ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.233.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 233

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
10 agosto 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 233/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 226 del 3.8.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 233/02

Causa C-277/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese

2

2013/C 233/03

Causa C-308/13 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

2

2013/C 233/04

Causa C-309/13 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-337/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

3

2013/C 233/05

Causa C-314/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 giugno 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

3

2013/C 233/06

Causa C-318/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l’11 giugno 2013 — X

4

2013/C 233/07

Causa C-338/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 20 giugno 2013 — Marjan Noorzia

4

2013/C 233/08

Causa C-340/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 21 giugno 2013 — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

5

 

Tribunale

2013/C 233/09

Causa T-209/11: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — MB System/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Germania al gruppo Biria sotto forma di partecipazione tacita di un’impresa pubblica — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Decisione presa a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione anteriore concernente lo stesso procedimento — Vantaggio — Criterio dell’investitore privato — Nozione di impresa in difficoltà — Calcolo dell’elemento di aiuto — Errore manifesto di valutazione)

6

2013/C 233/10

Causa T-78/12: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE brunes) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo LIBERTE brunes — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori La LIBERTAD — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

6

2013/C 233/11

Causa T-106/12: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — Cytochroma Development/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN — Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 — Impedimento relativo alla registrazione — Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso — Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Composizione delle commissioni di ricorso — Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96]

7

2013/C 233/12

Causa T-205/12: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend su sfondo blu) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo LIBERTE american blend — Marchio comunitario figurativo anteriore La LIBERTAD — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

7

2013/C 233/13

Causa T-206/12: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend su sfondo rosso) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo LIBERTE american blend — Marchio comunitario denominativo anteriore La LIBERTAD — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

8

2013/C 233/14

Causa T-236/12: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — Airbus/UAMI (NEO) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo NEO — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Portata dell’esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso — Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso — Articoli 59 e 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009]

8

2013/C 233/15

Causa T-243/12: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — Warsteiner Brauerei Haus Cramer/UAMI — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ALOHA 100 % NATURAL — Marchio nazionale denominativo anteriore ALOA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

9

2013/C 233/16

Causa T-301/12: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2013 — Laboratoires CTRS/Commissione [Medicinali per uso umano — Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Orphacol — Decisione di diniego della Commissione — Regolamento (CE) n. 726/2004 — Direttiva 2001/83/CE — Impiego medico ben consolidato (noto) — Circostanze eccezionali]

9

2013/C 233/17

Causa T-258/12: Ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2013 — Mederer/UAMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

10

2013/C 233/18

Causa T-88/13 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2013 da Z avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F-88/09 e F-48/10

10

2013/C 233/19

Causa T-288/13 P: Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 da AK avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 marzo 2013, causa F-91/10, AK/Commissione

11

2013/C 233/20

Causa T-315/13: Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — Kompas MTS/Parlamento e a.

12

2013/C 233/21

Causa T-321/13: Ricorso proposto il 13 giugno 2013 — Adorisio e altri/Commissione

12

2013/C 233/22

Causa T-337/13: Ricorso proposto il 19 giugno 2013 — CSF/Commissione

13

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 233/23

Causa F-59/13: Ricorso proposto il 24 giugno 2013 — ZZ/SEAE

14

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/1


2013/C 233/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 226 del 3.8.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 215 del 27.7.2013

GU C 207 del 20.7.2013

GU C 189 del 29.6.2013

GU C 178 del 22.6.2013

GU C 171 del 15.6.2013

GU C 164 del 8.6.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/2


Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-277/13)

2013/C 233/02

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F.W. Bulst, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

1)

dichiarare che lo Stato portoghese, non avendo adottato le misure necessarie per organizzare una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi a terra di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista e assistenza merci e posta, negli aeroporti di Lisbona, Porto e Faro, conformemente all’articolo 11 della direttiva 96/67/CE (1), lo Stato portoghese non si è conformato all’articolo 11 della direttiva 96/67/CE del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

2)

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Non avendo proceduto ad aprire il mercato dell’assistenza a terra relativamente alla selezione dei prestatori, lo Stato portoghese si trova in una situazione di violazione del diritto dell’Unione europea.

Lo Stato portoghese, avendo limitato il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra, autorizzati a fornire servizi di assistenza a bagagli, assistenza operazioni in pista e assistenza merci e posta, avrebbe dovuto organizzare una procedura di selezione ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 96/67/CE. Inoltre, il rispettivo procedimento avrebbe dovuto essere organizzato in modo da consultare previamente il comitato degli utenti e dovendo i prestatori essere selezionati per una durata massima di sette anni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/67/CE.


(1)  GU L 272, pag. 36


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/2


Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-308/13 P)

2013/C 233/03

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), VICINI SpA

Conclusioni

Annullare la sentenza n. 564397 pronunciata dal Tribunale dell’Unione Europea nella causa T-336/11 in data 9 aprile 2013, notificata in pari data, e, in accoglimento delle domande formulate dalla Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: «SIC») con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’8 aprile 2011 relativa al procedimento numero R 0634/20 10-2 e, conformemente al provvedimento della Divisione di Opposizione del 5 marzo 2010 relativo all’opposizione n. B 1 350 711, accertare e dichiarare che il marchio comunitario di VICINI n. 6513386 deve esser escluso dalla registrazione per mancanza di novità, in quanto confondibilmente simile all’anteriore segno denominativo «ZANOTTI» che forma oggetto della registrazione comunitaria n. 244 277 e della registrazione italiana n. 452 869, entrambe di titolarità di SIC;

condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spese e tasse di entrambi gradi di giudizio;

condannare VICINI S.p.A. all’integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell’elemento grafico rispetto all’elemento denominativo del marchio richiesto e l’aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «Giuseppe» e «Design» non basterebbero ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l’elemento denominativo del marchio richiesto, non possegga una posizione distintiva autonoma, cosi escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/3


Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-337/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-309/13 P)

2013/C 233/04

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), VICINI SpA

Conclusioni

Annullare la sentenza n. 564400 pronunciata dal Tribunale dell’Unione Europea nella causa T-337111 in data 9 aprile 2013, notificata in pari data, e, in accoglimento delle domande formulate dalla Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: «SIC») con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, annullare la decisione delia Seconda Commissione di Ricorso dell’8 aprile 2011 relativa al procedimento numero R0918/2010-2 e accertare e dichiarare che il marchio comunitario di VICINI n. 4 337 754 deve essere escluso dalla registrazione per mancanza di novità, in quanta confondibilmente simile all’anteriore segno denominativo «ZANOTTI» che forma oggetto delia registrazione comunitaria n. 244 277 di titolarità di SIC.

Condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spese e tasse di entrambi gradi di giudizio;

condannare VICINI S.p.A. all’integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell’elemento grafico rispetto all’elemento denominativo del marchio richiesto e l’aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «By» e «Giuseppe» non bastano a escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.

II Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l’elemento denominativo del marchio richiesto, non possegga una posizione distintiva autonoma, cosi escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 giugno 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

(Causa C-314/13)

2013/C 233/05

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti in primo grado: Užsienio reikalų ministerija.

Resistenti in primo grado: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

Altra parte nel procedimento: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (Servizio investigativo per i delitti finanziari)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 (1) del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, debba essere interpretato nel senso che l’autorità responsabile per l’applicazione della deroga, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, goda di una discrezione assoluta allorché adotta una decisione se concedere o meno la deroga medesima.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, quali criteri debba applicare tale autorità, e a quali criteri quest’ultima sia vincolata, allorché decida se accordare o meno la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006.

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che l’autorità responsabile della concessione della menzionata deroga sia legittimato ovvero tenuto, nel valutare se concedere la deroga richiesta, a prendere in considerazione, inter alia, il fatto che i richiedenti la deroga intendano esercitare i loro diritti fondamentali (nella specie, il diritto ad un ricorso giurisdizionale), sebbene essa debba parimenti garantire che, con la concessione della deroga nella specie, non venga impedito il conseguimento dell’obiettivo della sanzione prevista e non si configuri un abuso della deroga (ad esempio, nel caso in cui le somme destinate a garantire il ricorso giurisdizionale risultassero manifestamente sproporzionate in relazione al livello dei servizi legali prestati).

4)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che una delle basi idonee a fornire una giustificazione per la mancata concessione della deroga prevista in tale disposizione possa essere la natura illegale dell’ottenimento dei fondi in relazione al cui uso la deroga stessa debba essere applicata.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134, pag. 1).


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l’11 giugno 2013 — X

(Causa C-318/13)

2013/C 233/06

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: X

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE (1) (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di [previdenza] sociale) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale sul cui fondamento si utilizza la differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne quale fattore attuariale per il calcolo di una prestazione sociale legale in ragione di un infortunio sul lavoro, quando l’utilizzazione di tale fattore implica che l’indennizzo una tantum a titolo della suddetta prestazione è inferiore, allorché sia versato ad un uomo, rispetto all’indennizzo che percepirebbe una donna della medesima età ed in una situazione per il resto analoga.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel caso di specie sussista, quale presupposto della responsabilità di uno Stato membro, una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell’Unione, tenuto conto in particolare del fatto che:

la Corte non si è espressamente pronunciata, nella sua giurisprudenza, sul punto se, ai fini della determinazione di prestazioni a titolo della previdenza sociale legale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE, si possano prendere in considerazione fattori attuariali fondati sul sesso;

la Corte ha dichiarato, nella sentenza Test-Achats pronunciata in occasione della causa C-236/09, che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE (2) (direttiva che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura), il quale rendeva possibile la presa in considerazione di tali fattori, era invalido, ma ha fissato un periodo transitorio sino all’entrata in vigore dell’invalidità; e che

il legislatore dell’Unione ha ammesso, nelle direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE (3) (direttiva riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), a determinate condizioni la presa in considerazione di fattori attuariali fondati sul sesso in occasione del calcolo delle prestazioni ai sensi delle stesse direttive, ragion per cui il legislatore nazionale ha supposto che i suddetti fattori potessero essere presi in considerazione anche nel settore della previdenza sociale legale di cui alla presente causa.


(1)  GU L 6, pag. 24.

(2)  GU L 373, pag. 37.

(3)  GU L 204, pag. 23.


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 20 giugno 2013 — Marjan Noorzia

(Causa C-338/13)

2013/C 233/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Marjan Noorzia

Convenuta: Bundesministerin für Inneres

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa in base alla quale, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento, coniugi e partner registrati devono avere compiuto il ventunesimo anno di età già al momento della presentazione della domanda.


(1)  GU L 251, pag. 12.


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 21 giugno 2013 — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-340/13)

2013/C 233/08

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: bpost SA

Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 12, quinto trattino, della direttiva 1997/67/CE (1), come modificata dalle direttive 2002/39/CE (2) e 2008/06/CE (3), debba essere interpretato nel senso che esso sancisce un obbligo di non discriminazione, segnatamente nei rapporti tra fornitore del servizio universale e intermediari, con riferimento agli sconti operativi concessi da detto fornitore, mentre gli sconti sulla base dei soli quantitativi restano soggetti all’applicazione dell’articolo 12, quarto trattino.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo sconto sulla base dei soli quantitativi risponda all’obbligo di non discriminazione previsto all’articolo 12, quarto trattino, quando la differenziazione tra i prezzi che esso comporta è fondata su un elemento oggettivo, tenuto conto del mercato geografico e dei servizi di riferimento, e non ha un effetto escludente o fidelizzante.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo sconto per quantitativi concesso all’intermediario violi il principio di non discriminazione sancito all’articolo 12, quinto trattino, quando la sua portata non è pari a quella dello sconto accordato a un mittente che deposita un numero di invii equivalente, ma è pari invece all’insieme degli sconti concessi a tutti i mittenti, per i quali l’intermediario ha raccolto gli invii, in funzione del numero di invii di ciascuno di essi.


(1)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(2)  Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).

(3)  Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).


Tribunale

10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/6


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — MB System/Commissione

(Causa T-209/11) (1)

(Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Germania al gruppo Biria sotto forma di partecipazione tacita di un’impresa pubblica - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Decisione presa a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione anteriore concernente lo stesso procedimento - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato - Nozione di impresa in difficoltà - Calcolo dell’elemento di aiuto - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 233/09

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MB System GmbH & Co. KG (Nordhausen, Germania) (rappresentanti: G. Brüggen e C. Geiert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/471/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, concernente l’aiuto di Stato C-38/05 (ex NN 52/2004) della Germania al gruppo Biria (GU 2011, L 195, pag. 55).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MB System GmbH & Co. KG è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


10.8.2013   

IT

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C 233/6


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE brunes)

(Causa T-78/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LIBERTE brunes - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori La LIBERTAD - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 233/10

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Memmler e S. Schulz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. McKenzie e B. Pikolin)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o dicembre 2011 (procedimento R 2109/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Villiger Söhne GmbH e la GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


10.8.2013   

IT

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C 233/7


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — Cytochroma Development/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-106/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN - Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 - Impedimento relativo alla registrazione - Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso - Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Composizione delle commissioni di ricorso - Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96)

2013/C 233/11

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cytochroma Development, Inc. (St. Michael, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 2 dicembre 2011 (procedimento R 1235/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Cytochroma Development, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 dicembre 2011 (procedimento R 1235/2011-1) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


10.8.2013   

IT

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C 233/7


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend su sfondo blu)

(Causa T-205/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LIBERTE american blend - Marchio comunitario figurativo anteriore La LIBERTAD - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 233/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Memmler e S. Schulz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Pikolin e H. McKenzie)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o marzo 2012 (procedimento R 387/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Villiger Söhne GmbH e la GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


10.8.2013   

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C 233/8


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend su sfondo rosso)

(Causa T-206/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LIBERTE american blend - Marchio comunitario denominativo anteriore La LIBERTAD - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 233/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Memmler e S. Schulz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Pikolin e H. McKenzie)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o marzo 2012 (procedimento R 411/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Villiger Söhne GmbH e la GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


10.8.2013   

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C 233/8


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — Airbus/UAMI (NEO)

(Causa T-236/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NEO - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Portata dell’esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso - Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso - Articoli 59 e 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 233/14

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airbus SAS (Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011-1), in merito ad una domanda di registrazione del segno denominativo NEO come marchio comunitario

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011-1) è annullata per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


10.8.2013   

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C 233/9


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — Warsteiner Brauerei Haus Cramer/UAMI — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL)

(Causa T-243/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ALOHA 100 % NATURAL - Marchio nazionale denominativo anteriore ALOA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 233/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG (già International Brands Germany GmbH & Co. KG) (Warstein, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Hein e M.-H. Hoffmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Stuffer SpA (Bolzano, Italia) (rappresentante: avv. F. Jacobacci)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 14 marzo 2012 (procedimento R 1058/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Stuffer SpA e la Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, già International Brands Germany GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.07.2012.


10.8.2013   

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C 233/9


Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2013 — Laboratoires CTRS/Commissione

(Causa T-301/12) (1)

(Medicinali per uso umano - Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Orphacol - Decisione di diniego della Commissione - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Direttiva 2001/83/CE - Impiego medico ben consolidato (noto) - Circostanze eccezionali)

2013/C 233/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Barnden, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, M. Šimerdová e L. Banciella, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti); Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, F. Gloaguen e S. Menez, agenti); Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e A. Posch, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, agente, successivamente C. Murrel e, infine, L. Christie, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente B. Majczyna e M. Szpunar, successivamente M. Majczyna, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 3306 def., del 25 maggio 2012, recante diniego di autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale orfano ad impiego umano «Orphacol — Acido colico»

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 3306 def., del 25 maggio 2012, recante diniego di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per il medicinale orfano ad uso umano «Orphacol — Acido colico» è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dei Laboratoires CTRS.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 250 del 18.8.2012.


10.8.2013   

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C 233/10


Ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2013 — Mederer/UAMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)

(Causa T-258/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)

2013/C 233/17

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mederer GmbH (Fürth, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Ruhl e C. Sachs)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten e R. Pethke, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Schmitz e C. Osterrieth)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 aprile 2012 (procedimento R 225/2011-4), relativa ad un’opposizione tra la Mederer GmbH e la Katjes Fassin GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente si faranno carico delle proprie spese, nonché, ciascuna, della metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


10.8.2013   

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C 233/10


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2013 da Z avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F-88/09 e F-48/10

(Causa T-88/13 P)

2013/C 233/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

dichiararlo fondato;

annullare quindi la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 dicembre 2012, emessa nelle cause riunite F-88/09 e F-48/10, [Z]/Corte di giustizia dell’Unione europea;

statuire in conformità agli atti introduttivi di ricorso delle cause F-88/09 e F-48/10;

condannare la parte avversa alle spese dei due gradi di giudizio;

riservare alla ricorrente tutti gli altri diritti, gli importi dovuti, i mezzi di ricorso e le azioni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce undici motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’assenza di imparzialità della Terza Sezione del TFP.

2)

Secondo motivo, vertente sull’assenza di ricorso effettivo, in quanto il TFP avrebbe limitato il proprio intervento contro le istituzioni.

3)

Terzo motivo, vertente sull’incompetenza del giudice Rofes i Pujol a pronunciarsi sulla domanda di ricusazione del giudice Van Raepenbusch.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo in assenza della possibilità di interporre appello avverso la decisione del TFP di respingere la domanda di ricusazione di un giudice.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto alla prova e dell’obbligo di accertare la verità materiale delle motivazioni fornite dall’AIPN all’origine della decisione di riassegnazione e della decisione di infliggere una sanzione disciplinare.

6)

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe considerato che la decisione di riassegnazione era stata adottata unicamente nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

7)

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe considerato che sussiste un’equivalenza degli impieghi ai sensi dell’articolo 7 di detto Statuto.

8)

Ottavo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad essere sentiti.

9)

Nono motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione all’interno dell’istituzione della decisione di riassegnazione, anche se la parte ricorrente non era obbligata ad avviare un procedimento amministrativo precontenzioso per far valere la propria domanda di risarcimento danni.

10)

Decimo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe considerato che il comitato incaricato di raccogliere i reclami era competente ad emettere una decisione sul reclamo della parte ricorrente.

11)

Undicesimo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP non ha giudicato che la parte convenuta ha violato gli articoli da 1 a 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari, nonché i diritti della difesa e il principio del contraddittorio nel corso del procedimento disciplinare.


10.8.2013   

IT

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C 233/11


Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 da AK avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 marzo 2013, causa F-91/10, AK/Commissione

(Causa T-288/13 P)

2013/C 233/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AK (Esbo, Finlandia) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 marzo 2013, causa F-91/10, AK/Commissione europea;

condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente:

un risarcimento per la perdita della possibilità del 95 % di essere promossa al grado A4 nell’ambito dell’esercizio di promozione nel 2003, 2005 o al più tardi nel 2007, rispettivamente pari a EUR 375 295, EUR 204 996 e EUR 90 130, compresa la somma forfettaria di EUR 4 000 già corrisposta, oltre alla regolarizzazione dei suoi diritti a pensione mediante il versamento dei contributi corrispondenti;

EUR 55 000, oltre a EUR 15 000 già versati, a titolo di danno morale subito derivante dal mantenimento della sua posizione amministrativa irregolare, nonostante, in particolare, le sentenze del Tribunale del 20 aprile 2005 e 6 ottobre 2009 e del Tribunale della funzione pubblica del 13 dicembre 2007, nonché la decisione dell’APN del 23 aprile 2007 di accogliere il reclamo proposto dalla ricorrente il 4 settembre 2006;

condannare alle spese la Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica si sarebbe basato su rapporti di evoluzione di carriera (REC) che lo stesso avrebbe escluso dalla discussione (con riferimento ai punti 55, 56, 73 e 87 della sentenza impugnata).

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione del danno morale e su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ridotto la valutazione del danno morale a EUR 15 000 tenendo conto solo del ritardo particolarmente importante intervenuto nella redazione dei vari REC e limitando la portata del danno morale al periodo nel quale la ricorrente era ancora in attività, senza tenere in considerazione altri parametri, come lo stato di incertezza e di inquietudine della ricorrente circa il suo futuro professionale dopo il periodo in cui ella era ancora n attività (con riferimento ai punti 63 e 68 della sentenza impugnata).

3)

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione del pregiudizio dovuto alla perdita della possibilità di essere promossa e su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non potrebbe giungere alla conclusione che la probabilità di promozione della ricorrente era scarsa soltanto sulla base dei punti di merito e delle soglie di promozione, da un lato, e il predetto giudice avrebbe valutato il danno per la perdita della possibilità di essere promossa in EUR 4 000 in modo forfettario, senza abbozzare la benché minima motivazione circa il ragionamento che lo ha condotto a tale risultato, dall’altro (con riferimento ai punti da 71 a 73 e 89 e seguenti della sentenza impugnata).


10.8.2013   

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C 233/12


Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — Kompas MTS/Parlamento e a.

(Causa T-315/13)

2013/C 233/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kompas mejni turistični servis d.d. (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: J. Tischler, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea a pagare un importo di EUR 846 000 maggiorato degli interessi per l’ammontare dell’8 % ovvero constatare che sussiste nei confronti dell’Unione europea il diritto ad ottenere il risarcimento del danno;

condannare i convenuti alle spese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il risarcimento del danno essenzialmente a causa dell’emanazione dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera e) della direttiva 2001/37/CE (1). Essa è dell’avviso che soltanto attraverso tale disposizione si è pervenuti al risultato che il legislatore austriaco ha limitato le importazioni di prodotti del tabacco recanti menzioni non tradotte in lingua tedesca. La ricorrente afferma che tale restrizione quantitativa all’importazione è stata causata dall’emanazione della direttiva 2001/37, con cui i convenuti avrebbero violato il principio di proporzionalità, il divieto di discriminazione e il principio di proprietà e iniziativa economica privata.


(1)  Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita del prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26).


10.8.2013   

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C 233/12


Ricorso proposto il 13 giugno 2013 — Adorisio e altri/Commissione

(Causa T-321/13)

2013/C 233/21

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Stefania Adorisio (Roma, Italia) ed altri 367 (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, L. Dezzani, D. Contini, R. Sciaudone e S. Frazzani)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 1053 def. del 22 febbraio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.35382 (2013/N) — Paesi Bassi (Rescue SNS REEAL 2013) (GU C 104, pag. 3);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e su un errore manifesto di valutazione, in quanto:

le misure di aiuto controverse non sono collegate a circostanze eccezionali, bensì al fallimento della gestione della SNS REAAL e a scarse capacità commerciali;

l’asserita distorsione all’economia olandese non è significativa. Le autorità neerlandesi non hanno dimostrato l’esistenza di serie difficoltà sociali ed economiche;

l’asserita distorsione non riguarda nemmeno un intero settore economico, per non parlare dell’economia complessiva dei Paesi Bassi. Il governo neerlandese non ha infatti dimostrato che il fallimento della SNS Bank avrebbe avuto ripercussioni sistematiche sul sistema finanziario neerlandese e, più in generale, sull’economia complessiva neerlandese e, a tal proposito, non ha fornito una stima quantitativa delle potenziali conseguenze di un’insolvenza della banca per l’economia generale.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio (1), in quanto la decisione della Commissione contiene una serie di condizioni imposte dalla Commissione e che erano dirette a modificare le misure d’aiuto notificate, il che è contrario all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio. Ai sensi di tale disposizione, infatti, la Commissione, nella fase di esame preliminare, non ha il potere d’intervenire sulla misura d’aiuto notificata e di modificarla mediante condizioni od altre richieste imposte allo Stato membro.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, in quanto vi erano elementi e circostanze che dimostravano la sussistenza di seri dubbi circa la compatibilità delle misure con il mercato comune, quali l’inconsistenza tra la dichiarazione della Commissione secondo la quale «le banche neerlandesi hanno conseguito buoni risultati nell’ultimo turno delle prove di stress dell’ABE (NB: Autorità bancaria europea) grazie ad un bilanciamento favorevole delle attività ponderate per il rischio (compresi prestiti ipotecari) e dovrebbero essere in grado di resistere ad un’esposizione debitoria superiore» e l’accettazione passiva dell’argomento delle autorità neerlandesi secondo il quale il settore bancario neerlandese sarebbe invece debole e l’utilizzo del DGS (sistema di garanzia dei depositi) neerlandese avrebbe potuto peggiorare il settore, o il fatto che la decisione impugnata contiene condizioni che rappresentano un’altra chiara indicazione che l’avvio di un procedimento d’indagine formale era necessario.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei ricorrenti, in quanto:

non vi erano prove del fatto che il ricorso dei ricorrenti nei confronti delle misure di aiuto di Stato fosse oggetto di indagine o analisi. Non vi era alcun riferimento in proposito nella decisione impugnata;

i ricorrenti non erano stati in alcun modo informati della decisione.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto:

l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non può violare altri diritti dell’UE, quali il diritto di proprietà. Nel caso di specie, la Commissione non poteva ricorrere all’espropriazione degli investimenti senza neppure esaminare se tale atto fosse stato compiuto conformemente alla legge. L’espropriazione è di per sé una violazione del diritto di proprietà e la Commissione non può ignorare tale circostanza nella sua valutazione;

la Commissione avrebbe dovuto verificare le condizioni ed i termini di tale espropriazione, al fine di decidere se essa fosse un elemento al quale poteva ricorrere nel valutare le misure di aiuto.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/13


Ricorso proposto il 19 giugno 2013 — CSF/Commissione

(Causa T-337/13)

2013/C 233/22

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: CSF Srl (Grumolo delle Abbadesse, Italia) (rappresentanti: R. Santoro, S. Armellini e R. Bugaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione UE numero 2013/173/UE pubblicata in data 10 aprile 2013 e comunicata alla ricorrente in data 16 aprile 2013;

Porre le spese della presente procedura a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione 2013/173/UE, dell’8 aprile 2013, relativa a una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che vieta l’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione. Questa decisione considera giustificato il divieto delle autorità danesi (GUUE L 101, pag. 29).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articolo 5, 6, primo paragrafo, 7 e 11 della Direttiva 2006/42/CE, già citata, e dei punti 1.1.2 e 3.4.4 dell’Allegato I della Direttiva.

Si afferma a questo riguardo che la Decisione impugnata si pone in contrasto con le disposizioni citate in quanto non ha tenuto conto che in realtà le macchine Multione S630 della ricorrente prevedono obbligatoriamente la struttura di protezione FOPS in tutti i casi in cui devono essere adibite ad usi che espongono l’operatore al rischio di caduta di oggetti o di materiali.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento.

Si afferma a questo riguardo che il provvedimento danese che la Decisione impugnata considera giustificato ha disposto misure restrittive della circolazione solo della macchina multifunzione Multione S630, quando in Danimarca sono commercializzate senza obbligo di FOPS molte altre macchine multifunzione dello stesso tipo, e adibite agli stessi usi, della Multione S630.


Tribunale della funzione pubblica

10.8.2013   

IT

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C 233/14


Ricorso proposto il 24 giugno 2013 — ZZ/SEAE

(Causa F-59/13)

2013/C 233/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal e S. Orlandi)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione recante rigetto della domanda del ricorrente diretta a che i suoi successivi contratti di assunzione a tempo determinato siano trasformati in contratto a tempo indeterminato e a che il periodo svolto quale agente contrattuale ausiliario sia riconosciuto come periodo di servizio svolto quale agente contrattuale.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione recante rigetto della domanda del ricorrente;

trasformare il contratto di agente contrattuale ausiliario in contratto di agente a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA;

condannare il SEAE alle spese.