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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.122.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2013/C 122/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2013/C 122/17 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 122/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2013/C 122/19 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 aprile 2013
al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea
(BCE/2013/9)
2013/C 122/01
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,
Considerando quanto segue:
|
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
|
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della BCE è terminato a conclusione dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2012. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2013. |
|
(3) |
La BCE ha selezionato Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda la nomina di Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/2 |
Comunicazione della Commissione relativa alla direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane
2013/C 122/02
L'articolo 13 della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio (1) stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il nome e l'indirizzo della/e autorità competente/i di cui all'articolo 13, nonché tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione le eventuali modifiche a tali dati.
La Commissione è tenuta a comunicare tali informazioni, e le eventuali modifiche, a tutte le autorità competenti dell'Unione e a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Di seguito è riportato un elenco di autorità competenti degli Stati membri corredato di tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.
Autorità competenti di cui alla direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane
AUSTRIA
|
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft |
|
Abteilung V/7, Strahlenschutz |
|
Radetzkystraße 2 |
|
1031 Wien |
|
Tel. +43 1711004406 |
|
Fax +43 17122331 |
|
E-mail: strahlenschutz@bmlfuw.gv.at |
BELGIO
|
Agence fédérale de Contrôle nucléaire |
|
Etablissements nucléaires de base |
|
Département Etablissement et déchets |
|
Rue Ravenstein 36 |
|
1000 Bruxelles |
|
Tel. +32 22892173 |
|
Fax +32 22892111 |
|
http://www.fanc.fgov.be |
BULGARIA
|
Nuclear Regulatory Agency |
|
Shipchenski prokhod Blvd. 69 |
|
1574 Sofia |
|
Tel. +359 9406800 |
|
Fax +359 9406919 |
|
E-mail: mail@bnra.bg |
|
http://www.bnra.bg |
CIPRO
|
Ministry of Labour and Social insurance |
|
Department of Labour Inspection |
|
Radiation Inspections and Control Service |
|
Apellis Street 12 |
|
1493 Lefkosia (Nicosia) |
|
Tel. +357 22405650 |
|
Fax +357 22405651 |
|
http://www.mlsi.gov.cy/dli |
REPUBBLICA CECA
|
Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
|
Senovážné náměsti 9 |
|
110 00 Praha 1 |
|
Tel. +420 221624262 |
|
Fax +420 221624710 |
|
http://www.sujb.cz |
DANIMARCA
|
Statens Institut for Strålebeskyttelse |
|
Knapholm 7 |
|
2730 Herlev |
|
Tel. +45 44543454 |
|
Fax +45 72227417 |
|
E-mail: sis@sis.dk |
|
http://www.sis.dk |
ESTONIA
|
Keskkonnaameti kiirgusosakond |
|
Kopli 76 |
|
10416 Tallinn |
|
Tel. +372 6644900 |
|
Fax +372 6644901 |
|
E-mail: info@keskkonnaamet.ee |
FINLANDIA
|
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) |
|
Radiation Practices Regulation |
|
PO Box 14 |
|
FI-00881 Helsinki |
|
Tel. +358 9759881 |
|
Fax +358 975988500 |
|
E-mail: stuk@stuk.fi |
|
http://www.stuk.fi |
FRANCIA
|
Autorité de sûreté nucléaire (ASN) |
|
Direction du transport et des sources |
|
15-21 rue Louis Lejeune |
|
92120 Montrouge |
|
Tel. +33 146164102 |
|
+33 146164107 |
|
E-mail: dts-sources@asn.fr |
GERMANIA
|
Bundesamt für Strahlenschutz |
|
Postfach 10 01 49 |
|
38201 Salzgitter |
|
Tel. +49 30183330 |
|
Fax +49 30183331885 |
|
E-mail: ePost@bfs.de |
|
http://www.bfs.de |
GRECIA
|
Greek Atomic Energy Commission (GAEC) |
|
Aghia Paraskevi |
|
PO Box 60092 |
|
153 10 Attiki |
|
Tel. +30 2106506772 |
|
Fax +30 2106506748 |
|
http://www.eeae.gr |
UNGHERIA
|
Hungarian Atomic Energy Authority |
|
Department of Nuclear Security, Non-proliferation and Emergency Management |
|
Budapest |
|
Fényes A. u. 4. |
|
1036 |
|
Tel. +36 14364890 |
|
Fax +36 14364843 |
|
http://www.haea.gov.hu |
IRLANDA
|
Radiological Protection Institute of Ireland |
|
Regulatory Services Division |
|
3 Clonskeagh Square |
|
Dublin 14 |
|
Tel. +353 12697766 |
|
Fax +353 12605797 |
|
http://www.rpii.ie |
ITALIA
|
Ministero dello Sviluppo Economico |
|
Dipartimento per l'energia |
|
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica Divisione V |
|
Via V. Veneto 33 |
|
00187 Roma RM |
|
Tel. +39 0647052335 |
|
Fax +39 0647887976 |
|
http://www.sviluppoeconomico.gov.it |
LETTONIA
|
State Environmental Service |
|
Radiation Safety Centre |
|
Early Warning Group |
|
Rupniectbas Street 23 |
|
Rīga, LV-1045 |
|
Tel. +371 67084306 |
|
+371 67084307 |
|
Fax +371 67084291 |
|
E-mail: rdc@rdc.vvd.gov.lv |
|
http://www.vvd.gov.lv |
LITUANIA
|
Radiacinės saugos centras |
|
Kalvariju 153 |
|
LT-08221 Vilnius |
|
Tel. +370 52361936 |
|
Fax +370 52763633 |
|
E-mail: rsc@rsc.lt |
|
http://www.rsc.lt |
LUSSEMBURGO
|
Ministère de la santé |
|
Direction de la santé |
|
Division de la radioprotection |
|
Villa Louvigny — Allée Marconi |
|
2120 Lussemburgo |
|
Tel. +352 24785670 |
|
+352 24785678 |
|
Fax +352 467522 |
|
E-mail: radioprotection@ms.etat.lu |
|
http://www.radioprotection.lu |
MALTA
|
Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni |
|
OHSA Building |
|
17, Triq Edgar Ferro |
|
Pietà |
|
PTA 3153 |
|
Tel. +356 21247677 |
|
Fax +356 21232909 |
|
E-mail: ohsa.rpb@gov.mt |
|
http://www.ohsa.gov.mt |
PAESI BASSI
|
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
|
Agentschap NL |
|
Team Stralingsbescherming |
|
Juliana van Stolberglaan 3 |
|
Postbus 93144 |
|
2509 AC Den Haag |
|
Tel. +31 886025817 |
|
Fax +31 886029023 |
|
E-mail: stralingsbescherming@agentschapnl.nl |
|
http://www.agentschapnl.nl/stralingsbescherming |
POLONIA
|
Rzeczpospolita Polska |
|
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki |
|
ul. Krucza 36 |
|
00-522 Warszawa |
|
Tel. +48 226959800 |
|
Fax +48 226144252 |
|
http://www.paa.gov.pl |
PORTOGALLO
|
Instituto Superior Técnico (IST/ITN) |
|
Estrada Nacional n.o 10, Km 139,7 |
|
2695-066 Bobadela |
|
Tel. +351 219946000 |
|
Fax +351 219941039 |
|
E-mail: seccd@itn.pt |
|
http://www.itn.pt |
ROMANIA
|
National Commission for Nuclear Activities Control |
|
Bd. Libertății nr. 14 |
|
PO Box: 4-5 |
|
050706 Bucharest |
|
Tel. +40 213160572 |
|
Fax +40 213173887 |
|
http://www.cncan.ro |
REPUBBLICA SLOVACCA
|
Public Health Authority of the Slovak Republic |
|
Department of Radiation Protection |
|
Trnavská 52 |
|
826 45 Bratislava |
|
Tel. +421 249284111 |
|
Fax +421 244372619 |
|
http://www.uvzsr.sk |
SLOVENIA
|
Ministry of Health |
|
Slovenian Radiation Protection Administration |
|
Ajdovščina 4 |
|
SI-1000 Ljubljana |
|
Tel. +386 14788709 |
|
Fax +386 14788715 |
|
http://www.uvps.gov.si |
|
Ministry of Agriculture and the Environment |
|
Slovenian Nuclear Safety Administration |
|
Litostrojska cesta 54 |
|
SI-1000 Ljubljana |
|
Tel. +386 14721100 |
|
Fax +386 14721199 |
|
http://www.ursjv.gov.si |
SPAGNA
|
Consejo de Seguridad Nuclear |
|
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11 |
|
28040 Madrid |
|
Tel. +34 913460100 |
|
Fax +34 913460588 |
|
E-mail: mrm@csn.es |
|
http://www.csn.es |
SVEZIA
|
Swedish Radiation Safety Authority |
|
SE-171 16 Stockholm |
|
Tel. +46 87994000 |
|
Fax +46 87994010 |
|
http://www.ssm.se |
REGNO UNITO
|
Department of Energy and Climate Change DECC |
|
3 Whitehall Place |
|
London |
|
SW1A 2AW |
|
Tel. +44 3000686114 |
(1) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/6 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/03
|
Data di adozione della decisione |
23.11.2011 |
||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33013 (11/N) |
||||
|
Stato membro |
Polonia |
||||
|
Regione |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011–2015 |
||||
|
Base giuridica |
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2008–2015; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska |
||||
|
Tipo di misura |
Regime |
||||
|
Obiettivo |
Aiuto alla chiusura |
||||
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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|
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1 540,19 Mio PLN |
||||
|
Intensità |
100 % |
||||
|
Durata |
1.1.2011-31.12.2015 |
||||
|
Settore economico |
Industria carboniera |
||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/7 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/04
|
Data di adozione della decisione |
15.6.2011 |
|||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.29637 (N 570/09) |
|||||
|
Stato membro |
Polonia |
|||||
|
Regione |
Dolnoslaskie |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a) |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pomoc na restrukturyzację dla DIORA Świdnica Sp. z o.o. |
|||||
|
Base giuridica |
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji — art. 56 |
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|
Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
— |
||||
|
Obiettivo |
Ristrutturazione di imprese in difficoltà |
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|
Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato, altre forme di apporto di capitale |
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|
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 8,50 milioni di PLN |
|||||
|
Intensità |
35 % |
|||||
|
Durata |
15.6.2011-31.12.2012 |
|||||
|
Settore economico |
Fabbricazione di mobili |
|||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
|
Altre informazioni |
— |
|||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
19.12.2012 |
|||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32020 (11/N) |
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|
Stato membro |
Germania |
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|
Regione |
— |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Befreiung von der Luftverkehrsteuer für Inselflugverkehre mit bestimmten Nordseeinseln |
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|
Base giuridica |
§ 5 Nummer 5 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 |
|||||
|
Tipo di misura |
Regime |
— |
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|
Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
|||||
|
Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
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|
Dotazione di bilancio |
|
|||||
|
Intensità |
80 % |
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|
Durata |
1.1.2011-1.1.2021 |
|||||
|
Settore economico |
Trasporto aereo di passeggeri |
|||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Das jeweils örtlich zuständige Hauptzollamt (http://www.zoll.de) |
|||||
|
Altre informazioni |
— |
|||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
19.9.2012 |
|||||||||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34051 (12/N) |
|||||||||||
|
Stato membro |
Regno Unito |
|||||||||||
|
Regione |
City of Kingston upon Hull |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera c) |
||||||||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Hull Energy Works |
|||||||||||
|
Base giuridica |
|
|||||||||||
|
Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
Energy Works (Hull) Limited |
||||||||||
|
Obiettivo |
Tutela dell'ambiente, Sviluppo regionale |
|||||||||||
|
Forma dell'aiuto |
sovvenzione diretta |
|||||||||||
|
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 19,90 milioni di GBP |
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|
Intensità |
[…] (1) |
|||||||||||
|
Durata |
Fino al 31.7.2014 |
|||||||||||
|
Settore economico |
Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
|||||||||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||||||||
|
Altre informazioni |
— |
|||||||||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
16.1.2013 |
|||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35414 (12/N) |
|||||
|
Stato membro |
Svezia |
|||||
|
Regione |
— |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ändringar i det svenska skatteundantaget för biodrivmedel till låginblandning |
|||||
|
Base giuridica |
7 kap. 3 a–3 d §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (Chapter 7, paragraphs 3 a-3 d of Act (1994:1776) on excise duties on energy) |
|||||
|
Tipo di misura |
Regime |
— |
||||
|
Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
|||||
|
Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
|||||
|
Dotazione di bilancio |
|
|||||
|
Intensità |
100 % |
|||||
|
Durata |
1.1.2013-31.12.2013 |
|||||
|
Settore economico |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
|||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
|
Altre informazioni |
— |
|||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
Data di adozione della decisione |
18.2.2013 |
||||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35767 (12/N) |
||||||
|
Stato membro |
Ungheria |
||||||
|
Regione |
— |
— |
|||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Az E85 bioüzemanyag jelenlegi jövedékiadó-mentességének kedvezményes jövedéki adóval történő helyettesítése (az N 234/06. sz. támogatási program módosítása) |
||||||
|
Base giuridica |
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény |
||||||
|
Tipo di misura |
Regime |
— |
|||||
|
Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
||||||
|
Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
||||||
|
Dotazione di bilancio |
|
||||||
|
Intensità |
— |
||||||
|
Durata |
1.1.2013-31.12.2018 |
||||||
|
Settore economico |
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
||||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||
|
Altre informazioni |
— |
||||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
(1) Segreto d'affari.
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6892 — Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/05
In data 19 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6892. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6819 — Ratos/Ferd/Aibel Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/06
In data 4 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6819. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/13 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/07
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Data di adozione della decisione |
10.1.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35300 (12/N) |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
País Vasco |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas para la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco que faenan en el Océano Índico |
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Base giuridica |
Real Decreto 803/2011, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico (BOE no 157 de 2.7.2011) Acuerdo de consejo de gobierno por el que se concede a Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora una subvención directa para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Finanziamento parziale dei costi per l’assunzione di personale addetto alla sicurezza privata a bordo di tonniere congelatrici operanti nell’Oceano Indiano a partire da un porto peschereccio situato nella regione interessata, per proteggerle da eventuali attacchi di pirateria |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
1 396 000 EUR |
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Intensità |
25 % della spesa totale. Cumulabile con aiuti fino a concorrenza del 50 % del costo totale ammissibile. |
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Durata |
Fino al 31.12.2012 |
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Settore economico |
Pesca marittima |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/14 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6763 — VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/08
In data 27 marzo 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6763. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/15 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 aprile 2013
2013/C 122/09
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2999 |
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JPY |
yen giapponesi |
128,13 |
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DKK |
corone danesi |
7,4559 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,84000 |
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SEK |
corone svedesi |
8,5579 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2273 |
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ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
7,6215 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,744 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
301,57 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6999 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1590 |
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RON |
leu rumeni |
4,3397 |
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TRY |
lire turche |
2,3420 |
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AUD |
dollari australiani |
1,2651 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3256 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0922 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5277 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6099 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 445,38 |
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ZAR |
rand sudafricani |
11,8612 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0139 |
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HRK |
kuna croata |
7,5985 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 635,02 |
|
MYR |
ringgit malese |
3,9444 |
|
PHP |
peso filippino |
53,612 |
|
RUB |
rublo russo |
40,7105 |
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THB |
baht thailandese |
38,087 |
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BRL |
real brasiliano |
2,6005 |
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MXN |
peso messicano |
15,8523 |
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INR |
rupia indiana |
70,6170 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/16 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2013
[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
2013/C 122/10
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 82 del 21.3.2013, pag. 2.
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Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
1.5.2013 |
… |
0,66 |
0,66 |
1,30 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
5,57 |
0,66 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
1,10 |
0,66 |
0,66 |
3,90 |
0,66 |
6,18 |
1,60 |
0,66 |
0,66 |
0,99 |
|
1.4.2013 |
30.4.2013 |
0,66 |
0,66 |
1,30 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
5,57 |
0,66 |
0,66 |
1,12 |
0,66 |
1,32 |
0,66 |
0,66 |
3,90 |
0,66 |
6,18 |
1,60 |
0,66 |
0,66 |
0,99 |
|
1.3.2013 |
31.3.2013 |
0,66 |
0,66 |
1,53 |
0,66 |
0,88 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
6,65 |
0,66 |
0,66 |
1,12 |
0,66 |
1,32 |
0,66 |
0,66 |
4,80 |
0,66 |
6,18 |
1,91 |
0,66 |
0,66 |
1,19 |
|
1.1.2013 |
28.2.2013 |
0,66 |
0,66 |
1,53 |
0,66 |
1,09 |
0,66 |
0,85 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
6,65 |
0,66 |
0,66 |
1,37 |
0,66 |
1,58 |
0,66 |
0,66 |
4,80 |
0,66 |
6,18 |
1,91 |
0,66 |
0,66 |
1,19 |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/17 |
Procedure di liquidazione
Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Hill Insurance Company Limited
(Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (1) )
2013/C 122/11
|
Impresa di assicurazione |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
24 gennaio 2013 Entrata in vigore: 24 gennaio 2013 Provvedimento di liquidazione con nomina del liquidatore, autorizzato a risolvere contratti di assicurazione e di riassicurazione e a dare istruzioni sulla valutazione e il trattamento delle pretese conseguenti. |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Liquidatore nominato |
|
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Diritto applicabile |
Gibraltar Companies Act 1930 Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004 |
(1) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 35.
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/18 |
Comunicazione della Commissione ai sensi dell’art. 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/12
|
Stato Membro |
Italia |
||||||
|
Rotte interessate |
Pantelleria–Trapani e viceversa Pantelleria–Palermo e viceversa Lampedusa–Palermo e viceversa Lampedusa–Catania e viceversa. |
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Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
25 agosto 2009 |
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Data di abrogazione |
30 giugno 2013 |
||||||
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico |
Testo di riferimento Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con:
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|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/19 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi ærei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/13
|
Stato Membro |
Italia |
|||||||||||
|
Rotte interessate |
Pantelleria–Trapani e viceversa; Pantelleria–Palermo e viceversa; Lampedusa–Palermo e viceversa; Lampedusa–Catania e viceversa. |
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|
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
30 giugno 2013 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativo all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/20 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/14
|
Stato Membro |
Italia |
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|
Rotte interessate |
Pantelleria–Trapani e viceversa; Pantelleria–Palermo e viceversa; Lampedusa–Palermo e viceversa; Lampedusa–Catania e viceversa. |
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Periodo di validità del contratto |
dal 30 giugno 2013 al 29 giugno 2016 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/21 |
Notifica di provvedimento di liquidazione nei confronti di De Vert Insurance Company Limited e nomina dei liquidatori congiunti
2013/C 122/15
Notifica ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, effettuata a Gibilterra a norma dell’Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(1)(1).
Secondo quanto disposto dall’Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(2), a ciascuno dei creditori conosciuti saranno notificate sia la data entro la quale presentare per iscritto le proprie richieste sia le altre questioni specificate dall’Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(1)(b).
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Impresa di assicurazione |
|
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Data: 25 febbraio 2013 Entrata in vigore: 25 febbraio 2013 Provvedimento della Supreme Court of Gibraltar (Gibilterra) che liquida De Vert Insurance Company Limited e nomina Charles Bottaro e Colin Vaughan liquidatori congiunti di detta impresa. |
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Effetto della decisione sui contratti di assicurazione |
La decisione non pone fine né annulla i contratti di assicurazione in essere. Tuttavia, i crediti a titolo di tali contratti non saranno pagati fino a quando le attività e le passività dell’impresa non saranno accertate. Un’ulteriore notifica, che spiegherà come presentare le proprie richieste, sarà inviata a tempo debito a tutti i creditori conosciuti. |
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Data a partire dalla quale hanno effetto le variazioni ai rischi coperti dai contratti di assicurazione o agli importi recuperabili ai sensi di tali contratti |
Si ritiene che tale data sia il 25 febbraio 2013. Il tribunale può indicare un’altra data. |
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Liquidatore nominato |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/22 |
Comunicazione del ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca riguardante l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2013/C 122/16
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1), il ministero dell’Ambiente comunica di aver ricevuto una domanda di autorizzazione preventiva relativa a una proposta per la prospezione della zona di estrazione di Horní Lomná ai fini dello sfruttamento esclusivo del giacimento riservato (numero di registrazione: 3 246 800) di gas naturale infiammabile (idrocarburi gassosi) di Lomná. La domanda riguarda l’area poligonale indicata sulla cartina presentata in allegato che si estende in superficie per circa 0,00249 km2 e nel sottosuolo per circa 14 km2. e che è ubicata sul territorio catastale dei comuni di Morávka, Horní Lomná e Dolní Lomná nella regione Moravia-Slesia (Repubblica ceca nordorientale).
Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all’articolo 11 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un’autorizzazione alla prospezione della zona di estrazione di Horní Lomná ai fini dello sfruttamento esclusivo del giacimento riservato di gas naturale infiammabile di Lomná.
L’organo competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministero dell’Ambiente. I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche e dalla legge n. 62/1988 relativa alle attività geologiche e successive modifiche.
Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e inviate al seguente indirizzo:
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Dr. Martin Holý |
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Direttore del dipartimento di geologia |
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Ministero dell’Ambiente |
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Vršovická 65 |
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100 10 Praga 10 |
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ČESKÁ REPUBLIKA |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Tomáš Sobota: tel. +420 267122651.
(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/24 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese
2013/C 122/17
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio grave all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 14 marzo 2013 da EU ProSun Glass («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è vetro solare costituito da vetro piatto sodocalcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, un fattore di trasmissione della luce solare superiore all'88 % (misurato nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e irradianza solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza massima al calore di 250 °C e una resistenza agli shock termici di Δ 150K (misurate secondo la norma EN 12150), nonché una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («il prodotto in esame»).
3. Denuncia di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile al codice NC ex 7007 19 80. Il codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.
Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante mostrano che i produttori del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.
Le sovvenzioni consistevano, tra l'altro, in prestiti preferenziali all'industria del vetro solare (ad esempio linee di credito e prestiti a tasso agevolato concessi da banche commerciali statali e da banche demandate a sostenere obiettivi pubblici, programmi di sovvenzione del credito all'esportazione, garanzie all'esportazione, assicurazioni finanziate dallo Stato per le tecnologie pulite, vantaggi finanziari provenienti da autorizzazioni di accesso alle società holding offshore, rimborsi dei prestiti da parte pubblica), programmi di sovvenzione (ad es. le sovvenzioni «Famous Brands» e «China World Top Brands», i «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province»), fornitura di beni e servizi da parte dell'amministrazione pubblica per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (ad es. fornitura di antimonio (2), energia e terreni), programmi di riduzione delle imposte dirette o di esenzione da esse (ad es. esenzione totale dall'imposta sul reddito per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera situate in determinate zone geografiche, esenzione dalle imposte locali sul reddito o loro riduzione per le imprese a partecipazione straniera «produttive», riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera che acquistano attrezzature prodotte in Cina, detrazioni d'imposta a favore delle imprese a partecipazione straniera per le attività di ricerca e sviluppo, trattamento fiscale preferenziale relativamente all'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie, sgravi fiscali per le imprese operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie coinvolte in determinati progetti, regimi preferenziali d'imposta sul reddito per le imprese situate nella regione del nord-est, programmi fiscali della provincia del Guangdong) e programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni (ad es. esenzioni dall'IVA per l'uso di attrezzatura importata, riduzioni dell'IVA sull'acquisto di attrezzatura di produzione cinese da parte delle imprese a partecipazione straniera, esenzioni dall'IVA e dai dazi per gli acquisti di immobilizzazioni nel quadro del programma di sviluppo del commercio estero).
Gli elementi di prova prima facie forniti dal denunciante mostrano che i suddetti regimi sono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altri governi (o enti pubblici) regionali e conferiscono un vantaggio ai destinatari. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipologie di imprese e/o luoghi.
4. Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni relative alla o alle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato A del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle di cui sopra) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se sarà necessario selezionare un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, delle società selezionate per l'inserimento nel campione.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le autorità del paese interessato sono tenuti a trasmettere un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Il questionario per i produttori esportatori richiederà informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto in esame, le vendite complessive della o delle società e del prodotto in esame e l'importo del contributo finanziario e del vantaggio derivanti dalle presunte sovvenzioni o regimi di sovvenzioni.
Il questionario per le autorità richiederà informazioni riguardanti, tra l'altro, le presunte sovvenzioni o regimi di sovvenzione, le autorità responsabili della loro gestione, le modalità del loro funzionamento, la base giuridica, i criteri di ammissibilità e altri termini e condizioni, i beneficiari nonché l'importo del contributo finanziario erogato e del vantaggio conferito.
Le società che hanno accettato di poter essere incluse nel campione ma non selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatta salva la lettera b) di seguito, il dazio compensativo che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzioni stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione (4).
b) Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Importatori indipendenti (5) (6)
Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione.
Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni relative alla o alle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato B del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle di cui sopra) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se sarà necessario selezionare un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e tutte le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie in relazione al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
Visto il numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (a tale scopo, è necessario mettersi in contatto con la Commissione utilizzando i recapiti riportati di seguito al punto 5.6). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tutti i produttori noti dell'Unione e/o tutte le associazioni note di produttori dell'Unione saranno informati dalla Commissione delle società selezionate per l'inserimento nel campione.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure antisovvenzioni sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Queste informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da validi elementi di prova.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.5. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare il sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 08/020 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22993704 |
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alle sovvenzioni (produttori esportatori della Repubblica popolare cinese):
trade-as-solarglass-subsidy@ec.europa.eu
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al pregiudizio (produttori dell'Unione, importatori, utilizzatori):
trade-as-solarglass-injury@ec.europa.eu
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Questa affermazione è connessa all'applicazione di restrizioni all'esportazione e comprende inoltre un presunto sostegno al reddito o ai prezzi.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.
(4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.
(5) Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione della sovvenzione.
(7) Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO A
ALLEGATO B
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/34 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 122/18
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1. |
In data 22 aprile 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa L. Possehl Co. & mbH («Possehl», Germania), attraverso la controllata Heimerle+Meule GmbH (Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Cookson European Precious Metals Business (Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
Rettifiche
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/35 |
Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 113 del 20 aprile 2013 )
2013/C 122/19
A pagina 4, aiuto di Stato SA.34357 (12/NN):
anziché:
|
«Intensità |
Misura che non costituisce aiuto», |
leggi:
|
«Intensità |
—». |