ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.189.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
29 giugno 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 189/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 178 del 22.6.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 189/02

Causa C-152/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 26 marzo 2013 — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Münster

2

2013/C 189/03

Causa C-156/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 marzo 2013 — Digibet Ltd, Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

2

2013/C 189/04

Causa C-161/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 29 marzo 2013 — Idrodinamica Spurgo Velox e a./Acquedotto Pugliese SpA

3

2013/C 189/05

Causa C-179/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 12 aprile 2013 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

3

2013/C 189/06

Causa C-182/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Industrial Tribunals (Northern Ireland) (Regno Unito) il 12 aprile 2013 — Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty/Bluebird UK Bidco 2 Limited

4

2013/C 189/07

Causa C-183/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 aprile 2013 — Fazenda Pública (Erario)/Banco Mais SA

4

2013/C 189/08

Causa C-190/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 15 aprile 2013 — Antonio Márquez Somohano/Università Pompeu Fabra

4

2013/C 189/09

Causa C-193/13 P: Impugnazione proposta il 15 aprile 2013 dalla nfon AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, causa T-283/11, Fon Wireless Ltd./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

5

2013/C 189/10

Causa C-198/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social 1 de Benidorm (Spagna) il 16 aprile 2013 — Víctor Manuel Julián Hernández e a./Puntal Arquitectura S. L. e a.

5

2013/C 189/11

Causa C-201/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 17 aprile 2013 — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e a.

6

2013/C 189/12

Causa C-202/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 17 aprile 2013 — Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department

6

2013/C 189/13

Causa C-205/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 aprile 2013 — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e a.

7

2013/C 189/14

Causa C-207/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 aprile 2013 — Wagenborg Passagiersdiensten BV e altri/Minister van Infrastructuur en Milieu, altre parti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoomboot Maatschappij BV

7

2013/C 189/15

Causa C-210/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 18 aprile 2013 — Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

8

2013/C 189/16

Causa C-214/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 23 aprile 2013 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu

8

2013/C 189/17

Causa C-217/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 aprile 2013 — Oberbank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

9

2013/C 189/18

Causa C-218/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 aprile 2013 — Banco Santander SA, Santander Consumerbank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

9

2013/C 189/19

Causa C-220/13 P: Impugnazione proposta il 25 aprile 2013 da Kalliopi Nikolau avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 febbraio 2013, causa T-241/09, Nikolau/Corte dei conti dell'Unione europea

10

2013/C 189/20

Causa C-223/13: Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione europea

10

2013/C 189/21

Causa C-240/13: Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

11

2013/C 189/22

Causa C-241/13: Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

11

2013/C 189/23

Causa C-243/13: Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia

12

2013/C 189/24

Causa C-244/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland il 30 aprile 2013 — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

12

2013/C 189/25

Causa C-249/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Pau (Francia) il 6 maggio 2013 — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

13

2013/C 189/26

Causa C-253/13: Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

13

2013/C 189/27

Causa C-255/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 maggio 2013 — Peter Flood/Health Service Executive

14

2013/C 189/28

Causa C-260/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 13 maggio 2013 — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

14

 

Tribunale

2013/C 189/29

Causa T-146/09: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d’informazioni commerciali sensibili — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Legittimo affidamento — Tetto massimo del 10 % — Circostanze attenuanti — Cooperazione)

16

2013/C 189/30

Cause riunite T-147/09 e T-148/09: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d’informazioni commerciali sensibili — Nozione di infrazione permanente o ripetuta — Prescrizione — Certezza del diritto — Parità di trattamento — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione)

16

2013/C 189/31

Causa T-154/09: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — MRI/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi di informazioni commerciali sensibili — Nozione di infrazione permanente o ripetuta — Prescrizione — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Legittimo affidamento — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione)

17

2013/C 189/32

Causa T-437/10: Sentenza del Tribunale 16 maggio 2013 — Gap granen & producten/Commissione [Responsabilità extracontrattuale — Importazione di frumento (grano) duro di alta qualità — Dazi all'importazione — Regolamento (CE) n. 919 — Regolamento (CE) n. 1249/96 — Violazione sufficientemente qualificata di una regola di diritto che attribuisce diritti ai singoli — Danno materiale — Nesso di causalità]

17

2013/C 189/33

Causa T-508/10: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat/UAMI — von Eicken (SEBA TRADITION) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo SEBA TRADITION — Marchio nazionale figurativo anteriore JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2013/C 189/34

Causa T-530/10: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Reber/UAMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Marchi nazionali figurativi anteriori W. Amadeus Mozart — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 15, paragrafo 1, primo comma e secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2013/C 189/35

Causa T-80/11: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Nath Kalsi/UAMI — American Clothing Associates (RIDGE WOOD) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo RIDGE WOOD — Marchio comunitario figurativo anteriore River Woods North-Eastern Suppliers — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2013/C 189/36

Causa T-281/11: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Canga Fano/Consiglio (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 — Comparazione dei meriti — Sindacato giurisdizionale sul manifesto errore di valutazione)

19

2013/C 189/37

Causa T-294/11: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Grecia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Olio d’oliva — Seminativi — Errore manifesto di valutazione — Maggiorazione del tasso di rettifica forfetaria a causa dell’inadempimento reiterato — Incidenza della riforma della PAC sulla rettifica forfetaria — Proporzionalità — Natura delle spese destinate alla costituzione del SIG oleicolo)

19

2013/C 189/38

Causa T-335/11: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Bulgaria/Commissione [FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Pagamento unico per superficie — Zone svantaggiate — Pagamenti diretti nazionali integrativi — Funzionamento del sistema d’informazione geografica e del sistema d’identificazione delle particelle agricole — Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Proporzionalità — Certezza del diritto — Obbligo di motivazione]

19

2013/C 189/39

Causa T-356/11: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Restoin/UAMI (EQUIPMENT) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EQUIPMENT — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

20

2013/C 189/40

Causa T-392/11: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Iran Transfo/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione)

20

2013/C 189/41

Causa T-502/11: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Sanofi Pasteur MSD/UAMI — Mundipharma (Rappresentazione di due falci incrociate) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante due falci incrociate — Marchi nazionale e internazionali figurativi anteriori rappresentanti due nastri incrociati — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009)

21

2013/C 189/42

Causa T-104/12: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Verus/UAMI — Performance Industries Manufacturing (VORTEX) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VORTEX — Marchio comunitario denominativo anteriore VORTEX — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto di priorità — Articolo 29 del regolamento n. 207/2009 — Parziale rinuncia — Articolo 50 del regolamento n. 207/2009 — Violazione del diritto al contraddittorio — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009]

21

2013/C 189/43

Causa T-231/12: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Rocket Dog Brands/UAMI — Julius-K9 (JULIUS K9) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo JULIUS K9 — Marchi comunitari figurativi anteriori K9 — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

21

2013/C 189/44

Causa T-353/12: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Aleris/UAMI — Carefusion 303 (ALARIS) [Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo ALARIS — Uso serio del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2013/C 189/45

Causa T-273/11: Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Régie Networks e NRJ Global/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’espressione radiofonica — Decisione di non sollevare obiezioni — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità manifesta)

22

2013/C 189/46

Causa T-559/11: Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2013 — BytyOKD/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Vendita da parte della Repubblica ceca della sua partecipazione minoritaria nel capitale della società OKD nell’ambito di una privatizzazione — Decisione che accerta l’assenza di un aiuto di Stato — Associazione professionale — Difetto d’incidenza individuale — Nozione di interessato — Irricevibilità)

22

2013/C 189/47

Causa T-577/11: Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2013 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/ECDC (Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di servizi — Procedura di bando di gara — Prestazioni di servizi di esame sistematico e di formulazione dei pareri di esperti sull’efficacia in termini di salute pubblica della tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali a favore dell’ECDC — Rigetto dell’offerta di un offerente — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

23

2013/C 189/48

Causa T-198/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 — Repubblica federale di Germania/Commissione (Procedimento sommario — Valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli — Diniego della Commissione di approvare integralmente le disposizoni nazionali notificate dalle autorità tedesche che mantengono in vigore valori limite per tali sostanze — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità — Urgenza — Fumus boni juris — Contemperamento degli interessi)

23

2013/C 189/49

Causa T-246/12: Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2013 — Cat Media Pty/UAMI — Avon Products (RETANEW) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

24

2013/C 189/50

Causa T-405/12: Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2013 — FH/Commissione (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Decisione della Commissione di revocare al ricorrente i documenti di accesso agli edifici della stessa — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Inammissibilità — Ricorso per risarcimento danni — Nesso di causalità — Danno — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

24

2013/C 189/51

Causa T-44/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 aprile 2013 — AbbVie/EMA [Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti detenuti dall’EMA contenenti informazioni comunicate da un’impresa nell’ambito della sua domanda per il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale — Decisione di accordare ad un terzo l’accesso ai documenti — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Fumus boni juris — Bilanciamento degli interessi]

24

2013/C 189/52

Causa T-73/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 aprile 2013 — InterMune UK e a./EMA [Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti detenuti dall’EMA contenenti informazioni trasmesse da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Decisione di accordare ad un terzo l’accesso ai documenti — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Fumus boni juris — Bilanciamento degli interessi]

25

2013/C 189/53

Causa T-217/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Saf-Holland/UAMI (INTEGRAL)

25

2013/C 189/54

Causa T-218/13: Ricorso proposto il 18 aprile 2013 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)

26

2013/C 189/55

Causa T-228/13: Ricorso proposto il 19 aprile 2013 — NIIT Insurance Technologies/UAMI (EXACT)

26

2013/C 189/56

Causa T-245/13: Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Regno Unito/Commissione

27

2013/C 189/57

Causa T-251/13: Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Gemeente Nijmegen/Commissione

27

2013/C 189/58

Causa T-260/13: Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — Ryanair Holdings/Commissione

28

2013/C 189/59

Causa T-261/13: Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Paesi Bassi/Commissione

29

2013/C 189/60

Causa T-673/11: Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2013 — Sigla/UAMI (VIPS CLUB)

29

2013/C 189/61

Causa T-498/12: Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2013 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commissione

29

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 189/62

Causa F-104/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 maggio 2013 — de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Malattia grave — Nozione — Ricovero ospedaliero — Presa a carico — Pagamento diretto da parte dell’ufficio di liquidazione — Assenza nelle DGE di massimali per le spese di degenza — Obbligo di informare preventivamente l’affiliato in caso di fatturazione eccessiva)

30

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/1


2013/C 189/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 178 del 22.6.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 171 del 15.6.2013

GU C 164 del 8.6.2013

GU C 156 del 1.6.2013

GU C 147 del 25.5.2013

GU C 141 del 18.5.2013

GU C 129 del 4.5.2013

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 26 marzo 2013 — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Münster

(Causa C-152/13)

2013/C 189/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Münster

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di costruttore di cui all’articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva (CE) 2003/96 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche carrozzieri o concessionari qualora siano loro ad installare il serbatoio per il carburante nell’ambito del processo di fabbricazione di un veicolo e a tale processo partecipino, per motivi tecnici e/o economici, suddividendosi il lavoro, diverse imprese indipendenti.

2)

Qualora alla prima questione debba essere data risposta affermativa: come debba essere interpretata in tali circostanze la condizione enunciata all’articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96, in base alla quale deve trattarsi di veicoli «dello stesso tipo».


(1)  GU L 283, pag. 51.


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 marzo 2013 — Digibet Ltd, Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

(Causa C-156/13)

2013/C 189/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Digibet Ltd, Gert Albers

Resistente: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca una restrizione incoerente del settore relativo al gioco d’azzardo il fatto che,

da un lato, in uno Stato membro costituito come Stato federale, in linea di principio l’organizzazione e l’intermediazione di giochi d’azzardo pubblici su Internet, ai sensi del diritto in vigore nella stragrande maggioranza dei Länder, siano vietate e possano essere autorizzate in via eccezionale — senza alcun diritto soggettivo —, solamente per lotterie e scommesse sportive, con l’intento di fornire un’alternativa adeguata all’offerta illegale di giochi d’azzardo, nonché per contrastarne lo sviluppo e la diffusione;

dall’altro lato, in uno dei Länder di detto Stato membro, ai sensi del diritto ivi vigente e in presenza di condizioni oggettive dettagliatamente specificate, a ciascun cittadino dell’Unione e a qualsiasi persona giuridica ad esso assimilata debba essere rilasciata un’autorizzazione alla commercializzazione di scommesse sportive su Internet, di modo che potrebbe risultare compromessa l’idoneità della restrizione applicata nel resto del territorio federale alla commercializzazione del gioco d’azzardo su Internet al fine di conseguire i legittimi obiettivi di interesse generale con essa perseguiti.

2)

Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se la diversa situazione giuridica in un determinato Land faccia venir meno o comprometta notevolmente l’idoneità delle restrizioni del gioco d’azzardo applicate negli altri Länder a conseguire i legittimi obiettivi di interesse generale con esse perseguiti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:

3)

Se l’incoerenza risulti superata qualora il Land caratterizzato dalla disciplina derogatoria adotti le restrizioni del gioco d’azzardo applicate negli altri Länder pur mantenendo sul proprio territorio, per un periodo transitorio pluriennale, le disposizioni meno rigorose finora in vigore per quanto riguarda il gioco d’azzardo su Internet, con riferimento alle autorizzazioni ivi già accordate, dal momento che dette autorizzazioni non potrebbero essere revocate o tutt’al più, se lo fossero, comporterebbero misure compensative difficilmente sostenibili da parte del suddetto Land.

4)

Se, ai fini della risposta alla terza questione, rilevi se, durante il periodo transitorio pluriennale, l’idoneità delle restrizioni del gioco d’azzardo applicate negli altri Länder venga meno o sia notevolmente compromessa.


29.6.2013   

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C 189/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 29 marzo 2013 — Idrodinamica Spurgo Velox e a./Acquedotto Pugliese SpA

(Causa C-161/13)

2013/C 189/04

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Idrodinamica Spurgo Velox e a.

Convenuto: Acquedotto Pugliese SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE (1) vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere secondo 1'ordinaria diligenza, l'esistenza della violazione stessa.

2)

Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE ostino a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative […] che consentono al giudice di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta tenuta dall'Amministrazione aggiudicatrice.


(1)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU L 76, pag. 14.


29.6.2013   

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C 189/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 12 aprile 2013 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

(Causa C-179/13)

2013/C 189/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Resistente: L.F. Evans

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2 e/o 16 del regolamento n. 1408/71 (1) debbano essere interpretati nel senso che una persona come la signora Evans, cittadina di uno Stato membro, che si è avvalsa del suo diritto di libera circolazione dei lavoratori, alla quale era applicabile la normativa olandese di previdenza sociale e che successivamente è stata assunta dal Consolato generale degli Stati Uniti d’America nei Paesi Bassi come lavoratore ausiliario, sin dall’inizio di dette attività lavorative non rientra più nell’ambito di applicazione personale del regolamento n. 1408/71.

In caso di risposta negativa:

2)

a)

Se l’articolo 3 del regolamento n. 1408/71 e/o l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 (2) debbano essere interpretati nel senso che l’applicazione dello status di persona privilegiata alla signora Evans, che nella fattispecie consiste, tra l’altro, nel non essere obbligatoriamente assicurata ai fini della previdenza sociale e nel non corrispondere i relativi contributi, debba essere considerata come una giustificazione sufficiente per la distinzione operata secondo la cittadinanza.

b)

Quale significato debba essere attribuito a questo riguardo al fatto che la signora Evans nel dicembre 1999 abbia scelto su richiesta di mantenere detto status di persona privilegiata.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(2)  Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).


29.6.2013   

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C 189/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Industrial Tribunals (Northern Ireland) (Regno Unito) il 12 aprile 2013 — Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty/Bluebird UK Bidco 2 Limited

(Causa C-182/13)

2013/C 189/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

The Industrial Tribunals

Parti

Ricorrenti: Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty

Convenuta: Bluebird UK Bidco 2 Limited

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel contesto dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva del Consiglio 98/59/CE (1), il termine «stabilimento» abbia il medesimo significato che riveste nel contesto dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva medesima.

2)

In caso di risposta negativa, se uno «stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possa essere costituito da una sotto-unità organizzativa di un’impresa che consiste in, o comprende, più di un’unità locale di occupazione.

3)

Se, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva, la frase «almeno pari a 20» si riferisca al numero di licenziamenti in tutti gli stabilimenti del datore di lavoro, o se si riferisca invece al numero di licenziamenti per stabilimento. (In altri termini, se il riferimento a «20» sia un riferimento a 20 in ogni singolo stabilimento, o a 20 in totale).


(1)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).


29.6.2013   

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C 189/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 aprile 2013 — Fazenda Pública (Erario)/Banco Mais SA

(Causa C-183/13)

2013/C 189/07

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fazenda Pública

Resistente: Banco Mais SA

Questione pregiudiziale

Se in un contratto di leasing finanziario il canone pagato dal cliente, che è costituito dall’ammortamento finanziario, dagli interessi e da altri oneri, debba o meno includersi, nella sua piena accezione, nel denominatore del pro rata o se, al contrario, debbano essere presi in considerazione unicamente gli interessi, dato che questi costituiscono la remunerazione, il profitto che l’attività bancaria ottiene con il contratto di leasing


29.6.2013   

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C 189/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 15 aprile 2013 — Antonio Márquez Somohano/Università Pompeu Fabra

(Causa C-190/13)

2013/C 189/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Antonio Márquez Somohano

Convenuta: Università Pompeu Fabra

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa interna, quale quella di cui agli articoli 48 e 53 della legge organica spagnola del 21 dicembre 2001, n. 6, sulle Università, che non stabilisce un limite temporale per contratti di lavoro in successione, nel caso in cui non sia prevista nel diritto interno alcuna misura per evitare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per i professori universitari.

2)

Se il concetto di «lavoratore a tempo indeterminato» definito nella clausola 3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretato nel senso che tale definizione osta a una norma quale la quindicesima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, comma 2, dello Statuto dei lavoratori spagnolo (Estatuto de los Trabajadores) che prevede che il contratto di lavoro del lavoratore medesimo possa estinguersi qualora l’amministrazione aggiudicatrice provveda a coprire il posto di lavoro da esso occupato.

3)

Considerato che il diritto dei lavoratori riconosciuti giudizialmente come lavoratori a tempo indeterminato di percepire un indennizzo quando il contratto si estingue per una causa indipendente dalla loro persona costituisce una misura di diritto interno adeguata ai fini di prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo del lavoro temporaneo nel settore privato, e che nel settore pubblico non esiste alcuna misura equivalente, se costituisca una misura adeguata ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE il riconoscimento ai lavoratori a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione dello stesso diritto di percepire l’indennizzo previsto dalla legge per i lavoratori a tempo indeterminato del settore privato.


(1)  GU L 175, pag. 43.


29.6.2013   

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C 189/5


Impugnazione proposta il 15 aprile 2013 dalla nfon AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, causa T-283/11, Fon Wireless Ltd./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-193/13 P)

2013/C 189/09

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: nfon AG (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fon Wireless Ltd.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale;

in subordine, annullare la sentenza nella parte in cui questa riconosce l’esistenza di un rischio di confusione sulla base del marchio comunitario anteriore n. 4719738 «fon» (immagine);

condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013, causa T-283/11, con la quale quest’ultimo aveva riformato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fon Wireless Ltd. e la nfon AG, cosicché il ricorso proposto dalla nfon AG dinanzi alla commissione di ricorso era stato respinto.

La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario («RMC») (1). L’esame del rischio di confusione, secondo l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC, va effettuato sulla base di una valutazione completa, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. Si lamenta una violazione di tale requisito sotto tre aspetti, vale a dire l’erronea determinazione degli elementi distintivi dei marchi in conflitto nell’ambito del confronto dei segni, l’errata applicazione di un automatismo nella valutazione del rischio di confusione e la mancanza di una valutazione completa del rischio di confusione non essendo stata presa sufficientemente in considerazione la scarsa capacità distintiva dell’elemento costitutivo «fon».


(1)  GU L 78, pag. 1.


29.6.2013   

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C 189/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social 1 de Benidorm (Spagna) il 16 aprile 2013 — Víctor Manuel Julián Hernández e a./Puntal Arquitectura S. L. e a.

(Causa C-198/13)

2013/C 189/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Benidorm

Parti

Ricorrenti: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto Martí Juan e Said Debbaj

Resistenti: Puntal Arquitectura S. L., Obras Alteramar S. L., Altea Diseño y Proyectos S. L., Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro e Subdelegación del Gobierno de España en Alicante

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 57 dello Statuto dei lavoratori, in combinato disposto con l’articolo 116, paragrafo 2, del testo consolidato della legge relativa al processo del lavoro, in forza del quale lo Stato spagnolo versa direttamente ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, i cosiddetti «salarios de tramitación» (retribuzioni non corrisposte afferenti al periodo compreso tra il licenziamento e la data di notifica della sentenza sul licenziamento) maturati a decorrere dal sessantesimo (nella pratica novantesimo) giorno lavorativo successivo alla presentazione del ricorso dinanzi al giudice competente, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, e in particolare degli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafi 3 e 4, 3, 5 e 11 della medesima.

2)

In caso di risposta affermativa, se la prassi dello Stato spagnolo di versare direttamente ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, i cosiddetti «salarios de tramitación» maturati a decorrere dal sessantesimo (nella pratica novantesimo) giorno lavorativo successivo alla presentazione del ricorso, ma solo per i licenziamenti dichiarati illegittimi e non per quelli dichiarati nulli, debba essere considerata incompatibile con l’articolo 20 della Carta dei diritti dell’uomo dell’Unione europea (2) e, in ogni caso, con il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione europea.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se un organo giurisdizionale quale il giudice del rinvio possa disapplicare una normativa che consentirebbe allo Stato spagnolo di versare direttamente ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, i cosiddetti «salarios de tramitación» maturati a decorrere dal sessantesimo (nella pratica novantesimo) giorno lavorativo successivo alla presentazione del ricorso, ma solo per i licenziamenti dichiarati illegittimi e non per quelli dichiarati nulli, considerato che tra le due ipotesi non si rilevano differenze oggettive sotto tale profilo (con riferimento ai «salarios de tramitación»).


(1)  GU L 283, pag. 36.

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


29.6.2013   

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C 189/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 17 aprile 2013 — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e a.

(Causa C-201/13)

2013/C 189/11

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Convenuti: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «parodia» sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione.

2)

In caso di risposta affermativa, se una parodia debba soddisfare le seguenti condizioni e rispondere ai seguenti requisiti:

mostrare un proprio carattere originale (originalità);

in modo tale che la parodia non possa essere ragionevolmente attribuita all’autore dell’opera originale;

avere un senso umoristico o di beffa, senza riguardo al fatto se la critica in tal modo eventualmente espressa colpisca l’opera originale o qualcosa o qualcun altro;

indicare la fonte dell’opera oggetto di parodia.

3)

Se un’opera debba soddisfare altre condizioni o rispondere ad altri requisiti per poter essere definita una parodia.


29.6.2013   

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C 189/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 17 aprile 2013 — Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-202/13)

2013/C 189/12

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Resistente: Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE (1), sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di spostarsi e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri (in prosieguo: la «direttiva»), consenta ad uno Stato membro di adottare un provvedimento di applicazione generale per negare, revocare o estinguere il diritto conferito dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che esenta dall’obbligo di visto i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro titolari di carte di soggiorno rilasciate ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (in prosieguo: i «titolari di una carta di soggiorno»).

2)

Se l’articolo 1 del protocollo n. 20 sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea al Regno Unito e all’Irlanda consenta al Regno Unito di imporre ai titolari di una carta di soggiorno l’obbligo di ottenere un visto di ingresso prima dell’arrivo alla frontiera.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se il comportamento adottato nel caso di specie dal Regno Unito nei confronti dei titolari di carte di soggiorno possa essere giustificato sulla base degli elementi riassunti nella sentenza di questo giudice del rinvio.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


29.6.2013   

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C 189/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 aprile 2013 — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e a.

(Causa C-205/13)

2013/C 189/13

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Hauck GmbH & Co. KG

Resistenti: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S

Questioni pregiudiziali

«1)

a)

Se l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), punto (i), della direttiva 89/104/CEE (1), come codificata dalla direttiva 2008/95/CE (2), ossia che i segni non possono essere costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, riguardi una forma essenziale per la funzione del prodotto, oppure se l’impedimento si configuri già in presenza di una o più caratteristiche funzionali sostanziali di un prodotto, che il consumatore potrebbe cercare nei prodotti di concorrenti.

b)

Qualora nessuna di tali alternative sia corretta, come debba essere interpretata questa disposizione.

2)

a)

Se l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), punto (iii), della direttiva 89/014/CEE, come codificata dalla direttiva 2008/95/CE, ossia che i segni non possono essere costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, riguardi il motivo (o i motivi) della decisione di acquisto del pubblico rilevante.

b)

Se una “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, ai sensi della citata disposizione, si configuri esclusivamente ove detta forma debba essere considerata come il valore principale o determinante rispetto ad altri valori (come ad esempio, per le sedie per bambini: la sicurezza, il confort e la qualità), oppure se essa si configuri anche se, oltre a siffatto valore, esistono altri valori di detto prodotto definibili come sostanziali.

c)

Se ai fini della risposta alle questioni 2.a e 2.b sia determinante il punto di vista della maggior parte del pubblico rilevante, o se il giudice possa dichiarare che sia già sufficiente il punto di vista di una parte del pubblico al fine di considerare “sostanziale”, ai sensi della citata disposizione, il valore di cui si tratta.

d)

Se la risposta alla questione 2.c è in quest’ultimo senso, quali condizioni debbano essere poste quanto all’importanza della parte rilevante del pubblico.

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/104/CEE, come codificata nella direttiva 2008/104/CE, debba essere interpretato nel senso che l’impedimento figurante in detto articolo alla lettera e) sussiste anche se il marchio di forma contiene un segno per cui vale il disposto del punto (i), mentre per il resto esso soddisfa il disposto del punto (iii)».


(1)  Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


29.6.2013   

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C 189/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 aprile 2013 — Wagenborg Passagiersdiensten BV e altri/Minister van Infrastructuur en Milieu, altre parti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoomboot Maatschappij BV

(Causa C-207/13)

2013/C 189/14

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman, operante con il nome commerciale Rederij Waddentransport

Convenuto: Minister van Infrastructuur en Milieu

Altre parti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoomboot Maatschappij BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se la designazione della parte olandese del Waddenzee come via navigabile interna (via navigabile della zona 2) nell’allegato I della direttiva 2006/87 (1) osti all’applicazione del regolamento sul cabotaggio al trasporto pubblico di passeggeri sul Waddenzee, tra la terraferma olandese e le isole Terschelling, Vlieland, Ameland e Schiermonnikoog.

2)

Se l’applicabilità del regolamento sul cabotaggio osti all’applicazione del regolamento PSO (2), in considerazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento PSO stesso.

3)

Se gli Stati membri abbiano la facoltà, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento PSO, di dichiarare applicabile unicamente una o più parti specifiche di detto regolamento, nella fattispecie l’articolo 5, paragrafo 3, e il collegato articolo 5, paragrafo 4, al trasporto pubblico di passeggeri via mare e per vie navigabili.

4)

Se la deroga, di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento PSO, segnatamente il criterio della distanza di 300 000 km in essa formulato, possa essere dichiarata (senz’altro) applicabile al trasporto pubblico di passeggeri via mare e per vie navigabili.

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, quali effetti debbano essere ricollegati al fatto che, in questo caso, sono state rilasciate concessioni per trasporto pubblico di passeggeri via mare e per vie navigabili senza che sia soddisfatto il requisito di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento PSO.


(1)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).


29.6.2013   

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C 189/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 18 aprile 2013 — Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-210/13)

2013/C 189/15

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Questioni pregiudiziali

1)

Se un adiuvante privo di effetti terapeutici propri, ma che rafforza l’effetto terapeutico di un antigene quando è associato al medesimo in un vaccino, costituisca un «principio attivo» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 (1).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la combinazione di tale adiuvante con un antigene possa nondimeno essere considerata una «composizione di principi attivi» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).


29.6.2013   

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C 189/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 23 aprile 2013 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu

(Causa C-214/13)

2013/C 189/16

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria

Convenuto: George Ciocoiu

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 110 TFUE osti all’applicazione da parte di uno Stato membro di una tassa sulle emissioni inquinanti a un autoveicolo di occasione (di seconda mano) proveniente da altri Stati membri dell’Unione europea, in occasione della prima immatricolazione in detto Stato membro, mentre la riscossione e il pagamento della medesima tassa, sebbene prevista da un atto normativo e in caso di autovetture di occasione (di seconda mano) sul mercato interno, simili per vetustà, condizione tecnica e chilometraggio, dovuta in concomitanza con il loro primo trasferimento di proprietà, sono stati sospesi successivamente da un atto normativo con forza di legge


29.6.2013   

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C 189/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 aprile 2013 — Oberbank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

(Causa C-217/13)

2013/C 189/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Oberbank AG

Convenuto: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

Interessato: Deutsches Patent- und Markenamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva (1) osti a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, al fine di riconoscere che un marchio di colore astratto (nella fattispecie: il rosso HKS 13), impiegato per servizi finanziari, ha acquisito un carattere distintivo per effetto del suo uso, occorre che da un sondaggio tra i consumatori risulti un livello di riconoscibilità rettificato pari almeno al 70 %.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva debba essere interpretato nel senso che è dirimente il momento della domanda di registrazione di un marchio — e non il momento della registrazione — anche quando il titolare del marchio nell’ambito della sua difesa contro una domanda di accertamento della nullità sostiene che il marchio ha comunque acquisito, oltre tre anni dopo la domanda di registrazione ma prima della registrazione stessa, carattere distintivo per effetto del suo uso.

3)

Nel caso in cui, anche alle condizioni sopra illustrate, rilevi il momento della domanda di registrazione:

Se il marchio debba essere dichiarato nullo già per il fatto che non è chiaro e non può più essere chiarito se, al momento della domanda di registrazione, esso avesse acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso, o se la dichiarazione di nullità presupponga invece che il richiedente l’accertamento della nullità dimostri che il marchio non ha acquisito, al momento della domanda di registrazione, alcun carattere distintivo per effetto del suo uso.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


29.6.2013   

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C 189/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 aprile 2013 — Banco Santander SA, Santander Consumerbank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

(Causa C-218/13)

2013/C 189/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrenti: Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG

Convenuto: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

Interessato: Deutsches Patent- und Markenamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva (1) osti a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, al fine di riconoscere che un marchio di colore astratto (nella fattispecie: il rosso HKS 13), impiegato per servizi finanziari, ha acquisito un carattere distintivo per effetto del suo uso, occorre che da un sondaggio tra i consumatori risulti un livello di riconoscibilità rettificato pari almeno al 70 %.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva debba essere interpretato nel senso che è dirimente il momento della domanda di registrazione di un marchio — e non il momento della registrazione — anche quando il titolare del marchio nell’ambito della sua difesa contro una domanda di accertamento della nullità sostiene che il marchio ha comunque acquisito, oltre tre anni dopo la domanda di registrazione ma prima della registrazione stessa, carattere distintivo per effetto del suo uso.

3)

Nel caso in cui, anche alle condizioni sopra illustrate, rilevi il momento della domanda di registrazione:

Se il marchio debba essere dichiarato nullo già per il fatto che non è chiaro e non può più essere chiarito se, al momento della domanda di registrazione, esso avesse acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso, o se la dichiarazione di nullità presupponga invece che il richiedente l’accertamento della nullità dimostri che il marchio non ha acquisito, al momento della domanda di registrazione, alcun carattere distintivo per effetto del suo uso.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


29.6.2013   

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C 189/10


Impugnazione proposta il 25 aprile 2013 da Kalliopi Nikolau avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 febbraio 2013, causa T-241/09, Nikolau/Corte dei conti dell'Unione europea

(Causa C-220/13 P)

2013/C 189/19

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kalliopi Nikolau (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013, causa T-241/09, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 contiene valutazioni giuridiche le quali violerebbero manifestamente norme del diritto dell'Unione e ne chiede l'annullamento.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata dev’essere annullata per violazione di diritti fondamentali e di principi del diritto dell'Unione, per errata interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione europea nonché per difetto di giurisdizione (difetto di competenza). In particolare, le censure sono le seguenti:

in primo luogo, violazione della presunzione d'innocenza;

in secondo luogo, violazione del principio di leale cooperazione con il Tribunal d’Arrondissement di Lussemburgo, quale sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE;

in terzo luogo, difetto di giurisdizione;

in quarto luogo, errata interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione per quanto concerne i presupposti della responsabilità extracontrattuale nonché la decisione 99/50 della Corte dei conti.


29.6.2013   

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C 189/10


Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione europea

(Causa C-223/13)

2013/C 189/20

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In primo luogo, annullare il regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L33, pag. 14), in quanto l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013 non può essere separato dalle restanti disposizioni del medesimo;

in subordine, annullare l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

 

Primo motivo:

violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2494/95 (1) o della giurisprudenza della Corte, in quanto secondo l’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 93/2013 Eurostat è stato individuato come l’ente che redige un manuale giuridicamente vincolante, e non la Commissione come organo dell’UE.

 

Secondo motivo:

violazione dell’articolo 338, paragrafo 1, TFUE, poiché nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013 per la raccolta di informazioni statistiche è stato utilizzato un manuale e non uno degli strumenti giuridici previsti dall’articolo 288 TFUE.

 

Terzo motivo:

violazione degli articoli 5, paragrafo 3 e 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2494/95 in combinato disposto con l’articolo 5 bis della decisione 1999/468 (2), in quanto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013 è stata prevista una procedura diversa dalla procedura di regolamentazione di controllo necessaria secondo il regolamento n. 2494/95.

 

Quarto motivo

Violazione degli articoli 290 e 291 TFUE in combinato disposto con il regolamento n. 182/2011 (3), in quanto non è stata prevista la procedura dell’articolo 290 TFUE o una procedura prevista dal regolamento n. 182/2011 nell’ideazione e redazione di un manuale.


(1)  GU L 257, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13).


29.6.2013   

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C 189/11


Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-240/13)

2013/C 189/21

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Heller e L. Naaber-Kivisoo)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Estonia è venuta meno ai propri obblighi derivanti dall’articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, in quanto non ha adottato le disposizioni per trasporre gli articoli 2, paragrafo 21; 9, paragrafi 5, 7 e 12; 10, paragrafo 5; 11, paragrafo 1, prima frase; 11, paragrafo 5, lettere a) e b); 16, paragrafi 2 e 3; 26, paragrafi 2, lettera c), seconda frase, 4 e 5; 36; 37, paragrafo 1, lettere e), f), i), k) e p); 37, paragrafo 8; 37, paragrafo 10, seconda frase; 38, paragrafo 3; 40, paragrafo 3 nonché allegato 1, n. 1, lettera a), quinto trattino e allegato 1, n. 1, lettere d), f), i) e j), o comunque, ha omesso di comunicare alla Commissione l’adozione delle disposizioni necessarie per trasporre la direttiva;

infliggere alla Repubblica di Estonia una penalità per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo, 3 TFUE, pari a EUR 5 068,80 al giorno, a decorrere della pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211, pag. 55.


29.6.2013   

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C 189/11


Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-241/13)

2013/C 189/22

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Heller e L. Naaber-Kivisoo)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Estonia è venuta meno ai propri obblighi derivanti dall’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, in quanto non ha adottato le disposizioni per trasporre gli articoli 2, nn. 10, 20 e 22; 3, paragrafi 3 e 4; 7, paragrafo 3; 9, paragrafi 5, 7 e 12; 10, paragrafo 5; 11, paragrafo 5, lettere a) e b); 12; 13; 15; 16; 26, paragrafo 2, lettera b); 26, paragrafo 2, lettera c), seconda, quarta e quinta frase; 26, paragrafo 2, lettera d), terza e quarta frase; 26, paragrafo 3; 27, paragrafo 2; 33; 36, paragrafo 4, comma 2 e 4; 36, paragrafi 6 e 8; 36, paragrafo 9, comma 3; 41, paragrafo 1, lettere d), e), i), k), n), p), q) e s); 41, paragrafo 6, lettera c); 41, paragrafo 9, seconda e terza frase; 41, paragrafo 10; 44, paragrafo 3; allegato1, n. 1, lettera a), paragrafo 1, secondo, terzo, quinto e settimo trattino; allegato 1, n. 1, lettera a), paragrafo 2; allegato 1, n. 1, lettere b), d), f), h), i) e j) nonché allegato 1, n. 2, o comunque, ha omesso di comunicare alla Commissione l’adozione delle disposizioni necessarie per trasporre la direttiva;

infliggere alla Repubblica di Estonia una penalità per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo, 3 TFUE, pari a EUR 4224 al giorno, a decorrere della pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211, pag. 94.


29.6.2013   

IT

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C 189/12


Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-243/13)

2013/C 189/23

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e S. Petrova)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare il Regno di Svezia a pagare alla Commissione, sul conto delle «Risorse proprie dell’Unione europea» un’ammenda di EUR 14 912 al giorno per tutto il tempo in cui sono rimasti non adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10, cioè a partire dal giorno in cui la sentenza nella presente causa sarà pronunciata fino al giorno in cui la sentenza nella causa C-607/10 sarà applicata;

condannare il Regno di Svezia a pagare alla Commissione, sullo stesso conto, un importo forfettario di EUR 4 893 al giorno, per ciascun giorno in cui non sono stati adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10, cioè a partire dal giorno in cui la sentenza nella detta causa è stata pronunciata fino a quello in cui la Corte statuirà nella fattispecie, oppure al giorno in cui saranno adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza nella causa C-607/10, qualora questi ultimi fossero attuati anteriormente;

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua sentenza del 29 marzo 2012, Commissione europea/Regno di Svezia, C-607/10, la Corte ha dichiarato quanto segue: «il Regno di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima».

Il Regno di Svezia non ha ancora adottato alcun provvedimento al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10. La Commissione ha pertanto proposto ricorso ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e chiede che il Regno di Svezia paghi le summenzionate sanzioni economiche.


29.6.2013   

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C 189/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland il 30 aprile 2013 — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

(Causa C-244/13)

2013/C 189/24

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ewaen Fred Ogieriakhi

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa affermare che il coniuge di un cittadino dell’Unione europea, il quale all’epoca non era a sua volta cittadino di uno Stato membro, abbia «soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (1), in una situazione in cui la coppia aveva contratto matrimonio nel maggio del 1999, il diritto di soggiorno era stato concesso nell’ottobre del 1999 e i coniugi avevano concordato, al più tardi all’inizio del 2002, di vivere separati ed entrambi avevano iniziato a vivere con conviventi diversi alla fine del 2002.

2)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione, e tenendo presente che il cittadino di un paese terzo che rivendichi un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, sulla base di un soggiorno continuativo di cinque anni antecedente all’aprile 2006, deve altresì dimostrare, tra l’altro, la conformità di tale soggiorno ai requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68 (2), se il fatto che, nel corso di detto asserito periodo di cinque anni, il cittadino dell’Unione abbia lasciato il domicilio coniugale e il cittadino del paese terzo abbia successivamente iniziato la convivenza con un’altra persona, in un nuovo domicilio coniugale che non è stato fornito né messo a disposizione dall’(ex) coniuge cittadino dell’Unione, significhi che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1612/68 non sono soddisfatti.

3)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione e di soluzione negativa alla seconda questione, se, ai fini della valutazione se uno Stato membro abbia erroneamente trasposto, o non abbia altrimenti adeguatamente applicato, i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva del 2004, il fatto che il giudice nazionale chiamato a conoscere di un’azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione abbia ritenuto necessario proporre un rinvio pregiudiziale sulla questione sostanziale della titolarità del diritto di soggiorno permanente del ricorrente, costituisca, di per sé, un elemento che tale giudice può prendere in considerazione nel determinare se la violazione del diritto dell’Unione fosse evidente.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

(2)  Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).


29.6.2013   

IT

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C 189/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Pau (Francia) il 6 maggio 2013 — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(Causa C-249/13)

2013/C 189/25

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Pau

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Khaled Boudjlida

Convenuto: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia, per uno straniero cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità che debba essere oggetto di una decisione di rimpatrio, il contenuto del diritto di essere ascoltato definito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, se tale diritto comprenda quello di essere posto in condizione di analizzare tutti gli elementi addebitatigli per quanto riguarda il suo diritto di soggiorno, di manifestare il proprio punto di vista, oralmente o per iscritto, con un periodo di riflessione sufficiente e, se del caso, avvalendosi di un’assistenza legale di sua scelta.

2)

Se si debba modulare ovvero limitare, se del caso, tale contenuto in considerazione dell’obiettivo d’interesse generale della politica di rimpatrio esposto dalla [summenzionata] direttiva del 16 dicembre 2008 (1).

3)

In caso di risposta affermativa, quali adeguamenti occorra ammettere e in base a quali criteri occorra determinare questi ultimi.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).


29.6.2013   

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C 189/13


Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-253/13)

2013/C 189/26

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Heller, O. Beynet, P. Mihaylova)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’allegato I, punto 1, lettera a), secondo comma, nonché lettere b), d), f), h) e i), della direttiva 2009/73 CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell’adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, della richiamata direttiva;

conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, imporre alla Repubblica di Bulgaria il pagamento di una penalità pari a EUR 8 448 giornalieri, a decorrere dalla data della sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, per violazione dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva 2009/73/CE;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l’adozione delle misure di attuazione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211, pag. 94.


29.6.2013   

IT

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C 189/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 maggio 2013 — Peter Flood/Health Service Executive

(Causa C-255/13)

2013/C 189/27

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Peter Flood

Resistente: Health Service Executive

Questione pregiudiziale

Se un cittadino di uno Stato membro (in prosieguo: il «primo Stato membro»), titolare di un’assicurazione, che sia stato seriamente ammalato per undici anni a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre costui era residente nel primo Stato membro, ma si trovava in vacanza in un altro Stato membro (in prosieguo: il «secondo Stato membro») debba essere considerato «dimorante» nel secondo Stato membro per quel periodo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, o, in subordine, dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 (1), quando la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravità della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).


29.6.2013   

IT

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C 189/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 13 maggio 2013 — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

(Causa C-260/13)

2013/C 189/28

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parti

Ricorrente: Sevda Aykul

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri risultante dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE (1) osti ad una normativa nazionale della Repubblica federale di Germania in base alla quale il diritto di utilizzare una patente estera in Germania deve essere revocato successivamente per via amministrativa ove il titolare della patente estera guidi con essa in Germania un veicolo a motore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti illegali e, conseguentemente, non sia più idoneo alla guida in base alle disposizioni tedesche.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se ciò si applichi anche qualora lo Stato del rilascio, nonostante sia a conoscenza dell’episodio di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non adotti alcuna misura e permanga, pertanto, il pericolo rappresentato dal titolare della patente di guida estera.

3)

In caso di risposta negativa alla questione n. 1, se la Repubblica federale di Germania possa subordinare il nuovo conferimento del diritto di utilizzare la patente di guida estera in Germania all’adempimento dei requisiti nazionali per il nuovo conferimento.

4)

a)

Se la riserva del rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE possa giustificare che uno Stato membro, in luogo dello Stato del rilascio, proceda in base alla normativa in materia di abilitazione alla guida. Se la riserva consenta, ad esempio, la revoca successiva del diritto di utilizzare la patente di guida estera in Germania mediante una misura di sicurezza di natura penale.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione n. 4 a, se, in considerazione dell’obbligo di riconoscimento, sia competente a conferire nuovamente il diritto di utilizzare la patente estera in Germania lo Stato membro che infligge la misura di sicurezza o lo Stato del rilascio.


(1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).


Tribunale

29.6.2013   

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C 189/16


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione

(Causa T-146/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei tubi marini - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d’informazioni commerciali sensibili - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Legittimo affidamento - Tetto massimo del 10 % - Circostanze attenuanti - Cooperazione)

2013/C 189/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Parker ITR Srl (Veniano, Italia) e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti B. Amory, F. Marchini Càmia e F. Amato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan, V. Bottka e S. Noë, successivamente S. Noë e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell’ammenda ad esse inflitta in detta decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera i), della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullata nella parte in cui la Commissione europea ha constatato che la Parker ITR Srl aveva partecipato all’infrazione per il periodo precedente al 1o gennaio 2002.

2)

L’articolo 2, lettera e), della decisione C(2009) 428 def. è annullato.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR è stabilito in EUR 6 400 000, per il quale la Parker-Hannifin Corp. è solidalmente responsabile a concorrenza dell’importo di EUR 6 300 000.

4)

Il ricorso è respinto per il resto.

5)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Parker ITR e dalla Parker-Hannifin.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


29.6.2013   

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C 189/16


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione

(Cause riunite T-147/09 e T-148/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei tubi marini - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d’informazioni commerciali sensibili - Nozione di infrazione permanente o ripetuta - Prescrizione - Certezza del diritto - Parità di trattamento - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione)

2013/C 189/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Trelleborg Industrie SAS (Clermont–Ferrand, Francia) (causa T-147/09), e Trelleborg AB (Trelleborg, Svezia) (causa T-148/09) (rappresentanti: J. Joshua, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, V. Bottka e S. Noë, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell’ammenda ad esse inflitta in detta decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettere g) e h), della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullata nella parte relativa al periodo tra il 13 maggio 1997 e il 21 giugno 1999.

2)

Il ricorso dev’essere respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 153 del 4.07.2009.


29.6.2013   

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C 189/17


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — MRI/Commissione

(Causa T-154/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei tubi marini - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi di informazioni commerciali sensibili - Nozione di infrazione permanente o ripetuta - Prescrizione - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Legittimo affidamento - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione)

2013/C 189/31

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Manuli Rubber Industries SpA (MRI) (Milano) (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo e E. Marasà, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, S. Noë e L. Prete, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda la ricorrente, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell’ammenda ad essa inflitta in detta decisione

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera f), della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullato.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla MRI è fissato in EUR 4 900 000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


29.6.2013   

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C 189/17


Sentenza del Tribunale 16 maggio 2013 — Gap granen & producten/Commissione

(Causa T-437/10) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Importazione di frumento (grano) duro di alta qualità - Dazi all'importazione - Regolamento (CE) n. 919 - Regolamento (CE) n. 1249/96 - Violazione sufficientemente qualificata di una regola di diritto che attribuisce diritti ai singoli - Danno materiale - Nesso di causalità)

2013/C 189/32

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gap granen & producten NV (Zoersel, Belgio) (rappresentanti: C. Ronse, A. Hansebout, K. Claeyé et J. Muyldermans, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou et B. Burggraaf, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni proposto sulla base dell’articolo 340 TFUE diretto ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa della fissazione di dazi all’importazione sul frumento (grano) duro di alta qualità dal regolamento (CE) della Commissione del 1 ottobre 2009, n. 919, recante modifica del regolamento (CE) n. 915/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009 (GU L 259, pag. 5)

Dispositivo

1)

La Commissione europea è tenuta a risarcire il danno subito dalla Gap granen & producten NV a causa dell’applicazione del regolamento (CE) della Commissione del 1 ottobre 2009, n. 919, recante modifica del regolamento (CE) n. 915/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009, in quanto detto regolamento non ha tenuto conto della quotazione fob né utilizzato un metodo di calcolo rappresentativo degli effettivi costi di trasporto ai fini della fissazione dei dazi all'importazione per il frumento (grano) duro di alta qualità.

2)

La Gap granen & producten e la Commissione trasmetteranno al Tribunale, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, gli importi da corrispondere, comprensivi degli interessi, stabiliti di comune accordo.

3)

In caso di mancato accordo, la Gap granen & producten e la Commissione faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


29.6.2013   

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C 189/18


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat/UAMI — von Eicken (SEBA TRADITION)

(Causa T-508/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo SEBA TRADITION - Marchio nazionale figurativo anteriore JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 189/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat AȘ (Maltepe, Turchia) (rappresentante: H. Wilde, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Joh. Wilh. von Eicken GmbH (Lubecca, Germania) (rappresentanti: C. Rohnke e F. Thiering, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 agosto 2010 (procedimento R 559/2009-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Joh. Wilh. von Eicken GmbH e la Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat AȘ.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat AȘ è condannata alle spese.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


29.6.2013   

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C 189/18


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Reber/UAMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)

(Causa T-530/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM - Marchi nazionali figurativi anteriori W. Amadeus Mozart - Mancato uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 15, paragrafo 1, primo comma e secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 189/34

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, poi D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anna Klusmeier (Bielefeld, Germania) (rappresentante: G. Schmitt-Gaedke, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 settembre 2010 (procedimento R 363/2008-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Reber Holding GmbH & Co. KG e la sig.ra Anna Klusmeier

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla sig.ra Anna Klusmeier ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


29.6.2013   

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C 189/18


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Nath Kalsi/UAMI — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

(Causa T-80/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo RIDGE WOOD - Marchio comunitario figurativo anteriore River Woods North-Eastern Suppliers - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 189/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Dwarka Nath Kalsi e Ajit Nath Kalsi (Agra, India) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: American Clothing Associates (Evergem, Belgio) (rappresentante: C. De Keersmaeker, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2010 (procedimento R 599/2010-1), relativa ad un’opposizione tra, da un lato, la American Clothing Associates e, dall’altro, la Dwarka Nath Kalsi e la Ajit Nath Kalsi.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 novembre 2010 (procedimento R 599/2010-1) è annullata nella parte relativa ai prodotti della classe 24 oggetto del marchio richiesto e ai servizi «trattamento ed elaborazione di pellami, cuoio, pellicce e tessuti» rientranti nella classe 40 e designati dal marchio anteriore n. 2785459.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Dwarka Nath Kalsi e la Ajit Nath Kalsi nonché l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.

4)

La American Clothing Associates sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 02.04.2011.


29.6.2013   

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C 189/19


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Canga Fano/Consiglio

(Causa T-281/11) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2009 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 - Comparazione dei meriti - Sindacato giurisdizionale sul manifesto errore di valutazione)

2013/C 189/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 24 marzo 2011, Canga Fano/Consiglio (F-104/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Diego Canga Fano sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nel contesto del presente procedimento.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


29.6.2013   

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C 189/19


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Grecia/Commissione

(Causa T-294/11) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Olio d’oliva - Seminativi - Errore manifesto di valutazione - Maggiorazione del tasso di rettifica forfetaria a causa dell’inadempimento reiterato - Incidenza della riforma della PAC sulla rettifica forfetaria - Proporzionalità - Natura delle spese destinate alla costituzione del SIG oleicolo)

2013/C 189/37

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Markoulli, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte concernente la Repubblica ellenica

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


29.6.2013   

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C 189/19


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Bulgaria/Commissione

(Causa T-335/11) (1)

(FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Pagamento unico per superficie - “Zone svantaggiate” - Pagamenti diretti nazionali integrativi - Funzionamento del sistema d’informazione geografica e del sistema d’identificazione delle particelle agricole - Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Proporzionalità - Certezza del diritto - Obbligo di motivazione)

2013/C 189/38

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e T. Ivanov, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, D. Dimov, G. Koleva e D. Stefanov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte concernente la Repubblica di Bulgaria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


29.6.2013   

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C 189/20


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Restoin/UAMI (EQUIPMENT)

(Causa T-356/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EQUIPMENT - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

2013/C 189/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Restoin (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Alcaraz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 14 aprile 2011, (procedimento R 1430/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo EQUIPMENT

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Christian Restoin è condannato alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


29.6.2013   

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C 189/20


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Iran Transfo/Consiglio

(Causa T-392/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 189/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Iran Transfo (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata nella parte in cui riguarda la Iran Transfo.

2)

Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la Iran Transfo, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iran Transfo.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


29.6.2013   

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C 189/21


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Sanofi Pasteur MSD/UAMI — Mundipharma (Rappresentazione di due falci incrociate)

(Causa T-502/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante due falci incrociate - Marchi nazionale e internazionali figurativi anteriori rappresentanti due nastri incrociati - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009)

2013/C 189/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sanofi Pasteur MSD SNC (Lione, Francia) (rappresentanti: avv.ti T. de Haan, P. Péters e V. Wellens)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Nielsen)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 22 luglio 2011, (procedimento R 1904/2010-4), relativa ad un’opposizione tra la Sanofi Pasteur MSD SNC e la Mundipharma AG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sanofi Pasteur MSD SNC è condannata alle spese.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.


29.6.2013   

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C 189/21


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Verus/UAMI — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

(Causa T-104/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VORTEX - Marchio comunitario denominativo anteriore VORTEX - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto di priorità - Articolo 29 del regolamento n. 207/2009 - Parziale rinuncia - Articolo 50 del regolamento n. 207/2009 - Violazione del diritto al contraddittorio - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009)

2013/C 189/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verus Eood (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: inizialmente avv. S. Vykydal, successivamente avv. F. Henkel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Performance Industries Manufacturing, Inc. (Odessa, Florida, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 dicembre 2011, (procedimento R 512/2011-4), relativa ad un’opposizione tra la Verus Eood e la Performance Industries Manufacturing Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Verus Eood è condannata alle spese.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


29.6.2013   

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C 189/21


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Rocket Dog Brands/UAMI — Julius-K9 (JULIUS K9)

(Causa T-231/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo JULIUS K9 - Marchi comunitari figurativi anteriori K9 - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 189/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rocket Dog Brands LLC (Hayward, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Julius-K9 bt (Szigetszentmiklós, Ungheria)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 marzo 2012, (procedimento R 1124/2011-4), relativa ad un’opposizione tra la Rocket Dog Brands LLC e la Julius-K9 bt.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rocket Dog Brands LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


29.6.2013   

IT

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C 189/22


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Aleris/UAMI — Carefusion 303 (ALARIS)

(Causa T-353/12) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo ALARIS - Uso serio del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 189/44

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aleris Holding AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: A. Kylhammar e K. Westerberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Carefusion 303, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 maggio 2012 (procedimento R 334/2011-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Aleris Holding AB e la Carefusion 303, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 maggio 2002 (procedimento R 334/2011-5) è annullata nella parte in cui respinge la domanda di decadenza del marchio ALARIS per i prodotti della classe 10 diversi dai sistemi di iniezione, dalle pompe a siringa, dalle pompe volumetriche, dai comandi, dai termometri e dai termometri gettabili.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 311 del 13 ottobre 2012.


29.6.2013   

IT

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C 189/22


Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Régie Networks e NRJ Global/Commissione

(Causa T-273/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’espressione radiofonica - Decisione di non sollevare obiezioni - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta)

2013/C 189/45

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Régie Networks (Lione, Francia) e NRJ Global (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Geneste e C. Vannini)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Demanda di annullamento della decisione C(2010) 6483 def. della Commissione del 29 settembre 2010, relativa al regime di aiuti C 4/09 (ex N 679/97) cui la [Repubblica francese] ha dato esecuzione a favore dell’espressione radiofonica, e che dichiara detto regime compatibile con il mercato interno, a patto che rispetti determinate condizioni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Régie Networks e la NRJ Global sono condannate alle spese.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


29.6.2013   

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C 189/22


Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2013 — BytyOKD/Commissione

(Causa T-559/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Vendita da parte della Repubblica ceca della sua partecipazione minoritaria nel capitale della società OKD nell’ambito di una privatizzazione - Decisione che accerta l’assenza di un aiuto di Stato - Associazione professionale - Difetto d’incidenza individuale - Nozione di interessato - Irricevibilità)

2013/C 189/46

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sdružení nájemníků BytyOKD.cz (Ostrava, Repubblica Ceca) (rappresentante: avv. R. Pelikán)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2011) 4927 della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa alla vendita alla Karbon Invest, a.s. della partecipazione minoritaria dello Stato ceco, nel capitale della OKD, a.s. e che dichiara che tale vendita non costituiva un aiuto di Stato [Aiuto di stato SA.25076 (2011/NN)] (GU C 225, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Sdružení nájemníků BytyOKD.cz è condannata alle spese.

3)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della RPG Industries Limited.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


29.6.2013   

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C 189/23


Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2013 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/ECDC

(Causa T-577/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di servizi - Procedura di bando di gara - Prestazioni di servizi di esame sistematico e di formulazione dei pareri di esperti sull’efficacia in termini di salute pubblica della tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali a favore dell’ECDC - Rigetto dell’offerta di un offerente - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2013/C 189/47

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Garipis, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: R. Trott, agente, assistito da D. Waelbroeck e E. Bourtzalas, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’ECDC del 25 agosto 2011, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nel contesto del bando di gara PROC/2001/041 relativo all’esame sistematico e alla formulazione dei pareri di esperti sull’efficacia in termini di salute pubblica della tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali (GU 2011/S 109-179084)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Lo Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


29.6.2013   

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C 189/23


Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 — Repubblica federale di Germania/Commissione

(Causa T-198/12 R)

(Procedimento sommario - Valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli - Diniego della Commissione di approvare integralmente le disposizoni nazionali notificate dalle autorità tedesche che mantengono in vigore valori limite per tali sostanze - Domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità - Urgenza - Fumus boni juris - Contemperamento degli interessi)

2013/C 189/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere, in via provvisoria, l’approvazione del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalle autorità tedesche aventi ad oggetto valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli fino alla decisione del Tribunale nel merito.

Dispositivo

1)

La Commissione europea autorizzerà il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli fino a quando il Tribunale non abbia statuito nel procedimento principale.

2)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta per il resto.

3)

Le spese sono riservate.


29.6.2013   

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C 189/24


Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2013 — Cat Media Pty/UAMI — Avon Products (RETANEW)

(Causa T-246/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)

2013/C 189/49

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cat Media Pty Ltd (Warriewood, Australia) (rappresentante: I. De Freitas, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Avon Products, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. U. Stelzenmüller)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 740/2011-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Avon Products, Inc. e la Cat Media Pty Ltd.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


29.6.2013   

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C 189/24


Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2013 — FH/Commissione

(Causa T-405/12) (1)

(Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Decisione della Commissione di revocare al ricorrente i documenti di accesso agli edifici della stessa - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Inammissibilità - Ricorso per risarcimento danni - Nesso di causalità - Danno - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2013/C 189/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FH (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: É. Boigelot e R. Murru, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del 10 luglio 2012 con la quale la Commissione ha revocato al ricorrente i documenti di accesso agli edifici della stessa, nonché della rettifica dell’11 luglio 2012, e, dall’altro, domanda di condanna della Commissione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


29.6.2013   

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C 189/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 aprile 2013 — AbbVie/EMA

(Causa T-44/13 R)

(Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’EMA contenenti informazioni comunicate da un’impresa nell’ambito della sua domanda per il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale - Decisione di accordare ad un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi)

2013/C 189/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedenti: AbbVie, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) e AbbVie Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti P. Bogaert, G. Berrisch; B. Kelly, G. Castle, solicitor; D. Anderson, QC, e D. Scannell, barrister)

Resistente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jablonski, N. Rampal Olmedo e A. Spina, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/748792/2012 dell’EMA, del 14 gennaio 2013, che accorda ad un terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), l’accesso a taluni documenti contenenti informazioni comunicate nell’ambito di una domanda per il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale Humira per il trattamento del morbo di Crohn

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione EMA/748792/2012 dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 14 gennaio 2013, che accorda ad un terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso alle relazioni sugli studi clinici M02-404, M04-691 e M05-769, comunicate nell’ambito di una domanda per il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale Humira per il trattamento del morbo di Crohn.

2)

Si ingiunge all’EMA di non divulgare i documenti di cui al punto 1 del presente dispositivo.

3)

Le spese sono riservate.


29.6.2013   

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C 189/25


Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 aprile 2013 — InterMune UK e a./EMA

(Causa T-73/13 R)

(Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’EMA contenenti informazioni trasmesse da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale - Decisione di accordare ad un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi)

2013/C 189/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: UK Ltd (Londra, Regno Unito); InterMune, Inc. (Brisbane, California, Stati Uniti); e InterMune International AG (Muttenz, Svizzera) (rappresentanti: I. Dodds-Smith, A. Williams, solicitors, T. de la Mare, QC, e F. Campbell, barrister)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jablonski, N. Rampal Olmedo e A. Spina, agenti)

Oggetto

Domanda volta, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/24685/2013 dell’EMA, del 15 gennaio 2013, che autorizza un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), ad accedere a taluni documenti contenenti informazioni rilasciate nell’ambito della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Esbriet, nei limiti in cui tali informazioni non sono ancora di pubblico dominio.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione EMA/24685/2013 dell’EMA, del 15 gennaio 2013, che autorizza un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ad accedere ai documenti «2.4 Riassunto non clinico particolareggiato», «2.5 Riassunto clinico particolareggiato», «2.6 Riassunto non clinico» e «2.7 Riassunto clinico» trasmessi nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco Esbriet, in quanto tali documenti contengono informazioni che non sono ancora di pubblico dominio.

2)

Si ingiunge all’EMA di astenersi dal pubblicare una versione dei documenti indicati al punto 1 del presente dispositivo che sia più dettagliata della versione espunta dei medesimi, quale è stata comunicata da InterMune UK Ltd, InterMune, Inc. e InterMune International AG all’EMA l’8 ottobre 2012.

3)

Le spese sono riservate.


29.6.2013   

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C 189/25


Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Saf-Holland/UAMI (INTEGRAL)

(Causa T-217/13)

2013/C 189/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Saf-Holland GmbH (Bessenbach, Germania) (rappresentante: avv. M.-C. Seiler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 31 gennaio 2013, nel procedimento R 2087/2011-1;

modificare la decisione impugnata nel senso di annullare la precedente decisione di rigetto dell’UAMI in data 14 settembre 2011;

in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che il procedimento di registrazione venga proseguito;

condannare l’UAMI alle spese, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo INTEGRAL per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 35 e 37 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 508 466

Decisione dell’esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009


29.6.2013   

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C 189/26


Ricorso proposto il 18 aprile 2013 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)

(Causa T-218/13)

2013/C 189/54

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nutrexpa, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño e Y. Sastre Canet)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’11 febbraio 2013, procedimento R 2455/2011-1, recante rigetto della domanda di marchio comunitario (figurativo) n 8 481 863«Cuétara Maria ORO» della NUTREXPA per identificare «frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; prodotti derivati dal latte» (classe 29) e «caffè, tè, cacao, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, salse (condimenti); biscotti» (classe 30), che dovrà pertanto essere registrato dall’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Cuétara Maria ORO» — Domanda di marchio comunitario n. 8 481 863 per prodotti delle classi 5, 29 e 30

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi comunitario e nazionale contenenti l’elemento verbale «ORO» per prodotti delle classi 29 e 30

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


29.6.2013   

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C 189/26


Ricorso proposto il 19 aprile 2013 — NIIT Insurance Technologies/UAMI (EXACT)

(Causa T-228/13)

2013/C 189/55

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Wirtz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 febbraio 2013, nel procedimento R 1307/2012-4 relativa alla domanda di marchio comunitario 010355501, denominazione: EXACT, e la decisione precedente del dipartimento dei marchi dell’UAMI del 29 maggio 2012 relativa alla domanda di marchio comunitario 010355501, denominazione: EXACT, nella misura in cui è stata negata la tutela al marchio;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo EXACT per beni e servizi delle classi 9, 16 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 355 501

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con il principio di parità di trattamento nonché gli articoli 6 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, modificata dal protocollo n. 11, entrata in vigore il 1o novembre 1998;

violazione dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


29.6.2013   

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C 189/27


Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-245/13)

2013/C 189/56

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister, e C. Murrell, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/123/UE, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri, nella parte in cui riguarda una voce dell’allegato relativo alla correzione per estrapolazione del 5,19% delle spese effettuate in Irlanda del Nord nel corso dell’esercizio finanziario 2010, che ammontano a EUR 16 513 582,57 (v. GU L 67, pag. 31); e

condannare la Commissione alle spese del Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto e non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea nell’anno di dichiarazione 2009 risultanti da errori commessi nel 2005 in sede di fissazione del numero di ettari che danno diritto al beneficio del sussidio, che avrebbero inciso sull’attribuzione iniziale dei diritti, e (di conseguenza) non avrebbe tenuto conto del fatto che nella maggior parte dei casi di importi versati in eccesso agli agricoltori il rischio per tale fondo era limitato a circa il 22 % delle spese, vale a dire la quota della spesa comprensiva dell’«elemento superficie».

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto, in quanto è a torto giunta alla conclusione che il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (in prosieguo: il «DARD») non aveva applicato correttamente, ovvero non aveva applicato affatto, le disposizioni relative ai recuperi di importi versati in eccesso, alle sanzioni e all’inadempienza intenzionale e che la Commissione avrebbe, quindi, sovrastimato e/o non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea. In particolare, la Commissione avrebbe:

addebitato a torto un nuovo calcolo asseritamente «sistematico» dei diritti a pagamento da parte del DARD;

affermato a torto che gli errori commessi nel 2005 potevano avere effetti sostanziali sull’elemento storico del valore dei diritti;

adottato un metodo erroneo di calcolo degli importi versati in eccesso;

adottato un approccio erroneo per quanto riguarda le sanzioni, in particolare:

adottando un metodo di calcolo erroneo delle sanzioni; e

affermando a torto che una sanzione dovesse essere inflitta per ogni anno nei casi in cui una sanzione fosse applicabile nel 2005 ma non per gli esercizi successivi, nella fattispecie nel 2009, per il quale gli importi versati in eccesso derivavano dallo stesso errore già sanzionato nel 2005;

adottato un approccio erroneo all’inadempienza intenzionale.


29.6.2013   

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C 189/27


Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Gemeente Nijmegen/Commissione

(Causa T-251/13)

2013/C 189/57

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Gemeente Nijmegen (Nijmegen, Paesi Bassi) (rappresentanti: H. Janssen e S. van der Heul, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 2013 C(2013)1152 def., nella parte in cui si riferisce al presunto aiuto a favore della NEC;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel 2003 il Comune di Nijmegen ha costruito il complesso sportivo polifunzionale De Eendracht nel parco Goffertpark, accanto allo stadio calcistico Goffert Stadion. Sia il Goffert Stadion che il De Eendracht sono locati dalla società sportiva di calcio professionistica di Njimegen NEC. Nel contratto di locazione, per quanto riguarda il De Eendracht, è stabilito, inter alia, un diritto della NEC all’acquisizione del De Eendracht.

Nella metà del 2009 il Comune ha elaborato un piano diretto a sviluppare in un’ampia parte del Goffertpark un centro sportivo di alto livello con strutture innovative (Topsport- en Innovatiepark; TIP). Si perseguiva espressamente lo scopo, fra l’altro, di integrare l’esistente Goffert Stadion (benché ampliandolo) e il De Eendracht nel TIP.

Nel 2008 e 2009 la NEC comunicava al Comune l’intenzione di esercitare il proprio diritto di acquistare il De Eendracht. Tale proposito ostacolava i piani del Comune relativi al TIP. La NEC si mostrava disposta a rinunciare al diritto di acquisire il De Eendracht a fronte di pagamento. Sulla base di una valutazione indipendente si stabiliva l’importo del riscatto in 2,22 milioni di euro. Detto importo veniva corrisposto dal Comune alla NEC.

Con decisione del 6 marzo 2013 la Commissione decideva di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto ha considerato il riscatto, da parte del Comune, del diritto all’acquisto del De Eendracht come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Comune contesta tale decisione.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su di una violazione del principio di parità di trattamento e del principio di certezza del diritto a causa dell’immotivata omessa considerazione dell’utilizzo da parte del Comune della comunicazione della Commissione riguardante le vendite di terreni (1) relativamente alla valutazione del diritto all’acquisizione del De Eendracht.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione avrebbe ecceduto rispetto ai poteri di cui dispone, su di una scorretta valutazione in diritto, su di un manifesto errore di valutazione e/o una violazione dell’obbligo di motivazione, avendo ritenuto che il riscatto del diritto di acquisizione del De Eendracht costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, in ogni caso, avendo ritenuto che fosse giustificato l’avvio del procedimento formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che sarebbe stato oltrepassato l’apposito termine per l’avvio del procedimento formale e su di una violazione del principio di certezza del diritto, delle disposizioni procedurali e/o sulla scorretta applicazione del diritto.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3).


29.6.2013   

IT

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C 189/28


Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — Ryanair Holdings/Commissione

(Causa T-260/13)

2013/C 189/58

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Holdings plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Berrisch, lawyer e D. Hull, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 1106 def. del 27 febbraio 2013, che dichiara incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE una concentrazione (caso COMP/M.6663- Ryanair/Aer Lingus III);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo nel quale fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto, e non ha validamente dimostrato, che la concentrazione, così come modificata dagli impegni proposti dalla ricorrente, potrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune. La ricorrente afferma altresì che la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di buona amministrazione, nonché l’obbligo di motivazione.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione e ha violato i principi sopra menzionati con riguardo a) agli impegni relativi alla cessione dell’attività dell’Aer Lingus su 43 rotte sovrapposte a quelle della Flybe Group plc; b) agli impegni relativi alle rotte Dublino-Londra, Cork-Londra e Shannon-Londra; c) agli impegni relativi all’attività dell’Aer Arann sulle 43 rotte sovrapposte sulle quali opererebbe la Flybe, e d) agli impegni relativi alle rotte in relazione alle quali la Commissione ha identificato potenziali rischi per la concorrenza.


29.6.2013   

IT

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C 189/29


Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-261/13)

2013/C 189/59

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Lange, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento n. 119/2013 in quanto l’art. 1, n. 2 del regolamento n. 119/2013 non può essere separato dalle restanti disposizioni del medesimo regolamento. L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 119/2013 costituisce il nucleo di detto regolamento e se esso viene meno le restanti disposizioni diventano prive di significato;

in subordine, annullare l’art. 1, n. 2, del regolamento n. 119/2013;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 2494/95 (1), in quanto Eurostat viene individuato come l’ente che elabora e aggiorna linee guida.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 13, n. 2 TUE, in quanto Eurostat è stato autorizzato ad elaborare e aggiornare linee guida giuridicamente vincolanti.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 338, n. 1, TFUE, in quanto per costituire indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT) sono state utilizzate linee guida e non uno degli strumenti giuridici indicati all’art. 288 TFUE.

4)

Quarto motivo vertente sulla violazione degli artt. 5, n. 3 e 14, n. 3 del regolamento n. 2494/95 in combinato disposto con l’art. 5 bis della decisione 1999/468 (2), in quanto è stata prevista una procedura diversa dalla procedura di regolamentazione con controllo.

5)

Quinto motivo vertente sulla violazione dell’art. 291 TFUE, in combinato disposto con il regolamento n. 182/2011 (3), in quanto per la elaborazione e l’aggiornamento delle linee guida non è stata prevista una delle procedure previste dal regolamento n. 182/2011.


(1)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257, pag. 1).

(2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13)


29.6.2013   

IT

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C 189/29


Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2013 — Sigla/UAMI (VIPS CLUB)

(Causa T-673/11) (1)

2013/C 189/60

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


29.6.2013   

IT

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C 189/29


Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2013 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commissione

(Causa T-498/12) (1)

2013/C 189/61

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


Tribunale della funzione pubblica

29.6.2013   

IT

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C 189/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 maggio 2013 — de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione

(Causa F-104/10) (1)

(Funzione pubblica - Previdenza sociale - Malattia grave - Nozione - Ricovero ospedaliero - Presa a carico - Pagamento diretto da parte dell’ufficio di liquidazione - Assenza nelle DGE di massimali per le spese di degenza - Obbligo di informare preventivamente l’affiliato in caso di fatturazione eccessiva)

2013/C 189/62

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Mario Alberto de Pretis Cagnodo e Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste) (rappresentante: C. Falagiani, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento di una decisione che ha negato il rimborso al 100 % delle spese di ricovero ospedaliero della moglie del ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione dell’ufficio di liquidazione di Ispra, quale risultante dalla distinta di pagamento n. 10, del 1o ottobre 2009, di porre a carico del sig. de Pretis Cagnodo la somma di EUR 28 800 a titolo delle spese di degenza della sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo ritenute eccessive è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea sopporta la totalità delle proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal sig. de Pretis Cagnodo e dalla sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011, pag. 42.