ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.225.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 225

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
3 agosto 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 225/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 215 del 27.7.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 225/02

Causa C-383/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 giugno 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Articoli 56 TFUE e 63 TFUE — Articoli 36 e 40 dell’accordo SEE — Normativa tributaria — Esenzione fiscale riservata agli interessi corrisposti dalle banche residenti con esclusione di quelli corrisposti da banche stabilite all’estero)

2

2013/C 225/03

Causa C-512/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo)

2

2013/C 225/04

Causa C-569/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/22/CE — Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Accesso non discriminatorio)

3

2013/C 225/05

Causa C-589/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia) — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku [Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 10 — Prestazioni di vecchiaia — Residenza abituale in due Stati membri distinti — Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro — Soppressione di una di tali prestazioni — Recupero delle presunte indebite prestazioni]

3

2013/C 225/06

Cause riunite C-197/11 e C-203/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Constitutionnelle — Belgio) — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele/Gouvernement flamand (C-197/11), All Projects & Developments NV e a./Vlaamse Regering (C-203/11) (Libertà fondamentali — Restrizione — Giustificazione — Aiuti di Stato — Nozione di appalto pubblico di lavori — Terreni e costruzioni siti in determinati comuni — Normativa regionale che subordina il loro trasferimento all’esistenza di un legame sufficiente del potenziale acquirente o locatario con il comune bersaglio — Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti — Incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzionamento)

4

2013/C 225/07

Causa C-228/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Melzer/MF Global UK Ltd [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Concorso transfrontaliero di diverse persone ad uno stesso atto illecito — Possibilità di radicare la competenza territoriale in base al luogo dell’atto commesso da un autore del danno diverso dal convenuto (wechselseitige Handlungsortzurechnung)]

5

2013/C 225/08

Causa C-241/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di Stato — Direttiva 2003/41/CE — Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali — Parziale non trasposizione entro il termine impartito — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria)

6

2013/C 225/09

Causa C-270/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/24/CE — Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria)

6

2013/C 225/10

Causa C-300/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — ZZ/Secretary of State for the Home Department (Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’accesso al territorio di uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza — Articolo 30, paragrafo 2, di detta direttiva — Obbligo di informare il cittadino interessato dei motivi di tale decisione — Divulgazione contraria agli interessi di sicurezza dello Stato — Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva)

7

2013/C 225/11

Causa C-386/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren (Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Nozione di appalto pubblico — Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) — Contratto concluso tra due enti pubblici territoriali — Trasferimento da un ente all’altro dell’onere di pulizia di alcuni suoi locali dietro pagamento di un corrispettivo)

7

2013/C 225/12

Causa C-397/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt. (Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dall’accertamento del carattere abusivo della clausola)

8

2013/C 225/13

Cause riunite da C-457/11 a C-460/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Kyocera, già Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11) e Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)/Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) (Proprietà intellettuale e industriale — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Equo compenso — Nozione di riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi — Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili per impedire o limitare gli atti non autorizzati — Conseguenze del consenso espresso o tacito alla riproduzione)

9

2013/C 225/14

Causa C-485/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali — Normativa nazionale — Operatori di telecomunicazioni elettroniche — Obbligo di pagamento di un diritto supplementare)

9

2013/C 225/15

Causa C-488/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito/Jahani BV (Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di locazione di abitazione tra un locatore professionale e un locatario privato — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Clausola penale — Annullamento della clausola)

10

2013/C 225/16

Causa C-492/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mercato San Severino — Italia) — Ciro Di Donna/Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA) (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Mediazione in materia civile e commerciale — Direttiva 2008/52/CE — Normativa nazionale che prevede un procedimento di mediazione obbligatoria — Non luogo a statuire)

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2013/C 225/17

Causa C-508/11 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2013 — ENI SpA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti — Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante — Obbligo di motivazione — Gravità dell’infrazione — Fattore moltiplicatore a titolo di effetto deterrente — Impatto concreto sul mercato — Circostanze aggravanti — Recidiva)

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2013/C 225/18

Causa C-511/11 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013 — Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Fissazione di obiettivi di prezzi, ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e scambio di informazioni commerciali — Prova — Imputabilità del comportamento illecito — Importo dell’ammenda — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanza aggravante — Recidiva)

12

2013/C 225/19

Causa C-528/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet [Asilo — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 3, paragrafo 2 — Potere discrezionale degli Stati membri — Ruolo dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati — Obbligo degli Stati membri di invitare tale istituzione a presentare un parere — Insussistenza]

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2013/C 225/20

Causa C-529/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department [Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 12 — Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro — Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante — Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo — Direttiva 2004/38/CE — Articoli da 16 a 18 — Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro — Soggiorno legale — Soggiorno fondato su detto articolo 12]

13

2013/C 225/21

Causa C-534/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Applicabilità ai richiedenti asilo — Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d’asilo)

13

2013/C 225/22

Causa C-542/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Codirex Expeditie BV [Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Merci in custodia temporanea — Merci non comunitarie — Regime doganale di transito comunitario esterno — Momento dell’attribuzione di una destinazione doganale — Accettazione della dichiarazione in dogana — Svincolo delle merci — Obbligazione doganale]

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2013/C 225/23

Causa C-568/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri [Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Prodotto a base di zucchero, composto per il 65 % di solfato di lisina e per il 35 % di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione — Regolamento (CE) n. 1719/2005 — Regolamento (CE) n. 1265/2001 — Restituzione alla produzione per taluni prodotti utilizzati nell’industria chimica — Aiuti comunitari illegittimamente erogati — Rimborso — Principio della tutela del legittimo affidamento]

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2013/C 225/24

Causa C-575/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias (Riconoscimento di diplomi e di titoli — Direttiva 2005/36/CE — Professione di fisioterapista — Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali — Articolo 49 TFUE)

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2013/C 225/25

Causa C-604/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n.o 12 de Madrid — Spagna) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA [Direttiva 2004/39/CE — Mercati degli strumenti finanziari — Articolo 19 — Norme di comportamento per la prestazione di servizi di investimento ai clienti — Consulenza in materia di investimenti — Altri servizi di investimento — Obbligo di valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza del servizio da fornire — Conseguenze contrattuali del mancato rispetto di tale obbligo — Servizio di investimento proposto come parte di un prodotto finanziario — Contratti di scambio (swap) a fini di tutela contro le variazioni dei tassi di interesse relativi a prodotti finanziari]

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2013/C 225/26

Causa C-615/11 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 maggio 2013 — Commissione europea/Ryanair Ltd, Air One SpA [Impugnazione — Ricorso in carenza — Articolo 232 CE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 20, paragrafo 2 — Asserito aiuto di Stato a favore delle compagnie aeree italiane — Denuncia — Assenza di decisione da parte della Commissione]

16

2013/C 225/27

Cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 giugno 2013 — HGA Srl e a./Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato a finalità regionale — Aiuti a favore dell’industria alberghiera in Sardegna — Aiuti nuovi — Modifica di un regime di aiuti esistente — Decisione di rettifica — Possibilità di adottare una siffatta decisione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6, 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 2, 16 e 20, paragrafo 1 — Effetto incentivante dell’aiuto — Tutela del legittimo affidamento]

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2013/C 225/28

Causa C-635/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/56/CE — Fusioni transfrontaliere delle società di capitali — Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) — Società derivante da una fusione transfrontaliera — Lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri — Diritti di partecipazione — Mancanza di identità dei diritti)

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2013/C 225/29

Causa C-648/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Queen (su istanza di: MA, BT, DA)/Secretary of State for the Home Department [Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente — Minore non accompagnato — Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente — Mancanza di un familiare del minore nel territorio di uno Stato membro — Articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 — Trasferimento del minore verso lo Stato membro nel quale quest’ultimo ha presentato la sua prima domanda — Compatibilità — Interesse superiore del minore — Articolo 24, paragrafo 2, della Carta]

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2013/C 225/30

Causa C-651/11: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/X BV (IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni — Cessione del 30 % delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA)

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2013/C 225/31

Causa C-653/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey, operante con la denominazione Ocean Finance (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1 — Nozione di prestazione di servizi — Prestazioni di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia — Esenzioni — Effettività economica e commerciale delle operazioni — Pratiche abusive — Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale)

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2013/C 225/32

Causa C-663/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro in cui l’accisa è stata versata — Medesimi prodotti trasportati in un altro Stato membro in cui l’accisa è stata parimenti versata — Domanda di rimborso dell’accisa versata nel primo Stato membro — Diniego in ragione dell’omessa presentazione della domanda precedentemente alla spedizione delle merci — Compatibilità con il diritto dell’Unione)

19

2013/C 225/33

Causa C-667/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna [Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articoli 13 e 14 — Prodotti destinati all’importazione originari della Cina — Dazi antidumping — Elusione — Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia — Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 — Registrazione delle importazioni — Riscossione dei dazi antidumping — Retroattività]

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2013/C 225/34

Cause riunite da C-671/11 a C-676/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11 e C-672/11), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11), Société Agroprovence (C-674/11), Regalp SA (C-675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11) (Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Nozione di periodo controllato — Possibilità di estensione e di collocazione nel tempo del periodo controllato — Obiettivo di efficacia dei controlli — Certezza del diritto)

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2013/C 225/35

Causa C-677/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) (Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Aiuti di Stato — Nozione di risorse statali — Nozione di imputabilità allo Stato — Organizzazioni interprofessionali del settore agricolo — Organizzazioni riconosciute — Azioni comuni decise da tali organizzazioni nell’interesse della categoria professionale — Finanziamento mediante contributi istituiti volontariamente dalle organizzazioni medesime — Atto amministrativo che rende tali contributi obbligatori per tutti i lavoratori della filiera agricola interessata)

21

2013/C 225/36

Causa C-681/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt/Schenker & Co AG e a. [Intese — Articolo 101 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articoli 5 e 23, paragrafo 2 — Presupposti soggettivi per l’inflizione di un’ammenda — Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza — Facoltà di un’autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione europea senza infliggere un’ammenda]

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2013/C 225/37

Causa C-3/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Syndicat OP 84/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), a sua volta succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor) (Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Nozione di periodo di controllo — Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo in caso di materiale impossibilità di procedere al controllo entro il termine assegnato — Rimborso degli aiuti percepiti — Sanzioni)

23

2013/C 225/38

Causa C-7/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Nadežda Riežniece/Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests (Politica sociale — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Soppressione di posti di dipendenti pubblici dovuta a difficoltà economiche nazionali — Valutazione di una lavoratrice che ha fruito di un congedo parentale rispetto a lavoratori restati in servizio attivo — Licenziamento al termine del congedo parentale — Discriminazione indiretta)

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2013/C 225/39

Causa C-20/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/État du Grand-duché de Luxembourg [Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 2 — Sussidio economico per studi superiori — Requisito della residenza nello Stato membro di concessione del sussidio — Diniego di concessione del sussidio a studenti, cittadini dell’Unione non residenti nello Stato membro interessato, di cui uno dei genitori, lavoratore frontaliero, svolga attività lavorativa nello Stato membro medesimo — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore — Congruità — Proporzionalità]

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2013/C 225/40

Causa C-45/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)/Radia Hadj Ahmed [Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Ambito di applicazione ratione personae — Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro — Regolamento (CE) n. 859/2003 — Direttiva 2004/38/CE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Requisito di durata della residenza]

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2013/C 225/41

Causa C-62/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Galin Kostov/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di soggetto passivo — Persona fisica — Prestazione di servizi imponibile — Prestazione occasionale — Assenza di connessione con un’attività professionale registrata e soggetta ad IVA — Ufficiale giudiziario autonomo)

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2013/C 225/42

Causa C-70/12 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 — Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei metacrilati — Durata dell’infrazione — Presunzione d’innocenza — Motivazione — Competenze estese al merito — Principi generali della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento — Proporzionalità dell’ammenda)

26

2013/C 225/43

Causa C-71/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Qorti Kostituzzjonali — Malta) — Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited/L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articoli 12 e 13 — Diritti amministrativi e contributi per i diritti d’uso — Contributo applicabile agli operatori di telefonia mobile — Normativa nazionale — Metodo di calcolo del contributo — Percentuale sui costi sostenuti dagli utenti)

27

2013/C 225/44

Causa C-87/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Administrative — Lussemburgo) — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione — Diritti fondamentali)

27

2013/C 225/45

Causa C-93/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia (Agricoltura — Autonomia procedurale degli Stati membri — Politica agricola comune — Aiuti — Esame dei contenziosi amministrativi — Determinazione della giurisdizione competente — Criterio nazionale — Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato l’atto impugnato — Principio di equivalenza — Principio di effettività — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

28

2013/C 225/46

Causa C-125/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Granada — Spagna) — Promociones y Construcciones BJ 200 SL (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) — Procedura concorsuale a carattere volontario — Debitore dell’imposta — Soggetto passivo destinatario di talune operazioni — Nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto)

28

2013/C 225/47

Causa C-142/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Hristomir Marinov, che agisce in nome della Lampatov — H — Hristomir Marinov/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 18, lettera c), 74 e 80 — Cessazione dell’attività economica imponibile — Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria — Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA — Base imponibile — Valore normale o valore di acquisto — Determinazione al momento dell’operazione — Effetto diretto dell’articolo 74)

29

2013/C 225/48

Causa C-144/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo [Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Articoli 6 e 17 — Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea presentata senza eccepire l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articolo 24 — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Applicabilità nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento]

29

2013/C 225/49

Causa C-149/12 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2013 — Xeda International SA, Pace International LLC/Commissione europea [Impugnazione — Prodotti fitosanitari — Difenilammina — Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE — Procedura di valutazione delle sostanze attive — Revoca, da parte del notificante, del sostegno all’iscrizione di una sostanza attiva in tale allegato — Regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 1095/2007]

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2013/C 225/50

Causa C-155/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o. (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 44 e 47 — Luogo in cui si reputano fornite le operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Nozione di prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile — Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci)

30

2013/C 225/51

Causa C-169/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o./Minister Finansów (Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66, lettere da a) a c) — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Esigibilità — Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Emissione anteriore della fattura)

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2013/C 225/52

Causa C-183/12 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 giugno 2013 — Chafiq Ayadi/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi — Interesse ad agire]

31

2013/C 225/53

Causa C-186/12: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial di Braga — Portogallo) — Impacto Azul, Lda/BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários, SA, Bouygues Imobiliária, SGPS, Lda, Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, Óscar Cabanez Rodriguez (Libertà di stabilimento — Restrizioni — Responsabilità in solido delle società controllanti nei confronti dei creditori delle loro controllate — Esclusione delle società controllanti con sede in un altro Stato membro — Restrizione — Insussistenza)

32

2013/C 225/54

Causa C-191/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Mancato rimborso dell’integralità dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata — Legislazione nazionale che esclude il rimborso dell’IVA in ragione della sua ripercussione su un terzo — Compensazione in forma di aiuto a copertura di una frazione dell’IVA non detraibile — Arricchimento senza causa)

32

2013/C 225/55

Causa C-193/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Designazione delle zone vulnerabili — Tenore dei nitrati troppo alto — Eutrofizzazione — Obbligo di revisione quadriennale)

33

2013/C 225/56

Causa C-219/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Sesta direttiva IVA — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 — Nozione di attività economiche — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo — Cessione in rete — Remunerazione — Produzione di energia elettrica inferiore al consumo)

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2013/C 225/57

Causa C-239/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 maggio 2013 — Abdulbasit Abdulrahim/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone e delle entità in questione — Interesse ad agire]

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2013/C 225/58

Causa C-259/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv/RODOPI-M 91 OOD (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Bilancio dello Stato — Assenza di pregiudizio — Sanzione amministrativa)

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2013/C 225/59

Causa C-269/12 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2013 — Guillermo Cañas/Commissione europea, Agenzia mondiale antidoping, ATP Tour, Inc. (Impugnazione — Concorrenza — Normativa antidoping — Archiviazione di una denuncia depositata presso la Commissione — Nozione di interesse ad agire — Persistenza di tale interesse dopo la cessazione dell’attività professionale)

35

2013/C 225/60

Causa C-271/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens/État belge (Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del soggetto passivo — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità)

35

2013/C 225/61

Causa C-287/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 giugno 2013 — Ryanair Ltd/Commissione europea, Repubblica italiana, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (Impugnazione — Aiuti di Stato — Prestito concesso dalla Repubblica italiana alla compagnia aerea Alitalia — Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile — Vendita degli attivi di Alitalia — Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto al termine della fase preliminare di esame — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Parte interessata — Ricevibilità — Serie difficoltà — Competenza — Obbligo di motivazione)

36

2013/C 225/62

Causa C-320/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) — Marchi — Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio — Diniego di registrazione o nullità — Nozione di malafede del richiedente — Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero)

36

2013/C 225/63

Causa C-342/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Viseu — Portogallo) — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) (Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di dati personali — Articoli 6 e 7 — Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei trattamenti — Orario di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata)

37

2013/C 225/64

Causa C-345/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell’edilizia — Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1 — Recepimento scorretto — Mancato recepimento entro il termine previsto — Direttiva 2010/31/UE — Articolo 29)

38

2013/C 225/65

Causa C-168/13 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Constitutionnel — Francia) — Jeremy F/Premier ministre (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Regola della specialità — Domanda di estensione del mandato d’arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro — Decisione di assenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione — Ricorso sospensivo — Ammissibilità)

38

2013/C 225/66

Causa C-229/10: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Cível da Comarca do Porto — Portogallo) — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA (Articolo 99 del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Responsabilità civile dell’assicurato — Contributo della vittima al danno — Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

39

2013/C 225/67

Causa C-242/11 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 maggio 2013 — Caixa Geral de Depósitos, SA/Commissione europea, Repubblica portoghese [Impugnazione — Articoli 149 e 181 del regolamento di procedura della Corte — Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) — Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo — Riduzione del contributo finanziario — Non luogo a statuire — Irricevibilità manifesta]

39

2013/C 225/68

Causa C-362/11: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira — Portogallo) — Serafim Gomes Oliveira/Lusitânia — Companhia de Seguros, SA (Articolo 99 del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2005/14/CE — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Responsabilità civile dell’assicurato — Contributo della vittima al danno — Limitazione del diritto al risarcimento)

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2013/C 225/69

Causa C-413/11: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH/Thomas Amend [Articolo 99 del regolamento di procedura — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo — Principio della separazione dei poteri nell’ambito dell’Unione]

41

2013/C 225/70

Causa C-486/11: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Jonathan Rodrigues Esteves/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA (Articolo 99 del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2005/14/CE — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Responsabilità civile dell’assicurato — Contributo della vittima al danno — Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

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2013/C 225/71

Causa C-564/11: Ordinanza della Corte (Decima Sezione Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a./Comune di Pavia (Articolo 99 del regolamento di procedura — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Servizi — Attività di studio e consulenza tecnico-scientifica per la redazione degli atti costituenti un Piano di Governo di un Territorio comunale — Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un’università — Ente pubblico qualificabile come operatore economico)

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2013/C 225/72

Causa C-584/11 P: Ordinanza della Corte 7 maggio 2013 — Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva trifluralin — Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE — Decisione 1999/468/CE — Articolo 5)

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2013/C 225/73

Causa C-14/12 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 — Sheilesh Shah, Akhil Shah/Three-N-Products Private Ltd, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Domanda di marchio comunitario denominativo AYUURI NATURAL — Opposizione del titolare dei marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori AYUR — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata]

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2013/C 225/74

Causa C-96/12: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA (Articolo 99 del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Responsabilità civile dell’assicurato — Contributo della vittima al danno — Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

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2013/C 225/75

Causa C-260/12 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 16 maggio 2013 — Volkswagen AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Suzuki Motor Corp. (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo Swift GTi — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionale e internazionale GTI — Ritiro dell’opposizione — Impugnazione divenuta priva di oggetto — Non luogo a statuire)

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2013/C 225/76

Causa C-268/12 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 maggio 2013 — Cadila Healthcare Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Novartis AG [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Marchio denominativo ZYDUS — Opposizione del titolare del marchio comunitario ZIMBUS — Diniego parziale di registrazione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI]

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2013/C 225/77

Causa C-294/12 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 14 maggio 2013 — You- Q BV/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Apple Corps Ltd [Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo BEATLE — Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali contenenti gli elementi denominativi BEATLES e THE BEATLES — Diniego di registrazione da parte della commissione di ricorso — Articolo 8, paragrafo5, del regolamento (CE) n. 40/94]

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2013/C 225/78

Causa C-324/12: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Novontech-Zala kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH [Articolo 99 del regolamento di procedura — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Opposizione tardiva — Articolo 20 — Riesame in casi eccezionali — Assenza di circostanze eccezionali]

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2013/C 225/79

Causa C-341/12 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 — Mizuno KK/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente la lettera contenente la lettera G e i due simboli di genere — Opposizione del titolare del marchio figurativo contenente la lettera G e il simbolo ed il simbolo + — Diniego di registrazione da parte della commissione di ricorso)

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2013/C 225/80

Causa C-346/12 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2013 — DMK Deutsches Milchkontor GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Lactimilk SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchio comunitario denominativo MILRAM — Opposizione del titolare dei marchi nazionali denominativo e figurativo anteriori RAM]

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2013/C 225/81

Causa C-352/12: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano (Articolo 99 del regolamento di procedura — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Servizi — Attività di supporto per la redazione del piano di ricostruzione di talune parti del territorio di un comune danneggiate da un sisma — Contratto concluso fra due enti pubblici, uno dei quali è un’università — Ente pubblico che può essere qualificato come operatore economico — Circostanze straordinarie)

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2013/C 225/82

Causa C-354/12 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’11 aprile 2013 — Asa sp. z o.o./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Marchio denominativo FEMIFERAL — Opposizione del titolare del marchio denominativo e figurativo anteriore feminatal]

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2013/C 225/83

Causa C-357/12 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 — Harald Wohlfahrt/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferrero SpA [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 43, paragrafo 2 — Segno denominativo Kindertraum — Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore Kinder]

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Causa C-368/12: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Nantes — Francia) — Adiamix/Ministre de l'Économie et des Finances (Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura — Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Recupero degli aiuti — Valutazione della validità di un atto dell’Unione — Mancanza delle precisazioni sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità manifesta)

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2013/C 225/85

Causa C-379/12 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 — Arav Holding Srl/H.Eich srl, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo H.EICH — Opposizione del titolare del marchio figurativo anteriore H- SILVIAN HEACH — Diniego di registrazione)

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2013/C 225/86

Causa C-381/12 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013 — I Marchi Italiani Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Osra SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio comunitario B. Antonio Basile 1952 — Marchio nazionale anteriore BASILE — Domanda di dichiarazione di nullità — Preclusione per tolleranza — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 53, paragrafo 2 — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento — Rischio di confusione]

49

2013/C 225/87

Causa C-393/12 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 marzo 2013 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo HELLIM — Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario HALLOUMI — Rigetto dell’opposizione)

49

2013/C 225/88

Causa C-397/12 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Impugnazione manifestamente infondata e manifestamente irricevibile — Assenza di difetto di motivazione — Motivo impreciso — Motivo diretto al riesame del ricorso in primo grado)

50

2013/C 225/89

Causa C-415/12: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg — Germania) — Bianca Brandes/Land Niedersachsen (Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Lavoratore a tempo pieno che non ha potuto godere dei suoi diritti a ferie annuali retribuite nel periodo di riferimento — Passaggio di tale lavoratore ad un regime di lavoro a tempo parziale — Disposizione o prassi nazionale che prevede di ridurre il numero di giorni di ferie retribuite così precedentemente maturate in proporzione al numero di giorni di lavoro settimanale a tempo parziale)

50

2013/C 225/90

Causa C-418/12 P: Ordinanza della Corte del 7 maggio 2013 — TME SpA — Termomeccanica Ecologia/Commissione europea (Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto relativa al risanamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest, cofinanziata dai fondi strutturali ISPA — Presunta irregolarità della decisione delle autorità rumene di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di infrazione o di rettifica finanziaria nei confronti della Romania)

51

2013/C 225/91

Causa C-436/12 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 13 giugno 2013 — Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, in liquidazione/Commissione europea, Repubblica italiana (Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuti in favore di imprese nei territori di Venezia e di Chioggia)

51

2013/C 225/92

Causa C-468/12: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza — Italia) — CCIAA di Cosenza/Ciesse srl (Rinvio pregiudiziale — Regolamento di procedura — Articoli 53, paragrafo 2, 93, lettera a), e 99 — Direttiva 2008/7/CE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Ambito di applicazione — Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali)

52

2013/C 225/93

Causa C-542/12: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone) — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato [Articolo 99 del regolamento di procedura — Direttiva 2002/53/CE — Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Organismi geneticamente modificati (OGM) iscritti nel catalogo comune — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 20 — Prodotti esistenti — Direttiva 2001/18/CE — Articolo 26 bis — Misure volte a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati]

52

2013/C 225/94

Causa C-566/12 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Erusalim Baleanu avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-311/12, Baleanu/Commissione

53

2013/C 225/95

Causa C-567/12 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Adrian Barliba avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-312/12, Barliba/Commissione

53

2013/C 225/96

Causa C-568/12 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Doru Cristian Ioanovici avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-313/12, Ioanovici/Commissione

53

2013/C 225/97

Causa C-569/12 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Emil Micsunescu avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-314/12, Micsunescu/Commissione

53

2013/C 225/98

Causa C-570/12 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Alexandru Octavian Concal avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-320/12, Concal/Commissione

53

2013/C 225/99

Causa C-14/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Gena Ivanova Cholakova/Osmo Rayonno Upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti (Rinvio pregiudiziale — Articoli 21, paragrafo 1, TFUE, 67 TFUE e 72 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa nazionale che consente il fermo di una persona al fine di accertarne l’identità — Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione — Incompetenza manifesta della Corte)

54

2013/C 225/00

Causa C-73/13: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — T (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Manifesta incompetenza della Corte)

54

2013/C 225/01

Causa C-106/13: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Manifesta incompetenza della Corte)

54

2013/C 225/02

Causa C-444/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) (Ungheria) del 3 ottobre 2012 — Hardimpex Kft, in liquidazione/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

55

2013/C 225/03

Causa C-465/12 P: Impugnazione proposta il 18 ottobre 2012 da Plamen Simov avverso la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012, causa T-271/12, Plamen Simov/Commissione europea e Repubblica di Bulgaria

55

2013/C 225/04

Causa C-471/12 P: Impugnazione proposta il 17 settembre 2012 dalla Holding kompanija Interspeed a.d. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 2012, causa T-587/10, Holding kompanija Interspeed a.d./Commissione

55

2013/C 225/05

Causa C-535/12 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Rafael Faet Oltra avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-294/12, Rafael Faet Oltra/Mediatore europeo

56

2013/C 225/06

Cause riunite C-436/11 e C-437/11: Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer (C-436/11), Ekkerhard Schauß (C-437/11)/Iberia Líneas Aéreas de España SA (C-436/11), Transportes Aéreos Portugueses SA (C-437/11)

56

2013/C 225/07

Causa C-594/11: Ordinanza del presidente della Corte del 24 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Christoph Becker/Société Air France SA

56

2013/C 225/08

Causa C-29/12: Ordinanza del presidente della Nona Sezione del 12 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

56

2013/C 225/09

Causa C-76/12: Ordinanza del presidente della Decima Sezione della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

56

2013/C 225/10

Causa C-126/12: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 23 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Edgar Brück/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

56

2013/C 225/11

Causa C-146/12: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania sostenuta dalla Repubblica slovacca

56

2013/C 225/12

Causa C-212/12: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz/Société Air France SA

57

2013/C 225/13

Causa C-213/12: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fernando Casimiro dos Santos Ferreira, Maria do Carmo Ferreira dos Santos, Rosa Fernanda Santos Ferreira/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

57

2013/C 225/14

Causa C-227/12: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte del 23 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

57

2013/C 225/15

Causa C-253/12: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 27 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — JS/Česká správa sociálního zabezpečení

57

2013/C 225/16

Causa C-308/12: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

57

2013/C 225/17

Causa C-330/12: Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

57

2013/C 225/18

Causa C-331/12: Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

57

2013/C 225/19

Causa C-392/12 P: Ordinanza del presidente della Corte del 20 marzo 2013 — Fruit of the Loom, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blueshore Management SA

58

2013/C 225/20

Causa C-406/12: Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

58

2013/C 225/21

Causa C-407/12: Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

58

2013/C 225/22

Causa C-416/12: Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Wikom Deutsche Telekabel GmbH già Wikom Elektrik GmbH/VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH

58

2013/C 225/23

Causa C-432/12 P: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 — Leifheit AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vermop Salmon GmbH

58

2013/C 225/24

Causa C-496/12: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

58

2013/C 225/25

Causa C-513/12: Ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Aslihan Nazli Ayalti/Bundesrepublik Deutschland

58

2013/C 225/26

Causa C-538/12: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

58

2013/C 225/27

Causa C-545/12: Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

59

2013/C 225/28

Causa C-572/12: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

59

2013/C 225/29

Causa C-585/12 P: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 aprile 2013 — Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV/Commissione europea

59

2013/C 225/30

Causa C-618/12: Ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Paris — Francia) — Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l’Économie et des Finances

59

2013/C 225/31

Causa C-68/13: Ordinanza del presidente della Corte del 28 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Markus Weiss/Condor Flugdienst GmbH

59

2013/C 225/32

Causa C-158/13: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

59

 

Tribunale

2013/C 225/33

Causa T-267/07: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 — Italia/Commissione [FEAOG — Sezione garanzia — Liquidazione dei conti — Spese escluse dal finanziamento — Ritardo eccessivo della Commissione nella valutazione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 — Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Obbligo di motivazione — Termine ragionevole]

60

2013/C 225/34

Causa T-404/08: Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Fluorsid e Minmet/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato mondiale del fluoruro di alluminio — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell’infrazione — Diritti della difesa — Definizione del mercato in questione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende)

60

2013/C 225/35

Causa T-405/08: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2013 — Spar Österreichische Warenhandels/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Mercati del commercio di prodotti di largo consumo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno — Impegni — Manifesto errore di valutazione — Diritto di essere sentiti — Obbligo di motivazione)

61

2013/C 225/36

Causa T-406/08: Sentenza del Tribunale 18 giugno 2013 — ICF/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato mondiale del fluoruro di alluminio — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell’infrazione — Diritti della difesa — Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata — Ammende — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Accordo euromediterraneo)

61

2013/C 225/37

Causa T-280/09: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Morte Navarro/Parlamento (Petizione sottoposta al Parlamento europeo — Decisione di archiviazione della petizione — Ricorso di annullamento — Atto lesivo — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione)

61

2013/C 225/38

Causa T-509/09: Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Portogallo/Commissione (Pesca — Partecipazione finanziaria all’attuazione dei regimi di controllo e di sorveglianza — Decisione di non rimborsare le spese sostenute per l’acquisto di due navi oceaniche da pattugliamento — Articolo 296 CE — Direttiva 93/36/CEE — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione)

62

2013/C 225/39

Causa T-214/10: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Moselland/UAMI — Renta Siete (DIVINUS) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DIVINUS — Marchio nazionale figurativo anteriore MOSELLAND Divinum — Esistenza, validità e portata della protezione del diritto anteriore — Prova)

62

2013/C 225/40

Causa T-218/10: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — DHL International/UAMI — Service Point Solutions (SERVICEPOINT) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SERVICEPOINT — Marchi comunitari figurativi anteriori ServicePoint e marchi nazionali anteriori — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

63

2013/C 225/41

Causa T-384/10: Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2013 — Spagna/Commissione [Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetto relativo all’approvvigionamento di acqua delle popolazioni residenti nel bacino idrografico del fiume Guadiana nella regione di Andévalo, il risanamento e la depurazione nel bacino del fiume Guadalquivir e l’approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga — Soppressione parziale del concorso finanziario — Appalti pubblici di lavori e servizi — Nozione di opere — Scissione degli appalti — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità]

63

2013/C 225/42

Cause riunite T-431/10 e T-560/10: Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Nencini/Parlamento (Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo — Spese di viaggio e di assistenza di segreteria — Recupero delle somme indebitamente versate — Prescrizione — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Principio del contraddittorio — Proporzionalità)

64

2013/C 225/43

Cause riunite T-454/10 e T-482/11: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Anicav e a./Commissione (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Aiuto al settore ortofrutticolo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Ortofrutticoli trasformati — Fondi di esercizio e programmi operativi — Finanziamento di attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria)

64

2013/C 225/44

Causa T-2/11: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 — Portogallo/Commissione [FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate nell’ambito della misura POSEI (esercizi 2005, 2006 e 2007)]

65

2013/C 225/45

Causa T-65/11: Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2013 — Recombined Dairy System/Commissione [Unione doganale — Importazione di concentrati di lattoglobulina provenienti dalla Nuova Zelanda — Recupero di dazi all’importazione — Domanda di sgravio di dazi all’importazione — Articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92]

66

2013/C 225/46

Causa T-68/11: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Kastenholz/UAMI — Qwatchme (Quadrante di orologio) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario che rappresenta quadranti di orologio — Disegni o modelli anteriori non registrati — Causa di nullità — Novità — Articoli 4, 5 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Articoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 — Diritto d’autore anteriore — Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002]

66

2013/C 225/47

Causa T-74/11: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Omnis Group/Commissione [Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato per la fornitura di pacchetti software di pianificazione delle risorse delle imprese (LAE) e di software applicativo per le imprese (PGI) — Decisione di rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse dell’Unione]

66

2013/C 225/48

Causa T-93/11: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti i negoziati tra l’Unione europea e la Repubblica dell’India ai fini della conclusione di un accordo di libero scambio — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Documenti divenuti di pubblico dominio — Rinuncia a una limitazione della diffusione dei documenti]

67

2013/C 225/49

Causa T-178/11: Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Voss of Norway/UAMI — Nordic Spirit (Forma di una bottiglia cilindrica) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario tridimensionale che rappresenta la forma di una bottiglia cilindrica — Impedimento assoluto alla registrazione)

67

2013/C 225/50

Causa T-187/11: Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Trabelsi e a./Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento di capitali — Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ricorso per risarcimento danni — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità)

68

2013/C 225/51

Causa T-188/11: Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Chiboub/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Mancanza di fondamento giuridico)

68

2013/C 225/52

Causa T-200/11: Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Al Matri/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Mancanza di fondamento giuridico)

69

2013/C 225/53

Causa T-219/11: Sentenza del Tribunale 18 giugno 2013 — Otero González/UAMI — Apli-Agipa (AGIPA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo APLI-AGIPA — Marchio nazionale denominativo anteriore AGIPA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Comparazione dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

69

2013/C 225/54

Causa T-248/11: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — International Engine Intellectual Property Company/UAMI (PURE POWER) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PURE POWER — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

70

2013/C 225/55

Causa T-279/11: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (Agricoltura — Misure eccezionali concernenti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero fuori quota e recanti apertura di un contingente tariffario — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che implica misure di esecuzione — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni)

70

2013/C 225/56

Causa T-396/11: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo ultrafilter international — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Abuso di diritto]

71

2013/C 225/57

Causa T-505/11: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2013 — Aldi/UAMI — Dialcos (dialdi) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo dialdi — Marchio comunitario denominativo anteriore ALDI — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

71

2013/C 225/58

Causa T-514/11: Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2013 — i-content/UAMI — Decathlon (BETWIN) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN — Marchio comunitario figurativo anteriore b’Twin — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

72

2013/C 225/59

Causa T-515/11: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Delphi Technologies/UAMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

72

2013/C 225/60

Causa T-522/11: Ordinanza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Otero González/UAMI — Apli Agipa (APLI AGIPA) [Marchio comunitario — Procedura d’opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo APLI-AGIPA — Marchio nazionale denominativo anteriore AGIPA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Comparazione dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

73

2013/C 225/61

Causa T-580/11: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo NICORONO — Marchio comunitario denominativo anteriore NICORETTE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009]

73

2013/C 225/62

Causa T-598/11: Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013 — MPDV Mikrolab/UAMI (Lean Performance Index) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Lean Performance Index — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

73

2013/C 225/63

Causa T-608/11: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — Beifa Group/UAMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumenti per scrivere) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta uno strumento per scrivere — Marchi nazionali figurativo e tridimensionale anteriori — Motivo di nullità — Uso nel disegno o nel modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l’uso — Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore]

74

2013/C 225/64

Causa T-636/11: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2013 — Hostel drap/UAMI — Aznar Textil (MY drap) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MY drap — Marchio comunitario figurativo anteriore BON DRAP — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

74

2013/C 225/65

Causa T-645/11 P: Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Michael Heath/BCE (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BCE — Pensioni — Aumento annuale — Tasso di aumento per l’anno 2010 — Retroattività — Diritto di negoziazione collettiva)

74

2013/C 225/66

Causa T-668/11: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — VIP Car Solutions/Parlamento (Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo — Rigetto dell’offerta di un offerente — Annullamento della decisione di rigetto da parte del Tribunale — Danno asseritamente subito a seguito della decisione recante rigetto dell’offerta della ricorrente — Ricorso per risarcimento)

75

2013/C 225/67

Causa T-89/12: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo R — Marchio nazionale figurativo anteriore R — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

75

2013/C 225/68

Causa T-115/12: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Roca — Marchio nazionale figurativo anteriore ROCA e marchio internazionale figurativo anteriore Roca — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

75

2013/C 225/69

Causa T-126/12: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Interroll/UAMI (Inspired by efficiency) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Inspired by efficiency — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

76

2013/C 225/70

Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013 — HTTS/Consiglio (Cause T-128/12 e T-182/12) (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione)

76

2013/C 225/71

Causa T-172/12: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be light) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Be Light — Marchio comunitario anteriore BECK’s — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

77

2013/C 225/72

Causa T-367/12: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — MOL/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) [Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo MOL Blue Card — Marchi comunitari denominativi anteriori BLUE, BLUE BBVA e TARJETA BLUE BBVA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

77

2013/C 225/73

Causa T-411/12: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Celtipharm/UAMI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET) [Marchio comunitario — Opposizione — Demanda di marchio comunitario denominativo PHARMASTREET — Marchio nazionale denominativo anteriore PHARMASEE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

78

2013/C 225/74

Causa T-322/09: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire)

78

2013/C 225/75

Causa T-69/12: Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Zavvar/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire)

79

2013/C 225/76

Causa T-70/12: Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Divandari/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Eccezione d’irricevibilità — Litispendenza — Eccezione d’illegittimità — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire)

79

2013/C 225/77

Causa T-71/12: Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Meskarian/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire)

80

2013/C 225/78

Causa T-213/12: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Elitaliana/Eulex Kosovo (Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo — Rigetto dell’offerta di un offerente — Carenza di legittimazione passiva — Irricevibilità)

80

2013/C 225/79

Causa T-398/12: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA) (Marchio comunitario — Opposizione — Rinuncia all’opposizione — Non luogo a statuire)

81

2013/C 225/80

Causa T-399/12: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA) (Marchio comunitario — Opposizione — Rinuncia all’opposizione — Non luogo a statuire)

81

2013/C 225/81

Causa T-413/12: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Post Invest Europe/Commissione [Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalle autorità belghe in favore di De Post — La Poste (attualmente bpost) — Compensazione dei costi di servizio pubblico — Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Carenza di interesse ad agire — Inammissibilità — Nuove offerte di prova]

81

2013/C 225/82

Causa T-165/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 maggio 2013 — Talanton/Commissione [Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell’ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Spese ammissibili — Rimborso delle somme versate — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza]

82

2013/C 225/83

Causa T-201/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 giugno 2013 — Rubinum/Commissione (Procedimento sommario — Autorizzazione di additivi per mangimi — Regolamento relativo alla sospensione delle autorizzazioni del preparato di Bacillus cereus var. toyoi — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Bilanciamento degli interessi)

82

2013/C 225/84

Causa T-55/09: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Daniel Swarovski/UAMI — Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

82

2013/C 225/85

Causa T-277/09: Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2013 — Trasys/Commissione

82

2013/C 225/86

Causa T-45/11: Ordinanza del Tribunale del 27 maggio 2013 — Italia/Commissione

83

2013/C 225/87

Causa T-94/11: Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2013 — AU Optronics/Commissione

83

2013/C 225/88

Causa T-407/11: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2013 — SRF/Consiglio

83

2013/C 225/89

Causa T-459/11: Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2013 — Barloworld/Commissione

83

2013/C 225/90

Causa T-550/12: Ordinanza del Tribunale del 3 giugno 2013 — bachmaier/UAMI (oto-soft)

83

2013/C 225/91

Causa T-13/13: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2013 — MasterCard International/UAMI — Nehra (surfpin)

83

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 225/92

Causa F-56/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 24 aprile 2013 — Lebedef/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado)

84

2013/C 225/93

Causa F-86/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 maggio 2013 — McCoy/Comitato delle regioni (Funzione pubblica — Funzionari — Pensione d’invalidità — Articolo 78, quinto comma, dello Statuto — Diniego del riconoscimento dell’origine professionale dell’invalidità)

84

2013/C 225/94

Causa F-88/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 24 aprile 2013 — BX/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Concorso EPSO/AD/148/09 — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva)

84

2013/C 225/95

Causa F-116/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 26 giugno 2013 — Vacca/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/207/11 — Non ammissione alle prove di valutazione — Test di accesso — Neutralizzazione di quesiti — Informazioni ai candidati)

85

2013/C 225/96

Causa F-44/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni — Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni — Assenza di identità tra l’uno e l’altro — Tardività del ricorso)

85

2013/C 225/97

Causa F-67/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Annullamento di una decisione della Commissione — Esecuzione della sentenza del Tribunale — Danno derivante dalla mancata esecuzione — Presupposti — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

85

2013/C 225/98

Causa F-1/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 aprile 2013 — Andersen/Corte dei conti (Funzione pubblica — Funzionari — Pensionamento per invalidità — Articolo 78 dello Statuto — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

86

2013/C 225/99

Causa F-4/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 14 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta — Inesistenza)

86

2013/C 225/00

Causa F-54/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 14 giugno 2013 — Carosi/Commissione

86

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/1


2013/C 225/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 215 del 27.7.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 207 del 20.7.2013

GU C 189 del 29.6.2013

GU C 178 del 22.6.2013

GU C 171 del 15.6.2013

GU C 164 del 8.6.2013

GU C 156 del 1.6.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 giugno 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-383/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articoli 56 TFUE e 63 TFUE - Articoli 36 e 40 dell’accordo SEE - Normativa tributaria - Esenzione fiscale riservata agli interessi corrisposti dalle banche residenti con esclusione di quelli corrisposti da banche stabilite all’estero)

2013/C 225/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Dintilhac, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 56 e 63 TFUE — Violazione degli articoli 36 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali — Disposizioni nazionali che stabiliscono un’esenzione fiscale applicabile unicamente agli interessi corrisposti dalle banche belghe, ad esclusione di quelli corrisposti da banche non residenti — Imposizione discriminatoria

Dispositivo

1)

Istituendo e mantenendo in essere un regime che prevede un’imposizione discriminatoria degli interessi corrisposti dalle banche non residenti, risultante dall’applicazione di un’esenzione fiscale riservata unicamente agli interessi corrisposti dalle banche residenti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE nonché dell’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-512/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 91/440/CEE - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria - Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 - Assenza persistente di equilibrio finanziario - Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 - Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 - Calcolo del diritto per l’accesso minimo)

2013/C 225/03

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar nonché K. Bożekowska-Zawisza e M. Laszuk, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller nonché J. Očková, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi all’art. 6, n. 3, ed all’allegato II, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1-3, 7, n. 3, 8, n. 1, e 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

Avendo omesso di adottare misure destinate a incentivare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti d’accesso e consentendo che nel calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-569/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/22/CE - Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Accesso non discriminatorio)

2013/C 225/04

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Drwięcki e B. Majczyna, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta e/o incompleta degli articoli 2, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, nonché 5, punti 1 e 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164, pag. 3) — Accesso non discriminatorio a tali attività ad al loro esercizio

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure atte a garantire che l’accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia esente da qualsiasi discriminazione tra gli enti interessati e che le autorizzazioni a svolgere tali attività siano concesse in esito ad una procedura nella quale tutti gli enti interessati possono presentare domande sulla base di criteri pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima che inizi a decorrere il periodo per la presentazione delle domande, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 2, nonché 5, punti 1 e 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 12.2.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia) — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

(Causa C-589/10) (1)

(Articolo 45 TFUE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 10 - Prestazioni di vecchiaia - Residenza abituale in due Stati membri distinti - Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro - Soppressione di una di tali prestazioni - Recupero delle presunte indebite prestazioni)

2013/C 225/05

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia)

Parti

Ricorrente: Janina Wencel

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznychw Białymstoku — Interpretazione degli articoli 20, paragrafo 2, e 21 TFUE, nonché dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazione di vecchiaia — Revoca delle clausole di residenza — Divieto di abolire una prestazione per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituzione debitrice — Cittadino dell'Unione che ha risieduto, contemporaneamente, in due Stati membri senza aver optato per un domicilio unico e che beneficia di una pensione di reversibilità in uno Stato e di una pensione di vecchiaia nell’altro Stato — Normativa nazionale che consente, in un caso siffatto, una nuova verifica del diritto alla pensione e il rimborso della pensione versata nel corso dei tre ultimi anni

Dispositivo

L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.

In forza delle disposizioni di tale regolamento n. 1408/71, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale.

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una decisione che disponga la riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


3.8.2013   

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C 225/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Constitutionnelle — Belgio) — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele/Gouvernement flamand (C-197/11), All Projects & Developments NV e a./Vlaamse Regering (C-203/11)

(Cause riunite C-197/11 e C-203/11) (1)

(Libertà fondamentali - Restrizione - Giustificazione - Aiuti di Stato - Nozione di «appalto pubblico di lavori» - Terreni e costruzioni siti in determinati comuni - Normativa regionale che subordina il loro trasferimento all’esistenza di un «legame sufficiente» del potenziale acquirente o locatario con il comune bersaglio - Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti - Incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzionamento)

2013/C 225/06

Lingue processuali: il francese e il neerlandese

Giudice del rinvio

Cour Constitutionnelle

Parti

(Causa C-197/11)

Ricorrenti: Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele

Convenuto: Gouvernement flamand

con l’intervento di: Collège de la Commission communautaire française, Gouvernement de la Communauté française, Conseil des ministres

(Causa C-203/11)

Ricorrenti: All Projects & Developments NV e a. (C-203/11)

Convenuto: Vlaamse Regering

con l’intervento di: College van de Franse Gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschapsregering, Ministerraad, Immo Vilvo NV, PSR Brownfield Developers NV

Oggetto

(Causa C-197/11)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionelle –Interpretazione degli articoli 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE, nonché degli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Compatibilità con dette disposizioni di una normativa regionale che subordina il trasferimento di terreni e di edifici situati in taluni comuni ad un nesso sufficiente del candidato acquirente o locatore col comune bersaglio — Violazione del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno sul territorio degli Stati membri — Obiettivo di interesse generale — Principio di proporzionalità

(Causa C-203/11)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Grondwettelijk Hof — Interpretazione degli articoli 21, 45, 49, 56, 63, 107 e 108 TFUE, nonché dell’articolo 86, paragrafo 2, CE — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), degli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) e degli articoli 2, paragrafo 2, lettere a) e j), 4, punto 6, e 9, 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Aiuti concessi dagli Stati — Normativa regionale in materia di politica fondiaria e immobiliare — Alloggi popolari — Appalti pubblici di lavori — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Restrizioni

Dispositivo

1)

Gli articoli 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE, nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, ostano ad una normativa come quella prevista al libro 5 del decreto della Regione fiamminga del 27 marzo 2009, relativo alla politica fondiaria e immobiliare, che subordina il trasferimento di immobili situati in determinati comuni designati dal Vlaamse Regering alla verifica da parte di una commissione provinciale di valutazione dell’esistenza di un «legame sufficiente» tra il potenziale acquirente o locatario e tali comuni.

2)

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa come quella prevista al libro 4 del suddetto decreto della Regione fiamminga, secondo cui viene imposto un «onere sociale» a taluni operatori economici in occasione della concessione a questi ultimi di un permesso di costruire o di lottizzare, a condizione che il giudice del rinvio accerti che tale normativa è necessaria ed appropriata alla realizzazione dell’obiettivo diretto a garantire una sufficiente offerta di alloggi a persone aventi un reddito modesto o ad altre categorie svantaggiate della popolazione locale.

3)

Gli incentivi fiscali ed i meccanismi di sovvenzionamento previsti nello stesso decreto della Regione fiamminga possono essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siano soddisfatte le condizioni connesse all’esistenza di un aiuto di Stato e, in caso affermativo, per quanto riguarda le misure previste dal libro 4 del suddetto decreto dirette a compensare l’onere sociale cui sono soggetti i committenti e i lottizzanti, verificare se la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, [CE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, possa tuttavia essere applicata a siffatte misure.

4)

La realizzazione di alloggi popolari successivamente destinati alla vendita, a prezzi massimi imposti, ad un ente pubblico di edilizia popolare o attraverso la sostituzione di tale ente al prestatore di servizi che ha realizzato i suddetti alloggi rientra nella nozione di «appalto pubblico di lavori» definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nella sua versione derivante dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, qualora sussistano i criteri previsti da tale disposizione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011

GU C 219 del 23.7.2011.


3.8.2013   

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C 225/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Melzer/MF Global UK Ltd

(Causa C-228/11) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Concorso transfrontaliero di diverse persone ad uno stesso atto illecito - Possibilità di radicare la competenza territoriale in base al luogo dell’atto commesso da un autore del danno diverso dal convenuto («wechselseitige Handlungsortzurechnung»))

2013/C 225/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Melzer

Convenuta: MF Global UK Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Determinazione della competenza territoriale a conoscere di un’azione di risarcimento del danno in caso di partecipazione transfrontaliera di più soggetti ad uno stesso illecito — Possibilità di accertare tale competenza in base al luogo dell’azione commessa da un autore del danno distinto dal convenuto

Dispositivo

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non consente di radicare, in base al luogo dell’evento generatore ascritto ad uno dei presunti autori di un danno, che non è parte in causa, la competenza giurisdizionale nei confronti di un altro presunto autore di tale danno che non ha agito nel distretto del giudice adito.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


3.8.2013   

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C 225/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-241/11) (1)

(Inadempimento di Stato - Direttiva 2003/41/CE - Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali - Parziale non trasposizione entro il termine impartito - Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Somma forfettaria)

2013/C 225/08

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, N. Yerrell e K. P. Wojcik, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Očková)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Articolo 260 TFUE — Inesecuzione della sentenza della Corte del 14 gennaio 2010, nella causa C-343/08, Commissione/Repubblica ceca — Mancata adozione, nel termine previsto, di tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235, pag. 10) — Irrogazione di un importo forfettario e di una penalità

Dispositivo

1)

La Repubblica ceca, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nella lettera di diffida inviatale dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza del 14 gennaio 2010, Commissione/Repubblica ceca (C-343/08), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

La Repubblica ceca è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria per l’importo di EUR 250 000.

3)

La Repubblica ceca è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


3.8.2013   

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C 225/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-270/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/24/CE - Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260 TFUE - Sanzioni pecuniarie - Imposizione di una somma forfettaria)

2013/C 225/09

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Tufvesson, D. Maidani e F. Coudert, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Articolo 260 TFUE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte del 4 febbraio 2010, Commissione/Svezia (C-185/09) — Domanda di fissazione di una penalità

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, non avendo adottato i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della sentenza del 4 febbraio 2010, Commissione/Svezia (C-185/09), relativa alla mancata trasposizione nel proprio ordinamento delle disposizioni della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, nonché non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260 TFUE.

2)

Il Regno di Svezia è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria dell’importo di EUR 3 milioni.

3)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


3.8.2013   

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C 225/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — ZZ/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-300/11) (1)

(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’accesso al territorio di uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza - Articolo 30, paragrafo 2, di detta direttiva - Obbligo di informare il cittadino interessato dei motivi di tale decisione - Divulgazione contraria agli interessi di sicurezza dello Stato - Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva)

2013/C 225/10

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: ZZ

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), alla luce dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Decisione di escludere un cittadino di uno Stato membro dal territorio di un altro Stato membro per motivi di pubblica sicurezza — Obbligo di informare l'interessato delle ragioni alla base della sua esclusione benché le autorità responsabili considerino tale divulgazione contraria agli interessi della sicurezza dello Stato

Dispositivo

Gli articoli 30, paragrafo 2, e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che impongono che il giudice nazionale competente si assicuri che la mancata comunicazione all’interessato, da parte dell’autorità nazionale competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale è fondata una decisione adottata a norma dell’articolo 27 di detta direttiva, nonché degli elementi di prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia comunicata all’interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


3.8.2013   

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C 225/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(Causa C-386/11) (1)

(Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Nozione di «appalto pubblico» - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Contratto concluso tra due enti pubblici territoriali - Trasferimento da un ente all’altro dell’onere di pulizia di alcuni suoi locali dietro pagamento di un corrispettivo)

2013/C 225/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Convenuto: Kreis Düren

nei confronti di: Stadt Düren

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Accordo in base al quale un ente pubblico territoriale trasferisce, dietro rimborso delle spese sostenute, la gestione della pulizia di edifici pubblici dei quali è proprietario ad un ente locale sul cui territorio insistono tali edifici — Qualificazione di tale accordo come appalto di servizi pubblici o come cooperazione intercomunale, non soggetta alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici

Dispositivo

Un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, con il quale, senza instaurare una cooperazione tra gli enti pubblici contraenti al fine di adempiere una funzione di servizio pubblico comune, un ente pubblico conferisce ad un altro il compito di pulizia di taluni edifici a uso uffici, locali amministrativi e istituti scolastici, riservandosi al contempo la facoltà di controllare l’esecuzione di tale compito, dietro pagamento di un corrispettivo che si presuppone corrispondere alle spese comportate dall’espletamento dell’incarico, con la possibilità, peraltro, per il secondo ente di ricorrere a terzi che siano eventualmente in grado di operare sul mercato per l’esecuzione dello stesso, costituisce un appalto pubblico di servizi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


3.8.2013   

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C 225/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Causa C-397/11) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale - Conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dall’accertamento del carattere abusivo della clausola)

2013/C 225/12

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság)

Parti

Ricorrente: Erika Jőrös

Convenuto: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale sia limitato nell’esame del carattere abusivo dei contratti detti di adesione quando le parti non gli richiedano specificamente di constatare siffatto carattere abusivo — Facoltà per il giudice nazionale investito della causa in secondo grado di prendere in considerazione d’ufficio il carattere abusivo di una clausola presente in un contratto sottoposto al suo esame benché tale punto non fosse stato dedotto in primo grado e, secondo la normativa nazionale, nel procedimento di appello non sia di norma possibile tenere conto fatti nuovi o di nuove prove.

Dispositivo

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che, qualora un giudice nazionale, chiamato in sede di appello a pronunciarsi su una controversia vertente sulla validità di clausole incluse in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore sulla base di un formulario preventivamente redatto da tale professionista, abbia il potere, secondo le sue norme interne di procedura, di esaminare qualsiasi causa di nullità che risulti chiaramente dagli elementi presentati in primo grado e, eventualmente, di riqualificare, in funzione dei fatti dimostrati, il fondamento giuridico invocato per dichiarare l’invalidità di tali clausole, detto giudice deve valutare, d’ufficio o riqualificando il fondamento giuridico della domanda, il carattere abusivo di dette clausole rispetto ai criteri di tale direttiva.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve, da un lato, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tal fine, trarre tutte le conseguenze che derivano, secondo il diritto nazionale, da tale constatazione affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da tale clausola e, dall’altro, valutare, in linea di principio sulla base di criteri oggettivi, se il contratto di cui trattasi possa essere mantenuto senza detta clausola.

3)

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale che abbia constatato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve applicare, per quanto possibile, le sue norme interne di procedura in modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla constatazione del carattere abusivo della clausola in parola affinché il consumatore non sia vincolato da quest’ultima.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


3.8.2013   

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C 225/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Kyocera, già Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11) e Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)/Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(Cause riunite da C-457/11 a C-460/11) (1)

(Proprietà intellettuale e industriale - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Diritto di riproduzione - Equo compenso - Nozione di «riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi» - Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili per impedire o limitare gli atti non autorizzati - Conseguenze del consenso espresso o tacito alla riproduzione)

2013/C 225/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)

Convenuti: Kyocera, già Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11), Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2011, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Nozione di «riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi» contenuta all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva — Eventuale inclusione delle riproduzioni effettuate mediante stampanti e plotter.

Dispositivo

1)

Nel periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti.

2)

Nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.

3)

La possibilità di applicazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 non fa venir meno la condizione dell’equo compenso prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.

4)

La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In siffatta ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema secondo il quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell’opera o dell’altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.


(1)  GU C 362 del 10.12.2011.


3.8.2013   

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C 225/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-485/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali - Normativa nazionale - Operatori di telecomunicazioni elettroniche - Obbligo di pagamento di un diritto supplementare)

2013/C 225/14

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e.-S. Pilczer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: N.Díaz Abad, agente), Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó, K. Molnár e A. Szilágyi, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 21) — Diritti e contributi applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali — Contabilità di una normativa nazionale che istituisce un diritto supplementare gravante sugli operatori di telecomunicazioni elettroniche

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Spagna e l’Ungheria sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 03.12.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito/Jahani BV

(Causa C-488/11) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di locazione di abitazione tra un locatore professionale e un locatario privato - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale - Clausola penale - Annullamento della clausola)

2013/C 225/15

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrenti: Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito

Convenuto: Jahani BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Contratto di locazione fra un locatore professionista e un locatario privato — Qualifica del locatore come venditore di beni o prestatore di servizi — Disposizioni di ordine pubblico.

Dispositivo

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative previste dal diritto nazionale, il che spetta al giudice nazionale verificare, essa si applica a un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra un locatore che agisce nel quadro della sua attività professionale e un locatario che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

2)

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che:

qualora il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su un’azione proposta da un professionista nei confronti di un consumatore, vertente sull’esecuzione di un contratto, abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di valutare d’ufficio il contrasto tra la clausola che funge da fondamento alla domanda e le norme nazionali di ordine pubblico, detto giudice deve allo stesso modo, quando abbia accertato che detta clausola rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo della predetta clausola rispetto ai criteri enunciati dalla citata direttiva;

qualora il giudice nazionale abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di annullare d’ufficio una clausola contraria all’ordine pubblico o a una disposizione legislativa imperativa la cui portata giustifichi tale sanzione, esso deve, in linea di principio, dopo aver dato alle parti la possibilità di un dibattito in contraddittorio, annullare d’ufficio una clausola contrattuale della quale abbia constatato il carattere abusivo rispetto ai criteri enunciati da detta direttiva.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, qualora quest’ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, come lo autorizza a fare il diritto nazionale, a ridurre l’importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


3.8.2013   

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C 225/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mercato San Severino — Italia) — Ciro Di Donna/Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA)

(Causa C-492/11) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Mediazione in materia civile e commerciale - Direttiva 2008/52/CE - Normativa nazionale che prevede un procedimento di mediazione obbligatoria - Non luogo a statuire)

2013/C 225/16

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Mercato San Severino

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ciro Di Donna

Convenuta: Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di Pace di Mercato San Severino — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3) — Normativa nazionale che impone un tentativo di conciliazione preliminare all'avvio di un'azione giudiziale, che può incidere sulla promozione nonché sulla durata e sull'esito di una siffatta azione

Dispositivo

Non vi è più luogo a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dal Giudice di pace di Mercato San Severino con ordinanza del 21 settembre 2011 nella causa C-492/11.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


3.8.2013   

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C 225/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2013 — ENI SpA/Commissione europea

(Causa C-508/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Obbligo di motivazione - Gravità dell’infrazione - Fattore moltiplicatore a titolo di effetto deterrente - Impatto concreto sul mercato - Circostanze aggravanti - Recidiva)

2013/C 225/17

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ENI SpA (rappresentanti: G.M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e L. Malferrari, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2011, ENI/Commissione (T-39/07), con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto la domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda l’Eni SpA, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Eni — Prova dell’infrazione — Imputabilità della comportamento illecito — Difetto di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)

L’ENI SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.


3.8.2013   

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C 225/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013 — Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA/Commissione europea

(Causa C-511/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Fissazione di obiettivi di prezzi, ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e scambio di informazioni commerciali - Prova - Imputabilità del comportamento illecito - Importo dell’ammenda - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanza aggravante - Recidiva)

2013/C 225/18

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari e G. Conte, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2011, Polimeri Europa/Commissione (T-59/07), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Polimeri Europa SpA — Violazione dei diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illecito — Difetto di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)

La Versalis SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.


3.8.2013   

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C 225/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet

(Causa C-528/11) (1)

(Asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 3, paragrafo 2 - Potere discrezionale degli Stati membri - Ruolo dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati - Obbligo degli Stati membri di invitare tale istituzione a presentare un parere - Insussistenza)

2013/C 225/19

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Zuheyr Frayeh Halaf

Convenuta: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Domanda d’asilo già presentata in un altro Stato membro — Obbligo per lo Stato membro cui è stata rivolta la richiesta di assumere la competenza a esaminare una domanda d’asilo, sulla base della clausola di sovranità prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, nel caso in cui la normativa e le pratiche in materia di asilo dello Stato membro competente non siano conformi alle norme internazionali sui diritti umani e all’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta che non prevede criteri né regole procedurali per l’applicazione della clausola di sovranità — Prove ammissibili della mancata conformità con il diritto dell’Unione in materia di asilo nell’ipotesi in cui non vi siano sentenze della Corte di giustizia che accertano l’inadempimento, costituito da tali violazioni, dello Stato membro responsabile in materia di asilo

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d’asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all’articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui trattasi.

2)

Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento n. 343/2003 viola le norme di diritto dell’Unione in materia di asilo.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


3.8.2013   

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C 225/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-529/11) (1)

(Libera circolazione delle persone - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 12 - Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro - Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante - Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo - Direttiva 2004/38/CE - Articoli da 16 a 18 - Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro - Soggiorno legale - Soggiorno fondato su detto articolo 12)

2013/C 225/20

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrenti: Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

con l’intervento di: AIRE Centre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Diritto di risiedere, dopo il divorzio da una cittadina di un altro Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, di un cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento del figlio, il quale ha più di 21 anni e segue gli studi nello Stato membro ospitante — Nozione di «genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio» — Criteri di valutazione

Dispositivo

1)

Il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia esercitato il diritto di accesso all’istruzione sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nel testo di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, può continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto dell’insieme delle circostanze della causa di cui è investito.

2)

I periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, nel testo di cui alla direttiva 2004/38, ed in assenza dei requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della stessa.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


3.8.2013   

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C 225/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

(Causa C-534/11) (1)

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Applicabilità ai richiedenti asilo - Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d’asilo)

2013/C 225/21

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Mehmet Arslan

Convenuta: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, letto congiuntamente al considerando 9 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Ambito di applicazione — Trattenimento, a fini di espulsione, di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare nell’ipotesi in cui quegli abbia presentato una richiesta d’asilo ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13)

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

2)

La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Codirex Expeditie BV

(Causa C-542/11) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Merci in custodia temporanea - Merci non comunitarie - Regime doganale di transito comunitario esterno - Momento dell’attribuzione di una destinazione doganale - Accettazione della dichiarazione in dogana - Svincolo delle merci - Obbligazione doganale)

2013/C 225/22

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Codirex Expeditie BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302; pag. 1) — Merci in custodia temporanea ai fini dell’assoggettamento al regime di transito comunitario esterno — Momento dell’attribuzione di una destinazione doganale

Dispositivo

Gli articoli 50, 67 e 73 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che le merci non comunitarie, oggetto di una dichiarazione doganale accettata dalle autorità doganali ai fini del loro vincolo al regime doganale del transito comunitario esterno e aventi la posizione di merci in custodia temporanea, sono vincolate a tale regime doganale e ricevono quindi una destinazione doganale nel momento in cui lo svincolo di dette merci è concesso.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


3.8.2013   

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C 225/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

(Causa C-568/11) (1)

(Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Prodotto a base di zucchero, composto per il 65 % di solfato di lisina e per il 35 % di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione - Regolamento (CE) n. 1719/2005 - Regolamento (CE) n. 1265/2001 - Restituzione alla produzione per taluni prodotti utilizzati nell’industria chimica - Aiuti comunitari illegittimamente erogati - Rimborso - Principio della tutela del legittimo affidamento)

2013/C 225/23

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Agroferm A/S

Convenuto: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1719/2005, della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (GU L 178, pag. 63) — Classificazione tariffaria ai fini della concessione delle restituzioni alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell’industria chimica — Prodotto a base di zucchero, fabbricato tramite fermentazione per mezzo del Corynebacterium glutamicum e composto per il 65 % da solfato di lisina e da residui provenienti dal processo di fabbricazione — Classificazione nelle sottovoci 2309, 2922 o 3824 della nomenclatura combinata — Aiuti comunitari illegittimamente versati

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata stabilita all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che un prodotto composto di solfato di lisina nonché di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione deve essere classificato nella voce 2309 in quanto preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali.

2)

Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità doganali nazionali, da un lato, esigano il rimborso dell’importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha già ricevuto e, dall’altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si siano impegnate verso il suddetto produttore.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias

(Causa C-575/11) (1)

(Riconoscimento di diplomi e di titoli - Direttiva 2005/36/CE - Professione di fisioterapista - Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali - Articolo 49 TFUE)

2013/C 225/24

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos

Convenuto: Ypourgos Ygeias kai Pronoias

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’articolo 49 TFUE e delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e 95/21/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25) –Diniego di rilascio dell’autorizzazione di accesso alla professione regolamentata di fisioterapista in uno Stato membro ospitante a uno dei propri cittadini che non sia in possesso di un diploma in tal senso, a norma dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 92/51/CEE, ma abbia le qualifiche per esercitare una professione simile riconosciuta in un altro Stato membro — Possibilità di un accesso parziale, limitato a determinate attività riconducibili a tale professione

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che nega l’accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attività riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attività siano così rilevanti che sarebbe in realtà necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra nel caso di specie.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


3.8.2013   

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C 225/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n.o 12 de Madrid — Spagna) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Causa C-604/11) (1)

(Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 19 - Norme di comportamento per la prestazione di servizi di investimento ai clienti - Consulenza in materia di investimenti - Altri servizi di investimento - Obbligo di valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza del servizio da fornire - Conseguenze contrattuali del mancato rispetto di tale obbligo - Servizio di investimento proposto come parte di un prodotto finanziario - Contratti di scambio («swap») a fini di tutela contro le variazioni dei tassi di interesse relativi a prodotti finanziari)

2013/C 225/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 12 de Madrid

Parti

Ricorrente: Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.

Convenuta: Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia n. 12 de Madrid — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, trattino 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1) — Contratti di scambio di tassi d’interesse al fine di coprire il rischio di variazione dei tassi di interesse relativi ad altri prodotti finanziari di cambio dei tassi d’interessi di altri prodotti finanziari — Test di adeguatezza

Dispositivo

1)

L’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, un servizio di investimento è proposto come parte di un prodotto finanziario solo se ne è parte integrante nel momento in cui detto prodotto finanziario è offerto al cliente e, dall’altro, le disposizioni del diritto dell’Unione e le norme comuni europee richiamate da tale disposizione devono permettere una valutazione del rischio dei clienti e/o prescrivere requisiti in materia di informazione, che si estendano al servizio di investimento facente parte integrante del prodotto finanziario in questione, affinché lo stesso servizio non sia ulteriormente assoggettato agli obblighi stabiliti dal suddetto articolo 19.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che la proposta di un contratto di scambio a un cliente, al fine di coprire il rischio di variazione del tasso di interesse di un prodotto finanziario sottoscritto dal medesimo cliente, costituisce un servizio di consulenza in materia di investimenti nel senso definito da tale disposizione a condizione che la raccomandazione di sottoscrivere un siffatto contratto di scambio sia rivolta a tale cliente nella sua qualità di investitore, sia presentata come adatta a tale cliente o basata sulla considerazione delle caratteristiche di quest’ultimo, e non sia diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o destinata al pubblico.

3)

Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le conseguenze contrattuali del mancato rispetto degli obblighi in materia di valutazione previsti dall’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39 da parte di un’impresa di investimento che propone un servizio di investimento, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


3.8.2013   

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C 225/16


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 maggio 2013 — Commissione europea/Ryanair Ltd, Air One SpA

(Causa C-615/11 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso in carenza - Articolo 232 CE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 20, paragrafo 2 - Asserito aiuto di Stato a favore delle compagnie aeree italiane - Denuncia - Assenza di decisione da parte della Commissione)

2013/C 225/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e S. Noë, agenti)

Altre parti nel procedimento: Ryanair Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avvocato, I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros), Air One SpA (rappresentanti: M. Merola, M.C. Santacroce et G. Belotti, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2011, Ryanair/Commissione (T-442/07), che accoglie in parte un ricorso in carenza diretto a ottenere la constatazione che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione in merito alle denunce della ricorrente riguardo agli aiuti che essa asserisce essere stati concessi dall’Italia all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana, sotto forma di diversi tipi di misure vantaggiose applicate a favore di dette compagnie

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 giugno 2013 — HGA Srl e a./Commissione europea

(Cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato a finalità regionale - Aiuti a favore dell’industria alberghiera in Sardegna - Aiuti nuovi - Modifica di un regime di aiuti esistente - Decisione di rettifica - Possibilità di adottare una siffatta decisione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6, 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 2, 16 e 20, paragrafo 1 - Effetto incentivante dell’aiuto - Tutela del legittimo affidamento)

2013/C 225/27

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: HGA Srl, Gimar Srl, Coghene Costruzioni Srl, Camping Pini e Mare di Cogoni Franco & C. Sas, Immobiliare 92 Srl, Gardena Srl, Hotel Stella 2000 Srl, Vadis Srl, Macpep Srl, San Marco Srl, Due lune SpA, Hotel Mistral di Bruno Madeddu & C.Sas, L'Esagono di Mario Azara & Co. Snc, Le Buganville Srl (già Le Buganville di Cogoni Giuseppe & C. Snc), Le Dune Srl (già Le Dune di Stefanelli Vincenzo & C. Snc) (rappresentanti: G. Dore, F. Ciulli e A. Vinci, avvocati) (C-630/11 P), Regione autonoma della Sardegna (rappresentanti: A. Fantozzi e G. Mameli, avvocati) (C-631/11 P), Timsas srl (rappresentanti: D. Dodaro e S. Pinna, avvocati (C-632/11 P), Grand Hotel Abi d’Oru SpA (rappresentanti: D. Dodaro e R. Masuri, avvocati) (C-633/11 P)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, C. Urraca Caviedes e G. Conte, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (T-394/08), con cui il Tribunale ha respinto le domande di annullamento della decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» (GU L 302, pag. 9), con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha concesso sovvenzioni da destinare ad investimenti iniziali nell’ambito dell’industria alberghiera in Sardegna — Obbligo di motivazione — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


3.8.2013   

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C 225/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-635/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/56/CE - Fusioni transfrontaliere delle società di capitali - Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) - Società derivante da una fusione transfrontaliera - Lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri - Diritti di partecipazione - Mancanza di identità dei diritti)

2013/C 225/28

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.S. Schillemans e C. Wissels, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1) — Partecipazione dei lavoratori

Dispositivo

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché i lavoratori operanti presso gli stabilimenti di una società, derivante da una fusione transfrontaliera e con sede sociale nei Paesi Bassi, situati in altri Stati membri godano di diritti di partecipazione identici a quelli dei lavoratori impiegati nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 58 del 25.2.2012.


3.8.2013   

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C 225/18


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Queen (su istanza di: MA, BT, DA)/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-648/11) (1)

(Regolamento (CE) n. 343/2003 - Determinazione dello Stato membro competente - Minore non accompagnato - Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente - Mancanza di un familiare del minore nel territorio di uno Stato membro - Articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 - Trasferimento del minore verso lo Stato membro nel quale quest’ultimo ha presentato la sua prima domanda - Compatibilità - Interesse superiore del minore - Articolo 24, paragrafo 2, della Carta)

2013/C 225/29

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: The Queen (su istanza di: MA, BT, DA)

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Con l’intervento di: The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Procedimento di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare le domande d'asilo presentate da minori non accompagnati cittadini di paesi terzi

Dispositivo

L’articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/18


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/X BV

(Causa C-651/11) (1)

(IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 5, paragrafo 8 - Nozione di «trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni» - Cessione del 30 % delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA)

2013/C 225/30

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: X BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 8, e 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 73/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazioni imponibili — Trasmissione di un’universalità (totale o parziale) di beni e/o di servizi — Cessione del 30 % delle quote di una società da parte di un azionista che ha fornito a tale società, fino alla data della cessione, servizi soggetti a IVA

Dispositivo

Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30 % delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/19


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey, operante con la denominazione Ocean Finance

(Causa C-653/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1 - Nozione di «prestazione di servizi» - Prestazioni di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia - Esenzioni - Effettività economica e commerciale delle operazioni - Pratiche abusive - Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale)

2013/C 225/31

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Convenuto: Paul Newey, operante con la denominazione Ocean Finance

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 2, lettera e), e 13, parte B, lettera d), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU C 145, pag. 1) — Esenzione delle prestazioni di servizi di intermediazione creditizia — Attività di intermediazione creditizia diretta verso il Regno Unito svolta da una società stabilita nel Jersey che si avvale dei servizi di un soggetto stabilito nel Regno Unito — Imputazione dell'attività alla società stabilita nel Jersey o al soggetto stabilito nel Regno Unito

Dispositivo

Le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell’individuazione del prestatore e del destinatario di una «prestazione di servizi» ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l’effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/19


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-663/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/12/CEE - Accise - Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro in cui l’accisa è stata versata - Medesimi prodotti trasportati in un altro Stato membro in cui l’accisa è stata parimenti versata - Domanda di rimborso dell’accisa versata nel primo Stato membro - Diniego in ragione dell’omessa presentazione della domanda precedentemente alla spedizione delle merci - Compatibilità con il diritto dell’Unione)

2013/C 225/32

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti nel procedimento rpincipale

Ricorrente: Scandic Distilleries SA

Convenuta: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Oradea — Interpretazione degli articoli 7 e 22, paragrafo2, lettera a), della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Rifiuto delle autorità nazionali di rimborsare i diritti di accisa riscossi su prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro — Inosservanza dell’obbligo dello speditore di presentare prima della spedizione delle merci la domanda di rimborso presso le autorità competenti nel suo Stato membro — Normativa nazionale che richiede la produzione di una seri di documenti che possono essere forniti unicamente dopo la cessione delle merci — Criteri di regolarità più restrittivi del termine generale di cinque anni applicabile a qualsiasi domanda di rimborso — Decadenza del diritto del commerciante di ottenere il rimborso — Conformità con il principio di neutralità fiscale, di equivalenza e di effettività

Dispositivo

L’articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, quale modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretato nel senso che, ove prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in uno Stato membro, nel quale l’accisa sia stata versata, siano stati trasportati in un altro Stato membro in cui tali prodotti sono soggetti ad accisa e in cui l’accisa è stata del pari versata, la domanda di rimborso dell’accisa versata nello Stato membro di partenza non può essere respinta sulla base dell’unico rilievo che tale domanda non è stata presentata precedentemente alla spedizione dei prodotti medesimi, ma deve essere valutata alla luce del paragrafo 3 di tale articolo. Per contro, se l’accisa non è stata versata nello Stato membro di destinazione, tale domanda può essere respinta in forza dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/20


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna

(Causa C-667/11) (1)

(Politica commerciale - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articoli 13 e 14 - Prodotti destinati all’importazione originari della Cina - Dazi antidumping - Elusione - Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia - Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 - Registrazione delle importazioni - Riscossione dei dazi antidumping - Retroattività)

2013/C 225/33

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Paltrade EOOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6) nonché del regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282, pag. 29) — Riscossione retroattiva di un dazio antidumping — Assenza di inserimento nel sistema doganale bulgaro di un sistema di registrazione dei prodotti importati diverso da quello corrispondente al documento amministrativo unico (DAU) — Determinazione dell’importo adeguato del dazio antidumping riscosso retroattivamente

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009, l’aliquota del dazio antidumping esteso riscosso retroattivamente sulle importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 723/2011 è pari all’85 % per «tutte le altre società».


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/21


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11 e C-672/11), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11), Société Agroprovence (C-674/11), Regalp SA (C-675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11)

(Cause riunite da C-671/11 a C-676/11) (1)

(Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Nozione di «periodo controllato» - Possibilità di estensione e di collocazione nel tempo del periodo controllato - Obiettivo di efficacia dei controlli - Certezza del diritto)

2013/C 225/34

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

Convenute: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11 e C-672/11), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11), Société Agroprovence (C-674/11), Regalp SA (C-675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18) — Nozione di «periodo di controllo» — Possibilità di estensione da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo, tenuto conto delle esigenze di protezione degli interessi finanziari dell’Unione — Obbligo di limitare il periodo di controllo — Trasferimento di una parte degli aiuti riscossi

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di estendere il periodo controllato, tale periodo non deve necessariamente concludersi nel corso del periodo di controllo precedente, ma può anche concludersi successivamente a tale periodo. Tale disposizione deve tuttavia essere interpretata anche nel senso che essa non conferisce agli operatori un diritto che consenta loro di opporsi a controlli diversi o più estesi di quelli in essa considerati. Ne consegue che il fatto che un controllo riguardi esclusivamente un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente non è, di per sé, idoneo a rendere tale controllo irregolare nei confronti degli operatori controllati.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/21


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

(Causa C-677/11) (1)

(Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Aiuti di Stato - Nozione di «risorse statali» - Nozione di «imputabilità allo Stato» - Organizzazioni interprofessionali del settore agricolo - Organizzazioni riconosciute - Azioni comuni decise da tali organizzazioni nell’interesse della categoria professionale - Finanziamento mediante contributi istituiti volontariamente dalle organizzazioni medesime - Atto amministrativo che rende tali contributi obbligatori per tutti i lavoratori della filiera agricola interessata)

2013/C 225/35

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Doux Elevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE

Resistenti: Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione dell’articolo 107 TFUE alla luce della sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C-345/02 — Decisione di un’autorità nazionale che estende alla totalità dei professionisti di una filiera un accordo che istituisce un contributo nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta da detta autorità e atta a rendere tale contributo obbligatorio — Attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di difesa degli interessi del settore — Finanziamento di azioni contrarie al diritto dell’Unione — Nozione di «aiuto»

Dispositivo

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che la decisione di un’autorità nazionale che estenda a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo che, al pari dell’accordo interprofessionale oggetto del procedimento principale, istituisce un contributo nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dall’autorità nazionale rendendolo in tal modo obbligatorio — al fine di consentire l’attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore interessato — non costituisce un elemento di un aiuto di Stato.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/22


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt/Schenker & Co AG e a.

(Causa C-681/11) (1)

(Intese - Articolo 101 TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articoli 5 e 23, paragrafo 2 - Presupposti soggettivi per l’inflizione di un’ammenda - Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza - Facoltà di un’autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione europea senza infliggere un’ammenda)

2013/C 225/36

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt

Convenute: Schenker & Co AG, ABX Logistics (Austria) GmbH, Logwin Invest Austria GmbH, Logwin Road + Rail Austria GmbH, Alpentrans Spedition und Transport GmbH, Kapeller Internationale Spedition GmbH, Johann Strauss GmbH, Wildenhofer Spedition und Transport GmbH, DHL Express (Austria) GmbH, G. Englmayer Spedition GmbH, Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft mbH, Leopold Schöffl GmbH & Co KG, Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH, Rail Cargo, A. Ferstl Speditionsgesellschaft mbH, Spedition, Lagerei und Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen Alois Herbst GmbH & Co KG, Johann Huber Spedition und Transportgesellschaft mbH, Keimelmayr Speditions- u. Transport GmbH, «Spedpack»-Speditions- und Verpackungsgessellschaft mbH, Thomas Spedition GmbH, Koch Spedition GmbH, Maximilian Schludermann, nella sua qualità di commissario liquidatore della Kubicargo Speditions GmbH, Kühne + Nagel GmbH, Lagermax Internationale Spedition Gesellschaft mbH, Morawa Transport GmbH, Johann Ogris Internationale Transport- und Speditions GmbH, Traussnig Spedition GmbH, Treu SpeditionsgesmbH, Spedition Anton Wagner GmbH, Gebrüder Weiss GmbH, Marehard u. Wuger Internat. Speditions- u. Logistik GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Wien) — Interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di intese e, in particolare, dell'articolo 101 TFUE — Ammenda inflitta alle imprese di trasporto che partecipano ad un'intesa sui prezzi — Errore di diritto da parte delle suddette imprese in ordine alla legittimità dell'intesa

Dispositivo

1)

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un’impresa che abbia violato tale disposizione non può sottrarsi all’inflizione di un’ammenda qualora l’infrazione in parola abbia origine in un errore della medesima impresa quanto alla legittimità del proprio comportamento a motivo del contenuto di un parere giuridico di un avvocato o di quello di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza.

2)

L’articolo 101 TFUE nonché gli articoli 5 e 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], devono essere interpretati nel senso che, se viene dimostrata l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, in via eccezionale, limitarsi a constatare tale infrazione senza infliggere un’ammenda nel caso in cui l’impresa di cui trattasi abbia partecipato a un programma nazionale di clemenza.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/23


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Syndicat OP 84/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), a sua volta succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor)

(Causa C-3/12) (1)

(Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Nozione di «periodo di controllo» - Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo in caso di materiale impossibilità di procedere al controllo entro il termine assegnato - Rimborso degli aiuti percepiti - Sanzioni)

2013/C 225/37

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Syndicat OP 84

Convenuto: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), a sua volta succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18) — Nozione di «periodo di controllo» — Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo in caso di impossibilità materiale di procedere al controllo a causa del comportamento del beneficiario degli aiuti — Restituzione degli aiuti percepiti — Sanzioni

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», e che abroga la direttiva 77/435/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione può, ove necessario, proseguire le sue operazioni di controllo, già annunciate nel corso del periodo di controllo intercorrente dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell’anno seguente, oltre tale periodo, senza, per questo solo motivo, viziare la procedura di un’irregolarità che l’operatore controllato possa poi opporre alla decisione adottata sulla base dei risultati di tale controllo.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/23


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Nadežda Riežniece/Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests

(Causa C-7/12) (1)

(Politica sociale - Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Soppressione di posti di dipendenti pubblici dovuta a difficoltà economiche nazionali - Valutazione di una lavoratrice che ha fruito di un congedo parentale rispetto a lavoratori restati in servizio attivo - Licenziamento al termine del congedo parentale - Discriminazione indiretta)

2013/C 225/38

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Nadežda Riežniece

Convenuto: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) e della alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4) — Licenziamento di una donna in congedo parentale in occasione del suo rientro sul posto di lavoro prima occupato — Misure adottate per ottimizzare il numero di funzionari a causa di difficoltà economiche nazionali — Valutazione delle qualifiche di una donna in congedo parentale che tiene conto dell’ultima valutazione annuale del lavoro di quest’ultima prima del congedo parentale, rispetto a quella di altri funzionari che hanno continuato ad esercitare le loro funzioni

Dispositivo

La direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, supponendo che molte più donne che uomini fruiscano di un congedo parentale, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e l’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, devono essere interpretati nel senso di ostare a che:

ai fini della valutazione dei lavoratori nel contesto della soppressione di posti di dipendenti pubblici per difficoltà economiche a livello nazionale, un lavoratore che ha fruito di un congedo parentale sia valutato in sua assenza sulla base di principi e criteri di valutazione che lo pongano in una situazione svantaggiosa rispetto ai lavoratori che non hanno fruito di un congedo del genere; per verificare che ciò non sia avvenuto, il giudice nazionale deve sincerarsi in particolare del fatto che la valutazione riguardi l’insieme dei lavoratori potenzialmente coinvolti dalla misura della soppressione del posto di lavoro, che essa sia fondata su criteri rigorosamente identici a quelli che si applicano ai lavoratori in servizio attivo e che per l’applicazione di tali criteri non sia necessaria la presenza fisica dei lavoratori in congedo parentale, e,

una lavoratrice, che è stata trasferita su un altro posto di lavoro al termine del suo congedo parentale e in esito a tale valutazione, sia licenziata perché questo nuovo posto di lavoro viene soppresso, qualora per il datore di lavoro non fosse impossibile farla tornare sul suo precedente posto di lavoro o qualora il lavoro assegnatole non fosse equivalente o analogo e corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, in particolare per il fatto che, al momento del trasferimento, il datore di lavoro sapeva che il nuovo posto di lavoro era destinato a essere soppresso, circostanza che spetta al giudice nazionale appurare.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/24


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/État du Grand-duché de Luxembourg

(Causa C-20/12) (1)

(Libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 7, paragrafo 2 - Sussidio economico per studi superiori - Requisito della residenza nello Stato membro di concessione del sussidio - Diniego di concessione del sussidio a studenti, cittadini dell’Unione non residenti nello Stato membro interessato, di cui uno dei genitori, lavoratore frontaliero, svolga attività lavorativa nello Stato membro medesimo - Discriminazione indiretta - Giustificazione - Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore - Congruità - Proporzionalità)

2013/C 225/39

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrenti: Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin

Convenuto: État du Grand-duché de Luxembourg

Con l’intervento di: Didier Taminiaux

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif (Lussemburgo) — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Ammissibilità di una normativa nazionale che subordina la concessione di un sussidio per studi superiori a una condizione di residenza applicabile tanto agli studenti nazionali quanto agli studenti cittadini di un altro Stato membro — Vantaggio sociale ai sensi del citato regolamento — Differenza di trattamento tra i figli dei lavoratori nazionali e i figli dei lavoratori migranti — Giustificazioni

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dev’essere interpretato nel senso che osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una disparità di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un’attività nello Stato membro stesso.

Se è pur vero che l’obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparità di trattamento e che un requisito di residenza, quale quello previsto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la società o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi già lavorato per un significativo periodo di tempo.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/25


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)/Radia Hadj Ahmed

(Causa C-45/12) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Ambito di applicazione ratione personae - Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro - Regolamento (CE) n. 859/2003 - Direttiva 2004/38/CE - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Requisito di durata della residenza)

2013/C 225/40

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Convenuta: Radia Hadj Ahmed

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail de Bruxelles — Interpretazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione degli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Interpretazione dell’articolo 18 TFUE e degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Concessione di prestazioni familiari a una cittadina di uno Stato terzo che abbia ottenuto un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro — Presenza di un altro figlio, cittadino di un paese terzo — Ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 — Nozione di «familiare» — Disciplina nazionale che impone un requisito di durata della residenza ai fini della concessione di prestazioni familiari — Parità di trattamento

Dispositivo

1)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una cittadina di uno Stato terzo, ovvero sua figlia, anch’essa cittadina di uno Stato terzo, le quali si trovino nella seguente situazione:

detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro;

soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

non rientrano nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento sopra citato, salvo che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell’applicazione di quest’ultima, quali «familiari» del summenzionato cittadino di un altro Stato membro, oppure, in ipotesi negativa, che possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui.

2)

Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest’ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella situazione descritta al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


3.8.2013   

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C 225/26


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Galin Kostov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-62/12) (1)

(Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di «soggetto passivo» - Persona fisica - Prestazione di servizi imponibile - Prestazione occasionale - Assenza di connessione con un’attività professionale registrata e soggetta ad IVA - Ufficiale giudiziario autonomo)

2013/C 225/41

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Galin Kostov

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozione di soggetto passivo — Assoggettamento all’IVA di una persona fisica per l’esecuzione a titolo occasionale di prestazioni di servizi imponibili non connessi alla sua professione autonoma di ufficiale giudiziario.

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


3.8.2013   

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C 225/26


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 — Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH/Commissione europea

(Causa C-70/12 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato europeo dei metacrilati - Durata dell’infrazione - Presunzione d’innocenza - Motivazione - Competenze estese al merito - Principi generali della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento - Proporzionalità dell’ammenda)

2013/C 225/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH (rappresentanti: F. Wijckmans e M. Visser, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Kahn e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 30 novembre 2011, Quinn Barlo e a./Commissione (T-208/06), che annulla in parte la decisione C(2006) 2098 def. della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati), concernente un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato europeo dei metacrilati, consistenti nella conclusione, applicazione e controllo di accordi sui prezzi, nello scambio d’informazioni nonché nella partecipazione a contatti per facilitare l’infrazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH sono condannate alle spese del presente procedimento.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


3.8.2013   

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C 225/27


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Qorti Kostituzzjonali — Malta) — Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited/L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

(Causa C-71/12) (1)

(Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articoli 12 e 13 - Diritti amministrativi e contributi per i diritti d’uso - Contributo applicabile agli operatori di telefonia mobile - Normativa nazionale - Metodo di calcolo del contributo - Percentuale sui costi sostenuti dagli utenti)

2013/C 225/43

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Qorti Kostituzzjonali

Parti

Ricorrenti: Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited

Convenuti: L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Qorti Kostituzzjonali — Interpretazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 21) — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori della telefonia mobile ad un tributo — Tributo che è pagato unicamente dagli operatori della telefonia mobile e non da altre imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica

Dispositivo

L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile sono tenuti a versare un tributo denominato «accisa» corrispondente ad una percentuale dei pagamenti che essi ricevono dagli utenti di detti servizi, a condizione che il suo fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazioni elettroniche, ma sia collegato all’uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori e che esso ricada in definitiva sull’utente di tali servizi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


3.8.2013   

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C 225/27


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Administrative — Lussemburgo) — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Causa C-87/12) (1)

(Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 TFUE - Diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione - Diritti fondamentali)

2013/C 225/44

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour Administrative

Parti

Ricorrenti: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative — Interpretazione dell’articolo 20 TFUE e degli articoli 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali — Cittadinanza dell’Unione — Diritto al ricongiungimento familiare in capo a un cittadino europeo, a vantaggio dei membri della sua famiglia cittadini di paesi terzi, in assenza di esercizio effettivo della libera circolazione e di un diritto di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza

Dispositivo

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un paese terzo il soggiorno nel suo territorio allorquando tale cittadino voglia risiedere con un suo familiare cittadino dell’Unione europea, che dimora in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza e che non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione in quanto cittadino dell’Unione, purché un siffatto diniego non comporti per il cittadino dell’Unione interessato la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


3.8.2013   

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C 225/28


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

(Causa C-93/12) (1)

(Agricoltura - Autonomia procedurale degli Stati membri - Politica agricola comune - Aiuti - Esame dei contenziosi amministrativi - Determinazione della giurisdizione competente - Criterio nazionale - Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato l’atto impugnato - Principio di equivalenza - Principio di effettività - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

2013/C 225/45

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov

Convenuto: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dei principi di effettività, di tutela giurisdizionale effettiva, enunciati all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di equivalenza — Regime di aiuti della politica agricola comune — Norma di procedura nazionale ai sensi della quale il contenzioso amministrativo che scaturisce dall’attuazione della politica agricola comune è di esclusiva competenza del tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità amministrativa che ha adottato l’atto amministrativo impugnato, mentre le analoghe controversie di natura interna sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si trova il terreno agricolo in questione

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una regola di competenza nazionale, come quella enunciata all’articolo 133, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa bulgaro (Administrativnoprotsesualen kodeks), che riserva ad un unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un’autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all’agricoltura nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea, sempreché i ricorsi per la tutela dei diritti che i singoli traggono dall’ordinamento dell’Unione non vengano esercitati in condizioni meno favorevoli di quelle stabilite per i ricorsi a tutela dei diritti derivati da eventuali regimi di sostegno all’agricoltura previsti dall’ordinamento interno e che una tale regola di competenza non causi ai soggetti interessati inconvenienti procedurali, in termini segnatamente di durata del procedimento, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012.


3.8.2013   

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C 225/28


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Granada — Spagna) — Promociones y Construcciones BJ 200 SL

(Causa C-125/12) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) - Procedura concorsuale a carattere volontario - Debitore dell’imposta - Soggetto passivo destinatario di talune operazioni - Nozione di «vendita giudiziale al pubblico incanto»)

2013/C 225/46

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada

Parte nel procedimento principale

Promociones y Construcciones BJ 200 SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada — Interpretazione dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Debitori dell’imposta — Soggetto passivo destinatario di talune operazioni — Nozione di «cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario»

Dispositivo

L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di quest’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta procedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività economica o professionale di detto debitore.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.


3.8.2013   

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C 225/29


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Hristomir Marinov, che agisce in nome della Lampatov — H — Hristomir Marinov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

(Causa C-142/12) (1)

(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 18, lettera c), 74 e 80 - Cessazione dell’attività economica imponibile - Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria - Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA - Base imponibile - Valore normale o valore di acquisto - Determinazione al momento dell’operazione - Effetto diretto dell’articolo 74)

2013/C 225/47

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hristomir Marinov, che agisce in nome della Lampatov — H — Hristomir Marinov

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 18, lettera c), 74 e 80, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Operazioni assimilate a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso — Cessazione dell'attività economica imponibile di un soggetto passivo dovuta al fatto che, a causa della cancellazione dal registro IVA, il soggetto passivo è privato della possibilità di fatturare e di detrarre l’IVA — Metodo per la determinazione della base imponibile fiscale per gli elementi patrimoniali esistenti al momento della cancellazione.

Dispositivo

1)

L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto.

2)

L’articolo 74 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica imponibile.

3)

L’articolo 74 della direttiva 2006/112 ha effetto diretto.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.


3.8.2013   

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C 225/29


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo

(Causa C-144/12) (1)

(Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Articoli 6 e 17 - Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea presentata senza eccepire l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 24 - Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito - Applicabilità nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento)

2013/C 225/48

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Goldbet Sportwetten GmbH

Convenuto: Massimo Sperindeo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1) e dell’articolo 17 dello stesso regolamento, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza del giudice adito fondata mediante la comparizione del convenuto, in mancanza di contestazione della competenza e di difesa nel merito — Applicabilità al caso di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — In caso affermativo, possibilità per il convenuto di contestare la competenza di un giudice di uno Stato membro dopo essere comparso, nella stessa causa, dinanzi ad un giudice di tale Stato opponendosi all’ingiunzione di pagamento e sostenendo argomenti nel merito

Dispositivo

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012.


3.8.2013   

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C 225/30


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2013 — Xeda International SA, Pace International LLC/Commissione europea

(Causa C-149/12 P) (1)

(Impugnazione - Prodotti fitosanitari - Difenilammina - Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Procedura di valutazione delle sostanze attive - Revoca, da parte del notificante, del sostegno all’iscrizione di una sostanza attiva in tale allegato - Regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 1095/2007)

2013/C 225/49

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International SA, Pace International LLC (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu e N. Knight, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 19 gennaio 2012, causa T-71/10, Xeda International SA e Pace International LLC c/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso volto all’annullamento della decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262] (GU L 314, pag. 79).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Xeda International SA e la Pace International LLC sono condannate alle spese.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


3.8.2013   

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C 225/30


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

(Causa C-155/12) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 44 e 47 - Luogo in cui si reputano fornite le operazioni imponibili - Collegamento fiscale - Nozione di «prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile» - Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci)

2013/C 225/50

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sad Administracyjny — Interpretazione degli articoli 44 e 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Nozione di prestazione di servizi relativi ad un bene immobile — Servizio transfrontaliero complesso di magazzinaggio di merci, fornito a controparti contrattuali aventi sede in altri Stati membri o Stati terzi e comprendenti il ricevimento di merci nei depositi situati in Polonia, la loro sistemazione, il loro magazzinaggio, il loro carico e scarico, il loro rimballaggio e la loro rispedizione al cliente

Dispositivo

L’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012.


3.8.2013   

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C 225/31


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o./Minister Finansów

(Causa C-169/12) (1)

(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 66, lettere da a) a c) - Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione - Esigibilità - Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione - Emissione anteriore della fattura)

2013/C 225/51

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.

Convenuto: Minister Finansów

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretazione dell’articolo 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), come modificata — Normativa nazionale che fissa il momento dell’esigibilità dell’IVA connessa alle prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione, al giorno dell’incasso del prezzo ed al più tardi al 30° giorno successivo alla prestazione, e ciò anche in caso di emissione anteriore della fattura

Dispositivo

L’articolo 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


3.8.2013   

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C 225/31


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 giugno 2013 — Chafiq Ayadi/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-183/12 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Interesse ad agire)

2013/C 225/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (rappresentanti: P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, su incarico di H. Miller, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf ed E. Paasivirta, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistito da E. Regan, SC, e da N. Travers, BL)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2012, Chafiq Ayadi/Commissione europea (T-527/09), con la quale il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere su un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20) — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 31 gennaio 2012, Ayadi/Commissione (T-527/09) è annullata nella parte in cui dispone che non vi sia più luogo a provvedere sul ricorso di annullamento proposto dinanzi al medesimo dal sig. Chafiq Ayadi.

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci nuovamente sul ricorso di annullamento del sig. Chafiq Ayadi.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 194 del 30.06.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/32


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial di Braga — Portogallo) — Impacto Azul, Lda/BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários, SA, Bouygues Imobiliária, SGPS, Lda, Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, Óscar Cabanez Rodriguez

(Causa C-186/12) (1)

(Libertà di stabilimento - Restrizioni - Responsabilità in solido delle società controllanti nei confronti dei creditori delle loro controllate - Esclusione delle società controllanti con sede in un altro Stato membro - Restrizione - Insussistenza)

2013/C 225/53

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial di Braga

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Impacto Azul, Lda

Convenuti: BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários, SA, Bouygues Imobiliária, SGPS, Lda, Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, Óscar Cabanez Rodriguez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Judicial di Braga — Interpretazione dell’articolo 49 TFUE — Restrizioni alla libertà di stabilimento — Normativa nazionale che esclude la responsabilità solidale delle società controllanti nei confronti dei creditori di loro cntrollate per le società controllanti stabilite in un altro Stato membro

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude l’applicazione del principio di responsabilità in solido delle società controllanti nei confronti dei creditori delle loro controllate a società controllanti con sede nel territorio di un altro Stato membro.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


3.8.2013   

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C 225/32


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-191/12) (1)

(Mancato rimborso dell’integralità dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata - Legislazione nazionale che esclude il rimborso dell’IVA in ragione della sua ripercussione su un terzo - Compensazione in forma di aiuto a copertura di una frazione dell’IVA non detraibile - Arricchimento senza causa)

2013/C 225/54

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria Budapest — Interpretazione del diritto dell’Unione relativo al sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’IVA pagata a monte — Aiuto proveniente da fondi pubblici destinato a un’acquisizione di beni e atto a finanziare altresì l’IVA non detraibile di cui alle acquisizioni — Normativa nazionale che esclude il rimborso dell’imposta in quanto ripercossa su un terzo

Dispositivo

Il principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a che tale Stato rifiuti il rimborso di una parte dell’imposta sul valore aggiunto, la cui detrazione sia stata esclusa in forza di un provvedimento nazionale contrario al diritto dell’Unione, per il fatto che detta parte dell’imposta è stata sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto passivo e finanziato sia dall’Unione europea sia da detto Stato, purché l’onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia stato integralmente neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà accertare.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


3.8.2013   

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C 225/33


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-193/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Designazione delle zone vulnerabili - Tenore dei nitrati troppo alto - Eutrofizzazione - Obbligo di revisione quadriennale)

2013/C 225/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e B. Simon, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e dell'allegato I alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1) — Individuazione incompleta delle zone vulnerabili — Tenore dei nitrati troppo alto — Eutrofizzazione — Revisione quadriennale scorretta

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, avendo omesso di designare come zone vulnerabili varie zone caratterizzate dalla presenza di corpi idrici superficiali e sotterranei inficiati, o a rischio di esserlo, da un tenore eccessivo di nitrati e/o da un’eutrofizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e dell’allegato I alla medesima.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.07.2012.


3.8.2013   

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C 225/33


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Causa C-219/12) (1)

(Sesta direttiva IVA - Articolo 4, paragrafi 1 e 2 - Nozione di «attività economiche» - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo - Cessione in rete - Remunerazione - Produzione di energia elettrica inferiore al consumo)

2013/C 225/56

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

con l’intervento di: Thomas Fuchs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di «attività economica» — Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica presso un’abitazione privata senza unità di immagazzinamento — Vendita dell’energia prodotta ad una società che fornisce a tale abitazione l’energia di cui essa ha bisogno — Produzione di energia a lungo termine inferiore al consumo

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


3.8.2013   

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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 maggio 2013 — Abdulbasit Abdulrahim/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-239/12 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone e delle entità in questione - Interesse ad agire)

2013/C 225/57

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (rappresentanti: P. Moser, QC e E. Grieves, barrister, su incarico di H. Miller, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti), Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e G. Valero Jordana, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T-127/09), con la quale il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere su un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60) — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità in questione

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T-127/09), è annullata nella parte in cui dichiara che non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Adbulbasit Adbulrahim dinanzi a detto giudice.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca nuovamente sul ricorso di annullamento del sig. Adbulbasit Adbulrahim.

3)

La decisione sulle spese è riservata.


(1)  GU C 200 del 7.7.2012.


3.8.2013   

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C 225/34


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv/RODOPI-M 91 OOD

(Causa C-259/12) (1)

(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura - Regolarizzazione dell’inadempimento - Pagamento dell’imposta - Bilancio dello Stato - Assenza di pregiudizio - Sanzione amministrativa)

2013/C 225/58

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Plovdiv

Parti ne procedimento principale

Ricorrente: Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv

Convenuta: RODOPI-M 91 OOD

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Plovdiv — Interpretazione degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Sanzione amministrativa inflitta per aver dichiarato tardivamente l’annullamento di una fattura, pur essendo stato il medesimo successivamente contabilizzato e pur avendo l’interessato versato l’imposta risultante dalla fattura annullata non iscritta nel registro degli acquisti e nella dichiarazione fiscale per il periodo d’imposta — Sanzione pecuniaria pari all’importo totale dell’imposta non versata in tempo utile — Principio di neutralità fiscale

Dispositivo

Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


3.8.2013   

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C 225/35


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2013 — Guillermo Cañas/Commissione europea, Agenzia mondiale antidoping, ATP Tour, Inc.

(Causa C-269/12 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Normativa antidoping - Archiviazione di una denuncia depositata presso la Commissione - Nozione di interesse ad agire - Persistenza di tale interesse dopo la cessazione dell’attività professionale)

2013/C 225/59

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guillermo Cañas (rappresentanti: Y. Bonnard e C. Aguet, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti), Agenzia mondiale antidoping (rappresentanti: G. Berrisch, Rechtsanwalt, D. Cooper, solicitor, N. Chesaites, barrister), ATP Tour, Inc.

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 marzo 2012, Cañas/Commissione (T-508/09), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione C(2009) 7809 della Commissione del 12.10.2009, nel procedimento COMP/39.471, recante rigetto, per difetto di interesse comunitario, di una denuncia relativa ad una violazione degli articoli 81 CE e 82 CE commessa, si sostiene, dall’Agenzia mondiale antidoping, dall'ATP Tour Inc. e dalla Fondazione Consiglio Internazionale per l’Arbitrato Sportivo (CIAS) — Concorrenza — Normativa antidoping — Errori di diritto nell’interpretazione della nozione di interesse ad agire — Venir meno dell’interesse ad agire in corso di giudizio

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Guillermo Cañas è condannato alle spese.

3)

L’Agenzia mondiale antidoping sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 235 del 04.08.2012.


3.8.2013   

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C 225/35


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens/État belge

(Causa C-271/12) (1)

(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Diritto alla detrazione dell’imposta a monte - Obblighi del soggetto passivo - Possesso di fatture irregolari o imprecise - Omissione di menzioni obbligatorie - Diniego del diritto alla detrazione - Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate - Fatture rettificative - Diritto al rimborso dell’IVA - Principio di neutralità)

2013/C 225/60

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrenti: Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens

Convenuto: État belge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Mons — Belgio — Interpretazione delle regole relative all’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta a monte — Obbligo del soggetto passivo — Subordinazione del diritto alla detrazione IVA al possesso di una fattura che contiene obbligatoriamente talune indicazioni — Nozione di indicazione sostanziale — Diniego del diritto alla detrazione — Produzione successiva di informazioni come elementi di prova dell’effettività, della natura e dell’importo delle prestazioni effettuate — Compatibilità di una giurisprudenza nazionale che nega il diritto alla detrazione in caso di omissione di indicazioni obbligatorie nella fattura con il diritto dell’Unione — Interpretazione del principio di neutralità — Incidenza dell’imprecisione delle fatture sull’obbligo dello Stato di restituire l’IVA riscossa

Dispositivo

1)

Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego.

2)

Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


3.8.2013   

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C 225/36


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 giugno 2013 — Ryanair Ltd/Commissione europea, Repubblica italiana, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA

(Causa C-287/12 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Prestito concesso dalla Repubblica italiana alla compagnia aerea Alitalia - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile - Vendita degli attivi di Alitalia - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto al termine della fase preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Parte interessata - Ricevibilità - Serie difficoltà - Competenza - Obbligo di motivazione)

2013/C 225/61

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, e I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e D. Grespan, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e P. Gentili, avvocato dello Stato), Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (rappresentante: G. Bellitti, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione (T-123/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso inteso all’annullamento parziale della decisione della Commissione C(2008) 6743, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia [aiuto n. C-26/08 (ex NN 31/08)] (GU 2009, L 52, pag. 3), nella misura in cui detta decisione non ordina il recupero dell’aiuto nei confronti dei successori di Alitalia, nonché inteso, dall’altro lato, all’annullamento della decisione della Commissione C(2008) 6745 def., del 12 novembre 2008, che dichiara che la procedura di vendita degli attivi di Alitalia, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria destinata a portare alla liquidazione di detta compagnia aerea, non costituisce un aiuto di Stato, a condizione che le autorità italiane rispettino i loro impegni intesi a garantire che le transazioni saranno effettuate a prezzo di mercato (Aiuto N 510/2008, GU C 46, pag. 6).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Ryanair Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e da Alitalia — Compagnia Aerea italiana SpA.

3)

La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


3.8.2013   

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C 225/36


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Causa C-320/12) (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) - Marchi - Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio - Diniego di registrazione o nullità - Nozione di «malafede» del richiedente - Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero)

2013/C 225/62

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

Convenuto: Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25) — Diniego di registrazione o nullità di un marchio — Nozione di malafede — Richiedente che ha o che dovrebbe avere conoscenza di un marchio straniero al momento del deposito della domanda di marchio — Annullamento della registrazione come marchio di una bottiglia di latte in plastica in quanto il richiedente, al momento del deposito della sua domanda di marchio, era a conoscenza del marchio simile anteriore utilizzato all’estero da una società concorrente

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «malafede» ai sensi di tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente nell’Unione europea.

2)

L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, per provare la malafede dell’autore della domanda di registrazione di un marchio ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione. Il fatto che l’autore della domanda sappia o debba sapere che un terzo, al momento del deposito della sua domanda, utilizza un marchio all’estero che può essere confuso con il marchio di cui si chiede la registrazione non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza, ai sensi di detta disposizione, della malafede dell’autore della domanda.

3)

L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di istituire un regime di tutela particolare dei marchi stranieri diverso da quello stabilito da detta disposizione e basato sul fatto che l’autore della domanda di registrazione di un marchio conosceva o avrebbe dovuto conoscere un marchio straniero.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.


3.8.2013   

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C 225/37


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Viseu — Portogallo) — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

(Causa C-342/12) (1)

(Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 2 - Nozione di «dati personali» - Articoli 6 e 7 - Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati - Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti - Orario di lavoro dei lavoratori - Registro dell’orario di lavoro - Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro - Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata)

2013/C 225/63

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho de Viseu

Parti

Ricorrente: Worten — Equipamentos para o Lar, SA

Convenuto: Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal do Trabalho de Viseu (Portogallo) — Interpretazione degli articoli 2 e 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Nozione di dati personali — Dati conservati in un sistema di registrazione dei tempi di lavoro dei dipendenti di un’impresa

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un registro dell’orario di lavoro, come quello di cui al procedimento principale, che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l’attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali» ai sensi della citata disposizione.

2)

Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro al fine di consentirne la consultazione immediata, nella misura in cui tale obbligo sia necessario ai fini dell’esercizio da parte di detta autorità delle sue missioni di vigilanza dell’applicazione della disciplina in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/38


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-345/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/91/CE - Rendimento energetico nell’edilizia - Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1 - Recepimento scorretto - Mancato recepimento entro il termine previsto - Direttiva 2010/31/UE - Articolo 29)

2013/C 225/64

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e K. Hermann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da A. De Stefano, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10, nonché 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1, pag. 65), letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, pag. 13)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo previsto l’obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile, conformemente agli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, e avendo omesso di notificare alla Commissione europea le misure di recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2002/91, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 di detta direttiva, nonché 15, paragrafo 1, della medesima, letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/38


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Constitutionnel — Francia) — Jeremy F/Premier ministre

(Causa C-168/13 PPU) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Regola della specialità - Domanda di estensione del mandato d’arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro - Decisione di assenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione - Ricorso sospensivo - Ammissibilità)

2013/C 225/65

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil Constitutionnel

Parti

Ricorrente: Jeremy F

Convenuto: Premier ministre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil Constitutionnel — Interpretazione degli articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Estensione degli effetti del mandato d’arresto europeo — Esistenza di un ricorso (impugnazione) nello Stato richiesto contro la decisione dell'autorità giudiziaria d’esecuzione, nel caso di specie la sezione istruttoria di una corte d’appello — Termine di 30 giorni

Dispositivo

Gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro stessa.


(1)  GU C 156 del 1.6.2013.


3.8.2013   

IT

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C 225/39


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Cível da Comarca do Porto — Portogallo) — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

(Causa C-229/10) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli - Responsabilità civile dell’assicurato - Contributo della vittima al danno - Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

2013/C 225/66

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Cível da Comarca do Porto

Parti

Ricorrenti: Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira

Convenuta: Companhia de Seguros Tranquilidade SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33, in particolare dell'articolo 1bis), 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65) e 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14) — Norma di diritto nazionale che esclude la responsabilità per il rischio derivante dalla circolazione degli autoveicoli a motore in caso di incidente sulla base della responsabilità esclusiva del pedone vittima del detto incidente e che consente di escludere o ridurre il diritto al risarcimento delle vittime d’incidente in caso di concorso di colpa derivante dal fatto che la vittima ha contribuito al realizzarsi del danno.

Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nell’ambito del diritto della responsabilità civile che consentono di escludere o di limitare il diritto della vittima di un incidente di reclamare un risarcimento a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, sulla base di una valutazione individuale del contributo esclusivo o parziale di tale vittima al proprio danno.


(1)  GU C 195 del 17.07.2010.


3.8.2013   

IT

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C 225/39


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 maggio 2013 — Caixa Geral de Depósitos, SA/Commissione europea, Repubblica portoghese

(Causa C-242/11 P) (1)

(Impugnazione - Articoli 149 e 181 del regolamento di procedura della Corte - Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) - Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo - Riduzione del contributo finanziario - Non luogo a statuire - Irricevibilità manifesta)

2013/C 225/67

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA (rappresentante: N. Ruiz, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, L. Flynn e P. Guerra e Andrade, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 marzo 2011, Caixa Geral de Depósitos/Commissione (T-401/07), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile una domanda di annullamento parziale della decisione C(2007) 3772, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) riguardante la sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione C(95)1769 della Commissione, del 28 luglio 1995, e domanda di condanna della Commissione al pagamento del saldo del contributo finanziario in forza dell'articolo 238 CE

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Caixa Geral de Depósitos, SA e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative alla presente impugnazione.

3)

La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 219 del 23.7.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/40


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira — Portogallo) — Serafim Gomes Oliveira/Lusitânia — Companhia de Seguros, SA

(Causa C-362/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2005/14/CE - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Responsabilità civile dell’assicurato - Contributo della vittima al danno - Limitazione del diritto al risarcimento)

2013/C 225/68

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira

Parti

Ricorrente: Serafim Gomes Oliveira

Convenuta: Lusitânia — Companhia de Seguros, SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33, in particolare del suo articolo 1 bis), 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), e 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14) — Incidente tra un autoveicolo e una bicicletta — Percentuale di colpa imputabile al conducente della bicicletta inferiore al 20 % — Riduzione proporzionale del diritto al risarcimento — Ammissibilità

Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nel diritto della responsabilità civile, che consentono di limitare il diritto della vittima di un incidente di reclamare un risarcimento a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, sulla base di una valutazione individuale del contributo parziale di tale vittima al proprio danno.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/41


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH/Thomas Amend

(Causa C-413/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo - Principio della separazione dei poteri nell’ambito dell’Unione)

2013/C 225/69

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Convenuto: Thomas Amend

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Köln — Interpretazione degli articoli 5, 6, 7, 8, paragrafo 1, lettera a), e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Diritto a compensazione pecuniaria per il caso di ritardo — Limiti della competenza della Corte — Portata dell’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a., che estende, per analogia, il diritto a compensazione pecuniaria al caso di ritardo di un volo

Dispositivo

L’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, fornite dalla Corte nel senso che i passeggeri dei voli in ritardo dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria qualora raggiungano la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’ora di arrivo inizialmente prevista, mentre, da una parte l’articolo 6 di tale regolamento, relativo ai ritardi, prevede soltanto l’attuazione di misure d’assistenza e di presa in carico e mentre, dall’altra, si fa riferimento all’articolo 7 di detto regolamento, relativo al diritto a compensazione pecuniaria, soltanto nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, è privo di rilievo riguardo al principio della separazione dei poteri nell’ambito dell’Unione europea.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/41


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Jonathan Rodrigues Esteves/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

(Causa C-486/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2005/14/CE - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli - Responsabilità civile dell’assicurato - Contributo della vittima al danno - Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

2013/C 225/70

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrente: Jonathan Rodrigues Esteves

Convenuta: Companhia de Seguros Tranquilidade SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretazione dell’articolo 1bis della direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Disposizioni nazionali che consentono di escludere il diritto della vittima ad un risarcimento in caso di incidente, sulla base di una valutazione individuale del suo contributo a tale sinistro.

Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nell’ambito del diritto della responsabilità civile che consentono di escludere o di limitare il diritto della vittima di un incidente di reclamare un risarcimento a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, sulla base di una valutazione individuale del contributo esclusivo o parziale di tale vittima al proprio danno.


(1)  GU C 355 del 03.12.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/42


Ordinanza della Corte (Decima Sezione Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a./Comune di Pavia

(Causa C-564/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) - Servizi - Attività di studio e consulenza tecnico-scientifica per la redazione degli atti costituenti un Piano di Governo di un Territorio comunale - Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un’università - Ente pubblico qualificabile come operatore economico)

2013/C 225/71

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese

Convenuto: Comune di Pavia

Nei confronti di: Università degli Studi di Pavia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e degli articoli 2 e 28, nonché dell'allegato II, categorie n. 8 e n. 12, della direttiva2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Attribuzione dell'appalto effettuata con inosservanza delle procedure di aggiudicazione di un appalto stabilite dalla direttiva — Contratto concluso tra due amministrazioni pubbliche, nell'ambito del quale il fornitore dei servizi è un'università ed il corrispettivo non ha sostanzialmente carattere retributivo

Dispositivo

Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscano tra loro una cooperazione, nel caso in cui — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — un tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/42


Ordinanza della Corte 7 maggio 2013 — Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH/Commissione europea

(Causa C-584/11 P) (1)

(Impugnazione - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva trifluralin - Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Decisione 1999/468/CE - Articolo 5)

2013/C 225/72

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2011, Dow AgroSciences e a./Commissione (T-475/07), che respinge un ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione, del 20 settembre 2007, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4282] (GU L 255, pag. 42)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences SAS, Dow AgroSciences Export SAS, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S e Dow AgroSciences GmbH sono condannate alle spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/43


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 — Sheilesh Shah, Akhil Shah/Three-N-Products Private Ltd, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-14/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Domanda di marchio comunitario denominativo AYUURI NATURAL - Opposizione del titolare dei marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori AYUR - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)

2013/C 225/73

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sheilesh Shah, Akhil Shah (rappresentante: M. Chapple, barrister)

Altre parti nel procedimento: Three-N-Products Private Ltd (rappresentante: C. Jäger, Rechtsanwältin), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2011, THREE-N-PRODUCTS PRIVATE/UAMI — SHAH (AYUURI NATURAL) (T-313/10), con cui il Tribunale ha annullato la decisione R 1005/2009-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 1o giugno 2010, di annullamento della decisione della divisione d’opposizione che respinge la domanda di registrazione del marchio denominativo «AYUURI NATURAL», per prodotti delle classi 3 e 5, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi figurativo e denominativo comunitari che contengono l’elemento denominativo «AYUR», per prodotti delle classi 3 e 5 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

I sigg. Sheilesh Shah e Akhil Shah sono condannati alle spese.

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/43


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

(Causa C-96/12) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Responsabilità civile dell’assicurato - Contributo della vittima al danno - Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

2013/C 225/74

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrenti: Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto

Convenuta: Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33, in particolare del suo articolo 1 bis), 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/23/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), e 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14) — Disposizioni nazionali che consentono l’esclusione o la limitazione del diritto della vittima al risarcimento in caso di incidente sulla base di una valutazione del suo contributo al proprio danno — Incidente tra un autoveicolo e un ciclista provocato da quest’ultimo.

Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nel diritto della responsabilità civile, che consentono di escludere o di limitare il diritto della vittima di un incidente di reclamare un risarcimento a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, sulla base di una valutazione individuale del contributo esclusivo o parziale di tale vittima al proprio danno.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/44


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 16 maggio 2013 — Volkswagen AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Suzuki Motor Corp.

(Causa C-260/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo Swift GTi - Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionale e internazionale GTI - Ritiro dell’opposizione - Impugnazione divenuta priva di oggetto - Non luogo a statuire)

2013/C 225/75

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (rappresentante: S. Risthaus, avvocato)

Controinteressati nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Suzuki Motor Corp.

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012, VOLKSWAGEN/UAMI — SUZUKI MOTOR (SWIFT GTi) (T-63/09), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2008 (procedimento R 749/2007-2), relativa ad un’opposizione tra la Volkswagen AG e la Suzuki Motor Corp. — Segno denominativo SWIFT GTi — Rischio di confusione con il marchio denominativo GTI — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sull’impugnazione.

2)

La Volkswagen AG è condannata alle spese del presente procedimento.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/44


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 maggio 2013 — Cadila Healthcare Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Novartis AG

(Causa C-268/12 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Rischio di confusione - Marchio denominativo ZYDUS - Opposizione del titolare del marchio comunitario ZIMBUS - Diniego parziale di registrazione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI)

2013/C 225/76

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cadila Healthcare Ltd (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Novartis AG (rappresentante: N. Hebeis, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 marzo 2012, Cadila Healthcare/UAMI — Novartis (ZYDUS) (T-288/08) — con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «ZYDUS» per prodotti delle classi 3, 5 e 10, avverso la decisione R 1092/2007-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 7 maggio 2008, recante parziale rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione, che nega parzialmente la registrazione di detto marchio, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio comunitario «ZIMBUS» per prodotti della classe 5 — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Cadila Healthcare Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.


3.8.2013   

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C 225/45


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 14 maggio 2013 — You- Q BV/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Apple Corps Ltd

(Causa C-294/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «BEATLE» - Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali contenenti gli elementi denominativi «BEATLES» e «THE BEATLES» - Diniego di registrazione da parte della commissione di ricorso - Articolo 8, paragrafo5, del regolamento (CE) n. 40/94)

2013/C 225/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: You-Q BV (rappresentante: G.S.C.M. van Roeyen, advocaat)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e I. Harrington, agenti), Apple Corps Ltd (rappresentanti: A Terry, solicitor e F. Clark, barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012, You-Q/UAMI — Apple Corps (Beatle) (T-369/10), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento presentato dal richiedente il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «BEATLE», per prodotti della classe 12, contro la decisione R 1276/2009-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 31 maggio 2010, recante annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali contenenti gli elementi denominativi «BEATLES» e «THE BEATLES», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 e 41

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La You-Q BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


3.8.2013   

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C 225/45


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Novontech-Zala kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

(Causa C-324/12) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Opposizione tardiva - Articolo 20 - Riesame in casi eccezionali - Assenza di circostanze «eccezionali»)

2013/C 225/78

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Novontech-Zala kft

Convenuto: LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1) — Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea presentata dopo il termine a causa della dimenticanza dell'avvocato della parte interessata — Eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali

Dispositivo

L’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea, dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto, non giustifica un riesame di siffatta ingiunzione di pagamento, poiché una simile inosservanza non configura una circostanza eccezionale né ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, né ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


3.8.2013   

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C 225/46


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 — Mizuno KK/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-341/12 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente la lettera contenente la lettera «G» e i due simboli di genere - Opposizione del titolare del marchio figurativo contenente la lettera «G» e il simbolo ed il simbolo «+» - Diniego di registrazione da parte della commissione di ricorso)

2013/C 225/79

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mizuno KK (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, Mizuno/UAMI-Golfino (G) (T-101/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 dicembre 2010 (procedimento R 821/2010-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mizuno KK e la Golfino AG — Segno figurativo contenente la lettera «G» e i due simboli di genere — Rischio di confusione con un marchio figurativo contenente la lettera «G» ed il simbolo «+» — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Mizuno KK è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/46


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2013 — DMK Deutsches Milchkontor GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Lactimilk SA

(Causa C-346/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Marchio comunitario denominativo MILRAM - Opposizione del titolare dei marchi nazionali denominativo e figurativo anteriori RAM)

2013/C 225/80

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Pohlmann, agente), Lactimilk SA (rappresentante: P. Casamitjana Lleonart, abogado)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, NORDMILCH/UAMI — LACTIMILK (MILRAM) (T-546/10), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2010 (procedimenti riuniti R 1041/2009-4 e R 1053/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Lactimilk SA e Nordmilch AG — Rischio di confusione — Valutazione erronea della somiglianza dei marchi in conflitto — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 1994, L 11, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La DMK Deutsches Milchkontor GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.8.2013   

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C 225/47


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

(Causa C-352/12) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) - Servizi - Attività di supporto per la redazione del piano di ricostruzione di talune parti del territorio di un comune danneggiate da un sisma - Contratto concluso fra due enti pubblici, uno dei quali è un’università - Ente pubblico che può essere qualificato come operatore economico - Circostanze straordinarie)

2013/C 225/81

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

Parti

Ricorrente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Convenuti: Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

Con l’intervento di: Università degli Studi Chieti Pescara - Dipartimento Scienze e Storia dell’Architettura e Scuola di Architettura e Design Vittoria (SAD) dell'Università degli Studi di Camerino

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e degli articoli 2 e 28, nonché dell’allegato II, categorie n. 8 e n. 12, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione dell’appalto al di fuori delle procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva — Contratto concluso fra due amministrazioni pubbliche nel cui ambito il prestatore di servizi è un’università e con un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta — Prestazione di servizi consistente nelle attività relative allo studio, all’analisi ed al progetto per la ricostruzione dei centri storici di due comuni colpiti da un sisma — Modalità di aggiudicazione dell’appalto giustificate dal perseguimento di interessi pubblici specifici post-emergenziali connessi al sisma

Dispositivo

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, osta ad una normativa nazionale la quale autorizza la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale enti pubblici istituiscono fra loro una cooperazione nel caso in cui — il che spetta al giudice del rinvio verificare — tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto esclusivamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. La circostanza che un contratto del genere sia concluso in una situazione straordinaria può essere presa in considerazione unicamente nei limiti in cui l’amministrazione aggiudicatrice dimostri che ricorrono le condizioni d’applicazione dell’articolo 31, punto 1, lettera c), della menzionata direttiva.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/47


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’11 aprile 2013 — Asa sp. z o.o./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-354/12 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Marchio denominativo FEMIFERAL - Opposizione del titolare del marchio denominativo e figurativo anteriore feminatal)

2013/C 225/82

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Asa sp. z o.o. (rappresentante: avv. M. Chimiak)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2012, Asa/UAMI — Merck (FEMIFERAL) (T-110/11), recante rigetto, in quanto infondato, del ricorso dell’Asa sp. z o.o., richiedente il marchio denominativo «FEMIFERAL», diretto all’annullamento della decisione R 0182/2010-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 19 novembre 2010, che ha annullato la decisione della divisione d’opposizione, recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo nazionale «Feminatal» e del marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «feminatal», per prodotti della classe 5 — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Asa sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/48


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 — Harald Wohlfahrt/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferrero SpA

(Causa C-357/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 43, paragrafo 2 - Segno denominativo «Kindertraum» - Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore Kinder)

2013/C 225/83

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Harald Wohlfahrt (rappresentanti: M. Loschelder e V. Schoene, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente), Ferrero SpA (rappresentanti: F. Jacobacci e L. Ghedina, avvocati)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, Wohlfahrt/UAMI — Ferrero (Kindertraum) (T-580/10) con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 ottobre 2010 (procedimento R 815/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero SpA ed il sig. Harald Wohlfahrt — Registrazione del segno denominativo «Kindertraum» per prodotti delle classi 16 e 28 — Rischio di confusione con il marchio denominativo anteriore «Kinder» — Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 42, paragrafo 2, nonché 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Harald Wohlfahrt è condannato alle spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.8.2013   

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C 225/48


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Nantes — Francia) — Adiamix/Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-368/12) (1)

(Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura - Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Recupero degli aiuti - Valutazione della validità di un atto dell’Unione - Mancanza delle precisazioni sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta)

2013/C 225/84

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Nantes

Parti

Ricorrente: Adiamix

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative d'appel de Nantes — Validità della decisione 2004/343/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108, pag. 38)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d’appel de Nantes (Francia) con decisione del 26 luglio 2012 è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/48


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 — Arav Holding Srl/H.Eich srl, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-379/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo H.EICH - Opposizione del titolare del marchio figurativo anteriore H- SILVIAN HEACH - Diniego di registrazione)

2013/C 225/85

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Arav Holding Srl (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)

Altre parti nel procedimento: H.Eich Srl (rappresentanti: D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi, avvocati), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 giugno 2012 — H.Eich/UAMI — Arav, con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 9 settembre 2010, relativa a un procedimento di opposizione tra l’Arav Holding Srl e la H.Eich Srl (procedimento R 1411/2009-1) — Rischio di confusione — Erronea valutazione della somiglianza tra i marchi controversi — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Arav Holding srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/49


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013 — I Marchi Italiani Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Osra SA

(Causa C-381/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio comunitario B. Antonio Basile 1952 - Marchio nazionale anteriore BASILE - Domanda di dichiarazione di nullità - Preclusione per tolleranza - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 53, paragrafo 2 - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento - Rischio di confusione)

2013/C 225/86

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: I Marchi Italiani Srl (rappresentanti: L. Militerni e G. Militerni, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente), Osra SA

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 giugno 2012, I Marchi Italiani e Basile/UAMI — Osra (B. Antonio Basile 1952) (T-133/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 502/2008-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Osra SA e la I Marchi Italiani Srl — Erronea applicazione dell’articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale — Violazione del principio di buona fede — Preclusione per tolleranza — Condizioni necessarie per far decorrere il termine di preclusione — Rischio di confusione — Erronea valutazione della somiglianza tra i marchi controversi

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La I Marchi Italiani Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/49


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 marzo 2013 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-393/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo HELLIM - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario HALLOUMI - Rigetto dell’opposizione)

2013/C 225/87

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: C. Milbradt e A. Schwarz, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (HELLIM) (T-534/10), con la quale quest’ultimo ha respinto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 settembre 2010, relativa ad un’opposizione tra l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias e la Garmo AG — Rischio di confusione — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus denominata Halloumi è condannata alle spese.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/50


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-397/12 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Impugnazione manifestamente infondata e manifestamente irricevibile - Assenza di difetto di motivazione - Motivo impreciso - Motivo diretto al riesame del ricorso in primo grado)

2013/C 225/88

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions SARL (rappresentante: E. Deshoulières, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Karlsson e E. Dumitriu-Segnana, agenti), Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e J. Hottiaux, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2012, Schiocchet/Consiglio e Commissione (T-203/11), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente infondata in diritto una domanda di risarcimento di un danno asseritamente subito a causa dell'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1) — Presupposti per proporre un ricorso per risarcimento danni — Errore di un’istituzione.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Transports Schiocchet — Excursions SARL è condannata alle spese.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/50


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg — Germania) — Bianca Brandes/Land Niedersachsen

(Causa C-415/12) (1)

(Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Lavoratore a tempo pieno che non ha potuto godere dei suoi diritti a ferie annuali retribuite nel periodo di riferimento - Passaggio di tale lavoratore ad un regime di lavoro a tempo parziale - Disposizione o prassi nazionale che prevede di ridurre il numero di giorni di ferie retribuite così precedentemente maturate in proporzione al numero di giorni di lavoro settimanale a tempo parziale)

2013/C 225/89

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Nienburg

Parti

Ricorrente: Bianca Brandes

Convenuto: Land Niedersachsen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Nienburg — Interpretazione della la clausola 4, punti 1 e 2, dell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (GU L 131, pag. 10) — Dipendente che passa da un impiego a tempo pieno a un impiego a tempo parziale — Normativa di uno Stato membro che consente, in tal caso, une ridistribuzione del diritto alle ferie annuali maturate durante il lavoro a tempo pieno ma non godute che comporta una riduzione del numero di giorni di ferie

Dispositivo

Il diritto pertinente dell’Unione, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o prassi nazionali, come quelle in esame nel procedimento principale, in forza delle quali il numero di giorni di ferie annuali retribuite di cui un lavoratore occupato a tempo pieno non ha potuto beneficiare nel corso del periodo di riferimento — essendo passato ad un regime di lavoro a tempo parziale — viene ridotto proporzionalmente alla differenza esistente tra il numero di giorni di lavoro settimanale effettuati da tale lavoratore prima e dopo tale passaggio a tempo parziale.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012.


3.8.2013   

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C 225/51


Ordinanza della Corte del 7 maggio 2013 — TME SpA — Termomeccanica Ecologia/Commissione europea

(Causa C-418/12 P) (1)

(Impugnazione - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto relativa al risanamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest, cofinanziata dai fondi strutturali ISPA - Presunta irregolarità della decisione delle autorità rumene di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente - Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di infrazione o di rettifica finanziaria nei confronti della Romania)

2013/C 225/90

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: TME SpA — Termomeccanica Ecologia (rappresentanti: C. Malinconico e A. Gigliola, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e P. van Nuffel, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 luglio 2012, TME/Commissione europea (T-329/11), con cui il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile, da un lato, una domanda di annullamento della lettera della Commissione, del 20 aprile 2011, concernente la denuncia della società TME relativa a inadempimenti del diritto dell’Unione europea da parte della Romania nell’ambito del progetto «Bucharest Wastewater Treatment Plant Rehabilitation: Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03», inerente alla ristrutturazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest, e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni — Errato esame del merito del ricorso — Guida pratica sulle procedure contrattuali finanziate dal budget comunitario nel quadro delle azioni esterne — Obbligo della Commissione di emettere un parere motivato nell’ipotesi di irregolarità o di violazioni nel corso della gara d’appalto

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La TME SpA — Termomeccanica Ecologia è condannata alle spese.


(1)  GU C 373 dell’1.12.2012.


3.8.2013   

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C 225/51


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 13 giugno 2013 — Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, in liquidazione/Commissione europea, Repubblica italiana

(Causa C-436/12 P) (1)

(Impugnazione - Aiuto di Stato - Aiuti in favore di imprese nei territori di Venezia e di Chioggia)

2013/C 225/91

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, in liquidazione (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veglianiti, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, agenti), Repubblica italiana

Oggetto

Impugnazione di un’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), del 12 luglio 2012, Compagnia Generale delle Acque/Commissione (T-264/00), mediante la quale il Tribunale ha respinto una domanda d'annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50) — Pregiudizio per il commercio intracomunitario — Incidenza sulla concorrenza — Portata del controllo — Onere della prova — Obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


3.8.2013   

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C 225/52


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza — Italia) — CCIAA di Cosenza/Ciesse srl

(Causa C-468/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento di procedura - Articoli 53, paragrafo 2, 93, lettera a), e 99 - Direttiva 2008/7/CE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) - Ambito di applicazione - Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali)

2013/C 225/92

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cosenza

Parti

Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Convenuta: Fallimento CIESSE SRL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Cosenza — Interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11) — Imposizione di un diritto annuale dovuto all’iscrizione nel registro delle società tenuto dalle camere di commercio locali — Importo del diritto annuale determinato in modo più favorevole per le imprese individuali, le società agricole («società semplici») e le società di avvocati rispetto alle altre società di capitale

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione di un diritto annuale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da qualsiasi impresa iscritta o annotata nel registro tenuto da queste ultime e calcolato, in linea di principio, sulla base del loro fatturato, ma fissato in via forfettaria per talune categorie di imprese e, in particolare, per le imprese detenute o gestite individualmente da persone fisiche.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/52


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone) — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato

(Causa C-542/12) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Direttiva 2002/53/CE - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Organismi geneticamente modificati (OGM) iscritti nel catalogo comune - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Articolo 20 - Prodotti esistenti - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 26 bis - Misure volte a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati)

2013/C 225/93

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Pordenone

Imputata nella causa principale

Giorgio Fidenato

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Pordenone — Interpretazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) — Normativa nazionale che subordina la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo comune europeo delle varietà a una procedura di autorizzazione diretta a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture (principio di coesistenza)

Dispositivo

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l’ottenimento di un’autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


3.8.2013   

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C 225/53


Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Erusalim Baleanu avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-311/12, Baleanu/Commissione

(Causa C-566/12 P)

2013/C 225/94

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Erusalim Baleanu (rappresentante: R. Neagu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 27 giugno 2013 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


3.8.2013   

IT

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C 225/53


Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Adrian Barliba avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-312/12, Barliba/Commissione

(Causa C-567/12 P)

2013/C 225/95

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Adrian Barliba (rappresentante: R. Neagu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 27 giugno 2013 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


3.8.2013   

IT

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C 225/53


Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Doru Cristian Ioanovici avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-313/12, Ioanovici/Commissione

(Causa C-568/12 P)

2013/C 225/96

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Doru Cristian Ioanovici (rappresentante: R. Neagu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 27 giugno 2013 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


3.8.2013   

IT

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C 225/53


Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Emil Micsunescu avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-314/12, Micsunescu/Commissione

(Causa C-569/12 P)

2013/C 225/97

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Emil Micsunescu (rappresentante: R. Neagu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 27 giugno 2013 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


3.8.2013   

IT

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C 225/53


Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 da Alexandru Octavian Concal avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 settembre 2012, causa T-320/12, Concal/Commissione

(Causa C-570/12 P)

2013/C 225/98

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alexandru Octavian Concal (rappresentante: R. Neagu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 27 giugno 2013 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


3.8.2013   

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C 225/54


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Gena Ivanova Cholakova/Osmo Rayonno Upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti

(Causa C-14/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 21, paragrafo 1, TFUE, 67 TFUE e 72 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa nazionale che consente il fermo di una persona al fine di accertarne l’identità - Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione - Incompetenza manifesta della Corte)

2013/C 225/99

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Gena Ivanova Cholakova

Convenuto: Osmo Rayonno Upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letto in combinato disposto con gli articoli 67 e 72 di detto Trattato, nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con gli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta — Cittadinanza dell’Unione — Libera circolazione delle persone — Deroghe — Normativa nazionale che consente alla polizia di disporre il fermo di una persona al fine di accertarne l’identità, allorché tale persona rifiuti o non sia in grado di dimostrare la propria identità — Fermo della durata massima di 24 ore — Controllo non giustificato da motivi di ordine pubblico, di prevenzione dei reati o di tutela della sicurezza interna — Potere discrezionale della polizia — Insussistenza dell’obbligo di valutare la necessità di dimostrare l’identità della persona

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 17 dicembre 2012 (causa C-14/13).


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


3.8.2013   

IT

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C 225/54


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — T

(Causa C-73/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Manifesta incompetenza della Corte)

2013/C 225/100

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parte nel procedimento principale

Ricorrente: T

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Tivoli — Interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in combinato disposto con gli articoli 6 TUE e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali — Patrocinio a spese dello Stato — Normativa nazionale ai sensi della quale gli onorari e le spese spettanti al difensore, quando il cliente beneficia del patrocinio a spese dello Stato, non possono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


3.8.2013   

IT

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C 225/54


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

(Causa C-106/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Manifesta incompetenza della Corte)

2013/C 225/101

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti

Ricorrenti: Francesco Fierro, Fabiana Marmorale

Convenuti: Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Tivoli — Interpretazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in combinato disposto con l’articolo 6 TUE e gli articoli 17 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali — Diritto di proprietà — Normativa nazionale che consente alle autorità amministrative locali di vietare al proprietario la vendita di una parte del suo immobile senza preventiva autorizzazione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione presentata dal Tribunale di Tivoli.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


3.8.2013   

IT

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C 225/55


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) (Ungheria) del 3 ottobre 2012 — Hardimpex Kft, in liquidazione/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Causa C-444/12)

2013/C 225/102

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hardimpex Kft, in liquidazione

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Con ordinanza del 16 maggio 2013, la Corte (Decima Sezione) ha così statuito:

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità fiscale di uno Stato membro neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’imposta dovuta o assolta per i beni che gli sono stati forniti, in quanto un’operazione precedente parte della catena di cessioni era viziata da irregolarità in considerazione delle norme relative all’imposta sul valore aggiunto o per il fatto che si può addebitare a tale soggetto passivo di aver omesso di accertarsi della provenienza dei beni figuranti nella fattura emessa dal suo fornitore, senza che sia stato sufficientemente dimostrato che il medesimo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di detta irregolarità.


3.8.2013   

IT

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C 225/55


Impugnazione proposta il 18 ottobre 2012 da Plamen Simov avverso la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012, causa T-271/12, Plamen Simov/Commissione europea e Repubblica di Bulgaria

(Causa C-465/12 P)

2013/C 225/103

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Plamen Simov

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Bulgaria

Con ordinanza del 21 marzo 2013 la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione manifestamente irricevibile.


3.8.2013   

IT

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C 225/55


Impugnazione proposta il 17 settembre 2012 dalla Holding kompanija Interspeed a.d. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 2012, causa T-587/10, Holding kompanija Interspeed a.d./Commissione

(Causa C-471/12 P)

2013/C 225/104

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Holding kompanija Interspeed a.d. (rappresentanti: D. Komlensky e P. Komljenovic, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 20 giugno 2013, la Corte (Settima Sezione) ha così provveduto:

1)

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

2)

L’impugnazione è respinta.

3)

La Holding kompanija Interspeed a.d. sopporterà le proprie spese.


3.8.2013   

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C 225/56


Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Rafael Faet Oltra avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-294/12, Rafael Faet Oltra/Mediatore europeo

(Causa C-535/12 P)

2013/C 225/105

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rafael Faet Oltra (rappresentante: avv. R. Faet Oltra)

Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo

Con ordinanza del 6 giugno 2013 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione.


3.8.2013   

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C 225/56


Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer (C-436/11), Ekkerhard Schauß (C-437/11)/Iberia Líneas Aéreas de España SA (C-436/11), Transportes Aéreos Portugueses SA (C-437/11)

(Cause riunite C-436/11 e C-437/11) (1)

2013/C 225/106

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


3.8.2013   

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C 225/56


Ordinanza del presidente della Corte del 24 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Christoph Becker/Société Air France SA

(Causa C-594/11) (1)

2013/C 225/107

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


3.8.2013   

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C 225/56


Ordinanza del presidente della Nona Sezione del 12 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(causa C-29/12) (1)

2013/C 225/108

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


3.8.2013   

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C 225/56


Ordinanza del presidente della Decima Sezione della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-76/12) (1)

2013/C 225/109

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012.


3.8.2013   

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C 225/56


Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 23 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Edgar Brück/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Causa C-126/12) (1)

2013/C 225/110

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012.


3.8.2013   

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C 225/56


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania sostenuta dalla Repubblica slovacca

(Causa C-146/12) (1)

2013/C 225/111

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


3.8.2013   

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C 225/57


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz/Société Air France SA

(Causa C-212/12) (1)

2013/C 225/112

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.8.2013   

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C 225/57


Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fernando Casimiro dos Santos Ferreira, Maria do Carmo Ferreira dos Santos, Rosa Fernanda Santos Ferreira/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

(Causa C-213/12) (1)

2013/C 225/113

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


3.8.2013   

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C 225/57


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte del 23 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Causa C-227/12) (1)

2013/C 225/114

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 250 del 18.8.2012.


3.8.2013   

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C 225/57


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 27 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — JS/Česká správa sociálního zabezpečení

(Causa C-253/12) (1)

2013/C 225/115

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


3.8.2013   

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C 225/57


Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-308/12) (1)

2013/C 225/116

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


3.8.2013   

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C 225/57


Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-330/12) (1)

2013/C 225/117

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.8.2013   

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C 225/57


Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-331/12) (1)

2013/C 225/118

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.8.2013   

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 20 marzo 2013 — Fruit of the Loom, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blueshore Management SA

(Causa C-392/12 P) (1)

2013/C 225/119

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


3.8.2013   

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-406/12) (1)

2013/C 225/120

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 27 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-407/12) (1)

2013/C 225/121

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Wikom Deutsche Telekabel GmbH già Wikom Elektrik GmbH/VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH

(Causa C-416/12) (1)

2013/C 225/122

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


3.8.2013   

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 — Leifheit AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vermop Salmon GmbH

(Causa C-432/12 P) (1)

2013/C 225/123

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


3.8.2013   

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

(Causa C-496/12) (1)

2013/C 225/124

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


3.8.2013   

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Aslihan Nazli Ayalti/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-513/12) (1)

2013/C 225/125

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


3.8.2013   

IT

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C 225/58


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-538/12) (1)

2013/C 225/126

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


3.8.2013   

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C 225/59


Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-545/12) (1)

2013/C 225/127

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


3.8.2013   

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C 225/59


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-572/12) (1)

2013/C 225/128

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


3.8.2013   

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C 225/59


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 aprile 2013 — Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV/Commissione europea

(Causa C-585/12 P) (1)

2013/C 225/129

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


3.8.2013   

IT

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C 225/59


Ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Paris — Francia) — Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l’Économie et des Finances

(Causa C-618/12) (1)

2013/C 225/130

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


3.8.2013   

IT

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C 225/59


Ordinanza del presidente della Corte del 28 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Markus Weiss/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-68/13) (1)

2013/C 225/131

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013.


3.8.2013   

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C 225/59


Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-158/13) (1)

2013/C 225/132

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


Tribunale

3.8.2013   

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C 225/60


Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-267/07) (1)

(FEAOG - Sezione “garanzia” - Liquidazione dei conti - Spese escluse dal finanziamento - Ritardo eccessivo della Commissione nella valutazione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 - Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Obbligo di motivazione - Termine ragionevole)

2013/C 225/133

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e F. Erlbacher, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2007/327/CE della Commissione, del 27 aprile 2007, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 122, pag. 51)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 2007/327/CE, del 27 aprile 2007, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui pone per il 50 % a carico della Repubblica italiana le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi nei casi di irregolarità di seguito indicati: Coprap (IT/1987/001), Tabacchi Levante (IT/1987/002), Casearia Sarda (IT/1991/001), Beca (IT/1994/009), Soc.Coop.Super (IT/1995/003/A), Vinicola Magna (IT/1995/005/A), Eurotrade (IT/1995/015/A), C.O.A.S.O. — Italiana Tabacchi (IT/1995/016/A), Ionia (IT/1995/017/A), Beca (IT/1995/018), Addeo Fruit (IT/1995/021), Quaranta (IT/1996/003), D’Apolito (IT/1996/007), Sibillo (IT/1996/016), Agrocom (IT/1996/019), Procaccini (IT/1996/020), Addeo Fruit (IT/1996/023), Mediterrane Vini (IT/1996/001), Oleificio Centro Italia (IT/1996/029), Procaccini (IT/1997/002), Soc.Coop.Super (IT/1997/006/A), S.A.V.I.C.T. (IT/1997/01), Agricola S. Giuseppe (IT/1997/012), Terra D’Oro (IT/1997/017/A), Toscana Tabacchi (IT/1997/018).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica italiana è condannata a sopportare i quattro quinti delle proprie spese nonché i quattro quinti delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione è condannata a sopportare un quinto delle proprie spese nonché un quinto delle spese della Repubblica italiana.


(1)  GU C 223 del 22.9.2007.


3.8.2013   

IT

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C 225/60


Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Fluorsid e Minmet/Commissione

(Causa T-404/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato mondiale del fluoruro di alluminio - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Prova dell’infrazione - Diritti della difesa - Definizione del mercato in questione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende)

2013/C 225/134

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Fluorsid SpA (Assemini, Italia) e Mimmet financing Co. SA (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: L. Vasques e F. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, C. Cattabriga e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 3043 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.180 — Fluoruro d’alluminio), concernente un’intesa sul mercato mondiale del fluoruro d’alluminio, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati su scala mondiale, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fluorsid SpA e la Minmet financing Co. SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


3.8.2013   

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C 225/61


Sentenza del Tribunale 7 giugno 2013 — Spar Österreichische Warenhandels/Commissione

(Causa T-405/08) (1)

(Concorrenza - Concentrazioni - Mercati del commercio di prodotti di largo consumo - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno - Impegni - Manifesto errore di valutazione - Diritto di essere sentiti - Obbligo di motivazione)

2013/C 225/135

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Spar Österreichische Warenhandels AG (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: inizialmente A.-H. Bischke, S. Brack e D. Bräunlich, poi A.-H. Bischke e D. Bräunlich, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e O. Weber, poi S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Billa AG (Wiener Neudorf, Austria) (rappresentanti: H. Wollmann, G. Drauz e F. Urlesberger, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 23 giugno 2008, che dichiara compatibile con il mercato comune l’operazione di concentrazione mediante la quale la Billa AG ha acquisito il controllo esclusivo della Adeg Österreich Handels AG (caso COMP/M.5047 — REWE/ADEG), fatto salvo il rispetto degli impegni proposti, a norma dell’articolo 6, paragrafi 1, lettera b), e 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Spar Österreichische Warenhandels AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Billa AG.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


3.8.2013   

IT

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C 225/61


Sentenza del Tribunale 18 giugno 2013 — ICF/Commissione

(Causa T-406/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato mondiale del fluoruro di alluminio - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Prova dell’infrazione - Diritti della difesa - Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata - Ammende - Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende - Accordo euromediterraneo)

2013/C 225/136

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industries Chimiques du Fluor (ICF) (Tunisi, Tunisia) (rappresentanti: inizialmente M. van der Woude e T. Hennen, poi P. Wytinck e D. Gillet, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, K. Mojzesowicz e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 3043 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (COMP/39.180 — Fluoruro di alluminio), concernente un’intesa sul mercato mondiale del fluoruro di alluminio in merito alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei mercati su scala mondiale, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Industries Chimiques du Fluor è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


3.8.2013   

IT

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C 225/61


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Morte Navarro/Parlamento

(Causa T-280/09) (1)

(Petizione sottoposta al Parlamento europeo - Decisione di archiviazione della petizione - Ricorso di annullamento - Atto lesivo - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione)

2013/C 225/137

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Carlos Morte Navarro (Saragozza, Spagna) (rappresentante: avv. J. González Buitrón)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e P. López-Carceller, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 di archiviare senza seguito la petizione presentata dal ricorrente il 17 dicembre 2008 (petizione no 1818/2008).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. José Carlos Morte Navarro sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


3.8.2013   

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C 225/62


Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Portogallo/Commissione

(Causa T-509/09) (1)

(Pesca - Partecipazione finanziaria all’attuazione dei regimi di controllo e di sorveglianza - Decisione di non rimborsare le spese sostenute per l’acquisto di due navi oceaniche da pattugliamento - Articolo 296 CE - Direttiva 93/36/CEE - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione)

2013/C 225/138

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: inizialmente, L Inez Fernandes, A. Trindade Mimoso e A. Miranda Boavida, successivamente, Inez Fernandes, H. Leitão e V. Coelho, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e M. Afonso, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 14 ottobre 2009, che dichiara inammissibili al contributo finanziario dell’Unione europea ai sensi della decisione della Commissione 2002/978/CE, del 10 dicembre 2002, sull’ammissibilità delle spese relative ad alcune azioni previste da taluni Stati membri nel corso del 2002 per l’attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 338, pag. 33), le spese sostenute per l’acquisto di due navi oceaniche da pattugliamento, parzialmente destinate al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


3.8.2013   

IT

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C 225/62


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Moselland/UAMI — Renta Siete (DIVINUS)

(Causa T-214/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo DIVINUS - Marchio nazionale figurativo anteriore MOSELLAND Divinum - Esistenza, validità e portata della protezione del diritto anteriore - Prova)

2013/C 225/139

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moselland eG — Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues, Germania) (rappresentante: M. Dippelhofer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: inizialmente S. Schäffner, poi D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Renta Siete, SL (Albacete, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 febbraio 2010 (procedimento R 1204/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Moselland eG — Winzergenossenschaft e la Renta Siete, SL

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 febbraio 2010 (procedimento R 1204/2009-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Moselland eG — Winzergenossenschaft ai fini dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


3.8.2013   

IT

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C 225/63


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — DHL International/UAMI — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)

(Causa T-218/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SERVICEPOINT - Marchi comunitari figurativi anteriori ServicePoint e marchi nazionali anteriori - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/140

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DHL International GmbH (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente K.-U. Jonas e J. Bogatz, successivamente M. Viefhues, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Service Point Solutions, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente E. Zamora Martinez, successivamente C. Osterrieth, T. Schmitz e A. Doepner, e, infine, I. Valdelomar Serrano, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 febbraio 2010 (procedimento R 62/2009-2), relativa a una procedura di opposizione fra la Service Point Solutions, SA e la DHL Operations BV

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DHL International GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


3.8.2013   

IT

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C 225/63


Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-384/10) (1)

(Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1164/94 - Progetto relativo all’approvvigionamento di acqua delle popolazioni residenti nel bacino idrografico del fiume Guadiana nella regione di Andévalo, il risanamento e la depurazione nel bacino del fiume Guadalquivir e l’approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga - Soppressione parziale del concorso finanziario - Appalti pubblici di lavori e servizi - Nozione di opere - Scissione degli appalti - Determinazione delle rettifiche finanziarie - Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 - Proporzionalità)

2013/C 225/141

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, poi A. Rubio González, abogados del Estado

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Kukovec e B. Conte, agenti, assistiti inizialmente da J. Rivas Andrés, X. García García, avvocati, e da M. Vilarasau Slade, solicitor, poi da J. Rivas Andrés e X. García García.

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2010) 4147 della Commissione, del 30 giugno 2010, con cui si riduce il concorso finanziario accordato nel contesto del Fondo di coesione ai seguenti (gruppi di) progetti: «Approvvigionamento di acqua a popolazioni stanziate nel bacino idrografico del Río Guadiana, Comarca di Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir, Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir» (2000.16.C.PE.066) e «Approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


3.8.2013   

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C 225/64


Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Nencini/Parlamento

(Cause riunite T-431/10 e T-560/10) (1)

(Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo - Spese di viaggio e di assistenza di segreteria - Recupero delle somme indebitamente versate - Prescrizione - Termine ragionevole - Diritti della difesa - Principio del contraddittorio - Proporzionalità)

2013/C 225/142

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello, Italia) (rappresentanti: F. Bertini e M. Chiti, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente N. Lorenz, D. Moore e A. Caiola, successivamente N. Lorenz, D. Moore e G. Ricci, agenti)

Oggetto

In via principale, domande di annullamento delle decisioni del Segretario generale del Parlamento del 16 luglio e del 7 ottobre 2010, relative al recupero di talune somme percepite dal ricorrente, ex deputato al Parlamento, come rimborso di spese di viaggio e di assistenza di segreteria indebitamente corrispostegli, nonché delle note di addebito emesse dal Direttore generale della Direzione generale delle Finanze del Parlamento n. 312331, del 4 agosto 2010, e n. 315653, del 13 ottobre 2010, al pari di ogni altro atto connesso e/o presupposto, e, in subordine, domande di rinvio della causa al Segretario generale del Parlamento per un’equa rideterminazione dell’importo da recuperare.

Dispositivo

1)

Il ricorso nella causa T-560/10 è respinto.

2)

Riccardo Nencini è condannato alle spese nella causa T-560/10, comprese quelle del procedimento sommario.

3)

La causa T-431/10 è cancellata dal ruolo.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese nella causa T-431/10, comprese quelle del procedimento sommario.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


3.8.2013   

IT

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C 225/64


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Anicav e a./Commissione

(Cause riunite T-454/10 e T-482/11) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Aiuto al settore ortofrutticolo - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Ricevibilità - Ortofrutticoli trasformati - Fondi di esercizio e programmi operativi - Finanziamento di “attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria”)

2013/C 225/143

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Napoli, Italia) (causa T-454/10); Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) (Madrid, Spagna); e altre sedici ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato I alla sentenza (causa T-482/10) (rappresentanti: inizialmente J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins e S. Carvalho de Sousa, successivamente Estima Martins, S. Carvalho de Sousa e R. Oliveira, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: causa T-454/10, inizialmente, B. Schima, M. Vollkommer, successivamente B. Schima e N. Donnelly; causa T-482/11, K. Banks e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti nella causa T-454/10: Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (Milano, Italia) e altri dieci intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato II alla sentenza (rappresentanti: inizialmente J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins e S. Carvalho de Sousa, successivamente S. Estima Martins, S. Carvalho de Sousa e R. Oliveira, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Confederazione Cooperative Italiane (Roma, Italia) e altri otto intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato III alla sentenza (rappresentanti: M. Merola, M. C. Santacroce e L. Cappelletti, avvocati)

Oggetto

Nella causa T-454/10, una domanda di annullamento dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, e dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010 (GU L 199, pag. 12), e, nella causa T-482/11, una domanda di annullamento dell’articolo 50, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 [del Consiglio] nel settore degli ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, è annullato nella parte in cui prevede che il valore di «attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria» sia incluso nel valore di produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

2)

L’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 [del Consiglio] nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, è annullato nella parte in cui prevede che il valore di «attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria» sia incluso nel valore di produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

3)

L’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 è annullato.

4)

Non occorre statuire sul ricorso nella causa T-454/10 per la parte in cui quest’ultimo riguarda l’annullamento dell’allegato VIII al regolamento n. 1580/2007.

5)

Gli effetti dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007 e dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 sono mantenuti nel senso che devono essere considerati definitivi solo i pagamenti alle organizzazioni di produttori effettuati in forza di queste ultime disposizioni fino alla pronuncia della presente sentenza.

6)

Nella causa T-454/10, la Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e dagli intervenienti a sostegno delle conclusioni di quest’ultima, i cui nomi figurano nell’allegato II.

7)

Nella causa T-454/10, gli intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione, i cui nomi figurano nell’allegato III, sopporteranno le proprie spese.

8)

Nella causa T-482/11, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) e dalle altre ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato I.

9)

Nella causa T-482/11, gli intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione, i cui nomi figurano nell’allegato III, sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


3.8.2013   

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C 225/65


Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 — Portogallo/Commissione

(Causa T-2/11) (1)

(FEAOG - Sezione Garanzia - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate nell’ambito della misura POSEI (esercizi 2005, 2006 e 2007))

2013/C 225/144

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Portogallo (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui applica nei confronti della Repubblica portoghese una rettifica finanziaria nell’ambito della misura POSEI per un importo totale di EUR 743 251,25 relativamente agli esercizi da 2005 a 2007

Dispositivo

1)

La decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), è annullata nella parte in cui applica nei confronti della Repubblica portoghese una rettifica finanziaria nell’ambito della misura POSEI relativamente agli esercizi 2006 e 2007.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


3.8.2013   

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C 225/66


Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2013 — Recombined Dairy System/Commissione

(Causa T-65/11) (1)

(Unione doganale - Importazione di concentrati di lattoglobulina provenienti dalla Nuova Zelanda - Recupero di dazi all’importazione - Domanda di sgravio di dazi all’importazione - Articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92)

2013/C 225/145

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danimarca) (rappresentanti: T. Kristjánsson e T. Gønge, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Caeiros, L. Keppenne e B. R. Killmann, agenti, assistiti da P. Dyrberg, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 7692 def. della Commissione, del 12 novembre 2010, che dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 03/08).

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione C(2010) 7692 def. della Commissione, del 12 novembre 2010, che dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 03/08), è annullato, nella parte in cui concerne le importazioni di concentrati di lattoglobulina 131 e 8471.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Recombined Dairy System A/S.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/66


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Kastenholz/UAMI — Qwatchme (Quadrante di orologio)

(Causa T-68/11) (1)

(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario che rappresenta quadranti di orologio - Disegni o modelli anteriori non registrati - Causa di nullità - Novità - Articoli 4, 5 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Articoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 - Diritto d’autore anteriore - Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002)

2013/C 225/146

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erich Kastenholz (Troisdorf, Germania) (rappresentante: L. Acker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Hanne, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Qwatchme A/S (Løsning, Danimarca) (rappresentante: M. Zöbisch, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 2 novembre 2010 (procedimento R 1086/2009-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Erich Kastenholz e Qwatchme A/S.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Erich Kastenholz è condannato alle spese.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


3.8.2013   

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C 225/66


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Omnis Group/Commissione

(Causa T-74/11) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato per la fornitura di pacchetti software di pianificazione delle risorse delle imprese (LAE) e di software applicativo per le imprese (PGI) - Decisione di rigetto di una denuncia - Mancanza di interesse dell’Unione)

2013/C 225/147

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Omnis Group (Bucarest, Romania) (rappresentante: avv. D.-A.-F. Tarara)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Biolan e J. Bourke, poi A. Biolan e C. Hödlmayr, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A.-M. Baciu e G. Harapcea)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2010) 8529 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante rigetto della denuncia (caso COMP/39.784 — Omnis/Microsoft) relativa a presunte violazioni degli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE da parte della Microsoft Corp. sul mercato dei software applicativi per le imprese, detti programmi del tipo «software applicativi per le imprese/programmi di gestione integrati».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Omnis Group Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


3.8.2013   

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C 225/67


Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione

(Causa T-93/11) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti i negoziati tra l’Unione europea e la Repubblica dell’India ai fini della conclusione di un accordo di libero scambio - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Documenti divenuti di pubblico dominio - Rinuncia a una limitazione della diffusione dei documenti)

2013/C 225/148

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, e S. Santoro, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e C. ten Dam, successivamente F. Clotuche-Duvieusart e I. Zervas, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, K. Petersen e A. Wiedmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 6 dicembre 2010 che nega alla ricorrente l’accesso completo a vari documenti riguardanti i negoziati tra l’Unione europea e la Repubblica dell’India diretti alla conclusione di un accordo di libero scambio, e ciò in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/67


Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Voss of Norway/UAMI — Nordic Spirit (Forma di una bottiglia cilindrica)

(Causa T-178/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario tridimensionale che rappresenta la forma di una bottiglia cilindrica - Impedimento assoluto alla registrazione)

2013/C 225/149

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Voss of Norway ASA (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: F. Jacobacci e B. La Tella, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Melgar, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Nordic Spirit AB (publ) (Stoccolma, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 gennaio 2011 (procedimento R 785/2010-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Nordic Spirit AB (publ) e la Voss of Norway ASA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Voss of Norway ASA è condannata alle spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


3.8.2013   

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C 225/68


Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Trabelsi e a./Consiglio

(Causa T-187/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento di capitali - Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ricorso per risarcimento danni - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)

2013/C 225/150

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mohamed Trabelsi, Ines Lejri, Moncef Trabelsi, Selima Trabelsi e Tarek Trabelsi (rappresentanti: inizialmente A. Metzker, successivamente A. Aekari, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e A. Vitro, successivamente G. Étienne, M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica di Tunisia (rappresentante: W. Bourdon, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40), e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, è annullata nella parte in cui riguarda il sig. Mohamed Trabelsi.

2)

Gli effetti della decisione di esecuzione 2011/79 nei confronti del sig. Mohamed Trabelsi sono mantenuti fino allo scadere del termine di impugnazione della presente sentenza o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino al rigetto di quest’ultima.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal sig. Mohamed Trabelsi, dalla sig.ra Ines Lejri, dal sig. Moncef Trabelsi, dalla sig.na Selima Trabelsi e dal sig. Tarek Trabelsi, ivi incluse le spese afferenti al procedimento sommario.

5)

La Commissione europea e la Repubblica di Tunisia sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/68


Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Chiboub/Consiglio

(Causa T-188/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Mancanza di fondamento giuridico)

2013/C 225/151

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Perrot e F. Gaudillière, successivamente avv. M.-M. Le Roux)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Vitro, G. Étienne e S. Cook, successivamente A. Vitro e G. Étienne, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica tunisina (rappresentante: avv. W. Bourdon)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62), in secondo luogo, della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72 (GU L 31, pag. 40), e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

L’allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub.

2)

Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Chiboub.

3)

Gli effetti dell’allegato alla decisione 2011/79, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79, sono mantenuti nei confronti del sig. Chiboub fino a quando l’annullamento del regolamento n. 101/2011 nella parte in cui riguarda il sig. Chiboub produca effetti.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chiboub.

5)

La Commissione europea e la Repubblica tunisina sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/69


Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 — Al Matri/Consiglio

(Causa T-200/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Mancanza di fondamento giuridico)

2013/C 225/152

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica tunisina (rappresentante: avv. W. Bourdon)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40), in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72 (GU L 27, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia e il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Fahed Mohamed Sakher Al Matri.

2)

Gli effetti della decisione di esecuzione 2011/79 sono mantenuti nei confronti del sig. Al Matri fino a quando l’annullamento del regolamento n. 101/2011 nella parte in cui riguarda il sig. Al Matri produca effetti.

3)

Non vi è luogo a statuire sul resto del ricorso.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Al Matri.

5)

La Commissione europea e la Repubblica tunisina sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 160 del 28.5.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/69


Sentenza del Tribunale 18 giugno 2013 — Otero González/UAMI — Apli-Agipa (AGIPA)

(Causa T-219/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo APLI-AGIPA - Marchio nazionale denominativo anteriore AGIPA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Comparazione dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/153

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Luis Otero González (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: S. Correa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Apli-Agipa SAS (Dormans, Francia) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione dell’UAMI del 14 gennaio 2011 (procedimento R 556/2010-2), relativa ad una procedura d’opposizione tra il sig. José Luis Otero González e la Apli-Agipa SAS 2011.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 gennaio 2011 (procedimento R 566/2010-2), relativa ad una procedura d’opposizione tra il sig. José Luis Otero González e la Apli Agipa SAS è annullata, nella parte in cui respinge il ricorso del sig. Otero González e accorda all’Apli Agipa la registrazione del marchio comunitario denominativo AGIPA per i seguenti prodotti: «fotografie, adesivi, (colla) per la cartoleria o per uso domestico, pennelli, articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché», appartenenti alla classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L’UAMI è condannato a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Otero González.

4)

La Apli-Agipa sosterrà le proprie spese.


(1)  GU C 194 del 2.7.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/70


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — International Engine Intellectual Property Company/UAMI (PURE POWER)

(Causa T-248/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PURE POWER - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/154

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: International Engine Intellectual Property Company, LLC (Warrenville, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Thomas e B. Reiter)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 15 febbraio 2011 (procedimento R 2310/2010-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo PURE POWER come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/70


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

(Causa T-279/11) (1)

(Agricoltura - Misure eccezionali concernenti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero fuori quota e recanti apertura di un contingente tariffario - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che implica misure di esecuzione - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni)

2013/C 225/155

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: T & L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito); e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Rossi e A. Demeneix, successivamente P. Rossi, A. Demeneix e N. Donnelly, ed infine P. Rossi e P. Ondrůšek, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e A. Westerhof Löfflerová, agenti); e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e C. Candat, agenti)

Oggetto

Da una parte, una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (GU L 60, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze (GU L 79, pag. 8), del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (GU L 81, pag. 8), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU L 104, pag. 39), e, dall’altra, una domanda di risarcimento del danno subíto

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nei limiti in cui è diretto all’annullamento del regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze, del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli.

2)

L’eccezione di irricevibilità è respinta per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno subìto.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/71


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

(Causa T-396/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo ultrafilter international - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Abuso di diritto)

2013/C 225/156

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: avv. C. König)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Siebertz e M. Teworte-Vey)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 maggio 2011 (procedimento R 374/2010-4), relativa a un procedimento di nullità tra ultra air GmbH e Donaldson Filtration Deutschland GmbH

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 maggio 2011 (procedimento R 374/2010-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ultra air GmbH.

3)

La Donaldson Filtration Deutschland GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/71


Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2013 — Aldi/UAMI — Dialcos (dialdi)

(Causa T-505/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo dialdi - Marchio comunitario denominativo anteriore ALDI - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/157

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dialcos SpA (Due Carrare, Italia) (rappresentante: B. Saguatti, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2011 (procedimento R 1097/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Aldi GmbH & Co. KG e la Dialcos SpA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 luglio 2011 (procedimento R 1097/2010-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Aldi GmbH & Co. KG.

3)

La Dialcos SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/72


Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2013 — i-content/UAMI — Decathlon (BETWIN)

(Causa T-514/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN - Marchio comunitario figurativo anteriore b’Twin - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/158

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Decathlon SA (Villeneuve d’Ascq, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 giugno 2011 (procedimento R 1816/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione fra Decathlon SA e i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 giugno 2011 (procedimento R 1816/2010-1) è annullata nella parte relativa ai prodotti appartenenti alla classe 28 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Piscine gonfiabili per uso ricreativo; strutture di gioco a percorso (attrezzature da gioco); animali di pezza in peluche; piscine (giocattoli); pistole ad aria compressa [giocattoli]; videogiochi elettronici tascabili; veicoli [giocattoli]; modellini giocattolo; giochi elettronici portatili; gettoni per giochi; giochi di dama; attrezzi per campi da gioco; giocattoli meccanici; giocattoli, tranne giocattoli per animali domestici; giochi elettronici; palloni da gioco; dadi [giochi]; scherzi ed articoli per feste; giochi elettronici tascabili; carte da gioco; giochi tipo flipper; tazze giocattolo; giocattoli per la stampa; serie di domande per giochi da tavolo; cartelle da tombola; modellini di aeroplani; birilli da biliardo; giochi di domino; maniche a vento decorative; flipper; giochi d’abilità e d’azione; giochi di società; slot-machine, automatiche; flipper (funzionanti a moneta o meno); modellini d'aerei (in scala); giochi di carte; piattelli volanti; palloni; giochi; bicchieri per i dadi; bambole; birilli [gioco]; veicoli pilotati a distanza [giocattoli]; piastrelle per giochi; freccette; tiro al piccione; modellini di veicoli; toboga [gioco]; giochi automatici [macchine funzionanti a moneta]; [gioco degli scacchi]; maschere da carnevale; [puzzles]; giocattoli imbottiti; giochi per computer tascabili; freccette; aeroplani giocattolo; dischi giocattolo da lanciare; piattelli in argilla per il tiro al bersaglio; bilancini; orsacchiotti di peluche; videogiochi tascabili; veicoli giocattolo a motore azionati elettronicamente; giocattoli a batteria; gettoni per giochi; bersagli; orsacchiotti di pezza; giocattoli gonfiabili; giochi di società; altalene; aquiloni; modellini d’automobili».

2)

Per quanto riguarda i prodotti menzionati all’articolo 1, la decisione della divisione di opposizione del 21 luglio 2010 è annullata e l’opposizione è respinta.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/72


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Delphi Technologies/UAMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

(Causa T-515/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo INNOVATION FOR THE REAL WORLD - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/159

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Delphi Technologies, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Albrecht e J. Heumann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 23 giugno 2011 (procedimento R 1967/2010-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo INNOVATION FOR THE REAL WORLD come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Delphi Technologies, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/73


Ordinanza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Otero González/UAMI — Apli Agipa (APLI AGIPA)

(Causa T-522/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedura d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo APLI-AGIPA - Marchio nazionale denominativo anteriore AGIPA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Comparazione dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/160

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Luis Otero González (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: S. Correa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Apli-Agipa SAS (Dormans, Francia) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione dell’UAMI del 13 luglio 2011 (procedimento R 1454/2010-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra il sig. José Luis Otero González e la Apli-Agipa SAS.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 13 luglio 2011 (procedimento R 1454/2010-2), relativa ad una procedura d’opposizione tra il sig. José Luis Otero González e la Apli-Agipa SAS è annullata, nella parte in cui accoglie il ricorso dell’Apli-Agipa e le consente la registrazione del marchio comunitario denominativo AGIPA per i seguenti prodotti: «fotografie, adesivi, (colla) per la cartoleria o per uso domestico, pennelli, articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché», appartenenti alla classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Otero González.

4)

La Apli-Agipa sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/73


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)

(Causa T-580/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo NICORONO - Marchio comunitario denominativo anteriore NICORETTE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/161

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: McNeil AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentanti: I. Starr, solicitor, e G. Tritton, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Alkalon ApS (Copenaghen, Danimarca)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2011 (procedimento R 1582/2010-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la McNeil AB e l’Alkalon Ap

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 agosto 2011 (procedimento R 1582/2010-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/73


Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013 — MPDV Mikrolab/UAMI (Lean Performance Index)

(Causa T-598/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Lean Performance Index - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/162

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Germania) (rappresentante: W. Göpfert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten e R. Pethke, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2011 (procedimento R 131/2011-1), concernente una domanda di registrazione del marchio denominativo Lean Performance Index come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MPDV Mikrolab GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/74


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — Beifa Group/UAMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumenti per scrivere)

(Causa T-608/11) (1)

(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta uno strumento per scrivere - Marchi nazionali figurativo e tridimensionale anteriori - Motivo di nullità - Uso nel disegno o nel modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l’uso - Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore)

2013/C 225/163

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Beifa Group Co. Ltd (Ningbo, Cina) (rappresentanti: R. Davis, barrister, N. Cordell, solicitor, e B. Longstaff, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Germania) (rappresentanti: H. Gauß e U. Blumenröder, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 9 agosto 2011 (procedimento R 1838/2010-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG e la Ningbo Beifa Group Co., Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Beifa Group Co., Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/74


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2013 — Hostel drap/UAMI — Aznar Textil (MY drap)

(Causa T-636/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MY drap - Marchio comunitario figurativo anteriore BON DRAP - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/164

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hostel drap, SL (Monistrol de Montserrat, Spagna) (rappresentante: avv. C. Prat)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Aznar Textil, SL (Paterna, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 26 settembre 2011 (procedimento R 2127/2010-2), relativa ad un’opposizione tra l’Aznar Textil, SL e la Hostel drap, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hostel drap, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/74


Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 — Michael Heath/BCE

(Causa T-645/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BCE - Pensioni - Aumento annuale - Tasso di aumento per l’anno 2010 - Retroattività - Diritto di negoziazione collettiva)

2013/C 225/165

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michael Heath (Southampton, Regno Unito) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente P. Embley ed E. Carlini, poi E. Carlini e M. López Torres, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Heath/BCE (F-121/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Michael Heath sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/75


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — VIP Car Solutions/Parlamento

(Causa T-668/11) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto comunitaria - Trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo - Rigetto dell’offerta di un offerente - Annullamento della decisione di rigetto da parte del Tribunale - Danno asseritamente subito a seguito della decisione recante rigetto dell’offerta della ricorrente - Ricorso per risarcimento)

2013/C 225/166

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, Francia) (rappresentante: G. Welzer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente G. Hellinckx e M. Mraz, successivamente L. Darie e M. Mraz, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento volto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a seguito della decisione del Parlamento europeo di rigettare la sua offerta presentata nell’ambito della gara d’appalto PE/2006/06/UTD/1, riguardante il trasporto dei membri del Parlamento in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo, decisione annullata dalla sentenza del Tribunale del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento (T-89/07, Racc. pag. II-1403)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La VIP Car Solutions SARL è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/75


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)

(Causa T-89/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo R - Marchio nazionale figurativo anteriore R - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/167

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Devaureix e L. Montoya Terán)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Ajuntament de Roses (Roses, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 dicembre 2011 (procedimento R 1815/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ajuntament de Roses e la Repsol YPF, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repsol YPF, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 126 del 28.4.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/75


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca)

(Causa T-115/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Roca - Marchio nazionale figurativo anteriore ROCA e marchio internazionale figurativo anteriore Roca - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei prodotti - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/168

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Germania) (rappresentante: avv. D. Waldhauser)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e M. Lenz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 9 gennaio 2012 (procedimento R 1907/2010-4), relativa ad un’opposizione tra la Roca Sanitario, SA e la Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/76


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Interroll/UAMI (Inspired by efficiency)

(Causa T-126/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Inspired by efficiency - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/169

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Interroll Holding AG (Sant’Antonino, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Böhm e N. Ehlers)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 gennaio 2012 (procedimento R 1280/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Inspired by efficiency come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Interroll Holding AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/76


Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013 — HTTS/Consiglio

(Cause T-128/12 e T-182/12) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 225/170

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, Z. Kupčová e F. Naert, successivamente M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto (causa T-182/12): Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller, T. Henze e N. Graf Vitzthum, successivamente J. Möller e T. Henze, agenti)

Oggetto

Nella causa T-128/12, domanda di annullamento della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e, nella causa T-182/12, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi i cui capitali sono congelati.

Dispositivo

1)

Le cause T-128/12 e T-182/12 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Nella causa T-128/12, non vi è più luogo a statuire sulla domanda diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

3)

La decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping nell’allegato II alla decisione 2010/413.

4)

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, è annullato, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

5)

Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione 2012/35 sono mantenuti per quanto riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, a far data dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sino al momento in cui diventa efficace l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

6)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

7)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/77


Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be light)

(Causa T-172/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Be Light - Marchio comunitario anteriore BECK’s - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)

2013/C 225/171

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brauerei Beck GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e C. Töbelmann Valeska)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi GmbH & Co KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen Cay)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 2258/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Brauerei Beck GmbH & Co. KG e la Aldi GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Brauerei Beck GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Aldi GmbH & Co. KG.


(1)  GU C 194 del 30.6.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/77


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — MOL/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)

(Causa T-367/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo MOL Blue Card - Marchi comunitari denominativi anteriori BLUE, BLUE BBVA e TARJETA BLUE BBVA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/172

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: avv. K. Szamosi)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: F. Mattina, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. De Oliveira Vaz Miranda Sousa e N. González-Alberto Rodríguez)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 30 maggio 2012 (procedimento R 2532/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA e la MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. è condannata alle spese.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/78


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Celtipharm/UAMI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Causa T-411/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Demanda di marchio comunitario denominativo PHARMASTREET - Marchio nazionale denominativo anteriore PHARMASEE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 225/173

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Celtipharm (Vannes, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e C. Fendeleur, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentane#: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: A Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Celtipharm e l’Alliance Healthcare France SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2) è annullata.

2)

L’opposizione è accolta per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 5 e corrispondenti alla descrizione «prodotti farmaceutici; sostanze dietetiche per uso medico», da un lato, e i servizi appartenenti alla classe 35 e corrispondenti alla descrizione «gestione degli affari commerciali, amministrazione, commerciale e lavori d’ufficio», dall’altro.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012


3.8.2013   

IT

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C 225/78


Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione

(Causa T-322/09) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento dei capitali - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 225/174

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Saad Al-Faqih (Londra, Regno Unito); e Movement for Islamic Reform in Arabia (MIRA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e A. Raja, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Szostak e E. Finnegan, successivamente E. Finnegan e J. P. Hix, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la quarantaduesima volta dal regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005 (GU L 5, pag. 10), per la quarantottesima volta dal regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005 (GU L 193, pag. 27), per la settantacinquesima volta dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007 (GU L 116, pag. 5), nonché per la centosedicesima volta dal regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009 (GU L 303, pag. 39), e/o domanda di annullamento dei regolamenti nn. 14/2005, 1190/2005, 492/2007 e 1102/2009, nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno in solido le spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


3.8.2013   

IT

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C 225/79


Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Zavvar/Consiglio

(Causa T-69/12) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 225/175

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Seyed Hadi Zavvar (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del punto 22 della tabella A dell’allegato della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del punto 22 della tabella A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/79


Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Divandari/Consiglio

(Causa T-70/12) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Eccezione d’irricevibilità - Litispendenza - Eccezione d’illegittimità - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 225/176

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, solicitor, M. Brindle, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11) e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto a far dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

2)

L’eccezione di irricevibilità è respinta quanto al resto.

3)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

4)

Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente relative alla domanda di annullamento della decisione 2011/783, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012.

5)

Il ricorrente sopporterà le proprie spese relative, da un lato, alla domanda di dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e, dall’altro, all’eccezione d’irricevibilità.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


3.8.2013   

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C 225/80


Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Meskarian/Consiglio

(Causa T-71/12) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 225/177

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mohammed Reza Meskarian (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del punto 13 della tabella A dell’allegato della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del punto 13 della tabella A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


3.8.2013   

IT

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C 225/80


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Elitaliana/Eulex Kosovo

(Causa T-213/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo - Rigetto dell’offerta di un offerente - Carenza di legittimazione passiva - Irricevibilità)

2013/C 225/178

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elitaliana SpA (Roma) (rappresentante: R. Colagrande, avvocato)

Convenuta: Eulex Kosovo (Pristina, Kosovo) (rappresentante: G. Brosadola Pontotti, solicitor)

Oggetto

Ricorso volto, da un lato, all’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione ad un altro offerente dell’appalto pubblico denominato «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)» e, dall’altro, alla condanna dell’Eulex Kosovo a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione ad essa del suddetto appalto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Elitaliana SpA è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 200 del 7.7.2012.


3.8.2013   

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C 225/81


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

(Causa T-398/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Rinuncia all’opposizione - Non luogo a statuire)

2013/C 225/179

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, Germania) (rappresentante: J. Meyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania) (rappresentanti: S. Körber e B. Bleifeld, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 luglio 2012 (procedimento R 2011/2010-4), relativa all’opposizione fra la Cosma Moden GmbH & Co. KG e la s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sostenere le rispettive spese, nonché, ciascuna di esse, la metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


3.8.2013   

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C 225/81


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

(Causa T-399/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Rinuncia all’opposizione - Non luogo a statuire)

2013/C 225/180

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, Germania) (rappresentante: J. Meyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania) (rappresentanti: S. Körber e B. Bleifeld, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 luglio 2012 (procedimento R 2010/2010-4), relativa all’opposizione fra la Cosma Moden GmbH & Co. KG e la s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sostenere le rispettive spese, nonché, ciascuna di esse, la metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


3.8.2013   

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C 225/81


Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Post Invest Europe/Commissione

(Causa T-413/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalle autorità belghe in favore di De Post - La Poste (attualmente “bpost”) - Compensazione dei costi di servizio pubblico - Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero - Carenza di interesse ad agire - Inammissibilità - Nuove offerte di prova)

2013/C 225/181

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Invest Europe Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: B. van de Walle de Ghelcke e T. Franchoo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento degli articoli 2 e 5-7 della decisione 2012/321/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura SA.14588 (C-20/09) alla quale il Belgio ha dato esecuzione in favore di De Post — La Poste (attualmente «bpost») (GU L 170, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto inammissibile.

2)

Non occorre statuire sulla domanda di intervento del Regno del Belgio.

3)

Post Invest Europe Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


3.8.2013   

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C 225/82


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 maggio 2013 — Talanton/Commissione

(Causa T-165/13 R)

(Procedimento sommario - Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell’ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Spese ammissibili - Rimborso delle somme versate - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)

2013/C 225/182

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Talanton Anonimi Emporiki — Simvouleftiki-Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Angelopoulos e K. Damis, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Cordewener e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione di svariati atti concernenti il rimborso delle somme versate alla ricorrente in esecuzione di contratti conclusi nell’ambito del Settimo programma-quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


3.8.2013   

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C 225/82


Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 giugno 2013 — Rubinum/Commissione

(Causa T-201/13 R)

(Procedimento sommario - Autorizzazione di additivi per mangimi - Regolamento relativo alla sospensione delle autorizzazioni del preparato di Bacillus cereus var. toyoi - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Bilanciamento degli interessi)

2013/C 225/183

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Rubinum SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: C: Bittner e P.-C. Scheel, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, G. von Rintelen e B. Schima, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 della Commissione, del 25 marzo 2013, relativo alla sospensione delle autorizzazioni del preparato di Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) rilasciate con i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 (GU L 86, pag. 15).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 15 aprile 2013, Rubinum/Commissione (T-201/13 R), è annullata.

3)

Le spese sono riservate.


3.8.2013   

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C 225/82


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2013 — Daniel Swarovski/UAMI — Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

(Causa T-55/09) (1)

2013/C 225/184

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 102 del 1.5.2009.


3.8.2013   

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C 225/82


Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2013 — Trasys/Commissione

(Causa T-277/09) (1)

2013/C 225/185

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


3.8.2013   

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C 225/83


Ordinanza del Tribunale del 27 maggio 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-45/11) (1)

2013/C 225/186

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


3.8.2013   

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C 225/83


Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2013 — AU Optronics/Commissione

(Causa T-94/11) (1)

2013/C 225/187

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


3.8.2013   

IT

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C 225/83


Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2013 — SRF/Consiglio

(Causa T-407/11) (1)

2013/C 225/188

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


3.8.2013   

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C 225/83


Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2013 — Barloworld/Commissione

(Causa T-459/11) (1)

2013/C 225/189

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 305 del 15.10.2011.


3.8.2013   

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C 225/83


Ordinanza del Tribunale del 3 giugno 2013 — bachmaier/UAMI (oto-soft)

(Causa T-550/12) (1)

2013/C 225/190

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


3.8.2013   

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C 225/83


Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2013 — MasterCard International/UAMI — Nehra (surfpin)

(Causa T-13/13) (1)

2013/C 225/191

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


Tribunale della funzione pubblica

3.8.2013   

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C 225/84


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 24 aprile 2013 — Lebedef/Commissione

(Causa F-56/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Retrocessione di grado)

2013/C 225/192

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Una domanda diretta all’annullamento della decisione di infliggere al ricorrente la sanzione della retrocessione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011, pag. 31.


3.8.2013   

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C 225/84


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 maggio 2013 — McCoy/Comitato delle regioni

(Causa F-86/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Pensione d’invalidità - Articolo 78, quinto comma, dello Statuto - Diniego del riconoscimento dell’origine professionale dell’invalidità)

2013/C 225/193

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert McCoy (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Comitato delle regioni dell’Unione europea (rappresentanti: J. C. Cañoto Argüelles, agente, assistito da avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione recante diniego di riconoscere l’origine professionale dello stato di invalidità, in cui si troverebbe il ricorrente, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, dello Statuto.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Ufficio del Comitato delle regioni dell’Unione europea, del 10 settembre 2010, recante diniego di riconoscere l’origine professionale della malattia dalla quale risulta l’invalidità del sig. McCoy ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, dello Statuto, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Comitato delle regioni dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. McCoy.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011, pag. 42.


3.8.2013   

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C 225/84


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 24 aprile 2013 — BX/Commissione

(Causa F-88/11) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Concorso EPSO/AD/148/09 - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva)

2013/C 225/194

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BX (Washington, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Rata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione della commissione di concorso di non includere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/148/09- RO-Amministratore (AD 5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BX supporta le proprie spese ed è condannato a supportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011, pag. 45.


3.8.2013   

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C 225/85


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 26 giugno 2013 — Vacca/Commissione

(Causa F-116/11) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/207/11 - Non ammissione alle prove di valutazione - Test di accesso - Neutralizzazione di quesiti - Informazioni ai candidati)

2013/C 225/195

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Annalisa Vacca (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda volta all’annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione nell’ambito del concorso EPSO/AD/207/11

Dispositivo

1)

La Commissione europea è condannata a versare alla sig.ra Vacca la somma di EUR 500.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra Vacca.

4)

La sig.ra Vacca sopporterà un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2013, pag. 69.


3.8.2013   

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C 225/85


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-44/11) (1)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni - Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni - Assenza di identità tra l’uno e l’altro - Tardività del ricorso)

2013/C 225/196

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di condanna della Commissione a versare una somma a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente a causa della richiesta, rivolta dal medico di fiducia della Commissione al medico del ricorrente, di fornire alcune informazioni sulle terapie mediche seguite da quest’ultimo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  JO C 186 del 25.6.2011, pag. 34.


3.8.2013   

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C 225/85


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-67/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Annullamento di una decisione della Commissione - Esecuzione della sentenza del Tribunale - Danno derivante dalla mancata esecuzione - Presupposti - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2013/C 225/197

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la domanda del ricorrente intesa ad ottenere, da un lato, l’esecuzione, da parte della Commissione, del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, F-56/09, e, dall’altro lato, il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare nella causa F-67/11 R, Marcuccio/Commissione.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011, pag. 29.


3.8.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/86


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 aprile 2013 — Andersen/Corte dei conti

(Causa F-1/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Pensionamento per invalidità - Articolo 78 dello Statuto - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

2013/C 225/198

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Henrik Andersen (Hals, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e A. Tymen)

Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy, N. Scafarto e B. Schäfer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti che nega il risarcimento dei presunti danni subìti a seguito del pensionamento per invalidità del ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

2)

Il sig. Andersen sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012, pag. 29.


3.8.2013   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 14 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-4/12) (1)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta - Inesistenza)

2013/C 225/199

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda del ricorrente di comunicargli tutti i codici di accesso ai siti internet accessibili a tutti i funzionari della Commissione a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, F-41/06, con la quale è annullata la decisione di detta istituzione di collocarlo a riposo per causa d’invalidità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 28.


3.8.2013   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 14 giugno 2013 — Carosi/Commissione

(Causa F-54/12) (1)

2013/C 225/200

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 194 del 30.6.2012. pag. 28.