ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.101.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 101/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/1 |
2013/C 101/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/2 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Erika Šujetová/Rapid life životná poisťovňa as
(Causa C-252/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Non luogo a provvedere)
2013/C 101/02
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: Erika Šujetová
Convenuta: Rapid life životná poisťovňa as
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove (Slovacchia) — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Disposizione nazionale che attribuisce la competenza esclusiva a conoscere di una domanda d’annullamento di un lodo arbitrale all’organo giurisdizionale nel cui ambito territoriale si è svolto il procedimento arbitrale — Disposizione nazionale che prevede l’obbligo, per tale organo giurisdizionale, dopo l’eventuale annullamento del lodo arbitrale, di proseguire il procedimento senza esaminare nuovamente la propria competenza territoriale — Convenzione arbitrale o clausola compromissoria di natura abusiva
Dispositivo
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) con decisione del 7 aprile 2011, nella causa C-252/11.
6.4.2013 |
IT |
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C 101/2 |
Ordinanza della Corte 13 settembre 2012 — Total SA, Elf Aquitaine SA/Commissione europea
(Causa C-495/11 P) (1)
(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intesa - Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità - Interpretazione manifestatamente erronea - Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi - Obbligo di motivazione)
2013/C 101/03
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Total SA, Elf Aquitaine SA (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Gencarelli, P. Van Nuffel e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 luglio 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T-190/06) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione C(2006) 1766 def. della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Total SA e la Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
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C 101/3 |
Ordinanza della Corte del 10 ottobre 2012 — Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-497/11 P) (1)
(Impugnazione - FESR - Riduzione del contributo finanziario - Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo n. 1 (1994-1999), «Accessibilità e assi stradali» in Grecia - Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi - Segreto professionale - Tasso di correzione finanziaria - Discrezionalità della Commissione - Sindacato giurisdizionale)
2013/C 101/04
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti, assistiti da G. Michailopoulos, Δικηγόρος)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2011 — Grecia/Commissione (T-81/09) con cui il Tribunale ha parzialmente respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2008) 8573 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso a favore del programma operativo nell’ambito dell’obiettivo 1 (1994-1999), «Accessibilità e assi stradali» in Grecia
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
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C 101/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Daniel Levy, Carine Sebbag/État belge
(Causa C-540/11) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Tassazione dei dividendi - Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione - Modifica successiva, ad opera di uno dei due Stati parti della convenzione, della sua legislazione nazionale, avente ad effetto la reintroduzione di una doppia imposizione - Obblighi degli Stati membri ai sensi degli articoli 10 CE e 293 CE)
2013/C 101/05
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti
Ricorrenti: Daniel Levy, Carine Sebbag
Convenuto: État belge
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 10, 57, paragrafo 2, e 293 del Trattato CE — Ammissibilità di una normativa nazionale che permette la doppia imposizione malgrado l’esistenza di una convenzione bilaterale contro quest’ultima — Modifica legislativa nazionale posteriore alla convenzione — Rimessa in discussione di un diritto acquisito — Restrizione alla libera circolazione dei capitali
Dispositivo
Poiché il diritto comunitario, come applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’eliminazione delle doppie imposizioni all’interno della Comunità europea, l’articolo 56 CE, letto in combinato disposto con gli articoli 10 CE e 293 CE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una situazione nella quale lo Stato membro che si è impegnato, mediante una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione, a predisporre un meccanismo diretto a eliminare tale imposizione dei dividendi, sopprime in seguito tale meccanismo con una modifica legislativa comportante la reintroduzione di una doppia imposizione.
6.4.2013 |
IT |
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C 101/3 |
Ordinanza della Corte del 4 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-597/11 P) (1)
(Impugnazione - Appalto pubblico bandito dalla Commissione - Rigetto dell’offerta - Obbligo di motivazione - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - Articolo 89 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 - Articoli 140 e 141 - Termine di ricevimento delle offerte - Termine di presentazione delle domande di informazioni)
2013/C 101/06
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: M. Wilderspin, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione (T-232/06), che ha respinto un ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione, del 19 giugno 2006, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto «TAXUD/2005/AO-001», relativa alla prestazione di servizi per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici della DG TAXUD (GU 2005, S 117-115222), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
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C 101/4 |
Ordinanza della Corte del 10 ottobre 2012 — ara AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allrounder SARL
(Causa C-611/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo A con due motivi triangolari - Marchio nazionale denominativo anteriore A - Impedimenti relativi alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione)
2013/C 101/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ara AG (rappresentante: avv. M. Gail)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Allrounder SARL (rappresentante: avv. N. Boespflug)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 settembre 2011, ara/UAMI — Allrounder (A con due motivi triangolari) (T-174/10) recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2010 (procedimento R 481/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra ara e Allrounder — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Marchio figurativo A con due motivi triangolari — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale «A» — Rischio di confusione tra due marchi — Valutazione errata del carattere distintivo.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Ara AG è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/4 |
Ordinanza della Corte 27 settembre 2012 — Brighton Collectibles, Inc/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Felmar
(Causa C-624/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamenti (CE) n. 40/94 e (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 4 - Marchio comunitario denominativo BRIGHTON - Opposizione - Interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale in caso di impedimento relativo alla registrazione)
2013/C 101/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Brighton Collectibles, Inc. (rappresentante: avv. J.Horn)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Felmar (rappresentante: avv. D. Monégier du Sorbier)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, Brighton Collectibles/UAMI e Felmar (T-403/10), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 30 giugno 2010, (procedimento R 408/2009-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Brighton Collectibles, Inc. e la Felmar — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Marchio comunitario denominativo BRIGHTON — Opposizione fondata sui marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori — Difetto di motivazione alla luce dei diritti nazionali richiamati.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La 2) Brighton Collectibles Inc. è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
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C 101/5 |
Ordinanza della Corte del 3 ottobre 2012 — Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), María Constantina Sotelo Ares
(Causa C-649/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Rischio di confusione - Marchio denominativo ROSALIA DE CASTRO - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale ROSALIA)
2013/C 101/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), María Constantina Sotelo Ares (representante: C. Lesma Devesa, abogado)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 ottobre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Sotelo Ares (T-421/10), recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 luglio 2010 (procedimento R 1804/2008-4), relativa ad un’opposizione tra Maria Constantina Sotelo Ares e la Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
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C 101/5 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Zakopanem — Polonia) — procedimento penale a carico di Wojciech Ziemski, Andrzej Kozak
(Causa C-31/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale - Irrecevibilità manifesta)
2013/C 101/10
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Zakopanem
Imputati nella causa principale
Wojciech Ziemski, Andrzej Kozak
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Zakopanem — Interpretazione della nozione di «regola tecnica» contenuta all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18) — Obbligo di uno Stato membro di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica — Legge di uno Stato membro recante disciplina dei giochi d’azzardo
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Zakopanem (Polonia) con decisione del 13 gennaio 2012 è manifestamente irricevibile.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 30 novembre 2012 — Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf
(Causa C-548/12)
2013/C 101/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Krefeld
Parti
Ricorrente: Marc Brogsitter
Convenuti: Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (1) debba essere interpretato nel senso che l’azione promossa da un ricorrente che afferma di essere stato danneggiato da un atto lesivo della concorrenza, qualificabile come illecito civile doloso o colposo in base al diritto tedesco e compiuto dalla sua controparte contrattuale avente sede in un altro Stato contraente, si ricollega alla materia contrattuale anche quando è fondata su una responsabilità extracontrattuale.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)
6.4.2013 |
IT |
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C 101/6 |
Impugnazione proposta il 20 dicembre 2012 dalla Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-172/09, Gem-Year Industrial Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-602/12 P)
2013/C 101/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti Y. Melin, V. Akritidis)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1) |
annullare in toto la sentenza della Settima Sezione del Tribunale del 10 ottobre 2012, T-172/09, Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio; |
2) |
accogliere, decidendo essa stessa definitivamente,
|
3) |
condannare il Consiglio e gli intervenienti, oltre che alle proprie spese, a tutte le spese sostenute dalle ricorrenti nel corso del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi.
In primo luogo, alla luce dei fatti sottoposti al Tribunale, è chiaro che non c'è alcuna prova del fatto che l'industria degli elementi di fissaggio dell'Unione avesse subito un pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping dalla Cina, nel senso dell'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di base antidumping (3). Questo primo motivo è diviso nelle seguenti due parti.
i) |
Il Tribunale ha snaturato il senso univoco degli elementi di prova ad esso sottoposti quando ha ritenuto che il margine di profitto realizzato dall'industria degli elementi di fissaggio dell'Unione nel periodo in esame (dal 1o gennaio 2003 al 30 settembre 2007) fosse negativamente influenzato in maniera sostanziale da importazioni oggetto di dumping dalla Cina, mentre gli elementi di prova nel fascicolo dimostrano che i profitti hanno oscillato durante tale periodo ed erano al loro secondo massimo livello durante lo scorso anno (4.4 %), che corrisponde anche a quando le importazioni oggetto di dumping dalla Cina erano massime, ed erano vicine al loro massimo livello storico di 4,7 % (nel 2004), che è appena al di sotto del margine di profitto di riferimento (5 %) di cui si avvale la Commissione per calcolare il margine di sottoquotazione. |
ii) |
Gli elementi di prova sottoposti al Tribunale descrivono un'industria dell'Unione in crescita e più fiorente, segnatamente durante il periodo dell'inchiesta. Essi non descrivono un caso di pregiudizio sostanziale, bensì un caso di un'ipotetica perdita dell’opportunità di approfittare pienamente dell'espansione del mercato interno dell'Unione europea. Nel decidere su tale base che le istituzioni dell'Unione europea potevano legittimamente ritenere che sussistesse un pregiudizio sostanziale causato da importazioni oggetto di dumping, il Tribunale ha errato nella qualificazione giudica dei fatti che aveva accertato, cosicché l'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di base non è stato correttamente applicato. |
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ritenuto che una richiesta di status d’impresa operante in economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base potesse essere respinta sulla base della constatazione che un'industria fornitrice era sovvenzionata. Ciò equivale a controbilanciare tali sovvenzioni, invece di avviare un'inchiesta ai sensi del regolamento n. 2026/97 del Consiglio (l'allora applicabile regolamento antisovvenzioni di base). Ciò costituisce un'illegittima interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e una violazione del regolamento n. 2026/97 del Consiglio.
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Hannover (Germania) il 21 dicembre 2012 — Pia Braun/Region Hannover
(Causa C-603/12)
2013/C 101/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Hannover
Parti
Ricorrente: Pia Braun
Convenuta: Region Hannover
Questione pregiudiziale
Se il diritto di circolare e di soggiornare liberamente, riconosciuto ad un cittadino dell’Unione dagli articoli 20 e 21 TFUE, in una fattispecie come quella in esame, in cui una studentessa, ancora convivente con i genitori, residenti in uno Stato dell’Unione europea confinante con la Germania e lavoratori transfrontalieri in quest’ultimo, richieda un sussidio agli studi [Or. 2] svolti in uno Stato terzo dell’Unione europea, osti ad un sistema normativo nazionale in base al quale ai cittadini tedeschi stabilmente residenti al di fuori dalla Repubblica federale di Germania, che frequentino un istituto di insegnamento con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, i sussidi agli studi vengano concessi solo caso per caso in presenza di particolari circostanze che giustifichino gli aiuti stessi e in base al quale, inoltre, la loro concessione avvenga unicamente in base alla discrezionalità delle autorità competenti
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 24 dicembre 2012 — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli
(Causa C-606/12)
2013/C 101/14
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Genova
Parti nella causa principale
Ricorrente: Dresser Rand S.A.
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’operazione di trasferimento di beni da uno Stato membro nel territorio italiano al fine di verificare l’adattabilità dei beni stessi ad altri beni acquistati nel territorio nazionale, senza che sia eseguito alcun intervento sui beni introdotti in Italia, sia ascrivibile alla locuzione «lavori riguardanti il bene» di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lett. f), della direttiva 2006/112/CE (1) e se, a tal proposito, sia utile valutare la natura delle operazioni intercorse fra F.B. ITMI e DR-IT; |
2) |
se l’articolo 17, paragrafo 2, lett. f), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che preclude alla legislazione o alla prassi degli Stati membri la facoltà di prevedere che la spedizione o il trasporto dei beni non siano trattati come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro se non alla condizione che i beni ritornino nello Stato membro a partire dal quale erano stati inizialmente spediti o trasportati. |
(1) GU L 347, pag. 1.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 24 dicembre 2012 — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli
(Causa C-607/12)
2013/C 101/15
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Genova
Parti nella causa principale
Ricorrente: Dresser Rand S.A.
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’operazione di trasferimento di beni da uno Stato membro nel territorio italiano al fine di verificare l’adattabilità dei beni stessi ad altri beni acquistati nel territorio nazionale, senza che sia eseguito alcun intervento sui beni introdotti in Italia, sia ascrivibile alla locuzione «lavori riguardanti il bene» di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lett. f), della direttiva 2006/112/CE (1) e se, a tal proposito, sia utile valutare la natura delle operazioni intercorse fra F.B. ITMI e DR-IT; |
2) |
se l’articolo 17, paragrafo 2, lett. f), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che preclude alla legislazione o alla prassi degli Stati membri la facoltà di prevedere che la spedizione o il trasporto dei beni non siano trattati come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro se non alla condizione che i beni ritornino nello Stato membro a partire dal quale erano stati inizialmente spediti o trasportati. |
(1) GU L 347, pag. 1.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 27 dicembre 2012 — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
(Causa C-609/12)
2013/C 101/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Convenuta in primo grado e ricorrente per cassazione: Ehrmann AG
Ricorrente in primo grado e resistente per cassazione: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Questione pregiudiziale
Se gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 (1) dovevano essere rispettati già nel 2010.
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37, pag. 16).
6.4.2013 |
IT |
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C 101/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen (Germania) il 27 dicembre 2012 — Johannes Peter/Bundeseisenbahnvermögen
(Causa C-610/12)
2013/C 101/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Giessen
Parti
Ricorrente: Johannes Peter
Convenuto: Bundeseisenbahnvermögen
Questione pregiudiziale
Se, ai sensi della direttiva 2000/78/CE (1), in caso di una disparità di trattamento già rilevabile in passato tra funzionari coniugati e funzionari che hanno contratto un’unione civile registrata, debba essere concesso un diritto retroattivo in materia di retribuzione volto alla parità di trattamento, conformemente ai principi costituzionali in vigore nella Repubblica federale di Germania, solamente a decorrere dall’inizio dell’esercizio in cui il funzionario ha rivendicato per la prima volta tale diritto nei confronti del proprio datore di lavoro.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.
6.4.2013 |
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C 101/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 24 dicembre 2012 — Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld
(Causa C-613/12)
2013/C 101/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Helm Düngemittel GmbH
Resistente: Hauptzollamt Krefeld
Questione pregiudiziale
Se si debba ritenere non provata l’origine di un prodotto nel caso in cui, pur essendo stato rilasciato per il prodotto un certificato parziale di circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 20 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nella versione di cui alla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 17 febbraio 2006 (1), non sussistessero i presupposti indicati in detta disposizione, in quanto il prodotto, al momento del rilascio del certificato parziale di circolazione delle merci, non si trovava sotto il controllo dell’autorità doganale competente per il rilascio.
(1) GU L 73, pag. 1.
6.4.2013 |
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C 101/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Paris (Francia) il 10 dicembre 2012 — Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l'Économie et des Finances
(Causa C-618/12)
2013/C 101/19
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative d'appel de Paris
Parti
Ricorrente: Société Reggiani SpA Illuminazione
Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2 [della] direttiva [79/1072/CEE del 6 dicembre 1979] (1) violi la libertà di stabilimento in quanto limita il diritto al rimborso ai soli beni mobili.
(1) Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11).
6.4.2013 |
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C 101/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 2 gennaio 2013 — Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse/Susanne Fassbender-Firman
(Causa C-4/13)
2013/C 101/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Convenuta e ricorrente in cassazione: Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse
Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: Susanne Fassbender-Firman
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 (1) debba essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito del potere discrezionale dell’istituzione competente dello Stato membro di occupazione applicare l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 nei casi in cui nello Stato membro di residenza dei familiari non venga presentata domanda per la concessione di assegni familiari. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: sulla base di quali considerazioni di carattere discrezionale l’istituzione competente per le prestazioni familiari dello Stato membro di occupazione possa applicare l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 come se fossero erogate prestazioni nello Stato membro di residenza dei familiari. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: in che misura la decisione discrezionale dell’istituzione competente sia soggetta al controllo giurisdizionale. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149, pag. 2, come modificato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, GU 1997, L 28, pag. 1.
6.4.2013 |
IT |
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C 101/9 |
Impugnazione proposta il 18 gennaio 2013 da Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-590/10, Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea
(Causa C-28/13 P)
2013/C 101/21
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (rappresentanti: M. Stephens e R. Lands, solicitors)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012, causa T-590/10. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare tale decisione. |
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea («BCE»), comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, che nega l’accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti in conformità della decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (1). La Corte dovrebbe annullare tale decisione in quanto:
|
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella misura in cui pone le spese della BCE a carico delle ricorrenti. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare tale decisione. |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale per decidere secondo la pronuncia della Corte sui motivi di diritto sollevati nel presente appello. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto:
— |
nell’interpretare erroneamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), che prevede un’eccezione al generale diritto di accesso sancito dall’articolo 2 di tale decisione; |
— |
nel ritenere che la BCE era legittimata a concludere che la divulgazione dei documenti richiesti dalle ricorrenti avrebbe compromesso la politica economica dell’Unione europea e della Grecia; |
— |
nell’interpretare erroneamente l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; |
— |
nell’omettere di considerare le affermazioni delle ricorrenti con riferimento all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione della BCE. |
— |
le ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha commesso un errore quanto alle spese. |
(1) GU L 80, pag. 42.
6.4.2013 |
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C 101/10 |
Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Nexans France SAS, Nexans SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 novembre 2012, causa T-135/09, Nexans France SAS, Nexans SA/Commissione europea
(Causa C-37/13 P)
2013/C 101/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Nexans France SAS, Nexans SA (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avvocato, G. Forwood, Barrister, A. Rogers, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la seconda parte del primo motivo di ricorso secondo il quale la portata geografica della decisione di accertamento era eccessivamente ampia e non sufficientemente precisa; |
— |
sulla base delle informazioni di cui dispone, annullare la decisione di accertamento in quanto la sua portata geografica era eccessivamente ampia, non sufficientemente giustificata e non sufficientemente precisa, o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente alla sentenza della Corte di giustizia sulle questioni di diritto; |
— |
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la Nexans a sopportare le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale e condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Nexans nel procedimento dinanzi al Tribunale nella misura che la Corte riterrà di giustizia, |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalla Nexans nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti affermano che il Tribunale è incorso in errore nel respingere la loro domanda di annullamento della decisione di accertamento in quanto non sufficientemente precisa, eccessivamente ampia quanto alla portata geografica e applicata a presunte intese e/o pratiche concordate che avevano «probabilmente una portata mondiale». Le ricorrenti affermano inoltre che il Tribunale è incorso in errore nella sua decisione in ordine alle spese.
6.4.2013 |
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C 101/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 28 gennaio 2013 — Cartiera dell’Adda SpA, Cartiera di Cologno SpA/CEM Ambiente SpA
(Causa C-42/13)
2013/C 101/23
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Cartiera dell’Adda SpA, Cartiera di Cologno SpA
Convenuta: CEM Ambiente SpA
Questioni pregiudiziali
1) |
se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi che un’impresa partecipante ad una procedura di gara abbia omesso di dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, l’assenza dei procedimenti e delle condanne previste dall’art. 38, comma l, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 nei confronti di un proprio direttore tecnico, la stazione appaltante debba disporre l’esclusione di tale impresa anche nel caso in cui quest’ultima abbia congruamente provato che la qualificazione di direttore tecnico era stata indicata per mero errore materiale; |
2) |
se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi che un’impresa partecipante ad una procedura di gara abbia offerto un’utile e congrua prova dell’assenza, nei confronti dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), dei procedimenti e delle condanne ivi previste, la stazione appaltante debba disporre l’esclusione di tale impresa quale conseguenza dell’inottemperanza ad una previsione della lex specialis con cui sia stata indetta la pubblica gara. |
6.4.2013 |
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C 101/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 gennaio 2013 — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet
(Causa C-48/13)
2013/C 101/24
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Nordea Bank Danmark A/S
Convenuto: Skatteministeriet.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 (in precedenza articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48) e l’articolo 31 dell’accordo SEE, in combinato disposto con l’articolo 34, debbano essere interpretati nel senso che essi vietano ad uno Stato membro, che consente ad una società residente in detto Stato di dedurre sistematicamente le perdite derivanti da una stabile organizzazione residente in un altro Stato membro, di operare un recupero totale da parte della società delle perdite subite dall’organizzazione stabile (nei limiti in cui queste non sono compensate da profitti negli anni futuri) nell’eventualità che la stabile organizzazione venga chiusa, e parte delle sue attività venga trasferita ad una società appartenente allo stesso gruppo residente nello stesso Stato membro della stabile organizzazione, e sempre che si debba presumere che le possibilità di utilizzare le perdite di cui trattasi siano state esaurite.
6.4.2013 |
IT |
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C 101/11 |
Ricorso proposto il 31 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-55/13)
2013/C 101/25
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Baynet e K. Hermann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi agli articoli 2 (punti 15, 16, 22, 34 e 35), 3 (paragrafi 4 e 9), 6 (paragrafi 1-3), 7 (paragrafi 1 e 3), 9-11, 14, 16-23, 26 [paragrafo 2, lettera c), seconda frase, e seguenti, nonché lettera d), terza e quarta frase, e paragrafo 3], 27 (paragrafo 2), 29, 31, 36, 42 (paragrafi 1-4), 43 (paragrafi 1, 4 e 8), 44 e ai punti 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (1), e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, di questa direttiva; |
— |
condannare la Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità, per inadempimento dell’obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva 2009/73/CE, pari ad EUR 88 819,20 al giorno, a decorrere dal giorno della pronuncia nella presente causa; |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2009/73/CE è scaduto il 3 marzo 2011.
(1) GU L 211, pag. 94.
6.4.2013 |
IT |
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C 101/12 |
Impugnazione proposta dell'8 febbraio 2013 da Getty Images (US), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 novembre 2012, causa T-338/11, Getty Images (US), Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-70/13 P)
2013/C 101/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (rappresentante: avv. P. Olson)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare la decisione impugnata nella misura in cui rigetta il ricorso proposto dalla Getty Images avverso la decisione dell’esaminatore dell’UAMI del 2 agosto 2010; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi: 1) la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario (1), 2) la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del predetto regolamento e 3) la violazione del principio di parità di trattamento.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, un marchio è escluso dalla registrazione se è privo di «carattere distintivo». Un minimo grado di distintività è sufficiente affinché non siano applicati gli impedimenti alla registrazione elencati in tale articolo. Nel caso di specie, il fatto che sia stato ritenuto per due volte che il marchio identico per prodotti/servizi identici e simili sia dotato di carattere distintivo fa decisamente presumere che «PHOTOS.COM» abbia il minimo di distintività richiesto. Il mero fatto che ciascuno degli elementi considerato separatamente sia privo di carattere distintivo non significa che la loro combinazione non sia distintiva. In quanto combinazione di «PHOTOS» e «.COM», il marchio assume un significato indipendente dai singoli significati di tali elementi. Esso, è chiaramente compreso dal pubblico di riferimento come nome di dominio commerciale. I nomi di dominio sono unici nella loro natura. In quanto tale, «PHOTOS.COM» indica al consumatore che si tratta di un’origine di prodotti e servizi unica che è distinguibile da altre fonti di prodotti e servizi con un nome diverso. In tale modo, esso adempie allo scopo di un marchio e soddisfa il grado di distintività di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
L’interesse generale da prendere in considerazione nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) consiste nell’esaminare se il marchio sia in grado di garantire al consumatore l’identità di origine dei prodotti/servizi, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale servizio da quelli di provenienza diversa. È assodato che ogni nome di dominio è unico e che un nome di dominio che termina in «.COM» indica un sito web commerciale. Al punto 22 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che l’elemento «.COM» sarà immediatamente riconosciuto dal pubblico di riferimento come riferentesi a un sito Internet commerciale. Il Tribunale ha commesso un errore ignorando il fatto che il nome di dominio è il modo migliore per consentire al consumatore di distinguere i prodotti/servizi della ricorrente da quelli dei concorrenti. L’interesse generale di tutela del consumatore è realizzato e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) non è violato.
Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ha scelto di non affrontare tale questione. Comunque tale articolo non è violato, in quanto l’interesse generale sottostante a tale disposizione è la tutela dei concorrenti della ricorrente, nessuno dei quali è danneggiato dalla registrazione, perché si tratta di un nome di dominio appartenente alla ricorrente. Il marchio non è neanche oggettivamente descrittivo in relazione ai prodotti/servizi.
Il principio della parità di trattamento richiede che l’UAMI debba attenersi alle sue precedenti decisioni quando riesamina domande di marchi identiche in assenza di alcuna indicazione circa il fatto che i marchi anteriori siano stati erroneamente registrati. Tale principio obbligava il Tribunale ad annullare la conclusione dell’UAMI secondo la quale «PHOTOS.COM» non era registrabile. Il Tribunale ha ritenuto che tali principi dovessero essere bilanciati con «il rispetto del principio di legalità» e che i richiedenti il marchio non potessero invocare decisioni precedenti al fine di ottenere una decisione identica, perché la decisione antecedente rappresentava «un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri»; pertanto, il Tribunale ha dichiarato che «un siffatto esame [doveva] essere effettuato caso per caso» (punto 69 della sentenza impugnata).
Il principio della parità di trattamento è in contrapposizione con il principio di legalità. A partire dalla sentenza STREAMSERVE (v. sentenza del 27 febbraio 2002, T-106/00, Streamserve/UAMI), il principio di legalità ha prevalso. Ne è derivata una incertezza giuridica e un fiume di ricorsi. Alla luce di tale esperienza, è opportuna una maggiore focalizzazione sul principio della parità di trattamento. Gli esaminatori dell’UAMI hanno il dovere di agire coerentemente, di applicare norme comuni, di identificare i casi analoghi e di dare loro un trattamento analogo. Quando i richiedenti un marchio fanno riferimento a marchi anteriori registrati, agli esaminatori dell’UAMI non dovrebbe essere consentito di fare semplicemente riferimento alla sentenza STREAMSERVE e ad ignorare il principio fondamentale della parità di trattamento. Invece di un principio di legalità secondo il quale le registrazioni anteriori sono letteralmente considerate errori, un metodo molto più praticabile consiste nel presumere che i marchi anteriori siano regolarmente registrati. In nessun caso l’obbligo di applicare il principio della parità di trattamento è così chiaro come quando, come nel presente caso, i marchi e i prodotti sono identici.
Per concludere, il marchio «PHOTOS.COM» ha lo stesso carattere distintivo in relazione ai suoi prodotti e servizi dei due marchi anteriori registrati. La registrazione del marchio per tali prodotti e servizi si fonda sulla stessa base valida per i marchi originali, come imposto dal principio della parità di trattamento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/13 |
Impugnazione proposta dell'11 febbraio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 13 dicembre 2012, causa T-588/10, Repubblica ellenica/Commissione
(Causa C-71/13 P)
2013/C 101/27
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Leftheriotou)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
accogliere l’impugnazione e annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale dell’UE, conformemente a quanto esposto in dettaglio; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
— |
Con il primo motivo di annullamento relativo al settore del tabacco, la Repubblica ellenica fa valere quanto segue:
|
— |
Con il secondo motivo di annullamento relativo al settore delle uve secche, la Repubblica ellenica fa valere che il Tribunale è incorso in:
|
— |
Con il terzo motivo di annullamento nel settore dei seminativi, sono dedotti:
|
— |
Con il quarto motivo di annullamento relativo alla condizionalità, la Repubblica ellenica deduce che il Tribunale ha violato, nella sentenza, il principio di non retroattività. |
— |
Con il quinto motivo di annullamento, relativo alle isole minori del Mar Egeo che ricadono nel POSEI (Programma di Opzioni Specifiche per l’Allontanamento e l’Insularità), la Repubblica ellenica fa valere la violazione del principio di certezza del diritto, del termine ragionevole e di tempestività dell’azione dell’UE. |
— |
Con il sesto motivo di annullamento, relativo al settore delle carni bovine e ovine, sono dedotte l’erronea interpretazione e applicazione degli articoli 8 del regolamento n. 1663/95 (6) e 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, nonché degli articoli 12 e 24, paragrafo 2, del regolamento n. 2419/01 (7), la violazione del principio di proporzionalità e un difetto di motivazione. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70).
(2) Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358, pag. 17).
(3) Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192, pag. 21).
(4) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(5) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
(7) Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).
6.4.2013 |
IT |
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C 101/14 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 24 ottobre 2012 — Grain Millers, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grain Millers GmbH & Co. KG
(Causa C-447/10 P) (1)
2013/C 101/28
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/14 |
Ordinanza del presidente della Corte del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Valeria Marcinová/Pohotovosť s.r.o.
(Causa C-30/12) (1)
2013/C 101/29
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.4.2013 |
IT |
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C 101/14 |
Ordinanza del presidente della Corte del 5 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-143/12) (1)
2013/C 101/30
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
6.4.2013 |
IT |
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C 101/15 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — EuroChem MCC/Consiglio
(Causa T-84/07) (1)
(Dumping - Importazioni di soluzioni di urea e di nitrato d’ammonio originarie della Russia - Domanda di riesame alla scadenza delle misure - Domanda di riesame intermedio - Ricevibilità - Valore normale - Prezzo all’esportazione - Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 1225/2009])
2013/C 101/31
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: EuroChem Mineral Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati, successivamente P. Evtimov e D. O’Keeffe, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento contro il regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996 (GU L 365, pag. 26)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/15 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Acron e Dorogobuzh/Consiglio
(Causa T-235/08) (1)
(Dumping - Importazioni di nitrato d'ammonio originario della Russia - Domanda di riesame intermedio parziale - Valore normale - Prezzo all'esportazione - Articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009])
2013/C 101/32
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Acron OAO (Mosca, Russia) e Dorogobuzh OAO (Mosca) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren, avvocato, successivamente B. Evtimov, avvocato, e D. O’Keeffe, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente da G. Berrisch)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 236/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 75, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Acron OAO e la Dorogobuzh OAO sopporteranno le proprie spese, oltre a quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/16 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — EuroChem MCC/Consiglio
(Causa T-459/08) (1)
(Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia - Domanda di riesame intermedio parziale - Riesame delle misure in previsione della scadenza - Valore normale - Prezzo all'esportazione - Articoli 1, 2 e 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009])
2013/C 101/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati, successivamente B. Evtimov e D. O’Keeffe, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente da G. Berrisch)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. Van Vliet e M. França, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/16 |
Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2013 — Nikolaou/Corte dei conti
(Causa T-241/09) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Corte dei conti - Svolgimento di indagini interne - Dati personali - Illecito - Nesso di causalità - Prescrizione)
2013/C 101/34
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Kalliopi Nikolaou (Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e G. Douka, avvocati)
Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J.-M. Steiner, agenti, assistiti da P. Trimidas)
Oggetto
Ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito di irregolarità e di violazioni del diritto dell’Unione che la Corte dei conti avrebbe commesso nell’ambito di un’indagine interna
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Kalliopi Nikolaou è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/16 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Acron/Consiglio
(Causa T-118/10) (1)
(Dumping - Importazioni di soluzioni di urea e di nitrato d’ammonio originarie della Russia - Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori - Valore normale - Prezzo all'esportazione - Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009])
2013/C 101/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russia) (rappresentanti: avv. B. Evtimov e D. O’Keeffe)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato, e de N. Chesaites, barrister)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia (GU L 338, pag. 5).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Acron OAO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Fertilizers Europe. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/17 |
Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Melli Bank/Consiglio
(Causa T-492/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Entità posseduta al 100 % da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare - Eccezione di illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
2013/C 101/36
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakekey)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bolaert e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall’altro lato, una domanda di declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragarafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Melli Bank plc sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/17 |
Sentenza del Tribunale dell'8 febbraio 2013 — Piotrowski/UAMI (MEDIGYM)
(Causa T-33/12) (1)
(Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo “MEDIGYM” - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto al contraddittorio - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009)
2013/C 101/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Elke Piotrowski (Viernheim, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Lenz e G. Schneider, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 novembre 2011 (procedimento R 734/2011-4), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del segno denominativo «MEDIGYM».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Elke Piotrowski è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/18 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — AMC-Representações Têxteis/UAMI — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY)
(Causa T-50/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo “METRO KIDS COMPANY” - Marchio internazionale figurativo anteriore “METRO” - Impedimento assoluto alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 101/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AMC-Representações Têxteis Lda (Taveiro, Portogallo) (rappresentante: avv. V. Caires Soares)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 novembre 2011 (procedimento R 2314/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la AMC-Representações Têxteis Lda.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L'AMC-Representações Têxteis Lda è condannata alle spese. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/18 |
Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive)
(Causa T-407/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2013/C 101/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Augere Holdings (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 luglio 2012 (procedimento R 1849/2011-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Augere Holdings (Netherlands) BV e la Ubee Interactive Corp.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/18 |
Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)
(Causa T-408/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2013/C 101/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Augere Holdings (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 luglio 2012 (procedimento R 1848/2011-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Augere Holdings (Netherlands) BV e la Ubee Interactive Corp.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto. |
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/19 |
Ricorso proposto il 16 gennaio 2013 — Senz Technologies/UAMI — Impliva (Umbrellas)
(Causa T-22/13)
2013/C 101/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Senz Technologies BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti W. Hoyng e C. Zeri)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impliva BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 26 settembre 2012, nel procedimento R 2453/2010-3; |
— |
accogliere gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e dichiarare valida la registrazione del marchio comunitario registrato al n. 000579032-0001; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle proprie spese e a quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Disegno comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità: il disegno «Umbrellas» — disegno comunitario registrato n. 000579032-0001
Titolare del disegno comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: la Impliva BV
Motivi della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità era basata sugli articoli 4 e 9 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 7, paragrafo 1, e 6 in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/19 |
Ricorso proposto il 16 gennaio 2013 — Senz Technologies/UAMI — Impliva (Ombrelli)
(Causa T-23/13)
2013/C 101/42
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Senz Technologies BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti W. Hoyng e C. Zeri)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impliva BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 16 settembre 2012, procedimento R 2459/2010-3; |
— |
accogliere i motivi dedotti dinanzi al Tribunale e dichiarare valida la registrazione del disegno o modello comunitario registrato con il n. 000579032-0002; |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il disegno o modello «Ombrelli» — Disegno o modello comunitario registrato n. 000579032-0002
Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: Impliva BV
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità si fondava sugli articoli 4 e 9 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/20 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2013 — Cactus/UAMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)
(Causa T-24/13)
2013/C 101/43
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cactus SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Isabel Del Rio Rodríguez (Malaga, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 19 ottobre 2012; |
— |
condannare il convenuto alle spese, se del caso in solido con la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ», per prodotti e servizi delle classi 31, 39 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 8 489 643
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 963 694 del marchio denominativo «CACTUS», per prodotti e servizi nelle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41 e 42
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione e rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto in toto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione degli articoli 76, paragrafi 1 e 2, e 75, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/20 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2013 — Pedro Group/UAMI — Cortefiel (PEDRO)
(Causa T-38/13)
2013/C 101/44
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cortefiel, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione R 0271/2011-4 della quarta commissione di ricorso, del 26 novembre 2012: annullare la parte della decisione relativa al parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione del 17 dicembre 2010 e al rigetto della domanda di marchio comunitario della ricorrente per taluni prodotti della classe 25; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio nominativo «PEDRO» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Marchio comunitario n. 7 541 857
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario figurativo in bianco e nero «Pedro del Hierro» n. 1 252 899 per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25, 35, e 42 e marchio internazionale n. 864 740 asseritamente valido in Bulgaria, Spagna e Romania per il marchio figurativo in bianco e nero «Pedro del Hierro» per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25 and 35.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto totale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto l’opposizione per prodotti della classe 25, rigetto della domanda per tali prodotti e rigetto del ricorso per la parte restante
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio n. 207/2009
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/21 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2013 — Cezar/UAMI — Poli-Eco (Skirting Boards)
(Causa T-39/13)
2013/C 101/45
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński (Ełk, Polonia) (rappresentante: M. Nentwig e G. Becker, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (Szprotawa, Polonia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione R 1512/2010-3 della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 novembre 2012; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello commerciale «Skirting Boards» — disegno o modello comunitario registrato n. 70 438-0002
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità si fondava sull’assenza di novità e di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con gli articoli 4-6 del regolamento n. 6/2002
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato oggetto di contestazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 25, paragrafo 1, lettera b), 63, paragrafo 1 e 62, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio n. 6/2002.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/21 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Efag Trade Mark Company/UAMI (FICKEN)
(Causa T-52/13)
2013/C 101/46
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG (Schemmerhofen, Germania) (rappresentante: avv. M. Wekwerth)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 18 ottobre 2012, nel procedimento R 493/2012-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FICKEN» per prodotti e servizi delle classi 25, 32, 33 e 43- domanda di marchio comunitario n. 9 274 366
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/22 |
Ricorso proposto il 31 gennaio 2013 — Vans/UAMI (Linea che si inclina e curva)
(Causa T-53/13)
2013/C 101/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vans, Inc. (Cypress, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Hirsch)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare in toto la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente la rappresentazione di una linea che si inclina e curva, per prodotti delle classi 18 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 10 263 838
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/22 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Efag Trade Mark Company/UAMI (FICKEN LIQUORS)
(Causa T-54/13)
2013/C 101/48
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG (Schemmerhofen, Germania) (rappresentante: avv. M. Wekwerth)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 novembre 2012, nel procedimento R 2544/2011-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese le spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «FICKEN LIQUORS», per prodotti e servizi delle classi 25, 32, 33 e 35
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/22 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Formula One Licensing/UAMI — Idea Marketing (F1H2O)
(Causa T-55/13)
2013/C 101/49
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. B. Klingberg)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Idea Marketing SA (Losanna, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso nel procedimento R 1247/2011-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi all’UAMI; |
— |
condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «F1H2O», per prodotti e servizi delle classi 9, 25, 38 e 41 — registrazione internazionale n. 925 383 che designa l’Unione europea
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione internazionale n. 732 134, il marchio britannico n. 2277746B, il marchio comunitario n. 3 934 387, la registrazione internazionale n. 845 571, il marchio del Benelux n. 749 056, il marchio britannico n. 2277746 D, il marchio comunitario n. 631 531, il marchio comunitario n. 3 429 396, la registrazione internazionale n. 714 320, la registrazione internazionale n. 823 226 e il marchio del Benelux n. 732 601 del marchio «F1 et al.» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-36, 38, 39 e 41-43
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/23 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — ClientEarth and Stichting BirdLife Europe/Commissione
(Causa T-56/13)
2013/C 101/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e Stichting BirdLife Europe (Zeitst, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. O. Brouwer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta di respingere la loro richiesta di accesso all’ultima versione di una rassegna di letteratura specializzata, sul cosiddetto «debito di carbonio» della bioenergia ricavata dalla biomassa, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale; e |
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrenti per lo svolgimento del presente procedimento, comprese le spese degli eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo.
Le ricorrenti sostengono che la convenuta, in conseguenza del fatto che ha omesso di prendere posizione nei loro riguardi con una decisione esplicita riguardo alla loro richiesta di accesso entro i termini per il trattamento della domanda di conferma previsti dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ha implicitamente negato l’accesso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento. Altresì, le ricorrenti affermano che questa decisione di diniego implicito era immotivata e perciò sostengono che dovrebbe essere annullata in ragione del fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, dell’articolo 41, paragrafo 2, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/23 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
(Causa T-60/13)
2013/C 101/51
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e A. Berger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Braunschweig, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 28 novembre 2012 (procedimento R 108/2012-4), nella parte in cui accoglie il ricorso e rigetta il marchio comunitario richiesto; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento; |
— |
condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «AC», per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 070 021
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi tedeschi n. 30 666 076 e n. 30 666 074 e la registrazione di marchio internazionale n. 948 259 che designa più Stati membri dell'Unione europea del marchio figurativo «AC ANN CHRISTINE», per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35; il marchio comunitario n. 6 904 783, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25; il marchio comunitario n. 6 905 541, per prodotti delle classi 3, 14 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso e annullamento della decisione impugnata con riferimento ai prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35, rigetto del marchio comunitario richiesto per tali prodotti e servizi e rigetto del ricorso quanto al resto
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/24 |
Ricorso proposto il 5 febbraio 2013 — Three-N-Products Private/UAMI — Munindra Holding (AYUR)
(Causa T-63/13)
2013/C 101/52
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentanti: M. Thewes e T. Chevrier, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Munindra Holding BV (Lelystad, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione R 2296/2011-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 novembre 2012; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte che riguarda i servizi di «consulenza in materia di rimedi a base d’erbe, alimentazione, salute e bellezza», appartenenti alla classe 44; |
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «AYUR» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16 e 44 — Marchio comunitario n. 5 429 469
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Munindra Holding BV
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «AYUS» registrato nel Benelux per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 29, 30 e 31
Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/24 |
Ricorso proposto dell'1 febbraio 2013 — Novartis Europharm/Commissione
(Causa T-67/13)
2013/C 101/53
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: avv. C. Schoonderbeek)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2012) 8605 def. della Commissione, del 19 novembre 2012, di accordare un’autorizzazione all’immissione in commercio alla Hospira UK Ltd, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1), e |
— |
condannare la Commissione europea alle proprie spese e a quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata in quanto costituisce una violazione dei diritti relativi alla protezione dei dati della Novartis Europharm Ltd. per il suo prodotto Aclasta in forza dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2309/93 (1), letto in combinato disposto con l’articolo 89 del regolamento (CE) n. 726/2004 (2). Essendo stata concessa ad Aclasta una separata e autonoma autorizzazione all’immissione in commercio attraverso la procedura centralizzata, ai fini della protezione dei dati l’autorizzazione Aclasta non rientra, rispetto a quella di Zometa (un altro prodotto della Novartis Europharm Ltd), nella stessa autorizzazione globale all’immissione in commercio, specificata nell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83 (3).
Inoltre, la decisione impugnata è altresì illegittima in quanto costituisce una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE per il fatto che non è scaduta la protezione dei dati per il medicinale di riferimento Aclasta e perciò non sono state rispettate le condizioni per concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi di questo articolo.
(1) Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE).
(3) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/25 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Anapurna/UAMI — Annapurna (ANNAPURNA)
(Causa T-71/13)
2013/C 101/54
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anapurna GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Annapurna SpA (Prato)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012, nella parte in cui ha ammesso la registrazione del marchio comunitario n. 001368166 «ANNAPURNA» e non l’ha dichiarato nullo, per i prodotti «borse» (classe 18), «trapunte e biancheria da letto» (classe 24) e «articoli di vestiario, cappelleria, pantofole» (classe 25); |
— |
condannare la parte interveniente alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; |
— |
chiedere al convenuto di produrre le prove dell’uso («documenti») fornite dalla parte interveniente nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ANNAPURNA» per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 1 368 166
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario per gli altri prodotti
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/26 |
Ricorso proposto dell'8 febbraio 2013 — Boehringer Ingelheim Pharma/UAMI — Nepentes (Momarid)
(Causa T-75/13)
2013/C 101/55
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boehringer Ingelheim Pharma (Ingelheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nepentes S.A. (Varsavia, Polonia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2012, procedimento R 2292/2011-4, nella parte in cui ha autorizzato la registrazione del marchio MOMARID in relazione a preparati sanitari per uso medico; sostanze dietetiche adattate all’uso medico; preparati, sostanze e prodotti farmaceutici e medici per la protezione, il mantenimento, il trattamento o l’idratazione della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; preparati e sostanze farmaceutici e medici per la cura e l’aspetto della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; prodotti e preparati farmaceutici e medici per il dimagrimento; prodotti, preparati e sostanze dermatologici; preparati dermatologici per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi della pelle; prodotti dermatologici (medicinali); preparati farmaceutici per il trattamento di disturbi dermatologici; preparati farmaceutici per il trattamento locale dei disturbi dermatologici; prodotti medicinali dermatologici; preparati farmaceutici veterinari ad uso dermatologico; prodotti medicinali veterinari per il trattamento dei disturbi ormonali; ormoni per uso medico; preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso farmaceutico e medico; prodotti d’igiene; prodotti chimici per uso farmaceutico (in prosieguo: i «prodotti controversi»); |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento o — nel caso in cui la controinteressata dinanzi all’UAMI intervenga a sostegno del convenuto — ordinare che esse siano sopportate in solido dal convenuto e dall’interveniente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Momarid», per prodotti e servizi della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 9 164 328
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario n. 2 396 448«LONARID», per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 2868/95 del Consiglio e con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/26 |
Ricorso proposto dell'11 febbraio 2013 — Accorinti e.a./BCE
(Causa T-79/13)
2013/C 101/56
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia), Michael Acherer (Bressanone, Italia), Giuliano Agostinetti (Mestre, Italia), Marco Alagna (Milano, Italia), Riccardo Alagna (Milano, Italia), Agostino Amalfitano (Forio, Italia), Emanuela Amsler (Torino, Italia), Francine Amsler (Torino, Italia), Alessandro Anelli (Bellinzago Novarese, Italia), Angelo Giovanni Angione (Potenza, Italia), Giancarlo Antonelli (Verona, Italia), Giuseppe Aronica (Licata, Italia), Elisa Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Pasquale Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Luigi Azzano (Concordia Sagittaria, Italia), Giovanni Baglivo (Lecce, Italia), Mario Bajeli (Bergamo, Italia) Stefano Baldoni (Matera, Italia), Giulio Ballini (Lonato, Italia), Antonino Barbara (Napoli, Italia), Armida Baron (Cassola, Italia), Paolo Baroni (Roma, Italia), Lucia Benassi (Scandiano, Italia), Michele Benelli (Madignano, Italia), Erich Bernard (Lana, Italia), Flaminia Berni (Roma, Italia), Luca Bertazzini (Monza, Italia), Adriano Bianchi (Casale Corte Cerro, Italia), Massimiliano Bigi (Montecchio Emilia, Italia), Daniele Fabrizio Bignami (Milano, Italia), Sergio Borghesi (Coredo, Italia), Borghesi Srl (Cles, Italia), Sergio Bovini (Cogoleto, Italia), Savino Brizzi (Torino, Italia), Annunziata Brum (Badiola, Italia), Christina Brunner (Laives, Italia), Giovanni Busso (Caselette, Italia), Fabio Edoardo Cacciuttolo (Milano, Italia), Vincenzo Calabrò (Roma, Italia), Carlo Cameranesi (Ancona, Italia), Giuseppe Campisciano (Besana in Brianza, Italia), Allegra Canepa (Pisa, Italia), Luca Canonaco (Como, Italia), Piero Cantù (Vimercate, Italia), Fabio Capelli (Tortona, Italia), Gianluca Capello (Sanremo, Italia), Sergio Capello (Sanremo, Italia), Filippo Caracciolo di Melito (Lucca, Italia), Mario Carchini (Carrara, Italia), Filippo Carosi (Roma, Italia), Elena Carra (Roma, Italia), Claudio Carrara (Nembro, Italia), Ivan Michele Casarotto (Verona, Italia), Anna Maria Cavagnetto (Torino, Italia), Gabriele Lucio Cazzulani (Segrate, Italia), Davide Celli (Rimini, Italia), Antonio Cerigato (Ferrara, Italia), Paolo Enrico Chirichilli (Roma, Italia), Celestino Ciocca (Roma, Italia), Mariagiuseppa Civale (Milano, Italia), Benito Colangelo (Bollate, Italia), Roberto Colicchio (Milano, Italia), Edoardo Colli (Trieste, Italia), Nello Paolo Colombo (Casatenovo, Italia), Mario Concini (Tuenno, Italia), Marika Congestrì (S. Onofrio, Italia), Luigi Corsini (Pistoia, Italia), Maria Chiara Corsini (Genova, Italia), Aniello Cucurullo (Civitavecchia, Italia), Roberto Cugola (Melara, Italia), Roberto Cupioli (Rimini, Italia), Giuseppe D’Acunto (Lucca — S. Anna, Italia), Stefano D’Andrea (Ancona, Italia), Nazzareno D’Amici (Roma, Italia), Michele Danelon (Gruaro, Italia), Piermaria Carlo Davoli (Milano, Italia), Iole De Angelis (Roma, Italia), Roberto De Pieri (Treviso, Italia), Stefano De Pieri (Martellago, Italia), Ario Deasti (Sanremo, Italia), Stefano Marco Debernardi (Aosta, Italia), Gianfranco Del Mondo (Casoria, Italia), Salvatore Del Mondo (Gaeta, Italia), Gianmaria Dellea (Castelveccana, Italia), Rocco Delsante (Langhirano, Italia), Gianmarco Di Luigi (Sant’Antimo, Italia), Alessandro Di Tomizio (Reggello, Italia), Donata Dibenedetto (Altamura, Italia), Angela Dolcini (Pavia, Italia), Denis Dotti (Milano, Italia), Raffaele Duino (San Martino Buon Albergo, Italia), Simona Elefanti (Montecchio Emilia, Italia), Maurizio Elia (Roma, Italia), Claudio Falzoni (Besnate, Italia), Enrico Maria Ferrari (Roma, Italia), Giuseppe Ferraro (Pago Vallo Lauro, Italia), Fiduciaria Cavour Srl (Roma, Italia), Giorgio Filippello (Caccamo, Italia), Giovanni Filippello (Caccamo, Italia), Dario Fiorin (Venezia, Italia), Guido Fortunati (Verona, Italia), Achille Furioso (Agrigento, Italia), Monica Furlanis (Concordia Sagittaria, Italia), Vitaliano Gaglianese (San Giuliano Terme, Italia), Antonio Galbo (Palermo, Italia), Gianluca Gallino (Milano, Italia), Giandomenico Gambacorta (Roma, Italia), Federico Gatti (Besana in Brianza, Italia), Raffaella Maria Fatima Gerardi (Lavello, Italia), Mauro Gini (Bressanone, Italia), Barbara Giudiceandrea (Roma, Italia), Riccardo Grillini (Lugo, Italia), Luciano Iaccarino (Verona, Italia), Vittorio Iannetti (Carrara, Italia), Franz Anton Inderst (Marlengo, Italia), Alessandro Lepore (Giovinazzo, Italia), Hermann Kofler (Merano, Italia), Fabio Lo Presti (Ponte S. Pietro, Italia), Silvia Locatelli (Brembate, Italia), Nicola Lozito (Grumo Appula, Italia), Rocco Lozito (Grumo Appula, Italia), Fabio Maffoni (Soncino, Italia), Silvano Maffoni (Orzinuovi, Italia), Bruno Maironi Da Ponte (Bergamo, Italia), Franco Maironi Da Ponte (Bergamo, Italia), Michele Maironi Da Ponte (Bergamo, Italia), Francesco Makovec (Lesmo, Italia), Concetta Mansi (Matera, Italia), Angela Marano (Melito di Napoli, Italia), Bruno Marchetto (Milano, Italia), Fabio Marchetto (Milano, Italia), Sergio Mariani (Milano, Italia), Lucia Martini (Scandicci, Italia), Alessandro Mattei (Treviso, Italia), Giorgio Matterazzo (Seregno, Italia), Mauro Mazzone (Verona, Italia), Ugo Mereghetti (Brescia, Italia) e quale procuratore di Fulvia Mereghetti (Casamassima, Italia), Vitale Micheletti (Brescia, Italia), Giuseppe Mignano (Genova, Italia), Fabio Mingo (Ladispoli, Italia), Giovanni Minorenti (Guidonia Montecelio, Italia), Filippo Miuccio (Roma, Italia), Fulvio Moneta Caglio de Suvich (Milano, Italia), Giancarlo Monti (Milano, Italia), Angelo Giuseppe Morellini (Besana in Brianza, Italia), Barbara Mozzambani (San Martino Buon Albergo, Italia), Mario Nardelli (Gubbio, Italia), Eugenio Novajra (Udine, Italia), Giorgio Omizzolo (Baone, Italia), Patrizia Paesani (Roma, Italia), Daniela Paietta (Arona, Italia), Luigi Paparo (Volla, Italia), Davide Pascale (Milano, Italia), Salvatore Pasciuto (Gaeta, Italia), Sergio Pederzani (Ossuccio, Italia), Aldo Perna (Napoli, Italia), Marco Piccinini (San Mauro Torinese, Italia), Nicola Piccioni (Soncino, Italia), Stefano Piedimonte (Napoli, Italia), Mauro Piliego (Bolzano, Italia), Vincenzo Pipolo (Roma, Italia), Johann Poder (Silandro, Italia), Giovanni Polazzi (Milano, Italia), Santo Pullarà (Rimini, Italia), Patrizio Ragusa (Roma, Italia), Rosangela Raimondi (Arluno, Italia), Massimo Ratti (Milano, Italia), Gianni Resta (Imola, Italia), Giuseppe Ricciarelli (San Giustino, Italia), Enrica Rivi (Scandiano, Italia), Maria Rizescu (Pesaro, Italia), Alessandro Roca (Torino, Italia), Mario Romani (Milano, Italia), Claudio Romano (Napoli, Italia), Gianfranco Romano (Pisticci, Italia), Ivo Rossi (Nettuno, Italia), Alfonso Russo (Scandiano, Italia), Iginio Russolo (San Quirinino, Italia), Francesco Sabato (Barcellona, Spagna), Giuseppe Salvatore (Silvi, Italia), Luca Eudilio Sarzi Amadè, (Milano, Italia), Tiziano Scagliola (Terlizzi, Italia), Antonio Scalzullo (Avellino, Italia), Liviano Semeraro (Gavirate, Italia), Laura Liliana Serpente (Ancona, Italia), Maria Grazia Serpente (Ancona, Italia), Luciana Serra (Milano, Italia), Giuseppe Silecchia (Altamura, Italia), Paolo Sillani (Bergamo, Italia), Vincenzo Solombrino (Napoli, Italia), Patrizia Spiezia (Casoria, Italia), Alberto Tarantini (Roma, Italia), Halyna Terentyeva (Concordia Sagittaria, Italia), Vincenzo Tescione (Caserta, Italia), Riccardo Testa (Cecina, Italia), Salvatore Testa (Pontinia, Italia), Nadia Toneatti (Trieste, Italia), Giuseppe Ucci (Como, Italia), Giovanni Urbanelli (Pescara, Italia), Giuseppina Urciuoli (Avellino, Italia), Amelia Vaccaro (Chiavari, Italia), Maria Grazia Valentini (Tuenno, Italia), Nicola Varacalli (Occhieppo Superiore, Italia), Giancarlo Vargiu (Bologna, Italia), Salvatore Veltri Barraco Alestra (Marsala, Italia), Roberto Vernero (Milano, Italia), Vincenza Vigilia (Castello d’Agogna, Italia), Celso Giuliano Vigna (Castel San Pietro Terme, Italia), Roberto Vignoli (Santa Marinella, Italia), Georg Weger (Merano, Italia), Albino Zanichelli (Busana, Italia), Andrea Zecca (Roma, Italia), Maurizio Zorzi (Ora, Italia)
(rappresentanti: S. Sutti e R. Spelta, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
— |
accertata e valutata la responsabilità della Banca Centrale (BCE) ai sensi dell’art. 340 TFUE, condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno scaturente per un importo di almeno Euro 12 504 614,98, ovverosia ancora nel diverso ammontare che sarà ritenuto di giustizia ed equo, con riserva di precisazione nel corso del procedimento, oltre agli interessi legali e di mora sull’importo riconosciuti dalle scadenze al saldo; |
— |
in via di stretto subordine, sempre accertata e valutata la responsabilità della BCE ai sensi dell’art. 340 TFUE, condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno scaturente per un importo di almeno Euro 3 668 020,39, ovverosia ancora nel diverso ammontare che sarà ritenuto di giustizia ed equo, con riserva di precisazione nel corso del procedimento, oltre agli interessi legali e di mora sull’importo riconosciuti dalle scadenze al saldo; |
— |
subordinatamente, sempre accertata e valutata la responsabilità della BCE ai sensi dell’art. 340 TFUE, condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno scaturente per un importo di almeno Euro 2 667 651,19, ovverosia ancora nel diverso ammontare che sarà ritenuto di giustizia ed equo, con riserva di precisazione nel corso del procedimento, oltre agli interessi legali e di mora sull’importo riconosciuti dalle scadenze al saldo; |
— |
in subordine ulteriore, condannare la BCE al risarcimento del danno in ragione della condotta lecita o senza colpa tenuta nell’ammontare che sarà ritenuto di giustizia ed equo; |
— |
con condanna della BCE alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti nella presente causa sollevano la responsabilità extracontrattuale della Convenuta per le sue modalità di intervento nella ristrutturazione del deficit del debito greco, e affermano che sussiste la responsabilità della BCE ai sensi del comma 3 dell’art. 340 TFUE, dacché presenti tutti i presupposti perché la stessa sorga, ovvero l’illiceità del comportamento contestato dai ricorrenti alla BCE, l’esistenza di un danno effettivo ed il nesso di causalità tra il danno e il comportamento dell’istituzione medesima.
Viene sottolineato a questo riguardo che la Convenuta:
— |
ha concluso in segreto un accordo in data 15 febbraio 2012 di concambio dei titoli con la Repubblica Ellenica; |
— |
ha omesso o si è rifiutata di partecipare alla ristrutturazione del debito greco imposta allo Stato ellenico per ottenere la seconda tranche di aiuti, in conflitto di interessi essendo la stessa BCE parte della Troika; |
— |
ha emanato la decisione del 5 marzo 2012 che ha condizionato l’idoneità dei titoli greci quali collaterali a un piano di riacquisto concesso alle sole banche centrali nazionali (BCN), anche se privi di qualità creditizia. |
Infatti, a sostegno del ricorso, le parti ricorrenti argomentano che i comportamenti della Convenuta avrebbero avuto un impatto negativo e causale diretto sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti che subiscono l’aumento dell’entità dell’haircut per i privati, la postergazione del credito e il declassamento degli investitori privati alla categoria di creditori «junior».
Secondo i ricorrenti questo comportamento sarebbe costitutivo di una violazione patente di norme superiori intese a tutelare i singoli, segnatamente i principi di parità di trattamento dei creditori, di non discriminazione e uguaglianza, di proporzionalità e quello di legittimo affidamento e protezione delle legittime aspettative dei detentori di titoli, di certezza giuridica.
In via subordinata, nel denegato caso in cui l’Ecc.mo Tribunale adito non qualifichi il comportamento della BCE quale illecito, i ricorrenti rilevano comunque l’esistenza quantomeno di responsabilità oggettiva della BCE o senza colpa o derivante da atto comunque lecito dacché i comportamenti della BCE qui contestati hanno causato un danno anormale e speciale, anche alla luce dei diritti fondamentali quali tutelati dalla Carta di Nizza post Trattato di Lisbona di cui all’art. 17 (proprietà), art. 21 (principio di non discriminazione), art. 38 (protezione dei consumatori), art. 41 (diritto ad una buona amministrazione).
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/28 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 — Panasonic e MT Picture Display/Commissione
(Causa T-82/13)
2013/C 101/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Panasonic Corp. (Kadoma, Giappone); e MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Giappone) (rappresentanti: R. Gerrits e A.-H. Bischke, avvocati, M. Hoskins, QC (Queen's Counsel) e S. Abram, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione C(2012) 8839 def., del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — Tubi per schermi di televisore e di computer, totalmente o, eventualmente, in parte, laddove dichiara che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE; |
— |
annullare le ammende inflitte alle ricorrenti o, eventualmente, ridurle; e |
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione del diritto ad un processo equo con riferimento al periodo fino al 10 febbraio 2003, in quanto:
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla mancata prova del fatto che la MEI sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’esistenza e/o del contenuto dell’intesa CPT con riferimento al periodo fino al 10 febbraio 2003, in quanto:
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla mancata prova del fatto che la MEI/MT Picture Display Co., Ltd. («MTPD») ha partecipato all’infrazione unica e continuata identificata nella decisione impugnata a partire dal 10 febbraio 2003, in quanto:
|
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD dovrebbe essere completamente annullata, in subordine ridotta, in quanto:
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6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/29 |
Impugnazione proposta dell'11 febbraio 2013 da BS avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2012 causa F-90/11, BS/Commissione
(Causa T-83/13 P)
2013/C 101/58
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: BS (Messina, Italia) (rappresentante: C. Pollicino, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare il presente atto di impugnazione ricevibile e fondato; |
— |
Annullare la sentenza attaccata; |
— |
Confermare che la «Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee», copre «tutto il sistema cutaneo» e non soltanto «le bruciature profonde e le cicatrizzazioni patologiche del sistema cutaneo»; |
— |
Disporre che sia costituita una nuova commissione medica, con il compito di riesaminare il caso del ricorrente; |
— |
Condannare la Commissione alle spese dei procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza che ha respinto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione con cui l’autorità che ha il potere di nomina ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea dichiarando l’insussistenza di una lesione all’integrità psicofisica, in seguito a un’aggressione subita dal ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22, terzo paragrafo, della Regolamentazione di copertura. Si afferma a questo riguardo che, contrariamente a questa disposizione, la Commissione medica non ha deciso in modo collegiale e, per di più, confrontata a un problema giuridico, non si è dichiarata incompetente. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 73 della tabella di riferimento europea per la valutazione del danno psicofisico ai fini medici.
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6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/30 |
Impugnazione proposta il 14 febbraio 2013 da Diana Grazyte avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 dicembre 2012 causa F-76/11, Grazyte/Commissione
(Causa T-86/13 P)
2013/C 101/59
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Diana Grazyte (Utena, Lituania) (rappresentante: R. Guarino, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 dicembre 2012, dettata nella causa F-76/11 (Grazyte contro Commissione europea); |
— |
Annullare la decisione presa dal Direttore del DG HR D, in qualità di Autorità Responsabile per la conclusione dei contratti di impiego in data 29 aprile 2011 e di conseguenza dichiarare il diritto della ricorrente all’indennità di dislocazione prevista dall’allegato VII, art. 4, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee; |
— |
In subordine, rinviare la causa al Tribunale della Funzione Pubblica per la decisione; |
— |
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione e/o falsa interpretazione del diritto comunitario con riferimento alle tecniche interpretative del diritto ed alla ratio dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto. Difetto di motivazione.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione e/o falsa interpretazione del diritto comunitario con riferimento alla qualificazione delle Agenzie come organizzazioni internazionali in relazione all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto.
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza.
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6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/31 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 — Aer Lingus/Commissione
(Causa T-101/13)
2013/C 101/60
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Piccinin, barrister, e A. Burnside, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 14 novembre 2012, adottata in conformità della clausola 1.4.9. degli impegni assunti dalla International Consolidated Airlines Group («IAG») nei confronti della Commissione quale condizione per l’approvazione della Commissione dell’acquisizione della British Midlands Limited («bmi») da parte della IAG ai sensi del regolamento n. 139/2004 (1) del Consiglio, che valuta offerte per slot di decollo e di atterraggio all’aeroporto di Heathrow che la IAG era tenuta a cedere in conformità degli impegni, e che classifica l’offerta presentata dalla Virgin Atlantic Airways («Virgin») per gli slot relativi alla tratta Londra Heathrow — Edimburgo al di sopra dell’offerta presentata dalla Aer Lingus Limited («Aer Lingus») per tali slot; |
— |
condannare la Commissione alle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un errore di interpretazione degli impegni. La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato nell’interpretare il criterio di valutazione delle offerte stabilito nella clausola 1.4.10, lettera c), degli impegni, concernente i piani della compagnia aerea offerente di offrire collegamenti a vettori terzi. La Commissione ha interpretato tale criterio come comprensivo dei piani della Virgin di trasportare passeggeri sulla tratta Londra Heathrow — Edimburgo sui propri voli in coincidenza verso provenienze/destinazioni a lungo raggio, mentre tale criterio è in realtà limitato al trasferimento di passeggeri in transito a vettori terzi. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla mancata adeguata considerazione del parere dell’amministratore fiduciario (2). La ricorrente sostiene che la Commissione è venuta meno all’obbligo di tenere in adeguata considerazione il parere dell’amministratore fiduciario e/o di fornire un’adeguata motivazione per essersi discostata da tale parere sotto quattro aspetti:
|
3) |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la Commissione ha manifestamente errato nel concludere che l’offerta della Aer Lingus non esercitava una pressione concorrenziale almeno «essenzialmente simile» a quella prevista nell’offerta della Virgin. La Commissione ha errato sia nella sua valutazione della pressione concorrenziale che le offerte concorrenti presentavano sulla tratta Londra Heathrow — Edimburgo, sia nella sua valutazione dei vantaggi che sarebbero derivati dall’attribuire tutte le tratte ad un unico vettore anziché attribuire la tratta Londra Heathrow — Edimburgo alla Aer Lingus e le tratte rimanenti alla Virgin. |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).
(2) Persona designata nell’ambito dell’acquisizione della bmi da parte della IAG al fine di svolgere le funzioni di controllo dell’adempimento della IAG agli impegni.
Tribunale della funzione pubblica
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/33 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 febbraio 2013 — BB/Commissione
(Causa F-17/11) (1)
(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)
2013/C 101/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BB (rappresentante: A. Blot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della convenuta di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese sostenute da BB. |
3) |
BB sopporta i due terzi delle proprie spese. |
(1) GU C 186 del 25.6.2011, pag. 33.