ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.114.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 114/01 |
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Tribunale |
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2013/C 114/02 |
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2013/C 114/03 |
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Tribunale |
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2013/C 114/46 |
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2013/C 114/47 |
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2013/C 114/48 |
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2013/C 114/51 |
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2013/C 114/53 |
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2013/C 114/54 |
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2013/C 114/55 |
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2013/C 114/56 |
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2013/C 114/57 |
Causa T-57/13: Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Club Hotel Loutraki e altri/Commissione |
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2013/C 114/58 |
Causa T-58/13: Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Club Hotel Loutraki e altri/Commissione |
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2013/C 114/59 |
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2013/C 114/60 |
Causa T-73/13: Ricorso proposto l’11 febbraio 2013 — Intermune UK e altri/EMA |
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2013/C 114/61 |
Causa T-93/13: Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — Regno Unito/BCE |
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2013/C 114/62 |
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2013/C 114/63 |
Causa T-104/13: Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Toshiba Corp./Commissione |
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2013/C 114/64 |
Causa T-108/13: Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 — VTZ e altri/Consiglio |
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2013/C 114/65 |
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2013/C 114/66 |
Causa T-115/13: Ricorso proposto il 22 febbraio 2013 — Dennekamp/Parlamento |
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2013/C 114/67 |
Causa T-125/13: Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2013/C 114/68 |
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2013/C 114/69 |
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2013/C 114/70 |
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2013/C 114/71 |
Causa F-7/13: Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — ZZ/Commissione |
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2013/C 114/72 |
Causa F-18/13: Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — ZZ/Commissione |
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2013/C 114/73 |
Causa F-20/13: Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 — ZZ/Commissione |
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2013/C 114/74 |
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2013/C 114/75 |
Causa F-47/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 febbraio 2013 — M/EMA |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/1 |
2013/C 114/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunale
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/2 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
2013/C 114/02
Il 18 marzo 2013 la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all’assunzione delle funzioni da parte del sig. Wetter, giudice, di modificare le decisioni del Tribunale del 20 settembre 2010 (1), del 26 ottobre 2010 (2), del 29 novembre 2010 (3), del 20 settembre 2011 (4), del 25 novembre 2011 (5), del 16 maggio 2012 (6), del 17 settembre 2012 (7), del 9 ottobre 2012 (8) e del 29 novembre 2012 (9) sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.
Per il periodo compreso tra il 18 marzo 2013 ed il 31 agosto 2013, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:
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I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici. |
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1a Sezione, che si riunisce con tre giudici: sig. Azizi, presidente di sezione;
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II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici. |
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2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
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III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici. |
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3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
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IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici. |
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4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
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V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici. |
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5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
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VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig. Kanninen, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu, sig. Berardis e sig. Wetter, giudici. |
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6a Sezione, che si riunisce con tre giudici: sig. Kanninen, presidente di sezione;
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VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici. |
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7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
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VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu, sig. Berardis e sig. Wetter, giudici. |
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8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
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Per il periodo compreso tra il 18 marzo 2013 ed il 31 agosto 2013
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nella I Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno gli altri due giudici della 1a sezione inizialmente adita, il quarto giudice di detta sezione e un giudice della 3a sezione che si riunisce con tre giudici. Quest’ultimo, che non sarà il presidente di sezione, sarà designato secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
nella III Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 3a sezione inizialmente adita e due giudici della 1a sezione, collegio composto da quattro giudici. Questi ultimi due giudici, nessuno dei quali sarà il presidente di sezione, saranno designati secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
nella VI Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno gli altri due giudici della 6a sezione inizialmente adita, il quarto giudice di detta sezione e un giudice della 8a sezione che si riunisce con tre giudici. Quest’ultimo, che non sarà il presidente di sezione, sarà designato secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
nella VIIIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno gli altri due giudici della 8a sezione inizialmente adita e due giudici della 6a sezione, collegio composto da quattro giudici. Questi ultimi due giudici, nessuno dei quali sarà il presidente di sezione, saranno designati secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
nella 1a sezione che si riunisce con tre giudici, il presidente di sezione si riunirà in successione con i giudici menzionati alle lettere a), b) o c), a seconda del collegio di cui fa parte il giudice relatore. Il presidente di sezione, per le cause in cui egli stesso è il giudice relatore, si riunirà con i giudici di ciascuno di tali collegi in alternanza nell’ordine di registrazione delle cause, fatte salve le cause connesse; |
— |
nella 6a sezione che si riunisce con tre giudici, il presidente di sezione si riunirà in successione con i giudici menzionati alle lettere a), b) o c), a seconda del collegio di cui fa parte il giudice relatore. Il presidente di sezione, per le cause in cui egli stesso è il giudice relatore, si riunirà con i giudici di ciascuno di tali collegi in alternanza nell’ordine di registrazione delle cause, fatte salve le cause connesse. |
(1) GU C 288 del 23.10.2010, pag. 2.
(2) GU C 317 del 20.11.2010, pag. 5.
(3) GU C 346 del 18.12.2010, pag. 2.
(4) GU C 305 del 15.10.2011, pag. 2.
(5) GU C 370 del 17.12.2011, pag. 5.
(6) GU C 174 del 16.6.2012. pag. 2.
(7) GU C 311 del 13.10.2012, pag. 2.
(8) GU C 343 del 10.11.2012, pag. 2.
(9) GU C 9 del 12.1.2013, pag. 3.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 — Inalca SpA — Industria Alimentari Carni, Cremonini SpA/Commissione europea
(Causa C-460/09 P) (1)
(Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Constatazione di irregolarità nelle restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania - Indagine dell’OLAF - Comunicazione delle conclusioni dell’OLAF ad autorità nazionali - Costituzione di garanzie - Domanda di rimborso delle spese ad esse relative - Nesso causale - Impugnazione incidentale - Termine di prescrizione - Dies a quo)
2013/C 114/03
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni, Cremonini SpA (rappresentanti: F. Sciaudone e C. D’Andria, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e P. Rossi, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) del 4 settembre 2009, Inalca e Cremonini/Commissione (T-174/06), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso per responsabilità extracontrattuale diretto ad ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito a seguito della comunicazione alle autorità italiane degli esiti, che le chiamavano in causa, di un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), allo scopo di verificare la legittimità di talune restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania
Dispositivo
1) |
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. |
2) |
La Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e la Cremonini SpA sono condannate alle spese relative all’impugnazione principale. |
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-473/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE - Trasposizione incompleta)
2013/C 114/04
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, B. Simon e A. Sipos, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó e G. Koós, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Očková, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, B. Majczyna e M. Laszuk, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all'allegato II, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 4, paragrafo 2, 6, paragrafi 1 e 2, nonché 7, paragrafi 3, 11 e 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 6, paragrafi 1 e 2, nonché 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tali disposizioni. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e l’Ungheria sopportano le proprie spese. |
4) |
La Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-483/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Diritti - Indipendenza di gestione)
2013/C 114/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e B. Plaza Cruz, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e M. Perrot, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25) e degli articoli 4, n. 1, 11, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 1, e 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29) — Diritti — Indipendenza di gestione
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, paragrafo 1, 11, 13, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
3) |
La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopportano le proprie spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-555/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 4, paragrafo 2, e 14, paragrafo 2 - Gestore dell’infrastruttura - Indipendenza organizzativa e decisionale - Struttura di holding - Trasposizione incompleta)
2013/C 114/06
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, B. Simon, R. Vidal Puig e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e U. Zechner, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3 e all’allegato II della direttiva 91/440/CE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25) nonché agli articoli 4, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14/CE, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-556/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 4, paragrafo 2, e 14, paragrafo 2 - Gestore dell’infrastruttura - Indipendenza organizzativa e decisionale - Struttura di holding - Direttiva 2001/14 - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 - Fissazione dei diritti sulla base dei costi diretti - Imposizione dei diritti - Costi diretti - Costi totali - Direttiva 2001/14 - Articolo 6, paragrafo 2 - Assenza di incentivi a ridurre i costi - Direttiva 91/440 - Articolo 10, paragrafo 7 - Direttiva 2001/14 - Articolo 30, paragrafo 4 - Organismo di regolamentazione - Competenze)
2013/C 114/07
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, N. Graf Vitzthum, agenti, e R. Van der Hout, advocaat)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine assegnato di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 2, 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafo 4, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Haparanda tingsrätt — Svezia) — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson
(Causa C-617/10) (1)
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ambito di applicazione - Articolo 51 - Attuazione del diritto dell’Unione - Repressione di comportamenti lesivi di una risorsa propria dell’Unione - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti, amministrativo e penale, per sanzionare la medesima infrazione - Compatibilità)
2013/C 114/08
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Haparanda tingsrätt
Parti
Ricorrente: Åklagaren
Convenuto: Hans Åkerberg Fransson
Oggetto
Domanda pregiudiziale — Haparanda tingsrätt — Interpretazione degli articoli 6 TUE e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Giurisprudenza nazionale che richiede un chiaro sostegno nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo o nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per escludere l’applicazione delle disposizioni nazionali potenzialmente contrarie al principio del ne bis in idem — Normativa nazionale secondo cui un medesimo comportamento contrario al diritto tributario può essere sanzionato, da un lato, sul piano amministrativo con un onere fiscale supplementare e, dall’altro, sul piano penale, con una pena detentiva — Compatibilità con il principio del ne bis in idem di un sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti per sanzionare la medesima infrazione
Dispositivo
1) |
Il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di imposta sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev’essere verificata dal giudice nazionale. |
2) |
Il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale. Il diritto dell’Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima. |
20.4.2013 |
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C 114/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air France/Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts
(Causa C-11/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 6 e 7 - Volo con una o più coincidenze - Riscontro di un ritardo all’arrivo alla destinazione finale - Ritardo di durata pari o superiore a tre ore - Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria)
2013/C 114/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Air France
Convenuti: Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Volo intercontinentale composto da più tratte — Situazione in cui il volo giunge alla destinazione finale con un ritardo di dieci ore, benché il ritardo alla partenza del volo si trovi nei limiti posti dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 — Eventuale diritto ad una compensazione pecuniaria
Dispositivo
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6.
20.4.2013 |
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C 114/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — A Oy
(Causa C-123/11) (1)
(Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Normativa tributaria - Fusione di una società controllante stabilita in uno Stato membro con una controllata stabilita in un altro Stato membro - Deducibilità da parte della società controllante delle perdite della controllata risultanti dalle attività di quest’ultima - Esclusione per le controllate non residenti)
2013/C 114/10
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria nazionale — Fusione con una società controllante stabilita in uno Stato membro di una controllata che ha cessato la sua attività in un altro Stato membro — Deducibilità per la società assorbente, nello Stato membro in cui è stabilita, delle perdite consolidate della società assorbita risultanti dalle attività di quest’ultima nell’altro Stato membro
Dispositivo
1) |
Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano, nelle circostanze del procedimento principale, ad una normativa nazionale che esclude che una società controllante, che procede ad una fusione con una società controllata stabilita nel territorio di un altro Stato membro e che ha cessato l’attività, abbia la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite da tale controllata negli esercizi fiscali anteriori alla fusione, quando invece detta normativa nazionale ammette tale possibilità se la fusione è realizzata con una controllata residente. Siffatta normativa nazionale è tuttavia incompatibile con il diritto dell’Unione se non consente alla società controllante di provare che la sua controllata non residente ha esaurito le possibilità di contabilizzare tali perdite e che non vi è la possibilità che queste ultime siano contabilizzate nel suo Stato di residenza a titolo di esercizi futuri, né dalla società stessa né da un terzo. |
2) |
Le regole di calcolo delle perdite della controllata non residente ai fini del loro riporto da parte della società controllante residente, in un’operazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non devono costituire una disparità di trattamento rispetto alle regole di calcolo che sarebbero applicabili se tale fusione fosse stata effettuata con una controllata residente. |
20.4.2013 |
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C 114/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Manfred Beker, Christa Beker/Finanzamt Heilbronn
(Causa C-168/11) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito - Redditi da capitale - Convenzione contro la doppia imposizione - Dividendi distribuiti da società stabilite in Stati membri e in Stati terzi - Determinazione del limite massimo dell’imputazione della ritenuta effettuata all’estero all’imposta sul reddito nazionale - Mancato computo delle spese personali e connesse alle esigenze della vita quotidiana - Giustificazione)
2013/C 114/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrenti: Manfred Beker, Christa Beker
Convenuto: Finanzamt Heilbronn
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 56 CE — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche che consente di dedurre le imposte versate all’estero solo dalla parte dell’imposta nazionale sul reddito relativa ai redditi prodotti all’estero — Metodo per determinare tale parte dell’imposta nazionale sul reddito da cui risulta l’attribuzione proporzionale delle spese e degli oneri eccezionali deducibili anche ai redditi prodotti all’estero comportando così una riduzione corrispondente del limite massimo di deduzione delle imposte versate all’estero
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, nell’ambito di un regime diretto a limitare la doppia imposizione, qualora persone assoggettate illimitatamente all’imposta assolvano su redditi di origine estera, nello Stato di origine di detti redditi, un’imposta equivalente all’imposta sul reddito prelevata da detto Stato membro, l’imputazione di detta imposta estera all’importo dell’imposta sul reddito in tale Stato membro è operata moltiplicando l’importo dell’imposta dovuta a titolo dei redditi imponibili nel medesimo Stato membro, comprendente i redditi di origine estera, per il rapporto esistente tra detti redditi di origine estera e la somma dei redditi, somma quest’ultima che non tiene conto delle spese speciali e degli oneri straordinari in quanto spese relative alle esigenze della vita quotidiana o alla situazione personale o familiare.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Levensverzekeringen NV/Belgische Staat
(Causa C-243/11) (1)
(Assicurazione diretta sulla vita - Imposta annuale sulle operazioni di assicurazione - Direttiva 2002/83/CE - Articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 50 - Nozione di «Stato membro dell’impegno» - Impresa di assicurazione stabilita nei Paesi Bassi - Contraente che ha stipulato un contratto di assicurazione nei Paesi Bassi e ha trasferito la propria residenza abituale in Belgio successivamente alla conclusione del contratto - Libera prestazione di servizi)
2013/C 114/12
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: RVS Levensverzekeringen NV
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretazione dell’articolo 50 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1) — Normativa nazionale che assoggetta le operazioni di assicurazione ad una tassa annuale in caso di rischio localizzato in Belgio a causa o della residenza abituale dell’assicurato persona fisica o dello stabilimento dell’assicurato persona giuridica — Compagnia di assicurazione stabilita nei Paesi Bassi, senza alcuna presenza in Belgio, ad eccezione di uno dei suoi assicurati, espatriato in Belgio successivamente alla stipula del contratto — Luogo di tassazione — Articoli 49 e 56 TFUE — Restrizioni
Dispositivo
L’articolo 50 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta indiretta sui premi relativi ad assicurazioni sulla vita corrisposti da contraenti persone fisiche abitualmente residenti in tale Stato membro, qualora i contratti di assicurazione interessati siano stati stipulati in un altro Stato membro nel quale detti contraenti avevano la residenza abituale alla data della stipulazione.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 — Repubblica del Portogallo/Commissione europea
(Causa C-246/11 P) (1)
(Impugnazione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regolamento (CEE) n. 2052/88 - Articolo 13, paragrafo 3 - Regolamento (CEE) n. 4253/88 - Articolo 21, paragrafo 1 - Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo - Riduzione di un sostegno finanziario)
2013/C 114/13
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica del Portogallo (rappresentanti: L. Ines Fernandes, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, A. Steiblytè e P. Guerra e Andrade, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 marzo 2011, Portogallo/Commissione (T-387/07), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale della decisione C(2007) 3772 della Commissione, del 31 luglio 2007, relativa alla riduzione del sostegno al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concernente la sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione C(95) 1769 della Commissione, del 28 luglio 1995
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’unione europea del 3 marzo 2011, Portogallo/Commissione (T-387/07) è annullata. |
2) |
La decisione C(2007) 3772 della Commissione, del 31 luglio 2007, relativa alla riduzione del sostegno al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concernente la sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione C(95) 1769 della Commissione, del 28 luglio 1995, è annullata. |
3) |
La Commissione europea è condannata sia alle spese relative al procedimento in primo grado sia a quelle dell’impugnazione. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Causa C-282/11) (1)
(Articolo 48 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 - Assicurazione vecchiaia e morte - Modalità particolari di applicazione della normativa nazionale relativa all’assicurazione vecchiaia - Calcolo delle prestazioni)
2013/C 114/14
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Concepción Salgado González
Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Interpretazione dell'articolo 48 TFUE, dell'articolo 3 e dell’allegato VI, parte D, punto 4 (ora parte G) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell’articolo 87, paragrafo 5, e dell’allegato XI, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Assicurazione vecchiaia e morte — Modalità particolari di applicazione della normativa nazionale relativa all’assicurazione vecchiaia — Calcolo delle prestazioni — Normativa nazionale che determina la prestazione con riferimento ad una base contributiva media nell’ambito di un periodo di riferimento di quindici anni.
Dispositivo
Gli articoli 48 TFUE, 3, 46, paragrafo 2, lettera a), e 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, nonché il punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale l’importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — ProRail NV/Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH
(Causa C-332/11) (1)
(Regolamento (CE) n. 1206/2001 - Cooperazione nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale - Assunzione diretta delle prove - Nomina di un perito - Incarico svolto in parte sul territorio dello Stato membro del giudice del rinvio e in parte sul territorio di un altro Stato membro)
2013/C 114/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: ProRail NV
Convenute: Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1) e dell’articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 44/001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1) — Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente — Nomina di un perito e affidamento a quest’ultimo, da parte delle autorità giudiziarie di uno Stato membro, di un incarico da svolgere in parte sul territorio dello Stato membro in cui risiedono le autorità giudiziarie in questione e in parte sul territorio di un altro Stato membro — Applicazione obbligatoria o meno del meccanismo ex articolo 17 del regolamento n. 1206/2001
Dispositivo
Gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, la quale chiede che l’assunzione delle prove affidata a un perito sia effettuata sul territorio di un altro Stato membro, per poterla disporre non è necessariamente tenuta a ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto da tali disposizioni.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/12 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Constitucional Madrid — Spagna) — procedimento penale contro Stefano Melloni
(Causa C-399/11) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Procedure di consegna tra Stati membri - Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente - Esecuzione di una pena irrogata in absentia - Possibilità di revisione della sentenza)
2013/C 114/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Constitucional Madrid
Parti
Procedimento penale contro: Stefano Melloni
Altra parte: Ministerio Fiscal
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Constitucional Madrid — Interpretazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU L 81, pag. 24) e degli articoli 47, 48 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente — Esecuzione di una pena irrogata in absentia — Possibilità di revisione della sentenza
Dispositivo
1) |
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente. |
2) |
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3) |
L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz
(Causa C-425/11) (1)
(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Lavoratori autonomi frontalieri - Cittadini di uno Stato membro dell’Unione - Redditi di lavoro percepiti in tale Stato membro - Trasferimento del luogo di residenza in Svizzera - Diniego di un’agevolazione fiscale in detto Stato membro a motivo del trasferimento della residenza)
2013/C 114/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Katja Ettwein
Convenuto: Finanzamt Konstanz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità, con decisione del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002 (GU L 114, pag. 6), e, segnatamente, degli articoli 1, 2, 11, 16 e 21 del medesimo nonché degli articoli 9, 13 e 15 del suo allegato I — Fiscalità diretta dei frontalieri — Normativa di uno Stato membro che consente l’imposizione congiunta dei coniugi (Ehegattensplitting) nel caso in cui risiedano in uno Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo, mentre l’esclude in caso di residenza nella Confederazione svizzera
Dispositivo
L’articolo 1, lettera a), dell’Accordo concluso tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, nonché gli articoli 9, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, dell’allegato I di tale Accordo devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi l’agevolazione dell’imposizione congiunta in base al regime dello «splitting», previsto dalla normativa medesima, a coniugi cittadini di tale Stato e soggetti in questo stesso Stato all’imposta sui redditi per la totalità dei loro redditi imponibili, per il solo motivo che la loro residenza sia situata sul territorio della Confederazione svizzera.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Margaret Kenny e a./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a.
(Causa C-427/11) (1)
(Articolo 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Discriminazione indiretta - Giustificazione oggettiva - Condizioni)
2013/C 114/18
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrenti: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley
Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell'articolo 157 TFUE e della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19) [sostituita dalla direttiva 2006/54/CE] — Nozione di oggettiva giustificazione nell’ambito di una discriminazione indiretta apparente tra lavoratori di sesso maschile e femminile nel pubblico impiego — Criteri
Dispositivo
L’articolo 141 CE e la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, devono essere interpretati nel senso che:
— |
dei lavoratori esercitano uno stesso lavoro o un lavoro di valore uguale se, tenuto conto di un complesso di fattori, quali la natura dell’attività lavorativa, le condizioni di formazione e le condizioni di lavoro, si può ritenere che essi si trovino in una situazione comparabile, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare; |
— |
nell’ambito di una discriminazione salariale indiretta, spetta al datore di lavoro fornire una giustificazione oggettiva concernente la differenza di retribuzione accertata tra i lavoratori che si ritengono discriminati e le persone di riferimento; |
— |
la giustificazione fornita dal datore di lavoro della differenza di retribuzione rivelatrice di una discriminazione apparente basata sul sesso deve ricollegarsi alle persone di riferimento che — in ragione del fatto che la loro situazione è caratterizzata da dati statistici attendibili riguardanti un numero sufficiente di persone, che non riflettono fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e che, in generale, appaiono significativi — sono state prese in considerazione dal giudice nazionale per accertare detta differenza, e |
— |
l’interesse a mantenere buone relazioni sindacali può essere preso in considerazione dal giudice nazionale tra gli elementi che gli consentono di valutare se differenze tra le retribuzioni di due gruppi di lavoratori siano dovute a fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso e se siano conformi al principio di proporzionalità. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (divenuto Fővárosi Bíróság) — Ungheria] — Banif Plus Bank Zrt./Csaba Csipai, Viktória Csipai
(Causa C-472/11) (1)
(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive figuranti nei contratti conclusi con i consumatori - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola - Obbligo, per il giudice nazionale che abbia rilevato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola, di invitare le parti a presentare le loro osservazioni prima di trarre le conseguenze derivanti da tale accertamento - Clausole contrattuali che devono essere prese in considerazione nell’esame del carattere abusivo)
2013/C 114/19
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék (divenuto Fővárosi Bíróság)
Parti
Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.
Convenuti: Csaba Csipai, Viktória Csipai
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Normativa nazionale in cui si prevede che un organo giurisdizionale nazionale è limitato nell’esame del carattere abusivo dei cosiddetti contratti di adesione quando le parti non gli chiedono espressamente di constatare tale carattere abusivo — Facoltà per il giudice nazionale che abbia constatato il carattere abusivo di una condizione contrattuale generale figurante in un contratto soggetto alla sua valutazione, in mancanza di una specifica domanda in tal senso, di invitare le parti della controversia a presentare una dichiarazione relativa a detta clausola contrattuale onde poter esaminare la questione della nullità del contratto per tale motivo
Dispositivo
1) |
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale che abbia accertato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale non è tenuto, per poter trarre le conseguenze derivanti da tale accertamento, ad attendere che il consumatore, informato dei suoi diritti, presenti una dichiarazione diretta ad ottenere l’annullamento di detta clausola. Tuttavia, il principio del contraddittorio impone, di norma, al giudice nazionale che abbia rilevato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale di informarne le parti della controversia e di dare loro la possibilità di discuterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali. |
2) |
Il giudice nazionale, per valutare il carattere eventualmente abusivo della clausola contrattuale su cui è basata la domanda di cui è investito, deve tener conto di tutte le altre clausole contrattuali. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/15 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen
(Causa C-544/11) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei lavoratori - Normativa di uno Stato membro che consente l’esenzione dall’imposta sui redditi percepiti per attività prestate in un altro Stato nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo - Presupposti - Stabilimento del datore di lavoro nel territorio nazionale - Diniego allorché il datore di lavoro è stabilito in un altro Stato membro)
2013/C 114/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Rheinland-Pfalz
Parti
Ricorrenti: Helga Petersen, Peter Petersen
Convenuto: Finanzamt Ludwigshafen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Interpretazione dell’articolo 56 TFUE — Restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione — Normativa di uno Stato membro che consente l’esenzione dall’imposta sui redditi percepiti per attività prestate all’estero nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo — Limitazione di tale esenzione ai casi in cui il datore di lavoro è stabilito nel territorio nazionale
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i redditi percepiti a titolo di attività lavorative dipendenti da un contribuente residente in tale Stato membro ed illimitatamente assoggettato ad imposta sono esentati dall’imposta sui redditi qualora il datore di lavoro sia stabilito in tale Stato membro, ma non lo sono qualora il medesimo sia stabilito in un altro Stato membro.
20.4.2013 |
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C 114/15 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Alicante — Spagna) — Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza
(Causa C-561/11) (1)
(Marchi comunitari - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di «terzo» - Titolare di un marchio comunitario posteriore)
2013/C 114/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil de Alicante
Parti
Ricorrente: Fédération Cynologique Internationale
Convenuta: Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil de Alicante — Interpretazione del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Contraffazione o rischio di contraffazione di un marchio comunitario — Diritto esclusivo conferito dal marchio comunitario — Nozione di terzo
Dispositivo
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, dev’essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio si estende al terzo titolare di un marchio comunitario posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest’ultimo marchio.
20.4.2013 |
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C 114/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgio) — Patricia Dumont de Chassart/Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
(Causa C-619/11) (1)
(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, lettera a) - Assegni familiari destinati agli orfani - Totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione - Periodi maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro - Difetto di considerazione)
2013/C 114/22
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Patricia Dumont de Chassart
Convenuto: Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 17 CE, 39 CE e 43 CE, nonché degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assegni per orfani a carico dello Stato di residenza — Legittimità, alla luce del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, di una disposizione comunitaria, che subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni al compimento di determinati periodi di assicurazione da parte del genitore deceduto, senza poter tener conto del genitore superstite — Normativa nazionale più favorevole, che consente anche al genitore superstite di godere delle norme che disciplinano l'assimilazione di periodi assicurativi — Trattamento meno favorevole dei lavoratori, genitori superstiti, che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione — Discriminazione
Dispositivo
Gli articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, devono essere interpretati nel senso che, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro preveda che sia il genitore defunto sia il genitore superstite, quando abbiano la qualità di lavoratori, possano fondare il diritto a prestazioni per orfani, tali disposizioni richiedono che i periodi di assicurazione e di occupazione maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro siano presi in considerazione ai fini del cumulo dei periodi necessari all’acquisto del diritto a dette prestazioni nel primo di questi Stati membri. È privo di rilievo, al riguardo, il fatto che il genitore superstite non possa far valere alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro nel corso del periodo di riferimento fissato da detta normativa nazionale ai fini dell’acquisto del diritto.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/16 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 febbraio 2013 — Seven for all mankind LLC/Seven SpA — Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-655/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Marchio denominativo anteriore - Elemento «SEVEN» - Somiglianza tra i segni - Rischio di confusione - Impedimento relativo alla registrazione)
2013/C 114/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Seven for all mankind LLC (rappresentanti: A. Gautier-Sauvagnac e B. Guimberteau, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Seven SpA (rappresentante: L. Trevisan, avvocato), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2011, SEVEN/UAMI — SEVEN FOR ALL MANKIND (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T-176/10), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione R 1514/2008-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 28 gennaio 2010, recante rigetto del ricorso avverso la decisione di annullamento della decisione della divisione di opposizione che nega in parte l’opposizione proposta dal titolare dei marchi figurativi comunitari e internazionale contenenti l’elemento denominativo «Seven», per prodotti delle classi 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 e 28, contro la registrazione del marchio denominativo «SEVEN FOR ALL MANKIND», per prodotti delle classi 14 e 18 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Fattori da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame della somiglianza tra i segni
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Seven for all mankind LLC è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Seven SpA. |
3) |
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/17 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência
(Causa C-1/12) (1)
(Ordine degli esperti contabili - Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili - Articolo 101 TFUE - Associazione di imprese - Restrizione della concorrenza - Giustificazioni - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE)
2013/C 114/24
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Lisboa
Parti
Ricorrente: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
Convenuta: Autoridade da Concorrência
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Lisboa — Interpretazione degli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 101 e 102 TFUE — Nozione di associazione d’imprese — Ordine dei revisori dei conti — Creazione di un sistema di formazione professionale obbligatoria per i membri dell’Ordine — Formazione dispensata esclusivamente dall’Ordine — Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
Dispositivo
1) |
Un regolamento come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi (Regulamento da Formação de Créditos), adottato da un ordine professionale quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Ordine degli esperti contabili), deve essere considerato una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La circostanza che un ordine professionale, quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non è idonea a sottrarre all’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE le norme promulgate da tale ordine professionale, purché esse siano imputabili esclusivamente a quest’ultimo. La circostanza che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri di detto ordine professionale non incide sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE, dal momento che la violazione censurata al medesimo ordine professionale concerne un mercato nel quale esso stesso esercita un’attività economica. |
2) |
Un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, adottato da un ordine professionale quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, configura una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. |
20.4.2013 |
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C 114/18 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-18/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) - Esenzione - Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica - Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico - Parco acquatico comunale)
2013/C 114/25
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Město Žamberk
Convenuto: Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Pratica occasionale e irregolare di attività sportive ricreative in un complesso balneare (acquapark) gestito dal Comune e dotato di impianti e attrezzature per tali attività
Dispositivo
1) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che l’accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. È compito del giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e in considerazione delle particolari circostanze del procedimento principale, tale ipotesi ricorra nella specie. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/18 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Danimarca) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
(Causa C-46/12) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Libera circolazione dei lavoratori - Principio della parità di trattamento - Articolo 45, paragrafo 2, TFUE - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 7, paragrafo 2 - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24, paragrafi 1 e 2 - Deroga al principio della parità di trattamento in relazione agli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti - Cittadino dell’Unione che studia in uno Stato membro ospitante - Attività subordinata anteriore e posteriore all’inizio degli studi - Obiettivo principale dell’interessato al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante - Incidenza sulla sua qualificazione come lavoratore e sul suo diritto a una borsa di studio)
2013/C 114/26
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Ankenævnet for Uddannelsesstøtten
Parti
Ricorrente: LN
Convenuto: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Parità di trattamento dei cittadini dell’Unione — Legislazione di uno Stato membro che prevede la possibilità per i cittadini dell’Unione di ricevere un aiuto di mantenimento agli studi quando sono lavoratori dipendenti o autonomi in detto Stato membro — Rigetto di una domanda di borsa di studi presentata da un cittadino dell’Unione che era stato lavoratore dipendente nello Stato membro ospite quando l’obiettivo del suo rientro in detto Stato membro consisteva nel proseguire principalmente gli studi
Dispositivo
Gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che a un cittadino dell’Unione che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un’attività subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualità di «lavoratore» a norma dell’articolo 45 TFUE, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attività subordinate del ricorrente nel procedimento principale siano sufficienti per conferirgli tale qualità. La circostanza che l’interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l’intento precipuo di seguirvi i propri studi non è rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/19 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica Slovacca) — Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa, a.s.
(Causa C-68/12) (1)
(Nozione d’intesa - Accordo concluso tra più banche - Impresa concorrente che opera sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale - Rilevanza - Insussistenza)
2013/C 114/27
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Convenuta: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione dell’articolo 101, paragrafi 1 e 3, del Trattato FUE — Nozione d’intesa — Accordo concluso tra più banche diretto a risolvere e a non rinnovare contratti di conti correnti con un’impresa concorrente stabilita sul territorio di un altro Stato membro — Effetto sulla qualificazione di accordo illegittimo della circostanza, non invocata al momento della conclusione dell’accordo, che l’impresa concorrente operava sul mercato pertinente in modo illegale.
Dispositivo
1) |
L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa lesa da un accordo tra imprese avente ad oggetto una restrizione del gioco della concorrenza operasse sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale al momento della conclusione di tale accordo non incide sulla questione se detto accordo integri una violazione di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che per constatare l’esistenza di un accordo restrittivo della concorrenza non è necessario dimostrare il comportamento personale del rappresentante statutario di un’impresa oppure l’assenso specifico, in forma di mandato, di tale rappresentante al comportamento di un suo dipendente che abbia partecipato a una riunione anticoncorrenziale. |
3) |
L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che può essere applicato a un accordo vietato ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE soltanto qualora l’impresa che invoca tale disposizione abbia dimostrato che le quattro condizioni cumulative in esso previste sono soddisfatte. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/20 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu
(Causa C-79/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 211 - Pagamento differito dell’IVA all’importazione)
2013/C 114/28
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Ricorrente: SC Mora IPR SRL
Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Alba Iulia — Interpretazione dell’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 26, paragrafo 2, 28, 30 e 107 TFUE — Diritto degli Stati membri di autorizzare la dilazione di pagamento dell’IVA all’importazione — Ammissibilità di una normativa nazionale che impone la condizione dell’ottenimento di un certificato di dilazione del pagamento, non prevista dalla direttiva — Modifiche legislative in successione che esentano dal pagamento dell’IVA all’importazione solamente alcuni dei soggetti passivi — Discriminazione — Violazione del divieto di dazi doganali all’importazione
Dispositivo
L’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina il pagamento differito dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui beni importati all’ottenimento di un certificato che non è richiesto a norma di tale direttiva, purché le condizioni per ottenere un siffatto certificato rispettino il principio della neutralità fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/20 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker
(Causa C-104/12) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte - Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’operazione tassata a valle - Criterio di determinazione di tale nesso - Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata)
2013/C 114/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Köln-Nord
Resistente: Wolfram Becker
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli articoli 17, paragrafo 2, lettera a), e 22, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CE: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Sorgere e estensione del diritto alla detrazione — Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’attività economica del soggetto passivo e una prestazione di servizi — Servizi forensi prestati nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata
Dispositivo
La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo.
Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi, volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa stessa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite.
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/21 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero per i beni e le attività culturali e a./Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a.
(Causa C-111/12) (1)
(Direttiva 85/384/CEE - Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell’architettura - Articoli 10 e 11, lettera g) - Normativa nazionale che riconosce l’equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico - Principio della parità di trattamento - Situazione puramente interna a uno Stato membro)
2013/C 114/30
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno
Convenuti: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Alessandro Mosconi, Comune di San Martino Buon Albergo, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15) — Riconoscimento reciproco dei titoli nel settore dell'architettura — Normativa nazionale che riserva agli architetti la realizzazione dei riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Verifica, caso per caso, dell'idoneità dei titolari dei diplomi di architetto ed ingegnere, conseguiti in altri Stati membri, ad effettuare lavori di tal genere
Dispositivo
Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all’esercizio di attività nel settore dell’architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono svolgere, in quest’ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino, eventualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/21 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 febbraio 2013 — Ellinika Nafpigeia AE/Commissione europea
(Causa C-246/12 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Costruzione navale - Decisione che dichiara misure di aiuto incompatibili con il mercato comune - Protezione degli interessi essenziali della sicurezza nazionale - Condizioni di concorrenza nel mercato interno)
2013/C 114/31
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ellinika Nafpigeia AE (rappresentanti: I. Drosos e V. Karagiannis, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 marzo 2012, Ellinika Nafpigeia/Commissione (T-391/08) che respinge un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione della Commissione C(2008) 3118 def., del 2 luglio 2008, che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti accordati dalle autorità elleniche a favore della Ellinika Nafpigeia (Hellenic Shipyards «HSY»), nell’ambito delle modifiche al piano d’investimenti iniziale relativo alla ristrutturazione di detto cantiere navale [aiuto di Stato n. C 16/04 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Ellinika Nafpigeia AE è condannata alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/22 |
Impugnazione proposta il 14 maggio 2012 dalla H-Holding AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 marzo 2012, causa T-594/11, H-Holding AG/Commissione europea
(Causa C-235/12 P)
2013/C 114/32
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: H-Holding AG (rappresentante: R. Závodný, advokát)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione), con ordinanza del 28 febbraio 2013, ha respinto l'impugnazione e disposto che la ricorrente sia condannata alle proprie spese.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) il 5 dicembre 2012 — BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-563/12)
2013/C 114/33
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)
Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si possano interpretare l’articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (in prosieguo: la precedente direttiva IVA) e l’articolo 146 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nel senso che il trasporto, effettuato al di fuori del territorio comunitario, dei beni destinati all’esportazione deve aver luogo entro un determinato termine affinché possa essere considerato una vendita all’esportazione esente. |
2) |
Se, in sede di risposta alla prima questione, rilevino le condizioni di vendita; il fatto che il venditore, l’acquirente o il trasportatore abbiano agito in buona o mala fede, con la debita diligenza o in modo eventualmente colpevole; il periodo di dichiarazione o il fatto che il trasporto dei beni venga effettuato effettivamente oltre il termine ma nell’arco del periodo di decadenza ai fini della liquidazione dell’imposta. |
3) |
Se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità il fatto che la normativa di uno Stato membro preveda presupposti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nelle direttive e subordini a presupposti oggettivi e cumulativi non figuranti nelle stesse la possibilità di considerare un’esportazione come esente. |
4) |
Se gli articoli 15 della precedente direttiva IVA nonché 131 e 273 della nuova direttiva IVA possano essere interpretati nel senso che, al fine di evitare l’elusione, l’abuso e l’evasione fiscali e la corretta liquidazione e riscossione dell’imposta, uno Stato membro può subordinare le esportazioni esenti a presupposti quali quelli previsti all’articolo 11, paragrafo 1, della legge n. LXXIV del 1992, relativa all’imposta sul valore aggiunto, e all’articolo 98, paragrafo 1, della legge n. CXXVII del 2007, relativa all’imposta sul valore aggiunto. |
5) |
Se sia conforme ai principi fondamentali del diritto dell’Unione e alle disposizioni delle direttive il fatto che, in mancanza di presupposti non figuranti negli articoli 15 e 146 delle direttive, l’autorità finanziaria abbia modificato la qualificazione di un’esportazione esente e richiesto il pagamento dell’imposta al soggetto passivo. In caso di risposta affermativa, in quali circostanze questo sia possibile. |
(1) GU L 145, pag. 1.
(2) GU L 347, pag. 1
20.4.2013 |
IT |
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C 114/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 dicembre 2012 — József Dutka/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(Causa C-614/12)
2013/C 114/34
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Debreceni Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: József Dutka
Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, tenuto conto dell’articolo 6 TUE e dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si debba considerare applicabile il diritto dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorquando il diritto interno disciplini la cessazione del rapporto giuridico di servizio in modo automatico o mediante risoluzione. |
2) |
In caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che tale disposizione sancisce il divieto di licenziamento ingiustificato o lo sancisce nei limiti in cui esige che i motivi del licenziamento risultino chiaramente dal documento che pone fine al rapporto giuridico e che il lavoratore possa comprovarne la veridicità e rilevanza. |
3) |
In tal caso, se sia contraria all’obbligo di giustificare il licenziamento ai sensi dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea una normativa nazionale che attribuisca allo Stato membro la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro con (licenziare) il lavoratore senza motivazione solo nei rapporti giuridici nei quali lo Stato agisce in veste di datore di lavoro attraverso i propri organi amministrativi statali. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 3 gennaio 2013 — Ferenc Tibor Kovács/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
(Causa C-5/13)
2013/C 114/35
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Ferenc Tibor Kovács
Convenuto: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Questione pregiudiziale
Se si debbano interpretare la regola del divieto di discriminazione e quella della libertà di circolazione delle persone, nonché il diritto a un equo processo, nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 25/B della legge n. I del 1988, relativa alla circolazione stradale, ai sensi della quale in Ungheria possono circolare su strada i veicoli provvisti di autorizzazione amministrativa e di targa rilasciate dalle autorità ungheresi e la sussistenza delle condizioni che consentono di derogare a tale regola può essere dimostrata soltanto in occasione di un controllo.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgerichts Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2013 — Datenlotsen Informationssysteme GmbH/Technische Universität Hamburg-Harburg
(Causa C-15/13)
2013/C 114/36
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Datenlotsen Informationssysteme GmbH
Convenuta: Technische Universität Hamburg-Harburg,
Interveniente: Hochschul-Informations-System GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se per «appalto pubblico» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), debba intendersi anche un contratto in cui il committente non esercita un controllo sull’appaltatore analogo a quello esercitato su un proprio servizio, ma sia il committente sia l’appaltatore sono sottoposti al controllo della medesima istituzione, la quale è a sua volta amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18, e tanto il committente quanto l’appaltatore realizzano la parte più importante dell’attività a favore della loro istituzione comune (affidamento in house orizzontale). In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se il controllo debba estendersi all’intera attività dell’appaltatore analogamente a quello esercitato su un proprio servizio oppure se sia limitato al settore degli appalti. |
(1) GU L 134, pag. 114.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 15 gennaio 2013 — Simon, Evers & Co GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Causa C-21/13)
2013/C 114/37
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Simon, Evers & Co GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Questione pregiudiziale
Se il regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no (1) originario della Tailandia, sia invalido in virtù del fatto che la Commissione, in violazione delle condizioni per l’accertamento di un’elusione delle misure sul dazio antidumping previste all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), ha ravvisato un’elusione sulla base del solo significativo aumento delle corrispondenti esportazioni dalla Tailandia dopo l’introduzione delle misure, benché la Commissione, adducendo la mancata cooperazione degli esportatori tailandesi, non sia pervenuta ad ulteriori conclusioni concrete.
(1) GU L 151, pag. 1.
(2) GU L 56, pag. 1.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/24 |
Impugnazione proposta l’8 febbraio 2013 dal Groupement des cartes bancaires (CB) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-491/07, CB/Commissione
(Causa C-67/13 P)
2013/C 114/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Groupement des cartes bancaires (CB) (rappresentanti: avv. F. Pradelles, J. Ruiz Calzado, abogado)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, BNP Paribas, BPCE, già Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012, causa T-491/07, CB/Commissione; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente, a meno che la Corte non si consideri sufficientemente edotta per annullare la decisione C(2007) 5060 def. della Commissione, del 17 ottobre 2007, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancaires «CB»); |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, comprese le spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.
In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’applicazione della nozione di restrizione della concorrenza tramite l’oggetto.
Il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in ordine al contenuto della misure del Groupement des cartes bancaires «CB» (in prosieguo: il «Groupement»). Più precisamente, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente, in particolare, la giurisprudenza relativa alla nozione di pratica restrittiva della concorrenza tramite l’oggetto considerando che le misure summenzionate costituissero una restrizione tramite l’oggetto, mentre invece non racchiudevano in sé alcun grado sufficiente di nocività nei confronti della concorrenza. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in altri errori di diritto prendendo in considerazione la «genesi» dell’adozione delle misure. Infatti, esso avrebbe dato un’interpretazione erronea alla giurisprudenza relativa alla nozione di decisione di associazione di imprese, quale espressione della volontà del Groupement, e snaturato gli elementi di prova messi a sua disposizione per attribuire un’intenzione anticoncorrenziale al Groupement nell’adozione delle misure messe in discussione.
Il Tribunale avrebbe anche commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in ordine agli obiettivi delle misure del Groupement. Più precisamente, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la giurisprudenza considerando che la lotta contro il parassitismo, obiettivo legittimo perseguito dalle misure adottate dal Groupement e riconosciuto dal Tribunale, potesse essere preso in considerazione soltanto in base all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE anziché all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Il Tribunale avrebbe peraltro commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in merito al contesto adeguato delle misure del Groupement. Più precisamente, il Tribunale avrebbe dato un’erronea interpretazione alla giurisprudenza relativa alla presa in considerazione del contesto giuridico, trascurando il suo obbligo di tenere conto dell’esperienza provata. In particolare, avrebbe interpretato erroneamente la sentenza della Corte C-209/07, Beef Industry Development e Barry Brothers, del 20 novembre 2008, volendo ravvicinare tale sentenza al caso di specie mentre le due fattispecie sarebbero fondamentalmente diverse. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto nella presa in considerazione del contesto economico e del funzionamento bifacciale del mercato nella presente controversia. Il Tribunale avrebbe infine ignorato la giurisprudenza relativa alla natura e alla portata del suo controllo sulle valutazioni economiche complesse, astenendosi dal procedere al controllo a minima cui era tenuto.
In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’applicazione della nozione di restrizione della concorrenza per l’effetto. Il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel suo esame degli effetti delle misure del Groupement. Invero, astenendosi dal rispondere ai motivi dedotti dal ricorrente in ordine agli effetti asseritamente anticoncorrenziali delle misure, esso avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato i principi della proporzionalità e della certezza del diritto non annullando l’ordine contenuto all’articolo 2, comma 2, della decisione C(2007) 5060 def. della Commissione. La violazione del principio di proporzionalità sarebbe caratterizzata dal mantenimento dell’ordine pronunciato dalla Commissione mentre esso non solo non era necessario per porre fine all’infrazione asseritamente constatata, ma anche sproporzionato rispetto al fine ricercato. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il principio della certezza del diritto non annullando l’ordine summenzionato mentre i termini di quest’ultimo risultano generici ed ambigui, lasciando il Groupement nell’incertezza in ordine alle misure che possono essere adottate per lottare contro il parassitismo e per provvedere alla protezione del sistema «CB».
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) l’8 febbraio 2013 — Markus Weiss/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-68/13)
2013/C 114/39
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Markus Weiss
Convenuta: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Quanti voli precedentemente effettuati con l’aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l’esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite; e, in caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale. |
3) |
Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 15 febbraio 2013 — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri e a.
(Causa C-79/13)
2013/C 114/40
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Arbeidshof te Brussel
Parti
Ricorrente: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Convenuti: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri (rappresentato da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Sanela Saciri (rappresentata da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Denis Saciri (rappresentato da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, qualora uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE (1) del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, scelga di garantire il sostegno materiale in forma di un sussidio economico, detto Stato membro abbia ulteriormente qualche responsabilità di far sì che il richiedente asilo, in un modo o nell’altro, possa avvalersi delle norme minime di protezione della direttiva, come formulate agli articoli 13, paragrafi 1 e 2,14, paragrafi 1, 3,5 e 8, della medesima. |
2) |
Se il sussidio economico, di cui all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva, debba essere concesso con decorrenza dal momento della domanda di asilo e della domanda di accoglienza, oppure dalla scadenza del termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, oppure da un’altra data. Se il sussidio economico debba essere tale da consentire al richiedente asilo, in caso di mancata accoglienza materiale offerta dallo Stato membro o da un organismo da questo indicato, di provvedere esso stesso in ogni momento al proprio alloggio, eventualmente in una struttura alberghiera, in attesa che gli venga offerto un alloggio fisso o che egli stesso sia in grado ottenere un alloggio più definitivo. |
3) |
Se sia compatibile con la direttiva che uno Stato membro conceda l’accoglienza materiale solo nei limiti in cui le strutture di accoglienza esistenti, predisposte dallo Stato, sono in grado di assicurare detto alloggio e rinvii il richiedente asilo che non vi trova posto all’assistenza sociale, a disposizione di tutti i cittadini dello Stato membro, e ciò senza che siano previste le norme giuridiche e le strutture necessarie affinché gli enti non costituiti dallo Stato stesso siano effettivamente in grado di offrire ai richiedenti asilo entro un breve termine un’accoglienza dignitosa. |
(1) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio (GU L 31, pag. 18).
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/26 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-81/13)
2013/C 114/41
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, A. Dashwood, QC)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione 2012/776/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1); |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Con il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede l’annullamento, conformemente all’articolo 264 TFUE, della decisione 2012/776/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. |
2) |
Il Regno Unito chiede che la Corte voglia:
|
3) |
L’articolo 48 TFUE è il fondamento giuridico sostanziale indicato nella decisione. |
4) |
La proposta di decisione del Consiglio di associazione allegata alla decisione del Consiglio abrogherebbe e sostituirebbe la decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione sull’applicazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee a lavoratori turchi e ai membri delle loro famiglie. |
5) |
Il Regno Unito sostiene che l’articolo 48 TFUE non può fungere da fondamento giuridico sostanziale di una misura atta a comportare conseguenze del genere. Si tratta di una disposizione intesa a facilitare la libertà di movimento per cittadini di Stati membri nel mercato interno. Il fondamento giuridico corretto sarebbe l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Esso attribuisce la competenza ad adottare misure concernenti «la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri». La decisione del Consiglio costituisce precisamente una tale misura. |
6) |
L’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura al Titolo V della parte terza del Trattato di cui trattasi. Conformemente al Protocollo 21 dei Trattati, le misure adottate a norma del Titolo V si applicano al Regno Unito (o all’Irlanda) solo qualora essi manifestino l’intenzione di «partecipare» a tali misure. Scegliendo erroneamente l’articolo 48 TFUE invece dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE come fondamento giuridico sostanziale della decisione, il Consiglio ha negato di riconoscere il diritto del Regno Unito di non partecipare all’adozione della decisione e di non esserne vincolato. |
7) |
Si richiede pertanto l’annullamento della decisione del Consiglio 2012/776/CE, a motivo del fatto che essa è stata adottata partendo da un fondamento giuridico errato, con la conseguenza che i diritti del Regno Unito ai sensi del Protocollo 21 non sono stati rispettati. |
8) |
A sostegno delle sue affermazioni, il Regno Unito si basa sulle disposizioni espresse degli articoli 48 e 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, interpretate nel contesto del Trattato e alla luce della giurisprudenza. Esso deduce altresì il fatto che la decisione 2012/776/UE del Consiglio è pressoché identica a nove decisioni del Consiglio che sono state adottate a norma di altri accordi di associazione sul fondamento dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera b). |
(1) GU L 340, pag. 19.
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbetsdomstolen (Svezia) il 19 febbraio 2013 — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetarförbundet/Svenska Transportarbetarförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
(Causa C-83/13)
2013/C 114/42
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Arbetsdomstolen
Parti
Ricorrenti:
|
Fonnship A/S |
|
Svenska Transportarbetarförbundet |
Resistenti:
|
Svenska Transportarbetarförbundet |
|
Fonnship A/S |
|
Facket för Service och Kommunikation (SEKO) |
Questione pregiudiziale
Se le norme sulla libera circolazione di servizi di trasporto marittimo contenute nell’accordo SEE, che trovano corrispondenti norme nel Trattato CE, siano applicabili a una società avente sede in uno Stato AELS allorché le attività da essa esercitate assumano la forma di servizi di trasporto forniti in uno Stato membro della Comunità oppure uno Stato AELS con una nave registrata, ovvero battente bandiera, in un paese terzo non appartenente alla Comunità/al SEE
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/28 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 dalla 1. garantovaná a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) emessa il 12 dicembre 2012, causa T-392/09, 1. garantovaná a.s./Commissione europea
(Causa C-90/13 P)
2013/C 114/43
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, avvocato, P. Lasok QC, J. Holmes, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la decisione del Tribunale del 12 dicembre 2012, causa T-392/09, nella parte riguardante il secondo motivo da essa dedotto nel ricorso dinanzi al Tribunale; |
— |
accogliere tale motivo in quanto fondato; |
— |
ridurre il livello dell’ammenda a EUR 2.1 milioni, che rappresenta il 10 % del fatturato della ricorrente nel 2008, come indicato al paragrafo 84 della sentenza impugnata; e |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che il Tribunale ha errato nel respingere il suo secondo motivo.
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1): «…l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato [dell’impresa di cui trattasi] realizzato durante l'esercizio sociale precedente», il quale rappresenta l’ultimo esercizio sociale completo immediatamente precedente la data di adozione della decisione della Commissione che accerta la violazione delle regole di concorrenza e impone un’ammenda.
Nella presente causa il «fatturato realizzato durante l’esercizio sociale precedente» era quello relativo al 2008, e non il fatturato preso in considerazione dalla Commissione. L’utilizzo del fatturato del 2007 ha prodotto l’effetto di aumentare l’ammenda imposta alla Garantovaná fino a poco meno del 100 % del suo fatturato realizzato durante l’esercizio sociale precedente la data di adozione della decisione della Commissione (22 luglio 2009).
La ricorrente sostiene che l’utilizzo da parte della Commissione del fatturato del 2007 era contrario alla chiara lettera e alla finalità dell’articolo 23, paragrafo 2, ed era illegittimo. Come affermato nel secondo motivo dedotto dalla Garantovaná nel procedimento dinanzi al Tribunale, l’ammenda dovrebbe essere quindi ridotta conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, o nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito della Corte ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.
(1) Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/28 |
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13.12.2012, causa T-103/08, Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, Eni SpA/Commissione europea
(Causa C-93/13 P)
2013/C 114/44
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte, R. Striani, agenti)
Altre parti nel procedimento: Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, Eni SpA
Conclusioni
— |
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce a EUR 106 200 000 l’importo dell’ammenda inflitta dalla decisione ad ENI e Versalis; |
— |
respingere integralmente il ricorso di primo grado; |
— |
condannare le ricorrenti in primo grado alle spese relative ai due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
(i) |
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione ha violato i diritti di difesa di ENI, applicando una maggiorazione a titolo di recidiva all’ammenda comminata in solido ad ENI e Versalis per due infrazioni commesse in passato da società controllate al 100 % o quasi da ENI, sebbene le due decisioni che avevano constatato tali infrazioni non fossero state indirizzate ad ENI (che non aveva pertanto ricevuto una comunicazione degli addebiti per dette infrazioni). In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato che, con riferimento all’imputazione della recidiva, i diritti della difesa sono garantiti se, al momento in cui la Commissione annuncia la sua intenzione di imputare la recidiva, essa dà alle parti la possibilità di dimostrare che le relative condizioni non sono soddisfatte. Il Tribunale ha inoltre omesso di considerare che, imputando la recidiva per una successiva violazione delle regole di concorrenza, la Commissione non sanziona retroattivamente la prima violazione, ma trae semplicemente le conseguenze del fatto che la stessa impresa (entità economica) ha commesso una nuova infrazione. |
(ii) |
Il Tribunale avrebbe travalicato i limiti della sua competenza ed avrebbe violato il principio dispositivo, l’art. 21 dello Statuto della Corte nonché gli artt. 44, par. 1, e 48, par. 2, del Regolamento di procedura del Tribunale esaminando una questione di diritto (relativa ad una presunta violazione del principio di parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda) che non era stata sollevata dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio. |
(iii) |
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di parità di trattamento con riferimento al «coefficiente moltiplicatore» a fini dissuasivi ed è incorso in un difetto di motivazione. In particolare, il Tribunale ha ignorato il margine di discrezionalità della Commissione per la determinazione delle ammende alla luce delle circostanze rilevanti, costringendola a compiere un puro calcolo matematico per stabilire il coefficiente moltiplicatore da applicare ad ENI e Versalis. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente chiesto alla Commissione di assicurare una diretta proporzionalità tra le percentuali di aumento dell’ammenda a fini dissuasivi ed i fatturati delle imprese, e non tra i coefficienti moltiplicatori o tra le ammende risultanti dall’applicazione dei coefficienti moltiplicatori (le ammende moltiplicate) ed il fatturato globale delle imprese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/29 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-100/13)
2013/C 114/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e G. Zavvos, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la convenuta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, in particolare ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, in quanto, le autorità tedesche utilizzano le norme tecniche edilizie per imporre ulteriori autorizzazioni ai fini dell’effettivo accesso al mercato e l’impiego di prodotti per l’edilizia, invece di adottare i metodi e i criteri di valutazione richiesti ai sensi delle norme europee armonizzate. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La convenuta avrebbe violato gli articoli 4 e 6 della direttiva 89/106/CEE. L’utilizzo di norme tecniche per l’edilizia renderebbe necessarie ulteriori autorizzazioni preventive ai fini dell’effettivo accesso al mercato e l’impiego di tali prodotti. In molti casi non si tratterebbe di eventuali requisiti riguardanti nuove caratteristiche. Anzi, si farebbe riferimento a requisiti fissati prima dell’armonizzazione, che avrebbero potuto e dovuto essere eliminati con l’adozione dei metodi e dei criteri di valutazione imposti nell’ambito della disciplina armonizzata.
Tribunale
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/30 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA
(Causa T-93/10) (1)
(REACH - Identificazione della sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come sostanza estremamente problematica - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Parità di trattamento - Proporzionalità)
2013/C 114/46
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spagna), Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Paesi Bassi), Deza, a.s. (Valašske Meziříčí, Repubblica ceca), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito), Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio) e Rütgers Poland sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polonia) (rappresentanti: inizialmente avv. Ti K. Van Maldegem e R. Cana, e P. Sellar, solicitor, successivamente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con la quale si identifica la pece, catrame di carbone, alta temperatura (CE n. 266-028-2) come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bilbaína de Alquitranes, SA, la Cindu Chemicals BV, la Deza, a.s., la Industrial Química del Nalón, SA, la Koppers Denmark A/S, la Koppers UK Ltd, la Rütgers Germany GmbH, la Rütgers Belgium NV e la Rütgers Poland sp. z o.o. sono condannate alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/30 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Rütgers Germany e a./ECHA
(Causa T-94/10) (1)
(REACH - Identificazione dell’olio di antracene come sostanza estremamente problematica - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Parità di trattamento - Proporzionalità)
2013/C 114/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio), Deza, a.s. (Valašske Meziříčí, Repubblica ceca), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna) e Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana, e P. Sellar, solicitor, successivamente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), pubblicata il 13 gennaio 2010, con la quale si identifica l’olio di antracene, (CE n. 292-602-7) come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Rütgers Germany GmbH, la Rütgers Belgium NV, la Deza, a.s., la Industrial Química del Nalón, SA e la Bilbaína de Alquitranes, SA sono condannate alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/31 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Cindu Chemicals e a./ECHA
(Causa T-95/10) (1)
(REACH - Identificazione dell’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente problematica - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Parità di trattamento - Proporzionalità)
2013/C 114/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Paesi Bassi), Deza, a.s. (Valašske Meziříčí, Repubblica ceca), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), e Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana, e P. Sellar, solicitor, poi avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e G. Wilms, poi P. Oliver e E. Manhaeve, agenti, assistiti da K. Sawyer, barrister, poi P. Oliver e E. Manhaeve)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), pubblicata il 13 gennaio 2010, con la quale si identifica l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene (CE n. 292-604-8) come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Cindu Chemicals BV, la Deza, a.s., la Koppers Denmark A/S e la Koppers UK Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/31 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Rütgers Germany e a./ECHA
(Causa T-96/10) (1)
(REACH - Identificazione dell’olio di antracene (pasta di antracene) come sostanza estremamente problematica - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Parità di trattamento - Proporzionalità)
2013/C 114/49
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio), Deza, a.s. (Valašske Meziříčí, Repubblica ceca), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca) e Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana, e P. Sellar, solicitor, successivamente avv.ti Van Maldegem e Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), pubblicata il 13 gennaio 2010, con la quale si identifica l’olio di antracene (pasta di antracene) (CE n. 292-603-5) come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Rütgers Germany GmbH, la Rütgers Belgium NV, la Deza, a.s., la Koppers Denmark A/S e la Koppers UK Ltd sono condannate alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/32 |
Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2013 — Mayer Naman/UAMI — Daniel e Mayer (David Mayer)
(Causa T-498/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo David Mayer - Marchio nazionale denominativo anteriore DANIEL & MAYER MADE IN ITALY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Richiesta di prova dell’uso effettivo presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Tardività - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)
2013/C 114/50
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: David Mayer Naman (Roma) (rappresentanti: inizialmente S. Sutti, S. Cazzaniga e V. Fedele, successivamente V. Fedele e M. Spolidoro, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Daniel e Mayer Srl (Milano) (rappresentanti: M. Andreolini e A. Parini, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 luglio 2010 (procedimento R 413/2009-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Daniel e Mayer Srl e David Mayer Naman.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. David Mayer Naman è condannato alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/32 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Acino/Commissione
(Causa T-539/10) (1)
(Medicinali per uso umano - Sospensione dell'immissione in commercio e ritiro di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Clopidogrel - Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio - Divieto di immissione in commercio dei medicinali - Regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 2001/83/CE - Proporzionalità - Obbligo di motivazione)
2013/C 114/51
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Acino AG, già Acino Pharma GmbH (Miesbach, Germania) (rappresentanti: R. Buchner e E. Burk, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, A. Sipos, G. Wilms, B.-R. Killmann e M. Šimerdová, poi da B.-R. Killmann e M. Šimerdová, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 29 marzo 2010 e del 16 settembre 2010, relative alla sospensione dell'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti il principio attivo Clopidogrel prodotto in un determinato stabilimento, al ritiro dei lotti di detti medicinali dal mercato, alla modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio e al divieto di immissione in commercio di detti medicinali.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui esso è diretto avverso le decisioni della Commissione C(2010) 2204 e C(2010) 2208, del 29 marzo 2010, e C(2010) 6429 e C(2010) 6436, del 16 settembre 2010. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Acino AG è condannata alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/33 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Schönberger/Parlamento
(Causa T-186/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Diritto di petizione - Petizione rivolta al Parlamento europeo - Petizione dichiarata ricevibile - Decisione che conclude la procedura di petizione - Atto non impugnabile - Irricevibilità)
2013/C 114/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Waldherr e U. Rösslein, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 25 gennaio 2011, con la quale si conclude l’esame della petizione, dichiarata ricevibile, presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2010 (petizione n. 1188/2010).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il sig. Peter Schönberger sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/33 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — FairWild Foundation/UAMI — Wild (FAIRWILD)
(Causa T-247/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo FAIRWILD - Marchio comunitario denominativo anteriore WILD - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 114/53
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: FairWild Foundation (Weinfelden, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Neuwald e S. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Germania) (rappresentante: avv. A. Franke)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 marzo 2011 (procedimento R 1014/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rudolf Wild GmbH & Co. KG e la FairWild Foundation
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FairWild Foundation è condannata alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/34 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Polonia/Commissione
(Causa T-370/11) (1)
(Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 - Parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell’assegnazione di quote di emissioni - Parità di trattamento - Proporzionalità)
2013/C 114/54
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, B. Majczyna, C. Herma e M. Nowacki, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/34 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Di Tullio/Commissione
(Causa T-39/12 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Congedo per servizio nazionale - Articolo 18, primo comma, del RAA - Effetti di una sentenza nel tempo)
2013/C 114/55
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Di Tullio (Rovigo, Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Woog e T. Bontinck, poi T. Bontinck, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 29 novembre 2011, Di Tullio/Commissione (F-119/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Roberto Di Tullio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/34 |
Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2013 — Castiglioni/Commissione
(Causa T-591/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca - Criteri di selezione - Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente - Motivi nuovi - Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto e in parte manifestamente irricevibile)
2013/C 114/56
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Castiglioni Srl (Busto Arsizio) (rappresentante: G. Turri, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e N. Bambara, successivamente S. Delaude e F. Moro, agenti, assistiti da D. Gullo, avvocato)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2010, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto ISM/2010/C05/004/OC relativa alla conclusione di un accordo quadro multiplo per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca della Commissione, della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente, nonché del bando di gara, e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento del danno
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Castiglioni Srl è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/35 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Club Hotel Loutraki e altri/Commissione
(Causa T-57/13)
2013/C 114/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Club Hotel Loutraki (Loutraki, Grecia); Vivere Entertainment AE (Atene, Grecia); Theros International Gaming, Inc. (Patrasso, Grecia); Elliniko Casino Kerkyras (Atene); Casino Rodos (Rodi, Grecia); e Porto Carras AE (Alimo, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione COMP F3/MC/erg*2012/127386 del 29 novembre 2012, recante rigetto della denuncia presentata dalle ricorrenti il 4 aprile 2012 attinente al presunto aiuto di Stato concesso all’OPAP dallo Stato greco; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti di essere ascoltati stabilito dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che la Commissione avrebbe omesso di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, 6 e 20 del regolamento n. 659/1999, il che costituirebbe sviamento di potere.
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto dei ricorrenti ad una buona amministrazione rispettivamente ai sensi degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
4) |
Quarto motivo, vertente su un manifesto errore di diritto nel valutare la conformità dell’accordo VLT e dell’Addendum e nel pervenire alla conclusione che essi non conferiscono alcun vantaggio economico all’OPAP.
|
20.4.2013 |
IT |
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C 114/36 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Club Hotel Loutraki e altri/Commissione
(Causa T-58/13)
2013/C 114/58
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Club Hotel Loutraki (Loutraki, Grecia); Vivere Entertainment AE (Atene, Grecia); Theros International Gaming, Inc. (Patrasso, Grecia); Elliniko Casino Kerkyras (Atene); Casino Rodos (Rodi, Grecia); e Porto Carras AE (Alimo, Grecia) e Kazino Aigaiou AE (Sira, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2012) 6777 def. relative al caso di aiuto di Stato SA 33988 (2011/N) del 3 ottobre 2012; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti di essere ascoltati stabilito dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che la Commissione avrebbe omesso di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, 6 e 20 del regolamento n. 659/1999, il che costituirebbe sviamento di potere.
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto dei ricorrenti ad una buona amministrazione rispettivamente ai sensi degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
4) |
Quarto motivo, vertente su un manifesto errore di diritto nel valutare la conformità dell’accordo VLT e dell’Addendum e nel pervenire alla conclusione che essi non conferiscono alcun vantaggio economico all’OPAP.
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20.4.2013 |
IT |
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C 114/37 |
Impugnazione proposta il 30 gennaio 2013 da BT avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 3 dicembre 2012, causa F-45/12, BT/Commissione
(Causa T-59/13 P)
2013/C 114/59
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BT (Bucarest, Romania) (rappresentante N. Visan, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 dicembre 2012, resa nella causa F-45/12; |
— |
riesaminare il caso e accogliere la richiesta della ricorrente; e |
— |
condannare la controinteressata alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione di uno dei principi che disciplinano il procedimento amministrativo, segnatamente il principio inquisitorio, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che il ricorso non era motivato, senza effettuare un’istruttoria sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado che si limitasse alle ragioni dedotte dalla ricorrente. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Violazione del principio dell’«accesso alla giustizia» e del principio dell’imparzialità del giudice, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto manifestamente inammissibile senza dare alla ricorrente la possibilità di rettificare e/o completare il ricorso, la quale rappresenta un diritto sancito, e riconosciuto, dalla normativa degli Stati membri nonché dai giudici europei (come ad esempio la Corte europea dei diritti dell’uomo). |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di «accesso alla giustizia», consistente nel fatto che il Tribunale ha negato il diritto di replica al controricorso presentato dal convenuto, e questo nonostante la ricorrente avesse espressamente richiesto il secondo scambio di memorie. Non avendo garantito tale diritto (quello di replica), il Tribunale ha privato la ricorrente della possibilità di rettificare la irregolarità dal medesimo riscontrata, e ciò in un momento in cui la ricorrente non avrebbe più potuto legittimamente presentare un nuovo ricorso, dato che era trascorso il termine per farlo (ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica). |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio relativo al diritto al contraddittorio dinanzi al giudice nonché del principio della pubblicità del processo, in quanto non sono state tenute udienze; tale principio è previsto dal Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non ha sentito la ricorrente in ordine alla inammissibilità del suo ricorso (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). |
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe applicato di fatto una «regola di cristallizzazione del giudizio», ritenendo che il ricorso fosse privo di motivi. |
7) |
Settimo motivo, nel quale si deduce che il Tribunale, avendo condannato la ricorrente alle spese di giudizio pur non avendo deciso il merito del ricorso, quando la ricorrente costituisce attualmente un «caso sociale» a seguito dello scioglimento del contratto di lavoro con la Commissione europea, ha violato l’articolo 89, paragrafo 6, del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi del quale «in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa». |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/38 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2013 — Intermune UK e altri/EMA
(Causa T-73/13)
2013/C 114/60
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Intermune UK Ltd (Londra, Regno Unito); Intermune, Inc. (Brisbane, Stati Uniti); e Intermune International AG (Muttenz, Svizzera) (rappresentanti: I. Dodds-Smith e A. Williams, solicitors, T. de la Mare, barrister, e F. Campbell, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione comunicata dalla convenuta alle ricorrenti il 15 gennaio 2013, di divulgare talune informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), nella misura in cui tale decisione riguarda la divulgazione di informazioni, presentate in precedenza dalle ricorrenti alla convenuta, che non sono ancora di pubblico dominio; e |
— |
condannare la convenuta a tutte le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha correttamente effettuato la ponderazione che è chiamata a svolgere ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nel senso di valutare se sussista, in punto di fatto, un interesse generale alla divulgazione delle informazioni controverse che travalichi l’esigenza di tutelare gli interessi commerciali delle ricorrenti dai considerevoli danni che sarebbero causati da tale divulgazione. |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha preso in considerazione in misura sufficiente altri importanti fattori rilevanti ai fini della ponderazione richiesta dalla legge, tra i quali:
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che se la convenuta avesse correttamente svolto la richiesta ponderazione, e avesse considerato tutti i fattori rilevanti, l’unica conclusione legittima, proporzionata e/o ragionevole sarebbe stata di non divulgare le informazioni controverse. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).
20.4.2013 |
IT |
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C 114/38 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — Regno Unito/BCE
(Causa T-93/13)
2013/C 114/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: K. Beal, QC, e E. Jenkinson, agente)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione della Banca centrale europea dell’11 dicembre 2012, che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (decisione BCE/2012/31) (GU 2013 L 13, pag. 8); |
— |
annullare parzialmente l’indirizzo della Banca centrale europea del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (indirizzo BCE/2012/27) (GU 2013 L 30, pag. 1); |
— |
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1) |
Con il primo motivo, il ricorrente asserisce che la BCE difettava del tutto di competenza a pubblicare gli atti impugnati, oppure, in subordine, non poteva procedervi senza fare ricorso alla promulgazione di uno strumento legislativo, come un regolamento, adottato dal Consiglio o, altrimenti, dalla BCE stessa. |
2) |
Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che gli atti impugnati impongono, de jure oppure de facto, un obbligo relativo allo stabilimento della sede ai sistemi di compensazione con controparte centrale («CCP») che intendano intraprendere operazioni di compensazione o di regolamento in euro e i cui scambi giornalieri eccedano un certo volume. Inoltre, o in subordine, essi limitano ovvero ostacolano la tipologia e/o l’entità dei servizi o del capitale che possono essere forniti ai CCP situati in Stati membri non appartenenti all’area Euro. Gli atti impugnati violano tutti o alcuni tra gli articoli 48, 56 e/o 63 TFUE, in quanto:
|
3) |
Con il terzo motivo, il ricorrente asserisce che gli atti impugnati violano gli articoli 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106 TFUE e con l’articolo 13 TUE, in quanto:
|
4) |
Con il quarto motivo, esso asserisce che imporre ai CCP stabiliti in uno Stato membro non appartenente all’area Euro di adottare una veste giuridica e una sede diverse costituisce una discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità. Tale obbligo violerebbe anche il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, in quanto i CCP aventi sede in Stati membri diversi sono soggetti a trattamento diverso senza obiettive giustificazioni. |
5) |
Con il quinto motivo, esso afferma che gli atti impugnati violano disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201, pag. 1). |
6) |
Con il sesto motivo esso sostiene che gli atti impugnati violano tutti o alcuni degli articoli II, XI, XVI e XVII dell’Accordo generale sul commercio di servizi (General Agreement on Trade and Services — GATS). |
7) |
Con il settimo motivo, il Regno Unito asserisce, senza con ciò assumersi l’onere di dimostrare che non vi è una giustificazione di interesse pubblico per tali restrizioni (mentre incomberebbe alla BCE l’onere di dimostrare la necessità di una deroga, se intende farlo), che qualsiasi giustificazione di ordine pubblico presentata dalla BCE non soddisferebbe il requisito della proporzionalità, in quanto sarebbero disponibili mezzi meno restrittivi per garantire la vigilanza sulle istituzioni finanziarie aventi sede nell’ambito dell’Unione ma fuori dell’area Euro. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/39 |
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2013 da Ioannis Ntouvas avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2012, causa F-107/11, Ntouvas/ECDC
(Causa T-94/13 P)
2013/C 114/62
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ioannis Ntouvas (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: avv. V. Kolias)
Controinteressato nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Stoccolma, Svezia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2012, causa F-107/11, Ntouvas/ECDC, che respinge il ricorso diretto all’annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2010 e lo condanna alle spese; |
— |
annullare la decisione contestata in primo grado; e |
— |
condannare il convenuto alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattordici motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica concernente l’onere e l’amministrazione della prova, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la richiesta del convenuto di prorogare il termine per depositare il suo controricorso in primo grado, nonostante il convenuto non avesse dimostrato le circostanze che a suo giudizio giustificavano tale proroga. |
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore sostanziale nell’accertamento dei fatti, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la data della notifica, al convenuto, dell’atto introduttivo in primo grado era il 7 novembre 2011 e non il 4 novembre 2011. |
3) |
Terzo motivo, vertente sull’erronea valutazione degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente interpretato, e valutato, i documenti del fascicolo che smentiscono gli argomenti addotti dal convenuto a sostegno della sua richiesta di prorogare il termine per depositare il suo atto introduttivo in primo grado. |
4) |
Quarto motivo, vertente sull’erronea qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente considerato come «eccezionali» le circostanze che il convenuto ha invocato nel richiedere la proroga del termine per depositare il suo controricorso in primo grado. |
5) |
Quinto motivo, vertente sull’errore nella constatazione dei fatti, in subordine nella qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente dichiarato che il ricorrente non aveva chiesto al Tribunale di accogliere le sue conclusioni e, in subordine, che le dichiarazioni del ricorrente non costituivano una richiesta di accogliere le sue conclusioni. |
6) |
Sesto motivo, vertente sull’erronea valutazione dei documenti nel fascicolo, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che due posizioni nei servizi del convenuto erano significativamente diverse tra loro. |
7) |
Settimo motivo, vertente sull’errore nello stabilire l’onere della prova, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, per carenza di prova, il motivo del ricorrente relativo al fatto che per lo meno uno dei membri del comitato paritetico per i rapporti informativi del convenuto era in conflitto di interessi, nonostante detto materiale probatorio consistesse in documenti identificati nell’atto introduttivo in primo grado e posti prontamente a disposizione del convenuto; in subordine, il Tribunale ha omesso di rispettare il suo obbligo, in quanto tribunale amministrativo che dirime controversie in materia di rapporti di lavoro, di disporre le misure di organizzazione del procedimento necessarie per ottenere detti documenti. Inoltre, il Tribunale ha travisato il fondamento giuridico del motivo del ricorrente e ha erroneamente interpretato l’articolo 9, paragrafo 6, della regola di esecuzione n. 20 sui rapporti informativi («la regola di esecuzione»), adottata dal direttore dell’ECDC il 17 aprile 2009. |
8) |
Ottavo motivo, vertente sull’errata interpretazione, e sul mancato esame, di un motivo relativo alla carenza di norme procedurali sul comitato paritetico per i rapporti informativi dell’ECDC. |
9) |
Nono motivo, vertente sulla distorsione della prova, in subordine sulla qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto privo di fondamento il motivo dedotto dal ricorrente relativo alla mancata verifica, da parte del comitato paritetico dell’ECDC, degli elementi che era tenuto a verificare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, della regola di esecuzione. |
10) |
Decimo motivo, vertente sull’erronea valutazione degli elementi di fatto e in subordine sulla qualificazione giuridica dei medesimi, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto sufficiente la motivazione del parere del comitato paritetico per i rapporti informativi dell’ECDC. |
11) |
Undicesimo motivo, vertente sull’erronea interpretazione di un motivo di diritto e sull’errore nella qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente interpretato il motivo dedotto dal ricorrente relativo alla carenza di motivazione del parere del comitato paritetico per i rapporti informativi del convenuto come un motivo vertente su un errore manifesto di valutazione, e ha ritenuto detta motivazione sufficiente. |
12) |
Dodicesimo motivo, vertente sull’erronea valutazione degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato che il rapporto informativo contestato non era viziato da un errore manifesto di valutazione dell’efficienza del ricorrente in termini di carico di lavoro. |
13) |
Tredicesimo motivo, vertente sull’erronea qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto proporzionata la censura formulata nel rapporto informativo, nonostante il convenuto, durante il periodo preso in esame dal rapporto informativo, non abbia portato a conoscenza del ricorrente gli asseriti problemi riguardanti la sua condotta. |
14) |
Quattordicesimo motivo, vertente sull’erronea valutazione degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha considerato il carico di lavoro del ricorrente come meno significativo di quanto fosse in realtà. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/41 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Toshiba Corp./Commissione
(Causa T-104/13)
2013/C 114/63
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz e P. Berghe, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione della Commissione del 5 dicembre 2012, adottata nel caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi per computer; |
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della decisione della Commissione del 5 dicembre 2012, adottata nel caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi per computer; |
— |
annullare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della decisione impugnata o, in subordine, ridurre la ammenda nella misura ritenuta equa dal Tribunale; |
— |
annullare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della decisione impugnata, o, in subordine, annullare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), nella parte in cui ritiene Toshiba responsabile in solido, o, in ulteriore subordine, ridurre la ammenda nella misura ritenuta equa dal Tribunale; |
— |
adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso; |
— |
condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara Toshiba Corporation responsabile della violazione dell’articolo 101 TFUE nel periodo che va dal 16 maggio 2000 all’11 aprile 2002. |
2) |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara Toshiba Corporation responsabile della violazione dell’articolo 101 TFUE nel periodo che va dal 12 aprile 2002 al 31 marzo 2003. |
3) |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara Toshiba Corporation responsabile della violazione dell’articolo 101 TFUE nel periodo che va dal 1o aprile 2003 al 12 giugno 2006. |
4) |
Quarto motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara Toshiba Corporation responsabile in solido con Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd.’s (in prosieguo: “MTPD”) per la partecipazione di quest’ultima alla violazione nel periodo che va dal 1o aprile 2003 al 12 giugno 2006. |
5) |
Quinto motivo, che deduce, in subordine al quarto motivo, l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara MTPD responsabile per la partecipazione alla violazione nel periodo che va dal 1o aprile 2003 al 12 giugno 2006. |
6) |
Sesto motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui, ai suoi articoli 2, paragrafo 2, lettera g), e 2, paragrafo 2, lettera h), irroga ammende, o, in via subordinata, sull’illegittimità nel calcolo dell’importo di tali ammende. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/42 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 — VTZ e altri/Consiglio
(Causa T-108/13)
2013/C 114/64
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russia); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russia); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Russia); and Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russia) (rappresentanti: J. Bellis, F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, nella parte in cui assoggetta le vendite indicate ai paragrafi 23-33 del medesimo regolamento impugnato all’inchiesta di riesame; |
— |
per effetto del parziale annullamento sopra richiesto, rettificare l’aliquota del dazio antidumping applicabile al gruppo TMK, riducendola dal 28,7 % al 13,6 %; e |
— |
condannare il Consiglio alle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio si sarebbe illegittimamente basato su criteri diversi da quelli risultanti dalla formulazione della normativa doganale applicabile al fine di determinare la classificazione dei tubi indicati ai paragrafi 23-33 del regolamento impugnato. |
2) |
Secondo motivo, vertente sull’erroneità dei motivi specifici sulla cui base il Consiglio ha concluso che i tubi indicati ai paragrafi 23-33 del regolamento impugnato non debbano essere inclusi nel codice NC 7304 59 10. |
3) |
Terzo motivo, nel quale si deduce che, alla luce delle specifiche circostanze del caso, il fatto che i tubi indicati ai paragrafi 23-33 del regolamento impugnato siano in concreto destinati alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete dimostra che gli stessi debbano essere inclusi nel codice NC 7304 59 10. |
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/42 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 da Maria Concetta Cerafogli avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 dicembre 2012, causa F-43/10, Cerafogli/BCE
(Causa T-114/13 P)
2013/C 114/65
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. L. Levi)
Controinteressata nel procedimento: Banca Centrale Europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
per l’effetto:
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— |
condannare la controinteressata alle spese del giudizio di appello e a quelle del primo grado di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dci diritti della difesa, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, violazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001 (1) e violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. A tale riguardo, la ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») ha commesso errori in diritto e ha violato il suo diritto alla difesa in quanto ha ritenuto che ella non avrebbe potuto confidare nell’obbligo della BCE di rispettare i diritti della difesa. Difatti, la decisione che ha respinto la sua denuncia ha pregiudicato in maniera sensibile gli interessi della ricorrente e, inoltre, il procedimento era stato «promosso» nei suoi confronti nel senso specificato dalla giurisprudenza (Commissione/Lisrestal). Stante il mancato riconoscimento alla ricorrente dell’accesso alla documentazione, ella è stata privata del diritto di difendere adeguatamente i propri diritti contro gli atti del procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale europeo, con la conseguente violazione anche del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e del dovere del giudice di motivare le proprie decisioni. A tale riguardo, la ricorrente aveva chiesto al TFP di ordinare alla BCE, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento di procedura del TFP, di produrre il fascicolo della inchiesta amministrativa completo di tutti gli allegati alla relativa relazione, ivi inclusi i verbali delle audizioni. La sentenza impugnata ha negato l’adozione di misure di organizzazione del procedimento in violazione del diritto della ricorrente a un ricorso giurisdizionale effettivo e al dovere del giudice di motivare le proprie decisioni. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del mandato della commissione d’inchiesta e del dovere di assistenza, in quanto le risultanze di entrambi i riesami (vale a dire, l’inchiesta amministrativa e il TFP) sono molto limitate poiché hanno dimostrato soltanto l’esistenza di alcuni colleghi che avevano riportato giudizi negativi sulla ricorrente e sul suo lavoro. Tuttavia, ciò non ha coinciso con l’ambito della denuncia presentata dalla ricorrente — e, quindi, con il mandato della commissione d’inchiesta — avente ad oggetto in particolare la valutazione delle risultanze riguardanti i giudizi negativi espressi nei suoi riguardi. Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di considerare l’ingiustizia di una siffatta situazione, nella quale la ricorrente non è stata informata delle opinioni negative riportate, e, quindi, si è vista relegare in una posizione marginale nella quale, a fronte del danno alla sua reputazione, era privata del diritto di difendersi. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 5, della Circolare amministrativa del Comitato esecutivo della BCE del 21 marzo 2006, n. 1/2006, relativa alle inchieste amministrative interne, nella parte in cui la decisione impugnata ha illegittimamente ritenuto che la trasmissione della relazione di inchiesta unitamente al fascicolo completo avrebbe dovuto avvenire solo nei confronti del responsabile dell’inchiesta. |
5) |
Quinto motivo, vertente sul mancato riconoscimento della sussistenza di un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del dovere del giudice di motivare le proprie decisioni, in quanto la nozione di errore manifesto di valutazione fatta propria dalla sentenza impugnata non è in linea con la giurisprudenza del Tribunale. Pertanto, la sentenza impugnata è erronea nella parte relativa al controllo di tale errore manifesto. |
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).
20.4.2013 |
IT |
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C 114/43 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2013 — Dennekamp/Parlamento
(Causa T-115/13)
2013/C 114/66
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer e T. Oeyen, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Parlamento dell’11 dicembre 2012, mediante la quale è stato rifiutato l’accesso: (i) a tutti i documenti che mostrano quali degli attuali membri del Parlamento europeo (in prosieguo: i «mPE») sono iscritti al fondo pensione integrativo (in prosieguo: il «fondo pensione»), (ii) alla lista dei nomi dei mPE che risultano iscritti al fondo pensione dopo il settembre 2005, e (iii) alla lista dei nomi degli attuali membri del fondo pensione in favore dei quali il Parlamento versa un contributo mensile. Detta decisione è stata comunicata al ricorrente il 12 dicembre 2012 con lettera recante riferimento A(2012)13180; e |
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condannare il Parlamento a rimborsare le spese sostenute dal ricorrente ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento di procedura del Tribunale, nonché le spese sostenute da eventuali parti intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 11 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1049/2011 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del Regolamento (CE) n. 45/2001 (2), in quanto la decisione impugnata, avendo erroneamente applicato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001, ha indebitamente limitato la portata del diritto di ricevere o di comunicare informazioni sancito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), nonché del diritto di accedere ai documenti ufficiali sancito dall’articolo 42 della Carta. In particolare:
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento, in conseguenza dei suddetti errori di diritto, è venuto meno al proprio obbligo di motivare in modo sufficiente e adeguato la decisione impugnata, in tal modo violando l’articolo 296 TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).
20.4.2013 |
IT |
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C 114/44 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione
(Causa T-125/13)
2013/C 114/67
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea n. C(2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, notificata in data 20 dicembre, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling SpA; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa, lo Stato ricorrente si rivolge contro la decisione della Commissione europea, che ha dichiarato che le misure poste in essere da SEA SpA, concessionaria della gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, in favore della controllata SEA Handling SpA, incaricata della gestione dei servizi di assistenza a terra nei medesimi aeroporti — misure consistenti essenzialmente in apporti reiterati di capitale a ripianamento delle perdite di esercizio — costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali sub specie di violazione del diritto al contraddittorio e carenza di istruttoria.
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché dell’esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli artt.107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché sull’esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.
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Tribunale della funzione pubblica
20.4.2013 |
IT |
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C 114/46 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 febbraio 2013 — Labiri/CESE
(Causa F-124/10) (1)
(Funzione pubblica - Dovere di assistenza - Articolo 12 bis dello Statuto - Molestie psicologiche - Inchiesta amministrativa)
2013/C 114/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassilliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avocats)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Arsène e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire, avocats)
Oggetto
Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione di archiviare senza seguito il procedimento di indagine amministrativa avviato a seguito della denuncia di molestie psicologiche depositata dalla ricorrente
Dispositivo
1) |
La decisione del 18 gennaio 2010 del Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo è annullata. |
2) |
Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Labiri. |
(1) GU C 63 del 26.2.2011, pag. 34.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/46 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 febbraio 2013 — Bojc Golob/Commissione
(Causa F-74/11) (1)
(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Contratto a tempo indeterminato - Risoluzione)
2013/C 114/69
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovenia) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)
Oggetto
Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione dell’AACC di risolvere il contratto a tempo indeterminato della ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Bojc Golob sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 290 del 1o.10.2011, pag. 20.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/46 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-113/11) (1)
(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)
2013/C 114/70
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento degli arretrati della retribuzione per il mese di agosto 2010
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 25 del 28.1.2012, pag. 69.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/47 |
Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-7/13)
2013/C 114/71
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione recante rigetto del reclamo avverso la decisione adottata in risposta alla domanda del ricorrente, destinato alla delegazione della Commissione a Antananarivo, in Madagascar, intesa a conseguire il risarcimento danni per le difficoltà incontrate durante l’istallazione in tale città.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione adottata da un direttore dell’Unità nella Direzione generale «Risorse umane e sicurezza, avente a oggetto la “domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto — 0/867/11, intesa ad ottenere il risarcimento danni per le difficoltà incontrate durante la Sua istallazione a Antananarivo”, a termini della quale tale domanda è respinta in base al rilievo che “le condizioni richieste per un siffatto risarcimento del danno morale e psicologico” non ricorrerebbero in quanto dai fatti risulterebbe che “la Delegazione ha fatto il necessario per risolvere i problemi incontrati, facendo eseguire lavori complementari nell’alloggio iniziale e proponendoLe, durante l’esecuzione di tali lavori, possibilità di un alloggio alternativo”; |
— |
annullare la risposta al reclamo del ricorrente a termini del quale l’APN rigetta il suo reclamo in base al rilievo che (i) “nella specie non può essere imputato all’amministrazione alcun errore nell’esercizio delle sue funzioni, né tanto meno quanto alla legittimità”, (ii) il ricorrente “non ha fornito il minimo indizio di prova quanto agli asseriti danni morali o psicologici” e (iii) la decisione contestata si è dilungata sulle prove della benevolenza dell’amministrazione nei confronti del reclamante» e «secondo costante giurisprudenza, si può porre rimedio a un eventuale difetto di motivazione con un’adeguata motivazione fornita in fase di risposta al reclamo», il che si sarebbe verificato nella specie; |
— |
condannare la Commissione al pagamento, a titolo di indennità per il danno morale e psicologico del ricorrente, provvisoriamente valutato, con riserva di aumento o di diminuzione in corso di giudizio, di EUR 30 000; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/47 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-18/13)
2013/C 114/72
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti di pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione del 17 gennaio 2012 recante il calcolo dell’abbuono dei suoi diritti pensionistici maturati prima della sua entrata in servizio presso la Commissione; |
— |
se necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 13 novembre 2012 diretto ad ottenere l’applicazione delle DGE e dei tassi attuariali in vigore al momento della sua domanda di trasferimento dei suoi diritti pensionistici; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/48 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-20/13)
2013/C 114/73
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione implicita che rigetta la domanda del ricorrente al risarcimento per il ritardo nella redazione delle sue relazioni di valutazione per gli anni 2008 e 2009.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione europea che rigetta implicitamente la domanda del ricorrente proposta il 13 gennaio 2012; |
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se necessario, annullare la decisione dell’APN del 20 novembre 2012, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 24 luglio 2012; |
— |
concedere al ricorrente l’importo stabilito ex aequo et bono e a titolo provvisorio a EUR 1 per il danno materiale subito e a EUR 1 per il danno morale subito; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
20.4.2013 |
IT |
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C 114/48 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 febbraio 2013 — Kimman/Commissione
(Causa F-16/12) (1)
2013/C 114/74
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 138 del 12.05.2012, pag. 33.
20.4.2013 |
IT |
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C 114/48 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 febbraio 2013 — M/EMA
(Causa F-47/12) (1)
2013/C 114/75
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 227 del 28.7.2012, pag. 37.