ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.244.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
24 agosto 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2013/C 244/01

Parere della Commissione, del 23 agosto 2013, su due progetti di regolamento della Banca centrale europea nel settore delle statistiche monetarie e finanziarie

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 244/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6973 — Axa PE/Fosun/Club Méditerranée) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 244/03

Tassi di cambio dell'euro

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 244/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2013/C 244/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6957 — IF P&C/Topdanmark) ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2013/C 244/06

Denuncia CHAP(2013) 1334 — Conferma dell'avvenuto ricevimento e avviso

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2013

su due progetti di regolamento della Banca centrale europea nel settore delle statistiche monetarie e finanziarie

2013/C 244/01

1.   Introduzione

1.1.

Il 12 luglio 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere su due progetti di regolamento della Banca centrale europea nel settore delle statistiche monetarie e finanziarie. Il primo è un progetto di regolamento che, una volta adottato, costituirà una rifusione del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Il secondo è un progetto di regolamento che, una volta adottato, costituirà una rifusione del regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore.

1.2.

La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE adempie in tal modo all'obbligo, che le incombe in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE, di consultare la Commissione sui progetti di regolamento della BCE qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione. Una fattiva collaborazione tra la BCE e la Commissione è proficua per entrambe le istituzioni, oltre che per gli utenti e per i rispondenti, in quanto rende più efficiente la produzione di statistiche europee. La Commissione nota con soddisfazione inoltre che in entrambi i regolamenti è fatto esplicito riferimento al suo parere.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.

La Commissione constata con soddisfazione che in sede di revisione dei regolamenti relativi alle IFM sono state prese in considerazione molte delle nuove caratteristiche che essa aveva precedentemente indicato come importanti per le sue attività. Non è stata al contrario presa in considerazione un'importante caratteristica relativa alle informazioni sui crediti inesigibili, sulle riserve per crediti inesigibili e sulle riserve di rivalutazione. L'esclusione di tale caratteristica può essere dovuta a validi motivi, connessi ai costi e alla comparabilità dei risultati. La Commissione, sebbene giudichi indispensabile compiere ogni sforzo per limitare l'onere di risposta nel contesto di tali regolamenti, soddisfacendo nel contempo le esigenze degli utenti, invita tuttavia la BCE a continuare a impegnarsi attivamente per una rilevazione statistica di tali aspetti.

2.2.

La Commissione ha intenzione di presentare il mese prossimo una proposta di regolamento diretto a definire un quadro europeo per i fondi comuni monetari (FCM). La proposta conterrà diverse modifiche alla definizione di tali fondi e alle modalità con cui questi possono operare in Europa. Esiste il rischio concreto di una discordanza tra, da un lato, la definizione e i diversi elementi contenuti nella futura proposta e, dall'altro, la definizione utilizzata nel progetto di regolamento della BCE relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie. Ciò riguarda in particolare la definizione degli FCM di cui all'articolo 2 del progetto di regolamento della BCE e le specifiche per i criteri di identificazione degli FCM di cui all'allegato I, parte 1, sezione 2, dello stesso progetto di regolamento. Al fine di evitare incoerenze, la Commissione raccomanda che la BCE inserisca nel suo regolamento una clausola di riesame ai sensi della quale potrà rivedere la definizione e i criteri degli FCM sulla base del regolamento ad essi relativo, una volta che questo sarà stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'adeguamento del regolamento della BCE dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sugli FCM.

2.3.

Per entrambi i progetti di regolamento, i visti all'inizio del preambolo dovrebbero essere conformi alla prassi convenuta a livello interistituzionale e limitarsi pertanto a indicare la base giuridica (vale a dire le disposizioni che conferiscono effettivamente all'istituzione la competenza a adottare l'atto previsto) e, se del caso, contenere riferimenti alla proposta, alla procedura e ai pareri. Per quanto riguarda la base giuridica, dopo un riferimento generale al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovrebbe quindi essere fatto riferimento soltanto all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 e, per la proposta relativa al bilancio del settore delle IFM, anche all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2531/98. Né l'articolo 5 dello statuto del SEBC e della BCE, né l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, né il regolamento (UE) n. 549/2013, né la direttiva 2013/36/UE o il regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere considerati basi giuridiche per i progetti di regolamento in parola. Nel caso sia ritenuto utile ai fini di una corretta comprensione dell'articolato del progetto di regolamento, il riferimento a queste altre disposizioni e strumenti può essere inserito nei considerando.

2.4.

Dalla richiesta di parere della Commissione presentata dalla BCE risulta che entrambi gli atti giuridici dovrebbero entrare in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (prevista per settembre 2013) e applicarsi a partire dal gennaio 2015. Per motivi di chiarezza, l'articolo 9 del progetto di regolamento sui tassi di interesse applicati dalle IFM dovrebbe pertanto essere allineato all'articolo 16 del progetto di regolamento relativo al bilancio del settore delle IFM.

2.5.

Nell'allegato I, parte 1, sezione 1: «L'identificazione di talune IFM si basa sul principio di sostituibilità dei depositi», del progetto di regolamento relativo al bilancio del settore delle IFM, le modalità con cui i diversi criteri di fungibilità dei depositi saranno combinati dovrebbero essere definite con maggiore precisione, in maniera da garantire la comparabilità dei dati.

2.6.

Dovrebbe essere nuovamente verificata la coerenza con il SEC 2010 dell'allegato II, parte 3: «Definizioni dei settori», dello stesso progetto di regolamento. Ad esempio, per motivi di chiarezza, a pagina 51, nel paragrafo relativo agli ausiliari finanziari, la seconda frase dovrebbe essere sostituita con il testo di cui al punto 2.97 del SEC 2010.

2.7.

La Commissione non ha altre osservazioni specifiche in merito al progetto di regolamento sui tassi di interesse applicati dalle IFM.

3.   Conclusione

3.1.

In generale la Commissione considera favorevolmente i progetti di regolamento nella misura in cui contribuiscono a rendere più efficiente la collaborazione tra il sistema statistico europeo (SSE) e il sistema europeo di banche centrali (SEBC) nella definizione dei soggetti segnalanti e nella promozione di statistiche di elevata qualità, coerenti a livello europeo. La Commissione è tuttavia del parere che per il progetto di regolamento relativo al bilancio del settore delle IFM potrebbe essere migliorata la precisione sulle questioni sopra indicate e che occorra assicurare la coerenza dei regolamenti della BCE con il futuro quadro europeo per gli FCM.

3.2.

La Commissione desidera inoltre ribadire l'importanza di un solido processo di classificazione nella pratica delle unità in questo settore, nel pieno rispetto dei principi statistici.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6973 — Axa PE/Fosun/Club Méditerranée)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 244/02

In data 19 agosto 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6973. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 agosto 2013

2013/C 244/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3355

JPY

yen giapponesi

132,35

DKK

corone danesi

7,4588

GBP

sterline inglesi

0,85910

SEK

corone svedesi

8,7140

CHF

franchi svizzeri

1,2358

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0940

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,665

HUF

fiorini ungheresi

298,98

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7027

PLN

zloty polacchi

4,2323

RON

leu rumeni

4,4423

TRY

lire turche

2,6640

AUD

dollari australiani

1,4879

CAD

dollari canadesi

1,4114

HKD

dollari di Hong Kong

10,3579

NZD

dollari neozelandesi

1,7185

SGD

dollari di Singapore

1,7120

KRW

won sudcoreani

1 489,41

ZAR

rand sudafricani

13,6968

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1759

HRK

kuna croata

7,5520

IDR

rupia indonesiana

14 723,80

MYR

ringgit malese

4,4085

PHP

peso filippino

59,013

RUB

rublo russo

44,1375

THB

baht thailandese

42,749

BRL

real brasiliano

3,2059

MXN

peso messicano

17,4804

INR

rupia indiana

85,5050


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 244/04

1.

In data 16 agosto 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo SNCF («SNCF», Francia) e COMSA-EMTE T&L, S.L. («COMSA-EMTE», Spagna), appartenente al gruppo MSA-EMTE (Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di COMSA Rail Transport, S.A.U. («CRT», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SNCF: servizi di trasporto ferroviario passeggeri (regionale e su lunga distanza), servizi infrastrutturali e servizi ingegneristici in Francia e in altri paesi europei nonché una vasta gamma di soluzioni di trasporto merci e logistica in Europa e in tutto il mondo,

COMSA-EMTE: holding della divisione «Trasporti» del gruppo spagnolo COMSA-EMTE, che opera nei settori delle infrastrutture, delle costruzioni e della tecnologia, dell'ingegneria di sistemi e dei servizi connessi all'ambiente e alle energie rinnovabili,

CRT: controllata di COMSA-EMTE che presta servizi di trasporto ferroviario merci, trazione ferroviaria, spedizione merci per ferrovia e altri servizi connessi ai trasporti, compresi i servizi di smistamento e movimentazione container nei terminal ferroviari, e servizi di consulenza in materia di spedizione merci e ingegneria dei trasporti, principalmente in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6957 — IF P&C/Topdanmark)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 244/05

1.

In data 19 agosto 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa IF P&C Insurance Holding Ltd («IF P&C», Svezia), controllata in ultima istanza dal gruppo Sampo (Svezia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di fatto dell'insieme dell'impresa Topdanmark Group A/S («TopDK», Danimarca) in seguito a un aumento dei suoi diritti di voto.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

IF P&C: prodotti e servizi assicurativi vita e non vita in Svezia, Finlandia, Norvegia Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Russia,

TopDK: prodotti e servizi assicurativi vita e non vita in Danimarca.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6957 — IF P&C/Topdanmark, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/8


Denuncia CHAP(2013) 1334 — Conferma dell'avvenuto ricevimento e avviso

2013/C 244/06

La Commissione europea ha ricevuto e continua a ricevere numerose denunce riguardanti l'imposta municipale sugli immobili in Italia (IMU), che ha protocollato e continuerà a protocollare con numero CHAP(2013) 1334.

In ragione dell'elevato numero di denunce ricevute a questo proposito, al fine di garantire sia una risposta in tempi rapidi e l'informazione degli interessati sia l'uso più efficiente possibile delle proprie risorse amministrative, la Commissione pubblica il presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e via Internet alla pagina: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm

Le denunce sostengono che, discriminando i cittadini italiani residenti all'estero che sono proprietari di immobili in Italia, la normativa italiana non è conforme al diritto dell'UE, in particolare agli articoli 18, 21, 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Esaminate le denunce, la Commissione è giunta alla conclusione che, allo stato, non si ravvisa nelle denunce alcuna violazione del diritto dell'UE relativamente agli italiani residenti all'estero proprietari di immobili in Italia.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea (1), sussiste discriminazione quando situazioni oggettivamente comparabili subiscono un trattamento diverso. Riguardo ai provvedimenti nazionali che conferiscono benefici fiscali, il diritto dell'UE non osta a che gli Stati membri riservino il godimento di un trattamento fiscale più favorevole ai soli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente escludendo quelli destinati ad altra finalità (seconda casa o locazione), perché tale destinazione d'uso differente esclude che i beni si trovino in una situazione comparabile. Di conseguenza, gli italiani che vivono prevalentemente all'estero e sono proprietari di un immobile in Italia non si trovano in una situazione comparabile a quella degli italiani che vivono prevalentemente nel bene di cui sono proprietari in Italia.

Per converso la Commissione ritiene che le misure descritte nelle denunce, in particolare l'articolo 4 della legge n. 44/2012 in virtù del quale gli enti locali possono estendere il cosiddetto regime della prima casa soltanto agli immobili di proprietà di contribuenti non residenti di cittadinanza italiana registrati all'AIRE, possano costituire una discriminazione nei confronti dei contribuenti non residenti di diversa cittadinanza che sono proprietari di beni immobili in Italia.

Considerati gli elementi citati, la Commissione propone l'archiviazione del caso.

Se ritengono di disporre di nuovi elementi che possano indurre a riconsiderare la menzionata proposta di archiviazione, gli autori delle denunce sono invitati a comunicarli alla Commissione entro il termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso. In mancanza di tali ulteriori elementi, sarà facoltà della Commissione procedere all'archiviazione.

Riguardo alla possibile discriminazione nei confronti dei contribuenti non residenti di diversa cittadinanza che sono proprietari di beni immobili in Italia, consta alla Commissione che le autorità italiane abbiano annunciato imminenti modifiche della normativa. La Commissione si riserva quindi di decidere sulla compatibilità di tale aspetto della normativa con il diritto dell'UE dopo aver avuto modo di esaminare le modifiche legislative introdotte dalle autorità italiane.


(1)  Sentenze dell'1.12.2011 nei procedimenti C-250/08, Commissione/Belgio, e C-253/08, Commissione/Ungheria.