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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.232.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 232/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2013/C 232/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 232/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 232/04 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2013/C 232/05 |
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche del Regno del Marocco |
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2013/C 232/06 |
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2013/C 232/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 232/01
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Data di adozione della decisione |
16.4.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34665 (12/N) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Podkarpackie |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Sostegno sociale ai singoli consumatori, sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 18,04 milioni di PLN |
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data di adozione della decisione |
2.7.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35200 (12/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rennwett- und Lotteriegesetz |
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Base giuridica |
Rennwett- und Lotteriegesetz |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Altro |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione annuale: 10 milioni di EUR |
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Allevamento di cavalli e altri equini, attività riguardanti scommesse e case da gioco |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Bewilligungsbehörden in den 16 Bundesländern |
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Altre informazioni |
— |
|
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data di adozione della decisione |
23.1.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35596 (12/N) |
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Stato membro |
Slovenia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Shema podpore slovenski filmski proizvodnji |
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Base giuridica |
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS (Uradni list RS št. 77/10, 40/12); Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS (Uradni list RS, št. 60/11 in 62) |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2013-31.12.2015 |
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Settore economico |
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data di adozione della decisione |
27.5.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35979 (13/N) |
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Stato membro |
Romania |
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Regione |
Bihor |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a) |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Proiect pentru schema de ajutor la înființare pentru companii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Oradea (2013-2017) |
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|
Base giuridica |
Proiectul de hotărâre al CJ Bihor privind aprobarea ajutorului financiar la înființare pentru deschiderea de noi rute și/sau frecvențe de operare aeriene la Regia Autonomă, Aeroportul Oradea |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
27.5.2013-31.12.2017 |
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Settore economico |
Trasporto aereo di passeggeri |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data di adozione della decisione |
6.6.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36183 (13/N-647) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Baden-Wuerttemberg |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Verlängerung der Filmförderregelung der MFG Baden-Württemberg |
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Base giuridica |
Beschluss des Aufsichtsrates der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg in der Sitzung am 28. November 2003; Vergabeordnung Filmförderung MFG Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. Januar 2011 http://www.mfg.de/film/ |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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|
Dotazione di bilancio |
|
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|
Intensità |
50 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2014 |
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Settore economico |
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 232/02
In data 22 febbraio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6847. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 agosto 2013
2013/C 232/03
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,3373 |
|
JPY |
yen giapponesi |
128,96 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4588 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86135 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,6747 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2310 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8170 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,925 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
298,43 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7030 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1877 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4382 |
|
TRY |
lire turche |
2,5657 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4587 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3762 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3714 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6682 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6829 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 485,77 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
13,0667 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1870 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5165 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
13 746,62 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,3522 |
|
PHP |
peso filippino |
58,179 |
|
RUB |
rublo russo |
44,0000 |
|
THB |
baht thailandese |
41,817 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,0466 |
|
MXN |
peso messicano |
16,8567 |
|
INR |
rupia indiana |
81,3040 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/8 |
INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI
2013/C 232/04
Elenco delle autorità designate dagli Stati membri a ricevere e a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti adottato in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (2).
|
Stato membro |
Autorità doganale |
||||||
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AUSTRIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
BELGIO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
BULGARIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
CIPRO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
CROAZIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
DANIMARCA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
(richiedenti aventi sede nelle regioni Nordjylland, Midtjylland e Syddanmark) |
|||||||
(altri richiedenti) |
|||||||
|
ESTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
FINLANDIA |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
|
Tutti gli uffici doganali periferici |
|||||||
|
FRANCIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
GERMANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
GRECIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
IRLANDA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
Office of the Revenue Commissioners Classification Unit Customs Procedures Branch Government Offices Nenagh Co. Tipperary |
|||||||
|
ITALIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
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|||||||
|
LETTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
LITUANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
LUSSEMBURGO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
MALTA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
PAESI BASSI |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
POLONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
PORTOGALLO |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
|
Tutti gli uffici doganali periferici |
|||||||
|
REGNO UNITO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
REPUBBLICA CECA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|||||||
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ROMANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|||||||
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SLOVACCHIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|||||||
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SLOVENIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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SPAGNA |
Autorità doganali designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|
Autorità doganali designate a ricevere le richieste di informazioni tariffarie vincolanti |
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Tutte le amministrazioni pubbliche |
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SVEZIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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UNGHERIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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(1) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(2) GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/13 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazioni geografiche del Regno del Marocco
2013/C 232/05
Nell'ambito dei negoziati in corso con il Regno del Marocco, tesi a stipulare un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari (nel seguito «l’accordo»), le autorità marocchine hanno presentato, in allegato al presente avviso, elenchi di indicazioni geografiche (IG) di prodotti agricoli e di vini perché siano protetti a norma dell’accordo. Tali IG sono ufficialmente riconosciute come tali dalla normativa applicabile nel Regno del Marocco in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS; la Commissione europea sta attualmente valutando se esse debbano essere protette anche a norma del presente accordo.
La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo e sia residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
AGRI-B3-GI@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra le quali dimostrino che la protezione della denominazione proposta:
|
a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
|
b) |
è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1) e del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), oppure è contenuta in accordi conclusi dall'Unione con i seguenti paesi:
|
|
c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell'uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
|
d) |
danneggia l’esistenza di una denominazione omonima, anche solo parzialmente, o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
|
e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica. |
I criteri di cui sopra saranno valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L'eventuale tutela definitiva delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Nessuna incidenza sul bilancio.
Elenco delle indicazioni geografiche di vini e prodotti agricoli e alimentari (21)
|
Tipo di prodotto |
|
Denominazione registrata nel Regno del Marocco |
|
|
Olio |
1 |
«Argane» |
«
|
|
Olio |
2 |
«huile d'olive Tyout Chiadma» |
«
|
|
Spezie |
3 |
«Safran de Taliouine» |
«
|
|
Frutta |
4 |
«Dattes Majhoul de Tafilalet» |
«
|
|
Frutta |
5 |
«Clémentine de Berkane» |
«
|
|
Carne |
6 |
«Viande Agneau Béni Guil» |
«
|
|
Frutta |
7 |
«Grenades Sefri Ouled Abdellah» |
«
|
|
Formaggio |
8 |
«Fromage de chèvre de Chefchaouen» |
«
|
|
Frutta |
9 |
«Figue de Barbarie d’Ait Baâmrane» |
«
|
|
Fiore |
10 |
«Rose de Kelaât M'Gouna-Dadès» |
«
|
|
Frutta |
11 |
«Dattes Aziza Bouzid de Figuig» |
«
|
|
Frutta |
12 |
«Amande de Tafraout» |
«
|
|
Frutta |
13 |
«Dattes Boufeggous» |
«
|
|
Miele |
14 |
«Miel d’Euphorbe Tadla Azilal» |
«
|
Elenco delle indicazioni geografiche di vini e prodotti agricoli e alimentari (22)
|
Tipo di prodotto |
Denominazione registrata nel Regno del Marocco |
|
|
|
Denominazione |
|
|
Vini |
«Berkane» |
«
|
|
Vini |
«Angad» |
«
|
|
Vini |
«Sais» |
«
|
|
Vini |
«Beni Sadden» |
«
|
|
Vini |
«Zerhoun» |
«
|
|
Vini |
«Guerrouane» |
«
|
|
Vini |
«Beni M’Tir» |
«
|
|
Vini |
«Rharb» |
«
|
|
Vini |
«Chellah» |
«
|
|
Vini |
«Zaër» |
«
|
|
Vini |
«Zemmour» |
«
|
|
Vini |
«Zenata» |
«
|
|
Vini |
«Sahel» |
«
|
|
Vini |
«Doukkala» |
«
|
|
Vini |
«Les Côteaux de l’Atlas» |
«
|
|
Vini |
«Crémant de l’Atlas» |
«
|
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio di vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).
(4) Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).
(5) Decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3) e decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112).
(6) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegato 7 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
(7) Decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15).
(8) Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).
(9) Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).
(10) Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perú, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).
(11) Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).
(12) Decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42).
(13) Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).
(14) Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).
(15) Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra — protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1).
(16) Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).
(17) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10 — protocollo 6).
(18) Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).
(19) Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 3).
(20) Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).
(21) Elenco fornito dalle autorità marocchine nell'ambito dei negoziati in corso, registrato nel Regno del Marocco.
(22) Cfr. nota 21.
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10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/17 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 232/06
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«ANGLESEY SEA SALT»/«HALEN MÔN»
N. CE: UK-PDO-0005-01068-11.12.2012
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Anglesey Sea Salt»/«Halen Môn»
2. Stato membro o paese terzo
Regno Unito
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
|
Classe 1.8. |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è il nome dato ai fiocchi di sale raccolti nello stretto di Menai a Anglesey, nel Galles del Nord. Si tratta di fiocchi bianco-cristallini, piatti e morbidi, contenenti oltre 30 oligoelementi in tracce; sono privi di additivi. Alla calibrazione questi fiocchi di sale non sono più larghi di 2 cm. Grazie al tenore in minerali l'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è differente nell'aspetto, nella consistenza, nel sapore e nella sensazione che esso rilascia in bocca. Ha un sapore salato concentrato ed una consistenza croccante, derivante dal calcio e dal magnesio naturalmente presenti e che rimangono dopo l'unico procedimento di risciacquo che conferisce al sale marino «Anglesey Sea Salt/Halen Môn» il suo aspetto bianco e il sapore puro, senza nessuna nota amara che può derivare dal calcio in eccedenza.
La qualità uniche dell'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» sono da attribuire alle materie prime — l'acqua marina pura e il metodo di cristallizzazione e di risciacquo del sale. L'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è un sale marino esente da additivi costituito dalle seguenti tracce di oligoelementi naturali e di minerali:
composizione:
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— |
cloruro di sodio |
più del 90 % in peso |
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— |
acqua |
meno del 4 % |
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— |
piombo |
meno di 2 mg/kg |
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— |
stagno |
meno di 2 mg/kg |
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— |
arsenico |
meno di 0,5 mg/kg |
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— |
mercurio |
meno di 0,1 mg/kg |
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— |
cadmio |
meno di 0,5 mg/kg |
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— |
rame |
meno di 2 mg/kg |
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— |
zinco |
tracce |
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— |
magnesio |
almeno lo 0,2 % |
|
— |
iodio |
meno di 0,1 mg/kg |
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— |
calcio |
0,08 %-0,15 % |
Sono prodotti tre diversi livelli qualitativi di fiocchi; grossolani, fini e macinati.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutti i processi di produzione e di preparazione hanno luogo nella zona designata, in condizioni controllate, per garantire un prodotto finale di qualità, in particolare:
|
— |
il pompaggio e la filtrazione dell'acqua marina, |
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— |
la concentrazione di salamoia, |
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— |
la cristallizzazione, |
|
— |
la raccolta di cristalli di sale, |
|
— |
il risciacquo. |
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
—
4. Delimitazione concisa della zona geografica
L'isola di Anglesey nel Galles del Nord. Lo stretto di Menai è la fascia di acqua che separa l'isola di Anglesey dalla terraferma del Galles. Lo stretto va da Fort Belan all'estremità sudoccidentale del lato continentale (coordinate SH 115 610440) e il punto Abermenai situato sull'isola di Anglesey (coordinate SH615 443 sulla carta n. 115 dell'istituto cartografico britannico OS) fino alla retta che si proietta tra il pontile in direzione dello stretto al punto di coordinate 580740 (lato isola di Anglesey) e l'estremità del molo di Bangor sul versante continentale (coordinate 582736). Questa zona appartiene alla giurisdizione del Trust Caernarfon Harbour.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Storicamente le prime tracce della produzione di sale sull'isola d'Anglesey risalgono all'epoca dei romani, raggiungendo l'apogeo agli inizi del XVIII secolo. Esistono resti di saline a Holyhead, a nord dell'isola a «Salt Island» (o «Ynys Halen» in gallese), che è collegata da una strada all'isola principale. Il nome di «Salt Island» deriva dalle saline che ricavavano sale marino dall'acqua marina. Lo stabilimento è stato chiuso nel XVIII secolo poiché il salgemma veniva utilizzato per «rafforzare la salamoia», il che veniva considerato un'adulterazione.
Lo stretto di Menai è percorso dalla corrente pulita del Golfo e sulle sue rive non vi sono grandi città o siti di industria pesante. A ciò si aggiunge la grande ampiezza della marea che dà origine a un duplice ricambio giornaliero di acqua nello stretto grazie alla marea entrante, fornendo l'equilibrio degli oligoelementi che rinnova l'acqua marina ogni giorno e conferisce all'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» il suo gusto e aspetto caratteristici.
La corrente del Golfo proviene dall'Atlantico e arriva fino alla costa occidentale della Gran Bretagna. È più calda della costa orientale, raggiungendo in estate una temperatura media di 15 °C gradi in superficie e di 12 °C nelle acque profonde. In questa zona la salinità media dell'acqua di mare varia da 34,25 al 35 %, anche se può raggiungere valori fino a 36 %. La specificità del prodotto è in parte dovuta all'estrema ampiezza della marea, di oltre 9,5 metri, il che significa che l'acqua dello stretto è modificata due volte al giorno dalla marea in arrivo. L'insolita doppia alta marea, che si verifica quando la corrente del Golfo bagna il perimetro dell'isola, contribuisce a fornire un insieme equilibrato di oligoelementi e fornisce giornalmente un ricambio di acqua di mare.
Inoltre, i banchi di sabbia e di mitili permettono il prefiltraggio dell'acqua; anche i molluschi esercitano un'azione di espulsione del calcio dall'acqua di mare durante la stagione di crescita. La qualità della materia prima incide direttamente sulla qualità del sale marino come dimostra il fatto che le variazioni stagionali influiscono sul sapore e sulla consistenza del sale.
5.2. Specificità del prodotto
La qualità eccezionali dell'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» derivano dalle materie prime — l'acqua marina pura e il metodo di cristallizzazione e di risciacquo del sale.
Il sale marino «Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è esente da additivi e contiene tracce di oligoelementi e di minerali naturalmente presenti. È grazie al tenore di minerali che l'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è un prodotto diverso nell'aspetto, nella consistenza, nel gusto e nella sensazione che esso rilascia in bocca. I suoi fiocchi sono grandi, croccanti, piatti e non granulosi. Ha un sapore salato concentrato tipico e una consistenza croccante. Il procedimento di risciacquo, caratteristico di questo prodotto, conferisce all'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» un aspetto bianco-cristallino e un sapore puro senza nessuna nota amara che può derivare dal calcio in eccedenza. Il risciacquo si effettua utilizzando salamoia concentrata proveniente dalle stesse acque marine locali, sia per evitare la dissoluzione dei cristalli che per garantire il livello corretto di minerali e, quindi, per mantenere il sapore e l'aspetto del sale.
Nell'ambito della propria formazione, ogni produttore di sale riceve un «passaporto per l'apprendimento» che contiene una serie di compiti da eseguire per acquisire le competenze necessarie a portare a termine ogni fase del procedimento di produzione del sale.
Ogni parte del procedimento è effettuata utilizzando procedure operative standard che precisano le attività e definiscono le norme per la qualità del sale.
I produttori di sale imparano a risciacquare il sale, sino ad ottenere le dimensioni esatte dei cristalli, un sapore ed un aspetto soddisfacenti. Ciò si consegue con la formazione sul posto di lavoro e confrontando il prodotto finito con fotografie del sale esposte nella zona di raccolta, prendendo in considerazione le dimensioni e la forma dei fiocchi che devono essere ottenuti, eliminando i cristalli che non raggiungono i criteri definiti.
Il sapore è misurato calibrandolo rispetto al sale non risciacquato che è duro e amaro, paragonato al morbido equilibrio minerale del prodotto finito.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Le caratteristiche dell'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» si basano su condizioni climatiche, sulla presenza della portata della marea e sulla mancanza dell'industria pesante o navale.
L'estrema ampiezza della marea, di oltre 9,5 metri, assicura il ricambio dell'acqua nello stretto di Menai due volte al giorno. L'insolita doppia alta marea, che si verifica quando la corrente del Golfo bagna il perimetro dell'isola, contribuisce a fornire un insieme equilibrato di oligoelementi e fornisce giornalmente un ricambio di acqua di mare. Questo fenomeno si ritrova anche nel prodotto finito e si riflette nell'intensità del sapore dell'«Anglesey sea salt/Halen Môn», grazie al quale è necessaria una minor quantità di prodotto per raggiungere il livello di condimento richiesto. L'equilibrio unico di oligoelementi influisce anche sulla consistenza e sul sapore. Lo chef Henry Harris del ristorante ex-Fifth Floor Harvey Nichols sosteneva che esso aveva il «gusto degli oceani più puliti».
L'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è un prodotto diffuso e ampiamente apprezzato dall'industria alimentare sia nel Regno Unito che nel resto del mondo. Si tratta di un prodotto di qualità utilizzato da numerosi celebri chef e gastronomi e il suo nome appare regolarmente nei loro menu come ingrediente specifico. Molti ristoranti rinomati e imprese agroalimentari hanno manifestato la loro preferenza per questo sale.
Di seguito si riportano gli elogi del gusto dell' «Anglesey Sea Salt/Halen Môn» e della sua regione di produzione.
«L' “Anglesey Sea Salt/Halen Môn” non ha rivali: ha un sapore puro, un gusto perfetto e una consistenza deliziosamente croccante.»
Chris Chown
Chef, proprietario del ristorante Plas Bodegroes, a Pwllheli nel Galle.
«Utilizzo il sale marino “Anglesey Sea Salt/Halen Môn” perché si adatta alla mia filosofia alimentare; gli ingredienti buoni richiedono poco lavoro per essere trasformati in ottimi piatti. L' “Anglesey Sea Salt/Halen Môn” migliora qualsiasi piatto.»
Jane Milton
Esperto dell'industria alimentare, blogger e chef.
«Il sale marino “Anglesey Sea Salt/Halen Môn” è estratto con grande cura mediante un sistema innovativo che preserva tutti gli oligoelementi e i minerali dell'acqua di mare fresca e tumultuosa dello stretto di Menai. La complessa struttura minerale dell' “Anglesey Sea Salt/Halen Môn” ravviva e stimola tutte le zone gustative del palato e rende perciò il sapore degli alimenti estremamente dinamico.».
Colin Pressdee
Scrittore specializzato in gastronomia.
«I fiocchi delicati dell' “Anglesey Sea Salt/Halen Môn” lasciano un delizioso sapore persistente sulle labbra, come la chiara acqua marina di Anglesey da cui essi provengono, e aggiungono una dimensione terribilmente allettante a ogni piatto in cui sono aggiunti … È un ingrediente che ti cambia la vita.».
Simon Majumdar
Scrittore specializzato in gastronomia e distributore radiotelevisivo.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]
http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/anglesey-sea-salt-pdo-spec-20120905.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.
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10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/21 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 232/07
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«DITHMARSCHER KOHL»
N. CE: DE-PGI-0005-01015-18.07.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Dithmarscher Kohl».
2. Stato membro o paese terzo
Germania.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
|
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. |
3.2. Descrizione del prodotto al quale si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «cavolo di Dithmarschen», la cui denominazione è riferita sia al cavolo cappuccio bianco (Brassica oleracea convar capitata L.) che al cavolo cappuccio rosso (Brassica oleracea convar capitata var. rubra L.), appartiene alla famiglia botanica delle Crocifere (bot.: Cruciferae o Brassicaceae).
Le varietà di cavolo coltivate nel territorio di Dithmarschen sono caratterizzate da foglie lisce, strettamente sovrapposte le une alle altre, gambo corto nonché consistenza soda e sapore deciso. Il cavolo cappuccio bianco presenta un'intensa colorazione verde anche per le foglie più interne, mentre il cavolo cappuccio rosso è caratterizzato da un colore che vira nel rosso violaceo con una punta di bianco. Tutte le varietà sono adatte alla conservazione.
Il comitato consultivo per l'orticoltura di Dithmarschen (Gemüsebauberatungsring Dithmarschen e.V.) effettua ogni anno esperimenti varietali e raccomanda di volta in volta le varietà che riuniscono in sé le summenzionate caratteristiche.
I cavoli sono piante a rosetta, che muoiono dopo la fioritura e la fruttificazione. Presentano assi caulinari corti con foglie molto fitte per gli internodi brevi, che non si aprono mai nonostante il forte sviluppo della lamina fogliare. La «testa» del cavolo cappuccio bianco e del cavolo cappuccio rosso è decisamente compatta, dato che la quantità di aria che si deposita fra le foglie durante il lungo e stabile periodo vegetativo è modesta. Le foglie determinano la forma della testa, che può essere a cappuccio, tonda piuttosto schiacciata, arrotondata, allungata, sferica oppure ovale.
Le due varietà di cavolo sono ricche di fibre alimentari e di sostanze minerali, come potassio e ferro, e quindi particolarmente preziose dal punto di vista nutritivo.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione, che devono svolgersi nella zona geografica identificata
Tutte le fasi produttive, dalla coltivazione alla preparazione fino allo stoccaggio, hanno luogo nella zona geografica identificata. La raccolta avviene a mano e i cavoli vengono adagiati con cura in grandi cassette. Questa operazione richiede esperienza e abilità, dato che eventuali ammaccamenti del prodotto ne pregiudicherebbero la buona conservabilità. Le cassette vengono conservate in idonei magazzini a temperatura ambiente, senza prevedere un'ulteriore refrigerazione, all'incirca fino al mese di febbraio, e in magazzini refrigerati a 0,5 °C fino a luglio. Durante la fase di preparazione dell'ortaggio, che avviene in seguito alla raccolta e dopo l'immagazzinamento, il gambo viene tagliato e si rimuovono le foglie esterne.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
—
3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura
—
4. Definizione concisa della zona geografica identificata
Il circondario rurale di Dithmarschen è uno dei due circondari situati sulla costa occidentale del land Schleswig-Holstein, lo stato federale più a nord della Germania. Il Dithmarschen è completamente circondato dalle acque: a nord scorre il fiume Eider, ad est c'è il canale di Kiel, a sud l'Elba e a ovest si estende il mare del Nord.
5. Legame con l'ambiente geografico
5.1. Specificità della zona geografica identificata
La regione del Dithmarschen è particolarmente adatta per la coltivazione delle varietà di cavolo. Il clima, che risente dell'influenza diretta del mare del Nord, è di tipo atlantico, con inverni miti ed estati fresche. La piovosità è più intensa (ca. 80 mm/mese) nei due mesi decisivi per la crescita dell'ortaggio, vale a dire luglio e agosto. La Marsch, la regione di coltivazione, è raramente esposta a gelate prima della fine di ottobre. Gli ortaggi possono quindi essere conservati ad una temperatura ottimale (5-12 °C), senza essere intaccati dal gelo. Anche nei mesi della semina, aprile e maggio, le miti condizioni climatiche sono praticamente ideali. In media, nel Dithmarschen l'intensità del vento è superiore al grado 4 della scala Beaufort per circa 270 giorni all'anno. A causa del vento le condizioni atmosferiche mutano spesso repentinamente, sebbene prevalga un clima soggetto all'influenza del mare del Nord.
Nella regione di coltivazione dell'ortaggio le caratteristiche del terreno sono straordinariamente favorevoli. Il terreno paludoso e calcareo che caratterizza questa zona (dichiarato «Terreno dell'anno» nel 2009 dal comitato «Kuratorium Boden des Jahres») è stato originato dalla ricorrenza di frequenti inondazioni. Tali fenomeni hanno consentito la formazione di varie stratificazioni minerali salifere e calcaree, che presentano un'elevata concentrazione di materiale organico. La realizzazione di argini e di sistemi di drenaggio ha contribuito all'aerazione dei vari strati e al dilavamento dei sali. Dai depositi marini, gessosi e limacciosi, che si estendono lungo la costa, hanno così avuto origine i terreni calcarei (tenore di carbonato fino al 9 %). La fertilità del terreno è dovuta da un lato alla colonizzazione dei lombrichi (con un'incidenza di 500 per m2), che prediligono il calcio, e dall'altro all'elevata presenza di sostanze nutritive. Questo tipo di terreno è fra i più produttivi al mondo. L'elevato tenore di principi nutritivi insiti nelle sostanze organiche del sedimento, la scarsa esposizione all'azione degli agenti atmosferici delle stratificazioni minerali, l'ottima capacità di ritenzione dell'acqua, combinata con l'intervento umano nella gestione del bilancio idrico delle acque freatiche, rendono questo tipo di suolo particolarmente idoneo per coltivare le varietà di cavolo con successo e su vasta scala. Anche le caratteristiche del terreno incidono in modo determinante sullo stato fitosanitario della coltura. Grazie alla presenza di un elevato valore pH (7,2-7,5) l'ernia del cavolo è pressoché assente nella regione. L'infestazione da agente patogeno Plasmodiophora brassicae interessa principalmente i terreni umidi e alcalini con tendenza alla saturazione idrica. A partire da un valore pH di 7,2 le nuove infezioni sono di norma molto rare. Tale fatto costituisce una premessa importante per l'ampia diffusione dell'ortaggio nella zona di Dithmarschen.
Fin dai suoi albori questo tipo di coltivazione è sempre stato accompagnato da attività di ricerca e creazione di nuove varietà. Le varietà di cavolo del Dithmarschen, come Kalorama, Storema e Reguma (il suffisso «ma» indica il luogo di origine, vale a dire la città di Marne) si distinguono per il buono stato fitosanitario e la conservabilità. Il comitato consultivo per l'orticoltura di Dithmarschen (Gemüsebauberatungsring Dithmarschen e.V.) divulga annualmente i risultati della presentazione delle varietà di cavolo cappuccio nella pubblicazione «Dithmarscher Gemüse-Info». Ogni anno vengono disposti esperimenti riguardanti oltre 100 varietà, che forniscono utili informazioni in merito all'uniformità, alla resa, al buono stato fitosanitario, alla qualità intrinseca e al valore di tali varietà in rapporto alla coltivazione.
Questo vasto insieme di conoscenze acquisite direttamente in loco consente di fornire un ottimale servizio di consulenza alle aziende agricole, in particolare per quanto concerne le particolarità della regione. Non da ultimo è il prodotto stesso a beneficiarne, in termini di naturale resistenza alle malattie, come ad esempio al marciume nero del cavolo.
5.2. Specificità del prodotto
Grazie al terreno fertile e al clima temperato, nel circondario di Dithmarschen maturano cavoli con un tenore di principi nutritivi ben bilanciato, dal sapore deciso ma armonico e di consistenza fresca e croccante.
L'ottimo stato fitosanitario del suono, la ridotta incidenza di epidemie o infestazioni da parassiti rendono il «cavolo di Dithmarschen» particolarmente idoneo per una lunga conservazione. Le malattie che, a livello mondiale, maggiormente interessano questo tipo di ortaggio, come l'ernia del cavolo (Plasmodiophora brassicola), la fusariosi (Fusarium oxysporum) e il marciume nero (Xanthomonas campestris) sono praticamente irrilevanti nella zona di Dithmarschen grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche (valore pH > 7 e temperatura media troppo bassa). Anche le malattie delle foglie, come la cercosporiosi (Alternaria brassicae) e la maculatura anulare (Mycosphaerella brassicola) insorgono così raramente che non è necessario trattare con fungicidi i cavoli non destinati ad uno stoccaggio prolungato. Lo stesso dicasi per i parassiti. L'aleurode del cavolo (Aleyrodes proletella) e il tripide del tabacco (Thrips tabaci), ad esempio, si manifestano estremamente di rado per il clima fresco. La varietà Lennox viene coltivata quasi esclusivamente nel territorio di Dithmarschen proprio perché non sufficientemente resistente in condizioni pedoclimatiche diverse. La Lennox si conserva in modo ottimale e rappresenta quindi la varietà principale coltivata nel Dithmarschen.
Il cavolo di Dithmarschen, che vanta un elevato valore nutritivo, non è un ortaggio stagionale; al contrario, è reperibile tutto l'anno con un elevato e costante livello qualitativo.
A differenza di quanto accade in altre regioni di coltivazione, interessate da un clima più caldo, il «cavolo di Dithmarschen» presenta una particolare compattezza, dato che nel lungo e stabile periodo vegetativo il deposito di aria fra le foglie è modesto. Tale caratteristica è decisiva per la buona conservabilità del prodotto.
Oltre al noto potenziale antiossidante il «cavolo di Dithmarschen» contiene anche un tenore di sostanze minerali molto elevato. A tali conclusioni hanno condotto le analisi effettuate per conto dell'Associazione di orticoltura di Dithmarschen (Gemüseanbauerverbandes Dithmarschen e.V.). Dalle analisi emerge, in particolare, un tenore di calcio e ferro più elevato di quello solitamente presente nei cavoli provenienti da altre coltivazioni, descritto dalla letteratura in materia. Infatti il cavolo cappuccio bianco contiene mediamente, secondo quanto indicato nella letteratura del settore (ad es. il bollettino «Weiß- und Rotkohl», pubblicato dall'Istituto regionale bavarese per l'agricoltura «Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft»), 45 mg di calcio per 100 g di prodotto fresco. Nel cavolo cappuccio bianco di Dithmarschen sono invece presenti da 50 a 70 mg di calcio per 100 g di prodotto fresco. Secondo la letteratura riguardante il cavolo cappuccio bianco il tenore di ferro è di norma pari a 0,5 mg per 100 g di prodotto fresco. Nel caso del cavolo cappuccio bianco di Dithmarschen la percentuale risulta oscillare tra 0,6 e 1,6 mg di ferro per 100 g di prodotto fresco. Il motivo risiede nell'elevata presenza di tali minerali nei terreni di Dithmarschen e in particolare in quelli paludoso-calcarei che prevalgono in questa zona.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
A motivo della lunga tradizione di coltivazione dei cavoli, favorita dalle ottimali condizioni pedoclimatiche della zona geografica identificata, e del legame culturale con tale ortaggio che si è sviluppato nell'area di Dithmarschen, il cavolo cappuccio originario di questa zona viene particolarmente apprezzato dai consumatori, che lo considerano una specialità regionale.
Dalle particolari caratteristiche eoliche e climatiche emergono due vantaggi decisivi, che favoriscono la coltivazione del cavolo cappuccio. La frequente variazione delle condizioni meteorologiche garantisce la piovosità necessaria a fornire agli ortaggi la giusta quantità di acqua per tutto il periodo vegetativo. La buona capacità di ritenzione idrica dei terreni calcarei che caratterizzano la zona di Dithmarschen contribuisce in tal senso. Il secondo vantaggio decisivo apportato dalle condizioni climatiche è la direzione del vento. La prevalenza di venti occidentali tiene a bada i parassiti in modo naturale. L'aria «salubre» del mare del Nord determina inoltre un'incidenza di parassiti, come la pieride del cavolo, decisamente inferiore rispetto a quella di altre zone. Ancor più cruciale è il limitato potenziale di sviluppo delle spore fungine, che consente di ridurre al minimo l'impiego di fitosanitari, conseguendo al contempo un'ottima conservabilità del prodotto. Il lungo ciclo vegetativo del cavolo cappuccio, indotto dalle condizioni climatiche, determina la crescita di ortaggi compatti, con ottimo indice di conservabilità, data la ridotta formazione di sacche d'aria, ed una consistenza croccante particolarmente apprezzata.
Nella zona di Dithmarschen la coltivazione dei cavoli vanta una tradizione più che centenaria. Correva l'anno 1888 quando l'orticoltore Eduard Laß venne ispirato ad avviare questo tipo di coltura a Wesselburen leggendo un'inserzione pubblicitaria dell'azienda di orticoltura di Glückstadt «Glückstädter Gemüsefabrik». Da allora la coltivazione del «cavolo di Dithmarschen» ha preso piede nella regione e si è costantemente sviluppata. Da oltre 120 anni i produttori della zona si tramandano di generazione in generazione le conoscenze e le competenze relative alla coltura dei cavoli. Tali conoscenze ed esperienze sono estremamente importanti per garantire l'ottimale qualità del prodotto, che a sua volta ne determina il successo all'atto della commercializzazione. Con una superficie coltivata di 2 500 ettari il Dithmarschen viene annoverato fra le maggiori zone di coltivazione a monocoltura del cavolo cappuccio in Europa. Il «cavolo di Dithmarschen» costituisce per la regione un rilevante fattore economico. Ma è di particolare importanza anche dal punto di vista del valore turistico e culinario che gli viene attribuito. Detti fattori, connessi con la storia di questa coltura nel Ditmarschen, sono stati illustrati in modo esauriente nella letteratura di settore [cfr. Kohlgeschichte(n) — Aus dem Anbaugebiet hinter Dithmarschens Deich, di Klaus Gille, pubblicato dalla casa editrice Verlag Boyens & Co].
Numerose manifestazioni a tema e il momento della raccolta degli ortaggi rappresentano di anno in anno un forte richiamo per i turisti, provenienti anche da altre regioni: un evento di grande rilevanza, che travalica i confini della regione ed attira ogni anno oltre 300 000 visitatori, è costituito dai «Dithmarscher Kohltage» («i giorni del cavolo riccio di Dithmarschen») (fonte: «Dithmarschen feiert den Kohl», Hamburger Abendblatt, 20 settembre 2006). I sei giorni d'autunno in cui si svolge la raccolta degli ortaggi si trasformano in una vera e propria festa, grazie all'impegno profuso da vari esponenti del mondo imprenditoriale, dai responsabili politici ed amministrativi, da numerose associazioni nonché da soggetti privati e alle più disparate iniziative da questi avviate. Alla tradizionale cerimonia del «taglio» presenziano da anni il presidente del land Schleswig-Holstein e il presidente del circondario rurale di Dithmarschen. Durante questo evento molte aziende operanti nel settore gastronomico propongono, anche al di fuori dei confini della regione, saporiti piatti a base di cavolo. Questa tradizione risale al 1987, anno in cui l'evento è stato lanciato per la prima volta.
Anche la «strada tedesca del cavolo» passa da Dithmarschen e contribuisce a fornire informazioni sul prodotto, anche fuori stagione, a turisti e ad eventuali soggetti interessati. Il percorso attraversa tutto il circondario rurale di Dithmarschen, passando per vari luoghi di interesse artistico e culturale e punti in cui i visitatori possono entrare direttamente in contatto con gli agricoltori ed acquisire informazioni «a tutto tondo». Si annoverano a tale proposito i siti di stoccaggio e lavorazione dei prodotti o il «Kohlosseum Wesselburen», il museo tematico di Dithmarschen, che ospita anche un'officina di lavorazione del prodotto ed un mercato coperto che attira ogni anno migliaia di visitatori.
Nell'ambito dell'evento «Dithmarscher Kohltage» le contadine del luogo scelgono due fanciulle del circondario, che vengono elette «reginette» di Dithmarschen e per un anno svolgono mansioni di ambasciatrici ufficiali dell'evento. Il loro compito travalica i confini regionali. Fungono infatti da testimonial del prodotto in occasione di eventi come la «Settimana verde internazionale» a Berlino e rilasciano interviste ad organi di stampa e stazioni radiotelevisive. In questo modo si contribuisce ad accrescere la notorietà del «cavolo di Dithmarschen» oltre i confini della regione.
Da un sondaggio condotto nel 2009 su un campione di consumatori è emerso che nello Schleswig-Holstein il «cavolo di Ditmarschen» non solo gode di un livello di notorietà pari all'80 %, ma viene anche particolarmente apprezzato dai consumatori, che lo considerano un prodotto di pregio. Ciò viene avvalorato dal fatto che il 37 % degli intervistati ha dichiarato che sarebbe disposto a pagare di più per un «cavolo di Dithmarschen» che per un simile ortaggio di provenienza diversa.
Le summenzionate caratteristiche naturali che contraddistinguono la zona di Dithmarschen, e in particolare il clima atlantico con un sufficiente indice di precipitazioni, una ridotta incidenza di gelate e molto vento, nonché le caratteristiche del terreno (paludoso-calcareo), hanno favorito la coltivazione del cavolo cappuccio nella zona geografica identificata, facendo fiorire una tradizione centenaria e trasformando il Dithmarschen in una delle zone a monocoltura più vaste in Europa. Sulla scia di tali sviluppi è stato possibile acquisire in loco vaste conoscenze, sia per quanto attiene alla coltivazione specifica che alla creazione delle varietà, che hanno a loro volta contribuito alla produzione in questa regione di ortaggi particolarmente rinomati per la loro qualità. Grazie a dette circostanze il Dithmarschen è noto anche al di fuori della regione per gli ortaggi che qui si coltivano e il «cavolo di Dithmarschen» risulta particolarmente apprezzato dai consumatori quale prodotto tipico regionale proprio per la sua provenienza geografica. Innumerevoli eventi di richiamo turistico e culinario e di valenza informativa contribuiscono inoltre a rafforzare la notorietà ed il prestigio del «cavolo di Dithmarschen».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].
http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/30500
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.