ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.284.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
28 settembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 284/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 274 del 21.9.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 284/02

Causa C-410/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 19 luglio 2013 — UAB Baltlanta/Lietuvos valstybė, rappresentato dal Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Lituania

2

 

Tribunale

2013/C 284/03

Causa T-365/13: Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Repubblica di Lituania/Commissione europea

3

2013/C 284/04

Causa T-385/13 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 14 maggio 2013 causa F-4/12, Marcuccio/Commissione

4

2013/C 284/05

Causa T-399/13: Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — KO-Invest/UAMI — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

4

2013/C 284/06

Causa T-405/13: Ricorso proposto l’8 agosto 2013 — Comptoir d’Épicure/UAMI — A-Rosa Akademie (da rosa)

4

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/1


2013/C 284/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 274 del 21.9.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 260 del 7.9.2013

GU C 252 del 31.8.2013

GU C 245 del 24.8.2013

GU C 233 del 10.8.2013

GU C 226 del 3.8.2013

GU C 215 del 27.7.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 19 luglio 2013 — UAB «Baltlanta»/Lietuvos valstybė, rappresentato dal Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Lituania

(Causa C-410/13)

2013/C 284/02

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Baltlanta»

Convenuto: Lietuvos valstybė (Stato lituano) rappresentato dal Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Lituania

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto dell’articolo 38 del regolamento n. 1260/1999 (1), che prevede un obbligo dello Stato membro di informare la Commissione europea sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e di collaborare con la medesima, debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro di informare la Commissione su tutte le controversie vertenti sull’azione o sull’inattività delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione o di pagamento, relative all’esame di una domanda, alla selezione, all’adozione di una decisione sulla concessione di un contributo o all’esecuzione del progetto;

2)

Se l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999 (2) debba essere interpretato nel senso che esso impone ad uno Stato membro di prevedere un regime di aiuti e di accantonare fondi, di concerto con la Commissione europea, per i casi in cui i giudici stiano esaminando controversie relative all’azione o all’inattività delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione o di pagamento, vertenti sull’esame di una domanda, sulla selezione, sull’adozione di una decisione sulla concessione di un contributo o sull’esecuzione del progetto;

3)

Se il disposto delle Sezioni 6 e 7 della decisione della Commissione COM(2006) 3424, che fissa Linee guida sulla chiusura degli interventi dai Fondi strutturali (2000-2006), debba essere interpretato nel senso che esso impone ad uno Stato membro di informare la Commissione europea su tutte le controversie relative all’azione o all’inattività delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione o di pagamento, vertenti sull’esame di una domanda, sulla selezione, sull’adozione di una decisione sulla concessione di un contributo o sull’esecuzione del progetto, e di decidere se l’operazione debba essere, interamente o parzialmente, ritirata dal programma e/o sostituita con un’altra operazione, ecc., o se l’operazione debba essere mantenuta nel programma, o di adottare altri provvedimenti per garantire la corretta esecuzione della decisione di concessione di un contributo in esito al procedimento giudiziario;

4)

Se la circostanza che la normativa nazionale applicabile non contenga disposizioni specifiche relative alle funzioni dell’autorità statale competente in caso di controversie vertenti sull’azione o sull’inattività delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione o di pagamento relative all’esame di una domanda, alla selezione, all’adozione di una decisione sulla concessione di un contributo o all’esecuzione del progetto, vale a dire che non è previsto che le autorità statali competenti siano tenute ad informare la Commissione europea in merito a procedimenti giudiziari pendenti e ad adottare misure per assicurare che i fondi previsti per il contributo controverso siano riservati sino alla decisione definitiva sulla concessione del medesimo, sia compatibile con l’obbligo imposto allo Stato membro dall’articolo 38 del regolamento n. 1260/1999 di informare la Commissione sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e di collaborare con la Commissione europea, con l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999 e con i requisiti sanciti dalle Sezioni 6 e 7 della decisione della Commissione COM(2006) 3424, che fissa Linee guida sulla chiusura degli interventi dai Fondi strutturali (2000-2006).


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10).


Tribunale

28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/3


Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Repubblica di Lituania/Commissione europea

(Causa T-365/13)

2013/C 284/03

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 2 maggio 2013, notificata con il numero C(2013) 2436 def., nella parte in cui riguarda la Repubblica di Lituania ed esclude dal finanziamento alcune spese specifiche effettuate nell’ambito del FEASR dalla Repubblica di Lituania;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha violato gli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1975/2006 (1) e l’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1974/2006 (2) nella parte in cui, richiedendo l’esecuzione di una verifica superflua (controlli in loco) nel caso di adeguatezza di un criterio (densità del bestiame) per la misura di supporto relativa agli svantaggi naturali, non ha rispettato la discrezionalità degli Stati membri, confermata da tali disposizioni, di poter scegliere essi stessi i criteri ed i metodi per realizzare i controlli ed ha omesso di tenere conto delle argomentazioni delle autorità lituane rispetto all’effettività ed all’efficacia del metodo di controllo prescelto.

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3) ed il principio di proporzionalità, nella parte in cui, non avendo dimostrato vi fosse un rischio significativo per il Fondo, ha ingiustamente applicato una rettifica finanziaria del 5 % sulla base di un controllo apparentemente inappropriato nell’ambito del criterio della densità del bestiame. La Commissione, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, avrebbe dovuto adottare qualunque rettifica finanziaria in modo proporzionale alle violazioni accertate ed al rischio rappresentato per il bilancio dell’Unione europea. Le rettifiche apportate con la decisione impugnata superano quanto appropriato e necessario per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione, muovendo da un’errata interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006 e dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006, ed in violazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 796/2004 (4), ha ingiustamente imposto una rettifica finanziaria del 2 % sulla base del fatto che, durante un’ispezione in loco destinata a monitorare tutti gli obblighi, il 100 % di tutte le parcelle di terreno non era stato esaminato.

Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente sostiene che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, in quanto, proponendo l’applicazione di un controllo inefficace sull’uso di fertilizzanti (controllo amministrativo), la Commissione non ha rispettato la discrezionalità degli Stati membri, confermata da tale disposizione, di poter scegliere essi stessi i criteri ed i metodi per realizzare i controlli ed ha omesso di tenere conto delle argomentazioni delle autorità lituane rispetto all’effettività ed all’efficacia del metodo di controllo prescelto (il metodo visivo).

Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 ed il principio di proporzionalità, nella parte in cui, non avendo dimostrato vi fosse un rischio significativo per il Fondo, ha ingiustamente applicato una rettifica finanziaria del 5 % sulla base di un controllo apparentemente inadeguato nell’ambito del criterio dell’uso di fertilizzanti. La Commissione, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, avrebbe dovuto adottare qualunque rettifica finanziaria in modo proporzionale alle violazioni accertate ed al rischio rappresentato per il bilancio dell’Unione europea. Le rettifiche apportate con la decisione impugnata superano quanto appropriato e necessario per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74).

(2)  Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).

(3)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).


28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/4


Impugnazione proposta il 25 luglio 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 14 maggio 2013 causa F-4/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-385/13 P)

2013/C 284/04

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata.

Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli già invocati nella causa T-203/13 P, Marcuccio/Commissione.


28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/4


Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — KO-Invest/UAMI — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

(Causa T-399/13)

2013/C 284/05

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: KO-Invest Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Zug, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2013 (procedimento R 720/2012-4), recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «Milkoshake For Active People» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32;

modificare la decisione impugnata, in modo che il marchio sia registrato per tutti i prodotti di cui trattasi;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Milkoshake For Active People» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari n. 31 369 e 31 344, registrazione internazionale (IR) n. 163 135 e il marchio notorio «MILKA» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell‘articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1)


28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/4


Ricorso proposto l’8 agosto 2013 — Comptoir d’Épicure/UAMI — A-Rosa Akademie (da rosa)

(Causa T-405/13)

2013/C 284/06

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Le Comptoir d’Épicure (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 maggio 2013, nel procedimento R 1195/2012-5;

condannare alle spese l’UAMI e A-Rosa Akademie GmbH.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «da rosa», per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 43 — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 047 095

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: A-Rosa Akademie GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi comunitario, nazionale e internazionale «aROSA» e marchi figurativi nazionale e internazionale contenenti gli elementi denominativi «aROSA Lust auf Schiff»

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Primo motivo vertente sulla contraddizione dei motivi, o sull’eccesso di potere;

Secondo motivo vertente sulla violazione degli articoli 5, 34, paragrafo 1, e 35 del regolamento n. 207/2009;

Terzo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, della regola 22 del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

Quarto motivo vertente sulla violazione dei principi generali di diritto e della gerarchia delle norme, e sull’errore manifesto di valutazione;

Quinto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Sesto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2868/95;

Settimo motivo vertente sull’errore manifesto del pubblico di riferimento e sulla valutazione dei segni;

Ottavo motivo: il carattere distintivo del marchio anteriore delle classi 39, 43 e 44.