ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.201.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
13 luglio 2013


Numero d'informazione

Sommario

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 201/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6917 — FSI/Merit/Yildirim/CMA CGM) ( 1 )

2013/C 201/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE) ( 1 )

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2013/C 201/03

Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2013

2013/C 201/04

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2013

2013/C 201/05

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2013

 

Commissione europea

2013/C 201/06

Tassi di cambio dell'euro

2013/C 201/07

Parere del comitato consultivo in materia di accord restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 7 maggio 2013, in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada — Relatore: Portogallo

2013/C 201/08

Relazione finale del consigliere-auditore — Continental/United/Lufthansa/Air Canada (AT.39595)

2013/C 201/09

Sintesi della decisione della Commissione, del 23 maggio 2013, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Caso AT.39595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada) [notificata con il numero C(2013) 2836 final]

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 201/10

Elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 201/11

Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro della misura da parte dello stato membro — Aiuti di Stato — Spagna (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica — Aiuto di Stato SA.31273 (12/C) (ex N 313/10) — Ultracongelados Antártida SA ( 1 )

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6917 — FSI/Merit/Yildirim/CMA CGM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 201/01

In data 25 giugno 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6917. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 201/02

In data 8 luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6951. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2013

2013/C 201/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2013 è stato adottato definitivamente il 12 dicembre 2012 (2),

il 18 marzo 2013 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l'esercizio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 è stata adottata il 26 giugno 2013.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 66 dell'8.3.2013, pag. 1, con rettifica nella GU L 134 del 18.5.2013, pag. 21.


13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2013

2013/C 201/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), del Consiglio, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2013 è stato adottato definitivamente il 12 dicembre 2012 (2),

il 2 aprile 2013 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale per l'esercizio 2013,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 è stata adottata il 9 luglio 2013.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 66 dell'8.3.2013, pag. 1 (Rettifica GU L 134 del 18.5.2013, pag. 21).


13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2013

2013/C 201/05

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2013 è stato adottato definitivamente il 12 dicembre 2012 (2),

il 15 aprile 2013 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale per l'esercizio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 è stata adottata il 9 luglio 2013.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 66 dell'8.3.2013, pag. 1, con rettifica nella GU L 134 del 18.5.2013, pag. 21.


Commissione europea

13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 luglio 2013

2013/C 201/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3034

JPY

yen giapponesi

129,75

DKK

corone danesi

7,4581

GBP

sterline inglesi

0,86270

SEK

corone svedesi

8,7050

CHF

franchi svizzeri

1,2388

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9130

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,951

HUF

fiorini ungheresi

292,82

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7027

PLN

zloty polacchi

4,3193

RON

leu rumeni

4,4227

TRY

lire turche

2,5599

AUD

dollari australiani

1,4436

CAD

dollari canadesi

1,3537

HKD

dollari di Hong Kong

10,1106

NZD

dollari neozelandesi

1,6752

SGD

dollari di Singapore

1,6500

KRW

won sudcoreani

1 467,36

ZAR

rand sudafricani

13,0930

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0005

HRK

kuna croata

7,5320

IDR

rupia indonesiana

13 021,77

MYR

ringgit malese

4,1416

PHP

peso filippino

56,563

RUB

rublo russo

42,6850

THB

baht thailandese

40,640

BRL

real brasiliano

2,9542

MXN

peso messicano

16,7474

INR

rupia indiana

77,7220


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/6


Parere del comitato consultivo in materia di accord restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 maggio 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada

Relatore: Portogallo

2013/C 201/07

1.

La maggioranza del comitato consultivo condivide la valutazione espressa della Commissione conformemente all'articolo 101, paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 23 aprile 2013. Una minoranza si astiene.

2.

La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Una minoranza si astiene.

3.

La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti da Air Canada, United Airlines e Lufthansa sono adeguati, necessari e proporzionati. Una minoranza si astiene.

4.

La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, alla luce degli impegni proposti da Air Canada, United Airlines e Lufthansa, l'intervento della Commissione non è più giustificato, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. Una minoranza si astiene.

5.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/7


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Continental/United/Lufthansa/Air Canada

(AT.39595)

2013/C 201/08

(1)

Il presente procedimento riguarda l’accordo concluso tra Air Canada, Continental Airlines, Deutsche Lufthansa e United Air Lines in merito alla costituzione di un’impresa comune per la ripartizione delle entrate sulle rotte transatlantiche («accordo A++») (2).

(2)

L’accordo A++ copre tutti i servizi di trasporto aereo di passeggeri delle compagnie aeree sulle rotte tra l’Europa e l’America del Nord. Le compagnie aeree convengono di cooperare su parametri fondamentali della concorrenza, quali determinazione dei prezzi, capacità, orari e commercializzazione. L’impresa comune non si qualifica come «a pieno titolo» e, pertanto, l’accordo è soggetto all’articolo 101 del TFUE.

(3)

L’8 aprile 2009 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) in relazione all’accordo A++. Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 e l’ha notificata ai vettori con lettera del 10 ottobre 2012. Nella valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che la cooperazione destasse riserve in quanto alla sua compatibilità con l’articolo 101 del TFUE in relazione alla rotta Francoforte–New York per i passeggeri premium.

(4)

L’11 dicembre 2012 i vettori hanno presentato impegni volti a rispondere alle riserve della Commissione. Il 21 dicembre 2012 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel quale sintetizzava il caso e gli impegni e invitava i terzi interessati a presentare osservazioni sulle proposte (4).

(5)

In risposta alla comunicazione, la Commissione ha ricevuto osservazioni da quattro parti interessate. Successivamente, il vettore ha presentato una proposta di impegno modificata. Conformemente agli impegni proposti, per un periodo di dieci anni i vettori si impegnano ad adottare una serie di misure, ad esempio la concessione di bande orarie, la combinabilità delle tariffe, accordi di prorata e l’apertura dei loro programmi frequent flyer, al fine di agevolare l’ingresso dei concorrenti sulla rotta Francoforte–New York.

(6)

Nella decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati dalle compagnie aeree e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

(7)

Nell’ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (5). Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 8 maggio 2013

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Continental Airlines e United Air Lines si sono fuse nel 2010. Tuttavia, la fusione tra i due vettori è stata completata soltanto il 31 marzo 2013. Continental Airlines è stata parte del procedimento fino alla data in cui si è conclusa l’operazione di fusione.

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada [notificata con il numero C(2012) 9787] (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 21).

(5)  Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.


13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/8


Sintesi della decisione della Commissione

del 23 maggio 2013

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(Caso AT.39595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada)

[notificata con il numero C(2013) 2836 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2013/C 201/09

Il 23 maggio 2013 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.

Introduzione

(1)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da Air Canada (AC), United Airlines, Inc. (UA) (2) e Deutsche Lufthansa AG (LH) (denominate collettivamente «le parti») ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 in un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato. La presente decisione riguarda l'accordo (accordo A++) concluso tra le parti per la costituzione di una impresa comune (joint venture) per la ripartizione delle entrate (joint venture A++), concernente, tra l'altro, tutti i loro servizi di trasporto aereo di passeggeri sulle rotte tra l'Europa e l'America del Nord.

Procedimento

(2)

L'8 aprile 2009 la Commissione ha avviato un procedimento formale al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare.

(3)

L'11 dicembre 2012 le parti hanno proposto di assumersi impegni per risolvere i problemi individuati in via provvisoria dalla Commissione sul mercato interessato. Il 21 dicembre 2012 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, che sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. A seguito delle osservazioni formulate dai terzi, il 15 maggio 2013 le parti hanno presentato la versione firmata degli impegni finali.

(4)

Il 7 maggio 2013 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. L'8 maggio 2013 il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale.

Riserve espresse nella valutazione preliminare

Valutazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafi 1 e 3, del trattato

(5)

Nella sua valutazione preliminare del 10 ottobre 2012 la Commissione ha indicato in via provvisoria le proprie riserve sulla possibile restrizione alla concorrenza per oggetto e per effetto posta in essere dalle parti nel mercato premium (3) sulla rotta Francoforte–New York attraverso la cooperazione di cui all'accordo A++.

(6)

La Commissione ha concluso in via provvisoria che l'accordo A++ per la sua stessa natura tendeva a limitare la concorrenza reale e potenziale, in quanto la cooperazione tra le parti nella joint venture A++ aveva del tutto eliminato la concorrenza tra di loro rispetto ai parametri fondamentali di prezzo e capacità. Nell'ambito di questo tipo di impresa comune per la ripartizione delle entrate, caratterizzata da neutralità rispetto all'aeromobile utilizzato, gli incentivi individuali delle compagnie aeree partner sulle rotte transatlantiche erano stati sostituiti dagli interessi e vantaggi comuni dell'appartenenza alla joint venture.

(7)

In via provvisoria la Commissione ha ritenuto, inoltre, che la cooperazione tra le parti nell'ambito dell'accordo A++ avesse prodotto conseguenze negative rilevanti per i passeggeri premium sulla rotta Francoforte–New York, poiché la concorrenza tra LH e CO precedente alla cooperazione nella joint venture A++ molto probabilmente non sarebbe stata sostituita dalla concorrenza di altri operatori nuovi entranti, a motivo di barriere sostanziali all'ingresso e all'espansione.

(8)

La Commissione ha pertanto concluso, in via preliminare, che la cooperazione tra le parti nell'ambito dell'accordo A++ relativamente alla rotta Francoforte–New York per i passeggeri premium era incompatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(9)

Le parti hanno sostenuto che l'accordo A++ generava incrementi di efficienza sia per i passeggeri sulla rotta in questione che per quelli in viaggio sulle rotte ad essa collegate precedenti e successive. A tal riguardo, la Commissione ha deciso di estendere il test applicabile agli incrementi di efficienza fuori del mercato di cui al punto 43 delle linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Secondo questo nuovo test esteso, gli incrementi di efficienza fuori del mercato interessato ma in mercati collegati, possono essere inclusi nella valutazione concorrenziale nella misura in cui apportano benefici agli stessi consumatori penalizzati dalla cooperazione. Pertanto, tale valutazione non implica il confronto tra pregiudizio causato a un gruppo di clienti e i benefici generati in favore di un altro gruppo di clienti.

(10)

Secondo questo test esteso, le parti devono dimostrare in primo luogo che la rotta in questione e quelle ad essa precedenti e successive sono collegate. Occorre dimostrare un elevato grado di uniformità tra i gruppi di consumatori che viaggiano sulla rotta in questione e su quelle ad essa precedenti e successive nonché l'esistenza di un flusso di incrementi di efficienza nei due sensi lungo tali rotte. In secondo luogo, le parti devono quantificare gli incrementi di efficienza sulle rotte precedenti e successive di cui beneficiano i consumatori che viaggiano anche sulla rotta in questione. Infine, va verificato che gli asseriti incrementi di efficienza (sia all'interno che fuori del mercato interessato) soddisfino tutte le altre condizioni, di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, sugli incrementi di efficienza, sulla congrua parte dei benefici riservata agli utilizzatori, sull'indispensabilità delle restrizioni e l'impossibilità di eliminare la concorrenza.

(11)

Sulla base della valutazione degli incrementi di efficienza presentati dalle parti nell'ambito del test esteso, si è tuttavia concluso che, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, il livello atteso degli incrementi di efficienza dimostrati (all'interno e fuori del mercato) era insufficiente a compensare i probabili effetti negativi significativi derivanti dalla restrizione alla concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

Gli impegni iniziali e finali

(12)

L'11 dicembre 2012 le parti hanno proposto di assumere impegni per risolvere i problemi individuati in via preliminare dalla Commissione rispetto ai passeggeri premium sulla rotta Francoforte–New York. Le parti si sono impegnate:

a)

a rendere disponibili coppie di slot di arrivo e di partenza all'aeroporto di Francoforte e/o JFK/Newark Liberty di New York, a scelta dei concorrenti, per consentire loro di operare fino a una frequenza giornaliera aggiuntiva (e fino a tre frequenze giornaliere nel caso di annullamento di servizi esistenti effettuati da concorrenti sulla rotta in questione). Tale proposta è subordinata ad una serie di condizioni, inclusa quella che un concorrente abbia esercitato tutti i mezzi ragionevolmente possibili per ottenere gli slot necessari attraverso la procedura ordinaria di assegnazione degli stessi. Inoltre, nell'aeroporto JFK di New York le parti non sono tenute a cedere più di una coppia di slot;

b)

a concludere accordi di combinabilità delle tariffe con i concorrenti per i passeggeri premium (4). I concorrenti ammissibili sono tutti i concorrenti che effettuano o avviano servizi diretti nuovi o potenziati sulla rotta Francoforte–New York, e non gestiscono alcun hub/aeroporto «focus-city» ai due estremi della stessa rotta;

c)

a concludere accordi speciali di prorata per il traffico con origine e destinazione in Europa/Israele o Nord America/Caraibi/America centrale nel caso in cui che una parte del viaggio includa la rotta Francoforte–New York (5). I concorrenti ammissibili sono tutti i concorrenti che effettuano o avviano servizi diretti nuovi o potenziati sulla rotta Francoforte–New York, e che singolarmente o con altri partner della loro alleanza, non gestiscono un hub/aeroporto «focus city» ai due estremi della stessa rotta;

d)

ad aprire i propri programmi frequent flyer a un concorrente che avvia o espande i servizi sulla rotta se quest'ultimo non dispone di un programma analogo e non partecipa a nessuno dei programmi frequent flyer delle parti.

(13)

Le parti propongono inoltre di affidare a un amministratore fiduciario il controllo dell'adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra un nuovo entrante e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della controversia in base al quale la decisione finale spetterebbe a un tribunale arbitrale.

(14)

In risposta alle osservazioni sul test di mercato, il 15 maggio 2013 le parti hanno presentato la versione firmata degli impegni finali. A parte alcuni adeguamenti e chiarimenti tecnici, questi impegni riveduti differiscono da quelli inizialmente presentati in particolare riguardo alla portata dell'impegno relativo all'accordo speciale di prorata. La portata dell'impegno è stata portata da quindici a venti rotte sulle quali le parti offriranno ai concorrenti accesso ai loro voli in coincidenza a determinate condizioni.

Valutazione e proporzionalità degli impegni proposti

(15)

La Commissione ritiene che nella loro versione finale, gli impegni siano sufficienti a risolvere i problemi individuati dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, senza essere sproporzionati. Gli impegni agevolano l'ingresso o l'espansione sulla rotta Francoforte–New York per i passeggeri premium, riducendo le barriere all'ingresso o all'espansione e rafforzano i servizi esistenti dei concorrenti. Essi mirano a fornire ai concorrenti un miglior accesso al traffico in coincidenza e la possibilità di concludere con le parti accordi di combinabilità delle tariffe e accordi di cooperazione sui programmi frequent flyer.

(16)

La Commissione ritiene che la portata degli impegni definitivi per quanto riguarda gli slot sia sufficiente e adeguata a renderli efficaci e sufficientemente attraenti per promuoverne l'effettivo utilizzo. Ciò è ancor più vero grazie all'associazione con altri elementi degli impegni definitivi, quali la combinabilità delle tariffe e gli accordi speciali di prorata. L'impegno sulla combinabilità delle tariffe attenuerà lo svantaggio dei concorrenti rispetto alle parti relativamente alle frequenze, consentendo ai primi di offrire un maggior numero di frequenze combinate. Tale impegno renderà i servizi dei concorrenti più attraenti per i passeggeri premium migliorando pertanto la sostenibilità a lungo termine dei concorrenti esistenti e riducendo le barriere all'ingresso di nuovi concorrenti. L'impegno relativo agli accordi speciali di prorata consentirà a un nuovo concorrente di avere il necessario accesso al traffico in coincidenza delle parti a condizioni vantaggiose ai due estremi della rotta considerata. Tale impegno ridurrà il vantaggio riconducibile all'hub delle parti rispetto ai nuovi concorrenti di cui incentiverà l'ingresso.

Conclusione

(17)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti dalle imprese interessate.

(18)

Alla luce degli impegni finali proposti dalle parti, la Commissione ritiene che il suo intervento non sia più giustificato. La decisione sarà vincolante per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di adozione.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Nel 2010, Continental Airlines (CO) e United Air Lines si sono fuse (caso COMP/M.5889 — United Air Lines/Continental Airlines). La fusione tra questi due vettori è stata completata il 31 marzo 2013. CO ha partecipato all'indagine antitrust in questo caso fino alla data in cui è stata portata a termine l'operazione di fusione.

(3)  Il mercato premium comprende i passeggeri che acquistano biglietti di prima classe, classe business e classe economia flessibile.

(4)  L'accordo di combinabilità delle tariffe prevede la possibilità per un concorrente (o per gli agenti di viaggio) di offrire un viaggio di andata e ritorno a passeggeri premium comprendente un servizio diretto fornito per una tratta da una delle parti e per l'altra da quel concorrente.

(5)  Gli accordi speciali di prorata consentono alle compagnie aeree interessate di ottenere dalle parti condizioni favorevoli per il trasporto di passeggeri in attesa di coincidenza su voli operati dalle parti sulle rotte a corto raggio in Europa e Nord America (e altri paesi selezionati) al fine di «alimentare» i loro servizi transatlantici sulla rotta Francoforte–New York trasferendo tali passeggeri sui loro voli transatlantici.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/11


Elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate

2013/C 201/10

Le agenzie di rating del credito di seguito elencate sono state registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (regolamento sulle agenzie di rating del credito).

L'elenco è pubblicato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento sulle agenzie di rating del credito ed è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione di registrazione o certificazione. La Commissione europea pubblica a sua volta l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro 30 giorni dall'ultimo aggiornamento. È pertanto possibile che durante questo periodo vi siano delle differenze tra l'elenco pubblicato dall'AESFEM e quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Agenzie di rating del credito registrate o certificate

Data dell'ultimo aggiornamento: 1o luglio 2013

Nome dell'Agenzia

Paese di stabilimento

Stato

Data di entrata in vigore

Euler Hermes Rating GmbH

Germania

Registrata

16 novembre 2010

Japan Credit Rating Agency Ltd

Giappone

Certificata

6 gennaio 2011

Feri EuroRating Services AG

Germania

Registrata

14 aprile 2011

BCRA — Credit Rating Agency AD

Bulgaria

Registrata

6 aprile 2011

Creditreform Rating AG

Germania

Registrata

18 maggio 2011

Scope Credit Rating GmbH (ex PSR Rating GmbH)

Germania

Registrata

24 maggio 2011

ICAP Group SA

Grecia

Registrata

7 luglio 2011

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Germania

Registrata

28 luglio 2011

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Germania

Registrata

18 agosto 2011

Companhia Portuguesa de Rating, SA (CPR)

Portogallo

Registrata

26 agosto 2011

AM Best Europe — Rating Services Ltd (AMBERS)

Regno Unito

Registrata

8 settembre 2011

DBRS Ratings Limited

Regno Unito

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch France S.A.S.

Francia

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Deutschland GmbH

Germania

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Italia SpA

Italia

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Polska SA

Polonia

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Ratings España S.A.U.

Spagna

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Ratings Limited

Regno Unito

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Ratings CIS Limited

Regno Unito

Registrata

31 ottobre 2011

Moody's Investors Service Cyprus Ltd

Cipro

Registrata

31 ottobre 2011

Moody's France S.A.S.

Francia

Registrata

31 ottobre 2011

Moody's Deutschland GmbH

Germania

Registrata

31 ottobre 2011

Moody's Italia Srl

Italia

Registrata

31 ottobre 2011

Moody's Investors Service España SA

Spagna

Registrata

31 ottobre 2011

Moody's Investors Service Ltd

Regno Unito

Registrata

31 ottobre 2011

Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S.

Francia

Registrata

31 ottobre 2011

Standard & Poor's Credit Market Services Italy Srl

Italia

Registrata

31 ottobre 2011

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Regno Unito

Registrata

31 ottobre 2011

CRIF SpA

Italia

Registrata

22 dicembre 2011

Capital Intelligence (Cyprus) Ltd

Cipro

Registrata

8 maggio 2012

European Rating Agency, a.s.

Slovacchia

Registrata

30 luglio 2012

Axesor SA

Spagna

Registrata

1o ottobre 2012

CERVED Group SpA

Italia

Registrata

20 dicembre 2012

Kroll Bond Rating Agency

Stati Uniti

Certificata

20 marzo 2013

The Economist Intelligence Unit Ltd

Regno Unito

Registrata

3 giugno 2013

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe)

Italia

Registrata

13 giugno 2013

Spread Research

Francia

Registrata

1o luglio 2013


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/13


DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DELLA MISURA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuti di Stato — Spagna

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica

Aiuto di Stato SA.31273 (12/C) (ex N 313/10) — Ultracongelados Antártida SA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 201/11

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 21 novembre 2012 (1) relativamente alla misura succitata, prendendo nota del fatto che la Spagna ha ritirato la propria notifica il 13 dicembre 2012 e non intende portare avanti questo progetto di aiuto.


(1)  GU C 359 del 21.11.2012, pag. 11.