ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.249.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 249E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
30 agosto 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2011-2012
Sedute dal 14 al 16 febbraio 2012
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 127 E del 1.5.2012.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 14 febbraio 2012

2013/C 249E/01

Restituzione della zona chiusa di Famagosta ai legittimi abitanti
Dichiarazione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla restituzione della zona chiusa di Famagosta ai legittimi abitanti

1

 

Mercoledì 15 febbraio 2012

2013/C 249E/02

Fattibilità dell'introduzione di stability bonds
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (2011/2959(RSP))

2

2013/C 249E/03

Occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita per il 2012
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sull'occupazione e gli aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2012 (2011/2320(INI))

4

2013/C 249E/04

Contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sul contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012 (2011/2319(INI))

12

 

Giovedì 16 febbraio 2012

2013/C 249E/05

Orientamenti per il bilancio 2013 - Altre sezioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2013, sezione I – Parlamento europeo, sezione II – Consiglio, sezione IV – Corte di giustizia, sezione V – Corte dei conti, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, sezione VII – Comitato delle regioni, sezione VIII – Mediatore europeo, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (2012/2001(BUD))

18

2013/C 249E/06

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sullo stato della proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2011/2937(RSP))

20

2013/C 249E/07

Contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici (2011/2899(RSP))

22

2013/C 249E/08

Recenti sviluppi politici in Ungheria
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria (2012/2511(RSP))

27

2013/C 249E/09

Situazione in Russia
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulle prossime elezioni presidenziali in Russia (2012/2505(RSP))

30

2013/C 249E/10

Accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'accordo tra l'UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))

34

2013/C 249E/11

Situazione in Siria
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla situazione in Siria (2012/2543(RSP))

37

2013/C 249E/12

19a sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla posizione del Parlamento europeo sulla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (2012/2530(RSP))

41

2013/C 249E/13

Accesso delle persone non vedenti ai libri
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (2011/2894(RSP))

49

2013/C 249E/14

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2012/2519(RSP))

50

2013/C 249E/15

Futuro del GMES
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul futuro del GMES (2012/2509(RSP))

56

2013/C 249E/16

Pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))

57

2013/C 249E/17

Egitto: ultimi sviluppi
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'Egitto: ultimi sviluppi (2012/2541(RSP))

60

2013/C 249E/18

Pena di morte in Giappone
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla pena di morte in Giappone (2012/2542(RSP))

63

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 15 febbraio 2012

2013/C 249E/19

Modifica dell'articolo 48, paragrafo 2, sulle relazioni di iniziativa
Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla modifica dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo relativo alle relazioni d'iniziativa (2011/2168(REG))

66

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 14 febbraio 2012

2013/C 249E/20

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e tutela dei diritti di proprietà intellettuale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

68

P7_TC1-COD(2011)0135Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

69

2013/C 249E/21

Interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

69

P7_TC1-COD(2011)0038Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

70

2013/C 249E/22

Protocollo UE - Guinea-Bissau sulle possibilità di pesca ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))

70

2013/C 249E/23

Partecipazione del Marocco ai programmi dell'Unione ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (12712/2010 – C7-0430/2010 – 2010/0125(NLE))

71

2013/C 249E/24

Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

72

2013/C 249E/25

Requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

73

P7_TC1-COD(2010)0373Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

74

Allegato

74

2013/C 249E/26

Nomina di un membro della Corte dei conti - Baudilio Tome Muguruza/ES
Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta nomina di Baudilio Tomé Muguruza a membro della Corte dei conti (C7-0015/2012 – 2012/0801(NLE))

75

 

Mercoledì 15 febbraio 2012

2013/C 249E/27

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera e acquis di Schengen ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

76

2013/C 249E/28

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS))

76

2013/C 249E/29

Distribuzione di generi alimentari agli indigenti nell'Unione ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

77

2013/C 249E/30

Politica in materia di spettro radio ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))

78

2013/C 249E/31

Rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

79

P7_TC1-COD(2010)0362Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

80

 

Giovedì 16 febbraio 2012

2013/C 249E/32

Sistemi di garanzia dei depositi***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))

81

P7_TC1-COD(2010)0207Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) ( 1 )

82

ALLEGATO I

114

ALLEGATO II

115

ALLEGATO III

117

ALLEGATO IV

118

ALLEGATO V

118

2013/C 249E/33

Accordo UE-Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

120

2013/C 249E/34

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

121

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute dal 14 al 16 febbraio 2012 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 127 E del 1.5.2012. TESTI APPROVATI

Martedì 14 febbraio 2012

30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/1


Martedì 14 febbraio 2012
Restituzione della zona chiusa di Famagosta ai legittimi abitanti

P7_TA(2012)0039

Dichiarazione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla restituzione della zona chiusa di Famagosta ai legittimi abitanti

2013/C 249 E/01

Il Parlamento europeo,

ricordando la sua risoluzione del 1993 su Cipro,

ricordando la sua risoluzione del 2009 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che la città di Famagosta nella Repubblica di Cipro è stata occupata dalle forze di invasione turche nell'agosto 1974,

B.

considerando che da allora una zona di Famagosta è stata chiusa e continua ad essere disabitata, sotto il controllo diretto dell'esercito turco,

C.

considerando che la restituzione della zona chiusa di Famagosta ai suoi legittimi abitanti agevolerebbe gli sforzi per una soluzione globale del problema di Cipro,

D.

prendendo atto dell'accordo ad alto livello del 1979 e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU 550(1984) e 789(1992),

E.

prendendo atto della relazione 2008 della commissione per le petizioni concernente la petizione 733/2004,

1.

invita il governo turco a conformarsi alle risoluzioni summenzionate del Consiglio di sicurezza dell'ONU e alle raccomandazioni contenute nella succitata relazione e a restituire la zona chiusa di Famagosta ai suoi legittimi abitanti, che devono farci ritorno in condizioni di sicurezza e di pace;

2.

sollecita le istituzioni dell'UE a coordinare gli sforzi con il Parlamento per promuovere la cooperazione della Turchia;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al segretario generale dell'ONU e al governo turco.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 14 febbraio 2012 (P7_PV(2012)02-14(ANN1)).


Mercoledì 15 febbraio 2012

30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/2


Mercoledì 15 febbraio 2012
Fattibilità dell'introduzione di stability bonds

P7_TA(2012)0046

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (2011/2959(RSP))

2013/C 249 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1) (che rientra nel cosiddetto «six pack»),

visto il Libro verde della Commissione, del 23 novembre 2011, sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond,

visti l'intervento del Vicepresidente Rehn dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari, il 23 novembre 2011, e lo scambio di opinioni tenuto il 29 novembre 2011 con il Consiglio tedesco degli esperti economici sul fondo europeo di rimborso del debito,

vista la relazione interinale del Presidente Van Rompuy, del 6 dicembre 2011, intitolata «Verso un'Unione economica più forte»,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una relazione sulla possibilità di introdurre «eurotitoli» che è parte integrante dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sul pacchetto sulla governance economica («six pack»);

B.

considerando l'unicità della situazione dell'area dell'euro, poiché gli Stati membri dell'area dell'euro hanno una moneta comune senza una politica di bilancio comune e un unico mercato obbligazionario;

C.

considerando che l'emissione di obbligazioni con responsabilità in solido richiederebbe un processo di maggiore integrazione;

1.

guarda con profonda preoccupazione alle continue tensioni sul mercato dei titoli sovrani della area dell'euro, che negli ultimi due anni si sono tradotte nell'allargamento degli spread, in un'elevata volatilità e nella vulnerabilità agli attacchi speculativi;

2.

ritiene che l'area dell'euro, in quanto emittente della moneta internazionale seconda al mondo in ordine di importanza, sia corresponsabile della stabilità del sistema monetario internazionale;

3.

sottolinea che è nell'interesse strategico a lungo termine dell'area dell'euro e dei suoi Stati membri trarre tutti i vantaggi possibili dall'emissione dell'euro, che ha le potenzialità per divenire una valuta di riserva mondiale;

4.

osserva in particolare che il mercato dei titoli di Stato negli Stati Uniti e il mercato complessivo delle obbligazioni sovrane dell'area dell'euro sono confrontabili in termini di dimensioni, ma non in termini di liquidità, diversità e prezzi; sottolinea che potrebbe essere interesse dell'area dell'euro sviluppare un mercato comune delle obbligazioni liquido e diversificato e che l'esistenza di un mercato di stability bond potrebbe costituire una valida alternativa al mercato obbligazionario in dollari statunitensi e fare dell'euro una valuta rifugio a livello mondiale;

5.

ritiene altresì che l'area dell'euro e i suoi Stati membri abbiano la responsabilità di garantire la stabilità a lungo termine di una valuta utilizzata da più di 330 milioni di persone e da molte società e molti investitori, il che ha ripercussioni indirette sul resto del mondo;

6.

sottolinea che gli stability bond sarebbero diversi dai titoli emessi da stati federali come gli Stati Uniti e la Germania e non possono dunque essere paragonati in senso stretto con gli US Treasury bonds e le Bundesanleihen;

7.

accoglie positivamente la presentazione del Libro verde, che risponde a una richiesta di vecchia data del Parlamento europeo, e lo considera un utile punto di partenza per ulteriori riflessioni; è disposto e interessato a discutere attivamente tutti gli aspetti – tanto i punti di forza quanto i punti deboli – legati alla fattibilità dell'introduzione di stability bond secondo opzioni diverse; incoraggia la Commissione ad approfondire ulteriormente la sua analisi dopo un'ampia discussione pubblica, alla quale dovrebbero contribuire il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nonché la BCE, qualora lo ritenga opportuno; ritiene che nessuna delle tre opzioni presentate dalla Commissione costituisca di per sé una risposta all'attuale crisi del debito sovrano;

8.

prende atto del fatto che nella sua valutazione, che costituisce parte integrante del Libro verde della Commissione sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond, la Commissione sostiene che gli stability bond agevolerebbero la trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro e migliorerebbero l'efficienza del mercato delle obbligazioni sovrane e del più ampio sistema finanziario dell'area dell'euro;

9.

ribadisce che, per l'emissione congiunta di obbligazioni, è necessario un quadro fiscale sostenibile, finalizzato sia a una governance economica rafforzata che alla crescita economica nell'area dell'euro, e che una delle questioni centrali è quella dell'ordine secondo cui procedere, che implica una tabella di marcia vincolante simile ai criteri di Maastricht per l'introduzione della moneta unica, traendo tutti i debiti insegnamenti da quell'esperienza;

10.

è dell'avviso che gli obiettivi soggiacenti alle decisioni prese in occasione del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011 per accrescere ulteriormente la sostenibilità delle finanze pubbliche contribuiscano anche a porre in essere le condizioni necessarie per l'eventuale introduzione di stability bond;

11.

ritiene che gli stability bond potrebbero essere uno strumento supplementare per incoraggiare il rispetto del patto di stabilità e crescita, a condizione che affrontino la questione del rischio morale e della responsabilità in solido; osserva che occorre lavorare ancora sulle opzioni presentate nel Libro verde relativamente a questioni come quelle indicate in appresso:

incentivi di mercato efficaci per ridurre i livelli del debito,

i criteri di accesso e di uscita, accordi in materia di condizionalità e scadenza, ridistribuzione dei benefici sul finanziamento per gli attuali paesi AAA,

un sistema di differenziazione dei tassi di interesse tra gli Stati membri con tassi divergenti,

la disciplina di bilancio e l'aumento della competitività,

gli effetti prociclici e gli effetti deflazionistici del debito,

una sufficiente attrattiva per gli investitori del mercato, contenendo o evitando nel contempo un'eccessiva collateralizzazione e la ridistribuzione del rischio tra i paesi,

la priorità degli stability bond rispetto alle obbligazioni nazionali nel caso di uno Stato membro inadempiente rispetto al proprio debito,

i criteri per la concessione di prestiti agli Stati membri e la capacità di servizio del debito,

programmi di debito misurabili e applicabili,

le modalità di una tabella di marcia vincolante, simile ai criteri di Maastricht per l'introduzione della moneta unica,

l'interazione con il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)/Meccanismo europeo di stabilità (MES) nel caso degli Stati membri con problemi di liquidità,

requisiti giuridici adeguati, incluse modifiche a livello dei trattati e delle costituzioni;

12.

ritiene che, a medio termine, la prospettiva degli stability bond possa promuovere la stabilità nell'area dell'euro; invita tuttavia la Commissione a presentare rapidamente proposte volte ad affrontare risolutamente l'attuale crisi del debito sovrano, come il patto europeo per il rimborso del debito proposto dal Consiglio tedesco degli esperti economici e/o la messa a punto e la ratifica di un trattato MES e/o di eurotitoli a breve termine, nonché la gestione comune dell'emissione di debito sovrano;

13.

richiama l'attenzione sul fatto che la presente risoluzione costituisce una risposta preliminare al Libro verde della Commissione, che sarà seguita da una risoluzione più dettagliata sotto forma di relazione d'iniziativa;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.


(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/4


Mercoledì 15 febbraio 2012
Occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita per il 2012

P7_TA(2012)0047

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sull'occupazione e gli aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2012 (2011/2320(INI))

2013/C 249 E/03

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 145, 148, 152 e 153, paragrafo 5, del trattato TFUE,

visto l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011,

visti la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 sull'analisi annuale della crescita per il 2012 (COM(2011)0815) e il progetto di relazione comune sull'occupazione allegato alla stessa,

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (1),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la sua posizione dell'8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (2),

vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (3),

vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 intitolata «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione» (COM(2010)0682),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2011 su un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione (4),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (5),

vista la raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (notificata con il numero C(2008)5737) (6) e la relativa risoluzione del 6 maggio 2009 (7),

visti il parere e la relazione del comitato per la protezione sociale sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020 (SPC/2010/10/7 def.),

vista la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 sul «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2011)0173),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l’inclusione dei rom (8),

vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2010 intitolata «Youth on the Move: Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea» (COM(2010)0477),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 dal titolo «Youth on the Move: un quadro per migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione» (9),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (10),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (11),

vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (12),

vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (13),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (14),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0021/2012),

A.

considerando la vasta portata delle conseguenze sociali della crisi, attualmente esacerbate dall'impatto delle misure di austerità adottate in alcuni paesi in risposta alla crisi del debito sovrano, dei tagli ai posti di lavoro nel settore sia privato sia pubblico, alle prestazioni sociali e ai servizi pubblici, nonché dall'aggravamento delle situazioni di povertà nell'UE;

B.

considerando che la disoccupazione è aumentata significativamente dal 2008 e ha raggiunto nell'UE il livello di 23 milioni di disoccupati, pari al 10 % della popolazione in età lavorativa; considerando che, al fine di raggiungere l'obiettivo in materia di occupazione, l'UE dovrà creare 17,6 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2020;

C.

considerando che la situazione del mercato del lavoro è particolarmente difficile per i giovani, a prescindere dal loro livello d'istruzione, e che spesso essi finiscono per avere contratti di lavoro precari o tirocini non retribuiti; considerando che la difficile situazione dei giovani è in parte dovuta alle discrepanze tra le competenze acquisite e la domanda nel mercato del lavoro;

D.

considerando che tra le categorie maggiormente colpite dalla crisi vi sono coloro che si avvicinano alla pensione, i lavoratori da lungo tempo disoccupati, i cittadini di paesi terzi e i lavoratori scarsamente qualificati;

E.

considerando che la dimensione di genere è fondamentale per raggiungere i principali obiettivi della strategia Europa 2020, in quanto le donne rappresentano la più grande riserva di manodopera finora inutilizzata e costituiscono la maggioranza delle persone che vivono in stato di povertà nell'UE; che, nel corso dell'intero processo del semestre europeo, occorre quindi prestare particolare attenzione tanto all'integrazione della dimensione di genere, quanto alla definizione di politiche a favore delle donne;

F.

considerando che nell'Unione europea sono in aumento la povertà e la precarietà dei lavoratori, oltre al numero elevato di disoccupati e all'incremento della durata media della disoccupazione; considerando che la crisi ha creato nuove categorie di persone a rischio di povertà; considerando che il comitato per la protezione sociale (CPS) segnala il crescente numero di persone a rischio di povertà di reddito, povertà infantile, grave deprivazione materiale ed esclusione sociale a causa dell'impatto di misure di risanamento del bilancio erroneamente indirizzate e regressive sui sistemi di protezione sociale e che l'attuazione di strategie integrate d'inclusione attiva deve pertanto costituire un elemento centrale dei programmi politici nazionali e dell'UE nel settore sociale;

G.

considerando che le misure di austerità e quelle volte al risanamento del bilancio potrebbero avere un effetto sproporzionalmente negativo sulla posizione nel mercato del lavoro e sulla povertà tra le donne, per esempio in seguito a tagli nel settore pubblico che colpiscono le donne o limitando le agevolazioni fiscali per l'assistenza all'infanzia;

H.

considerando che, nonostante la situazione di emergenza, gli Stati membri stanno compiendo progressi inferiori alle aspettative nel raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020; considerando che gli impegni stabiliti dai programmi nazionali di riforma sono insufficienti per il raggiungimento della maggior parte degli obiettivi a livello dell'UE;

I.

considerando che gli aspetti sociali ed occupazionali sono raggruppati in una sola delle cinque priorità dell'analisi annuale della crescita, sebbene rappresentino tre dei cinque principali obiettivi della strategia Europa 2020;

Messaggi chiave in vista del Consiglio europeo di primavera

1.

invita il Consiglio europeo a integrare i seguenti messaggi negli orientamenti politici per il semestre europeo 2012 e incarica il suo Presidente di difendere tale posizione durante il Consiglio europeo di primavera dell'1 e 2 marzo 2012;

I.   Assicurare coerenza e una maggiore ambizione per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020

2.

invita il Consiglio europeo ad assicurare che gli orientamenti politici annuali definiti sulla base dell'analisi annuale della crescita siano pienamente volti a soddisfare tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

3.

invita il Consiglio europeo ad assicurare la coerenza tra le diverse priorità nei suoi orientamenti politici, di modo che gli orientamenti sul risanamento del bilancio siano basati sulla giustizia sociale e non portino ad un aumento della povertà od ostacolino gli sforzi intesi a far fronte alla disoccupazione e ridurre le conseguenze della crisi sul piano sociale; ritiene fortemente che ci si debba concentrare principalmente su misure di riforma integrate che promuovano la crescita nel breve come nel medio e lungo periodo; sottolinea che occorre pertanto adottare congiuntamente misure di bilancio e iniziative per la crescita e l'occupazione, in quanto esse sono tutte interdipendenti e costituiscono, insieme, i requisiti per la ripresa;

4.

invita il Consiglio europeo ad assicurare che, nell'ambito dei propri orientamenti politici, i fondi dell'UE siano destinati al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

5.

esprime viva preoccupazione in merito al fatto che gli attuali obiettivi nazionali non siano adeguati al raggiungimento dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà; esorta il Consiglio europeo ad assicurare che gli Stati membri potenzino i loro obiettivi nazionali e che questi siano corredati di tabelle di marcia realistiche e concrete in materia di attuazione e che siano valutati utilizzando indicatori chiari e coerenti basati sul quadro di valutazione comune approvato, di modo che l'UE possa seguire un percorso chiaro e sostenibile per il raggiungimento di tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020 e che sia possibile misurare i progressi in modo trasparente;

II.   Sostenere la creazione di posti di lavoro sostenibili con investimenti e riforme fiscali

6.

invita il Consiglio europeo a concedere la necessaria libertà di bilancio e ad incoraggiare gli investimenti nella creazione di posti di lavoro sostenibili e dignitosi in un'ampia gamma di settori, nonché gli investimenti nella formazione dei lavoratori e dei disoccupati e nella riduzione della povertà;

7.

invita il Consiglio europeo a sostenere gli orientamenti politici volti a distogliere l'onere fiscale quale parte dei costi non salariali dal lavoro, incoraggiando nel contempo le imprese che beneficiano di tali esenzioni/riduzioni ad offrire salari dignitosi in contropartita; ritiene che tale misura renderebbe più vantaggioso assumere e trattenere i dipendenti e migliorerebbe la situazione complessiva del mercato del lavoro, in particolare dei gruppi vulnerabili; invita il Consiglio europeo, in linea con il principio di sussidiarietà, a sostenere gli orientamenti volti ad aumentare le entrate tramite una tassazione equa, progressiva, redistributiva, efficace ed efficiente nonché tramite un migliore coordinamento in materia tributaria inteso a combattere l'evasione fiscale, al fine di garantire l'equità del sistema e preservare la coesione sociale;

III.   Migliorare la qualità dell'occupazione e le condizioni per una maggiore partecipazione al lavoro

8.

si rammarica che gli orientamenti politici volti a rendere il lavoro più attrattivo non affrontino la qualità dei posti di lavoro e che venga dedicata un'attenzione troppo scarsa alla creazione dei presupposti necessari per migliorare la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle donne, delle persone con disabilità e delle persone più svantaggiate, quali i disoccupati di lungo periodo; invita il Consiglio europeo a includere orientamenti sul lavoro dignitoso e sugli sforzi per sostenere la conciliazione della vita professionale, familiare e privata tramite servizi di assistenza e di custodia dei bambini a prezzi accessibili, congedi per motivi familiari e la flessibilità delle condizioni di lavoro;

9.

segnala che le misure di austerità e la riduzione degli oneri amministrativi non devono compromettere le norme di protezione sociale e le norme sanitarie e di sicurezza né comportare condizioni meno severe o esenzioni dalla legislazione dell'Unione europea;

IV.   Affrontare la disoccupazione giovanile

10.

sottolinea l'importanza di non sprecare il potenziale delle nuove generazioni ed invita il Consiglio europeo a rendere prioritaria la lotta alla disoccupazione giovanile; invita gli Stati membri a sviluppare strategie globali per i giovani disoccupati o non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, incluse misure mirate di politica occupazionale, misure intese ad affrontare l’inadeguatezza delle qualifiche professionali sul mercato del lavoro, la promozione dell'imprenditorialità tra i giovani e quadri intesi a garantire la transizione tra istruzione e lavoro, quali la «formazione professionale in alternanza»; invita gli Stati membri ad introdurre, in stretta collaborazione con le parti sociali, una garanzia per i giovani che assicuri il diritto di ogni giovane nell'UE di ricevere un'offerta di lavoro, di tirocinio, di ulteriore formazione o di una soluzione mista di lavoro e formazione dopo un periodo massimo di disoccupazione di quattro mesi; sottolinea l'importanza di ridurre le forme precarie di lavoro tra i giovani, quali i contratti temporanei, i lavori part-time e i tirocini non remunerati, quando siano indesiderati;

V.   Affrontare la povertà e l'esclusione sociale ponendo l'enfasi sui gruppi con legami scarsi o inesistenti con il mercato del lavoro

11.

plaude al fatto che, per la prima volta, l'analisi annuale della crescita comprende orientamenti nel settore della povertà e dell'esclusione sociale, e invita il Consiglio europeo a sostenere tali orientamenti in modo prioritario, assicurando al contempo che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale vada oltre le misure volte a integrare i cittadini nel mercato del lavoro ponendo l'enfasi sulla protezione sociale e sull'inclusione attiva dei gruppi vulnerabili con legami scarsi o inesistenti con il mercato del lavoro;

12.

sottolinea che l'articolo 9 del TFUE deve essere pienamente integrato in tutti i semestri europei, comprese le raccomandazioni specifiche per paese, che devono essere corredate da valutazioni dell'impatto sociale ex-ante ed ex-post;

VI.   Migliorare la legittimità democratica, la responsabilità e la titolarità

13.

ricorda che la maggiore importanza della dimensione europea delle politiche economiche degli Stati membri deve andare di pari passo con una maggiore legittimità democratica e con un'adeguata responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali; ritiene che, in mancanza di una base giuridica per la procedura legislativa ordinaria applicabile all'analisi annuale della crescita, il Consiglio europeo abbia la particolare responsabilità di tenere in considerazione le osservazioni del Parlamento nel sostenere gli orientamenti politici al fine di conferire loro legittimità democratica e che il senso di urgenza nell'attuare le misure di austerità e la disciplina fiscale non possa assolutamente prescindere dal processo decisionale democratico;

14.

invita il Consiglio europeo e gli Stati membri a garantire la piena partecipazione dei parlamenti nazionali e regionali, delle parti sociali, delle autorità pubbliche e della società civile nell'attuazione e nel monitoraggio degli orientamenti politici nel quadro della strategia Europa 2020 e del processo di governance economica, al fine di assicurarne la titolarità;

15.

invita la Commissione a trasformare l'analisi annuale della crescita in «Orientamenti annuali per la crescita sostenibile» nel 2013, al fine di presentarla in un formato che consenta al Parlamento di proporre emendamenti e di assicurare che un processo decisionale interistituzionale e trasparente porti a un orientamento politico concordato in comune;

Ulteriori impegni da perseguire nel settore occupazionale e sociale

Aumentare i livelli occupazionali e migliorare la qualità del lavoro

16.

invita gli Stati membri a sostenere iniziative che favoriscano lo sviluppo di settori con il più elevato potenziale di occupazione, in particolare nella trasformazione in un'economia sostenibile (lavori verdi), nei servizi sanitari e sociali (lavori bianchi) e nell'economia digitale;

17.

invita gli Stati membri a migliorare l'ambiente per le imprese, specie le PMI, ed in particolare a promuovere le nuove imprese ed a sostenere le PMI esistenti nelle loro attività volte alla creazione di posti di lavoro;

18.

invita il Consiglio europeo a rafforzare gli sforzi per perfezionare il mercato unico, potenziare l'economia digitale e concentrarsi su una regolamentazione intelligente per ridurre la burocrazia inutile;

19.

invita gli Stati membri ad aumentare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e ad adottare efficaci politiche attive del mercato del lavoro – in stretta cooperazione con le parti sociali – sostenute reciprocamente da incentivi di attivazione, quali programmi di incentivazione al lavoro, ed adeguati sistemi previdenziali al fine di mantenere l'occupabilità, assistere le persone a reinserirsi nel mondo del lavoro e salvaguardare condizioni di vita dignitose;

20.

invita gli Stati membri a sostenere e sviluppare le condizioni per un'organizzazione del lavoro più flessibile, in particolare per i lavoratori più anziani e più giovani, e a promuovere la mobilità dei lavoratori; sottolinea l'importanza di aumentare l'efficienza e la produttività del lavoro nell'UE affinché l'Europa riguadagni competitività;

21.

invita gli Stati membri a fare pieno uso dei fondi strutturali per migliorare l'occupabilità e combattere la disoccupazione strutturale e di lungo termine in modo efficace; ritiene che la Commissione debba prestare ulteriori servizi di assistenza e orientamento agli Stati membri volti al raggiungimento di tale obiettivo, specie in tempi di recessione e sfide sociali;

22.

ritiene che il principale obiettivo della strategia Europa 2020 per il tasso di occupazione possa essere raggiunto solo con un aumento significativo della partecipazione delle donne al mercato del lavoro; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri ricevano ulteriori orientamenti che dovrebbero mirare a creare le condizioni necessarie per maggiori tassi di occupazione tra le donne, come servizi di custodia dei bambini e di assistenza a prezzi accessibili, regimi di congedo di maternità, di paternità e parentale adeguati, nonché la flessibilità dell'orario e del luogo di lavoro;

23.

invita il Consiglio europeo a valutare l'efficacia delle proprie raccomandazioni politiche sostenendo la partecipazione al mercato del lavoro di tutti gli adulti del nucleo familiare, assicurando un salario minimo dignitoso e agevolando la transizione verso l'alto per quanti sono bloccati in lavori precari o sottopagati, dal momento che sono questi i tre meccanismi che possono ridurre la povertà dei lavoratori; invita gli Stati membri a combattere la povertà dei lavoratori perseguendo politiche del mercato del lavoro volte a garantire un salario di sussistenza a chi lavora;

24.

invita la Commissione ad usare dati disaggregati per genere nelle proprie relazioni di avanzamento;

25.

invita gli Stati membri a riconoscere il reale valore aggiunto che i lavoratori più anziani rappresentano nell'ambito delle imprese ed a creare condizioni di lavoro adeguate alle persone anziane al fine di consentire ai lavoratori più anziani che lo desiderano di partecipare e rimanere nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri a fare ciò lottando contro la discriminazione basata sull'età, sostituendo gli incentivi a favore dei lavoratori più anziani che escono dal mercato del lavoro con incentivi per un mercato del lavoro inclusivo e adattando le condizioni di lavoro alle esigenze dei lavoratori più anziani, per esempio istituendo il diritto a orari e luoghi di lavoro flessibili nonché il diritto alla formazione e quello all'età pensionabile flessibile, garantendo per tutti l'adeguatezza delle pensioni; ritiene che la promozione della medicina del lavoro dovrebbe assicurare un invecchiamento attivo durante e dopo la vita lavorativa;

26.

invita gli Stati membri ad assicurare che le persone che lavorano con contratti temporanei o a tempo parziale godano di un trattamento equo, anche per quanto riguarda le condizioni di licenziamento e retributive in linea con il diritto primario e secondario dell'UE, e che tali lavoratori ed i lavoratori autonomi godano di un'adeguata protezione sociale e di un accesso alla formazione e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e che le condizioni quadro consentano loro di perseguire una carriera; invita gli Stati membri ad attuare gli accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e sull'impiego a tempo determinato e ad applicare in modo efficace la direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

27.

ritiene che le riforme necessarie sul mercato del lavoro – volte ad aumentare la produttività e la competitività – debbano essere realizzate in modo tale da garantire la giustizia sociale e promuovere la qualità del lavoro, rispettando le tradizioni nazionali relative al dialogo sociale;

28.

invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti volti a migliorare la mobilità all'interno e tra i mercati del lavoro ed a rimuovere tutte le barriere giuridiche e amministrative che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea;

29.

invita il Consiglio europeo ad istituire una tassa sulle transazioni finanziarie per favorire la creazione di posti di lavoro sostenibili;

30.

si rammarica degli sforzi insufficienti per integrare la dimensione di genere tra le priorità dell'analisi annuale della crescita, nonostante il Patto europeo per la parità di genere 2011-2020 inviti la Commissione ad integrare una prospettiva di parità di genere in tale analisi annuale; invita il Consiglio europeo ad assicurare che gli orientamenti politici affronteranno le diseguaglianze di genere; invita gli Stati membri a inserire la dimensione di genere nell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma; invita la Commissione a rivolgere raccomandazioni specifiche per paese a quegli Stati membri che non tengono in considerazione la dimensione di genere;

Investire nell'istruzione e nella formazione

31.

invita gli Stati membri ad adeguare ed ampliare gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella promozione delle capacità imprenditoriali e nell'apprendimento permanente per tutte le fasce di età, non solo attraverso l'apprendimento formale, ma anche attraverso lo sviluppo dell'apprendimento informale e non formale, che portano ad un potenziale di crescita maggiore, e mette in guardia contro i costi sociali ed economici a lungo termine dei tagli ai bilanci per l'istruzione;

32.

invita l'UE e gli Stati membri a ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e a colmare la carenza di personale qualificato e a incrementare le sinergie tra università, istituti di formazione, organizzazioni giovanili e imprese, migliorando l'anticipazione delle competenze richieste, adeguando i sistemi di istruzione e formazione alle esigenze del mercato del lavoro e dotando la forza lavoro di nuove competenze al fine di lottare contro la disoccupazione strutturale e preparare la forza lavoro alla transizione verso un'economia intelligente, sostenibile ed inclusiva;

33.

esorta gli Stati membri a non permettere che le misure di austerità compromettano politiche favorevoli alla crescita e a dare priorità alle spese favorevoli alla crescita come l'istruzione, l'apprendimento lungo l'intero arco della vita, la ricerca e l'innovazione, assicurando nel contempo l'efficienza di tali spese;

34.

ricorda che, nell'ambito dell'iniziativa faro «Youth on the Move», la Commissione ha promesso di proporre un quadro di qualità per i tirocini e la invita a presentare, senza indugi, tale quadro;

35.

incoraggia una vigorosa attuazione del quadro nazionale delle qualifiche come strumento atto a promuovere lo sviluppo dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita;

36.

incoraggia la Commissione, gli Stati membri e i datori di lavoro a creare maggiori opportunità per le donne lavoratrici nel settore delle nuove tecnologie, onde rafforzare il settore hi-tech conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020;

Lottare contro la povertà, promuovere l'inclusione sociale e la qualità dei servizi pubblici

37.

sottolinea che, in base a un sondaggio Eurobarometro del novembre 2011, il 49 % dei cittadini europei ritiene che la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale costituisca un'azione prioritaria che desiderano vedere promossa dal Parlamento europeo e che la considerano come la loro prima preoccupazione davanti al coordinamento delle politiche economiche, fiscali e di bilancio;

38.

invita gli Stati membri a migliorare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale, incluso l'accesso a sistemi pensionistici, tenendo nel debito conto l'uguaglianza di genere, e a garantire che questi continuino ad agire come cuscinetto contro la povertà e l'esclusione sociale;

39.

invita gli Stati membri ad attuare strategie di inclusione attiva, servizi di alta qualità adeguati e convenienti, un sostegno di reddito minimo adeguato e un approccio per percorsi per un'occupazione di qualità volta a evitare la marginalizzazione dei gruppi a basso reddito e vulnerabili;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a seguire l'appello del comitato per la protezione sociale (CPS) riguardo a relazioni sociali nazionali partecipative volte a rafforzare i programmi nazionali di riforma, sulla base degli obiettivi comuni sociali del metodo di coordinamento aperto e fornendo soluzioni multidimensionali per la povertà promuovendo l'accesso a diritti, risorse e servizi;

41.

invita gli Stati membri e la Commissione a mettere in campo, realizzare e applicare efficaci misure antidiscriminazione; invita la Commissione ad occuparsi della mancanza di progressi nella realizzazione e applicazione delle misure antidiscriminazione nelle raccomandazioni specifiche per paese;

42.

invita gli Stati membri a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come verranno impiegati i fondi dell'UE a sostegno degli obiettivi nazionali in materia di lotta alla povertà e altri obiettivi in ambito sociale e in materia di occupazione e istruzione, che assicurino il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

43.

avverte che le riforme delle pensioni incoraggiate nell'analisi annuale della crescita non possono limitarsi ad aumentare l'età di pensionamento per puntellare i debiti ma, al contrario, devono tenere conto degli anni di lavoro e fornire una dignitosa copertura universale, riducendo la povertà degli anziani senza mettere in pericolo i sistemi pensionistici pubblici;

44.

invita l'UE e gli Stati membri ad assicurare che qualsiasi riforma dei sistemi sanitari sia incentrata sul miglioramento della qualità e sulla garanzia dell'adeguatezza, della convenienza e dell'accesso universale;

45.

esprime la propria preoccupazione per l'impatto sociale della crisi sulla povertà tra le donne; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che il risanamento di bilancio sia compatibile con la dimensione sociale della strategia Europa 2020 e con gli orientamenti in materia di occupazione; invita la Commissione a valutare altresì gli effetti delle misure di austerità sull'uguaglianza di genere e l'occupazione femminile;

46.

chiede alla Commissione di sviluppare l'analisi e l'integrazione della dimensione di genere in relazione all'impatto delle riforme pensionistiche sulla vita delle donne nell'UE, con l'obiettivo di individualizzare i diritti pensionistici, i regimi di previdenza sociale e i regimi fiscali;

Ulteriori sforzi richiesti per migliorare la governance, l'impegno e la legittimità democratica

47.

esprime preoccupazione per il fatto che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali continuino a svolgere un ruolo limitato nel semestre europeo; deplora come sia insufficiente la partecipazione parlamentare e pertanto la legittimità democratica degli orientamenti politici contenuti nell'analisi annuale della crescita avviati dalla Commissione e che devono essere sostenuti dal Consiglio europeo;

48.

rileva che cinque Stati membri che attualmente hanno siglato un memorandum d'intesa con la Commissione, l'FMI e la BCE non hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese nel luglio 2011; invita la Commissione a garantire che l'attuazione del memorandum d'intesa sia pienamente compatibile con il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 sull'aumento dell'occupazione e la riduzione della povertà; ribadisce la sua posizione secondo cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dovrebbe essere coinvolta nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria Commissione-FMI-BCE; invita il Consiglio europeo a fornire agli Stati membri interessati l'incoraggiamento necessario per gli investimenti nella creazione di posti di lavoro sostenibili, nell'istruzione e formazione e nella riduzione della povertà onde facilitare il loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi dell'UE in tali aree;

49.

invita gli Stati membri, nel contesto della peggiore crisi economica mai affrontata dall'Unione europea, ad attuare senza indugio i necessari programmi nazionali di riforma;

*

* *

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0542.

(2)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 116.

(3)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0466.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0495.

(6)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

(7)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0092.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0230.

(10)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

(11)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.

(12)  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

(13)  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

(14)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/12


Mercoledì 15 febbraio 2012
Contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012

P7_TA(2012)0048

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sul contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012 (2011/2319(INI))

2013/C 249 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo «Analisi annuale della crescita per il 2012» (COM(2011)0815),

visto il pacchetto legislativo sulla governance economica adottato il 16 novembre 2011, in particolare il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (1),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici (2),

vista la sua risoluzione del 1odicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (3),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (4),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011,

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0018/2012),

A.

considerando che i dati statistici più recenti evidenziano un aumento delle disuguaglianze e della disoccupazione nell'Unione europea;

B.

considerando che la maggior parte degli Stati membri ha perso di vista gli obiettivi principali della strategia UE 2020;

Sfide economiche e principali strategie macroeconomiche

1.

plaude all'Analisi annuale della crescita per il 2012, presentata dalla Commissione, quale valida base per il Semestre europeo di quest’anno; sottolinea che le soluzioni previste specificamente per l'attuale crisi finanziaria e del debito sovrano, a cui lavorano quotidianamente tutte le istituzioni, dovrebbero essere accompagnate da una maggiore attenzione per le misure di medio e lungo periodo volte a incrementare la crescita, nonché da una riorganizzazione del quadro economico generale, al fine di migliorare la sostenibilità e la competitività dell'economia europea e di garantirne il successo duraturo;

2.

ritiene tuttavia che l'Analisi annuale della crescita non sia all’altezza di quanto necessario per ripristinare la fiducia delle famiglie e delle imprese europee così come dei mercati finanziari, poiché trascura la necessità di adottare misure urgenti per sostenere l'attività a breve termine e l'occupazione investendo negli obiettivi della strategia UE 2020;

3.

ricorda che l'Analisi annuale della crescita per il 2011 e diverse altre iniziative, cui va data attuazione attraverso norme nazionali ed europee, contengono già gran parte degli elementi necessari per ripristinare la fiducia, aumentare la competitività e promuovere una crescita intelligente e sostenibile e la creazione di posti di lavoro;

4.

ricorda le richieste che il Parlamento europeo ha rivolto al Consiglio e alla Commissione nella sua risoluzione del 1o dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e sollecita una risposta pubblica ai punti sollevati in detta risoluzione;

5.

deplora la mancata o squilibrata attuazione negli Stati membri degli orientamenti concordati a livello di UE, che impedisce a detti orientamenti di dispiegare pienamente le loro potenzialità per la realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020, tenendo comunque presente il margine di discrezionalità di cui necessariamente godono gli Stati membri nel portare avanti le loro politiche; accoglie con favore il fatto che l'Analisi annuale della crescita pone quest'anno l'accento sull'aspetto attuativo e sulle azioni per incrementare la crescita; sottolinea che occorre incrementare in modo sostanziale la legittimità democratica e la titolarità nazionale dei cambiamenti che sono stati decisi riguardo alla futura governance economica;

6.

concorda sul fatto che l'Analisi annuale della crescita e le posizioni ufficiali del Parlamento europeo e delle altre istituzioni europee al riguardo stabiliscono priorità d’intervento a livello nazionale e di UE per i prossimi dodici mesi, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020, priorità che dovrebbero essere integrate nelle decisioni economiche e di bilancio nazionali, in accordo con le raccomandazioni dell'UE specifiche per paese;

7.

concorda con l'analisi della Commissione secondo cui gli sforzi a livello nazionale e di UE dovrebbero concentrarsi sulle cinque priorità seguenti:

portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita garantendo parallelamente la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro;

garantire il finanziamento a lungo termine dell'economia reale;

promuovere la crescita sostenibile attraverso maggiore competitività e maggiori investimenti;

lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi;

modernizzare la pubblica amministrazione dell'UE e i servizi d’interesse generale;

8.

accoglie positivamente la valutazione dell’andamento delle iniziative faro della strategia UE 2020, ma sottolinea che la lotta all'esclusione sociale e alla povertà deve rimanere una priorità fondamentale di ogni politica;

9.

ritiene che l'accesso ai servizi bancari di base rimanga un fattore chiave per l'inclusione sociale e incoraggia dunque la Commissione a prendere iniziative più coraggiose per garantirlo;

Portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita garantendo parallelamente la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro;

10.

riconosce l'interdipendenza tra le economie e le politiche di bilancio degli Stati membri e i conseguenti effetti di ricaduta; sottolinea che le prospettive di crescita di tutti gli Stati membri, a prescindere dalla loro attuale appartenenza all'Eurozona, dipendono in grande misura dalla risolutezza con cui si affronta la crisi del debito e dall'efficacia con cui politiche economiche coordinate garantiscono una maggiore attenzione agli investimenti per la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro; esorta gli Stati membri a prendere misure adeguate per correggere i loro disavanzi eccessivi entro i termini fissati dal Consiglio e a ridurre il proprio debito sovrano a un livello accettabile;

11.

prende atto delle nuove proposte legislative sulla governance economica; ritiene che esse debbano offrire l'opportunità di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nella definizione e attuazione delle procedure di sorveglianza delle politiche economiche nel contesto del Semestre europeo in conformità delle disposizioni degli articoli 121 e 136 del trattato;

12.

ricorda che nel contesto attuale, nel quale vari Stati membri sono posti di fronte a scelte impellenti e difficili in merito all’allocazione delle risorse pubbliche, è urgente garantire la coerenza dei diversi strumenti di politica economica e in particolare adottare politiche atte a favorire in modo paritario il rispetto delle finalità e degli obiettivi principali della strategia UE 2020;

13.

ribadisce in tale ottica la necessità di individuare esplicitamente, valutare e affrontare gli effetti di ricaduta delle politiche economiche degli Stati membri, nonché di svolgere valutazioni dell'impatto sociale degli strumenti di politica economica previsti nel quadro del Semestre europeo;

14.

sottolinea la necessità che gli Stati membri portino avanti strategie differenziate secondo le rispettive situazioni di bilancio e insiste sul fatto che essi devono contenere l'aumento della loro spesa pubblica al di sotto del tasso di crescita tendenziale del PIL a medio termine, a condizione che all'aumento della spesa non corrispondano misure discrezionali aggiuntive sul fronte delle entrate; invita gli Stati membri a dare la priorità, sia sul versante delle spese che su quello delle entrate, a politiche favorevoli alla crescita, quali quelle dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione, delle infrastrutture e dell'energia, e a garantire l'efficacia di tali spese ed entrate; chiede:

una riforma efficiente, socialmente equa e sostenibile dei regime pensionistici e di sicurezza sociale,

politiche fiscali favorevoli alla crescita negli Stati membri, un migliore coordinamento fiscale e, ove appropriato, un’armonizzazione fiscale nell’UE; incoraggia gli Stati membri a migliorare come concordato i loro quadri di bilancio nazionali al fine di promuovere politiche di bilancio efficaci e sostenibili (5); invita la Commissione ad assicurare il coordinamento delle misure contro l'evasione fiscale;

Garantire il finanziamento a lungo termine dell'economia reale

15.

plaude al fatto che è in corso un'importante riorganizzazione della regolamentazione e della vigilanza del settore finanziario; ritiene che siano necessarie misure più accurate e ambiziose per aumentare la resilienza del sistema finanziario dell'UE; sottolinea che ciò rafforzerebbe la competitività dell'Unione europea; sottolinea che questo processo deve essere messo in atto con modalità che scoraggino l'arbitraggio regolamentare e non incoraggino la fuga di capitali o la delocalizzazione delle attività finanziarie al di fuori dell'UE;

16.

sottolinea che per ripristinare la fiducia degli investitori sarà necessario rafforzare le posizioni patrimoniali delle banche e prevedere misure volte a sostenere il loro accesso ai finanziamenti, limitando il più possibile i sistemi di remunerazione a breve termine e i modelli imprenditoriali inadeguati; reputa che per far fronte ai rischi accresciuti sui mercati del debito sovrano e di quello privato sarà necessaria un’ulteriore riforma della regolamentazione e della vigilanza del settore finanziario, comprendente un rafforzamento delle posizioni patrimoniali delle banche sistemiche, senza che ciò pregiudichi la posizione concorrenziale degli istituti finanziari che non hanno rilevanza sistemica; sottolinea che, una volta adeguatamente capitalizzate, le banche non devono limitare indebitamente l'erogazione di prestiti all'economia reale e che pertanto gli interventi normativi dovranno gettare le basi per un aumento della loro capacità di prestito; invita la Commissione a garantire che il Sistema europeo di vigilanza finanziaria sostenga il credito bancario, in particolare da parte degli istituti che hanno beneficiato di aiuti di Stato connessi alla crisi e del sostegno delle linee di liquidità della BCE; si attende che la Commissione avanzi le sue proposte sulla gestione delle banche in crisi prima dell'estate 2012; deplora la socializzazione delle perdite private attraverso iniezioni di liquidità nel settore bancario e ogni comportamento speculativo delle agenzie di rating e dei centri finanziari internazionali;

17.

è favorevole alla creazione di obbligazioni di progetto («project bond») destinate a contribuire al finanziamento di progetti chiave in campo infrastrutturale al fine di promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione;

18.

sottolinea il ruolo centrale della BEI nel sostegno all’economia reale e in particolare alle PMI e nel garantire gli investimenti in progetti infrastrutturali a lungo termine in linea con la strategia UE 2020; ritiene che l'UE debba utilizzare le risorse esistenti e creare strumenti innovativi di finanziamento per gli Stati membri che hanno un margine di manovra limitato in termini di stimolo finanziario;

Promuovere la crescita sostenibile attraverso maggiore competitività e maggiori investimenti

19.

esprime preoccupazione per gli squilibri macroeconomici all'interno dell'UE e per il fatto che molti Stati membri, in particolare quelli sottoposti alla pressione dei mercati, restano indietro in termini di produttività; insiste sul ruolo del coordinamento rafforzato delle politiche economiche nonché delle riforme strutturali per affrontare adeguatamente questi problemi sia nei paesi deficitari che in quelli eccedentari; è preoccupato del fatto che, secondo le previsioni, negli anni a venire gran parte della crescita globale verrà dall’esterno dell'UE, il che richiederà un rafforzamento della capacità di esportazione degli Stati membri ed anche la messa a punto di un quadro stabile per investimenti esteri diretti creatori di valore destinati all’economia reale dell’UE;

Lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi (competenza della commissione EMPL)

20.

ritiene che lo squilibrio strutturale tra offerta e domanda di lavoro ostacolerà la ripresa e la crescita a lungo termine e invoca pertanto riforme strutturali del mercato del lavoro, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà e garantendo la coesione sociale; richiama l'attenzione sul ruolo e le responsabilità delle parti sociali nella concezione e nell’attuazione delle riforme strutturali;

Modernizzare la pubblica amministrazione dell'UE e i servizi d’interesse generale

21.

rammenta che la qualità della pubblica amministrazione a livello di UE, nazionale, regionale e locale è un elemento determinante della competitività e un importante fattore di produttività; osserva che le riforme del settore pubblico costituiscono una parte imprescindibile del ripristino della competitività; ritiene che una pubblica amministrazione di alta qualità richieda adeguate risorse di bilancio e necessiti di riforme, nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale;

22.

prende atto del quadro di qualità per i servizi d’interesse generale, volto a migliorare la chiarezza e la certezza giuridica riguardo all’applicazione delle norme dell'UE ai servizi d’interesse generale, a garantire l’accesso ai servizi essenziali e a promuovere la qualità;

23.

si rammarica della lentezza nell’attuazione della normativa UE da parte di alcuni Stati membri e li esorta a raggiungere i risultati concordati per quanto riguarda la qualità delle statistiche; è fermamente convinto che la disponibilità di dati affidabili, accurati e aggiornati costituisca un elemento chiave del processo decisionale a livello politico; plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare l’affidabilità dei dati forniti dagli Stati membri per la Commissione (Eurostat); esorta gli Stati membri ad attuare quanto prima la recente direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

24.

invita a migliorare l'efficienza dei servizi pubblici nonché la trasparenza e la qualità della pubblica amministrazione e dell’apparato giudiziario, e incoraggia inoltre a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici non necessari; sottolinea l'importanza di monitorare e valutare il rendimento nel pubblico impiego, in conformità col principio di sussidiarietà;

25.

incoraggia la Commissione, in considerazione del fatto che l’Analisi annuale della crescita va ben oltre i meri elementi economici, a elaborare programmi per settori specifici, come la difesa, in cui la gestione in comune o la proprietà comune tra più Stati membri consentirebbe economie di scala, che produrrebbero valore aggiunto e risparmi finanziari per gli Stati membri coinvolti;

26.

sottolinea il ruolo ancora più cruciale, nell’attuale contesto economico, dei programmi finanziati dall’UE, e incoraggia la Commissione a presentare una proposta di finanziamento delle azioni nell’ambito della strategia UE 2020 tramite lo storno degli stanziamenti di pagamento non utilizzati;

Quadro procedurale

27.

deplora il fatto che il trattato non preveda formalmente la partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e dell’Analisi annuale della crescita, mentre in materia di occupazione il contributo del Parlamento avviene attraverso la procedura di consultazione (articolo 148, paragrafo 2, del TFUE); ricorda che l’Analisi annuale della crescita dovrebbe essere oggetto di una procedura di codecisione che andrebbe introdotta con la prossima modifica del trattato; desidera rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’UE e nazionali, in particolare quelle parlamentari, ove opportuno e con reciproco rispetto e consenso;

28.

ricorda che il Semestre europeo fa ormai parte del diritto derivato dell'UE (articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 1175/2011) (6);

29.

ricorda che il quadro giuridico della governance economica (il «six pack») fornisce lo strumento del dialogo economico: «Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni, di partecipare a uno scambio di opinioni»; chiede che tale strumento, che consente la cooperazione economica e la comprensione reciproca, sia utilizzato quanto più possibile;

30.

osserva che l’edizione 2012 del Semestre europeo è la prima che si svolge in vigenza dell’accordo sul quadro giuridico della governance economica rafforzata (il «six pack»), il quale contiene norme rafforzate sul patto di stabilità e crescita e sulle norme di bilancio nazionali, nonché nuove procedure per sorvegliare e correggere gli squilibri macroeconomici;

31.

invita la Commissione a presentare le future analisi con la denominazione «Orientamenti annuali per la crescita sostenibile»;

32.

esorta la Commissione a fornire una valutazione dettagliata dell’attuazione da parte degli Stati membri delle raccomandazioni specifiche per paese che pubblicherà prima del Consiglio europeo di giugno 2012;

33.

chiede alla Commissione di lavorare in stretta cooperazione con il Consiglio al fine di sviluppare una vera nomenclatura comune di bilancio e contabile;

34.

ricorda che il Consiglio dovrebbe esporre pubblicamente la propria posizione nell’ambito del dialogo economico in Parlamento qualora essa diverga significativamente dalle raccomandazioni e proposte della Commissione;

35.

sottolinea a tale proposito che le raccomandazioni e le proposte della Commissione devono rispettare e preservare la discrezionalità politica degli Stati membri necessaria per l’attuazione in conformità del principio di sussidiarietà e delle disposizioni dell’articolo 126 del TFUE, poiché il conseguimento delle finalità e degli obiettivi raccomandati può essere ottenuto con mezzi diversi;

36.

sollecita la Commissione a spiegare in modo esauriente i motivi di un’eventuale valutazione negativa del programma nazionale di riforma (PNR) o del programma di stabilità e convergenza (PSC) e di qualsiasi altro documento presentato dagli Stati membri nel quadro della governance economica; si aspetta che nel far ciò la Commissione comunichi allo Stato membro interessato la propria metodologia dettagliata e l’ipotesi di lavoro alla base della sua valutazione;

37.

ricorda che il nuovo quadro giuridico prevede che il Parlamento europeo debba essere debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico quale specificamente stabilito nella pertinente legislazione derivata;

38.

plaude alla Commissione per aver pubblicato la sua Analisi annuale della crescita prima della fine di novembre, auspicando che tale termine diventi permanente in modo che il Parlamento abbia tempo sufficiente per esprimere i propri punti di vista prima che al Consiglio europeo di primavera vengano decisi gli indirizzi annuali;

39.

sottolinea il fatto che il presidente del Consiglio e la Commissione, ai sensi dell'articolo 121 del TFUE, e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo, devono riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo i risultati della sorveglianza multilaterale;

40.

esorta la Commissione, il Consiglio e il Consiglio europeo a concordare col Parlamento un calendario semplificato per il Semestre europeo al fine di renderlo il più possibile efficace, trasparente e legittimo;

41.

dà mandato al suo Presidente di sostenere questa posizione al Consiglio europeo di primavera (1-2 marzo 2012);

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo.


(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0583.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0542.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0331.

(5)  Si veda, ad esempio, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

(6)  Cfr. regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).


Giovedì 16 febbraio 2012

30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/18


Giovedì 16 febbraio 2012
Orientamenti per il bilancio 2013 - Altre sezioni

P7_TA(2012)0050

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2013, sezione I – Parlamento europeo, sezione II – Consiglio, sezione IV – Corte di giustizia, sezione V – Corte dei conti, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, sezione VII – Comitato delle regioni, sezione VIII – Mediatore europeo, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (2012/2001(BUD))

2013/C 249 E/05

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1),

vista la decisione 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte delle istituzioni controllate (3),

visti gli articoli 23 e 79 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0030/2012),

A.

considerando che il massimale della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2013 è pari a 9 181 milioni di EUR a prezzi correnti (4);

B.

considerando che l'adesione della Croazia avrà un impatto sul bilancio 2013, in particolare per quanto riguarda le risorse finanziarie per i nuovi deputati e l'assunzione di personale in tutte le istituzioni;

C.

considerando che, nel contesto del gravoso onere del debito pubblico e delle restrizioni contestuali agli sforzi di risanamento dei bilanci nazionali, il Parlamento europeo e tutte le altre istituzioni dovrebbero dar prova di responsabilità e di rigore in materia di bilancio; prendendo atto della lettera del Commissario Lewandowski, in data 23 gennaio 2012, destinata ai Presidenti delle istituzioni europee;

D.

considerando che, in questa fase della procedura annuale, il Parlamento attende gli stati di previsione delle altre istituzioni e le proposte del suo Ufficio di presidenza per il bilancio 2013;

Quadro generale e priorità per il bilancio 2013

1.

ritiene che, in un contesto caratterizzato dal perdurare delle difficoltà economiche, le istituzioni dovrebbero congelare i loro bilanci amministrativi; sottolinea, tuttavia, la necessità di rispettare gli obblighi giuridicamente vincolanti e gli aumenti che ne possono derivare;

2.

invita le istituzioni a rafforzare la cooperazione interistituzionale al fine di condividere le migliori prassi, impegnandosi a realizzare risparmi e di conseguenza a modernizzare le loro politiche in materia di risorse umane, organizzazione, tecnologie ed edifici;

3.

sottolinea l'importanza della cooperazione interistituzionale per agevolare il più possibile l'adesione della Croazia;

4.

rileva l'importanza di rafforzare le politiche antidiscriminatorie al fine di facilitare l'accesso, l'assunzione e l'integrazione delle persone disabili;

5.

sottolinea la necessità di una politica ambientale efficace in tutte le istituzioni;

Parlamento

6.

rammenta gli ingenti risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio 2012 grazie ai cambiamenti strutturali e alla riorganizzazione; incita a proseguire le riforme strutturali e organizzative ed è favorevole all'introduzione di innovazioni in altri settori; ritiene che sia possibile realizzare reali risparmi individuando sovrapposizioni tra le linee di bilancio e inefficienze; chiede pertanto che il Segretario generale trasmetta alla commissione per i bilanci una relazione dettagliata contenente un quadro chiaro delle linee di bilancio sottoutilizzate nel 2011 e un'analisi obiettiva dei motivi di tale sottoutilizzo;

7.

è del parere che i risparmi più consistenti possano essere realmente realizzati fissando una sede unica per il Parlamento europeo; esorta pertanto a procedere tempestivamente a un esame della situazione;

8.

ritiene che, al fine di realizzare risparmi significativi a lungo termine, occorra prevedere una valutazione indipendente del bilancio del Parlamento europeo e che debba essere presa in considerazione la creazione di un gruppo di lavoro; invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a presentare quanto prima proposte concrete sulla costituzione di un siffatto gruppo e a proporre possibili risparmi entro e non oltre la fine del 2012; chiede altresì una celere attuazione delle eventuali conclusioni raggiunte dal gruppo;

9.

accoglie con soddisfazione la maggiore cooperazione tra la commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza durante la procedura di bilancio annuale; incoraggia vivamente l'intensificazione della collaborazione tra il Segretario generale, l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci nel corso dell'intero esercizio per garantire il corretto svolgimento della procedura di bilancio e un'efficace esecuzione del bilancio; si attende che l'Ufficio di presidenza presenti un progetto di stato di previsione improntato alla prudenza e alle effettive necessità, che tenga conto della possibilità di successivi incrementi derivanti dagli obblighi giuridicamente vincolanti; è del parere che occorra impegnarsi al massimo per garantire che eventuali altri incrementi mirati siano compensati da risparmi individuati in altri settori;

10.

chiede il congelamento delle linee di bilancio relative a tutte le spese di viaggio nel 2013 e la sospensione dell'indicizzazione delle indennità individuali dei deputati fino al termine della legislatura; attende con interesse la relazione del Segretario generale sui viaggi, che dovrebbe essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci entro il 31 marzo 2012;

11.

ritiene che i risparmi non dovrebbero pregiudicare l'attività legislativa del Parlamento europeo; è convinto che sia possibile potenziare l'attività legislativa dei deputati mediante il completamento del sistema di gestione delle conoscenze (SGC); si compiace delle informazioni fornite dall'amministrazione; chiede dati aggiornati sullo stato di avanzamento del progetto e si attende che il sistema sia pienamente operativo e accessibile ai cittadini dell'Unione europea; chiede un maggiore impegno per accelerare l'attuazione del progetto e rinnova la propria richiesta di informazioni sulle possibilità di realizzare risparmi a seguito dell'attuazione dell'SGC;

12.

ricorda le proprie risoluzioni di bilancio, in particolare la più recente del 26 ottobre 2011 (5), in cui ha chiesto informazioni tempestive, dialogo e un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare; chiede che gli vengano fornite su base semestrale informazioni precise sullo stato di avanzamento dei progetti immobiliari e sulle loro incidenze finanziarie; afferma che non devono essere avviati progetti immobiliari imprevisti nel corso dell'attuale legislatura;

Altre istituzioni

13.

incoraggia tutte le istituzioni a impegnarsi per realizzare ulteriori risparmi, al fine di mantenere la disciplina di bilancio, e a congelare i loro bilanci tenendo conto tuttavia dei loro obblighi giuridici e delle nuove sfide finanziarie come l'adesione della Croazia;

14.

prende atto della richiesta di modifica dello statuto della Corte di giustizia europea (sezione IV) che avrà un'incidenza diretta sul bilancio; ritiene che vadano garantiti i finanziamenti necessari per assicurare il buon funzionamento dell'Istituzione e, di conseguenza, un'adeguata protezione giuridica dei cittadini dell'Unione europea;

15.

è consapevole delle difficoltà incontrare dal SEAE nell'elaborare il suo primo bilancio per l'esercizio 2011; chiede per questa nuova istituzione un bilancio improntato alla sana gestione finanziaria e invita il SEAE a esaminare diverse possibilità suscettibili di creare sinergie di bilancio con Stati membri, ove ciò sia fattibile;

*

* *

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo per la protezione dei dati e al SEAE.


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 4 del 7.1.2012, pag. 12.

(3)  GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1.

(4)  Il massimale della rubrica 5 comprende i contributi del personale al regime pensionistico.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0461.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/20


Giovedì 16 febbraio 2012
Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

P7_TA(2012)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sullo stato della proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2011/2937(RSP))

2013/C 249 E/06

Il Parlamento europeo,

visti la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0189) e l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0010/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

vista la sua posizione approvata in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011 (COM(2011)0425),

viste le interrogazioni orali alla Commissione e al Consiglio sul punto sulla proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 – B7-0024/2012)

visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo il piano di attuazione adottato al vertice mondiale delle Nazioni Unite a Johannesburg nel 2002, l'Unione europea si è impegnata a mantenere o ripristinare gli stock ittici a livelli che possano produrre il rendimento massimo sostenibile, nell'intento di conseguire con urgenza gli obiettivi per gli stock depauperati e, ove possibile, non più tardi del 2015;

B.

considerando che la politica comune della pesca (PCP), a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, mira garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale;

C.

considerando che dal punto di vista economico lo stock occidentale di sugarello costituisce il principale stock di tale specie presente nelle acque dell'Unione;

D.

considerando che nell'aprile 2009 la Commissione ha proposto un piano di gestione (COM(2009)0189) sulla base del lavoro preparatorio condotto dal Comitato consultivo regionale per gli stock pelagici e del parere espresso dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);

E.

considerando che i piani pluriennali sono una pietra angolare della politica comune della pesca e uno strumento fondamentale di conservazione che stabilisce le disposizioni generali necessarie per il perseguimento degli obiettivi di detta politica, e che essi pertanto devono essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE;

F.

considerando che le informazioni biologiche sullo stock occidentale di sugarello non sono sufficienti per una completa valutazione degli stock; considerando tuttavia che il parere del CSTEP indica che una norma per il controllo delle catture basata sull’andamento dell’abbondanza di uova consentirebbe di realizzare una gestione sostenibile degli stock; che la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito per condizioni medie di reclutamento e su totali ammissibili di catture recenti adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell’abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova;

G.

considerando che la fissazione e l'attribuzione delle possibilità di pesca nel quadro della politica comune della pesca hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, in particolare delle flotte costiere artigianali;

H.

considerando che il Consiglio non può riservare per sé la facoltà di adattare unilateralmente i parametri definiti nella proposta per la fissazione dei totali ammissibili di catture, in quanto si tratta di componenti chiave del proposto piano di lungo termine;

I.

considerando che il Parlamento, nella sua posizione in prima lettura, ha introdotto una certa flessibilità per il Consiglio nella modalità di calcolo del prelievo totale, conformemente alle norme scientificamente fondate in materia di catture, con l'obiettivo di facilitare una soluzione di compromesso e di contribuire a un approccio costruttivo e positivo concernente la presente proposta legislativa;

J.

considerando che è opportuno che i riferimenti e i parametri biologici che formano parte della norma in materia di catture seguano i consigli scientifici più recenti e che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le modifiche di alcuni riferimenti e parametri biologici integrati nella norma di cattura e per essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti;

1.

sottolinea che l'obiettivo del piano è di mantenere la biomassa di sugarello occidentale a un livello che ne garantisca lo sfruttamento sostenibile e il massimo rendimento a lungo termine;

2.

ritiene che la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito e sui recenti totali ammissibili di catture, adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell’abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova;

3.

sottolinea che le norme per il controllo delle catture sono elementi fondamentali dei piani pluriennali da stabilire in base alla procedura legislativa ordinaria;

4.

sottolinea che i piani di gestione a lungo termine applicati a quanti più stock ittici possibile sono la chiave per la conservazione degli stock ittici, come evidenziato dalla Commissione nella sua proposta di riforma della politica comune della pesca;

5.

sottolinea che la vigente situazione di stallo interistituzionale deve essere risolta nell'interesse di uno stock ittico sostenibile e per consentire agli operatori della pesca una migliore programmazione delle attività;

6.

esorta la Commissione a prendere più iniziative a promozione di un dialogo politico tra le tre istituzioni volto a chiarire i loro rispettivi ruoli nel processo decisionale e ad affrontare la questione della futura architettura dei piani pluriennali di gestione;

7.

esorta la Commissione ad agire rapidamente, come indicato e promesso in diverse occasioni, al fine di evitare altri blocchi interistituzionali in relazione a futuri piani di gestione a lungo termine;

8.

esorta il Consiglio a presentare la sua posizione sulla proposta di piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello al fine di consentire al Parlamento di avviare la sua seconda lettura e compiere progressi in materia;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 68.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0421.

(3)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.


30.8.2013   

IT

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CE 249/22


Giovedì 16 febbraio 2012
Contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici

P7_TA(2012)0052

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici (2011/2899(RSP))

2013/C 249 E/07

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance» (COM(2011)0363),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020» (COM(2010)2020),

vista la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE) (2),

visto il pacchetto di riforma della politica comune della pesca presentato dalla Commissione il 13 luglio 2011,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

visto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato il 31 ottobre 1995,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4 del suo regolamento,

A.

considerando che la pesca rappresenta una delle attività più antiche dell'uomo e che il pesce è un elemento fondamentale dell'alimentazione umana di cui occorre garantire la disponibilità e la cui importanza deve essere debitamente riconosciuta e valorizzata nel quadro della politica comune della pesca (PCP);

B.

considerando che il settore della pesca, che include tanto la cattura di pesci selvatici quanto l'acquacoltura, comprende attività che contribuiscono alla produzione di beni comuni indispensabili attraverso tre filoni principali: pesca, trasformazione e commercializzazione; che le buone condizioni degli stock ittici e degli ecosistemi marini e la preservazione della biodiversità nei mari costituiscono un bene comune importante che deve essere preservato;

C.

considerando che l'acquacoltura, sia essa in acqua di mare o in acqua dolce, costiera o d'altura, è un'importante componente del settore della pesca;

D.

considerando che il settore della piccola pesca svolge un ruolo particolarmente importante nella vita economica, sociale, ambientale e culturale, che deve essere debitamente riconosciuto e valorizzato nel quadro della PCP; che le comunità costiere sono state duramente colpite dal declino generale del settore della pesca nel suo insieme, il che ha avuto gravi conseguenze sui piccoli porti pescherecci in tutta l'UE;

E.

considerando che la PCP riformata dovrebbe garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore della pesca nei diversi bacini idrografici, anche tramite l'introduzione di un modello di gestione decentrata che avvicini i centri decisionali alle effettive zone di attività e accresca la responsabilità dei soggetti interessati;

F.

considerando che il settore della pesca comprende attività dipendenti dal buon funzionamento degli ecosistemi dato che, ai fini della sostenibilità a lungo termine dell'estrazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, sono essenziali abbondanti stock ittici ed ecosistemi marini in buono stato ambientale;

G.

considerando che il settore europeo della pesca contribuisce allo sviluppo sociale creando occupazione direttamente o indirettamente e contribuisce alla crescita economica in Europa, fornendo all'anno 6,4 milioni di tonnellate di pesce;

H.

considerando che la multifunzionalità del settore della pesca appare in diverse aree, per esempio se si considera il suo impatto sulle questioni socioeconomiche, storiche, culturali, scientifiche e ambientali;

I.

considerando che le attività di pesca incidono principalmente sulle aree costiere e insulari contribuendo alla gestione efficace nonché alle dinamiche sociali ed economiche delle stesse; che tale circostanza è particolarmente importante per le comunità delle aree in oggetto, spesso caratterizzate da situazioni di svantaggio a causa della carenza di posti di lavoro e di economie deboli;

J.

considerando che la nuova PCP dovrebbe essere strettamente connessa ad altre iniziative chiave dell'UE nel settore degli affari marittimi, in particolare quelle esposte nella comunicazione della Commissione intitolata «Conclusioni della consultazione su una politica marittima europea» (COM(2007)0575), secondo cui il settore europeo della pesca può altresì innescare e promuovere una vasta gamma di studi scientifici volti ad approfondire le nostre conoscenze circa le dinamiche oceanografiche, gli ecosistemi e la biologia delle specie acquatiche direttamente o indirettamente interessate dall'attività alieutica;

K.

considerando che un settore della pesca dinamico e ben gestito potrebbe fornire alla società e all'economia europee un contributo crescente e quindi svolgere un ruolo significativo nella strategia Europa 2020;

1.

sottolinea che all'interno dell'Unione europea la pesca rappresenta un settore importante che fornisce ai cittadini europei alimenti di alta qualità generando altresì un valore aggiunto economico e sociale per l'Unione stessa; rileva pertanto che la PCP riformata deve garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nonché la preservazione e il mantenimento di stock ittici a un livello sano in vista di una prosecuzione a lungo termine delle attività di pesca nelle aree e presso le comunità in cui sono tradizionalmente praticate;

2.

ritiene che la sostenibilità ambientale, economica e sociale costituisca un obiettivo importante della PCP e sottolinea che la priorità assoluta della PCP dovrebbe consistere nella creazione di un settore della pesca sostenibile per assicurare che le generazioni attuali e future continuino a godere dei benefici ambientali, sociali ed economici derivanti dall'attività alieutica;

3.

sottolinea che la pesca, se adeguatamente gestita, potrebbe dare un maggiore contributo alla società europea, in termini di sicurezza alimentare, occupazione, mantenimento di comunità di pesca dinamiche, e in molti altri modi; pone l'accento sul fatto che l'esistenza di stock ittici ed ecosistemi marini in buone condizioni e la preservazione della biodiversità dei mari rappresentano di per sé beni comuni la cui produzione dipende dalla gestione sostenibile degli stock stessi e dalla riduzione al minimo possibile delle ripercussioni negative sull'ambiente;

4.

ritiene cruciale riconoscere i mari – che coprono più dei due terzi della superficie del nostro pianeta – come risorsa che svolge un ruolo fondamentale nella produzione di altre risorse naturali (ad esempio la pesca); ritiene altresì essenziale, dal punto di vista strategico, che la PCP contenga misure chiare e precise in modo da assicurare che possa svolgere il suo ruolo strategico mediante un approccio ecosistemico;

5.

sottolinea che la PCP contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 sulla biodiversità e agli sforzi dell'UE finalizzati a porre un freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020, adottando disposizioni atte a garantire la sostenibilità della pesca, prendendo misure precauzionali volte a eliminare le pratiche di pesca distruttive, garantendo il recupero degli stock ittici sovrasfruttati e attuando provvedimenti a tutela delle specie non interessate dalla pesca;

6.

ricorda che, dal punto di vista economico, secondo le stime il settore della pesca (inteso come comprensivo dell'acquacoltura) genera 34,2 miliardi di EUR, e che, a livello sociale, esso dà lavoro a oltre 350 000 persone nelle attività di pesca, di trasformazione e di commercializzazione, in particolare nelle aree costiere, nelle regioni periferiche e nelle isole;

7.

sottolinea che il settore della pesca ha una dimensione multifunzionale e che, al di là dei tre ambiti di attività tradizionali e delle incidenze visibili a livello economico, ambientale e sociale, svolge altresì un ruolo importante in diversi altri ambiti, ad esempio in campo ambientale, culturale, ricreativo, turistico, scientifico, energetico e didattico, e insiste in particolare sull'importanza, a tal riguardo, del settore della piccola pesca;

8.

invita la Commissione a tenere debitamente conto del fatto che il settore della pesca svolge un ruolo importante nei seguenti ambiti:

i)

culturale – contribuendo alla gastronomia, all'etnografia, alla storia, alla letteratura, alla museologia, ecc.,

ii)

ricreativo e turistico – offrendo numerose attività di diversa natura, quali ad esempio il «pescaturismo» con pescatori locali, l'osservazione di balene e di uccelli marini, le immersioni ecologiche, ecc.,

iii)

scientifico – aiutando gli scienziati marini e altri scienziati nelle loro ricerche,

iv)

energetico – promuovendo lo sviluppo di nuove tecnologie che potranno essere successivamente utilizzate nell'interesse di tutta la società,

v)

ambientale – salvaguardando le zone geografiche biosensibili, così come le zone costiere di incubazione e i vivai, e provvedendo alla pulizia dei mari,

vi)

educativo – sviluppando il piacere della vita all'aria aperta, e insegnando il rispetto del mare;

9.

sottolinea che il settore della pesca possiede una dimensione multifunzionale che gli consente di fornire alle comunità beni comuni da cui traggono beneficio tutti i cittadini dell'Unione, e non solo quelli direttamente o indirettamente interessati dalle attività alieutiche, e che tale contributo merita di essere riconosciuto e valorizzato; ritiene inoltre che un numero considerevole di cittadini europei, in particolare quelli che vivono nelle zone costiere, tragga beneficio dal carattere multifunzionale delle attività di pesca; ritiene che la multifunzionalità del settore della pesca debba essere pienamente presa in considerazione nel finanziamento della PCP; pone l'accento sul fatto che la produzione dei citati beni pubblici aggiuntivi non deve essere utilizzata come pretesto per ritardare le necessarie riforme della PCP;

10.

esorta la Commissione ad aiutare i piccoli porti di pesca che sono stati gravemente colpiti dal declino degli sbarchi a causa della pesca eccessiva;

11.

pone l'accento sul fatto che il settore alieutico (inteso come comprensivo della pesca e dell'acquacoltura) rappresenta uno dei più importanti pilastri della sicurezza alimentare per l'Unione europea e che pertanto la riforma della PCP deve garantire la sostenibilità e la stabilità dello stesso in modo che in futuro possa fornire prodotti ittici di qualità adeguata e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda di oltre mezzo miliardo di cittadini europei;

12.

sottolinea il potenziale dell'acquacoltura sostenibile, sia essa in acqua di mare o in acqua dolce, in quanto strumento atto a integrare il ruolo svolto dalla pesca nell'apportare un importante contributo alla sicurezza alimentare nell'UE; sottolinea che una politica specifica è necessaria per garantire la sostenibilità ambientale del settore dell'acquacoltura; invita la Commissione a fissare criteri qualitativi generali in materia di acquacoltura che siano rigorosamente rispettati in tutta l'UE e tengano conto dell'impatto ecologico e sociale dell'acquacoltura stessa; chiede inoltre alla Commissione di verificare che le risorse ittiche importate provenienti da acquacoltura siano prodotte nel rispetto degli standard di qualità UE applicabili, ad esempio in termini ambientali o di benessere degli animali;

13.

rileva che il tema della pesca ricreativa non è stato trattato nelle proposte della Commissione, presentate il 13 luglio 2011; sottolinea che dovrebbe essere oggetto di un'attenzione specifica nell'ambito del processo di riforma della PCP;

14.

rileva che un'ulteriore diversificazione delle attività direttamente o indirettamente correlate alla pesca potrebbe contribuire a rallentare l'esodo dei lavoratori dal settore, a mantenere vivi gli usi e i costumi delle diverse regioni e a porre un freno allo spopolamento di alcune aree costiere;

15.

sottolinea che la gestione della pesca sempre più spesso è basata su dati scientifici e che tale circostanza incentiva la ricerca applicata nel settore promuovendo così la conoscenza e sostenendo lo sviluppo e l'innovazione in ambito tecnologico, in linea con la strategia UE 2020 per una crescita intelligente;

16.

pone l'accento sul fatto che il settore della pesca dipende dallo stato di salute degli stock e dall'equilibrio dell'ecosistema e che pertanto la riforma della PCP deve concentrarsi nuovamente sul suo ruolo di custode e gestore delle risorse marine attraverso la realizzazione di un'economia più efficiente, più verde e più competitiva, in linea con la strategia UE 2020 per una crescita intelligente;

17.

fa notare che le attività di pesca, se si considerano tutte le loro dimensioni, ivi inclusa l'acquacoltura sostenibile, le loro conseguenze dirette e indirette nonché la loro produzione di beni comuni, garantiscono la coesione sociale e territoriale promuovendo altresì la formazione professionale e il dinamismo socio-economico, in linea con la strategia UE 2020 per una crescita inclusiva;

18.

sottolinea che il settore della pesca, sia autonomamente che attraverso la politica marittima integrata, deve contribuire non solo al conseguimento degli obiettivi «Rio+20» per un'economia aperta ma anche alla creazione di posti di lavoro e all'eliminazione della povertà;

19.

afferma che le attività di pesca svolgono un ruolo importante nel più ampio contesto della politica marittima integrata e rappresentano un elemento fondamentale delle politiche di pianificazione dello spazio marittimo, nonché nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

20.

chiede alla Commissione di riconoscere il carattere multifunzionale del settore della pesca e il valore della sua ampia e diversificata produzione di beni comuni;

21.

esorta la Commissione ad assicurarsi che, con le proposte e le decisioni politiche future, la PCP contribuisca al conseguimento delle finalità globali della strategia UE 2020; ritiene che questo processo cruciale di riforma della PCP debba riconoscere quest'ultima come fonte di sviluppo nel quadro del progetto di crescita europea e creare le condizioni che le consentano di sviluppare al massimo il suo potenziale; chiede alla Commissione di tenere conto delle peculiarità delle zone di pesca e delle aree costiere in sede di elaborazione e attuazione delle politiche in oggetto;

22.

invita la Commissione a integrare nella PCP riformata il concetto di «condizionalità» già utilizzato per la politica agricola comune, garantendo una discriminazione positiva per le pratiche di pesca ecocompatibili, ad esempio prevedendo un migliore accesso alle sovvenzioni;

23.

chiede alla Commissione, onde promuovere lo sviluppo di attività parallele, di trovare una soluzione giuridica che permetta ai pescatori di procurarsi altre fonti di reddito nell'ampia gamma di «attività legate alla pesca», senza essere penalizzati sul piano finanziario;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.


30.8.2013   

IT

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CE 249/27


Giovedì 16 febbraio 2012
Recenti sviluppi politici in Ungheria

P7_TA(2012)0053

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria (2012/2511(RSP))

2013/C 249 E/08

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che riguardano il rispetto, la promozione e la tutela dei diritti fondamentali,

viste la Legge fondamentale ungherese, adottata il 18 aprile 2011 dall'Assemblea nazionale della Repubblica ungherese, in vigore dal 1o gennaio 2012 (denominata in appresso «nuova costituzione»), e le relative disposizioni transitorie adottate il 30 dicembre 2011 dall'Assemblea nazionale (denominate in appresso «disposizioni transitorie»),

visti i pareri nn. CDL(2011)016 e CDL(2011)001 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla nuova costituzione ungherese e le tre questioni giuridiche derivanti dal processo di stesura della nuova costituzione ungherese;

viste le sue risoluzioni del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media (1) e del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista (2),

vista la comunicazione della Commissione in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, dal titolo «Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l’Unione» (COM(2003)0606),

vista l'istituzione di un gruppo di alto livello per la libertà e il pluralismo dei media da parte della vicepresidente della Commissione europea Neelie Kroes nell'ottobre 2011,

viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui recenti sviluppi politici in Ungheria, rese durante la discussione in seduta plenaria del Parlamento europeo il 18 gennaio 2012, nonché l'audizione del 9 febbraio 2012 della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la decisione della Commissione europea del 17 gennaio 2012 di avviare una procedura d'infrazione accelerata nei confronti dell'Ungheria in merito all'indipendenza della sua banca centrale e delle autorità di protezione dei dati nonché in merito a misure che incidono sul sistema giudiziario,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello stato di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del TUE, sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella CEDU, e sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, il che è ulteriormente dimostrato dalla prossima adesione dell'Unione europea alla CEDU;

B.

considerando che gli Stati membri, attuali e in via di adesione, e l'UE hanno il dovere di assicurare che i contenuti e i processi legislativi degli Stati membri siano in conformità delle normative e dei valori dell'UE, come sancito in particolare nei criteri di Copenaghen, nella Carta dei diritti fondamentali e nella CEDU, e di garantire che la lettera e lo spirito della legislazione adottata non contraddicano tali valori e strumenti;

C.

considerando che l'Ungheria ha adottato una nuova costituzione il 18 aprile 2011, l'adozione della quale, unitamente ad alcune disposizioni della stessa, sono state oggetto di critica da parte del Parlamento europeo nella sua risoluzione del 5 luglio 2011, in cui si invitava il governo ungherese ad affrontare le questioni e le preoccupazioni sollevate dalla Commissione di Venezia e si chiedeva alla Commissione europea di condurre un esame e un'analisi approfonditi della nuova costituzione e delle leggi cardinali ivi contenute al fine di verificarne la coerenza con la lettera e lo spirito dell'acquis dell'UE e in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

D.

considerando che l'adozione delle leggi cardinali ha destato preoccupazioni riguardo a una serie di ambiti, in particolare l'indipendenza della magistratura, l'indipendenza della banca centrale, l'indipendenza dell'autorità per la protezione dei dati, condizioni eque di concorrenza politica e di alternanza politica, nonché la cosiddetta legge di stabilità, che assoggetta il regime d'imposizione dei redditi a una maggioranza di due terzi, e le leggi cardinali che danno all'attuale maggioranza diritto esclusivo di nomina dei funzionari per un periodo insolitamente lungo, compromettendo la capacità dei futuri governi di governare;

E.

considerando che il nuovo capo dell'Autorità nazionale giudiziaria e il Procuratore capo avranno il diritto di assegnare i casi ai tribunali, violando così il principio del diritto di accesso ai tribunali e a un giusto processo e il principio dell'indipendenza della magistratura;

F.

considerando che, in base alla nuova costituzione e alle disposizioni transitorie, la Corte suprema è stata ribattezzata Kúria e il mandato di sei anni dell'ex presidente della Corte suprema è stata terminato prematuramente dopo due anni;

G.

considerando che la nuova costituzione prevede l'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria di giudici e pubblici ministeri dai precedenti 70 anni a 62 anni d'età, fatta eccezione per il Presidente della Kúria e il Procuratore capo, il che può essere discriminatorio e porterà al pensionamento di circa 300 giudici, comportando una grave intrusione nel funzionamento indipendente della magistratura;

H.

considerando che, secondo le disposizioni della nuova costituzione, il numero di commissari parlamentari è passato da quattro a uno, conducendo alla fine prematura del mandato di sei anni del commissario per la protezione dei dati e la libertà d'informazione e al trasferimento dei suoi poteri a un'autorità di nuova creazione, il che costituisce una grave intrusione nella sua indipendenza;

I.

considerando che il parlamento ungherese ha adottato numerose leggi retroattive, contravvenendo in tal modo a uno dei principi fondamentali del diritto europeo, cioè quello di non adottare leggi retroattive;

J.

considerando che la legge recentemente adottata sulle chiese e sulle denominazioni religiose contiene norme particolarmente restrittive in materia di registrazione delle chiese e assoggetta la registrazione all'approvazione parlamentare con una maggioranza dei due terzi;

K.

considerando che, secondo le disposizioni della Costituzione, i poteri della Corte costituzionale ungherese in materia di revisione delle leggi di bilancio sono stati considerevolmente ridotti;

L.

considerando che, come emerge nella relazione della commissione di Venezia, suscita preoccupazione il consistente numero di questioni rinviate, per una regolamentazione dettagliata, alle leggi cardinali che richiedono una maggioranza di due terzi, incluse le questioni che dovrebbero rientrare nel processo politico ordinario e sulle quali la decisione è presa solitamente a maggioranza semplice;

M.

considerando che Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea, ha sottolineato l'intenzione della Commissione di verificare se la nuova organizzazione del sistema giudiziario in Ungheria non influisca sull'indipendenza della magistratura; che il vicepresidente della Commissione europea Neelie Kroes e il responsabile del gruppo di alto livello sulla libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione, Vaira Vike Freiberga, hanno ripetutamente espresso le loro preoccupazioni circa la libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione in Ungheria;

N.

considerando che il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, il 18 gennaio 2012 ha sottolineato che, oltre agli aspetti giuridici, sono stati espressi timori anche in relazione alla qualità della democrazia in Ungheria, e ha fatto appello alle autorità ungheresi affinché rispettino i principi della democrazia e della libertà e li applichino non soltanto in teoria, ma anche nella pratica e nella vita politica e sociale in Ungheria;

O.

considerando che il 17 gennaio 2012 la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione contro l'Ungheria in relazione a tre punti: l'indipendenza della banca centrale ungherese, l'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria dei giudici prevista dalla Legge fondamentale dell'Ungheria e l'indipendenza dell'autorità per la protezione dei dati, e che ha chiesto altresì alle autorità ungheresi ulteriori informazioni sulla questione dell'indipendenza della magistratura;

P.

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (3), ha chiesto «un seguito alla comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea allo scopo di definire modalità trasparenti e coerenti per far fronte a eventuali violazioni dei diritti umani e di ricorrere opportunamente al medesimo articolo 7 del TUE in virtù della nuova architettura dei diritti fondamentali»;

Q.

considerando che il governo ungherese, e in particolare il primo ministro ungherese nella sua lettera alla Commissione e al Parlamento europeo, ha segnalato la sua disponibilità ad affrontare i problemi che hanno dato avvio alle procedure di infrazione, a modificare la legislazione in questione e a continuare a cooperare con le istituzioni europee una volta conclusi i procedimenti giudiziari;

R.

considerando che il Parlamento europeo è chiamato a monitorare il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi fondamentali in tutti i 27 Stati membri, come sancito dall'acquis europeo;

1.

esprime grave preoccupazione per la situazione in Ungheria per quanto concerne l'esercizio della democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto e la protezione dei diritti umani e sociali, il sistema di controlli e contrappesi, l'uguaglianza e la non discriminazione;

2.

invita il governo ungherese, nell'interesse comune dei cittadini ungheresi e dell'Unione europea, a rispettare le raccomandazioni, le obiezioni e le richieste della Commissione europea, del Consiglio d'Europa e della commissione di Venezia in relazione alle questioni summenzionate e a modificare di conseguenza le leggi interessate, nel rispetto dei valori fondamentali e delle norme dell'Unione europea;

3.

prende atto dell'impegno della Commissione europea, del Consiglio d'Europa e della commissione di Venezia di esaminare approfonditamente la conformità della legislazione ungherese non soltanto alla lettera ma anche allo spirito del diritto europeo;

4.

invita la Commissione europea, in qualità di custode dei trattati, a monitorare attentamente le possibili modifiche e l'attuazione di dette leggi e la loro conformità alla lettera e allo spirito dei trattati europei, nonché a effettuare uno studio approfondito per assicurare:

a)

la totale indipendenza della magistratura, in particolare garantendo che l'autorità giudiziaria nazionale, il pubblico ministero e i tribunali in genere siano amministrati senza interferenze politiche e che il mandato dei giudici indipendenti non possa essere abbreviato in maniera arbitraria;

b)

che il regolamento della banca nazionale ungherese rispetti la legislazione europea;

c)

che l'indipendenza istituzionale della protezione dei dati e della libertà d'informazione sia ripristinata e garantita dalla lettera e dall'attuazione della legge pertinente;

d)

che il diritto della Corte costituzionale di riesaminare ogni atto legislativo sia pienamente ristabilito, incluso il diritto di rivedere le leggi fiscali e in materia di bilancio;

e)

che la libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione siano garantiti dalla lettera e dall'attuazione della legge ungherese sui mezzi d'informazione, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti della società civile e dell'opposizione in seno al consiglio dei mezzi d'informazione;

f)

che la nuova legge elettorale sia conforme alle norme democratiche europee e rispetti il principio dell'alternanza politica;

g)

che il diritto di esercitare l'opposizione politica in maniera democratica sia garantito tanto all'interno quanto all'esterno delle istituzioni;

h)

che la legge sulle chiese e sulle confessioni religiose rispetti il principio fondamentale della libertà di coscienza ed eviti di subordinare la registrazione delle chiese all'approvazione della maggioranza di due terzi nel Parlamento ungherese;

5.

invita la Commissione europea a chiedere il parere della commissione di Venezia sul pacchetto legislativo comprendente la nuova Costituzione, le disposizioni transitorie e le leggi cardinali e a continuare a collaborare con il Consiglio d'Europa in relazione a tali questioni;

6.

incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in cooperazione con la Commissione europea, il Consiglio d'Europa e la commissione di Venezia, a verificare se le raccomandazioni della Commissione e del Parlamento europeo di cui al punto 4 della presente risoluzione siano state attuate nonché le modalità della loro attuazione, e a presentare i suoi risultati in una relazione;

7.

incarica la Conferenza dei presidenti, alla luce della relazione descritta al punto 6, di valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie, incluse le misure a norma dell'articolo 74 sexies del regolamento e l'articolo 7, paragrafo 1, del TUE;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia per i diritti fondamentali, all'OSCE e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0094.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0483.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0483.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/30


Giovedì 16 febbraio 2012
Situazione in Russia

P7_TA(2012)0054

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulle prossime elezioni presidenziali in Russia (2012/2505(RSP))

2013/C 249 E/09

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa, entrato in vigore nel 1997 e prorogato in attesa della sua sostituzione con un nuovo accordo,

visti i negoziati in corso relativi a un nuovo accordo che prevede un nuovo quadro completo per le relazioni UE-Russia, nonché il partenariato per la modernizzazione avviato nel 2010,

viste le sue risoluzioni sulla Russia, in particolare la risoluzione del 14 dicembre 2011 sul prossimo vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e sui risultati delle elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011 (1) e la risoluzione del 7 luglio 2011 sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato russa del dicembre 2011 (2),

vista la relazione finale di osservazione dell'OSCE/ODIHR del 12 gennaio 2012 sulle elezioni alla Duma di Stato del 4 dicembre 2011,

viste la relazione finale di osservazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), del 23 gennaio 2012, relativa alle elezioni parlamentari russe e la sua dichiarazione del 21 gennaio 2012 sulla visita della delegazione post-elettorale in Russia,

viste le consultazioni UE-Russia sui diritti umani, in particolare l'ultima riunione tenutasi in questo quadro il 29 novembre 2011,

visti la dichiarazione del 6 dicembre 2011 dell'alto rappresentante dell'Unione europea, Catherine Ashton, sulle elezioni alla Duma nella Federazione russa e i suoi discorsi del 14 dicembre 2011 a Strasburgo sul vertice UE-Russia e del 1o febbraio 2012 sulla situazione politica in Russia,

vista la dichiarazione del 15 dicembre 2011 del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, in seguito al vertice UE-Russia,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la cooperazione rafforzata e le buone relazioni di vicinato tra l'UE e la Russia rivestono un'importanza cruciale ai fini della stabilità, della sicurezza e della prosperità dell'Europa; che lo sviluppo di un partenariato strategico tra l'UE e la Federazione russa può essere fondato unicamente su valori condivisi;

B.

considerando che permangono preoccupazioni circa l'evoluzione della situazione nella Federazione russa riguardo al rispetto e alla tutela dei diritti umani e all'osservanza dei principi democratici e delle regole e procedure elettorali universalmente accettati; che, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Federazione russa si è impegnata ad aderire ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani;

C.

considerando che il 12 aprile 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato le farraginose procedure di registrazione dei partiti politici in Russia, che non sono conformi alle norme elettorali stabilite dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE; che limitare la registrazione dei partiti e dei candidati politici ostacola la competizione e il pluralismo politici in Russia;

D.

considerando che, nonostante le limitate iniziative recentemente adottate per migliorare le leggi elettorali, le regole generali continuano a essere eccessivamente complesse e che la loro applicazione incoerente è causa di discriminazioni a danno dell'opposizione;

E.

considerando che il 22 dicembre 2011, in un discorso alla Duma, il presidente Medvedev ha annunciato una serie di cambiamenti nel sistema politico, tra cui la creazione di un nuovo servizio televisivo pubblico indipendente, la semplificazione delle procedure per i partiti e i candidati presidenziali, la reintroduzione dell'elezione diretta dei governatori regionali e l'avvio di un'inchiesta sulle frodi elettorali;

F.

considerando che, secondo la relazione finale di osservazione dell'OSCE/ODIHR, le elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011 non si sono svolte nel pieno rispetto delle norme in materia di elezioni libere e regolari e sono state caratterizzate dalla convergenza tra Stato e partito di governo e dalla mancanza di indipendenza dell'amministrazione elettorale, dalla parzialità dei mezzi d'informazione e dall'interferenza dello Stato a vari livelli; che, secondo la relazione, le elezioni alla Duma sono state contrassegnate da un elevato numero di violazioni procedurali, evidenti manipolazioni e gravi casi di inserimento di schede fasulle nelle urne elettorali;

G.

considerando che, nella sua relazione finale, l'organizzazione russa di osservazione delle elezioni Golos ha rilevato che «le elezioni […] non sono state né libere né regolari e non si sono svolte nel rispetto dei requisiti della legge elettorale russa e degli standard elettorali internazionali» e che «i principi basilari in materia elettorale sono stati disattesi, in particolare per quanto concerne la reale competizione e la parità di diritti per tutti i soggetti coinvolti, la neutralità dell'amministrazione, l'indipendenza delle commissioni elettorali, la conformità della consultazione elettorale alla legge e la correttezza dello spoglio dei voti espressi»;

H.

considerando che, in una serie di manifestazioni di massa svoltesi a seguito delle elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011, che hanno coinvolto in particolare i manifestanti del «nastro bianco», il popolo russo ha espresso il proprio desiderio di ottenere una democrazia più solida, elezioni libere e regolari nonché una riforma completa del sistema elettorale;

I.

considerando che il pluralismo politico è uno dei fondamenti della democrazia e di una società moderna, nonché fonte di legittimità politica; che la preparazione delle elezioni presidenziali deve garantire un processo libero e regolare che assicuri pari opportunità per tutti i candidati; che le procedure di registrazione hanno nuovamente impedito ad alcuni candidati di partecipare alle elezioni;

J.

considerando che le relazioni tra l'Unione europea e la Russia hanno continuato a svilupparsi nel corso degli ultimi decenni, determinando un'ampia e profonda interdipendenza destinata a intensificarsi ulteriormente nel futuro; che la conclusione di un accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e la Federazione Russa continua a essere della massima importanza ai fini dello sviluppo e dell'intensificazione ulteriori della cooperazione tra i due partner;

K.

considerando che per due volte la Russia ha impedito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di adottare una risoluzione sulla crisi siriana che invitava a sostenere il piano della Lega araba, appoggiato anche dall'UE;

1.

prende atto delle relazioni dell'OSCE/ODIHR e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle elezioni alla Duma, dalle quali emerge che queste non si sono svolte nel rispetto delle norme elettorali definite dall'OSCE e sono state caratterizzate dalla convergenza tra lo Stato e il partito di governo, da violazioni procedurali, evidente manipolazione e mancanza di indipendenza dell'amministrazione elettorale;

2.

è preoccupato per il fatto che l'esito delle elezioni (che determina la composizione della Duma) non consentirà alcun miglioramento quanto al ruolo e al peso della Duma nel sistema politico della Russia;

3.

chiede alla delegazione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia di sollevare costantemente la questione della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto con le controparti russe; chiede inoltre di valutare le attività della commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia e di intensificare il dialogo con l'opposizione non parlamentare e la società civile;

4.

prende atto delle recenti richieste di annullamento delle elezioni alla Duma di Stato e invita le autorità russe a continuare a indagare in maniera esaustiva e trasparente su tutte le segnalazioni di frodi e intimidazioni, con l'obiettivo di sanzionare i responsabili, e a ripetere le elezioni qualora siano accertate delle irregolarità; sottolinea che la legislazione elettorale in Russia prevede la possibilità di ricorso e di rettifica; evidenzia tuttavia che la gestione delle denunce da parte della commissione elettorale centrale è stata condotta con scarsa trasparenza e che le denunce non sono state trattate in maniera efficace e tempestiva; deplora che almeno 3 000 ricorsi riguardanti casi di irregolarità, frodi e violazioni elettorali in singole circoscrizioni siano stati respinti dai tribunali competenti, mentre alcuni sono ancora in sospeso;

5.

prende atto dell'annuncio del presidente Medvedev di modifiche generali del sistema politico, inclusa la tanto necessaria semplificazione delle norme che disciplinano la registrazione dei partiti politici; chiede di impegnarsi seriamente ad affrontare altresì i problemi della libertà dei mezzi d'informazione e della libertà di riunione e di espressione; ribadisce che l'Unione europea è pronta a collaborare con la Russia, anche nel quadro del partenariato per la modernizzazione, per rafforzare il rispetto dei diritti umani e fondamentali e l'efficacia del sistema di Stato di diritto indipendente nel paese;

6.

invita il governo russo a introdurre un pacchetto di proposte legislative, conformemente alle raccomandazioni dell'OSCE, finalizzato a sviluppare un sistema politico realmente democratico e comprendente riforme che semplifichino le regole di registrazione per i partiti politici e i candidati presidenziali, nonché ad affrontare il problema della loro applicazione restrittiva, in modo da permettere quanto prima lo svolgimento di elezioni realmente libere e regolari;

7.

sottolinea che le manifestazioni pacifiche in Russia sono un'espressione dell'aspirazione del popolo russo a elezioni libere e regolari; invita le autorità russe a considerare le recenti manifestazioni come un'opportunità per introdurre le riforme necessarie per assicurare un rafforzamento della democrazia, della partecipazione politica e dello Stato di diritto, in particolare la riforma delle leggi elettorali, in conformità con le norme del Consiglio d'Europa e dell'OSCE; esorta le autorità russe a rispettare nella pratica le suddette norme, al fine di garantire che le elezioni presidenziali di marzo siano libere e democratiche e offrano pari opportunità a tutti i candidati;

8.

condanna la repressione della polizia in occasione di manifestazioni pacifiche di protesta contro le irregolarità e le frodi elettorali, repressione di cui hanno riferito osservatori internazionali e che è stata documentata da video registrati da comuni cittadini; invita le autorità russe a rispettare pienamente la libertà di riunione e la libertà di parola, conformemente alla Costituzione della Federazione russa;

9.

ricorda che le restrizioni imposte al pluralismo politico durante i preparativi per le elezioni della Duma hanno costituito uno dei vizi principali di tale processo elettorale; esprime preoccupazione per l'esclusione di alcuni candidati dell'opposizione dalle elezioni presidenziali del 4 marzo 2012 e rileva che in tal modo la competizione e il pluralismo politici risultano ancora una volta compromessi;

10.

esorta le autorità russe a impegnarsi in un dialogo con l'opposizione e deplora la decisione di negare a Grigorij Javlinskij la registrazione per la campagna elettorale presidenziale, che impedisce altresì al suo partito di presentare degli osservatori;

11.

invita l'OSCE, il Consiglio d'Europa e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a seguire le indagini relative alle irregolarità e a monitorare attentamente i preparativi per le elezioni presidenziali e l'applicazione delle regole elettorali, come già concordato dalle autorità russe;

12.

segnala che si prevede che 600 osservatori internazionali (dell'OSCE/ODIHR, della PACE, dell'Organizzazione di Shangai per la cooperazione e della CSI) monitoreranno le elezioni presidenziali russe; sottolinea che le missioni internazionali e nazionali di osservazione elettorale dovrebbero operare a regime, al fine di assicurare un efficiente monitoraggio del processo elettorale, conformemente alle norme dell'OSCE/ODIHR e del Consiglio d'Europa; invita le autorità russe a evitare interferenze e ostacoli, come quelli riferiti in occasione delle elezioni alla Duma;

13.

invita nuovamente la commissione di inchiesta a condurre un'indagine completa, approfondita e priva di tabù sulla morte di Sergej Magnitskij, al fine di presentare al più presto conclusioni concrete e adottare tutte le misure necessarie per condurre i responsabili dinanzi alla giustizia; chiede al Consiglio, qualora le autorità russe continuino a non intervenire, di prendere in considerazione provvedimenti quali il divieto di viaggio in tutta l'UE e il congelamento dei beni finanziari per le persone riconosciute colpevoli delle torture inflitte a Sergej Magnitskij e della sua morte, nonché dell'insabbiamento del caso;

14.

esprime profonda preoccupazione per gli abusi della legislazione contro l'estremismo, che implica l'applicazione illecita del codice penale contro organizzazioni della società civile come Memorial e minoranze religiose come i Testimoni di Geova e la Falun Dafa, nonché per il divieto improprio dei loro materiali per motivi di estremismo;

15.

condanna duramente l'adozione, da parte dell'Assemblea legislativa di San Pietroburgo, di una legge contro la propaganda sull'orientamento sessuale; condanna allo stesso modo leggi analoghe approvate nelle regioni di Rjazan, Arcangelo e Kostroma; invita le autorità russe a porre fine alle restrizioni alla libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere, in conformità della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante di trasmettere l'opposizione dell'Unione europea a tali leggi;

16.

esorta vivamente la Russia ad associarsi al consenso internazionale e a permettere al Consiglio di sicurezza di agire sulla base delle proposte della Lega araba con l'obiettivo di risolvere la crisi siriana; sottolinea che, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Russia deve farsi seriamente carico della propria responsabilità per la pace e la sicurezza internazionali; invita la Russia a bloccare immediatamente ogni vendita di armi e di materiale militare al governo siriano;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0575.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0335.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/34


Giovedì 16 febbraio 2012
Accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca

P7_TA(2012)0055

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'accordo tra l'UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))

2013/C 249 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 2005 che autorizza negoziati con il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproca degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca,

vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che autorizza negoziati con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia al fine di istituire zone di libero scambio «globali e approfondite» nell'ambito degli accordi di associazione euromediterranei esistenti con tali paesi,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 marzo 2011, dal titolo «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011, dal titolo «Una nuova risposta a un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (1),

vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla proposta di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in prosieguo «accordo») (15974/2010),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il quadro politico in profonda trasformazione nel Mediterraneo meridionale a seguito degli eventi della primavera araba ha richiesto una reazione forte, rapida ed efficace da parte dell'Unione europea;

B.

considerando che l'intensificazione delle relazioni commerciali e una liberalizzazione equilibrata e graduale degli scambi con i paesi del Mediterraneo meridionale rappresentano elementi importanti di tale reazione;

C.

considerando che gli scambi e gli investimenti, oltre a essere motori di crescita, contribuiscono a ridurre la povertà, avvicinano i popoli, rafforzano i rapporti tra le nazioni e contribuiscono alla stabilità politica;

D.

considerando che l'articolo 16 dell'accordo di associazione UE-Marocco, entrato in vigore il 1o marzo 2000, prevede che la Comunità europea e il Marocco attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca;

E.

considerando che l'UE presenta un importante saldo positivo negli scambi di beni con il Marocco, che nel 2010 ha raggiunto i 5,4 miliardi di EUR;

F.

considerando che, con riferimento ai prodotti agricoli e della pesca, l'UE registra un saldo commerciale nettamente positivo, dell'ordine di oltre 4 miliardi di EUR, con i paesi del Mediterraneo meridionale, ma presenta un disavanzo commerciale negli scambi bilaterali di prodotti agricoli e della pesca e di prodotti alimentari trasformati con il Marocco, che nel 2010 ammontava a 871 milioni di EUR; che gli scambi di prodotti agricoli e della pesca rappresentano circa il 18 % delle esportazioni marocchine;

G.

considerando che l'agricoltura rappresenta una percentuale tra il 15 % e il 20 % del PIL del Marocco e il 12 % delle esportazioni del paese e assorbe il 38 % della forza lavoro marocchina, con punte del 75 % nelle zone rurali; che ciò dimostra come la stabilità e l'espansione di questo settore rivestano un'estrema importanza per la stabilità politica del paese;

H.

considerando che la proposta di accordo prevede la liberalizzazione con effetto immediato del 55 % dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (contro l'attuale 33 %) e la liberalizzazione entro dieci anni del 70 % dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell'UE (contro l'attuale 1 %);

I.

considerando che il monitoraggio dei prodotti sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell'accordo;

J.

considerando che tutti i prodotti agricoli importati dai paesi terzi nell'Unione europea devono conformarsi alle norme dell'Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie;

K.

considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha approvato direttive di negoziato relativamente a un accordo di libero scambio globale e approfondito; che gli scambi commerciali di prodotti agricoli rientreranno in quei negoziati;

Considerazioni generali

1.

ritiene che l'apertura dei mercati e la progressiva integrazione nel mercato interno dell'UE possano rappresentare strumenti efficaci per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e possano contribuire ad alleviare la povertà e la disoccupazione diffuse che sono alla radice dei problemi di ordine economico, migratorio e di sicurezza della regione; ritiene che, per la realizzazione di questo potenziale, l'UE debba essere disposta ad accordare sufficienti concessioni commerciali;

2.

ricorda che, a seguito della primavera araba, l'UE si è impegnata ad assistere i paesi del Mediterraneo meridionale nella transizione verso la democrazia, avvalendosi di strumenti commerciali ed economici per creare una maggiore libertà e opportunità economiche; ritiene che il Marocco abbia compiuto passi importanti per consolidare la democrazia grazie alla riforma della costituzione e allo svolgimento di elezioni regolari; plaude, in tale contesto, all'accordo quale passo concreto a favore della stabilizzazione politica e di uno sviluppo economico reciproco sostenibile;

3.

ritiene fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento mirino ad arrecare vantaggi a tutti i settori della società e siano destinate più specificamente alle PMI e ai piccoli agricoltori; osserva, a tale proposito, che oltre l'80 % degli agricoltori marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e, pertanto, si rallegra del sostegno dato all'accordo dalla confederazione marocchina dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Comader); ricorda che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, oltre ad aspetti economici, presenta una dimensione sociale, ambientale e culturale;

L'accordo

4.

sottolinea che, alla luce dell'importanza e dell'influenza del settore agricolo in Marocco, principalmente in quanto fonte di occupazione, l'accordo svolgerà un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica del paese, in quanto offre nuove opportunità di esportazione verso l'UE, che rappresenta il mercato principale per i prodotti marocchini; osserva che l'accordo creerà inoltre opportunità per l'industria agricola dell'UE, in particolare per il settore dei prodotti trasformati; rileva che gli esportatori dell'UE beneficeranno, in ultima analisi, dell'abolizione delle tariffe all'importazione che il Marocco applica sul 70 % dei prodotti agricoli e della pesca, una misura che secondo le previsioni consentirà, una volta completata la sua attuazione, di risparmiare 100 milioni di EUR all'anno in dazi doganali;

5.

valuta positivamente le misure non tariffarie addizionali incluse nell'accordo, quali le future contrattazioni per fornire tutela supplementare alle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; ricorda inoltre che l'UE e il Marocco hanno concordato un meccanismo di composizione delle controversie che consente a ciascuna delle due parti di ottenere un risarcimento se l'altra non rispetta i termini dell'accordo;

6.

sottolinea le preoccupazioni espresse da taluni settori dell'UE in merito all'aumento dei contingenti esenti da dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili; invita pertanto la Commissione a presentare una valutazione dell'impatto sui produttori europei e, in particolare, sul reddito degli agricoltori e a informare regolarmente il Parlamento europeo;

7.

è preoccupato per le continue segnalazioni, da parte di gruppi industriali europei, di presunte frodi nell'ambito del regime dei prezzi d'entrata e chiede garanzie affinché l'aumento dei contingenti tariffari previsto dall'accordo sia opportunamente regolamentato dall'UE e non lasci adito a interpretazioni errate delle norme che disciplinano l'applicazione del meccanismo del prezzo d'entrata; sottolinea che alcuni operatori europei hanno presentato denuncia all'OLAF e alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, la quale ha invitato la Commissione a modificare il regime dei prezzi d'entrata in modo da porre fine alle frodi; prende atto, a tale riguardo, delle proposte di conformare le norme relative all'attuazione del regime del prezzo d'entrata al Codice doganale comunitario, nel quadro della recente riforma della politica agricola comune; ritiene che ciò debba essere accompagnato da modifiche del regolamento di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, per poter introdurre misure di controllo efficaci;

8.

osserva che l'accordo prevede una serie di strumenti e meccanismi istituzionali specifici, quali la cooperazione finalizzata a evitare perturbazioni dei mercati, i gruppi di esperti istituiti dalla Commissione con i paesi terzi, compreso il Marocco, il sottocomitato per gli scambi agricoli nel quadro della gestione degli accordi di associazione, gli scambi di informazioni sulle politiche e la produzione nonché la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 del protocollo; invita la Commissione a ricorrere, ove necessario, a tali meccanismi;

Questioni commerciali ed economiche generali

9.

sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali e si compiace della relazione positiva pubblicata nel 2011 dall'Ufficio alimentare e veterinario; apprezza la rilevanza attribuita nell'accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l'assistenza tecnica costituisca un tema centrale dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito; invita la Commissione a promuovere l'equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l'Unione europea per quanto concerne le norme ambientali e in materia di sicurezza alimentare, in modo da garantire una concorrenza equa tra i due mercati;

10.

accoglie positivamente le riforme del settore agricolo marocchino, in particolare il «plan vert» (piano verde), specificamente inteso a sostenere i piccoli agricoltori consentendo loro di accedere alle moderne tecnologie e agli investimenti; sollecita un sostegno costante da parte dell'UE per migliorare i metodi di produzione, attraverso la condivisione delle migliori prassi, e per assistere il Marocco nei suoi sforzi in materia di conservazione delle risorse idriche;

11.

prende atto che il Marocco ha ratificato la maggior parte delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ha recentemente adottato una normativa che vieta il lavoro minorile; sottolinea tuttavia che vi è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda la libertà di associazione e il lavoro minorile; reputa opportuno che le disposizioni degli accordi di libero scambio globali e approfonditi prevedano assistenza per l'attuazione delle convenzioni dell'OIL e la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL non sottoscritte, quale ad esempio la convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione sindacale, nonché iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese all'interno del capitolo sullo sviluppo sostenibile;

12.

invita la Commissione a garantire che il futuro accordo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le fasce della popolazione locale interessate;

*

* *

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla sua delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo nonché al governo e al parlamento del Marocco.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0446.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/37


Giovedì 16 febbraio 2012
Situazione in Siria

P7_TA(2012)0057

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla situazione in Siria (2012/2543(RSP))

2013/C 249 E/11

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria,

viste le conclusioni sulla Siria del Consiglio «Affari esteri» del 10 ottobre, del 14 novembre, del 1o dicembre 2011 e del 23 gennaio 2012 nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre e del 9 dicembre 2011,

viste le dichiarazioni sulla Siria del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) dell'8 ottobre, del 3 e del 28 novembre e del 2 dicembre 2011 nonché del 1o e del 4 febbraio 2012,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (1), e la decisione del Consiglio in seguito alla riunione del Consiglio «Affari esteri» del 23 gennaio 2012 intesa a rafforzare le misure restrittive dell'UE nei confronti del regime siriano,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (2),

visti le dichiarazioni della Lega araba sulla situazione in Siria del 27 agosto, del 16 ottobre e del 12, del 16 e del 24 novembre 2011 nonché del 22 gennaio e del 12 febbraio 2012, il suo piano d'azione del 2 novembre 2011 e le sue sanzioni contro la Siria adottate il 27 novembre 2011,

vista la dichiarazione presidenziale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 3 agosto 2011,

vista la risoluzione della terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana, del 22 novembre 2011,

vista la relazione della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Repubblica araba siriana, del 23 novembre 2011,

vista la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana, del 2 dicembre 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, di cui la Siria è firmataria,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che dal marzo 2011, ossia dall'inizio della violenta repressione operata in Siria nei confronti dei manifestanti pacifici, si sono drammaticamente intensificate le uccisioni sistematiche, gli atti di violenza e le torture e che le forze armate e di sicurezza siriane continuano a reagire con uccisioni mirate, torture e arresti di massa; che le forze governative assediano e bombardano città e villaggi in tutta la Siria; che è molto difficile procurarsi cibo e medicinali; che la situazione umanitaria di molti siriani sta peggiorando a seguito delle violenze e degli sfollamenti;

B.

considerando che, secondo stime delle Nazioni Unite, le rivolte che durano da undici mesi hanno provocato più di 5 400 vittime, benché sia difficile ottenere dati aggiornati a causa del totale isolamento di alcune aree, tra cui alcune zone di Homs; che molte altre migliaia di persone sono state ferite, che almeno 69 000 sono state arrestate, delle quali circa 32 000 sono state successivamente liberate, e circa 12 400 sono fuggite nei paesi confinanti; che, secondo le stime del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, centinaia di bambini sono stati uccisi e altre centinaia sono stati arbitrariamente arrestati, torturati e sottoposti ad abusi sessuali durante la detenzione;

C.

considerando che i residenti della città assediata di Homs sono sottoposti a bombardamenti continui e massicci e temono che il regime si prepari a sferrare un assalto di terra finale e devastante; che il 12 febbraio 2012 i mezzi di comunicazione arabi hanno riferito che l'artiglieria e i carri armati siriani stavano bombardando pesantemente la città di Hama, oltre a continuare l'assalto alla città di Homs; che, allo stesso tempo, le autorità siriane continuano ad affermare di far fronte a «gruppi terroristici» e che continueranno a farlo finché «l'ordine» non sarà stato ristabilito;

D.

considerando che il presidente Bashar al-Assad non ha mai onorato le numerose promesse di riforma e amnistia e che il regime ha perso ogni credibilità e legittimità, fatto che ha portato la comunità internazionale a chiedere a più riprese le dimissioni del presidente;

E.

considerando che un giornalista francese è stato ucciso e uno olandese è stato ferito mentre svolgevano il proprio ruolo fondamentale di fornire informazioni indipendenti sugli eventi in Siria; che le autorità siriane stanno negando l'ulteriore accesso al paese ai giornalisti internazionali; che le testimonianze dei profughi siriani, le notizie fornite dai cittadini che si trovano in Siria e le immagini caricate da telefoni cellulari grazie a connessioni satellitari indipendenti continuano a essere la principale fonte di informazioni provenienti dal paese;

F.

considerando che la Lega araba ha deciso di chiedere il sostegno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per conseguire una soluzione politica in Siria; che il 4 febbraio 2012 la Federazione russa e la Cina hanno posto il veto ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che sosteneva la richiesta della Lega araba per un processo politico inclusivo e pacifico guidato dalla Siria; che il 28 gennaio 2012 la missione di monitoraggio della Lega araba in Siria è stata sospesa a causa del critico deteriorarsi della situazione;

G.

considerando che il 18 gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove misure restrittive dell'UE contro il regime siriano, compreso il divieto di esportazione di apparecchiature destinate ad essere usate dal governo siriano per il controllo delle telecomunicazioni, il divieto di partecipare ad alcuni progetti di infrastrutture e di investimenti in detti progetti e ulteriori restrizioni sui trasferimenti di fondi e la fornitura di servizi finanziari;

H.

considerando che il 23 gennaio 2012 l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive dell'UE è stato esteso ad altre 22 persone responsabili di violazioni dei diritti umani e a otto entità che sostengono finanziariamente il regime;

I.

considerando che, in risposta all'aumento della violenza e alle gravi preoccupazioni per la sicurezza, gli Stati Uniti hanno chiuso la propria ambasciata in Siria; che Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Germania e Belgio hanno richiamato i propri ambasciatori; che il Consiglio di cooperazione del Golfo e la Tunisia hanno richiamato i propri ambasciatori e hanno deciso di espellere gli ambasciatori siriani dalla propria capitale;

J.

considerando che dal marzo 2011 decine di migliaia di profughi siriani hanno cercato rifugio in Turchia; che la Turchia sta svolgendo un ruolo sempre più importante a livello internazionale nell'opposizione alla violenza in Siria;

K.

considerando che la gravissima situazione in Siria ha già un impatto negativo sulla situazione in Libano, fa temere un imminente effetto domino al di là del confine e avrà quindi ripercussioni nell'intera regione, con conseguenze e implicazioni imprevedibili;

L.

considerando che la Russia continua a vendere armi e altro materiale bellico al regime siriano, oltre ad avere una base navale in Siria; che l'UE ha posto un embargo sulle attrezzature militari destinate alla Siria e che una nave russa è stata intercettata a Cipro e, secondo le autorità cipriote, ha proseguito il viaggio in direzione della Siria dissimulando le sue reali intenzioni; che le circostanze relative a tale vicenda non sono mai state chiarite ufficialmente e pubblicamente dall'ufficio dell'alto rappresentante;

M.

considerando che il Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto il deferimento della Siria alla Corte penale internazionale con l'accusa di crimini contro l'umanità, in seguito alla sessione speciale di dicembre del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Siria sulla base delle conclusioni della relazione elaborata dalla commissione di inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, e che il 15 gennaio 2012 il Segretario generale dell'ONU ha dichiarato che la via della repressione è un vicolo cieco;

1.

deplora il fatto che la Russia e la Cina abbiano esercitato il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per bloccare il progetto di risoluzione sulla Siria, votando in tal modo contro la proposta di transizione pacifica avanzata dalla Lega araba, una mossa con cui il regime di Assad si è sentito autorizzato a intensificare la repressione sul campo, impiegando armi pesanti e facendo un uso indiscriminato della forza contro civili disarmati; ribadisce il suo appello ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare alla Russia e alla Cina, affinché assumano le proprie responsabilità per garantire che cessi immediatamente la violenta repressione del popolo siriano; continua a sostenere gli sforzi dell'UE e dei suoi Stati membri in questo campo;

2.

invita il vicepresidente/alto rappresentante a fare del proprio meglio per garantire l'adozione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lavorando di concerto con Russia e Cina;

3.

invita la Russia, principale fornitore straniero di armi del governo siriano, a interrompere immediatamente le spedizioni di armi in Siria e chiede all'UE di redigere una lista nera delle società che forniscono armamenti alla Siria; sollecita tutti gli attori dell'UE, in questo contesto, a rispettare appieno il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, finalizzato a evitare l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o potrebbero contribuire all'instabilità della regione;

4.

condanna ancora una volta con la massima forza la repressione brutale esercitata dal regime siriano contro la popolazione, in particolare nella città di Homs; esprime la sua più viva preoccupazione per la gravità delle violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità siriane, fra cui gli arresti di massa, le esecuzioni extragiudiziali, la detenzione arbitraria, le sparizioni forzate, le torture e i maltrattamenti dei detenuti, inclusi i bambini; sottolinea che non si devono negare le cure mediche alle persone ferite nel corso delle violenze;

5.

manifesta preoccupazione per il fatto che, stando all'appello dell'UNICEF del 7 febbraio 2012 e alla relazione del 23 novembre 2011 della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Repubblica araba siriana, quasi 400 bambini hanno perso la vita dall'inizio delle violenze in Siria nel marzo 2011 e quasi 380, alcuni dei quali di età inferiore ai 14 anni, sono stati arbitrariamente arrestati e hanno subito torture e violenze sessuali durante la detenzione; condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani, anche dei diritti dei minori, commesse dalle forze armate e di sicurezza siriane e invita il governo della Siria a porre fine a tutte le violazioni dei diritti dei minori e di altri diritti umani;

6.

porge le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime; loda il coraggio e la determinazione del popolo siriano e sostiene con forza la sua aspirazione a garantire il pieno rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché ad assicurare migliori condizioni economiche e sociali;

7.

rinnova il proprio invito al presidente Bashar al-Assad e al suo regime a lasciare immediatamente il potere per consentire una transizione pacifica e democratica in Siria;

8.

esorta il regime di Assad a porre fine alle violenze contro il popolo siriano, a ritirare le truppe e i carri armati dalle città, a rilasciare tutti i manifestanti detenuti, i prigionieri politici, i difensori dei diritti umani, i blogger e i giornalisti, a garantire il pieno accesso al paese alle organizzazioni internazionali umanitarie e che operano a favore dei diritti umani nonché ai media internazionali;

9.

ribadisce la sua richiesta di procedere a indagini immediate, indipendenti e trasparenti sulle diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali perpetrate dalle autorità come pure dalle forze armate e di sicurezza siriane, per far sì che tutti i responsabili di tali atti, che potrebbero costituire crimini contro l'umanità, siano tenuti a risponderne dinanzi alla comunità internazionale; reputa che l'azione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite intesa a porre fine alla crisi in Siria debba fondarsi su meccanismi chiari di responsabilità e ribadisce il suo sostegno alla richiesta del Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di deferire la Siria alla Corte penale internazionale;

10.

ribadisce il proprio sostegno agli sforzi compiuti dalla Lega araba per porre fine alle violenze e promuovere una soluzione politica in Siria; plaude alla decisione della Lega araba di rafforzare la cooperazione con le Nazioni Unite; prende atto della decisione della Lega araba di sospendere la sua missione di osservazione in Siria in risposta all'aggravamento della violenza da parte delle autorità;

11.

accoglie con favore il sostegno del vicepresidente/alto rappresentante all'istituzione di un gruppo di contatto di «amici del popolo siriano» formato dai paesi che chiedono un cambiamento democratico in Siria, tra cui la Turchia e alcuni membri della Lega araba; plaude all'annuncio del vicepresidente/alto rappresentante di voler prendere parte alla prima riunione del gruppo di contatto che si svolgerà in Tunisia il 24 febbraio 2012;

12.

invita il Consiglio a prendere la decisione comune di richiamare tutti gli ambasciatori accreditati in Siria e congelare i contatti diplomatici con gli ambasciatori siriani negli Stati membri dell'UE; esorta il vicepresidente/alto rappresentante a rafforzare la capacità umanitaria della delegazione dell'UE a Damasco e a fare altrettanto laddove ciò si renda necessario;

13.

si compiace dell'impegno dell'UE che intende continuare a sollecitare una più forte pressione internazionale sul regime siriano; appoggia la decisione del Consiglio «Affari esteri» del 23 gennaio 2012 di imporre nuove misure restrittive contro il regime siriano e chiede che siano introdotte ulteriori sanzioni mirate;

14.

plaude alla decisione della Commissione del 3 febbraio 2012 di fornire assistenza umanitaria (3 milioni di EUR) per alleviare la sofferenza della popolazione in Siria e nei paesi limitrofi;

15.

accoglie con favore e incoraggia gli sforzi in atto da parte dell'opposizione siriana per stabilire una piattaforma unitaria all'esterno e all'interno del paese, continuare a collaborare con la comunità internazionale, in particolare la Lega araba, e lavorare su una visione condivisa per il futuro della Siria e la transizione verso un sistema democratico; esorta l'UE a potenziare il proprio sostegno politico, tecnico, umanitario e in materia di comunicazione a favore dell'opposizione;

16.

chiede una transizione pacifica ed effettiva verso la democrazia, che risponda alle legittime richieste del popolo siriano e si basi su un dialogo globale che coinvolga tutte le forze democratiche e le componenti della società siriana, al fine di avviare un processo di profonde riforme democratiche che tenga conto della necessità di assicurare la riconciliazione nazionale e si impegni quindi a garantire il rispetto dei diritti delle minoranze; invita l'UE a sostenere tutti i tentativi dell'opposizione siriana intesi a conseguire l'unità e a elaborare un programma chiaro per una Siria democratica;

17.

esprime la viva preoccupazione che le intimidazioni delle autorità siriane possano estendersi agli oppositori in esilio;

18.

plaude al deciso sostegno dimostrato dalla Turchia alla popolazione siriana, ad esempio accogliendo i rifugiati lungo il confine turco-siriano e consentendo all'opposizione siriana di organizzarsi; esorta il vicepresidente/alto rappresentante a compiere ogni sforzo possibile per avviare il dibattito con la Turchia, la Lega Araba e l'opposizione siriana sulle modalità di creazione di corridoi umanitari alla frontiera turco-siriana;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Federazione russa, al governo e al Parlamento della Repubblica popolare cinese, al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi e al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/41


Giovedì 16 febbraio 2012
19a sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo

P7_TA(2012)0058

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla posizione del Parlamento europeo sulla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (2012/2530(RSP))

2013/C 249 E/12

Il Parlamento europeo,

visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali (1),

viste la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC), in particolare quella del 10 marzo 2011 sulle priorità della 16a sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e sul suo riesame nel 2011 (2),

viste la delegazione della sottocommissione del Parlamento europeo per i diritti dell'uomo, che si è recata a Ginevra durante la 16a sessione del Consiglio per i diritti umani, e la sua relazione alla sottocommissione, nonché la delegazione congiunta della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti dell'uomo alla 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (3),

vista la risoluzione 16/21 dell'UNHRC del 25 marzo 2011 sulla revisione del lavoro e del funzionamento del Consiglio per i diritti umani,

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sull'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali (4),

visti il prossimo settimo ciclo del Consiglio per i diritti umani, in particolare la 19a sessione che si terrà dal 27 febbraio al 23 marzo 2012, e le sessioni 13 e 14 del riesame periodico universale (UPR) previste nel corso del 2012,

visti le precedenti sessioni regolari e straordinarie del Consiglio per i diritti umani, nonché il primo ciclo del riesame periodico universale, che è stato completato nel dicembre 2011,

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell’azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani sono parte integrante dell'acquis etico e giuridico dell'Unione europea e costituiscono una delle pietre angolari dell'unità e dell'integrità europee (5);

B.

considerando che il riesame in atto della politica dell'UE in materia di diritti umani dovrebbe contribuire a fare della sua politica estera una forza più attiva, coerente ed efficace nel mondo;

C.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero garantire nelle loro politiche il rispetto dei diritti umani, al fine di rafforzare la coerenza tra le politiche interne ed esterne e migliorare di conseguenza la credibilità dell'UE in seno al Consiglio per i diritti umani;

D.

considerando che tutti gli attori internazionali devono impegnarsi a eliminare l'approccio basato su due pesi e due misure e a evitare la selettività e la politicizzazione in sede di esame di questioni attinenti ai diritti umani;

E.

considerando che il Consiglio per i diritti umani costituisce una piattaforma unica specializzata nei diritti umani universali nonché un forum specifico che si occupa di diritti umani nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite; che ad esso sono affidati l'importante compito di rafforzare la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo;

F.

considerando che occorre tenere conto delle implicazioni del lavoro svolto presso la terza commissione dell'Assemblea Generale e presso il Consiglio per i diritti umani ai fini del dibattito in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU;

G.

considerando che una delegazione dalla sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo si recherà a Ginevra nel corso della 19a sessione del Consiglio per i diritti umani, come avvenuto per le sue precedenti sessioni;

1.

prende atto del processo in corso volto a confermare le priorità dell'UE per la 19a sessione del Consiglio per i diritti umani e accoglie con favore la designazione di Birmania/Myanmar, Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK), Siria, Libia e Iran come questioni chiave;

2.

accoglie con favore il fatto che all'ordine del giorno della 19a sessione regolare vi siano, tra l'altro, tavole rotonde sull'integrazione dei diritti umani, la libertà di espressione su internet, la libertà di religione o di convinzioni personali e di coscienza, la discriminazione e la violenza fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, i diritti umani e l'HIV/AIDS, e la dichiarazione dei diritti delle minoranze, nonché ampi incontri sui diritti del bambino e sulla tortura, i diritti umani e la lotta al terrorismo, le sparizioni e le detenzioni arbitrarie; invita gli Stati membri a contribuire in modo costruttivo a questi dibattiti e a chiarire che i diritti umani universali e indivisibili si applicano alle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere;

3.

accoglie con favore le nomine di questa sessione per i mandati di esperti indipendenti per la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo, di un relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-recidiva, di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Siria e di un esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Sudan; prende atto delle relazioni che saranno presentate dai relatori speciali, vertenti tra l'altro sulla situazione dei diritti umani in Corea del nord, Iran e Birmania/Myanmar, e di quelle riguardanti la tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sulla situazione dei difensori dei diritti umani e sulla libertà di religione o di convinzioni personali; invita gli Stati membri dell'Unione a contribuire attivamente a tali discussioni;

L'attività del Consiglio per i diritti umani

4.

accoglie con favore la maggiore integrazione dei diritti umani nel lavoro delle Nazioni Unite, come dimostrato ad esempio dal notevole aumento di comparizioni dinanzi al Consiglio di Sicurezza dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani – anche per mezzo della sua rappresentanza condotta con grande competenza a livello di Segretario Generale aggiunto a New York – o come dimostrato dall'organizzazione di una tavola rotonda annuale da parte del Consiglio per i diritti umani mirante all'interazione con i capi di organi di governo e dei segretariati delle agenzie e dei fondi delle Nazioni Unite, come disposto dagli esiti del processo di riesame; incoraggia vivamente gli Stati membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a chiedere con maggiore regolarità note informative da parte da parte del Consiglio per i diritti umani, al fine di affrontare efficacemente le violazioni dei diritti umani che sono alla radice di numerosi conflitti di cui si occupa il Consiglio di sicurezza dell'ONU;

5.

rinnova il suo appello agli Stati membri affinché si oppongano attivamente a qualsiasi tentativo di indebolire il concetto di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani e incoraggino attivamente il Consiglio per i diritti umani a riservare la stessa attenzione a tutte le forme di discriminazione, quali che siano i motivi su cui si basano, inclusi il genere, la razza, l'età, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali; ritiene che occorra dare seguito in modo tangibile e duraturo alla risoluzione UNHRC 17/19 del 17 giugno 2011 su diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere;

6.

ribadisce nuovamente il suo invito agli Stati membri dell'UE affinché continuino a dare l'esempio nel sostenere l'universalità del lavoro del Consiglio per i diritti umani, in particolare ratificando tutti gli strumenti internazionali sui diritti umani da esso istituiti; deplora in particolare che nessuno Stato membro dell'UE abbia ratificato la convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, che molti Stati membri non abbiano ancora adottato e/o ratificato la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e che solo uno Stato membro abbia ratificato il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri dell'UE affinché li ratifichino;

7.

permane preoccupato, pur riconoscendo i modesti miglioramenti, per la persistenza della «politica dei blocchi», che continua talvolta a dominare, compromettendo la selezione dei paesi e delle situazioni che ricevono l'attenzione del Consiglio per i diritti umani e producendo quindi un impatto negativo sulla sua autorità e credibilità;

8.

deplora che il processo di riesame non abbia portato allo sviluppo di più ampi criteri di adesione per quanto riguarda gli impegni e le prestazioni in materia di diritti umani; ribadisce la sua richiesta di elezioni competitive per tutti i gruppi regionali e raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri dichiarino la loro chiara opposizione alla pratica di gruppi regionali che presentano liste con un numero di candidati corrispondente a quello dei seggi disponibili (situazione di «clean slate»), e diano il buon esempio in materia;

Violazione dei diritti umani nei paesi della Primavera araba

9.

prende atto del ripristino dell'adesione della Libia al Consiglio per i diritti umani e incoraggia la reintegrazione del paese; deplora tuttavia che non sia stata colta l'opportunità di elaborare criteri forti e trasparenti per la reintegrazione dei paesi membri sospesi, che di logica dovrebbe basarsi sui criteri inizialmente richiesti per l'elezione; sollecita il Consiglio per i diritti umani a elaborare senza ulteriore indugio tali criteri che fungano da riferimento in futuro, prevedendo la possibilità di valutare con coerenza l'idoneità di uno Stato a far parte del Consiglio per i diritti umani in base alla sua situazione in materia di diritti umani;

10.

accoglie con favore la presentazione, da parte della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Libia, della sua prima relazione al Consiglio per i diritti umani nel settembre 2011, in applicazione dei risultati della 15a sessione speciale; è favorevole all'estensione del suo mandato e attende con interesse la relazione finale scritta, che sarà presentata in occasione della 19a sessione; incoraggia l'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione d'inchiesta e sostiene con forza il suo appello affinché si conducano indagini esaurienti, imparziali e pubbliche in relazione a tutte le presunte violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale durante il conflitto, a prescindere da chi le ha commesse, nel pieno rispetto delle garanzie giudiziarie; ritiene che la situazione dei diritti umani in Libia permanga motivo di preoccupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione e il trattamento dei detenuti da parte delle varie milizie, senza un controllo effettivo del governo provvisorio su queste brigate, e richiede una vigilanza rafforzata e il mantenimento dell'assistenza della comunità internazionale, come ha affermato l'Alto Commissario per i diritti umani dinanzi al Consiglio di sicurezza dell'ONU il 25 gennaio 2012;

11.

condanna nei termini più forti la brutale repressione diffusa e la sistematica violazione dei diritti umani da parte del regime siriano contro la sua popolazione, compresi i bambini, e invita le autorità siriane a porre immediatamente fine alla violenza e ad adempiere agli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani onde consentire una transizione pacifica e democratica;

12.

accoglie con favore l'organizzazione della 16a, 17a e 18a sessione speciale, in base a iniziative rispettivamente degli Stati Uniti, della Polonia e dell'UE, sulla situazione dei diritti umani in Siria; appoggia le raccomandazioni della sua relazione di novembre e attende con interesse l'aggiornamento che sarà presentato alla 19a sessione e il dialogo interattivo che si terrà in tale occasione;

13.

accoglie con favore la decisione di istituire il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Siria una volta giunto a termine il mandato della commissione d'inchiesta; esprime in particolare il suo pieno sostegno all'appello rivolto alle autorità siriane dalla commissione d'inchiesta, dall'Alto Commissario e da tutti i detentori del mandato delle procedure speciali affinché collaborino pienamente con le indagini, al fine di garantire la totale presa di responsabilità ed evitare l'impunità; accoglie favorevolmente tutti gli sforzi diplomatici intrapresi dall'alto rappresentante/vicepresidente dell'Unione Baronessa Ashton (in prosieguo «AR/VP») e dagli Stati membri dell'UE nei confronti della Cina e della Russia nel Consiglio di sicurezza dell'ONU in vista dell'adozione immediata di una risoluzione sulla Siria; deplora profondamente che, a causa del rinnovato veto della Federazione russa e della Cina, il Consiglio di Sicurezza non abbia potuto appoggiare l'appello della Lega degli Stati arabi ai fini di un processo politico inclusivo condotto dalla Siria in un ambiente senza violenza;

14.

ribadisce la sua preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Bahrain e invita gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per la definizione di una risoluzione in seno al Consiglio per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Bahrain; sottolinea la necessità di dare seguito presso il Consiglio per i diritti umani alla questione della lotta contro l'impunità in Yemen in seguito alle proteste anti-governative del 2011, e ritiene che le amnistie siano in violazione del diritto internazionale dei diritti umani se impediscono il perseguimento degli individui che possono essere responsabili di crimini contro l'umanità, genocidio, crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani;

15.

accoglie con favore le dichiarazioni rese nel corso del 2011 dal Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, che ha esortato le autorità egiziane a porre fine all'uso eccessivo e brutale della forza contro i manifestanti in piazza Tahrir e nel resto del paese, compreso l'uso palesemente improprio di gas lacrimogeni, proiettili di gomma e munizioni vere, così come i suoi inviti ad avviare indagini indipendenti in merito a diverse manifestazioni ed eventi;

16.

invita l'UE e gli Stati membri dell'Unione europea, in occasione del secondo ciclo del riesame periodico universale (UPR) in Algeria, a concentrarsi sulla questione delle sparizioni forzate e a evidenziare il fatto che l'Algeria non ha dato seguito alle raccomandazioni adottate dagli organi del trattato in materia; chiede l'istituzione di uno specifico meccanismo di follow-up a questo proposito; invita al tempo stesso l'UE e i suoi Stati membri a esprimere le proprie gravi preoccupazioni circa la recente adozione di cinque leggi, di cui in particolare una legge repressiva sulle associazioni e una legge discriminatoria nei confronti delle donne;

17.

sottolinea la necessità di un monitoraggio internazionale della situazione dei diritti umani nel Sahara occidentale, non da ultimo attraverso il ricorso ai relatori speciali del Consiglio per i diritti umani;

Altri

18.

accoglie con favore la decisione di nominare un Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran; accoglie favorevolmente la relazione interlocutoria presentata dal Relatore speciale al Terzo Comitato dell'UNGA e attende con interesse l'esame della sua relazione nel corso della 19a sessione; sollecita le autorità iraniane a collaborare alle indagini del Relatore speciale, consentendo segnatamente l'accesso al paese; chiede una proroga del mandato del Relatore speciale, alla luce della disastrosa situazione dei diritti umani in Iran;

19.

si congratula con i Relatori speciali sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea e sulla situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar per i loro continui sforzi nello svolgimento dei propri mandati e ne chiede la proroga; accoglie con favore i positivi cambiamenti preliminari nell'atteggiamento della Birmania/Myanmar nei confronti di una maggiore cooperazione con le procedure speciali e ribadisce il suo appello a favore del rilascio di tutti i prigionieri di coscienza, nonché di passi concreti nella lotta contro l'impunità in Birmania, segnatamente in relazione ai crimini contro l'umanità perpetrati nelle aree etniche;

20.

ribadisce il proprio invito all'AR/VP e agli Stati membri dell'UE affinché operino a favore di una forte posizione comune dell'UE sul seguito dato alla missione conoscitiva sul conflitto di Gaza, chiedendo pubblicamente l'attuazione delle sue raccomandazioni e l'assunzione di responsabilità per tutte le violazioni del diritto internazionale, a prescindere dagli autori presunti, attraverso lo svolgimento di indagini indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci; è del parere che non possa esservi alcun processo di pace efficace in Medio Oriente senza assunzione di responsabilità e giustizia;

21.

esprime il proprio sostegno a favore della recente istituzione del mandato di un esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Costa d'Avorio per seguire da vicino l'attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta, e attende con interesse l'esame della sua relazione nel corso della 19a sessione;

22.

sottolinea la necessità di sostenere ulteriormente gli sforzi per potenziare il processo di assunzione di responsabilità nello Sri Lanka e continua a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta dell'ONU in relazione a tutti i crimini commessi, come raccomandato dal gruppo di esperti del Segretario generale dell'ONU in merito allo Sri Lanka; invita il governo dello Sri Lanka a rivolgere un invito al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione;

23.

è allarmato dal peggioramento della situazione dei diritti umani in Kazakhstan; ritiene che la relazione redatta dall'ufficio del procuratore generale sui fatti di Zhanaozen e Shetpe (nella parte occidentale del paese) non consideri sufficientemente il ruolo delle forze armate kazake nella brutale repressione delle proteste messe in atto dai lavoratori del settore petrolifero in sciopero e dai loro simpatizzanti e sostenitori tra il 16 e il 18 dicembre 2011, in cui hanno perso la vita almeno 17 persone; è indignato per il successivo arresto di figure di spicco dei partiti dell'opposizione, difensori dei diritti umani e giornalisti; chiede che sia condotta un'inchiesta internazionale indipendente sui fatti e chiede la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici, tra cui l'avvocato dei lavoratori del settore petrolifero, Natalia Sokolowa; sottolinea la necessità di discutere la situazione dei diritti umani in Kazakhstan alla prossima sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;

24.

esprime compiacimento per l'operato dell'OHCHR in merito alla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo e sottolinea la necessità di ripristinare il mandato di un esperto indipendente che si occupi di monitorare la situazione dei diritti umani nella RDC e di discutere con le autorità sull'applicazione delle raccomandazioni formulate dai meccanismi internazionali dei diritti umani;

25.

chiede alla delegazione dell'UE e agli Stati membri dell'UE di chiedere una risoluzione del CDU sulla situazione in Eritrea che registra risultati deplorevoli e in fase di peggioramento rispetto alla libertà di espressione e alla libertà di religione o di credo e di coscienza;

26.

accoglie con favore la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo sulla situazione in Afghanistan, che prende le mosse dal lavoro effettuato all'interno dell'UNAMA; invita gli Stati membri a sostenerla pubblicamente e ad impegnarsi nel dibattito relativo a questa relazione a sostegno delle sue raccomandazioni sul rafforzamento dello stato di diritto, la lotta contro l'impunità, i diritti delle donne e l'opera dell'Istituzione afgana per i diritti umani; sostiene l'istituzione di un Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan;

27.

rileva che la nozione di «responsabilità di proteggere» (R2P) ha compiuto buoni progressi in organismi delle Nazioni Unite come il Consiglio di sicurezza, l'Assemblea generale e il Consiglio per i diritti umani; sottolinea che il R2P è un concetto onnicomprensivo, che comporta più di un semplice intervento militare; prende atto dell'emergere anche di una nuova interpretazione («Responsabilità' nella protezione»), ideato principalmente da taluni paesi BRIC, in particolare il Brasile, successivamente alla crisi libica; incoraggia un ulteriore dibattito sulle modalità in cui gli organismi delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio di sicurezza, potrebbero potenzialmente utilizzare tale concetto per garantire una maggiore cooperazione tra gli Stati membri di fronte alle crisi; sottolinea, in particolare, il ruolo di prevenzione svolto dalla Corte penale internazionale, in particolare dal suo Ufficio del Procuratore e, a tale proposito, i meriti dei ricorsi alla Corte penale internazionale attraverso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

28.

sottolinea la necessità di un monitoraggio internazionale sulla situazione dei diritti umani in Cina e invita gli Stati membri dell'UE ad impegnarsi attivamente verso la sua creazione alla luce del fallimento del dialogo UE-Cina sui diritti umani per ottenere risultati significativi e tangibili;

29.

ribadisce che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa la libertà di cambiare o di abbandonare la propria religione o le proprie convinzioni, è un diritto umano fondamentale; elogia il lavoro del Relatore speciale sulla libertà di religione o di credo e si rammarica che a molti cittadini e comunità in tutto il mondo venga negato tale diritto; si rammarica del fatto che la libertà di religione e di espressione venga costantemente violata nel territorio del Tibet storico e che di conseguenza un numero crescente di tibetani si è recentemente immolato come forma estrema di protesta contro la soppressione dei propri diritti e libertà;

30.

condanna la recente dichiarazione del Ministro della giustizia giapponese su un possibile ripristino del ricorso alla pena di morte; plaude alla decisione della Mongolia, in data 5 gennaio 2012, di abolire la pena capitale a seguito della moratoria sul ricorso alla pena di morte del gennaio 2010 e incoraggia il CDU e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a continuare ad adoperarsi per una moratoria e per l'abolizione della pena di morte nel mondo;

31.

si compiace della decisione adottata dal parlamento del Guatemala di ratificare lo Statuto di Roma;

32.

si compiace per l'operato dell'agenzia delle Nazioni Unite per la parità di genere (UN Women), che dovrebbe avere un impatto sulla realizzazione e sulla difesa del «Beijing acquis», compresi i diritti sessuali e riproduttivi, nonché sull'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza sul ruolo delle donne per la pace e la sicurezza, tutte questioni fondamentali per l'UE;

Riesame periodico universale

33.

accoglie con favore la conferma nel risultato del riesame del CDU secondo il quale il secondo ciclo del RPU dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sull'attuazione delle raccomandazioni accettate nel corso del primo ciclo, ma sottolinea che le raccomandazioni che non sono state accettate dallo Stato sotto riesame non dovrebbero essere escluse dal processo; invita gli stati che partecipano al RPU a concentrare in particolare la loro valutazione dei paesi terzi sul seguito e sull'attuazione delle raccomandazioni degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e dalle procedure speciali dell'ONU, come un importante sostegno politico attribuito a questi preziosi contributi di esperti;

34.

incoraggia gli Stati membri dell'UE a fornire assistenza tecnica al fine di contribuire all'attuazione delle raccomandazioni del RPU, in linea con gli impegni assunti nel pacchetto del CDU in materia di costruzione istituzionale e dell'esito del processo di riesame; fa riferimento al Fondo volontario di assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione del RPU come strumento utile a questo proposito e incoraggia gli altri Stati membri a seguire gli esempi inglese e tedesco nel contribuire al Fondo;

35.

ritiene che l'UE debba cercare di innalzare il profilo del processo RPU attraverso l'inserimento dei termini delle raccomandazioni nei dialoghi bilaterali e multilaterali con gli stati membri dell'ONU;

36.

accoglie con favore il potenziamento del ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani, in conformità dei principi di Parigi, che possono ora intervenire immediatamente presso la Stato oggetto di riesame durante l'adozione dei risultati del RPU da parte della plenaria; ribadisce il proprio sostegno alle ONG specializzate in diritti umani e ad una maggiore partecipazione della società civile e degli esperti al RPU;

37.

si compiace del fatto che il risultato del riesame del CDU preveda la presentazione di un aggiornamento volontario a medio termine sul seguito dato alle raccomandazioni accettate e incoraggia gli Stati membri dell'UE a dare l'esempio;

Procedure speciali

38.

riafferma la propria posizione secondo la quale le Procedure speciali sono al centro del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani e la credibilità e l'efficacia del CDU si basano sulla piena attuazione delle procedure e sulla cooperazione del Consiglio con i titolari dei mandati;

39.

si compiace del fatto che il processo di riesame del CDU abbia riaffermato l'integrità e l'indipendenza dei titolari dei mandati come caratteristiche essenziali delle Procedure;

40.

accoglie con favore le iniziative intraprese nel quadro del riesame effettuato dal CDU ai fini di una maggiore trasparenza nel processo di selezione e nomina dei titolari dei mandati; si compiace, inoltre, per il potenziamento del ruolo che, in questo processo di selezione, viene svolto dalle istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo che rispettano il principio di Parigi;

41.

deplora che la capacità di allerta precoce delle Procedure speciali non sia stata ulteriormente rafforzata, prevedendo un meccanismo che consenta loro di innescare automaticamente l'esame di una situazione da parte del CDU; si rammarica del fatto che non vi sia alcun meccanismo di seguito dato all'attuazione delle raccomandazioni delle Procedure speciali;

Partecipazione dell'Unione europea

42.

accoglie con favore l'annuncio dell'aumento dei fondi EIDHR e sottolinea che questi fondi supplementari dovrebbero anche essere utilizzati per aumentare il sostegno al CDU; si compiace dei contributi finanziari forniti all'OHCHR dal 2007 attraverso l'EIDHR; si attende che, data la portata della nuova sfide emerse negli ultimi tempi, la Commissione europea decida di aumentare l'importo del suo contributo annuo;

43.

ribadisce il suo forte sostegno alla partecipazione attiva dell'UE ai lavori del CDU, attraverso le risoluzioni promosse congiuntamente, le dichiarazioni rilasciate e l'intervento in dialoghi e dibattiti interattivi;

44.

ribadisce la propria richiesta all'UE e ai suoi Stati membri di garantire che i diritti umani siano pienamente rispettati anche nelle politiche interne, al fine di evitare atteggiamenti iniqui, aumentare la coerenza tra le politiche interne ed esterne e migliorarne l'autorità morale sulla scena internazionale; invita l'AR/VP Baronessa Ashton ad affrontare la questione della complicità delle imprese dell'UE nelle violazioni dei diritti umani al di fuori dell'UE e ad adoperarsi per la realizzazione di un sistema di sanzioni nei confronti di tali imprese, o almeno a registrare tali casi, assicurando che esse non ottengano sovvenzioni unionali o qualsiasi altro tipo di aiuto da parte del SEAE;

45.

sottolinea, ancora una volta, la fondamentale importanza della formulazione di forti posizioni comuni dell'UE, al fine di sfruttare il peso collettivo dell'UE e dei suoi Stati membri; prende atto, in quest'ottica, dello sviluppo della capacità del Gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani Diritti (COHOM) e degli sforzi per individuare le priorità fondamentali e per chiarire la suddivisione del lavoro che contribuirà allo sviluppo di una sensibilizzazione e di una collaborazione transregionali e alle pressioni esercitate su tutti gli stati moderati anche tra Ginevra e New York; accoglie con favore il COHOM con base a Bruxelles e la proposta di tenere un incontro annuale del COHOM a Ginevra; sostiene gli sforzi volti a trasmettere «un messaggio, con molte voci», ma deplora il fatto che la ricerca di un terreno comune porti troppo spesso ad una accettazione del minimo comune denominatore, in particolare nelle conclusioni finali del Consiglio, e chiede un'azione più audace e ambiziosa; a tale riguardo, incoraggia il SEAE, in particolare le delegazioni dell'UE a Ginevra e a New York, ad aumentare la propria coerenza, sulla base di consultazioni tempestive e sostanziali, e la visibilità dell'azione dell'UE per aumentarne la credibilità nel mondo;

46.

accoglie con favore l'impegno dell'AR/VP a sviluppare un approccio annuale all'individuazione delle priorità presso le Nazioni Unite in tutte le riunioni sui diritti umani a Ginevra e a New York e sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra l'AR/VP e il Commissario per gli aiuti umanitari e la protezione civile, poiché le questioni di cui si occupano, in particolare in materia di diritti umani, sono fortemente interconnesse;

47.

accoglie con favore l'adozione della risoluzione 65/276 da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite come un timido inizio verso un grande sforzo di aggiornare il ruolo dell'Unione nell'attività in materia di diritti umani dell'organizzazione; ritiene che l'UE debba ora insistere vigorosamente per esercitare i propri diritti e perseguire un'ambiziosa strategia volta a migliorare ulteriormente il suo status presso le Nazioni Unite;

48.

accoglie con favore il ruolo costruttivo svolto dall'UE e dai suoi Stati membri nel quadro del riesame del CDU, soprattutto in difesa dell'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e nel loro sostegno alle Procedure speciali e ai mandati nazionali; ricorda la necessità di finanziamenti sufficienti per mantenere aperti gli uffici regionali dell'OHCHR;

49.

sottolinea che la capacità di sensibilizzazione dell'UE deve essere urgentemente migliorata, anche attraverso lo sviluppo di forti alleanze con i principali partner regionali e tutti gli stati moderati, nonché attraverso un meccanismo che permetta di ottenere l'appoggio dell'AR/VP rispetto alle pressioni esercitate nelle capitali di paesi terzi;

50.

accoglie con favore la dichiarazione dell'AR/VP pronunciata al Parlamento il 13 dicembre 2011 in seguito alla richiesta da tempo avanzata dal Parlamento in relazione alla creazione di un rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani; sottolinea la necessità che questi titolari di mandato siano designati per l'elevato e comprovato livello delle loro competenze in materia di diritti umani; insiste sulla necessità di effettuare tale nomina quanto più rapidamente possibile e di individuare risorse sufficienti per garantire che tale mandato possa essere soddisfatto;

51.

incarica la sua delegazione alla 19a sessione del CDU di esprimere le preoccupazioni formulate nella presente risoluzione; invita la delegazione a riferire alla sottocommissione per i diritti dell'uomo in merito alla sua visita; ritiene indispensabile continuare la prassi di inviare una delegazione del PE alle pertinenti sessioni del CDU e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

*

* *

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della 66a Assemblea generale, al presidente del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e al gruppo di lavoro UE-ONU istituito dalla commissione per gli affari esteri.


(1)  Convenzione ONU contro la tortura, convenzione ONU sui diritti del fanciullo, convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0097.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0334.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0229.

(5)  Articolo 2, articolo 3, paragrafo 5, e articolo 6 del trattato sull'Unione europea.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/49


Giovedì 16 febbraio 2012
Accesso delle persone non vedenti ai libri

P7_TA(2012)0059

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (2011/2894(RSP))

2013/C 249 E/13

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le interrogazioni del 13 gennaio 2012 al Consiglio e alla Commissione sulla petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (O-000005/2012 – B7-0029/2012 e O-000006/2012 – B7-0030/2012),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che nell'Unione europea l'accesso delle persone non vedenti e ipovedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa è notevolmente limitato, giacché il 95 % di tutte le opere pubblicate non vengono mai convertite in «formati accessibili», quali il Braille, la stampa a caratteri ingranditi o l'audio;

B.

considerando che, a livello globale, non vi è attualmente alcuna norma giuridica internazionale che preveda un'eccezione specifica alle norme sul diritto d'autore per la distribuzione transfrontaliera di formati adattati a favore degli individui con disabilità di lettura;

C.

considerando che il comitato per il diritto d'autore dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) sta esaminando un trattato internazionale volto a migliorare l'accesso ai libri per i non vedenti e gli ipovedenti;

D.

considerando che i rappresentanti dell'Unione europea si sono opposti sistematicamente a un testo giuridicamente vincolante, favorendo raccomandazioni non vincolanti;

E.

considerando che nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (1) il Parlamento europeo ha invitato l'UE a sostenere un trattato WIPO vincolante;

F.

considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare gli articoli 21 e 30, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabiliscono i principi attinenti al divieto di atti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità;

1.

invita il Consiglio e la Commissione a dare il proprio sostegno a un trattato WIPO vincolante in materia di diritti d'autore sui libri e sui prodotti a stampa per le persone non vedenti e ipovedenti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0240.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/50


Giovedì 16 febbraio 2012
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

P7_TA(2012)0060

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2012/2519(RSP))

2013/C 249 E/14

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2005 sul processo di Barcellona rivisitato (1) e del 25 novembre 2009 sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava Conferenza ministeriale Euromed sul commercio (2),

visti la dichiarazione di Barcellona, del 28 novembre 1995, che ha instaurato un partenariato fra l'Unione europea e i paesi del Sud e dell'Est del Mediterraneo (PSEM), nonché il programma di lavoro approvato in occasione di tale conferenza,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2011, intitolata «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200),

vista la tabella di marcia euromediterranea per il commercio fino al 2010 e oltre, adottata dall'ottava Conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo nel 2009,

vista la comunicazione congiunta della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 maggio 2011, intitolata «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

visti gli accordi euromediterranei di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Tunisia (3), Israele (4), il Marocco (5), la Giordania (6), l'Egitto (7), il Libano (8) e l'Algeria (9), dall'altra, nonché l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese, dall'altra (10),

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE),

vista la valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) della zona di libero scambio euromediterranea elaborata dall'Istituto per la politica e la gestione dello sviluppo dell'Università di Manchester,

visti la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sulla creazione della zona di libero scambio euromediterranea (11) e gli elementi pertinenti in essa contenuti,

viste le conclusioni delle conferenze ministeriali euromediterranee e delle conferenze ministeriali settoriali che si sono svolte dall'avvio del processo di Barcellona, con specifico riferimento alle conclusioni della nona Conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo, dell'11 novembre 2010,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 febbraio 2010 nella causa C-386/08, Brita GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

vista la dichiarazione dell'Unione rilasciata in occasione della quarta riunione del Consiglio di associazione UE-Israele, svoltasi il 17 e 18 novembre 2003 a Bruxelles,

visti l'accordo tecnico UE-Israele relativo al protocollo n. 4 dell'accordo di associazione UE-Israele e l'avviso della Commissione agli importatori intitolato «Importazioni da Israele nella Comunità» (12),

viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente adottate durante la 2985a riunione del Consiglio «Affari esteri» tenutasi a Bruxelles l'8 dicembre 2009,

vista la comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færøer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia (13),

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (14),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la zona paneuromediterranea del cumulo diagonale dell'origine è basata su svariati protocolli bilaterali sulle norme di origine, che sono troppo complessi perché le imprese, in particolare le PMI, e i paesi possano trarne vantaggio;

B.

considerando che nell'ottobre 2007 la Conferenza ministeriale Euromed di Lisbona sul commercio ha dato il via libera all'elaborazione di una convenzione che integri tutti i protocolli applicabili nella zona paneuromediterranea in un solo strumento semplificato, in modo da facilitare l'utilizzazione del cumulo dell'origine paneuromediterranea; che questa convenzione è stata sostenuta dalla nona Conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo dell'11 novembre 2010;

C.

considerando che la portata geografica di questa convenzione è stata ampliata per inserire i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, moltiplicando in modo efficace i vantaggi derivanti dal cumulo dell'origine paneuromediterranea;

D.

considerando che queste misure, seppur molto positive, comportano che qualsiasi violazione o aggiramento delle norme relative al cumulo dell'origine avrebbe un impatto geografico ancora più vasto;

E.

considerando che l'Unione ha stipulato accordi di associazione sia con Israele sia con la Palestina e che ambedue contemplano un accordo di libero scambio con disposizioni separate e distinte per il trattamento commerciale preferenziale;

F.

considerando che, nelle sue conclusioni sul processo di pace in Medio Oriente dell'8 dicembre 2009, il Consiglio dell'Unione europea ha ribadito che «gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale, costituiscono un ostacolo alla pace e minacciano di rendere impossibile la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati»;

G.

considerando che, secondo la posizione dell'Unione, i prodotti provenienti dai territori che dal 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana non sono ammessi a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione UE-Israele;

H.

considerando che l'applicazione da parte di Israele dell'accordo di associazione UE-Israele nei territori occupati ha comportato un'applicazione inadeguata del diritto dell'Unione che, come ha confermato la Corte di giustizia nella causa Brita GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen, non consente alle autorità doganali degli Stati membri di concedere un trattamento preferenziale a norma dell'accordo di associazione UE-Israele ai prodotti provenienti dai territori occupati da Israele;

I.

considerando che i cittadini europei hanno espresso in modo chiaro la loro volontà circa i prodotti provenienti dai territori occupati palestinesi;

J.

considerando che l'Unione ha incontrato diversi problemi nell'applicazione delle norme relative all'origine per quanto riguarda i prodotti provenienti da insediamenti nei territori occupati; che nella dichiarazione rilasciata in occasione della quarta riunione del Consiglio di associazione UE-Israele del 2003, l'Unione ha sottolineato l'importanza di risolvere il problema bilaterale relativo alle norme di origine prima che il protocollo «origine» sia modificato, onde consentire l'applicazione del cumulo dell'origine paneuromediterranea; che in assenza di una soluzione di questo tipo la Commissione si è sforzata di risolvere questi problemi stipulando con Israele un accordo tecnico bilaterale giuridicamente non vincolante in virtù del quale Israele indica su ciascun documento relativo alla prova di origine il codice postale del luogo in cui un bene è stato prodotto, consentendo in tal modo alle autorità doganali dell'Unione di applicare immediatamente alle merci prodotte nelle colonie israeliane dazi non preferenziali;

K.

considerando che questo accordo tecnico esiste, da un lato, tra l'Unione europea e Israele e, dall'altro, tra i paesi EFTA e Israele, e che la proposta di convenzione non amplia in alcun modo questo accordo al territorio geografico che copre, né vincola le altre parti;

L.

considerando che le norme dell'accordo tecnico già esigono che Israele e i suoi esportatori facciano la distinzione fra attività produttive effettuate nei territori posti sotto amministrazione israeliana nel 1967 e produzione effettuata nel territorio internazionalmente riconosciuto dello Stato d'Israele;

M.

considerando che la convenzione nella sua forma attuale non apporterà nuove soluzioni giuridiche all'Unione o alle parti contraenti nei casi in cui le norme relative al cumulo non siano considerate come pienamente rispettate;

N.

considerando che sono le autorità doganali dei singoli Stati membri dell'UE a essere responsabili di verificare la validità delle dichiarazioni riguardanti l'origine preferenziale dei prodotti importati nell'UE; che le autorità doganali, nonostante il loro impegno, non possono essere in grado di verificare e controllare ogni documento relativo alla prova di origine e ogni carico proveniente da Israele e importato nell'Unione con trattamento preferenziale; che la convenzione può aggravare questa sfida logistica ampliando il numero di paesi partner che applicano il cumulo della lavorazione o della trasformazione con i materiali provenienti da Israele, al momento di esportare i prodotti in virtù dei loro accordi con l'UE;

O.

considerando che, sebbene sia necessario rimediare in maniera più adeguata al problema della determinazione dell'autentica origine dei prodotti esportati da Israele, tale questione non deve frenare l'integrazione sociale ed economica della regione nel suo complesso;

P.

considerando che la Primavera araba ha messo in luce la necessità di applicare norme eque e giuste che consentano alla popolazione di ciascuno Stato e paese mediterraneo di trarre pieno profitto dai propri sforzi economici, nonché la necessità per l'Unione di sostenere apertamente questi sforzi; che sulla scia della Primavera araba l'Unione ha riaffermato il suo impegno a stringere legami commerciali più forti con i paesi arabi;

Q.

considerando che, come indicato nella comunicazione congiunta dell'8 marzo 2011 dal titolo «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale», la Commissione ritiene che l'adozione della convenzione sia uno degli strumenti che consentono di ottimizzare l'impatto del commercio e dell'investimento nella regione;

R.

considerando che la creazione di una zona di libero scambio euromediterranea non è stata concretizzata entro il 2010 e che una delle ragioni principali di tale fallimento è la mancanza di integrazione Sud-Sud in materia sociale, commerciale ed economica fra i paesi del Mediterraneo meridionale;

S.

considerando che l'impatto a livello nazionale e regionale dell'accordo potrebbe risultare molto rilevante;

1.

ritiene che il commercio internazionale possa essere il motore della crescita economica, della diversificazione economica e della riduzione della povertà, tutti fattori necessari al processo di democratizzazione della regione mediterranea; sostiene gli sforzi della Commissione volti a riconoscere un accesso preferenziale al mercato interno dell'Unione per i beni prodotti e cumulati nella regione mediterranea;

2.

plaude all'iniziativa intesa a semplificare l'utilizzo del sistema di cumulo delle norme di origine nella zona paneuromediterranea; ritiene che la convenzione regionale su un regime di norme di origine preferenziali paneuromediterranee rappresenti una tappa importante verso l'agevolazione degli scambi e l'integrazione sociale ed economica nel vicinato meridionale;

3.

esprime preoccupazione per lo status quo relativo alla creazione di una zona di libero scambio euromediterranea, che doveva essere istituita entro il 2010 e che non si è concretizzata; si rammarica che non siano stati compiuti reali progressi dai diversi attori nel creare le condizioni necessarie; incoraggia lo sviluppo di una cooperazione economica bilaterale e multilaterale Sud-Sud, che apporterebbe benefici concreti per i cittadini dei paesi interessati e migliorerebbe il clima politico nella regione; constata che la mancanza di scambi intraregionali tra i paesi del Mediterraneo meridionale ha costituito un grande ostacolo per questo progetto; insiste che la creazione di una zona di libero scambio euromediterranea dovrebbe rimanere uno degli obiettivi dell'Unione e dei suoi partner meridionali; ritiene che la convenzione rappresenti un importante progresso verso la creazione di questa zona di libero scambio e un possibile incentivo per gli scambi Sud-Sud;

4.

spera che le nuove democrazie che si svilupperanno nella regione a seguito della Primavera araba promuovano i diritti umani e sociali e rafforzino il dialogo politico, in modo da creare un ambiente più favorevole agli scambi intraregionali, dato che la mancanza di scambi era in parte dovuta alle politiche attuate dai precedenti regimi dittatoriali; incoraggia queste nuove democrazie a lavorare di concerto con l'Agadir Group e a utilizzare appieno questa nuova convenzione; chiede alla Commissione di fornire assistenza a queste nuove democrazie sul piano tecnico per consentir loro di trarre pieno profitto dagli strumenti commerciali di cui dispongono, compresa la suddetta convenzione;

5.

si compiace che la convenzione sia uno strumento unico che fornisce il quadro giuridico necessario al cumulo diagonale non soltanto ai partner tradizionali del Mediterraneo meridionale, ma anche ai partecipanti del processo di associazione e di stabilizzazione e ai paesi EFTA, fornendo una portata geografica più ampia al cumulo e un mercato più ampio alle esportazioni cumulate;

6.

deplora che la convenzione non sia corredata da un meccanismo di composizione delle controversie che permetta di affrontare le questioni connesse con la verifica della prova di origine; ritiene che il comitato misto previsto dalla convenzione non costituirà uno strumento valido per trovare soluzioni a questi problemi; rileva che tali questioni dovranno pertanto essere affrontate per mezzo di meccanismi bilaterali di composizione delle controversie, se presenti;

7.

ritiene che la convenzione sarebbe stata nettamente rafforzata dall'inclusione di un meccanismo di composizione delle controversie unico ed efficace che avrebbe consentito di comporre in maniera rapida ed efficiente le controversie connesse con l'origine e il cumulo di prodotti; invita la Commissione a esaminare la possibilità di integrare un meccanismo di questo tipo nelle future revisioni della convenzione;

8.

si rammarica che il testo della convenzione non preveda future procedure di revisione o di riesame; ritiene che uno strumento così complesso e di ampia portata come questa convenzione trarrebbe beneficio da una revisione effettuata a tempo debito; chiede pertanto alla Commissione di contemplare l'aggiunta di una clausola di riesame nella convenzione;

9.

sottolinea l'importanza di affiancare quanto prima alla conclusione della convenzione una revisione delle norme di origine applicabili alle parti della convenzione; pone l'accento sull'importanza che tale revisione sia svolta in modo tale da allineare le norme di origine relative ai paesi del Mediterraneo meridionale a quelle proposte nel nuovo regolamento relativo al sistema di preferenze generalizzate (SPG); ritiene che norme di origine meno favorevoli comprometterebbero il pieno potenziale della convenzione e penalizzerebbero il vicinato meridionale;

10.

è particolarmente preoccupato delle prassi di talune imprese che continuano a esportare beni prodotti nei territori occupati in virtù dell'accordo di associazione UE-Israele; deplora tale pratica, la considera contraria alle politiche internazionali dell'UE e ritiene che abusi delle ampie possibilità di accesso preferenziale legittimo al mercato interno dell'Unione; invita pertanto la Commissione a redigere una lista nera delle imprese che continuano a sfruttare tali prassi e a informare gli Stati membri;

11.

ricorda che, nella sentenza Brita GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen la Corte di giustizia europea ha confermato che le autorità doganali degli Stati membri importatori devono rifiutare il trattamento preferenziale in virtù dell'accordo di associazione UE-Israele per i prodotti esportati verso l'Unione provenienti dai territori occupati da Israele e per i quali le autorità israeliane non forniscono sufficienti informazioni per poter determinare l'effettiva origine di questi prodotti;

12.

ritiene che l'attuazione della convenzione non dovrebbe perpetuare o creare una situazione che facilita o favorisce questo tipo di abuso delle norme; sottolinea che, come prevede il preambolo, la convenzione non dovrebbe comportare una situazione generale meno favorevole rispetto alle precedenti relazioni fra partner di libero scambio che applicano il cumulo diagonale; chiede alla Commissione di collaborare con il Parlamento affinché le due istituzioni uniscano la propria volontà e il proprio peso politico per trovare una soluzione a questo abuso delle norme del mercato interno; invita la Commissione a presentare nuove proposte per una soluzione più consona di questo problema;

13.

rileva che l'UE e gli Stati membri dell'EFTA hanno concluso un accordo tecnico con Israele che riguarda la questione della territorialità e, in una certa misura, offre alcune soluzioni; ritiene che soluzioni offerte da tali accordi tecnici non siano soddisfacenti; sottolinea inoltre che questi accordi tecnici non siano vincolanti per le altre parti della convenzione regionale; teme quindi che la convenzione regionale possa dare luogo a numerose altre situazioni nelle quali altre parti contraenti hanno difficoltà a garantire il proprio cumulo secondo gli accordi stipulati con l'Unione, allorché lavorano o trasformano, sul proprio territorio, prodotti importati in virtù degli accordi che hanno concluso con Israele;

14.

chiede alla Commissione di riesaminare e, se necessario, di rinegoziare il campo di applicazione dell'accordo tecnico per renderlo più efficace e più semplice; chiede alla Commissione europea di cercare una soluzione che sarebbe applicabile anche ai beni importati da paesi terzi, che hanno cumulato la lavorazione o trasformazione nel proprio territorio con materiali importati in virtù dei loro accordi con Israele; chiede alla Commissione di promuovere l'integrazione delle disposizioni che contribuiscono all'applicazione uniforme del principio di territorialità da parte di tutte le parti contraenti in un'eventuale revisione della convenzione regionale;

15.

rileva che, conformemente alle procedure previste dall'accordo tecnico attualmente in vigore fra l'UE e Israele, da una parte, e fra l'EFTA e Israele, dall'altra, le autorità doganali e gli esportatori israeliani distinguono già le attività produttive che si svolgono sul territorio degli insediamenti israeliani nei territori occupati da quelle che si svolgono nel territorio dello Stato di Israele riconosciuto dalla comunità internazionale; rileva altresì che queste procedure non prevedono la comunicazione del risultato delle distinzioni operate dalle autorità israeliane e dagli esportatori al fine di consentire alle autorità doganali dell'Unione di applicare le stesse distinzioni in modo corretto, semplice ed efficace; invita la Commissione a collaborare con le autorità doganali degli Stati membri per trovare una soluzione intesa a fare di questo accordo tecnico un meccanismo semplice, efficace e affidabile;

16.

ritiene che sarebbe opportuno concordare con Israele un meccanismo semplice, efficace e valido in base al quale gli esportatori israeliani e le autorità doganali nazionali applicherebbero la medesima distinzione e indicherebbero in modo chiaro e corretto la data in cui lo status originario è stato determinato in base a operazioni di produzione svolte nei territori posti sotto l'amministrazione di Israele nel 1967;

17.

esorta gli Stati membri a garantire che le rispettive autorità doganali applichino effettivamente l'accordo tecnico e rispettino lo spirito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia per quanto riguarda i prodotti israeliani cumulati che entrano nell'Unione nell'ambito del cumulo diagonale previsto dalla convenzione regionale; ritiene che la Commissione debba guidare il coordinamento di questi sforzi a livello di Unione e adottare le misure necessarie affinché le autorità doganali dei singoli Stati membri dell'Unione applichino correttamente l'accordo tecnico ai prodotti israeliani cumulati; ritiene che le autorità doganali dell'UE debbano verificare con maggiore efficacia l'applicazione dell'accordo tecnico al fine di evitare l'abuso del sistema di preferenze;

18.

chiede alla Commissione, visto che la convenzione non contiene disposizioni di questo tipo, di effettuare, dopo tre anni, una valutazione d'impatto per valutare, tra gli altri elementi, i vantaggi derivanti dall'adozione della convenzione e l'impatto del cumulo derivato da tale convenzione per quanto riguarda le pratiche di talune imprese precedentemente citate;

19.

sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente il mondo delle imprese dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo circa le possibilità offerte dal cumulo, come semplificato dalla nuova convenzione paneuromediterranea; sostiene la Commissione nel prendere iniziative volte a sviluppare tale sensibilizzazione;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee e al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.


(1)  GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 570.

(2)  GU C 285 del 21.10.2010, pag. 35.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(4)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(5)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(6)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(7)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

(8)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

(9)  GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

(10)  GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

(11)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 210.

(12)  GU C 20 del 25.1.2005, pag. 2

(13)  GU C 156 del 26.5.2011, pag. 3

(14)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.


30.8.2013   

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CE 249/56


Giovedì 16 febbraio 2012
Futuro del GMES

P7_TA(2012)0062

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul futuro del GMES (2012/2509(RSP))

2013/C 249 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2011 sul programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e sulle sue attività (dal 2014 in poi) (COM(2011)0831),

vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (COM(2011)0500),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 su una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2011 intitolate «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini»,

vista l'interrogazione orale alla Commissione sul futuro del GMES (O-000325/2011 – B7-0027/2012),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il programma di monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES) è una delle due iniziative faro dell'Unione europea nel settore spaziale e svolge un ruolo fondamentale nell'osservazione della Terra, che costituisce uno strumento essenziale nella lotta contro il cambiamento climatico e il degrado ambientale, per la protezione e la sicurezza civili, lo sviluppo sostenibile, la mobilità e la gestione delle crisi e nell'offerta di opportunità economiche importanti attraverso lo sviluppo di servizi a valle e la promozione dell'innovazione;

B.

considerando che il GMES riveste un'importanza fondamentale per l'Europa sul piano politico, strategico e tecnico e offre una considerevole redditività in termini di vantaggi economici, sociali e tecnologici;

C.

considerando che il GMES è stato istituito come programma dell'Unione, finanziato attraverso il bilancio UE, per un importo di circa 3,2 miliardi di EUR fino al 2013, sotto la gestione e la responsabilità dell'Unione europea;

D.

considerando che l'assenza di un piano di finanziamento credibile che preveda un sostegno finanziario stabile e a lungo termine comporterebbe probabilmente un aumento dei costi a lungo termine, una disparità per quanto concerne l'accesso alle informazioni e i vantaggi per i cittadini europei, nonché l'interruzione o addirittura la sospensione del programma e dei dati che esso fornisce e potrebbe significare, in ultima analisi, che l'investimento realizzato finora è stato infruttuoso e che l'Europa perderà la sua indipendenza e il suo vantaggio tecnologico in questa importante infrastruttura spaziale;

E.

considerando che il Consiglio ha chiesto, il 31 maggio 2011, che il bilancio UE continui a finanziare il programma GMES in linea con le responsabilità dell'Unione, mentre diversi Stati membri hanno già sollevato obiezioni in relazione al fatto che il GMES sia disciplinato da un accordo intergovernativo, e che pertanto il fondo GMES proposto non genererà verosimilmente il finanziamento necessario;

1.

deplora che il 30 novembre 2011 la Commissione abbia pubblicato solo una comunicazione e non abbia presentato una proposta legislativa sul GMES, dato che l'attuale regolamento (UE) n. 911/2010 copre unicamente la fase iniziale di operatività e scadrà entro la fine del 2013;

2.

non condivide l'orientamento indicato dalla Commissione nella sua comunicazione per quanto riguarda il futuro finanziamento e la gestione del GMES, in particolare l'obiettivo del finanziamento intergovernativo del progetto; esprime preoccupazione per il fatto che questo orientamento comprometta gravemente lo sviluppo futuro del programma, che comporti una perdita della sua dimensione europea, sia in contrasto con i principi di trasparenza e accesso pieno, aperto e uguale per tutti, e sia considerato come un segno del disimpegno dell'Unione europea in relazione a questa iniziativa faro;

3.

ritiene che il finanziamento del GMES al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP) – con il finanziamento e la struttura di governance proposte nella comunicazione della Commissione – non sia un'opzione realizzabile;

4.

sottolinea che l'incertezza sul futuro del programma GMES e sul suo finanziamento pregiudicano gravemente lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi e delle applicazioni del GMES, che dovrebbero generare crescita economica e benessere per i cittadini europei;

5.

invita pertanto la Commissione a presentare rapidamente una proposta legislativa per la governance, il finanziamento e l'attività a lungo termine del programma GMES, finanziato nell'ambito del QFP, con l'obiettivo di assicurare un'efficace realizzazione e attività del programma e di conseguire l'obiettivo della sua piena operatività a partire dal 2014;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0013.


30.8.2013   

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CE 249/57


Giovedì 16 febbraio 2012
Pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou

P7_TA(2012)0063

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))

2013/C 249 E/16

Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 17 dicembre 2009 sulla Bielorussia (1) e le sue altre risoluzioni in materia, segnatamente del 15 settembre 2011 (2), del 12 maggio 2011 (3), del 10 marzo 2011 (4) e del 20 gennaio 2011 (5),

viste la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte (6), nonché le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, segnatamente quella del 26 aprile 2007 sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte (7),

viste la risoluzione 65/206 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2010 con la richiesta di moratoria in materia di pena di morte nonché le sue precedenti risoluzioni del 2007 e 2008 sulla pena di morte,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE del 6-10 luglio 2010 sulla pena di morte,

vista la risoluzione 1857 (2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 2012 sulla situazione in Bielorussia,

vista la dichiarazione resa il 1o dicembre 2011 da Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'UE, sulle sentenze capitali in Bielorussia,

vista la dichiarazione resa il 24 gennaio 2012 da Martin Schulz, Presidente del PE, in cui si deplorano le sentenze capitali pronunciate contro Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou,

vista la decisione del Consiglio «Affari esteri» dell'UE del 23 gennaio 2011 relativa a misure restrittive contro la Bielorussia,

visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la dichiarazione del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga il 7-9 maggio 2009, e la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia approvata in occasione del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Varsavia il 30 settembre 2011,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la Bielorussia resta l'unico paese europeo ad applicare ancora la pena di morte e procede tuttora alle esecuzioni capitali;

B.

considerando che nel luglio 2011 ha avuto luogo l'esecuzione di Aleh Hryshkautsou e Andrei Burdyka, anche se il loro caso era ancora in sospeso dinanzi al Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e considerando che secondo i militanti per i diritti umani in Bielorussia dal 1991 in poi sono state eseguite circa 400 condanne alla pena capitale;

C.

considerando che le ultime condanne a morte sono state pronunciate dalla Corte suprema della Bielorussia il 30 novembre 2011 a carico di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou per l'imputazione di atti terroristici compiuti nel 2005 a Vitebsk, nel 2008 a Minsk e nella metropolitana di Minsk nell'aprile 2011;

D.

considerando che secondo resoconti attendibili (FIDH, Human Rights Watch) esistono elementi i quali evidenziano che i magistrati della procura e la Corte suprema della Bielorussia hanno celebrato un processo ingiusto e le indagini sono state marcate da gravi abusi dei diritti umani e dall'esclusione intenzionale di rilevanti prove a conferma dell'innocenza dei due imputati e che, secondo osservatori presenti al processo, nel corso delle indagini preliminari e dell'esame giudiziario del caso si sono verificate gravi violazioni procedurali;

E.

considerando che a Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou è stato negato l'accesso agli avvocati, che secondo resoconti attendibili nel corso degli interrogatori è stato fatto ricorso alla tortura al fine di estorcere confessioni e che nel contempo mancano prove forensi del nesso tra gli imputati e l'esplosione né sui loro abiti o corpi sono state rinvenute tracce di materiale esplosivo;

F.

considerando che tutte le prove principali prodotte dall'accusa nel corso del processo sono state distrutte subito dopo l'annuncio della decisione da parte della Corte suprema;

G.

considerando che a norma dell'articolo 14, sezione 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato dalla Repubblica di Bielorussia, «ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale»;

H.

considerando che i genitori di Dzmitry Kanavalau sono stati oggetto di intimidazioni e posti sotto sorveglianza da parte di agenti dei servizi segreti e che agenti in borghese sono costantemente presenti in prossimità della loro abitazione e da mesi impediscono alla famiglia ogni possibilità di comunicare con l'esterno;

I.

considerando che in Bielorussia la pena capitale resta un «segreto di Stato» e che secondo il codice penale bielorusso le date delle esecuzioni non sono comunicate né ai detenuti condannati alla pena di morte, né alle loro famiglie né al pubblico; considerando che la pena di morte è eseguita in segreto con fucilazione, che il corpo del condannato a morte non è restituito ai familiari per la sepoltura e che il luogo dell'inumazione non è comunicato;

J.

considerando che l'esecuzione di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou può avvenire in ogni momento,

K.

considerando che la decisione della Corte suprema sul caso è definitiva e inappellabile; che a norma della legislazione bielorussa la domanda di grazia può essere sottoposta all'esame del Presidente del paese; che Uladzislau Kavalyou ha rivolto ad Alyaksandr Lukashenka la domanda di grazia negando ogni accusa e chiedendo l'assoluzione dall'imputazione penale, ma finora non ha ricevuto risposta;

L.

considerando che le autorità della Bielorussia hanno firmato la dichiarazione di Praga del vertice per il partenariato orientale, in cui hanno assunto l'impegno di rispettare i principi del diritto internazionale e i valori fondamentali, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

1.

ribadisce che l'Unione europea e altre istituzioni internazionali hanno più volte sollecitato le autorità bielorusse ad abolire la pena di morte;

2.

sottolinea che resta inaccettabile una simile pena irreversibile, crudele, inumana e degradante, la quale viola il diritto alla vita; deplora che le autorità bielorusse continuano a non compiere alcun passo concreto verso l'abolizione della pena di morte o l'introduzione immediata di una moratoria in materia;

3.

condanna le sentenze capitali pronunciate a carico di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou e sollecita Alyaksandr Lukashenka a concedere la grazia ai due condannati e a proclamare una moratoria riguardante tutte le sentenze e le esecuzioni capitali nella prospettiva di abrogare la pena di morte nell'ordinamento penale ratificando il secondo protocollo opzionale del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in conformità delle norme internazionali;

4.

invita le competenti autorità della Bielorussia a disporre un'indagine esaustiva, equa e imparziale sulle accuse formulate in detto contesto e a rendere debitamente giustizia alle vittime degli efferati atti terroristici in causa;

5.

sollecita il Consiglio e la Commissione ad attivare tutti gli strumenti diplomatici e di assistenza alla cooperazione di cui dispongono per contribuire all'abolizione della pena di morte in Bielorussia;

6.

invita i paesi del partenariato orientale e la Russia a esercitare pressioni sulla Bielorussia affinché introduca una moratoria in materia di pena di morte;

7.

incoraggia fermamente la società civile bielorussa e le organizzazioni non governative a operare per l'abolizione della pena di morte;

8.

invita le autorità bielorusse a rilanciare le attività del gruppo di lavoro parlamentare sulla pena di morte, avviate nel 2010, a conformare la legislazione nazionale agli obblighi assunti dal paese nel quadro dei trattati internazionali sui diritti umani e a provvedere a che siano tassativamente rispettate le norme internazionalmente riconosciute in materia di giusto processo;

9.

incoraggia le autorità bielorusse a potenziare il ruolo del potere giudiziario in Bielorussia e il suo funzionamento senza interferenze o pressioni da parte del potere esecutivo, ad attuare le raccomandazioni del Relatore speciale dell'ONU sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, ad assicurare un'adeguata pubblicità ai procedimenti giudiziari e a conformarsi agli impegni OSCE concernenti la dimensione umana, segnatamente nel campo dello Stato di diritto;

10.

condanna la continua repressione di cui sono oggetto i difensori dei diritti umani e I militanti dell'opposizione democratica e le intimidazioni contro gli attivisti della società civile e i mezzi di informazione indipendenti in Bielorussia per ragioni politiche; chiede l'immediata liberazione di tutte le persone condannate per ragioni politiche che sono detenute o subiscono altre forme di pena, tra cui Ales Bialiatski, presidente del centro per i diritti umani Viasna e vicepresidente del FIDH;

11.

chiede l'immediata liberazione senza condizioni di tutti i prigionieri politici; plaude alla decisione del Consiglio «Affari esteri» dell'UE del 23 gennaio 2012 di estendere i criteri per l'applicazione di sanzioni onde facilitare il futuro accertamento dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia e ribadisce che non potranno verificarsi progressi nel dialogo UE-Bielorussia in assenza di progressi da parte della Bielorussia verso la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto e fino a quando non saranno rimessi in libertà senza condizioni e non saranno reintegrati pienamente nei loro diritti civili tutti i prigionieri politici, compresi i due ex candidati presidenziali Mikalai Statkevich e Andrei Sannikau, i responsabili delle campagne presidenziali dei candidati dell'opposizione democratica Pavel Seviarynets e Dzmitry Bandarenka, nonché Syarhey Kavalenka, un detenuto politico imprigionato con l'accusa di essersi sottratto agli arresti domiciliari, il quale dopo un prolungato sciopero della fame si trova in uno stato critico di debilitazione, al punto di versare in pericolo di vita;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Repubblica di Bielorussia, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0392.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0244.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0099.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0022.

(6)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.

(7)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.


30.8.2013   

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CE 249/60


Giovedì 16 febbraio 2012
Egitto: ultimi sviluppi

P7_TA(2012)0064

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'Egitto: ultimi sviluppi (2012/2541(RSP))

2013/C 249 E/17

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, in particolare la risoluzione del 17 novembre 2011 sull'Egitto, in particolare sulla vicenda del blogger Alaa Abd El-Fattah (1),

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, di cui l'Egitto è firmatario,

viste le dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Catherine Ashton, del 2 febbraio 2012, sulla tragedia allo stadio in Egitto, e del 1o febbraio 2012 sulla continua repressione della società civile in Egitto,

visti l'accordo di associazione UE-Egitto concluso nel 2004 e il piano d'azione adottato nel 2007,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 10 ottobre 2011 e le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011 sull'Egitto,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 maggio 2011, dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento»,

visti lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 e, in particolare, le relazioni intermedie della Commissione sulla sua attuazione,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale»,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori di diritti umani adottati nel 2004 e aggiornati nel 2008,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la situazione delle ONG in Egitto è allarmante; considerando che nell'ottobre 2011 era stata annunciata l'istituzione di una commissione preposta alla revisione delle istituzioni civili e delle ONG, allo scopo di rafforzare il controllo giuridico sui finanziamenti esteri delle organizzazioni della società civile e delle fondazioni politiche, e che, successivamente, è stato chiesto alla Banca centrale di controllare tutte le transazioni bancarie delle ONG; considerando che gli uffici di dieci organizzazioni beneficiarie di finanziamenti esteri sono stati perquisiti e che il Consiglio supremo delle forze armate (SCAF) ha indagato su tali organizzazioni e le ha successivamente messe al bando il 29 dicembre 2011; considerando che il 5 febbraio 2012 il governo militare dell'Egitto ha annunciato l'intenzione di processare 19 cittadini americani e altre 24 persone nell'ambito di un'indagine giudiziaria sui finanziamenti esteri di organizzazioni no profit attive in Egitto; considerando che i giudici egiziani sanno investigando su presunti finanziamenti esteri illeciti di organizzazioni non governative e di fondazioni politiche per la democrazia, e che 44 attivisti, tra cui diciannove americani, quattordici egiziani, cinque serbi, due tedeschi, due libanesi, un giordano e un palestinese sono stati deferiti alla Corte penale del Cairo ed è stato ordinato loro di non abbandonare il paese;

B.

considerando che le ONG sono altresì accusate di aver aperto e gestito uffici in Egitto senza l'autorizzazione del governo, sebbene le richieste di registrazione presentate da tali organizzazioni in conformità delle norme pertinenti, oltre cinque anni fa, non abbiano ricevuto alcun riscontro dalle autorità egiziane; considerando che queste accuse costituiscono il punto culminante della crescente repressione delle ONG nazionali e internazionali in Egitto, che costituisce una violazione del diritto internazionale in materia di diritti umani e pregiudica gli sforzi intesi a promuovere i valori democratici e a tutelare i diritti umani;

C.

considerando che almeno 74 persone sono state uccise e altre centinaia sono rimaste ferite a seguito degli scontri scoppiati allo stadio di Port Said durante una partita di calcio tra la squadra al-Ahly del Cairo e la squadra locale al-Masri;

D.

considerando che la polizia ha reagito con sorprendente passività a questi scontri; considerando che la collera e l'ipotesi che gli scontri possano avere avuto un movente politico, in relazione alle richieste di porre fine al governo militare, hanno portato a manifestazioni di protesta in strada contro qualsiasi tipo di dittatura, militare o di altro tipo, nei giorni seguenti alla tragedia allo stadio, che hanno causato altri morti e feriti; considerando che la polizia continua a utilizzare gas lacrimogeni, proiettili di gomma e pallini da caccia contro i manifestanti;

E.

considerando che il viceministro della Sanità egiziano Hesham Sheiha ha definito la tragedia allo stadio come la più grave tragedia nella storia del calcio del paese; considerando che lo SCAF ha ordinato il trasferimento in elicottero dei giocatori della squadra ospite e dei suoi tifosi rimasti feriti verso un ospedale militare; considerando che, in particolare nei periodi di transizione e di tensioni sociali, lo sport dovrebbe svolgere un ruolo unificatore, creando un'atmosfera di normalità e promuovendo la riconciliazione tra comunità divise;

F.

considerando che il successo della politica europea di vicinato e delle riforme nel campo dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle donne, dipendono dalla partecipazione della società civile alla realizzazione delle politiche in materia;

G.

considerando che lo SCAF ha attuato una politica controversa, visto che la legge di emergenza non è stata completamente abolita e può essere ancora applicata in relazione a casi di «violenza», un concetto che lascia spazio ad ampie interpretazioni e a un'applicazione arbitraria; considerando che, secondo le organizzazioni internazionali e nazionali, non si è registrato alcun miglioramento nella protezione dei diritti umani in Egitto negli ultimi dieci mesi di governo militare; considerando altresì che civili continuano a essere processati dinanzi a tribunali militari e che blogger, giornalisti e attivisti per i diritti umani subiscono molestie dirette e indirette, il che ha contribuito all'aumento delle tensioni e ha sollevato altre proteste popolari; considerando che lo SCAF non ha condotto indagini sulle denunce di violenze sessuali contro le donne manifestanti, inclusi i cosiddetti «test di verginità», le minacce di morte e le altre violazioni dei diritti umani;

H.

considerando che nelle elezioni dell'Assemblea del popolo, che si sono tenute tra il novembre 2011 e il gennaio 2012, il partito Libertà e giustizia dei Fratelli Musulmani ha ottenuto il 47 % dei voti e il partito al-Nour, dominato dai salafiti, ha ottenuto il 25 % dei voti, con un conseguente crollo del numero delle donne elette da 64 a 8; considerando che le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel mese di giugno; considerando che nessuna istituzione internazionale, inclusa l'Unione europea, è stata invitata a osservare le elezioni;

I.

considerando che ha ripetutamente richiesto la revoca dello stato di emergenza, in vigore dal 1981, il rafforzamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Egitto; considerando che l'Unione europea ha espresso in più occasioni il suo impegno a favore della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e ha sottolineato che i governi hanno il dovere di garantire queste libertà in tutto il mondo;

1.

esprime solidarietà al popolo egiziano in questo momento cruciale di transizione democratica nel paese; invita le autorità egiziane a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle donne, la libertà di religione, di coscienza e di pensiero, la protezione delle minoranze e il divieto della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di associazione e di riunione pacifica, il diritto al giusto processo e la libertà di espressione e di parola, in quanto tali diritti sono componenti essenziali di una democrazia profondamente radicata;

2.

chiede che le azioni penali nei confronti delle ONG e delle fondazioni politiche siano immediatamente abbandonate; invita le autorità egiziane a garantire che qualsiasi perquisizione presso organizzazioni della società civile egiziane o straniere sia svolta sulla base di una piena trasparenza e imparzialità e in conformità delle procedure giuridiche previste e delle norme internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali; ritiene che questa prassi costituisca una grave violazione del diritto alla libertà di associazione, sancito dall'articolo 22 dell'ICCPR; invita le autorità egiziane ad adottare una nuova legge sulle associazioni, basata sulle norme internazionali in materia di diritti umani, in stretta consultazione con le ONG e con i gruppi che operano a favore dei diritti umani e della democrazia; esprime il suo pieno sostegno all'impegno dimostrato e al lavoro importante e di elevata qualità svolto da queste organizzazioni a sostegno della società civile e del popolo egiziano, al fine di promuovere la pace, la democrazia e i diritti umani;

3.

deplora le gravi perdite di vite umane e l'elevato numero di feriti a Port Said ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; chiede che venga condotta un'indagine indipendente sui fatti che hanno causato la tragedia e che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

4.

è preoccupato per le accuse secondo cui gli scontri avrebbero avuto un movente politico e invita le autorità egiziane ad avviare urgentemente un'indagine indipendente sui fatti del 1o febbraio 2012;

5.

esprime un forte sostegno alle riforme intese a instaurare la democrazia, lo Stato di diritto e la giustizia sociale in Egitto, secondo la volontà espressa dal popolo egiziano; rinnova la richiesta di una completa revoca dello stato di emergenza; sottolinea nuovamente l'importanza del buongoverno, della lotta alla corruzione e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Egitto; chiede chiarimenti in merito al processo costituzionale, al relativo calendario e ai suoi principi, al fine di garantire che tutte le disposizioni costituzionali siano inclusive e non lascino alcuna possibilità di discriminazione nei confronti di nessuno nella società egiziana; sottolinea nuovamente la necessità di trasferire quanto prima il potere supremo a un governo civile eletto democraticamente;

6.

sottolinea l'importanza di tenere elezioni libere, eque e trasparenti e incoraggia l'Unione europea e i suoi Stati membri a continuare a sostenere e ad assistere le autorità egiziane, i partiti politici e la società civile nei loro sforzi intesi e conseguire questo obiettivo; invita lo SCAF ad autorizzare gli osservatori indipendenti ad assistere e a monitorare le prossime elezioni presidenziali; invita il VP/AR a promuovere la creazione di una task force con la partecipazione del Parlamento europeo per sostenere il processo di transizione democratica, in risposta alle richieste degli attori del cambiamento democratico, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di elezioni libere e democratiche e il rafforzamento istituzionale, incluso lo sviluppo di una magistratura indipendente;

7.

accoglie con favore la scarcerazione dei blogger Alaa Abd El-Fattah e Maikel Nabil Sanad; invita nuovamente le autorità egiziane a garantire che nessun blogger, giornalista o attivista per i diritti umani subisca molestie dirette o indirette o intimidazioni nel paese; accoglie con favore la liberazione dei prigionieri politici, pur ribadendo che essi non avrebbero mai dovuto essere processati dinanzi a tribunali militari; ritiene che i prigionieri in questione avrebbero dovuto essere assolti e non graziati;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti dagli Stati membri e alle autorità egiziane.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0518.


30.8.2013   

IT

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CE 249/63


Giovedì 16 febbraio 2012
Pena di morte in Giappone

P7_TA(2012)0065

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla pena di morte in Giappone (2012/2542(RSP))

2013/C 249 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui si chiede l'attuazione della risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, a favore di una moratoria mondiale sulla pena di morte e sulle esecuzioni capitali,

vista la risoluzione 65/206 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2010 su una moratoria sull'uso della pena di morte,

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla moratoria universale in materia di pena di morte (1),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2002 sull'abolizione della pena capitale in Giappone, Corea del Sud e Taiwan (2),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte (3),

vista la dichiarazione congiunta di Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e di Thorbjorn Jagland, Segretario generale del Consiglio d'Europa, sulla Giornata europea e mondiale contro la pena di morte, del 10 ottobre 2011,

vista la dichiarazione dell'Unione europea del 6 aprile 2011 sull'abolizione della pena di morte, in cui si incoraggiano i paesi osservatori del Consiglio d'Europa, tra cui il Giappone, ad abolire la pena di morte,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dal Giappone nel 1999,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea è fortemente impegnata a operare a favore dell'abolizione della pena di morte ovunque e si adopera affinché il principio fondamentale del diritto alla vita sia accettato a livello universale;

B.

considerando che il 2011 è stato il primo anno senza esecuzioni capitali in Giappone dal 1992; che, secondo comunicati stampa, il nuovo ministro della giustizia, Toshio Ogawa, ha dichiarato che non intende continuare la politica di «cautela» del suo predecessore, Hiraoka Hideo, e che sarebbe pronto a firmare nuovamente ordini di esecuzione;

C.

considerando che si sono registrati progressi significativi verso l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo e che un numero crescente di paesi ha abolito la pena capitale;

D.

considerando che un impegno ufficiale del Giappone, quale paese democratico di primo piano in Asia e membro chiave della comunità internazionale, a favore dell'abolizione della pena di morte non solo sarebbe coerente con la tendenza a livello internazionale, ma trasmetterebbe anche un forte segnale in tutto il mondo sulla necessità di rispettare e tutelare il diritto alla vita;

E.

considerando che circa 130 condannati a morte in Giappone sono attualmente detenuti nel braccio della morte;

F.

considerando che i detenuti e i loro rappresentanti legali non sono informati della data dell'esecuzione fino al giorno stesso e che le famiglie ne vengono a conoscenza solo successivamente, fatto particolarmente crudele tenendo conto dei lunghi anni di attesa nel braccio della morte;

1.

si compiace del fatto che i rapporti dell'Unione europea con il Giappone si basino su un attaccamento condiviso ai valori di libertà e democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani;

2.

accoglie con favore il fatto che dal luglio 2010 non vi siano state esecuzioni in Giappone e che nel 2010 sia stato istituito un gruppo di studio sulla pena di morte in seno al ministero della giustizia;

3.

esorta il ministro della giustizia, Toshio Ogawa, a non approvare alcun ordine di esecuzione in futuro e a sostenere il lavoro del gruppo di studio;

4.

invita il Giappone a proseguire i propri sforzi atti a ristabilire la moratoria in vigore dal novembre 1989 al marzo 1993 e a incoraggiare le autorità pubbliche, i membri del parlamento, le organizzazioni della società civile e i mezzi d'informazione a impegnarsi in un dibattito nazionale sul ricorso alla pena capitale nel paese;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché al primo ministro e al ministro della giustizia del Giappone e alla Dieta nazionale del Giappone.


(1)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 306.

(2)  GU C 261 E del 30.10.2003, pag. 597.

(3)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 15 febbraio 2012

30.8.2013   

IT

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CE 249/66


Mercoledì 15 febbraio 2012
Modifica dell'articolo 48, paragrafo 2, sulle relazioni di iniziativa

P7_TA(2012)0045

Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla modifica dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo relativo alle relazioni d'iniziativa (2011/2168(REG))

2013/C 249 E/19

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 7 aprile 2011 sulle relazioni d'iniziativa,

vista la lettera del 26 aprile 2011 del Presidente del Parlamento europeo al presidente della commissione per gli affari costituzionali,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0399/2011),

1.

prende atto della decisione della Conferenza dei presidenti del 7 aprile 2011, secondo la quale le relazioni d'iniziativa elaborate sulla base delle relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate negli allegati 1 e 2 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002, figurante nell'allegato XVIII del proprio regolamento («la decisione del 2002»), devono essere considerate relazioni strategiche ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, e incarica il suo Segretario generale di inserire la decisione nell'allegato XVIII;

2.

ritiene che l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione del 2002 sia diventato obsoleto a seguito della propria decisione del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del Parlamento alla luce dello statuto dei deputati (1), e incarica il suo Segretario generale di adeguare di conseguenza l'allegato XVIII;

3.

decide di apportare al suo regolamento la seguente modifica;

4.

ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 6/rev

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 48 – paragrafo 2

2.   Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 139. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 157, paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 41 o all’articolo 42 o se la relazione può essere considerata strategica secondo i criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti .

2.   Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 139. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 157, paragrafo 4. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applicano gli articoli 163 e 167. L'articolo 167 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative.

 

Il primo comma non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 41 o all'articolo 42 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica.


(1)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag.106.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 14 febbraio 2012

30.8.2013   

IT

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CE 249/68


Martedì 14 febbraio 2012
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e tutela dei diritti di proprietà intellettuale ***I

P7_TA(2012)0032

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

2013/C 249 E/20

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0288),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0136/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0003/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 62.


Martedì 14 febbraio 2012
P7_TC1-COD(2011)0135

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 386/2012.)


30.8.2013   

IT

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CE 249/69


Martedì 14 febbraio 2012
Interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese ***I

P7_TA(2012)0033

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

2013/C 249 E/21

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0079),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0059/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011 (1),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 6 maggio 2011 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 gennaio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0022/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 118.

(2)  GU C 220 del 26.7.2011, pag. 1.


Martedì 14 febbraio 2012
P7_TC1-COD(2011)0038

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/17/UE.)


30.8.2013   

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CE 249/70


Martedì 14 febbraio 2012
Protocollo UE - Guinea-Bissau sulle possibilità di pesca ***

P7_TA(2012)0034

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))

2013/C 249 E/22

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15178/2011),

visto il progetto di protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15179/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0003/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0017/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo all'accordo;

2.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, nonché la programmazione annuale di cui agli articoli 3 e 9 del nuovo protocollo e la corrispondente relazione annuale; esorta la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, prima della scadenza del nuovo protocollo, una relazione di valutazione sulla sua applicazione, senza imporre inutili restrizioni all'accesso a detto documento;

3.

invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare tempestivamente e esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.


30.8.2013   

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CE 249/71


Martedì 14 febbraio 2012
Partecipazione del Marocco ai programmi dell'Unione ***

P7_TA(2012)0035

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (12712/2010 – C7-0430/2010 – 2010/0125(NLE))

2013/C 249 E/23

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12712/2010),

visto il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (12711/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0430/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0016/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.


30.8.2013   

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CE 249/72


Martedì 14 febbraio 2012
Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini ***II

P7_TA(2012)0036

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

2013/C 249 E/24

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16696/1/2011 – C7-0011/2012),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0666),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0031/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 92.

(2)  Testi approvati del 7.4.2011, P7_TA(2011)0147.


30.8.2013   

IT

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CE 249/73


Martedì 14 febbraio 2012
Requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro***I

P7_TA(2012)0037

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

2013/C 249 E/25

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0775),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0434/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 7 aprile 2011 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0292/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 155 del 25.5.2011, pag. 1.

(2)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 74.


Martedì 14 febbraio 2012
P7_TC1-COD(2010)0373

Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 260/2012.)


Martedì 14 febbraio 2012
Allegato

Dichiarazione della Commissione sulla governance della SEPA:

Onde consentire una corretta migrazione verso la SEPA e far sì che il più ampio progetto SEPA sviluppi tutto il suo potenziale, è essenziale che tutti i soggetti interessati e in modo particolare gli utenti, inclusi i consumatori, siano strettamente coinvolti e possano svolgere appieno il loro ruolo. Se la recente istituzione del consiglio SEPA rappresenta un miglioramento significativo per la governance del progetto SEPA, finora la migrazione verso la SEPA è stata sviluppata sostanzialmente sul versante dell'offerta e in particolare da parte delle banche europee, sotto l'egida del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC). Pertanto, durante la revisione del funzionamento del consiglio SEPA nel 2012, la Commissione prenderà in considerazione la governance del progetto SEPA nel suo complesso e valuterà, in particolare, in che modo tenere meglio conto degli interessi dei consumatori, delle piccole e medie imprese, dei dettaglianti e di altri utenti. La Commissione riesaminerà, tra l'altro, la composizione dell'EPC, l'interazione tra l'EPC e una struttura di governance generale, come il consiglio SEPA, e il ruolo di tale struttura. Se la valutazione della Commissione confermerà la necessità di ulteriori iniziative per migliorare la governance della SEPA, la Commissione valuterà la possibilità di presentare proposte.

Dichiarazione della Commissione concernente il riesame della direttiva sui servizi di pagamento:

La Commissione prende pieno atto che per ottenere un ampio consenso pubblico a favore della SEPA è essenziale garantire un elevato livello di protezione per i pagatori, segnatamente per quanto riguarda le operazioni di addebito diretto. La Commissione nota che attualmente i consumatori godono di un diritto al rimborso incondizionato ai sensi dei rispettivi sistemi nazionali di addebito diretto. Rileva altresì che l'unico sistema paneuropeo di addebito diretto esistente prevede un diritto al rimborso incondizionato per i pagamenti autorizzati per un periodo di otto settimane. Il diritto al rimborso è più ampio del minimo richiesto ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE). Pertanto, alla luce della necessità di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e tenendo conto della congiuntura di mercato nell'Unione e della richiesta espressa dal Parlamento europeo, nel corso dell'intero dibattito politico sulla SEPA, di rafforzare il diritto al rimborso, la Commissione includerà un riesame dei diritti al rimborso di addebito diretto in vigore nell'Unione nel quadro della sua relazione ai sensi dell'articolo 87 di detta direttiva. La Commissione presenterà tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea entro il 1o novembre 2012. Se la relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 87 della direttiva sui servizi di pagamento confermerà la necessità di procedere ad un riesame di tale direttiva, in particolare per quanto riguarda i criteri per i diritti al rimborso, la Commissione valuterà la possibilità di presentare proposte.

Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati:

La Commissione è del parere che l'articolo 290 TFUE vada interpretato nel senso che essa è autonoma nell'elaborazione e adozione degli atti delegati. Il considerando standard relativo al parere di esperti contenuto nell'intesa comune concordata tra le tre istituzioni riflette tale interpretazione. La Commissione si rammarica pertanto che il considerando 22 del presente regolamento si discosti dal testo dell'intesa comune.


30.8.2013   

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CE 249/75


Martedì 14 febbraio 2012
Nomina di un membro della Corte dei conti - Baudilio Tome Muguruza/ES

P7_TA(2012)0038

Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sulla proposta nomina di Baudilio Tomé Muguruza a membro della Corte dei conti (C7-0015/2012 – 2012/0801(NLE))

2013/C 249 E/26

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0015/2012),

visto l'articolo 108 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0036/2012),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 9 febbraio 2012, a un'audizione del candidato;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Baudilio Tomé Muguruza membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Mercoledì 15 febbraio 2012

30.8.2013   

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Mercoledì 15 febbraio 2012
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera e acquis di Schengen ***

P7_TA(2012)0040

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

2013/C 249 E/27

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07763/2010),

visti il progetto di convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen (07763/2010) e il corrigendum all'articolo 5, paragrafo 1, nota 1, della convenzione (13573/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 74, 77 e 79 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0272/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0013/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera.


30.8.2013   

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Mercoledì 15 febbraio 2012
Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

P7_TA(2012)0041

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS))

2013/C 249 E/28

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0813),

visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0500/2011),

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0011/2012),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


30.8.2013   

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CE 249/77


Mercoledì 15 febbraio 2012
Distribuzione di generi alimentari agli indigenti nell'Unione ***II

P7_TA(2012)0042

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

2013/C 249 E/29

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Parlamento svedese e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2011 (1) e dell'8 dicembre 2011 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni del 27 gennaio 2011 (3),

vista la sua posizione del 26 marzo 2009 (4),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) – «omnibus» (5),

viste le proposte modificate della Commissione (COM(2010)0486) e (COM(2011)0634),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0032/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 49.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU C 104 del 2.4.2011, pag. 44.

(4)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 258.

(5)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 1.


30.8.2013   

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CE 249/78


Mercoledì 15 febbraio 2012
Politica in materia di spettro radio ***II

P7_TA(2012)0043

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))

2013/C 249 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16226/1/2011 – C7-0012/2012),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0471),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0019/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.

(2)  Testi approvati del 11.5.2011, P7_TA(2011)0220.


30.8.2013   

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CE 249/79


Mercoledì 15 febbraio 2012
Rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ***I

P7_TA(2012)0044

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

2013/C 249 E/31

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0728),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0408/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato polacco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale del 4 maggio 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0262/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 110.


Mercoledì 15 febbraio 2012
P7_TC1-COD(2010)0362

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 261/2012.)


Giovedì 16 febbraio 2012

30.8.2013   

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CE 249/81


Giovedì 16 febbraio 2012
Sistemi di garanzia dei depositi***I

P7_TA(2012)0049

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))

2013/C 249 E/32

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0368),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0177/2010),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal parlamento danese, dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 24 febbraio 2011 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87, 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari nonché i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0225/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 16 febbraio 2012
P7_TC1-COD(2010)0207

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

E'necessario apportare diverse modifiche sostanziali alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (3). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri che possono causare distorsione dei mercati per quanto riguarda il regime in materia di sistemi di garanzia dei depositi al quale detti enti sono sottoposti. [Em. 1]

(2 bis)

Al fine di prevenire future richieste ai sistemi di garanzia dei depositi, occorre porre in enfasi l'azione e la vigilanza preventive, tali da assicurare una valutazione coordinata e trasparente dei modelli economici degli esistenti e dei nuovi operatori, sulla base di un approccio comune concordato tra l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) (ABE), e le autorità competenti, potenzialmente risultante in obblighi supplementari in materia di vigilanza, limitazioni alle attività, modifiche vincolanti del modello economico o finanche l'esclusione di enti creditizi che assumano rischi irresponsabili. [Em. 2]

(3)

La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti. Alla luce dei costi economici complessivi del fallimento di un ente creditizio e degli effetti negativi sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei depositanti, occorre prevedere, accanto alla mera funzione di rimborso dei depositanti, sufficiente flessibilità ai fini dell'esecuzione di misure di prevenzione e sostegno da parte dei sistemi di garanzia dei depositi. Dato che in tal caso gli enti creditizi affiliati si fanno carico direttamente dei costi dei sistemi di garanzia dei depositi, sussistono adeguati incentivi per individuare tempestivamente problemi negli enti creditizi affiliati e a contrastare con interventi idonei, ad esempio obblighi di ristrutturazione, i casi a rischio di copertura. Sistemi di garanzia dei depositi, che possono intraprendere misure di natura preventiva, rappresentano, pertanto, un'importante complemento all'operato delle autorità di vigilanza nella vigilanza corrente e nel contesto di transazioni ordinate tra gli enti creditizi. È necessario, tuttavia, che le misure di sostegno tramite i sistemi di garanzia dei depositi siano sempre subordinate a condizioni e che le loro azioni siano sempre conformi al diritto in materia di concorrenza. [Em. 3]

(3 bis)

Incentivi adeguati per un intervento efficace dei sistemi di garanzia dei depositi si profilano specialmente se esiste la massima coincidenza possibile tra l'ambito di competenza e il contesto in cui si concentrano i costi del fallimento di un ente creditizio. Per tenere conto della progressiva integrazione del mercato interno, sarebbe opportuno poter fondere i sistemi di garanzia dei depositi di differenti Stati membri oppure creare un sistema transfrontaliero su base volontaria. La premessa necessaria per l'autorizzazione da parte delle competenti autorità dovrebbe consistere in una sufficiente stabilità e in una composizione equilibrata dei sistemi di garanzia dei depositi nuovi ed esistenti. Occorre evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, ad esempio in caso di fusione di diversi enti creditizi con rischio elevato, i quali presenterebbero solo un rischio medio all'interno di un proprio sistema di garanzia dei depositi, mentre sarebbero sottratti contributi ai sistemi di garanzia dei depositi esistenti. [Em. 4]

(4)

A norma della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (5) la Commissione è tenuta a presentare se del caso appropriate proposte di modifica della direttiva 94/19/CE. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, possibili modelli per l'introduzione di contributi basati sui rischi, i benefici e i costi di una possibile introduzione di un sistema di garanzia dei depositi dell'Unione, l'impatto delle disparità normative in materia di compensazione e crediti di contropartita sull'efficienza del sistema, l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti coperti.

(5)

La direttiva 94/19/CE si basava sul principio dell’armonizzazione minima. Di conseguenza,è stata creata esiste attualmente nell'Unione una varietà di sistemi di garanzia dei depositi con caratteristiche molto diverse. Questo fatto ha causato Mediante l'introduzione di obblighi comuni, applicabili in tutta l'Unione, ai sistemi di garanzia dei depositi, tra l'altro per quanto riguarda i depositi coperti, il livello della copertura, il livello obiettivo, le condizioni per l'utilizzazione dei fondi e le modalità di rimborso, si garantisce ai depositanti un grado di protezione uniforme in tutta l'Unione, al contempo assicurando la stessa stabilità dei sistemi di garanzia dei depositi. Allo stesso tempo, l'attuazione di tali obblighi comuni relativi ai sistemi di garanzia dei depositi è di estrema importanza al fine di eliminare le distorsioni di mercato. per gli enti creditizi e ha limitato i vantaggi La presente direttiva contribuisce pertanto al completamento del mercato interno per i depositanti. [Em. 5]

(6)

È opportuno che la presente direttiva garantisca parità di condizioni tra gli enti creditizi, consenta ai depositanti di comprendere agevolmente le caratteristiche dei sistemi di garanzia dei depositi e agevoli il loro provveda a informare i depositanti in merito ai prodotti finanziari coperti e non coperti e a chiarire il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi . La possibilità di prevenire il fallimento di un ente creditizio mediante idonee misure adottate dal sistema di garanzia dei depositi dovrebbe proteggere la fiducia nella stabilità finanziaria e tutelare l'interesse dei depositanti privati, delle amministrazioni locali che necessitano di tutela e soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI). In tal modo si prevengono in gran parte le conseguenze negative dell'insolvenza di un ente creditizio, come l'improvviso blocco dei conti bancari. In caso di attivazione della garanzia, la presente direttiva dovrebbe assicurare un rapido rimborso tramite sistemi di garanzia dei depositi solidi e credibili, nell'interesse della stabilità finanziaria. Occorre pertanto armonizzare e semplificare il più possibile la protezione dei depositi. [Em. 6]

(7)

In caso di chiusura di un ente creditizio insolvente, i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede principale dell'ente creditizio vanno tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo.

(8)

La presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi. Uno Stato membro che ammette succursali di enti creditizi aventi la loro sede principale in un paese terzo dovrebbe decidere come applicare la presente direttiva a tali succursali e dovrebbe tenere conto della necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario. È essenziale che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano.

(9)

Sebbene in linea di massima tutti gli enti creditizi dovrebbero essere membri di un sistema di garanzia dei depositi, occorre riconoscere che vi sono sistemi che proteggono l'ente creditizio stesso (sistemi di tutela istituzionale) e in particolare ne garantiscono la liquidità e la solvibilità. La protezione garantita da tali sistemi va al di là di quella offerta dai sistemi di garanzia dei depositi. Se tali sistemi sono separati dai sistemi di garanzia dei depositi, occorre tenere conto del loro ruolo aggiuntivo di salvaguardia quando si stabiliscono i contributi dei loro membri ai sistemi di garanzia dei depositi. Il livello armonizzato di copertura non dovrebbe avere effetti sui sistemi che tutelano l'ente creditizio stesso a meno che essi rimborsino i depositanti. È opportuno che i depositanti possano vantare diritti nei confronti di tutti i sistemi, in particolare se non è possibile garantire la protezione di un sistema di mutua garanzia. Nessun regime o sistema dovrebbe essere pertanto escluso dalla presente direttiva. [Em. 7]

(9 bis)

Ogni ente creditizio dovrebbe far parte di un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi della presente direttiva, onde assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e condizioni eque di concorrenza tra gli enti creditizi, e evitare la concorrenza normativa. Un sistema di garanzia dei depositi dovrebbe poter fornire tale protezione in ogni momento. [Em. 8]

(9 ter)

Il compito principale di un sistema di garanzia dei depositi è proteggere i depositanti dalla conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio. I sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero poter fornire tale protezione con modalità diversificate. Ad un capo della gamma di attività dei sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero pertanto essere possibili dispositivi aventi una mera funzione di rimborso («paybox»). [Em. 9]

(9 quater)

Tuttavia, i sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero poter anche andare oltre la mera funzione di rimborso obbligando gli enti creditizi affiliati a fornire informazioni supplementari e su detta base articolare sistemi d'allerta precoce. In tal modo i contributi legati al rischio possono essere rapidamente adeguati o possono essere proposte misure preventive contro i rischi individuati. In caso di squilibri imminenti, i sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero poter decidere misure di sostegno oppure sostenere con propri mezzi la liquidazione ordinata di enti creditizi problematici, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti e gli altri effetti negativi dell'insolvenza. [Em. 10]

(9 quinquies)

All'altro capo della gamma di attività dei sistemi di garanzia dei depositi, gli stessi dovrebbero potere assumere la forma di sistemi di tutela istituzionale, di cui all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio  (6). I sistemi di tutela istituzionale tutelano l'ente creditizio stesso, in particolare garantendone la liquidità e la solvibilità. Essi dovrebbero essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri stabiliti nell'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE e nella presente direttiva. Detti criteri assicurano in particolare che, come in altri sistemi di garanzia dei depositi, siano sempre disponibili mezzi sufficienti in caso di potenziale rimborso. [Em. 11]

(10)

I sistemi di tutela istituzionale sono definiti all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (7) e possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri previsti da tale articolo e dalla presente direttiva. [Em. 12]

(11)

Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati dei livelli di copertura nell'Unione hanno fatto sì che in alcuni casi i depositanti spostassero il denaro in banche di paesi con più elevate garanzie dei depositi. Tali aumenti non coordinati hanno drenato la liquidità dalle banche in periodi difficili. In periodo di stabilità, é possibile che livelli diversi di copertura inducano i depositanti a scegliere la massima protezione dei depositi anziché il migliore prodotto a loro più adatto , con potenziali distorsioni della concorrenza nel mercato interno. È pertanto necessario assicurare un livello armonizzato di protezione dei depositi per tutti i sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti , dovunque essi si trovino all'interno dell'Unione. Determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, possono essere coperti fino ad un livello più elevato ma per un periodo di tempo limitato. [Em. 13]

(11 bis)

Nel corso della crisi finanziaria i sistemi di garanzia dei depositi esistenti si sono dimostrati incapaci di farsi carico di tutte le perdite, in modo tale da tutelare i depositanti. È necessario, quindi, che i mezzi finanziari a disposizione dei sistemi di garanzia dei depositi ammontino a un certo livello-obiettivo e che possano essere raccolti dei contributi straordinari. Se del caso, i sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. [Em. 14]

(12)

È necessario che tutti i depositanti possano vantare lo stesso livello di copertura diritto nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositi conformemente al livello di copertura previsto dalla presente direttiva indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia o meno l'euro e che la banca aderisca ad un sistema che tutela l'ente creditizio stesso. È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della protezione equivalente dei depositanti. [Em. 15]

(13)

Da un lato, il livello di copertura prescritto dalla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario; dall'altro, occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Sembra pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 100 000 EUR quale livello armonizzato di copertura.

(14)

Tale direttiva accoglie il criterio di un limite armonizzato per depositante e non per deposito. Di conseguenza occorre prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari.Il limite dovrebbe quindi essere applicato a ogni depositante identificabile. Il principio dell'applicazione del limite a ogni depositante identificabilenon dovrebbe tuttavia trovare applicazione relativamente agli organismi di investimento collettivo, soggetti a norme di tutela speciali non sussistenti per i depositi predetti.

(15)

Non si dovrebbe impedire agli Gli Stati membri di istituire sistemi di tutela delle pensioni in generale, che dovrebbero operare separatamente dovrebbero inoltre provvedere a che i depositi derivanti da determinate transazioni siano integralmente coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Né dovrebbe essere impedito agli Stati membri di proteggere taluni depositi per ragioni sociali o in relazione ad operazioni immobiliari realizzate per finalità durante un determinato periodo di tempo . Tali depositi includono i depositi collegati all'acquisto o alla vendita di beni immobili residenziali private. privati, i depositi tutelati per determinati motivi sociali stabiliti dal diritto nazionale e i depositi correlati a eventi del ciclo della vita come la nascita, il matrimonio, il divorzio e, in particolare, la previdenza pensionistica, oppure risultanti dal pagamento di determinate prestazioni assicurative o rimborsi. In ogni caso, occorre rispettare le norme sugli aiuti di stato. [Em. 16]

(16)

È necessario armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi. Da un lato, é opportuno che il costo di finanziamento di questi sistemi sia sostenuto, principalmente in linea di principio , dagli stessi enti creditizi, e, dall'altro, che la capacità finanziaria di detti sistemi sia proporzionata al loro grado di responsabilità. Per garantire che i depositanti sistemi di garanzia dei depositi in tutti gli Stati membri beneficino di mostrino un livello di protezione uniformemente stabilità ugualmente elevato e che i sistemi di garanzia dei depositi si prestino reciprocamente denaro solo se il sistema di garanzia dei depositi interessato ha già compiuto sforzi consistenti di finanziamento, occorre armonizzare ad un livello elevato il finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Ciò non dovrebbe tuttavia mettere in pericolo la stabilità del sistema bancario dello Stato membro interessato, occorre prevedere per tutti i sistemi di garanzia dei depositi un livello obiettivo prestabilito uniforme in termini di dotazione finanziaria . [Em. 17]

(17)

Per limitare la protezione dei depositi a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i depositanti ed evitare di trasferire i rischi di investimento ai sistemi di garanzia dei depositi, occorre escludere dall'ambito di copertura taluni prodotti finanziari aventi carattere di investimento, in particolare quelli non rimborsabili alla pari e quelli che fanno riferimento a un titolare e non a un nominativo . [Em. 37]

(18)

È opportuno che taluni depositanti, in particolare le autorità pubbliche e altri istituti finanziari, non siano ammissibili alla protezione dei depositi. Il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l'impatto sulla stabilità finanziaria in caso di fallimento di una banca. Gli Stati membri tuttavia dovrebbero garantire che i depositi delle autorità locali che necessitano di protezione siano altresì coperti. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima coperte, indipendentemente dalle loro dimensioni. [Em. 18]

(19)

I depositanti che esercitano attivitá di riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (8), dovrebbero essere esclusi dai pagamenti dei sistemi di garanzia dei depositi.

(20)

Per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari, non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario.

(21)

È necessario che i mezzi finanziari a disposizione dei sistemi di garanzia dei depositi ammontino ad un certo livello-obiettivo e che possano essere raccolti contributi straordinari. Laddove necessario, i sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.

(22)

È necessario che i I sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero disporre di mezzi finanziari dei sistemi di garanzia dei depositi siano utilizzati principalmente sufficienti per il rimborso dei depositanti. Essi potrebbero in caso di insolvenza di un ente creditizio . In molti casi, tuttavia, dovrebbero essere adottate misure di sostegno per prevenire l'insolvenza di un ente creditizio, dato che tali misure sono spesso più efficaci del rimborso dei depositanti nel garantire i depositi. Inoltre grazie a dette misure è possibile evitare ulteriori costi ed effetti negativi sulla stabilità finanziaria e rafforzare la fiducia dei depositanti. Pertanto, le risorse dei sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero poter essere utilizzate anche per misure di sostegno. Le misure di sostegno dovrebbero sempre subordinate a al rispetto di alcune condizioni da parte dell'ente che ne beneficia. Tali misure dovrebbero tuttavia poter essere utilizzati utilizzate anche per finanziare il trasferimento dei depositi ad in sede di liquidazione ordinata di un altro ente creditizio, purché ciò risulti essere l'alternativa meno costosa per il sistema di garanzia dei depositi. I costi sostenuti dal sistema di garanzia dei depositi non superino dovrebbero quindi superare l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio in questione. Essi potrebbero inoltre in certa misura, nei limiti prescritti dalla direttiva, essere utilizzati per finanziare la prevenzione dei fallimenti bancari. È indispensabile che tali misure rispettino le norme sugli aiuti di Stato. Ciò Dette possibilità di azione dei sistemi di garanzia dei depositi non pregiudica dovrebbero pregiudicare la politica futura della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di fondi nazionali di risoluzione delle crisi bancarie. [Em. 19]

(22 bis)

Dovrebbe essere possibile utilizzare i fondi dei sistemi di garanzia dei depositi per finanziare la continuità della gestione di conti per la quota di depositi coperti dell'ente. [Em. 20]

(23)

L'allegato I, punto 14, tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (9) assegna una determinata copertura del rischio a talune categorie di attività. È opportuno che tale tabella sia presa in considerazione per garantire che i sistemi di garanzia dei depositi investano solo in attività a basso rischio.

(24)

I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero tenere conto del grado di rischio sostenuto dai loro affiliati. Ciò consentirebbe di riflettere i profili di rischio delle singole banche, compresi i loro diversi modelli economici, e dovrebbe portare ad un calcolo equo dei contributi, incentivando ad operare in base ad un modello economico meno rischioso. A tal fine, occorre prevedere un metodo armonizzato per l'accertamento e il calcolo dei contributi commisurati al rischio da versare ai sistemi di garanzia dei depositi. Lo sviluppo di una serie di indicatori di base obbligatori per tutti gli Stati membri e di un'altra serie di indicatori supplementari opzionali, sulla base di un approccio comune concordato tra l'ABE e le autorità competenti , garantirebbe un'armonizzazione graduale. La natura dei rischi accettati dagli enti creditizi affiliati può tuttavia variare in funzione degli sviluppi del mercato e delle attività commerciali degli enti creditizi. Risulta pertanto opportuno consentire ai sistemi di garanzia dei depositi, di ricorrere, oltre che al metodo armonizzato, anche a propri metodi alternativi basati sul rischio, purché conformi agli orientamenti elaborati dall'ABE, previa consultazione del forum europeo di tutela dei depositi (European Forum of Deposit Insurers, EFDI). Tali metodi alternativi basati sul rischio tengono conto dei profili di rischio delle singole banche, consentono un calcolo più preciso dei contributi, calibrato sull'evoluzione dei mercati negli Stati membri, e introducono degli incentivi a operare in base ad un modello economico meno rischioso. Per tenere conto dei settori disciplinati dal diritto nazionale, ed esposti a rischi particolarmente limitati, occorre poter prevedere riduzioni corrispondenti dei contributi da versare. [Em. 21]

(24 bis)

In taluni casi, la redditività è stata utilizzata come un indicatore di riduzione del rischio ai fini del calcolo dei premi basati sul rischio. Tale circostanza non considera il modello economico delle mutue che non mirano a massimizzare i profitti. Inoltre, la finalità di aumentare il profitto può perversamente indurre ad adottare strategie più rischiose. Occorre assumere una visione olistica della solidità del modello economico. [Em. 22]

(25)

La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi. È pertanto opportuno che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano la possibilità di prestarsi reciprocamente denaro in caso di necessità.

(26)

Il termine massimo di rimborso di sei settimane a partire dal 31 dicembre 2010 è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il termine di rimborso a una settimana cinque giorni lavorativi ma non meno di una settimana . [Em. 23 e 150/rev]

(26 bis)

In molti casi, tuttavia, le procedure necessarie ad assicurare i rimborsi in breve termine non esistono ancora. Se ciononostante ai depositanti è garantito un termine di rimborso breve e poi a fronte dell'insolvenza di un ente creditizio, tale termine non è rispettato, si può minare permanentemente la fiducia dei depositanti nei sistemi di garanzia e, quindi, indebolirne l'effetto e la finalità di stabilizzazione. E'pertanto opportuno dare agli Stati membri la possibilità, durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2016, di adottare un termine di rimborso di venti giorni lavorativi, laddove, dopo la valutazione da parte dalle competenti autorità, si sia accertato che il termine breve di pagamento non sia praticabile. In tal caso, é opportuno elaborare e testare le necessarie procedure volte ad assicurare un termine di pagamento di cinque giorni lavorativi entro il 31 dicembre 2016. Per garantire che, durante il periodo transitorio che scade a tale data, in caso di insolvenza del proprio ente creditizio, i depositanti non si trovino in ristrettezze finanziarie, i depositanti dovrebbero poter ottenere, dai sistemi di garanzia dei depositi competenti, il pagamento di un anticipo fino a 5 000 EUR sul deposito ammesso al rimborso, entro cinque giorni lavorativi, ma in non meno di una settimana. [Em. 24 e 150/rev]

(27)

È opportuno che i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri in cui un ente creditizio ha stabilito succursali o presta direttamente servizi informino e rimborsino i depositanti per conto del sistema dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stato autorizzato. È necessario che i sistemi di garanzia dei depositi che potrebbero essere interessati concludano accordi in anticipo per agevolare lo svolgimento di questi compiti.

(28)

L'informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela. È pertanto necessario che i depositanti siano informati ,nei loro estratti conto, in merito alla loro copertura e al sistema di garanzia dei depositi responsabile, e che coloro che intendono costituire un deposito siano tenuti a controfirmare un foglio di informazione standardizzato. Il contenuto di tali informazioni dovrebbe essere identico per tutti, per i depositanti e per coloro che intendono costituire un deposito. L'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e all'ambito di copertura del sistema di garanzia dei depositi potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti. Occorre pertanto che il riferimento ai sistemi di garanzia dei depositi nelle pubblicità sia limitato alla semplice menzione. È necessario che i sistemi che tutelano l'ente creditizio stesso informino chiaramente i depositanti in merito alla ai loro funzione diritti soggettivi derivanti dal livello di copertura stabilito nella presente direttiva e alle loro modalità operative , senza promettere una protezione dei depositi illimitata. [Em. 25]

(29)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva.

(30)

La presente direttiva non può comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei confronti dei depositanti, nella misura in cui essi hanno vigilato affinché fosse istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva.

(31)

La proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea del 23 settembre 2009  (11) presentata dalla Commissione prevede la creazione di un Sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e definisce nel dettaglio l'architettura di questo nuovo quadro di vigilanza comprendente l'istituzione di un'Autorità bancaria europea.

(32)

Pur rispettando la vigilanza dei sistemi di garanzia dei depositi da parte degli Stati membri, è opportuno che l'ABE contribuisca a raggiungere l'obiettivo di agevolare agli enti creditizi l'accesso e l'esercizio delle loro attività garantendo nel contempo un'efficace protezione dei depositanti e riducendo al minimo i rischi per i contribuenti . A tal fine l'Autorità dovrebbe confermare che le condizioni per la concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositi previste nella presente direttiva sono soddisfatte ed indicare, entro i limiti rigorosi fissati dalla presente direttiva, gli importi che devono essere prestati da ciascun sistema, il tasso di interesse iniziale e la durata del prestito. In questo contesto, l'ABE dovrebbe inoltre raccogliere informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi, in particolare sull'importo dei depositi da loro coperti, confermato dalle autorità competenti. Essa dovrebbe inoltre informare gli altri sistemi di garanzia dei depositi in merito al loro obbligo di concedere il prestito. [Em. 26]

(33)

È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti in tutta Europa. Tali standard dovrebbero essere sviluppati per standardizzare il calcolo dei contributi basati sui rischi. [Em. 27]

(34)

Per assicurare il funzionamento efficiente ed effettivo dei sistemi di garanzia dei depositi e un'equilibrata presa in considerazione delle loro posizioni in diversi Stati membri, l'ABE dovrebbe essere in grado di comporre le dispute tra di loro con effetto vincolante.

(34 bis)

Nella sua risoluzione, del 7 luglio 2010, recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario, il Parlamento ha sottolineato la necessità di un meccanismo europeo per risolvere le crisi bancarie. E'opportuno che l'introduzione di tale meccanismo non pregiudichi la protezione dei depositanti a mezzo di un sistema di garanzia dei depositi. [Em. 28]

(35)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,in relazione all'articolo 5, paragrafo 5 al fine di adeguare il limite di copertura per l'intero volume di depositi dello stesso depositante, quale stabilito nella presente direttiva , in funzione del tasso di inflazione nell'Unione, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio . [Em. 29]

(35 bis)

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE riguardanti le definizioni e il metodo armonizzato per calcolare i contributi basati sul rischio che gli enti creditizi sono tenuti a versare ai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla presente direttiva, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE dovrebbe elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione e presentarli alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2012. [Em. 30]

(36)

Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'azione da adottare, ovvero l'armonizzazione delle regole relative al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi, possono essere raggiunti solo a livello dell'Unione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(38)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicati all'allegato IV,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva disciplina il funzionamento dei del regime europeo dei sistemi di garanzia dei depositi su base nazionale, per predisporre una rete di sicurezza comune in grado di assicurare un elevato livello di protezione dei depositanti all'interno dell'Unione [Em. 31].

2.   La presente direttiva si applica a tutti i sistemi di garanzia dei depositi istituiti per legge o contratto e ai riconosciuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e agli enti creditizi agli stessi affiliati. I sistemi di garanzia dei depositi possono assumere la forma di sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi istituiti per legge, per contratto ovvero istituzionali di cui all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE . [Em. 32]

3.   I sistemi di tutela istituzionale ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri previsti in tale articolo e nella presente direttiva. [Em. 33]

4.    Ai fini della presente direttiva , i sistemi di tutela istituzionale che non sono riconosciuti a norma del paragrafo 3 e non garantiscono i depositi non dell'articolo 3, paragrafo 1 , sono solo soggetti alla presente direttiva, salvo all'articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, all'articolo 14, paragrafo 6 bis ,e al paragrafo 9 dell'allegato III. [Em. 34]

4 bis.     La Commissione, in cooperazione con l'ABE, provvede a mantenere elevato il livello di protezione dei depositanti anche in caso di istituzione di un fondo europeo per la risoluzione delle crisi bancarie. [Em. 35]

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)   «deposito»:

i)

i saldi creditori, risultanti da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, compresi i depositi a termine fisso, i depositi di risparmio e i depositi registrati, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili., oppure

ii)

i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio. [Em. 36]

Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») del Regno Unito e dell'Irlanda, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 2.

Uno strumento non costituisce un deposito se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato diverso da un estratto conto fa riferimento a un titolare e non a un nominativo ; [Em. 37]

il suo capitale non è rimborsabile alla pari;

il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base ad una determinata garanzia o ad un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;

b)   «deposito ammissibile»: un deposito che non è escluso dalla protezione di cui all'articolo 4;

c)   «deposito coperto»: la parte di un deposito ammissibile che non supera il livello di copertura di cui all'articolo 5;

c bis)     «depositante» :

il titolare o, in caso di conto cointestato, ciascuno dei titolari del deposito; [Em. 38]

d)   «conto congiunto»: un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone;

e)   «deposito indisponibile»: un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili, laddove

Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; oppure

f)   «ente creditizio»: un'impresa ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

f-bis)     «misura di prevenzione e sostegno» : una misura adottate dai sistemi di garanzia dei depositi per prevenire il fallimento bancario degli enti creditizi membri, tra cui:

f bis)     «misura nel contesto della liquidazione ordinata di enti creditizi» : una misura atta a prevenire il ricorso a un sistema di garanzia dei depositi, incluso:

g)   «succursale»: una sede di attività ai sensi dell'articolo 4, punto 3, della direttiva 2006/48/CE;

h)   «livello-obiettivo»: l'1,5 % dei depositi ammissibili coperti della cui copertura è responsabile un sistema di garanzia dei depositi;[Em. 41]

i)   «mezzi finanziari disponibili»: il contante, i depositi e le attività a basso rischio con una durata residua fino alla scadenza finale pari o inferiore a ventiquattro mesi liquidabili entro un termine non superiore al limite stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, e fino al 10 % delle attività ricevute in garanzia [Em. 42]

i bis)     «attività ricevute in garanzia» : gli impegni di pagamento debitamente supportati da garanzie di qualità elevata e soggetti alle condizioni seguenti:

j)   «attività a basso rischio»: le voci dell'attivo che rientrano nella prima e nella seconda categoria della tabella 1 del punto 14 dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE, escluse altre voci qualificate ai sensi del punto 15 di tale allegato;

k)   «Stato membro di origine»: lo Stato membro ai sensi dell'articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE;

l)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/48/CE;

m)   «autorità competenti»: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 4, della direttiva 2006/48/CE.

2.   Quando la presente direttiva fa riferimento al al regolamento (UE) n. 1093/2010, gli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi sono considerati autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 3

Appartenenza ad un sistema e vigilanza

1.   Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi.

Ciò non preclude la costituzione da parte degli Stati membri di sistemi di garanzia dei depositi transfrontalieri o la fusione da parte di questi ultimi di sistemi di Stati membri diversi. Il riconoscimento di tali sistemi di garanzia dei depositi transfrontalieri, ovvero risultato di una fusione, si ottiene presso le autorità competenti in cooperazione con l'ABE. [Em. 44]

Nel verificare l'opportunità del riconoscimento dei sistemi di garanzia dei depositi, le autorità competenti pertinenti prestano particolare attenzione alla stabilità del sistema di garanzia dei depositi e garantiscono una equilibrata partecipazione dei suoi affiliati. [Em. 45]

Nessun ente creditizio accetta depositi a meno che non sia membro di uno di tali sistemi.

2.   Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall'appartenenza ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottemperanza è notificata immediatamente alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia dei depositi , adottano prontamente le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai suddetti obblighi. [Em. 46]

3.   Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con almeno un mese di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, il sistema di garanzia procede all'esclusione.

4.   I depositi detenuti al momento del ritiro dell'autorizzazione di un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE restano coperti dal sistema di garanzia dei depositi.

5.   Tutti i sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1 sono soggetti alla vigilanza da parte delle autorità competenti, in conformità delle norme vigenti del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF) , ai fini dell'accertamento della conformità alla presente direttiva. [Em. 47]

L'ABE vigila sui i sistemi di garanzia dei depositi transfrontalieri, in cooperazione con un organismo costituito da rappresentanti delle competenti autorità dei paesi di stabilimento degli enti creditizi affiliati. [Em. 48]

6.   Gli Stati membri assicurano che i metodi alternativi adottati dai sistemi di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 bis , siano conformi alle disposizioni di detto articolo e agli orientamenti elaborati dall'ABE a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 ,che i sistemi di garanzia dei depositi effettuino regolarmente prove dei loro meccanismi e siano immediatamente informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi. L'ABE coordina le azioni degli Stati membri. [Em. 49]

Tali prove hanno luogo almeno ogni tre anni o più di frequente , quando le circostanze lo richiedono. La prima é effettuata entro il 31 dicembre 2013. [Em. 50]

L'ABE trasmette al Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (12), del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), di propria iniziativa o su richiesta del CERS, le informazioni relative ai sistemi di garanzia dei depositi che sono necessarie per l'analisi del rischio sistemico. [Em. 51]

In questo ambito l'ABE svolge regolarmente esami tra pari almeno ogni cinque anni conformemente all'articolo 15 del [regolamento EBA] all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010 . L'ambito di applicazione di tali esami tra pari comprende le pratiche di governance societaria di cui al paragrafo 7 bis . Quando scambiano informazioni con l'ABE, i sistemi di garanzia dei depositi sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE ha la facoltà di esaminare, in base a dati aggiornati, la resistenza allo stress dei sistemi di garanzia dei depositi rispetto a diversi scenari di punti di rottura predefiniti, per determinare se è opportuno un adeguamento del modello di calcolo attualmente utilizzato e del livello-obiettivo. In tale contesto, la prova di resistenza allo stress si basa sui uno scenario a basso, medio e alto impatto.[Em. 52]

7.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi, in qualunque momento e su loro richiesta, ricevano dai loro affiliati tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso di depositanti, compresi i contrassegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Le informazioni necessarie per eseguire le prove di stress sono presentate ai sistemi di garanzia dei depositi su base continuativa. Tali informazioni sono rese anonime. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo per l'esecuzione di prove di stress, per l'analisi dell'evoluzione storica della resilienza dei sistemi di garanzia dei depositi o la preparazione di rimborsi e non sono tenute più a lungo di quanto sia necessario a tali fini riservate . [Em. 53]

7 bis.    Gli Stati membri assicurano che i loro sistemi di garanzia dei depositi abbiano sane pratiche di governance societaria. In particolare:

a)

i loro consigli di amministrazione comprendono almeno un membro non esecutivo e hanno procedure di nomina aperte e trasparenti;

b)

gli stessi presentano una relazione annuale d’attività. [Em. 54]

Articolo 4

Ammissibilità dei depositi

1.   Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia dei depositi:

a)

salvo l'articolo 6, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;

b)

tutti gli strumenti che rientrano nella definizione di «fondi propri» di cui all'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE;

c)

i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1, lettera C, della direttiva 91/308/CEE all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE ; [Em. 55]

c bis)

i depositi per i quali il depositante e l'ente creditizio hanno contrattualmente convenuto che il deposito sia impiegato ai fini dell’adempimento di obblighi specifici del depositante verso l'ente creditizio o verso un’altra parte, a condizione che, in forza di disposizioni di legge o contrattuali, l'importo del deposito possa essere compensato dal depositante o sia compensato automaticamente a fronte di tali obblighi in circostanze in cui il deposito sarebbe altrimenti diventato un deposito indisponibile ; [Em. 56]

d)

i depositi degli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 5, della direttiva 2006/48/CE;

e)

i depositi delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (13);

f)

i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, quando siano diventati indisponibili al momento dell’attivazione, durante e dopo il rimborso delle garanzie sui depositi ; [Em. 57]

g)

i depositi delle imprese di assicurazioni;

h)

i depositi degli organismi d'investimento collettivo;

i)

i depositi dei fondi pensioni, ad eccezione di quelli detenuti nell’ambito di regimi pensionistici personali o di regimi pensionistici professionali di un datore di lavoro che non sia una grande impresa ; [Em. 58]

j)

i depositi dello Stato e delle autorità centrali, regionali e locali ; [Em. 59]

k)

i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi contrassegnino i depositi di cui al paragrafo 1 in modo da consentirne l'immediata identificazione.

2 bis.    Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che i depositi degli enti locali siano ammissibili ai rimborsi da parte di un sistema di garanzia dei depositi purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

essi non si servono abitualmente di un tesoriere professionale; oppure

b)

la perdita dei depositi pregiudicherebbe gravemente la continuità della fornitura di servizi da parte dell'ente locale. [Em. 60]

Articolo 5

Livello di copertura

1.   Gli Stati membri assicurano che la copertura del totale dei depositi di ciascun depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

1 bis.     Gli Stati membri provvedono inoltre a che i seguenti depositi siano integralmente tutelati:

a)

i depositi derivanti da operazioni immobiliari relative a proprietà residenziali private fino a dodici mesi dopo l'accredito dell'importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili

b)

i depositi destinati a taluni fini definiti nel diritto nazionale che sono collegati a particolari eventi della vita quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l'esubero, l'invalidità o il decesso di un depositante, per un periodo massimo di dodici mesi dopo l'accredito dell'importo;

c)

i depositi che soddisfano talune esigenze definite nel diritto nazionale e che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna, per un periodo massimo di dodici mesi dopo l'accredito dell'importo o dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. [Em. 61]

2.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi non si discostino dal depositanti abbiano un diritto soggettivo al livello di copertura previsto al paragrafo 1. Essi possono tuttavia decidere che i seguenti depositi siano coperti purché i costi di tali rimborsi non siano soggetti agli articoli 9, 10 e 11: [Em. 62]

a)

i depositi derivanti da operazioni immobiliari svolte per fini residenziali privati fino a dodici mesi dopo l'accredito dell'importo; [Em. 63]

b)

i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale definite nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita quali matrimonio, divorzio, invalidità o decesso di un depositante. La durata della copertura non supera i dodici mesi a decorrere da tale evento. [Em. 64]

3.   Il paragrafo 2 paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo. [Em. 65]

3 bis.    Per i depositi esistenti prima del 31 dicembre 2010 presso enti creditizi o filiali di enti creditizi esteri negli Stati membri, nonché per i depositi di depositanti con residenza principale in uno degli Stati membri che prima del 1o gennaio 2008 avevano un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge con un livello di copertura fisso tra 100 000 e 300 000 EUR per i depositi, gli Stati membri interessati possono decidere, in deroga al paragrafo 1, che il livello di copertura fisso fino a quel momento in vigore resti immutato. In tal caso, il livello-obiettivo e i contributi basati sul rischio degli enti creditizi sono adeguati di conseguenza. [Em. 66]

4   I depositi sono rimborsati nella valuta dello Stato membro di tenuta del conto. Se gli importi espressi in euro di cui al paragrafo 1 sono convertiti in altre valute, gli importi effettivamente corrisposti ai depositanti sono equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva. o in euro . Laddove i depositi sono denominati in un'altra valuta, i depositanti hanno il diritto di decidere se le somme devono essere rimborsate in una delle seguenti valute:

a)

nella valuta di tenuta del conto entro un termine concordato con le autorità competenti e che sia successivo al termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, oppure

b)

nella valuta dello Stato membro di tenuta del conto.

Ai sensi del primo comma, lettera b), il tasso di cambio impiegato è quello per il tipo di valuta in cui il deposito è stato tenuto fino alla data in cui le autorità competenti pervengono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o fino alla data di adozione da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii). [Em. 67]

5.   Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore il … (14).

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 2 500 EUR.

Salvo il secondo comma, gli Stati membri aggiustano i livelli di copertura convertiti in un'altra valuta all'importo di cui al paragrafo 1 ogni cinque anni. Gli Stati membri possono effettuare tale aggiustamento prima, dopo aver consultato la Commissione, qualora si verifichino eventi imprevisti quali oscillazioni dei tassi di cambio.

6.   L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione, in cooperazione con l'ABE . La Commissione presenta, se del caso, una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria dell'Unione. Il primo riesame ha luogo entro il 31 dicembre 2015 a meno che eventi imprevisti impongano di anticiparlo. [Em. 68]

7.   La Alla Commissione può adeguare gli importi è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 16 riguardo all'adeguamento periodico, almeno ogni cinque anni, dell'importo di cui al paragrafo 1, in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo sin dall'ultimo adeguamento pubblicato dalla Commissione.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata conformemente all'articolo 16. [Em. 69]

Articolo 6

Determinazione dell'importo rimborsabile

1.   Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applica al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nell'Unione.

2.   La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.

Gli Stati membri possono prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

3.   Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti giungano alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

4.   La data di riferimento per il calcolo dell'importo rimborsabile è la data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio non sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, purché non si tratti di passività del depositante in scadenza alla data di riferimento [Em. 70].

5.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l'importo totale dei depositi di ciascun depositante.

6.   Gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati alla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), sono rimborsati dal sistema di garanzia dei depositi. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non viene superato.

Se gli interessi dipendono dal valore di un altro strumento finanziario e non possono pertanto essere determinati senza pregiudicare il rispetto del termine di rimborso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il rimborso di tali interessi è limitato al tasso previsto dalla legge nazionale.

7.   Gli Stati membri possono decidere che talune categorie di depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale definite dal diritto nazionale, per i quali un terzo ha fornito una garanzia nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, non vengano presi in considerazione nel cumulo dei depositi detenuti dallo stesso depositante presso lo stesso ente creditizio come indicato al paragrafo 1. In tali casi la garanzia del terzo è limitata alla copertura stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1.

7 bis.    Gli Stati membri possono decidere che ai fini del rimborso di cui al paragrafo 7, paragrafo 1, i depositi di un depositante presso lo stesso ente creditizio non siano cumulati laddove il diritto dello Stato membro consenta agli enti creditizi di operare sotto diverse denominazioni commerciali. I depositi presso lo stesso ente creditizio operante sotto la stessa denominazione commerciale sono cumulati e ad essi si applica il livello di copertura di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Qualora da tale calcolo risulti un importo dei depositi coperti per depositante e per ente creditizio maggiore di quanto previsto all'articolo 5, i contributi al sistema di garanzia dei depositi calcolati a norma degli articoli 9 e 11 sono aumentati di conseguenza.

Qualora uno Stato membro decida di non consentire la protezione separata dei depositi esistenti presso diverse denominazioni commerciali all'interno dello stesso ente creditizio, il titolare e le denominazioni commerciali non sono garantiti separatamente. Il cumulo dei depositi per le diverse denominazioni commerciali dello stesso ente creditizio non si applica a situazioni transfrontaliere.

Gli enti creditizi degli Stati membri che applicano la presente disposizione non possono offrire tale livello di copertura presso le loro filiali situate in Stati membri che non consentono agli enti creditizi di operare con diverse denominazioni commerciali. [Em. 71]

Articolo 7

Rimborso

1.   I sistemi di garanzia dei depositi rimborsano i depositi indisponibili, entro sette cinque giorni lavorativi,ma non meno di una settimana , a decorrere dalla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii)..

Gli Stati membri possono decidere che i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, siano soggetti ad un termine di rimborso più lungo. Tale periodo non supera tuttavia i tre mesi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti traggono la conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Gli Stati membri possono autorizzare l'applicazione di un termine di rimborso di venti giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2016, purché a seguito di un esame approfondito le competenti autorità accertino che i sistemi di garanzia dei depositi non sono ancora in grado di assicurare un termine di rimborso di cinque giorni lavorativi.

Un depositante che non ha pieno diritto sulle somme detenute in tali conti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è rimborsato entro il limite di cui al primo comma. Di tale pagamento si tiene conto quando le persone aventi pieno diritto sono rimborsate.

1 bis.     Se gli Stati membri autorizzano l'applicazione di un termine di rimborso di venti giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2016, conformemente al paragrafo 1, terzo comma, il sistema di garanzia dei depositi versa, su richiesta del depositante, un anticipo fino a 5 000 EUR entro cinque giorni lavorativi,ma in non meno di una settimana, sul suo saldo ammissibile al rimborso. [Em. 150/rev]

1 ter.     Il rimborso o l'anticipo di cui al paragrafo 1 può essere differito se:

a)

vi è incertezza in merito al diritto di una persona a ricevere il rimborso o se il deposito è oggetto di una controversia legale;

b)

il deposito è soggetto a sanzioni economiche imposte da governi nazionali o da organismi internazionali;

c)

non vi è stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi (il conto è inattivo);

d)

l’importo da rimborsare è considerato parte di un saldo temporaneamente elevato quale definito all'articolo 5, paragrafo 1 bis; o

e)

l'importo da rimborsare deve essere pagato dal sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro ospitante conformemente all'articolo 12, paragrafo 2. [Em. 75]

2.   I depositanti sono rimborsati senza dover presentare una richiesta ai sistemi di garanzia dei depositi. A tal fine l'ente creditizio trasmette le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti non appena richiesto dal sistema.

3.   Qualsiasi corrispondenza tra il sistema di garanzia dei depositi e il depositante è redatta nella lingua ufficiale dell'Unione che l'ente creditizio presso cui si trova il deposito garantito utilizza per le comunicazioni con il depositante o, in mancanza , nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito. Se una banca opera direttamente in un altro Stato membro senza aver stabilito succursali, le informazioni vengono fornite nella lingua scelta dal depositante al momento dell'apertura del conto. [Em. 76]

4.   In deroga al termine di cui al paragrafo 1, qualora un depositante, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 , della direttiva 2005/60/CE, il sistema di garanzia dei depositi può sospendere i pagamenti che interessano il depositante in attesa della sentenza del tribunale. [Em. 77]

4 bis.     Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi che deriverebbero da tale rimborso. [Em. 78]

Articolo 8

Diritti nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo del depositante possa formare oggetto di un ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi. [Em. 79]

2.   Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale e con riserva delle disposizioni del paragrafo 3, i sistemi che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione per un importo pari alle somme pagate.

I diritti soggetti al diritto di surrogazione di cui al presente paragrafo costituiscono crediti privilegiati di primo grado, che seguono nella gerarchia dei crediti il diritto del depositante di cui al paragrafo 1 ma precedono tutti gli altri diritti nei confronti del liquidatore. [Em. 80]

3.   Quando i sistemi di garanzia dei depositi concedono un prestito ad un altro sistema nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, essi hanno diritto, in proporzione all'importo prestato, di surrogarsi nei diritti spettanti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione per un importo pari alle somme pagate.

Il diritto di surrogazione non è esercitato prima della scadenza del prestito a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b). Se il procedimento di liquidazione termina prima di tale data, il diritto di surrogazione si estende ai proventi della liquidazione versati al sistema mutuatario.

I diritti di surrogazione di cui al presente paragrafo costituiscono crediti privilegiati di primo grado, che seguono nella gerarchia dei crediti i diritti dei depositanti di cui al paragrafo 1, ma precedono tutti gli altri diritti nei confronti del liquidatore.

4.   Gli Stati membri possono limitare il periodo entro il quale i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dal sistema entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono reclamare il rimborso dei loro depositi. Tale limite è determinato dalla data alla quale i diritti nei quali il sistema di garanzia dei depositi è subentrato conformemente al paragrafo 2 debbono essere registrati in un procedimento di liquidazione in base al diritto nazionale.

Quando determinano il predetto limite, gli Stati membri tengono conto del tempo di cui il sistema di garanzia dei depositi necessita per riunire tali diritti prima della registrazione.

Articolo 9

Finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi

1.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi sono proporzionati a tali passività.

I mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi derivano dai contributi versati regolarmente dai loro affiliati il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno almeno una volta l'anno . Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti. Il pagamento di commissioni di ingresso una tantum non è ammissibile. [Em. 81]

I mezzi finanziari disponibili raggiungono quanto meno il livello-obiettivo. Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo. Il contributo regolare tiene debito conto del ciclo economico e non è inferiore allo 0,1 % dei depositi coperti. L'obbligo di versare i contributi si applica soltanto quando l'importo dei fondi detenuti dal sistema di garanzia dei depositi risulti inferiore al livello-obiettivo; Una volta raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo , quando i mezzi finanziari disponibili ammontano a meno di due terzi del livello-obiettivo come conseguenza dell'utilizzo di fondi , il contributo regolare non è inferiore allo 0,25 % dei depositi ammissibili coperti . [Em. 82]

2.   L'importo cumulato dei depositi e degli investimenti di un sistema relativi ad un unico organismo non supera il 5 % dei suoi mezzi finanziari disponibili. I mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi sono investiti con modalità a basso rischio e con sufficiente diversificazione e non superano il 5 % dei mezzi finanziari disponibili del sistema, a meno che a detti depositi o investimenti non sia applicata la ponderazione a rischio zero a norma dell'allegato VI, parte I, della direttiva 2006/48/CE. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, quali definite conformemente alla direttiva 83/349/CEE (15) del Consiglio o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate a tal fine un unico organismo ai fini del calcolo di questo limite. [Em. 83]

3.   Se i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi sono insufficienti a rimborsare i depositanti quando i depositi diventano indisponibili, i suoi affiliati versano contributi straordinari non superiori allo 0,5 % dei depositi ammissibili coperti per anno di calendario. Tale pagamento è eseguito un giorno prima della scadenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1. [Em. 84]

4.   L'importo cumulato dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 3 non supera l'1 % dei depositi ammissibili coperti per anno di calendario. [Em. 85]

Le autorità competenti possono esentare interamente o parzialmente temporaneamente un ente creditizio dall'obbligo di cui al paragrafo 2, se la somma dei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 puó pregiudicare il regolamento dei crediti di altri creditori nei suoi confronti. Tale esenzione non viene concessa per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovata su richiesta dell'ente creditizio. La somma in questione é versata successivamente, quando il pagamento non pregiudica più il regolamento dei crediti di altri creditori. I mezzi finanziari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono usati principalmente per tutelare e rimborsare i depositanti conformemente alla presente direttiva. I mezzi finanziari disponibili possono essere utilizzati a concorrenza di un terzo per misure di prevenzione e di sostegno a norma della presente direttiva. In tal caso, il sistema di garanzia dei depositi presenta entro un mese all'autorità competente una relazione in cui si comprova l'osservanza del limite di un terzo dei mezzi finanziari disponibili. [Em. 86]

5.   I mezzi finanziari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono usati principalmente per rimborsare i depositanti conformemente alla presente direttiva.

Essi possono tuttavia essere utilizzati anche per finanziare il trasferimento dei depositi ad un altro ente creditizio, purché i costi sostenuti dal sistema di garanzia dei depositi non superino l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio in questione. In questo caso il sistema di garanzia dei depositi presenta, entro un mese dal trasferimento dei depositi, una relazione all'Autorità bancaria europea dimostrando che il limite di cui sopra non è stato superato. [Em. 87]

Gli Stati membri possono consentire ai sistemi di garanzia dei depositi di utilizzare i loro mezzi finanziari per evitare un fallimento bancario senza essere limitati a finanziare il trasferimento dei depositi ad un altro ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: [Em. 88]

a)

i mezzi finanziari di un sistema devono superare l'1 % dei depositi ammissibili dopo tale misura; [Em. 89]

b)

il sistema di garanzia dei depositi deve presentare, entro un mese dalla sua decisione di adottare tale misura, una relazione all'Autorità bancaria europea dimostrando che il limite di cui sopra non è stato superato. [Em. 90]

Su base individuale e previa autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito di una richiesta ragionata del sistema di garanzia dei depositi interessato, la percentuale di cui alla lettera a) può essere fissata tra 0,75 e 1 %. [Em. 91]

5 bis.     I sistemi di garanzia dei depositi possono utilizzare i mezzi finanziari disponibili oltre il limite di cui al paragrafo 5 per misure di prevenzione e sostegno, a condizione che siano osservate le condizioni seguenti:

a)

il sistema di garanzia dei depositi possiede un sistema adatto per la sorveglianza e la classificazione dei rischi con corrispondenti possibilità di intervento nei confronti degli enti creditizi affiliati;

b)

il sistema di garanzia dei depositi detiene le necessarie procedure e strutture per la scelta, l'esecuzione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e sostegno;

c)

la concessione di misure di prevenzione e sostegno tramite il sistema di garanzia dei depositi è subordinata a obblighi a carico dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte del sistema di garanzia dei depositi;

d)

gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente al sistema di garanzia dei depositi, sotto forma di contributi straordinari, i mezzi utilizzati per le misure di prevenzione e sostegno, qualora si presenti la necessità di rimborsare i depositanti e i mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi siano inferiori a due terzi del livello-obiettivo; e

e)

la capacità dell'ente creditizio membro di pagare i contributi straordinari a norma della lettera d) è data previo parere della competente autorità. [Em. 92]

5 ter.     Le risorse finanziarie possono essere altresì utilizzate per misure adottate nel contesto della liquidazione ordinata di un ente creditizio, purché i costi sostenuti dal sistema di garanzia dei depositi non superino l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio stesso. In tal caso, il sistema di garanzia dei depositi presenta, entro un mese dal trasferimento dei depositi, una relazione all'ABE, che confermi che i costi sostenuti non superano l'importo dei depositi coperti. [Em. 93]

6.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine laddove necessario per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.

7.   Gli Stati membri informano mensilmente l'ABE a scadenza trimestrale dell'importo dei depositi ammissibili e dei depositi coperti nel loro Stato membro territorio e dell'importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro sistemi di garanzia dei depositi. Queste informazioni vengono confermate dalle autorità competenti e, corredate di questa conferma, trasmesse entro dieci giorni un mese dalla fine di ciascun mese all'ABE. [Em. 94]

Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate sul sito internet dei sistemi di garanzia dei depositi e dell'ABE almeno una volta l'anno. [Em. 95]

7 bis.     I sistemi di garanzia dei depositi rispettano specifiche regole di governance e istituiscono una commissione speciale composta da alti rappresentanti del sistema stesso, da suoi affiliati e dalle autorità competenti, con il compito di elaborare e stabilire orientamenti in materia di investimenti trasparenti per i mezzi finanziari disponibili. Tali orientamenti tengono conto di fattori quali la durata, la qualità, la diversificazione e la correlazione degli investimenti. [Em. 96]

Articolo 10

Concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositi

1.   Un sistema ha il diritto di ottenere un prestito da tutti gli altri sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, Gli Stati membri possono autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi a concedere dei prestiti ad altri sistemi di garanzia dei depositi all'interno dell'Unione, su base volontaria , purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: [Em. 97]

a)

il sistema mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, a causa di pagamenti precedenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, primo e secondo comma; [Em. 87]

b)

la situazione di cui alla lettera a), sia dovuta ad una mancanza di mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 9;

c)

il sistema mutuatario abbia fatto ricorso ai contributi straordinari di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

d)

il sistema mutuatario abbia assunto l'impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare i diritti a norma dell''articolo 8, paragrafo 1;

e)

il sistema mutuatario non sia attualmente soggetto all'obbligo di rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo;

f)

il sistema mutuatario deve indicare l' informi l'autorità competente in merito all' importo di denaro richiesto; [Em. 98]

g)

l'importo totale preso a prestito non superi lo 0,5 % dei depositi ammissibili coperti del sistema mutuatario; [Em. 99]

h)

il sistema mutuatario informi immediatamente l'ABE ed indichi le ragioni per cui lecondizioni di cui al presente comma sono soddisfatte e l'importo di denaro richiesto.

L'importo di cui al primo comma, lettera f), viene determinato come segue:

[importo dei depositi coperti da rimborsare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1] – [mezzi finanziari disponibili] + importo massimo dei contributi straordinari di cui all'articolo 9, paragrafo 3] [Em. 100]

Gli altri sistemi di garanzia dei depositi operano come sistemi mutuanti. A tal fine, gli Stati membri in cui è stabilito più di un sistema designano un sistema operante come sistema mutuante di questo Stato membro e informano l'Autorità bancaria europea in proposito. Gli Stati membri possono decidere se e come il sistema mutuante viene rimborsato dagli altri sistemi di garanzia dei depositi stabiliti nello stesso Stato membro. [Em. 101]

I sistemi di garanzia dei depositi che sono tenuti a rimborsare un prestito ricevuto da altri sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo non concedono prestiti ad altri sistemi di garanzia dei depositi.

2.   Il prestito è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

ciascun sistema deve prestare un importo proporzionato all'importo dei depositi ammissibili in ciascun sistema senza tenere conto del sistema mutuatario e dei sistemi di garanzia dei depositi di cui alla lettera a). Gli importi sono calcolati conformemente alle informazioni mensili confermate più recenti di cui all'articolo 9, paragrafo 7; [Em. 102]

b)

il sistema mutuatario rimborsi il prestito al più tardi dopo cinque anni, anche in quote annuali. Gli interessi sono dovuti solo al momento del rimborso;

c)

il tasso di interesse fissato sia almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo del credito.; [Em. 103]

c bis)

il sistema che contrae il prestito informi l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito. [Em. 104]

3.   L'ABE conferma che i requisiti di cui al paragrafo 1 ai paragrafi 1 e 2 sono stati rispettati, indica gli importi, calcolati a norma del paragrafo 2, lettera a), che ciascun sistema deve prestare e il tasso di interesse iniziale conformemente al paragrafo 2, lettera c), nonché la durata del prestito. [Em. 105]

L'ABE trasmette la sua conferma insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), ai sistemi di garanzia dei depositi mutuanti. Essi ricevono questa conferma e le informazioni entro due giorni lavorativi. I sistemi di garanzia mutuanti, quanto prima ma al più tardi entro altri due giorni lavorativi dalla ricezione, erogano il prestito al sistema mutuatario. [Em. 106]

5.   Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dal sistema mutuatario siano sufficienti per rimborsare l'importo preso a prestito e ristabilire il livello obiettivo quanto prima.

Articolo 11

Calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi

1.   I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 9 sono determinati per ciascun membro in base proporzione al grado di rischio da esso assunto. Gli enti creditizi non pagano meno del 75 % o più del 200 % 250 % dell'importo che dovrebbe essere versato da una banca con un rischio medio. Gli Stati membri possono decidere che gli affiliati dei sistemi di protezione istituzionali di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, paragrafo 4 , versino contributi più bassi ai sistemi di garanzia dei depositi, purché non inferiori al 37,5 % dell'importo che dovrebbe essere versato da una banca con un rischio medio.

Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio disciplinati dal diritto interno. [Em. 107]

1 bis.     Gli Stati membri possono acconsentire a che tutti gli enti creditizi affiliati allo stesso organismo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati su una base consolidata. Gli Stati membri possono chiedere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi coperti. [Em. 112]

2.   La determinazione del Gli allegati I e II illustrano il metodo armonizzato per determinare il grado di rischio sostenuto e il calcolo dei per calcolare i contributi si basano sugli elementi di cui agli allegati I e II da parte degli affiliati al sistema di garanzia dei depositi . [Em. 108]

3.   Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. [Em. 109]

3 bis.     Fatto salvo il metodo armonizzato di cui ai paragrafi 1 e 2, i sistemi di garanzia dei depositi possono utilizzare i loro propri metodi alternativi basati sul rischio, per determinare e calcolare i contributi basati sul rischio dei loro affiliati. Il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio operativo degli affiliati e tiene in debito conto i profili di rischio dei differenti modelli economici. Un metodo alternativo può altresì prendere in considerazione l'attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l'adeguatezza patrimoniale, la qualità dell'attivo e la liquidità.

Ogni metodo alternativo è approvato dalle autorità competenti e dall'ABE e rispetta gli orientamenti elaborati da quest'ultima, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5. L'ABE procede a una verifica dell'osservanza degli orientamenti almeno ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta si verifichi una modifica del sistema di garanzia dei depositi. [Em. 110]

4.   Sono delegati alla Commissione i poteri per specificare gli elementi delle Al fine di assicurare un'effettiva armonizzazione delle definizioni e dei metodi di cui all'allegato II, parte A. Questi progetti di stabilire il metodo armonizzato di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione,sono adottati conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del [regolamento EBA] se necessario, suggerendo adeguamenti delle suddette definizioni e del suddetto metodo, per assicurare la piena comparabilità ed evitare distorsioni.

L'ABE può elaborare presenta i propri progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2012 .

Alla Commissione è delegato il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. [Em. 111]

4 bis.     L'ABE tiene conto, nelle sue analisi del rischio e ai fini dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione, dei meccanismi di controllo della governance istituiti dagli enti creditizi. Essa assicura la diffusione di esempi di migliori pratiche mediante il SEVIF. [Em. 113]

5.   Entro il 31 dicembre 2012 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , sull'applicazione dell'allegato II, parte B, conformemente all'[articolo 8 del regolamento EBA] , e sulle procedure proprie di valutazione del rischio elaborate dai sistemi di garanzia dei depositi di cui al paragrafo 3 bis. [Em. 114]

Articolo 12

Cooperazione all'interno dell'Unione

1.   I sistemi di garanzia dei depositi si applicano ai depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.

2.   I depositanti delle succursali istituite da enti creditizi in altri Stati membri o i depositanti di enti creditizi operanti in uno Stato membro ma autorizzati in un altro Stato membro sono rimborsati dal sistema dello Stato membro ospitante per conto del sistema dello Stato membro di origine. Il sistema dello Stato membro di origine rimborsa il anticipa i fondi necessari per consentire al sistema dello Stato membro ospitante di rispettare l'obbligo del sistema dello Stato membro di origine di rimborsare i depositanti, ai sensi del paragrafo 1 . [Em. 115]

Il sistema dello Stato membro ospitante informa inoltre i depositanti interessati per conto del sistema dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto del sistema dello Stato membro di origine.

3.   Se un ente creditizio cessa di essere membro di un sistema e diventa membro di un altro sistema, i contributi versati durante i sei mesi precedenti l'ultimo anno precedente l'uscita dal primo sistema sono rimborsati o trasferiti all'altro sistema su base proporzionale, a condizione che non si tratti i contributi regolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, o di contributi straordinari a di cui all'articolo 9, paragrafo 3 . Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un sistema a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. [Em. 116]

4.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, con i sistemi degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.

Gli enti creditizi che intendono volontariamente trasferirsi da un sistema di garanzia dei depositi a un altro, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, notificano la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo. Durante tale periodo, l'ente creditizio contribuisce al proprio originario sistema di garanzia dei depositi in termini di finanziamenti ex ante ed ex post. [Em. 117]

5.   Al fine di facilitare l'efficace collaborazione tra i sistemi di garanzia dei depositi, in particolare in ordine al presente articolo e all'articolo 10, i sistemi di garanzia dei depositi o, laddove appropriato, le autorità competenti dispongono di accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti fissati dalla direttiva 95/46/CE.

L’I sistemi di garanzia dei depositi notificano all'ABE l’esistenza e il contenuto di tali accordi. L'ABE può emanare pareri su tali accordi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 19, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se le autorità competenti o i sistemi di garanzia dei depositi non riescono a raggiungere un accordo o vi è una controversia circa la sua interpretazione, l'ABE risolve le controversie conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'assenza di tali accordi non influisce sui diritti dei depositanti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o degli enti creditizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 13

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

1.   Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione (enti creditizi di paesi terzi) usufruiscano di una protezione equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.

In caso contrario gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, che le succursali di enti creditizi di paesi terzi diventino membri di un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

1 bis.     Al fine di assicurare la coerente applicazione del paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono criteri generali di equivalenza.

L'ABE può elaborare presenta i propri progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione per approvazione entro …

Alla Commissione è delegato il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. [Em. 118]

2.   I depositanti e coloro che intendono aprire un deposito presso succursali di enti creditizi di paesi terzi, che non sono membri di un sistema operante in uno Stato membro, ricevono da tali enti creditizi le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita le succursale e, se il depositante lo richiede e se la succursale è in grado di soddisfare tale richiesta, in altre lingue , secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, e sono redatte in modo chiaro e comprensibile. [Em. 151/rev]

Articolo 14

Informazioni da fornire ai depositanti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti e di coloro che intendono aprire un deposito le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale appartengono l’ente e le sue succursali all’interno dell'Unione. Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g), e lettere da i) a k), e del paragrafo 2 , l'ente creditizio informa opportunamente il depositante, il quale può di conseguenza ritirare i propri depositi senza incorrere in alcuna penalità e con tutti gli interessi e i benefici maturati . [Em. 119]

2.   Le informazioni a coloro che intendono aprire un deposito sono fornite prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e dagli stessi controfirmate. A tal fine si utilizza il modulo standard di cui all'allegato III.

3.   Le informazioni ai depositanti sono fornite nel loro estratto conto. Queste informazioni comprendono la conferma che i depositi sono depositi ammissibili. Esse contengono inoltre un riferimento al foglio informativo di cui all'allegato III e a dove è possibile ottenerlo. Può essere Il foglio informativo di cui all'allegato III è anch'esso allegato almeno una volta all'anno a uno degli estratti conto dei depositanti. È altresì indicato il sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile.

Il sito internet contiene le necessarie informazioni per i depositanti, in particolare quelle relative alle disposizioni concernenti la procedura e le condizioni delle garanzie di deposito quali previste dalla presente direttiva. [Em. 120]

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale e, se il depositante lo richiede e la succursale è in grado di soddisfare tale richiesta, in altre lingue . [Em. 121]

5.   Gli Stati membri limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1, ai paragrafi 1, 2 e 3 , alla semplice menzione del sistema che garantisce il prodotto al quale si riferisce la pubblicità. [Em. 122]

Gli enti creditizi che sono membri di un sistema di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, informano i depositanti in modo adeguato in merito al funzionamento del sistema di garanzia dei depositi . Allo stesso tempo, gli enti creditizi forniscono ai depositanti le informazioni circa il livello massimo di copertura e altre questioni relative al sistema di garanzia dei depositi . Tali informazioni non possono contenere un riferimento ad una copertura illimitata dei depositi. [Em. 123]

6.   Se gli enti creditizi procedono ad una fusione, i loro depositanti ne sono informati almeno un mese prima che essa acquisti efficacia giuridica. I depositanti sono informati che, a decorrere dal momento in cui la fusione acquista efficacia, tutti i depositi detenuti presso ciascuna delle banche partecipanti alla fusione sono aggregati ai fini della determinazione del loro livello di copertura da parte del sistema di garanzia dei depositi. Ai depositanti è concesso un termine di tre mesi dalla notifica della fusione per poter eventualmente trasferire i depositi che superano il livello di copertura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in un'altra banca o in una banca avente diversa denominazione commerciale senza incorrere in alcuna penalità e serbando il diritto a tutti gli interessi e i benefici maturati. Durante tale periodo di tre mesi, se l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è superato, la protezione é estesa moltiplicando l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per il numero di enti creditizi oggetto della fusione. [Em. 124]

6 bis.     Se un ente creditizio si ritira o é escluso da un sistema di garanzia dei depositi, i suoi depositanti sono informati dallo stesso entro il termine di un mese. [Em. 125]

7.   Se un depositante utilizza i servizi bancari via internet, le informazioni che debbono essere comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse tramite mezzi elettronici adeguati in modo da richiamare l'attenzione del depositante e, su richiesta del depositante, in formato cartaceo . [Em. 126]

7 bis.     Gli Stati membri provvedono a istituire le procedure necessarie per consentire ai sistemi di garanzia dei depositi di condividere le informazioni e comunicare in modo efficace con altri sistemi di garanzia dei depositi, con gli enti creditizi loro affiliati e con le autorità competenti sia all'interno della loro giurisdizione sia con altre agenzie su base transfrontaliera, laddove appropriato. [Em. 127]

Articolo 15

Elenco degli enti creditizi autorizzati

La Commissione indica in modo trasparente nell'elenco degli enti creditizi autorizzati, che è tenuta a compilare ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/48/CE, lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva. [Em. 128]

Articolo 16

Esercizio della delega

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1 bis.    Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dal  (16).

1 ter.     La delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 17 e 18 L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio . [Em. 129]

Articolo 17

Revoca della delega

1.   La delega di poteri di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. [Em. 130]

Articolo 18

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

2.   Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. [Em. 131]

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 9 sono distribuiti nel modo più equo possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma. [Em. 132]

1 bis.     Qualora il sistema di garanzia dei depositi non sia in grado di determinare al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva i depositi coperti degli enti creditizi affiliati, il livello -obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), fa riferimento ai depositi ammissibili al rimborso del sistema. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i depositi coperti costituiscono la base di calcolo del livello-obiettivo per tutti i sistemi di garanzia dei depositi. [Em. 133]

2.   I depositanti che detengono titoli di debito emessi dallo stesso ente creditizio e passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo, depositi la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato diverso da un estratto conto fa riferimento a un titolare e non a un nominativo , depositi il cui capitale non è rimborsabile alla pari o che è rimborsabile alla pari solo in base ad una determinata garanzia o ad un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo sono informati che i loro depositi non saranno più coperti da un sistema di garanzia dei depositi. [Em. 37]

3.   Quando taluni depositi cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dai sistemi di garanzia dei depositi dopo l'attuazione della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi siano coperti fino al 31 dicembre 2014 se tali depositi sono stati aperti prima del 30 giugno 2010. Dopo il 31 dicembre 2014 gli Stati membri assicurano che nessun sistema conceda garanzie più elevate o più ampie di quelle previste nella presente direttiva, indipendentemente da quando i depositi siano stati aperti.

4.   Entro il 31 dicembre 2015 2 gennaio 2014 , la Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di determinare se che illustri come i sistemi di garanzia dei depositi esistenti debbano essere sostituiti da un unico sistema per l'intera operanti nell' Unione possano, sotto il coordinamento dell'ABE, prevenire i rischi derivanti da attività transfrontaliere e proteggere i depositi da tali rischi . [Em. 134]

5.   La Commissione, con l'assistenza dell'ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2015 una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione della presente direttiva. Tale relazione dovrebbe esaminare in particolare la possibilità di determinare :

il livello-obiettivo sulla base dei depositi coperti, senza diminuire valutando la pertinenza della percentuale stabilita o valutando altre opzioni regolamentari, si che il livello-obiettivo corrisponde a depositi insufficienti negli ultimi dieci anni all'interno di un sistema di protezione istituito per legge, per contratto o istituzionale di cui all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE ,

l'effetto cumulativo degli obblighi regolamentari gravanti sugli enti creditizi, come il fabbisogno di capitale,

l'interconnessione tra la legislazione relativa ai sistemi di garanzia dei depositi e la futura legislazione sulla finalità di gestione delle crisi,

l'impatto sulla diversità dei modelli bancari, tenendo conto della necessità di preservarla,

l'adeguatezza dell'attuale livello di copertura per i depositanti.

La relazione valuta inoltre se le questioni di cui al primo comma siano state affrontate in maniera tale da mantenere comunque elevata la protezione dei depositanti. [Em. 135]

Articolo 20

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), da h) a m), all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a k), all'articolo 5, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 6, paragrafi da 4 a 7, all'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, agli articoli da 9 a 11, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 14, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 19 e agli allegati da I a III alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva. [Em. 136]

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 entro il 31 dicembre 2020. [Em. 137]

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 5, entro il 31 dicembre 2013. Tuttavia la percentuale dei depositi ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), non si applica prima del 1o gennaio 2014. Fino al 31 dicembre 2017 si applica una percentuale dello 0,5 %. Dopo tale data e fino al 31 dicembre 2020 si applica una percentuale dello 0,75 %. [Em. 138]

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 94/19/CEE con le sue successive modificazioni è abrogata con effetto dal 31 dicembre 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato IV.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), e), g), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, gli articoli da 15 a 18 si applicano dal 1o gennaio 2013.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012.

(3)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(5)  GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3.

(6)   GU L 177, del 30.6.2006, pag. 1.

(7)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(8)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15

(9)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(11)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, COM(2009)0501.

(12)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(13)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(14)  Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(15)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(16)   Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 16 febbraio 2012
ALLEGATO I

Determinazione dei contributi basati sui rischi ai sistemi di garanzia dei depositi

1.

Le formule da utilizzare sono le seguenti:

a)

l'importo dei contributi di un membro basati sul suo profilo di rischio

Formula

b)

la quota di rischio di un membro

Formula

c)

l'importo del contributo di un membro ponderato per il rischio

Formula

dove:

C i

l'importo del contributo dell'i-esimo membro del sistema di garanzia dei depositi

TC

l'importo totale dei contributi che il sistema deve percepire

RS i

la quota di rischio dell' i-esimo membro

RA i

l'importo del contributo dell' i-esimo membro ponderato per il rischio

RA k

gli importi dei contributi di ciascuno degli n membri ponderati per il rischio

CB

la base di calcolo del contributo ( i depositi coperti a decorrere dal 1o gennaio 2015 oppure, laddove non sia possibile calcolarli per tutti gli enti affiliati del sistema di garanzia dei depositi , i depositi ammissibili) [Em. 139]

βi

il coefficiente di rischio assegnato all'i-esimo membro conformemente all'allegato II.

2.

Le formule da utilizzare sono le seguenti:

a)

il punteggio composito totale di un membro

Formula

b)

il sub-punteggio composito di un membro per quanto riguarda gli indicatori di base

Formula

c)

il sub-punteggio composito di un membro per quanto riguarda gli indicatori supplementari

Formula

dove:

ρi

il punteggio composito totale dell'i-esimo membro

ρi COR

il sub-punteggio composito totale dell'i-esimo membro per quanto riguarda gli indicatori di base

ρi SUP

il sub-punteggio composito totale dell'i-esimo membro per quanto riguarda gli indicatori supplementari

ρi x

una variabile che misura il rischio dell'i-esimo membro per quanto riguarda un singolo indicatore di base o supplementare presentato all'allegato II

x

il simbolo di un dato indicatore di base o supplementare.

Giovedì 16 febbraio 2012
ALLEGATO II

Indicatori, punteggi e coefficienti di ponderazione per il calcolo dei contributi basati sui rischi

PARTE A

Indicatori di base

1.

I seguenti indicatori di base sono utilizzati per calcolare i contributi basati sui rischi:

Classe di rischio

Indicatore

Rapporto

Adeguatezza patrimoniale

Elementi dei fondi propri di cui all'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE e attività ponderate per il rischio di cui all'articolo 76 della direttiva 2006/48/CE

Fondi propri

Attività ponderate per il rischio

Qualità delle attività

Crediti deteriorati

Crediti deteriorati

Crediti lordi

Redditività

Rendimento delle attività adeguato al rischio [Em. 140]

Reddito netto

Attività totali medie

Liquidità

Da determinare da parte degli Stati membri fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4

2.

I seguenti punteggi sono utilizzati per riflettere i profili di rischio per quanto riguarda gli indicatori di base:

Livello di rischio

Adeguatezza patrimoniale

Qualità delle attività

Redditività

Liquidità

Rischio molto basso

1

1

1

1

Rischio basso

2

2

2

2

Rischio medio

3

3

3

3

Rischio elevato

4

4

4

4

Rischio molto elevato

5

5

5

5

3.

I punteggi seguenti sono assegnati ad un membro sulla base dei valori reali degli indicatori in una data classe di rischio:

Elemento

Simbolo (x)

ρ x = 1

ρ x = 2

ρ x = 3

ρ x = 4

ρ x = 5

Adeguatezza patrimoniale

CA

x > 12,3 %

12,3 % ≥ x > 9,6 %

9,6 % ≥ x > 8,2 %

8,2 % ≥ x > 7 %

x ≤ 7 %

Qualità delle attività

AQ

x ≤ 1 %

1 % < x ≤ 2,1 %

2,1 % < x ≤ 3,7 %

3,7 % < x ≤ 6 %

x > 6 %

Redditività

P

x > 1,2 %

1,2 % ≥ x > 0,9 %

0,9 % ≥ x > 0,7 %

0,7 % ≥ x > 0,5 %

x ≤ 0,5 %

Liquidità

L

Gli Stati membri possono determinare le soglie per ciascun ρ xfatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4

4.

I seguenti coefficienti di ponderazione del rischio sono assegnati ad un membro in funzione del suo punteggio composito:

Punteggio composito (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Coefficiente di rischio (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %

PARTE B

Indicatori supplementari

1.

Gli Stati membri determinano gli indicatori supplementari Per il calcolo dei contributi basati sui rischi. possono anche essere utilizzati alcuni o tutti gli indicatori seguenti possono essere utilizzati a tal fine: [Em. 141]

Classe di rischio

Indicatore/rapporto

Definizione

Adeguatezza patrimoniale

Capitale totale

Capitale totale

Attività ponderate per il rischio

Capitale in eccedenza (1)

Capitale in eccedenza

o

Capitale in eccedenza

Attività totali

Attività ponderate per il rischio

Qualità delle attività

Accantonamenti per perdite su crediti

Accantonamenti per perdite su crediti

o

Accantonamenti per perdite su crediti

Proventi netti da interessi

Reddito operativo

Attività ponderate per il rischio

Attività ponderate per il rischio

Attività totali

Redditività

Rapporto tra costi e reddito

Spese operative

Reddito operativo

Margine netto

Margine netto

Capitale totale

Liquidità

Da determinare da parte degli Stati membri fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5

2.

I seguenti punteggi sono utilizzati per riflettere i profili di rischio per quanto riguarda gli indicatori supplementari.

Livello di rischio

Adeguatezza patrimoniale

Qualità delle attività

Redditività

Liquidità

Rischio molto basso

1

1

1

1

Rischio basso

2

2

2

2

Rischio medio

3

3

3

3

Rischio elevato

4

4

4

4

Rischio molto elevato

5

5

5

5

3.

I seguenti coefficienti di ponderazione del rischio sono assegnati ad un membro in funzione del suo punteggio composito:

Punteggio composito (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Coefficiente di rischio (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %


(1)  Capitale in eccedenza = capitale – i fondi propri di cui all’articolo 57, lettere da a) a h), della direttiva 2006/48/CE.

Giovedì 16 febbraio 2012
ALLEGATO III

Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti

Se un Suo deposito che è in scadenza ed esigibile non è stato rimborsato da un dal Suo ente creditizio per ragioni che sono direttamente collegate alla sua situazione finanziaria, i depositanti sono rimborsati di quest'ultimo , Lei, in quanto depositante, è rimborsato da un sistema di garanzia dei depositi. Il [inserire nome del prodotto] del [inserire nome dell'ente creditizio che detiene il conto] è in generale coperto dal sistema di garanzia dei depositi responsabile in conformità della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi  (1). [Em. 142]

Il rimborso è limitato a 100 000 EUR per banca. Ciò significa che tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono cumulati sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante Lei detiene un conto di risparmio deposito di 90 000 EUR ed un conto corrente di 20 000 EUR, gli 40 000 EUR , Le saranno rimborsati solo 100 000 EUR. [Em. 143]

[Solo se del caso]: Questo metodo sarà applicato anche se una banca un ente creditizio opera sotto diverse denominazioni commerciali per i suoi clienti . Il [inserire il nome dell'ente creditizio che detiene il conto] opera anche sotto la/le seguente/i denominazione/i commerciale/i [inserire tutte le altre denominazioni commerciali dello stesso ente creditizio]. Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di queste denominazioni commerciali sono complessivamente coperti fino a 100 000 EUR. [Em. 144]

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.

[Solo se del caso:] Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR.

In generale tutti i depositanti al dettaglio e le imprese [se applicabile nello Stato membro: e gli enti locali vulnerabili] sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile [inserire il sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile] . Il suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla banca specificata dall'ente creditizio anche nell' nel Suo estratto conto. [Em. 145]

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è [inserire il nominativo e l'indirizzo, il telefono, l'e-mail e il sito internet]. Esso rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro sei settimane, a decorrere dal 31 dicembre 2013 entro una settimana entro cinque [quando applicabile: venti] giorni lavorativi. [quando applicabile: Su richiesta, il sistema di garanzia dei depositi, Le corrisponde un importo fino a 5 000 EUR entro cinque giorni lavorativi. Dal 2017 i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) saranno rimborsati entro cinque giorni lavorativi.] . [Em. 146]

In caso di mancato rimborso entro questi i suddetti termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso deve essere reclamato entro [inserire il termine pertinente applicabile nello Stato membro e il riferimento esatto all'atto giuridico nazionale e all'articolo specifico che disciplina tali disposizioni] . Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet [inserire il sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile]. [Em. 147]

[Solo se del caso:] Il Suo deposito è garantito da parte di un sistema di tutela istituzionale [riconosciuto/non riconosciuto] come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutte le banche tutti gli enti creditizi appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un fallimento bancario un'insolvenza . Qualora un fallimento dovesse comunque verificarsi, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100 000 EUR nell'ambito dei summenzionati sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti dal diritto nazionale . [Em. 148]


(1)   Numero ed estremi di pubblicazione della presente direttiva.

Giovedì 16 febbraio 2012
ALLEGATO IV

PARTE A

Direttive abrogate incluse le loro successive modifiche (di cui all'articolo 21)

Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

PARTE B

Termini di attuazione nel diritto nazionale (di cui all'articolo 21)

Direttiva

Termine di attuazione

94/19/CE

1.7.1995

2009/14/CE

30.6.2009

2009/14/CE (articolo 1, punto 3, i), secondo comma, articolo 7, paragrafi 1 bis e 3 e articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE come modificata dalla direttiva 2009/14/CE)

31.12.2010

Giovedì 16 febbraio 2012
ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Presente direttiva

Direttiva 2009/14/CE

Direttiva 94/19/CE

Articolo 1

Articolo 2(1)(a)

 

Articolo 1(1)

Articolo 2(1)(d)

 

Articolo 1(2)

Articolo 2(1)(e)

Articolo 1(1)

Articolo 1(3)

Articolo 2(1)(f)

 

Articolo 1(4)

Articolo 2(1)(g)

 

Articolo 1(5)

Articolo 3(1)

 

Articolo 3(1)

Articolo 3(2)

 

Articolo 3(2)

Articolo 3(3)

 

Articolo 3(3)

Articolo 3(4)

 

Articolo 5

Articolo 3(6)

Articolo 1(6)(a)

 

Articolo 4(1)(a)-(c)

 

Articolo 2

Articolo 4(1)(d)

 

Articolo 7(2), Allegato I (1)

Articolo 4(1)(f)

 

Articolo 7(2), Allegato I (10)

Articolo 4(1)(g)

 

Articolo 7(2), Allegato I (2)

Articolo 4(1)(h)

 

Articolo 7(2), Allegato I (5)

Articolo 4(1)(i)

 

Articolo 7(2), Allegato I (6)

Articolo 4(1)(j)

 

Articolo 7(2), Allegato I (3), (4)

Articolo 4(10)(k)

 

Articolo 7(2), Allegato I (12)

Articolo 5(1)

Articolo 1(3)(a)

Articolo 7(1)

Articolo 5(4)

Articolo 1(3)(a)

 

Articolo 5(6)

 

Articolo 7(4), 7(5)

Articolo 5(7)

Articolo 1(3)(d)

 

Articolo 6(1)-(3)

 

Articolo 8

Articolo 7(1)

Articolo 1(6)(a)

Articolo 10(1)

Articolo 7(3)

 

Articolo 10(4)

Articolo 7(4)

 

Articolo 10(5)

Articolo 8(1)

 

Articolo 7(6)

Articolo 8(2)

 

Articolo 11

Articolo 12(1)

 

Articolo 4(1)

Articolo 13

 

Articolo 6

Articolo 14(1)-(3)

Articolo 1(5)

Articolo 9(1)

Articolo 14(4)

 

Articolo 9(2)

Articolo 14(5)

 

Articolo 9(3)

Articolo 15

 

Articolo 13

Articolo 16-18

Articolo 1(4)

 


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/120


Giovedì 16 febbraio 2012
Accordo UE-Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca ***

P7_TA(2012)0056

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

2013/C 249 E/33

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15975/2010),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (15974/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0432/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A7-0023/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.


30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/121


Giovedì 16 febbraio 2012
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ***

P7_TA(2012)0061

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

2013/C 249 E/34

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11343/2010),

visto il progetto di convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (09429/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0207/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0026/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi aderenti alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e ai Presidenti dell'Assemblea parlamentare euromediterranea.