ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.261.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 261E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
10 settembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2012-2013
Seduta del 10 maggio 2012
Il processo verbale della sessione è stato pubblicato nella GU C 206 E del 13.7.2012.
I testi approvati del 10 maggio 2012 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2010 sono stati pubblicati nella GU L 286 del 17.10.2012.
TESTI APPROVATI

 

Giovedì 10 maggio 2012

2013/C 261E/01

Futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE (2011/2196(INI))

1

2013/C 261E/02

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta antifrode - Relazione annuale 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010 (2011/2154(INI))

8

2013/C 261E/03

Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2009/2170(INI))

17

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

20

2013/C 261E/04

Strategia commerciale e di investimento dell'UE nella sponda meridionale del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba (2011/2113(INI))

21

2013/C 261E/05

Brevetti per processi biologici essenziali
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici (2012/2623(RSP))

31

2013/C 261E/06

Pirateria marittima
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima (2011/2962(RSP))

34

2013/C 261E/07

Sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti
Dichiarazione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti

40

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 10 maggio 2012

2013/C 261E/08

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Corneliu Vadim Tudor
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM))

41

2013/C 261E/09

Modifica degli articoli 87 e 88 del regolamento del Parlamento europeo
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla modifica degli articoli 87 bis e 88 del regolamento del Parlamento europeo (2009/2195(REG))

42

2013/C 261E/10

Esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sull'esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)

50

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Giovedì 10 maggio 2012

2013/C 261E/11

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

51

P7_TC1-COD(2012)0019Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

52

2013/C 261E/12

Restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

52

P7_TC1-COD(2011)0315Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

53

2013/C 261E/13

Pubblicazione elettronica della GU ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della GU (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

53

2013/C 261E/14

Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell’Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

54

P7_TC1-COD(2011)0187Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione)

55

2013/C 261E/15

Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

55

P7_TC1-COD(2011)0105Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione)

56

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2012-2013 Seduta del 10 maggio 2012 Il processo verbale della sessione è stato pubblicato nella GU C 206 E del 13.7.2012. I testi approvati del 10 maggio 2012 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2010 sono stati pubblicati nella GU L 286 del 17.10.2012. TESTI APPROVATI

Giovedì 10 maggio 2012

10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 261/1


Giovedì 10 maggio 2012
Futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'Unione europea

P7_TA(2012)0152

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE (2011/2196(INI))

2013/C 261 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un piano d'azione per le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa» (COM(2006)0819),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali» (1),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «L'Unione europea e le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla cooperazione in materia di trasporti» (COM(2011)0415),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sui sistemi globali di navigazione via satellite applicati ai trasporti – Politica dell'UE a breve e medio termine (2),

visto il libro bianco della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della Commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0094/2012),

A.

considerando che non esiste al momento una definizione universalmente accettata dell'espressione «aeroporto regionale»; considerando che gli aeroporti il cui principale bacino di utenza è una capitale non sono inclusi nell'ambito di analisi della presente relazione; considerando che si propone che gli aeroporti regionali, vale a dire gli aeroporti «non-hub», siano suddivisi in aeroporti principali e minori in base ai tipi di collegamenti da essi forniti, al volume dei passeggeri e ai collegamenti con le principali città e gli aeroporti principali, e considerando che la Commissione è esortata a fissare criteri comuni al fine di facilitare una corretta definizione di «aeroporto regionale» che tenga conto di tutti gli elementi sopra menzionati; considerando che tuttavia, un «servizio aereo regionale» deve essere definito come un volo in partenza da e/o in arrivo in un aeroporto regionale; considerando che, nel portare avanti il dibattito sugli aeroporti regionali, sarà indispensabile distinguere tra i diversi ruoli che questi svolgono, in particolare tra gli aeroporti insulari e gli aeroporti che servono regioni mal collegate o economicamente svantaggiate;

B.

considerando che il trasporto aereo regionale, come altri modi di trasporto, è un fattore chiave per la mobilità dei cittadini; considerando che una migliore connettività e una mobilità intermodale efficiente possono contribuire notevolmente a un migliore accesso a regioni e imprese, favorire il turismo e lo sviluppo dei servizi ad esso collegati e diffondere prosperità economica;

C.

considerando che le differenze in termini di condizioni economiche dei cittadini e di livelli di sviluppo delle infrastrutture conducono a disparità nella possibilità di usufruire di collegamenti aerei regionali negli Stati membri;

D.

considerando che la connettività offerta dal trasporto aereo ai cittadini e alle imprese nelle regioni dell'UE, e in particolare in regioni difficilmente accessibili e nelle isole, è estremamente importante e contribuisce ad assicurare la sostenibilità economica delle regioni in questione; considerando che in Europa gli aeroporti coprono un'ampia rete di 150 000 coppie di città;

E.

considerando che numerosi aeroporti regionali si trovano ad affrontare situazioni in cui vige il quasi monopolio di una compagnia aerea, la quale può sfruttare questa posizione come mezzo di pressione per imporre un numero sempre crescente di richieste all'aeroporto interessato e alle autorità locali e/o regionali, tra l'altro riguardo ai diritti aeroportuali e alle tasse per la sicurezza dell'aviazione;

F.

considerando che le vendite al dettaglio negli aeroporti sono diminuite in modo significativo a causa dell'introduzione di politiche restrittive per i bagagli a mano da parte di alcune compagnie aeree; considerando che l'impatto della regola del «bagaglio unico» applicata dalle compagnie e soprattutto dalle linee a basso costo che operano principalmente in questi aeroporti, unitamente a ulteriori pratiche per il contenimento dei costi, ha peggiorato l'esperienza di viaggio determinando per alcuni aeroporti regionali un drastico calo delle vendite al dettaglio a terra; considerando che un terzo degli utili delle vendite al dettaglio negli aeroporti serve a sovvenzionare le compagnie aeree compensando le tasse di atterraggio;

G.

considerando che il governo spagnolo ha espressamente vietato alle compagnie aeree di applicare la regola del «bagaglio unico» per i voli in partenza da aeroporti spagnoli;

H.

considerando che gli aeroporti principali di alcuni Stati membri dell'UE stanno vivendo una crisi di capacità;

I.

considerando che la crisi del debito finanziario e sovrano ha sostanzialmente modificato le condizioni di finanziamento aeroportuale nell'UE, soprattutto per gli aeroporti non-hub;

J.

considerando che la costruzione di nuovi aeroporti regionali dovrebbe basarsi su un'analisi costi-benefici;

K.

considerando che l'ammontare degli investimenti del settore pubblico destinati alla ristrutturazione degli aeroporti dovrebbe mostrare una certa proporzione tra spese sostenute e volume del traffico di passeggeri degli aeroporti in questione;

Economia dei servizi aerei regionali

1.

sottolinea la necessità di un obbligo di servizio pubblico per i servizi aerei di interesse economico e pubblico, in particolare quelli che collegano le regioni remote, le isole e le regioni ultraperiferiche, data la loro lontananza e le loro caratteristiche fisiche e naturali, al fine di garantirne la piena accessibilità e integrazione territoriale; sottolinea che è opportuno mantenere gli attuali obblighi di servizio pubblico; ritiene che tali servizi non sarebbero economicamente sostenibili senza denaro pubblico; sottolinea l'importanza di aumentare la competitività delle regioni ultraperiferiche e di promuovere la loro integrazione con altre regioni in modo da colmare il divario economico che le separa dal resto dell'Europa;

2.

ritiene auspicabile evitare una proliferazione di aeroporti regionali e osserva che il loro sviluppo dovrebbe essere mirato a evitare la creazione di infrastrutture aeroportuali poi inutilizzate o utilizzate in modo inefficiente, che finirebbero per costituire un onere economico per le autorità responsabili; incoraggia invece il rafforzamento dei collegamenti esistenti, soprattutto nelle zone che presentano difficoltà geografiche (come ad esempio le isole); plaude pertanto a ogni iniziativa volta a sviluppare il ruolo del trasporto pubblico, anche su strada, per favorire i collegamenti; sottolinea che i finanziamenti pubblici agli aeroporti regionali devono essere compatibili con gli articoli 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; ritiene che occorra prevedere un regime di sanzioni applicabili alle compagnie aeree che abbandonano prima dei termini previsti un aeroporto regionale beneficiario di fondi;

3.

chiede alla Commissione di riesaminare la decisione 2012/21/UE riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, che abbassa a 200 000 passeggeri l'anno la soglia per stabilire quali aeroporti possano ricevere aiuti di Stato senza essere tenuti a darne notifica alla Commissione, tenuto presente che i succitati orientamenti comunitari indicano quale soglia di redditività per gli aeroporti un traffico di almeno 500 000 passeggeri l'anno;

4.

ritiene che gli aeroporti regionali, a causa del loro impatto ambientale ed economico, debbano essere adeguatamente sostenuti dalle autorità nazionali e regionali, essere oggetto di consultazione locale e regionale e, sulla base di analisi costi-benefici, essere considerati ammissibili alla domanda di finanziamento nel quadro dei fondi dell'UE, così come di altri strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dall'Unione europea nell'ambito del nuovo quadro di programmazione; raccomanda che la Commissione tenga conto delle opportunità offerte dagli aeroporti regionali come parte della rete europea di trasporto centrale;

5.

chiede che i criteri per l'ottenimento di sovvenzioni e finanziamenti pubblici siano definiti con rigore e impostati in maniera trasparente;

6.

invita la Commissione ad adottare un approccio equilibrato nelle future revisioni delle linee guida nel settore dell'aviazione onde favorire uno sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile dei servizi aerei regionali, prendendo in considerazione lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per garantire l'intermodalità, garantendo nel contempo l'accessibilità a tali servizi per i cittadini dell'UE e tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

7.

invita la Commissione, nel sostenere lo sviluppo degli aeroporti regionali esistenti e la costruzione di nuovi (specialmente nei paesi in cui gli aeroporti nazionali sono ubicati in aree remote ), a prestare particolare attenzione allo sviluppo territoriale equilibrato delle regioni corrispondenti ai livelli I e II della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), al fine di garantire l'innovazione e la competitività in regioni che sono molto distanti dalla capitale e non beneficiano di un buon accesso ai trasporti e di agevolare lo sviluppo di veri snodi economici e di trasporto;

8.

sottolinea che un adeguato sviluppo degli aeroporti regionali contribuisce a uno sviluppo parallelo del settore turistico, che è di vitale importanza per molte regioni europee;

9.

rileva che il turismo sta dimostrando di avere una maggiore resistenza alla crisi economica e che qualsiasi aspetto o decisione di politica economica suscettibile di promuovere o fare avanzare questo settore, come nel caso del trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali, merita particolare attenzione;

10.

sottolinea che taluni aeroporti regionali sono in attività soltanto nei periodi di massiccio afflusso turistico, il che comporta spesso problemi organizzativi supplementari, maggiori costi unitari, ecc; chiede alla Commissione di tenere conto, nell'adozione di nuova legislazione nel settore, della specificità e delle problematiche di questi aeroporti regionali attivi su base stagionale;

11.

sottolinea che gli aeroporti regionali rivestono un'importanza sempre crescente per le compagnie charter e a basso costo; sottolinea che attualmente le compagnie charter operano principalmente voli a lungo raggio diretti verso destinazioni turistiche, con uno spazio tra i sedili più angusto e un servizio a bordo inferiore rispetto alle tradizionali compagnie di linea, spesso a partire da aeroporti regionali inadeguati per un servizio di linea e su tratte che non risentono della concorrenza delle compagnie a basso costo e dei loro voli a corto raggio; ricorda che per i voli a corto raggio le compagnie aeree impiegano principalmente aerei a fusoliera stretta, soprattutto i vettori di rete che servono gli snodi aeroportuali a partire da aeroporti regionali e le compagnie a basso costo;

12.

invita la Commissione a garantire la corretta applicazione della legislazione europea e nazionale in materia di condizioni sociali e di lavoro nelle compagnie aeree, in modo che il personale impiegato presso un aeroporto regionale non diventi vittima di dumping sociale e affinché vengano garantite una concorrenza leale e pari condizioni nel settore dell'aviazione; chiede che il personale aeroportuale usufruisca di condizioni contrattuali dignitose, con particolare riferimento agli aeroporti in cui la maggior parte del traffico deriva dalle compagnie a basso costo;

13.

esprime preoccupazione per il fatto che alcune pratiche adottate da compagnie a basso costo, che spesso operano su aeroporti regionali, conducono a una scarsa qualità del servizio per i passeggeri e a un deterioramento delle condizioni di lavoro; esprime preoccupazione per la regola del «bagaglio unico» e per altre restrizioni al bagaglio a mano imposte da talune compagnie aeree, data l'attuale pratica commerciale aggressiva di alcune compagnie aeree a basso costo operanti su aeroporti regionali di approfittare della loro posizione dominante e data l'importanza delle attività commerciali quale importante fonte di reddito per gli aeroporti regionali; ritiene che queste pratiche costituiscano una violazione del diritto della concorrenza e ritiene che tali restrizioni possano costituire un abuso di posizione da parte di un vettore; chiede pertanto agli Stati membri di fissare limiti massimi comuni da imporre alle compagnie aeree per quanto riguarda tali restrizioni e ritiene che tutte le verifiche relative alle restrizioni in peso e alle dimensioni del bagaglio debbano essere effettuate prima dell'arrivo alla porta d'imbarco;

14.

chiede che gli acquisti al dettaglio in aeroporto siano considerati «elementi essenziali», come attualmente avviene per articoli quali i cappotti; plaude alla decisione della Spagna di bandire le pratiche di cui al paragrafo 13 nel suo territorio (3) e invita la Commissione a esaminare l'introduzione di una misura simile per tutti i servizi aerei provenienti dall'Europa;

15.

ritiene che il trasporto merci sia per gli aeroporti regionali un fattore positivo in grado di creare sviluppo e occupazione anche attraverso la messa in funzione di servizi a terra connessi e la creazione di poli commerciali legati all'aeroporto regionale; invita la Commissione a elaborare una strategia che favorisca il trasporto merci e agevoli la cooperazione tra aeroporti regionali vicini;

16.

sollecita le autorità degli Stati membri a proporre piani di sviluppo riguardanti gli aeroporti regionali già esistenti e a renderli più efficienti;

17.

ritiene che gli aeroporti regionali non dovrebbero favorire un aumento del debito pubblico ma dovrebbero, in generale, essere economicamente sostenibili nel medio periodo;

Ambiente e innovazione

18.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la messa a punto dell'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) e dell'iniziativa «Clean Sky», nonché l'applicazione della legislazione relativa al Cielo unico europeo; rileva che, con l'entrata in funzione del SESAR e con l'importante ruolo del Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione (EGNOS), gli aeroporti regionali trarranno profitto da progetti come torri di controllo a distanza, gestione della velocità e della congestione e miglioramento delle procedure operative;

19.

riconosce che la gestione delle capacità negli aeroporti a «banda oraria coordinata» differisce da quella negli aeroporti a «banda oraria non coordinata»; è del parere che vi sia un'abbondante riserva di capacità da utilizzare in molti aeroporti regionali e che, ricorrendo ad essa, la congestione e le attese per il decollo e l'atterraggio presso i principali aeroporti possano essere ridotte e l'impatto ambientale possa essere limitato; riconosce che la buona qualità dei collegamenti fra gli aeroporti principali e gli aeroporti regionali limitrofi può contribuire alla riduzione della congestione;

20.

sottolinea il ruolo degli aeroporti regionali come centri principali di sviluppo di poli di innovazione, riducendo i costi di localizzazione per le aziende di nuova creazione, soprattutto nelle regioni geograficamente remote;

21.

invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tenere conto non solo delle considerazioni di natura economico-finanziaria ma anche dei fattori ambientali, territoriali, geologici e meteorologici, nonché di altri criteri razionali al momento di decidere dove localizzare gli aeroporti e ogniqualvolta le strutture aeroportuali debbano essere rinnovate o ampliate; sottolinea nel contempo l'importanza di utilizzare e ammodernare le strutture esistenti prima di edificarne di nuove;

Congestione e multimodalità

22.

rileva che recenti studi affermano che le regioni europee stanno perdendo i collegamenti diretti con alcuni degli aeroporti più congestionati ed è deluso che gli studi condotti dalla Commissione europea trattino solo dei maggiori aeroporti; suggerisce pertanto che la portata di eventuali studi futuri sia estesa agli aeroporti regionali e nel frattempo incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere i collegamenti tra gli aeroporti regionali e gli aeroporti principali degli Stati membri, contribuendo a stimolare l'economia nelle aree in prossimità degli aeroporti regionali offrendo nel contempo anche una soluzione al problema della congestione del traffico aereo in Europa;

23.

esorta tutte le parti e le istituzioni coinvolte nella revisione del regolamento (CEE) n. 95/93 (quale modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004) a concentrarsi sulla realizzazione di nuova capacità degli aeroporti piuttosto che escludere dal mercato i servizi aerei regionali a causa di prezzi troppo alti; reputa essenziale che gli aeroporti regionali abbiano accesso agli aeroporti di snodo e ritiene che questo debba essere preso in considerazione durante la revisione del regolamento (CEE) n. 95/93, in particolare nel contesto dei piani per lo scambio secondario delle bande orarie e della prevista graduale introduzione di altri meccanismi di mercato, compreso lo scambio primario, che potrebbe tradursi in una rottura dei collegamenti tra aeroporti regionali e aeroporti principali;

24.

invita la Commissione ad adottare un approccio razionale per quanto concerne le regolamentazioni amministrative e giuridiche connesse alla gestione delle bande orarie presso gli aeroporti regionali, in mancanza del quale potrebbe verificarsi una restrizione della rete; invita la Commissione, dato che i principali aeroporti di snodo hanno quasi raggiunto la capacità massima, a elaborare una strategia per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti regionali in grado di attirare nuove compagnie aeree e promuovere la concorrenza, la decongestione dei principali aeroporti e lo sviluppo degli aeroporti regionali;

25.

si rammarica del fatto che gli aeroporti regionali situati lontano dai centri urbani spesso non siano adeguatamente collegati alla rete di trasporto a terra; invita gli Stati membri a sviluppare le loro politiche intermodali e a investire in questi collegamenti intermodali strategicamente importanti, ad esempio nei collegamenti con la rete ferroviaria, in quanto l'interconnessione degli aeroporti regionali con le altre parti della rete di trasporto, compresi gli altri aeroporti, porterà a un maggiore uso degli aeroporti regionali quando gli aeroporti snodo soffrono di strozzature di capacità;

26.

sottolinea che la mancanza di azioni incisive finalizzate al miglioramento dell'accessibilità degli aeroporti regionali mediante un adeguato collegamento con i centri urbani, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture di trasporto, limita lo sviluppo economico e sociale delle regioni;

27.

prende atto della necessità di una migliore integrazione tra modi di trasporto; esorta la Commissione a presentare una comunicazione che incoraggi l'industria a sviluppare il trasporto multimodale mediante l'emissione di biglietti aerei e ferroviari combinati; segnala che in alcuni Stati membri sono già in funzione progetti di questo tipo ed esorta pertanto tutte le parti interessate a uno scambio delle migliori pratiche esistenti nel settore;

28.

rileva l'urgente necessità di garantire le capacità aeroportuali nell'Unione europea per non perdere competitività rispetto ad altre regioni emergenti e per scongiurare così lo spostamento del traffico verso regioni vicine; reputa che gli aeroporti regionali possano contribuire al decongestionamento dei principali aeroporti europei e alla conservazione di una posizione di leadership;

29.

ritiene che i piani di sviluppo delle reti nell'ambito dei settori ferroviario e stradale dovrebbero tener conto dell'ubicazione degli aeroporti, al fine di inserire questi ultimi nelle reti dei trasporti terrestri in fase di realizzazione; constata la necessità di sviluppare reti di aeroporti regionali basate su collegamenti integrati con gli aeroporti principali, al fine di migliorare la mobilità delle persone e di razionalizzare il trasporto di merci;

30.

sottolinea che una rete ben sviluppata di aeroporti regionali migliorerà anche la sicurezza dei passeggeri, garantendo, tra le altre cose, la disponibilità di una rete di aeroporti di emergenza o alternativi in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche o di altre circostanze;

31.

ritiene indispensabile integrare la specializzazione nel trasporto merci quale elemento essenziale per contribuire alla razionalizzazione della mappa degli aeroporti e ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture disponibili; evidenzia che un idoneo uso del suddetto principio, abbinato a una gestione adeguata delle bande orarie al fine di segmentare i transiti di passeggeri e merci, deve contribuire a evitare la saturazione degli aeroporti principali; pone in risalto l'importanza che rivestono gli aeroporti regionali in tale strategia;

Le reti transeuropee di trasporto (RTE-T)

32.

ritiene che il ruolo svolto dagli aeroporti regionali sia di vitale importanza per la coesione territoriale e lo sviluppo sociale ed economico delle regioni, soprattutto nelle regioni in cui mancano altre forme di trasporto; chiede pertanto che la futura politica in materia di reti transeuropee di trasporto tenga conto degli aeroporti regionali; è inoltre fermamente convinto che i maggiori aeroporti regionali con traffico costante durante tutto l'anno, che apportano un contributo concreto allo sviluppo economico, al rilancio dell'industria e all'occupazione nelle loro regioni, dovrebbero essere inclusi nella rete principale RTE-T, in particolare gli aeroporti con alti volumi di connettività con paesi terzi e traffico intraeuropeo e che contribuiscono al carattere multimodale del trasporto nella regione e gli aeroporti regionali che possono servire per alleviare le congestioni;

33.

sottolinea che, per poter beneficiare di un cofinanziamento da parte dell'UE attraverso le RTE-T, il Fondo di coesione e il Fondo regionale, gli aeroporti regionali situati in regioni transfrontaliere e in prossimità reciproca dovrebbero dar prova di cooperazione e coordinamento nello sfruttamento delle capacità esistenti;

34.

ritiene che, nell'ambito delle RTE-T, gli aeroporti regionali potrebbero svolgere un ruolo guida nella creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo che copra un miliardo di persone nell'UE e nei paesi vicini, in linea con la comunicazione della Commissione (COM(2011)0415);

35.

deplora il fatto che la Commissione non abbia prestato attenzione alla richiesta del Parlamento e del Consiglio di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della decisione n. 884/2004/CE di collegare alla rete gli aeroporti regionali, soprattutto in considerazione della necessità di garantire servizi di trasporto aereo alle regioni europee, accanto allo sviluppo di servizi ferroviari, in quanto il trasporto aereo può, in certe circostanze, raggiungere e servire ulteriori mercati più piccoli in modo più efficiente in termini di tempo, costi e impatto ambientale; evidenzia quindi la grande importanza del collegamento ferroviario, in particolare quello ad alta velocità e lunga distanza, con gli aeroporti;

36.

ritiene che una più ampia inclusione degli aeroporti nei nuovi orientamenti della RTE-T faciliterà l'accesso ai finanziamenti privati per progetti di infrastrutture aeroportuali e invierà un segnale positivo ai mercati finanziari; invita la Commissione, durante la sua revisione delle RTE-T, a riconoscere il legame vitale tra servizi aerei regionali e rigenerazione economica;

Sicurezza

37.

rileva che il costo di attuazione delle misure di sicurezza negli aeroporti minori regionali è proporzionalmente superiore a quello relativo ai grandi aeroporti, i quali beneficiano di economie di scala; ritiene, tuttavia, che un'eventuale proposta di finanziamento delle misure di sicurezza non debba distorcere la concorrenza tra gli aeroporti o i gruppi di aeroporti;

38.

ricorda che la direttiva concernente i diritti aeroportuali (4) riguarda solo gli aeroporti con più di 5 milioni di passeggeri e/o il più grande aeroporto di ciascuno Stato membro dell'UE; ritiene che una valutazione dell'impatto sugli aeroporti di piccole e medie dimensioni dovrebbe costituire una parte fondamentale di qualsiasi revisione delle direttive in materia;

39.

esorta il Consiglio ad adottare una posizione sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione e ritiene che siano i singoli Stati membri a dover finanziare, attraverso il gettito fiscale generale, misure di sicurezza più rigorose, in quanto la sicurezza aerea è una questione di sicurezza nazionale; sottolinea che occorre applicare disposizioni analoghe a tutti gli altri modi di trasporto al fine di garantire una concorrenza leale;

40.

riconosce la necessità di disporre di attrezzature di controllo affidabili dei LAG (liquidi, aerosol e gel), che garantiscano un elevato grado di probabilità di rilevamento di una vasta gamma di esplosivi liquidi, e invita la Commissione a esaminare le conseguenze per gli aeroporti regionali di un adeguamento ai futuri obblighi di controllo dei LAG;

41.

richiama l'attenzione sull'impatto delle nuove norme sul trasporto aereo di merci, con specifico riferimento al fatto che molti aeroporti regionali basano la propria attività sul traffico merci; esorta gli Stati membri e la Commissione a studiare le conseguenze economiche di queste norme, al fine di garantire che gli spedizionieri non trasferiscano le loro operazioni al di fuori dell'UE;

Trasparenza

42.

propone di imporre alle compagnie aeree l'obbligo di offrire a tutti cittadini residenti negli Stati membri dell'UE un'opzione di pagamento tramite carta di credito o debito senza costo alcuno, raccomandando che tale carta sia esente da spese mensili o amministrative ad essa associate, anche se rilasciata da una società distinta dalla compagnia aerea, e propone che, se le compagnie aeree addebitano alla maggior parte dei passeggeri costi supplementari per il pagamento, tali costi debbano essere ritenuti illegali e considerati oneri inevitabili da includere pertanto nel prezzo dichiarato;

43.

sottolinea che, mentre in alcuni aerei lo stivaggio può essere limitato, non esistono linee guida comuni per la dimensione o il peso dei bagagli a mano o da stiva sui voli UE; suggerisce alla Commissione di incoraggiare il settore a stabilire limiti superiori comuni per le restrizioni, in quanto ciò darebbe maggiore certezza ai passeggeri; ritiene che, affinché tale accordo funzioni in un mercato globale, l'ICAO debba essere coinvolta in questo processo;

44.

osserva che alcune compagnie aeree applicano per la registrazione dei bagagli prezzi che sovente sembrano sproporzionatamente elevati e invita la Commissione, in considerazione delle pratiche di cui al paragrafo 13 e ai fini di una politica dei prezzi equa e chiara, a esaminare tali pratiche;

45.

propone di introdurre un massimale per il supplemento imposto dalle compagnie aeree per i bagagli aggiuntivi e il peso in eccesso;

Accessibilità

46.

sollecita le società di gestione degli aeroporti regionali a predisporre adeguamenti strutturali finalizzati all'accoglimento dei disabili al fine di permettere a questi ultimi di poter raggiungere in autonomia le varie aree aeroportuali e di poter usufruire agevolmente di tutti i servizi;

47.

sottolinea che gli aeroporti regionali, grazie alle minori dimensioni dei loro terminal, alla loro compattezza e alla loro organizzazione, costituiscono un valore aggiunto per i passeggeri a mobilità ridotta, i passeggeri in viaggio con le famiglie, ecc.; esorta la Commissione, gli aeroporti e le altre parti interessate a prendere quale esempio da seguire la progettazione e la costruzione di terminal più accessibili e accoglienti per i passeggeri;

*

* *

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0250.

(3)  Legge 1/2011 (4 marzo 2011) che istituisce il programma di Stato per la sicurezza dell'aviazione civile, che modifica la legge 21/2003 sulla sicurezza della navigazione aerea (7 luglio 2003).

(4)  Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali


10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 261/8


Giovedì 10 maggio 2012
Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta antifrode - Relazione annuale 2010

P7_TA(2012)0196

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010 (2011/2154(INI))

2013/C 261 E/02

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 settembre 2011, dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'UE – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010» (COM(2011)0595) e i relativi documenti di accompagnamento (SEC(2011)1107, SEC(2011)1108 e SEC(2011)1109) (1),

vista l'undicesima relazione operativa dell'OLAF – Relazione annuale 2011 (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative – Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti» (COM(2011)0293),

viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione (4), la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione (5) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0121/2012),

A.

considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'UE e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;

B.

considerando che gli Stati membri hanno la fondamentale responsabilità di eseguire l'80 % del bilancio dell'Unione europea così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di IVA e di dazi doganali;

C.

considerando che nel 2010 l'impatto finanziario totale delle irregolarità rilevate dai sistemi di controllo ammonta a 2 193 milioni di EUR contro i 1 757 milioni di EUR del 2009;

D.

considerando che secondo la Corte dei conti europea (CCE) i pagamenti alla base dei conti presentano errori materiali, con un tasso di errore stimato pari al 3,7 % del bilancio totale dell'UE; che i sistemi di controllo si sono dimostrati solo parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti e che le principali cause di irregolarità sono attribuibili a errori nei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

E.

considerando che, nella maggior parte dei casi, la Corte dei conti europea ha ritenuto che le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti per rilevare e correggere almeno alcuni di tali errori prima dell'esecuzione dei pagamenti e che esistono ancora possibilità di miglioramento dei meccanismi di correzione e nelle attività di audit degli Stati membri;

Considerazioni generali

1.

sottolinea che la crisi finanziaria globale e, in particolar modo, la crisi dell'area dell'euro che l'UE sta attualmente affrontando, richiedono l'adozione di misure speciali che assicurino la tutela adeguata degli interessi finanziari dell'UE in termini di entrate, i quali sono direttamente correlati agli interessi finanziari degli Stati membri; ritiene inoltre che un'attuazione più rigorosa della politica fiscale possa consentire all'Europa di superare la crisi, in particolare mediante la riduzione dell'economia sommersa la quale, in base alle stime, ammonta a circa un quinto del PIL ufficiale (9);

2.

sottolinea come l'e-government abbia le potenzialità per aumentare la trasparenza e per facilitare la lotta contro la frode e la corruzione salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; sottolinea come l'Europa sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l'altro, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi (10); sottolinea che, specialmente in un momento di crisi, l'Europa deve intensificare gli sforzi per realizzare una nuova generazione di e-government che possa garantire maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche;

3.

richiama l'attenzione sul fatto che le transazioni elettroniche, non in contanti, sono documentate e rendono pertanto più difficile la partecipazione all'economia sommersa, e che esiste una forte correlazione tra la quantità di pagamenti elettronici effettuati in un paese e la misura della sua economia sommersa (11); incoraggia gli Stati membri ad abbassare le soglie oltre le quali i pagamenti con mezzi diversi dal denaro contante sono obbligatori;

4.

sottolinea la necessità di dati statistici affidabili sull'entità della frode e della corruzione e, in particolare, sulla diffusione dell'evasione fiscale e del mancato pagamento dei dazi doganali oltre che sull'utilizzo improprio dei fondi dell'UE da parte della criminalità organizzata; deplora il fatto che la Commissione non sia stata in grado di fornire tali dati, nonostante le ripetute richieste del Parlamento;

Osservazioni generali

5.

sottolinea che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma; si rammarica del fatto che la relazione della Commissione europea non tratti la frode in maniera approfondita e affronti il tema delle irregolarità con molta approssimazione; ricorda che l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la frode e non le irregolarità e chiede che sia fatta distinzione tra frode ed errore; chiede che congiuntamente alla frode, sia trattato il tema della corruzione;

6.

prende atto del fatto che, nel 2010, l'incidenza finanziaria delle irregolarità nel settore delle spese è aumentata, attestandosi a 1,8 miliardi di EUR (ovvero l'1,27 % dei fondi stanziati), rispetto al dato di 1,4 miliardi di EUR (ossia l'1,13 %) del 2009; osserva inoltre un incremento dell'incidenza finanziaria nel settore delle entrate, che ammonta a 393 milioni di EUR (ovvero l'1,88 % delle risorse proprie tradizionali riscosse totali lorde), a fronte dei 357 milioni di EUR (ovvero 1,84 %) del 2009;

7.

deplora il fatto che quantità considerevoli dei fondi dell'UE vengano ancora spesi erroneamente e invita la Commissione a intervenire con decisione per recuperare un numero maggiore di pagamenti erroneamente eseguiti, a considerare gli Stati membri maggiormente responsabili degli importi non ancora recuperati a titolo di irregolarità, a ottimizzare la prevenzione e l'individuazione delle irregolarità e dei casi di frode, a sospendere immediatamente i pagamenti e ad applicare sanzioni efficaci in caso di uso improprio dei fondi dell'UE;

8.

osserva che, nel 2010, il numero di irregolarità segnalate è aumentato in tutti i settori, fatta eccezione per quello dei fondi di preadesione e delle risorse proprie tradizionali, e che tale aumento è collegato alla chiusura del periodo di attuazione 2000-2006 dei Fondi di coesione e ai miglioramenti apportati al sistema di gestione delle irregolarità (Irregularities Management System, IMS);

9.

evidenzia che, nonostante la modernizzazione e il potenziamento del sistema di gestione delle irregolarità e l'aumento del volume delle segnalazioni da parte della maggioranza degli Stati membri, che ha determinato un miglioramento della qualità e dell'attendibilità delle relazioni, permangono differenze negli approcci adottati dagli Stati membri nella segnalazione delle irregolarità e, di conseguenza, dubbi sull'adeguatezza dei sistemi nazionali di segnalazione; invita gli Stati membri ad attuare pienamente l'IMS, a migliorare ulteriormente l'osservanza dell'obbligo di segnalazione e ad aumentare la rapidità con cui segnalano le irregolarità;

10.

esprime inoltre preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non utilizzano ancora completamente il sistema di segnalazione elettronica; invita pertanto tali Stati a porre immediatamente rimedio a questa situazione;

11.

ribadisce il suo rammarico per la gravità dei dubbi che permangono sulla qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri e osserva che alcuni Stati membri continuano a segnalare un numero esiguo di irregolarità e casi di frode rilevati; invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo informazioni sull'efficacia dei sistemi nazionali di controllo di tali paesi;

12.

ricorda che la legislazione dell'Unione impone agli Stati membri di comunicare tutte le irregolarità entro due mesi dalla fine del trimestre in cui un'irregolarità è stata oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario e/o in cui sono emerse nuove informazioni su un'irregolarità comunicata; invita gli Stati membri a intraprendere ogni possibile sforzo, compreso lo snellimento delle procedure amministrative nazionali, per rispettare i termini previsti e ridurre il divario temporale tra il momento in cui un'irregolarità viene rilevata e quello in cui viene segnalata; invita gli Stati membri a intervenire soprattutto per proteggere il denaro dei contribuenti, come parte dei propri sforzi per combattere la frode;

13.

ribadisce la necessità di dati statistici attendibili sull'entità della frode e della corruzione, in particolare in relazione all'evasione fiscale e doganale nonché alle attività della criminalità organizzata che fanno un uso improprio dei fondi dell'UE; si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento europeo, la Commissione non sia stata in grado di fornire tali dati;

14.

esprime delusione per il fatto che la Commissione non è in grado di fornire una stima dell'entità effettiva delle irregolarità e delle frodi e che, di conseguenza, non è possibile valutare la portata complessiva delle irregolarità e delle frodi nei singoli Stati membri né individuare e disciplinare quelli in cui si registra il numero più elevato di questi fenomeni, come richiesto dal Parlamento europeo già nel 2009;

15.

sottolinea come negli ultimi anni siano stati sviluppati nuovi strumenti di misura dell'incidenza della corruzione e della frode; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi tempestivamente per adottare tali nuovi strumenti e fornire una valutazione dell'incidenza della corruzione e della frode nell'utilizzo dei fondi dell'UE e nell'appropriazione indebita delle sue entrate; osserva che in tal modo sarà possibile valutare l'efficacia della protezione contro l'uso improprio dei fondi dell'UE e salvaguardare le entrate dell'Unione dall'appropriazione indebita;

16.

chiede che la responsabilità di sviluppare strumenti di misura dell'incidenza della frode e della corruzione correlate ai fondi dell'UE venga assunta dalla Commissione in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, la Corte dei conti europea e altri organi di audit e di controllo dell'UE;

17.

osserva che la cosiddetta regola del «50/50» (12) applicabile nel settore dell'agricoltura rappresenta un incentivo efficace per indurre gli Stati membri a velocizzare e portare a termine i procedimenti di recupero; invita la Commissione a valutare se sia possibile applicare questo meccanismo di recupero anche in altri settori (coesione e preadesione) e se, in base a tale regola, sarebbe opportuno dimezzare i limiti di tempo per le azioni di recupero (portandoli cioè, rispettivamente, a due e quattro anni);

18.

osserva che la relazione annuale 2010 della Corte dei conti europea (relazione della CCE) afferma che i pagamenti indicati nei rendiconti finanziari del 2010 su cui grava un numero consistente di errori ammontavano al 3,7 % della spesa complessiva di bilancio dell'UE, vale a dire, approssimativamente a 4,5 miliardi di EUR;

19.

osserva che la relazione della Corte dei conti afferma altresì che, prima dell'approvazione dei pagamenti, le autorità degli Stati membri avevano a disposizione informazioni sufficienti per individuare alcuni degli errori e porvi rimedio o prevenirli;

Entrate: Risorse proprie

20.

ricorda che la riscossione corretta dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sulle economie degli Stati membri e sul bilancio dell'UE; sottolinea che il miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate dovrebbe essere considerato una questione della massima priorità da tutti gli Stati membri, in particolare da quelli che si trovano in maggiore difficoltà nell'attuale situazione economica;

21.

sottolinea che l'attenzione deve essere rivolta alla riscossione più efficiente delle entrate; ribadisce che la frode fiscale causa perdite considerevoli sia al bilancio dell'UE sia alle economie degli Stati membri, aggravando pertanto la crisi del debito pubblico; ricorda che il costo dell'economia sommersa grava sui cittadini che percepiscono un reddito facilmente documentabile e tracciabile;

22.

rileva differenze considerevoli nei dati forniti dagli Stati membri sulle irregolarità nel settore delle risorse proprie tradizionali (RPT) e ritiene pertanto che la classificazione delle irregolarità e dei casi di frode nella banca dati sulle risorse proprie (OWNRES) non sia pienamente attendibile; esorta la Commissione a individuare modalità per potenziare tale banca dati al fine di garantire l'affidabilità e la confrontabilità dei dati comunicati;

23.

invita la Commissione a mantenere l'attenzione sull'attuazione delle strategie di controllo doganale degli Stati membri, specialmente nel settore delle importazioni ad alto rischio, e a migliorare le attività relative all'individuazione delle irregolarità e dei casi di presunta frode nel settore delle risorse proprie tradizionali (RPT);

24.

nutre preoccupazione per il contrabbando, in particolare per il contrabbando di sigarette, che si conferma un problema grave per l'UE e determina una perdita rilevante di risorse ai danni dei bilanci nazionali e dell'UE; accoglie con favore il piano d'azione elaborato dalla Commissione per combattere il contrabbando di sigarette e alcolici lungo il confine orientale dell'UE, nonché il rinnovo, alla fine del 2010, della cooperazione doganale con la Cina e la Russia e il quadro strategico per la cooperazione doganale approvato da entrambi i paesi;

25.

si compiace dell'esito dell'operazione doganale congiunta degli Stati membri denominata «Sirocco», condotta nel giugno 2010 e coordinata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nel corso della quale sono stati sequestrati circa 40 milioni di sigarette, 1,2 tonnellate di tabacco sfuso, 7 000 litri di alcolici e 8 milioni di altri articoli contraffatti;

26.

osserva che una parte considerevole delle entrate proviene dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che la Commissione e gli Stati membri devono pertanto monitorare e reagire in modo efficace alle nuove tendenze così come a quelle già esistenti in materia di frode; accoglie con favore il Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA e sollecita la presentazione di proposte concrete in materia di riforma dell'IVA;

Perdite di IVA

27.

ricorda che, in base alle stime di uno studio eseguito per conto della Commissione europea (13), il divario medio dell'IVA dell'UE (14) è pari al 12 %; richiama in particolare l'attenzione sul fatto che tale divario ha raggiunto livelli preoccupanti, rispettivamente del 30 % in Grecia e del 22 % in Italia, i paesi in cui la crisi del debito pubblico è più grave e la cui situazione minaccia la stabilità economica dell'UE-27;

28.

sottolinea che oltre all'elusione fiscale e alle perdite dovute all'insolvenza, il divario dell'IVA è inoltre attribuibile alla frode e che le perdite derivanti da questa imposta, stimate in miliardi di EUR, sono ampiamente compensate dall'attuazione di misure di austerità che toccano i cittadini dell'UE il cui reddito è più facilmente dimostrabile;

29.

sottolinea come sin dall'introduzione dell'IVA, il metodo di riscossione di questa imposta sia rimasto immutato; sottolinea che tale metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico;

Perdite di dazi doganali

30.

sottolinea che i proventi derivanti dai dazi doganali costituiscono una parte importante delle risorse proprie tradizionali (TOR) dell'UE e rappresentano una fonte di reddito per i governi degli Stati membri, i quali trattengono il 25 % degli stessi per coprire i costi di riscossione; ribadisce che la prevenzione efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, eliminando l'iniquo vantaggio degli operatori economici che non pagano i dazi doganali su coloro che invece adempiono ai propri obblighi;

31.

sottolinea che la corretta gestione dei dazi esercita un impatto diretto sul calcolo dell'imposta sul valore aggiunto;

32.

ricorda a questo proposito che la Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 13/2011 (15), ha mostrato come l'applicazione del solo regime doganale 42 (16) abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR (17) nei sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29 % dell'IVA teoricamente applicabile all'importo tassabile di tutti gli importi calcolati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;

33.

ricorda come la Corte dei conti abbia riscontrato gravi carenze nel sistema di controllo dei regimi doganali semplificati, i quali costituiscono il 70 % di tutti regimi doganali in vigore; sottolinea come tali carenze abbiano causato perdite ingiustificate nel bilancio dell'Unione oltre che violazioni della politica commerciale dell'UE; sottolinea che le carenze rilevate erano imputabili, tra l'altro, a verifiche di bassa qualità o scarsamente documentate e all'insufficiente utilizzo delle tecniche di trattamento automatico dati per l'esecuzione dei controlli durante la verifica di tali regimi;

Spese

Agricoltura

34.

rileva che nel 2010 si è assistito a un incremento delle segnalazioni di irregolarità e di casi di sospetta frode, con un aumento dell'incidenza finanziaria dovuta a tali fenomeni da 13 milioni di EUR nel 2009 a 69 milioni di EUR nel 2010;

35.

deplora che la situazione per quanto riguarda i fondi complessivamente recuperati resti insoddisfacente; osserva che nell'esercizio 2010 gli Stati membri hanno recuperato 175 milioni di EUR, vale a dire il 42 % delle somme dovute al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a partire dal 2007, mentre il saldo totale che doveva ancora essere recuperato alla fine dell'esercizio 2010 era di 1,2 miliardi di EUR e che, gli Stati membri hanno trasferito dai propri bilanci nazionali al bilancio dell'UE solamente 300 milioni di EUR secondo la regola del 50/50; si rammarica del fatto che la Commissione non ha tenuto conto della richiesta del Parlamento europeo e non ha comunicato a quest'ultimo le informazioni relative ai progressi compiuti in questo settore nella relazione 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione ad adottare tutte i provvedimenti necessari per attuare un sistema efficace per il recupero dei fondi e a tenere al corrente il Parlamento europeo;

36.

deplora il fatto che, nel 2010, alcuni Stati membri non abbiano rispettato i termini per la segnalazione delle irregolarità; conviene con la Commissione che tutti gli Stati membri debbono migliorare le segnalazioni presentate; rammenta che Finlandia, Austria e Paesi Bassi si sono impegnati a conformarsi ai requisiti di comunicazione e invita la Commissione a fornire informazioni sui progressi realizzati da questi paesi nel 2011 nella relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode;

37.

mostra preoccupazione per il fatto che, nel 2010, l'Italia e altri 12 Stati membri dell'UE hanno classificato come «sospetta frode» oltre il 90 % dei casi di irregolarità segnalati; esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie, compresa una stretta collaborazione con le istituzioni europee, per rimuovere tutte le cause che favoriscono la frode concernente i fondi dell'UE;

38.

nutre perplessità per l'esiguo numero di casi di frodi sospette segnalato da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in particolare considerando la loro dimensione e il sostegno finanziario ricevuto, come descritto nella relazione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea; ritiene che questo sollevi ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di segnalazione; esorta la Commissione a includere informazioni dettagliate sulla metodologia di segnalazione applicata e sulla capacità di rilevamento delle frodi in detti Stati membri; rinnova l'invito alla Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che l'informazione relativa al livello di irregolarità negli Stati membri rifletta la situazione reale; esorta la Commissione a includere nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea informazioni sulle azioni avviate in questo settore nel 2011;

Politica di coesione

39.

constata che, sulla base dei dati forniti nella relazione annuale 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, circa il 70 % di tutti i casi in cui sono state segnalate irregolarità erano connessi alla politica di coesione e che, nel 2010, proprio in tale settore si è riscontrato il tasso maggiore di recupero della spesa (oltre il 60 %); evidenzia che, secondo i dati forniti, è impossibile elaborare una valutazione oggettiva del numero effettivo di irregolarità e casi di frode nel settore perché l'elevato numero di irregolarità e (o) di casi di frode riferiti può essere correlato all'introduzione, nel 2009, del sistema di gestione delle irregolarità;

40.

si compiace dei progressi realizzati nel 2010 in relazione alle somme recuperate per il periodo di programmazione 2000-2006, che corrispondono al 70 %, ovvero a 2,9 miliardi di EUR, dei fondi erroneamente versati, rispetto al 50 % del 2009;

41.

osserva che, nel 2010, Danimarca, Francia, Malta, Paesi Bassi, Svezia e Slovenia non hanno riferito alcuna irregolarità nel settore, il che solleva dubbi riguardo all'adeguata applicazione del sistema di gestione delle irregolarità; nutre preoccupazione per la scarsa percentuale di recupero di Ungheria, Repubblica ceca e Slovenia (attorno e al di sotto del 20 %); esorta la Commissione a intervenire, a ricercare le ragioni della situazione e a informare il Parlamento europeo sui progressi compiuti nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea del prossimo anno;

42.

sottolinea che, come dimostrano i dati contenuti nella relazione del 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, l'analisi delle categorie di irregolarità più frequentemente segnalate mostra che le irregolarità vengono individuate più spesso nella fase di attuazione del ciclo del progetto e che l'incidenza finanziaria maggiore interessa le fasi di selezione e di appalto; evidenzia che un sistema di appalti pubblici trasparente, chiaro e flessibile, che utilizzi in modo più attivo il sistema elettronico degli appalti pubblici, unitamente alla definizione di principi generali in materia di appalti pubblici a livello di UE, consentirebbe di garantire un utilizzo più efficiente dei fondi dello Stato membro e dell'UE; auspica che la Commissione metta effettivamente in atto una riforma del sistema degli appalti pubblici;

Fondi di preadesione

43.

nutre preoccupazione per il fatto che nei fondi di preadesione si sono osservati i tassi di recupero della spesa più bassi, con un tasso di recupero che nel 2010 ha raggiunto appena il 10 % rispetto al 27 % dell'anno precedente; osserva con inquietudine che il tasso di recupero per il periodo 2002-2006 rimane basso (attorno al 30 % circa), specialmente in Bulgaria, Turchia, Lituania e Lettonia; invita la Commissione a prendere provvedimenti per garantire che i paesi beneficiari illustrino i motivi dei bassi tassi di recupero, migliorino le loro prestazioni e aggiornino i dati, inserendo le informazioni mancanti relative alle procedure di recupero completate;

44.

osserva che, come nel 2009, in Romania e Bulgaria il numero maggiore di irregolarità e di casi di frode è connesso all'impiego delle risorse del fondo SAPARD; si compiace dei notevoli progressi compiuti dalla Bulgaria nel rafforzamento dei sistemi nazionali di controllo, dimostrati dal fatto che nel 2010 una parte considerevole dei casi di irregolarità e frode sospetta è stata individuata da controllori e ispettori interni o nazionali, e non da autorità esterne; deplora che in Romania la maggior parte delle irregolarità e delle frodi sospette sia ancora individuata in seguito a verifiche dei servizi dell'UE o a verifiche condotte su loro richiesta; chiede alla Commissione una stretta collaborazione con le autorità rumene per migliorare la situazione;

45.

accoglie favorevolmente l'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dai nuovi paesi beneficiari (Turchia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Montenegro) nell'attuazione del sistema IMS;

OLAF

46.

ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza dell'OLAF;

47.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da parte dell'OLAF;

48.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte;

Appalti pubblici, maggiore trasparenza e lotta contro la corruzione

49.

invita la Commissione, le agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri ad adottare misure e a fornire risorse per assicurare che i fondi dell'UE non siano soggetti alla corruzione, ad applicare sanzioni dissuasive nei casi accertati di corruzione e frode, e a intensificare la confisca dei beni illecitamente acquisiti in situazioni di frode, evasione fiscale e reati correlati al riciclaggio di denaro;

50.

sottolinea come nella comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» si stimi che ogni anno nell'UE 120 miliardi di EUR vengono persi a causa della corruzione, un fenomeno che causa danni finanziari, riduce le finanze pubbliche e mina la fiducia nelle istituzioni democratiche; sottolinea inoltre che nella sua risoluzione del 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione, il Parlamento ritiene che la corruzione determini in generale l'uso improprio del denaro pubblico e dei fondi dell'UE provenienti dai contribuenti e crei distorsioni di mercato, e invita – come nella sua succitata dichiarazione – la Commissione e gli organi competenti dell'Unione a garantire che i fondi dell'UE non siano soggetti alla corruzione;

51.

accoglie favorevolmente la decisione del Parlamento europeo che istituisce un comitato speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

52.

esprime soddisfazione per la ratifica da parte di Malta della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'UE del 20 gennaio 2011; si rammarica che la convenzione non sia ancora stata ratificata dalla Repubblica ceca e invita tale Stato a porre il prima possibile rimedio a questa situazione; invita inoltre l'Estonia a ratificare il Protocollo del 29 novembre 1996 concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione;

53.

ricorda come il programma Hercule II sia lo strumento finanziario gestito dalla Commissione (OLAF) nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'UE e della prevenzione delle attività criminali ad essi collegate, incluso il contrabbando di sigarette; prende atto che la valutazione intermedia del programma Hercule II ha confermato il suo valore aggiunto; ritiene che il successore di questo strumento – il programma Hercule III – debba continuare a migliorare le dotazioni tecniche degli Stati membri, a finanziare l'accesso alle banche dati, essenziali per le indagini da parte delle autorità degli Stati membri e dell'OLAF, nonché a contrastare il contrabbando di sigarette e la contraffazione, così come imposto dagli accordi giuridicamente vincolanti con i produttori di tabacco;

54.

rinnova il proprio invito alla Commissione e agli Stati membri a progettare, attuare e valutare periodicamente sistemi di appalto uniformi e finalizzati a impedire la frode e la corruzione, nonché a definire e applicare condizioni chiare per la partecipazione agli appalti pubblici e a elaborare criteri per l'adozione di decisioni in quest'ambito; invita la Commissione ad adottare e mettere in atto sistemi per verificare, a livello nazionale, le decisioni sull'aggiudicazione di appalti pubblici per assicurare trasparenza e responsabilità nella gestione del denaro pubblico, nonché ad adottare e attuare sistemi di gestione del rischio e di controllo interno;

55.

esprime soddisfazione per la pubblicazione nel gennaio 2011 del Libro verde della Commissione intitolato «Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti»; osserva come la relazione di valutazione su questa consultazione sia stata adottata alla fine del mese di giugno del 2011 e come nel dicembre 2011 la Commissione abbia adottato la sua proposta di riformare le norme di base sugli appalti pubblici nell'UE (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Seguito

56.

chiede alla Commissione di informare il Parlamento su quali altri indicatori, fonti o metodi, oltre alle informazioni fornite dai denuncianti o dagli informatori, essa può utilizzare per determinare in quali settori dei finanziamenti o delle entrate dell'UE si registrano livelli più accentuati di frode;

57.

invita la Commissione a tutelare e a promuovere il giornalismo investigativo e indipendente, che rappresenta un elemento fondamentale nella lotta alla criminalità, alla frode e alla corruzione relativa ai fondi europei;

58.

invita la Commissione a valutare, in base a criteri o parametri indipendenti, se i casi di frode indagati, segnalati da denuncianti o informatori, siano riconducibili ai settori in cui esiste una possibilità di incidenza più elevata della frode e se non lo sono, a valutare altri metodi per avviare indagini nei settori in cui le sospette frodi sono nascoste dalla legge dell'omertà che impedisce la diffusione delle informazioni ai denuncianti o agli informatori;

59.

sottolinea che non si può tollerare una situazione che si ripete da diversi anni, in cui gli Stati membri non forniscono puntualmente i dati o forniscono dati non precisi e che non possono essere confrontati, rendendo in tal modo impossibile valutare oggettivamente la portata reale della frode negli Stati membri, e che il Parlamento europeo, la Commissione e l'OLAF non sono nelle condizioni di svolgere le loro funzioni in termini di valutazione della situazione e presentazione di ulteriori proposte; invita la Commissione ad assumere la piena responsabilità di recuperare i fondi indebitamente versati dagli Stati membri, nonché a raccogliere i dati comparabili e omogenei necessari e stabilire i principi di segnalazione per tutti gli Stati membri;

*

* *

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2010_it.pdf

(2)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/olaf_/olaf_it.pdf

(3)  GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0388.

(5)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0142.

(9)  «Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2011» di Friedrich Schneider, all'indirizzo http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2011/ShadEcon31.pdf

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010)0245).

(11)  The Shadow Economy in Europe, 2010: Using Electronic Payment Systems to Combat the Shadow Economy/Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010.

(12)  In base a tale regola, la Commissione può recuperare il 50 % dei pagamenti irregolari che non sono stati recuperati nel termine di quattro anni dai bilanci degli Stati membri o, nel caso di un procedimento giudiziario per il recupero dei pagamenti, entro un termine di otto anni. Tale regola si applica per garantire un recupero più rapido dei fondi indebitamente versati.

(13)  Studio sulla quantificazione e l'analisi del divario dell'IVA nell'UE-25, eseguito da Reckon LLP per conto della Commissione.

(14)  La differenza tra le entrate IVA effettivamente riscosse e quelle che gli Stati membri dovrebbero in teoria percepire sulla base delle rispettive economie.

(15)  Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea intitolata «I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?».

(16)  Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate vengono trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.

(17)  Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni nei 21 Stati membri di destinazione delle merci importate del campione.


10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 261/17


Giovedì 10 maggio 2012
Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

P7_TA(2012)0200

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2009/2170(INI))

2013/C 261 E/03

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e gli articoli 7 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista l'imminente adesione dell'Unione europea alla succitata Convenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

visti il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3, e la proposta di rifusione di tale regolamento (COM(2010)0748),

vista la sentenza della Corte di giustizia, del 7 marzo 1995, nel procedimento C-68/93 Shevill [1995] Racc. I-415,

vista la sentenza della Corte di giustizia, del 25 ottobre 2011, nei procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10 eDate Advertising GmbH  (2),

visti il parere dell'avvocato generale Mancini nel procedimento C-352/85 Bond van Adverteerders e altri contro lo Stato olandese [1988] Racc. 2085, la sentenza nel procedimento C-260/89 Elliniki Radiophonia Tileorasi (ERT-AE) [1991] Racc. I-2925, la sentenza e il parere dell'avvocato generale Van Gerven nel procedimento C-159/90 Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd [1991] Racc. I-4685 e il parere dell'avvocato generale Jacobs nel procedimento C-168/91 Christos Konstantinidis [1993] Racc. I-1191,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali presentata in origine dalla Commissione (COM(2003)0427),

vista la sua posizione del 6 luglio 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (3),

visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (4), (il «regolamento Roma II») e in particolare l'articolo 30, paragrafo 2 (5),

visto lo studio comparativo richiesto dalla Commissione sulla situazione nei 27 Stati membri per quanto concerne la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità (6),

visto il presunto fenomeno noto come «turismo della diffamazione» («libel tourism») (7),

vista la legge sulla diffamazione del Regno Unito (8),

vista l'audizione pubblica svoltasi il 28 gennaio 2010 (9),

visti i documenti di lavoro elaborati dal relatore della commissione giuridica e il vasto corpus di scritti accademici sulla materia (10),

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0152/2012),

A.

considerando che, in seguito alla sentenza pronunciata nel procedimento Shevill, la Corte di giustizia ha dichiarato, nella causa eDate Advertising, che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi; Tale persona può altresì, in luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata; che questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito;

B.

considerando che nel regolamento Roma II manca una disposizione concernente la determinazione della legge applicabile alle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità;

C.

considerando che l'esame di una norma appropriata è stato influenzato dalla controversia sul «turismo della diffamazione», un tipo di scelta opportunistica del foro in cui il ricorrente sceglie di promuovere un'azione per diffamazione nella giurisdizione in cui reputa che sia più probabile ottenere un esito favorevole (generalmente quella dell'Inghilterra e del Galles, considerata a livello mondiale la più favorevole alle parti ricorrenti); che tuttavia la questione non si limita al Regno Unito e riguarda anche altre giurisdizioni;

D.

considerando che gli elevati costi della controversia in quella giurisdizione e il livello potenzialmente elevato dei risarcimenti che possono esservi riconosciuti producono, a quanto sembra, effetti deterrenti sulla libertà di espressione; che, dati i costi processuali elevati, gli editori possono essere obbligati a raggiungere un accordo stragiudiziale anche quando ritengono di poter contare su una buona linea di difesa;

E.

considerando che la legge sulla diffamazione attualmente all'esame del parlamento del Regno Unito si preannuncia in grado di ottenere grandi risultati sulla via dell'eliminazione del presunto effetto deterrente sugli editori, sebbene sembri poco probabile che possa risolvere la difficile questione degli elevati costi legali;

F.

considerando che internet ha aggiunto l'ulteriore complicazione dell'accessibilità virtuale universale, unitamente alla permanenza dei contenuti pubblicati e alla massiccia diffusione dei blog e dei commenti anonimi;

G.

considerando che la libertà di stampa e dei mezzi di informazione è uno dei tratti distintivi di una società democratica;

H.

considerando che devono essere disponibili mezzi di ricorso nel momento in cui avvengono violazioni della libertà sopra menzionata, in particolare se tali violazioni vanno a scapito della vita privata e della reputazione delle persone (11); che ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che tali mezzi di ricorso esistano e siano efficaci nei casi di violazione di tali diritti; che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire che i querelanti non si vedano negato, nella pratica, l'accesso alla giustizia a causa di spese legali proibitive; che i costi dei procedimenti giudiziari possono risultare devastanti anche per i mezzi di informazione;

I.

considerando che spetta a ciascuno Stato definire nel modo che reputa opportuno il corretto equilibrio fra il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 8 della CEDU, e il diritto alla libertà di espressione, garantito dall'articolo 10 della CEDU;

J.

considerando che a prescindere da quanto sopra, a seguito dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU, nel corso del tempo l'Unione potrebbe trovarsi a dover individuare un parametro comune per le cause transfrontaliere relative alla libertà di fornire beni e servizi, come risultato dello «sviluppo dialettico» auspicato dall'avvocato generale Mancini nelle conclusioni della causa Bond van Adverteerders, viste anche le sentenze nei procedimenti Elliniki Radiofonia Tileorasi e Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd nonché il parere dell'avvocato generale Jacob nel procedimento Christos Konstantinidis; che effettivamente, nel procedimento Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd  (12), l'avvocato generale Van Gerven ha formulato l'ipotesi che «una normativa nazionale la quale, per rimanere compatibile con il diritto [dell'Unione], deve far riferimento a nozioni giuridiche quali le ragioni imperative collegate all'interesse generale o all'ordine pubblico […] si collochi “nell'ambito” del diritto [dell'Unione]» sulla base del fatto che, se è vero che le nozioni di interesse generale o di ordine pubblico possono essere definite in qualche misura dagli Stati membri, ciò non toglie che, nel caso delle misure che rientrano nelle competenze del diritto dell'Unione, tali nozioni sono assoggettate al controllo dell'Unione e devono «essere giustificate e delimitate in maniera uniforme per tutta [l'Unione] in funzione del diritto [dell'Unione], cioè tenendo conto anche dei principi generali relativi ai diritti e libertà fondamentali»;

K.

considerando che non sarebbe tuttavia appropriato adottare, per la determinazione della legge applicabile, norme di diritto privato internazionale in qualche modo distorte al fine di privilegiare un diritto a scapito dell'altro, oppure concepite in modo da restringere la sfera di applicazione del diritto di un determinato Stato membro, in particolare data l'esistenza della clausola relativa all'ordine pubblico figurante all'articolo 26 del regolamento Roma II; che è dunque particolarmente importante mantenere la clausola relativa al controllo dell'ordine pubblico nel regolamento Bruxelles I;

L.

considerando che, per quanto concerne il diritto di rettifica, ci si dovrebbe attenere al criterio del legame più stretto, poiché si dovrebbe concedere rapidamente tale misura che è, per sua stessa natura, provvisoria; che una disposizione analoga a quella esposta nell'allegato dovrebbe anche prevedere l'autonomia delle parti e la facoltà di scegliere di applicare la lex fori qualora il ricorrente decidesse di promuovere un'azione civile per il risarcimento dei danni dinanzi al tribunale della sede dei mezzi di informazione per una violazione subita in più di uno Stato membro;

M.

considerando che si ritiene inoltre necessario, al fine di promuovere i vantaggi per la collettività di ridurre i costi della controversia, agevolare l'accesso alla giustizia, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e garantire un equilibrio appropriato fra la libertà di espressione e il diritto alla vita privata, che la Commissione conduca ampie consultazioni con le parti interessate, compreso con giornalisti, mezzi di informazione e avvocati e giudici specializzati, allo scopo di proporre la creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie; che ciò costituirebbe un approccio molto più progressista e adatto al ventunesimo secolo alla risoluzione di tali controversie e faciliterebbe l'evoluzione verso una cultura della giustizia maggiormente orientata a forme moderne di mediazione;

N.

considerando che gli Stati membri potrebbero incoraggiare e favorire il ricorso a un futuro centro per metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche prevedendo la possibilità di tenere conto del mancato utilizzo del centro nella condanna alle spese;

O.

considerando che il centro potrebbe, in definitiva, autofinanziarsi;

1.

chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa all'integrazione nel regolamento Roma II di una disposizione al fine di determinare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

2.

chiede inoltre alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa alla creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie;

3.

constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

4.

ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.

(3)  GU C 157E del 6.7.2006, pag. 370.

(4)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

(5)  Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione e delle questioni di conflitti di leggi connesse alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(6)  JLS/2007/C4/028, relazione definitiva.

(7)  Cfr. la quinta conferenza pubblica tenuta nel memoriale intitolato a Dame Ann Ebsworth da Lord Hoffman il 2 febbraio 2010 e, inoltre, Trevor C. Hartley, «“Libel Tourism” and Conflict of Laws», ICLQ vol. 59, pag. 25, gennaio 2010.

(8)  Documento disponibile per la consultazione all'indirizzo: http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/draft-defamation-bill-consultation.pdf; cfr. anche la prima relazione della commissione congiunta del parlamento britannico all'indirizzo: http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201012/jtselect/jtdefam/203/20302.htm

(9)  Audizione sui diritti della personalità, soprattutto in riferimento alla diffamazione, nel contesto del diritto privato internazionale, in particolare del regolamento Roma II. Per i contributi degli oratori, cfr. http://www.europarl.europa.eu/committees/it/JURI/home.html

(10)  DT\820547EN.doc e DT\836983EN.doc.; cfr., in particolare, le pubblicazioni del luglio 2010 nell'ambito del simposio online Roma II e diffamazione: http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium di Jan von Hein, Professore di diritto civile, diritto privato internazionale e diritto comparato presso l'Università di Treviri in Germania (al quale vanno, in particolare, i ringraziamenti del relatore per la proposta enunciata in questo documento), Trevor Hartley, Professore emerito presso la «London School of Economics», Andrew Dickinson, Professore ospite presso la facoltà di diritto privato internazionale del «British Institute of International and Comparative Law» e Visiting professor all'Università di Sydney, Olivera Boskovic, Professore di diritto all'Università di Orléans, Bettina Heiderhoff, Professore di diritto all'Università di Amburgo, Nerea Magallón, ex Professore di diritto all'Università dei Paesi Baschi, al momento docente di diritto privato internazionale a Santiago de Compostela, Louis Perreau-Saussine, Professore di diritto all'Università di Nancy e Angela Mills Wade, Direttore esecutivo del Consiglio europeo degli editori. Cfr. anche Jan-Jaap Kuipers, «Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights», 12 German Law Journal 1681-1706 (2011), disponibile all'indirizzo http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1379. Sui diritti nell'Unione europea e i diritti fondamentali, cfr. Darcy S. Binder, «The European Court of Justice and the Protection of Fundamental Rights in the European Community: New Developments and Future Possibilities in Expanding Fundamental Rights Review to Member State Action», Jean Monnet Working Paper n. 4/95, all'indirizzo: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/95/9504ind.html

(11)  La reputazione si considera oggigiorno tutelata dalla CEDU come parte della vita privata (cfr. N. contro la Svezia, n. 11366/85).

(12)  Paragrafo 31.


Giovedì 10 maggio 2012
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo ritiene che nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) debbano essere aggiunti il considerando 32 bis e l'articolo 5 bis, figuranti in appresso:

Considerando 32 bis

Il presente regolamento non vieta agli Stati membri di applicare le proprie norme costituzionali relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione nei mezzi di informazione. In particolare, l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l'effetto di limitare significativamente l'ambito di applicazione delle suddette norme costituzionali può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

Articolo 5 bis

Vita privata e diritti della personalità

1.   La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è la legge del paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno.

2.   Si applica tuttavia la legge del paese in cui il convenuto risiede abitualmente, qualora questi non abbia potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui al paragrafo 1.

3.   Ove la violazione sia provocata dalla pubblicazione di materiale stampato o da una trasmissione, il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi è considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, e il diritto applicabile è il diritto di codesto paese. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori.

4.   La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti e a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione, come pure riguardo alla violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali, è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'editore o l'organo di radiodiffusione o l'incaricato al trattamento dei dati personali.


10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 261/21


Giovedì 10 maggio 2012
Strategia commerciale e di investimento dell'UE nella sponda meridionale del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba

P7_TA(2012)0201

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba (2011/2113(INI))

2013/C 261 E/04

Il Parlamento europeo,

visti la dichiarazione di Barcellona, del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato fra l'Unione europea e i paesi del Sud del Mediterraneo, nonché il programma di lavoro approvato in occasione di tale conferenza,

viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2005 sul processo di Barcellona rivisitato (1) e del 25 novembre 2009 sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava Conferenza ministeriale Euromed sul commercio (2),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 marzo 2011 su «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011 su «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 maggio 2011 dal titolo «Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza» (COM(2011)0292),

vista la «tabella di marcia euromediterranea per il commercio fino al 2010 e oltre», adottata dall'ottava Conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo nel 2009,

viste le conclusioni delle conferenze ministeriali euromediterranee e delle conferenze ministeriali settoriali che si sono svolte dall'avvio del processo di Barcellona, con specifico riferimento alle conclusioni della nona conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo dell'11 novembre 2010,

visti gli accordi di associazione euromediterranei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia (3), Israele (4), il Marocco (5), la Giordania (6), l'Egitto (7), il Libano (8) e l'Algeria (9), dall'altra, e l'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità e l'OLP (a beneficio dell'Autorità palestinese) (10),

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE) (11),

visto l'accordo di libero scambio, noto come Accordo di Agadir, firmato il 25 febbraio 2004 da Giordania, Egitto, Tunisia e Marocco,

vista la valutazione d'impatto sulla sostenibilità della zona di libero scambio euromediterranea (ZLS) predisposta dall'Istituto per la politica e la gestione dello sviluppo dell'Università di Manchester,

visti il Documento di strategia regionale (2007-2013) e il Programma indicativo regionale (2007-2013) per il partenariato euromediterraneo e gli obiettivi in esso dichiarati (12), così come la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 luglio 2011 sulla seconda parte del Programma d'azione annuale 2011 in favore della regione del Mediterraneo da finanziare a titolo della linea di bilancio 19 08 01 01 del bilancio generale dell'Unione europea (13),

visti i lavori del Fondo euromediterraneo d'investimento e di partenariato, in particolare la riunione ministeriale che si è svolta a Bruxelles il 12 luglio 2011 e la sua relazione annuale per il 2010 pubblicata l'8 agosto 2011,

vista la decisione del 5 ottobre 2011 del Consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo di mettere a disposizione fondi per i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale,

visti i lavori dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo,

visti i lavori dell'Unione per il Mediterraneo,

vista la decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, di adottare direttive di negoziato per un Accordo di libero scambio globale e approfondito con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia,

viste le sue risoluzioni del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (14), del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale (15), e del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (16),

considerando tutte le risoluzioni approvate dal Parlamento nel quadro della Primavera araba relativamente alla libertà di religione, di credo e di coscienza quali valori fondamentali e universali che sono essenziali per lo sviluppo democratico ed economico;

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0104/2012),

A.

considerando che la primavera araba è il più importante cambiamento politico avvenuto nel vicinato europeo dalla caduta del muro di Berlino e che ha dato all'UE la possibilità di coniugare i suoi interessi in materia di politica commerciale ed estera con i suoi valori fondamentali di diritti umani, democrazia e società libera; che, sulla base dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, che costituisce l'unica chiave per la stabilità permanente, la sicurezza e il progresso e lo sviluppo economici dell'Europa;

B.

considerando che l'UE ha una competenza esclusiva in fatto di politica commerciale e di investimento, cosa che le consente di fornire una risposta efficace alle rivolte e di contribuire al progresso economico e sociale nei paesi del Mediterraneo meridionale;

C.

considerando che il trattato di Lisbona definisce il commercio internazionale come uno dei tre rami dell'azione esterna dell'UE, che necessita di coerenza con le altre politiche, affari esteri e sviluppo internazionale; considerando altresì che il commercio è sempre stato un solido pilastro della politica di vicinato, cosa che è stata sottolineata nelle comunicazioni della Commissione «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» e «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale»;

D.

considerando che tra le società civili dei paesi del Mediterraneo meridionale vi è la percezione che l'UE dovrebbe essere più proattiva nel supportare le loro trasformazioni politiche ed economiche;

E.

considerando che la ricostruzione economica e politica successiva alla primavera araba non è stata oggetto di supervisione da parte delle istituzioni regionali che svolgono un ruolo analogo a quello del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in Europa centrale e orientale, e in Asia centrale;

F.

considerando che non esiste alcuna specifica istituzione finanziaria euromediterranea, mentre l'esperienza maturata dalla BERS nel corso della transizione dell'Europa centrale ed orientale negli anni scorsi dovrebbe consentirle di svolgere un ruolo positivo nei paesi del Mediterraneo meridionale; constata tuttavia con rammarico che numerosi Stati membri non hanno ancora ratificato le modifiche all'accordo relativo alla BERS che contribuiranno alla totale operatività della banca nella regione del Mediterraneo;

G.

considerando che finora le economie dei paesi del Mediterraneo meridionale sono state gestite da leader non democratici a beneficio di pochi, trascurando sovente le esigenze delle persone più deboli; che il fatto che molti dittatori siano stati deposti offre ora nuove opportunità per aprire le economie della regione e creare un'autentica economia di mercato;

H.

considerando che l'UE dispone già di un'unione doganale con la Turchia e di accordi di libero scambio (ALS) con i paesi del Mediterraneo meridionale ad eccezione della Siria, che non ha firmato il pacchetto finale negoziato, e della Libia, con la quale i negoziati sono stati sospesi nel febbraio 2011 a seguito dello scoppio della guerra civile;

I.

considerando che l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non è una condizione preliminare necessaria per impegnarsi in negoziati commerciali, come dimostrano le disposizioni commerciali degli accordi di associazione con il Libano e l'Algeria, l'accordo interinale con i territori palestinesi, i negoziati sospesi con la Libia e l'accordo non ratificato con la Siria;

J.

considerando che l'area euromediterranea di libero scambio, il più ambizioso progetto economico scaturito dalla dichiarazione di Barcellona, non ha potuto essere realizzata entro la data obiettivo del 2010, a causa dei conflitti nella regione e della mancanza di impegno intraregionale (Sud-Sud);

K.

considerando che la crisi economica del 2008 ha colpito direttamente i principali motori economici dei paesi del Mediterraneo meridionale e che le turbolenze sociali e politiche che hanno interessato Tunisia, Egitto, Siria e Libia durante la primavera araba hanno ulteriormente aggravato la crisi economica in tali paesi; che i paesi del Mediterraneo meridionale non hanno vissuto la primavera araba tutti alla stessa maniera, dal momento che in alcuni di essi i vecchi regimi sono ancora al potere, mentre altri stanno attraversando un periodo di agitazioni sociali che perdura e che indebolisce ulteriormente la loro economia;

L.

considerando che la primavera araba ha rivelato le debolezze commerciali e fiscali, strutturali e sistemiche, della regione, in particolare una suscettibilità alle impennate dei prezzi sui mercati delle materie prime, e che ogni nuova strategia commerciale per il Mediterraneo deve tener conto di queste carenze, promuovere la sicurezza alimentari e porre fine alla speculazione sulle materie prime alimentari per poter soddisfare le aspirazioni dei cittadini;

M.

considerando che la disoccupazione cronica, in particolare dei giovani, e la mancanza di diversificazione del commercio continuano a rappresentare una grave preoccupazione; che la disoccupazione strutturale a lungo termine e il lavoro informale, compreso il lavoro minorile, restano elevati in gran parte dei paesi del Mediterraneo meridionale e si sono ulteriormente aggravati nei paesi che hanno vissuto gravi agitazioni sociali durante la primavera araba; che secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la regione deve creare circa 25 milioni di nuovi posti di lavoro nel prossimo decennio per mantenere il livello di occupazione attuale;

N.

considerando che gli adolescenti (di età compresa tra i 10 e i 19 anni) costituiscono il 20 % della popolazione e che il tasso di disoccupazione riferito alle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni è del 25-30 % circa, mentre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane molto bassa; che la disoccupazione è particolarmente elevata tra i laureati, cosa che porta alla fuga di cervelli e a uno spreco di risorse umane;

O.

considerando che è di cruciale importanza per l'UE mostrarsi ambiziosa sul piano della cooperazione economica e adottare una strategia reciprocamente fruttuosa, responsabile e flessibile, fondata sul sostegno alle transizioni democratiche e alla difesa dei diritti dell'uomo;

Considerazioni generali

1.

ritiene che la primavera araba sia un evento storico senza precedenti, stimolato dalle aspirazioni dei popoli alla libertà, ai diritti democratici ed a migliorare il loro tenore di vita; esprime profonda tristezza per la perdita di vite umane nella lotta intesa a rovesciare le dittature corrotte;

2.

è consapevole che, a seguito di questi sacrifici, le società dei paesi del Mediterraneo meridionale nutrono aspettative enormi quanto a un sostegno molto maggiore e molto più equo da parte dell'UE alle riforme democratiche e a uno sviluppo economico autentico che vada a beneficio di tutti;

3.

rileva che le conquiste delle rivoluzioni della primavera araba non sono ancora completamente consolidate e che l'UE deve intervenire con tempestività per attuare la sua agenda sul Commercio per il cambiamento in quanto, oltre ai vantaggi economici immediati, il commercio rappresenta un efficace strumento di consolidamento della democrazia e di promozione della stabilità contribuendo a prevenire la corruzione, favorendo una più equa distribuzione della ricchezza ed conferendo più potere alla popolazione generale; incoraggia le autorità di transizione a realizzare una transizione pacifica verso una vera democrazia; esorta le autorità nazionali a rispettare il diritto dei loro popoli di manifestare pacificamente, e ad astenersi da qualsiasi repressione violenta;

4.

accoglie con favore, in questo contesto, l'avvio della task force UE-Tunisia, la prima task force istituita in collaborazione con un paese del Mediterraneo meridionale per garantire un migliore coordinamento del sostegno unionale e internazionale alla transizione del paese; si compiace del fatto che il Parlamento abbia partecipato alla prima riunione; chiede al VP/AR e alla Commissione di continuare a coinvolgere il Parlamento in questa e in altre iniziative future; accoglie con favore la creazione in seno al Parlamento di un gruppo di monitoraggio per il Mediterraneo meridionale che controlli la risposta dell'UE alle crisi nei paesi del Mediterraneo;

5.

plaude alle recenti elezioni eque e trasparenti in Tunisia che, accompagnate da riforme in ambito economico, giuridico e sociale, costituiscono un buon esempio per altri paesi della regione; sottolinea l'importanza di elezioni libere ed eque per poter assicurare l'unità di questi paesi attraverso la costruzione di istituzioni democratiche e pluraliste, ponendo così le basi per una maggiore stabilità e strutture socioeconomiche modernizzate, che di per sé rappresentano un requisito necessario per attirare gli investimenti internazionali e dar vita a una crescita sostenibile; pone l'accento sulla necessità che il cambiamento democratico sia accompagnato da riforme in ambito economico, giuridico e sociale per aprire e modernizzare le strutture socioeconomiche di questi paesi;

6.

considera esecrabile il debito pubblico esterno dei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio oriente, considerato che il debito è stato creato dai regimi dittatoriali soprattutto per l'arricchimento personale dell'elite politica ed economica e l'acquisto di armi, spesso impiegate per opprimere le loro stesse popolazioni; chiede pertanto di riconsiderare il suddetto debito, e soprattutto quello connesso con le spese militari;

7.

depreca il ruolo che le imprese europee hanno avuto nell'esportazione di armi e di articoli a duplice uso verso i paesi con regimi repressivi, e nell'adeguarsi agli oscuramenti tecnologici organizzati dai regimi dittatoriali; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti per le imprese dell'UE affinché queste operino conformemente ai principi fondamentali della stessa in situazioni simili;

8.

sottolinea che la politica in materia di commercio e investimenti è di competenza esclusiva dell'UE e dovrebbe fornire strumenti innovativi e concreti per la realizzazione degli obiettivi di politica estera dell'Unione, che sono la democrazia, la prosperità, la stabilità e la pace nella regione;

9.

riconosce il dovere dell'UE di attuare una politica coordinata nei rapporti con i paesi del Mediterraneo meridionale, ma mette in guardia da un approccio «valido per tutti» alla primavera araba poiché, sebbene presentino molte somiglianze, i paesi del Mediterraneo meridionale hanno avuto forme diverse di governo repressivo, differiscono nei loro livelli di sviluppo economico e affrontano sfide sociali e demografiche dissimili;

10.

sottolinea che una delle funzioni fondamentali del Parlamento europeo consiste nel rafforzamento del dialogo politico, della comprensione reciproca e della fiducia fra l'UE e i paesi terzi, compresi i paesi del Mediterraneo meridionale, nei quali il Parlamento dovrebbe concentrarsi sulla diffusione e la promozione delle riforme democratiche, delle libertà a tutti gli effetti e dello Stato di diritto; sottolinea che tali importanti attività, fondate su relazioni dirette, potrebbero rappresentare anche un modo per valutare l'adempimento dei prossimi criteri (alla luce degli eventi e dei progressi compiuti) e per apportare i necessari adeguamenti agli Accordi di associazione, in particolare nel settore commerciale, degli investimenti e finanziario;

11.

è consapevole del fatto che, negli ultimi dieci anni, l'UE ha promosso un approccio più approfondito e globale agli accordi di libero scambio con i governanti della maggior parte dei paesi del Mediterraneo meridionale, nonostante l'apparente mancanza di legittimazione democratica dei partner negoziali; enfatizza l'importanza del problema immediato della stabilizzazione dei processi democratici nella costruzione di nuove istituzioni politiche e sociali, che possano in seguito ricoprire il ruolo di partner legittimi ed informati nei negoziati sugli accordi commerciali;

12.

sottolinea che l'UE è il più grande mercato di consumatori al mondo, il cui accesso dovrebbe essere garantito solo se i paesi partner si impegnano seriamente nell'apertura bilaterale dei mercati, se i benefici delle riforme economiche raggiungono tutta la popolazione del paese partner, comprese le persone più deboli, e se sono presi e soddisfatti gli appropriati impegni politici, sociali e ambientali;

13.

specifica che molti paesi del Mediterraneo meridionale presentano un immenso potenziale economico, laddove alcuni di essi hanno ereditato notevoli quantità di patrimoni e risorse naturali che, se gestiti in modo corretto, forniscono un'opportunità di crescita e sviluppo economici su entrambe le sponde del Mediterraneo; ritiene pertanto che sia necessario stabilire le misure e i meccanismi necessari ad assicurare norme sociali, ambientali e fitosanitarie equivalenti;

14.

accoglie con favore l'approccio su misura e dall'alto verso il basso previsto dalla Commissione, fondato su una condizionalità e su una differenziazione più marcate nel contesto della recente revisione della PEV, e il principio «more for more», vale a dire maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno, il quale assicura un'assistenza più mirata a ciascun paese limitrofo dell'UE e garantisce la rispondenza dei finanziamenti alle ambizioni politiche; ritiene che i progressi conseguiti in materia di riforme democratiche e libertà individuali dovrebbero riflettersi in un processo analogo nella sfera economica e commerciale, con libertà in materia di creazione di imprese e di esercizio delle attività al fine di smantellare le oligarchie che hanno tradizionalmente dominato i paesi del Mediterraneo meridionale;

Accordi di libero scambio globali e approfonditi (ALS globali e approfonditi) e altri strumenti commerciali

15.

osserva che l'UE ha già accordi commerciali preferenziali forti con molti paesi del Mediterraneo meridionale nel quadro degli accordi di associazione; sottolinea tuttavia che nessuno di questi processi è stato completato ed è convinto che vi siano ancora grandi potenzialità per approfondire i rapporti economici, in particolare in campo normativo, con l'obiettivo a lungo termine dell'integrazione nel mercato interno dell'UE;

16.

plaude pertanto alla decisione del Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di ALS globali e approfonditi con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, non appena saranno stati completati i necessari processi preparatori; ritiene che i successivi esercizi di definizione dell'ambito di applicazione dovrebbero basarsi sulle esperienze delle fasi preparatorie condotte con i partner orientali, pur riconoscendo la grande importanza politica che riveste, per i partner che sono pronti a intraprendere i negoziati, il fatto di evitare ritardi inutili; considera indispensabili il coinvolgimento e la consultazione di tutte le forze sociali, in particolare ONG e sindacati, fin dagli inizi di qualsiasi negoziato commerciale;

17.

è preoccupato in relazione al fatto che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non ha ancora reso noti i dettagli dei criteri «more for more» che determineranno, insieme all'esercizio di definizione della portata commerciale, se un paese è idoneo e pronto a beneficiare di un ALS globale e approfondito; chiede pertanto al SEAE di stabilire questi criteri in modo che il processo sia trasparente e che i paesi partner sappiano in anticipo dove devono effettuare gli adeguamenti; insiste sul fatto che il rispetto delle istituzioni democratiche e dei diritti fondamentali – comprese la libertà di espressione, la libertà di associazione e la protezione di minoranze religiose – nonché il rispetto del diritto internazionale del lavoro, delle convenzioni dell'OIL e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e iniziative che promuovono l'abolizione della pena capitale devono essere centrali in questo processo e considera che esso dovrebbe essere legato ai significativi miglioramenti o peggioramenti registrati nei paesi partner durante la fase preparatoria e gli stessi negoziati; insiste sul fatto che l'esercizio di definizione dell'ambito di applicazione dovrebbe determinare un adeguato livello di apertura economica e un indice del modo in cui tutti i livelli della società beneficiano del commercio e degli investimenti diretti esteri (IDE);

18.

ricorda che gli ALS non sono fine a sé stessi e che dovrebbero costituire un mezzo per arrecare vantaggi a ogni paese; sostiene che le disposizioni commerciali devono essere sostenute da clausole sui diritti umani rafforzate, con disposizioni di monitoraggio e di esecuzione migliorate, e un ambizioso capitolo sullo sviluppo sostenibile che conferisca un ruolo centrale alla società civile, comprese disposizioni sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) che rafforzeranno la titolarità congiunta del processo;

19.

accoglie con favore l'attenzione rivolta agli ostacoli al commercio «oltre frontiera» e all'allineamento all'acquis dell'UE, ma osserva che vi è ancora margine per ulteriori negoziati in merito alle riduzioni tariffarie con alcuni paesi; sottolinea che, affinché gli ALS globali e approfonditi abbiano un reale valore per i paesi del Mediterraneo meridionale, l'UE deve essere pronta a compiere ulteriori sforzi in settori sensibili come l'agricoltura e i servizi Mode IV; nota, in questo contesto, che l'UE presenta in realtà un forte eccedente commerciale totale con tali paesi;

20.

chiede alla Commissione di sostenere e di promuovere in modo specifico il commercio equo e le iniziative per l'agricoltura biologica, sostenendo in particolare i piccoli proprietari, i produttori e le cooperative, quale mezzo per coniugare le prassi agricole sostenibili e lo sviluppo rurale, sviluppando al tempo stesso la catena della domanda in modo da garantire ai consumatori europei la qualità, la tracciabilità e le credenziali sociali ed ambientali dei prodotti;

21.

sottolinea che l'agricoltura, che occupa più di un terzo della popolazione attiva nei paesi del Mediterraneo meridionale, e lo sviluppo rurale hanno grande importanza per il processo di stabilizzazione, dato che contribuiscono, in particolare in condizioni di accresciuta volatilità dei mercati mondiali, alla realizzazione di progressi in materia di sicurezza alimentare, a ottenere una più equa produzione e distribuzione del reddito, a creare posti di lavoro e a integrare le donne e i piccoli coltivatori nell'economia;

22.

si compiace pertanto dell'intenzione della Commissione di sostenere lo sviluppo rurale attraverso il programma «Strumento europeo di vicinato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», il quale integrerebbe azioni di sostegno agli investimenti e svilupperebbe le capacità amministrative basandosi sulle migliori pratiche dell'UE utilizzate per lo sviluppo delle aree rurali al fine di facilitare la modernizzazione della produzione agricola, in linea con le norme UE in materia di qualità e sicurezza degli alimenti;

23.

accoglie altresì con favore l'impegno della Commissione, espresso nella sua comunicazione congiunta del 25 maggio 2011 (COM(2011)0303), di finanziare programmi pilota per lo sviluppo agricolo, rurale e regionale, sfruttando la vasta esperienza maturata dall'UE in questi settori e utilizzando al meglio la stretta collaborazione con la FAO, la Banca mondiale ed eventualmente la BEI;

24.

invita l'UE ad appoggiare sia lo sviluppo di una produzione agricola sana che lo sviluppo rurale nella regione come elementi della lotta contro la povertà, che è una piaga persistente nelle campagne, e per rafforzare il processo di stabilizzazione; sottolinea, a questo fine, l'importanza di miglioramenti nell'ambito delle istituzioni e delle infrastrutture (ad esempio, l'irrigazione, la manipolazione, l'immagazzinamento, l'imballaggio, il trasporto, i sistemi di commercializzazione e l'accesso ai servizi), in aggiunta a quelli in campo tecnologico, nonché il significato dei programmi di istruzione e di formazione, in particolare per le donne, e in situazioni di scarsa organizzazione dei produttori e di debolezza della società civile, visto che questi fattori costituiscono altrettanti freni allo sviluppo di un sistema agro-alimentare efficiente; insiste sul ruolo dei servizi di divulgazione nell'agevolare la diffusione della conoscenza; sottolinea che le preoccupazioni globali relative all'ambiente e al cambiamento climatico dovrebbero costituire un incentivo alla promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e dell'energia e di metodi di produzione compatibili; evidenzia che, di fronte a una crescente richiesta alimentare a livello mondiale, è opportuno incoraggiare la diversificazione della produzione, al fine di fronteggiare meglio le fluttuazioni del mercato e le crisi ambientali;

25.

chiede altresì che, al fine di evitare forme di dumping sociale e ambientale tra i paesi coinvolti o con l'UE, le misure proposte dalla Commissione rafforzino l'introduzione di azioni innovative di promozione del know-how locale e di formazione per l'organizzazione dei produttori e lo sviluppo dei mercati locali e regionali nell'ambito di scambi di migliori prassi tra paesi e con l'UE, come quelle condotte in precedenza nel quadro delle procedure di preadesione e delle relazioni con i paesi vicini dell'Unione europea;

26.

attira l'attenzione sul contributo potenziale di una maggiore integrazione tra i paesi dell'Africa settentrionale e quelli dell'Africa subsahariana, e sottolinea che è necessario prendere misure a livello globale per evitare le azioni unilaterali spesso intraprese in risposta alle crisi alimentari e ai fenomeni meteorologici estremi;

27.

sottolinea che l'IDE è particolarmente importante per lo sviluppo economico dei paesi del Mediterraneo meridionale, dal momento che i livelli di investimento sono insufficienti o eccessivamente orientati all'industria di estrazione delle materie prime; chiede alla Commissione di assicurare che gli ALS globali e approfonditi e gli sforzi di investimento nella regione siano coordinati per promuovere la diversificazione economica;

28.

rileva tuttavia che i precedenti tentativi di negoziare accordi settoriali nel quadro degli accordi di associazione non sono stati fruttuosi; chiede alla Commissione di creare incentivi per i paesi del Mediterraneo meridionale a negoziare sugli investimenti e su altre cosiddette «questioni di Singapore» come i servizi nel contesto degli ALS globali e approfonditi; ritiene che la Commissione dovrebbe procedere se del caso a una messa in atto asimmetrica ed essere flessibile per quanto riguarda i settori sensibili dei paesi interessati;

29.

sottolinea l'importanza di integrare l'apertura commerciale con un sostegno tecnico più sostanziale ai paesi partner e alle loro imprese, in modo che siano in grado di massimizzare le opportunità offerte; riconosce che l'UE offre già un'assistenza di questo tipo, ma è del parere che tali programmi dovrebbero essere maggiormente orientati alle PMI, ad esempio attraverso un ampliamento dell'iniziativa «Aid for trade»;

30.

chiede alla Commissione di utilizzare gli ALS globali e approfonditi per allineare gli standard in campo normativo, segnatamente per quanto concerne le norme e le regolamentazioni tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), le regole di trasparenza per gli appalti pubblici, le norme a tutela della proprietà intellettuale, le agevolazioni al commercio/doganali e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari (NTB); sottolinea che tale cooperazione non è trattata in modo soddisfacente negli accordi di associazione e che il livello di coinvolgimento dell'UE deve essere aumentato;

31.

accoglie con favore, a tale proposito, le risorse supplementari destinate alla cooperazione tecnica e insiste sul fatto che esse dovrebbero essere messe al più presto a disposizione della Direzione generale per lo sviluppo e la cooperazione (DG DEVCO) e decentrate alle delegazioni dell'UE in loco;

32.

riconosce che ALS globali e approfonditi dovrebbero essere l'obiettivo principale, è tuttavia consapevole che, nel frattempo, la Commissione prosegue i negoziati settoriali nel quadro degli attuali accordi di associazione, inclusi gli accordi sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA), gli accordi in materia di agricoltura e pesca, gli accordi sui servizi e gli investimenti, e le modalità di composizione delle controversie; invita la Commissione a considerare anche l'aggiornamento degli accordi settoriali esistenti con paesi in cui le offerte possono essere migliorate ma un ALS non è immediatamente possibile; chiede alla Commissione di prendere in piena considerazione quando e come questi processi confluiranno con i futuri ALS globali e approfonditi, e di assicurare che il fatto di non beneficiare più del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 2014 non influisca negativamente sull'accesso dei paesi del Mediterraneo meridionale al mercato dell'UE per quanto riguarda tutte le linee di prodotti;

33.

invita la Commissione ad elaborare altresì una strategia per i partner «more for more» con i quali non vi è nessun accordo preesistente o che non sono i destinatari immediati degli ALS globali e approfonditi, specialmente quelli, come la Libia o il Libano, che non sono ancora membri dell'OMC; sottolinea che, se da un lato l'assistenza tecnica intesa ad aiutare quei paesi sulla via dell'adesione all'OMC dovrebbe continuare in modo serio, dall'altro questo solo aiuto non basta e dovrebbe essere integrato, ove opportuno, da accordi compatibili con l'OMC che apportino benefici a più breve termine

Responsabilizzare le piccole e medie imprese (PMI) come strumento di democratizzazione economica

34.

è convinto che una strategia commerciale di successo per la regione dovrebbe rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese, che in alcuni paesi forniscono addirittura il 30 % dei posti di lavoro; riconosce l'importanza delle microimprese, che rappresentano il 98,1 % delle PMI in Egitto, il 97,8 % in Marocco e l'89,1 % in Giordania, ma solo il 9,2 % in Tunisia;

35.

è preoccupato per l'elevato numero di piccole e medie imprese non registrate operanti sul mercato nero e per il fatto che il tasso di occupazione informale (esclusa l'agricoltura) in alcuni paesi del Mediterraneo meridionale tocca addirittura il 70 %; è convinto che, se si vuole che la regione intraprenda un'autentica crescita economica, la strategia commerciale dell'UE debba fornire incentivi affinché le imprese non registrate legittimino il proprio status; esorta la Commissione a sostenere programmi di potenziamento delle capacità amministrative, soprattutto per quanto riguarda la registrazione delle imprese, l'occupazione e gli affari sociali, e a concentrarsi in particolare sul potenziamento delle capacità nei servizi giuridici, in quanto ciò garantirà una preparazione migliore per intraprendere le riforme necessarie;

36.

si rammarica del fatto che le PMI e le cooperative abbiano un accesso molto limitato agli investimenti e insiste sulla necessità di fornire un accesso adeguato ai finanziamenti mediante un'offerta affidabile, accessibile e facilmente utilizzabile di programmi di microcredito e di controgaranzia da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI); crede fermamente che questi programmi permetteranno ai destinatari di innovare e ristrutturare in modo tale da consentire loro di sfruttare il potenziale del mercato interno dell'UE;

37.

sottolinea l'importanza di promuovere l'attività imprenditoriale mediante l'adozione delle misure necessarie a creare un ambiente ad essa favorevole e a coinvolgere in essa la società; in particolare accoglierebbe con favore una seconda fase del programma Invest in Med, la cui missione specifica sia quella di favorire la cooperazione fra le PMI e le organizzazioni che le rappresentano negli Stati membri dell'Unione e nei paesi del Mediterraneo meridionale;

38.

riconosce il ruolo svolto dalla BEI, attraverso il Fondo per gli investimenti e il partenariato euromediterranei (FEMIP), nell'assistere le PMI del Mediterraneo meridionale; accoglie con soddisfazione la decisione di aumentare di un miliardo di euro il massimale per le sue operazioni nella regione, il che porterà il volume delle operazioni nella regione a sei miliardi di euro nei prossimi tre anni; ribadisce che la BEI dovrebbe orientare specificamente i suoi progetti di investimento sulle PMI e sullo sviluppo di progetti infrastrutturali, in particolare nel settore energetico, considerando le potenzialità di tale regione e l'aiuto che l'UE può fornirle per il loro sviluppo e utilizzo; ribadisce l'esigenza che la BEI ha di incrementare le sue capacità amministrative per il controllo delle banche di intermediazione sue partner che ripartiscono i «prestiti globali», conformemente ai criteri degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e rendere così le operazioni di detta banca totalmente trasparenti per i cittadini;

39.

accoglie con favore il recente interessamento della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nella regione del Mediterraneo nonché l'impegno da parte dell'Unione europea e di diversi singoli Stati membri dell'UE di concedere fondi supplementari per le attività della Banca; esorta il Consiglio europeo e il Parlamento europeo a ratificare con celerità le modifiche all'accordo relativo alla BERS, che saranno d'aiuto a quest'ultima per essere pienamente operativa nella regione del Mediterraneo; ritiene che il totale dei fondi disponibili per gli investimenti della BERS nella regione dovrebbe essere aumentato e che le PMI dovrebbero essere i principali beneficiari di questi investimenti; incoraggia i paesi del Mediterraneo meridionale a dimostrare il loro impegno applicando i principi della democrazia, del pluralismo e dell'economia di mercato, in modo da avere la possibilità di accedere agli investimenti conformemente allo statuto della Banca;

40.

è convinto che l'agevole circolazione di uomini e donne d'affari attraverso le frontiere sia essenziale per il buon funzionamento di una zona di libero scambio; crede fermamente che l'UE dovrebbe ricercare una maggiore coerenza tra le sue politiche in materia di immigrazione e di scambi commerciali;

41.

osserva che le agevolazioni in materia di rilascio dei visti rimangono un problema per molti rappresentanti di imprese dei paesi del Mediterraneo meridionale che devono recarsi nell'UE per riunioni, corsi di formazione o altri motivi di lavoro; accoglie con favore, in quest'ottica, la recente comunicazione intitolata «Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza» in cui la Commissione prevede accordi concernenti l'agevolazione del rilascio dei visti a supporto della mobilità, tra l'altro, di uomini e donne d'affari; ritiene che le procedure di «integrità» e «affidabilità» per il rilascio dei visti debbano essere semplificate e invita la Commissione a negoziare accordi di questo tipo in coordinamento con i negoziati commerciali per far sì che la loro attuazione non sia eccessivamente burocratica per le PMI;

Rafforzare il processo di Agadir

42.

si rammarica del fatto che la zona di libero scambio euromediterranea non sia stata istituita entro il 2010 e auspica che tutte le parti interessate sfruttino l'impulso dato dalla Primavera araba per portare avanti le necessarie riforme in vista della creazione di una zona di libero scambio pienamente operativa a tutti gli effetti senza provocare distorsioni della concorrenza per le imprese produttrici dell'UE;

43.

propone, nel quadro dell'avvio di una politica di libero scambio, che vengano condotti periodicamente studi di impatto per assicurare un monitoraggio attivo e continuativo delle conseguenze di tale politica sui paesi mediterranei del Sud dell'Europa, con l'obiettivo finale di produrre effetti positivi sui cittadini come pure sui sistemi economici e produttivi dei vari paesi;

44.

sottolinea che, mentre le strategie commerciali specifiche per paese dovrebbero essere accolte con favore, questi accordi non dovrebbero andare a scapito dell'integrazione regionale; si rammarica del fatto che il commercio Sud-Sud sia ancora assai limitato e osserva, a tale proposito, che nel 2009 soltanto il 6 % delle importazioni dei paesi del Mediterraneo meridionale proveniva da altri paesi del Sud del Mediterraneo, rispetto al 40 % proveniente dall'Unione europea; incoraggia i nuovi governi eletti democraticamente ad essere più aperti dei loro predecessori nei confronti degli scambi commerciali con i paesi vicini;

45.

riconosce il gruppo di Agadir come unico esempio di sforzo concertato nell'ambito degli scambi Sud-Sud e incoraggia i firmatari ad ampliare la portata delle loro relazioni commerciali nonché le adesioni a questa iniziativa; chiede alla Commissione di continuare a sostenere tale gruppo quale pietra angolare su cui costruire la futura strategia commerciale dell'UE;

46.

chiede inoltre alla Commissione di inserire nella zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) elementi di flessibilità che consentano eventualmente di fondere i singoli accordi con l'accordo di Agadir per formare un'unica zona di libero scambio euromediterranea;

47.

rileva con soddisfazione l'imminente attuazione del meccanismo di facilitazione degli scambi e degli investimenti, che servirà come base di dati per permettere agli operatori economici di ottenere informazioni aggiornate sulla situazione degli scambi e degli investimenti nella regione; insiste sul fatto che tale meccanismo dovrebbe essere promosso attivamente presso le imprese dei paesi del Mediterraneo meridionale ed evolvere in un agevolatore funzionale per le attività economiche intraregionali, non fungendo soltanto da strumento di informazione;

48.

si compiace della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, che dovrebbero includere il pieno rispetto dell'accordo tecnico UE-Israele sui prodotti provenienti dagli insediamenti; chiede alla Commissione di accelerare la definizione di nuove norme di origine nel quadro della Convenzione paneuromediterranea al più tardi entro la fine del 2013, quando i paesi del Mediterraneo meridionale perderanno le preferenze SPG e le norme di origine favorevoli a titolo di detto regime;

Favorire la conoscenza e i contatti diretti

49.

incoraggia gli Stati membri a svolgere un ruolo più ambizioso nell'ambito della strategia dell'UE per il vicinato meridionale offrendo vasti programmi di borse di studio per gli studenti dei paesi del Mediterraneo meridionale, di entrambi i sessi e provenienti da tutti i contesti socioeconomici ed etnici, in particolare nel campo dell'economia, dell'imprenditoria, dell'informatica, della comunicazione e del commercio; invita la Commissione e il Vicepresidente/Alto rappresentante a proporre senza indugio l'istituzione di programmi Erasmus e Da Vinci Euromed; osserva che altri soggetti nella regione, come i paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), sono stati più efficienti nel fornire questo tipo di sostegno ai paesi del Mediterraneo meridionale; ritiene che tali scambi possano creare collegamenti duraturi con i futuri partner economici nei paesi del Mediterraneo meridionale;

50.

ricorda il ruolo svolto dagli artisti, dagli attori culturali e dai blogger nel consentire a talune società civili arabe l'affrancamento dalla dittatura e l'apertura della strada verso la democrazia; invita l'UE a garantire che la sua politica commerciale integri la dimensione della cooperazione nel settore culturale, includendo iniziative comuni nel campo artistico, dell'istruzione, dei mezzi di comunicazione, di Internet e in altri settori cruciali in vista della promozione dei diritti umani e della democrazia;

51.

chiede la creazione, nel prossimo futuro, di Camere di commercio dell'UE con i paesi partner, che servano da canale per la promozione di attività commerciali congiunte e scambi reciproci tra i partner economici, che comprendano seminari e fiere aziendali; si rammarica del fatto che, con l'eccezione della Camera di commercio UE-Israele, non esistano altre Camere di commercio bilaterali dell'UE nella regione;

Ottimizzare l'impatto dell'azione dell'UE

52.

è fermamente convinto che le iniziative commerciali della Commissione debbano essere sostenute da una maggiore presenza sul territorio di funzionari dell'UE responsabili del settore commercio; deplora il fatto che la delegazione dell'UE disponga di un solo funzionario responsabile del settore commercio in Tunisia e sia del tutto assente in Giordania, nonostante gli esercizi di definizione per la zona di libero scambio globale e approfondita condotti con tali paesi;

53.

ritiene inoltre che sia essenziale per l'UE coordinare pienamente le proprie attività commerciali, d'investimento e di sostegno finanziario nella regione al fine di conseguire il massimo impatto positivo; teme che l'elevato numero di soggetti interessati, sia all'interno dell'UE sia negli stessi paesi partner così come di altri soggetti esterni, potrebbe causare lo spreco o la duplicazione di sforzi cruciali, per mancanza di coordinamento;

54.

evidenzia la necessità di un più stretto coordinamento nella regione tra gli strumenti finanziari della politica europea di vicinato (PEV), quali il Fondo d'investimento per la politica di vicinato, e le diverse istituzioni finanziarie dell'UE, internazionali e regionali, comprese la BEI, la BERS e la Banca mondiale, al fine di garantire la massima efficacia e coerenza; chiede alla Commissione di assumere la guida ai fini del coordinamento di tali sforzi;

*

* *

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla BEI, alla BERS, ai capi di Stato o di governo e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi del Mediterraneo meridionale nonché all'Unione per il Mediterraneo.


(1)  GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 570.

(2)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 35.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(4)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(5)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(6)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(7)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

(8)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

(9)  GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

(10)  GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

(11)  GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(12)  C(2007)0672.

(13)  C(2011)5381.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2011)0141.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2011)0154.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2011)0576.


10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 261/31


Giovedì 10 maggio 2012
Brevetti per processi biologici essenziali

P7_TA(2012)0202

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici (2012/2623(RSP))

2013/C 261 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1) (in appresso «direttiva 98/44/CE»), in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili,

visti l'articolo 2, paragrafo 2, e il considerando 33 della direttiva 98/44/CE, in cui si afferma che un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione,

vista l'importanza della corretta applicazione dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE, che garantisce il privilegio dell'agricoltore,

vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (in appresso «Convenzione sul brevetto europeo»), in particolare l'articolo 53, lettera b),

vista la decisione del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, del 16 giugno 1999, relativa all'integrazione della direttiva 98/44/CE nel regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo (2),

viste la decisione G2/06 dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e la sentenza della Corte europea di giustizia nella causa C-34/10, le quali sanciscono che, quando si interpretano i divieti previsti dal diritto dei brevetti, si deve tenere conto dell'insegnamento tecnico della domanda nel suo complesso e non soltanto della formulazione delle rivendicazioni,

viste le decisioni G2/07 (sui broccoli) e G1/08 (sui pomodori) della Commissione allargata di ricorso dell'UEB, che in linea di principio escludono la brevettabilità dei procedimenti di riproduzione,

visti i brevetti rilasciati dall'UEB per la produzione di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionali come i broccoli (EP 1 069 819), i pomodori (EP 1 211 926) e i meloni (EP 1 962 578),

visti i brevetti rilasciati dall'UEB per la produzione di animali con metodi di riproduzione convenzionali come la selezione sessuale e il materiale riproduttivo utilizzato nei procedimenti convenzionali (EP 1 263 521, EP 1 257 168), la selezione delle vacche da latte (EP 1 330 552) e la produzione zootecnica (EP 1 506 316),

visto il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, cui l'Unione europea ha aderito in virtù della decisione 2004/869/CE del Consiglio (3),

vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (in appresso «Convenzione UPOV»),

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (4) (in appresso «regolamento (CE) n. 2100/94»),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono importanti al fine di stimolare lo sviluppo di nuove varietà vegetali e di innovazioni connesse alle piante e costituiscono un prerequisito necessario per dare impulso alla crescita e all'innovazione e per aiutare le imprese europee, in particolare le PMI, a far fronte alla crisi economica e alla concorrenza mondiale;

B.

considerando che, soprattutto nel settore della riproduzione, la concessione di una tutela eccessivamente ampia mediante brevetti può soffocare l'innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l'accesso alle risorse genetiche animali e vegetali;

C.

considerando che la selezione di vegetali è un prerequisito essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e, in certa misura, dell'approvvigionamento energetico;

D.

considerando che i metodi di riproduzione convenzionali rivestono un'importanza fondamentale per la moderna selezione di vegetali e di animali;

E.

considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla Convenzione UPOV nonché il regime dell'Unione basato sul regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio sancisce quale principio fondamentale il fatto che il titolare di un ritrovato vegetale non possa impedire ad altri di utilizzare la pianta protetta al fine di promuovere l'uso di varietà protette in altre attività produttive;

F.

considerando che è importante che un privilegio analogo esista nell'ambito del diritto dei brevetti in tutta l'Unione europea;

G.

considerando che l'articolo 4 della direttiva 98/44/CE e l'articolo 53, lettera b), della Convenzione sul brevetto europeo stabiliscono che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili;

H.

considerando che i brevetti relativi a prodotti derivati da metodi di riproduzione convenzionali o al materiale genetico necessario per la riproduzione convenzionale possono compromettere l'esclusione prevista all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE e all'articolo 53, lettera b), della Convenzione sul brevetto europeo;

I.

considerando che nel campo dell'ingegneria genetica possono essere concessi brevetti, ma deve essere salvaguardato il divieto di brevettare varietà vegetali e razze animali;

J.

considerando che, nel settore della biotecnologia, al momento di decidere sulla brevettabilità sarebbe opportuno prendere in considerazione l'insegnamento tecnico dell'invenzione nel suo complesso e non soltanto la formulazione delle rivendicazioni; che il principio descritto, relativo a un approccio orientato al contenuto complessivo (whole content approach), è stato applicato dall'Ufficio europeo dei brevetti e dalla Corte di giustizia europea in alcune decisioni dagli stessi recentemente adottate (5);

K.

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE, la Commissione è tenuta a presentare annualmente «una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica»;

L.

considerando che dal 2005 la Commissione non ha più pubblicato relazioni di questo genere;

M.

considerando che, nella sua risoluzione del 26 ottobre 2005 sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche (6), il Parlamento invitava la Commissione ad analizzare attentamente, nella sua successiva relazione, la corretta applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/44/CE;

N.

considerando che tali relazioni della Commissione servirebbero a mantenere il pubblico pienamente informato e che l'Unione europea deve svolgere un ruolo di primo piano nella promozione del dibattito pubblico;

1.

riconosce l'importante ruolo svolto dall'UEB nel sostenere l'innovazione, la competitività e la crescita economica in Europa;

2.

riconosce che i brevetti promuovono la diffusione di preziose informazioni tecniche e costituiscono uno strumento importante ai fini del trasferimento di tecnologia;

3.

si compiace delle decisioni adottate dalla Commissione allargata di ricorso dell'UEB nelle cause cosiddette dei «broccoli» (G2/07) e dei «pomodori» (G1/08), che trattano della corretta interpretazione della locuzione «procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali» utilizzata nella direttiva 98/44/CE e nella Convenzione sul brevetto europeo, al fine di escludere tali procedimenti dalla brevettabilità;

4.

invita inoltre l'UEB ad escludere dalla brevettabilità i prodotti derivati dalla riproduzione convenzionale e tutti i metodi convenzionali di riproduzione, tra cui la riproduzione che impiega marcatori e tecnologie riproduttive avanzate (selezione SMART o di precisione) e il materiale riproduttivo utilizzato nei metodi convenzionali di selezione;

5.

invita la Commissione ad analizzare nella sua prossima relazione le decisioni in merito ai broccoli e ai pomodori adottate dalla Commissione allargata di ricorso dell'UEB;

6.

accoglie con favore le recenti decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Corte di giustizia europea rispettivamente relative alle cause WARF e Brüstle; rileva infatti che le due istanze interpretano correttamente la direttiva 98/44/CE fornendo altresì indicazioni importanti sul cosiddetto approccio orientato al contenuto complessivo (whole content approach); invita la Commissione a trarre le dovute conseguenze dalle citate decisioni applicandole anche ad altre aree strategiche pertinenti in modo da allineare la politica dell'UE alle decisioni stesse;

7.

invita la Commissione ad affrontare, nella sua prossima relazione, le potenziali conseguenze della brevettabilità dei metodi di selezione dei vegetali e il loro impatto sull'industria della coltivazione, sull'agricoltura, sull'industria alimentare e sulla sicurezza alimentare;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'UE continuerà ad applicare, nella sua legislazione sui brevetti relativi alla selezione di vegetali e di animali, una deroga generale per i produttori;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'UEB.


(1)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

(2)  Gazzetta ufficiale UEB 7/1999, pag. 437.

(3)  GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1.

(5)  Commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, decisione del 25 novembre 2008 G 2/06 (WARF), e sentenza della GCE nella causa C-34/10 (Greenpeace/Brüstle).

(6)  GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 440.


10.9.2013   

IT

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CE 261/34


Giovedì 10 maggio 2012
Pirateria marittima

P7_TA(2012)0203

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima (2011/2962(RSP))

2013/C 261 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea (1),

viste le sue risoluzioni sulla pirateria marittima, in particolare quella del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare (2) e quella del 26 novembre 2009 su una soluzione politica al problema della pirateria al largo della Somalia (3),

vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 10 dicembre 1982,

vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima,

viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Somalia, segnatamente la risoluzione 2036(2012) del 22 febbraio 2012,

vista l'azione comune 2008/749/PESC del Consiglio, del 19 settembre 2008, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO),

viste l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapina a mano armata al largo della Somalia (EU NAVFOR ATALANTA), e la decisione 2010/766/PESC del Consiglio che modifica l'azione comune 2008/851/PESC,

vista la decisione del Consiglio, del 23 marzo 2012, di prorogare fino al dicembre 2014 il mandato della missione EU NAVFOR ATALANTA e di estenderne la zona di operazione,

viste la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, e la decisione 2010/197/PESC del Consiglio, del 31 marzo 2010, relative alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia),

visto il concetto di gestione delle crisi approvato dal Consiglio «Affari esteri» del 16 dicembre 2011 per la propria missione sullo sviluppo di capacità marittime regionali (RMCB), che è una missione civile in ambito PSDC con competenze militari in fase di preparazione,

visto il quadro strategico per il Corno d'Africa, adottato dal Consiglio il 14 novembre 2011, quale orientamento per l'impegno dell'Unione europea nella regione,

visto l'accordo di condivisione del potere, firmato a Gibuti il 9 giugno 2008, che mira ad avviare un'ampia riconciliazione nazionale e a creare un'alleanza politica solida e inclusiva in grado di garantire la pace e la riconciliazione nel paese e di ripristinare un'autorità centrale dello Stato,

viste le conclusioni della conferenza di Londra sulla Somalia del 23 febbraio 2012,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il trasporto marittimo è stato, durante l'intera storia europea, uno dei cardini della crescita economica e della prosperità del continente e che oltre l'80 % del commercio mondiale avviene via mare; considerando che la pirateria costituisce una minaccia alla sicurezza internazionale e alla stabilità regionale e che pertanto la lotta alla pirateria e alle cause profonde di tale fenomeno rappresenta una priorità dell'azione dell'Unione;

B.

considerando che la pirateria va considerata un reato internazionale; che la pirateria e gli assalti armati in mare esigono una risposta coordinata nel quadro giuridico comune delineato dall'UNCLOS; che, ai sensi dell'articolo 100 della convenzione in oggetto, tutti gli Stati sono tenuti a cooperare alla repressione della pirateria;

C.

considerando che la pirateria d'alto mare resta un problema irrisolto, sebbene il numero degli attacchi riusciti sia sensibilmente diminuito lo scorso anno, soprattutto grazie alle attività dell'operazione ATALANTA e al ricorso a Nuclei militari di protezione (anche privati); che la pirateria continua a diffondersi rapidamente nell'Oceano indiano occidentale, soprattutto al largo delle coste della Somalia e del Corno d'Africa, ma anche in altre zone, tra cui il sud-est asiatico e l'Africa occidentale, e che rappresenta pertanto un pericolo sempre maggiore per la vita umana e l'incolumità della gente di mare e di altre persone, nonché una minaccia per lo sviluppo e la stabilità regionali, l'ambiente marino, il commercio mondiale e ogni forma di trasporto marittimo e di navigazione, tra cui i pescherecci, come pure per la distribuzione di aiuti umanitari;

D.

considerando la decisione del Consiglio di prorogare l'operazione antipirateria dell'Unione europea (EU NAVFOR ATALANTA) di due ulteriori anni, cioè fino al dicembre 2014, onde contribuire alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che trasportano gli aiuti alimentari destinati agli sfollati in Somalia, alla tutela dei trasporti marittimi della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), alla dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria e assalti armati al largo delle coste somale, nonché alla tutela di trasporti marittimi vulnerabili al largo della Somalia, da valutare caso per caso; considerando che l'operazione EU NAVFOR ATALANTA contribuisce altresì alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale;

E.

considerando che ogni anno 10 000 navi europee attraversano zone marittime pericolose e che, pertanto, la pirateria non solo incide sulle vite umane e sull'incolumità delle persone ma rappresenta anche un problema economico, in quanto mette a rischio le rotte marittime commerciali internazionali e comporta pesanti ricadute negative sul commercio internazionale;

F.

considerando l'aumento della frequenza dei tentati attacchi contro le navi: nel 2011 sono stati segnalati il dirottamento di 28 imbarcazioni e il sequestro di 470 marinai, di cui 15 assassinati, senza contare il fatto che sono state catturate oltre sette navi con richiesta di riscatto e che circa 191 marinai sono tenuti in ostaggio in Somalia, spesso in condizioni degradanti e disumane per periodi sempre più lunghi;

G.

considerando che i pirati adattano costantemente le loro tattiche e metodologie e che hanno ampliato il loro raggio d'azione utilizzando come «navi madre» le imbarcazioni di maggiori dimensioni da essi stessi dirottate;

H.

considerando che il perdurare dell'instabilità politica in Somalia è, nel contempo, una concausa e un fattore costitutivo del fenomeno e che alcuni settori della popolazione somala continuano a considerare la pirateria stessa una fonte di reddito proficua e praticabile;

I.

considerando che la lotta alla pirateria non può essere vinta soltanto con mezzi militari ma che dipende soprattutto dai progressi conseguiti nel promuovere la pace, lo sviluppo e il rafforzamento istituzionale in Somalia;

J.

considerando che la situazione militare e della sicurezza in Somalia resta pericolosa e imprevedibile; che la missione dell'Unione Africana (AMISOM) è riuscita a respingere le milizie islamiche di Al Shabaab e solo recentemente ha schierato 100 soldati a Baidoa; che il Kenya ha recentemente effettuato un intervento militare nella Somalia centro-meridionale ma non è riuscito a sconfiggere in maniera decisiva Al Shabaab; che nel febbraio 2012 le forze armate nazionali etiopi sono intervenute nelle regioni di Hiran e di Bay; che le violazioni dei diritti umani, le torture, le detenzioni arbitrarie, le esecuzioni sommarie e le offensive di rappresaglia illegali nei confronti di civili commesse dalle forze etiopi e dalle milizie fedeli al governo federale di transizione sono state rese pubbliche da Human Rights Watch; che la vicina Eritrea è stata accusata dal gruppo di monitoraggio delle sanzioni delle Nazioni Unite di fornire armi, formazione e sostegno finanziario ad Al Shabaab, violando in tal modo l'embargo ONU sulle armi;

K.

considerando che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dispone di strumenti e dati in grado di aiutare l'operazione EU NAVFOR ATALANTA a rafforzare la sicurezza delle navi e l'incolumità della gente di mare nella regione;

L.

considerando che il problema della pirateria si ripercuote negativamente anche sull'intera regione, in cui le attività di pesca sono disciplinate da diversi accordi bilaterali e multilaterali e che l'esercizio di tali attività è diventato un'impresa rischiosa, non solo per i pescherecci dell'Unione europea che operano, ad esempio, nelle acque delle Seychelles in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, ma anche per i pescatori locali ai quali l'Unione fornisce sostegno settoriale e si assume pertanto una responsabilità sociale;

M.

considerando che l'Unione europea è il principale fornitore mondiale di aiuti allo sviluppo alla Somalia, avendo stanziato finora 215,4 milioni di euro tramite il Fondo europeo di sviluppo (FES) per il periodo 2008-2013; che la priorità centrale di tale finanziamento consiste nel riscattare la popolazione dalla povertà, garantendole una crescita economica autosufficiente, e nell'individuare una soluzione duratura a garanzia della stabilità del paese, affrontando le cause profonde della pirateria, finanziando progetti intesi a migliorare la governance, lo stato di diritto, l'istruzione e la crescita economica, nonché a sostenere gli ambiti non prioritari (sanità, ambiente, acqua e igiene); che per il periodo 2011-2013 è stato concesso un importo supplementare di 175 milioni di euro a titolo del FES per consentire all'Unione europea di rafforzare il proprio impegno e finanziare nuove attività nei settori summenzionati; che nessuno di tali obiettivi può essere realizzato in assenza di efficaci istituzioni di governance in Somalia;

N.

considerando che il Corno d'Africa e in particolare la Somalia sono stati colpiti da una grave carestia dovuta alla siccità, responsabile di una terribile crisi umanitaria che ha interessato oltre 12 milioni di persone nella regione e oltre 7,5 milioni di persone in Somalia; che la carestia non soltanto ha causato la morte di molte persone, specialmente bambini, ma ha anche determinato un massiccio flusso di profughi verso i paesi confinanti, Kenya ed Etiopia; che la Commissione europea ha aumentato l'assistenza per gli aiuti umanitari da 9 milioni di EUR nel 2009 a 46 milioni di EUR nel 2008, ma ha successivamente ridotto gli aiuti portandoli a soli 35 milioni di EUR nel 2010 e a 30 milioni di EUR nel 2011; che la Commissione ha rivisto le risorse destinate agli aiuti umanitari portandole a 77 milioni di EUR solo dopo la devastante siccità dell'estate del 2011;

O.

considerando la necessità che un approccio efficace alla lotta alla pirateria in mare includa una più ampia strategia generale volta a liberare la Somalia e l'intera regione del Corno d'Africa dalla povertà e dal fallimento statuale, dal momento che almeno una parte della Somalia trae benefici economici dagli atti di pirateria e dai proventi ricevuti dei riscatti;

P.

considerando che, sebbene gli sforzi intrapresi dall'Unione europea per contrastare la pirateria abbiano garantito la tutela dei trasporti marittimi del PAM e dell'AMISOM, le missioni in questione richiedono un impegno costante per garantire forze adeguate mentre rischiano di essere compromesse in futuro dalla mancanza di forze navali;

Q.

considerando che diversi Stati membri stanno elaborando norme proprie riguardo all'impiego di guardie armate a bordo di mercantili;

1.

ribadisce la propria profonda preoccupazione per la crescente minaccia rappresentata attualmente dalla pirateria e dagli attacchi armati in mare ai danni delle navi internazionali che trasportano gli aiuti diretti alla Somalia e di pescherecci, mercantili e navi passeggeri dell'Unione europea nell'oceano Indiano, in particolare nelle acque al largo della Somalia e del Corno d'Africa, in termini di sicurezza dei marittimi e delle altre persone nonché di stabilità regionale;

2.

invita l'alto rappresentante e gli Stati membri a valutare d'urgenza le modalità per liberare i 191 marinai attualmente tenuti in ostaggio, ponendo fine alla loro detenzione prolungata e degradante nelle mani dei loro rapitori e consentendo loro di ritornare a casa e, contestualmente, mettendo un termine al sequestro delle sette navi dirottate;

3.

plaude al contributo che l'operazione UE NAVFOR ATALANTA apporta alla sicurezza marittima al largo della Somalia, proteggendo le navi noleggiate dal PAM che trasportano gli aiuti diretti alla Somalia e altre navi vulnerabili e l'azione di dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria e attacchi armati al largo delle coste somale nonché all'efficacia della risposta dell'Unione europea alla pirateria marittima;

4.

accoglie con favore la decisione del Consiglio, del 23 marzo 2012, di prorogare fino al dicembre 2014 il mandato della EU NAVFOR ATALANTA e di estenderne la zona di operazione,

5.

deplora che il numero delle navi messe a disposizione dagli Stati membri per l'operazione UE NAVFOR ATALANTA sia stato ridotto da 8 ad appena 2-3 all'inizio del 2012 e sollecita pertanto gli Stati membri a mettere a disposizione maggiori risorse navali per garantire il successo della missione;

6.

chiede un costante e più accentuato coordinamento nel quadro del dispositivo SHADE tra l'Unione europea, la NATO e le tre principali missioni navali antipirateria nella regione (UE NAVFOR, CTF-150/151 e TF-508 nell'ambito dell'operazione «Scudo oceanico» della NATO) nonché le varie forze navali internazionali, al fine di evitare inutili duplicazioni, dal momento che entrambe le organizzazioni (l'UE e la NATO), forti delle rispettive autonomie decisionali, operano nella stessa zona, perseguono i medesimi interessi e comprendono in larga misura le stesse nazioni europee;

7.

esorta vivamente l'alto rappresentante a sollecitare un maggiore coordinamento e una più stretta cooperazione tra tutti i soggetti internazionali attivi in Somalia e in generale nel Corno d'Africa, vale a dire l'Unione europea, la NATO, gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e altri paesi interessati, allo scopo di conseguire una strategia generale concreta e mirata di lotta alla pirateria e, cosa più importante, alle cause profonde di tale fenomeno, nonché alle sue conseguenze a più livelli;

8.

sottolinea contestualmente la necessità di rafforzare il coordinamento strategico tra le operazioni UE NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia e altri interventi in ambito PSDC, in particolare la missione per lo sviluppo di capacità marittime regionali non appena sarà avviata, nella regione del Corno d'Africa; plaude, a tale proposito, alla decisione adottata dal Consiglio il 23 marzo 2012 di attivare il Centro operativo dell'Unione europea a sostegno delle missioni in ambito PSDC nel Corno d'Africa; chiede al riguardo una revisione degli attuali accordi di comando delle operazioni EU NAVFOR ATALANTA e EUTM Somalia;

9.

plaude alla conferenza di Londra sulla Somalia del 23 febbraio 2012, che ha dimostrato la determinazione della comunità internazionale di debellare la pirateria, e chiede un ulteriore potenziamento della capacità giudiziaria nel perseguire e arrestare i mandanti della pirateria;

10.

sottolinea che il persistere dell'impunità per la pirateria contrasta con l'esigenza di un deterrente; deplora che, nonostante gli accordi di trasferimento dell'Unione europea con paesi terzi (Kenya, Seychelles, Maurizio) e gli accordi bilaterali di rimpatrio dei pirati condannati fra le Seychelles e le regioni somale del Puntland e del Somaliland, molti pirati e altri criminali non siano stati ancora arrestati o che, dopo l'arresto, siano stati spesso rilasciati per mancanza di solide prove legali o l'assenza di volontà politica di incriminarli, e si rammarica che in alcuni Stati membri dell'Unione europea manchino adeguate garanzie legali di diritto penale contro la pirateria d'alto mare;

11.

chiede che a tale fine siano adottate misure immediate ed efficaci per processare e punire le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria ed esorta i paesi terzi e gli Stati membri dell'Unione europea che non l'abbiano ancora fatto a recepire nell'ordinamento nazionale tutte le disposizioni previste dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, al fine di combattere l'impunità dei pirati; invita il Consiglio e la Commissione a continuare a valutare le possibilità di celebrare i processi nei paesi della regione e ad adoperarsi per l'istituzione di un tribunale internazionale per la pirateria in Somalia e in altri paesi della regione, tribunale che rappresenterebbe una soluzione giudiziaria stabile alla questione dei processi a carico dei pirati in Somalia;

12.

prende atto delle raccomandazioni formulate dal Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza per agevolare l'arresto e il perseguimento dei presunti pirati; sottolinea contestualmente la necessità di garantire processi equi ed efficienti presso i tribunali locali, nonché condizioni detentive umane e sicure nei centri regionali;

13.

esorta gli Stati membri, in collaborazione con Europol e Interpol, a indagare e rintracciare i flussi finanziari, nonché a confiscare il denaro versato come riscatto ai pirati, giacché vi sarebbero indicazioni secondo cui i fondi in questione potrebbero essere depositati su conti bancari di tutto il mondo, tra cui su quelli di banche europee, nonché a individuare e smantellare le reti della criminalità organizzata che traggono profitto da tali azioni; invita il Consiglio ad agevolare l'ulteriore cooperazione della missione EU NAVFOR con Europol e Interpol;

14.

incoraggia l'operazione UE NAVFOR, la NATO e le forze marittime della coalizione ad affrontare efficacemente il problema dell'accresciuto impiego dei mercantili sequestrati come «navi madre», uno sviluppo che accresce sensibilmente le capacità operative dei pirati e che consente loro di sferrare attacchi con maggiore forza, determinazione e flessibilità nell'intera regione dell'Oceano indiano;

15.

rileva l'opportunità che l'EMSA continui a collaborare con l'operazione UE NAVFOR ATALANTA, fornendole eventualmente, previa approvazione dello Stato di bandiera, i dati dettagliati e le immagini satellitari (LRIT) delle navi battenti bandiera dell'UE che transitano nella zona; a tal fine, gli Stati membri sono invitati ad autorizzare l'EMSA a fornire tali dati e informazioni alla missione UE NAVFOR;

16.

ritiene che, alla luce della diffusione della pirateria, sia necessario prevedere un addestramento specifico per i marinai esposti a minacce di questo tipo, onde rafforzarne le capacità di autodifesa; sottolinea che le compagnie marittime devono osservare e applicare pienamente le «Best Management Practices for protection against Somalia Based Piracy» (BMP-4, migliori prassi gestionali per la protezione dalla pirateria basata in Somalia), che forniscono a tutti i soggetti interessati informazioni adeguate sulle modalità per aiutare le navi a evitare, scoraggiare o ritardare gli assalti dei pirati al largo delle coste somale; ribadisce il proprio invito a tutte le navi che operano nella zona a registrarsi presso gli organi competenti per il coordinamento della sicurezza marittima e a seguire le raccomandazioni della missione EU NAVFOR ATALANTA; chiede agli Stati membri di garantire la registrazione di tutte le loro navi;

17.

sollecita il Consiglio e la Commissione, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana e dando seguito alle ripetute richieste di assistenza internazionale del Governo federale di transizione della Somalia (TFG) per proteggere le navi che trasportano aiuti umanitari e per contrastare la pirateria al largo delle sue coste, a continuare a cooperare con il TFG e a sostenerlo nella lotta contro la pirateria, ad assicurarne i responsabili alla giustizia, nonché ad aiutare la Somalia e la regione a rafforzare le loro capacità;

18.

plaude alla decisione del Consiglio «Affari esteri» del 12 dicembre 2011 di varare la missione per lo sviluppo di capacità marittime regionali «EUCAP Nestor», finalizzata al rafforzamento delle capacità marittime e giudiziarie, all'addestramento delle guardie costiere e alla formazione di giudici competenti in materia in otto paesi del Corno d'Africa e dell'Oceano indiano occidentale; invita il Consiglio e il SEAE a provvedere affinché tale missione possa essere avviata nella regione nel corso della prossima estate;

19.

riconosce che la formazione non è che un aspetto dello sviluppo delle capacità marittime e invita pertanto gli Stati membri a fornire assistenza materiale alla missione e alla regione, con specifico riguardo alle navi adibite al pattugliamento marittimo;

20.

sostiene fermamente il processo di Gibuti per la pace e la riconciliazione; chiede una strategia globale per la situazione in Somalia, che stabilisca un nesso tra sicurezza, da un lato, e sviluppo, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, dall'altro;

21.

plaude alla decisione della Commissione di proporre un ulteriore contributo di 100 milioni di euro di aiuti finanziari UE per la Missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) a titolo del Fondo per la pace in Africa, e invita gli Stati membri e la comunità internazionale a contribuire alla promozione della pace e dello sviluppo economico e alla costruzione di un regime democratico stabile in Somalia che permetta di agevolare la sicurezza e di contrastare la pirateria nel lungo termine; accoglie con favore la nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa;

22.

esprime preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria nel Corno d'Africa e invita la comunità internazionale, e in particolare l'Unione europea, a rafforzare l'assistenza umanitaria destinata alle popolazioni bisognose allo scopo di far fronte alle crescenti necessità umanitarie ed evitare l'ulteriore aggravamento della situazione;

23.

ribadisce che qualsiasi strategia antipirateria deve tener conto del fatto che quest'ultima risponde a interessi economici illegali e che gli interventi volti a indurre la popolazione somala ad allontanarsi da essa devono puntare sull'occupazione giovanile ed essere finalizzati a fornire alla popolazione locale mezzi di sussistenza alternativi che assicurino un sostentamento adeguato;

24.

valuta positivamente il progetto Marsic dell'Unione europea, facente parte del programma sulle rotte marittime a rischio dello strumento di stabilità e finalizzato a rafforzare la sicurezza marittima nell'Oceano indiano occidentale e nel Golfo di Aden grazie alla condivisione di informazioni e alla creazione di capacità, in quanto permette di porre l'accento sulla cooperazione regionale tra i paesi della regione; si attende che tale progetto sia prorogato oltre il 2013;

25.

incoraggia le iniziative antipirateria dei paesi dell'Africa orientale e australe e della regione dell'Oceano indiano, quali ad esempio il nuovo progetto antipirateria MASE (programma marittimo e di sicurezza), il quale ha beneficiato di una sovvenzione di avvio di 2 milioni di euro da parte dell'UE; valuta positivamente la complementarità prevista fra i progetti finanziati dalla Commissione e la missione PSDC per lo sviluppo di capacità marittime regionali (RMCB);

26.

ribadisce che il fenomeno della pirateria al largo delle coste della Somalia è riconducibile all'assenza di ordine pubblico nel paese, ragion per cui la comunità internazionale dovrebbe prestare l'assistenza tecnico-finanziaria necessaria per aiutare il Governo federale di transizione a sviluppare la capacità di esercitare il controllo sulle proprie acque territoriali e, nel rispetto del diritto internazionale, sulla propria zona economica esclusiva;

27.

valuta positivamente l'operato del Gruppo di contatto antipirateria al largo delle coste somale istituito dalle Nazioni Unite, che rappresenta un forum senza precedenti per innalzare il livello e la qualità della cooperazione internazionale in questo ambito tanto fra gli Stati quanto con tutte le maggiori organizzazioni internazionali interessate;

28.

accoglie con favore lo stretto coordinamento con l'IMO nel campo dello sviluppo delle capacità marittime nonché i lavori per la conclusione di un partenariato strategico UE-IMO finalizzato a contrastare la pirateria in tutta la regione del Corno d'Africa;

29.

sottolinea che il ricorso ad agenti armati privati è una misura che non può sostituirsi alla necessaria soluzione generale dell'articolato problema della pirateria; è consapevole che alcuni Stati membri hanno introdotto una legislazione in materia; invita a tale proposito gli Stati membri a svolgere, ove possibile, le necessarie operazioni di sicurezza a bordo e chiede alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi per la definizione di una strategia dell'Unione riguardo al ricorso a personale armato autorizzato a bordo delle navi, al fine di garantire una corretta attuazione delle direttive dell'IMO in proposito;

30.

osserva che, in base al diritto internazionale, in alto mare si applica sempre alle navi e al personale militare a bordo - dunque anche nel caso di interventi di lotta alla pirateria - la giurisdizione nazionale dello Stato di bandiera; rileva inoltre che nessuna autorità diversa da quella dello Stato di bandiera può ordinare provvedimenti di arresto o di blocco di una nave, neanche se si tratta di misure investigative;

31.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, ai Segretari generali dell'Unione africana, delle Nazioni Unite e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), al Presidente del Governo federale di transizione della Somalia e al parlamento panafricano.


(1)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30.

(2)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 61.

(3)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 59.


10.9.2013   

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CE 261/40


Giovedì 10 maggio 2012
Sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti

P7_TA(2012)0205

Dichiarazione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti

2013/C 261 E/07

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

richiamando il grande significato morale del Giardino dei Giusti di Gerusalemme, istituito dal compianto Moshe Bejski per rendere omaggio a coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l'Olocausto;

B.

ricordando le istituzioni che hanno onorato le persone che hanno salvato vite umane nel corso di tutti i genocidi e omicidi di massa (come ad esempio quelli di cui sono stati vittime armeni, bosniaci, cambogiani e ruandesi) e degli altri crimini contro l'umanità commessi nel ventesimo e ventunesimo secolo;

C.

rammentando tutti coloro che hanno salvaguardato la dignità umana durante i periodi totalitari del nazismo e del comunismo;

D.

considerando che il ricordo del bene è fondamentale nel processo dell'integrazione europea, perché insegna alle generazioni più giovani che chiunque può decidere di aiutare gli altri esseri umani e di difendere la dignità umana, e che le istituzioni pubbliche hanno il dovere di rimarcare l'esempio rappresentato dalle persone che sono riuscite a proteggere coloro che hanno subito persecuzioni fondate sull'odio;

1.

appoggia l'invito rivolto da eminenti cittadini a istituire la Giornata europea in memoria dei Giusti per commemorare, il 6 marzo, coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 10 maggio 2012 (P7_PV(2012)05-10(ANN1)).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 10 maggio 2012

10.9.2013   

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CE 261/41


Giovedì 10 maggio 2012
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Corneliu Vadim Tudor

P7_TA(2012)0151

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM))

2013/C 261 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 14 aprile 2011 da Corneliu Vadim Tudor, comunicata in Aula il 9 maggio 2011, in difesa della sua immunità, nel quadro del procedimento avviato nei suoi confronti dal Procuratore generale dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania,

avendo dato a Corneliu Vadim Tudor in due occasioni l'opportunità di essere ascoltato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visto l'articolo 72 della Costituzione della Romania,

vista la lettera dell'Ambasciatore della Romania presso l'Unione europea, del 7 ottobre 2011,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0151/2012),

A.

considerando che Corneliu Vadim Tudor, deputato al Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della sua immunità parlamentare nell'ambito di un procedimento giudiziario dinanzi all'Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania;

B.

considerando che la richiesta dell'on. Tudor si riferisce a un procedimento penale in cui è accusato di avere minacciato un ufficiale giudiziario e alcuni agenti di polizia, commettendo atti di violenza contro di essi, insultandoli e tentando in generale di ostacolare l'esecuzione di una decisione giudiziaria nel contesto dello sfratto del partito Romania Mare dalla propria sede a Bucarest il 4 gennaio 2011;

C.

considerando che in tale procedimento penale Corneliu Vadim Tudor è accusato di oltraggio alla corte, comportamenti contrari alla morale pubblica e disturbo della quiete pubblica;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che, a norma dell'articolo 9 del medesimo protocollo, essi beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;

E.

considerando che nella sua lettera l'on. Tudor fa riferimento a entrambi gli articoli 8 e 9 del protocollo (ex articoli 9 e 10); che l'articolo 9 non è pertinente ai fini dell'articolo 72 della Costituzione rumena e che la sua richiesta deve pertanto essere intesa come basata unicamente sull'articolo 8;

F.

considerando che, con lettera dell'8 giugno 2011, il presidente della commissione giuridica ha scritto alle autorità rumene per chiedere ulteriori informazioni più dettagliate in relazione al procedimento avviato nei confronti dell'on. Tudor;

G.

considerando che nella lettera del 7 ottobre 2011 le autorità rumene affermano che, siccome l'on. Tudor non è stato fermato, arrestato o perquisito, non sussiste necessità di chiedere l'accordo del Parlamento europeo, e che, siccome i fatti di causa non sono collegati con le opinioni politiche o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e non è stato fermato, arrestato o perquisito, non si è ritenuto necessario richiedere la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tudor;

H.

considerando che lo sfratto del partito Romania Mare e le relative circostanze costituiscono di fatto, rispettivamente, questioni civili e penali che non hanno una diretta e ovvia connessione con l'esercizio da parte dell'on. Tudor delle funzioni di membro del Parlamento europeo;

I.

considerando che l'on. Tudor non si è avvalso dell'opportunità di spiegare alla commissione competente la sua richiesta di difesa dell'immunità, in particolare alla luce della lettera delle autorità rumene;

1.

decide di non difendere i privilegi e le immunità di Corneliu Vadim Tudor;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità rumena competente e a Corneliu Vadim Tudor.


(1)  Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; Causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; Causa T-345/05 Mote/Parlamento, Racc. 2008, pag. II-2849; Cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. I-7929; Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento, Racc. 2010, pag. II-1135; Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).


10.9.2013   

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CE 261/42


Giovedì 10 maggio 2012
Modifica degli articoli 87 e 88 del regolamento del Parlamento europeo

P7_TA(2012)0199

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla modifica degli articoli 87 bis e 88 del regolamento del Parlamento europeo (2009/2195(REG))

2013/C 261 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 9 ottobre 2009,

visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (2),

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0072/2012),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis

Quando un atto legislativo delega alla Commissione il potere di completare o modificare alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo, la commissione competente:

esamina qualsiasi progetto di atto delegato trasmesso al Parlamento per controllo;

può presentare al Parlamento, in una proposta di risoluzione, qualsiasi proposta appropriata conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo.

Le disposizioni dell'articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano mutatis mutandis.

1.     Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più atti delegati.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere da tale data.

 

Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale delle sedute unitamente alla denominazione della commissione competente.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata. Tale proposta di risoluzione indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

1 quater.     Qualora, dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 quinquies, la commissione competente non abbia presentato una proposta di risoluzione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

1 quinquies.     Il Parlamento decide, entro il termine specificato nell'atto legislativo di base, su ogni proposta di risoluzione presentata con la maggioranza prevista dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica, a nome del Parlamento, tale proroga al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 sexies (nuovo)

 

1 sexies.     Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato:

ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso;

se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente ne informa il Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile;

se, entro ventiquattro ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o almeno quaranta deputati si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è messa ai voti;

se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è sollevata, la raccomandazione proposta si considera approvata;

l'adozione di siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 septies (nuovo)

 

1 septies.     La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, prendere l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri ai sensi di tale atto. Il Parlamento delibera alla maggioranza prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 octies (nuovo)

 

1 octies.     Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – titolo

Misure di attuazione

Atti e misure di esecuzione

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 1

1.   Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misure di attuazione , il Presidente deferisce il progetto di misure in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione . Se per l'atto di base è stata applicata la procedura con le commissioni associate, la commissione competente invita ogni commissione associata a comunicare oralmente o per lettera il suo parere.

1.   Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione , il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione .

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 2

2.    Il presidente della commissione competente fissa un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure . Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria al progetto di misure, presenta una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione delle misure in questione, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare al progetto di misure.

2.    La commissione competente può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata sostenendo che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi .

Se entro il termine previsto, che decorre dalla data di ricevimento del progetto di misure, il Parlamento approva una risoluzione in tal senso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

 

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 3

3.    Quando non vi è una tornata prima della scadenza del termine, il diritto di reazione si considera delegato alla commissione competente. La reazione assume la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.

3.    La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare l'atto, la misura o il progetto di atto o di misura, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – parte introduttiva

4.   Se le misure di attuazione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo, il paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2 sono integrati nel seguente modo :

4.   Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari :

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a

a)

il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applicano termini ridotti (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione) e in casi di urgenza ( articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame decorre dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di attuazione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 146;

a)

il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 146;

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

 

a bis)

se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto;

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera b

b)

il Parlamento deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono può opporsi all'adozione delle misure in questione sostenendo che il progetto di misure eccede le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

b)

il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione del progetto di misura di esecuzione sostenendo che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c

c)

se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misure se la commissione non è stata in grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.

soppresso

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

se la commissione competente, a seguito di una richiesta motivata della Commissione, raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non si oppone alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 87 bis, paragrafo 1 sexies.

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 bis – titolo (nuovo)

 

Articolo 88 bis

Esame nell'ambito della procedura con le commissioni associate o della procedura con riunioni congiunte delle commissioni

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 bis – paragrafo 1 (nuovo)

 

1.     Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 50, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione è trasmesso alla commissione competente per il merito e alla commissione associata;

il presidente della commissione competente per il merito stabilisce un termine entro il quale la commissione associata può formulare proposte sui punti di sua esclusiva competenza o di competenza congiunta tra queste due commissioni;

se l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione rientra essenzialmente nelle competenze esclusive della commissione associata, le proposte di quest'ultima sono riprese senza votazione dalla commissione competente; in caso contrario il Presidente può autorizzare la commissione associata a presentare una proposta di risoluzione al Parlamento.

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 bis – paragrafo 2 (nuovo)

 

2.     Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 51, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

il Presidente determina, sin dalla ricezione dell'atto delegato o del progetto di atto o di misura di esecuzione, la commissione competente o le commissioni competenti congiuntamente per il loro esame, alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 51 e di eventuali accordi tra i presidenti delle commissioni interessate;

se un atto delegato o un progetto di atto o di misura di esecuzione è stato rinviato per esame secondo la procedura con riunioni di commissioni congiunte, ciascuna commissione può chiedere la convocazione di una riunione congiunta per l'esame di una proposta di risoluzione. In mancanza di un accordo tra i presidenti delle commissioni interessate, la riunione congiunta è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 216 – paragrafo 4

4.   La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro quarantotto ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

4.   La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.


(1)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(2)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.


10.9.2013   

IT

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CE 261/50


Giovedì 10 maggio 2012
Esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)

P7_TA(2012)0204

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sull'esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)

2013/C 261 E/10

Il Parlamento europeo,

viste le lettere del 27 aprile 2012 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del suo regolamento:

«Data la facoltà del presidente di una commissione parlamentare di convocare una riunione di tale commissione ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, spetta allo stesso decidere in merito al progetto di ordine del giorno della riunione che convoca, al fine di garantire un'organizzazione ottimale dei lavori. Tale prerogativa non rimette in questione l’obbligo di cui all’articolo 117, paragrafo 3, di iscrivere un’interrogazione scritta, su richiesta dell'interrogante, al progetto di ordine del giorno della riunione successiva della commissione. Tuttavia, il presidente dispone del potere discrezionale di proporre, tenendo conto delle priorità politiche, l’ordine dei lavori della riunione e le modalità della procedura (ad esempio, una procedura senza discussione che includa, eventualmente, l’approvazione di una decisione sul seguito da dare o ancora, se del caso, una raccomandazione di rinviare il punto ad una riunione successiva).»

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Giovedì 10 maggio 2012

10.9.2013   

IT

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CE 261/51


Giovedì 10 maggio 2012
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ***I

P7_TA(2012)0148

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

2013/C 261 E/11

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0041),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0030/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0140/2012),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 10 maggio 2012
P7_TC1-COD(2012)0019

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 765/2012)


10.9.2013   

IT

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CE 261/52


Giovedì 10 maggio 2012
Restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa***I

P7_TA(2012)0149

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

2013/C 261 E/12

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0715),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0396/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0085/2012),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 10 maggio 2012
P7_TC1-COD(2011)0315

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 529/2012)


10.9.2013   

IT

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CE 261/53


Giovedì 10 maggio 2012
Pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***

P7_TA(2012)0150

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

2013/C 261 E/13

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento del Consiglio (10222/5/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0076/2012),

visto l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7-0087/2012),

1.

dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2.

ricorda al Consiglio che sarà necessario chiedere nuovamente l'approvazione del Parlamento qualora il requisito dell'unanimità di cui all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le procedure parlamentari nazionali in corso nel Regno Unito dovessero comportare modifiche del progetto di testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


10.9.2013   

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CE 261/54


Giovedì 10 maggio 2012
Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell’Unione ***I

P7_TA(2012)0197

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

2013/C 261 E/14

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0402),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0190/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2011 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 25 novembre 2011 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 marzo 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0149/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 131.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 10 maggio 2012
P7_TC1-COD(2011)0187

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 531/2012)


10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 261/55


Giovedì 10 maggio 2012
Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ***I

P7_TA(2012)0198

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

2013/C 261 E/15

(Procedura legislativa ordinaria - rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0245),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0107/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2011 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 25 novembre 2011 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0015/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 163.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 10 maggio 2012
P7_TC1-COD(2011)0105

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 649/2012)