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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.291.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 291/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2013/C 291/02 |
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Tribunale |
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2013/C 291/03 |
Causa T-392/13: Ricorso proposto il 25 luglio 2013 — La Ferla/Commissione e ECHA |
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2013/C 291/04 |
Causa T-397/13: Ricorso proposto il 6 agosto 2013 — Tilly-Sabco/Commissione |
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2013/C 291/05 |
Causa T-434/13: Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Doux/Commissione |
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2013/C 291/06 |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2013/C 291/07 |
Causa F-22/13: Ricorso proposto l’11 luglio 2013 — ZZ/Commissione |
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2013/C 291/08 |
Causa F-76/13: Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — ZZ/Commissione |
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2013/C 291/09 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/1 |
2013/C 291/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 2 luglio 2013 — Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre/Minister Skarbu Państwa
(Causa C-370/13)
2013/C 291/02
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrenti: Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre
Resistente: Minister Skarbu Państwa
Questioni pregiudiziali
Se l’interpretazione dell’articolo 18 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che sancisce il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, vieti l’esclusione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 2, della legge dell’8 luglio 2005 sull’attuazione del diritto all’indennizzo per i beni abbandonati oltregli attuali confini della Repubblica di Polonia (ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; Dz. U. n. 169, posizione 1418, del 2006 n. 195, posizione 1437, del 2008 n. 197, posizione 1223 nonché del 2010 n. 257, posizione 1726), dal novero dei soggetti aventi diritto all’indennizzo, di un erede, privo della cittadinanza polacca, del proprietario dei beni abbandonati oltre gli attuali confini dello Stato polacco.
Tribunale
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/3 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2013 — La Ferla/Commissione e ECHA
(Causa T-392/13)
2013/C 291/03
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Leone La Ferla SpA (Melilli, Italia) (rappresentanti: G. Passalacqua, J. Occhipinti e G. Calcerano, avvocati)
Convenute: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare gli atti impugnati e in epigrafe indicati, in tutte le loro parti o per quanto ritenuto di giustizia e conforme all’interesse della ricorrente. |
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— |
Di conseguenza, condannare ECHA a restituire le somme indebitamente percepite dalla ricorrente oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di accredito dei versamenti effettuati da Leone La Ferla Spa in favore di ECHA sino all’effettivo soddisfo. |
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— |
Ovvero, in via cumulativa o alternativa, condannare ECHA a risarcire il danno subito da Leone La Ferla Spa e pari alle suddette somme indebitamente percepite dalla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di accredito dei versamenti effettuati da Leone La Ferla Spa in favore di ECHA sino all’effettivo soddisfo. |
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— |
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa si oppone alla decisione con cui ECHA — ritenendo che la ricorrente non abbia dimostrato di essere una piccola e media impresa (PMI) — ha ordinato alla medesima di pagare le tariffe di registrazione negli importi previsti per le grandi imprese e di pagare il correlativo onere amministrativo.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Con il primo motivo la ricorrente rileva che ECHA ha illegittimamente esorbitato dalle proprie attribuzioni di mera istruzione della procedura di verifica della sussistenza in capo all’impresa ricorrente del diritto alla tariffa ridotta riservata alle PMI, sia sostituendosi alla Commissione nell’adottare la decisione relativa a quel diritto, sia applicando arbitrariamente criteri sostanziali di accertamento della natura giuridica di PMI ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Commissione nel Regolamento (CE) 340/2008 (1). Infatti il potere di adottare decisioni in merito al diritto alla tariffa ridotta riservata alle PMI, comporterebbe un giudizio in merito all’applicabilità alle dimensioni dell’impresa registrata dei criteri della Raccomandazione 2003/361/CE sui finanziamenti comunitari alle PMI, che non compete all’Ufficio del Segretariato di ECHA, bensì solo alla Commissione, non avendo il Regolamento REACH, né i Regolamenti d’attuazione della Commissione, previsto una nozione ad hoc. Inoltre, sull’accertamento della natura giuridica di PMI, il Regolamento della Commissione (CE) 340/2008 prevede espressamente l’applicabilità dei sotto-criteri della Raccomandazione 2003/361/CE, relativi alle partecipazioni societarie con altre imprese, ai soli casi d’imprese non stabilite all’interno dell’Unione europea. Ne discende, per converso, che quei criteri non possono essere applicati nella valutazione delle dimensioni di un’impresa stabilita nell’Unione ai fini della verifica del diritto della stessa alla tariffa ridotta. |
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2) |
Con il secondo motivo, la ricorrente ha rilevato che, in ogni caso, ECHA ha illegittimamente applicato in concreto i predetti sotto-criteri, non considerando che Leone La Ferla S.p.a. è un’impresa a struttura familiare, poiché le partecipazioni nella stessa sono interamente possedute dai tre fratelli La Ferla. In ragione di ciò, nessun rilievo avrebbe dovuto comunque essere attribuito, finanche alla stregua dei detti sotto-criteri, ai rapporti di associazione e collegamento con altre imprese, visto che tutte le altre imprese in rapporto con la ricorrente non operano nello stesso mercato né in mercati contigui (art. 3, punto 3, all. 1 alla Raccomandazione 361/2003/CE). |
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3) |
Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato l’illegittimità della sottoscrizione del provvedimento impugnato da parte del Direttore esecutivo di ECHA, tenuto conto che il Regolamento REACH non prevede che il Direttore Esecutivo di ECHA possa adottare decisioni in merito alle dimensioni delle imprese richiedenti la registrazione. |
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4) |
Con il quarto motivo la ricorrente ha rilevato la illegittimità delle Decisioni ECHA MB/D/29/2010 e MB/D/21/2012/D, con cui l’Agenzia ha fissato l’ammontare de cosiddetto «onere amministrativo», arbitrariamente modulandolo in valori economici diversi, quando la sua reale imposizione avverrà solo al livello dell’importo maggiore. Tali decisioni sono illegittime — con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti d’applicazione — sia perché spetta alla Commissione stabilire l’esatto ammontare di tutte le tariffe ed oneri previsti dal Regolamento REACH (ECHA può solo fornire una classificazione dei servizi «altri» rispetto a quelli propri a sistema REACH), sia in considerazione del fatto che il cosiddetto «onere amministrativo» sarà attribuito al bilancio di ECHA. Inoltre, la natura di sanzione amministrativa del predetto «onere», con finalità dissuasive avverso condotte improprie o riluttanti delle imprese, impone, ai sensi del Regolamento REACH, che la sua determinazione sia effettuata dagli Stati membri. |
(1) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la regolamentazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107, pag. 6)
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/4 |
Ricorso proposto il 6 agosto 2013 — Tilly-Sabco/Commissione
(Causa T-397/13)
2013/C 291/04
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francia) (rappresentanti: R. Milchior e F. Le Roquais, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ricevibile il ricorso per l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 196 del 19 luglio 2013); |
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 196 del 19 luglio 2013); |
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— |
condannare la Commissione alle spese del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su uno sviamento della procedura, poiché le norme di procedura del comitato di gestione sarebbero state violate in quanto la Commissione non avrebbe consentito al comitato di esaminare tutti gli elementi necessari per rendere il suo parere sul progetto di testo da adottare conformemente alla procedura prevista dal regolamento n. 182/2011 (1). |
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2) |
Secondo motivo, fondato su un vizio di procedura e sull’incompetenza, in quanto il regolamento impugnato è stato adottato con la firma del Direttore generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, a nome del Presidente della Commissione, senza che sia stata dimostrata l’esistenza di un atto di delega e di una dichiarazione di autocertificazione. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sull’assenza di motivazione del regolamento impugnato, nella misura in cui:
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione o, quantomeno su un errore manifesto di valutazione, in quanto le informazioni fornite dalla Commissione al comitato di gestione non avrebbero rispettato i criteri di cui all’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n.1234/2007. |
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento, nella misura in cui la ricorrente avrebbe potuto legittimamente aspettarsi, in seguito alle assicurazioni ricevuto dalla Commissione, il proseguimento di un sistema di restituzioni positive fino alla fine dell’attuale politica agricola comune. |
(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/4 |
Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Doux/Commissione
(Causa T-434/13)
2013/C 291/05
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Doux SA (Chateaulin, Francia) (rappresentante: J. Vogel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, relativo alla violazione di forme sostanziali, in quanto il regolamento impugnato sarebbe privo di motivazione. La ricorrente adduce che la motivazione indicata nel regolamento impugnato non è altro che una motivazione tipo che non consente di seguire il ragionamento della Commissione, mentre la Commissione avrebbe dovuto indicare specificamente le considerazioni che giustificavano il passaggio da un importo delle restituzioni pari a EUR 108,5 a tonnellata a EUR 0 e ciò a maggior ragione quando essa interrompeva una prassi decisionale precedente. |
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2) |
Secondo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che la Commissione avrebbe assicurato agli operatori che le restituzioni sarebbero state mantenute fino all’entrata in vigore della nuova politica agricola comune. La ricorrente sostiene che la diminuzione dell’importo delle restituzioni da EUR 108,5 a tonnellata a EUR 0 euro non era prevedibile con riguardo alla situazione del mercato del pollame. |
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3) |
Terzo motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto che gli indicatori economici giustificassero la scelta di determinare l’importo delle restituzioni a zero quando, invece, il rialzo dei prezzi di mercato sarebbe stato in gran parte assorbito dal rialzo dell’euro rispetto al dollaro. La ricorrente ritiene, dunque, che gli indicatori economici non giustificassero la soppressione delle restituzioni. |
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4) |
Quarto motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che l’entrata in vigore immediata del regolamento impugnato sarebbe giustificata «per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione». La ricorrente deduce che detta motivazione, identica a quella dei regolamenti precedenti, è particolarmente inadatta al presente caso dato che la soppressione brutale delle restituzioni all’esportazione senza un preavviso tale da consentire un adattamento del modello economico degli operatori, rischierebbe, al contrario, di generare un’alterazione del mercato interno. |
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5) |
Quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere della Commissione, in quanto essa non avrebbe adottato il regolamento impugnato per uno dei motivi previsto dal regolamento n. 1234/2007 (1). |
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/5 |
Impugnazione proposta il 22 agosto 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2013 causa F-143/11, Marcuccio/Commissione
(Causa T-447/13 P)
2013/C 291/06
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata. |
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— |
Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 giugno 2013, che ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto l’annullamento della decisione della Commissione europea che ha rigettato la domanda del ricorrente del 16 agosto 2013, nonché il pagamento della somma di EUR 3 316,31, a titolo di una parte delle spese sostenute ai fini della causa conclusasi con la sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F-81/09).
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:
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1) |
Difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata, anche per snaturamento e travisamento dei fatti. |
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2) |
Erronea, falsa e irragionevole interpretazione ed applicazione:
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3) |
Carenza assoluta di istruttoria e motivazione ed omessa pronuncia su di una domanda attorea formulata intra litem. |
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4) |
Erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e conseguente e palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui, inter alia, all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
Tribunale della funzione pubblica
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/7 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-22/13)
2013/C 291/07
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Pecyna, avvocato)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione che rifiuta l’assunzione del ricorrente a motivo del fatto che quest’ultimo non soddisfa i criteri di ammissibilità fissati nel bando di concorso EPSO/AD/207/11.
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare la decisione emessa il 26 settembre 2012 dalla Commissione europea, Direzione Generale Risorse umane e Sicurezza, Unità B.2, che rifiuta l’assunzione del ricorrente presso la Commissione (ESTAT) a partire dall’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/207/11 e che aggiunge un commento nell’elenco di riserva di detto concorso per informare i servizi della Commissione che il ricorrente non aveva soddisfatto le condizioni di ammissione a tale concorso; |
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— |
se necessario, annullare la decisione emessa il 25 febbraio 2013 dal Direttore della DG HR.D.2 della Commissione europea, recante rigetto del reclamo presentato da ZZ (n. R/696/12); |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/7 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-76/13)
2013/C 291/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di considerare il ricorrente privo dei requisiti di ammissibilità alla procedura di selezione indetta mediante l’invito a manifestare interesse CAST/02/2010 e di respingere la domanda di assunzione presentata dal PMO per un contratto di agente contrattuale.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione dell’AACC dell’8 novembre 2012, che ha ritenuto il ricorrente privo dei requisiti di ammissibilità alla procedura di selezione indetta mediante l’invito a manifestare interesse CAST2010 e che ha rifiutato di offrirgli un contratto a tempo indeterminato come agente contrattuale del gruppo di funzioni III (GFIII); |
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condannare la Commissione alle spese. |
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5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/7 |
Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — ZZ/SEAE
(Causa F-78/13)
2013/C 291/09
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis, A. Coolen e É. Marchal, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di trasferire il ricorrente dalla rappresentanza in Burundi alla sede del SEAE a Bruxelles.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 15 luglio 2013 dell’Alto rappresentante dell’Unione europea di trasferire il ricorrente con effetto immediato, nell’interesse del servizio, a un posto di MDR.C a Bruxelles; |
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constatare che il SEAE ha commesso una serie di irregolarità con l’adozione della decisione impugnata, irregolarità che hanno fatto sorgere la responsabilità dell’Unione; |
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constatare che la decisione impugnata ha provocato al ricorrente e al suo coniuge un danno grave; |
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dare atto di quanto sopra esposto; |
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condannare il SEAE alle spese. |