ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.073.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 73

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
13 marzo 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 073/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2013/C 073/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

3

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2013/C 073/03

Parere della Banca centrale europea, del 19 ottobre 2012, in merito alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, nonché in merito alla proposta di regolamento della Commissione recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (CON/2012/77)

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 073/04

Tassi di cambio dell'euro

13

2013/C 073/05

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 27 novembre 2012, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.847 — E-BOOKS — Relatore: Lituania

14

2013/C 073/06

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.847 — E-BOOKS

15

2013/C 073/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 12 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.847 — E-BOOKS) [notificata con il numero C(2012) 9288]

17

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2013/C 073/08

Hercule II — Invito a presentare proposte — Formazione, seminari e conferenze — Parte giuridica

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 73/01

Data di adozione della decisione

7.11.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34576 (12/N)

Stato membro

Portogallo

Regione

Alto Trás-os-Montes

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Unidade de cuidados continuados Jean Piaget/Nordeste

Base giuridica

Texto do Programa Operacional Temático Valorização do Território

Endereço http://www.povt.qren.pt/cs2.asp?idcat=1120; Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (documento normativo sobre as modalidades de aplicação a Portugal dos fundos FEDER e Fundo de Coesão), em coerência com as disposições regulamentares comunitárias aplicáveis);

Texto do Programa Operacional Temático Valorização do Território

Endereço http://www.povt.qren.pt/cs2.asp?idcat=1120 — Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (documento normativo sobre as modalidades de aplicação a Portugal dos fundos FEDER e Fundo de Coesão), em coerência com as disposições regulamentares comunitárias aplicáveis); Regulamento Específico para o Domínio dos «Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional» (estabelece as condições de acesso e as regras gerais de atribuição de co-financiamento comunitário do FEDER às operações apresentadas no âmbito deste domínio de intervenção).

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1,897 Mio EUR

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

Settore economico

Altro

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Programa Operacional Temático Valorização do Território

Av. D. João II, Lote 1.07.2.1 — 2.o

1998-014 Lisboa

PORTUGAL

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2013/C 73/02

Data di adozione della decisione

10.1.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33968 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Erdő-környezetvédelmi intézkedések – EMVA (1698/2005/EK 47. cikk) (támogatási összegek emelése)

Base giuridica

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, sviluppo rurale (AGRI), tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 8 202,60 milioni di HUF

 

Dotazione annuale: 4 101,30 milioni di HUF

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e altre attività forestali, utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

17.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34106 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Erdészeti potenciál helyreállítása

Base giuridica

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Calamità naturali o altri eventi eccezionali, silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 2 338 milioni di HUF

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e altre attività forestali, utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Atti preparatori

Banca centrale europea

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 ottobre 2012

in merito alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, nonché in merito alla proposta di regolamento della Commissione recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

(CON/2012/77)

2013/C 73/03

Introduzione e base giuridica

Il 27 agosto 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta di parere dalla Commissione europea relativamente a un parere in merito a 1) la proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (di seguito la «proposta di regolamento HICP-CT»), nonché 2) la proposta di regolamento della Commissione recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (di seguito la «proposta di regolamento OOH») (di seguito congiuntamente «proposte di regolamento»).

La competenza della BCE a formulare un parere si basa sull’articolo 127, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sull’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1). In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene gli obiettivi delle proposte di regolamento connesse a: a) la costituzione, mediante il regolamento HICP-CT, di una produzione regolare di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti e l’elaborazione dei requisiti sui dati e sui metadati nonché gli orientamenti metodologici rilevanti, b) la compilazione, ai sensi della proposta di regolamento OOH, di indici dei prezzi delle abitazioni e delle spese sostenute dalle abitazioni occupate dai proprietari, ivi inclusa l’elaborazione della connessa descrizione della copertura, del quadro metodologico e degli obblighi relativi ai dati.

2.    Consultazione della BCE e il suo coinvolgimento nel lavoro preparatorio e di attuazione

2.1.

La BCE enfatizza il fatto che, come richiesto ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato e ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, essa deve essere consultata in merito a ogni misura di attuazione nell’ambito della disciplina IPCA proposta dalla Commisisone. L’obbligo di consultare la BCE è un obbligo procedurale cui si deve fare riferimento in maniera coerente nei preamboli di tutti gli strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica IPCA. Esso continua ad applicarsi in relazione agli atti di attuazione e delegati che la Commissione ha la facoltà di adottare ai sensi della disciplina giuridica per l’IPCA, come riformata, attualmente in preparazione (2).

2.2.

Nella causa C-11/00, la Corte di giustizia ha chiarito l’obbligo di consultare la BCE con riferimento alle funzioni e alla competenza della BCE (3). Gli indici armonizzati dei prezzi al consumo «costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria» (4) e sono, di conseguenza, di importanza cruciale per le funzioni della BCE con riferimento al mantenimento della stabilità dei prezzi quale obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (5), nonché dei compiti dell’Eurosistema di: a) definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro, e b) contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario (6). Come nel preambolo del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, che si riferisce alla necessità che le autorità monetarie dell’Unione abbiano accesso a indici dei prezzi appropriamente calibrati (7), la connessione tra la disciplina IPCA e lo svolgimento dei compiti di banca centrale dovrebbe essere espressamente dichiarato nei considerando delle proposte di regolamento. Inoltre, dovrebbe essere fatto uso delle competenze della BCE in merito alla disciplina dell’IPCA, non solo mediante la consultazione formale della BCE sugli strumenti giuridici proposti dalla Commissione, ma anche coinvolgendo in maniera appropriata la BCE nel lavoro preparatorio e di attuazione, in particolare in merito all’elaborazione dei quadri metodologici pertinenti, come illustrato sotto. Nel suo contributo, la BCE può includere contributi appropriati in termini di capacità offerte da altri membri del SEBC.

3.    Elaborazione dei quadri metodologici ICAP e loro inclusione negli strumenti giuridici

3.1.

Le proposte di regolamento dispongono l’elaborazione da parte della Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sottoindici introdotti dalle proposte di regolamento (8). Mentre sostiene l’elaborazione di tali quadri metodologici, la BCE ritiene che essa dovrebbe essere coinvolta dalla Commissione al pari degli Stati membri in tali elaborazioni. Il coinvolgimento della BCE, che potrebbe anche includere appropriate contributi di competenza offerti da altri membri del SEBC, saranno una soluzione adeguata, tenendo conto dell’importanza degli indici pertinenti per gli obiettivi del SEBC e delle competenze della BCE e dei membri del SEBC in relazione alla disciplina dell’IPCA.

3.2.

Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee (9) specifica che nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2 di tale regolamento (10). In questo contesto, la BCE ritiene che l’elaborazione dei quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sottoindici introdotti dalle proposte di regolamento dovrebbe condurre all’inclusione di elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità di tali quadri metodologici nell’ambito del diritto dell’Unione. Nell’interesse della certezza del diritto, della trasparenza e della responsabilità, manuali, orientamenti e altri strumenti non giuridici potrebbero integrare ma non sostituire le norme giuridiche.

Laddove la BCE raccomandi che i regolamenti proposti siano modificati, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 ottobre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 257, 27.10.1995, pag. 1.

(2)  Si veda: Commissione (Eurostat) «Relazione annuale sull’attività 2011», pag. 30, disponibile sul sito della Commissione all’indirizzo http://www.ec.europa.eu. Si veda anche il paragrafo 5 del Parere CON/2012/5 disponibile sul sito della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  Sentenza del 10 luglio 2003 nella causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea (2003) Racc. 2003, I-747, in particolare i paragrafi 110 e 111. La Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE sia inteso «essenzialmente ad assicurare che l'autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l'organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell'ambito considerato e per l'elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(4)  Si veda il primo considerando del Regolamento della Commissione (UE) n. 1114/2010 del 1 dicembre 2010 recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316, 2.12.2010, pag. 4).

(5)  Articolo 127, paragrafo 1, del trattato ed articolo 2, paragrafo 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto SEBC»).

(6)  Si vedano l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino e l’articolo 127, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 139, paragrafo 2, lettera c) del trattato e l’articolo 3.1, primo trattino e l’articolo 3.3., in combinato disposto con l’articolo 42.1 dello statuto del SEBC.

(7)  Si veda il terzo considerando del Regolamento (CE) n. 2494/95.

(8)  Si vedano l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2214/96 del Consiglio del 20 novembre 1996 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sotto-indici dell’HICP (GU L 296, 21.11.1996, pag. 8), modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento HICP-CT e l’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento OOH.

(9)  GU L 87, 31.3.2009, pag. 164.

(10)  Al momento conformemente all’articolo 5 o 5-bis, in combinato con l’articolo 7 della Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23). Conformemente alla futura disciplina introdotta dalle modifiche al Regolamento (CE) n. 223/2009, proposto dalla Commissione il 17 aprile 2012 [COM(2012) 167 definitivo] la Commissione agirà conformemente all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

Proposte redazionali relative alla proposta di regolamento HICP-CT

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Preambolo alla proposta di regolamento HICP-CT

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l'articolo 4, terzo comma e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

[…]

(3)

A tale scopo, inoltre, gli IPCA dovrebbero essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti anziché sulla base dei prezzi osservati, sotto forma di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT).

[…]

(6)

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea.»

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ( ), in particolare l'articolo 4, terzo comma e l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2) ,

Considerando quanto segue:

[…]

(3)

Allo scopo di analizzare l’inflazione, per le politiche monetarie e finanziarie, nonché ai fini della valutazione della convergenza negli Stati membri dell’UE, è necessario raccogliere informazioni sull’impatto di cambi delle aliquote fiscali sull’inflazione. A tale scopo, inoltre, gli IPCA dovrebbero essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti anziché sulla base dei prezzi osservati, sotto forma di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT).

[…]

(6)

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea.

Nota esplicativa

L’obbligo di consultare la BCE è un obbligo procedurale cui si deve fare riferimento in maniera coerente nei preamboli di tutti gli strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica IPCA. Inoltre, come nel caso del preambolo al Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, il collegamento tra la disciplina giuridica IPCA e i compiti delle banche centrali nazionali dovrebbe essere espressamente dichiarato in un considerando del Regolamento HICP-CT.

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento HICP-CT

«2.   L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 3

Produzione e presentazione dei sottoindici

Gli Stati membri elaborano e forniscono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) la cui ponderazione rappresenti più dell'uno per mille delle spese totali coperte dall'IPCA. Con l'indice del mese di gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relative informazioni sulla ponderazione.

Inoltre, gli Stati membri producono e presentano alla Commissione (Eurostat) ogni mese gli stessi sottoindici calcolati ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT). La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, definisce gli orientamenti di un quadro metodologico per il calcolo dell'indice e dei sottoindici HICP-CT. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.”»

«2.   L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 3

Produzione e presentazione dei sottoindici

Gli Stati membri elaborano e forniscono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) la cui ponderazione rappresenti più dell'uno per mille delle spese totali coperte dall'IPCA. Con l'indice del mese di gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relative informazioni sulla ponderazione.

Inoltre, gli Stati membri producono e presentano alla Commissione (Eurostat) ogni mese gli stessi sottoindici calcolati ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT). La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri e la Banca centrale europea, definisce gli orientamenti di un quadro metodologico per il calcolo dell'indice e dei sottoindici HICP-CT. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.”»

Nota esplicativa

La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione e nell’attuazione della proposta di regolamento HICP-CT e, in particolare, nell’elaborazione del quadro metodologico pertinente. Il coinvolgimento della BCE, che potrebbe anche includere il contributo delle capacità offerte da altri membri del SEBC, è un passo necessario, in aggiunta all’obbligo di consultazione della BCE sulle proposte di strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica dell’IPCA. Le ragioni sono le seguenti: a) le capacità della BCE connesse alla disciplina giuridica dell’IPCA, e b) l’importanza della disciplina giuridica dell’IPCA per l’efficiente esercizio delle funzioni di banca centrale, in particolare il raggiungimento dell’obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi, e per i compiti dell’Eurosistema di definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro e contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario

Modifica n. 3

Articolo 1-bis della proposta di regolamento HICP-CT

Nessun testo

«Articolo 1-bis

Disposizioni transitorie

La Commissione (Eurostat), con il contributo della Banca centrale europea, entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, prepara una relazione al fine di: 1) valutare l’efficacia del quadro metodologico per il calcolo dell’indice e dei sotto-indici HICP-CT di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2214/96, e 2) raccomandare elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità di tale quadro metodologico che dovrebbe essere definito nel diritto dell’Unione mediante modifiche alla disciplina giuridica ICPA.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che l’elaborazione dei quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sotto-indici introdotti dalla proposta di regolamento HICP-CT dovrebbe garantire l’inclusione di elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità all’interno di tale disciplina giuridica nell’ambito degli strumenti giuridici pertinenti del diritto dell’Unione. Manuali, orientamenti e altri strumenti non giuridici potrebbero integrare ma non sostituire, nell’interesse della certezza del diritto, della trasparenza e della responsabilità, le norme giuridiche. La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione delle proposte normative della Commissione per le ragioni indicate alla modifica n. 2 di cui sopra. Nel suo contributo, la BCE può includere contributi appropriati in termini di capacità offerte da altri membri del SEBC.


Proposte redazionali relative alla proposta di regolamento OOH

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (3)

Modifica n. 1

Preambolo alla proposta di regolamento OOH

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l'articolo 4, terzo paragrafo, e l'articolo 5, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

[…]

(3)

In vista della costruzione di indici per le abitazioni occupate dai proprietari è necessario elaborare indici dei prezzi delle abitazioni. Questi ultimi costituiscono già di per sé un importante indicatore.

[…]

(5)

La Banca centrale europea è stata consultata… .»

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l'articolo 4, terzo paragrafo, e l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (4) ,

Considerando quanto segue:

[…]

(3)

In vista della costruzione di indici per le abitazioni occupate dai proprietari è necessario elaborare indici dei prezzi delle abitazioni. Questi ultimi costituiscono sono importanti già di per sé un importante indicatore e per la politica monetaria e finanziaria.

[…]

(5)

La Banca centrale europea è stata consultata…

Nota esplicativa

L’obbligo di consultare la BCE è un obbligo procedurale cui si deve fare riferimento in maniera coerente nei preamboli di tutti gli strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica IPCA. Inoltre, come nel caso del preambolo al Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, il collegamento tra la disciplina giuridica IPCA e i compiti delle banche centrali nazionali dovrebbe essere espressamente dichiarato in un consierando del Regolamento OOH.

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento OOH

«2.   “indice dei prezzi delle abitazioni”: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie.»

«2.   “indice dei prezzi delle abitazioni”: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie, ivi incluso ogni appezzamento di terra

Nota esplicativa

La BCE ritiene che i prezzi degli appezzamenti di terra sono un componente chiave nell’indice dei prezzi delle abitazioni, in quanto svolgono un ruolo cruciale per l’analisi della stabilità economica e finanziaria, in particolare per l’individuazione di possibili bolle dei prezzi. Pertanto, l’inclusione dei prezzi dei terrenti dovrebbe essere disposto dal regolamento OOH piuttosto che nel manuale metodologico.

Modifica n. 3

Articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento OOH

«1.   La Commissione (Eurostat) elabora in stretta collaborazione con gli Stati membri un manuale che definisce il quadro metodologico per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, costruiti a norma del presente regolamento. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.»

«1.   La Commissione (Eurostat) elabora in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Banca centrale europea un manuale che definisce il quadro metodologico per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, costruiti a norma del presente regolamento. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.»

Nota esplicativa

La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione e nell’attuazione della proposta di regolamento OOH e, in particolare, nell’elaborazione del quadro metodologico pertinente. Il coinvolgimento della BCE, che potrebbe anche includere il contributo di competenze offerto da altri membri del SEBC, è un passo necessario, in aggiunta all’obbligo di consultazione della BCE sulle proposte di strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica dell’IPCA. Le ragioni sono le seguenti: a) le competenze della BCE connesse alla disciplina giuridica dell’IPCA, e b) l’importanza della disciplina giuridica dell’IPCA per l’efficiente esercizio delle funzioni di banca centrale, in particolare il raggiungimento dell’obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi, e per i compiti dell’Eurosistema di definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro e contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario

Modifica n. 4

Articolo 6 della proposta di regolamento OOH

«1.   Rispettivamente un anno e tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati sulla base delle norme definite nell'ambito del sistema statistico europeo e nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) redige una relazione sugli indici costruiti a norma del presente regolamento e in particolare sul grado di conformità di tali indici alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1749/96 (5) della Commissione e del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (6). La relazione analizza inoltre l'idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA.

«1.   Rispettivamente un anno e tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) e alla Banca centrale europea relazioni sulla qualità dei dati sulla base delle norme definite nell'ambito del sistema statistico europeo e nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   La Commissione (Eurostat), con il contributo della Banca centrale europea, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, prepara una relazione al fine di: 1) valutare gli indici costruiti a norma del presente regolamento e in particolare sul grado di conformità di tali indici alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1749/96 (7) della Commissione e del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (8), 2) La relazione analizza inoltre l'idoneità degli indici analizzare inoltre l'idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA, nonché 3) raccomandare elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità nell’ambito di tale disciplina giuridica per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, che dovrebbero essere definiti mediante gli strumenti giuridici pertinenti del diritto dell’Unione.

Nota esplicativa

La BCE ritiene che l’elaborazione dei quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sotto-indici introdotti dalla proposta di regolamento OOH dovrebbe garantire l’inclusione di elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità all’interno di tale disciplina giuridica nell’ambito degli strumenti giuridici pertinenti del diritto dell’Unione. Manuali, orientamenti e altri strumenti non-giuridici potrebbero integrare ma non sostituire, nell’interesse della certezza del diritto, della trasparenza e della responsabilità, le norme giuridiche. La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione delle proposte normative della Commissione per le ragioni indicate alla modifica n. 3 di cui sopra. Nel suo contributo, la BCE può includere contributi appropriati in termini di competenze offerte da altri membri del SEBC.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU C x, del xx.xx.2012, pag. XX»

(3)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(4)  GU C x, del xx.xx.2012, pag. XX»

(5)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

(6)  GU L 316 del 2.12.10, pag. 4

(7)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

(8)  GU L 316 del 2.12.10, pag. 4


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 marzo 2013

2013/C 73/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3053

JPY

yen giapponesi

125,25

DKK

corone danesi

7,4577

GBP

sterline inglesi

0,87630

SEK

corone svedesi

8,3182

CHF

franchi svizzeri

1,2344

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4455

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,662

HUF

fiorini ungheresi

304,65

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7010

PLN

zloty polacchi

4,1450

RON

leu rumeni

4,3740

TRY

lire turche

2,3517

AUD

dollari australiani

1,2633

CAD

dollari canadesi

1,3392

HKD

dollari di Hong Kong

10,1251

NZD

dollari neozelandesi

1,5807

SGD

dollari di Singapore

1,6268

KRW

won sudcoreani

1 429,58

ZAR

rand sudafricani

11,9232

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1141

HRK

kuna croata

7,5873

IDR

rupia indonesiana

12 646,57

MYR

ringgit malese

4,0582

PHP

peso filippino

52,995

RUB

rublo russo

40,0390

THB

baht thailandese

38,624

BRL

real brasiliano

2,5519

MXN

peso messicano

16,3106

INR

rupia indiana

70,7370


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/14


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 27 novembre 2012, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.847 — E-BOOKS

Relatore: Lituania

2013/C 73/05

1.

Il comitato consultivo condivide le riserve relative alla concorrenza espresse dalla Commissione nel progetto di decisione.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la condotta può avere ripercussioni sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

3.

Il comitato consultivo concorda sul fatto che gli impegni proposti da Apple Hachette, Harper Collins, Simon & Schuster e Holtzbrinck/Macmillan sciolgono le riserve espresse dalla Commissione.

4.

Il comitato consultivo concorda sull’adeguatezza degli impegni.

5.

Il comitato consultivo approva la durata degli impegni.

6.

Il comitato consultivo concorda sulla necessità di rendere gli impegni del tutto vincolanti.

7.

Il comitato consultivo concorda, alla luce degli impegni e fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, sul fatto che l’intervento della Commissione nei confronti di Apple, Hachette, Harper Collins, Simon & Schuster e Holtzbrinck/Macmillan per quanto riguarda le riserve sollevate nel progetto di decisione in materia di concorrenza non è più giustificato.

8.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.

9.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/15


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.847 — E-BOOKS

2013/C 73/06

(1)

Il presente procedimento riguarda presunte pratiche concordate relative alla vendita al pubblico di libri elettronici (E-BOOKS).

(2)

Nel marzo 2011, la Commissione ha effettuato, senza preavviso, accertamenti presso diversi gruppi editoriali nel SEE, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2).

(3)

Il 1o dicembre 2011 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di cinque gruppi editoriali (3) e Apple Inc., ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (4).

(4)

Il 13 agosto 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, circa la condotta di quattro gruppi editoriali (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) e Apple riguardo alla vendita al pubblico di libri elettronici. La valutazione preliminare della Commissione giunge alla conclusione che i quattro gruppi editoriali e Apple, mediante la sostituzione congiunta a livello globale di un modello di vendita all’ingrosso di libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini di base, hanno adottato una pratica concordata, in violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, avente per oggetto di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o di impedire la comparsa nel SEE di libri elettronici a prezzi più bassi.

(5)

I quattro gruppi editoriali summenzionati e Apple hanno proposto una serie di impegni per andare incontro alle preoccupazioni della Commissione (5). Il 19 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel quale sintetizzava il caso e gli impegni e invitava i terzi interessati a presentare osservazioni sulle proposte (6). Il test di mercato ha confermato che gli impegni rispondono adeguatamente alle riserve della Commissione relative alla concorrenza.

(6)

Nella decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati dalle cinque imprese e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

(7)

Poiché Pearson, impresa madre del gruppo Penguin, non ha proposto alcun impegno, la sua condotta e la relativa compatibilità con l’articolo 101 del TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo SEE sono tuttora oggetto di indagine della Commissione.

(8)

Nell’ambito del presente caso, non sono pervenute richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (7). Ritengo pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 27 novembre 2012

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  I cinque gruppi editoriali sono: Hachette Livre SA; Harper Collins Publishers, L.L.C. e Harper Collins Publishers Limited; Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH; Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc.; Pearson Plc.

(4)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(5)  Gli impegni proposti dai quattro gruppi editoriali e Apple sono disponibili all’indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39847

(6)  Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.847/E-BOOKS [notificata con il numero C(2012) 6552] (GU C 283 del 19.9.2012, pag. 7).

(7)  Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.


13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/17


Sintesi della decisione della Commissione

del 12 dicembre 2012

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/39.847 — E-BOOKS)

[notificata con il numero C(2012) 9288]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2013/C 73/07

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione è rivolta ad Apple Inc. («Apple»), Hachette Livre SA, Harper Collins Publishers Limited e Harper Collins Publishers, L.L.C. (congiuntamente «Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (congiuntamente «Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc. (congiuntamente «Simon & Schuster»), di seguito denominati collettivamente i «quattro gruppi editoriali», e riguarda la condotta delle parti in merito ai prezzi di vendita al dettaglio dei libri elettronici.

2.   IL PROCEDIMENTO

(2)

Il 1o dicembre 2011 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Apple, dei quattro gruppi editoriali e di un altro dei principali editori internazionali, denominato Pearson/Penguin, in seguito a riserve preliminari espresse circa un’eventuale pratica concordata tra tali imprese, avente per oggetto l’aumento dei prezzi al dettaglio nel SEE. L’indagine della Commissione riguardo alla condotta di Pearson/Penguin è in corso. Il 13 agosto 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare rivolta ai quattro gruppi editoriali e ad Apple.

(3)

Tra il 12 e il 18 settembre 2012, i quattro gruppi editoriali e Apple hanno presentato una proposta di impegni iniziali per porre rimedio ai problemi esposti nella valutazione preliminare («impegni iniziali»).

(4)

Il 19 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, in cui invitava i terzi a presentare osservazioni sugli impegni proposti entro un mese dalla pubblicazione (il «test di mercato»).

(5)

Il 23 e il 24 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato ai quattro gruppi editoriali le osservazioni ricevute dai terzi interessati in seguito alla pubblicazione dell’avviso. Il 24 ottobre 2012 la Commissione si è offerta di comunicare ad Apple tali osservazioni.

(6)

Alla luce delle osservazioni ricevute, i quattro gruppi editoriali e Apple hanno presentato, tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2012, impegni modificati che nelle intenzioni avrebbero potuto essere definitivi («impegni definitivi»).

(7)

Il 27 novembre 2012 il comitato consultivo ha approvato il progetto di decisione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 27 novembre 2012.

3.   RISERVE ESPRESSE NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

Contratti di agenzia sottoscritti tra almeno ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple negli USA e nel SEE

(8)

Nella valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che, prima del 2009, almeno i quattro gruppi editoriali abbiano condiviso preoccupazioni riguardo ai prezzi al dettaglio dei libri elettronici fissati da Amazon, un importante sito di vendita al dettaglio online, a un prezzo uguale o inferiore di quello di vendita all’ingrosso. La Commissione ritiene in via preliminare che ciascuno dei quattro gruppi editoriali abbia intrattenuto, prima del dicembre 2009, contatti diretti e indiretti (attraverso Apple) al fine di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici rispetto a quelli di Amazon (come nel caso del Regno Unito) o di evitare che tali prezzi giungessero (come nel caso della Francia e della Germania) nel SEE. Per raggiungere questo obiettivo, i quattro gruppi editoriali, insieme ad Apple, hanno previsto di sostituire congiuntamente il modello di vendita all’ingrosso di libri elettronici (in cui è il rivenditore a stabilire i prezzi al dettaglio) con un modello di agenzia (in cui è l’editore a stabilire i prezzi al dettaglio) a livello mondiale e con le stesse condizioni economiche di base, prima con Apple e poi con altri rivenditori (tra cui Amazon).

(9)

Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, per ottenere detta sostituzione congiunta, ciascuno dei quatto gruppi editoriali ha rivelato agli altri gruppi editoriali e/o a Apple e/o ricevuto da parte loro informazioni sulle intenzioni future dei quattro gruppi editoriali in merito a: i) l’eventuale conclusione di un contratto di agenzia con Apple negli USA e ii) i termini essenziali secondo cui ciascuno dei quattro gruppi editoriali avrebbe concluso tale contratto con Apple negli USA, compresi una clausola NPF sul prezzo al dettaglio, il listino dei prezzi massimi di vendita al dettaglio e il tasso della commissione da versare ad Apple. La clausola NPF sul prezzo al dettaglio prevedeva che ciascuno dei gruppi editoriali avrebbe dovuto allinearsi, per la vendita sul negozio virtuale di Apple (iBookstore), ai prezzi di vendita al dettaglio più bassi proposti da altri rivenditori online per gli stessi libri elettronici. La clausola NPF, associata ad altre condizioni economiche di base, avrebbe portato a una diminuzione dei proventi degli editori se altri rivenditori avessero continuato a proporre libri elettronici ai prezzi allora prevalenti sul mercato. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che, date le ripercussioni finanziarie avute sui gruppi editoriali, la clausola NPF sul prezzo al dettaglio abbia funto da «dispositivo di impegno» («commitment device») comune. Ciascuno dei quattro gruppi editoriali si trovava in una posizione tale da obbligare Amazon ad accettare la sostituzione con il modello di agenzia per non dovere altrimenti correre il rischio di vedersi negato l’accesso ai libri elettronici dei quattro gruppi editoriali, supponendo che almeno tutti i quattro gruppi avessero gli stessi interessi nello stesso periodo e che Amazon non potesse rischiare di vedersi rifiutare contemporaneamente l’accesso neppure a una parte del catalogo dei libri elettronici di almeno ciascuno dei quattro gruppi editoriali.

(10)

Nella valutazione preliminare, la Commissione sostiene che l’obiettivo di Apple era trovare un modo per allineare i prezzi di vendita al dettaglio a quelli di Amazon e mantenere allo stesso tempo il margine desiderato. Apple avrebbe saputo che tale obiettivo, nonché quello di ciascuno dei quattro gruppi editoriali, di aumentare i prezzi al dettaglio al di sopra del livello fissato da Amazon (o di evitare l’introduzione di prezzi più bassi da parte di Amazon) avrebbe potuto essere raggiunto se Apple: i) avesse seguito il suggerimento di almeno alcuni dei quattro gruppi editoriali di entrare sul mercato della vendita di libri elettronici con un modello d’agenzia piuttosto che uno di vendita all’ingrosso e ii) avesse informato ciascuno dei quattro gruppi editoriali della conclusione da parte di almeno uno degli altri gruppi editoriali di un contratto di agenzia con Apple negli Stati Uniti avente gli stessi termini essenziali.

Articolo 101, paragrafi 1 e 3, del TFUE, articolo 53, paragrafi 1 e 3 dell'accordo SEE.

(11)

Secondo il parere preliminare della Commissione, la sostituzione congiunta a livello mondiale di un modello di vendita all’ingrosso per i libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini essenziali costituiva una pratica concordata finalizzata ad aumentare i prezzi di vendita al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o a impedire che venissero stabiliti prezzi più bassi per i libri elettronici nel SEE.

(12)

La pratica concordata tra i quattro gruppi editoriali e Apple può incidere in misura significativa sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

(13)

Inoltre, secondo il parere preliminare della Commissione, l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e l’articolo 53, paragrafo 3, dell’accordo SEE non si applicano al caso di specie, poiché le condizioni cumulative previste da detti articoli non sono soddisfatte.

(14)

Le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare non riguardano la legittimità dell’uso del modello di agenzia per la vendita di libri elettronici. Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple sono liberi di concludere contratti di agenzia, in linea con gli impegni definitivi, purché detti contratti e le rispettive condizioni non violino la legislazione dell’Unione in materia di concorrenza.

(15)

La valutazione preliminare ha lasciato impregiudicate le normative nazionali che, per la vendita dei libri elettronici, autorizzano gli editori a stabilire a propria discrezione i prezzi al dettaglio («norme sui prezzi di vendita imposti»).

4.   GLI IMPEGNI INIZIALI, IL TEST DI MERCATO E GLI IMPEGNI DEFINITIVI

(16)

Pur contestando la valutazione preliminare della Commissione del 13 agosto 2012, i quattro gruppi editoriali e Apple, al fine di sciogliere le riserve della Commissione esposte in tale valutazione, hanno proposto, tra il 12 e il 18 settembre 2012, una serie di impegni iniziali. Tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2012 le parti hanno comunicato gli impegni definitivi, in seguito alla conclusione del test di mercato.

(17)

Il contenuto essenziale degli impegni iniziali proposti dai quattro gruppi editoriali e Apple è descritto di seguito.

(18)

Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple risolveranno i contratti di agenzia conclusi tra ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple per la vendita di libri elettronici nel SEE. Apple notificherà inoltre a un altro principale editore internazionale di libri elettronici la possibilità di risolvere immediatamente il contratto di agenzia e, se non riceverà da questi un preavviso di risoluzione del contratto, porrà fine al contratto secondo i termini ivi previsti.

(19)

A loro volta i quattro gruppi editoriali offriranno ai rivenditori diversi da Apple la possibilità di risolvere contratti d’agenzia conclusi per la vendita di libri elettronici che i) restringano, limitino o impediscano al dettagliante di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio, proporre prezzi scontati o promozioni oppure ii) contemplino la clausola NPF sul prezzo, come definita dagli impegni iniziali dei quattro gruppi editoriali. Laddove il rivenditore decida di non avvalersi della facoltà di risolvere tale contratto, i quattro gruppi editoriali lo risolveranno secondo i termini ivi previsti.

(20)

Per un periodo di due anni (il cd. «periodo di cooling off»), i quattro gruppi editoriali si impegnano a non restringere, limitare o impedire ai rivenditori di libri elettronici di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio dei libri elettronici e/o di offrire sconti e promozioni. Nel caso in cui, dopo la cessazione dei contratti di cui sopra, uno dei quattro gruppi editoriali concluda un contratto di agenzia con un rivenditore di libri elettronici, tale rivenditore potrà, per un periodo di due anni, ridurre i prezzi al dettaglio di libri elettronici per l’ammontare complessivo equivalente alle commissioni totali versate dall’editore a quel rivenditore per la vendita al pubblico di libri elettronici nell’arco di almeno un anno, e/o utilizzare di tale importo per proporre altre forme di promozione.

(21)

Inoltre, per un periodo di cinque anni: i) i quattro gruppi editoriali si asterranno dal concludere contratti di vendita di libri elettronici nel SEE che contengano un tipo qualsiasi di clausola NPF previsto negli impegni iniziali dei quattro gruppi editoriali (clausole NPF sul prezzo al dettaglio, sul prezzo all’ingrosso e sulla commissione/ripartizione dei proventi, nonché clausole NPF sul modello commerciale) e ii) Apple si asterrà dal concludere contratti di vendita di libri elettronici nel SEE che contengano la clausola NPF sul prezzo al dettaglio, come definita negli impegni di Apple, e informerà gli editori con cui ha sottoscritto un contratto di agenzia che non farà valere la clausola NPF sul prezzo al dettaglio in tali contratti per la vendita di libri elettronici nel SEE.

(22)

In risposta al test di mercato, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di 14 soggetti interessati, in particolare da editori e rivenditori di libri elettronici, associazioni di categoria e un privato.

(23)

Le osservazioni pervenute riguardano in particolare la risoluzione degli attuali contratti di agenzia, il periodo di cooling off, il campo di applicazione del divieto delle clausole NPF sul prezzo previste negli impegni iniziali, nonché i termini di non elusione e conformità.

(24)

La Commissione ha inoltre ricevuto altre osservazioni relative a talune definizioni presenti negli impegni iniziali di Apple e dei quattro gruppi editoriali, nonché ad altre considerazioni non direttamente connesse con le riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare. Tali considerazioni riguardavano la forte posizione di Amazon nel SEE, l’impatto degli impegni iniziali sulla diversità culturale e i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo del modello di agenzia per la vendita di libri elettronici.

(25)

Gli impegni definitivi differiscono dagli impegni iniziali proposti per i seguenti aspetti:

Apple ha allineato la definizione di libro elettronico («eBook») a quella utilizzata da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e ha rimosso la sua designazione di «fornitore di libri elettronici online»; i quattro gruppi editoriali hanno ritirato il divieto relativo alle clausole NPF sul modello commerciale.

5.   VALUTAZIONE E PROPOZIONALITÀ DEGLI IMPEGNI DEFINITIVI

(26)

Nella valutazione preliminare la Commissione concludeva che i quattro gruppi editoriali e Apple hanno adottato una pratica concordata avente per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel SEE. La Commissione ritiene che, per eliminare le riserve espresse al riguardo, si debbano essenzialmente ristabilire le condizioni di concorrenza esistenti nel SEE prima dell’adozione della pratica concordata («competitive reset»).

(27)

Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple hanno proposto di ristabilire tali condizioni risolvendo i contratti di agenzia in questione e accettando alcune restrizioni nel rinegoziare i contratti commerciali per i libri elettronici, come indicato negli impegni definitivi. Tra tali restrizioni rientrano il divieto delle clausole NPF sui prezzi al dettaglio e delle clausole NPF sui prezzi e, per quanto riguarda i quattro gruppi editoriali, un periodo di cooling off.

(28)

In particolare, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e da Apple ridurranno notevolmente la possibilità che ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple possano ricreare gli effetti della clausola NPF sul prezzo al dettaglio, che, secondo il parere preliminare della Commissione, ha funto da dispositivo di impegno e ha permesso la conversione congiunta verso un modello di agenzia avente gli stessi termini essenziali. Inoltre, la soppressione delle clausole NPF sui prezzi al dettaglio contenute nei contratti conclusi da Apple con altri editori di libri elettronici porrà fine al notevole incentivo finanziario per gli altri editori a ricorrere ad altri rivenditori utilizzando un modello di agenzia.

(29)

La Commissione ritiene che gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple, considerati congiuntamente, creeranno per un periodo sufficiente le condizioni necessarie per reimpostare la concorrenza nel SEE. In particolare, ciò comporterà una sufficiente incertezza circa le intenzioni future degli editori e dei dettaglianti sulla scelta dei modelli commerciali (modello di vendita all’ingrosso, modello di agenzia o un nuovo modello) e delle condizioni economiche applicabili al modello scelto. Gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple permetteranno di ridurre anche gli incentivi per ciascuno dei quattro gruppi editoriali a rinegoziare i contratti per i libri elettronici utilizzando gli stessi termini essenziali.

(30)

In conclusione, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e da Apple siano tali (sia per la portata che per la durata) da sciogliere le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. Inoltre, né Apple né nessuno dei quattro gruppi editoriali hanno offerto impegni meno onerosi che potessero comunque rispondere adeguatamente alle riserve espresse dalla Commissione.

(31)

La Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compreso di coloro che hanno partecipato al test di mercato.

6.   CONCLUSIONI

(32)

La decisione rende vincolanti gli impegni per Apple, Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan e Simon & Schuster per una durata totale di cinque anni dalla data della notifica della decisione stessa, ad eccezione del periodo di cooling off, che sarà reso vincolante per un periodo complessivo di due anni dalla data di notifica della decisione.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/21


HERCULE II

Invito a presentare proposte

Formazione, seminari e conferenze — Parte giuridica

2013/C 73/08

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sul programma di lavoro annuale per il Programma Hercule II (1), il quale attua la decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (2). Il presente invito concerne la sezione 9 del programma di lavoro annuale, nonché le attività di cui all'articolo 1 bis, lettera b), della decisione Hercule II, che prevedono l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite nonché lo sviluppo e l'attuazione di politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi.

2.   Candidati ammissibili

Le proposte ammissibili al finanziamento possono essere presentate dai seguenti candidati:

ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro, di un paese in via di adesione o di un paese candidato, che promuova il rafforzamento dell'azione dell'UE nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'UE,

tutti gli istituti di ricerca e insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese esterno all'Unione, che promuovano il rafforzamento dell'azione dell'UE nel quadro della tutela dei suoi interessi finanziari,

ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno all'Unione, che promuova il rafforzamento dell'azione dell'UE nel quadro della tutela dei suoi interessi finanziari.

I candidati di paesi non appartenenti all'Unione europea devono risiedere in:

1)

paesi in via di adesione;

2)

paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

3)

paesi candidati associati all'Unione europea conformemente alle condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi dell'Unione europea, conclusi o da concludere con questi paesi.

3.   Azioni ammissibili

La Commissione concederà sovvenzioni a sostegno di azioni di formazione e studi giuridici volti a migliorare e a sviluppare la protezione legale e giudiziaria degli interessi finanziari dell'UE contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita. Possono, per esempio, beneficiare di un cofinanziamento:

l'organizzazione di conferenze e seminari,

gli studi di diritto comparato,

la diffusione, compresa la pubblicazione, delle conoscenze scientifiche in materia di tutela degli interessi finanziari dell'UE,

la pubblicazione e la diffusione di una rivista scientifica relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea,

l'organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Le attività possono essere finanziate fino ad un massimo del 90 % dei costi ammissibili. L'importo globale assegnato dall'OLAF per ciascun progetto non dovrà superare:

50 000 EUR per un seminario di un giorno; 100 000 EUR per un seminario di due giorni,

300 000 EUR per uno studio di diritto comparato,

25 000 EUR per la divulgazione di competenze e conoscenze,

60 000 EUR per anno per la pubblicazione e la diffusione di una rivista periodica da parte delle associazioni,

45 000 EUR per la riunione dei presidenti delle associazioni.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:

1)

coerenza dell'azione proposta con gli obiettivi del programma;

2)

complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate;

3)

fattibilità dell'azione proposta, vale a dire le possibilità concrete di realizzarla con i mezzi proposti;

4)

rapporto costi/benefici dell'azione proposta;

5)

valore aggiunto dell'azione proposta;

6)

ampiezza del pubblico cui si rivolge l'azione proposta;

7)

aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta;

8)

portata geografica dell'attività proposta.

Se diversi progetti risultano pari merito in base ai criteri di aggiudicazione, saranno privilegiati ai fini del finanziamento, in ordine decrescente:

le proposte aventi carattere transnazionale e pluridisciplinare,

le proposte che consentano un'equa ripartizione geografica,

i richiedenti che non abbiamo già ricevuto una sovvenzione per un progetto analogo negli anni precedenti.

5.   Bilancio

Nel 2013, la Commissione pubblicherà un invito a presentare proposte per la parte giuridica della sezione formazione, seminari e conferenze del programma di lavoro annuale. Per le proposte presentate entro il 30 aprile 2013 è disponibile uno stanziamento di 700 000 EUR.

Se il bilancio non sarà esaurito dopo il primo invito, durante il terzo trimestre 2013 potrebbe essere pubblicato un secondo invito a presentare proposte.

Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6.   Ulteriori informazioni

Le specifiche tecniche e il modulo di richiesta possono essere scaricati dal seguente sito: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Se sono pertinenti anche per altri candidati, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell'OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.

7.   Termine ultimo per la presentazione delle domande

Martedì, 30 aprile 2013

Saranno accettate soltanto le domande presentate utilizzando il modulo di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente.


(1)  C(2013) 612 del 7 febbraio 2013: decisione di finanziamento Hercule II del 2013.

(2)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18.