ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.272.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 272/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2013/C 272/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT) ( 1 ) |
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2013/C 272/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 272/04 |
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2013/C 272/05 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2013/C 272/06 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2013/C 272/07 |
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Corte dei conti |
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2013/C 272/08 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 272/09 |
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2013/C 272/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2013/C 272/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 272/01
Data di adozione della decisione |
23.8.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36888 (13/N) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Miasto Kraków |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, occupazione |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 1,23 milioni di PLN |
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Intensità |
2,66 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2017 |
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Settore economico |
Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
18.7.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36944 (13/N) |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Extension of the Credit Union Resolution Scheme H2 2013 |
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Base giuridica |
Central Bank and Credit Institutions (Resolutions) Act 2011 |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia, sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.7.2013-31.12.2013 |
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Settore economico |
Attività finanziarie e assicurative |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
19.8.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.37024 (13/N) |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
State aid to dance, music and poetry |
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Base giuridica |
Resolución de la Dirección General del INAEM por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2014 |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
65 % |
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Durata |
1.1.2014-31.12.2016 |
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Settore economico |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 272/02
In data 16 settembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6960. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 272/03
In data 16 settembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6950. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 settembre 2013
2013/C 272/04
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3545 |
JPY |
yen giapponesi |
134,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4577 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84200 |
SEK |
corone svedesi |
8,5702 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2333 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8420 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,735 |
HUF |
fiorini ungheresi |
295,72 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7025 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1828 |
RON |
leu rumeni |
4,4503 |
TRY |
lire turche |
2,6491 |
AUD |
dollari australiani |
1,4261 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3829 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5023 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6137 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6857 |
KRW |
won sudcoreani |
1 453,69 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,0449 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2887 |
HRK |
kuna croata |
7,6085 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 707,55 |
MYR |
ringgit malese |
4,2714 |
PHP |
peso filippino |
58,179 |
RUB |
rublo russo |
42,8400 |
THB |
baht thailandese |
41,935 |
BRL |
real brasiliano |
2,9605 |
MXN |
peso messicano |
17,0857 |
INR |
rupia indiana |
83,8450 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/6 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2013/C 272/05
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica ellenica e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Repubblica ellenica.
Oggetto della commemorazione: 2 400o anniversario della fondazione dell'Accademia di Platone
Descrizione del disegno: Sulla moneta è raffigurato il ritratto di Platone (di profilo). A sinistra troviamo l'incisione, in greco antico, «2 400o anno dalla fondazione dell'Accademia di Platone» e «Repubblica ellenica». A destra sono indicati l'anno «2013» e il monogramma della zecca greca. In esergo, la scritta «ΣΤΑΜ» (il monogramma dell'autore G. Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura: fino a 750 000 monete.
Data di emissione: autunno 2013.
(1) Cfr. la GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/7 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2013/C 272/06
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica ellenica e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Stato di emissione: Repubblica ellenica.
Oggetto della commemorazione: 100o anniversario dell'unione di Creta con la Grecia.
Descrizione del disegno: La parte interna della moneta raffigura ribelli cretesi che innalzano la bandiera greca, una raffigurazione simbolica della lotta di Creta per l'unione con la Grecia. Nella parte superiore, con scritta circolare e lettere maiuscole appare, in greco, il nome dello Stato di emissione, ossia la Repubblica ellenica. Nella parte inferiore è raffigurata, sempre in lingua greca, la scritta «100 anni di Unione di Creta con la Grecia». Sulla destra della moneta troviamo le date «1913-2013» e il monogramma della zecca greca. In esergo e raffigurata la scritta «ΣΤΑΜ» (il monogramma dell'autore G. Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura: fino a 750 000 monete.
Data di emissione: autunno 2013.
(1) Cfr. la GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/8 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o ottobre 2013
[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
2013/C 272/07
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 210 del 24.7.2013, pag. 6.
Dal |
Al |
AT |
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BG |
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CZ |
DE |
DK |
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IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.10.2013 |
… |
0,56 |
0,56 |
1,30 |
0,56 |
0,75 |
0,56 |
0,85 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
2,49 |
4,62 |
0,56 |
0,56 |
0,99 |
0,56 |
0,91 |
0,56 |
0,56 |
3,18 |
0,56 |
5,20 |
1,60 |
0,56 |
0,56 |
0,99 |
1.8.2013 |
30.9.2013 |
0,56 |
0,56 |
1,30 |
0,56 |
0,88 |
0,56 |
0,85 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
2,49 |
4,62 |
0,56 |
0,56 |
1,25 |
0,56 |
0,91 |
0,56 |
0,56 |
3,18 |
0,56 |
5,20 |
1,60 |
0,56 |
0,56 |
0,99 |
1.7.2013 |
31.7.2013 |
0,56 |
0,56 |
1,30 |
0,56 |
0,88 |
0,56 |
0,85 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
2,49 |
4,62 |
0,56 |
0,56 |
1,08 |
0,56 |
1,10 |
0,56 |
0,56 |
3,18 |
0,56 |
5,20 |
1,60 |
0,56 |
0,56 |
0,99 |
Corte dei conti
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/9 |
Relazione speciale n. 8/2013 «Sostegno per l’accrescimento del valore economico delle foreste da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»
2013/C 272/08
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 8/2013 «Sostegno per l’accrescimento del valore economico delle foreste da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
European Court of Auditors |
Unit ‘Audit: Production of Reports’ |
12, rue Alcide de Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: eca-info@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/10 |
Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti di identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c)
2013/C 272/09
CROAZIA
L'obbligo per i cittadini di paesi terzi di portare con sé documenti d'identità e altri documenti ai fini dell'attraversamento della frontiera è disposto dall'articolo 139, paragrafi 2 e 3, della legge sugli stranieri (Gazzetta ufficiale 130/2011, 74/2013). Esso si applica a tutti gli stranieri presenti sul territorio croato.
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2013/C 272/10
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
21.8.2013 |
Durata |
21.8.2013-31.12.2013 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock o gruppo di stock |
PLE/7HJK. |
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Zona |
VIIh, VIIj e VIIk |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
44/TQ39 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
20.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/11 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 272/11
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
«CAROTA DELL’ALTOPIANO DEL FUCINO»
N. CE: IT-PGI-0105-0988-17.04.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
— |
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Denominazione del prodotto |
— |
☒ |
Descrizione del prodotto |
— |
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Zona geografica |
— |
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Prova dell'origine |
— |
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Metodo di produzione |
— |
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Legame |
— |
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Etichettatura |
— |
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Requisiti nazionali |
— |
|
Altro |
2. Tipo di modifica
— |
☒ |
Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
— |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
— |
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Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
— |
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Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche)
3.1. Descrizione del prodotto
— |
Il disciplinare di produzione specifica che le carote eleggibili a diventare «Carota dell’Altopiano del Fucino» IGP sono quelle appartenenti alle cultivar della specie «Daucus carota L.», derivanti dalle varietà Maestro, Presto e Concerto (Vilmorin), Napoli (Bejo), Nandor (Clause), Dordogne (SG). Questa disposizione esclude di fatto l’utilizzo di altre cultivar o ibridi oggi disponibili sul mercato che hanno manifestato nell’area di produzione non solo le stesse caratteristiche merceologiche e qualitative previste dal disciplinare della «Carota dell’Altopiano del Fucino» ma in alcuni casi anche miglioramenti in ordine ad alcuni aspetti agronomici (spiccata resistenza al alcune fitopatie) e di conservabilità. Sulla base di queste considerazioni quindi si ritiene opportuno modificare il disciplinare di produzione includendo l’utilizzo anche di altre cultivar e ibridi a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali documentate, la conformità ai parametri qualitativi descritti nel disciplinare di produzione della «Carota dell’Altopiano del Fucino». |
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Si ritiene opportuno aggiornare i valori di ß-carotene a fronte di risultati di prove condotte sul territorio. Le prove condotte sul territorio hanno evidenziato che il contenuto in ß-carotene è influenzato dalla quantità di fertilizzanti utilizzata e in particolare dalla tecnica di concimazione. Livelli più alti di ß-carotene si riscontrano quando viene forzata la concimazione azotata soprattutto se praticata con il metodo della fertirrigazione in prossimità della raccolta. Queste pratiche, oltre ad essere costose e a non apportare alcun beneficio alle rese del prodotto finale, spesso rendono i fittoni più ricettivi a fitopatie da conservazione e mal si conciliano con un impegno volto alla riduzione dell’utilizzo degli apporti di azoto e ad un consumo più responsabile delle risorse idriche in agricoltura. Il vincolo ora proposto prevede per la «Carota dell’Altopiano del Fucino» un contenuto in ß-carotene superiore a 60 mg/kg. Questo valore permette di salvaguardare comunque la specificità del prodotto in quanto colloca la produzione di «Carota dell’Altopiano del Fucino» oltre il valore medio riferibile alle carote riportato in letteratura. |
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Si ritiene opportuno abbassare il valore relativo al contenuto proteico delle carote da 1,2 % a 0,5 %. L’abbassamento del contenuto in proteine assume un irrilevante valore qualitativo dal momento che la carota non viene associata dal consumatore ad un ortaggio dal quale ottenere un apporto proteico consistente. Il valore proposto inoltre non determina alcun effetto sulle caratteristiche merceologiche del prodotto né tantomeno sulla sua commerciabilità o riconoscibilità dello stesso sul mercato. |
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Si è ritenuto opportuno eliminare i riferimenti alle categorie Extra e Prima, a seguito dell’abrogazione del regolamento (CE) n. 730/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote. |
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«CAROTA DELL’ALTOPIANO DEL FUCINO»
N. CE: IT-PGI-0105-0988-17.04.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Carota dell’Altopiano del Fucino».
2. Stato membro o paese terzo
Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’IGP «Carota dell’Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivar della specie Daucus carota L., derivanti dalle seguenti varietà: Maestro (Vilmorin); Presto (Vílmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG).
Potranno essere utilizzate anche cultivar riconducibili al gruppo varietale nantese e ai relativi ibridi purché i produttori abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali documentate, la conformità ai parametri qualitativi della «Carota dell’Altopiano del Fucino» IGP. L’utilizzo del gruppo varietale nantese e dei relativi ibridi ai fini della produzione della «Carota dell’Altopiano del Fucino» è consentito previa valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell’Organismo di controllo o di altro soggetto.
II prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:
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forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali, |
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colore: arancio intenso compreso il colletto, |
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contenuto in:
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proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le operazioni di coltivazione della «Carota dell’Altopiano del Fucino» devono avvenire nell’area geografica di produzione delimitata al punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
Subito dopo la raccolta, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
II prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:
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la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall’abbreviazione IGP e dalla menzione «Indicazione geografica protetta», realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione, |
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tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quanto altro previsto dalle norme in materia, |
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è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva. |
I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall’abbreviazione IGP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del simbolo dell’Unione europea, a condizione che:
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la «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall’abbreviazione IGP certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza, |
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gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall’abbreviazione IGP siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta. |
L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall’abbreviazione IGP consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.
Logo
Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, «Carota dell'Altopiano del Fucino», carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la menzione Indicazione geografica protetta, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il simbolo dell’Unione europea.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della «Carota dell’Altopiano del Fucino» è l’intero comprensorio dell’Altopiano del Fucino.
La delimitazione viene individuata dalla Strada Provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti Comuni della provincia di L’Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; San Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’Altopiano del Fucino, area particolarmente nota per la produzione di ortaggi, si colloca geograficamente nell’Italia centro-meridionale, in quella che è considerata la Regione dei Parchi, l’Abruzzo.
L’area interamente pianeggiante, ad una altitudine di 700 m s.l.m., con i suoi 16 000 ettari, è circondata da monti di particolare interesse ambientale come quelli del «Parco nazionale d’Abruzzo», del «Velino-Sirente» e degli «Ernici-Símbruini».
La sua origine, quale zona agricola, risale alla fine del 1800 quando furono completate le opere di prosciugamento, ad opera del principe Alessandro Torlonia, di quello che era considerato il terzo lago d’Italia come estensione: Il Lago del Fucino.
La natura del terreno è sabbioso-limoso con elevata quantità di calcare attivo, la reazione (pH) è tra subalcalina ed alcalina, con valori elevati di sostanza organica attribuibile anche alle laute concimazioni letamiche effettuate dagli agricoltori del Fucino con cadenza biennale.
II clima è influenzato dalla presenza di catene montuose circostanti, dall’altitudine e dall’umidità relativa ceduta dalla fitta rete di canali che assicurano sia il fabbisogno idrico durante le coltivazioni che il recupero delle acque superflue in inverno. In sostanza si hanno inverni rigidi e piovosi mentre in estate il caldo investe tutto il territorio prevalentemente in luglio e metà agosto, inoltre, in considerazione dell’altitudine, la zona è caratterizzata da notevoli escursioni termiche che avvengono tra il giorno e la notte.
5.2. Specificità del prodotto
La «Carota dell’Altopiano del Fucino» si caratterizza per la forma della radice, prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice. Altre caratteristiche sono rintracciabili nel contenuto di elementi nutritivi: nella «Carota dell’Altopiano del Fucino» vanno segnalati elevati contenuti di acido ascorbico e di zuccheri totali con un equilibrato rapporto tra gli stessi.
Le vitamine nella «Carota dell’Altopiano del Fucino» costituiscono un altro degli elementi caratterizzanti che la rendono ben distinguibile; tiamina, riboflavina e soprattutto carotene risultano presenti con alti valori.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
II Fucino ha trovato nella «Carota dell’Altopiano del Fucino» la sua coltura trainante, grazie anche alle peculiarità che il territorio stesso riesce a trasmettere al prodotto.
Infatti, grazie alle condizioni climatiche, alla natura e alla tipologia dei terreni, terreni molto sciolti e privi di scheletro, l’areale di coltivazione riesce a trasmettere alle «Carote dell’Altopiano del Fucino» peculiarità organolettiche e nutrizionali sopra descritte tali da essere apprezzate e riconosciute dai consumatori europei.
La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all’area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell’area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all’area la notorietà di area caroticola per eccellenza.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)].
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare della IGP «Carota dell’Altopiano del Fucino» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 1o marzo 2012.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure:
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) Cfr. nota 3.