ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.108.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 108/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/1 |
2013/C 108/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA
(Causa C-543/10) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Interpretazione dell’articolo 23 - Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene - Contratto che rientra in una serie di contratti traslativi di proprietà - Opponibilità di tale clausola nei confronti del subacquirente del bene)
2013/C 108/02
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Refcomp SpA
Convenuti: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza speciale in materia contrattuale — Controversia tra il subacquirente di un bene e il produttore del medesimo — Portata della clausola attributiva della competenza nell’ambito di una serie comunitaria di contratti
Dispositivo
L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza pattuita nel contratto stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente del medesimo non può essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un’azione di responsabilità contro il produttore, salvo il caso in cui sia accertato che tale terzo abbia prestato il suo effettivo consenso a detta clausola in conformità ai presupposti indicati in tale articolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/2 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-122/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale - Disciplina nazionale che osta, per il periodo che va fino al 1 agosto 2004, all’indicizzazione delle pensioni dei cittadini provenienti da uno Stato membro che non ha concluso un accordo di reciprocità o che non soddisfano la condizione di residenza nell’Unione europea - Residenza in uno Stato terzo - Violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità - Irricevibilità)
2013/C 108/03
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e G. Rozet, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1; rettificativo in GU L 200, pag. 1), nonché degli articoli 18 e 45 TFUE — Disciplina nazionale che osta, per il periodo che va fino al 1 agosto 2004, all’indicizzazione delle pensioni dei cittadini provenienti da uno Stato membro che non ha concluso un accordo di reciprocità o che non soddisfano la condizione di residenza nell’Unione europea — Residenza in uno Stato terzo — Violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità — Assenza di giustificazioni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica ellenica sopporta le proprie spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests
(Causa C-454/11) (1)
(Agricoltura - FEAOG - Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 - Sostegno allo sviluppo rurale - Recupero dell’indebito - Normativa nazionale che subordina la concessione dell’aiuto agroambientale ad una domanda annua corredata di taluni documenti - Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi alla gestione della superficie di cui trattasi, ma che non ha presentato la domanda in conformità a tale normativa - Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda di aiuto agroambientale)
2013/C 108/04
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Gunārs Pusts
Convenuto: Lauku atbalsta dienests
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80) e del regolamento n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30) — Aiuto agroambientale e aiuto alla superficie — Ripetizione dell’indebito — Disciplina nazionale che sottopone la concessione dell’aiuto alla superficie ad una domanda annua accompagnata da taluni documenti — Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi allo sfruttamento della superficie in questione, ma che ha presentato domande incomplete — Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, nonché il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale secondo cui il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali relativi a diversi anni è tenuto a restituire la totalità dell’aiuto già erogato in base agli anni precedenti, per non aver presentato una domanda annuale conforme alle disposizioni nazionali applicabili, pur se tale beneficiario affermi di aver continuato ad adempiere i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati e non sia stato ascoltato dall’amministrazione competente, ma la realizzazione del controllo in loco degli appezzamenti interessati non sia più possibile per il fatto che l’anno di cui trattasi è trascorso.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-517/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Articolo 6, paragrafo 2 - Degrado e inquinamento del lago Koroneia - Tutela - Insufficienza dei provvedimenti adottati - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3 - Agglomerato di Langada - Sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane - «Insussistenza»)
2013/C 108/05
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, S. Petrova, B.D. Simon e L. Banciella, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Violazione degli articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata adozione delle misure necessarie per evitare il degrado e l’inquinamento del lago di Koroneia (Prefettura di Salonicco) — Mancata realizzazione di un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane per l’agglomerato di Langada
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui è stata classificata la zona di protezione speciale GR 1220009 e non avendo realizzato un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane per l’agglomerato di Langada, la Repubblica ellenica è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’articolo 7 della medesima direttiva, nonché agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
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C 108/4 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — SKP k.s./Kveta Polhošová
(Causa C-433/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Precisazioni insufficienti del contesto di fatto e di diritto della controversia principale - Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile - Omessa precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta)
2013/C 108/06
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: SKP k.s.
Convenuta: Kveta Polhošová
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione degli articoli 5-9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), e degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Nozione di pratica commerciale sleale — Contratto di vendita a rate di un bene stipulato con un consumatore e contenente una clausola abusiva — Cessione, da parte dell’impresa, del credito risultante dal contratto ad una società in fallimento che comporti l’impossibilità per il consumatore di recuperare le spese di procedura in caso di vittoria in giudizio
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia), con decisione del 10 agosto 2011, è manifestamente irricevibile.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/4 |
Ordinanza della Corte del 13 dicembre 2012 — Alliance One International Inc./Commissione europea
(Causa C-593/11 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito di società controllate alle loro società madri - Presunzione di innocenza - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione)
2013/C 108/07
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alliance One International Inc. (rappresentante: avv. G. Mastrantonio)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: E. Gippini Fournier, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2011, Alliance One International/Commissione (T-25/06), recante rigetto di un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione 2006/901/CE della Commissione del 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia) [notificata con il numero C(2005) 4012] (GU L 353, pag.45), concernente un’intesa volta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori e agli altri intermediari e alla ripartizione dei fornitori nel mercato italiano del tabacco greggio, nonché la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Alliance One International Inc. è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
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C 108/5 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Juridiction de Proximité de Chartres — Francia) — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
(Causa C-603/11) (1)
(Concorrenza - Articoli 101 TFUE e 102 TFUE - Assicurazione sanitaria complementare - Accordi di convenzione degli enti mutualistici con medici di loro scelta - Differenza di trattamento - Irricevibilità manifesta)
2013/C 108/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Juridiction de Proximité de Chartres
Parti
Ricorrente: Hervé Fontaine
Convenuta: Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juridiction de Proximité de Chartres — Interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE — Concorrenza — Normativa nazionale che vieta agli enti mutualistici che praticano l’assicurazione sanitaria complementare di variare le loro prestazioni in funzione delle condizioni di fornitura di opere e servizi — Divieto degli accordi di convenzionamento degli enti mutualistici con medici di loro scelta — Differenza di trattamento rispetto ad altre imprese e istituti previdenziali assoggettati al code des assurances o al code de sécurité sociale — Limiti
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge de proximité de Chartres con decisione del 17 novembre 2012 è manifestamente irricevibile
13.4.2013 |
IT |
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C 108/5 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 27 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — SC «AUGUSTUS» Iași SRL/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
(Causa C-627/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità manifesta)
2013/C 108/09
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Inalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: SC «AUGUSTUS» Iași SRL
Convenuta: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, nel periodo precedente l’adesione (GU L 161, pag. 87) nonché del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) — Soppressione e recupero in caso di irregolarità del contributo finanziario comunitario accordato per il programma SAPARD — Ammissibilità della spese effettuate — Caso di forza maggiore — Giustificazione — Nozione di «efficacia economica» e di «redditività»
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal (Romania), con decisione del 3 novembre 2001, è manifestamente irricevibile.
13.4.2013 |
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C 108/6 |
Ordinanza della Corte 29 novembre 2012 — Dimos Peramatos/Commissione europea
(Causa C-647/11 P) (1)
(Impugnazione - Contributo finanziario concesso ad un progetto nel settore dell’ambiente - LIFE - Decisione di recupero parziale del contributo versato - Determinazione degli obblighi del beneficiario - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Errori di diritto)
2013/C 108/10
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimos Peramatos (rappresentante: G. Gerapetritis, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione (rappresentanti: M. Condou-Durande e A.-M. Rouchaud-Joët, agenti, assistiti da A. Somou, avvocato)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 ottobre 2011, Dimos Peramatos/Commissione (T-321/07), recante rigetto del ricorso relativo all’annullamento della decisione della Commissione del 7 dicembre 2005, notificata al ricorrente tramite ufficiale giudiziario il 17 maggio 2007, di recupero delle somme versate in esecuzione della decisione della Commissione C/1997/29 def., del 17 luglio 1997, relativa ad un progetto che costituisce una parte di un programma di riforestazione o, in subordine, alla modifica della decisione impugnata
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Dimos Peramatos è condannato alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/6 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) 10 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests
(Causa C-650/11) (1)
(Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Attuazione di regimi di sostegno nei nuovi Stati membri - Pagamenti diretti nazionali integrativi - Condizioni della concessione - Regolamento (CE) n. 1973/2004 - Inapplicabilità)
2013/C 108/11
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Ilgvars Brunovskis
Convenuto: Lauku atbalsta dienests
Oggetto
Domanda di pregiudiziale — Augstākā tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 125, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) e dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime GU L 345, pag. 1) — Premio per vacca nutrice — Normativa nazionale che prevede la concessione del premio per anno civile unicamente per le vacche nutrici e le giovenche registrate con lo status di bestiame ammissibile al premio non oltre il 1oluglio dell’anno civile in causa — Presa in considerazione o meno, al momento del calcolo del premio, di tutte le vacche nutrici esistenti nel corso dell’anno civile in causa
Dispositivo
Il diritto dell’Unione e, segnatamente, l’articolo 143 quater 1 del regolamento (CE) n.°1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n.°2019/93, (CE) n.°1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) n.°1454/2001, (CE) n.°1868/94, (CE) n.°1251/1999, (CE) n.°1254/1999, (CE) n.°1673/2000, (CEE) n.°2358/71 e (CE) n.°2529/2001, come modificato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella controversia principale, che disciplina taluni pagamenti diretti nazionali integrativi collegati alla presenza di vacche nutrici in una mandria e che ne condiziona la concessione ad una dichiarazione effettuata antecedentemente al 1oluglio dell’anno in questione, senza che le vacche divenute nutrici successivamente a tale data possano essere prese in considerazione.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/7 |
Ordinanza della Corte del 6 dicembre 2012 — GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-682/11 P) (1)
(Impugnazione - Regolamento (UE) n. 1210/2010 - Autenticazione delle monete in euro - Trattamento delle monete non adatte alla circolazione - Articolo 8, paragrafo 2 - Facoltà per gli Stati membri di rifiutare il rimborso delle monete non adatte alla circolazione - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Persona direttamente interessata)
2013/C 108/12
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (rappresentante: avv. J. Schmidt)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e A. Neergaard, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e M. Simm, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2011, GS/Parlamento e Consiglio (T-149/11), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento dell’articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1) — Atti riguardanti direttamente e individualmente le persone fisiche o giuridiche — Condizione dell’incidenza diretta
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/7 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 gennaio 2013 — Abbott Laboratories/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-21/12 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Segno denominativo «RESTORE» - Diniego di registrazione - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Diritto al contraddittorio - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 7, paragrafo, 1, lettere b) e c), e 75, seconda frase - Parità di trattamento)
2013/C 108/13
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Abbott Laboratories (rappresentante: avv. R. Niebel)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/UAMI (T-363/10), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1560/2009-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo RESTORE come marchio comunitario — Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere distintivo del segno denominativo RESTORE
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Abbott Laboratories è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/8 |
Ordinanza della Corte (Sesta sezione) del 21 febbraio 2013 — Saupiquet SAS/Commissione europea
(Causa C-37/12 P) (1)
(Impugnazione - Tariffa doganale comune - Contingenti tariffari - Chiusura domenicale degli uffici doganali - Violazione del principio di parità di trattamento - Imputabilità)
2013/C 108/14
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Saupiquet SAS (rappresentante: R. Ledru, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e L. Keppenne, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011, Saupiquet/Commissione (T-131/10), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009, C(2009) 10005 def., che dichiara che il rimborso alla ricorrente dei dazi all’importazione su conserve di tonno originarie della Tailandia non è giustificato — Chiusura degli uffici doganali la domenica in alcuni Stati membri — Violazione del principio di parità di trattamento — Interpretazione erronea
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Saupiquet SAS è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/8 |
Ordinanza della Corte del 29 novembre 2012 — Václav Hrbek/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blacks Outdoor Retail Ltd, già The Outdoor Group Ltd
(Causa C-42/12 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Marchio figurativo - Opposizione del titolare di un marchio anteriore - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)
2013/C 108/15
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Václav Hrbek (rappresentante: avv. M. Sabatier)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Blacks Outdoor Retail Ltd, già The Outdoor Group Ltd (rappresentante: M. S. Malynicz, Barrister)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Hrbek/UAMI — Outdoor Group (Alpine Pro Sportswear & Equipement) (T-434/10), Václav Hrbek/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» per prodotti delle classi 18, 24, 25 e 28, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dell’8 luglio 2010, procedimento R 1441/2009-2, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega parzialmente la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «alpine» per prodotti delle classi 18 e 25 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Václav Hrbek è condannato alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/8 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Burgos — Spagna) — La Retoucherie de Manuela S. L./La Retoucherie de Burgos S. C.
(Causa C-117/12) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Concorrenza - Accordi tra imprese - Article 81 CE - Esenzione per categorie di accordi verticali - Regolamento (CE) n. 2790/1999 - Articolo 5, lettera b) - Obbligo di non concorrenza imposto all’acquirente ai sensi di un contratto di franchising - Locali e terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale)
2013/C 108/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Burgos
Parti
Ricorrente: La Retoucherie de Manuela S. L.
Convenuta: La Retoucherie de Burgos S. C.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Burgos — Interpretazione dell’articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Esenzione per categorie — Violazioni della concorrenza non esenti — Condizioni imposte all’acquirente ai sensi di un contratto di franchising — Nozione di «locali e terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale»
Dispositivo
L’articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, dev’essere interpretato nel senso che i termini «locali e (…) terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale» indicano solo i luoghi da cui i prodotti o servizi contrattuali sono messi in vendita e non l’insieme del territorio in cui tali prodotti o servizi possono essere venduti ai sensi di un contratto di franchising.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/9 |
Ordinanza della Corte del 24 gennaio 2013 — Enviro Tech Europe Ltd/Commissione europea, Enviro Tech International Inc.
(Causa C-118/12 P) (1)
(Impugnazione - Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE - Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose - Classificazione dell’n-bromuro di propile)
2013/C 108/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Enviro Tech Europe Ltd (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti), Enviro Tech International Inc.
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe Ltd and Enviro Tech International, Inc./Commissione europea, T-291/04, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento parziale della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1), nella parte in cui inserisce l’n-bromuro di propile nell’elenco delle sostanze «altamente infiammabili» e, dall’altro, il risarcimento degli asseriti danni subiti dalle ricorrenti — Interesse ad agire — Mancanza di interesse individuale
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Enviro Tech Europe Ltd è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/9 |
Ordinanza della Corte del 15 novembre 2012 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commissione europea, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG
(Causa C-145/12P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Interesse ad agire - Avvio della procedura formale d’esame - Non luogo a statuire)
2013/C 108/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (rappresentati: M. Núñez Müller e J. Dammann de Chapto, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentati: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti), Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (rappresentante: C. von Donat, Rechtsanwalt)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2012, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commissione (T-407/09), con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della ricorrente avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della presunta decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 29 luglio 2009, che dichiara che taluni contratti relativi alla vendita di alloggi nel contesto della privatizzazione di alloggi pubblici a Neubrandenburg non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e, dall’altro, una domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 232 CE, in quanto quest’ultima non avrebbe preso posizione su detti contratti in base all’articolo 4 del regolamento CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1) — Violazione degli articoli 263, quarto comma, e 265 TFUE, nonché del diritto ad un ricorso effettivo — Motivazione insufficiente dell’ordinanza del Tribunale
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a procedere sull’impugnazione. |
2) |
La Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, la Commissione europea, la Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG e la Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG sopporteranno ognuna le proprie spese relative al presente procedimento. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/10 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
(Causa C-154/12) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Regolamento (CE) n. 318/2006 - Articolo 16 - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Articolo 51 - Imposizione di una tassa sulla produzione - Validità - Difetto di fondamento giuridico - Difetto di motivazione chiara e univoca - Violazione del principio di non discriminazione - Violazione del principio di proporzionalità)
2013/C 108/19
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti
Ricorrenti: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken
Convenuto: Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
Altre parti nel procedimento: Joseph Cockx e a.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Validità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 37, paragrafo 2, CE e 253 CE — Imposizione di una tassa sulla produzione nel settore «zucchero-barbabietole» — Difetto di fondamento giuridico — Difetto di motivazione chiara e univoca — Discriminazione nei confronti delle altre filiere nonché degli altri settori agricoli o meno — Violazione del principio di proporzionalità
Dispositivo
L’esame della questione pregiudiziale non ha rilevato alcun elemento tale da inficiare la validità degli articoli 16 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e 51 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM»).
13.4.2013 |
IT |
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C 108/10 |
Ordinanza della Corte del 17 gennaio 2013 — Verenigde Douaneagenten BV/Commissione europea
(Causa C-173/12 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 220, paragrafo 2, del codice doganale - Recupero a posteriori di dazi all’importazione - Errata presentazione dei fatti - Importazione di zucchero di canna greggio)
2013/C 108/20
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Verenigde Douaneagenten BV (rappresentante: avv. S. Moolenaar)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Burggraaf e L. Keppenne, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 febbraio 2012, Verenigde Douaneagenten/Commissione (T-32/11), con la quale il Tribunale ha respinto parzialmente la domanda di annullamento della decisione C(2010) 6754 def. della Commissione, del 1o ottobre 2010, che constata, da un lato, che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione e, dall’altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare (fascicolo REC 02/09)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Verenigde Douaneagenten BV è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/11 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Benidorm — Spagna) — Concepción Maestre García/Centros Comerciales Carrefour SA
(Causa C-194/12) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Diritto alle ferie annuali retribuite - Ferie annuali fissate dall’impresa coincidenti con un congedo per malattia - Diritto di fruire delle ferie in un altro periodo - Indennità finanziaria per ferie non godute)
2013/C 108/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de Benidorm
Parti
Ricorrente: Concepción Maestre García
Convenuto: Centros Comerciales Carrefour SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social di Benidorm — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Diritto alle ferie annuali pagate — Lavoratore in congedo di malattia nel periodo di ferie annuali stabilito dall’impresa — Diritto del lavoratore di beneficiare delle ferie in un altro periodo
Dispositivo
1) |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il lavoratore che si trovi in congedo per malattia nel periodo delle ferie annuali fissato unilateralmente nel calendario delle ferie dell’impresa in cui lavora non ha il diritto, al termine del suo congedo per malattia, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello stabilito inizialmente, eventualmente al di fuori del corrispondente periodo di riferimento, per ragioni di ordine produttivo o organizzativo dell’impresa. |
2) |
L’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione della normativa nazionale la quale consente che, in costanza del contratto di lavoro, il periodo di ferie annuali di cui il lavoratore non ha potuto godere a causa di un’incapacità lavorativa sia sostituito da un’indennità finanziaria. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/11 |
Impugnazione proposta il 7 giugno 2012 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 23 marzo 2012, causa T-498/09 P-DEP, Petrus Kerstens/Commissione europea
(Causa C-304/12 P)
2013/C 108/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus Kerstens (rappresentante: avv. C. Mourato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 7 febbraio 2013, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato il sig. Kerstens a sopportare le proprie spese.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/12 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Huy — Belgio) — Agim Ajdini/Stato belga
(Causa C-312/12) (1)
(Regolamento di procedura - Articoli 53, paragrafo 2, 93, lettera a), e 99 - Rinvio pregiudiziale - Esame della conformità di una norma nazionale sia con il diritto dell'Unione sia con la costituzione nazionale - Normativa nazionale che stabilisce il carattere prioritario dell'incidente di procedura finalizzato al sindacato di costituzionalità - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Insussistenza di un'ipotesi di applicazione del diritto dell'Unione - Incompetenza manifesta della Corte)
2013/C 108/23
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Huy
Parti
Ricorrente: Agim Ajdini
Convenuto: Stato belga
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du Travail de Huy — Interpretazione degli articoli 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 234 CE — Diritti fondamentali — Divieto di discriminazione — Cittadino serbo colpito da handicap — Legittimità di una normativa nazionale che esclude determinate persone dal godimento di un assegno per disabili a causa della loro cittadinanza — Cittadino di un paese terzo ufficialmente candidato all'adesione all'Unione europea — Facoltà di un giudice del rinvio di adire la Corte di giustizia — Legittimità di una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di adire previamente la Corte costituzionale
Dispositivo
La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni proposte dal Tribunal du Travail de Huy (Belgio).
13.4.2013 |
IT |
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C 108/12 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov — Romania) — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanților Chițea Constantin e altri/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
(Causa C-369/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Validità di una normativa nazionale che impone diminuzioni salariali a numerose categorie di pubblici dipendenti - Mancata attuazione del diritto dell’Unione - Incompetenza manifesta della Corte)
2013/C 108/24
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Brașov
Parti
Ricorrente: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central
Convenuti: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Brașov — Interpretazione degli articoli 17, paragrafo 1, 20, 21, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ammissibilità di una normativa nazionale che impone diminuzioni salariali a numerose categorie di pubblici dipendenti — Violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione e del diritto di proprietà
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Curtea de Apel Brașov (Romania), con decisione del 27 giugno 2012.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/13 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2012 — Christophe Gassiat/Ordre des avocats de Paris
(Causa C-467/12)
2013/C 108/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christophe Gassiat
Convenuto: Ordre des avocats de Paris
Con ordinanza del 21 febbraio 2013, la Corte (Settima Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a statuire sul presente ricorso; di conseguenza, il ricorso è dichiarato irricevibile. La Corte ha condannato il sig. Christophe Gassiat a sopportare le proprie spese.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/13 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — Antonella Pedone/N
(Causa C-498/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)
2013/C 108/26
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Tivoli
Parti
Ricorrente: Antonella Pedone
Convenuto: N
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Tivoli — Interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, letto in combinato disposto con gli articoli 6 TUE e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali — Gratuito patrocinio — Normativa nazionale secondo la quale, quando il cliente è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/13 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e a.
(Causa C-499/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)
2013/C 108/27
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Tivoli
Parti
Ricorrente: Elisabetta Gentile
Convenuti: Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Tivoli — Interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, letto in combinato disposto con gli articoli 6 TUE e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali — Gratuito patrocinio — Normativa nazionale secondo la quale, quando il cliente è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgio) il 28 giugno 2012 — procedimento disciplinare a carico di Jean Devillers
(Causa C-318/12)
2013/C 108/28
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires
Incolpato nel procedimento principale
Jean Devillers
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgio), con decisione del 12 maggio 2012 (causa C-318/12), è manifestamente irricevibile.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/14 |
Impugnazione proposta il 4 gennaio 2013 dall’IDT Biologika GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012, causa T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commissione europea
(Causa C-6/13 P)
2013/C 108/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IDT Biologika GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, notificata alla ricorrente/appellante, via telefax, in data 26 ottobre 2012; |
— |
annullare la decisione della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia del 1 settembre 2010, con cui è stata respinta l’offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/129809/C/SUP/RS per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l’agricoltura, le foreste e per l’approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la sentenza impugnata il Tribunale avrebbe respinto erroneamente il ricorso della ricorrente.
La decisione discrezionale, che la Commissione europea convenuta doveva adottare nell’ambito del procedimento di aggiudicazione controverso, non sarebbe stata adottata correttamente dal punto di vista sostanziale e tecnico.
In particolare, il Tribunale sarebbe partito dall’erroneo presupposto che, nell’ambito del procedimento di aggiudicazione, la Bioveta a. s. abbia fornito la prova della sicurezza del prodotto offerto attraverso le rispettive licenze nazionali e che non siano necessari test separati sui primati a riprova della non virulenza del prodotto offerto per le persone.
Inoltre, la Bioveta a.s. non avrebbe dimostrato che il vaccino si basa non sul ceppo originale bensì sul ceppo di virus modificato SAD-Bern.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 14 gennaio 2013 — Jürgen Langenbächer e a./Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-16/13)
2013/C 108/30
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrenti: Jürgen Langenbächer, Janet Langenbächer, Jaqueline Langenbächer
Convenuto: Condor Flugdienst GmbH
Con ordinanza della Corte del 30 gennaio 2013 la causa è stata cancellata dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona (Spagna) il 21 gennaio 2013 — France Telecom España, SA/Diputación de Barcelona
(Causa C-25/13)
2013/C 108/31
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo número 17 de Barcelona
Parti
Ricorrente: France Telecom España, SA
Convenuta: Diputación de Barcelona
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la limitazione dell’applicabilità dei contributi di cui all’articolo 13 della direttiva (1) autorizzazioni ai soli proprietari delle reti di telecomunicazioni, quale indicata nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 luglio 2012 (2), possa essere estesa ad altre remunerazioni o controprestazioni ricevute dai titolari di proprietà pubbliche o private a titolo di corrispettivo per l’installazione di strutture delle reti di telecomunicazioni sui loro terreni o sulle loro proprietà. |
2) |
Se tali remunerazioni e i debitori delle medesime debbano essere determinati conformemente alla legge nazionale. |
(1) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).
(2) Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione), nelle cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11, non ancora pubblicate nella Raccolta.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 21 gennaio 2013 — Global Trans Lodzhistik ООD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Causa C-29/13)
2013/C 108/32
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Global Trans Lodzhistik ООD
Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Questioni pregiudiziali
1) |
Se dall’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2193/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, interpretato in combinato disposto con l’articolo 245 del medesimo regolamento e con i principi del diritto alla difesa e dell’autorità di cosa giudicata, si evinca che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli 220 e 211 a dello Zakon za mitnitsite (legge doganale), secondo cui è possibile impugnare più di una decisione dell’autorità doganale con la quale viene accertata un’obbligazione doganale supplementare ai fini di una sua successiva riscossione, anche se, date le circostanze del procedimento principale, sarebbe possibile adottare una decisione definitiva circa la determinazione della suddetta obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92. |
2) |
Se l’articolo 243, paragrafo 2, del regolamento n. 2193/92 in materia di proposizione di un ricorso debba essere interpretato nel senso che non prevede, quale condizione per l’ammissibilità di un procedimento giudiziario, la preventiva impugnazione in sede amministrativa della decisione definitiva ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93. |
3) |
Se, date le circostanze del procedimento principale, l’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stata rispettata la procedura prevista nella suddetta disposizione sotto il profilo del diritto ad essere sentito e del diritto di sollevare obiezioni, la decisione dell’autorità doganale assunta in violazione delle norme in parola non costituisce una decisione definitiva ai sensi della succitata norma, ma soltanto una parte del procedimento di adozione di tale decisione. Se, in caso contrario, date le circostanze del procedimento principale, la suddetta norma vada interpretata nel senso che la decisione adottata in presenza dei vizi di procedura indicati è soggetta direttamente al controllo giudiziale e il giudice è tenuto a decidere nel merito del ricorso proposto contro di essa. |
4) |
Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale e tenuto conto del principio di legalità, l’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che se la procedura prevista dalla disposizione in parola non è stata rispettata sotto il profilo del diritto ad essere sentito e del diritto di sollevare obiezioni, la decisione dell’autorità doganale adottata in violazione di suddetta disposizione è nulla per un vizio di procedura sostanziale che è equiparabile alla violazione di una forma sostanziale il cui mancato rispetto determina la nullità dell’atto indipendentemente dalle concrete conseguenze della violazione, cosicché il giudice deve decidere del ricorso proposto contro di essa, senza poter considerare un rinvio della questione all’autorità amministrativa per la regolare conclusione della procedura. |
(1) GU L 302, pag. 1.
(2) GU L 253, pag. 1.
13.4.2013 |
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C 108/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 21 gennaio 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Causa C-30/13)
2013/C 108/33
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Global Trans Lodzhistik OOD
Convenuta: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Questioni pregiudiziali
1) |
Se dall’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2193/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, interpretato in combinato disposto con l’articolo 245 del medesimo regolamento e con i principi del diritto alla difesa e dell’autorità di cosa giudicata, si evinca che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli 220 e 211 a dello Zakon za mitnitsite (legge doganale), secondo cui è possibile impugnare più di una decisione dell’autorità doganale con la quale viene accertata un’obbligazione doganale supplementare ai fini di una sua successiva riscossione, anche se, date le circostanze del procedimento principale, sarebbe possibile adottare una decisione definitiva circa la determinazione della suddetta obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92. |
2) |
Se l’articolo 243, paragrafo 2, del regolamento n. 2193/92 in materia di proposizione di un ricorso debba essere interpretato nel senso che non prevede, quale condizione per l’ammissibilità di un procedimento giudiziario, la preventiva impugnazione in sede amministrativa della decisione definitiva ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93. |
3) |
Se, date le circostanze del procedimento principale, l’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stata rispettata la procedura prevista nella suddetta disposizione sotto il profilo del diritto ad essere sentito e del diritto di sollevare obiezioni, la decisione dell’autorità doganale assunta in violazione delle norme in parola non costituisce una decisione definitiva ai sensi della succitata norma, ma soltanto una parte del procedimento di adozione di tale decisione. Se, in caso contrario, date le circostanze del procedimento principale, la suddetta norma vada interpretata nel senso che la decisione adottata in presenza dei vizi di procedura indicati è soggetta direttamente al controllo giudiziale e il giudice è tenuto a decidere nel merito del ricorso proposto contro di essa. |
4) |
Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale e tenuto conto del principio di legalità, l’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che se la procedura prevista dalla disposizione in parola non è stata rispettata sotto il profilo del diritto ad essere sentito e del diritto di sollevare obiezioni, la decisione dell’autorità doganale adottata in violazione di suddetta disposizione è nulla per un vizio di procedura sostanziale che è equiparabile alla violazione di una forma sostanziale il cui mancato rispetto determina la nullità dell’atto indipendentemente dalle concrete conseguenze della violazione, cosicché il giudice deve decidere del ricorso proposto contro di essa, senza poter considerare un rinvio della questione all’autorità amministrativa per la regolare conclusione della procedura. |
(1) GU L 302, pag. 1.
(2) GU L 253, pag. 1.
13.4.2013 |
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C 108/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 gennaio 2013 — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
(Causa C-47/13)
2013/C 108/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Martin Grund
Convenuto: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Interveniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questione pregiudiziale
Se una superficie agricola debba essere considerata pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del suddetto regolamento (1), allorché alla data attuale e da almeno cinque anni viene utilizzata per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, ma durante tale periodo il terreno è stato arato e al posto della pianta da foraggio fino ad allora coltivata (nella presente fattispecie: il trifoglio pratense) vengono seminate altre piante erbacee da foraggio (nella presente fattispecie: graminacee), o se in questa situazione si abbia un avvicendamento di colture che esclude la sussistenza di pascoli permanenti.
(1) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).
13.4.2013 |
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C 108/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 4 febbraio 2013 dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP
(Causa C-57/13)
2013/C 108/35
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Central Administrativo Norte
Parti
Ricorrente: Marina da Conceição Pacheco Almeida
Resistenti: Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP
Questione pregiudiziale
Il diritto dell’Unione, nell’ambito concreto della garanzia del pagamento dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare gli articoli 4 e 10 della direttiva 80/987/CEE (1), deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale che garantisce unicamente i crediti scaduti nel corso dei sei mesi precedenti l’esercizio dell’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro anche quando i lavoratori hanno agito contro quest’ultimo dinanzi al Tribunal do Trabalho (Tribunale del lavoro), al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell’importo dovuto e la sua riscossione coattiva.
(1) Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23 — EE 5 F 2 pag. 219).
13.4.2013 |
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C 108/17 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Parlamento europeo/Commissione europea
(Causa C-65/13)
2013/C 108/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e J. Rodrigues, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso di annullamento, il Parlamento europeo solleva un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento e del Consiglio (1). La Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, avrebbe infatti sviato i poteri attribuitale dal legislatore dell’Unione.
L'articolo 38 di detto regolamento conferirebbe infatti alla Commissione solamente poteri di esecuzione, i cui limiti risulterebbero dall’articolo 291 TFUE. Secondo il Parlamento, quest’ultimo articolo dovrebbe essere interpretato nel senso che esso non consente l’adozione di atti di portata generale che completano taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo. Solo gli atti legislativi o gli atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE possono completare elementi non essenziali di un atto di base.
Orbene, l’atto adottato dalla Commissione, che si sostanzia in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE, completerebbe altresì determinati elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 492/2011. Pertanto, il Parlamento considera che, sebbene sia necessario completare elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 492/2011, la Commissione, in mancanza di un potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE, avrebbe dovuto presentare al legislatore una proposta legislativa che completasse o modificasse l’atto di base.
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).
13.4.2013 |
IT |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Breda — Paesi Bassi) — Adrianus Theodorus Gerardus Martines van de Ven, Michaele Anna Harriet Tiny van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Causa C-315/11) (1)
2013/C 108/37
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte dell’8 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo — Sezione Distaccata di Bagheria — Italia) — Paola Galioto/Maria Guccione, Maria Piera Savona, Fabio Savona
(Causa C-464/11) (1)
2013/C 108/38
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte del 16 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Comercial Cluj — Romania) — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan, Ioan Dan Câmpan
(Causa C-571/11) (1)
2013/C 108/39
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 21 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-641/11) (1)
2013/C 108/40
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 21 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro
(Causa C-662/11) (1)
2013/C 108/41
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 14 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Anita Chieza/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-680/11) (1)
2013/C 108/42
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 16 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session in Scotland — Regno Unito) — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt
(Causa C-44/12) (1)
2013/C 108/43
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
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C 108/18 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’8 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-48/12) (1)
2013/C 108/44
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 6 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere) — Procura della Repubblica/Xiaomie Zhu e a. (C-51/12), Beregovoi Ion (C-52/12), Sun Hai Feng (C-53/12), Yang Liung Hong (C-54/12)
(Cause riunite da C-51/12 a C-54/12) (1)
2013/C 108/45
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 14 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-130/12) (1)
2013/C 108/46
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 28 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-305/12) (1)
2013/C 108/47
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg — Germania) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG
(Causa C-311/12) (1)
2013/C 108/48
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 5 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-325/12) (1)
2013/C 108/49
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 4 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-332/12) (1)
2013/C 108/50
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 5 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Miguel Fradera Torredemer, Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen, Alicia Fradera Torredemer/Corporación Uniland SA
(Causa C-364/12) (1)
2013/C 108/51
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 9 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA
(Causa C-395/12) (1)
2013/C 108/52
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
13.4.2013 |
IT |
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C 108/20 |
Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-9/10) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi esterni relativi alla fornitura di pubblicazioni in formato elettronico - Rigetto dell’offerta presentata da un concorrente - Attribuzione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di selezione e di attribuzione - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)
2013/C 108/53
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti inizialmente da E. Petristi, avvocato, successivamente E. Petristi e O. Graber-Soudry, solicitor, successivamente E. Manhaeve, assistito da O. Graber-Soudry)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 29 ottobre 2009 nella parte in cui respinge l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 2, intitolato «Pubblicazione in formato elettronico basata su Microsoft SharePoint Server» e, in particolare, attribuisce i contratti agli offerenti prescelti, nonché nella parte in cui attribuisce due contratti del lotto n. 3, intitolato «Pubblicazione in formato elettronico basata su piattaforme free source», ad una società parte di due raggruppamenti differenti, nell’ambito della gara di appalto AO 10224 per la fornitura di pubblicazioni in formato elettronico (GU 2009/S 109-156511), e, dall’altro, domanda di risarcimento danni, proposta sulla base degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostentue dalla Commissione europea. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/20 |
Sentenza del Tribunale 26 febbraio 2013 — Spagna/Commissione
(Cause riunite T-65/10, T-113/10 e T-138/10) (1)
(FESR - Riduzione di un sostegno finanziario - Programmi operativi relativi all’obiettivo n. 1 (1994-1999) “Andalusia” e “Comunità di Valencia” - Programma operativo relativo all’ obiettivo n. 2 (1997-1999) “Paesi baschi” - Estrapolazione)
2013/C 108/54
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcamo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento proposta avverso le decisioni della Commissione C(2009) 9270 def., del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, con cui si riduce l’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso riguardo, rispettivamente, al programma operativo «Andalusia» relativo all’obiettivo n. 1 (1994 1999) in applicazione della decisione C(94) 3456 della Commissione, del 9 dicembre 1994, al programma operativo «Paesi baschi» relativo all’obiettivo no 2 (1997-1999) in applicazione della decisione C(1998) 121 della Commissione, del 5 febbraio 1998, e al programma operativo «Comunità di Valencia» relativo all’obiettivo no 1 (1994 1999) in applicazione della decisione C(1994) 3043/6 della Commissione, del 25 novembre 1994
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/21 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 — Polonia/Commissione
(Causa T-241/10) (1)
(FEAOG, FEAGA e FEASR - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Pagamenti diretti - Sistema di identificazione delle parcelle agricole - Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 - Efficacia e affidabilità insufficienti - Irregolarità intenzionali - Articolo 53 del regolamento (CE) n. 796/2004)
2013/C 108/55
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Szmytkowska e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2010/152/UE della Commissione, dell’11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Polonia
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/21 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e a./Commissione
(Causa T-367/10) (1)
(Pesca - Conservazione delle risorse ittiche - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Misure che vietano la pesca delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Grado di esaurimento delle quote per Stato e per tonniera - Capacità effettiva di cattura)
2013/C 108/56
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia (Atene, Grecia); Chrisderic (Saint-Cyprien, Francia); e André Sébastien Fortassier (Grau-d’Agde, Francia) (rappresentanti: inizialmente V. Akritidis e E. Petritsi, avvocati, successivamente V. Akritidis e F. Crespo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, A. Bouquet e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 498/2010 della Commissione, del 9 giugno 2010, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in Francia o in Grecia (GU L 142, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia; Chrisderic e André Sébastien Fortassier sono condannati alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/21 |
Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Esge/UAMI — De’Longhi Benelux (KMIX)
(Causa T-444/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo KMIX - Marchio comunitario denominativo anteriore BAMIX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 108/57
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Esge AG (Bussnang, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Klink)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: De’Longhi Benelux SA, ex Kenwood Appliances Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Strickland, solicitor, e L. St Ville, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 luglio 2010 (procedimento R 1249/2009-2), relativa ad un’opposizione tra la Esge AG e la Kenwood Appliances Luxembourg SA.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Esge AG è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Caventa/UAMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)
(Causa T-224/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BERG - Marchio comunitario denominativo anteriore Christian Berg - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 108/58
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv. J. Krenzel, successivamente avv.ti T. Stein e A. Segler)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, successivamente D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Löffel e P. Lange)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 febbraio 2011 (procedimento R 1494/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la Anson’s Herrenhaus KG e la Caventa AG.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Caventa AG è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Caventa/UAMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)
(Causa T-225/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BERG - Marchio comunitario denominativo anteriore Christian Berg - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 108/59
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv. J. Krenzel, successivamente avv.ti T. Stein e A. Segler)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, successivamente D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Löffel e P. Lange)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 febbraio 2011 (procedimento R 740/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la Anson’s Herrenhaus KG e la Caventa AG.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Caventa AG è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/23 |
Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Langguth Erben/UAMI (MEDINET)
(Causa T-378/11) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo MEDINET - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MEDINET - Rivendicazione di preesistenza dei marchi nazionale e internazionale anteriori - Marchi anteriori a colori e marchio comunitario richiesto senza designare alcun colore in particolare - Assenza d’identità dei segni - Articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Utilità di ricorrere alla procedura orale - Articolo 77 del regolamento n. 207/2009)
2013/C 108/60
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtemberger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e G. Schneider, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 maggio 2011 (procedimento R 1598/2010-4), relativa ad una rivendicazione di preesistenza di marchi anteriori, nell’ambito di una domanda di registrazione del segno figurativo MEDINET come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/23 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 — Nitrogénművek Vegyipari/Commissione
(Causa T-387/11) (1)
(Aiuti di Stato - Settore bancario - Crediti garantiti dall’Ungheria e concessi da una banca per lo sviluppo - Decisione che dichiara le misure d’aiuto parzialmente incompatibili e ne ordina il recupero - Criterio dell’investitore privato)
2013/C 108/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (T. Pétfürdő, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti Z. Tamás e M. Le Berre)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, P. Němečková e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/269/UE della Commissione del 27 ottobre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 14/09 (ex NN 17/09) concesso dall’Ungheria alla Péti Nitrogénművek Zrt. (GU 2011, L 118, pag. 9).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nitrogénművek Vegyipari Zrt. è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/23 |
Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Laboratoire Bioderma/UAMI — Cabinet Continental (BIODERMA)
(Causa T-427/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo BIODERMA - Assenza di violazione dei diritti della difesa - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009)
2013/C 108/62
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Bioderma (Lione, Francia) (rappresentante: avv. A Teston)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cabinet Continental (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-C. Brun)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 febbraio 2011 (procedimento R 861/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il Cabinet Continel e il Laboratoire Bioderma
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 febbraio 2011 (procedimento R 861/2009-1) è annullata nella parte in cui riguarda le sostanze dietetiche per uso medico rientranti nella classe 5. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Laboratoire Bioderma sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI e del Cabinet Continental. |
4) |
L’UAMI e il Cabinet Continental sopporteranno la metà delle loro spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/24 |
Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Caventa/UAMI — Anson’s Herrenhaus (B BERG)
(Causa T-631/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo B BERG - Marchio comunitario denominativo anteriore Christian Berg - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 108/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente J. Krenzel, successivamente T. Stein e A. Segler, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: O. Löffel e P. Lange, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2011 (procedimento R 2014/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la Anson’s Herrenhaus KG e la Caventa AG.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Caventa AG è condannata alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/24 |
Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Albergo Quattro Fontane e a./Commissione
(Cause riunite T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso manifestamente infondato in diritto)
2013/C 108/64
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Albergo Quattro Fontane Snc (Venezia Lido) (causa T-278/00); Comitato «Venezia vuole vivere» (Marghera) (cause da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-289/00 a T-295/00); Hotel Gabrielli Sandwirth SpA (Venezia) (causa T-279/00); Astrocoop — Universale — Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl (Marghera) (causa T-280/00); GE.AL.VE. Srl (Venezia) (causa T-282/00); Metropolitan Srl (Venezia) (causa T-283/00); Hotel Concordia Snc (Venezia) (causa T-284/00); Manutencoop Soc. coop. rl (Bologna) (causa T-285/00); Società per l’industria alberghiera (SPLIA) (Venezia) (causa T-286/00); Principessa Srl (Venezia) (causa T-288/00); Albergo ristorante «All’Angelo» Snc (Venezia) (causa T-289/00); Albergo Saturnia Internazionale SpA (Venezia) (causa T-290/00); Savoia e Jolanda Srl (Venezia) (causa T-291/00); Hotels Biasutti Snc (Venezia Lido) (causa T-292/00); Ge.A.P. Srl (Venezia) (causa T-293/00); Rialto Inn Srl (Venezia) (causa T-294/00); et Bonvecchiati Srl (Venezia) (causa T-295/00) (rappresentante: A. Bianchini)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)
Dispositivo
1) |
Le cause da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00 sono riunite ai fini della presente ordinanza. |
2) |
Le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione europea sono riunite al merito. |
3) |
I ricorsi sono respinti in quanto manifestamente infondati in diritto. |
4) |
La società Albergo Quattro Fontane Snc, il Comitato «Venezia vuole vivere», le società Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, Astrocoop — Universale — Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan Srl, Hotel Concordia Snc, Manutencoop Soc. coop. rl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Hotels Biasutti Snc, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl e Bonvecchiati Srl sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/25 |
Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Département du Loiret/Commissione
(Causa T-369/00) (1)
(Aiuti di Stato - Prezzo di vendita di un terreno - Decisione che ordina il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune - Accordo con il quale tutti gli attivi del beneficiario dell’aiuto sono stati trasferiti alle autorità che hanno concesso l’aiuto - Non luogo a statuire)
2013/C 108/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Département du Loiret (Francia) (rappresentante: avv. A. Carnelutti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e J. Flett, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2002/14/CE della Commissione, del 12 luglio 2000, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly Clark (GU 2002, L 12, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
Il Département du Loiret è condannato alle spese dinanzi alla Corte e al Tribunale. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/25 |
Ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-85/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Malattia grave - Rimborso di spese mediche - Decisione della Commissione recante diniego del rimborso al 100 % delle spese mediche sostenute dal ricorrente - Obbligo di motivazione - Articolo 72 dello Statuto - Criteri fissati dal consiglio medico - Produzione del parere del consulente medico nel corso del giudizio - Competenza del direttore dell’Ufficio di liquidazione - Impugnazione manifestamente infondata)
2013/C 108/66
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (F-65/09, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado del giudizio. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/26 |
Ordinanza del Tribunale del 19 febbraio 2013 — Provincie Groningen e a./Commissione
(Cause riunite T-15/12 e T-16/12) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di sovvenzioni per l’acquisto di zone naturali a fini di tutela dell'ambiente - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità)
2013/C 108/67
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrenti: Provincie Groningen (Paesi Bassi) e le altre undici ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Kuypers e N. van Nuland, avvocati) (causa T-15/12); Stichting Het Groninger Landschap (Haren, Paesi Bassi) e le altre dodici ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Kuypers e N. van Nuland) (causa T-16/12)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e P. J. Loewenthal, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e A. Wiedmann, agenti); e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e M. Bulterman, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2011) 4945 def. della Commissione, del 13 luglio 2011, concernente l’aiuto di Stato accordato dai Paesi Bassi sotto forma di sovvenzioni applicabile all’acquisto di terreni a fini di tutela dell’ambiente (N 308/2010 — Paesi Bassi).
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande d’intervento della Landgoed Den Alerdinck II, della Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, della Landgoed Welna e della Heerlijkheid Mariënwaerdt. |
3) |
La Provincie Groningen, la Provincie Friesland, la Provincie Drenthe, la Provincie Overijssel, la Provincie Gelderland, la Provincie Flevoland, la Provincie Utrecht, la Provincie Noord-Holland, la Provincie Zuid-Holland, la Provincie Zeeland, la Provincie Noord-Brabant, la Provincie Limburg, la Stichting Het Groninger Landschap, la It Fryske Gea, la Stichting Het Drentse Landschap, la Stichting Landschap Overijssel, la Stichting Het Geldersch Landschap, la Stichting Flevolandschap, la Stichting Het Utrechts Landschap, la Stichting Landschap Noord-Holland, la Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, la Stichting Het Zeeuwse Landschap, la Stichting Het Noordbrabants Landschap, la Stichting Het Limburgs Landschap e la Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese. |
5) |
La Landgoed Den Alerdinck II, la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, la Landgoed Welna e la Heerlijkheid Mariënwaerdt, intervenienti, sopporteranno le proprie spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/26 |
Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 2013 — Klizi/Consiglio
(Causa T-336/12) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)
2013/C 108/68
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yousef Klizi (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. Z. Garkova-Lyutskanova)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/27 |
Ordinanza del Tribunale del 19 febbraio 2013 — Beninca
(Causa T-418/12) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Rifiuto implicito di accesso - Interesse ad agire - Decisione esplicita adottata in seguito alla proposizione del ricorso - Non luogo a statuire)
2013/C 108/69
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jürgen Beninca (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. C. Zschocke)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Clotuche-Duvieusart, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione del 27 luglio 2012 che rifiuta l’accesso a un documento.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie, le spese sostenute dal sig. Jürgen Beninca. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/27 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 gennaio 2013 — Slovenia/Commissione
(Causa T-507/12 R)
(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero presso il beneficiario - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)
2013/C 108/70
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Richiedente: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e A. Grum, agenti)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, D. Kukovec e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Sospensione dell’esecuzione della decisione C(2012) 6345 finale della Commissione, del 12 settembre 2012, relativa alle misure adottate a favore dell’impresa Elan d.o.o. [SA.26379 (C 13/2010) (ex NN 17/2010)].
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/27 |
Ricorso proposto il 31 dicembre 2012 — Łaszkiewicz/UAMI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)
(Causa T-576/12)
2013/C 108/71
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. J. Gwiazdowska)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Capital Safety Group EMEA, SAS (Carros Cedex, Francia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare interamente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 24 ottobre 2012 nel procedimento R 700/2011-4; |
— |
pronunciare una sentenza definitiva, nei limiti in cui lo stato del procedimento lo consenta, ed accogliere, quindi, la domanda di marchio comunitario n. 8478331; |
— |
in subordine, nei limiti in cui lo stato del procedimento lo consenta, rinviare la causa alla quarta commissione di ricorso ai fini di una nuova decisione adottata in conformità ai criteri vincolanti stabiliti dalla Corte di giustizia; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese, incluse quelle sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno; |
— |
tenere debitamente conto delle prove indicate nel ricorso; |
— |
svolgere il procedimento in forma scritta ed usando il polacco come lingua processuale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «protekt» per prodotti appartenenti alle classi 6, 7, 9, 22 e 25. Domanda di registrazione n. 008478331
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Capital Safety Group EMEA, SAS
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo comunitario Protecta, registrato per prodotti appartenenti alle classi 6, 7 e 9
Decisione della divisione d'opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 nonché delle regole 50 e 52 del regolamento n. 2868/95 della Commissione. |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/28 |
Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — Group Nivelles/BHIM/UAMI — Easy Sanitairy Solutions (Rappresentazione di un tubo di scarico della doccia)
(Causa T-15/13)
2013/C 108/72
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'olandese
Parti
Ricorrente: Group Nivelles (Gingelom, Belgio) (rappresentante: avv. H. Jonkhout)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Easy Sanitairy Solutions BV (Losser, Nederland)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 ottobre 2012 nel procedimento 2004/2012-3 e, perlomeno in quanto necessario alla luce della rettifica delle motivazioni, confermare la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI del 23 settembre 2010 nel procedimento ICD 000007024, di cui è stata data comunicazione il 1o ottobre 2010. |
Motivi e principali argomenti
Modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello che rappresenta un tubo di scarico della doccia — modello comunitario n. 107834 0025.
Titolare del marchio comunitario: Easy Sanitairy Solutions BV.
Richiedente la dichiarazione di nullità del modello comunitario: la ricorrente.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del modello.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.
Motivi dedotti: La decisione della commissione di ricorso è basata su di una scorretta motivazione e su erronei parametri di valutazione dei fatti.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/28 |
Ricorso proposto l’11 gennaio 2013 — Łaszkiewicz/UAMI — CABLES Y ESLINGAS (PROTEKT)
(Causa T-18/13)
2013/C 108/73
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. J. Gwiazdowska)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CABLES Y ESLINGAS, S.A. (Cerdanyola del Valles, Barcellona, Spagna)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare interamente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 24 ottobre 2012 nel procedimento R 701/2011-4; |
— |
pronunciare una sentenza definitiva, nei limiti in cui lo stato del procedimento lo consenta, ed accogliere, quindi, la domanda di marchio comunitario n. 8478331; |
— |
in subordine, nei limiti in cui lo stato del procedimento lo consenta, rinviare la causa ai fini di una nuova decisione adottata in conformità ai criteri vincolanti stabiliti dalla Corte di giustizia; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese, incluse quelle sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno; |
— |
tenere debitamente conto delle prove indicate nel ricorso; |
— |
svolgere il procedimento in forma scritta ed usando il polacco come lingua processuale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «protekt» per prodotti appartenenti alle classi 6, 7, 9, 22 e 25. Domanda di registrazione n. 008478331
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: CABLES Y ESLINGAS, S.A.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo PROTEK registrato in Spagna per prodotti appartenenti alle classi 6 e 9
Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione del principio di legalità, segnatamente violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a)-d), della direttiva 2008/95; |
— |
Violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 nonché delle regole 50 e 52 del regolamento n. 2868/95 della Commissione. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/29 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Melt Water/UAMI (NUEVA)
(Causa T-61/13)
2013/C 108/74
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Research and Production Company «Melt Water» UAB (Klaipėda, Lituania) (rappresentante: avv. V. Viešiūnaitė)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012, procedimento R 1794/2012-4, e considerare il ricorso della ricorrente relativo al marchio NUEVA (domanda n. 010573541) come proposto; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo NUEVA per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 010573541
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: ricorso considerato come non proposto
Motivi dedotti: nella decisione contestata del 3 dicembre 2012, il convenuto ha erroneamente ritenuto che il ricorso depositato dalla ricorrente dovesse essere considerato come non proposto, conformemente all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 (1) e alla regola 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 (2), in quanto i diritti di ricorso non erano stati pagati nel termine prescritto. La ricorrente contesta la posizione del convenuto, secondo il quale i diritti di cui trattasi dovevano essere pagati entro il termine di due mesi prescritto per presentare un ricorso. La ricorrente sostiene che risulta chiaramente sia dalla decisione dell’esaminatore di rigettare la domanda di marchio comunitario sia dalla traduzione ufficiale in lituano dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 che i diritti di ricorso devono essere collegati alla presentazione della memoria in cui sono esposti i motivi di ricorso, e non alla presentazione del ricorso. La ricorrente era perciò giustificata nel collegare il pagamento dei diritti di ricorso al termine per presentare la memoria in cui sono esposti i motivi di ricorso e ha effettuato detto pagamento entro tale termine.
Dal punto di vista della ricorrente, la traduzione lituana del regolamento n. 207/2009 deve essere considerata come autentica e per stabilire se i diritti di ricorso pagati dalla ricorrente al convenuto siano stati ricevuti in tempo utile ci si deve basare sul testo lituano di tale regolamento. Il ricorrente sostiene altresì che qualora il testo autentico nella lingua di un particolare Stato membro — nella fattispecie, il testo lituano — sia ambiguo e la sua traduzione non corrisponda ai testi in altre lingue, il provvedimento, al fine di assicurare la certezza del diritto e l’accuratezza, deve essere interpretato in modo da corrispondere il più possibile agli interessi del soggetto al quale è indirizzato, in particolare se un’interpretazione opposta possa far sorgere conseguenze negative per tale soggetto.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
13.4.2013 |
IT |
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C 108/30 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Langguth Erben/UAMI (Raffigurazione di una bottiglia)
(Causa T-66/13)
2013/C 108/75
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 novembre 2012, procedimento R 129/2012-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, raffigurante una bottiglia, per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 10 005 866
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, nonché degli articoli 75, 76, paragrafo 1, e 77 del regolamento n. 207/2009.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/30 |
Ricorso proposto il 5 febbraio 2013 — Novartis/UAMI (CARE TO CARE)
(Causa T-68/13)
2013/C 108/76
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: avv. M. Douglas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 29 novembre 2012, nel procedimento R 953/2012-1; |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CARE TO CARE», per servizi delle classi 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 224 657
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/30 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)
(Causa T-76/13)
2013/C 108/77
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Svizzera) (rappresentante: avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Staccata Srl (Como, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione emessa il 26 novembre 2012 (procedimento R 62/2012-5), per il motivo che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 è stato effettivamente rispettato; |
— |
condannare l’UAMI e la STACCATA S.r.l. alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente un dispositivo di ali spiegate e l’elemento denominativo «QUARTODIMIGLIO» per prodotti delle classi 9, 14, 16, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 9 260 597.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi contenenti un dispositivo di ali spiegate e alcuni di loro includono l’elemento denominativo «LONGINES» — Registrazione marchio comunitario n. 225 714, registrazioni internazionali n. 401 319, n. 529 334, n. 610 902 e n. 298 063 per prodotti delle classi 9 e 14.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/31 |
Ricorso proposto il 31 gennaio 2013 — Laboratoires Polive/UAMI — Arbora & Ausonia (DODIE)
(Causa T-77/13)
2013/C 108/78
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Francia) (rappresentante: avv. A. Sion)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arbora & Ausonia, SL (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione contestata della seconda commissione di ricorso che ha annullato la decisione della divisione di opposizione, |
— |
respingere in toto l’opposizione, e |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DODIE» per prodotti delle classi 3, 5 e 10 — Domanda di marchio comunitario n. 5 665 104.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi comunitari e i marchi nazionali di marchi figurativi e denominativi contenenti l’elemento denominativo «DODIS», «DODIES» o «DODOT» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, e 44
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso e annullamento della decisione contestata riguardo a determinati prodotti delle classi 3, 5 e 10.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/31 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Red Bull/UAMI — Sun Mark (BULLDOG)
(Causa T-78/13)
2013/C 108/79
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck e I. Fowler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sun Mark Ltd (Middlesex, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 novembre 2012, procedimento R 107/2012-2; e |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, qualora partecipino in qualità di intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BULLDOG» per prodotti delle classi 32 e 33 — Domanda di marchio comunitario n. 9 215 567.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni nazionali e internazionali come marchio del marchio denominativo «BULL» e «RED BULL» per prodotti delle classi 32 e 33.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/32 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2013 — FTI Touristik/UAMI (BigXtra)
(Causa T-81/13)
2013/C 108/80
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: FTI Touristik GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv. A. Parr)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 novembre 2012, nel procedimento R 2521/2011-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BigXtra» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 39, 41, 42 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 925 868
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/32 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 — Samsung SDI e a./Commissione
(Causa T-84/13)
2013/C 108/81
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea), Samsung SDI Germany GmbH (Berlino, Germania), Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia) (rappresentanti: G. Berrisch e L. -A. Grelier, avvocati, D. Hull, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafo 2, della decisione C(2012) 8839 def. della Commissione, del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — tubi per schermi di televisore e di computer (decisione impugnata) nella parte in cui riguarda le ricorrenti; |
— |
in subordine: annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione nella parte in cui concerne le date di inizio e di cessazione della partecipazione delle ricorrenti alla violazione relativa a tubi catodici usati per i televisori («CPT»), e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono, per quanto riguarda la violazione CPT, tre motivi. Riguardo alla violazione relativa a tubi catodici usati per gli schermi di computer («CDT»), le ricorrenti deducono tre motivi.
Per quanto riguarda la violazione CPT, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1) |
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 101 TFUE da parte della Commissione nel dichiarare che sussisteva una violazione unica e continuata comprendente tutti i tipi di CPT nel corso dell’intera durata della violazione e di tutti le pratiche che hanno avuto luogo in Asia. |
2) |
Secondo motivo, in subordine, vertente sull’errata determinazione da parte della Commissione delle date di inizio e di cessazione della partecipazione delle ricorrenti alla violazione CPT, che ha portato all’estensione della durata complessiva del cartello di almeno sedici mesi. |
3) |
Terzo motivo, in subordine, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di non concedere alle ricorrenti la massima riduzione dell’ammenda pari al 50 % si è basata su fatti errati e su errori manifesti. |
Per quanto riguarda la violazione CDT, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende (1), avendo incluso le vendite di CDT consegnati alla Samsung Electronics in Europa nel valore delle vendite considerate per calcolare l’ammenda, nonostante il fatto che la concorrenza per tali vendite avesse avuto luogo interamente in Corea. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende, avendo preso in considerazione il fatturato medio anno sull’intero periodo della violazione per calcolare l’ammenda, con ciò discostandosi dalla regola di far riferimento all’ultimo completo esercizio della violazione. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di non concedere alle ricorrenti la massima riduzione dell’ammenda pari al 50 % è fondata su fatti errati e su errori manifesti. |
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/33 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2013 — Calestep/ECHA
(Causa T-89/13)
2013/C 108/82
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Calestep (Estepa, Spagna) (rappresentante: avv. E. Cabezas Mateos)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale, dopo aver svolto tutte le fasi procedurali, voglia accogliere il ricorso e dichiarare la nullità della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alla quale detta decisione fa riferimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel presente procedimento, in ragione del suo status di piccola impresa pagava la tariffa ridotta di cui all’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag.1) e al regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 107, pag. 6), che rinviano, a loro volta, alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36).
In esito ad una verifica effettuata dall’ECHA, quest’ultima ha ritenuto che la ricorrente non potesse essere considerata quale piccola impresa, dal momento che fa parte di un gruppo. Ritenendo che tale impresa non soddisfacesse i requisiti richiesti, la convenuta ha richiesto alla ricorrente il versamento del saldo dell’importo totale della tariffa corrispondente a una media impresa, oltre a un tributo amministrativo.
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca un solo motivo fondato sulla violazione di due requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla menzionata raccomandazione.
Al riguardo, essa afferma che, per escludere una società dalla categoria delle piccole imprese, non è sufficiente che quest’ultima abbia più di cinquanta dipendenti, ma occorre parimenti che essa soddisfi uno degli altri requisiti previsti in tale disposizione, atteso che essa impone la coesistenza in forza della congiunzione «e», il che non si verifica nella specie.
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/34 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 — LG Electronics/Commissione
(Causa T-91/13)
2013/C 108/83
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea) (rappresentanti: avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, totalmente o parzialmente, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera g); l’articolo 2, paragrafi 1, lettere d) ed e), e 2, lettere d) e e), della decisione C(2012) 8839 def. della Commissione europea, del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — Tubi per schermi di televisore e di computer, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e/o |
— |
ridurre le ammende inflitte alla ricorrente nell’articolo 2, paragrafi 1, lettere d) ed e), e 2, lettere d) ed e), della decisione impugnata; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
Motivo in forza dell’articolo 263 TFUE, volto all’annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte in cui riguardano la ricorrente:
1) |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto della difesa della ricorrente (violazione di un requisito procedurale essenziale), in quanto la LG Philips Displays («LPD») non è stata fatta partecipare al procedimento come convenuta. Motivi volti all’annullamento (parziale) degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata in forza dell’articolo 263 TFUE e ad una riduzione corrispondente delle ammende inflitte alla ricorrente in forza dell’articolo 261 TFUE: |
2) |
Secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), alla violazione del principio di responsabilità personale, e ad un errore manifesto di valutazione, in quanto la ricorrente è ritenuta responsabile per violazioni commesse dalla LPD. |
3) |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003, in quanto la decisione impugnata ritiene la ricorrente responsabile per ogni condotta antecedente al 1o luglio 2001. |
4) |
Quarto motivo di ricorso, riguardante la violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la violazione dell’articolo 296 TFUE e la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata include le vendite dirette nello SEE sotto forma di prodotti trasformati («TPDS») nell’ammenda inflitta alla ricorrente. |
5) |
Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, sulla violazione del principio di responsabilità personale, sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del dritto di difesa della ricorrente, in quanto la decisione impugnata ritiene la ricorrente responsabile per l’ammenda inflitta basata sulle TPDS fatte dalla Philips. |
6) |
Sesto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’articolo 296 TFUE, all’errore manifesto di valutazione e alla violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, in quanto la decisione impugnata (1) omette di motivare sufficientemente la mancata inclusione delle TPDS per la Samsung, e/o (2) include o esclude arbitrariamente le TPDS causando disparità di trattamento tra la ricorrente e la Samsung. |
7) |
Settimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, in quanto (1) la decisione impugnata non è rivolta alla LPD e alle controllate della LPD che partecipavano alle violazioni mentre nel caso di un’altra società a capitale misto la decisione era rivolta anche alle società controllanti, e (2) altre società controllanti nella stessa situazione della ricorrente non erano destinatarie della decisione contestata. Motivo basato sulla competenza estesa al merito del Tribunale in forza dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003: |
8) |
Ottavo motivo di ricorso, che chiede che il Tribunale eserciti la sua competenza estesa al merito al fine di ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente poiché essa è eccessiva e sproporzionata. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
13.4.2013 |
IT |
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C 108/35 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — Philips/Commissione
(Causa T-92/13)
2013/C 108/84
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree e S. Molin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/39.437 — Tubi per schermi di televisore e di computer, nella parte in cui riguarda la Koninklijke Philips Electronics N.V.; |
— |
in subordine, annullare o ridurre le ammende inflitte alla Koninklijke Philips Electronics N.V. nell’articolo 2 della decisione impugnata, e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi principali.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, e sulla violazione del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha accertato violazioni della Philips Group e ha attribuito la responsabilità alla ricorrente. |
2) |
Secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), alla violazione dei diritti della difesa, incluso il diritto al contraddittorio e il principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione non ha attributo la responsabilità alla LG Philips Displays («LPD») per le sue asserite violazioni. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla violazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 773/2004 (2), e sulla violazione dei diritti di difesa, compreso il principio di buona amministrazione e il diritto al contraddittorio, in quanto la Commissione ha applicato criteri diversi a imprese oggetto dello stesso procedimento nell’attribuire la responsabilità per le asserite violazioni, e in quanto la Commissione ha applicato criteri diversi nello stabilire l’ammenda per imprese oggetto dello stesso procedimento. |
4) |
Quarto motivo, riguardante la violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, la violazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (3), e la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione ha incluso vendite fatte al di fuori del SEE nel fatturato rilevante per calcolare l’ammontare base delle ammende. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, in quanto la Commissione non ha calcolato il fatturato rilevante sulla base dell’ultimo completo esercizio di partecipazione alle asserite violazioni. |
6) |
Sesto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 per la mancata applicazione del limite del 10 % del fatturato al fatturato della LPD Group per ammende inflitte per le asserite violazioni della LPD Group. |
7) |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di ragionevole durata, degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. |
8) |
Ottavo motivo, riguardante la violazione del principio di proporzionalità; domanda affinché il Tribunale eserciti la sua competenza estesa al merito in forza dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 per ridurre le ammende inflitte alla ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).
13.4.2013 |
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C 108/36 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 — Walcher Meßtechnik/UAMI (HIPERDRIVE)
(Causa T-95/13)
2013/C 108/85
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Walcher Meßtechnik GmbH (Kirchzarten, Germania) (rappresentante: avv. S. Walter)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 13 dicembre 2012, nel procedimento R 1779/2012-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HIPERDRIVE» per prodotti delle classi 7 e 9
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
13.4.2013 |
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C 108/36 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — Ludwig Schokolade/UAMI — Immergut (TrinkFix)
(Causa T-105/13)
2013/C 108/86
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Fischer e A. Brodkorb)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Immergut GmbH & Co. KG (Elsdorf, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 13 dicembre 2012, nel procedimento R 34/2012-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TrinkFix», per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — domanda di marchio comunitario n. 9 045 634
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Immergut GmbH & Co. KG
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale e comunitario «Drinkfit», per prodotti delle classi 29 e 32
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
13.4.2013 |
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C 108/37 |
Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 2013 — Clasado/Commissione
(Causa T-322/10) (1)
2013/C 108/87
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
13.4.2013 |
IT |
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C 108/37 |
Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Luxembourg Patent Co./UAMI — DETEC (FIREDETEC)
(Causa T-527/11) (1)
2013/C 108/88
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
13.4.2013 |
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C 108/38 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-149/12)
2013/C 108/89
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del recupero mensile della somma di 500 euro prelevata sull’indennità d’invalidità del ricorrente per i mesi da aprile fino al giugno 2012.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione, contenuta nel bollettino di pensione inerente l'attore e relativo al mese di aprile 2012, di decurtare di 500 euro l'indennità d'invalidità a cui il ricorrente aveva diritto per l'immediatamente predetto mese; |
— |
annullare la decisione, contenuta nel bollettino di pensione inerente l'attore e relativo al mese di maggio 2012, di decurtare l'indennità d'invalidità a cui il ricorrente aveva diritto per l'immediatamente predetto mese di 500 euro; |
— |
annullare la decisione, contenuta nel bollettino di pensione inerente l'attore e relativo al mese di giugno 2012, di decurtare l'indennità d'invalidità a cui il ricorrente aveva diritto per l'immediatamente predetto mese di 500 euro; |
— |
quatenus oportet, annullare le decisioni di rigetto dei reclami, formati avverso le decisioni indicate sopra; |
— |
condannare la convenuta ad elargire al ricorrente le seguenti somme: 500 euro, ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 maggio 2012 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; 500 euro, ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1giugnio 2012 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; 500 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 luglio 2012 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/38 |
Ricorso proposto il 15 gennaio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-4/13)
2013/C 108/90
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione che adotta il rapporto informativo del ricorrente per il periodo che va dal 1995 al 1997 e domanda di risarcimento danni.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione del Segretario generale amministrativo del Servizio europeo per l’azione esterna del 12 marzo 2012, che adotta il rapporto informativo del ricorrente per il periodo che va dal 1995 al 1997; |
— |
nei limiti del necessario, annullare la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina della Commissione del 4 ottobre 2012, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 20 giugno 2012 sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
— |
condannare la Commissione al pagamento di una somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/39 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-6/13)
2013/C 108/91
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di applicare il coefficiente correttore per la città di Varese, in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, alla retribuzione del ricorrente del mese di aprile 2012 e dei mesi successivi.
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare illegittimi l’articolo 1 dell’allegato XI dello Statuto e il manuale metodologico contemplato nell’allegato I del regolamento n. 1445/2007 dell’11 dicembre 2007; |
— |
dichiarare illegittimo l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che stabilisce il coefficiente correttore per il calcolo della retribuzione degli agenti assegnati a Varese a 92,3; |
— |
annullare le decisioni che fissano le buste paga del ricorrente in base al coefficiente correttore per la città di Varese contemplato nel regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, applicabile a decorrere dal 1 luglio 2010; |
— |
annullare la decisione dell’AIPN del 5 ottobre 2012, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente con riferimento al coefficiente correttore applicato a Varese; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/39 |
Ricorso proposto il 28 gennaio 2013 — ZZ/Parlamento
(Causa F-8/13)
2013/C 108/92
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di non confermare il ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e di trasferirlo presso la Direzione generale delle politiche interne.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione del 23 marzo 2012 di non confermare il ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e di trasferirlo con il suo impiego presso la Direzione generale delle politiche interne; |
— |
se del caso, annullare la decisione del Presidente dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, del 15 ottobre 2012, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 22 giugno 2012; |
— |
ordinare il risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente derivante da tali decisioni; |
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/39 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-10/13)
2013/C 108/93
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas, avvocati)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di rigetto di una domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto per gli errori commessi nella determinazione dei suoi diritti in occasione della sua presa di servizio e per il ritardo nella correzione di tali errori.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione di rigetto del 28 marzo 2012 adottata dall’AIPN in merito alla domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente il 13 gennaio 2012; |
— |
condannare la Commissione a risarcire la ricorrente per un importo di EUR 172 236,42; |
— |
in subordine, condannare la Commissione a risarcire la ricorrente per un importo pari alle somme indebitamente versate, a partire dal giorno in cui l’irregolarità è stata scoperta senza essere sanata o, in ogni caso, almeno pari alle somme indebitamente versate a partire dal mese di novembre 2010, data della sola correzione del suo fattore moltiplicatore; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/40 |
Ricorso proposto il 5 febbraio 2013 — ZZ/Parlamento
(Causa F-12/13)
2013/C 108/94
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Bernard-Glanz)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto del reclamo per molestie psicologiche presentato dal ricorrente
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo dell’8 maggio 2012, recante rigetto della denuncia presentata dal ricorrente dinanzi al Comitato consultivo in materia di molestie sul lavoro e per la loro prevenzione, e con la quale si conclude che il ricorrente non è stato vittima di molestie psicologiche da parte de suo ex capo unità; |
— |
annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 29 ottobre 2012 recante rigetto del reclamo presentato il 6 agosto 2012 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
13.4.2013 |
IT |
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C 108/40 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-14/13)
2013/C 108/95
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Sagias)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/117/11 di non ammettere il ricorrente alle prove della fase di valutazione del suddetto concorso a causa della mancanza dell’esperienza professionale richiesta.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/117/11 di non ammettere il ricorrente alle prove della fase di valutazione del concorso, decisione comunicatagli con lettera del 18 aprile 2012 e oggetto di successiva conferma comunicatagli con lettera del 24 maggio 2012; |
— |
annullare la decisione del 9 novembre 2012, di rigetto del reclamo proposto contro la citata decisione della commissione giudicatrice; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
13.4.2013 |
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C 108/40 |
Ricorso proposto il 10 febbraio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-16/13)
2013/C 108/96
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del RCAM nella parte in cui essa conferma la formulazione del progetto di decisione recante rigetto della domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia a seguito della quale è deceduta la moglie del ricorrente, ex funzionario.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del Regime comune di assicurazione malattia del 23 marzo 2012 nella parte in cui essa conferma la formulazione del progetto di decisione del 23 giugno 1995; |
— |
se necessario, annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 29 ottobre 2012, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 6 luglio 2012 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |