ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.110.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 110

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
17 aprile 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 110/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6870 — GE/Munich RE/Iberdrola Renovables France) ( 1 )

1

2013/C 110/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6746 — Mitsui/Severstal/Severstal-SSC-Vsevolozhsk JV) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 110/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2013/C 110/04

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra l'Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 110/05

Procedura nazionale per la concessione di diritti limitati di traffico aereo in Polonia

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6870 — GE/Munich RE/Iberdrola Renovables France)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 110/01

In data 9 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6870. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


17.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6746 — Mitsui/Severstal/Severstal-SSC-Vsevolozhsk JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 110/02

In data 6 febbraio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6746. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 aprile 2013

2013/C 110/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3129

JPY

yen giapponesi

128,37

DKK

corone danesi

7,4557

GBP

sterline inglesi

0,85690

SEK

corone svedesi

8,3823

CHF

franchi svizzeri

1,2163

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5220

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,868

HUF

fiorini ungheresi

294,75

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7006

PLN

zloty polacchi

4,1161

RON

leu rumeni

4,3763

TRY

lire turche

2,3524

AUD

dollari australiani

1,2654

CAD

dollari canadesi

1,3411

HKD

dollari di Hong Kong

10,1909

NZD

dollari neozelandesi

1,5468

SGD

dollari di Singapore

1,6220

KRW

won sudcoreani

1 463,08

ZAR

rand sudafricani

12,0084

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1178

HRK

kuna croata

7,6125

IDR

rupia indonesiana

12 760,76

MYR

ringgit malese

3,9913

PHP

peso filippino

54,309

RUB

rublo russo

41,1253

THB

baht thailandese

38,035

BRL

real brasiliano

2,6084

MXN

peso messicano

15,9744

INR

rupia indiana

71,0340


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/3


Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra l'Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza

2013/C 110/04

Ai fini dell'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Kosovo (1), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, l'Unione europea e le Parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.

In base a tali comunicazioni, la tabella allegata indica la data di entrata in vigore di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 156 del 26.5.2011).

Le date indicate nella tabella si riferiscono a:

la data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all'appendice I, articolo 3, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (in appresso «la convenzione»), in cui l'accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso, la data è preceduta da «(C)»,

la data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale, allegati all'accordo di libero scambio in questione, in altri casi.

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se le Parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le Parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari nelle Parti che non hanno concluso accordi con le Parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» (3).

Tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE sono stati aggiunti alla tabella allegata. Tuttavia la tabella allegata alla comunicazione 2012/C 154/07 della Commissione (4) rimane valida per il momento. Saranno gradualmente aggiunte altre date alla presente tabella ogni volta che un riferimento alla convenzione è inserito nell'accordo di libero scambio in questione.

Si ricorda inoltre che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un'unione doganale.

I codici per le Parti/i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

Albania

AL

Algeria

DZ

Bosnia-Erzegovina

BA

Croazia

HR

Egitto

EG

Isole Færøer

FO

Islanda

IS

Israele

IL

Giordania

JO

Libano

LB

Kosovo

KO

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK (5)

Montenegro

ME

Marocco

MA

Norvegia

NO

Serbia

RS

Svizzera (compreso il Liechtenstein)

CH (+ LI)

Siria

SY

Tunisia

TN

Turchia

TR

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS

Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

 

 

Stati EFTA

 

Partecipanti al processo di Barcellona

 

Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE (7)

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

HR

UE

 

1.1.2006

1.1.2006

1.1.2006

1.12.2005

1.11.2007

1.3.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

 (6)

 

 

 

 

 

 

 

CH (+ LI)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2005

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.9.2012

 

 

 

IS

1.1.2006

1.8.2005

 

1.8.2005

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.10.2012

 

 

 

NO

1.1.2006

1.8.2005

1.8.2005

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.11.2012

 

 

 

FO

1.12.2005

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (6)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

 

 

1.3.2007

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

 

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

(4)  GU C 154 del 31.5.2012, pag. 13.

(5)  L'uso di questo codice non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata secondo le conclusioni dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

(6)  Per le merci contemplate dall'unione doganale CE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1o gennaio 2007.

Per i prodotti del carbone e dell'acciaio la data di applicazione è il 1o marzo 2009.

(7)  Si prega di consultare la tabella allegata alla comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 154 del 31.5.2012, pag. 13, per le date di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE, l'Unione europea e la Turchia.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

17.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/7


Procedura nazionale per la concessione di diritti limitati di traffico aereo in Polonia

2013/C 110/05

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (1), la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguita in Polonia per l’attribuzione, ai vettori dell’Unione ammissibili, di diritti di traffico aereo limitati in virtù di accordi sui servizi aerei stipulati con i paesi terzi.

MINISTRO DEI TRASPORTI, DELLA COSTRUZIONE E DEGLI AFFARI MARITTIMI

Decreto legge n. 16

del 7 gennaio 2013

relativo alla procedura concorsuale che stabilisce le modalità per l’attribuzione di diritti di traffico soggetti a limitazioni

Ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 14, della legge sull’aviazione del 3 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale del 2012, punti 933, 951 e 1544) si stabilisce quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1.

Il presente decreto istituisce la procedura concorsuale per l’attribuzione di diritti di traffico soggetti a limitazioni e segnatamente:

1)

le informazioni da fornire nelle domande di autorizzazione;

2)

i documenti da accludere alle domande di autorizzazione;

3)

criteri dettagliati per l’attribuzione dei diritti di traffico soggetti a limitazioni;

4)

le condizioni per la revoca dell’autorizzazione.

§ 2.

Ai fini del presente decreto si intende per:

1)   «legge»: la legge sull’aviazione del 3 luglio;

2)   «autorità competente»: l’autorità dell’aviazione civile;

3)   «diritti di traffico soggetti a limitazioni»: limitazioni dell’esercizio dei diritti di traffico derivanti da un accordo internazionale o dai suoi allegati relative alla frequenza dei voli o al numero di vettori aerei a cui possono essere attribuiti diritti di traffico consistenti nella gestione di servizi aerei su rotte o territori tra la Repubblica di Polonia e un determinato paese terzo;

4)   «vettore aereo comunitario»: un vettore titolare di una licenza per la gestione di servizi aerei concessa dall’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Polonia conformemente al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3);

5)   «vettore aereo avente diritto»: un vettore aereo polacco o un vettore aereo comunitario stabilito sul territorio della Repubblica di Polonia ai sensi dell’articolo 192a, paragrafo 2, della legge.

PARTE SECONDA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E INVITO A PRESENTARE DOMANDE

§ 3.1.

Le domande di autorizzazione per la fornitura di servizi aerei regolari o di una serie di servizi aerei non regolari, in caso di diritti di traffico soggetti a limitazioni, devono contenere le informazioni seguenti:

1)

il nome del vettore aereo;

2)

l’indirizzo della sua sede;

3)

in caso di vettori aerei comunitari: nome, cognome e indirizzo della persona autorizzata a rappresentare il vettore avente diritto in Polonia o a ricevere le comunicazioni;

4)

la rotta o i territori oggetto della domanda con l’indicazione degli aeroporti interessati;

5)

la data prevista per l’inizio della fornitura dei servizi aerei e il periodo di gestione previsto;

6)

il numero previsto di servizi a settimana e i relativi giorni e orari con l’indicazione del tipo di aeromobili e della loro capacità;

7)

il tipo di servizio (passeggeri, merci, misto);

8)

il numero d’immatricolazione dell’aeromobile;

9)

un elenco dei contratti stipulati con altri vettori aerei per la gestione di una rotta mediante noleggio di aeromobili con equipaggio, qualora esistano tali contratti, che precisi la durata di tali contratti;

10)

per il servizio passeggeri, il numero dei posti passeggeri disponibili e per il servizio merci, la capacità di trasporto merci dell’aeromobile;

11)

previsioni per quanto riguarda la gestione della rotta o delle rotte interessate per tre periodi di pianificazione oraria che comprendano previsioni sul numero di passeggeri, il tasso medio mensile di riempimento previsto, la previsione dei costi totali di gestione della rotta e delle entrate totali dei servizi aerei previsti;

12)

dettagli sull’accesso dei passeggeri ai servizi offerti, segnatamente per quanto riguarda il metodo di distribuzione dei biglietti;

13)

la cronologia relativa alla fornitura dei servizi aerei soprattutto per quanto riguarda il volume del traffico passeggeri, il tasso di riempimento dei posti e i risultati finanziari della rotta, se essa è stata operata da tale vettore;

14)

il prezzo medio finale del biglietto sulla rotta nell’ultimo periodo di pianificazione oraria, compreso quello dei biglietti andata e ritorno ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;

15)

eventualmente, l’importo delle spese sostenute in precedenza per sviluppare il collegamento con il paese in questione.

2.

Alla domanda di cui al punto 1 occorre allegare i seguenti documenti:

1)

una copia della licenza per la fornitura di servizi aerei rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro interessato dell’Unione europea oppure, per i vettori aerei polacchi, il numero della licenza;

2)

una copia del certificato di vettore aereo rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro interessato dell’Unione europea oppure, per i vettori aerei polacchi, il numero del certificato;

3)

l’elenco delle tariffe che saranno applicate sulla rotta interessata e delle loro modalità di applicazione;

4)

gli attuali conti di gestione e, se disponibile, il rendiconto finanziario dell’ultimo esercizio o bilancio annuale accompagnato da un parere del revisore contabile se le norme di contabilità prevedono l’obbligo di un controllo sui conti;

5)

un piano aziendale relativo ad almeno due anni di attività dell’impresa che comprenda un bilancio, un conto profitti e perdite e un rendiconto finanziario in termini di liquidità, se l’impresa ha svolto un’attività, e informazioni sui costi previsti per le operazioni di avviamento della rotta o per la gestione della rotta in questione.

3.

Alla domanda di cui al punto 1 i vettori aerei comunitari devono inoltre allegare: i documenti di cui all’articolo 192a, paragrafo 2, della legge e una copia del mandato per la persona autorizzata a rappresentare il vettore e a ricevere le comunicazioni.

§ 4.1.

Quando riceve una domanda di autorizzazione nei casi in cui un accordo internazionale relativo alla fornitura di servizi aerei sulla rotta o il territorio in questione preveda diritti di traffico soggetti a limitazioni, il presidente dell’autorità competente pubblica, entro sette giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, sul bollettino di informazione pubblica informazioni relative alla domanda ricevuta. Tali informazioni indicano soltanto: il nome del vettore, la rotta per la quale viene presentata la domanda e il tipo di servizio (passeggeri, bagagli, merci o postale) e contengono un invito a tutti gli altri vettori autorizzati a presentare domanda di autorizzazione per la fornitura di servizi aerei sulla rotta in questione.

2.

L’invito di cui al punto 1 deve contenere:

1)

l’indicazione dei diritti di traffico soggetti a limitazioni oggetto del concorso;

2)

l’indicazione del luogo e della data di presentazione delle domande;

3)

i documenti elencati nella parte 3;

4)

informazioni sulle modalità di concorso, inclusi i criteri di valutazione.

§ 5.1.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’invito a presentare domanda di autorizzazione sul bollettino di informazione pubblica:

1)

i vettori di cui alla parte 4.1 devono presentare una domanda di autorizzazione conformemente alle disposizioni di cui alla parte 3;

2)

il vettore aereo che ha presentato domanda prima della pubblicazione dell’invito deve completare la propria domanda con le informazioni e i documenti di cui alla parte 3.

2.

Le domande presentate oltre il termine di cui al punto 1 sono escluse dal concorso.

3.

Dopo la scadenza del termine di cui al punto 1, il presidente dell’autorità competente procede a una valutazione formale al fine di verificare se i vettori aerei abbiano presentato le informazioni e i documenti previsti al punto 1.

§ 6.1.

Se, alla scadenza dei termini di cui alla parte 5.1, nessuno dei vettori aerei aventi diritto ha presentato domanda di autorizzazione, la domanda del vettore aereo avente diritto presentata prima della pubblicazione dell’invito viene esaminata conformemente all’articolo 191 della legge senza che abbia luogo alcun concorso.

2.

Se, alla scadenza dei termini di cui alla parte 5.1, solo un vettore aereo avente diritto secondo quanto stabilito nella parte 5, punto 1, lettera a), presenta una domanda di autorizzazione che soddisfa i requisiti di cui alla parte 3 e se il vettore aereo che ha presentato la domanda di autorizzazione prima della pubblicazione dell’invito non presenta i documenti e le informazioni richieste alla parte 5, punto 1, lettera b), la domanda del vettore aereo che è conforme alle condizioni stabilite nella parte 3 viene esaminata conformemente all’articolo 191 della legge senza che abbia luogo alcun concorso.

PARTE TERZA

CONCORSO

§ 7.1.

Il presidente dell’autorità competente indice il concorso:

1)

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di autorizzazione se, dopo la pubblicazione dell’invito, almeno uno dei vettori di cui alla parte 5.1.1 ha presentato una domanda di autorizzazione che soddisfa i requisiti formali stabiliti nella parte 3 e se il vettore aereo che ha presentato una domanda di autorizzazione prima della pubblicazione dell’invito ha fornito i documenti e le informazioni di cui alla parte 5.1.2;

2)

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di autorizzazione se, dopo la pubblicazione dell’invito, almeno due vettori aventi diritto secondo quanto stabilito nella parte 5, punto 1, lettera a), hanno presentato domande di autorizzazione che soddisfano i requisiti di cui alla parte 3;

3)

in caso di revoca dell’autorizzazione conformemente all’articolo 191, paragrafo 8, della legge sull’aviazione, se, dopo la pubblicazione dell’invito, almeno due vettori aventi diritto hanno presentato domande di autorizzazione che soddisfano i requisiti di cui alla parte 3.

2.

Nel caso di cui al punto 7.1.3 si applicano, se del caso, le disposizioni di cui alle parti 3 e 5.

§ 8.1.

Il concorso ha inizio il giorno della pubblicazione del relativo bando sul bollettino di informazione pubblica.

2.

Il presidente dell’autorità competente comunica ai vettori aerei aventi diritto che hanno presentato domande di autorizzazione che soddisfano i requisiti di cui alla parte 3 l’apertura del concorso.

3.

Il bando di concorso deve indicare:

1)

i diritti di traffico soggetti a limitazioni oggetto del concorso;

2)

i nomi e gli indirizzi dei vettori aerei di cui al paragrafo 2;

3)

informazioni sulle modalità di concorso, inclusi i criteri di valutazione;

4)

il punteggio relativo a ciascuno dei criteri di cui all’articolo 15.

4.

La decisione finale sui risultati del concorso viene presa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

§ 9.

Dopo aver preso la decisione finale, il presidente dell’autorità competente redige una relazione contenente:

1)

la definizione dell’oggetto del concorso e l’indicazione del luogo in cui esso si è svolto;

2)

l’indicazione delle domande che hanno soddisfatto i requisiti formali;

3)

l’indicazione delle domande che non hanno soddisfatto i requisiti formali con menzione dei difetti constatati;

4)

l’indicazione del punteggio attribuito alle domande che hanno soddisfatto i requisiti formali;

5)

l’indicazione del vettore aereo o dei vettori aerei aventi diritti che otterranno l’autorizzazione.

§ 10.1.

Il presidente dell’autorità competente comunica senza indugio ai partecipanti i risultati della procedura concorsuale.

2.

Il presidente dell’autorità competente pubblica immediatamente le informazioni sui risultati del concorso e la relazione di cui al paragrafo 9 sul bollettino di informazione pubblica.

§ 11.1.

Un partecipante al concorso può presentare ricorso contro i risultati dello stesso presso l’autorità competente.

2.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto entro 14 giorni dalla pubblicazione dei risultati. Fa fede la data in cui il ricorso perviene all’autorità.

3.

Il presidente dell’autorità competente pubblica le informazioni relative ai ricorsi presentati sul bollettino di informazione pubblica.

§ 12.1.

Il presidente dell’autorità competente esamina i ricorsi entro sette giorni dalla data di ricezione.

2.

Dopo aver esaminato un ricorso, il presidente dell’autorità competente informa il ricorrente e il vettore aereo avente diritto di cui al paragrafo 9, punto 5, sull’esito del ricorso e le relative motivazioni.

3.

Il presidente dell’autorità competente pubblica le informazioni relative all’esito del ricorso sul bollettino di informazione pubblica.

§ 13.

Qualora il ricorso venga accettato, il presidente dell’autorità competente indice un nuovo concorso.

§ 14.1.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di un ricorso, se nessun vettore aereo ha presentato ricorso oppure se il ricorso presentato non è stato accolto, il presidente dell’autorità competente rilascia l’autorizzazione al vettore aereo o ai vettori aerei aventi diritto che hanno totalizzato i punteggi più alto in ordine decrescente.

2.

Il presidente dell’autorità competente pubblica le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate sul bollettino di informazione pubblica.

PARTE QUARTA

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI TRAFFICO

§ 15.

Il presidente dell’autorità competente seleziona il vettore aereo a cui rilasciare l’autorizzazione sulla base dei principi di trasparenza e di non discriminazione e tenendo conto dei seguenti criteri che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 191, paragrafo 7 della legge:

1)

il contributo ad uno sviluppo equilibrato del trasporto aereo, del turismo e del commercio nell’Unione europea e la capacità di garantire un servizio annuale, risorse per lo sviluppo del collegamento oggetto del concorso e un tasso medio di riempimento aereo sulla base dei risultati dell’ultimo periodo di pianificazione oraria;

2)

la conformità con gli obiettivi e i principi contenuti nei documenti relativi alla politica dei trasporti, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo regionale;

3)

la capacità di fornire ai consumatori l’accesso ai servizi e alle infrastrutture, compreso l’accesso alle rete di vendita dei biglietti;

4)

l’offerta più vantaggiosa per i consumatori anche per quanto riguarda il numero di voli settimanali sulla rotta in questione;

5)

standard elevati di sicurezza e di tutela dell’ambiente e fornitura da parte del vettore aereo che ha presentato la domanda di autorizzazione di servizi espletati da aeromobili che figurano sul suo certificato;

6)

promozione della concorrenza tra i vettori aerei anche per quanto riguarda i servizi forniti dai nuovi vettori aerei.

PARTE QUINTA

REVOCA DI UN’AUTORIZZAZIONE

§ 16.

Oltre ai casi di cui all’articolo 191, paragrafi 8 e 9, della legge, il presidente dell’autorità competente:

1)

revoca un’autorizzazione nei seguenti casi:

a)

se il vettore aereo comunitario non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 192a, paragrafi 2 e 3, della legge;

b)

se i diritti di traffico attribuiti al vettore aereo avente diritto in base alla procedura concorsuale sono stati trasferiti a un altro vettore aereo;

2)

può revocare l’autorizzazione rilasciata se il vettore aereo ha violato gli obblighi imposti dall’autorizzazione o non ha rispettato le limitazioni in essa stabilite.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

§ 17.

Le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, punto 3 e all’articolo 7, paragrafo 2, si applicano a partire dal 1o gennaio 2016.

§ 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione (2).

Il ministro dei Trasporti, dell’Edilizia e dell’Economia marittima

S. NOWAK


(1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7.

(2)  Il presente decreto è stato preceduto dal decreto del ministro per le Infrastrutture del 13 maggio 2004 relativo alle autorizzazioni per la fornitura di servizi aerei (Gazzetta ufficiale 2004/118, punto 1240) i cui paragrafi 27-30 sono abrogati a partire dall’entrata in vigore del presente decreto sulla base dell’articolo 18 della legge sull’aviazione del 30 giugno 2011 che modifica la legge sull’aviazione e altre leggi (Gazzetta ufficiale 2011/170, punto 1015).