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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.151.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2013/C 151/08 |
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Commissione europea |
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2013/C 151/09 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 151/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 151/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 ) |
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2013/C 151/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2013/C 151/01
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Data di adozione della decisione |
22.4.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35910 (12/N) |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
Latvia |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Grozījumi atbalsta shēmā “Atbalsts kredītgarantiju veidā” |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Insediamento dei giovani agricoltori, investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, investimenti nelle aziende agricole |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
Fino al 30.12.2013 |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/02
|
Data di adozione della decisione |
16.4.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33345 (13/NN) |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Onderzoeksprojecten kleinhandel |
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Base giuridica |
Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840). |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta, altro — Collectieve activiteiten welke worden gefinancierd uit de opbrengst van deze parafiscale bestemmingsheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Financiering van diverse activiteiten ter bevordering van het onderzoek door het verstrekken van een subsidie of door overeenkomsten voor het uitvoeren van projecten inclusief het betalen van uitvoeringskosten waaronder honoraria, overhead en kosten van technische adviseurs. |
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Dotazione di bilancio |
— |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
A partire dal 3.7.2012 |
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Settore economico |
Pesca e acquicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/03
In data 17 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6888. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/04
In data 24 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6914. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/05
|
Data di adozione della decisione |
25.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33659 (11/NN) |
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Stato membro |
Danimarca |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 99 Mio DKK |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2005-31.12.2015 |
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|
Settore economico |
Media |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/06
|
Data di adozione della decisione |
12.9.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33341 (11/N) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rozszerzenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych (N 312/10) w związku ze zmianą w Kodeksie Wyborczym, wprowadzającą możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sostegno sociale a singoli consumatori |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 9 Mio di PLN |
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|
Intensità |
— |
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|
Durata |
1.1.2011-31.12.2012 |
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|
Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Właściwy minister lub dyrektor izby skarbowej |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
21.3.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33489 (11/N) |
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|
Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Plan de numérisation d'oeuvres cinématographiques de patrimoine |
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Base giuridica |
Article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée |
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|
Tipo di misura |
Regime |
— |
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|
Obiettivo |
Cultura, Conservazione del patrimonio |
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|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta, Anticipi rimborsabili |
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|
Dotazione di bilancio |
|
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Intensità |
90 % |
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Durata |
1.10.2011-31.12.2017 |
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Settore economico |
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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|
Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
2.3.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33490 (11/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Fonds pour l'innovation audiovisuelle — volet développement |
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Base giuridica |
Rappel des textes existants:
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
|
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|
Intensità |
50 % |
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Durata |
fino al 31.12.2017 |
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|
Settore economico |
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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|
Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
2.5.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34462 (12/NN) |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Programma “Kultūra” |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura, Conservazione del patrimonio |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota, Abbuono di interessi, Garanzia, Differimento dell'imposta, Sovvenzione diretta, Riduzione della base imponibile, Prestito agevolato |
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|
Dotazione di bilancio |
|
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|
Intensità |
100 % — Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
fino al 30.4.2017 |
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Settore economico |
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento, Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
24.1.2013 |
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|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35913 (12/N) |
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Stato membro |
Svezia |
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|
Regione |
Sverige |
Zone miste |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Amendment of the State aid to broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10 and SA.33221) |
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Base giuridica |
Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutveckingsåtgärder |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 1 228 milioni di SEK |
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Intensità |
— |
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|
Durata |
1.1.2010-31.12.2013 |
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Settore economico |
Telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data di adozione della decisione |
8.4.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36000 (12/N) |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Belgique-Belgie |
Zone non assistite |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Uitbreiding van het toepassingsgebied van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds naar financiële tussenkomsten voor crossmediale afgeleiden van televisiereeksen |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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|
Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/07
In data 17 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6919. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2013
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
2013/C 151/08
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1922/2006 del Consiglio stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio dovrebbe nominare diciotto membri titolari e diciotto membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per un periodo di tre anni. |
|
(2) |
Diciotto Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito) devono nominare i membri titolari e i membri supplenti per il periodo dal 1o giugno 2013 al 31 maggio 2016. |
|
(3) |
I governi di tutti i suddetti Stati membri hanno presentato al Consiglio elenchi di candidati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti persone sono nominate membri titolari e membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1o giugno 2013 al 31 maggio 2016:
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
|
Stato |
Membro titolare |
Membro supplente |
|
Bulgaria |
Sig.ra Irina IVANOVA |
Sig.ra Ginka MASHOVA |
|
Danimarca |
Sig.ra Kira APPEL |
Sig. Søren FELDBÆK WINTER |
|
Estonia |
Sig.ra Käthlin SANDER |
Sig.ra Helena PALL |
|
Irlanda |
Sig.ra Pauline M. MOREAU |
Sig. Patrick O'LEARY |
|
Grecia |
Sig.ra Fotini ZIGOURI |
Sig.ra Maria EYTHIMIOY |
|
Italia |
Sig.ra Patrizia DE ROSE |
|
|
Cipro |
Sig.ra Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES |
Sig. Demetris MICHAELIDES |
|
Lettonia |
Sig.ra Diāna JAKAITE |
Sig.ra Agnese GAILE |
|
Lituania |
Sig.ra Vanda JURSENIENE |
Sig.ra Dalia LEINARTĖ |
|
Lussemburgo |
Sig.ra Maryse FISCH |
Sig.ra Isabelle SCHROEDER |
|
Malta |
Sig.ra Romina BARTOLO |
Sig.ra Therese SPITERI |
|
Paesi Bassi |
Sig.ra Carlien SCHEELE |
Sig.ra Jantina WALRAVEN |
|
Austria |
Sig.ra Vera JAUK |
Sig. Dietmar HILLBRAND |
|
Polonia |
Sig.ra Monika KSIENIEWICZ |
Sig.ra Aleksandra DUDA |
|
Romania |
Sig.ra Andra Cristina CROITORU |
Sig.ra Daniela COZMA |
|
Slovacchia |
Sig.ra Ol'ga PIETRUCHOVÁ |
Sig. Andrej KURUC |
|
Finlandia |
Sig.ra Tarja HEINILÄ-HANNIKAINEN |
Sig.ra Riitta MARTIKAINEN |
|
Regno Unito |
Sig. Charles RAMSDEN |
Sig. Paul HOWARTH |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. BRUTON
(1) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.
Commissione europea
|
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/14 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 maggio 2013
2013/C 151/09
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,2952 |
|
JPY |
yen giapponesi |
130,90 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4539 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85695 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,6082 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2480 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,6000 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,899 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
288,03 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7013 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2250 |
|
RON |
leu rumeni |
4,3460 |
|
TRY |
lire turche |
2,4129 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3447 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3434 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0557 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5912 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6404 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 466,93 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
12,6714 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9384 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5635 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 695,06 |
|
MYR |
ringgit malese |
3,9873 |
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PHP |
peso filippino |
54,946 |
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RUB |
rublo russo |
40,8379 |
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THB |
baht thailandese |
39,089 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,6866 |
|
MXN |
peso messicano |
16,3671 |
|
INR |
rupia indiana |
72,7580 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/15 |
NOTA INFORMATIVA
Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (1) — Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli allegati da II.ter a II.septies
2013/C 151/10
Gli allegati da II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1232/2011 del Consiglio, dispongono che ogni esportatore che si avvalga di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (AGEU) deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito del primo uso dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione, oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente interessata, prima del primo uso di tale autorizzazione. Gli allegati da II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 428/2009 stabiliscono inoltre che gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per il primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione dal n. EU002 al n. EU006. Inoltre, essi prevedono la possibilità che gli Stati membri impongano altri requisiti, come la registrazione degli esportatori e requisiti in materia di notifica. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
1. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI SUL MECCANISMO DI NOTIFICA SCELTO PER IL PRIMO USO DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE N. EU002, EU003, EU004, EU005 E EU006
Le «Condizioni e requisiti d'uso» delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione dal n. EU002 al n. EU006 impongono che la Commissione pubblichi i provvedimenti scelti dagli Stati membri per quanto riguarda il meccanismo di notifica per il primo uso di tali autorizzazioni. La seguente tabella fornisce un quadro dei provvedimenti presi dagli Stati membri e notificati alla Commissione. Tali provvedimenti, notificati alla Commissione, sono riportati in dettaglio nel seguito del documento.
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Stato membro |
Meccanismo di notifica del primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione EU002, EU003, EU004, EU005 e EU006 |
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BELGIO |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
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BULGARIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
REPUBBLICA CECA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
DANIMARCA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
GERMANIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
ESTONIA |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
|
IRLANDA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
GRECIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
SPAGNA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
FRANCIA |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
|
ITALIA |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
|
CIPRO |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
LETTONIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
LITUANIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
LUSSEMBURGO |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
|
UNGHERIA |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
|
MALTA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
PAESI BASSI |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
|
AUSTRIA |
Prima del primo uso dell'autorizzazione |
|
POLONIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
PORTOGALLO |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
ROMANIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
SLOVENIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
SLOVACCHIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
FINLANDIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
SVEZIA |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
|
REGNO UNITO |
Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione |
1.1. Belgio
Il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente registrazione e notifica da effettuarsi mediante un apposito modulo disponibile sul sito web dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni:
|
— |
per la regione fiamminga: (http://www.vlaanderen.be/csg), |
|
— |
per la regione vallone: (http://economie.wallonie.be/Licences_armes/2U/Types_licences.html), |
|
— |
per la regione di Bruxelles-Capitale: (in allestimento). |
Secondo la pratica amministrativa nazionale, la registrazione è effettuata prima del primo uso dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.
Inoltre, gli esportatori devono fornire annualmente alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni le informazioni relative ai prodotti a duplice uso esportati, alle loro quantità, nonché dettagli sugli esportatori e sugli utilizzatori finali e sull'uso finale. Tali informazioni possono essere presentate sotto forma di una relazione.
L'obbligo supplementare di conservazione della documentazione (per almeno tre anni) implica l'archiviazione dei documenti commerciali relativi alle esportazioni soggette ad un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (cioè fatture, manifesti, ecc.).
1.2. Bulgaria
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011; esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.3. Repubblica ceca
Il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato alla registrazione presso il ministero dell'Industria e del commercio a norma della legge n. 594/2004 Coll, parte 6. L'esportatore è tenuto a indicare il numero dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione in questione. Il ministero conferma la sua registrazione entro i dieci giorni successivi alla data della richiesta scritta.
Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1232/2011, l'esportatore è tenuto inoltre a notificare la prima esportazione entro i trenta giorni successivi alla data in cui essa ha avuto luogo.
L'esportatore è tenuto, inoltre, su richiesta del ministero, a presentare una relazione sulle esportazioni realizzate conformemente alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.
1.4. Danimarca
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011; esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.5. Germania
La Germania applica il meccanismo di notifica a tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione il che consente agli esportatori di notificare il primo uso delle rispettive autorizzazioni all'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
Per presentare una notifica, gli esportatori devono registrarsi per via elettronica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/antragstellung/agg_antragstellung/index.html
Gli esportatori devono inoltre presentare una relazione semestrale sulle transazioni di esportazione realizzate conformemente a tali autorizzazioni. L'esportatore deve fornire per via elettronica le informazioni sulle merci esportate, sul loro valore, nonché dati dettagliati sull'esportatore e sul destinatario.
1.6. Estonia
L'articolo 25.4 della legge estone sui prodotti strategici impone la registrazione e la notifica alla commissione per i prodotti strategici, in quanto autorità responsabile, prima del primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.
L'articolo 29.2 illustra la procedura di presentazione della domanda di registrazione per gli utilizzatori di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione e stabilisce un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda e di tutti i documenti richiesti. Il richiedente è informato per iscritto della sua registrazione come utilizzatore di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione e i relativi dati sono inseriti in una banca dati (articolo 30.1).
L'articolo 35.2 stabilisce che l'utilizzatore registrato di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è tenuto a presentare due volte l'anno una relazione scritta sulle proprie attività alla commissione per i prodotti strategici. Tale relazione deve essere redatta il 30 giugno e il 31 dicembre per ciascun semestre precedente e deve essere presentata entro i trenta giorni di calendario successivi alla fine del periodo di riferimento.
Conformemente all'articolo 35.1, l'utilizzatore registrato di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è tenuto a registrare e a conservare i documenti riguardanti la descrizione dei prodotti, la loro quantità e il loro valore, le date del loro trasferimento, i nomi e gli indirizzi delle parti implicate nella transazione, l'uso finale e l'utilizzatore finale. La documentazione deve essere conservata almeno dieci anni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla stesura del documento.
1.7. Irlanda
Gli esportatori stabiliti in Irlanda che usufruiscono delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono tenuti a notificare all'istanza irlandese responsabile del rilascio delle autorizzazioni il primo uso dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.8. Grecia
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.9. Spagna
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.10. Francia
Secondo la pratica amministrativa nazionale, il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente registrazione e notifica da effettuarsi mediante un apposito modulo disponibile sul sito web dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni (http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/biens-double-usage/telechargements).
1.11. Italia
La circolare ministeriale n. PCI/79931 stabilisce che gli esportatori italiani devono notificare la loro intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i trenta giorni antecedenti al primo uso.
Gli esportatori devono inoltre presentare una relazione semestrale sulle transazioni di esportazione realizzate conformemente alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.
Per informazioni relative alle procedure di notifica consultare il sito web del ministero dello Sviluppo economico:
http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=564&idarea2=700&idarea3=0&andor=AND§ionid=2,12&andorcat=AND&idmenu=1406&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&id=2022475&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser
1.12. Cipro
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.13. Lettonia
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.14. Lituania
In conformità dell'articolo 57 delle norme relative alla concessione delle autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione e i trasferimenti intracomunitari di prodotti strategici, approvate con la risoluzione governativa n. 617 del 29 maggio 2012, gli esportatori comunicano al ministero dell'Economia la loro intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i dieci giorni lavorativi antecedenti al primo uso dell'autorizzazione.
1.15. Lussemburgo
Secondo la pratica amministrativa nazionale, il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente notifica da effettuarsi tramite un apposito modulo disponibile sul sito della autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni:
http://www.eco.public.lu/attributions/dg5/d_commerce_exterieur/office_licences/biens-DU/index.html
o su:
http://www.guichet.lu/biens-DU
L'esportatore deve inoltre tenere per un periodo di dieci anni un registro sulle esportazioni soggette ad autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione [i registri devono contenere, in particolare, tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alle esportazioni, comprese le informazioni dettagliate sui prodotti a duplice uso esportati (quantità, valore, descrizione, ecc.), sulla data delle esportazioni, nonché dati dettagliati sull'esportatore, sull'utilizzatore finale e sull'uso finale]. La documentazione deve essere presentata, su richiesta, all'autorità di rilascio delle licenze.
1.16. Ungheria
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del decreto governativo n. 13/2011 (II. 22), modificato, sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso, l'Ungheria stabilisce l'obbligo di precedente registrazione per il primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.
Tale registrazione precedente al primo uso di una autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è il metodo scelto per ottemperare contemporaneamente anche agli obblighi di notifica.
L'articolo 13, paragrafo 4, del decreto governativo n. 13/2011 (II. 22), modificato, sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso prevede inoltre l'obbligo di presentare una relazione semestrale sull'uso effettivo delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.
1.17. Malta
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.18. Paesi Bassi
Conformemente all'articolo 5, lettera a), dell'Uitvoeringsregeling strategische goederen (regolamento in materia di esportazione dei prodotti strategici), gli esportatori sono autorizzati ad avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione solo previa registrazione da effettuarsi entro le due settimane antecedenti al primo uso.
1.19. Austria
Conformemente all'articolo 59.5 della legge del 2011 sul commercio estero del 2011 (Gazzetta ufficiale federale n. 26/2011, parte I), l'intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione deve essere notificata al ministro dell'Economia, della famiglia e della gioventù prima del primo uso dell'autorizzazione generale di esportazione perché venga registrata. La notifica deve precisare di quale o di quali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione gli esportatori intendono avvalersi.
Conformemente all'articolo 59.1 della suindicata legge, possono avvalersi di autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione unicamente le persone o le entità registrate. Conformemente all'articolo 59.6, l'esportatore deve essere registrato entro dieci giorni lavorativi e deve essere informato di tale registrazione. Inoltre, l'articolo 16.2 della prima legge del 2011 sul commercio estero (Gazzetta ufficiale federale, n. 343/2011, parte II) specifica i requisiti relativi al contenuto della registrazione.
L'articolo 16.3 della citata ordinanza stabilisce che tutte le persone e le entità registrate devono comunicare, entro il 1o marzo di ogni anno, i dati aggregati relativi alle loro transazioni dell'anno civile precedente. Tali dati devono includere la designazione dei prodotti o delle categorie di prodotti, compresi i codici NC, i destinatari e gli utilizzatori finali noti, nonché le quantità totali e i valori totali. Essi devono essere forniti separatamente per ciascuna autorizzazione generale di esportazione.
1.20. Polonia
Conformemente alla legge del 29 novembre 2000 relativa al commercio estero di prodotti, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la Polonia prescrive agli esportatori di notificare il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione al dipartimento per la Sicurezza economica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
La registrazione deve essere effettuata sul sito web del ministero dell'Economia.
La Polonia ha inoltre introdotto obblighi di rendicontazione annuale sull'uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.
1.21. Portogallo
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.22. Romania
L'articolo 13 del decreto governativo n. 119/2010, modificato dal decreto governativo n. 12/2012, stabilisce che gli esportatori che si avvalgono delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono tenuti a registrarsi presso l'ANCEX (Agenzia nazionale per il controllo delle esportazioni) prima del primo uso di tali autorizzazioni. L'agenzia conferma la registrazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricezione.
Gli esportatori che usufruiscono di autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione notificano all'ANCEX il primo uso di una tale autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
Gli esportatori sono inoltre tenuti a presentare una relazione mensile sull'uso di tali autorizzazioni.
1.23. Slovenia
Per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione la Slovenia ha scelto un meccanismo che prevede la notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione, come stabilito nella modifica del decreto sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e dei certificati e sulle competenze della commissione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/12, articolo 7).
È d'obbligo la presentazione di due relazioni all'anno.
1.24. Slovacchia
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.25. Finlandia
Conformemente al paragrafo 3, lettera a), della legge n. 562/1996 sui prodotti a duplice uso (modificata), gli esportatori comunicano al ministero degli Affari esteri l'uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i trenta giorni lavorativi successivi alla data della prima esportazione.
1.26. Svezia
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
1.27. Regno Unito
Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.
(1) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/11
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1. |
In data 22 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Telefónica Móviles España SAU («TME», Spagna), controllata da Telefónica SA («Telefónica», Spagna), e Círculo de Lectores SA (Círculo, Spagna), controllata da Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Germania) e Planeta Corporation SRL («Planeta», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Yadicán Plus SLU («Yadicán», Spagna) mediante acquisto di quote. Attualmente Yadicán è controllata al 100 % da Círculo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/23 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 151/12
|
1. |
In data 24 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Yamaha Motor Co., Ltd («Yamaha», Giappone) e Kayaba Industry Co., Ltd («KYB», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd («JV», Giappone) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd opererà nella produzione e nella vendita di sistemi di sospensione per motocicli (compresi, in misura molto limitata, i veicoli fuoristrada e le motoslitte) e dei relativi dispositivi, parti e accessori. La JV opererà prevalentemente in Asia e le sue vendite nel SEE dovrebbero essere molto limitate. |
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4. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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5. |
La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).