ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.122.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
27 aprile 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2013/C 122/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea (BCE/2013/9)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 122/02

Comunicazione della Commissione relativa alla direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

2

2013/C 122/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2013/C 122/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

7

2013/C 122/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6892 — Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due) ( 1 )

12

2013/C 122/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6819 — Ratos/Ferd/Aibel Group) ( 1 )

12

2013/C 122/07

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

13

2013/C 122/08

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6763 — VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease) ( 1 )

14

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 122/09

Tassi di cambio dell'euro

15

2013/C 122/10

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2013[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

16

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 122/11

Procedure di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Hill Insurance Company Limited (Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione )

17

2013/C 122/12

Comunicazione della Commissione ai sensi dell’art. 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea ( 1 )

18

2013/C 122/13

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi ærei di linea ( 1 )

19

2013/C 122/14

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

20

2013/C 122/15

Notifica di provvedimento di liquidazione nei confronti di De Vert Insurance Company Limited e nomina dei liquidatori congiunti

21

2013/C 122/16

Comunicazione del ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca riguardante l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

22

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2013/C 122/17

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

24

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 122/18

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

34

 

Rettifiche

2013/C 122/19

Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU C 113 del 20.4.2013)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2013

al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea

(BCE/2013/9)

2013/C 122/01

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

Considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della BCE è terminato a conclusione dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2012. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2013.

(3)

La BCE ha selezionato Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/2


Comunicazione della Commissione relativa alla direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

2013/C 122/02

L'articolo 13 della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio (1) stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il nome e l'indirizzo della/e autorità competente/i di cui all'articolo 13, nonché tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione le eventuali modifiche a tali dati.

La Commissione è tenuta a comunicare tali informazioni, e le eventuali modifiche, a tutte le autorità competenti dell'Unione e a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Di seguito è riportato un elenco di autorità competenti degli Stati membri corredato di tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.

Autorità competenti di cui alla direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

AUSTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung V/7, Strahlenschutz

Radetzkystraße 2

1031 Wien

Tel. +43 1711004406

Fax +43 17122331

E-mail: strahlenschutz@bmlfuw.gv.at

BELGIO

Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Etablissements nucléaires de base

Département Etablissement et déchets

Rue Ravenstein 36

1000 Bruxelles

Tel. +32 22892173

Fax +32 22892111

http://www.fanc.fgov.be

BULGARIA

Nuclear Regulatory Agency

Shipchenski prokhod Blvd. 69

1574 Sofia

Tel. +359 9406800

Fax +359 9406919

E-mail: mail@bnra.bg

http://www.bnra.bg

CIPRO

Ministry of Labour and Social insurance

Department of Labour Inspection

Radiation Inspections and Control Service

Apellis Street 12

1493 Lefkosia (Nicosia)

Tel. +357 22405650

Fax +357 22405651

http://www.mlsi.gov.cy/dli

REPUBBLICA CECA

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměsti 9

110 00 Praha 1

Tel. +420 221624262

Fax +420 221624710

http://www.sujb.cz

DANIMARCA

Statens Institut for Strålebeskyttelse

Knapholm 7

2730 Herlev

Tel. +45 44543454

Fax +45 72227417

E-mail: sis@sis.dk

http://www.sis.dk

ESTONIA

Keskkonnaameti kiirgusosakond

Kopli 76

10416 Tallinn

Tel. +372 6644900

Fax +372 6644901

E-mail: info@keskkonnaamet.ee

FINLANDIA

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)

Radiation Practices Regulation

PO Box 14

FI-00881 Helsinki

Tel. +358 9759881

Fax +358 975988500

E-mail: stuk@stuk.fi

http://www.stuk.fi

FRANCIA

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Direction du transport et des sources

15-21 rue Louis Lejeune

92120 Montrouge

Tel. +33 146164102

+33 146164107

E-mail: dts-sources@asn.fr

GERMANIA

Bundesamt für Strahlenschutz

Postfach 10 01 49

38201 Salzgitter

Tel. +49 30183330

Fax +49 30183331885

E-mail: ePost@bfs.de

http://www.bfs.de

GRECIA

Greek Atomic Energy Commission (GAEC)

Aghia Paraskevi

PO Box 60092

153 10 Attiki

Tel. +30 2106506772

Fax +30 2106506748

http://www.eeae.gr

UNGHERIA

Hungarian Atomic Energy Authority

Department of Nuclear Security, Non-proliferation and Emergency Management

Budapest

Fényes A. u. 4.

1036

Tel. +36 14364890

Fax +36 14364843

http://www.haea.gov.hu

IRLANDA

Radiological Protection Institute of Ireland

Regulatory Services Division

3 Clonskeagh Square

Dublin 14

Tel. +353 12697766

Fax +353 12605797

http://www.rpii.ie

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'energia

Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica Divisione V

Via V. Veneto 33

00187 Roma RM

Tel. +39 0647052335

Fax +39 0647887976

http://www.sviluppoeconomico.gov.it

LETTONIA

State Environmental Service

Radiation Safety Centre

Early Warning Group

Rupniectbas Street 23

Rīga, LV-1045

Tel. +371 67084306

+371 67084307

Fax +371 67084291

E-mail: rdc@rdc.vvd.gov.lv

http://www.vvd.gov.lv

LITUANIA

Radiacinės saugos centras

Kalvariju 153

LT-08221 Vilnius

Tel. +370 52361936

Fax +370 52763633

E-mail: rsc@rsc.lt

http://www.rsc.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de la santé

Direction de la santé

Division de la radioprotection

Villa Louvigny — Allée Marconi

2120 Lussemburgo

Tel. +352 24785670

+352 24785678

Fax +352 467522

E-mail: radioprotection@ms.etat.lu

http://www.radioprotection.lu

MALTA

Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni

OHSA Building

17, Triq Edgar Ferro

Pietà

PTA 3153

Tel. +356 21247677

Fax +356 21232909

E-mail: ohsa.rpb@gov.mt

http://www.ohsa.gov.mt

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Agentschap NL

Team Stralingsbescherming

Juliana van Stolberglaan 3

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Tel. +31 886025817

Fax +31 886029023

E-mail: stralingsbescherming@agentschapnl.nl

http://www.agentschapnl.nl/stralingsbescherming

POLONIA

Rzeczpospolita Polska

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

ul. Krucza 36

00-522 Warszawa

Tel. +48 226959800

Fax +48 226144252

http://www.paa.gov.pl

PORTOGALLO

Instituto Superior Técnico (IST/ITN)

Estrada Nacional n.o 10, Km 139,7

2695-066 Bobadela

Tel. +351 219946000

Fax +351 219941039

E-mail: seccd@itn.pt

http://www.itn.pt

ROMANIA

National Commission for Nuclear Activities Control

Bd. Libertății nr. 14

PO Box: 4-5

050706 Bucharest

Tel. +40 213160572

Fax +40 213173887

http://www.cncan.ro

REPUBBLICA SLOVACCA

Public Health Authority of the Slovak Republic

Department of Radiation Protection

Trnavská 52

826 45 Bratislava

Tel. +421 249284111

Fax +421 244372619

http://www.uvzsr.sk

SLOVENIA

Ministry of Health

Slovenian Radiation Protection Administration

Ajdovščina 4

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14788709

Fax +386 14788715

http://www.uvps.gov.si

Ministry of Agriculture and the Environment

Slovenian Nuclear Safety Administration

Litostrojska cesta 54

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14721100

Fax +386 14721199

http://www.ursjv.gov.si

SPAGNA

Consejo de Seguridad Nuclear

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid

Tel. +34 913460100

Fax +34 913460588

E-mail: mrm@csn.es

http://www.csn.es

SVEZIA

Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm

Tel. +46 87994000

Fax +46 87994010

http://www.ssm.se

REGNO UNITO

Department of Energy and Climate Change DECC

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

Tel. +44 3000686114


(1)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/03

Data di adozione della decisione

23.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33013 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011–2015

Base giuridica

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2008–2015; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Aiuto alla chiusura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1 540,19 Mio PLN

Intensità

100 %

Durata

1.1.2011-31.12.2015

Settore economico

Industria carboniera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/7


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/04

Data di adozione della decisione

15.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.29637 (N 570/09)

Stato membro

Polonia

Regione

Dolnoslaskie

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoc na restrukturyzację dla DIORA Świdnica Sp. z o.o.

Base giuridica

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji — art. 56

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato, altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 8,50 milioni di PLN

Intensità

35 %

Durata

15.6.2011-31.12.2012

Settore economico

Fabbricazione di mobili

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

19.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32020 (11/N)

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Befreiung von der Luftverkehrsteuer für Inselflugverkehre mit bestimmten Nordseeinseln

Base giuridica

§ 5 Nummer 5 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Riduzione dell’aliquota

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 10 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 1 milione di EUR

Intensità

80 %

Durata

1.1.2011-1.1.2021

Settore economico

Trasporto aereo di passeggeri

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Das jeweils örtlich zuständige Hauptzollamt (http://www.zoll.de)

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

19.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34051 (12/N)

Stato membro

Regno Unito

Regione

City of Kingston upon Hull

Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Hull Energy Works

Base giuridica

 

European Council Regulation No 1080/2006 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 1) as amended

 

European Council Regulation No 1083/2006 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25) as amended

 

European Commission Regulation No 1828/2006 (OJ L 371, 27.12.2006, p. 1)

 

Yorkshire and Humber ERDF Operational Programme 2007-2013

 

Statutory Instrument 1398-2011 transferring ERDF managing authority status from Yorkshire Forward to the Department of Communities and Local Government

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Energy Works (Hull) Limited

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 19,90 milioni di GBP

Intensità

[…] (1)

Durata

Fino al 31.7.2014

Settore economico

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department for Communties and Local Government

ERDF Managing Authority

Lateral

8 City Walk

Leeds

LS11 9AT

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

16.1.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35414 (12/N)

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ändringar i det svenska skatteundantaget för biodrivmedel till låginblandning

Base giuridica

7 kap. 3 a–3 d §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (Chapter 7, paragraphs 3 a-3 d of Act (1994:1776) on excise duties on energy)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Riduzione dell’aliquota

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 3 360 milioni di SEK

 

Dotazione annuale: 3 360 milioni di SEK

Intensità

100 %

Durata

1.1.2013-31.12.2013

Settore economico

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Skatteverket

SE-771 83 Ludvika

SVERIGE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

18.2.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35767 (12/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Az E85 bioüzemanyag jelenlegi jövedékiadó-mentességének kedvezményes jövedéki adóval történő helyettesítése (az N 234/06. sz. támogatási program módosítása)

Base giuridica

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Riduzione dell’aliquota

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 3 670 milioni di HUF

 

Dotazione annuale: 612 milioni di HUF

Intensità

Durata

1.1.2013-31.12.2018

Settore economico

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


(1)  Segreto d'affari.


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6892 — Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/05

In data 19 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6892. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6819 — Ratos/Ferd/Aibel Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/06

In data 4 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6819. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/13


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/07

Data di adozione della decisione

10.1.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35300 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

País Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco que faenan en el Océano Índico

Base giuridica

Real Decreto 803/2011, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico (BOE no 157 de 2.7.2011)

Acuerdo de consejo de gobierno por el que se concede a Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora una subvención directa para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Finanziamento parziale dei costi per l’assunzione di personale addetto alla sicurezza privata a bordo di tonniere congelatrici operanti nell’Oceano Indiano a partire da un porto peschereccio situato nella regione interessata, per proteggerle da eventuali attacchi di pirateria

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

1 396 000 EUR

Intensità

25 % della spesa totale.

Cumulabile con aiuti fino a concorrenza del 50 % del costo totale ammissibile.

Durata

Fino al 31.12.2012

Settore economico

Pesca marittima

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco

C/ Donostia, 1

Edificio Lakua

01010 Vitoria

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/14


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6763 — VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/08

In data 27 marzo 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6763. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/15


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 aprile 2013

2013/C 122/09

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2999

JPY

yen giapponesi

128,13

DKK

corone danesi

7,4559

GBP

sterline inglesi

0,84000

SEK

corone svedesi

8,5579

CHF

franchi svizzeri

1,2273

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6215

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,744

HUF

fiorini ungheresi

301,57

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6999

PLN

zloty polacchi

4,1590

RON

leu rumeni

4,3397

TRY

lire turche

2,3420

AUD

dollari australiani

1,2651

CAD

dollari canadesi

1,3256

HKD

dollari di Hong Kong

10,0922

NZD

dollari neozelandesi

1,5277

SGD

dollari di Singapore

1,6099

KRW

won sudcoreani

1 445,38

ZAR

rand sudafricani

11,8612

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0139

HRK

kuna croata

7,5985

IDR

rupia indonesiana

12 635,02

MYR

ringgit malese

3,9444

PHP

peso filippino

53,612

RUB

rublo russo

40,7105

THB

baht thailandese

38,087

BRL

real brasiliano

2,6005

MXN

peso messicano

15,8523

INR

rupia indiana

70,6170


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/16


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2013

[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2013/C 122/10

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 82 del 21.3.2013, pag. 2.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.5.2013

0,66

0,66

1,30

0,66

0,88

0,66

0,85

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

5,57

0,66

0,66

0,88

0,66

1,10

0,66

0,66

3,90

0,66

6,18

1,60

0,66

0,66

0,99

1.4.2013

30.4.2013

0,66

0,66

1,30

0,66

0,88

0,66

0,85

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

5,57

0,66

0,66

1,12

0,66

1,32

0,66

0,66

3,90

0,66

6,18

1,60

0,66

0,66

0,99

1.3.2013

31.3.2013

0,66

0,66

1,53

0,66

0,88

0,66

0,85

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

6,65

0,66

0,66

1,12

0,66

1,32

0,66

0,66

4,80

0,66

6,18

1,91

0,66

0,66

1,19

1.1.2013

28.2.2013

0,66

0,66

1,53

0,66

1,09

0,66

0,85

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

6,65

0,66

0,66

1,37

0,66

1,58

0,66

0,66

4,80

0,66

6,18

1,91

0,66

0,66

1,19


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/17


Procedure di liquidazione

Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Hill Insurance Company Limited

(Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione  (1) )

2013/C 122/11

Impresa di assicurazione

Hill Insurance Company Limited

Unit 1A, Ground Floor

Grand Ocean Plaza

Ocean Village

GIBRALTAR

Data, entrata in vigore e natura della decisione

24 gennaio 2013

Entrata in vigore: 24 gennaio 2013

Provvedimento di liquidazione con nomina del liquidatore, autorizzato a risolvere contratti di assicurazione e di riassicurazione e a dare istruzioni sulla valutazione e il trattamento delle pretese conseguenti.

Autorità competenti

Supreme Court of Gibraltar

Chancery Jurisdiction

277 Main Street

GIBRALTAR

Autorità di vigilanza

Financial Services Commission

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

GIBRALTAR

Liquidatore nominato

Joseph Caruana

Deloitte Limited

Merchant House

22/24 John Mackintosh Square

GIBRALTAR

Tel. +350 20041200

Fax +350 20041201

E-mail: jcaruana@deloitte.gi

Diritto applicabile

Gibraltar

Companies Act 1930

Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004


(1)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 35.


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/18


Comunicazione della Commissione ai sensi dell’art. 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/12

Stato Membro

Italia

Rotte interessate

Pantelleria–Trapani e viceversa

Pantelleria–Palermo e viceversa

Lampedusa–Palermo e viceversa

Lampedusa–Catania e viceversa.

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

25 agosto 2009

Data di abrogazione

30 giugno 2013

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico

Testo di riferimento

GU C 47 del 28.2.2009

GU C 50 del 3.3.2009

GU C 154 del 7.7.2009

Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo

Tel. +39 0659084908/4041/4350

Fax +39 0659083280

E-mail: segreteria_dgata@mit.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it


27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/19


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi ærei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/13

Stato Membro

Italia

Rotte interessate

Pantelleria–Trapani e viceversa;

Pantelleria–Palermo e viceversa;

Lampedusa–Palermo e viceversa;

Lampedusa–Catania e viceversa.

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

30 giugno 2013

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativo all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0644596564

Fax +39 0644596591

E-mail: osp@enac.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it

(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1812)

http://www.enac.gov.it


27.4.2013   

IT

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C 122/20


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/14

Stato Membro

Italia

Rotte interessate

Pantelleria–Trapani e viceversa;

Pantelleria–Palermo e viceversa;

Lampedusa–Palermo e viceversa;

Lampedusa–Catania e viceversa.

Periodo di validità del contratto

dal 30 giugno 2013 al 29 giugno 2016

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0644596564

Fax +39 0644596591

E-mail: osp@enac.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it

(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1812)

http://www.enac.gov.it


27.4.2013   

IT

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C 122/21


Notifica di provvedimento di liquidazione nei confronti di De Vert Insurance Company Limited e nomina dei liquidatori congiunti

2013/C 122/15

Notifica ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, effettuata a Gibilterra a norma dell’Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(1)(1).

Secondo quanto disposto dall’Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(2), a ciascuno dei creditori conosciuti saranno notificate sia la data entro la quale presentare per iscritto le proprie richieste sia le altre questioni specificate dall’Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(1)(b).

Impresa di assicurazione

De Vert Insurance Company Limited

First Floor

Grand Ocean Plaza

Ocean Village

GIBRALTAR

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Data: 25 febbraio 2013

Entrata in vigore: 25 febbraio 2013

Provvedimento della Supreme Court of Gibraltar (Gibilterra) che liquida De Vert Insurance Company Limited e nomina Charles Bottaro e Colin Vaughan liquidatori congiunti di detta impresa.

Effetto della decisione sui contratti di assicurazione

La decisione non pone fine né annulla i contratti di assicurazione in essere. Tuttavia, i crediti a titolo di tali contratti non saranno pagati fino a quando le attività e le passività dell’impresa non saranno accertate. Un’ulteriore notifica, che spiegherà come presentare le proprie richieste, sarà inviata a tempo debito a tutti i creditori conosciuti.

Data a partire dalla quale hanno effetto le variazioni ai rischi coperti dai contratti di assicurazione o agli importi recuperabili ai sensi di tali contratti

Si ritiene che tale data sia il 25 febbraio 2013. Il tribunale può indicare un’altra data.

Liquidatore nominato

Charles Bottaro e Colin Vaughan

PricewaterhouseCoopers Limited

International Commercial Centre

Casemates Square

GIBRALTAR

Tel. +350 20066842

Fax +350 20048267

E-mail: charles.a.bottaro@gi.pwc.com


27.4.2013   

IT

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C 122/22


Comunicazione del ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca riguardante l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2013/C 122/16

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1), il ministero dell’Ambiente comunica di aver ricevuto una domanda di autorizzazione preventiva relativa a una proposta per la prospezione della zona di estrazione di Horní Lomná ai fini dello sfruttamento esclusivo del giacimento riservato (numero di registrazione: 3 246 800) di gas naturale infiammabile (idrocarburi gassosi) di Lomná. La domanda riguarda l’area poligonale indicata sulla cartina presentata in allegato che si estende in superficie per circa 0,00249 km2 e nel sottosuolo per circa 14 km2. e che è ubicata sul territorio catastale dei comuni di Morávka, Horní Lomná e Dolní Lomná nella regione Moravia-Slesia (Repubblica ceca nordorientale).

Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all’articolo 11 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un’autorizzazione alla prospezione della zona di estrazione di Horní Lomná ai fini dello sfruttamento esclusivo del giacimento riservato di gas naturale infiammabile di Lomná.

L’organo competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministero dell’Ambiente. I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche e dalla legge n. 62/1988 relativa alle attività geologiche e successive modifiche.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e inviate al seguente indirizzo:

Dr. Martin Holý

Direttore del dipartimento di geologia

Ministero dell’Ambiente

Vršovická 65

100 10 Praga 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Tomáš Sobota: tel. +420 267122651.

Image


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/24


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

2013/C 122/17

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio grave all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 14 marzo 2013 da EU ProSun Glass («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è vetro solare costituito da vetro piatto sodocalcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, un fattore di trasmissione della luce solare superiore all'88 % (misurato nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e irradianza solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza massima al calore di 250 °C e una resistenza agli shock termici di Δ 150K (misurate secondo la norma EN 12150), nonché una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di sovvenzioni

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile al codice NC ex 7007 19 80. Il codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante mostrano che i produttori del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

Le sovvenzioni consistevano, tra l'altro, in prestiti preferenziali all'industria del vetro solare (ad esempio linee di credito e prestiti a tasso agevolato concessi da banche commerciali statali e da banche demandate a sostenere obiettivi pubblici, programmi di sovvenzione del credito all'esportazione, garanzie all'esportazione, assicurazioni finanziate dallo Stato per le tecnologie pulite, vantaggi finanziari provenienti da autorizzazioni di accesso alle società holding offshore, rimborsi dei prestiti da parte pubblica), programmi di sovvenzione (ad es. le sovvenzioni «Famous Brands» e «China World Top Brands», i «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province»), fornitura di beni e servizi da parte dell'amministrazione pubblica per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (ad es. fornitura di antimonio (2), energia e terreni), programmi di riduzione delle imposte dirette o di esenzione da esse (ad es. esenzione totale dall'imposta sul reddito per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera situate in determinate zone geografiche, esenzione dalle imposte locali sul reddito o loro riduzione per le imprese a partecipazione straniera «produttive», riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera che acquistano attrezzature prodotte in Cina, detrazioni d'imposta a favore delle imprese a partecipazione straniera per le attività di ricerca e sviluppo, trattamento fiscale preferenziale relativamente all'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie, sgravi fiscali per le imprese operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie coinvolte in determinati progetti, regimi preferenziali d'imposta sul reddito per le imprese situate nella regione del nord-est, programmi fiscali della provincia del Guangdong) e programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni (ad es. esenzioni dall'IVA per l'uso di attrezzatura importata, riduzioni dell'IVA sull'acquisto di attrezzatura di produzione cinese da parte delle imprese a partecipazione straniera, esenzioni dall'IVA e dai dazi per gli acquisti di immobilizzazioni nel quadro del programma di sviluppo del commercio estero).

Gli elementi di prova prima facie forniti dal denunciante mostrano che i suddetti regimi sono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altri governi (o enti pubblici) regionali e conferiscono un vantaggio ai destinatari. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipologie di imprese e/o luoghi.

4.   Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

5.1.    Procedura di determinazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura per la selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni relative alla o alle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle di cui sopra) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario selezionare un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, delle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le autorità del paese interessato sono tenuti a trasmettere un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario per i produttori esportatori richiederà informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto in esame, le vendite complessive della o delle società e del prodotto in esame e l'importo del contributo finanziario e del vantaggio derivanti dalle presunte sovvenzioni o regimi di sovvenzioni.

Il questionario per le autorità richiederà informazioni riguardanti, tra l'altro, le presunte sovvenzioni o regimi di sovvenzione, le autorità responsabili della loro gestione, le modalità del loro funzionamento, la base giuridica, i criteri di ammissibilità e altri termini e condizioni, i beneficiari nonché l'importo del contributo finanziario erogato e del vantaggio conferito.

Le società che hanno accettato di poter essere incluse nel campione ma non selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatta salva la lettera b) di seguito, il dazio compensativo che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzioni stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione (4).

b)   Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Importatori indipendenti  (5)  (6)

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni relative alla o alle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle di cui sopra) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario selezionare un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e tutte le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie in relazione al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (a tale scopo, è necessario mettersi in contatto con la Commissione utilizzando i recapiti riportati di seguito al punto 5.6). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutti i produttori noti dell'Unione e/o tutte le associazioni note di produttori dell'Unione saranno informati dalla Commissione delle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure antisovvenzioni sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Queste informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da validi elementi di prova.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare il sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alle sovvenzioni (produttori esportatori della Repubblica popolare cinese):

trade-as-solarglass-subsidy@ec.europa.eu

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al pregiudizio (produttori dell'Unione, importatori, utilizzatori):

trade-as-solarglass-injury@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Questa affermazione è connessa all'applicazione di restrizioni all'esportazione e comprende inoltre un presunto sostegno al reddito o ai prezzi.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

(4)  A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.

(5)  Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione della sovvenzione.

(7)  Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/34


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 122/18

1.

In data 22 aprile 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa L. Possehl Co. & mbH («Possehl», Germania), attraverso la controllata Heimerle+Meule GmbH (Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Cookson European Precious Metals Business (Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Possehl: investimenti in imprese che operano in diversi settori industriali, tra cui la lavorazione dei metalli preziosi,

Cookson European Precious Metals Business: fornitura di metalli preziosi fabbricati all’industria gioielliera, offerta di prodotti d’investimento e servizi di affinazione di metalli preziosi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


Rettifiche

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/35


Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 113 del 20 aprile 2013 )

2013/C 122/19

A pagina 4, aiuto di Stato SA.34357 (12/NN):

anziché:

«Intensità

Misura che non costituisce aiuto»,

leggi:

«Intensità

—».