ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.141.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
18 maggio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 141/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 129 del 4.5.2013

1

 

Corte di giustizia

2013/C 141/02

Giuramento di un nuovo membro del Tribunale

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 141/03

Causa C-32/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungheria) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal (Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Applicazione di una normativa nazionale analoga — Competenza della Corte — Accordi bilaterali tra una società di assicurazioni e alcuni riparatori di autoveicoli in merito alle tariffe orarie per le attività di riparazione — Tariffe maggiorate in funzione del numero di contratti di assicurazione conclusi per il tramite di detti riparatori operanti in veste di intermediari della società assicurativa — Nozione di accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza)

3

2013/C 141/04

Causa C-108/11: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 marzo 2013 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — IVA — Aliquota ridotta — Cessioni di levrieri e di cavalli non destinati alla preparazione o produzione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale, locazione di cavalli e servizi d’inseminazione — Direttiva 2006/112/CE — Violazione degli articoli 96, 98, letto in combinato disposto con l’allegato III, e 110)

3

2013/C 141/05

Causa C-216/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Prodotti del tabacco acquistati in uno Stato membro e trasportati in un altro Stato membro — Criteri di valutazione esclusivamente quantitativi — Articolo 34 TFUE — Restrizioni quantitative all’importazione)

4

2013/C 141/06

Causa C-276/11 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 marzo 2013 — Viega GmbH & Co. KG/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Raccordi da chiudere per saldatura o aggraffatura — Produzione e valutazione delle prove — Diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Principio di proporzionalità)

4

2013/C 141/07

Causa C-415/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona — Spagna) — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Direttiva 93/13/CEE — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Competenze del giudice nazionale di merito — Clausole abusive — Criteri di valutazione)

5

2013/C 141/08

Causa C-419/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze — Repubblica ceca) — Česká spořitelna, a.s./Gerald Feichter [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articoli 5, punto 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 — Nozioni di materia contrattuale e di contratto concluso dal consumatore — Cambiale — Avallo — Garanzia per un contratto di finanziamento]

6

2013/C 141/09

Causa C-420/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich (Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata — Obiettivi di tale valutazione — Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali)

6

2013/C 141/10

Causa C-527/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 213, 214 e 273 — Identificazione dei soggetti passivi dell’IVA — Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata — Legittimità — Lotta all’evasione fiscale — Principio di proporzionalità)

7

2013/C 141/11

Causa C-545/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Germania] — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree [Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 7, paragrafi 1 e 2 — Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori — Ulteriore riduzione degli importi dei pagamenti diretti — Validità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio di non discriminazione]

7

2013/C 141/12

Causa C-289/12 P: Impugnazione proposta l’8 giugno 2012 da Zdeněk Altner avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) emessa il 23 marzo 2012, Altner/Commissione, T-535/11

8

2013/C 141/13

Causa C-33/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polonia) il 22 gennaio 2013 — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Causa C-34/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 23 gennaio 2013 — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

Causa C-38/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) il 25 gennaio 2013 — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Causa C-49/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad průmyslového vlastnictví (Repubblica ceca) il 29 gennaio 2013 — MF 7 a.s./MAFRA, a.s.

10

2013/C 141/17

Causa C-51/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 31 gennaio 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Causa C-53/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 30 gennaio 2013 — Strojírny Prostějov, a.s./Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Causa C-60/13: Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

11

2013/C 141/20

Causa C-61/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Alba Forni/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Causa C-62/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Immacolata Racca/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Causa C-63/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Fortuna Russo/Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Causa C-72/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) l'11 febbraio 2013 — Gmina Wrocław/Minister Finansów

14

2013/C 141/24

Causa C-87/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 febbraio 2013 — Staatssecretaris van Financiën/X

14

2013/C 141/25

Causa C-99/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 28 febbraio 2013 — Guy Kleynen/Consiglio dei Ministri

14

2013/C 141/26

Causa C-106/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 4 marzo 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Causa C-108/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 6 marzo 2013 — Société Mac GmbH/Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Causa C-122/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 15 marzo 2013 — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Causa C-134/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 18 marzo 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Causa C-141/13 P: Impugnazione proposta il 20 marzo 2013 dalla Reber Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013, causa T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

16

 

Tribunale

2013/C 141/31

Causa T-422/12: Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Kappa Filter Systems/UAMI (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) (Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Insussistenza di caso fortuito — Irricevibilità manifesta)

18

2013/C 141/32

Causa T-462/12 R: Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013 — Pilkington Group/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE — Rigetto della domanda intesa ad ottenere il trattamento riservato di dati asseritamente coperti dal segreto aziendale — Domanda di provvedimenti provvisori — Urgenza — Fumus boni juris — Bilanciamento degli interessi)

18

2013/C 141/33

Causa T-552/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013 — North Drilling/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza — Ponderazione degli interessi)

19

2013/C 141/34

Causa T-4/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013 — Communicaid Group/Commissione (Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Servizi di formazione linguistica — Rigetto dell’offerta presentata da un offerente — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori — Perdita di un’opportunità — Insussistenza di un danno grave e irreparabile — Insussistenza dell’urgenza)

19

2013/C 141/35

Causa T-98/13: Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Causa T-99/13: Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

Causa T-100/13: Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Causa T-106/13: Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Synergy Hellas/Commissione

21

2013/C 141/39

Causa T-118/13: Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Whirpool Europe/Commissione

22

2013/C 141/40

Causa T-129/13: Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Alpiq RomIndustries e Alpiq Rom Energie/Commissione

22

2013/C 141/41

Causa T-131/13: Ricorso proposto il 1 marzo 2013 — Lardini/UAMI (Rappresentazione di un fiore)

23

2013/C 141/42

Causa T-138/13: Ricorso proposto il 2 marzo 2013 — Evonik Oil Additives/UAMI — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Causa T-155/13: Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Zanjani/Consiglio

24

2013/C 141/44

Causa T-161/13: Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — First Islamic Investment Bank/Consiglio

24

2013/C 141/45

Causa T-172/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Causa T-173/13: Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — Selo Medical/UAMI — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

Causa T-215/09: Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2013 — Freistaat Sachsen/Commissione

26

2013/C 141/48

Causa T-217/09: Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2013 — Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Dresden/Commissione

26

2013/C 141/49

Causa T-49/12: Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2013 — Lafarge/Commissione

26

2013/C 141/50

Causa T-194/12: Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2013 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

18.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/1


2013/C 141/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 129 del 4.5.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 123 del 27.4.2013

GU C 114 del 20.4.2013

GU C 108 del 13.4.2013

GU C 101 del 6.4.2013

GU C 86 del 23.3.2013

GU C 79 del 16.3.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

18.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/2


Giuramento di un nuovo membro del Tribunale

2013/C 141/02

Nominato giudice presso il Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 6 marzo 2013 (1), per il periodo compreso tra il 9 marzo 2013 e il 31 agosto 2013, il prof. Wetter ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 18 marzo 2013.


(1)  GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 22.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungheria) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal

(Causa C-32/11) (1)

(Concorrenza - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Applicazione di una normativa nazionale analoga - Competenza della Corte - Accordi bilaterali tra una società di assicurazioni e alcuni riparatori di autoveicoli in merito alle tariffe orarie per le attività di riparazione - Tariffe maggiorate in funzione del numero di contratti di assicurazione conclusi per il tramite di detti riparatori operanti in veste di intermediari della società assicurativa - Nozione di «accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza»)

2013/C 141/03

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parti

Ricorrenti: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft.

Convenuto: Gazdasági Versenyhivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Accordi bilaterali stipulati tra una compagnia assicuratrice e alcuni riparatori di autoveicoli che fanno dipendere la tariffa oraria di riparazione pagata a questi ultimi dalla compagnia assicuratrice dal numero e dalla percentuale di contratti assicurativi stipulati da tale compagnia per il tramite dei riparatori operanti in qualità di intermediari — Normativa nazionale che utilizza una nozione analoga a una nozione di diritto dell'Unione — Nozione di «accordi che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza»

Dispositivo

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente — o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari — la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


18.5.2013   

IT

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C 141/3


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 marzo 2013 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-108/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - IVA - Aliquota ridotta - Cessioni di levrieri e di cavalli non destinati alla preparazione o produzione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale, locazione di cavalli e servizi d’inseminazione - Direttiva 2006/112/CE - Violazione degli articoli 96, 98, letto in combinato disposto con l’allegato III, e 110)

2013/C 141/04

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, M. Collins, N. Travers e D. O’Hagan, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 96, 98 (letto in combinato disposto con l’allegato III) e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che applica un’aliquota ridotta alle cessioni di levrieri e cavalli non destinati alla preparazione o produzione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale, alla locazione di cavalli e ad alcuni servizi d'inseminazione.

Dispositivo

1)

Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto del 4,8 % alle cessioni di levrieri e di cavalli non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, alla locazione di cavalli e ad alcuni servizi d’inseminazione, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96, 98, letto in combinato disposto con l’allegato III), e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.05.2011.


18.5.2013   

IT

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C 141/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-216/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/12/CEE - Accise - Prodotti del tabacco acquistati in uno Stato membro e trasportati in un altro Stato membro - Criteri di valutazione esclusivamente quantitativi - Articolo 34 TFUE - Restrizioni quantitative all’importazione)

2013/C 141/05

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e O. Beynet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 34 TFUE e della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), in particolare dei suoi articoli 8 e 9 — Normativa nazionale che impone sanzioni pecuniarie, oltre certi limiti, in caso di detenzione a fini personali di prodotti del tabacco acquistati in uno Stato membro e trasportati verso un altro — Criteri di valutazione esclusivamente quantitativi — Restrizioni quantitative all’importazione

Dispositivo

1)

Utilizzando un criterio meramente quantitativo ai fini della valutazione della natura commerciale della detenzione da parte di privati di tabacco lavorato proveniente da un altro Stato membro, nonché applicando tale criterio per ciascun singolo veicolo (e non per ciascuna persona), e in termini complessivi per tutti i prodotti del tabacco, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, dei suoi articoli 8 e 9.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


18.5.2013   

IT

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C 141/4


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 marzo 2013 — Viega GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-276/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Raccordi da chiudere per saldatura o aggraffatura - Produzione e valutazione delle prove - Diritto al contraddittorio - Obbligo di motivazione - Principio di proporzionalità)

2013/C 141/06

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, T. Mäger e M. Röhrig)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer, agenti, e avv. A. Böhlke)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011, Viega GmbH & Co. KG/Commissione (T-375/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione C(2006) 4180 def. della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE riguardante un’intesa nel settore dei raccordi in rame e in lega di rame o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione del diritto al contraddittorio, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione — Violazione dei principi che disciplinano la procedura d’indagine — Violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Vierga GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


18.5.2013   

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C 141/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona — Spagna) — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

(Causa C-415/11) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Competenze del giudice nazionale di merito - Clausole abusive - Criteri di valutazione)

2013/C 141/07

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Mohamed Aziz

Convenuta: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil — Interpretazione del primo punto, lettere e) e q), dell’allegato della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausole aventi quale oggetto o effetto d’imporre, al consumatore che non abbi adempiuto ai propri obblighi, un indennizzo di importo sproporzionato — Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria — Disposizioni di diritto procedurale nazionale in materia di esecuzione su beni ipotecati o dati in garanzia che limitano i motivi di opposizione che possono essere fatti valere dal soggetto sottoposto all’esecuzione

Dispositivo

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale non prevede, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e, al contempo, non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulti necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore deve essere valutata mediante un’analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima prospettiva, a tale fine risulta pertinente procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive;

per accertare se lo squilibrio sia creato «malgrado il requisito della buona fede», occorre verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale.

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’allegato cui tale disposizione fa rinvio contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


18.5.2013   

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C 141/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze — Repubblica ceca) — Česká spořitelna, a.s./Gerald Feichter

(Causa C-419/11) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articoli 5, punto 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 - Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto concluso dal consumatore» - Cambiale - Avallo - Garanzia per un contratto di finanziamento)

2013/C 141/08

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Městský soud v Praze

Parti

Ricorrente: Česká spořitelna, a.s.

Convenuto: Gerald Feichter

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Městský soud v Praze — Interpretazione degli articoli 5, punto 1), lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto concluso dal consumatore» — Competenza giurisdizionale a conoscere di una controversia relativa a un’obbligazione cambiaria dell’amministratore di una società che ha avallato una cambiale in bianco sottoscritta da tale società a favore di una banca, a titolo di garanzia di un contratto di credito — Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione, in quanto la cambiale non conteneva inizialmente l’indicazione del luogo del pagamento

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che abbia stretti vincoli professionali con una società, quali la gerenza o una partecipazione di maggioranza in essa, non può essere considerata consumatore ai sensi di tale disposizione qualora avalli una cambiale emessa per garantire le obbligazioni incombenti a detta società in base a un contratto relativo alla concessione di un finanziamento. Pertanto, tale disposizione non trova applicazione al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di un’azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere i diritti derivanti da tale cambiale — incompleta alla data della sua sottoscrizione e completata successivamente dal prenditore — nei confronti dell’avallante domiciliato in un altro Stato membro.

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 trova applicazione allo scopo di determinare il giudice competente a conoscere dell’azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere i diritti derivanti da detta cambiale — incompleta alla data della sua sottoscrizione e successivamente completata dal prenditore — nei confronti dell’avallante domiciliato in un altro Stato membro.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


18.5.2013   

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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich

(Causa C-420/11) (1)

(Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata - Obiettivi di tale valutazione - Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento - Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali)

2013/C 141/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Jutta Leth

Convenuti: Republik Österreich, Land Niederösterreich

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17) — Autorizzazione di un progetto in mancanza di una valutazione adeguata del suo impatto sull’ambiente — Ricorso di un singolo vertente sull’indennizzo della perdita di valore del proprio bene immobile causata dal predetto progetto — Obiettivi della valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011


18.5.2013   

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C 141/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA

(Causa C-527/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 213, 214 e 273 - Identificazione dei soggetti passivi dell’IVA - Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata - Legittimità - Lotta all’evasione fiscale - Principio di proporzionalità)

2013/C 141/10

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: Ablessio SIA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale ‒ Augstākās tiesas Senāts ‒ Interpretazione dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347; pag. 1), letto in combinato disposto con l’articolo 273 della stessa direttiva ‒ Normativa nazionale che prevede la possibilità di rifiutare di procedere all’iscrizione nel registro dei soggetti passivi dell’IVA qualora il soggetto non fornisca informazioni o fornisca informazioni false riguardo alla capacità materiale, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l’attività economica dichiarata ‒ Rifiuto di procedere all’iscrizione di una società nel registro dei soggetti passivi dell’IVA poiché essa sarebbe priva della capacità necessaria per svolgere l’attività economica dichiarata

Dispositivo

Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto ad una società unicamente sulla base del motivo che quest’ultima non dispone, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un’effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l’attribuzione del menzionato numero, senza che l’amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l’amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione nella controversia principale.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012.


18.5.2013   

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C 141/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Germania] — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree

(Causa C-545/11) (1)

(Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 7, paragrafi 1 e 2 - Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori - Ulteriore riduzione degli importi dei pagamenti diretti - Validità - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio di non discriminazione)

2013/C 141/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)

Parti

Ricorrente: Agrargenossenschaft Neuzelle eG

Convenuta: Landrat des Landkreises Oder-Spree

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Validità dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16) — Riduzione degli importi dei pagamenti diretti per gli anni 2009-2012 maggiore di quella prevista dal regolamento (CE) n. 1782/2003 — Principio del legittimo affidamento

Dispositivo

1)

L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento.

2)

L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 alla luce del principio di non discriminazione.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


18.5.2013   

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C 141/8


Impugnazione proposta l’8 giugno 2012 da Zdeněk Altner avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) emessa il 23 marzo 2012, Altner/Commissione, T-535/11

(Causa C-289/12 P)

2013/C 141/12

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Zdeněk Altner (rappresentante: J. Čapek, advokát)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 7 marzo 2013 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha disposto che Zdeněk Altner sopporta le proprie spese.


18.5.2013   

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C 141/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polonia) il 22 gennaio 2013 — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Causa C-33/13)

2013/C 141/13

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Parti

Ricorrente: Marcin Jagiełło

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (GU 1977, L 145, pag. 1) debba [Or. 1] essere interpretato nel senso che osta a considerare cessione di bene una vendita effettuata dal soggetto che, con il consenso di un’altra persona, al fine di occultare la propria attività economica, si sia avvalso della denominazione sociale di un’altra persona.

2)

Se l’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme debba essere interpretato nel senso che osta alla detrazione dell’imposta dalla fattura emessa da una persona che ha solo acconsentito all’utilizzo della propria denominazione sociale per la vendita dei beni effettuata da un altro soggetto, senza che venisse dimostrato che l’acquirente fosse a conoscenza o, sulla base delle circostanze obiettive, potesse prevedere, che l’operazione alla quale stava partecipando, si iscriveva in un’evasione o in altre irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da un soggetto che collaborava con quest’ultimo.


(1)  GU L 145, pag. 1.


18.5.2013   

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C 141/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 23 gennaio 2013 — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(Causa C-34/13)

2013/C 141/14

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: Monika Kušionová

Convenuta: SMART Capital, a. s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 2005/29/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), alla luce dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che è a loro contraria la disposizione normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consente al creditore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, di esigere la prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, malgrado tra le parti esista un contrasto in ordine alla questione se si tratti di clausole contrattuali vessatorie.

2)

Se le disposizioni normative dell’Unione europea indicate nella prima questione ostino ad una norma di diritto interno, come l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consentono al creditore di esigere la prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, malgrado tra le parti esista un contrasto in ordine alla questione se si tratti di clausole contrattuali vessatorie.

3)

Se la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 marzo 1978 nella causa [106/77], Simmenthal (3), debba intendersi nel senso che, nell’interesse del conseguimento dello scopo delle direttive menzionate nella prima questione, alla luce dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice nazionale disapplicherà le disposizioni di diritto interno, quale l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consentono al creditore di esigere una prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, evitando così, malgrado tra le parti esista un contrasto, il controllo giudiziale d’ufficio delle clausole contrattuali.

4)

Se l’articolo 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso con un consumatore — da questi stipulato senza l’assistenza di un avvocato — che consente al creditore di procedere all’esecuzione stragiudiziale sul bene dato in garanzia senza controllo di un giudice, è elusiva del principio fondamentale del diritto dell’Unione relativo al controllo giudiziale d’ufficio delle clausole contrattuali ed è pertanto abusiva anche in un contesto in cui la formulazione di siffatta clausola contrattuale proviene da una norma di diritto interno.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU L 149, pag. 22.

(3)  Racc. pag. 629.


18.5.2013   

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C 141/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) il 25 gennaio 2013 — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Causa C-38/13)

2013/C 141/15

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parti

Ricorrente: Małgorzata Nierodzik

Convenuto: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato(in prosieguo: la «direttiva 99/70/CE»), la clausola 1 dell’allegato della direttiva 99/70/CE, la clausola 4 dell’allegato della direttiva 99/70/CE nonché il principio generale del diritto dell’Unione europea concernente il divieto di discriminazione in base alla tipologia di contratto di lavoro (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che prevede regole diverse per la determinazione della durata dei periodi di preavviso nei contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi (meno favorevoli dal punto di vista dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato) rispetto alle regole per la determinazione della durata dei periodi di preavviso nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ed in concreto, se essi ostino alla normativa nazionale [articolo 33 della legge del 26 giugno 1974, Codice del lavoro (omissis) (ustawa z dnia 26 czerwca 1974, Kodeks pracy), in prosieguo: il «kp»] che introduce un rigido periodo di preavviso di due settimane per i contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi, indipendente dall’anzianità di servizio dei lavoratori, quando invece il periodo di preavviso per i contratti di lavoro a tempo indeterminato è subordinato all’anzianità di servizio dei lavoratori e può variare da due settimane fino a tre mesi [articolo 36, paragrafo 1, (omissis) kp].


(1)  GU L 175, pag. 43.


18.5.2013   

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C 141/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad průmyslového vlastnictví (Repubblica ceca) il 29 gennaio 2013 — MF 7 a.s./MAFRA, a.s.

(Causa C-49/13)

2013/C 141/16

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Úřad průmyslového vlastnictví

Parti

Ricorrente: MF 7 a.s.

Resistente: MAFRA, a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2008/95/CE] (1) debba essere interpretata nel senso che per valutare la sussistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio sono rilevanti solo le circostanze che erano manifeste precedentemente o alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio, oppure possono essere utilizzati come prove a sostegno della buona fede del richiedente anche fatti avvenuti dopo il deposito della domanda.

2)

Se la decisione pronunciata nelle cause riunite da C-414/99 a C-416/99 (2) debba essere applicata in generale in tutti i casi in cui si debba valutare se il titolare di un marchio ha manifestato il consenso per un comportamento che può risultare in una riduzione o in una limitazione dei suoi diritti esclusivi.

3)

Se l’esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario successivo possa essere desunta da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha concluso col richiedente accordi in base ai quali ha permesso la pubblicazione di un periodico la cui denominazione era simile al marchio da quello richiesto, ha acconsentito alla registrazione di detto periodico da parte del richiedente e ha fornito a quest’ultimo sostegno per la pubblicazione del periodico, benché gli accordi di cui trattasi non regolassero espressamente la questione del diritto di proprietà intellettuale.

4)

Per l’ipotesi in cui ai fini della valutazione dell’esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario possano essere rilevanti anche circostanze verificatesi dopo la presentazione della domanda, se possano trarsi conclusioni a sostegno dell’esistenza della buona fede in capo al richiedente da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha consciamente tollerato l’esistenza del marchio controverso per un periodo di almeno dieci anni.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa; GU L 299, pag. 25.

(2)  Racc. pag. I-8691.


18.5.2013   

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C 141/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 31 gennaio 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

(Causa C-51/13)

2013/C 141/17

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti

Ricorrente: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

Convenuto: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva (1) assicurazione vita, osti a che le imprese di assicurazione vita, in forza di standard aperti e/o norme non scritte del diritto olandese, come la ragionevolezza e l’equità che disciplinano il rapporto (pre-)contrattuale tra un assicuratore e un aspirante contraente [,] e/o un dovere di diligenza generale e/o specifico, siano tenute a fornire ai contraenti più dati sui costi e sui premi di rischio dell’assicurazione di quelli previsti nel 1999 dalle disposizioni olandesi con le quali è stata data attuazione alla terza direttiva assicurazione vita [segnatamente l’articolo 2, paragrafo 2, lettere q) e r) del RIAV 1998].

2)

Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante l’effetto che, ai sensi del diritto olandese, ha o può eventualmente avere la mancata fornitura di tali dati.


(1)  Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1).


18.5.2013   

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C 141/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 30 gennaio 2013 — Strojírny Prostějov, a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-53/13)

2013/C 141/18

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě

Parti

Ricorrente: Strojírny Prostějov, a.s.

Convenuto: Odvolací finanční ředitelství

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale che, nel caso in cui un’impresa che mette lavoratori a disposizione di un’altra impresa (in prosieguo: il «fornitore») abbia sede nel territorio di un altro Stato membro, impone all’impresa che utilizza i lavoratori l’obbligo di trattenere l’imposta sul reddito con riferimento a tali lavoratori e di versarla al bilancio statale, mentre, se il fornitore ha sede nel territorio della Repubblica ceca, tale obbligo grava sul fornitore.


18.5.2013   

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C 141/11


Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-60/13)

2013/C 141/19

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, L. Flynn, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, avendo rifiutato di mettere a disposizione la somma di £ 20 061 462,11 in relazione a dazi su importazioni di aglio fresco ricompresi in erronee informazioni tariffarie vincolanti, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, dell’articolo 8 della decisione 2000/597/CE (1) e degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (2);

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione sostiene che le autorità del Regno Unito hanno causato una perdita di risorse proprie tradizionali rilasciando, in modo negligente, documenti su informazioni tariffarie vincolanti, i quali consentivano importazioni di aglio fresco cinese fuori contingente. La Commissione considera che se c’è stato un errore amministrativo e di conseguenza le risorse proprie non sono state debitamente accertate, all’Unione europea dev’essere accreditato l’equivalente dell’ammontare di risorse proprie perdute. Conformemente a ciò, le autorità del Regno Unito avrebbero dovuto mettere a disposizione della Commissione l’importo complessivo di dazi doganali di cui trattasi, che è stimato in £ 20 061 462,11, oltre agli interessi di mora ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.


(1)  2000/597/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).


18.5.2013   

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C 141/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Alba Forni/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Causa C-61/13)

2013/C 141/20

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alba Forni

Convenuto: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

1)

Se il contesto normativo del settore scuola, [che consente una successione di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, con il medesimo docente per un numero indeterminato di volte, anche per soddisfare stabili esigenze di organico], costituisca misura equivalente ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE (1).

2)

Quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello «Stato», ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE ed in particolare anche dell’inciso «settori e/o categorie specifiche di lavoratori» e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati.

3)

Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3), nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro. In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.

4)

Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente all’interpretazione offerta dallo Stato.

5)

Se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/CEE (4) e segnatamente dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. e), rientri l’indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato.

6)

In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533/CEE ed alle finalità di cui alla direttiva 91/533/CEE ed in particolare al secondo considerando.

7)

Se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea (così come modificato dall’art. 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’art. 46 del Trattato sull’Unione) — in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona — debbano essere interpretati nel senso di ostare, nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (3 anni e sei mesi), di una disposizione normativa, quale l’art. 9, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, ha aggiunto il comma 4-bis all’art 10 del D.lgs. n. 368/01 atta ad alterare le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro — stato ed eliminando la possibilità conferita dall’Ordinamento interno di sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a termine.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303, pag. 16.

(3)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.

(4)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; GU L 288, pag. 32.


18.5.2013   

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C 141/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Immacolata Racca/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Causa C-62/13)

2013/C 141/21

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Immacolata Racca

Convenuto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

1)

Se il contesto normativo del settore scuola, [che consente una successione di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, con il medesimo docente per un numero indeterminato di volte, anche per soddisfare stabili esigenze di organico], costituisca misura equivalente ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE (1).

2)

Quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello «Stato», ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE ed in particolare anche dell’inciso «settori e/o categorie specifiche di lavoratori» e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati.

3)

Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3), nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro. In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.

4)

Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente all’interpretazione offerta dallo Stato.

5)

Se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/CEE (4) e segnatamente dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. e), rientri l’indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato.

6)

In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533/CEE ed alle finalità di cui alla direttiva 91/533/CEE ed in particolare al secondo considerando.

7)

Se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea (così come modificato dall’art. 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’art. 46 del Trattato sull’Unione) — in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona — debbano essere interpretati nel senso di ostare, nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (3 anni e sei mesi), di una disposizione normativa, quale l’art. 9, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, ha aggiunto il comma 4-bis all’art 10 del D.lgs. n. 368/01 atta ad alterare le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro — stato ed eliminando la possibilità conferita dall’Ordinamento interno di sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a termine.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303, pag. 16.

(3)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.

(4)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; GU L 288, pag. 32.


18.5.2013   

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C 141/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Fortuna Russo/Comune di Napoli

(Causa C-63/13)

2013/C 141/22

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fortuna Russo

Convenuto: Comune di Napoli

Questioni pregiudiziali

1)

Quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello «Stato», ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE (1) ed in particolare anche dell’inciso «settori e/o categorie specifiche di lavoratori» e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati.

2)

Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3), nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro; in ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.

3)

Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303, pag. 16.

(3)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.


18.5.2013   

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C 141/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) l'11 febbraio 2013 — Gmina Wrocław/Minister Finansów

(Causa C-72/13)

2013/C 141/23

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Gmina Wrocław

Convenuto: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) ostino all’assoggettamento all’IVA delle attività del comune consistenti nella vendita di beni, compresi beni immobili, acquisiti di diritto o a titolo gratuito, in particolare per successione o donazione oppure nel loro conferimento a società di diritto commerciale.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


18.5.2013   

IT

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C 141/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 febbraio 2013 — Staatssecretaris van Financiën/X

(Causa C-87/13)

2013/C 141/24

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: X.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’UE, e segnatamente la normativa sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione del capitale, osti a che un abitante del Belgio, che su sua domanda sia assoggettato ad imposta nei Paesi Bassi come residente e che abbia sostenuto spese relativamente ad un castello da lui abitato situato in Belgio e ivi classificato come monumento protetto ed elemento paesaggistico, non possa dedurre tali spese nei Paesi Bassi ai fini dell’imposizione per il motivo che detto castello non è registrato nei Paesi Bassi come monumento protetto.

2)

In che misura sia rilevante al riguardo la circostanza se l’interessato nel suo Stato di residenza, il Belgio, possa dedurre dette spese ai fini dell’imposta sul reddito dai suoi redditi mobiliari presenti o futuri, mediante la scelta di un sistema d’imposizione progressiva su detti redditi.


18.5.2013   

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C 141/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 28 febbraio 2013 — Guy Kleynen/Consiglio dei Ministri

(Causa C-99/13)

2013/C 141/25

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Guy Kleynen

Resistente: Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 56 e 63 del TFUE e gli articoli 36 e 41 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo debbano essere interpretati nel senso che non consentano ad uno Stato membro di istituire e mantenere un regime che preveda un’imposizione più elevata sugli interessi corrisposti dalle banche non residenti per effetto dell’applicazione di un’esenzione fiscale ovvero di un’aliquota inferiore unicamente agli interessi corrisposti dalle banche belghe.


18.5.2013   

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C 141/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 4 marzo 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

(Causa C-106/13)

2013/C 141/26

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Francesco Fierro, Fabiana Marmorale

Convenuti: Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

Questione pregiudiziale

Se la normativa nazionale della Repubblica Italiana — ed in particolare l’art. 33 della L. n. 1150/42, il quale consente ai comuni di regolamentare l’esercizio delle trasformazioni edilizie e/o urbanistiche nell’ambito del territorio comunale secondo i principi generali contenuti nella predetta legge, nell’art. 1 della L. n. 10/77, nelle varie leggi adottate dalle singole Regioni, ed in combinato disposto con l’art. 2 del D.P.R.6/6/2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e con le normative locali di rango inferiore (piani regolatori generali norme di attuazione), nonché l’art. 46 del medesimo d.p.r. 380 del 2001, che determina la nullità degli atti di vendita in caso di modifiche del bene immobile senza le prescritte autorizzazioni — sia in contrasto con l’art. 1 Prot. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, in combinato disposto con l’art. 6 [TUE] e con l’articolo 17 e 52 comma 3 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea], sotto il profilo della ingerenza sproporzionata ed irragionevole nel diritto di proprietà, ancorché disciplinata per legge.


18.5.2013   

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C 141/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 6 marzo 2013 — Société Mac GmbH/Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Causa C-108/13)

2013/C 141/27

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Mac GmbH

Convenuto: Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino ad una normativa nazionale che subordina in particolare il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio a titolo di importazione parallela a un prodotto fitosanitario alla condizione che il prodotto in questione benefici, nello Stato di esportazione, di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata conformemente alla direttiva 91/414/CEE (1), e non consente, di conseguenza, il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio a titolo di importazione parallela a un prodotto che beneficia, nello Stato di esportazione, di tale autorizzazione ed è identico a un prodotto autorizzato nello Stato di importazione.


(1)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).


18.5.2013   

IT

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C 141/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 15 marzo 2013 — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-122/13)

2013/C 141/28

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: Paola C

Convenuto: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se l’art. 12 della direttiva 2004/80/CE (1) debba essere interpretato nel senso che esso permette agli Stati membri di prevedere l’indennizzo per le vittime di alcune categorie di reati violenti od intenzionali od imponga invece agli Stati membri, in attuazione della citata Direttiva, di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di tutti i reati violenti od intenzionali.


(1)  Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; GU L 261, pag. 15.


18.5.2013   

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C 141/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 18 marzo 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-134/13)

2013/C 141/29

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Raytek GmbH, Fluke Europe BV

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (UE) n. 314/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (1), sia valido nella parte in cui classifica le termocamere ad infrarossi sotto il codice NC 9025 19 20.


(1)  GU L 86, pag. 57.


18.5.2013   

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C 141/16


Impugnazione proposta il 20 marzo 2013 dalla Reber Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013, causa T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-141/13 P)

2013/C 141/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Wedl & Hofmann GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede:

I.

L’annullamento della sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, causa T-355/09, e della decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 9 luglio 2009, procedimento R 623/2008-4;

II.

in subordine,

l’annullamento della sentenza menzionata al punto I e il rinvio della causa al Tribunale;

III.

la condanna del convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale interpreta il criterio del «seri[o] utilizz[o]» di cui all’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, in combinato disposto con il paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario nel senso che esso dipende dall’importo del fatturato nonché dal numero dei punti vendita. Ciò sarebbe inesatto già perché, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, non occorrerebbe affatto il conseguimento di un determinato fatturato per poter qualificare come serio l’utilizzo.

Anche qualora avesse constatato che, nella fattispecie, per i prodotti a base di cioccolato non sussisteva alcuna utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione «Walzertraum» idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a sospendere l’esame.

Il Tribunale avrebbe dovuto proseguire l’esame e, in considerazione dei principi esposti dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 2012, causa C-307/10 (non ancora pubblicata), fare riferimento alle praline confezionate a mano. Esso avrebbe, quindi, dovuto esaminare se, per le praline confezionate a mano, le prove dell’utilizzo presentate fossero sufficienti per dimostrare un uso del marchio oggetto dell’opposizione «Walzertraum» idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti. La risposta sarebbe stata senz’altro affermativa. Il Tribunale non avrebbe, tuttavia, intrapreso detta ulteriore analisi.

Quanto al resto, la decisione impugnata integrerebbe anche una violazione del principio generale della parità di trattamento. La disparità di trattamento consisterebbe, in particolare, nel fatto che il Tribunale avrebbe preso genericamente le mosse dai prodotti a base di cioccolato anche per quanto riguarda il marchio oggetto dell’opposizione, sebbene tale marchio sia utilizzato per praline confezionate a mano. Prendendo a riferimento i prodotti a base di cioccolato verrebbero necessariamente applicati alla ricorrente per stabilire se l’utilizzo del marchio sia idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti gli stessi criteri in vigore per una grande multinazionale. Ciò sarebbe contrario al principio generale della parità di trattamento.

L’impugnazione dovrebbe quindi essere integralmente accolta.


Tribunale

18.5.2013   

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C 141/18


Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Kappa Filter Systems/UAMI (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

(Causa T-422/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Tardività - Insussistenza di caso fortuito - Irricevibilità manifesta)

2013/C 141/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, Austria) (rappresentante: avv. C. Hadeyer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 luglio 2012 (procedimento R 817/2012-4), relativa alla registrazione del marchio denominativo THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


18.5.2013   

IT

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C 141/18


Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013 — Pilkington Group/Commissione

(Causa T-462/12 R)

(Procedimento sommario - Concorrenza - Pubblicazione di una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Rigetto della domanda intesa ad ottenere il trattamento riservato di dati asseritamente coperti dal segreto aziendale - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi)

2013/C 141/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pilkington Group (St Helens, Merseyside, Regno Unito) (rappresentanti: J. Scott, S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e G. Meeβen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2012) 5718 def. della Commissione, del 6 agosto 2012, che rigetta una domanda di trattamento riservato presentata da Pilkington Group Ltd, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Procedimento COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto) e domanda di provvedimenti provvisori intesa all’ingiunzione del mantenimento del trattamento riservato concesso a taluni dati relativi alla ricorrente con riguardo alla decisone C(2008) 6815 def. della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Procedimento COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto).

Dispositivo

1)

Le domande di intervento di HUK Coburg, di LVM, di VHV e di Württembergische Gemeinde Versicherung sono respinte.

2)

È sospesa l’esecuzione della decisione C(2012) 5718 def. della Commissione, del 6 agosto 2012, di rigetto della richiesta di trattamento riservato proposta da Pilkington Group Ltd ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Procedimento COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto), per quanto riguarda due categorie di informazioni, menzionate al punto 6 della decisione C(2012) 5718 def., relative, da una parte, ai nominativi dei clienti, ai nomi e alle descrizioni di prodotti nonché ad altre informazioni tali da consentire l’identificazione di taluni clienti e, dall’altra parte, al numero di pezzi fornito da Pilkington Group, alla parte di un dato costruttore di auto, ai calcoli di prezzo, alle modifiche di prezzo, etc.

3)

Si ingiunge alla Commissione europea di astenersi dal pubblicare una versione della sua decisione C(2008) 6815 def., del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Procedimento COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto), che sia più dettagliata, quanto alle informazioni delle due categorie di cui al precedente punto 2, di quella pubblicata nel mese di febbraio 2010 sul suo sito Internet.

4)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.

5)

Le spese sono riservate.


18.5.2013   

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C 141/19


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013 — North Drilling/Consiglio

(Causa T-552/12 R)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell'Iran - Congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza - Ponderazione degli interessi)

2013/C 141/33

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui il nome della richiedente è stato inserito nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tale regolamento riguarda la richiedente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


18.5.2013   

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C 141/19


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013 — Communicaid Group/Commissione

(Causa T-4/13 R)

(Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Servizi di formazione linguistica - Rigetto dell’offerta presentata da un offerente - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Perdita di un’opportunità - Insussistenza di un danno grave e irreparabile - Insussistenza dell’urgenza)

2013/C 141/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Communicaid Group (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC e M. Gray, barrister)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti, assistiti da P. Wytinck, avocat)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni della Commissione con cui sono state respinte le offerte presentate dalla ricorrente per più lotti nell’ambito di una gara d’appalto per la conclusione di contratti quadro per la prestazione di formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell’Unione europea situati a Bruxelles (Belgio) e, dall’altro, a far inibire alla Commissione di concludere con l’offerente prescelto i contratti relativi ai lotti controversi

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


18.5.2013   

IT

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C 141/19


Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (Camomilla)

(Causa T-98/13)

2013/C 141/35

Lingua in cui é redatto il ricorso: il italiano

Parti

Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2012 nel procedimento R 1615/2011-1, per effetto dell’accertamento positivo dei presupposti della causa di nullità assoluta di cui all’art. 52, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, basata sulla malafede della Titolare del marchio comunitario all’atto del deposito nonché della causa di nullità relativa di cui all’art. 53, n. 1, lett. a) in combinato disposto con gli artt. 8.1. b) e 8.5 R.M.C;

in subordine, e nel solo caso in cui il Tribunale dovesse considerare irrecivibili i documenti prodotti unitamente al ricorso in appello alla Commissione dei Ricorsi e dovesse considerare questi documenti essenziali ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione, annullare la decisione impugnata per il mancato rispetto del diritto del contraddittorio e per la violazione del diritto di difesa e rinviare la causa per la decisione di merito davanti alla Divisione di Annullamento;

in ogni caso, invitare l’Ufficio a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale;

condannare alle spese a carico dell’UAMI per quanto riguarda il presente procedimento e della Titolare per quanto riguarda i procedimento avanti la Divisione di Annullamento e la Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo con elemento verbale «Camomilla» per prodotti delle classi 16, 18 e 24 — marchio comunitario n. 269 241

Titolare del marchio comunitario: Camomilla SpA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Marchio nazionale figurativo con elemento verbale «CAMOMILLA» per prodotti de la classe 25

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 52, par. 1, lett. b) e dell’art. 53, par. 1, lett. a) in combinato disposto con gli art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009


18.5.2013   

IT

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C 141/20


Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (Camomilla)

(Causa T-99/13)

2013/C 141/36

Lingua in cui é redatto il ricorso: il italiano

Parti

Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2012 nel procedimento R 1617/2011-1, per effetto dell’accertamento positivo dei presupposti della causa di nullità assoluta di cui all’art. 52, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, basata sulla malafede della Titolare del marchio comunitario all’atto del deposito nonché della causa di nullità relativa di cui all’art. 53, n. 1, lett. a) in combinato disposto con gli artt. 8.1. b) e 8.5 R.M.C;

in subordine, e nel solo caso in cui il Tribunale dovesse considerare irrecivibili i documenti prodotti unitamente al ricorso in appello alla Commissione dei Ricorsi e dovesse considerare questi documenti essenziali ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione, annullare la decisione impugnata per il mancato rispetto del diritto del contraddittorio e per la violazione del diritto di difesa e rinviare la causa per la decisione di merito davanti alla Divisione di Annullamento;

in ogni caso, invitare l’Ufficio a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale;

condannare alle spese a carico dell’UAMI per quanto riguarda il presente procedimento e della Titolare per quanto riguarda i procedimento avanti la Divisione di Annullamento e la Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo con elemento verbale «Camomilla» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 21, 24 e 28 — marchio comunitario n. 3 185 196

Titolare del marchio comunitario: Camomilla SpA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Marchio nazionale figurativo con elemento verbale «CAMOMILLA» per prodotti de la classe 25

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 52, par. 1, lett. b) e dell’art. 53, par. 1, lett. a) in combinato disposto con gli art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009


18.5.2013   

IT

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C 141/21


Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (CAMOMILLA)

(Causa T-100/13)

2013/C 141/37

Lingua in cui é redatto il ricorso: il italiano

Parti

Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2012 nel procedimento R 1616/2011-1, per effetto dell’accertamento positivo dei presupposti della causa di nullità assoluta di cui all’art. 52, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, basata sulla malafede della Titolare del marchio comunitario all’atto del deposito nonché della causa di nullità relativa di cui all’art. 53, n. 1, lett. a) in combinato disposto con gli artt. 8.1. b) e 8.5 R.M.C;

in subordine, e nel solo caso in cui il Tribunale dovesse considerare irrecivibili i documenti prodotti unitamente al ricorso in appello alla Commissione dei Ricorsi e dovesse considerare questi documenti essenziali ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione, annullare la decisione impugnata per il mancato rispetto del diritto del contraddittorio e per la violazione del diritto di difesa e rinviare la causa per la decisione di merito davanti alla Divisione di Annullamento;

in ogni caso, invitare l’Ufficio a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale;

condannare alle spese a carico dell’UAMI per quanto riguarda il presente procedimento e della Titolare per quanto riguarda i procedimento avanti la Divisione di Annullamento e la Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo «CAMOMILLA» per prodotti delle classi 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30 e 33 — marchio comunitario n. 7 077 555

Titolare del marchio comunitario: Camomilla SpA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Marchio nazionale figurativo con elemento verbale «CAMOMILLA» per prodotti de la classe 25

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 52, par. 1, lett. b) e dell’art. 53, par. 1, lett. a) in combinato disposto con gli art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009


18.5.2013   

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C 141/21


Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Synergy Hellas/Commissione

(Causa T-106/13)

2013/C 141/38

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Αtene, Grecia) (rappresentanti: M. Angelopoulos e Κ. Damis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’esclusione della partecipazione della società dal programma ΑRTreat da parte della Commissione europea costituisce una violazione degli obblighi contrattuali di quest’ultima alla luce dei principi della proporzionalità e del legittimo affidamento e condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 343 828,88, per i pagamenti da essa dovuti per l’esecuzione del contratto denominato ΑRTreat, oltre agli interessi dalla data di deposito del presente ricorso,

condannare la Commissione europea a versare alla ricorrente l’importo di EUR 89 933,16, quale risarcimento del danno patrimoniale e del danno alla reputazione professionale, subiti dalla ricorrente, per abuso di potere e per violazione del segreto professionale oltre agli interessi compensativi a decorrere dal 14 giugno 2012 sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e agli interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia sino al saldo completo e

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente cumula due ricorsi.

In primo luogo, un ricorso per responsabilità della Commissione in base al contratto n. FP7 224297 per l'esecuzione del lcontratto denominato «Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and vitual hand-on training (ARTreat)», ai sensi dell'articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, pur avendo essa adempiuto pienamente e correttamente i propri obblighi contrattuali, la Commissione, senza averne diritto e in violazione del suddetto contratto nonché dei principi del legittimo affidamento e della proporzionalità, ha sospeso il pagamento a suo favore.

In secondo luogo, un ricorso per responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che con il suo comportamento illecito la Commissione ha danneggiato la reputazione professionale della ricorrente.


18.5.2013   

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C 141/22


Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Whirpool Europe/Commissione

(Causa T-118/13)

2013/C 141/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Whirpool Europe BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti F. Wijckmans e H. Burez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 25 luglio 2012 relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore della società FagorBrandt [SA.23839 n. C-44/2007];

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione viola l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La ricorrente sostiene che il contenuto della decisione è errato in punto di diritto, poiché una o più delle condizioni (cumulative) dei summenzionati orientamenti non sono rispettate, o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni sia rispettata. Gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo riguardano il mancato rispetto (i) dell’obbligo di valutare una o più delle condizioni dei summenzionati orientamenti alla data della decisione; (ii) della condizione dell’«aiuto una tantum»; (iii) della condizione secondo cui l’aiuto per la ristrutturazione non deve servire a mantenere le imprese artificialmente in vita; (iv) delle condizioni relative alla valutazione di precedenti aiuti illegali; (v) della condizione per cui il beneficiario dell’aiuto deve essere un’impresa in difficoltà; (vi) della condizione per cui il beneficiario dell’aiuto non deve essere un’impresa di recente costituzione; (vii) della condizione secondo cui il piano di ristrutturazione deve ripristinare la redditività nel lungo termine del beneficiario; (viii) della condizione di imporre misure compensative per evitare indebite distorsioni derivanti dall’aiuto per la ristrutturazione; e (ix) della condizione per cui l’aiuto deve essere limitato al minimo e per cui un contributo reale (privo di elementi di aiuto) deve essere fornito dal gruppo imprenditoriale.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione viola l’obbligo di motivazione stabilito all’articolo 296 TFUE sotto diversi profili. La ricorrente deduce in particolare che la decisione non è adeguatamente motivata in relazione (i) alla condizione di imporre misure compensative per evitare indebite distorsioni derivanti dall’aiuto per la ristrutturazione, e (ii) all’obbligo di restituzione di precedenti aiuti illegali.


18.5.2013   

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C 141/22


Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Alpiq RomIndustries e Alpiq Rom Energie/Commissione

(Causa T-129/13)

2013/C 141/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Alpiq RomIndustries Srl (Bucarest, Romania); e Alpiq RomEnergie Srl (Bucarest) (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2012) 2542 def. del 25 aprile 2012 (SA.33451, 2012/C, ex 2012/NN) conformemente all’articolo 264 TFUE, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti, conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono, in sostanza, l’incompetenza della Commissione. Secondo le ricorrenti il presunto aiuto non rientrerebbe nell’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 107 e dell’articolo 108 TFUE. Conformemente all’allegato V dell’atto di adesione della Romania, la Commissione sarebbe competente a esaminare le misure di aiuto di Stato messe in atto prima dell’adesione della Romania soltanto qualora tali misure siano ancora applicabili dopo l’adesione. Le ricorrenti fanno valere a tale riguardo, in particolare, che le obbligazioni della Hidroelectrica nei confronti dei pretesi beneficiari sarebbero già state stabilite nei contratti di fornitura di elettricità conclusi prima dell’adesione in modo così chiaro che doveva essere esclusa un’ulteriore estensione dell’obbligo di prestazione della Hidroelectrica, la quale avrebbe portato ad un vantaggio aggiuntivo.


18.5.2013   

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C 141/23


Ricorso proposto il 1 marzo 2013 — Lardini/UAMI (Rappresentazione di un fiore)

(Causa T-131/13)

2013/C 141/41

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Lardini Srl (Filottrano, Italia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell’ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 dicembre 2012, nel procedimento R 2578/2011-1; e

condannare l’UAMI alle spese dell’intero procedimento, ivi comprese le spese sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso R 2578/2011-1

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio di posizionamento consistente in un fiore per prodotti della classe 25

Decisione dell’esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento no 207/2009


18.5.2013   

IT

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C 141/23


Ricorso proposto il 2 marzo 2013 — Evonik Oil Additives/UAMI — BRB International (VISCOTECH)

(Causa T-138/13)

2013/C 141/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Oil Additives GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BRB International BV (Ittervoort, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 dicembre 2012, nel procedimento R 907/2012-5;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la BRB International BV

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VISCOTECH», per prodotti delle classi 1 e 4

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi nazionali e internazionali «VISCOPLEX», per prodotti delle classi 1 e 4

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


18.5.2013   

IT

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C 141/24


Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Zanjani/Consiglio

(Causa T-155/13)

2013/C 141/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Babak Zanjani (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti L. Defalque e C. Malherbe)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il paragrafo I.I.1 (nell’elenco «persona») dell’allegato alla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71);

annullare il paragrafo I.I.1 (nell’elenco «persona») dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55),

dichiarare l’inapplicabilità della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui l’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c) della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), si applica al ricorrente e dichiarare che le misure restrittive in essa previste non riguardano quest’ultimo; e

condannare il convenuto alle spese del ricorrente per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha adottato le misure restrittive contestate, previste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, in assenza di qualsiasi disposizione normativa/fondamento.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dell’obbligo di motivazione. La motivazione della decisione e della risoluzione contestate è vaga e generica e non espone gli specifici ed attuali motivi per i quali, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, il Consiglio considerava che il ricorrente dovesse essere oggetto delle misure restrittive contestate.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti della difesa del ricorrente, del diritto ad un equo processo e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente non è stato né informato, né gli è stata comunicata alcuna possibile prova addotta a suo carico per giustificare la misura che gli arreca pregiudizio. Il Consiglio non ha né consentito al ricorrente di accedere al suo fascicolo, né gli ha fornito i documenti richiesti (che includono informazioni precise e personalizzate che giustificano le misure restrittive contestate), e neppure gli ha rivelato quali fossero le prove addotte a suo carico. Al ricorrente è stato negato di essere ascoltato dal Consiglio, quando egli lo ha espressamente richiesto. La violazione summenzionata dei diritti della difesa del ricorrente — segnatamente l’aver mancato di informare il ricorrente delle prove addotte a suo carico — determina una violazione del diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.

4)

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’adottare le misure restrittive contro il ricorrente. I motivi sui quali si è basato il Consiglio a carico del ricorrente non costituiscono una motivazione adeguata. Inoltre, il Consiglio non ha fornito né prove né informazioni per determinare i motivi dallo stesso invocati per giustificare le misure restrittive contestate, che sono fondate su mere affermazioni.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive contestate sono viziate e inficiate da illegittimità dovuta ai vizi nella valutazione del Consiglio antecedente alla loro adozione. Il Consiglio non ha svolto una effettiva valutazione delle circostanze del caso, bensì si è limitato a seguire le raccomandazioni dell’UNSC e ad adottare le proposte trasmesse dagli Stati membri.


18.5.2013   

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C 141/24


Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — First Islamic Investment Bank/Consiglio

(Causa T-161/13)

2013/C 141/44

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: First Islamic Investment Bank Ltd (Labuan, Malaysia) (rappresentanti: avv.ti B. Mettetal e C. Wucher-North)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il paragrafo I.I.10 dell’allegato alla decisione 2012/829/PESC, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare il paragrafo I.I.10 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare il convenuto, oltre alle proprie spese, a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull’Iran e non fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran. Essa non è neppure utilizzata per incanalare pagamenti iraniani connessi al petrolio. Di conseguenza, le condizioni sostanziali per la designazione ai sensi dei contestati allegati della decisione 2012/829/PESC, del 21 dicembre 2012, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, non sono soddisfatte nei confronti della ricorrente e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nello stabilire se tali condizioni fossero soddisfatte o meno. Il Consiglio inoltre non ha applicato il criterio appropriato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, degli obblighi procedurali di fornire un’adeguata motivazione negli allegati della decisione 2012/829/PESC e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 e di rispettare i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente viola il principio di proporzionalità.


18.5.2013   

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C 141/25


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

(Causa T-172/13)

2013/C 141/45

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: avv. W. Mosing)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth-Stadeln, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 15 gennaio 2013, nel procedimento 157/2012-4 e respingere in toto l’opposizione per carenza di somiglianza dei prodotti e/o dei segni nonché accogliere la domanda di marchio comunitario AFRICAN SIMBA, CTM 7534175, conformemente alla domanda di registrazione;

condannare l’UAMI e — in caso di intervento scritto — l’opponente alle loro spese e a rifondere quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI nonché dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AFRICAN SIMBA», per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 7 534 175

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Simba Toys GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale, contente l’elemento denominativo «Simba», nonché la registrazione internazionale del marchio denominativo «SIMBA», per prodotti della classe 28

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, congiuntamente alla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009


18.5.2013   

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C 141/25


Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — Selo Medical/UAMI — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

(Causa T-173/13)

2013/C 141/46

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Selo Medical GmbH (Unternberg, Austria) (rappresentante: avv. T. Schneider)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: biosyn Arzneimittel GmbH (Fellbach, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 gennaio 2013, nel procedimento R 2601/2011-4 e respingere l’opposizione avverso la domanda di marchio comunitario,

condannare l’UAMI e, rispettivamente, l’interveniente qualificata alle spese del procedimento ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SELOGYN» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 049 016

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la biosyn Arzneimittel GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «SELESYN», per prodotti e servizi delle classi 5, 29 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


18.5.2013   

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C 141/26


Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2013 — Freistaat Sachsen/Commissione

(Causa T-215/09) (1)

2013/C 141/47

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


18.5.2013   

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C 141/26


Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2013 — Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Dresden/Commissione

(Causa T-217/09) (1)

2013/C 141/48

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


18.5.2013   

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C 141/26


Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2013 — Lafarge/Commissione

(Causa T-49/12) (1)

2013/C 141/49

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


18.5.2013   

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C 141/26


Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2013 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

(Causa T-194/12) (1)

2013/C 141/50

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.