ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.151.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 151

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
30 maggio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 151/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2013/C 151/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

2

2013/C 151/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris) ( 2 )

3

2013/C 151/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business) ( 2 )

3

2013/C 151/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

4

2013/C 151/06

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

5

2013/C 151/07

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita) ( 2 )

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2013/C 151/08

Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

12

 

Commissione europea

2013/C 151/09

Tassi di cambio dell'euro

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 151/10

Nota informativa — Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso — Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli allegati da II.ter a II.septies

15

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 151/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

21

2013/C 151/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2013/C 151/01

Data di adozione della decisione

22.4.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35910 (12/N)

Stato membro

Lettonia

Regione

Latvia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Grozījumi atbalsta shēmā “Atbalsts kredītgarantiju veidā”

Base giuridica

1.

Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”;

2.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība””.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Insediamento dei giovani agricoltori, investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 250 milioni di LVL

 

Dotazione annuale: 50 milioni di LVL

Intensità

80 %

Durata

Fino al 30.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lauku attīstības fonds

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/02

Data di adozione della decisione

16.4.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33345 (13/NN)

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Onderzoeksprojecten kleinhandel

Base giuridica

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, altro — Collectieve activiteiten welke worden gefinancierd uit de opbrengst van deze parafiscale bestemmingsheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Financiering van diverse activiteiten ter bevordering van het onderzoek door het verstrekken van een subsidie of door overeenkomsten voor het uitvoeren van projecten inclusief het betalen van uitvoeringskosten waaronder honoraria, overhead en kosten van technische adviseurs.

Dotazione di bilancio

Intensità

100 %

Durata

A partire dal 3.7.2012

Settore economico

Pesca e acquicoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/03

In data 17 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6888. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.5.2013   

IT

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C 151/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/04

In data 24 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6914. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.5.2013   

IT

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C 151/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/05

Data di adozione della decisione

25.7.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33659 (11/NN)

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark

Base giuridica

 

Bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal

 

Bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-channel

 

Bekendtgørelse nr. 1660 af 14. december 2006 om ændring af bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-kanal

 

Bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010 om genudbud af den sjette FM kanal

 

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 99 Mio DKK

Intensità

100 %

Durata

1.1.2005-31.12.2015

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Radio & Television Board

H.C. Andersens Boulevard 2

1533 København V

DANMARK

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/06

Data di adozione della decisione

12.9.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33341 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rozszerzenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych (N 312/10) w związku ze zmianą w Kodeksie Wyborczym, wprowadzającą możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Base giuridica

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy

Artykuł 30 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. nr 166, poz. 1123)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczenia usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz.U. nr 188, poz. 1262)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sostegno sociale a singoli consumatori

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 9 Mio di PLN

Intensità

Durata

1.1.2011-31.12.2012

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Właściwy minister lub dyrektor izby skarbowej

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

21.3.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33489 (11/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Plan de numérisation d'oeuvres cinématographiques de patrimoine

Base giuridica

Article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura, Conservazione del patrimonio

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, Anticipi rimborsabili

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 400 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 65 milioni di EUR

Intensità

90 %

Durata

1.10.2011-31.12.2017

Settore economico

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

CNC

12 rue de Lubeck

75116 Paris

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

2.3.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33490 (11/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fonds pour l'innovation audiovisuelle — volet développement

Base giuridica

Rappel des textes existants:

 

Article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée; décret 2005-1396 du 10 novembre 2005; arrêté d’application du même jour

 

Le dispositif réglementaire sera adapté sur la base des éléments communiqués dans le cadre de la notification.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 16,50 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 2,75 milioni di EUR

Intensità

50 %

Durata

fino al 31.12.2017

Settore economico

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

CNC

12 rue de Lubeck

75116 Paris

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

2.5.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34462 (12/NN)

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programma “Kultūra”

Base giuridica

 

Law ‘On Protection of Cultural Monuments’; Dom Cathedral Monastery and Ensemble Law;

 

Law ‘On the International Significance of Holy Sites in Aglona’; Rīga Historic Centre Preservation and Protection Law; Museums Law; Occupation Museum Law; Law of the state culture capital foundation; Cab. Regulation No 702 of 2.9.2008”; Cab. Regulation No 477 of 25.5.2010; Cab. Regulation No 675 of 30.6.2009; Cab. Regulation No 91 of 26.1.2010; Cab. Regulation No 615 of 6.7.2010 Services; Cab. Regulation No 843 of 14.9.2010; EEA financial instrument programme ‘Conservation and Renewal of the Cultural and Natural Heritage’; Cab. Decree No 347 of 16.5.2006; Cab. Regulation No 241 of 29.4.2003; Law on Self-governments; Law on the state budge; Cab. Regulation No 1185 of 28.12.2010; Cab. Regulation No 12 of 4.1.2011; Latvian National Library project implementation law; Law on cultural agencies; Law on libraries; Law on archives; Law on Latvian National Opera; Law on the state and local authorities’ capital shares and capital companies; Law on Immovable property tax; Law on Enterprise income tax; European Economic Area financial instrument programme ‘Conservation and Renewal of the Heritage of Culture and Nature’; Internal regulation of the MC No 6-4-2 as of 10.1.2012‘State budget grant calculation procedure for the state-established theatres’;

 

Cab. Decree No 472 of 6.8.2008; Cab. Decree No 400 of 24.8.2011; Song and dance celebration law

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura, Conservazione del patrimonio

Forma dell'aiuto

Riduzione dell’aliquota, Abbuono di interessi, Garanzia, Differimento dell'imposta, Sovvenzione diretta, Riduzione della base imponibile, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 1 116 milioni di LVL

 

Dotazione annuale: 223 milioni di LVL

Intensità

100 % — Misura che non costituisce aiuto

Durata

fino al 30.4.2017

Settore economico

Attività creative, artistiche e d'intrattenimento, Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Vīlandes iela 3

Rīga, LV-1010

LATVIJA

Kultūras ministrija

Kr. Valdemāra iela 11a

Rīga, LV-164

LATVIJA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

24.1.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35913 (12/N)

Stato membro

Svezia

Regione

Sverige

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Amendment of the State aid to broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10 and SA.33221)

Base giuridica

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutveckingsåtgärder

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 1 228 milioni di SEK

Intensità

Durata

1.1.2010-31.12.2013

Settore economico

Telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Länsstyrelserna

Sametinget

Box 90

SE-981 22 Kiruna

SVERIGE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

8.4.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36000 (12/N)

Stato membro

Belgio

Regione

Belgique-Belgie

Zone non assistite

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds naar financiële tussenkomsten voor crossmediale afgeleiden van televisiereeksen

Base giuridica

1.

decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds;

2.

decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

3.

beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds;

4.

addendum aan de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 12 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 4 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vlaams Audiovisueel Fonds

Bisschoffsheimlaan 38

1000 Brussel

BELGIË

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/07

In data 17 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6919. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

2013/C 151/08

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1922/2006 del Consiglio stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio dovrebbe nominare diciotto membri titolari e diciotto membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per un periodo di tre anni.

(2)

Diciotto Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito) devono nominare i membri titolari e i membri supplenti per il periodo dal 1o giugno 2013 al 31 maggio 2016.

(3)

I governi di tutti i suddetti Stati membri hanno presentato al Consiglio elenchi di candidati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri titolari e membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1o giugno 2013 al 31 maggio 2016:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Stato

Membro titolare

Membro supplente

Bulgaria

Sig.ra Irina IVANOVA

Sig.ra Ginka MASHOVA

Danimarca

Sig.ra Kira APPEL

Sig. Søren FELDBÆK WINTER

Estonia

Sig.ra Käthlin SANDER

Sig.ra Helena PALL

Irlanda

Sig.ra Pauline M. MOREAU

Sig. Patrick O'LEARY

Grecia

Sig.ra Fotini ZIGOURI

Sig.ra Maria EYTHIMIOY

Italia

Sig.ra Patrizia DE ROSE

 

Cipro

Sig.ra Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES

Sig. Demetris MICHAELIDES

Lettonia

Sig.ra Diāna JAKAITE

Sig.ra Agnese GAILE

Lituania

Sig.ra Vanda JURSENIENE

Sig.ra Dalia LEINARTĖ

Lussemburgo

Sig.ra Maryse FISCH

Sig.ra Isabelle SCHROEDER

Malta

Sig.ra Romina BARTOLO

Sig.ra Therese SPITERI

Paesi Bassi

Sig.ra Carlien SCHEELE

Sig.ra Jantina WALRAVEN

Austria

Sig.ra Vera JAUK

Sig. Dietmar HILLBRAND

Polonia

Sig.ra Monika KSIENIEWICZ

Sig.ra Aleksandra DUDA

Romania

Sig.ra Andra Cristina CROITORU

Sig.ra Daniela COZMA

Slovacchia

Sig.ra Ol'ga PIETRUCHOVÁ

Sig. Andrej KURUC

Finlandia

Sig.ra Tarja HEINILÄ-HANNIKAINEN

Sig.ra Riitta MARTIKAINEN

Regno Unito

Sig. Charles RAMSDEN

Sig. Paul HOWARTH

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.


Commissione europea

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 maggio 2013

2013/C 151/09

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2952

JPY

yen giapponesi

130,90

DKK

corone danesi

7,4539

GBP

sterline inglesi

0,85695

SEK

corone svedesi

8,6082

CHF

franchi svizzeri

1,2480

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6000

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,899

HUF

fiorini ungheresi

288,03

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7013

PLN

zloty polacchi

4,2250

RON

leu rumeni

4,3460

TRY

lire turche

2,4129

AUD

dollari australiani

1,3447

CAD

dollari canadesi

1,3434

HKD

dollari di Hong Kong

10,0557

NZD

dollari neozelandesi

1,5912

SGD

dollari di Singapore

1,6404

KRW

won sudcoreani

1 466,93

ZAR

rand sudafricani

12,6714

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9384

HRK

kuna croata

7,5635

IDR

rupia indonesiana

12 695,06

MYR

ringgit malese

3,9873

PHP

peso filippino

54,946

RUB

rublo russo

40,8379

THB

baht thailandese

39,089

BRL

real brasiliano

2,6866

MXN

peso messicano

16,3671

INR

rupia indiana

72,7580


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/15


NOTA INFORMATIVA

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (1) — Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli allegati da II.ter a II.septies

2013/C 151/10

Gli allegati da II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1232/2011 del Consiglio, dispongono che ogni esportatore che si avvalga di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (AGEU) deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito del primo uso dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione, oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente interessata, prima del primo uso di tale autorizzazione. Gli allegati da II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 428/2009 stabiliscono inoltre che gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per il primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione dal n. EU002 al n. EU006. Inoltre, essi prevedono la possibilità che gli Stati membri impongano altri requisiti, come la registrazione degli esportatori e requisiti in materia di notifica. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

1.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI SUL MECCANISMO DI NOTIFICA SCELTO PER IL PRIMO USO DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE N. EU002, EU003, EU004, EU005 E EU006

Le «Condizioni e requisiti d'uso» delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione dal n. EU002 al n. EU006 impongono che la Commissione pubblichi i provvedimenti scelti dagli Stati membri per quanto riguarda il meccanismo di notifica per il primo uso di tali autorizzazioni. La seguente tabella fornisce un quadro dei provvedimenti presi dagli Stati membri e notificati alla Commissione. Tali provvedimenti, notificati alla Commissione, sono riportati in dettaglio nel seguito del documento.

Stato membro

Meccanismo di notifica del primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione EU002, EU003, EU004, EU005 e EU006

BELGIO

Prima del primo uso dell'autorizzazione

BULGARIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

REPUBBLICA CECA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

DANIMARCA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

GERMANIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

ESTONIA

Prima del primo uso dell'autorizzazione

IRLANDA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

GRECIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

SPAGNA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

FRANCIA

Prima del primo uso dell'autorizzazione

ITALIA

Prima del primo uso dell'autorizzazione

CIPRO

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

LETTONIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

LITUANIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

LUSSEMBURGO

Prima del primo uso dell'autorizzazione

UNGHERIA

Prima del primo uso dell'autorizzazione

MALTA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

PAESI BASSI

Prima del primo uso dell'autorizzazione

AUSTRIA

Prima del primo uso dell'autorizzazione

POLONIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

PORTOGALLO

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

ROMANIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

SLOVENIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

SLOVACCHIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

FINLANDIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

SVEZIA

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

REGNO UNITO

Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

1.1.   Belgio

Il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente registrazione e notifica da effettuarsi mediante un apposito modulo disponibile sul sito web dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni:

per la regione fiamminga: (http://www.vlaanderen.be/csg),

per la regione vallone: (http://economie.wallonie.be/Licences_armes/2U/Types_licences.html),

per la regione di Bruxelles-Capitale: (in allestimento).

Secondo la pratica amministrativa nazionale, la registrazione è effettuata prima del primo uso dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.

Inoltre, gli esportatori devono fornire annualmente alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni le informazioni relative ai prodotti a duplice uso esportati, alle loro quantità, nonché dettagli sugli esportatori e sugli utilizzatori finali e sull'uso finale. Tali informazioni possono essere presentate sotto forma di una relazione.

L'obbligo supplementare di conservazione della documentazione (per almeno tre anni) implica l'archiviazione dei documenti commerciali relativi alle esportazioni soggette ad un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (cioè fatture, manifesti, ecc.).

1.2.   Bulgaria

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011; esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.3.   Repubblica ceca

Il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato alla registrazione presso il ministero dell'Industria e del commercio a norma della legge n. 594/2004 Coll, parte 6. L'esportatore è tenuto a indicare il numero dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione in questione. Il ministero conferma la sua registrazione entro i dieci giorni successivi alla data della richiesta scritta.

Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1232/2011, l'esportatore è tenuto inoltre a notificare la prima esportazione entro i trenta giorni successivi alla data in cui essa ha avuto luogo.

L'esportatore è tenuto, inoltre, su richiesta del ministero, a presentare una relazione sulle esportazioni realizzate conformemente alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

1.4.   Danimarca

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011; esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.5.   Germania

La Germania applica il meccanismo di notifica a tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione il che consente agli esportatori di notificare il primo uso delle rispettive autorizzazioni all'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

Per presentare una notifica, gli esportatori devono registrarsi per via elettronica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/antragstellung/agg_antragstellung/index.html

Gli esportatori devono inoltre presentare una relazione semestrale sulle transazioni di esportazione realizzate conformemente a tali autorizzazioni. L'esportatore deve fornire per via elettronica le informazioni sulle merci esportate, sul loro valore, nonché dati dettagliati sull'esportatore e sul destinatario.

1.6.   Estonia

L'articolo 25.4 della legge estone sui prodotti strategici impone la registrazione e la notifica alla commissione per i prodotti strategici, in quanto autorità responsabile, prima del primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.

L'articolo 29.2 illustra la procedura di presentazione della domanda di registrazione per gli utilizzatori di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione e stabilisce un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda e di tutti i documenti richiesti. Il richiedente è informato per iscritto della sua registrazione come utilizzatore di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione e i relativi dati sono inseriti in una banca dati (articolo 30.1).

L'articolo 35.2 stabilisce che l'utilizzatore registrato di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è tenuto a presentare due volte l'anno una relazione scritta sulle proprie attività alla commissione per i prodotti strategici. Tale relazione deve essere redatta il 30 giugno e il 31 dicembre per ciascun semestre precedente e deve essere presentata entro i trenta giorni di calendario successivi alla fine del periodo di riferimento.

Conformemente all'articolo 35.1, l'utilizzatore registrato di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è tenuto a registrare e a conservare i documenti riguardanti la descrizione dei prodotti, la loro quantità e il loro valore, le date del loro trasferimento, i nomi e gli indirizzi delle parti implicate nella transazione, l'uso finale e l'utilizzatore finale. La documentazione deve essere conservata almeno dieci anni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla stesura del documento.

1.7.   Irlanda

Gli esportatori stabiliti in Irlanda che usufruiscono delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono tenuti a notificare all'istanza irlandese responsabile del rilascio delle autorizzazioni il primo uso dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.8.   Grecia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.9.   Spagna

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.10.   Francia

Secondo la pratica amministrativa nazionale, il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente registrazione e notifica da effettuarsi mediante un apposito modulo disponibile sul sito web dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni (http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/biens-double-usage/telechargements).

1.11.   Italia

La circolare ministeriale n. PCI/79931 stabilisce che gli esportatori italiani devono notificare la loro intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i trenta giorni antecedenti al primo uso.

Gli esportatori devono inoltre presentare una relazione semestrale sulle transazioni di esportazione realizzate conformemente alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

Per informazioni relative alle procedure di notifica consultare il sito web del ministero dello Sviluppo economico:

http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=564&idarea2=700&idarea3=0&andor=AND&sectionid=2,12&andorcat=AND&idmenu=1406&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&id=2022475&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser

1.12.   Cipro

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.13.   Lettonia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.14.   Lituania

In conformità dell'articolo 57 delle norme relative alla concessione delle autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione e i trasferimenti intracomunitari di prodotti strategici, approvate con la risoluzione governativa n. 617 del 29 maggio 2012, gli esportatori comunicano al ministero dell'Economia la loro intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i dieci giorni lavorativi antecedenti al primo uso dell'autorizzazione.

1.15.   Lussemburgo

Secondo la pratica amministrativa nazionale, il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente notifica da effettuarsi tramite un apposito modulo disponibile sul sito della autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni:

http://www.eco.public.lu/attributions/dg5/d_commerce_exterieur/office_licences/biens-DU/index.html

o su:

http://www.guichet.lu/biens-DU

L'esportatore deve inoltre tenere per un periodo di dieci anni un registro sulle esportazioni soggette ad autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione [i registri devono contenere, in particolare, tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alle esportazioni, comprese le informazioni dettagliate sui prodotti a duplice uso esportati (quantità, valore, descrizione, ecc.), sulla data delle esportazioni, nonché dati dettagliati sull'esportatore, sull'utilizzatore finale e sull'uso finale]. La documentazione deve essere presentata, su richiesta, all'autorità di rilascio delle licenze.

1.16.   Ungheria

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del decreto governativo n. 13/2011 (II. 22), modificato, sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso, l'Ungheria stabilisce l'obbligo di precedente registrazione per il primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

Tale registrazione precedente al primo uso di una autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è il metodo scelto per ottemperare contemporaneamente anche agli obblighi di notifica.

L'articolo 13, paragrafo 4, del decreto governativo n. 13/2011 (II. 22), modificato, sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso prevede inoltre l'obbligo di presentare una relazione semestrale sull'uso effettivo delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

1.17.   Malta

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.18.   Paesi Bassi

Conformemente all'articolo 5, lettera a), dell'Uitvoeringsregeling strategische goederen (regolamento in materia di esportazione dei prodotti strategici), gli esportatori sono autorizzati ad avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione solo previa registrazione da effettuarsi entro le due settimane antecedenti al primo uso.

1.19.   Austria

Conformemente all'articolo 59.5 della legge del 2011 sul commercio estero del 2011 (Gazzetta ufficiale federale n. 26/2011, parte I), l'intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione deve essere notificata al ministro dell'Economia, della famiglia e della gioventù prima del primo uso dell'autorizzazione generale di esportazione perché venga registrata. La notifica deve precisare di quale o di quali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione gli esportatori intendono avvalersi.

Conformemente all'articolo 59.1 della suindicata legge, possono avvalersi di autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione unicamente le persone o le entità registrate. Conformemente all'articolo 59.6, l'esportatore deve essere registrato entro dieci giorni lavorativi e deve essere informato di tale registrazione. Inoltre, l'articolo 16.2 della prima legge del 2011 sul commercio estero (Gazzetta ufficiale federale, n. 343/2011, parte II) specifica i requisiti relativi al contenuto della registrazione.

L'articolo 16.3 della citata ordinanza stabilisce che tutte le persone e le entità registrate devono comunicare, entro il 1o marzo di ogni anno, i dati aggregati relativi alle loro transazioni dell'anno civile precedente. Tali dati devono includere la designazione dei prodotti o delle categorie di prodotti, compresi i codici NC, i destinatari e gli utilizzatori finali noti, nonché le quantità totali e i valori totali. Essi devono essere forniti separatamente per ciascuna autorizzazione generale di esportazione.

1.20.   Polonia

Conformemente alla legge del 29 novembre 2000 relativa al commercio estero di prodotti, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la Polonia prescrive agli esportatori di notificare il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione al dipartimento per la Sicurezza economica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

La registrazione deve essere effettuata sul sito web del ministero dell'Economia.

La Polonia ha inoltre introdotto obblighi di rendicontazione annuale sull'uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

1.21.   Portogallo

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.22.   Romania

L'articolo 13 del decreto governativo n. 119/2010, modificato dal decreto governativo n. 12/2012, stabilisce che gli esportatori che si avvalgono delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono tenuti a registrarsi presso l'ANCEX (Agenzia nazionale per il controllo delle esportazioni) prima del primo uso di tali autorizzazioni. L'agenzia conferma la registrazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricezione.

Gli esportatori che usufruiscono di autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione notificano all'ANCEX il primo uso di una tale autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

Gli esportatori sono inoltre tenuti a presentare una relazione mensile sull'uso di tali autorizzazioni.

1.23.   Slovenia

Per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione la Slovenia ha scelto un meccanismo che prevede la notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione, come stabilito nella modifica del decreto sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e dei certificati e sulle competenze della commissione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/12, articolo 7).

È d'obbligo la presentazione di due relazioni all'anno.

1.24.   Slovacchia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.25.   Finlandia

Conformemente al paragrafo 3, lettera a), della legge n. 562/1996 sui prodotti a duplice uso (modificata), gli esportatori comunicano al ministero degli Affari esteri l'uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i trenta giorni lavorativi successivi alla data della prima esportazione.

1.26.   Svezia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.27.   Regno Unito

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.


(1)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/11

1.

In data 22 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Telefónica Móviles España SAU («TME», Spagna), controllata da Telefónica SA («Telefónica», Spagna), e Círculo de Lectores SA (Círculo, Spagna), controllata da Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Germania) e Planeta Corporation SRL («Planeta», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Yadicán Plus SLU («Yadicán», Spagna) mediante acquisto di quote. Attualmente Yadicán è controllata al 100 % da Círculo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

TME opera nella prestazione di servizi informatici,

Telefónica è un operatore integrato del settore delle telecomunicazioni che fornisce soluzioni di comunicazione, informazione e intrattenimento in Europa e in America latina,

Círculo è un'impresa comune 50/50 tra Bertelsmann e Planeta, la cui attività principale consiste nella gestione di un club del libro in lingua spagnola che vende libri, libri elettronici e, in misura minore, altri prodotti multimediali (come CD, giochi e DVD) ai suoi soci,

Bertelsmann è una società internazionale del settore dei media che si occupa di programmi televisivi, editoria di libri e riviste, gestione di diritti musicali e servizi per i media in più di 50 paesi,

Planeta opera nei settori dei media, dell'editoria e di Internet,

Yadicán opera nella commercializzazione di libri elettronici via Internet in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 151/12

1.

In data 24 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Yamaha Motor Co., Ltd («Yamaha», Giappone) e Kayaba Industry Co., Ltd («KYB», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd («JV», Giappone) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Yamaha: produzione e fornitura di motocicli, scooter, biciclette elettriche, barche a motore, barche a vela, moto d'acqua, piscine, utility boat, barche da pesca, motori fuoribordo, ATV, side-by-side, motori per auto da corsa, golf car, motori multiuso, generatori, pompe ad acqua, motoslitte, piccoli spazzaneve, motori auto, macchine SMT, macchinari intelligenti, elicotteri senza pilota per uso industriale, motori elettrici per sedie a rotelle e caschi,

KYB: produzione e fornitura di sistemi di sospensione attivi per diverse applicazioni, tra cui autoveicoli (shock), motocicli e treni, e di sistemi idraulici per autoveicoli, aerei e applicazioni industriali.

3.

KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd opererà nella produzione e nella vendita di sistemi di sospensione per motocicli (compresi, in misura molto limitata, i veicoli fuoristrada e le motoslitte) e dei relativi dispositivi, parti e accessori. La JV opererà prevalentemente in Asia e le sue vendite nel SEE dovrebbero essere molto limitate.

4.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).