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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.123.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 123/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/1 |
2013/C 123/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2013 — Confederazione svizzera/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut
(Causa C-547/10 P) (1)
(Impugnazione - Relazioni esterne - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo - Regolamento (CEE) n. 2408/92 - Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie - Articoli 8 e 9 - Ambito di applicazione - Esercizio dei diritti di traffico - Decisione 2004/12/CE - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo - Obbligo di motivazione - Divieto di discriminazione - Proporzionalità - Onere della prova)
2013/C 123/02
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentante: S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, K. Simonsson e K.-P. Wojcik, agenti); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente e T. Masing, Rechtsanwalt); Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010, Svizzera/Commissione (T-319/05), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, proposto dalla Confederazione svizzera, diretto all’annullamento della decisione 2004/12/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU 1993 L 15, pag. 33) — Disposizioni adottate dalla Germania relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo — Erronea valutazione dell’applicabilità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 alle misure controverse — Travisamento dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione — Mancata presa in considerazione dei diritti dei gestori dell’aeroporto e dei residenti nelle zone ad esso limitrofe — Violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Confederazione svizzera è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. |
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3) |
La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopportano le proprie spese. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen
(Causa C-127/11) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Norme nazionali anticumulo - Pensione di vecchiaia - Aumento dell’importo versato da uno Stato membro - Pensione per superstiti - Riduzione dell’importo versato da un altro Stato membro)
2013/C 123/03
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Arbeidshof te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Aldegonda van den Booren
Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Interpretazione degli articoli 10 CE, 39 CE e 42 CE (ora divenuti articolo 4, paragrafo 3, TUE, 45 TFUE e 48 TFUE rispettivamente) e dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazioni — Disciplina nazionale anticumulo — Riduzione dell’importo della pensione per superstiti erogata da un primo Stato membro a causa dell’aumento della pensione di vecchiaia erogata da un altro Stato membro
Dispositivo
L’articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che prevede una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in tale Stato viene ridotta a seguito dell’aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo, in particolare, il rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 3, lettera d), di tale articolo 46 bis.
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che neanche esso osta all’applicazione di una tale normativa nazionale nella misura in cui questa non determini, in capo all’interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio si verificasse, nella misura in cui essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice del rinvio accertare.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth
(Causa C-275/11) (1)
(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento - Portata)
2013/C 123/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
Convenuto: Finanzamt Bayreuth
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Portata
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
(Causa C-358/11) (1)
(Ambiente - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Direttiva 2008/98/CE - Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA (rame, cromo, arsenico) - Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Elenco degli usi del legno trattato, di cui all’allegato XVII del regolamento REACH - Vecchi pali per telecomunicazioni usati come strutture di passerelle)
2013/C 123/05
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Altre parti interessate: Lapin luonnonsuojelupiiri ry et Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione — Registrazione, autorizzazione e valutazione delle sostanze chimiche –Sostanza oggetto di una restrizione in base all’allegato XVII del suddetto regolamento — Utilizzo dei vecchi pali delle telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA (rame-cromo-arsenico) nella realizzazione del basamento di un sentiero
Dispositivo
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1) |
Il diritto dell’Unione non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, se un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se, peraltro, non viene accertato che il detentore dell’oggetto di cui trattasi se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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2) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, segnatamente il suo allegato XVII, nei limiti in cui in presenza di determinate condizioni autorizza l’uso del legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, presenta un interesse al fine di determinare se un legno del genere possa cessare di essere un rifiuto in quanto, qualora siffatte condizioni fossero soddisfatte, il suo detentore non sarebbe tenuto a disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98. |
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3) |
Gli articoli 67 e 128 del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, devono essere interpretati nel senso che il diritto dell’Unione procede ad un’armonizzazione delle prescrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quella afferente ai composti dell’arsenico, che forma oggetto di una restrizione in forza dell’allegato XVII del suddetto regolamento. |
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4) |
L’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, che elenca le applicazioni per le quali, in via derogatoria, può essere usato legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso che l’elenco contenuto in tale disposizione è esaustivo e che, di conseguenza, tale deroga non può essere applicata a casi diversi da quelli ivi contemplati. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, l’uso dei pali per telecomunicazioni in esame, per servire da supporto a passerelle, rientri effettivamente nell’ambito delle applicazioni elencate nella suddetta disposizione. |
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5) |
Le disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, secondo cui il legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico) non deve essere usato in applicazioni che comportino un rischio di contatto ripetuto con la pelle, devono essere interpretate nel senso che il citato divieto deve essere applicato in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto reiterato della pelle con il legno trattato, ove una siffatta probabilità deve essere dedotta dalle condizioni concrete di uso normale dell’applicazione per la quale tale legno sia stato impiegato, il che spetta al giudice del rinvio valutare. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e a./Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-424/11) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento - Portata - Regimi di pensioni di vecchiaia professionali)
2013/C 123/06
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrenti: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd
Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-Tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Portata dell’esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Inclusione dei regimi pensionistici professionali
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL
(Causa C-577/11) (1)
(Libera prestazione di servizi - Libertà di stabilimento - Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE - Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita - Libertà tariffaria - Contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale - Restrizioni - Motivi imperativi d’interesse generale)
2013/C 123/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: DKV Belgium
Convenuta: Association belge des consommateurs test-achats ASBL
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, degli articoli 29, secondo comma, e 39, paragrafo 3, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), nonché dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) — Normativa nazionale che autorizza, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non collegati all’attività professionale, solo un adeguamento annuale del premio, della franchigia e della prestazione, unicamente in base a criteri specifici — Regime di approvazione previa delle tariffe — Limitazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi — Motivi imperativi d’interesse generale
Dispositivo
Gli articoli 29 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), e l’articolo 8, paragrafo 3, della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nel testo di cui alla direttiva 92/49, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale, disposizioni ai sensi delle quali il premio, la franchigia e la prestazione possono essere adeguati annualmente solo:
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— |
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, o |
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— |
sulla base di un indice denominato «medico», se e nella misura in cui l’evoluzione di tale indice superi quella dell’indice dei prezzi al consumo, o |
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— |
dietro autorizzazione di un’autorità amministrativa, incaricata del controllo delle imprese di assicurazioni, adita su richiesta dell’impresa di assicurazione interessata, qualora tale autorità constati che l’applicazione della tariffa di detta impresa, nonostante gli adeguamenti tariffari calcolati in base a tali due tipi di indice, dà luogo o rischia di dar luogo a perdite. |
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una simile normativa, sempreché non sussistano misure meno restrittive che consentano di conseguire, alle stesse condizioni, l’obiettivo di tutela del consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — ITV Broadcasting Limited e a./TV Catch Up Limited
(Causa C-607/11) (1)
(Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali - «Live streaming» - Comunicazione al pubblico)
2013/C 123/08
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd
Convenuta: TV Catch Up Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Autorizzazione, da parte dei titolari del diritto, alla trasmissione televisiva di loro opere sulla rete terrestre gratuita sull’intero territorio di uno Stato membro ovvero su una zona geografica limitata di quest’ultimo — Servizio di trasmissione continua, garantito da un organismo di radiodiffusione terzo, per gli abbonati individuali che hanno versato un canone audiovisivo e che possono così ricevere in diretta le trasmissioni in streaming su Internet
Dispositivo
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1) |
La nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre
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2) |
Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione come quella in esame nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo. |
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3) |
Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Efir OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
(Causa C-19/12) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 - Costituzione di un diritto di superficie ad opera di persone fisiche a favore di una società in cambio di prestazioni edili fornite da tale società a dette persone fisiche - Contratto di scambio - IVA sulle prestazioni edili - Fatto generatore - Esigibilità - Inclusione nella nozione di fatto generatore sia delle operazioni imponibili sia delle operazioni esenti - Versamento anticipato della totalità del corrispettivo - Acconto - Base imponibile di un'operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi - Effetto diretto)
2013/C 123/09
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Efir OOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Verificarsi del fatto generatore — Normativa nazionale che prevede l'applicazione della nozione di fatto generatore sia alle operazioni imponibili sia alle operazioni esenti — Costituzione, ad opera di persone fisiche, di un diritto di superficie a favore di una società in cambio di prestazioni edili da parte di tale società a favore di dette persone fisiche
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, qualora siano costituiti diritti di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di edifici, aventi come corrispettivo prestazioni edili relative a taluni beni immobili che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito detti diritti di superficie, tali articoli non ostano a che l'imposta sul valore aggiunto su tali prestazioni edili divenga esigibile a partire dal momento in cui i diritti di superficie vengono costituiti, ossia prima che tali prestazioni di servizi siano effettuate, quando, al momento della costituzione di tali diritti, tutti gli elementi pertinenti di dette future prestazioni di servizi sono già noti e quindi, in particolare, i servizi in questione sono designati con precisione, ed il valore di tali diritti può essere quantificato in danaro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui le operazioni non sono realizzate tra parti legate ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2006/112 — circostanza che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare — gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quando il corrispettivo di un'operazione è interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell'operazione è il valore normale dei beni o dei servizi forniti. |
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2) |
Gli articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 hanno effetto diretto. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Székesfehérvári Törvényszék — Ungheria) — Gábor Fekete/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Causa C-182/12) (1)
(Codice doganale comunitario - Articolo 137 - Regolamento di applicazione del codice doganale - Articolo 561, paragrafo 2 - Condizioni di esonero totale dai dazi all’importazione - Importazione in uno Stato membro di un veicolo il cui proprietario è stabilito in un paese terzo - Uso privato del veicolo autorizzato dal proprietario in forma diversa da un contratto d’impiego concluso con l’utilizzatore - Mancato esonero)
2013/C 123/10
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Székesfehérvári Törvényszék
Parti
Ricorrente: Gábor Fekete
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Székesfehérvári Törvényszék — Interpretazione dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Presupposti per l’esenzione totale dai dazi all’importazione — Uso privato di un mezzo di trasporto — Nozione di rapporto di lavoro — Importazione in uno Stato membro di un veicolo appartenente a una fondazione stabilita in uno Stato terzo, da parte del presidente del consiglio di amministrazione di detta fondazione — Autorizzazione della fondazione di cui trattasi al presidente del suo consiglio di amministrazione di utilizzare e di guidare il veicolo interessato
Dispositivo
L’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, deve essere interpretato nel senso che l’esonero totale dai dazi all’importazione previsto da tale disposizione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea può essere concesso soltanto se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori di detto territorio.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 gennaio 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV
(Causa C-39/13)
2013/C 123/11
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrente: Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen
Resistente: SCA Group Holding BV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si configuri una restrizione della libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE, posto che all’interessata viene negata l’applicazione del regime olandese dell’entità fiscale unica alle attività e al patrimonio delle società indirettamente controllate con sede nei Paesi Bassi Alphabet Holding, HP Holding e Alpha Holding. Se, in tale ambito, alla luce degli obiettivi perseguiti con il regime olandese dell’entità fiscale unica (...), la situazione delle società indirettamente controllate Alphabet Holding, HP Holding e Alpha Holding sia oggettivamente analoga (...) a (i) la situazione di società residenti nei Paesi Bassi, che sono società controllate (indirette) di una società interposta residente nei Paesi Bassi che non ha optato per la riunione in un’entità fiscale unica con la sua società controllante residente nei Paesi Bassi e che pertanto, in quanto società indirettamente controllate, al pari della Alphabet Holding, HP Holding e Alpha Holding, non hanno accesso al regime dell’entità fiscale unica con — esclusivamente — la loro società controllante indiretta, oppure a (ii) la situazione di società controllate indirette residenti nei Paesi Bassi che, insieme alla loro società controllante/interposta avente sede nei Paesi Bassi abbiano scelto di formare un’entità fiscale unica con la loro società controllante (indiretta) avente sede nei Paesi Bassi e le cui attività e patrimonio pertanto, diversamente da quelli della Alphabet Holding, HP Holding e Alpha Holding, vengono consolidati dal punto di vista fiscale. |
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2) |
Se, ai fini della risposta alla prima questione, prima frase, rilevi (...) se le società nazionali di cui trattasi siano possedute da un’unica società controllante interposta (ad un livello superiore nella struttura del gruppo) in un altro Stato membro oppure, come nella fattispecie la Alphabet Holding, HP Holding e Alpha Holding, da due (o più) società interposte — seppure aventi sede nell’altro Stato membro — (a due o più livelli superiori nella struttura del gruppo). |
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3) |
Se, e nella misura in cui, la prima questione, prima frase, deve essere risolta in senso affermativo, se siffatta restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, segnatamente dalla necessità di conservare la coerenza fiscale, compresa la prevenzione della doppia presa in considerazione delle perdite unilaterale e bilaterale (...). Se in questo quadro rilevi la circostanza che nella fattispecie in esame è accertato che non si configura alcuna doppia presa in considerazione delle perdite (...). |
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4) |
Se, e nella misura in cui, la terza questione debba essere risolta in senso affermativo, se la restrizione debba essere considerata come proporzionata (...). |
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 gennaio 2013 — X e a./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam
(Causa C-40/13)
2013/C 123/12
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrenti: X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding BV, D1 BV, D2 BV, D3 BV
Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si configuri una restrizione della libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE, in quanto alle interessate viene negata l’applicazione del regime olandese dell’entità fiscale unica alle attività e al patrimonio delle società consociate con sede nei Paesi Bassi X3 Holding, D1 e D2. Se, in tale ambito, alla luce degli obiettivi perseguiti con il regime olandese dell’entità fiscale unica (…), la situazione della X3 Holding, D1 e D2 sia oggettivamente analoga (…) a (i) la situazione di società consociate residenti nei Paesi Bassi che non hanno optato per la riunione in un’entità fiscale unica con la/le loro società controllante/i comune/i, residente/i nei Paesi Bassi, e che pertanto, in quanto società consociate, al pari delle interessate non hanno accesso al regime dell’entità fiscale unica, oppure a (ii) la situazione di società consociate residenti nei Paesi Bassi che, insieme alla/e loro società controllante/i comune/i avente/i sede nei Paesi Bassi, abbiano scelto di formare un’entità fiscale unica con la/e loro società controllante/i e le cui attività e patrimonio pertanto, diversamente da quelli delle interessate, vengono consolidati dal punto di vista fiscale. |
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2) |
Se, ai fini della risposta alla prima questione, prima frase, rilevi (…) se le società di cui trattasi (i) come nella fattispecie la D1 e la D2 hanno una società controllante (diretta) comune in un altro Stato membro oppure (ii), come nella fattispecie da un lato la X3 Holding, dall’altro lato la D1 e la D2, hanno diverse società controllanti (dirette) in un altro Stato membro, di modo che unicamente ad un livello superiore della struttura del gruppo — seppure all’interno di tale altro Stato membro — esiste una società controllante (indiretta) delle diverse società. |
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3) |
Se, e nella misura in cui, la prima questione, prima frase, debba essere risolta in senso affermativo, se siffatta restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, segnatamente dalla necessità di conservare la coerenza fiscale, compresa la prevenzione della doppia presa in considerazione delle perdite unilaterale e bilaterale (…). |
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4) |
Se, e nella misura in cui, la terza questione deve essere risolta in senso affermativo, se la restrizione debba essere considerata come proporzionata (…). |
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 gennaio 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland
(Causa C-41/13)
2013/C 123/13
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrente: Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam
Resistenti: MSA International Holdings BV, MSA Nederland
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si configuri una restrizione della libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE, posto che alle interessate viene negata l’applicazione del regime olandese dell’entità fiscale unica alle attività e al patrimonio della società indirettamente controllata con sede nei Paesi Bassi/interessata 2. Se, in tale ambito, alla luce degli obiettivi perseguiti con il regime olandese dell’entità fiscale unica (…), la situazione della società indirettamente controllata/interessata 2 sia oggettivamente analoga (…) a (i) la situazione di una società residente nei Paesi Bassi che sia una società controllata di una società interposta residente nei Paesi Bassi che non ha optato per la riunione in un’entità fiscale unica con la sua società controllante residente nei Paesi Bassi e che pertanto, in quanto società indirettamente controllata, al pari dell’interessata 2, non ha accesso al regime dell’entità fiscale unica con — esclusivamente — la sua società controllante indiretta, oppure a (ii) la situazione di una società indirettamente controllata residente nei Paesi Bassi che, insieme alla sua società controllante/interposta avente sede nei Paesi Bassi abbia scelto di formare un’entità fiscale unica con la sua società controllante (indiretta) residente nei Paesi Bassi e le cui attività e patrimonio pertanto, diversamente da quelli dell’interessata 2, vengono consolidati dal punto di vista fiscale. |
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2) |
Se, ai fini della risposta alla prima questione, prima frase, rilevi (…) se la società interposta non residente di cui trattasi, ove operasse nei Paesi Bassi non mediante una società controllata, ma mediante un centro di attività stabile, avrebbe potuto scegliere — per quanto riguarda il patrimonio e le attività di detto centro di attività stabile nei Paesi Bassi — di formare un’entità fiscale unica con la sua società controllante residente nei Paesi Bassi. |
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3) |
Se, e nella misura in cui, la prima questione, prima frase, deve essere risolta in senso affermativo, se siffatta restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, segnatamente dalla necessità di conservare la coerenza fiscale, compresa la prevenzione della doppia presa in considerazione delle perdite unilaterale e bilaterale (…). |
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4) |
Se, e nella misura in cui, la terza questione debba essere risolta in senso affermativo, se la restrizione debba essere considerata come proporzionata (…). |
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 28 gennaio 2013 — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH
(Causa C-43/13)
2013/C 123/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Hauptzollamt Köln
Convenuto: Kronos Titan GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1) richieda, relativamente alla tassazione di prodotti energetici diversi da quelli per i quali, nella direttiva, viene specificato un livello di tassazione, l’applicazione di un’aliquota d’imposta fissata nel diritto nazionale per l’utilizzo di un prodotto energetico come combustibile per riscaldamento, purché il prodotto energetico diverso venga ugualmente impiegato come combustibile per riscaldamento, oppure se, qualora il prodotto diverso usato come combustibile per riscaldamento sia equivalente a un determinato prodotto energetico, possa applicarsi l’aliquota d’imposta stabilita per tale prodotto nel diritto nazionale, anche nel caso in cui si tratti di un’aliquota uniforme, a prescindere dall’utilizzo come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.
(1) GU L 283, pag. 51.
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 28 gennaio 2013 — Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH
(Causa C-44/13)
2013/C 123/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Convenuto e ricorrente in cassazione: Hauptzollamt Krefeld
Ricorrente e resistente in cassazione: Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità richieda, relativamente alla tassazione di prodotti energetici (1) diversi da quelli per i quali, nella direttiva, viene determinato un livello di tassazione, l’applicazione di un’aliquota d’imposta fissata nel diritto nazionale per l’utilizzo di un prodotto energetico come combustibile per riscaldamento, purché il prodotto energetico diverso venga ugualmente impiegato come combustibile per riscaldamento, oppure se, qualora il prodotto diverso usato come combustibile per riscaldamento sia equivalente a un determinato prodotto energetico, possa applicarsi l’aliquota d’imposta stabilita per tale prodotto nel diritto nazionale, anche nel caso in cui si tratti di un’aliquota uniforme, a prescindere dall’utilizzo come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.
(1) GU L 283, pag. 51.
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27.4.2013 |
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C 123/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 31 gennaio 2013 — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Causa C-52/13)
2013/C 123/16
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint
Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2006/114/CE (1) debba interpretarsi, quanto alla tutela dei professionisti, riferita alla pubblicità che sia al contempo ingannevole ed illegittimamente comparativa ovvero a due distinti illeciti, anche autonomamente rilevanti, costituiti, rispettivamente, dalla pubblicità ingannevole e dalla pubblicità illegittimamente comparativa.
(1) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa; GU L 376, pag. 21.
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/11 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-76/13)
2013/C 123/17
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, G. Braun e L. Nicolae, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica portoghese non si è conformata alla sentenza della Corte del 7 ottobre 2010, emessa nella causa C-154/09 (1), Commissione europea/Repubblica portoghese; |
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— |
condannare la Repubblica portoghese a pagare alla Commissione una penalità pari a EUR 43 264,64 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della sentenza esecutiva, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza che sarà emessa nella causa presente fino al giorno in cui sarà data completa attuazione alla sentenza dichiarativa del 7 ottobre 2010; |
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— |
condannare la Repubblica portoghese a pagare alla Commissione un’ammenda per un importo forfettario di EUR 5 277,3 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla pronuncia della sentenza dichiarativa del 7 ottobre 2010, fino:
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— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale mediante il procedimento ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, della direttiva servizio universale (2) non sono state ancora designate. Inoltre, la legge portoghese sulle comunicazioni elettroniche (Lei das Comunicações Eletrónicas) continua a prevedere il mantenimento di tutti gli obblighi risultanti dalla normativa di base della concessione per la fornitura del servizio pubblico di telecomunicazioni approvata dal decreto legge n. 31/2003, secondo la quale la fornitura del servizio universale è stata concessa tramite il contratto di concessione della PT Comunicações in vigore fino al 2025. Ai fini della condanna, la Commissione propone alla Corte di applicare, su una scala da 1 a 20, un coefficiente di gravità pari a 7.
La violazione di cui trattasi compromette il perseguimento di obiettivi essenziali in materia di diritto della concorrenza, connessi alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, oltre a violare principi fondamentali di diritto dell’Unione come il principio di non discriminazione. Inoltre, la violazione in esame pregiudica l’efficienza del servizio universale, uno degli obiettivi essenziali del diritto delle telecomunicazioni. La concessione di cui dispone attualmente la Portugal Telecom è stata ottenuta senza gara d’appalto — aperta o ristretta — e, di conseguenza, senza garantire che la fornitura del servizio universale venga effettuata alle condizioni migliori in termini di costi effettivi e senza garantire condizioni di concorrenza che limitano distorsioni vietate del mercato.
(1) Racc. pag. I-127.
(2) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Quimper (Francia) il 14 febbraio 2013 — CA Consumer Finance/Francine Crouan, nata Weber, Tual Crouan
(Causa C-77/13)
2013/C 123/18
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance de Quimper
Parti
Ricorrente: CA Consumer Finance
Resistenti: Francine Crouan, nata Weber, Tual Crouan
Questioni pregiudiziali
Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) osti a un’interpretazione del diritto nazionale che convalida le clausole sulla variazione unilaterale del tasso d’interesse dei contratti di credito, lasciando alla valutazione del creditore, in assenza di valide ragioni specificate nel contratto, i motivi della variazione del tasso e le modalità del relativo calcolo, qualora tali clausole siano conformi a un modello definito mediante regolamento e il creditore abbia rispettato le prescrizioni legislative concernenti l’informazione del debitore in fase di esecuzione del contratto.
(1) GU L 95, pag. 29.
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/12 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-86/13)
2013/C 123/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin, J.-P. Keppenne, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, con cui esso ha rifiutato di adottare la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che adegua, a partire dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti dell’Unione europea nonché i coefficienti correttori relativi a tali retribuzioni e pensioni; |
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso.
Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 65 dello Statuto dei funzionari e degli articoli 1, 3 e 10 dell’allegato XI allo Statuto, in quanto, non essendo stato investito di una proposta della Commissione di applicare la clausola d’eccezione di cui all’articolo 10 dell’allegato XI, il Consiglio era tenuto ad adottare prima del 31 dicembre 2012 la proposta di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e agenti dell’Unione presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI. Il Consiglio non sarebbe competente ad adottare una decisione che applica, in sostanza, l’articolo 10 senza adeguata proposta da parte della Commissione e senza coinvolgere il Parlamento, co-legislatore a termini dell’articolo 10.
Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 64 dello Statuto e degli articoli 1 e 3 dell’allegato XI, in quanto il Consiglio non ha adottato, mentre era tenuto a farlo, i nuovi coefficienti correttori relativi alle retribuzioni e alle pensioni, proposti dalla Commissione al fine di assicurare la parità di trattamento tra funzionari e pensionati, indipendentemente da quale sia il luogo della loro occupazione o di residenza, a seconda dei casi.
Il terzo motivo verte sulla totale assenza di motivazione, in quanto il Consiglio avrebbe unicamente constatato la mancanza della maggioranza qualificata per adottare la proposta della Commissione secondo l’articolo 3 dell’allegato XI, senza chiarire le ragioni per cui si discostava da essa. Tale motivo riguarda sia l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni, sia l’adozione dei nuovi coefficienti correttori.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 4 marzo 2013 — AS «Olainfarm»/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
(Causa C-104/13)
2013/C 123/20
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: AS «Olainfarm»
Convenuta: Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
Interveniente: AS «Grindeks»
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 10 o altre disposizioni della direttiva 2001/83/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, devono essere interpretati nel senso che il produttore di un medicinale di riferimento è titolare di un diritto soggettivo ad impugnare una decisione dell’organo competente che registra un medicinale generico di un altro produttore di medicinali, avvalendosi, come medicinale di riferimento, del medicinale registrato da parte del produttore del medicinale di riferimento. In altri termini, se dalla citata direttiva si evinca il diritto in capo al produttore del medicinale di riferimento alla tutela giurisdizionale per appurare se il produttore del medicinale generico si sia legittimamente e fondatamente riferito al medicinale registrato da parte del produttore del medicinale di riferimento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 della direttiva. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il combinato disposto degli articoli 10 e 10 bis della direttiva debba essere interpretato nel senso che un medicinale registrato come medicinale di impiego medico ben consolidato, a norma dell’articolo 10 bis della citata direttiva, possa essere utilizzato come medicinale di riferimento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a). |
(1) GU L 311, pag. 67.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/13 |
Ricorso proposto il 6 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-109/03)
2013/C 123/21
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet e I. Koskinen)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale l’articolo 2, nn. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28 — 35, l’articolo 3, paragrafi 5, lettera a) e 9, lettera c), l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 7, 9, 10 e 12, gli articoli 10 e 11, l’articolo 12, lettere d) e h), gli articoli 13 e 14, l’articolo 16, paragrafi 1, seconda e terza frase, 2 e 3, gli articoli 17-23, l’articolo 25, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafi 2, lettera c) terza e quarta frase, lettera d), seconda e quarta frase, nonché 3, l’articolo 29, l’articolo 35, paragrafi 4 e 5, l’articolo 36, lettere a)-e), g) e h), l’articolo 37, paragrafi 1, lettere b)-u), 3, 4, lettere b) e d), 5 e 9, l’articolo 38, paragrafo 1, l’articolo 39, paragrafi 1, 4 e 8, l’articolo 40, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7 e l’allegato I, paragrafo 1, lettere a), sesto e ottavo trattino, d), f) e j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1), o non avendone comunque informato la Commissione, quanto al territorio continentale, né, per quanto riguarda la provincia Åland, avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale la menzionata direttiva o in ogni caso non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi derivantile dall’articolo 49, paragrafo 1, della medesima; |
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— |
condannare la Repubblica di Finlandia, sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera pari ad EUR 32 140,8 a decorrere dal giorno della pronuncia relativa alla presente causa; |
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— |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.
(1) GU L 211, pag. 55.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/14 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-111/13)
2013/C 123/22
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet e I. Koskinen)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale, quanto al territorio continentale, l’articolo 2, nn. 1, 2, 4 — 18, 20, 22 — 36, l’articolo 3, paragrafi 3, prima, seconda e terza frase, e 6, lettera b), l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 5, l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, l’articolo 16, paragrafi 1, seconda frase, 2 e 3, l’articolo 25, paragrafo 1, l’articolo 33, l’articolo 36, paragrafi 4, secondo e quarto comma, 6 e 8 nonché 9, terzo comma, l’articolo 39, paragrafi 4, lettere a) e b), 5, primo comma, lettere a) e b) nonché secondo comma, seconda frase, l’articolo 40, lettere a) — e), g) e h), l’articolo 41, paragrafi 1, lettere b), c) — f), h) — q) e s) — u), 4, lettere b) e d), 6, lettera a), 7, 9, 10, 11 e 12, l’articolo 42, paragrafo 1, l’articolo 43, paragrafi 1, 4 e 8, l’articolo 44, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7 e l’allegato I, paragrafi 1, lettere a), sesto ed ottavo trattino, b), d), f) e h) nonché 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (1), o non avendone comunque informato la Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi derivantile dall’articolo 54, paragrafo 1, della medesima; |
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— |
condannare la Repubblica di Finlandia, sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera pari ad EUR 28 569,6 a decorrere dal giorno della pronuncia relativa alla presente causa; |
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— |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.
(1) GU L 211, pag. 94.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/14 |
Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE
(Parere 1/12)
2013/C 123/23
Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e H. Krämer, agenti)
Il parere 1/12 è cancellato dal ruolo della Corte.
Tribunale
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/15 |
Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013 — Fresh Del Monte Produce/Commissione
(Causa T-587/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato della banana - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Nozione di pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale - Nesso di causalità tra la concertazione ed il comportamento delle imprese sul mercato - Infrazione unica - Imputazione dell’infrazione - Diritti della difesa - Ammende - Gravità dell’infrazione - Cooperazione - Circostanze attenuanti)
2013/C 123/24
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fresh Del Monte Produce, Inc. (George Town, Îles Caïmans, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente B. Meyring, avocat, e E. Verghese, solicitor, poi B. Meyring,)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, A. Biolan e X. Lewis, poi M. Kellerbauer, A. Biolan, e P. Van Nuffel, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Rinne, avocat, C. Humpe e S. Kon, solicitors, e C. Vajda, QC).
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2008) 5955 def. della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/39.188 — Banane), e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda.
Dispositivo
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1) |
L’importo dell’ammenda inflitta a norma dell’articolo 2, lettera c), della decisione C(2008) 5955 def. della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/39.188 — Banane) è fissato ad EUR 8,82 milioni. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
Fresh Del Monte Produce, Inc. sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle delle Commissione europea. La Commissione europea sopporterà un quarto delle proprie spese. |
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4) |
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/15 |
Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013 — Dole Food e Dole Germany/Commissione
(Causa T-588/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato della banana - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Nozione di pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale - Sistema di scambio di informazioni - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende - Gravità dell’infrazione)
2013/C 123/25
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Dole Food Company, Inc. (Westlake Village, California, Stati Uniti); e Dole Germany OHG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. J. F. Bellis)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e M. Kellerbauer, poi M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2008) 5955 def. della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/39.188 — Banane)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Dole Food Company, Inc. e Dole Germany OHG sono condannate alle spese. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/16 |
Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2013 — Biodes/UAMI — Manasul Internacional (FARMASUL)
(Causa T-553/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo FARMASUL - Marchio figurativo anteriore spagnolo MANASUL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 123/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Biodes, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Manasul Internacional, SL (Ponferrada, Spagna) (rappresentante: M. I. Escudero Pérez, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2010 (caso R 1034/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Manasul Internacional, SL e la Biodes, SL
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Biodes, SL è condannata alle spese. |
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/16 |
Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2013 — Inglewood e a./Parlamento
(Cause riunite T-229/11 e T-276/11) (1)
(Normativa attinente alle spese e alle indennità dei deputati al Parlamento europeo - Fondo pensioni integrativo - Decisioni recanti rigetto di domande intese a beneficiare di disposizioni vigenti precedentemente alla modifica del fondo pensioni integrativo nel 2009 - Eccezione di illegittimità - Diritti quesiti - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento)
2013/C 123/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Lord Inglewood (Penrith, Regno Unito)), e i dieci altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (causa T-229/11); nonché Marie-Arlette Carlotti (Marsiglia, Francia) (causa T-276/11) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, M. Windisch e K. Pocheć, agenti)
Oggetto
Domande di annullamento delle decisioni del Parlamento europeo con cui è stato negato ai ricorrenti il beneficio del vitalizio integrativo volontario, vuoi anticipato, vuoi all’età di 60 anni, vuoi in parte sotto forma di capitale
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
|
2) |
Lord Inglewood e gli altri dieci ricorrenti i cui nomi figurano in allegato nonché la sig.ra Marie-Arlette Carlotti sono condannati alle spese. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/17 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 — K-Swiss/UAMI — Künzli SwissSchuh (calzatura sportiva con cinque bande)
(Causa T-85/13)
2013/C 123/28
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: K-Swiss, Inc. (California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e K. Tasma, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Künzli SwissSchuh AG (Windisch, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione R 174/2011-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 ottobre 2012; e |
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— |
condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata alle spese del ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo che raffigura una calzatura sportiva con cinque bande — Marchio comunitario n. 4 771 978
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione della domanda di dichiarazione di nullità è quella di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario contestato
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/17 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2013 — Herdade de S. Tiago II/UAMI — Polo/Lauren (V)
(Causa T-90/13)
2013/C 123/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Herdade de S. Tiago II-Sociedade Agrícola, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: I. de Carvalho Simões e J. Pimenta, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Polo/Lauren Company, LP (New York, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso e annullare la decisione R 1436/2010-2 della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 28 novembre 2012; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del ricorso dinanzi al Tribunale, incluse quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che raffigura un giocatore di polo a cavallo e l’elemento verbale «V» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 18, 25, 28, 41 e 43 — marchio comunitario 5 791 835
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario, marchio registrato nel Regno Unito e marchio registrato nel Benelux che raffigurano un giocatore di polo per prodotti rientranti nelle classi 9, 18, 20, 21, 24, 25 e 28
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/18 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2013 — Rot Front/UAMI — Rakhat (Macka)
(Causa T-96/13)
2013/C 123/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rot Front OAO (Mosca, Russia) (rappresentante: B. Térauda, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rakhat AO (Almaty, Kazakhstan)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione controversa |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Macka» per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 — Marchio comunitario n. 9 556 135
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo non registrato contenente il simbolo di una borsa con l’elemento denominativo «Macka» per prodotti di confetteria commerciati in Grecia e in Germania
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/18 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 — Heli-Flight/AESA
(Causa T-102/13)
2013/C 123/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (Reichelsheim, Germania) (rappresentante: T. Knitter, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della convenuta del 13 gennaio 2012, con la quale è stata respinta l’istanza di approvazione delle condizioni di volo dell’elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) presentata dalla ricorrente; |
|
— |
accertare l’illegittimità dell’inerzia serbata da parte della convenuta con riguardo alle istanze di approvazione delle condizioni di volo dell’elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) presentate dalla ricorrente, rispettivamente, l’11 luglio 2011 e il 10 gennaio 2012; |
|
— |
condannare la convenuta al risarcimento dei danni che essa ha cagionato alla ricorrente mediante il rigetto delle istanze di approvazione delle condizioni di volo dell’elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) dell’11 luglio 2011 e del 10 gennaio 2012 e/o mediante l’inerzia illegittimamente serbata rispetto all’adozione di una decisione sull’approvazione delle condizioni di volo per il suddetto elicottero; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della prima conclusione, la ricorrente deduce essenzialmente i seguenti motivi:
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1) |
ad avviso della ricorrente, la decisione relativa all’approvazione delle condizioni di volo non ha carattere discrezionale. A tale riguardo viene sostenuto, fra l’altro, che l’onere di dimostrare che l’aeromobile in questione possa volare in sicurezza nel rispetto di certe condizioni incombe sulla convenuta e non sulla ricorrente; |
|
2) |
inoltre, per il caso in cui la decisione della convenuta relativa alla approvazione delle condizioni di volo avesse natura discrezionale, la ricorrente sostiene che la convenuta non ha esercitato la sua discrezionalità, e, in ogni caso, l’ha esercitata in modo scorretto. Ad avviso della ricorrente, sussiste un vizio nell’esercizio del potere discrezionale in quanto la convenuta si è basata su informazioni relative alla sicurezza apprese durante il processo di omologazione, al quale la ricorrente non ha partecipato. Viene altresì lamentato che, nel procedimento in oggetto, la convenuta non ha specificato in modo adeguato in cosa consistano i presunti dubbi relativi alla sicurezza. Al riguardo, la ricorrente afferma che non le è stata data alcuna possibilità di controbattere in merito alle presunte fonti di rischio concrete. Oltre a ciò, la ricorrente sostiene che la motivazione della convenuta è manifestamente contraddittoria; |
|
3) |
in aggiunta, la ricorrente afferma di avere dimostrato la sicurezza del volo con l’aeromobile in questione nel rispetto di certe condizioni; |
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4) |
infine, con riguardo alla sua domanda di annullamento, la ricorrente fa valere la violazione dell’obbligo di buona amministrazione da parte della convenuta. Secondo la ricorrente, la convenuta ha violato i propri doveri istruttori, si è illegittimamente basata sulla riservatezza del processo di omologazione, ha violato il diritto della ricorrente al contraddittorio e ha contravvenuto al proprio obbligo di motivazione. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/19 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — Cadbury Holdings/UAMI — Société des produits Nestlé (forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre)
(Causa T-112/13)
2013/C 123/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Regno Unito) (rappresentanti: T. Mitcheson, P. Walsh e S. Dunstan, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione R 513/2011-2 della seconda commissione di ricorso, dell’11 dicembre 2012, fatta eccezione per la parte in cui la commissione di ricorso ha concluso che il marchio è privo di intrinseco carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b); |
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— |
condannare l’UAMI alle spese del presente ricorso e condannare la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio tridimensionale che raffigura la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre per prodotti rientranti nella classe 30 — Marchio comunitario n. 2 632 529
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione della domanda di dichiarazione di nullità è quella di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), d) ed e), punto ii), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), punto ii), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/20 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2013 — Laboratoires Polive/UAMI — Arbora & Ausonia (dodie)
(Causa T-122/13)
2013/C 123/33
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Francia) (rappresentante: avv. A. Sion)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arbora & Ausonia, SL (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso del 28 novembre 2012; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo (a colori) «dodie», per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 037 821
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi spagnolo e portoghese del marchio denominativo «DODOT» per prodotti delle classi 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 44
Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto del marchio richiesto in relazione a taluni prodotti delle classi 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 e 28
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/20 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2013 — Laboratoires Polive/UAMI — Arbora & Ausonia (dodie)
(Causa T-123/13)
2013/C 123/34
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Francia) (rappresentante: avv. A. Sion)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arbora & Ausonia, SL (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso del 28 novembre 2012; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «dodie», per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 037 821
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi spagnolo e portoghese del marchio denominativo «DODOT» per prodotti delle classi 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 44
Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto del marchio richiesto in relazione a taluni prodotti delle classi 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 e 28
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/21 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2013 — Vicente Gandia Pla/UAMI — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)
(Causa T-128/13)
2013/C 123/35
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Spagna) (rappresentante: avv. I. Temiño Ceniceros)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tesco Stores Ltd (Cheshunt, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ammissibile il ricorso di cui all’oggetto e i relativi allegati; |
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annullare la decisione della commissione di ricorso; |
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condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MARQUES DE CHIVÉ», per prodotti delle classi 29, 32 e 33 — registrazione di marchio comunitario n. 9 571 415
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione del Regno Unito n. 1 520 720 del marchio denominativo «MARQUES DE CHIVE», per prodotti della classe 33
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione avverso la domanda per i prodotti della classe 33 per carenza di uso effettivo
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda per i prodotti della classe 33
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/21 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Deweerdt e a./Corte dei Conti
(Causa T-132/13)
2013/C 123/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Sonja Deweerdt (Rulles, Belgio); Didier Lebrun (Lussemburgo, Lussemburgo); e Margot Lietz (Mensdorf, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)
Convenuta: Corte dei Conti dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare l’articolo 4 del regolamento interno della Corte illegittimo nella parte in cui garantisce l’immunità di un membro che si è reso colpevole di molestie; |
|
— |
annullare la decisione del 13 dicembre 2012 della Corte dei conti di non adire la Corte di giustizia per chiedere di esaminare se la sig.ra S., allora membro della Corte dei conti, avesse cessato di soddisfare i requisiti richiesti o di adempiere gli obblighi derivanti dalla sua carica e, nell’ipotesi in cui il suo mandato fosse già terminato, di dichiararla decaduta dai suoi diritti di pensione; |
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— |
condannare la Corte dei conti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 4 del regolamento interno della Corte dei conti nella parte in cui garantirebbe l’immunità di chi si sia reso colpevole di molestie. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata sarebbe viziata da incoerenza, ove la Corte dei conti avrebbe riconosciuto espressamente gli inadempimenti della sig.ra S. pur rifiutandosi di deferirla alla Corte di giustizia. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sull’assenza di qualsivoglia motivazione pertinente tale da consentire ai ricorrenti di valutare la fondatezza della decisione impugnata. |
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento nonché sull’abuso del diritto, ove la Corte dei conti avrebbe esaminato l’opportunità di deferire la sig.ra S. alla Corte di giustizia solo un anno e un giorno dopo il deposito della relazione dell’inquirente esterno. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/22 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Pro-Aqua International/UAMI — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)
(Causa T-133/13)
2013/C 123/37
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pro-Aqua International GmbH (Ansbach, Germania) (rappresentante: T. Raible, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rexair LLC (Troy, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 dicembre 2012 (procedimento R 211/2012-2); |
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— |
condannare l’UAMI alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento dinanzi all’UAMI e alla commissione di ricorso dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «WET DUST CAN’T FLY» per prodotti e servizi delle classi 3, 7 e 37 (domanda di marchio comunitario n. 6 668 073)
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi su cui si fondava la domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/22 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2013 — Hanwha SolarOne e altri/Parlamento e altri
(Causa T-136/13)
2013/C 123/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd (Qidong, Cina); Hanwha SolarOne Technology Co. Ltd (Lianyungang, Cina); Hanwha SolarOne Solar Technology (Shanghai) Co. Ltd (Shanghai, Cina); e Hanwha Solar Electric Power Engineering Co. Ltd (Qidong) (rappresentante: avv. F. Graafsma)
Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1), nella parte in cui è stato applicato alle ricorrenti; |
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— |
annullare la decisione della Commissione del 3 gennaio 2013, con la quale la Commissione si è rifiutata di considerare le domande delle ricorrenti di riconoscimento dello status d’impresa operante in economia di mercato; e |
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— |
condannare i convenuti alle spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo.
Le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento (UE) n. 1168/2012, nella parte in cui esso si applica alle ricorrenti e alle domande di riconoscimento dello status d’impresa operante in economia di mercato da esse presentate alla Commissione europea, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nel procedimento antidumping concernente le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 settembre 2012, GU C 269, pag. 5). Le ricorrenti chiedono altresì l’annullamento della decisione del 3 gennaio 2013, con la quale la Commissione si è rifiutata di considerare le domande di riconoscimento dello status d’impresa operante in economia di mercato presentate dalle ricorrenti nell’ambito dell’inchiesta summenzionata.
Le ricorrenti sostengono che il regolamento (UE) n. 1168/2012, come applicato dalla Commissione nei confronti delle ricorrenti con la decisione del 3 gennaio 2013, e la decisione del 3 gennaio 2013, che stabilisce che la Commissione non avrebbe considerato le domande di riconoscimento dello status d’impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti, ledono il legittimo affidamento delle ricorrenti e sono applicati retroattivamente a loro danno, senza valide giustificazioni. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1168/2012, come applicato dalla Commissione nei confronti delle ricorrenti con la decisione del 3 gennaio 2013, e la decisione del 3 gennaio 2013, violano manifestamente i principi fondamentali di certezza del diritto e di buona fede.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/23 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Jinko Solar e altri/Parlamento e altri
(Causa T-142/13)
2013/C 123/39
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Jinko Solar Co. Ltd (Shangrao, Cina); Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd (Haining City, Cina); Jiangxi Jinko Photovoltaic Materials Co. Ltd (Shangrao); Jinko Solar Import and Export Co. Ltd (Shangrao, Cina); e Zhejiang Jinko Trading Co. Ltd (Haining City) (rappresentanti: avv.ti K. Adamantopoulos e J. Cornelis)
Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1), nella parte in cui è stato applicato alle ricorrenti; |
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— |
annullare la decisione della Commissione del 3 gennaio 2013, con la quale la Commissione si è rifiutata di considerare le domande delle ricorrenti di riconoscimento dello status d’impresa operante in economia di mercato; e |
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— |
condannare i convenuti alle spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 1168/2012, come applicato dalla Commissione nei confronti delle ricorrenti con la decisione del 3 gennaio 2013, e la decisione del 3 gennaio 2013, che stabilisce che la Commissione non avrebbe considerato le domande delle ricorrenti di riconoscimento dello status d’impresa operante in economia di mercato, ledono il legittimo affidamento delle ricorrenti e sono applicati retroattivamente a loro danno, senza valide giustificazioni. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1168/2012, come applicato dalla Commissione nei confronti delle ricorrenti con la decisione del 3 gennaio 2013, e la decisione del 3 gennaio 2013, violano manifestamente i principi fondamentali di certezza del diritto e di buona fede.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/23 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione
(Causa T-143/13)
2013/C 123/40
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd (Fuyang, Cina) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
in applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea trasmessa con lettera del 3 gennaio 2013, n. H4/JN/Ref.t13.000011, mediante la quale la ricorrente è stata informata del diniego di esame della richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato da quest’ultima presentata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, aperto il 6 settembre 2012 (AD 590); |
|
— |
in virtù dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dichiarare l’inapplicabilità alla ricorrente, nell’ambito della richiesta in questione, del regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1); e |
|
— |
di conseguenza, condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese; |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della proporzionalità, in quanto la decisione impugnata priverebbe la ricorrente, con effetto retroattivo, del suo diritto già acquisito di vedere esaminata dalla Commissione la sua richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato, senza che tale sacrificio sia giustificato da un interesse inderogabile.
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27.4.2013 |
IT |
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C 123/24 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Commissione
(Causa T-144/13)
2013/C 123/41
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd (Hangzhou, Cina) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
in applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea trasmessa con lettera del 3 gennaio 2013, n. H4/JN/Ref.t13.000011, mediante la quale la ricorrente è stata informata del diniego di esame della richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato da quest’ultima presentata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, aperto il 6 settembre 2012 (AD 590); |
|
— |
in virtù dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dichiarare l’inapplicabilità alla ricorrente, nell’ambito della richiesta in questione, del regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1); e |
|
— |
di conseguenza, condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, identico a quello esposto nella causa T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/24 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Commissione
(Causa T-145/13)
2013/C 123/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
in applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea trasmessa con lettera del 3 gennaio 2013, n. H4/JN/Ref.t13.000011, mediante la quale la ricorrente è stata informata del diniego di esame della richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato da quest’ultima presentata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, aperto il 6 settembre 2012 (AD 590); |
|
— |
in virtù dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dichiarare l’inapplicabilità alla ricorrente, nell’ambito della richiesta in questione, del regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1); e |
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— |
di conseguenza, condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, identico a quello esposto nella causa T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/25 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Commissione
(Causa T-146/13)
2013/C 123/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC (Shaoxing, Cina) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis e Y. Melin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
in applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea trasmessa con lettera del 3 gennaio 2013, n. H4/JN/Ref.t13.000011, mediante la quale la ricorrente è stata informata del diniego di esame della richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato da quest’ultima presentata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, aperto il 6 settembre 2012 (AD 590); |
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— |
in virtù dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dichiarare l’inapplicabilità alla ricorrente, nell’ambito della richiesta in questione, del regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1); e |
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— |
di conseguenza, condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, identico a quello esposto nella causa T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/25 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Commissione
(Causa T-147/13)
2013/C 123/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd (Jiashan, Cina) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis e Y. Melin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
in applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea trasmessa con lettera del 3 gennaio 2013, n. H4/JN/Ref.t13.000011, mediante la quale la ricorrente è stata informata del diniego di esame della richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato da quest’ultima presentata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, aperto il 6 settembre 2012 (AD 590); |
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— |
in virtù dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dichiarare l’inapplicabilità alla ricorrente, nell’ambito della richiesta in questione, del regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1); e |
|
— |
di conseguenza, condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, identico a quello esposto nella causa T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/26 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Spagna/Commissione
(Causa T-148/13)
2013/C 123/45
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il bando di concorso generale EPSO/AST/125/12-Assistenti (AST 3); |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Spagna impugna, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il bando di concorso sopra menzionato per violazione degli articoli 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 342 TFUE, 1 e 6 del regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 43, pag. 650), 1 quinquies e 27 dello Statuto nonché per violazione della giurisprudenza posta nella sentenza pronunciata nella causa C-566/10 P, Italia/Commissione.
A sostegno del suo ricorso, lo Stato ricorrente deduce che il bando di concorso impugnato:
|
— |
tratta in modo discriminatorio i candidati la cui prima lingua non sia l’inglese, il francese o il tedesco; |
|
— |
non giustifica obiettivamente e in modo concreto la limitazione del numero di lingue, tenendo conto dei posti di lavoro convocati. A tale riguardo non è sufficiente un rinvio generale agli interessi del servizio; |
|
— |
non assicura il perseguimento dell’obiettivo di selezionare i candidati che presentino le più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, |
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— |
viola il principio di proporzionalità, non garantendo l’equilibrio tra l’efficienza del servizio e il rispetto del principio del multilinguismo dell’Unione. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/26 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Spagna/Commissione
(Causa T-149/13)
2013/C 123/46
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il bando di concorso generale EPSO/AST/126/12-Assistenti (AST 3), campo della ricerca; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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— |
I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-148/13, Regno di Spagna/Commissione. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/27 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Et Solar Industry e altri/Commissione
(Causa T-153/13)
2013/C 123/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Et Solar Industry Ltd (Taizhou City, Cina); Et Energy Co. Ltd (Taizhou City); e Dotec Electric Co. Ltd (Taizhou City) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
|
— |
annullare la decisione della Commissione contenuta nella sua lettera del 3 gennaio 2013, la quale stabilisce che la domanda delle ricorrenti di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato non sarà più considerata; |
|
— |
condannare la convenuta e ogni eventuale interveniente alle spese legali sostenute dalle ricorrenti e alle spese relative al procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
|
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione violando e venendo meno all’obbligo di rispettare il diritto delle ricorrenti alla tutela del legittimo affidamento e il principio di proporzionalità non dando seguito, illegittimamente e indebitamente, alla domanda delle ricorrenti di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato nell’ambito di un’inchiesta antidumping. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione violando i principi di certezza del diritto e dell’applicazione irretroattiva del diritto dell’Unione europea, non dando seguito, illegittimamente e indebitamente, alla domanda delle ricorrenti di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato nell’ambito di un’inchiesta antidumping. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/27 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Commissione
(Causa T-154/13)
2013/C 123/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd (Yixing, Cina) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
|
— |
annullare la decisione della Commissione contenuta nella sua lettera del 3 gennaio 2013, la quale stabilisce che la domanda della ricorrente di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato non sarà più considerata; |
|
— |
condannare la convenuta e ogni eventuale interveniente alle spese legali sostenute dalla ricorrente e alle spese relative al procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione violando e venendo meno all’obbligo di rispettare il diritto della ricorrente alla tutela del legittimo affidamento e il principio di proporzionalità, non dando seguito, illegittimamente e indebitamente, alla domanda della ricorrente di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato nell’ambito di un’inchiesta antidumping. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione violando i principi di certezza del diritto e dell’applicazione irretroattiva del diritto dell’Unione europea, non dando seguito, illegittimamente e indebitamente, alla domanda della ricorrente di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato nell’ambito di un’inchiesta antidumping. |
Tribunale della funzione pubblica
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/28 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 marzo 2013 — Mendes/Commissione
(Causa F-125/11) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale - Non ammissione alle prove di valutazione - Dovere dell’amministrazione di interpretare i reclami con spirito di apertura - Modifica dell’avviso di posto vacante dopo lo svolgimento dei test di accesso - Principio del legittimo affidamento - Certezza del diritto)
2013/C 123/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Isabel Mendes (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione nell’ambito del concorso EPSO/AST/111/10
Dispositivo
|
1) |
La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 7 aprile 2011, di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione è annullata. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata a corrispondere EUR 2 000 alla ricorrente. |
|
3) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 65 del 3.3.2012, pag. 21.
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/28 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 — Christoph e a./Commissione
(Causa F-63/08) (1)
(Funzione pubblica - Personale non permanente - Articoli 2, 3 bis e 3 ter del RAA - Agenti temporanei - Agenti contrattuali - Agenti contrattuali ausiliari - Durata del contratto - Articoli 8 e 88 del RAA - Decisione della Commissione del 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione - Direttiva 1999/70/CE - Applicabilità alle istituzioni)
2013/C 123/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eugen Christoph e a. (Leggiuno, Italia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti, successivamente M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Oggetto
Annullamento delle decisioni che fissano le condizioni di assunzione dei ricorrenti, nella parte in cui la durata del loro contratto o della proroga di quest’ultimo è limitata a tempo determinato
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
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2) |
I ricorrenti sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 247 del 27.9.2008, pag. 25.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/29 |
Ricorso proposto il 15 gennaio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-5/13)
2013/C 123/51
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J. Grayston, G. Pandey, M. Gambardella, avvocati)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non inserire il ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 9 marzo 2012 della commissione esaminatrice e dell’Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l’«EPSO»), notificata attraverso il conto EPSO, che ha confermato il diniego di inserire il nome del ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10 (dogane) e che costituiva la risposta alla «Richiesta di riesame dei test di ragionamento verbale» presentata dal ricorrente; |
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annullare la decisione del 23 dicembre 2011 della commissione esaminatrice e dell’EPSO, notificata tramite il conto EPSO, con cui è stato comunicato al ricorrente che il suo nome non era stato inserito nella «lista di riserva» (la banca dati dei candidati idonei), in quanto egli non aveva ottenuto il punteggio minimo sufficiente nei test di ragionamento verbale; |
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annullare la decisione implicita dell’EPSO e della commissione esaminatrice, mai notificata al ricorrente, di non concedergli l’accesso ai documenti richiesti con la lettera del 31 dicembre 2011 (richiesta di riesame); |
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annullare il rigetto implicito dell’EPSO del reclamo del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
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annullare il bando di concorso EPSO/AD/205/10 (dogane), pubblicato nella GU C 292 A/1 del 28.10.2010; |
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annullare integralmente la «lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10 (dogane)» pubblicata nella GU C 22 A/1 del 27.1.2012; |
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condannare la Commissione alle spese del ricorrente. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/29 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — ZZ/SEAE
(Causa F-11/13)
2013/C 123/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen e E. Marchal, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di trasferire il ricorrente ad un impiego presso la sede del SEAE e di porre fine alla sua assegnazione in una delegazione dell’UE.
Conclusioni della parte ricorrente
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Annullare la decisione dell’8 marzo 2012 di trasferire il ricorrente, con effetto al 1 settembre 2012, ad un impiego in Sede e di porre anticipatamente fine alla sua assegnazione; |
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condannare il SEAE a pagare un importo corrispondente alla differenza di quanto esso percepisce a partire dalla sua ricollocazione in sede, il 1 settembre 2012, e il suo precedente trattamento economico, fino al 1 settembre 2013, data in cui egli avrebbe potuto essere riassegnato alla Sede nell’ambito del programma di rotazione dei posti di capo delegazione; |
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in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 24 ottobre 2012; |
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condannare il SEAE alle spese. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/30 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-17/13)
2013/C 123/53
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Salerno, B. Cortese, avvocati)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullare la decisione di rigetto da parte della Commissione della domanda di assunzione della ricorrente presentata dall’OIL.
Conclusioni della parte ricorrente
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Annullare la decisione impugnata; |
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condannare la convenuta a risarcire il danno materiale causato alla ricorrente dalla decisione impugnata, danno da valutare in un importo equivalente alla differenza, a partire dal mese di ottobre 2011 e fino al momento in cui essa sarà impegnata nel GF III, tra le retribuzioni che corrispondono al GF III e quelle che essa ha continuato a percepire in quanto AC del GF II, aumentato degli interessi corrispondenti a partire dalla data di scadenza di ciascuna delle mensilità di retribuzione fino alla data del loro effettivo pagamento. |
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condannare la parte convenuta al pagamento della totalità delle spese. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/30 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-19/13)
2013/C 123/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.
Conclusioni della parte ricorrente
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Annullare la decisione del 2 luglio 2012 recante il calcolo dei diritti a pensione da essa acquisiti prima dell’entrata in servizio alla Commissione; |
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annullare, in quanto necessario, la decisione di rigetto del suo reclamo del 7 dicembre 2012, diretta all’applicazione delle DGE e dei tassi attuariali in vigore al momento della sua domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione; |
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condannare la Commissione alle spese. |