ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.138.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 138/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2013/C 138/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6913 — DP World/Goodman/DP World Asia) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2013/C 138/03 |
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2013/C 138/04 |
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2013/C 138/05 |
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2013/C 138/06 |
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2013/C 138/07 |
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Commissione europea |
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2013/C 138/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Autorità europea per la sicurezza alimentare |
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2013/C 138/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2013/C 138/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 138/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6939 — CVC/ISTA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 138/01
Data di adozione della decisione |
20.3.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32825 (12/N) |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
Hungary |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), articolo 107, paragrafo 3, lettera c) |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Regionális Tőkebefektetési Alap program |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Capitale di rischio, PMI |
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Forma dell'aiuto |
Offerta di capitale di rischio |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 14 000 milioni di HUF |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2015 |
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Settore economico |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
5.12.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33980 (12/N) |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Local Television in the UK |
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Base giuridica |
The Local Digital Television Programme Services Order 2012 (SI 2012/292) made in pursuant to primary powers under Section 244 of the Communications Act 2003 and the BBC Agreement |
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Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
— |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 25 milioni di GBP |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
fino al 31.12.2017 |
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Settore economico |
Attività di programmazione e trasmissione televisive |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
25.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34381 (12/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
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— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Umstrukturierung der Nord/LB |
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Base giuridica |
Gesetz über Kapitalmaßnahmen zugunsten der Nord/LB |
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Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
— |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale, garanzia, sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 3 298 milioni di EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
20.12.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35489 (12/N) |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Restructuring of Caja3 — Spain |
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Base giuridica |
Royal Decree-Law No 24/2012 |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Cajatres Banco |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 1 177 milioni di EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
16.4.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35955 (13/N) |
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Stato membro |
Danimarca |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Danish short-term export-credit scheme 2013 |
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Base giuridica |
Act on Eksport Kredit Fonden: Legislative Order No 913 of 9 December 1999 Communication from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Altro |
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Forma dell'aiuto |
Altro, garanzia |
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Dotazione di bilancio |
— |
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Intensità |
— |
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Durata |
16.4.2013-31.12.2015 |
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Settore economico |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6913 — DP World/Goodman/DP World Asia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 138/02
In data 8 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6913. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/7 |
Quattordicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (2012/II)
2013/C 138/03
I. INTRODUZIONE
La quattordicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione della strategia in materia di SALW comprende le attività svolte dall'UE nel secondo semestre del 2012 (dal 1o luglio 2012 al 31 dicembre 2012). La relazione è stata redatta dalla divisione del SEAE «Non proliferazione e disarmo», di concerto con altri servizi competenti del SEAE e della Commissione europea. Nel periodo oggetto della relazione l'UE ha continuato a promuovere la questione delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) in tutti i consessi multilaterali e nel dialogo politico con i paesi terzi nell'ambito dei pertinenti strumenti internazionali quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. In particolare, l'UE ha partecipato attivamente ai negoziati dell'ONU svoltisi nel luglio 2012 concernenti un trattato sul commercio di armi, e alla seconda conferenza di revisione tenutasi nell'agosto 2012 sul programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. Inoltre, in tale periodo, l'UE ha continuato a mettere in atto numerosi progetti relativi alla prevenzione del commercio illegale e dell'accumulazione eccessiva di SALW ed ha iniziato a elaborare nuove iniziative che dovranno essere ulteriormente sviluppate nei prossimi mesi.
II. ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE CONTENUTO NELLA STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI SALW
II.1. Un multilateralismo efficace per sviluppare meccanismi universali, regionali e nazionali contro l'offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni
a) Attuazione del programma di azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti
L'UE ha partecipato attivamente alla conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, la cui sessione si è tenuta dal 27 agosto al 7 settembre 2012 a New York.
Sulla base di un documento di lavoro dell'UE, adottato a livello di Consiglio e sottoposto alla conferenza di revisione (disponibile sul sito http://www.poa-iss.org/RevCon2/documents/), l'UE ha preso parte attivamente ai negoziati concernenti una dichiarazione sui piani di attuazione del programma d'azione e dello strumento internazionale di rintracciamento nonché sul piano relativo alle riunioni sul programma d'azione nei prossimi sei anni. L'UE ha accolto con favore il fatto che la conferenza di revisione è stata in grado di raggiungere un consenso su tali documenti finali ed è convinta che i risultati della conferenza aiuteranno tutti gli attori pertinenti a rafforzare la piena ed effettiva attuazione del programma d'azione in futuro.
Nel quadro della decisione del Consiglio a sostegno delle attività dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo volte ad attuare il programma d'azione (decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011), le attività hanno continuato a migliorare il sistema online di sostegno all'attuazione (http://www.poa-iss.org), soprattutto per quanto riguarda lo strumento «abbinare esigenze e risorse» al fine di contribuire a coordinare gli sforzi internazionali miranti a un'efficace attuazione del programma d'azione. Il 14 e 15 agosto 2012 si è tenuto a Nairobi un seminario regionale sull'attuazione del programma d'azione per le sottoregioni africane al fine di portare avanti l'attuazione del programma d'azione a livello regionale e coadiuvare la preparazione della seconda conferenza di revisione relativa al programma d'azione. Durante il seminario è stato adottato un documento finale sulla base di discussioni approfondite concernenti i temi dei progetti di documenti finali della conferenza di revisione.
I gruppi subregionali composti da Stati membri dell'ECOWAS, del RECSA, della SADC e della CEEAC hanno parimenti elaborato i loro risultati sulle priorità subregionali, che sono stati allegati al documento principale. Sono in fase di definizione piani per una riunione regionale con la Lega degli Stati arabi sull'attuazione regionale del programma d'azione e sui risultati della seconda conferenza di revisione.
b) Trattato sul commercio di armi
Nel secondo semestre del 2012 l'UE ha continuato a considerare altamente prioritario il processo riguardante il trattato sul commercio di armi (ATT), che ha raggiunto una fase cruciale con la convocazione nel luglio 2012 della conferenza dell'ONU incaricata di negoziare il trattato.
Durante l'intero periodo 2011-2012 l'Unione europea e gli Stati membri hanno dato pieno sostegno e hanno partecipato al processo condotto dall'ONU relativo al trattato sul commercio di armi. In preparazione della conferenza dell'ONU del luglio 2012 un sottogruppo dedicato dei gruppi di lavoro COARM e CODUN ha tenuto riunioni periodiche al fine di scambiare opinioni e coordinare le posizioni, consentendo così all'UE di continuare a essere un attore assai attivo e visibile del processo ATT. Sulla base di posizioni coordinate dell'UE, quest'ultima e gli Stati membri hanno partecipato attivamente ai negoziati svoltisi nel luglio 2012 e hanno tenuto ampie consultazioni con paesi terzi, in particolare con i principali paesi che fabbricano, esportano e importano armi, e con il presidente della conferenza dell'ONU.
Pur riconoscendo i significativi progressi compiuti in occasione della conferenza dell'ONU, l'UE si rammarica per il fatto che non sia stato possibile raggiungere un accordo sul testo definitivo del trattato. Proseguiranno gli sforzi intensi per una rapida e positiva conclusione del processo negoziale in occasione d ella conferenza finale dell'ONU del marzo 2013, che completerà i negoziati sulla base del progetto di trattato del 26 luglio 2012.
A seguito del completamento dell'attuazione della decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, che promuove il processo ATT con l'organizzazione di una serie di seminari regionali in tutto il mondo, l'UE ha avviato i lavori per l'elaborazione di una nuova decisione del Consiglio da adottare all'inizio del 2013 e volta ad agevolare la preparazione degli Stati membri dell'ONU alla conferenza del marzo 2013 e a promuovere l'attuazione e l'universalizzazione dell'ATT una volta approvato.
c) Attuazione del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC)
Mediante la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, nel secondo semestre del 2012 è proseguito un progetto triennale (marzo 2011-febbraio 2014) inteso a prevenire e contrastare il commercio transnazionale illecito di armi da fuoco, promuovendo la ratifica e l'attuazione del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. La portata geografica del progetto comprende l'Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali, Mauritania, Senegal, Togo), l'America meridionale (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay) e i Caraibi (Giamaica). E' stata fornita assistenza tecnica sull'armonizzazione legislativa e la creazione di capacità riguardo alla gestione delle SALW in linea con l'obiettivo di promuovere la ratifica e l'attuazione del protocollo sulle armi da fuoco in America Latina, nei Caraibi e in Africa occidentale. Il progetto sensibilizza inoltre sulle questioni relative alle SALW per accrescere la partecipazione e la supervisione della società civile in questo settore. Le attività previste comprendono lo svolgimento di uno studio sul traffico transregionale di armi da fuoco che forniranno ai paesi partner documentazione a sostegno dell'elaborazione di politiche. Il progetto è attuato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).
Nel quadro della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l'UE fornisce anche assistenza finanziaria a Interpol per l'elaborazione e l'entrata in funzione di una base di dati sul rintracciamento e la localizzazione delle armi da fuoco smarrite/rubate (iARMS) tramite il sistema Interpol I24/7.
L'entrata in funzione pilota (2011-2012) ha riguardato principalmente le stesse regioni del progetto UNODC includendo anche altri paesi europei (Repubblica ceca, Croazia, Portogallo, Spagna). Il progetto è inteso a contribuire alla lotta contro il traffico di armi da fuoco migliorando lo scambio di informazioni a livello regionale e transregionale sulle armi da fuoco illecite. Nel dicembre 2012 è stato approvato un contratto per una seconda fase del sostegno a lungo termine dello strumento per la stabilità a favore del sistema iARMS di Interpol; esso avrà inizio nel gennaio 2013 (2013-2014), quando sarà terminata la prima fase del sostegno. La seconda fase mira ad accrescere la funzionalità del sistema e a rendere iARMS disponibile per tutti i 190 membri di Interpol. Il progetto prevede inoltre una correlata creazione di capacità, formazione e servizi di informazione sulla criminalità ai fini della lotta alla criminalità connessa alle armi da fuoco.
d) Controlli delle esportazioni
A seguito del completamento dell'attuazione della decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, nel primo semestre del 2012 è stata effettuata una valutazione accurata della decisione del Consiglio e della sua incidenza al fine di sviluppare una nuova serie di attività di sensibilizzazione e assistenza. Questo processo è sfociato nell'adozione della decisione 2012/711/PESC del Consiglio, che prevede una nuova gamma di attività a sostegno dei paesi terzi, compresi seminari regionali, visite di studio, scambi di personale e assistenza individuale. L'attuazione della decisione del Consiglio comincerà all'inizio del 2013.
e) Commercio illecito di SALW per via aerea
Nel quadro della decisione 2010/765/PESC del Consiglio sull’azione dell’UE volta a contrastare il commercio illecito di SALW per via aerea, e intesa a migliorare gli strumenti e le tecniche per gli operatori internazionali e nazionali allo scopo di effettuare controlli efficaci e mirati sugli aeromobili di trasporto merci sospettati di essere coinvolti nel commercio illecito di SALW, l'attuazione del progetto da parte dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) è proseguita fino al 30 dicembre 2012.
Un seminario di esperti incentrato sulle sanzioni dell'ONU e sul traffico aereo si è svolto nella sede delle Nazioni Unite a New York il 28 e 29 agosto 2012. L'evento ha riunito circa 100 esperti nei seguenti settori: controllo delle sanzioni, aviazione civile, mantenimento della pace, gestione delle crisi, disarmo, intelligence nell'ambito dell'aviazione, proliferazione, controllo delle esportazioni, difesa, applicazione delle leggi, dogane e sicurezza. Un altro seminario di esperti focalizzato sul traffico aereo e il mantenimento della pace si è svolto ad Addis Abeba, Etiopia, il 30 e 31 ottobre 2012 con la partecipazione di esperti internazionali, regionali e nazionali nonché di rappresentanti dell'Unione Africana (UA), di altre organizzazioni regionali e di Stati delle aree interessate. Entrambi i seminari hanno contribuito a stabilire le migliori prassi per quanto riguarda un efficace scambio di informazioni, strumenti e tecniche per un migliore monitoraggio e rilevamento degli operatori di trasporto aereo di merci coinvolti in flussi di merci destabilizzanti nonché il controllo delle sanzioni e tecniche di indagine dei traffici in contesti di mantenimento della pace. Tra le raccomandazioni risultanti dalla serie di seminari di esperti figura la fornitura di strumenti e risorse più permanenti ai gruppi di esperti che sostengono i lavori dei Comitati delle sanzioni delle Nazioni Unite.
Il software e le basi di dati del sistema di valutazione del monitoraggio degli aeromobili sono stati aggiornati per rispecchiare il quadro minaccioso correlato ai crescenti livelli di conflitto nel Sahel e in Siria verso la fine del periodo di attuazione dei progetti. Infine, un manuale per il rilevamento del traffico di armi per via aerea è stato pubblicato e diffuso durante riunioni informative ed eventi svoltisi nella seconda metà del 2012.
II.2. SALW nel quadro del dialogo politico con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, clausole relative alle SALW
Questioni relative alle SALW sono state inserite nell'ordine del giorno di vari dialoghi politici periodici dell'UE con i paesi terzi e della cooperazione con le organizzazioni regionali. Riunioni di dialogo politico sui temi della non proliferazione, del disarmo e del controllo delle armi sono state organizzate a livello di gruppo di lavoro del Consiglio con la Repubblica di Corea (Vienna, 18 settembre 2012) e l'Ucraina (Bruxelles, 6 novembre 2012) e si sono tenute consultazioni informali su base periodica con paesi tra cui l'India, il Giappone, il Sudafrica e altri paesi. Un dialogo UE27-USA relativo a tutti gli importanti temi del programma in materia di non proliferazione, disarmo e controllo delle armi ha avuto luogo a Bruxelles il 17 dicembre 2012.
In linea con le conclusioni del Consiglio sull'inclusione di un elemento concernente le SALW negli accordi tra l'UE e i paesi terzi, adottate nel dicembre 2008, elementi concernenti le SALW sono attualmente oggetto di negoziati con l'Afghanistan, l'Australia, il Brunei, il Canada, il Kazakhstan, la Malaysia, il Mercosur, la Nuova Zelanda e Singapore ai fini della loro inclusione nei rispettivi accordi con l'UE.
II.3. Progetto di assistenza specifica dell'UE ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali
a) Balcani occidentali
I. |
L'UE ha continuato a finanziare gli sforzi di demilitarizzazione nel settore delle SALW, in particolare tramite l'attuazione della decisione 2010/179/PESC del Consiglio per il sostegno delle attività del SEESAC nei Balcani occidentali, che è stata adottata nel marzo 2012. La decisione del Consiglio è stata attuata efficacemente portando a termine le attività in corso riguardanti il miglioramento della gestione delle scorte e la distruzione delle eccedenze in Bosnia-Erzegovina, Croazia e Serbia. In Bosnia-Erzegovina la sostituzione delle porte in quattro siti di deposito di SALW e munizioni è stata completata efficacemente nel dicembre 2012. Sono state sostituite 41 porte in totale, che danno accesso alle scorte. Con il miglioramento delle disposizioni di sicurezza del deposito centrale di SALW e munizioni del ministero dell'interno croato e il potenziamento dell'infrastruttura di sicurezza del deposito di munizioni Taras del ministero della difesa del Montenegro, è stato ottenuto un notevole aumento della sicurezza delle scorte nei Balcani occidentali. Il potenziamento dell'infrastruttura è stato integrato da uno sviluppo della capacità di gestione delle scorte ideando e mettendo a disposizione un corso di formazione generale costituito da 3 moduli. Un totale di 58 unità del personale di livello operativo della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, del Montenegro, della Serbia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono state formate in pianificazione e gestione dei siti di deposito delle scorte, procedure di gestione e verifica contabile degli inventari, e condizioni tecniche degli impianti di deposito e trasporto di SALW e relative munizioni. Le scorte in eccedenza di SALW detenute dai ministeri dell'interno della Croazia e della Serbia sono state notevolmente ridotte con la distruzione di 78 205 armi. In Croazia la distruzione di 4 620 SALW nel periodo luglio-dicembre 2012 ha portato il totale delle armi distrutte a norma della decisione del Consiglio a 32 920, superando il numero bersaglio di 2 982 armi. In Serbia la distruzione di 17 000 SALW nel dicembre 2012 ha portato il totale delle armi distrutte a norma della decisione del Consiglio a 45 285. In Croazia, a seguito della campagna di sensibilizzazione conclusasi nel dicembre 2011, sono stati raccolti ulteriori 186 esemplari di armi automatiche illecite, 1 539 esemplari di armi a frammentazione illecite, 201 esemplari di armi legali, 679 463 esemplari di munizioni e 96,79 chilogrammi di esplosivo durante i primi mesi del 2012. In termini di marcatura e rintracciamento, gli aggiornamenti del software hanno rafforzato il sistema nazionale di registrazione e di identificazione delle armi nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, rendendolo pienamente funzionale. Un nuovo sistema elettronico di registrazione delle armi è stato ideato e instaurato in Montenegro. Nel complesso le attività intraprese a norma della decisione del Consiglio hanno fatto progredire in modo significativo l'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW nei Balcani occidentali. |
II. |
L'UE sta inoltre prendendo in considerazione un programma di follow-up per continuare a migliorare, mediante la componente a breve termine dello strumento per la stabilità, la sicurezza e le prospettive di sviluppo per le persone e le comunità locali eventualmente colpite da esplosioni accidentali nei siti di deposito delle munizioni in Bosnia-Erzegovina. Il progetto attuato dal PSNU consisterà nel combinare la distruzione delle munizioni instabili e molto pericolose con il miglioramento delle norme di sicurezza dei depositi per le munizioni. Il programma fornirà altresì assistenza per migliorare i meccanismi d'ispezione e verifica delle munizioni del governo della Bosnia-Erzegovina e potenziare le competenze e le buone prassi giuridiche e amministrative in seno alle autorità. |
b) Regione dell'OSCE
Nell'ottobre 2012 l'UE ha adottato una decisione del Consiglio a sostegno delle attività volte a ridurre il rischio del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW nella regione dell'OSCE (decisione 2012/662/PESC del Consiglio). Tale decisione del Consiglio avrà tra l'altro l'effetto di potenziare la sicurezza dei depositi di scorte di SALW in Bielorussia e nel Kirghizistan, distruggere le SALW in eccedenza in questi due paesi per impedirne il dirottamento verso il commercio illegale, e introdurre un'applicazione per la gestione degli inventari di SALW al fine di migliorare il deposito, la registrazione e il rintracciamento di SALW in vari Stati dell'OSCE.
c) Africa
I. |
Nel secondo semestre del 2012 è stata avviata l'attuazione della decisione 2012/121/PESC del Consiglio a sostegno di attività volte a promuovere il dialogo UE-Cina-Africa e la cooperazione sui controlli delle armi convenzionali. La prima riunione del Gruppo di esperti Africa-UE-Cina si è svolta a Bruxelles il 13 novembre 2012 ed è stata seguita da un seminario ATT tenutosi il 14 novembre 2012 cui hanno partecipato membri del Gruppo di esperti, funzionari, studiosi ed esperti del gruppo di riflessione provenienti dall'Africa, dalla Cina e dagli Stati membri dell'UE nonché dalle istituzioni UE. Entrambi gli eventi hanno consentito di migliorare la comprensione reciproca tra gli interlocutori africani, europei e cinesi sulle rispettive posizioni nel processo ATT e su questioni inerenti alle armi convenzionali in generale. Nella prima riunione del Gruppo di esperti è stato anche adottato un programma di lavoro per i prossimi sei mesi che comprenderà ulteriori eventi di sensibilizzazione sul processo ATT in Cina e in Africa e l'istituzione di un centro comune di ricerca Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali. |
II. |
Nel contesto della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l'UE ha proseguito l'attuazione di un progetto a sostegno della lotta contro l'accumulazione e il commercio illeciti di armi da fuoco e relative munizioni in Africa, tramite il Centro regionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (RECSA) situato a Nairobi. Il progetto contribuisce all'attuazione della componente «pace e sicurezza» della strategia comune Africa-UE. Tra le principali attività rientrano il rafforzamento istituzionale dei paesi bersaglio e del RECSA, la promozione di una gestione efficace delle SALW (marcatura delle armi, registrazione, gestione e distruzione delle scorte) e l'elaborazione di informazioni sulle SALW. L'attuale sostegno al RECSA scadrà nel giugno 2013 dopo il completamento di uno studio che esamina il livello di attuazione degli impegni regionali e internazionali in materia di SALW nei paesi subsahariani. La seconda fase del sostegno UE al RECSA è stata approvata nel dicembre 2012 e avrà inizio nel luglio 2013 una volta portato a termine il progetto attuale. |
III. |
Inoltre la questione della diffusione illegale di SALW in Libia e in provenienza da questo paese è stata discussa in una serie di riunioni a vari livelli e l'UE sta elaborando una decisione del Consiglio per sostenere gli sforzi al riguardo. Nel settembre 2012 un progetto congiunto della DanChurchAid (DCA) e del Consiglio danese per i rifugiati (DRC), finanziato dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità, ha già cominciato a fornire alla popolazione civile in Libia insegnamenti sui rischi inerenti alle SALW al fine di ridurre il numero di incidenti connessi, e la presenza visiva di SALW. Il DCA ha anche caldeggiato politiche da parte delle amministrazioni locali sulla gestione sicura delle SALW per contribuire alla prevenzione della violenza armata. |
IV. |
Altri due progetti in Stati africani, entrambi finanziati dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità, sostengono l'assistenza 1) al governo del Sud Sudan per quanto riguarda il controllo delle armi, in particolare mediante misure di creazione di capacità volte a ridurre pacificamente il numero di SALW incontrollate nelle mani dei civili in tale paese; e 2) al governo del Niger nell'attuazione efficace dei suoi impegni risultanti dalla convenzione ECOWAS sulle SALW e dal programma d'azione dell'ONU. Entrambi i progetti sono attuati dal PSNU. |
d) America centrale
L'UE ha proseguito l'attuazione di un progetto che sostiene il programma centroamericano di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (CASAC). Tramite la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, il progetto, precedentemente attuato dal PSNU, è entrato nella seconda fase del sostegno nel settembre 2012 con la commissione di sicurezza del Sistema d'integrazione centroamericano (SICA) quale partner esecutivo. Il contributo del progetto dell'UE all'iniziativa del CASAC mira a stabilire il fondamento di una struttura regionale e di una strategia a lungo termine volte a combattere il traffico illecito di armi in America centrale, sia a livello nazionale che regionale.
Il progetto è attuato in America centrale e nei paesi vicini, compresa la regione caraibica (ponendo un accento particolare su Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama). Tra le principali attività rientrano campagne e conferenze di sensibilizzazione del pubblico a livello regionale e nazionale, il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento e dei sistemi di registrazione nazionali, e progetti transfrontalieri nonché formazioni in vari settori.
Inoltre la componente a breve termine dello strumento per la stabilità sostiene anche l'Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible nell'attuazione delle parti relative alle SALW della strategia per la sicurezza dell'America centrale.
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
2013/C 138/04
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1), in particolare l'articolo 79,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro. |
(2) |
Con decisione del 17 maggio 2011 (2) il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione, compreso uno della Danimarca. |
(3) |
Il governo danese ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante danese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Peter ØSTERGÅRD HAVE, di nazionalità danese, nato il 13 dicembre 1976, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. Eskil Toft THUESEN per il periodo dal 13 maggio 2013 al 31 maggio 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU C 151 del 21.5.2011, pag. 1.
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
2013/C 138/05
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1), in particolare l'articolo 79,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Consiglio nomina quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro. |
(2) |
I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nel settore della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche; occorre peraltro assicurare che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche. |
(3) |
La durata del mandato dei membri dovrebbe essere di quattro anni. Dovrebbe essere possibile rinnovare tale mandato una sola volta. |
(4) |
Con decisione del 7 giugno 2007 (2) il Consiglio ha nominato 27 membri del consiglio di amministrazione. |
(5) |
I membri del consiglio di amministrazione designati da Repubblica ceca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia sono tutti stati nominati per un periodo che si conclude il 31 maggio 2013. I membri del consiglio di amministrazione di questi Stati membri dovrebbero pertanto essere designati e nominati per un periodo che decorre dal 1o giugno 2013 e termina il 31 maggio 2017. |
(6) |
Dalla decisione del 7 giugno 2007, tra i membri nominati per il periodo che termina il 31 maggio 2013, i membri francese (3), ungherese (4), neerlandese (5), sloveno (6), finlandese (7) e svedese (8) del consiglio di amministrazione sono stati sostituiti. |
(7) |
Tutti gli Stati membri in questione hanno trasmesso designazioni al Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») per un secondo mandato a decorrere dal 1o giugno 2013 fino al 31 maggio 2017 (nome, Stato di cittadinanza, data di nascita):
— |
sig. Karel BLÁHA, Repubblica ceca, 20 dicembre 1953, |
— |
sig.ra Ana FRESNO RUIZ, Spagna, 31 gennaio 1952, |
— |
sig. Martin LYNCH, Irlanda, 13 agosto 1946, |
— |
sig.ra Catherine MIR, Francia, 20 febbraio 1955, |
— |
sig. Antonello LAPALORCIA, Italia, 13 giugno 1952, |
— |
sig. Johannes Karel Barend Henri KWISTHOUT, Paesi Bassi, 6 giugno 1964, |
— |
sig. Thomas JAKL, Austria, 13 giugno 1965, |
— |
sig.ra Simona FAJFAR, Slovenia, 17 novembre 1970, |
— |
sig.ra Pirkko Liisa KIVELÄ, Finlandia, 23 ottobre 1953, |
— |
sig.ra Nina CROMNIER, Svezia, 14 ottobre 1966. |
Articolo 2
Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un primo mandato a decorrere dal 1o giugno 2013 fino al 31 maggio 2017 (nome, Stato di cittadinanza, data di nascita):
— |
sig. Paul RASQUÉ, Lussemburgo, 8 luglio 1981, |
— |
sig.ra Krisztina BIRÓ, Ungheria, 5 aprile 1971. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU C 134 del 16.6.2007, pag. 6.
(3) GU C 178 del 31.7.2009, pag. 12.
(4) GU C 288 del 25.9.2012, pag. 4.
(5) GU C 178 del 31.7.2009, pag. 13.
(6) GU C 326 del 3.12.2010, pag. 4.
(7) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 4.
(8) Cfr. nota 6.
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/16 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan
2013/C 138/06
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.
Il 16 e 22 aprile 2013 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato e aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.
Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room TB-08045D |
United Nations |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Tel. +1 9173679448 |
Fax +1 2129631300 / 3778 |
E-mail: delisting@un.org |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/1988/index.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali) |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 133 del 17.5.2013, pag. 22.
(2) GU L 133 del 17.5.2013, pag. 1.
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/18 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
2013/C 138/07
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC (1) e nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 (2) concernenti misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio.
A seguito di un riesame degli elenchi di persone di cui ai suddetti allegati, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che a tali persone dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive previste da detta decisione e detto regolamento del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione, se giustificata, a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, dell'elenco di persone oggetto di misure restrittive, anteriormente al 31 marzo 2014 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nel suddetto elenco al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali) |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si attira inoltre l'attenzione sulla possibilità per ogni persona interessata di impugnare la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 275, secondo comma e dall'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
(2) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
Commissione europea
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/19 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 maggio 2013
2013/C 138/08
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2890 |
JPY |
yen giapponesi |
132,15 |
DKK |
corone danesi |
7,4529 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84550 |
SEK |
corone svedesi |
8,5893 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2444 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5360 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,980 |
HUF |
fiorini ungheresi |
290,51 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6992 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1827 |
RON |
leu rumeni |
4,3342 |
TRY |
lire turche |
2,3591 |
AUD |
dollari australiani |
1,3120 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3140 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0069 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5796 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6150 |
KRW |
won sudcoreani |
1 441,84 |
ZAR |
rand sudafricani |
12,0720 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9263 |
HRK |
kuna croata |
7,5695 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 578,24 |
MYR |
ringgit malese |
3,8818 |
PHP |
peso filippino |
53,231 |
RUB |
rublo russo |
40,4550 |
THB |
baht thailandese |
38,412 |
BRL |
real brasiliano |
2,6151 |
MXN |
peso messicano |
15,8096 |
INR |
rupia indiana |
70,6050 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Autorità europea per la sicurezza alimentare
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/20 |
Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
2013/C 138/09
Si sollecitano candidature per 7 dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1). L'Autorità ha sede a Parma, in Italia.
L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si fonda il sistema di valutazione dei rischi per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi proprio dell'Unione europea. L'Autorità è stata istituita per assicurare consulenza e sostegno scientifici all'attività legislativa e alle politiche dell'Unione per quanto concerne tutti i settori che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché tutte le questioni strettamente connesse alla salute e al benessere degli animali e alla salute vegetale. Essa fornisce informazioni indipendenti su questi argomenti e comunicazioni in merito ai rischi. Tra i suoi compiti vi è anche la consulenza scientifica in molti settori della legislazione in materia di alimenti e mangimi e nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, comprese le nuove tecnologie alimentari come gli OGM. È ampiamente riconosciuto che l'Autorità costituisce un autorevole punto di riferimento per la sua indipendenza, la qualità scientifica dei pareri e delle informazioni fornite al pubblico, la trasparenza delle procedure e la diligenza con cui assolve le sue funzioni. Oltre ad avere un proprio personale specializzato, l'Autorità fruisce del sostegno di reti di organizzazioni nell'UE.
Quadro giuridico
A norma dell'articolo 25 del citato regolamento, «i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione». Inoltre quattro membri del consiglio di amministrazione «devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».
Il considerando 40 del regolamento dispone: «È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri» e il considerando 41 prevede: «il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e una distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.»
Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione
I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:
— |
il controllo generale dell'operato dell'Autorità onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell'indipendenza e della trasparenza, |
— |
la nomina del direttore esecutivo in base a un elenco di candidati stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua destituzione, |
— |
la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici incaricati di formulare i pareri scientifici dell'Autorità, |
— |
l'adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità che della relazione generale sulle attività annuali, |
— |
l'adozione del regolamento interno e del regolamento finanziario dell'Autorità. |
Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni ufficiali, sedute riservate, contatti informali tra i membri e per corrispondenza. La lingua dei documenti EFSA, della corrispondenza del consiglio di amministrazione nonché delle sedute riservate o informali è l'inglese. Per le sedute ufficiali è prevista l'interpretazione, se i membri lo richiedono. Il consiglio di amministrazione si riunisce da quattro a sei volte l'anno, principalmente a Parma.
Composizione del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri e da un rappresentante della Commissione, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 (2). Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Il mandato di sette membri dell'attuale consiglio di amministrazione scade, in base alla decisione 2010/C 171/05 del Consiglio (3), il 30 giugno 2014. Il mandato degli altri sette membri scadrà, in base alla decisione 2012/C 192/01 del Consiglio (4), il 30 giugno 2016.
L'attuale composizione del consiglio di amministrazione è consultabile sul sito dell'EFSA http://www.efsa.europa.eu/it/mb/mbmembers.htm
La presente pubblicazione riguarda le domande per i posti dei sette membri del consiglio di amministrazione il cui mandato scade il 30 giugno 2014.
Qualifiche richieste per il posto e criteri di selezione
I membri del consiglio di amministrazione devono garantire i più alti livelli di competenza, possedere una vasta gamma di conoscenze specialistiche pertinenti e impegnarsi ad operare in modo indipendente.
Per questo, i candidati devono compilare un modulo di candidatura e un modulo di dichiarazione di interessi con i quali assumono specifici impegni e rendono dichiarazioni sull'onore; la mancata firma di tali moduli può comportare l'esclusione dall'invito (vedasi allegati). Una volta nominati dal Consiglio, essi dovranno presentare ogni anno una dichiarazione di interessi scritta e dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno della riunione.
Il modulo di dichiarazione di interessi ha lo scopo di dimostrare la capacità del candidato di esercitare la funzione di membro del consiglio di amministrazione dell'EFSA, in linea con quanto prevede il regolamento interno dell'EFSA sull'indipendenza (http://www.efsa.europa.eu/it/values/independence.htm) e con il codice di condotta del consiglio di amministrazione dell'EFSA (http://www.efsa.europa.eu/it/efsawho/mb.htm). Queste norme prescrivono che i membri del consiglio si astengano dal partecipare a qualsiasi attività che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi o rischi di creare nel pubblico la percezione dell'esistenza di un conflitto di interessi.
Sarà presa in considerazione la situazione particolare dei candidati al posto di membro che abbiano esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Vedasi la seguente sezione intitolata: «Membri del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».
Per accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE e dimostrare:
1) |
di aver maturato, in uno o più dei 5 ambiti di competenza sottoindicati, un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno 5 a livello di responsabilità superiore:
|
2) |
di aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela dell'ambiente, della salute vegetale e dell'alimentazione; |
3) |
la propria capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare; |
4) |
il proprio impegno ad agire in modo indipendente: sono tenuti a rispettare norme rigorose di condotta etica, ad agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione, senza tener conto dei propri interessi personali e ad evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto d'interessi personale. |
Per la valutazione dei candidati, che avverrà per merito comparativo e in base al loro impegno ad agire in modo indipendente, saranno applicati i seguenti criteri:
— |
conoscenze e capacità di contribuire in modo efficace a uno o più degli ambiti di competenza sopraindicati, |
— |
conoscenze nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o altri campi attinenti alla missione dell'Autorità, |
— |
capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare. |
L'elenco dei candidati sarà esaminato anche tenendo presenti le seguenti prescrizioni per la composizione del consiglio:
— |
un'equilibrata competenza collettiva dei membri del consiglio di amministrazione, |
— |
distribuzione geografica più ampia possibile basata sulla rotazione delle diverse nazionalità dei membri del consiglio di amministrazione. |
A tal fine va rilevato che i membri il cui mandato scade rispettivamente il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2016 sono di nazionalità belga, cipriota, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, romena, slovacca, svedese e britannica. Finora non hanno fatto parte del consiglio di amministrazione membri bulgari, estoni, lettoni, lituani, lussemburghesi e maltesi.
Partecipazione alle riunioni del consiglio/Rimborsi e indennità
Ai membri è chiesto di impegnarsi a partecipare assiduamente alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel modulo di candidatura essi devono confermare la propria disponibilità a partecipare attivamente al consiglio di amministrazione. Sono previste dalle quattro alle sei riunioni l'anno. I membri del consiglio di amministrazione non vengono retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle normali spese di viaggio e di soggiorno e percepiranno anche un'indennità per ogni giorno di partecipazione alle riunioni, in conformità all'articolo 12 del regolamento interno del consiglio di amministrazione dell'EFSA, secondo il quale «i membri del consiglio di amministrazione, eccettuati il rappresentante della Commissione e i dipendenti di istituzioni od enti pubblici nazionali, percepiscono un'indennità di 385 EUR per ogni riunione del consiglio di amministrazione cui partecipano».
Membri del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare
I candidati sono invitati a precisare nel modulo di candidatura — fornendo la dovuta motivazione — se intendano essere presi in considerazione come uno dei quattro membri del consiglio con un'esperienza acquisita in in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Nella motivazione vanno forniti dettagli circa il possesso di tale esperienza.
Nomina e mandato
Ad eccezione del rappresentante della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, tra i nominativi dell'elenco compilato dalla Commissione sulla base del presente invito a manifestare interesse. Il mandato ha durata di quattro anni e rinnovabile una volta. Si informano i candidati che l'elenco della Commissione sarà reso pubblico e che essi hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione del proprio nome contattando la Commissione all'indirizzo indicato nell'informativa sulla privacy relativa al presente invito (vedasi anche la seguente sezione intitolata «Protezione dei dati personali»). L'esecizio di questo diritto non pregiudica la candidatura. Le persone inserite nell'elenco della Commissione e che non sono nominate possono essere invitate a far parte di un elenco di riserva da utilizzare in caso di necessità per sostituire i membri impossibilitati a portare a termine il mandato.
Pari opportunità
Si avrà particolare cura di evitare qualsiasi forma di discriminazione e le candidature femminili sono incoraggiate.
Procedura di candidatura e termine di presentazione
Non saranno prese in considerazione le candidature che non rispettano le seguenti prescrizioni.
1) |
Le persone interessate devono utilizzare i seguenti moduli di candidatura e di dichiarazione di interessi, che possono anche essere scaricati, per essere compilati a schermo, dal sito della direzione generale per la Salute e i consumatori: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm Dopo essere stati compilati, i moduli di candidatura e di dichiarazione di interessi devono essere stampati (in caso di compilazione a schermo), firmati e datati dal candidato. |
2) |
L'atto di candidatura deve comprendere:
|
3) |
Il modulo di candidatura, il modulo di dichiarazione di interessi, il CV e tutti i documenti giustificativi devono essere scritti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. È gradita, ma non obbligatoria, la presentazione di una sintesi dell'esperienza del candidato e altre informazioni pertinenti in inglese, in modo da agevolare la procedura di selezione. Tutte le domande saranno trattate in modo riservato. I documenti giustificativi dovranno essere inviati successivamente, su richiesta. |
4) |
Il termine ultimo di presentazione delle candidature è il 12 luglio 2013. |
5) |
La candidatura deve essere:
entro le ore 16:00 del 12 luglio 2013. Nel caso b), come prova dell'avvenuta presentazione deve essere richiesta una ricevuta, datata e firmata dal funzionario del servizio di smistamento della corrispondenza della Commissione che prende in consegna la candidatura. Il servizio è aperto dalle ore 8:00 alle 17:00, dal lunedì al giovedì, e dalle 8:00 alle 16:00 il venerdì. È chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione. Non saranno accettate le candidature inviate per posta elettronica o fax o inviate direttamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
6) |
Presentando una candidatura, i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei documenti cui esso fa riferimento. Nella candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti di qualsiasi tipo presentati con domande precedenti (p. es. non si accettano fotocopie di domande precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l'esclusione del candidato. |
7) |
Tutti i candidati che rispondono al presente invito a manifestare interesse saranno informati del risultato della selezione. |
Protezione dei dati personali
La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine nel contesto del presente invito, i candidati possono consultare l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito dedicato all'invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 13.
(3) GU C 171 del 30.6.2010, pag. 3.
(4) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/32 |
Avviso concernente le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan e una riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan
2013/C 138/10
Con la sentenza dell'11 ottobre 2012 nella causa T-556/10, il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha annullato l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (1) («il regolamento antisovvenzioni definitivo» o «il regolamento impugnato») per quanto riguarda il produttore esportatore pakistano Novatex Ltd («Novatex» o «la società in questione»), nella misura in cui il dazio compensativo definitivo per le importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato nell'Unione europea supera quello applicabile in assenza dell'errore relativo all'importo indicato alla linea 74 della dichiarazione dei redditi del 2008.
1. Riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni
Il Tribunale ha concluso che la Commissione e il Consiglio hanno violato l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»), dato che nel determinare l'importo della sovvenzione concessa alla Novatex nel quadro del regime d'imposta finale avrebbero dovuto tener conto del fatto che la linea 74 della dichiarazione dei redditi del 2008 della società in questione era stata riveduta.
La giurisprudenza (3) riconosce che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antisovvenzioni è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antisovvenzioni definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione europea sono però tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2012. Pertanto le istituzioni dell'Unione, nell'applicare la sentenza, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato il suo parziale annullamento e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza (4). Va notato che restano valide tutte le altre risultanze riportate nel regolamento impugnato che non sono state contestate entro i termini stabiliti e che dunque non sono state considerate dalla Corte e dal Tribunale e non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso.
La Commissione ha deciso pertanto di riaprire l'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan, avviata in conformità al regolamento di base. La riapertura è limitata all'esecuzione delle conclusioni del Tribunale per quanto riguarda la Novatex.
2. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che una riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni è giustificata, la Commissione avvia la riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan, avviata a norma dell'articolo 10 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5).
La riapertura è limitata all'esecuzione della sentenza sopramenzionata per quanto riguarda la determinazione dell'importo della sovvenzione concessa alla Novatex nel quadro del regime d'imposta finale e del suo conseguente impatto sull'aliquota del dazio compensativo applicabile alla Novatex.
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 3, lettera a).
La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine indicato al punto 3, lettera b).
3. Termini
a) Termini entro i quali le parti devono manifestarsi e fornire informazioni
Salvo disposizioni contrarie, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, trasmettere le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 20 giorni.
4. Comunicazioni scritte e corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza inviata dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).
Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe e i relativi aggiornamenti devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web sul sito della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 08/020 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: TRADE-PET-SUBSIDY@ec.europa.eu |
Fax +32 22985748 |
5. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni favorevoli o sfavorevoli in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano sui dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
6. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
7. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
(1) GU L 254 del 29.9.2010, pag. 10.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.
(4) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-08147.
(5) GU C 208 del 3.9.2009, pag. 7.
(6) Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
17.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/35 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6939 — CVC/ISTA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 138/11
1. |
In data 8 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo indiretto di ISTA International GmbH (Germania) e del suo azionista diretto ISTA Luxemburg GmbH (Lussemburgo) (collettivamente «ISTA») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6939 — CVC/ISTA, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).