ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.280.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
27 settembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

102a sessione plenaria del 3 e 4 luglio 2013

2013/C 280/01

Risoluzione del Comitato delle regioni Priorità del Comitato delle regioni per il 2014 in vista del programma di lavoro della Commissione europea

1

2013/C 280/02

Risoluzione del Comitato delle regioni Approfondimento dell'Unione economica e monetaria

6

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

102a sessione plenaria del 3 e 4 luglio 2013

2013/C 280/03

Parere del Comitato delle regioni I lavoratori frontalieri — La situazione a vent'anni dalla creazione del mercato interno: problemi e prospettive

8

2013/C 280/04

Parere del Comitato delle regioni Valutazione d'impatto territoriale

13

2013/C 280/05

Parere del Comitato delle regioni Strategia per la cibersicurezza

19

2013/C 280/06

Parere del Comitato delle regioni Città e comunità intelligenti — Partenariato europeo di innovazione

27

2013/C 280/07

Parere del Comitato delle regioni Piano d'azione Sanità elettronica 2012-2020 — Una sanità innovativa per il 21esimo secolo

33

2013/C 280/08

Parere del Comitato delle regioni Rendere efficace il mercato interno dell'energia

38

2013/C 280/09

Parere del Comitato delle regioni Il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione europea in materia di rifiuti

44

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

102a sessione plenaria del 3 e 4 luglio 2013

2013/C 280/10

Parere del Comitato delle regioni Ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

50

2013/C 280/11

Parere del Comitato delle regioni Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

57

2013/C 280/12

Parere del Comitato delle regioni Energia pulita per i trasporti

66

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

102a sessione plenaria del 3 e 4 luglio 2013

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/1


Risoluzione del Comitato delle regioni «Priorità del Comitato delle regioni per il 2014 in vista del programma di lavoro della Commissione europea»

2013/C 280/01

IL COMITATO DELLE REGIONI:

vista la comunicazione della Commissione europea sul suo programma di lavoro per il 2013 (1),

vista la sua risoluzione del 30 novembre 2012 sul tema Le priorità del Comitato delle regioni per il 2013 sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea  (2),

visto il protocollo di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni, firmato il 16 febbraio 2012,

L'Unione nel 2014

1.

prevede che il 2014 sarà un anno di grande trasformazione per l'Unione europea, un anno che sarà segnato dalle elezioni del Parlamento europeo, dalla nomina di una nuova Commissione, dall'avvio del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 all'insegna di un nuovo quadro finanziario pluriennale, dal riesame intermedio della strategia Europa 2020 e dalla prosecuzione dei lavori volti a completare e ad approfondire l'Unione economica e monetaria;

2.

ritiene che le sfide principali per tutta l'UE nel 2014 saranno: generare crescita e occupazione attraverso una trasformazione delle nostre economie, per un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio; rafforzare la cittadinanza dell'UE, in particolare nel momento cruciale delle elezioni europee, e ristabilire la fiducia nel progetto europeo per rinsaldare la "legittimità democratica" dell'UE, il che richiede continui sforzi per difendere i valori fondamentali dell'UE dall'erosione causata dalle forze populiste e antidemocratiche;

3.

teme che l'avvicinarsi della fine del mandato della Commissione europea possa influenzare il suo livello di attività, proprio nel momento in cui è necessaria un'azione urgente su numerosi fronti;

4.

ricorda che in occasione dei suoi 20 anni, il Comitato delle regioni intende avviare un processo di riflessione sul modo in cui potrebbe rafforzare il suo ruolo istituzionale e politico;

5.

invita la Commissione europea a presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle discussioni in corso sul futuro dell'Europa, fornendo i risultati dei dibattiti con i cittadini svoltisi nell'Anno europeo dei cittadini 2013; nel quadro del dibattito sul ravvicinamento dell'Unione ai suoi cittadini, invita inoltre la Commissione a iniziare a preparare già nel 2014 la sua relazione sull'applicazione del Regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini.

Unione economica e monetaria e finanze pubbliche

6.

chiede alla Commissione europea di presentare al più presto le sue proposte per un progetto di regolamento che istituisca un Meccanismo di risoluzione unico e per un seguito alle raccomandazioni sulla riforma strutturale del settore bancario;

7.

chiede alla Commissione europea di presentare una proposta volta alla revisione del sistema della "troika", per garantirne il controllo democratico e l'assunzione di responsabilità dinanzi al Parlamento europeo;

8.

chiede che i negoziati sulla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi vengano riaperti parallelamente alla proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

9.

constata che i project bond sono stati immessi sul mercato con successo nel quadro della fase pilota in corso, e chiede che questa iniziativa sia prolungata per l'intera durata del prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) e sia estesa ad altre politiche oltre a quelle dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture di telecomunicazione; propone di allargare la partecipazione alle piccole e medie imprese (PMI) affinché queste possano beneficiare dei fondi di investimento regionali e si crei un settore europeo del capitale di rischio basato sulle regioni;

10.

esorta la Commissione europea a continuare a monitorare la situazione e l'andamento delle finanze pubbliche a livello regionale e locale, nel quadro della sua relazione sulle finanze pubbliche nell'Unione economica e monetaria.

Strategia Europa 2020 e semestre europeo

11.

ritiene che l'insoddisfacente stato di avanzamento della strategia Europa 2020 sia dovuto non soltanto alla crisi economica e alla mancanza di ambizione degli Stati membri, ma anche a un insufficiente coinvolgimento degli enti locali e regionali nella progettazione e nell'attuazione della strategia e, più in generale, all'assenza di una vera dimensione territoriale nella strategia stessa;

12.

chiede alla Commissione di fornire rapidamente un quadro di riferimento per la revisione intermedia della strategia Europa 2020, che vada oltre la sua dichiarata intenzione di fornire una metodologia;

13.

ricorda che il Comitato segue costantemente i progressi compiuti in relazione a tutte le iniziative faro della strategia Europa 2020 e che sta già lavorando a una valutazione intermedia dal punto di vista locale e regionale;

14.

deplora il fatto che né l'Analisi annuale della crescita 2013 né le raccomandazioni specifiche per paese hanno fatto riferimento alla necessità di un approccio territoriale e di un partenariato multilivello nell'attuazione della strategia Europa 2020, e chiede che la Commissione europea adempia ai suoi obblighi garantendo che gli Stati membri instaurino dei partenariati con gli enti locali e regionali per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nazionali di riforma.

Mercato unico e politica industriale

15.

in relazione al funzionamento del mercato unico, invita la Commissione europea a identificare e considerare prioritarie le aree che con maggiore probabilità sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro di qualità;

16.

sollecita la Commissione a presentare delle proposte per una politica industriale europea che costituisca uno dei pilastri del progetto europeo e che sia trattata come una vera e propria priorità politica, sullo stesso piano della coesione, delle infrastrutture e dell'agricoltura;

17.

appoggia la proposta del Parlamento europeo di istituire un gruppo direttivo in materia di politica industriale che riunisca le competenze a livello europeo, nazionale, regionale e locale e metta in comune le risorse attualmente sparse a tutti i livelli e in tutti i settori;

18.

chiede alla Commissione europea di consultare formalmente il CdR in merito all'elaborazione dei nuovi orientamenti per l'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato;

19.

invita la Commissione europea a promuovere l'elaborazione di programmi regionali per l'innovazione, e in particolare anche per lo sviluppo industriale;

20.

chiede alla Commissione di dare seguito alla sua comunicazione in merito al piano d'azione "Imprenditorialità 2020", analizzando in maniera più approfondita i veri ostacoli incontrati dai giovani imprenditori, e auspica un maggiore scambio transfrontaliero e la creazione di maggiori possibilità per questa categoria di imprenditori.

Politica di coesione e trasporti

21.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione europea di elaborare un Libro bianco sulla coesione territoriale che analizzi le interazioni tra l'Agenda territoriale 2020 e la strategia Europa 2020, nonché l'impatto territoriale ex post della politica di coesione nel periodo 2007-2013;

22.

chiede alla Commissione europea di riferire se gli enti regionali e locali siano stati coinvolti in maniera tempestiva e strutturata nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi per il periodo 2014-2020, in linea con i principi di partenariato e di governance multilivello inseriti nel regolamento sulle disposizioni comuni e nel codice di condotta in materia di partenariato;

23.

sollecita la Commissione europea a pubblicare, non appena saranno adottate le nuove disposizioni in materia, una guida pratica e di facile consultazione sulle modalità di impiego dei nuovi fondi strutturali destinata agli attori locali;

24.

riguardo all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Youth Employment Initiative — YEI), esprime forti preoccupazioni per il fatto che, per tutto il prossimo periodo di programmazione, i finanziamenti previsti sono insufficienti e si concentrano negli anni 2014/2015, cosa che mette in dubbio la sostenibilità e l'efficienza dell'iniziativa. Chiede pertanto in particolare che l'articolo 9, lettera f), del regolamento sul QFP venga modificato allo scopo di eliminarne la norma che limita espressamente a 3 miliardi di euro la dotazione della nuova voce di bilancio relativa alla YEI. Questo intervento sarebbe tanto più necessario in quanto eviterebbe qualsiasi rinvio a dopo il 2016 dei finanziamenti per programmi cruciali per la coesione, come i programmi di cooperazione transfrontaliera o parti del meccanismo per collegare l'Europa;

25.

si impegna a collaborare con la Commissione europea per integrare i GECT nelle politiche UE, come stabilito nell'accordo in vigore tra le due istituzioni, e invita la Commissione a promuovere il ricorso ai GECT nell'attuazione della politica europea di vicinato; il CdR esaminerà le possibilità di istituire dei GECT con i paesi partner della politica europea di vicinato attraverso l'ARLEM e la Corleap;

26.

esorta la Commissione a elaborare una comunicazione sul tema della mobilità nelle regioni svantaggiate dal punto di vista geografico e demografico.

Occupazione, inclusione sociale e piccole e medie imprese

27.

in considerazione dell'elevato livello di disoccupazione registrato in molti Stati membri, che crea una situazione particolarmente grave per i giovani, sostiene gli sforzi messi in atto nel fornire una garanzia per i giovani e invita la Commissione europea a sviluppare ulteriormente questo tema e a riferire sui progressi nel corso del 2014;

28.

chiede alla Commissione europea di proporre un "Patto per gli investimenti sociali", come richiesto anche dal Parlamento europeo;

29.

reputa necessaria una maggiore certezza giuridica per le attività dell'economia sociale e, in tale contesto, chiede l'adozione di uno statuto della mutua europea;

30.

tenendo conto del potenziale in termini di creazione di posti di lavoro da parte delle PMI a livello locale e regionale e per consentire a tali imprese di far fonte al perdurare della crisi, chiede alla Commissione europea di continuare a incoraggiare le istituzioni finanziarie a concedere prestiti e a investire nelle PMI in modo da assicurarne la sopravvivenza e promuoverne, al tempo stesso, la crescita. A tal fine attende di vedere le proposte per il nuovo "piano d'investimenti" concordato dal Consiglio europeo di giugno, e appoggia nuovi investimenti nell'innovazione aperta e nelle imprese in fase di avviamento (start up);

31.

chiede alla Commissione di proseguire gli sforzi per semplificare e ridurre al minimo l'onere normativo per le PMI, nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e attraverso consultazioni periodiche con le PMI per individuare le leggi e i settori legislativi dell'UE che esse ritengono più onerosi (iniziativa "Top Ten");

32.

chiede alla Commissione europea di sviluppare un nuovo approccio politico incentrato sull'imprenditorialità e sulle strategie della "specializzazione intelligente", oltre che sulla scoperta dell'imprenditorialità a tutti i livelli di istruzione, dalla scuola primaria alle scuole professionali e all'università; occorrerebbe prestare attenzione al modo in cui gli europei — dai leader locali e regionali agli industriali o agli imprenditori delle start up — possono interagire con gli alunni delle scuole primarie in modo che questi possano diventare più imprenditoriali nei loro comportamenti e nelle loro attività quotidiane sin da una tenera età;

33.

chiede alla Commissione di presentare una proposta in merito all'informazione e consultazione dei lavoratori e all'anticipazione e alla gestione delle ristrutturazioni, come indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013;

34.

chiede alla Commissione di presentare una relazione sull'applicazione, a livello nazionale, regionale e locale, della direttiva sui ritardi di pagamento.

Giustizia e affari interni

35.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione e nell'attuazione di politiche nel settore della giustizia e degli affari interni, specie per quanto concerne l'immigrazione e l'asilo, la lotta in atto contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché la protezione delle vittime;

36.

ribadisce il proprio impegno nei confronti del partenariato strategico proposto dalla Commissione europea nel 2012 nell'ambito dell'agenda riveduta dell'UE per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e del dialogo politico portato avanti all'interno del Forum europeo dell'integrazione; chiede alla Commissione di insistere sul ricorso ai patti territoriali in questo settore politico, come proposto nella sua agenda riveduta per l'integrazione.

Politica agricola e marittima

37.

chiede alla Commissione europea di rivedere la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in modo che "prodotto localmente" possa essere un criterio di selezione standard nei bandi di fornitura di derrate alimentari, ad esempio, a scuole, case di cura e strutture pubbliche (3);

38.

chiede di valutare attentamente l'impatto territoriale di tutte le proposte tendenti ad abolire i meccanismi di regolazione del mercato nel settore agricolo, compresi gli accordi commerciali bilaterali e gli accordi di associazione, e di verificare un'eventuale incompatibilità di tali proposte con l'obiettivo di coesione territoriale sancito dal Trattato di Lisbona;

39.

chiede alla Commissione di proporre una strategia europea di sviluppo rurale al fine di riequilibrare le risorse a favore di zone rurali il cui livello di sviluppo resta al di sotto della media UE;

40.

sottolinea l'importanza di una corretta applicazione del nuovo sistema decisionale regionalizzato stabilito dalla riforma della Politica comune della pesca (PCP), che preveda l'adozione di decisioni a livello di bacino marittimo e non, come è avvenuto finora, attraverso un processo di micro gestione da parte dell'UE, e che garantisca un più ampio coinvolgimento di tutte le parti interessate; è preoccupato dell'uso che la Commissione fa degli atti delegati, considerando che il ricorso a tali atti non andrebbe fatto a scapito delle specificità di ciascuna zona peschiera e marittima.

Ambiente ed energia

41.

ricorda il ruolo fondamentale che il passaggio a una fornitura energetica da fonti rinnovabili deve svolgere nella politica dell'UE in materia di clima ed energia; chiede pertanto che la Commissione europea proponga un aumento, giuridicamente vincolante, dell'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 nonché degli obiettivi intermedi per il 2040, allo scopo di raggiungere il 100 % di energia da fonti rinnovabili per il 2050;

42.

chiede alla Commissione europea di avviare, nel 2014, ulteriori iniziative nell'ambito della tabella di marcia "Verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (4), come ad esempio la definizione di indicatori complementari relativi all'efficienza delle risorse in aggiunta all'indicatore principale relativo alla produttività delle stesse, per misurare l'obiettivo principale della tabella di marcia — ossia migliorare le prestazioni economiche allentando nel contempo la pressione sulle risorse naturali —, nonché la definizione di un nuovo indicatore principale sul capitale naturale e sugli impatti ambientali dell'uso delle risorse, e di fare passi avanti per quanto concerne l'obiettivo basato su detti indicatori, intesi a misurare in modo costante e con poca spesa i progressivi miglioramenti dell'efficienza delle risorse; ribadisce altresì la propria richiesta alla Commissione europea di portare avanti le azioni verso l'adozione di obiettivi vincolanti in materia di appalti pubblici verdi (5), al tempo stesso, di tener conto che negli appalti pubblici esistono anche altri fattori importanti;

43.

chiede alla Commissione europea di assicurare che il riesame della legislazione in materia di rifiuti e degli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di alternative alla discarica, previsto per il 2014, tenga debitamente conto del parere di prospettiva del CdR in materia, elaborato su richiesta della stessa Commissione europea; il riesame dovrebbe essere all'altezza degli "obiettivi ambiziosi" fissati dalla tabella di marcia sull'efficienza delle risorse e aprire la strada verso un'economia basata sul riutilizzo e il riciclaggio, e sulla eliminazione quasi totale dei rifiuti residui; chiede che nell'ambito del riesame previsto nel 2014 venga attribuita una particolare attenzione ai rifiuti in plastica;

44.

per dar seguito al Libro verde, chiede alla Commissione europea di elaborare un nuovo quadro ambizioso sul clima e l'energia per il periodo fino al 2030; tale quadro deve prevedere in particolare tassi più elevati di cofinanziamento da parte dell'UE a favore di progetti d'infrastruttura che sostengano gli obiettivi in materia di cambiamento climatico e che abbiano una profonda attinenza con le questioni climatiche;

45.

chiede che la Commissione elabori una strategia contro la povertà energetica, accompagnata da proposte adeguate, compresa una definizione di povertà energetica valida per tutta l'UE;

46.

chiede alla Commissione europea di mettere in atto tutti gli sforzi per promuovere l'efficienza energetica e per proporre obiettivi vincolanti in questo campo a livello nazionale, affiancati da un'attenta valutazione dell'impatto sul bilancio e da un pacchetto di misure finanziarie; sottolinea nuovamente la necessità che la politica in questo campo venga applicata rispettando il principio di partenariato e seguendo l'approccio della governance multilivello.

Sussidiarietà, valutazione d'impatto e migliore regolamentazione

47.

chiede alla Commissione europea di avviare e concludere alcuni degli esercizi di valutazione previsti nell'ambito della strategia dell'UE per una migliore regolamentazione, in particolare REFIT, e si dichiara nuovamente disponibile a contribuirvi attraverso le sue reti consultive;

48.

chiede che la Commissione europea renda operativa e vincolante la valutazione dell'impatto territoriale (VIT) in determinati settori strategici; ribadisce la propria volontà di collaborare da vicino con la Commissione in questo campo e propone che la Direzione generale Politica regionale e urbana diventi uno sportello unico per la VIT;

49.

invita la Commissione a trasmettergli proposte di collaborazione per quanto concerne la consultazione delle regioni e degli enti locali nella fase pre-legislativa (articolo 2 del Protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità) e l'osservanza dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Cultura, innovazione e turismo

50.

invita la Commissione europea a migliorare il quadro normativo dell'UE nei settori della cultura e della creatività (SCC), puntando sulla semplificazione e l'accesso ai finanziamenti. La cultura e la creatività dovrebbero essere meglio integrate nella strategia Europa 2020;

51.

dopo il pacchetto Investimenti per l'innovazione, chiede alla Commissione europea di definire e sottolineare con chiarezza il ruolo degli enti locali e regionali nei programmi e nei progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Le regioni e le città sono attori di primo piano nella creazione delle condizioni quadro idonee per gli ambienti innovativi. Fungendo da intermediari, essi mettono in contatto, nel loro territorio, gli attori principali del triangolo dell'innovazione, un insieme composto da istituti accademici e universitari, operatori della ricerca, industrie e altre imprese;

52.

sottolinea la necessità di pubblicare una comunicazione sulla strategia a favore di un turismo culturale sostenibile e competitivo come mezzo per promuovere nuove opportunità occupazionali e stimolare le economie locali e regionali; una strategia del genere potrebbe fornire un quadro comune per la promozione e il finanziamento del patrimonio architettonico, etnografico e industriale delle regioni europee.

L'Europa in quanto protagonista sulla scena mondiale

53.

riconosce l'intenzione della Commissione europea di approfondire la cooperazione con il CdR nel promuovere la dimensione locale e regionale del processo di allargamento; chiede che nelle relazioni annuali sui progressi compiuti in materia di allargamento si tenga conto di questo aspetto;

54.

invita la Commissione a valutare ulteriormente le possibilità di estendere lo Strumento per l'amministrazione locale agli enti locali dei paesi del partenariato orientale e del partenariato euro-mediterraneo;

55.

chiede alla Commissione europea e al Consiglio di mantenere un approccio more for more (più aiuti in cambio di più impegno) nella nuova tabella di marcia per il partenariato orientale, attraverso il quale l'iniziativa dovrebbe essere considerata maggiormente come uno strumento volto a mettere in atto il potere di trasformazione del contributo dell'UE e a garantire l'inclusione degli enti locali e regionali nell'attuazione dell'iniziativa stessa;

56.

nel contesto della cooperazione Euromed, accoglie favorevolmente l'importanza attribuita allo sviluppo regionale e auspica un coinvolgimento dell'ARLEM nei cosiddetti progetti pilota di sviluppo regionale;

57.

ribadisce il suo pieno sostegno all'iniziativa di proclamare il 2015 Anno europeo dello sviluppo, al fine di garantire un seguito agli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e accoglie favorevolmente le riflessioni avviate dalla Commissione europea sul futuro approccio globale allo sviluppo; chiede alla Commissione di favorire un quadro complessivo per gli OSM post 2015 che riunisca le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e ambientale;

58.

confida nel fatto che le sue raccomandazioni vengano prese in debita considerazione nella elaborazione del programma di lavoro della Commissione per il 2014 e incarica il proprio Presidente di sottoporre la presente risoluzione al Presidente della Commissione europea, al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente del Consiglio europeo, alla presidenza lituana del Consiglio dell'UE e alle future presidenze greca e italiana.

Bruxelles, 4 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 629 final.

(2)  CdR 2204/2012.

(3)  Cfr. CdR 341/2010.

(4)  COM(2011) 571 final.

(5)  Cfr. CdR 140/2011 fin.


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/6


Risoluzione del Comitato delle regioni «Approfondimento dell'Unione economica e monetaria»

2013/C 280/02

IL COMITATO DELLE REGIONI

vista la propria risoluzione del 1o febbraio 2013 sul tema Un futuro sostenibile per l'Unione economica e monetaria (UEM) (1);

viste le due comunicazioni della Commissione intitolate rispettivamente Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste (COM(2013) 166 final) e Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013) 165 final), pubblicate il 20 marzo 2013;

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 23 maggio 2013, sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione (2013/2609(RSP));

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013;

tenuto conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

Considerazioni generali

ricorda i principi e gli obiettivi dell'Unione economica e monetaria stabiliti nell'art. 3 e nell'art. 120 del TFUE;

sottolinea che l'attuazione delle misure già approvate deve avere la precedenza su ogni nuova proposta ed è d'accordo con il Parlamento europeo sul fatto che ogni ulteriore iniziativa legislativa debba dimostrare un chiaro valore aggiunto rispetto agli strumenti esistenti;

evidenzia che, in tutte le decisioni sullo sviluppo dell'UEM, il ruolo degli enti locali e regionali nel rafforzare l'economia e nel favorire l'occupazione e la crescita dovrebbe essere pienamente riconosciuto e potenziato ogniqualvolta ciò sia possibile;

vede nelle proposte tese a istituire un meccanismo di vigilanza unico, con un ruolo centrale per la BCE e una riforma del ruolo dell'ABE, un passo verso una maggiore trasparenza e una maggiore responsabilità democratica;

accoglie con favore l'invito rivolto il 27 e 28 giugno 2013 dal Consiglio europeo alla Commissione affinché presenti il prima possibile le sue proposte per un progetto di regolamento su un Meccanismo di risoluzione unico, e appoggia l'intenzione di adottare la normativa pertinente prima della fine dell'attuale legislatura;

Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste

Si aspetta che nella proposta sul coordinamento ex ante, la cui pubblicazione è prevista per l'autunno 2013, la Commissione europea esponga chiaramente la differenza tra il coordinamento e gli altri strumenti e meccanismi già istituiti (ad esempio, il semestre europeo) o previsti (ad esempio, lo strumento di convergenza e di competitività);

sottolinea che la proposta della Commissione europea di introdurre, per quanto riguarda le riforme di politica economica più importanti, un coordinamento ex ante, in cui siano coinvolti soltanto la Commissione e il Consiglio dei ministri, deve essere completata da misure europee e nazionali che assicurino che gli enti locali e regionali pertinenti siano debitamente consultati e informati;

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di prestare un'attenzione speciale agli effetti indotti a livello regionale e al loro possibile impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulla coesione territoriale, al momento di dare il via all coordinamento ex ante delle grandi riforme economiche nell'UE;

sottolinea che, visto il forte legame tra gli accordi contrattuali e il processo di coordinamento ex ante previsto, dovrebbe esistere un forte legame anche tra la governance e la responsabilità democratica relative a questi due processi; propone pertanto che, qualora siano in gioco gli effetti indotti a livello regionale, venga assicurato il coinvolgimento del Comitato delle regioni e degli enti regionali interessati nel processo di dialogo economico a livello dell'UE;

è d'accordo sul fatto che il coordinamento ex ante dovrebbe riguardare soltanto i piani nazionali di grandi riforme economiche, sottolineando che vi andrebbero comprese anche le riforme nei sistemi della protezione sociale, in quanto esse possono avere un effetto importante all'interno degli Stati membri;

si rammarica che, per quanto attiene al pilastro della legittimità democratica e dell'assunzione di responsabilità dell'UEM, siano stati compiuti pochi progressi concreti per evitare che l'intero processo possa essere messo in dubbio se si crea la percezione che la Commissione europea e gli Stati membri interferiscono in decisioni la cui adozione è abitualmente avvenuta a livello nazionale o persino regionale;

Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività

ribadisce la propria convinzione che una capacità di bilancio sia necessaria per realizzare un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita, e condivide l'idea che lo strumento proposto possa rappresentare un utile primo passo in questa direzione;

ritiene che il nuovo strumento dovrebbe costituire un'integrazione degli strumenti della politica di coesione ed esprime pertanto delle riserve sul nome di questo nuovo strumento, visto che la vicinanza tra il termine "convergenza" e il termine "coesione" può suggerire una sovrapposizione;

accoglie favorevolmente l'istituzione di un meccanismo volto a rafforzare il coordinamento e l'applicazione di politiche strutturali basate su accordi di natura contrattuale tra Stati membri e istituzioni dell'UE; evidenzia che questi accordi dovrebbero essere soggetti a un processo decisionale e a un'attuazione congiunti e chiede pertanto che gli enti locali e regionali siano coinvolti nell'elaborazione di tali accordi di natura contrattuale, fermo il dovuto rispetto delle legislazioni nazionali; lo strumento dovrebbe, tuttavia, essere accessibile, su base volontaria, anche agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro;

esprime il timore che gli accordi contrattuali attualmente proposti nella comunicazione della Commissione appesantiscano ulteriormente la governance già complessa derivante dalla nuova legislazione sulla sorveglianza economica (programmi nazionali di riforma, raccomandazioni specifiche per paese e sanzioni connesse) e dalla riforma della politica di coesione (accordi di partenariato, programmi operativi e relative condizionalità ex ante);

reputa che le riforme strutturali siano processi di lungo termine che richiedono una programmazione pluriennale e pertanto mette in dubbio la necessità di stabilire un legame tra l'attivazione di questo nuovo strumento e il semestre europeo;

chiede che gli accordi contrattuali siano basati sul metodo comunitario con la piena associazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

condivide l'idea che l'UE dovrebbe adottare un approccio costruttivo alle riforme strutturali a livello nazionale, e operare in maniera equilibrata, attraverso incentivi e sanzioni;

osserva che gli enti locali e regionali hanno competenze dirette in settori interessati dalle riforme strutturali e dovrebbero pertanto essere coinvolti nella definizione e attuazione di questi accordi contrattuali;

mette l'accento sul fatto che la suddetta programmazione pluriennale e la sua esecuzione dovrebbero quindi essere basate sulla governance multilivello, quando sono in gioco competenze locali e regionali;

Dimensione sociale dell'UEM

accoglie favorevolmente il riconoscimento, da parte del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, della necessità di rafforzare la dimensione sociale dell'UEM; ribadisce, in tale contesto, il proprio sostegno all'invito rivolto dal Parlamento europeo agli Stati membri affinché prendano in considerazione la stipula di un Patto per gli investimenti sociali, che fisserebbe degli obiettivi d'investimento per gli investimenti sociali a livello nazionale necessari per raggiungere i traguardi occupazionali, sociali e in materia di istruzione della strategia Europa 2020.

Bruxelles, 4 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 2494/2012 fin.


PARERI

Comitato delle regioni

102a sessione plenaria del 3 e 4 luglio 2013

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/8


Parere del Comitato delle regioni «I lavoratori frontalieri — La situazione a vent'anni dalla creazione del mercato interno: problemi e prospettive»

2013/C 280/03

IL COMITATO DELLE REGIONI

constata la mancanza di dati statistici affidabili sui "lavoratori frontalieri";

sollecita la modifica dell'articolo 5 della direttiva relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM(2013) 236) per consentire agli Stati membri di designare anche strutture transregionali per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutti i lavoratori o dei membri delle loro famiglie;

sottolinea che i coordinamenti nazionali EURES (operativi a partire dal 2015) dovranno operare sistematicamente in una stretta cooperazione con gli enti locali e regionali;

richiama inoltre l'attenzione sul ruolo fondamentale che svolgono taluni organismi transregionali di consulenza;

deplora che la mancanza di un coordinamento delle normative in materia di salario minimo comporti il rischio, soprattutto nelle regioni frontaliere, di esternalizzazione di industrie e servizi ad alta intensità di manodopera e di dumping sociale.

Relatore

Karl-Heinz LAMBERTZ (BE/PSE), ministro presidente della comunità germanofona del Belgio

Testo di riferimento

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Mobilità transfrontaliera dei lavoratori e implicazioni per la strategia Europa 2020

1.

ricorda che la strategia Europa 2020 sottolinea sia l'effetto positivo della mobilità sull'integrazione del mercato del lavoro europeo, sia il suo effetto in termini di una maggiore adattabilità ed occupabilità dei lavoratori nell'UE;

2.

osserva che la situazione paradossale di carenza di manodopera in particolari settori in cui si registra una disoccupazione di lungo periodo, in particolare tra i lavoratori a bassa qualificazione, richiede più flessibilità e mobilità nelle aree europee di confine;

3.

sottolinea che la mobilità offre, in particolare ai giovani, l'opportunità di accrescere le proprie competenze e conoscenze e di acquisire nuove esperienze. Di conseguenza accoglie con grande favore le iniziative della Commissione europea incentrate sui giovani, tra cui l'iniziativa europea a favore dell'occupazione giovanile, che comprende il programma Garanzia europea per i giovani, adottata nel marzo 2013, l'iniziativa faro Youth on the move e il progetto pilota Il tuo primo posto di lavoro EURES;

4.

richiama l'attenzione sulla dimensione sociale della mobilità del lavoro e sul suo contributo alla promozione di una crescita sostenibile e inclusiva;

5.

accoglie con favore la decisione della Commissione europea di modernizzare e migliorare la rete EURES per la mobilità delle persone in cerca di lavoro, che può contribuire ad accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri. Tale riforma dovrebbe inoltre contribuire a facilitare la mobilità nelle zone frontaliere, che sono quelle in cui si osservano i flussi di mobilità più consistenti, rafforzando al tempo stesso le attuali reti EURES T.

La mobilità transfrontaliera dei lavoratori a 20 anni dalla creazione del mercato interno

6.

osserva che dall'adozione del primo parere del CdR sui frontalieri, il 29 settembre 2004, sono emerse nuove sfide, ma anche opportunità in materia di mobilità dei lavoratori;

7.

accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM(2013) 236), che si prefigge l'applicazione del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Ritiene che la particolarità sul piano giuridico consistente nel proporre una direttiva per l'applicazione di un regolamento, che di per sé è, in linea di principio, direttamente applicabile, è indicativa delle considerevoli difficoltà giuridiche e amministrative che permangono nelle legislazioni e nell'amministrazione degli Stati membri in materia di libera circolazione dei lavoratori. Sollecita la modifica dell'articolo 5 della direttiva per consentire agli Stati membri di designare anche strutture transregionali per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutti i lavoratori o dei membri delle loro famiglie. Chiede infine di essere incluso tra i destinatari della relazione sull'attuazione della direttiva (articolo 10);

8.

accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) n. 492/2011, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, che codifica il regolamento (CEE) n. 1612/68, il quale a sua volta rafforza i diritti dei lavoratori mobili applicando la legislazione vigente;

9.

riconosce l'impatto positivo del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, emendato da ultimo dal regolamento (UE) n. 465/2012, il quale semplifica e modernizza la legislazione dell'Unione;

10.

dà il suo sostegno all'iniziativa della Commissione volta a tutelare meglio i diritti dei lavoratori distaccati, che costituiscono un gruppo considerevole di lavoratori in alcune zone transfrontaliere. La proposta di direttiva in materia di applicazione della direttiva 96/71/CEE può contribuire a ridurre gli attuali limiti nell'applicazione e a migliorare la cooperazione tra autorità nazionali competenti. Richiama tuttavia le conclusioni del proprio parere del 29 novembre 2012, in cui:

riteneva che occorressero ulteriori iniziative ed azioni mirate per contrastare efficacemente il dumping sociale e la frode;

deplorava che la proposta di direttiva non avesse affrontato una serie di questioni di fondo sollevate dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare quelle concernenti l'estensione dei contratti collettivi, l'ampliamento del "nucleo minimo di norme applicabili", l'applicazione delle disposizioni più favorevoli dello Stato di accoglienza o il rispetto dei diritti sociali fondamentali, come il diritto di sciopero;

proponeva di rafforzare la responsabilità solidale del datore di lavoro e del subcontraente introducendo una norma volta a limitare il numero dei livelli di subcontratto;

11.

ricorda che oltre un terzo dei cittadini dell'UE vive in zone transfrontaliere, dove attraversare la frontiera per ragioni di svago o per un evento culturale o per lavoro fa parte della vita quotidiana, e che pertanto gli ostacoli giuridici e pratici alla mobilità sono sentiti in maniera particolare in queste zone;

12.

constata la mancanza di dati statistici affidabili sui "lavoratori frontalieri", termine che, in base alla definizione del regolamento (CEE) n. 1408/71 designa "qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana". Secondo la Relazione scientifica sulla mobilità dei lavoratori transfrontalieri tra i paesi UE-27/SEE/EFTA, redatta su incarico della Commissione europea nel 2009, i lavoratori transfrontalieri nell'UE (più SEE/EFTA) erano circa 780 000 nel 2006/2007. Nei paesi UE-15/SEE/EFTA, il numero complessivo dei lavoratori transfrontalieri è aumentato del 26 % tra il 2000 e il 2006/2007;

13.

osserva che i flussi di pendolari transfrontalieri si concentrano per lo più nell'Europa nordoccidentale e nel sud della Scandinavia. Anche in alcune aree frontaliere site lungo i nuovi confini interni (ad esempio tra Estonia e Finlandia o tra Ungheria e Austria) vi è una considerevole mobilità transfrontaliera dei lavoratori. L'Associazione delle regioni frontaliere europee ha pubblicato nel 2012 un rapporto dettagliato che analizza il grado di mobilità transfrontaliera dei lavoratori in varie aree geografiche e specifica le esigenze di informazione e di servizi dei lavoratori transfrontalieri;

14.

afferma che l'impatto degli ampliamenti dell'UE del 2004 e del 2007 sulla mobilità del lavoro lungo le vecchie frontiere esterne è rimasto modesto. I pendolari in uscita dai nuovi Stati membri rappresentano non più del 15 % dei lavoratori transfrontalieri dell'UE. Tuttavia le richieste di informazioni sulle opportunità e le condizioni di lavoro nei paesi vicini sono molto aumentate lungo le vecchie frontiere esterne, in particolare dopo l'abrogazione, nel maggio 2011, delle residue restrizioni, ad eccezione di quelle per la Bulgaria e la Romania, del mercato del lavoro;

15.

condivide il giudizio della Commissione (1) secondo cui il numero di lavoratori mobili in Europa è troppo limitato perché si realizzi un autentico mercato europeo del lavoro. Nel 2011, infatti, solo il 3,1 % della popolazione europea in età lavorativa (dai 15 ai 64 anni) viveva in uno Stato membro diverso da quello di origine (dati tratti dall'Indagine sulla forza lavoro UE). Ritiene che il numero di lavoratori transfrontalieri potrebbe essere più elevato, in particolare se i cittadini potessero ricevere informazioni migliori e più affidabili e un sostegno personalizzato, al quale i sindacati potrebbero contribuire in modo specifico, ad esempio tutelando i lavoratori in contesti multinazionali. Questi obiettivi dovrebbero riflettersi anche nelle consultazioni sulle priorità per i programmi finanziari europei 2014-2020; inoltre, invita espressamente gli Stati membri a garantire risorse finanziarie sufficienti per le priorità della rete EURES.

Ostacoli alla mobilità e sfide per i lavoratori mobili

16.

accoglie con favore l'iniziativa avviata nel 2012 dalla Commissione europea volta ad esaminare le misure fiscali per i lavoratori transfrontalieri. Gli ostacoli fiscali rimangono un problema di rilievo per i lavoratori frontalieri, per i quali continua ad essere difficile ottenere le agevolazioni, gli sgravi e le detrazioni fiscali che avrebbero se non avessero lo status di frontalieri;

17.

considera la complessità delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale una sfida importante. È quasi impossibile limitare i problemi derivanti dalle differenze tra sistemi di sicurezza sociale presenti nell'UE, perché le disposizioni legislative e amministrative nazionali cambiano continuamente e producono nuove difficoltà. Di conseguenza si dovrebbe migliorare ulteriormente l'accesso a informazioni affidabili e regolarmente aggiornate e a servizi di consulenza. Poiché la loro situazione differisce considerevolmente da quelle normali, i frontalieri dovrebbero avere accesso a informazioni personalizzate. Anche i servizi elettronici sono uno strumento importante, ma non possono sostituire i servizi personalizzati;

18.

afferma che sussistono spesso incertezze in merito all'interpretazione e all'applicazione dei fondamenti giuridici attuali. Di conseguenza alcuni problemi spesso si verificano solo perché manca un accordo generale tra le autorità pubbliche su come applicare la corrispondente legislazione;

19.

è consapevole del fatto che ostacoli culturali, tra cui l'insufficiente conoscenza delle lingue, non possono essere superati nel breve termine. Tuttavia formazioni linguistiche più mirate potrebbero contribuire a cambiare l'atteggiamento nei confronti della mobilità della forza lavoro. Inoltre, per incentivare la flessibilità e la mobilità nelle regioni europee di frontiera è essenziale creare dei meccanismi che promuovano tirocini e apprendistati di formazione professionale destinati sia a studenti che a lavoratori;

20.

osserva che il mancato riconoscimento delle qualifiche professionali continua a costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Per favorire la mobilità del lavoro, la Commissione ha adottato nel dicembre 2011 una proposta che aggiorna la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, introducendo la tessera professionale europea e facilitando l'accesso alle informazioni. Tuttavia le professioni regolamentate, in particolare, continuano a essere un problema, perché per accedervi occorre documentare il possesso di specifiche qualifiche professionali a norma della legislazione nazionale. In tali casi la procedura di riconoscimento può essere complessa e differire considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro;

21.

esprime il timore che a partire dal 2015 diventi meno prioritario per EURES fornire consulenza a lavoratori e disoccupati, dato che l'accento sarà posto sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro e sui servizi ai datori di lavoro, piuttosto che sulla consulenza in materia di sicurezza sociale, fiscalità e condizioni salariali e lavorative. Intende sottolineare che, al contrario, l'offerta di consulenza a lavoratori e disoccupati andrebbe rafforzata, potenziando ad esempio la rete di sportelli informazioni alle frontiere a questi dedicati e dando alle parti sociali maggiori opportunità di offrire servizi di consulenza ai lavoratori frontalieri;

22.

deplora che la mancanza di un coordinamento delle normative in materia di salario minimo comporti il rischio, soprattutto nelle regioni frontaliere, di esternalizzazione di industrie e servizi ad alta intensità di manodopera e di dumping sociale. Chiede pertanto di attuare un coordinamento dei salari minimi a livello europeo, tenendo in debito conto le condizioni del mercato del lavoro e il ruolo delle parti sociali;

23.

osserva che le differenze nei livelli salariali e/o di tassazione possono costituire per le imprese delle aree di frontiera un incentivo a trasferirsi nel paese vicino. La conseguenza per i lavoratori è che diventano frontalieri senza averlo scelto;

24.

si aspetta che le riforme verso un'Unione bancaria europea rimedino alla frammentazione dei mercati di capitali, che rappresenta un serio ostacolo alla parità di condizioni di accesso ai capitali da parte delle PMI nelle regioni di confine;

25.

nota che le differenze nei livelli salariali tra Stati membri nuovi e vecchi contribuiscono talvolta al dumping salariale e a condizioni di lavoro inadeguate. Ciò comporta una sfida particolare per gli attuali servizi di consulenza siti alle vecchie frontiere esterne. Il Comitato raccomanda quindi alla Commissione europea di fare in modo che i lavoratori frontalieri provenienti da paesi con livelli salariali più bassi non siano oggetto di discriminazione nei paesi in cui tali livelli sono più elevati.

Facilitare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori

26.

ricorda che il grado di mobilità transfrontaliera della forza lavoro dipende da vari fattori. Le differenze di salario e le migliori opportunità di lavoro costituiscono fattori importanti. Altri fattori rilevanti per facilitare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori sono la presenza di trasporti pubblici regionali e transfrontalieri ben sviluppati e la buona conoscenza della lingua del paese vicino;

27.

sottolinea che i coordinamenti nazionali EURES (operativi a partire dal 2015) dovranno operare sistematicamente in una stretta cooperazione con gli enti locali e regionali;

28.

ritiene che la cooperazione transfrontaliera sistematica tra enti locali e regionali costituisca una condizione importante per richiamare l'attenzione degli organismi nazionali sulla questione degli ostacoli alla mobilità e sugli sforzi per superarli;

29.

sottolinea il valore aggiunto dei servizi di informazione e di consulenza a disposizione dei frontalieri nelle regioni europee di frontiera o transfrontaliere. Esistono oltre 35 sportelli di informazioni a livello regionale e locale che forniscono consigli personalizzati e informazioni ai lavoratori transfrontalieri. La loro competenza ed esperienza dovrebbero essere utilizzate a livello europeo e nazionale per contribuire alla soluzione dei problemi;

30.

riconosce gli sforzi compiuti dalle aree europee di frontiere per facilitare la mobilità transfrontaliera della forza lavoro e ricercare al tempo stesso soluzioni agli ostacoli alla mobilità. Sono state pubblicate varie relazioni che analizzano dettagliatamente i problemi e le sfide dei frontalieri in specifiche regioni transfrontaliere (per esempio la relazione sugli ostacoli alla mobilità nelle regioni Galizia/Portogallo settentrionale o nella regione Sønderjylland-Schleswig).Richiama inoltre l'attenzione sul ruolo fondamentale che svolgono taluni organismi transregionali di consulenza - come la task force per i lavoratori frontalieri dell'euroregione SaarLorLux – nel fare da trait-d'union tra le parti sociali ed economiche transnazionali e i decisori politici a livello europeo e nazionale, e appoggia tutte le iniziative destinate a garantire la sostenibilità di tali organismi;

31.

ritiene che lo strumento giuridico dell'UE rappresentato dal gruppo europeo di cooperazione territoriale offra nuove possibilità di promuovere e facilitare la mobilità del lavoro nell'UE. Considerato che i gruppi europei di cooperazione territoriale generalmente danno lavoro a personale proveniente da vari Stati membri, la loro esperienza in materia di ostacoli giuridici e pratici alla mobilità potrebbe essere utilizzata nella ricerca di soluzioni pratiche;

32.

riconosce l'impegno dei servizi online SOLVIT [rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno] e Your Europe Advice [La tua Europa – Consulenza], che aiutano i cittadini e le imprese dell'UE a comprendere e far valere i propri diritti. SOLVIT riceve ogni anno oltre 1 300 consultazioni, numero che potrebbe ancora aumentare se il servizio fosse conosciuto meglio dai cittadini e dalle imprese dell'UE; chiede pertanto agli Stati membri e agli enti locali e regionali di fare opera di sensibilizzazione sui centri SOLVIT, in particolare tra le PMI, e di irrobustire l'organico dei centri SOLVIT per permettere loro di trattare le consultazioni con maggiore rapidità.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

33.

sottolinea che le reti di consulenza esistenti (per esempio EURES T o le reti di esperti delle euroregioni) e gli sportelli informazioni per i frontalieri forniscono un servizio di grande valore, e approva gli sforzi fatti dalla Commissione europea per accrescere la mobilità della forza lavoro nell'UE. I servizi di consulenza transfrontalieri che facilitano la mobilità, in particolare quelli forniti dagli enti locali e regionali e dalle parti sociali, dovrebbero essere pertanto considerati come un compito europeo e ricevere il necessario sostegno finanziario;

34.

invita la Commissione a sorvegliare regolarmente l'applicazione della legislazione UE sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla non discriminazione e sul coordinamento della sicurezza sociale negli Stati membri e a contribuire attivamente a una migliore tutela dei diritti sociali dei lavoratori nell'UE, responsabilizzando, inoltre, tutti gli Stati membri ad incrementare i controlli mirati alla lotta contro il lavoro nero. Bisognerebbe inoltre raccogliere regolarmente dati quantitativi e qualitativi sulla mobilità transfrontaliera della forza lavoro nell'UE, per rispondere meglio a nuovi sviluppi e sfide;

35.

riconosce il ruolo importante degli enti locali e regionali nella promozione della mobilità della forza lavoro. L'UE dovrebbe utilizzare la loro esperienza e la loro competenza specifica ed elaborare in partenariato con essi programmi comuni rivolti a facilitare la mobilità geografica e a contribuire alla creazione di un mercato del lavoro autenticamente europeo;

36.

accoglie con favore l'idea di eseguire un monitoraggio transfrontaliero del mercato del lavoro e la raccolta di materiale statistico affidabile a livello regionale e locale. La disponibilità di dati adeguati è importante per l'elaborazione di strategie integrate per il mercato del lavoro e di interventi politici che rispondano alle tendenze attualmente emergenti;

37.

ritiene che il dialogo politico a livello europeo, nazionale, regionale e locale, e il dialogo con le organizzazioni che riuniscono i lavoratori e i datori di lavoro, siano indispensabili per superare le sfide che emergono in continuazione, come i cambiamenti della struttura demografica o la mancanza di una forza lavoro qualificata;

38.

propone di lanciare a livello europeo una piattaforma incaricata di individuare i problemi cui devono fare fronte i frontalieri e di formulare delle proposte per risolverli. Tale piattaforma garantirebbe lo scambio di competenze specifiche e l'utilizzazione di possibili sinergie, e promuoverebbe il dialogo con gli organi politici e amministrativi responsabili;

39.

propone di stilare un compendio degli ostacoli e dei problemi più urgenti in materia di mobilità, corredato di possibili soluzioni, da aggiornare regolarmente.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso una ripresa fonte di occupazione, COM(2012) 173 final.


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/13


Parere del Comitato delle regioni «Valutazione d'impatto territoriale»

2013/C 280/04

IL COMITATO DELLE REGIONI

descrive la coesione territoriale come un concetto a tre dimensioni, che deve essere tenuto in considerazione dalle autorità europee, nazionali, regionali e locali nell'attuazione delle misure di loro competenza; deplora che il documento di lavoro della Commissione sulla valutazione d'impatto territoriale si occupi soltanto della prima di queste tre dimensioni, ed auspica che esso venga esteso anche alle altre;

propone, nel quadro del monitoraggio permanente della strategia Europa 2020 dal punto di vista degli enti locali e regionali, di tenere maggiormente conto delle ripercussioni territoriali di detta strategia;

non ritiene che una valutazione d'impatto territoriale vada effettuata esclusivamente laddove la proposta legislativa sia destinata espressamente a determinati territori o minacci di produrre effetti territoriali fortemente asimmetrici; ritiene invece che nessun settore politico dovrebbe essere escluso a priori dalla valutazione dell'impatto territoriale;

chiede che le politiche settoriali valutino sin dalle prime fasi la dimensione territoriale dei loro interventi al pari delle loro incidenze economiche, ecologiche e sociali, in particolare per quanto riguarda i loro effetti sui diversi livelli regionali e locali, incluse le interazioni tra i livelli territoriali e gli effetti finanziari;

rimanda alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea del 2010 sulla partecipazione attiva del Comitato delle regioni alle valutazioni d'impatto effettuate a livello europeo; propone, in questo contesto, di instaurare, su questo tema, una cooperazione duratura in particolare con la direzione generale Politica regionale e urbana, Eurostat, il Centro comune di ricerca e il programma ESPON al fine di individuare approcci pragmatici alla valutazione degli impatti territoriali;

si offre di cooperare strettamente con la Commissione nella selezione e nell'esecuzione di valutazioni d'impatto territoriali ed esprime interesse a cooperare con il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di applicare più ampiamente il principio della valutazione d'impatto territoriale anche nell'ambito della procedura legislativa;

intende elaborare una propria strategia in materia di valutazione d'impatto territoriale, stabilendo in questo modo un quadro d'azione per l'ulteriore attuazione delle misure proposte nel presente parere.

Relatore

Michael SCHNEIDER (DE/PPE), sottosegretario alla presidenza e rappresentante del Land Sassonia-Anhalt presso il governo federale tedesco

Testo di riferimento

Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 17 gennaio 2013:

Assessing territorial impacts: Operational guidance on how to assess regional and local impacts within the Commission Impact Assessment System [Valutazione d'impatto territoriale: orientamenti operativi sulle modalità di valutazione d'impatto regionale e locale nel quadro del sistema di valutazione d'impatto della Commissione]

SWD(2013) 3 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.    Considerazioni generali

1.

si compiace che la Commissione europea abbia pubblicato, all'inizio del 2013, un documento di lavoro sul tema della valutazione d'impatto territoriale, in cui fornisce orientamenti pratici e metodologici sui modi di affrontare, nell'elaborazione delle sue proposte, le implicazioni territoriali nell'ambito di una valutazione d'impatto;

2.

si compiace inoltre di altri recenti sviluppi, come ad esempio la relazione ESPON del dicembre 2012 sul tema Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives ("Valutazione d'impatto territoriale delle politiche e delle direttive UE") e la creazione di una direzione Valutazione d'impatto da parte del Parlamento europeo;

3.

condivide le affermazioni contenute nell'Agenda territoriale, secondo cui il coordinamento tra diverse strategie settoriali teso a ottimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare la coerenza può accrescere notevolmente l'efficacia di tali strategie e contribuire a evitare, a tutti i livelli territoriali, effetti negativi derivanti da misure in conflitto tra loro. L'equilibrio ottimale tra sostenibilità, competitività e coesione sociale può essere raggiunto attraverso uno sviluppo territoriale integrato;

4.

concepisce la "valutazione d'impatto territoriale" (VIT) come uno strumento atto a valutare gli effetti territoriali che un'iniziativa politica o una proposta legislativa producono sugli enti locali e regionali rispetto alle loro finalità e prospettive in termini di sviluppo territoriale. Una valutazione d'impatto territoriale precoce dovrebbe garantire il coinvolgimento del livello locale e regionale, un assetto territoriale orientato all'attuazione e coordinato in termini pratici e territoriali, come pure un impiego più efficiente delle risorse. Le competenze nazionali, regionali e comunali in materia di assetto del territorio e di pianificazione dello sviluppo non vengono messe in discussione;

5.

rammenta che la maggior parte dei settori politici prevede una condivisione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri e che, pertanto, trova applicazione il principio di sussidiarietà. Nell'ambito del controllo di tale principio, la VIT può costituire un valido argomento per giustificare un intervento a livello UE, laddove la valutazione ne dimostri la maggiore efficacia rispetto a un'azione intrapresa a livello degli Stati membri o delle regioni;

6.

sottolinea che le valutazioni d'impatto territoriale potrebbero altresì contribuire a mettere in evidenza i potenziali effetti negativi delle proposte politiche dell'UE, aspetto particolarmente importante per il rispetto del principio di proporzionalità. In questo senso, la VIT rappresenta un importante strumento anche nel quadro del principio "legiferare meglio";

7.

richiama l'attenzione sul fatto che la VIT dovrebbe consentire di identificare le conseguenze a breve e lungo termine delle decisioni pianificate e adottate. Suddividendo la gamma degli strumenti in base a tale classificazione, è possibile definire in modo più efficace l'ambito e l'intensità degli impatti;

8.

rileva pertanto la stretta correlazione che intercorre tra la valutazione d'impatto territoriale, la valutazione globale d'impatto e il controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità a monte della nuova legislazione UE, e rinvia ai lavori già svolti in materia dalla piattaforma di monitoraggio della strategia Europa 2020 e dalla rete di controllo della sussidiarietà;

9.

tiene conto dei risultati emersi dalla consultazione (1) sul documento di lavoro della Commissione europea condotta dal Comitato delle regioni nel febbraio e nel marzo 2013.

B.    La valutazione d'impatto territoriale come componente della coesione territoriale

10.

sottolinea che, a norma dell'articolo 3 del TUE, in combinato disposto con gli articoli 174, 175 e 349 del TFUE, tutte le politiche sono tenute a concorrere alla realizzazione della coesione territoriale e al rafforzamento della coesione economica e sociale, e che occorre pertanto verificare gli impatti territoriali delle misure adottate e valutarne gli effetti sugli enti locali e regionali; è necessario soprattutto adottare misure concrete ed efficaci per contribuire a ridurre le disparità nel livello di sviluppo delle regioni e per compensare gli svantaggi geografici e demografici di determinati territori;

11.

ribadisce che le valutazioni d'impatto delle proposte legislative devono esaminare, ove necessario, la dimensione territoriale (aspetti locali e regionali, implicazioni finanziarie e amministrative per le autorità nazionali, regionali e locali) delle principali opzioni politiche in esame. Il Comitato ricorda che si tratta di una conseguenza dell'obbligo di tenere conto "della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono […] sugli enti regionali o locali […] siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire" (articolo 5 del protocollo 2 del TFUE);

12.

descrive la coesione territoriale come un concetto a tre dimensioni, che deve essere tenuto in considerazione dalle autorità europee, nazionali, regionali e locali nell'attuazione delle misure di loro competenza:

La coesione territoriale

mira a riequilibrare le disparità economiche e sociali tra le regioni mediante il sostegno strutturale e la valorizzazione del potenziale endogeno di sviluppo regionale (sviluppo territoriale equilibrato);

impegna i decisori europei ad adottare un approccio coerente a livello orizzontale e verticale, nonché intersettoriale, nell'esercizio dei poteri che hanno implicazioni territoriali (integrazione territoriale);

impone agli attori pubblici, privati e della società civile di raccordarsi tra loro per un'efficace azione territoriale (governance territoriale);

13.

deplora che il documento di lavoro della Commissione sulla valutazione d'impatto territoriale si occupi soltanto della prima di queste tre dimensioni, ed auspica che esso venga esteso anche alle altre;

14.

propone che, nel quadro dei suoi lavori sull'evoluzione futura della coesione territoriale, la Commissione rivolga maggiore attenzione alla valutazione dell'impatto territoriale, in modo da promuovere una visione comune di questa tematica, migliorare l'applicazione della politica di coesione, nonché rendere quest'ultima più flessibile, maggiormente allineata ai diversi livelli territoriali e adeguata alle circostanze e alle esigenze locali e regionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

15.

ritiene che il documento di lavoro della Commissione europea fornisca un contributo utile al dibattito politico sulla coesione territoriale nell'UE, in quanto si ripropone di rendere visibili, in termini quantitativi e qualitativi, le incidenze territoriali delle politiche europee sugli enti locali e regionali. La coesione territoriale è strettamente collegata al piano di sviluppo territoriale, e la sua interazione con le politiche settoriali andrebbe ulteriormente monitorata e accompagnata politicamente;

16.

ritiene che il documento di lavoro andrebbe ulteriormente perfezionato in quest'ottica, al fine di intensificare il dibattito politico e rendere il documento stesso un "quadro orientativo" per l'insieme delle politiche settoriali;

17.

sottolinea l'importanza della valutazione d'impatto territoriale per gli effetti transfrontalieri delle politiche UE sul livello locale e regionale. La coesione territoriale si prefigge anche di realizzare nuove forme di partenariato tra attori pubblici, privati e della società civile, mediante la cooperazione e la creazione di reti in ambito europeo, in cui rientrano in particolare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. In tale contesto i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) possono fungere da laboratori per la valutazione dell'impatto territoriale transfrontaliero.

C.    La valutazione d'impatto territoriale come componente dello sviluppo territoriale europeo

18.

fa riferimento ai dibattiti e alle relative decisioni in merito allo Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) (1999), all'Agenda territoriale dell'Unione europea e alla Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili (maggio 2007) che, formulando una serie di raccomandazioni per una politica integrata di sviluppo territoriale, definiscono un quadro europeo per l'azione dell'UE e degli Stati membri che consenta di mobilitare il potenziale delle regioni e delle città per una crescita economica sostenibile e una maggiore occupazione, nonché di affrontare le sfide poste dall'evoluzione demografica, dai mutamenti strutturali globali e dai cambiamenti climatici;

19.

si compiace del fatto che l'attuale "trio delle presidenze" stia lavorando all'attuazione della "tabella di marcia" per realizzare l'Agenda territoriale elaborata durante la presidenza polacca del Consiglio (secondo semestre del 2011);

20.

ritiene che l'SSSE vada aggiornato per poter rispondere alle mutate realtà territoriali (in particolare a seguito delle ultime tornate di allargamento e della crisi finanziaria che ha avuto significative ripercussioni sul territorio) e, in questo senso, è favorevole al proseguimento dei lavori sulla "Agenda territoriale 2020";

21.

esorta la Commissione europea ad approfondire in quest'ottica il suo documento sulla valutazione d'impatto territoriale e a tener maggiormente conto degli aspetti relativi allo sviluppo integrato del territorio europeo.

D.    La valutazione d'impatto territoriale nell'ambito della strategia Europa 2020

22.

teme che in particolare la strategia Europa 2020 non esamini in dettaglio né le specificità né le competenze delle città e delle regioni europee, come già rilevato nella terza relazione di monitoraggio della strategia Europa 2020 pubblicata dal Comitato delle regioni nell'ottobre 2012, e ritiene che la diversità regionale dell'UE rappresenti un potenziale ancora inutilizzato, che richiede una dimensione transfrontaliera e territoriale nella definizione della politica relativa alla strategia Europa 2020;

23.

ritiene che una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva potrà essere conseguita soltanto se le misure delle varie politiche terranno maggiormente conto del potenziale di sviluppo territoriale e delle sfide cui esso è confrontato all'interno dell'UE. Per non ripetere gli stessi errori commessi con la strategia di Lisbona, la strategia Europa 2020 deve prestare sufficiente attenzione alla dimensione territoriale e alla sua capacità di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

24.

propone, nel quadro del monitoraggio permanente della strategia Europa 2020 dal punto di vista degli enti locali e regionali, di tenere maggiormente conto delle ripercussioni territoriali di detta strategia e, a tal fine, di ricorrere maggiormente alle componenti della VIT, come richiesto anche in molti dei contributi ricevuti nel corso della consultazione;

25.

sottolinea che la governance multilivello e i partenariati rappresentano fattori chiave per il conseguimento della coesione territoriale, e che un'enfasi particolare andrebbe posta sul rafforzamento dell'approccio basato sul territorio;

26.

esorta la Commissione europea a integrare in tal senso il suo documento di lavoro sulla valutazione d'impatto territoriale, includendovi la dimensione della strategia Europa 2020.

E.    La valutazione d'impatto territoriale come strumento per un miglior coordinamento delle politiche settoriali dell'UE

27.

sottolinea la necessità di coordinare gli impatti territoriali delle politiche settoriali a livello dell'UE e degli Stati membri, ma anche tra l'UE e questi ultimi, e ritiene che uno degli obiettivi principali della valutazione d'impatto territoriale dovrebbe essere quello di garantire un miglior coordinamento delle diverse politiche UE per quanto riguarda i loro effetti sul territorio specialmente a livello locale e regionale;

28.

ritiene che nessun ambito politico vada escluso a priori dalla valutazione d'impatto territoriale. Soltanto dopo aver effettuato un'analisi di questo tipo è possibile identificare le ripercussioni di un'azione proposta sul territorio. Anche la negazione, da parte di una VIT, di qualsiasi impatto territoriale dovrebbe essere giustificata, ossia suffragata da un'appropriata analisi della situazione;

29.

è dell'avviso che si dovrebbe procedere obbligatoriamente a una valutazione dell'impatto territoriale in particolare nei seguenti ambiti politici con una forte dimensione territoriale: infrastrutture, politica di coesione, trasporti, energia e ambiente, mercato interno, mercato del lavoro e affari sociali, innovazione, ricerca e sviluppo, politica agricola e della pesca, politica industriale e delle PMI, istruzione, politiche urbane e regionali, sviluppo delle zone rurali, servizi di interesse generale approvvigionamento e depurazione di risorse idriche, promozione di attività culturali e turistiche, e tutte le politiche che abbiano un'incidenza su determinati tipi di territorio;

30.

chiede pertanto che le politiche settoriali valutino sin dalle prime fasi la dimensione territoriale dei loro interventi al pari delle loro incidenze economiche, ecologiche e sociali, in particolare per quanto riguarda i loro effetti sui diversi livelli regionali e locali, incluse le interazioni tra i livelli territoriali e gli effetti finanziari;

31.

sottolinea che le valutazioni d'impatto territoriale potrebbero contribuire in maniera significativa a migliorare il coordinamento delle politiche settoriali dell'UE a favore della coesione territoriale, e ritiene che a tal fine non occorra emanare nuovi atti giuridici a livello UE, ma che anzi gli oneri burocratici vadano limitati il più possibile; appoggia inoltre la dichiarazione, contenuta nell'Agenda territoriale, secondo cui sarebbe necessario creare i presupposti per migliorare il monitoraggio e la valutazione dello sviluppo territoriale e dei risultati degli sforzi nel campo della coesione territoriale, e nel contempo assicurarsi di non accrescere gli oneri amministrativi per gli Stati membri. I requisiti e le pratiche attuali dell'UE in materia di monitoraggio e valutazione, anche ai fini dell'uso dei fondi strutturali e del Fondo di coesione nonché dell'attuazione della strategia Europa 2020, dovrebbero tener conto delle pertinenti considerazioni di carattere territoriale (2);

32.

continua a sostenere l'effettuazione sistematica di valutazioni ex post della legislazione dell'UE in quanto strumento efficiente per legiferare con intelligenza.

F.    La metodologia della valutazione d'impatto territoriale

33.

ritiene che i metodi e gli strumenti proposti a sostegno della valutazione d'impatto territoriale (come ESPON ARTS e QUICKScan) siano sufficienti per valutare i possibili effetti territoriali di una determinata proposta sui livelli locale e regionale;

34.

non ritiene pertanto che una valutazione d'impatto territoriale vada effettuata esclusivamente laddove la proposta legislativa sia destinata espressamente a determinati territori o minacci di produrre effetti territoriali fortemente asimmetrici ("effetto aberrante"), come proposto nel documento di lavoro della Commissione europea; ritiene invece che solo la valutazione preliminare dell'impatto territoriale consenta di stabilire l'intensità vera e propria di detto impatto. Per tale motivo, conformemente al principio di precauzione, la regola generale dovrebbe essere quella di valutare sempre qualsiasi iniziativa di carattere legislativo stabilendo eccezioni solo in determinati casi opportunamente motivati, e non il contrario;

35.

rileva che, soprattutto nel settore dei dati disponibili a livello europeo per il livello locale (NUTS III) e quello regionale (NUTS II), persistono ancora notevoli carenze che impediscono di utilizzare in maniera efficiente e mirata i metodi esistenti;

36.

auspica che in particolare il dibattito sul tema "PIL e oltre" stimoli la definizione di ulteriori indicatori, al fine di ottenere un quadro più esaustivo del benessere sociale e degli impatti territoriali; è opportuno ricordare che Eurostat mette già a disposizione indicatori che consentono di misurare aspetti di carattere sociale e ambientale;

37.

propone di prevedere la possibilità che gli esperti e i rappresentanti degli enti locali e regionali partecipino ai workshop in programma nel quadro della procedura QUICKScan;

38.

sottolinea che il programma ESPON ha svolto un ruolo particolare nell'approfondimento della ricerca europea nel settore dello sviluppo territoriale e nella promozione dello scambio di esperienze all'interno dell'Unione europea, e si compiace della pubblicazione di un manuale sulla valutazione d'impatto territoriale, che prende le mosse dal documento di lavoro della Commissione;

39.

ritiene che, oltre a sviluppare le metodologie delle VIT, occorra anche adottare delle misure volte a garantire la formazione e l'aggiornamento professionale in questo campo dei soggetti che vi prendono parte;

40.

propone di accertare dopo circa un anno se i metodi e gli strumenti impiegati per la valutazione d'impatto territoriale hanno dimostrato la loro efficacia o se invece richiedono adeguamenti o integrazioni.

G.    La futura attuazione della valutazione d'impatto territoriale a livello europeo

41.

rimanda alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea del 2010 sulla partecipazione attiva del Comitato delle regioni alle valutazioni d'impatto effettuate a livello europeo, e segnala la necessità di garantire altresì un maggior coinvolgimento di Eurostat e del Centro comune di ricerca in questo processo;

42.

ritiene che tale obiettivo possa essere realizzato soltanto garantendo un ampio coordinamento delle VIT in seno alla Commissione, in modo da consentire, da un lato, di tenere maggiormente conto degli interessi territoriali nell'ambito della valutazione globale d'impatto e, dall'altro, di creare le condizioni per una cooperazione duratura con altri organismi;

43.

ritiene pertanto che degli orientamenti non vincolanti per l'esecuzione delle VIT, come quelli contenuti nel documento di lavoro presentato dalla Commissione, non siano assolutamente sufficienti per soddisfare le esigenze della coesione territoriale e della valutazione d'impatto territoriale;

44.

ravvisa in questo contesto la necessità di instaurare una stretta collaborazione tra la direzione generale Politica regionale, il Centro comune di ricerca, il programma ESPON e il Comitato delle regioni, al fine di reperire soluzioni pragmatiche per le valutazioni d'impatto territoriale;

45.

ritiene inoltre necessario collegare strettamente le misure relative alle VIT con quelle proposte dalla Commissione alla fine del 2012 nella sua comunicazione sulla "adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (3)", e al riguardo rinvia al parere specifico elaborato su questo tema dal Comitato delle regioni;

46.

segnala che la valutazione d'impatto territoriale svolge un ruolo fondamentale anche a livello nazionale, in quanto consente di anticipare le implicazioni territoriali e di adottare le opportune misure;

47.

si compiace pertanto che gli Stati membri si siano impegnati, nel quadro dell'Agenda territoriale, a ricorrere più sovente alle valutazioni d'impatto territoriale e ad analizzare le conseguenze sugli enti regionali e locali, ed auspica che procedano regolarmente a scambiarsi le rispettive esperienze in materia di esecuzione di VIT tanto tra di loro quanto con i servizi specializzati delle istituzioni dell'Unione europea, al fine di garantire la coerenza sul piano della metodologia e la comparabilità delle valutazioni;

48.

invita la Commissione ad avvalersi della collaborazione degli enti regionali e locali al momento di trasmettere le consultazioni ai soggetti direttamente interessati, sfruttando l'esperienza di tali enti al fine di formulare le domande giuste al momento opportuno e approfittando, nei limiti del possibile, della loro capacità di rivolgersi ai soggetti interessati direttamente nella loro lingua.

H.    Proposte relative all'utilizzo delle valutazioni d'impatto territoriale nell'Unione europea

49.

rinnova l'invito a pubblicare un Libro bianco sulla coesione territoriale, invito già espresso nel suo parere in merito al Libro verde sullo stesso argomento, al fine di chiarire meglio il concetto di coesione territoriale e i suoi obiettivi a livello europeo. Il documento di lavoro sulla valutazione d'impatto territoriale, infatti, non può rappresentarne un sostituto;

50.

si dichiara favorevole a sottoporre a una valutazione d'impatto territoriale non solo le proposte legislative della Commissione, ma anche tutte le altre iniziative politiche, come le comunicazioni, i Libri verdi e i Libri bianchi, allo scopo di verificare gli effetti delle misure da esse previste;

51.

esorta le future presidenze del Consiglio dell'UE a rivolgere particolare attenzione agli aspetti territoriali della politica di coesione, al ruolo dell'approccio basato sul territorio (place-based approach) e all'effettuazione di valutazioni d'impatto territoriale;

52.

propone che il tema della valutazione d'impatto territoriale venga discusso con regolarità nel quadro della Rete dei punti di contatto per la coesione territoriale;

53.

propone inoltre di avvalersi anche degli Open Days per rafforzare il collegamento tra le VIT a livello nazionale ed europeo;

54.

propone alla Commissione europea di affidare alla direzione generale Politica regionale e urbana la funzione di punto di coordinamento e di contatto in materia di VIT all'interno della Commissione stessa, e di rappresentare tali questioni anche in seno al Comitato per la valutazione d'impatto. Questo ufficio centrale dovrebbe essere incaricato, inter alia, di verificare se il programma di lavoro e il programma della Commissione in materia di valutazione d'impatto richiedano effettivamente l'effettuazione di VIT, ordinandone in tal caso l'esecuzione (in cooperazione con la DG competente nel settore interessato);

55.

si offre di cooperare strettamente con la Commissione nella selezione e nell'esecuzione di valutazioni d'impatto territoriali, come previsto dal Protocollo di cooperazione tra la due istituzioni, garantendo ai servizi della Commissione la possibilità di richiedere il sostegno del Comitato delle regioni per effettuare valutazioni d'impatto;

56.

propone alla Commissione europea di concordare una stretta cooperazione tra i principali partner interessati dalla valutazione d'impatto territoriale (Eurostat, centro comune di ricerca, ESPON e Comitato delle regioni), nell'ambito della quale si potrebbe regolamentare anche la futura ripartizione dei compiti e dei lavori legati all'esecuzione di queste procedure;

57.

esorta, in questo contesto, la Commissione europea a riferire al più tardi nella prossima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, prevista per l'inizio del 2014, in che modo l'applicazione sistematica della valutazione d'impatto territoriale possa rafforzare il coordinamento delle politiche UE per promuovere la coesione territoriale e tenere maggiormente in considerazione la dimensione territoriale delle politiche UE;

58.

chiede che gli esperti e i rappresentanti degli enti locali e regionali siano coinvolti sistematicamente nella progettazione e nell'esecuzione delle valutazioni d'impatto territoriale;

59.

chiede che vengano organizzati dei moduli formativi sulla concezione e sull'applicazione delle valutazioni d'impatto territoriale, e invita la Commissione europea a rendere disponibili le risorse necessarie a tal fine;

60.

chiede il proseguimento del programma ESPON e una maggiore enfasi sui settori centrali della ricerca, tra i quali figura indubbiamente anche l'ulteriore sviluppo dei modelli di valutazione d'impatto territoriale, i quali devono godere di una maggiore visibilità nelle diverse istituzioni dell'UE; auspica infine che i risultati siano integrati nella maniera più appropriata nelle politiche esistenti o in via di elaborazione;

61.

esorta la Commissione a includere nella sua relazione sull'esecuzione delle valutazioni d'impatto un capitolo separato dedicato alla conduzione e ai risultati delle valutazioni d'impatto territoriale;

62.

chiede di estendere le valutazioni d'impatto territoriale anche alla strategia Europa 2020 e alle proposte relative al semestre europeo, e rinnova la sua richiesta di includere nell'analisi annuale della crescita della Commissione europea un capitolo sulla dimensione regionale del semestre europeo;

63.

chiede che, per compensare gli effetti asimmetrici rilevati tramite la valutazione d'impatto territoriale, vengano previste misure e procedure adeguate che garantiscano la partecipazione dei soggetti interessati sul territorio e, in particolare, degli enti locali e regionali.

I.    Il futuro ruolo del Comitato delle regioni nell'ambito della valutazione d'impatto territoriale

64.

sottolinea che i principi della governance multilivello e del partenariato rappresentano dei fattori chiave per la realizzazione della coesione territoriale e di un approccio basato sul territorio; il Comitato delle regioni continuerà a impegnarsi — come richiesto da tutti i partecipanti alla consultazione — a favore di una piena applicazione di tali principi;

65.

ribadisce il ruolo che può svolgere assistendo la Commissione europea nel quadro della valutazione d'impatto, e propone di applicare anche nell'ambito della collaborazione in materia di VIT gli accordi conclusi nel protocollo comune sulla cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni;

66.

propone, in questo contesto, di instaurare, su questo tema, una cooperazione duratura in particolare con la direzione generale Politica regionale e urbana, Eurostat, il Centro comune di ricerca e il programma ESPON;

67.

esprime interesse a cooperare con il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di applicare più ampiamente il principio della valutazione d'impatto territoriale anche nell'ambito della procedura legislativa; invita in particolare il Parlamento europeo a incaricare la sua direzione Valutazione d'impatto di effettuare un'analisi previsionale d'impatto nella fase prelegislativa; fa osservare che anche gli emendamenti introdotti nelle proposte legislative dal Parlamento europeo o dal Consiglio possono avere conseguenze significative per gli enti locali e regionali, e che quindi bisognerebbe valutare l'impatto territoriale di tali emendamenti. Ciò consentirebbe un maggiore e migliore uso delle valutazioni d'impatto nei processi decisionali;

68.

è disposto a cooperare strettamente su questo tema anche con altri partner, come ad esempio le associazioni europee di enti locali e regionali, gli istituti di ricerca o le organizzazioni di categoria;

69.

invita la Commissione europea ad adottare misure volte ad accrescere le conoscenze dei rappresentanti degli enti locali e regionali riguardo alle metodiche e alle possibilità di utilizzo delle valutazioni d'impatto territoriale ricorrendo ai canali più appropriati come il Patto dei sindaci e il programma Erasmus per i sindaci, ed è disponibile a partecipare all'attuazione di tali misure;

70.

ritiene fondamentale, nel quadro del monitoraggio permanente della strategia Europa 2020 dal punto di vista degli enti locali e regionali, tenere maggiormente conto degli effetti territoriali di detta strategia. In tale contesto propone di elaborare un indicatore di progresso regionale che, sulla base di statistiche regionali, consenta un'analisi più dettagliata dell'impatto territoriale della strategia Europa 2020. Invita inoltre la Commissione europea ad avvalersi dello strumento delle VIT in particolare per la valutazione intermedia della strategia stessa;

71.

intende elaborare una propria strategia in materia di valutazione d'impatto territoriale (eventualmente come componente di una strategia globale per la valutazione d'impatto e collegandola in particolare alla valutazione ambientale strategica), stabilendo in questo modo un quadro d'azione per l'ulteriore attuazione delle misure proposte nel presente parere.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/Assessment-of-Territorial-Impacts.aspx.

(2)  Punto 49 dell'Agenda territoriale dell'Unione europea 2020 — Verso un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile di regioni differenti, adottata il 19 maggio 2011 a Gödöllő (Ungheria) in occasione della riunione informale dei ministri responsabili dell'Assetto territoriale e dello sviluppo del territorio.

(3)  http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2013_it.pdf.


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/19


Parere del Comitato delle regioni «Strategia per la cibersicurezza»

2013/C 280/05

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la strategia per la cibersicurezza e la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI) presentate dalla Commissione, e sostiene l'obiettivo della strategia di garantire un ciberspazio aperto, sicuro e protetto e rendere l'ambiente online dell'UE il più sicuro del mondo;

considera urgentemente necessario un pacchetto volto a raccogliere il lavoro esistente e proposto in questo settore e ritiene che aiuterà a stabilire una visione coordinata e strategica per l'Europa. Tale pacchetto è accolto con favore in quanto può garantire il coordinamento, incoraggiare la cooperazione, produrre azioni chiare e decisive, introdurre un livello comune di protezione informatica, migliorare la resistenza dei sistemi IT e delle reti contro le minacce informatiche nuove ed emergenti, nonché ridurre la frammentazione del settore nell'UE;

raccomanda che la Commissione pubblichi un piano d'azione per spiegare come si applicheranno nella pratica gli ambiziosi obiettivi definiti nel pacchetto. Tale piano d'azione dovrà anche essere corredato di orientamenti su come valutare e misurare gli effetti della strategia, al fine di verificare se vi sia una cooperazione in corso e se si stiano compiendo dei progressi;

sottolinea che il nuovo pacchetto dovrebbe contribuire a migliorare la prevenzione, l'individuazione e la soluzione degli incidenti informatici, nonché portare a una migliore condivisione delle informazioni e ad un maggiore coordinamento fra gli Stati membri e la Commissione in caso di incidenti informatici gravi. Per arrivare a questo sarà necessaria una collaborazione reale, che coinvolga gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, gli enti locali e regionali, il settore privato e la società civile.

Relatore

Robert BRIGHT (UK/PSE), membro del consiglio comunale di Newport

Testi di riferimento

Comunicazione congiunta — Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza

(JOIN(2013) 1 final)

Proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione

COM(2013) 48 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la strategia per la cibersicurezza e la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI) presentate dalla Commissione, e sostiene l'obiettivo della strategia di garantire un ciberspazio aperto, sicuro e protetto e rendere l'ambiente online dell'UE il più sicuro del mondo;

2.

si aspetta che il nuovo pacchetto in materia di cibersicurezza (comprese la strategia e la direttiva) "alzi l'asticella" e apporti un importante contributo allo sviluppo degli standard di cibersicurezza in tutta l'UE, riducendo l'incertezza giuridica, aumentando la fiducia nei servizi online e tagliando gli oneri amministrativi e i costi superflui, in modo da promuovere il mercato unico digitale e gli obiettivi della strategia Europa 2020;

3.

considera urgentemente necessario un pacchetto volto a raccogliere il lavoro esistente e proposto in questo settore e ritiene che aiuterà a stabilire una visione coordinata e strategica per l'Europa. Tale pacchetto è accolto con favore in quanto può garantire il coordinamento, incoraggiare la cooperazione, produrre azioni chiare e decisive, introdurre un livello comune di protezione informatica, migliorare la resistenza dei sistemi IT e delle reti contro le minacce informatiche nuove ed emergenti, nonché ridurre la frammentazione del settore nell'UE;

4.

raccomanda alle diverse organizzazioni, comprese le pubbliche autorità, di riconoscere che la lotta alla criminalità informatica ha carattere permanente, e le esorta a considerare prioritaria la minaccia rappresentata da perturbazioni e attacchi informatici, individuando i punti vulnerabili e sviluppando capacità organizzative per gestire le violazioni. La minaccia rappresentata dalla criminalità informatica cresce e si espande parallelamente al processo per cui Internet diventa sempre più parte integrante della vita delle persone. La criminalità informatica o cibercrimine, in tutte le sue forme, è un pericolo di tipo nuovo, sofisticato e in rapido sviluppo per gli Stati membri, le organizzazioni e i cittadini dell'UE del XXI secolo, un pericolo che cresce di continuo per frequenza, complessità e assenza di confini;

5.

prende atto dei fondamentali progressi finora compiuti dall'UE per proteggere meglio i cittadini dalla criminalità informatica, comprese le norme proposte sugli attacchi ai sistemi informatici e il varo di un'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online. Il pacchetto dovrebbe portare avanti le azioni precedenti, incluse quelle individuate nell'Agenda digitale europea del 2010 (1), e muovere in direzione di una solida politica europea di difesa informatica. A questo fine esorta i colegislatori, che stanno discutendo la proposta di direttiva della Commissione relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (2), a raggiungere rapidamente un accordo in materia;

6.

sostiene l'obiettivo della strategia, in quanto punta non soltanto ad armonizzare le capacità degli Stati membri in materia di cibersicurezza e a raccogliere insieme i diversi filoni del lavoro esistente e proposto per stabilire standard comuni e parità di condizioni, ma anche a coordinare e garantire la coerenza fra i tre settori d'intervento rappresentati da 1) attività di contrasto, 2) Agenda digitale e difesa, 3) sicurezza e politica estera, tre settori le cui competenze sono state separate;

7.

ritiene che il pacchetto potrebbe avvalersi dei dati raccolti dai governi nazionali e dovrebbe proporre una serie di standard armonizzati nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;

8.

accoglie con favore l'approccio pluralistico adottato dal pacchetto per la definizione delle politiche. Il pacchetto riconosce l'importanza della cooperazione pubblico-privati e di realizzare un partenariato reale lavorando con risorse adeguate. Esso inoltre punta a completare il mercato unico digitale dell'UE creando un ambiente digitale online sicuro, protetto e prospero per le imprese, i governi e i cittadini;

9.

accoglie con favore le misure proposte dalla direttiva, compresa la raccomandazione che gli Stati membri adottino una strategia nazionale in materia di SRI, istituiscano squadre di pronto intervento informatico (CERT) incaricate di lavorare con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e creino un meccanismo chiaro di collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione per la segnalazione precoce di rischi e incidenti attraverso un'infrastruttura sicura. Queste misure, insieme all'approccio normativo adottato dalla direttiva, dovrebbero contribuire in larga misura a migliorare la coerenza, a stabilire un livello minimo comune di preparazione in ambito nazionale e a rafforzare le difese informatiche in tutta l'UE;

10.

incoraggia il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare rapidamente la proposta di direttiva su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione europea;

11.

ritiene che il pacchetto potrebbe trarre vantaggio dall'inserimento di ulteriori dettagli sul modo in cui gli Stati membri trasmettono e raffrontano i dati sul cibercrimine, nonché da ulteriori specifiche sul modo di attuare le misure. Sarà fondamentale disporre di sistemi comuni di segnalazione e di una maggiore chiarezza sugli obblighi di comunicazione per evitare le incertezze e una mancanza di coerenza sul modo in cui le autorità nazionali competenti in materia di SRI definiscono e misurano gli incidenti informatici aventi un "impatto significativo". È anche imprescindibile che l'istituzione di autorità competenti in materia di SRI tenga conto della ripartizione delle competenze in seno agli Stati membri, in particolare quelli con struttura altamente federalizzata o decentrata;

12.

esprime quindi una certa preoccupazione in merito ad alcuni aspetti normativi e giuridici del pacchetto, in particolare per la mancanza di chiarezza per quanto riguarda la definizione dei criteri che devono essere rispettati perché uno Stato membro sia autorizzato a partecipare al sistema sicuro di scambio di informazioni, la specificazione più precisa degli eventi che richiedono l'invio di un preallarme e la definizione delle circostanze alle quali gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche sono tenuti a notificare gli incidenti. L'assenza di norme chiaramente stabilite in merito a tali questioni impedisce di garantire la certezza giuridica;

13.

esprime qualche preoccupazione per il rischio che la direttiva imponga oneri normativi superflui alle imprese e agli enti pubblici. Occorre compiere ogni sforzo per evitare i doppioni nelle norme e per garantire che ogni regolamentazione aggiuntiva sia conforme al principio di proporzionalità. Ciò sarà particolarmente importante per le organizzazioni che potrebbero avere già obblighi di segnalazione sostanzialmente analoghi a quanto previsto dalla proposta in esame;

14.

raccomanda che la Commissione pubblichi un piano d'azione per spiegare come si applicheranno nella pratica gli ambiziosi obiettivi definiti nel pacchetto. Tale piano d'azione dovrà anche essere corredato di orientamenti su come valutare e misurare gli effetti della strategia, al fine di verificare se vi sia una cooperazione in corso e se si stiano compiendo dei progressi;

15.

esorta tutti gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali in materia di cibersicurezza (alla fine del 2012, solo dieci paesi avevano già proceduto in questo senso) che integrino la nuova strategia europea. La complementarità fra le strategie nazionali e la strategia dell'UE è importante per garantire coerenza al sistema. È anche importante che le azioni dell'UE completino le strutture e le buone pratiche già in vigore negli Stati membri;

16.

esprime apprezzamento per le prossime azioni della Commissione volte a sviluppare le capacità dell'UE in materia di cibersicurezza, in particolare l'avvio di un progetto pilota per la lotta a botnet e malware, e accoglie con favore l'impegno a intensificare la cooperazione tra i CERT nazionali, l'ENISA e il nuovo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, nonché lo sviluppo di una rete di centri nazionali omologhi di eccellenza e il lancio di una piattaforma pubblico-privati di soluzioni SRI per sviluppare incentivi all'adozione di soluzioni sicure nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il Comitato accoglie con favore anche l'obiettivo della strategia di riunire, a distanza di 12 mesi, tutte le parti interessate per valutare i progressi conseguiti;

17.

sottolinea che, affinché la strategia per la cibersicurezza sia efficace, essa deve basarsi su una stretta cooperazione tra le autorità competenti in materia di SRI e le autorità di contrasto. A questo fine, è fondamentale che le prime notifichino sistematicamente alle seconde gli incidenti di cui sospettano la natura dolosa grave.

Coinvolgimento del livello locale e regionale

18.

ritiene che le priorità definite nel pacchetto conseguano un buon equilibrio e siano appropriate. Tali priorità, come proteggere i diritti fondamentali, i dati personali e la vita privata, realizzare una gestione efficiente che coinvolga tutte le parti interessate e una responsabilità condivisa per garantire la sicurezza, riguardano settori in cui le città e le regioni dovrebbero svolgere un ruolo cardinale, in quanto detentori di informazioni del settore pubblico;

19.

raccomanda che le regioni siano riconosciute accanto agli Stati membri in qualità di principali promotori di una più stretta cooperazione fra utenti e produttori di innovazioni nel campo delle TIC in diversi ambiti di governo e dell'amministrazione, incluse la cibersicurezza e la protezione dei dati;

20.

sottolinea che il nuovo pacchetto dovrebbe contribuire a migliorare la prevenzione, l'individuazione e la soluzione degli incidenti informatici, nonché portare a una migliore condivisione delle informazioni e ad un maggiore coordinamento fra gli Stati membri e la Commissione in caso di incidenti informatici gravi. Per arrivare a questo sarà necessaria una collaborazione reale, che coinvolga gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, gli enti locali e regionali, il settore privato e la società civile;

21.

riconosce che la lotta alle minacce informatiche richiederà maggiori risorse e una sensibilizzazione accresciuta ai rischi rappresentanti dal cibercrimine, e che renderà necessaria una cibersicurezza efficiente e adeguata. Per quanto riguarda la governance multilivello, occorre che un approccio forte in tema di cibersicurezza tenga conto degli enti locali e regionali, che dovranno essere coinvolti pienamente ed efficacemente nella gestione delle iniziative in materia di TIC;

22.

ritiene che, dal momento che le violazioni della sicurezza rappresentano una minaccia per i servizi di pubblica utilità come l'acqua e l'energia a livello locale, e considerato che gli enti locali e regionali utilizzano e posseggono numerosi prodotti e servizi d'informazione digitali, tali enti debbano svolgere un ruolo fondamentale nella lotta al cibercrimine, raffrontando i dati nel settore informatico e proteggendone la sicurezza. Agli enti locali e regionali spetta una responsabilità crescente nella fornitura, ad esempio, di servizi digitali ai cittadini e alle comunità locali, nonché di una formazione in materia di SRI nelle scuole. I governi, comprese le amministrazioni locali e regionali, hanno il compito di garantire l'accesso e l'apertura della rete, rispettare e proteggere i diritti fondamentali online e salvaguardare l'affidabilità e l'interoperabilità di Internet;

23.

raccomanda che, per raggiungere l'obiettivo di legiferare meglio, date le competenze degli enti locali e regionali e il ruolo fondamentale che sono chiamati a svolgere al momento di pianificare e attuare le misure nel campo delle TIC (in particolare per quanto riguarda la protezione della vita privata e dei dati, nonché la cibersicurezza), tali enti dovrebbero essere consultati sistematicamente dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri, sia nella fase di concezione che in quella di attuazione delle misure volte a realizzare l'Agenda digitale europea. In effetti, è deplorevole che non sia stato compiuto alcuno sforzo per raccogliere i pareri degli enti locali e regionali durante l'elaborazione della proposta di direttiva. Il CdR ha fatto sapere chiaramente di essere pronto ad assistere la Commissione relativamente alle consultazioni prelegislative, come previsto dal protocollo di cooperazione fra le due istituzioni (3);

24.

raccomanda d'inserire misure applicabili al livello locale e regionale nell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva. Fra queste misure potrebbero figurare l'istituzione di un processo di valutazione e gestione del rischio, l'attuazione della politica per la sicurezza dell'informazione, una sensibilizzazione alle questioni riguardanti la cibersicurezza e un miglioramento dell'alfabetizzazione informatica e delle competenze digitali;

25.

sottolinea che, a livello subnazionale, occorre incoraggiare e sviluppare collaborazioni fra tutti i soggetti interessati a lavorare su azioni coordinate per la cibersicurezza, in modo da arrivare ad azioni in materia a livello nazionale ed europeo, al fine di combattere il cibercrimine e minimizzare gli effetti determinati dal furto diretto, finanziario o di proprietà intellettuale, dall'interruzione delle comunicazioni o dai danni arrecati a dati fondamentali per l'impresa.

Sussidiarietà e proporzionalità

26.

osserva che, nel complesso, la proposta sembra rispettare le due condizioni per il rispetto del principio di sussidiarietà, ossia la necessità e il valore aggiunto che avrebbe un'azione dell'UE in questo settore. Le azioni proposte sono necessarie perché riguardano aspetti transnazionali che non possono essere regolamentati correttamente dagli Stati membri e/o dagli enti locali e regionali da soli. Tali azioni potrebbero recare un chiaro beneficio rispetto ad azioni isolate portate avanti al livello nazionale, regionale o locale perché, ad esempio, i dati personali vengono trasferiti oltre i confini nazionali, sia interni che esterni, in modo sempre crescente. Inoltre, obblighi normativi a livello UE saranno sicuramente utili per creare parità di condizioni e ovviare alle lacune legislative esistenti;

27.

accoglie con favore l'impegno di fondo della direttiva nei confronti dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Dato il carattere transfrontaliero degli incidenti e dei rischi in materia di SRI, gli obiettivi delineati nella direttiva possono essere meglio raggiunti a livello europeo, in linea con il principio di sussidiarietà. Le ricerche disponibili mostrano che i cittadini dell'UE hanno fiducia in istituzioni come la Commissione per quanto riguarda la protezione dei dati personali (4). La direttiva proposta rispetta anche, in generale, il principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi. Il CdR solleva però delle riserve circa il rispetto del principio di proporzionalità e delle strutture di governance interne, in quanto per ogni Stato membro la direttiva prevede soltanto un'autorità competente o una squadra CERT nazionale;

28.

ritiene che, se la base giuridica del pacchetto poggia sugli articoli 26 e 114 del TFUE, le azioni proposte vadano però oltre l'ambito di tali articoli, in quanto riguardano tutti i sistemi d'informazione della pubblica amministrazione, compresi quelli interni come l'Intranet.

Carta dei diritti fondamentali

29.

accoglie con favore l'impegno della direttiva nei confronti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le norme, i principi e i valori difesi globalmente dall'UE devono applicarsi anche online. Le TIC dovrebbero essere usate per rispondere alle esigenze di tutta la società, comprese le persone a rischio di esclusione sociale. Tutti gli utenti di Internet dovrebbero poter godere di standard minimi garantiti per tutta una serie di esigenze, comprese affidabilità, sicurezza, trasparenza, semplicità, interoperabilità, riduzione dei rischi e delle responsabilità. Nell'interesse di una protezione effettiva dei diritti fondamentali e della certezza del diritto, nonché in considerazione della riserva di esame parlamentare, il Comitato chiede che la direttiva contempli una regolamentazione più concreta per la definizione, in termini di diritto sostanziale, degli standard di sicurezza delle reti e dell'informazione. In particolare, occorre formulare requisiti in materia di diritti fondamentali e di protezione e sicurezza dei dati per quanto riguarda la configurazione della sicurezza delle reti e dell'informazione;

30.

sottolinea che occorre trovare un giusto equilibrio tra i tentativi di proteggere e difendere i cittadini online e i diritti, le libertà e i principi loro garantiti dalla Carta. Il Comitato si compiace dell'importanza data all'inquadramento delle politiche informatiche nell'insieme dei valori fondamentali dell'UE. Come indicato in precedenti pareri (5), sarà necessario far sì che tutti i requisiti di sicurezza ad ogni livello siano soddisfatti, per garantire standard ottimali di rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali, nonché per evitare ogni forma di monitoraggio non autorizzato delle informazioni di carattere personale e la creazione di profili di utenti;

31.

sottolinea che, nonostante gli operatori privati stiano diventando sempre più responsabili delle infrastrutture critiche e dei servizi online, nonché malgrado la necessità di riconoscere il ruolo fondamentale del settore privato, lo Stato deve avere la responsabilità ultima di salvaguardare la libertà e di proteggere la sicurezza online dei suoi cittadini.

Semplificazione

32.

osserva che l'introduzione in tutta Europa del principio secondo il quale le informazioni richieste ai cittadini e quelle relative agli oggetti sono raccolte una sola volta, senza che si debbano ripetutamente compilare dei moduli, darà un notevole contributo alla rimozione degli adempimenti inutili per il pubblico e al taglio dei costi della pubblica amministrazione. Pertanto, occorre assicurare il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati.

Formazione

33.

sottolinea che difese informatiche efficaci richiedono la formazione e qualificazione del personale, compreso quello che lavora presso gli enti locali e regionali. Occorre fornire una formazione approfondita sulle questioni relative alla fiducia e alla sicurezza a tutto il personale, in particolare a quello tecnico specialistico, a quello direttamente coinvolto nelle procedure di sicurezza che richiedono l'applicazione di diverse metodologie e a quello genericamente o indirettamente coinvolto nei processi di innovazione e ammodernamento. La formazione continua è fondamentale per il successo dell'e-government locale, e gli enti locali e regionali svolgono un ruolo sempre più importante di informazione e orientamento dei cittadini circa il corretto uso dei sistemi informatici e il riconoscimento delle ciberminacce (6);

34.

sottolinea che l'"impegno dei dirigenti" costituisce un fattore di successo molto importante. Per questo motivo vi è bisogno anche di una formazione mirata destinata ai responsabili del personale e ai quadri dirigenti per sensibilizzarli e offrire loro condizioni favorevoli alla costruzione di una cultura della sicurezza nelle rispettive organizzazioni;

35.

prende atto del miglioramento dell'istruzione e della formazione ottenuto attraverso l'introduzione della formazione relativa alla SRI e grazie al lancio di un campionato in materia di cibersicurezza, che si terrà nel 2014. A tale riguardo occorrerà tener conto degli eventi consolidati che si svolgono negli Stati membri e incoraggiare lo scambio di buone pratiche. Accoglie con favore l'obiettivo ambizioso di introdurre, attraverso la strategia, la formazione relativa alla SRI nelle scuole; tuttavia, poiché l'istruzione rientra tra le competenze degli Stati membri, ritiene che per conseguire tale obiettivo entro il 2014 occorrerà mettere in campo risorse e capacità di programmazione significative.

Sostegno alle imprese, innovazione e soluzioni tecniche

36.

attira l'attenzione sul fatto che la garanzia della protezione della vita privata è condizionata da una serie di fattori, tra cui l'organizzazione degli enti pubblici (per lo più a livello locale), la convergenza della normativa a livello UE, la promozione di una cultura innovativa sia fra i dipendenti della pubblica amministrazione, grazie anche a un codice deontologico comune, sia tra i cittadini, grazie alla definizione dei loro diritti di consumatori digitali e alla sensibilizzazione in materia, nonché la gestione delle applicazioni basate sulle TIC;

37.

osserva che occorre intraprendere altre azioni volte a stimolare e incoraggiare lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni tecniche per affrontare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi online e a promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi fra un'ampia serie di parti interessate a livello locale, regionale, europeo e internazionale. Al riguardo rivestono un'importanza fondamentale le linee telefoniche che consentono a minori, genitori ed educatori di ottenere aiuto e di segnalare gli abusi, nonché i software che consentono di identificare meglio i contenuti abusivi e di segnalarli in modo semplice e rapido;

38.

raccomanda di compiere tutti gli sforzi necessari per aumentare la percentuale, attualmente ridotta, di imprese nell'UE (il 26 % nel gennaio 2012) che hanno definito formalmente una politica di sicurezza in materia di TIC (7). Le imprese di tutte le dimensioni devono essere incoraggiate a investire nella cibersicurezza, che può anche essere utilizzata come strumento di promozione presso i possibili clienti e ridurre gli effetti catastrofici del cibercrimine. Le imprese dovrebbero considerare la possibilità di introdurre un approccio alla cibersicurezza basato sulle esigenze aziendali e sostenuto dalla tecnologia, dando la priorità alle loro risorse o ai loro processi critici.

Il potenziale economico delle TIC

39.

sottolinea che, dato l'enorme potenziale economico delle TIC per l'economia europea (pari attualmente a quasi il 6 % del PIL dell'UE (8)), occorre compiere passi concreti per affrontare il crescente fenomeno del cibercrimine e ristabilire la fiducia riposta nella sicurezza di Internet dai cittadini e dalle imprese (ad esempio riducendo il numero di internauti europei che temono per la sicurezza dei pagamenti online (9));

40.

osserva che, al fine di ridurre le colossali perdite finanziarie dovute alla criminalità informatica e di rafforzare la fiducia dei consumatori, occorrono sforzi urgenti a livello locale, regionale, nazionale e unionale per combattere il fenomeno;

41.

ritiene che la strategia potrebbe trarre vantaggio dall'inserimento di ulteriori dettagli sul modo in cui proteggere e sviluppare il cloud computing, settore dall'enorme potenziale economico. La rapida crescita dell'utilizzo di dispositivi elettronici mobili non mostra segni di rallentamento. Secondo Gartner, entro il 2016 almeno il 50 % degli utenti aziendali utilizzerà la posta elettronica attraverso una connessione mobile (10). I nuovi problemi e le nuove opportunità collegati ai dispositivi elettronici mobili e al cloud computing devono essere esaminati. Inoltre, il cloud computing ha bisogno di un'architettura appropriata per ottenere livelli ottimali di sicurezza (11). In effetti, il Comitato ha espresso preoccupazione per il fatto che la recente comunicazione della Commissione sul cloud computing non tratta in modo adeguato il collegamento tra la strategia proposta e altre questioni, come l'effettiva sicurezza dei dati, la regolamentazione dei diritti d'autore o lo sviluppo dell'accessibilità e della portabilità dei dati (12).

Cooperazione internazionale

42.

ritiene che, data la minaccia globale, interconnessa e transfrontaliera rappresentata dalla criminalità informatica, debbano essere promossi anche la cooperazione e il dialogo internazionali oltre le frontiere dell'UE, per garantire un approccio veramente globale e coordinato in materia di cibersicurezza. Al riguardo, tutti i paesi devono essere incoraggiati ad aderire alla Convenzione internazionale sulla criminalità informatica (o Convenzione di Budapest) (13). È anche importante una continua cooperazione a livello bilaterale, in particolare con gli Stati Uniti, e a livello multilaterale con una serie di organizzazioni internazionali.

Collegamenti con i programmi di finanziamento e con il quadro finanziario dell'UE

43.

sottolinea l'importanza di migliorare il coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti e futuri, come Orizzonte 2020, il quadro di cooperazione europeo e il Fondo Sicurezza interna, al fine di garantire un approccio più coordinato in materia di investimenti nel settore informatico;

44.

si chiede se lo stanziamento di 1,25 milioni di euro sarà sufficiente a garantire un'infrastruttura SRI solida e adeguata, ed esprime delusione circa la riduzione delle somme destinate al meccanismo per collegare l'Europa decisa dall'accordo, raggiunto l'8 febbraio in sede di Consiglio, sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Occorre un bilancio solido e ampliato per fornire sostegno finanziario alle infrastrutture TIC strategiche, che interconnetta le capacità degli Stati membri in materia di SRI e agevoli quindi la cooperazione all'interno dell'UE.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

È opportuno istituire un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione che permetta lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di individuazione e di risposta attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI). Perché tale meccanismo sia effettivo e inclusivo è importante che tutti gli Stati membri dispongano di un livello minimo di capacità e si dotino di una strategia per garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione sul loro territorio. È opportuno che anche alle pubbliche amministrazioni e agli operatori di infrastrutture informatiche critiche si applichino obblighi minimi di sicurezza, per promuovere una cultura della gestione dei rischi e garantire la segnalazione degli incidenti più gravi.

È opportuno istituire un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione che permetta lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di individuazione e di risposta attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI). Perché tale meccanismo sia effettivo e inclusivo è importante che tutti gli Stati membri dispongano di un livello minimo di capacità e si dotino di una strategia per garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione sul loro territorio. È opportuno che anche alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali e regionali , e agli operatori di infrastrutture informatiche critiche si applichino obblighi minimi di sicurezza, per promuovere una cultura della gestione dei rischi e garantire la segnalazione degli incidenti più gravi.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Per conseguire e mantenere un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è opportuno che ogni Stato membro disponga di una strategia nazionale in materia di SRI che definisca gli obiettivi strategici e gli interventi strategici concreti da attuare. Per poter raggiungere una capacità di risposta tale da permettere un'efficiente collaborazione a livello nazionale e unionale in caso di incidenti è necessario che siano elaborati, a livello nazionale, piani di collaborazione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, rispondenti a condizioni essenziali.

Per conseguire e mantenere un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è opportuno che ogni Stato membro disponga di una strategia nazionale in materia di SRI che definisca gli obiettivi strategici e gli interventi strategici concreti da attuare. Per poter raggiungere una capacità di risposta tale da permettere un'efficiente collaborazione a livello nazionale e unionale in caso di incidenti è necessario che siano elaborati, a livello nazionale e con il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali , piani di collaborazione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, rispondenti a condizioni essenziali.

Emendamento 3

Considerando 35

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione contestuale, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione, al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali dell'atto di base , è tenuta a procedere alla trasmissione contestuale, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 4

Capo IV

Articolo 14, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

1.   Gli Stati membri procurano che le amministrazioni pubbliche e gli operatori del mercato adottino misure tecniche e organizzative adeguate alla gestione dei rischi che corre la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui hanno il controllo e che usano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio in essere. In particolare sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi relativi ai servizi principali prestati, assicurando in questo modo la continuità dei servizi supportati da tali reti e sistemi informativi.

Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

1.   Gli Stati membri procurano che le amministrazioni pubbliche e gli operatori del mercato adottino misure tecniche e organizzative adeguate alla gestione dei rischi che corre la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui hanno il controllo e che usano nelle loro operazioni. Fra queste misure potrebbero figurare, a livello locale e regionale, l'istituzione di un processo di valutazione e gestione del rischio, l'attuazione della politica per la sicurezza dell'informazione, una sensibilizzazione alle questioni riguardanti la cibersicurezza e un miglioramento dell'alfabetizzazione informatica e delle competenze digitali. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio in essere. In particolare sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi relativi ai servizi principali prestati, assicurando in questo modo la continuità dei servizi supportati da tali reti e sistemi informativi.

Motivazione

Il ruolo degli enti locali e regionali nella lotta al cibercrimine è fondamentale e va pienamente riconosciuto.

Emendamento 5

Capo IV

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Articolo 16

Normazione

1.   Per garantire l'attuazione convergente del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'uso di norme e/o specifiche relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

2.   Mediante atti di esecuzione la Commissione redige un elenco delle norme di cui al paragrafo 1. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Normazione

1.   Per garantire l'attuazione convergente del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'uso di norme e/o specifiche armonizzate relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

2.   Mediante atti di esecuzione la Commissione redige un elenco delle norme di cui al paragrafo 1. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La Commissione europea riconosce che l'applicazione di standard divergenti da parte degli Stati membri rappresenta una sfida importante. Pertanto, l'armonizzazione degli standard è essenziale per assicurare un livello comune di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'UE.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2010) 245 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:HTML.

(2)  COM(2010) 517 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0517:FIN:IT:PDF.

(3)  Protocollo sulla cooperazione fra la Commissione europea e il Comitato delle regioni, firmato il 16 febbraio 2012, R/CdR39/2012, punto 7.

(4)  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf.

(5)  CdR 104/2010 fin.

(6)  http://www.enisa.europa.eu/publications/archive/scandinavian-approaches-survey.

(7)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ICT_security_in_enterprises.

(8)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-71_en.htm.

(9)  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf.

(10)  http://www.sophos.com/medialibrary/PDFs/other/SophosSecurityThreatReport2012.pdf.

(11)  http://www.mcafee.com/hk/resources/reports/rp-sda-cyber-security.pdf.

(12)  CdR 1673/2012.

(13)  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=&DF=&CL=ENG.


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/27


Parere del Comitato delle regioni «Città e comunità intelligenti — Partenariato europeo di innovazione»

2013/C 280/06

IL COMITATO DELLE REGIONI

ribadisce che gli enti locali non solo consentono all'industria, di cui sono clienti, di operare, ma svolgono altresì un ruolo fondamentale di precursori e innovatori, che andrebbe riconosciuto;

fa notare che l'approccio guidato dall'industria a cui punta la Commissione deve fondarsi sulle esigenze ben definite e comprovate dei cittadini. Gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale quando si tratta di individuare e dare voce alle esigenze e alle richieste dei soggetti pubblici e privati sul territorio, ad esempio nel mondo economico, scientifico, della società civile e della popolazione locale. Questo ruolo decisivo di collegamento, che prevede anche l'organizzazione di consultazioni e la messa in atto di meccanismi di coinvolgimento locale, deve occupare un posto di rilievo;

ritiene che la Commissione debba precisare le condizioni per individuare e selezionare soluzioni innovative di punta e garantire che tale processo sia aperto, trasparente e preferibilmente connesso a una specifica procedura di aggiudicazione di appalti, e che sia messo a disposizione un finanziamento adeguato;

raccomanda alla Commissione di raccogliere in una guida ben strutturata tutte le iniziative e i programmi europei che consentano di finanziare i progetti innovativi sviluppabili nell'ambito del partenariato di innovazione Città e comuni intelligenti. Tale guida dovrebbe presentare iniziative come la carta digitale ambientale, il Patto dei sindaci, Civitas, Concerto e altri, e risulterebbe molto utile in quanto conterrebbe informazioni su tutti i programmi connessi alle città e alle comunità intelligenti;

sottolinea in particolare che lo sviluppo delle reti intelligenti costituirà uno degli elementi centrali dei lavori svolti nel quadro del CCI.

Relatore

Ilmar REEPALU (SE/PSE), membro del consiglio comunale di Malmö

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione - Città e comunità intelligenti - Partenariato europeo di innovazione

C(2012) 4701 final.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

osserva che la Commissione, con la sua comunicazione Città e comunità intelligenti - Partenariato europeo di innovazione, prende l'iniziativa di stabilire un partenariato europeo di innovazione per l'utilizzo congiunto delle risorse, al fine di sviluppare e diffondere negli ambienti urbani soluzioni tecniche innovative basate sulle tecnologie integrate dell'energia, dei trasporti, dell'informazione e della comunicazione;

2.

concorda con la Commissione sul fatto che una delle principali sfide che l'UE si trova ad affrontare sia quella di trasformare le proprie città in ambienti intelligenti e sostenibili dal triplice punto di vista sociale, economico e ambientale; già più volte ha sottolineato l'importanza di porre in atto misure e trasformazioni efficaci per sostenere e promuovere gli sforzi volti a garantire una società sostenibile nel lungo periodo, che comporterà un miglioramento dell'ambiente urbano, della salute pubblica e, in definitiva, del benessere sociale; ribadisce al contempo che le città sono strettamente legate al territorio circostante e alle zone rurali sia dal punto di vista economico, sia da quello sociale e ambientale, e che tale legame è fondamentale per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato tanto delle zone urbane quanto di quelle rurali, dal momento che queste ultime sono esposte all'inquinamento causato dalle emissioni che le città rilasciano nell'atmosfera e nelle acque;

3.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa a un partenariato di innovazione. Si compiace del fatto che la Commissione, in questo modo, ponga in evidenza e riconosca il ruolo di primo piano svolto dalle città e dagli enti locali nell'ambito degli sforzi profusi dall'Unione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Va sottolineato che in molti casi le città sono pioniere nella promozione di una società sostenibile nel lungo periodo. Nell'ambito delle sue attività, l'UE dovrebbe sostenere e promuovere queste evoluzioni positive, così come l'elevato livello di ambizione delle città;

4.

ritiene che uno degli elementi essenziali per la realizzazione di città intelligenti sia l'applicazione dei principi di integrazione sistemica e di interoperabilità; sostiene pertanto l'approccio proposto dalla Commissione in materia di soluzioni di sistema ed è convinto che tali soluzioni integrate apporteranno un valore aggiunto significativo rispetto alle soluzioni settoriali specifiche. Queste ultime potranno invece offrire efficaci misure e soluzioni complementari in altri settori;

5.

sottolinea che il peso e l'importanza dei tre settori tecnologici del partenariato di innovazione Città e comunità intelligenti (CCI) possono variare in funzione della misura in cui i progetti contengono soluzioni innovative di sistema in grado di rispondere alle esigenze individuate; ritiene inoltre che nell'elaborazione e nell'attuazione di progetti e soluzioni occorra tener conto anche di altri ambiti che contribuiscono a uno sviluppo urbano sostenibile (ad esempio acqua, rifiuti e aria, urbanistica e innovazioni nei servizi che stimolino le persone a utilizzare e sviluppare nuove soluzioni), qualora essi apportino un valore aggiunto in termini di crescita;

6.

osserva che la Commissione propone un partenariato guidato dall'industria in collaborazione con le città. L'iniziativa dovrebbe agevolare la commercializzazione di soluzioni innovative di punta fondate sulle tecnologie integrate dell'energia e dei trasporti con il sostegno delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

7.

pone in evidenza in questo contesto il ruolo centrale e, in molti casi, decisivo, svolto dagli enti locali per il proseguimento dei lavori. Agli enti locali singoli e associati di ogni dimensione demografica andrebbe conferito un ruolo fondamentale nell'ambito delle strategie e dei progetti elaborati e decisi nel quadro del partenariato CCI (ad esempio nel piano di attuazione strategica). Essi dovrebbero inoltre svolgere un ruolo guida in qualsiasi decisione che comporti risorse pubbliche locali;

8.

ribadisce che gli enti locali non solo consentono all'industria, di cui sono clienti, di operare, ma svolgono altresì un ruolo fondamentale di precursori e innovatori, che andrebbe riconosciuto;

9.

fa notare inoltre che l'approccio guidato dall'industria a cui punta la Commissione deve fondarsi sulle esigenze ben definite e comprovate dei cittadini. Gli enti locali rappresentano il livello più vicino ai cittadini e svolgono un ruolo fondamentale quando si tratta di individuare e dare voce alle esigenze e alle richieste dei soggetti pubblici e privati sul territorio (ad esempio nel mondo economico, scientifico, della società civile e della popolazione locale). Questo ruolo decisivo di collegamento, che prevede inter alia l'organizzazione di audizioni e la messa in atto di meccanismi di cooperazione efficaci a livello locale, deve occupare un posto di rilievo nell'ambito dei lavori. In questo contesto saranno sviluppate soluzioni basate su una domanda specifica e concreta proveniente dagli enti locali, dai soggetti locali e dai cittadini, che possano apportare un valore aggiunto maggiore rispetto a quello delle soluzioni settoriali specifiche, talvolta non ottimali;

10.

accoglie con favore l'obiettivo a lungo termine perseguito dalla Commissione nel quadro del CCI di presentare e diffondere entro il 2020 almeno venti soluzioni innovative e significative che combinino le tecnologie dell'energia, dei trasporti e le TIC; sottolinea in questo contesto l'importanza fondamentale di creare le premesse adeguate affinché diverse città dell'Unione possano adottare, adeguare e applicare le soluzioni opportune; si compiace che la Commissione ponga in rilievo la necessità di adottare misure sul versante della domanda, come ad esempio lo sviluppo di nuovi modelli di attività d'impresa. Per realizzare ciò il CdR invita la Commissione a introdurre tra i requisiti per la selezione dei progetti il criterio in base al quale la proposta deve dimostrare un forte legame tra la soluzione di avanguardia innovativa, l'applicazione e la diffusione dei risultati, affinché siano attuati in regioni e comuni di varie parti d'Europa. Nei progetti bisognerebbe dare la priorità a sinergie fruttuose basate sulle interconnessioni tra i vari soggetti, come pure agli strumenti di sviluppo e di finanziamento. Allo stesso tempo, occorre aiutare le città a ridurre il loro impatto sull'ambiente sviluppando soluzioni che, grazie a un utilizzo intensivo delle TIC, ottengano un miglioramento dell'efficienza energetica urbana, promuovano il ricorso alle energie rinnovabili e facilitino la mobilità, con una riduzione importante delle emissioni di CO2 e di altri gas inquinanti, secondo un modello urbano sostenibile;

11.

oltre al coinvolgimento e alla consultazione dei cittadini, un fattore chiave per il successo dei partenariati CCI è l'adozione di veri e propri accordi di community planning, per cui l'ente locale coinvolge nelle decisioni tutte le agenzie nazionali o regionali interessate, il settore del volontariato e le aziende che operano nella zona, tenendo conto del ruolo fondamentale delle società di servizi energetici, e che sono direttamente interessate agli obiettivi del partenariato CCI;

12.

ritiene che la Commissione debba precisare i criteri per l'individuazione e la selezione di soluzioni innovative di punta, nonché garantire la trasparenza e l'apertura della relativa procedura, che andrebbe abbinata di preferenza a una gara d'appalto concreta ed essere dotata di sufficienti risorse;

13.

fa notare la diversità delle strutture urbane all'interno dell'UE. Molte zone sono caratterizzate da strutture urbane policentriche, mentre altre sono invece dominate da una grande città contrapposta a numerosi agglomerati più piccoli sul territorio circostante. A prescindere dalle loro dimensioni, le città rappresentano un punto centrale, ad esempio, per la prestazione di servizi pubblici e privati, o per la creazione di conoscenza, innovazione e imprenditorialità a livello locale e regionale. Eccezionalmente si verificano, in ambito regionale, casi di profondo squilibrio demografico e territoriale per i quali non si può parlare di una rete di città propriamente detta. In detti casi possono esistere strutture locali che includono vari centri e che possono integrarsi nel quadro del partenariato CCI;

14.

osserva che le città, indipendentemente dalle loro dimensioni, si trovano spesso ad affrontare le stesse sfide e a ricorrere alle stesse soluzioni tecniche per garantire la sostenibilità degli ambienti; ritiene che il partenariato CCI debba tener conto di questo aspetto e che sia necessario sviluppare soluzioni innovative in grado di creare sinergie economiche e far sentire i loro effetti positivi sulle città e i loro abitanti;

15.

ricorda che l'inclusione del termine "comunità" nella denominazione dei partenariati CCI è intesa a sottolineare che il concetto di città o di area urbana è molto fluido in Europa. In un numero significativo di Stati membri vi sono molti casi di enti locali che, pur non essendo designati come città, sono in realtà molto più grandi e dotati di risorse e capacità molto maggiori di altri comuni che in termini giuridici o geografici possono definirsi "città". Inoltre, in molti casi dei gruppi di enti locali possono e mettono effettivamente in comune le loro risorse e capacità, che così risultano di entità e portata molto maggiori di quelle delle città. In casi di questo genere, come può avvenire anche nelle aree metropolitane o negli agglomerati urbani, il ruolo degli enti regionali può risultare decisivo per il coordinamento e la promozione delle politiche integrate;

Attuazione del partenariato di innovazione "Città e comunità intelligenti"

16.

si rallegra del fatto che il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 2013 preveda anche risorse finanziarie da destinare a progetti in linea con il partenariato europeo di innovazione Città e comunità intelligenti;

17.

ritiene essenziale che, a livello UE, siano rese disponibili risorse adeguate nel quadro di Orizzonte 2020, in modo da garantire che l'iniziativa CCI possa contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione;

18.

sottolinea che l'attuazione dell'iniziativa CCI non deve comportare una riduzione dei finanziamenti previsti per altri programmi in corso di svolgimento, rivolti a sostenere gli enti locali nei loro sforzi di promozione delle città e delle comunità intelligenti, specie in considerazione dei buoni risultati prodotti da tali programmi a livello locale. La Commissione dovrebbe inoltre definire gli ambiti tematici e le risorse attribuite nel quadro di Orizzonte 2020.

19.

osserva che la politica regionale e i fondi strutturali hanno avuto un impatto positivo sull'attuazione delle strategie in materia di città intelligenti e potrebbero svolgere un ruolo di rilievo nell'ulteriore sviluppo dell'iniziativa CCI. La proposta di rivedere la politica di coesione a partire dal 2014 contiene una chiara dimensione urbana, in particolare con lo stanziamento di risorse per lo sviluppo urbano sostenibile nel quadro dei fondi regionali. Occorre chiarire in che modo tali risorse potrebbero contribuire alla realizzazione di città intelligenti, così da consentire la creazione di sinergie e la definizione di un approccio globale nelle questioni relative allo sviluppo urbano che tenga conto anche delle zone rurali circostanti;

20.

raccomanda alla Commissione di raccogliere in una guida ben strutturata tutte le iniziative e i programmi europei che consentano di finanziare i progetti innovativi sviluppabili nell'ambito del CCI. Tale guida dovrebbe presentare iniziative come la carta digitale ambientale, il Patto dei sindaci, Civitas, Concerto e altri. Una guida di questo tipo sarebbe molto preziosa ad esempio per gli enti locali e per l'industria, in quanto conterrebbe informazioni su tutti i programmi connessi alle città e alle comunità intelligenti. Essa potrebbe essere accessibile ad esempio tramite la pagina web della piattaforma delle parti interessate;

21.

sottolinea l'importanza di un approccio globale per quanto riguarda il sostegno finanziario UE per i partenariati CCI e altre fonti di finanziamento dell'Unione come ad esempio il Fondo strutturale europeo per gli investimenti, il Meccanismo per collegare l'Europa e il programma LIFE 2014-2020, in particolare per fare in modo che vi sia una chiara continuità di sostegno per lo sviluppo dei partenariati CCI, evitando inutili incongruenze, sovrapposizioni e duplicazioni;

22.

si compiace del fatto che la Commissione raccomandi agli Stati membri di mettere a disposizione risorse finanziarie per la promozione di misure atte a sviluppare e diffondere soluzioni innovative nel quadro del CCI;

23.

osserva che i progetti faro (elemento centrale dell'iniziativa CCI) rappresentano partenariati strategici tra le imprese innovatrici dei tre settori da un lato e i soggetti decisionali e le autorità comunali dall'altro;

24.

fa notare in questo contesto che i ruoli e i punti di vista dell'industria e delle città sono diversi. Uno dei compiti essenziali dell'industria è quello di sviluppare soluzioni e specifiche tecniche che possano essere adottate e diffuse in varie città. Alle città, ai comuni e ai loro abitanti incombe invece in primo luogo la responsabilità di individuare e comunicare le esigenze concrete riscontrate sul territorio e che richiedono soluzioni tecniche su misura. Per questo motivo è importante che i progetti siano elaborati e orientati in funzione di esigenze e richieste concrete, considerando il valore aggiunto da un punto di vista tecnologico e innovativo;

25.

è dell'avviso che i progetti faro costituiscano l'elemento centrale del partenariato CCI. Agli enti locali, che rappresentano il livello in grado di valutare meglio quali siano le esigenze delle città in termini di soluzioni innovative, andrebbe conferito un ruolo decisivo e di guida nell'ambito dei consorzi e dei progetti faro. La comunicazione della Commissione non menziona questo aspetto, che andrebbe pertanto precisato nei lavori futuri;

26.

ritiene che occorra altresì definire in maniera chiara il ruolo delle altre parti interessate nell'ambito dei consorzi e dei progetti, al fine di creare delle buone condizioni e garantire l'equilibrio nei partenariati. Ritiene che la forma dei progetti faro e dei consorzi andrebbe stabilita nell'ambito degli appalti pubblici, in modo da definire chiaramente la struttura dei consorzi e il ruolo dei singoli soggetti nello sviluppo dei progetti e migliorare la trasparenza delle condizioni quadro dei partenariati CCI;

27.

prende atto che, nella comunicazione, la Commissione dichiara di essere aperta a una futura regolamentazione di questo settore, allo scopo di agevolare l'utilizzazione commerciale delle soluzioni future. Sebbene il Comitato delle regioni non intenda escludere questo tipo di intervento, ritiene però essenziale che un'eventuale regolamentazione tenga debito conto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, così come della necessità di disporre di soluzioni adattate al livello locale, dettata delle circostanze locali;

28.

ritiene pertanto che la Commissione debba precisare in cosa consista tale eventuale regolamentazione e debba addurre alcuni esempi della normativa o dei settori coinvolti, fornendo così preziose informazioni ai soggetti interessati che partecipano ai consorzi e ai progetti;

29.

giudica importante stabilire, per le attività di ciascun progetto, degli indicatori pertinenti e correlati alle priorità a livello UE e alle sfide centrali nei settori dell'energia, dei trasporti, e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali le prestazioni ambientali, l'efficienza energetica delle città, la quota delle energie rinnovabili nel consumo energetico, l'uso condiviso delle infrastrutture ecc.;

30.

ribadisce che ogni città presenta caratteristiche diverse e sottolinea pertanto l'importanza di garantire che gli enti locali possano adeguare gli indicatori alle diverse circostanze territoriali. Di quanto alzare l'asticella delle ambizioni lo dovranno decidere gli stessi enti locali, d'intesa con i consorzi industriali. Allo stesso tempo, gli indicatori devono servire da orientamento per l'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di conseguire gli obiettivi generali e superare le principali sfide a livello UE. In ogni caso, gli obiettivi si inquadrano all'interno della strategia "triplo 20" definita dall'Unione europea per l'anno 2020;

31.

raccomanda che la Commissione fornisca il finanziamento per il lavoro di ricerca e sviluppo richiesto in tutta Europa dagli ecosistemi innovativi regionali. Occorrono esperimenti di città intelligenti che colleghino le caratteristiche materiali e operative degli edifici e di tutte le infrastrutture con vari tipi di sviluppo e di servizi che la città e altri operatori producono e mantengono. Tale modellizzazione regionale assistita dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione risulta necessaria per offrire una base credibile per le analisi del ciclo di vita di vari investimenti, lo sviluppo di attività d'impresa trainate dall'utente, le iniziative cittadine e il processo decisionale;

32.

si compiace dell'intenzione della Commissione di creare sistemi di monitoraggio basati su metodologie già esistenti, come quelle usate ad esempio nel Patto dei sindaci e nella carta digitale ambientale. Va inoltre sottolineato che gli obiettivi stabiliti a livello UE sono obiettivi minimi, e che occorre incoraggiare le città a porsi obiettivi ancora più ambiziosi e a essere esemplari in questo settore;

33.

si compiace del fatto che la Commissione incoraggi la condivisione di esperienze e lo scambio di migliori pratiche a livello internazionale. Mettere in luce sulla scena internazionale esempi europei concreti e coronati da successo contribuisce a promuovere l'industria e, di conseguenza, consente di conferire ulteriore slancio all'attuazione della strategia Europa 2020. Gli obiettivi di cooperazione internazionale nel quadro del CCI andrebbero sostenuti con delle risorse specifiche;

34.

osserva che la Commissione menziona una serie di temi trasversali che potrebbero rivelarsi idonei per alcuni progetti, come ad esempio gli edifici intelligenti, i sistemi di domanda e offerta intelligenti, la mobilità urbana sostenibile e le TIC verdi. Sebbene si tratti di temi sicuramente pertinenti, il Comitato sottolinea che l'elenco non è esaustivo e andrebbe integrato con ulteriori, importanti tematiche. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione andrebbero ad esempio valorizzate quale premessa fondamentale per lo sviluppo di servizi elettronici dai prezzi accessibili e di facile utilizzo in tutti i settori interessati dall'iniziativa, è importante completare l'elenco dei temi dei progetti includendovi l'adeguato coordinamento tra gestione dell'energia e gestione dei rifiuti;

35.

sottolinea in particolare che lo sviluppo delle reti intelligenti costituirà uno degli elementi centrali dei lavori svolti nel quadro del CCI; rinvia in questo senso al suo parere adottato di recente sul tema Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo e ribadisce ancora una volta la grande importanza che potrebbe rivestire lo sviluppo delle reti intelligenti;

36.

richiama nuovamente l'attenzione sulla grande sfida legata allo stoccaggio dell'energia ricavata da fonti rinnovabili nelle reti energetiche che non sono state progettate per tali forme di energia. L'ampio impiego delle energie rinnovabili richiede investimenti nell'ammodernamento di tali reti, le cui condizioni attuali limitano la crescita delle fonti di energia rinnovabili. In questo contesto, il potenziamento delle reti intelligenti svolge un ruolo essenziale;

37.

fa presente un altro settore in cui le reti intelligenti potrebbero apportare un grande valore aggiunto, vale a dire lo stoccaggio dell'energia eccedentaria, che potrebbe contribuire a garantire un maggiore equilibrio tra domanda e offerta di energia. Le reti intelligenti e le relative applicazioni tecniche che consentono di compensare le oscillazioni nella produzione e nel consumo di energia, nonché di ottenere un flusso di energia più uniforme, potrebbero contribuire a rilanciare in maniera significativa l'economia, a ridurre i costi sia per i produttori che per i consumatori, e a sviluppare città intelligenti;

38.

sottolinea al contempo che le città sostenibili e intelligenti non potranno essere realizzate soltanto avvalendosi di sistemi e applicazioni tecniche; l'evoluzione tecnica deve andare di pari passo con l'introduzione di misure che incoraggino i cittadini e le imprese a modificare i propri modelli di consumo energetico;

39.

fa notare che molte città europee presentano un tessuto urbano caratterizzato da forti asimmetrie urbanistiche dal punto di vista dell'efficienza energetica. Lo sviluppo di ambienti urbani sostenibili richiede uno sforzo particolare di ristrutturazione degli edifici, con pertinenti strumenti finanziari e speciale attenzione per le energie rinnovabili;

Governance del partenariato di innovazione Città e comunità intelligenti

40.

ritiene che, per consentire al CCI di conseguire i propri obiettivi, la governance del partenariato debba essere organizzata in maniera efficace e mirata, ma allo stesso tempo anche semplice e trasparente; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia posto una sufficiente enfasi sul ruolo essenziale che dovrebbe spettare agli enti locali di ogni dimensione demografica nell'ambito della governance. Ad essi andrebbero garantite possibilità concrete di partecipazione e di influenza a tutti i livelli, tanto all'interno del gruppo di alto livello e della piattaforma delle parti interessati, quanto dei gruppi di lavoro che verranno istituiti in seguito;

41.

ritiene che la Commissione debba definire le modalità e le procedure da adottare per la nomina dei membri del gruppo di alto livello. In questo senso, occorre garantire una rappresentanza adeguata degli enti locali all'interno di tale gruppo;

42.

ritiene altresì importante che gli enti locali possano essere rappresentati ampiamente anche nei diversi gruppi di lavoro della piattaforma delle parti interessate (ad esempio nel gruppo "Tabella di marcia") per garantire che la prospettiva locale sia tenuta in debita considerazione;

43.

è favorevole all'ampia partecipazione degli enti locali nell'ambito della governance del partenariato, in quanto ciò garantisce che siano eseguiti i progetti e le soluzioni realmente necessari per le città e i loro abitanti. Come già indicato, sono proprio gli enti locali a conoscere meglio di chiunque altro le esigenze dei loro abitanti e i complessi sistemi delle città; senza tali conoscenze e competenze, fondamentali per una buona governance, non si potranno trovare soluzioni ottimali;

44.

parte dal presupposto che la struttura della governance contenga un meccanismo di controllo e di follow-up volto a garantire un utilizzo delle risorse finanziarie efficace e conforme agli obiettivi del partenariato CCI. Il meccanismo di controllo e di follow-up deve essere trasparente e va comunicato ai soggetti interessati;

45.

ritiene indispensabile garantire che tutte le informazioni pertinenti relative all'iniziativa vengano notificate e rese accessibili in maniera efficace a tutti i soggetti interessati, affinché le idee progettuali innovatrici possano essere raccolte ed elaborate ulteriormente, per costituire successivamente il punto di partenza del progetto stesso. La Commissione svolge un ruolo importante in questo senso, ma altrettanto significativi sono gli impulsi forniti dagli enti locali, poiché questi ultimi conoscono meglio di chiunque altro l'economia e l'industria del territorio. In questo contesto possono rivelarsi di grande utilità anche diversi tipi di reti a livello europeo, nazionale, regionale e locale; in questo contesto non va dimenticata l'importanza di applicare un sistema di governance multilivello, secondo il quale ogni livello di governo contribuisce allo sviluppo dei progetti sulla base delle proprie competenze e risorse;

46.

sottolinea che le procedure di lavoro, le riunioni, la gestione dei documenti ecc. devono essere organizzate in maniera efficace, in modo da non ostacolare la partecipazione dei soggetti interessati, ma anzi di promuoverla. L'organizzazione del lavoro va definita in maniera chiara e precisa in tutti i gruppi di lavoro.

Bruxelles, 4 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/33


Parere del Comitato delle regioni «Piano d'azione “Sanità elettronica” 2012-2020 — Una sanità innovativa per il 21esimo secolo»

2013/C 280/07

IL COMITATO DELLE REGIONI

fa presente che lo sviluppo di servizi di sanità elettronica deve andare a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE, offrendo loro la possibilità di avere un controllo più diretto della propria salute, e non può portare a maggiori disuguaglianze in termini di accessibilità e di impiego dei servizi sanitari;

ricorda che, in numerosi Stati membri dell'UE, gli enti locali e regionali condividono la competenza in materia di pianificazione, definizione, attuazione, valutazione e finanziamento della politica sanitaria e di assistenza sociale. È quindi chiaro che gli enti regionali devono essere coinvolti da vicino in qualsiasi riforma che abbia un impatto sull'assistenza sanitaria e sociale;

invoca un impegno assiduo a favore dell'educazione, dell'innovazione e del cambiamento nel settore della sanità, sostenuto da una costante dedizione a raggiungere l'eccellenza e dalla consapevolezza che, in un campo in rapida evoluzione come quello della sanità elettronica, quelle che oggi sono considerate delle soluzioni domani potrebbero essere già superate;

osserva che attualmente i grandi volumi di dati disponibili riguardanti la salute, il benessere e l'assistenza sociale sono archiviati in sistemi distinti, e sostiene che un impiego più efficiente di tali informazioni, grazie anche alla condivisione tra servizi, conferirebbe ai sistemi sanitari europei un'immagine diversa e creerebbe un continuum più solido ed efficace nelle prestazioni;

rileva che tra i fattori fondamentali per il successo dello sviluppo e dell'introduzione delle soluzioni di sanità elettronica figurano il coinvolgimento delle amministrazioni locali, l'archiviazione decentrata dei dati, un'adeguata informazione dei pazienti e dei cittadini in generale, nonché una fattiva collaborazione con gli operatori sanitari;

ribadisce che l'introduzione della sanità elettronica su vasta scala non è soltanto una questione di fattibilità legislativa e tecnica, ma dipende in primo luogo dalla fiducia che vi riporranno i cittadini, i pazienti e gli operatori sanitari; a suo avviso, quindi, è importante affrontare i problemi riguardanti la tutela della sfera privata, la riservatezza, la protezione dei dati personali e la responsabilità, e garantire una vigilanza costante affinché le informazioni sensibili siano protette contro la pirateria informatica, la fuga di dati, la violazione della privacy o altre forme di abuso.

Relatore

Johan SAUWENS (BE/PPE), membro del Parlamento fiammingo

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo

COM(2012)736 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni di ordine generale

1.

accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sul piano d'azione Sanità elettronica 2012-2020, che traccia una strategia per la sanità elettronica dell'UE e indica gli obiettivi principali che occorre realizzare per poter sfruttarne appieno il potenziale. Questo piano rappresenta già un passo avanti importante nel preparare i sistemi sanitari europei alle sfide in termini di miglioramento della qualità delle prestazioni, di impiego più efficiente delle risorse sempre più scarse disponibili per la sanità, di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei pazienti, degli operatori sanitari e degli enti pubblici, nonché di innovazione nel settore dell'informatica, della tecnologia, della produzione e dei servizi;

2.

condivide la constatazione della Commissione secondo cui anche le migliori soluzioni di sanità elettronica non apporteranno alcun beneficio ai cittadini dell'UE se la loro elaborazione e applicazione avverranno in maniera frammentata e a compartimenti stagni. Il Comitato esprime apprezzamento per l'attenzione che la Commissione riserva agli aspetti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici in relazione ai quadri per l'interoperabilità, agli orientamenti e alle specifiche;

3.

ricorda che in numerosi Stati membri dell'UE la politica sanitaria e di assistenza sociale è stata trasferita al livello decentrato e che gli enti regionali devono quindi avere maggiore voce in capitolo;

4.

fa presente che lo sviluppo di servizi di sanità elettronica deve andare a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE e non deve portare a (maggiori) disuguaglianze in termini di accessibilità e di impiego dei servizi sanitari. Nella rivoluzione messa in atto dalla sanità elettronica occorre porre al centro gli interessi del paziente: egli ha il diritto di decidere in merito all'accesso ai suoi dati personali e deve essere informato in maniera comprensibile del modo in cui avverrà tale accesso e di chi ne farà uso. La sanità elettronica deve consentire ai cittadini e ai pazienti di avere un controllo più diretto della propria salute;

5.

sottolinea che le nuove applicazioni devono essere alla portata di tutti e rafforzare l'autonomia delle persone disabili, degli anziani o dei cittadini vulnerabili. Per questo, l'accessibilità deve essere un criterio obbligatorio di autorizzazione alla commercializzazione per tutti i prodotti e le applicazioni informatiche;

II.   PERTINENZA PER IL COMITATO DELLE REGIONI

6.

ricorda che, in numerosi Stati membri dell'UE, gli enti locali e regionali condividono la competenza in materia di pianificazione, definizione, attuazione, valutazione e finanziamento della politica sanitaria e di assistenza sociale. È quindi chiaro che gli enti regionali devono essere coinvolti da vicino in qualsiasi riforma che abbia un impatto sull'assistenza sanitaria e sociale;

7.

rimanda, a questo riguardo, alla relazione sulle infrastrutture di sanità elettronica redatta nel 2011 nel quadro dello studio eHealth Strategies, in cui gli autori dichiarano che nei grandi paesi la gestione delle cartelle cliniche elettroniche è troppo complessa. Le esperienze maturate in Europa mostrano che i paesi con oltre 10 milioni di abitanti (e in particolare quelli che non dispongono di un sistema sanitario piramidale) non riescono a raggiungere gli obiettivi perseguiti. La soluzione sembra quindi essere quella di una via di mezzo che consenta di scegliere un sistema locale o regionale, basato sull'infrastruttura nazionale;

8.

fa presente che, dal recente studio commissionato dal CdR dal titolo Dynamic health systems and new technologies: eHealth solutions at local and regional levels ("Sistemi sanitari dinamici e nuove tecnologie: soluzioni di sanità elettronica a livello locale e regionale") emerge che la sanità elettronica costituisce una delle priorità degli enti locali e regionali d'Europa;

9.

reputa che sia necessario intensificare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze in materia di politiche e di pratiche in maniera tale che i soggetti all'avanguardia nel settore della sanità elettronica possano trasmettere le loro conoscenze a quelli che sono invece alle prime armi. La Commissione europea può svolgere un ruolo in questo ambito raccogliendo e mettendo in comune le conoscenze e le buone pratiche. Occorre svolgere un'analisi approfondita per individuare le iniziative e i modelli di sanità elettronica atti a essere applicati nel modo più rapido su scala UE;

Alfabetizzazione sanitaria

10.

ritiene che il miglioramento delle conoscenze in materia sanitaria sia un elemento importante delle strategie volte a eliminare le disuguaglianze in questo campo. Insieme all'alfabetizzazione informatica e all'accesso a banda larga, l'innalzamento del livello delle conoscenze sanitarie può aiutare un maggior numero di persone che risiedono in regioni isolate, a bassa densità demografica o comunque svantaggiate ad accedere non solo a informazioni, profilassi e consulenze mediche corrette, ma anche ad assistenza, terapie e controllo medico online alla portata di tutti;

11.

considera la possibilità di disporre di informazioni accurate, affidabili e accessibili, adeguate alle diverse categorie sociali, una condizione indispensabile per l'alfabetizzazione informatica in materia di salute. Ciò significa che il governo e il settore privato devono fornire informazioni chiare e pertinenti e che in particolare gli operatori sanitari devono acquisire una maggiore comprensione del livello di alfabetizzazione dei loro pazienti in materia sanitaria;

Sfide

12.

fa presente che la sanità elettronica è un settore in rapida evoluzione e in continuo sviluppo; quelle che oggi sono considerate conoscenze e conquiste, domani possono essere già superate. Per passare dalla sanità tradizionale a quella elettronica non basta disporre delle apposite infrastrutture IT e di un adeguato grado di alfabetizzazione informatica, ma è necessario anche e soprattutto un cambiamento nel rapporto tra il personale medico e dei servizi sociali, i ricercatori, le assicurazioni malattia, i pazienti e le autorità pubbliche. Questa transizione richiede anche un impegno assiduo a favore dell'innovazione e del cambiamento, della formazione e delle competenze specialistiche;

13.

ricorda a questo proposito le conclusioni del seminario sul tema Monitoring National eHealth Strategies ("Monitoraggio delle strategie nazionali di sanità elettronica", svoltosi nel 2010 a Bruxelles), da cui risulta che l'attuazione delle strategie di sanità elettronica in Europa sarebbe molto più complessa e lunga del previsto. Inoltre, la complessità insita nella sfida che la sanità elettronica pone in termini amministrativi sarebbe stata ampiamente sottovalutata;

14.

osserva che in talune regioni le competenze informatiche del personale sanitario e dei servizi sociali e le conoscenze circa le possibilità offerte dalla sanità elettronica lasciano molto a desiderare. Lo stesso vale per quanto riguarda la qualità, la facilità di utilizzo e le funzionalità di alcuni programmi software disponibili o esistenti sul mercato per il personale medico e dei servizi sociali. Queste lacune sono deplorevoli e ostacolano un'evoluzione positiva della sanità elettronica. Le condizioni che devono soddisfare i software medici disponibili, e in particolare la cartella clinica elettronica, potrebbero essere indicate in maniera più esplicita in modo da poter valutarne la qualità e sottoporli a procedure di etichettatura. Al momento attuale si rileva una mancanza di comunicazione efficace tra il settore della sanità e quello dell'informatica;

Interoperabilità

15.

osserva che attualmente i grandi volumi di dati disponibili riguardanti la salute, il benessere e l'assistenza sociale sono archiviati in maniera completamente disgiunta. L'impiego più efficiente di tali dati conferirebbe all'assistenza un'immagine diversa e creerebbe un continuum più solido ed efficace nelle prestazioni. Tutto questo implica che le infrastrutture informatiche non possano essere limitate ai servizi di terapia medica ma che debbano essere estese anche all'assistenza sociale, all'assistenza a domicilio, alla profilassi e al benessere. Si tratta di un corollario logico del principio secondo cui il sistema sanitario e di assistenza sociale deve porre al centro il fruitore dell'assistenza, e i diversi servizi che lo compongono devono adattare di conseguenza il loro modo di operare. La sanità elettronica può contribuire a ridurre la compartimentazione dell'assistenza e promuovere un approccio globale alla persona che necessita di tale assistenza;

16.

reputa che per una migliore qualità dell'assistenza (maggiore efficacia e continuità, rafforzamento della posizione del paziente ecc.) sia fondamentale la condivisione elettronica dei dati tra i diversi operatori sanitari. Attualmente, in molti paesi e regioni i dati medici sono ancora archiviati in maniera sparsa (in file memorizzati nel computer del singolo medico di base o specialista oppure nel server dell'ospedale), senza poter essere condivisi con gli operatori che hanno un rapporto terapeutico con il paziente in questione. Un medico di guardia o un medico di pronto soccorso di un ospedale può trovarsi di fronte a una situazione di emergenza senza poter disporre di una sintesi dei principali dati relativi alla situazione medica del paziente o alla terapia farmacologica che sta seguendo. Il problema diviene ancora più grave quando il paziente si trova all'estero, con la barriera linguistica che gli impedisce di comunicare con l'operatore sanitario. Questa sfida diventerà ancora più problematica non appena si faranno sentire concretamente gli effetti della direttiva UE del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. In mancanza di accesso ai dati medici recenti di un paziente, gli esami di biologia clinica o di diagnostica per immagini verranno ripetuti inutilmente;

17.

esprime particolare apprezzamento per l'ampia attenzione che il piano d'azione in materia di sanità elettronica riserva al problema dei quadri di interoperabilità. La notevole frammentazione del mercato della sanità elettronica nell'UE e le soluzioni offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a realtà talvolta spiccatamente locali fanno sì che questi sistemi si rivelino più costosi del necessario, inaccessibili a terzi, inaffidabili e inadatti ad altri scopi o a nuove applicazioni. Tale situazione rappresenta anche un ostacolo per il settore informatico che si trova penalizzato da un accesso molto limitato al mercato e da un'erosione della redditività dello sviluppo dei suoi prodotti, con conseguenze fatali per l'innovazione tanto necessaria. Il piano d'azione offre l'opportunità di iniziative economiche alle imprese, sia di grandi che di piccole dimensioni, di tutti i paesi europei;

18.

ritiene che il quadro per l'interoperabilità che sarà offerto alla rete della sanità elettronica nel corso dell'anno rappresenti un elemento importante. Nell'esame della normativa nazionale in materia di cartella clinica elettronica si dovrà tenere conto anche della normativa regionale;

19.

accoglie con favore l'accento posto su un'intensificazione della cooperazione con le organizzazioni internazionali e mondiali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). È necessario stipulare accordi in merito alla codificazione dei dati medici e all'impiego uniforme dei sistemi di classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati per aiutare la presa di decisioni mediche attraverso programmi informatici;

Fiducia

20.

reputa che l'introduzione della sanità elettronica su vasta scala non sia soltanto una questione di fattibilità legislativa e tecnica, ma che dipenda in primo luogo dalla fiducia che vi riporranno i cittadini, i pazienti e gli operatori sanitari. Occorre innanzitutto affrontare i problemi riguardanti la tutela della sfera privata, la riservatezza, la protezione dei dati personali e la responsabilità, e garantire una vigilanza costante affinché le informazioni sensibili siano protette contro la pirateria informatica, la fuga di dati, la violazione della privacy o altre forme di abuso;

21.

osserva che una delle principali constatazioni fatte dalla società KPMG nello studio internazionale sulla cartella clinica elettronica (pubblicato il 6 febbraio 2012 a Utrecht), nel quale si esaminano e raffrontano i dati con altri sei paesi europei, è che si registra la tendenza a rinunciare ai programmi di grande portata e su scala nazionale a vantaggio di un approccio più regionale per pervenire a una migliore gestione della complessità e a un maggiore coinvolgimento locale. Secondo KPMG, si rafforza la consapevolezza che, grazie all'impiego di standard uniformi, non vi sia alcuna necessità di banche dati su scala nazionale e che sia invece possibile gestire adeguatamente l'archiviazione decentrata dei dati alla fonte. I fattori fondamentali per il successo dello sviluppo e dell'introduzione progressivi della sanità elettronica sembrano essere il coinvolgimento a livello locale, l'archiviazione decentrata dei dati, un'adeguata informazione dei cittadini e dei pazienti e un approccio graduale attraverso progetti pilota che coinvolgano attivamente gli operatori sanitari;

Rapporti tra le parti

22.

fa presente che il rapporto tra operatori sanitari e paziente è personale e unico e tale deve rimanere. Lo sviluppo della sanità elettronica consente di rafforzare e migliorare questo rapporto, ma è irrealistico e persino poco auspicabile che i contatti personali faccia a faccia possano essere completamente sostituiti dall'interazione virtuale. Per questo, le applicazioni dei servizi di sanità elettronica devono rimanere limitate alle categorie professionali riconosciute del settore sanitario e infermieristico;

23.

sottolinea che le questioni della proprietà e della responsabilità dei dati personali condivisi contenuti in una cartella clinica elettronica sono anche motivo di crescenti tensioni. L'ideale sarebbe che i pazienti potessero accedere a una sezione all'interno della loro cartella clinica elettronica in cui inserire, ad esempio, i risultati di controlli effettuati da loro stessi (ad es. con l'automisurazione della glicemia o della pressione sanguigna) o informazioni sui loro stati d'animo ecc.;

24.

osserva che mano a mano che le patologie croniche occupano una posizione sempre più dominante nella pratica medica in seguito all'invecchiamento demografico, nelle statistiche sulla sanità e nell'elenco dei fattori di costo del nostro sistema sanitario balzerà sempre più in primo piano l'importanza di un approccio multidisciplinare ai pazienti affetti da malattie croniche. Numerosi pazienti anziani soffrono contemporaneamente di un insieme di patologie e necessitano di cure da parte di differenti operatori sanitari con competenze complementari. Questo vale sia per l'assistenza all'interno delle strutture ospedaliere che per quella prestata a domicilio. La sanità elettronica e la condivisione elettronica dei dati tra il paziente, la persona che gli presta un'assistenza informale e gli operatori sanitari con i quali egli è in rapporto terapeutico possono fornire un contributo particolarmente prezioso alla qualità, tempestività e adeguatezza delle cure che gli vengono prestate;

Finanziamento

25.

si rammarica per la drastica riduzione degli stanziamenti relativi al meccanismo per collegare l'Europa, passati da 50 miliardi di euro - 9,2 miliardi dei quali erano destinati alla banda larga e ai servizi digitali - a 29,3 miliardi, di cui appena 1 miliardo sarà destinato ai suddetti due settori;

26.

si chiede se l'introduzione dei servizi di sanità elettronica su vasta scala, interoperabili e transnazionali, che secondo la Commissione dovrebbe avvenire entro il 2014 nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa, rimarrà in programma anche se il Parlamento darà il via libera a un tale indebolimento di questo meccanismo;

27.

auspica che non venga operato alcun taglio al bilancio destinato alle attività nel settore della ricerca e dell'innovazione programmate per il periodo 2014-2020 nel quadro del pilastro "sanità, cambiamenti demografici e benessere" del programma Orizzonte 2020, e che gli studi siano concentrati sull'efficienza delle tecnologie di sanità elettronica sotto il profilo dei costi, nonché sulle garanzie in materia di protezione della sfera privata, sul coinvolgimento degli utenti e sull'integrazione di soluzioni incentrate sui pazienti nei sistemi sanitari europei;

Sussidiarietà

28.

ricorda che la competenza in ordine all'organizzazione e alla fornitura di servizi sanitari e assistenza medica è degli Stati membri, e in un buon numero di questi sono gli enti regionali e locali a essere competenti per quanto riguarda la totalità o una buona parte della politica sanitaria e di assistenza sociale;

29.

fa presente che soprattutto nelle regioni svantaggiate resta difficile, dal punto di vista tecnico, logistico e finanziario, creare le infrastrutture informatiche necessarie e poter sviluppare e sfruttare il potenziale offerto dalla sanità elettronica. L'intervento dell'UE sarà utile soprattutto laddove vi sia la necessità di un coordinamento e di uno stimolo. Questo vale essenzialmente per una serie di questioni affrontabili nel modo migliore a livello UE, quali l'assistenza sanitaria transfrontaliera, il riconoscimento delle qualifiche, gli ostacoli comuni, nonché gli standard e i metodi di ricerca per valutare l'efficacia delle applicazioni di sanità elettronica. Può essere inoltre utile disporre di un sostegno finanziario che aiuti a far fronte agli ingenti costi iniziali;

30.

osserva che il piano d'azione 2014-2020 è incentrato sulla ricerca, l'innovazione e l'interoperabilità e fornisce indicazioni di come dovrà essere il quadro tecnico e giuridico. Da ciò dovrebbero trarre vantaggio sia le imprese che gli enti locali e regionali, gli operatori sanitari, i cittadini e i pazienti Dal momento che il piano d'azione è di portata piuttosto vasta, la Commissione europea potrebbe porre maggiore enfasi nella definizione delle priorità per le sue attività;

31.

prevede che l'azione a livello UE possa apportare un valore aggiunto alla politica sanitaria e all'assistenza medica regionali e possa contribuire a creare uno spazio europeo di sanità e assistenza sociale elettroniche;

32.

auspica che nell'attuazione del piano d'azione non si tenga conto soltanto degli Stati membri ma anche degli enti regionali e locali, i quali possono svolgere un ruolo importante in termini di comunicazione e informazione dei cittadini e dei pazienti, di formazione e qualificazione del personale sanitario, di creazione di un livello sufficientemente elevato di coinvolgimento locale nello sviluppo della sanità elettronica, di avvio di progetti pilota in questo settore, di gestione della complessità che esso presenta e, in talune regioni, anche di regolamentazione in questa materia.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/38


Parere del Comitato delle regioni «Rendere efficace il mercato interno dell'energia»

2013/C 280/08

IL COMITATO DELLE REGIONI

è fermamente convinto che i produttori di energia su scala ridotta dovrebbero avere facilità di accesso alle reti (intelligenti) dell'energia. Si dovrebbero adottare regole precise per l'ingresso di questi nuovi fornitori nelle reti, regole che incoraggino le famiglie e i piccoli produttori a osare investire nella produzione di energia su scala ridotta;

dubita che le misure proposte dalla Commissione siano sufficienti a responsabilizzare i consumatori e a contrastare la povertà energetica, e chiede che sia dedicata un'attenzione particolare alla protezione dei consumatori. Ciò riguarda in particolare la posizione asimmetrica degli utenti dell'energia rispetto alle grandi imprese;

invita le autorità a risolvere la questione degli incentivi ai corretti investimenti di mercato negli impianti di generazione, trasmissione, stoccaggio e bilanciamento offerta/domanda, e raccomanda di cercare nuovi strumenti di finanziamento per la realizzazione dell'infrastruttura, che dovrebbero aggiungersi ai programmi esistenti (il programma energetico europeo per la ripresa, il meccanismo per collegare l'Europa, la politica di coesione, il programma TEN-T, Orizzonte 2020);

concorda pienamente sull'urgenza di modernizzare le reti esistenti e sviluppare le reti intelligenti, e approva le iniziative di cooperazione lanciate a tal fine a livello europeo, nazionale e regionale, nonché la messa a punto di norme europee per le reti intelligenti;

sottolinea l'importanza della trasparenza e della partecipazione dei cittadini e delle comunità alla pianificazione, allo sviluppo e alla realizzazione delle reti.

Relatore

P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH (NL/ALDE), membro della giunta esecutiva della provincia di Groninga

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Rendere efficace il mercato interno dell'energia COM(2012) 663 final

COM(2012) 663 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.    Apertura dei mercati e creazione di condizioni di concorrenza eque

1.

afferma che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo essenziale nel mercato dell'energia dell'UE e sottolinea il loro contributo alla realizzazione del mercato interno dell'energia e alla riduzione delle differenze tra gli Stati membri. Detti enti, inoltre, costituiscono il livello di governo più vicino ai cittadini e pertanto offrono ampie possibilità di comunicazione e hanno esperienza diretta di molti dei problemi tuttora esistenti nei mercati dell'energia dell'UE per quanto riguarda la competitività, la trasparenza e in generale la regolamentazione del settore dell'energia;

2.

sostiene con forza la piena realizzazione di un mercato interno dell'energia che consenta alle regioni di concentrarsi sui loro punti di forza, creando così un settore decentrato dell'energia rinnovabile specifico per regione di cui potranno beneficiare l'infrastruttura della conoscenza, l'economia e il mercato del lavoro a livello locale e regionale. Il CdR suggerisce di mettere a punto una strategia per sostenere lo sviluppo di cluster (specializzati) e di partenariati regionali, e raccomanda di consentire alle regioni all'avanguardia — che conoscono i sistemi di innovazione, hanno mercati dell'energia rinnovabile funzionanti, operano con sistemi basati su reti intelligenti, ecc. — di avere un ruolo più importante nella ricerca delle soluzioni ai problemi ancora esistenti nel settore europeo dell'energia;

3.

raccomanda di mettere a punto piani energetici regionali, che includano progetti per la generazione, la trasmissione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia, la realizzazione dell'infrastruttura necessaria e sistemi regionali per migliorare l'efficienza e il risparmio energetici, come già indicato nel parere sul terzo pacchetto legislativo (CdR 21/2008 fin). Detti piani energetici specifici per regione, che possono essere elaborati al livello degli enti regionali ma eventualmente allargati a più regioni, anche in paesi limitrofi, dovranno essere debitamente coordinati e integrati a livello sia nazionale che europeo;

4.

è favorevole a un'attuazione più rigorosa del terzo pacchetto per l'energia e all'avvio di procedure di infrazione, e sottolinea la necessità di applicare con fermezza le regole in materia di concorrenza per garantire condizioni eque per tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi soggetti. Sarebbe necessario obbligare gli Stati membri nei quali esiste tuttora un unico fornitore a eliminare gli ostacoli all'ingresso sul mercato e assisterli nella creazione dell'infrastruttura (transfrontaliera) in modo che i consumatori abbiano la possibilità di scegliere liberamente il loro fornitore in tutta l'UE. La liberalizzazione delle tariffe e della produzione, insieme all'efficace coordinamento a livello europeo possono utilmente consentire un'equa ripartizione delle risorse tra le regioni d'Europa, stabilizzare, migliorandole, le condizioni quadro del settore energetico europeo e promuovere un approvvigionamento energetico sostenibile, garantendo una riduzione dei costi aggiuntivi della svolta energetica;

5.

sottolinea la necessità che gli accordi sulla disaggregazione delle reti di trasmissione, sulla produzione e sulla prestazione di servizi energetici siano rispettati in tutta l'UE; ciò vale anche per gli accordi sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione dell'energia e per i requisiti in materia di protezione dei consumatori. È prioritario sostenere e sviluppare ulteriormente il ruolo dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), e in particolare la sua capacità di esaminare le decisioni delle autorità nazionali e di comporre le vertenze;

6.

è pienamente favorevole a misure volte a garantire condizioni di concorrenza eque per tutti, che favoriscano modelli di mercato decentrati e competitivi tali da creare più opportunità per i produttori di energia locali e sostenere l'industria; sottolinea tuttavia che per fare ciò occorre, tra l'altro, mettere a disposizione la necessaria infrastruttura di rete per consentire anche alle regioni periferiche, ivi comprese quelle insulari, di avvalersi di queste opportunità. Lo sviluppo dell'infrastruttura, anche nelle regioni più isolate, e la necessità di agire a livello regionale per realizzare le connessioni internazionali e i collegamenti con le isole e potenziare la capacità di trasporto sono quindi aspetti cruciali per il completamento del mercato interno dell'energia;

7.

constata che le disparità esistenti tra gli Stati membri in materia di imposte e prelievi compromettono la competitività del mercato dell'elettricità, producendo inoltre effetti negativi certi per altri settori dell'economia. Questa situazione comporta conseguenze dannose per i consumatori ma anche per le industrie ad alta intensità energetica, che potranno perciò subire svantaggi competitivi o al contrario importanti vantaggi in materia, a seconda del loro sito di ubicazione. Per creare condizioni eque di concorrenza, è necessario eliminare progressivamente, per fasi, le sovvenzioni dirette o occulte a favore dei combustibili fossili e dell'energia nucleare.

B.    Il ruolo centrale dei consumatori

8.

sottolinea che la politica energetica dovrebbe essere incentrata sui consumatori, come già raccomandato dal CdR nel suo parere in merito al terzo pacchetto legislativo sui mercati europei dell'elettricità e del gas (CdR 21/2008 fin). I consumatori dovrebbero costituire l'elemento centrale e, in ultima analisi, avere accesso diretto — come singoli o in gruppi, cooperative o organizzazioni — al mercato dell'energia, che sia attraverso la varietà delle fonti di energia e dei produttori oppure rifornendosi direttamente sul mercato a pronti;

9.

è convinto che, per consentire ai consumatori di effettuare le scelte più opportune, in termini di sostenibilità, di convenienza economica e di efficienza energetica, e di orientarsi verso i fornitori più adatti, si debbano considerare prioritarie l'educazione, l'informazione e la trasparenza in materia energetica, e occorra rendere facilmente accessibili ai consumatori le informazioni circa le possibilità di riduzione delle bollette energetiche offerte dal mercato interno dell'energia e dalle nuove tecnologie. Sarebbe inoltre opportuno sensibilizzare i consumatori in merito alle modalità di controllo dei consumi di energia, alle possibilità di migliorare il risparmio e l'efficienza energetica, e alla produzione su scala ridotta. Il CdR raccomanda quindi alla Commissione e agli Stati membri di lanciare campagne di informazione accessibili ai consumatori, con la collaborazione attiva degli enti locali e regionali e di altre organizzazioni locali pertinenti della società civile;

10.

ritiene che, oltre alle campagne di informazione proposte riguardo ai fornitori e ai prezzi dell'energia, l'introduzione di sistemi di misurazione in tempo reale del consumo e della produzione di energia e di reti di distribuzione fondati sul piano tecnico e intelligenti sia essenziale per dare ai consumatori le informazioni necessarie a prendere le decisioni più appropriate grazie a una migliore consapevolezza dei prezzi dell'energia, dei modelli di consumo e del rapporto tra consumi e prezzi; in questo modo verrà promosso un uso dell'energia più ragionato e sostenibile e si creeranno le condizioni necessarie per l'impiego di apparecchi elettrici (elettrodomestici) intelligenti, con un conseguente risparmio energetico. Il CdR raccomanda alla Commissione di continuare la sua politica volta a incoraggiare l'uso dei contatori intelligenti già illustrata in precedenti comunicazioni. Tale politica deve contribuire alla creazione di reti di distribuzione intelligenti che integrino la gestione dei consumi e la flessibilità nelle capacità di stoccaggio, di produzione e di consumo, nonché la comunicazione tra di esse, tenendo conto al tempo stesso degli aspetti connessi alla precisione, alla riservatezza, alla protezione della privacy e alle possibili frodi e lavorando contemporaneamente alla definizione delle necessarie norme;

11.

dubita che le misure proposte dalla Commissione siano sufficienti a responsabilizzare i consumatori e a contrastare la povertà energetica, e chiede che sia dedicata un'attenzione particolare alla protezione dei consumatori. Ciò riguarda in particolare la posizione asimmetrica degli utenti dell'energia rispetto alle grandi imprese, altrimenti il mercato rimarrà un'interfaccia insensibile che blocca qualsiasi feedback tra gli utenti e i decisori politici o le autorità di regolamentazione. Con il sostegno del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER), si dovrebbe procedere a uno scambio di buone pratiche a livello locale e regionale su importanti questioni connesse ai consumatori, quali l'accesso alle informazioni, le possibilità di fare raffronti tra le tariffe e una migliore comprensione delle bollette energetiche, nonché sulla posizione specifica dei consumatori vulnerabili;

12.

chiede di sviluppare ulteriormente i sistemi destinati a promuovere una maggiore efficienza energetica e di sostenere le soluzioni tecnologiche classiche, ma anche quelle più moderne, e i servizi energetici nell'ottica di un risparmio di energia. Per lottare contro la precarietà energetica si dovranno adottare meccanismi volti a ridurre le tariffe dell'energia elettrica o ad introdurre agevolazioni sulle tariffe pubblicate da ciascun fornitore per i gruppi più vulnerabili e svantaggiati della società (tariffa sociale per le utenze domestiche). Al tempo stesso, a livello regionale e locale si dovrà provvedere in modo particolare affinché le famiglie appartenenti ai gruppi di cui sopra abbiano accesso a programmi specifici di riqualificazione energetica. Agli altri consumatori dovrà applicarsi una tariffazione unica, evitando quella progressiva, in quanto si tratta di una misura che rischia in molti casi di avere un effetto contrario allo sviluppo di altre azioni positive, come ad esempio l'uso delle pompe di calore quali sistemi di riscaldamento alternativi. Infine, a livello regionale e locale si dovrà condurre una campagna d'informazione incentrata sui sistemi per migliorare l'efficienza energetica e sui vantaggi oggettivi e comparativi di una loro applicazione. Programmi specifici in materia di efficienza energetica possono altresì rivelarsi utili per tale scopo.

C.    L'importanza della produzione su scala ridotta

13.

sottolinea l'importanza delle iniziative degli Stati membri e degli enti locali e regionali volte a promuovere le soluzioni locali in materia di energia (per es. sotto forma di azioni di cooperazione), come la produzione su scala ridotta, lo sviluppo delle reti intelligenti e la partecipazione della domanda, che costituiscono un pilastro sempre più importante nell'ottica del rinnovamento dei mercati dell'energia dell'UE. Il CdR sostiene questo approccio integrale, non soltanto per promuovere un consumo più consapevole, ma anche per incentivare la produzione su scala ridotta, lo sviluppo delle reti intelligenti e una gestione della domanda rafforzata nelle reti di distribuzione;

14.

riconosce che un numero sempre maggiore di consumatori preferirà investire nella produzione in proprio piuttosto che dipendere da altri ("prosumatore" ossia un consumatore di energia che, oltre a utilizzare energia, ne produce per le sue necessità o per quelle dei sui vicini), e che ciò costituisce uno sviluppo positivo dal punto di vista della sensibilizzazione dei consumatori e della sostenibilità. Le piccole imprese e le iniziative di dimensioni modeste (famiglie, comunità locali, quartieri, cooperazioni regionali) avranno un ruolo sempre più importante nell'approvvigionamento energetico a livello locale e regionale, con ricadute positive sull'economia e sul mercato del lavoro a tali livelli. I produttori di energia su scala ridotta dovrebbero pertanto avere facilità di accesso alle reti (intelligenti) dell'energia. Si dovrebbero adottare regole precise per l'ingresso di questi nuovi fornitori nelle reti, regole che incoraggino le famiglie e i piccoli produttori a osare investire nella produzione di energia su scala ridotta. Il CdR invita la Commissione a dedicare un'attenzione particolare alla crescente importanza della produzione di energia su scala ridotta e agli interrogativi che pone, nonché a incoraggiare lo scambio di buone pratiche a livello locale e regionale per favorire questo sviluppo;

15.

sottolinea che la responsabilizzazione dei consumatori e la crescente importanza della produzione su scala ridotta, oltre a richiedere azioni di promozione per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, impongono anche un aggiornamento del concetto di reti intelligenti dell'UE. Pur prevedendo che una rete intelligente e dal funzionamento regolare contribuirà a favorire la concorrenza sul mercato interno dell'energia, la Commissione non fa alcun riferimento specifico alla crescente importanza della produzione su scala ridotta e al ruolo potenziale dei consumatori di energia come produttori e facilitatori dello stoccaggio su scala ridotta. Il CdR ritiene quindi che il concetto di reti intelligenti adottato dalla Commissione debba essere aggiornato e si debbano scambiare le conoscenze e le innovazioni esistenti per consentire di appoggiare in modo efficace la produzione su scala ridotta.

D.    Mercati all'ingrosso competitivi e trasparenza dei mercati

16.

fa notare che i mercati all'ingrosso forniscono i segnali di prezzo che influenzano le scelte dei produttori e dei consumatori e le decisioni in materia di investimenti negli impianti di produzione e nell'infrastruttura di trasmissione. Questi segnali dovrebbero rispecchiare le condizioni reali dell'offerta e della domanda di energia. Una maggiore trasparenza nei mercati all'ingrosso dell'energia contribuirebbe a ridurre il rischio di manipolazione dei mercati stessi e di distorsione dei segnali di prezzo. Il CdR sottolinea pertanto che l'applicazione del regolamento REMIT è una misura chiave per porre rimedio alle carenze del mercato dell'energia in un quadro di dimensione europea;

17.

ritiene che per il corretto funzionamento di un mercato europeo dell'energia sia essenziale mettere a punto codici di rete, affrontare i rimanenti problemi di ordine regolamentare riguardanti il codice di rete per il mercato europeo di bilanciamento e lanciare un'iniziativa di coordinamento per risolvere i problemi di natura regolamentare e tecnica che dovessero emergere. Il CdR sostiene queste misure, che possono contribuire a creare e a rafforzare un mercato dell'energia europeo flessibile e sicuro, e ritiene che la Commissione europea debba vigilare costantemente sull'attuazione dei codici di rete europei, tenendo conto delle differenze tra le regioni in termini di livello di sviluppo, per garantire non solo un'attuazione rapida ed efficace, ma anche la funzionalità dei codici stessi e la loro efficacia sul mercato;

18.

concorda con la Commissione sul potenziale di un sistema armonizzato esteso a tutta l'Europa. Durante la messa a punto del codice, si è manifestata chiaramente la necessità di un più stretto legame tra le regole adottate parallelamente a livello di UE e negli Stati membri. A questo proposito, il CdR condivide la posizione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), secondo la quale i codici di rete devono continuare a servire in primis a garantire una migliore interconnessione tra le reti nazionali dell'energia;

19.

è convinto del potenziale del gas, in particolare come elemento di bilanciamento e capacità di riserva, ma condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione riguardo alle differenze esistenti tra le regioni europee nella disponibilità dell'infrastruttura di trasporto e stoccaggio del gas naturale. Un'estensione dell'infrastruttura per il gas (liquido) a tutte le regioni d'Europa e l'integrazione delle reti del gas e dell'elettricità agevolerebbero la realizzazione di un mercato interno dell'energia. Il CdR concorda pertanto con la Commissione e con l'ACER sull'opportunità che tali iniziative concorrano alla creazione di altri hub del gas e borse elettriche a livello regionale e, per l'energia elettrica, al pieno accoppiamento di mercato in tutta l'UE. A tal fine è necessario potenziare le interconnessioni per l'elettricità e il gas con le regioni periferiche e insulari. A livello locale e regionale dovrebbero essere messi a punto dei progetti pilota per la produzione di gas dall'energia elettrica e viceversa, e i loro risultati dovrebbero trovare ampia diffusione.

E.    Energie rinnovabili

20.

è convinto che perseguire l'obiettivo delle energie rinnovabili contribuirà al completamento del mercato interno dell'energia, ma riconosce che la liberalizzazione basata soltanto sul prezzo non porterà necessariamente alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE. Tuttavia, un mercato interno integrato dell'energia elettrica significa una minore volatilità dei prezzi in specifici mercati regionali, il che consente una più efficiente diffusione e integrazione delle energie rinnovabili nella rete. Idealmente gli investimenti in materia energetica dovrebbero orientarsi verso le fonti rinnovabili. Data la scarsa coerenza attualmente esistente tra le decisioni dei singoli Stati membri in materia di energie rinnovabili, il CdR esorta tuttavia a elaborare una strategia comune europea per mettere a punto strumenti sia basati sui meccanismi del mercato che di tipo normativo, come già raccomandato nel suo parere sulle energie rinnovabili (CdR 2182/2012 fin);

21.

al fine di promuovere l'integrazione della crescente quota di energia eolica e solare e di garantire un equilibrio stabile tra offerta e domanda, propone di introdurre un quadro normativo chiaro che definisca il ruolo dei diversi soggetti e renda possibile la ricerca di soluzioni basate sul mercato in grado di generare chiari segnali di prezzo sul mercato dell'energia. Sul fronte della domanda, detti segnali contribuiranno al risparmio energetico, su quello dell'offerta conferiranno la necessaria flessibilità. Ciò comporta anche un efficace regime di scambio delle emissioni, tale da garantire incentivi appropriati per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nella flessibilità. Al fine di garantire che il sistema europeo di scambio di quote di emissione offra incentivi sufficienti per gli investimenti nello sviluppo delle tecnologie a basso tenore di carbonio, il CdR invita a trovare una soluzione strutturale all'urgente problema dell'offerta eccedentaria di quote di emissione;

22.

deplora che, per effetto di una mancanza di coordinamento a livello UE e dell'esistenza di regimi nazionali di sostegno e di meccanismi per la remunerazione delle capacità di generazione, diversi e spesso incompatibili tra loro, il cosiddetto "shopping normativo" sia diventato un fattore essenziale che incide sulle decisioni adottate in Europa in materia di investimenti negli impianti di produzione. Il CdR sottolinea inoltre che lo sviluppo dell'energia rinnovabile non può essere visto in maniera isolata e non deve impedire il funzionamento del mercato dell'energia. È necessario che i regimi di sostegno pubblico adottati negli Stati membri siano chiaramente mirati, prevedibili, di portata adeguata agli obiettivi perseguiti e proporzionati, e che prevedano disposizioni per la loro eliminazione graduale in funzione dell'evoluzione della redditività commerciale del tipo di produzione sostenuta. Qualsiasi misura di sostegno deve essere applicata in conformità con il mercato interno e la pertinente normativa dell'UE sugli aiuti di Stato. Le autorità, in particolare nelle regioni di confine, devono tenere pienamente conto di come il sistema dell'energia elettrica delle regioni e dei paesi vicini è influenzato dalle decisioni previste prima di adottare nuovi incentivi. Il CdR è favorevole all'iniziativa della Commissione volta a fornire agli Stati membri orientamenti circa le migliori pratiche in materia di meccanismi di sostegno per le fonti di energia rinnovabili;

23.

date le grandi differenze esistenti attualmente tra le normative vigenti a livello locale e nazionale in materia di tassazione dell'energia, approva le iniziative della Commissione a favore di una tassazione omogenea e più intelligente dell'energia in Europa. Un quadro impositivo più armonizzato, che consentisse di ripartire su una base obiettiva il carico fiscale gravante sulle energie rinnovabili e su quelle di origine fossile, tenendo conto del contenuto energetico e delle emissioni di CO2, contribuirebbe alla realizzazione degli obiettivi 20/20/20 e alla riduzione delle emissioni di CO2, nonché alla realizzazione degli obiettivi della tabella di marcia 2050. In questo scenario, emerge altresì la necessità di concordare una metodologia equa per l'assegnazione delle quote di emissioni di CO2 prodotte dalla generazione e dal consumo di energia attraverso i confini regionali e nazionali nell'ambito di un sistema di trasmissione e di distribuzione dell'energia paneuropeo liberalizzato;

24.

sottolinea, al di là dell'uso delle energie rinnovabili, l'importanza dell'efficienza energetica e del risparmio di energia. La pianificazione urbana e spaziale a livello locale e regionale, le misure per l'efficienza energetica e la promozione, da parte degli enti locali e regionali, di abitazioni ed edifici efficienti sotto il profilo energetico possono contribuire al risparmio energetico e stimolare le soluzioni energetiche locali, tra cui il ricorso alla cogenerazione. Il CdR raccomanda di dedicare un'attenzione continua a questi aspetti e di sfruttare le migliori pratiche a livello regionale e locale per rafforzare le politiche europee e nazionali in quest'ambito.

F.    Meccanismi di regolazione della capacità, gestione della domanda e sicurezza degli approvvigionamenti energetici

25.

sottolinea che, se non sono congegnati bene ovvero se sono introdotti prematuramente, i meccanismi di regolazione della capacità rischiano di provocare una frammentazione del mercato interno e di ostacolare gli investimenti. Il CdR esprime dubbi circa i meccanismi di regolazione della capacità di diversi Stati membri, che sono concepiti per sostenere i produttori di energia elettrica in modo da consentire loro di mantenere disponibile la loro capacità di generazione e garantire che vi sia una capacità sufficiente anche nei momenti in cui viene a mancare la produzione delle fonti variabili, come quella eolica o quella solare. Viceversa, in assenza di un previo coordinamento di tali disposizioni le eccedenze di energia (per es. dalla fonte eolica) non dovrebbero essere incanalate verso le reti dei paesi vicini, il che può comportare un effetto distorsivo sul mercato dell'energia di quei paesi (fenomeno dei cosiddetti "flussi di ricircolo"). In altri casi, le eccedenze esistenti in una zona possono invece consentire di colmare le lacune presenti in un'altra. Il Comitato sostiene le iniziative della Commissione volte a trovare soluzioni transfrontaliere. Prima di introdurre qualsiasi misura a livello regionale o nazionale, è opportuno svolgere le analisi necessarie al fine di accertare l'esistenza di un problema di capacità e l'assenza di soluzioni alternative, e di verificare che le misure proposte tengano conto degli effetti transfrontalieri. È essenziale che vi sia un approccio coordinato alla sicurezza degli approvvigionamenti;

26.

ritiene che il futuro mercato europeo dell'energia non debba essere più determinato unicamente dalle logiche dell'offerta, ma anche dal controllo della domanda, in particolare per i picchi di consumo di energia. I soggetti coinvolti devono puntare a una riduzione dei consumi industriali e domestici, creando tutte le condizioni necessarie per sfruttare al meglio le nuove funzionalità legate alle reti e ai contatori intelligenti. Il CdR auspica quindi che, a livello europeo, si elaborino meccanismi di regolazione della capacità coordinati in grado di ridurre i picchi di consumo di energia, di rendere sicuro il funzionamento dei sistemi elettrici europei (in particolare durante i picchi di consumo) e di stimolare la riduzione del consumo di elettricità;

27.

è convinto che, nell'elaborazione della strategia globale per l'infrastruttura europea, lo sviluppo dell'infrastruttura da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione vada tenuto in considerazione in una misura uguale a quello dei gestori dei sistemi di trasmissione. Lo sviluppo dell'infrastruttura di distribuzione è essenziale per conseguire gli obiettivi del 2020, ed è urgente per connettere le fonti rinnovabili alle reti intelligenti e integrare nel sistema i prodotti energetici decentrati. Questa iniziativa non potrà essere coronata da successo se la pianificazione dell'infrastruttura si limiterà al livello della trasmissione.

G.    Reti infrastrutturali

28.

dato che il mercato dell'energia è sempre più internazionale, riconosce l'importanza vitale delle interconnessioni, degli impianti di riserva e di stoccaggio e dell'infrastruttura ai fini della realizzazione del mercato interno dell'energia. Il CdR accoglie quindi con favore l'accordo sul pacchetto per le infrastrutture europee concluso il 27 novembre 2012, ma raccomanda di compiere, accanto agli investimenti (internazionali) su vasta scala, anche investimenti nelle reti regionali (o addirittura locali) e nelle interconnessioni con i sistemi insulari isolati o semiisolati poiché la produzione di energia avviene sempre di più a livello locale e regionale;

29.

invita le autorità a risolvere la questione degli incentivi ai corretti investimenti di mercato negli impianti di generazione, trasmissione, stoccaggio e bilanciamento offerta/domanda, e raccomanda di cercare nuovi strumenti di finanziamento per la realizzazione dell'infrastruttura, che dovrebbero aggiungersi ai programmi esistenti (il programma energetico europeo per la ripresa, il meccanismo per collegare l'Europa, la politica di coesione, il programma TEN-T, Orizzonte 2020). I partenariati pubblico-privati, la mobilitazione di fondi privati, gli accordi di finanziamento innovativi e le misure fiscali rappresentano potenziali fonti di risorse supplementari. Per consentire l'afflusso di investimenti privati, occorre maggiore certezza circa gli utili che detti investimenti possono offrire a lungo termine. Il CdR sottolinea pertanto l'importanza di un'agenda europea per gli investimenti (a lungo termine) nel settore dell'energia. Occorre continuare a garantire l'accesso semplificato degli enti locali e regionali ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per la realizzazione di progetti in materia di energia sostenibile. Le autorità di regolamentazione dovrebbero inoltre poter includere nelle tariffe dell'energia i miglioramenti dell'infrastruttura e la realizzazione degli impianti di riserva e di stoccaggio;

30.

ritiene che una razionalizzazione delle procedure di autorizzazione nell'UE e una migliore ripartizione dei costi per i progetti transfrontalieri possano contribuire allo sviluppo delle reti infrastrutturali e allo sblocco degli investimenti. Ciò potrebbe inoltre contribuire a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti nell'UE e a migliorare l'integrazione delle fonti rinnovabili migliorando le possibilità di trasporto dell'energia. Gli enti locali e regionali devono svolgere un ruolo importante a questo fine semplificando le procedure di pianificazione e integrando l'infrastruttura energetica nei propri schemi di pianificazione.

H.    Reti intelligenti

31.

reputa che i costi della rete energetica e del relativo ampliamento, che vengono sostenuti nell'interesse sia dell'ambiente che dei consumatori dell'intera Unione, debbano essere ripartiti in maniera solidale e non debbano gravare unicamente sul paese in cui la rete viene sviluppata. Il Comitato sostiene pertanto l'ulteriore definizione e messa in atto di solidi "meccanismi di ripartizione dei costi", previsti nel regolamento sul pacchetto di misure relative alle infrastrutture energetiche, nonché i lavori svolti attualmente dalle autorità di vigilanza, ACER e ENTSOG, per portare avanti questa politica.

32.

concorda pienamente sull'urgenza di modernizzare le reti esistenti e sviluppare le reti intelligenti, e approva le iniziative di cooperazione lanciate a tal fine a livello europeo, nazionale e regionale, nonché la messa a punto di norme europee per le reti intelligenti. Oltre ai piani esistenti, occorrono piani d'azione nazionali e regionali per la modernizzazione delle reti. A questo fine, i programmi di ricerca e sviluppo (programma quadro, Energia intelligente — Europa) dovrebbero assistere l'industria. In particolare, progetti pilota a livello locale e/o regionale potrebbero consentire di dimostrare le possibilità di realizzazione di reti intelligenti e contribuire alla loro diffusione in tutta Europa. Il CdR invita pertanto la Commissione a collaborare con gli enti locali e regionali nell'elaborazione di piani d'azione per la diffusione delle reti intelligenti;

33.

sottolinea che, per realizzare questa conversione alle reti intelligenti occorrono finanziamenti supplementari oltre agli investimenti per la creazione di nuove infrastrutture. È opportuno verificare se le autorità di regolamentazione debbano consentire agli operatori di integrare questo obbligo finanziario nelle loro strutture tariffarie, il che attualmente non è possibile. Il CdR chiede inoltre che le metodologie di benchmarking delle tariffe e dei costi di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione, introdotte dai regolatori, comprendano non solo aspetti quantitativi (costi), ma anche qualitativi (per es. criteri di affidabilità sulla qualità delle reti) in modo da mantenere il livello di qualità attuale delle reti;

34.

affinché sia possibile rendere le reti moderne e intelligenti in tempi rapidi, considera assolutamente fondamentale che il quadro normativo incoraggi i necessari investimenti attraverso una congrua remunerazione, e garantisca quanto prima la chiarezza dei rispettivi ruoli e responsabilità. Dato che le imprese che gestiscono le reti necessitano di un quadro normativo prevedibile, favorevole e stabile a lungo termine tale da incentivare e agevolare le innovazioni necessarie, è essenziale avere una visione di lungo periodo;

35.

sottolinea che la trasparenza e la partecipazione dei cittadini e delle comunità alla pianificazione, allo sviluppo e alla realizzazione delle reti sono condizioni essenziali per un'accettazione di tali reti da parte del pubblico. Occorre ridefinire la procedura di pianificazione delle reti per renderla più mirata, in una nuova era caratterizzata da efficienza energetica, fonti rinnovabili e gestione della domanda, e per garantire la massima flessibilità e resistenza all'interno del sistema; concorda sul fatto che tale procedura debba essere inclusiva, trasparente e democratica.

Bruxelles, 4 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/44


Parere del Comitato delle regioni «Il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione europea in materia di rifiuti»

2013/C 280/09

IL COMITATO DELLE REGIONI

sottolinea che il miglioramento della prevenzione dei rifiuti e la piena applicazione del principio "chi inquina paga" consentiranno di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sugli ERL incaricati della gestione dei rifiuti; chiede che vengano adottati obiettivi ambiziosi e vincolanti basati sui risultati migliori ottenuti fino ad oggi. Nella prospettiva 2020, la quantità dei rifiuti urbani pro capite dovrebbe essere ridotta del 10 % rispetto ai livelli registrati nel 2010;

chiede che agli Stati membri vengano assegnati degli obiettivi quantitativi vincolanti minimi e specifici per ciascuna delle categorie di rifiuti definiti riutilizzabili, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE;

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 %, entro il 2025, l'obiettivo obbligatorio attuale in materia di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto del livello globale di rispetto di tale obiettivo in tutta l'UE; con obiettivi intermedi e periodi di transizione da negoziare;

invita ad adottare obiettivi di riciclaggio applicabili ai rifiuti industriali. Tali obiettivi potrebbero essere definiti in termini di materiali e non in funzione del tipo di rifiuto, e dovrebbero essere altrettanto ambiziosi di quelli fissati in materia di rifiuti domestici;

sottolinea la necessità di adottare le norme regolamentari comuni più rigorose in materia di selezione e pulizia dei rifiuti;. entro il 2020 il 100 % dei rifiuti dovrebbe essere oggetto di raccolta differenziata;

chiede che venga proibito, entro il 2020, lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti organici o biodegradabili che possano essere riutilizzati, riciclati integralmente o in parte, o abbiano un valore calorifico. L'obiettivo globale potrebbe tendere al 5 %, o meno, di rifiuti smaltiti in discarica, a prescindere dalla loro origine e natura;

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 % gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica, indipendentemente dal tipo di plastica e all'80 % quelli di riciclaggio degli imballaggi di vetro, metallo, carta, cartone e legno, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE, con obiettivi intermedi e periodi di transizione da negoziare.

Relatore

Michel LEBRUN (BE/PPE), membro del Parlamento della comunità francese

Testo di riferimento

Lettera di consultazione da parte della Commissione europea in data 14 dicembre 2012.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene che una politica responsabile e sostenibile in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti debba puntare a ridurre quanto più possibile gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, nonché a preservare le risorse naturali e a reintrodurre i materiali nel circuito economico prima che diventino rifiuti;

2.

prende atto dei progressi compiuti sul fronte della prevenzione e del trattamento dei rifiuti grazie a un quadro regolamentare europeo proattivo. Nota con soddisfazione che un certo numero di Stati membri e di enti regionali e locali (ERL) si sono prefissi obiettivi più ambiziosi di quelli stabiliti dall'Unione europea (UE) in questo campo. La legislazione futura dovrà incoraggiare gli Stati membri e gli ELR meno avanzati a proseguire gli sforzi al fine di migliorare i loro risultati;

3.

prende atto che tra Stati membri esistono notevoli differenze in materia di gestione dei rifiuti. Si dovrebbe sostenere lo sviluppo di infrastrutture, metodi e capacità per una buona gestione dei rifiuti, da parte e per gli Stati membri e gli ERL meno avanzati in questo campo, rafforzando in particolare la cooperazione nazionale e territoriale ai livelli locale e internazionale;

4.

sottolinea l'importanza delle statistiche europee sui rifiuti per avere dati ancora più precisi anche per il livello regionale. Accoglie con favore in questo contesto il fatto che la base di dati Eurostat includa già i dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani in diversi paesi. È utile esaminare le differenze nella gestione dei rifiuti perché differenze sostanziali all'interno dei paesi indicano l'importanza e il successo relativo delle politiche regionali (1);

5.

è consapevole del fatto che il presente parere viene elaborato a monte della valutazione e della revisione della normativa attualmente in vigore. I nuovi obiettivi che ne deriveranno dovrebbero corrispondere agli obiettivi ambiziosi esposti nella Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2) e da iscrivere nel 7o programma d'azione per l'ambiente (3) - che contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva -, oltre a sostenere le misure previste dall'iniziativa UE sulla preservazione delle materie prime (4);

6.

si rallegra dell'invito rivoltogli dalla Commissione europea ad esprimersi sul riesame degli obiettivi dell'UE in materia di gestione di rifiuti nell'ambito della revisione della direttiva quadro relativa ai rifiuti (5), della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (6) e della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (7);

7.

ritiene che la proposta di obiettivi più ambiziosi a livello generale per l'UE, anche nel caso si stabiliscano periodi transitori e obiettivi intermedi per gli Stati membri, gli enti regionali e gli enti locali meno avanzati, debba prima prevedere l'analisi per ciascun territorio delle ragioni del non rispetto degli attuali obiettivi;

8.

sottolinea il ruolo di primo piano svolto dagli ERL nell'attuazione della legislazione europea in questo campo, nella creazione e nel finanziamento di infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e nella gestione operativa dei flussi. La gestione ottimale dei rifiuti rappresenta oggi una delle sfide più importanti per gli ERL. A questo proposito il CdR chiede di essere associato a tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche che saranno adottate in materia;

9.

sottolinea di aver dimostrato, facendo della valutazione della politica europea relativa ai rifiuti una delle cinque priorità del suo programma di lavoro per la sussidiarietà nel 2013, la propria volontà di rafforzare la partecipazione degli ERL alla definizione dei nuovi obiettivi che dovranno conseguire. A tale riguardo, il CdR chiede che l'UE garantisca agli enti regionali e locali di poter intervenire e cooperare a un livello che rispetti appieno il principio di sussidiarietà. Il CdR ha consultato il proprio gruppo di esperti sulla sussidiarietà e i partner della rete di controllo in materia in merito agli aspetti della revisione della legislazione UE sui rifiuti legati alla sussidiarietà;

10.

segnala che l'adozione di nuovi obiettivi dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità. Il CdR chiede che l'UE, in linea con il principio di precauzione, prenda in considerazione l'impatto che le nuove misure potrebbero esercitare sugli ERL, sui loro bilanci, sulle loro capacità amministrative e operative. Si dovrà prestare particolare attenzione alla fattibilità delle future politiche per gli Stati membri e gli ERL meno efficienti. L'adozione di obiettivi disaccoppiati, intermedi, nonché la concessione di una certa flessibilità operativa agli ERL saranno indispensabili per la realizzazione degli obiettivi finali. In questo contesto dovranno essere prese in considerazione le specificità geografiche, demografiche e socio-economiche;

11.

raccomanda che la revisione degli obiettivi si basi sul principio di prossimità. Tale principio sarà da intendersi in senso locale ma anche internazionale: la legislazione futura dovrà sostenere in via prioritaria il mantenimento e lo sviluppo delle attività di gestione dei rifiuti sul territorio europeo. Il CdR chiede che nella revisione degli obiettivi si faccia in modo di non danneggiare né la competitività né le pari opportunità degli attori pubblici e privati europei attivi nel settore e si sostenga questa settore dell'attività economica all'interno dell'Unione.

Per un linguaggio comune in materia di gestione dei rifiuti

12.

chiede che all'interno dell'Unione venga adottato un unico metodo, efficace e trasparente, per la contabilità dei rifiuti, in modo da consentire la razionalizzazione degli obiettivi e la comparabilità delle situazioni e dei progressi compiuti. Nell'adottare tale metodo occorrerà tenere conto delle specificità locali dei singoli Stati membri; il Comitato chiede in particolare che i quattro metodi attuali di calcolo per l'obiettivo dei rifiuti domestici e rifiuti analoghi della direttiva quadro relativa ai rifiuti (8) siano sostituiti da un solo metodo di calcolo trasparente, credibile e ambizioso;

13.

raccomanda di creare un lessico europeo che riprenda la terminologia esatta e completa riguardante i rifiuti, le modalità di trattamento, riutilizzazione, riciclaggio e valorizzazione utilizzate, le strutture e le infrastrutture come pure gli attori operanti in questo settore;

14.

incoraggia la creazione di una nomenclatura europea dei rifiuti che comprenda tutti i flussi di rifiuti al fine di permetterne una categorizzazione inconfutabile all'interno della gerarchia.

Direttiva quadro relativa ai rifiuti: per il rafforzamento e la definizione di nuovi obiettivi

15.

raccomanda il disaccoppiamento degli obiettivi e l'adozione, nell'ambito degli obiettivi globali che saranno assegnati a ciascun livello della gerarchia, di obiettivi distinti in base al tipo di flussi di rifiuti e materiali da trattare;

16.

chiede di fissare obiettivi specifici per materiali critici, che sono importanti per l'economia ma che non possono essere recuperati applicando soltanto obiettivi specifici per flussi di rifiuti;

17.

chiede che sia adottato il principio di commutazione automatica dei diversi tipi di rifiuti al livello più elevato della gerarchia loro accessibile. La natura dei materiali contenuti nei rifiuti deve avere la precedenza sul tipo di rifiuto al momento della categorizzazione dei flussi di rifiuti nel quadro della gerarchia;

18.

auspica che il finanziamento dell'UE sia destinato in via prioritaria alle attività che rientrano nei livelli più elevati della gerarchia. L'assegnazione di sovvenzioni per progetti riguardanti livelli inferiori dovrebbe essere subordinata all'attuazione preliminare di tutte le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati per i livelli superiori.

Prevenzione

19.

osserva che la gestione dei rifiuti consente di limitare solo parzialmente l'impatto sull'ambiente. È quindi necessario promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti che incoraggi a sostituire le risorse naturali con materiali ricavati dai rifiuti stessi. La prevenzione dei rifiuti resta la via principale per ridurre l'onere che grava sull'ambiente;

20.

sottolinea che il miglioramento della prevenzione dei rifiuti e la piena applicazione del principio "chi inquina paga" consentiranno di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sugli ERL incaricati della gestione dei rifiuti;

21.

chiede che venga innalzato il livello dei requisiti in materia di prevenzione dei rifiuti. Si dovrebbero adottare obiettivi ambiziosi e vincolanti basati sui risultati migliori ottenuti fino ad oggi. In questo senso, nella prospettiva 2020, la quantità dei rifiuti urbani pro capite dovrebbe essere ridotta del 10 % rispetto ai livelli registrati nel 2010; tuttavia, nel caso di conflitto tra l'obiettivo generale di riduzione dei rifiuti della nuova direttiva e l'obiettivo pro capite, è il primo che dovrebbe essere considerato preminente;

22.

invita ad adottare delle misure intese a ridurre gli sprechi alimentari e i rifiuti di imballaggio e a individuare ulteriori possibilità di assistere le famiglie bisognose e indigenti fornendo loro prodotti alimentari ancora commestibili. Tali misure dovrebbero promuovere una migliore informazione dei consumatori riguardo alle date limite di consumo e alle date di scadenza dei prodotti, rispetto all'impronta di carbonio di questi ultimi e ai vantaggi ambientali degli imballaggi riutilizzabili. Occorre compiere degli sforzi per sensibilizzare i cittadini alla necessità di adattare le quantità acquistate ai loro bisogni reali e di tener conto del tipo di imballaggio ai fini delle loro decisioni d'acquisto. Inoltre, occorrerebbe includere il tema della riduzione degli sprechi alimentari nella formazione in materia di produzione, trasformazione, gastronomia e commercio.

Responsabilità allargata di produttori e importatori, design ecologico

23.

osserva che, in alcuni casi, il principio di responsabilità allargata dei produttori o degli importatori ha dimostrato di essere uno strumento efficace della politica a favore della prevenzione dei rifiuti. Oltre a una sistematizzazione della raccolta dei prodotti usati, tale strumento rappresenta, per i produttori e gli importatori, un incentivo efficace a modificare la concezione dei prodotti al fine di migliorarne l'efficienza e il design dal punto di vista ecologico;

24.

riconosce che i costi creati da questa responsabilità allargata di produttori e importatori si ripercuotono sui consumatori finali senza che i margini realizzati siano immessi nel processo di gestione dei rifiuti. Il CdR chiede che le risorse rese disponibili dall'attuazione e dal controllo delle misure adottate nel quadro di questo principio siano destinate al finanziamento di infrastrutture dedicate alla selezione, alla preparazione per la riutilizzazione e al riciclaggio dei rifiuti;

25.

chiede che principio di gestione responsabile dei prodotti venga introdotto nella normativa UE sui rifiuti per dare ai commercianti al dettaglio una maggiore responsabilità nel sostegno alla raccolta e alla restituzione dei prodotti ai fabbricanti;

26.

ritiene che si debba esigere dagli Stati membri un'analisi comparativa dei prodotti correnti in cui è normale l'obsolescenza programmata, valutandone la longevità, la riparabilità e la riutilizzabilità. Questi dati dovrebbero quindi essere usati per fissare standard minimi entro cinque anni. Ai produttori si dovrebbe chiedere di vendere prodotti con garanzie estese e di rendere disponibili parti di ricambio per le riparazioni. Si dovrebbero sostenere le imprese che forniscono prodotti di consumo, come i grandi elettrodomestici, sotto forma di servizio invece che di vendita, in quanto ciò farà aumentare la domanda di prodotti concepiti per durare a lungo ed essere riparati;

27.

auspica un rafforzamento della legislazione in materia di progettazione ecologica al fine di ottimizzare le procedure di smontaggio, pulizia, riciclaggio e valorizzazione dei rifiuti sin dalla fase di concezione dei prodotti. L'adozione dei requisiti più rigorosi in materia favorirebbe l'ascesa di taluni tipi di rifiuti nella gerarchia;

28.

si dichiara favorevole a un maggiore sostegno da parte dell'UE al settore della ricerca e dello sviluppo nel settore della progettazione e della concezione ecologica tramite i fondi strutturali, il Fondo di coesione e la Banca europea per gli investimenti. Tale sforzo deve essere accompagnato da una maggiore vigilanza rispetto alle eventuali distorsioni della concorrenza che potrebbero risultare dall'adozione delle nuove norme.

Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

29.

chiede che agli Stati membri vengano assegnati degli obiettivi quantitativi vincolanti minimi e specifici per ciascuna delle categorie di rifiuti definiti riutilizzabili, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE;

30.

sottolinea le potenzialità insite nel riutilizzo e nella preparazione al riutilizzo dei rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare. Andrebbero adottate delle misure di sostegno ai soggetti attivi in questo settore, sotto forma di agevolazioni all'accesso ai flussi di rifiuti, assistenza finanziaria o aiuto alla costituzione del loro progetto economico e commerciale;

31.

raccomanda di associare gli attori dell'economia sociale all'elaborazione della futura legislazione europea relativa al riutilizzo e alla preparazione al riutilizzo dei rifiuti.

Riciclaggio

32.

si rammarica che, malgrado un progressivo miglioramento delle cifre del riciclaggio e della valorizzazione energetica, notevoli quantità di materiali riciclabili o recuperabili continuino a essere smaltiti in discarica o inceneriti in impianti a scarso rendimento energetico. La legislazione futura dovrebbe puntare a un migliore utilizzo delle risorse contenute nei rifiuti;

33.

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 %, entro il 2025, l'obiettivo obbligatorio attuale in materia di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto del livello globale di rispetto di tale obiettivo in tutta l'UE (9). Nell'ambito dell'obiettivo generale medio per l'UE, si dovrebbero negoziare obiettivi intermedi e periodi di transizione con gli Stati membri e gli ERL, in special modo con quelli meno avanzati;

34.

prevede che un innalzamento degli obiettivi generali comporterà il riorientamento verso il riciclaggio di una parte dei flussi di rifiuti destinati all'incinerazione o allo smaltimento in discarica. L'aumento dei volumi di rifiuti da riciclare richiederà la creazione di nuove infrastrutture e nuovi investimenti nel settore. Gli ERL, che per la maggior parte sono i responsabili operativi della gestione dei rifiuti, dovrebbero poter beneficiare di un sostegno logistico e finanziario in caso di necessità. Allo stesso tempo, occorre sostenere anche la preservazione delle materie prime e il riutilizzo dei materiali;

35.

ribadisce la richiesta che l'UE si doti di un quadro giuridico riguardo all'obiettivo del riciclaggio dei rifiuti organici nell'ambito della direttiva quadro relativa ai rifiuti riveduta. Tale quadro permetterebbe di incoraggiare il settore e di fissare degli obiettivi quantitativi, al tempo stesso lasciando a ciascuno Stato membro ed ERL la libertà di cooperare e di organizzare questo riciclaggio in funzione delle proprie specificità;

36.

chiede che venga riservata un'attenzione particolare all'utilizzo dei rifiuti organici. Si dovrebbero incoraggiare gli ERL ad adottare misure tese a favorire il giardinaggio ecologico e il compostaggio individuale, nonché a dotarsi di capacità proprie di stoccaggio e trattamento dei rifiuti organici;

37.

si dichiara favorevole all'ottimizzazione del riciclaggio dei rifiuti organici e chiede che ne venga proibito lo smaltimento in discarica e limitata l'incinerazione. È necessario armonizzare a livello europeo le condizioni qualitative del composto e stabilire sistemi di garanzia di qualità per i suoi prodotti assicurando così un livello elevato di protezione dell'ambiente;

38.

invita ad adottare obiettivi di riciclaggio applicabili ai rifiuti industriali. Tali obiettivi potrebbero essere definiti in termini di materiali e non in funzione del tipo di rifiuto, e dovrebbero essere altrettanto ambiziosi di quelli fissati in materia di rifiuti domestici;

39.

richiama l'attenzione sul fatto che l'inserimento dei rifiuti industriali nel flusso destinato al riciclaggio aumenterà in misura considerevole l'onere che grava sugli ERL. È quindi essenziale assicurare che tali enti possano disporre delle risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Per questo motivo, il principio "chi inquina paga" dovrebbe trovare piena applicazione in tutti gli Stati membri;

40.

sottolinea la necessità di adottare le norme regolamentari comuni più rigorose in materia di selezione e pulizia dei rifiuti, da destinare non soltanto alle famiglie e alle industrie, ma anche agli stessi centri di smistamento. Entro il 2020 il 100 % dei rifiuti dovrebbe essere oggetto di raccolta differenziata. Il Comitato ritiene inoltre che sia necessario concordare con gli Stati membri e gli enti locali e regionali che non abbiano ancora compiuto progressi soddisfacenti in materia di riciclaggio dei rifiuti degli obiettivi intermedi e dei periodi di transizione. Raccomanda altresì che, accanto a obiettivi più ambiziosi in materia di raccolta e selezione dei rifiuti, siano previste risorse finanziarie adeguate e siano rafforzate le azioni di controllo.

La valorizzazione energetica

41.

appoggia la richiesta (10) rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione europea affinché proponga il divieto dell'incinerazione dei rifiuti riciclabili e organici entro il 2020, ma escluderebbe gli impianti che raggiungono alti livelli di efficienza attraverso la produzione di calore, la produzione combinata di calore ed elettricità o la cogenerazione, tenendo conto a tal fine delle caratteristiche fisicochimiche dei rifiuti;

42.

esprime preoccupazione poiché gli inceneritori attualmente operativi in taluni Stati dell'UE potrebbero bruciare una quantità di rifiuti non riciclabili maggiore della produzione totale all'interno di tali Stati. Tale situazione comporta il rischio che vengano destinati agli incineratori dei flussi di rifiuti che potrebbero essere riciclati o riutilizzati;

43.

si rammarica che, per garantire la continuità di incineratori in sovrannumero o in sovraccapacità, alcuni Stati membri non abbiano sufficientemente investito nella prevenzione, nella selezione e nel riciclaggio;

44.

chiede di rivolgere un'attenzione particolare all'esame di ogni investimento o finanziamento futuro di infrastrutture di incinerazione o di valorizzazione energetica dei rifiuti. Finanziamenti dai fondi strutturali e di coesione dovrebbero essere assegnati a tali progetti soltanto nella misura in cui essi si iscrivano in un quadro coerente di gestione dei rifiuti, comprendente infrastrutture sufficienti ad assicurare, a monte, la selezione, la pulizia e il riciclaggio dei rifiuti raccolti;

45.

auspica che le infrastrutture consacrate alla valorizzazione energetica dei rifiuti siano dotate degli standard più elevati in materia di recupero di calore, produzione di energia, limitazione delle emissioni di CO2 nonché recupero e sfruttamento delle scorie. Questi standard dinamici e comuni vanno definiti a livello europeo.

Direttiva relativa alle discariche di rifiuti

46.

chiede che venga proibito, entro il 2020, lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti organici o biodegradabili che possano essere riutilizzati, riciclati integralmente o in parte, o abbiano un valore calorifico. L'obiettivo globale potrebbe tendere al 5 %, o meno, di rifiuti smaltiti in discarica, a prescindere dalla loro origine e natura;

47.

osserva che l'aumento delle tariffe applicate per tonnellata di rifiuti collocati in discarica costituirebbe uno strumento efficace per limitare la quantità di rifiuti e favorire il riorientamento dei flussi di rifiuti verso i livelli superiori della gerarchia. I livelli di tariffazione dovranno essere fissati in funzione della loro efficacia. Per evitare che si verifichino distorsioni all'interno del settore l'UE potrebbe prendere in considerazione un'armonizzazione di questa tariffazione, stabilendo degli standard minimi.

Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

48.

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 % gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica, indipendentemente dal tipo di plastica, e all'80 % quelli di riciclaggio degli imballaggi di vetro, metallo, carta, cartone e legno, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE (11). Nell'ambito di questi obiettivi generali medi per l'UE, si dovrebbero negoziare e concordare obiettivi intermedi e periodi di transizione con i singoli Stati membri ed ELR, in special modo con i meno avanzati;

49.

osserva che il principio di responsabilità dei produttori o degli importatori ha dimostrato di essere uno strumento efficace della politica a favore della prevenzione dei rifiuti di imballaggio. L'obbligo di effettuare il recupero in proprio o tramite organismi di gestione potrebbe rivelarsi indispensabile alla responsabilizzazione di questi ultimi.

Per la coesione territoriale in materia di gestione dei rifiuti

50.

chiede che la futura legislazione si basi sui principi comuni di gestione integrale dei flussi di rifiuti, attuazione della gerarchia, trasparenza della gestione operativa, del finanziamento, dei costi, delle misure fiscali in vigore, del controllo, della tracciabilità e considerazione del ruolo svolto dagli ERL e dai loro organi di cooperazione. La trasparenza degli schemi di attuazione delle legislazione europea consentirà di mettere a confronto le varie situazioni, di valutare le diverse pratiche e di costituire progressivamente una base comune di buone prassi condivise;

51.

chiede che la fissazione di obiettivi ambiziosi per il 2020 sia accompagnata dall'adozione di tabelle di marcia specifiche da negoziare con ciascuno Stato membro e, se del caso, con gli enti regionali o locali competenti. Esse dovrebbero comprendere un calendario provvisorio e stabilire degli obiettivi intermedi adatti a ogni tipologia di rifiuti e livello della gerarchia, obiettivi che potrebbero essere conseguiti in un certo Stato membro in tempi più lunghi rispetto all'obiettivo medio generale per l'UE. Una misura di questo tipo garantirebbe che gli enti meno avanzati possano recuperare terreno, ma - al tempo stesso - sosterrebbe gli sforzi compiuti dagli enti più efficienti;

52.

chiede che il principio generale di prossimità sia alla base di tutte le politiche adottate dall'UE in materia di gestione e trattamento dei rifiuti. Secondo questo principio, i piani di gestione dei rifiuti dovrebbero favorire il trattamento dei rifiuti il più vicino possibile al luogo di produzione, anche se si prevede che la spedizione di rifiuti nell'ambito dell'attuale quadro dell'UE dovrà continuare nei casi in cui la soluzione locale sia impraticabile. In questo contesto, le capacità annuali autorizzate per il trattamento o lo stoccaggio dovrebbero essere riservate in via prioritaria alla produzione locale e regionale. Il Comitato raccomanda inoltre di far sì che i soggetti pubblici e privati che operano nella gestione dei rifiuti siano soggetti locali, in modo da ridurre l'impatto ambientale legato al trasporto e rendere possibile la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale. Per questo passaggio verso un'economia più circolare dovrebbe essere fissato un orizzonte temporale realistico per permettere lo sviluppo delle infrastrutture e dei meccanismi di pianificazione;

53.

chiede che vengano previsti dei meccanismi di concertazione e di collaborazione tra gli ERL, in particolare a livello transfrontaliero. La costituzione di poli regionali di gestione e trattamento dei rifiuti dovrebbe essere incoraggiata e inquadrata dall'UE, in modo da consentire una razionalizzazione della gestione dei flussi di rifiuti e un utilizzo ottimale delle infrastrutture e risorse disponibili in questo settore;

54.

insiste affinché la concessione di sovvenzioni europee sia sempre subordinata alla convalida, da parte dell'UE, dei piani di gestione presentati dagli Stati membri richiedenti, al fine di garantire la coerenza delle politiche realizzate ed evitare investimenti inutili o addirittura controproducenti. Gli investimenti dovrebbero essere in linea con gli obiettivi definiti nei piani per la gestione dei rifiuti;

55.

chiede che gli attori e le infrastrutture che costituiscono un polo regionale transfrontaliero possano essere presi in considerazione nel quadro della realizzazione e della valutazione del piano nazionale di gestione dei rifiuti dello Stato membro sul cui territorio sia stabilita una parte di questi attori e infrastrutture;

56.

sostiene la creazione di una piattaforma europea di informazione che registri le migliori pratiche attuate sul territorio dell'Unione - o anche al di fuori - in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale piattaforma dovrebbe tenere conto del concetto di collaborazione regionale permettendo agli ERL interessati di avviare delle sinergie con i loro omologhi, anche transfrontalieri. La piattaforma faciliterà lo scambio di informazioni e l'attuazione progressiva di buone pratiche comuni a livello europeo.

Bruxelles, 4 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Relazione AEA n. 2/2013.

(2)  COM(2011) 571 final, CdR 140/2011 fin.

(3)  COM(2012) 710 final.

(4)  COM(2011) 25 final.

(5)  2008/98/CE.

(6)  99/31/CE.

(7)  94/62/CE.

(8)  Decisione della Commissione europea 2011/753/UE.

(9)  È uno dei risultati emersi con evidenza dalla consultazione sugli aspetti legati alla sussidiarietà della revisione della legislazione UE sui rifiuti

(10)  Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068 (INI)).

(11)  È uno dei risultati emersi con evidenza dalla consultazione sugli aspetti legati alla sussidiarietà della revisione della legislazione UE sui rifiuti.


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

102a sessione plenaria del 3 e 4 luglio 2013

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/50


Parere del Comitato delle regioni «Ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»

2013/C 280/10

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, presentata dalla Commissione europea il 26 marzo 2013, che si iscrive in un piano in dieci punti formulato nel quadro dell'esame intermedio dell'Agenda digitale per l'Europa;

accoglie con favore le priorità enunciate nella proposta della Commissione: reti ad alta velocità, opere di genio civile, utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti, installazione più efficace delle nuove infrastrutture fisiche in modo da ridurre i costi di installazione delle reti, riduzione degli oneri amministrativi e della burocrazia. Tali priorità riguardano settori nei quali le città e le regioni sono soggetti coinvolti nonché fornitori beneficiari di servizi;

ha già osservato in precedenza che l'adozione di misure di razionalizzazione, modernizzazione e riduzione degli oneri burocratici, in quanto asse prioritario di azione per la riduzione dei costi, la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative e dei servizi, renderà più dinamica l'attività economica, ridurrà le formalità e gli oneri burocratici e inoltre faciliterà i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, contribuendo a far diminuire i costi amministrativi delle attività imprenditoriali (in particolare di quelle che sono legate alla realizzazione delle infrastrutture per Internet ad alta velocità), a migliorare la competitività delle imprese e a dare impulso al loro sviluppo;

ricorda che, per ovviare alla carenza di operatori privati nei territori giudicati poco redditizi — come le zone rurali — gli enti locali e regionali sono costretti a intervenire nel finanziamento delle infrastrutture digitali. Per assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini e di tutti i territori alle nuove tecnologie, chiede alla Commissione di sostenere gli enti territoriali nelle loro attività di finanziamento, autorizzando da un lato la partecipazione dei fondi strutturali europei al finanziamento delle infrastrutture digitali in tutte le regioni europee, e accettando dall'altro lato di riconoscere la natura di servizio d'interesse economico e generale dei progetti di digitalizzazione dei territori rurali e a bassa densità demografica.

Relatore:

Gábor BIHARY (HU/PSE), membro dell'assemblea generale di Budapest

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

COM(2013) 147 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

prende atto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, presentata dalla Commissione europea il 26 marzo 2013, che si iscrive in un piano in dieci punti formulato nel quadro dell'esame intermedio dell'Agenda digitale per l'Europa;;

2.

constata con soddisfazione che la proposta di regolamento si basa sulle buone pratiche degli Stati membri, sia pure lasciando a questi ultimi un ampio margine di valutazione degli aspetti organizzativi e promuovendo al tempo stesso la nuova cultura dell'accesso alla tecnologia ad alta velocità;

3.

accoglie con favore le priorità enunciate nella proposta di regolamento: reti ad alta velocità, opere di genio civile, utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti, installazione più efficace delle nuove infrastrutture fisiche e riduzione degli oneri amministrativi e della burocrazia. Tali priorità riguardano settori nei quali le città e le regioni sono soggetti coinvolti nonché fornitori e beneficiari di servizi;

4.

ricorda che l'infrastruttura ad alta velocità a banda larga costituisce il pilastro del mercato unico del digitale, nonché una condizione preliminare della competitività globale, ad esempio nel settore del commercio elettronico. Come è stato ricordato nella comunicazione Atto per il mercato unico II (1), un aumento del 10 % della diffusione dell'alta velocità può tradursi in una crescita del prodotto interno lordo dell'1-1,5 % all'anno e in aumenti di produttività del lavoro pari all'1,5 % (2). L'innovazione indotta dall'introduzione della banda larga nelle imprese ha il potenziale per creare due milioni di posti di lavoro entro il 2020 (3);

5.

ribadisce che l'Unione non può permettersi di lasciare i cittadini e le imprese tagliati fuori da queste infrastrutture e ha approvato gli ambiziosi obiettivi in materia di banda larga dell'Agenda digitale per l'Europa: entro il 2013, accesso alla banda larga di base per tutti gli europei e, entro il 2020, i) accesso a velocità di connessione superiori a 30 Mbit/s per tutti gli europei, e ii) sottoscrizione di abbonamenti a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s per almeno il 50 % delle famiglie europee. Questi obiettivi potranno essere conseguiti soltanto se i costi di realizzazione dell'infrastruttura saranno ridotti in tutta l'UE;

6.

ribadisce che nel quadro della gestione dei processi interessati dalla proposta in esame e dei relativi interventi pubblici è essenziale coordinare le attività dell'UE, degli Stati membri e degli enti territoriali e aver cura di rispettare pienamente il principio di sussidiarietà, come richiesto dal Comitato delle regioni nel Libro bianco sulla governance multilivello  (4);

7.

conformemente alle posizioni espresse in precedenti pareri, richiama l'attenzione sull'esigenza di sfruttare pienamente il potenziale dell'Europa in materia di sviluppo dei servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore pubblico e privato e di usare dette tecnologie come strumento per migliorare i servizi forniti dagli enti locali e regionali in settori quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'ordine pubblico, la sicurezza o i servizi sociali. Il partenariato pubblico-privato, sostenuto dall'Unione europea, fra gli enti regionali e locali e le PMI impegnate nello sviluppo delle TIC nel settore dei pubblici servizi TIC può costituire un eccellente punto di partenza per costruire competenze e conoscenze locali in tutta l'UE (5);

8.

ha già sottolineato in precedenza che l'adozione di misure di razionalizzazione, modernizzazione e riduzione degli oneri burocratici, in quanto asse prioritario di azione per la riduzione dei costi, la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative e dei servizi, renderà più dinamica l'attività economica, ridurrà le formalità e gli oneri burocratici e inoltre faciliterà i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, contribuendo a far diminuire i costi amministrativi delle attività imprenditoriali (in particolare di quelle che sono legate alla realizzazione delle infrastrutture per Internet ad alta velocità), a migliorare la competitività delle imprese e a dare impulso al loro sviluppo (6);

9.

rivolge un invito pressante alla Commissione europea e agli Stati membri perché adottino le misure necessarie per coinvolgere in modo efficace e completo gli enti regionali e locali nella gestione delle iniziative attinenti alle TIC (7);

10.

prende nota del fatto che la proposta di regolamento si prefigge di contribuire a migliorare qualitativamente i servizi e i prodotti dell'informazione destinati al consumatore europeo, e a ridurre le spese inutili e gli oneri amministrativi, sostenendo al tempo stesso il mercato unico digitale e gli obiettivi della strategia Europa 2020;

Penetrazione della banda larga

11.

ribadisce che gli enti locali e regionali figurano tra i principali destinatari delle raccomandazioni contenute nell'Agenda digitale, in particolare per quanto riguarda l'installazione della banda larga, e possono contribuire in maniera decisiva alla sua realizzazione. Le priorità stabilite dalla nuova strategia a livello locale e regionale possono migliorare la qualità della vita, sostenere l'attività socioeconomica dei cittadini, stimolare lo sviluppo regionale e promuovere servizi pubblici e imprese locali più efficaci e meglio corrispondenti alle esigenze individuali. Le regioni e le città dispongono di molti mezzi per ottimizzare lo sfruttamento di tale potenziale;

12.

constata con soddisfazione che la proposta di regolamento ha il potenziale necessario per contribuire in maniera significativa alla riduzione del divario digitale nonché alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, come pure per soddisfare taluni bisogni importanti dei cittadini europei in materia sociale, culturale ed economica (8);

13.

riconosce che la società dell'informazione ha provocato una fortissima accelerazione dei progressi economici e sociali e ritiene che una migliore diffusione delle infrastrutture a banda larga dovrebbe rafforzare tale tendenza. Richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che contenuti pericolosi per i giovani e per i valori democratici fondamentali possono essere facilmente diffusi, e fa osservare che tale minaccia può essere contrastata grazie a un'istruzione adeguata, basata su valori, e a un'ampia alfabetizzazione mediatica (9);

14.

ricorda che gli enti territoriali hanno un ruolo essenziale nel concorrere a garantire un accesso all'alta velocità equo e a prezzi ragionevoli, ad esempio nelle regioni in cui i meccanismi di mercato si rivelano insufficienti a tal fine, nonché nel realizzare progetti pilota volti a colmare il divario in materia di accesso digitale e nello sviluppare nuove soluzioni per i servizi online incentrati sull'utente (10);

15.

fa osservare alla Commissione che ai fini del finanziamento delle infrastrutture a banda larga per gli enti territoriali potrebbero risultare necessari degli aiuti di Stato a fondo perduto, e la invita ad elaborare una regolamentazione in tal senso;

16.

ribadisce la proposta già formulata nel parere sull'Agenda digitale per l'Europa, di fare in modo che i finanziamenti e le altre misure di sostegno favoriscano l'attuazione di reti a banda larga ad accesso libero basate su un'architettura di rete di tipo orizzontale e su un modello operativo che separa l'accesso fisico alla rete dall'erogazione dei servizi, e di provvedere affinché le reti in fibre ottiche già in servizio siano aperte alla concorrenza (11). In concreto ciò significa che la cosiddetta fibra ottica inattiva (dark fibre) dev'essere inclusa nelle infrastrutture passive di uso comune;

17.

ritiene che, mentre le regioni a forte densità demografica rivestono un evidente interesse commerciale, ai fini della garanzia dell'equilibrio geografico occorre dedicare particolare attenzione alla promozione degli investimenti privati nelle zone rurali e a bassa densità demografica, nonché nelle regioni ultraperiferiche. In tale contesto gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo essenziale coordinando la domanda di accesso alla banda larga proveniente dalle amministrazioni pubbliche, dagli organi di pubblica sicurezza, dalle scuole locali e dalle infrastrutture sanitarie, nonché costituendo dei gruppi a livello locale (di scuole, di comunità, di piccole e medie imprese), realizzando zone di dimostrazione delle infrastrutture a banda larga per i consumatori e organizzando attività di formazione;

18.

ricorda che, per ovviare alla carenza di operatori privati nei territori giudicati poco redditizi — come le zone rurali — gli enti locali e regionali sono costretti a intervenire nel finanziamento delle infrastrutture digitali. Per assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini e di tutti i territori alle nuove tecnologie, chiede alla Commissione di sostenere gli enti territoriali nelle loro attività di finanziamento, autorizzando da un lato la partecipazione dei fondi strutturali europei al finanziamento delle infrastrutture digitali in tutte le regioni europee, e accettando dall'altro lato di riconoscere la natura di servizio d'interesse economico e generale dei progetti di digitalizzazione dei territori rurali e a bassa densità demografica;

Servizi digitali e amministrazione online

19.

fa osservare che le TIC, che sono alla base di una società dell'informazione aperta a tutti, dovrebbero essere adattate alle esigenze di tutti i componenti della società, e in particolare di coloro che sono a rischio di esclusione;

20.

ribadisce che l'accesso a connessioni ad alta velocità di qualità elevata e a prezzo ragionevole può contribuire a facilitare l'accesso ai servizi forniti dagli enti territoriali, nonché a migliorare la qualità di tali servizi, semplificando al tempo stesso la commercializzazione dei prodotti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Si può in particolare prevedere che le regioni e le comunità decentrate, specialmente quelle ultraperiferiche, otterranno grandi vantaggi dalla possibilità di accedere in misura maggiore e più rapidamente ai servizi ad alta velocità (12);

21.

ribadisce l'importanza fondamentale dei nuovi usi e servizi digitali per l'attrattiva e lo sviluppo equilibrato dei territori, e ritiene che l'accesso al digitale per tutti sia una condizione necessaria per la corretta realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea;

22.

conformemente alle posizioni espresse in un precedente parere (13), raccomanda di sfruttare pienamente le possibilità che saranno offerte in Europa dalla installazione accelerata della rete grazie al regolamento in esame per sviluppare i servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore pubblico e in quello privato, e quindi di utilizzare le TIC come mezzo per migliorare i servizi forniti dagli enti locali e regionali in settori quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli appalti pubblici, la sicurezza o i servizi sociali;

23.

raccomanda inoltre, come già in un parere precedente (14), di sfruttare pienamente le possibilità offerte in Europa dall'installazione accelerata della rete grazie al regolamento in esame per sviluppare dei servizi transnazionali di amministrazione online e di fare in modo che i relativi progetti di informatizzazione coprano anche le questioni riguardanti l'interoperabilità e l'e-Identificazione dei cittadini (Stork), le firme elettroniche, i servizi elettronici di documenti e altri aspetti essenziali dell'e-Government, in modo da affrontarle in un contesto europeo;

24.

fa osservare che sarà impossibile avvalersi del potenziale del cloud computing  (15) se non sarà installata rapidamente la necessaria base infrastrutturale.

Reti energetiche intelligenti, digitalizzazione e contenuti creativi: utilizzazione delle TIC

25.

sottolinea che il mercato unico digitale rappresenta un pilastro dell'Agenda digitale europea e che esso consentirà di dar vita a un mercato europeo in crescita, efficace ed attivo, per la creazione e la distribuzione di contenuti digitali legali e di servizi online, e al tempo stesso offrirà ai consumatori un accesso semplice, sicuro e flessibile ai mercati dei contenuti e dei servizi digitali (16); si compiace pertanto del doppio effetto di accelerazione e di riduzione dei costi che il regolamento proposto avrà su tale processo;

26.

segnala che, parallelamente all'installazione della rete ad alta velocità, le istituzioni pubbliche a livello locale e regionale devono disporre di capacità interne adeguate e di risorse finanziarie sostenibili per la digitalizzazione (17);

27.

riconosce che il regolamento proposto avrà un impatto sulle misure intese ad affrontare la sfida dell'efficienza energetica mediante le TIC (18) e sull'adattamento delle strutture di sfruttamento delle risorse naturali.

Accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e trasparenza

28.

con l'obiettivo di ottimizzare le sinergie tra le reti, accoglie con favore l'approccio complesso in base al quale il regolamento si applicherà non solo ai fornitori di reti di comunicazione elettronica ma anche ai proprietari di infrastrutture fisiche adatte ad ospitare elementi di tali reti, come le reti di elettricità, gas, acqua potabile, fognature o riscaldamento e i servizi di trasporto; esprime tuttavia preoccupazioni in merito all'applicazione del regolamento a infrastrutture critiche come le gallerie della metropolitana nelle grandi città, per ragioni di sicurezza e a causa delle spese elevate che ne deriverebbero;

29.

si rammarica del fatto che i servizi e le infrastrutture delle telecomunicazioni rimangano ancora molto frammentati lungo le frontiere nazionali, mentre le infrastrutture a banda larga e ad alta velocità costituiscono la colonna vertebrale del mercato unico digitale nonché una condizione preliminare della competitività globale;

30.

dal momento che le opere di genio civile costituiscono la parte principale dei costi complessivi di installazione delle reti, considera un importante progresso in termini normativi il fatto che tutti i gestori di reti avranno il diritto di offrire o di utilizzare (a un prezzo equo e a condizioni ragionevoli) l'accesso alle infrastrutture fisiche (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, antenne, tralicci e altre strutture di supporto) ai fini dell'installazione di elementi della rete di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, e che, ai fini della trasparenza, le informazioni necessarie a tale fine siano rese disponibili presso uno sportello unico di informazione;

31.

richiama tuttavia l'attenzione sull'importanza di non trascurare, nel quadro della determinazione dei prezzi e della tariffazione, gli obiettivi sociali e di coesione;

Coordinamento delle opere di genio civile

32.

si compiace del fatto che il regolamento affronti la questione del coordinamento delle opere di genio civile, in particolare perché i relativi investimenti sono finanziati in parte o per intero mediante risorse pubbliche; osserva tuttavia che il regolamento non fa alcun riferimento alle implicazioni in termini di appalti pubblici;

33.

si rammarica del fatto che il regolamento non menzioni il ruolo degli enti locali, sebbene sia sul loro territorio che avverrà il coordinamento delle opere di genio civile; raccomanda pertanto alla Commissione di menzionare gli enti locali nel regolamento.

Rilascio delle autorizzazioni

34.

apprezza il ruolo dello sportello unico di informazione per facilitare e coordinare il processo di autorizzazione, e considera adeguato il termine massimo previsto di sei mesi;

35.

constata con rammarico che il regolamento non affronta il ruolo degli enti territoriali nella procedura di autorizzazione malgrado il fatto che, nella maggior parte dei casi, tale procedura sia di competenza degli enti locali; esprime preoccupazione per i costi gravosi che le amministrazioni locali devono spesso affrontare in tale contesto.

Equipaggiamento interno degli edifici e possibilità di accedervi

36.

considera un importante passo in avanti la disposizione che prevede, come condizione per la concessione dell'autorizzazione edilizia, l'obbligo di installare nelle nuove costruzioni una infrastruttura fisica predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali della rete;

37.

si compiace dell'obbligo di equipaggiare tutti i condomini nuovi e quelli che sono oggetto di lavori di profonda ristrutturazione di un punto di concentrazione accessibile ai fornitori delle reti di comunicazione elettronica, ma ritiene che sarebbe opportuno precisare che tale obbligo vale anche per gli investimenti destinati all'edilizia sociale, per garantire che i gruppi a rischio di esclusione digitale che vi abitano abbiano anch'essi accesso ai servizi a banda larga; in quest'ultimo caso, tuttavia, la realizzazione di tale obiettivo dovrebbe essere, nella sua interezza, oggetto di misure di sostegno;

Sussidiarietà, proporzionalità e miglioramento della regolamentazione

38.

riconosce che, nella loro attuale formulazione, le misure contenute nella proposta di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà. Infatti la riduzione del costo di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità dev'essere oggetto di un intervento dell'Unione volto a migliorare le condizioni di realizzazione e di funzionamento del mercato interno, se si vogliono eliminare le barriere dovute alla disparità delle regole e pratiche amministrative in vigore a livello nazionale e subnazionale che frenano l'espansione la crescita delle imprese europee, hanno un effetto negativo sulla competitività dell'Europa e creano ostacoli agli investimenti e alle attività transfrontaliere;

39.

ritiene che le misure proposte nei settori che presentano elementi transfrontalieri siano necessarie perché gli Stati membri e/o gli enti locali e regionali da soli non sono in condizioni di regolamentare in maniera adeguata gli elementi transnazionali che sono determinanti in questo contesto, mentre una copertura a banda larga integrale rafforzerebbe la coesione territoriale;

40.

riconosce che il regolamento mira essenzialmente a facilitare e incoraggiare l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti e creando le condizioni necessarie a una realizzazione più efficiente delle nuove infrastrutture fisiche, al fine di ridurre i costi legati alla creazione di queste reti;

41.

ritiene che le misure proposte presentino vantaggi evidenti rispetto alle azioni isolate condotte a livello nazionale, regionale e locale, in particolare perché le principali misure si concentrano sui seguenti ambiti: reti ad alta velocità, opere di genio civile, utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti, realizzazione più efficace delle nuove infrastrutture fisiche e riduzione degli oneri amministrativi;

42.

fa osservare che un approccio europeo comune alle questioni in campo apporterà un valore aggiunto in quanto eviterà una inutile duplicazione dei lavori e genererà delle economie di scala; sottolinea che tale approccio è essenziale dal momento che Internet, per la sua natura onnipresente e transfrontaliera, è uno strumento indispensabile per ottimizzare il potenziale economico e sociale delle TIC;

43.

riconosce che le misure previste nella proposta di regolamento, nella loro formulazione attuale, sembrano conformarsi al principio di proporzionalità. Infatti tali misure si limitano a ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti, sforzandosi di ridurre gli ostacoli che impediscono l'accesso alle infrastrutture fisiche;

44.

osserva che le misure di riduzione dei costi proposte nel regolamento sono incentrate sul rafforzamento del coordinamento e della trasparenza e su un livello minimo di armonizzazione degli strumenti, allo scopo di permettere ai soggetti competenti di sfruttare le sinergie e di ridurre le lacune nel processo di realizzazione;

45.

fa presente che le misure proposte non impongono alcun particolare modello economico, e lasciano invece gli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più particolareggiate. In tal modo, dette misure completeranno le iniziative nazionali in corso piuttosto che influenzarle. Al tempo stesso, tali iniziative permetteranno agli Stati membri di basarsi sulle misure attualmente in vigore sul proprio territorio e di scegliere di organizzare le misure, nuove o già esistenti, nella maniera più adeguata alla loro situazione senza imporre necessariamente dei costi supplementari;

46.

sottolinea tuttavia che, al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento proposto deve indicare in modo specifico quali azioni saranno intraprese dalla Commissione europea una volta che gli Stati membri le abbiano notificato misure di esenzione;

47.

considera ammissibile il ricorso ad un regolamento, sebbene la direttiva conceda un margine di manovra maggiore agli Stati membri; ritiene tuttavia che, se applicato con la necessaria flessibilità, il regolamento permetterà di disporre rapidamente di strumenti di riduzione dei costi e di preservare la dinamica degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa, che devono essere raggiunti entro il 2020;

48.

in materia di miglioramento della regolamentazione, osserva in linea generale che la proposta di regolamento fa specifico riferimento, in vari punti, al livello locale e regionale. Considerando le competenze degli enti locali e regionali e il ruolo fondamentale che essi devono svolgere nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure legate ai campi di applicazione delle TIC (e più in particolare allo sviluppo delle reti ad alta velocità), occorrerebbe che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri consultassero regolarmente gli enti territoriali nel quadro dell'elaborazione e dell'applicazione delle misure intese a realizzare l'Agenda digitale per l'Europa;

49.

chiede di essere consultato dalla Commissione, al momento opportuno, in merito alla relazione di valutazione che essa presenterà tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2, nuovo punto 11

Definizioni

   "organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie",

questo compito è assegnato all'autorità nazionale di regolamentazione salvo se lo Stato membro designi un altro organismo competente, giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo da tutti gli operatori di rete;

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

11.

Motivazione

Per facilitare la comprensione e l'applicazione del regolamento, è opportuno fornire una definizione dell'organismo nazionale competente in materia di risoluzione delle controversie.

Emendamento 2

Articolo 2, nuovo punto 12

Definizioni

   "sportello unico di informazione",

qualora lo Stato membro non abbia incaricato un altro organismo competente, questo compito è assegnato alla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

12.

Motivazione

Per facilitare la comprensione e l'applicazione del regolamento, è opportuno fornire una definizione dello sportello unico di informazione.

Emendamento 3

Articolo 7, paragrafo 2

Equipaggiamento interno degli edifici

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Tutti i condomini nuovi, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento] sono equipaggiati di un punto di concentrazione, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità. Lo stesso obbligo si applica in caso di condomini sottoposti a opere di profonda ristrutturazione le cui domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento].

2.   Tutti i condomini nuovi, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento], compresi gli alloggi sociali, sono equipaggiati di un punto di concentrazione, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità. Lo stesso obbligo si applica in caso di condomini sottoposti a opere di profonda ristrutturazione le cui domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento].

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che, nell'ottica di garantire pari opportunità ai residenti degli alloggi sociali, non si potrà contenere il costo di costruzione di tali alloggi privandoli dell'equipaggiamento necessario alla loro connessione ad alta velocità.

Emendamento 4

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione presenta una relazione sull'esecuzione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente all'entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 3 anni]. La relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure previste dal presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione presenta una relazione sull'esecuzione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente all'entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 3 anni]. La relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure previste dal presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Essa dovrà essere trasmessa al Comitato delle regioni ai fini dell'elaborazione di un parere.

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere obbligatoria la consultazione del CdR.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 573 final.

(2)  Booz & Company (2012), Maximising the impact of Digitalisation [Ottimizzare l'impatto della digitalizzazione].

(3)  Stime della Commissione basate sui seguenti studi nazionali: Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. e Ezell, S., 2009, The UK Digital Road to Recovery (La via digitale verso la ripresa del Regno Unito); Katz R.L. e altri, 2009, The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy (L'impatto della banda larga sull'occupazione e sull'economia tedesca).

(4)  CdR 89/2009 fin.

(5)  CdR 156/2009 fin.

(6)  CdR 65/2011 fin.

(7)  CdR 283/2008 fin.

(8)  CdR 14/2010 fin.

(9)  CdR 133/2009 fin.

(10)  CdR 5/2008 fin.

(11)  CdR 104/2010 fin.

(12)  CdR 252/2005 fin.

(13)  CdR 156/2009 fin.

(14)  CdR 65/2011 fin.

(15)  CdR 1673/2012 fin.

(16)  CdR 104/2010 fin.

(17)  CdR 247/2009 fin.

(18)  CdR 254/2008 fin.


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/57


Parere del Comitato delle regioni «Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati»

2013/C 280/11

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che la revisione della direttiva sia necessaria e vada pertanto compiuta senza ulteriori indugi, onde proteggere la salute della popolazione europea, e in particolare dei più giovani, dai rischi derivanti dal tabacco;

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una direttiva equilibrata che conduca a una migliore tutela della salute dei consumatori, tenendo al tempo stesso conto della produzione e del valore economico della coltura del tabacco;

ritiene che gli Stati membri dovrebbero vietare la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco, sia online che in aree pubbliche, dato il suo forte potenziale di attrarre nuovi (e giovani) fumatori;

invita la Commissione europea e gli Stati membri a considerare un regime atto a compensare la perdita di posti di lavoro nel settore del tabacco e in quello delle confezioni;

osserva che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare le vendite transfrontaliere di prodotti del tabacco per tutelare meglio i loro giovani cittadini;

ritiene che occorra promuovere campagne di pubblica educazione e di sensibilizzazione, informando gli allievi delle scuole elementari e medie in merito ai danni derivanti dal tabacco e ai suoi effetti negativi sulla salute e il benessere;

invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere misure di sostegno per le regioni in cui il tabacco viene attualmente coltivato e lavorato, per consentire loro di sostituirlo con coltivazioni più sostenibili;

richiama l'attenzione sul fatto che le confezioni non standardizzate sono attualmente sul mercato e che la loro rimozione avrà effetti negativi per le regioni di produzione.

Relatore

Dimitrios KALOGEROPOULOS (EL/PPE), consigliere comunale di Egaleo

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

COM(2012) 788 final.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

prende atto del fatto che, dodici anni dopo l'adozione da parte dell'UE dell'attuale direttiva sui prodotti del tabacco (che prevede una serie di misure di controllo) il fumo costituisce tuttora, con quasi 700 000 decessi ogni anno, la principale causa prevenibile di morte nell'UE, e che oltre il 70 % dei fumatori inizia a fumare prima di aver compiuto 18 anni. È pertanto fermamente convinto della necessità di rivedere urgentemente l'attuale direttiva definendo misure più rigorose per la sua attuazione;

2.

accoglie con favore la decisione della Commissione di sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri e degli enti locali e regionali diretti ad affrontare il problema del tabagismo. Il CdR fa osservare che la coltivazione del tabacco è legale ma che è tuttavia necessario verificare attentamente l'impatto del suo consumo sulla salute dei cittadini;

3.

è favorevole all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come base giuridica della proposta di direttiva, visto l'obiettivo della Commissione europea di armonizzare le legislazioni e le disposizioni amministrative, ove tuttora differenti, che rientrano nell'ambito della proposta di direttiva, allo scopo di garantire il funzionamento del mercato interno. Sottolinea che tale approccio è stato corroborato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-380/03 Repubblica federale di Germania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. D'altronde, la proposta di direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più restrittive rispetto a quelle contenute nell'articolato;

Contributi della politica dell'UE alla tutela della salute

4.

riconosce il contributo che possono dare in generale le politiche di sostegno dell'UE, conformemente all'obiettivo previsto dall'articolo 114, paragrafo 3 del TFUE e dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, secondo cui "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";

5.

ritiene che la revisione della direttiva sia necessaria e vada pertanto compiuta senza ulteriori indugi, onde proteggere la salute della popolazione europea, e in particolare dei più giovani, dai rischi derivanti dal tabacco;

6.

sottolinea che l'UE dovrebbe, insieme alle autorità nazionali, regionali e locali, intensificare gli sforzi per la salute pubblica, l'educazione, la sensibilizzazione e le campagne per la promozione della salute, rivolte a fornire informazioni circa le conseguenze del fumo, che finora si sono rivelate piuttosto efficaci per la riduzione del consumo di tabacco, nonché per le disposizioni restrittive, che hanno influito sulla quota di consumatori;

7.

chiede che la direttiva riveduta sui prodotti del tabacco sia in linea con il terzo programma pluriennale d'azione dell'UE per il periodo 2014-2020 intitolato "Salute per la crescita", il cui obiettivo è di promuovere le sinergie evitando al tempo stesso duplicazioni con i programmi e le azioni dell'Unione connessi;

Coniugare la protezione della salute con lo sviluppo economico

8.

conviene con la Commissione europea sulla necessità di considerare, in linea con gli articoli 114, 168 e 169 del TFUE, un elevato livello di protezione della salute in quanto base per la scelta tra le diverse opzioni politiche previste per la revisione della direttiva sui prodotti del tabacco; sottolinea inoltre che la tutela della salute costituisce un obiettivo irrinunciabile che deve tener conto dei fattori di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, ad esempio le condizioni socioeconomiche, lo stile di vita, la cultura, l'istruzione e gli aspetti ambientali in tutti i settori pertinenti della società, onde identificare i fattori di rischio e ridurre i loro effetti negativi il prima possibile;

9.

esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione una modifica delle disposizioni proposte, in modo da assicurare l'adozione di una direttiva equilibrata che, pur mantenendo le necessarie avvertenze a tutela della salute dei consumatori, tenga conto anche della produzione e del valore economico di questa coltivazione;

10.

sostiene le misure tendenti a ridurre, sulla base di prove scientifiche, la capacità del tabacco di indurre dipendenza e la sua tossicità, e quelle rivolte a evitare in maniera obiettiva che venga ingenerata confusione nei consumatori, ad esempio utilizzando additivi che possano far credere che taluni prodotti del tabacco abbiano effetti salutari o terapeutici.

Protezione dell'occupazione e della produzione

11.

osserva che in numerose regioni dell'UE il tabacco è coltivato in suoli poco fertili e che la sua produzione richiede l'utilizzo di grandi quantità di fertilizzanti e di pesticidi;

12.

ricorda, secondo quanto già espresso nel proprio parere sulla politica agricola comune, che l'agricoltura europea deve necessariamente passare a modi di produzione sostenibili e adeguarsi ai cambiamenti climatici. In considerazione del loro impatto sull'ambiente, le coltivazioni di tabacco dovrebbero quindi essere sostituite da colture più sostenibili;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere un sostegno per le regioni dove il tabacco viene attualmente coltivato e dove vengono realizzati i relativi prodotti, per consentire a tali regioni di ristrutturare la loro produzione passando a prodotti diversi;

14.

invita la Commissione europea a valutare insieme con gli Stati membri un regime che possa compensare la perdita di posti di lavoro nel settore del tabacco e nell'industria degli imballaggi;

Gettito fiscale, rintracciabilità e misure di sicurezza, contrabbando

15.

ricorda che ogni anno nell'UE il gettito delle accise sui prodotti del tabacco ammonta a quasi 100 miliardi di euro, e che il commercio illecito ammonta attualmente a circa il 10 % del mercato, e compromette quindi un gettito di circa 10 miliardi di euro all'anno. Ciò dimostra l'esigenza di proteggere meglio il mercato europeo dalle minacce derivanti dal commercio illecito e di informare meglio i cittadini in merito ai rischi derivanti dal consumo di prodotti del tabacco di provenienza sconosciuta o non autorizzata, che non sono stati assoggettati ad alcun controllo di qualità e che pertanto costituiscono un rischio per la sicurezza dei consumatori;

16.

ritiene che le misure specifiche della proposta di direttiva riguardo la rintracciabilità e la lotta al contrabbando comporteranno un enorme onere economico e amministrativo per le imprese (in particolare le più piccole) e per gli Stati membri, cosa che comprometterà l'efficacia del provvedimento e sarà in contrasto con le corrispondenti disposizioni della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità;

17.

richiama l'attenzione sul fatto che le confezioni non standardizzate sono attualmente presenti sui mercati nazionali o regionali in tutta Europa e la loro eliminazione potrebbe avere conseguenze negative sul reddito delle regioni dove le confezioni sono prodotte. Tale impatto economico negativo può essere particolarmente forte nelle aree che soffrono già a causa dell'attuale crisi economica;

18.

fa inoltre presente che tali misure di controllo serviranno a ben poco se i rimanenti contenuti della direttiva potranno favorire un aumento del contrabbando, specialmente in regioni e comuni frontalieri e del contrabbando in provenienza da paesi terzi, e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di intensificare la lotta al contrabbando;

Maggiore coerenza tra le politiche dell'UE

19.

ritiene incoerente e non necessaria la nuova definizione di sigaretto proposta, in quanto in contrasto con la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato;

Sussidiarietà e atti delegati

20.

fa presente che la Commissione si riserva di intervenire attraverso atti delegati e di esecuzione esercitando ampi poteri per elaborare, successivamente e in maniera unilaterale, elementi essenziali della direttiva, come i livelli massimi di additivi, gli aromi o sapori che possono essere vietati nonché il contenuto, la collocazione e il formato delle avvertenze sanitarie;

21.

ritiene che il ricorso ad atti delegati, per come viene proposto, conferisca alla Commissione un potere eccessivo di attuazione discrezionale, cosa che potrebbe essere in contraddizione con il Trattato di Lisbona, il quale specifica che si può ricorrere ad atti delegati esclusivamente per definire elementi non essenziali di una direttiva, cosa che nel caso in questione non corrisponde ai fatti;

22.

per quanto riguarda i sigari, i sigaretti e il tabacco da pipa, fa presente che la proposta di direttiva prevede la soppressione automatica di alcune esenzioni contenute nel testo qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di aumento di volume delle vendite di almeno il 10 % in almeno 10 Stati membri o di aumento del 5 % di fumatori di età inferiore ai 25 anni. In 10 degli attuali 27 Stati membri il mercato di tali prodotti è estremamente piccolo e una variazione del 10 % potrebbe prodursi facilmente, rendendo così la misura priva di senso e generando una grande incertezza giuridica in questo comparto. Il CdR ritiene che tale disposizione sia eccessivamente generica ed ampia, cosa che potrebbe comportare un suo uso discrezionale da parte della Commissione.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani.

A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. Occorre promuovere campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione attraverso sessioni informative periodiche nelle scuole primarie e secondarie.

Motivazione

Dal punto di vista della salute pubblica, le campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione saranno più efficaci di semplice misure interventiste o proibizioniste basate su divieti arbitrari.

Emendamento 2

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco.

Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco e rispettando gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Motivazione

A livello internazionale, la Commissione europea ha dovuto notificare ufficialmente la proposta al Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (OTC), poiché alcune delle misure previste rischiano di contravvenire alle norme in materia di commercio internazionale.

Emendamento 3

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente daconsumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, e dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmenteda consumatori meno giovani, eccetto in specifiche comunità locali, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Motivazione

Questo emendamento prende in considerazione l'approccio generale in merito alla direttiva concordato dal Consiglio Occupazione, politiche sociali, salute e consumatori nella riunione del 21 giugno 2013, in base al quale il divieto degli aromi caratterizzanti dovrebbe estendersi alle sigarette e al tabacco da arrotolare, lasciando da parte altri tipi di prodotti del tabacco.

Emendamento 4

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo.

Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani, eccetto in specifiche comunità locali, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo. Verrà dedicata particolare attenzione al monitoraggio dei modelli di consumo dei prodotti di nicchia, come i prodotti per pipe ad acqua, presso le comunità etniche minoritarie negli Stati membri.

Emendamento 5

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione (1). Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza,che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (2).

Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco potrebbero essere vietate dagli Stati membri perché facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione (3). Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione deiconsumatori in materia di contratti a distanza[2], che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (4).

Motivazione

Le vendite a distanza transfrontaliere costituiscono una piccola parte del commercio di tabacco. Esse possono facilitare l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco, e pertanto gli Stati membri dovrebbero essere messi in condizione di vietare tali vendite tra imprese e consumatori nel caso in cui venissero espresse preoccupazioni a livello regionale o nazionale. In assenza di tale divieto, occorreranno comunque norme comuni in materia di notifica, per garantire il pieno rispetto delle regole stabilite dalla direttiva.

Emendamento 6

Considerando 30

Inserire il seguente nuovo considerando dopo il considerando 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Considerando il forte potenziale di reclutamento di nuovi (e giovani) consumatori, gli Stati membri dovrebbero abolire il principio della distribuzione gratuita di prodotti del tabacco (tramite punti di vendita online o nei luoghi pubblici).

Motivazione

L'emendamento proposto è collegato al punto 1 del progetto di parere: esigenza di ridurre il consumo di tabacco da parte del 70 % dei fumatori che inizia prima dei 18 anni.

Emendamento 7

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante pertanto necessario promuovere piani e campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione sulle gravi conseguenze del fumo per la salute, nonché seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Motivazione

Dal punto di vista della salute pubblica, le campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione saranno più efficaci di semplice misure interventiste o proibizioniste basate su divieti arbitrari.

Emendamento 8

Articolo 2, punto 20)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

"tabacco di nicchia": prodotti del tabacco, generalmente non da fumo e tabacchi da pipa, come i prodotti denominati Gutkha, Zarda, Sishaand Beedi e il tabacco da fiuto, che vengono tradizionalmente consumati da persone originarie del Sud-Est asiatico e da altre specifiche comunità;

Motivazione

Tale definizione manca nella direttiva.

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri prescrivono ai fabbricanti e agli importatori di segnalare annualmente, a decorrere dal primo anno civile intero dall'entrata in vigore della presente direttiva, le loro spese in pubblicità, promozione e sponsorizzazioni per Stato membro.

Motivazione

Il presente emendamento deriva dai requisiti dell'articolo 13 della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità. I dati in questione non sono attualmente disponibili nell'UE.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4.   Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

a)

le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute;

b)

la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;

c)

gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni.

4.   Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

a)

le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute;

b)

la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;

c)

gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni.;

d)

gli additivi che accrescono la capacità della nicotina di indurre dipendenza.

Motivazione

Evidente. Questa aggiunta è stata richiesta anche dal Bundesrat (Camera delle regioni tedesca) nella sua decisione del 22 marzo 2013. (Cfr. http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2012/0820-12B.pdf).

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, e dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

Motivazione

Questo emendamento prende in considerazione l'approccio generale in merito alla direttiva concordato dal Consiglio Occupazione, politiche sociali, salute e consumatori nella riunione del 21 giugno 2013.

Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(c)

occupano il 75 % della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

(c)

occupano il 75 % 65 % della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Motivazione

In linea con l'approccio generale in merito alla direttiva concordato dal Consiglio Occupazione, politiche sociali, salute e consumatori nella riunione del 21 giugno 2013.

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(e)

sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;

(e)

sono collocate in corrispondenza del bordo superiore o inferiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;

Motivazione

I prodotti del tabacco di grandezza regolare racchiusi in confezioni cedevoli non hanno una chiusura di tipo "flip-top" e sul bordo superiore si trova la fascetta fiscale, la cui funzione è anche quella di chiudere la confezione. Imponendo la presenza di avvertenze combinate relative alla salute sul bordo superiore, si avrebbe la conseguenza di rendere impossibile questo tipo di prodotto. Per questo motivo si vuole rendere flessibile la collocazione delle avvertenze, senza pregiudicarne la necessaria visibilità, su questo tipo di confezioni introducendo l'opzione alternativa di posizionare l'avvertenza relativa alla salute sul bordo inferiore della confezione.

Emendamento 14

Articolo 9, paragrafo 1, lettera g)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

g)

rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni:

i)

altezza: non inferiore a 64 mm;

ii)

larghezza: non inferiore a 55 mm.

g)

rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni:

i)

altezza: non inferiore a 64 44 mm;

ii)

larghezza: non inferiore a 55 52 mm.

Emendamento 15

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento de CdR

Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70 % del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco.

Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70 % del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco.

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 1 della proposta di direttiva prevede che una confezione unitaria di tabacco da arrotolare abbia la forma di una busta. In genere, gli inasprimenti delle norme previsti dal progetto di direttiva, come l'aumento delle dimensioni per le avvertenze sulla salute da apporre ai pacchetti di sigarette e alle confezioni di tabacco da arrotolare appaiono utili in un'ottica di politica della salute. Il previsto divieto ad es. dei pacchetti combinati mediante una limitazione degli imballaggi ammessi alla sola busta per questo tipo di prodotti non reca però un miglioramento significativo della protezione della salute, in particolare perché gli interessi dei consumatori possono essere garantiti applicando sull'imballaggio delle avvertenze sulla salute in linea con gli orientamenti per l'applicazione di cui all'articolo 11 della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  GU L 178, 17.7.2000, pagg. 1-16.

(2)  GU L 144, 4.6.1997, pagg. 19-27 e GU L 304, 22.11.2011, pagg. 64-88.

(3)  GU L 178, 17.7.2000, pagg. 1-16.

(4)  GU L 144, 4.6.1997, pagg. 19-27 e GU L 304, 22.11.2011, pagg. 64-88.


27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/66


Parere del Comitato delle regioni «Energia pulita per i trasporti»

2013/C 280/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

sottolinea che la proposta della Commissione non può essere realizzata soltanto modificando i sistemi di trasporto: anche la politica energetica nazionale è chiamata a fare la sua parte, dato che gli Stati membri dovranno adottare politiche di investimenti a lungo termine volte a sviluppare un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

nel fissare scadenze per la creazione di un'infrastruttura locale, la Commissione dovrà tener conto non solo delle condizioni geografiche e climatiche in una data regione, ma anche degli sviluppi più recenti della tecnologia nonché degli sforzi in materia di ricerca e sviluppo, e redigere un calendario appropriato che consenta di elaborare e concordare norme comuni;

sottolinea che le decisioni politiche devono tener conto della necessità che i prezzi dei combustibili rimangano abbordabili per i comuni cittadini, a maggior ragione in un periodo in cui in molti Stati membri i redditi delle famiglie sono in costante diminuzione;

chiede che gli enti locali e regionali vengano associati all'elaborazione dei quadri strategici nazionali dei rispettivi paesi in materia di trasporti, e dei conseguenti atti amministrativi e legislativi, in modo da garantirne un'applicazione efficace a livello territoriale, che tenga conto delle condizioni locali;

chiede che i quadri strategici nazionali prevedano un mix energetico equilibrato: occorre infatti evitare in ogni modo di passare da un tipo di dipendenza ad un altro (importando da paesi terzi gas naturale anziché petrolio);

esorta a disciplinare le infrastrutture in questione in base alle norme dell'UE, che sono in diretta conformità con quelle internazionali; al riguardo, è importante evitare di dover rivedere tale disciplina;

reputa che il cambiamento nei comportamenti dei consumatori sia di cruciale importanza per gli enti locali e regionali, che a loro volta possono influire sulle preferenze e le scelte dei consumatori stessi con i mezzi a loro disposizione, introducendo agevolazioni a favore dei consumatori;

osserva che i requisiti in tema di sviluppo delle infrastrutture urbane o periurbane dovrebbero essere sostituiti da requisiti fissati dagli stessi Stati membri, con la partecipazione degli enti locali e regionali.

Relatrice

Saima KALEV (EE/AE), membro del consiglio comunale di Jõgeva

Testi di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi

COM(2013) 17 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

COM(2013) 18 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore le proposte contenute nella comunicazione in esame, in quanto rappresentano un'opportunità per attuare la strategia Europa 2020, l'iniziativa faro Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse  (1) e il Libro bianco sulla politica dei trasporti (2). Sottolinea tuttavia che tale opportunità non può essere realizzata soltanto modificando i sistemi di trasporto: anche la politica energetica nazionale è chiamata a fare la sua parte, dato che gli Stati membri dovranno adottare politiche di investimenti a lungo termine volte a sviluppare un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

2.

concorda con la Commissione nel ritenere che l'apertura dei mercati dipenda dalla realizzazione di una serie di risparmi e dalla promozione dei combustibili alternativi in tutta l'UE. Perché ciò accada, vi è bisogno di una strategia uniforme, stabile ed esaustiva accompagnata da un quadro normativo che favorisca gli investimenti, che tuttavia non esiste ancora. Nel fissare scadenze per la creazione di un'infrastruttura locale, la Commissione dovrà pertanto tener conto non solo delle condizioni geografiche e climatiche in una data regione, ma anche degli sviluppi più recenti della tecnologia nonché degli sforzi in materia di ricerca e sviluppo, e redigere un calendario appropriato che consenta di elaborare e concordare norme comuni;

3.

reputa che i termini fissati dalla direttiva proposta (3) siano troppo brevi, dato che l'adozione dei pertinenti quadri strategici nazionali negli Stati membri e dei conseguenti atti amministrativi e legislativi richiederà la cooperazione con gli enti locali e regionali nonché la conduzione di analisi e dibattiti approfonditi e l'elaborazione di soluzioni finanziarie;

4.

sottolinea che le decisioni politiche devono tener conto della necessità che i prezzi dei combustibili rimangano abbordabili per i comuni cittadini, a maggior ragione in un periodo in cui in molti Stati membri i redditi delle famiglie sono in costante diminuzione. E lo stesso vale per i costi delle infrastrutture e dei combustibili alternativi.

Rilevanza e funzioni dei livelli locale e regionale

5.

apprezza il fatto che la strategia per i combustibili alternativi sia funzionale all'obiettivo della politica dei trasporti di introdurre tali combustibili in tutti gli Stati membri; e fa notare che ciò incide sensibilmente sui modi in cui i trasporti sono organizzati e utilizzati a livello locale e regionale. Al riguardo, il potenziamento del ruolo delle politiche regionali e locali sarà decisivo per lo sviluppo dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti;

6.

è quindi necessario che gli enti locali e regionali vengano associati all'elaborazione dei pertinenti quadri strategici nazionali in materia di trasporti e dei conseguenti atti amministrativi e legislativi, in modo da garantirne un'applicazione efficace a livello territoriale, che tenga conto delle condizioni locali. Ciò anche al fine di assicurarsi che, in linea coi piani della Commissione, anche questi enti si dotino di una politica a favore dei combustibili alternativi. Allo stesso tempo, è necessario mettere a profitto le iniziative europee in corso nelle città, come ad esempio il Patto dei sindaci, per orientare e rafforzare gli impegni contenuti nei piani d'azione per l'energia sostenibile per quanto riguarda i sistemi locali di combustibili alternativi nel settore dei trasporti;

7.

reputa che, in quanto assemblea di rappresentanti locali e regionali, dovrebbe intensificare e sostenere le consultazioni e la condivisione di esperienze in materia di combustibili alternativi, per far sì che le città e le regioni diventino più pulite e rispettose dell'ambiente. Il Comitato dovrebbe inoltre stimolare il dibattito sui modi in cui gli enti locali e regionali possono influenzare i comportamenti dei cittadini e incoraggiarli a utilizzare più ampiamente veicoli alimentati da combustibili alternativi;

8.

pone l'accento sull'affermazione della Commissione secondo cui l'adozione di provvedimenti incisivi da parte dell’Unione, con soluzioni pionieristiche in materia di combustibili alternativi e innovativi creerà anche nuove opportunità di mercato per l'industria europea, rafforzerà la competitività dell’UE sui mercati mondiali emergenti e consentirà la creazione di circa 700 000 nuovi posti di lavoro (4). Posti di lavoro, questi, che verranno creati nel territorio, nelle zone amministrate dagli enti locali e regionali, i quali dovrebbero quindi avere voce in capitolo quanto alla definizione delle relative strategie nazionali;

9.

sostiene che rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali permetterebbe di realizzare maggiori sinergie e ottimizzerebbe i costi per lo sviluppo delle infrastrutture. Ad esempio, maggiori poteri decisionali e forme transfrontaliere di cooperazione consentirebbero di utilizzare le medesime strutture;

10.

richiama il proprio parere in merito al Libro bianco Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti  (5), di cui sostiene l'obiettivo di dimezzare entro il 2030 l'uso, nei trasporti urbani, delle autovetture alimentate con carburanti tradizionali e di eliminarlo del tutto entro il 2050, nonché di realizzare nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030.

Dipendenza da fonti energetiche provenienti da paesi terzi

11.

invita la Commissione a sottolineare, nella direttiva proposta, che, se si vuol conseguire uno dei suoi obiettivi principali, ossia l'indipendenza dalle forniture petrolifere, è necessario che i quadri strategici nazionali prevedano un mix energetico equilibrato. Occorre infatti evitare in ogni modo di passare da un tipo di dipendenza ad un altro (importando da paesi gas naturale anziché petrolio). La proposta di diversificare le fonti di energia per i combustibili alternativi dovrebbe tener conto delle diverse materie prime necessarie per produrli e disponibili sul territorio.

Finanziamento mediante fondi UE esistenti

12.

teme che l'applicazione della direttiva proposta possa incontrare difficoltà insormontabili sul piano finanziario, anche se alcune delle attività sono finanziate nel quadro di Orizzonte 2020 o delle reti transeuropee di trasporti (TEN-T) oppure ancora dal settore privato. In futuro dovrebbe essere possibile finanziare misure locali e regionali di politica dei trasporti puliti mediante i fondi per la politica di coesione. Nella programmazione della spesa per il prossimo periodo finanziario bisognerebbe tener conto del fabbisogno di investimenti a livello sia europeo che dei singoli Stati membri;

13.

esprime preoccupazione quanto al finanziamento delle alleanze transfrontaliere, dato che l'accordo raggiunto dal Consiglio europeo del febbraio 2013 sul futuro quadro finanziario pluriennale (6) e sulle priorità del bilancio UE per il 2014-2020 prevede una riduzione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera;

14.

occorre prestare un'attenzione particolare a evitare che le politiche varate dagli Stati membri creino un effetto frontiera dovuto alle disuguaglianze regionali, per cui si raccomanda di prevedere meccanismi minimi per lenire tale effetto (istituendo ad esempio corridoi prioritari per combustibili alternativi nel trasporto merci, cofinanziati con fondi UE);

15.

richiama il parere (7) in cui ha sottolineato che anche nelle regioni più sviluppate può essere necessario investire in infrastrutture capaci di mettere a disposizione servizi fondamentali per i cittadini anche in settori come l'ambiente e i trasporti — il che, del resto, è in linea con l'intento della Commissione stessa di incoraggiare il ricorso ai combustibili alternativi. Per quanto riguarda le possibilità di sostegno e di finanziamento, la Banca europea per gli investimenti è un partner fondamentale per le iniziative di investimento: essa fornisce infatti assistenza tecnica e finanzia investimenti tramite prestiti EIP;

16.

sottolinea che le previsioni del fabbisogno di investimenti dovrebbero essere realistiche ed esaurienti, e che le opzioni di finanziamento mediante i diversi fondi UE e nell'ambito degli obiettivi tematici per il periodo 2014-2020 dovrebbero essere presentate in modo chiaro e coerente, al pari dei collegamenti da creare con le future strategie di specializzazione intelligente;

17.

è favorevole a che, a medio e lungo termine, l'infrastruttura di ricarica e rifornimento venga finanziata dagli utenti. I sussidi pubblici devono servire soltanto nella fase di avvio.

Norme comuni

18.

concorda nel ritenere che la mancanza di uno sviluppo armonizzato in tutta l'UE dell'infrastruttura per i combustibili alternativi impedisca, dal lato dell'offerta di trasporti, di realizzare economie di scala e, dal lato della domanda, di fruire di una mobilità paneuropea. Per rompere questo circolo vizioso, la Commissione deve accordare la priorità allo sviluppo di nuove reti infrastrutturali;

19.

fa notare di avere già espresso apprezzamento e offerto il suo appoggio per il piano d'azione enunciato nel Libro bianco intitolato Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile  (8). In esso la Commissione ha proposto di stabilire norme adeguate per le emissioni di CO2 di tutti i veicoli alimentati da combustibili puliti, nonché di mettere a punto orientamenti e norme per le infrastrutture di rifornimento dei veicoli verdi;

20.

concorda con la Commissione sulla necessità di norme tecniche uniformi per garantire la penetrazione nei mercati, la crescita economica e il diffondersi dell'uso di combustibili alternativi nell'Unione europea, e rammenta che queste soluzioni devono essere trovate in tempi brevi, pur tenendo conto delle esigenze economiche di ciascuno Stato membro. Riguardo ai termini per lo sviluppo delle infrastrutture, sottolinea che la Commissione dovrebbe accordare, per l'elaborazione, adozione e applicazione delle norme comuni, un tempo più lungo di quello previsto dalla direttiva;

21.

esorta a disciplinare le infrastrutture in questione in base alle norme dell'UE, che sono in diretta conformità con quelle internazionali. Al riguardo è importante evitare di dover rivedere tale disciplina; e il diritto della Commissione, sancito nella direttiva proposta, di modificare mediante atti delegati i requisiti tecnici dei punti di ricarica e rifornimento crea, ad avviso del Comitato, incertezza giuridica per gli investitori, le imprese del settore e i consumatori in relazione al finanziamento degli investimenti a lungo termine;

22.

fa notare che le norme in materia di infrastrutture devono essere appropriate sul piano economico e compatibili con gli investimenti esistenti e i veicoli già presenti sul mercato; e al tempo stesso riconosce che, negli Stati membri, nelle regioni e nei comuni più piccoli, le economie di scala non necessariamente si traducono nella diffusione efficiente, sotto il profilo dei costi, di una gamma di combustibili alternativi;

23.

fa notare che il quadro strategico deve dettare obblighi in materia di informazione nonché orientamenti e norme per la conduzione di studi scientifici e per fissare obiettivi e disposizioni in materia di cooperazione con altri Stati membri, in modo da assicurare l'uniformità dell'infrastruttura e la libera circolazione delle persone e delle merci in tutta l'UE;

24.

condivide la scelta, rispettosa del principio di neutralità tecnologica, di prendere in considerazione, ai fini della strategia, tutte le opzioni possibili, senza accordare la preferenza ad alcun combustibile in particolare, e concorda sulla necessità che per tali opzioni siano previste specifiche tecniche comuni. Fa inoltre notare che è importante elaborare ed attuare criteri efficaci per la sostenibilità dei biocarburanti. Occorre assicurarsi che siano disponibili in commercio biocarburanti di seconda generazione, in modo da non alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente, l'approvvigionamento alimentare, l'equilibrio economico del mercato e quello sociale, come il CdR ha già osservato in altri pareri e altre prese di posizione (9);

25.

ritiene che i requisiti in materia di trasporto marittimo debbano essere conformi alle norme IMO.

Partecipazione del settore privato

26.

sottolinea la necessità e l'urgenza di coinvolgere il settore privato nel finanziamento dell'infrastruttura, dato che le imprese sono tra i principali beneficiari potenziali della direttiva proposta: ad esse si prospetta infatti la possibilità di produrre e vendere nuovi prodotti, e, così facendo, sviluppare e utilizzare una nuova infrastruttura per i combustibili alternativi;

27.

fa notare che, nell'attuare le disposizioni proposte della Commissione, si dovrà aver cura di ridurre al minimo il pregiudizio arrecato al libero mercato ed alla concorrenza. Si devono creare incentivi per le imprese del settore privato e fugare i rischi e i timori oggi esistenti;

28.

onde rimuovere le barriere e diminuire i costi, si raccomanda che organismi pubblici e operatori delle stazioni di servizio addivengano ad accordi per accrescere l'uso dei combustibili alternativi. Ciò al fine di assicurarsi di sfruttare le infrastrutture di distribuzione già esistenti in un'ottica multienergia, evitando così di creare doppioni di tali infrastrutture.

Risultati misurabili

29.

apprezza l'intento della Commissione di vigilare sulle decisioni strategiche adottate a livello nazionale; tuttavia, dato che la direttiva proposta è intesa innanzitutto a conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) e la dipendenza dal petrolio, reputa che gli Stati membri debbano, nei rispettivi pacchetti di misure strategiche, presentare non solo gli indicatori relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi ma anche i risultati attesi — sia dalla riduzione delle emissioni e della dipendenza dal petrolio che dall'utilizzo di tali combustibili. Risultati, questi, che andranno presentati a livello delle unità territoriali locali e regionali pertinenti, per valutare le possibili asimmetrie interne in seno a ciascuno Stato membro;

30.

reputa che la misurazione dei risultati debba basarsi su indicatori comparabili e mostrare nel modo più esauriente possibile — non solo con riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2 — l'efficienza e la sostenibilità della produzione e del consumo energetici (ciclo di vita o durata di vita del combustibile).

Inquinamento da produzione di combustibili

31.

invita la Commissione a sottolineare, nella direttiva proposta, che, dato che lo scopo principale di quest'ultima consiste nel ridurre le emissioni di GES, bisognerebbe indicare le fonti energetiche più adatte da utilizzare per conseguirlo. Si tratta infatti di evitare che la riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti sia ottenuta a prezzo di un aumento di quelle provocate dalla produzione di energia elettrica o da qualche altro tipo di inquinamento ambientale;

32.

esprime apprezzamento per l'adesione al principio di neutralità tecnologica. Benché tutti i combustibili alternativi debbano essere presi in considerazione nella strategia, anche l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale (energia da fonti rinnovabili), l'autonomia economica (politica), la sicurezza dell'approvvigionamento e le implicazioni sociali devono essere considerate fattori fondamentali.

Zone rurali e scarsamente popolate

33.

sottolinea che il passaggio dall'uso dei combustibili basati sul petrolio a quello dei combustibili alternativi è importante anche per le zone rurali — per esse, anzi, è forse ancora più importante, considerata la loro bassa densità demografica. Ne consegue che, nel pianificare le loro politiche nazionali, gli Stati membri dovranno tener conto anche di queste zone, definendo strategie che assicurino l'infrastruttura necessaria a garantire sia il buon esito della transizione verso i combustibili alternativi che l'utilizzo delle risorse interne da cui è possibile ricavare detti combustibili. Le zone scarsamente popolate possono incontrare le stesse difficoltà di quelle rurali e dovrebbero perciò ricevere un'attenzione particolare.

Trasporti urbani

34.

ribadisce che, come già osservato in altri pareri (10), la transizione verso una politica dei trasporti più sostenibile è un aspetto cruciale dei sistemi di trasporto urbano;

35.

fa notare che, nelle città e nelle conurbazioni, l'uso dei veicoli alimentati da carburanti alternativi non dovrebbe avvenire a scapito dei mezzi pubblici. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di far aumentare ulteriormente la circolazione di veicoli privati, bensì quello di sviluppare più offerte che incoraggino il passaggio a modi di trasporto rispettosi dell'ambiente, in particolare a complemento dei mezzi di trasporto pubblici;

36.

propone di intensificare e sostenere esso stesso le consultazioni e la condivisione di esperienze in materia di combustibili alternativi nei trasporti urbani, per far sì che le città e le regioni diventino più pulite e rispettose dell'ambiente;

37.

rammenta di essersi già espresso a favore della messa a punto di piani di mobilità urbana, che in futuro potrebbero essere sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (11);

38.

fa notare che una strategia europea per i carburanti alternativi offre una grande opportunità di incrementare il ricorso sia alla bicicletta che ai mezzi pubblici di trasporto locale. Le strategie per l'elettromobilità devono quindi tenere espressamente conto del trasporto in bicicletta e dei trasporti pubblici;

39.

è convinto che sia proprio nelle zone urbane che i veicoli ibridi e soprattutto le auto elettriche offrano il loro massimo potenziale di utilizzo immediato, senza dimenticare i veicoli alimentati con sistemi basati sulla tecnologia dell'idrogeno. Le città dovrebbero quindi avere il diritto di regolarne l'uso con provvedimenti e incentivi da loro stesse decisi (onda verde, diritto di utilizzare corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico locale, tariffe di parcheggio più basse, ecc.). In materia esse dovrebbero condividere tra loro le pratiche di provata efficacia, per perseguire una migliore qualità della vita cittadina e incitare così i consumatori a fare più ampio uso di veicoli alimentati da fonti di energia alternative;

40.

prevede che il maggiore utilizzo di veicoli alimentati da combustibili alternativi indurrà anche un aumento della produzione di questo tipo di automobili e la creazione di posti di lavoro in questo settore; e in proposito rimanda alle osservazioni formulate nel suo parere in merito al piano d'azione CARS 2020;

41.

esprime apprezzamento per il costante sviluppo, a livello europeo, dei sistemi di trasporto intelligente (STI) e delle relative tecnologie, nonché per il loro utilizzo a livello locale onde assicurare sinergie tra i diversi sistemi in tutta l'UE, evitare lacune e garantire una copertura completa, anche in relazione all'uso dei combustibili alternativi.

Cambiare i comportamenti dei consumatori

42.

fa notare che il prender piede dei combustibili alternativi nell'Unione europea determinerà probabilmente anche un cambiamento nei comportamenti dei consumatori, incoraggiandoli ad usare veicoli alimentati da tali combustibili. Al riguardo sono necessarie campagne di sensibilizzazione che spieghino i cambiamenti in atto e il loro possibile impatto sui consumatori;

43.

reputa che questo cambiamento nei comportamenti dei consumatori sia di cruciale importanza per gli enti locali e regionali, che a loro volta possono influire sulle preferenze e le scelte dei consumatori stessi con i mezzi a loro disposizione, premiando con l'introduzione di agevolazioni (a favore dei consumatori) complementari a quelle che devono essere introdotte dagli Stati la scelta di forme di trasporto più sostenibili. I consumatori devono poter "toccare con mano" i vantaggi che i cambiamenti in questione possono apportare.

Motori a basso consumo di carburante

44.

osserva che, da una serie di studi (12), emerge che l'uso di motori a basso consumo di carburante in combinazione con motori ibridi può contribuire a ridurre le emissioni di GES. Il Comitato dà atto degli sforzi ambiziosi e di ampio respiro profusi dalla Commissione per indurre cambiamenti e promuovere il ricorso a nuovi tipi di combustibili, ma è dell'avviso che si potrebbe considerare l'opportunità di utilizzare tali motori durante la fase di transizione;

45.

concorda con la Commissione nel ritenere che il costante miglioramento dell'efficienza energetica dei veicoli, insieme con l'uso dei combustibili alternativi, deve svolgere un ruolo essenziale nel garantire l'economicità dell'intera politica in materia di carburanti alternativi così come nell'evitare le emissioni di CO2.

Dai produttori/consumatori un'opportunità di sostenere l'uso dei combustibili alternativi

46.

osserva che, in assenza di una soluzione universalmente valida, bisognerebbe adottare metodi diversi per sviluppare l'uso di combustibili alternativi. Ad esempio, il coinvolgimento dei consumatori nella rete energetica (produzione, stoccaggio, consumo) potrebbe essere un mezzo (di tipo giuridico) per soddisfare il crescente fabbisogno di energia e, nel contempo, gestire la transizione dalle fonti basate sul carbonio a quelle rinnovabili.

Scienza e ricerca

47.

apprezza il fatto che, nell'elaborare l'atto normativo in esame, la Commissione abbia ampiamente consultato imprese, pubbliche autorità e rappresentanti della società civile, così come il fatto che l'UE investa da tempo in attività di ricerca e sviluppo nel campo dei combustibili alternativi. Reputa tuttavia che adesso tali consultazioni debbano continuare, e che siano anche necessari ulteriori investimenti: se, infatti, si vogliono conseguire gli obiettivi che ci si è prefissi, bisogna che molte questioni vengano risolte in modo più chiaro, efficiente e rapido;

48.

ribadisce che, come già indicato in un suo parere sulle fonti di energia rinnovabili (13), il finanziamento della R&S è di decisiva importanza ai fini del sostegno all'innovazione e allo sviluppo tecnologico. Lo sviluppo di nuovi materiali per produrre e immagazzinare energia è particolarmente importante anche in materia di energia pulita e trasporti puliti.

Sussidiarietà e proporzionalità

49.

concorda sul fatto che le nuove tecnologie — che sono anche tecnologie dei trasporti puliti — sono a elevata intensità di capitale. Le azioni a livello UE devono pertanto essere orientate a sviluppare le infrastrutture minime e ad impedire la frammentazione del mercato. La proposta, presentata dalla Commissione, di un pacchetto per l'energia pulita, specifiche tecniche comuni per tutta l'Unione e requisiti minimi in materia di infrastrutture per garantire un'economia circolare dei combustibili alternativi in tutta l'UE, è dunque conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

50.

osserva che, per le infrastrutture urbane o periurbane, i requisiti in materia di sviluppo (numero di punti di ricarica e rifornimento) dovrebbero essere sostituiti da requisiti fissati dagli stessi Stati membri, con la partecipazione degli enti locali e regionali. Attualmente, infatti, in materia di combustibili alternativi non si ravvisano né delle chiare tendenze di sviluppo né cambiamenti nelle abitudini dei consumatori né tantomeno opportunità di finanziamento per lo sviluppo delle relative infrastrutture.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'assenza di uno sviluppo armonizzato dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e la mobilità diffusa all'interno dell'UE sul versante della domanda. È necessario costruire nuove reti infrastrutturali, in particolare per l'elettricità, l'idrogeno e il gas naturale (GNC e GNL).

L'assenza di uno sviluppo armonizzato dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e la mobilità diffusa all'interno dell'UE sul versante della domanda. È necessario costruire nuove reti infrastrutturali, in particolare per l'elettricità, l'idrogeno e il gas naturale (GNC e GNL), tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia, degli effetti sull'ambiente e dei costi.

Motivazione

Le misure proposte dalla Commissione mirano a realizzare gli obiettivi ambientali della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti prodotte dai trasporti, le quali rappresentano una seria sfida ed un vero problema per l'intera Unione europea. Nel contempo, però, alcune tecnologie basate sui combustibili alternativi sono ancora in fase di sviluppo o nello stadio finale del loro sviluppo, ragion per cui sono molto costose.

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 1

Quadri strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ciascuno Stato membro adotta un piano strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura comprendente le informazioni di cui all'allegato I e, quantomeno, i seguenti elementi:

la valutazione degli sviluppi presenti e futuri dei combustibili alternativi;

la valutazione della continuità transfrontaliera della copertura infrastrutturale per i combustibili alternativi;

il quadro regolamentare a sostegno della creazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

le misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano strategico nazionale;

le misure a sostegno della realizzazione e della produzione;

il sostegno a ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;

gli obiettivi in materia di diffusione dei combustibili alternativi;

il numero di veicoli alimentati con combustibili alternativi previsto nel 2020;

la valutazione della necessità di creare punti di rifornimento di GNL nei porti ubicati al di fuori della rete centrale TEN-T che rivestono importanza per le navi non impegnate in operazioni di trasporto, in particolare i pescherecci;

se del caso, gli accordi di cooperazione con altri Stati membri in conformità al paragrafo 2.

Ciascuno Stato membro adotta un piano strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura comprendente le informazioni di cui all'allegato I e, quantomeno, i seguenti elementi:

la valutazione degli sviluppi presenti e futuri dei combustibili alternativi;

la valutazione della continuità transfrontaliera della copertura infrastrutturale per i combustibili alternativi;

il quadro regolamentare a sostegno della creazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

le misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano strategico nazionale;

le misure a sostegno della realizzazione e della produzione;

il sostegno a ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;

gli obiettivi in materia di diffusione dei combustibili alternativi;

il numero di veicoli alimentati con combustibili alternativi previsto nel 2020;

la valutazione della necessità di creare punti di rifornimento di GNL nei porti ubicati al di fuori della rete centrale TEN-T che rivestono importanza per le navi non impegnate in operazioni di trasporto, in particolare i pescherecci;

se del caso, gli accordi di cooperazione con altri Stati membri in conformità al paragrafo 2;.

i risultati attesi dalla riduzione delle emissioni e della dipendenza dal petrolio, e gli effetti dell'uso dei combustibili alternativi.

Motivazione

Trattino aggiunto alla fine del paragrafo: la misurazione dei risultati deve basarsi su indicatori comparabili e mostrare nel modo più esauriente possibile — non solo con riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2 — l'efficienza e la sostenibilità della produzione e del consumo energetici (ciclo di vita o durata di vita del combustibile);

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 5

Quadri strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi quadri strategici nazionali [entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi quadri strategici nazionali [entro 18 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Motivazione

Qui si tratta di pianificare investimenti a lungo termine, per i quali è necessario trovare un meccanismo di finanziamento sostenibile; nei singoli Stati membri, quindi, è necessario effettuare un'analisi approfondita, che tenga conto delle categorie interessate e degli accordi amministrativi.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 7

Quadri strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 per modificare l'elenco degli elementi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato I.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 in relazione agli per modificare l'elenco degli elementi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato I.

Motivazione

La direttiva proposta sancisce il diritto della Commissione di modificare le specifiche tecniche, comprese quelle relative ai punti di ricarica e di rifornimento, mediante atti delegati. Ciò è in contraddizione con la ratio generale della direttiva, che dovrebbe fornire certezze a lungo termine a coloro che investono nelle infrastrutture, nonché alle imprese del settore ed ai consumatori, poiché in questo modo il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri perdono ogni controllo sulle norme comuni e quindi viene meno la certezza degli investimenti.

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 1

Fornitura di elettricità per il trasporto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri si assicurano che, entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici, quanto meno pari al numero indicato nella tabella dell'allegato II.

Gli Stati membri si assicurano che, entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici, quanto meno pari al numero indicato nella tabella dell'allegato II da stabilire a livello nazionale tenendo conto delle condizioni esistenti nelle diverse regioni degli Stati membri.

Motivazione

Invece di stabilire nella direttiva un numero obbligatorio di punti di ricarica e rifornimento, si potrebbe lasciare che siano gli Stati membri a fissare essi stessi i relativi obiettivi nei rispettivi quadri strategici nazionali. Ciò consentirebbe fra l'altro di tener conto delle situazioni specifiche dei singoli paesi, ad esempio per quanto riguarda le opportunità di finanziamento, l'evoluzione tecnologica e le preferenze dei consumatori.

Emendamento 6

Articolo 4, paragrafo 6

Fornitura di elettricità per il trasporto

Proposta della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici, il cui accesso non è soggetto a limitazioni, sono dotati di contatori intelligenti, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 28, della direttiva 2012/27/UE e rispettano i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva.

Tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici, il cui accesso non è soggetto a limitazioni, sono dotati predisposti per l'inclusione di contatori intelligenti, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 28, della direttiva 2012/27/UE, e rispettano i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva.

Emendamento 7

Articolo 11, paragrafo 1

Recepimento

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Motivazione

Un termine di 36 mesi appare ragionevole per recepire la direttiva nelle legislazioni nazionali. Bisogna tener conto che, una volta che la direttiva sarà stata adottata, ciascuno Stato membro dovrà adottare un quadro strategico nazionale.

Bruxelles, 4 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2011) 21 final.

(2)  CdR 101/2011 fin.

(3)  COM(2013) 18 final.

(4)  COM(2013) 17 final.

(5)  CdR 101/2011 fin.

(6)  CdR 2182/2012 fin.

(7)  CdR 5/2012 fin.

(8)  COM(2011) 144 final.

(9)  CdR 160/2008 fin.

(10)  CdR 650/2012 fin.

(11)  CdR 5/2012 fin.

(12)  Condotti nel gennaio 2013 dall'Istituto polacco di ricerche strutturali di Varsavia.

(13)  CdR 2182/2012 fin.