ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.219.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
31 luglio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 219/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6963 — Archer Daniels Midland Company/GrainCorp) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2013/C 219/02

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

2

 

Commissione europea

2013/C 219/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2013/C 219/04

Decisione della Commissione, del 30 luglio 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e che abroga la decisione 2009/872/CE

4

2013/C 219/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

8

2013/C 219/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

9

2013/C 219/07

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 219/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6997 — TowerBrook Capital/Metallum) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2013/C 219/09

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6963 — Archer Daniels Midland Company/GrainCorp)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 219/01

In data 25 luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6963. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/2


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

2013/C 219/02

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli elenchi di cui all'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/409/PESC (1) e all'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 (2) del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati devono essere oggetto delle misure restrittive previste da detta decisione e detto regolamento del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali)

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 204 del 31.7.2013, pag. 52.

(2)  GU L 204 del 31.7.2013, pag. 23.


Commissione europea

31.7.2013   

IT

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C 219/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 luglio 2013

2013/C 219/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3284

JPY

yen giapponesi

129,99

DKK

corone danesi

7,4549

GBP

sterline inglesi

0,86735

SEK

corone svedesi

8,6818

CHF

franchi svizzeri

1,2335

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8720

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,856

HUF

fiorini ungheresi

299,10

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7027

PLN

zloty polacchi

4,2252

RON

leu rumeni

4,3888

TRY

lire turche

2,5570

AUD

dollari australiani

1,4618

CAD

dollari canadesi

1,3629

HKD

dollari di Hong Kong

10,3023

NZD

dollari neozelandesi

1,6606

SGD

dollari di Singapore

1,6872

KRW

won sudcoreani

1 481,52

ZAR

rand sudafricani

13,1126

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1451

HRK

kuna croata

7,5045

IDR

rupia indonesiana

13 647,83

MYR

ringgit malese

4,2848

PHP

peso filippino

57,586

RUB

rublo russo

43,7430

THB

baht thailandese

41,539

BRL

real brasiliano

3,0219

MXN

peso messicano

16,9524

INR

rupia indiana

80,3480


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.7.2013   

IT

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C 219/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2013

che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e che abroga la decisione 2009/872/CE

2013/C 219/04

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, sono tenuti a coordinare tra loro le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

(2)

Il libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» (1), adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007, elabora la strategia dell'UE in materia di sanità ed ha indicato le malattie rare come un settore prioritario d'intervento.

(3)

La decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (2), pur ribadendo che i servizi sanitari sono essenzialmente di competenza degli Stati membri, sottolinea che la cooperazione a livello comunitario può arrecare beneficio sia ai pazienti sia ai sistemi sanitari. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato di tale decisione le iniziative intese a generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute devono essere attuate in stretta collaborazione con gli Stati membri mediante l’elaborazione di meccanismi di consultazione e di processi partecipativi.

(4)

L'11 novembre 2008 la Commissione europea ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Le malattie rare: una sfida per l'Europa» (3) e l'8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato una raccomandazione su un'azione nel settore delle malattie rare (4). Il punto 7 della comunicazione della Commissione raccomandava che la Commissione venisse assistita da un comitato consultivo dell'Unione europea sulle malattie rare.

(5)

Di conseguenza, il 30 novembre 2009 la Commissione, con decisione 2009/872/CE, ha istituito il comitato di esperti dell'Unione europea sulle malattie rare (5). Il mandato dei membri del comitato scade il 26 luglio 2013.

(6)

La comunicazione del presidente alla Commissione, datata 10 novembre 2010 e intitolata «Framework for Commission Expert Groups: Horizontal rules and Public Register» (6) (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (di seguito «l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione») ha aggiornato la normativa concernente tutti i gruppi di esperti della Commissione. Il nuovo inquadramento si prefigge di semplificare e chiarire le disposizioni introdotte nel 2005 dalla precedente normativa in materia di gruppi di esperti, aumentando la trasparenza, rafforzando il coordinamento e riducendo nel contempo il carico di lavoro amministrativo per i servizi.

(7)

Considerato il prezioso lavoro svolto dal comitato di esperti sulle malattie rare dal 2009 e tenendo conto dell'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, continua ad essere necessario un gruppo di esperti in questo settore. I compiti e la struttura di un gruppo di esperti sulle malattie rare devono essere definiti conformemente alle regole orizzontali stabilite dall'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione.

(8)

Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti sulle malattie rare deve fornire pareri e consulenze alla Commissione per l'elaborazione e per l'attuazione delle attività dell'Unione nel settore delle malattie rare, nonché favorire gli scambi di esperienze, politiche e pratiche pertinenti tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.

(9)

Tale gruppo deve essere composto da rappresentanti degli Stati membri, delle organizzazioni dei pazienti attive nel settore delle malattie rare, dei fabbricanti di prodotti o dei fornitori di servizi di interesse per i pazienti affetti da malattie rare, delle associazioni di operatori sanitari europei, delle società mediche nonché da singoli esperti, al fine di garantire un'ampia rappresentanza delle parti interessate e degli esperti nel settore delle malattie rare.

(10)

Il gruppo di esperti sulle malattie rare non deve operare a titolo di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(11)

È opportuno che i dati personali siano trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

(12)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/872/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che istituisce un comitato di esperti dell'Unione europea sulle malattie rare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del gruppo di esperti

È istituito il gruppo di esperti sulle malattie rare, di seguito denominato il «gruppo».

Articolo 2

Compiti del gruppo di esperti

1.   Su richiesta della Commissione o dei servizi della Commissione, nel settore delle malattie rare il gruppo di esperti:

a)

assiste la Commissione nell'elaborazione di documenti programmatici e strumenti giuridici, compresi orientamenti e raccomandazioni;

b)

fornisce pareri alla Commissione in merito all'attuazione degli interventi dell'Unione e propone miglioramenti delle misure adottate;

c)

fornisce pareri alla Commissione in merito al monitoraggio, alla valutazione ed alla diffusione dei risultati delle misure adottate a livello dell'Unione e nazionale;

d)

fornisce pareri alla Commissione in materia di cooperazione internazionale;

e)

presenta una panoramica delle politiche dell'Unione e nazionali;

f)

favorisce gli scambi di esperienze, politiche e pratiche pertinenti tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.

2.   Al fine di assolvere i compiti di cui al paragrafo 1, ed in particolare su richiesta della Commissione o dei servizi della Commissione, il gruppo di esperti può presentare pareri, raccomandazioni e relazioni.

3.   I compiti del gruppo di esperti non riguardano le questioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (9), né le questioni che rientrano fra i compiti del comitato per i medicinali orfani (COMP) istituito dall'articolo 4 di detto regolamento, né le questioni che rientrano fra i compiti del comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE del Consiglio (10).

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa alle malattie rare.

Articolo 4

Nomina dei membri

1.   Il gruppo è composto dai membri seguenti:

a)

autorità competenti degli Stati membri;

b)

organizzazioni dei pazienti attive nel settore delle malattie rare;

c)

associazioni europee dei fabbricanti di prodotti o dei fornitori di servizi di interesse per i pazienti affetti da malattie rare;

d)

associazioni professionali europee o società scientifiche attive nel settore delle malattie rare;

e)

persone fisiche nominate a titolo personale in qualità di esperti di sanità pubblica o di esperti scientifici a livello dell'Unione nel settore delle malattie rare.

2.   Le autorità competenti degli Stati EFTA che aderiscono all'accordo sullo Spazio economico europeo possono parimenti essere membri del gruppo, su richiesta degli Stati EFTA interessati.

3.   I membri sono nominati dal direttore generale della DG Salute e consumatori.

4.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) non sono più di quattro per ogni lettera e vengono nominati da un elenco di candidati idonei compilato in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse; quest'ultimo deve precisare le qualifiche e le condizioni richieste per far parte del gruppo di esperti.

5.   I membri di cui al paragrafo 1, lettera e), sono nominati a titolo personale ed agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

6.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2, nominano rappresentanti e supplenti che sostituiscono il rappresentante in caso di assenza o impedimento. I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei rappresentanti e sostituiscono automaticamente questi ultimi in caso di assenza o impedimento.

7.   Il direttore generale della DG Salute e consumatori può respingere la nomina di un rappresentante o un supplente proposti da un'organizzazione se la persona prescelta non corrisponde al profilo richiesto nell'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 4. In tali casi l'organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o supplente.

8.   Il mandato dei membri del gruppo di esperti è di tre anni e può essere rinnovato previa risposta ad un ulteriore invito a manifestare interesse.

9.   Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni in caso di dimissioni.

10.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), o i loro rappresentanti possono essere esclusi o sostituiti per la parte restante del loro mandato nei seguenti casi:

a)

impossibilità permanente di partecipare alle riunioni;

b)

impossibilità di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo;

c)

mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d)

o qualora cessi di possedere le qualifiche e di soddisfare le condizioni specificate nell'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 4.

11.   Il direttore generale della DG Salute e consumatori può chiedere a un membro di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d), di nominare un altro rappresentante o un altro supplente nei casi di cui al paragrafo 10.

12.   I membri il cui mandato cessi prima dello scadere dei tre anni a norma dei paragrafi 8 e 9 possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato.

13.   I nomi dei membri e dei loro rappresentanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (di seguito «il registro») (11). I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro.

14.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto dal direttore responsabile della politica della Commissione sulle malattie rare. Il direttore può delegare la presidenza ad un altro funzionario della Commissione.

2.   Di concerto con la Commissione, il gruppo di esperti può istituire sottogruppi per l'esame di questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo stesso. Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti esterni al gruppo e con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo. Il rappresentante della Commissione può inoltre accordare lo status di osservatore a persone fisiche od organizzazioni, quali definite all'articolo 8, paragrafo 3, dell'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché a paesi candidati.

4.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti e supplenti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (12). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

5.   Le riunioni del gruppo di esperti e dei relativi sottogruppi si tengono nei locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria e redige l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni del gruppo di esperti. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo di esperti e dei relativi sottogruppi.

6.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno della Commissione per i gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti alle attività svolte dai gruppi di esperti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o in appositi siti web collegati al registro, ove si possono reperire tali informazioni. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (13), tale documento non è pubblicato.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo di esperti in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.

3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2009/872/CE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 630 definitivo del 23.10.2007.

(2)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(3)  COM(2008) 679 definitivo dell'11.11.2008.

(4)  GU C 151 del 3.7.2009, pag. 7.

(5)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 18.

(6)  C(2010) 7649 definitivo.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.

(9)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(10)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23.

(11)  I membri che non desiderino che il proprio nome sia pubblicato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l'integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(12)  Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(13)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d'ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.


31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/8


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2013/C 219/05

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Belgio e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'UE un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Stato di emissione: Belgio.

Oggetto della commemorazione: 100o anniversario della creazione dell'Institut Royal Météorologique.

Descrizione del disegno: La parte interna della moneta reca al centro il numero 100, il cui primo zero circonda le abbreviazioni «KMI» e «IRM», mentre il secondo raffigura il sole.

A sinistra del sole sono raffigurati isobare, gocce di pioggia e fiocchi di neve. Sui raggi superiori e inferiori del sole sono indicati, rispettivamente, l'anno 2013 e la nazionalità «BE». Sotto la cifra 1 del numero 100 figurano il marchio del presidente della zecca e il marchio della zecca di Bruxelles, una testa con elmo dell'Arcangelo Michele.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 2 milioni di monete.

Data di emissione: settembre 2013.


(1)  Cfr. la GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/9


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2013/C 219/06

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Lussemburgo.

Oggetto della commemorazione: inno nazionale del Granducato di Lussemburgo.

Descrizione del disegno: nella parte interna della moneta, a destra, è raffigurata Sua Altezza Reale il Granduca Henri, con lo sguardo rivolto a sinistra, mentre a sinistra figurano lo spartito e il testo dell'inno nazionale. Sempre nella parte interna, in alto, figura la dicitura «Ons Heemecht», mentre in basso figurano il paese di emissione «LËTZEBUERG» e l'anno «2013», affiancati dal marchio e dalle iniziali del direttore della zecca.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 1,4 milioni di monete.

Data di emissione: settembre 2013.


(1)  Cfr. la GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/10


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2013/C 219/07

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Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Portogallo

Oggetto della commemorazione: 250o anniversario della costruzione della «Torre dos Clérigos»

Descrizione del disegno: La torre è raffigurata così come si vede dalla strada, a fianco di un'immagine tipica di Porto vista dalla riva meridionale del fiume Douro. In alto, in un semicerchio, figura la dicitura «250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS — 2013». In basso a destra, lo stemma portoghese e, sotto, l'indicazione del paese di emissione «PORTOGALLO». A sinistra, il marchio della zecca e il nome dell'artista «INCM — HUGO MACIEL».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 525 000 monete

Data di emissione: giugno 2013


(1)  Cfr. la GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6997 — TowerBrook Capital/Metallum)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 219/08

1.

In data 25 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa TowerBrook Investors III LP (Isole Cayman), controllata da TowerBrook Capital Partners LP («TowerBrook», USA), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Metallum Holding SA («Metallum», Lussemburgo) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

TowerBrook è una società d'investimento in private equity che investe in imprese di grandi e medie dimensioni in Europa e nell'America settentrionale,

Metallum opera principalmente nel riciclaggio, nella lavorazione e nel commercio di metalli non ferrosi nonché nella raffinazione di rottami di rame per la produzione di catodi e altri prodotti derivati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6997 — TowerBrook Capital/Metallum), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/12


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2013/C 219/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«LIQUIRIZIA DI CALABRIA»

N. CE: IT-PDO-0105-01090-07.02.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Requisiti nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

Zona geografica

La modifica prevede l’introduzione nel disciplinare di produzione del comune di Castrovillari in provincia di Cosenza, omesso per puro errore materiale al momento della stesura del disciplinare di produzione. Nel comune di Castrovillari insistono, al pari degli altri comuni indicati nel disciplinare di produzione, le condizioni ambientali e storiche necessarie alla produzione della «Liquirizia di Calabria» DOP. Il comune di Castrovillari ricade in parte nella piana di Sibari e confina con i comuni di Altomonte, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Cassano Ionio e Civita già inclusi nel disciplinare. Inoltre, nel distretto di Castrovillari la presenza di stabilimenti di lavorazione della «Liquirizia di Calabria» è accertata da fonti storiche fin dal 1842.

Si è provveduto anche a correggere alcuni errori riguardanti la denominazione non corretta di alcuni comuni compresi dell’area di produzione della «Liquirizia di Calabria».

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«LIQUIRIZIA DI CALABRIA»

N. CE: IT-PDO-0105-01090-07.02.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Liquirizia di Calabria».

2.   Stato membro o paese terzo

Italia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8.

Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.).

Classe 2.4.

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La Denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» è riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dalle piante spontanee di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella «varietà typica» denominata in Calabria «Cordara».

All’atto dell’immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria» DOP presenta le seguenti caratteristiche:

 

radice fresca:

colore giallo paglierino,

sapore dolce, aromatico, intenso e persistente,

umidità compresa tra il 48 % e il 52 %,

glicirrizzina compresa tra 0,60 % e 1,40 %,

 

radice essiccata:

colore dal giallo paglierino al giallo ocra,

sapore dolce, fruttato e leggermente astringente,

umidità compresa tra il 6 % e il 12 %,

glicirrizzina compresa tra l’1,2 % e il 2,4 %,

 

estratto di radice:

colore dal marrone terra bruciata al nero,

sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente,

umidità compresa tra il 9 % e il 15 %,

glicirrizzina compresa tra il 3 % e il 6 %.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione, dalla coltivazione alla raccolta, nonché le operazioni di essiccazione e di trasformazione, devono avvenire nell’area delimitata al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

La «Liquirizia di Calabria» DOP è commercializzata in confezioni di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene e in tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia di confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno avere un peso oscillante tra i 5 g e i 25 kg. Ogni confezione deve comunque essere sigillata in maniera che l’apertura della stessa comporti la rottura del sigillo.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Sull’etichetta, deve essere riportato, il logo della denominazione, la numerazione progressiva attribuita dalla struttura di controllo, e la data di confezionamento del prodotto contenuto nei singoli astucci. Il logo della denominazione «Liquirizia di Calabria» DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e angoli di 90°. La dimensione minima di stampa dell’intero logo è di 0,5 cm sia in altezza che in larghezza. Il logo della denominazione può essere stampato in tutti i colori.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» comprende tutti i territori comunali riportati in maniera dettagliata nel disciplinare di produzione, dove si registra la presenza allo stato spontaneo o coltivata della pianta di Glycyrrhiza Glabra«varietà typica» denominata in Calabria «Cordara» fino ad una altitudine di 650 m s.l.m. Questa zona è delimitata a nord dal massiccio del Pollino che degrada dolcemente a nord-est fino al territorio di Rocca Imperiale, risultando così separata dalla Regione Basilicata. L’area comprende i territori della valle del Crati che si affacciano sull’argine destro e sull’argine sinistro del fiume che, scorrendo da sud a nord, sfocia a nord-est nel mar Ionio, attraversando la piana di Sibari. Sul versante tirrenico sono interessate le aree che, procedendo da nord a sud, sono comprese tra il territorio comunale di Falconara Albanese e quello di Nicotera. Sul versante ionico, sono inclusi gli areali che, partendo da nord, incontrano la Piana di Sibari, l’ampia pianura del crotonese, per arrivare fino all’estrema punta della Calabria.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L’area storica di produzione della liquirizia era la zona costiera della Calabria e in particolare l’area principale situata tra i comuni di Villapiana, Cerchiara di Calabria, Cassano Ionio-Sibari, Corigliano Calabro, Rossano situati nella piana di Sibari, grazie alla naturale predisposizione dei terreni della piana, dotati d’elementi silicei, ricchi di scheletro e con un fattore ph neutro. Anche dal punto di vista climatico la piana di Sibari, dove ancora oggi si concentra la maggiore produzione di liquirizia, presenta condizioni favorevoli alla diffusione di questa pianta, per la vicinanza dei monti e l’assenza della traiettoria dei venti, visto che il Pollino e la Sila circostanti rappresentano una naturale barriera. Le piante di liquirizia nascono spontanee e coltivate lungo i litorali e si diffondono dalle pianure delle fasce costiere del Tirreno (Lamezia Terme, Falerna, Nocera Tirenese …) e dello Jonio (Crotone, Isola Capo Rizzuto, Chiaravalle, Badolato, Roccella Ionica …) alle aree interne collinari, ampliandosi attraverso le valli dei principali fiumi calabresi fino ai rilievi interni, che per la particolare conformazione godono dei benefici effetti dell’influsso del mare, per cui la liquirizia è presente, con le stesse caratteristiche, anche a diversi chilometri dalla costa. Il clima, decisamente mediterraneo, con lunghe estati calde ed asciutte ed inverni miti, determina una omogenea diffusione della Glychyrrhiza glabra var. typica (detta Cordara) su tutto l’areale preso in considerazione.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Liquirizia di Calabria» DOP, si distingue decisamene da varietà ad essa similari dal punto di vista chimico-fisico, per la presenza di metaboliti secondari tra cui il principio attivo che definisce le caratteristiche commerciali e farmaco gnostiche: la glicirrizina. Si tratta di una saponina presente nella liquirizia di Calabria in percentuale mediamente più bassa rispetto alle performance delle medesime specie e varietà e che proprio per questo motivo è ricercata sul mercato. I risultati di recenti studi hanno maggiormente evidenziato la differenza tra la liquirizia di Calabria e quelle provenienti da altre regioni limitrofe nel contenuto in acido glicirizzico, come detto, nettamente inferiore rispetto a quello contenuto nelle radici provenienti dalle altre regioni ma anche per il minor contenuto di zuccheri.

Un ulteriore studio condotto sulla frazione volatile ha evidenziato la netta differenza tra la composizione della liquirizia di Calabria rispetto a quelle di altra provenienza sia italiana che estera. Il raffronto, infine, con gli estratti di liquirizia provenienti da altri Paesi ha evidenziato nella liquirizia di Calabria una differente composizione quali-quantitativa in composti fenolici.

In particolare emerge la presenza in minima percentuale di liquiritigenina, isoliquiritigenina mentre percentuali significative sono rappresentate dal Licochalcone A che risulta assente in altri campioni e copresente con il Licochalcone B in altri.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La Calabria è una regione che, per via della sua conformazione ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto a tutte le altre regioni italiane.

Estremo lembo della penisola italiana, la Calabria è essa stessa considerata una penisola lunga e stretta circondata dal mare per circa 800 km che, se per certi versi può essere paragonata alla Puglia, per altri dimostra di essere totalmente differente da questa. Infatti la Calabria è divisa longitudinalmente in due parti dalle alte catene montuose appenniniche, elemento questo assolutamente unico nel panorama delle regioni italiane.

La conformazione e l’orografia determinano in Calabria condizioni bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e peculiari rispetto al resto della penisola in termini di temperature medie, escursione termica, umidità, piovosità, precipitazioni, vento, eliofania e radiazione solare quindi temperatura del suolo, elementi questi ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici. Il particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla specie una forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando le performance in termini di caratteristiche compositive, nutrizionali, aromatiche definendo uno specifico chemiotipo: la liquirizia di Calabria.

Questa particolare tipologia di liquirizia è identificativa della regione Calabria infatti essa era ben nota già nel Seicento come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso «Trattato di terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si afferma che «… La specie che li fornisce è la Glycyrrhiza Glabra (Leguminose Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell’Europa. Talora la radice officinale è designata con il nome di Liquirizia di Calabria, per distinguerla dalla liquirizia di Russia, più chiara fornita dalla Glycyrrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel sud-est dell’Europa».

Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua «Quattordicesima Edizione» (1928) asserisce: «… The preparation of the juice is a widely extended industry along the Mediterranean coast: but the quality best appreciated in Great Britain is Made in Calabria …».

L’opinione espressa dall’Encyclopaedia Britannica è confermata in una relazione del Dipartimento di Stato degli USA «The licorice plant» (1985).

La Liquirizia di Calabria identifica un «prodotto» complesso frutto dell’interazione con l’opera dell’uomo, che si è tramandata nel corso dei secoli ed è assurta alla dignità di tradizione della regione Calabria così come riscontrabile nel Dipinto di Saint-Non risalente alla fine del 1700, in Stato delle persone in Calabria. I concari. di Vincenzo Padula risalente 1864, nel documento SVIMEZ Piante officinali in Calabria: presupposti e prospettive del 1951, in Pece e liquirizia nei casali cosentini del Settecento: forma d’industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica del 1980, in I «Conci» e la produzione del succo di liquerizia in Calabria di Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La dolce industria. Conci e liquirizia in provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di Vittorio Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra il 1700 e il 2000.

Nella Calabria del secondo Settecento la coltivazione della liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale ionico, soprattutto ai confini settentrionali con la Lucania e nella vasta piana di Sibari, dove abbondava, fino a Crotone e Reggio Calabria. Ma era anche abbondante nella valle del Crati che da Cosenza sbocca nella piana di Sibari, nonché in ampie fasce della zona costiera tirrenica.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)].

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la richiesta di modifica della DOP «Liquirizia di Calabria» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure:

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Cfr. nota 2.