ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.143.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 143

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
23 maggio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 143/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 143/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2013/C 143/03

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2013, che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

3

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2013/C 143/04

Bando di concorso generale

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 143/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6844 — GE/Avio) ( 1 )

6

2013/C 143/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) ( 1 )

7

2013/C 143/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 143/01

Data di adozione della decisione

2.5.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35103 (12/N)

Stato membro

Italia

Regione

Sassari

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OsHV — 1 μvar che ha interessato l’allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011

Base giuridica

Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante «Disposizioni in materia di pesca»

Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 85 dell’11 agosto 2009«Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca (articolo 11, Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)»

Tipo di misura

Singolo aiuto

Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l.

Obiettivo

Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, Calamità naturali o altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 0,11 milioni di EUR

Intensità

80 %

Durata

A partire dall'1.9.2012

Settore economico

Acquicoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale — Servizio pesca

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 maggio 2013

2013/C 143/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2923

JPY

yen giapponesi

133,26

DKK

corone danesi

7,4535

GBP

sterline inglesi

0,85570

SEK

corone svedesi

8,5451

CHF

franchi svizzeri

1,2599

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4650

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,069

HUF

fiorini ungheresi

289,06

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7002

PLN

zloty polacchi

4,1784

RON

leu rumeni

4,3479

TRY

lire turche

2,3791

AUD

dollari australiani

1,3253

CAD

dollari canadesi

1,3315

HKD

dollari di Hong Kong

10,0301

NZD

dollari neozelandesi

1,5923

SGD

dollari di Singapore

1,6314

KRW

won sudcoreani

1 440,76

ZAR

rand sudafricani

12,2836

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9232

HRK

kuna croata

7,5745

IDR

rupia indonesiana

12 619,13

MYR

ringgit malese

3,9047

PHP

peso filippino

53,254

RUB

rublo russo

40,3220

THB

baht thailandese

38,511

BRL

real brasiliano

2,6344

MXN

peso messicano

15,9251

INR

rupia indiana

71,8070


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/3


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

2013/C 143/03

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca per talune misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca non può superare il 6 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato. Tuttavia, in base al predetto articolo, la soglia del 6 % può essere aumentata mediante decisione della Commissione.

(2)

Il 19 ottobre 2012 l'Italia, avvalendosi del sistema informatico per lo scambio di dati, ha chiesto che la predetta soglia fosse portata al 9 % per le misure di aiuto da essa concesse per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

(3)

La richiesta presentata dall'Italia riguarda il sostegno del Fondo europeo per la pesca a favore degli aiuti pubblici erogati ai pescatori e ai proprietari di pescherecci per misure di arresto temporaneo adottate sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del regolamento (CE) n. 1198/2006 nell'ambito di piani di gestione, adottati a livello nazionale nel contesto delle misure di conservazione dell'Unione, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca. I piani di gestione nazionali per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino adottati il 20 maggio 2011 comprendono, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (2), misure che impongono riduzioni graduali dello sforzo di pesca.

(4)

L'innalzamento della soglia dal 6 % al 9 % è stato chiesto dall'Italia, sulla base di precedenti gare d'appalto e delle spese da queste risultanti, al fine di disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per la gara d'appalto relativa al periodo 2013-2015.

(5)

La crisi in cui versa la flotta in questione e il numero crescente di operatori economici che cessano l'attività di pesca in tale segmento della flotta impongono all'Italia di raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione della capacità fissati nel programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, che sarà modificato dopo l'adozione della presente decisione.

(6)

La dotazione per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nel quadro del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con decisione C(2007) 6792 della Commissione del, 19 dicembre 2007, è quasi esaurita e le assegnazioni aggiuntive dell'8 % previste dal regolamento (CE) n. 744/2008 (3) non sono più applicabili.

(7)

È quindi opportuno che il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca a favore di misure di arresto temporaneo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, punti da i) a vi) del regolamento (CE) n. 1198/2006 sia aumentato fino a un massimo del 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca in Italia.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

DECIDE:

Articolo unico

Per l'Italia, la soglia del 6 % prevista all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 per il contributo finanziario dell'Unione a favore di misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca può essere portata fino al 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione concesso a tale Stato membro con decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, a condizione che l'importo del contributo finanziario dell'Unione eccedente la soglia del 6 % sia utilizzato esclusivamente per attuare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nell'ambito dei piani di gestione adottati a livello nazionale il 20 maggio 2011 a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(2)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(3)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/5


BANDO DI CONCORSO GENERALE

2013/C 143/04

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente concorso generale:

EPSO/AD/254/13 — Capo Unità* (AD 12)

Unità di «Disattivazione nucleare» (Ispra, Italia)

Centro comune di ricerca, Commissione europea

Il bando di concorso è pubblicato in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 143 A del 23 maggio 2013.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6844 — GE/Avio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 143/05

1.

In data 13 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa General Electric Company («GE», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Aviation Business of Avio SpA («Avio», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GE: impresa diversificata che opera a livello mondiale nei settori manifatturiero, tecnologico e terziario con otto unità aziendali principali (GE Energy Management, GE Power & Water, GE Oil & Gas, GE Healthcare, GE Aviation, GE Transportation, GE Capital e GE Home & Business Solutions). GE Aviation, l'unità aziendale di GE interessata dalla concentrazione proposta, opera nella fabbricazione di componenti e motori per aerei commerciali e militari, turbopropulsori, turboalberi e sistemi meccanici per aeromobili, nonché nell'avionica,

Avio: opera a livello mondiale nella fabbricazione e nella prestazione di servizi nei seguenti comparti del settore aerospaziale: moduli di motori a reazione, manutenzione, riparazione e revisione, sistemi di controllo e automazione e sistemi elettrici. Gli attivi e le operazioni di Avio riguardanti il settore spaziale non rientrano nella concentrazione proposta.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6844 — GE/Avio, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 143/06

1.

In data 15 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Delta Air Lines, Inc («Delta», USA) e l'impresa Virgin Group Holdings Limited («Virgin Group», Isole Vergini britanniche) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Virgin Atlantic Limited («VAL», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Delta è una compagnia aerea internazionale la cui sede legale si trova negli Stati Uniti,

Virgin Group è la holding di un gruppo di imprese che opera a livello mondiale nella fornitura di un'ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui servizi di intrattenimento e trasporto,

VAL è la holding indiretta di Virgin Atlantic Airways Limited, una compagnia aerea internazionale la cui sede legale si trova nel Regno Unito, e di Virgin Holidays Limited, un tour operator con sede nel Regno Unito che opera nella fornitura e nella distribuzione di pacchetti vacanze e prodotti correlati.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 143/07

1.

In data 15 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione MSD Capital, L.P. («MSD Capital», USA), controllata da Michael S. Dell («MD», USA), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Dell Inc. («Dell», USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MD è il fondatore, il presidente e l’amministratore delegato di Dell,

MSD Capital è la società d’investimento familiare di MD,

Dell è un’impresa quotata in borsa che opera nei seguenti settori: progettazione, vendita, supporto e riparazione di hardware (compresi personal computer, stazioni di lavoro e server, prodotti per sistemi di rete e prodotti di memorizzazione), soluzioni imaging (comprese le stampanti), soluzioni di mobilità, display, software e servizi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).