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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.CE2013.179.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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III Atti preparatori |
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CONSIGLIO |
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2013/C 179E/01 |
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2013/C 179E/02 |
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IT |
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III Atti preparatori
CONSIGLIO
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25.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 179/1 |
POSIZIONE (UE) N. 6/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
Adottata dal Consiglio il 6 giugno 2013
2013/C 179 E/01
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera f),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (4). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva. |
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(2) |
Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. |
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(3) |
Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando così il principio di «non respingimento» (non-refoulement). La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici, tra cui la direttiva 2003/9/CE, previsti dai trattati. |
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(4) |
Nella riunione del 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase. |
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(5) |
Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza. |
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(6) |
È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. |
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(7) |
Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti»). |
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(8) |
Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti. |
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(9) |
Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. |
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(10) |
Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti. |
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(11) |
È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. |
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(12) |
L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza. |
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(13) |
Per assicurare la parità di trattamento tra tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis dell'Unione sull'asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (5), è opportuno ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria. |
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(14) |
L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia. |
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(15) |
Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all' articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale. |
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(16) |
Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di «debita diligenza» richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti. |
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(17) |
I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale, non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'apolide. |
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(18) |
È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. |
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(19) |
In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro del trattenimento, ad esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e sia applicata solo nelle circostanze eccezionali previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero applicarsi solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e i suoi effetti sul richiedente interessato. |
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(20) |
Al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti. |
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(21) |
Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone. |
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(22) |
Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro. |
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(23) |
Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro. |
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(24) |
Per garantire che il sostegno materiale fornito ai richiedenti sia conforme ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario che gli Stati membri ne determinino il livello in base a riferimenti appropriati. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva. |
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(25) |
La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti. |
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(26) |
È opportuno assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti. |
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(27) |
È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza. |
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(28) |
Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro. |
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(29) |
In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi della direttiva 2011/95/UE. |
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(30) |
L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni. |
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(31) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme relative all'accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(32) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
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(33) |
A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione. |
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(34) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(35) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza. |
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(36) |
L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2003/9/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da detta direttiva. |
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(37) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2003/9/CE, di cui all'allegato II, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti») negli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;
b) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
c) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;
i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato,nei casi in cui detto richiedente è minore e non coniugato;
d) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;
e) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
f) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;
g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
h) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
i) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti;
j) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;
k) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (7).
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla direttiva 2001/95/UE.
Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e di parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro quando siano a loro carico, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
Articolo 5
Informazione
1. Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.
Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.
Articolo 6
Documentazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.
Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.
2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.
3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato.
6. Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.
Articolo 7
Residenza e libera circolazione
1. I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita dalla diritto nazionale.
4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.
Il richiedente non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.
5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.
Articolo 8
Trattenimento
1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (8) (9).
2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.
3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:
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a) |
per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza; |
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b) |
per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente; |
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c) |
per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; |
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d) |
quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (10), al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; |
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e) |
quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; |
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f) |
conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (11) (12). |
I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato.
Articolo 9
Garanzie per i richiedenti trattenuti
1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed é mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantochè sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.
2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.
3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.
Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.
4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all’assistenza e/o alla rappresentanza legali.
5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.
6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali.Ciò comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.
L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.
7. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:
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a) |
soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o |
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b) |
soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti. |
8. Gli Stati membri possono altresì:
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a) |
imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non restringano arbitrariamente l'assistenza e la rappresentanza legali; |
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b) |
prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale. |
9. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.
10. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.
Articolo 10
Condizioni di trattenimento
1. Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.
Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale.
Quando i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.
2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.
3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell’UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.
4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all'articolo 43 della direttiva …/…/UE (13).
Articolo 11
Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.
Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.
2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.
L'interesse superiore del minore, come prescritto all'articolo 23, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.
I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.
3. I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali.È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.
I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.
Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.
Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.
4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.
5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.
Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.
6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 della direttiva …/…/UE (14).
Articolo 12
Nucleo familiare
Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.
Articolo 13
Esami medici
Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.
Articolo 14
Scolarizzazione e istruzione dei minori
1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.
Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.
Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.
2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.
Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.
3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.
Articolo 15
Lavoro
1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.
2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso
Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.
3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.
Articolo 16
Formazione professionale
Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.
L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.
Articolo 17
Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.
2. Gli Stati membri provvedono a chele condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.
Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.
Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.
5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.
Articolo 18
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:
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a) |
in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito; |
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b) |
in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata; |
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c) |
in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti. |
2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare; |
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b) |
i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti; |
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c) |
ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti. |
3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.
6. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.
7. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.
8. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.
9. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:
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a) |
sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, |
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b) |
le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite. |
Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.
Articolo 19
Assistenza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.
2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.
CAPO III
RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA
Articolo 20
Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza
1. Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:
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a) |
lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o |
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b) |
contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o |
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c) |
abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'articolo 2, lettera q), della direttiva …/…/UE (15). |
In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.
2. Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.
3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.
4. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.
6. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5.
CAPO IV
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI
Articolo 21
Principio generale
Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.
Articolo 22
Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili
1. Al fine di applicare efficacemente l'articolo 21, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.
Tale valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.
Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.
3. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.
4. La valutazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla direttiva 2011/95/UE.
Articolo 23
Minori
1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.
2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
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a) |
la possibilità di ricongiungimento familiare; |
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b) |
il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore; |
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c) |
le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; |
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d) |
l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.
4. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.
5. Gli Stati membri provvedono, affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.
Articolo 24
Minori non accompagnati
1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti..
Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.
2. I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o é esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:
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a) |
presso familiari adulti; |
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b) |
presso una famiglia affidataria; |
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c) |
in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori; |
|
d) |
in altri alloggi idonei per i minori. |
Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2.
Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.
3. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.
4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.
Articolo 25
Vittime di tortura e di violenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.
2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.
CAPO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 26
Mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.
2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.
L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.
3. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:
|
a) |
soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o |
|
b) |
soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti. |
Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
4. Gli Stati membri possono altresì:
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a) |
imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali; |
|
b) |
prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale. |
5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.
6. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.
CAPO VI
AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
Articolo 27
Autorità competenti
Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.
Articolo 28
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo
1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I entro … (16).
Articolo 29
Personale e risorse
1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi.
2. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Relazioni
Entro … (17) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione entro … (16).
Successivamente alla prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.
Articolo 31
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e all'allegato I entro … (18). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Articolo 32
Abrogazione
La direttiva 2003/9/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto da … (19), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 33
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 13 e 29 si applicano da … (20).
Articolo 34
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.
Fatto a, …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 110 e GU C 24 del 28.1.2012, pag. 80.
(2) GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ….
(4) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(5) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(6) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(7) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
(8) doc. 8260/13 [direttiva procedure d'asilo].
(9) GU L ….
(10) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(11) doc. 15605/2/12 REV 2 [regolamento Dublino].
(12) GU L ….
(13) direttiva di cui all'articolo 8 [direttiva procedure d'asilo].
(14) direttiva di cui all'articolo 8 [direttiva procedure d'asilo].
(15) direttiva di cui all'articolo 8 [direttiva procedure d'asilo].
(16) 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(17) 48 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(18) 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(19) 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(20) 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2
Trascorsa la data di cui all'articolo 28, paragrafo 2, le informazioni a cura degli Stati membri devono essere ripresentate alla Commissione se una modifica sostanziale nel diritto o nella prassi nazionale rende necessario sostituirle.
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1. |
Sulla base dell'articolo 2, lettera k), e dell'articolo 22, indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta di esseri umani. |
|
2. |
Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all'articolo 6. |
|
3. |
Con riferimento all'articolo 15, indicare in quale misura l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni in dettaglio. |
|
4. |
Con riferimento all'articolo 2, lettera g), descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (vale a dire in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti. |
|
5. |
Ove opportuno, con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, illustrare il criterio o i criteri di riferimento applicati per diritto o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti. Se i richiedenti sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi. |
ALLEGATO II
Parte A
Direttiva abrogata
(cfr. articolo 32)
|
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio |
Parte B
Termine di recepimento nel diritto interno
(cfr. articolo 32)
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Direttiva |
Termine del recepimento |
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2003/9/CE |
6 febbraio 2005 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
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Direttiva 2003/9/CE |
La presente direttiva |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
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Articolo 2, lettera a) |
— |
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Articolo 2, lettera b) |
— |
|
— |
Articolo 2, lettera a) |
|
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, lettera b) |
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Articolo 2, lettera d), frase introduttiva |
Articolo 2, lettera c), frase introduttiva |
|
Articolo 2, lettera d), punto i) |
Articolo 2, lettera c), primo trattino |
|
Articolo 2, lettera d), punto ii) |
Articolo 2, lettera c), secondo trattino |
|
— |
Articolo 2, lettera c), terzo trattino |
|
Articolo 2, lettere e), f) e g) |
— |
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— |
Articolo 2, lettera d) |
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Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, lettera e) |
|
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, lettera f) |
|
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, lettera g) |
|
Articolo 2, lettera k) |
Articolo 2, lettera h) |
|
Articolo 2, lettera l) |
Articolo 2, lettera i) |
|
— |
Articolo 2, lettera j) |
|
— |
Articolo 2, lettera k) |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Articolo 6, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 6, paragrafi da 1 a 5 |
|
— |
Articolo 6, paragrafo 6 |
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Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 7, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 7, paragrafi da 3 a 5 |
|
— |
Articolo 8 |
|
— |
Articolo 9 |
|
— |
Articolo 10 |
|
— |
Articolo 11 |
|
Articolo 8 |
Articolo 12 |
|
Articolo 9 |
Articolo 13 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |
|
— |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
|
— |
Articolo 15, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 12 |
Articolo 16 |
|
Articolo 13, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 17, paragrafi da 1 a 4 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 |
— |
|
— |
Articolo 17, paragrafo 5 |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, lettere a) e b) |
Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva, lettere a) e b) |
|
Articolo 14, paragrafo 7 |
— |
|
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 18, paragrafo 3 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 4 |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
|
— |
Articolo 18, paragrafo 5 |
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 6 |
|
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 18, paragrafo 7 |
|
Articolo 14, paragrafo 6 |
Articolo 18, paragrafo 8 |
|
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva, primo trattino |
Articolo 18, paragrafo 9, primo comma, frase introduttiva, lettera a) |
|
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, terzo trattino |
Articolo 18, paragrafo 9, primo comma, lettera b) |
|
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, quarto trattino |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 9, secondo comma |
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Articolo 15 |
Articolo 19 |
|
Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva |
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Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo comma, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) |
|
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
— |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
— |
|
— |
Articolo 20, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 16, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 20, paragrafi da 4 a 6 |
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Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 21 |
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
— |
|
— |
Articolo 22 |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 23, paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 4 |
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— |
Articolo 23, paragrafo 5 |
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Articolo 19 |
Articolo 24 |
|
Articolo 20 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 25, paragrafo 2 |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 26, paragrafi da 2 a 5 |
|
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 6 |
|
Articolo 22 |
— |
|
— |
Articolo 27 |
|
Articolo 23 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 28, paragrafo 2 |
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Articolo 24 |
Articolo 29 |
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Articolo 25 |
Articolo 30 |
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Articolo 26 |
Articolo 31 |
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— |
Articolo 32 |
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Articolo 27 |
Articolo 33, primo comma |
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— |
Articolo 33, secondo comma |
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Articolo 28 |
Articolo 34 |
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— |
Allegato I |
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— |
Allegato II |
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— |
Allegato III |
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 7 giugno 2011 il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) (11214/11). La Commissione ha modificato la sua proposta iniziale di rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza, del 9 dicembre 2008 (16913/1/08 REV1), tenendo in considerazione la posizione in prima lettura del Parlamento europeo, votata il 7 maggio 2009 (9333/09), e le opinioni espresse in sede di Consiglio.
Il Parlamento europeo, al fine di evitare ritardi, ha stabilito la sua posizione negoziale relativa alla proposta modificata della Commissione analizzando detta proposta alla luce della sua posizione in prima lettura sulla proposta iniziale.
Il 16 luglio 2009 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere sulla proposta iniziale della Commissione (SOC/332 - CESE 1209/2009). Il 26-27 ottobre 2011 il Comitato ha deciso di non formulare un nuovo parere sulla proposta modificata. Il Comitato delle regioni ha adottato un parere sulla proposta iniziale nella plenaria del 6-7 ottobre 2009 (CdR 90/2009 fin) e il 18 ottobre 2011 ha deciso di non formulare un parere sulla proposta modificata ma di informare il Consiglio delle proprie opinioni in forma di lettera al Segretario generale del Consiglio (18840/11).
Nella sessione del 25 e 26 ottobre 2012, il Consiglio ha confermato l'accordo politico sulla proposta modificata (14112/1/12 REV1).
A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza. A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA
La direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza fa parte di una serie di proposte legislative in materia di asilo presentate dalla Commissione sulla scorta dell'impegno preso dal Consiglio europeo di istituire un sistema europeo comune di asilo a partire dal 2012.
La rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza mira a garantire condizioni di accoglienza adeguate ed analoghe negli Stati membri vincolati dalla direttiva, rispettare i diritti fondamentali tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e assicurare la coerenza con gli altri strumenti in materia di asilo.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
A. Osservazioni di ordine generale
Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta modificata della Commissione, hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori. Tale compromesso assicura norme più elevate ed armonizzate per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in particolare delle persone vulnerabili con esigenze di accoglienza particolari. Allo stesso tempo il compromesso rispecchia il bisogno di norme che consentano un'effettiva esecuzione tenuto conto dei diversi sistemi giuridici nazionali e di norme in grado di contrastare l'abuso delle procedure di asilo. Il compromesso mira altresì ad evitare agli Stati membri qualsiasi inutile onere di tipo amministrativo o finanziario.
B. Questioni chiave
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura modifica la direttiva attualmente in vigore (1) sulle seguenti questioni chiave:
1. Definizione di familiari e alloggiamento comune
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura rende coerenti i diversi strumenti in materia di asilo allineando la definizione di familiari con quella figurante nella versione rifusa della direttiva sulle attribuzioni (2). Rispetto a quella della direttiva sulle condizioni di accoglienza attualmente in vigore, che include il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio e i figli che non siano coniugati, la definizione viene ampliata includendovi il padre, la madre o altro adulto responsabile del richiedente purché quest'ultimo sia minore e non coniugato.
La posizione del Consiglio in prima lettura contiene inoltre nuove disposizioni relative all'alloggiamento comune. Innanzitutto gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, affinché i richiedenti che sono adulti indipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi nazionale dello Stato membro interessato. In secondo luogo, gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti o i richiedenti minori siano alloggiati, purché nel loro superiore interesse, assieme ai loro genitori o all'adulto che ne abbia la responsabilità o ai loro fratelli non coniugati.
2. Trattenimento
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura introduce un ampio quadro legislativo sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. Tale quadro include norme sui motivi di trattenimento, sulle garanzie per i richiedenti trattenuti, sulle condizioni di trattenimento e sul trattenimento di persone vulnerabili e di persone con esigenze di accoglienza particolari.
2.1. Motivi di trattenimento
L'elenco dei motivi di trattenimento è stato stilato alla luce del diritto internazionale e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenendo in considerazione il bisogno degli Stati membri di contrastare efficacemente le domande abusive. L'elenco è costituito dai motivi di trattenimento inclusi nella raccomandazione del Consiglio d'Europa, con l'aggiunta di un riferimento al trattenimento ai sensi del regolamento di Dublino. La posizione del Consiglio contiene inoltre un motivo di trattenimento per le persone trattenute nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio (3) al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento. In tali casi gli Stati membri devono comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che il richiedente trattenuto abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione presenti la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio.
2.2. Garanzie per i richiedenti asilo trattenuti
Tenuto conto dei diversi sistemi giuridici nazionali, il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura contiene una disposizione che obbliga gli Stati membri ad assicurare un pronto riesame giudiziario, d'ufficio o su domanda del richiedente protezione internazionale, della legittimità del trattenimento disposto dall'autorità amministrativa. Il riesame, se iniziato d'ufficio, dev'essere concluso il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento. In caso di riesame su domanda del richiedente, la legittimità del trattenimento è soggetta ad un riesame che viene concluso il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. Gli Stati membri stabiliscono nella normativa nazionale un termine entro il quale si deve effettuare il riesame.
Al fine di salvaguardare il diritto ad un ricorso effettivo, i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono informati immediatamente per iscritto delle ragioni del trattenimento, delle procedure previste dalla normativa nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento e della possibilità di accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò deve essere fatto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.
Infine, con riferimento all'accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza legali, la posizione in prima lettura allinea il testo della direttiva sulle condizioni di accoglienza al testo della direttiva sulle procedure d'asilo attualmente in vigore (4) ma senza valutazione del merito per accertare se si devono fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sulla base della possibilità che il riesame vada a buon fine. È inoltre ulteriormente specificato che assistenza e rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute a norma della legislazione nazionale che non abbiano alcun conflitto di interessi nei confronti di coloro che chiedono protezione internazionale.
2.3. Condizioni di trattenimento
Le disposizioni sulle condizioni di trattenimento definiscono i diritti dei richiedenti protezione internazionale trattenuti tenendo in considerazione la prassi in materia di asilo. In questo contesto, i richiedenti sono, di norma, trattenuti in speciali strutture di accoglienza. I richiedenti devono anche essere tenuti separati, per quanto possibile, dagli altri cittadini di paesi terzi. I richiedenti trattenuti in istituti penitenziari devono sempre essere tenuti separati dai detenuti. Indipendentemente dalle condizioni di trattenimento, i richiedenti conservano, quando comunicano con rappresentanti o familiari, i diritti previsti nella direttiva, incluso il diritto alla privacy.
2.4. Trattenimento di persone vulnerabili e di persone con esigenze di accoglienza particolari
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura contiene specifiche disposizioni concernenti il trattenimento di persone vulnerabili e di persone con esigenze di accoglienza particolari. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali. Inoltre, alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro situazione particolare, anche dal punto di vista sanitario.
In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, è specificato che i minori possono essere trattenuti solo in ultima istanza e che i minori non accompagnati possono essere trattenuti solo in circostanze eccezionali e mai in istituti penitenziari.
3. Accesso al mercato del lavoro
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura riduce da dodici a nove mesi il termine per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale al mercato del lavoro. L'anticipazione di tre mesi dell'accesso si basa su due considerazioni che si controbilanciano: da un lato, la considerazione che l'accesso anticipato consente ai richiedenti di diventare più rapidamente indipendenti dal punto di vista economico, diminuendo così il rischio di sfruttamento nel mercato nero e la necessità di sostegno pubblico, e permette agli stessi di integrarsi più efficacemente nella società che li ospita; dall'altro, la considerazione che l'accesso anticipato può rendere attraente, per i migranti per motivi economici privi dei requisiti per ottenere la protezione internazionale, provare a sfruttare il regime di asilo.
4. Condizioni materiali di accoglienza
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura dispone che, qualora gli Stati membri accordino ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi sia fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, al fine di garantire un tenore di vita adeguato ai propri cittadini. È inoltre ulteriormente specificato che gli Stati membri possono accordare ai richiedenti asilo un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli summenzionati, applicati ai cittadini del paese, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti protezione internazionale.
La posizione in prima lettura prevede inoltre un regime appropriato per ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza. Gli Stati membri devono offrire un tenore di vita dignitoso ai richiedenti protezione internazionale. È loro consentito di ridurre o, in casi eccezionali e debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente lasci il luogo di residenza, non si presenti regolarmente alle autorità o abbia presentato una domanda reiterata. È inoltre possibile ridurre le condizioni materiali di accoglienza nel caso in cui una persona non abbia presentato domanda nel più breve tempo possibile. Infine, come già previsto nella direttiva in vigore, gli Stati membri hanno la possibilità di ridurre o revocare le condizioni nel caso in cui un richiedente abbia occultato risorse finanziarie.
5. Persone vulnerabili con esigenze di accoglienza particolari
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura prevede l'obbligo per gli Stati membri di valutare le esigenze di accoglienza particolari delle persone vulnerabili. Le vittime di mutilazioni genitali femminili sono aggiunte all'elenco non esaustivo delle categorie di persone vulnerabili. Inoltre, al fine di evitare ogni inutile onere amministrativo, viene specificato che non occorre che la valutazione assuma la forma di una procedura amministrativa e che gli Stati membri possono integrare tale valutazione nelle procedure nazionali esistenti.
6. Assistenza e rappresentanza legali gratuite
I richiedenti protezione internazionale hanno il diritto di accesso ad un ricorso effettivo quando impugnano decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici o decisioni relative alla residenza e alla libera circolazione. In tali casi, le condizioni per la concessione dell’assistenza e della rappresentanza legali gratuite sono le stesse previste per il riesame di un provvedimento di trattenimento, ma gli Stati membri possono decidere di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite se un'autorità competente ritiene che il ricorso non abbia concrete possibilità di esito positivo.
7. Altre questioni importanti
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un compromesso anche su altre questioni importanti della posizione del Consiglio in prima lettura:
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— |
la specificazione delle attribuzioni del «rappresentante» al fine di consentire ai minori non accompagnati di trarre il massimo beneficio dai diritti e conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza; |
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— |
gli Stati membri non possono subordinare la concessione delle condizioni di accoglienza alla produzione di documenti inutili o sproporzionati o ad altri requisiti amministrativi; |
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— |
gli Stati membri devono fornire ai richiedenti protezione internazionale la necessaria assistenza sanitaria che comprende, quanto meno, le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e gravi disturbi mentali; è ulteriormente specificato che gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica; |
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— |
gli Stati membri devono iniziare a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, sempre tutelando l'interesse superiore del minore; |
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— |
gli Stati membri devono provvedere affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento e accedano, in particolare, ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate; inoltre, coloro che si occupano di tali persone devono aver ricevuto, e devono continuare a ricevere, una specifica formazione ed essere soggette all'obbligo di riservatezza; |
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— |
gli Stati membri devono fornire informazioni sul recepimento della direttiva in modo da consentire alla Commissione di verificarne l'attuazione. |
IV. CONCLUSIONI
La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l’aiuto della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera del presidente della commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (13885/12). In tale lettera il presidente della Commissione LIBE comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. Con la modifica della direttiva sulle condizioni di accoglienza l'Unione europea aggiunge un altro fondamentale tassello alla creazione di un sistema europeo comune di asilo.
(1) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).
(2) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(3) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(4) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).
|
25.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 179/27 |
POSIZIONE (UE) N. 7/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
Adottata dal Consiglio il 6 giugno 2013
2013/C 179 E/02
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (4). Per ragioni di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva. |
|
(2) |
Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. |
|
(3) |
Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non-refoulement» (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione. |
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(4) |
Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme dell'Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione. |
|
(5) |
La prima fase di un sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la direttiva 2005/85/CE, che costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo. |
|
(6) |
Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase. Conformemente al programma dell’Aia, l’obiettivo che sottende la creazione del regime europeo comune in materia di asilo è l’istaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l’Unione. |
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(7) |
Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistevano forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecitava ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, di un sistema europeo comune di asilo. |
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(8) |
Nella riunione del 10 - 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo l'impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma, le persone che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati sia riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale. L'obiettivo consiste nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato. |
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(9) |
È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell’attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. |
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(10) |
Nell’attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall’EASO. |
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(11) |
Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (5), è opportuno che il quadro dell'Unione sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica. |
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(12) |
Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell'Unione. |
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(13) |
Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva 2011/95/UE. |
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(14) |
Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE. |
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(15) |
Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti. |
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(16) |
È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale. |
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(17) |
Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili. |
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(18) |
È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo. |
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(19) |
Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all'esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande presentate in precedenza, senza derogare ai tempi, ai principi e alle garanzie procedurali applicabili normalmente. |
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(20) |
In circostanze ben definite per le quali una domanda potrebbe essere infondata o vi sono gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi, ma ragionevoli, in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dalla presente direttiva. |
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(21) |
Fintantoché un richiedente sia in grado di motivare debitamente, la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alle procedure di frontiera o accelerate. |
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(22) |
È altresì nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l'atro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati. |
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(23) |
È opportuno che nei procedimenti di ricorso i richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate condizioni, dell'assistenza e rappresentanza legali gratuite fornite da persone competenti ai sensi del diritto nazionale, e che in tutte le fasi del procedimento abbiano il diritto di consultare, a proprie spese, avvocati o consulenti legali ammessi o autorizzati a tal fine dal diritto nazionale. |
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(24) |
La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave. |
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(25) |
Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell’autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale; il diritto a un’appropriata notifica della decisione e della relativa motivazione in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale; il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che capisce o è ragionevole supporre possa capire; e, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. |
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(26) |
Al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti informazioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale tenendo debitamente conto, tra l'altro, dei pertinenti orientamenti elaborati dall'EASO. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l'intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva. |
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(27) |
Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (6) (7). A tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale. |
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(28) |
Per agevolare l'accesso alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno poi che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate dichiarino l'intenzione di chiedere protezione internazionale. |
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(29) |
Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale. |
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(30) |
Qualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che potrebbero evitare l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera dovrebbero significare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche. |
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(31) |
Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l’altro, del Manuale per un’efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul). |
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(32) |
Nell’intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare, i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata. |
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(33) |
L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell’interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato. |
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(34) |
Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale. |
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(35) |
Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, tale perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata una perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale. |
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(36) |
Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata. |
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(37) |
Per il coinvolgimento del personale di un'autorità diversa dall'autorità accertante che conduce tempestivamente i colloqui sul merito di una domanda, il concetto di »tempestivamente« dovrebbe essere valutato rispetto ai termini previsti all'articolo 31. |
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(38) |
Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite. |
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(39) |
Nel determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza, gli Stati membri dovrebbero garantire l'ottenimento di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti quali l'EASO, l'UNHCR, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che qualsiasi rinvio della conclusione della procedura rispetti pienamente gli obblighi ai sensi della direttiva 2011/95/UE e dell'articolo 41 della Carta senza pregiudizio dell'efficacia e dell'equità delle procedure previste dalla presente direttiva. |
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(40) |
Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni. |
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(41) |
Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all’attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi o ai beneficiari della protezione internazionale, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri. |
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(42) |
La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso. |
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(43) |
Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all’esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese. |
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(44) |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri. |
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(45) |
Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell’uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all’esame o all’esame completo delle domande di protezione internazionale dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. |
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(46) |
Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell'EASO, di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (8), nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR. |
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(47) |
Per favorire lo scambio sistematico di informazioni sull'applicazione nazionale dei concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro nonché un riesame periodico da parte della Commissione dell’uso di tali concetti da parte degli Stati membri, e per preparare un'eventuale nuova armonizzazione in futuro, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione o comunque la informino periodicamente dei paesi terzi a cui applicano i concetti. È opportuno che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo sui risultati dei propri riesami. |
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(48) |
Al fine di garantire l'applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell'EASO, dell'UNHCR, del Consiglio d'Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro. |
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(49) |
Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell’eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. |
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(50) |
È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. |
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(51) |
A norma dell’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. |
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(52) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma della presente direttiva. |
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(53) |
La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (10) (11). |
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(54) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. …/…. (12), quale integrazione e lasciare impregiudicate le disposizioni di detto regolamento. |
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(55) |
È opportuno che l’attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche. |
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(56) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(57) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
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(58) |
A norma degli articoli 1, 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. |
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(59) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(60) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza. |
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(61) |
L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2005/85/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente. |
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(62) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2005/85/CE, di cui all'allegato II, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
b) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata;
c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
d) «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali;
e) «decisione definitiva»: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95/UE e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;
f) «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
g) «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE;
h) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE;
i) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k);
j) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
k) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;
l) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;
m) «minore non accompagnato»: il minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;
n) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;
o) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE;
p) «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame;
q) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese a ottenere qualsiasi forma di protezione che esula dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE.
Articolo 4
Autorità responsabili
1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono prevedere che sia competente un’autorità diversa da quella di cui al paragrafo 1 al fine di:
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a) |
trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. …/… (14); e |
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b) |
accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 43, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell'autorità accertante. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dell'autorità accertante di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto una formazione adeguata. A tal fine essi predispongono formazioni pertinenti che comprendono gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Gli Stati membri tengono conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.
4. Ove sia designata un' autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della presente direttiva.
5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.
Articolo 5
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.
CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE
Articolo 6
Accesso alla procedura
1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l'articolo 28.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.
4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Qualora le domande simultanee di protezione internazione da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi.
Articolo 7
Domande presentate per conto di persone a carico o minori
1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.
2. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto.
Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (15), abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva 2011/95/UE.
5. Gli Stati membri possono determinare nel diritto nazionale:
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a) |
i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda; |
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b) |
i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a); |
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c) |
i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori non coniugati. |
Articolo 8
Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera
1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.
2. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni e persone nei suddetti valichi e, in particolare, subordinare l’accesso a un accordo con le autorità competenti degli Stati membri. I limiti su tale accesso possono essere imposti solo qualora, a norma del diritto nazionale, essi siano obiettivamente necessari per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa dei valichi interessati, purché l’accesso non risulti in tal modo seriamente ristretto o non sia reso impossibile.
Articolo 9
Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda
1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.
2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l’interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 41, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo (16) o altro, o in un paese terzo, o presso un giudice o un tribunale penale internazionale.
3. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell'Unione di detto Stato membro.
Articolo 10
Criteri applicabili all’esame delle domande
1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall’esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. Nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l'interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:
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a) |
che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale; |
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b) |
che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l’UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito; |
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c) |
che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito conosca i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati; |
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d) |
che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. |
4. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l’adempimento delle loro funzioni.
5. Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande.
Articolo 11
Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante
1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.
2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato e/o lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.
Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.
3. Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un’unica decisione che contempli tutte le persone a carico, tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età. In tali casi, all’interessato è rilasciata una decisione separata.
Articolo 12
Garanzie per i richiedenti
1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:
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a) |
il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 13; |
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b) |
il richiedente riceve, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici; |
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c) |
non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato; |
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d) |
il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda; |
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e) |
la decisione dell’autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente; |
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f) |
il richiedente è informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2. |
2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
Articolo 13
Obblighi dei richiedenti
1. Gli Stati membri impongono ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui tali obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.
2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:
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a) |
i richiedenti abbiano l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica; |
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b) |
i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti; |
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c) |
i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato; |
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d) |
le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica; |
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e) |
le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e |
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f) |
le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato. |
Articolo 14
Colloquio personale
1. Prima che l’autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma del diritto nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui personali sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti dal personale dell'autorità accertante. Il presente comma lascia impregiudicato l’articolo 42, paragrafo 2, lettera b).
Qualora le domande simultanee di protezione internazione da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all'atto pratico all'autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale di detta altra autorità riceve in anticipo la formazione pertinente, comprendente gli elementi elencati all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Le persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.
Quando un richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, a ciascun adulto a carico è data la possibilità di sostenere un colloquio personale.
Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.
2. Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:
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a) |
l’autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure |
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b) |
l’autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l’autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo. |
Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.
3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
4. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell’autorità accertante.
5. A prescindere dall’articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri, all’atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.
Articolo 15
Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l’autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
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a) |
provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente; |
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b) |
se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile; |
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c) |
selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un’altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile; |
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d) |
provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia; |
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e) |
provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età. |
4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.
Articolo 16
Contenuto del colloquio personale
Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
Articolo 17
Verbale e registrazione del colloquio personale
1. Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.
2. Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. Qualora si proceda a tale registrazione, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione o una trascrizione della stessa siano disponibili unitamente al fascicolo del richiedente.
3. Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete. Gli Stati membri chiedono poi al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio.
Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale se il colloquio personale è registrato ai sensi del paragrafo 2 e la registrazione è ammissibile come prova nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Fatto salvo l’articolo 16, qualora gli Stati membri prevedano sia la trascrizione che la registrazione del colloquio personale, essi possono derogare al diritto del richiedente di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sulla trascrizione.
4. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo.
Tale rifiuto non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.
5. Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale definiti all'articolo 23 hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione.
Qualora gli Stati membri prevedano sia una trascrizione sia una registrazione del colloquio personale, essi non possono fornire l'accesso alla registrazione nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In questi casi, essi forniscono nondimeno l'accesso alla registrazione nelle procedure di impugnazione di cui al capo V.
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora la domanda sia esaminata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere che sia concesso l'accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alla registrazione contemporaneamente alla decisione.
Articolo 18
Visita medica
1. Qualora sia ritenuto pertinente dall'autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica.
La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l'esito è sottoposto quanto prima all'autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.
2. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti che possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica concernente i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.
3. L’autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda.
Articolo 19
Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado
1. Nelle procedure di primo grado di cui al capo III gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. In caso di decisione negativa su una domanda di primo grado, gli Stati membri forniscono altresì ai richiedenti, su richiesta, informazioni - oltre a quelle fornite ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), - al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione.
2. La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 21.
Articolo 20
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione
1. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.
2. Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l'articolo 19 non si applica.
3. Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un’altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.
Se una decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione.
In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 21.
Articolo 21
Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite
1. Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.
L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20 sono concesse da tali persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale.
2. Gli Stati membri possono prevedere che siano fornite le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20:
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a) |
soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o |
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b) |
soltanto tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti. |
Gli Stati membri possono prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 siano fornite soltanto nelle procedure di impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.
Gli Stati membri possono altresì disporre che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 ai richiedenti che non sono più presenti nel loro territorio in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c).
3. Gli Stati membri possono prevedere le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20.
4. Gli Stati membri possono altresì:
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a) |
imporre limiti monetari e/o temporali alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali e all’assistenza e rappresentanza legali; |
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b) |
prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale. |
5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.
Articolo 22
Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura
1. Ai richiedenti è data la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.
2. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti nell'ambito delle procedure di cui al capo III e al capo V conformemente al diritto nazionale.
Articolo 23
Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base che è o sarà presa una decisione.
Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:
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a) |
aprono l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e |
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b) |
stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente. |
Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all'avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva …/…/UE (17).
3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale un richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale.
Gli Stati membri possono disporre che l’avvocato o altro consulente legale possano intervenire solo alla fine del colloquio personale.
4. Fatto salvo il presente articolo o l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento.
Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.
Fatto salvo il presente articolo o l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), l’assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l’autorità competente svolga un colloquio personale con il richiedente.
Articolo 24
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
1. Gli Stati membri valutano entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale se il richiedente sia un richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione di cui all'articolo 22 della direttiva …/.../UE (18) e non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d'asilo.
Qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 8, e all'articolo 43, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non applicano o cessano di applicare l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43. Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 46, paragrafo 6, ai richiedenti ai quali non possono essere applicati l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43 a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.
Articolo 25
Garanzie per i minori non accompagnati
1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17, gli Stati membri:
|
a) |
non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persone che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva …/…/UE (18); |
|
b) |
provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. |
Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.
2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l'età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
|
a) |
qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 14, 15, 16, 17 e 34, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori; |
|
b) |
la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori. |
4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.
5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l’età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un minore.
Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.
Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:
|
a) |
il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica; |
|
b) |
i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l’età dei minori interessati; e |
|
c) |
la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto. |
Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
6. L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva
Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:
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a) |
applicare o continuare ad applicare l'articolo 31, paragrafo 8, solo se:
|
|
b) |
applicare o continuare ad applicare l'articolo 43, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva …/2013/UE (19), solo se:
Gli Stati membri possono applicare i punti v) e vi) solo in singoli casi qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le azioni di cui ai punti v) e vi), compreso consultando il rappresentante; |
|
c) |
considerare la domanda inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), se un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore; |
|
d) |
applicare la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, quando il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale. |
Fatto salvo l'articolo 41, applicando l'articolo 46, paragrafo 6, ai minori non accompagnati, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7, in tutti i casi.
Articolo 26
Trattenimento
1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti sono conformi alla direttiva …/…/UE (20).
2. Qualora un richiedente sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva …/…/UE (20).
Articolo 27
Procedura in caso di ritiro della domanda
1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda.
2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame senza prendere una decisione. In tal caso, gli Stati membri dispongono che l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.
Articolo 28
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero, se l'autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, respingere la domanda.
Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionle o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:
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a) |
il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente direttiva, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore; |
|
b) |
è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo. |
Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41.
Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta.
Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non-refoulement».
Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.
3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. …/… (21).
Articolo 29
Ruolo dell’UNHCR
1. Gli Stati membri consentono che l’UNHCR:
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a) |
abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito; |
|
b) |
abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese; |
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c) |
nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale. |
2. Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.
Articolo 30
Raccolta di informazioni su singoli casi
Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:
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a) |
non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda; |
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b) |
non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine. |
CAPO III
PROCEDURE DI PRIMO GRADO
SEZIONE I
Articolo 31
Procedura di esame
1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) n. …/… (22), il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l’esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall'autorità competente.
Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:
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a) |
il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto; |
|
b) |
un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi; |
|
c) |
il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 da parte del richiedente. |
In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.
4. Fatti salvi gli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri:
|
a) |
riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi; |
|
b) |
comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio; |
|
c) |
comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione. |
5. In ogni caso gli Stati membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato:
|
(a) |
sia informato del ritardo; e |
|
(b) |
sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. |
7. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare,:
|
a) |
qualora la domanda sia verosimilmente fondata; |
|
b) |
qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva …/…/UE (23), o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato. |
8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:
|
a) |
nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE; oppure |
|
b) |
il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; o |
|
c) |
il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o |
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d) |
è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; o |
|
e) |
il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o |
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f) |
il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5; o |
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g) |
il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento; o |
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h) |
il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o |
|
i) |
il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (24) (25); o |
|
j) |
il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. |
9. Gli Stati membri stabiliscono termini per l'adozione di una decisione nella procedura di primo grado di cui al paragrafo 8. I termini sono ragionevoli.
Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri possono superare i termini laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.
Articolo 32
Domande infondate
1. Fatto salvo l'articolo 27, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
2. Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale.
SEZIONE II
Articolo 33
Domande inammissibili
1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. …/… (26), gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:
|
a) |
un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale; |
|
b) |
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35; |
|
c) |
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38; |
|
d) |
la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o |
|
e) |
una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata. |
Articolo 34
Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibiltà
1. Prima che l’autorità accertante decida sull’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 42, in caso di una domanda reiterata.
Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e l'articolo 5 del regolamento (UE) n. …/… (26).
2. Gli Stati membri possono disporre che il personale di autorità diverse da quella accertante conduca il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda di protezione internazionale. In tal caso gli Stati membri provvedono a che tale personale riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis dell'Unione in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui.
SEZIONE III
Articolo 35
Concetto di paese di primo asilo
Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:
|
a) |
quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero |
|
b) |
goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement», |
purché sia riammesso nel paese stesso.
Nell’applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell’articolo 38, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.
Articolo 36
Concetto di paese di origine sicuro
1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:
|
a) |
questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero |
|
b) |
è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese; |
e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
2. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.
Articolo 37
Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri
1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.
2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.
3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.
Articolo 38
Concetto di paese terzo sicuro
1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:
|
a) |
non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; |
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b) |
non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE; |
|
c) |
è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra; |
|
d) |
è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e |
|
e) |
esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra. |
2. L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:
|
a) |
norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese; |
|
b) |
norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri; |
|
c) |
norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a). |
3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:
|
a) |
ne informano il richiedente; e |
|
b) |
gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito. |
4. Se il paese terzo non concede al richiedente l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II.
5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.
Articolo 39
Concetto di paese terzo europeo sicuro
1. Gli Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di protezione internazionale e della sicurezza del richiedente stesso nel suo caso specifico, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.
2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:
|
a) |
ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche; |
|
b) |
dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e |
|
c) |
ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi. |
3. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue condizioni specifiche.
4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non-refoulement», prevedendo altresì le eccezioni all’applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.
5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:
|
a) |
ne informano il richiedente; e |
|
b) |
gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito. |
6. Se il paese terzo non riammette il richiedente, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.
7. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.
SEZIONE IV
Articolo 40
Domande reiterate
1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.
2. Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
3. Se l’esame preliminare di cui al paragrafo 2, permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni.
4. Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 46.
5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d).
6. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di:
|
a) |
una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo, e/o |
|
b) |
un minore non coniugato che presenti una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera c). |
In questi casi l’esame preliminare di cui al paragrafo 2 consiste nell’esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato giustifichino una domanda separata.
7. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. …/… (27) rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva.
Articolo 41
Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata
1. Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:
|
a) |
abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dallo Stato membro in questione, o |
|
b) |
manifesti la volontà di presentare un'altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata. |
Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l’autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comport il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell'Unione;
2. Nei casi dì cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono altresì:
|
a) |
derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, conformemente al diritto nazionale qualora la procedura d’esame sia accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera g); |
|
b) |
derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli articoli 33 e 34, conformemente al diritto nazionale; e/o |
|
c) |
derogare all’articolo 46, paragrafo 8. |
Articolo 42
Norme procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell’articolo 40 godano delle garanzie di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’articolo 40. Queste disposizioni possono, in particolare:
|
a) |
obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura; |
|
b) |
fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 6. |
Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione.
SEZIONE V
Articolo 43
Procedure di frontiera
1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:
|
a) |
sull'ammissibilità di una domanda, ai sensi dell'articolo 33, ivi presentata; e/o |
|
b) |
sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 8. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.
3. Nel caso in cui arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.
CAPO IV
PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 44
Revoca della protezione internazionale
Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.
Articolo 45
Norme procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di a un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l’interessato goda delle seguenti garanzie:
|
a) |
sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e |
|
b) |
gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 14, 15, 16 e 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata. |
2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1:
|
a) |
l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e |
|
b) |
se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.
4. Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l’articolo 20, l'articolo 22, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 29.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.
CAPO V
PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE
Articolo 46
Diritto a un ricorso effettivo
1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
|
a) |
la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
|
|
b) |
il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28; |
|
c) |
una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 45. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.
Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un’impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.
3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.
4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.
Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 43.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.
6. Qualora sia stata adottata una decisione:
|
a) |
di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera h); |
|
b) |
di ritenere inammissibile una domanda a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d); |
|
c) |
di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28; o |
|
d) |
di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell'articolo 39; |
un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.
7. Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all'articolo 43 a condizione che:
|
a) |
il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; e |
|
b) |
nel quadro dell'esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto. |
Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5.
8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.
9. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. …/… (28).
10. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante.
11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 47
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Articolo 48
Riservatezza
Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.
Articolo 49
Cooperazione
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Allorché ricorrono alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri informano la Commissione non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente. Quest'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.
Articolo 50
Relazioni
Entro il …. (29), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.
Nel contesto della prima relazione la Commissione riferisce altresì in particolare sull'applicazione dell'articolo 17 e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.
Articolo 51
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 30, all'articolo 31, paragrafi 1, 2, 6, 7, 8 e 9, agli articoli da 32 a 46, agli articoli 49 e 50 e all’allegato I entro il … (30). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, entro … (31). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 52
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il … (30) o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del … (30) e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE.
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il … (31) o ad una data precedente. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2005/85/CE.
Articolo 53
Abrogazione
La direttiva 2005/85/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal … (32), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 54
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 47 e 48 si applicano dal … (32).
Articolo 55
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.
Fatto a, …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 79.
(2) GU C …
(3) Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 184) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del …
(4) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
(5) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(6) doc. 14654/1/12 REV 1 [direttiva sulle condizioni di accoglienza].
(7) GU L …
(8) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) doc. 15605/1/12 REV 1 [regolamento Dublino].
(11) GU L …
(12) Regolamento di cui al considerando 53 [regolamento Dublino].
(13) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(14) Regolamento di cui al considerando 53 [regolamento Dublino].
(15) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(16) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(17) Direttiva di cui al considerando 27 [direttiva condizioni di accoglienza].
(18) Direttiva di cui al considerando 27 [direttiva condizioni di accoglienza].
(19) Direttiva di cui al considerando 27 [direttiva condizioni di accoglienza].
(20) Direttiva di cui al considerando 27 [direttiva condizioni di accoglienza].
(21) Regolamento di cui al considerando 53 [regolamento Dublino].
(22) Regolamento di cui al considerando 53 [regolamento Dublino].
(23) Direttiva di cui al considerando 27 [direttiva accoglienza].
(24) doc. PE-CONS 17/13 [regolamento Eurodac].
(25) GU L …
(26) Regolamento di cui al considerando 53 [regolamento Dublino].
(27) Regolamento di cui al considerando 53 [regolamento Dublino].
(28) Regolamento di cui al considerando 53 [regolamento Dublino].
(29) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(30) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(31) Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(32) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1
Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
|
a) |
le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate; |
|
b) |
il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea; |
|
c) |
il rispetto del principio di "non-refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra; |
|
d) |
un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. |
ALLEGATO II
Parte A
Direttiva abrogata
(cfr. articolo 53)
|
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio |
Parte B
Termine di recepimento nel diritto interno
(cfr. articolo 51)
|
Direttiva |
Termine del recepimento |
|
2005/85/CE |
Primo termine: 1o dicembre 2007 Secondo termine: 1o dicembre 2008 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
|
Direttiva 2005/85/CE |
La presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, lettere da a) a c) |
Articolo 2, lettere da a) a c) |
|
— |
Articolo 2, lettera d) |
|
Articolo 2, lettere da d) a f) |
Articolo 2, lettere da e) a g) |
|
— |
Articolo 2, lettere h) e i) |
|
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera j) |
|
— |
Articolo 2, lettere k) e l) |
|
Articolo 2, lettere da h) a k) |
Articolo 2, lettere da m) a p) |
|
— |
Articolo 2, lettera q) |
|
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d) |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f) |
— |
|
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 |
|
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
|
— |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 5 |
— |
|
— |
Articolo 8 |
|
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
|
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a c) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c) |
|
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d) |
|
Articolo 8, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 10, paragrafi 4 e 5 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere e) ed f) |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 11 |
Articolo 13 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma |
— |
|
— |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma |
|
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) |
— |
|
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) |
— |
|
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 12, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 14, paragrafi da 3 a 5 |
|
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
|
— |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) |
|
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c) |
|
— |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) |
|
— |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera e) |
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 |
— |
|
— |
Articolo 16 |
|
Articolo 14 |
— |
|
— |
Articolo 17 |
|
— |
Articolo 18 |
|
— |
Articolo 19 |
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 20, paragrafi da 2 a 4 |
|
— |
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
— |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c) |
Articolo 21, paragrafo 2, lettera a) e b) |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) |
— |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera 3, secondo comma |
— |
|
Articolo 15, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 21, paragrafi da 3 a 5 |
|
— |
Articolo 22, paragrafo 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 23, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, prima frase |
Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma frase introduttiva |
|
— |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 16, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 23, paragrafo 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase |
— |
|
— |
Articolo 23, paragrafo 3 |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 16, paragrafo 4, primo comma |
— |
|
Articolo 16, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
Articolo 23,paragrafo 4, secondo e terzo comma |
|
— |
Articolo 24 |
|
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
|
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 25, paragrafo 2 |
|
Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c) |
— |
|
Articolo 17, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 25, paragrafo 4 |
|
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 25, paragrafo 6 |
|
Articolo 17, paragrafo 6 |
Articolo 25, paragrafo 7 |
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Articolo 18 |
Articolo 26 |
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Articolo 19 |
Articolo 27 |
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Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 28, paragrafi 1 e 2 |
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— |
Articolo 28, paragrafo 3 |
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Articolo 21 |
Articolo 29 |
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Articolo 22 |
Articolo 30 |
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Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 1 |
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Articolo 23, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 31, paragrafo 2 |
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— |
Articolo 31, paragrafo 3 |
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— |
Articolo 31, paragrafi 4 e 5 |
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Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 31, paragrafo 6 |
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Articolo 23, paragrafo 3 |
— |
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— |
Articolo 31, paragrafo 7 |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera a) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera b) |
— |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera b) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii) |
— |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera c) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera e) |
— |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera f) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera d) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera e) |
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— |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera f) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettere h) e i) |
— |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera j) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera g) |
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— |
Articolo 31, paragrafo 8, lettere h) e i) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettere k) e l) |
— |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera m) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera j) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettere n) e o) |
— |
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— |
Articolo 31, paragrafo 9 |
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Articolo 24 |
— |
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Articolo 25 |
Articolo 33 |
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Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 33, paragrafo 1 |
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Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c) |
Articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a c) |
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Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e) |
— |
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Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g) |
Articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e) |
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— |
Articolo 34 |
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Articolo 26 |
Articolo 35 |
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Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 38, paragrafo 1, lettera a) |
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— |
Articolo 38, paragrafo 1, lettera b) |
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Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d) |
Articolo 38, paragrafo 1, lettere da c) a e) |
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Articolo 27, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 38, paragrafi da 2 a 5 |
|
Articolo 28 |
Articolo 32 |
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Articolo 29 |
— |
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Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
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Articolo 30, paragrafi da 2 a 4 |
— |
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— |
Articolo 37, paragrafo 2 |
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Articolo 30, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 37, paragrafi 3 e 4 |
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Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
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Articolo 31, paragrafo 2 |
— |
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Articolo 31, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
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Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafo 1 |
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Articolo 32, paragrafo 2 |
— |
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Articolo 32, paragrafo 3 |
Articolo 40, paragrafo 2 |
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Articolo 32, paragrafo 4 |
Articolo 40, paragrafo 3, prima frase |
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Articolo 32, paragrafo 5 |
Articolo 40, paragrafo 3, seconda frase |
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Articolo 32, paragrafo 6 |
Articolo 40, paragrafo 4 |
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— |
Articolo 40, paragrafo 5 |
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Articolo 32, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 40, paragrafo 6, lettera a) |
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— |
Articolo 40, paragrafo 6, lettera b) |
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Articolo 32, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 40, paragrafo 6, secondo comma |
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— |
Articolo 40, paragrafo 7 |
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— |
Articolo 41 |
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Articolo 33 |
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Articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) |
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Articolo 34, paragrafo 2, lettera b) |
— |
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Articolo 34, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 42, paragrafo 2, lettera b) |
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Articolo 34, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 42, paragrafo 3 |
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Articolo 34, paragrafo 3, lettera b) |
— |
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Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 43, paragrafo 1, lettera a) |
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— |
Articolo 43, paragrafo 1, lettera b) |
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Articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a f) |
— |
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Articolo 35, paragrafo 4 |
Articolo 43, paragrafo 2 |
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Articolo 35, paragrafo 5 |
Articolo 43, paragrafo 3 |
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Articolo 36, paragrafi da 1 a 2, lettera c) |
Articolo 39, paragrafi da 1 a 2, lettera c) |
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Articolo 36, paragrafo 2, lettera d) |
— |
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Articolo 36, paragrafo 3 |
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Articolo 39, paragrafo 3 |
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Articolo 36, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 39, paragrafi da 4 a 6 |
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— |
Articolo 39, paragrafo 7 |
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Articolo 36, paragrafo 7 |
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Articolo 37 |
Articolo 44 |
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Articolo 38 |
Articolo 45 |
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Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
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Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) |
Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) |
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Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii) |
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Articolo 39, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 46, paragrafo 1, lettera b) |
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Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d) |
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Articolo 39, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 46, paragrafo 1, lettera c) |
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— |
Articolo 46, paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 4, primo comma |
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Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
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Articolo 39, paragrafo 3 |
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Articolo 46, paragrafi da 5 a 9 |
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Articolo 39, paragrafo 4 |
Articolo 46, paragrafo 10 |
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Articolo 39, paragrafo 5 |
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Articolo 39, paragrafo 6 |
Articolo 41, paragrafo 11 |
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Articolo 40 |
Articolo 47 |
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Articolo 41 |
Articolo 48 |
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Articolo 49 |
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Articolo 42 |
Articolo 50 |
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Articolo 43, primo comma |
Articolo 51, paragrafo 1 |
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Articolo 51, paragrafo 2 |
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Articolo 43, secondo e terzo comma |
Articolo 51, paragrafi 3 e 4 |
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Articolo 44 |
Articolo 52, primo comma |
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Articolo 52, secondo comma |
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Articolo 53 |
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Articolo 45 |
Articolo 54 |
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Articolo 46 |
Articolo 55 |
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Allegato I |
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Allegato II |
Allegato I |
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Allegato III |
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Allegato II |
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Allegato III |
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
La rifusione della «direttiva procedure» rientra in una serie di proposte legislative nel settore dell'asilo volte a istituire la seconda fase del sistema europeo comune di asilo.
Il 7 giugno 2011 il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (11207/11). La Commissione ha modificato la sua proposta iniziale del 23 ottobre 2009 (12959/09) tenendo conto della posizione in prima lettura del Parlamento europeo votata il 6 aprile 2011 (8526/11) e delle opinioni espresse in sede di Consiglio.
Il Parlamento europeo, al fine di evitare ritardi, ha stabilito la sua posizione negoziale analizzando la proposta modificata alla luce della sua posizione in prima lettura sulla proposta iniziale.
Nella plenaria del 26 e 27 ottobre 2011 il Comitato economico e sociale europeo, richiamandosi al parere adottato il 28 aprile 2010 (1), ha deciso di non procedere all'elaborazione di un nuovo parere sulla proposta modificata ma di rinviare alla posizione a suo tempo sostenuta sulla proposta iniziale. Il 16 novembre 2011 il Comitato delle regioni ha annunciato in una lettera che non avrebbe formulato un parere sulla proposta modificata (18836/11).
Nella sessione del 13 e 14 maggio 2013, il Consiglio ha confermato l'accordo politico sulla proposta modificata (7695/13 + COR 1).
A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della rifusione della direttiva procedure. A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
La direttiva 2005/85/CE prevede norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale allo scopo di assicurare che le domande siano trattate allo stesso modo, indipendentemente dallo Stato membro che procede al loro trattamento.
L'obiettivo della rifusione della direttiva procedure è quello di stabilire norme comuni per i sistemi nazionali di asilo a livello dell'Unione europea. Tali norme devono offrire garanzie di alto livello ai richiedenti protezione internazionale. Devono inoltre aumentare la capacità degli Stati membri di espletare procedure di asilo che siano economicamente efficaci e capaci di contrastare eventuali domande abusive, tenendo conto nel contempo dei diversi sistemi giuridici nazionali. Un'attenzione particolare è rivolta alla migliore prestazione di servizi, consulenza e assistenza fin dall'inizio della procedura («frontloading») al fine di conseguire procedure d'esame efficaci e di qualità che sfocino nell'adozione di decisioni solide in primo grado. Infine, la rifusione rispetta pienamente i diritti fondamentali tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e assicura la coerenza con gli altri strumenti legislativi in materia di asilo.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
A. Osservazioni generali
Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta modificata della Commissione, hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori.
B. Questioni fondamentali
Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura modifica la direttiva 2005/85/CE (2) sulle seguenti questioni fondamentali:
Formazione
Nell'ottica di migliorare la qualità della procedura di asilo, la posizione del Consiglio stabilisce criteri in materia di formazione applicabili al personale delle autorità accertanti competenti negli Stati membri per l'esame adeguato delle domande di protezione internazionale, nonché al personale di altre autorità competenti che possano entrare in contatto con i richiedenti protezione internazionale.
Il personale dell'autorità accertante deve ricevere una formazione adeguata. A tal fine, gli Stati membri devono prevedere una formazione che includa gli stessi elementi enunciati nel regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, fatta eccezione per quelli concernenti le condizioni di accoglienza. Inoltre, le persone che conducono i colloqui con i richiedenti devono disporre di conoscenze generali in merito ai problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, come indicazioni su eventuali torture subite in passato.
Il personale di un'altra autorità cui è assegnato lo svolgimento dei colloqui nel caso in cui un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda contemporaneamente protezione internazionale è soggetto agli stessi criteri in materia di formazione applicabili al personale dell'autorità accertante.
Qualora il personale di autorità diverse da quella accertante conduca i colloqui sull'ammissibilità, gli Stati membri devono provvedere affinché detto personale riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui.
Infine, il personale di autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale, quali le guardie di frontiera, nonché il personale delle autorità competenti per l'immigrazione o dei centri di trattenimento devono ricevere del pari il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e responsabilità.
Accesso alla procedura
La posizione del Consiglio stabilisce norme volte a garantire un accesso agevole e tempestivo alla procedura di asilo tenendo conto nel contempo delle specificità dei sistemi nazionali. Precisa che le persone che abbiano manifestato l'intenzione di chiedere la protezione internazionale sono soggetti richiedenti ai sensi della direttiva. Per garantire che tali persone adempiano ai loro obblighi e fruiscano dei pertinenti diritti, occorre che le loro domande siano registrate quanto prima ed entro un termine specifico che sarà di tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, se questa è presentata all'autorità accertante, o di sei giorni lavorativi, se la domanda è presentata ad altre autorità competenti, come le guardie di frontiera. È ammessa la proroga di tale termine a dieci giorni lavorativi in caso di afflusso massiccio e simultaneo di richiedenti.
Un altro elemento importante per un accesso efficace alla procedura è l'obbligo fatto agli Stati membri di fornire a cittadini di paesi terzi o ad apolidi trattenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, qualora vi siano indicazioni che tale possa essere la loro intenzione. Inoltre, nei centri di trattenimento e alle zone di frontiera gli Stati membri dovranno prevedere servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura riguardante la protezione internazionale.
Procedura d'esame
La posizione del Consiglio prevede che la procedura d'esame di una domanda di protezione internazionale sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In caso di questioni complesse, di un gran numero di richiedenti o di ritardi dovuti alla mancanza di cooperazione da parte del richiedente, gli Stati membri possono prorogare tale termine per un periodo massimo di ulteriori nove mesi. Infine, è ammessa una proroga ulteriore di tre mesi al massimo in casi eccezionali debitamente motivati, laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo.
Gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura se non si può ragionevolmente attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso, gli Stati membri devono riesaminare la situazione del paese ogni sei mesi e comunicare, entro un termine ragionevole, al richiedente le ragioni del rinvio e alla Commissione il rinvio della procedura per il paese in questione. In ogni caso gli Stati membri sono tenuti a concludere la procedura entro un termine massimo di ventun mesi dalla presentazione della domanda.
La posizione del Consiglio opera inoltre una distinzione tra le procedure svolte in via prioritaria e le procedure accelerate. Queste ultime comportano tempi procedurali più brevi rispetto alla procedura normale, mentre le procedure svolte in via prioritaria implicano semplicemente che le domande sono esaminate prima delle altre. Gli Stati membri devono stabilire termini ragionevoli per le procedure accelerate ma sono nondimeno autorizzati a superarli per assicurare un esame adeguato e completo.
In linea con l'obiettivo di stabilire procedure di asilo più armonizzate, le procedure d'esame accelerate e le procedure di frontiera possono essere svolte unicamente per motivi specifici affinché tali procedure includano soltanto le domande verosimilmente infondate o che suscitano gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Informazioni in caso di deroghe
Qualora uno Stato membro, a motivo del gran numero di richiedenti che presentano una domanda simultaneamente, deroghi ai termini previsti per la registrazione delle domande e per la conclusione del loro esame, o autorizzi altre autorità diverse dall'autorità accertante a condurre i colloqui in materia di asilo, ne deve informare la Commissione. Queste informazioni devono essere fornite non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente.
Verbale e registrazione del colloquio
La posizione del Consiglio prevede un ampio ventaglio di norme concernenti la redazione del verbale e la registrazione dei colloqui in materia di asilo. Nel contesto della relazione sull'applicazione della rifusione della direttiva negli Stati membri, la Commissione riferirà in particolare sull'applicazione di tali norme e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.
La posizione del Consiglio prevede che gli Stati membri redigano un verbale accurato e circostanziato in cui figurino tutti gli elementi sostanziali o una trascrizione. Possono inoltre disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio. Gli Stati membri devono provvedere altresì che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione.
La posizione del Consiglio specifica inoltre le condizioni alle quali il richiedente può formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sul verbale o sulla trascrizione e confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio.
Infine, la posizione del Consiglio stabilisce le norme relative all'accesso da parte del richiedente e del suo avvocato o consulente legale al verbale, alla trascrizione o alla registrazione.
Informazioni giuridiche e assistenza e rappresentanza legali
La posizione del Consiglio prevede che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta e a determinate condizioni, informazioni giuridiche e procedurali nelle procedure di primo grado. Sono comprese, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. Inoltre, in caso di decisione negativa in primo grado gli Stati membri devono fornire, su richiesta, informazioni ai richiedenti al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che a fornire tali informazioni giuridiche e procedurali siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che a determinate condizioni e coerentemente con gli altri strumenti in materia di asilo siano concesse, su richiesta, assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso. Sono comprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente. Nonostante queste norme obbligatorie per le procedure di ricorso, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado.
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
La posizione del Consiglio mira a consentire ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della direttiva per tutta la durata della procedura di asilo. A tal fine, gli Stati membri devono valutare, entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda, se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. Per evitare inutili oneri amministrativi, si precisa che tale valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione delle esigenze di accoglienza particolari e non può assumere la forma di una procedura amministrativa.
Qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, devono essere forniti di sostegno adeguato. Inoltre, qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari in quanto vittima di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non possono applicare tali procedure o devono cessare di applicarle.
Qualora gli Stati membri individuino esigenze procedurali particolari che potrebbero impedire l'applicazione di procedure accelerate e di frontiera, al richiedente devono essere fornite inoltre garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non sia automaticamente sospensivo. Tali garanzie sono le stesse di quelle previste per le persone soggette a procedure di frontiera.
Minori
La posizione del Consiglio prevede garanzie specifiche per i minori e i minori non accompagnati, evitando nel contempo potenziali abusi. Chiarisce le condizioni applicabili ai minori che desiderano presentare per proprio conto una domanda. Specifica inoltre che i colloqui con i minori devono essere condotti con modalità consone alla loro età.
Per quanto riguarda i minori non accompagnati, la posizione del Consiglio stabilisce una serie di garanzie nei confronti del rappresentante. Gli Stati membri sono tenuti altresì a fornire gratuitamente ai minori non accompagnati le informazioni giuridiche e procedurali per le procedure di revoca della protezione internazionale, così da garantire a tali minori e ai loro rappresentanti una forma di sostegno giuridico in tutte le procedure della direttiva (primo grado, ricorso e revoca).
Qualora, durante la procedura di asilo, gli Stati membri identifichino una persona come un minore non accompagnato, possono ricorrere a talune procedure per il trattamento delle domande di protezione internazionale soltanto a determinate condizioni:
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gli Stati membri possono applicare o continuare ad applicare procedure accelerate solo se il richiedente proviene da un paese di origine sicuro, ha introdotto una domanda reiterata che non è inammissibile ovvero per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; |
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gli Stati membri possono applicare o continuare ad applicare procedure di frontiera nelle tre stesse situazioni che consentono il ricorso a procedure accelerate. Possono inoltre applicare procedure di frontiera in altre tre situazioni:
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Gli Stati membri possono avvalersi delle ultime due situazioni solo in casi specifici qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente ad una decisione negativa e purché al richiedente sia stata data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le sue azioni, anche consultando il suo rappresentante.
Poiché le procedure di frontiera comportano sempre una qualche forma di trattenimento, non possono essere usate sistematicamente in nessuna delle sei situazioni. Per ottemperare alla direttiva accoglienza i minori non accompagnati possono essere trattenuti solo in circostanze eccezionali che devono essere valutate tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore.
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Gli Stati membri possono dichiarare inammissibile la domanda presentata da un minore non accompagnato se proviene da un paese, che non è uno Stato membro, considerato paese terzo sicuro, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Gli Stati membri possono considerare inammissibile la domanda presentata da un minore non accompagnato per gli altri motivi applicabili secondo le normali disposizioni; |
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gli Stati membri possono decidere di non accordare assistenza e rappresentanza legali gratuite a un minore non accompagnato se un giudice o un'altra autorità competente ritengono che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo, ma solo se il rappresentante del minore possiede qualifiche giuridiche. |
Infine, gli Stati membri devono fornire ai minori non accompagnati almeno le stesse garanzie supplementari applicabili alle persone soggette a procedure di frontiera nei casi in cui il loro ricorso contro una decisione negativa non sia automaticamente sospensivo.
Procedure di asilo sensibili alle specificità di genere
La posizione del Consiglio tiene conto della necessità che le procedure di asilo siano sensibili alle specificità di genere. In tale ottica, gli Stati membri sono tenuti, ove possibile, a garantire che la persona incaricata di condurre il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, se questo ne fa richiesta. Gli Stati membri non sono invece tenuti a garantire una persona dello stesso sesso se l'autorità accertante ha motivo di ritenere che la richiesta si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile.
Inoltre, fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente in applicazione della direttiva deve provvedere una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e mentale.
Domande reiterate
La posizione del Consiglio chiarisce le norme procedurali in merito alle domande reiterate. Contrariamente a una serie di disposizioni procedurali applicabili alle domande ammesse a norma della direttiva 2005/85/CE, la posizione del Consiglio prevede che una domanda reiterata sia considerata inammissibile se da un esame preliminare non sono emersi o non sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che il richiedente necessiti di protezione internazionale.
I richiedenti che presentano domande reiterate al solo scopo di ritardare il loro allontanamento dal territorio dello Stato membro gravano in modo eccessivo sui sistemi nazionali di asilo. Sono pertanto necessarie norme efficaci in merito alle domande reiterate. Tali norme devono consentire agli Stati membri di distinguere tra, da un lato, le persone che presentano una domanda reiterata in quanto dalla precedente domanda o per altri motivi legittimi sono emerse esigenze di protezione fuori dal paese di origine («sur place») e, dall'altro, le persone che presentano una domanda reiterata al solo scopo di ritardare il loro allontanamento dal territorio. Si osserva al riguardo che gli Stati membri rimangono in ogni momento vincolati dal principio di «non refoulement» (non respingimento), secondo il quale una persona non deve essere rimandata in un paese in cui potrebbe essere in pericolo.
In considerazione di quanto precede, gli Stati membri possono ammettere in due casi una deroga al diritto, di norma applicabile, di rimanere nel territorio: in primo luogo, qualora la persona abbia presentato una prima domanda reiterata, considerata inammissibile, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; in secondo luogo, qualora la persona presenti un'altra domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.
Ritiro implicito della domanda/rinuncia ad essa
La posizione del Consiglio prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato ad essa, e ciò in due casi, in particolare: in primo luogo, quando si accerta che il richiedente non ha risposto alle richieste di fornire informazioni essenziali per la sua domanda né è comparso al colloquio personale, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore; in secondo luogo, quando il richiedente è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.
Con queste premesse, la posizione del Consiglio prevede una serie di norme concernenti la riapertura di un caso di ritiro implicito di una domanda o di rinuncia ad essa. Qualora il richiedente si ripresenti alle autorità entro un termine di almeno nove mesi, gli Stati membri non possono riaprire il caso o trattare la nuova domanda come domanda reiterata. Se la persona si ripresenta invece dopo nove mesi gli Stati membri possono applicare il regime delle domande reiterate. Ciò significa che la domanda potrebbe essere considerata inammissibile se non sono emersi o non sono stati presentati nuovi elementi dalla decisione di sospensione. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che il caso di una domanda che sia stato sospeso sia riaperto una volta sola.
Ricorso effettivo
La posizione del Consiglio stabilisce una serie di norme concernenti il diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso al fine di garantire il pieno esercizio del diritto a un ricorso effettivo, pur riconoscendo la necessità di sistemi di asilo efficienti ed efficaci in grado di impedire gli abusi. Considerato quanto sopra, gli Stati membri sono tenuti di norma ad autorizzare i richiedenti a rimanere nel territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.
Tuttavia, in un numero limitato di casi, uno Stato membro può prevedere che tale effetto sospensivo automatico non si applichi. In tali casi, gli Stati membri devono prevedere che un giudice sia competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio. Tali casi riguardano le decisioni:
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di ritenere la domanda manifestamente infondata o infondata dopo l'esame con procedura accelerata, ad eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sul fatto che il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; |
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di ritenere inammissibile la domanda in quanto un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale, un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente o la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se il richiedente necessita di protezione internazionale; |
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di respingere la riapertura del caso del richiedente che era stato sospeso; |
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di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda in quanto si applica il concetto di paese terzo europeo sicuro. |
Nelle procedure di frontiera, l'effetto sospensivo non automatico può essere applicato solo a condizione che, in primo luogo, il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e almeno di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso e che, in secondo luogo, nel quadro dell'esame della domanda di rimanere nel territorio, il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.
Quando è applicato l'effetto sospensivo non automatico il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se egli può rimanere o meno nel territorio. Inoltre, si applica in tutti i casi il principio di «non refoulement».
Paesi terzi sicuri
La posizione del Consiglio consente agli Stati membri di applicare i concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro, riconoscendo nel contempo la necessità di preparare un'eventuale nuova armonizzazione in futuro. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tener conto, tra l'altro, degli orientamenti e dei manuali operativi elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi terzi. Si insiste inoltre sull'importanza che si svolgano, con gli Stati membri e con il coinvolgimento del Parlamento, scambi di informazioni tratte da fonti pertinenti e riesami periodici dell'applicazione dei concetti di paese terzo sicuro da parte degli Stati membri.
La posizione del Consiglio chiarisce le condizioni di applicazione di tali concetti prevedendo che gli Stati membri autorizzino i richiedenti a impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese non è sicuro relativamente alle loro condizioni specifiche.
Altre questioni importanti
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un compromesso su altre questioni importanti della posizione del Consiglio in prima lettura:
Estradizione
Gli Stati membri possono derogare al diritto di un richiedente protezione internazionale di rimanere nel territorio fintantoché non sia presa una decisione in primo grado sulla sua domanda, qualora essi intendano consegnare o estradare, ove opportuno, l'interessato in un altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo o altro, o in un paese terzo o presso una corte o un tribunale penale internazionale. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali degli Stati membri.
Autorità accertante e altre autorità competenti
Gli Stati membri possono prevedere che un'autorità diversa dall'autorità accertante sia competente a trattare i casi a norma del regolamento Dublino o ad accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito di una procedura di frontiera, secondo le condizioni stabilite in tale contesto e in base al parere motivato dell'autorità accertante.
Visite mediche
La posizione del Consiglio prevede norme concernenti le visite mediche così da assicurare che i segni che potrebbero derivare da persecuzioni o danni gravi subiti in passato siano inclusi nella valutazione della domanda di protezione internazionale. Tali norme includono, fra l'altro, disposizioni che indicano a quali condizioni la visita medica è pagata con fondi pubblici o è a carico del richiedente.
Considerazioni inerenti alla sicurezza nazionale
Nei ricorsi, in caso di considerazioni inerenti alla sicurezza nazionale e per garantire l'eguaglianza delle armi, gli Stati membri devono prevedere che i giudici abbiano accesso alle informazioni o alle fonti soggette a riservatezza per motivi di sicurezza nazionale e stabilire nella legislazione nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.
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IV. |
CONCLUSIONE |
La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera del presidente della commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (8223/13). In tale lettera il presidente della Commissione LIBE comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. Con la modifica della direttiva procedure, l'Unione europea apporta un elemento essenziale alla creazione del sistema europeo comune di asilo.
(1) Parere del CESE in merito alle «norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale» (rifusione), GU C 18 del 19.1.2011, pag. 85.
(2) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 dell'1.12.2005, pag. 13).