ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.241.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
22 agosto 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2013/C 241/01

Parere della Commissione, del 20 agosto 2013, relativo all’applicazione, per quanto riguarda i container intermodali, del divieto di importazione ed esportazione di apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento sia basato su di esse, soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ( 1 )

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 241/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 241/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2013/C 241/04

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 novembre 2011 concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies — Relatore: Italia

5

2013/C 241/05

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies

7

2013/C 241/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 23 novembre 2011, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies) [notificata con il numero C(2011) 8664]  ( 1 )

11

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2013/C 241/07

Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA presentato alla riunione del comitato consultivo in materia di concentrazioni, del 9 novembre 2011, in merito a un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Vivital Technologies — Relatore: Italia

19

 

Segretariato EFTA

2013/C 241/08

Pubblicazione della notifica del ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

22

2013/C 241/09

Pubblicazione della notifica del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni norvegese di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

23

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 241/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2013/C 241/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6990 — Vodafone/Kabel Deutschland) ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2013

relativo all’applicazione, per quanto riguarda i container intermodali, del divieto di importazione ed esportazione di apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento sia basato su di esse, soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 241/01

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 288,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare gli articoli 15 e 17, reca disposizioni che limitano l’importazione e l’esportazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’allegato I del regolamento e definite «sostanze controllate», nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse.

(2)

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1005/2009 impone agli Stati membri di effettuare ispezioni per verificare che le imprese rispettino il regolamento.

(3)

Secondo quanto disposto dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), l’impiego di idroclorofluorocarburi è ancora consentito, anche nella fabbricazione di container intermodali.

(4)

Sebbene l’importazione e l’immissione in commercio di container intermodali contenenti idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento sia basato su tali sostanze siano vietate nell’Unione europea dal 2004, la dismissione di tali container non è obbligatoria.

(5)

I container intermodali utilizzati nel commercio internazionale, pertanto, di solito contengono ancora sostanze che riducono lo strato di ozono nelle schiume isolanti o negli impianti di refrigerazione collegati o integrati che usano sostanze controllate come refrigerante.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 detta norme più rigorose rispetto al protocollo di Montreal e vieta l’immissione in commercio di container intermodali contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento sia basato su di esse.

(7)

Convenzioni internazionali, quali la Convenzione relativa all’ammissione temporanea (3) o la Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (4), stabiliscono che la libera circolazione dei container intermodali non debba essere limitata.

(8)

Conformemente alla Convenzione relativa all’ammissione temporanea, ratificata dalla Comunità e da tutti gli Stati membri, talune merci importate nel quadro di un’operazione commerciale, compresi i container, beneficiano dell’ammissione temporanea. Gli articoli 553, 554, 555 e 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni per l’applicazione del codice doganale (5), prevedono tra l’altro che i container beneficino dell’esonero totale dai dazi all’importazione a determinate condizioni. In particolare, le autorità doganali assicurano che, a meno che non vengano concesse esenzioni specifiche, la durata complessiva durante la quale i container restano vincolati al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi.

(9)

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli atti delle istituzioni devono essere interpretati conformemente agli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione,

È DEL SEGUENTE PARERE:

1.

Nell’applicare il regolamento (CE) n. 1005/2009, gli Stati membri non devono considerare l’ingresso di un container intermodale nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dal medesimo come importazione o esportazione ai fini degli articoli 15 e 17 di detto regolamento se i container intermodali sono vincolati al regime dell’ammissione temporanea.

2.

In sede di ispezione dei container intermodali contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento sia basato su di esse ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1005/2009, gli Stati membri sono tenuti a verificare che i container intermodali che entrano nel territorio doganale dell’Unione in regime di ammissione temporanea siano conformi agli articoli 553, 554, 555 e 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e non siano immessi in commercio nell’Unione.

3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente opinione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 30.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

(3)  GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4.

(4)  GU L 91 del 22.4.1995, pag. 46.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 241/02

In data 16 agosto 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6988. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 agosto 2013

2013/C 241/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3384

JPY

yen giapponesi

130,52

DKK

corone danesi

7,4585

GBP

sterline inglesi

0,85295

SEK

corone svedesi

8,7277

CHF

franchi svizzeri

1,2310

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0535

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,775

HUF

fiorini ungheresi

299,67

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7028

PLN

zloty polacchi

4,2403

RON

leu rumeni

4,4420

TRY

lire turche

2,6185

AUD

dollari australiani

1,4811

CAD

dollari canadesi

1,3966

HKD

dollari di Hong Kong

10,3789

NZD

dollari neozelandesi

1,6913

SGD

dollari di Singapore

1,7087

KRW

won sudcoreani

1 494,91

ZAR

rand sudafricani

13,6506

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1956

HRK

kuna croata

7,5430

IDR

rupia indonesiana

14 504,51

MYR

ringgit malese

4,4080

PHP

peso filippino

58,808

RUB

rublo russo

44,2007

THB

baht thailandese

42,601

BRL

real brasiliano

3,2155

MXN

peso messicano

17,4634

INR

rupia indiana

86,2700


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/5


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 novembre 2011 concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies

Relatore: Italia

2013/C 241/04

Concentrazione

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto che la Commissione ha indicato nel progetto di decisione.

In particolare, per quanto riguarda la definizione dei mercati del prodotto, il comitato consultivo concorda sul fatto che l’impatto della concentrazione proposta debba essere valutato sui seguenti mercati:

a)

il mercato degli HDD mission critical per imprese;

b)

il mercato degli HDD da 3,5″ business critical;

c)

il mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop;

d)

il mercato degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo;

e)

il mercato degli HDD da 2,5″ per computer portatili;

f)

il mercato degli HDD da 2,5″ per elettronica di consumo; e

g)

il mercato degli HDD esterni (XHDD).

4.

Il comitato consultivo concorda con la definizione del mercato geografico degli:

a)

HDD; e

b)

XHDD.

Analisi controfattuale

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza dell’operazione proposta, l’approccio più adeguato consiste nell’applicare la regola della precedenza («chi arriva primo ha la precedenza»), in base alla data della notifica, e sul fatto che l’operazione proposta debba essere valutata tenendo conto dell’operazione Seagate/Samsung, approvata dalla Commissione con decisione del 19 ottobre 2011 (caso COMP/M.6214 — Seagate/The HDD Business of Samsung Electronics). Uno Stato membro non concorda.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

Effetti non coordinati

6.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non è suscettibile di dar luogo a effetti non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati mondiali degli HDD mission critical, degli HDD da 2,5″ per computer portatili e degli HDD da 2,5″ per elettronica di consumo.

7.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione proposta è suscettibile di dar luogo a effetti non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati mondiali degli HDD da 3,5″ per computer desktop, degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo e degli HDD da 3,5″ business critical.

8.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui, sebbene vi siano elementi per ritenere che l’operazione proposta, così come notificata, possa dar luogo a effetti non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato SEE degli XHDD, alla luce delle misure correttive che eliminano gli ostacoli significativi alla concorrenza effettiva nei mercati mondiali a monte degli HDD da 3,5″ per computer desktop, degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo e degli HDD da 3,5″ business critical, in nessun caso l’operazione proposta è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato a valle degli XHDD a livello del SEE.

Effetti coordinati

9.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non è suscettibile di dar luogo a effetti coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati mondiali degli HDD e sul mercato SEE degli XHDD.

Effetti verticali

10.

Il comitato consultivo condivide la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non è suscettibile di ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva a seguito della preclusione dei fabbricanti di componenti (testine e supporti) da una base sufficientemente ampia di clientela, il che, a sua volta, comprometterebbe la capacità di Toshiba di competere sui mercati degli HDD.

Incrementi di efficienza

11.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le presunte efficienze generate dall’operazione proposta non consentono alla Commissione di dichiarare l’operazione, così come è stata notificata, compatibile con il mercato interno rispetto ai mercati mondiali degli HDD da 3,5″ per computer desktop, HDD da 3,5″ per elettronica di consumo e HDD da 3,5″ business critical nonché con il mercato SEE degli XHDD.

Misure correttive

12.

Il comitato consultivo condivide il parere della Commissione, secondo cui il pacchetto correttivo presentato dalle parti scioglie pienamente le preoccupazioni in materia di concorrenza sollevate dalla Commissione in merito ai mercati mondiali rispettivamente degli HDD da 3,5″ business critical, degli HDD da 3,5″ per computer desktop e degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo nonché del mercato SEE degli XHDD.

Conclusione

13.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presi dalle parti siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

14.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo la quale la concentrazione notificata deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

15.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/7


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies

2013/C 241/05

I.   Contesto

(1)

Il 20 aprile 2011 la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2). Con tale operazione Western Digital Corporation («WD», la «parte notificante») intende acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo esclusivo di Viviti Technologies Ltd, nota in precedenza con il nome di Hitachi Global Storage Technologies Holdings Ltd («HGST») (3), mediante acquisto di quote. Il 30 maggio 2011 la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(2)

Il 18 agosto 2011, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni in cui concludeva in via provvisoria che l’operazione proposta avrebbe ostacolato in maniera significativa la concorrenza effettiva in diversi mercati delle unità di disco rigido (hard disk drive, HDD).

(3)

Il 19 agosto 2011 (4) la parte notificante ha avuto accesso al fascicolo del caso e il 1o settembre 2011 ha trasmesso le sue osservazioni scritte in risposta alla comunicazione delle obiezioni. Nelle sue osservazioni, la parte notificante non ha chiesto di poter sviluppare i propri argomenti in un’audizione ufficiale ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004 (5), ma si è espressa a questo proposito oralmente il 6 settembre 2011 in occasione di una riunione con i servizi della DG Concorrenza sullo stato di avanzamento del procedimento.

(4)

Alla luce di alcuni punti sollevati dalla parte notificante nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione delle obiezioni e durante la riunione del 6 settembre, la Commissione ha realizzato un’ulteriore indagine di mercato. Il 20 settembre 2011, durante una riunione sullo stato di avanzamento del procedimento, la Commissione ha comunicato alla parte notificante i risultati di questa ulteriore indagine e ha esposto le sue osservazioni in merito ad alcuni argomenti sollevati dalla parte notificante. Quest’ultima ha chiesto la possibilità di presentare, entro il 26 settembre, ulteriori osservazioni alla luce dei risultati dell’indagine della Commissione. La Commissione ha accettato la richiesta. Il 22 settembre la parte notificante ha avuto accesso alle versioni non riservate dei documenti ricevuti dalla Commissione nell’ambito dell’ulteriore indagine di mercato. Le parti hanno ricevuto ulteriori informazioni il 23, 24 e 26 settembre. La parte notificante ha trasmesso ulteriori osservazioni il 23 e il 26 settembre.

(5)

Il 3 ottobre 2011 la parte notificante ha presentato una prima proposta di impegni. La Commissione ha risposto che gli impegni proposti non erano sufficienti per risolvere i problemi di concorrenza rilevati. Il 10 ottobre 2011 la parte notificante ha presentato una nuova serie di impegni che, nello stesso giorno, la Commissione ha sottoposto a un test di mercato. Il 24 ottobre 2011 è stato presentato un ulteriore pacchetto di misure correttive riviste, successivamente modificato a seguito di ulteriori discussioni con la Commissione. Il 27 ottobre 2011 la parte notificante ha presentato una serie di impegni definitivi che, secondo la Commissione, dissipavano tutte le restanti preoccupazioni relative alla compatibilità dell’operazione proposta con il mercato interno.

II.   Richieste rivolte al consigliere auditore

(6)

Durante il procedimento, la parte notificante ha presentato tre richieste di accesso al fascicolo.

Prima richiesta

(7)

Il 26 agosto 2011 la parte notificante ha chiesto al consigliere-auditore di rivedere una decisione con cui la DG Concorrenza negava l’accesso ai documenti contenuti nei fascicoli di altri procedimenti rientranti nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni, nello specifico del caso COMP/M.6214 — Seagate Technology PLC/The HDD Business of Samsung Electronics Co Ltd («Caso M.6214»). Le parti interessate in questo procedimento, concorrenti di WD e HGST in alcuni mercati degli HDD, avevano notificato alla Commissione l’operazione proposta un giorno prima della notifica della concentrazione tra WD e HGST. Il 30 agosto il consigliere-auditore ha risposto alla richiesta della parte notificante indicando quanto segue.

(8)

Innanzitutto, la parte notificante ha motivato la richiesta di accesso al fascicolo relativo al caso M.6214 sostenendo di avere «interesse sufficiente», essendo una concorrente principale delle parti coinvolte in quel caso. La richiesta è stata respinta poiché, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 802/2004 (6), la Commissione concede l’accesso al fascicolo alle parti alle quali ha indirizzato una comunicazione delle obiezioni e, su loro richiesta, anche alle altre parti interessate (come stabilito dall’articolo 11, lettera b), dello stesso regolamento). Non rientrando in nessuna di queste categorie nell’ambito del caso M.6214, WD non aveva alcun diritto di accedere al fascicolo relativo al caso.

(9)

In secondo luogo, la parte notificante ha sostenuto che, nel caso M.6203, la comunicazione delle obiezioni della Commissione si basava ampiamente sulla documentazione e le informazioni contenute nel fascicolo del caso M.6214, cui non le era stato dato accesso. Il consigliere-auditore ha riesaminato attentamente la comunicazione delle obiezioni concludendo che questa si fondava solo su alcuni documenti originariamente presentati nell’ambito del caso M.6214 e successivamente ripresentati nell’ambito del caso M.6203, su richiesta della DG Concorrenza. Le versioni non riservare di questi documenti sono state messe a disposizione della parte notificante nel fascicolo relativo al caso M.6203. Pertanto, l’affermazione secondo cui nella comunicazione delle obiezioni la Commissione si è rifatta a documenti del caso M.6214 non accessibili alla parte notificante è risultata infondata.

(10)

In terzo luogo, nella sua richiesta la parte notificante sembra lasciar intendere che, per l’analisi del caso M.6203, la DG Concorrenza si sia servita di documenti presi dal fascicolo del caso M.6214, dopo averlo esaminato in maniera generale. Di conseguenza, in applicazione del principio della parità delle armi e per analogia, la parte notificante ha ritenuto di poter accedere ai documenti del caso M.6214 per cercare informazioni assolutorie. Il consigliere-auditore ha approfondito la questione con la DG Concorrenza senza trovare riscontro del fatto che quest’ultima avesse realizzato un’anali generale del fascicolo del caso M.6214 per cercare elementi probatori specifici da utilizzare a carico della parte notificante nella valutazione nel caso M.6203. Gli unici documenti che sono stati ripresentati nell’ambito del caso M.6203 risultano essere documenti strategici recenti di carattere generale presentati dalle parti nel caso M.6214 e studi di mercato realizzati da consulenti indipendenti; si tratta di documenti che la Commissione chiede abitualmente ai concorrenti nell’ambito delle indagini in casi di concentrazione. Inoltre, tali documenti non sembrano essere, per loro natura, intrinsecamente più penalizzanti o più favorevoli alla parte notificante. Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore non ha riscontrato alcun motivo per accettare la richiesta della parte notificante di accedere ai documenti del fascicolo inerente al caso M.6214 ed ha pertanto respinto tale richiesta.

Seconda richiesta

(11)

Il 31 agosto la parte notificante ha chiesto al consigliere-auditore di rivedere la decisione della DG Concorrenza di omettere i risultati dell’analisi dei dati relativi alle offerte contenuta nella relazione preparata dai consulenti economici della parte notificante nell’ambito della procedura della sala dati (7). Dal momento che la richiesta non era sufficientemente motivata, il 31 agosto il consigliere-auditore ha informato la parte notificante di non essere in grado di soddisfarla fintantoché non avesse ottenuto chiarimenti sufficienti.

(12)

Al contempo, il consigliere-auditore ha approfondito la questione con la DG Concorrenza, la quale ha successivamente deciso di comunicare alla parte notificante maggiori informazioni contenute nella relazione dei consulenti.

(13)

La parte notificante non ha fornito i chiarimenti necessari a seguito della sua prima richiesta, né ha avanzato richieste successive.

Terza richiesta

(14)

Il 27 settembre 2011 la parte notificante ha chiesto al consigliere-auditore di esaminare una decisione della DG Concorrenza che negava, a seguito della riunione sullo stato di avanzamento del procedimento del 20 settembre 2011, l’accesso totale o più mirato ad alcuni dati e informazioni omessi, raccolti dalla Commissione durante l’indagine di mercato. Alla parte notificante è stato dato accesso alle versioni non riservate di questi dati e informazioni il 22, 23, 24 e 26 settembre (8). Il 3 ottobre 2011 il consigliere-auditore ha dato seguito alla richiesta rispondendo come segue.

(15)

In primo luogo la parte notificante ha chiesto di avere accesso alle informazioni riservate inviate da un concorrente in risposta a domande relative all’ingresso nel mercato degli HDD da 3,5" per computer desktop per verificare le conclusioni della Commissione a questo proposito. Contestualmente all’analisi del consigliere-auditore, la DG Concorrenza ha avviato la procedura c.d. della «sala dati», permettendo ai consulenti esterni della parte notificante, nel rispetto di severe regole di riservatezza, di accedere ad altre parti di informazioni presentate dal concorrente (9). La DG Concorrenza ha inoltre messo a disposizione della parte notificante ulteriori informazioni, nella forma di gamme di valori, sui dati che aveva inizialmente eliminato. Nella risposta alla richiesta della parte notificante, il consigliere-auditore ha inoltre fornito una descrizione generale della natura e del contenuto delle restanti informazioni riservate, non divulgate nell’ambito della sala dati. Il consigliere-auditore ha concluso che le informazioni fornite erano sufficienti affinché la parte notificante potesse esprimere in modo efficace il proprio parere sulle conclusioni della Commissione in merito alla questione in esame, presentate il 20 settembre in occasione della riunione sullo stato di avanzamento del procedimento.

(16)

Sullo stesso argomento, la parte notificante ha inoltre chiesto alla Commissione di ottenere i dati (non contenuti nel fascicolo) alla base di alcuni calcoli di costi presentati dal concorrente cui si fa riferimento al punto precedente. La Commissione ha effettivamente chiesto e ottenuto maggiori informazioni dal concorrente. Una parte di queste informazioni è stata resa accessibile nell’ambito della sala dati. Il consigliere-auditore ritiene pertanto soddisfatta la richiesta della parte notificante riguardo questa prima questione.

(17)

In secondo luogo, la parte notificante ha segnalato al consigliere-auditore di aver ricevuto solo un accesso parziale alle informazioni trasmesse alla Commissione da un certo gruppo di clienti, in risposta a una domanda sui loro acquisti di HDD. La DG Concorrenza ha dato accesso alla parte notificante a versioni rese anonime di parti delle risposte dei clienti, oltre che a informazioni aggregate che illustrano la distribuzione degli acquisti per gruppo di prodotto. La parte notificante ha affermato che, non avendo avuto accesso ai volumi di acquisto dei singoli clienti, non era in grado di valutare l’importanza relativa delle risposte di ciascun cliente e che pertanto la sua capacità di difendersi era significativamente compromessa.

(18)

Nella sua risposta il consigliere-auditore ha osservato che la divulgazione richiesta dei volumi individuali di acquisto poteva portare all’identificazione dei clienti che avevano risposto al questionario chiedendo che le loro risposte restassero anonime [richiesta che era stata accettata (10)]. Inoltre, il consigliere-auditore ha ritenuto che le informazioni richieste dalla parte notificante rientrassero nella categoria dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La parte notificante non ha fornito nessuna motivazione per cui riteneva necessario valutare l’importanza relativa delle risposte di ciascun cliente. Infine, dopo aver esaminato le informazioni che la DG Concorrenza ha fornito alla parte notificante il 23, 24 e 26 settembre 2011, il consigliere-auditore ha concluso che tali informazioni erano sufficienti per consentire alla parte notificante di esprimere le sue osservazioni sulle conclusioni della Commissione presentate il 20 settembre in occasione della riunione sullo stato di avanzamento del procedimento. Il consigliere-auditore ha comunque fornito informazioni aggiuntive per assicurare la parte notificante circa la rappresentatività delle risposte dei clienti raccolte dalla Commissione.

(19)

In terzo luogo, la parte notificante ha chiesto di avere accesso a un’altra serie di dati forniti dai clienti in risposta a un questionario della Commissione, che, secondo la parte notificante, sarebbe stato «fondamentale» per sostenere alcune delle conclusioni della Commissione. In primo luogo, il consigliere-auditore ha precisato alla parte notificante che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, le informazioni contenute nelle risposte dei clienti non erano state fondamentali ai fini delle conclusioni della Commissione ma erano servite solo per confermare i risultati di una precedente indagine di mercato, resa accessibile alla parte notificante, insieme al fascicolo, il 19 agosto 2011. In secondo luogo il consigliere-auditore, dopo aver approfondito la questione con la DG Concorrenza, ha chiesto a quest’ultima di concedere alla parte notificante l’accesso alle informazioni richieste sotto forma di tabelle comprensive delle parti pertinenti delle risposte dei clienti, in un modo che ne garantisse l’anonimato. L’acceso è stato concesso in parte dalla DG Concorrenza il 28 settembre 2011 e in parte dal consigliere-auditore il 3 ottobre 2011. Tenuto conto di questo ulteriore accesso, il consigliere-auditore ritiene soddisfatta la richiesta della parte notificante.

(20)

La parte notificante non ha trasmesso nessuna ulteriore osservazione né nuova richiesta dopo la risposta del consigliere-auditore del 3 ottobre.

III.   La decisione

(21)

Si conclude che l’operazione proposta è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, a condizione che la parte notificante osservi gli impegni presi nei confronti della Commissione. Tali impegni prevedono, in particolare, la clausola relativa all’acquirente iniziale, secondo cui la parte notificante si impegna a non concludere l’operazione proposta prima di aver stipulato un accordo vincolante di compravendita per la vendita dell’attività ceduta a un acquirente idoneo approvato dalla Commissione. Nella decisione non vengono mosse obiezioni sulle quali le parti non abbiano dato la possibilità di esprimere il proprio parere.

IV.   Conclusione

(22)

Oltre alle tre richieste di accesso al fascicolo di cui alla sezione II, il consigliere-auditore non ha ricevuto altre richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto della conclusione della sezione III per cui la decisione non contiene obiezioni sulle quali la parte notificante non abbia avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in esame, l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 21 novembre 2011

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, [GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»)].

(3)  In appresso ci si riferisce a questo procedimento con «il caso M.6203».

(4)  Tra il 22 e il 26 agosto 2011 è stata inoltre allestita una sala dati per permettere agli esperti economici della parte notificante di accedere a informazioni quantitative riservate.

(5)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Cfr. nota 5.

(7)  Cfr. nota 4.

(8)  Cfr. il punto 4.

(9)  La sala dati è stata allestita il 30 settembre 2011.

(10)  Non vi sono motivi, nel caso di specie, per rifiutare la richiesta di anonimato dei clienti.


22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/11


Sintesi della decisione della Commissione

del 23 novembre 2011

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies)

[notificata con il numero C(2011) 8664]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 241/06

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1), in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue procedurali della Commissione è disponibile sul sito internet della direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

Western Digital Corporation (in appreso «WD» o «la parte notificante», Stati Uniti), progetta, sviluppa, produce e vende unità di disco rigido (hard disk drives, «HDD»), dischi allo stato solido (solid state drives, «SSD»), unità di disco rigido esterne (external hard disk drives, «XHDD») e lettori multimediali. Le attività dell’impresa sono integrate verticalmente a monte con produzione di componenti essenziali, per esempio le testine di lettura/scrittura e i supporti.

(2)

Hitachi Global Storage Technologies (in appresso «HGST», Singapore), recentemente ridenominata Viviti Technologies, è una controllata al 100 % di Hitachi Ltd. Sviluppa e produce dispositivi di memorizzazione digitale, quali HDD e SSD, oltre ad alcuni XHDD di marca. Anche HGST è integrata verticalmente a monte.

(3)

WD e HGST sono in seguito denominate «le parti»; il soggetto derivante dalla concentrazione proposta è in appresso denominato «la nuova impresa».

II.   L’OPERAZIONE

(4)

Il 20 aprile 2011 la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione WD acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme di HSGT mediante acquisto di quote (in appresso «l’operazione proposta»).

(5)

A seguito dell’operazione proposta, HGST sarà controllata esclusivamente da WD. L’operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

(6)

L’operazione è di dimensione UE, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

III.   SINTESI

A.   Quadro analitico

(7)

Il 19 aprile 2011, un giorno prima della notifica dell’operazione in oggetto, è stata notificata alla Commissione un’altra concentrazione relativa agli stessi mercati, l’acquisizione da parte di Seagate («Seagate») del controllo esclusivo dell’attività di Samsung Electronics Co., Ltd relativa agli HDD («Samsung HDD», Corea del Sud) (2).

(8)

Coerentemente con la prassi recente, la Commissione ha deciso di valutare queste operazioni contemporanee relative agli stessi mercati secondo la regola della precedenza (principio «chi arriva primo ha la precedenza»), basata sulla data della notifica.

(9)

La Commissione è del parere che in generale, secondo quanto previsto dal regolamento sulle concentrazioni, la parte che notifica per prima una concentrazione che, valutata in base alle sue caratteristiche proprie, non risulta ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva sul mercato interno o in una parte significativa di questo, può pretendere che l’operazione che la riguarda sia considerata compatibile con il mercato interno entro i limiti temporali previsti. Non è né necessario né opportuno tenere conto di futuri mutamenti delle condizioni di mercato dovuti alle concentrazioni notificate successivamente.

(10)

Tale approccio di tipo «chi arriva primo ha la precedenza» è l’unico che garantisce sufficienti certezza del diritto e obiettività. La Commissione ricorda che assicurare la certezza del diritto è uno dei principali obiettivi del regolamento sulle concentrazioni.

(11)

Inoltre, secondo il regolamento sulle concentrazioni, la data di notifica costituisce l’elemento più appropriato su cui basarsi per applicare la regola delle precedenza. È un criterio chiaro e obiettivo, definito in ogni caso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 802/2004, che rientra in un sistema di controllo delle concentrazioni basato sulle notifiche. Altri criteri, quali la data di firma di un accordo vincolante o il momento in cui un progetto di concentrazione è reso pubblico, sono più difficili da applicare e possono essere causa di incertezza.

(12)

Pertanto, considerando le date delle notifiche, l’operazione proposta è valutata tenendo conto dell’operazione Seagate/Samsung, notificata un giorno prima e approvata dalla Commissione il 19 ottobre 2011. Il punto di partenza della valutazione della Commissione è una struttura di mercato con i seguenti fornitori di HDD: HGST, la nuova impresa Seagate/Samsung, Toshiba e WD.

B.   I mercati rilevanti

1.   Introduzione

(13)

Gli HDD sono dispositivi che utilizzano uno o più dischi girevoli dotati di una superficie magnetica (supporto) che permette di immagazzinare e consultare dati. Gli HDD permettono di memorizzare dati in maniera non volatile; i dati rimangono cioè presenti anche in assenza di alimentazione.

(14)

Le principali componenti di un disco duro sono il sistema testina-disco (Head-Disk-Assembly, «HDA») e il sistema dei circuiti stampati (Printed Circuit Board Assembly, «PCBA»). Toshiba e Samsung HDD acquistano le componenti principali, per esempio testine e supporti, presso produttori terzi, TDK per le testine e Showa Denko per i supporti. Altri, in particolare Seagate, WD e HGST, producono essi stessi la maggior parte di tali componenti.

(15)

Si possono distinguere vari tipi di HDD in base a caratteristiche tecniche quali dimensioni (formati 3,5″, 2,5″ e 1,8″), velocità di rotazione (tempo di ricerca), capacità di memorizzazione e tipo di interfaccia.

(16)

Inoltre, gli HDD sono solitamente classificati in base al loro utilizzo finale, in particolare:

a)   HDD per imprese

(17)

Gli HDD per imprese (enterprise HDD) sono utilizzati soprattutto per i server o nei sistemi di archiviazione delle imprese. Gli HDD per imprese si possono ulteriormente dividere in due gruppi: i) gli HDD Mission Critical, utilizzati in server o array di memoria ad alte prestazioni, che richiedono un’affidabilità del 99,999 %; e ii) gli HDD Business Critical, utilizzati nei grandi sistemi di archiviazione o nelle batterie di server delle società internet che funzionano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

b)   HDD per computer desktop

(18)

Gli HDD per computer desktop sono incorporati nei personal computer destinati ad un utilizzo normale in uno stesso luogo (abitazioni, imprese o reti a più utenti). Quasi tutti gli HDD per computer desktop usano il formato 3,5″, che offre la maggiore capacità e il minor prezzo per GB.

c)   HDD per computer portatili

(19)

Gli HDD per computer portatili sono generalmente incorporati in computer portatili e in altri dispositivi mobili. I computer portatili possono essere utilizzati in casa, in ufficio o all’esterno. La maggior parte degli HDD per computer portatili utilizzano il formato 2,5″, che in genere è più caro e offre meno capacità di un HDD di formato 3,5″ per computer desktop.

d)   HDD per elettronica di consumo

(20)

Gli HDD per l’elettronica di consumo sono utilizzati i) nei videoregistratori digitali (DVR) e nelle set-top box (STB) satellitari e via cavo e ii) nelle console per videogiochi. Gli HDD destinati all’elettronica di consumo utilizzano entrambi i formati 3,5″, il 2,5″ e, in minor misura, il formato 1,8″ (3). Contrariamente agli HDD utilizzati nelle applicazioni per PC (sia desktop che portatili), gli HDD di formato 2,5″ e 3,5″ utilizzati per i prodotti di elettronica di consumo sono dotati di specifici codici firmware che dipendono dalla particolare applicazione prevista.

2.   Mercati HDD diversi in base al formato e all’utilizzo

(21)

Dall’indagine della Commissione è emerso che non esiste sostituibilità dal lato della domanda tra i vari tipi di HDD in quanto i diversi dispositivi che incorporano gli HDD determinano in larga misura le caratteristiche tecniche degli HDD (capacità, interfaccia, velocità di rotazione e formato). Inoltre, anche per la stessa applicazione finale, gli HDD di diverso formato (ovverosia 3,5″ e 2,5″) non sono sostituibili dal punto di vista del consumatore.

(22)

Gli HDD utilizzati nelle diverse applicazioni finali sono inoltre caratterizzati da diverse dinamiche industriali e diversi tipi di catena dell’offerta. Dall’indagine della Commissione è inoltre risultato che non esiste sufficiente sostituibilità dal lato dell’offerta tra i diversi tipi di HDD in termini di efficacia ed immediatezza. In mancanza di tale sostituibilità dal lato dell’offerta, il mercato non può essere definito in termini più ampi.

(23)

La Commissione ha definito i seguenti mercati rilevanti del prodotto: i) HDD Mission Critical per imprese (4), ii) HDD da 3,5″ Business Critical per imprese, iii) HDD da 3,5″ per computer desktop, iv) HDD da 3,5″ per elettronica di consumo, v) HDD da 2,5″ per computer portatili e vi) HDD da 2,5″ per elettronica di consumo.

(24)

L’indagine della Commissione e le decisioni precedenti indicano che tutti i mercati degli HDD sono di portata mondiale.

3.   XHDD

(25)

Le unità di disco rigido esterne (XHDD) permettono agli utilizzatori di computer di incrementare la capacità di memoria del PC, delle reti domestiche, delle piccole reti di ufficio o dei dispositivi di elettronica di consumo e rappresentano una soluzione di memorizzazione di dati indipendente.. Gli XHDD sono prodotti a partire dagli HDD. A differenza degli HDD interni, gli XHDD sono venduti come prodotti finiti sul mercato libero e sono sostanzialmente destinati a clienti diversi, principalmente agli utilizzatori finali di PC e di dispositivi di elettronica di consumo e non ai produttori di apparecchiature originali (original equipment manufacturers, in appresso «costruttori OEM»). Gli XHDD rappresentano in genere un’attività di prodotti di marca.

(26)

La Commissione ritiene che gli XHDD costituiscano un mercato del prodotto separato, situato a valle rispetto al mercato degli HDD. La Commissione ritiene inoltre che il mercato degli XHDD sia attualmente regionale e debba pertanto essere valutato a livello SEE in quanto sia i clienti che la composizione della clientela differiscono significativamente tra le varie regioni del mondo. Anche l’identità e il numero dei fornitori di XHDD differiscono da regione a regione.

C.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

Effetti non coordinati

(27)

WD è attualmente il maggiore fornitore di HDD in termini di volume, seguendo di poco Seagate in termini di entrate. WD è il principale fornitore sui mercati rilevanti di HDD da 3,5″ per computer desktop ([40-50]* % di quota di mercato in entrate), di HDD da 2,5″ per computer portatili ([30-40]* % di quota di mercato in entrate) e di HDD da 3,5″ per elettronica di consumo ([40-50]* % di quota di mercato in entrate) ed è il secondo maggior fornitore sul mercato di HDD da 3,5″ Business Critical ([30-40]* % di quota di mercato in entrate).

(28)

Con l’operazione proposta, WD rafforzerebbe la sua posizione dominante diventando di gran lunga il maggior fornitore di HDD su tutti i mercati di HDD, tranne che sul mercato degli HDD Mission Critical per imprese sul quale è entrata di recente. Le attività di WD e HGST si sovrappongono in tutti i mercati di HDD e l’operazione proposta determinerebbe, in generale, notevoli incrementi delle attuali quote di mercato di WD.

(29)

La Commissione ha valutato gli effetti dell’operazione proposta sulla concorrenza in ciascuno dei mercati rilevanti.

(30)

In linea con la regola della precedenza di cui sopra, la situazione controfattuale è che prima della concentrazione Seagate/Samsung, WD, HGST e Toshiba competono sui vari mercati di HDD da 2,5″ e sul mercato di HDD da 3,5″ Business critical e WD, Seagate/Samsung e HGST competono sui mercati di HDD da 3,5″ per computer desktop e di HDD da 3,5″ per elettronica di consumo.

(31)

La struttura del mercato e le dinamiche della concorrenza sono diverse in ognuno dei mercati di HDD. Ai fini della valutazione della Commissione sotto il profilo della concorrenza in ciascuno di tali mercati esistono, tuttavia, alcuni fattori pertinenti comuni.

(32)

La Commissione ritiene che i prodotti presenti sui mercati di HDD abbiano le caratteristiche di prodotti differenziati piuttosto che di semplici prodotti di consumo. L’indagine della Commissione ha difatti confermato che la tecnologia e l’innovazione sono importanti e che aspetti quali le prestazioni (rotazione, velocità di ricerca), la qualità e l’affidabilità del prodotto, il rumore e il consumo energetico degli HDD sono fattori importanti nelle decisioni di acquisto dei clienti OEM. Uno dei principali fattori su cui si basa la concorrenza tra fornitori di HDD è anche la loro capacità di seguire adeguatamente le tabelle di marcia dei prodotti e di immettere sul mercato prodotti di elevata qualità in modo rapido e ad un costo ragionevole.

(33)

L’indagine della Commissione ha rivelato che la possibilità di approvvigionarsi presso più fonti (multi-sourcing) risulta molto importante per gli acquirenti di HDD per motivi di sicurezza dell’approvvigionamento e per beneficiare di prezzi competitivi. L’indagine della Commissione ha inoltre evidenziato che per garantire un’efficace politica di multi-sourcing sono necessari almeno tre fornitori qualificati e affidabili. Ne consegue che la capacità degli acquirenti di HDD di cambiare fornitore e di ridistribuire le quote di acquisto sarebbe molto limitata in uno scenario con due fornitori.

(34)

I concorrenti hanno punti di forza e strategie diversi. Al fine di analizzare il rapporto di concorrenza tra WD e HGST e la forza concorrenziale di HGST, la Commissione ha valutato le capacità concorrenziali di ciascuno degli operatori che competono sui mercati di HDD sulla base di vari parametri di riferimento individuati dagli alti dirigenti della parte notificante e dagli acquirenti di HDD, segnatamente l’ampiezza della gamma di prodotti, la disponibilità dei prodotti e il rispetto della tabella di marcia dei prodotti, la qualità, la tecnologia e l’efficienza in termini di costi-benefici e di prezzi.

(35)

Dall’indagine della Commissione è emerso che vi sono notevoli ostacoli all’accesso e che in nessuno dei mercati rilevanti di HDD sono previsti accessi in tempi rapidi e in numero sufficiente sia di operatori nuovi che di fornitori di HDD non presenti in uno specifico mercato di HDD (come il possibile accesso di Toshiba sui mercati degli HDD da 3,5″ per computer desktop e degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo, come precisato più avanti).

1.   Il mercato mondiale degli HDD da 3,5″ per computer desktop

(36)

Sul mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop WD è già uno dei principali fornitori, con una quota di mercato del [40-50]* %, e HSGT detiene una quota di mercato significativa del [10-20]* %. L’operazione proposta ridurrebbe da tre a due il numero di concorrenti sul mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop. Dopo la concentrazione, la nuova impresa deterrebbe la quota di mercato più elevata in termini di valore ([50-60]* %). L’altra metà del mercato sarebbe controllata da Seagate/Samsung, con una quota di mercato del [40-50]* %. Dato che Toshiba non è presente su questo mercato, gli acquirenti non avrebbero la possibilità di rivolgersi a un altro fornitore, diverso dalla nuova impresa e da Seagate/Samsung.

(37)

Sebbene la parte notificante affermi che, dopo l’operazione proposta, i costruttori OEM ridistribuirebbero le quote di acquisto tra i fornitori di HDD, la Commissione ritiene che l’operazione proposta differisca dalle precedente concentrazioni avvenute nel settore degli HDD. Nei casi precedenti, la Commissione ha riconosciuto che l’«effetto Conner» potesse attenuare gli effetti delle concentrazioni tra due concorrenti sul mercato di HDD, dato che i clienti erano in grado di spostare le quote di acquisto mantenendo costante il numero totale dei loro fornitori di HDD (5).

(38)

Vari elementi di prova confermano che sul mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop prevale il multi-sourcing delle forniture di HDD. Contrariamente a quanto affermato dalla parte notificante, la maggior parte dei costruttori OEM conferma che, anche in uno scenario con due fornitori, non sarebbe disposta ad assegnare quote di acquisto molto elevate a un unico fornitore di HDD. Ciò significa che in uno scenario del genere, per definizione, la quota assegnata all’offerente più competitivo non può essere notevolmente superiore alla quota assegnata all’offerente meno competitivo.

(39)

Malgrado l’affermazione della parte notificante secondo la quale WD/HGST e Seagate continuerebbero a competere intensamente per ottenere la quota di acquisto più elevata di tutti gli acquirenti di HDD anche in assenza di HGST, dall’indagine della Commissione è emerso che l’operazione proposta potrebbe provocare un effetto negativo sui prezzi. La Commissione ritiene che gli elementi di prova relativi alle «migliori reazioni» dei fornitori di HDD di fronte alla scelta fra competere in maniera aggressiva per la quota di acquisto più elevata oppure meno intensamente per la quota minore non forniscono alcuna indicazione sull’effetto che la scomparsa del terzo concorrente provoca sulla concorrenza tra i due operatori rimasti. Lo stesso vale per l’argomentazione secondo la quale, dopo la concentrazione, WD/HGST e Seagate/Samsung sarebbero comunque incentivate a diminuire i prezzi e ad aumentare la produzione.

(40)

Poiché i clienti hanno bisogno di approvvigionarsi presso più fonti, su un mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop con soltanto due fornitori il secondo miglior offerente non avrebbe una domanda pari a zero ma, al contrario, una domanda significativa. In questa prospettiva, è probabile che la presenza del terzo concorrente eserciti una pressione concorrenziale significativa su WD. Questa constatazione è confermata dal fatto che HGST ha esercitato una pressione concorrenziale importante sul mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop, come dimostrato da i) i dati relativi alle offerte, ii) la presenza di HGST presso grandi costruttori OEM e iii) i documenti interni e le dichiarazioni pubbliche di WD, HGST e Seagate. I pareri formulati dai clienti del mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop nel corso dell’indagine della Commissione confermano che l’operazione proposta potrebbe ridurre sostanzialmente la pressione concorrenziale su detto mercato e avere un effetto negativo sui prezzi.

(41)

È improbabile che Seagate abbia la capacità e l’interesse ad aumentare la sua offerta in modo da compensare un eventuale aumento dei prezzi da parte della nuova impresa.

(42)

La Commissione ritiene che l’operazione proposta aumenti notevolmente i vincoli che i grandi costruttori OEM affrontano per cambiare fornitore di HDD. Di conseguenza l’operazione proposta inciderebbe negativamente sul potere contrattuale dei costruttori OEM e i clienti non disporrebbero di un sufficiente contropotere per contrastare l’aumento del potere di mercato determinato dall’operazione proposta. Gli elementi di prova forniti dalle parti confermano che la probabilità di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva in relazione ai grandi costruttori OEM è pari o addirittura maggiore in relazione ai distributori e ai costruttori OEM minori, che acquistano gli HDD prevalentemente attraverso il canale di distribuzione, e in relazione ai fornitori di XHDD che acquistano i loro HDD di partenza sul mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop.

(43)

La Commissione non può concludere che l’accesso di Toshiba sul mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop sia verosimile e sufficiente. Inoltre la Commissione conclude che sebbene l’accesso di Toshiba possa verificarsi entro i due anni di norma previsti dagli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali, non è certo che avvenga in tempo utile dato il breve ciclo di vita di un prodotto nel mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop. La Commissione conclude che non sono previsti ingressi di nuovi produttori di HDD in tempi rapidi e in numero sufficiente per contrastare i probabili effetti anticoncorrenziali dell’operazione proposta.

(44)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato mondiale degli HDD da 3,5″ per computer desktop.

2.   Il mercato mondiale degli HDD da 3,5″ per l’elettronica di consumo

(45)

WD è attualmente il secondo più grande operatore, con una quota di mercato del [40-50]* %. La nuova impresa risultante dalla concentrazione di WD/HGST controllerebbe il mercato con una quota di mercato del [50-60]* %. L’operazione proposta accrescerebbe in misura significativa la quota di mercato, provocando un incremento pari al [10-20]* %. Dopo la concentrazione, la nuova impresa avrà un solo concorrente rimanente, Seagate/Samsung, con una quota di mercato simile ([40-50]* %).

(46)

Il fatto che alcuni clienti di HDD da 3,5″ per elettronica di consumo, per alcuni prodotti HDD, chiedano offerte soltanto a due fonti di approvvigionamento non pregiudica la grande importanza del numero di fornitori presenti sul mercato ai fini della contrattazione, in quanto ciò può influire sulla capacità dei costruttori OEM di acquistare volumi sufficienti di forniture a prezzi competitivi. Praticamente tutti i costruttori OEM di elettronica di consumo confermano di sfruttare la presenza sul mercato di fonti di approvvigionamento alternative per ottenere prezzi migliori dai fornitori di HDD cui hanno chiesto un’offerta.

(47)

WD e HGST appartengono allo stesso gruppo di fornitori di HDD di primo livello e HGST è quindi uno stretto concorrente di WD e, in generale, un’importante forza concorrenziale sul mercato degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo.

(48)

Dopo la concentrazione gli acquirenti non disporrebbero di un sufficiente contropotere per contrastare i probabili effetti anticoncorrenziali dell’operazione proposta.

(49)

La Commissione non può concludere che l’accesso di Toshiba sul mercato degli HDD da 3,5″ per l’elettronica di consumo sia verosimile e sufficiente.

(50)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato mondiale degli HDD da 3,5″ per l’elettronica di consumo.

3.   Il mercato mondiale degli HDD da 3,5″ Business Critical per imprese

(51)

Sul mercato degli HDD da 3,5″ Business Critical per imprese sono adesso presenti quattro fornitori: Seagate/Samsung, WD, HGST e Toshiba. WD è attualmente il secondo più grande operatore, con una quota di mercato del [30-40]* %, e HGST è il terzo maggior operatore del mercato. La nuova impresa risultante dalla concentrazione di WD/HGST controllerebbe il mercato con una quota di mercato superiore al [50-60]* % ([50-60]* %), con un incremento significativo del [20-30]* %.

(52)

Le capacità concorrenziali di WD e HGST si sovrappongono relativamente a una serie di importanti parametri di concorrenza, quali la gamma di prodotti e la flessibilità dell’offerta.

(53)

L’indagine della Commissione ha indicato che la scomparsa di HGST quale importante fornitore sul mercato degli HDD da 3,5″ Business Critical potrebbe avere un effetto negativo sulla capacità dei clienti di quel mercato di beneficiare di prezzi competitivi approvvigionandosi presso più fonti. Contrariamente a quanto affermato dalla parte notificante, il semplice fatto che alcuni clienti si approvvigionano soltanto da due fonti di approvvigionamento per alcuni prodotti non pregiudica la grande importanza del numero di fornitori presenti sul mercato ai fini della contrattazione, in quanto ciò può influire sulla capacità dei costruttori OEM di acquistare volumi sufficienti di forniture a prezzi competitivi.

(54)

Dall’indagine della Commissione è emerso che l’operazione proposta elimina la pressione concorrenziale attualmente esercitata da HGST, terzo maggior operatore sul mercato e un operatore di rilievo sotto il profilo della qualità e dell’innovazione.

(55)

L’indagine della Commissione ha indicato che, sul mercato degli HDD da 3,5″ Business Critical, Toshiba non esercita attualmente un’azione di contenimento sufficiente tale da impedire o contrastare l’aumento del potere di mercato della nuova impresa in seguito all’operazione. Inoltre, niente sembra indicare che Toshiba possa esercitare una pressione concorrenziale sufficiente in modo abbastanza rapido e duraturo.

(56)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato mondiale degli HDD da 3,5″ Business Critical per imprese.

4.   Il mercato mondiale degli HDD da 2,5″ per computer portatili

(57)

L’operazione proposta ridurrebbe da quattro a tre il numero di fornitori di HDD da 2,5″ per computer portatili. Dopo la concentrazione, la nuova impresa WD/HGST deterrebbe una quota di mercato del [40-50]* % (WD [30-40]* %; HGST [10-20]* %), seguita da vicino dal secondo concorrente Seagate/Samsung ([30-40]* %) e dal terzo concorrente Toshiba ([10-20]* %).

(58)

L’operazione proposta non avrà alcun effetto sulla capacità degli acquirenti di approvvigionarsi presso più fonti e di cambiare fornitore sul mercato degli HDD da 2,5″ per computer portatili, nel quale i clienti potranno acquistare gli HDD non solo da Seagate/Samsung ma anche da Toshiba. È prevedibile che Toshiba incrementerà la propria quota sul mercato degli HDD da 2,5″ per computer portatili in quanto la maggioranza dei costruttori OEM che acquistano tali prodotti hanno manifestato la propria intenzione di riassegnare le quote di acquisto degli HDD dopo l’operazione.

(59)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta non è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato mondiale degli HDD da 2,5″ per computer portatili.

5.   Il mercato mondiale degli HDD da 2,5″ per l’elettronica di consumo

(60)

L’operazione proposta ridurrebbe da quattro a tre il numero di fornitori di HDD da 2,5″ per l’elettronica di consumo; in tale mercato HGST occupa attualmente il secondo posto, dietro a Toshiba, con una quota di mercato in termini di valore pari al [30-40]* %. L’operazione proposta incrementerà solo lievemente la quota di mercato (del [0-5]* %) data la presenza limitata di WD sul mercato. Inoltre, dopo la concentrazione, la nuova impresa continuerà a dover affrontare la concorrenza di Toshiba e di Seagate/Samsung, due fornitori importanti che deterranno quote di mercato rispettivamente del [40-50]* % e del [10-20]* %.

(61)

L’operazione proposta non inciderà sulla capacità degli acquirenti di approvvigionarsi presso più fonti e di cambiare fornitore sul mercato degli HDD da 2,5″ per l’elettronica di consumo, poiché potranno acquistare gli HDD da Toshiba e da Seagate/Samsung.

(62)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta non è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato mondiale degli HDD da 2,5″ per l’elettronica di consumo.

6.   Il mercato mondiale degli HDD Mission Critical per imprese

(63)

L’operazione proposta comporterà soltanto un aumento trascurabile ([0-5]* %) della quota di mercato di HGST ([20-30]* %), attuale secondo operatore sul mercato. WD e HGST non sono in stretta concorrenza poiché quest’ultimo è il secondo operatore ben consolidato dopo Seagate/Samsung ([60-70]* %) mentre WD è un operatore minore entrato su questo mercato pochi anni fa ma che è riuscito a conquistare una quota di mercato significativa. Pertanto, l’operazione proposta non avrà un impatto significativo sulla struttura concorrenziale del mercato mondiale degli HDD Mission Critical per imprese.

(64)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta non è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato mondiale degli HDD Mission Critical per imprese.

7.   Il mercato a livello del SEE degli XHDD

(65)

Il mercato degli XHDD sta crescendo più rapidamente dei mercati degli HDD interni. Relativamente all’offerta, il mercato degli XHDD risulta meno concentrato rispetto ai mercati di HDD. Oltre ai produttori di HDD, esistono fornitori alternativi di XHDD, che non sono integrati verticalmente a monte con la produzione di HDD.

(66)

Dall’indagine della Commissione è emerso che WD è il più grande operatore sul mercato ([30-40]* %) e, dopo l’acquisizione di HGST ([0-5]* %), gli unici altri produttori integrati di XHDD concorrenti sarebbero Seagate/Samsung ([10-20]* %) e Toshiba (solo il [0-5]* % circa). I concorrenti non integrati sono Iomega ([10-20]* %), LaCie ([5-10]* %), Verbatim/FreeCom ([5-10]* %), Trekstor ([5-10]* %) e Buffalo ([0-5]* %).

(67)

Dall’indagine della Commissione è risultato, in primo luogo, che WD è già il principale operatore sul mercato degli XHDD a livello del SEE e l’acquisizione di HGST consoliderebbe ulteriormente la sua attuale posizione dominante. In secondo luogo, che le quote di mercato e il relativo incremento possono portare a sottostimare il potere di mercato della nuova impresa e la pressione concorrenziale esercitata da HGST su WD. Il mercato degli XHDD deve essere valutato in una prospettiva dinamica in quanto l’ingresso di produttori di HDD sul mercato degli XHDD sta rapidamente modificando il quadro competitivo, rispecchiando più da vicino i mercati di HDD a monte. In terzo luogo, HGST è uno stretto concorrente di WD. In quarto luogo, l’indagine della Commissione ha inoltre evidenziato che l’operazione proposta può accrescere la capacità e l’interesse di WD ad aumentare i costi dei suoi concorrenti non integrati nel mercato a valle degli XHDD a livello del SEE. Infine non vi sono fattori, quali ridotti ostacoli all’accesso o potere contrattuale degli acquirenti, tali da controbilanciare sufficientemente l’eliminazione della significativa pressione concorrenziale dovuta all’operazione proposta.

8.   Conclusione

(68)

La Commissione osserva che gli impegni proposti dalla parte notificante per sciogliere le riserve unilaterali sui mercati a monte degli HDD da 3,5″ escluderebbero l’insorgere di ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva sul mercato a valle degli XHDD a livello del SEE. In particolare, tali impegni consentirebbero l’emergere di un nuovo concorrente valido ed efficiente sui mercati a monte degli HDD da 3,5″.

(69)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’operazione proposta, modificata dagli impegni proposti dalla parte notificante, non è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva a causa di effetti non coordinati sul mercato degli XHDD a livello del SEE.

(70)

Alla luce della precedente valutazione, la Commissione conclude che la concentrazione proposta è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva sui mercati seguenti: i) il mercato mondiale degli HDD da 3,5″ per computer desktop; ii) il mercato mondiale degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo; iii) il mercato mondiale degli HDD da 3,5″ Business Critical per imprese; e iv) il mercato SEE degli XHDD.

Effetti coordinati

(71)

Nei mercati mondiali degli HDD da 3,5″ per computer desktop e degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo dopo l’operazione rimarrebbero solo due concorrenti. Dato il recente ingresso di Toshiba, sul mercato degli HDD da 3,5″ Business Critical per imprese vi è un potenziale terzo concorrente, sebbene debba ancora guadagnare quote di mercato. Per le imprese è più facile raggiungere un’intesa sulle condizioni del coordinamento se sono relativamente simmetriche, anche in termini di quote di mercato. Tuttavia, vari fattori sembrano complicare il raggiungimento di un accordo duraturo sulle condizioni del coordinamento in tali mercati. Per quanto riguarda la collusione tacita sui prezzi, l’indagine della Commissione ha indicato che il mercato è caratterizzato da gare d’appalto non trasparenti.

(72)

Relativamente alla possibile collusione tacita sulla produzione (ad esempio sulla quota di ciascun fornitore di HDD del mercato totale disponibile a trimestre), risulta che il coordinamento a livello aggregato (ad esempio a livello di ciascun mercato del prodotto) potrebbe essere destabilizzato a causa degli effetti del mix di prodotto. Ogni impresa vorrebbe ottenere la propria quota del mercato totale disponibile con prodotti a margine elevato. Un coordinamento efficace e sostenibile richiederebbe pertanto una collusione a livello di prodotto e almeno su base trimestrale (dato che le trattative sui prezzi con i clienti avvengono in genere con cadenza almeno trimestrale). La molteplicità di prodotti nell’ambito di un determinato mercato e la frequenza delle trattative sui prezzi con i clienti renderebbe pertanto più improbabile il processo di accordo tacito sulle condizioni del coordinamento.

(73)

In ogni caso, a seguito delle misure correttive proposte dalla parte notificante, il futuro acquirente entrerebbe in tutti i mercati sui quali rimarrebbero solo due fornitori di HDD. È probabile che l’acquirente, con quote di mercato relativamente basse in questi mercati, sarebbe fortemente incentivato a non partecipare a coordinamenti che mirano a preservare lo status quo, o a discostarsi dalle condizioni del coordinamento.

(74)

La Commissione conclude che è improbabile che l’operazione proposta ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti coordinati sui mercati rilevanti.

Relazioni verticali

(75)

L’operazione proposta riguarda la concentrazione di due imprese che sono già integrate verticalmente a monte nella produzione di testine e supporti utilizzati nella fabbricazione di HDD. Entrambe le parti acquistano inoltre una parte delle testine e dei supporti che necessitano da fornitori esterni, cioè da produttori indipendenti di testine e supporti presenti sul mercato libero, ma lo fanno in misura diversa.

(76)

La Commissione ha valutato l’eventuale rischio di preclusione dell’accesso alla clientela a scapito dei fornitori di testine e supporti che potrebbe derivare dall’operazione proposta e le conseguenti possibili ripercussioni sulla capacità di Toshiba di approvvigionarsi di componenti a prezzi competitivi e, in ultima analisi, sulla sua capacità di competere sui mercati di HDD.

(77)

Dai dati forniti dalle parti e dai risultati dell’indagine della Commissione è emerso che sebbene la nuova impresa possa precludere il mercato nei confronti dei fornitori indipendenti di componenti non sarebbe incentivata a farlo e comunque i tentativi di preclusione non avrebbero ripercussioni sui fornitori indipendenti di componenti e di conseguenza sui mercati di HDD a valle.

(78)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta non è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva a causa della preclusione dell’accesso alla clientela.

Incrementi di efficienza

(79)

In base agli elementi di prova forniti dalla parte notificante, la Commissione non è in grado di concludere che gli incrementi di efficienza generati dall’operazione proposta sono suscettibili di accrescere la capacità e l’incentivo della nuova impresa a comportarsi in modo pro-concorrenziale a vantaggio dei consumatori, in modo da contrastare i probabili effetti negativi sulla concorrenza dell’operazione proposta. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di concludere che l’operazione proposta sia compatibile con il mercato interno per effetto degli incrementi di efficienza che essa comporterebbe.

D.   Misure correttive

(80)

Il 3 ottobre 2011 la parte notificante ha proposto una serie di impegni, che consistevano essenzialmente nello scorporo delle linee di produzione utilizzate da HGST per produrre HDD da 3,5″ per computer desktop, per elettronica di consumo e Business Critical, oltre che di una parte del personale e di una licenza d’uso dei diritti di proprietà intellettuale. Il 10 ottobre 2011 la parte notificante ha comunicato gli impegni modificati.

(81)

Gli impegni proposti dalla parte notificante il 10 ottobre 2011 consistevano nella cessione, da parte di HGST, di un’attività di produzione di HDD, compresi i seguenti beni materiali e immateriali:

i)

uno stabilimento di HGST a […]* che comprende [20-30]* linee di produzione pienamente configurate in grado di produrre HDD da 3,5″ per computer desktop, per elettronica di consumo e Business Critical, compresi gli XHDD;

ii)

i design di prodotto per gli HDD da 3,5″ in produzione e per i prodotti in fase di sviluppo da parte di HGST;

iii)

gli uffici di distribuzione in America, Asia e Europa;

iv)

i diritti di proprietà intellettuale utilizzati dall’attività ceduta esclusivamente per la fabbricazione di HDD da 3,5″;

v)

una licenza d’uso non esclusiva, perpetua, a titolo gratuito e interamente liberata dei diritti di proprietà intellettuale utilizzati dall’attività ceduta per la produzione di HDD da 3,5″ e da HGST per la fabbricazione di HDD;

vi)

il personale dello stabilimento, nonché parte del personale dei dipartimenti di R&S e di marketing;

vii)

uno o più accordi di fornitura, in base ai quali la nuova impresa fornirebbe componenti HDD […]* all’attività ceduta a prezzi di mercato per un periodo di massimo tre anni.

(82)

Dal test di mercato delle misure correttive svolto dalla Commissione è emerso che, per garantire l’efficacia della cessione come misura correttiva, era necessaria una serie di miglioramenti e, soprattutto, erano necessari una clausola relativa all’acquirente iniziale («upfront buyer») e adeguati criteri più rigorosi riguardanti l’acquirente.

(83)

Al termine del test di mercato, il 24 e il 27 ottobre la parte notificante ha presentato impegni migliorati per affrontare tutti gli aspetti sui quali erano risultati necessari miglioramenti, in particolare: i) l’inserimento di una clausola relativa all’acquirente iniziale («upfront buyer») e di criteri più rigorosi riguardanti l’acquirente; ii) l’inclusione di attivi aggiuntivi relativi agli HDD 4- e 5-platter nella portata della cessione dell’attività; iii) il trasferimento all’acquirente di brevetti e, in generale, maggiori diritti di proprietà intellettuale a disposizione dell’attività ceduta; e iv) la previsione di condizioni contrattuali specifiche riguardanti la fornitura di componenti e l’installazione di firewall all’interno di WD onde evitare il suo accesso ad informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza relative all’attività ceduta.

(84)

Ai sensi della clausola relativa all’acquirente iniziale, la parte notificante si impegna a non concludere il progetto di acquisizione di HGST prima di aver stipulato un accordo vincolante per la vendita dell’attività ceduta a un acquirente idoneo che è approvato dalla Commissione. Inoltre, la parte notificante ha incluso criteri più rigorosi in base ai quale l’acquirente dovrà i) impegnarsi a mantenere la competitività dell’attività ceduta, compreso lo sviluppo della tecnologia per gli HDD da 3,5″ in ciascuno dei mercati interessati; e ii) avere comprovate competenze e una lunga esperienza come innovatore nella R&S nel settore degli HDD e, preferibilmente, una comprovata esperienza in un mercato vicino a quello in oggetto. Queste disposizioni, assieme ai miglioramenti relativi agli attivi trasferiti e ai maggiori impegni riguardo all’offerta di componenti, garantiscono la redditività e la competitività a lungo termine dell’attività ceduta.

(85)

Gli impegni definitivi prevedono inoltre il rafforzamento del ruolo del responsabile del controllo per la verifica dell’attuazione degli impegni.

(86)

Questi impegni consentiranno di mantenere un terzo fornitore alternativo competitivo e dinamico sui mercati mondiali degli HDD da 3,5″ per computer desktop, per elettronica di consumo e Business critical, a condizione che l’attività ceduta sia acquistata da un acquirente adeguato. Dopo la concentrazione, la nuova impresa continuerà a dover affrontare la concorrenza di Seagate/Samsung e dell’attività ceduta (il successore di HGST nei mercati interessati). I clienti su tali mercati, compresi i produttori non integrati di XHDD, continueranno ad avere un numero sufficiente di fornitori alternativi.

(87)

La Commissione conclude che gli impegni definitivi presentati dalla parte notificante sono sufficienti per sciogliere le sue riserve circa la compatibilità dell’operazione proposta con il mercato interno.

IV.   CONCLUSIONI

(88)

Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(89)

Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (in appresso, «il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  Caso COMP/M.6214 — Seagate/HDD Business of Samsung.

(3)  Gli HDD di formato 1,8″ esulano dalla discussione in quanto né WD né HGST li producono.

(4)  Ai fini della decisione, non è necessario distinguere tra HDD Mission Critical per imprese in base al formato, in quanto in tale mercato non vi è alcun problema di concorrenza, a prescindere dalla definizione del mercato.

(5)  Si veda ad esempio il caso COMP/M.5483 — Toshiba/Fujitsu HDD business.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/19


Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA presentato alla riunione del comitato consultivo in materia di concentrazioni, del 9 novembre 2011, in merito a un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Vivital Technologies

Relatore: Italia

2013/C 241/07

Concentrazione

1.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

In particolare, per quanto concerne la definizione dei mercati del prodotto, i rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che l’impatto dell’operazione proposta deve essere valutato sui seguenti mercati:

a)

il mercato degli HDD mission critical per imprese;

b)

il mercato degli HDD da 3,5″ business critical;

c)

il mercato degli HDD da 3,5″ per computer desktop;

d)

il mercato degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo;

e)

il mercato degli HDD da 2,5″ per computer portatili;

f)

il mercato degli HDD da 2,5″ per elettronica di consumo; e

g)

il mercato degli HDD esterni (XHDD).

4.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la definizione del mercato geografico degli:

a)

HDD; e

b)

XHDD.

Analisi controfattuale

5.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che, ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza dell’operazione proposta, l’approccio più adeguato consiste nell’applicare la regola della precedenza («chi arriva primo ha la precedenza»), in base alla data della notifica, e sul fatto che l’operazione proposta debba essere valutata tenendo conto dell’operazione Seagate/Samsung, approvata dalla Commissione con decisione del 19 ottobre 2011 (caso COMP/M.6214 — Seagate/The HDD Business of Samsung Electronics).

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

Effetti non coordinati

6.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non è suscettibile di dar luogo a effetti non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati mondiali degli HDD mission critical, degli HDD da 2,5″ per computer portatili e degli HDD da 2,5″ per elettronica di consumo.

7.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione proposta è suscettibile di dar luogo a effetti non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati mondiali degli HDD da 3,5″ per computer desktop, degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo e degli HDD da 3,5″ business critical.

8.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo cui, sebbene vi siano elementi per ritenere che l’operazione proposta, così come notificata, possa dar luogo a effetti non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato SEE degli XHDD, alla luce delle misure correttive che eliminano gli ostacoli significativi alla concorrenza effettiva nei mercati mondiali a monte degli HDD da 3,5″ per computer desktop, degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo e degli HDD da 3,5″ business critical, in nessun caso l’operazione proposta è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato a valle degli XHDD a livello del SEE.

Effetti coordinati

9.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non è suscettibile di dar luogo a effetti coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati mondiali degli HDD e sul mercato SEE degli XHDD.

Effetti verticali

10.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA condividono la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non è suscettibile di ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva a seguito della preclusione dei fabbricanti di componenti (testine e supporti) da una base sufficientemente ampia di clientela, il che, a sua volta, comprometterebbe la capacità di Toshiba di competere sui mercati degli HDD.

Incrementi di efficienza

11.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che le presunte efficienze generate dall’operazione proposta non consentono alla Commissione di dichiarare l’operazione, così come è stata notificata, compatibile con il mercato interno rispetto ai mercati mondiali degli HDD da 3,5″ per computer desktop, degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo e degli HDD da 3,5″ business critical nonché con il mercato SEE degli XHDD.

Misure correttive

12.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA condividono il parere della Commissione secondo cui il pacchetto di misure correttive presentato dalle parti risolve pienamente i problemi in materia di concorrenza individuati dalla Commissione e relativi ai mercati mondiali rispettivamente degli HDD da 3,5″ business critical, degli HDD da 3,5″ per computer desktop e degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo nonché del mercato SEE degli XHDD.

Conclusione

13.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presi dalle parti siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

14.

I rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la conclusione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

Autorità di vigilanza EFTA

Silje THORSTENSEN


Segretariato EFTA

22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/22


Pubblicazione della notifica del ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

2013/C 241/08

1.   Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore:

Ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni

Dipartimento per il Trasporto pubblico e ferroviario

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

Comune di Hedmark

PO Box 4404

2325 Hamar

NORWAY

2.   Durata del contratto di servizio pubblico:

il contratto riguarda un periodo di sei (6) mesi che ha inizio nel 2013 e termina alla fine del 2018. Ciascuna parte ha la facoltà di annullare il contratto al fine di avviare nuovi negoziati; questo processo deve iniziare al più tardi diciotto (18) mesi prima del 2016, ovvero prima di giugno 2014.

3.   Descrizione dei servizi di trasporto passeggeri da effettuare:

servizio di trasporto internazionale passeggeri per ferrovia sulla tratta Kongsvinge–Charlottenberg con tre viaggi giornalieri di andata e ritorno, uniformemente ripartiti tra mattina, mezzogiorno e sera.

4.   Descrizione dei parametri per la compensazione finanziaria:

il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni e il comune di Hedmark stanno cofinanziando il contratto con 1 747 000 SEK, IVA esclusa, per i primi tre anni (2013-2015). Il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni e il comune di Hedemark contribuiranno rispettivamente con un totale di 407 000 e 1 340 000 SEK.

5.   Obiettivi di qualità, come puntualità e affidabilità, e premi e penalità applicabili:

la relazione deve includere almeno i seguenti parametri: numero di treni/km tra Kongsvinger e Charlottenberg, numero di posti/km tra Kongsvinger e Charlottenberg, numero di passeggeri paganti/km tra Kongsvinger e Charlottenberg, numero di viaggiatori tra Kongsvinger e Charlottenberg, numero di treni concordati/km e numero effettivo di km percorsi.

6.   Condizioni relative a beni essenziali:

VTAB ha il compito di assicurare che il servizio ferroviario disponga del materiale adeguato e delle sufficienti capacità, con un treno Regina dotato di due o più vagoni.


22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/23


Pubblicazione della notifica del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni norvegese di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

2013/C 241/09

1.   Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore:

Ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni

Dipartimento per il trasporto pubblico e ferroviario

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.   Durata del contratto di servizio pubblico:

da dicembre 2012 a dicembre 2017. Il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni ha facoltà di prorogare il contratto per un periodo di 3 + 2 anni.

3.   Descrizione dei servizi di trasporto passeggeri previsti:

servizio di trasporto internazionale passeggeri per ferrovia sulla tratta Oslo–Karlstad–(Stoccolma) con due viaggi di andata e ritorno giornalieri, corrispondenti a circa 355 000 treni-km/anno (Karlstad–Oslo).

4.   Descrizione dei parametri per la compensazione finanziaria:

il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni verserà al contraente un importo forfettario annuo, al netto dell’IVA, pari a 4,5 milioni di SEK per il 2013, mentre per il periodo 2014-2017 verserà 4 milioni di SEK all’anno.

5.   Obiettivi di qualità, quali puntualità e affidabilità, nonché premi e penalità applicabili:

sono di applicazione le norme e i regolamenti propri del contraente, relativi al trasporto e alla vendita di biglietti. Tenore di puntualità: pari a 90 % + 15 minuti. Tenore di regolarità: non inferiore al 98 %. Negli altri ambiti, non regolabili separatamente dall’accordo, il contraente fissa gli stessi requisiti generali di qualità stabiliti per i propri servizi di trasporto di tipologia simile.

6.   Condizioni relative a beni essenziali:

nessuna.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 241/10

1.

In data 14 agosto 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Joint Stock Company United Petrochemical Company («UPC», Russia) e Grupo Petrotemex SA de CV («GPT», Messico) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

UPC: trattamento di prodotti petrolchimici e di gas attraverso le imprese che possiede in Russia, nonché ricerca e analisi delle possibilità d'investimento nel settore petrolchimico,

GPT: holding di imprese petrolchimiche che opera nella produzione e nella vendita, principalmente nelle Americhe, di catene di poliestere (in particolare acido tereftalico, resine di polietilene tereftalato e fibre di poliesteri in fiocco) utilizzate, tra l'altro, per imballaggi per prodotti alimentari/di igiene personale e nel settore tessile,

JV: produzione e vendita di catene di poliestere (in particolare resine di polietilene tereftalato) nella CSI, nel SEE e in altri paesi limitrofi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


22.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/26


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6990 — Vodafone/Kabel Deutschland)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 241/11

1.

In data 16 agosto 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Vodafone Group Plc. («Vodafone», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Kabel Deutschland Holding AG («KDG», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Vodafone: gestione di reti di telecomunicazioni mobili e prestazione di servizi di telecomunicazioni connessi, tra cui servizi di telefonia vocale e servizi internet,

KDG: prestazione di servizi televisivi e di telecomunicazioni, tra cui servizi di telefonia vocale e servizi internet.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6990 — Vodafone/Kabel Deutschland, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).