ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.131.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 131E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
8 maggio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2011-2012
Sedute dal 25 al 27 ottobre 2011
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 48 E del 18.2.2012.
I testi approvati del 25 ottobre 2011 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2009 sono stati pubblicati nella GU L 313 del 26.11.2011.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 25 ottobre 2011

2013/C 131E/01

Metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI))

1

2013/C 131E/02

Mobilità, integrazione delle persone con disabilità
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2010/2272(INI))

9

2013/C 131E/03

Modernizzazione degli appalti pubblici
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI))

25

2013/C 131E/04

Promuovere la mobilità dei lavoratori
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (2010/2273(INI))

35

2013/C 131E/05

Processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi (2011/2085(INI))

46

2013/C 131E/06

Governance economica mondiale
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla governance economica globale (2011/2011(INI))

51

2013/C 131E/07

La situazione delle madri sole
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole (2011/2049(INI))

60

2013/C 131E/08

Criminalità organizzata nell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (2010/2309(INI))

66

2013/C 131E/09

Quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (2011/2145(INI))

80

 

Mercoledì 26 ottobre 2011

2013/C 131E/10

Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 su un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione (2011/2067(INI))

87

 

Giovedì 27 ottobre 2011

2013/C 131E/11

Relazione annuale 2010 del Mediatore europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2010 (2011/2106(INI))

103

2013/C 131E/12

La situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane

108

2013/C 131E/13

Attuali sviluppi in Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sugli attuali sviluppi in Ucraina

113

2013/C 131E/14

La resistenza agli antimicrobici: una minaccia per la salute pubblica
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla resistenza agli antimicrobici: una minaccia per la salute pubblica

116

2013/C 131E/15

Tibet, in particolare i casi di autoimmolazione di suore e monaci
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul Tibet e in particolare l'immolazione di suore e monaci

121

2013/C 131E/16

Bahrein
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul Bahrein

125

2013/C 131E/17

Il caso di Rafah Nached in Siria
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul caso di Rafah Nashed in Siria

129

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 25 ottobre 2011

2013/C 131E/18

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011- Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati - Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'Unione europea al bilancio generale 2011, Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati e Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (13991/2011 – C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD))

131

2013/C 131E/19

Pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro monitoraggio (testo codificato) (COM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))

133

P7_TC1-COD(2011)0053Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (codificazione) ( 1 )

134

ELENCO DEGLI ALLEGATI

138

2013/C 131E/20

Applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

139

P7_TC1-COD(2011)0002Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

140

2013/C 131E/21

Motori immessi sul mercato in regime di flessibilità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0195Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità

141

 

Mercoledì 26 ottobre 2011

2013/C 131E/22

Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio 2012 quale modificato dal Consiglio - tutte le sezioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 quale modificato dal Consiglio, tutte le sezioni (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) e le lettere rettificative nn. 1/2012 (COM(2011)0372) e 2/2012 (COM(2011)0576) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012

142

2013/C 131E/23

Conclusione e applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))

155

2013/C 131E/24

Accordo USA-CE concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

156

2013/C 131E/25

Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

156

2013/C 131E/26

Regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 ottobre 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD))

158

 

Giovedì 27 ottobre 2011

2013/C 131E/27

Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

270

P7_TC1-COD(2010)0064Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

271

ALLEGATO

271

2013/C 131E/28

Attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

271

P7_TC1-COD(2009)0164Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

272

ALLEGATO

273

2013/C 131E/29

Accordo UE-Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record –PNR)***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

274

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute dal 25 al 27 ottobre 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 48 E del 18.2.2012. I testi approvati del 25 ottobre 2011 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2009 sono stati pubblicati nella GU L 313 del 26.11.2011. TESTI APPROVATI

Martedì 25 ottobre 2011

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/1


Martedì 25 ottobre 2011
Metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare

P7_TA(2011)0449

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI))

2013/C 131 E/01

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il documento di consultazione della Commissione dal titolo "On the use of Alternative Dispute Resolution as a means to resolve disputes related to commercial transactions and practices in the European Union" (Consultazione sull'uso di metodi alternativi di soluzione delle controversie riguardanti le transazioni e le pratiche commerciali nell'Unione europea), del 18 gennaio 2011, e il documento intitolato "Summary of the responses received" (Sintesi delle risposte ricevute), pubblicato nell'aprile 2011,

visti il documento di consultazione della Commissione dal titolo "Alternative dispute resolution in the area of financial services" (Metodi alternativi di soluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari), dell'11 dicembre 2008, e il documento intitolato "Summary of the responses to the public consultation on alternative dispute resolution in the area of financial services" (Sintesi delle risposte alla consultazione pubblica sui metodi alternativi di soluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari), del 14 settembre 2009,

visto il Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, del 19 aprile 2002 (COM(2002)0196),

viste le raccomandazioni della Commissione del 30 marzo 1998 riguardanti i principi applicabili agli organi responsabili per la soluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (1) e del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla soluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2),

vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),

viste la risoluzione del Consiglio del 25 maggio 2000 relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la soluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (3) e la rete europea extragiudiziale (EEJ-Net) avviata il 16 ottobre 2001,

visti il Memorandum d'intesa sull'istituzione di una rete per la soluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello Spazio economico europeo del 30 marzo 1998 e la FIN-NET,

vista la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (4),

visto il Codice europeo di condotta dei mediatori (in appresso "Codice di condotta") istituito nel 2004,

vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (5),

visto lo studio intitolato "The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation" (Costo della mancanza di ADR – Indagine e dimostrazione dei costi reali dei contenziosi commerciali intracomunitari) del 9 giugno 2010 dell'ADR Center, Roma, Italia,

viste le constatazioni del gruppo pilota di imprese europee (European Business Test Panel – EBTP) sulla soluzione alternativa delle controversie per il periodo dal 17 dicembre 2010 al 17 gennaio 2011,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sul Libro verde della Commissione relativo ai modi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile e commerciale (6),

vista la sua raccomandazione, del 19 giugno 2007, sulla relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (7),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma" (8),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (9),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (10),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0343/2011),

A.

considerando che l'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale;

B.

considerando che uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale sancito dai trattati, deve soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese, sviluppando, per esempio, procedure più chiare e semplici, migliorando al contempo l'accesso alla giustizia;

C.

considerando che il processo giudiziario e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie si prefiggono obiettivi strettamente correlati e mirano a ripristinare rapidamente la pace legale tra le parti litiganti, a tutelare adeguatamente un diritto materiale soggettivo e a risolvere i conflitti tra le parti;

D.

considerando che una soluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR), che consenta alle parti di evitare le tradizionali procedure arbitrali, può costituire un'alternativa rapida ed economica ai contenziosi;

E.

considerando che l'ADR è un meccanismo di composizione amichevole che aiuta consumatori e commercianti a risolvere un conflitto attraverso una terza parte (mediatore, arbitro);

F.

considerando che in molti paesi le autorità pubbliche – tra cui i difensori civici e le autorità di regolamentazione – svolgono un ruolo importante nel favorire la risoluzione dei conflitti;

G.

considerando che rafforzando la fiducia dei cittadini nel mercato interno, la certezza del rispetto dei diritti nelle controversie transfrontaliere può contribuire a stimolare l'economia dell'UE;

H.

considerando che la conoscenza e la comprensione da parte dei cittadini dell'UE dell'ADR in tutta Europa è scarsa e confusa, e che soltanto una piccola percentuale di cittadini sa come presentare un reclamo dinanzi a un organo di ADR;

I.

considerando che è importante far conoscere meglio l'esistenza degli ADR e incoraggiare maggiormente consumatori e professionisti a ricorrervi, quale alternativa ai procedimenti giudiziari evitando la logica del confronto e offrendo la prospettiva di una situazione vantaggiosa per tutti;

J.

considerando che è opportuno ricercare un approccio equilibrato che tenga conto, da un lato, della flessibilità dei sistemi di ADR e, dall'altro, della necessità di garantire la tutela dei consumatori e l'esistenza di procedure eque;

K.

considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente ulteriori sforzi per sviluppare l'ADR; considerando che nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa sull'utilizzazione delle modalità di risoluzione alternativa delle controversie nell'UE entro la fine del 2011;

L.

considerando che la Commissione ha inserito una proposta legislativa sull'ARD nel suo programma di lavoro 2011, quale iniziativa strategica, e nella sua comunicazione del 13 aprile 2011 su "L'Atto per il mercato unico" come una delle dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, con l'obiettivo di rafforzare i consumatori;

M.

considerando che il termine per l'attuazione della direttiva 2008/52/CE è scaduto il 21 maggio 2011,

Approccio orizzontale all'ADR

1.

accoglie con favore la recente consultazione della Commissione sull'ADR che, nonostante il titolo di ampio respiro, riguarda però esclusivamente le transazioni effettuate dai consumatori;

2.

è tuttavia convinto che l'ADR faccia parte di un'agenda generale "giustizia per la crescita" trasversale a tutti i settori; è del parere che qualsivoglia approccio all'ADR debba andare oltre le liti dei consumatori e includere le transazioni civili e commerciali tra imprese (B2B), a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese private o pubbliche, le controversie familiari, i casi di diffamazione e le altre controversie d'interesse generale o che vedono opporsi parti aventi status giuridico diverso;

3.

accoglie con favore il fatto che la direttiva 2008/52/CE ha armonizzato alcune norme per la mediazione; sottolinea la necessità di definire termini comuni e di applicare garanzie procedurali in tutti i settori dell'ARD; vede la necessità di riesaminare le raccomandazioni della Commissione del 1998 e del 2001 nonché il Codice di condotta;

4.

è del parere che, mentre l'autoregolamentazione rimane importante, è tuttavia necessaria un'azione legislativa, che stabilisca norme minime su cui si possano basare i sistemi di ADR, che offra un quadro per l'ARD negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, come dimostrato dall'esempio della direttiva 2008/52/CE; sottolinea che tale quadro dovrebbe assicurarsi di non limitare la diversità nel campo dell'ADR, dal momento che non esiste una soluzione standard capace di risolvere la varietà di problemi che emergono nei diversi settori del diritto;

5.

sottolinea la necessità di comprendere meglio i numerosi tipi diversi di meccanismi e processi (comprese le attività delle autorità pubbliche come i difensori civici), spesso raggruppati sotto il termine generico di ADR; ritiene che, sebbene vi siano molte somiglianze tra le tecniche di negoziazione e di assistenza alla risoluzione dei conflitti che generalmente si trovano nei sistemi di ADR, la struttura e l'architettura dell'ADR varino considerevolmente tra gli Stati membri;

6.

ritiene che l'adozione di misure legislative a livello di Unione europea faciliterà l'applicazione dell'ADR e incoraggerà le persone fisiche e giuridiche a ricorrervi più spesso, soprattutto nelle controversie transfrontaliere, dal momento che i procedimenti giudiziari per risolvere questo tipo di controversie sono più complessi, più costosi e più lunghi;

7.

invita la Commissione, a tale riguardo, a presentare entro la fine del 2011 una proposta legislativa relativa al ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo nell'Unione e sottolinea che è importante che tale proposta sia adottata rapidamente;

Norme comuni per l'ADR

8.

è convinto che le norme per l'ADR debbano comprendere: adesione all'ADR e accordo sull'ADR; indipendenza, trasparenza, efficacia, equità, imparzialità e riservatezza; effetti sulla decadenza e sulla prescrizione; esecutività degli accordi risultanti dall'ADR; qualifica delle parti terze;

9.

è del parere che gli organismi di ADR dovrebbero essere monitorati e valutati periodicamente da valutatori indipendenti;

10.

al fine di non pregiudicare l'accesso alla giustizia, si oppone a qualsiasi imposizione generalizzata di un sistema obbligatorio di ADR a livello di UE, ma ritiene che si potrebbe valutare un meccanismo obbligatorio per la presentazione dei reclami delle parti al fine di esaminare le possibilità di ADR;

11.

richiama l'attenzione sulla "conciliazione paritetica" italiana quale esempio di migliore prassi, basata su un protocollo stipulato e sottoscritto dall'azienda e dalle associazioni di consumatori, in cui l'azienda si impegna in anticipo a ricorrere all'ADR per risolvere le eventuali controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal protocollo;

12.

rileva che nessuna clausola ADR dovrebbe ostacolare l'accesso alla giustizia, in particolare per la parte più debole che, in talune circostanze, potrebbe anche essere una PMI, e ritiene che in tale misura le decisioni di ADR dovrebbero essere vincolanti, se così è stato espressamente convenuto da tutte le parti interessate;

13.

è del parere che all'ADR in generale si debba applicare l'obbligo di rivelare le circostanze che influiscono sull'indipendenza della parte terza o che danno adito a conflitti d'interesse e il dovere di servire ugualmente tutte le parti, quale sancito dal Codice di condotta;

14.

chiede l'obbligo per le parti interessate e, se del caso, la parte terza di mantenere riservate le informazioni sull'ADR, come previsto dal Codice di condotta; sta inoltre esaminando la possibilità di adottare, se del caso, misure di più ampia portata, quale la creazione di un privilegio professionale, parallelo a quello disposto dall'articolo 7 della direttiva 2008/52/CE;

15.

rileva tuttavia che, se il rispetto della riservatezza dei dati personali è certamente importante, è altresì opportuno che la procedura di ADR presenti un certo grado di trasparenza, per consentire agli Stati membri e agli organismi di ADR di individuare e condividere le migliori prassi e per fornire alle autorità di regolamentazione indipendenti la possibilità di esaminare la procedura qualora siano stati avanzati reclami;

16.

ritiene che non solo la mediazione, ma l'ADR in generale (articolo 8 della direttiva 2008/52/CE) debba influire sui termini di prescrizione e di decadenza; riconosce il rischio costituito dalle molte forme di ADR e il rischio di ritardi abusivi nei procedimenti giudiziari; osserva atto che lo studio di fattibilità sul diritto contrattuale europeo (11) prevede una sospensione dei termini di prescrizione nel caso di procedure di arbitrato o di mediazione e in certi casi di ADR; invita la Commissione a proseguire il lavoro sulla questione;

17.

è convinto che l'attuazione rapida e non onerosa degli accordi derivanti dall'ADR sia indispensabile, compreso l'aspetto transfrontaliero; chiede disposizioni legislative a tal fine;

18.

ricorda che è essenziale una formazione specifica per le parti terze neutrali; invita la Commissione a raccogliere dati sulla tipologia e sulla portata della formazione necessaria, nonché ad assistere i settori nell'approntare i sistemi di formazione e di controllo di qualità;

L'ADR nei vari settori

19.

sostiene la Commissione nella sua volontà d'incoraggiare il ricorso alle modalità alternative di risoluzione delle controversie, in quanto accessibili, rapide, efficaci e moderate nei costi, nonché atte a consentire l'instaurarsi e il mantenimento di relazioni commerciali, economiche, sociali e di vicinato di qualità e basate sulla fiducia e a contribuire a un elevato livello di fiducia dei consumatori in una situazione che presenta vantaggi per entrambe le parti rispetto all'attuale prassi giudiziaria;

20.

sottolinea che, anche se attualmente esistono in Europa numerosi sistemi di ADR che funzionano efficacemente, uno degli ostacoli principali al loro utilizzo è la mancanza di uno sviluppo uniforme di tali sistemi in tutta l'Unione, sia in termini geografici che settoriali; suggerisce pertanto che siano rapidamente colmate le attuali lacune in materia di copertura geografica degli ADR in Europa; si rammarica delle rilevanti lacune settoriali che permangono nella maggior parte degli Stati membri e promuove il miglioramento di una copertura settoriale che coinvolga operatori informati dei meccanismi di funzionamento del settore; incoraggia gli Stati membri a prevedere l'istituzione di sportelli unici per settore, che forniscano informazioni sulle modalità di avvio di un ADR;

21.

ricorda che l'ADR è di particolare interesse per le PMI; ribadisce la propria richiesta alla Commissione di prendere in considerazione le sinergie tra l'ADR e uno strumento del diritto contrattuale dell'UE; accoglierebbe inoltre con favore degli orientamenti sulle clausole ADR nei contratti standard;

22.

riconosce i risultati ottenuti dalle reti FIN-NET e ECC-Net, ma ritiene che vi sia ancora spazio di miglioramento per quanto riguarda le informazioni alle parti e il finanziamento e invita la Commissione a sostenere, rafforzare e conferire maggiori capacità d'azione agli organi già esistenti in materia, che funzionano in modo efficace e che hanno potuto dimostrare la loro validità;

23.

vede un grande potenziale per l'ADR on line, in particolare per le controversie minori; rileva che on line, le procedure di ADR tradizionali coesistono con altre che mirano a evitare le controversie o a facilitarne la soluzione; sottolinea che, ove l'ADR tradizionale sia applicata on line, le norme procedurali non debbono essere abbassate e che si debbano anche risolvere questioni quali l'esecutività dei premi; vede particolari benefici nei sistemi on line dei marchi di fiducia; segnala il lavoro del gruppo di lavoro dell'UNCITRAL sulla soluzione delle controversie online (12) mirato alle transazioni B2B e B2C (da impresa a consumatore);

24.

è convinto che una "gerarchia" di procedure di composizione (che comprenda in primis, un sistema di reclami interni, in secondo luogo, l'ADR e solo come ultima possibilità, il contenzioso) ridurrà tempi e costi; invita la Commissione a sostenere i settori nell'approntare siffatti sistemi;

25.

sottolinea il ruolo cruciale di certi tipi di ADR nelle controversie familiari, ambito in cui può ridurre i danni psicologici, aiutare le parti a ricominciare a parlarsi e in tal modo, in particolare, aiutare a proteggere i figli; vede il potenziale dell'ADR transfrontaliera in particolare per la sua flessibilità; sottolinea inoltre il lavoro del Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte dei genitori;

26.

ritiene, come la Commissione, che le condizioni necessarie per un accesso adeguato al risarcimento nel mercato interno siano, da un lato, la possibilità di ricorrere facilmente all'ADR e, dall'altro, la presenza di un sistema efficace di ricorso collettivo, essendo entrambi questi elementi complementari e non escludendosi a vicenda;

27.

vede un potenziale dell'ADR nell'ambito del dibattito in corso sulle azioni collettive, dal momento che il ricorso all'ADR costituisce un mezzo efficace per evitare il ricorso alle giurisdizioni al fine di risolvere una controversia;

28.

riconosce l'esigenza di un ADR a livello dell'UE nell'ambito della libertà di stampa e dei diritti della personalità, considerato che, in particolare nei casi di diffamazione e di altre violazioni dei diritti della personalità, i costi dei procedimenti legali, soprattutto in certi Stati membri, possono rivelarsi rovinosi e che un ADR può aiutare a migliorare la situazione esistente;

L'ADR quale meccanismo per risolvere le controversie in materia di consumo

29.

insiste sulla necessità di garantire ai consumatori europei l'accesso a sistemi ADR per i conflitti nazionali, ma anche transfrontalieri, in particolare sul mercato on line, in forte crescita nell'Unione; rileva che l'uso di sistemi ADR richiede un più elevato livello di protezione dei diritti dei consumatori e aumenta la loro fiducia nel mercato, nelle imprese e nelle istituzioni che tutelano i diritti dei consumatori, rendendoli più attraenti nonché promuovendo il commercio transfrontaliero e aumentando la prosperità di tutti gli operatori del mercato UE;

30.

chiede un sistema efficace di risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo che copra l'insieme dei territori dell'Unione europea;

31.

suggerisce alla Commissione europea di riprendere, nella sua futura proposta legislativa sull'utilizzazione degli ADR per i consumatori nell'UE, i principi guida da seguire in relazione ai sistemi ADR istituiti in Europa, ossia:

indipendenza, imparzialità e diversità: la designazione dei mediatori deve evitare il possibile insorgere di conflitti d'interessi; l'imparzialità del risultato può validamente fondarsi sul principio di una partecipazione paritetica di personalità provenienti dalle associazioni di consumatori e dalle organizzazioni che rappresentano le imprese;

competenza: i professionisti incaricati devono possedere la capacità, la formazione e l'esperienza specifiche, necessarie per esercitare la funzione e devono essere imparziali, indipendenti e competenti;

efficacia e rapidità: i mediatori devono disporre di mezzi sufficienti (risorse umane, materiali e finanziarie adeguate) ed essere in grado di rispettare termini brevi tra la presentazione del reclamo e l'adozione della decisione;

equità tra consumatori e professionisti in termini di informazione, concezione e procedura e di contradditorio, vale a dire la possibilità per ciascuna parte di far conoscere il proprio punto di vista e di prendere conoscenza delle posizioni e dei fatti addotti dall'altra;

finanziamento: la problematica del costo dell'ADR deve essere risolta, al fine di garantire l'attrattiva per le parti di una tale modalità; in tale ottica, il sistema, in caso di vittoria, dovrebbe essere gratuito per il consumatore, o fornito a costo molto contenuto;

libertà e carattere extragiudiziario: l'ADR deve avere un carattere facoltativo, fondato sul rispetto della libera scelta delle parti durante l'intero arco del processo, che lasci loro la possibilità di risolvere in qualsiasi istante la controversia dinanzi a un tribunale; occorre al tempo stesso garantire che le parti si adoperino seriamente per comporre con successo la controversia; non deve essere in alcun caso una prima tappa obbligatoria preliminare all'azione in giudizio, e le decisioni che ne scaturiscono possono essere vincolanti solo se le parti ne sono state preventivamente informate e hanno dato esplicito consenso; resta comunque possibile adire un tribunale nonostante una tale decisione;

proporzionalità delle procedure, delle decisioni e dei costi, al fine di evitare che il loro impatto superi l'oggetto e la rilevanza della controversia; i costi sostenuti devono essere commisurati al danno subito;

trasparenza: oltre alla messa a disposizione delle informazioni generali (tipi di controversie, norme relative alla presentazione del reclamo, modalità di adozione delle decisioni ecc.), ogni soggetto agente in qualità di mediatore deve essere tenuto a pubblicare una relazione annuale;

32.

invita la Commissione a prevedere, per le controversie transfrontaliere in materia di consumo, una struttura di coordinamento atta ad agevolare l'accesso e il coordinamento di sistemi di ADR nazionali o condotti a livello d'impresa;

33.

chiede alla Commissione, per quanto riguarda le controversie transfrontaliere nel settore dei consumi in materia di commercio elettronico, di prevedere la realizzazione rapida di una piattaforma multilingue che consenta ai consumatori di risolvere le loro controversie interamente on line, fermo restando che tale piattaforma deve essere conforme a standard di qualità e fondarsi sui sistemi di ADR esistenti negli Stati membri;

34.

ritiene che il compito di informare i consumatori sia una responsabilità condivisa tra le autorità pubbliche, le reti d'informazione e consulenza, gli organismi di regolamentazione e le associazioni dei consumatori e raccomanda loro, ciascuno al suo livello, di realizzare campagne di sensibilizzazione e progetti pilota al riguardo;

35.

critica la mancanza di chiarezza dell'attuale banca dati ADR della Commissione europea; suggerisce alla Commissione di creare un portale Internet europeo ADR in più lingue, dove ogni consumatore possa porre domande e informarsi circa il modo di procedere dell'ADR, le relative implicazioni, i propri diritti e doveri, basandosi sulle banche dati e le reti esistenti; rileva che, nell'interesse del consumatore, occorre accordare particolare importanza all'agevole comprensibilità e alla chiarezza del portale on line;

36.

sottolinea che i consumatori devono avere la possibilità di ottenere tutte le informazioni on line sull'ADR adeguatamente tradotte mediante strumenti di traduzione on line accessibili e di facile utilizzazione, in modo da poter leggere nella propria lingua le informazioni desiderate;

37.

sottolinea che è fondamentale sensibilizzare il consumatore in merito all'esistenza e ai benefici dell'ADR prima dell'insorgere di una controversia in materia di consumo; insiste sulla necessità di rafforzare il senso di responsabilità delle imprese e delle organizzazioni professionali al riguardo; ritiene che le imprese e le federazioni di imprese abbiano il diritto di informare i consumatori sui meccanismi di ADR disponibili; propone che tale informazione "a monte" passi attraverso l'inclusione, in tutti i documenti contrattuali, di un riferimento alla possibilità di ricorrere all'ADR, completo dei dati di contatto e delle modalità di presentazione del reclamo a detti sistemi di ADR, per i professionisti che se ne avvalgono; tale requisito dovrebbe tuttavia evitare costi aggiuntivi e ulteriore burocrazia;

38.

raccomanda, in quanto possibile incentivo per le imprese, la creazione a livello europeo di un'etichetta di qualità per la mediazione di controversie in materia di consumo, corredata di orientamenti comprendenti il riconoscimento delle migliori pratiche, che consentirebbe ai consumatori di individuare rapidamente le imprese impegnate positivamente in sistemi di ADR; ritiene che sulla proposta andrebbe effettuata in via preliminare un'analisi costi–benefici; sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire che l'etichetta sia correttamente usata e applicata;

Prossime tappe

39.

rileva l'esigenza di migliorare l'informazione generale sui diritti e la loro applicazione nonché le informazioni specifiche sui sistemi di ADR, tra cui la loro esistenza, il loro funzionamento e dove reperirli; ritiene che i programmi d'informazione dovrebbero altresì evidenziare i principali vantaggi del ricorso all'ADR, come i minori costi, il tasso di successo e la rapidità rispetto ai procedimenti giudiziari; ritiene che tali programmi dovrebbero essere mirati in particolare ai cittadini e alle PMI; è convinto che l'ADR sia più efficace in una rete vicina ai cittadini e attraverso un'attività congiunta con gli Stati membri;

40.

invita al contempo la Commissione ad adoperarsi senza indugio affinché siano meglio resi noti ai consumatori e alle imprese gli strumenti legislativi già esistenti, come il regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale nonché il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; propone a tal fine di coinvolgere in un'esaustiva campagna di informazione le autorità nazionali, i tribunali, gli ordini degli avvocati, le camere di commercio, le centrali dei consumatori, le assicurazioni di tutela legale e altre organizzazioni competenti; chiede di fornire un sostegno finanziario alle campagne in materia a livello europeo e nazionale;

41.

rileva che il ricorso ai tribunali delle controversie di modesta entità in taluni Stati membri rimane significativamente basso e che deve essere fatto di più in termini di certezza del diritto, barriere linguistiche e trasparenza dei procedimenti; invita la Commissione a dedicare particolare attenzione a queste entità giuridiche nel formulare la proposta legislativa sull'uso di ADR per le questioni attinenti ai consumatori nell'UE;

42.

osserva che, dato il carattere conciliatorio dell'ADR, è più probabile che la soluzione della controversia sia considerata un risultato vantaggioso per tutte le parti, e sottolinea che le soluzioni raggiunte tramite l'ADR sono generalmente rispettate; ritiene pertanto che statistiche aggiornate su questi temi dovrebbero essere pubblicate unitamente ad informazioni pubbliche sull'ADR;

43.

invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a realizzare campagne di informazione volte ad aggiornare e familiarizzare sia i consumatori che le imprese per quanto riguarda i vantaggi derivanti dall'utilizzo di tale istituzione;

44.

ritiene che le campagne d'informazione sull'ADR debbano essere condotte in cooperazione con le camere di commercio, le associazioni di consumatori e le autorità garanti della concorrenza (o equivalenti), al fine di assicurarne il buon coordinamento e l'efficacia;

45.

ritiene che il compito di informare le imprese sia una responsabilità condivisa tra le autorità pubbliche e le organizzazioni rappresentative e raccomanda loro, ciascuna al suo livello, di realizzare campagne di sensibilizzazione e progetti pilota al riguardo;

46.

riconosce che uno dei principali ostacoli all'uso di sistemi ADR è la riluttanza delle imprese a ricorrere a tali meccanismi; propone che le camere di commercio, le organizzazioni ombrello, sia a livello nazionale che a livello di UE, e le altre organizzazioni professionali siano tenute ad informare le imprese dell'esistenza degli ADR, del potenziale beneficio derivante dall'utilizzo di questi meccanismi, segnatamente per quanto riguarda la possibilità di ridurre alla fonte i contenziosi giudiziari, o, ancora, dell'immagine veicolata dall'azienda e, infine, della possibilità che essi offrono di ristabilire le relazioni commerciali basate sulla fiducia tra le parti, contrariamente a quanto avviene con un lodo arbitrale o una sentenza di un tribunale;

47.

invita la Commissione, sulla base dei dati raccolti e di una solida valutazione d'impatto nel rispetto delle norme in materia di migliore regolamentazione, a esplorare la definizione di norme minime in materia di ADR trasversali ai settori, sviluppando al contempo i sistemi esistenti e incoraggiando gli Stati membri e i settori coperti dai sistemi ad aumentare i finanziamenti, tenendo presente che l'ADR, pur offrendo un'alternativa a basso costo alle parti interessate, non deve essere una "giustizia al risparmio";

*

* *

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

(2)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.

(3)  GU C 155 del 6.6.2000, pag. 1.

(4)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(5)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

(6)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 256.

(7)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 110.

(8)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0144.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2011)0361.

(11)  http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/docs/explanatory_note_results_feasibility_study_05_2011_en.pdf.

(12)  http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/9


Martedì 25 ottobre 2011
Mobilità, integrazione delle persone con disabilità

P7_TA(2011)0453

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2010/2272(INI))

2013/C 131 E/02

Il Parlamento europeo,

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (2),

visti gli articoli 2, 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3),

vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 in merito (4),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la raccomandazione del Consiglio 98/376/CE, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (5),

vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2000 dal titolo "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" (COM(2000)0284),

vista la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2001 intitolata "eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche" (COM(2001)0529),

vista la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, del 22 maggio 2001 (risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità (AMS) 54.21),

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2003 dal titolo "Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo" (COM(2003)0650),

vista la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2003 dal titolo "Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità" (COM(2003)0016),

visto il Libro verde della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007 dal titolo "La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009" (COM(2007)0738),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),

vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere"(COM(2010)0636),

visto il protocollo opzionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ("il protocollo opzionale"),

viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 dal titolo "Promuovere l'inclusione nel mercato del lavoro – Uscire dalla crisi e prepararsi al programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010",

vista la petizione n. 1454/2010, presentata da Urzula Weber-Król,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2011)0166),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 luglio 2006 nella causa C-13/05, concernente la direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Nozione di handicap,

vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (6),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni per i non udenti (7),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulle donne e la disabilità (8),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 1992 sui diritti delle persone mentalmente disabili (9),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sui diritti umani dei disabili (10),

vista la sua risoluzione del 9 maggio 1996 sui diritti delle persone affette da autismo (11),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1996 riguardante un contrassegno per il parcheggio per i disabili e i diritti dei disabili (12),

vista la sua risoluzione dell'11 aprile 1997 sulla parità di opportunità per i disabili (13),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2003 sulla comunicazione della Commissione destinata al Consiglio e al Parlamento dal titolo "Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità" (14),

visti la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2011 intitolata "Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi" (COM(2011)0011) e il progetto di relazione congiunta sull'occupazione ad essa allegato,

vista la decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (15),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (16),

visto l'accordo quadro sui mercati del lavoro inclusivi, stipulato dalle parti sociali europee il 25 marzo 2010,

viste le conclusioni del Consiglio sui valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea (2006/C146/01),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2010 sul tema "Equità e salute in tutte le politiche: solidarietà in materia di salute",

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A7-0263/2011),

A.

considerando che, come cittadini a pieno titolo, le persone con disabilità (sia fisiche che psicosociali) hanno pari diritti e godono del diritto incontestabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente e alla piena partecipazione alla società,

B.

considerando che oltre 80 milioni di persone, ovvero circa il 16 % della popolazione totale dell'Unione europea, sono disabili (comprese le persone affette da problemi di salute mentale, con particolare riferimento all'autismo) e che il tasso di disoccupazione che le riguarda è almeno il doppio di quello relativo alle persone non disabili; che le persone con disabilità costituiscono un gruppo vulnerabile caratterizzato da un tasso di povertà superiore alla media del 70 %; che il tasso di occupazione delle persone disabili è pari soltanto al 45 % circa e che un impiego di qualità elevata assicura l'indipendenza economica e favorisce la riuscita personale; che la disoccupazione aumenta il rischio di povertà e di esclusione sociale, dato che almeno un quarto della popolazione è colpita almeno una volta nella vita da un problema di salute mentale, che può diventare cronico nel 10 % dei casi, il che evidenzia la necessità di politiche attive e mirate per lottare contro il persistere di questa situazione; che tale maggiore esposizione al rischio di povertà è spesso il risultato di un accesso limitato non soltanto all'occupazione e alla formazione, ma anche alle cure sanitarie e a un trattamento adeguato,

C.

considerando che i gruppi più emarginati nella società sono quelli più colpiti dalla crisi e che le persone disabili costituiscono uno dei gruppi che ha maggiormente risentito degli effetti della crisi finanziaria in Europa,

D.

considerando che la commissione per le petizioni riceve regolarmente segnalazioni, da parte dei cittadini interessati, riguardo alle carenze nell'attuazione del principio vigente della parità di trattamento delle persone disabili,

E.

considerando che tra le persone maggiormente escluse dalla società figurano le persone con disabilità che necessitano di un elevato livello di sostegno; che le donne disabili sono generalmente tra i membri più vulnerabili ed emarginati della società e si trovano a essere discriminate ed escluse dall'istruzione, dall'occupazione e dalla vita sociale,

F.

considerando che il successo della strategia Europa 2020, il cui obiettivo è sviluppare una crescita europea intelligente (basata sull'innovazione e la ricerca), sostenibile e inclusiva, richiederà necessariamente miglioramenti strutturali in materia di mobilità e inclusione delle persone con disabilità,

G.

considerando che la percentuale relativa alla disabilità aumenterà considerevolmente negli anni a venire, con l'inevitabile inversione della piramide demografica, dato che più di un terzo delle persone di età superiore ai 75 anni soffre di disabilità che limitano in certa misura le loro capacità e che oltre il 20 % ha capacità molto limitate,

H.

considerando che l'Unione europea ha formalmente ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la quale è stata altresì firmata da tutti i 27 Stati membri dell'UE e ratificata da 17 di essi,

I.

considerando che le competenze dell'Unione europea nell'ambito della tutela contro le discriminazioni per motivi di disabilità sono attualmente limitate al mondo del lavoro, dell'occupazione e della formazione professionale (direttiva 2000/78/CE); che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità costituisce un accordo misto in virtù del quale le istituzioni e gli Stati membri dell'UE condividono obblighi relativi alla sua attuazione, e che le proposte e i suggerimenti contenuti nella presente relazione saranno esaminati e trattati nel quadro della prossima proposta di atto legislativo della Commissione sull'accessibilità nell'UE;

J.

considerando che le politiche sociali destinate alle persone disabili rientrano spesso nell'area di competenza degli Stati membri e si basano pertanto sulla cultura e sulle tradizioni nazionali, sulle consuetudini sociali e sullo sviluppo economico nonché sull'importantissimo ruolo svolto da famiglie e associazioni nel sostenere i disabili nel loro percorso verso l'autonomia e l'inserimento nel tessuto sociale,

K.

considerando che la disabilità è un concetto in evoluzione che scaturisce dall'interazione tra persone con disturbi e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza e di pari dignità con gli altri,

L.

considerando che esiste una stretta correlazione tra mobilità, disabilità e inclusione sociale, soprattutto per quanto riguarda la libertà di comunicazione e l'accesso a quest'ultima (compreso il Braille, la lingua dei segni e altre forme alternative di comunicazione), la libertà di movimento in tutti gli ambiti dell'esistenza e l'accesso ai servizi; che occorre promuovere la piena partecipazione in tutti gli aspetti della società, prendendo atto dell'importanza delle politiche dell'Unione riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché la domotica e le soluzioni comunicative online, e tenendo presente la necessità di avanzare verso la piena accessibilità promuovendo norme compatibili nel mercato unico e agevolando la loro diffusione,

M.

considerando che l'accesso alle informazioni (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali) e alla cultura, come dichiara la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità delle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità, svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo intellettuale delle persone, comprese quelle disabili, e incide quindi direttamente sulle loro possibilità occupazionali,

N.

considerando che le persone con disabilità hanno diritto a servizi a livello locale che favoriscano una vita indipendente, all'assistenza personale e all'indipendenza economica e sociale nonché alla piena partecipazione alla società e al mercato del lavoro; che se le attività di sostegno fossero remunerate costituirebbero quasi il 50 % del PIL (Commissione sulla misurazione delle prestazioni economiche e del progresso sociale, 21 aprile 2010),

O.

considerando che le barriere all'accessibilità di utilizzo dei beni e servizi offerti a tutti costituiscono ostacoli significativi per le persone con disabilità,

P.

considerando che le persone con disabilità subiscono, in taluni Stati membri e in taluni settori, discriminazioni durante tutta la loro vita e in particolare nel periodo dell'istruzione e della formazione a causa della mancata individuazione e dei mancati interventi in fase precoce per i bambini e gli studenti disabili, e che ciò comporta una riduzione delle loro possibilità occupazionali future,

Q.

considerando che, nella fascia di età compresa tra i 16 e i 19 anni, il tasso di descolarizzazione è pari al 37 % per le persone con disabilità e al 25 % per le persone aventi un certo grado di disabilità, rispetto al 17 % per le persone che non soffrono di alcuna disabilità,

R.

considerando che l'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel dicembre 2010, vieta l'esclusione dal sistema educativo per motivi fondati sulla disabilità e che un'istruzione inclusiva costituisce il mezzo più efficace per combattere gli atteggiamenti discriminatori, costruire una società all'insegna dell'integrazione e conseguire l'istruzione per tutti,

S.

considerando che le donne disabili sono spesso vittime di una doppia discriminazione e che i governi possono contrastare tale fenomeno integrando la prospettiva di genere in tutti i settori pertinenti della politica in materia di disabilità,

T.

considerando che la crisi economica costituisce una sfida in termini di occupazione in generale, e per le persone disabili in particolare, dato che l'aumento del tasso di disoccupazione è considerevolmente maggiore per le persone con qualche forma di disabilità e visti i timori crescenti che le prestazioni di disabilità possano essere utilizzate per controllare l'offerta di manodopera,

U.

considerando che i familiari delle persone con disabilità subiscono discriminazioni per associazione e che le misure a sostegno delle famiglie avranno a loro volta un effetto positivo sul pieno e paritario riconoscimento dei diritti delle persone disabili,

V.

considerando che nel 2007 è stata presentata alla Commissione europea una petizione firmata da 1 364 984 cittadini che chiedeva di assicurare alle persone con disabilità un'ampia tutela in tutte le politiche dell'Unione europea e che, sino ad ora, la Commissione non ha tenuto nel debito conto questa legittima istanza,

Obiettivi

1.

sottolinea che l'obiettivo della strategia Europa 2020 di conseguire un tasso di occupazione pari al 75 % per la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni non può essere in alcun modo raggiunto, se non vi si include la popolazione con una qualche forma di disabilità;

2.

sottolinea che la spesa finanziaria e gli investimenti economici a favore delle persone con disabilità costituiscono un investimento a lungo termine per il benessere di tutti e per una società sostenibile in cui le persone possano vivere più a lungo e lavorare con maggiore efficienza in condizioni migliori; sottolinea in questo senso che non sono accettabili, nell'ambito di misure di austerità dei conti pubblici, tagli ingiustificati ai servizi per persone con disabilità o ai progetti finalizzati alla loro inclusione sociale, dal momento che questi tagli significherebbero il venir meno della garanzia di alcuni diritti fondamentali ed inalienabili delle persone con disabilità; ritiene anzi che in questi ambiti gli investimenti andrebbero sensibilmente aumentati; ribadisce che tutti i sistemi sanitari dell'Unione europea dovrebbero essere fondati sui valori fondamentali dell'universalità, l'accessibilità di un'offerta assistenziale di qualità e la solidarietà;

3.

osserva che, nel corso della crisi finanziaria, dalla quale vi sono ora segnali di ripresa, è rimasta nelle società europee una solidarietà intrinseca; riconosce pienamente e sottolinea la necessità di prevedere misure personalizzate per le persone con disabilità che, in funzione dei diversi livelli e caratteristiche delle disabilità, necessitano di un sostegno più incisivo, basato sui diritti umani e sulla dignità, e riconosce altresì il rischio di discriminazione, del quale sovente non si tiene conto e che deve essere pertanto evidenziato mediante campagne di sensibilizzazione dei cittadini europei; segnala che occorrerebbe pertanto tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità sulla base dei loro bisogni specifici, per poter trovare soluzioni adeguate durante tutte le fasi dell'istruzione, della formazione e della vita professionale;

4.

sottolinea l'importanza degli obiettivi della nuova strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (SED) e chiede, in particolare, la definizione di azioni più dettagliate per tutti i livelli di governance sulla base di dati attendibili; reputa necessario osservare il principio di base riassumibile come "Niente su di noi senza di noi", ossia che le persone con disabilità devono essere coinvolte in tutte le misure e le decisioni che le riguardano;

5.

deplora che la comunicazione della Commissione concernente la strategia europea in materia di disabilità non comprenda una prospettiva di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere, nonostante il fatto che le donne con disabilità siano spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e siano più spesso vittime di povertà e di esclusione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli aspetti di genere in modo trasversale nella strategia europea in materia di disabilità 2010-2020;

6.

sottolinea la necessità di un nuovo approccio efficiente nei confronti della disabilità, a partire dalla creazione di un comitato europeo per la disabilità, che si riunirebbe regolarmente e con il coinvolgimento diretto del Parlamento europeo e la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e dall'istituzione di task force nazionali atte a garantire meccanismi più efficaci per il coordinamento e il controllo – nonché la valutazione – dell'attuazione della SED nell'ambito dei programmi e delle strategie della Commissione e degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

7.

rammenta che una società sostenibile, in cui le persone vivono più a lungo in migliori condizioni di salute, dovrebbe inoltre comportare miglioramenti in materia di progettazione degli spazi urbani e comuni e accessibilità dei beni e dei servizi disponibili, tra cui la parità di accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in modo da migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità ed evitare l'esclusione sociale;

Diritti civili e umani

8.

chiede che sia pienamente rispettata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che siano promossi i principi del "progettare per tutti" ("Design for all") e della progettazione universale ("Universal Design"); riconosce gli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite riguardo alla normativa volta a rafforzare la piena integrazione delle persone disabili nella società, ma è dell'avviso che occorra fare di più;

9.

sottolinea in particolare la necessità di assicurare, anche per i minori disabili, il pieno rispetto dei diritti enunciati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, tra cui il diritto al gioco, all'istruzione, alla partecipazione alla vita della propria comunità, anche culturale ed artistica, alle cure mediche richieste dalla loro situazione personale, alla libertà di ricercare e ricevere informazioni e idee; ricorda in particolare che l'articolo 23 di questa Convenzione riconosce ai minori con disabilità il diritto a "condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità" e richiede che essi "abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro pieno sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale";

10.

chiede di integrare efficacemente la disabilità in tutti gli aspetti della strategia UE 2020 e nelle relative iniziative faro, compresa l'Unione dell'innovazione, nella quale mancano riferimenti alla disabilità;

11.

richiama l'attenzione sul fatto che molte persone disabili continuano a subire discriminazioni per la mancanza di un pari riconoscimento di fronte alla legge e alla giustizia e invita gli Stati membri a correggere tali carenze e a porvi rimedio, anche assicurando l'effettivo accesso alla giustizia per le persone con disabilità e una formazione adeguata per coloro che lavorano nel settore dell'amministrazione della giustizia, compreso il personale di polizia e delle carceri, e sottolinea l'importanza di garantire e assicurare la pari partecipazione alla vita politica e pubblica, compreso il diritto di voto, di candidarsi alle elezioni e di ricoprire cariche ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in quanto, secondo stime realizzate da ONG competenti e da esperti elettorali, soltanto una piccola percentuale di persone con disabilità riesce a partecipare alle elezioni;

12.

ritiene che l'acquisto di beni e servizi, comprese informazioni pertinenti e accessibili sugli stessi, debba comprendere soluzioni di acquisto agevoli (online) nonché beni e servizi concepiti in modo da essere accessibili a lungo termine; evidenzia la necessità di omologare i prodotti destinati alle persone con disabilità in base alle norme sia europee che mondiali; invita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti adeguati per promuovere lo sviluppo di beni e servizi progettati in modo universale e l'accesso a questi, come sancito dall'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso lo scambio di buone prassi;

13.

sottolinea il fatto che, alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, numerosi studi hanno dimostrato che le donne disabili subiscono una doppia discriminazione per motivi legati sia al genere che alla disabilità; invita la Commissione, in considerazione della quasi totale mancanza di meccanismi al riguardo, a inserire nei sistemi di protezione sociale provvedimenti speciali per le donne con disabilità;

14.

sottolinea che numerose persone con disabilità mentali e menomazioni intellettuali sono particolarmente esposte al rischio di abusi e violenze; invita gli Stati membri a istituire un meccanismo di controllo sviluppato per fornire servizi sociali e protezione giuridica alle vittime e garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà delle persone che risiedono in istituti, con particolare riferimento alle donne e ai minori disabili; invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a realizzare studi sulla situazione delle ragazze e delle donne con disabilità in relazione alla violenza; sottolinea la necessità di misure e azioni volte a combattere la duplice discriminazione delle donne e promuovere la piena parità di diritti e di opportunità; invita la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare provvedimenti attivi ed efficaci onde sostenere e favorire la transizione dall'assistenza in istituti all'assistenza nella collettività, facendo buon uso delle possibilità di finanziamento offerte dall'Unione europea, quale il programma Progress, per attuare misure di sensibilizzazione pubblica sulla situazione dei disabili residenti in istituti; invita gli Stati membri a garantire alle donne con disabilità che subiscono violenze l'accesso prioritario agli alloggi popolari, ai contributi per adattare l'ambiente domestico, al sostegno domiciliare e ai servizi pubblici previsti per i casi di violenza di genere;

15.

sottolinea che è necessario incoraggiare gli Stati membri a prestare molta più attenzione agli aspetti sociali della disabilità; ritiene che una condizione necessaria per la capacità individuale di esercitare i diritti civili sia la creazione di un contesto normativo per un meccanismo decisionale di sostegno; invita gli Stati membri a incoraggiare il più possibile eventuali forme di sostegno quali l'assistenza personale e altri servizi che favoriscano la vita indipendente, nell'ottica di ridurre, in linea generale, le cure prestate in istituti a favore di forme alternative di sostegno; invita la Commissione a condurre uno studio approfondito su questi aspetti e a sensibilizzare la società al riguardo; sottolinea il ruolo del volontariato quale indispensabile fonte di supporto ai disabili e invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire e migliorare le iniziative e i programmi di sostegno a esso dedicati;

16.

sottolinea l'importanza di garantire e assicurare pari accesso all'informazione pubblica, con particolare riferimento alla gestione pubblica di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, in conformità dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per prepararsi ad affrontare le calamità naturali e quelle causate dalla negligenza umana, con particolare riferimento alla fornitura di informazioni adeguate ed utili alle persone con disabilità, anche attraverso la presentazione di utili e idonei esempi internazionali;

18.

sottolinea la necessità di intervenire a livello sia nazionale che europeo per favorire la transizione dall'assistenza in istituti all'assistenza nella collettività, facendo uso dei Fondi strutturali accompagnati da misure volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei disabili residenti in istituti;

Importanza della raccolta dei dati e della consultazione dei soggetti interessati

19.

sottolinea che attualmente mancano o scarseggiano, negli Stati membri, dati coerenti e specifici in base al genere sulle questioni legate alla disabilità e ai servizi correlati alla disabilità, compresi indicatori e informazioni specifici riguardo al numero e alla qualità degli istituti e delle case di cura, e che Eurostat dovrebbe fornire maggiori dati annuali, specifici in base al genere, sui disabili e sulle persone che li assistono;

20.

esprime delusione per la mancanza di trasparenza e la partecipazione limitata di persone con disabilità nella raccolta dei dati e nella consultazione e ritiene che la Commissione europea dovrebbe incoraggiare la partecipazione di persone con disabilità alle procedure di consultazione che devono essere totalmente accessibili in base alle esperienze delle ONG, concepite in modo tale da consentire osservazioni specifiche e supportate da efficaci campagne di informazione; sottolinea che il fatto che la consultazione online svolta nel 2009 dalla Commissione sul suo sito web centrale per le consultazioni abbia ricevuto dalla società civile soltanto 336 risposte dimostra che le campagne di informazione non hanno raggiunto i gruppi cui erano destinate e rileva inoltre che il mezzo informatico non era accessibile per le persone non vedenti che utilizzavano software di lettura dello schermo ("screen reader"); invita gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano possano partecipare a tutti i processi di attuazione a ogni livello, come sancito dall'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

21.

invita la Commissione ad accelerare il processo di controllo, cooperazione e scambio di buone prassi tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati confrontabili specifici in base al genere e indicatori di progresso, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario; sottolinea che le misurazioni dovrebbero basarsi sulle esigenze dei disabili e non essere fondate esclusivamente su elementi medici, ma dovrebbero includere anche gli aspetti sociali, occupazionali e ambientali; sottolinea nel contempo l'importanza di coordinare gli sforzi per combattere le violazioni e il fenomeno dei falsi invalidi;

22.

ricorda che la registrazione delle persone con disabilità nell'ambito dei servizi e del sostegno basato sul bilancio pubblico non deve determinare violazioni dei loro diritti umani e della loro vita privata, né stigmatizzazioni;

Cambiamenti demografici e un ambiente privo di barriere

23.

sottolinea che i cambiamenti demografici determineranno inoltre un aumento del numero di persone anziane con disabilità, poiché l'allungamento della vita media comporterà anche il fatto che più persone sperimenteranno l'insorgenza di una disabilità, e si renderanno quindi maggiormente necessari lo sviluppo e la concezione di servizi e soluzioni a vantaggio sia delle persone con disabilità, indipendentemente dalla loro età, che degli anziani con o senza disabilità;

24.

incoraggia le alleanze tra i due gruppi nella società, al fine di contribuire alla crescita innovativa, anche sulla base dell'occupazione e dello sviluppo sociale negli Stati membri, e al fine di soddisfare le nuove esigenze derivanti dall'invecchiamento della società e dal cambiamento demografico;

25.

invita la Commissione a rafforzare sia le sanzioni che gli incentivi positivi affinché gli Stati membri attuino l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e rispettino gli obblighi giuridicamente vincolanti ivi contenuti; invita la Commissione a rafforzare le norme antidiscriminazione e le disposizioni in materia di accessibilità nella futura politica di coesione 2014-2020 e a controllare e valutare la corretta attuazione dei programmi di finanziamento europei e l'utilizzo dei fondi europei;

26.

invita la Commissione a promuovere l'utilizzo dei Fondi strutturali europei, segnatamente del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, onde migliorare l'accessibilità di beni e servizi e l'ambiente edificato avvalendosi dei fondi europei;

Libertà di circolazione e servizi privi di barriere

27.

riconosce che la libertà di circolazione è un diritto fondamentale all'interno dell'Unione europea; sottolinea che essa influenza positivamente la qualità della vita e la partecipazione delle persone con disabilità alla società e al mercato del lavoro, contribuendo anche all'inserimento sociale delle loro famiglie, con particolare riguardo a un migliore accesso ai servizi sanitari, prestando più attenzione alle persone con malattie croniche invalidanti al fine di ridurre le disuguaglianze sanitarie in tutta l'Unione europea;

28.

sottolinea che, in un'Europa che promuove l'uguaglianza e la libertà di movimento sul proprio territorio per i suoi cittadini, i diritti delle persone disabili variano da uno Stato membro all'altro;

29.

sottolinea che il trasporto accessibile consente alle persone con disabilità di partecipare più facilmente al mercato del lavoro e contribuisce quindi alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare più celermente l'accessibilità dei servizi attraverso diverse strategie per l'abbattimento delle barriere all'accesso a tali tecnologie, anche mediante la riduzione dei prezzi, come pure mediante le iniziative faro della strategia UE 2020 concepite per il raggiungimento degli obiettivi previsti da tale strategia;

31.

ricorda che la mobilità è una questione fondamentale nel quadro della strategia europea in materia di occupazione e che gli ostacoli specifici a una vita dignitosa e indipendente per le persone con disabilità nell'Unione europea continuano a essere di estrema rilevanza, soprattutto in termini di portabilità dei sussidi e degli aiuti, nonché di accesso alle necessarie strutture e assistenza personale;

32.

sottolinea che le persone con disabilità, in base alla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, hanno diritto a un'assistenza sanitaria transfrontaliera e alla parità di accesso all'assistenza sanitaria in ogni Stato membro dell'UE, a maggior ragione se hanno bisogno di cure altamente specializzate;

33.

chiede un riconoscimento migliore e reciproco dello stato di disabilità in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a scambiare buone prassi al fine di colmare le lacune esistenti fra i sistemi nazionali in materia di valutazione del/i livello/i di disabilità in tutta l'UE, al fine di garantire una migliore mobilità per le persone disabili;

34.

sottolinea la necessità di incoraggiare il riconoscimento da parte degli Stati membri, nei loro sistemi di sicurezza sociale e al momento della pensione, della partecipazione e del lavoro non retribuito di chi presta assistenza, in particolare le donne, alle persone con disabilità; sottolinea che va accordata una particolare attenzione a queste donne;

35.

riconosce l'importanza della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili in cui si afferma che tale contrassegno dovrebbe esistere in un formato standard e dovrebbe essere riconosciuto da tutti gli Stati membri al fine di agevolare l'uso dell'autovettura da parte dei portatori e osserva che una carta europea unificata in materia di diritti dei viaggiatori e di conseguimento e rinnovo delle patenti di guida e di tutti gli altri documenti o autorizzazioni che possono essere necessari per facilitare la mobilità tra gli Stati membri sono fondamentali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri dell'UE; riconosce che le forme innovative di strumenti di comunicazione gratuiti per i non vedenti e i non udenti, come servizi informativi accessibili, con particolare riferimento ai servizi online, sono anch'esse fondamentali per la piena fruizione dei diritti di queste persone; reputa che tali strumenti dovrebbero annoverare versioni di facile lettura per le persone aventi disabilità cognitive e intellettuali; sollecita la riduzione delle barriere alla libera circolazione delle persone con disabilità tramite l'adozione di una tessera europea di mobilità, sulla base del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei contrassegni di disabilità e delle agevolazioni e dei diritti riservati ai disabili, in modo da agevolare loro lo studio, il lavoro e i viaggi, avvalendosi anche del quadro fornito dal metodo di coordinamento aperto; sollecita la creazione, da parte della Commissione, di un sito web maggiormente informativo rivolto alle persone con disabilità, che illustri i loro diritti e fornisca ulteriori informazioni specifiche in materia di viaggi;

36.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per promuovere l'accesso senza barriere fisiche ai posti di lavoro e alle abitazioni per le persone con disabilità, come strumento per contribuire al loro inserimento nella vita professionale;

37.

sottolinea che non si possono sviluppare economie innovative e basate sulla conoscenza senza forme e contenuti accessibili per le persone con disabilità disciplinati da normative vincolanti, quali ad esempio pagine web accessibili ai non vedenti e contenuti sottotitolati per gli ipoudenti, compresi servizi di informazione e online per le persone che utilizzano il linguaggio dei segni, applicazioni per smart phone e ausili tattili e sonori nei mezzi di informazione pubblici;

38.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare un approccio su due fronti, in cui legislazione vincolante e norme tecniche siano considerate strumenti complementari indispensabili per conseguire l'accessibilità; sottolinea che la legislazione dovrebbe delineare un quadro sostenibile, visti i rapidi progressi nel settore TIC; osserva che le norme dovrebbero costituire strumenti in evoluzione, in grado di assicurare l'attuazione della legislazione;

39.

rileva la mancanza di parità di accesso all'assistenza sanitaria, compreso l'accesso all'informazione sanitaria e medica, e sollecita la Commissione europea ad accelerare i lavori riguardanti raccomandazioni volte a sostenere la parità di accesso ai servizi sanitari e all'informazione sanitaria e medica;

40.

sottolinea che, per conseguire la partecipazione attiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, occorre adoperarsi per fornire soluzioni di comunicazione alle persone con disabilità mentale (ad esempio pagine web di facile lettura) e comunicazioni aumentative e alternative per persone con esigenze comunicative complesse;

41.

invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a incoraggiare l'integrazione e l'accettazione nella società delle persone con disabilità, migliorandone l'accesso alle strutture e alle attività sportive, ricreative e culturali, anche attraverso la promozione e lo scambio fra gli Stati membri di materiale culturale accessibile agli ipovedenti, in linea con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità (17);

42.

invita gli Stati membri a porre rimedio alle carenze nella legislazione riguardante l'accessibilità, segnatamente in materia di trasporti pubblici e di diritti dei passeggeri, compreso il danneggiamento degli equipaggiamenti di mobilità, i servizi di sistemi di informazione e comunicazione elettronica nonché le norme riguardanti l'ambiente edificato pubblico e i servizi;

Pari opportunità

43.

ritiene che per "pari opportunità" non si possa intendere le stesse condizioni e circostanze per persone con esigenze differenti, e che pertanto le persone con disabilità differenti devono essere in grado di accedere a strumenti adeguati che consentano loro di acquistare beni e servizi, creando effettive pari opportunità;

44.

ribadisce la necessità di garantire alle persone con disabilità un accesso universale, efficace e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alla fornitura di beni e servizi disponibili al pubblico, compresi alloggi, telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, informazione, tra cui informazioni fornite in formati accessibili, servizi finanziari, attività culturali e per il tempo libero, edifici aperti al pubblico, mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici;

45.

sottolinea che l'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l'integrazione sociale delle persone con disabilità;

46.

ribadisce che i prodotti, i beni e i servizi, comprese le loro versioni modificate, non devono dar luogo a discriminazioni e di conseguenza non devono avere un costo superiore per le persone disabili;

47.

ritiene che le PMI svolgano un ruolo decisivo nel consentire alle persone con disabilità di accedere al mondo del lavoro, nella misura in cui possono costituire l'ambiente di lavoro idoneo per esaltarne le potenzialità individuali e professionali; sottolinea pertanto che alle PMI devono essere fornite non soltanto tutte le informazioni relative alle misure di agevolazione e sostegno connesse all'assunzione delle categorie protette, ma anche tutte le informazioni pertinenti alle tecnologie e ai percorsi di studio che consentono alle persone con disabilità di condurre una vita professionale autonoma e attiva;

48.

sottolinea l'eccezionale importanza di occupare le persone con disabilità nel mercato del lavoro regolare; riconosce la grande necessità di modalità giuridiche più flessibili per i rapporti di lavoro, segnatamente per quanto riguarda le moderne forme di relazione tra datore di lavoro e dipendente, e invita la Commissione e i governi degli Stati membri ad adottare misure legislative e finanziarie atte a sostenere in modo efficace l'occupazione delle persone con disabilità;

49.

invita gli Stati membri a migliorare e adeguare le loro politiche attive del lavoro per consentire alle persone con disabilità sia di accedere al mercato del lavoro che di rimanervi; raccomanda l'introduzione di iniziative che rispondano alle esigenze delle diverse tipologie di disabilità, tra cui misure di pianificazione e orientamento professionale attive sin dal momento in cui le persone che le necessitano si iscrivono presso i servizi preposti a tal fine;

50.

sottolinea che i laboratori protetti e i luoghi di lavoro integrati, seppure non allo stesso livello della partecipazione al mercato del lavoro aperto, potrebbero essere soluzioni valide per seguire e sostenere tutte le persone con diverse disabilità e in fasi diverse della vita, anche tramite l'individuazione di soluzioni ragionevoli, nella transizione verso un mercato del lavoro aperto, ed è dell'avviso che il rifiuto ingiustificato di prevedere una soluzione ragionevole (articolo 5 della direttiva 2000/78/CE) vada inteso come una forma di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; osserva che, in alcuni Stati membri, si possono utilizzare i laboratori protetti e le quote come una transizione verso il mercato del lavoro aperto, mettendo a disposizione specifiche strutture destinate ai disabili e personale addestrato a provvedere alle loro esigenze; sottolinea che la designazione di rappresentanti delle persone con disabilità all'interno delle grandi imprese, che consenta loro di esprimersi in prima persona, sarebbe da incoraggiare, come pure un rafforzamento della cooperazione fra le locali ONG interessate e le PMI; sottolinea che è necessario sostenere, all'occorrenza, gli assistenti personali, poiché ciò migliorerebbe sostanzialmente le opportunità per i disabili di affermarsi sul mercato del lavoro;

51.

sottolinea l'importanza di programmi di transizione che, in primo luogo, offrano opportunità di lavoro a partire da laboratori protetti per poi avvicinarsi al mercato del lavoro aperto e, in secondo luogo, creino un quadro più flessibile per la transizione dalla riqualificazione professionale ad altre forme occupazionali nel corso dell'attuazione della strategia Europa 2020;

52.

invita gli Stati membri a consolidare e perfezionare le politiche occupazionali attive adottate allo scopo di integrare le persone con disabilità sul posto di lavoro e ad aumentare l'efficienza degli organi nazionali competenti;

53.

osserva che gli Stati membri dovrebbero, in via prioritaria, concordare e approvare al più presto la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426); invita la Commissione a continuare a contribuire al superamento delle difficoltà tecniche in seno al Consiglio al fine di garantire che si giunga rapidamente a un accordo; osserva che una politica antidiscriminazione svolge un ruolo decisivo nel promuovere l'inclusione sociale e l'occupazione dei disabili;

54.

chiede un riesame della legislazione europea in materia di appalti pubblici onde rendere obbligatori in fase di selezione i criteri legati all'accessibilità tra quelli mirati a promuovere l'inserimento sociale, l'innovazione e l'accessibilità per le persone con disabilità;

55.

sottolinea che, nonostante le differenze esistenti tra i singoli Stati membri, la maggior parte dei sistemi di previdenza sociale non prevede una flessibilità sufficiente per far sì che i singoli possano ottenere agevolazioni pur restando sul mercato del lavoro; chiede una riforma di tali sistemi che li renda più dinamici, cosicché le agevolazioni e l'invalidità parziale possano essere compatibili con la permanenza sul mercato del lavoro;

56.

rammenta che la Commissione stessa, nella sua comunicazione sulla strategia europea sulla disabilità, esprime preoccupazione per la scarsa disponibilità di sottotitoli e descrizioni audio sulla televisione nell'Unione europea; sottolinea in particolare la circostanza che per anni organizzazioni di persone non udenti e ipoudenti hanno realizzato con il sostegno del Parlamento europeo una campagna paneuropea per assicurare un più ampio accesso ai sottotitoli sulla televisione nell'Unione; chiede un'applicazione più rigorosa dell'obbligo che incombe agli Stati membri in virtù della direttiva 2007/65/CE di incentivare gli operatori radiotelevisivi ad assicurare una maggiore accessibilità dei servizi multimediali per le persone con disabilità uditiva o visiva; invita la Commissione a prevedere possibilità specifiche di finanziamento destinato agli operatori radiotelevisivi pubblici per aiutarli ad introdurre i servizi per i sottotitoli e le descrizioni audio nei loro programmi;

Investire nelle persone con disabilità

57.

rileva che il livello di occupazione delle persone con disabilità in Europa è purtroppo basso e ricorda alle istituzioni europee che gli obiettivi della strategia Europa 2020 possono essere conseguiti soltanto se migliora la situazione di queste persone; ritiene che la società debba pertanto essere sensibilizzata alla disabilità e debba accettarla, anche a livello prescolastico e di scuola primaria;

58.

afferma che gli attuali sistemi di istruzione e formazione non sono sufficienti per prevenire un tasso elevato di abbandono della scuola tra le persone con disabilità, in assenza di ulteriori politiche pubbliche che offrano determinati ausili di apprendimento, dal momento che l'importo relativo all'obiettivo nell'ambito della strategia Europa 2020 costituisce una riduzione a meno del 10 %; sottolinea che ciò comporta notevoli svantaggi sociali e occupazionali, nonché la conseguente indigenza, per le persone disabili, in particolare in questo momento di crisi economica; sottolinea la necessità, tenuto conto dell'elevato tasso di abbandono scolastico da parte di persone disabili e alla luce delle conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione, di investire, promuovendoli, in efficaci (anche alternativi) programmi d'istruzione e formazione (professionale) che siano su misura per le esigenze, le caratteristiche e le capacità delle persone con disabilità e rileva che ciò presuppone la presenza di un sufficiente numero di professionisti qualificati e motivati, che dispongano di validi e idonei programmi, e la disponibilità che siffatti programmi figurino nei curricula di qualsiasi istituto di istruzione e formazione professionale e istruzione superiore, nonché nei programmi extracurriculari per le persone con disabilità, al fine di combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti dei minori disabili e affinché questi ultimi possano ottenere le qualifiche adeguate che diano accesso a un mercato del lavoro moderno e aperto; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire alle persone con disabilità un accesso migliore alle informazioni sui programmi esistenti in materia di mobilità e istruzione nonché parità di accesso ai programmi di formazione continua; constata, nella fattispecie, la necessità di integrare la lotta alla discriminazione nella strategia Europa 2020 e nelle sue iniziative faro, al fine della conformità con l'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

59.

conferma la necessità di incentrare l'attenzione sull'istruzione inclusiva, segnatamente nel contesto della convalida delle esperienze apprese, e che pertanto tale aspetto andrebbe messo in evidenza nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione ("ET 2020") e dell'iniziativa faro per le competenze e l'occupazione di Europa 2020; constata inoltre la necessità di elaborare nuovi orientamenti idonei a favorire l'uso corretto dell'informatica nelle scuole e a casa per garantire un'assistenza personale specifica e definita su misura;

60.

sottolinea la necessità di garantire a tutti i bambini, anche quelli con disabilità, il diritto di accesso universale a tutti i settori e livelli di istruzione, in tutti gli istituti; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la diffusione di informazioni generali presso le famiglie con bambini disabili, al fine di consentire un riconoscimento e un sostegno precoci e individuare soluzioni possibili per le loro esigenze; evidenzia l'importanza del sostegno pubblico a favore delle famiglie delle persone con disabilità, in termini di finanziamento, di servizi assistenziali (tra cui la cura dell'infanzia), assistenza sanitaria, sostegno psicologico e condivisione di competenze, nonché in termini di una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro per uno o entrambi i genitori di bambini disabili; esorta pertanto gli Stati membri a istituire uffici specifici e accessibili, presso cui sia possibile ottenere informazioni e assistenza amministrativa; invita altresì gli Stati membri a sostenere le famiglie di persone con disabilità e gli operatori dei sistemi sanitari nazionali tramite azioni mirate d'informazione e formazione e il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nei processi decisionali e di monitoraggio;

61.

sottolinea che i datori di lavoro dovrebbero consentire alle persone con disabilità di coprire un posto di lavoro, se qualificate, e far carriera nello stesso, nonché sostenere tali persone con misure di formazione;

62.

sottolinea l'importanza di favorire la promozione di progetti integrati scuola-lavoro, che consentano un passaggio concreto ed immediato dal progetto didattico ed educativo al "progetto di vita" per i ragazzi con disabilità;

63.

sottolinea la necessità di curare, per quanto riguarda i giovani con disabilità, anche gli aspetti della formazione e dell'istruzione non formali, quali per esempio gli ambiti della socialità e dei mass-media (che dovrebbe essere soggetto a sempre più rigorosi requisiti di accessibilità, anche per quanto riguarda i sottotitoli e le descrizione audio), dello sport, del tempo libero e delle attività all'aria aperta, a seconda delle specificità di ogni bambino e ragazzo; sottolinea che non si tratta semplicemente di strumenti indispensabili alla formazione sana di ogni individuo, ma costituiscono anche diritti inalienabili riconosciuti dalle Nazioni Unite;

64.

sottolinea che l'apprendimento permanente è un modo fondamentale per sostenere e rafforzare l'adattabilità e la continuità dell'occupazione per le persone con disabilità e che esso riveste particolare importanza per le persone che hanno acquisito una disabilità sul lavoro e, soprattutto, per le persone con una malattia invalidante in evoluzione;

65.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere o istituire servizi di riabilitazione nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione, degli ausili per una vita autonoma, dei trasporti, ecc, che siano più efficaci e sovrapposti; è del parere che detti servizi non debbano soltanto essere controllati e concepiti su misura ma che debbano altresì coadiuvare la pianificazione a lungo termine in materia di bilancio e di sviluppo;

66.

ritiene necessario un adeguato impegno finanziario a favore delle organizzazioni di persone con disabilità e insiste sulla necessità che il tasso di cofinanziamento per tali organizzazioni non sia inferiore al 10 % del valore dei progetti che presentano, viste le loro note difficoltà finanziarie;

Stili di vita

67.

sottolinea che la responsabilità sociale volontaria delle imprese potrebbe anch'essa imprimere un forte impulso alle condizioni delle persone con disabilità; chiede l'introduzione di aiuti e sussidi, con particolare riferimento ai finanziamenti e alla programmazione dell'Unione europea, che varino a seconda del tipo di contratto, per le aziende e i datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità; invita gli attori e i soggetti interessati a sostenere e applicare prassi corrette in quest'ambito, con particolare riguardo alle donne con figli disabili;

68.

ribadisce che la formazione dei funzionari pubblici delle istituzioni europee e degli Stati membri all'accoglienza e all'informazione di persone con disabilità dovrebbe essere la norma e che l'accesso ai documenti e ai procedimenti legali pubblici andrebbe agevolata tramite misure pratiche; invita le istituzioni dell'Unione a dare l'esempio in materia di assunzione di persone con disabilità ed esorta gli Stati membri a perseguire la stessa strategia;

69.

sottolinea che le politiche volte a favorire e sostenere l'imprenditorialità indipendente dovrebbero prestare debita attenzione all'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e nella sfera dell'attività economica, in quanto tale integrazione è una fonte di flessibilità che consente a tali persone, in molti casi, di superare limiti e ostacoli esistenti sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri a introdurre un sostegno più indicato ed efficace per le politiche di imprenditorialità indipendente relative a tale categoria di persone;

70.

invita la Commissione a presentare in modo più efficace i vantaggi dell'accessibilità e a integrare i costi e la spesa della creazione di un ambiente senza ostacoli per tutti, con particolare riguardo a una società senescente;

71.

incoraggia l'introduzione di specifiche forme di congedo atte a consentire ai genitori di prendersi cura dei figli disabili; chiede, inoltre, che l'impegno profuso e il lavoro svolto dai genitori di bambini disabili sia riconosciuto come esperienza professionale e sia preso specificamente in considerazione nel calcolo dei diritti alla pensione di anzianità;

72.

sottolinea che l'accesso senza ostacoli dei disabili ai servizi sanitari e a servizi di riabilitazione complessa non arresta del tutto il deterioramento della salute, soprattutto in una società senescente, ragion per cui, se si vuole realizzare una società sostenibile, in cui sia conferito un sempre maggior valore alla salute – dalla prevenzione alla riabilitazione – ciascun individuo ha una propria responsabilità in termini di attività quotidiane e abitudini di consumo;

Lotta alla povertà

73.

invita la Commissione a garantire un adeguato sostegno finanziario all'organizzazione centrale rappresentativa delle persone con disabilità nell'Unione europea, nonché ad altre organizzazioni a livello europeo riguardanti specifiche disabilità, al fine di consentire una loro piena partecipazione alla definizione delle politiche e all'attuazione della legislazione che concretizza gli impegni della SED e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché ad altri processi decisionali riguardanti problematiche connesse alle persone con disabilità;

74.

deplora che le persone con disabilità debbano accollarsi oneri finanziari supplementari – le spese aggiuntive sostenute nel breve termine in ragione della loro disabilità – nella loro vita quotidiana, il che incide notevolmente sulla loro qualità di vita;

75.

invita la Commissione, visti i suoi obiettivi di riduzione della povertà, a disaggregare i dati relativi a tale fenomeno per calcolare il numero di persone con disabilità che si trovano in situazione di povertà, in modo da ottenere obiettivi comparabili per la riduzione della povertà delle persone con disabilità nel quadro della strategia Europa 2020;

76.

sottolinea che eliminare o alleviare seriamente questa povertà comporterebbe un aumento delle persone disabili occupate, il che aumenterebbe il gettito fiscale netto per lo Stato e ridurrebbe il numero di persone bisognose di prestazioni per ragioni di povertà estrema;

77.

conferma che – rammentando l'impulso dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale e della nuova Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale – è impossibile ridurre la povertà senza integrare le persone con disabilità in primo luogo nel settore dell'istruzione e, successivamente, nel mercato del lavoro e senza adeguare le politiche di sostegno al reddito in caso di invalidità e i regimi delle pensioni di invalidità, ai sensi del punto 12 delle conclusioni adottate alla riunione del Consiglio EPSCO del 30 novembre 2009, tenendo presente che tale processo può anche avere un effetto di stigmatizzazione;

78.

riconosce che la diagnosi e l'assistenza precoci sono cruciali e fondamentali nel caso di bambini con disabilità e che devono essere considerate un investimento a lungo termine in una società senescente; osserva che le famiglie delle persone con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, donde la necessità di prestare loro particolare attenzione;

79.

invita gli Stati membri a evitare di apportare tagli ingiustificati alla protezione sociale per le persone con disabilità nel quadro delle politiche di austerità introdotte in risposta alla crisi economica, vista la necessità di garantire a tali persone, quale diritto inalienabile, un tenore di vita accettabile;

80.

afferma che le persone con disabilità sono particolarmente a rischio di esclusione sociale e di povertà e sottolinea che il tasso di povertà di questa categoria di persone è del 70 % superiore a quello delle persone non disabili; rileva che i soggetti più vulnerabili sono le persone con disabilità gravi o multiple e le famiglie monoparentali con figli disabili; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire i loro diritti e ad adottare misure intese a migliorare la loro qualità di vita, anche fornendo l'accesso a informazioni pratiche sui problemi quotidiani, aiutandoli tra l'altro a familiarizzarsi con le procedure e servizi di sviluppo di competenze che incidono sulla vita familiare;

81.

invita il Consiglio e la Commissione ad adottare ulteriori misure e a elaborare relazioni periodiche sulle malattie rare e a fornire un aiuto concreto per instaurare contatti tra i genitori e gli specialisti più vicini alla loro abitazione; ritiene che ciò debba essere preso in considerazione e valutato nell'ambito del lavoro dell'organizzazione INSERM; invita la Commissione a promuovere la creazione di una rete europea di centri accreditati per la diagnosi e la cura di specifiche forme di malattie rare, al fine di coordinarne e monitorarne l'attività e i vantaggi che rappresentano per i pazienti;

Il Parlamento insiste nel chiedere un approccio socialmente sostenibile e fondato sui diritti umani

82.

conferma che, alla luce dei nuovi diritti enunciati nella Carta dell'UE, la Commissione ha adottato un approccio corretto in materia di pari opportunità: rafforzamento dell'azione antidiscriminazione, sostegno alle politiche di inclusione e attività di sensibilizzazione alla disabilità, tra cui la nozione della progettazione per tutti gli utilizzatori e la progettazione universale (Design for All e Universal Design), sottolineando nel contempo l'importanza di soluzioni ragionevoli;

83.

invita gli Stati membri e la Commissione a ratificare e attuare senza indugio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD) e i suoi protocolli opzionali e plaude all'iniziativa della Commissione di aderire al protocollo opzionale di tale convenzione;

84.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione la conclusione di un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo e a redigere, entro un anno, una raccomandazione specifica volta ad associare il Parlamento al monitoraggio dell'attuazione della UN CRPD;

85.

invita il Consiglio ad adottare la proposta di decisione della Commissione relativa alla conclusione del protocollo opzionale da parte dell'Unione europea, sottolineando che il meccanismo istituito da tale protocollo potrebbe portare, con il coinvolgimento del Parlamento europeo, all'effettiva attuazione della UN CRPD da parte dell'Unione europea;

86.

invita la Commissione europea a definire azioni concrete, adeguate e più dettagliate e a istituire un meccanismo di controllo per tutti i livelli di governance riguardo all'attuazione della SED, coerentemente con l'elenco di azioni previste dalla SED e in stretta cooperazione con il Parlamento europeo;

87.

invita gli Stati membri a fornire tutto il sostegno possibile a idonee misure e strumenti su misura (al di là dell'aspetto medico) atti a favorire una vita più autonoma, al fine di garantire pari opportunità e un'esistenza attiva alle persone disabili e alle loro famiglie;

88.

sottolinea la necessità di aiutare chi può lavorare e vuole restare nel mondo del lavoro pur avendo perso parte delle proprie capacità funzionali; invita gli Stati membri a promuovere una cultura dell'inclusione e a contribuire all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con capacità di lavoro parziale;

89.

invita gli Stati membri a (ri)considerare le loro azioni e i programmi o le strategie nazionali in tema di disabilità in base al calendario e nel quadro della SED, conformemente alla strategia Europa 2020 e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

90.

invita la Commissione a proporre una proposta legislativa sull'accessibilità nell'Unione, come annunciato nella SED, sottolineando la necessità di misure incisive e vincolanti a livello dell'Unione per migliorare l'accessibilità di beni e servizi per le persone disabili, da applicare seguendo una chiara tabella di marcia;

91.

chiede agli Stati membri ad adottare, con il sostegno della Commissione, misure sociali specifiche a favore di un accesso equo all'assistenza sanitaria, compresi servizi sanitari e rieducativi di qualità destinati alle persone con disabilità fisiche e mentali;

92.

sottolinea l'importanza della ricerca di nuove metodologie terapeutiche che favoriscano ulteriormente l'integrazione dei disabili nella società; segnala che in quest'ottica, ad esempio, il teatro e la zooterapia si stanno dimostrando efficaci nel promuovere la socializzazione e la comunicazione interpersonale;

93.

esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie ad agevolare le transazioni commerciali per gli ipovedenti;

94.

invita la Commissione a inserire riferimenti più espliciti alla disabilità nella prevista revisione della riforma degli appalti pubblici;

95.

invita la Commissione, in base ai risultati del dibattito seguito alla pubblicazione del Libro verde sulle pensioni, a promuovere una politica trasversale sulla disabilità nel prossimo Libro bianco, che dovrebbe essere pubblicato nella seconda metà del 2011;

96.

invita la Commissione a valutare se le ulteriori misure adottate nel quadro dei Fondi strutturali europei, con particolare riguardo al Fondo per lo sviluppo rurale, aiutino le persone con disabilità che vivono nelle aree rurali ad essere cittadini attivi in Europa;

97.

invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi in modo particolare per elaborare norme in materia di screening personale per l'uso di servizi di trasporto che rispettino i diritti fondamentali e la dignità dei passeggeri e consentano loro di viaggiare, con particolare riguardo ai dispositivi medici, apparecchi e accessori che possono essere portati a bordo, e per conseguire un'interpretazione comune chiara dei requisiti di sicurezza esistenti, al fine di garantire che alle persone con disabilità non sia negata la possibilità di viaggiare – in assenza di giustificazione e in misura sproporzionata – semplicemente per evitare disagi al prestatore di servizi;

98.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire servizi di navigazione su misura per i non vedenti e gli ipovedenti, a riferire annualmente in proposito e a proporre specifiche raccomandazioni – tenendo conto degli sviluppi tecnologici dinamici – assicurando che si compiano progressi e conseguendo una mobilità da porta a porta senza intoppi, come indicato nel Libro bianco dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile";

99.

invita gli Stati membri a riesaminare la prestazione di servizi sanitari alle persone con disabilità, tra cui le misure in materia di accessibilità fisica ai servizi, formazione e personale medico, sensibilizzazione, informazioni fornite in formati accessibili, servizi di consulenza personalizzati, compresa la traduzione in varie lingue, e servizi sanitari personalizzati in funzione delle esigenze delle persone con disabilità;

100.

invita la Commissione e gli Stati membri ad astenersi, nel quadro del sostegno alle attività sportive e ricreative per le persone con disabilità, dal compiere distinzioni tra le diverse disabilità ed esorta il Consiglio a proseguire gli sforzi, ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha promesso, nel 1986, di sostenere lo sport per le persone con disabilità;

101.

invita la Commissione e il Consiglio a migliorare l'accesso delle persone con disabilità nel settore dei diritti d'autore, anche intensificando lo scambio di prassi eccellenti in materia, a sostenere la definizione di modalità ottimali di cooperazione e a garantire che i prestatori di servizi siano soggetti a idonei requisiti comuni obbligatori riguardo alle persone con disabilità, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti videolesi;

102.

sottolinea che, in conformità con lo spirito della UN CRPD, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali – in particolare la disposizione sulle omissioni ingannevoli – riguarda anche le persone con disabilità;

103.

invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi, in base alle prassi e all'esperienza del Parlamento europeo, affinché i non udenti possano fruire senza ostacoli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in conformità con le decisioni del Parlamento del 1988 e del 1998, e di riferire annualmente in proposito ai deputati europei interessati;

104.

invita la Commissione a elaborare uno studio riferito alle persone con disabilità della vista, analizzando le caratteristiche dei display digitali (interfacce) dei prodotti industriali e domestici e soluzioni alternative di informazione equivalenti per i non vedenti, e a presentare proposte legislative specifiche;

105.

invita gli Stati membri e la Commissione a riconoscere la lingua dei segni tra le lingue ufficiali degli Stati membri; rileva pertanto che questi ultimi dovrebbero adoperarsi in tal senso, conformemente alla dichiarazione di Bruxelles del 19 novembre 2010;

106.

invita la Commissione, nel quadro delle relazioni internazionali e degli aiuti allo sviluppo, a insistere sulla presa in considerazione degli interessi delle persone con disabilità, in conformità degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite;

*

* *

107.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

(5)  GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.

(6)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(7)  GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

(8)  GU C 158 del 26.6.1989, pag. 383.

(9)  GU C 284 del 2.11.1992, pag. 49.

(10)  GU C 17 del 22.1.1996, pag. 196.

(11)  GU C 152 del 27.5.1996, pag. 87.

(12)  GU C 20 del 20.1.1997, pag. 386.

(13)  GU C 132 del 28.4.1997, pag. 313.

(14)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.

(15)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2011)0081.

(17)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/25


Martedì 25 ottobre 2011
Modernizzazione degli appalti pubblici

P7_TA(2011)0454

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI))

2013/C 131 E/03

Il Parlamento europeo,

viste le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (1) e la direttiva 2007/66/CE sulle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (2),

vista la decisione del Consiglio 2010/48/CE relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (3), entrata in vigore il 22 gennaio 2011 e che identifica le direttive in materia di appalti pubblici come “Atti comunitari relativi a materie disciplinate dalla Convenzione”,

visto l'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC del 15 aprile 1994,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e segnatamente il suo articolo 26 sull'inserimento delle persone con disabilità,

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla parità di accesso ai mercati del settore pubblico nell'UE e nei paesi terzi (4),

visto il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)0015),

visto il Libro verde della Commissione sull'estensione dell'uso degli appalti elettronici nell'UE (COM(2010)0571),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 su un mercato unico per le imprese e la crescita (5),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (6),

vista la propria risoluzione del 3 febbraio 2009 relativa agli “appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa” (7),

vista la comunicazione della Commissione "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"(COM(2010)0543),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

vista la relazione del professor Mario Monti del 9 maggio 2010 su "Una nuova strategia per il mercato unico",

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2010)1214,

vista la relazione sulla Evaluation of SMEs' access to public procurement markets in the EU (8),

vista la comunicazione della Commissione sugli "Appalti pubblici per un ambiente migliore" (COM(2008)0400),

vista la comunicazione della Commissione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)" (COM(2008)0394),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Iniziativa faro Europa 2020. L'Unione dell'innovazione" (COM(2010)0546),

visto il parere del Comitato delle regioni dell’11-12 maggio 2011 su "Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti",

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2011 sul Libro verde relativo alla "Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti",

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2011 sul Libro verde relativo all'estensione dell'uso degli appalti elettronici nell'UE,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissioni per lo sviluppo regionale (A7-0326/2011),

A.

considerando che un mercato degli appalti pubblici dell'UE correttamente funzionante è un motore essenziale per la crescita e un elemento fondamentale del Mercato Unico oltre che un fattore essenziale per stimolare la concorrenza e l'innovazione e far fronte alle sfide che continuamente si affacciano per la politica pubblica in materia ambientale e sociale e ai problemi di qualità del lavoro - fra cui l’adeguatezza della retribuzione - di eguaglianza, coesione e inclusione sociale, assicurando al contempo un valore ottimale per cittadini, imprese e contribuenti,

B.

considerando che la normativa europea in materia di appalti pubblici ha contribuito in modo significativo ad accrescere la trasparenza e la parità di trattamento, a combattere la corruzione e a professionalizzare le procedure di appalto,

C.

considerando che, tenuto conto del contesto economico attuale, è più che mai importante garantire un'efficienza ottimale della spesa pubblica, limitando per quanto possibile i costi sostenuti dalle imprese, e che un migliore funzionamento degli appalti pubblici contribuirebbe alla realizzazione di questi due obiettivi,

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione e l'ampio processo di consultazione quale punto di partenza per la revisione delle direttive sugli appalti pubblici nel rispetto delle disposizioni del trattato di Lisbona e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea (CGE), e in linea con le nuove norme in materia di aiuti di Stato;

2.

sottolinea che, sebbene la revisione delle direttive dell'UE sugli appalti pubblici del 2004 abbia comportato un ulteriore e positivo sviluppo del mercato unico degli appalti pubblici, a distanza di alcuni anni dal recepimento nella legislazione nazionale delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE occorre valutare se sia necessario ottimizzare e apportare chiarimenti alle direttive per colmare le lacune emerse nella pratica; sottolinea che numerosi portatori di interesse considerano le norme in materia di appalti pubblici altamente complesse, il che comporta procedure amministrative costose e laboriose per ottemperarvi; deplora i frequenti casi di recepimento inadeguato delle norme nel diritto nazionale e l’insufficienza delle iniziative di formazione; invita la Commissione a proporre una vasta opera di semplificazione e consolidamento della normativa, fornendo ulteriori chiarimenti laddove necessario; sottolinea inoltre che il maggiore ricorso alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dovrà ora svolgere un ruolo essenziale nella riduzione dell'amministrazione e dei costi e che le diverse iniziative europee sugli appalti e il commercio elettronici (e-procurement e e-commerce) devono pertanto essere allineate alla riforma delle normativa in materia;

3.

chiede che nelle direttive sia dichiarato esplicitamente che esse non impediscono a un paese di osservare la Convenzione n. 94 dell'OIL; invita la Commissione a incoraggiare tutti gli Stati membri ad osservarla; sottolinea che l'efficacia operativa degli appalti pubblici sostenibili richiede norme europee chiare e inequivocabili che definiscano con precisione il quadro legislativo e attuativo degli Stati membri.

Primo compito: migliorare la certezza giuridica

4.

chiede che sia chiarito il campo di applicazione delle direttive; rileva che l'obiettivo principale degli appalti pubblici è l'acquisto di beni, lavori e servizi da parte delle autorità pubbliche al fine di soddisfare le esigenze dei loro cittadini e garantire una gestione efficiente dei fondi pubblici; sottolinea che la stazione appaltante deve trarre un beneficio diretto affinché una procedura possa qualificarsi come appalto pubblico;

5.

invita a chiarire le definizioni proposte nelle direttive – per esempio la definizione di "organismo di diritto pubblico" – in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e senza ridurre il campo di applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici;

6.

ricorda la sua risoluzione del maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici, che ha preso nota della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea affermando che i partenariati pubblico-pubblico non rientrano nel campo d'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, fintantoché non siano soddisfatti i seguenti criteri: scopo del partenariato è l'esecuzione di un incarico di servizio pubblico affidato alle pubbliche autorità interessate; l'incarico è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione del capitale privato; l’attività è essenzialmente espletata per conto delle autorità pubbliche coinvolte; sottolinea che il trasferimento di compiti fra organismi del settore pubblico riguarda l'organizzazione amministrativa interna degli Stati membri ed esula dalle norme relative agli appalti; sottolinea l’opportunità che chiarimenti in tal senso siano riportati nelle direttive sugli appalti pubblici;

7.

pone l'accento sull'esclusione delle concessioni di servizi dal campo di applicazione delle norme europee in materia di appalti; ricorda la necessità di considerare sia la complessità delle procedure sia le importanti differenze di cultura e prassi giuridiche esistenti negli Stati membri per quanto riguarda le concessioni di servizi; ritiene che il dibattito sulla definizione del termine "concessioni di servizi" e la creazione del quadro giuridico che disciplina tali concessioni abbia conosciuto un'evoluzione a seguito dell'adozione delle direttive del 2004 sugli appalti pubblici e della giurisprudenza complementare della Corte di giustizia dell'Unione europea; insiste sul fatto che una proposta di atto legislativo relativo alle concessioni di servizi sarebbe giustificata solo nell'ottica di rimediare a eventuali distorsioni del mercato interno; sottolinea che finora non è stata individuata alcuna distorsione di tale ordine e che pertanto un atto legislativo sulle concessioni di servizi appare superfluo se non è funzionale a un evidente miglioramento del funzionamento del mercato interno;

8.

sottolinea la necessità di mantenere l'attuale classificazione di categorie di servizi A e B in quanto le disposizioni "più leggere" per i servizi di tipo B trovano giustificazione nelle caratteristiche di tale categoria, trattandosi prevalentemente di servizi prestati a livello locale o regionale; chiede alla Commissione europea di sviluppare strumenti tali da aiutare le amministrazioni locali e regionali a decidere in quale categoria classificare gli specifici incarichi contrattuali;

9.

osserva, a tal proposito, che l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ai servizi sociali personali spesso non consente di conseguire risultati ottimali per i fruitori dei servizi; chiede che il diritto europeo riconosca le migliori pratiche nazionali basate sul principio per cui qualsiasi offerente che rispetti le condizioni stabilite per legge, se osserva i principi generali della parità di trattamento, della trasparenza e della non discriminazione, può essere ammesso alla concessione dei servizi in questione a prescindere dalla forma giuridica che riveste;

10.

sottolinea che dovrebbe essere evitata l'introduzione di nuove norme per i mercati degli appalti pubblici al di sotto delle soglie europee perché potrebbe mettere a repentaglio la certezza giuridica acquisita a livello nazionale;

11.

invita la Commissione ad allineare le direttive relative ai ricorsi al nuovo Quadro per gli appalti pubblici che si delineerà a seguito dell'attuale riesame e a condurre tale esercizio parallelamente all'elaborazione della proposta legislativa principale al fine di assicurare la coerenza;

12.

mette in rilievo la responsabilità della Commissione ai fini del monitoraggio della corretta applicazione delle direttive UE negli Stati membri;

Secondo compito: sviluppare la piena potenzialità degli appalti pubblici – Miglior rapporto qualità/prezzo

13.

ritiene che, al fine di sviluppare la piena potenzialità degli appalti pubblici, il criterio del prezzo più basso non debba più essere il criterio determinante per l'aggiudicazione di appalti e che sia necessario sostituirlo in via generale con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di benefici economici, sociali e ambientali, tenendo conto dei costi dell'intero ciclo di vita dei beni, servizi o lavori di cui trattasi; sottolinea che una simile soluzione non esclude il criterio del prezzo più basso quale criterio decisivo in caso di beni o servizi altamente standardizzati; chiede alla Commissione di elaborare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una metodologia di massima e non obbligatoria per calcolare i costi del ciclo di vita; sottolinea che l'adesione al criterio del "massimo vantaggio economico" stimolerebbe l'innovazione e gli sforzi per ottenere la massima qualità e il massimo valore, promuovendo pertanto il rispetto dei criteri della strategia Europa 2020; sottolinea che tale aspetto è particolarmente importante nel caso delle commesse che hanno un impatto sulla salute dei consumatori e in cui la qualità e i metodi produttivi svolgono un ruolo importante, come il settore alimentare; sottolinea che la normativa in materia di appalti pubblici dovrebbe essere sufficientemente flessibile da assicurare che i consumatori passivi, per esempio in ospedali, case di riposo, scuole e asili, abbiano accesso ad alimenti salutari e con un buon rapporto qualità/prezzo e non solo all'opzione meno costosa disponibile;

14.

riconosce che gli appalti pubblici, se utilizzati efficacemente, possono essere un vero motore per promuovere qualitativamente i posti di lavoro, le retribuzioni e le condizioni normative, garantire la parità, sviluppare le competenze e la formazione, favorire le politiche ambientali e fornire incentivi alla ricerca e all'innovazione; invita la Commissione a esortare i governi e le amministrazioni aggiudicatrici a ricorrere maggiormente agli appalti pubblici sostenibili che promuovono e sostengono un'occupazione qualificata e che forniscono in Europa beni e servizi di elevata qualità; invita la Commissione a esaminare il modo in cui gli appalti pubblici hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi generali dell'UE e a illustrare come si potrà operare per migliorare tali obiettivi in futuro;

15.

ricorda che gli appalti pre-commerciali rappresentano uno strumento ancora poco sfruttato per promuovere l'innovazione negli appalti pubblici e per contribuire in modo significativo all'identificazione e alla creazione di mercati guida nonché per migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici; considera, inoltre, che il modello proposto per la condivisione dei rischi e dei benefici (IPR) negli appalti pre-commerciali necessiti di chiarimenti e semplificazioni giuridiche per consentire un ricorso regolare ed efficace a questo strumento da parte degli operatori del settore; invita di conseguenza la Commissione a proporre, nel quadro dell'esercizio di riesame, un adeguamento delle pertinenti norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato per favorire la diffusione degli appalti pre-commerciali;

16.

osserva che le norme in materia di appalti pubblici sono importanti perché possono aiutare i committenti pubblici a conseguire i loro obiettivi programmatici in modo efficace e trasparente; chiede al riguardo la creazione di una banca dati di standard, specialmente quelli relativi ai criteri ambientali e sociali, da tenere regolarmente aggiornata e da mettere a disposizione delle autorità pubbliche, al fine di garantire che i committenti abbiano accesso a indicazioni adeguate e chiare disposizioni per la preparazione delle gare, così da poterne facilmente verificare la conformità sul piano giuridico;

17.

chiede che negli appalti pubblici sia fatto maggiore ricorso a norme non discriminatorie e aperte al fine di promuovere gli obiettivi di semplificazione e innovazione, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità, le TIC e l'ambiente;

18.

sottolinea che il fatto che un prodotto o un servizio sia il risultato di un processo sostenibile è giustamente considerato una caratteristica che può essere usata come criterio per operare un confronto con prodotti o servizi realizzati in modo non sostenibile, consentendo alle autorità di aggiudicazione di controllare in modo trasparente l'impatto ambientale e sociale dei contratti che aggiudicano senza indebolire il necessario legame con l'oggetto dell'appalto; rileva la necessità di chiarire in che misura sia possibile inserire requisiti relativi al processo produttivo nelle specifiche tecniche di ogni tipo di appalto, laddove pertinente e opportuno; fa riferimento alla causa Wienstrom, divenuta l'esempio classico riguardo al modo e al motivo per cui le caratteristiche attinenti alla produzione possano essere classificate come specifiche tecniche;

19.

sottolinea che è necessario rafforzare la dimensione della sostenibilità degli appalti pubblici, consentendone l'integrazione in tutte le fasi della procedura di appalto (test di capacità, specifiche tecniche, clausole relative all'esecuzione del contratto ecc.);

20.

osserva che, in risposta a una maggiore sensibilizzazione sul versante dell'impatto ambientale e climatico di opere, merci e servizi, le autorità aggiudicatrici dovrebbero includere i costi ambientali nella loro valutazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" e nel calcolo dei costi del ciclo di vita;

21.

sostiene la necessità di precisare maggiormente il testo delle direttive in merito a una migliore accessibilità per i disabili;

22.

ritiene che le attuali disposizioni sui subappalti debbano essere rafforzate in quanto il ricorso a più livelli di subappalto può costituire un problema sul piano del rispetto degli accordi collettivi, delle condizioni di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza; raccomanda, pertanto, che le autorità pubbliche siano informate di tutti i dettagli inerenti al ricorso al subappalto prima della stipula del contratto; invita la Commissione a valutare, nella prospettiva di una futura revisione delle direttive, se per il subappalto siano necessarie nuove norme, ad esempio relativamente all'istituzione di una catena di responsabilità, al fine precipuo di evitare che le PMI subappaltatrici siano soggette a condizioni peggiori di quelle applicabili al contraente principale aggiudicatario dell’appalto pubblico;

23.

riconosce il ruolo che l'Unione europea può svolgere nello stimolare lo sviluppo di efficaci partenariati pubblico-privato, promuovendo eque condizioni di concorrenza e la condivisione, fra gli Stati membri, delle migliori prassi in materia di politiche sociali e occupazionali; rileva, tuttavia, l'esistenza di notevoli differenze tra i requisiti normativi e procedurali nei vari Stati membri; invita, pertanto, la Commissione a definire meglio il concetto di partenariato pubblico-privato, in particolare per quanto concerne l'assunzione di rischi in comune e gli impegni economici tra le parti;

24.

esorta la Commissione a valutare nuovamente se le soglie stabilite per gli appalti di beni e di servizi siano adeguate e, se del caso, ad aumentarle per agevolare la partecipazione agli appalti pubblici anche alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli operatori dell'economia sociale e alle PMI; chiede di tenere in attenta considerazione le disposizioni vincolanti di cui all'Accordo sugli appalti pubblici (AGP) firmato nel quadro dell'OMC; ritiene inoltre necessario tener presente che, alla luce dei difficili negoziati sull'accesso agli appalti pubblici, un aumento delle soglie può facilmente dar luogo a ulteriori difficoltà nella politica commerciale dell'UE;

25.

pone l'accento sul fatto che qualsiasi estensione delle norme dell'Unione all'aspetto del "cosa acquistare" rappresenterebbe un notevole cambiamento dell'attuale regime da valutare con attenzione; dubita che questo contribuirebbe alla semplificazione e alla razionalizzazione, e teme piuttosto che si tradurrebbe in norme più complicate con molte esenzioni difficili da gestire nella pratica; le direttive sugli appalti pubblici danno infatti indicazioni procedurali ("come acquistare") e non devono essere completate da disposizioni che dicano “cosa acquistare";

Terzo compito: semplificare le norme e consentire procedure più flessibili

26.

sottolinea che le direttive risultano spesso troppo dettagliate e si fanno sempre più tecniche e complesse, aumentando al contempo in misura notevole il rischio legale di inadempienza per le amministrazioni aggiudicatrici e i fornitori; osserva che il timore della sfida porta a un’avversione al rischio che soffoca l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, sfociando troppo spesso nella scelta del prezzo più basso anziché dell'offerta di miglior valore da parte delle stazioni appaltanti; chiede di dedicare più spazio al negoziato e alla comunicazione, accompagnati da misure volte ad assicurare la trasparenza e a prevenire l'abuso e la discriminazione ed insiste affinché, come eventuale primo passo, sia esplicitamente consentita la consultazione del mercato;

27.

osserva che la politica in materia di appalti pubblici deve innanzitutto garantire l'utilizzo efficace dei fondi da parte degli Stati membri e l'ottimizzazione dei risultati degli appalti grazie all'applicazione di criteri chiari, trasparenti e flessibili, dando alle imprese dell'UE la possibilità di competere in condizioni di parità in tutta l'Unione;

28.

sostiene, in vista del riesame della normativa europea in materia di appalti pubblici, l’opportunità di norme chiare, semplici, flessibili e meno analitiche, che rendano le procedure di appalto più snelle, meno macchinose, più economiche, più aperte verso le PMI e in grado di stimolare gli investimenti; considera necessaria pertanto una maggiore adesione ai principi generali di trasparenza, pari trattamento e non discriminazione; ritiene che la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici permetta la riduzione dei rischi di errore rispondendo meglio alle esigenze delle piccole stazioni appaltanti;

29.

invita a valutare se sia ammissibile un ricorso alla procedura negoziata con previa pubblicazione in tutta l’UE, che vada al di là di quanto previsto dalle vigenti direttive e che permetta una migliore comunicazione fra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici e un più efficace coordinamento tra domanda e offerta; ritiene che, qualora fosse esteso il campo di applicazione della procedura negoziata, occorrerebbe introdurre ulteriori tutele contro gli abusi - per esempio l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di definire fin dall’inizio per tutti gli offerenti almeno alcune condizioni minime per l'esecuzione del contratto, secondo le valide prassi già invalse negli appalti privati – unitamente a requisiti relativi alla documentazione scritta;

30.

invita la Commissione a riesaminare l'impostazione attualmente seguita per la qualificazione dei fornitori (in particolare, gli accordi quadro, i sistemi dinamici di acquisizione e l'uso dei sistemi di qualificazione da parte delle imprese di servizi pubblici) affinché ogni nuovo approccio in fatto di qualificazione riduca costi e tempi, sia interessante per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici e conduca a un'ottimizzazione dei risultati;

31.

ribadisce la sua richiesta di ammettere sistematicamente offerte alternative (o varianti), che sono cruciali per promuovere e diffondere soluzioni innovative; sottolinea che i requisiti funzionali e di performance e l'espressa autorizzazione di varianti offre agli aggiudicatari dell'appalto l'opportunità di proporre soluzioni innovative, in particolare in settori altamente innovativi, come quello delle TIC; chiede inoltre che siano esplorate tutte le vie, legislative e non, per fare in modo che gli appalti pubblici siano maggiormente rivolti alla promozione dell'innovazione in Europa;

32.

invita la Commissione a introdurre dei chiarimenti nel quadro normativo sugli appalti pubblici, specie in relazione alla fase di esecuzione del contratto (ad esempio sulle "modifiche rilevanti" di un contratto in vigore, sulle modifiche riguardanti il contraente e la risoluzione dei contratti);

33.

deplora le limitate opportunità che gli aggiudicatari degli appalti hanno per rettificare eventuali omissioni nelle loro offerte; chiede pertanto alla Commissione di specificare quali omissioni possono essere rettificate dagli offerenti, quali ulteriori modifiche sono consentite e come vanno garantiti trasparenza e pari trattamento;

34.

sottolinea che le amministrazioni aggiudicatrici devono avere la possibilità di beneficiare della precedente esperienza maturata con un offerente sulla base di una relazione ufficiale di valutazione; raccomanda che per le esclusioni venga stabilito un limite di tempo, in modo da garantire trasparenza e obiettività; rileva la necessità di chiarire nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che un aggiudicatario che si sia reso colpevole di un illecito durante una precedente procedura di appalto può riottenere fiducia se dimostra chiaramente di essersi sottoposto a un’efficace “autoemendamento"; è del parere che un chiarimento in tal senso favorirebbe i meccanismi anti-corruzione incentivando una più rapida eliminazione di tali pratiche e rimuovendo gravi incertezze giuridiche;

35.

si rammarica che il Libro verde abbia omesso di menzionare le carenze, la mancanza di competenza e conoscenza in tema di appalti pubblici e l'inadeguatezza delle strategie adottate in materia; sottolinea l'importanza di promuovere la professionalità e di garantire l’obiettività da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori di mercato, segnatamente sostenendo lo sviluppo di programmi di formazione mirati; raccomanda di creare una rete di centri di eccellenza nell'ambito dei vigenti quadri normativi nazionali esistenti per promuovere lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri; esorta le organizzazioni di coordinamento a livello nazionale ed europeo ad assumersi solidalmente la responsabilità di mettere a disposizione le necessarie informazioni e ad agevolare lo scambio di informazioni tra i loro membri a livello europeo; mette in rilievo l'importanza di manuali chiari e comprensibili sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per gli offerenti; giudica deplorevole che i documenti “Buying green! A handbook on environmental public procurement” e “Buying Social: A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement”, rispettivamente sugli appalti ecocompatibili e sugli aspetti sociali negli appalti pubblici, pubblicati rispettivamente nel 2005 e nel 2010, non risultino al riguardo sufficientemente utili;

36.

constata che solo l'1,4 % degli appalti è aggiudicato a un'impresa di un altro Stato membro; sottolinea che la professionalizzazione e il miglioramento della formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli offerenti stimolerebbe la concorrenza nell'UE e permetterebbe di sfruttare meglio i vantaggi offerti dal mercato interno degli appalti pubblici;

Quarto compito: migliorare l'accesso delle PMI

37.

sottolinea che assicurare alle PMI, che sono il motore dell'economia europea, un agevole accesso agli appalti pubblici, è essenziale per mantenere l'occupazione, lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e la crescita; evidenzia che semplificare le procedure e le formalità amministrative, definire strategie favorevoli alle PMI e attuare il codice di buone prassi faciliterà l'accesso delle PMI agli appalti pubblici consentendo loro di partecipare a condizioni più eque ed equitative; è del parere che un accesso semplificato, equo ed equitativo agli appalti pubblici per tutte le imprese possa contribuire a un uso migliore del denaro dei contribuenti; rileva che di norma le PMI non possiedono grandi capacità tecnico-amministrative, per cui è essenziale mantenere i requisiti amministrativi al minimo indispensabile

38.

fa notare che i criteri di selezione relativi alla situazione finanziaria, ad es. quelli attinenti al fatturato dell’impresa, dovrebbero essere proporzionati alla natura del contratto; richiama la Commissione e gli Stati membri, nel momento in cui adottano strumenti flessibili e di facile utilizzo, alla necessità di non creare ulteriori ostacoli per la PMI e di tener conto in primo luogo dei loro interessi; chiede alla Commissione, al fine di migliorare l'accesso alle procedure di pubblico appalto e migliorarne la trasparenza, soprattutto a vantaggio dei piccoli offerenti e delle piccole stazioni appaltanti, di ammodernare il sito Tenders Electronic Daily (TED) rendendolo più accessibile, attraente e di agevole uso, soprattutto per quanto riguarda i criteri di ricerca nonché la qualità e analiticità delle traduzioni sintetiche delle varie gare; raccomanda che il TED offra agli utenti un servizio di segnalazione che li informi della pubblicazione di gare di possibile interesse;

39.

esorta la Commissione a svolgere un'azione di sensibilizzazione riguardo all'importanza di suddividere gli appalti in lotti e a prendere in considerazione l'attuazione del principio "apply or explain", secondo il quale si devono rispettare le norme su questioni quali la divisione in lotti oppure giustificarne l'inosservanza;

40.

nota che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere maggiori possibilità di suddividere il contratto di pubblico appalto in lotti, ciò che darebbe alle PMI maggiori opportunità di accedere agli appalti pubblici in termini qualitativi e quantitativi, aumentando al tempo stesso la concorrenza; esorta le PMI ad avvalersi degli appalti comuni e in pool per conseguire economie di scala in settori quali la logistica e i trasporti; esorta le autorità pubbliche a mostrare flessibilità nell'esame di tali soluzioni moderne e volontarie; invita la Commissione a esplorare tutte le possibilità per incoraggiare il raggruppamento delle micro-, piccole e medie imprese a titolo temporaneo o permanente onde consentire loro di partecipare a gare di appalto non suddivise in lotti, senza dovervi prendere parte in veste di subappaltatori; chiede in proposito alla Commissione di esaminare in particolare l’attuale prassi di subappaltare alle PMI – spesso a condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle riconosciute al contraente – parti di contratti non suddivisi in lotti e troppo impegnative perché le PMI possano parteciparvi;

41.

propone, laddove fattibile, di consentire le autocertificazioni e di richiedere i certificati originali soltanto ai candidati selezionati o all'offerente vincitore, evitando peraltro ritardi e distorsioni del mercato causate da dichiarazioni inesatte; invita la Commissione a promuovere un “passaporto elettronico appalti” accettato da tutti gli Stati membri che comprovi che l’operatore economico soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione UE in materia di appalti pubblici; sottolinea che un sistema europeo di prequalificazione rappresenterebbe uno strumento utile, se semplice, economico e di facile accesso per le PMI;

Quinto compito: assicurare procedure affidabili e evitare vantaggi indebiti

42.

invita la Commissione a promuovere prassi di segnalazione più efficaci al fine di contrastare la corruzione negli appalti pubblici; ciò comprende gli scambi di informazioni tra Stati membri sull'esclusione di offerenti inaffidabili; esorta la Commissione a definire chiare norme per la protezione degli informatori, conformemente alle raccomandazioni contenute nella risoluzione 1729(2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (9), al fine di aumentare la trasparenza dei contratti finanziati dall'UE, e a promuovere un'azione educativa a livello istituzionale e presso il grande pubblico;

43.

rileva che alcuni Stati membri hanno già attuato procedure efficienti in materia di appalti pubblici che assicurano la trasparenza e il corretto uso del denaro del contribuente; invita la Commissione ad analizzare le migliori pratiche degli Stati membri in questo settore e a stabilire i principi più efficaci per gli appalti pubblici indetti nell'UE;

44.

osserva che la lotta alla corruzione e ai favoritismi rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dalle direttive; sottolinea che gli Stati membri affrontano sfide diverse in questo campo e che la definizione di un'impostazione più complessa a livello europeo potrebbe vanificare gli sforzi profusi per razionalizzare e semplificare le norme finendo per appesantire la burocrazia; osserva che i principi della trasparenza e della concorrenza sono fondamentali per la lotta alla corruzione; chiede che sia definito un approccio comune alle iniziative in materia di "autoemendamento" per evitare distorsioni del mercato e assicurare la certezza del diritto sia agli operatori economici che alle amministrazioni aggiudicatrici;

45.

è del parere che gli appalti pubblici, impegnando risorse della collettività, debbano essere trasparenti e soggetti a pubblico controllo; chiede alla Commissione di chiarire tale aspetto per garantire certezza del diritto alle autorità locali e alle altre pubbliche amministrazioni e per consentir loro di informare i cittadini in merito ai propri obblighi contrattuali;

46.

invita la Commissione a studiare la problematica delle offerte eccezionalmente basse e a proporre soluzioni adeguate; raccomanda alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora pervengano offerte anormalmente basse, di fornire tempestivamente informazioni sufficienti agli altri offerenti per permettere loro di valutare se vi sia motivo di avviare una procedura di riesame; chiede una maggiore coerenza fra la politica commerciale esterna comune dell’UE e le prassi degli Stati membri che ammettono le offerte eccezionalmente basse;

Sesto compito: estendere l'uso degli appalti elettronici

47.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione sulla diffusione degli appalti elettronici; osserva che il relativo piano d'azione non ha conseguito l'obiettivo previsto e che è necessaria una maggiore volontà politica a tutti i livelli, compreso quello UE, per proseguire e accelerare la transizione verso l'e-procurement; intende assicurare che almeno il 50 % dei pubblici appalti indetti dalle istituzioni UE e dagli Stati membri si svolgano con procedura elettronica, in linea con l'impegno assunto dai governi degli Stati membri alla conferenza ministeriale sull'e-government svoltasi a Manchester nel 2005;

48.

sottolinea che alla Commissione spetta un ruolo del tutto particolare nella promozione dei progressi in tema di standardizzazione e di strutture, come nel caso delle firme elettroniche e delle marche temporali, che richiedono un formato convenzionale per ragioni di sicurezza; chiede alla Commissione di elaborare le relative norme comuni; mette in rilievo che requisiti tecnici onerosi per l'autenticazione degli offerenti possono rappresentare un ostacolo per gli operatori; sottolinea, a tal proposito, la necessità di sviluppare un sistema normalizzato di firma elettronica; invita gli Stati membri a rendere disponibile un servizio di convalida per i certificati emessi da fornitori di servizi di certificazione sotto la loro supervisione;

49.

sottolinea che, per assicurare l'interoperabilità dei diversi sistemi ed evitare il fenomeno del vendor lock-in (dipendenza nei confronti di un unico fornitore), sono necessarie norme aperte e neutralità tecnologica; invita la Commissione a garantire una reale interoperabilità fra le diverse piattaforme per gli appalti pubblici elettronici già esistenti negli Stati membri, sfruttando maggiormente i risultati ottenuti da iniziative UE come PEPPOL e e-CERTIS;

50.

osserva che qualsiasi proposta legislativa volta a espandere e a semplificare l'uso degli appalti elettronici deve iscriversi nel riesame delle principali direttive sugli appalti pubblici ed essere in linea con il loro campo di applicazione e con le disposizioni generali in materia, come quelle che regolano gli obblighi legati alle soglie;

51.

mette in rilievo che gli appalti elettronici possono favorire la semplificazione dell’intero processo di appalto, introdurre efficienze tali da consentire un risparmio significativo in termini di costi e di tempi sia alle imprese che alle pubbliche amministrazioni e accrescere trasparenza e accessibilità; nota che, in particolare, l’aggiudicazione elettronica di contratti per via elettronica apre nuove vie all’ammodernamento dell’amministrazione nel settore dei pubblici appalti; ribadisce che gli appalti elettronici devono essere più economici, vantaggiosi e trasparenti rispetto agli appalti pubblici tradizionali; ritiene, comunque, che vi sia ancora un margine di miglioramento e che debbano essere profusi maggiori sforzi per disporre di informazioni comparabili e oggettive e di dati statistici; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire l'uso transfrontaliero dell'e-procurement;

52.

osserva che la legislazione non rappresenta l'unica soluzione per promuovere i cambiamenti; chiede pertanto alla Commissione di valutare strumenti alternativi per scambiare le esperienze, condividere le migliori prassi e trasferire le conoscenze tra gli attori locali e regionali in ambito transfrontaliero; sottolinea l’assoluta necessità di accrescere le competenze e le conoscenze del personale che si occupa di appalti elettronici e di aiutare le PMI a migliorare le loro conoscenze e capacità grazie a incentivi nazionali e/o europei che assicurino pari condizioni competitive tra PMI e grandi imprese; saluta la Connecting Europe Facility (Meccanismo per collegare l’Europa), nuovo strumento finalizzato a dare impulso agli appalti elettronici transfrontalieri e che favorirà lo sviluppo del mercato unico digitale;

53.

accoglie con favore l'annuncio fatto dalla Commissione con il Piano d'azione e-Government 2011-2015, di voler sviluppare la piattaforma epractice.eu fino a farne uno strumento efficace per lo scambio di esperienze e di informazioni tra gli Stati membri e gli operatori di e-governement e insiste affinché il portale sia esteso agli operatori locali e regionali;

*

* *

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004.

(2)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.

(3)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0233.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0146.

(6)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 38.

(7)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 10.

(8)  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf.

(9)  Risoluzione 1729(2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione degli informatori, testo adottato il 29 aprile 2010.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/35


Martedì 25 ottobre 2011
Promuovere la mobilità dei lavoratori

P7_TA(2011)0455

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (2010/2273(INI))

2013/C 131 E/04

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 21, 45 e 47 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali,

visto l'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1),

vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (2),

viste le norme fondamentali di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3),

viste la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4), la relazione del 2008 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE (COM(2008)0840) e le risoluzioni del Consiglio del novembre 2007 e dell'aprile 2009 riguardanti la direttiva 2004/38/CE,

visto il documento di verifica della Commissione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

visto il progetto di relazione intermedia dal titolo "Studio comparativo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" richiesto dalla sua commissione giuridica e preparato dal Servizio d'azione per i cittadini europei (ECAS),

vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE, nonché la sua intenzione di pubblicare guide semplificate per i cittadini dell'Unione e di utilizzare in modo ottimale Internet,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (5),

vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2007"La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)" (COM(2007)0773),

vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008“Le ripercussioni della libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea” (COM(2008)0765),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008"Nuove competenze per nuovi lavori - Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi" (COM(2008)0868),

vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010"Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi" (COM(2010)0373),

vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011“L'atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita” (COM(2011)0206), che annovera fra le sue dodici azioni chiave la mobilità dei lavoratori,

vista la strategia europea 2020 e in particolare le sue iniziative faro "Un'agenda per le nuove competenze e l'occupazione" e "Youth on the Move" (Gioventù in movimento),

viste le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 sugli abusi e sviamenti indebiti del diritto alla libera circolazione delle persone",

viste le conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori del 9 marzo 2009 sulla mobilità professionale e geografica della forza lavoro e la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (6),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (7),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Individuazione degli ostacoli residui alla mobilità sul mercato interno del lavoro" (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0258/2011),

A.

considerando che, sebbene vivere e lavorare in un altro Stato membro, indipendentemente dalla propria origine etnica, sia una delle libertà fondamentali dell'Unione, nonché una componente fondamentale della cittadinanza dell'Unione riconosciuta dai trattati, tuttora le statistiche dimostrano che un numero ancora troppo esiguo di cittadini si avvale di tale diritto, nonostante le iniziative specifiche intraprese per sostenere la mobilità dei lavoratori,

B.

considerando che la mobilità dei lavoratori dell'Unione andrebbe incoraggiata su tutto il territorio dell'Unione europea ovunque si registri un fabbisogno occupazionale,

C.

considerando che i lavoratori dell'Unione europea possono incontrare difficoltà e problemi quando cercano lavoro in uno Stato membro ospitante,

D.

considerando che, sebbene il diritto di vivere e lavorare in un altro paese dell'Unione sia una delle libertà fondamentali dell'Unione e una componente fondamentale della cittadinanza dell'Unione riconosciuta dai trattati, secondo le statistiche, nonostante le iniziative specifiche intraprese per sostenere la mobilità dei lavoratori, sono ancora troppo pochi i cittadini che esercitano tale diritto,

E.

considerando che il tasso di mobilità attuale dei lavoratori non è sufficiente per rafforzare l'efficienza dei mercati del lavoro nell'Unione europea; considerando che solo il 2,3 % della popolazione dell'UE risiede in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, mentre il 17 % intende usufruire della libera circolazione in futuro e il 48 % prenderebbe in considerazione la ricerca di lavoro in un altro paese o regione in caso di scarsità di offerta occupazionale,

F.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo sia per l'UE sia per gli Stati membri, essendo una pietra miliare dell'integrazione europea, dello sviluppo economico, della coesione sociale, della riqualificazione professionale individuale e della lotta contro i pregiudizi, il razzismo e la xenofobia, e può contrastare gli effetti negativi della crisi economica e preparare meglio alle sfide del cambiamento globale, coinvolgendo nel dialogo tutte le parti interessate a livello decisionale unitamente alla società civile,

G.

considerando che la promozione della mobilità dei lavoratori contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi occupazionali definiti nella strategia Europa 2020; che è opportuno invitare la Commissione a includere la mobilità del lavoro tra le iniziative faro, e gli Stati membri a tenere in considerazione le dimensioni della mobilità geografica e professionale all'atto della definizione delle strategie e dei programmi di riforma nazionali,

H.

considerando che una legislazione del lavoro poco flessibile frena la mobilità dei lavoratori in Europa,

I.

considerando che, secondo la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008, i lavoratori mobili dei paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007 hanno avuto un impatto positivo sull'economia degli Stati membri ospitanti,

J.

considerando che la recente evoluzione delle nostre società, segnatamente in ragione del mutamento industriale, della globalizzazione, delle nuove modalità di lavoro, del cambiamento demografico e dello sviluppo dei mezzi di trasporto, richiede un grado più elevato di mobilità tra i lavoratori,

K.

considerando che non sono stati segnalati effetti negativi negli Stati membri che non hanno applicato le misure transitorie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007, ma che diversi Stati membri hanno deciso di continuare ad applicare restrizioni nei loro mercati del lavoro nei confronti dei cittadini di Romania e Bulgaria,

L.

considerando che, nonostante gli atti giuridici e i programmi dell'UE volti a promuovere la libera circolazione dei lavoratori, sussistono ostacoli alla piena attuazione di tale libertà fondamentale (ad esempio, ostacoli sociali, linguistici, culturali, giuridici e amministrativi, politiche di rientro inefficaci che non soddisfano le esigenze dei lavoratori migranti, mancato riconoscimento dell'esperienza della mobilità, difficoltà riguardanti l'occupazione dei coniugi o partner, ritardi nel processo di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali),

M.

considerando che, in tempi di crisi economica, la mobilità professionale e geografica dei lavoratori può contribuire a ridurre la disoccupazione facendo incontrare l'offerta con la domanda di lavoro, a creare opportunità di lavoro, ad adattare l'economia, la società e la demografia ai cambiamenti strutturali e a promuovere la crescita economica e la competitività dell'UE, e che, a tale riguardo, le attuali procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali costituiscono un grosso ostacolo alla mobilità dei lavoratori nell'Unione europea,

N.

considerando che tali ostacoli e restrizioni violano un diritto fondamentale dei lavoratori, rendono più difficile la ripresa delle economie dell'UE e possono portare a effetti controproducenti, come l'aumento del lavoro nero, l'espansione dell'economia sommersa e lo sfruttamento dei lavoratori,

O.

considerando che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è proibita dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali,

P.

considerando che l'attuale crisi economica ha avuto effetti negativi sulla mobilità, pesando in particolare sui lavoratori temporanei e a tempo parziale, e che le donne sono state una delle categorie più colpite,

Q.

considerando che nell'UE sono visibili forti differenze di genere riguardo alla mobilità dei lavoratori (gli uomini dichiarano di esercitarla per un nuovo lavoro o per il trasferimento del loro posto di lavoro molto più spesso delle donne, rispettivamente il 44 % contro il 27 % (9)); che è necessario un migliore monitoraggio del fenomeno mobilità, in base a dati disaggregati per genere,

1.

sottolinea che la relazione della Commissione COM(2008)0840 rileva persistenti infrazioni da parte degli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2004/38/CE che pregiudicano l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori e che tale situazione ha dato luogo a numerose denunce di singoli cittadini, petizioni e oltre 40 interrogazioni da parte del Parlamento, a seguito delle quali la Commissione ha avviato cinque procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione della direttiva;

2.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione COM(2010)0373 che descrive e spiega la situazione attuale in materia di libera circolazione dei lavoratori, ma deplora la mancanza di proposte o soluzioni concrete per il problema della mobilità;

3.

si compiace delle iniziative intraprese dalla Commissione come il "WO.M.EN Mobility Enhancement Mechanism" (meccanismo per il miglioramento della mobilità delle donne), e la invita ad ampliare e migliorare l'ambito di applicazione dei progetti volti ad accrescere la mobilità del lavoro femminile;

4.

invita la Commissione a promuovere ulteriormente la mobilità dei lavoratori presentando una strategia di lungo termine per la mobilità che sia completa e multidisciplinare e rimuova tutti gli attuali ostacoli giuridici, amministrativi e pratici alla libera circolazione dei lavoratori; chiede una politica coerente, efficiente e trasparente incentrata sulle esigenze del mercato del lavoro e sulle tendenze economiche;

5.

invita la Commissione a incrementare la mobilità della manodopera, pianificando e promuovendo ulteriori strategie per offrire informazioni semplificate in merito ai diritti dei lavoratori migranti e ai vantaggi della mobilità per il processo globale di sviluppo e per le economie dell'UE e dei suoi Stati membri; ritiene che la sensibilizzazione dei lavoratori, dei loro familiari e delle parti interessate riguardo ai loro diritti, alle opportunità e agli strumenti disponibili nell'ambito della libera circolazione sia un fattore essenziale per attuare efficacemente la legislazione dell'UE;

6.

ritiene che la promozione della mobilità possa realizzarsi efficacemente solo attraverso il rafforzamento reale della solidarietà e della responsabilità condivisa tra Stati Membri e con la definizione di un quadro normativo chiaro in materia di migrazione legale;

7.

chiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori offrendo alle persone (per la maggior parte donne) che seguono il coniuge o il partner in un altro Stato membro adeguati servizi quali corsi per facilitare il loro inserimento nel nuovo contesto socioculturale, come ad esempio corsi di lingua e corsi professionali;

8.

rileva però che la mobilità dovrebbe restare volontaria; sottolinea che gli effetti collaterali negativi dell'aumentata mobilità, che conducono alla fuga dei cervelli e dei giovani, nonché le ripercussioni negative sulla coesione familiare e sui minori quando uno o entrambi i genitori lavorano all'estero, andrebbero meglio mitigati a livello dell'UE;

9.

invita gli Stati membri a creare meccanismi di cooperazione volti a prevenire gli effetti devastanti sulle famiglie, specialmente sui bambini, causati dalla separazione dai genitori e dalla distanza tra loro;

Semplificazione amministrativa e aspetti giuridici

10.

tenuto conto delle disposizioni dei trattati e della legislazione in vigore, ricorda che gli Stati membri hanno la responsabilità di semplificare le procedure amministrative relative all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori in vista di un'attuazione ottimale di tale diritto e di evitare che procedure amministrative ingiustificate, inutili od onerose ne limitino l'applicazione;

11.

esorta la Commissione a promuovere lo snellimento delle prassi amministrative e la cooperazione amministrativa, in modo da consentire sinergie tra le autorità nazionali;

12.

incoraggia gli Stati membri a creare canali di comunicazione più efficaci tra i lavoratori migranti e i corrispondenti servizi statali, affinché i lavoratori abbiano pieno accesso alle informazioni relative ai loro diritti e obblighi;

13.

sottolinea che "i diritti dei lavoratori" possono trovare una migliore attuazione solamente se e quando un lavoratore migrante dell'UE esercita un'attività legalmente remunerata nello Stato membro ospitante;

14.

sottolinea che le lavoratrici che si trasferiscono all'estero per lavorare nel settore della cura di bambini o anziani, in qualità di baby-sitter, ragazze alla pari, bambinaie o infermiere, sono spesso impiegate da soggetti privati come famiglie o membri di queste, finendo per lavorare senza un contratto o illegalmente e trovandosi di conseguenza prive dei diritti e dei benefici connessi alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria e altro a loro disposizione;

15.

è preoccupato per le carenze rilevate nel recepimento e nell'attuazione delle direttive vigenti in materia di libera circolazione dei lavoratori, in particolare della direttiva 2004/38/CE per quanto riguarda il diritto di ingresso e di soggiorno per i familiari di paesi terzi, e per le complicate procedure amministrative e i titoli di soggiorno aggiuntivi (permessi di lavoro, prove di un alloggio soddisfacente) incompatibili con la direttiva 2004/38/CE;

16.

invita la Commissione a esercitare pienamente le proprie prerogative in virtù dei trattati, attraverso il monitoraggio continuo e globale dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE, compreso, se necessario, l'esercizio del diritto di avviare procedure d'infrazione contro gli Stati membri inadempienti;

17.

invita gli Stati membri a rivedere le disposizioni che disciplinano i periodi transitori per l’accesso ai loro mercati del lavoro, che alla lunga possono avere un impatto negativo sui valori e i diritti fondamentali racchiusi nei trattati UE, come la libertà di circolazione, la non discriminazione, la solidarietà e l’uguaglianza dei diritti; accoglie pertanto con favore la recente decisione di alcuni Stati membri di aprire completamente i propri mercati del lavoro ad alcuni Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e deplora le recenti proposte legislative in altri Stati membri volte a intaccare i diritti dei lavoratori provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007; invita la Commissione ad appurare se tali politiche violino il diritto dell’Unione;

18.

invita la Commissione a rafforzare l'attuale quadro giuridico relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali definito nella direttiva 2005/36/CE;

19.

invita la Commissione a rivedere il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (10), al fine di tenere conto delle proposte formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione;

20.

invita la Commissione ad accertarsi che gli Stati membri applichino il regolamento "Bruxelles I"(regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; sottolinea l'importanza del regolamento "Bruxelles I" in merito alle sanzioni e ammende per lo sfruttamento dei lavoratori;

21.

invita la Commissione ad accertarsi che gli Stati membri attuino la direttiva 2004/38/CE senza alcuna discriminazione, inclusa quella fondata sull'orientamento sessuale; ricorda alla Commissione i precedenti appelli a che sia garantita la libertà di movimento per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, indipendentemente dal loro orientamento sessuale;

Collegamenti con altre politiche

22.

osserva che il diritto di libera circolazione dei lavoratori non può essere considerato isolatamente da altri diritti e principi fondamentali dell'UE e che il rispetto del modello sociale europeo e dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si riflettono nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, offrirà la possibilità di lavori dignitosi, condizioni di lavoro adeguate, compresa la protezione e la sicurezza sul lavoro, diritti di sicurezza sociale, parità di trattamento, conciliazione della vita familiare con le esigenze lavorative e la libertà di prestazione di servizi; sottolinea che il diritto di voto alle elezioni locali, regionali ed europee è un elemento essenziale di tali diritti e ne chiede una migliore attuazione; osserva che il diritto di voto alle elezioni nazionali degli Stati membri di origine può essere perso e ritiene che sia opportuno valutare tale questione;

23.

invita la Commissione a elaborare un quadro di valutazione che illustri gli ostacoli per i lavoratori dell'Unione che desiderano esercitare il diritto alla libera circolazione e il modo in cui vengono affrontati negli Stati membri, al fine di valutare se tali ostacoli siano affrontati in maniera approfondita ed efficace;

24.

invita la Commissione a valutare in maniera approfondita l'attuale situazione economica degli Stati membri riguardo ai mercati del lavoro; invita gli Stati membri a integrare meglio le politiche di immigrazione con quelle del lavoro, per affrontare le carenze di manodopera e stimolare la produzione interna;

25.

si congratula con la Commissione per aver collegato la mobilità dei lavoratori alla strategia Europa 2020 e ritiene che ciò abbia un'importanza cruciale per promuovere il benessere all'interno dell'UE attraverso una creazione solida e sostenibile di posti di lavoro;

26.

sottolinea l’importanza che la parità di trattamento dei lavoratori, combinata con l’adeguata protezione dei diritti del lavoro, venga attuata in conformità delle norme in vigore stabilite in base alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi nello Stato membro interessato; ritiene che in tutta l’UE debba valere il principio del pari salario per pari lavoro nello stesso luogo, unitamente all’uguaglianza di genere, per prevenire il dumping salariale e sociale; sottolinea che i diritti andranno a vantaggio di tutti solo se correttamente attuati e applicati; a tal fine, chiede che la Commissione e gli Stati membri facciano in modo che la libera circolazione non sia mai sfruttata ai fini della disparità di trattamento e del dumping salariale e sociale;

27.

è del parere che la normativa UE e quella degli Stati membri vadano coordinate più strettamente in modo da evitare qualsiasi tipo di barriera all'attuazione e all'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori;

28.

esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire, nel rispetto della sussidiarietà, la corretta attuazione della legislazione esistente in tema di non discriminazione e ad adottare misure pratiche che consentano di attuare il principio della parità di trattamento dei lavoratori mobili e di combattere il pregiudizio, il razzismo e la xenofobia;

29.

esorta gli Stati membri e la Commissione a potenziare la politica dell'UE in materia di lotta alla discriminazione diretta e indiretta, allo sfruttamento dei lavoratori migranti nell'Unione europea e alla violazione dei loro diritti a causa della loro conoscenza insufficiente delle lingue e della normativa applicabile al loro impiego nello Stato membro ospitante;

30.

esorta gli Stati membri a intensificare l'attenzione che le istituzioni preposte al controllo del mercato del lavoro dedicano alla tutela dei diritti dei lavoratori mobili, specialmente migliorando il livello d'istruzione e d'informazione di questi ultimi nel settore del diritto del lavoro;

31.

è del parere che le modifiche alla legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale, assistenza sanitaria e fisco debbano essere esaminate in anticipo per valutarne gli effetti sulla libera circolazione dei lavoratori; chiede pertanto che sia previsto l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti transfrontalieri che offra una visione dettagliata degli ostacoli alla libera circolazione;

32.

osserva che l'aumentata mobilità transfrontaliera richiede altresì il coinvolgimento attivo delle parti sociali per fornire ai lavoratori interessati, soprattutto a quelli che lavorano temporaneamente all'estero, informazioni, sostegno e tutela adeguati ed efficaci in merito ai loro diritti sociali e del lavoro;

33.

ritiene che, per l'attuazione efficace di tutte le politiche che toccano la libera circolazione dei lavoratori, sia necessaria un'azione coordinata, in particolare nell'ambito del completamento del mercato interno, del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dei diritti alla pensione complementare, della tutela dei lavoratori, dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, dell'istruzione e formazione professionale, delle misure fiscali come quelle volte a evitare la doppia imposizione e della lotta alla discriminazione;

34.

sottolinea che le restrizioni del lavoro costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno e che la crisi economica dimostra la necessità di promuovere la libera circolazione dei lavoratori;

35.

ribadisce che, al fine di evitare incoerenze nel settore del mercato interno dell'UE, a fini occupazionali gli Stati membri devono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione e possono dare la preferenza ai cittadini di paesi terzi che si candidano per un lavoro altamente qualificato, come previsto dalla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (11); sottolinea l'importanza di rifiutare le domande di carta blu UE nei settori del mercato del lavoro in cui l'accesso di lavoratori provenienti da altri Stati membri è limitato in virtù di accordi temporanei;

36.

chiede un maggiore coordinamento tra le istituzioni europee e nazionali, per informare meglio e fornire assistenza ai cittadini e controllare in che modo il diritto alla libera circolazione dei lavoratori venga attuato ed esercitato dai singoli per accelerare la realizzazione della mobilità del lavoro;

37.

ritiene che sistemi di protezione sociale adeguati facilitino notevolmente la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e che l'inclusione sociale dei lavoratori mobili e il reinserimento sociale dei lavoratori che rientrano nel proprio paese vadano inseriti nella politica sulla mobilità dei lavoratori; sottolinea che a tal fine il riconoscimento di diritti già acquisiti e una maggiore comprensione delle differenze dei sistemi nei singoli Stati membri, sono indispensabili e devono essere favoriti;

38.

invita gli Stati membri ad affrontare il problema del falso lavoro autonomo tra i lavoratori mobili; sottolinea la necessità di fornire a tali lavoratori l'accesso ai diritti e alla protezione;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la xenofobia contro tutti i lavoratori dell’UE fornendo i mezzi per l'integrazione e l'informazione e a promuovendo la comprensione, la diversità culturale e il rispetto dei lavoratori mobili dell’UE negli Stati membri ospitanti;

40.

sottolinea che un'efficace attuazione della libertà di circolazione dei lavoratori richiede un'azione coordinata da parte delle autorità europee e nazionali al fine di facilitare e semplificare le procedure amministrative su questioni indirettamente collegate a tale diritto, come trasferire l'immatricolazione dei veicoli e garantire l’accessibilità dei dati medici, predisporre una banca dati completa da cui risultino le attuali competenze professionali degli operatori del settore sanitario, evitare la doppia imposizione, stabilire norme chiare sul rimborso delle spese sanitarie ecc;

41.

ritiene che la possibilità per i lavoratori migranti di godere della portabilità dei propri diritti previdenziali sia un elemento fondamentale per garantire l’effettivo esercizio delle prerogative acquisite;

42.

ritiene che le PMI, in quanto fonte primaria di creazione di posti di lavoro, possano fare scattare la ripresa e lo sviluppo economico; ribadisce quindi la necessità di un impegno dell'UE per sostenere e sviluppare le PMI (ad esempio lo strumento di microcredito Progress), in particolare attraverso politiche del lavoro attive e programmi di istruzione e formazione professionale;

43.

invita le regioni frontaliere a considerare accordi per la promozione della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in grado di apportare vantaggi reciproci a tali regioni;

Misure volte a promuovere la libera circolazione

44.

invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli transitori esistenti alla libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2007; ritiene che tali ostacoli determinino l'uso di due pesi e due misure, siano controproducenti e rappresentino misure discriminatorie nei confronti di cittadini europei e chiede l'applicazione effettiva della clausola preferenziale per tutta l'Unione;

45.

ritiene che la mobilità della forza lavoro all'interno dell'Unione europea sia essenziale per la ripresa economica e la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020; sollecita pertanto gli Stati membri che continuano ad imporre restrizioni sul mercato del lavoro nei confronti di cittadini bulgari e rumeni a togliere tali restrizioni entro la fine del 2011, in linea con la scadenza prevista nel trattato di adesione;

46.

chiede una cooperazione più stretta e più efficiente tra le autorità nazionali competenti per verificare che i contratti di lavoro siano conformi alla normativa nazionale e dell'UE; segnala che occorre garantire la reciproca assistenza e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri in caso di violazioni; chiede alla Commissione di monitorare questo processo;

47.

invita le pubbliche autorità e tutti i soggetti interessati a compiere ogni sforzo possibile per sensibilizzare i lavoratori riguardo ai loro diritti e ai vari strumenti (diritto del lavoro, contratti collettivi, codici di condotta, disposizioni in tema di previdenza) che regolamentano il loro rapporto di lavoro, oltre alle condizioni di lavoro e di vita;

48.

deplora la riduzione delle ispezioni del lavoro in tutta l'UE; sottolinea che i controlli efficienti sono un elemento essenziale per garantire la parità di trattamento e di condizioni; invita gli Stati membri ad aumentare le ispezioni del lavoro e a fornire agli ispettori del lavoro risorse sufficienti; invita la Commissione a migliorare la cooperazione e il coordinamento nell'ambito delle ispezioni del lavoro;

49.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire che i figli dei lavoratori mobili dell'UE non incontrino difficoltà per quanto riguarda la loro nazionalità o cittadinanza a causa delle scelte di lavoro dei loro genitori e che bisognerebbe esaminare adeguatamente le particolari necessità dei figli dei lavoratori mobili, così da garantire risposte politiche efficaci;

50.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero migliorare la situazione dei figli lasciati dai loro genitori e aiutarli affinché abbiano uno sviluppo normale e beneficino di istruzione e di una vita sociale adeguata;

51.

esprime preoccupazione per la crescita del lavoro forzato nell'UE, che in alcune zone ha stretti legami con la criminalità organizzata; sottolinea la necessità di rendere il lavoro forzato una priorità fondamentale nell'ambito delle attività di Europol e Eurojust; esorta gli Stati membri ad aumentare gli sforzi congiunti per controllare, perseguire e sanzionare il lavoro forzato e assicurarsi che sia punito penalmente; sottolinea la necessità di misure che assicurino la protezione delle vittime del lavoro forzato;

52.

invita la Commissione ad analizzare e rendere noti gli effetti positivi e negativi derivanti dalla mobilità dei lavoratori per i paesi ospitanti e di origine nonché per l'UE, dal punto di vista della coesione socioeconomica e geografica, sottolineando le conseguenze, quali le perdite economiche, l’incremento del lavoro non dichiarato e delle condizioni di lavoro illegali a causa della situazione giuridica incerta nel periodo di vigenza delle misure transitorie, la scarsa consapevolezza dei diritti tra i cittadini dell’UE e gli effetti del ritardo nell’azione degli Stati membri volta ad integrare i lavoratori dell’UE risultanti dall’ondata d’integrazione del 2004 e del 2007; chiede che la Commissione e gli Stati membri si astengano dall’applicare misure transitorie che limitano la libera circolazione dei lavoratori e incidono negativamente sulla competitività dei mercati del lavoro dell’UE, in relazione agli attuali Stati membri o a futuri paesi candidati;

53.

incoraggia la Commissione a proseguire con le sue iniziative volte a promuovere la mobilità geografica dei giovani attraverso regimi di mobilità per l'apprendimento, ricorrendo a tutti i programmi designati allo scopo;

54.

plaude al piano della Commissione di istituire una valutazione periodica sistematica dell'offerta e della domanda a lungo termine sui mercati del lavoro dell'UE fino al 2020, ripartita per settori, occupazioni, livelli di qualifica e paesi, e consiglia vivamente il coordinamento delle politiche del lavoro e dell'istruzione tra gli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia UE 2020 in materia di creazione di posti di lavoro, evitando futuri ostacoli indiretti, come il mancato riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri paesi dell'UE, che possano impedire l'esercizio del diritto di libera circolazione; sottolinea che il piano dovrebbe individuare chiaramente le carenze di manodopera nell'UE a breve, medio e lungo termine;

55.

chiede l'elaborazione e l'attuazione di misure adeguate per eliminare le discriminazioni e gli stereotipi negativi, che ancora sussistono, come quelli rivolti contro i lavoratori dell'Europa orientale e meridionale, e per promuovere l'integrazione nella società del paese ospitante dei lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione;

56.

invita le autorità a tutti i livelli a garantire il sostegno politico e a far meglio conoscere le possibilità e i vantaggi della mobilità, in particolare tra coloro che entrano nel mondo del lavoro, sottolineando il ruolo di coordinamento della Commissione;

57.

ritiene che gli Stati membri debbano stabilire e favorire criteri generali per il riconoscimento di diplomi e qualifiche, poiché molto spesso le persone che cercano lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine sono ostacolate per questa ragione;

58.

deplora le politiche degli Stati membri che incoraggiano attivamente altri cittadini dell'UE a lasciare tali Stati membri; chiede alla Commissione di verificare se queste politiche costituiscano una violazione del diritto alla libera circolazione;

Servizi per l'impiego e l'informazione dei lavoratori

59.

riconosce e sottolinea l'importanza dei servizi di collocamento pubblici, in particolare del sistema e della rete EURES per la promozione della mobilità dei lavoratori nell'UE, in particolare nelle regioni transfrontaliere, tramite la diffusione di informazioni su offerte di lavoro, sui diritti e doveri connessi alla migrazione, inclusa l'immigrazione, e al lavoro frontaliero, nonché sulle opportunità di istruzione e formazione professionale e sulle condizioni di lavoro e di vita; sottolinea il ruolo particolare delle parti sociali nella consulenza prestata ai lavoratori in merito a partenariati transfrontalieri; sottolinea che EURES dovrebbe rimanere un mezzo per promuovere una mobilità equa e invita quindi la Commissione a continuare a fornire risorse finanziarie per sostenere il lavoro delle parti sociali nelle regioni frontaliere;

60.

chiede lo sviluppo delle capacità istituzionali di EURES e il rafforzamento dello strumento dello sportello unico per agevolare la mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie;

61.

è preoccupato per la riduzione dei fondi per i consulenti di EURES e chiede l'impegno per una strategia a lungo termine che consenta a EURES e al suo personale di svolgere efficacemente i propri compiti; osserva che ciò sarà possibile solo con un aumento dei fondi;

62.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le azioni necessarie per rendere più produttiva ed efficace la cooperazione tra EURES e le corrispondenti autorità pubbliche nazionali;

63.

incoraggia gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, a promuovere EURES tra i cittadini, offrendo la documentazione pertinente insieme a consulenze su come usufruire dei suoi servizi attraverso i centri pubblici per l'impiego, ma anche con l'organizzazione di incontri per promuovere la mobilità nel quadro dell'istruzione superiore;

64.

ritiene che le informazioni ai lavoratori dell'UE circa i vantaggi, i diritti e gli obblighi derivanti dalla mobilità dei lavoratori debbano essere ulteriormente migliorate; chiede alla Commissione di coordinare la sua azione con le autorità nazionali e di sviluppare i legami tra EURES e la rete on line per la soluzione dei problemi SOLVIT, al fine di migliorare la qualità del servizio fornito ai cittadini che esercitano il loro diritto alla mobilità; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire degli sportelli di consulenza plurilingui per i lavoratori migranti dell’UE, soprattutto dove questi lavoratori vengono assunti in gran numero;

65.

sottolinea che, quando si promuovono politiche occupazionali attive, è opportuno attribuire una priorità elevata alle informazioni relative ai programmi di apprendimento e formazione disponibili nell'UE;

66.

esorta a rafforzare l'attuazione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (la cosiddetta "direttiva informazione") (12) riguardo alle informazioni minime sul rapporto di lavoro che i lavoratori devono ricevere dal datore di lavoro, incluse tutte le disposizioni pertinenti relative alla loro situazione occupazionale nel paese ospitante;

67.

invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a promuovere il coinvolgimento attivo delle parti sociali, al fine di assicurare l'attuazione concreta e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori migranti;

68.

sottolinea la necessità della cooperazione tra lavoratori e datori di lavoro in seno alla rete EURES;

69.

chiede maggior dialogo e coordinamento tra autorità nazionali e regionali, dato che in genere sono la prima fonte di informazioni per molti cittadini in ragione della loro vicinanza e conoscenza delle loro esigenze, oltre a un maggiore coinvolgimento delle parti sociali;

70.

sollecita gli Stati membri a controllare maggiormente il lavoro delle agenzie di assunzione, per garantire che i diritti dei lavoratori mobili non siano violati o che le loro aspettative non siano deluse, cosa che potrebbe ostacolare la loro libertà di circolazione e la loro sicurezza sociale;

71.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di monitorare la situazione delle agenzie e delle organizzazioni che offrono posti di lavoro ai lavoratori provenienti da altri Stati membri e di individuare la possibile esistenza di posti di lavoro illegali o non dichiarati o le agenzie o organizzazioni che offrono posti di lavoro fittizi;

72.

sottolinea che, ai fini dell'attuazione della libera circolazione, dovrebbe esistere un obbligo da parte dei datori di lavoro d'informare i dipendenti stranieri sui diritti del lavoratore nel paese di lavoro in causa; inoltre devono essere istituiti sportelli di consulenza plurilingui per i lavoratori migranti negli Stati membri;

73.

invita la Commissione a elaborare una comunicazione sugli effetti fiscali sui lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione di questa direttiva, per offrire una migliore comprensione e possibili soluzioni a problemi fondamentali che possono impedire o ostacolare la mobilità dei lavoratori;

Sviluppo di competenze e conoscenze per una maggiore competitività

74.

ritiene che, per assicurare e potenziare la competitività dell'Europa, debba essere data massima priorità agli investimenti nell'istruzione formale e informale, nella formazione professionale, negli scambi di esperienze lavorative e in azioni coordinate per accelerare il processo di mobilità dei lavoratori;

75.

è del parere che occorra rafforzare le politiche attive del lavoro, in particolare in tema di formazione professionale e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in quanto esse possono contribuire all'aumento della mobilità dei lavoratori, facilitare le transizioni in periodi di disoccupazione strutturale e consentire ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro;

76.

si congratula con la Commissione per l'iniziativa faro "Youth on the Move" (Gioventù in movimento) e per l'avvio dell'agenda per le nuove competenze e l'occupazione; si compiace in particolare del progetto pilota "Your first EURES Job" (Il tuo primo posto di lavoro EURES) e dell'azione proposta per la creazione di un passaporto europeo delle competenze;

77.

accoglie favorevolmente la formazione dei giovani nell'ambito delle competenze necessarie a lavorare e vivere in altri paesi; ritiene che le persone abbiano il diritto di vivere e lavorare in un paese di loro scelta;

78.

ritiene che le competenze e le conoscenze corrispondenti a specifiche esigenze del mercato nazionale, regionale o locale favoriranno la mobilità dei lavoratori e chiede alla Commissione di elaborare una tabella di marcia per la domanda di personale qualificato e una valutazione a medio e lungo termine dei futuri posti di lavoro che consenta di conciliare la domanda e l’offerta di competenze, nonché previsioni a medio e lungo termine relative alla carenza di lavoratori in determinati settori professionali a causa di cambiamenti demografici e dell'invecchiamento della popolazione;

79.

ritiene che la mobilità dei lavoratori sia un processo duplice: da un lato, consente di raccogliere competenze e conoscenze attraverso tutti i tipi di istruzione, al fine di preparare la popolazione attiva ad affrontare la concorrenza durante la ricerca di un nuovo posto di lavoro; dall'altro, i lavoratori mobili possono migliorare le loro competenze e conoscenze attraverso la mobilità, grazie alla maggiore esperienza pratica e alle conoscenze acquisite nel nuovo posto di lavoro;

80.

ritiene che la mobilità debba essere promossa in particolare nella formazione professionale, dato che in questo settore esistono ancora carenze; sottolinea l'importanza di programmi come Leonardo e invita gli Stati membri e le imprese impegnate nella formazione professionale a ricorrervi maggiormente e a renderne più facile l'utilizzo;

81.

auspica altresì che le nuove competenze acquisite dai lavoratori mobili durante la mobilità siano convalidate, al fine di riconoscere il loro maggiore potenziale personale e agevolarne l'inclusione professionale a lungo termine;

82.

ritiene che i giovani lavoratori non debbano essere l'obiettivo unico e che siano auspicabili strategie mirate a promuovere e facilitare la libera circolazione delle diverse categorie di lavoratori, in base alle loro caratteristiche (età, genere, competenze, appartenenza a gruppi vulnerabili e minoritari) ed esigenze specifiche, affinché la mobilità possa diventare una possibilità per tutte le categorie di lavoratori;

83.

invita gli Stati membri ad adattare le proprie strategie di istruzione e formazione professionale permanente in base all'evoluzione dei mercati del lavoro e a fornire competenze trasferibili che abbiano una più ampia copertura in termini di area geografica e di conoscenze, con l'obiettivo di soddisfare adeguatamente l'offerta di posti di lavoro;

84.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per raggiungere una maggiore comparabilità dei programmi scolastici e universitari e dei sistemi d’istruzione nell’UE, mediante il riconoscimento reciproco semplificato dei diplomi, anche al fine di favorire l'indispensabile mutuo riconoscimento dei titoli di studio; sottolinea tuttavia la differenza esistente tra questo ed il riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate, pur nell'auspicio di una complessiva liberalizzazione dell'accesso; in tale contesto, accoglie con favore il numero sempre più elevato di accordi di cooperazione transfrontalieri tra istituti di istruzione superiore e università e chiede agli Stati membri di sostenerli;

85.

incoraggia gli Stati membri a incrementare la partecipazione delle piccole e medie imprese all'apprendimento permanente, fornendo incentivi ai rispettivi dipendenti e datori di lavoro, ponendo l'accento in particolare sull'apprendimento delle lingue e delle nuove tecnologie, in linea anche con le esigenze del mercato del lavoro, dato che la maggior parte dei lavoratori d'Europa è occupata nelle PMI e in questo modo diventerà più competitiva; sottolinea che così si rafforzerà anche la mobilità, consentendo di affrontare il problema della mancata copertura di posti vacanti in numerosi Stati membri;

86.

ritiene che sia necessaria una migliore sinergia tra i programmi volti a favorire la libera circolazione degli studenti, delle persone che seguono un percorso di formazione professionale e dei tirocinanti, e i programmi specificamente diretti a favorire la libera circolazione dei lavoratori;

87.

incoraggia gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione e delle parti sociali, a creare strutture per il sostegno all'apprendimento delle lingue, oltre che per l'insegnamento delle tradizioni culturali degli Stati membri ospitanti alle famiglie dei lavoratori migranti, in quanto questi fattori continuano a ostacolare la mobilità dei cittadini europei;

88.

è del parere che una conoscenza insufficiente delle lingue (in particolare nel caso degli adulti), costituisca ancora un ostacolo importante alla mobilità dei lavoratori e potrebbe portare ad un aumento del lavoro non dichiarato; invita gli Stati membri a promuovere più attivamente l'insegnamento delle lingue straniere e a diffonderlo nelle scuole di ogni ordine e grado e la Commissione a proseguire i suoi sforzi in questo settore;

*

* *

89.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(2)  GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.

(3)  GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(5)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(6)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 14.

(7)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 23.

(8)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 14.

(9)  Studio di Eurofound "Mobility in Europe – the way forward".

(10)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(11)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.

(12)  GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/46


Martedì 25 ottobre 2011
Processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi

P7_TA(2011)0456

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi (2011/2085(INI))

2013/C 131 E/05

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi" (COM(2011)0020) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi,

vista la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico" (COM(2010)0608),

viste le conclusioni del Consiglio, del 10 marzo 2011, su un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (3),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0324/2011),

A.

considerando che i servizi costituiscono ancora solo un quinto del totale degli scambi intra-UE sebbene rappresentino oltre due terzi del PIL e dell'occupazione nell'UE;

B.

considerando che le attività disciplinate dalla direttiva sui servizi rappresentano non solo il 40 % del PIL e dell'occupazione nell'UE ma anche alcune delle potenzialità inutilizzate più importanti di crescita economica e creazione di posti di lavoro nell'UE poiché esistono ancora numerosi ostacoli al commercio dei servizi nel mercato interno;

C.

considerando che i servizi sono il motore delle economie degli Stati membri poiché creano posti di lavoro, crescita e innovazione e che un mercato interno dei servizi ben funzionante e integrato è pertanto ancor più necessario in considerazione dell'attuale crisi economica e finanziaria e in quanto condizione per la ripresa;

D.

considerando che la direttiva sui servizi costituisce una leva per la crescita dell'Unione europea e che la sua piena e corretta attuazione è compresa nel quadro della strategia Europa 2020 e dell'atto per il mercato unico;

E.

considerando che il recepimento tempestivo e corretto della direttiva sui servizi, pur avendo costituito una sfida per le amministrazioni degli Stati membri, è necessario e rappresenta anche una solida base per lo sviluppo della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

F.

considerando che circa 34 000 requisiti sono stati notificati alla Commissione nel contesto del processo di valutazione;

Introduzione

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi e riconosce la notevole mole di lavoro sostenuto dalla Commissione e, soprattutto, dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri, comprese le amministrazioni locali e regionali;

2.

sottolinea che il funzionamento del mercato unico dei servizi è un prerequisito per generare crescita, occupazione dignitosa e innovazione in Europa e per conservare il ruolo competitivo dell'Europa sulla scena mondiale;

3.

osserva che il potenziale complessivo del mercato comune dei servizi non è stato pienamente sfruttato dato che soltanto una ridotta percentuale delle PMI fornisce servizi transfrontalieri a causa, in particolare, delle restrizioni di mercato negli Stati membri;

4.

ritiene che la principale priorità per la creazione di un mercato unico dei servizi sia la piena e completa attuazione della direttiva sui servizi in tutti gli Stati membri e l'istituzione di "sportelli unici" pienamente operativi;

5.

chiede pertanto che sia presa in considerazione la possibilità che presso gli sportelli unici le informazioni siano fornite in inglese e nella lingua del posto, a vantaggio dei prestatori del servizio e degli utenti provenienti da altri Stati membri, e che prestatori e utenti utilizzino una firma elettronica;

6.

sottolinea che l'esercizio della reciproca valutazione ha consentito la valutazione del mercato interno dei servizi dopo l'attuazione della direttiva, in particolare per quanto concerne i requisiti previsti dagli articoli 9, 15 e 16;

Esperienze nel processo di valutazione reciproca

7.

segnala la vaghezza dell'articolo 39 della direttiva sui servizi nel definire gli obiettivi precisi del processo di valutazione reciproca; rileva che le parti interessate avevano percezioni e aspettative diverse in merito ai suoi scopi e risultati;

8.

rileva che la valutazione reciproca è stata organizzata dopo il termine per il recepimento delle disposizioni della direttiva sui servizi; sottolinea che l'attuazione della direttiva sui servizi non deve essere confusa con l'esercizio della valutazione reciproca;

9.

deplora i ritardi nell'attuazione della direttiva sui servizi in alcuni Stati membri e ritiene che tali ritardi abbiano avuto un impatto sul processo di valutazione reciproca;

10.

ritiene che, pur costituendo una sfida, i tempi del processo di valutazione reciproca abbiano contribuito a mantenere lo slancio dopo l'attuazione della direttiva;

11.

ritiene che il processo di valutazione reciproca abbia dimostrato di essere un valido esercizio atto a consentire una migliore comprensione delle barriere residue e della situazione di ciascuno Stato membro da parte della Commissione e degli Stati membri; rileva che il processo ha permesso agli Stati membri di ottenere un riscontro sulle loro scelte politiche e ha facilitato la promozione delle migliori prassi aumentando inoltre la trasparenza dei risultati dell'attuazione;

12.

invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare un dialogo su quali barriere sono consentite e quali no;

13.

reputa che il processo di valutazione reciproca sia stato essenziale per chiarire determinate situazioni ambigue ancora riscontrabili nella prestazione dei servizi sia a livello nazionale che transfrontaliero, quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e gli obblighi assicurativi imposti ai prestatori di servizi transfrontalieri; sottolinea il fatto che detto processo ha infine contribuito a determinare se le misure di attuazione adottate in ciascuno Stato membro sono realizzate nello spirito della direttiva sui servizi;

14.

sottolinea come le "discussioni di gruppo" siano l'elemento chiave della valutazione reciproca; accoglie con favore lo spirito di cooperazione e di fiducia reciproca che è prevalso nel corso delle discussioni;

15.

ritiene che l'esercizio di valutazione reciproca abbia contribuito allo sviluppo di uno 'spirito europeo' tra le amministrazioni nazionali e abbia consentito alle amministrazioni degli Stati membri di conoscersi meglio reciprocamente; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le conoscenze e le esperienze maturate attraverso la valutazione reciproca siano mantenute e impiegate per il miglioramento del mercato unico dei servizi;

16.

rileva che il coinvolgimento delle parti interessate al processo di valutazione reciproca è stato limitato; riconosce che un certo grado di riservatezza ha rappresentato una condizione importante per creare fiducia reciproca tra gli Stati membri; si rammarica, tuttavia, che non siano stati forniti riscontri regolari sul processo alle parti interessate;

17.

è consapevole dei costi amministrativi correlati alla valutazione reciproca, in particolare negli Stati membri in cui i livelli amministrativi regionali hanno partecipato al processo;

Risultati e seguito per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi

18.

ritiene che il processo di valutazione reciproca nell'ambito della direttiva sui servizi costituisca uno strumento importante per identificare ulteriori iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi; accoglie con favore il fatto che la Commissione proponga una serie di azioni per approfittare dello slancio determinato dalle fasi di attuazione e valutazione reciproca;

19.

esorta la Commissione a informare il Parlamento sui progressi e sui risultati del dialogo con gli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva sui servizi; invita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti attuativi qualora ritenuto necessario;

20.

attende con impazienza l'annunciata valutazione economica dell'attuazione della direttiva sui servizi e del suo impatto sul funzionamento del mercato dei servizi; si augura che questa valutazione renderà possibile misurare il reale impatto della direttiva sulle attività economiche e l'occupazione; invita la Commissione a garantire la massima trasparenza nello svolgimento di tale valutazione, e a presentare al Parlamento le sue conclusioni non appena disponibili;

21.

accoglie con favore l'iniziativa sul test di efficacia del mercato interno e si augura che tale esercizio migliori significativamente la comprensione pratica delle modalità di applicazione e interazione sul campo dei vari strumenti legislativi dell'UE; ritiene che il test di efficacia vada eseguito tenendo in considerazione la prospettiva degli utenti del mercato unico;

22.

invita la Commissione a coinvolgere strettamente il Parlamento europeo nella realizzazione del test di efficacia;

23.

chiede di affrontare gli ostacoli normativi ancora esistenti, quali le norme in materia di attività riservate, obblighi assicurativi, forma giuridica e obblighi in materia di proprietà del capitale; invita la Commissione a concentrare i propri sforzi sugli obblighi ingiustificati o sproporzionati che andrebbero aboliti per garantire il regolare funzionamento del mercato unico;

24.

deplora che non siano stati adottati provvedimenti con maggiore anticipo nei settori in cui i problemi erano noti da tempo;

25.

si rammarica che la Commissione non abbia fornito criteri per scegliere le categorie specifiche di requisiti per le azioni mirate; esorta la Commissione a chiarire i motivi per cui gli altri tipi di requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva sui servizi, quali il numero minimo di dipendenti e le tariffe obbligatorie minime o massime, non sono stati considerati alla stregua dei requisiti specificati nella sua comunicazione;

26.

invita la Commissione a raccogliere e presentare dati che quantifichino l'impatto dei vari requisiti restanti la cui rimozione migliorerebbe il funzionamento del mercato unico dei servizi; invita la Commissione ad incentrare le sue azioni mirate sulla rimozione dei requisiti che apporterebbe il livello più elevato di valore aggiunto al funzionamento del mercato unico per i servizi, nel pieno rispetto dell'articolo 1 della direttiva sui servizi; esorta, inoltre, la Commissione a concentrare le sue azioni sui settori e le professioni con un alto potenziale di crescita per la fornitura transfrontaliera di servizi;

27.

esorta la Commissione a continuare ad accelerare il lavoro svolto con i singoli Stati membri in modo da conseguire un recepimento e un'attuazione completi e corretti della direttiva sui servizi in tutti gli Stati membri;

28.

è del parere che permangono numerosi ostacoli nazionali che rallentano in particolare la crescita dei servizi professionali da impresa a impresa; esorta gli Stati membri a garantire che gli obblighi nuovi e restanti abbiano carattere non discriminatorio e siano necessari e proporzionati; invita la Commissione a collaborare in modo più attivo con gli Stati membri per monitorare da vicino le pertinenti misure legislative nazionali concernenti l'attuazione dell'articolo 15 della direttiva sui servizi e a garantirne la debita notifica;

29.

esorta la Commissione e gli Stati membri a lavorare in una più stretta collaborazione per garantire la corretta applicazione negli Stati membri della disposizione sulla libera prestazione di servizi di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi; esorta la Commissione ad avviare una valutazione globale della situazione attuale relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi nell'UE, comprendente le ragioni alla base del tasso di crescita moderato nel settore in parola, e una revisione dettagliata dell'efficacia dell'attuazione ad opera degli Stati membri delle disposizioni di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi;

30.

sottolinea la necessità di garantire una attuazione coerente dei diversi atti legislativi di rilevanza centrale per le attività dei servizi;

31.

esorta gli Stati membri a garantire un'attuazione completa e adeguata delle disposizioni della direttiva sui servizi che non sono state incluse nel processo di valutazione reciproca, quali gli sportelli unici, ed invita la Commissione ad assicurare un'applicazione rigorosa delle pertinenti disposizioni;

32.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai controlli e alle valutazioni regolari dell'operato degli "sportelli unici" negli Stati membri, che hanno un ruolo fondamentale nel rendere disponibili le informazioni necessarie ai fornitori di servizi in modo tempestivo e di facile accesso;

33.

rileva l'importante ruolo di meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie e di strumenti per la soluzione dei problemi, come SOLVIT, nel garantire che i fornitori di servizi, e in particolare le PMI, possano sfruttare appieno i propri diritti nel mercato unico; valuta positivamente il fatto che la Commissione ha annunciato che valuterà l'efficacia di tali strumenti e riferirà in merito alla necessità di ulteriori iniziative specifiche;

34.

condivide il parere della Commissione che sia necessario aiutare i prestatori di servizi, ma anche i destinatari degli stessi, a esercitare i propri diritti, e raccomanda di usare a tale scopo strumenti esistenti come SOLVIT;

Il processo di valutazione reciproca come strumento

35.

ribadisce il suo supporto all'utilizzo della valutazione reciproca in altri settori politici, ove appropriato; ritiene che la valutazione reciproca si sia dimostrata innovativa e utile e che dovrebbe essere vista come uno strumento per migliorare il funzionamento del mercato unico;

36.

suggerisce pertanto che una valutazione reciproca "blanda" sia presa in considerazione e, ove opportuno, introdotta per la valutazione reciproca dei settori di intervento coperti dalle direttive "orizzontali" che lasciano agli Stati membri un considerevole margine di azione, ai fini di una legislazione più uniforme, della creazione di relazioni migliori e di una comprensione reciproca più profonda tra Stati membri, evitando altresì l'aggiunta di requisiti superflui (gold plating);

37.

raccomanda che la valutazione reciproca sia usata come uno "strumento flessibile" caso per caso; suggerisce che lo strumento debba essere proposto in modo mirato per la sua inclusione in direttive specifiche di natura "orizzontale" che coinvolgono numerose misure di recepimento e lasciano un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri; suggerisce, inoltre, un uso mirato della valutazione reciproca di modo che solo le disposizioni chiave di una direttiva siano oggetto della procedura;

38.

invita tuttavia la Commissione a definire con chiarezza gli obiettivi e i risultati della valutazione reciproca prima di proporre una tale valutazione per altre direttive onde garantire che il processo non crei oneri superflui per le autorità di valutazione;

39.

ritiene che le "discussioni di gruppo" debbano continuare a essere l'elemento centrale del processo di valutazione reciproca; ritiene che una partecipazione di esperti alle discussioni di gruppo, che sia ben mirata ma limitata nel numero, crei le condizioni necessarie per garantire efficienza e ottenere risultati; ritiene che la valutazione reciproca andrebbe ulteriormente sviluppata come procedura per lo scambio di migliori pratiche e di esperienze di elaborazione delle politiche tra gli Stati membri e reputa che il ruolo della Commissione potrebbe essere chiarito in termini di fornitura di consulenza e di gestione del processo, in particolare durante le discussioni di gruppo; è del parere che la composizione dei gruppi dovrebbe rispecchiare sempre le aspettative degli Stati membri e il potenziale impatto sul mercato unico;

40.

chiede alla Commissione di aumentare la trasparenza informando il Parlamento europeo in merito ai contenuti e allo stato di avanzamento delle discussioni tra gli Stati membri e presentando relazioni regolari nel corso delle varie fasi della valutazione reciproca al fine di tenere aggiornate tutte le parti interessate; invita la Commissione a rendere pubbliche le conclusioni principali delle riunioni di gruppo e plenarie;

41.

rileva che le tabelle di correlazione e la valutazione reciproca hanno scopi diversi e quindi dovrebbero essere considerate come strumenti di politica separati e non intercambiabili, e che le tabelle di correlazione sono pertanto indispensabili nel recepimento della normativa europea;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0144.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0051.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/51


Martedì 25 ottobre 2011
Governance economica mondiale

P7_TA(2011)0457

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla governance economica globale (2011/2011(INI))

2013/C 131 E/06

Il Parlamento europeo,

visti le conclusioni e gli accordi dei vertici dei G20 di Londra, Pittsburgh, Toronto e Seul,

vista la relazione dell'iniziativa Palais-Royal concernente la riforma del sistema monetario e un approccio cooperativo per il 21° secolo, pubblicata l'8 febbraio 2011,

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (1),

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sull'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali (2),

visto l'importante e costante lavoro svolto nel quadro del dialogo transatlantico tra legislatori (TLD) e del dialogo commerciale transatlantico (TABD),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0323/2011),

A.

considerando che lo sviluppo dell'economia mondiale negli ultimi decenni ha implicato un aumento della crescita e del benessere, sebbene distribuiti in modo disuguale, sottraendo milioni di persone alla povertà; che il numero di persone che vivono in condizioni di povertà e disperazione è ancora intollerabilmente elevato; che le disuguaglianze sociali ed economiche tra i paesi e all'interno degli stessi devono essere ridotte; che la lotta dell'Europa contro la povertà deve essere una delle priorità principali della strategia Europa 2020;

B.

considerando che gli Stati Uniti d'America e l'Europa sono ancora alle prese con gli effetti più nefasti della più grave recessione economica internazionale da quella del '29;

C.

considerando che lo sviluppo dell'economia mondiale negli ultimi decenni ha conosciuto squilibri insostenibili;

D.

considerando che una governance economica mondiale efficace permetterebbe di ridurre al minimo gli impatti negativi e di correggere gli effetti nefasti della mondializzazione, come ad esempio l'approfondimento delle diseguaglianze o la distruzione dell'ambiente;

E.

considerando che l'emergere nell'economia mondiale di nuovi soggetti importanti in termini sia di scambi internazionali che di crescita economica, con la Cina e l'India in testa, ha avuto un impatto profondo e ha cambiato radicalmente il panorama economico, portando alla necessità di riforme commerciali e tassi di cambio convertibili;

F.

considerando che gli squilibri di oggi sono ancora principalmente causati dalla mancanza di competitività e di risparmio pubblico e privato nei paesi deficitari e da elevati livelli di risparmio associati a una carente domanda nei paesi eccedentari; che tali squilibri sono oggi più accentuati che in passato e, stanti l'alto grado di globalizzazione e gli elevati flussi di capitale, avanzano nuove rivendicazioni nei confronti della governance globale e sfidano le strutture degli ordinamenti istituzionali esistenti;

G.

considerando che l'elemento principale per riequilibrare l'economia mondiale in senso lato ha due aspetti: da una parte il rafforzamento della competitività e, dall'altra, riforme di ampio respiro volte a promuovere la crescita nei paesi deficitari e l'apertura dei mercati e sane politiche monetarie nei paesi eccedentari;

H.

considerando che il primo decennio di funzionamento dell'unione economica e monetaria ha mostrato che una politica di bilancio responsabile è uno dei requisiti per ridurre al minimo l'impatto degli shock finanziari ed economici globali;

I.

considerando l'elevato numero di organizzazioni internazionali preposte al governo dell'economia mondiale come il FMI, la Banca Mondiale, l'OMC, l'UNCTAD e la IFC, che si affiancano ai forum intergovernativi del G7 e del G20; che tra tali organizzazioni il FMI e il G20 sono le più efficaci, ma che ambedue sono ancora suscettibili di miglioramento;

J.

considerando che i mercati globali richiedono regole globali;

K.

considerando che le vigenti disposizioni monetarie hanno portato a un forte accumulo di riserve di valute straniere – in particolare il dollaro Usa – in alcuni paesi eccedentari, il che a sua volta ha aumentato l'offerta globale di capitale nei paesi deficitari ed esercitato una pressione al ribasso sui tassi di interesse, contribuendo a stimolare la bolla dei prezzi delle attività, che ha svolto un ruolo centrale nell'ultima crisi finanziaria;

L.

considerando che la crisi economica globale, originata nel settore finanziario, ha ora portato ad elevati livelli di indebitamento alcuni fra i principali soggetti economici mondiali, fra i quali gli Stati Uniti d'America, il Giappone e l'Unione europea;

M.

considerando che la dichiarazione finale di Pittsburgh del G20 prevede un quadro per una crescita forte, sostenibile ed equilibrata e ritiene urgente un nuovo approccio multilaterale per reagire alla crisi;

N.

considerando che è stato universalmente riconosciuto il ruolo che taluni settori dell'industria finanziaria hanno svolto nel contribuire alla crisi finanziaria globale, dimostrando le debolezze della regolamentazione finanziaria e aggravando la crisi del debito sovrano e che vi è consenso sul fatto che occorre rafforzare la responsabilità e la trasparenza del settore finanziario, il quale deve tra l'altro accollarsi una giusta quota dei costi indotti dalla crisi,

O.

considerando che i tanto menzionati squilibri delle partite correnti sono il risultato di squilibri strutturali di fondo nelle economie nazionali;

P.

considerando che l'assenza di una regolamentazione e supervisione coordinate ed efficaci del sistema finanziario hanno portato a vulnerabilità in tale settore, che a loro volta hanno esacerbato le debolezze dell'economia globale;

Q.

considerando che il rafforzamento del ruolo e dell'importanza del G20 come sede di discussioni politiche informali al più alto livello internazionale va salutato con favore; che il G20 in quanto istituzione non ha fondamento giuridico, manca di una segreteria permanente e ha una debole struttura di governance, specie in confronto ad altre istituzioni internazionali come il FMI e l'OMC;

R.

considerando che l'attuale sistema monetario internazionale ha permesso a diversi paesi di lanciarsi in strategie di svalutazione competitive che, unite alle crescenti operazioni speculative condotte da potenti operatori sul mercato cambiario, hanno determinato una forte volatilità dei cambi e creato notevoli rischi per i mercati valutari nonché per il commercio internazionale;

S.

considerando che l'Unione europea non è percepita come un soggetto rilevante ai fini del riassetto del sistema monetario e finanziario internazionale, a causa della sua incapacità di esprimersi univocamente e della frammentazione della sua rappresentanza esterna negli affari economici internazionali;

T.

considerando essenziale garantire che i sistemi economici e finanziari non compromettano l'economia reale;

U.

considerando che, in linea con le raccomandazioni del G20, il FMI è stato dotato di maggiori poteri di supervisione e vigilanza del sistema finanziario globale, le sue risorse finanziarie sono state rafforzate e si sta procedendo a una profonda riforma della sua struttura di governance;

V.

considerando che negli ultimi decenni i mercati finanziari si sono evoluti ed operano adesso su scala globale con processi e reti ad alta automazione e che la standardizzazione dei dati è rimasta indietro, ostacolando l'aggregazione, l'analisi e le operazioni su dati a livello dei mercati e, spesso, persino a livello di impresa e riducendo la trasparenza delle operazioni finanziarie;

Raccomandazioni programmatiche per la governance economica globale

1.

sottolinea che gli squilibri globali, soprattutto quando eccessivi, costituiscono una potenziale minaccia per la stabilità finanziaria e macroeconomica delle principali economie, che ha ripercussioni anche sulle altre economie; alla luce di ciò, sottolinea che gli squilibri derivanti da errori strutturali di allineamento e da una mancanza di competitività nell'economia nazionale dovrebbero essere affrontati sia dai paesi eccedentari che dai paesi deficitari, in quanto potrebbero costituire fonti di problemi fondamentali;

2.

sottolinea che la crisi economica e finanziaria ha dimostrato come gli afflussi di capitale conseguenti agli squilibri globali richiedano una politica monetaria responsabile e una forte regolamentazione e supervisione finanziarie;

3.

riconosce la necessità che i responsabili politici di tutto il mondo continuino a lavorare a soluzioni per la riforma della governance finanziaria globale onde contribuire a riequilibrare l'economia mondiale ed evitare un'altra crisi; sottolinea peraltro che la riforma della governance globale deve garantire che i mercati siano integrati in un quadro istituzionale organico che permetta loro di funzionare correttamente; ritiene peraltro che uno degli obiettivi primari della governance economica mondiale deve essere la creazione di un contesto favorevole agli investimenti a lungo termine;

4.

sottolinea l'importanza di politiche monetarie responsabili; esorta le banche centrali delle economie più importanti a considerare i potenziali effetti negativi esterni – come le bolle speculative e la destabilizzazione finanziaria in altri paesi – nel momento in cui applicano misure convenzionali o non;

5.

è consapevole del fatto che, in definitiva, la fiducia nella forza dell'economia soggiacente e la profondità, la sofisticatezza e la stabilità dei suoi mercati finanziari sono i fattori che determinano il mantenimento di riserve di valute da parte delle banche centrali di paesi terzi; sottolinea al riguardo che ogni valuta che cerca di entrare a far parte del paniere dei diritti speciali di prelievo (DSP) del FMI deve essere pienamente convertibile; riconosce che la composizione del paniere DSP del FMI dovrebbe riflettere l'importanza relativa delle valute nei sistemi di scambio e finanziari mondiali;

6.

afferma che, per rafforzare l'apertura e la flessibilità e facilitare gli aggiustamenti economici, i tassi di cambio devono rispecchiare i fondamentali del mercato e non essere governati o manovrati dalle autorità monetarie nazionali;

7.

invita i membri del FMI ad aderire agli articoli di accordo del FMI, in particolare all'impegno di astenersi dal manipolare il tasso di cambio, nonché alle pertinenti disposizioni degli accordi GATT e OMC;

8.

invita a tale riguardo a riconsiderare urgentemente il ricorso ai diritti speciali di prelievo in quanto possibile alternativa al dollaro come valuta mondiale di riserva, un'iniziativa che contribuirebbe a stabilizzare il sistema finanziario globale; invita il FMI a esplorare eventuali ulteriori assegnazioni o estensioni d'uso dei diritti speciali di prelievo, in particolare per istituire un nuovo sistema multilaterale di tassi di cambio;

9.

sostiene il lavoro e l'impegno degli Stati del G20 ad attuare, con l'opportuna gradualità, piani di consolidamento fiscali favorevoli alla crescita a medio termine, mantenendo al tempo stesso la domanda interna a un livello determinato dalla particolare situazione di ciascun paese, perseguendo politiche monetarie appropriate, migliorando la flessibilità del tasso di cambio per meglio riflettere i soggiacenti fondamentali economici, e mettendo in atto le riforme strutturali necessarie per promuovere la creazione di posti di lavoro e contribuire al riequilibrio mondiale;

10.

nota tuttavia che d'altra parte le prospettive di correggere squilibri mondiali a livello di G20 sembrano sinora assai limitate;

11.

sollecita l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ad assumere un ruolo attivo nell'identificare possibili distorsioni commerciali nei servizi finanziari provocate dalla diversità dei regimi normativi e nel correggere tali anomalie;

12.

invita la Commissione a elaborare un meccanismo globale, ampiamente ispirato ai regolamenti dell'OMC e a questi strettamente correlato, tale da impedire che il commercio sia utilizzato come strumento di politica estera in un modo non compatibile con i valori democratici internazionalmente riconosciuti e sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;

13.

invita la Commissione a sollevare, in occasione della prossima riunione UE-USA del Consiglio economico transatlantico (CET), la questione della cooperazione reciproca in materia di vigilanza sugli strumenti derivati sui prodotti di base, in linea con la vigente normativa sulla trasparenza e gli abusi di mercato;

14.

sollecita l'Unione europea a dare attuazione alle dichiarazioni dei vertici G8 e G20, soprattutto per quanto concerne le sovvenzioni per i combustibili fossili e l'agricoltura – tenendo conto delle linee guida dell'OCSE in materia – la volatilità dei prezzi delle derrate alimentari e i mercati dei prodotti di base;

15.

invita la Commissione a rivedere la sua strategia commerciale riguardo al rafforzamento degli scambi Sud-Sud e del commercio intraregionale in altre parti del mondo, in modo da ridurre la vulnerabilità di molte piccole economie e favorire lo sviluppo di partner economici più forti in futuro;

16.

sostiene la creazione di un calendario per un piano d'azione che metterà in pratica il quadro del G20 per una crescita forte, sostenibile ed equilibrata;

17.

saluta con favore ogni ulteriore iniziativa di discussione e cooperazione sulle sfide globali comuni, ma rileva che numerosi forum esistenti, quali il G20, sono sede di dibattito informale senza base giuridica e senza le prerogative di un'organizzazione internazionale sul piano del processo decisionale e dell'attuazione e monitoraggio delle decisioni, e in quanto tali restano strutture di governance di una certa debolezza;

18.

nota che la formazione delle decisioni del G20 secondo il metodo del consenso non favorisce decisioni coraggiose e nel migliore dei casi porta ad accordi vaghi e non vincolanti; sollecita il forum globale ad emulare l'Unione europea, che si è lasciata alle spalle il criterio esclusivo dell'unanimità;

19.

ritiene che gli impegni assunti nel G20 debbano essere più concreti e che il progresso vada monitorato da un organismo ufficiale indipendente con un proprio statuto e una propria segreteria, come il FMI;

20.

saluta le iniziative decise al vertice dei ministri delle finanze del G20 il 19 febbraio 2011 a Parigi, che prevedono di misurare gli squilibri mediante una serie di indicatori; sottolinea che tali indicatori dovrebbero coprire gli squilibri interni, come il debito e il disavanzo pubblici e il risparmio e il debito privati, così come gli squilibri esterni derivati da flussi e trasferimenti di scambi e investimenti;

21.

invita il G20 a condurre regolarmente un processo di valutazione reciproca basato su un quadro del G20 e sugli indicatori sopra illustrati, al fine di fornire opzioni programmatiche per una crescita forte, sostenibile e d equilibrata;

22.

sottolinea che i soggetti finanziari operano sul piano mondiale e ritiene che, d'ora in poi, occorra colmare le lacune di coordinamento in termini di regolamentazione finanziaria per evitare che determinati soggetti finanziari possano trarre vantaggio dall'arbitraggio regolamentare;

Riforma del sistema monetario e finanziario internazionale e delle sue istituzioni

23.

sottolinea che l'Unione europea deve svolgere un ruolo guida nella riforma economica globale per rendere le istituzioni internazionali più legittime, trasparenti e responsabili e, cosa ancora più importante, che l'Unione deve intervenire in modo univoco negli affari economici internazionali;

24.

chiede un seggio per l'UE nel FMI e nella Banca mondiale; chiede un FMI più democratico, il che implica elezioni aperte e basate sul merito del suo direttore operativo e un notevole rafforzamento dei diritti di voto per le nazioni in via di sviluppo e in transizione;

25.

è del parere che la governance economica globale debba essere sufficientemente evolutiva, flessibile e pragmatica da determinare gli assetti più idonei in funzione delle circostanze, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

26.

sottolinea che l'Unione europea deve svolgere un ruolo guida nella riforma economica globale per rendere le istituzioni internazionali più legittime, trasparenti e responsabili;

27.

nota che tali istituzioni e forum, e in particolare il G20, accusano un deficit di legittimità parlamentare a livello globale e li esorta pertanto ad associare i parlamenti ai loro processi decisionali; deplora a tale riguardo le carenze democratiche di alcuni partner;

28.

nota le difficoltà che potrebbero derivare da una mancanza di coerenza delle politiche condotte dai vari forum informali e dalle diverse istituzioni economiche e finanziarie internazionali; ritiene che ogni azione di coordinamento istituzionale a livello mondiale debba essere realizzata attraverso il FMI;

29.

sottolinea la necessità di un'intesa mondiale e di un approccio comune in materia di politica monetaria, commercio internazionale, finanze pubbliche sostenibili e valute flessibili che si basino su fondamentali economici; ritiene che l'economia mondiale dovrebbe essere caratterizzata da mercati aperti per il mutuo beneficio di tutti i partecipanti; sottolinea che norme sociali e ambientali di alto livello sono essenziali e devono essere sviluppate in tutti gli aspetti; sottolinea che il FMI e l'OMC dovrebbero costituire il nucleo di tale processo;

30.

sollecita i membri dell'OMC ad aderire agli accordi commerciali multilaterali e ad avviare nuovi round commerciali internazionali finalizzati a una forte riduzione degli ostacoli agli scambi internazionali in un contesto di pari condizioni competitive in tutti i settori, in modo da contribuire alla crescita e allo sviluppo economico;

31.

è persuaso che, per consentire ai paesi in via di sviluppo di ottenere maggiori benefici dal commercio e assicurare condizioni di lavoro dignitose e salari decorosi a tutti i lavoratori, l'Unione europea abbia tutto l'interesse a rafforzare l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e a incentivare la partecipazione della stessa ai lavori dell'OMC e al controllo dei capitoli sulla sostenibilità connessi al sistema delle preferenze generalizzate (SPG);

32.

invita la Commissione a ridefinire la strategia dell'Unione europea per gli scambi e gli investimenti al fine di includere i paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), ovvero importanti partner commerciali futuri con interessi propri in una rete globale comune di interessi fra loro interdipendenti in materia di sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile;

33.

è del parere che le banche multilaterali di sviluppo dovrebbero mettere a disposizione risorse supplementari in maniera più efficace, in modo da rispondere a specifiche esigenze a livello locale, sostenere gli investimenti a lungo termine e consolidare le economie locali;

34.

raccomanda un FMI forte e indipendente dotato di strumenti e risorse sufficienti che gli permettano di prestare maggiore attenzione ai legami tra paesi, non solo rafforzando la sorveglianza multilaterale ma anche concentrandosi su economie di importanza sistemica ed elaborando indicatori per valutare grandi squilibri persistenti; chiede l'estensione del mandato di intervento del FMI ai rischi derivanti dai movimenti di capitale;

35.

sottolinea la necessità di assicurare che gli accordi multilaterali sullo scambio di informazioni fiscali includano disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni e chiede che si intervenga per rafforzare la base giuridica per l'inserimento nella lista nera dell'OCSE delle amministrazioni poco cooperative, al fine di migliorare la trasparenza finanziaria e l'evasione fiscale; esorta la Commissione a proporre, entro la fine del 2011, una solida norma sulla reportistica paese per paese per le imprese transfrontaliere, volta a rafforzare la trasparenza e l'accesso ai dati significativi per le amministrazioni fiscali;

36.

sottolinea l'importanza delle iniziative internazionali adottate in materia di norme contabili o di audit;

37.

invita i leader del G20 a concludere senza ulteriore indugio le discussioni sugli elementi minimi comuni di un'imposta globale sulle transazioni finanziarie;

38.

considera il G20 una sede privilegiata per la cooperazione mondiale, ferma restando l'importanza di altri organismi, ma ne rileva le carenze in quanto istituzione globale, fra cui la mancanza di rappresentanza delle nazioni minori, la mancanza di trasparenza e di responsabilità democratica e l'assenza di una base giuridica che ne renda le decisioni legalmente vincolanti;

39.

esorta il FMI e il G20 ad acquisire contributi e consulenza – agendo poi in modo conseguente – da economie globali caratterizzate da bassi deficit di bilancio e da disciplina nella spesa pubblica;

40.

sottolinea che, nel quadro dei dibattiti sugli accordi monetari internazionali, l'area dell'euro deve essere considerata come una singola entità per via della sua moneta unica e della sua politica unitaria in materia di tassi di cambio;

41.

sollecita l'Unione europea e i suoi Stati membri a cercare soluzioni volte a migliorare il coordinamento fra i gruppi G e il sistema delle Nazioni Unite;

42.

chiede l'istituzione di un consiglio internazionale di banche centrali – composto innanzitutto delle banche centrali di Unione europea, Giappone, Regno Unito e USA – con il mandato di coordinare la politica monetaria, di supervisionare la vigilanza finanziaria e di promuovere ed estendere i DSP come valuta globale di riserva;

43.

raccomanda che il FMI sia rafforzato politicamente con vertici annuali dei leader dei paesi rappresentati nel suo consiglio di amministrazione; in tale quadro, esorta inoltre gli Stati membri del FMI a nominare al consiglio di amministrazione i rappresentanti governativi di grado più elevato, in modo da poter assumere un ruolo di guida in quanto forum di discussione e decisionale in materia di governance economica globale;

44.

reputa necessario accrescere la trasparenza dei flussi internazionali di capitale, in particolare puntando all'abolizione del segreto bancario;

Governance globale per il settore finanziario

45.

sottolinea che la mancanza di cooperazione tra autorità di vigilanza finanziaria ha facilitato il diffondersi della crisi finanziaria e ne ha peggiorato gli effetti; invita al riguardo le autorità di vigilanza dell'Unione a farsi parte diligente per costruire la cooperazione internazionale e stabilire le migliori prassi in materia di regolamentazione finanziaria; sottolinea altresì che sarebbe proficuo convergere verso un quadro regolamentare finanziario comune tra l'Unione europea e gli USA;

46.

rileva la necessità di attuare riforme globali che migliorino la trasparenza e la responsabilità degli istituti finanziari;

47.

sottolinea che, sebbene i centri finanziari mondiali abbiano adottato la legislazione volta a migliorare la regolamentazione di alcuni comparti del settore finanziario, sono giustificate ulteriori riforme delle norme e delle prassi bancaria e del sistema bancario ombra;

48.

insiste sulla necessità di dare agli organi europei di vigilanza finanziaria un chiaro mandato per cooperare strettamente con i loro omologhi dei paesi terzi o internazionali, come nel caso del Consiglio europeo per il rischio sistemico (CERS) con il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB);

49.

sottolinea l'importanza di combinare vigilanza micro- e macroprudenziale in un approccio coerente e omogeneo;

50.

nota che gli Stati Uniti e l'Unione europea coprono insieme quasi il 40 % del commercio internazionale e quasi il 50 % del PIL globale e raccomanda di rafforzare il dialogo macro-prudenziale, puntando in particolare sul dialogo Atlantico, su un'attuazione esauriente ed equilibrata del pacchetto di Basilea III e su ulteriori discussioni sull'estensione dell'ambito di vigilanza a istituzioni finanziarie non bancarie; chiede un costante impegno per la riforma della regolamentazione del settore finanziario, per far sì che la finanza supporti effettivamente la stabilità e la crescita nell'economia reale internazionale;

51.

rispetta l'azione perseguita dal G20, dall'OMC, da Basilea III e da altri organismi multilaterali, riconoscendo al tempo stesso i potenziali rischi dell'eccesso di regolamentazione e della concorrenza regolamentare;

52.

accoglie favorevolmente l'istituzione del "Global Economy Meeting" dei governatori delle banche centrali sotto l'egida della Banca dei regolamenti internazionali (BIS) in quanto gruppo di riferimento per organizzare la cooperazione fra banche centrali;

53.

è preoccupato dei rischi di frammentazione connessi alla diversità delle normative, che incidono sull'attività dei soggetti finanziari internazionali; raccomanda pertanto un maggior grado di integrazione fra i dispositivi introdotti nei vari settori;

54.

riconosce il ruolo di stimolo alla crescita svolto dalla BEI grazie agli investimenti a lungo termine;

55.

sottolinea la necessità di sviluppare criteri adeguati per identificare gli istituti finanziari di importanza sistemica, con l'obiettivo di evitare situazioni con istituti "troppo grandi o troppo interconnessi per fallire" e pertanto di ridurre il rischio sistemico mediante il ricorso a requisiti aggiuntivi in fatto di riserve e di patrimonio e a provvedimenti legislativi antitrust;

56.

invita il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a proporre misure volte a separare le attività bancarie al dettaglio degli istituti sistemicamente importanti e a imporre loro l'obbligo di una capitalizzazione autonoma per tali attività;

57.

sollecita il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a sviluppare un modello standard per il calcolo delle attività ponderate per il rischio (RWA), onde valutare accuratamente e comparare le esposizioni delle banche ai rischi di credito e di mercato;

58.

raccomanda lo sviluppo di un'idonea struttura internazionale sotto l'egida del FMI che offra alle autorità e all'industria una fonte unica e standardizzata di dati finanziari di base, che agevoli tecnicamente lo svolgimento di compiti prudenziali a livello mondiale e renda più sicuri ed efficienti i processi dell'industria del settore;

Riconfigurazione del sistema monetario internazionale

Ruolo e sfide dell'UE

59.

sottolinea gli effetti positivi di un quadro di governance economica più forte nell'UE e nella zona euro per la cooperazione e il coordinamento globali;

60.

nota la grande importanza di rafforzare ed approfondire il mercato unico europeo non solo come obiettivo interno, ma anche come modello per gli altri blocchi commerciali esistenti nel mondo;

61.

sottolinea la necessità di politiche agricole e finanziarie dell'Unione europea che contribuiscano ad evitare gli shock globali in fatto di approvvigionamento e di prezzi dei prodotti alimentari;

62.

sottolinea gli effetti positivi di un più solido quadro di governance economica che rafforzi il Patto di stabilità e di crescita nell'UE e nella zona euro, per la cooperazione e il coordinamento globali;

63.

afferma che l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel ridisegnare il sistema monetario e finanziario internazionale attraverso una rappresentanza esterna più forte, basata su un processo decisionale interno più efficiente e trasparente, come previsto dalle pertinenti disposizioni del trattato di Lisbona;

64.

saluta la creazione dei quattro nuovi organi europei di vigilanza finanziaria: l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati e il Comitato europeo per il rischio sistemico, ed auspica che essi possano condurre un'azione forte ed efficace;

65.

ritiene che la necessità di promuovere condizioni uniformi di concorrenza non debba impedire all'Unione europea o ad altri paesi e blocchi regionali di rafforzare gli accordi regionali che mirano a far pieno uso della flessibilità offerta dall'OMC e da altri standard normativi internazionali per riequilibrare i fondamentali macroeconomici e accrescere la prosperità;

66.

invita l'UE a concentrarsi sulla diminuzione della sua dipendenza energetica, onde frenare l'inflazione importata e riequilibrare le bilance commerciali con i paesi produttori di petrolio;

67.

sottolinea il fatto che la produzione di beni pubblici globali, come la protezione del clima e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, può essere favorita da un quadro di accesso qualificato al mercato a livello di UE;

68.

invita la Commissione a presentare una proposta su come migliorare la procedura decisionale interna dell'Unione europea, per migliorarne la coerenza per quanto riguarda la rappresentanza esterna in materia di affari economici e finanziari e per assicurare che la rappresentanza dell'UE sia democraticamente responsabile di fronte al Parlamento europeo, agli Stati membri e ai parlamenti nazionali;

69.

esorta il G20 o l'OMC a esaminare la possibilità di un accordo globale relativo a una carbon tax, una tassa sulle emissioni di anidride carbonica sui prodotti e i servizi importati;

70.

rammenta che, conformemente all'articolo 138 del trattato di Lisbona, la zona euro deve dotarsi di una rappresentanza esterna unica; sollecita la Commissione a presentare una proposta in tal senso;

71.

sottolinea che la partecipazione a pieno titolo nell'economia globale è cruciale per l'Europa al fine di coglierne tutte le opportunità, e che il migliore modo per farlo è di parteciparvi come entità unica;

72.

invita l'UE a promuovere sistematicamente il commercio equo, la democrazia, i diritti umani, le condizioni di lavoro dignitose e lo sviluppo sostenibile nelle sue politiche commerciali, in linea con il trattato di Lisbona, con la sua agenda interna e con gli obiettivi di sviluppo del millennio;

*

* *

73.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0377.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0229.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/60


Martedì 25 ottobre 2011
La situazione delle madri sole

P7_TA(2011)0458

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole (2011/2049(INI))

2013/C 131 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 14, paragrafo 3, 23, 24 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),

visto l'articolo 5 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,

visti gli articoli 7, 8, 16, 17, 27 e 30 della Carta sociale europea (riveduta) del Consiglio d'Europa,

vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008 dal titolo "Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare" (COM(2008)0635),

vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010"Strategia sulla parità tra le donne e gli uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),

vista la relazione della Commissione del 3 ottobre 2008 dal titolo "Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica" (COM(2008)0638),

vista la relazione della Commissione, del 18 dicembre 2008, sulla parità tra donne e uomini – 2010 (COM(2009)0694),

vista la raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro,

visto il Patto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo 2011–2020,

vista la piattaforma dell'UE contro l'esclusione sociale,

vista la relazione di Eurofound del 24 marzo 2010 dal titolo "Second European Quality of Life Survey: Family life and work" (Seconda rassegna sulla qualità della vita in Europa: vita familiare e lavorativa),

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni (2),

vista la propria risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria (3),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e le raccomandazioni per il futuro (4),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 dal titolo "Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa" (5),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea - 2010 (6),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea (7),

vista la sua posizione in prima lettura del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A7-0317/2011),

Situazione globale

A.

considerando che, in conseguenza dei cambiamenti socioculturali uniti all'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e alla loro maggiore autonomia economica, è andata riducendosi sia la formazione di famiglie biparentali che la maternità esclusivamente nell'ambito del matrimonio, e che le madri sole rappresentano ormai una categoria sempre più significativa in tutti i paesi avanzati e industrializzati; che sono sempre più numerose le donne che optano liberamente per la condizione di madre sola;

B.

considerando che si pone esageratamente l'accento sulla genitorialità adolescenziale e la sua tendenza a trasformarsi in monoparentalità, dipingendo un quadro poco accurato della reale identità dei genitori soli; che stereotipi falsi e inesatti erodono la fiducia e l'autostima dei genitori soli e dei loro figli;

C.

considerando che le famiglie monoparentali non costituiscono un gruppo uniforme, ma rappresentano situazioni familiari, finanziare e sociali molto variegate;

D.

considerando tuttavia che vi sono gruppi di madri sole, che vivono in condizioni di vulnerabilità, con tutte le conseguenze che questo può avere sui loro figli e sulle loro figlie;

E.

considerando che le madri sole rappresentano ormai un gruppo sempre più significativo in tutti i paesi avanzati e industrializzati, sia questo a seguito di un divorzio o di una separazione ovvero per la scelta di non sposarsi e che è quindi necessario rispondere alla nuova realtà che si è venuta a delineare adeguando le politiche;

F.

considerando che spetta agli Stati membri la responsabilità di garantire condizioni dignitose alle madri sole e ai loro figli;

G.

considerando che in numerosi Stati membri le politiche pubbliche non si adattano ancora alla diversità dei modelli e delle situazioni familiari e che sovente le famiglie monoparentali sono ancora svantaggiate socialmente ed economicamente;

H.

considerando che in molte società la scelta di essere madre nubile non viene screditata o stigmatizzata come accade nelle società dove, per diverse ragioni, prevalgono i modelli patriarcali;

I.

considerando che in Europa la stragrande maggioranza dei genitori soli sono donne; che, nel 2001, in media l'85 % dei genitori soli erano madri di età compresa tra i 25 e i 64 anni e che, quindi, le madri sole rappresentavano il 5 % della popolazione femminile totale; che in alcuni Stati membri, vale a dire in Repubblica Ceca, in Polonia, in Ungheria e in Slovenia, le madri sole rappresentavano tra il 6 e il 7,5 % della popolazione femminile e in altri, vale a dire l'Estonia e la Lettonia, persino il 9 %;

J.

considerando che in tutta Europa la percezione delle madri sole e delle politiche condotte in materia cambiano a seconda della regione, delineando una disuguaglianza geografica che vede le aree del nord con sistemi di welfare più presenti, quelle del sud supportate dal ruolo della cosiddetta famiglia allargata e la parte orientale con un misto delle prime due;

K.

considerando che, come conseguenza della diversità delle politiche pubbliche e degli status giuridici (divorziate, separate, nubili ovvero vedove), le madri sole si confrontano con situazioni diverse e percepiscono, a seconda del paese di appartenenza, prestazioni diverse, anche in relazione all'assistenza sanitaria per sé e i propri figli;

L.

considerando che sovente le madri sole interrompono gli studi e l'acquisizione di capacità professionali, in quanto utilizzano le loro limitate disponibilità di tempo e risorse per allevare i figli, correndo anche il rischio dell'esclusione sociale e della povertà;

M.

considerando che l'educazione e l'informazione sui diritti sessuali e riproduttivi delle donne, in particolare delle più giovani, sono fondamentali per evitare gravidanze indesiderate;

N.

considerando che le donne che hanno perso il proprio partner per fatti di violenza, ossia violenza di genere, terrorismo e criminalità organizzata, sono più esposte all'isolamento dalla società e necessitano pertanto di un'attenzione speciale in termini di incoraggiamento al reinserimento nella società e di guida per continuare ad assolvere il loro ruolo genitoriale nel miglior modo possibile per il bambino;

O.

considerando che le diverse amministrazioni competenti in ambito europeo offrono misure e programmi di aiuto per questi gruppi;

P.

considerando che sono numerosi i fattori che influenzano lo sviluppo dei figli all'interno delle famiglie monoparentali, che la maggior parte dei bambini allevati da genitori soli hanno uno sviluppo equilibrato e che i fattori che incidono sull'evoluzione del bambino vanno ben al di là del tipo di famiglia a cui appartengono;

Q.

considerando che le decisioni in materia di politica della famiglia devono dare priorità alle necessità e al migliore interesse del bambino, garantendone l'evoluzione ottimale;

Occupazione delle madri sole

R.

considerando che il 69 % delle madri sole è inserito nel mercato del lavoro e che, nel 2001, in media il 18 % delle madri sole lavorava part-time;

S.

considerando che spesso per le madri sole quella di lavorare part-time e di essere sottoccupate non è una libera scelta, bensì una scelta obbligata determinata dagli impegni familiari;

T.

considerando che il tasso di occupazione delle madri, specie nel caso delle madri sole, migliora se sono disponibili servizi di custodia dei bambini di buona qualità ma che tali servizi vanno anche integrati da altre misure, fra cui valide normative in materia di congedo di maternità e di lavoro flessibile, che stimolino la partecipazione delle madri contribuendo al loro benessere e a quello del bambino;

U.

considerando che gli uomini con figli tendono a lavorare più a lungo degli uomini senza figli, al contrario di quanto accade per le donne; che il divario salariale tra uomini e donne, che nell'UE è mediamente del 18 %, aumenta quando le donne diventano madri e prosegue nel pensionamento;

Rischio di povertà e di esclusione sociale

V.

considerando che le famiglie monoparentali sono più esposte al rischio di povertà e di trasmissione della povertà rispetto alle famiglie biparentali; che, stando ai dati disponibili più recenti, nel 2006 il 32 % delle famiglie monoparentali nell'UE a 25 era a rischio di povertà, rispetto al 12 % delle famiglie biparentali;

W.

considerando che una percentuale maggiore di donne rispetto agli uomini è esposta al rischio di insicurezza economica soprattutto in ragione delle condizioni che incontrano sul mercato del lavoro, tra cui un tasso di disoccupazione più elevato, stipendi più bassi e posti di lavoro part-time ovvero di scarsa qualità, e che queste circostanze colpiscono maggiormente le madri sole che non possono contare su risorse proprie;

X.

considerando che il rischio di povertà fra i figli provenienti da famiglie monoparentali (19 %) è più elevato rispetto alla popolazione generale, e che la disponibilità di servizi di custodia contribuisce a ridurre la povertà, in particolare quella infantile, e a rafforzare l'inclusione sociale;

Conciliazione della vita familiare e professionale

Y.

considerando che l'accesso alla vita lavorativa e le possibilità di sviluppare la propria carriera professionale sono maggiori nel periodo compreso tra i 25 e i 40 anni di età, proprio quando i bambini sono ancora piccoli e necessitano di più assistenza e di più tempo da parte dei genitori; che mancano servizi di custodia di buona qualità e a prezzo accessibile; che spesso l'orario di apertura degli asili nido e delle scuole e l'orario di lavoro sono incompatibili e rappresentano il principale ostacolo e limite alla conciliazione della vita familiare e professionale;

Z.

considerando che i genitori soli hanno il doppio delle difficoltà rispetto alle famiglie biparentali dal momento che non possono condividere le responsabilità quotidiane dell'assistenza ai figli;

AA.

considerando che la presenza di strutture di custodia per i bambini di buona qualità e a prezzi accessibili è estremamente importante per le madri sole e i loro figli, specie nella fascia 0-2 anni; che il ricorso a strutture "ufficiali" di custodia per la fascia 0-2 anni varia dal 73 % della Danimarca al 2 % appena della Repubblica ceca o della Polonia, e che solo pochi Stati membri dell'UE (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Spagna, Portogallo e Regno Unito) hanno già raggiunto gli obiettivi di Barcellona (disponibilità di servizi di custodia per il 33 % dei bambini di età inferiore ai 3 anni);

AB.

considerando che l'aspettativa di tutte le donne, comprese le madri sole, deve essere l'accesso alla vita lavorativa, trattandosi dell'unico modo per uscire da condizioni di vulnerabilità e di povertà; che le amministrazioni pubbliche devono dirigere tutti i loro sforzi in tale direzione;

Situazione globale

1.

chiede che si accordi maggiore attenzione alla situazione delle madri sole; incoraggia gli Stati membri ad adottare politiche pubbliche, che includano politiche in materia di istruzione, prestazione di servizi assistenziali, politiche sanitarie, politiche occupazionali, sistemi di sicurezza sociale, e politiche in materia di alloggio, per sopperire alle necessità e alle realtà delle famiglie monoparentali, tenendo conto soprattutto della realtà delle famiglie di madri sole;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il lavoro di tutte le organizzazioni e di tutte le reti informali che si occupano delle madri sole, in particolare in quei paesi in cui l'assistenza specifica alle famiglie monoparentali è minima o inesistente; osserva che questa assistenza non deve sostituire la protezione delle madri sole a cura della previdenza pubblica degli Stati membri dato che, alla luce delle differenze geografiche e culturali esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda l'assistenza pubblica alle madri sole, non esiste un unico modello valido per tutte le situazioni; chiede alle autorità degli Stati membri di prevedere programmi di assistenza per le famiglie interessate;

3.

incoraggia il lavoro volto ad aiutare le madri sole; è del parere che questi sforzi dovrebbero prefiggersi di aumentare l'autonomia e l'indipendenza delle madri sole, diminuire il senso di inerzia e di isolamento, migliorare l'intraprendenza sociale, aumentare le loro capacità educative e migliorare l'accesso alle informazioni sui diritti e le opportunità occupazionali;

4.

chiede più strategie incentrate sul genere, che assicurino una migliore comprensione dei rapporti fra genere e povertà nonché investimenti in progetti che sopperiscano alle esigenze delle famiglie monoparentali;

5.

invita gli Stati membri a esortare le associazioni che lavorano a sostegno delle madri sole a offrire loro corsi di formazione che possano aiutarle a trovare un posto di lavoro e a migliorare la loro autostima; invita, a tal proposito, gli Stati membri a incentivare la creazione di "case famiglia" per alloggio temporaneo, in cui le madri sole possano ricevere orientamento e formazione; esorta le autorità nazionali degli Stati a prevedere specifici programmi di formazione per le madri sole in modo da facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro, e a collaborare con le associazioni che indirizzano la propria attività verso tale obiettivo;

6.

sostiene lo sviluppo di forum di discussione interpersonali e online, di blog e di linee telefoniche di assistenza rivolti specificamente alle madri sole con l'obiettivo di ridurne l'isolamento e di permettere loro di scambiarsi consigli, informazioni e migliori prassi in base alle loro necessità individuali, come pure lo sviluppo di linee telefoniche di assistenza o di numeri verdi che permettano alle madri sole di mettersi più facilmente in contatto con i servizi sociali;

7.

esorta gli Stati membri ad individuare politiche comuni basate sullo scambio delle migliori prassi presenti in Europa;

8.

sostiene lo sviluppo di meccanismi di sostegno, fra cui corsi di formazione che mettano in grado le madri sole, dando loro consigli, di affrontare al meglio il difficile compito di crescere un bambino da sole e di assicurargli, al contempo, un ritmo di vita equilibrato;

9.

chiede agli Stati membri e alle loro amministrazioni competenti di sostenere lo sviluppo di corsi di formazione per genitori volti a preparare i genitori soli, giovani e senza risorse economiche e a insegnare loro come affrontare al meglio il compito di crescere un bambino;

10.

invita gli Stati membri a rafforzare il ruolo degli organi nazionali competenti per la parità in relazione alle discriminazioni praticate nei confronti delle madri sole sul luogo di lavoro;

11.

raccomanda che gli Stati membri prevedano assistenza abitativa e soluzioni di alloggio temporaneo, soprattutto per le madri singole che non possono beneficiare dei meccanismi di accoglienza temporanea a causa della loro età;

12.

esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle circostanze specifiche con cui si confrontano le madri sole nei diversi paesi europei e a prevedere un'assistenza speciale per le madri sole appartenenti alle categorie più vulnerabili;

Occupazione delle madri sole

13.

sottolinea la necessità di facilitare l'accesso – mediante il finanziamento da parte del Fondo sociale europeo e degli Stati membri – alla formazione, alla formazione professionale e alle borse di studio specifiche per le madri sole (non sposate, vedove o separate), e sottolinea in particolare l'importanza di incoraggiare le giovani donne in gravidanza a non abbandonare gli studi, dato che ciò permetterà loro di ottenere qualifiche e massimizzare le loro possibilità di beneficiare di condizioni di lavoro dignitose, di essere ben retribuite e di assicurarsi un'indipendenza economica, il che rappresenta l'unica garanzia di sfuggire alla povertà;

14.

invita la Commissione europea a considerare, in sede di elaborazione di programmi come Progress e Equal per il prossimo quadro finanziario pluriennale, l'introduzione di programmi di sensibilizzazione che favoriscano una maggiore partecipazione di determinate categorie sociali vulnerabili, quali le madri sole, a tali iniziative;

15.

esorta gli Stati membri ad analizzare attentamente il fenomeno della sottoccupazione delle madri sole e ad adottare opportune iniziative per affrontare questo problema;

16.

sottolinea la necessità di una sufficiente disponibilità di servizi di qualità per la custodia dei bambini e delle altre persone dipendenti, a prezzi accessibili e compatibili con il lavoro a tempo pieno, e di agevolare in modo significativo l'accesso alla formazione e la ricerca di un posto di lavoro per le madri sole e di migliorare le loro possibilità di mantenere il lavoro; sostiene la creazione di strutture di custodia intraziendali con orario flessibile; insiste affinché gli Stati membri assicurino l'accesso ai servizi di custodia per l'infanzia mirando a garantire le condizioni per disporre del 50 % dell'assistenza necessaria per i bambini di 0-3 anni e del 100 % per i bambini di 3-6 anni;

17.

sottolinea la necessità per gli Stati membri di introdurre nuove disposizioni atte a migliorare il tasso di occupazione delle madri, essendo questo il metodo migliore per incrementare il reddito e ridurre conseguentemente i rischi di povertà o esclusione sociale delle madri sole;

18.

sottolinea l'importanza di attuare politiche del lavoro volte ad incentivare l'assunzione di madri sole così come ad evitare ingiustificati licenziamenti;

19.

esorta gli Stati membri a prevedere deduzioni e altri incentivi fiscali per le società che assumono madri sole e/o istituiscono e gestiscono al proprio interno strutture di custodia e altri servizi per i figli dei dipendenti;

Rischio di povertà e di esclusione sociale

20.

esorta gli Stati membri a condividere le migliori prassi nell'assistenza alle famiglie monoparentali, in particolare nel contesto della crisi finanziaria che sta comportando un peggioramento della situazione dei genitori soli;

21.

invita gli Stati membri, in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, ad esaminare le esigenze specifiche delle madri sole, a raccogliere dati e ad analizzarli, ad esaminare la possibilità di adottare misure concrete per trattare tali questioni e a scambiare le buone prassi in vista di un miglioramento;

22.

esorta gli Stati membri a intraprendere azioni e ad attuare misure volte ad evitare che le madri sole siano sempre più a rischio povertà ed esclusione sociale;

23.

invita gli Stati membri a garantire che le madri sole fruiscano di assistenza in materia di alloggio e che le liste di attesa per la locazione di abitazioni diano priorità alle madri sole;

24.

chiede agli Stati membri di assicurare parità di trattamento e qualità di vita elevata a tutti i bambini, a prescindere dallo stato civile dei genitori o dalle circostanze familiari, offrendo prestazioni universali volte a evitare che la povertà sia trasmessa di genitore in figlio;

25.

invita gli Stati membri ad introdurre misure atte a eliminare le discriminazioni a danno delle madri sole e dei loro figli e accoglie pertanto favorevolmente il ricorso a programmi di aiuto statale e borse di studio per i figli;

26.

esorta gli Stati membri a introdurre politiche volte a offrire un sostegno economico alle famiglie monoparentali, sotto forma di prestazioni per i genitori soli, deduzioni fiscali a favore delle famiglie monoparentali ovvero altre deduzioni fiscali in linea con la loro legislazione nazionale, oltre a sussidi allo studio a favore dei genitori soli;

27.

invita gli Stati membri ad assicurare che le prestazioni dovute dai genitori che non hanno la custodia dei figli, vale a dire gli alimenti, siano pagate regolarmente;

28.

esorta gli Stati membri a tener conto della dimensione di genere, e segnatamente della situazione delle madri sole, al momento della riforma dei rispettivi sistemi pensionistici;

Conciliazione della vita familiare e professionale

29.

sottolinea che gli Stati membri e le organizzazioni pubbliche e private dovrebbe accordare la priorità all'equilibrio tra la vita professionale e la vita familiare, introducendo condizioni di lavoro più favorevoli alla vita familiare, come orari di lavoro flessibili, telelavoro, strutture per la custodia dei bambini, asili nido, ecc;

30.

sottolinea che, affinché le madri sole possano conciliare vita professionale e vita familiare più facilmente, è necessario assicurare un maggiore coinvolgimento dei padri; osserva, a tal proposito, che in alcuni Stati membri la custodia condivisa è pressoché inesistente;

31.

chiede che, in virtù del principio delle pari opportunità, tutte le misure e le azioni predisposte a favore delle madri sole siano aperte alla partecipazione dei padri soli;

32.

esorta la Commissione e gli Stati membri a realizzare la raccolta di dati comparabili a livello UE di questo fenomeno e le sue diverse evoluzioni, anche al fine di confrontare normative e sistemi di welfare;

33.

ritiene che la persona che dedica il suo tempo e le sue capacità alla cura e all'educazione dei figli o all'assistenza a una persona anziana dovrebbe avere un riconoscimento da parte della società e che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto conferendo a tale persona diritti soggettivi, in particolare in materia previdenziale e pensionistica;

*

* *

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.

(2)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 31.

(3)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 79.

(4)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 87.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0058.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0085.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0086.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2010)0373.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/66


Martedì 25 ottobre 2011
Criminalità organizzata nell'Unione europea

P7_TA(2011)0459

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (2010/2309(INI))

2013/C 131 E/08

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 67, il capo 4 (articoli 82-86) e il capo 5 (articoli 87-89) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia (1), la comunicazione della Commissione "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010)0171) e la comunicazione della Commissione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" (COM(2010)0673),

viste le conclusioni del Consiglio GAI dell'8 e 9 novembre 2010 sull'istituzione e l'attuazione di un ciclo politico dell'UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali,

vista la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (2),

visti la convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 (Risoluzione 55/25) e i relativi protocolli, segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, specialmente di donne e bambini, il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e il protocollo relativo alla produzione illegale e al traffico di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e delle munizioni,

viste la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005 (3), relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca,

viste la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007 (4), concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, e la relazione della Commissione COM(2011)0176 a norma dell'articolo 8 della sopracitata decisione,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea (7769/3/10) sulla confisca e il recupero dei patrimoni,

vista la Convenzione n. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo,

visto lo studio commissionato dalla Commissione dal titolo "Valutare l'efficacia dell'azione degli Stati Membri nell'identificazione, la tracciabilità, il congelamento e la confisca dei patrimoni criminali" (2009),

visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "Il ruolo dell'UE nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" (5),

viste le relazioni OCTA (European Organised Crime Threat Assessment) predisposte annualmente da Europol (6) e in particolare quella del 2011,

visto il rapporto congiunto di Europol, Eurojust e Frontex sullo stato della sicurezza interna nell'Unione europea (2010),

viste le relazioni annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sull'evoluzione del fenomeno della droga in Europa,

viste le relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia italiana, visti i rapporti del Bundeskriminalamt (BKA, dipartimento federale tedesco di indagini penali) sulla presenza della 'ndrangheta in Germania e in particolare il più recente, quello del 2009, dal titolo "Analisi sull'attività in Germania dei clan originari di San Luca",

vista la relazione ROCTA (Russian Organised Crime Threat Assessment) predisposta da Europol nel 2008,

visto il rapporto generale sulle attività di Europol (2009),

visto lo studio commissionato dal Parlamento europeo dal titolo "Studio sull'ottimizzazione del coordinamento tra gli organi dell'UE competenti in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia: verso una procura europea",

vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge,

vista la decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (7),

viste le relazioni di attività annuali di Eurojust (2002-2010) (8),

vista la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (9),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (COM(2007)0644),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (10),

vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (11),

visti l'atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (12), l'atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che istituisce il relativo protocollo attuativo, e l'atto del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce la convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Napoli II) (13),

visti la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e i successivi atti modificativi (14),

viste le comunicazioni della Commissione a norma dell'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063 e COM(2006)0008),

visti il rapporto sull'attuazione del mandato d'arresto europeo diffuso dalla Commissione l'11 luglio 2007 e la nota d'informazione del Segretariato generale del Consiglio dell'11 giugno 2008 relativa alle "Risposte ai questionari miranti a raccogliere una serie di informazioni quantitative sull'utilizzo del mandato d'arresto europeo – Anno 2007" (15),

vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio sulla valutazione del mandato d'arresto europeo (16),

viste la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (17), e la relazione della Commissione sul recepimento legislativo della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni (COM(2004)0858),

visto lo studio del Parlamento europeo del 2009 dal titolo "Utilizzo del mandato d'arresto europeo e delle squadre investigative comuni a livello nazionale ed europeo" (18),

vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 (19), concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,

viste le 40 raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF) per il contrasto al riciclaggio di denaro,

vista la direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (20),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2005, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (21),

visto il regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (22),

viste la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (23) e la relazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI (COM(2007)0328),

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (detta "convenzione di Merida"),

viste le convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, viste la convenzione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (24), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e le successive modificazioni,

visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "Istituzioni finanziarie e implementazione dei fondi strutturali in Italia" (2009),

visti la Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) e il Piano d'azione dell'UE in materia di lotta alla droga (2009-2012),

visto il rapporto mondiale 2010 sulle droghe dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe e il crimine (UNODC),

vista la relazione annuale 2010 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sull'evoluzione del fenomeno della droga in Europa,

visto lo studio del Center for the Study of Democracy commissionato dalla Commissione, dal titolo "Esaminare i legami tra il crimine organizzato e la corruzione" (2010),

visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e la raccomandazione della Commissione del 13 giugno 2007 (25) che individua una serie di azioni per l'esecuzione di tale regolamento,

visto lo studio realizzato da Transcrime nel 2008 e finanziato dalla Commissione dal titolo "Studio sul racket estorsivo: la necessità di uno strumento per contrastare le attività del crimine organizzato",

viste la risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 2008, su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria, e la risoluzione del Consiglio, del 23 ottobre 2009, su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale,

vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (26),

vista la dichiarazione scritta 2/2010 del Parlamento europeo sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 novembre 2008 dal titolo "Proventi della criminalità organizzata: garantire che 'il crimine non paghi'" (COM(2008)0766),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0333/2011),

A.

considerando che è obiettivo primario dell'Unione europea quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale il crimine è prevenuto e combattuto (articolo 3 del TFUE), e di assicurare un elevato livello di sicurezza attraverso misure per prevenire e combattere il crimine e attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali (articolo 67 del TFUE);

B.

considerando che la criminalità organizzata produce un costo sociale imponente, violando i diritti umani e comprimendo le regole democratiche, distraendo e dissipando risorse (finanziarie, lavorative, ecc.), alterando il libero mercato comune, inquinando imprese ed economia legale, favorendo la corruzione nonché contaminando e distruggendo l'ambiente;

C.

considerando che preoccupanti evidenze giudiziarie, investigative e giornalistiche dimostrano come in alcuni Stati membri vi siano infiltrazioni profonde e consolidate da parte della criminalità organizzata nel mondo della politica, della pubblica amministrazione e dell'economia legale; considerando che è ipotizzabile che tali infiltrazioni, rafforzando il crimine organizzato, si estendano anche al resto dell'Unione europea;

D.

considerando che l'azione della criminalità organizzata è finalizzata e si basa sulla realizzazione del profitto economico e dunque un'efficace azione di prevenzione e contrasto a tale fenomeno deve concentrarsi sull'individuazione, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; considerando che l'attuale quadro normativo esistente a livello UE appare insufficiente a garantire una seria azione di contrasto e che è necessaria una normativa che permetta, ad esempio, la cosiddetta confisca allargata e l'azione sui patrimoni intestati a prestanome; considerando inoltre che il riutilizzo a scopi sociali dei beni confiscati consente un approccio positivo alle strategie di contrasto, poiché il bene confiscato non viene più inteso solamente come una risorsa sottratta ad un'organizzazione criminale ma rappresenta un fattore doppiamente costruttivo, sia per ciò che attiene alla prevenzione del crimine organizzato sia per il suo effetto promotore di sviluppo economico e sociale;

E.

considerando che le organizzazioni criminali stanno concentrando le loro attività su numerosi e sempre più vasti ambiti – quali ad esempio il traffico internazionale di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento, i crimini finanziari, il traffico internazionale di armi, la contraffazione, il cybercrime, i crimini ambientali, la distrazione di fondi pubblici, le frodi, il racket estorsivo – e che la maggior parte di queste attività hanno carattere transnazionale e transeuropeo; considerando che buona parte dei proventi di queste attività criminali sono oggetto di riciclaggio;

F.

considerando che le donne e le ragazze immigrate sono più vulnerabili, rispetto alle donne e alle ragazze cittadine dell'UE, di fronte al crimine organizzato, ad esempio attraverso la prostituzione e il traffico di essere umani;

G.

considerando che, pur mancando uno studio globale, il volume di affari delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che agiscono in Europa è imponente, in particolare di quelle italiane per le quali, come evidenziato da molti studi (tra cui quello dell'Eurispes) e come confermato dalla relazione congiunta di Eurojust, Europol e Frontex del 2010, si possono prudenzialmente stimare entrate intorno ad almeno 135 miliardi di euro, cifra superiore al prodotto interno lordo complessivo di sei Stati membri dell'UE; considerando che è emblematico a tale proposito il caso della 'ndrangheta, la mafia più radicata nei paesi dell'UE e nel mondo, il cui utile annuo si aggira intorno ad almeno 44 miliardi di euro;

H.

considerando che la minaccia che la criminalità organizzata costituisce per l'Unione europea supera i confini della stessa e va dunque affrontata tenendo presente la necessità di un approccio globale e internazionale e dunque di una stretta cooperazione con i paesi terzi e con organismi internazionali, quali ad esempio l'Interpol e l'UNODC;

I.

considerando che la corruzione è lo strumento base di ricatto e ricompensa della criminalità organizzata per distrarre risorse pubbliche e per infiltrarsi nella politica locale e nella pubblica amministrazione così come nel settore privato;

J.

considerando che il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico; considerando che la cooperazione e la collaborazione internazionale rappresentano un elemento fondamentale per il contrasto efficace al riciclaggio di denaro;

K.

considerando che il traffico internazionale di stupefacenti rappresenta la principale fonte di profitto della criminalità organizzata e delle mafie, generando le condizioni di base per la loro affermazione economica e sociale; considerando che l'Unione europea rappresenta sia uno dei principali mercati di sbocco del traffico di stupefacenti (eroina, cocaina e cannabis) sia un produttore (specie nel campo delle droghe sintetiche); considerando che tali traffici coinvolgono numerosi ma ben individuabili paesi extraeuropei di produzione e transito, in particolare dell'America Latina, dell'Africa occidentale e dell'Asia;

L.

considerando che il racket estorsivo e l'usura rappresentano due modalità attraverso le quali la criminalità organizzata si infiltra nell'economia legale, alterando in maniera determinante qualsiasi forma di libero mercato e comprimendo i diritti di cittadini, imprenditori, lavoratori e professionisti; considerando inoltre che, come dimostrato dallo studio di Transcrime del 2008 finanziato dalla Commissione dal titolo "Studio sul racket estorsivo: la necessità di uno strumento per contrastare le attività della criminalità organizzata", tale fenomeno assume proporzioni preoccupanti in almeno la metà degli Stati membri dell'UE e nella restante metà è comunque presente in maniera significativa; considerando che esiste una correlazione tra la diffusione del racket estorsivo e il controllo del territorio e delle sue attività economico-imprenditoriali e politiche da parte della criminalità organizzata; considerando infine che il contrasto efficace al racket estorsivo deve passare in primo luogo attraverso l'incoraggiamento alla denuncia da parte delle vittime in modo da rendere il fenomeno più visibile nonché attraverso la forte presenza delle istituzioni sul territorio;

Introduzione

1.

accoglie con favore le iniziative per il contrasto alla criminalità organizzata proposte nel programma di Stoccolma, nel relativo piano d'azione e nella strategia di sicurezza interna, e auspica che sotto il nuovo trio di presidenze la lotta alla criminalità organizzata sia inserita tra le priorità politiche e si conseguano risultati tangibili;

2.

esprime la convinzione che la criminalità organizzata, sia essa di stampo mafioso o meno, rappresenti una delle principali minacce per la sicurezza interna dell'UE e per la libertà dei suoi cittadini; ritiene che, sebbene esista il rischio che le organizzazioni criminali cooperino sempre più frequentemente con le organizzazioni terroristiche, la criminalità organizzata debba essere trattata autonomamente rispetto al terrorismo, e invoca una strategia UE specifica e orizzontale in materia, comprendente misure legislative e operative, lo stanziamento di fondi e un rigoroso calendario di attuazione; appoggia le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea dell'8 e 9 novembre 2010 sull'istituzione e l'attuazione di un ciclo politico dell'UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali, e chiede al Consiglio di rivedere la decisione e di prevedere la partecipazione del Parlamento europeo alla definizione delle priorità, alla discussione degli obiettivi strategici nonché alla valutazione dei risultati di tale ciclo politico;

3.

sostiene gli Stati membri nelle loro azioni di contrasto alla criminalità organizzata e li incoraggia a rafforzare le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine sulla base delle migliori esperienze esistenti, anche confrontando le normative e i mezzi predisposti a sostegno delle loro attività, e a destinare a tal fine adeguate risorse umane e finanziarie; invita gli Stati membri a sviluppare un approccio investigativo proattivo, a elaborare piani nazionali di contrasto al crimine organizzato e ad assicurare il coordinamento centrale delle azioni attraverso adeguate strutture dedicate, prendendo spunto dalle migliori esperienze di alcuni Stati membri; invita il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) ad organizzare una riunione annuale cui partecipino almeno gli Stati membri, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo, Europol e Eurojust e in occasione della quale possano essere presentati i risultati ottenuti e i piani futuri in materia di lotta alla criminalità organizzata a livello nazionale e dell'UE;

4.

sottolinea che tutte le misure per il contrasto alla criminalità organizzata devono rispettare pienamente i diritti fondamentali ed essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e che tali obiettivi devono essere necessari in una società democratica, conformemente all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali, senza comportare un'indebita compressione della libertà dell'individuo, come sancito dalla Convezione europea sui diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi costituzionali comuni agli Stati membri;

5.

esprime profonda preoccupazione per il tentativo di infiltrazione, da parte della criminalità organizzata, all'interno del sistema pubblico di gestione politico-amministrativo-finanziario, osservando che l'articolo 222 del TFUE stabilisce l'obbligo giuridico per l'Unione europea e gli Stati membri di applicare la clausola di solidarietà; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a concentrare la loro azione dissuasiva sull'aggressione dei patrimoni criminali, compresi quelli che spesso sono occultati attraverso una rete di prestanome, fiancheggiatori, istituzioni politiche e gruppi d'interesse; sottolinea che l'azione di contrasto al crimine organizzato deve tenere pienamente conto della cosiddetta "criminalità dei colletti bianchi";

Migliorare il quadro legislativo UE

6.

invita gli Stati membri, dato che le reti criminali internazionali permangono estremamente attive e che la criminalità organizzata sta crescendo in termini di portata e sofisticazione, a migliorare la cooperazione e il coordinamento nonché a ravvicinare i loro quadri normativi, specie con riferimento all'elaborazione di prassi e di fattispecie penali comuni e omogenee, basandosi sulle buone pratiche degli ordinamenti più evoluti in materia di contrasto alla criminalità organizzata; invita gli Stati membri a garantire la ratifica e/o il recepimento tempestivi ed effettivi di tutti gli strumenti giuridici europei e internazionali connessi direttamente o indirettamente alla lotta contro la criminalità organizzata;

7.

chiede alla Commissione – tenendo presente l'impatto estremamente limitato esercitato sui sistemi legislativi degli Stati membri dalla decisione quadro 2008/841/GAI sul crimine organizzato, la quale non ha apportato significativi miglioramenti né alle legislazioni nazionali né alla cooperazione operativa volta a contrastare la criminalità organizzata – di presentare entro la fine del 2013 una proposta di direttiva che contenga una definizione di criminalità organizzata più concreta e che individui meglio le caratteristiche essenziali del fenomeno, in particolare focalizzando l'attenzione sulla nozione chiave di organizzazione e altresì tenendo conto dei nuovi tipi di criminalità organizzata; chiede che, per il reato di partecipazione a organizzazione criminale e nel debito rispetto delle "diversità e specificità" dei vari ordinamenti giuridici nazionali, si valuti l'abolizione dell'attuale doppio approccio (che criminalizza sia la partecipazione che la cospirazione) e si identifichi una serie di reati tipici per i quali, indipendentemente dalla pena massima prevista negli ordinamenti degli Stati membri, sia configurabile tale fattispecie penale; chiede inoltre che venga esaminata con maggior rigore la questione della criminalizzazione di qualsiasi forma di sostegno alle organizzazioni criminali;

8.

invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva quadro sulla procedura di sequestro e di confisca dei proventi di reato, così come previsto nel suo programma di lavoro per il 2011, e pertanto chiede alla Commissione, considerato il requisito di rispettare i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e nella Convezione europea sui diritti dell'uomo:

di elaborare norme per l'utilizzo efficace di strumenti quali la confisca allargata e la confisca in assenza di condanna;

di elaborare norme sull'attenuazione dell'onere della prova in seguito alla condanna di una persona per reato grave (ivi compresi quelli connessi alla criminalità organizzata) per quanto concerne l'origine dei beni in suo possesso;

di incoraggiare l'introduzione negli ordinamenti nazionali di strumenti per attenuare, nell'ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l'onere della prova per quanto concerne l'origine dei beni detenuti da una persona imputata di un reato connesso alla criminalità organizzata;

di inserire nella sua proposta di direttiva norme che consentano il sequestro e la successiva confisca nel caso di intestazione di beni a terzi; chiede inoltre di attribuire rilevanza penale al comportamento del prestanome poiché finalizzato ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o ad agevolare la consumazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita; chiede pertanto alla Commissione di precisare nelle proprie proposte legislative che il concetto di provento di reato esplicitato nella Convenzione ONU di Palermo e ripreso nella decisione quadro 2008/841/GAI è più vasto rispetto a quello di profitto; invita sin da subito gli Stati membri a recepire correttamente tale concetto nei loro ordinamenti in maniera da permettere che qualsiasi entrata connessa direttamente o indirettamente al compimento di reati nell'ambito delle organizzazioni criminali possa essere oggetto di sequestro e confisca;

9.

invita la Commissione a sostenere e far propria l'improcrastinabilità di una legislazione europea sul riutilizzo dei proventi di reato a scopi sociali, inclusa la protezione dei testimoni, in modo da permettere che i capitali delle organizzazioni criminali o ad esse collegati vengano reimmessi in circuiti economici legali, puliti, trasparenti e virtuosi;

10.

sostiene una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per il riconoscimento e la piena esecuzione degli ordini di sequestro e confisca; ritiene che gli "Asset Recovery Offices" (uffici per il recupero dei proventi) siano uno strumento fondamentale per il contrasto al crimine organizzato e debbano essere dotati quanto prima delle necessarie risorse e competenze; condivide l'analisi svolta dalla Commissione delle principali difficoltà riscontrate con riferimento agli "Asset Recovery Offices" attivi; invita la Commissione a rafforzare il ruolo e le competenze degli "Asset Recovery Offices" e a consentire loro un più agile e uniforme accesso alle informazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati dell'UE;

11.

chiede alla Commissione di predisporre entro la fine del 2013 uno studio relativo alle pratiche investigative vigenti negli Stati membri per il contrasto alla criminalità organizzata, con precipuo riferimento all'utilizzo di strumenti quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, le modalità di perquisizione, i ritardati arresti, i ritardati sequestri, le operazioni sotto copertura, le consegne controllate e le consegne sorvegliate; chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva entro la fine del 2014 sulle tecniche investigative comuni finalizzate al contrasto della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

12.

sottolinea l'importanza di assicurare adeguata protezione e tutela alle vittime primarie e secondarie della criminalità organizzata, ai testimoni di giustizia, ai collaboratori di giustizia, agli informatori e alle loro famiglie; accoglie con favore a tale riguardo la proposta della Commissione di una direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, ma sollecita una legislazione che contempli anche i testimoni di giustizia, i collaboratori di giustizia, gli informatori e le loro famiglie; chiede l'equiparazione a livello di trattamento di tutte le tipologie di vittime (in particolare le vittime del crimine organizzato e del terrorismo e quelle cadute nell'esercizio del loro dovere) e di fare in modo che la tutela dei testimoni di giustizia, dei collaboratori di giustizia, degli informatori e delle loro famiglie vada oltre i limiti dell'iter processuale; sottolinea che i minori necessitano di un'attenzione, di un trattamento, di una protezione, di un'assistenza e di un orientamento particolari quando sono vittime della criminalità organizzata; invita la Commissione a emanare chiare direttive a favore dei testimoni di giustizia, dei collaboratori di giustizia, degli informatori e delle loro famiglie riconoscendo uno status giuridico transnazionale europeo alla loro condizione, mediante l'estensione della protezione eventualmente concessa a tali figure all'interno degli Stati membri, quando questa venga richiesta dallo Stato membro di origine del collaboratore, dell'informatore o del testimone; propone di creare un fondo europeo destinato a tutelare e assistere le vittime del crimine organizzato e i testimoni di giustizia, anche attraverso il sostegno delle associazioni anti-mafia e anti-racket non governative riconosciute dagli Stati membri; accoglie con favore l'adozione di quei provvedimenti normativi – adottati da alcuni Stati membri – volti a innalzare il livello di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia nei casi relativi a reati di criminalità organizzata, prevedendo ad esempio l'istituto dell'"esame dibattimentale a distanza";

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il ruolo delle associazioni dei familiari delle vittime e il loro dialogo con le istituzioni, nonché la creazione di un forum di tali associazioni a livello dell'UE;

Contrastare il profondo radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'UE

14.

esorta la Commissione a redigere una proposta di direttiva volta a far sì che l'associazione con la mafia o con altre filiere criminali costituisca un reato punibile in tutti gli Stati membri, in modo da rendere punibili quelle organizzazioni criminali che traggono profitto dalla loro stessa esistenza, attraverso la capacità di generare intimidazione anche in assenza di concreti atti di violenza o di minaccia, con lo scopo di commettere reati, incidere sul sistema di gestione del settore economico, amministrativo e dei servizi pubblici e sul sistema elettorale;

15.

intende istituire, entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione, una commissione speciale sulla diffusione delle organizzazioni criminali che agiscono a livello transnazionale, tra cui le mafie, ponendo tra le sue finalità l'approfondimento della dimensione del fenomeno e degli impatti negativi a livello socio-economico su scala UE, ivi compresa la questione della distrazione dei fondi pubblici da parte delle organizzazioni criminali e delle mafie e delle loro infiltrazioni nel settore pubblico nonché della contaminazione dell'economia legale e della finanza, e l'individuazione di una serie di misure legislative che possano far fronte a questa tangibile e riconosciuta minaccia per l'Unione europea e i suoi cittadini; chiede pertanto alla Conferenza dei presidenti di articolare la proposta, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento;

16.

invita la Commissione a realizzare entro il giugno 2013, con la collaborazione di Europol e Eurojust, uno studio per stimare l'impatto economico negativo nell'Unione europea della criminalità organizzata transnazionale, invita Europol ad elaborare entro il 2012 una relazione OCTA tematica sulla minaccia costituita dalla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso nell'UE;

17.

sottolinea che, secondo la relazione OCTA (valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia costituita dalla criminalità organizzata) pubblicata da Europol nel 2011, le organizzazioni criminali dimostrano una reale capacità di adattamento e individuano e sfruttano rapidamente nuovi mercati illegali; ritiene pertanto che sia necessario non solo lottare contro le attività tradizionali della criminalità organizzata, ma anche prestare un'attenzione particolare alle nuove forme di criminalità organizzata;

Migliorare il funzionamento delle strutture europee impegnate a vario titolo nel contrasto alla criminalità organizzata e rafforzare le relazioni con le altre istituzioni internazionali

18.

invita gli Stati membri a recepire e ad attuare immediatamente la decisione 2009/426/GAI del Consiglio sul rafforzamento di Eurojust e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni in essa contenute; invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi membri nazionali di Eurojust vengano informati senza indugio in presenza di reati che coinvolgono almeno due Stati membri nel caso in cui sussistano serie indicazioni del coinvolgimento di un'organizzazione criminale; sostiene l'importanza del rafforzamento di Eurojust ai fini di una maggior efficacia nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, con riferimento ai suoi poteri di iniziativa – in particolare il potere di avviare indagini – e a quelli che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; chiede alle istituzioni europee di far valere il proprio peso politico a livello internazionale affinché si avvii una riflessione sulla possibilità di mutuare alcune esperienze dell'Unione europea, come quella di Eurojust, anche a livello internazionale, mettendo eventualmente a disposizione il know-how finora accumulato a livello di UE;

19.

invita la Commissione a redigere quanto prima una valutazione d'impatto sul valore aggiunto della Procura europea, considerando l'eventualità di estendere le sue attribuzioni anche alla lotta contro la corruzione e la criminalità grave che presentano una dimensione transnazionale, così come previsto dall'articolo 86, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'impatto sui diritti fondamentali e sui diritti della difesa in particolare nonché della necessità di una previa armonizzazione delle norme di diritto penale sostanziale e procedurale e delle norme in materia di giurisdizione penale; invita la Commissione ad avviare consultazioni con tutti i soggetti interessati, compresi l'Agenzia per i diritti fondamentali, il Garante europeo della protezione dei dati, il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e la società civile, per discutere le implicazioni dell'eventuale istituzione della Procura europea;

20.

appoggia la strategia quinquennale di sviluppo di Europol delineata nel 2009; invita Europol a incrementare i momenti di incontro e relazione col Parlamento europeo per condividere periodicamente l'avanzamento di questa strategia e le eventuali criticità; invita Europol ad impegnarsi più efficacemente nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità di stampo mafioso istituendo e rafforzando una sezione dedicata in seno alla sua struttura e sfruttando meglio i finanziamenti assegnati a questo settore; invita Europol a collaborare sempre più strettamente con Interpol nell'ottica della lotta su scala internazionale alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento alla questione della condivisione delle informazioni; invita Europol a intensificare le relazioni e a concludere accordi sia strategici che operativi con le autorità competenti dei paesi terzi;

21.

invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la cooperazione pratica tra i servizi nazionali di polizia, rimuovendo per quanto possibile gli ostacoli formali;

22.

ribadisce l'importanza di una migliore cooperazione pratica tra le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri, al fine di scambiare dati sulle organizzazioni criminali e di coordinare le indagini; invita la Commissione ed Eurojust a creare a tal fine una rete più efficace di punti focali nazionali; chiede inoltre alla Commissione di presentare relazioni annuali sui progressi realizzati per quanto riguarda una più intensa cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia nel settore della criminalità organizzata;

23.

riconosce che, nonostante i protocolli e gli accordi conclusi bilateralmente tra Europol, Eurojust e OLAF, esistono ancora notevoli margini di miglioramento della cooperazione tra questi enti; invita pertanto Europol, Eurojust, l'OLAF e il Coordinatore europeo anti tratta a impegnarsi concretamente e congiuntamente sia nel valutare e nell'aggiornare costantemente gli accordi di cooperazione che nell'attuarli, con precipuo riferimento allo scambio di sintesi di casi, di informazioni attinenti ai casi e di informazioni e dati di carattere strategico; ritiene che questi rapporti di collaborazione tra Europol, Eurojust e l'OLAF possano realizzarsi compiutamente solo nell'ambito di un chiaro quadro di ripartizione di competenze, al fine di evitare sovrapposizioni tra i vari organismi; invita la Commissione a realizzare uno studio per stimare l'efficacia delle agenzie per la lotta alla criminalità dell'UE e degli Stati membri;

Sviluppare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia nell'UE e con i paesi terzi

24.

esprime la consapevolezza che per superare gli ostacoli pratici alla cooperazione giudiziaria occorre dedicare estrema attenzione all'informazione e alla sensibilizzazione delle autorità giudiziarie e di polizia e invita gli Stati membri a considerare la formazione giudiziaria e delle forze di polizia una priorità a livello politico; invita contestualmente la Commissione a mobilitare le opportune risorse, anche finanziarie, per sostenere l'attività degli Stati membri;

25.

riconosce che la cooperazione giudiziaria, compresa quella tra Stati membri, rappresenta uno dei pilastri per il contrasto al crimine organizzato transnazionale e per creare uno spazio di sicurezza e giustizia comune, e richiama gli Stati membri a rispettare i loro impegni e a recepire immediatamente tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria già esistenti a livello UE, in particolare la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e il corrispondente protocollo del 2001 nonché la decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni; esprime la consapevolezza che per superare gli ostacoli pratici alla cooperazione giudiziaria occorre dedicare estrema attenzione all'informazione e alla sensibilizzazione delle autorità giudiziarie e di polizia nonché degli avvocati difensori e invita gli Stati membri a considerare la formazione giudiziaria e delle forze di polizia come pure i diritti della difesa una priorità a livello politico; invita contestualmente la Commissione a stanziare le opportune risorse, anche finanziarie, per sostenere l'attività degli Stati membri;

26.

invita gli Stati membri e la Commissione a continuare ad adoperarsi ai fini di un'efficace applicazione del mandato d'arresto europeo; invita la Commissione a valutare la possibilità di ridefinire i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 4 della decisione quadro al fine di ottemperare agli obblighi in materia di diritti fondamentali dell'Unione e alla luce delle esperienze acquisite con gli strumenti di riconoscimento reciproco nel caso di reati tipicamente riconducibili alla criminalità organizzata, ivi compreso il reato di associazione mafiosa; invita le autorità giudiziarie degli Stati membri a impegnarsi affinché tutti i mandati d'arresto europei da loro emessi vengano sempre trasmessi anche a Interpol;

27.

riconosce la fondamentale importanza delle squadre investigative comuni nel contrasto al crimine organizzato transnazionale ed esprime preoccupazione per il fatto che l'inadeguato recepimento della corrispondente decisione quadro e la riluttanza da parte di alcune autorità giudiziarie nazionali non permettono una piena valorizzazione di questo strumento investigativo; invita la Commissione e il Consiglio a rilanciare il ruolo delle squadre investigative comuni, sia assicurando la piena attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI in tutti gli Stati membri sia provvedendo a un adeguato sostegno finanziario; rileva che i risultati raggiunti dalle squadre investigative comuni possono essere valutati a livello europeo (ad esempio in funzione del valore dei beni confiscati) e a livello nazionale (ad esempio in base all'efficacia dei singoli membri della squadra) e invita la Commissione a muoversi sinergicamente con Eurojust ed Europol per affrontare la questione;

28.

sottolinea che le frontiere non costituiscono un ostacolo per la criminalità organizzata; considera pertanto necessario che la dimensione esterna della criminalità organizzata sia integrata nel quadro dell'azione europea per la lotta contro tale fenomeno; rileva che a tal fine occorre coinvolgere maggiormente il Servizio europeo per l'azione esterna e in particolare il Centro di situazione congiunto (SITCEN); chiede alla Commissione di rendere sempre più efficaci e di aggiornare costantemente gli accordi di cooperazione in materia giudiziaria e investigativa con i paesi terzi, finalizzati al contrasto della criminalità organizzata internazionale; chiede inoltre che nell'elaborazione di tali accordi si adotti un approccio che tenga in debita considerazione le specificità delle minacce criminali organizzate per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea collegate alle realtà dei singoli paesi terzi; chiede a Europol di sviluppare con sempre maggior frequenza e accuratezza analisi periodiche e dedicate con riferimento alle organizzazioni criminali non europee la cui attività ha ripercussioni, dirette o indirette, sull'Unione europea; ritiene prioritario mantenere e rafforzare l'impegno dell'Unione europea e delle istituzioni internazionali nella regione balcanica, con precipuo riferimento alla questione del contrasto alla criminalità organizzata; chiede alla Commissione, in collaborazione con Europol, di sviluppare un progetto comune con Interpol per sostenere la creazione e l'implementazione di un sistema regionale di scambio di informazioni giudiziarie e di polizia con l'Africa occidentale, mettendo a disposizione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale il know-how e le risorse necessarie, anche a livello di formazione e follow-up;

Altre raccomandazioni in tema di contrasto alla criminalità organizzata

29.

sottolinea l'importanza di promuovere una cultura della legalità e di accrescere la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno tra i cittadini e in generale in seno all'opinione pubblica; sottolinea in tal senso il ruolo fondamentale di una stampa libera e priva di qualsiasi condizionamento, in grado di indagare e rendere pubblici i legami del crimine organizzato con i poteri forti; ritiene che l'esercizio di tali attività debba essere garantito nel debito rispetto dei diritti fondamentali alla dignità, all'onore e alla riservatezza della persona; invita la Commissione a predisporre specifici piani di intervento per lo sviluppo della cultura della legalità, anche attraverso l'istituzione di specifici capitoli di bilancio dedicati a tali finalità;

30.

sottolinea che le istituzioni europee e gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio olistico al traffico di minori, coordinando interventi multisettoriali a tutela dei diritti dei minori già vittime del traffico o che rischiano di diventarlo; insiste affinché gli Stati membri partecipino attivamente alla lotta contro le adozioni illegali e definiscano un quadro che assicuri la trasparenza e un efficace controllo dell'evoluzione dei minori abbandonati e adottati;

31.

sottolinea la fondamentale importanza della trasparenza del settore pubblico nella lotta alla criminalità organizzata e chiede alla Commissione di attivarsi affinché vengano stabilite le norme necessarie ad assicurare la piena tracciabilità e il completo controllo dell'assegnazione e dell'utilizzo dei fondi europei da parte sia delle istituzioni competenti sia dei cittadini e della stampa; chiede che tali informazioni vengano rese tempestivamente disponibili su un apposito sito web in formati machine-readable, comparabili, open-data e in almeno una lingua di lavoro dell'UE in maniera tale che le informazioni siano facilmente accessibili, riutilizzabili e rielaborabili dalla società civile; chiede agli Stati membri di adottare analoghe misure per rendere trasparente ogni operazione di utilizzo di fondi pubblici, con precipuo riferimento alle amministrazioni locali, maggiormente esposte a infiltrazioni da parte del crimine organizzato, tenendo conto della natura intrinsecamente segreta delle misure intese a combattere la criminalità organizzata;

32.

chiede, fermo restando il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio e di un idoneo regime detentivo per i reati connessi al crimine organizzato, sia per scoraggiare la commissione dei reati sia per evitare che i detenuti, durante il periodo di detenzione, continuino a guidare le organizzazioni o a contribuire ai loro obiettivi, perpetrando ulteriori reati;

Misure di contrasto relative a specifici ambiti di azione della criminalità organizzata

33.

si dichiara convinto dell'intrinseco legame tra criminalità organizzata e corruzione e ribadisce con forza l'invito già espresso con l'adozione della dichiarazione scritta 2/2010, sia con riferimento alla predisposizione di un meccanismo obiettivo e quantificabile di valutazione e controllo delle politiche dei 27 Stati membri nel contrasto alla corruzione, sia a proposito dell'elaborazione di una politica globale delle istituzioni europee contro la corruzione; sottolinea la necessità di un approccio proattivo nel contrasto alla corruzione e invita la Commissione a porre l'accento sulle misure di contrasto alla corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato; ritiene inoltre prioritaria l'elaborazione di efficaci misure di contrasto alla corruzione nella politica di vicinato, nell'area di preadesione e nell'utilizzo dei fondi destinati agli aiuti allo sviluppo, in particolare da parte della Banca europea per gli investimenti e delle nuove strutture in via di creazione nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna; invita la Commissione a informare il Parlamento e a introdurre un monitoraggio efficace delle misure adottate e dei risultati ottenuti;

34.

chiede agli Stati membri di ratificare immediatamente gli strumenti internazionali di contrasto alla corruzione, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e le convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione (1999);

35.

si impegna a stabilire norme per assicurare l'incandidabilità al Parlamento europeo di persone condannate con sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a organizzazioni criminali o tipicamente commessi nell'ambito delle stesse (come la tratta di esseri umani, il traffico internazionale di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, la frode, la corruzione e l'estorsione); chiede agli Stati membri di stabilire norme analoghe per le elezioni nazionali e locali;

36.

invita la Commissione a predisporre chiare direttive e adeguate proposte legislative per impedire che imprese legate alla criminalità organizzata e alle mafie partecipino alle pubbliche gare e alla gestione dei pubblici appalti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e a valutare la possibilità di introdurre normative volte a sanzionare le condotte turbative dei procedimenti amministrativi di selezione per l'aggiudicazione di appalti da parte della pubblica amministrazione; chiede alla Commissione di garantire la piena e corretta applicazione dell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, escludendo a priori le possibilità di "self-cleaning" (autodisciplina), chiarendo che le condanne che causano l'esclusione riguardano sia le persone giuridiche che le persone fisiche, e facendo in modo che tale causa di esclusione non riguardi solo il periodo della condanna ma sia perpetua o viga per un periodo di tempo ragionevole; chiede alla Commissione di presentare proposte finalizzate a prevedere cause di esclusione dagli appalti pubblici nonché precauzioni speciali per le persone che sono oggetto di indagini o di procedimenti penali in corso; chiede un ampliamento della gamma di reati che causano l'esclusione in modo da comprendere tutti quelli tipicamente commessi dal crimine organizzato, nonché l'adozione di misure intese a evitare l'elusione della pertinente normativa attraverso l'utilizzo di prestanome e di fiancheggiatori; invita gli Stati membri a predisporre analoghe misure per qualsiasi forma di appalto, concessione, licenza o aiuto pubblico, pur non contemplata dalla legislazione dell'Unione; chiede alla Commissione di elaborare opportuni strumenti legislativi e operativi per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e le istituzioni e le agenzie dell'Unione e per l'elaborazione di "liste nere" finalizzate a prevenire la distrazione di fondi pubblici nell'Unione europea;

37.

accoglie con favore l'adozione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani – fenomeno spesso riferibile all'attività della criminalità organizzata nelle sue forme di sfruttamento della prostituzione, sfruttamento del lavoro, prelievo di organi e induzione alla schiavitù; sottolinea la fondamentale importanza di una rapida ed efficace applicazione della direttiva;

38.

esorta gli Stati membri e le istituzioni europee a prendere nella dovuta considerazione il fatto che la criminalità organizzata continua a sostenere le proprie attività e i propri interessi anche attraverso il traffico di stupefacenti, cercando di estendere il mercato globale della droga illegale a nuovi mercati e a nuove sostanze;

39.

chiede alla Banca europea per gli investimenti e a tutte le "European Development Financial Institutions" degli Stati membri di migliorare le proprie politiche sui centri finanziari offshore e sulle giurisdizioni non cooperative, in particolare adottando una lista di giurisdizioni da monitorare in maniera più stringente rispetto alla lista nera e grigia dell'OCSE ed effettuando una "due diligence" specifica di ciascun paese ove necessario, proibendo in ogni caso il sostegno ad intermediari finanziari in giurisdizioni ritenute ad alto rischio e richiedendo la rilocazione delle società registrate aventi sede in giurisdizioni non cooperative e nei centri finanziari offshore come precondizione essenziale per il sostegno finanziario a specifiche attività; chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di impegnarsi fattivamente affinché vengano applicate correttamente tutte le quaranta raccomandazioni della "Finacial Action Task Force" attraverso l'adozione di politiche specifiche per ciascuna istituzione che prevedano tra l'altro una "due diligence" rafforzata, soprattutto nel caso di soggetti politicamente esposti;

40.

sottolinea che la criminalità organizzata utilizza a fini illeciti le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, configurando profili di reato legati a furto di identità, crimine informatico, frodi, scommesse illegali ed eventi sportivi truccati; auspica, a tale proposito, un coerente sviluppo del quadro normativo europeo; chiede alle istituzioni europee di invitare il maggior numero possibile dei loro partner internazionali a firmare e a ratificare la Convenzione sulla criminalità informatica del 2001; sottolinea la tendenza delle organizzazioni criminali a concentrarsi maggiormente sulle opportunità di riciclaggio di denaro o di crimini finanziari, che potrebbe tradursi nello sviluppo sempre più diffuso di attività criminali basate su Internet;

41.

chiede alle istituzioni europee di dare un segnale forte a livello UE e internazionale al fine di contrastare tutte le forme di riciclaggio di denaro attraverso l'utilizzo dei mercati finanziari, in particolare predisponendo possibili misure di controllo dei capitali, come peraltro recentemente suggerito dallo stesso Fondo monetario internazionale, incoraggiando una riduzione della pervasività dei mercati finanziari nelle operazioni a breve termine, imponendo un aumento della trasparenza nell'ambito dell'utilizzo dei fondi pubblici, a partire da quelli di sostegno allo sviluppo del settore privato, e realizzando un'offensiva efficace contro i paradisi fiscali attraverso l'imposizione del reporting finanziario paese per paese a tutti gli attori economici multinazionali, la promozione di un accordo multilaterale sullo scambio delle informazioni in materia fiscale e la revisione contestuale della definizione di "paradiso fiscale" e della lista di queste giurisdizioni segrete; invita la Commissione a predisporre direttive chiare in materia di rintracciabilità del denaro per facilitare l'individuazione di fenomeni connessi al riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività illecite; chiede alla Commissione, in vista della sua proposta legislativa per l'aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro, di generalizzare il più possibile la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di creare una base giuridica per la più ampia gamma possibile di poteri investigativi in materia; chiede, a tale proposito, di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita; chiede inoltre alla Commissione di vagliare nella sua proposta l'eventualità di estendere la penalizzazione del riciclaggio ai casi in cui l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi di reato;

42.

chiede alla Commissione di monitorare con attenzione il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva UE sulla tutela penale dell'ambiente, affinché sia tempestivo ed efficace; invita la Commissione a definire strumenti innovativi per il perseguimento degli autori di reati ambientali in cui il ruolo della criminalità organizzata è rilevante, ad esempio presentando una proposta per estendere a livello UE la positiva esperienza italiana relativa al reato di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti", dal 2011 inserito tra i reati di grave allarme sociale la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia; chiede un rafforzamento dell'azione degli uffici CITES e del loro coordinamento a livello europeo nell'ambito della lotta ai traffici illegali di specie animali e vegetali protette e a rischio di estinzione;

43.

invita gli Stati membri ad adottare un approccio proattivo nell'investigazione dei casi di racket estorsivo, ad esempio attraverso incentivi e forme di sostegno finanziario finalizzate al prosieguo dell'attività imprenditoriale per i denuncianti, unitamente all'implementazione di indagini basate su attività di intelligence; ritiene di fondamentale importanza e dunque da incoraggiare il rafforzamento del ruolo della società civile e delle sue forme di partnership con il sistema giudiziario e le forze dell'ordine; invita gli Stati membri a incoraggiare la firma di memorandum d'intesa tra il pubblico e i commercianti e gli imprenditori che denunciano il racket, per consentire loro di lavorare nonostante le difficoltà concomitanti; invita la Commissione a inserire nella sua proposta di direttiva sulla confisca dei proventi del crimine organizzato l'estensione al reato di racket estorsivo delle misure attualmente previste dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI;

44.

invita la Commissione a integrare disposizioni specifiche sul ruolo della criminalità organizzata nel quadro legislativo in materia di lotta alla contraffazione; appoggia le decisioni presenti nella risoluzione del Consiglio del 23 ottobre 2009 su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale, con precipuo riferimento allo sviluppo di nuove forme di cooperazione e di nuove tecniche investigative, all'adozione di un approccio istituzionale basato sulla cooperazione tra amministrazioni doganali, polizia e altre autorità competenti e al miglioramento del processo di cooperazione esistente per conseguire un approccio efficace in materia di lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e consentire la confisca di merci illecite in tutta l'Unione europea; ritiene che tali dimensioni debbano essere valorizzate il più possibile nell'adozione e nell'implementazione del quinto piano d'azione per la cooperazione delle autorità doganali;

*

* *

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali, a Europol, a Eurojust, alla Banca europea per gli investimenti, a Interpol e all'UNODC.


(1)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

(3)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

(4)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

(5)  PE 410.678.

(6)  http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=publications&language=

(7)  GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

(8)  http://www.eurojust.europa.eu/press_annual.htm

(9)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

(10)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(11)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(12)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(13)  GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1.

(14)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(15)  10330/2008

(16)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 244.

(17)  GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

(18)  PE 410.671.

(19)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(20)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(21)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

(22)  GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

(23)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

(24)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(25)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(26)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/80


Martedì 25 ottobre 2011
Quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti

P7_TA(2011)0460

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (2011/2145(INI))

2013/C 131 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo del 2005 (1),

visto il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2),

vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 su "Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'UE" (3),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul "Seguito della dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia dell'aiuto" (4),

viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su un quadro operativo sull'efficacia degli aiuti (5), del 17 novembre 2009,

viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" (ministri dello Sviluppo) sulla divisione dei compiti trasversale ai paesi, del 14 giugno 2010, che aggiungono o sostituiscono vari elementi (6),

viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" (ministri dello Sviluppo) sulla responsabilità reciproca e la trasparenza: quarto capitolo del quadro operativo UE sull'efficacia degli aiuti (7), del 9 dicembre 2010,

visto il testo consolidato concernente il quadro operativo sull'efficacia degli aiuti del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dell'11 gennaio 2011 (8),

vista la dichiarazione di Budapest relativa al quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan, Corea del Sud (2011), adottata in occasione della 21a Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Budapest,

vista la dichiarazione di Dili del 10 aprile 2010 sulla costruzione della pace e il rafforzamento dello Stato,

vista la dichiarazione di Bogotá del 26 marzo 2010 sull'attuazione dei principi del programma d'azione di Accra (PAA) nella cooperazione Sud-Sud,

visto il Consenso di Tunisi per uno sviluppo efficace, del 4 e 5 novembre 2010, sull'elaborazione di un'agenda africana per l'efficacia dello sviluppo,

vista la relazione del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE dal titolo "Efficacia degli aiuti: relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della dichiarazione di Parigi", del giugno 2009,

vista la relazione della Commissione dal titolo "The Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach", dell'ottobre 2009 (9),

visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente il piano d'azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015) (SEC(2010)0265) e le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, in cui si approva il piano d'azione dell'UE in questione,

vista la relazione finale della Commissione dal titolo "Programmazione congiunta pluriennale", del marzo 2011 (10),

vista la comunicazione della Commissione dell'aprile 2011 dal titolo "Aumentare la responsabilità dell'UE relativamente al finanziamento dello sviluppo nei confronti della valutazione inter pares sull'aiuto pubblico allo sviluppo dell'UE" (COM(2011)0218),

vista l'iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel marzo 2010 e intitolata "Dialogo strutturato: per un partenariato efficace per lo sviluppo", finalizzata a individuare mezzi pratici per migliorare l'efficacia della partecipazione delle organizzazioni della società civile e degli enti locali alla cooperazione europea,

vista la "Relazione finale sulla valutazione della dichiarazione di Parigi: fase 2", pubblicata nel maggio 2011,

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sui poteri locali e la cooperazione per lo sviluppo (11),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0313/2011),

A.

considerando che il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (FAL-4) dovrebbe definire gli impegni futuri in vista di aiuti allo sviluppo più efficaci e contribuire a mettere a punto una nuova architettura degli aiuti internazionali entro la scadenza degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) fissata al 2015, e al di là di essa;

B.

considerando che i principi della dichiarazione di Parigi vertono sui meccanismi di inoltro degli aiuti ben più che sull'elaborazione di politiche di sviluppo efficaci; che il programma d'azione di Accra sull'efficacia degli aiuti è stato ostacolato da diversi fattori, vale a dire la crisi finanziaria, una riduzione del livello dei pagamenti a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e il cambiamento di politica di alcuni finanziatori, che esigono maggiori risultati nel breve termine, nonché il sopraggiungere di nuovi finanziatori pubblici e privati che non fanno parte del CAS e il cui approccio non segue le norme consensuali della cooperazione;

C.

considerando che una parte crescente dell'APS complessivo proviene da paesi emergenti che non sono membri dell'OCSE;

D.

considerando che recenti studi di monitoraggio e di valutazione hanno evidenziato che i paesi beneficiari sono stati più attivi dei paesi donatori nell'attuazione degli impegni contenuti nella dichiarazione di Parigi e nel programma d'azione di Accra;

E.

considerando che le precedenti conferenze ad alto livello non sono riuscite a esercitare la necessaria pressione politica né a produrre un quadro giuridicamente vincolante, che l'attuazione della dichiarazione di Parigi non ha avuto come conseguenza la riduzione auspicata della frammentazione degli aiuti e che troppe operazioni difettano ancora di trasparenza, ad esempio in materia di condizionalità;

F.

considerando che la trasparenza e la responsabilità sono condizioni fondamentali per l'efficacia degli aiuti, non solo tra i governi dei paesi donatori e quelli dei paesi beneficiari, ma anche tra lo Stato e la società; che nel programma d'azione di Accra i donatori e i paesi partner hanno deciso di divulgare in tempo utile informazioni dettagliate sui flussi di aiuti attuali e futuri, di modo che i paesi in via di sviluppo possano mettere in atto procedure di bilancio e verificare i loro conti in modo più preciso; considerando altresì che rimane di primaria importanza che i paesi donatori sostengano il rafforzamento dell'istituzione parlamentare, come anche la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni della società civile per ancorare saldamente la politica di sviluppo al processo democratico;

G.

considerando che l'Unione e i suoi Stati membri contribuiscono a oltre la metà dell'APS a livello mondiale e che svolgono di conseguenza un ruolo importante nel programma sull'efficacia degli aiuti;

H.

considerando che, nella prospettiva del quarto forum, è importante ricordare ai paesi donatori il loro impegno di consacrare, entro il 2015, all'aiuto allo sviluppo lo 0,7 % del loro PNL/RNL, di includere una forte componente relativa all'uguaglianza di genere in tutte le politiche e le pratiche nell'ambito delle loro relazioni con i paesi in via di sviluppo, di definire in modo più rigoroso l'APS e di rispettare i principi, sempre validi, del programma d'azione di Accra; che vi è la necessità di andare oltre l'APS per costruire partenariati volti a sostenere l'emergere di un concetto dello sviluppo che emani dai paesi stessi e che sia loro proprio;

I.

considerando che il panorama dell'aiuto allo sviluppo è in continua evoluzione e che i meccanismi di efficacia degli aiuti dovrebbero rispecchiare meglio l'emergere di nuovi donatori;

J.

considerando che tutte le forme di finanziamento dello sviluppo, compresi i meccanismi di finanziamento innovativi quali la tassa sulle transazioni finanziarie o i fondi globali per il finanziamento della sanità e dell'istruzione, devono integrare e attuare i principi della dichiarazione di Parigi;

K.

considerando che il Consenso di Tunisi sull'elaborazione di un'agenda africana per lo sviluppo chiede che l'attenzione non sia più unicamente concentrata sull'efficacia degli aiuti, ma verta più in generale sull'agenda per l'efficacia dello sviluppo; che i sei aspetti identificati come indispensabili per l'Africa ai fini dell'efficacia dello sviluppo sono il rafforzamento delle capacità nazionali, il rafforzamento della responsabilità democratica, la promozione della cooperazione Sud-Sud, una riflessione e azioni su scala regionale, la creazione di nuovi partenariati a favore dello sviluppo e il controllo del problema della dipendenza dagli aiuti;

1.

sottolinea che è necessario che l'Unione assuma, nel quadro del FAL-4, una posizione ambiziosa che le consenta di contribuire in modo sostanziale all'approfondimento e alla piena attuazione degli impegni in materia di efficacia degli aiuti; auspica, considerata l'importanza dell'efficacia degli aiuti ai fini del miglioramento della qualità della vita e della riduzione della povertà nei paesi beneficiari, nonché della realizzazione degli OSM, una rappresentanza di alto livello per l'Unione a Busan;

2.

ricorda che una delle condizioni basilari per realizzare gli obiettivi dell'"agenda per l'efficacia degli aiuti" è di aderire totalmente al principio della "titolarità democratica", il che comporta che le strategie di sviluppo emanino dai paesi e riflettano l'impegno di tutte le parti interessate a livello nazionale;

3.

osserva che i governi dei paesi in via di sviluppo non hanno lasciato ai loro parlamenti e alla loro società civile il margine di manovra necessario per consentire una titolarità effettiva; sollecita l'Unione a rafforzare gli impegni contenuti nella dichiarazione di Parigi e nel programma d'azione di Accra, promuovendo la titolarità democratica delle politiche, dei progetti e delle misure di sviluppo grazie a un impegno totale presso tutti gli attori dello sviluppo e l'obbligo di rendiconto nei loro confronti;

4.

è del parere che il FAL-4 sarà un successo se porterà a un impegno forte a favore dell'efficacia degli aiuti, che si traduca in obiettivi chiari e quantificabili, con precise scadenze di realizzazione; sottolinea, consapevole del fatto che né la dichiarazione di Parigi né il programma d'azione di Accra sono stati attuati correttamente, l'importanza della "titolarità" dello sviluppo a seguito di un approccio dal basso verso l'alto e della non frammentazione degli aiuti, come anche dell'istituzione di solidi ed efficaci meccanismi di monitoraggio indipendenti che vedano la partecipazione dei parlamenti e della società civile a livello sia nazionale che internazionale; ritiene che, per essere efficaci, gli aiuti dovrebbero essere esaminati e valutati sulla base del loro contributo concreto alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo e non solo in termini di input;

5.

ricorda che l'efficacia degli aiuti implica che si permetta ai paesi poveri di mobilitare i loro redditi nazionali; esorta di conseguenza ancora una volta l'Unione europea a fare della lotta contro i paradisi fiscali e l'evasione fiscale la sua priorità assoluta, promuovendo nel contempo fonti alternative di finanziamento dello sviluppo, ad esempio attraverso l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie; sollecita ugualmente l'UE a rafforzare il sostegno ai paesi in via di sviluppo per aiutarli nelle riforme fiscali e appoggiare così sistemi fiscali efficaci, efficienti, equi e sostenibili, che dovrebbero condurre alla riduzione della povertà e della dipendenza dagli aiuti;

6.

invita i paesi donatori e i paesi beneficiari a prendere misure immediate al fine di rispettare gli impegni della dichiarazione di Parigi e del programma d'azione di Accra, che si scontrano unicamente con gli ostacoli della volontà politica, della burocrazia e dei costi elevati delle transazioni, ad esempio in materia di svincolo degli aiuti, di prevedibilità degli aiuti, di condizionalità e di trasparenza; insiste in particolare sulla necessità di porre in atto l'impegno previsto dal programma d'azione di Accra che consiste, per i donatori, nel ricorrere in primo luogo ai sistemi nazionali nel quadro della cooperazione bilaterale tra governi e nell'affrontare l'imprevedibilità dei flussi di aiuti; esorta inoltre i paesi donatori a privilegiare gli appalti locali e regionali;

7.

ricorda il ruolo degli aiuti quale leva per stimolare la crescita inclusiva e sostenibile al fine di ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti stessi, nonché di favorire la creazione di occupazione tenendo conto delle specificità di ciascun paese e garantendo al tempo stesso il rafforzamento dell'efficacia degli aiuti nei paesi che ne hanno maggiormente bisogno; rileva che gli aiuti sono da considerarsi una misura temporanea intesa a promuovere una crescita autosostenibile nei paesi in via di sviluppo e non una soluzione di lungo termine;

8.

evidenzia che la crescita è ostacolata da talune pratiche dei donatori in materia di appalti, che non tengono conto dell'economia locale; sollecita pertanto i donatori a favorire gli appalti locali e regionali, cosa che consentirà di accrescere le prestazioni economiche a livello locale;

9.

sottolinea che l'aiuto allo sviluppo non è di per sé sufficiente per porre fine alla povertà e che dovrebbe affrontarne le cause anziché i sintomi; insiste sulla necessità di un aiuto più efficace, che si inserisca in un processo di sviluppo volto a creare, nei paesi beneficiari, economie forti e rispettose dell'ambiente, in cui l'accesso ai servizi sociali di base sia garantito a tutti i cittadini, e atto a ridurre, a termine, la dipendenza dagli aiuti; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di creare un clima che sia favorevole alla creazione di posti di lavoro dignitosi, all'imprenditorialità e all'innovazione nei paesi beneficiari; incoraggia i donatori a sfruttare in via prioritaria le capacità economiche locali e ad adoperarsi attivamente per potenziarle;

10.

chiede che la distribuzione trasversale degli aiuti sia coordinata più efficacemente a livello internazionale al fine di rispondere alla problematica dei "paesi beniamini" e dei "paesi orfani dell'aiuto"; sottolinea che l'obiettivo di aumentare l'impatto degli aiuti e ottenere risultati migliori e più redditizi non deve portare a una politica di sviluppo con scarsa propensione al rischio che si concentri esclusivamente sui "paesi facili"; insiste sul fatto che l'eradicazione della povertà e le necessità debbano continuare a essere il criterio fondamentale per l'assegnazione degli aiuti allo sviluppo;

11.

sottolinea l'importanza di un approccio differenziato all'efficacia degli aiuti, che tenga conto del livello di sviluppo dei paesi beneficiari (meno sviluppati, fragili e a reddito medio) e delle loro esigenze specifiche; evidenzia che, considerato il numero elevato di Stati fragili e il fatto che essi sono i più lontani dalla realizzazione degli OSM incidendo per il 75 % sul deficit, è importante riservare alla questione un'attenzione particolare;

12.

sottolinea che la partecipazione delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile (OSC) alle politiche di sviluppo è essenziale per raggiungere gli OSM e garantire la buona governance; constata che, nonostante sia stato riconosciuto dal programma d'azione di Accra il loro ruolo di "attori legittimi dello sviluppo", numerose OSC sono chiamate a far fronte a politiche e pratiche che compromettono questo ruolo; invita più in generale i donatori e i paesi partner a mettere l'accento su un maggiore riconoscimento della partecipazione dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, e su un utilizzo più trasparente dei sistemi nazionali;

13.

ricorda che gli aiuti finanziari non sono di per sé sufficienti per garantire lo sviluppo di lungo termine e che i governi locali e il settore privato nazionale devono impegnarsi nella realizzazione di progetti connessi con gli OSM; sottolinea il ruolo svolto dalle imprese private come anche dalle piccole e medie imprese nella creazione di ricchezza e la responsabilità degli Stati nel garantire la stabilità e lo Stato di diritto; insiste, a tale riguardo, sull'importanza della buona governance nei paesi beneficiari;

14.

sottolinea che anche gli indicatori di buona governance, alcuni dei quali rimangono molto controversi, devono costituire oggetto di un dibattito in considerazione della loro utilità nel determinare la qualità degli approcci partecipativi necessari per un'appropriazione democratica;

15.

invita i governi partner a rispettare e a potenziare gli sforzi di decentramento (politico, amministrativo e fiscale) nonché a rafforzare il coordinamento tra i processi locali e nazionali di pianificazione dello sviluppo, contribuendo alla complementarità e alla specializzazione, nel rispetto dell'autonomia locale;

16.

esorta i paesi donatori a coordinare e ad armonizzare meglio le loro azioni, a semplificare le loro procedure e a promuovere una più stretta cooperazione con i donatori privati;

17.

esorta a incoraggiare e a promuovere la cooperazione Sud-Sud e la cooperazione triangolare in quanto forme di aiuto che contribuiscono a migliorare la qualità e l'efficacia, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo delle capacità;

18.

ricorda che tutti i governi – donatori e beneficiari – sono vincolati da obblighi di rispetto dei diritti dell'uomo; sottolinea che tali impegni e la responsabilità nei confronti del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo sono fondamentali per realizzare l'obiettivo dell'efficacia dello sviluppo; esorta di conseguenza l'Unione europea a impegnarsi, a Busan, in vista dell'introduzione di misure vincolanti intese a garantire che gli aiuti rispettino le convenzioni relative ai diritti dell'uomo;

19.

sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra la realizzazione di alcune condizionalità politiche e fiscali e gli approcci incentrati sugli indicatori di rendimento al fine di evitare che rigide esigenze politiche e di rendimento scoraggino i governi dei paesi partner ad attuare le loro politiche o anche a sperimentare nuovi approcci più rischiosi, preferendo invece seguire le prescrizioni dei donatori;

20.

accoglie con favore l'adozione del codice di condotta dell'Unione europea in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo e sottolinea che, finora, i suoi principi non sono stati applicati appieno per mancanza di volontà politica, il che non consente di utilizzare in modo ottimale gli aiuti europei e impedisce all'Unione di svolgere un ruolo guida in materia di divisione dei compiti nell'ambito del quarto forum;

21.

invita l'Unione europea ad accelerare l'iniziativa "Fast Track" relativa alla divisione del lavoro, segnatamente per quanto concerne l'attuazione della concentrazione per settori, attraverso una procedura di riorganizzazione e una programmazione comune, nonché a promuovere l'utilizzo dei sistemi nazionali al fine di onorare l'impegno assunto nel quadro della dichiarazione di Parigi di fare maggiore ricorso a modalità di inoltro degli aiuti fondate sull'appropriazione, segnatamente attraverso il sostegno al bilancio;

22.

si compiace dell'iniziativa della Commissione, quale definita nel Libro verde sul sostegno di bilancio, che mira in primo luogo a promuovere lo sviluppo endogeno dei paesi partner, e chiede che siano precisati i criteri di ammissibilità al sostegno di bilancio, così da evitare il rischio di eventuali deviazioni dall'approccio concordato o di una cattiva utilizzazione di questo tipo di aiuti, tenendo conto di elementi quali gli indici di corruzione dei paesi;

23.

sottolinea il ruolo di punta dei parlamenti nazionali nel quadro della nuova architettura degli aiuti e ricorda la necessità di fornire loro assistenza per rafforzare le loro capacità legislative e promuovere i cambiamenti indispensabili affinché possano esaminare tutte le spese che riguardano lo sviluppo;

24.

chiede che i parlamenti nazionali adottino i documenti di strategia per paese e il bilancio annuale consultando la società civile e le autorità locali prima del dialogo politico con i donatori, al fine di dare al controllo democratico tutta la sua forza;

25.

ricorda, a tal fine, l'impegno contenuto nel quadro operativo del Consiglio dell'Unione europea sull'efficacia degli aiuti (12), volto a garantire che gli aiuti finanziari forniti dai donatori dell'Unione costituiscano oggetto di un controllo democratico nel quadro dei processi dei paesi partner;

26.

richiama l'attenzione sull'importante ruolo svolto dalle istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche per quanto riguarda l'assistenza dei parlamenti nazionali nella loro funzione di supervisione della spesa legata allo sviluppo e la promozione dell'efficacia degli aiuti;

27.

ricorda il rischio di trasformare l'efficacia degli aiuti in una sfida molto tecnica; sottolinea la necessità di mettere maggiormente l'accento sugli indicatori relativi all'impatto degli aiuti sullo sviluppo e sul modo in cui essi contribuiscono effettivamente all'eradicazione della povertà, alla promozione dell'uguaglianza di genere, alla riduzione delle disuguaglianze e alla creazione di ricchezza; è del parere che una più stretta associazione tra gli attori pubblici e privati presenti nel settore dello sviluppo e l'integrazione degli insegnamenti tratti sulla messa in atto degli impegni della dichiarazione di Parigi e del programma d'azione di Accra contribuiranno a migliorare il programma sull'efficacia degli aiuti;

28.

invita l'Unione a rivedere le sua politiche in materia di divisione del lavoro al fine di garantire che le questioni trasversali, quali i diritti dell'uomo, l'inclusione sociale, la parità di genere, la cittadinanza o il cambiamento climatico, non vengano trascurate;

29.

sottolinea che la trasparenza degli aiuti è essenziale per garantire sia la titolarità che l'efficacia degli aiuti; invita quindi la Commissione e gli Stati membri ad assumere una posizione ambiziosa riguardo alla trasparenza degli aiuti, promuovendo a livello internazionale meccanismi volti a istituire norme globali in questo settore, come l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI); invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a firmare e a porre in atto detta Iniziativa;

30.

afferma che è necessario valutare attentamente gli eventuali rischi legati al crescente coinvolgimento del settore privato, e che devono pertanto essere definiti criteri chiari per sostenere i progetti di tale settore, così come è necessario mettere a punto solidi meccanismi di valutazione d'impatto al fine di garantire che gli investimenti del settore privato siano sostenibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, e non significhino un ritorno agli aiuti vincolati;

31.

ritiene che l'uguaglianza di genere sia prioritaria nell'elaborazione delle politiche di sviluppo e chiede pertanto che tale dimensione sia pienamente integrata nell'agenda per l'efficacia degli aiuti e che le organizzazioni di donne partecipino attivamente a tutti i processi di sviluppo;

32.

sottolinea che il FAL-4 dovrebbe altresì porre le basi di un partenariato globale per lo sviluppo più inclusivo, coinvolgendo maggiormente i donatori emergenti, in particolare i paesi il cui approccio non è disciplinato dalle norme globali sull'efficacia degli aiuti; invita l'UE ad assumere un ruolo guida in relazione a tale aspetto, al fine di garantire che gli aiuti provenienti da detti paesi siano conformi ai principi convenuti a livello internazionale in termini di assistenza allo sviluppo ufficiale; è del parere che ciò non dovrebbe portare a una "diluizione" dell'efficacia degli aiuti e dei principi di base su cui essa poggia;

33.

è del parere che, tenuto conto del suo ruolo di controllo democratico, il Parlamento europeo dovrebbe continuare a essere coinvolto nella ridefinizione in corso del programma sull'efficacia degli aiuti, anche attraverso un'adeguata partecipazione alla riunione di Busan;

34.

invita l'Unione e i suoi Stati membri a continuare a prestare attenzione alla qualità degli aiuti e a promuovere un'agenda internazionale incentrata sullo sviluppo;

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1

(2)  Conclusioni del Consiglio 9558/07 del 15.5.2007.

(3)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373.

(4)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

(5)  Doc. 15912/09.

(6)  Doc. 11081/10.

(7)  Doc. 17769/10.

(8)  Doc. 18239/10.

(9)  Progetto n. 2008/170204 - Versione 1.

(10)  Progetto n. 2010/250763 - Versione 1.

(11)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 249.

(12)  Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, testo consolidato 18239/10.


Mercoledì 26 ottobre 2011

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/87


Mercoledì 26 ottobre 2011
Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione

P7_TA(2011)0466

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 su un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione (2011/2067(INI))

2013/C 131 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2010, intitolata "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione" (COM(2010)0682),

vista la sua posizione dell'8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (1),

vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (2),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (3),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale (4),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (5),

viste le conclusioni del Consiglio, del 6 dicembre 2010, sulle politiche dell'occupazione per un'economia competitiva, a bassa emissione di CO2, efficiente sotto il profilo delle risorse e verde,

visto lo studio del 2010 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) dal titolo "Skills for Green Jobs" (competenze per lavori "verdi"),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (6),

visto il comunicato di Bruges, del 7 dicembre 2010, su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 (7),

viste le previsioni a medio termine fino al 2020 formulate dal CEDEFOP nel 2010 sulla domanda e l'offerta di competenze in Europa (Skills Supply and Demand in Europe: Medium-Term Forecast up to 2020) (8),

visto lo studio del CEDEFOP, del maggio 2009, intitolato "Skills for Europe's future: anticipating occupational skill needs" (qualifiche per il futuro dell'Europa: anticipare le necessità di qualifiche professionali),

visto l'accordo quadro, del 25 marzo 2010, sui mercati del lavoro inclusivi, sottoscritto dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), da BUSINESSEUROPE, dall'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME) e dal Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

visti la comunicazione della Commissione, del 12 gennaio 2011, intitolata "Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi" (COM(2011)0011) e il progetto di relazione comune sull'occupazione alla stessa allegato,

vista la comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2011, sul riesame dello "Small Business Act" per l'Europa (COM(2011)0078),

vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, intitolata "Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione" (COM(2010)0642),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Progress Towards the Common European Objectives in the Education and Training" (progressi in vista del conseguimento degli obiettivi comuni europei in materia di istruzione e formazione - SEC(2011)0526),

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua entrata in vigore nell'Unione il 21 gennaio 2011, conformemente alla decisione del Consiglio 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (9),

visti la relazione dell'Associazione europea dei fornitori di servizi per disabili (EASPD), secondo cui con l'aumento della disoccupazione in Europa risulta sempre più difficile per le persone con disabilità trovare e conservare il posto di lavoro, e il fatto che in molti Stati il livello di disoccupazione è più elevato tra le persone con disabilità che tra quelle non disabili,

vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, sulla strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),

viste le conclusioni del Consiglio, del 7 marzo 2011, sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020),

viste la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa a una raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (COM(2008)0639), e la risoluzione in materia approvata dal PE il 6 maggio 2009 (10),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0320/2011),

A.

considerando che la crisi economica globale ha portato a un aumento del tasso di disoccupazione nell'Unione europea fino all'attuale 9,5 %, pari a un totale di 22,828 milioni di persone, delle quali il 19,4 %, secondo recenti dati diffusi da EUROSTAT, appartiene alla categoria dei disoccupati di lunga durata; considerando che la disoccupazione giovanile si colloca al 20,4 % e che in alcuni Stati membri raggiunge addirittura il 40 %;

B.

considerando che le PMI, ovvero un elemento propulsore per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il conseguimento degli obiettivi per il 2020, con la crisi economica hanno perduto più di 3,5 milioni di posti di lavoro;

C.

considerando che, a seguito della crisi economica del 2008, il settore primario e quello manifatturiero hanno perduto un maggior numero di posti di lavoro rispetto alle aspettative e secondo le previsioni perderanno ancora circa 2,5 milioni di posti di lavoro entro il 2020;

D.

considerando che la recessione economica del 2008 ha colpito sia la domanda sia l'offerta nel settore dell'occupazione, incrementando fortemente non solo l'incertezza sulle prospettive professionali ma anche l'esigenza di una migliore informazione dei cittadini circa le prospettive del mercato del lavoro;

E.

considerando che le misure di austerità portate avanti da diversi Stati membri hanno coinciso con significativi aumenti della disoccupazione, di cui sono in parte responsabili;

F.

considerando che i responsabili politici sono tenuti a difendere i cittadini dal rischio di disoccupazione garantendo che la manodopera possieda competenze tali da massimizzarne l'occupabilità;

G.

considerando che, visti i progressi nel campo delle nuove tecnologie e i cambiamenti strutturali intervenuti nelle economie europee, è ormai indispensabile per i privati cittadini aggiornare e migliorare le competenze nell'arco della vita lavorativa;

H.

considerando che la promozione di un'economia sociale, efficiente sotto il profilo delle risorse, ecologica e competitiva è uno degli obiettivi della strategia Europa 2020;

I.

considerando che il settore dei servizi, ad esempio i servizi di vendita, sicurezza, pulizia, ristorazione, assistenza nonché servizi alla persona, secondo le previsioni dovrebbe continuare a generare, da oggi al 2020, un considerevole numero di nuovi posti di lavoro e potrebbe rappresentare il settore caratterizzato dalla crescita più rapida;

J.

considerando che il settore agroalimentare sta riacquistando importanza a livello globale e che richiede competenze diverse e di livello più elevato, con una notevole riduzione dei posti di lavoro scarsamente qualificati;

K.

considerando che il raggiungimento di una crescita sostenibile, il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2, la protezione ambientale e lo sviluppo di nuove tecnologie "verdi" richiederanno la disponibilità di specifiche competenze;

L.

considerando che il cambiamento tecnologico e i nuovi modelli di organizzazione del lavoro in determinati settori naturalmente influenzano i modelli occupazionali in termini di competenze necessarie nelle professioni e nei livelli di qualifica;

M.

considerando che le economie richiedono sempre più competenze creative, interattive, di comunicazione e di risoluzione dei problemi sul luogo di lavoro, mentre i posti di lavoro o i lavoratori poco qualificati con mansioni ripetitive sono fortemente a rischio;

N.

considerando che i lavoratori scarsamente qualificati, al pari di quelli appartenenti ad altre categorie vulnerabili, sono particolarmente esposti al rischio di perdere l'impiego, di essere assunti a titolo precario e di vivere nella povertà, e che tale rischio può essere scongiurato garantendo congrue opportunità di formazione e riqualificazione che consentano di rimanere al passo con le richieste del mercato del lavoro;

O.

considerando che l'efficacia a lungo termine della formazione e dell'istruzione di livello superiore dipende da vari fattori, quali l'esistenza di un'offerta formativa di qualità, le pari opportunità e la libertà di accesso per tutti, la disponibilità di servizi assistenziali, la presenza di massicci investimenti pubblici e la gestione efficiente delle finanze pubbliche da parte dello Stato nonché una migliore articolazione tra le esigenze individuali e quelle del mercato del lavoro;

P.

considerando che l'UE si è impegnata a migliorare i livelli di istruzione, a raggiungere un tasso di abbandono scolastico inferiore al 10 % entro il 2020 e a incrementare il tasso di completamento dell'istruzione universitaria o equivalente fino al 40 % almeno;

Q.

considerando che, secondo le previsioni, il numero dei posti di lavoro che presuppongono elevate qualifiche in ambito tecnico e scientifico è destinato ad aumentare, che nel 2020 circa metà dei posti di lavoro sarà riservata a lavoratori con qualifiche medie e che invece il 35 % (contro l'attuale 29 %) richiederà qualifiche elevate; considerando inoltre che, in vista di un'economia sostenibile, saranno necessarie competenze aggiuntive per la totalità delle categorie professionali e dei segmenti di competenze;

R.

considerando che i movimenti migratori, da o verso l'Unione europea ovvero all'interno della stessa, e il cambiamento demografico in futuro influenzeranno l'entità e la composizione della popolazione attiva negli Stati membri sotto diversi punti di vista, con rilevanti ripercussioni sulla domanda e l'offerta di competenze, in particolare negli Stati membri che registrano una rapida diminuzione della popolazione o che sono interessati da una "fuga di cervelli" di ampia portata;

S.

considerando che in molti casi le competenze e le abilità dei lavoratori immigrati, oltre a non godere del giusto riconoscimento, non sono nemmeno sfruttate appieno; considerando inoltre che per i lavoratori immigrati spesso risulta difficile accedere al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione, anche a causa dell'insufficiente conoscenza dei diritti garantiti dalla legislazione sociale e del lavoro nonché della scarsa partecipazione alle associazioni dei lavoratori; considerando che le politiche di integrazione che favoriscono l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione per la popolazione immigrata possono quindi contribuire in maniera determinante al soddisfacimento delle future esigenze del mercato del lavoro;

T.

considerando che, sebbene il microcredito rappresenti uno strumento fondamentale per l'imprenditorialità femminile e la creazione di imprese familiari, le donne continuano a essere sottorappresentate nelle imprese dell'Unione europea (la percentuale media di donne è pari al 30 % del totale degli imprenditori);

U.

considerando che oltre il 60 % dei laureati sono donne ma che il numero di quelle che scelgono discipline scientifiche è insufficiente, con conseguente grave segregazione di genere per settore; considerando che, negli anni, il divario di genere tra donne e uomini nel settore informatico è andato aumentando invece di diminuire;

V.

considerando che le donne si trovano in una posizione di svantaggio nel mercato del lavoro e sono sovrarappresentate tra i lavoratori a tempo parziale e tra quelli assunti con le nuove tipologia contrattuali, spesso precarie, e sono quindi costrette ad affrontare ostacoli per quanto concerne il pieno accesso ai diritti, alla previdenza e alle prestazioni sociali;

W.

considerando che una crescita economica sostenibile potrebbe portare a un aumento del numero di posti di lavoro dignitosi e contribuire alla ripresa delle economie in tutta l'UE;

X.

considerando che ancora oggi l'UE investe meno risorse, rispetto ai suoi partner e concorrenti economici a livello mondiale, nella ricerca, nell'innovazione e nell'istruzione, che costituiscono le basi per la crescita e il miglioramento del tenore di vita; considerando che sono necessari cospicui investimenti nell'economia della conoscenza, nella formazione tecnica e nell'aggiornamento professionale;

Y.

considerando che un perfezionamento professionale mirato e ad hoc è essenziale per aiutare i lavoratori ad acquisire nuove competenze e quindi a beneficiare del passaggio a un'economia più sostenibile; che vi sono valide argomentazioni economiche a favore dello sviluppo delle competenze, dell'integrazione del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale; che ridurre gli investimenti nello sviluppo delle competenze avrà un impatto negativo nel lungo termine;

Le sfide per le politiche occupazionali

1.

ricorda che, nel quadro della strategia Europa 2020, gli Stati membri hanno concordato un obiettivo in materia di occupazione per il 2020 pari al 75 % per gli uomini e le donne dai 20 ai 64 anni, e che tale obiettivo è intimamente connesso alla crescita economica e alla sostenibilità dei regimi previdenziali e delle finanze pubbliche in Europa; ricorda che il tasso di occupazione femminile è attualmente pari al 58,2 %; sottolinea che una drastica riduzione della disoccupazione giovanile, un aumento della presenza delle donne sul mercato del lavoro e un'efficace attuazione della priorità della strategia relativa all'inclusione rappresentano alcuni dei prerequisiti fondamentali per il conseguimento dell'obiettivo in materia di occupazione; sottolinea che la maggior parte dei programmi nazionali di riforma non soddisfa né l'obiettivo in materia di occupazione, né quello relativo alla povertà; invita tutte le parti interessate a intensificare i propri sforzi al fine di garantire il successo della strategia Europa 2020;

2.

ribadisce che i cinque obiettivi principali dell'Unione sono la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi relativi al cambiamento climatico e all'energia, il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'inclusione sociale;

3.

ricorda l'esistenza di rilevanti ostacoli che si frappongono a un significativo aumento dell'occupazione nell'UE, alla lotta contro la disoccupazione strutturale e alla creazione di nuovi posti di lavoro e quindi al rilancio della produttività e alla promozione di una maggiore competitività; ritiene che le sfide da affrontare in via prioritaria includano, oltre all'ottimizzazione del funzionamento dei mercati del lavoro, l'insufficienza e la mancata rispondenza alle esigenze dell'attuale livello di competenza di molti lavoratori nonché le basse posizioni occupate da alcuni paesi europei nella classifica dei livelli di istruzione, rispetto ai tassi internazionali; è del parere che un approccio integrato allo sviluppo del patrimonio di competenze necessario sia fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale di una nuova economia sostenibile e chiede alla Commissione di dare seguito alle richieste del Parlamento in tal senso nell'ambito della prevista comunicazione sui posti di lavoro nel quadro della nuova economia sostenibile;

4.

rileva che il tasso di occupazione e il risultato economico sono fattori che si supportano a vicenda in quanto generano livelli di crescita economica e di occupazione di qualità particolarmente elevati; raccomanda tuttavia vivamente agli Stati membri di seguire gli orientamenti integrati per le politiche occupazionali e gli indirizzi di massima per le politiche economiche di cui alla strategia Europa 2020, assicurandosi nel contempo che le politiche attuate rispondano alle realtà nazionali, regionali e locali e, soprattutto, alle condizioni esistenti nei singoli Stati membri;

5.

sottolinea che diversi elementi fondamentali della politica sociale, quali la fiscalità, i programmi nel campo del benessere sociale, una parte della regolamentazione del lavoro, l'assistenza sanitaria e l'istruzione, sono tuttora di competenza degli Stati membri; ritiene essenziale che le politiche sociali rispondano alle realtà nazionali, regionali e locali e, soprattutto, alle condizioni esistenti nei singoli Stati membri;

6.

auspica un migliore coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri onde promuovere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, agevolando altresì una reale concorrenza nonché tenendo conto delle disparità regionali esistenti in tutta Europa in termini di tassi di occupazione e di disoccupazione; esorta gli Stati membri a rispettare le norme in materia di disciplina di bilancio, in modo da ridurre il rischio di disavanzi eccessivi, e invita ad attuare una sorveglianza di bilancio efficace senza compromettere gli investimenti pubblici, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di crescita e occupazione; pone tuttavia l'accento sull'importanza della valutazione d'impatto sociale imposta dal trattato ed esorta la Commissione e gli Stati membri a stimare i costi sociali dei tagli alla spesa, in particolare quelli nei campi dell'istruzione e delle politiche attive del mercato del lavoro, che potrebbero compromettere i progressi verso la soluzione del problema della carenza di personale qualificato in Europa e il mantenimento dei risultati economici;

7.

sostiene l'iniziativa faro della Commissione inclusa nella strategia Europa 2020 in quanto quadro per la promozione della competitività e dell'occupazione nonché per il passaggio a un'economia sostenibile, più intelligente e più inclusiva; sottolinea l'importanza della dimensione regionale nell'attuazione dell'agenda; invita la Commissione a portare avanti le azioni prioritarie in materia di occupazione e competenze nel quadro dell'iniziativa faro attribuendo la giusta importanza alla promozione sia dell'offerta che della domanda di manodopera nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza, sostenibile e inclusiva;

8.

ritiene che l'agenda per nuove competenze e per l'occupazione dovrebbe essere valutata insieme al programma quadro di ricerca dell'Unione europea ed è del parere che le sinergie tra i due potrebbero generare crescita e posti di lavoro;

9.

sottolinea che, alla luce degli ultimi sviluppi dell'economia e del mercato del lavoro in rapporto a sfide future quali il cambiamento demografico e il passaggio a un'economia sostenibile, occorre perfezionare le strategie in materia di occupazione, istruzione e organizzazione del lavoro al fine di migliorare non solo la competitività dell'UE ma anche le condizioni di vita e di lavoro, creare nuovi posti di lavoro e quindi promuovere una "crescita intelligente" che abbini piena occupazione e Stato sociale nonché sistemi produttivi e stili di vita sostenibili; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza di un accesso generalizzato per tutte le fasce d'età all'apprendimento permanente e all'acquisizione di qualifiche e competenze; evidenzia le argomentazioni economiche a favore dello sviluppo delle competenze, dell'integrazione del mercato del lavoro, dell'inclusione sociale, di un efficace contrasto delle discriminazioni e di un miglior utilizzo del patrimonio di competenze dei singoli lavoratori; ricorda che conciliazione di vita privata e vita professionale, istruzione e ottimizzazione del capitale umano sono fattori che comportano anche benefici non economici per la persona;

10.

sottolinea la necessità di rivedere i regimi nazionali di flessicurezza alla luce del nuovo contesto socio-economico dei singoli Stati membri, di mantenere e, se del caso, rafforzare e adattare tali regimi in base alle esigenze specifiche degli Stati membri stessi, al fine di garantire un mercato del lavoro flessibile, inclusivo e attivo, corsi di formazione validi e generalmente accessibili nonché regimi previdenziali appropriati; invita gli Stati membri ad affiancare alle rispettive riforme del mercato del lavoro il rafforzamento della tutela sociale e dei disoccupati, in modo da scongiurare il rischio di povertà, e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici per l'occupazione; sottolinea che la flessicurezza non dovrebbe essere considerata una soluzione valida in ogni contesto;

11.

sottolinea l'importanza dell'apprendimento informale e dell'acquisizione di competenze mediante il rafforzamento della cooperazione intergenerazionale, in virtù della quale i giovani possano acquisire nuove competenze attraverso gli insegnamenti di lavoratori più anziani ed esperti;

12.

si rammarica che per molti lavoratori la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare rimanga un compito arduo; invita gli Stati membri a concedere a tutti i genitori, con particolare attenzione alle donne, alle famiglie monoparentali e alle persone svantaggiate o con disabilità, opportunità di integrazione non soltanto nella vita lavorativa ma anche nei processi di apprendimento permanente; sottolinea che tra le precondizioni essenziali figurano un'organizzazione del lavoro e dei corsi di formazione compatibile con gli impegni familiari, l'ottimizzazione e l'accessibilità delle strutture per l'infanzia e la disponibilità di un adeguato sostegno per i genitori; invita inoltre gli Stati membri ad attuare politiche e programmi a favore delle persone impegnate nell'assistenza ai familiari;

13.

ritiene utile promuovere l'instaurazione di un contesto che favorisca il telelavoro, laddove tale forma di lavoro sia potenzialmente funzionale a un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata;

Risposte

Garantire la disponibilità di una manodopera qualificata

14.

si compiace non solo dell'istituzione dell'Osservatorio europeo dell'occupazione ma anche delle iniziative della Commissione volte a elaborare una panoramica europea delle competenze e a riformare la rete dei servizi europei per l'impiego EURES (European Employment Services) al fine di migliorare la trasparenza e l'accesso per le persone in cerca di occupazione e di promuovere la mobilità occupazionale nell'UE; sottolinea il ruolo chiave svolto da EURES a livello di consulenza in merito ai diritti dei lavoratori mobili e delle persone in cerca di occupazione e quindi di realizzazione di un autentico mercato interno; accoglie con favore il lancio del progetto pilota "Il tuo primo lavoro EURES" rivolto ai giovani dei 27 Stati membri in cerca di occupazione; evidenzia inoltre il ruolo di EURES nelle regioni transfrontaliere e ritiene che i partenariati transfrontalieri instaurati da detta rete debbano disporre delle risorse necessarie per rispondere alle sfide del mercato del lavoro europeo;

15.

sottolinea l'importanza di aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente, soprattutto nell'ambito dell'istruzione e formazione in ambito professionale, al fine di garantire l'occupabilità, l'aggiornamento delle competenze della manodopera e una maggiore competitività; fa notare che è altresì necessario incrementare la percentuale di persone che seguono corsi di specializzazione in modo che i lavoratori altamente qualificati possano trovare ed esercitare una professione adatta anche in età avanzata; a tale proposito ritiene opportuno offrire incentivi sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, con particolare attenzione alle PMI; reputa inoltre necessario attuare strategie più complete in materia di apprendimento permanente e adeguare i sistemi di istruzione e formazione in ambito professionale alla rapida evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro, agli sviluppi tecnologici e ai nuovi approcci all'organizzazione del lavoro;

16.

deplora il fatto che, in un periodo di crisi, gli Stati membri abbiano ridotto gli stanziamenti a favore dell'istruzione e della formazione ed esorta la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente proprio nei sistemi di istruzione e formazione;

17.

sollecita un migliore monitoraggio della futura domanda di competenze in Europa, per settori professionali e per livello di qualifica, e un recepimento immediato delle risultanze nelle politiche degli Stati membri in materia di istruzione e apprendimento permanente nonché in altre politiche pertinenti; sottolinea l'importanza di migliorare l'attrattiva degli impieghi e delle carriere per i giovani lavoratori; rileva inoltre che sono soprattutto i giovani a dover essere sempre informati sulle tendenze del mercato del lavoro, in modo che possano concentrarsi sullo sviluppo delle competenze effettivamente necessarie; ritiene che un'"alleanza per la conoscenza" che riunisca imprese, parti sociali e strutture di istruzione possa rappresentare un utile strumento per far fronte al divario in termini di innovazione e competenze e quindi per contribuire in maniera significativa alla promozione degli interessi dell'economia e della società in generale, soprattutto alla luce delle difficili sfide da affrontare come il raggiungimento della piena occupazione, l'eliminazione della povertà, l'inclusione sociale e una sostenuta crescita economica nell'economia globale;

18.

sottolinea l'importanza di un'individuazione precoce delle competenze richieste e suggerisce un orizzonte temporale di dieci anni come minimo; invita gli Stati membri e, laddove sia giustificato, le regioni a istituire osservatori dell'occupazione orientati alle esigenze future; pone inoltre l'accento sull'importanza di sviluppare sistemi più affidabili per la previsione delle future necessità e carenze in termini di competenze nell'UE e negli Stati membri, da un lato, e di continuare a investire nell'aggiornamento delle competenze e in una maggiore corrispondenza tra qualifiche e posti e di lavoro, dall'altro; ribadisce la necessità di garantire che il pubblico abbia accesso a informazioni di qualità ed esorta a scambiare esperienze e migliori prassi in tal senso; evidenzia a tal fine che è necessaria una cooperazione più solida ed efficace tra strutture di formazione e istruzione, ivi inclusi le università e i centri di ricerca, da un lato, e servizi pubblici per l'occupazione, parti sociali, imprese e i datori di lavoro, dall'altro;

19.

sottolinea la necessità di elevare il profilo e l'attrattiva delle professioni e dei posti di lavoro per i quali si riscontra un deficit di manodopera sul mercato del lavoro;

20.

invita la Commissione a dare maggiore visibilità e sostegno finanziario al programma Leonardo da Vinci, che consente di acquisire nuove competenze, conoscenze e qualifiche e rende l'istruzione professionale più attraente per tutti; segnala altresì che la formazione sul posto di lavoro è particolarmente importante e chiede che sia offerto sostegno ai programmi nazionali che promuovono opportunità di sviluppo professionale in tal senso;

21.

rileva che il sottoprogramma Erasmus ha un tasso di esecuzione vicino al 100 %; ricorda che è comprovato che Erasmus facilita notevolmente gli studi all'estero e consente agli studenti di acquisire più vasta una gamma di competenze migliorando così sensibilmente le future prospettive occupazionali degli studenti che partecipano a detto sottoprogramma e contribuendo in maniera significativa alla competitività dell'Europa;

22.

sottolinea l'importanza di un sistema d'istruzione pubblico di elevata qualità che consenta a tutti un accesso libero ed equo;

23.

ritiene essenziale creare un ambiente fortemente collaborativo tra istituti di ricerca e industria nonché incoraggiare e incentivare le aziende a investire nelle attività di ricerca e sviluppo; ricorda che le strutture di istruzione di livello superiore e gli organismi di formazione svolgono un ruolo fondamentale nelle economie regionali degli Stati membri e rappresentano luoghi straordinari che riuniscono innovazione, istruzione e ricerca e possono contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo di capacità imprenditoriali e di altre competenze nonché all'aumento delle opportunità occupazionali; riconosce il ruolo dell'iniziativa "Dialogo tra università e impresa" nel contesto in esame; invita le autorità locali e regionali a promuovere il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e a incoraggiare tutti i settori economici ad adoperarsi per ottenere la registrazione EMAS;

24.

invita la Commissione a promuovere ulteriormente l'istituzione, nel quadro dell'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, di consigli settoriali per l'occupazione e le competenze a livello europeo, ovvero organismi che meritano un sostegno non solo in quanto piattaforme per la raccolta e lo scambio delle informazioni disponibili a livello di Stati membri e di regioni che possano contribuire al coordinamento degli sforzi di tutte le parti coinvolte, ma anche in quanto strumenti atti a sostenere le attività di dialogo sociale;

25.

considera fondamentale un incremento sostanziale degli investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione e ritiene pertanto opportuno, al fine di incoraggiare gli Stati membri ad adoperarsi in tal senso, attribuire una particolare considerazione alla spesa pubblica per l'istruzione, la ricerca e la formazione professionale in sede di valutazione dell'obiettivo di bilancio a medio termine degli Stati membri;

26.

rileva pertanto che strumenti come i sondaggi settoriali, realizzati sulla base del partenariato sociale, sui profili e le figure professionali richiesti, meritano un adeguato sostegno;

27.

invita i comitati del dialogo sociale europeo a contribuire a una migliore rispondenza tra l'offerta formativa esistente e la domanda, attuale e futura, attraverso una tabella di marcia con obiettivi chiari e indicatori che consentano di monitorare i progressi;

28.

sottolinea la necessità di coinvolgere i datori di lavoro nella gestione delle strutture di istruzione e nello sviluppo di corsi, metodi di insegnamento, apprendistati, valutazioni e qualifiche; sottolinea l'importanza degli incentivi per i datori di lavoro che offrono formazione a persone non qualificate o scarsamente qualificate e, quindi, delle opportunità di acquisire un'esperienza pratica direttamente sul luogo di lavoro;

29.

deplora il fatto che il numero di coloro che abbandonano precocemente la scuola sia tuttora eccessivamente elevato nell'UE; rileva che un abbassamento del tasso di abbandono scolastico anche di un solo un punto percentuale potrebbe portare circa 500 000 potenziali candidati sul mercato del lavoro; invita quindi gli Stati membri ad attuare politiche più efficaci, sulla base di un'offerta formativa moderna e di qualità, al fine di prevenire l'abbandono scolastico precoce e rimuovere gli ostacoli che scoraggiano il proseguimento degli studi, di offrire agli studenti con difficoltà di apprendimento o disabilità alternative di istruzione e di formazione nonché la possibilità di cambiare indirizzo e di sviluppare un'efficace articolazione tra formazione iniziale e imprese; sottolinea l'importanza di un'istruzione precoce, non soltanto ai fini dello sviluppo delle competenze funzionali future, ma anche della capacità di apprendimento, di specializzazione e di ulteriore sviluppo personale; chiede inoltre di elaborare un approccio coerente, olistico e a lungo termine per l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia, così come proposto nella pertinente comunicazione della Commissione;

30.

si rammarica che un numero cospicuo di persone con disabilità in grado di lavorare non sia integrato nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad attuare politiche volte a creare alternative di istruzione, formazioni e occupazione per le persone con disabilità;

31.

invita gli Stati membri a sostenere gli istituti di istruzione iniziale pubblici e opportunamente regolamentati – scuole dell'infanzia, primarie e secondarie nonché istituti di formazione professionale e di istruzione universitaria – con personale docente e non docente qualificato e ben preparato, che benefici di buone condizioni di lavoro e di retribuzione;

32.

sottolinea l'importanza di sistemi di istruzione pubblica accessibili a tutti e in linea con il principio della promozione di pari opportunità per tutti;

33.

si compiace della proposta della Commissione di promuovere centri d'eccellenza europei nel quadro di nuove specializzazioni universitarie per le professioni del futuro e di favorire la mobilità dei giovani in tale ambito; sottolinea l'importanza di creare le condizioni necessarie per lo sviluppo di aggregazioni di imprese innovative che possano spronare in maniera decisiva lo sviluppo dell'economia locale e creare nuovi posti di lavoro a livello regionale; ritiene che la manodopera qualificata, le capacità dirigenziali, l'innovazione, la scienza, la tecnologia e i posti di lavoro "verdi" costituiscano la premessa per una crescita sostenibile in un contesto di rapida ristrutturazione economica;

34.

incoraggia gli Stati membri a integrare, in tutti i livelli dei sistemi di istruzione, le competenze in materia di TIC, l'alfabetizzazione informatica, l'imprenditorialità e le competenze trasversali cruciali come la capacità di comunicare in lingua straniera e le competenze per la realizzazione e la crescita personali, la cittadinanza attiva, la creatività, la consapevolezza culturale e la comprensione interculturale nonché competenze fondamentali in materia di ambiente, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile; sottolinea a tale proposito l'importanza di promuovere e riconoscere sia le competenze tecniche (hard), sia le competenze umane e culturali (soft) per migliorare le opportunità occupazionali dei cittadini; pone l'accento sull'utilità della capacità di comunicare in lingua straniera e sostiene l'apprendimento e lo sviluppo dell'insegnamento delle lingue;

35.

sottolinea l'esigenza di un'istruzione orientata all'innovazione; pone l'accento sull'opportunità di promuovere una mentalità non schematica e astratta, unitamente all'istruzione tecnica necessaria per andare incontro alle esigenze del futuro;

36.

sottolinea la necessità di compiere sforzi per garantire che tutti i bambini sviluppino precocemente competenze informatiche di base, di includere l'informatica dovrebbe nell'istruzione elementare e di assicurare a tutti gli europei un accesso a Internet semplice e a basso costo;

37.

alla luce delle stime secondo cui nel 2015 mancheranno tra i 384 000 e i 700 000 professionisti del settore informatico, mentre il deficit stimato per il settore sanitario è di oltre un milione di professionisti (e di un altro milione per i ricercatori), invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare il necessario livello di risorse umane qualificate nei citati settori;

38.

rileva che l'internazionalizzazione dell'istruzione riveste un'importanza sociale, culturale ed economica e sollecita pertanto la Commissione ad agevolare la mobilità internazionale di ricercatori, studenti, scienziati e docenti universitari, sia all'interno sia all'esterno dell'UE;

39.

esprime preoccupazione per il fatto che oggi le persone altamente qualificate accettano impieghi di livello non commisurato alle loro capacità o non qualificati, con un conseguente "spreco di cervelli" nell'UE;

40.

esorta gli Stati membri a elaborare programmi di formazione destinati ai docenti che forniscano loro gli elementi necessari a un migliore adeguamento all'evoluzione del mercato del lavoro nonché allo sviluppo di competenze corrispondenti ai vari livelli di insegnamento;

41.

incoraggia gli Stati membri a promuovere la formazione sul luogo di lavoro, applicando ad esempio un sistema binario di istruzione/formazione, al fine di introdurre precocemente i giovani nel mercato del lavoro e promuovere un quadro di qualità per i tirocini e gli apprendistati affinché conducano nel maggior numero possibile di casi a un impiego stabile; esorta inoltre le parti interessate a garantire che tirocini e apprendistati siano effettuati sotto la supervisione di istruttori professionisti e che portino all'effettiva acquisizione di competenze ed esperienze commisurate alle esigenze del mercato del lavoro nonché alla creazione di nuovi posti di lavoro; invita gli Stati membri a definire standard minimi per i tirocini in termini di retribuzione e diritti sociali e chiede l'introduzione di un quadro europeo per qualità dei tirocini che istituisca condizioni di lavoro dignitose e norme atte a prevenire l'utilizzo dei tirocini come alternativa alle assunzioni con regolare contratto di lavoro;

42.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare lo scambio di strategie basate su informazioni concrete per quanto concerne il passaggio dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro e la mobilità dell'apprendimento, in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze e all'occupabilità dei giovani;

43.

esorta la Commissione a proporre, nella prossima iniziativa legislativa in materia di qualifiche professionali, di migliorare il mutuo riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali e di passare a un meccanismo di mutuo riconoscimento rafforzato delle competenze e delle capacità, anche se acquisite attraverso formazioni informali e non formali, estendendo altresì tale meccanismo di riconoscimento ai lavoratori provenienti da paesi terzi; è del parere che detto meccanismo dovrebbe essere basato su opportuni quadri europei come il quadro europeo delle qualifiche (EQF) e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

44.

invita i servizi nazionali di statistica a elaborare opportuni indicatori per misurare le competenze e la qualità dei vari livelli dei rispettivi sistemi d'istruzione;

45.

ritiene che i Servizi per l'azione esterna (SAE), in particolare le delegazioni dell'UE nei paesi terzi, possano svolgere un ruolo importante attraverso la messa a disposizione di informazioni relative alle competenze necessarie in Europa e alle offerte di lavoro e le attività di supporto nelle procedure necessarie per l'ingresso in Europa;

46.

osserva che, a causa del cambiamento demografico, vi è un significativo numero di potenziali volontari anziani che rappresentano un'enorme risorsa inutilizzata nelle nostre comunità; invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari anziani e a elaborare un programma d'azione per gli anziani rivolto al numero crescente di cittadini anziani in possesso di una grande esperienza e disposti a svolgere attività di volontariato, eventualmente in parallelo rispetto al programma "Gioventù in azione" e a complemento dello stesso; invita altresì a promuovere programmi specifici per il volontariato intergenerazionale e il tutoraggio (mentoring);

47.

ritiene che, nel contesto della strategia per il prolungamento della vita attiva, i provvedimenti volti ad aiutare le persone anziane ad acquisire competenze informatiche non siano sufficienti ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare vasti programmi educativi per la categoria;

48.

sottolinea l'esigenza di salvaguardare la tradizione artigianale e le competenze a essa associate e di definire strategie a favore dei piccoli artigiani, in modo da preservare l'identità culturale del settore artigianale; richiama l'attenzione, a tale proposito, sull'importanza di sostenere la formazione professionale legata al lavoro e la mobilità dei giovani artigiani di entrambi i sessi; rileva che la promozione di tirocini quale strumento di integrazione dei giovani nel settore può costituire una politica attiva che merita di essere incoraggiata e invita gli Stati membri a intraprendere gli opportuni provvedimenti in tal senso; pone l'accento sull'importanza degli studi umanistici per indagare il passato e preservare meglio le identità culturali;

Promuovere la domanda di manodopera e la creazione di posti di lavoro

49.

richiama l'attenzione sul ruolo che le piccole e medie imprese rivestono nel tessuto economico europeo sia in virtù del loro numero sia per la funzione strategica che svolgono nella lotta alla disoccupazione; ricorda che nell'Unione europea l'85 % dei posti di lavoro è generato dalle piccole e medie imprese e che queste ultime sono responsabili del 58 % del valore aggiunto creato nell'UE; esorta tutte le parti interessate a eliminare qualsiasi misura che possa ostacolare la creazione di imprese e la loro libera circolazione; invita gli Stati membri e la Commissione ad agevolare la creazione di piccole e medie imprese e a stimolarne la crescita, attribuendo particolare attenzione all'imprenditorialità femminile, a fornire a dette imprese un contesto normativo e fiscale favorevole, a facilitare l'accesso al mercato, a stilare un elenco dei fattori che ostacolano l'assunzione di personale, a ridurre al minimo gli oneri burocratici e a migliorare l'accesso ai finanziamenti;

50.

ritiene che, ai fini dell'occupazione, siano necessari un uso più mirato delle innovazioni e una base industriale competitiva; reputa indispensabile sostenere l'occupazione giovanile, i modelli imprenditoriali basati su R&S e gli incentivi specifici per l'assunzione di un vasto maggiore di persone in cerca di occupazione;

51.

accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre in futuro una procedura semplificata per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo valido in tutta l'UE ai lavoratori di un'azienda provenienti da paesi terzi;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente nella creazione di posti di lavoro e a sostenere l'imprenditorialità, le imprese in fase di avviamento e il lavoro autonomo al fine di creare opportunità occupazionali e ridurre l'esclusione sociale; è del parere che un contesto adeguato, unito a incentivi per lo sviluppo delle imprese e al sostegno dell'introduzione di nuove tecnologie, sia un elemento importante, ma non sufficiente, per lo sviluppo delle economie europee; sottolinea pertanto la necessità di concentrarsi maggiormente sulla promozione di una mentalità e di capacità imprenditoriali nei diversi livelli di istruzione, sulle attività di accompagnamento (coaching) per i neoimprenditori e sull'efficace sviluppo delle competenze per il personale delle PMI; pone l'accento sul ruolo dell'Istituto europeo di tecnologia e della BEI, con particolare riferimento a programmi come JASMINE e JEREMIE, in termini di promozione della costituzione e dello sviluppo di imprese e di sostegno alle PMI tenendo conto delle loro esigenze;

53.

invita la Commissione a osservare il principio del "pensare anzitutto in piccolo" e a tenere in considerazione le esigenze delle PMI al momento dell'elaborazione della legislazione sul lavoro;

54.

sottolinea l'importanza per i nuovi imprenditori e i creatori di posti di lavoro del carattere libero della rete Internet e di una regolamentazione intelligente della stessa; ritiene che la fiducia degli utenti di Internet nei confronti del sistema e della sua integrità, che non deve essere compromessa, sia essenziale per i nuovi modelli aziendali su Internet;

55.

osserva che l'Unione europea non ha abbastanza imprese innovative ad alta intensità di R&S e che la grave carenza di competenze nell'ambito dell'innovazione e dell'informatica fa sì che le PMI non possano adottare modelli aziendali intelligenti e innovativi né nuove tecnologie;

56.

esorta la Commissione e gli Stati membri a portare avanti la collaborazione in vista della creazione di un mercato dei capitali di rischio integrato e competitivo, fondamentale per la creazione e la crescita di PMI innovative;

57.

reputa necessario il completamento di un mercato unico competitivo e senza barriere allo scopo di agevolare la libera circolazione dei lavoratori; è inoltre del parere che il completamento del mercato unico non possa prescindere da una normativa sul lavoro che istituisca un contesto paritario, un solido coordinamento a livello previdenziale e la possibilità per i lavoratori di conservare, mantenere o trasferire i diritti acquisiti, con particolare riferimento alla portabilità transfrontaliera delle pensioni; a tale proposito invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con le parti sociali per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla mobilità di studenti e lavoratori e a incoraggiare la condivisione delle migliori prassi ed esperienze in tal senso ai fini della valutazione delle tendenze di sviluppo del mercato interno a livello di previdenza sociale dei lavoratori subordinati, anche alla luce delle condizioni salariali e occupazionali vigenti nel paese ospitante; sottolinea, in tale contesto, che occorre prevenire il dumping salariale;

58.

condanna severamente il lavoro sommerso, un fenomeno che mette in pericolo tanto la società quanto i lavoratori; invita gli Stati membri a effettuare controlli regolari e più numerosi, a imporre sanzioni adeguate e a lanciare campagne di informazione per sensibilizzare in merito ai diritti dei lavoratori e agli svantaggi a lungo termine per chi lavora nell'ambito dell'economia sommersa; invita inoltre gli Stati membri a combinare le misure di prevenzione e le sanzioni con incentivi volti a scongiurare il ricorso al lavoro sommerso e a convertire quest'ultimo in occupazione regolare;

59.

ritiene che al settore dei servizi sanitari spetti un ruolo cruciale in vista del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; reputa inoltre che, alla luce del cambiamento demografico, il settore dei servizi sanitari e assistenziali rappresenti un'importante fonte di occupazione, la cui rilevanza è destinata a crescere, nonché un fattore chiave a sostegno dell'inclusione sociale; invita a sviluppare un'economia assistenziale in grado di soddisfare le esigenze reali e di garantire servizi di assistenza di alta qualità e accessibili a tutti, nonché buone condizioni di lavoro e di retribuzione, al fine di scongiurare il ricorso al lavoro sommerso; invita la Commissione a sostenere la convenzione dell'OIL, corredata da una raccomandazione sulla manodopera interna, al fine di migliorare le condizioni del citato settore; invita la Commissione ad avviare uno studio sugli operatori sanitari impiegati a domicilio dai clienti, oltre che su altre soluzioni adeguate e sostenibili a sostegno della vita autonoma, al fine di stabilire se la legislazione dell'UE garantisca o meno una tutela sociale sufficiente alla categoria di lavoratori in questione, in gran parte costituita da donne;

60.

sottolinea il potenziale offerto dai servizi sociali, sanitari, assistenziali e d'istruzione ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro e chiede investimenti cospicui e sostenibili nei servizi e nelle infrastrutture fondamentali citati, nonché condizioni di lavoro dignitose a sostegno della qualità del servizio; auspica che il piano d'azione della Commissione affronti la questione del deficit nell'offerta di personale sanitario;

61.

invita la Commissione, gli Stati membri, le parti sociali e le altre parti parte interessate a garantire un uso efficiente, semplificato e sinergico dei fondi dell'UE, ad esempio l'FSE, il FESR e il Fondo di coesione, e di strumenti quali lo Strumento europeo di microfinanziamento, al fine di creare occupazione anche nell'ambito dell'economia sociale; evidenzia i vantaggi derivanti da un orientamento dei fondi strutturali verso l'istruzione e la formazione nei settori a elevato valore aggiunto dal punto di vista tecnologico, nonché verso i settori particolarmente importanti per promuovere il passaggio a modelli di crescita più sostenibili; invita ad attribuire particolare attenzione agli Stati membri con elevati livelli di disoccupazione e redditi mensili medi al di sotto della soglia di povertà;

62.

ribadisce l'importanza delle sinergie tra i vari fondi europei e sottolinea l'importanza di un approccio decentralizzato in sede di utilizzo dei citati fondi per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro; ritiene che sia inoltre necessario fornire agli individui e alle imprese incentivi adeguati per investire nella formazione; sottolinea a tale proposito il contributo della politica di coesione all'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e chiede di prendere in considerazione il potenziale di crescita sostenibile del continente;

63.

conviene sulla necessità di accrescere l'incisività degli strumenti della politica di coesione, incluso il FSE, sforzandosi di concentrare le risorse finanziare su un numero ridotto di assi prioritari, rafforzando le condizioni necessarie per le riforme istituzionali e il principio di partenariato, puntando su obiettivi chiari e misurabili e stipulando contratti di investimento per lo sviluppo e il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri;

64.

invita la Commissione a rivedere il quadro esistente dei regimi di sostegno diretto alle imprese dell'UE e a valutare la possibilità di assegnare la parte più significativa del sostegno alla creazione di posti di lavoro nelle imprese, allo sviluppo delle competenze dei lavoratori e all'attuazione di ulteriori programmi di formazione;

Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro

65.

osserva che le politiche di flessicurezza sono poste al centro dell'agenda per nuove competenze e per l'occupazione; condivide inoltre la valutazione della Commissione secondo cui la crisi ha messo a dura prova i regimi nazionali di flessicurezza, anche laddove sono state introdotte misure di flessibilità esterna nel mercato del lavoro senza un corrispondente rafforzamento dei sistemi previdenziali; sottolinea tuttavia la necessità di portare avanti le riforme del mercato del lavoro senza compromettere le politiche vincenti né il consenso e la fiducia tra i governi nazionali e le parti sociali; rileva che le misure di flessicurezza devono essere adattate alle condizioni sociali e alla struttura specifica del mercato del lavoro nazionale nonché agli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

66.

evidenzia tuttavia che la flessicurezza, da sola, non può ovviare alla crisi e invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a portare avanti le necessarie riforme del mercato del lavoro prestando particolare attenzione all'integrazione in tale mercato dei lavoratori appartenenti a categorie vulnerabili o svantaggiate; a tale proposito raccomanda il ricorso a un approccio dal basso che faciliti il dialogo e il coinvolgimento di tutti i livelli di governo politico e sociale;

67.

è convinto che, nel quadro del nuovo impulso dato dai mutamenti sociali ed economici, sia necessario rivedere e rafforzare i quattro pilastri della flessicurezza (regimi contrattuali flessibili e affidabili, politiche attive del mercato del lavoro, apprendimento permanente e sistemi previdenziali moderni) nonché l'equilibrio tra i medesimi al fine di rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori nell'ambito dei mercati del lavoro moderni, creare posti di lavoro dignitosi e garantire l'occupabilità dei lavoratori, una tutela sociale adeguata e il rispetto del principio della parità di retribuzione a parità di impiego in abbinamento a quello della parità di genere; ritiene che il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro sia fondamentale nell'ambito dell'intero processo al fine di assicurare che i lavoratori traggano vantaggio dai cambiamenti di posto di lavoro, professione, settore o status occupazionale; è inoltre del parere che sia opportuna la partecipazione delle parti sociali a detto processo di revisione nel quadro del dialogo sociale;

68.

chiede alla Commissione, in applicazione dell'articolo 152 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di accelerare la promozione del ruolo delle parti sociali nei singoli settori industriali europei, rispettandone al contempo l'autonomia;

69.

sostiene, a norma dell'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il dialogo tra le parti sociali e le incoraggia a stabilire relazioni contrattuali, anche sotto forma di accordi; raccomanda che, nell'attuazione degli accordi conclusi a livello europeo, le parti sociali, in particolare nei singoli settori industriali, si avvalgano della procedura prevista al paragrafo 2 dell'articolo 155 del TFUE per le materie di cui all'articolo 153 del TFUE;

70.

invita gli Stati membri a sviluppare il telelavoro, vale a dire tutte le forme di lavoro a distanza e tutte le tipologie di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro rese possibili, al di fuori dei tradizionali orari e luoghi di lavoro, dalle tecnologie di telecomunicazione e da Internet nel quadro di una prestazione di servizi o di un rapporto di lavoro;

Promuovere mercati del lavoro inclusivi

71.

rileva che l'Europa, se vuole emergere più forte dalla crisi economica, diventare maggiormente competitiva e convergente, conseguire livelli più elevati di crescita e di occupazione nonché tutelare il modello sociale europeo nel lungo termine, deve sfruttare pienamente il proprio potenziale in termini di manodopera, in tutte le fasce d'età, al fine di migliorare sia il funzionamento dei mercati del lavoro che l'inclusione e la protezione sociali innalzando altresì le qualifiche e le competenze della manodopera;

72.

evidenzia in tale contesto che, per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, occorre offrire un adeguato livello di sicurezza ai lavoratori e migliorare l'inclusione nel mercato del lavoro, al fine di aumentare le opportunità di entrare e avanzare nel mercato del lavoro, con diverse forme di contratto, per le categorie più svantaggiate e vulnerabili;

73.

sottolinea l'importanza di integrare i diritti delle persone con disabilità nell'attuazione dell'agenda nonché in tutti gli aspetti della strategia Europa 2020; invita la Commissione ad adottare opportuni provvedimenti, incluso lo scambio di migliori prassi, per promuovere la creazione di beni e servizi a vocazione universale e l'accesso agli stessi, come sancito dall'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD);

74.

sottolinea che i salari sono aumentati in misura inferiore rispetto alla produttività in molti Stati membri e prende atto con estrema preoccupazione del crescente numero di "lavoratori poveri", ovvero persone che, pur percependo una retribuzione, non riescono a superare la soglia di povertà; ritiene pertanto necessario un deciso intervento volto a porre rimedio a tale situazione;

75.

sottolinea l'importanza di affrontare in via prioritaria il problema della disoccupazione giovanile; invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro sforzi volti a promuovere l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, ad esempio la concessione di incentivi per i giovani e per i datori di lavoro nonché lo sviluppo di tirocini e apprendistati; rileva in tale contesto l'importanza fondamentale di un'agevolazione del passaggio dalla scuola al lavoro, dell'orientamento e della supervisione personalizzati nonché dell'offerta di concrete opportunità di formazione e aggiornamento in linea con le esigenze del mercato del lavoro; sottolinea che l'iniziativa deve essere strettamente collegata all'iniziativa faro "Youth on the Move" (gioventù in movimento);

76.

sottolinea l'importanza di creare le condizioni necessarie affinché i lavoratori più anziani possano rimanere più a lungo nel mercato del lavoro, di integrare la solidarietà e la cooperazione intergenerazionali nel contesto occupazionale e di attuare iniziative volte a promuovere il prolungamento della vita professionale, ad esempio il "job sharing" (lavoro condiviso), la rivalutazione delle competenze e delle carriere, il volontariato dei dipendenti e il pensionamento progressivo, anche tra i lavoratori autonomi;

77.

tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione europea, invita gli Stati membri a creare una serie di strumenti atti a facilitare l'accesso al mercato del lavoro per le persone meno giovani e chiede di promuovere e sostenere ampiamente l'orientamento degli anziani e lo svolgimento di un'attività da parte degli stessi, alla luce del partenariato per l'innovazione dedicato all'invecchiamento sano e attivo, nonché gli incentivi per i datori di lavoro, dal momento che le imprese dimostrano meno interesse per i lavoratori non più giovani; sottolinea l'importanza, per la categoria in questione, della formazione continua e dell'acquisizione di nuove qualifiche ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro; sottolinea a tale proposito l'importanza di valorizzare il sapere e l'esperienza delle persone più anziane, ad esempio nell'ambito di progetti di coaching;

78.

Alla luce della crescente disoccupazione, invita gli Stati membri a modernizzare e potenziare i servizi pubblici per l'occupazione affinché possano svolgere un ruolo più incisivo in qualità di fornitori di servizi permanenti sia per i lavoratori che per i datori di lavoro; ritiene che i servizi pubblici per l'occupazione possano offrire strumenti per la valutazione delle competenze attraverso la definizione di profili e la fornitura di servizi individuali di orientamento e consulenza, in stretta collaborazione con i datori di lavoro locali, nonché mediante l'informazione sulle opportunità imprenditoriali e su una gamma di programmi di formazione e riqualificazione;

79.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a riconoscere ufficialmente il contributo dell'economia sociale, che genera il 10 % dei posti di lavoro nell'UE e svolge un ruolo chiave per la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione; reputa necessario accelerare lo sviluppo di tale economia al fine di contribuire alla creazione di una ricchezza socialmente inclusiva e allo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi, di difendere gli impieghi nei settori e nelle imprese in crisi e/o a rischio di chiusura, di incrementare i livelli di stabilità dell'occupazione, di mantenere vive le competenze e di creare percorsi occupazionali per le categorie particolarmente svantaggiate;

80.

evidenzia il fatto che attraverso politiche di promozione dell'uguaglianza di genere e della conciliazione tra vita lavorativa, familiare e privata migliorate e più solide si potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione della popolazione attiva (sia donne che uomini) al mercato del lavoro; evidenzia l'importanza di mettere le donne nella condizione di inserirsi, reinserirsi e avanzare sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle donne che incontrano difficoltà di reinserimento lavorativo dopo un congedo parentale o di maternità;

81.

ritiene che sia necessario un impegno a favore della scelta di studi ingegneristici, ad esempio in ambito matematico, informatico, tecnologico o delle scienze naturali (le cosiddette discipline "MINT"), da parte delle ragazze, nonché a sostegno della lotta agli stereotipi di genere e alla segregazione professionale delle donne sia a livello di istruzione che di mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad adottare misure mirate volte a incrementare la presenza delle donne nelle alte sfere dirigenziali o in altre posizioni di rilievo;

82.

ritiene che le norme antidiscriminazione dell'UE abbiano notevolmente incrementato il livello di protezione in tutta l'Unione; è tuttavia del parere che siano necessari ulteriori sforzi per contrastare la discriminazione, ivi inclusa quella multipla, di diverse categorie a livello di lavoro, formazione e professione, e quindi per dare attuazione al principio della parità di trattamento; ritiene necessario favorire lo sviluppo dell'occupazione femminile anche attraverso politiche sociali mirate, incentrate sull'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie, l'attuazione di programmi di integrazione della dimensione di genere nonché misure finalizzate a incentivare l'assunzione, su base volontaria, di uomini e donne in posti di lavoro non convenzionali, con particolare riferimento ai settori tradizionalmente appannaggio degli uomini;

83.

pone l'accento, al di là della dimensione dei diritti umani, sulle argomentazioni economiche a favore della non discriminazione; invita gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per giungere rapidamente a un accordo e approvare la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; invita la Commissione a proseguire il sostegno per il superamento delle difficoltà tecniche in seno al Consiglio in modo da raggiungere un accordo in tal senso, dal momento che una solida politica dell'UE in materia di non discriminazione risulterà proficua ai fini della strategia Europa 2020;

84.

sottolinea che, per poter preservare le qualifiche e le competenze delle lavoratrici in un contesto economico in evoluzione e agevolare il reinserimento professionale di quelle che lo desiderano, è essenziale includere anche le lavoratrici in congedo parentale nei corsi di formazione organizzati dal loro datore di lavoro;

85.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere misure finalizzate alla conciliazione di vita professionale e familiare e a investire nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro promuovendo la gestione della diversità, il sostegno professionale delle donne e la creazione di nuovi posti di lavoro con condizioni di lavoro più flessibili;

86.

sottolinea che i nuovi posti di lavoro dovranno essere affiancati da nuove forme di organizzazione del lavoro che consentano ai lavoratori con figli piccoli di usufruire di orari alternativi, ridurre le ore di lavoro oppure optare per il telelavoro;

87.

rileva che è possibile innalzare il tasso di occupazione femminile grazie non solo al settore dei cosiddetti "lavori bianchi", ma anche al settore della difesa nazionale, della logistica (inclusi i trasporti), a quello dei servizi alle imprese (ad esempio i servizi di assicurazione e consulenza) nonché al settore ecologico e dei lavori sostenibili;

88.

esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere e sviluppare programmi specifici imperniati sull'assunzione di donne per le professioni tecniche, attraverso sussidi alle giovani universitarie, sul modello delle buone prassi in vigore in alcuni Stati membri, come il programma "Excellentia" in Austria, grazie al quale il numero di docenti universitarie nelle discipline tecnico-scientifiche è raddoppiato e la creazione di centri di ricerca di alta qualità guidati da donne è stata incentivata;

89.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare il settore privato e quello pubblico ad adottare tutte le misure possibili e necessarie per eliminare il divario salariale e di genere e le profonde disuguaglianze in termini di accesso, retribuzione, sviluppo della carriera, partecipazione e governance, al fine di migliorare la partecipazione femminile al mercato del lavoro; sottolinea, a tale proposito, l'importanza della trasparenza sotto forma di migliori statistiche nonché di una definizione di "lavoro di pari valore" concretamente applicabile; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rivedere il sistema pensionistico per i cittadini, in gran parte donne, che presentano lacune contributive dovute a periodi di disoccupazione, di malattia o di assenza dal lavoro per obblighi di assistenza.

Migliorare la qualità del lavoro e le condizioni di lavoro

90.

ritiene che il perseguimento dell'obiettivo della piena occupazione debba essere integrato da maggiori sforzi a sostegno del miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni di vita e di lavoro di tutti i dipendenti, anche per quanto concerne la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e la parità di genere;

91.

è del parere che la qualità del lavoro debba essere promossa quale concetto pluridimensionale comprendente tanto le relazioni di lavoro quanto il lavoro stesso; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a rivedere la definizione e gli indicatori comuni dell'UE in materia di qualità del lavoro, al fine di renderli maggiormente operativi per la valutazione e la comparazione mediante parametri di riferimento delle politiche degli Stati membri; ritiene che il dialogo sociale svolga un ruolo importante nella promozione del lavoro dignitoso, di un'occupazione di qualità e di un'adeguata tutela sociale; invita quindi le principali parti interessate nell'ambito delle relazioni industriali a livello di UE a collaborare all'elaborazione di un approccio comune europeo in tal senso e a partecipare attivamente alla revisione della definizione del concetto di "qualità del lavoro" e dei relativi indicatori;

92.

reputa che l'accessibilità del luogo di lavoro, in particolare sul piano architettonico e delle tecnologie dell'informazione, costituisca una condizione di lavoro indispensabile nonché un presupposto fondamentale per l'inserimento professionale delle persone con disabilità;

93.

accoglie con favore la proposta della Commissione di procedere a un riesame della legislazione in materia di salute e sicurezza e fa notare che un contesto lavorativo non sicuro, il continuo passaggio da un impiego all'altro e un crescente livello di stress incidono negativamente sulla salute fisica e mentale dei lavoratori; chiede alla Commissione di affrontare il problema del mancato riconoscimento dei rischi e delle malattie connesse al lavoro;

94.

sottolinea l'importanza di integrare gli sforzi delle parti interessate volti a migliorare la qualità del lavoro e il ricorso ad adeguati strumenti d'intervento, tra cui la legiferazione, il coordinamento delle politiche, lo scambio di buone prassi e gli accordi autonomi delle parti sociali;

95.

ritiene che l'elevato numero e il crescente tasso di malattie professionali, in particolare la diffusione di disturbi muscolo-scheletrici, influiscano notevolmente sulla qualità del posto di lavoro e che si renda pertanto necessario un maggiore impegno per ridimensionare il problema e quindi garantire la sostenibilità di una società che invecchia;

96.

ritiene che i diritti dei lavoratori, il dialogo tra le parti sociali, ovvero lavoratori e datori di lavoro, e un'adeguata tutela sociale che prevenga la povertà dei lavoratori dovrebbero costituire il nucleo della qualità dell'occupazione e quindi anche del concetto di qualità del lavoro;

97.

incoraggia la Commissione a completare le sue attività pre-legislative e a presentare le proposte legislative annunciate nell'agenda, nel pieno rispetto dell'esito della sua valutazione d'impatto economico e sociale e dell'autonomia delle parti sociali; si compiace dell'intenzione della Commissione di riesaminare l'efficacia della legislazione in materia di qualità dell'impiego e di condizioni di lavoro, tenendo debito conto degli sviluppi;

98.

sottolinea che gli obiettivi stabiliti per l'occupazione e le strategie atte a conseguirli dovrebbero essere monitorati e coordinati insieme a quelli di altri importanti settori, come le finanze pubbliche e le pertinenti politiche in materia di innovazione;

*

* *

99.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 116.

(2)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0262.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0263.

(5)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0455.

(7)  Comunicato stampa della Commissione IP/10/1673.

(8)  Pubblicazioni CEDEFOP, ISBN 978-92-896-0536-6.

(9)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(10)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.


Giovedì 27 ottobre 2011

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/103


Giovedì 27 ottobre 2011
Relazione annuale 2010 del Mediatore europeo

P7_TA(2011)0467

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2010 (2011/2106(INI))

2013/C 131 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2010,

visto l'articolo 24, terzo comma, e gli articoli 228 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti l'articolo 41 e l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 18 giugno 2008 (1), relativa all'adozione di una decisione del Parlamento europeo recante modifica della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore,

visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1 aprile 2006,

viste le disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo del 1 gennaio 2009 (2),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto l'articolo 205, paragrafo 2, frasi seconda e terza, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0285/2011),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2010 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 10 maggio 2011 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 23 maggio 2011 a Bruxelles,

B.

considerando che l'articolo 24 TFUE dispone che "ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all’articolo 228",

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, "ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione",

D.

considerando che la politica estera comune, la politica di sicurezza e le competenze del Consiglio europeo rientrano nel mandato del Mediatore europeo,

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 43 della Carta, "qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali",

F.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è divenuta giuridicamente vincolante nella maggior parte degli Stati membri dell'UE a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, conferendo un'ulteriore legittimità alle decisioni del Mediatore europeo,

G.

considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto una base giuridica per norme comuni in materia di procedure amministrative nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione che, conformemente all'articolo 298 TFUE, "si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente", il che ha anche un impatto sull'attività del Mediatore europeo, fra l'altro come conseguenza della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna e del fatto che il Consiglio europeo è divenuto un'istituzione UE,

H.

considerando che si ha cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante,

I.

considerando che Nikiforos Diamandouros è stato rieletto Mediatore europeo dal Parlamento in seduta plenaria a Strasburgo il 20 gennaio 2010 e ha prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia a Lussemburgo il 25 ottobre 2010,

J.

considerando che il 27 settembre 2010 l'istituzione del Mediatore europeo ha festeggiato il suo quindicesimo anniversario e che in questo arco di tempo il Mediatore ha risposto a oltre 36 000 denunce e concluso più di 3 800 inchieste su casi di presunta cattiva amministrazione,

K.

considerando che il Mediatore si è avvalso del quindicesimo anniversario della sua istituzione per lanciare una nuova strategia per il suo mandato 2009-2014, e che questa strategia consiste nell'ascoltare le parti interessate, consegnare più velocemente i risultati, incidere positivamente sulla cultura amministrativa dell'Unione, fornire informazioni tempestive e utili alle parti interessate e al pubblico e ripensare costantemente l'utilizzo delle risorse disponibili,

L.

considerando che nel 2010 il Mediatore ha ricevuto 2 667 denunce, ovvero oltre 400 denunce in meno rispetto al 2009,

M.

considerando che nel 2010 il Mediatore ha completato 326 inchieste (318 nel 2009), di cui 323 erano basate su denunce; che il tempo medio necessario per il completamento delle indagini è sceso da 13 mesi nel 2008 a 9 mesi nel 2009 e nel 2010; che la maggior parte delle indagini è stata completata entro un anno (66 %) mentre oltre la metà (52 %) è stata completata entro tre mesi,

N.

considerando che il Mediatore può avviare indagini di propria iniziativa quando intende esaminare un possibile caso di cattiva amministrazione sulla base di una denuncia presentata da una persona non autorizzata o quando sembra esservi un problema sistemico nelle istituzioni; considerando che il Mediatore ha completato tre indagini di propria iniziativa nel 2010 e ne ha aperte sei,

O.

considerando che il 65 % delle indagini avviate nel 2010 riguardavano la Commissione europea (56 % nel 2009), il 10 % riguardava l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), il 7 % il Parlamento europeo, il 2 % il Consiglio dell'Unione europea e l'1 % la Corte di giustizia dell'Unione europea,

P.

considerando che in oltre la metà dei casi (55 %) chiusi nel 2010 l'istituzione interessata ha accettato una conciliazione amichevole o ha risolto la questione,

Q.

considerando che il Mediatore può formulare un'osservazione complementare qualora nel trattare un caso si riscontri l'opportunità di migliorare la qualità dell'amministrazione; che nel 2010 il Mediatore ha inviato osservazioni complementari in 14 casi (28 nel 2009), nell'intento di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini,

R.

considerando che una valutazione critica viene fatta nei casi in cui (i) non è più possibile per l'istituzione interessata eliminare la cattiva amministrazione, (ii) la cattiva amministrazione non ha implicazioni generali o (iii) non si ritiene necessario un seguito da parte del Mediatore,

S.

considerando che una valutazione critica conferma al denunciante che la denuncia era fondata e segnala all'istituzione in cosa ha sbagliato, in modo che possa evitare in futuro casi di cattiva amministrazione; che negli ultimi anni il numero di valutazioni critiche non ha cessato di diminuire, passando da 44 nel 2008 a 35 nel 2009 e a 33 nel 2010,

T.

considerando che viene redatto un progetto di raccomandazione nei casi in cui siano necessarie azioni di seguito da parte del Mediatore, nei casi in cui la cattiva amministrazione può essere eliminata o quando la cattiva amministrazione è particolarmente grave o presenta implicazioni generali,

U.

considerando che il Mediatore ha identificato casi di cattiva amministrazione nel 12 % dei casi (40) nel 2010; che ha ottenuto risultati positivi in sette di questi casi, emettendo progetti di raccomandazione,

V.

considerando che, se un'istituzione o un organismo non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, il Mediatore può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo,

W.

considerando che una relazione speciale costituisce l'ultima arma del Mediatore ed è l'ultimo passo sostanziale che compie nel trattare un caso, poiché l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento competono al giudizio politico del medesimo,

X.

considerando che il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo nel 2010,

1.

approva la relazione annuale per il 2010 presentata dal Mediatore europeo; si congratula con il Mediatore per la sua rielezione nel gennaio 2010;

2.

prende atto della nuova strategia che il Mediatore ha sviluppato per il suo attuale mandato e che costituisce la base per le sue iniziative e attività; rileva che tale strategia comprende, tra l'altro il dialogo continuo con i ricorrenti, la società civile e gli altri soggetti interessati, l'individuazione delle migliori prassi di cooperazione e di consultazione con i colleghi della rete europea dei difensori civici, il rendere le procedure decisionali dell'UE più eque e trasparenti e la promozione di una cultura del servizio nelle amministrazioni delle istituzioni dell'Unione europea;

3.

sottolinea che la trasparenza, l'accesso alle informazioni e il rispetto dei diritti dei cittadini europei sono requisiti essenziali per il mantenimento della fiducia tra i cittadini e le istituzioni;

4.

ritiene che il ruolo del Mediatore nel potenziare la trasparenza e la responsabilità nei processi decisionali e nell'amministrazione dell'Unione europea rappresenti un contributo essenziale per un'Unione in cui le decisioni sono prese “nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”, come disposto dall'articolo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea;

5.

ricorda che il 27 settembre 2010 l'istituzione del Mediatore europeo ha festeggiato il suo quindicesimo anniversario; osserva che in questi quindici anni il Mediatore ha risposto a più di 36 000 denunce e ha svolto un ruolo importante nel coadiuvare le istituzioni europee a garantire un mezzo di ricorso e ad aumentare la qualità della loro amministrazione;

6.

osserva che l'esperienza di questi quindici anni di attività ha fornito all'istituzione del Mediatore una visione reale delle tendenze alla cattiva amministrazione, dei problemi sistemici e delle carenze strutturali delle amministrazioni, che le consente di offrire alle amministrazioni una guida per evitare il ripetersi di errori e migliorare la qualità e la trasparenza del loro lavoro;

7.

accoglie favorevolmente l'iniziativa del Mediatore di pubblicare regolarmente gli studi in cui esamina il seguito che le istituzioni dell'Unione europea hanno dato alle sue valutazioni critiche e osservazioni complementari; rileva che il tasso complessivo di azioni di seguito soddisfacenti nel 2009 era dell'81 % (94 % nel caso di osservazioni complementari e 70 % per le valutazioni critiche); ritiene che si tratti di un risultato incoraggiante ma che vi sia spazio per un ulteriore miglioramento, soprattutto per quanto riguarda il dato relativo alle valutazioni critiche; esorta le istituzioni a collaborare con il Mediatore per migliorare le rispettive percentuali di follow-up;

8.

accoglie con favore la cooperazione in genere costruttiva tra il Mediatore e le istituzioni e gli organismi dell'UE; sottoscrive il ruolo del Mediatore quale meccanismo di controllo esterno e come preziosa fonte di miglioramento continuo per l'amministrazione europea;

9.

si congratula con il Mediatore per il nuovo logo e la nuova identità visiva della sua istituzione e per il nuovo look della relazione annuale; elogia il Mediatore anche per aver incrementato la trasparenza della sua istituzione con la pubblicazione sul suo sito web di informazioni su tutte le nuove indagini che sta aprendo in relazione a denunce;

10.

sottolinea la necessità che i cittadini siano meglio informati circa il modus operandi dell'istituzione e il sito web di informazione, a convalida della trasparenza del ruolo del Mediatore;

11.

suggerisce che quando il Mediatore presenta la sua relazione annuale alla riunione della commissione per le petizioni dovrebbero essere presenti non solo i rappresentanti della Commissione europea, ma anche le rispettive amministrazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altre istituzioni, agenzie, servizi e organi dell’UE, che sono stati oggetto di un'indagine, di una relazione speciale, di valutazioni critiche o altre misure adottate dal Mediatore, per commentare la relazione e prendere parte alla discussione; esorta le amministrazioni del Parlamento, del Consiglio e di altre istituzioni, agenzie e organi UE interessati a farsi rappresentare nelle riunioni future, quando viene presentata e discussa la relazione annuale del Mediatore; ritiene che la loro partecipazione a queste discussioni e la condivisione delle loro opinioni sulla buona amministrazione e sui problemi superati a seguito di raccomandazioni e osservazioni del Mediatore europeo potrebbero aiutare a migliorare il servizio fornito ai cittadini dell'Unione europea e il dialogo interistituzionale e contribuire alla creazione di un'autentica cultura di servizio;

12.

invita il Mediatore a tenerlo al corrente degli sviluppi delle sue relazioni con il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna e il Consiglio europeo;

13.

osserva che nel 2010 il Mediatore ha ricevuto 2 667 denunce di cittadini, imprese, associazioni, ONG e uffici regionali, osserva che ciò rappresenta un calo di oltre 400 denunce rispetto all'anno precedente;

14.

concorda che questo calo delle denunce irricevibili può essere attribuito in parte alla guida interattiva che è stata introdotta sul sito web del Mediatore europeo nel 2009 e che aiuta efficacemente a dirigere i denuncianti verso l'organismo che meglio può aiutarli;

15.

incoraggia il Mediatore europeo a continuare a promuovere la Rete europea dei difensori civici al fine di sviluppare una solida base dati e informare meglio i cittadini dell'Unione europea circa la ripartizione delle responsabilità tra il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo;

16.

sottolinea che lo stesso Parlamento deve predisporre risorse per attivare un analogo portale web per la sua commissione per le petizioni onde migliorare la visibilità e la trasparenza dell'istituzione nonché contribuire a ridurre il numero delle petizioni irricevibili, offrendo nel contempo orientamento e consulenza ai firmatari e migliorando l'efficienza e l'efficacia della procedura delle petizioni;

17.

rileva con soddisfazione la riduzione consistente delle valutazioni critiche (33 nel 2010, 35 nel 2009, 44 nel 2008 e 55 nel 2007) emesse dal Mediatore; conviene che questa è la prova che le istituzioni dell'UE stanno assumendo un ruolo più proattivo nella risoluzione dei reclami e che con la propria efficacia il Mediatore ha ottenuto legittimità presso queste istituzioni;

18.

si congratula con il Mediatore della progressiva riduzione dei tempi richiesti per completare le indagini (all'incirca 9 mesi nel 2009 e nel 2010); chiede che ci si avvalga dei mezzi necessari per ridurli ulteriormente così da poter meglio rispondere alle aspettative dei cittadini dell'Unione europea;

19.

rileva che il 65 % delle indagini avviate dal Mediatore nel 2010 riguardava la Commissione europea (219 inchieste); esprime la propria preoccupazione per questo forte aumento rispetto al 56 % del 2009 (191 inchieste) e chiede ancora una volta al Commissario, in particolare al Commissario per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, di adottare misure per migliorare la situazione attuale in modo tangibile e al più presto;

20.

prende atto delle preoccupazioni del Mediatore per il numero relativamente elevato di risposte insoddisfacenti da parte della Commissione europea alle valutazioni critiche (10 su 32 risposte); condivide il parere del Mediatore che ci sia ancora molto lavoro da fare per convincere i funzionari che un approccio difensivo nei confronti del Mediatore rappresenta un'occasione mancata per le istituzioni e rischia di danneggiare l'immagine dell'Unione nel suo insieme; chiede il radicale miglioramento del processo di risposta, compresa la riduzione del tempo impiegato nel fornire risposte (in particolare nei casi in cui l'elemento tempo è cruciale), e l'elaborazione di risposte orientate alla soluzione anziché risposte difensive; sottolinea che i cittadini europei hanno diritto a una buona amministrazione in base alla Carta dei diritti fondamentali;

21.

sottolinea il fatto che nel 2010 l'accusa di gran lunga più comune pervenuta al Mediatore riguarda la mancanza di trasparenza nell'amministrazione dell'Unione europea; osserva che tale accusa è presente nel 33 % di tutte le inchieste chiuse e comprende il rifiuto di informazioni e di accesso ai documenti; condivide la frustrazione del Mediatore per il fatto che il numero dei casi di non trasparenza si è mantenuto sensibilmente elevato negli ultimi anni;

22.

rileva che nel 2010 il Mediatore ha presentato una relazione speciale, che riguardava il rifiuto della Commissione di divulgare dei documenti e di cooperare con il Mediatore in completa trasparenza; ricorda che la relazione (3) della commissione per le petizioni sulla relazione speciale è stata adottata dal Parlamento il 25 novembre 2010; ricorda che nella risoluzione approvata si sollecita la Commissione a impegnarsi nei confronti del Parlamento ad ottemperare al suo dovere di leale cooperazione con il Mediatore europeo;

23.

auspica l'avvio di una campagna di informazione per rassicurare i funzionari delle istituzioni UE circa la volontà del Mediatore di ascoltare e discutere i vari casi, e per evidenziare i vantaggi di un intervento del Mediatore ai fini del ravvicinamento delle amministrazioni delle istituzioni UE ai cittadini;

24.

ricorda che il regolamento (CE) n. 1049/2001 (4) sull'accesso ai documenti delle istituzioni UE è in vigore da 10 anni; ricorda che il concetto fondamentale alla base del regolamento è che l'apertura dovrebbe essere la regola e il segreto l'eccezione; rileva che le istituzioni si battono ancora contro questa idea; ritiene che nel redigere i documenti, le istituzioni, le agenzie, i servizi e gli organi dell'UE devono tenere presente questo principio e fare in modo di trovare un giusto equilibrio tra la trasparenza utile e necessaria e l'autentica necessità di riservatezza;

25.

ricorda che la rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 è ancora in corso; deplora la mancanza di progressi nella procedura di rifusione; sollecita il Consiglio e la Commissione ad essere più aperti dando accesso ai documenti e alle informazioni ai cittadini e al Parlamento europeo;

26.

incoraggia il Mediatore a continuare ad insistere sul diritto fondamentale dell'accesso ai documenti, sull'idonea attuazione del principio della trasparenza nel processo decisionale, su una cultura di servizio in funzione dei cittadini e su un atteggiamento proattivo da parte delle istituzioni, delle agenzie e degli organi dell'UE per quanto concerne la divulgazione dei documenti, il che costituisce un principio fondamentale per la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni europee; propone di pubblicizzare fra i cittadini dell'Unione esempi di buone pratiche così da contrastare l'immagine negativa che essi nutrono nei confronti dell'amministrazione europea, nonché per promuovere il dialogo fra le varie istituzioni sui problemi attinenti alla qualità della loro amministrazione;

27.

concorda con il Mediatore che una dichiarazione concisa dei principi del servizio pubblico può contribuire a una cultura del servizio e promuoverebbe la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni dell'Unione europea; attende la dichiarazione del Mediatore sui principi del servizio pubblico, su cui si sta attualmente consultando con gli omologhi nazionali e altre parti interessate;

28.

propone che questa dichiarazione dei principi del servizio pubblico abbia la massima diffusione possibile e sia facilmente accessibile ai cittadini per rassicurarli sulla volontà dell'Unione europea di difendere i servizi pubblici presenti nella loro vita quotidiana;

29.

ritiene tuttavia che l'adozione di norme e principi comuni vincolanti sulla procedura amministrativa all'interno della stessa amministrazione UE, come già richiesto dal primo Mediatore europeo, e l'introduzione del principio di servizio in questo contesto sarebbero il modo migliore per garantire un cambiamento duraturo nella cultura amministrativa dell'UE e attende quindi che la Commissione presenti in via prioritaria un progetto di regolamento a tal fine sulla base dell'articolo 298 TFUE;

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o analoghi organi competenti.


(1)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 172.

(2)  Approvate l'8 luglio 2002 e modificate con decisione del Mediatore il 5 aprile 2004 e il 3 dicembre 2008.

(3)  Testi approvati: P7_TA(2010)0436.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/108


Giovedì 27 ottobre 2011
La situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane

P7_TA(2011)0471

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane

2013/C 131 E/12

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto e sulla Siria, in particolare la risoluzione del 15 settembre 2011 sulla situazione in Siria (1), la risoluzione del 7 luglio 2011 su Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa (2), e la risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla situazione in Egitto (3),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa (4),

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) dell'8 ottobre 2011 sulla Siria e del 10 ottobre 2011 sull'Egitto,

viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 20 febbraio 2011,

viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri"del 10 ottobre 2011 sulla Siria e le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, del quale l'Egitto e la Siria sono firmatari,

vista la decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (5), la decisione 2011/523/UE del Consiglio, del 2 settembre 2011, che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (6), il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (7) e il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (8),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la libertà di religione, la libertà di credo, la libertà di coscienza e la libertà di pensiero sono valori fondamentali e universali e costituiscono elementi essenziali della democrazia; che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il suo impegno a favore della libertà di religione, della libertà di credo, della libertà di coscienza e della libertà di pensiero e ha sottolineato che i governi hanno il dovere di garantire tali libertà in tutto il mondo;

Egitto

B.

considerando che l'Egitto sta attraversando un periodo cruciale di transizione democratica e in questo processo deve far fronte a notevoli sfide e difficoltà; che lo sviluppo economico e migliori condizioni di vita per la popolazione sono essenziali per la stabilità politica e sociale a lungo termine nel paese;

C.

considerando che il 9 ottobre 2011 almeno 25 cittadini egiziani sono stati uccisi e oltre 300 sono rimasti feriti durante una marcia pacifica organizzata dai cristiani copti al Cairo, partendo dal distretto di Shubra nel nord della capitale in direzione dell'edificio Maspero della televisione di Stato, per protestare contro l'attacco a una chiesa copta nella provincia di Assuan, lottare efficacemente contro la discriminazione religiosa e chiedere di adottare una legge unificata sull'edificazione dei luoghi di culto, di sanzionare penalmente in maniera efficace la discriminazione religiosa e di ricostruire la chiesa oggetto degli attacchi;

D.

considerando che le autorità egiziane hanno risposto a questo tragico evento con un'ispezione della zona di Maspero da parte dalla procura generale, un'indagine condotta sotto l'autorità giudiziaria militare e la creazione di una commissione d'inchiesta composta da membri della magistratura per indagare su questi incidenti allo scopo di perseguire i responsabili dell'istigazione alla violenza e di atti di violenza; che hanno proceduto all'esame immediato di un progetto di decreto per regolarizzare la situazione dei luoghi di culto costruiti senza un'opportuna autorizzazione; che, su richiesta dei capi di vari gruppi religiosi, hanno avviato un dibattito sociale su un progetto di codice unificato per l'edificazione dei luoghi di culto finalizzato alla sua adozione, e hanno deciso di introdurre modifiche al codice penale per combattere la discriminazione nel settore pubblico e in quello privato;

E.

considerando che da marzo 2011 decine di migliaia di copti avrebbero lasciato l'Egitto;

F.

considerando che i civili arrestati in virtù della legge d'emergenza sono giudicati da tribunali militari che violano il diritto a un giusto processo e negano agli imputati il diritto di appello; che le organizzazioni dei diritti umani hanno segnalato che, da marzo 2011, oltre 12 000 civili sono stati processati dinanzi a questi tribunali speciali;

G.

considerando che Maikel Nabil Sanad è stato arrestato dalla polizia militare il 28 marzo 2011 presso la sua abitazione al Cairo per avere espresso la sua opinione in rete e criticato il ruolo dell'esercito egiziano durante e dopo la rivoluzione popolare; che il 10 aprile 2011 è stato condannato a tre anni di reclusione con l'accusa di "aver insultato l'esercito" dopo un processo rapido e iniquo dinanzi ad un tribunale militare e in assenza del suo avvocato, della sua famiglia e dei suoi amici;

H.

considerando che le minacce rivolte alle ONG, segnatamente quelle coinvolte nella difesa dei diritti umani, in un'intensa campagna diffamatoria lanciata dalla stampa di proprietà statale, è servita a delegittimare e a stigmatizzare tali organizzazioni agli occhi dell'opinione pubblica come soggetti che agiscono contro l'interesse dell'Egitto;

I.

considerando che altre violenze sono state istigate dalla televisione di Stato egiziana quando è stato rivolto un appello alla popolazione affinché "proteggesse l'esercito";

J.

considerando che il periodo di transizione successivo alla rivoluzione del 25 gennaio 2011 in Egitto è stato caratterizzato da una tendenza alla marginalizzazione delle donne, che sono state escluse dalla commissione costituzionale e che, nel quadro della revisione della legge sui diritti politici, la quota femminile è stata abolita;

K.

preoccupato per il rapimento di ragazze copte che sono state costrette a convertirsi all'Islam;

Siria

L.

considerando che dall'inizio della violenta repressione delle proteste pacifiche in Siria nel marzo 2011 si è registrata una drammatica escalation delle uccisioni sistematiche, delle violenze e delle torture e l'esercito e le forze di sicurezza siriane continuano a rispondere con uccisioni mirate, torture e arresti di massa; che, secondo stime delle Nazioni Unite, oltre 3 000 persone hanno perso la vita, molte altre sono state ferite e migliaia sono state imprigionate; che molti siriani stanno subendo un deterioramento della situazione umanitaria a seguito delle violenze e degli sfollamenti;

M.

considerando che a nessun giornalista e osservatore internazionale è tutt'ora consentito l'accesso al paese; che i resoconti di attivisti siriani per i diritti umani e le immagini riprese dai telefoni cellulari costituiscono l'unico mezzo per documentare le diffuse violazioni dei diritti umani e gli attacchi sistematici, sia mirati che casuali, contro i manifestanti pacifici e i cittadini in generale in Siria;

N.

considerando che gli eventi in corso in Siria sono accompagnati da azioni volte a fomentare conflitti interetnici e interconfessionali e ad aumentare le tensioni settarie; che secondo alcune stime la popolazione cristiana in Siria sarebbe scesa dal 10 all'8 %; che migliaia di cristiani iracheni si sono trasferiti in Siria per sfuggire a violenze nei loro confronti in Iraq; che molti cristiani in Siria temono di essere vittime della violenza settaria nel paese; considerando che le comunità cristiane hanno un importante ruolo da svolgere nella democratizzazione del paese;

O.

considerando che, nelle sue conclusioni del 10 ottobre 2011, il Consiglio si è compiaciuto degli sforzi messi in atto dall'opposizione politica siriana per creare una piattaforma unita, ha invitato la comunità internazionale ad esprimere il medesimo compiacimento e ha preso atto della creazione del Consiglio nazionale siriano (CNS) come positivo passo in avanti; considerando che in Siria è stato inoltre istituito il Comitato nazionale per il cambiamento democratico;

Egitto

1.

ribadisce la sua solidarietà con il popolo egiziano in questo critico e difficile periodo di transizione democratica nel paese e continua a sostenere le sue aspirazioni democratiche; esorta l'Unione europea e gli Stati membri a continuare a sostenere gli sforzi per accelerare le riforme democratiche, economiche e sociali in Egitto;

2.

condanna fermamente le uccisioni di manifestanti in Egitto; esprime il suo sincero cordoglio alle famiglie di tutte le vittime; invita le autorità ad assicurare che le forze di sicurezza non facciano un ricorso sproporzionato alla forza; sottolinea il diritto di tutti i cittadini di manifestare liberamente e pacificamente, sotto la debita protezione delle autorità preposte al rispetto della legge; invita le autorità egiziane a rilasciare i 28 cristiani arrestati a Maspero e tutte le altre persone che sono state arrestate;

3.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità egiziane per identificare gli autori e gli esecutori degli attacchi alle comunità cristiane; sottolinea l'importanza che una magistratura civile indipendente proceda a indagini indipendenti, approfondite e trasparenti sui fatti di Maspero affinché tutti i responsabili siano chiamati a risponderne; sottolinea la necessità di tenere pienamente conto del ruolo dei mezzi di informazione; prende atto dell'annuncio del governo relativo all'esame immediato di un progetto di decreto per regolarizzare la situazione dei luoghi di culto costruiti senza un'opportuna autorizzazione e al rafforzamento degli strumenti giuridici volti a combattere la discriminazione nel settore pubblico e in quello privato; evidenzia tuttavia la responsabilità del governo e delle autorità egiziani di garantire la sicurezza di tutti i cittadini del paese e di assicurare alla giustizia i responsabili delle violenze;

4.

invita le autorità egiziane a garantire il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali, tra cui la libertà di associazione, la libertà di riunione pacifica, la libertà di espressione e la libertà di religione, di coscienza e di pensiero per tutti i cittadini egiziani, compresi i cristiani copti, e a far sì che le comunità cristiane copte non siano vittime di aggressioni violente e possano vivere in pace ed esprimere liberamente le proprie convinzioni in tutto il paese; chiede che le chiese siano adeguatamente protette per porre fine alle continue aggressioni e distruzioni di chiese da parte di estremisti islamici; valuta positivamente la prosecuzione degli sforzi miranti all'adozione di un codice comune per l'edificazione dei luoghi di culto; sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto fondamentale garantito dagli strumenti giuridici; esorta le autorità egiziane a porre fine alla discriminazione nei confronti dei cristiani copti, ad esempio sopprimendo il riferimento alla religione in tutti i documenti ufficiali, e a garantire a tutti i cittadini egiziani pari dignità e pari opportunità di accesso a tutti gli incarichi pubblici e politici, compresa la rappresentanza nelle forze armate, in Parlamento e nel governo;

5.

chiede agli Stati membri dell'Unione di rispettare rigorosamente la posizione comune dell'Unione europea sull'esportazione di armi; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, ad esortare gli Stati membri ad attuare e rispettare pienamente i requisiti della posizione comune;

6.

ritiene che una nuova Costituzione debba prevedere esplicitamente la tutela di tutti i diritti fondamentali, tra cui la libertà di associazione, di riunione pacifica, di espressione, di religione, di coscienza e di pensiero, nonché la protezione delle minoranze; chiede alle autorità egiziane di assicurarsi che tutte le disposizioni costituzionali siano inclusive e non lascino spazio a discriminazioni contro alcun individuo nella società egiziana;

7.

sottolinea l'importanza di organizzare in Egitto elezioni libere, eque e trasparenti all'Assemblea del popolo e al Consiglio della Shura alla fine del 2011 e all'inizio del 2012, nonché elezioni presidenziali nel 2012; esorta l'Unione europea e gli Stati membri a continuare a sostenere e assistere le autorità egiziane, i partiti politici e la società civile negli sforzi intesi a conseguire questo obiettivo; incoraggia le autorità egiziane a facilitare il lavoro delle organizzazioni straniere che intendono seguire il processo elettorale in loco; chiede che il governo provvisorio egiziano sia sostituito quanto prima da un governo formatosi in base ai risultati di libere elezioni;

8.

chiede al Consiglio supremo delle forze armate (CSFA) di abolire immediatamente la legge d'emergenza che viola i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione, per evitare che le elezioni parlamentari previste a fine anno si svolgano sotto lo stato di emergenza;

9.

accoglie con favore in detto contesto la modifica del codice penale intesa a sanzionare penalmente gli atti di discriminazione basati su sesso, razza, lingua, religione o convinzioni;

10.

ritiene che l'UE debba adottare misure in caso di gravi violazioni dei diritti umani di qualsiasi cittadino in Egitto; sottolinea la necessità che l'UE si mantenga pronta ad adottare ulteriori misure per aiutare il popolo egiziano che si sta battendo con mezzi pacifici per un futuro democratico;

11.

invita le autorità egiziane ad adottare una nuove legge sulle associazioni che sia conforme agli standard internazionali in materia di diritti umani e in stretta consultazione con le ONG e i gruppi impegnati nel campo dei diritti umani; sottolinea che il rispetto dei diritti delle donne, la parità di genere e la partecipazione politica delle donne sono fattori essenziali per un'evoluzione effettivamente democratica dell'Egitto;

12.

si dichiara vivamente preoccupato per le condizioni di salute di Maikel Nabil Sanad, il blogger imprigionato, e chiede la sua immediata liberazione; sollecita il governo e le autorità egiziane a porre fine senza indugio ai processi militari di civili; esorta le autorità egiziane a garantire che nessuna organizzazione della società civile sia oggetto di intimidazioni dirette o indirette nel paese e a favorire la partecipazione di tali organizzazione al processo di transizione democratica, incluso il processo elettorale;

Siria

13.

condanna fermamente l'uso brutale e sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici e la sistematica repressione degli attivisti a favore della democrazia, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti, dei medici e del personale sanitario; esprime la sua più viva preoccupazione per la gravita delle violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità siriane, fra cui gli arresti di massa, le esecuzioni extragiudiziali, la detenzione arbitraria, le sparizioni e le torture, anche nei confronti dei bambini, che potrebbero costituire un crimine contro l'umanità; rinnova il proprio invito al presidente Bashar al-Assad e al suo regime a lasciare il potere immediatamente per consentire una transizione politica in Siria, nell'ottica di avviare un processo di profonde riforme democratiche;

14.

esprime il suo sincero cordoglio alle famiglie delle vittime; loda il coraggio e la determinazione del popolo siriano e sostiene con forza le sue aspirazioni a ottenere il pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la garanzia di migliori condizioni economiche e sociali;

15.

ribadisce il suo appello a favore di un'indagine indipendente, trasparente ed efficace sugli omicidi, gli arresti, le detenzioni arbitrarie, le presunte sparizioni forzate e le torture perpetrate dalle forze di sicurezza siriane, al fine di garantire che i responsabili di tali atti siano chiamati a renderne conto alla comunità internazionale; ritiene che il Consiglio di sicurezza dell'ONU dovrebbe deferire la Siria al Tribunale penale internazionale (TPI) allo scopo di rendere giustizia al popolo siriano ed evitare che un numero maggiore di persone sia vittima di queste pratiche; chiede l'accesso incondizionato delle organizzazioni internazionali attive in campo umanitario e dei diritti umani e dei mezzi di informazione internazionali nel paese e sottolinea la richiesta avanzata dalle forze di opposizione e dai dimostranti siriani per l'invio di osservatori internazionali;

16.

è profondamente preoccupato per la situazione dei cristiani in Siria, in particolare per la loro sicurezza; condanna le azioni d'incitamento al conflitto interconfessionale; sollecita le autorità siriane attuali e future ad assicurare una protezione affidabile ed efficiente alle comunità cristiane;

17.

sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Siria, in particolare la libertà di religione, di credo, di coscienza e di pensiero; esprime, a tale riguardo, il suo appoggio alla comunità cristiana nel paese e, al contempo, la incoraggia a svolgere un ruolo positivo e costruttivo negli eventi in corso in Siria; incoraggia altresì le forze siriane di opposizione a dichiarare o riconfermare il loro impegno a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la libertà di religione, di credo, di coscienza e di pensiero;

18.

plaude alla dichiarazione positiva del Consiglio sugli sforzi dell'opposizione politica siriana per creare una piattaforma unita; ribadisce il suo invito al vicepresidente/alto rappresentante Ashton, al Consiglio e alla Commissione a continuare a incoraggiare e sostenere l'emergere delle forze siriane organizzate di opposizione democratica sia all'interno che all'esterno del paese;

19.

si compiace dell'impegno dell'UE di continuare a sollecitare una forte azione delle Nazioni Unite al fine di aumentare la pressione internazionale; rinnova il proprio invito ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare Russia e Cina, a non bloccare una risoluzione che condanni l'uso letale della forza da parte del regime siriano e chieda urgentemente che vi si ponga fine, e a mettere in atto sanzioni qualora ciò non avvenga; sostiene con forza la decisione dell'UE del 23 settembre 2011 di adottare ulteriori sanzioni contro il regime siriano; sottolinea la necessità che l'UE si mantenga pronta ad adottare ulteriori misure per aiutare il popolo siriano che si sta battendo con mezzi pacifici per un futuro democratico;

20.

valuta positivamente la condanna del regime siriano da parte della Turchia e dell'Arabia Saudita e il ruolo svolto dalla Turchia nell'accogliere i rifugiati;

21.

condanna fermamente gli atti di violenza, le molestie e le intimidazioni ai danni di alcuni cittadini siriani che avvengono nel territorio dell'Unione europea e ricorda che il diritto a manifestare liberamente e pacificamente in sicurezza è pienamente garantito negli Stati membri dell'UE, anche a coloro che protestano contro il governo del presidente Bashar al-Assad;

*

* *

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione Russa, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, all'amministrazione statunitense e al Congresso degli Stati Uniti, al Segretario generale della Lega araba, al governo della Repubblica araba d'Egitto, al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0387.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0333.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0064.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0021.

(5)  GU L 228 del 3.9.2011, pag. 16.

(6)  GU L 228 del 3.9.2011, pag. 19.

(7)  GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1.

(8)  GU L 269 del 14.10.2011, pag. 18.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/113


Giovedì 27 ottobre 2011
Attuali sviluppi in Ucraina

P7_TA(2011)0472

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sugli attuali sviluppi in Ucraina

2013/C 131 E/13

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina,

viste la relazione 2010 sui progressi compiuti dall'Ucraina e la revisione della politica europea di vicinato del 25 maggio 2011,

vista la dichiarazione del suo Presidente sulla condanna dell'ex primo ministro dell'Ucraina, Julija Tymošenko, avvenuta l'11 ottobre 2011,

viste le dichiarazioni rilasciate il 5 agosto e l'11 ottobre 2011 dall'alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton, a nome dell'Unione, sulla sentenza del processo a Julija Tymošenko,

vista la dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale svoltosi a Varsavia il 29 e 30 settembre 2011,

visti l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e l'Ucraina, entrato in vigore il 1 ° marzo 1998, e i negoziati in corso sull'accordo di associazione, che comprende una zona di libero scambio globale e approfondito destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione,

visto il programma indicativo nazionale 2011-2013 per l'Ucraina,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea è favorevole a un'Ucraina stabile e democratica che rispetti i principi dell'economia sociale di mercato, lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, che protegga le minoranze e garantisca i diritti fondamentali; che la stabilità politica interna dell'Ucraina, compreso l'impegno ad attuare riforme interne e a rispettare lo Stato di diritto, anche per quanto concerne l'istituzione di procedimenti giudiziari equi, imparziali e indipendenti, costituisce un presupposto necessario per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea;

B.

considerando che uno dei principali obiettivi di politica estera del Parlamento europeo consiste nell'approfondire e promuovere le relazioni con l'Ucraina e nel potenziare la politica europea di vicinato, la quale mira a incentivare le relazioni politiche, economiche e culturali dei paesi interessati con l'Unione europea e i suoi Stati membri;

C.

considerando che la decisione presa l'11 ottobre 2011 dal tribunale distrettuale di Pechersk, in Ucraina, di condannare l'ex primo ministro Julija Tymošenko a sette anni di reclusione, a tre anni di interdizione dall'attività politica, a una pena pecuniaria di 200 milioni di dollari USA e alla confisca di tutti i beni è generalmente considerata come un atto di vendetta o come parte del tentativo di condannare e incarcerare i membri dell'opposizione onde impedire loro di candidarsi e di partecipare alla campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari del prossimo anno e delle elezioni presidenziali del 2015;

D.

considerando che il 12 ottobre 2011 i servizi di sicurezza ucraini hanno aperto un ulteriore procedimento penale a carico di Julija Tymošenko e dell'ex primo ministro Pavlo Lazarenko, accusati di cospirazione per aver utilizzato in maniera impropria fondi pubblici in quantità ingenti, in qualità di presidente e di titolare effettivo della società "United Energy Systems of Ukraine";

E.

considerando che vengono formulate accuse penali a carico di un numero crescente di funzionari, fra cui ex ministri di governo, ma soprattutto (vice) capi di dipartimenti governativi e di ispettorati, capi di sottounità delle agenzie incaricate dell'applicazione della legge, giudici di tribunali distrettuali e capi di amministrazioni locali, i quali vengono incriminati per il loro operato;

F.

considerando che il governo ucraino si è impegnato a mettere in atto una serie di riforme giuridiche intese ad armonizzare il diritto privato e il diritto pubblico dell'Ucraina con le norme europee e internazionali;

G.

considerando che l'Unione europea continua a sottolineare la necessità di rispettare lo Stato di diritto, in particolare introducendo procedimenti giudiziari equi, imparziali e indipendenti, evitando così il rischio di dare adito a sospetti circa l'utilizzo selettivo dei provvedimenti giudiziari; che l'Unione europea attribuisce una particolare importanza a questi principi in un paese che aspira a instaurare relazioni contrattuali più profonde e a rafforzare l'associazione politica con l'Unione;

1.

ritiene che un approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina e il fatto di offrire all'Ucraina una prospettiva europea rivestano grande importanza e siano nell'interesse di ambo le parti; riconosce le aspirazioni dell'Ucraina, conformemente all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, purché siano soddisfatti tutti i criteri, segnatamente i principi della democrazia, i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto;

2.

deplora la sentenza pronunciata nei confronti dell'ex primo ministro Julija Tymošenko, ritenendola una violazione dei diritti umani e un abuso giudiziario finalizzati all'eliminazione politica della leader dell'opposizione ucraina; sottolinea che la legge applicata selettivamente contro Julija Tymošenko risale all'epoca sovietica e prevede la possibilità di intraprendere un'azione penale sulla base di decisioni politiche; indica che gli articoli 364 e 365 della legge in questione, in corso di revisione da parte della Verhovna Rada (il parlamento ucraino), non sono conformi alle norme europee e a quelle delle Nazioni Unite;

3.

esorta le autorità ucraine a garantire un procedimento giudiziario equo, trasparente e imparziale a Julija Tymošenko qualora ricorra in appello contro la condanna ricevuta, nonché negli altri processi a carico di membri del precedente governo; ribadisce che Julija Tymošenko dovrebbe poter esercitare il suo diritto a partecipare pienamente al processo politico, sia a partire da questo momento che nelle prossime elezioni in Ucraina;

4.

è preoccupato del fatto che il processo a Julija Tymošenko contrasta con il proclamato impegno del governo ucraino a favore della democrazia e dei valori europei;

5.

esprime sincera preoccupazione per il protrarsi della detenzione dell'ex ministro dell'Interno Yuri Lutsenko, nel cui processo non è stata ancora pronunciata la sentenza, e per altri casi analoghi;

6.

insiste sul fatto che tutti i procedimenti giudiziari a carico di alti funzionari dell'attuale e del precedente governo devono essere condotti conformemente alle norme europee in materia di equità, imparzialità, trasparenza e indipendenza;

7.

ritiene che, in caso di mancato riesame della condanna di Julija Tymošenko, ne risulteranno compromesse la conclusione dell'accordo di associazione e la sua ratifica, il che allontanerà ulteriormente il paese dalla realizzazione della sua prospettiva europea; esprime preoccupazione per alcuni segnali di declino delle libertà democratiche e per la possibile strumentalizzazione delle istituzioni dello Stato per finalità di parte e per infliggere una vendetta politica;

8.

sottolinea che il rafforzamento dello Stato di diritto e delle riforme interne, tra cui una lotta credibile contro la corruzione, sono elementi essenziali non solo in vista della conclusione e ratifica dell'accordo di associazione e, in generale, dell'approfondimento delle relazioni UE-Ucraina, ma anche ai fini del consolidamento della democrazia nel paese;

9.

si compiace del consenso raggiunto in merito alla zona di libero scambio globale e approfondito; considera tale accordo una solida base per l'eventuale perfezionamento dei negoziati relativi a un accordo di associazione fra l'Unione europea e l'Ucraina;

10.

è allarmato per le segnalazioni in merito al deterioramento della libertà e del pluralismo dei mezzi di informazione in Ucraina; invita le autorità ad adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare questi aspetti essenziali di una società democratica e ad astenersi da qualsiasi tentativo di controllo, diretto o indiretto, sul contenuto delle informazioni diffuse dai media nazionali;

11.

sostiene fermamente le raccomandazioni espresse nel parere congiunto della commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR sul progetto di legge elettorale parlamentare; ritiene fondamentale che tali raccomandazioni siano adottate e attuate in modo opportuno, inclusivo e globale, coinvolgendo sia l'opposizione che la società civile;

12.

esorta tutte le forze politiche in Ucraina ad avviare una discussione imparziale e trasparente sul processo decisionale politico; insiste sul fatto che le indagini su eventuali carenze inerenti a tale processo dovrebbero essere svolte da una commissione parlamentare d'inchiesta;

13.

reputa che l'incontro con il Presidente Yanukovych, recentemente rinviato, avrebbe rappresentato una straordinaria opportunità per affrontare le serie preoccupazioni espresse nei confronti del governo ucraino e per ripristinare un dialogo costruttivo che potrebbe condurre alla sigla dell'accordo di associazione, purché siano realizzati progressi importanti in merito agli ostacoli tecnici e ai principali ostacoli politici ancora esistenti; invita il Consiglio e la Commissione a riprogrammare l'incontro con il Presidente Yanukovych in modo che abbia luogo prima del vertice UE-Ucraina previsto per dicembre 2011;

14.

invita la Commissione ad appoggiare il processo di riforma della giustizia in Ucraina attraverso un miglior utilizzo del programma di sviluppo delle capacità dell'Unione europea, e a valutare l'opportunità di istituire un gruppo consultivo ad alto livello dell'UE che sostenga gli sforzi del paese in vista del ravvicinamento alla legislazione dell'Unione, anche in materia di giustizia;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento dell'Ucraina e alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/116


Giovedì 27 ottobre 2011
La resistenza agli antimicrobici: una minaccia per la salute pubblica

P7_TA(2011)0473

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla resistenza agli antimicrobici: una minaccia per la salute pubblica

2013/C 131 E/14

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici, incentrata sulla salute degli animali,

visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui rischi che comportano per la salute pubblica i ceppi batterici responsabili della produzione di β-lattamasi e/o β-lattamasi di tipo AmpC ad ampio spettro negli alimenti e negli animali destinati alla produzione alimentare, pubblicato nell'agosto 2011,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla resistenza agli antimicrobici del 18 novembre 2009 (SANCO/6876/2009r6),

vista la relazione tecnica comune del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) del settembre 2009, intitolata "The bacterial challenge: time to react" (La sfida batterica: è tempo di reagire), un invito a porre rimedio al divario esistente tra la presenza nell'UE di batteri multifarmacoresistenti e lo sviluppo di nuovi agenti antibatterici,

viste la raccomandazione 2002/77/CE del Consiglio, del 15 novembre 2001, sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (1) e la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 concernente questa proposta di raccomandazione del Consiglio (2),

vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2001 su una strategia comunitaria contro la resistenza agli agenti antimicrobici (COM(2001)0333),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che gli agenti antimicrobici sono in grado di distruggere batteri, virus e altri microrganismi o di prevenire la loro proliferazione (gli antibiotici sono agenti antimicrobici che reagiscono unicamente ai batteri) e che per tale motivo hanno svolto un ruolo importante nel miglioramento della salute pubblica, contribuendo a ridurre il numero di decessi causati da malattie e infezioni precedentemente incurabili o mortali;

B.

considerando che il loro utilizzo ha fatto sì che determinati microrganismi, prima sensibili a tali agenti antimicrobici, sviluppassero una resistenza, la cosiddetta "resistenza antimicrobica";

C.

considerando che il processo naturale sopra descritto è accelerato da un uso eccessivo e incontrollato degli agenti antimicrobici, tale da compromettere i successi ottenuti in campo medico;

D.

considerando che il lancio di ogni nuovo antibiotico è stato e sarà seguito dalla resistenza da parte del batterio verso il quale è diretto; che, per mantenere un'effettiva capacità di combattere le malattie infettive, occorre sia lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici che una migliore conservazione delle risorse antibiotiche esistenti e sottolineando, pertanto, la priorità di garantire che l'uso degli antibiotici sia effettivamente controllato e limitato alle terapie per le quali è strettamente necessario;

E.

considerando che, per circa quattro decenni (dagli anni 1940 agli anni 1970), l'industria farmaceutica ha assicurato un apporto costante di nuovi antibiotici, alcuni dei quali dotati di meccanismi di azione innovativi in grado di aggirare i problemi causati dalla resistenza ai vecchi agenti, ma che soltanto pochi nuovi antimicrobici sono stati prodotti e autorizzati da allora;

F.

considerando che la resistenza agli antimicrobici è un problema importante e largamente irrisolto che rappresenta ormai una minaccia per la salute pubblica in Europa e nel mondo, poiché comporta terapie mediche più lunghe e più complicate, un peggioramento della qualità della vita, un innalzamento del rischio di mortalità (25 000 pazienti muoiono ogni anno nell'Unione europea a causa di un'infezione provocata da microrganismi resistenti), costi supplementari per il settore sanitario e perdite in termini di produttività pari ad almeno 1,5 miliardi di EUR all'anno;

G.

considerando che un'elevata percentuale di infezioni nosocomiali è causata da batteri estremamente resistenti, come lo stafilococco aureo resistente alla meticilina (MRSA) e il batterio C. difficile, che costituiscono una seria minaccia per la salute dei pazienti;

H.

considerando che la resistenza agli antimicrobici è diventata un problema talmente grave che quest'anno l'Organizzazione mondiale della sanità ne ha fatto il tema della Giornata mondiale della salute, celebrata il 7 aprile 2011, e che dal 2008 l'Unione europea organizza, il 18 novembre di ogni anno, una Giornata europea di informazione sugli antibiotici;

I.

considerando che l'uso improprio e irrazionale degli antibiotici crea le condizioni favorevoli alla comparsa, la diffusione e la persistenza di microrganismi resistenti;

J.

considerando che lo sviluppo della resistenza antimicrobica nell'uomo è spesso imputabile alla somministrazione di dosi inadeguate di antibiotici, a cure sbagliate e alla costante esposizione degli organismi patogeni ad agenti antimicrobici negli ospedali;

K.

considerando che un'igiene corretta sotto forma di lavaggio e asciugatura efficaci delle mani può contribuire a ridurre la necessità di agenti antibiotici e antimicrobici;

L.

considerando che, nonostante il divieto dell'uso di antibiotici come promotori della crescita e la volontà di ridurre il consumo veterinario di antibiotici per finalità "profilattiche" inappropriate, la resistenza antimicrobica coinvolge esseri umani e animali e potrebbe eventualmente essere trasmessa in entrambe le modalità, per cui il problema è in effetti trasversale e richiede un approccio coordinato a livello dell'Unione; che pertanto occorrono sforzi addizionali per migliorare i metodi agricoli in modo da contribuire a ridurre al minimo i rischi legati all'uso di antibiotici a fini veterinari e allo sviluppo della resistenza negli esseri umani;

M.

considerando che le buone pratiche di allevamento riducono al minimo la necessità di antibiotici;

N.

considerando che non è pertanto possibile intervenire contro la resistenza agli antimicrobici nei medicinali per uso umano senza adottare congiuntamente misure per combattere la resistenza agli antimicrobici nei medicinali per uso veterinario, nei mangimi per gli animali e nelle coltivazioni agricole;

O.

considerando che l'EPRUMA (3) è un'iniziativa europea, alla quale partecipano molteplici attori, che promuove l'utilizzo responsabile del farmaco nella medicina veterinaria; che il concetto di "una sola salute" comprende sia i farmaci per uso umano che quelli per uso veterinario e che l'EPRUMA riconosce che gli antimicrobici sono una questione attinente a tale concetto;

P.

considerando che la resistenza agli antimicrobici è un fenomeno che ha chiare implicazioni transfrontaliere e che non si può escludere l'insorgenza di situazioni estreme le quali sarebbero, con ogni probabilità, impossibili da gestire sulla base delle attuali risorse e conoscenze e potrebbero avere ricadute imprevedibili sul piano medico, sociale ed economico;

1.

rileva con preoccupazione che la resistenza agli antimicrobici rappresenta una minaccia sempre crescente per la salute pubblica, sia in Europa che nel mondo, nonostante le azioni intraprese a livello europeo e internazionale;

2.

chiede un'ulteriore intensificazione della lotta contro la resistenza agli agenti antimicrobici nei medicinali per uso umano, prestando particolare attenzione ai seguenti punti, in ordine di priorità:

l'uso prudente degli agenti antimicrobici sia per gli esseri umani che per gli animali, limitatamente ai soli casi in cui è strettamente necessario per l'effettivo trattamento della malattia, secondo il corretto dosaggio, con gli intervalli giusti tra un'assunzione e l'altra e per la durata necessaria;

il controllo e la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici;

la necessità di ricercare e sviluppare nuovi agenti antimicrobici e soluzioni alternative;

i collegamenti con le misure intese a combattere la resistenza agli agenti antimicrobici nei medicinali per uso veterinario, nei mangimi per animali e nelle coltivazioni agricole;

3.

invita la Commissione a proporre senza indugio un quadro legislativo per far fronte alla resistenza agli antimicrobici, promuovendo iniziative a favore di un uso responsabile e sostenendo la loro divulgazione e la diffusione di informazioni al riguardo;

Uso prudente degli agenti antimicrobici

4.

riconferma la necessità di intervenire con urgenza per evitare l'ulteriore incremento di microrganismi resistenti, o addirittura invertire tale tendenza, riducendo l'impiego inutile e improprio di agenti antimicrobici;

5.

sottolinea che l'obiettivo finale è quello di assicurare che gli antimicrobici continuino a essere uno strumento efficace per combattere le malattie, sia negli animali che nell'uomo, mantenendone al contempo l'uso nei limiti dello stretto necessario;

6.

rileva che una relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2001 (4) e l'indagine dell'Eurobarometro del 2010 hanno individuato una serie di carenze e lacune nella promozione dell'uso prudente di antimicrobici;

7.

osserva che il livello di accesso alle informazioni sulla resistenza antimicrobica, così come l'impatto sul comportamento dei cittadini in materia di consumo, rimangono disomogenei all'interno dell'Unione europea, con particolare riferimento all'attuazione della legislazione relativa all'uso degli antibiotici solo dietro prescrizione, dato che la percentuale di antibiotici venduti senza prescrizione medica nel 2008 ha evidenziato notevoli differenze tra gli Stati membri;

8.

osserva, a tale proposito, che la nostra debolezza è pari a quella dell'anello più debole e pertanto occorre prestare una particolare attenzione ai paesi che presentano livelli elevati di resistenza antimicrobica;

9.

invita la Commissione a presentare proposte volte a ridurre considerevolmente l'uso degli antibiotici e a identificare e definire principi generali e migliori prassi per un uso prudente degli agenti antimicrobici, utilizzando come base la raccomandazione del Consiglio del 15 novembre 2001, e a garantire che tali principi e metodi siano attuati correttamente nell'Unione europea;

10.

riconosce che sono diffuse idee errate in merito agli antibiotici e ai loro effetti e che, secondo un sondaggio commissionato dalla Commissione, il 53 % dei cittadini europei è tuttora convinto che gli antibiotici neutralizzino i virus, mentre il 47 % crede che siano efficaci contro il raffreddore e l'influenza (Speciale Eurobarometro 338 sulla resistenza agli antimicrobici, aprile 2010);

11.

riconosce che il fatto che i pazienti non seguano e non rispettino le prescrizioni, ad esempio trascurando di completare il ciclo di trattamento o di seguire le raccomandazioni sul dosaggio, contribuisce ampiamente alla resistenza antimicrobica;

12.

invita la Commissione a studiare il problema dell'uso e delle vendite impropri di agenti antimicrobici, con o senza prescrizione, durante l'intero ciclo, dal medico al paziente passando per il farmacista, in termini di comportamento di tutti gli attori coinvolti, e ad attuare una strategia globale a lungo termine per la sensibilizzazione di tutti i suddetti attori;

13.

sottolinea che, nel garantire un uso prudente degli agenti antimicrobici, i soggetti interessati devono prestare attenzione a utilizzare meglio gli antibiotici attualmente disponibili, studiando attentamente il loro dosaggio, la durata del trattamento e la combinazione dei farmaci;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere forme corrette di lavaggio e asciugatura delle mani – specialmente negli ospedali – onde prevenire la diffusione di infezioni e ridurre la necessità di antibiotici;

15.

saluta pertanto con favore la Giornata europea di informazione sugli antibiotici organizzata ogni anno il 18 novembre, un'iniziativa volta a sensibilizzare alla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antimicrobici per la salute pubblica invitando a un uso più responsabile degli antibiotici mediante molteplici azioni negli Stati membri;

Controllo e sorveglianza della resistenza agli antimicrobici

16.

sottolinea l'importanza di un sistema di controllo e sorveglianza ben funzionante al fine di raccogliere dati affidabili e comparabili sulla suscettibilità degli organismi patogeni agli agenti antimicrobici e sulle infezioni da essi causate, che consentano di analizzare le tendenze, di emettere allerte tempestive e di controllare il diffondersi della resistenza a livello nazionale, regionale e di Unione nonché di raccogliere dati sulla prescrizione e l'uso degli agenti antimicrobici, onde poterne monitorare l'utilizzo in generale;

17.

valuta pertanto positivamente il lavoro avviato dal sistema europeo di sorveglianza della resistenza antimicrobica (EARSS) e dalla sorveglianza europea del consumo di antimicrobici veterinari (ESVAC), e attualmente continuato dall'ECDC, in merito alla raccolta di dati qualitativamente validi e comparabili sulla resistenza antimicrobica in tutta l'Unione, pur riconoscendo che permangono, in alcuni paesi, numerose difficoltà in ordine all'accesso ai dati e alla qualità degli stessi; apprezza inoltre il lavoro avviato dal progetto di sorveglianza europea del consumo di antimicrobici, e attualmente continuato dall'ECDC, per quanto riguarda la raccolta di dati qualitativamente validi e comparabili sull'utilizzo di antimicrobici in tutta l'Unione;

18.

sottolinea l'importanza della diagnostica nella lotta contro la resistenza antimicrobica e chiede maggiori investimenti in questo settore, nonché un utilizzo migliore e più efficace degli attuali strumenti diagnostici;

19.

invita la Commissione, l'ECDC e gli altri organismi pertinenti dell'UE a collaborare senza indugio all'elaborazione di un sistema armonizzato e integrato di controllo della resistenza antimicrobica e del consumo di antimicrobici in Europa, che comprenda un dispositivo di allarme rapido e di reazione ai nuovi ceppi e meccanismi di resistenza;

Necessità di ricercare e sviluppare nuovi agenti antimicrobici e soluzioni alternative

20.

riconosce che il crescente divario fra la frequenza delle infezioni causate da microrganismi resistenti e il declino della ricerca e dello sviluppo di nuovi agenti antimicrobici è ora tale da minacciare una regressione del settore della salute pubblica all'epoca precedente agli antibiotici;

21.

ritiene che il declino della ricerca e dello sviluppo sia il risultato di un malfunzionamento del mercato e invita la Commissione a presentare proposte, mediante percorsi normativi e altri tipi di misure, intese a creare o a migliorare gli incentivi destinati all'industria farmaceutica affinché investa maggiormente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi agenti antimicrobici e in eventuali alternative;

22.

ribadisce la necessità di intensificare la ricerca di nuovi antimicrobici nonché di eventuali alternative nel contesto dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea e incoraggia una ricerca collaborativa a livello di Unione europea che possa apportare dei miglioramenti in termini di efficienza;

23.

rileva che la mancanza di diagnosi rapide ha contribuito sia all'uso eccessivo di antibiotici che all'aumento dei costi di sviluppo;

24.

riconosce la necessità di promuovere misure complementari, quali l'utilizzo di vaccini efficaci per prevenire le infezioni, come figura nelle conclusioni del Consiglio riguardo a incentivi innovativi per antibiotici efficaci del 1o dicembre 2009;

Approccio olistico

25.

invita la Commissione a garantire che le misure relative alla resistenza antimicrobica e alla salute pubblica rientrino in un approccio olistico alla resistenza agli antimicrobici, riconoscendo che esistono collegamenti con le misure intese a combattere la resistenza agli agenti antimicrobici nei medicinali per uso veterinario, nei mangimi per animali e nelle coltivazioni agricole, con particolare riferimento al rischio di trasmissione incrociata;

26.

invita la Commissione a porre rimedio alla mancanza di informazione sull'uso degli antibiotici nei farmaci per uso veterinario in tutta l'UE, raccogliendo dati qualitativamente validi, comparabili e specifici in funzione delle specie per ciascuno Stato membro;

27.

si compiace degli sforzi tesi ad armonizzare e migliorare la valutazione regolamentare dei nuovi antibiotici;

28.

invita la Commissione a continuare a sostenere l'EARSS e l'ESVAC nella raccolta di dati relativi all'uso degli antibiotici come base per future misure volte a garantire un uso responsabile;

29.

invita la Commissione a presentare proposte legislative volte a eliminare gradualmente l'utilizzo degli antibiotici come profilassi nell'allevamento;

30.

sottolinea che i settori dell'allevamento e della piscicoltura intensiva dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione delle malattie tramite buone condizioni di igiene e di stabulazione e buone pratiche di allevamento, come pure misure rigorose di biosicurezza, anziché ricorrendo agli antibiotici per profilassi;

31.

chiede, in particolare, l'instaurazione di buone pratiche di allevamento degli animali, che riducano al minimo il rischio di resistenza agli antimicrobici; sottolinea che tali pratiche dovrebbero applicarsi soprattutto agli animali giovani provenienti da allevamenti diversi e raggruppati assieme, situazione in cui aumenta il rischio di malattie trasmissibili;

32.

osserva che i residui farmaceutici, quando non vengono smaltiti correttamente, finiscono nei nostri corsi d'acqua, aumentando così l'esposizione involontaria a una varietà di sostanze collegate alla resistenza antimicrobica; invita la Commissione a promuovere ulteriori attività di ricerca sull'impatto dell'esposizione a lungo termine ai residui farmaceutici presenti nelle acque e nei suoli;

33.

chiede una separazione fra gli ingredienti attivi e i meccanismi di azione utilizzati nella medicina umana e in quella veterinaria, nella misura del possibile, al fine di ridurre il rischio che la resistenza agli antibiotici si trasferisca dagli animali d'allevamento agli esseri umani, tuttavia segnala che ciò non deve tradursi nell'imposizione di restrizioni riguardanti opzioni esistenti per trattamenti efficaci;

34.

ritiene che l'utilizzo dei cosiddetti antibiotici da "ultima risorsa", concepiti per neutralizzare agenti patogeni umani problematici, debba essere permesso in agricoltura unicamente in condizioni autorizzate, associate al monitoraggio della resistenza, preferibilmente su basi individuali;

Cooperazione internazionale

35.

invita la Commissione a rafforzare l'azione congiunta con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e con gli altri attori pertinenti e le altre organizzazioni interessate a livello internazionale al fine di affrontare più efficacemente e su scala mondiale la resistenza agli antimicrobici; plaude, in tale contesto, all'istituzione della task force transatlantica UE-Stati Uniti per un'azione urgente contro la resistenza antimicrobica (TATFAR);

36.

invita la Commissione a garantire che siano disponibili risorse finanziarie e umane sufficienti per attuare le strategie pertinenti;

*

* *

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 13.

(2)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 106.

(3)  Piattaforma europea per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali.

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la seconda relazione della Commissione al Consiglio sulla base delle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio (2002/77/CE) sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/121


Giovedì 27 ottobre 2011
Tibet, in particolare i casi di autoimmolazione di suore e monaci

P7_TA(2011)0474

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul Tibet e in particolare l'immolazione di suore e monaci

2013/C 131 E/15

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina e il Tibet, in particolare quella del 25 novembre 2010 (1),

visto l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che sancisce il diritto alla libertà di confessione religiosa per tutti i cittadini,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto dei diritti umani, la libertà di religione e la libertà di associazione sono tra i principi fondatori dell'Unione europea e rappresentano una priorità per la sua politica estera;

B.

considerando che il governo della Cina ha imposto drastiche misure restrittive ai monasteri buddisti tibetani della contea di Aba/Ngaba (provincia dello Sichuan) e di altre regioni dell'altopiano tibetano, ad esempio violenti raid delle forze dell'ordine, detenzioni arbitrarie di monaci, potenziamento della sorveglianza e presenza costante della polizia all'interno dei monasteri a fini di controllo delle attività religiose;

C.

considerando che le citate misure di sicurezza sono volte a limitare il diritto alla libertà di espressione, di associazione e di confessione religiosa all'interno dei monasteri buddisti tibetani;

D.

considerando che Phuntsog (20 anni) e Tsewang Norbu (29 anni) hanno perso la vita dopo essersi dati fuoco, rispettivamente il 16 marzo e il 15 agosto 2011, in segno di protesta contro le politiche restrittive applicate dalla Cina in Tibet;

E.

considerando che due confratelli più giovani di Phuntsog, Lobsang Kelsang e Lobsang Kunchok, entrambi di 18 anni, si sono dati fuoco presso il mercato della contea di Aba/Ngaba il 26 settembre 2011; considerando inoltre che i due giovani sono sopravvissuti ma che le loro condizioni attuali rimangono da chiarire;

F.

considerando che un monaco trentottenne del monastero di Kardze, Dawa Tsering, si è dato fuoco il 25 ottobre 2011; che il personale di sicurezza cinese ha gettato acqua sulle fiamme tentando di salvarlo e che il monaco si trova ora nel monastero, in condizioni critiche, sotto la protezione dei confratelli;

G.

considerando che un monaco diciassettenne del monastero di Kirti, Kelsang Wangchuk, si è immolato il 3 ottobre 2011 ed è stato immediatamente tratto in salvo dai soldati cinesi i quali, dopo aver spento il fuoco, l'hanno picchiato con violenza prima di portarlo via facendone perdere le tracce; considerando inoltre che al momento non si hanno notizie circa lo stato di salute del monaco;

H.

considerando che due ex monaci di Kirti, Choephel (19 anni) e Kayang (18 anni), hanno unito le loro mani e si sono dati fuoco invocando il ritorno del Dalai Lama e il diritto alla libertà di religione; considerando altresì che i due giovani hanno perso la vita in seguito a detta manifestazione di protesta;

I.

considerando che un ex monaco di Kirti, Norbu Damdrul (19 anni), si è dato fuoco il 15 ottobre 2011 facendo salire a otto il numero dei tibetani che si sono immolati; considerando che si sono perse le tracce del giovane e che attualmente non si hanno notizie circa il suo stato di salute;

J.

considerando che il 17 ottobre 2011 una suora del convento di Ngaba Mamae Dechen Choekorling, Tenzin Wangmo (20 anni), è stata la prima donna a perdere la vita a seguito di immolazione;

K.

considerando che l'immolazione può essere considerata una forma di protesta e una manifestazione della crescente disperazione dei giovani tibetani, in particolare nell'ambito della comunità del monastero di Kirti;

L.

considerando che, indipendentemente dalle motivazioni personali alla base degli atti in questione, essi vanno inseriti nel più ampio contesto della repressione religiosa e politica che da diversi anni interessa la contea di Aba/Ngaba;

M.

considerando che l'inasprimento del controllo sulle pratiche religiose da parte dello Stato, in virtù di una serie di regolamentazioni introdotte dal governo cinese nel 2007, ha contribuito alla disperazione dei tibetani in tutto l'altopiano del Tibet;

N.

considerando che l'attuale regolamentazione ha notevolmente esteso il controllo statale sulla vita religiosa, al punto che molte espressioni dell'identità religiosa, ivi incluso il riconoscimento dei "lama reincarnati", sono sottoposte all'approvazione e al controllo dello Stato;

O.

considerando che un tribunale cinese ha condannato tre monaci tibetani alla reclusione per la morte del confratello Phuntsog, che si era dato fuoco il 16 marzo 2011, con l'accusa di "omicidio volontario" a seguito dell'occultamento del monaco e dell'omissione della necessaria assistenza medica;

P.

considerando che, nel marzo 2011, a seguito del primo episodio di immolazione, il monastero di Kirti è stato circondato da personale armato che ha bloccato l'accesso ai viveri e all'acqua per diversi giorni; considerando che i nuovi agenti di sicurezza inviati al monastero hanno imposto una nuova campagna di "educazione patriottica" obbligatoria e che oltre 300 monaci sono stati portati via a bordo di mezzi militari per essere poi detenuti in località non meglio precisate e sottoposti a diverse settimane di indottrinamento politico;

Q.

considerando che il governo cinese ha accusato i monaci del monastero di Kirti di essere coinvolti in "attività finalizzate al sovvertimento dell'ordine sociale" tra cui il vandalismo e l'immolazione;

R.

considerando che negli ultimi mesi le autorità cinesi hanno inasprito le misure di sicurezza in Tibet, in particolare nell'area circostante il monastero di Kirti, e che hanno vietato a giornalisti e stranieri di recarsi nella regione; considerando altresì che il monastero è pattugliato da agenti di polizia in assetto antisommossa, che i media stranieri non sono autorizzati ad accedere alle aree più "calde" del Tibet, che la televisione di Stato cinese ha omesso di trasmettere le notizie riguardanti le proteste e che ai monaci è fatto divieto di parlare delle stesse;

1.

condanna l'incessante repressione condotta dalle autorità cinesi nei confronti dei monasteri tibetani e le invita ad abolire le restrizioni e le misure di sicurezza imposte ai monasteri e alle comunità laiche nonché a ripristinare i canali di comunicazione con i monaci del monastero di Kirti;

2.

è profondamente preoccupato per le notizie che giungono fin dallo scorso aprile e riguardano otto monaci e una suora buddisti del Tibet che si sono immolati nei pressi del monastero di Ngaba Kirti, nella provincia cinese del Sichuan;

3.

esorta il governo cinese ad abolire le restrizioni e le pesanti misure di sicurezza nei confronti del monastero di Kirti e a fornire informazioni in merito alla sorte dei monaci che sono stati portati via dal monastero con la forza; sollecita le autorità cinesi a permettere che media internazionali e osservatori dei diritti umani indipendenti si rechino in questa regione;

4.

invita il governo cinese a garantire la libertà di religione a tutti i suoi cittadini, ai sensi dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ad abolire le sanzioni penali e amministrative che colpiscono la religione e che sono state utilizzate per punire i cittadini che hanno esercitato il loro diritto alla libertà di religione;

5.

invita le autorità cinesi a rispettare i diritti dei tibetani in tutte le provincie del paese e a compiere passi proattivi per prendere andare incontro alle rivendicazioni della popolazione tibetana della Cina;

6.

invita le autorità cinesi a porre fine al sostegno di politiche che minacciano la lingua, la cultura, la religione, il patrimonio e l'ambiente del Tibet e che contravvengono alla Costituzione cinese e alla legge che sancisce l'autonomia delle minoranze etniche;

7.

esorta il governo della Repubblica popolare cinese a fornire informazioni dettagliate sulle condizioni dei 300 monaci che sono stati portati via dal monastero di Kirti nell'aprile del 2011 e a favore dei quali sono intervenuti vari organi speciali del Consiglio dei diritti umani, fra cui il Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie;

8.

esorta il governo della Repubblica popolare cinese a rendere conto delle condizioni dei tibetani che dopo essersi immolati sono stati "ospedalizzati", compreso del loro accesso alle cure mediche;

9.

deplora le condanne pronunciate nei confronti dei monaci di Kirti e insiste sul fatto che essi hanno diritto a un processo equo e a un'assistenza legale per tutta la durata di detto processo; chiede che osservatori indipendenti siano autorizzati a visitare i monaci di Kirti in stato di detenzione;

10.

invita l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a rilasciare una dichiarazione pubblica per esprimere la preoccupazione dell'Unione europea dinanzi all'aggravarsi della situazione nella contea di Aba/Ngaba, facendo appello al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla limitazione dell'intervento delle forze dell'ordine;

11.

invita le autorità cinesi ad astenersi dall'attuare politiche controproducenti e programmi aggressivi di "educazione patriottica" nelle aree popolate da tibetani, come le province di Sichuan, Gansu e di Qinghai, ovvero luoghi in cui le violazioni dei diritti umani hanno creato tensioni;

12.

invita le autorità cinesi a rispettare i riti funerari tradizionali tibetani e a restituire le spoglie, nel rispetto dei riti buddisti, senza ritardi o impedimenti;

13.

chiede all'Unione europea e i suoi Stati membri di invitare il governo cinese a riprendere il dialogo con il Dalai Lama e i suoi rappresentanti, nella prospettiva di ottenere un'effettiva autonomia per il popolo tibetano, all'interno della Repubblica popolare cinese, e a porre fine alla sua campagna volta a screditare il Dalai Lama in qualità di capo religioso;

14.

invita il Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a sollevare la questione dei diritti umani in occasione del prossimo vertice UE-Cina e chiede al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo di prendere chiaramente le difese della straordinaria identità religiosa, culturale e linguistica del Tibet nei loro discorsi ufficiali in occasione dell'apertura o della chiusura del vertice, qualora non ne sia fatta menzione nell'ordine del giorno;

15.

invita il SEAE e la delegazione dell'Unione europea in Cina a monitorare costantemente la situazione dei diritti umani nel paese nonché a continuare a sollevare, nelle riunioni e nella corrispondenza con funzionari cinesi, singoli casi concreti di tibetani incarcerati per aver esercitato pacificamente il diritto alla libertà religiosa e a presentare, nei prossimi dodici meesi, una relazione al Parlamento europeo con proposte in merito alle azioni da intraprendere o alla politica da attuare;

16.

ribadisce la sua richiesta al Consiglio di nominare un rappresentante speciale dell'UE per il Tibet, al fine di facilitare la ripresa del dialogo fra le autorità cinesi e gli inviati del Dalai Lama sulla definizione di uno status di effettiva autonomia del Tibet, in seno alla Repubblica popolare cinese;

17.

invita gli Stati dell'UE membri del G-20 nonché il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo a sollevare la questione della situazione dei diritti umani in Tibet con il presidente della Repubblica popolare cinese Hu Jintao in occasione del prossimo vertice del G-20, il 3 e 4 novembre 2011 a Cannes;

18.

esorta la Repubblica popolare cinese a rispettare le libertà religiose e i diritti umani fondamentali delle comunità di monaci e laiche nella contea di Ngaba nonché a sospendere l'applicazione delle misure di controllo religioso, onde consentire ai buddisti tibetani di identificare ed formare gli insegnanti di religione conformemente alle tradizioni tibetane, a riesaminare le politiche religiose e di sicurezza attuate fin dal 2008 nella contea di Ngaba e a dare avvio a un dialogo trasparente con i leader delle scuole buddiste tibetane;

19.

esorta il governo della Repubblica popolare cinese a rispettare le norme in materia di diritti umani riconosciute a livello internazionale e a tener fede ai propri impegni derivanti dalle convenzioni internazionali in materia, per quanto riguarda la libertà di religione o di confessione;

20.

esprime la necessità che i diritti delle minoranze cinesi siano iscritti all'ordine del giorno dei prossimi round del dialogo sui diritti umani UE-Cina;

21.

esorta il governo cinese a ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0449.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/125


Giovedì 27 ottobre 2011
Bahrein

P7_TA(2011)0475

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul Bahrein

2013/C 131 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, lo Yemen e il Bahrein, in particolare la risoluzione del 7 aprile 2011 (1) sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen e la risoluzione del 7 luglio 2011 (2) sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa,

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 (3) sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo,

viste la dichiarazione del suo Presidente del 12 aprile 2011 sulla morte di due attivisti civili bahreiniti e quella del 28 aprile 2011 a condanna delle sentenze capitali pronunciate contro quattro cittadini del Bahrein per aver partecipato a proteste pacifiche,

vista l'audizione sul Bahrein tenuta il 3 ottobre 2011 dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo,

viste le dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante (VP/AR) sul Bahrein del 10, 12 e 18 marzo 2011, del 3 maggio e 1° luglio 2011, del 31 agosto 2011 e dell'8 e 30 settembre 2011, nonché le dichiarazioni del VP/AR rilasciate il 12 ottobre 2011 al Parlamento europeo sulla situazione in Egitto, Siria, Yemen e Bahrein,

viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio, 12 aprile e 21 marzo 2011 sul Bahrein,

viste le dichiarazioni del 23 giugno e 30 settembre 2011 del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle sentenze pronunciate contro 21 attivisti politici, difensori dei diritti umani e leader dell'opposizione bahreiniti,

vista la dichiarazione sul Bahrein rilasciata il 29 settembre 2011 dalla 66a Assemblea Generale delle Nazioni Unite,

viste la dichiarazione alla stampa diffusa il 5 ottobre 2011 dal ministero degli Affari esteri del Regno del Bahrein e la dichiarazione effettuata il 30 settembre 2011 dal ministero della Sanità del Bahrein sulla condanna di alcuni medici, infermieri e personale sanitario,

vista la dichiarazione rilasciata il 23 ottobre 2011 dal procuratore generale del Bahrein sul nuovo processo a cui saranno sottoposti i medici precedentemente giudicati da tribunali militari,

visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutti sottoscritti dal Bahrein,

visto l'articolo 19, lettera d), della Costituzione del Bahrein,

visti gli Orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del 2004, aggiornati nel 2008,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Convenzione di Ginevra del 1949,

vista la relazione di Human Rights Watch pubblicata nel febbraio 2010,

visto il documento informativo pubblico elaborato da medici dal titolo "Health Services paralyzed: Bahrain's military crackdown on Patients on April 2011" (Paralisi dei servizi sanitari: repressione militare contro i pazienti in Bahrein nell'aprile 2011),

visto l'articolo 122, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

considerando che, ispirate dai movimenti popolari del Nord Africa e del Medio Oriente, in Bahrein da febbraio si sono svolte regolarmente proteste pacifiche a favore della democrazia volte ottenere riforme istituzionali, politiche, economiche e sociali che consentano di raggiungere un'autentica democrazia, di combattere la corruzione e il nepotismo, di assicurare il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di ridurre le disuguaglianze sociali e di creare condizioni economiche e sociali migliori; che le autorità del Bahrein hanno fatto un uso eccessivo della forza per reprimere queste dimostrazioni pacifiche, uccidendo decine di manifestanti, e che la reazione della comunità internazionale è stata troppo lenta e debole;

B.

considerando che, a seguito della richiesta del governo del Bahrein, sono state spiegate nel paese forze straniere di migliaia di uomini, provenienti dall'Arabia Saudita e dagli EAU e operanti sotto l'egida del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG),

C.

considerando che il 29 settembre 2011 un tribunale militare ha confermato la condanna di almeno 20 medici e paramedici a scontare tra 5 e 15 anni di carcere per aver condotto, nei primi mesi dell'anno, presunte attività antigovernative nell'esercitare il loro dovere professionale e nell'agire in osservanza al loro codice etico, curando i manifestanti feriti in modo equo e senza effettuare discriminazioni; che, a seguito della pressione internazionale, mercoledì 5 ottobre 2011 il procuratore generale del Bahrein, Ali Alboainain, ha annunciato che i 20 condannati sarebbero stati sottoposti a un nuovo processo dinanzi ai tribunali civili, processo che ha avuto inizio il 23 ottobre 2011;

D.

considerando che alcuni dei medici condannati hanno studiato negli Stati membri dell'UE, fanno parte di organizzazioni mediche professionali con sede nell'UE e godono di buona reputazione tra i colleghi internazionali;

E.

considerando che la repressione mirata contro medici e paramedici ha gravi ripercussioni sul lavoro delle organizzazioni umanitarie internazionali; che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato l'acquisizione del controllo delle strutture mediche da parte delle forze di sicurezza nonché gli arresti arbitrari e i maltrattamenti del personale medico, azioni che ha definito sconcertanti e illegali;

F.

considerando che il 6 settembre 2011 la Corte d'appello di sicurezza nazionale, un tribunale militare, ha confermato le condanne contro non meno di 21 conosciuti attivisti per i diritti umani e oppositori del regime, tutti civili bahreiniti, tra cui Abduljalil Al-Singace e Abdulhadi Al-Khawaja, blogger e attivisti per i diritti umani, per presunti complotti intesi a rovesciare il governo; che quest'anno circa 60 civili sono stati processati dinanzi alle Corti di sicurezza nazionale;

G.

considerando che molti altri attivisti politici, difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati posti in stato di fermo durante le recenti manifestazioni a favore delle riforme; che secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani essi avrebbero subito torture, maltrattamenti e vessazioni da parte delle forze di sicurezza;

H.

considerando che Nabeel Rajab, vice segretario generale della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH), presidente del Centro per i diritti umani del Bahrein, non ha potuto lasciare il paese e continua a subire minacce e vessazioni da parte delle forze di sicurezza;

I.

considerando che il 18 ottobre 2011 Jalila al-Salman, ex vicepresidente dell'Associazione degli insegnanti del Bahrein, è stata arrestata per la seconda volta nella propria abitazione; che il 23 settembre 2011 sedici donne e quattro ragazze sono state poste in stato di fermo e accusate di "riunione pubblica illegale", rivolta e "incitamento all'odio verso il regime";

J.

considerando che il 22 maggio 2011 la Corte d'appello di sicurezza nazionale ha confermato le sentenze capitali pronunciate contro Ali Abdullah Hassan al-Sankis e Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain, accusati dell'uccisione di due poliziotti durante le proteste antigovernative in Bahrein; che il caso dei due uomini è stato rinviato in appello alla Corte di cassazione del Bahrein, che si pronuncerà il 28 novembre 2011;

K.

considerando che centinaia di persone, tra cui insegnanti e professionisti del settore medico, sono state licenziate, arrestate o accusate di reati falsi nell'ambito di processi di massa condotti dinanzi ai tribunali militari in seguito alle proteste e che molte di esse non sono state reintegrate in seguito al licenziamento per favoreggiamento delle proteste, nonostante il Re si fosse impegnato per la reintegrazione della maggior parte di esse;

L.

considerando che più di 40 persone sono state uccise dall'inizio delle proteste antigovernative, tra cui Ahmed al-Jaber al-Qatan, presumibilmente colpito a morte mentre partecipava ad una protesta antigovernativa il 6 ottobre 2011 nei pressi della capitale Manama, e per la cui morte è stata attualmente avviata un'inchiesta;

M.

considerando che "lo stato di sicurezza nazionale" in Bahrein è stato revocato il 1° giugno 2011 e che il 2 luglio 2011 il Re Hamad Bin Isa al-Khalifa ha lanciato il dialogo nazionale per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini del Bahrein in seguito agli ultimi eventi; che le raccomandazioni rilasciate a seguito del dialogo sono state trasmesse al re;

N.

considerando che il 29 giugno 2011 il Re Hamad ha costituito la Commissione indipendente d'inchiesta del Bahrein (BICI), comprendente una componente internazionale indipedente, al fine di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani durante le recenti repressioni governative nei confronti di manifestanti pro-riforma, che consegnerà le sue conclusioni il 23 novembre 2011;

O.

considerando che il 24 settembre 2011 si sono svolte le elezioni per la Camera bassa del parlamento per coprire 18 seggi, resi vacanti da Al-Wefaq, partito di opposizione, che si è ritirato dall'assemblea legislativa di questo Stato mediorientale per protestare contro il trattamento riservato ai manifestanti durante i tumulti all'inizio di quest'anno;

1.

condanna la repressione dei cittadini in Bahrein che ha provocato un ingente numero di morti e feriti e sollecita il rilascio immediato e incondizionato di tutti i manifestanti pacifici, gli attivisti politici, i difensori dei diritti umani, i medici e i paramedici, i blogger e i giornalisti ed esprime solidarietà alle famiglie di tutte le vittime;

2.

invita le forze di sicurezza e le autorità del Bahrein a porre fine agli atti di violenza, alla repressione e alla detenzione di manifestanti pacifici e a mostrare la massima moderazione quando tentano di controllare le proteste; esorta le autorità ad agire in stretta conformità con la loro legislazione e con gli obblighi internazionali;

3.

ribadisce che i manifestanti hanno espresso le loro legittime aspirazioni democratiche e chiede al governo del Bahrein di avviare un dialogo autentico, significativo e costruttivo con l'opposizione, senza ulteriori ritardi o premesse aggiuntive, al fine di realizzare le necessarie riforme, promuovere la riconciliazione nazionale e ripristinare il consenso sociale nel paese;

4.

esprime viva preoccupazione per la presenza di truppe straniere sotto l'egida del CCG in Bahrein e ne chiede il ritiro immediato; ribadisce il suo invito al CCG di contribuire in modo costruttivo e fungere da mediatore nell'interesse di riforme pacifiche in Bahrein;

5.

condanna il ricorso a tribunali militari speciali per processare i civili in quanto costituisce una violazione delle norme internazionali sul processo equo e sottolinea che i civili devono essere processati in tribunali civili e che ogni detenuto merita un processo equo, con un adeguato accesso ad un avvocato e un tempo sufficiente per preparare la propria difesa; chiede l'immediata cessazione dei processi di massa di civili dinanzi al tribunale militare, ossia la Corte di sicurezza nazionale;

6.

plaude alla decisione di sottoporre a nuovo processo medici ed infermieri dinanzi ai tribunali civili, ma ritiene che tutte le accuse contro di loro dovrebbero essere ritirate ed invita i tribunali civili a rilasciare senza condizioni e senza indugio i medici e il personale medico, dal momento che agivano per dovere professionale e sono stati accusati di prestare cure mediche agli oppositori del regime, come pure di reati gravi che sembrano avere un carattere politico e per i quali non sono state presentate prove credibili, nonché di rilasciare tutti gli altri attivisti politici, giornalisti, insegnanti, blogger e difensori dei diritti umani a causa della natura arbitraria delle accuse e dell'intero procedimento; esprime profonda preoccupazione per la condanna all'ergastolo di almeno otto attivisti dell'opposizione e per la condanna fino a 15 anni di carcere di altri 13;

7.

sottolinea che comprovare che il trattamento dei feriti è improntato ad imparzialità costituisce un obbligo giuridico fondamentale nel quadro del diritto umanitario ed esorta il Bahrein quale parte contraente delle Convenzioni di Ginevra ad adempiere agli obblighi relativi alla prestazione di assistenza sanitaria ai malati e ai feriti;

8.

invita il Regno del Bahrein a consentire a tutti gli operatori sanitari di riprendere il loro lavoro e a consentire agli stessi e agli avvocati della difesa l'accesso ai rapporti medici della Commissione indipendente di inchiesta del Bahrein relativi ai sanitari detenuti;

9.

mette in guardia contro l'abuso delle leggi di sicurezza nazionale;

10.

invita le autorità a ripristinare e a rispettare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra cui il pluralismo nei media sia in rete che fuori rete, la libertà di espressione e di riunione, la libertà di religione, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e le misure contro la discriminazione, e a porre fine alla censura; invita le autorità del Bahrein ad accettare la visita richiesta dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

11.

rileva che migliaia di dipendenti hanno perso il lavoro per aver partecipato alle proteste pacifiche contro il governo; invita le autorità nazionali come pure le imprese interessate europee a ordinare la reintegrazione immediata di queste persone e a garantire che siano indennizzate per la perdita di reddito;

12.

prende atto con soddisfazione della decisione del Re Hamad di istituire una commissione indipendente per indagare sulle violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza durante la repressione governativa nei confronti dei manifestanti pacifici pro-riforma; sollecita piena imparzialità e trasparenza da parte della commissione e invita il governo del Bahrein a non interferire nei suoi lavori e a garantire che gli autori di reati e tutte le persone responsabili della violenta repressione siano tradotti dinanzi alla giustizia e processati equamente;

13.

accoglie con favore l'istituzione di un ministero per i diritti umani e lo sviluppo sociale in Bahrein e chiede che detto ministero agisca in conformità con le norme e gli obblighi internazionali sui diritti umani;

14.

chiede che sia consentito l'accesso ad osservatori internazionali ai processi di prigionieri politici come pure che sia loro consentito di controllare i lavori della commissione indipendente che indaga sulle violazioni dei diritti umani in modo da assicurare l'obiettività conformemente alle norme internazionali;

15.

invita le autorità del Bahrein e il Re del Bahrein a commutare le condanne a morte di Ali 'Abdullah Hassan al-Sankis e 'Abdulaziz 'Abdulridha Ibrahim Hussain; ribadisce la sua ferma opposizione all'uso della pena di morte ed esorta le autorità del Bahrein a dichiarare una moratoria immediata;

16.

ritiene che l'indagine avviata sulla morte di Ahmed al-Jaber al-Qatan, ragazzo di 16 anni, avvenuta durante una protesta antigovernativa, debba essere indipendente, che le conclusioni debbano essere rese pubbliche e che i responsabili debbano essere assicurati alla giustizia;

17.

sottolinea l'importanza della riconciliazione come parte essenziale della riforma e della stabilità nella società composita del Bahrein in cui i diritti di ogni cittadino dovrebbero essere equamente garantiti sia nel disposto che nella pratica della legge;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Regno del Bahrein.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0148.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0333.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0109.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/129


Giovedì 27 ottobre 2011
Il caso di Rafah Nached in Siria

P7_TA(2011)0476

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul caso di Rafah Nashed in Siria

2013/C 131 E/17

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui la Siria è firmataria,

viste le dichiarazioni della portavoce Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione europea, sul peggioramento della situazione dei diritti umani in Siria e sulla situazione di Rafah Nashed in Siria, rese rispettivamente il 30 agosto 2011 e il 23 settembre 2011,

viste le dichiarazioni che chiedono il rilascio di Rafah Nashed, rese da Isabelle Durant e Libor Rouček, Vicepresidenti del Parlamento europeo, e da Veronique de Keyser, vicepresidente del gruppo S&D, durante le sedute plenarie del 14, 15 e 29 settembre 2011,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 e 23 ottobre 2011 e le sanzioni adottate il 13 ottobre 2011,

viste le risoluzioni del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 (1) e del 7 luglio 2011 (2) sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen,

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 (3) sulla situazione in Syria,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che Nashed Rafah, prima psicanalista a praticare la professione in Siria e fondatrice della Scuola di psicoanalisi di Damasco, è stata arbitrariamente arrestata e posta in detenzione il 10 settembre 2011 all'aeroporto di Damasco da agenti dei servizi segreti generali; considerando che Nashed Rafah è nota per il suo lavoro con le vittime di traumi psicologici e per il suo impegno attivo a favore del dialogo tra tutti i siriani;

B.

considerando che Rafah Nashed ha 66 anni ed è in condizioni di salute precarie, in quanto è affetta da cardiopatia, è reduce da un cancro, soffre di pressione alta e deve assumere regolarmente farmaci; considerando che in carcere la sua salute si sta deteriorando, il che aggrava la sua condizione cardiaca;

C.

considerando che la signora Nashed si stava recando a Parigi per riunirsi con la figlia, in attesa di partorire, quando è stata portata in carcere senza alcuna accusa e tenuta inizialmente in detenzione segreta;

D.

considerando che il 14 settembre 2011 è stata accusata di "attività che possono destabilizzare lo Stato" e che il giudice ha rifiutato di rilasciarla su cauzione; considerando che la natura dell'accusa e la paranoia che ha colpito il regime negli ultimi sei mesi fanno temere un lungo periodo di detenzione volto a intimidire l'intera comunità intellettuale siriana;

E.

considerando che in pochissime ore è stata messa in atto un'enorme mobilitazione internazionale, compresa una petizione ai fini del suo rilascio immediato e incondizionato;

1.

condanna con fermezza l'arresto e la detenzione arbitrari della signora Rafah Nashed da parte delle autorità siriane;

2.

esprime la sua più profonda preoccupazione per la situazione della signora Nashed, in considerazione delle sue precarie condizioni di salute;

3.

invita le autorità siriane a rilasciare immediatamente e incondizionatamente la signora Rafah Nashed per ragioni mediche e umanitarie e a garantire la sua incolumità fisica e il suo ritorno alla famiglia senza ulteriori indugi;

4.

chiede che le autorità siriane autorizzino le organizzazioni umanitarie e i medici a trattare le vittime della violenza e diano loro accesso a tutte le regioni del paese, mettendoli in grado di svolgere il proprio lavoro legittimo e pacifico senza timore di rappresaglie e senza restrizione alcuna, ivi incluse le vessazioni giudiziarie; invita le autorità siriane a conformarsi alle norme internazionali in materia di diritti umani e agli impegni internazionali che garantiscono la libertà di opinione e di espressione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della Lega araba e al governo e al parlamento della Repubblica araba di Siria.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0148.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0333.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0387.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 25 ottobre 2011

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/131


Martedì 25 ottobre 2011
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011- Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati - Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna

P7_TA(2011)0445

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'Unione europea al bilancio generale 2011, Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati e Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (13991/2011 – C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD))

2013/C 131 E/18

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2011, adottato in via definitiva il 15 dicembre 2010 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, presentato dalla Commissione il 22 giugno 2011 (COM(2011)0374),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 adottata il 12 settembre 2011 (13991/2011 – C7-0244/2011)

visto l'articolo 75 ter del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0346/2011),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'Unione europea al bilancio generale 2011 riguarda la modifica dell'organigramma di due istituzioni, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE),

B.

considerando che l'istituzione del SEAE nel 2010 era improntata ai principi della neutralità di bilancio e di una gestione sana ed efficiente, tenendo nel contempo pienamente conto dell'impatto della crisi economica sulle finanze pubbliche e della necessità del rigore di bilancio,

C.

considerando che sin dall'inizio è stato evidente che si sarebbe reso necessario rimpinguare progressivamente il servizio e rendere necessarie risorse a tal fine in funzione dei progressi della struttura dell'istituzione e della sua capacità di assorbimento,

D.

considerando che nella sua posizione del 12 settembre 2011 il Consiglio ha confermato la richiesta della Commissione,

1.

prende atto della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011;

2.

decide di modificare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 nel modo indicato in appresso;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, insieme agli emendamenti del Parlamento, al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e organismi interessati, nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

SEZIONE: IX:   Garante europeo della protezione dei dati

ALLEGATO -   ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi

 

2011

Posizione del Consiglio (=DAB 5/2011)

Emendamento del Parlamento

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

 

 

 

 

AD 15

+1

 

-1

 

AD 14

-1

 

+1

 

AD 13

 

 

 

 

AD 12

 

 

 

 

AD 11

3

 

3

 

AD 10

1

 

1

 

AD 9

5

 

5

 

AD 8

7

 

7

 

AD 7

3

 

3

 

AD 6

5

 

5

 

AD 5

1

 

1

 

Totale AD

26

 

26

 

AST 11

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

AST 9

1

 

1

 

AST 8

1

 

1

 

AST 7

1

 

1

 

AST 6

1

 

1

 

AST 5

3

 

3

 

AST 4

2

 

2

 

AST 3

3

 

3

 

AST 2

3

 

3

 

AST 1

 

 

 

 

Totale AST

15

 

15

 

Totale generale

41

 

41

 


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 12.3.2010.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/133


Martedì 25 ottobre 2011
Pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***I

P7_TA(2011)0448

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro monitoraggio (testo codificato) (COM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))

2013/C 131 E/19

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0120),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0349/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 153.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Martedì 25 ottobre 2011
P7_TC1-COD(2011)0053

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

La direttiva 92/23/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (5) e stabilisce prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi concernono tra l'altro i pneumatici. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di veicolo a motore e rimorchio, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2007/46/CE relative ai veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

(3)

Una regolamentazione in materia di pneumatici comporta prescrizioni comuni relative non soltanto alle loro caratteristiche ma anche all'attrezzatura dei veicoli e dei loro rimorchi per quanto concerne i pneumatici.

(4)

È opportuno tener conto delle prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 30 («Uniform Provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers) nella versione modificata (6), nel regolamento n. 54 («Uniform Provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commecial vehicles and their trailers») (7), nel regolamento n. 64 («Uniform Provisions concerning the approval of vehicles equipped with temporary-use spare wheels/tyres») modificato (8), e nel regolamento n. 117 («Uniform Provisions Concerning the Approval Of Tyres With Regard To Rolling Sound Emissions And To Adhesion On Wet Surfaces»), modificato (9), allegati all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché sulle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (10).

(5)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all’allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)   «pneumatico»: qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli ai quali si applica la direttiva 2007/46/CE. Questa definizione non copre i pneumatici da neve chiodati;

b)   «veicolo»: qualsiasi veicolo al quale si applichi la direttiva 2007/46/CE;

c)   «fabbricante»: chi detiene un marchio di fabbrica o commerciale di veicoli o di pneumatici.

Articolo 2

1.   I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati a essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1o ottobre 1980 in poi.

2.   I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai:

a)

pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

b)

pneumatici il cui diametro nominale del cerchio è inferiore o uguale a 254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25);

c)

pneumatici di scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto 2.3.6 dell'allegato II;

d)

pneumatici progettati soltanto per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1o ottobre 1980.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato II e gli attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato V e gli attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

3.   Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato III, l'omologazione CE per quanto riguarda i pneumatici ai veicoli i cui pneumatici (compreso l'eventuale pneumatico di scorta) posseggono i requisiti di cui all'allegato II, nonché quelli relativi ai veicoli, di cui all'allegato IV, ed assegnano un numero di omologazione come specificato nell'allegato III.

Articolo 4

Entro un mese dalla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione CE, le autorità omologanti di ciascuno Stato membro inviano agli altri Stati membri una copia del certificato di omologazione CE per un componente (pneumatico) o veicolo, i cui modelli sono riportati nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III e, a richiesta, il verbale di prova di tutti i tipi di pneumatici omologati.

Articolo 5

Nessuno Stato membro può vietare o limitare l'immissione sul mercato di pneumatici con il marchio di omologazione CE.

Articolo 6

Nessuno Stato membro può rifiutare di rilasciare ad un veicolo l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi pneumatici recano il marchio di omologazione CE e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 7

Nessuno Stato membro può vietare l'uso di un veicolo per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi recano il marchio di omologazione CE e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 8

1.   Qualora, sulla base di una motivazione dettagliata, uno Stato membro ritenga che un tipo di pneumatico o un tipo di veicolo sia pericoloso, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, esso può vietare temporaneamente o sottoporre a speciali condizioni sul proprio territorio l'immissione di questo tipo di pneumatico sul mercato. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2.   Entro sei settimane la Commissione provvede a consultare gli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3.   Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla direttiva, questi ultimi vengono decisi, secondo la procedura stabilità dall'articolo 11; in questo caso lo Stato membro che ha messo in atto misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di questi adeguamenti.

Articolo 9

1.   Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CE per un componente (pneumatico) o veicolo prende tutte le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità degli esemplari prodotti al tipo omologato, eventualmente in collaborazione con le autorità omologanti degli altri Stati membri. A tal fine questo Stato membro può procedere in qualsiasi momento a controlli della conformità dei pneumatici o dei veicoli alle prescrizioni della presente direttiva. Siffatti controlli sono unicamente saltuari.

2.   Qualora si accerti che diversi pneumatici o veicoli aventi lo stesso marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 e di cui sopra prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CE. Lo Stato prende le stesse disposizioni qualora le autorità omologanti di un altro Stato membro gli segnalino siffatta mancanza di conformità.

3.   Le autorità omologanti di uno Stato membro notificano entro un mese alle autorità degli altri Stati membri, mediante la scheda riportata nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III, la revoca di un'omologazione CE e i motivi di questa misura.

Articolo 10

Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CE, per quanto riguarda un pneumatico, o un veicolo, per quanto concerne il montaggio dei pneumatici che implichi il divieto di immissione in commercio o di impiego, presa in base alle disposizioni applicative della presente direttiva, deve essere motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle possibilità di ricorso offerte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale detti ricorsi possono essere presentati.

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI sono adottate secondo la procedura di cui all’ articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri non possono per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio su veicoli nuovi:

a)

rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico;

b)

rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nonché la vendita o la messa in circolazione o l'utilizzazione di pneumatici,

se i veicoli o i pneumatici sono conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri non possono rilasciare omologazioni CE, e rifiutano il rilascio delle omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi nel campo di applicazione della presente direttiva che non siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri non possono rilasciare né l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio se i requisiti della presente direttiva non sono rispettati.

4.   Gli Stati membri:

a)

considerano non validi agli effetti dell'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva 2007/46/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni di tale direttiva se i requisiti della presente direttiva, così non sono rispettati; e

b)

rifiutano l'immatricolazione o vietano la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i requisiti della presente direttiva.

5.   Le prescrizioni della presente direttiva sono applicabili, ai fini dell'articolo 28 della direttiva 2007/46/CE, ai pneumatici compresi nel campo di applicazione della presente direttiva, tranne quelli della classe C1e, ai quali si applica dal 1o ottobre 2011.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La direttiva 92/23/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VIII.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 153.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011.

(3)  GU L 129, del 14.5.1992, pag. 95.

(4)  Cfr. Allegato VII, parte A.

(5)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(6)  Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev 1/Add. 29, 1.4.1975 e sue modifiche 01, 02 e supplementi.

(7)  Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev. 1/Add. 53 e supplementi.

(8)  Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev. 1/Add. 63 e supplementi.

(9)  Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev. 2/Add. 116 e sue modifiche 01 e supplementi.

(10)  Pubblicato quale allegato I della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).


Martedì 25 ottobre 2011
ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

Disposizioni amministrative per l'omologazione CE di pneumatici:

Appendice 1

Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico

Appendice 2

Certificato di omologazione CE (pneumatici)

Appendice 3

Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada

Appendice 4

Certificato di omologazione CE (emissioni sonore pneumatico/strada)

ALLEGATO II (1)

Prescrizioni relative ai pneumatici

Appendice 1

Figura esplicativa

Appendice 2

Elenco dei simboli degli indici di carico (LI) e della corrispondente massa massima (KG)

Appendice 3

Disposizioni delle iscrizioni sul pneumatico

Appendice 4

Relazione tra indice di pressione e unità di pressione

Appendice 5

Cerchio di riferimento, diametro esterno e larghezza della sezione di pneumatici aventi determinate designazioni dimensionali

Appendice 6

Metodi di misurazione delle dimensioni dei pneumatici

Appendice 7

Procedimento per le prove di carico/velocità

Appendice 8

Variazione della capacità di carico in funzione della velocità; pneumatici per veicoli commerciali, radiali e diagonali

ALLEGATO III

Disposizioni amministrative relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici

Appendice 1

Scheda informativa (veicolo)

Appendice 2

Certificato di omologazione CE (veicolo)

ALLEGATO IV

Prescrizioni relative ai veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici

ALLEGATO V

Emissioni sonore pneumatico/strada

Appendice 1

Metodo di prova per i livelli sonori del pneumatico/Strada-Metodo «corsa a motore spento»

Appendice 2

Verbale di prova

ALLEGATO VI

Specifiche del terreno di prova

ALLEGATO VII

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive/ Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale

ALLEGATO VIII

Tavola di Concordanza

(Il testo dell'allegato non è qui riprodotto a causa della sua lunghezza. Per tale testo, riferirsi alla proposta della Commissione (COM(2011)0120))


(1)  Le prescrizioni tecniche per i pneumatici sono analoghe a quelle dei regolamenti nn. 30 e 54 della Commissione economica per l'Europa.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/139


Martedì 25 ottobre 2011
Applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione ***I

P7_TA(2011)0451

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

2013/C 131 E/20

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0001),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0018/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0282/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 53.


Martedì 25 ottobre 2011
P7_TC1-COD(2011)0002

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/87/UE)


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/140


Martedì 25 ottobre 2011
Motori immessi sul mercato in regime di flessibilità ***I

P7_TA(2011)0452

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

2013/C 131 E/21

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0362),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0171/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2010 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0080/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 48 del 15.2.2011, pag. 134.


Martedì 25 ottobre 2011
P7_TC1-COD(2010)0195

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/88/UE)


Mercoledì 26 ottobre 2011

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/142


Mercoledì 26 ottobre 2011
Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio 2012 quale modificato dal Consiglio - tutte le sezioni

P7_TA(2011)0461

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 quale modificato dal Consiglio, tutte le sezioni (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) e le lettere rettificative nn. 1/2012 (COM(2011)0372) e 2/2012 (COM(2011)0576) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012

2013/C 131 E/22

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2012 (4),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2012 – Sezione I – Parlamento (5),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 presentato dalla Commissione il 26 maggio 2011 (COM(2011)0300),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2012 (6),

vista la posizione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 25 luglio 2011 (13110/2011 – C7-0247/2011),

viste le lettere rettificative nn. 1/2012 e 2/2012 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 presentate dalla Commissione rispettivamente il 17 giugno 2011 e il 16 settembre 2011,

visto l'articolo 75 ter del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0354/2011),

SEZIONE III

Considerazioni generali

1.

rammenta che la promozione di un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, che crei occupazione e posti di lavoro di qualità attraverso la realizzazione delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, costituisce un obiettivo adottato di comune accordo dai 27 Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione europea; ricorda che l'attuazione della citata strategia presupporrà ingenti investimenti orientati al futuro fino al 2020, che la Commissione, nella sua comunicazione del 19 ottobre 2010, intitolata "Revisione del bilancio dell'Unione europea" (COM(2010)0700), stima ad almeno 1,8 miliardi di EUR; sottolinea pertanto che occorre effettuare fin d'ora, senza ulteriori indugi, i necessari investimenti a livello di Unione europea e di Stati membri;

2.

ricorda che, per aiutare l'Europa a riprendersi dalla crisi economica e sociale e a uscirne rafforzata, la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva deve essere al centro della strategia di bilancio dell'Unione per il 2012;

3.

esprime profonda apprensione, in tale contesto, per il fatto che l'attuale crisi ha causato un calo degli investimenti pubblici in alcuni di questi settori a seguito degli adeguamenti dei bilanci nazionali attuati dagli Stati membri; chiede un'inversione di tendenza ed è fermamente convinto che sia necessario garantire investimenti a livello sia nazionale che europeo affinché l'Unione nel suo insieme possa realizzare progressi nel quadro della strategia Europa 2020; è del parere che il bilancio dell'Unione europea debba svolgere un ruolo significativo in quanto elemento propulsore per le politiche di rilancio degli Stati membri, grazie all'incentivazione e al sostegno degli investimenti nazionali volti a rafforzare la crescita e l'occupazione e che debba essere utilizzato a tal fine; sottolinea che si tratta di un approccio totalmente in linea con le dinamiche del semestre europeo che, in quanto nuovo meccanismo per una migliore governance economica europea, punta a incrementare la coerenza, le sinergie e la complementarità tra il bilancio dell'Unione europea e i bilanci nazionali in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 stabiliti di comune accordo;

4.

ricorda nuovamente che il bilancio dell'Unione europea non dovrebbe in alcun caso essere percepito e valutato semplicemente come una componente finanziaria che costituisce un onere supplementare per i bilanci nazionali, ma dovrebbe invece essere visto come un'opportunità per potenziare le iniziative e gli investimenti che presentano un interesse e un valore aggiunto per l'Unione nel suo insieme, gran parte dei quali sono adottati in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e sono pertanto legittimati anche a livello nazionale;

5.

ribadisce la natura complementare del bilancio dell'Unione europea rispetto ai bilanci nazionali e l'impulso che esso crea ai fini della promozione della crescita e della creazione di posti di lavoro e sottolinea che, viste la sua natura ed entità limitata, non dovrebbe essere messo in discussione e limitato da riduzioni arbitrarie ma che occorre bensì rafforzarne alcuni ambiti mirati;

6.

riconosce che vi è una forte carenza di fondi nell'Unione, a livello sia degli Stati membri sia dell'Unione; sottolinea che tutti i programmi e tutte le spese dovrebbero essere attentamente analizzati sotto il profilo della sostenibilità, dell'efficienza e dell'efficacia, attribuendo così un'importanza reale al concetto di rapporto costi/benefici;

7.

sottolinea che i margini previsti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) non consentono un reale spazio di manovra, in particolare all'interno della sottorubrica 1a e della rubrica 4, e riducono la capacità dell'Unione di far fronte ai cambiamenti politici e ai fabbisogni imprevisti pur mantenendo le sue priorità; sottolinea che, vista la portata delle sfide che l'Unione europea è chiamata ad affrontare, sarebbero necessarie risorse ben superiori rispetto a massimali fissati dall'attuale QFP; ricorda, a tale riguardo, che le varie sfide e le nuove priorità che sono emerse, come la primavera araba quest'anno e la necessità di imprimere un notevole slancio all'attuazione della strategia Europa 2020, quale soluzione coordinata per contrastare l'attuale crisi economica e sociale, hanno reso inevitabile la mobilitazione degli strumenti previsti dall'AII del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

La posizione del Consiglio

8.

si rammarica che il Consiglio abbia ridotto il progetto di bilancio (PB) della Commissione di 1,59 miliardi di EUR per quanto riguarda gli impegni (– 1,08 %) e di 3,65 miliardi di EUR per quanto riguarda i pagamenti (– 2,75 %), portando gli importi complessivi a 146,25 miliardi di EUR in impegni (+ 2,91 % rispetto al bilancio 2011 (7)) e a 129,09 miliardi di EUR in pagamenti (+ 2,02 %) rispetto agli aumenti rispettivamente di + 4,03 % e + 4,91 % previsti dal PB della Commissione (inclusa la lettera rettificativa n. 1/2012);

9.

constata che il Consiglio ha proposto di ridurre la dotazione di centinaia di linee di bilancio senza proporre alcun aumento; sottolinea che questi tagli lineari riguardano tutte le rubriche del QFP, seppure non nella stessa misura;

10.

rileva alcune incongruenze dei tagli in questione rispetto alle posizioni adottate di recente dal Consiglio, come ad esempio i tagli che ha apportato, nel PB 2012, alle linee riguardanti le neo-istituite autorità di vigilanza finanziaria, la cui creazione è stata fortemente auspicata dal Consiglio, che però non sembra disposto a dotarle delle risorse finanziarie necessarie al loro corretto funzionamento;

11.

prende atto dei timori manifestati dal Consiglio circa i vincoli economici e di bilancio a livello nazionale; ritiene che l'Unione dovrebbe dar prova di responsabilità; ricorda tuttavia che, ai sensi delle disposizioni del trattato, il bilancio dell'Unione non può essere in disavanzo e che il bilancio dell'Unione rappresenta il 2 % della spesa pubblica complessiva dell'Unione;

12.

deplora, a tale riguardo e nonostante le reiterate richieste del Parlamento, che il Consiglio abbia apportato tagli orizzontali al bilancio, decidendo a priori sul livello generale degli stanziamenti, senza tenere in debito conto una valutazione accurata delle reali esigenze ai fini del conseguimento degli obiettivi concordati e degli impegni assunti a livello politico dall'Unione, né le priorità del Parlamento illustrate nella summenzionata risoluzione del 23 giugno 2011 sul mandato per il trilogo;

13.

sottolinea che la sola considerazione dei tassi di esecuzione del passato e dei tassi di aumento rispetto al bilancio dell'esercizio precedente quale criterio per la scelta delle linee e degli importi da ridurre rappresenta un approccio retrospettivo che non consente, nel contesto della programmazione pluriennale, di rispecchiare adeguatamente l'accelerazione dell'esecuzione nel corso degli anni;

14.

osserva che il basso livello dei pagamenti proposto dal Consiglio causerebbe una maggiore discrepanza tra gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti d'impegno, che comporterebbe automaticamente un aumento degli importi da liquidare (RAL) a fine esercizio, in particolare per le sottorubriche 1a e 1b; ammonisce in tale contesto riguardo all'importo già estremamente elevato del RAL accumulato in una fase così prossima al termine del QFP;

Proposta di bilancio del Parlamento

15.

fissa il livello complessivo degli stanziamenti a 147 763,82 milioni di EUR e a 133 143,18 milioni di EUR rispettivamente per gli impegni e per i pagamenti;

16.

ricorda che il Parlamento ha incluso le politiche della strategia Europa 2020 tra le principali priorità (8) del bilancio 2012, in quanto esse costituiscono elementi essenziali e necessari della strategia dell'Unione europea per la ripresa economica; sottolinea che l'aumento degli stanziamenti proposto per una serie di voci di bilancio riguarda strategie a breve e a lungo termine per il futuro dell'Unione europea;

17.

è del parere che il livello dei pagamenti proposti dalla Commissione corrisponda allo stretto necessario, come indicato in numerose dichiarazioni del Presidente Barroso e del Commissario Lewandowski; dubita che il progetto di dichiarazione n. 1 del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento, intesa a risolvere il problema di eventuali fabbisogni di pagamenti aggiuntivi, sia di qualche utilità a tale riguardo, in particolare alla luce di quanto avvenuto all'inizio del 2011, quando il Consiglio si è dimostrato riluttante a onorare una dichiarazione analoga concernente il bilancio 2011; decide pertanto di ripristinare la maggior parte degli stanziamenti di pagamento ai livelli del PB, in particolare in considerazione del fatto che i tagli dei pagamenti apportati dal Consiglio riguardano anche settori e linee di bilancio che rientrano tra gli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto nelle sottorubriche 1a e 1b;

Sottorubrica 1a

18.

ricorda che la sottorubrica 1a è la rubrica più importante del QFP 2007-2013 in termini di conseguimento delle finalità della strategia Europa 2020, grazie al suo contributo diretto o indiretto al finanziamento dei cinque obiettivi primari e delle sette iniziative faro;

19.

si rammarica che la Commissione e il Consiglio non propongano, in linea di massima, un incremento del sostegno agli investimenti urgenti necessari per la realizzazione delle sette iniziative faro superiore alle previsioni iniziali, e che essi evidenzino una preoccupante tendenza a posticipare al QFP relativo al periodo successivo al 2013 il notevole incremento dello sforzo finanziario comune; è convinto che tale atteggiamento metterà seriamente a rischio il conseguimento degli obiettivi primari entro il 2020; propone pertanto incrementi mirati rispetto al PB della Commissione in alcuni ambiti chiave, quali la competitività e l'imprenditorialità, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e l'apprendimento permanente;

20.

ricorda che per finanziare il progetto ITER l'autorità di bilancio dovrà approvare una revisione del QFP 2007-2013; prende atto della proposta della Commissione del 20 aprile 2011 relativa al finanziamento dell'importo mancante di 1,3 miliardi di EUR per il progetto ITER nel 2012 e 2013, ma insiste, in linea con l'esclusione di un finanziamento aggiuntivo di ITER da parte del Consiglio in sede di lettura del bilancio, affinché i negoziati sul fabbisogno aggiuntivo di ITER non siano condotti nel quadro della procedura di bilancio 2012; esprime tuttavia la volontà di risolvere la questione del finanziamento aggiuntivo di ITER entro il 2011, al fine di garantire che le esistenti strutture dell'Unione per la fusione nucleare non siano pregiudicate dall'assenza di decisioni;

21.

ribadisce la propria ferma opposizione a qualsiasi riassegnazione di fondi dal Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (7°PQ), come proposto dalla Commissione nell'ambito del pacchetto finanziario di ITER, in quanto ciò pregiudicherebbe la buona attuazione del programma e ridurrebbe in misura significativa il suo contributo al conseguimento degli obiettivi primari e alla realizzazione delle iniziative faro della strategia Europa 2020; ripristina pertanto gli importi della programmazione finanziaria per il 7°PQ, aggiungendo 100 milioni di EUR alle linee di bilancio decurtate dalla Commissione; ripristina altresì la maggior parte dei tagli dei pagamenti apportati dal Consiglio alle linee afferenti al 7°PQ (492 milioni di EUR), onde evitare il rischio di mancato rispetto degli obblighi giuridici esistenti, che potrebbe comportare costi aggiuntivi dovuti al pagamento degli interessi di mora;

22.

decide di incrementare ulteriormente il livello degli stanziamenti d'impegno per determinate linee del 7°PQ (Capacità – Ricerca a favore delle piccole e medie imprese, Cooperazione – Energia, Idee, Persone, Ricerca nel settore dell'energia); considera tali linee indispensabili per garantire la crescita e gli investimenti in settori chiave che sono al centro della strategia Europa 2020; ritiene che l'attuale tasso di attuazione del 7°PQ sia in grado di garantire che gli importi aggiuntivi in questione possano essere efficacemente integrati nella programmazione finanziaria di tali programmi;

23.

aumenta ulteriormente il livello complessivo degli stanziamenti d'impegno destinati al Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP – Energia intelligente e CIP – Imprenditorialità e innovazione), rispetto a quanto previsto inizialmente, al fine di realizzare le iniziative faro della strategia Europa 2020; si augura che tale incremento possa contribuire a migliorare l'accesso delle PMI a tale programma e a sviluppare programmi specifici nonché meccanismi finanziari innovativi; ricorda, a tale proposito, il ruolo cruciale svolto dalle PMI nel rilanciare l'economia dell'Unione europea e appoggia in particolare il programma CIP-EIP quale strumento indispensabile per uscire dalla crisi;

24.

decide di incrementare in maniera sostanziale gli stanziamenti d'impegno a favore del programma per l'apprendimento permanente, visti il suo elevato valore aggiunto europeo e il suo consistente contributo alle iniziative faro "Youth on the Move" e "Unione dell'innovazione"; è convinto dell'assoluta fattibilità dei suddetti incrementi, in quanto l'esecuzione degli stanziamenti supplementari destinati al programma in questione, proposti dal Parlamento europeo e adottati dall'autorità di bilancio nell'ambito del bilancio 2011, non ha finora incontrato alcun problema, il che ha comportato una crescita sostanziale del numero dei partecipanti; ribadisce la ferma volontà di sostenere i programmi dell'Unione nei settori della gioventù e dell'istruzione, in quanto essi possono contribuire alla riduzione del tasso di disoccupazione giovanile; propone altresì un incremento supplementare degli stanziamenti d'impegno a favore del programma Erasmus Mundus;

25.

decide di ripristinare i pagamenti iscritti nel PB alla linea relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e rinnova l'invito ad apportare ulteriori miglioramenti alla procedura per la mobilitazione del FEG, onde velocizzare l'assistenza sul terreno;

26.

propone a tale riguardo all'altro ramo dell'autorità di bilancio la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 30,75 milioni di EUR nell'ambito della sottorubrica 1a;

Sottorubrica 1b

27.

osserva che la posizione del Consiglio non modifica la proposta della Commissione per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno e sottolinea che tale posizione è pienamente in linea con le dotazioni fissate nel QFP, tenendo conto dell'adeguamento tecnico rispetto al quadro finanziario per il 2012, secondo quanto previsto dal punto 17 dell'AII del 17 maggio 2006;

28.

ricorda l'importante ruolo svolto dalla politica regionale e di coesione per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e la ripresa economica delle regioni europee; deplora l'approccio restrittivo adottato dal Consiglio per quanto riguarda i pagamenti, che sono stati ridotti di circa 1,3 miliardi di EUR rispetto alle previsioni della Commissione relative al fabbisogno di pagamenti per il 2012; constata che solo le linee relative all'obiettivo di convergenza e all'assistenza tecnica non sono state interessate dai tagli del Consiglio; ricorda che questi tagli si applicano a dotazioni finanziarie che erano già nettamente inferiori rispetto alle stime degli Stati membri (61 miliardi di EUR per il 2012, che corrispondono a un aumento di circa il 50 % rispetto al PB) e che sono generalmente considerate come lo stretto necessario per soddisfare le prossime richieste di pagamento ed essere compatibili con l'accelerazione dell'esecuzione alla fine del periodo di programmazione; è convinto che un siffatto atteggiamento del Consiglio sia tanto più inaccettabile dal momento che la Commissione ha formulato di recente alcune proposte concrete volte ad accrescere i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e di coesione nei paesi più colpiti dall'attuale crisi finanziaria ed economica; richiede una valutazione dell'attuazione della politica regionale e della politica di coesione, corredata di proposte concrete sulle modalità di riduzione dei RAL;

29.

invita la Commissione a riconoscere il ruolo fondamentale svolto dai livelli locale e regionale nella lotta ai cambiamenti climatici;

30.

ripristina pertanto gli stanziamenti di pagamento ridotti dal Consiglio al livello del PB;

Rubrica 2

31.

ripristina in generale i tagli apportati dal Consiglio all'interno della rubrica 2 al livello di 60 457,76 milioni di EUR, che corrisponde a un aumento del 3,07 % rispetto al bilancio 2011; ritiene che la stima dei fabbisogni finanziari effettuata dalla Commissione sia più realistica delle proposte del Consiglio, specialmente nell'attuale clima di grande incertezza economica e d'instabilità del mercato;

32.

sottolinea che la tradizionale "lettera rettificativa agricola" che sarà presentata nell'autunno 2011 correggerà le attuali stime trasformandole in una valutazione più precisa delle reali esigenze; richiama l'attenzione, in tale contesto, sul livello finale delle entrate con destinazione specifica previsto per il 2012 (correzioni per verifiche di conformità, irregolarità e prelievo supplementare per il latte), in quanto è da quest'ultimo che dipenderà, alla fine il livello dei nuovi stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2012; ritiene che, salvo imprevisti, il margine attualmente reso disponibile (352,24 milioni di EUR) dovrebbe essere sufficiente per far fronte ai fabbisogni nell'ambito della rubrica;

33.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi per definire chiare priorità a titolo di tale rubrica a favore di agrosistemi sostenibili, che preservino la biodiversità, proteggano le risorse idriche e la fertilità del suolo e rispettino il benessere degli animali e l'occupazione; ritiene che una tale politica potrebbe ripercuotersi positivamente sulla prevenzione di crisi come quella della diffusione dell'E. coli;

34.

respinge l'aumento della cosiddetta linea per le spese negative (liquidazione dei conti) che appare come una riduzione artificiale del livello complessivo degli stanziamenti della rubrica 2; ritiene tuttavia che gli Stati membri si trovino probabilmente in una migliore posizione per valutare l'efficacia e l'affidabilità dei rispettivi sistemi nazionali di supervisione e controllo nel settore della politica agricola comune (PAC), che sembra essere sovrastimato;

35.

sottolinea la palese inadeguatezza dei meccanismi di prevenzione e di reazione alle crisi nel settore ortofrutticolo e, quindi, la necessità di individuare una soluzione immediata in attesa che entri in vigore la nuova PAC; esorta la Commissione a presentare una proposta concreta al Parlamento e al Consiglio volta a garantire un adeguato incremento del contributo dell'Unione al fondo anticrisi creato nel quadro del Fondo operativo delle organizzazioni dei produttori; chiede che tale incremento sia destinato a finanziare misure specifiche a favore dei produttori vittime della crisi dell'E. coli e a prevenire il verificarsi di future crisi;

36.

prevede un maggiore sostegno a favore del programma "Latte nelle scuole" e il mantenimento del sostegno al programma "Frutta nelle scuole";

37.

mantiene la dotazione finanziaria destinata al Programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione europea, che dà sostegno a 18 milioni di persone con problemi di malnutrizione nell'Unione; si compiace del recente sforzo della Commissione (si veda la proposta modificata della Commissione del 3 ottobre 2011 a tale proposito COM(2011)0634)) volto a individuare una soluzione politica e giuridica per evitare tagli drastici all'attuazione del programma nel 2012 e nel 2013; invita vivamente il Consiglio ad approvare senza indugio tale proposta, in particolare in considerazione della difficile situazione sociale in molti Stati membri a seguito della crisi finanziaria ed economica;

38.

continua a sostenere un livello commisurato a favore del programma LIFE+ che accorda priorità unicamente ai progetti relativi all'ambiente e all'azione per il clima; ricorda che i problemi ambientali e la loro soluzione non tengono conto dei confini nazionali, per cui è ovvio che essi devono essere trattati a livello di Unione europea; invita a tale riguardo gli Stati membri a migliorare sostanzialmente l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia ambientale;

39.

sottolinea che la politica comune della pesca rimane un'importante priorità politica e mantiene il suo finanziamento ai livelli proposti nel PB in vista della sua imminente riforma; è del parere che il finanziamento della politica marittima integrata non debba andare a scapito di quello di altre iniziative e programmi nel settore della pesca a titolo della rubrica 2; ritiene che un'efficace gestione della pesca sia di cruciale importanza per preservare gli stock ittici e prevenire lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche; accoglie con favore un sostegno supplementare alle nuove organizzazioni internazionali di pesca;

Sottorubrica 3a

40.

ribadisce la propria pressante richiesta di una risposta adeguata ed equilibrata alle attuali sfide nei settori della migrazione e della solidarietà, al fine di migliorare la gestione dell'immigrazione regolare e di prevenire e contrastare quella clandestina; riconoscendo l'obbligo degli Stati membri di conformarsi alla normativa dell'Unione in vigore, sottolinea la necessità di finanziamenti sufficienti e di strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza nel pieno rispetto delle norme sulla protezione interna, dei diritti umani e della solidarietà tra tutti gli Stati membri; chiede pertanto un aumento equilibrato, rispetto al PB, degli stanziamenti destinati, da un lato, a Frontex e all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, tenuto conto delle loro accresciute competenze e, dall'altro, al Fondo europeo per i rifugiati; ripristina inoltre al livello del PB gli stanziamenti d'impegno destinati sia al Fondo europeo per i rimpatri che al Fondo europeo per le frontiere esterne; è fermamente convinto dell'assoluta necessità di una sufficiente dotazione di tali fondi, tenuto conto degli attuali sviluppi, soprattutto nella regione mediterranea, e delle sfide che si presentano per la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione e la gestione dei flussi migratori;

41.

deplora gli ingenti tagli proposti dal Consiglio per Frontex, per il Fondo europeo per le frontiere esterne e per il Fondo europeo per i rimpatri, è fermamente convinto dell'assoluta necessità di aumentare la dotazione di tali fondi, tenuto conto degli attuali sviluppi, soprattutto nella regione mediterranea, e delle sfide che si presentano per la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione e la gestione dei flussi migratori;

42.

intende, mediante il ripristino degli stanziamenti iscritti nel PB per la prevenzione della criminalità e del terrorismo conformemente alla programmazione finanziaria, contribuire all'avanzamento della sempre più necessaria cooperazione in settori quali la strategia europea in materia di sicurezza informatica o la confisca dei beni delle organizzazioni criminali;

43.

ritiene che la dotazione del programma Daphne sia stata finora insufficiente e intende assicurarne un adeguato finanziamento al fine di soddisfare il fabbisogno constatato nell'ambito della lotta alla violenza nei confronti delle donne;

Sottorubrica 3b

44.

ribadisce la necessità di rafforzare i finanziamenti a favore di programmi, iniziative e organismi orientati all'istruzione tenuto conto del contributo che apportano al completamento delle iniziative faro nell'ambito della strategia Europa 2020 "Youth on the Move" e "Unione dell'innovazione"; intende in particolare aumentare ulteriormente i finanziamenti a favore del programma "Gioventù in azione";

45.

è consapevole dell'importanza di coinvolgere i cittadini nello sviluppo della società civile e della vita politica in una prospettiva europea e ritiene inopportuno che il Consiglio abbia ridotto le spese relative alla cittadinanza;

46.

respinge qualsiasi ulteriore diminuzione dei finanziamenti a favore dello strumento finanziario per la protezione civile, in quanto il PB è già al di sotto della programmazione finanziaria e la protezione civile è una nuova competenza dell'Unione; ripristina pertanto gli importi del PB;

47.

ritiene che, per quanto riguarda gli Spazi pubblici europei, debbano essere presentati all'autorità di bilancio una relazione di valutazione e un programma di lavoro in tempo utile per poter essere presi in considerazione nella procedura di bilancio; decide di mantenere in riserva una parte degli stanziamenti per la comunicazione, in attesa che la Commissione dimostri la sua volontà di migliorare la collaborazione interistituzionale in tale settore;

48.

iscrive in riserva alcune dotazioni nell'attesa di ricevere relazioni di valutazione specifiche e un impegno formale a favore del rafforzamento della cooperazione interistituzionale;

49.

si compiace degli stanziamenti destinati al Programma di sanità pubblica, che integra, apportandovi un valore aggiunto, gli interventi degli Stati membri nei settori della promozione della salute e della prevenzione delle malattie; sostiene gli sforzi della Commissione volti a proseguire la campagna HELP per una vita senza tabacco, nell'ambito del Programma di sanità pubblica;

Rubrica 4

50.

ribadisce che, quest'anno più che in passato, la dotazione della rubrica 4 del bilancio 2012 è insufficiente e che il margine all'interno di tale rubrica è troppo esiguo per poter far fronte alle crescenti sfide politiche nei paesi limitrofi e a livello mondiale;

51.

plaude all'incremento degli stanziamenti per lo strumento di vicinato quale proposto nella lettera rettificativa n. 1/2012, in quanto conforme al sostegno espresso dal Parlamento a favore di una risposta chiara e coerente dell'Unione europea ai recenti sviluppi politici e sociali sulla sponda meridionale del Mediterraneo, e al valore aggiunto che ciò apporta alla dimensione esterna delle politiche dell'Unione in materia di affari interni e delle strategie macroregionali; ribadisce, tuttavia, con estrema chiarezza che una tale assistenza finanziaria non deve in alcun modo ripercuotersi negativamente sulle priorità esistenti;

52.

ritiene che, onde favorire il conseguimento di un accordo nell'ambito della conciliazione con l'altro ramo dell'autorità di bilancio, sia possibile convenire su eventuali tagli agli stanziamenti d'impegno di diverse linee di bilancio, in particolare relative alla politica estera e di sicurezza comune; considera adeguata, riguardo a quest'ultima, l'entità degli stanziamenti approvati per il bilancio 2011 e decide di modificare di conseguenza la posizione del Consiglio;

53.

ritiene che i finanziamenti supplementari che propone a favore della Palestina e dell'UNRWA siano indispensabili per garantire la sicurezza e il sostentamento dei profughi e gli sforzi in atto per garantire uno Stato palestinese capace di esistere autonomamente; chiede nuovamente una strategia chiara per la Palestina, che colleghi l'assistenza finanziaria dell'Unione a un accresciuto ruolo politico di quest'ultima nel processo di pace rispetto a entrambe le parti in conflitto;

54.

ricorda che il bilancio 2012 dovrebbe tener conto delle accresciute esigenze in relazione alla cooperazione con l'Asia e l'America latina;

55.

deplora che non sia stato possibile finanziare, nell'ambito del massimale del QFP per la rubrica 4, tutte le necessità e le limitate priorità individuate con cura dalle proprie commissioni specializzate e considera gli importi fissati nella sua lettura il minimo necessario per una posizione credibile dell'Unione europea quale attore globale;

56.

propone, a tale proposito, all'altro ramo dell'autorità di bilancio la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 208,67 milioni di EUR alla rubrica 4;

Rubrica 5

57.

respinge la posizione generale del Consiglio in merito alle spese della rubrica 5, che comporta un taglio complessivo di circa 74 milioni di EUR, tra cui 33 milioni di EUR per la Commissione, mediante tagli lineari ai bilanci di ciascuna istituzione;

58.

sottolinea che un approccio così restrittivo, pur permettendo di realizzare risparmi a breve termine nel bilancio dell'Unione europea e nei bilanci degli Stati membri, pregiudica l'attuazione delle politiche e dei programmi dell'Unione europea e, in ultima analisi, torna a danno dei cittadini e, in un secondo momento, incide negativamente sui bilanci nazionali; sottolinea inoltre che la Commissione e le altre istituzioni dovrebbero disporre di risorse sufficienti per svolgere le loro funzioni, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del TFUE;

59.

rileva che tale diminuzione è stata ottenuta tramite un incremento del cosiddetto tasso di riduzione forfettaria per il personale (posti non finanziati), che impedisce di migliorare i tassi di copertura degli organigrammi approvati dall'autorità di bilancio (in ragione del suo impatto diretto sulle assunzioni); si chiede a tale proposito come il Consiglio possa valutare l'eventuale fabbisogno di personale dei servizi della Commissione con maggiore precisione della Commissione stessa; respinge altresì i tagli previsti alle voci di spesa per le quali la Commissione ha già proposto risparmi netti nel progetto di bilancio (ad esempio, Ufficio delle pubblicazioni, studi e consultazioni, attrezzature e mobilio);

60.

riconosce il notevole impegno già profuso dalla Commissione nel suo PB al fine di congelare, in termini nominali, le sue spese amministrative e decide di ripristinare a tale livello tutte le voci di spesa della rubrica 5 nell'ambito della sezione III;

61.

decide, tuttavia, di creare delle riserve per determinate linee amministrative, in attesa di iniziative specifiche, follow-up o proposte della Commissione o allo scopo di ottenere informazioni supplementari;

Agenzie

62.

approva, in generale, il fabbisogno finanziario preventivato dalla Commissione per le agenzie e respinge i principi alla base dei tagli arbitrari e lineari apportati dal Consiglio rispetto al 2011;

63.

ritiene infatti che gli eventuali tagli apportati al bilancio delle agenzie nel corso della procedura di bilancio dovrebbero essere più strettamente legati alla programmazione delle attività e ai compiti delle agenzie stesse, a meno che non possano essere individuati ambiti specifici su cui intervenire per migliorare l'efficienza; considera al riguardo i tagli alla dotazione di Frontex, il cui mandato è appena stato rivisto, un classico esempio della totale incoerenza da parte del Consiglio per quanto riguarda, da un lato, i compiti e le attività delle agenzie – quali sanciti da testi e requisiti di legge – e, dall'altro, le risorse di bilancio a loro destinate;

64.

concorda in linea generale sul fatto che le eccedenze delle agenzie dovrebbero essere prese in considerazione in sede di elaborazione del PB e dovrebbero essere presentate in modo chiaro e trasparente; ribadisce tuttavia che le eccedenze delle agenzie che in parte si autofinanziano non dovrebbero sottostare a questa regola generale, al fine di tener conto delle fluttuazioni delle loro entrate;

65.

decide inoltre di incrementare, nel bilancio 2012, la dotazione delle tre nuove autorità di vigilanza finanziaria, vista l'estrema importanza che rivestono nell'attuale congiuntura economica e finanziaria e per agevolarne il processo costitutivo;

Progetti pilota e azioni preparatorie

66.

sottolinea che i progetti pilota e le azioni preparatorie, approvati in numero limitato, sono stati attentamente esaminati e valutati, anche sulla base della prima analisi effettuata dalla Commissione nel luglio 2011, al fine di evitare la duplicazione di azioni che già rientrano in programmi esistenti dell'Unione; ricorda che i progetti pilota e la azioni preparatorie sono intesi a formulare priorità politiche e ad avviare nuove iniziative, che potrebbero tradursi in futuro in attività e programmi dell'Unione europea;

SEZIONI I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Quadro generale

67.

rammenta la propria posizione adottata nella suddetta risoluzione del 6 aprile 2011, in cui invitava tutte le istituzioni a redigere il rispettivo bilancio sulla base di una gestione sana ed efficiente, sforzandosi di conseguire risparmi nella misura del possibile, conformemente alla lettera del Commissario Lewandowski del 3 febbraio 2011, in cui si esortava ciascuna istituzione a impegnarsi al massimo per contenere l'incremento della spesa al di sotto dell'1 % rispetto al 2011;

68.

riconosce gli sforzi profusi da tutte le istituzioni, che si sono tradotti in tagli effettivi ai loro bilanci; rileva che, in termini reali, la crescita dei bilanci di tutte le istituzioni è negativa, nonostante le nuove competenze, mansioni, azioni e attività risultanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

69.

constata che le spese amministrative e operative di tutte le istituzioni rappresentano il 5,59 % del bilancio totale dell'Unione europea, nell'ambito del quale la rubrica 5 dispone di un margine di 497,9 milioni di EUR;

70.

ribadisce che le misure di risparmio non possono compromettere il pagamento delle retribuzioni e delle pensioni, la manutenzione degli edifici e la sicurezza, dal momento che le istituzioni devono disporre del minimo necessario al loro funzionamento, e che i tagli debbono avvenire in modo tale da non penalizzare le istituzioni che hanno esaurito ogni margine di risparmio possibile, oltre al fatto che tali risparmi debbono essere legittimi e conservare la propria efficacia nel 2012;

Sezione I –     Parlamento europeo

Quadro generale

71.

sottolinea che l'attualizzazione del bilancio 2012 appena votata è pari all'1,44 % rispetto al 2011 (esclusa la lettera rettificativa sulla Croazia), in quanto la lettera rettificativa sulla Croazia sarà esaminata in seno al comitato di conciliazione con il Consiglio; si attende che vi verranno aggiunte le spese necessarie per l'adesione della Croazia e che, dopo il comitato di conciliazione, l'attualizzazione definitiva del bilancio 2012 risulterà dunque pari all'1,9 % (inclusa la Croazia); osserva che l'1,9 % è il tasso di attualizzazione più basso degli ultimi 12 anni; che, una volta detratte le spese legate all'adesione della Croazia e ai 18 nuovi deputati previsti dal trattato di Lisbona, tale percentuale si attesta solo allo 0,8 %; che lo 0,8 % rappresenta l'aumento più basso da almeno 15 anni; che negli ultimi 15 anni l'aumento medio è stato del 4,5 %; che, tenuto conto dell'attuale tasso di inflazione del 2,9 %, ciò corrisponde a una diminuzione reale del bilancio 2012; che, nonostante le nuove competenze, i nuovi posti, le azioni e le attività che discendono dal trattato di Lisbona, il Parlamento ha apportato tagli reali al bilancio;

72.

osserva che il livello complessivo del proprio bilancio per il 2012 è di 1 710,1 milioni di EUR (inclusi i 18 nuovi deputati in conseguenza del trattato di Lisbona); evidenzia che tale importo rappresenta una riduzione netta di 14,5 milioni di EUR rispetto allo stato di previsione e di 74,085 milioni di EUR rispetto alle proposte di bilancio iniziali prima della concertazione con l'Ufficio di presidenza;

73.

sottolinea che il bilancio 2012 è un bilancio di consolidamento, in cui il Parlamento ha compiuto il massimo sforzo per realizzare risparmi senza pregiudicare la qualità della sua attività e l'eccellenza legislativa; ritiene pertanto che il bilancio 2012 e il bilancio successivo per l'esercizio 2013 serviranno da riferimento per il prossimo quadro finanziario pluriennale;

74.

ribadisce che i risparmi previsti sulle linee di bilancio relative alla traduzione e all'interpretazione non devono pregiudicare il principio del multilinguismo in seno al Parlamento e nel quadro del dialogo tra le altre istituzioni; ribadisce che i risparmi saranno realizzati senza compromettere il diritto dei deputati di esprimersi nella loro lingua in seduta plenaria, nelle riunioni di commissione, nelle riunioni dei coordinatori e nelle procedure di consultazione a tre; ritiene che i deputati dovrebbero altresì mantenere il diritto di scrivere e leggere nella loro lingua;

75.

ritiene che, in un periodo di crescenti difficoltà finanziarie per molti cittadini europei e di costanti politiche di austerità, il Parlamento dovrebbe dare un esempio di rigore riducendo le spese di viaggio; chiede all'Ufficio di presidenza di creare le condizioni per realizzare risparmi del 5 % su tutte le spese di viaggio, incluse quelle per le delegazioni delle commissioni e le delegazioni interparlamentari, nel pieno rispetto dello statuto dei deputati e delle sue misure di attuazione; ritiene che una riduzione degli spostamenti dei deputati con voli in classe business contribuirebbe a realizzare tali risparmi; chiede che il 15 % degli stanziamenti per i viaggi sia iscritto in riserva in attesa della relazione che il Segretario generale del Parlamento dovrà presentare all'Ufficio di presidenza e alla commissione per i bilanci entro il 31 marzo 2012; chiede che tale relazione esamini la fattibilità di misure volte a garantire la massima efficienza possibile in materia di viaggi dei deputati, al fine di formulare raccomandazioni per eventuali economie di bilancio tenendo conto di tutte le proposte e le risoluzioni che il Parlamento ha già approvato al riguardo e presentando proposte volte a ridurre il numero dei voli in classe business, a incentivare l'acquisto di biglietti aerei in classe economica e a tariffe flessibili e a rivedere la regolamentazione relativa all'orario di apertura del registro dei deputati, in particolare il venerdì; si attende una riduzione degli stanziamenti per i viaggi nel 2012 sino al termine della legislatura; propone che, per quanto riguarda i risparmi sulle visite istituzionali, si tenga conto della preminenza del pluralismo sulla proporzionalità in sede di definizione della composizione delle delegazioni;

76.

rileva che nel bilancio 2012 rientrano anche le spese derivanti dall'arrivo di altri 18 deputati in ragione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (10 600 000 EUR);

77.

ribadisce la propria posizione secondo cui, in ogni caso, la realizzazione di economie laddove possibile e il proseguimento della riorganizzazione e della riassegnazione delle risorse esistenti sono elementi cruciali della propria politica di bilancio, in particolare nell'attuale periodo di crisi economica; ritiene pertanto che tali risparmi nell'ambito del bilancio 2012 debbano essere conseguiti nel più ampio contesto di cambiamenti strutturali con effetti di più lungo periodo; ritiene che i tagli accettatati dal Parlamento imporranno cambiamenti strutturali che non dovranno pregiudicare l'eccellenza legislativa del Parlamento; osserva che l'obiettivo è quello di concentrarsi sulle attività essenziali del Parlamento; sottolinea che i risparmi realizzati nel settore dell'interpretazione e della traduzione non pregiudicheranno il principio del multilinguismo, ma sono resi possibili grazie all'innovazione, alla riorganizzazione delle strutture e ai nuovi metodi di lavoro;

78.

plaude al buon livello di cooperazione tra la commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza, che si basa sulla fiducia e sul rispetto reciproci; ritiene che l'accordo raggiunto in sede di concertazione il 22 settembre 2011 e nel contesto dello stato di previsione (risoluzione del 6 aprile 2011, approvata in Aula con 479 voti favorevoli) non vada messo in discussione e che non si debba rinegoziare alcun elemento di tale accordo in assenza di eventuali cambiamenti verificatisi da allora;

79.

constata che l'indennità per spese generali è rimasta ai livelli del 2011; invita l'Ufficio di presidenza a non indicizzare nessuna indennità dei deputati (inclusa l'indennità "giornaliera");

80.

ribadisce che durante i negoziati di bilancio del Parlamento è stata proposta l'iscrizione in riserva di alcune dotazioni; chiede, nonostante il compromesso raggiunto in sede di concertazione tra la commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza, che le questioni soggiacenti a queste riserve per quanto riguarda il bilancio del Parlamento siano sviscerate e presentate in modo trasparente, fornendo informazioni chiare sui fabbisogni relativi alla traduzione e all'interpretazione, sulla ristorazione, sulla pulizia e la manutenzione, come pure sui servizi e le prestazioni di trasporto, su altri servizi esterni e sulla struttura dei prezzi o altre sovvenzioni applicabili relative a tali servizi;

Risorse umane

81.

approva le seguenti modifiche alla tabella dell'organico:

trasformazione di due posti temporanei AST3 in due posti permanenti AST1 per il Servizio medico;

30 rivalorizzazioni di posti AD5 in AD7 al fine di tener conto dei risultati dei concorsi interni AD7;

trasformazione di 15 posti AST (5 AST3, 5 AST5 e 5 AST7) in posti AD5;

82.

decide di approvare l'internalizzazione del servizio di sicurezza, come proposto nella lettera rettificativa e, di conseguenza, di creare 29 nuovi posti (26 AST1 e 3 AD5) nell'organigramma;

83.

approva le seguenti misure previste dalla lettera rettificativa, che sono state compensate da altri risparmi:

sblocco degli stanziamenti dalla riserva per la nuova politica di sicurezza;

compensazione delle emissioni di carbonio connesse alle attività amministrative;

incremento degli stanziamenti per il personale contrattuale, onde sostenere l'attuazione della politica immobiliare del Parlamento;

incremento della sovvenzione annuale a favore dell'APE;

Politica immobiliare e politica di comunicazione e d'informazione

84.

ritiene che la politica immobiliare del Parlamento debba essere oggetto di un'attenta analisi e che l'amministrazione dovrebbe continuare a elaborare tale politica in collaborazione con la commissione per i bilanci; chiede pertanto di essere regolarmente informato sull'andamento dei progetti immobiliari aventi implicazioni finanziarie significative per il bilancio, quali per esempio l'edificio Konrad Adenauer, la Casa della storia europea e i progetti di costruzione/acquisto presso i luoghi di lavoro del Parlamento; chiede di essere informato sulla creazione di nuovi posti nel quadro del piano triennale della DG INLO prima che essi siano approvati dall'amministrazione; invita l'amministrazione a concludere un accordo di servizio con la Commissione per la perequazione dei costi di esercizio della Casa della storia europea, così come con qualsiasi altra istituzione che intenda utilizzarne le strutture; invita le istituzioni europee a coordinare maggiormente i rispettivi programmi per i visitatori al fine di sfruttare le sinergie, accrescere il livello di soddisfazione dei visitatori e ripartire i costi; invita l'amministrazione a migliorare la governance dei progetti interistituzionali;

85.

sottolinea che il finanziamento del nuovo personale contrattuale per supportare l'attuazione della politica immobiliare del Parlamento deve essere garantito in modo trasparente nei prossimi esercizi finanziari; chiede inoltre di essere informato sull'eventuale intenzione di creare nuovi posti e su qualsiasi aumento degli stanziamenti relativi alla politica della DG INLO prima che essi siano approvati dall'amministrazione;

86.

ritiene che il progetto della Casa della storia europea richieda una cooperazione attiva e il contributo finanziario delle altre istituzioni; accoglie con favore l'impegno assunto dal Presidente della Commissione nella sua lettera del 28 settembre 2011 di contribuire in misura sostanziale al progetto e di garantire un sostegno al funzionamento della Casa della storia europea; ricorda la sua risoluzione del 6 aprile 2011 in cui ha chiesto che fosse presentato un piano di attività che definisca la strategia a lungo termine della Casa della storia europea e rileva che l'amministrazione ha fornito le informazioni richieste; ribadisce che tutte le decisioni relative al progetto dovrebbero essere oggetto di un dibattito aperto e proficuo garantendo un processo decisionale trasparente; chiede di essere informato quanto prima sul progetto immobiliare a norma dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario; invita l'Ufficio di presidenza a garantire che il piano dei costi contenuto nel piano di attività sia rigorosamente rispettato;

87.

ritiene che, in un'ottica di risparmio a lungo termine, al fine di rendere l'organizzazione più moderna ed efficiente, il bilancio del Parlamento dovrebbe essere oggetto di uno studio comparativo che lo raffronti al bilancio del Congresso degli Stati Uniti e ai bilanci di un campione rappresentativo di Stati membri;

Aspetti ambientali

88.

plaude alla creazione di incentivi tangibili, con l'introduzione del sistema Jobcard al 50 % a Bruxelles, per un maggiore ricorso a mezzi di trasporto meno inquinanti; rileva che la riserva prevista su diverse linee di bilancio per le spese di viaggio dipende anche da quanto emergerà dalla relazione richiesta dall'Ufficio di presidenza che dovrebbe analizzare la fattibilità di interventi volti a garantire la massima efficacia delle spese di viaggio e formulare raccomandazioni per eventuali economie di bilancio;

89.

chiede che siano adottate ulteriori misure per ridurre il consumo di energia, acqua e carta, al fine di realizzare risparmi nel bilancio del Parlamento;

Sezione IV –     Corte di giustizia

90.

sottolinea che, con i tagli apportati dal Consiglio, la Corte non sarebbe in grado di svolgere correttamente i suoi compiti fondamentali nel contesto di un crescente carico di lavoro giudiziario; ha pertanto deciso di ripristinare in parte il PB, segnatamente per quanto concerne gli stanziamenti per i membri, il personale e l'informatica;

Sezione V –     Corte dei conti

91.

constata che la Corte sta compiendo importanti sforzi per riassegnare il personale dai servizi di supporto alle attività di audit, al fine di soddisfare le crescenti richieste rivolte all'istituzione, e per realizzare sostanziali economie nelle sue spese amministrative; constata che il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti per le retribuzioni in ragione della scarsa esecuzione nel 2010; si attende una migliore esecuzione nel 2011, ragion per cui ha deciso di ripristinare il PB;

Sezione VI –     Comitato economico e sociale europeo

92.

sottolinea che alcuni tagli apportati dal Consiglio pregiudicherebbero le funzioni essenziali del CESE e metterebbero in discussione la sua capacità di ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti del personale; decide pertanto di ripristinare il PB per quanto attiene agli stanziamenti a disposizione dei membri del CESE per l'espletamento delle attività di base dell'istituzione, vale a dire permettere alle organizzazioni della società civile degli Stati membri di esprimere il loro parere a livello dell'Unione, il che, in considerazione delle stime prudenti per quanto riguarda l'inflazione, implica effettivamente un blocco in termini reali; decide altresì di ripristinare in parte il PB per le retribuzioni e le indennità del personale, in modo tale da consentire al CESE di ottemperare ai suoi obblighi giuridici nei confronti del personale, e di ripristinare in parte il PB per l'interpretazione riportando il livello degli stanziamenti all'esecuzione del 2009, il che, visto l'aumento delle tariffe per l'interpretazione, equivarrebbe comunque a una diminuzione in termini reali;

Sezione VII –     Comitato delle regioni

93.

respinge in parte i tagli apportati dal Consiglio; intende rafforzare la dotazione della maggior parte delle voci interessate in quanto il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti portandoli sensibilmente al di sotto dei livelli di esecuzione relativi al 2010 e al 2011; decide pertanto di ripristinare il PB per consentire all'istituzione di mantenere il livello delle attività politiche del 2011;

Sezione VIII –     Mediatore europeo

94.

è del parere che gli stanziamenti destinati al Mediatore europeo abbiano già subito riduzioni significative nel corso gli ultimi due anni, ragion per cui decide di ripristinare la dotazione del PB per la maggior parte delle linee;

Sezione IX –     Garante europeo della protezione dei dati

95.

non condivide il parere del Consiglio e approva la creazione di due posti permanenti supplementari (1 AD9 e 1 AD6) nell'organigramma del Garante europeo della protezione dei dati in ragione delle nuove funzioni affidategli dall'articolo 16 TFUE, dal momento che spetta al Garante verificare e garantire che i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali siano rispettati da tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione; approva, per ottemperare agli obblighi giuridici, la rivalutazione del suo direttore da AD14 ad AD15, sebbene l'organico complessivo dell'istituzione ammonti a 43 posti;

96.

decide, per la stessa ragione, di riportare le altre linee ai livelli del PB;

Sezione X –     Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

97.

prende atto che il SEAE, essendo una struttura nuova che rappresenta un'importante ambizione europea, deve essere dotato di risorse sufficienti; osserva, a tale riguardo, che gli stanziamenti per le retribuzioni del personale nel 2012 devono tener conto delle percentuali effettive di posti vacanti nell'autunno 2011; invita il SEAE a dar prova di moderazione al momento della creazione di posti di alto livello; ritiene che a tal fine si potrebbero sostituire gradualmente i posti per gli esperti nazionali distaccati (END) con posti permanenti per i funzionari degli Stati membri; prende atto che gli END non sono contabilizzati nella quota di un terzo del personale del SEAE di livello AD; ricorda tuttavia la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, in cui si afferma che "alla data di scadenza del contratto di un END trasferito al SEAE ai sensi dell'articolo 7, la pertinente funzione sarà convertita in un posto di agente temporaneo qualora la funzione esercitata dall'END corrisponda ad una funzione abitualmente svolta da personale di livello AD, a condizione che il posto necessario sia disponibile nella tabella dell'organico"; sottolinea inoltre che è necessario finanziare le esigenze operative legate all'insediamento del SEAE in un nuovo edificio e alla predisposizione di sistemi informatici propri al servizio;

98.

tiene conto dei chiarimenti forniti dal SEAE nella lettera inviata al presidente della commissione per i bilanci il 30 settembre 2011 per quanto concerne la quota di funzionari dell'Unione europea nell'organigramma del servizio, in conformità con l'impegno assunto dall'alto rappresentante/vicepresidente; decide pertanto di ripristinare l'organigramma del SEAE proposto nel progetto di bilancio della Commissione e ritiene che dovrebbero essere sciolte tutte le riserve riguardanti le assunzioni e la creazione di una delegazione dell'Unione europea negli Emirati Arabi Uniti;

99.

è preoccupato per la posizione del Consiglio che riduce il PB del SEAE per il 2012 prevedendo un incremento pari solo al 2,25 %; ha esso stesso adottato un approccio prudente in relazione a eventuali incrementi, stante il contesto finanziario globale, e accoglie solo in parte le richieste del SEAE;

100.

accoglie le richieste di modifica dell'organigramma del SEAE, in particolare al fine di potenziare le delegazioni; intende tuttavia vigilare costantemente sulla composizione del personale del SEAE e sul rispetto dell'obbligo statutario secondo cui i funzionari dell'Unione europea devono rappresentare almeno il 60 % del personale della categoria AD del SEAE; chiede che il SEAE riferisca regolarmente su tale questione; osserva che l'aumento del fabbisogno finanziario del SEAE è dovuto alla riassegnazione di competenze precedentemente attribuite al Consiglio e alla Commissione e all'evoluzione di fabbisogni sottostimati quali i costi di avviamento, nonché a nuovi obblighi e nuove funzioni attualmente svolti dal Consiglio e dalla Commissione;

*

* *

101.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0114.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0140.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0296.

(7)  Inclusi i bilanci rettificativi nn. 1/2011,2/2011 e 3/2011.

(8)  Cfr. ad esempio la risoluzione del Parlamento sul mandato per il trilogo approvata il 23 giugno 2011.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/155


Mercoledì 26 ottobre 2011
Conclusione e applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ***

P7_TA(2011)0462

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))

2013/C 131 E/23

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11114/2011),

visto il progetto di accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (06647/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 171 e 172, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0184/2011),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0316/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/156


Mercoledì 26 ottobre 2011
Accordo USA-CE concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS ***

P7_TA(2011)0463

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

2013/C 131 E/24

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11117/2011),

visto il progetto di accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (11575/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 171 e 172, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0185/2011),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0332/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.


8.5.2013   

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CE 131/156


Mercoledì 26 ottobre 2011
Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *

P7_TA(2011)0464

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

2013/C 131 E/25

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0784),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0030/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera del 25 marzo 2011 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0314/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 9

(9)

In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

(9)

In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno nonché a prevenire le forme estreme di imposizione insufficiente o di mancata imposizione , in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

a)

si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione, o

a)

si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione se gli stessi sono già stati assoggettati nello Stato della società figlia a un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota non inferiore al 70 % dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta , o

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

b)

li sottopongono a imposizione , autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

b)

li sottopongono a un'imposta sul reddito delle società, con un'aliquota non inferiore al 70 % dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta , autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


8.5.2013   

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Mercoledì 26 ottobre 2011
Regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione ***I

P7_TA(2011)0465

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 ottobre 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD)) (1)

2013/C 131 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 deve ora essere nuovamente modificato, anche per tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, a sostituirlo con il presente regolamento.

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 dovrebbe ora essere nuovamente modificato, anche per tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, a sostituirlo con il presente regolamento , conformemente al trattato di Lisbona adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha stabilito i principi di bilancio e le norme finanziarie che tutti gli atti legislativi e tutte le istituzioni devono rispettare. Occorre mantenere i principi fondamentali, il concetto e la struttura di tale regolamento nonché le regole di base della gestione di bilancio e finanziaria. Devono essere per quanto possibile riviste e semplificate le deroghe a tali principi fondamentali, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio annuale dell'Unione (in prosieguo: "il bilancio"), nonché degli oneri che impongono agli interessati. È necessario mantenere e rafforzare gli elementi chiave della riforma finanziaria: il ruolo degli agenti finanziari, l'integrazione dei controlli nei servizi operativi, i revisori interni, la formazione del bilancio per attività, l'aggiornamento dei principi e delle norme contabili nonché i principi di base in materia di sovvenzioni.

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha stabilito i principi di bilancio e le norme finanziarie che disciplinano la formazione e l'esecuzione del bilancio generale, garantendo una gestione sana ed efficace, il controllo e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nonché una maggiore trasparenza, e che tutti gli atti legislativi e tutte le istituzioni devono rispettare. Occorre mantenere i principi fondamentali, il concetto e la struttura di tale regolamento nonché le regole di base della gestione di bilancio e finanziaria. Le deroghe a tali principi fondamentali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio annuale dell'Unione (in prosieguo: "il bilancio"), nonché degli oneri che impongono agli interessati. È necessario mantenere e rafforzare gli elementi chiave della riforma finanziaria: il ruolo degli agenti finanziari, l'integrazione dei controlli nei servizi operativi, i revisori interni, la formazione del bilancio per attività, l'aggiornamento dei principi e delle norme contabili nonché i principi di base in materia di sovvenzioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

EMENDAMENTO

 

(4 bis)

Per quanto riguarda i programmi quadro di ricerca dell'Unione, occorre introdurre un'ulteriore semplificazione e armonizzazione delle norme e delle procedure, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (2) e nella relazione finale del Gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del Settimo programma quadro, pubblicata il 12 novembre 2010 sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione n. 1982/2006/CE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 si limitava ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dai trattati, mentre le disposizioni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "il TFUE") la Commissione può essere delegata ad adottare atti di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali degli atti legislativi . Di conseguenza, occorre incorporare nel presente regolamento alcune disposizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione devono essere circoscritte ai dettagli tecnici e alle modalità di esecuzione.

(5)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 si limitava ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dai trattati, mentre le disposizioni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. A norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "il TFUE") un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo . Di conseguenza, occorre incorporare nel presente regolamento alcune disposizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

Occorre semplificare le norme che disciplinano gli interessi derivanti dal prefinanziamento poiché generano eccessivi oneri amministrativi tanto per i destinatari dei fondi dell'Unione quanto per i servizi della Commissione e sono all'origine di malintesi tra i servizi della Commissione, gli operatori e i partner. A fini di semplificazione, in particolare nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni, e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, non dovrebbe più vigere l'obbligo di generare interessi sul prefinanziamento e di recuperarli. Tuttavia, si dovrebbe poter inserire tale obbligo in un accordo di delega al fine di consentire il riutilizzo degli interessi derivanti dal prefinanziamento per i programmi gestiti da alcuni soggetti delegati, ovvero il relativo recupero.

(8)

Occorre semplificare le norme che disciplinano gli interessi derivanti dal prefinanziamento poiché generano eccessivi oneri amministrativi tanto per i destinatari dei fondi dell'Unione quanto per i servizi della Commissione e sono all'origine di malintesi tra i servizi della Commissione, gli operatori e i partner. A fini di semplificazione, in particolare nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni, e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'obbligo di generare interessi sul prefinanziamento e di recuperarli dovrebbe essere immediatamente abolito . Tuttavia, si dovrebbe poter inserire tale obbligo in un accordo di delega al fine di consentire il riutilizzo degli interessi derivanti dal prefinanziamento per i programmi gestiti da alcuni soggetti delegati, ovvero il relativo recupero.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11

(11)

Il trattato stabilisce che il quadro finanziario pluriennale venga fissato mediante regolamento . È quindi necessario integrare nel presente regolamento talune disposizioni del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 . In particolare, ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un nesso tra il quadro finanziario pluriennale e la procedura annuale di bilancio. È altresì necessario inserire disposizioni relative all'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio di rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste negli atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

(11)

Poiché, in base al trattato , il quadro finanziario pluriennale sarà fissato in futuro mediante regolamento e l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve essere modificato di conseguenza, è logico integrare nel presente regolamento talune disposizioni dell'accordo interistituzionale . In particolare, ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un nesso tra il quadro finanziario pluriennale e la procedura annuale di bilancio. È altresì necessario inserire disposizioni relative all'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio di rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste negli atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Le entrate provenienti da soggetti terzi non statali nel perseguimento degli obiettivi legittimi dell'Unione quali la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette (ad esempio l'accordo "Phillip Morris") dovrebbero essere considerate come entrate con destinazione specifica, in particolare qualora provengano da accordi conclusi nell'ambito di una risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16)

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti la proporzionalità, occorre introdurre il concetto di rischio di errore tollerabile nell'ambito della valutazione del rischio effettuata dall'ordinatore. Le istituzioni dovrebbero riuscire a discostarsi dalla soglia generale di rilevanza del 2 % applicata dalla Corte dei conti per trarre conclusioni in merito alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti. I livelli di rischio tollerabile costituiscono una base più idonea per il giudizio dell'autorità competente per il discarico sulla qualità della gestione del rischio da parte della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero quindi stabilire il livello di rischio di errore tollerabile per settore, tenendo conto dei costi e dei benefici dei controlli.

(16)

Onde valutare il rischio di errore, tenuto conto del principio della sana gestione finanziaria e di opportuni controlli, e al fine di reagire di conseguenza, è opportuno applicare uno strumento di gestione che evidenzi il rischio di errore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis)

Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, che i cittadini possano conoscere la provenienza e le finalità per le quali vengono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto grazie alla pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti gli appaltatori finali e i beneficiari finali dei fondi dell'Unione che tengano conto dei loro legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza e, per quanto concerne le persone fisiche, dei loro diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi applicare un approccio selettivo in linea con il principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis)

Per sovvenzioni di limitato e assai limitato valore, possono essere applicate procedure semplificate in materia contabile e di autorizzazione, al fine di creare un approccio orientato al beneficiario.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

 

(23 ter)

Le sovvenzioni possono essere autorizzate anche nel settore della ricerca di base, ove non possa essere presentato alcun esito o risultato a seguito dell'attività di ricerca.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 24

(24)

L'esperienza dei partenariati pubblico-privato (PPP), istituzionalizzati come organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dimostra che occorre aumentare le alternative per ampliare la gamma di scelta degli strumenti includendovi organismi con regole più flessibili e accessibili per i partner privati rispetto a quelle applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali alternative dovrebbero operare in regime di gestione indiretta. Un'alternativa dovrebbe essere costituita da un organismo istituito da un atto di base e dotato delle norme finanziarie che dovrebbero tener conto dei principi necessari per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere adottati con un regolamento delegato e fondarsi su quelli che devono rispettare le entità terze cui sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio. Un'altra alternativa dovrebbe essere costituita dall'attuazione di partenariati pubblico-privato a opera di organismi di diritto privato di uno Stato membro.

(24)

L'esperienza dei partenariati pubblico-privato (PPP), istituzionalizzati come organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dimostra che occorre aumentare le alternative per ampliare la gamma di scelta degli strumenti includendovi organismi con regole più flessibili e accessibili per i partner privati rispetto a quelle applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali alternative dovrebbero operare in regime di gestione indiretta. Un'alternativa dovrebbe essere costituita da un organismo istituito da un atto di base e dotato delle norme finanziarie che dovrebbero tener conto dei principi necessari per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere adottati con un regolamento delegato , sul quale occorre consultare la Corte dei conti europea, e fondarsi su quelli che devono rispettare le entità terze cui sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 25

(25)

Occorre inserire nel presente regolamento, ai fini dell'articolo 317 del TFUE, obblighi fondamentali in materia di controllo e revisione contabile - attualmente previsti solo dalla normativa settoriale - a carico degli Stati membri che danno esecuzione al bilancio indirettamente nell'ambito della gestione concorrente. È pertanto necessario includere disposizioni, che stabiliscano un quadro coerente per tutti i settori interessati, in materia di struttura amministrativa armonizzata a livello nazionale, obblighi comuni di gestione e controllo per tali strutture, dichiarazione annuale di affidabilità di gestione corredata del parere di un revisore contabile indipendente e della dichiarazione annuale degli Stati membri con cui si assumono la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione loro affidati, liquidazione dei conti, meccanismi di sospensione e rettifica gestiti dalla Commissione. Le disposizioni dettagliate dovrebbero continuare a essere fissate dalla normativa settoriale.

(25)

Occorre inserire nel presente regolamento, ai fini degli articoli 317 e 290 TFUE, obblighi fondamentali in materia di controllo e revisione contabile - attualmente previsti solo dalla normativa settoriale - a carico degli Stati membri che danno esecuzione al bilancio indirettamente nell'ambito della gestione concorrente. È pertanto necessario includere disposizioni, che stabiliscano una disciplina coerente per tutti i settori interessati, in materia di struttura amministrativa armonizzata a livello nazionale, che non crei ulteriori strutture di controllo ma consenta agli Stati membri di accreditare organismi cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero avere la competenza di determinare l'entità o l'organizzazione che svolge le funzioni di autorità accreditante, che può essere allo stesso livello amministrativo dell'organismo accreditato o essere già attualmente responsabile della supervisione di altre autorità; ciò non dovrebbe precludere la scelta di un'altra struttura da parte degli Stati membri purché ciò sia conforme alle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi comuni di gestione e controllo per tali strutture, dichiarazione annuale di affidabilità di gestione corredata del parere di un revisore contabile indipendente e della dichiarazione annuale degli Stati membri con cui si assumono la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione loro affidati, liquidazione dei conti, meccanismi di sospensione e rettifica gestiti dalla Commissione , al fine di creare una disciplina legislativa coerente che rafforzi altresì la certezza giuridica globale e l'efficienza dei controlli e delle azioni correttive come pure la tutela degli interessi finanziari dell'Unione . Le disposizioni dettagliate dovrebbero continuare a essere fissate dalla normativa settoriale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

 

(33 bis)

Tutti i progetti di proposte presentati all'autorità legislativa dovrebbero essere adatti all'applicazione di tecnologie informatiche di facile uso ("e-government") garantendo l'interoperabilità dei dati elaborati nella gestione del bilancio ai fini di una maggiore efficienza. Occorre inoltre prevedere norme uniformi per la trasmissione dei dati disponibili in formato elettronico. Per conseguire questi obiettivi è opportuno prevedere un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

 

(38 bis)

Le somme forfettarie e i tassi fissi dovrebbero essere utilizzati su base volontaria e applicati solamente ove necessario. Occorre chiarire la terminologia utilizzata per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi fissi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 38 ter (nuovo)

 

(38 ter)

Sarebbe opportuno proporre un ulteriore chiarimento o una definizione ragionevole dei costi ammissibili, in quanto ciò rafforzerebbe il rispetto del principio del costo pieno, ovvero i costi diretti e indiretti, a monte e a valle della ricerca.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

 

(43 bis)

Per lasciare ai servizi sottoposti a revisione contabile il tempo sufficiente per trattare le risultanze della Corte dei conti che potrebbero incidere sui conti definitivi di detti servizi o sulla legalità e/o regolarità delle operazioni sottostanti, la Corte dei conti garantisce che tali risultanze siano trasmesse in tempo utile all'istituzione o all'organismo interessato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 44

(44)

Occorre aggiornare le disposizioni relative ai conti provvisori e definitivi, in particolare al fine di stabilire le informazioni che devono accompagnare i conti trasmessi al contabile della Commissione per il consolidamento. Occorre inoltre fare un rinvio alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione alla Corte dei conti dei conti definitivi delle istituzioni e degli organismi finanziati dal bilancio, nonché alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione del conti definitivi consolidati dell'Unione. Infine, occorre anticipare il termine entro il quale la Corte dei conti deve formulare osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi finanziati dal bilancio, onde consentire loro di formare i rispettivi conti definitivi tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti.

(44)

Occorre aggiornare le disposizioni relative ai conti provvisori e definitivi, in particolare al fine di stabilire le informazioni che dovrebbero accompagnare i conti trasmessi al contabile della Commissione per il consolidamento. Occorre inoltre fare un rinvio alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione, da parte delle istituzioni e degli organismi finanziati dal bilancio alla Corte dei conti, dei loro conti definitivi, nonché alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione del conti definitivi consolidati dell'Unione. Infine, occorre anticipare il termine entro il quale la Corte dei conti formula osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi finanziati dal bilancio, onde consentire loro di formare i rispettivi conti definitivi tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti. Al fine di concludere la procedura di discarico nel corso dell'esercizio successivo a quello sottoposto a controllo, sarà istituito un gruppo di lavoro incaricato di avanzare proposte volte a ridurre la durata di tale procedura.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 45

(45)

In riferimento alle informazioni che la Commissione deve trasmettere nel contesto del discarico, occorre in particolare che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, conformemente all'articolo 318 del TFUE. Occorre quindi inserire nel presente regolamento idonee disposizioni riguardo a tale relazione in riferimento ad altri obblighi vigenti in materia di relazioni.

(45)

In riferimento alle informazioni che la Commissione deve trasmettere nel contesto del discarico, occorre in particolare che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, conformemente all'articolo 318 TFUE. Occorre quindi inserire nel presente regolamento idonee disposizioni riguardo a tale relazione in riferimento ad altri obblighi vigenti in materia di relazioni. La relazione dovrebbe includere in particolare elementi riguardanti i risultati conseguiti in ordine agli aspetti di genere della politica del personale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 48

(48)

Riguardo alle disposizioni specifiche relative all'attuazione delle azioni esterne, è necessario adeguarle alle modifiche proposte per i metodi d'esecuzione.

(48)

Riguardo alle disposizioni specifiche relative all'attuazione delle azioni esterne, è necessario adeguarle alle modifiche proposte per i metodi d'esecuzione e proporre un approccio differenziato qualora l'Unione europea debba rispondere a emergenze umanitarie, crisi internazionali o processi di transizione democratica in paesi terzi .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 54 bis (nuovo)

 

(54 bis)

E' di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per gli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 55

(55)

Si dovrebbe procedere alla revisione del presente regolamento soltanto qualora necessario. Revisioni troppo frequenti determinano costi sproporzionati di adeguamento delle strutture e delle procedure amministrative alle nuove norme. Inoltre, i tempi potrebbero risultare troppo stretti per consentire di trarre valide conclusioni dall'applicazione delle norme vigenti.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 56 bis (nuovo)

 

(56 bis)

La leggibilità del presente regolamento dovrebbe essere migliorata con l'aggiunta di un indice che includa anche il titolo di ciascun articolo e un glossario di termini finanziari.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione ( in prosieguo: «il bilancio»), e alla presentazione e alla revisione dei conti.

1.    Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea («il bilancio»), e alla presentazione e alla revisione dei conti.

 

2.     Ai fini del presente regolamento:

il termine "istituzione", fa riferimento al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE");

la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione.

I riferimenti all'"Unione" si intendono come riferimenti all'Unione europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2

Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II .

Le disposizioni relative all'esecuzione delle entrate o delle spese di bilancio contenute in un altro atto normativo devono rispettare il presente regolamento e le relative modalità di applicazione adottate in conformità del regolamento delegato di cui all'articolo 199 .

Il presente regolamento si applica al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al mediatore europeo, al garante europeo della protezione dei dati e al servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo: «l'(-e) istituzione(-i)») .

Ogni proposta o modifica di una proposta presentata all'autorità legislativa indica con chiarezza le disposizioni che comportano scostamenti rispetto al presente regolamento o ai regolamenti delegati adottati a norma del presente regolamento, e precisa i motivi specifici che giustificano tali scostamenti nella relazione che accompagna tale proposta.

Il presente regolamento non si applica alla Banca centrale europea.

 

Il presente regolamento si applica all'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

 

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e quelli del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

1.    Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica .

1.    Tutte le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio e nei suoi allegati includendo, per ciascun esercizio, le previsioni e tutte le entrate e le spese autorizzate ritenute necessarie per l'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

2.   Le spese e le entrate dell'Unione comprendono quanto segue:

2.   Le entrate e le spese dell'Unione comprendono quanto segue:

a)

le entrate e le spese dell'Unione , comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio ;

a)

le entrate e le spese dell'Unione;

b)

le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

b)

le entrate e le spese che derivano dall'attuazione del rispettivo Fondo europeo di sviluppo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Le spese dell'Unione di cui al paragrafo 2 includono:

a)

le spese amministrative, comprese le spese che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative legate all'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico dei bilancio; e

b)

le spese operative derivanti dall'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio, comprese le relative spese di sostegno.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Sono iscritti nel bilancio la garanzia per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dall'Unione nella gestione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) e i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

4.   Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà dell'Unione non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi conclusi con le entità delegate figuranti all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a viii) , e nelle decisioni o convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari . In tali casi, siffatti interessi sono riutilizzati per il programma corrispondente o recuperati.

4.   Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà dell'Unione non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi conclusi con le entità delegate figuranti all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a viii). In tali casi, siffatti interessi sono riutilizzati per il programma corrispondente e sono detratti dagli importi ai quali ha diritto il beneficiario in questione o , qualora ciò sia impossibile, impraticabile o inefficiente, sono recuperati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

Scadenza di un termine

1.     Un termine espresso in giorni scade allo spirare dell'ultimo giorno del periodo.

2.     Un termine espresso in settimane, mesi o un periodo di tempo che comprende più di un mese – anno, semestre, quadrimestre – scade allo spirare del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese che, per la sua designazione o il suo numero, corrisponde al giorno in cui cade l'evento o il momento previsto.

3.     Se, in un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 ter (nuovo)

 

Articolo 5 ter

Proroga del termine

Se un termine viene prorogato, il nuovo termine è calcolato a partire dalla scadenza del termine precedente.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 quater (nuovo)

 

Articolo 5 quater

Domeniche, giorni festivi e sabati

Se un atto deve essere eseguito in un determinato giorno o entro un dato termine e se il giorno in questione o l'ultimo giorno del termine cade di domenica, in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo oppure di sabato, il giorno è sostituito dal successivo giorno feriale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

a bis)

o, in casi debitamente giustificati, gli importi relativi ai progetti immobiliari ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 3, che non sono ancora stati terminati, qualora le fasi preparatorie all'atto di impegno non siano state completate al 31 dicembre e qualora tali importi risultino necessari per accelerare l'avanzamento dei lavori o per permettere il rimborso anticipato dei debiti; tali importi possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'anno successivo; e

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

gli importi corrispondenti provenienti da un sistema di risorse proprie.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

4.   Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

4.   Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo. Lo stesso dicasi per gli stanziamenti disimpegnati e non utilizzati (sia impegni che pagamenti) non coperti dai paragrafi 2 e 3 come pure i margini inutilizzati al di sotto del massimale globale del quadro finanziario pluriennale per ciascuna rubrica, che costituisce un "margine complessivo del QFP" da assegnare alle diverse rubriche nell'esercizio successivo, in funzione dei loro fabbisogni.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

6.   Fatto salvo l'articolo 10, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

6.   Fatto salvo l'articolo 10, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni cui si applica lo statuto dei funzionari.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Articolo 9 bis

Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento non utilizzati e gli stanziamenti disimpegnati dell'esercizio N possono essere riportati all'esercizio N+1, o a uno degli esercizi successivi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, su decisione dell'autorità di bilancio.

La Commissione presenta all'autorità di bilancio, prima del 1o ottobre dell'esercizio N, le sue previsioni relative agli stanziamenti d'impegno e di pagamento non utilizzati e disimpegnati dell'esercizio N.

Ciascun ramo dell'autorità di bilancio indica quindi le modalità per l'assegnazione degli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio N+1 o negli esercizi successivi.

La decisione è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 314 TFUE.

Gli stanziamenti non utilizzati e disimpegnati sono iscritti in uno dei bilanci al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale.

Gli stanziamenti non utilizzati e disimpegnati possono essere destinati a un programma specifico o iscritti in un capitolo relativo a stanziamenti accantonati. In questo caso, si può ricorrere alle risorse provenienti dagli Stati membri solamente previa decisione dell'autorità di bilancio sulla destinazione specifica.

Qualora, dopo l'adozione del bilancio annuale, rimangano dei margini al di sotto di ciascun massimale del quadro finanziario pluriennale, l'autorità di bilancio può decidere, prima della fine dell'esercizio, di riportare i margini inutilizzati al di sotto di un dato massimale a uno degli esercizi successivi del quadro finanziario pluriennale. L'importo totale del quadro finanziario pluriennale resta invariato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

3.   Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

3.   Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare simultaneamente spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a due dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

Tale decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione tranne se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei suoi membri, decide di ridurre dette spese.

Tale decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione tranne se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono , decide di ridurre dette spese.

Se il Parlamento europeo decide di ridurre dette spese, il Consiglio rivede la decisione di autorizzazione tenendo conto dell'importo approvato dal Parlamento europeo .

Se il Parlamento europeo decide di ridurre dette spese, si applica l'importo ridotto .

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili .

Se, per un determinato capitolo, l'importo di due dodicesimi provvisori autorizzato a norma del primo comma non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente . L'autorità di bilancio delibera secondo le procedure previste al presente paragrafo. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente non può tuttavia in nessun caso essere superato.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 15

Saldo dell'esercizio

Riporto di saldi di bilancio

1.   Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

1.   Il saldo di ogni esercizio , in seguito ai riporti di cui agli articoli 9 e 10, é iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate supplementari se si tratta di un'eccedenza o in stanziamenti di pagamento solo in caso di disavanzo , in stretta conformità con l'articolo 7 della decisione del Consiglio sulle risorse proprie, senza includere un adeguamento quasi automatico dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione .

2.   Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 35. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie dell'Unione.

2.   Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 35.

3.   Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

3.   Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato e, in caso di eccedenza, nei corrispondenti stanziamenti aggiuntivi . La Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Articolo 15 bis

Riserva per pagamenti e impegni

L'eccedenza e gli stanziamenti non utilizzati degli esercizi precedenti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, come pure gli stanziamenti disimpegnati, sono iscritti nella riserva per pagamenti e impegni.

Tale riserva è utilizzata in primo luogo per eventuali fabbisogni supplementari e/o imprevisti e per compensare una riserva negativa, secondo la procedura di cui all'articolo 44.

La decisione di mobilizzare la riserva è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio su proposta della Commissione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 16

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro.

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 65, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo: «il SEAE») , l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 65, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

 

I risultati di tali operazioni nelle monete nazionali figurano nei conti della rispettiva istituzione in una rubrica separata; tale disposizione si applica mutatis mutandis agli organismi di cui all'articolo 196 ter.

 

La Commissione garantisce, con mezzi appropriati, che gli effetti delle fluttuazioni monetarie sulle retribuzioni e sui rimborsi del personale dell'Unione siano compensati come minimo mensilmente, per garantire la parità di trattamento dei salari e delle operazioni in euro necessariamente effettuate in altre monete. Il calcolo è basato sul tasso InforEuro.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

le ammende imposte nel settore della concorrenza e altri crediti previsti a seguito di composizioni extragiudiziali delle controversie, intese o accordi analoghi conclusi con soggetti terzi non statali, o i pagamenti una tantum effettuati da tali soggetti;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma1 bis (nuovo)

 

Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma da parte dello Stato membro di un accordo di contributo espresso in euro. Tale disposizione non si applica nei casi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, e all'articolo 175, paragrafo 2.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

a)

le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

a)

le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

b)

i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

b)

i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate , fatto salvo l'articolo 77 ;

 

c bis)

le entrate provenienti da interessi prodotti dai prefinanziamenti fatto salvo l'articolo 5;

d)

i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

d)

i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

e)

l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

e)

l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

f)

le entrate provenienti dalla vendita, locazione o qualsiasi altro contratto avente per oggetto diritti immobiliari;

f)

le entrate provenienti dalla vendita, locazione , rimborso o qualsiasi altro contratto avente per oggetto diritti immobiliari;

g)

le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

g)

le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Tutte le singole liberalità destinate alla Commissione per un valore superiore a 999 EUR o le liberalità aggregate di un donatore al di sopra di tale importo nel corso di un dato esercizio possono essere identificate attraverso un apposito sito internet.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

1.    Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 può prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle richieste di pagamento , che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

1.    Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento che sono poi oggetto di un ordine di pagamento al netto :

 

a)

sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari di sovvenzioni;

 

b)

sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;

 

c)

interessi prodotti dagli importi di prefinanziamento;

 

d)

i recuperi delle somme indebitamente pagate.

 

I recuperi di cui al primo comma, lettera d), possono essere operati mediante detrazione diretta in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato, e che dà luogo a pagamenti intermedi o a saldo.

 

Agli elementi di cui al primo comma, lettere c) e d), si applicano le norme contabili dell'Unione .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci. Gli stanziamenti operativi e gli investimenti sono presentati separatamente.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

2.   La Commissione può procedere autonomamente , all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti conformemente all'articolo 23 oppure chiede l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per procedere a storni di stanziamenti nei casi di cui all'articolo 24.

2.   La Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti conformemente all'articolo 23 ; in alternativa, la Commissione o le altre istituzioni chiedono l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per procedere a storni di stanziamenti nei casi di cui all'articolo 24.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

3.     Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria».

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

4.     Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

3.   Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

3.   Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

Emendamenti 54, 262, 267 e 268

Proposta di regolamento

Articolo 23

1.   La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

1.   La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a)

storni di stanziamenti d'impegno all'interno di ciascun capitolo;

a)

storni di stanziamenti d'impegno all'interno di ciascun capitolo;

b)

storni di stanziamenti di pagamento all'interno di ciascun titolo;

b)

storni di stanziamenti di pagamento all'interno di ciascun titolo , previa notifica al Parlamento e al Consiglio, a condizione che nessuna delle due istituzioni si opponga agli storni entro un termine di tre settimane ;

c)

per le spese di personale e di funzionamento comuni a diversi titoli , storni da titolo a titolo;

c)

per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo entro il limite del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti sulla linea a partire dalla quale si procede allo storno ed entro il limite del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti sulla linea verso la quale viene effettuato lo storno ;

d)

per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

d)

per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

 

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria intenzione di procedere in tal senso. Se uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati durante tale periodo di tre settimane, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

2.   La Commissione può decidere di procedere , all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione all'autorità di bilancio:

2.   La Commissione può decidere di effettuare , da titolo a titolo, all'interno della propria sezione del bilancio,

a)

storni dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva consiste nell'adozione di un atto di base secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE ;

storni dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva consiste nell'adozione di un atto di base secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE , purché informi immediatamente l'autorità di bilancio della sua intenzione di procedere in tal senso.

b)

in casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario.

2 bis.     In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario.

 

La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni o utilizzato tali stanziamenti per l'esercizio successivo.

 

2 ter.     La Commissione può fornire le informazioni che giustificano lo storno sotto forma di documento di lavoro.

 

2 quater.     La Commissione può, all'interno della propria sezione del bilancio, proporre all'autorità di bilancio altri storni non previsti al paragrafo 1.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 24 – titolo

Storni della Commissione sottoposti all'autorità di bilancio

Storni delle istituzioni sottoposti all'autorità di bilancio

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

1.    La Commissione presenta la sue proposte di storno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio .

1.    Le istituzioni presentano le loro proposte simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo , fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi 3, 4 e 6 , fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

3.   Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno a essi sottoposto.

3.   Salvo in casi urgenti debitamente giustificati , il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta dell' istituzione entro sei settimane dalla data in cui le due istituzioni hanno ricevuto la proposta relativa a ciascuno storno a esse sottoposto.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

4.   La proposta di storno è approvata se entro il periodo di sei settimane si verifica una delle situazioni seguenti :

4.   La proposta di storno è approvata se , entro il periodo di sei settimane:

a)

il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

i due rami dell'autorità di bilancio approvano la proposta;

b)

il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l' altra istituzione si astiene dal deliberare;

uno dei due rami dell'autorità di bilancio approva la proposta e l' altro si astiene dal deliberare;

c)

il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non hanno adottato una decisione contraria alla proposta della Commissione .

i due rami dell'autorità di bilancio si astengono dal deliberare oppure non hanno adottato una decisione contraria alla proposta di storno .

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

5.     Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, se si verifica uno dei casi seguenti:

a)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;

b)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 6

6.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato lo storno mentre l' altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta.

6.   Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l' altro lo ha approvato o si è astenuto dal deliberare, oppure se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che l'istituzione non ritiri la sua proposta.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis

Norme specifiche in materia di storni

1.     Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria».

2.     Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

2.   Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione ovvero dalla Commissione nella misura massima del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno .

2.   Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio e se non si raggiunge una posizione comune sull' impiego di tale riserva, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulle proposte di storno della Commissione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull' utilizzazione di tale riserva, i due rami dell'autorità di bilancio si astengono dall'adottare decisioni sulle proposte di storno della Commissione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

3.   Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

3.   Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni , previste all'articolo 34, paragrafo 2 bis, lettera d), sono fornite ogni anno e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

2.   Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una valutazione dei rischi correlati, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

2.   Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli previsti da tale sistema e una valutazione dei rischi correlati, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

a bis)

norme precise, coerenti e trasparenti per il controllo relativo al rispetto dei diritti delle parti interessate;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d

d)

prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità,

d)

ferme restando le responsabilità degli agenti finanziari di cui al capo 3, prevenzione, individuazione e monitoraggio della rettifica delle frodi e irregolarità,

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include in particolare quanto segue:

a)

separazione dei compiti;

b)

gestione dei rischi e strategia di controllo adeguate, compresa la previsione di controlli presso i beneficiari;

c)

prevenzione dei conflitti d'interesse;

d)

adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;

e)

procedure per la vigilanza sul rendimento su eventuali inadeguatezze e lacune dei controlli;

f)

verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Un controllo interno efficiente si basa sui seguenti elementi:

a)

attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra gli addetti alle varie fasi del controllo;

b)

accessibilità dei risultati del controllo per tutti gli addetti alle varie fasi del controllo;

c)

ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner responsabili dell'esecuzione e a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute;

d)

applicazione tempestiva di misure correttive, incluse eventuali sanzioni dissuasive;

e)

norme chiare e inequivocabili a fondamento degli interventi;

f)

eliminazione di controlli multipli;

g)

miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli, tenendo conto del rischio di errore di cui all'articolo 29.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 29

Rischio di errore tollerabile

Rischio di errore

L'autorità legislativa decide, secondo la procedura stabilita all'articolo 322 del TFUE, il livello di errore tollerabile all'opportuno grado di aggregazione del bilancio. Di tale decisione si tiene conto durante la procedura annuale di discarico a norma dell'articolo 157, paragrafo 2.

All'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima il costo dei sistemi amministrativi e di controllo nonché il livello di rischio di errore rispetto alla legislazione proposta per ciascun fondo e per ciascuno Stato membro.

Il livello di rischio di errore tollerabile è fondato su un'analisi dei costi e dei benefici dei controlli. Su richiesta, gli Stati membri nonché le entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), riferiscono alla Commissione sui costi dei controlli da loro sostenuti nonché sul numero e sull'entità delle attività finanziate dal bilancio.

Se, durante l'attuazione del programma, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo e analizza i costi e i benefici di eventuali misure correttive e adotta i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, la riprogettazione del programma, l'inasprimento dei controlli o, se necessario, la cessazione dell'attività .

Il livello di rischio di errore tollerabile è sottoposto ad attenta sorveglianza ed è rivisto in caso di variazioni importanti del contesto dei controlli .

Le dichiarazioni di affidabilità di gestione in merito a tali sistemi presentate dagli organismi accreditati dagli Stati membri sono parte integrante della piena efficacia dei sistemi nazionali di gestione e di controllo .

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 29 bis (nuovo)

 

Articolo 29 bis

Separazione delle funzioni

Le funzioni di contabile e di ordinatore sono tenute separate.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 3

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati , immediatamente dopo la loro adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

2.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui destinatari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 53, secondo comma , e le informazioni sui destinatari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

2.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui contraenti e beneficiari dei fondi nonché sulla natura e sullo scopo esatti della misura finanziata dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata, e le informazioni sui contraenti e beneficiari dei fondi, fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

 

Tale obbligo si applica anche alle altre istituzioni in merito ai loro contraenti e, se del caso, ai loro beneficiari.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

3.   Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.

3.   Tali informazioni sono messe a disposizione con la dovuta osservanza dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza e , per quanto concerne le persone fisiche, del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Qualora si tratti di persone fisiche, la pubblicazione si limita al nome del contraente o del beneficiario, alla relativa ubicazione, all'importo concesso e alla finalità della sovvenzione, e la divulgazione di questi dati si basa su pertinenti criteri, quali la periodicità della sovvenzione ovvero il tipo o l'importanza della sovvenzione. Il livello dei dettagli pubblicati e i criteri di divulgazione tengono conto delle specificità del settore e di ogni metodo di gestione di cui all'articolo 55; il livello dei dettagli e i criteri sono definiti mediante il regolamento delegato di cui all'articolo 199 e, se del caso, nelle pertinenti normative settoriali.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 32 – comma 1

Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore, il garante europeo della protezione dei dati e il SEAE redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1o luglio di ogni anno.

Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore, il garante europeo della protezione dei dati e il SEAE redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione e contemporaneamente, per informazione, all'autorità di bilancio, anteriormente al 1o luglio di ogni anno.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 32 – comma 3

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1o luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data .

La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio direttamente dopo l'adozione .

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 33

Ciascun organismo di cui all'articolo 200 trasmette alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il progetto di programma di lavoro.

Ciascun organismo di cui all'articolo 200 trasmette contemporaneamente alla Commissione e all'autorità di bilancio non oltre il 31 marzo di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il progetto di programma di lavoro.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 32.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate dell'Unione , incluso uno stato generale riassuntivo della riserva per pagamenti e impegni, e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 32.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

2.    Ove pertinente, la Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi.

2.   La Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La Commissione allega inoltre al progetto di bilancio:

a)

un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio precedente e lo stato degli importi da liquidare;

b)

se del caso, un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni, che può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;

c)

qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 196 ter e alle scuole europee. Questi documenti di lavoro, che contengono l'ultima tabella dell'organico approvata, presentano:

i)

tutto il personale impiegato dall'Unione, incluse le sue entità giuridicamente distinte, ripartito per tipo di contratto,

ii)

una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all'equilibrio di genere,

iii)

il numero di posti effettivamente coperti all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la loro ripartizione per grado e per unità amministrativa,

iv)

una ripartizione del personale per settore,

v)

per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado; e

d)

rendiconti di attività contenenti:

i)

informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;

ii)

una giustificazione esauriente e un approccio costi/benefici per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;

iii)

una chiara motivazione dell'intervento a livello di Unione nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;

iv)

informazioni sui tassi di esecuzione dell'attività dell'esercizio precedente e tassi di esecuzione per l'esercizio in corso.

I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una prospettata modifica di bilancio può comportare.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Quando affida l'esecuzione del bilancio a partenariati pubblico-privati (PPP), la Commissione allega al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta:

a)

una relazione annuale sui risultati dei PPP esistenti nel corso dell'esercizio precedente;

b)

gli obiettivi fissati per l'esercizio al quale si riferisce il progetto di bilancio, con l'indicazione di eventuali esigenze di bilancio specifiche, dedicate al raggiungimento di questo obiettivo;

c)

il costo amministrativo e il bilancio eseguito nel complesso e per tipo di PPP, ai sensi dell'articolo 196 bis, e per ogni PPP nel corso dell'esercizio precedente;

d)

l'importo dei contributi finanziari concessi a titolo del bilancio dell'Unione e il valore dei contributi in natura effettuati dagli altri partner per ogni PPP;

e)

le tabelle dell'organico, in applicazione per analogia del paragrafo 2 bis), lettera c), dei PPP in cui il personale è retribuito, o in parte retribuito, con fondi dell'Unione; tali tabelle sono tenute in considerazione in sede di preparazione del documento di lavoro di cui al paragrafo 2 bis, lettera c).

Quando i PPP ricorrono a strumenti finanziari, il documento di lavoro espone i dati, in applicazione e fatto salvo il paragrafo 2 quater, per PPP e per strumento finanziario.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater.     Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione allega al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta:

a)

il capitale emesso sotto forma di strumenti finanziari, e finanziato a titolo del bilancio dell'Unione e il capitale complessivo investito per ogni strumento finanziario, anche da parte di terzi, in totale e come indice di redditività del capitale per strumento finanziario, il valore delle partecipazioni azionarie e gli investimenti quasi azionari;

b)

le entrate e i rimborsi ricevuti nel corso dell'esercizio precedente e una previsione per l'esercizio al quale si riferisce il progetto di bilancio;

c)

l'importo totale dei passivi potenziali ed esistenti dell'Unione derivanti dall'applicazione degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio precedente e in totale, suddiviso in particolare secondo:

i)

tutti i passivi potenziali nei confronti di terzi derivanti da garanzie,

ii)

tutti i passivi potenziali derivanti dai prelievi massimi sulle linee di credito fornite a terzi,

iii)

tutte le potenziali perdite totali del debito di secondo grado o le partecipazioni azionarie o quasi azionarie, o

iv)

qualsiasi altro passivo potenziale o contingente, nonché le eventuali informazioni utili o potenzialmente utili per la valutazione dei rischi;

d)

le disposizioni finanziarie adottate nel bilancio per i rischi previsti e i rischi imprevisti in totale e per ogni strumento finanziario;

e)

il numero in percentuale e in assoluto di casi in cui sono state prelevate garanzie sul debito di secondo grado o sono andate perdute partecipazioni azionarie o quasi azionarie a causa di compromissione o di fallimento, in totale e in base ad ogni strumento finanziario, per l'esercizio precedente e la durata di funzionamento complessiva del rispettivo strumento finanziario;

f)

la durata media tra il pagamento degli strumenti finanziari sotto forma di capitale di debito di secondo grado (mezzanino) ai beneficiari e il ritiro di tale capitale; se superiore a tre anni, la Commissione predispone un piano d'azione per la riduzione della durata nel quadro della procedura annuale di discarico;

g)

la distribuzione geografica dell’applicazione (assorbimento) degli strumenti finanziari per Stato membro e per strumento finanziario;

h)

le spese amministrative derivanti da costi di gestione, rimborsi o altri fondi erogati per la gestione degli strumenti finanziari qualora ciò sia stato affidato in toto a terzi e per gestore e per strumento finanziario gestito;

i)

le tabelle dell'organico, in applicazione per analogia del paragrafo 2 bis, lettera c), qualora il personale sia retribuito o in parte retribuito con fondi dell'Unione; tali tabelle sono tenute in considerazione in sede di preparazione del documento di lavoro di cui al paragrafo 2 bis, lettera c).

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

3.   La Commissione unisce inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio.

3.   La Commissione unisce inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

d)

fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.

d)

fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     La Commissione correda il progetto di bilancio di una proposta volta a mobilizzare la riserva per pagamenti e impegni per eventuali necessità inizialmente non previste nel bilancio annuale o nel regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

4 ter.     Inoltre, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro sulla politica immobiliare redatto da ogni istituzione e organismo ai sensi dell'articolo 196 ter che include le seguenti informazioni:

a)

per ogni edificio, la spesa e i settori coperti dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti;

b)

la prevedibile evoluzione della programmazione globale dei settori e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione di cui all'articolo 195, paragrafo 3, che sono già identificati;

c)

condizioni e costi definitivi, nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione dei progetti di nuove costruzioni già presentati all'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 3, e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente;

d)

condizioni e costi definitivi per quanto riguarda le proroghe contrattuali non soggette alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 3, ma superiori a un costo annuale di 500 000 EUR.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 35

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 del TFUE , la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative che modificano il progetto di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso, compresa una lettera rettificativa che aggiorna gli stati di previsione della spesa agricola.

Sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura del progetto di bilancio , la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative che modificano il progetto di bilancio a tempo debito prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all’articolo 314 TFUE. Ciò potrebbe comprendere una lettera rettificativa che aggiorna gli stati di previsione della spesa agricola.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 36

Approvazione del risultato del comitato di conciliazione

soppresso

Quando il comitato di conciliazione ha concordato un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per approvare quanto prima i risultati del comitato di conciliazione a norma dell'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE, conformemente ai rispettivi regolamenti interni.

 

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 38

 

1.    La Commissione presenta progetti di bilancio rettificativo per la mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà e progetti di bilancio rettificativo per ciascuna delle seguenti finalità:

 

a)

eccedenza,

 

b)

revisione della previsione delle risorse proprie tradizionali nonché delle aliquote relative all’imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo,

 

c)

aumento della previsione delle entrate e riduzione degli stanziamenti di pagamento.

1.    In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo.

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare due progetti aggiuntivi di bilancio rettificativo all’anno .

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al comma precedente dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

2.   Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi progetto di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni anno . Essa può unire un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

2.   Salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate o in caso di mobilitazione del fondo di solidarietà per il quale può essere presentato un progetto di bilancio rettificativo in un momento qualsiasi dell'anno , la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo in aprile e/o in agosto . Essa può unire un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano tenendo conto dell'urgenza.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano tenendo conto dell'urgenza.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 40 – comma 1 – lettera a

a)

uno stato generale delle entrate e delle spese;

a)

uno stato generale delle entrate e delle spese , facendo una distinzione tra operazioni e investimenti ;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La spesa amministrativa è classificata nel modo seguente:

a)

spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico: a tali menzioni corrispondono un importo di stanziamenti e un numero di posti nella tabella dell'organico;

b)

spese relative al personale esterno ed altre spese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), finanziate a titolo della categoria “amministrazione” del quadro finanziario pluriennale;

c)

spese relative agli immobili ed altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;

d)

spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legata all’attuazione dei programmi.

Le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono parimenti riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Ogniqualvolta possibile e opportuno, gli articoli e le voci corrispondono alle singole operazioni effettuate nell'ambito di una determinata attività individuale. Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 stabilisce gli orientamenti per la classificazione degli articoli e delle voci ai fini della massima trasparenza e concisione del bilancio.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 44 – comma 2

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 21 e 23.

Tale riserva deve essere utilizzata prima possibile ed entro la fine dell'esercizio, in primo luogo mediante la riserva per pagamenti e impegni, ai sensi dell'articolo 15 , paragrafo 3 bis, oppure mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 21 e 23.

Emendamenti 95 e 287

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

1.   Il bilancio presenta:

1.   Il bilancio presenta:

a)

nello stato generale delle entrate e delle spese:

a)

nello stato generale delle entrate e delle spese:

i)

le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato;

i)

le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato;

ii)

le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;

ii)

le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;

iii)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

iii)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

iv)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

iv)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

v)

le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2;

v)

le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n – 2 , queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio ;

vi)

i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1.

vi)

i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1.

b)

in ogni sezione del bilancio, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui alla lettera a);

b)

in ogni sezione del bilancio, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui alla lettera a);

c)

per quanto riguarda il personale:

c)

per quanto riguarda il personale:

i)

una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

i)

una tabella dell'organico che contiene una presentazione esaustiva della totalità delle risorse umane e fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio , corredata di un documento che illustri gli equivalenti a tempo pieno degli agenti contrattuali e di quelli locali ;

ii)

una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

ii)

una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

iii)

per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;

iii)

per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;

iv)

una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all' articolo 200 che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

iv)

una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all' articolo 196 ter che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

 

c bis)

per quanto riguarda i finanziamenti a favore di organizzazioni internazionali, in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione:

 

i)

un riepilogo di tutti i contributi in oggetto, ripartiti per programma/fondo dell'Unione e per organizzazione internazionale,

 

ii)

una spiegazione dei motivi per cui è risultato più efficiente per l'Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;

d)

per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

d)

per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

i)

nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;

i)

nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, in particolare l’attuazione degli strumenti finanziari (articoli 130 e 131), destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine» nonché eventuali entrate derivanti dall’attuazione degli strumenti finanziari . Tali linee recano la dicitura «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;

ii)

nella sezione della Commissione:

ii)

nella sezione della Commissione:

le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» dell'Unione per le operazioni interessate; tali linee recano la dicitura «per memoria» fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» e gli strumenti finanziari dell'Unione per le operazioni interessate; tali linee recano la dicitura «per memoria» fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;

commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce o altri strumenti finanziari da essa attuati per lo svolgimento di tali operazioni;

 

un calcolo complessivo del tasso dei fondi globali destinati agli strumenti finanziari in relazione al bilancio dell’Unione;

iii)

a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

iii)

a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

 

tutte le partecipazioni azionarie attraverso strumenti finanziari o PPP, accompagnate da commenti specifici in merito al loro risultato;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

e)

l'importo totale delle spese della PESC è iscritto in un capitolo di bilancio denominato PESC, con articoli di bilancio specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali .

e)

l'importo totale delle spese della PESC è iscritto in un capitolo di bilancio denominato PESC, con articoli di bilancio specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono una linea di bilancio specifica per missione;

 

e bis)

tutte le entrate e le spese nell'ambito dei rispettivi Fondi europei di sviluppo che sono iscritte in un'apposita linea di bilancio della sezione relativa alla Commissione.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

b)

non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico .

b)

la partecipazione dell'istituzione o dell'organismo a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi dell'Unione e altre istituzioni, come l'esercizio di screening del personale avviato dalla Commissione .

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 49

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario pluriennale, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la rettifica del bilancio e, se necessario, l'opportuna revisione del quadro finanziario.

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario pluriennale, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la rettifica del bilancio e, se necessario, l'opportuna revisione del quadro finanziario. Ai fini del presente articolo e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, si ritiene che sussista un atto dell'Unione qualora operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti incidano sul margine globale del QFP (articolo 9, paragrafo 4) dell'esercizio in corso o futuro al quale si applica il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria e adempiono ai loro obblighi di controllo e di revisione contabile, in conformità con l’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea .

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio. Si applica l'articolo 2.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3

3.   In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea, un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 33 e all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.

3.   In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (di seguito denominato "TUE") , un atto di base può assumere una delle seguenti forme :

 

decisione del Consiglio necessaria per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 26, paragrafo 2, TUE);

 

decisione del Consiglio sull’intervento operativo richiesto dalla situazione internazionale (articolo 28, paragrafo 1, TUE);

 

decisione del Consiglio che definisce la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica (articolo 29 TUE);

 

decisioni del Consiglio che definiscono un'azione o una posizione dell’Unione o che attuano tale azione o posizione (articolo 31, paragrafo 2, trattini 1, 2 e 3, TUE) o la nomina di un rappresentante speciale (articolo 31, paragrafo 2, trattino 4, e articolo 33 TUE);

 

conclusione di accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali (articolo 37 TUE).

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera b – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

 

L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota di cui alla lettera a) non può superare 40 milioni di EUR per esercizio.

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al primo comma della presente lettera non può superare 50 milioni di EUR per esercizio finanziario e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non può superare 100 milioni di EUR.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera c

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea. Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea (concernente le disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e le disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune) . Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l’azione dell'Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l’adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza .

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, di concerto con la Commissione, e il Parlamento è consultato con debito anticipo ed è informato nel dettaglio delle misure preparatorie, in particolare quelle relative alle azioni della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e difesa comune .

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

1.   È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio , alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente .

1.   È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne il proprio superiore gerarchico che conferma per iscritto se esiste un conflitto di interessi. Qualora si accerti l'esistenza di un conflitto di interesse, la persona soggetta a tale conflitto cessa ogni sua attività nella materia in sospeso . Il superiore gerarchico stesso adotta qualsiasi altra opportuna azione.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

2.   Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

2.   Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è o potrebbe essere pubblicamente percepito in quanto compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

 

Gli atti che potrebbero essere viziati da un conflitto di interessi possono assumere tra l’altro una delle seguenti forme:

 

a)

la concessione a se stessi o a terzi legati da vincoli di sangue, parentela o qualsiasi altra caratteristica specifica, di indebiti vantaggi diretti o indiretti;

 

b)

il rifiuto di concedere a un potenziale beneficiario, destinatario candidato od offerente le prerogative o i vantaggi ai quali ha diritto o una loro concessione in eccesso;

 

c)

l'esecuzione di atti indebiti o abusivi o l'omissione di atti necessari.

 

Si ritiene che sussista un conflitto di interessi qualora un potenziale beneficiario, richiedente, candidato od offerente sia un membro del personale soggetto allo Statuto dei funzionari, un agente contrattuale, un agente locale o un esperto nazionale distaccato.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

a)

a opera dei suoi servizi, delle delegazioni dell'Unione a norma dell'articolo 53, secondo comma, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 59; oppure

a)

a opera dei suoi servizi, del personale delle delegazioni dell'Unione sotto la supervisione del rispettivo capo di delegazione, a norma dell'articolo 53, secondo comma, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 59; oppure

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

b)

indirettamente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri o affidando funzioni di esecuzione del bilancio:

b)

indirettamente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri o , fatta salva una disposizione specifica nell'atto di base che stabilisca inoltre ì i tipi di partner esecutivi e di operazioni, ad eccezione dei casi di cui ai punti i) e iv), affidando alcune funzioni specifiche di esecuzione del bilancio:

i)

a paesi terzi o istanze da questi designate;

i)

a paesi terzi o istanze da questi designate;

ii)

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

ii)

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

iii)

a istituzioni finanziarie incaricate dell'attuazione degli strumenti finanziari a norma del titolo VIII;

 

iv)

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi filiale della Banca ;

iv)

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

v)

agli organismi di cui agli articoli 200 e 201 ;

v)

agli organismi di cui agli articoli 196 ter e 196 quater ;

vi)

a organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui questi ultimi presentano sufficienti garanzie finanziarie;

vi)

a organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui questi ultimi presentano sufficienti garanzie finanziarie;

vii)

a organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico e privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 

viii)

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento.

viii)

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, quali indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento.

 

La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio (articolo 317 TFUE) e informa il Parlamento europeo in merito alle operazioni eseguite dalle entità di cui ai punti da i) a viii). La scheda finanziaria (articolo 27) fornisce una piena giustificazione della scelta di una particolare entità di cui ai punti da i) a viii).

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     La decisione di finanziamento allegata alla relazione annuale di attività (articolo 63, paragrafo 9) specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, la modalità di attuazione e l'importo complessivo del piano finanziario. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni nonché un calendario di attuazione indicativo.

In caso di gestione indiretta, essa specifica inoltre il partner esecutivo prescelto, i criteri utilizzati ed i compiti ad esso affidati.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     Le entità e le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da (i) a (viii),cooperano pienamente nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. La Corte dei conti europea e l’OLAF devono in ogni caso avere il diritto di esercitare globalmente le proprie competenze previste dal TFUE nella revisione contabile dei fondi così gestiti.

La Commissione subordina l’affidamento delle funzioni di esecuzione all’esistenza di procedure di sindacato giurisdizionale trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci per quanto riguarda l’effettivo espletamento di tali funzioni o l’esecuzione di un piano d’azione per il rafforzamento di tali procedure.

Un elenco delle entità e delle persone cui sono affidate determinate sepcifiche funzioni di esecuzione è custodito dal contabile ed è allegato ai conti annuali. Tutte le convenzioni concluse con tali entità e persone sono messe a disposizione dell’autorità di bilancio su sua richiesta.

Le entità e le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da (i) a (viii), cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, un'adeguata pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio. Le misure prese sono notificate alla Commissione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1

 

Responsabilità per l'esecuzione del bilancio nella gestione concorrente

1.   Gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri assolvono gli obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale può stabilire disposizioni complementari.

1.    Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione concorrente, le funzioni di esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i loro rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2

 

Obblighi specifici degli Stati membri

2.   Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio, recuperare i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviare azioni legali .

2.   Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare:

 

a)

assicurarsi che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano effettivamente eseguite e garantire che esse siano attuate correttamente e, a tal fine, accreditano e monitorano gli organismi responsabili per la gestione e il controllo dei fondi dell’Unione;

 

b)

prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi.

 

A tal fine, e, nel rispetto del principio di proporzionalità, e a norma del paragrafo 2, lettera a), e dei paragrafi da 3 a 5, nonché della normativa settoriale, effettuano controlli ex ante ed ex post, tra cui, se del caso, controlli sul posto su campioni rappresentativi di operazioni. Inoltre, recuperano i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali. La Commissione può valutare i sistemi istituiti negli Stati membri, sulla base della sua stessa valutazione del rischio o in applicazione di norme settoriali specifiche.

 

Nella misura in cui comunichino immediatamente alla Commissione errori e/o irregolarità riscontrati e vi pongano rimedio, recuperando in particolare gli importi indebitamente versati, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie concernenti tali errori e/o irregolarità .

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari conformemente alla normativa settoriale o all'ordinamento nazionale.

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell' ordinamento nazionale.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3

 

Ruolo e competenze dell'autorità accreditante

3.   Conformemente alla normativa settoriale, gli Stati membri accreditano uno o più organismi del settore pubblico che assumono la responsabilità esclusiva della gestione e del controllo corretti dei fondi per cui l'accreditamento è stato concesso. Ciò non pregiudica la possibilità per tali organismi di espletare funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione o di affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

3.   Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri accreditano gli organismi che sono responsabili della gestione e del controllo i nterno dei fondi dell'Unione ai quali è stato concesso l'accreditamento Ciò non pregiudica la possibilità per tali organismi di espletare funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione o di affidare taluni loro compiti ad altri organismi. L'autorità accreditante è altresì competente per la verifica della conformità degli organismi accreditati ai criteri di accreditamento, sulla base dei risultati delle revisioni contabili e dei controlli esistenti. Essa adotta tutte le misure necessarie per garantire che si ponga rimedio alle carenze nell'attuazione delle funzioni affidate agli organismi che ha accreditato, compresi la sospensione e il ritiro dell'accreditamento. Il ruolo della Commissione nel processo di accreditamento, al quale si applica il paragrafo 2, è altresì definito in norme settoriali che tengono conto dei rischi nel settore d'intervento interessato .

L'accreditamento è concesso da un'autorità dello Stato membro conformemente alla normativa settoriale che garantisce la capacità dell'organismo di gestire correttamente i fondi. La normativa settoriale può inoltre definire il ruolo della Commissione nella procedura di accreditamento.

 

L'autorità accreditante è responsabile della sorveglianza dell'organismo e dell'adozione di tutte le misure necessarie per ovviare a eventuali sue carenze operative, comprese la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

 

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4

 

Ruolo e competenze dell'organismo accreditato

4.   Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo:

4.   Gli Stati membri, al livello opportuno, per il tramite di organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo:

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

b)

utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

b)

utilizzano una contabilità che fornisce annualmente dati precisi, completi e attendibili in maniera tempestiva;

c)

sono sottoposti a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'organismo accreditato ;

c)

forniscono i dati e le informazioni preliminari ai sensi del paragrafo 5 ;

d)

provvedono, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 , alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione;

d)

provvedono alla pubblicazione a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione , a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 . Ogni trattamento di dati personali rispetta le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE .

f)

garantiscono un grado di tutela dei dati personali che soddisfa i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE .

 

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 5

 

Contenuto, programmazione e revisione dei dati trasmessi dagli organismi accreditati

5.   Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo trasmettono alla Commissione entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo la seguente documentazione:

5.   Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione entro il 1o marzo dell'esercizio successivo la seguente documentazione:

a)

i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;

a)

i conti annuali degli organismi accreditati, relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati presentate alla Commissione per il rimborso, compresi gli acconti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate le procedure di recupero. Tali informazioni sono corredate di una dichiarazione sulle competenze gestionali attestante che, a giudizio degli addetti alla gestione dei fondi:

 

le informazioni sono complete, esatte e presentate correttamente;

 

le spese sono state effettuate per la finalità prevista, quale risultante dalla normativa settoriale;

 

le procedure di controllo predisposte forniscono le necessarie garanzie quanto alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti; se del caso, in un allegato alla dichiarazione figurano il tasso di errore per ciascun fondo, un'analisi degli errori e le riserve.

b)

un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile , comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;

b)

un riepilogo delle relazioni definitive di revisione contabile e un riepilogo dei controlli effettuati , comprese un'analisi delle carenze ricorrenti o sistemiche, nonché le azioni correttive avviate o programmate e i relativi risultati ;

c)

una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

I conti annuali di cui alla lettera a) e il riepilogo di cui alla lettera b) sono corredati del parere di un organo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione contabile internazionalmente accettate, sulla fedeltà dell'immagine fornita dalle informazioni contabili, sulla legittimità e la regolarità delle spese per le quali la Commissione ha chiesto il rimborso e sul corretto funzionamento delle procedure di controllo predisposte. Il parere riferisce se dall'esame emergono dubbi sulle asserzioni contenute nella dichiarazione sulle competenze gestionali. In un allegato al parere figurano il tasso di errore per fondo, un'analisi degli errori e le riserve.

d)

il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

 

Se uno Stato membro ha accreditato più di un organismo per settore politico, trasmette alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, una relazione di sintesi relativa al settore in questione che presenta un riepilogo a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei relativi pareri indipendenti di revisione contabile.

Se uno Stato membro ha accreditato più di un organismo ai fini della competenza della gestione dei fondi per settore politico, esso trasmette alla Commissione, entro il 15 marzo dell'esercizio successivo, una relazione di sintesi relativa al settore in questione che fornisce un riepilogo a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei relativi pareri indipendenti di revisione contabile.

 

Gli Stati membri, al livello opportuno, pubblicano tale informazione non più tardi di sei mesi dopo aver fornito alla Commissione tali documenti.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6

 

Obblighi specifici della Commissione

6.   La Commissione:

6.    Al fine di garantire che i fondi siano utilizzati secondo le regole applicabili, la Commissione:

 

-a)

controlla in che modo gli Stati membri ottemperano alle proprie responsabilità, in particolare effettuando audit durante l'esecuzione dei programmi;

a)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti degli organismi accreditati, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità ;

a)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti degli organismi accreditati, accertando la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti;

b)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

b)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

 

b bis)

interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti in caso di carenze significative del regime di monitoraggio da parte di uno Stato membro o del funzionamento di un organismo accreditato a norma del paragrafo 3, qualora non siano immediatamente adottate le azioni preliminari richieste.

La normativa settoriale disciplina le condizioni alle quali i pagamenti agli Stati membri possono essere sospesi dalla Commissione o interrotti dall'ordinatore delegato.

La Commissione può decidere di revocare del tutto o in parte l'interruzione o la sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le sue osservazioni. La relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato competente della Commissione riferisce in merito a tutti gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Disposizione specifica in materia di cooperazione territoriale europea

 

6 bis.     La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda in particolare il contenuto della dichiarazione annuale di gestione, il processo di accreditamento e la funzione di revisione contabile.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6 ter (nuovo)

 

Dichiarazioni nazionali di affidabilità

 

6 ter.     Gli Stati membri forniscono una dichiarazione nazionale sulle spese effettuate mediante gestione concorrente. Tale dichiarazione è firmata al livello politico adeguato e si basa sulle informazioni da fornire a norma del paragrafo 5, lettera c), e contempla quanto meno l'efficace funzionamento dei sistemi di controllo interni in atto e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Essa è soggetta al parere di un organismo di revisione contabile indipendente ed è trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo dell'esercizio successivo all'esercizio finanziario interessato.

La Corte dei conti e il Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea sono consultati in merito agli orientamenti per la definizione di tali dichiarazioni nazionali.

Qualora uno Stato membro abbia presentato una dichiarazione nazionale conformemente al presente paragrafo, se ne tiene conto in sede di definizione delle strategie di revisione contabile e di controllo della Commissione ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo e in sede di definizione del rischio a livello di Stati membri, a norma dell'articolo 29; la dichiarazione è trasmessa all'autorità di bilancio in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 63, paragrafo 9.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1, alinea

1.   Le entità e persone cui sono affidate funzioni d'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione, esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:

1.   Le entità e persone diverse dagli Stati membri cui sono affidate funzioni d'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione, esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:

Emendamenti 117 e 282

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2

2.   A tal fine, le entità e persone di cui al paragrafo 1:

2.   A tal fine, le entità e persone di cui al paragrafo 1 , in conformità di norme equivalenti a quelle comunemente applicate nell'Unione o, in assenza di tali norme, di quelle accettate a livello internazionale e definite nell'accordo che affida i compiti di attuazione di determinate funzioni di esecuzione specifiche :

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

b)

utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

b)

utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

c)

sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;

c)

sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;

d)

applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;

d)

applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;

e)

provvedono, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione ;

e)

provvedono alla pubblicazione a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione , a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e assicurano un grado di tutela dei dati personali che soddisfi i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE ;

f)

garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali.

f)

garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n . 45/2001 .

Le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto viii), possono soddisfare tali requisiti progressivamente. Esse adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione.

Fatti salvi gli articoli 196 ter e 196 quater, esse adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione. Le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto viii), possono soddisfare progressivamente i requisiti stabiliti alle lettere da a) a e) del presente paragrafo entro i primi sei mesi del loro mandato .

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Al fine di garantire la certezza giuridica, norme più rigorose sulla partecipazione non si applicano retroattivamente e ai beneficiari non può essere richiesto di ricalcolare gli stati finanziari già approvati dalla Commissione.

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Le istituzioni e gli organismi dell'Unione incoraggiano attivamente la segnalazione di presunte irregolarità nell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione negli Stati membri.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 2

L'ordinatore delegato può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori verifiche allorché gli giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate, purché l'interruzione sia necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.

Fatto salvo l'articolo 89 , l'ordinatore delegato può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori verifiche allorché gli giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate, purché l'interruzione sia necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 5

5.   Le entità e persone di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:

5.   Le entità e persone di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:

a)

una relazione sull'espletamento delle funzioni affidate;

a)

una relazione sull'espletamento delle funzioni affidate;

b)

i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;

b)

i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;

c)

un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;

c)

un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;

d)

una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

d)

una dichiarazione di gestione dalla quale risulti con ragionevole certezza che:

 

i)

le informazioni figuranti nei conti forniscono un'immagine fedele;

 

ii)

le spese cui fanno riferimento i conti sono state effettuate per la finalità prevista e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;

 

iii)

le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

e)

il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera d) del presente paragrafo .

e)

Tali documenti sono accompagnati dal parere di un organo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione contabile internazionalmente accettate, concernente la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, l'adeguato funzionamento delle procedure di controllo messe in atto nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti; L'organismo di revisione contabile riferisce se dall'esame emergono dubbi sulle asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione.

La documentazione in questione è trasmessa alla Commissione entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo, ad eccezione del parere di revisione contabile di cui alla lettera e). Quest'ultimo è trasmesso entro e non oltre il 15 marzo.

La documentazione in questione è trasmessa alla Commissione entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo, ad eccezione del parere di revisione contabile di cui alla lettera e). Quest'ultimo è trasmesso entro e non oltre il 15 marzo.

Tali obblighi fanno salve le disposizioni stabilite dalle convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Le disposizioni in questione devono prevedere almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli obblighi stabiliti nella convenzione conclusa con le organizzazioni internazionali o il paese terzo in questione.

Tali obblighi fanno salve le disposizioni stabilite dalle convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Le disposizioni in questione devono prevedere almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli obblighi stabiliti nella convenzione conclusa con le organizzazioni internazionali o il paese terzo in questione , sottoposta a revisione contabile da parte della suprema istituzione contabile competente . I risultati delle revisioni contabili sono messi a disposizione dell'autorità competente per il discarico. Ciò non pregiudica i poteri d'indagine della Corte dei conti europea e dell'OLAF.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 6

6.   La Commissione:

6.   La Commissione:

a)

provvede alla sorveglianza e valutazione dell'espletamento delle funzioni affidate ;

a)

vigila affinché tali entità ottemperino alle loro responsabilità, in particolare effettuando revisioni contabili e valutazioni durante l'esecuzione dei programmi ;

b)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti delle entità e persone delegate , che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;

b)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti delle entità, che stabiliscano se i conti sono completi, esatti e veritieri e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;

c)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

c)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 7

7.   I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano alle entità e persone oggetto di una procedura di discarico distinta da parte dell'autorità di bilancio .

7.   I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano alle entità dell'Unione oggetto di una procedura di discarico distinta quando tali entità danno esecuzione al bilancio dell'Unione .

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis.     I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla gestione indiretta degli stanziamenti assegnati dal Parlamento europeo ai suoi gruppi politici. Il Parlamento europeo adotta misure di esecuzione a tale riguardo che tengano conto delle particolari esigenze dei gruppi politici.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.     L'ordinatore competente può essere assistito nel suo compito da personale incaricato, sotto la sua responsabilità, di effettuare determinate operazioni necessarie per l'esecuzione del bilancio e per la produzione dei dati finanziari e di gestione. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, gli agenti che assistono gli ordinatori delegati o sottodelegati sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 54.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 6 ter (nuovo)

 

6 ter.     Ogni istituzione informa l’autorità di bilancio ogniqualvolta un ordinatore delegato assuma, modifichi o cessi le sue funzioni.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 6 quater (nuovo)

 

6 quater.     Ogni istituzione emana nelle proprie norme interne i provvedimenti di gestione degli stanziamenti che ritiene necessari per la buona esecuzione della propria sezione del bilancio. Tali norme interne sono comunicate al Parlamento europeo nel corso della procedura di discarico.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 6 – comma 2

I controlli ex ante sono svolti da agenti diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. Gli agenti responsabili dei controlli ex post non sono subordinati agli agenti responsabili dei controlli ex ante.

I controlli ex ante sono svolti da agenti diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. Gli agenti responsabili dei controlli ex post non sono subordinati agli agenti responsabili dei controlli ex ante e viceversa .

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 8

8.   Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia di quest'ultimo funzionario, l'istanza di cui all'articolo 70, paragrafo 6. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

8.   Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia di quest'ultimo funzionario, l'istanza di cui all'articolo 70, paragrafo 6.

 

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, tali agenti informano le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. Tale obbligo si applica inoltre, in caso di frode, ai revisori indipendenti che intervengono nell'ambito della gestione finanziaria dell'Unione. Tale comunicazione non comporta per loro alcuna responsabilità.

 

Ai fini del presente paragrafo, l'agente interessato beneficia delle disposizioni dello Statuto applicabili.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis.     Il contabile della Commissione definisce le norme per la gestione e l'uso dei conti fiduciari.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2

2.   Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 70, 71 e 72. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

2.   Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 70, 71 e 72. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente , in particolare l'OLAF .

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Sezione 4 – titolo

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo -76 (nuovo)

 

Articolo -76

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si intende per:

a)

"recuperi" gli strumenti applicati per correggere il percepimento di spese irregolari; in linea di principio, sono i destinatari di tali spese che restituiscono gli importi indebitamente ricevuti. Qualora sia impossibile determinare l'importo effettivo delle spese in questione, l'importo da recuperare può essere stabilito ricorrendo ad altri mezzi scientifici. Tali mezzi dovrebbero in linea di principio essere precisati prima di ogni impegno di spesa.

b)

"rettifiche finanziarie" gli strumenti atti soprattutto a rimediare alle debolezze dei sistemi di gestione. Esse consistono nel revocare finanziamenti agli Stati membri o a paesi terzi o altri che non assicurano un’applicazione corretta delle norme dell’Unione. Possono essere applicate anche per promuovere l'attuazione delle politiche dell'Unione previste nella base giuridica dei rispettivi contributi dell'Unione.

Tutte le rettifiche finanziarie decise e in sospeso per fondo e per Stato membro sono presentate nei conti a norma dell'articolo 132.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

La nota di addebito corrispondente all'ordine di recupero è notificata al debitore ed è vincolante per la Commissione nel suo contenuto dal momento della notifica.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 2

2.    L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del TFUE.

2.    Il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea possono formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE. Per quanto riguarda le altre istituzioni, la Commissione può adottare, a loro nome, una siffatta decisione esecutiva, a norma dell'articolo 299 TFUE, alle condizioni stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti dell'Unione.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare di un credito nei confronti dell'Unione. Tale credito deve essere certo, liquido ed esigibile.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2

2.   Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità , secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dal regolamento delegato di cui all'articolo 199 . La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dal regolamento delegato di cui all'articolo 199 .

2.   Qualora l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata nelle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 63, paragrafo 9 . L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione.

Alle condizioni stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199, l'ordinatore competente può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.

L'ordinatore competente può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.

 

Le norme concernenti le procedure e i criteri applicabili alle decisioni di rinuncia alla delega delle stesse da parte dell'ordinatore e all'annullamento di un credito accertato sono definite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Gli importi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità o negligenza, con i relativi interessi, sono versati all'autorità di gestione, che li contabilizza tra le entrate nel mese dell'incasso effettivo.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     All'atto del versamento nel bilancio dell'Unione degli importi recuperati, lo Stato membro può trattenere il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo in caso di irregolarità o negligenza imputabile alle amministrazioni o ad altri organismi dello Stato membro.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater.     In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a)

se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare; o

b)

se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 77 bis (nuovo)

 

Articolo 77 bis

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nella gestione concorrente di cui al titolo II della parte seconda

1.     Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi di cui al titolo II della parte seconda, ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie a norma dei paragrafi da 2 a 4.

Essi recuperano inoltre i fondi viziati da irregolarità nella spesa effettuata ai sensi del titolo I della parte prima.

2.     Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

Nei casi in cui ciò è previsto dalla base giuridica pertinente, le risorse provenienti dai fondi così svincolati possono essere riutilizzate dallo Stato membro per operazioni nell'ambito del programma operativo in questione (operazione sostitutiva).

3.     Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato:

a)

per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica, né

b)

qualora sia effettuata una rettifica finanziaria in seguito a un'irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito della totalità o della parte dell'asse prioritario in cui l'irregolarità sistemica si è prodotta, né

c)

qualora sia effettuata una rettifica finanziaria nel quadro di un'operazione sostitutiva.

4.     Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 77 ter (nuovo)

 

Articolo 77 bis

Criteri per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.     La Commissione effettua rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo qualora, condotte le necessarie verifiche, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 77 bis anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2.     La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo ove sia impossibile, data la natura del caso, identificare l'entità e l'importo dell'irregolarità riscontrata o estrapolare l'importo da rettificare.

3.     Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'entità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo in questione. Se non diversamente previsto dalla pertinente base giuridica, si applicano le seguenti percentuali di rettifica:

a)

rettifica del 100 %

La percentuale di rettifica può essere fissata al 100 % qualora le carenze nel sistema di gestione e di controllo di uno Stato membro ovvero una violazione individuale siano tanto gravi da configurare l'assoluta violazione delle norme comunitarie e quindi l'irregolarità di tutti i pagamenti;

b)

rettifica del 25 %

Una rettifica del 25 % appare giustificata in caso di gravi omissioni da parte di uno Stato membro nell'applicazione del suo sistema di gestione e di controllo, nonché di comprovate irregolarità diffuse e di negligenza nella lotta contro le pratiche irregolari o fraudolente, in quanto si può ragionevolmente presumere che la possibilità di presentare impunemente domande irregolari determini un danno finanziario eccezionalmente elevato per il Fondo. Una rettifica della medesima percentuale è altresì giustificata per le irregolarità relative a singoli casi gravi ma che non invalidano l'intera operazione;

c)

rettifica del 10 %

Qualora uno o più elementi essenziali del sistema non funzionino o funzionino in modo tanto carente o sporadico da risultare completamente inefficaci al fine di determinare l'ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità, si giustifica una rettifica del 10 %, in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il Fondo. Tale percentuale di rettifica è altresì giustificata per irregolarità individuali di modesta gravità in relazione a elementi essenziali del sistema;

d)

rettifica del 5 %

Qualora tutti gli elementi essenziali del sistema funzionino, ma non secondo la coerenza, la frequenza o l'intensità imposte dalla normativa, si giustifica una rettifica del 5 %, in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il Fondo. Una rettifica del 5 % è altresì appropriata per irregolarità meno gravi in singole operazioni in relazione a elementi essenziali. Il fatto che le modalità di funzionamento del sistema possano essere migliorate non giustifica di per sé l'imposizione di una rettifica finanziaria. Deve sussistere una carenza grave quanto al rispetto di norme dell'Unione o di criteri specifici dell'Unione in materia di buona pratica e la carenza deve costituire un rischio effettivo di perdita o di irregolarità per i Fondi strutturali;

e)

rettifica del 2 %

Quando la procedura è soddisfacente in relazione agli elementi essenziali del sistema, ma uno o più degli elementi ausiliari non sono stati affatto attuati, si giustifica una rettifica del 2 % in considerazione del minore rischio di danno finanziario per il Fondo e della minore incidenza dell'infrazione. Una rettifica del 2 % sarà portata al 5 % in caso di recidiva nella stessa inadempienza in data posteriore alla prima rettifica e se lo Stato membro non ha adottato misure correttive appropriate per quella parte del sistema in cui sono state constatate carenze dopo la prima rettifica. Una rettifica del 2 % è anche giustificata quando la Commissione, senza imporre rettifiche, ha informato lo Stato membro che occorre migliorare taluni elementi ausiliari del sistema, che sono posti in atto ma non operano in modo soddisfacente, ma lo Stato membro non ha adottato le opportune misure.

Le rettifiche per carenze di elementi ausiliari dei sistemi di gestione e di controllo vengono imposte esclusivamente quando non vengono riscontrate carenze in relazione agli elementi essenziali. Se vengono constatate carenze in merito agli elementi essenziali e agli elementi ausiliari, le rettifiche vengono effettuate limitatamente alla percentuale applicabile agli elementi essenziali.

4.     Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi previsti dalla base giuridica applicabile, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a favore di tale Stato membro.

Se non diversamente previsto dalla base giuridica, le rettifiche finanziarie applicabili in relazione a:

a)

inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, e

b)

discrepanze tra i livelli obiettivo e i livelli raggiunti, nonché

c)

eventuali altri obblighi direttamente derivanti dall'applicazione della base giuridica o previsti in un accordo di finanziamento, qualora la violazione di tali obblighi vanifichi in tutto o in parte la politica dell'Unione su cui si basa il finanziamento o qualora la tutela degli interessi finanziari dell'Unione lo esiga,

sono quelle previste nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

5.     Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 77 bis, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 56 e le eventuali risposte dello Stato membro.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 77 quater (nuovo)

 

Articolo 77 quater

Riduzione delle rettifiche finanziarie

1.     Qualora l'organismo di gestione abbia presentato una dichiarazione di gestione veritiera e corretta, l'entità delle rettifiche finanziarie per un fondo specifico in un dato Stato membro soggetto a rettifica è ridotta:

a)

del 10 %, se la Commissione ha accertato che lo Stato membro ha raggiunto un tasso di errore inferiore al 2 % nei due anni consecutivi precedenti,

b)

del 20 %, se la Commissione ha accertato che lo Stato membro ha raggiunto un tasso di errore inferiore al 2 % nei cinque anni consecutivi precedenti,

c)

del 50 % se la Commissione ha accertato che lo Stato membro ha raggiunto un tasso di errore inferiore al 2 % nei dieci anni consecutivi precedenti,

a meno che l'atto mediante il quale è stato accertato il tasso di errore non sia stato esso stesso oggetto di frode o di altro comportamento doloso o gravemente negligente.

2.     La rettifica finanziaria è ridotta del 15 % per fondo qualora uno Stato membro abbia presentato una dichiarazione nazionale sulle spese effettuate in base al sistema della gestione concorrente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6 ter.

3.     Fatte salve le altre misure adottate dalla Commissione, un organismo di gestione che ha presentato una falsa dichiarazione di gestione non è ammesso a beneficiare delle riduzioni in applicazione del presente articolo.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 77 quinquies (nuovo)

 

Articolo 77 quinquies

Procedura in contraddittorio

1.     Prima di prendere una decisione su una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura in contraddittorio comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie.

Entro i due mesi successivi al ricevimento delle conclusioni provvisorie, lo Stato membro:

a)

conferma l'avvenuto ricevimento e accetta le conclusioni provvisorie; oppure

b)

ha l'opportunità di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata effettiva delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione, ove quest'ultima propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria.

D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi; oppure

c)

è invitato dalla Commissione a un'audizione presieduta da un comitato precedentemente selezionato di esperti provenienti sia dagli Stati membri che dalla Commissione, nel corso della quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondata sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

I termini per le procedure di cui alle lettere a) e b) sono prorogati una sola volta per ciascuna parte per un massimo di due mesi, previa comunicazione motivata della parte interessata all'altra parte.

I termini per le procedure di cui alla lettera c) non superano i quattro mesi, salvo che il comitato di esperti, a maggioranza dei membri che lo compongono, conceda una proroga fino a un massimo di sei mesi dopo la data dell'audizione in cui la proroga è decisa.

2.     La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di tre mesi dalla data finale dell'esame o dell'audizione, tenendo conto di tutte le informazioni fornite e di tutte le osservazioni formulate durante la procedura.

3.     In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione in questione conformemente al secondo comma dell'articolo 77 bis, paragrafo 2.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 77 sexies (nuovo)

 

Articolo 77 sexies

Rimborso

1.     Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 76. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.     Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La decisione di finanziamento specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo complessivo del piano finanziario. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni e un calendario di esecuzione indicativo.

In caso di gestione indiretta, essa specifica inoltre il partner prescelto per l'esecuzione, i criteri utilizzati ed i compiti ad esso affidati.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1

1.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 178.

1.    Fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 3, per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 178.

 

Tuttavia, in caso di operazioni di aiuto umanitario, interventi di protezione civile e aiuti per la gestione di situazioni di crisi, e ove una situazione d'emergenza al di fuori dell'Unione lo richieda, è possibile procedere immediatamente all'impegno di bilancio dopo aver contratto un obbligo giuridico nei confronti di terzi, a condizione che ciò sia indispensabile per l'efficacia dell'intervento dell'Unione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 3 – comma 4

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale. In caso di operazioni di aiuto umanitario, interventi di protezione civile e aiuti per la gestione di situazioni di crisi, nonché nei casi giustificati dall'urgenza, la registrazione degli importi può essere effettuata subito dopo la firma del corrispondente impegno giuridico specifico.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico, assegno o carta di debito.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 4

4.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).

4.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente a seconda della sostanza economica e del calendario del progetto sottostante . Per i prefinanziamenti di importo superiore a 2 milioni di EUR e che rappresentano più del 50 % dell'operazione complessiva finanziata, sono effettuate verifiche ex post quanto meno su base annua per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 89

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dal regolamento delegato di cui all'articolo 199, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

1.     I termini per effettuare i pagamenti sono i seguenti:

 

a)

novanta giorni di calendario per i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

 

b)

sessanta giorni di calendario per tutti gli altri contratti e tutte le altre convenzioni e decisioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

 

c)

trenta giorni di calendario in tutti gli altri casi.

 

Tali termini non si applicano ai pagamenti nell'ambito della gestione concorrente.

 

2.     Il termine di pagamento può essere sospeso dall'ordinatore delegato o sottodelegato competente se questi informa i creditori, in qualsiasi momento, che la domanda di pagamento non può essere onorata, sia perché l'importo non è dovuto, sia perché non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati. Se l'ordinatore viene a conoscenza di circostanze che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese che figurano in una domanda di pagamento, può sospendere il termine di pagamento per procedere ad ulteriori verifiche, compreso un controllo sul posto, al fine di accertare, prima di effettuare il pagamento, il carattere ammissibile delle spese.

 

Ai creditori interessati vengono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

 

Qualora la sospensione superi i due mesi, il competente comitato di compensazione, su richiesta del creditore, prende una decisione sul mantenimento della sospensione.

 

Alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Capo 7 – titolo

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 91

Previo accordo delle istituzioni interessate , la trasmissione dei documenti tra le istituzioni può essere effettuata per via elettronica.

Previo accordo delle istituzioni e degli Stati membri interessati , la trasmissione dei documenti tra di essi può essere effettuata per via elettronica.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 91 bis (nuovo)

 

Articolo 91 bis

Amministrazione elettronica (e-government)

Tutti i progetti di proposta presentati all'autorità legislativa sono adatti per l'applicazione di tecnologie dell'informazione di facile uso a tutti i livelli, in particolare al livello dei destinatari finali dei fondi.

Nei casi in cui i fondi sono amministrati in gestione concorrente in conformità dell'articolo 56, la Commissione e gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o comunque ricevuti e trasmessi nella gestione del bilancio.

Qualora i dati siano disponibili in formato elettronico, é prevista la possibilità della loro trasmissione in tale formato. Ove ciò sia necessario, gli Stati membri e la Commissione concordano norme uniformi di trasmissione dei dati.

Le direzioni della Commissione e le agenzie esecutive, nonché le entità di cui all'articolo 200, applicano norme uniformi per le informazioni elettroniche fornite a terzi durante le procedure relative ad appalti pubblici e sovvenzioni. Nella maggior misura possibile, esse elaborano e applicano norme uniformi per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati per le procedure di sovvenzioni e di appalto e a tal fine designano un unico "spazio di interscambio dei dati elettronici" per i beneficiari potenziali, i beneficiari o i candidati e gli offerenti.

La Commissione designa un responsabile dei servizi di informazione, incaricato di sorvegliare l'attuazione della presente disposizione e di riferire periodicamente all'autorità di bilancio in merito ai risultati conseguiti, nel quadro dell'esecuzione del bilancio.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Capo 7 bis (nuovo)

 

CAPO 7 BIS

PRINCIPI AMMINISTRATIVI

Articolo 91 ter

Diritto ad una buona amministrazione

Qualora, a causa di un errore materiale manifesto, il richiedente o offerente, agendo in buona fede, omette di presentare prove o dichiarazioni, di completare le domande o di espletare in altro modo alcune fasi della procedura, il funzionario competente lo invita a prendere le corrispondenti misure correttive. Se del caso, il richiedente o offerente è informato dei suoi diritti e doveri procedurali.

La necessità di fornire prove e/o documentazione, la forma delle medesime e il contenuto essenziale devono essere comunicate quanto prima possibile e discusse con i potenziali richiedenti o offerenti.

Se del caso, subito dopo il ricevimento di una domanda o di un'offerta i richiedenti o offerenti sono informati in merito al tempo richiesto per lo svolgimento e il completamento provvisorio della procedura nonché in merito alla completezza della domanda o offerta presentata.

Articolo 91 quater

Indicazione dei mezzi di ricorso

Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o appaltatore, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o giurisdizionali di ricorso per impugnare l'atto.

Sono indicati in particolare la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.

Salvo diversa disposizione, la scadenza entro la quale presentare il ricorso è di due mesi a decorrere dal momento in cui è fornita un'indicazione completa e concisa dei mezzi di ricorso a disposizione del richiedente o offerente.

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     I dati di contatto del revisore interno sono comunicati a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

Né il revisore interno né la persona fisica o giuridica che fornisce informazioni al medesimo devono per tale motivo subire conseguenze negative.

Il revisore interno ha il dovere di mantenere riservata l'identità dei suoi informatori.

Il revisore interno di ogni istituzione ha il diritto di informare l'autorità di discarico qualora lo ritenga opportuno.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 4

4.   L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.

4.    Tutte le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione dell'autorità di discarico immediatamente dopo la loro pubblicazione. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.

 

In detta relazione l'autorità competente per il discarico è informata in merito a eventuali revisioni che raccomandino di modificare un progetto di acquisizione o una sovvenzione di ampia portata o che suggeriscano importanti economie di bilancio.

 

Ove esista un comitato di controllo di revisione contabile, questo riferisce, in una dichiarazione separata, in merito all'impatto delle azioni intraprese a seguito delle raccomandazioni destinate all'istituzione, nonché in merito a ulteriori miglioramenti possibili.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Le relazioni e constatazioni del revisore interno, come pure la relazione dell'istituzione, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 3

3.   Fatti salvi gli articoli da 100 a 103, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni , né agli appalti di servizi conclusi tra la Commissione, da un lato, e la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi altra affiliata della Banca europea per gli investimenti, dall'altro .

3.   Fatti salvi gli articoli da 100 a 103, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 1

1.   La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa dell'Unione riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 100, all'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 200 .

1.   La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa dell'Unione riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 100, all'articolo 101, all'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 196 ter, oltre che pubblicamente accessibile . L'autorità competente per il discarico è informata del numero di casi segnalati in vista della loro registrazione nella base di dati e del numero di casi effettivamente registrati, qualora differisca dal primo.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     L'accesso alle autorità dei paesi terzi è garantito solo previo rispetto delle norme stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 e sulla base di una valutazione caso per caso.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 3

3.    L'istituzione può pubblicare le decisioni o una sintesi delle decisioni in cui figurano il nominativo dell'operatore economico, una breve descrizione dei fatti, la durata dell'esclusione o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.

3.    Per accrescere la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, le istituzioni possono decidere, conformemente al principio di proporzionalità, di pubblicare le decisioni che infliggono le sanzioni amministrative o finanziarie di cui al paragrafo 1, dopo che sia stata pienamente rispettata la procedura descritta al paragrafo 1.

 

La decisione di pubblicare una decisione che infligge sanzioni amministrative o finanziarie di cui al primo comma tiene conto in particolare della gravità della fattispecie, compresi la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, il tempo trascorso dal verificarsi della fattispecie, la durata e ricorrenza della fattispecie, l'intenzione o il grado di negligenza dell'entità interessata e le misure prese da quest'ultima per porre rimedio alla situazione.

 

La decisione in merito alla pubblicazione è inclusa nella decisione che infligge sanzioni amministrative o finanziarie e prevede espressamente la pubblicazione della decisione che infligge sanzioni, o di una sintesi della stessa, sul sito internet dell'istituzione.

 

Per garantire un effetto deterrente, nella sintesi pubblicata figurano il nome della persona responsabile del comportamento scorretto, una breve descrizione di quest'ultimo, la menzione del programma interessato e la durata dell'esclusione o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.

 

La decisione è pubblicata previo esaurimento delle vie di ricorso contro la decisione stessa, ovvero dopo la scadenza dei termini per il ricorso, e figura sul sito internet sino allo scadere del periodo di esclusione, ovvero sino a sei mesi dopo il pagamento delle sanzioni finanziarie, ove queste ultime rappresentino l'unico provvedimento adottato.

 

Ove siano interessate persone fisiche, la decisione in merito alla pubblicazione è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     La Commissione garantisce agli offerenti, mediante mezzi appropriati e in applicazione dell'articolo 91 bis, la possibilità, qualora lo desiderino, di presentare il contenuto dell'offerta e gli eventuali documenti giustificativi in formato elettronico (procedure di appalto elettroniche) e conserva tali documenti giustificativi, con il consenso degli offerenti, in una base di dati centrale comune a tutte le istituzioni e a tutti gli organismi cui si applica il presente regolamento ai fini di future procedure di appalto elettroniche. I dati sono cancellati dopo sei mesi, salvo l'offerente chieda che vengano conservati in forma permanente. La manutenzione e l'aggiornamento dei dati conservati sono responsabilità dell'offerente.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente su base periodica, la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente disposizione.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 107 – paragrafo 2 - primo comma

2.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente la cui candidatura o offerta non è stata accettata i motivi del rifiuto nonché la data in cui scade il periodo di statu quo di cui all'articolo 112, paragrafo 2 , e ad ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1

1.     L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

soppresso

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 2

2.   L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

2.     Tranne che per gli appalti di valore molto modesto, l'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato , procedendo caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere dai contraenti una garanzia ai fini seguenti:

a)

a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o

a)

a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o

b)

per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

b)

per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

 

La Commissione può definire i criteri per l'analisi dei rischi nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 113

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione europea nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo , qualora l'accordo preveda espressamente competenze di controllo uguali a quelle previste dalle norme dell'Unione europea, e in particolare riconosca alla Corte di conti europea e all'OLAF un diritto d'ispezione e di accesso ai locali e a tutti i documenti pertinenti .

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 1 – lettera b

b)

oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione (sovvenzioni di funzionamento).

b)

oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e vi funge da supporto (sovvenzioni di funzionamento).

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera c

c)

gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima, nonché gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti;

c)

gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima, i prestiti, gli strumenti di condivisione del rischio dell'Unione o i contributi finanziari dell'Unione a siffatti strumenti, gli strumenti rappresentativi di capitale in base al principio dell'investitore privato e i finanziamenti quasi mobiliari, nonché gli azionariati o le partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Sono assimilati a sovvenzioni e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

a)

i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;

b)

gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 115 bis (nuovo)

 

Articolo 115 bis

Beneficiari

1.     Ai fini del presente titolo, per "beneficiario" si intende una o più entità cui sono concesse sovvenzioni.

2.     Quando l'azione è realizzata da una o più entità aventi personalità giuridica, rappresentate da una persona giuridica che agisce da coordinatore, o ad essa affiliate, la convenzione di sovvenzione può essere firmata da quest'ultima a nome degli affiliati, che sono considerati cobeneficiari.

3.     Quando la sovvenzione è accordata a più (co)beneficiari, la convenzione di sovvenzione identifica i beneficiari e precisa i diritti e gli obblighi fra essi e la Commissione. In particolare, essa stabilisce fra l'altro:

a)

il diritto applicabile e il foro competente,

b)

la responsabilità finanziaria della persona giuridica che agisce da coordinatore e degli affiliati nei confronti della Commissione per la realizzazione dell'intera azione,

c)

la possibilità di modificare, su decisione a maggioranza dei cobeneficiari, i diritti e gli obblighi fra di essi; qualsiasi modifica relativa al numero o all'identità dei beneficiari partecipanti è soggetta all'approvazione dell'ordinatore competente, che è concessa salvo in presenza del rischio che la modifica vanifichi la finalità della sovvenzione o leda significativamente i diritti legali della Commissione a titolo della convenzione di sovvenzione.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 116

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

a)

rimborso di una determinata percentuale della quota ammissibile dei costi economici totali effettivamente sostenuti;

 

a bis)

rimborso di una determinata percentuale dei costi di cui alla tabella standard di costi unitari;

b)

somme forfettarie;

b)

somme forfettarie;

c)

tabella standard di costi unitari;

 

d)

finanziamenti a tasso fisso;

d)

finanziamenti a tasso fisso;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) , tenendo conto delle preferenze dei beneficiari in relazione ai loro principi contabili abituali .

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 116 bis (nuovo)

 

Articolo 116 bis

Somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

1.     Fatte salve le disposizioni dell'atto di base, l'utilizzo di somme forfettarie, di tabelle standard di costi unitari e di finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.

Qualora l'importo massimo per sovvenzione non sia superiore a 50 000 EUR, l'autorizzazione può essere data dall'ordinatore competente.

2.     L'autorizzazione è accompagnata almeno dagli elementi seguenti:

a)

una giustificazione dell'adeguatezza di queste forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro finanziati nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;

b)

l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dalle tabelle standard di costi unitari e dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;

c)

la descrizione dei metodi di determinazione delle somme forfettarie, delle tabelle standard di costi unitari e dei finanziamenti a tasso fisso, che stabiliscono le condizioni per garantire ragionevolmente il rispetto delle regole in materia di divieto del fine di lucro e di cofinanziamento e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi. Tali metodi si basano:

i)

su dati statistici o su mezzi obiettivi analoghi; oppure

ii)

su un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete prassi contabili.

3.     Quando è autorizzato il ricorso alle consuete prassi contabili del beneficiario, l'ordinatore competente può valutare, ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post, la conformità di tali prassi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Se la conformità delle consuete prassi contabili del beneficiario alle condizioni di cui al paragrafo 2 è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di queste prassi non sono rimessi in discussione da controlli ex post.

L'ordinatore competente può ritenere le consuete prassi contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 3

3.   Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.

3.   Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.

 

Il primo comma non si applica ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello di Unione.

Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.

Il beneficiario può sostituire le proprie risorse finanziarie con altre fonti di finanziamento provenienti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio del cofinanziamento.

Le sovvenzioni non devono superare i costi ammissibili.

 

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 4

4.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario.

4.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto nell'ambito dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a:

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a:

a)

azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito;

a)

azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito o azioni che producono un reddito al fine di garantire la loro sostenibilità al di là del periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla decisione o convenzione di sovvenzione ;

b)

borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche .

b)

borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche ;

 

b bis)

altri aiuti diretti versati a persone fisiche in stato di grande necessità, come i disoccupati e/o quanti rientrano nei programmi d'azione esterna dell'Unione per i profughi;

 

b ter)

sovvenzioni sulla base di tassi forfettari e/o importi forfettari e/o costi unitari se conformi alle condizioni di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 2;

 

b quater)

sovvenzioni di valore modesto .

 

Se si ottiene un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione o il programma di lavoro.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Ai fini del presente titolo, per "profitto" si intende:

a)

nel caso della sovvenzione di un'azione, l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario, al momento in cui viene presentata la domanda di pagamento del saldo della sovvenzione;

b)

nel caso della sovvenzione di funzionamento, l'eccedenza nel bilancio di esercizio del beneficiario. I beneficiari sono autorizzati a riportare un profitto del 3 % all'esercizio n + 2. Essi utilizzano in via prioritaria i fondi oggetto di riporto. Le disposizioni in materia di garanzie si applicano mutatis mutandis quando l'importo oggetto di riporto supera la soglia fissata per le sovvenzioni di valore molto modesto e/o modesto.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 6

6.     Per quanto riguarda le somme forfettarie, la tabella standard di costi unitari e i finanziamenti a tasso fisso, la regola in materia di cofinanziamento e il divieto del fine di lucro di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere ragionevolmente rispettati al momento della loro determinazione o nella fase di valutazione della domanda di sovvenzione.

soppresso

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 117 bis (nuovo)

 

Articolo 117 bis

Costi ammissibili

1.     Le sovvenzioni non superano un massimale complessivo espresso in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.

Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili.

2.     Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:

a)

sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;

b)

sono indicati nel bilancio complessivo di previsione dell'azione o del programma di lavoro;

c)

sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;

d)

sono identificabili e verificabili, e in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso; e

e)

sono conformi alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale.

3.     Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e dell'atto di base cui si applica l'articolo 2, l'invito a presentare proposte precisa le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.

L'ordinatore delegato competente considera ammissibili i costi seguenti:

a)

i costi relativi a una garanzia bancaria o a una garanzia analoga che il beneficiario della sovvenzione deve costituire a norma dell'articolo 125;

b)

i costi relativi alle revisioni contabili esterne richieste dall'ordinatore competente al momento della domanda di finanziamento o all'atto del ricevimento della dichiarazione di spesa;

c)

l'imposta sul valore aggiunto (IVA) già pagata dal beneficiario che non possa essergli rimborsata a norma del diritto nazionale applicabile. Le modalità del rimborso sono stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199;

d)

i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;

e)

le spese amministrative, i costi relativi al personale e alle attrezzature, comprese le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali se esse sono correlate ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse realizzato;

f)

salvo che nel caso delle sovvenzioni di funzionamento, i costi sostenuti che sono necessari per l'esercizio continuativo dell'attività ma che non possono essere immediatamente correlati ai prodotti/servizi offerti (costi "indiretti" o "generali"), per una percentuale pari sino al 10 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, qualora essi non superino 250 000 EUR, e successivamente sino all'8 % su base forfettaria. Detta percentuale può essere aumentata in particolare per le persone giuridiche che agiscono come coordinatori in conformità del regolamento delegato di cui all'articolo 199. Il massimale può essere superato su decisione motivata della Commissione.

4.     I costi sostenuti dagli affiliati di cui all'articolo 115 bis sono considerati ammissibili a condizione che i membri affiliati in questione siano indicati nella convenzione o decisione di sovvenzione e rispettino le norme applicabili ai beneficiari in forza della convenzione o decisione di sovvenzione, ivi comprese quelle relative al diritto della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti di controllare le spese conformemente alle disposizioni in materia di sovvenzioni.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 117 ter (nuovo)

 

Articolo 117 ter

Cofinanziamento in natura

1.     Ai fini del calcolo del profitto generato dalla sovvenzione, non si tiene conto del cofinanziamento sotto forma di contributi in natura.

2.     Se lo ritiene necessario e adeguato, l'ordinatore competente può accettare contributi in natura quale cofinanziamento. Ove sia offerto un cofinanziamento in natura a integrazione di sovvenzioni di valore modesto e l'ordinatore intenda rifiutarlo, questi indica per quali ragioni non lo ritiene necessario o appropriato.

Tali contributi non possono superare:

a)

i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili;

b)

oppure, in mancanza di tali documenti, i costi generalmente ammessi sul mercato in questione.

I contributi in natura sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse destinate all'azione. Il loro valore unitario è stimato nel bilancio previsionale e non può essere modificato successivamente.

I contributi in natura sono conformi alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 118 – paragrafo 1 – comma 3

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi, in particolare alle operazioni di protezione civile realizzate in tale contesto, e alle operazioni di aiuto umanitario.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 120 – paragrafo 1 – comma 2

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza per aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile e operazioni di aiuto umanitario.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza per aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile, operazioni di aiuto umanitario o in situazioni che rischino di degenerare in un conflitto armato .

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 121

Articolo 121

Degressività

Salvo diversa disposizione dell'atto di base o della decisione di finanziamento per sovvenzioni accordate a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, lettera d), a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale dell'Unione, in caso di rinnovo per un periodo superiore ai quattro anni le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo dopo il quarto anno.

soppresso

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1

1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.

1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto o, se del caso, in un formato elettronico sicuro . Se lo ritiene fattibile, la Commissione prevede la possibilità di presentare le domande online.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il termine massimo per il trattamento delle domande è di sei mesi, oppure, qualora sia previamente richiesta la decisione di un gruppo di esperti, di nove mesi dalla scadenza fissata per la presentazione della domanda. Tale termine può essere superato in via eccezionale ove la natura specifica e l'oggetto della sovvenzione lo richiedano. In tal caso il termine provvisorio è comunicato nel pertinente invito a presentare proposte. Ove non sia possibile rispettare detto termine per altre ragioni, l'ordinatore delegato lo indica nella sua relazione annuale d'attività precisandone le ragioni e formula proposte di azioni correttive. Nella relazione annuale d'attività dell'esercizio successivo egli riferisce in merito all'efficacia delle azioni correttive.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 3

3.   Gli articoli da 100 a 103 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli da 100 a 103. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione , come specificato nel regolamento delegato di cui all'articolo 199, nei seguenti casi:

3.   Gli articoli da 100 a 103 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli da 100 a 103. Tuttavia, l'ordinatore non richiede tale attestazione nei seguenti casi:

a)

sovvenzioni di valore molto modesto;

a)

sovvenzioni di valore modesto;

b)

recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione;

b)

recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione.

c)

impossibilità materiale di fornire tale attestazione.

 

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     La domanda indica lo status giuridico del richiedente e la sua capacità finanziaria e operativa di effettuare l'azione o il programma di lavoro proposti.

A tale scopo, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sull'onore e, salvo nel caso di sovvenzioni di valore molto modesto, ogni documento giustificativo richiesto dall'ordinatore competente sulla base della sua analisi dei rischi. L'obbligo di presentare tali documenti è indicato nell'invito a presentare proposte.

I documenti giustificativi possono consistere, in particolare, nel conto economico o nel bilancio patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale sono stati chiusi i conti.

La verifica della capacità finanziaria non si applica né alle persone fisiche beneficiarie di borse di studio, né agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali. In funzione della sua analisi dei rischi, l'ordinatore competente può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici od organizzazioni internazionali.

Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un'azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d'importo superiore a 100 000 EUR, è presentata una relazione di revisione contabile elaborata da un revisore dei conti esterno autorizzato. La relazione, che certifica i conti riguardanti l'ultimo esercizio per il quale sono disponibili, è accettata o respinta esplicitamente dall'ordinatore delegato entro novanta giorni. Una volta accettate dall'ordinatore delegato, le relazioni divengono vincolanti e non sono soggette a revisione contabile o valutazioni ex post, tranne in presenza di nuovi ragionevoli indizi di irregolarità o frode.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 125

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato , procedendo caso per caso e previa analisi del rischio, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

 

Non sono richieste garanzie nel caso di sovvenzioni di valore molto modesto ovvero di valore modesto qualora il beneficiario abbia ricevuto almeno una sovvenzione all'anno nel corso degli ultimi cinque anni.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 1

1.   L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'ordinatore competente delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

1.   L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'ordinatore delegato competente delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione , da effettuare tempestivamente .

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2

2.   Se durante la procedura di concessione o nel corso dell'attuazione della sovvenzione vengono commessi errori sostanziali, irregolarità o frodi e una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni , l'ordinatore competente può adottare una delle misure di cui all'articolo 110 .

2.   Se la procedura di concessione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'ordinatore competente sospende la procedura e può adottare qualsiasi provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa . Egli informa immediatamente l'OLAF dei sospetti casi di frode.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Se, dopo la concessione della sovvenzione, la procedura di concessione o l'esecuzione della sovvenzione si rivelano inficiate da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'ordinatore competente può, in funzione della fase cui è giunta la procedura, astenersi dal firmare la convenzione di sovvenzione o dal notificare la decisione di sovvenzione, sospendere l'esecuzione della sovvenzione o, se del caso, porre fine alla convenzione o alla decisione di sovvenzione, dopo aver dato al richiedente o al beneficiario la possibilità di formulare le proprie osservazioni.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Qualora gli errori, le irregolarità o le frodi siano imputabili al beneficiario, ovvero qualora il beneficiario non adempia ai propri obblighi ai sensi della convenzione o della decisione di sovvenzione, l'ordinatore competente può inoltre ridurre la sovvenzione o recuperare gli importi versati indebitamente a titolo della convenzione o decisione di sovvenzione, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi o dell'inadempienza agli obblighi, dopo aver dato al beneficiario la possibilità di formulare le sue osservazioni.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 3

3.    Qualora dalle verifiche e dai controlli emergano errori ricorrenti imputabili a un beneficiario , che incidono anche su progetti non sottoposti a controlli e ai quali tale beneficiario partecipa o ha partecipato, l'ordinatore può estendere le constatazioni ai progetti che non sono stati oggetto di controlli e che possono ancora esserlo in conformità della convenzione di sovvenzione e può richiedere il rimborso dell'importo corrispondente.

3.    In caso di errori o irregolarità, sistemici o ricorrenti, imputabili al beneficiario , che superano la soglia di rilevanza e incidono su una serie di sovvenzioni concessegli a condizioni simili, l'ordinatore competente può sospendere l'esecuzione di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se opportuno, porre fine alle convenzioni o decisioni di sovvenzione con il beneficiario, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi, dopo aver dato al beneficiario la possibilità di formulare le sue osservazioni. L'ordinatore competente può inoltre procedere a rettifiche finanziarie per tutte le sovvenzioni interessate dalle irregolarità o dagli errori sistemici o ricorrenti di cui sopra che possono essere oggetto di revisione contabile, conformemente alle convenzioni o alle decisioni di sovvenzione, sia riducendo le sovvenzioni sia recuperando gli importi indebitamente versati a titolo delle convenzioni o decisioni di sovvenzione.

 

L'entità delle rettifiche finanziarie da apportare è determinata, ove possibile e fattibile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ciascuna sovvenzione interessata. Qualora non sia possibile o fattibile quantificare esattamente l'entità dei costi non ammissibili, le rettifiche finanziarie possono essere basate su estrapolazioni o su un tasso forfettario, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Il beneficiario, nel quadro di una procedura in contraddittorio, può contestare la correzione applicata dimostrando l'inesattezza del suo calcolo e presentandone uno nuovo.

3 bis.    Il beneficiario, nell'ambito di una procedura in contraddittorio dinanzi al comitato di compensazione competente , può contestare le decisioni prese in conformità dei paragrafi da 2 bis a 3.

 

Il beneficiario può, in particolare, contestare la correzione applicata dimostrando , in base al principio della probabilità prevalente, l'assenza di errori ricorrenti o sistemici ovvero l'inesattezza del calcolo della correzione , presentandone uno nuovo. Il beneficiario ha diritto al rimborso delle spese di assistenza legale nella misura in cui ottiene ragione.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 126 bis (nuovo)

 

Articolo 126 bis

Conservazione dei dati

1.     I beneficiari conservano la documentazione, le pezze giustificative, la documentazione statistica e gli altri dati relativi alle sovvenzioni per i cinque anni successivi al pagamento del saldo, ovvero per tre anni nel caso delle sovvenzioni di valore modesto.

2.     La documentazione inerente alle revisioni contabili, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle domande derivanti dall'esecuzione del progetto è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

3.     La Commissione può definire nel regolamento delegato di cui all'articolo 199 i periodi di conservazione dei documenti da parte degli organismi accreditati e della Commissione.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 128

Articolo 128

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "premi" si intendono i contributi finanziari attribuiti in seguito a concorsi.

Articolo 128

Ambito di applicazione dei premi

I premi sono contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a concorsi. L'uso dei premi viene incoraggiato, ma non per sostituirli a finanziamenti opportunamente strutturati.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 1

1.   I premi devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

1.   I premi sono assoggettati a i principi della trasparenza e della parità di trattamento e devono promuovere il conseguimento di un valore aggiunto europeo . I premi di valore superiore a 5 000 000 EUR possono essere attribuiti soltanto in conformità di un atto giuridico dell'Unione ai sensi degli articoli 288 e 289 TFUE che sancisca esplicitamente le condizioni di partecipazione, i criteri di attribuzione, l'ammontare del premio e la procedura per la selezione degli esperti incaricati della valutazione. I premi vengono automaticamente meno allo scadere del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale si è iniziato ad attribuirli, ovvero cinque anni dopo la loro pubblicazione, a seconda di quale delle due date sia la più lontana.

 

Le entrate derivanti dal venir meno di un premio sono trattate come entrate con destinazione specifica interne.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 1

2.   I premi sono oggetto del programma di lavoro di cui all'articolo 118, adottato dalla Commissione, e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 118, paragrafo 2 .

2.    A tale fine, i premi sono oggetto di un programma di lavoro pubblicato all'inizio dell'esercizio di esecuzione . Il programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di concorsi.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 3

I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso , e devono essere pubblicati secondo le stesse modalità degli inviti a presentare proposte .

I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso, e sono pubblicati annualmente in applicazione dell'articolo 31, paragrafi 2 e 3 .

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 3

 

3.     I partecipanti a un concorso sono valutati da un gruppo di esperti in base alle regole del concorso pubblicate.

3.    I premi sono attribuiti dall'ordinatore competente o da una giuria. Essi hanno la facoltà di scegliere se attribuirli o no, a seconda del loro apprezzamento della qualità dei partecipanti in riferimento alle regole del concorso .

I premi sono quindi attribuiti dall'ordinatore competente , sulla base della valutazione fatta dal gruppo di esperti, che ha la facoltà di decidere se raccomandarne o no l'attribuzione , a seconda del suo apprezzamento della qualità dei partecipanti. L'ordinatore delegato competente allega alla sua relazione annuale di attività la decisione di attribuzione, unitamente all'elenco degli esperti che hanno partecipato alla valutazione e alla motivazione della loro scelta.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 130 – paragrafo 3

1.   Ai fini del presente regolamento, per "strumenti finanziari" si intendono le misure di sostegno finanziario dell'Unione a carico del bilancio volte a conseguire un obiettivo strategico specifico mediante prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di rischio, eventualmente associati a sovvenzioni.

1.   Ai fini del presente regolamento, per "strumenti finanziari" si intendono le misure di sostegno finanziario dell'Unione a carico del bilancio , ove autorizzato nel principale atto di base dello specifico settore, volte a conseguire uno o più obiettivi strategici specifici mediante prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, o altri strumenti di rischio, eventualmente associati a sovvenzioni. L'atto di base indica il tipo di strumenti finanziari di cui è consentito l'uso per il conseguimento degli obiettivi strategici.

 

Si applicano le definizioni seguenti:

 

a)

per "investimento quasi azionario" s'intende un finanziamento consistente in capitale e credito, nell'ambito del quale il capitale consente all'investitore di ottenere un alto tasso di utili in caso di successo dell'impresa e il credito comporta un corrispettivo che concorre al profitto dell'investitore (ad esempio debito mezzanino o debito subordinato);

 

b)

per "strumento di condivisione del rischio" s'intende uno strumento finanziario che garantisce, in misura integrale o parziale, la copertura di un determinato rischio, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;

 

c)

per "strumento di condivisione del rischio per obbligazioni destinate al finanziamento di progetti" s'intende un supporto di credito sotto forma di prestito o garanzia. Esso copre il rischio per il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito dei detentori di obbligazioni.

 

Se più entità partecipano congiuntamente a un'operazione coperta da uno strumento di condivisione del rischio, il rischio sostenuto dal bilancio dell'Unione non supera in proporzione l'importo della sovvenzione dell'Unione.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 130 – paragrafo 3

3.   La Commissione può attuare gli strumenti finanziari con modalità di gestione diretta o indiretta, affidando i compiti alle entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii ) e iv) .

3.   La Commissione può attuare gli strumenti finanziari con modalità di gestione diretta o indiretta, ove previsto nell'atto di base, affidando i compiti alle entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iv ) e vi) . Lo statuto e la natura dell'operatore cui è affidata la gestione dovrebbero essere definiti nell'atto di base.

 

La Commissione rimane responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme a una sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento degli obiettivi strategici definiti. La Commissione è responsabile dell'attuazione degli strumenti finanziari fatta salva la responsabilità giuridica e contrattuale delle entità delegate, in conformità della legislazione applicabile.

 

Il Parlamento europeo è regolarmente informato dell'attuazione degli strumenti finanziari.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 130 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Le operazioni finanziarie che beneficiano di uno strumento finanziario dell'Unione sotto forma di sussidio o sovvenzione, o congiuntamente ad essi, non possono dare luogo a un'evasione fiscale rispetto ai beneficiari europei e ad altri paesi e legislazioni interessati.

Gli operatori finanziari che gestiscono i rispettivi strumenti finanziari sono responsabili congiuntamente con i trasgressori di tutte le perdite finanziarie risultanti dalla violazione della presente disposizione.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1

1.   Gli strumenti finanziari sono erogati ai destinatari finali dei fondi dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e parità di trattamento e degli obiettivi stabiliti nell'atto di base applicabile a detti strumenti finanziari.

1.   Gli strumenti finanziari sono erogati ai destinatari finali dei fondi dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza , proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento e degli obiettivi stabiliti nell'atto di base applicabile a detti strumenti finanziari.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Le entrate e i rimborsi nell'ambito di uno strumento finanziario costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e sono riportati automaticamente al fine di essere reinvestiti.

In ogni caso, il contributo dell'Unione a un progetto non può essere distribuito a terzi sotto forma di dividendi o profitti.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     Nell'attuazione di strumenti finanziari, la Commissione garantisce che vi sia un interesse comune nel conseguire gli obiettivi strategici definiti per uno strumento finanziario, che può essere rafforzato mediante disposizioni quali requisiti di investimento congiunto, condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo conflitti di interesse con altre attività dell'entità delegata.

Tranne che in casi di fallimento del mercato o di strumenti di microcredito, gli strumenti finanziari hanno un effetto moltiplicatore, il che significa che il contributo dell'Unione a uno strumento finanziario mobilita un investimento globale superiore all'importo di detto contributo.

La Commissione riferisce all'autorità di bilancio qualora il rendimento minimo atteso non sia stato conseguito entro la metà della durata prevista per un determinato strumento finanziario.

Tale revisione intermedia dovrà inoltre riguardare:

i progressi conseguiti per quanto concerne l'attuazione dell'obiettivo strategico stabilito;

l'importo tale versato nello strumento finanziario;

l'importo totale versato nel corso dell'attuazione;

se del caso, l'importo totale per il quale il rimborso è a rischio di inadempimento o non è stato versato;

ove applicabile, il valore del capitale azionario prodotto nel corso dell'attuazione.

Emendamento 304/rev

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

1 quater.     La Commissione riferisce annualmente all'autorità di bilancio in merito alle attività sostenute attraverso gli strumenti finanziari, alle istituzioni finanziarie che partecipano alla loro attuazione, alla prestazione degli strumenti finanziari, inclusi i reinvestimenti effettuati, al saldo sui conti fiduciari, ai ricavi e rimborsi, all'effetto moltiplicatore conseguito nonché al valore delle partecipazioni. La Commissione allega la sua relazione alla relazione annuale di attività di cui all'articolo 63, paragrafo 9.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 2

2.    Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, lettere d) ed e ) , le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario non devono superare l'impegno di bilancio a esso corrispondente.

2.    Fatte salve le operazioni di assunzione ed erogazione prestiti e le garanzie fornite alla BEI per i prestiti sulle risorse proprie della BEI , le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario e la passività finanziaria dell'Unione non devono superare l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente , escludendo in tal modo le passività contingenti del bilancio dell'Unione .

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 3

3.   Gli intermediari finanziari che partecipano all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario devono rispettare le norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo. Essi non possono essere stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale.

3.    Le entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e vi) e tutti gli intermediari finanziari che partecipano all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario devono rispettare le norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo. Essi non possono essere stabiliti e non possono interagire con entità incorporate in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali riconosciute a livello internazionale.

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 4

4.   Ogni accordo concluso tra un' entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii ) e iv) , e un intermediario finanziario di cui al paragrafo 3 prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici , e sul posto, di tutti terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

4.   Ogni entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iv ) e vi) , e l' intermediario finanziario di cui al paragrafo 3 , coinvolti nella gestione degli strumenti finanziari dell'Unione, devono essere in grado di garantire, su richiesta, l'accesso della Commissione , della Corte dei conti e dell'OLAF per esercitare il loro potere di controllo , a luoghi, documenti e informazioni, compresi quelli memorizzati su dispositivi elettronici di tutti i terzi che hanno beneficiato e/o che partecipano alla gestione di fondi dell'Unione.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     La Commissione presenta annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione sulle attività sostenute da strumenti finanziari, sulle istituzioni finanziarie che partecipano alla loro attuazione, sulle prestazioni degli strumenti finanziari, inclusi i reinvestimenti effettuati, sul saldo sui conti fiduciari, sui ricavi e i rimborsi, sull'effetto moltiplicatore conseguito e sul valore delle partecipazioni. La Commissione allega la sua relazione alla sintesi delle relazioni annuali di cui all'articolo 63, paragrafo 9.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

4 ter.     La relazione intermedia di cui al paragrafo 1 ter include altresì un elenco dei beneficiari finali degli strumenti finanziari e l'importo dei finanziamenti ricevuti.

La forma giuridica specifica degli strumenti finanziari, il loro scopo e, se del caso, il luogo in cui sono stati registrati sono pubblicati sul sito web della Commissione.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 2

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce, almeno, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce , in termini sia assoluti che percentuali, almeno, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 134 – comma 1

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 devono rispettare le norme contabili adottate dal contabile della Commissione e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 sono basati sulle norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 135

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 presentano le informazioni, compresi i metodi contabili, in maniera pertinente, affidabile, confrontabile e comprensibile. Essi sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili dell'Unione.

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 presentano le informazioni, compresi i metodi contabili, in maniera pertinente, affidabile, confrontabile e comprensibile. Essi sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili dell'Unione e sono basati sulle norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico .

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 135 bis (nuovo)

 

Articolo 135 bis

Deroghe ai principi contabili

Qualora i contabili ritengano che in un caso particolare sia necessario derogare al contenuto di uno dei principi contabili di cui agli articoli da 187 a 194, la deroga è debitamente motivata e segnalata nell'allegato agli stati finanziari di cui all'articolo 136.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 136 – paragrafo 1 – lettera a

a)

il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati conformemente alle norme contabili applicabili adottate dal contabile della Commissione;

a)

il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria (incluso il debito previdenziale) e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati conformemente alle norme contabili applicabili adottate dal contabile della Commissione;

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 136 – paragrafo 2

2.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle pertinenti norme contabili adottate dal contabile della Commissione .

2.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari necessarie .

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 138 – comma 3

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette alla Corte dei conti e al Parlamento europeo , entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 1

1.   La Corte dei conti formula, entro il 1o giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 e , entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

1.   La Corte dei conti formula, entro il 1o giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 e le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 132 formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

2.   Le istituzioni diverse dalla Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 132 formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 5 – comma 1

5.   La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 6

6.   I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del TFUE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

6.   I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 141 – paragrafo 3

3.   I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.

3.   I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti e pubblicati su internet .

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 141 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Nel corso dell'esercizio, è stabilita una situazione contabile provvisoria semplificata consolidata dell'Unione europea per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno. Detta situazione contabile è stabilita dalla Commissione ed è soggetta a una revisione limitata da parte della Corte dei conti europea. La situazione contabile provvisoria consolidata al 30 giugno è trasmessa entro il 30 ottobre dello stesso anno al Parlamento europeo unitamente alla relazione della Corte dei conti, ed eventualmente alle osservazioni della Commissione.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Il contabile giustifica e documenta tutti i suddetti scostamenti e ne comunica la motivazione alla Corte dei conti al momento dell'adozione o dell'aggiornamento di una determinata norma contabile.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 145 – paragrafo 3

3.   Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

3.   Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili attraverso una chiara traccia della revisione contabile .

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 147 – paragrafo 1

1.   La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

1.   La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell' esecuzione del bilancio.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 2

2.   Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.

2.   Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria entro una settimana dall'adozione di dette regole .

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 1

1.   L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, al regolamento delegato di cui all'articolo 199 e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.

1.   L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, al regolamento delegato di cui all'articolo 199 e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati. La Corte dei conti svolge i sui compiti di revisione contabile su base permanente.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 152, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

2.   Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 152, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua di concerto con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 152 – paragrafo 1 – comma 1

1.   La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico .

1.   La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su un supporto di memorizzazione dati .

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 1

1.   La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione ed entro il 1o giugno alle altre istituzioni e organismi di cui all'articolo 132 le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre . Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

1.   La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione ed entro il 15 giugno alle altre istituzioni e agli altri organismi di cui all'articolo 132 le osservazioni che, a suo giudizio, dovrebbero figurare nella relazione annuale o dovrebbero essere prese in considerazione dal contabile competente al momento di predisporre i conti . Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre . Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 2

2.     Dopo la conclusione della procedura in contraddittorio le istituzioni o gli organismi interessati inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni e organismi inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

soppresso

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 5

5.   La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre , la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 31 ottobre , la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 155

Articolo 155

Dichiarazioni sulle constatazioni preliminari

1.     La Corte dei conti trasmette alle istituzioni, agli organismi o agli Stati membri interessati le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari risultanti dai suoi controlli. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari che la Corte ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale sono trasmesse entro il 1o giugno dell'esercizio seguente a quello cui si riferiscono. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari devono rimanere riservate.

2.     L'istituzione, l'organismo o lo Stato membro interessati dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle dichiarazioni sulle constatazioni preliminari.

soppresso

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 156

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione , entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto, entro il 15 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n. :

 

alle istituzioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo trattino,

 

alle entità di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 1,

 

agli altri organismi responsabili dell'esecuzione dei fondi dell'Unione, nella misura in cui la legislazione dell'Unione preveda l'obbligo della concessione del discarico a tali organismi da parte del Parlamento europeo.

2.   Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

2.   Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano le istituzioni, le entità e gli organismi interessati dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, le istituzioni, le entità e gli organismi interessati si adoperano per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 157 – paragrafo 3

3.    La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 del TFUE.

3.    Le istituzioni, le entità e gli organismi interessati presentano al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 158

1.   A norma dell'articolo 319 del TFUE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

1.   A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni , entità e organismi interessati adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni , le entità e gli organismi interessati riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 167 – paragrafo 1

1.   Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, al regolamento (CE) n. 1084/200625 del Consiglio relativo al Fondo di coesione, al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché ai fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 56 del presente regolamento (in prosieguo: "i Fondi"), nonché alle rispettive entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

1.   Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, al regolamento (CE) n. 1084/200625 del Consiglio relativo al Fondo di coesione, al regolamento (CE) n. 1198/200626 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché ai fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia , inclusi i fondi nel quadro del programma "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 56 del presente regolamento (in prosieguo: "i Fondi"), nonché alle rispettive entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 168

Articolo 168

Rispetto delle dotazioni degli stanziamenti d'impegno

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per gli interventi strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

soppresso

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 169 – paragrafo 3

 

3.     Conformemente ai regolamenti di cui all'articolo 167, il rimborso totale o parziale degli acconti versati a titolo di un intervento non ha per effetto la riduzione della partecipazione dei Fondi all'intervento interessato.

 

Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c).

3.    Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 167.

Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 167.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Titolo III – Capo 1 – nuovo titolo (prima dell'articolo 173)

 

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 2 – comma 1

2.    Sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, gli stanziamenti relativi a:

2.   Gli stanziamenti relativi a:

a)

procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR;

a)

procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR;

b)

attività del CCR per conto di terzi;

b)

attività del CCR per conto di terzi;

c)

attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

c)

attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici;

 

sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 131 – capo 2 (nuovo)

 

CAPO 2

Finanziamento e costi ammissibili

Articolo 175 bis

Costi medi del personale

1.     Si applicano i seguenti criteri per l'accettazione dei costi medi del personale:

a)

i costi medi del personale corrispondono alla prassi consueta del beneficiario in materia di contabilità dei costi, che include approcci basati sulle voci di costo;

b)

i costi medi del personale si basano sui costi effettivi del personale del beneficiario quali registrati nei suoi conti obbligatori o nella contabilità, come richiesto dalle norme nazionali applicabili, inclusi, se del caso, gli importi iscritti in bilancio o stimati;

c)

la metodologia di calcolo dei costi medi del personale deve escludere dai tassi medi di personale qualsiasi voce di costo non ammissibile quale definita nel regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (3) e nel regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, Centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (4) nonché nelle convenzioni di sovvenzione tipo; non sono inclusi i costi dichiarati in altre categorie di costi;

d)

il numero di ore produttive utilizzato per calcolare i tassi orari medi corrisponde alla prassi di gestione abituale del beneficiario, a condizione che essa si basi su registri contabili verificabili.

2.     I criteri di cui al paragrafo 1 sono applicabili a condizione che tutti gli altri aspetti della metodologia siano conformi con le disposizioni delle convenzioni di sovvenzione tipo.

3.     I criteri di cui al paragrafo 1 servono da riferimento per tutti i costi medi addebitati nel quadro della convenzione di sovvenzione: quelli che hanno una certificazione ex ante sulla metodologia e quelli che non hanno una certificazione ex ante, incluse le convenzioni di sovvenzione già firmate. Tali criteri si applicano pertanto nel quadro di audit ex post eseguiti dalla Commissione incluse le convenzioni di sovvenzione già firmate.

4.     I costi del personale addebitati sulla base di metodologie conformi con i criteri di cui al paragrafo 1 non dovrebbero discostarsi significativamente dai costi reali.

5.     In caso di approvazione ex ante della metodologia ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 1, l'approvazione rimane valida per l'intera durata dei programmi quadro a meno che la metodologia non sia modificata dal beneficiario o che i servizi della Commissione non notino carenze nella metodologia durante gli audit risultanti da inaccuratezza, imprecisione o altre circostanze che invalidino le basi su cui è stata concessa l'approvazione.

6.     I beneficiari che hanno ottenuto l'approvazione della loro metodologia di calcolo dei costi medi del personale ai sensi delle condizioni di cui alla decisione della Commissione C(2009) 4705 sono autorizzati a continuare ad applicare la metodologia approvata o a ritornare alla loro prassi contabile abituale se conforme con i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 175 ter

Proprietari di PMI (piccole e medie imprese) e persone fisiche

1.     In tutte le sovvenzioni per azioni indirette concluse a titolo dei programmi quadro, il contributo finanziario dell'Unione relativo al lavoro personale nell'ambito del progetto dei proprietari di PMI e di altre persone fisiche che non percepiscono uno stipendio assume la forma di un importo forfetario.

2.     Il valore del lavoro personale di detti proprietari di PMI e altre persone fisiche è basato su un importo forfetario determinato moltiplicando il numero di ore di lavoro effettuate per il progetto per il tasso orario calcolato come segue:

a)

il numero standard di ore produttive è pari a 1 575;

b)

il numero totale di ore imputate a titolo dei progetti dell'Unione in un anno non può superare il numero standard di ore produttive per proprietario di PMI o altra persona fisica.

Il valore del lavoro personale è considerato come costo direttamente ammissibile del progetto.

3.     Tale forma di finanziamento si applica anche ai proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono uno stipendio a titolo delle convenzioni di sovvenzione di programmi quadro già firmate, a meno che un certificato sulla metodologia di calcolo dei costi medi del personale non sia già stata presentata e approvata dalla Commissione per tali beneficiari. In quest'ultimo caso, i beneficiari possono scegliere di continuare ad applicare la metodologia certificata.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Titolo III – capo 3 (nuovo)

 

CAPO 3

Comitato di compensazione per la ricerca

Articolo 175 quater

Comitato di compensazione per la ricerca

1.     È istituito un comitato di compensazione specializzato per le questioni relative alla ricerca (comitato di compensazione per la ricerca) tra le Direzioni generali responsabili dell'esecuzione dei relativi programmi quadro, incaricato di assumere una posizione definitiva e uniforme su tutte le questioni giuridiche e finanziarie connesse all'attuazione del ciclo completo del progetto, nonché su tutte le questioni gestionali rispetto alle quali le tradizionali modalità operative tra i servizi non hanno permesso di raggiungere un accordo.

Il comitato di compensazione per la ricerca agisce in qualità di comitato di compensazione competente di cui all'articolo 126 ter per tutte le questioni relative ai progetti e ai programmi di ricerca, incluso il programma quadro.

In applicazione degli articoli 70 e 71, i membri del comitato di compensazione per la ricerca non rispondono personalmente delle decisioni prese in qualità di membri del comitato.

2.     Il comitato di compensazione per la ricerca è composto dai Direttori generali delle Direzioni generali per la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, le imprese e l'industria, la società dell'informazione e i media, la mobilità e i trasporti, e l'energia o da un rappresentante debitamente abilitato per ciascun Direttore generale. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e può adottare decisioni consensuali mediante procedura scritta.

3.     Alla procedura in questione si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il comitato di compensazione per la ricerca è presieduto dal Direttore generale per la ricerca e l'innovazione o dal suo rappresentante;

b)

se necessario, il comitato di compensazione per la ricerca può richiedere il parere dei servizi centrali orizzontali della Commissione, in particolare il Servizio giuridico e la Direzione generale per il bilancio;

c)

il comitato di compensazione per la ricerca può invitare i soggetti interessati o i loro rappresentanti o, se necessario, degli esperti a fornire un parere;

d)

le decisioni sono adottate per consenso o, qualora ciò sia impossibile, a maggioranza e sono vincolanti per le Direzioni generali di cui al paragrafo 1;

e)

le posizioni definitive e uniformi adottate sono vincolanti anche per le agenzie esecutive incaricate di attuare parti del programma quadro;

f)

un settore ad hoc all'interno della Direzione generale per la ricerca e l'innovazione fornisce servizio di segreteria al comitato di compensazione per la ricerca. Le decisioni del comitato di compensazione per la ricerca sono messe a disposizione del pubblico mediante una base dati elettronica, prestando la dovuta attenzione alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati;

g)

il comitato di compensazione per la ricerca adotta il proprio regolamento interno in conformità dell'articolo 126 quater.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo 2 – sezione 1 (nuova) – nuovo titolo (prima dell'articolo 177)

 

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 177 bis (nuovo)

 

Articolo 177 bis

Ricorso al sostegno di bilancio

1.     Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può utilizzare il sostegno di bilancio settoriale o generale in un paese terzo se la gestione della spesa pubblica del paese partner risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficiente.

2.     La Commissione include nelle corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 2, opportune disposizioni in base alle quali il paese beneficiario interessato si impegna a rimborsare immediatamente in tutto o in parte i pertinenti finanziamenti erogati per l'operazione interessata, qualora venga accertato che la gestione dei fondi dell'Unione in questione è stata viziata da gravi irregolarità.

Per la procedura di rimborso di cui al primo comma può essere applicato l'articolo 77, paragrafo 1, concernente il recupero mediante compensazione.

3.     La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo 2 – sezione 2 (nuova) – nuovo titolo (prima dell'articolo 178)

 

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 178 – comma 2

I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. Tali contributi non sono integrati nel bilancio e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato. Le entità e le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), possono essere incaricate di compiti di esecuzione del bilancio conformemente alle norme in materia di gestione indiretta .

I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. Tali contributi non sono integrati nel bilancio e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato. Si applica l'articolo 55, paragrafo 3 .

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo 2 – sezione 3 (nuova) – nuovo titolo (prima dell'articolo 179)

 

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 195 – paragrafo 3

3.   Le istituzioni informano, quanto prima, l'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

3.   Le istituzioni e gli organismi ai sensi dell'articolo 196 ter informano, quanto prima, l'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

Qualora uno dei due rami dell' autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 335 del TFUE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione.

In particolare, informano l' autorità di bilancio :

Tale parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale modifica.

a)

per quanto riguarda i progetti di costruzione e ristrutturazione, prima della pubblicazione dei bandi di gara, in merito alle modalità concrete della pianificazione e, una volta elaborati i piani di costo dettagliati, ma prima della conclusione dei contratti, in merito a tutti gli aspetti rilevanti per la presa di decisioni e in merito al finanziamento dei progetti, nonché, al termine dei lavori, in merito alla conformità ai piani ed al rispetto del bilancio;

 

b)

per quanto riguarda gli altri contratti immobiliari, prima della pubblicazione dei bandi di gara o prima che abbia luogo qualsiasi esplorazione del mercato locale, in merito alla superficie immobiliare specifica necessaria e, prima della conclusione dei contratti, in merito a tutti gli aspetti rilevanti per la presa di decisione e al finanziamento dei progetti, nonché, una volta completato il progetto, in merito al rispetto del bilancio e all'esecuzione del progetto.

 

Ove opportuno, istituzioni e organismi possono fornire informazioni nel documento di lavoro sulla politica immobiliare di cui all'articolo 34, paragrafo 4 bis.

 

L'approvazione dell'autorità di bilancio deve essere ottenuta prima della conclusione dei contratti. L'autorità di bilancio adotta una decisione sulla concessione dell'approvazione entro otto settimane dal ricevimento della domanda e di tutte le informazioni rilevanti per la presa di decisioni.

Le istituzioni devono richiedere l'approvazione dell'autorità di bilancio per l'acquisito di beni immobiliari o per altri progetti immobiliari, finanziati mediante prestiti.

 

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 195 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     I progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio riguardano:

i)

l'acquisizione, la vendita, la ristrutturazione o la costruzione di immobili per un valore superiore a 2 milioni di EUR o la proroga di contratti immobiliari esistenti di valore superiore a 2 milioni di EUR l'anno;

ii)

qualsiasi acquisizione di terreni;

iii)

tutti i nuovi contratti immobiliari (inclusi l'usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine) per nuove proprietà con un costo annuale di almeno 500 000 EUR.

iv)

tutti i progetti immobiliari di carattere interistituzionale.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 195 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Un progetto immobiliare può essere finanziato a titolo del bilancio o, in deroga all'articolo 14, con l'accordo dell'autorità di bilancio, mediante dei prestiti. I prestiti sono rimborsati entro un termine ragionevole.

Il piano di finanziamento che l'istituzione interessata deve presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, specifica, in particolare, il livello massimo di finanziamento, il periodo e il tipo di finanziamento.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Titolo VII bis (nuovo)

 

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 196 bis (nuovo)

 

Articolo 196 bis

Tipi di partenariato pubblico-privato

Possono essere istituiti i seguenti tipi di partenariato pubblico-privato:

a)

organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio ai sensi dell'articolo 196 ter;

b)

organismi dotati di personalità giuridica istituiti mediante un atto di base che definisce il loro statuto nonché la portata e la natura delle loro operazioni e ai quali è affidata l'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi degli articoli 196 ter e 196 quater, laddove ciò crei un valore aggiunto europeo e l'intervento mediante fondi pubblici sia giustificato.

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 196 ter (nuovo)

 

Articolo 196 ter

Regolamento finanziario quadro per agenzie, organismi e partenariati pubblico-privato istituiti a norma di disposizioni specifiche del TFUE e del trattato Euratom

1.     Per gli organismi istituiti a norma di disposizioni specifiche del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica è adottato un regolamento finanziario quadro, previa consultazione della Corte dei conti, mediante un regolamento delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204 del presente regolamento.

Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme di cui al presente regolamento.

I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche. Tali scostamenti non possono riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori e le disposizioni specifiche previste negli atti di base che istituiscono tali organismi. Qualora i regolamenti finanziari di tali partenariati pubblico-privato si discostino dal regolamento finanziario quadro, la Commissione è informata in merito a tali scostamenti e alla loro motivazione. La Commissione ha il diritto di opporsi a tali scostamenti entro sei settimane dalla notifica.

I regolamenti di tali organismi può discostarsi dallo statuto dei funzionari.

1 bis.     Gli scostamenti e le loro ragioni specifiche sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio su base annua, non oltre il 31 ottobre, in un documento di lavoro. Il documento di lavoro illustra altresì i progressi realizzati in relazione al raggiungimento della finalità per la quale l'organismo in questione è stato istituito e la rilevanza dei suddetti scostamenti per i progressi realizzati, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 ter, e il conseguimento di obiettivi specifici definiti in precedenza per l'anno cui si riferisce il discarico. Qualora gli obiettivi non siano stati conseguiti appieno, la direzione dell'entità ne indica le ragioni specifiche e propone un'azione correttiva, che può anche comprendere una richiesta motivata di aumento temporaneo degli stanziamenti amministrativi per non più di un anno consecutivo.

Il documento di lavoro presenta inoltre le strutture direttive di tutti gli entità ai sensi del presente articolo, incluso un quadro d'insieme delle dimensioni di ciascuna struttura direttiva in relazione al rispettivo personale.

2.     Il discarico per l'esecuzione del bilancio delle entità di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Qualora lo ritenga necessario, il Parlamento europeo convoca gli organi direttivi di tali entità nel quadro della procedura di discarico, in particolare se gli obiettivi descritti al paragrafo 1 bis non sono conseguiti per due anni consecutivi.

3.     Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti delle entità di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4.     Ciascuna agenzia nomina per contratto, dopo aver consultato la Corte dei conti, un revisore contabile indipendente, incaricato di verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 134 e di analizzare, sotto la guida della Corte dei conti, la legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell'organismo in questione. La Corte dei conti esamina la relazione stilata dal suddetto revisore contabile indipendente e, oltre a espletare eventuali altre procedure da essa ritenute necessarie, può basarsi sulla relazione del revisore contabile indipendente per formulare il proprio parere.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 196 quater (nuovo)

 

Articolo 196 quater

Regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato non basati su disposizioni specifiche del TFUE

1.     Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base in applicazione degli articoli 288 e 289 TFUE e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano il proprio regolamento finanziario, il quale comprende la formazione, l'esecuzione, la contabilità e il discarico del bilancio relativo al partenariato pubblico-privato.

2.     Tali regolamenti includono una serie di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e sono fondati sugli articoli 55 e 57 e su un modello di regolamento finanziario adottato con regolamento delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204, dopo aver consultato la Corte dei conti.

Qualora i regolamenti finanziari di tali partenariati pubblico-privato si discostino dal regolamento finanziario tipo, la Commissione è informata in merito a tali scostamenti e alla loro motivazione. La Commissione ha il diritto di opporsi a tali scostamenti entro sei settimane dalla notifica.

I regolamenti di tali organismi possono discostarsi dallo statuto dei funzionari nella misura in cui gli atti che li istituiscono ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto non prevedono l'applicazione dello stesso.

3.     Gli scostamenti e le loro ragioni specifiche sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio su base annua, non oltre il 31 ottobre, in un documento di lavoro. Il documento di lavoro illustra altresì i progressi realizzati in relazione al raggiungimento della finalità per la quale l'organismo in questione è stato istituito e la rilevanza dei suddetti scostamenti per i progressi realizzati, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 ter, e il conseguimento di obiettivi specifici definiti in precedenza per l'anno cui si riferisce il discarico. Qualora gli obiettivi non siano stati conseguiti appieno, la direzione dell'organismo ne indica le ragioni specifiche e propone un'azione correttiva, che può anche comprendere una richiesta motivata di aumento temporaneo degli stanziamenti amministrativi per non più di un anno consecutivo. Il documento di lavoro presenta inoltre le strutture direttive di tutte le entità ai sensi del presente articolo, incluso un quadro d'insieme delle dimensioni di ciascuna struttura direttiva in relazione al rispettivo personale.

4.     Il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

5.     Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 199

La Commissione adotta un regolamento delegato concernente le modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento in conformità degli articoli 202, 203 e 204. Il regolamento delegato comprende le modalità d'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento delegato conformemente agli articoli 202, 203 e 204 , riguardo alle modalità dettagliate di applicazione intese a completare o modificare alcuni elementi non essenziali dei seguenti articoli: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77 ter, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 bis, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 126 quater, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

 

In un allegato a tale regolamento sono elencati gli obiettivi, il contenuto e l'ambito di applicazione della delega con riferimento agli articoli di cui sopra.

 

Il regolamento delegato comprende anche le modalità d'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 200

Articolo 200

Regolamento finanziario quadro delle agenzie e organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1.     La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio in virtù di un atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204 del presente regolamento.

Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme previsti dal presente regolamento.

I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Questa eccezione non può riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori e le disposizioni specifiche previste negli atti di base che istituiscono tali organismi.

2.     Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

3.     Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4.     Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e spese di tale organismo prima che i suoi conti vengano consolidati con quelli della Commissione. Questo esame si basa su una relazione di revisione contabile redatta da un revisore esterno indipendente designato dall'organismo e il cui compito è verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 134 del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 201

Articolo 201

Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto v), adottano il proprio regolamento finanziario.

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, ed essere fondati sull'articolo 57 e un modello di regolamento finanziario adottato dalla Commissione con atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204.

soppresso

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 1

1.   I poteri per l'adozione dell'atto delegato di cui agli articoli 199 , 200 e 201 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato .

1.   I poteri di adottare i regolamenti delegati di cui agli articoli 196 ter, 196 quater e 199 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da (5) e alle condizioni di cui agli articoli 203 e 204 .

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 2

2.   Non appena adotta questo atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Non appena adotta un regolamento delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Durante i lavori preparatori, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche con il Parlamento europeo e a livello di esperti, e provvede alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 3

3.    I poteri per l'adozione dell'atto delegato sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 203 e 204.

3.    Qualora il presente regolamento sia oggetto di revisione, la Commissione presenta un regolamento delegato rivisto.

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 203 – titolo

Revoca della delega

Revoca della delega e abrogazione del regolamento delegato

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 1

1.   La delega di cui all'articolo 199 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

1.   La delega di cui agli articoli 196 ter, 196 quater e 199 può essere revocata in qualsiasi momento , in tutto o in parte e senza effetto retroattivo, dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono inoltre abrogare in tutto o in parte i regolamenti delegati adottati in conformità dei poteri delegati revocati ai sensi della frase precedente.

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 2

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede ad informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere e l'eventuale abrogazione, totale o parziale, del regolamento delegato si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati e, ove del caso, il regolamento delegato o le parti di esso che possono esser soggetti a revoca o abrogazione e gli eventuali motivi della deroga o dell'abrogazione .

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 3

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. La decisione può anche porre fine alla validità di un regolamento delegato in vigore o di parte di esso. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi specificata. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Entro un termine ragionevole dall'adozione di una decisione concernente la revoca di parte dei poteri delegati e, ove applicabile, l'abrogazione totale o parziale del regolamento delegato, la Commissione presenta una proposta di revisione del presente regolamento e/o una proposta di regolamento delegato rivisto.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 204 – titolo

Obiezioni agli atti delegati

Obiezioni a un regolamento delegato

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 1

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un regolamento delegato proposto dalla Commissione ai sensi degli articoli 196 ter, 196 quater e 199 entro tre mesi dalla data di notifica.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 2

2.   Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 3

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore . L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni al regolamento delegato e propongono modifiche allo stesso entro il termine indicato al paragrafo 1, la Commissione prende atto delle modifiche e può adottare un regolamento delegato rivisto . Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni al regolamento delegato rivisto in conformità del presente articolo.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione di presentare un regolamento delegato totalmente o parzialmente rivisto. Parlamento europeo e Consiglio si informano reciprocamente della propria intenzione di presentare tale richiesta alla prima occasione possibile.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 205

Revisione

Riesame

Il presente regolamento è riveduto ogniqualvolta ciò risulti necessario , in base alla procedura di cui all'articolo 322 del TFUE e all'articolo 183 del trattato Euratom.

Ogni tre anni, ovvero ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è sottoposto a riesame in base alla procedura di cui all'articolo 322 , paragrafo 1, TFUE e all'articolo 183 del trattato Euratom.

 

Le soglie fissate nel presente regolamento possono essere adeguate al tasso d'inflazione mediante un regolamento delegato di cui all'articolo 199 in conformità degli articoli 202, 203 e 204.

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 208

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

2 .   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

L'articolo 56 si applica solo agli impegni assunti a decorrere dal 1o gennaio 2014 relativi ai fondi di cui all'articolo 167 .

3.    L'articolo 56 si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2014 , data fino alla quale resta in vigore l'articolo 53 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 .

 

Tuttavia gli Stati membri possono già applicare l'articolo 56, paragrafo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2012.

 

Se gli Stati membri forniscono una dichiarazione nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6 ter, anche l'ultimo comma di detto paragrafo si applica a partire dal 1o gennaio 2012.

 

Le funzioni degli organismi esistenti in virtù del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (6) restano invariate in seguito all'accreditamento di tali organismi. Dal 1o gennaio 2014, gli organismi accreditati sono competenti per svolgere le loro funzioni.

 

4.     L'articolo 5, paragrafo 4, ha effetto immediato a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

 

Se i beneficiari applicano l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 senza fare uso di un conto bancario recante interessi, ciò non è considerato un errore o un'irregolarità.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato (nuovo)

 

Allegato relativo al regolamento delegato ai sensi dell'articolo 199 del presente regolamento

 

Articolo 5

Il regolamento delegato può definire norme sulla contabilità degli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

 

Articolo 8

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative agli stanziamenti per un esercizio finanziario.

 

Articolo 9

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione per l'annullamento e il riporto di stanziamenti.

 

Articolo 16

Il regolamento delegato può stabilire norme relative al tasso di conversione tra l'euro ed altre valute.

 

Articolo 18

Il regolamento delegato può stabilire la struttura di accoglienza per le entrate interne ed esterne con destinazione specifica e la predisposizione degli stanziamenti corrispondenti e definire norme per il contributo degli Stati membri ai programmi di ricerca. Inoltre il regolamento delegato può integrare il presente regolamento per quanto concerne il gettito delle sanzioni imposte agli Stati membri dichiarati in situazione di disavanzo eccessivo e per quanto concerne le entrate con destinazione specifica risultanti dalla partecipazione degli Stati EFTA ad alcuni programmi dell'Unione.

 

Articolo 19

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione per l'accettazione di liberalità offerte all'Unione.

 

Articolo 20

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai conti "oneri fiscali da recuperare".

 

Articolo 22

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione relative al calcolo delle percentuali degli storni effettuati da istituzioni diverse dalla Commissione e ai motivi alla base delle domande di storno.

 

Articolo 23

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione relative al calcolo delle percentuali degli storni interni effettuati dalla Commissione e ai motivi alla base delle domande di storno.

 

Articolo 25

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le domande di storno a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza.

 

Articolo 26

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle valutazioni ex ante, intermedie ed ex post.

 

Articolo 27

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai requisiti della scheda finanziaria.

 

Articolo 30

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione concernenti la pubblicazione provvisoria del bilancio.

 

Articolo 31

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione per la pubblicazione di informazioni relative ai destinatari dei fondi concessi in regime di gestione indiretta.

 

Articolo 34

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione concernenti la programmazione finanziaria.

 

Articolo 38

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai progetti di bilancio rettificativo.

 

Articolo 41

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla classificazione del bilancio.

 

Articolo 46

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la presentazione del bilancio, inclusi una definizione della spesa effettiva dell'ultimo esercizio chiuso, i commenti di bilancio e la tabella dell'organico.

 

Articolo 50

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'esecuzione del bilancio secondo il principio della sana gestione finanziaria e informazioni sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.

 

Articolo 51

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative all'atto di base ed alle deroghe elencate all'articolo 51.

 

Articolo 55

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i metodi di esecuzione del bilancio, inclusi la gestione diretta centralizzata, l'esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive, disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali e la designazione di organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.

 

Articolo 56

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la gestione concorrente con gli Stati membri, incluse norme specifiche per settore intese a regolamentare le condizioni alle quali i pagamenti a favore degli Stati membri possono essere sospesi, la compilazione di un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e audit ai sensi dei regolamenti settoriali specifici, misure intese a promuovere le migliori prassi e l'istituzione di procedure di liquidazione dei conti.

 

Articolo 57

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la gestione indiretta di entità e persone diverse dagli Stati membri, inclusi il contenuto dell'accordo che affida compiti di esecuzione del bilancio, la definizione delle condizioni, nel quadro della gestione indiretta, alle quali i sistemi, le norme e le procedure della Commissione sono equivalenti a quelli di entità o persone diverse dagli Stati membri, le dichiarazioni di affidabilità di gestione e l'istituzione di procedure di liquidazione dei conti.

 

Articolo 58

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le valutazioni ex ante delle norme e procedure nel quadro della gestione indiretta.

 

Articolo 61

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai diritti e agli obblighi degli agenti finanziari.

 

Articolo 63

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i controlli ex ante ed ex post, la conservazione dei documenti giustificativi, il codice deontologico, il mancato intervento dell'ordinatore, la trasmissione di informazioni al contabile e le relazioni sulle procedure negoziate.

 

Articolo 65

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i poteri e le funzioni del contabile, inclusi la sua nomina e cessazione dalle funzioni, il parere sui sistemi contabili e di inventario, la gestione della tesoreria e dei conti bancari, le firme sui conti, la gestione dei saldi dei conti, le operazioni di trasferimento e conversione, i metodi di pagamento, i fascicoli relativi alle persone giuridiche e la conservazione di documenti giustificativi.

 

Articolo 66

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione concernenti le persone autorizzate a gestire i conti in un'unità locale.

 

Articolo 67

Il regolamento delegato può stabilire le condizioni per le casse di anticipi e norme per le azioni esterne, comprese norme concernenti la scelta degli amministratori degli anticipi, la dotazione delle casse di anticipi ed i controlli da parte di ordinatori e contabili.

 

Articolo 69

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la responsabilità dell'ordinatore, del contabile e dell'amministratore di anticipi in caso di attività illegali, frodi o corruzione.

 

Articolo 70

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione applicabili agli ordinatori delegati, inclusa la conferma delle istruzioni e il ruolo dell'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie.

 

Articolo 71

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la responsabilità degli ordinatori in caso di altre forme di irregolarità.

 

Articolo 72

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la responsabilità degli amministratori degli anticipi in caso di altre forme di irregolarità.

 

Articolo 75

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le previsioni di crediti e l'accertamento dei crediti, inclusi la procedura e i documenti giustificativi, e gli interessi di mora.

 

Articolo 76

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla formazione dell'ordine di recupero.

 

Articolo 77

Il regolamento può contenere modalità di applicazione sulla modalità di recupero, inclusi il recupero mediante compensazione, la procedura di recupero in caso di mancato pagamento, la concessione di dilazioni di pagamento, il recupero di ammende e altre sanzioni, la rinuncia al recupero e la cancellazione di un credito accertato.

 

Articolo 77 ter

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione per l'applicazione dei criteri e delle procedure per le rettifiche finanziarie della Commissione.

 

Articolo 78

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative al termine di prescrizione.

 

Articolo 80

Il regolamento delegato può stabilire norme relative agli importi riscossi a titolo di ammende, sanzioni e interessi maturati.

 

Articolo 81

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la decisione di finanziamento.

 

Articolo 82

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i tipi di impegni, l'adozione di impegni globali, l'unicità delle firme e le spese amministrative coperte da impegni accantonati.

 

Articolo 83

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sull'impegno giuridico e l'impegno di bilancio, inclusa la registrazione di impegni specifici.

 

Articolo 84

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle verifiche applicabili ai diversi impegni.

 

Articolo 85

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione concernenti la liquidazione delle spese, inclusi il visto per pagamento per le spese di personale e per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo di appalti e sovvenzioni, la dicitura "conforme ai fatti" per i prefinanziamenti e i pagamenti intermedi e la forma concreta del "visto per pagamento" e della dicitura "conforme ai fatti".

 

Articolo 86

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'ordinazione delle spese, inclusi la definizione delle informazioni che devono obbligatoriamente figurare su un ordine di pagamento e i controlli da parte dell'ordinatore sugli ordini di pagamento.

 

Articolo 87

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai tipi di pagamenti e di documenti giustificativi.

 

Articolo 89

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i termini di pagamento.

 

Articolo 90

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla gestione elettronica delle operazioni.

 

Articolo 92

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la nomina del revisore contabile interno.

 

Articolo 93

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti poteri e funzioni del revisore contabile interno.

 

Articolo 94

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'indipendenza e la responsabilità del revisore contabile interno.

 

Articolo 95

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i contratti di appalto, compresi i contratti quadro ed i contratti specifici.

 

Articolo 97

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i requisiti relativi alla pubblicità degli appalti e alla pubblicazione dei bandi di gara.

 

Articolo 98

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i tipi di procedure di appalto, l'aggiudicazione congiunta con gli Stati membri e gli appalti di valore modesto.

 

Articolo 99

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il contenuto dei documenti di gara, incluse la possibilità e le condizioni per una revisione del prezzo e delle specifiche tecniche.

 

Articolo 100

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i criteri di esclusione applicabili per la partecipazione alle gare di appalto. Può stabilire quali siano le prove atte a dimostrare che non sussiste una situazione di esclusione. Inoltre, nel caso di una situazione di esclusione, può stabilire la durata dell'esclusione.

 

Articolo 101

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i criteri di esclusione applicabili durante la procedura di appalto. Può stabilire quali siano le prove atte a dimostrare che non sussiste una situazione di esclusione. Inoltre, nel caso di una situazione di esclusione, può stabilire la durata dell'esclusione.

 

Articolo 102

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione concernenti la base dati centrale sull'esclusione.

 

Articolo 103

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione concernenti le diverse sanzioni amministrative e finanziarie per gli offerenti o i candidati che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in errori sostanziali o hanno commesso irregolarità o frodi oppure una grave violazione dei loro obblighi contrattuali.

 

Articolo 104

Il regolamento delegato può definire i criteri di selezione e di aggiudicazione. Può inoltre definire i documenti atti a comprovare la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il regolamento delegato può altresì contenere modalità di esecuzione relative alle aste elettroniche e alle offerte anormalmente basse.

 

Articolo 105

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la presentazione delle offerte. Può stabilire i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, i termini per l'accesso ai documenti della gara di appalto e i termini in casi urgenti. Può altresì definire i diversi metodi di comunicazione. Può inoltre stabilire norme concernenti la possibilità di una garanzia dell'offerta, l'apertura delle offerte, le domande di partecipazione e il comitato di valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione.

 

Articolo 106

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Può definire quali siano i contatti consentiti tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti durante la procedura di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi relativi ai verbali di valutazione e i dettagli minimi della decisione adottata dall'amministrazione aggiudicatrice.

 

Articolo 107

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la decisione di aggiudicazione, le informazioni destinate agli offerenti e la firma e l'esecuzione del contratto.

 

Articolo 108

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le informazioni destinate agli offerenti, incluse quelle relative all'annullamento della procedura di aggiudicazione di un appalto.

 

Articolo 109

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle garanzie che sono richieste ai contraenti.

 

Articolo 110

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla sospensione di un contratto in caso di errori, irregolarità e frodi.

 

Articolo 111

Il regolamento delegato può contenere modalità di applicazione concernenti la funzione di amministrazione aggiudicatrice, inclusa l'identificazione dei livelli adeguati per il calcolo delle soglie.

 

Articolo 112

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le soglie applicabili, i contratti distinti e i contratti per lotti e la stima del valore di alcuni contratti.

 

Articolo 113

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la partecipazione alle gare e le modalità di prova in materia di accesso agli appalti.

 

Articolo 114

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle norme in materia di appalti dell'Organizzazione mondiale del commercio.

 

Articolo 115

Il regolamento delegato può specificare più in dettaglio l'ambito di applicazione e il contenuto delle sovvenzioni e può contenere norme intese a determinare se sia necessario ricorrere a convenzioni o decisioni di sovvenzione. Il regolamento delegato può inoltre contenere informazioni dettagliate sull'uso delle convenzioni quadro di partenariato.

 

Articolo 116

Il regolamento delegato può definire norme per le diverse forme di sovvenzione.

 

Articolo 117

Il regolamento delegato può completare i principi generali in materia di sovvenzioni, inclusi la regola dell'assenza di profitto e il principio del cofinanziamento.

 

Articolo 117 bis

Il regolamento delegato può contenere ulteriori indicazioni sui costi ammissibili.

 

Articolo 118

Il regolamento delegato può definire i requisiti concernenti il programma di lavoro annuale, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le deroghe a un invito a presentare proposte, le informazioni per i richiedenti e la pubblicazione della decisione di attribuzione della sovvenzione.

 

Articolo 119

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il principio del divieto di cumulo.

 

Articolo 120

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la retroattività della sovvenzione.

 

Articolo 122

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione, la prova di non esclusione, i richiedenti privi di personalità giuridica, le persone giuridiche che costituiscono un unico richiedente, le sanzioni finanziarie ed amministrative, i criteri di ammissibilità e le sovvenzioni di valore molto modesto.

 

Articolo 123

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i criteri di selezione e assegnazione.

 

Articolo 124

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la valutazione e l'assegnazione delle sovvenzioni e le informazioni destinate ai richiedenti.

 

Articolo 125

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la garanzia di prefinanziamento.

 

Articolo 126

Il regolamento delegato può specificare le norme per il pagamento delle sovvenzioni e i controlli, incluse le norme concernenti i documenti giustificativi e la sospensione e riduzione delle sovvenzioni.

 

Articolo 126 bis

Il regolamento delegato può stabilire dei periodi per la conservazione dei dati da parte degli organismi accreditati e della Commissione.

 

Articolo 126 quater

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sulle competenze e la composizione dei comitati di compensazione.

 

Articolo 127

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative agli appalti di esecuzione e al sostegno a favore di terzi.

 

Articolo 133

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

 

Articolo 135

Il regolamento delegato può specificare i principi di contabilità generalmente ammessi, incluso il principio della continuità delle attività, il principio di prudenza, il principio della coerenza della preparazione, il principio dell'informazione comparativa, il principio dell'importanza relativa e di aggregazione, il principio della non compensazione e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nonché norme relative ai documenti giustificativi.

 

Articolo 136

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti gli stati finanziari, inclusi i conti economici, i rendiconti finanziari, le note sul bilancio finanziario e le note esplicative.

 

Articolo 137

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il contenuto della contabilità di bilancio.

 

Articolo 139

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'approvazione dei conti, inclusa la trasmissione dei conti consolidati definitivi.

 

Articolo 142

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'organizzazione della contabilità di bilancio, incluso l'uso di sistemi informatici.

 

Articolo 145

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le scritture contabili. Può inoltre contenere modalità di esecuzione concernenti i libri contabili, il bilancio di verifica, la corrispondenza tra i dati contabili, la registrazione nel libro giornale e la riconciliazione.

 

Articolo 147

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la tenuta della contabilità di bilancio e il contenuto della stessa.

 

Articolo 148

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'inventario delle immobilizzazioni e la procedura per la vendita e la cessione dei beni, incluse norme sugli inventari nel quadro delle deleghe.

 

Articolo 173

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai tipi di operazioni nel campo della ricerca.

 

Articolo 175

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il Centro comune di ricerca.

 

Articolo 176

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le misure che possono essere finanziate nel quadro di azioni esterne.

 

Articolo 178

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai fondi fiduciari per le azioni esterne.

 

Articolo 179

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta.

 

Articolo 180

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti accordi con altre entità per l'attuazione di azioni esterne, incluse norme su conti bancari e prestiti speciali.

 

Articolo 181

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.

 

Articolo 182

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sulla partecipazione a procedure di gara.

 

Articolo 183

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sul finanziamento integrale di un'azione esterna e le domande di finanziamento.

 

Articolo 184

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sulle procedure di sovvenzione applicabili nel quadro della gestione indiretta.

 

Articolo 187

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'ambito di attività degli uffici europei e le deleghe da parte delle istituzioni agli uffici europei.

 

Articolo 188

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti gli stanziamenti per gli uffici europei, inclusi la delega di alcuni compiti da parte dell'ordinatore, la tesoreria e i conti bancari.

 

Articolo 191

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la delega di poteri dell'ordinatore al direttore di un ufficio interistituzionale.

 

Articolo 193

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la portata degli stanziamenti amministrativi e delle garanzie locative.

 

Articolo 195

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti stanziamenti amministrativi specifici, inclusi stanziamenti per edifici e anticipi a membri del personale delle istituzioni.

 

Articolo 196

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti gli esperti esterni.

 

Articolo 197

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti disposizioni transitorie, relative anche alla liquidazione del conto di garanzia e all'aggiornamento di soglie e importi.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0325/2011).

(2)   Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

(3)   GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1 .

(4)   GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1 .

(5)   Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25 .


Giovedì 27 ottobre 2011

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/270


Giovedì 27 ottobre 2011
Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia ***I

P7_TA(2011)0468

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

2013/C 131 E/27

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0094),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0088/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0294/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 48 del 15.2.2011, pag. 138.


Giovedì 27 ottobre 2011
P7_TC1-COD(2010)0064

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/93/UE)


Giovedì 27 ottobre 2011
ALLEGATO

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adescamento di minori a fini sessuali

Considerando che per adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali ("adescamento non in rete") si intende la manipolazione intenzionale di un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale attraverso la parola, per iscritto, con materiale audiovisivo o simili rappresentazioni, onde incontrarlo al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,

considerando che l'adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali è già contemplato dalle disposizioni legislative degli Stati membri in varie forme, come tentativo, reato preparatorio o forma particolare di abuso sessuale,

il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono agli Stati membri di verificare attentamente le definizioni del loro diritto penale per quanto riguarda la criminalizzazione dell'adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali nonché di migliorare e correggere, se necessario, il loro diritto penale in ordine ad eventuali lacune che possano ancora esistere al riguardo.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/271


Giovedì 27 ottobre 2011
Attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ***I

P7_TA(2011)0469

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

2013/C 131 E/28

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0551),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, comma 1, punto 1, lettera c), punto 2, lettera a), e punto 3, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0250/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 luglio 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0271/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la dichiarazione politica congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi allegata alla presente risoluzione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 80.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 27 ottobre 2011
P7_TC1-COD(2009)0164

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/95/UE)


Giovedì 27 ottobre 2011
ALLEGATO

Dichiarazione politica congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi

"Le istituzioni riconoscono che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale "devono essere chiare e precise" (1) al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione.

In quest'ottica, il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi.

Pertanto, qualora la necessità e la proporzionalità della trasmissione di tali documenti sia debitamente motivata conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, le istituzioni convengono di inserire nella direttiva di cui trattasi il seguente considerando:

"Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata"

Entro il 1o novembre 2013, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle due dichiarazioni politiche congiunte sui documenti esplicativi.

Le istituzioni si impegnano ad applicare dal 1o novembre 2011 questi principi alle proposte di direttiva nuove e pendenti, fatta eccezione per quelle su cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già raggiunto un accordo.

Dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi

In virtù dell'articolo 288 TFUE, "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

Gli Stati membri e la Commissione riconoscono che l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione è un presupposto per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione e che, benché la responsabilità per tale attuazione incomba innanzitutto agli Stati membri, si tratta di una questione di interesse comune in quanto essa mira, inter alia, a introdurre parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri e la Commissione riconoscono che il recepimento corretto e tempestivo delle direttive dell'Unione è un obbligo giuridico. Essi constatano che i trattati affidano alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia, e concordano nel ritenere che la notifica delle misure di recepimento dovrebbe facilitare l'assolvimento di tale compito da parte della Commissione.

In questo contesto, gli Stati membri riconoscono che le informazioni che forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale "devono essere chiare e precise" e "devono indicare senza ambiguità le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative" o eventuali altre disposizioni del diritto nazionale, nonché, se del caso, la giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali, con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva (2).

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sul recepimento delle direttive dell'Unione, qualora la Commissione ritenga che siano necessari documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, essa giustifica, caso per caso all'atto di presentare le pertinenti proposte, la necessità e la proporzionalità della presentazione di tali documenti, tenendo in particolare conto rispettivamente della complessità della direttiva e del suo recepimento, nonché dell'eventuale onere amministrativo aggiuntivo.

In casi debitamente motivati, gli Stati membri si impegnano ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che possono assumere la forma di tavole di concordanza o altri documenti che perseguono lo stesso obiettivo.


(1)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009 nella causa C-427/07, punto 107, e la giurisprudenza ivi citata."

(2)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009 nella causa C-427/07, punto 107, e la giurisprudenza ivi citata.


8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/274


Giovedì 27 ottobre 2011
Accordo UE-Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record –PNR)***

P7_TA(2011)0470

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

2013/C 131 E/29

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09825/2011),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, allegato al progetto di decisione del Consiglio sopra menzionato (10093/2011),

vista la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (COM(2010)0492),

viste la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni (1), la sua raccomandazione del 22 ottobre 2008 sulla valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNR (2), la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada (3) e la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (4),

visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 19 ottobre 2010 sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (5) e del 15 luglio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (6),

visto il parere 7/2010 del 12 novembre 2010 sulla comunicazione della Commissione europea sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, adottato dal gruppo di lavoro "Articolo 29" sulla protezione dei dati,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0304/2011),

visti l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0364/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

ritiene che la procedura 2009/0186(NLE) sia decaduta in seguito alla sostituzione dell'accordo PNR del 2008 tra l'Unione europea e l'Australia con il nuovo accordo PNR;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo dell'Australia.


(1)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349.

(2)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 46.

(3)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0397.

(5)  GU C 357 del 30.12.2010, pag. 7.

(6)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.