ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.071.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 71

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
9 marzo 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 071/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 63 del 2.3.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 071/02

Causa C-529/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione — Eccezione di irricevibilità — Autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza della Corte)

2

2013/C 071/03

Causa C-73/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 2013 — Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s. (Impugnazione — Aiuti di Stato — Annullamento del 65 % di un debito d’imposta nell’ambito di una procedura concorsuale per insolvenza — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Criterio del creditore privato — Limiti del sindacato giurisdizionale — Sostituzione da parte del Tribunale di propri motivi rispetto a quelli contenuti nella decisione controversa — Errore manifesto di valutazione — Snaturamento degli elementi di prova)

2

2013/C 071/04

Cause riunite C-186/11 e C-209/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2013 (domandE di pronuncia pregiudiziale propostE dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou (Articoli 43 CE e 49 CE — Normativa nazionale che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento di giochi d’azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società per azioni quotata in Borsa — Pubblicità per i giochi d’azzardo ed espansione in altri Stati membri dell’Unione europea — Controllo esercitato dallo Stato)

3

2013/C 071/05

Causa C-283/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (Direttiva 2010/13/UE — Fornitura di servizi di media audiovisivi — Articolo 15, paragrafo 6 — Validità — Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva — Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca — Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17 — Proporzionalità)

3

2013/C 071/06

Causa C-286/11 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 — Commissione europea/Tomkins plc (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei raccordi in rame ed in lega di rame — Responsabilità della società controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Principio del ne ultra petita — Effetto sulla situazione giuridica della società controllante di un annullamento disposto da una sentenza che riguarda una società controllata)

4

2013/C 071/07

Causa C-646/11 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2013 — Falles Fagligt Forbund (3F), già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissione europea, Regno di Danimarca (Impugnazione — Aiuti di Stato — Misure di sgravio fiscale — Marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Articolo 88, paragrafo 3, CE — Fase di esame preliminare — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Condizioni di avvio del procedimento formale di esame — Esistenza di dubbi quanto alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Termine per l’esame)

4

2013/C 071/08

Causa C-534/12 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 settembre 2012, causa T-241/03 REV, Marcuccio/Commissione

5

2013/C 071/09

Causa C-557/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 3 dicembre 2012 — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

5

2013/C 071/10

Causa C-579/12 RX: Decisione della Corte (Sezione del riesame) dell’11 dicembre 2012 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata l’8 novembre 2012 nella causa T-268/11 P, Commissione/Strack

6

2013/C 071/11

Causa C-586/12 P: Impugnazione proposta il 13 dicembre 2012 dalla Koninklijke Wegenbouw Stevin BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione

6

2013/C 071/12

Causa C-589/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 14 dicembre 2012 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC

7

2013/C 071/13

Causa C-596/12: Ricorso presentato il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

8

2013/C 071/14

Causa C-601/12 P: Impugnazione proposta il 20 dicembre 2012 dalla Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea

8

2013/C 071/15

Causa C-611/12 P: Impugnazione proposta il 31 dicembre 2012 da Jean-François Giordano avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 7 novembre 2012, causa T-114/11, Giordano/Commissione

9

2013/C 071/16

Causa C-612/12 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2012 dalla Ballast Nedam NV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-361/06, Ballast Nedam/Commissione

10

2013/C 071/17

Causa C-2/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 2 gennaio 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS

11

2013/C 071/18

Causa C-12/13 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2013 da Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

12

2013/C 071/19

Causa C-13/13 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2013 dal Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, causa T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

12

2013/C 071/20

Causa C-31/13 P: Impugnazione proposta il 22 gennaio 2013 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 novembre 2012, causa T-194/10, Ungheria/Commissione

13

 

Tribunale

2013/C 071/21

Causa T-474/09: Sentenza del Tribunale 24 gennaio 2013 — Fercal-Consultadoria e Serviços/UAMI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo JACKSON SHOES — Denominazione commerciale nazionale anteriore JACSON OF SCANDINAVIA AB — Impedimento relativo alla registrazione — Causa di nullità relativa — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

15

2013/C 071/22

Cause riunite T-339/10 e T-532/10: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Cosepuri/EFSA [Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Servizio di navetta in Italia e in Europa — Rigetto dell’offerta presentata da un concorrente — Decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente — Responsabilità extracontrattuale — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Offerta del concorrente prescelto — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo]

15

2013/C 071/23

Causa T-496/10: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Bank Mellat/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione)

16

2013/C 071/24

Causa T-25/11: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Germans Boada/UAMI (Macchina per il taglio della ceramica manuale) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — rotella ad avanzamento manuale — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 — Parità di trattamento]

16

2013/C 071/25

Causa T-189/11: Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2013 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DISCO DESIGNER — Marchio comunitario figurativo anteriore DISCO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità dei prodotti — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2013/C 071/26

Causa T-283/11: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Fon Wireless/UAMI — nfon (nfon) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo nfon — marchio comunitario figurativo anteriore fon e marchio denominativo nazionale anteriore FON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domanda di riforma]

17

2013/C 071/27

Causa T-662/11: Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Müller/UAMI — Loncar (Sunless) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Sunless — Marchi comunitari denominativi anteriori SUNLESS e LONCAR-SUNLESS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2013/C 071/28

Causa T-218/00: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — Cooperativa Mare Azzurro e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

18

2013/C 071/29

Causa T-262/00: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Vigile San Marco/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

19

2013/C 071/30

Causa T-263/00: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Navale/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

19

2013/C 071/31

Causa T-403/05 RENV: Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2013 — MyTravel/Commissione (Accesso ai documenti delle istituzioni — Documenti riguardanti una decisione sulla concentrazione annullata dal Tribunale — Diniego di accesso — Non luogo a provvedere)

20

2013/C 071/32

Causa T-497/10: Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2013 — Divandari/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire)

20

2013/C 071/33

Ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2013 — Charron Inox e Almet/Consiglio e Commissione (Cause T-445/11 e T-88/12) (Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina — Dazio antidumping provvisorio — Non luogo a statuire — Dazio antidumping definitivo — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto)

21

2013/C 071/34

Causa T-21/12: Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Alfacam e a./Parlamento [Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi audiovisivi a vantaggio del Parlamento — Rigetto dell’offerta di un offerente — Articoli 94 e 103 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

22

2013/C 071/35

Causa T-468/12: Ricorso proposto il 16 ottobre 2012 — Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina/Commissione

22

2013/C 071/36

Causa T-545/12: Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Mory e a./Commissione

23

2013/C 071/37

Causa T-4/13: Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Communicaid Group/Commissione

24

2013/C 071/38

Causa T-6/13: Ricorso proposto l’8 gennaio 2013 — NICO/Consiglio

24

2013/C 071/39

Causa T-8/13: Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — ClientEarth e a./Commissione

25

2013/C 071/40

Causa T-20/13 P: Impugnazione proposta il 17 gennaio 2013 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica il 6 novembre 2012 causa F-41/06 RENV, Marcuccio/Commissione

26

2013/C 071/41

Causa T-25/13: Ricorso proposto il 21 gennaio 2013 — Mäurer & Wirtz/UAMI — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)

27

2013/C 071/42

Cause riunite T-445/09 e T-448/09: Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

27

2013/C 071/43

Cause riunite T-447/09 e T-449/09: Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

27

2013/C 071/44

Causa T-125/11: Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

27

2013/C 071/45

Causa T-167/11: Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

27

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 071/46

Causa F-24/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 gennaio 2013 — Katrakasas/Commissione (Funzione pubblica — Concorsi interni COM/INT/OLAF/09/AD 8 e COM/INT/OLAF/09/AD 10 — Lotta contro la frode — Riesame della decisione di ammissione alla prova orale — Riesame della decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva — Eccezione d’illegittimità del bando di concorso — Requisiti relativi ai diplomi e all’esperienza professionale — Regola dell’anonimato — Violazione dell’articolo 31 dello Statuto — Sviamento di potere — Tema della prova scritta che favorisce una categoria di candidati — Comportamento di un membro della commissione giudicatrice durante la prova orale)

28

2013/C 071/47

Causa F-92/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

28

2013/C 071/48

Causa F-95/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 gennaio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

28

2013/C 071/49

Causa F-100/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

29

2013/C 071/50

Causa F-126/12: Ricorso proposto il 26 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

29

2013/C 071/51

Causa F-130/12: Ricorso proposto il 2 novembre 2012 — ZZ/Parlamento

29

2013/C 071/52

Causa F-148/12: Ricorso proposto il 7 dicembre 2012 — ZZ/OEDT

30

2013/C 071/53

Causa F-152/12: Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

30

2013/C 071/54

Causa F-154/12: Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — ZZ/SEAE

30

2013/C 071/55

Causa F-156/12: Ricorso proposto il 20 dicembre 2012 — ZZ/Comitato delle Regioni

31

2013/C 071/56

Causa F-157/12: Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — ZZ/Parlamento

31

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/1


2013/C 71/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 63 del 2.3.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 55 del 23.2.2013

GU C 46 del 16.2.2013

GU C 38 del 9.2.2013

GU C 32 del 2.2.2013

GU C 26 del 26.1.2013

GU C 9 del 12.1.2013

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-529/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune - Obbligo di recupero - Mancata esecuzione - Eccezione di irricevibilità - Autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza della Corte)

2013/C 71/02

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. Urraca Caviedes, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 288 TFUE e degli articoli 2 e 3 della decisione 1999/509/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, relativa all’aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15) — Aiuti concessi alla Industrias Domésticas, S.A. (Indosa)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, le misure necessarie per conformarsi alla decisione 1999/509/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, relativa all’aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate, per quanto riguarda l’impresa Industrias Domésticas SA, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 288, quarto comma, TFUE nonché 2 e 3 di tale decisione.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 2013 — Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.

(Causa C-73/11 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Annullamento del 65 % di un debito d’imposta nell’ambito di una procedura concorsuale per insolvenza - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Criterio del creditore privato - Limiti del sindacato giurisdizionale - Sostituzione da parte del Tribunale di propri motivi rispetto a quelli contenuti nella decisione controversa - Errore manifesto di valutazione - Snaturamento degli elementi di prova)

2013/C 71/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (rappresentanti: P. Lasok QC, J. Holmes e B. Hartnett, barristers, O. Geiss, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Walkerová, L. Armati e B. Martenczuk, agenti), St. Nicolaus — trade a.s. (rappresentante: N. Smaho, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) de 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione (T-11/07), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2006) 2087 def. della Commissione, del 7 giugno 2006, riguardante l’aiuto concesso dalla Slovacchia alla Frucona Košice,sotto forma di annullamento di un debito fiscale da parte dell'autorità fiscale competente nell'ambito di un procedimento concorsuale per insolvenza (aiuto di Stato C 25/2005, ex NN/2005), nella parte in cui dichiara detta misura incompatibile con il mercato comune e ordina alla Slovacchia di procedere al recupero dell'intero aiuto

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione (causa T-11/07), è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dinanzi ad esso sollevati sui quali non si è pronunciato.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2013 (domandE di pronuncia pregiudiziale propostE dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

(Cause riunite C-186/11 e C-209/11) (1)

(Articoli 43 CE e 49 CE - Normativa nazionale che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento di giochi d’azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società per azioni quotata in Borsa - Pubblicità per i giochi d’azzardo ed espansione in altri Stati membri dell’Unione europea - Controllo esercitato dallo Stato)

2013/C 71/04

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)

Convenute: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

con l’intervento di: Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias Athina — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (articoli 43 CE e 49 CE) — Normativa nazionale che prevede, al fine di limitare i giochi d’azzardo, la concessione di un diritto esclusivo di realizzazione, gestione, organizzazione e funzionamento dei giochi d’azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società anonima quotata in borsa — Effettuazione da parte di tale società della pubblicità dei giochi e espansione in altri paesi dell’Unione

Dispositivo

1)

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dei giochi d’azzardo ad un organismo unico, qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all’intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall’altro, non sia garantito uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sull’espansione del settore dei giochi d’azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità connessa a tali giochi, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

In caso di incompatibilità della normativa nazionale in materia di organizzazione di giochi d’azzardo con le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, le autorità nazionali non possono astenersi, nel corso di un periodo transitorio, dall’esaminare le domande, quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, riguardanti la concessione di autorizzazioni nel settore dei giochi d’azzardo.

3)

In circostanze quali quelle dei procedimenti principali, le autorità nazionali competenti possono valutare le domande di autorizzazione all’organizzazione di giochi d’azzardo che vengono loro presentate in funzione del livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che esse intendono garantire, purché sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.

GU C 194 del 2.7.2011.


9.3.2013   

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C 71/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

(Causa C-283/11) (1)

(Direttiva 2010/13/UE - Fornitura di servizi di media audiovisivi - Articolo 15, paragrafo 6 - Validità - Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva - Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca - Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 16 e 17 - Proporzionalità)

2013/C 71/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat

Parti

Ricorrente: Sky Österreich GmbH

Resistente: Österreichischer Rundfunk

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundeskommunikationssenat — Compatibilità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1), con la libertà d’impresa ed il diritto di proprietà quali garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali — Diritto per qualsivoglia emittente televisiva di beneficiare, ai fini della realizzazione di brevi resoconti di attualità, dell’accesso ad eventi di elevato interesse per il pubblico oggetto di trasmissione in esclusiva — Limitazione dell’eventuale compenso economico ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Proporzionalità

Dispositivo

L’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva «Servizi di media audiovisivi»).


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


9.3.2013   

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C 71/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 — Commissione europea/Tomkins plc

(Causa C-286/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei raccordi in rame ed in lega di rame - Responsabilità della società controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata - Principio del «ne ultra petita» - Effetto sulla situazione giuridica della società controllante di un annullamento disposto da una sentenza che riguarda una società controllata)

2013/C 71/06

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, V. Bottka e R. Sauer, agenti)

Altra parte nel procedimento: Tomkins plc (rappresentanti: K. Bacon, barrister, S. Jordan, solicitor)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione, T-382/06, che annulla parzialmente la decisione 2007/691/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.121 — Raccordi) [notificata con il numero C(2006) 4180], riguardante un’intesa avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e degli importi di sconti e riduzioni, la predisposizione di meccanismi di coordinamento degli aumenti dei prezzi, l’attribuzione di clienti e lo scambio di informazioni commerciali sul mercato europeo dei raccordi in rame, in particolare in lega di rame (GU L 283, pag. 63), e che riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins plc

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


9.3.2013   

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C 71/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2013 — Falles Fagligt Forbund (3F), già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissione europea, Regno di Danimarca

(Causa C-646/11 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Misure di sgravio fiscale - Marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese - Articolo 88, paragrafo 3, CE - Fase di esame preliminare - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Condizioni di avvio del procedimento formale di esame - Esistenza di dubbi quanto alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune - Termine per l’esame)

2013/C 71/07

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Falles Fagligt Forbund (3F), già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (rappresentanti: P. Torbol, advøkat, S. Aparicio Hill, abogada, e V. Edwards, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e P.J. Loewenthal, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Vang e C. Thorning, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, 3F/Commissione (T-30/03 RENV), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione C(2002) 4370 def. della Commissione, del 13 novembre 2002, di considerare come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune le misure di sgravio fiscale applicabili ai marittimi a bordo delle navi danesi (causa C-319/07 P rinviata a seguito di cassazione)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Falles Fagligt Forbund (3F) è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


9.3.2013   

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C 71/5


Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 settembre 2012, causa T-241/03 REV, Marcuccio/Commissione

(Causa C-534/12 P)

2013/C 71/08

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare, in toto e senza eccezione alcuna, l’ordinanza emessa dal Tribunale dell’Unione europea in data 11 settembre 2012 nella causa T-241/03 REV

In via principale,

a)

dichiarare ricevibile la domanda da lui ricorrente introdotta in data 27 dicembre 2011 di revocazione dell’ordinanza emessa in data 17 maggio 2006 dalla Prima Sezione del Tribunale nella causa, già in essere presso il Tribunale, T-241/03, domanda 27 novembre 2011 che diede impulso alla causa de qua e, di conseguenza disporre il doversi procedere oltre, ex lege, nell’ambito di quest’ultima, nonché

b)

condannare la convenuta alla rifusione, in suo favore, delle spese di procedura da lui ricorrente sopportate inerenti alla presente procedura giurisdizionale, ovvero

In via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale perché, ex lege, il medesimo emetta una nuova statuizione sulla ricevibilità della domanda 27 dicembre 2011 e successivamente, se del caso, prosegua oltre nella causa de qua.

Motivi e principali argomenti

1)

Errores in procedendo arrecanti pregiudizio agli interessi del ricorrente, ai quali sono immanenti gravi errores in iudicando quali, inter alia, il difetto assoluto d’istruttoria e motivazione dell’ordinanza impugnata; b) la violazione di forme sostanziali; c) la violazione del principio dell’inderogabile competenza, in capo al giudice naturale precostituito per legge, a conoscere di una causa; d) la violazione dei disposti del comma 1 del paragrafo 4 dell’articolo 64 del Regolamento di procedura del Tribunale, dei paragrafi n. 1 e 2 dell’articolo 127 del Regolamento ed infine del diritto processuale di natura potestativa, in capo al ricorrente, a proporre al Tribunale, in qualsiasi momento, una misura di organizzazione del procedimento relativo alla causa de qua;

2)

violazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

3)

violazione di un principio di diritto contenuto in una sentenza del giudice dell’UE, vale a dire la Sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in data 13 ottobre 1977, nella causa C-56/75 REV, Elz/CE;

4)

Difetto assoluto di istruttoria e motivazione dell’ordinanza impugnata, anche per snaturamento e travisamento dei fatti e delle affermazioni del ricorrente.


9.3.2013   

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C 71/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 3 dicembre 2012 — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Causa C-557/12)

2013/C 71/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Resistente: ÖBB Infrastruktur AG

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 101 TFUE (articolo 81 CE, articolo 85 Trattato CE) debba essere interpretato nel senso che chiunque possa esigere dai partecipanti ad un’intesa anche il risarcimento del danno arrecatogli da un soggetto estraneo al gruppo dei partecipanti all’intesa stessa il quale, nella scia dell’aumento dei prezzi di mercato, abbia alzato i prezzi dei propri prodotti più di quanto avrebbe fatto in assenza di tale intesa (umbrella-pricing — prezzo guida), cosicché il principio di effettività stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ne imponga il riconoscimento in base al diritto nazionale.


9.3.2013   

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C 71/6


Decisione della Corte (Sezione del riesame) dell’11 dicembre 2012 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata l’8 novembre 2012 nella causa T-268/11 P, Commissione/Strack

(Causa C-579/12 RX)

2013/C 71/10

Lingua processuale: il tedesco

Parti nel procedimento dinanzi al Tribunale

Ricorrente: Commissione europea

Altra parte nel procedimento: Guido Strack

Questioni oggetto del riesame

Il riesame verterà sulle questioni se, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa al diritto alle ferie annuali retribuite quale principio del diritto sociale dell’Unione, sancito anche espressamente all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e oggetto in particolare della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1) , la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione per il fatto che detto Tribunale, quale giudice d’impugnazione, ha interpretato:

l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, le ferie annuali retribuite, e,

di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione può essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni.

Gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni scritte in merito alle suddette questioni.


(1)  GU L 299, pag. 9.


9.3.2013   

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C 71/6


Impugnazione proposta il 13 dicembre 2012 dalla Koninklijke Wegenbouw Stevin BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione

(Causa C-586/12 P)

2013/C 71/11

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (rappresentante: avv. E. Pijnacker Hordijk)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha adeguatamente dimostrato che la KWS ha svolto il ruolo di leader dell’intesa accertata dalla Commissione;

Annullare parzialmente l’articolo 1, parte iniziale e lettera j), della decisione impugnata (1), nella misura in cui la Commissione ha inflitto alla KWS un’ammenda di EUR 27,36 milioni;

Fissare nuovamente l’importo dell’ammenda per la KWS in Formula milioni;

Condannare la Commissione a pagare una parte da determinare delle spese processuali della KWS in primo grado e in appello.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente adduce due motivi.

Primo motivo

Nell’ambito del primo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato il principio della parità di trattamento e dei requisiti fondamentali di coerenza giudiziaria avendo preso in considerazione nella sentenza impugnata le medesime prove in maniera contraddittoria, senza motivazioni convincenti, se non senza motivazioni del tutto, nei confronti delle distinte ricorrenti KWS e Shell Nederland Verkoop Maatschappij B.V. (in prosieguo: la «SNV») (il ricorso della SNV è stato trattato nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, causa T-343/06), mentre la KWS e la SNV, ai sensi della decisione impugnata, avevano svolto il medesimo ruolo nel quadro degli accordi dell’intesa.

La condanna ad opera del Tribunale del presunto ruolo di istigatore e di leader della KWS e della SNV deve essere considerata nel suo complesso: la Commissione ha dichiarato nella decisione che la KWS e la SNV sarebbero state congiuntamente le forze motrici dell’intesa.

Il valore probatorio di alcune delle prove invocate dalla Commissione avverso la KWS e la SNV viene considerato dal Tribunale in maniera contraddittoria, giuridicamente inaccettabile.

Sulla base di quanto precede, è inaccettabile la conclusione che la sola KWS avrebbe svolto un ruolo di leader nell’intesa accertata di fornitori di bitume e di costruttori stradali.

Secondo motivo

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato il divieto di arbitrarietà, il principio della parità di trattamento e il principio di proporzionalità, avendo dichiarato nella sentenza impugnata che la maggiorazione dell’ammenda del 50 % imposta dalla Commissione alla KWS per il suo presunto ruolo di istigatore e di leader può essere confermata, anche dopo aver constatato che l’insufficenza del fondamento per presumere l’esistenza di un ruolo di istigatore.

Se non si può confermare il giudizio che un ruolo di istigatore può essere attribuito alla sola KWS, la stessa cosa vale anche per la maggiorazione dell’ammenda.

Avendo confermato la maggiorazione dell’ammenda imposta dalla Commissione, laddove quest’ultima non ha fornito prove sufficienti a dimostrare una delle due circostanze aggravanti, il Tribunale «premia» la Commissione per la sua negligenza nella decisione impugnata.

Il principio di uguaglianza e il principio di proporzionalità ostano a che il Tribunale confermi la maggiorazione dell’ammenda del 50 % nei confronti della KWS (per di più integralmente), mentre ha integralmente annullato siffatta maggiorazione nel procedimento di ricorso parallelo nella causa T-343/06 nei confronti della SNV e a..

In base a quanto precede, la maggiorazione dell’ammenda come imposta alla KWS non può essere confermata.


(1)  Decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)]


9.3.2013   

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C 71/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 14 dicembre 2012 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC

(Causa C-589/12)

2013/C 71/12

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuto: GMAC UK PLC

Questioni pregiudiziali

1)

In che misura un soggetto passivo, in relazione a due operazioni relative agli stessi beni, abbia il diritto sia (i) di invocare l’efficacia diretta di una disposizione della direttiva del Consiglio 77/388 (1) (in prosieguo: la «sesta direttiva IVA») con riguardo ad un’operazione, sia (ii) di basarsi sulle disposizioni di diritto nazionale riguardo all’altra operazione, allorché ciò determinerebbe un risultato fiscale complessivo relativo alle due operazioni che né il diritto nazionale né la Sesta direttiva IVA, applicati separatamente a queste due operazioni, determinano o sono intesi a determinare.

2)

Qualora occorra rispondere alla prima questione nel senso che esistono circostanze in cui il soggetto passivo non avrebbe siffatto diritto (o non lo avrebbe in una determinata misura) quali siano dette circostanze e, segnatamente, quale relazione debba sussistere tra le due operazioni affinché sorgano siffatte circostanze.

3)

Se le risposte alle prime due questioni siano diverse a seconda che il trattamento di un’operazione in diritto nazionale sia conforme o meno alla Sesta direttiva IVA.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


9.3.2013   

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C 71/8


Ricorso presentato il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-596/12)

2013/C 71/13

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista all’articolo 4 della legge n. 223/1991, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa legge, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 1, nn. 1 e 2, della Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1);

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la Repubblica italiana, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista all’articolo 4 della legge n. 223/1991, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa legge, sarebbe venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 98/59/CE.

Tale direttiva disciplinerebbe la procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori che il datore di lavoro deve rispettare ove preveda di effettuare dei licenziamenti collettivi, nonché la stessa procedura di licenziamento collettivo.

Tali procedure, in virtù dell’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva, si applicherebbero ai licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alle persone dei lavoratori coinvolti, ove il numero di licenziamenti effettuati sia superiore ad una certa soglia definita in rapporto al numero dei lavoratori dell’impresa. Nel calcolo del numero dei lavoratori occupati dall’impresa, come nel numero dei licenziamenti effettuati, sarebbero inclusi tutti i lavoratori, indipendentemente dalle loro qualifiche e dalle loro mansioni, con la sola eccezione dei lavoratori a tempo determinato, dei dipendenti pubblici e degli equipaggi di navi marittime.

Nel dare attuazione alla direttiva 98/59/CE, il legislatore italiano avrebbe escluso dall’ambito di applicazione delle procedure di informazione e consultazione da esso istituite in caso di licenziamenti collettivi la categoria dei dirigenti, che, secondo il codice civile italiano, rientrerebbe però nella nozione di lavoratore. Tale esclusione non sarebbe solo contraria all’ambito di applicazione generale della direttiva, ma anche del tutto ingiustificata. La categoria dei dirigenti nell’ordinamento italiano sarebbe, infatti, assai ampia e comprenderebbe anche lavoratori non dotati di particolari poteri di gestione nell’ambito dell’impresa e definiti «dirigenti» solo in quanto dotati di qualifiche professionali elevate.


(1)  GUL 225, pag. 16


9.3.2013   

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C 71/8


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2012 dalla Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-601/12 P)

2013/C 71/14

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 ottobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio, T-150/09, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso volto all'annullamento del regolamento del Consiglio (CE) n. 91/2009 (1), del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese;

annullare il regolamento del Consiglio (CE) n. 91/2009, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella misura in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese della ricorrente sostenute nella presente impugnazione nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-150/09.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che le conclusioni del Tribunale sul primo motivo da essa sollevato dinanzi al Tribunale sono viziate da vari errori di diritto, nonché da una distorsione della prova. Pertanto, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. Inoltre, la ricorrente sostiene che i fatti alla base del primo motivo sono sufficientemente provati di modo che la Corte di giustizia può decidere su tale motivo. La ricorrente contesta solo le conclusioni del Tribunale sul primo (originario) motivo e ciò sulla base di tre motivi di impugnazione.

In primo luogo, introducendo un criterio di «unica ipotesi plausibile» in conseguenza del quale non è applicabile il termine di tre mesi di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento del Consiglio (CE) n. 384/96 (2), del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), la sentenza impugnata priva di significato il termine di tre mesi. Di conseguenza, la sentenza impugnata ha interpretato in modo giuridicamente inammissibile il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, in quanto un interprete non è libero di adottare una lettura che possa rendere intere disposizioni o paragrafi ridondanti o inutili.

In secondo luogo, prendendo in considerazione le conseguenze giuridiche del mancato rispetto di un termine procedurale, la sentenza impugnata ha applicato il criterio sbagliato, imponendo così un onere della prova irragionevole alla ricorrente. Se la sentenza impugnata avesse applicato il criterio corretto, come stabilito da questa Corte in casi precedenti, avrebbe scoperto che il mancato rispetto del termine procedurale giustificava l'annullamento del regolamento impugnato.

Infine, nel giungere alle sue conclusioni, il Tribunale ha distorto la prova e i fatti ad esso sottoposti.


(1)  GU L 29, pag. 1.

(2)  GU L 56, pag. 1.


9.3.2013   

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C 71/9


Impugnazione proposta il 31 dicembre 2012 da Jean-François Giordano avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 7 novembre 2012, causa T-114/11, Giordano/Commissione

(Causa C-611/12 P)

2013/C 71/15

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Giordano (rappresentanti: avv.ti D. Rigeade e A. Scheuer, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del 7 novembre 2012 del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-114/11.

Di conseguenza:

constatare che l’emanazione del regolamento (CE) n. 530/2008, del 12 giugno 2008 (1), della Commissione delle Comunità europee, ha causato un danno al sig. Jean-François Giordano;

condannare la Commissione a risarcire il danno causato al sig. Jean-François Giordano per un importo di cinquecentoquarantaduemila cinquecentonovantaquattro euro (EUR 542 594), unitamente a interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

In primo luogo esso sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore nel considerare che il danno sollevato dal ricorrente non sia effettivo e certo, mentre il blocco anticipato dell’attività di pesca gli causerebbe un danno corrispondente alla perdita dell’opportunità di pescare la totalità della quota a lui spettante.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (2) e commesso un errore manifesto di valutazione. Ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento solo un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche consentirebbe alla Commissione di adottare misure di emergenza. Orbene, la Commissione non dimostrerebbe che, durante la campagna di pesca 2008 del tonno rosso, vi sia stata pesca oltre le quote consentite.

In terzo luogo, l’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 avrebbe implicato una limitazione dell'attività del ricorrente, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale prevede che ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

In quarto luogo, l’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008, il quale vieta la pesca del tonno rosso a decorrere dal 16 giugno 2008, violerebbe il principio della certezza del diritto, dato che l’individuo dovrebbe disporre di norme chiare e stabili.

In quinto luogo, l’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008, violerebbe il principio del legittimo affidamento. Secondo il ricorrente, l’individuo dovrebbe, infatti, disporre di una garanzia ragionevole rispetto agli impegni assunti nei suoi confronti. Poiché la pesca del tonno rosso era inizialmente autorizzata in Francia fino al 30 giugno 2008, il ricorrente poteva legittimamente aspettarsi di esercitare la sua attività di pesca fino a tale data.

Infine, l’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 avrebbe violato il diritto di proprietà del ricorrente, protetto dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dal momento che il tonno rosso frutto della pesca costituisce un «bene» ai sensi di tale articolo, il blocco anticipato della pesca causerebbe una perdita economica grave al ricorrente e priverebbe quest’ultimo di un credito virtuale.


(1)  Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 o di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).

(2)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).


9.3.2013   

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C 71/10


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2012 dalla Ballast Nedam NV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-361/06, Ballast Nedam/Commissione

(Causa C-612/12 P)

2013/C 71/16

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Ballast Nedam NV (rappresentanti: avvocati A.R. Bosman e E. Oude Elferink)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente o parzialmente la decisione del Tribunale quale enunciata nel dispositivo della sentenza impugnata;

In caso di accoglimento dell’impugnazione:

accogliere integralmente o parzialmente la domanda della Ballast Nedam in primo grado;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti

Motivi e principali argomenti

La Ballast Nedam deduce due motivi a sostegno dell’impugnazione.

Con il suo primo motivo la Ballast Nedam sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (1) e i diritti della difesa non avendo dichiarato parzialmente o integralmente nulla la (…) decisione della Commissione (2) nella misura in cui essa concerne la Ballast Nedam. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la comunicazione degli addebiti del 18 ottobre 2004 nella causa di cui trattasi non soddisfaceva i requisiti all’uopo posti dal diritto dell’Unione europea.

A sostegno di questa tesi la Ballast Nedam fa valere, in primo luogo, che il Tribunale, da un lato, ha riconosciuto nella sentenza impugnata che la comunicazione degli addebiti era poco chiara su un punto essenziale, ma, dall’altro lato, non ha tratto da ciò la conclusione che la Commissione non aveva garantito il rispetto dei diritti della difesa.

In secondo luogo, la Ballast Nedam si oppone alla conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, avrebbe fornito elementi sufficienti per poter stabilire di quali fatti e circostanze essa si sia avvalsa a sostegno della sua tesi circa l’esistenza di un’infrazione e ha indicato inequivocabilmente quali persone giuridiche potessero attendersi un’ammenda. Nei limiti in cui detta conclusione riguarda la Ballast Nedam, essa sarebbe fondata su un’interpretazione erronea della giurisprudenza della Corte di giustizia sui requisiti che il contenuto di una comunicazione degli addebiti deve soddisfare. Al riguardo è rilevante il fatto che la società controllata la cui violazione è stata attribuita alla Ballast Nedam non viene identificata nella comunicazione degli addebiti.

In terzo luogo, la Ballast Nedam impugna il giudizio del Tribunale secondo il quale essa, in base alla comunicazione degli addebiti, non poteva ignorare di essere la destinataria, nella sua qualità di società controllante della Ballast Nedam Grond en Wegen B.V. (in prosieguo denominata: la «BN Grond en Wegen»), della decisione definitiva della Commissione. In questo modo il Tribunale ha tra l’altro disconosciuto la portata della giurisprudenza della Corte di giustizia, che prevede che una comunicazione degli addebiti deve indicare in quale qualità i fatti vengano imputati all’impresa.

In quarto luogo, il Tribunale, nel valutare se la Commissione abbia rispettato i diritti della difesa, ha scorrettamente preso in considerazione una presunta risposta nel merito della Ballast Nedam sulla comunicazione degli addebiti.

Con il secondo motivo la Ballast Nedam fa valere che il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione europea applicando in modo erroneo principi fondamentali che valgono per l’attribuzione alla società controllante di infrazioni consistenti in un’intesa. A parere della Ballast Nedam il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva ritenerla responsabile per una violazione dell’articolo 81 CE, mentre siffatta violazione non è stata accertata dalla Commissione.

A sostegno del secondo motivo la Ballast Nedam fa presente, innanzitutto, il fatto che, nella sentenza del 24 marzo 2011 nella causa Tomkins/Commissione, T-382/06 (Racc. pag. II-1157), il Tribunale ha dichiarato che la responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata, a cui viene addebitata la violazione consistente in un’intesa. Secondo la Ballast Nedam ciò comporta che una violazione non può essere addebitata ad una società controllante se e fintantoché essa non sia stata accertata dalla Commissione.

A questo riguardo la Ballast Nedam afferma che il margine di apprezzamento della Commissione per stabilire quali unità all’interno di un’impresa siano considerate responsabili per una violazione consistente in un’intesa non arriva al punto che essa può considerare responsabile una società controllante per una violazione che non è stata accertata.

In secondo luogo, la Ballast Nedam contesta la circostanza che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la Ballast Nedam non ha confutato la presunzione che essa esercitasse un’influenza determinante sul comportamento di mercato della BN Grond en Wegen. Tale circostanza è strettamente connessa alla violazione dei diritti della difesa e, secondo la Ballast Nedam, non è neppure rilevante sotto il profilo giuridico.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)]


9.3.2013   

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C 71/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 2 gennaio 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS

(Causa C-2/13)

2013/C 71/17

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Convenuta: Humeau Beaupreau SAS

Questione pregiudiziale

Se, nel processo di fabbricazione di una calzatura, le operazioni di sagomatura del contrafforte di una tomaia e di cardatura di detta tomaia e di una suola esterna, effettuate prima dell’assemblaggio, debbano essere qualificate come «operazioni di montaggio» ovvero come «operazioni di lavorazione tali da completarne la fabbricazione», ai sensi del punto VII delle note esplicative relative alla regola generale 2 a) per l’interpretazione del sistema armonizzato.


9.3.2013   

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C 71/12


Impugnazione proposta il 10 gennaio 2013 da Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

(Causa C-12/13 P)

2013/C 71/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (rappresentanti: avv.ti A. Arnaud e P.-O. Koubi-Flotte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la sentenza del 7 novembre 2012, T-574/08;

condannare l’Unione a corrispondere le seguenti somme:

per il sig. Gérard Buono (ricorrente n. 1) ed il sig. Jean Luc Buono (ricorrente n. 2), che agiscono congiuntamente per le loro navi GERARD LUC III e IV, è richiesta la somma di EUR 1 523 588,94;

per il sig. Roger Del Ponte (ricorrente n. 3), che agisce per la nave ROGER CHRISTIAN IV, è richiesta la somma di EUR 1 068 600;

per il sig. Serge Antoine Di Rocco (ricorrente n. 4), che agisce per la nave ANNE ANTOINE II, è richiesta la somma di EUR 1 094 800;

per il sig. Jean Gérald Lubrano (ricorrente n. 5), che agisce per la nave VILLE D’ARZEW II, è richiesta la somma di EUR 855 628,20;

per il sig. Jean Lubrano (ricorrente n. 6) ed il sig. Jean Lucine Lubrano (ricorrente n. 7), che agiscono congiuntamente per le loro navi GERALD JEAN III e IV, è richiesta la somma di EUR 1 523 588,94;

per il sig.Fabrice Marin (ricorrente n. 8) ed il sig. Robert Marin (ricorrente n. 9), che agiscono congiuntamente per la loro nave ERIC MARIN, è richiesta la somma di EUR 865 784,59;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente sulla base delle soluzioni fornite dalla Corte.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della loro impugnazione.

In primo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver applicato un’errata qualificazione del danno da loro subito, nell’ambito del motivo vertente sull’esistenza di una responsabilità extracontrattuale per atto illecito.

In secondo luogo, i ricorrenti affermano che il Tribunale, non procedendo alla corretta valutazione del danno individualmente subito da ciascuno di loro, ha violato i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione.

In terzo luogo, e in subordine, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver riconosciuto, in base ai principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, una responsabilità extracontrattuale lecita.


9.3.2013   

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C 71/12


Impugnazione proposta il 10 gennaio 2013 dal Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, causa T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

(Causa C-13/13 P)

2013/C 71/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin

Conclusioni dei ricorrenti

accogliere l’impugnazione dei ricorrenti nei loro motivi e richieste;

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, causa T-574/08, nella parte in cui respinge i ricorsi dei ricorrenti;

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, causa T-574/08, nella parte che riguarda le spese;

dichiarare ricevibile il ricorso del Syndicat des thoniers méditerranéens (STM) e accogliere il medesimo, ivi compresa la domanda di compensazione;

accogliere le domande dei ricorrenti dinanzi al Tribunale che hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte;

accogliere le domande dei ricorrenti dinanzi al Tribunale, per quanto riguarda il principio di un’indennità compensativa;

accogliere le domande dei ricorrenti dinanzi al Tribunale per quanto riguarda l’importo dell’indennità richiesta nel ricorso iniziale, ma corretta in seguito in funzione della stabilizzazione degli elementi di calcolo delle perdite di esercizio e dei documenti giustificativi;

in caso di rifiuto del punto precedente, designare un esperto a spese della Commissione europea per il calcolo delle compensazioni dovute in funzione di una modalità di calcolo che la Corte dovrà stabilire;

condannare la Commissione alla totalità delle spese ed al rimborso di tutte le spese legali, processuali, di inoltro della corrispondenza e di viaggio sostenute dal STM e dai singoli ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione.

In primo luogo, il Syndicat des Thoniers de la Méditerannée ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi contenuti nel fascicolo di causa per escluderne l’interesse ad agire e, per l’effetto, per dichiarare il suo ricorso irricevibile.

In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretando la sentenza C-221/09, AJD Tuna, del 17 marzo 2011, nel senso di poter considerare il regolamento (CE) n. 530/2008 (1) come un atto illecito. Secondo i ricorrenti, tale regolamento sarebbe comunque lecito, ma parzialmente invalido.

In terzo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver riconosciuto la responsabilità della Commissione per atto lecito, sulla base del fatto che il danno lamentato non oltrepasserebbe i limiti dei rischi finanziari propri delle attività di pesca.

Infine, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver statuito violando regole di diritto delle quali esso doveva garantire il rispetto allorché non si è pronunciato sui motivi e sulle richieste come presentati dinanzi ad esso dalle parti del procedimento. In particolare, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non essersi pronunciato sui motivi e sulle richieste relative al trattamento diversificato delle tonniere spagnole e dei ricorrenti, operato dal regolamento (CE) n. 530/2008.


(1)  Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45 o di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).


9.3.2013   

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C 71/13


Impugnazione proposta il 22 gennaio 2013 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 novembre 2012, causa T-194/10, Ungheria/Commissione

(Causa C-31/13 P)

2013/C 71/20

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: F Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale impugnata;

statuire definitivamente sulla causa, in conformità alla possibilità prevista dall’articolo 61 del suo Statuto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione il governo ungherese deduce in primo luogo che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha erroneamente applicato il diritto dell’Unione, laddove dichiarava che l’iscrizione di cui trattasi nella banca dati E-Bacchus non ha determinato effetti giuridici e che, per questo motivo, non era possibile accogliere il ricorso presentato a tale riguardo. Il governo ungherese considera nel contempo che la motivazione della sentenza del Tribunale è insufficiente, nei limiti in cui in varie occasioni lo stesso non ha affrontato gli argomenti sulla base dei quali il governo ungherese ha contestato la posizione della Commissione e si è limitato a confermare quest’ultima, senza pronunciarsi sul merito di tali deduzioni. In secondo luogo il governo ungherese ribadisce sostanzialmente l'argomentazione in termini di merito, esposta nel procedimento dinanzi al Tribunale, a sostegno della sua domanda che la Corte, dopo aver dichiarato ricevibile l’impugnazione, si pronunci definitivamente sulla causa in conformità alla possibilità prevista all'articolo 61 del suo Statuto.

Il legislatore dell’Unione, mediante la creazione della banca dati E -Bacchus, ha istituito un registro di proprietà industriale per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette nell’Unione europea, che certifica l’esistenza di tale protezione a livello dell’Unione. Trattandosi di un unico registro non si può accettare che solo l’iscrizione delle nuove denominazioni determini effetti giuridici: qualsiasi iscrizione effettuata nella banca dati deve produrre gli stessi effetti.

Risulta erronea la valutazione del Tribunale secondo la quale, nel caso delle denominazioni già esistenti, l'iscrizione nella banca dati E -Bacchus non è nulla più di un passaggio automatico (formale) da un regime normativo a un altro. Secondo il governo ungherese si configura in tale caso una trasformazione sostanziale grazie alla quale la protezione delle denominazioni, fino a quel momento a livello nazionale, è garantita anche nell'ambito dell'Unione.

Non si può ammettere, e ciò viola il principio di uguaglianza, che, in relazione agli effetti giuridici dell'iscrizione nel registro E -Bacchus, la valutazione sia diversa a seconda che si tratti di denominazioni precedenti o nuove. Gli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione devono essere i medesimi a prescindere dalla denominazione, anche qualora si ricorra a un altro procedimento ai fini dell’iscrizione a seconda che si tratti di una denominazione precedente o nuova.

Del pari, dagli effetti giuridici dell'iscrizione consegue necessariamente un preciso obbligo di controllo della Commissione quando si tratta di elaborare e modificare il contenuto della banca dati E -Bacchus. In particolare, dal principio di buona amministrazione si ricava che la Commissione avrebbe dovuto provare quale fosse la situazione giuridica in Slovacchia alla data di riferimento (1o agosto 2009) e se l'iscrizione originale fosse realtà inesatta.

Il Tribunale non ha ottemperato neppure al suo obbligo di motivazione, dal momento che nelle valutazioni effettuate sul merito della causa non ha affrontato le deduzioni sulla base delle quali il governo ungherese ha contestato la posizione della Commissione e si è limitato a confermare quest'ultima, senza pronunciarsi sul merito di tali deduzioni.

Secondo il governo ungherese, con la modifica dell'iscrizione la Commissione ha violato le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2), considerato che, con la rettifica in esame dell’iscrizione originaria nel registro E -Bacchus, ha garantito in forza della nuova normativa la tutela automatica a una denominazione che non può essere considerata come una «denominazione protetta preesistente» ai sensi dell'articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007. Il governo ungherese sostiene che la denominazione «Tokajská vinohradnícka oblast», contenuta nella legge slovacca 313/2009, approvata il 30 giugno 2009 e pubblicata nella gazzetta ufficiale slovacca del 30 luglio 2009, è quella che si deve considerare protetta e preesistente.

Del pari, il governo ungherese deduce che nella gestione della banca dati E -Bacchus, soprattutto nell'effettuare l'iscrizione come quella di cui trattasi nella fattispecie, la Commissione ha violato i principi fondamentali di buona amministrazione, di leale cooperazione e di certezza del diritto, riconosciuti dal diritto dell'Unione.


(1)  Regolamento del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

(2)  Regolamento del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, pag. 60).


Tribunale

9.3.2013   

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C 71/15


Sentenza del Tribunale 24 gennaio 2013 — Fercal-Consultadoria e Serviços/UAMI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

(Causa T-474/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo JACKSON SHOES - Denominazione commerciale nazionale anteriore JACSON OF SCANDINAVIA AB - Impedimento relativo alla registrazione - Causa di nullità relativa - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 71/21

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal-Consultadoria e Serviços, Lda (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. A. Rodrigues)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Jacson of Scandinavia AB (Vollsjö, Svezia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 18 agosto 2009 (procedimento R 1253/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Jacson of Scandinavia AB e Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


9.3.2013   

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C 71/15


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Cosepuri/EFSA

(Cause riunite T-339/10 e T-532/10) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Servizio di navetta in Italia e in Europa - Rigetto dell’offerta presentata da un concorrente - Decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente - Responsabilità extracontrattuale - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Offerta del concorrente prescelto - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo)

2013/C 71/22

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cosepuri Soc. coop. pA (Bologna, Italia) (rappresentante: F. Fiorenza, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken e S. Gabbi, agenti, assistiti da J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento relativa alla gara d’appalto CFT/EFSA/FIN/2010/01, concernente un servizio di navetta in Italia e in Europa (GU 2010/S 51-074689), e una domanda di risarcimento danni (causa T-339/10), nonché una domanda di annullamento della decisione dell’EFSA del 15 settembre 2010 che nega alla ricorrente l’accesso all’offerta del concorrente prescelto nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi (causa T-532/10)

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Cosepuri Soc. Coop. pA è condannata alle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


9.3.2013   

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C 71/16


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Bank Mellat/Consiglio

(Causa T-496/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 71/23

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (Téhéran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente R. Blakeley, S. Zaiwalla, solicitor, e M. Brindle, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente

Dispositivo

1)

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Bank Mellat:

il punto 4 della tabella B dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

il punto 2 della tabella B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il punto 4 della tabella B, sotto il titolo I, dell’allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

il punto 4 della tabella B dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007;

la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;

il punto 4 della tabella B, sotto il titolo I, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Mellat.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/16


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Germans Boada/UAMI (Macchina per il taglio della ceramica manuale)

(Causa T-25/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - rotella ad avanzamento manuale - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 - Parità di trattamento)

2013/C 71/24

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Germans Boada, SA (Rubí, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avocat)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 ottobre 2010 (procedimento R 771/2010-1), concernente una domanda di registrazione del segno tridimensionale rappresentante una macchina per il taglio della ceramica manuale quale marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Germans Boada, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


9.3.2013   

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C 71/17


Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2013 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)

(Causa T-189/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo DISCO DESIGNER - Marchio comunitario figurativo anteriore DISCO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 71/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Yordanov (Ruse, Bulgaria) (rappresentante: avv. T. Walter)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e A. Pohlmann, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Distribuidora comercial del frio, SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 gennaio 2011 (procedimento R 803/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Distribuidora comercial del frio, SA e il sig. Peter Yordanov.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Peter Yordanov è condannato alle spese.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


9.3.2013   

IT

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C 71/17


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Fon Wireless/UAMI — nfon (nfon)

(Causa T-283/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo nfon - marchio comunitario figurativo anteriore fon e marchio denominativo nazionale anteriore FON - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Domanda di riforma)

2013/C 71/26

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fon Wireless Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente F. Brandolini Kujman, poi L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: nfon AG (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Schweyer, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Fon Wireless Ltd e la nfon AG

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), è riformata nel senso che il ricorso proposto dalla nfon AG dinanzi alla commissione di ricorso è respinto.

2)

L’UAMI sosterrà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fon Wireless Ltd.

3)

La nfon sosterrà le proprie spese.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


9.3.2013   

IT

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C 71/18


Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Müller/UAMI — Loncar (Sunless)

(Causa T-662/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Sunless - Marchi comunitari denominativi anteriori SUNLESS e LONCAR-SUNLESS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 71/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Müller (Gütersloh, Germania) (rappresentante: avv. J. Schmidt)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Loncar, SL (Sabadell, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 settembre 2011 (procedimento R 2508/2010-2), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Loncar, SL ed il sig. Thomas Müller.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Thomas Müller è condannato alle spese.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


9.3.2013   

IT

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C 71/18


Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — Cooperativa Mare Azzurro e a./Commissione

(Causa T-218/00) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2013/C 71/28

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl (Chioggia); Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl (Chioggia) (rappresentanti: inizialmente G. Boscolo, successivamente A. Boscolo, avvocati); e Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (Venezia) (rappresentanti: R. Volpe e C. Montagner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita al merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

3)

La Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, la Cooperativa vongolari Sottomarini Lido Soc. coop. rl e la Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.


(1)  GU C 302 del 21.10.2000.


9.3.2013   

IT

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C 71/19


Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Vigile San Marco/Commissione

(Causa T-262/00) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2013/C 71/29

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: La Vigile San Marco SpA (Venezia) (rappresentanti: A. Vianello, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, successivamente R. Adam, e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

3)

La Vigile San Marco SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/19


Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Navale/Commissione

(Causa T-263/00) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2013/C 71/30

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: La Navale Soc. coop. rl (Venezia) (rappresentante: A. Vianello, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, successivamente R. Adam, e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

3)

La Navale Soc. coop. rl sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.


9.3.2013   

IT

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C 71/20


Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2013 — MyTravel/Commissione

(Causa T-403/05 RENV) (1)

(Accesso ai documenti delle istituzioni - Documenti riguardanti una decisione sulla concentrazione annullata dal Tribunale - Diniego di accesso - Non luogo a provvedere)

2013/C 71/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Cardell, B. Louveaux, P. Walter e P. Horan, solicitors, successivamente B. Louveaux, P. Walter e P. Horan, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti, successivamente P. Costa de Oliveira)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege e U. Persson, agenti, successivamente A. Falk e U. Persson, agenti); Regno di Danimarca (rappresentanti: C. H. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti) e Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 5 settembre [D(2005) 8461] e del 12 ottobre 2005 [D(2005) 9763], recanti rigetto della domanda presentata dalla ricorrente e diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti preparatori della decisione 2000/276/CE della Commissione, del 22 settembre 1999, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso IV/M.1524 — Airtours/First Choice) (GU 2000, L 93, pag. 1), nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell’annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale del 6 giugno 2002, Airtours/Commissione (T-342/99, Racc. pag. II-2585).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La MyTravel Group plc sopporterà la metà delle proprie spese nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV.

3)

La Commissione europea sopporterà la metà delle proprie spese nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV nonché la metà delle spese sostenute dalla MyTravel Group plc nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Svezia nella causa C-506/08 P.

5)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese nella causa T-403/05 RENV.

6)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le loro spese nelle cause C-506/08 P e T-403/05 RENV.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


9.3.2013   

IT

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C 71/20


Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2013 — Divandari/Consiglio

(Causa T-497/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 71/32

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia e S. Ashley, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente R. Blakeley, S. Zaiwalla e F. Zaiwalla, solicitor, e M. Brindle, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Ali Divandari.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


9.3.2013   

IT

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C 71/21


Ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2013 — Charron Inox e Almet/Consiglio e Commissione

(Cause T-445/11 e T-88/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Dumping - Importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina - Dazio antidumping provvisorio - Non luogo a statuire - Dazio antidumping definitivo - Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto)

2013/C 71/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia); e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn) (causa T-88/12); e Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-445/11)

Interveniente a sostegno del convenuto Consiglio: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-88/12)

Oggetto

Nella causa T-445/11, in via principale, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169, pag. 1), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dalle ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore immediata di tale regolamento e, nella causa T-88/12, in via principale, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336, pag. 6), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a motivo della riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori disposta da tale regolamento.

Dispositivo

1)

Le cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)

Le eccezioni di irricevibilità sollevate nelle cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite al merito.

3)

Non vi è più luogo a statuire nella causa T-445/11.

4)

Il ricorso nella causa T-88/12 è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

5)

La Charron Inox e l’Almet sopporteranno la totalità delle spese nella causa T-445/11.

6)

La Charron Inox e l’Almet sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa T-88/12.

7)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nella causa T-88/12.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


9.3.2013   

IT

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C 71/22


Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Alfacam e a./Parlamento

(Causa T-21/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi audiovisivi a vantaggio del Parlamento - Rigetto dell’offerta di un offerente - Articoli 94 e 103 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2013/C 71/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alfacam (Lint, Belgio); Via Storia (Schiltigheim, Francia); DB Video Productions (Aartselaar, Belgio); IEC (Rennes, Francia); e European Broadcast Partners (Eubropa) (Aartselaar) (rappresentante: avv. B. Pierart)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente P. López Carceller e C. Braunstein, successivamente P. López Carceller e G. Hellinckx, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 18 novembre 2011, che attribuisce alla società watch tv il lotto n. 1 del bando di gara EP/DGCOMM/AV/11/11, relativo ad una prestazione di servizi audiovisivi sul sito del Parlamento a Bruxelles (Belgio), nonché della decisione del Parlamento del 18 novembre 2011, recante rigetto dell’offerta presentata dalla Eubropa per tale lotto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


9.3.2013   

IT

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C 71/22


Ricorso proposto il 16 ottobre 2012 — Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina/Commissione

(Causa T-468/12)

2013/C 71/35

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina (Varsavia, Polonia) (rappresentante: H. Mackiewicz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 554/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’adozione da parte della Commissione del regolamento impugnato in violazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare a causa dell’interpretazione errata delle note esplicative della voce NC 9505, secondo la quale se un articolo decorativo non contiene impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa, ciò vuol dire che non è stato né ideato né prodotto esclusivamente come oggetto per feste e non è riconosciuto come tale.

A parere della ricorrente il contenuto della voce NC 9505 nonché delle sue note esplicative indica che per considerare un determinato articolo come un oggetto per feste esso non debba avere le specifiche impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che richiamino direttamente una determinata festa.

La questione dell’esclusiva ideazione, produzione e riconoscimento di oggetti per feste deve essere valutata alla luce della simbologia relativa a una specifica festa associata a un determinato articolo nell’ambito di uno Stato membro, dei suoi collegamenti con la tradizione e la cultura in materia di feste di tale Stato. Un articolo siffatto, essendo riconoscibile in un determinato ambito culturale come un oggetto per feste, non deve (anche se può) avere simboli, ornamenti e iscrizioni aggiuntivi che evidenziano il suo legame con una determinata festa.

2)

Secondo motivo, vertente sull’adozione da parte della Commissione del regolamento impugnato in violazione delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee della voce NC 9505 a causa della loro interpretazione errata secondo la quale se un articolo decorativo non contiene impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa, ciò vuol dire che non è stato né ideato né prodotto esclusivamente come oggetto per feste e non è riconosciuto come tale.

Le note esplicative della NC indicano chiaramente che i prodotti classificati alla voce NC 9505 in base alla loro fabbricazione e al loro design (impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni) sono destinati ad essere utilizzati per una festa specifica. Le parole usate tra parentesi costituiscono soltanto gli esempi per determinare quale possa essere «[la] costruzione e [il] design» di un prodotto. In altre parole, la nomenclatura combinata non esclude le situazioni in cui un prodotto (in quanto tale), in un determinato ambito culturale, sia il simbolo di una festa specifica, nonostante il prodotto non contenga impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della parità di trattamento per il fatto di aver consentito che una categoria di prodotti (fiori e piante artificiali utilizzati per feste) venga privata della qualificazione di articoli per feste a causa della mancanza di impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa e che ad altre categorie venga riconosciuta tale caratteristica ai sensi della voce NC 9505, nonostante il fatto che articoli siffatti non contengano tali impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni.

Gli atti giuridici dell’Unione europea contengono informazioni tariffarie vincolanti, emanate dai singoli Stati membri, che indicano la classificazione nell’ambito della voce NC 9505 per gli articoli (tra cui anche fiori artificiali) che non contengono simboli, disegni né ornamenti specifici. Ciò a conferma del fatto che un articolo in sé, senza iscrizioni o ornamenti, può costituire, nell’ambito culturale di un determinato Stato dell’Unione europea, il simbolo di una festa specifica e per tale ragione è ivi riconoscibile, disegnato e prodotto come un articolo per feste.

Né dalle note al capitolo NC 95, né dal commento alle note esplicative della NC, risulta che il prodotto, al fine di ottenere lo status di articolo per feste, deve essere percepito come tale sul territorio di tutta l’Unione europea. Un’interpretazione siffatta «dell’articolo per feste» porterebbe ad una situazione in cui solo pochi prodotti soddisfarebbero tali criteri. L’Unione europea è abitata da oltre 500 milioni di persone aventi diverse tradizioni, culture e religioni. Non solo, quindi, non esiste una comune tradizione europea in materia di feste, ma perfino l’elenco dei giorni festivi nei singoli Stati membri è differente. Infine, alcuni prodotti indicati esplicitamente alla voce 9505 sono considerati come articoli per feste solo in alcuni Stati membri e la tradizione associata agli stessi non è conosciuta o è poco popolare in altri Stati membri.


9.3.2013   

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C 71/23


Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Mory e a./Commissione

(Causa T-545/12)

2013/C 71/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mory SA (Pantin, Francia), Mory Team (Pantin); e Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, France) (rappresentanti: avv.ti B. Vatier et F. Loubières)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno del loro ricorso contro la decisione C(2012) 2401 def. della Commissione, del 4 aprile 2012, con cui la Commissione precisa che l’obbligo di rimborso degli aiuti di Stato imposto alle società Sernam dall’articolo 2 della decisione C(2012) 1616 def. della Commissione, del 9 marzo 2012, non si estende ai potenziali acquirenti degli attivi del gruppo Sernam (1).

1)

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata e sullo sviamento di potere in tal modo realizzato, dal momento che la Commissione non è competente ad adottare una decisione in cui si constata che il procedimento adottato per eseguire la decisione del 9 marzo 2012 non costituisce un aggiramento della stessa, senza una nuova indagine approfondita.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di ricorrere al procedimento di indagine formale nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato in caso di seri dubbi.

3)

Terzo motivo, vertente sul carattere contraddittorio dell’oggetto e della motivazione, in quanto, da un lato, l’oggetto della decisione indicato dalla Commissione e il reale contenuto della stessa non sarebbero equivalenti, e, dall’altro, la decisione utilizzerebbe criteri contraddittori per valutare l’assenza di continuità economica tra le attività destinatarie dell’aiuto e l’acquirente di tali attività.

4)

Quarto motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione commessi in relazione i) all’oggetto della vendita ii) al prezzo della cessione iii) al momento in cui la cessione ha avuto luogo iv) al grado di indipendenza dei nuovi proprietari e dei nuovi azionisti e v) alla logica economica dell’operazione.

5)

Quinto motivo, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto la decisione sarebbe stata adottata senza verificare se la cessione degli attivi fosse avvenuta al loro valore di mercato e senza valutare le conseguenze del fatto che l’acquirente appartiene allo stesso gruppo che ha fornito gli aiuti illegali.


(1)  Aiuto di Stato n. SA.34547 (2012/N) — Francia, oggetto di comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2012, C 305, pag. 5).


9.3.2013   

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C 71/24


Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Communicaid Group/Commissione

(Causa T-4/13)

2013/C 71/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Communicaid Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, e M. Gray, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione europea del 30 ottobre 2012, relative ai lotti 1, 2, 3, 7, 8 e 9, nell’ambito della gara d’appalto HR/R.3/PR/2012/002 per la conclusione di contratti quadro (multipli) per la prestazione di formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell’Unione europea situati a Bruxelles (GU 2012/S 45 072734), nella loro interezza oppure nei limiti in cui classificano al primo posto della graduatoria la CLL-Allingua; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento ed ha violato l’articolo 94 del regolamento finanziario (1), non escludendo la CLL-Allingua dalla gara d’appalto, allorché quest’ultima è stata assistita nella preparazione della sua offerta da uno dei suoi dipendenti che aveva partecipato alle fasi preliminari della gara d’appalto e aveva lavorato nell’unità interessata della Commissione nonché nell’ambito di un comitato di valutazione incaricato di esaminare una gara d’appalto assai simile alla quale sia la Communicaid sia la CLL-Allingua avevano partecipato, e che ha così violato il suo obbligo di lealtà verso l’Unione europea ed ha conferito alla CLL-Allingua un vantaggio ingiusto rispetto alla Communicaid.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi di trasparenza, di non discriminazione di parità di trattamento ed ha errato nell’interpretare l’articolo III.2.2) del bando di gara (GU 2012/S 45 072734), allorché ha affermato che la CLL-Allingua ha la capacità economica e finanziaria per eseguire l’appalto, laddove invece non vi erano prove sufficienti per suffragare tale conclusione e si sarebbe dovuto considerare che la CLL-Allingua non rispettava, in diritto, tale condizioni preliminare.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che vi sarebbe una serie di errori manifesti di valutazione rispetto a ciascuno dei quattro criteri, segnatamente allorché il comitato di valutazione ha ripetutamente valutato le offerte in funzione di sottocriteri di attribuzione non preventivamente annunciati; ha attribuito, in occasione della valutazione tecnica dei diversi lotti, valutazioni incoerenti che hanno comportato un punteggio inferiore per la Communicaid ed un punteggio superiore per la CLL-Allingua e ha omesso di fornire una motivazione convincente a sostegno della sua valutazione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


9.3.2013   

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C 71/24


Ricorso proposto l’8 gennaio 2013 — NICO/Consiglio

(Causa T-6/13)

2013/C 71/38

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), nella parte in cui gli atti impugnati iscrivono la ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti sulla violazione di norme che prescrivono una determinata forma, nonché sulla violazione dei Trattati e di regole di diritto relative alla loro applicazione; sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sull’insufficienza della motivazione, sulla violazione dei diritti della difesa, su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del fondamentale diritto di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di procedere alla sua audizione e ciò malgrado l’assenza di indicazioni contrarie a sostegno di tale scelta, in particolare in relazione all’imposizione di misure restrittive sugli impegni contrattuali in corso. Inoltre, la ricorrente ritiene che il Consiglio non abbia fornito una motivazione sufficiente, circostanza confermata dal Consiglio alla ricorrente, mentre le sue richieste di accesso alla documentazione non ricevevano riscontro alcuno. La ricorrente afferma che, a causa di dette omissioni, il Consiglio ha violato i suoi diritti della difesa, non avendo avuto la possibilità di replicare effettivamente alle conclusioni del Consiglio, dato che queste stesse conclusioni non le sono state comunicate. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la ricorrente dichiara di non essere una società controllata dalla NICO Ltd, dal momento che tale società non esiste più nel Jersey ed in ogni caso che il Consiglio non ha dimostrato come, nell’ipotesi in cui essa fosse effettivamente una controllata, ciò comporterebbe un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo della decisione e del regolamento impugnati. Da ultimo, la ricorrente ritiene che nell’imporre talune misure restrittive sui diritti di proprietà e sugli impegni contrattuali in corso afferenti alla ricorrente, il Consiglio ha violato il suo fondamentale diritto di proprietà, adottando provvedimenti di cui non si può accertare la proporzionalità.


(1)  GU L 282, pag. 58.

(2)  GU L 282, pag. 16.


9.3.2013   

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C 71/25


Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — ClientEarth e a./Commissione

(Causa T-8/13)

2013/C 71/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Générations futures (Ons-en-Bray, Francia) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A. van den Biesen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della Commissione dell'Unione europea del 26 ottobre 2012 [Ares(2012)1271350];

condannare la Commissione a risarcire alle ricorrenti, per un importo che il Tribunale vorrà determinare, i danni materiali e morali subiti;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti desideravano esercitare i diritti loro riconosciuti dal regolamento Aarhus [regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006] (1). Conformemente a tale regolamento hanno presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012 (2), che approva la sostanza attiva «bifenthrin», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 (3). Nella loro richiesta le ricorrenti facevano riferimento alla giurisprudenza del Tribunale, nella quale esso ha deciso un'importante questione relativa al regolamento (sentenze del Tribunale del 14 giugno 2012, T-338/08 e T-396/09). Tuttavia, la Commissione ha deciso, con la decisione del 26 ottobre 2012 impugnata nella presente causa, di dichiarare inammissibile la richiesta di riesame interno nonostante il fatto che le precedenti decisioni della Commissione che hanno portato alle due sentenze del 14 giugno 2012, le quali precedenti decisioni erano interamente simili alla decisione adottata nel presente caso, siano state annullate dal Tribunale perché esso riteneva il regolamento Aarhus parzialmente illegittimo, in quanto violava i termini della Convenzione di Aarhus (4). L’Unione europea è parte a tale Convenzione come lo sono gli Stati membri dell’UE.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo: le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente omesso di rispettare le sentenze del Tribunale del 14 giugno 2012 nelle cause Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione, T-338/08, e Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, T-396/09.

2)

Secondo motivo: le ricorrenti sostengono che la limitazione del regolamento Aarhus agli «atti amministrativi di portata individuale» costituisce una violazione dell'obbligo dell'Unione europea derivante dalla Convenzione di Aarhus, nei limiti in cui l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 limita il concetto di «atti», come usato nell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, agli «att(i) amministrativ(i)» definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 «provvediment(i) di portata individuale».


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

(4)  Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale — Dichiarazioni (GU 2005 L 124, pag. 4).


9.3.2013   

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C 71/26


Impugnazione proposta il 17 gennaio 2013 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica il 6 novembre 2012 causa F-41/06 RENV, Marcuccio/Commissione

(Causa T-20/13 P)

2013/C 71/40

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare l’inesistenza ex lege della Sentenza emessa in data sei novembre duemiladodici dal Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea nella causa n.ro T-41/06 RENV, Marcuccio c/CE, ovvero, in via gradata, annullarla in toto e senza eccezione alcuna; ed inoltre 2a) in via principale, e considerando che lo stato degli atti lo consente: 2.a.a) accogliere ogni domanda da lui ricorrente formulata nell’ambito del primo grado di giudizio nella causa da qua, ivi includendovi quella inerente la condanna della CE alla rifusione, in di lui ricorrente favore, delle spese di procedura da quest’ultimo sopportate in questo ricorso di appello; ovvero, 2b) in via subordinata, rinviare la causa da qua al giudice di primo grado, perché, ex lege, il medesimo decida ex novo su ogni domanda formulata dal ricorrente nell’ambito del primo grado de quo.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza sopra menzionata, che ha respinto il ricorso rinviato al Tribunale della Funzione Pubblica mediante sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T-20/09), recante annullamento parziale della sentenza emessa nella causa F-41/06, che aveva statuito sul ricorso con il quale il ricorrente chiedeva, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione del 30 maggio 2005, che ne aveva disposto il collocamento a riposo per invalidità, nonché di una serie di atti connessi a tale decisione e, dall’altra parte, la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1)

Errores in procedendo arrecanti pregiudizio ai suoi interessi, ai quali sono immanenti gravi patenti flagranti eclatanti palesi manifesti irrimediabili e dirimenti errores in iudicando.

2)

Difetto assoluto di motivazione della Sentenza impugnata.

3)

Illegittimità della decisione controversa anche per incompetenza del suo attore ad emetterla, vizi della relativa procedura integranti violazione di forme sostanziali e sviamento di potere sub specie dello sviamento di procedura.

4)

Travisamento e sviamento di fatto.

5)

Erronea, falsa, fallace ed irragionevole violazione delle norme sulla prova, nonché di una pluralità di principi di diritto e di norme di legge.

6)

Omissione di pronuncia su una pluralità di aspetti fondamentali della controversia.

7)

Illegittimità di una statuizione di irricevibilità di una censura alla decisione controversa formulata dal ricorrente.


9.3.2013   

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C 71/27


Ricorso proposto il 21 gennaio 2013 — Mäurer & Wirtz/UAMI — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)

(Causa T-25/13)

2013/C 71/41

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania) (rappresentante: avv. T. Schulte-Beckhausen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sacra Srl (Venezia, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 13 novembre 2012, nel procedimento R 1601/2011-2;

condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «4711 Aqua Mirabilis» per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8 988 181

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Sacra srl

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «Aqua Admirabilis» per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009


9.3.2013   

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C 71/27


Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

(Cause riunite T-445/09 e T-448/09) (1)

2013/C 71/42

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


9.3.2013   

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C 71/27


Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

(Cause riunite T-447/09 e T-449/09) (1)

2013/C 71/43

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


9.3.2013   

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C 71/27


Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

(Causa T-125/11) (1)

2013/C 71/44

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


9.3.2013   

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C 71/27


Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

(Causa T-167/11) (1)

2013/C 71/45

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


Tribunale della funzione pubblica

9.3.2013   

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C 71/28


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 gennaio 2013 — Katrakasas/Commissione

(Causa F-24/11) (1)

(Funzione pubblica - Concorsi interni COM/INT/OLAF/09/AD 8 e COM/INT/OLAF/09/AD 10 - Lotta contro la frode - Riesame della decisione di ammissione alla prova orale - Riesame della decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva - Eccezione d’illegittimità del bando di concorso - Requisiti relativi ai diplomi e all’esperienza professionale - Regola dell’anonimato - Violazione dell’articolo 31 dello Statuto - Sviamento di potere - Tema della prova scritta che favorisce una categoria di candidati - Comportamento di un membro della commissione giudicatrice durante la prova orale)

2013/C 71/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, agente)

Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva nell’ambito del concorso COM/INT/OLAF/09/AD 8.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Katrakasas sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011, pag. 33.


9.3.2013   

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C 71/28


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-92/12)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)

2013/C 71/47

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullare la decisione di effettuare delle trattenute sull’indennità di invalidità del ricorrente per il recupero della somma alla quale questi è stato condannato a titolo di spese giudiziarie dal Tribunale della Funzione pubblica

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.


9.3.2013   

IT

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C 71/28


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 gennaio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-95/12)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)

2013/C 71/48

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullare la decisione di effettuare delle trattenute sull’indennità di invalidità del ricorrente per recuperare la somma di EUR 3000 pagata al ricorrente in esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica che è stata, successivamente, annullata dal Tribunale dell’Unione europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.


9.3.2013   

IT

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C 71/29


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-100/12)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)

2013/C 71/49

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullare la decisione della Commissione che rifiuta di versare al ricorrente un’indennità a motivo del pregiudizio che questi avrebbe subito a causa del ritardo nella procedura di collocamento a riposo ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto e a causa della mancanza di decisione concernente l’eventuale origine professionale della malattia che ha motivato il suo collocamento a riposo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/29


Ricorso proposto il 26 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-126/12)

2013/C 71/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: Boury, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della risposta al reclamo con il quale il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, il riconoscimento da parte della Commissione che solo alcuni documenti contenuti nel suo fascicolo amministrativo personale potevano essere trasmessi al giudice istruttore del Tribunal de première instance de Bruxelles e, in secondo luogo, l’accertamento dell'illegalità dell'occultamento, presso detto giudice, della decisione del 2 febbraio 2001.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, segnatamente:

annullare la risposta dell'APN del 24 agosto 2012 al reclamo n. R/367/12;

dichiarare l'illegalità dell'occultamento alla giustizia belga del suo vero fascicolo amministrativo personale, nonché della decisione dell'APN del 2 febbraio 2001, di tutti documenti ad essa relativi e dei documenti richiesti alla Commissione la giustizia penale belga;

dichiarare l'illegalità della trasmissione al Tribunal de Bruxelles dei documenti riservati prodotti senza nessun controllo legale ed ai limiti delle norme dello Statuto in seno alla vecchia unità ADMIN B9, incaricata dell'indagine amministrativa avviata il 2 febbraio 2001 dall'APN, in violazione delle norme dello Statuto;

dichiarare l'illegalità dell'intervento nell'istruttoria della sua denuncia presso il Tribunal de Bruxelles, a fini lesivi nei suoi confronti, di agenti della Commissione che non ne avevano né il mandato né la competenza;

dichiarare che per tutta la durata di questo caso egli è stato vittima, così come la sua famiglia, di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e che egli ha subito gravi danni professionali, morali e materiali difficilmente risarcibili e che, pertanto, egli ha il diritto di ottenere un risarcimento per detti danni.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/29


Ricorso proposto il 2 novembre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-130/12)

2013/C 71/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: B. Cortese e A. Salerno, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che nega il doppio assegno per figli a carico in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione del Capo dell’Unità Diritti Individuali del 4 agosto 2008, che limita il diritto del ricorrente alla concessione del doppio assegno per figli a carico alla condizione che «tutte le spese specifiche necessarie per la natura dell’handicap e che restano a carico» del ricorrente siano superiori a EUR 333,19 al mese, nonché della decisione del 24 ottobre 2008 del Capo dell’Unità Diritti Individuali, che nega nel caso di specie la concessione del doppio assegno, in quanto confermate dopo la riapertura del fascicolo con decisione del Capo dell’Unità Diritti Individuali del 5 dicembre 2011, a sua volta confermata con decisione del 20 luglio 2012 del Segretario Generale del Parlamento europeo, che respinge il reclamo del ricorrente, notificata a quest’ultimo il 23 luglio 2012;

condannare il Parlamento alle spese.


9.3.2013   

IT

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C 71/30


Ricorso proposto il 7 dicembre 2012 — ZZ/OEDT

(Causa F-148/12)

2013/C 71/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che stabilisce il rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 9 marzo 2012 che stabilisce il rapporto informativo 2012, che copre il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011;

se necessario, annullare la decisione implicita del 26 ottobre 2012 dell’autorità autorizzata a concludere i contratti che respinge il reclamo del ricorrente diretto alla revisione del suo rapporto informativo 2012;

condannare l’OEDT alle spese.


9.3.2013   

IT

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C 71/30


Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-152/12)

2013/C 71/53

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti di pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 26 marzo 2012 di calcolare i diritti di pensione maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

se necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 3 settembre 2012 diretto avverso la decisione che stabilisce il calcolo dei suoi diritti di pensione maturati prima la sua entrata in servizio nel regime pensionistico dell’Unione;

condannare la Commissione alle spese.


9.3.2013   

IT

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C 71/30


Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — ZZ/SEAE

(Causa F-154/12)

2013/C 71/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (représentant: F. Parrat, avocat)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento parziale della decisione che stabilisce l’anzianità di grado del ricorrente al 16 novembre 2011, al momento della sua nomina in un impiego del gruppo di funzioni degli amministratori dopo certificazione.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la parte della decisione del 23 gennaio 2012, che modifica l’anzianità di grado del ricorrente e la fissa al 16 novembre 2011 anziché al 1o gennaio 2011;

condannare il SEAE alle spese.


9.3.2013   

IT

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C 71/31


Ricorso proposto il 20 dicembre 2012 — ZZ/Comitato delle Regioni

(Causa F-156/12)

2013/C 71/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Comitato delle Regioni dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che rifiuta la concessione del risarcimento danni causato dal comportamento lesivo del Comitato delle Regioni, nonché domanda di risarcimento del danno materiale e morale.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del 17 febbraio 2012 che rigetta la sua domanda del 19 ottobre 2011, diretta a ottenere la concessione del risarcimento danni causato dal comportamento lesivo del Comitato delle Regioni;

nei limiti del necessario, annullare la decisione del Comitato delle Regioni del 10 settembre 2012, notificata lo stesso giorno via mail e il 12 settembre 2012 per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che respinge il reclamo della ricorrente;

condannare il Comitato delle Regioni al pagamento di un assegno di EUR 354 000 a titolo di risarcimento del danno materiale, con importo fissato a titolo provvisorio, e di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito, importo fissato ex aequo et bono;

condannare il Comitato delle Regioni alla totalità delle spese.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/31


Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-157/12)

2013/C 71/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di riassegnazione della parte ricorrente e della decisione implicita che pone fine, con effetto retroattivo, alle sue funzioni di consigliere del direttore di una direzione del Parlamento europeo, nonché domanda di risarcimento del danno subito.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del 20 giugno 2012 che respinge il reclamo da essa proposto avverso la decisione di riassegnazione del 20 marzo 2012;

annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 20 marzo 2012 che ha posto fine, con effetto retroattivo al 15 marzo 2012, alle funzioni di consigliere del Direttore in capo alla parte ricorrente e che, in questa stessa data, ne ha operato il trasferimento presso il servizio di un’altra direzione in qualità di consigliere;

riconoscere il danno che la parte ricorrente ha subito a più livelli (salute, dignità, reputazione professionale, perdita delle pari opportunità nello svolgimento della sua carriera) a causa degli atti di molestia e di cattiva amministrazione che si sono verificati senza soluzione di continuità a partire dal 2009;

disporre la riparazione di tale pregiudizio concedendo alla ricorrente un risarcimento danni il cui importo può essere equitativamente valutato per l’ammontare di EUR 400 000;

condannare il Parlamento all’integralità delle spese.