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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.060.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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III Atti preparatori |
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Banca centrale europea |
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2013/C 060/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 060/02 |
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2013/C 060/03 |
Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, in rappresentanza degli operatori sanitari e delle organizzazioni di pazienti ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2013/C 060/04 |
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2013/C 060/05 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2013/C 060/06 |
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2013/C 060/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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III Atti preparatori
Banca centrale europea
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1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 novembre 2012
su varie norme tecniche di regolamentazione e di attuazione presentate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alla Commissione, al fine dell’adozione per mezzo di regolamenti delegati e di attuazione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(CON/2012/95)
2013/C 60/01
Introduzione e base giuridica
L’8 novembre 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione una richiesta di parere in merito a delle proposte di norme tecniche di regolamentazione (di seguito «proposte di NTR») e a delle proposte di norme tecniche di attuazione (di seguito «proposte di NTA») proposte dall’Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (Aesfem) alla Commissione per l’adozione ai sensi degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (1), per mezzo dei seguenti atti:
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a) |
regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretti, sull’obbligo di compensazione, sul registro pubblico, sull’accesso a una sede di negoziazione, sulle controparti non finanziarie, sulle tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati da una controparte centrale (di seguito «la proposta di NTR sull’obbligo di compensazione e sull’attenuazione del rischio»); |
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b) |
regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (di seguito la «proposta di NTR sui collegi per le controparti centrali»); |
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c) |
regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (di seguito la «proposta di NTR sui requisiti delle controparti centrali»); |
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d) |
regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul livello minimo di dati da segnalare al repertorio di dati (di seguito la «proposta di NTR sul livello minimo di dati da segnalare ai repertori di dati»); |
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e) |
regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che i repositori di dati devono pubblicare nonché rendere disponibili e sugli standard operativi per aggregare, comparare e avere accesso ai dati (di seguito la «proposta di NTR sui dati che i repositori di dati devono pubblicare e rendere disponibili nonché sugli standard operativi per aggregare, comparare e avere accesso ai dati»); |
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f) |
regolamento di attuazione (UE) n. …/… della Commissione che definisce le norme tecniche di attuazione sul formato e la frequenza delle segnalazioni ai repositori di dati conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito la «proposta di NTA sul formato e la frequenza delle segnalazioni ai repositori di dati»); |
(di seguito congiuntamente denominati «le proposte di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le proposte di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione contengono disposizioni che riguardano in particolare la promozione, da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, nonché il suo contributo ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, il suo svolgimento delle operazioni sui cambi e la sua detenzione e gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri di cui all'articolo 127, paragrafi 2 e 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
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1.1. |
Il 13 gennaio 2011, la BCE ha adottato il parere CON/2011/1 su una su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), nel quale sottolineava, tra l’altro, che banche centrali sono investite, per espressa previsione di legge, di un ruolo e di responsabilità con riferimento alla salvaguardia della stabilità finanziaria ed alla sicurezza ed efficienza delle infrastrutture finanziarie. Il testo finale del regolamento (UE) n. 648/2012, in linea con tale considerazione, ha enfatizzato il ruolo del SEBC nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e richiede che l’Aesfem elabori le proprie proposte di norme tecniche in stretta collaborazione con il SEBC (3). |
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1.2. |
La BCE è stata strettamente coinvolta nei lavori dell’Aesfem sulle norme tecniche in relazione alle controparti centrali e ai repositori di dati, e apprezza la collaborazione dell’Aesfem mostrata prendendo in considerazione la maggior parte dei commenti della BCE nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. In generale, la BCE sostiene il testo finale delle proposte di norme tecniche e ritiene che siano ben bilanciate e in linea con i principi CPSS-IOSCO (CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructures) (4). Tuttavia, la BCE desidera presentare ulteriori commenti e suggerire altre modifiche in relazione ad alcune delle questioni più cruciali, ivi incluse le questioni di pertinenza della BCE, laddove il regolamento (UE) n. 648/2012 non richieda che il SEBC sia coinvolto nei lavori preparatori dell’Aesfem. |
2. Osservazioni di carattere specifico
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2.1. |
La BCE vede con favore la disposizione nelle proposta di NTR sull’obbligo di compensazione e sull’attenuazione del rischio (5) che specifica gli elementi che l’Aesfem dovrebbe prendere in considerazione al fine di valutare il grado di standardizzazione delle condizioni contrattuali e dei procedimenti operativi della pertinente categoria di derivati OTC sottoposti a compensazione. Infatti, tale disposizione aumenta la chiarezza del concetto stesso di «standardizzazione». Ciò è essenziale al fine di migliorare la trasparenza dei mercati di derivative OTC, ridurre il rischio sistemico e migliorare la stabilità finanziaria, come richiesto dai leader del G20 (6). Nondimeno, è importante assicurare che l’obiettivo primario della standardizzazione delle condizioni contrattuali non offra incentivi ai partecipanti del mercato per recedere dal processo di standardizzazione contrattuale, al fine di evitare l’obbligatoria introduzione di un obbligo di compensazione. A tal riguardo, la BCE sottolinea anche il mandato dell’Aesfem, di: a) esercitare un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e b) prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate (7). |
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2.2. |
Inoltre, la BCE nota che l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 dispone che il regolamento non si applichi a: a) i membri del SEBC, b) gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e c) gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, con riferimento anche agli obblighi di compensazione e di segnalazione (8). Tuttavia, l’obbligo per le controparti dei membri del SEBC di segnalare tutti i dati sulle loro operazioni ai repositari dei dati limiterebbe l’efficacia di tale esenzione. Al fine di evitare che il regolamento (UE) n. 648/2012 limiti il potere dei membri del SEBC di esercitare le loro funzioni di interesse pubblico è cruciale che, in particolare, i conti dei membri del SEBC siano protetti e la segnalazione basata sulle operazioni di banca centrale rimanga efficace. Il modo migliore di assicurarlo sarebbe se non solo i membri del SEBC fossero esenti dall’obbligo di segnalare le proprie operazioni in derivati, ma anche le controparti dei membri del SEBC in tali operazioni. |
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2.3. |
La BCE nota che i depositi in contanti effettuati per mezzo delle operazioni di deposito o altri strumenti comparabili offerti da una banca centrale potrebbero essere denominati sia in una valuta emessa da tale banca centrale (cioè in «moneta di banca centrale») o in un’altra valuta non emessa da tale banca centrale («moneta di banca commerciale») e pertanto potrebbero avere diversi profili di rischio. Ciò dovrebbe essere riflesso nella politica di investimento di una controparte centrale a mezzo di un diverso trattamento di tali depositi e potrebbe essere preso in considerazione in occasione della prossima revisione del regolamento (UE) n. 648/2012. |
Laddove la BCE raccomandi che le proposte di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione siano modificate, proposte redazionali specifiche accompagnate da note esplicative a tal fine si trovano nell’allegato.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 novembre 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(2) GU C 57 del 23.2.2011, pag. 1.
(3) Si vedano il considerando 11 e gli articoli 26, paragrafo 9, 34, paragrafo 3, 41, paragrafo 5, 42, paragrafo 5, 44, paragrafo 2, 45, paragrafo 5, 46, paragrafo 3, 47, paragrafo 8, 49, paragrafo 4, 54, paragrafo 4, 81, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.
(4) Disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali, all’indirizzo http://www.bis.org
(5) Articolo 6.
(6) Si veda, in particolare, la dichiarazione del vertice del G20 di Toronto del 26-27 giugno 2010, disponibile sul sito: http://canadainternational.gc.ca
(7) Articolo 11, paragrafo 13, e articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.
(8) Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.
ALLEGATO
Proposte redazionali relative alla proposta di NTR sui collegi per le controparti centrali
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Testo presentato alla Commissione dall’AESFM |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica n. 1 |
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Preambolo |
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«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,» |
«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in particolare l’articolo 18, paragrafo 6, visto il parere della Banca centrale europea (2) , |
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Nota esplicativa In conformità all’articolo 296 del trattato, che stabilisce che gli atti giuridici facciano riferimento ai pareri previsti dai trattati, la modifica proposta è necessaria a riflettere il fatto che l'atto dell'Unione è adottato in conformità agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Queste norme dispongono l’obbligo di consultare la BCE su ogni proposta di atto dell’Unione che ricada nelle aree di sua competenza (3). |
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Modifica n. 2 |
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Articolo 8 (nuovo) |
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Nessun testo |
«Gestione delle crisi in situazioni di emergenza Le procedure per affrontare le gestioni di emergenza riflettono le responsabilità e i bisogni informativi dei membri di un collegio e includono gli strumenti necessari per permettere una comunicazione tempestiva, proporzionata e efficace nel corso del procedimento di gestione delle crisi. In quanto parte delle procedure per le situazioni di emergenza, l’autorità compentente per la controparte centrale considera l’istituzione dei seguenti strumenti:
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Nota esplicativa Il documento di consultazione dell’AESFEM (AESFEM/2012/379) conteneva del testo relativo alle situazioni di emergenza. Conformemente alla Responsabilità E «Collaborazione con altre autorità» dei Principi CPSS-IOSCO, i meccanismi di cooperazione tra le autorità devono essere efficaci non solo in circostanze normali, ma anche in periodi di stress del mercato e nel corso di situazioni di crisi. |
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Proposte redazionali relative alla proposta di NTR sul livello minimo di dati da segnalare al repertorio di dati
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Testo presentato alla Commissione dall’AESFEM |
Modifiche proposte dalla BCE |
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Modifica n. 3 |
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Allegato, Tavola 2, inserimento di una nuova sezione sui derivati creditizi dopo il campo 54 |
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Nessun testo |
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Nota esplicativa Dal punto di vista della stabilità finanziaria e dell’analisi del rischio sistemico, è cruciale ottenere informazioni sul tipo di clausole di ristrutturazione sui contratti CDS in essere. Tali informazioni permettono alle autorità di analizzare più precisamente l’impatto di un evento di credito sulle esposizioni in CDS dei partecipanti al mercato e di comprendere che tipo di eventi di credito si applicherebbero a talune posizioni in CDS. Pertanto, la mancanza di tali informazioni sarebbe pregiudizievole all’analisi del rischio sistemico connessa a eventi di credito. |
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Proposte redazionali relative alla proposta di NTR sui dati che i repositori di dati devono pubblicare e rendere disponibili nonché sugli standard operativi per aggregare, comparare e avere accesso ai dati
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Testo presentato alla Commissione dall’AESFEM |
Modifiche proposte dalla BCE |
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Modifica n. 4 |
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Articolo 2, paragrafo 10 |
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«10. Il repositario di dati fornisce accesso al membro del SEBC pertinente con riferimento ai dati sulle posizioni relativi ai derivati creditizi nella valuta emessa da tale membro» |
«10. Il repositario di dati fornisce accesso al membro del SEBC pertinente con riferimento ai dati sulle singole operazioni, nonché sui dati sulle posizioni relativi ai derivati creditizi nella valuta emessa da tale membro Se nessuna delle controparti del contratto derivato è situata all’interno della giurisdizione di tale membro del SEBC, il repositorio di dati può fornire tali dati sulle singole operazioni senza identificare le controparti del derivato.» |
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Nota esplicativa L’attuale proposta dispone solo l’accesso ai «dati sulle posizioni» per la banca centrale di emissione. Al fine di adempiere al proprio mandato ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 2 e 5, del Trattato, in particolare con riferimento alla politica monetaria, al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e alla stabilità finanziaria, la BCE richiede l’accesso ai dati sulle singole operazioni con riferimento ai contratti denominati in euro. A tale proposito, la BCE ha interesse a: a) monitorare a livello aggregato o individuale i flussi di pagamento che interessano i sistemi di pagamento e regolamento; b) monitorare la liquidità dell’euro; e c) monitorare le attività speculative in tale valuta. Ciò sarà utile in particolare per valutare le potenziali tensioni delle liquidità che potrebbero avere un impatto sull’attuazione della politica monetaria. I dati sulle posizioni forniscono solo dati sugli importi delle consistenze in essere («stock»), ma non sui flussi, che sono necessari per condurre un’analisi della liquidità. Inoltre, la compensazione obbligatoria avrà un impatto significativo sulla liquidità del mercato e sui flussi di pagamento. L’accesso ai dati sulle singole operazioni è necessario per comprendere la struttura del mercato e la resistenza in termini di liquidità del mercato dei derivati OTC. L’Eurosistema avrà anche bisogno di accedere ai dati sulle singole operazioni alla luce del suo ruolo in quanto un membro dei collegi per le controparti centrali rappresenta la banca centrale di emissione. Dato che l’euro è di gran lunga la valuta più importante dell’Unione con riferimento ai contratti derivati, la BCE ritiene che l’Eurosistema sarà membro di un vasto numero di collegi per le controparti centrali. |
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Proposte redazionali relative alla proposta di NTA sul formato e la frequenza delle segnalazioni ai repositori di dati
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Testo presentato alla Commissione dall’AESFEM |
Modifiche proposte dalla BCE |
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Modifica n. 5 |
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Allegato, Tavola 2, inserimento di una nuova sezione sui derivati creditizi dopo il campo 54 |
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Nessun testo |
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Nota esplicativa Dal punto di vista della stabilità finanziaria e dell’analisi del rischio sistemico, è cruciale ottenere informazioni sul tipo di clausole di ristrutturazione sui contratti CDS in essere. Tali informazioni permettono alle autorità di analizzare più precisamente l’impatto di un evento di credito sulle esposizioni in CDS dei partecipanti al mercato e di comprendere che tipo di eventi di credito si applicherebbero a talune posizioni in CDS. Pertanto, la mancanza di tali informazioni sarebbe pregiudizievole all’analisi del rischio sistemico connessa a eventi di credito. |
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(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
(2) GU C X, del xx.xx.201x, pag. xx.»
(3) La BCE nota che ogni progetto di NTR e NTA rispetto al quale sono proposte delle modifiche nel presente parere, dovrebbe fare riferimento allo stesso parere.
(4) Si noti che le sezioni e i campi successive devono essere rinumerati.»
(5) Si noti che le sezioni e i campi successive devono essere rinumerati.»
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 febbraio 2013
2013/C 60/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3129 |
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JPY |
yen giapponesi |
121,07 |
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DKK |
corone danesi |
7,4560 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86300 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,4475 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2209 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
7,4870 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,637 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
295,80 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7007 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1515 |
|
RON |
leu rumeni |
4,3588 |
|
TRY |
lire turche |
2,3580 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,2809 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3461 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1830 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5810 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6237 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 423,71 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
11,7550 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1720 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5855 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 702,12 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,0617 |
|
PHP |
peso filippino |
53,427 |
|
RUB |
rublo russo |
40,0833 |
|
THB |
baht thailandese |
39,085 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,5871 |
|
MXN |
peso messicano |
16,7554 |
|
INR |
rupia indiana |
71,3860 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2013
relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, in rappresentanza degli operatori sanitari e delle organizzazioni di pazienti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 60/03
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l'articolo 61 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 61 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 prescrive che la Commissione nomini i rappresentanti degli operatori sanitari e delle organizzazioni di pazienti nel comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell'agenzia europea per i medicinali. |
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(2) |
In conformità all'articolo 61 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione ha pubblicato un bando pubblico a manifestare interesse. Il Parlamento europeo è stato consultato sull'esito della valutazione delle candidature pervenute nel quadro di tale invito a manifestare interesse. |
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(3) |
I membri titolari e supplenti del comitato sono nominati per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta, a decorrere dal 1o marzo 2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
1. Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, in rappresentanza degli operatori sanitari, per un mandato di tre anni dal 1o marzo 2013:
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— |
membro titolare: Filip Babylon, |
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— |
membro supplente: Kirsten Myhr. |
2. Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato, in rappresentanza delle organizzazioni di pazienti, per un mandato di tre anni dal 1o marzo 2013:
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— |
membro titolare: Albert van der Zeijden, |
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— |
membro supplente: Marco Greco. |
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/9 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2013/C 60/04
1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di effettuare un riesame delle misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine per la presentazione
I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
|
Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Acido citrico |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1) |
4.12.2013 |
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Impegni |
Decisione 2008/899/CE della Commissione (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62), modificata dalla decisione 2012/501/UE della Commissione (GU L 244 dell'8.9.2012, pag. 27) |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
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1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2013/C 60/05
1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di effettuare un riesame delle misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine per la presentazione
I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Glutammato monosodico |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1) |
3.12.2013 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/11 |
Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 60/06
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«QUESO LOS BEYOS»
N. CE: ES-PGI-0005-0806-22.04.2010
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Queso Los Beyos»
2. Stato membro o paese terzo:
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
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Classe 1.3. |
Formaggi |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
L'indicazione geografica protetta «Queso Los Beyos» designa i formaggi prodotti a partire da latte vaccino, ovino o caprino, crudo o pastorizzato, non mescolato. Ottenuti mediante coagulazione del latte e stagionati per un periodo minimo di venti giorni o di sessanta giorni nel caso in cui sono elaborati con latte crudo, essi rispondono ai requisiti stabiliti nel disciplinare e presentano tutte le caratteristiche descritte di seguito.
Forma: cilindrica, dalle facce piane o leggermente concave.
Dimensioni: altezza compresa fra 6 e 9 cm e diametro fra 9 e 10 cm.
Peso: da 250 a 500 grammi.
Estratto secco: 50 % come minimo.
Materia grassa su estratto secco: 45 % come minimo.
Proteina su estratto secco: 30 % come minimo.
Crosta sottile, rugosa, dal colore che va dal giallo crema o giallo paglierino al marrone chiaro, a seconda della specie da cui proviene il latte (rispettivamente vacca, capra o pecora).
Pasta da semi-dura a dura, soda, senza occhiature di fermentazione e poche fessure di origine meccanica, si spezza facilmente od è friabile al taglio; di colore bianco per i formaggi elaborati con latte di capra e avorio o giallo pallido per quelli fabbricati a partire da latte di capra o di vacca.
Consistenza soda, elasticità inesistente o molto debole e friabilità media o elevata.
Odore e profumo leggeri, caratteristici dei prodotti lattieri. Essi sono più intensi nel caso dei formaggi di pecora e di capra, che ricordano la specie da cui provengono.
Gusto dolce, che è tuttavia più intenso nei formaggi di pecora, reso più piacevole da un leggero gusto ovino o caprino nel caso dei formaggi di pecora e di capra; gusto poco salato e leggermente acido, piacevole ed equilibrato, contraddistinto da un retrogusto di latte fresco nel caso dei formaggi prodotti con latte vaccino e più intenso e persistente nel caso dei formaggi ovini e caprini.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Latte di vacca, di pecora o di capra; fermenti lattici, cloruro di calcio, caglio e sale. Questi ingredienti erano utilizzati tradizionalmente e lo sono ancora oggi.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Tutte le fasi di elaborazione, compresa la stagionatura, devono avere luogo nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
I formaggi rispondenti ai requisiti di commercializzazione e tutelati dall'IPG sono muniti, oltre che dell'etichetta propria di ciascun produttore (etichetta commerciale), di un'etichetta numerata che garantisce l'identità del prodotto, sulla quale devono figurare le diciture «Indicación Geográfica Protegida» e «Queso Los Beyos» nonché il logo dell'IGP. È necessario indicare sull'etichetta commerciale, in maiuscolo, la specie da cui proviene il latte adoperato nella fabbricazione del formaggio onde eliminare qualsiasi rischio di indurre in errore il consumatore.
4. Definizione concisa della zona geografica:
La zona geografica delimitata ai fini dell'elaborazione e della stagionatura dei formaggi tutelati dall'IGP «Queso Los Beyos» è composta dai comuni di Oseja de Sajambre, di Amieva e di Ponga. Dal punto di vista amministrativo, il comune di Oseja de Sajambre appartiene alla comunità autonoma di Castilla-Léon mentre i comuni di Ponga e di Amieva fanno parte del principato delle Asturie.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La zona geografica è delimitata naturalmente dalla presenza di numerosi massicci montagnosi: la cordigliera cantabrica, i contrafforti del massiccio occidentale dei Picos de Europa, ad est; la Sierra de Fontecha, a nord e la cordigliera di Ponga, ad ovest. Questi massicci dall'orografia scoscesa hanno ostacolato lo sviluppo delle comunicazioni ed hanno richiesto la sistemazione delle strade ad altitudini elevate e di valichi di difficile accesso.
Viceversa, nella zona geografica, il rilievo, sebbene presenti anch'esso alcune difficoltà, ha consentito una comunicazione più fluida grazie all'esistenza di una rete di sentieri e di viottoli che collegano i paesini tra loro e consentono l'accesso agli ovili comuni. L'insieme si presenta come una zona contraddistinta da usanze simili, il cui territorio mantiene numerose caratteristiche comuni, indipendentemente dai confini amministrativi.
Circa un terzo della superficie è destinato a pascoli utilizzabili durante la maggior parte dell'anno.
Globalmente, è possibile distinguere vari livelli di paesaggio che si ritrovano nei tre comuni. Un primo livello, di altitudine elevata, formato da vertici rocciosi irregolari, alla base dei quali si alternano pascoli di alta montagna (passi) tra le rocce; un secondo livello, di media altitudine, boscoso, con pascoli verdi e sparsi; e un terzo livello, di bassa altitudine, caratterizzato dalla presenza di prati da sfalcio e da alberi sparsi.
L'orografia della zona ha senza dubbio svolto una funzione fondamentale nello sviluppo di questa varietà di formaggio unica, conseguenza dello sfruttamento degli eccessi di latte derivanti da un tipo di vita che offre solo scarse possibilità agli abitanti della regione. Le enormi difficoltà, già menzionate, connesse allo sviluppo delle vie di comunicazione, le quali erano tuttavia più favorevoli nei comuni che compongono la zona delimitata, sono state determinanti per il crearsi dello stretto legame tra gli abitanti i quali convivono, durante un determinato periodo dell'anno, sui pascoli di montagna (passi) condividendo uno stesso spazio fisico ed uno stesso modo di vita, caratteristiche che sono all'origine di un modo di sfruttamento comune delle risorse disponibili e, quindi, delle modalità di elaborazione del «Queso Los Beyos».
Le caratteristiche del terreno sono anch'esse determinanti, favorendo un sistema di produzione e di allevamento tradizionali delle mandrie e delle greggi, basato su attività silvipastorali (estensive) a carattere fortemente stagionale, in funzione delle diverse altitudini e della composizione dei pascoli. Il sistema di sfruttamento misto latte/carne permetteva di ottenere due tipi di prodotti: capi di bestiame giovani di ciascuna specie animale e formaggi fabbricati a partire dal latte eccedentario dopo l'allattamento o lo svezzamento.
Storicamente parlando, si è osservato che la composizione delle mandrie, anche all'interno di uno stesso comune, presenta una specificità connessa alle caratteristiche del terreno, più favorevoli all'una o all'altra specie. Così, i pastori possedevano vacche, pecore o capre ma raramente greggi o mandrie miste e, di conseguenza, il prodotto ottenuto era un formaggio di pecora, di capra o di vacca e non una miscela di diversi tipi di latte, il che costituisce una delle condizioni della diffusione di questa varietà di formaggio.
Le caratteristiche della zona sono state il primo fattore determinante per lo sviluppo del formaggio; ciò nonostante, anche il sistema di fabbricazione elaborato dagli abitanti di questi villaggi in funzione delle caratteristiche della zona incide sulle caratteristiche del prodotto finale.
5.2. Specificità del prodotto:
La specificità di questo prodotto è messa in evidenza, innanzitutto, dal suo aspetto esterno, completamente diverso da tutte le varietà di formaggi fabbricati nelle vicinanze della zona delimitata. Il «Queso Los Beyos» si contraddistingue per le sue piccole dimensioni e la sua altezza, lievemente inferiore al diametro. Il suo formato così piccolo non è frutto della casualità; esso consente infatti uno sgocciolamento e un'essiccazione più rapidi; questo è un particolare importante in quanto l'eliminazione del siero ha da sempre svolto una funzione essenziale durante la fase della messa in forma, nel corso della quale la cagliata sgocciola per forza di gravità comprimendosi sotto il proprio peso (autorivoltamento). Questo metodo è tuttora in uso e determina le caratteristiche di consistenza e di aspetto della pasta cui conferisce la sua peculiarità. Le caratteristiche della pasta, in particolare, sono le seguenti: una pasta consistente e friabile al taglio costituisce un segno distintivo di questo prodotto. I formaggi fabbricati a partire da latte di vacca sono più dolci mentre quelli a base di latte di capra e di pecora presentano un gusto più intenso, che ricorda il latte da cui provengono; tuttavia, il gusto è sempre lievemente acido a causa del metodo di preparazione e, più concretamente, del tipo di coagulazione, lattica, che contribuiscono a ridurre al minimo l'espressione delle sfumature di gusto.
Numerosi sono i testi in cui si cita la fabbricazione tradizionale di questo formaggio a partire da latte di vacca, di capra o di pecora; si ricordi, in particolare l'opera «Los quesos artesanales de Asturias» (1985) in cui si spiega che «Il Queso Los Beyos può essere di vacca, di capra o di pecora ma, secondo la tradizione locale, i vari tipi di latte provenienti da specie diverse non erano mai mescolati»; José A. Fidalgo Sánchez, nella sua opera «Asturias, parada y fonda» (1988), si pronuncia nello stesso senso; altrettanto dicasi per Enric canut ed altri in «Quesos» (1992); nel suo «Manual de quesos, queseros y quesómanos», lo stesso autore ribadisce che «la materia prima è il latte intero di vacca, di capra o di pecora ma questi tipi di latte non sono mai mescolati».
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Il formaggio deve il proprio nome alla profonda gola di Los Beyos, scavata nella roccia calcarea dal fiume Sella al suo passaggio attraverso i comuni che costituiscono la zona delimitata ed è tradizionalmente considerato un formaggio rinomato, associato al suo luogo di origine.
La reputazione costituisce il principale elemento giustificativo del legame tra la zona geografica e il prodotto, il che è messo in risalto da numerosi prove. Il «Diccionario de Miñano» (1827) fa esplicita allusione alla buona qualità di questo formaggio ma, già prima di questa data, alcuni riferimenti biografici compaiono nel «Catastro del Marqués de la Ensenada» (1752) e, a partire dal 1779, nei decreti dei diversi comuni della regione. Più tardi, numerosi scritti ed opere di vario genere hanno dedicato a questo formaggio un ruolo predominante al punto da conferirgli il soprannome di «gioiello dell'Oriente» o di «figlio della gola» — è quanto fa Juan Gabriel Pallarés nella sua «Guía de productos de la tierra» (Guida dei prodotti della terra) (1998).
Il prestigio di cui gode questo formaggio è illustrato anche da numerose opere di gastronomia: «Guía del buen comer español» (1929), che segnala, come caratteristica particolare, «il buon sapore del formaggio»; «Lecciones de cocina regional» (Lezioni di cucina regionale) (1962), che fa riferimento a questo formaggio descrivendolo come «di ottimo sapore»; «Comer en Asturias» (Mangiare nelle Asturie) (1980), che cita il Queso Los Beyos tra i principali formaggi delle Asturie; esso viene citato anche nell'opera dal titolo «Cocina práctica de los quesos de España» (Cucina pratica dei formaggi di Spagna) (1983). Il «Gran libro de la cocina asturiana» (Gran libro della cucina delle Asturie) (1986) vi fa altresì riferimento descrivendolo come «il formaggio caratteristico della gola di Los Beyos».
Se inizialmente questo formaggio era destinato principalmente al consumo delle famiglie oppure al pagamento dei canoni d'affitto, più tardi sarebbe talvolta servito da regalo, oppure da pagamento o da moneta di scambio e avrebbe costituito, inoltre, una fonte di reddito diretto proveniente dallo sfruttamento delle eccedenze di latte. Questi usi, inizialmente limitati al commercio locale, si andarono man mano diffondendo con l'istituzione di mercati nei comuni limitrofi come quello di Cangas de Onís. Proprio in questi mercati si sarebbe deciso che la gola di Los Beyos avrebbe dato il suo nome al formaggio che ne deriva.
Questo stesso comune partecipa al «Concurso — Exposición de Quesos Picos de Europa» (fiera di formaggi dei Picos de Europa), la cui tradizione risale alla fiera d'autunno del 1942. Nel municipio si trovano alcune prove della sua partecipazione a questo concorso, in cui il «Queso Los Beyos» la fa da protagonista insieme ad altre varietà di formaggi delle regioni vicine. Inoltre, il «Queso Los Beyos» dispone di un proprio concorso a sé stante. Il 10 dicembre 1984, il giornale asturiano «La Nueva España» riportava che: «da ieri, Ponga organizza il suo concorso di formaggio Los Beyos». In altri articoli dello stesso anno si può leggere: «Il formaggio Los Beyos, un motore economico», «Los Beyos, un formaggio sempre più apprezzato». Il 28 maggio 2004, il giornale «La Voz de Asturias» annuncia le prime giornate gastronomiche del «Queso Los Beyos», che, sempre secondo il giornale, coincidono con il XXI concorso indetto per questo formaggio. Il comune di Amieva organizza anche il concorso dal 1992. Presso i municipi è inoltre possibile trovare informazioni e documenti circa i nomi dei partecipanti, la composizione della giuria, i premi assegnati e l'elenco dei vincitori.
Ancora oggi l'organizzazione di questi concorsi, cui partecipano i produttori dei tre comuni della regione e che registrano una grande affluenza di pubblico, costituiscono, come in passato, un'importante notizia.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliego_queso_los_beyos_versi%C3%B3n_7.6.2012_tcm7-211510.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
(3) Cfr. nota 2.
|
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/15 |
Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 60/07
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«MELVA DE ANDALUCÍA»
N. CE: ES-PGI-0105-0937-09.01.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica:
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell'origine |
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Metodo di ottenimento |
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Legame |
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Etichettatura |
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Condizioni nazionali |
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Altre. Verifica del rispetto del disciplinare |
2. Tipo di modifica:
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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
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Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
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— |
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Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Si modifica il punto B) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO del disciplinare allo scopo di permettere come liquido di conservazione l’uso dell’acqua salata in una proporzione di sale inferiore all’1 %:
Si propone di accettare l’uso di acqua salata in una proporzione inferiore all'1 % come liquido di conservazione nelle conserve di «Melva de Andalucía» al naturale.
La materia prima adoperata per la produzione di tali conserve resta la stessa, «Auxis rochei»y«Auxis thazard» e la produzione è anch’essa artigianale e identica a quella utilizzata per le conserve sott'olio; le caratteristiche del prodotto rimangono inalterate. La sola modifica riguarda il liquido di conservazione, ovvero l'acqua salata proveniente dall'acqua di cottura, in una proporzione di sale inferiore all'1 %.
3.2. Il punto C) ZONA GEOGRAFICA del disciplinare è modificato per inserirvi il comune di Chiclana de la Frontera:
Si corregge l’errore rilevato nella scheda riepilogativa e nel disciplinare relativamente al comune di Chiclana de la Frontera della provincia di Cadice. Questo comune era incluso nella documentazione consegnata alla Commissione europea il 29 giugno 2004 e, in seguito ad un errore umano, non figura più negli ultimi documenti trasmessi ai fini della pubblicazione.
3.3. La redazione del punto D) ELEMENTI COMPROVANTI CHE IL PRODOTTO È ORIGINARIO DELLA ZONA è modificata:
Si modifica la redazione di questo punto in quanto l’organismo di valutazione della conformità è cambiato, onde precisare i controlli eseguiti, senza citare esplicitamente l'organismo che se ne incaricherà in quanto esso può variare.
3.4. Il punto E) DESCRIZIONE DEL METODO DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO viene modificato allo scopo di autorizzare l'uso dell'acqua salata come liquido di conservazione nei recipienti e precisare i formati dei recipienti:
Si modifica la redazione del punto CONFEZIONAMENTO che diventerà:
«Il prodotto si presenta in filetti senza pelle né spine, ricoperti di olio o di acqua salata, in recipienti metallici cilindrici o rettangolari oppure in boccali di vetro.»
3.5. Modifica del punto G) VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE:
Al fine di adeguare la redazione alle informazioni trasmesse alla Commissione europea nel sistema di controllo ufficiale della qualità differenziata dell'Andalusia, che fa parte del piano pluriennale di controlli, si precisa l'indirizzo web della Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía in cui figurano i dati relativi agli enti incaricati di verificare il rispetto del disciplinare.
3.6. Si modifica il punto H) ETICHETTATURA del disciplinare:
Si modifica la redazione di questo paragrafo e vi si aggiunge il logo di «Melva de Andalucía» che sarà il seguente:
nelle etichette proprie di ogni industria che commercializza la conserva di tombarello tutelata dall'IGP «Melva de Andalucía» devono figurare in modo ben visibile la dicitura: «Indicación Geográfica Protegida», il simbolo comunitario e la denominazione «Melva de Andalucía», nonché le informazioni generali prescritte dalla normativa vigente.
Qualunque tipo di contenitore nel quale si immette sul mercato il tonnarello tutelato per il consumo, dovrà essere provvisto di etichetta numerata e rilasciata dal Consejo Regulador che sarà apposta dalla relativa impresa e sempre in forma tale da impedire una riutilizzazione della stessa.
3.7. Modifica del punto I) REQUISITI LEGISLATIVI:
La normativa figurante nel disciplinare viene adeguata alla legislazione vigente.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«MELVA DE ANDALUCÍA»
N. CE: ES-PGI-0105-0937-09.01.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Melva de Andalucía».
2. Stato membro o paese terzo:
Spagna.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
|
Classe 1.7 — |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Conserve di filetti di tombarello al naturale o sott’olio, prodotti artigianalmente.
Si tratta di una conserva di consistenza compatta, dolce e succosa, dal profumo gradevole e dal gusto molto caratteristico di pesce azzurro.
I filetti di tombarello in conserva si presentano in tre varianti in base al liquido di conservazione utilizzato: olio d’oliva, olio di girasole o acqua di cottura. Essi vengono conservati in recipienti metallici rettangolari o cilindrici oppure in boccali di vetro.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
La materia prima adoperata nelle conserve è ottenuta dalle specie Auxis rochei e Auxis thazard. Pesce dal corpo robusto, allungato e arrotondato, con la testa corta e due pinne laterali nettamente separate. È di colore azzurrino o grigio azzurrino, fianchi e ventre argentati; la pelle è molto dura e resistente, totalmente priva di scaglie, tranne nella parte anteriore del corpo e lungo la linea laterale.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Il processo di produzione delle conserve è un metodo artigianale e tradizionale andaluso. La spellatura del pesce viene fatta manualmente, senza l'uso di prodotti chimici, ottenendo così un prodotto di ottima qualità, di colore bianco-grigio, che conserva tutte le sue proprietà.
Come liquido di conservazione vengono utilizzati esclusivamente acqua salata (contenuto di sale non superiore all'1 %), olio di oliva o di semi di girasole.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Nelle etichette proprie di ogni industria che commercializza la conserva di tombarello tutelata dall'IGP «Melva de Andalucía» deve figurare in modo ben visibile la dicitura: «Indicazione geografica protetta», la denominazione «Melva de Andalucía» e il logo dell'Unione europea. Inoltre, deve apparire la sigla dell'IGP che si indica in prosieguo e che è obbligatoria su tutte le conserve di «Melva de Andalucía» tutelate dalla suddetta Indicazione.
Qualunque tipo di contenitore nel quale si immette sul mercato il tombarello tutelato per il consumo, dovrà essere provvisto di etichetta numerata e rilasciata dal Consejo Regulador che sarà apposta dalla relativa impresa e sempre in forma tale da impedire una riutilizzazione della stessa.
4. Definizione concisa della zona geografica:
La zona di produzione delle conserve è costituita dai territori comunali di Almería, Adra, Carboneras, Garrucha e Roquetas de Mar nella provincia di Almería; Algeciras, Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, La Línea, Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda e Tarifa nella provincia di Cadice; Almúñecar e Motril nella provincia di Granada; Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera e Punta Umbría nella provincia di Huelva; Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella e Vélez-Málaga nella provincia di Málaga.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Le conserve di tombarello sono prodotte e condizionate nelle industrie conserviere situate nell'area geografica della zona di produzione, nel rispetto dei requisiti del disciplinare, in modo particolare di quello relativo alla produzione artigianale basata su metodi e procedimenti utilizzati anticamente che consentono di mantenere intatte le caratteristiche naturali del pesce.
La fase della spellatura manuale è particolarmente importante nel processo di produzione e viene effettuata da mani esperte avvezze a questo tipo di operazione che si trasmette di generazione in generazione.
5.2. Specificità del prodotto:
I processi artigianali mediante i quali si producono le conserve di tombarello permettono di conservarne tutte le caratteristiche naturali distintive di una consistenza compatta, morbida e succosa, dall'odore gradevole e dal sapore molto caratteristico di pesce azzurro.
La materia prima da cui sono prodotte queste conserve è costituita dal tombarello delle specie sopra menzionate le quali, benché migratorie, si trovano abitualmente presso le coste della zona geografica indicata.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Nel sud della Spagna, la pesca delle specie migratorie risale a tremila anni fa, da quando i Fenici e le antiche popolazioni andaluse iniziarono a catturare tonni, tombarelli e sgombri con piccole reti, nasse rudimentali e ami tradizionali. Oltre all'attività della pesca vera e propria occorre ricordare anche l'importanza dell'industria della trasformazione di queste specie migratorie, aspetto, questo, che è andato sviluppandosi nel primo secolo. Tutti i tipi di tonnidi e di sgombridi venivano preparati in stabilimenti che prosperavano su tutto il litorale andaluso. Le celebri vestigia di Baelo Claudia di Bolonia (Tarifa) e i loro bacini ancor'oggi visibili ne sono una testimonianza. Pertanto, l'attività di produzione di conserve di pesce in Andalusia, prodotte dalle specie catturate in zona, fa parte di una tradizione che si perde nella notte dei tempi, che è viva ancora oggi e che mantiene quei processi artigianali di produzione tali da permettere di ottenere prodotti di una qualità che si differenzia, grazie in particolare alla materia prima e al tipo di produzione artigianale, che conferisce al prodotto le caratteristiche organolettiche, rendendo queste conserve prodotti di grande qualità e con garanzia di sicurezza alimentare.
L'industria conserviera artigianale è stata sviluppata da aziende a conduzione familiare che hanno costituito piccole e medie imprese dirette dai proprietari fondatori o dai loro discendenti, cosa questa che ha reso possibile che nel corso del tempo venissero tramandate le tecniche artigianali di elaborazione del prodotto. La lunga esperienza della lavorazione artigianale di questo prodotto, tramandatasi di padre in figlio, è una garanzia della perizia della manodopera di questo settore.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)].
E’ possibile consultare il testo integrale del disciplinare della denominazione al seguente indirizzo:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/Pliego_modificado_Melva.pdf
oppure
accedendo direttamente alla pagina iniziale del sito della Consejería de Agricultura y Pesca (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal) e seguendo il percorso: «Industrias Agroalimentarias»/«Calidad y Promoción»/«Denominaciones de Calidad»/«Aceite de Oliva Virgen Extra». Il disciplinare si trova sotto la denominazione di qualità.
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
(3) Cfr. nota 2.
(4) Cfr. nota 2.