|
ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.187.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
ACCORDI INTERISTITUZIONALI |
|
|
|
Banca centrale europea |
|
|
2013/C 187/01 |
||
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2013/C 187/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6942 — PAI Partners/R&R) ( 1 ) |
|
|
2013/C 187/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6862 — Vinci/Aeroportos de Portugal) ( 1 ) |
|
|
2013/C 187/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6848 — Aegon/Santander/Santander Vida/Santander Generales) ( 1 ) |
|
|
2013/C 187/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6789 — Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House) ( 1 ) |
|
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2013/C 187/06 |
||
|
|
Commissione europea |
|
|
2013/C 187/07 |
||
|
2013/C 187/08 |
Decisione della Commissione, del 28 giugno 2013, che nomina i membri e i supplenti del comitato per le terapie avanzate in rappresentanza dei clinici e delle associazioni di pazienti ( 1 ) |
|
|
2013/C 187/09 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) ( 1 ) |
|
|
2013/C 187/10 |
||
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2013/C 187/11 |
||
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2013/C 187/12 |
||
|
2013/C 187/13 |
||
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
II Comunicazioni
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Banca centrale europea
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/1 |
ACCORDO
del 21 giugno 2013
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro che modifica l’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria
2013/C 187/01
|
1. |
|
e
|
2. |
Banca centrale europea (BCE) |
(di seguito le «parti»),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. |
|
(2) |
Ai sensi della risoluzione, l'AEC II è volto a garantire che gli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che partecipano all'AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro. |
|
(3) |
Con l'adesione della Croazia all'Unione europea, la sua banca centrale nazionale (BCN), la Hrvatska narodna banka, entra a far parte del Sistema europeo di banche centrali il 1o luglio 2013. L'accordo tra le banche centrali sull'AEC II deve essere modificato di conseguenza, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Modifica all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II in vista dell’adesione della Croazia
La Hrvatska narodna banka diventa parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II a decorrere dal 1o luglio 2013.
Articolo 2
Sostituzione dell’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II
L’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.
Articolo 3
Disposizioni finali
|
3.1. |
Il presente accordo modifica l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o luglio 2013. |
|
3.2. |
Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'originale dell’accordo, invia una copia dell'accordo conforme all'originale ad ogni BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro e ad ogni BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2013
Per
la Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)
…
Per
la Hrvatska narodna banka
…
Per
la Česká národní banka
…
Per
la Danmarks Nationalbank
…
Per
la Latvijas Banka
…
Per
la Lietuvos bankas
…
Per
la Magyar Nemzeti Bank
…
Per
la Narodowy Bank Polski
…
Per
la Banca Națională a României
…
Per
la Sveriges Riksbank
…
Per
la Bank of England
…
Per
la Banca centrale europea
…
ALLEGATO
«ALLEGATO II
LIMITI MASSIMI PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL’ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II
con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013
|
(milioni di EUR) |
|
|
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
|
Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria) |
510 |
|
Hrvatska narodna banka |
430 |
|
Česká národní banka |
690 |
|
Danmarks Nationalbank |
700 |
|
Latvijas Banka |
330 |
|
Lietuvos bankas |
370 |
|
Magyar Nemzeti Bank |
670 |
|
Narodowy Bank Polski |
1 730 |
|
Banca Națională a României |
990 |
|
Sveriges riksbank |
940 |
|
Bank of England |
4 640 |
|
Banca centrale europea |
nessuno |
|
Banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro |
Limiti massimi |
|
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
|
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
|
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
nessuno |
|
Bank of Greece |
nessuno |
|
Banco de España |
nessuno |
|
Banque de France |
nessuno |
|
Banca d’Italia |
nessuno |
|
Central Bank of Cyprus |
nessuno |
|
Eesti Pank |
nessuno |
|
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
|
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
nessuno |
|
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
|
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
|
Banco de Portugal |
nessuno |
|
Banka Slovenije |
nessuno |
|
Národná banka Slovenska |
nessuno |
|
Suomen Pankki |
nessuno» |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6942 — PAI Partners/R&R)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 187/02
In data 24 giugno 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6942. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6862 — Vinci/Aeroportos de Portugal)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 187/03
In data 10 giugno 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6862. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6848 — Aegon/Santander/Santander Vida/Santander Generales)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 187/04
In data 29 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6848. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6789 — Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 187/05
In data 5 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6789. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2013
relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
2013/C 187/06
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,
visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È fondamentale garantire l’indipendenza, l’elevata qualità scientifica, la trasparenza e l’efficienza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA»). È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri. |
|
(2) |
La sig.ra Diána BÁNÁTI ha rassegnato le sue dimissioni e deve essere sostituita fino al termine del suo mandato. |
|
(3) |
L'elenco presentato dalla Commissione è stato esaminato al fine di nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e alla luce del parere espresso dal Parlamento europeo. L’obiettivo è di garantire il più alto livello di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all’interno dell’Unione. |
|
(4) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, quattro membri del consiglio di amministrazione devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri interessi nella catena alimentare. Attualmente, tre membri del consiglio di amministrazione hanno una tale esperienza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La seguente persona è nominata nuovo membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014: sig.
Raymond O'ROURKE (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori.
Commissione europea
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 giugno 2013
2013/C 187/07
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,3080 |
|
JPY |
yen giapponesi |
129,39 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4588 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85720 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,7773 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2338 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8845 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,949 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
294,85 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7024 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3376 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4603 |
|
TRY |
lire turche |
2,5210 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4171 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3714 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1477 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6792 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6545 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 494,24 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
13,0704 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0280 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4495 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 980,41 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,1340 |
|
PHP |
peso filippino |
56,445 |
|
RUB |
rublo russo |
42,8450 |
|
THB |
baht thailandese |
40,613 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,8899 |
|
MXN |
peso messicano |
17,0413 |
|
INR |
rupia indiana |
77,7210 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2013
che nomina i membri e i supplenti del comitato per le terapie avanzate in rappresentanza dei clinici e delle associazioni di pazienti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 187/08
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1394/2007 fissa norme specifiche riguardanti l'autorizzazione, la supervisione e la farmacovigilanza dei medicinali per terapie avanzate. L'articolo 20 di tale regolamento stabilisce che in seno all'Agenzia europea per i medicinali è istituito un comitato per le terapie avanzate. |
|
(2) |
L'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1394/2007 stabilisce che il comitato per le terapie avanzate si compone di due membri e due supplenti designati dalla Commissione, a seguito di richiesta pubblica di manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza della professione medica. |
|
(3) |
L'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1394/2007 stabilisce che il comitato per le terapie avanzate si compone di due membri e due supplenti designati dalla Commissione, a seguito di richiesta pubblica di manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza delle associazioni di pazienti. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1394/2007 i membri e i supplenti del comitato per le terapie avanzate vengono designati per un periodo di tre anni. Il mandato dei membri e dei supplenti designati nel 2009 è scaduto ed è stata pertanto avviata una nuova procedura nel 2012. |
|
(5) |
In conformità all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1394/2007 la Commissione ha organizzato una richiesta pubblica di manifestazione di interesse. Il Parlamento europeo è stato consultato in merito ai risultati della valutazione delle candidature pervenute, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del comitato per le terapie avanzate in rappresentanza dei clinici per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o luglio 2013:
|
— |
Pieter DOEVENDANS (membro) ed Esteve TRIAS (supplente); |
|
— |
Bernd GÄNSBACHER (membro) e Ramadan JASHARI (supplente). |
Articolo 2
Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del comitato per le terapie avanzate in rappresentanza delle associazioni di pazienti per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o luglio 2013:
|
— |
Michele LIPUCCI DI PAOLA (membro) e Monica ENSINI (supplente); |
|
— |
Kieran BREEN (membro) e Mariette DRIESSENS (supplente). |
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/10 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 187/09
|
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
|
CEN |
EN 71-1:2011 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche |
18.6.2011 |
|
|
|
CEN |
EN 71-2:2011 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità |
21.7.2011 |
|
|
|
CEN |
EN 71-3:2013 Sicurezza dei giocattoli — Migrazione di alcuni elementi |
Questa è la prima pubblicazione |
|
|
|
CEN |
EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse |
28.5.2013 |
|
|
|
CEN |
EN 71-5:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
Questa è la prima pubblicazione |
|
|
|
CEN |
EN 71-8:2011 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico |
19.10.2011 |
|
|
|
CEN |
EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili |
Questa è la prima pubblicazione |
|
|
|
Cenelec |
EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004 |
11.8.2011 |
|
|
|
EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificata) |
11.8.2011 |
Nota 3 |
Data scaduta (11.8.2011) |
|
|
EN 62115:2005/A11:2012 |
15.11.2012 |
Nota 3 |
Data scaduta (15.11.2012) |
|
|
EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 |
Questa è la prima pubblicazione |
|
|
|
|
EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 |
19.10.2011 |
|
|
|
Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
|
Nota 2.1: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
|
Nota 2.2: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
|
Nota 2.3: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
|
Nota 3: |
In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
NOTA:
|
— |
ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2), |
|
— |
le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, |
|
— |
la pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione, |
|
— |
la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, |
|
— |
il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco, |
|
— |
per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
|
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), |
|
— |
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), |
|
— |
ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu). |
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/12 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o luglio 2013
[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
2013/C 187/10
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 144 del 24.5.2013, pag. 7
|
Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
1.7.2013 |
… |
0,56 |
0,56 |
1,30 |
0,56 |
0,88 |
0,56 |
0,85 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
2,49 |
4,62 |
0,56 |
0,56 |
1,08 |
0,56 |
1,10 |
0,56 |
0,56 |
3,18 |
0,56 |
5,20 |
1,60 |
0,56 |
0,56 |
0,99 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/13 |
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2013 del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
2013/C 187/11
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell’ambito del programma di lavoro 2013 «Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).
Si sollecitano proposte per l’invito specificato qui di seguito. I termini ultimi e lo stanziamento di bilancio sono riportati nell’invito stesso pubblicato nell’apposito sito web della Commissione europea.
Programma specifico «Cooperazione»:
|
Tema |
Codice identificativo dell’invito |
||
|
FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS |
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato con decisione della Commissione C(2012) 4536 del 9 luglio 2012, modificata dalla decisione della Commissione C(2013) 3953 del 27 giugno 2013.
Per le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare l’apposito sito web della Commissione (http://ec.europa.eu/research/participants/portal).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/14 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 187/12
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«OBST AUS DEM ALTEN LAND»
N. CE: DE-PGI-0005-0877-04.05.2011
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Obst aus dem Alten Land».
2. Stato membro o paese terzo
Germania.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
|
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Frutta a granella e a nocciolo fresca, segnatamente mele, pere, ciliegie, prugne e susine destinate ad essere consumate fresche.
Tutte le varietà summenzionate si distinguono per una buccia particolarmente sottile e un rapporto zucchero-acidità equilibrato. Anche con un tenore elevato di zuccheri, i frutti restano sempre leggermente aciduli.
Tra i prodotti considerati si annoverano le seguenti varietà di mele:
|
|
Braeburn: zuccherina e rinfrescante; polpa soda e succosa, ricca di vitamina C. |
|
|
Delbarestivale: dal sapore dolce e fruttato; varietà precoce dalla polpa biancastra, croccante e molto succosa. |
|
|
Elstar: rinfrescante e aromatica; la polpa, dal bianco al giallo paglierino, ha un sapore spiccatamente fruttato. |
|
|
Gala: soda e succosa alla degustazione, dall'aroma dolce e fruttato; sua caratteristica distintiva è la buccia leggermente cerosa. |
|
|
Golden Delicious: dal gusto dolce e aromatico; inconfondibile per la sua buccia gialloverde picchiettata di «lentiggini». |
|
|
Gravensteiner: succosa e dal gusto finemente speziato; la polpa, di colore giallo paglierino, è ricoperta da una buccia giallorossa fiammeggiante. |
|
|
Holsteiner Cox: gusto speziato, dolce e molto aromatico; polpa dal bianco al giallo, croccante alla degustazione. |
|
|
Jonagold: croccante appena raccolta, in seguito diventa morbida; polpa gialla particolarmente dolce e succosa. |
|
|
Jonagored: apparentata alla Jonagold, dalla buccia striata di colore prevalentemente rosso scuro; la polpa gialla è altrettanto dolce e succosa. |
Tra i prodotti considerati si annoverano le seguenti varietà di pere:
|
|
Alexander Lucas: pera da tavola gialla, dolce e succosa. |
|
|
Bürgermeister: pera autunnale succosa, particolarmente zuccherina, chiazzata di rosso. |
|
|
Clapps Liebling: pera precoce succosa, dal gusto speziato, di colore giallo chiazzato di rosso. |
|
|
Condo: pera autunnale di media grandezza, dolce e succosa, si scioglie in bocca e presenta un'ottima qualità di conservazione. |
|
|
Williams Christ: pera da tavola di media grandezza, succosa, dolce, giallo-dorata e punteggiata; si presta sia al consumo fresco sia alla preparazione di conserve. |
Tra i prodotti considerati si annoverano le seguenti varietà di ciliegie:
|
|
Oktavia: frutto di buona conservazione, dalla polpa soda, dolce e aromatica. |
|
|
Regina: ciliegia tardiva dalla polpa soda, dolce e aromatica. |
|
|
Viola: frutto molto succoso e dal gusto intenso. |
Tra i prodotti considerati si annoverano le seguenti varietà di prugne e susine, anch'esse caratterizzate da un sapore tipico dato dalla particolare combinazione di zuccheri e acidi:
|
|
Fellenberger: polpa mediamente soda e mediamente succosa, il nocciolo si stacca facilmente dalla polpa, piacevole sapore agrodolce intensamente aromatico. |
|
|
Ortenauer: moderatamente dolce con acidità pronunciata. |
|
|
Schönberger Zwetsche: susina molto grande, succosa, dolce, dal nocciolo facilmente staccabile. |
|
|
Zimmers Frühzwetsche: susina grande, dolce e particolarmente aromatica. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
I frutti sono coltivati nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
—
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona frutticola «Altes Land» è situata per la maggior parte in Bassa Sassonia e nel territorio di Amburgo ed è delimitata a nord dall'Elba tra Wehldorf bei Cuxhaven ad ovest e Geesthacht ad est. Gli altri confini della zona sono definiti dal territorio dei seguenti comuni, con le limitazioni indicate:
|
|
comune di Jork, |
|
|
comunità amministrativa di Lühe, |
|
|
nella comunità amministrativa di Horneburg, i comuni di Nottensdorf e Bliedersdorf, nonché i terreni comunali situati a nord della ferrovia Cuxhaven-Amburgo, |
|
|
nella comunità amministrativa di Apensen, il comune di Apensen, |
|
|
nel comune di Stade, le frazioni di Schölisch, Götzdorf Bützfleth e Abbenfleeth lungo la strada Stader Moor fino alla comunità amministrativa di Himmelpforten, |
|
|
comunità amministrativa di Himmelpforten, |
|
|
comune di Drochtersen, |
|
|
comunità amministrativa di Nordkehdingen, |
|
|
nella comunità amministrativa di Hemmoor, i territori dei comuni di Hechthausen e Osten situati a nord della strada statale 73, |
|
|
nella comunità amministrativa di Dobrock, i terreni situati ad est della statale 73 e a nord della Bahnhofstraße (che collega Oberndorf an der Oste alla statale 73 all'altezza di Wassermühle), |
|
|
nella stessa comunità amministrativa, il comune di Cadenberge, |
|
|
nel comune di Bülkau, i terreni situati a nord della strada Zollbaum/Landmark-Mühlenweg, |
|
|
nella comunità amministrativa di Sietland, il comune di Ihlienworth, |
|
|
nella comunità amministrativa di Hadeln, i comuni di Neuenkirchen e Otterndorf, |
|
|
nel comune di Cuxhaven, i terreni situati a nord della strada Osterende e ad est della strada Am Kanal, |
|
|
nella città di Buxtehude, i terreni situati a nord della ferrovia Amburgo-Cuxhaven, |
|
|
nel comune di Neu Wulmsdorf, i terreni situati a nord della ferrovia Amburgo-Cuxhaven, |
|
|
nella città di Amburgo, i terreni situati a sud dell'Elba e a nord della ferrovia Amburgo-Lüneburg, |
|
|
la città di Winsen/Luhe, |
|
|
nel comune di Winsen, i terreni situati a nord della ferrovia Amburgo-Lüneburg, |
|
|
nella comunità amministrativa di Elbmarsch, il comune di Drage. |
Una parte più piccola dei frutteti dell'«Altes Land» si trova a nord dell'Elba, nello Schleswig-Holstein, sul territorio dei seguenti comuni:
Haseldorf, Haselau, Hetlingen, Seestermühe.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
La domanda di registrazione in quanto IGP si fonda sulla reputazione della frutta. La «Obst aus dem Alten Land» gode infatti di grande prestigio e di un'ottima reputazione ben al di là dei confini della regione per la buccia sottile, la colorazione intensa e l'equilibrio armonioso tra zucchero e acidità che caratterizzano questi frutti, caratteristiche riconducibili alla lunga tradizione frutticola della zona di produzione.
Il clima dell'Altes Land è influenzato dalla vicinanza del Mare del Nord. Le variazioni di temperatura sono moderate e il sole estivo non è mai torrido. Notti fresche si alternano a giornate soleggiate. Dal mare soffia un'aria salmastra.
Il suolo nell'Altes Land è pesante e acquitrinoso.
5.2. Specificità del prodotto
Le mele sono caratterizzate da buccia sottile e un rapporto zucchero-acidità particolarmente equilibrato. Infatti, pur essendo dolci, hanno una peculiare nota acidula che non si riscontra nei frutti della stessa varietà provenienti da altre zone di produzione. Le mele presentano una colorazione intensa.
Le pere sono caratterizzate da buccia sottile e un rapporto zucchero-acidità particolarmente equilibrato. Infatti, pur essendo dolci, hanno una peculiare nota acidula che non si riscontra nei frutti della stessa varietà provenienti da altre zone di produzione.
Le ciliegie sono caratterizzate da buccia sottile e un rapporto zucchero-acidità particolarmente equilibrato. Infatti, pur essendo dolci, hanno una peculiare nota acidula che non si riscontra nei frutti della stessa varietà provenienti da altre zone di produzione.
Le prugne e le susine sono caratterizzate da buccia sottile e un rapporto zucchero-acidità particolarmente equilibrato. Infatti, pur essendo dolci, hanno una peculiare nota acidula che non si riscontra nei frutti della stessa varietà provenienti da altre zone di produzione.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La zona geografica sopra descritta si caratterizza per le condizioni pedoclimatiche di seguito esposte.
Le ciliegie sono naturalmente esenti da larve della mosca delle ciliegie, che non attacca le piantagioni in suoli pesanti.
La frutta a granella e a nocciolo di questa regione — cioè mele, pere, ciliegie, prugne e susine — ha in comune il fatto che, non dovendo difendersi da un irraggiamento solare intenso e caldo durante l'estate, non ha bisogno di una buccia spessa per proteggere il frutto, bensì sviluppa una buccia sottile.
L'alternanza tra notti fredde e giornate soleggiate è all'origine della colorazione particolarmente intensa e del rapporto zucchero-acidità particolarmente equilibrato di questi frutti.
La coltivazione ha luogo su piccoli appezzamenti della larghezza di circa 16 metri, delimitati da fossi e verso i quali affluisce l'acqua dell'Elba attraverso canali trasversali. Vi è così una costante disponibilità di acqua che viene utilizzata per l'irrigazione dei frutteti e l'innaffiatura a pioggia degli alberi per proteggerli dal gelo. Questa specificità geografica ha dato luogo, nel corso dei secoli, a una competenza professionale specializzata nei migliori metodi di coltivazione della frutta a granella e a nocciolo. Tale evoluzione è stata coronata, nel decennio 1990, dalla formalizzazione della produzione integrata.
I futuri frutticoltori sono formati in un apposito centro di formazione, ricerca e consulenza (Esteburg — Centro frutticolo di Jork) che dispensa un percorso formativo per giardinieri-orticoltori specializzato in frutticoltura. Qui vengono sperimentate varietà adatte alle condizioni locali e i frutticoltori possono ricevere consulenza specialistica su tutti gli aspetti della coltivazione e della protezione delle diverse varietà di frutta al fine di ottimizzarne la qualità.
Cofondatore di questo centro è il Circolo di ricerca frutticola (Obstbauversuchsring — OVR), un'associazione di frutticoltori della zona che esiste ormai da 75 anni.
Sono proprio queste caratteristiche qualitative specifiche che conferiscono alla «Obst aus dem Alten Land» l'eccellente reputazione di cui gode presso i consumatori.
Grazie alla secolare tradizione frutticola della regione, la notorietà e la reputazione della «Obst aus dem Alten Land» hanno travalicato ampiamente i confini della zona di produzione. Dal punto di vista della frutticoltura, la regione «Altes Land» comprende le paludi fluviali e le lande sabbiose sopraelevate lungo il corso inferiore dell'Elba. Secondo le fonti storiche, la frutticoltura sarebbe praticata nella regione da oltre sei secoli. Ad esempio, un documento datato 25 maggio 1359, conservato nell'archivio del monastero di Scharnebeck e protocollato con il n. 376, menziona il nome di Heyno Bůmgharde, tradotto Heino Baumgarten (cfr. Carl Röper, Urkunden — Regesten — Nachrichten Über das Alte Land und Horneburg, vol. 2, Jork 1986 sul documento 1398). Poiché nel secolo XIV i cognomi designavano esclusivamente la professione e i possedimenti del titolare, se ne deduce che il sunnominato Heino Baumgarten doveva possedere un frutteto (letteralmente «giardino di alberi»). Un atto di vendita del 1374 conferma esplicitamente l'esistenza di frutteti nell'Altes Land (cfr. Carl Röper, Urkunden — Regesten — Nachrichten Über das Alte Land und Horneburg, vol. 3, Jork 1990 sul documento 1672) attestando che, in quell'anno, un tale Johann Cok vendette a Peter vam Berghe la propria fattoria e il frutteto situato a Bassenfleth. Entrambi i documenti citati dimostrano la secolare esistenza e sviluppo della frutticoltura nell'Altes Land. Si tratta della zona di frutteti contigui più estesa del Nord Europa.
Nel dizionario enciclopedico Bertelsmann (Gütersloh, Berlin, München, Wien 1970 A, Bestell-Nr. 8911/087) viene data la seguente definizione del lemma «Altes Land»: «zona alluvionale fertile e densamente popolata del basso Elba tra Amburgo e Stade; agricoltura, frutticoltura e orticoltura; capoluogo: Jork.» Come si è detto sopra, sembra provato che la frutticoltura sia impiantata nella regione da oltre sei secoli, trattandosi della zona di frutteti contigui più estesa del Nord Europa.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].
Markenblatt vol. 14 del 9.4.2010, parte 7a-aa/c, pag. 5753.
http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/13301
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/19 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 187/13
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«ACEITE SIERRA DEL MONCAYO»
N.o CE: ES-PDO-0005-0797-17.02.2010
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione
«Aceite Sierra del Moncayo»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
|
Classe 1.5. |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Olio extravergine d'oliva ottenuto dal frutto dell'olivo (Olea Europea L.) delle varietà Empeltre, Arbequina, Negral, Verdial e Royal, mediante procedimenti meccanici od altri processi basati su metodi fisici che non comportano alcuna alterazione dell'olio, mantenendo intatti il sapore, l'aroma e le caratteristiche del frutto da cui è estratto e nelle percentuali in appresso:
|
— |
Empeltre in percentuale minima del 70 %, |
|
— |
Arbequina in percentuale massima del 25 %, |
|
— |
Presenza di almeno una delle varietà minoritarie riconosciute (Negral, Verdial o Royal). Inoltre, l'insieme di queste tre varietà non può superare il 5 %. |
Parametri massimi ammessi per gli oli extravergini d'oliva della denominazione d'origine «Aceite Sierra del Moncayo»:
|
Acidità |
Inferiore o pari a 0,5° |
|
Indice di perossidi |
Inferiore o pari a 16 meq O2/kg |
|
K232 |
Massimo 2,0 |
|
K270 |
Inferiore o pari allo 0,12 |
|
Valutazione organolettica |
|
|
Mediana del difetto |
Md = 0 |
|
Mediana del fruttato |
Mf > 2,5 |
Il profilo sensoriale degli oli «Aceite Sierra del Moncayo» che emerge dall'analisi organolettica presenta attributi fruttati con valori della mediana del fruttato superiori a 2,5 e intensità del descrittore di mandorla pari al 2,5 come minimo. La caratterizzazione organolettica è completata con percezioni dI attributi amari e piccanti il cui valore massimo è pari a 4,5.
Il tenore in acido grasso oleico presenta valori minimi del 70 % mentre il tenore massimo in acido grasso linoleico degli oli «Aceite Sierra del Moncayo» è inferiore all'11 %.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La coltivazione delle olive deve avere luogo nella zona descritta al punto 4.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La coltivazione delle olive e l'elaborazione degli oli devono avere luogo nella zona descritta al punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
Per mantenere intatte le caratteristiche proprie di questo olio durante ogni singola fase, il processo di condizionamento deve avere luogo nella zona geografica riconosciuta. Il controllo della produzione è quindi completamente assicurato dagli organismi di controllo e la manipolazione finale di questo prodotto è realizzata dai produttori della zona. Questi ultimi conoscono meglio di chiunque altro il comportamento specifico di questi oli alle manipolazioni proprie del condizionamento, quali la durata e le modalità di decantazione, l'utilizzo di filtri, le terre diatomee, la cellulosa, le temperature di condizionamento, il comportamento al freddo e l'immagazzinamento. Lo scopo è mantenere intatte le caratteristiche intrinseche del prodotto.
L'impianto di condizionamento deve essere dotato di sistemi che consentano un condizionamento indipendente degli oli DOP rispetto agli altri oli che potrebbero dover condizionare.
L'olio deve essere condizionato in recipienti di vetro, metallici con rivestimento ad uso alimentare, PET, ceramica vetrificata e bryk, la cui capacità non può superare i 5 litri.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
L'etichettatura delle confezioni di olio deve comportare, oltre alla denominazione di vendita, il logo della denominazione con la dicitura «Denominación de Origen Protegida (o DOP) Aceite Sierra del Moncayo» e il marchio di conformità dell'organismo di certificazione del prodotto appartenente all'organismo di controllo.
Analogamente, il prodotto deve essere munito di un marchio di conformità, denominato contro-etichetta, identificato mediante un codice alfanumerico, che viene collocato nell'impianto di condizionamento in modo da non poter essere riutilizzato e da garantire la tracciabilità del prodotto.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica si estende fra la valle dell'Ebro e il massiccio montagnoso del Moncayo, formando un'unità morfologica, geografica e storica omogenea che comprende le comarche di Tarazona, del Moncayo e del Campo de Borja, con oltre 2 500 ettari di uliveti per un totale di 34 comuni.
Elenco dei comuni: Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Los Fayos, Grisel, Litago, Lituénigo, Malón, Novallas, San Martín de la Virgen de Moncayo, Santa Cruz de Moncayo, Tarazona, Torellas, Trasmoz, Vera de Moncayo, Vierlas, Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Maleján, Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón, Tabuenca e Talamantes.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
La zona di produzione destinata all'elaborazione degli oli protetti si estende fra la valle dell'Ebro e il massiccio montagnoso che costituisce il Moncayo.
Essa costituisce una zona di transizione fra le vaste pianure delle terrazze dell'Ebro e la catena di montagne iberiche. I comuni selezionati si collocano nei bacini dei fiumi Queiles e Huecha, che, grazie alle loro peculiarità pedoclimatiche, costituiscono uno spazio unico.
Le olive vengono raccolte direttamente sull'albero quando hanno raggiunto un grado di maturità adeguato per poter essere raccolte precocemente. Il tipo di coltivazione degli uliveti in questa zona è l'impianto tradizionale in terre non irrigate.
Le tecniche tradizionali hanno determinato l'insorgenza anche di alcune varietà minoritarie che erano destinate al consumo da tavola per l'autoapprovigionamento in un'economia autosufficiente.
Predomina la presenza di materiali duri e calcarei e di conglomerati.
Tutti i suoli sono profondi, con presenza di pH basici, a causa della presenza comune di carbonati di calcio. Essi sono caratterizzati anche dal prevalere della tessitura franca (presenza equilibrata di sabbia, limo e argilla) e dalla scarsa presenza di materia organica.
La zona geografica è costituita da una grande zona steppica con pianure che presentano un clima mediterraneo-continentalizzato con precipitazioni medie annue comprese fra 450 e 467 mm, prevalentemente concentrate durante i mesi autunnali e primaverili.
Le temperature medie oscillano tra i 7 e i 14 °C, i periodi più soleggiati sono luglio ed agosto, con temperature massime di 40 °C. La zona è contraddistinta da temporali estivi. Il periodo più freddo va da dicembre a febbraio, con temperature che possono arrivare a – 16 °C nel mese di febbraio.
I valori medi di evapotraspirazione ottenuti nelle stazioni meteorologiche della regione interessata si collocano fra i 600 e i 750 mm/anno. Il raffronto di questo valore con le precipitazioni osservate nei due bacini rivela chiaramente il deficit idrico esistente.
La differenza di pressioni esistente fra il Mar cantabrico e il Mar mediterraneo comporta la formazione di un vento freddo e secco caratteristico della regione, denominato Cierzo. Questo vento è più frequente in inverno e all'inizio della primavera. Esso comporta un forte calo delle temperature, anche a causa della sua forza e della sua persistenza, dando luogo ad una sensazione termica inferiore alla situazione reale e provocando una siccità che, a sua volta, fa sì che le terre siano molto aride, fattore che incide generalmente sull'attività agricola regionale (Cuadrat, J.M. — 1999).
Il Cierzo impedisce la formazione di nebbie e di brina, caratteristica molto positiva per gli uliveti.
5.2. Specificità del prodotto
Le varietà di ulivi coltivati nella zona geografica sono le seguenti: Empeltre, Arbequina, Negral, Verdial e Royal. Esse si sono adattate e perennizzate nel corso dei secoli, in seguito a selezione naturale, adeguandosi perfettamente alle condizioni della regione e garantendo in tal modo un prodotto finale multivarietale dalle peculiarità proprie e che non esiste in nessun'altra regione oleicola.
Al momento della raccolta, queste varietà presentano un indice di maturità compreso fra 3 e 6.
Gli oli d'oliva «Aceite Sierra del Moncayo», di cui la varietà Empeltre rappresenta almeno il 70 %, la varietà Arbequina il 25 % al massimo e le varietà minoritarie che non superano il 5 %, rispettano una mescolanza esclusiva e unica di questa comarca.
Dai risultati dei lavori di campionamento, emerge che il tenore in acido grasso oleico raggiunge valori minimi ammessi pari al 70 %, superiori a quelli di altri oli e varietà (Consejo oleícola Internacional, Enciclopedia Mundial del Olivo). Occorre aggiungere a quanto precede che i valori medi ottenuti nel tenore in acido linoleico sono inferiori a quelli indicati negli studi dedicati alle varietà Empeltre e Arbequina, in altre zone olivicole. I valori minimi ammessi del 70 % per l'acido grasso oleico, e il basso tenore in acido grasso linoleico (valori massimi ammessi pari all'11 %) si traducono in un elevato indice di insaturazione, che conferisce a tali oli d'oliva una grande stabilità.
Gli oli d'oliva «Aceite Sierra del Moncayo» presentano bassi valori dello stato ossidativo ed una cinetica rallentata di autossidazione che si traduce in valori di K270 inferiori a 0,12 per il coefficiente di estinzione molare, caratteristici di questi oli d'oliva.
Il profilo sensoriale degli oli «Aceites Sierra del Moncayo» presenta attributi fruttati con valori minimi di 2,5 ed intensità del descrittore di mandorla pari almeno al 2,5. La caratterizzazione organolettica è completata da percezioni di attributi amari e piccanti non superiori a 4,5 e che non superano di più di due punti la mediana dell'attributo fruttato, il che conferisce all'olio il suo carattere equilibrato.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
L'esistenza di terreni calcarei e profondi, unitamente alle scarse precipitazioni annuali con estati calde e lunghi periodi di gelate e la costante presenza del Cierzo, viene a plasmare un ecosistema che ha permesso di preservare, mediante selezione naturale, le varietà presenti nell'«Aceite Sierra del Moncayo» adeguandosi perfettamente all'ambiente (Rallo e coll. 2005).
La zona geografica di produzione è una zona di transizione fra zone di produzione monovarietale predominante. Si tratta di una zona praticamente incastrata fra la zona di produzione maggioritaria di Arbequina della Catalogna, e di Empeltre, nel Bajo Aragón, cui si aggiungono le varietà minoritarie Negral, Verdial e Royal, destinate al consumo da tavola per l'autoapprovigionamento in una economia autosufficiente.
Le condizioni pedoclimatiche (precipitazioni al di fuori dei periodi di raccolta e scarse durante la fase di sviluppo del frutto; temperature elevate d'estate e basse d'inverno; il tutto unito alle caratteristiche del tipo di terreno) incidono sulla composizione acidica di questi oli d'oliva e provocano una maggiore concentrazione di acido grasso oleico (Civantos, 1999) con valori superiori al 70 %. La raccolta precoce del frutto, a sua volta, apporta valori inferiori all'11 % in acido grasso linoleico, il che si traduce in un elevato coefficiente di insaturazione che conferisce a questi oli di oliva grande stabilità ossidativa (Enciclopedia mondiale dell'olivo, 1996).
Il Cierzo evita che vi siano gelate, che sono l'elemento scatenante del processo di ossidazione del frutto, e di ottenere così oli d'oliva che presentano uno stato ossidativo poco elevato con valori di K270 inferiori a 0,12.
I valori dell'indice di maturità di queste varietà sono il risultato della tradizionale raccolta precoce direttamente sull'olivo, tecnica che consente di ottenere un «Aceite Sierra del Moncayo» dagli attributi fruttati superiori a quelli richiesti nella descrizione organolettica.
A causa della presenza di terreni secchi con pH basico, della scarsa pluviometria e della mescolanza di varietà, l'«Aceite Sierra del Moncayo» presenta profili sensoriali con attribuiti fruttati superiori a 2,5 ed un'intensità minima di 2,5 per il descrittore di mandorla.
Infine, le condizioni ambientali finora descritte comportano uno stress idrico e nutrizionale nella fase di maturazione della coltivazione dell'olivo, che intensifica i descrittori sensoriali dell'olio (Civantos e coll., 1999) e genera percezioni apprezzabili ed equilibrate di amaro e piccante che non superano di più di due punti la mediana dell'attributo fruttato negli «Aceites Sierra del Moncayo».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Areas/08_Calidad_Agroalimentaria/02_Alimentos_calidad_diferenciada/Pliego_aceite_moncayo_09_12.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.