ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.112.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 112 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 112/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 112/02 |
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Corte dei conti |
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2013/C 112/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 112/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 112/05 |
Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.847/E-BOOKS ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 112/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 112/01
Data di adozione della decisione |
25.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34408 (12/N) |
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Stato membro |
Finlandia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelma/Innovationsstöd till den finländska varvsindustrin |
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Base giuridica |
Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta/Statsunderstödslag (688/2001), Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Innovazione, sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 60 milioni di EUR |
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Intensità |
30 % |
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Durata |
1.8.2012-31.12.2013 |
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Settore economico |
Costruzione di navi e di strutture galleggianti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
25.3.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35563 (13/N) |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
High-end television tax relief |
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Base giuridica |
Finance Bill 2013 |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 205 milioni di GBP |
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Intensità |
20 % |
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Durata |
1.4.2013-31.3.2018 |
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Settore economico |
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
25.3.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35564 (13/N) |
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Stato membro |
Regno Unito |
||||||
Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Animation tax relief |
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Base giuridica |
Finance Bill 2013 |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura |
||||||
Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 60 milioni di GBP |
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Intensità |
20 % |
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Durata |
1.4.2013-31.3.2018 |
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Settore economico |
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
20.3.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35575 (12/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Plan d'aide au report moda vers le transport par voies navigables pour la période 2013-2017 |
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Base giuridica |
Article 3 du décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de voies navigables de France modifié par l'article 2 du décret no 2008-1321 du 16 décembre 2008. |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
20.3.2013-31.12.2017 |
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Settore economico |
Attività dei servizi connessi al trasporto terrestre, movimentazione merci, trasporto di merci per vie d'acqua interne |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 112/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 aprile 2013
2013/C 112/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3045 |
JPY |
yen giapponesi |
128,40 |
DKK |
corone danesi |
7,4553 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85480 |
SEK |
corone svedesi |
8,5008 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2164 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5870 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,875 |
HUF |
fiorini ungheresi |
297,97 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7002 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1147 |
RON |
leu rumeni |
4,3729 |
TRY |
lire turche |
2,3422 |
AUD |
dollari australiani |
1,2633 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3362 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1268 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5454 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6112 |
KRW |
won sudcoreani |
1 461,22 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,9538 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0632 |
HRK |
kuna croata |
7,6147 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 675,98 |
MYR |
ringgit malese |
3,9579 |
PHP |
peso filippino |
53,781 |
RUB |
rublo russo |
41,2100 |
THB |
baht thailandese |
37,452 |
BRL |
real brasiliano |
2,6207 |
MXN |
peso messicano |
15,8927 |
INR |
rupia indiana |
70,4070 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 112/6 |
Relazione speciale n. 23/2012 «Le misure strutturali dell’UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?»
2013/C 112/03
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 23/2012 «Le misure strutturali dell’UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
European Court of Auditors |
Unit ‘Audit: Production of Reports’ |
12, rue Alcide de Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: eca-info@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 112/7 |
Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2013/C 112/04
Il Ministero dello sviluppo economico, rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Apennine Energy Spa, convenzionalmente denominata «Tardiano», per un’area ubicata nelle regioni Basilicata e Campania, in particolare nelle province di Potenza e Salerno, delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle coordinate geografiche di seguito indicate:
Vertici |
Longitudine E Monte Mario |
Latitudine N |
A |
3°22′ |
40°20′ |
B |
3°23′ |
40°20′ |
C |
3°23′ |
40°18′ |
D |
3°22′ |
40°18′ |
E |
3°22′ |
40°14′ |
F |
3°27′ |
40°14′ |
G |
3°27′ |
40°13′ |
H |
3°28′ |
40°13′ |
I |
3°28′ |
40°12′ |
L |
3°29′ |
40°12′ |
M |
3°29′ |
40°11′ |
N |
3°30′ |
40°11′ |
O |
3°30′ |
40°09′ |
P |
3°27′ |
40°09′ |
Q |
3°27′ |
40°08′ |
R |
3°24′ |
40°08′ |
S |
3°24′ |
40°09′ |
T |
3°22′ |
40°09′ |
U |
3°22′ |
40°10′ |
V |
3°21′ |
40°10′ |
Z |
3°21′ |
40°11′ |
A' |
3°20′ |
40°11′ |
B' |
3°20′ |
40°12′ |
C' |
3°19′ |
40°12′ |
D' |
3°19′ |
40°13′ |
E' |
3°14′ |
40°13′ |
F' |
3°14′ |
40°16′ |
G' |
3°15′ |
40°16′ |
H' |
3°15′ |
40°17′ |
I' |
3°18′ |
40°17′ |
L' |
3°18′ |
40°18′ |
M' |
3°21′ |
40°18′ |
N' |
3°21′ |
40°19′ |
O' |
3°22′ |
40°19′ |
Le coordinate suindicate sono determinate secondo la cartografia nazionale dell’Istituto geografico militare (I.G.M.) — Foglio della carta d’Italia alla scala 1:100 000 n. 210.
Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 212,40 km2.
Conformemente alla direttiva summenzionata; all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.
L’autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.
La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:
legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.
Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
Ministero dello sviluppo economico |
Dipartimento per l’energia |
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche |
Divisione VI |
Via Molise 2 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
L’istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica «ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 112/9 |
Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.847/E-BOOKS
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 112/05
1. INTRODUZIONE
1. |
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare — può adottare una decisione che renda detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l'intervento della Commissione non è più giustificato. |
2. |
A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione. |
2. SINTESI DEL CASO
3. |
Il 1o marzo 2013 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 circa la condotta di The Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group (una divisione di Pearson plc), Penguin Group (USA) Inc. e Dorling Kindersley Holdings Limited (cui si farà collettivamente riferimento con la denominazione «Penguin») riguardo alla vendita al pubblico di libri elettronici nel SEE. |
4. |
Nella sua valutazione preliminare la Commissione è giunta alla conclusione che, mediante la sostituzione congiunta a livello globale di un modello di vendita all'ingrosso di libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini di base, Penguin, Hachette Livre SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited e HarperCollins Publishers, L.L.C. («Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH («Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc. («Simon & Schuster») e Apple, Inc. («Apple») potrebbero avere attuato una pratica concordata, avente per oggetto di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o di impedire la distribuzione nel SEE di libri elettronici a prezzi più bassi in violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. |
5. |
Ad Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan e Simon & Schuster si farà in seguito riferimento collettivamente con la denominazione «i quattro editori», mentre a Penguin e ai quattro editori si farà riferimento collettivamente con la denominazione «i cinque editori». |
6. |
Per attuare la propria strategia globale nel SEE (ivi compreso, ma non solo, nel Regno Unito, Francia e Germania), ciascuno dei cinque editori ha firmato con Apple un contratto di agenzia che contiene gli stessi termini di base — compresa la clausola della nazione più favorita riguardante il prezzo al consumo («clausola NPF»), griglie di prezzi massimi al dettaglio e il livello della commissione dell'agente — per la vendita al pubblico di libri elettronici all'interno del SEE. Avendo firmato con Apple contratti di agenzia agli stessi termini di base, tra cui in particolare la clausola di prezzo al consumo NPF, per evitare di perdere proventi e vedersi ridurre i margini di guadagno relativi alla vendita dei propri libri elettronici su iBookstore, ognuno dei cinque editori ha dovuto esercitare pressioni sugli altri principali rivenditori di libri elettronici al dettaglio nel SEE affinché anch'essi adottassero il modello di agenzia. |
7. |
Il 12 dicembre 2012, la Commissione ha adottato, nell'ambito dello stesso procedimento, una decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti dei quattro editori e di Apple, con cui ha reso vincolanti gli impegni offerti dai quattro editori e da Apple ed ha chiuso il procedimento nei loro confronti. Penguin non figurava tra i destinatari della decisione. |
8. |
La valutazione preliminare non mirava a esaminare la compatibilità con l'articolo 101 del TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE dei contratti di agenzia conclusi da Penguin con Apple e con altri rivenditori. |
3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
9. |
Penguin non concorda con la valutazione preliminare della Commissione ma ha comunque offerto alcuni impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Tali impegni lasciano impregiudicate le normative nazionali che autorizzano o obbligano Penguin a stabilire a propria discrezione i prezzi al dettaglio dei libri elettronici («norme sui prezzi di vendita imposti»). |
10. |
Gli elementi essenziali degli impegni proposti da Penguin sono descritti di seguito: |
11. |
Se non ancora risolti, Penguin si impegna a porre fine ai relativi accordi di agenzia conclusi con Apple per la vendita di libri elettronici nel SEE. |
12. |
Inoltre, Penguin offrirà a ciascun rivenditore diverso da Apple la facoltà di porre fine agli accordi di agenzia conclusi per la vendita di libri elettronici che: i) restringano, limitino o impediscano al rivenditore di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio o di offrire prezzi scontati o promozioni, oppure ii) contemplino la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni di Penguin. Laddove il rivenditore decida di non avvalersi della facoltà di porre fine a tale contratto, Penguin vi porrà fine secondo i termini ivi previsti. |
13. |
Per un periodo di due anni dalla notifica della decisione a Penguin, quest'ultima si impegna a non restringere, limitare o impedire ai rivenditori di libri elettronici la facoltà di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio dei libri elettronici e/o di offrire prezzi scontati e promozioni. Per quanto riguarda i contratti d'agenzia, il valore complessivo dei prezzi scontati o delle promozioni offerte da un rivenditore non deve comunque superare l'ammontare complessivo equivalente alle commissioni totali che Penguin versa a quel rivenditore in un periodo di almeno un anno per la vendita al pubblico di libri elettronici. |
14. |
Inoltre, per un periodo di cinque anni dalla notifica della decisione a Penguin, quest'ultima si asterrà dal concludere contratti di vendita di libri elettronici all'interno del SEE che contengano la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni di Penguin. |
15. |
Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html |
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
16. |
La Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che renda vincolanti per Penguin gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito web della direzione generale della Concorrenza. Qualora gli impegni fossero in seguito modificati in maniera sostanziale, la Commissione condurrà un nuovo test di mercato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
17. |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni. |
18. |
Il termine per la presentazione delle osservazioni scade un mese dopo la data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita i terzi interessati a fornire una versione non riservata delle osservazioni in cui eventuali segreti aziendali o altri passaggi ritenuti riservati siano omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato». |
19. |
Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. Se alcuni aspetti degli impegni proposti sono giudicati problematici, si prega di suggerire soluzioni. |
20. |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/39.847/E-BOOKS per posta elettronica all'indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009, gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.