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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.143.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 143/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 143/02 |
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2013/C 143/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2013/C 143/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 143/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6844 — GE/Avio) ( 1 ) |
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2013/C 143/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) ( 1 ) |
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2013/C 143/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 143/01
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Data di adozione della decisione |
2.5.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35103 (12/N) |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sassari |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OsHV — 1 μvar che ha interessato l’allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011 |
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Base giuridica |
Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante «Disposizioni in materia di pesca» Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 85 dell’11 agosto 2009«Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca (articolo 11, Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)» |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. |
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Obiettivo |
Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, Calamità naturali o altri eventi eccezionali |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 0,11 milioni di EUR |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
A partire dall'1.9.2012 |
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Settore economico |
Acquicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 maggio 2013
2013/C 143/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2923 |
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JPY |
yen giapponesi |
133,26 |
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DKK |
corone danesi |
7,4535 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85570 |
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SEK |
corone svedesi |
8,5451 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2599 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,4650 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
26,069 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
289,06 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7002 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1784 |
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RON |
leu rumeni |
4,3479 |
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TRY |
lire turche |
2,3791 |
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AUD |
dollari australiani |
1,3253 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3315 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0301 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5923 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6314 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 440,76 |
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ZAR |
rand sudafricani |
12,2836 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9232 |
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HRK |
kuna croata |
7,5745 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 619,13 |
|
MYR |
ringgit malese |
3,9047 |
|
PHP |
peso filippino |
53,254 |
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RUB |
rublo russo |
40,3220 |
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THB |
baht thailandese |
38,511 |
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BRL |
real brasiliano |
2,6344 |
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MXN |
peso messicano |
15,9251 |
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INR |
rupia indiana |
71,8070 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2013
che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca
2013/C 143/03
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca per talune misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca non può superare il 6 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato. Tuttavia, in base al predetto articolo, la soglia del 6 % può essere aumentata mediante decisione della Commissione. |
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(2) |
Il 19 ottobre 2012 l'Italia, avvalendosi del sistema informatico per lo scambio di dati, ha chiesto che la predetta soglia fosse portata al 9 % per le misure di aiuto da essa concesse per l'arresto temporaneo delle attività di pesca. |
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(3) |
La richiesta presentata dall'Italia riguarda il sostegno del Fondo europeo per la pesca a favore degli aiuti pubblici erogati ai pescatori e ai proprietari di pescherecci per misure di arresto temporaneo adottate sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del regolamento (CE) n. 1198/2006 nell'ambito di piani di gestione, adottati a livello nazionale nel contesto delle misure di conservazione dell'Unione, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca. I piani di gestione nazionali per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino adottati il 20 maggio 2011 comprendono, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (2), misure che impongono riduzioni graduali dello sforzo di pesca. |
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(4) |
L'innalzamento della soglia dal 6 % al 9 % è stato chiesto dall'Italia, sulla base di precedenti gare d'appalto e delle spese da queste risultanti, al fine di disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per la gara d'appalto relativa al periodo 2013-2015. |
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(5) |
La crisi in cui versa la flotta in questione e il numero crescente di operatori economici che cessano l'attività di pesca in tale segmento della flotta impongono all'Italia di raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione della capacità fissati nel programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, che sarà modificato dopo l'adozione della presente decisione. |
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(6) |
La dotazione per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nel quadro del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con decisione C(2007) 6792 della Commissione del, 19 dicembre 2007, è quasi esaurita e le assegnazioni aggiuntive dell'8 % previste dal regolamento (CE) n. 744/2008 (3) non sono più applicabili. |
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(7) |
È quindi opportuno che il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca a favore di misure di arresto temporaneo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, punti da i) a vi) del regolamento (CE) n. 1198/2006 sia aumentato fino a un massimo del 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca in Italia. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca, |
DECIDE:
Articolo unico
Per l'Italia, la soglia del 6 % prevista all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 per il contributo finanziario dell'Unione a favore di misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca può essere portata fino al 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione concesso a tale Stato membro con decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, a condizione che l'importo del contributo finanziario dell'Unione eccedente la soglia del 6 % sia utilizzato esclusivamente per attuare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nell'ambito dei piani di gestione adottati a livello nazionale il 20 maggio 2011 a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(2) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(3) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
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23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/5 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE
2013/C 143/04
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente concorso generale:
EPSO/AD/254/13 — Capo Unità* (AD 12)
Unità di «Disattivazione nucleare» (Ispra, Italia)
Centro comune di ricerca, Commissione europea
Il bando di concorso è pubblicato in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 143 A del 23 maggio 2013.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6844 — GE/Avio)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 143/05
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1. |
In data 13 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa General Electric Company («GE», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Aviation Business of Avio SpA («Avio», Italia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6844 — GE/Avio, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
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23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 143/06
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1. |
In data 15 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Delta Air Lines, Inc («Delta», USA) e l'impresa Virgin Group Holdings Limited («Virgin Group», Isole Vergini britanniche) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Virgin Atlantic Limited («VAL», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
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23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 143/07
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1. |
In data 15 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione MSD Capital, L.P. («MSD Capital», USA), controllata da Michael S. Dell («MD», USA), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Dell Inc. («Dell», USA) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).