ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.269.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
18 settembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 269/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 269/02

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16; GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13; GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3; GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13 e GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3)

2

2013/C 269/03

Procedura di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. (International Union Insurances SA) (Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

3

2013/C 269/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

4

2013/C 269/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

4

2013/C 269/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

5

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 settembre 2013

2013/C 269/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3356

JPY

yen giapponesi

132,44

DKK

corone danesi

7,4572

GBP

sterline inglesi

0,83970

SEK

corone svedesi

8,6352

CHF

franchi svizzeri

1,2375

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8655

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,718

HUF

fiorini ungheresi

299,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7027

PLN

zloty polacchi

4,2208

RON

leu rumeni

4,4808

TRY

lire turche

2,6839

AUD

dollari australiani

1,4279

CAD

dollari canadesi

1,3774

HKD

dollari di Hong Kong

10,3564

NZD

dollari neozelandesi

1,6249

SGD

dollari di Singapore

1,6833

KRW

won sudcoreani

1 446,12

ZAR

rand sudafricani

13,1380

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1759

HRK

kuna croata

7,6095

IDR

rupia indonesiana

14 935,24

MYR

ringgit malese

4,3327

PHP

peso filippino

58,194

RUB

rublo russo

43,1500

THB

baht thailandese

42,379

BRL

real brasiliano

3,0395

MXN

peso messicano

17,2693

INR

rupia indiana

84,6400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/2


Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16; GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13; GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3; GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13 e GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3)

2013/C 269/02

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

CROAZIA

Lo straniero che presenta domanda di visto presso una rappresentanza diplomatica, nella fattispecie un ufficio consolare della Repubblica di Croazia o di un altro paese con cui la Repubblica di Croazia ha concluso un accordo di rappresentanza per il rilascio dei visti, è tenuto a dimostrare di possedere mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno nella Repubblica di Croazia e per il ritorno nel paese dal quale è venuto o per il transito verso il paese terzo in questione.

Al momento dell’ingresso nella Repubblica di Croazia, l’autorità competente per il controllo di frontiera è autorizzata ad esigere che lo straniero dimostri di possedere mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno nella Repubblica di Croazia e per il ritorno nel paese dal quale è venuto o per il transito verso il paese terzo in questione.

L’importo dei mezzi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è pari al controvalore di 100 EUR (in lettere: cento euro) per ogni giorno del soggiorno previsto nella Repubblica di Croazia.

Lo straniero in possesso di una dichiarazione di garanzia ufficiale da parte di una persona fisica o giuridica croata, di una prova del pagamento del viaggio o di un documento analogo è tenuto a presentare una prova del possesso di mezzi del valore corrispondente a 50 EUR (in lettere: cinquanta euro) per ogni giorno del soggiorno previsto nella Repubblica di Croazia.


18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/3


Procedura di liquidazione

Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. (International Union Insurances SA)

(Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2013/C 269/03

Impresa di assicurazione

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε., con sede ad Atene

Ilia Iliou 66

117 44 Athens

GREECE

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione 84/1 della Commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia, del 16 luglio 2013, relativa alla revoca definitiva dell'autorizzazione di esercizio della società e alla sua liquidazione

Entrata in vigore: 16 luglio 2013

Autorità competenti

Banca di Grecia, Direzione Vigilanza sulle assicurazioni private

Indirizzo:

E. Venizelos Avenue 21

102 50 Athens

GREECE

Autorità di vigilanza

Banca di Grecia, Direzione Vigilanza sulle assicurazioni private

Indirizzo:

E. Venizelos Avenue 21

102 50 Athens

GREECE

Liquidatore nominato

Antigoni Vafeidou

(commissario liquidatore)

Indirizzo:

Pindarou 12

106 71 Athens

GREECE

Legge applicabile

Legge greca a norma del decreto-legge 400/1970, articolo 3, paragrafo 3, articoli da 7 a 9, articoli da 17bis a 17quater


18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2013/C 269/04

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

20.8.2013

Durata

20.8.2013-31.12.2013

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

BET/ATLANT

Specie

Tonno obeso (Thunnus obesus)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

43/TQ40


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2013/C 269/05

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

17.8.2013

Durata

17.8.2013-31.12.2013

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

RED/51214D.

Specie

Scorfani (acque pelagiche profonde) (Sebastes spp.)

Zona

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

38/TQ40


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2013/C 269/06

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

26.8.2013

Durata

26.8.2013-31.12.2013

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

MAC/*3A4BC

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

IIIa e IVbc

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

46/TQ40


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.