ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.164.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
8 giugno 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 164/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 156 dell'1.6.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 164/02

Causa C-625/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria — Articolo 11 — Assenza di un sistema di prestazioni — Recepimento incompleto)

2

2013/C 164/03

Causa C-103/11 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Systran SA, Systran Luxembourg SA (Impugnazione — Articoli 225, paragrafo 1, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE — Azione per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea — Valutazione della natura extracontrattuale della controversia — Competenza degli organi giurisdizionali comunitari)

2

2013/C 164/04

Causa C-202/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Società con sede nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio — Obbligo di redigere in neerlandese i contratti di lavoro — Contratto di lavoro a carattere transfrontaliero — Restrizione — Mancanza di proporzionalità)

3

2013/C 164/05

Cause riunite C-274/11 e C-295/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 — Regno di Spagna, Repubblica italiana/Consiglio dell’Unione europea (Brevetto unitario — Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE — Ricorso di annullamento per incompetenza, sviamento di potere e violazione dei Trattati — Presupposti stabiliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE — Competenza non esclusiva — Decisione adottata in ultima istanza — Protezione degli interessi dell’Unione)

3

2013/C 164/06

Causa C-463/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — L/M (Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafi 4 e 5 — Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Piani regolatori di sviluppo interno dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale — Errata valutazione della qualità dello sviluppo interno — Assenza di effetti sulla validità del piano di costruzione — Compromissione dell’effetto utile della direttiva)

4

2013/C 164/07

Causa C-548/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 1, lettera r) — Nozione di periodi di assicurazione — Articolo 46 — Calcolo della pensione di vecchiaia — Periodi di assicurazione rilevanti — Lavoratore frontaliero — Periodo di inabilità lavorativa — Cumulo di prestazioni simili versate da due Stati membri — Mancata considerazione di tale periodo quale periodo di assicurazione — Requisito di residenza — Norme nazionali anticumulo]

5

2013/C 164/08

Causa C-565/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Restituzione di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione — Regime nazionale che limita gli interessi da versare da parte di detto Stato sulla tassa rimborsata — Interessi calcolati dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione della tassa — Non conformità al diritto dell’Unione — Principio di effettività)

5

2013/C 164/09

Causa C-595/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld [Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 1470/2001 — Regolamento (CE) n. 1205/2007 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte — Applicabilità dei dazi antidumping definitivi a prodotti classificati nella sottovoce doganale prevista dal regolamento antidumping — Prodotto interessato — Ambito di applicazione]

6

2013/C 164/10

Causa C-12/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co. [Marchi — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 15, paragrafo 1 — Nozione di uso effettivo — Marchio utilizzato unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio]

6

2013/C 164/11

Causa C-247/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite kam Natsionalnia osiguritelen institut (Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva 2002/74/CE — Direttiva 2008/94/CE — Articoli 2 e 3 — Obbligo di prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori subordinati — Possibilità di limitazione della garanzia ai crediti anteriori alla trascrizione nel registro delle imprese della sentenza relativa all’apertura della procedura di insolvenza — Sentenza relativa all’apertura della procedura di insolvenza — Effetti — Prosecuzione delle attività del datore di lavoro)

7

2013/C 164/12

Causa C-74/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 12 febbraio 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Causa C-102/13 P: Impugnazione proposta il 1o marzo 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2012, causa T-205/11, Germania/Commissione

8

2013/C 164/14

Causa C-119/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Causa C-120/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Causa C-121/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Causa C-126/13 P: Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

10

2013/C 164/18

Causa C-132/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 18 marzo 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Causa C-158/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 28 marzo 2013 — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Causa C-166/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun (Francia) il 3 aprile 2013 — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Causa C-167/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Régional d’Expression Française de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (Belgio) il 27 marzo 2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Causa C-189/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Bayonne (Francia) il 15 aprile 2013 — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Causa C-203/13: Ricorso proposto il 17 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

12

 

Tribunale

2013/C 164/24

Causa T-32/08: Sentenza del Tribunale 24 aprile 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Studio di mercato per sviluppare un nuovo approccio per un sito Internet — Rigetto dell’offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Criteri di selezione e criteri di aggiudicazione — Responsabilità extracontrattuale)

14

2013/C 164/25

Causa T-526/10: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione [Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Modalità d’applicazione — Regolamento (UE) n. 737/2010 — Divieto di immissione sul mercato dei citati prodotti — Deroga in favore delle comunità Inuit — Eccezione di illegittimità — Fondamento giuridico — Sussidiarietà — Proporzionalità — Sviamento di potere]

14

2013/C 164/26

Causa T-119/11: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Gbagbo/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio — Congelamento dei capitali — Adattamento delle conclusioni — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Diritti della difesa — Diritto di proprietà)

15

2013/C 164/27

Causa T-130/11: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Gossio/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione)

15

2013/C 164/28

Causa T-284/11: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro (METROINVEST) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo METROINVEST — Marchio nazionale figurativo anteriore METRO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Principio di non discriminazione — Diritto ad un processo equo]

16

2013/C 164/29

Causa T-55/12: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Chen/UAMI — AM Denmark (Dispositivo di pulizia) (Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di pulizia — Marchio comunitario tridimensionale che rappresenta un dispositivo di pulizia munito di un vaporizzatore e di una spugna — Dichiarazione di nullità)

16

2013/C 164/30

Causa T-145/12: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Bayerische Motoren Werke/UAMI (ECO PRO) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ECO PRO — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

16

2013/C 164/31

Causa T-474/11: Ordinanza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama) (Marchio comunitario — Annullamento del marchio opposto — Non luogo a statuire)

17

2013/C 164/32

Causa T-28/12: Ordinanza del Tribunale 9 aprile 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals e a./Consiglio (Dumping — Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia — Dazio antidumping definitivo — Adozione di un nuovo regolamento — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire)

17

2013/C 164/33

Causa T-124/13: Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione

18

2013/C 164/34

Causa T-174/13 P: Impugnazione proposta il 25 marzo 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 gennaio 2013, causa F-27/11, BO/Commissione

19

2013/C 164/35

Causa T-182/13: Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Moallem Insurance/Consiglio

19

2013/C 164/36

Causa T-189/13: Ricorso proposto il 3 aprile 2013 — PP Nature-Balance Lizenz/Commissione

20

2013/C 164/37

Causa T-201/13: Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Rubinum/Commissione

21

2013/C 164/38

Causa T-208/13: Ricorso proposto il 9 aprile 2013 — Portugal Telecom/Commissione

22

2013/C 164/39

Causa T-219/13: Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — Ferracci/Commissione

23

2013/C 164/40

Causa T-222/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — B&S Europe/Commissione

24

2013/C 164/41

Causa T-353/08: Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commissione

24

2013/C 164/42

Causa T-520/10: Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione

25

2013/C 164/43

Causa T-485/12: Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2013 — Grupo Bimbo/UAMI (SANISSIMO)

25

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/1


2013/C 164/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 156 del 1.6.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 147 del 25.5.2013

GU C 141 del 18.5.2013

GU C 129 del 4.5.2013

GU C 123 del 27.4.2013

GU C 114 del 20.4.2013

GU C 108 del 13.4.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-625/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 14, paragrafo 2 - Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria - Articolo 11 - Assenza di un sistema di prestazioni - Recepimento incompleto)

2013/C 164/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, M. Perrot e S. Menez, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 14, paragrafo 2, e 11 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure necessarie per garantire che l’ente cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali elencate all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, sia indipendente dall’impresa che fornisce i servizi di trasporto ferroviario conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II di detta direttiva nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 11 di detta direttiva 2001/14, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tali disposizioni.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

4)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


8.6.2013   

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C 164/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Systran SA, Systran Luxembourg SA

(Causa C-103/11 P) (1)

(Impugnazione - Articoli 225, paragrafo 1, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE - Azione per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea - Valutazione della natura extracontrattuale della controversia - Competenza degli organi giurisdizionali comunitari)

2013/C 164/03

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, E. Montaguti e J. Samnadda, agenti, assistiti da A. Berenboom, advocaat, e M. Isgour, avocat)

Altre parti nel procedimento: Systran SA, Systran Luxembourg SA (rappresentanti: J.-P. Spitzer e E. De Boissieu, avocats)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07), avente ad oggetto un ricorso per il risarcimento del danno lamentato dalle ricorrenti in primo grado a causa di illeciti commessi dalla Commissione nell’ambito di una gara d’appalto relativa alla manutenzione e al rafforzamento linguistico del suo sistema di traduzione automatica — Valutazione erronea e contraddittoria della natura extracontrattuale della lite –Violazione dei diritti della difesa — Violazione delle regole in materia di produzione della prova — Errore manifesto nella valutazione della natura sufficientemente qualificata del presunto illecito della Commissione — Assenza di motivazione

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07), è annullata.

2)

Il ricorso della Systran SA e della Systran Luxembourg SA nella causa T-19/07 è respinto.

3)

La Systran SA e la Systran Luxembourg SA sono condannate a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


8.6.2013   

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C 164/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Anton Las/PSA Antwerp NV

(Causa C-202/11) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Società con sede nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio - Obbligo di redigere in neerlandese i contratti di lavoro - Contratto di lavoro a carattere transfrontaliero - Restrizione - Mancanza di proporzionalità)

2013/C 164/04

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parti

Ricorrente: Anton Las

Convenuta: PSA Antwerp NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Interpretazione dell’articolo 39 CE (attualmente articolo 45 TFUE) — Normativa regionale belga che prevede un obbligo per un’impresa situata nella regione linguistica neerlandese di redigere in neerlandese, a pena di nullità, tutti i documenti relativi ai rapporti di lavoro con carattere internazionale

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che impone a tutti i datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di tale ente federato, a pena di nullità di tali contratti, rilevata d’ufficio dal giudice.


(1)  GU C 219 del 23.7.2011.


8.6.2013   

IT

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C 164/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 — Regno di Spagna, Repubblica italiana/Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-274/11 e C-295/11) (1)

(Brevetto unitario - Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE - Ricorso di annullamento per incompetenza, sviamento di potere e violazione dei Trattati - Presupposti stabiliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE - Competenza non esclusiva - Decisione adottata «in ultima istanza» - Protezione degli interessi dell’Unione)

2013/C 164/05

Lingua processuale: lo spagnolo e l'italiano

Parti

Ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno del Regno di Spagna: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno della Repubblica italiana: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Covenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente T. Middleton, F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta e K. Pellinghelli, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, J.-C. Halleux e T. Materne, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Kemper, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, assistito da N. J. Travers, BL), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Molnár, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, E. Gromnicka e M. Laszuk, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Seeboruth, agente, assistito da T. Mitcheson, barrister), Parlamento europeo (rappresentanti: I. Díez Parra, G. Ricci e M. Dean, agenti), Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst e L. Prete, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53) — Sviamento di potere — Violazione del sistema giudiziario dell’Unione

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il Regno di Spagna sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa C-274/11.

3)

La Repubblica italiana sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa C-295/11.

4)

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 219 del 23.7.2011.

GU C 232 del 6.8.2011.


8.6.2013   

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C 164/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — L/M

(Causa C-463/11) (1)

(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 3, paragrafi 4 e 5 - Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente - Piani regolatori «di sviluppo interno» dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale - Errata valutazione della qualità dello «sviluppo interno» - Assenza di effetti sulla validità del piano di costruzione - Compromissione dell’effetto utile della direttiva)

2013/C 164/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L

Convenuto: M

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) — Ambito d’applicazione — Normativa nazionale che prevede una procedura accelerata che non comporta alcuna valutazione ambientale per l’adozione di piani regolatori relativi a piccole aree a livello locale le quali soddisfano determinati criteri qualitativi e quantitativi — Errata valutazione dei criteri qualitativi

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato disposto con il paragrafo 4 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la violazione di una condizione qualitativa, richiesta dalla norma di trasposizione di tale direttiva per dispensare l’adozione di un tipo particolare di piano di costruzione da una valutazione ambientale ai sensi della suddetta direttiva, non incide sulla validità di tale piano.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


8.6.2013   

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C 164/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-548/11) (1)

(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 1, lettera r) - Nozione di «periodi di assicurazione» - Articolo 46 - Calcolo della pensione di vecchiaia - Periodi di assicurazione rilevanti - Lavoratore frontaliero - Periodo di inabilità lavorativa - Cumulo di prestazioni simili versate da due Stati membri - Mancata considerazione di tale periodo quale periodo di assicurazione - Requisito di residenza - Norme nazionali anticumulo)

2013/C 164/07

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Edgard Mulders

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Interpretazione degli articoli 1, lett. r), e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assicurazione vecchiaia e decesso — Calcolo delle prestazioni — Periodi assicurativi da prendere in considerazione

Dispositivo

Gli articoli 1, lettera r), e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, letti alla luce dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento e degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE, vanno interpretati nel senso che ostano a che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilità lavorativa — durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo dell’assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante —, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale «periodo di assicurazione» ai sensi di dette disposizioni, sulla base del rilievo che l’interessato non è residente in quest’ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia.


(1)  GU C 25 del 28.01.2012.


8.6.2013   

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C 164/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-565/11) (1)

(Restituzione di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Regime nazionale che limita gli interessi da versare da parte di detto Stato sulla tassa rimborsata - Interessi calcolati dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione della tassa - Non conformità al diritto dell’Unione - Principio di effettività)

2013/C 164/08

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Mariana Irimie

Convenute: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Sibiu — Interpretazione dei principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, degli artt. 6 TUE e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Liceità di una normativa nazionale che limita l’importo del risarcimento del danno subìto da privati in seguito ad una violazione da parte dello Stato membro del diritto dell’Unione — Rimborso degli interessi legali relativi alla restituzione di una tassa

Dispositivo

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di detta tassa.


(1)  GU C 25 del 28.01.2012.


8.6.2013   

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C 164/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-595/11) (1)

(Politica commerciale - Regolamento (CE) n. 1470/2001 - Regolamento (CE) n. 1205/2007 - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte - Applicabilità dei dazi antidumping definitivi a prodotti classificati nella sottovoce doganale prevista dal regolamento antidumping - Prodotto interessato - Ambito di applicazione)

2013/C 164/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Steinel Vertrieb GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 195, pag. 8), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio, del 1o settembre 2006 (GU L 244, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1) — Applicabilità dei citati regolamenti a lampade fluorescenti compatte con interruttore crepuscolare

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese, come modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio, del 1o settembre 2006, nonché il regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, riguardano tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche essenziali previste da tali regolamenti e classificabili altresì nella sottovoce ex 8539 31 90 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel caso dei prodotti in esame nel procedimento principale, nonostante l’aggiunta di un interruttore crepuscolare, o se i prodotti in esame nel procedimento principale siano prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche supplementari non precisate nei suddetti regolamenti.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


8.6.2013   

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C 164/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

(Causa C-12/12) (1)

(Marchi - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 15, paragrafo 1 - Nozione di «uso effettivo» - Marchio utilizzato unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio)

2013/C 164/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Colloseum Holding AG

Convenuta: Levi Strauss & Co

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Nozione di «uso del marchio» — Riconoscimento dell'esistenza dell'uso di un marchio parte di un marchio complesso nell’ipotesi di un uso di detto marchio complesso — Riconoscimento dell'esistenza dell'uso di un marchio nel caso dell’impiego di quest’ultimo soltanto congiuntamente a un altro marchio, ove i due marchi siano registrati al contempo singolarmente e insieme, a titolo di marchio complesso

Dispositivo

Il requisito dell’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, può essere soddisfatto qualora un marchio registrato, che abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest’altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


8.6.2013   

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C 164/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut

(Causa C-247/12) (1)

(Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Direttiva 2002/74/CE - Direttiva 2008/94/CE - Articoli 2 e 3 - Obbligo di prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori subordinati - Possibilità di limitazione della garanzia ai crediti anteriori alla trascrizione nel registro delle imprese della sentenza relativa all’apertura della procedura di insolvenza - Sentenza relativa all’apertura della procedura di insolvenza - Effetti - Prosecuzione delle attività del datore di lavoro)

2013/C 164/11

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Meliha Veli Mustafa

Convenuto: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE (GU L 270, pag. 10) — Obbligo per gli Stati membri di prevedere garanzie non soltanto per i crediti retributivi dei lavoratori esistenti al momento dell’apertura della procedura d’insolvenza del datore di lavoro, ma anche per i crediti che possono sorgere in ogni fase della procedura d’insolvenza

Dispositivo

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa non obbliga gli Stati membri a prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori in ogni fase della procedura di insolvenza del loro datore di lavoro. In particolare, essa non osta a che gli Stati membri prevedano una garanzia unicamente per i crediti dei lavoratori maturati prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza, sebbene tale decisione non disponga la cessazione delle attività del datore di lavoro.


(1)  GU C 235 del 4.8.2012.


8.6.2013   

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C 164/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 12 febbraio 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-74/13)

2013/C 164/12

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GSV Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa ritenere che un materiale

di colore bianco,

di forma rettangolare,

che consiste in un tessuto

caratterizzato da un’armatura con filato ritorto,

la cui trama è composta da due fili che, incrociandosi, circondano gli orditi,

le cui maglie hanno fori delle dimensioni i 4 × 4 mm,

avente una superficie pari a 100 × 201 cm,

realizzato con fibre di vetro rivestite di un materiale plastico, ossia copolimero di acrilato di stirene,

che non consta di stoppini,

con un peso pari a 136 g/m2,

con orditi di densità pari a 415 tex

e trame di densità pari a 132 tex,

possieda le caratteristiche materiali indicate nel considerando 14 e nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (1), e che consistono in

tessuti a maglia aperta

costituiti da fibra di vetro,

con maglie di dimensioni in lunghezza e in larghezza superiori a 1,8 mm,

e peso superiore a 35 g/m2,

e, di conseguenza, se si debba interpretare il codice TARIC 7019590010 nel senso che il materiale sopra descritto è incluso come tale in detto codice, tenuto conto anche della classificazione doganale e delle diverse versioni linguistiche del diritto comunitario.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa essere esentata dal pagamento di un dazio antidumping in forza dell’ordinamento comunitario una persona fisica o giuridica che, facendo affidamento sulle disposizioni del regolamento pubblicato nella propria lingua nazionale senza accertarsi delle eventuali discrepanze nelle altre versioni linguistiche, e basandosi sul significato generale e corrente del tenore di detto testo normativo nella propria lingua, importi nel territorio dell’Unione europea un prodotto fabbricato al di fuori dell’Unione, considerato che, secondo la versione linguistica dalla stessa conosciuta, tale prodotto non figura tra quelli soggetti al dazio antidumping, anche nell’ipotesi in cui si possa stabilire, in esito ad un confronto tra le varie versioni linguistiche della normativa comunitaria in questione, che in realtà il diritto comunitario assoggetta tale prodotto al pagamento di un dazio antidumping.


(1)  GU L 43, pag. 9


8.6.2013   

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C 164/8


Impugnazione proposta il 1o marzo 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2012, causa T-205/11, Germania/Commissione

(Causa C-102/13 P)

2013/C 164/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale dell’Unione europea, del 18 dicembre 2012, causa T-205/11,

dichiarare ricevibile il ricorso e rinviare la controversia al Tribunale affinché si pronunci sul merito e

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento incidentale dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si rivolge contro la decisione del Tribunale dell’Unione europea del 18 dicembre 2012, causa T-205/11, recante rigetto del ricorso della Repubblica federale di Germania diretto all’annullamento della decisione 2011/527/EU della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa all’aiuto di Stato della Germania C-7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) «KStG, Sanierungsklausel».

Il governo tedesco fonda la sua impugnazione su due motivi, che rispettivamente si ricollegano alla censura di un difetto di motivazione:

Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe classificato erroneamente la procedura di notifica scelta dalla Commissione per la decisione impugnata e non avrebbe stabilito le formalità da rispettare affinché sia efficace una notifica con avviso di ricevimento di una decisione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1).

Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la Commissione, per quanto riguarda la censura relativa al ritardo nella presentazione del ricorso, non aveva l’onere di provare che l’invio era stato ricevuto da un soggetto identificabile e che si trattava di un soggetto autorizzato a ricevere notifiche.


(1)  GU L 83, pag. 1.


8.6.2013   

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C 164/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(Causa C-119/13)

2013/C 164/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrente: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Convenuta: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell’ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest’ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata, e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 1, o sull’articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il convenuto, qualora l’ingiunzione di pagamento non gli sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata, debba rispettare determinati limiti temporali per presentare domanda di riesame e se, a tal fine, occorra basarsi, in particolare, sulla disposizione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 1869/2006.

3)

Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall’accoglimento dell’istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 3, o sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.


(1)  GU L 399, pag. 1.


8.6.2013   

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C 164/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

(Causa C-120/13)

2013/C 164/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrente: Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.

Convenuta: Tetyana Bonchyk

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell’ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest’ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata, e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 1, o sull’articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

2)

Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall’accoglimento dell’istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 3, o sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.


(1)  GU L 399, pag. 1.


8.6.2013   

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C 164/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

(Causa C-121/13)

2013/C 164/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrente: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft

Convenuta: Xceed Holding Ltd.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell’ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest’ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 1, o sull’articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall’accoglimento dell’istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 3, o sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.


(1)  GU L 399, pag. 1.


8.6.2013   

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C 164/10


Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-126/13 P)

2013/C 164/17

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentante: R. Biagosch)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullamento della sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 15 gennaio 2013 nella causa T-625/11, nella parte in cui il Tribunale ha statuito che la prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) non ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) con l’adozione della decisione del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1);

annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), nella parte in cui ha parzialmente respinto la registrazione del marchio ecoDoor sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

In subordine

Rimessione della causa al Tribunale in decisione;

condanna dell’UAMI alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013 nella causa T-625/11, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della BSH Bosch und Siemens Hausgeräte avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), con la quale veniva parzialmente respinta la registrazione del marchio ecoDoor sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

La ricorrente invoca i seguenti motivi di impugnazione.

Deduce la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio ecoDoor — ove non descrive affatto i prodotti ai quali si riferisce il diniego dell’UAMI, bensì solamente una porta come una possibile parte di tali prodotti — può considerarsi solo descrittivo dei prodotti di cui è causa, quando la parte relativa sia così essenziale per il prodotto che il consumatore equipari la parte con il prodotto tout court. Ciò si verifica quando agli occhi del consumatore la parte in questione assolve ad una funzione assolutamente essenziale del prodotto. Il che non si applica ad una porta quale parte dei prodotti controversi, sicché non sussiste l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


8.6.2013   

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C 164/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 18 marzo 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

(Causa C-132/13)

2013/C 164/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Resistente: ILME GmbH

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 1, 8 e 10 e gli allegati II, IV e III della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (1), debbano essere interpretati nel senso che le custodie quali componenti per i connettori multipolari per usi industriali non devono essere munite di marcatura CE.


(1)  GU L 374, pag. 10.


8.6.2013   

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C 164/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 28 marzo 2013 — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-158/13)

2013/C 164/19

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hamidullah Rajaby.

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Questioni pregiudiziali

1)

Se nelle circostanze della controversia di cui trattasi, dove sembra esistere una palese violazione del diritto dell’Unione che continuerà a produrre effetti per il futuro e dove le parti nella fase amministrativa hanno esposto le rispettive tesi sull’applicabilità dell’articolo 14 del regolamento n. 343/2003 (1), tesi sulle quali non sono in seguito ritornate nella fase giudiziaria, ma che non sono state più invocate dall’attore in giudizio, sia contraria al diritto dell’Unione la circostanza che il giudice non prenda in considerazione detto punto controverso a causa del divieto di controllo d’ufficio.

2)

Se si configuri dipendenza, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, nelle circostanze della controversia di cui trattasi, ossia laddove i familiari sono una giovane donna senza alcuna educazione, proveniente dall’Afghanistan, accompagnata da due bambini attualmente di 5½ e 3 anni di età, che sono a suo carico e per i quali, ai fini della cura e dell’educazione, ella non può rivolgersi ad altri che all’attore in qualità di marito e padre dei bambini, laddove, inoltre, la sua domanda d’asilo è stata negativamente valutata dal convenuto, in quanto il suo resoconto è stato considerato interamente non credibile e detto resoconto può essere avvalorato da dichiarazioni dell’attore e da (copie dei) documenti da questo prodotti.


(1)  Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).


8.6.2013   

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C 164/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun (Francia) il 3 aprile 2013 — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

(Causa C-166/13)

2013/C 164/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Melun.

Parti

Ricorrente: Sophie Mukarubega

Convenuti: Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, il quale costituisce parte integrante del principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa ed è peraltro sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso di imporre all’amministrazione, allorché questa prevede di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero irregolare, che la decisione di rimpatrio sia o meno successiva al diniego di permesso di soggiorno e, in particolare nel caso in cui sussista un rischio di fuga, di porre l’interessato in condizione di illustrare le sue osservazioni.

2)

Se il carattere sospensivo del procedimento contenzioso dinanzi al giudice amministrativo consenta di derogare al carattere preliminare della possibilità per un cittadino straniero irregolare di far conoscere il suo punto di vista in merito alla misura pregiudizievole di allontanamento che lo riguarda.


8.6.2013   

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C 164/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Régional d’Expression Française de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (Belgio) il 27 marzo 2013 — Jean Devillers

(Causa C-167/13)

2013/C 164/21

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil Régional d’Expression Française de l’Ordre des Médecins Vétérinaires

Parti

Ricorrente: Jean Devillers

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto (1) e [il suo] allegato I, capo I «Idoneità al trasporto», punti 1, 2 e 3, i quali, nei casi dubbi, fanno prevalere il parere veterinario per quanto riguarda l’idoneità al trasporto di un animale che presenta lesioni e, più precisamente, per quanto riguarda la valutazione delle sofferenze addizionali che sarebbero causate dal trasporto, debbano essere interpretati nel senso che osterebbero all’articolo 11, paragrafo 4, dell’Arrêté Royal del 9 luglio 1999 (diritto nazionale belga) (2) sulla protezione degli animali durante il trasporto, il quale autorizza il trasporto di un animale ferito solo qualora tale trasporto non sia causa di sofferenze inutili, senza ulteriori previsioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1).

(2)  Arrêté Royal relatif aux conditions d’enregistrement des transporteurs et d’agrément des négociants, des points d’arrêt et des centres de rassemblement, del 9 luglio 1999 (regio decreto sui presupposti della registrazione dei trasportatori e del riconoscimento dei commercianti, dei punti di sosta e dei centri di raccolta) (Moniteur belge, 2 settembre 1999, pag. 32437).


8.6.2013   

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C 164/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Bayonne (Francia) il 15 aprile 2013 — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(Causa C-189/13)

2013/C 164/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Bayonne

Parti

Ricorrente: Raquel Gianni Da Silva

Convenuto: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che reprime con una pena detentiva l’ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo che non sia stato sottoposto alle misure coercitive previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (1).


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).


8.6.2013   

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C 164/12


Ricorso proposto il 17 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-203/13)

2013/C 164/23

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Heller e P. Mihaylova)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

accertare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 7, e dell’allegato I, punto 1, lettera a), secondo comma, e lettere b), c), d), f), h) e i) della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell’adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, della citata direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari a EUR 8 448 giornalieri a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, per inosservanza dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva 2009/72/CE;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l’adozione delle misure di attuazione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.


Tribunale

8.6.2013   

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C 164/14


Sentenza del Tribunale 24 aprile 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-32/08) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Studio di mercato per sviluppare un nuovo approccio per un sito Internet - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Criteri di selezione e criteri di aggiudicazione - Responsabilità extracontrattuale)

2013/C 164/24

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis, poi M. Roli e M. Stavropoulou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, poi J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione della Commissione che rigetta l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto relativa ad uno studio di mercato per sviluppare un nuovo approccio per il sito internet «I giovani europei e l’ambiente» e, dall’altra, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


8.6.2013   

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C 164/14


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione

(Causa T-526/10) (1)

(Commercio dei prodotti derivati dalla foca - Regolamento (CE) n. 1007/2009 - Modalità d’applicazione - Regolamento (UE) n. 737/2010 - Divieto di immissione sul mercato dei citati prodotti - Deroga in favore delle comunità Inuit - Eccezione di illegittimità - Fondamento giuridico - Sussidiarietà - Proporzionalità - Sviamento di potere)

2013/C 164/25

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada); Ta Ma Su Seal Products, Inc. (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc. (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvegia); Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland) (Nuuk, Groenlandia, Danimarca); Johannes Egede (Nuuk); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk); William E. Scott & Son (Edimburgo, Regno Unito); Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules); Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi (Istanbul, Turchia); Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd (Fleur-de-Lys, Canada) (rappresentanti: J. Bouckaert e H. Viaene, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, P. Oliver e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente I. Anagnostopoulou e L. Visaggio, successivamente L. Visaggio e D. Gauci, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, i sigg. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, la sig.ra Karliin Aariak, il Canadian Seal Marketing Group, la Ta Ma Su Seal Products, Inc., il Fur Institute of Canada, la NuTan Furs, Inc., la GC Rieber Skinn AS, l’Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC Greenland), il sig. Johannes Egede, la Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), la William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, la Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi e la Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


8.6.2013   

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C 164/15


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Gbagbo/Consiglio

(Causa T-119/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento dei capitali - Adattamento delle conclusioni - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Diritti della difesa - Diritto di proprietà)

2013/C 164/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Simone Gbagbo (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. J.-C. Tchikaya)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Chavrier, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica della Costa d’Avorio (rappresentanti: avv.ti J.-P. Mignard, J.-P. Benoit e G. Merland)

Oggetto

Inizialmente domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Simone Gbagbo sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


8.6.2013   

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C 164/15


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Gossio/Consiglio

(Causa T-130/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 164/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marcel Gossio (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentanti: inizialmente avv. G. Collard, successivamente avv. S. Zokou)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica della Costa d’Avorio (rappresentanti: avv.ti J.-P. Mignard, J.-P. Benoit e G. Merland)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Marcel Gossio sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


8.6.2013   

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C 164/16


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro (METROINVEST)

(Causa T-284/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo METROINVEST - Marchio nazionale figurativo anteriore METRO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Principio di non discriminazione - Diritto ad un processo equo)

2013/C 164/28

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Carbonell Callicó, P. Craddock e B. Vanbrabant)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (rappresentanti: Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Berger, R. Kaase e J.-C. Plate)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 17 marzo 2011 (procedimento R 954/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


8.6.2013   

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C 164/16


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Chen/UAMI — AM Denmark (Dispositivo di pulizia)

(Causa T-55/12) (1)

(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di pulizia - Marchio comunitario tridimensionale che rappresenta un dispositivo di pulizia munito di un vaporizzatore e di una spugna - Dichiarazione di nullità)

2013/C 164/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Su-Shan Chen (Sanchong, Taïwan) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: AM Denmark A/S (Kokkedal, Danimarca) (rappresentante: C. Type Jardorf, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 26 ottobre 2011 (procedimento R 2179/2010-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’AM Denmark A/S e Su-Shan Chen.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Su-Shan Chen è condannata alle spese.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012.


8.6.2013   

IT

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C 164/16


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Bayerische Motoren Werke/UAMI (ECO PRO)

(Causa T-145/12) (1)

(Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo ECO PRO - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 164/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. C. Onken)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 gennaio 2012 (procedimento R 1418/2011-4), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del segno denominativo ECO PRO.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bayerische Motoren Werke AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


8.6.2013   

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C 164/17


Ordinanza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama)

(Causa T-474/11) (1)

(Marchio comunitario - Annullamento del marchio opposto - Non luogo a statuire)

2013/C 164/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Germania) (rappresentante: N. Schindler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Viñedos Emiliana, SA (Las Condes, Santiago, Cile)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 giugno 2011 (procedimento R 637/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Andreas Oster Weinkellerei KG e la Viñedos Emiliana, SA.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’UAMI sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011.


8.6.2013   

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C 164/17


Ordinanza del Tribunale 9 aprile 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals e a./Consiglio

(Causa T-28/12) (1)

(Dumping - Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia - Dazio antidumping definitivo - Adozione di un nuovo regolamento - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire)

2013/C 164/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonesia); Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapore, Singapore); e Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Graafsma e J. Cornelis)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix, agente, assistito dagli avv.ti G. Berrisch e N. Chesaites)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nella parte in cui impone un dazio antidumping alla PT Ecogreen Oleochemicals.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Sasol Olefins & Surfactants GmbH e della Sasol Germany GmbH.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla PT Ecogreen Oleochemicals, dalla Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd e dalla Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4)

La Sasol Olefins & Surfactants e la Sasol Germany sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/18


Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-124/13)

2013/C 164/33

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il bando di concorso generale EPSO/AST/125/12 per la formazione di un elenco di riserva di 110 posti per la copertura di posti vacanti di Assistente (AST3) nel campo dell’audit, della finanza/contabilità, e della economia/statistica;

annullare il bando di concorso generale EPSO/AST/126/12 per la formazione di un elenco di riserva di 78 posti per la copertura di posti vacanti di Assistente (AST3) nel campo della biologia, scienze della vita e della salute, della chimica, della fisica e scienze dei materiali, della ricerca nucleare, dell’ingegneria civile e meccanica, dell’ingegneria elettrica ed elettronica;

annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/248/13 per la formazione di un elenco di riserva di 29 posti per la copertura di posti vacanti di Amministratore (AD6) nel campo della sicurezza degli edifici e dell’ingegneria delle tecniche edili;

condannare la Commissione alle spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 7 motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264, 266 TFUE

Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato l’autorità della sentenza della Corte nella causa C-566/10 P, che dichiara illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese, tedesco, le lingue che i concorrenti ai concorsi generali dell’Unione possono indicare come lingua 2.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 342 TFUE, 1 e 6 del regolamento 1/58, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

Si afferma a questo riguardo che, limitando a tre lingue quelle eleggibili come lingua 2 dai concorrenti ai concorsi generali dell’Unione, la Commissione ha in pratica dettato un nuovo regolamento linguistico delle istituzioni, invadendo la competenza esclusiva del Consiglio in questa materia.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 12 CE, ora 18 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; 6 n. 3 UE; 1 parr. 2, e 3 dell’Allegato III allo Statuto dei funzionari; 1 e 6 del Regolamento 1/58, 1 quinquies nn. 1 e 6, 27 n. 2, 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari.

Per la ricorrente, la restrizione linguistica apportata dalla Commissione è discriminatoria perché le norme citate vietano di imporre ai cittadini europei e agli stessi funzionari delle istituzioni restrizioni linguistiche non previste in via generale e obiettiva dai regolamenti interni delle istituzioni contemplati dall’art. 6 del reg. 1/58 già citato, e finora non adottati, e vietano di introdurre siffatte limitazioni in assenza di uno specifico e motivato interesse del servizio.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 6 n. 3 UE, nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

La Commissione avrebbe violato l’affidamento dei cittadini nella possibilità di scegliere come lingua 2 una qualsiasi delle lingue dell’Unione, come costantemente avvenuto fino al 2007 e come autorevolmente ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-566/10 P.

5)

Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso (in particolare, degli artt. 1 quinquies nn. 1 e 6, 28 lett. f), 27 n. 2, 34 n. 3 e 45 n. 1 dello Statuto dei funzionari), nonché del principio di proporzionalità.

Secondo la ricorrente, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre le lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell’ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2 del regolamento 1/58 e 1 quinquies nn. 1 e 6 dello Statuto dei funzionari.

Si afferma su questo punto che, prevedendo che le domande di partecipazione debbano obbligatoriamente essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l’Epso invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si è violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si è introdotta una ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue.

7)

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché del principio di proporzionalità, con travisamento dei fatti.

La ricorrente fa valere che la Commissione ha motivato la restrizione alle tre lingue con l’esigenza che i nuovi assunti siano subito in grado di comunicare all’interno delle istituzioni. Questa motivazione travisa i fatti perché non risulta che le tre lingue in questione siano le più usate per la comunicazione tra gruppi linguistici diversi all’interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche. Esisterebbero, infatti, sistemi meno restrittivi per assicurare una spedita comunicazione interna alle istituzioni.


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/19


Impugnazione proposta il 25 marzo 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 gennaio 2013, causa F-27/11, BO/Commissione

(Causa T-174/13 P)

2013/C 164/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Controinteressato nel procedimento: BO (Amman, Giordania)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 gennaio 2013 nella causa F-27/11, BO/Commissione;

respingere il ricorso presentato da BO nella causa F-27/11, condannandolo alle spese di tale grado di giudizio;

statuire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce un motivo unico attinente alla violazione dell’articolo 19 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea e del punto 2.5 del capitolo 12, intitolato «Spese di trasporto», del titolo II della decisione della Commissione, del 2 luglio 2007, recante disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe disconosciuto il carattere restrittivo dell’esclusione del rimborso delle spese di trasporto sancita da tale seconda disposizione.


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/19


Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Moallem Insurance/Consiglio

(Causa T-182/13)

2013/C 164/35

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Moallem Insurance Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv. D. Luff)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 18 dell’allegato della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71);

annullare il punto 18 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55);

dichiarare l’articolo 12 della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 (1) e l’articolo 35 del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (2), inapplicabili alla ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è competente a controllare sia il punto 21, sezione B, dell’allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio e il punto 21, sezione B, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, sia la decisione del 28 ottobre 2010, nonché la conformità di questi ultimi con i principi generali del diritto dell’Unione.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la motivazione specifica dell’iscrizione nell’elenco della Moallem non è corretta e le condizioni previste dall’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (come successivamente modificato dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, dall’articolo 1, paragrafo 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012 e dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012) e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (come successivamente modificato dall’articolo 1, paragrafo 11, del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012) non sono soddisfatte.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 non sono sufficientemente motivati. Essi violano i diritti della difesa della Moallem ed il suo diritto ad un equo processo, in quanto il Consiglio non ha mai risposto alla lettera della Moallem del 6 febbraio 2013 e alla Moallem è stato impedito l’accesso al fascicolo del Consiglio.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato l’articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e l’articolo 46, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 267/2012 del Consiglio. Gli articoli 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, prescrivono che il Consiglio comunichi e notifichi la sua decisione, incluse le ragioni dell’iscrizione, e gli articoli 24, paragrafo 4, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, prevedono il riesame della decisione qualora siano avanzate osservazioni.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel valutare la situazione della Moallem.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato il principio del legittimo affidamento nel valutare la situazione della Moallem.

7)

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 12 della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, non debbono applicarsi alla Moallem, in quanto violano il principio di proporzionalità sancito all’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE).

8)

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, come successivamente modificato, sulla base del quale è stato adottato l’allegato controverso del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, viola l’articolo 215, paragrafi 2 e 3, TFUE, quale fondamento giuridico di tale regolamento, nonché l’articolo 40 TUE.

9)

Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 267/2012, sono stati adottati in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/20


Ricorso proposto il 3 aprile 2013 — PP Nature-Balance Lizenz/Commissione

(Causa T-189/13)

2013/C 164/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. M. Ambrosius)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2013) 369 def. della Commissione europea, del 21 gennaio 2013, relativa alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva «tolperisone» ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

in subordine, annullare la decisione di esecuzione C(2013) 369 def. della Commissione europea, del 21 gennaio 2013, nella parte in cui obbliga gli Stati membri a sopprimere l’indicazione relativa all’ambito di applicazione «Contratture muscolari dolorose, in particolare in conseguenza di patologie della colonna vertebrale e delle articolazioni più vicine alla spina dorsale» delle autorizzazioni per il tolperisone a formulazione orale e a modificare in modo corrispondente le autorizzazioni;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo: violazione dell’articolo 116 della direttiva 2001/83/CE (1)

Nell’ambito del primo motivo la ricorrente sostiene, tra l’altro, che alla base della decisione impugnata vi sarebbe una erronea valutazione del criterio della mancanza di efficacia terapeutica. Inoltre la ricorrente sostiene che sarebbero stati utilizzati criteri errati nella valutazione del rapporto rischi/benefici del tolperisone a formulazione orale.

2)

Secondo motivo: violazione dell’articolo 10bis e dell’allegato I alla direttiva 2001/83/CE

Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non terrebbe in considerazione, nella valutazione dell’efficacia, della sicurezza e del rapporto rischi/benefici, i criteri contenuti nell’articolo 10bis e nell’allegato I alla direttiva 2001/83/CE. Inoltre, secondo la ricorrente, la decisione impugnata si fonda sull’applicazione di errate norme sulla valutazione.

3)

Terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento nonché dell’articolo 22bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE

Nell’ambito del terzo motivo la ricorrente fa valere che non si sarebbe dovuta disporre la modifica, con effetto immediato, delle autorizzazioni di cui trattasi bensì l’effettuazione di uno studio sull’efficacia ai sensi dell’articolo 22bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, quale misura meno restrittiva. La ricorrente sostiene che la Commissione non si sarebbe occupata a sufficienza di tale possibilità e che detta possibilità sarebbe stata respinta dal comitato scientifico per i medicinali per uso umano dell’EMA sulla base di ragioni che non sarebbero legalmente ammissibili.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).


8.6.2013   

IT

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C 164/21


Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Rubinum/Commissione

(Causa T-201/13)

2013/C 164/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rubinum, SA (Rubí, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Bittner e P.-C. Scheel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione n. 288/2013 della Commissione;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue:

1)

Violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 (1)

In tale contesto la ricorrente fa valere che il regolamento impugnato si fonderebbe in particolare sull’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1831/2003 e che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti indicati in detta disposizione. Essa richiama in particolare il fatto che il regolamento impugnato sarebbe basato solo su supposizioni e che in realtà né la trasmissione della resistenza antibiotica né la produzione di tossine mediante la preparazione di cui trattasi sarebbero state concretamente dimostrate.

2)

Violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1831/2003

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione si sarebbe dovuta pronunciare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1831/2003, sulla domanda proposta dalla ricorrente in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.

3)

Violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1831/2003

La ricorrente sostiene al riguardo di aver provato in modo adeguato e sufficiente in più procedure di autorizzazione che l’additivo da essa prodotto in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1831/2003 non avrebbe alcun effetto dannoso sulla salute umana o animale o sull’ambiente. Inoltre, la Commissione e l’EFSA non avrebbero confutato tali affermazioni.

4)

Violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 (2)

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente fa valere che alla base del regolamento impugnato non vi sarebbe un’analisi del rischio globale e completa.

5)

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002

In tale contesto la ricorrente fa valere, tra l’altro, che la Commissione non potrebbe giustificare il regolamento impugnato nemmeno con il principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 178/2002. Inoltre la ricorrente sostiene che anche tenendo conto del principio di precauzione, il regolamento impugnato violerebbe i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002.

6)

Violazione dei principi giuridici generali del diritto dell’Unione

La ricorrente lamenta in tale contesto la violazione del diritto al contraddittorio, del diritto all’equo processo e del principio della parità di trattamento.

7)

Violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1831/2003

Nell’ambito di tale motivo si lamenta che la Commissione non avrebbe rispettato il termine di due mesi, previsto nell’articolo 19 del regolamento n. 1831/2003, per il riesame delle decisioni o autorizzazioni dell’EFSA e che essa si sarebbe pronunciata sulla richiesta della ricorrente di riesaminare la presa di posizione dell’EFSA solo dopo l’emanazione del regolamento impugnato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).


8.6.2013   

IT

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C 164/22


Ricorso proposto il 9 aprile 2013 — Portugal Telecom/Commissione

(Causa T-208/13)

2013/C 164/38

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e R. Bordalo Junqueiro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 306 della Commissione europea e condannare quest’ultima al pagamento delle spese della presente causa e delle spese in cui è incorsa la ricorrente;

in subordine, ridurre l’ammenda imposta alla ricorrente, conformemente all’articolo 2 di detta decisione.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata afferma che la Portugal Telecom e la Telefónica S.A. hanno violato l’articolo 101 TFUE, inserendo una nona clausola nell’accordo di acquisizione da parte della Telefónica S.A. della quota detenuta dalla Portugal Telecom nella Brasilcel NV, clausola che la Commissione interpreta come un accordo di non concorrenza indipendente dall’operazione di cui trattasi.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, relativo alla violazione di formalità sostanziali:

la ricorrente ritiene che la decisione sia viziata da un difetto di motivazione, poiché contiene omissioni, imprecisioni ed errori in ordine a questioni essenziali, che viziano insanabilmente le sue conclusioni;

la ricorrente considera altresì che la decisione è viziata da insufficienza probatoria, dato che la Commissione non ha fornito alcuna prova tale da confutare quella presentata dalla ricorrente, secondo la quale la 9a clausola dell’accordo prevede un obbligo di non concorrenza che, considerate le circostanze in cui è sorto, non potrebbe essere realizzato senza previa convalida di entrambe le parti;

la ricorrente rileva inoltre che la 9a clausola dell’accordo non può essere qualificata quale restrizione relativa all’oggetto e che la Commissione non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, l’esistenza, attuale o potenziale, di effetti restrittivi che possono violare le regole di concorrenza.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato e della relativa normativa di attuazione:

la ricorrente considera che la decisione viola il diritto dell’Unione, essendo inficiata dai seguenti vizi:

a)

errore manifesto di valutazione dei fatti e della prova e insufficienza probatoria, dato che la Commissione valuta e interpreta erroneamente i dati addotti dalle parti nel procedimento e, di conseguenza, non deduce dalle prove versate agli atti le conclusioni più plausibili;

b)

errore nell’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e, di conseguenza, violazione di tale disposizione, in quanto la Commissione, in modo infondato ed erroneo, ha qualificato le parti come concorrenti potenziali nella generalità dei mercati asseritamente inclusi nell’ambito dell’obbligo di non concorrenza di cui trattasi, che non potrebbe qualificarsi come restrizione relativa all’oggetto, e non ha dimostrato la produzione di alcun effetto;

c)

violazione dell’obbligo di indagine e di pronuncia, posto che la decisione non rettifica né contesta gli argomenti pertinenti presentati dalle parti, in particolare per quanto riguarda la portata della clausola di non concorrenza;

d)

violazione del principio in dubio pro reo, dato che la Commissione dà per certi fatti sfavorevoli alla ricorrente sui quali sussistono dubbi rilevanti e relativamente ai quali la stessa Commissione non ha alcuna certezza;

e)

violazione dei principi al cui rispetto si è obbligata la Commissione nell’applicazione delle ammende, concretamente di quanto esposto nel paragrafo 13 dei suoi orientamenti su tale materia, in quanto la Commissione ha calcolato l’importo dell’ammenda per la generalità dei mercati delle comunicazioni elettroniche, a prescindere dalla circostanza che essi fossero o meno situati nella Penisola iberica, ignorando altresì il fatto che, in ogni caso, l’asserita infrazione era cessata dopo il 29 ottobre 2010;

f)

violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto delle circostanze della presente causa e dei criteri che devono essere osservati nell’applicazione delle ammende.


8.6.2013   

IT

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C 164/23


Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — Ferracci/Commissione

(Causa T-219/13)

2013/C 164/39

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentanti: A. Nucara e E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, a norma dell’art. 263 TFUE, la Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012;

condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene presentato contro la decisione C(2012) 9461 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, che dichiara incompatibile con il mercato interno, senza peraltro ordinarne il recupero, gli aiuti concessi, sulla base dell’esenzione dalla tassa comunale sugli immobili (ICI), ad enti non commerciali destinati allo svolgimento di talune attività, e che dichiara non costitutivi di aiuto di Stato il trattamento favorevole concesso alla Chiesa e ad alcune associazioni sportive tramite l’art. 149 del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR), nonché l’esenzione dall’IMU (Imposta Municipale Propria) concessa a taluni enti destinati allo svolgimento di specifiche attività.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione, nonché erronea interpretazione, dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Si afferma a questo riguardo che la convenuta, nonostante abbia ritenuto violati gli artt. 107 e 108 del TFUE, non ha ordinato il recupero del suddetto aiuto di Stato. Al riguardo, il ricorrente ritiene che non sussista alcuna circostanza eccezionale che possa condurre a un’impossibilità assoluta di effettuare il recupero e, in ogni caso, tale impossibilità assoluta non è stata provata.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 107, primo comma, TFUE.

Si afferma a questo riguardo che nella decisione impugnata la convenuta ha ritenuto che la misura di aiuto attuata dalla Repubblica italiana tramite l’art. 149, quarto comma, del TUIR non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi del TFUE. In particolare, la convenuta ha ritenuto non sussistere alcun vantaggio selettivo; il ricorrente ritiene, al contrario, che la norma in questione fornisca un vantaggio selettivo agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alle associazioni sportive dilettantistiche e soddisfi altresì tutte le altre condizioni di esistenza di un aiuto di Stato ex art. 107, primo comma, TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 107, primo comma, TFUE.

Si afferma a questo riguardo che, nella decisione impugnata, la convenuta ha ritenuto che la misura di aiuto attuata dalla Repubblica italiana tramite la cosiddetta Esenzione IMU non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi del TFUE. In particolare, la convenuta ha ritenuto che i beneficiari dell’Esenzione IMU non siano «imprese». Il ricorrente, al contrario, ritiene che i beneficiari siano imprese ai sensi del diritto comunitario e che siano soddisfatte tutte le condizioni di esistenza di un aiuto di Stato ex art. 107, primo comma, TFUE.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 296 del TFUE.

Si ritiene a questo riguardo che la decisione contestata debba essere annullata in considerazione della motivazione carente ivi contenuta in relazione a tutti i motivi di ricorso sopra esposti, in violazione dell’art. 296 del TFUE.


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/24


Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — B&S Europe/Commissione

(Causa T-222/13)

2013/C 164/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Business and Strategies in Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Bihain, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento e, di conseguenza, annullare l’atto impugnato;

inoltre, imporre alla Commissione europea di ammettere la ricorrente nell’elenco ristretto dei candidati destinati a partecipare alle gare d’appalto nell’ambito del contratto EuropeAid/132633/C/SER/multi, lot 7: Governance and home affaires (Governance e affari interni);

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, in particolare nei limiti in cui impone un obbligo di coerenza, del principio di rispetto del contraddittorio, nonché sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente e del principio di equità, commessa dalla Commissione per la prima volta, nella sua lettera del 2 aprile 2013 successiva alla sua decisione del 15 febbraio 2013, nell’escludere in quanto inammissibile il progetto n. 25, proposto dalla ricorrente per soddisfare il criterio della capacità tecnica, rendendo quindi il numero di progetti ammissibili in quanto progetti di riferimento inferiore al numero minimo necessario.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 2.4.11.1.3, secondo comma, della Guida pratica sulle procedure contrattuali nel quadro delle azioni esterne dell’Unione europea, nonché del chiarimento A 47 fornito per il bando di gara, in quanto la Commissione avrebbe interpretato in modo errato la nozione di progetti di riferimento ammissibili per soddisfare il criterio di selezione relativo alla capacità tecnica del candidato.


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/24


Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commissione

(Causa T-353/08) (1)

2013/C 164/41

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/25


Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione

(Causa T-520/10) (1)

2013/C 164/42

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/25


Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2013 — Grupo Bimbo/UAMI (SANISSIMO)

(Causa T-485/12) (1)

2013/C 164/43

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.