR

ringgit malese

4,3124

PHP

peso filippino

58,401

RUB

rublo russo

43,7275

THB

baht thailandese

42,434

BRL

real brasiliano

2,9533

MXN

peso messicano

17,7186

INR

rupia indiana

82,8610


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/3


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6944 — Thermo Fisher Scientific/Life Technologies)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 296/04

1.

In data 7 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Thermo Fisher Scientific Inc. («Thermo Fisher», USA) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Life Technologies Corp. («Life Technologies», USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Thermo Fisher: opera a livello mondiale nella produzione e nella fornitura di strumentazione analitica, apparecchiature scientifiche, materiali di consumo, reagenti, servizi e software per la ricerca, l'analisi, la scoperta di farmaci e la diagnosi,

Life Technologies: opera a livello mondiale nella produzione e nella fornitura di strumenti della biotecnologia per diverse applicazioni legate alle scienze della vita, tra cui sequenziamento genetico, reazione a catena della polimerasi, preparazione di campioni, coltura cellulare, analisi dell'interferenza dell'RNA, ricerca nel campo della genomica funzionale, proteomica e biologia cellulare, diagnosi cliniche, scienza forense, analisi di test di animali, prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e acqua.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6944 — Thermo Fisher Scientific/Life Technologies, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/4


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2013/C 296/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«VALENÇAY»

N. CE: FR-PDO-0105-01055-30.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare oggetto della modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Esigenze nazionali

Altro (aggiornamento dei dati relativi ai principali punti di controllo e l'associazione)

2.   Tipo di modifica

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

3.1.   Associazione richiedente

Gli operatori addetti alla raccolta del latte assicurano la provenienza del latte fra il produttore e il trasformatore; essi fanno quindi parte integrante della filiera, come i produttori di latte: è importante che essi figurino a questo titolo nell'elenco degli operatori. Essi vengono aggiunti quindi all'elenco degli operatori che formano l'associazione richiedente.

3.2.   Descrizione del prodotto

La descrizione del prodotto è migliorata (indicazioni organolettiche complementari) e poggia su elementi della tecnologia casearia:

il «Valençay» è un formaggio a base di latte crudo e intero, di carattere lattico,

il «Valençay» si contraddistingue per la sua forma a tronco di piramide a base quadrata, la copertura tipica che varia dal grigio chiaro al grigio-azzurrino, la sua pasta di colore bianco porcellanato, omogenea, liscia e sottile,

la crosta è ottenuta mediante l'aggiunta di carbone vegetale,

esso è caratterizzato da:

una pasta untuosa e fondente all'inizio della stagionatura che evolve verso una consistenza più soda con il passare del tempo,

odori leggermente caprini, di sottobosco, di funghi, resi gradevoli da sfumature floreali,

un gusto caprino molto delicato all'inizio della stagionatura che diviene più intenso con il passar del tempo,

il tenore in materia secca rappresenta come minimo il 40 % del peso totale del formaggio e il peso totale della materia secca per formaggio è:

superiore a 90 grammi se il formaggio è ottenuto con una forma di grandi dimensioni,

superiore a 45 grammi se il formaggio è ottenuto con una forma di piccole dimensioni.

3.3.   Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata

Questa parte è riformulata, segnatamente per renderla conforme ai requisiti della normativa nazionale; i punti in appresso sono inseriti nel disciplinare:

obbligo per l'operatore di depositare una dichiarazione di identificazione presso l'associazione,

tenuta dei necessari registri in modo da garantire la tracciabilità del latte e dei formaggi DOP «Valençay»,

obbligo di trasmettere all'associazione una dichiarazione annua di produzione dei formaggi DOP «Valençay»,

obbligo di garantire la tracciabilità dell'alimentazione somministrata alle capre da parte dell'operatore e precisazioni circa le modalità di controllo dei prodotti.

3.4.   Metodo di ottenimento

Sono state aggiunte alcune precisazioni per quanto riguarda:

il gregge:

si definisce il termine «capra da latte»,

si autorizza la destagionalizzazione delle capre,

l'alimentazione:

la razione complessiva annua (foraggi + alimenti complementari) per capra da latte si compone di almeno 820 kg per la materia secca proveniente dalla zona geografica ed al massimo di 275 kg per quella proveniente dall'esterno della zona, di cui al massimo 130 kg di foraggi disidratati, il che comporta che almeno il 75 % del totale degli alimenti proviene dalla zona geografica,

si definisce il carico massimo per ha di superficie foraggera al fine di garantire meglio il legame con la zona geografica, e il concetto di superficie foraggera tiene conto, in particolare, delle superfici di cereali mietuti verdi,

i foraggi grossolani sono definiti,

è autorizzato l'uso del fieno proveniente dalla prima mietitura delle superfici foraggere e contenente almeno il 55 % di materia secca, in quanto ciò consente una mietitura supplementare precoce, all'inizio della stagione, rendendo possibile una prima mietitura anche in caso di condizioni atmosferiche avverse. Questa prima falciatura garantisce una migliore qualità dei foraggi, e permette quindi di limitare l'apporto di alimenti complementari e di favorire l'approvvigionamento locale delle aziende. Per limitare i rischi sanitari, l'ingestione di fieno è limitata ad 1 kg di materia secca al giorno per capra da latte,

l'elenco degli alimenti complementari autorizzati è precisato,

l'impianto di colture transgeniche all'interno dell'azienda produttrice di latte destinato ad essere trasformato nella DOP «Valençay» è vietato. L'utilizzo degli OGM nell'alimentazione delle capre da latte è anch'esso vietato,

il latte adoperato:

si precisa che il requisito relativo ai tempi delle quattro mungiture si applica al latte raccolto e che, per le produzioni della fattoria, il termine è di due mungiture,

la fabbricazione:

le fasi della fabbricazione sono precisate:

maturazione del latte: le caratteristiche della maturazione del latte sono precisate poiché questa fase incide sulla predisposizione del latte alla trasformazione in formaggio e consente quindi di esprimerne il potenziale aromatico,

aggiunta di caglio: al formaggio viene aggiunta una piccola quantità di caglio. Questa pratica corrisponde al tipo di formaggio (formaggio di tipo lattico stagionato). La cagliata si definisce con un tasso di 520 mg di chimosina/litro, costituendo così il valore di riferimento nella fabbricazione del formaggio,

cagliatura: la durata e la temperatura di cagliatura sono definite, è vietato l'utilizzo di cagliata congelata,

messa in forma della cagliata e presgocciolamento: si precisa che la messa in forma del formaggio viene effettuata unicamente mediante ripresa diretta della cagliata,

messa in forma — sgocciolamento: la caratterizzazione delle forme nonché la durata di sgocciolamento sono state precisate,

salatura: la tecnica della salatura dei formaggi è strettamente connessa alle competenze degli operatori ed è molto importante preservare diverse pratiche di fabbricazione dei formaggi: salatura, seguita o meno dalla rimessa nella forma, salatura, quindi applicazione di cenere. Le condizioni indispensabili alla caratterizzazione del «Valençay» sono la salatura in superficie e l'applicazione integrale di sale,

la stagionatura e la commercializzazione.

Allo scopo di garantire una stagionatura ottimale dei formaggi, sono precisati i seguenti dati:

la temperatura minima di stagionatura è precisata onde assicurare lo sviluppo della copertura del formaggio,

per essere commercializzati, i formaggi devono essere coperti nella loro integralità, in quanto, più che una durata minima di stagionatura o una scadenza di commercializzazione, è la copertura che assicura lo stadio definito di stagionatura,

le condizioni di immagazzinamento e le scadenze di conservazione dei formaggi elaborati dai produttori che li consegnano agli stagionatori sono precisate allo scopo di rispondere alle specificità di questo circuito di fabbricazione,

l'uso di confezioni che modificano l'atmosfera è vietato.

3.5.   Elementi specifici dell'etichettatura

Si sopprime il seguente paragrafo: «Tutti i formaggi commercializzati con il nome della DOP controllata devono comportare un contrassegno di identificazione che consenta di conoscere il caseificio e di seguire il prodotto».

In effetti, nessun sistema di marcatura, per ragioni diverse, si è rivelato soddisfacente. A seconda della natura fisica del marcatore adoperato, infatti, si osserva o la disintegrazione del marcatore stesso a causa della forte acidità della cagliata o l'esistenza di problemi di inchiostro dei marcatori, o la copertura di questi ultimi con la patina esterna che si viene a creare o, ancora, problemi di organizzazione di collocazione.

Per queste ragioni, si sopprimono nel disciplinare i riferimenti al contrassegno di identificazione amovibile. Si sopprimono anche i riferimenti agli stabilimenti di produzione, previsti sul contrassegno, che pertanto non vengono ripresi né sull'etichetta né sulla confezione.

Vengono effettuati aggiornamenti relativi alle possibili diciture (inclusa la soppressione della possibilità di apposizione della dicitura «Produit du Berry») nonché l'obbligo di apporre il simbolo DOP dell'Unione europea.

3.6.   Altre modifiche: si inserisce la tabella con i principali punti di controllo

Sono aggiornati inoltre i riferimenti delle strutture di controllo.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«VALENÇAY»

N. CE: FR-PDO-0105-01055-30.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Valençay»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentaire

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggi.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il Valençay è un formaggio di latte di capra crudo e intero, a pasta molle, di carattere lattico e stagionato.

Esso è caratterizzato da:

una forma a tronco di piramide con base quadrata,

una crosta di colore che va dal grigio chiaro al grigio azzurrino, ottenuta grazie all'aggiunta di carbone vegetale,

una pasta bianca, omogenea, liscia e sottile.

Le dimensioni interne delle forme a tronco di piramide sono le seguenti:

per le forme di grandi dimensioni: la base inferiore è compresa fra 50 e 55 millimetri, l'angolo tra il fondo e il bordo della forma è compreso tra 96° e 102°,

per le forme di piccole dimensioni, la base inferiore è compresa tra 40 e 44 millimetri, l'angolo tra il fondo e il bordo della forma è compreso fra 96° e 102°.

I formaggi escono dai locali di stagionatura e sono commercializzati soltanto se presentano, sull'intera superficie, una crosta ben formata, con muffe superficiali facilmente visibili ad occhio nudo e a decorrere dall'undicesimo giorno dalla data di aggiunta del caglio.

Alla degustazione, il «Valençay» può essere descritto come segue:

una pasta untuosa e fondente all'inizio della stagionatura che evolve verso una consistenza più soda con il passare del tempo,

odori leggermente caprini, di sottobosco, di funghi, resi più gradevoli da note floreali,

un gusto caprino molto delicato all'inizio della stagionatura che diventa più intenso con il passare del tempo.

Il tenore in materia secca rappresenta come minimo il 40 % del peso complessivo del formaggio ed il peso complessivo della materia secca per formaggio è:

superiore a 90 grammi se il formaggio è ottenuto con una forma di grandi dimensioni,

superiore a 45 grammi se il formaggio è ottenuto con una forma di piccole dimensioni.

I formaggi sono commercializzati al pezzo al momento della vendita al consumatore finale.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte di capra destinato alla fabbricazione del «Valençay» proviene da capre appartenenti alle razze Alpine e Saanen oppure ottenute dall'incrocio di queste due razze.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Per garantire uno stretto legame fra il territorio ed il prodotto, la razione complessiva annua delle capre da latte comporta mediamente almeno 820 kg di materia secca di alimenti provenienti dalla zona geografica.

I foraggi grossolani, ad esclusione dei foraggi grossolani disidratati, provengono dalla zona della denominazione, ma non necessariamente dall'azienda agricola. La quantità annua di foraggi grossolani distribuita per capra da latte deve rappresentare almeno 655 kg di materia secca. Possono essere consumati freschi, sotto forma di fieno o di foraggi disidratati. I foraggi disidratati che non provengono dalla zona geografica sono limitati a 130 kg di materia secca all'anno.

I foraggi grossolani e gli alimenti complementari autorizzati sono repertoriati in un elenco positivo.

L'utilizzo delle balle di fieno nell'alimentazione delle capre è autorizzato, nella misura di 1 kg di materia secca al giorno per capra da latte, purché quest'ultima contenga almeno il 55 % di materia secca e provenga dalla prima falciatura delle superfici foraggere.

La superficie foraggera corrisponde alle superfici prodotte all'interno dell'azienda, composte da specie definite nell'elenco positivo dei foraggi grossolani ad esclusione della paglia, e destinate all'alimentazione delle capre da latte. La distribuzione non può superare un equivalente di 12 capre per ha di superficie foraggera.

La parte della razione per capra da latte che non proviene dalla zona geografica non può essere superiore a 275 kg di materia secca all'anno.

La parte annuale degli alimenti complementari nell'alimentazione delle capre rappresenta come massimo 440 kg di materia secca.

Il ricorso all'insilamento ed un sistema di alimentazione che utilizza gli alimenti complementari ad integrazione esclusiva della paglia sono vietati.

L'impianto di colture transgeniche è vietato su tutte le superfici delle aziende produttrici di latte destinato ad essere trasformato nel formaggio DOP «Valençay». Sono autorizzati, nell'alimentazione delle capre, soltanto i vegetali e gli alimenti complementari derivati da prodotti non transgenici; il limite massimo di contaminazione tollerato deve essere conforme alla normativa comunitaria in vigore e si applica ad ogni singola componente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Al momento dell'immissione in commercio, il formaggio DOP «Valençay» deve essere munito di etichetta individuale su cui figurano obbligatoriamente i seguenti elementi: il nome della denominazione d'origine, scritto a caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull'etichetta, la dicitura «Denominazione d'origine protetta» ed il simbolo DOP dell'Unione europea. Inoltre, l'aggettivo qualificativo «piccolo», quando si tratta di formaggi ottenuti a partire da forme di piccole dimensioni, deve figurare sull'etichetta, sulle fatture e su altri documenti commerciali ma non può essere adiacente alla denominazione «Valençay» né figurare immediatamente al di sopra della medesima.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

 

Dipartimento dello Cher (18):

i comuni seguenti: Beddes, Charost, Chéry, Chézal-Benoit, Genouilly, Graçay, La-Celle-Condé, Lignières, Massay, Maisonnais, Montlouis, Nohant-en-Graçay, Rezay, Saint-Ambroix, Saint-Outrille, Saint-Baudel, Saint-Hilaire-en-Lignières, Saugy, Touchay, Villecelin.

 

Dipartimento dell'Indre (36):

i seguenti cantoni: Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Buzancais. Chateauroux-Centre, Chateauroux-Est, Chateauroux-Ouest, Chateauroux-Sud, Chatillon-sur-Indre, Ecueillé, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, Levroux, Saint-Christophe-en-Bazelles, Saint-Gaultier, Valençay, Vatan.

i seguenti comuni: Chazelet, Cluis (le sezioni A1, A3, A5, B1, B2, B3 del catasto del 1986), Dunet, Fougerolles, Gournay, La Berthenoux, La Châtre, Lacs, Lourouer-Saint-Laurent, Le Magny, Lys-Saint-Georges, Maillet, Malicornay, Mers-sur-Indre, Mézières-en-Brenne, Montgivray, Montipouret, Montlevicq, Neuvy-Saint-Sépulcre, Nohant-Vicq, Obterre, Paulnay, Prissac, Roussines, Sacierges-Saint-Martin, Saint-Aout, Saint-Chartier, Saint-Christophe-en-Boucherie, Saint-Civran, Saint-Michel-en-Brenne, Sarzay, Thevet-Saint-Julien, Sainte-Gemme, Saulnay, Tranzault, Verneuil-sur-Igneraie, Vicq-Exemplet, Vigoux, Villiers.

 

Dipartimento dell'Indre et Loire (37):

cantone di Montrésor: tutti i comuni.

I seguenti comuni: Beaulieu-les-Loches, Bossay-sur-Claise, Bridoré, Charnizay Ferrières-sur-Beaulieu, Loches, Perrusson, Saint-Flovier, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Saint Germain, Sennevieres, Verneuil-sur-Indre.

 

Dipartimento della Loira e dello Cher (41):

i seguenti comuni: Chateauvieux, Billy (le sezioni D, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZR, ZT, ZV, ZW, ZX del cadasto del 1983), Chatillon-sur-Cher, Couffy, Gièvres, La Chapelle-Montmartin, Maray, Meusnes, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup, Selles-sur-Cher.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona geografica della denominazione d'origine «Valençay» è suddivisa in quattro sottoregioni agricole: Boischaut Nord che costituisce il nucleo storico della denominazione «Valençay»; Champagne Berrichonne; Brenne e Boischaut Sud. Questo insieme di quattro sottoregioni, abbastanza vicine per quanto riguarda le loro attitudini colturali, costituisce il Bas-Berry. Questo settore è caratterizzato da suoli limosi, più o meno pietrosi, e suoli argillo-calcarei, nonché dal clima di tipo oceanico, alterato da tendenze continentali che presentano una pluviometria relativamente scarsa (fra 650 e 750 mm all'anno) con una frequenza sostenuta di precipitazioni durante i mesi di aprile, maggio e giugno (1 giorno su 2 o 3 in media) e periodi estivi piuttosto asciutti.

Questo insieme pedoclimatico è particolarmente favorevole alle coltivazioni di graminacee e leguminose, principalmente l'erba medica, che, sotto forma di fieno, costituisce la base dell'alimentazione dei caprini.

La presenza della capra nel Berry si ritrova in numerosi scritti, nei capitolari di Carlomagno e negli archivi della città di Châtre en Berry nel XVI secolo.

Numerosi sono gli scritti che, fin dai tempi di Talleyrand, castellano di Valençay, fino al primo impero e a George Sand, raccontano la fabbricazione del formaggio, tessendo le lodi del gusto e della delicatezza di questo formaggio fabbricato tradizionalmente nelle fattorie e destinato al consumo locale. Il ruolo di Talleyrand ha rivestito grande importanza nella modifica della forma a tronco di cono rispetto alla forma inizialmente conosciuta in questa zona. Egli ha anche favorito la comparsa di questo formaggio sulle tavole aristocratiche di Parigi. Occorre aspettare il XX secolo per constatare un vero e proprio incremento della commercializzazione di questo formaggio, noto con l'epiteto aristocratico di «Valençay».

I produttori hanno conservato e mantenuto le proprie competenze. Il latte adoperato è un latte di capra crudo e intero, che non è sottoposto ad alcun trattamento di standardizzazione. Prima dell'aggiunta del caglio, il latte passa attraverso una fase di maturazione e il formaggio è ottenuto mediante coagulazione di tipo lattico. Il caglio viene aggiunto soltanto in piccole quantità. La messa in forma è oggetto di estrema cura onde rispettare la consistenza della cagliata, senza presgocciolamento né impastatura previ. Lo sgocciolamento nella forma è spontaneo, senza alcuna pressione sulla cagliata. Dopo la sformatura, il formaggio viene salato e rivestito di carbone vegetale su tutte le facce. Durante la stagionatura, il formaggio si ricopre di muffe superficiali e le sue caratteristiche peculiari si accentuano.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Valençay», formaggio fabbricato esclusivamente a partire da latte di capra crudo e intero, a pasta molle di tipo lattico, è l'unico formaggio caprino della regione a forma di tronco di piramide, ricoperto di cenere ed a crosta fiorita, ovvero sottoposto a stagionatura.

La sua pasta è omogenea, liscia e soda, pur rimanendo cremoso al palato. Il «Valençay» sprigiona aromi caprini, di sottobosco, di funghi e di sfumature floreali.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristuche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

I tipi di suoli della zona geografica nonché le particolari condizioni climatiche locali hanno favorito il sorgere dell'allevamento caprino. I metodi di allevamento adoperati nell'ambito della produzione di latte destinato alla fabbricazione del «Valençay» privilegiano un'alimentazione proveniente dalla zona geografica, la cui composizione, ricca in foraggi, consente di ottenere un latte crudo che beneficia della flora naturale e che favorisce lo sviluppo degli aromi caprini, di sottobosco, di funghi e delle sfumature floreali del formaggio.

Il suo formato particolare a tronco di piramide, la cui origine è attribuita ad un personaggio storico locale, costituisce oggi una specificità visiva del formaggio.

Le competenze degli operatori, con il ricorso alla coagulazione lattica, alla messa in forma diretta della cagliata ed allo sgocciolamento lento, permettono di ottenere una consistenza omogenea, liscia e soda al taglio.

La combinazione della salatura e dell'applicazione di cenere, la comparsa della copertura della superficie con una lenta stagionatura formano un complesso che regola gli scambi e contribuisce allo sviluppo del gusto e degli aromi tipici del prodotto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)].

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCValencay.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Cfr. nota 2.


12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/11


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2013/C 296/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«HOŘICKÉ TRUBIČKY»

N. CE: CZ-PGI-0105-0365-08.07.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

1.

La designazione della farina come «farina di frumento raffinata per pasticceria» non corrisponde alla denominazione ufficiale del tipo di farina utilizzata. È pertanto opportuno eliminare i termini «per pasticceria» che la tradizione prevedeva di usare ma che ora costituiscono un arcaismo che non corrisponde alla denominazione attuale. La denominazione corretta è quindi «farina di frumento raffinata».

2.

La denominazione «glassa al cioccolato» non corrisponde alla legislazione attuale. La denominazione corretta è «glassa al cacao per dolci».

3.

I grassi utilizzati per preparare la farcitura sono indicati nel disciplinare come «grassi vegetali idrogenati». In considerazione dei risultati di diversi studi e dei principi di un’alimentazione sana, l’utilizzazione di grassi idrogenati viene abbandonata. Pertanto, la descrizione degli ingredienti deve prevedere la variante «grassi vegetali idrogenati o non idrogenati».

4.

A causa di modifiche della legislazione occorre modificare la denominazione degli aromi; ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2008 la denominazione «aromi artificiali» non può più essere utilizzata. L’espressione «aromi naturali o artificiali» deve essere sostituita con «aromi».

5.

Per una dimenticanza, non tutti i diversi tipi di «Hořické trubičky» tradizionalmente prodotti sono stati nominati. La frase: «Esistono diversi tipi di Hořické trubičky: farciti, farciti e semiricoperti, farciti e interamente ricoperti, spolverizzati, spolverizzati e semiricoperti, spolverizzati e ricoperti» è sostituita dalla frase: «Esistono diversi tipi di Hořické trubičky: farciti, farciti e semiricoperti, farciti e interamente ricoperti, spolverizzati, spolverizzati e semiricoperti, spolverizzati e ricoperti, spolverizzati e farciti, spolverizzati e farciti semiricoperti, spolverizzati e farciti ricoperti».

6.

Hořické trubičky farciti: nel corso della modifica del testo della domanda, la seguente frase è stata erroneamente cancellata: «Aggiungendo o sostituendo ingredienti si ottengono Hořické trubičky di tipi e gusti diversi». Nel corso di successive modifiche per errore non sono stati specificati quali fossero le altre materie prime e gli altri tipi di trubičky e sono stati elencati soltanto gli ingredienti di base per la preparazione del ripieno. Se ne trova solo una vaga indicazione nella frase: «Il ripieno degli Hořické trubičky è preparato con una crema al burro di consistenza semiferma da montare con la frusta, secondo diversi gusti». È opportuno indicare, a fini di chiarezza e semplificazione, quali sono, nel dettaglio gli altri ingredienti. La frase completa è la seguente: «Aggiungendo o sostituendo ingredienti — frutta secca tritata, cioccolata, caffè, limone in polvere, cannella, siero in polvere, yogurt in polvere, panna in polvere, burro in polvere, fibre alimentari, melassa, beta-glucano, emulsificanti, amido, fruttosio e gelificanti — si ottengono Hořické trubičky di tipi diversi».

7.

Al punto 4.5 del disciplinare si modifica la seconda frase del secondo paragrafo della parte intitolata: «Procedimento per la glassatura al cacao» come segue: «Gli Hořické trubičky farciti o spolverizzati sono introdotti a mano in apposite griglie per la glassatura». Viene inoltre eliminato il requisito che prevedeva l’uso di griglie di acciaio inossidabile per la glassatura in considerazione del fatto che sono ormai disponibili altri materiali non nocivi per la salute utilizzabili per la fabbricazione delle griglie, dotati di migliori proprietà ed in particolare di peso minore, ciò che rende più agevole la manipolazione delle griglie.

8.

In considerazione delle modifiche di cui sopra è stato conseguentemente modificato lo schema (diagramma) del procedimento di preparazione di cui al punto 4.5 del disciplinare.

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=158&plang=cs

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«HOŘICKÉ TRUBIČKY»

N. CE: CZ-PGI-0105-0365-08.07.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Hořické trubičky».

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica ceca.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.4:

prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione del punto 1

Il prodotto Hořické trubičky consiste in cilindri della lunghezza di 5-19 cm, con un diametro interno di 10-20 mm, fabbricati a partire da un’unica cialda dello spessore di 0,9-1,2 mm, di colore beige chiaro, dall’odore e dal gusto della cialda, croccanti e dotati di una superficie liscia leggermente porosa.

Esistono diversi tipi di Hořické trubičky: farciti, farciti e semiricoperti, farciti e interamente ricoperti, spolverizzati, spolverizzati e semiricoperti, spolverizzati e ricoperti, spolverizzati e farciti, spolverizzati e farciti semiricoperti, spolverizzati e farciti ricoperti.

Gli Hořické trubičky spolverizzati sono realizzati a partire da due cialde (o una e mezzo) su cui viene versato burro fuso e miele e successivamente spolverizzata una miscela di zucchero, frutta secca tritata, cannella, vaniglia o vaniglina ed, eventualmente, cacao.

Il ripieno degli Hořické trubičky è preparato con una crema al burro di consistenza semiferma da montare con la frusta, secondo diverse varianti e gusti:

cacao, cioccolato, caffè, frutta secca tritata, torrone, cannella, yogurt, panna, vaniglia, liquore alle uova, limone o altra frutta.

I diversi gusti e varianti possono essere combinati.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli ingredienti necessari per preparare la cialda sono: farina di frumento raffinata, latte in polvere, olio vegetale, tuorlo d’uovo pastorizzato, zucchero e acqua.

Gli Hořické trubičky spolverizzati sono realizzati versando sui cilindri burro fuso e miele e spolverizzandoli successivamente con una miscela di zucchero, frutta secca tritata, cannella, vaniglia o vaniglina ed, eventualmente, cacao.

Gli ingredienti di base per la preparazione del ripieno degli Hořické trubičky farciti sono: grassi vegetali idrogenati o non idrogenati, zucchero o fruttosio o dolcificante, cacao, latte in polvere, farina di soia, vaniglina o vaniglia, aromi. Aggiungendo o sostituendo ingredienti — frutta secca tritata, cioccolata, caffè, limone in polvere, cannella, siero in polvere, yogurt in polvere, panna in polvere, burro in polvere, fibre alimentari, melassa, beta-glucano, emulsificanti, amido, fruttosio e gelificanti — si ottengono Hořické trubičky di tipi diversi.

Per la produzione degli Hořické trubičky semiricoperti e ricoperti si utilizza una glassa pasticcera al cacao.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Non applicabile.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La preparazione dell’impasto, la cottura, la spianatura, l’imbottitura e il rivestimento degli Hořické trubičky devono essere effettuati sul luogo stesso della produzione. Ciò è indispensabile ai fini del procedimento di preparazione e per garantire qualità e igiene nonché la tracciabilità del prodotto.

Con le dosi giuste degli ingredienti si prepara una pasta liquida che viene versata nel recipiente per le cialde. La cottura avviene in appositi stampini rotanti elettrici semiautomatici alla temperatura di 150-160 °C. Dopo la cottura le cialde vengono lasciate raffreddare e poi vengono stese a mano con l’aiuto di un mattarello su un piano riscaldato. Gli Hořické trubičky farciti vengono poi riempiti con la crema al burro preparata con gli ingredienti sopra indicati. Gli ingredienti vengono scelti in base alla variante desiderata. Gli Hořické trubičky spolverizzati sono realizzati a partire da due cialde (o una e mezzo) su cui viene versato burro fuso e miele e che vengono spolverizzate con una miscela di zucchero, nocciole — ed eventualmente mandorle — tritate, cannella, vaniglia o vaniglina ed, eventualmente, cacao. Gli Hořické trubičky semiricoperti vengono poi ricoperti alle due estremità dalla glassa al cacao per dolci. Si possono produrre anche Hořické trubičky completamente ricoperti. Gli Hořické trubičky farciti o spolverizzati sono introdotti a mano in apposite griglie per la glassatura.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Gli Hořické trubičky sono fragili (e quindi potrebbero rompersi se trasportati altrove per il confezionamento) e assorbono facilmente l’umidità. Pertanto, al fine di preservarne la qualità e di garantirne la tracciabilità, essi devono essere confezionati sul luogo stesso in cui vengono prodotti. Qualora venga venduto al dettaglio, il prodotto non deve essere confezionato.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura

La denominazione Hořické trubičky deve essere chiaramente indicata sulla confezione e costituirne l’elemento dominante.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

I comuni che si trovano all’interno della circoscrizione di Hořice, che gode di competenze allargate (Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevrátice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník).

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Le prime tracce della storia della produzione di Hořické trubičky nella zona geografica delimitata risalgono al 1812 quando la famiglia della signora Líčková incominciò a produrre i cilindri dolci per le feste familiari ma anche come regali in particolari occasioni. La ricetta familiare fu perfezionata dal pasticciere Karel Kofránek che, sposandosi, è entrato a far parte della famiglia. Nel 1898 ha ottenuto Kofránek un brevetto per la sua invenzione: un apparecchio elettrico per le cialde. All’epoca, gli Hořické trubičky erano già fabbricati a fini commerciali ed esportati in Germania, Inghilterra, Francia, Turchia, America e Shangai. Inoltre, si sono aggiudicati diversi premi e riconoscimenti alle fiere del paese e all’estero. Dopo la nazionalizzazione del 1949 e fino al 1962, gli Hořické trubičky sono stati prodotti dalla fabbrica Fejt e successivamente da altre imprese statali. A seguito del ritorno all’economia di mercato, i membri dell’Associazione dei produttori di Hořické trubičky hanno ripreso la tradizione della produzione nella zona delimitata. Benché sia stata necessaria una modernizzazione della produzione, la ricetta e i procedimenti di fabbricazione sono rimasti fedeli alla tradizione.

Nel 1994 la denominazione Hořické trubičky è stata registrata nella Repubblica ceca come denominazione di origine ai sensi dell’articolo 159.

5.2.   Specificità del prodotto

Oltre alla ricetta tradizionale, a rendere specifico il prodotto sono le proprietà particolari della farina (povera in glutine) e dell’acqua locale (leggermente minerale, dolce, proveniente da una profondità di 100 metri). Grazie a tali proprietà si ottengono cialde dalle caratteristiche particolari: eccezionalmente sottili, porose, croccanti e friabili. Quest’ultima circostanza non impedisce loro di essere arrotolate per formare i cilindri.

Considerato lo spessore diseguale del prodotto, la stesura a mano richiede l’esercizio di una pressione tale da permettere la formazione di un diametro costante nei cilindri e tale pressione è il marchio distintivo dell’artigiano che stende l’impasto.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

E’ dimostrabile che i produttori appartenenti a questa associazione si rifanno alle fonti storiche per realizzare il prodotto. Essi lavorano le materie prime sulla base di ricette che fanno parte della tradizione della produzione a Hořice. Tale tradizione ha potuto perpetuarsi grazie alla trasmissione alle nuove imprese delle conoscenze ed esperienze acquisite dai vecchi produttori e dai membri della famiglia.

I più famosi Hořické trubičky sono quelli farciti con burro fuso e miele e spolverizzati con una miscela tipica. La ricetta e il metodo di preparazione, compresa la stesura a mano, non sono cambiati dai tempi di Karel Kofránek.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=158&plang=cs


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.


Rettifiche

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/16


Rettifica dell’invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2014

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 264 del 13 settembre 2013 )

2013/C 296/07

A pagina 11, punto 1, secondo comma:

anziché:

«tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015»,

leggi:

«tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2015»;

a pagina 13, punto 6.3, primo comma:

anziché:

«le seguenti quattro condizioni:»,

leggi:

«le seguenti condizioni:»;

a pagina 19, punto 14, undicesimo comma (sotto il titolo «Trasmissione per via elettronica»):

anziché:

«per e-mail all’indirizzo agri-applications@ec.europa.eu»,

leggi:

«per e-mail all’indirizzo agri-grants-applications-only@ec.europa.eu»;

a pagina 19, punto 14, undicesimo comma (sotto il titolo «Trasmissione per via elettronica»):

anziché:

«il 15 novembre 2013 alle ore 24.00»,

leggi:

«il 30 novembre 2013 alle ore 24.00».